bando affitti 2015 - Comune di Seravezza

Transcript

bando affitti 2015 - Comune di Seravezza
COMUNE DI SERAVEZZA
Provincia di Lucca
Bando per l'assegnazione di contributi ad integrazione dei canoni di
locazione
anno 2015
Indetto ai sensi dell'art. 11 della Legge 431/1998 e ss. mm.; del DM LL.PP. 07/06/1999;
della Deliberazione GC n.69 del 03/06/2015; della Deliberazione G.R.T. n. 265/2009; del
D.D.R.T. n. 1379 del 01/04/2015 ed approvato con Determinazione Settore Politiche della
Persona N. 548 del 08/06/2015.
IL RESPONSABILE DEL SETTORE POLITICHE DELLA PERSONA RENDE NOTO
Che a partire dal giorno 09/06/2015 (data di pubblicazione del presente bando all’Albo Pretorio
Comunale) e sino alla data del 15/07/2015, i soggetti in possesso dei requisiti sotto elencati
possono presentare domanda per avere accesso alla graduatoria degli aspiranti al contributo ad
integrazione dei canoni di locazione da erogare per il periodo 01.01.2015 – 31.12.2015.
L’erogazione dei contributi ai soggetti interessati avverrà nei limiti delle risorse assegnate dalla
Regione Toscana e di quelle messe a disposizione dal Comune, secondo le procedure e le
modalità indicate dal presente bando.
Art. 1
Requisiti dei proponenti la domanda e condizioni per l’ammissibilità
Possono partecipare al presente bando i soggetti che, alla data di presentazione della relativa
domanda:
1) - siano cittadini italiani;
- siano cittadini di uno Stato appartenente all’Unione Europea;
- siano cittadini di altri Stati in possesso di regolare permesso di soggiorno CE in corso di validità
per soggiornanti di lungo periodo (ex carta di soggiorno) o permesso di soggiorno in corso di
validità non inferiore ad un anno ai sensi della vigente normativa in materia (art. 5 L.R.T. 41 / 2005
che rinvia alla disposizione di cui all’art. 41 del D.Lgs. 286/1998 e ss.mm.ii), ed in possesso di
certificato storico di residenza da almeno dieci anni nel territorio nazionale ovvero da almeno
cinque anni nella medesima regione; è possibile autocertificare tale stato elencando i periodi di
permanenza ed i relativi comuni di residenza. (Art. 11, comma 13, D.L. n. 112/2008, convertito con
modifiche, in legge, L. n. 133/2008 – D.G.R.T. n. 265/2009). Sono equiparati ai cittadini
extracomunitari i titolari di un permesso di soggiorno per asilo o protezione sussidiaria.
1
2) Abbiano la residenza anagrafica nel comune di Seravezza e presso l’immobile con riferimento al
quale si richiede il contributo; la data di decorrenza delle mensilità utili per l’erogazione dei
contributi coincide con quella dell’attribuzione della residenza anagrafica nelle ipotesi in cui
l’attribuzione risulti successiva alla data del 01/01/2015.
3) Si trovino, unitamente a tutti i componenti del nucleo familiare, nelle condizioni individuate alle
lettere d) ed e) Tabella A allegata alla L.R.T. n. 96/1996 come modificata dalla L.R.T. 41 / 2015
ovvero:
-
assenza di titolarità di diritti di proprietà, usufrutto, uso e abitazione su immobili ad uso
abitativo ubicati nel territorio italiano o all’estero;
assenza di titolarità di beni mobili registrati il cui valore complessivo sia superiore ad €
25.000, ad eccezione dei casi in cui tale valore risulti superiore al suddetto limite per
l’accertata necessità di utilizzo di tali beni per lo svolgimento della propria attività lavorativa.
4) Siano titolari di un regolare contratto di locazione ad uso abitativo, regolarmente registrato
o depositato per la registrazione, in regola con le registrazioni annuali, o per il quale il
proprietario si è avvalso, comunicandolo, del regime della cedolare secca, riferito all’alloggio, di
proprietà privata o pubblica, in cui hanno la residenza, con esclusione degli alloggi E.R.P.
disciplinati dalla L.R.T. n. 96/1996 come modificata dalla L.R.T. 41 / 2015 e degli alloggi inseriti
nelle categorie catastali A/1 (abitazioni di tipo signorile), A/8 (abitazioni in villa) e A/9 (castelli, palazzi di pregio
artistico e storico). A parziale eccezione di quanto indicato nel presente punto, saranno ammissibili
anche le domande presentate da soggetti non intestatari del contratto di locazione che si trovino in
almeno una delle seguenti situazioni:
a) soggetti facenti parte del nucleo della persona a cui è intestato il contratto e residenti
nell’alloggio al quale si riferisce il contratto di locazione;
b) soggetti aventi diritto alla successione mortis causa nel contratto di locazione quale
familiare dell’intestatario, oppure a causa di separazione legale del coniuge, indicando gli
estremi dell’atto di omologa da parte del Tribunale ovvero del provvedimento che dispone
l’assegnazione.
5) Siano in possesso di una attestazione ISE (indicatore situazione economica) ed ISEE
(indicatore situazione economica equivalente), ai sensi del DPCM 159 del 05/12/2013 (NUOVO
ISEE 2015) in corso di validità al momento di presentazione della domanda, rientrante entro i valori
di seguito elencati:
FasciaA
Valore ISE uguale o inferiore all’importo corrispondente a due pensioni minime INPS per
l’anno 2015 ( € 13.062,14). Incidenza del canone al netto degli oneri accessori sul valore ISE
non inferiore al 14%;
FasciaB
Valore ISE compreso tra l’importo corrispondente a due pensioni minime INPS per l’anno
2015 ( € 13.062,14 ) e l’importo di € 28.216,37. Incidenza del canone al netto degli oneri
accessori sul valore ISE non inferiore al 24%.
Inoltre il valore ISEE non superiore ad € 16.000,00 (limite per l’accesso agli alloggi di e.r.p.
stabilito con Deliberazione G.R.T. n. 630/2013).
I valori ISE ed ISEE devono essere dichiarati nella domanda di partecipazione, alla quale non
dovrà essere allegata l’attestazione ISE – ISEE. In considerazione delle nuove tempistiche di
rilascio delle attestazioni ISE – ISEE, nell’imminenza della scadenza del bando, e
specificamente per le domande presentate nel periodo 05/07/2015 – 15/07/2015, i richiedenti
2
che non siano ancora in possesso dell’attestazione dovranno allegare alla domanda la
ricevuta di avvenuta presentazione della D.S.U. per il rilascio dell’attestazione stessa. L’ufficio
procederà all’acquisizione dei valori ISE – ISEE direttamente dall’INPS.
6) Non siano titolari di altri benefici pubblici erogati da qualunque ente a titolo di sostegno
alloggiativo.
7) Non abbiano ceduto in tutto o in parte l’alloggio locato, ivi compresa la sub-locazione anche
temporanea, né abbiano adibito l’alloggio ad attività illecite.
8) Per gli studenti universitari la dichiarazione ISE/ISEE di riferimento è quella dell’art. 8 DPCM
159 del 05/12/2013.
9) Il canone di locazione di riferimento è quello risultante dal contratto di locazione regolarmente
registrato, al netto degli oneri accessori.
10) In caso di residenza nell’alloggio di più nuclei familiari il canone da considerare per il calcolo
del contributo è quello derivante dalla divisione del canone previsto dal contratto per il numero
complessivo dei nuclei residenti nell’alloggio. Nel caso di contratto cointestato a due o più nuclei
residenti nello stesso alloggio, ciascuno dei cointestatari potrà presentare autonoma domanda,
indicando la quota annuale di rispettiva spettanza.
Art.2
Soggetti i cui nuclei familiari sono inseriti nelle graduatorie vigenti
per l’assegnazione di alloggi E.R.P.
L’erogazione del contributo a favore di soggetti i cui nuclei familiari sono inseriti nelle graduatorie
vigenti per l’assegnazione di alloggi di edilizia residenziale pubblica non pregiudica in alcun modo
la posizione acquisita da tali soggetti nelle suddette graduatorie. L’eventuale assegnazione di
alloggio E.R.P. è causa di decadenza del diritto al contributo a far data dalla disponibilità
dell’alloggio verificatasi nell’anno a cui si riferisce il Bando (2015). Per data di disponibilità
dell’alloggio è da intendersi quella in cui il soggetto possa effettivamente entrare nell’alloggio.
Art. 3
Soggetti con ISE zero, inferiore al canone di locazione o comunque incongruo
L’erogazione del contributo a soggetti che dichiarino “ISE zero” è possibile soltanto se il soggetto
richiedente usufruisca di assistenza da parte del Settore Politiche della Persona – servizi sociali,
oppure, previa presentazione di autocertificazione circa la fonte di sostentamento (modello B),
che dovrà essere allegata alla domanda.
Quanto stabilito per i richidenti ad “ISE zero” vale anche per coloro che abbiano ISE inferiore o
comunque incongruo rispetto al canone di locazione per il quale richiedono il contributo.
Art. 4
Nucleo familiare
Ai fini del presente bando si considera nucleo familiare quello determinato ai sensi della vigente
normativa ISE/ISEE , art. 3 DPCM 159 del 05/12/2013.
3
Art. 5
Presentazione delle domande
Le domande di partecipazione al presente bando dovranno essere presentate presso l’Ufficio
Protocollo del Comune di Seravezza o spedite tramite raccomandata a/r al seguente indirizzo:
Comune di Seravezza (LU) via XXIV Maggio, n. 22, 55047 Seravezza (LU);
Ai fini della compilazione della domanda sono stati predisposti appositi moduli (modello A, modello
B, modello C) che potranno essere utilizzati dagli interessati. I moduli sono disponibili presso gli
uffici
comunali
Ufficio
Servizi
Sociali,
ovvero
scaricabili
dal
sito
web
www.comune.seravezza.lucca.it sezione bandi.
Il termine per la presentazione delle domande, attestato dall’acquisizione al Protocollo
comunale è fissato alla data del 15/07/2015 esplicitando che, relativamente alle domande
pervenute tramite posta, non farà fede il timbro postale di spedizione.
Le domande, compilate in ogni loro parte e debitamente sottoscritte, devono essere corredate di
tutta la necessaria ed idonea documentazione e devono indicare l’indirizzo al quale trasmettere le
comunicazioni previste dal presente bando, compreso il recapito telefonico.
Nella domanda i soggetti interessati, oltre ai requisiti di cui all’art.1 del presente bando, devono
dichiarare:
-
le proprie complete generalità;
la residenza comprensiva di via e n° civico;
codice fiscale;
valore ISE ed ISEE del nucleo familiare;
canone annuo di locazione;
periodo di validità del contratto di locazione;
numero dei componenti il nucleo familiare
numero dei nuclei familiari che risiedono nell’alloggio.
Ai soli fini statistici e di monitoraggio sui proponenti la domanda, vengono richiesti anche i seguenti
dati:
-
mq dell’alloggio calcolati sulla base della normativa per la tassa dei rifiuti (TARSU) o della
tariffa di igiene ambientale (TIA) ove prevista;
situazione di morosità già presente all’atto di presentazione della domanda (SI/NO);
procedura di sfratto avviata (SI/NO);
tipo del contratto registrato (es. 4+4, 3+2 o altre tipologie);
numero soggetti disabili presenti nel nucleo;
numero figli a carico del soggetto;
numero soggetti ultrasessantacinquenni presenti nel nucleo;
numero soggetti minorenni presenti nel nucleo.
Alla domanda deve essere allegata la seguente documentazione:
-
copia di documento di identità in corso di validità;
copia del contratto di locazione, regolarmente registrato o depositato per la registrazione e
in regola con la registrazione annuale, o, in caso di opzione per il regime della cedolare
secca, dichiarazione in tal senso del locatore/proprietario;
4
-
-
-
copia della carta di soggiorno / permesso di soggiorno in corso di validità ovvero della
ricevuta di richiesta del rinnovo, per i cittadini extracomunitari;
copia provvedimento di omologa del Tribunale in caso di separazione dal coniuge, ovvero
del provvedimento che dispone l’assegnazione dell’alloggio; (nel caso di domanda
presentata dal non intestatario del contratto di locazione);
copia della ricevuta di presentazione della DSU per le domande pervenute al protocollo nel
periodo 05/07/2015 – 15/07/2015, quando il richiedente non sia ancora in possesso
dell’attestazione ISE / ISEE;
autocertificazione circa la fonte di sostentamento (modello B) per i casi ISE 0;
dichiarazione del locatore (modello C) per i casi di liquidazione del contributo in presenza di
situazione di morosità.
Attenzione: determinano l’automatica esclusione dalla graduatoria, senza possibilità di
sanatoria:
-
mancata sottoscrizione della domanda;
mancata allegazione alla domanda di copia del documento di identità in corso di
validità.
Art. 6
Autocertificazione dei requisiti
Ai sensi degli articoli 46 e 47 del D.P.R. 445/2000 il richiedente, ove previsto, provvede
all’autocertificazione dei requisiti richiesti dal presente bando.
In caso di dichiarazione mendace, falsità in atto o uso di atti falsi, oltre alle sanzioni penali previste
dal D.P.R. 445 del 28.12.2000 art. 76, l’Amministrazione Comunale provvederà alla revoca del
beneficio eventualmente concesso. Qualora il contributo risultasse già liquidato l’Amministrazione
Comunale agirà per il recupero delle somme indebitamente percepite.
Art. 7
Formazione e pubblicazione della graduatoria
Il Comune procede all’istruttoria delle domande dei concorrenti verificandone la completezza e la
regolarità. Nelle ipotesi in cui siano rilevati motivi ostativi, che possano determinare l’esclusione
dalla graduatoria, sono date le comunicazioni di cui all’art 10 bis della Legge 241/1990. Entro 10
giorni dalla notifica della comunicazione dei motivi ostativi i destinatari possono depositare le
osservazioni ritenute necessarie. Scaduti i termini per le osservazioni si procede all’approvazione
della graduatoria suddivisa per Fascia A e Fascia B sulla base dei criteri già descritti all’art.1.
Nell’ambito delle fasce A) e B), i soggetti richiedenti sono ordinati in base alla percentuale di
incidenza canone/ISE (con arrotondamento alla seconda cifra decimale) a partire dalla percentuale di
incidenza più alta, in caso di ulteriore parità, per sorteggio.
La graduatoria è pubblicata all’Albo Pretorio del Comune.
Tutte le pubblicazioni all’Albo Pretorio sono effettuate nel rispetto del Dlgs. 30.06.2003 n. 196 e ss.
mm.
E’ fatta riserva di poter modificare la graduatoria nei casi di:
a) accertata mancanza, da parte dell’Ufficio, di uno o più requisiti essenziali necessari alla
collocazione in graduatoria e/o a percepire il contributo, ai sensi del presente bando;
5
b) accertati errori di calcolo, da parte dell’Ufficio, del contributo spettante e/o della incidenza
canone ISE.
Art. 8
Termini e modalità per la richiesta dei fondi alla Regione Trasferimento delle risorse ai Comuni – Risorse Comunali.
I termini e le modalità per la richiesta dei fondi alla Regione Toscana e il trasferimento delle
risorse ai Comuni avverranno nei tempi e modi che saranno indicati dalla Regione Toscana.
Le risorse proprie dell’Amministrazione Comunale saranno rese effettivamente disponibili una volta
che la Regione Toscana avrà comunicato l’esito definitivo del trasferimento delle risorse assegnate
al Comune.
Art. 9
Validità della graduatoria
La graduatoria ha validità per l’anno 2015.
Art. 10
Entità teorica del contributo
Sulla base dei criteri stabiliti dalla D.G.R.T. n. 265/2009 l’importo del contributo teorico è calcolato
in rapporto all’incidenza del canone, quale risulta dal contratto di locazione regolarmente
registrato ed al netto degli oneri accessori, sul valore ISE, e risulta determinato nel modo
seguente:
a) FASCIA A : il contributo è tale da ridurre l’incidenza del canone sul valore ISE al 14% e
comunque fino ad un importo massimo arrotondato di € 3.100,00 annui;
b) FASCIA B : il contributo è tale da ridurre l’incidenza del canone sul valore ISE al 24% e
comunque fino ad un importo massimo arrotondato di € 2.325,00 annui.
Il contributo è poi rapportato al periodo di effettiva validità del contratto di locazione calcolato in
mesi interi. Le frazioni di mese inferiori a quindici giorni sono escluse dal calcolo del contributo,
quelle superiori si considerano mese intero.
Il contributo, decorre dal 1 gennaio 2015 o dalla data di stipula del contratto di locazione, se
successiva.
Art. 11
Determinazione del contributo erogabile
La collocazione nella graduatoria non comporta automaticamente il diritto all’erogazione del
contributo teorico spettante.
I contributi sono erogati nei limiti delle risorse assegnate al Comune dalla Regione Toscana per
l’anno 2015 e delle risorse messe a disposizione dall’Ente con propri fondi di bilancio.
Nell’ipotesi in cui i fondi disponibili non siano sufficienti a coprire il fabbisogno teorico derivato dalla
sommatoria dei contributi teorici, si procede come di seguito, assumendo come parametro di
riferimento il fabbisogno di cui alla Fascia A che deve essere soddisfatto in via prioritaria:
6
a) relativamente al caso in cui i fondi disponibili (regione +comune) non siano sufficienti a far
fronte al fabbisogno teorico complessivo della sola Fascia A, si procede all’erogazione dei
contributi ai soli interessati appartenenti a tale fascia secondo i seguenti criteri di ripartizione:
- i fondi regionali sono distribuiti sino a concorrenza dello stanziamento ed in base all’ordine
della graduatoria; il contributo è erogato nella misura corrispondente al 70% del
contributo teorico spettante in funzione del numero di mensilità pagate e documentate;
- i fondi comunali sono distribuiti mediante ripartizione proporzionale tra gli aventi diritto di
Fascia A non soddisfatti dalla ripartizione dei fondi regionali, ove per ripartizione
proporzionale deve intendersi quella derivata dall’applicazione della seguente formula:
F.R.A.: Q.P.C. = C.T. : X
X=Q.P.C.x C.T.
F.R.A.
In cui:
F.R.A. : rappresenta il fabbisogno residuo di Fascia A non soddisfatto dalla ripartizione dei fondi
regionali;
Q.P.C. : rappresenta lo stanziamento comunale complessivo;
C.T. : rappresenta il contributo teorico calcolato sulla base dei criteri previsti dal presente bando in
funzione delle mensilità pagate e documentate;
X : rappresenta il contributo proporzionale effettivo;
b) relativamente al caso in cui i fondi disponibili (regione + comune) siano sufficienti a far fronte
al fabbisogno teorico complessivo della sola Fascia A si procede in tale senso, senza
assegnazione di quota parte delle risorse per il soddisfacimento delle domande di cui alla Fascia
B;
c) relativamente al caso in cui i fondi disponibili (regione + comune) siano sufficienti a far fronte
al fabbisogno teorico complessivo della Fascia A e solo parzialmente della Fascia B, fermo
il criterio della ripartizione dei fondi regionali in relazione al 70% del contributo teorico spettante, i
fondi comunali sono ripartiti in via proporzionale tra tutti gli appartenenti alla fascia B, ovvero tra gli
appartenenti alla fascia B che non siano stati soddisfatti dalla ripartizione dei fondi regionali. Ai fini
della ripartizione proporzionale sono utilizzati i criteri di cui alla lettera a) del presente punto;
d) non saranno distribuiti acconti sul contributo, che verrà dunque erogato in un’unica
soluzione.
Art. 12
Modalità di erogazione del contributo
Il Comune provvede alla liquidazione del contributo a rimborso in un’unica soluzione.
Ai fini dell’erogazione del contributo i beneficiari utilmente collocati in graduatoria sono tenuti a
presentare al Settore Politiche della Persona, entro e non oltre il 20 gennaio 2016, la copia delle
ricevute dei pagamenti effettuati nell’anno 2015, senza che l’ufficio debba predisporre ulteriori
richieste.
L’imposta di bollo pari ed € 2,00 deve essere apposta sugli originali di tutte le ricevute d’affitto
immobili ad uso abitativo, se esenti IVA ai sensi dell’art. 10 DPR 633 / 1972.
Sono esenti dall’imposta di bollo i canoni pagati con bonifico bancario o postale.
Attenzione: la mancata presentazione delle ricevute entro la data indicata comporta la
decadenza dal beneficio.
Si ricorda, inoltre, che i pagamenti di importi superiori ad € 999,99 dovranno essere effettuati
utilizzando sistemi tracciabili ai sensi di quanto disposto dall’art. 49 del D.Lgs. 231 / 2007 e delle
disposizioni di cui alla Legge di stabilità 2014 in particolare art. 1 comma 50 L. 147 / 2013.
7
L’entità del contributo è calcolata in dodicesimi in funzione del numero di mensilità pagate e
documentate. Qualora l’ammontare del canone pagato non consenta l’erogazione dell’intero
contributo spettante, la cifra non erogabile torna nella disponibilità del fondo per la ripartizione tra
gli aventi diritto.
Nei casi in cui dalla presentazione delle ricevute di pagamento del canone si accerti un canone
formale diverso da quello dichiarato in fase di presentazione della domanda si procede come di
seguito:
a) canoni pagati in misura superiore: non si da luogo a revisione della graduatoria e del
relativo contributo;
b) canoni inferiori a quanto dichiarato: si procede alla rideterminazione della posizione in
graduatoria ed al ricalcalo del contributo spettante.
Ai fini del pagamento del contributo è necessario fornire il codice IBAN relativo ad un conto
corrente (o equiparati muniti di codice IBAN) intestato o cointestato al richiedente il
contributo. Il codice IBAN deve essere indicato nella domanda di partecipazione al bando.
La riscossione per cassa potrà essere ammessa solo per contributi inferiori ad € 1.000,00. Non
essendo possibile conoscere l’ammontare del contributo prima dell’esibizione delle ricevute, il
codice IBAN dovrà comunque essere indicato nella domanda.
Art. 13
Liquidazione del contributo in presenza di condizioni di morosità.
I contributi integrativi di cui al presente bando potranno essere, in caso di morosità, erogati ai
locatori interessati alla sanatoria della morosità medesima; ciò alle condizioni sotto riportate:
a) Nel caso di contributo uguale all’importo della morosità: disponibilità del locatore, risultante da
apposita dichiarazione (modello C) ad accettare il contributo, o la parte di esso corrispondente al
debito accumulato, a sanatoria della morosità con conseguente rinuncia alla procedura di sfratto.
b) Nel caso di contributo minore dell’importo della morosità: disponibilità del locatore, risultante da
apposita dichiarazione (modello C) ad accettare il contributo a parziale sanatoria della morosità
maturata, ed impegno a non procedere allo sfratto per almeno sei mesi dalla data di liquidazione
del contributo medesimo, ovvero a rinunciare alla eventuale procedura già in corso.
Il locatore potrà riscuotere il contributo anche tramite l’associazione della proprietà edilizia, dallo
stesso delegata, che attesti l’avvenuta sanatoria con dichiarazione sottoscritta anche dal locatore.
Nel caso in cui il conduttore abbia provveduto alla sanatoria totale o parziale della morosità,
dovrà comunque presentare le ricevute di pagamento del canone di locazione e si
procederà come di seguito specificato:
-
in caso di sanatoria totale della morosità: pagamento del contributo al conduttore in
funzione del numero di mensilità pagate e rendicontate:
in caso di sanatoria parziale della morosità: pagamento del contributo secondo i criteri di
calcolo di cui al presente bando al locatore, in funzione delle mensilità di vigenza del
contratto nel 2015 e comunque entro e non oltre l’importo della morosità residua. Il
contributo potrà sanare parzialmente la morosità residua ove l’importo risultante dal calcolo
sia inferiore a quest’ultima.
Nel caso di liquidazione del contributo al locatore e prima del pagamento del contributo stesso, la
rinuncia alla procedura di sfratto dovrà essere adeguatamente documentata. Si fa presente che in
caso di mancata rinuncia alla procedura di sfratto il contributo non sarà erogato e l’importo
disponibile rientrerà a far parte del fondo da ripartire tra gli aventi diritto.
8
Art. 14
Casi Particolari
In caso di decesso del beneficiario, il contributo, calcolato con riferimento al periodo di residenza
del beneficiario nell’immobile e sulla base delle ricevute attestanti l’avvenuto pagamento dei canoni
di locazione, è assegnato agli eredi secondo le seguenti disposizioni:
a) gli eredi dovranno presentare espressa richiesta di liquidazione del contributo, corredata dalla
documentazione necessaria ad accertarne lo stato;
b) quanto indicato al precedente punto a) è da effettuarsi dagli eredi stessi, unitamente
all’esibizione delle ricevute attestanti il pagamento del canone, il tutto riferito alla data di decesso
del beneficiario originario;
c) l’inosservanza delle disposizioni di cui ai punti precedenti implica la decadenza del diritto al
contributo.
Ove il soggetto richiedente abbia trasferito la propria residenza in un altro alloggio nello stesso
Comune, il contributo è erogabile solo previa verifica da parte del Comune circa il mantenimento
dei requisiti di ammissibilità della domanda. Il mantenimento dei requisiti di ammissibilità è valutato
tenuto conto della somma dei canoni riferiti ai diversi alloggi rispetto all’ISE. L’entità del contributo
non può in ogni caso superare il valore stimato per la collocazione in graduatoria. In caso di
trasferimento in altro Comune è possibile erogare solo la quota di contributo spettante in
relazione ai mesi di residenza nell’alloggio a cui si riferisce la domanda.
Art. 15
Controlli e sanzioni
Ai sensi dell’art.71 D.P.R. 445/2000 spetta all’Amministrazione Comunale procedere ad idonei
controlli, anche a campione, sulla veridicità delle dichiarazioni sostitutive. Ferme restando le
sanzioni penali previste dall’art. 76 del D.P.R. 445/2000 e successive modifiche, qualora dal
controllo emerga la non veridicità del contenuto della dichiarazione sostitutiva, il dichiarante
decade dai benefici eventualmente conseguenti al provvedimento emanato sulla base della
dichiarazione non veritiera, ai sensi dell’art. 75 D.P.R. 445/2000. L’Amministrazione comunale
agirà per il recupero delle somme indebitamente percepite, gravate di interessi legali.
Ai sensi di quanto disposto dall’art. 1, punto 1.3, dell’allegato “A” alla D.G.R.T. n. 265/2009, l’
elenco degli aventi diritto al contributo sarà inviato alla Guardia di Finanza competente per
territorio al fine dei controlli previsti dalle leggi vigenti.
Art. 16
Avvio del procedimento
Rivolto al collocamento in graduatoria
Le indicazioni che seguono hanno valenza di comunicazione di avvio del procedimento per quanto
concerne il collocamento utile in graduatoria dei proponenti la domanda (articoli 7 ed 8 comma 3
della Legge 241/1990 e succ. mod.) In proposito si specifica che:
- il procedimento dovrà considerarsi avviato a far data dal 16/07/2015;
- l’amministrazione competente è il Comune di Seravezza (LU);
- oggetto del procedimento è la collocazione in graduatoria per quanto concerne i
contributi ad integrazione dei canoni di locazione ex Legge 431/1998 – anno 2015;
- l’Ufficio Politiche della Persona è adibito all’istruttoria delle domande;
- responsabile del procedimento è la Dott.ssa Pia Tonini, Responsabile del Settore Politiche
della Persona – e-mail [email protected];
- il procedimento dovrà concludersi entro giorni 40 decorrenti dalla data di avvio;
9
-
-
-
in caso di interruzione dovuta alla comunicazione di eventuali motivi ostativi il termine di
conclusione del procedimento inizierà nuovamente a decorrere una volta pervenute tutte le
osservazioni, ovvero una volta scaduto l’ultimo termine per la presentazione delle
medesime;
il titolare del potere sostitutivo per le ipotesi di ritardo nella conclusione del procedimento è
il segretario comunale del Comune di Seravezza, Dott. Sergio Camillo Sortino;
di ogni notizia inerente il presente Bando ed il relativo procedimento, sarà data apposita
informativa mediante avviso sul sito web del Comune www.comune.seravezza.lucca.it sezione “Servizi Sociali”;
la data di presentazione della domanda coincide con quella di ricevimento da parte
dell’Ufficio Protocollo del Comune e contestuale acquisizione al Protocollo dell’Ente;
gli atti relativi al procedimento di che trattasi sono visionabili presso l’Ufficio Servizi Sociali
e ogni informazione telefonica può essere richiesta al numero 0584 757727 – 03 – 02 – 21.
Art. 16 bis
Comunicazioni
Fatta eccezione per le comunicazioni dei motivi ostativi ex art. 10 bis della L. 241 / 1990 e
ss.mm.ii. ovvero nelle ipotesi che si rendessero necessarie per consentire eventuali integrazioni
istruttorie, l’amministrazione non provvederà all’invio di alcuna comunicazione personale.
Ogni notizia e comunicazione relativa al presente bando, sia nella fase di formazione della
graduatoria, sia nella fase di erogazione del contributo verrà effettuata tramite appositi comunicati
pubblicati sul sito web del Comune www.comune.seravezza.lucca.it sezione servizi sociali, con
valore di notifica.
Non seguirà pertanto alcuna comunicazione personale in ordine alla collocazione in graduatoria,
né alcuna richiesta in ordine all’esibizione delle ricevute di pagamento, per le quali valgono le
modalità ed il termine massimo già previsti nel presente bando.
Art. 17
Tutela dei dati personali
Ai sensi e per gli affetti del D.Lgs. 196/2003 si informa che i dati personali richiesti sono prescritti
dalle vigenti disposizioni normative ai fini del procedimento relativo al presente bando, e verranno
utilizzati esclusivamente per tale scopo.
Art. 18
Norma finale
Per quanto non espressamente previsto nel presente bando si fa riferimento alla legge 431/1998 e
ss. mm. , ai relativi decreti di attuazione, alla L.R.T. n. 41/2005 e ss. mm., Il presente Bando è
conforme a quanto indicato dalla D.G.R.T. n. 265/2009.
SERAVEZZA Lì 09/06/2015
Il Funzionario Responsabile
Dott.ssa Pia Tonini
10