Lettera nuove disposizioni su riconoscimento qualifica di

Transcript

Lettera nuove disposizioni su riconoscimento qualifica di
Città di Nichelino
Provincia di Torino
***
AREA TERRITORIO
Servizio Commercio e Polizia Amministrativa
Ufficio Commercio
AOO c_f889
Registro ufficiale
Prot. n. 37738 del 06.09.2010
Titolo VIII Cat V Classe ... Fasc. ...
Nichelino, 6 Settembre 2010
Ai Sigg. Operatori esercenti
l’attività di ACCONCIATURA
di Nichelino
e p.c.
ASCOM CONFCOMMERCIO
Associazione Commercio, Turismo e Servizi
Via Cavour n. 6 - 10024 Moncalieri (TO)
Alla c.a. del Sig. ANGILERI Matteo
(fax: 011/6407256)
CONFESERCENTI
Piazza Caduti n. 3 - 10024 Moncalieri (TO)
Alla c.a. del Sig. CARBUTTO Mauro
(fax Moncalieri: 011/6405285 fax Rivoli: 0119575132)
ACEAN
Associazione Commercianti Esercenti Artigiani
di Nichelino
Via Torino n. 188 - 10042 Nichelino (TO)
Alla c.a. del Sig. MILANO Bruno
(fax: 011/623893)
Al Comando di Polizia Municipale
Settore Annona
SEDE
______________________________________
OGGETTO:
Disciplina dell’attività di acconciatore. Abilitazione professionale di
acconciatore. Precisazioni in merito alle leggi 161/1963 e 174/2005.
Piazza di Vittorio, 1 - 10042 Nichelino (To) – Tel. 011/6819.1 – Fax 011/6819.572– P.Iva 01131720011
www.comune.nichelino.to.it - email: [email protected]
In riferimento alla legge 161/1963 e alla successiva legge 174/2005 che hanno disciplinato il
percorso professionale e lavorativo per l’acquisizione dell’abilitazione professionale di
acconciatore, la presente comunicazione viene inviata alle SS.LL. per opportuna conoscenza, al
fine di individuare in modo preciso i termini di avvio di applicazione della nuova normativa (legge
174/2005) e di definire il periodo transitorio entro il quale sia ancora possibile acquisire
l’abilitazione professionale di acconciatore secondo le modalità indicate dalla precedente legge
161/196.
In particolare:
la legge 161/1963 stabiliva che la qualificazione professionale si intende conseguita dal
richiedente l’autorizzazione e dall’eventuale direttore d’azienda se costui sia già stato titolare di
esercizio di barbiere, di parrucchiere o mestiere affine, iscritto in un albo provinciale delle
imprese artigiane, ovvero se presti o abbia prestato la sua opera professionale e qualificata
presso un’impresa di barbiere o di parrucchiere in qualità di dipendente o collaboratore.
L’accertamento di questa ultima condizione spetta alla Commissione provinciale per
l’artigianato, la quale rilascia la relativa certificazione previa indagine circa l’effettività del
precedente esercizio professionale qualificato. La qualificazione professionale si intende altresì
conseguita se il richiedente abbia seguito un regolare corso di apprendistato ed ottenuta la
qualificazione.
la legge 174/2005 ha introdotto molte novità relativamente all’attività di acconciatore. L’art. 3
introduce e sancisce l’obbligo di conseguire l’abilitazione professionale previo superamento di
apposito esame tecnico-pratico, al fine di esercitare l’attività di acconciatore. L’itinerario
formativo prevede appositi corsi di qualificazione e specializzazione professionale, nonché
periodi di inserimento lavorativo qualificato in imprese di acconciatura, valorizzando le
esperienze professionali svolte in azienda e riconoscendo, in tale ottica, il ruolo didattico
proprio delle imprese qualificate del settore.
Tali itinerari prevedono due soluzioni alternative:
a) svolgimento di un corso di qualificazione professionale della durata di due anni, seguito da
un corso di specializzazione di contenuto prevalentemente pratico, ovvero da un periodo
di inserimento lavorativo della durata di un anno presso un’impresa di acconciatura, da
effettuare nell’arco di due anni;
b) effettuazione di un periodo della durata di tre anni presso un’impresa di acconciatura, da
effettuare nell’arco di cinque anni, e svolgimento di un apposito corso di formazione
teorica (che può essere frequentato anche contemporaneamente ad un rapporto di lavoro); il
periodo di inserimento è ridotto ad un anno, da effettuare nell’arco di due anni, qualora sia
preceduto da un rapporto di apprendistato ai sensi della legislazione vigente e secondo la
durata prevista dal contratto nazionale di categoria.
Alla luce delle suddette disposizioni legislative, nel periodo transitorio vigente, sono individuate
le seguenti due date:
31 gennaio 2009: tutti i rapporti di lavoro o percorsi formativi avviati prima di tale data sono
valutati secondo quanto previsto dalla legge 161/1963. I percorsi lavorativi o formativi iniziati
dopo tale data sono accertati in base al nuovo percorso della legge 174/2005.
Piazza di Vittorio, 1 - 10042 Nichelino (To) – Tel. 011/6819.1 – Fax 011/6819.572– P.Iva 01131720011
www.comune.nichelino.to.it - email: [email protected]
31 gennaio 2011: è il termine ultimo entro il quale i soggetti che rientrino ancora
nell’applicazione del percorso disciplinato dalla precedente legge 161/1963 devono presentare
domanda alla Commissione Provinciale per l’Artigianato per il riconoscimento
dell’abilitazione professionale. Tale termine è stato individuato in considerazione del fatto che
consente a tutti i soggetti che entro il 31/01/2009 abbiano iniziato il percorso di acquisizione
della qualifica di concludere il periodo lavorativo minimo richiesto ai sensi della citata legge
161/1963.
Si precisa, altresì, che i soggetti che hanno iniziato e maturato il periodo minimo richiesto dalla
legge 161/1963 per l’acquisizione del requisito professionale, e che, al momento della richiesta di
accertamento indirizzata alla Commissione Provinciale per l’Artigianato non hanno in atto alcun
rapporto di lavoro, né risultino dipendenti alla data del 31/01/2009 (soggetti che hanno prestato
attività lavorativa in qualità di dipendente qualificato nel periodo 1995-1998 e che non erano
pertanto dipendenti alla data del 31/01/2009, né lo sono tuttora) hanno diritto all’accertamento del
requisito professionale sulla base della normativa vigente al momento in cui il relativo percorso
formativo ha avuto inizio, indipendentemente dal fatto che al momento della richiesta il rapporto di
lavoro sia ancora in atto o meno.
Il periodo di lavoro da valutare può essersi svolto e concluso non solo al momento
dell’accertamento bensì anche prima della data del 31/01/2009.
In ogni caso, si ribadisce che resta fermo il termine del 31/01/2011: entro tale data tutti i
soggetti che rientrano ancora nell’applicazione della legge 161/1963 come sopra precisato,
sono tenuti a presentare la domanda per l’accertamento dei requisiti. Dopo tale data
(31/01/2011) l’accertamento del requisito professionale è valutato unicamente sulla base della
legge 174/2005, indipendentemente dal momento in cui il percorso di acquisizione
dell’abilitazione professionale abbia avuto inizio.
Ciò significa che tutti i soggetti in possesso dei requisiti per ottenere il riconoscimento
dell’abilitazione professionale secondo il percorso previsto dalla legge 161/1963 sono tenuti ad
effettuare la domanda entro il 31/01/2011.
Rientrano in questa casistica:
soggetti che abbiano in atto un rapporto di lavoro in qualità di dipendente qualificato presso
imprese di acconciatura e che siano stati assunti entro il 31/01/2009;
soggetti che in passato abbiano prestato attività lavorativa qualificata per un periodo superiore ai
due anni, con assunzione entro il termine del 31/01/2009, anche se tale rapporto al momento
della richiesta di accertamento si è concluso.
Piazza di Vittorio, 1 - 10042 Nichelino (To) – Tel. 011/6819.1 – Fax 011/6819.572– P.Iva 01131720011
www.comune.nichelino.to.it - email: [email protected]
Quindi, a seguito di dette disposizioni, si invitano le SS.LL. a divulgare tale notizia presso i
propri dipendenti invitandoli a rivolgendosi, per informazioni ed eventuali chiarimenti, ai
seguenti referenti:
REGIONE PIEMONTE:
Direzione Istruzione Formazione Professionale e Lavoro
Guido Rondelli: tel. 011.432.2497 fax 011.432.4702
[email protected]
Direzione Attività produttive
Alessandra Magnino: tel. 011.432.3980 fax 011.432.5170
[email protected]
Distinti saluti.
IL CAPO SERVIZIO
COMMERCIO E POLIZIA AMMINISTRATIVA
Dr.ssa Gloria Ghibaudo
_______________________________
IL DIRIGENTE
Comandante P.M.
Dr. Rino Pagin
_______________________________
RP/GG/amp
Piazza di Vittorio, 1 - 10042 Nichelino (To) – Tel. 011/6819.1 – Fax 011/6819.572– P.Iva 01131720011
www.comune.nichelino.to.it - email: [email protected]