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I QUADERNI DI CONFCOMMERCIO
I SISTEMI DI VIDEOSORVEGLIANZA
L’Autorità Garante per la protezione dei dati personali
ha varato nuove regole per i soggetti pubblici e privati
che intendono installare telecamere e sistemi di
videosorveglianza.
Ascom Rimini - Confcommercio Imprese per l’Italia
INDICE
pag. 04
Nuovo provvedimento generale
Principi generali pag. 05
Settori di particolare interesse
Settori specifici
Chek list
pag. 06
pag. 07
- Videosorveglianza senza registrazioni di immagini
pag. 08
- Videosorveglianza con registrazioni di immagini
pag. 09
FAQ
pag. 10
Maggiori informazioni
pag. 11
Per ulteriori informazioni o per attivare i servizi,
rivolgiti alla sede Confcommercio a te più vicina.
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SISTEMI DI VIDEOSORVEGLIANZA
NUOVO PROVVEDIMENTO GENERALE
Il nuovo provvedimento generale, che sostituisce quello emanato nel 2004, introduce importanti
novità in considerazione:
- dell’aumento massiccio di sistemi di videosorveglianza per diverse finalità (prevenzione
accertamento e repressione dei reati, sicurezza pubblica, tutela della proprietà privata, controllo
stradale etc.)
- dei numerosi interventi legislativi adottati in materia: tra questi, quelli più recenti che hanno
attribuito ai sindaci e ai comuni specifiche competenze, in particolare in materia di sicurezza
urbana, così come le norme, anche regionali, che hanno incentivato l’uso di telecamere
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SISTEMI DI VIDEOSORVEGLIANZA
PRINCIPI GENERALI
INFORMATIVA
- I cittadini che transitano in aree sorvegliate devono
essere informati con cartelli, visibili al buio se il sistema
di videosorveglianza è attivo in orario notturno.
- I sistemi di videosorveglianza installati da soggetti pubblici
e privati (esercizi commerciali, banche, aziende
etc.) collegati alle forze di polizia richiedono uno specifico
cartello informativo, sulla base del modello elaborato dal
Garante.
- Le telecamere istallate a fini di tutela dell’ordine e della
sicurezza pubblica non devono essere segnalate, ma il
Garante auspica l’utilizzo di cartelli che informino i cittadini.
CONSERVAZIONE
- Le immagini registrate possono essere conservate per
periodo limitato e fino ad un massimo di 24 ore, fatte salve
speciali esigenze di ulteriore conservazione in relazione a
indagini di polizia e giudiziarie.
- Per attività particolarmente rischiose (es. banche) è
ammesso un tempo più ampio, che non può superare
comunque la settimana.
- Eventuali esigenze di allungamento della conservazone
devono essere sottoposte a verifica preliminare del
Garante.
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SISTEMI DI VIDEOSORVEGLIANZA
SETTORI DI PARTICOLARE INTERESSE
- Sicurezza urbana: i Comuni che installano telecamere per fini di sicurezza urbana hanno l’obbligo
di mettere cartelli che ne segnalino la presenza, salvo che le attività di videosorveglianza siano
riconducibili a tutela della sicurezza pubblica, prevenzione, accertamento o repressione dei reati. La
conservazione dei dati non può superare i 7 giorni, fatte salve speciali esigenze.
- Sistemi integrati: per i sistemi che collegano telecamere tra soggetti diversi, sia pubblici che
privati, o che consentono la fornitura di servizi di videosorveglianza “in remoto” da parte di società
specializzate (es. società di vigilanza, Internet providers) mediante collegamento telematico ad
un unico centro, sono obbligatorie specifiche misure di sicurezza (es. contro accessi abusivi alle
immagini). Per alcuni sistemi è comunque necessaria la verifica preliminare del Garante.
- Sistemi intelligenti: per i sistemi dotati di software che permettono l’associazione di immagini
a dati biometrici (es. “riconoscimento facciale”) o in grado, ad esempio, di riprendere e registrare
automaticamente comportamenti o eventi anomali e segnalarli (es. motion detection) è obbligatoria
la verifica preliminare del Garante.
- Violazioni al codice della strada: obbligatori i cartelli che segnalano sistemi elettronici di rilevamento
delle infrazioni. Le telecamere devono riprendere solo la targa del veicolo (non quindi conducente,
passeggeri, eventuali pedoni). Le fotografie o i video che attestano l’infrazione non devono essere
inviati al domicilio dell’intestatario del veicolo.
- Deposito rifiuti: lecito l’utilizzo di telecamere per controllare discariche di sostanze pericolose ed
“eco piazzole”, per monitorare modalità del loro uso, tipologia dei rifiuti scaricati e orario di deposito.
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SISTEMI DI VIDEOSORVEGLIANZA
SETTORI SPECIFICI
- Luoghi di lavoro: le telecamere possono essere installate solo nel rispetto delle norme in materia
di lavoro. Vietato comunque il controllo a distanza dei lavoratori, sia all’interno degli edifici, sia in altri
luoghi di prestazione del lavoro (es. cantieri, veicoli).
- Ospedali e luoghi di cura: no alla diffusione di immagini di persone malate mediante monitor
quando questi sono collocati in locali accessibili al pubblico. E’ ammesso, nei casi indispensabili,
il monitoraggio da parte del personale sanitario dei pazienti ricoverati in particolari reparti (es.
rianimazione), ma l’accesso alle immagini deve essere consentito solo al personale autorizzato e ai
familiari dei ricoverati.
- Istituti scolastici: ammessa l’installazione di sistemi di videosorveglianza per la tutela contro gli
atti vandalici, con riprese delimitate alle sole aree interessate e solo negli orari di chiusura.
- Taxi: le telecamere non devono riprendere in modo stabile la postazione di guida.
- Trasporto pubblico: lecita l’installazione su mezzi di trasporto pubblico e presso le fermate, ma
rispettando limiti precisi (es. angolo visuale circoscritto, riprese senza l’uso di zoom).
- Web cam a scopo turistico: la ripresa delle immagini deve avvenire con modalità che non rendano
identificabili le persone.
- Tutela delle persone e della proprietà: contro possibili aggressioni, furti, rapine, danneggiamenti,
atti di vandalismo, prevenzione incendi, sicurezza del lavoro ecc., si possono installare telecamere
senza il consenso dei soggetti ripresi, ma sempre sulla base delle prescrizioni indicate dal Garante.
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SISTEMI DI VIDEOSORVEGLIANZA
CHEK LIST SULLA VIDEOSORVEGLIANZA
Videosorveglianza senza registrazioni di immagini
MISURE ORGANIZZATIVE
analisi preliminare
obbligatorio
nomina incaricato
obbligatorio
nomina responsabile interno
opzionale
nomina responsabile esterno
opzionale
informativa minima
obbligatorio
regolamento aziendale
opzionale
gestione diritto di accesso
obbligatorio
formazione
obbligatorio
CASI ILLECITI
non devono esserci sistemi di videosorveglianza in prossimità di:
bagni
obbligatorio
spogliatoi
obbligatorio
sale sindacali
obbligatorio
non devono esserci sistemi di videosorveglianobbligatorio
za per finalità di controllo dei lavoratori
MISURE DI SICUREZZA
locali (ove sono presenti monitor di controllo)
con accesso controllato (badge, chiavi, …)
obbligatorio
attestato di conformità da fornitore esterno
obbligatorio
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SISTEMI DI VIDEOSORVEGLIANZA
Videosorveglianza con registrazioni di immagini
MISURE ORGANIZZATIVE
analisi preliminare
obbligatorio
autorizzazione del Garante (solo se concomitanza a sistemi biometrici)
obbligatorio
nomina incaricato
obbligatorio
nomina responsabile interno
opzionale
nomina responsabile esterno
opzionale
informativa minima
obbligatorio
informativa completa
obbligatorio
regolamento aziendale
opzionale
gestione diritto di accesso
obbligatorio
formazione
obbligatorio
CASI ILLECITI
non devono esserci sistemi di videosorveglianza in prossimità di:
bagni
obbligatorio
spogliatoi
obbligatorio
sale sindacali
obbligatorio
non devono esserci sistemi di videosorveglianobbligatorio
za per finalità di controllo dei lavoratori
CANCELLAZIONI DELLE IMMAGINI
entro le 24 ore
obbligatorio
entro una settimana
obbligatorio
MISURE DI SICUREZZA
locali (ove sono presenti monitor di controllo)
con accesso controllato (badge, chiavi, …)
armadi chiusi a chiave per la custodia dei
supporti
sistemi di controllo accessi (user-id, password) per visionare le registrazioni
obbligatorio
obbligatorio
obbligatorio
sistema di cifratura delle registrazioni
obbligatorio
attestato di conformità da fornitore esterno
obbligatorio
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SISTEMI DI VIDEOSORVEGLIANZA
FAQ
La Videosorveglianza e la Privacy
Domanda: Quali sono le regole da rispettare per poter installare sugli autobus e alle fermate delle videocamere?
Risposta: In primo luogo, dovranno essere determinate le zone in cui saranno installate le videocamere e le modalità
di ripresa. Le riprese dovranno consentire un’inquadratura panoramica dell’interno delle vetture o dell’area di fermata,
evitando, così, i dettagli.
Le immagini visionate per finalità di polizia giudiziaria non potranno assolutamente essere utilizzate per altri scopi e
dovranno essere conservate per il tempo strettamente necessario al perseguimento delle suddette finalità e nel pieno
rispetto delle misure minime di sicurezza descritte dall’Allegato B del Codice della privacy (D.lgs. n.196/2003).
Il titolare del trattamento dovrà fornire una completa ed idonea informativa agli interessati (art. 13 del Codice), anche
attraverso l’affissione della stessa sulle vetture e alle fermate dell’autobus.
Si segnala comunque che, prossimamente, dovrà essere adottato, ai sensi dell’art. 134, un Codice di deontologia e
buona condotta in cui saranno specificate le modalità del trattamento e forme semplificate di informativa.
Domanda: Il Garante si è espresso sui limiti dell’attività di videosorveglianza?
Risposta: Il Garante della privacy, ha individuato un decalogo che deve essere rispettato da tutti coloro che intendono
svolgere attività di videosorveglianza. Il decalogo contiene le seguenti regole:
1. individuare le finalità della sorveglianza e la compatibilità della stessa con le norme di settore vigenti;
2. rispettare i principi di correttezza e liceità del trattamento;
3. effettuare, se dovuta, la notificazione al Garante;
4. fornire agli interessati una chiara e completa informativa;
5. non violare il divieto di controllo a distanza dei dipendenti sancito nello statuto dei lavoratori;
6. registrare le sole immagini indispensabili per perseguire lo scopo dichiarato, evitando, per quanto possibile,
immagini dettagliate o ingrandite;
7. individuare il periodo massimo di conservazione delle immagini;
8. nominare i soggetti responsabili ed incaricati del trattamento;
9. non utilizzare i dati raccolti per altri scopi;
10.per le telecamere situate agli accessi dei centri storici, o delle zone a traffico limitato, rispettare le disposizioni
contenute nel D.P.R. 250/1999.
Domanda: Può un comune dotarsi di sistemi di videosorveglianza del territorio, del traffico cittadino o di telecontrollo
ambientale?
Risposta: Si, è possibile, ma tale attività dovrà rispettare le regole previste dal Codice della privacy, nonché, il decalogo
della videosorveglianza disposto dal Garante.
In particolare, si dovrà cercare di limitare la possibilità di ingrandimento delle riprese, al fine di evitare di riprendere i tratti
somatici dei passanti. Non si potrà, inoltre, inviare le riprese alla residenza delle persone eventualmente sanzionate.
Domanda: Si può chiedere ad una banca che vengano cancellate le nostre immagini riprese durante la permanenza
nella filiale dell’istituto di credito?
Risposta: Chiunque può chiedere al titolare del trattamento, in questo caso la banca, che siano cancellati i suoi dati
personali (immagini), qualora non siano più necessari in relazione agli scopi per i quali erano stai raccolti.
Qualora l’istituto di credito conservasse le immagini oltre il tempo indicato nell’informativa, e senza altri fini espressamente contemplati (es. indagini giudiziarie in corso, per rapina), l’interessato potrà, dunque, chiederne e ottenerne la
cancellazione gratuita.
Domanda: Può un’azienda installare un sistema di videosorveglianza nei corridoi e negli ingressi, per motivi di sicurezza?
Risposta: Si rammenti che questo è un tema molto delicato, che incontra, prima dei limiti sanciti dal Codice della privacy,
i divieti imposti dallo Statuto dei lavoratori. L’art. 4 della legge 300/1970, infatti, vieta l’uso di impianti audiovisivi e di
altre apparecchiature per finalità di controllo a distanza dell’attività dei lavoratori. Tali strumenti sono permessi solo se
resi necessari da esigenze organizzative e produttive ovvero di sicurezza, ma anche in presenza di queste situazioni, sul
punto deve intervenire uno specifico accordo con le rappresentanze sindacali.
Non c’è, dunque, in questo caso un divieto assoluto all’installazione, ma comunque dovrà essere attuata di concerto con
le rappresentanze dei lavoratori, posto che, nel caso di specie, sussistono comprovate ragioni di sicurezza e l’impianto
riguarda non i luoghi strettamente deputati allo svolgimento dell’attività lavorativa.
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SISTEMI DI VIDEOSORVEGLIANZA
Per un quadro completo sul corretto impiego dei sistemi di videosorveglianza,
è possibile:
consultare il sito Internet del Garante per la protezione dei dati personali
http://www.garanteprivacy.it
che, nell’indice per materia, ospita una sezione dedicata al tema videosorveglianza
oppure
contattare l’URP del Garante: [email protected]
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REALIZZATO IN COLLABORAZIONE CON:
LABORATORIO CREATIVO UP
GRAFICA, PROGETTAZIONE E COMUNICAZIONE
Via Montefeltro 66 - 47923 Rimini
Sito: www.labup.it Email: [email protected]
Cell. referente Rimini 333-8193811, referente Modena 338-7637141, referente S. di Romagna 338-1793086
Per ulteriori informazioni o per attivare i servizi,
rivolgiti alla sede Confcommercio a te più vicina:
RIMINI
Via Italia, n. 9/11 - 47921
Telefono 0541 743545 - Fax 0541 742706 - [email protected]
CATTOLICA
Via Verdi, n.29 - 47841
Telefono 0541 962578 - Fax 0541 954777 - [email protected]
RICCIONE
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SANTARCANGELO DI ROMAGNA
Via S. Sancisi, n. 4 - 47822
Telefono 0541 625900 - Fax 0541 621598 - [email protected]