Regolamento Comunale per la collocazione di insegne di esercizio

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Regolamento Comunale per la collocazione di insegne di esercizio
REGOLAMENTO COMUNALE PER LA COLLOCAZIONE DI
INSEGNE DI ESERCIZIO, CARTELLI, ALTRI
MEZZI PUBBLICITARI, SEGNALI TURISTICI
E DI TERRITORIO E SEGNALI CHE FORNISCONO
INDICAZIONE DI SERVIZI UTILI
Approvato: con delibera di Consiglio Comunale n. 30 del 21.04.2009
Revisioni:
Note:
1
INDICE
CAPO I DISPOSIZIONI GENERALI ............................................................................................. 3
Articolo 1 Ambito di applicazione ............................................................................................3
Articolo 2 Nozione di centro abitato .........................................................................................3
CAPO II DEFINIZIONI DI INSEGNE DI ESERCIZIO E IMPIANTI PUBBLICITARI ........................ 3
Articolo 3 Definizioni .............................................................................................................3
Articolo 4 Definizione di insegne di esercizio .............................................................................3
Articolo 5 Definizione di altri mezzi pubblicitari e segnali (art.134 e 136 D.P.R. 495/92)..................4
CAPO I I I N ORM E COM UN I A TUTTE LE FORM E D I PUBBLI CI TA E I SEGN ALI ( ART. 1 3 4 E 1 3 6
D.P.R. 495/92).......................................................................................................................... 5
Articolo 6 Disposizioni di carattere generale..............................................................................5
Articolo 7 Collocazione vietata ................................................................................................5
Articolo 8 Caratteristiche dei mezzi pubblicitari e dei segnali (art. 134 3 136 D.P.R. 495/92) ...........6
Articolo 9 Caratteristiche dei mezzi pubblicitari luminosi .............................................................7
Articolo 10 Divieti .................................................................................................................7
CAPO IV CARATTERISTICHE E NORME SPECIFICHE PER I MANUFATTI PUBBLICITARI ............. 8
Articolo 11 Insegne di esercizio ..............................................................................................8
Articolo 12 Preinsegne...........................................................................................................9
Articolo 13 Cartelli .............................................................................................................. 11
Articolo 14 Altri mezzi pubblicitari che necessitano di autorizzazione .......................................... 11
Articolo 15 Altri mezzi pubblicitari che non necessitano di autorizzazione .................................... 14
CAPO V DISCIPLINE PARTICOLARI ......................................................................................... 16
Articolo 16 Manufatti pubblicitari temporanei .......................................................................... 16
Articolo 17 Ubicazione di mezzi pubblicitari in stazioni di servizio e aree di parcheggio .................. 17
Articolo 18 Manufatti pubblicitari a carattere sanitario .............................................................. 17
Articolo 19
Segnali turistici e di territorio (art. 134 del D.P.R. 495/92 Regolamento di esecuzione e
di attuazione del Nuovo Codice della Strada ) e segnali che forniscono indicazione di servizi utili (art.
136 del D.P.R. 495/92 Regolamento di esecuzione e di attuazione del Nuovo Codice della Strada ) .. 18
CAPO VI COLLOCAZI ON E D I M EZZI PUBBLI CI TARI ALL I N TERN O D I ZONE DI INTERESSE
STORICO, ARTISTICO, CULTURALE E AMBIENTALE, ................................................................ 18
Articolo 20 Norme generali................................................................................................... 18
Articolo 21 Insegne di esercizio in zone di interesse storico, artistico, culturale e ambientale, nei
centri storici, negli insediamenti storici, nonché sugli edifici storici o comunque tutelati anche se esterni
agli insediamenti storici.......................................................................................................... 19
Articolo 22 Targhe in zone di interesse storico, artistico, culturale e ambientale, nei centri storici,
negli insediamenti storici, nonché sugli edifici storici o comunque tutelati anche se esterni agli
insediamenti storici ............................................................................................................... 19
Articolo 23 Tende in zone di interesse storico, artistico, culturale e ambientale, nei centri storici,
negli insediamenti storici, nonché sugli edifici storici o comunque tutelati anche se esterni agli
insediamenti storici ............................................................................................................... 20
Articolo 24 Impianti per le affissioni in zone di interesse storico, artistico, culturale e ambientale, nei
centri storici, negli insediamenti storici, nonché sugli edifici storici o comunque tutelati anche se esterni
agli insediamenti storici.......................................................................................................... 20
Articolo 25 Bacheche in zone di interesse storico, artistico, culturale e ambientale, nei centri storici,
negli insediamenti storici, nonché sugli edifici storici o comunque tutelati anche se esterni agli
insediamenti storici ............................................................................................................... 20
Articolo 26 Cartelli e altri mezzi pubblicitari nelle zone tutelate.................................................. 20
CAPO VI I PROCED URE PER I L RI LASCI O D ELL AUTORI ZZAZI ON E ........................................... 20
Articolo 27 Enti competenti al rilascio dell autorizzazione .......................................................... 21
Articolo 28 Presentazione della richiesta di autorizzazione ........................................................ 21
Articolo 29 Rilascio dell autorizzazione ................................................................................... 21
Articolo 30 Sostituzione e modifica del messaggio pubblicitario.................................................. 22
Articolo 31 Voltura dell autorizzazione.................................................................................... 22
Articolo 32 Termine di validità dell autorizzazione .................................................................... 22
Articolo 33 Rinnovo dell autorizzazione .................................................................................. 22
Articolo 34 Obblighi del titolare dell autorizzazione .................................................................. 23
Articolo 35 Obblighi del titolare di attività pubblicizzate con mezzi la cui collocazione non necessita di
specifica autorizzazione.......................................................................................................... 24
Articolo 36 Decadenza e revoca dell autorizzazione.................................................................. 24
CAPO VIII VIGILANZA E SANZIONI ........................................................................................ 25
Articolo 37 Vigilanza ........................................................................................................... 25
Articolo 38 Sanzioni amministrative....................................................................................... 25
Articolo 39 Copertura e rimozione di mezzi pubblicitari e di segnali (art. 134 e 136 del D.P.R.
495/92) ............................................................................................................................... 25
CAPO IX DISPOSIZIONI TRANSITORIE E FINALI .................................................................... 26
2
Articolo 40
Articolo 41
Appendice
Norma transitoria ............................................................................................... 26
Entrata in vigore del Regolamento......................................................................... 26
Definizioni dei mezzi pubblicitari fornite dal D.P.R. 495/92......................................... 26
CAPO I
DISPOSIZIONI GENERALI
Articolo 1 Ambito di applicazione
1. Le norme del presente regolamento disciplinano gli impianti, le strutture e l utilizzo di
mezzi e strumenti di qualunque materiale, caratteristiche e forma che mirano a
diffondere messaggi di pubblicità, di informazione o di comunicazione in luoghi pubblici
o aperti al pubblico o visibili dal pubblico, su tutto il territorio comunale, con riguardo
alle esigenze di tutela degli interessi della comunità, dello sviluppo economico, nonché
della tutela ambientale, storico-architettonica dell ambiente urbano, paesaggistica del
territorio comunale e di sicurezza per la circolazione ed il traffico.
2. La materia è disciplinata nell osservanza delle disposizioni legislative di seguito
elencate:
Nuovo Codice della Strada, approvato con Decreto Legislativo n. 285 del
30/04/1992, e successive modifiche e integrazioni;
Regolamento di Esecuzione ed Attuazione del nuovo Codice della Strada, approvato
con Decreto del Presidente della Repubblica n. 495 del 16/12/1992, e successive
modifiche e integrazioni;
Codice dei Beni culturali e del paesaggio, approvato con Decreto Legislativo n. 42
del 22/01/2004, e successive modifiche e integrazioni;
Riordino della finanza territoriale, approvato con Decreto Legislativo n. 507 del
15/11/1993, e successive modifiche e integrazioni;
Piano Territoriale di Coordinamento Provinciale della Provincia di Bologna,
approvato con delibera di Consiglio Provinciale n. 19 del 30/03/2004;
strumenti di pianificazione Comunale.
Articolo 2 Nozione di centro abitato
La nozione di centro abitato è fornita dall art. 3 del DLgs 285/92. Per l individuazione e
la delimitazione dei centri abitati esistenti nel territorio comunale si fa riferimento alla
Delibera di Giunta Comunale n. 2 del 17/01/2000 e successive modifiche e integrazioni.
CAPO II
DEFINIZIONI DI INSEGNE DI ESERCIZIO E IMPIANTI PUBBLICITARI
Articolo 3 Definizioni
Per le definizioni dei singoli mezzi pubblicitari si rinvia a quanto disciplinato dall art. 47
del DPR 495/92, riportato in Appendice al presente regolamento, tenendo conto delle
integrazioni previste dai successivi articoli del presente Regolamento.
Articolo 4 Definizione di insegne di esercizio
1. È insegna di esercizio solo quella che persegue oggettivamente lo scopo di
individuazione della sede aziendale nello spazio territoriale di appartenenza. Essa può
essere installata in qualsiasi punto della sede dell attività cui si riferisce, compresi anche
il tetto, la facciata laterale e l ingresso secondario, ovvero nelle pertinenze accessorie
alla stessa.
2. L insegna può indicare esclusivamente il nome dell esercente, la ragione sociale della
ditta, l attività permanente svolta, il tipo di merci vendute, il simbolo e il marchio della
ditta stessa, i simboli e i marchi di altre ditte estranee purchè attinenti all attività
svolta.
3. L insegna non deve essere necessariamente una sola ma possono anche aversi più
insegne sempre e solo ai fini della realizzazione dello scopo di cui al comma 1.
3
4. Per pertinenze accessorie si intendono gli spazi e le aree private limitrofe alla sede
dell attività poste a servizio, anche non esclusivo, di essa.
5. In caso di utilizzo delle pertinenze accessorie da parte di più attività, è necessario
servirsi di un mezzo pubblicitario unitario.
6. Le disposizioni relative alle insegne di esercizio previste dal presente Regolamento, dal
DLgs 285/92 e dal DPR 495/92 si applicano, in quanto compatibili, a tutte quelle scritte
contenenti le informazioni di cui al comma 2, in qualsiasi modo realizzate (ad esempio
con tecniche pittoriche direttamente su muro) o applicate (ad esempio su tende,
bandiere, ecc.).
7. Sono insegne pubblicitarie tutte quelle, pur perseguendo il solo scopo di individuazione
della sede aziendale, sono tuttavia realizzate in maniera non conforme a quanto
disciplinato nei commi precedenti. Le stesse saranno assoggettate alla disciplina dei
cartelli pubblicitari.
Ar t icolo 5
D e fin izion e di a lt r i m e zzi pu bblicit a r i e se gna li ( a r t .1 3 4 e 1 3 6
D.P.R. 495/92)
1. In questo e nei successivi articoli gli impianti pubblicitari differenti per tipologia da
insegne d esercizio (definite dall art. 47 del D.P.R. 495/92, come integrato d all art. 4
del presente Regolamento), cartelli pubblicitari (definiti dall art. 47 del D.P.R. 495/92)
sono indicati, per brevità, con il termine altri mezzi pubblicitari ; nell elenco sono
inseriti anche i segnali turistici e di territorio ed i segnali che forniscono indicazioni di
servizi utili (art. 134 e 136 D.P.R. 495/92).
2. A titolo esemplificativo e non esaustivo, rientrano nella categoria degli altri mezzi
pubblicitari:
a) preinsegna : come definita dall art. 47 del D.P.R. 495/92;
b) targa di esercizio : scritta in caratteri alfanumerici, eventualmente completata da un
simbolo o marchio, installata nella sede di esercizio dell attività o nelle pertinenze
accessorie di cui all art. 4 comma 4, nel caso in cui l attività stessa sia priva di vetrine.
Deve essere priva di luminosità propria;
c) targa pubblicitaria : definita come la targa di esercizio quando è posta in luogo
diverso dalla sede dell esercizio e dalle relative pertinenze accessorie;
d) impianti pubblici per le affissioni : impianti di proprietà pubblica o di concessione
pubblica destinati alla affissione di manifesti, avvisi, fotografie, a carattere culturale,
sportivo, istituzionale e commerciale;
e) impianto di pubblicità o propaganda a messaggio variabile : manufatto finalizzato alla
pubblicità e/o alla propaganda sia di prodotti che di attività e caratterizzato dalla
variabilità del messaggio e/o delle immagini trasmesse. Può essere luminoso per luce
diretta o indiretta;
f) impianto di insegna o targhe coordinate : manufatto destinato alla collocazione di
una pluralità di insegne o targhe di esercizio monofacciali o bifacciali;
g) vetrofania : riproduzione su superfici vetrate con pellicole adesive di scritte in
caratteri alfanumerici, di simboli e di marchi finalizzata alla diffusione di messaggi
pubblicitari e/o propagandistici;
h) cartello temporaneo su ponteggi e strutture similari : manufatto mobile posto in
aderenza a ponteggi di cantiere per la copertura degli stessi, riportante messaggi
pubblicitari;
i) bacheche : vetrinette con frontale apribile o a giorno installate a muro o collocate a
terra su supporto proprio, destinate alla diffusione di informazioni o propaganda
dell attività di enti pubblici, partiti politici e associazioni varie, nonché alla esposizione
di menu, tariffe e prezzi di pubblici esercizi e alberghi;
j) tende : manufatti in tessuto o in materiali flessibili similari sostenuti da intelaiatura a
sbalzo o appoggiata, posti esternamente agli edifici a protezione di vetrine o ingressi.
Le tende devono intendersi disciplinate dal presente Regolamento solo se riportanti
messaggi pubblicitari;
k) totem : manufatto infisso al suolo, monofacciale o bifacciale, con la scritta in caratteri
alfanumerici, eventualmente completata da un simbolo o un marchio, realizzato e
supportato con materiale non deperibile e resistente agli agenti atmosferici, installato
nelle pertinenze accessorie dell esercizio. Può essere luminoso per luce propria o
indiretta;
4
l)
sponsorizzazione : manufatto monofacciale infisso al suolo con scritta in caratteri
alfanumerici completata dal logo del Comune e della ditta autorizzata, realizzato e
supportato con materiale non deperibile e resistente agli agenti atmosferici, installato
nei luoghi pubblici ove la manutenzione degli stessi viene effettuata da privati o da
società. Non può essere luminoso né per luce propria né per luce indiretta. La
collocazione di tali manufatti nel territorio comunale è disciplinata nell ambito
dell Avviso pubblico di procedura di sponsorizzazione per l abbellimento e la
manutenzione delle aree verdi collocate all interno delle rotatorie stradali situate nel
territorio comunale di San Lazzaro di Savena approvato con determinazione n. 440
del 20/06/2007;
m)
impianto di pubblicità o propaganda : qualunque manufatto o struttura fissa o
mobile che sia collocato su aree pubbliche o private, purchè il messaggio pubblicitario
sia percepibile da un luogo pubblico o aperto al pubblico, e che non sia individuabile
secondo le categorie precedenti finalizzato alla pubblicità o alla propaganda sia di
prodotti sia di attività di tipo sportivo, folkloristico, culturale, commerciale o altro. Può
essere luminoso sia per luce propria che per luce indiretta. A titolo esemplificativo e
non esaustivo, sono riconducibili a tale definizione e sono dunque sottoposti ad
autorizzazione: volantini, adesivi indicanti percorsi sportivi, pubblicità fonica, veicoli e
rimorchi di cui agli artt. 54 comma 1 lettera g) e 56 comma 2 lettera d) del D.Lgs.
285/92 e di cui agli artt. 203 comma 2 lettera q) e 204 comma 2 lettera q) del D.P.R.
495/92, supporti temporanei vari;
n) segnali turistici e di territorio si suddividono nelle seguenti tipologie espresse in
maniera sintetica, rinviando per il dettaglio all'articolo 78, comma 2 del D.P.R. n.
495/92:
a) turistiche;
b) industriali, artigianali, commerciali (1);
c) alberghiere;
d) territoriali;
e) di luoghi di pubblico interesse.
I simboli relativi a queste indicazioni sono rappresentati fra quelli di cui alle figure da
II.100 a II.231 del D.P.R. n. 495/92. Sono definiti all art. 134 del Regolamento di
esecuzione e di attuazione del Nuovo Codice della Strada D.P.R. n. 495/92;
o) segnali che forniscono indicazioni di servizi utili sono definiti all art. 136 del
Regolamento di esecuzione e di attuazione del Nuovo Codice della Strada D.P.R. n.
495/92.
CAPO III
N ORM E COM UN I A TUTTE LE FORM E D I PUBBLI CI TA E I SEGNALI (ART. 134 E 136
D.P.R. 495/92)
Articolo 6 Disposizioni di carattere generale
1. In prossimità o lungo le strade, sia su aree pubbliche che private, purchè il messaggio
pubblicitario sia percepibile dai luoghi anzidetti, è vietato collocare cartelli, insegne di
esercizio, altri mezzi pubblicitari e i segnali (art. 134 e 136 del D.P.R. 495/92) che per
dimensioni, forma, colori, disegno e ubicazione ovvero a causa dell eccessiva quantità
dei messaggi determinino:
a) confusione con la segnaletica stradale;
b) difficoltà di comprensione o riduzione della visibilità o efficacia della medesima
segnaletica;
c) disturbo visivo o distrazione agli utenti della strada con conseguente pericolo per la
sicurezza della circolazione;
d) barriere architettoniche o comunque impedimento per la circolazione dei disabili.
Articolo 7 Collocazione vietata
1. Il posizionamento di insegne di esercizio, cartelli, altri mezzi pubblicitari e i segnali (art.
134 e 136 del D.P.R. 495/92) fatte salve le specifiche deroghe contenute nel CAPO IV, è
vietato nei seguenti punti:
5
a) lungo e in vista degli itinerari internazionali, delle autostrade e delle strade
extraurbane principali e relativi accessi;
b) sulle isole di traffico delle intersezioni canalizzate;
c) sulle pertinenze di esercizio delle strade ad esclusione, all interno dei centri abitati,
delle pertinenze di esercizio comprese tra due carreggiate che abbiano larghezza di
almeno m 4,00 e siano poste parallelamente all asse della carreggiata;
d) in corrispondenza delle intersezioni;
e) lungo le curve come definite all art. 3 comma 1 punto 20) del D.Lgs. 285/92 e su tutta
l area compresa tra la curva stessa e la corda tracciata tra i due punti di tangenza;
f) sui ponti e sottoponti;
g) in corrispondenza dei raccordi verticali concavi e convessi;
h) sui cavalcavia, i sottopassi e loro rampe;
i) sui parapetti stradali, sulle barriere di sicurezza e sugli altri dispositivi laterali di
protezione e di segnalazione. Questa disposizione non si applica alle transenne
parapedonali interne ai centri abitati a condizione che i messaggi pubblicitari siano
posti solo sulla faccia rivolta ai pedoni;
j) sui bordi dei marciapiedi e dei cigli stradali;
k) lungo le strade nell ambito e in prossimità di luoghi sottoposti a vincoli a tutela di
bellezze naturali e paesaggistiche, di edifici o luoghi di interesse storico o artistico, di
parchi o aree naturali e/o protette, salvo quanto previsto al CAPO VI del presente
regolamento.
2. Il posizionamento delle insegne di esercizio e degli altri mezzi pubblicitari deve
comunque avvenire in modo da non occultare le targhe toponomastiche e quant altro
destinato alla pubblica visibilità.
3. La collocazione di insegne di esercizio, cartelli, altri mezzi pubblicitari e i segnali (art.
134 e 136 del D.P.R. 495/92) non deve ostacolare in alcun modo la libera circolazione
di pedoni e ciclisti o comunque interferire con le aree e gli spazi di circolazione a loro
destinati.
4. Le insegne di esercizio, i cartelli e gli altri mezzi pubblicitari escluse le preinsegne e i
segnali (art. 134 e 136 del D.P.R. 495/92), non possono contenere a completamento
del messaggio pubblicitario elementi grafico-pittorici di indicazione direzionale stradale
(frecce di orientamento), ancorché stilizzati, finalizzati alla pubblicizzazione direzionale
della sede ove si esercita una determinata attività, né recare scritte del tipo ALT ,
STOP , svolta a destra o svolta a sinistra , fermati a 100 m , ecc., in quanto
possono ingannare o distrarre l automobilista o comunque ingenerare confusione con la
segnaletica stradale. Eventuali deroghe potranno essere concesse solo per farmacie,
ambulatori, posti di pronto soccorso, ecc.
1.
2.
3.
4.
5.
6.
Ar t icolo 8
Ca r a t t e r ist ich e de i m e zzi pu bblicit a r i e de i se gna li ( a r t . 1 3 4 3 1 3 6
D.P.R. 495/92)
La collocazione di cartelli, altri mezzi pubblicitari e dei segnali (art. 134 e 136 del D.P.R.
495/92) deve rispettare i criteri di un corretto ed equilibrato inserimento, sia
ambientale che architettonico, e i limiti quantitativi e le tipologie previste dal Piano
Generale degli Impianti.
I cartelli, le insegne di esercizio, gli altri mezzi pubblicitari e i segnali (art. 134 e 136 del
D.P.R. 495/92) devono essere realizzati nelle loro parti strutturali con materiali non
deperibili e resistenti agli agenti atmosferici.
Le strutture di sostegno e di fondazione devono essere calcolate per resistere alla spinta
del vento, saldamente realizzate ed ancorate, sia globalmente che nei singoli elementi.
Qualora le suddette strutture costituiscano manufatti la cui realizzazione e posa in
opera è regolamentata da specifiche norme, l osservanza delle stesse e l adempimento
degli obblighi da queste previste deve essere documentato prima del ritiro
dell autorizzazione.
I cartelli, gli altri mezzi pubblicitari e i segnali (art. 134 e 136 del D.P.R. 495/92)
devono avere sagoma regolare, che in ogni caso non può essere quella di disco o di
triangolo.
L uso del colore rosso deve essere limitato esclusivamente alla riproduzione di marchi
depositati e non può comunque superare 1/5 dell intera superficie del cartello o altro
mezzo pubblicitario.
6
7. La quota minima di m. 1,50 prevista dall art. 49 comma 5 del D.P.R. 495/92 per il
bordo inferiore di insegne di esercizio, cartelli , altri mezzi pubblicitari e segnali (art.
134 e 136 del D.P.R. 495/92) non si applica all interno dei centri abitati a vetrofanie,
impianti di pubblica affissione, scritte su vetrine, scritte pittoriche su muro, insegne di
esercizio installate su sostegni e totem.
Articolo 9 Caratteristiche dei mezzi pubblicitari luminosi
1. Le sorgenti luminose e i mezzi pubblicitari luminosi, lungo o in prossimità delle strade
dove ne è consentita la installazione, non possono avere luce intermittente né di
intensità luminosa superiore a 150 candele per metro quadrato, o che comunque
provochi abbagliamento.
2. In ottemperanza al contenuto della Deliberazione di Giunta del Comune di San Lazzaro
di Savena n. 191 del 23/11/2006, le sorgenti luminose e i mezzi pubblicitari luminosi
per via diretta o indiretta dovranno utilizzare unicamente lampade a basso consumo
energetico; entro dieci giorni dalla scadenza del termine di realizzazione dell opera di
cui al successivo articolo 36 del presente regolamento, il richiedente e titolare della
autorizzazione è obbligato a presentare idonea dichiarazione sostitutiva dell atto di
notorietà (art.47 del D.P.R. n.445/2000) attestante l avvenuta installazione di lampade
a basso consumo energetico.
3. Nel caso di intersezione semaforizzata, i mezzi pubblicitari di cui al presente articolo e le
sorgenti luminose possono essere posizionati in direzione non parallela rispetto all asse
della carreggiata solo ad una distanza non inferiore a quelle di seguito indicate:
TIPO DI STRADA URBANA
Distanza dal bordo della
Distanza dall intersezione
carreggiata (*)
semaforizzata
C, D
10,00 m
200,00 m
E
5,00 m
150,00 m
F
3,00 m
100,00 m
(*) misura da eseguire dalla proiezione a terra del filo esterno del mezzo pubblicitario
luminoso, lato verso la strada, e non dalla struttura di sostegno infissa al suolo o all edificio
4. È vietato l uso dei colori rosso e verde nelle sorgenti luminose per i citati mezzi
pubblicitari posti ad una distanza dal bordo della carreggiata inferiore a quella sopra
riportata in funzione del tipo di strada, salvo motivata deroga da parte dell ente
concedente l autorizzazione per i manufatti di cui ai commi successivi.
5. La croce rossa luminosa è consentita esclusivamente per indicare farmacie, ambulatori
e posti di pronto soccorso.
6. Fermo restando quanto disposto dal precedente comma, per l installazione di nuove
croci per la segnalazione di farmacie, in conformità a quanto praticato nei Paesi della
Comunità Europea, è consentito l utilizzo della croce verde luminosa, anche con
intermittenza.
Articolo 10 Divieti
1. In aree e luoghi pubblici o aperti al pubblico è vietato attivare, porre in essere o
utilizzare mezzi o strumenti di informazione o comunicazione, di qualunque materiale,
caratteristiche e forma, mirati a dare pubblica conoscenza e divulgazione di fatti, eventi
o notizie per scopi commerciali o di lucro avvalendosi:
a) della distribuzione con consegna a mano ovvero della collocazione di volantini e/o
depliant sugli autoveicoli o motoveicoli in sosta;
b) della collocazione o affissione di cartelli, insegne di esercizio, altri mezzi pubblicitari e i
segnali (art. 134 e 136 del D.P.R. 495/92) su alberi, siepi e in qualsiasi spazio di verde
pubblico, nonché sugli impianti della segnaletica stradale;
c) della effettuazione di qualunque tipo di lancio di volantini, depliant, mezzi che
veicolano messaggi e simili da aeromobili o veicoli;
d) della collocazione o affissione di cartelli, insegne di esercizio ed altri mezzi pubblicitari
e simili di qualsiasi tipo sui pali della pubblica illuminazione.
2. All interno del territorio comunale è vietata l installazione di insegne di esercizio, cartelli,
altri mezzi pubblicitari e i segnali (art. 134 e 136 del D.P.R. 495/92) i cui supporti siano
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collocati all interno di marciapiedi pubblici, o che comunque possano costituire ostacolo
o impedimento alla circolazione dei pedoni e delle persone invalide.
3. All interno del territorio comunale i supporti di insegne di esercizio, cartelli e altri mezzi
pubblicitari devono essere installati su proprietà privata, fatta eccezione per gli impianti
di proprietà comunale e per i mezzi pubblicitari di cui all art. 5 comma 2 punti a), e) ed
l) e all art. 16 commi 2 e 5.
4. All interno del territorio comunale è vietata la diffusione di messaggi pubblicitari con
automezzi, strutture mobili o autoveicoli che rechino spazi e superfici contenenti
comunicazioni pubblicitarie durante la sosta degli stessi in aree pubbliche o aperte al
pubblico transito o comunque qualora i messaggi siano percepibili da luoghi pubblici o
aperti al pubblico (si veda il successivo art. 14 comma 10 punto g) per ulteriori
specifiche al riguardo).
5. È vietata l installazione di impianti pubblicitari che non contengano messaggi
pubblicitari.
CAPO IV
CARATTERISTICHE E NORME SPECIFICHE PER I MANUFATTI PUBBLICITARI
Articolo 11 Insegne di esercizio
1. Le superfici massime delle insegne di esercizio collocate in centro abitato sono le
seguenti:
a) mq 10,00 per quelle collocate parallelamente all asse della carreggiata;
b) mq 2,00 (per ciascun senso di marcia) per quelle collocate non parallelamente all asse
della carreggiata;
c) mq 20,00 per quelle collocate a tetto, su pensilina o sulle facciate di edifici destinati
esclusivamente a funzioni industriali, commerciali e direzionali.
2. Le insegne a bandiera orizzontali e verticali devono essere installate in modo tale che il
proprio bordo inferiore disti da terra non meno di 3,00 m se aggettanti su percorsi
esclusivamente pedonali e/o piste ciclabili, non meno di 5,10 m se aggettanti su
passaggi accessibili ad automezzi.
3. La distanza tra il bordo verticale esterno dell insegna di esercizio e il filo del muro
dell edificio non può superare i 2/3 dell ampiezza del marciapiede. In tali casi, il bordo
verticale esterno dell insegna di esercizio non può comunque distare meno di 50 cm
dalla proiezione verticale del ciglio del marciapiede o del bordo esterno della banchina.
4. Nel caso di strade prive di marciapiede pedonale e/o pista ciclabile, è ammessa
l installazione di insegne frontali in aderenza a edifici in deroga al comma 3 ma
comunque nel rispetto del comma 5.
5. Le insegne frontali devono essere generalmente installate nel vano compreso tra gli
stipiti e l architrave ovvero immediatamente sopra lo stesso ma solamente nei casi in
cui le dimensioni della vetrina o l altezza della porta non lo consentano, senza
superare i limiti della proiezione verticale dell apertura del vano.
Per l installazione nelle posizioni di seguito indicate:
- sui e nei parapetti dei balconi;
- al di sotto dei balconi non in aderenza all edificio;
- al di sotto delle pensiline non in aderenza del fabbricato;
- sui tetti, sopra le pensiline e nelle facciate degli edifici;
- nelle arcate frontali e di testa dei portici;
sempre che non si tratti di quanto specificamente normato al successivo CAPO VI,
sarà invece assolutamente indispensabile produrre relazione tecnica specifica relativa
alle motivazioni che giustifichino la scelta di tale ubicazione. Al fine del rilascio della
autorizzazione all installazione delle insegne potrà essere richiesto parere da parte
della Commissione per la Qualità Architettonica ed il Paesaggio ogni qual volta il
responsabile del procedimento lo ritenga necessario per meglio valutare particolari
ubicazioni.
Le insegne frontali collocate in aderenza al fabbricato devono inoltre avere una
sporgenza massima di 15 cm rispetto al filo esterno del muro dell edificio.
6. In edifici totalmente destinati a funzioni di carattere industriale, commerciale e
direzionale ubicati in zone o ambiti produttivi (esclusi comunque gli ambiti o le zone
prevalentemente residenziali e quanto specificatamente normato al successivo CAPO
8
VI) possono essere installate insegne di esercizio o marchi di fabbrica anche nelle
facciate, a tetto o su pensilina, intese come parti integranti del disegno architettonico
dell edificio, senza la necessità di produrre relazione tecnica specifica relativa alle
motivazioni che giustifichino la scelta di tale ubicazione.
7. Se montate su supporto proprio o su palina, le insegne devono avere il proprio bordo
superiore ad un altezza misurata dalla quota del terreno non maggiore di 6,00 m; se
aggettanti su suolo pubblico, esse devono inoltre rispettare le condizioni indicate al
comma 2 del presente articolo.
8. L installazione di insegne di esercizio dentro le luci delle finestre è ammessa sono nel
caso in cui venga dimostrato che nel locale è rispettato il rapporto di illuminazione
previsto dal vigente Regolamento Edilizio.
9. Le distanze minime da rispettare dal margine esterno della pista ciclabile (se presente)
ovvero dal bordo esterno del marciapiede (se presente) ovvero dal limite della
carreggiata sono quelle di seguito indicate:
Tipo di strada
Collocazione parallela o non parallela (*)
C, D
2,00 m
E
1,50 m
F
1,50 m
(*) misura da eseguire dalla proiezione a terra del filo esterno dell insegna, lato verso la
strada, e non dalla struttura di sostegno infissa al suolo o all edificio
10. Il posizionamento di insegne di esercizio a bandiera (orizzontale e verticale, in aggetto
da una costruzione) e su palina (su supporto proprio, collocate in direzione parallela o
non parallela al senso di marcia dei veicoli) entro i centri abitati ed entro i tratti di
strade extraurbane per le quali, in considerazione di particolari situazioni di carattere
non transitorio, è imposto un limite di velocità non superiore a 50 km/h, è autorizzato
nel rispetto delle distanze minime espresse in metri lineari di seguito indicate:
C, D
E
F
Segnali stradali di
pericolo
prescrizione
prima
dopo
prima
dopo
50,00 25,00 50,00 25,00
10,00
5,00
10,00
5,00
10,00
5,00
10,00
5,00
Semafori
prima
50,00
10,00
10,00
dopo
25,00
5,00
5,00
Intersezioni
prima
50,00
10,00
10,00
dopo
25,00
5,00
5,00
Altri
mezzi
pubbl.
25,00
5,00
5,00
11. Per il posizionamento di insegne di esercizio collocate in aderenza alla costruzione e per
quelle collocate su edifici destinati esclusivamente a funzioni industriali, commerciali e
direzionali (a tetto, su pensilina o su facciata) entro i centri abitati ed entro i tratti di
strade extraurbane per le quali, in considerazione di particolari situazioni di carattere
non transitorio, è imposto un limite di velocità non superiore a 50 km/h, non sono
fissate distanze.
12. In deroga al comma 5, sono ammesse soluzioni che prevedano insegne di esercizio
poste in verticale nell ambito della vetrina solamente se realizzate con il medesimo
materiale del telaio ed esclusivamente retro illuminate.
Articolo 12 Preinsegne
1. Le preinsegne hanno forma rettangolare, dimensioni cm 125 x 25, colore di fondo
giallo (rif. RAL 1021) e scritte di colore nero. Devono essere installate nel raggio di 5
km dall attività di cui intendono facilitare il reperimento.
2. È ammesso un numero massimo di due preinsegne recanti indicazioni inerenti la
medesima attività per ciascun itinerario di avvicinamento alla stessa. Non è ammessa
l installazione di più di una preinsegna recante indicazioni inerenti una medesima
attività per singola struttura.
3. È ammesso l abbinamento sulla stessa struttura di sostegno di un numero massimo di
sei preinsegne per ogni senso di marcia, a condizione che le stesse abbiano dimensioni
e colori identici. Tali preinsegne possono costituire oggetto di un unica autorizzazione.
4. Le preinsegne possono essere installate all interno delle zone di attività concentrate ,
nelle posizioni individuate dal Piano Generale degli Impianti di pubblica affissione ,
9
anche in deroga all art. 7 comma 1 lettera d) del presente Regolamento così come
previsto dall art. 23 comma 6 del D. Lgs. 285/92.
5. Le preinsegne devono essere raggruppate in un gruppo segnaletico unitario ,
all interno del quale l installazione deve rispettare i seguenti criteri:
a) tutti i segnali posti nello stesso gruppo devono avere le stesse dimensioni,
indipendentemente dalla lunghezza dei nomi scritti in essi;
b) le frecce indicanti diritto devono essere posto al di sopra delle altre. Qualora il
gruppo sia installato a sinistra, la freccia verticale deve essere posta sul lato destro
del segnale;
c) le frecce indicanti sinistra devono essere poste sotto le frecce diritto e per ultime,
in basso, vanno poste le frecce indicanti destra ;
d) qualora per una stessa struttura di sostegno vengano collocate meno di sei
preinsegne, il posizionamento deve avvenire a partire dal bordo superiore e scendere
verso il basso.
6. Per le ditte collocate fuori delle zone di attività concentrate, il collocamento delle
preinsegne è consentito secondo le prescrizioni delle presenti norme (viabilità urbana) e
del Nuovo Codice della Strada (viabilità extraurbana).
7. Le distanze minime da rispettare, a lato della sede stradale e nel senso delle singole
direttrici di marcia, dal margine esterno della pista ciclabile (se presente) ovvero dal
bordo esterno del marciapiede (se presente) ovvero dal limite della carreggiata, fatto
salvo quanto previsto dall art. 7 comma 4, sono quelle di seguito indicate:
Tipo di strada
Collocazione parallela o non parallela (*)
C, D
2,00 m
E
1,50 m
F
1,50 m
(*) misura da eseguire dalla proiezione a terra del filo esterno della preinsegna, lato verso
la strada, e non dalla struttura di sostegno infissa al suolo o all edificio
8. Il posizionamento entro i centri abitati ed entro i tratti di strade extraurbane per i quali,
in considerazione di particolari situazioni di carattere non transitorio, è imposto un
limite di velocità non superiore a 50 km/h, è autorizzato nel rispetto delle distanze
minime, espresse in metri lineari, di seguito indicate:
C, D
E
F
Segnali stradali di
pericolo
prescrizione
prima
dopo
prima
dopo
50,00 25,00 50,00 25,00
10,00
5,00
10,00
5,00
10,00
5,00
10,00
5,00
Semafori
prima
50,00
5,00
5,00
dopo
25,00
5,00
5,00
Intersezioni
prima
50,00
5,00
5,00
dopo
25,00
5,00
5,00
Altri
mezzi
pubbl.
25,00
5,00
5,00
9. Per gli impianti di preinsegne installati all interno delle zone di attività concentrate , il
Comune conserva la proprietà dei pali di sostegno al fine di garantire la corretta
applicazione del Piano Generale degli impianti di affissione . I sostegni utilizzati per tali
preinsegne devono essere installati, secondo le indicazioni fornite dall Amministrazione
Comunale, a cura e spese delle ditte installatrici e ceduti in concessione alle medesime,
le quali, previa specifica autorizzazione, possono utilizzarli per la collocazione di
preinsegne per la durata prevista dall art. 32.
10. Il supporto di preinsegne o di gruppi segnaletici unitari potrà essere costituito, a
insindacabile giudizio dell Amministrazione autorizzante, da un singolo palo oppure da
due pali installati a breve distanza l uno dall altro. Fornitura, installazione e
manutenzione del/i supporto/i sono a cura e spese dei richiedenti.
11. Il richiedente e/o l installatore di una o più preinsegne ovvero del supporto non hanno
diritto di privativa sull impianto. Sul gruppo segnaletico unitario potranno essere
installate ulteriori preinsegne, nel numero massimo previsto, secondo le indicazioni
contenute nell autorizzazione e senza che alcuno dei richiedenti possa ad alcun titolo
vincolare l utilizzo dell impianto stesso alla corresponsione di compensi di qualsiasi
natura.
10
12. Ogni supporto esattamente individuato nel rispetto delle presenti norme costituirà
adeguamento alla cartografia del Piano Generale degli Impianti.
Articolo 13 Cartelli
1. La collocazione dei cartelli deve rispettare i criteri di un corretto ed equilibrato
inserimento sia ambientale che architettonico.
2. La collocazione del cartello può avvenire solo con struttura propria (cartello isolato); la
sua dimensione non può superare la superficie di mq 6,00.
3. Le distanze minime da rispettare dal margine esterno della pista ciclabile (se presente)
ovvero dal bordo esterno del marciapiede (se presente) ovvero dal limite della
carreggiata sono quelle di seguito indicate:
Tipo di strada
Collocazione parallela
Collocazione non parallela (*)
C, D
2,00 m
3,00 m
E
1,50 m
2,00 m
F
1,50 m
2,00 m
(*) misura da eseguire dalla proiezione a terra del filo esterno del cartello, lato verso la
strada, e non dalla struttura di sostegno infissa al suolo o all edificio
4. Il posizionamento entro i centri abitati ed entro i tratti di strade extraurbane per i quali,
in considerazione di particolari situazioni di carattere non transitorio, è imposto un
limite di velocità non superiore a 50 km/h, è autorizzato nel rispetto delle distanze
minime, espresse in metri lineari, di seguito indicate:
C, D
E
F
Segnali stradali di
pericolo
prescrizione
prima
dopo
prima
dopo
50,00 25,00 50,00 25,00
30,00 20,00 30,00 20,00
30,00 20,00 30,00 20,00
Semafori
prima
50,00
50,00
50,00
dopo
50,00
50,00
50,00
Intersezioni
prima
50,00
50,00
50,00
dopo
50,00
50,00
50,00
Altri
mezzi
pubbl.
50,00
50,00
50,00
Articolo 14 Altri mezzi pubblicitari che necessitano di autorizzazione
1. Striscioni
a) L esposizione è ammessa unicamente per la promozione pubblicitaria di
manifestazioni e spettacoli.
b) Non possono avere altezza superiore a m 1,00 e devono essere ancorati a edifici o
altri sostegni, ad esclusione di pali di pubblica illuminazione.
c) Il bordo inferiore di striscioni aggettanti su passaggi accessibili ad automezzi deve
essere in ogni suo punto ad una quota non inferiore a m 5,10 rispetto al piano della
carreggiata. Il bordo inferiore di striscioni aggettanti su percorsi esclusivamente
pedonali e/o piste ciclabili deve essere in ogni suo punto ad una quota non inferiore a
m 3,00 rispetto a terra.
d) Il posizionamento entro i centri abitati ed entro i tratti di strade extraurbane per i
quali, in considerazione di particolari situazioni di carattere non transitorio, è imposto
un limite di velocità non superiore a 50 km/h, è autorizzato nel rispetto delle distanze
minime, espresse in metri lineari, di seguito indicate:
C, D
E
F
Segnali stradali di
pericolo
prescrizione
prima
dopo
prima
dopo
50,00 25,00 50,00 25,00
1,00
1,00
1,00
1,00
1,00
1,00
1,00
1,00
Semafori
prima
50,00
10,00
10,00
dopo
25,00
10,00
10,00
Intersezioni
prima
50,00
5,00
5,00
dopo
25,00
5,00
5,00
Altri
mezzi
pubbl.
25,00
-
2. Oltre a titolo, luogo e periodo di svolgimento dello spettacolo o della manifestazione,
all interno di striscioni è consentito apporre il marchio o la denominazione di enti,
associazioni, ditte o sponsor in generale.
11
3. L esposizione di striscioni è ammessa unicamente durante il periodo di svolgimento
della manifestazione o dello spettacolo cui si riferiscono oltre che durante la settimana
precedente e le 24 ore successive allo stesso.
4. Bandiere
a) La collocazione può avvenire solo su suolo privato.
b) Il bordo superiore deve trovarsi ad una quota non superiore a m 8,00 rispetto al
terreno ovvero piano stradale.
c) La superficie complessiva deve risultare non superiore a mq 4,00.
d) Se aggettanti su suolo pubblico, devono avere bordo inferiore a quota non inferiore a
m 6,00 rispetto al terreno ovvero piano stradale.
e) La collocazione può avvenire a distanza minima di m 10,00 da semafori.
5. Segni orizzontali reclamistici
a) I segni orizzontali reclamistici sono ammessi unicamente all interno di aree ad uso
pubblico di pertinenza di complessi industriali e commerciali e lungo il percorso di
manifestazioni sportive o su aree delimitate, destinate allo svolgimento di
manifestazioni di vario genere, limitatamente al periodo di svolgimento delle stesse e
alle 24 ore precedenti e successive.
b) Devono essere realizzati con materiali rimovibili ma ben ancorati, nel momento
dell utilizzo, alla superficie stradale e che garantiscano una buona aderenza dei veicoli
sugli stessi.
6. Impianti pubblici per le affissioni
a) Sono disciplinati quanto a collocazione, caratteristiche tecniche e materiale secondo le
indicazioni del futuro Piano Generale degli Impianti nonché secondo quanto indicato
nel Piano Generale delle Affissioni approvato con Atto della Giunta Comunale n. 124
del 03/06/2003 e nel Regolamento Unico delle entrate tributarie del Comune di San
Lazzaro di Savena approvato con Delibera di Consiglio Comunale n. 82 del
11/12/2001 e loro successive modifiche e integrazioni.
b) Le pubbliche affissioni costituiscono un servizio obbligatorio di esclusiva competenza
del Comune, inteso a garantire le affissioni su impianti di manifesti, di qualunque
materiale costituiti, contenenti comunicazioni aventi finalità istituzionali, sociali o
comunque prive di rilevanza economica, nelle misure da stabilirsi nel futuro Piano
Generale degli Impianti e/o indicate nel sopra citato Piano Generale delle Affissioni.
c) Con riferimento all art. 51 comma 1 del D.P.R. 495/92, è vietata ogni forma di
affissione diretta di manifesti da parte di terzi al di fuori dei luoghi a ciò destinati ed
approvati dal Comune.
d) Le distanze minime da rispettare dal margine esterno della pista ciclabile (se
presente) ovvero dal bordo esterno del marciapiede (se presente) ovvero dal limite
della carreggiata sono quelle di seguito indicate:
Tipo di strada
Collocazione parallela
Collocazione non parallela (*)
C, D
2,00 m
3,00 m
E
1,50 m
2,00 m
F
1,50 m
2,00 m
(*) misura da eseguire dalla proiezione a terra del filo esterno dell impianto, lato verso la
strada, e non dalla struttura di sostegno infissa al suolo o all edificio
7. Impianti di pubblicità o propaganda a messaggio variabile
a) Sono disciplinati quanto a collocazione, caratteristiche tecniche e materiale secondo le
indicazioni del futuro Piano Generale degli Impianti nonché secondo quanto indicato
nel Piano Generale delle Affissioni approvato con Atto della Giunta Comunale n. 124
del 03/06/2003 e nel Regolamento Unico delle entrate tributarie del Comune di San
Lazzaro di Savena approvato con Delibera di Consiglio Comunale n. 82 del
11/12/2001 e loro successive modifiche e integrazioni.
b) Devono avere dimensioni massime di mq 18,00 all interno dei centri abitati e di mq
6,00 fuori dei centri abitati. In merito alle distanze da rispettare nel posizionamento,
valgono le disposizioni di cui all art. 17 comma 3.
c) Fuori e dentro i centri abitati è vietata la collocazione di impianti di pubblicità e
propaganda a messaggio variabile aventi un periodo di variabilità inferiore a cinque
minuti in posizione non parallela al senso di marcia dei veicoli. Entro i centri abitati è
12
consentito un periodo di variabilità inferiore a cinque minuti unicamente per i
messaggi riportanti informazioni di interesse utile alla sicurezza e alla
regolamentazione della circolazione stradale.
8. Bacheche
a) La sporgenza massima delle bacheche a muro, ove consentite, non deve essere
superiore a cm 5 rispetto al filo esterno della muratura.
b) Quanto a collocazione, materiali da usare e caratteristiche tecniche, le bacheche
saranno disciplinate dal Piano Generale degli Impianti.
c) Le distanze minime da rispettare dal margine esterno della pista ciclabile (se
presente) ovvero dal bordo esterno del marciapiede (se presente) ovvero dal limite
della carreggiata, ad esclusione delle bacheche poste nelle aiuole di separazione delle
carreggiate, sono quelle di seguito indicate:
Tipo di strada
Collocazione parallela (*)
Collocazione non parallela (*)
(**)
C, D
2,00 m
3,00 m
E
1,50 m
2,00 m
F
1,50 m
2,00 m
(*) misura da eseguire a partire dal bordo esterno della bacheca
(**) ad esclusione di quelle a muro
d) Il posizionamento entro i centri abitati ed entro i tratti di strade extraurbane per i
quali, in considerazione di particolari situazioni di carattere non transitorio, è imposto
un limite di velocità non superiore a 50 km/h, è autorizzato nel rispetto delle distanze
minime, espresse in metri lineari,di seguito indicate:
C, D
E
F
Segnali stradali di
pericolo
prescrizione
prima
dopo
prima
dopo
50,00 25,00 50,00 25,00
5,00
3,00
3,00
3,00
5,00
3,00
3,00
3,00
Semafori
prima
50,00
10,00
10,00
dopo
25,00
10,00
10,00
Intersezioni
prima
50,00
5,00
5,00
dopo
25,00
3,00
3,00
Altri
mezzi
pubbl.
25,00
-
9. Totem
a) La collocazione può avvenire su suolo privato.
b) Il bordo superiore del totem deve essere in ogni suo punto ad un altezza non
superiore a m 8,00 rispetto alla quota del terreno.
c) Le distanze minime da rispettare dal margine esterno della pista ciclabile (se
presente) ovvero dal bordo esterno del marciapiede (se presente) ovvero dal limite
della carreggiata sono quelle di seguito indicate:
Tipo di strada
Collocazione parallela (*)
Collocazione non parallela (*)
C, D
2,00 m
3,00 m
E
1,50 m
2,00 m
F
1,50 m
2,00 m
(*) misura da eseguire a partire dal filo esterno del manufatto
e) Il posizionamento entro i centri abitati ed entro i tratti di strade extraurbane per i
quali, in considerazione di particolari situazioni di carattere non transitorio, è imposto
un limite di velocità non superiore a 50 km/h, è autorizzato nel rispetto delle distanze
minime, espresse in metri lineari,di seguito indicate:
C, D
E
Segnali stradali di
pericolo
prescrizione
prima
dopo
prima
dopo
50,00 25,00 50,00 25,00
3,00
3,00
3,00
3,00
Semafori
prima
50,00
10,00
dopo
25,00
10,00
Intersezioni
prima
50,00
3,00
dopo
25,00
3,00
Altri
mezzi
pubbl.
25,00
3,00
13
F
3,00
2,00
3,00
2,00
10,00
10,00
3,00
2,00
3,00
10. Impianto di pubblicità o propaganda
a) La pubblicità fonica deve essere preventivamente autorizzata dal Comune.
b) Con riferimento all art. 15 comma 5 del D.Lgs. 507/93, per ciascun punto di pubblicità
si intende il centro da cui vengono trasmessi gli annunci pubblicitari, anche se
diramati contemporaneamente da più apparecchi pubblicitari.
c) Nei centri abitati, per ragioni di pubblico interesse, sono disposte le limitazioni di
seguito indicate:
- la pubblicità fonica è vietata nei centri storici;
- la pubblicità fonica è inoltre vietata a meno di 50 m da strutture sanitarie e
assimilate, da luoghi culturali e/o di studio limitatamente agli orari di apertura
degli stessi, da strutture cimiteriali e luoghi di culto
- la pubblicità fonica è consentita nei giorni feriali dalle ore 08:00 alle ore 13:00 e
dalle ore 15:00 alle ore 19:00.
d) È possibile concedere deroghe al punto c) durante lo svolgimento di manifestazioni di
carattere sportivo, culturale, sociale, religioso e simili. Devono inoltre essere
osservate le prescrizioni eventualmente indicate nell autorizzazione amministrativa.
e) Per la pubblicità elettorale si applicano le disposizioni dell art. 7 della Legge 130/75.
La pubblicità elettorale è autorizzata dal Comune; nel caso in cui la stessa si svolga
sul territorio di più Comuni, l autorizzazione è rilasciata dal Prefetto della Provincia in
cui ricadono i Comuni stessi.
f) In tutti i casi, la pubblicità fonica non deve superare i limiti massimi di esposizione al
rumore, fissati dal DPCM 01/03/1991 e dalla vigente classificazione acustica del
territorio comunale.
g) È vietata la pubblicità effettuata mediante la sosta all interno del territorio comunale
dei veicoli di cui agli artt. 54 comma 1 lettera g) e 56 comma 2 lettera d) del D.Lgs.
285/92 e di cui agli artt. 203 comma 2 lettera q) e 204 comma 2 lettera q) del D.P.R.
495/92. La sosta di detti veicoli all interno del territorio comunale può essere
motivata unicamente da esigenze fisiologiche del conducente ovvero da motivi tecnici,
e deve prolungarsi per il tempo strettamente necessario all assolvimento di tali
esigenze. In tali casi, inoltre, la pubblicità su detti veicoli dovrà essere rimossa ovvero
coperta in modo tale che sia privata di efficacia.
Articolo 15 Altri mezzi pubblicitari che non necessitano di autorizzazione
1. Stendardi
a) L esposizione è ammessa per la promozione pubblicitaria di spettacoli e
manifestazioni oltre che per il lancio di iniziative commerciali.
b) Le distanze minime da rispettare dal margine esterno della pista ciclabile (se
presente) ovvero dal bordo esterno del marciapiede (se presente) ovvero dal limite
della carreggiata sono quelle di seguito indicate:
Tipo di strada
Collocazione parallela (*)
Collocazione non parallela (*)
C, D
2,00 m
3,00 m
E
1,50 m
2,00 m
F
1,50 m
2,00 m
(*) misura da eseguire dalla proiezione a terra del filo esterno dello stendardo, lato verso la
strada, e non dalla struttura di sostegno infissa al suolo
c) Il bordo inferiore di stendardi aggettanti su passaggi accessibili ad automezzi deve
essere in ogni suo punto ad una quota non inferiore a m 5,10 rispetto al piano della
carreggiata. Il bordo inferiore di stendardi aggettanti su percorsi esclusivamente
pedonali e/o piste ciclabili deve essere in ogni suo punto ad una quota non inferiore a
m 3,00 rispetto a terra.
d) Il posizionamento entro i centri abitati ed entro i tratti di strade extraurbane per i
quali, in considerazione di particolari situazioni di carattere non transitorio, è imposto
un limite di velocità non superiore a 50 km/h, è autorizzato nel rispetto delle distanze
minime, espresse in metri lineari,di seguito indicate:
14
C, D
E
F
Segnali stradali di
pericolo
prescrizione
prima
dopo
prima
dopo
50,00 25,00 50,00 25,00
5,00
3,00
5,00
3,00
5,00
3,00
5,00
3,00
Semafori
prima
50,00
10,00
10,00
dopo
25,00
10,00
10,00
Intersezioni
prima
25,00
5,00
5,00
dopo
25,00
3,00
3,00
Altri
mezzi
pubbl.
25,00
3,00
3,00
2. Locandine
a) L esposizione è ammessa per la promozione pubblicitaria di spettacoli e
manifestazioni oltre che per il lancio di iniziative commerciali.
b) Possono essere distribuite esclusivamente all interno dei pubblici esercizi e negozi.
c) Il posizionamento di locandine collocate su strutture tipo sandwich entro i centri
abitati ed entro i tratti di strade extraurbane per i quali, in considerazione di
particolari situazioni di carattere non transitorio, è imposto un limite di velocità non
superiore a 50 km/h, è autorizzato nel rispetto delle distanze minime, espresse in
metri lineari,di seguito indicate:
C, D
E
F
Segnali stradali di
pericolo
prescrizione
prima
dopo
prima
dopo
50,00 25,00 50,00 25,00
5,00
3,00
5,00
3,00
5,00
3,00
5,00
3,00
Semafori
prima
50,00
10,00
10,00
dopo
25,00
10,00
10,00
Intersezioni
prima
25,00
5,00
5,00
dopo
25,00
3,00
3,00
Altri
mezzi
pubbl.
25,00
-
d) Le locandine collocate su strutture tipo sandwich posizionate su marciapiedi o
percorsi pedonali dovranno lasciare libero un passaggio di larghezza minima pari a
1,00 m e rispettare le distanze di cui al comma 2 punto b).
3. Oltre a titolo, luogo e periodo di svolgimento dello spettacolo o della manifestazione,
all interno di stendardi e locandine è consentito apporre il marchio o la denominazione
di enti, associazioni, ditte o sponsor in generale.
4. L esposizione dei manufatti di cui al comma 3 è ammessa unicamente durante il periodo
di svolgimento della manifestazione o dello spettacolo cui si riferiscono oltre che
durante la settimana precedente e le 24 ore successive allo stesso.
5. Targhe di esercizio
a) Le targhe indicanti professioni e attività in genere devono essere collocate
preferibilmente negli stipiti della porta o, in alternativa, anche in riferimento alle
condizioni specifiche, lateralmente alla porta stessa o sui battenti.
b) Devono avere una dimensione massima di cm 50x25, ad eccezione di quanto previsto
al successivo CAPO VI.
c) Il posizionamento deve essere effettuato seguendo criteri di regolarità compositiva.
d) Non sono fissate distanze da segnaletica stradale, insegne, cartelli e altri mezzi
pubblicitari.
6. Targhe pubblicitarie
a) Differiscono dalle targhe di esercizio per il solo fatto di essere collocate al di fuori
delle pertinenze accessorie della ditta o esercizio o attività in generale cui si
riferiscono e sono consentite nei soli casi in cui la sede dell attività sia difficilmente
visibile dalla strada o da spazi pubblici o di uso pubblico. Per dimensioni e distanze da
rispettare nel posizionamento, si rimanda al comma 1.
7. Impianti di insegne o targhe coordinate
a) Devono avere superfici massime pari rispettivamente a mq 6,00 e mq 1,00.
8. Vetrofanie
a) L apposizione è consentita solo se attinenti all attività esercitata.
b) Devono essere collocate all interno di vetrine ubicate ai piani terra; possono essere
collocate in aperture poste ai piani superiori solo se le stesse costituiscono pertinenza
di attività prive di vetrina al piano terra.
c) Non sono fissate distanze da segnaletica stradale, insegne, cartelli e altri mezzi
pubblicitari.
9. Tende
15
a) Le tende recanti messaggi pubblicitari poste a protezione di mostre, vetrine e accessi
pedonali dovranno avere in ogni loro punto, comprese le parti mobili, un altezza
minima sulla quota del marciapiede di m 2,20.
b) Non dovranno comunque contrastare con quanto previsto dal Regolamento Edilizio,
dalle Norme Tecniche di Attuazione del Piano Regolatore Generale ovvero dal
Regolamento Urbanistico Edilizio.
c) Le distanze minime da rispettare dal bordo esterno del marciapiede o dal limite della
carreggiata sono quelle di seguito indicate:
Tipo di strada
Collocazione parallela (*)
Collocazione non parallela (*)
C, D
0,50 m
0,50 m
E
0,50 m
0,50 m
F
0,50 m
0,50 m
(*) misura da eseguire a partire dal bordo esterno della tenda aperta
d) Non sono fissate distanze da segnaletica stradale, insegne, cartelli e altri mezzi
pubblicitari.
10. La collocazione dei mezzi pubblicitari di cui al presente articolo non necessita di
specifica autorizzazione e può avvenire previa compilazione e presentazione all Ufficio
Relazioni con il Pubblico di apposito modulo di comunicazione. L Amministrazione
comunale ha a disposizione 30 giorni per chiedere chiarimenti e/o documentazioni
integrative ovvero per negare il proprio consenso al richiedente; decorso tale termine
temporale senza che alcuna comunicazione sia giunta al richiedente, la collocazione si
intende assentita e può effettivamente avere luogo. L assenso, tacito o meno, alla
collocazione dei mezzi pubblicitari di cui al presente articolo ha validità per un termine
temporale di tre anni a decorrere dalla data di consegna del modulo di richiesta, decorsi
i quali occorrerà seguire nuovamente la procedura oppure rimuovere il mezzo
pubblicitario.
CAPO V
DISCIPLINE PARTICOLARI
Articolo 16 Manufatti pubblicitari temporanei
1. Cartelli temporanei su ponteggi e strutture similari
a) Da installarsi in concomitanza a lavori di ristrutturazione o ripristino delle facciate,
costituiscono una forma particolare di insegna relativa agli esercizi situati
nell immobile oggetto di lavori. L autorizzazione potrà essere rilasciata per un periodo
di validità massimo di 90 giorni, rinnovabile per ulteriori periodi non superiori a 90
giorni, fino alla durata dell esposizione del ponteggio. Tali cartelli, realizzati in
materiali opachi non cartacei anche illuminati in modo indiretto, non dovranno avere
dimensioni superiori alla superficie autorizzata per le insegne definitive.
b) Non sono fissate distanze da segnaletica stradale, insegne, cartelli e altri mezzi
pubblicitari.
2. Cartelli pubblicitari mobili riferiti a manifestazioni, spettacoli (anche circensi) ed
iniziative temporanee di carattere culturale e sportivo, aperte al pubblico
a) Devono essere autorizzati dal Comune sulla base delle modalità procedurali indicate
al successivo CAPO VII, sia se da collocarsi su suolo pubblico che su suolo privato.
b) La domanda deve essere presentata almeno 15 giorni prima dell inizio della
manifestazione o iniziativa dal richiedente e, se presentata da Enti, associazioni
sindacali, partiti politici, consorzi, associazioni religiose, sportive, culturali, ecc. o da
persona giuridica, dal responsabile o rappresentante di queste ultime. Per il Comune
provvede il Dirigente interessato con comunicazione.
c) È consentita l esposizione di un numero massimo di cento (100) cartelli per
manifestazione o iniziativa; questi non possono superare le dimensioni di m
0,70x1,00 salvo debita autorizzazione in caso di motivate esigenze. La collocazione
dei cartelli è ammessa unicamente durante il periodo di svolgimento della
manifestazione o dell iniziativa cui si riferisce oltre che la settimana precedente e le
48 ore successive.
16
3. Le locandine esposte su cavalletti e riportanti messaggi pubblicitari riferiti a iniziative
commerciali di saldi, promozioni, ecc. sono autorizzate esclusivamente nelle aree
cortilive private dell esercizio stesso e nel rispetto dell art. 14 comma 3.
4. Per le attività di teatri e musei statali o comunali, per le attività culturali e sportive in
generale e per le mostre che si svolgono all interno degli edifici comunali è consentita
l installazione di strutture tipo sandwich bifacciali e vetrinette o simili posate
direttamente al suolo. Tale disposizione si applica anche nelle zone di cui al CAPO VI.
5. Nel caso in cui, a causa dei lavori di realizzazione di opere pubbliche, alcune strade che
conducono ad attività commerciali, industriali ecc. dovessero essere temporaneamente
chiuse al traffico, potranno previa richiesta essere autorizzati, per il periodo di chiusura
delle stesse e al fine di individuare percorsi alternativi, mezzi pubblicitari delle
dimensioni massime di m 1,00x0,30 contenenti una freccia di indicazione, il marchio o il
nominativo della ditta ed installati su appositi sostegni sia su area privata che su suolo
pubblico. Le spese di fornitura, posa in opera e manutenzione di tali mezzi sono
interamente a carico del richiedente. Le posizioni saranno valutate di volta in volta in
relazione all art. 6.
Articolo 17
Ubicazione di mezzi pubblicitari in stazioni
di servizio e aree di parcheggio
1. Nelle stazioni di servizio ubicate all interno di centri abitati possono essere collocate
insegne di esercizio, cartelli e altri mezzi pubblicitari la cui superficie complessiva non
superi l 8% delle aree occupate dalle stazioni, semprechè gli impianti pubblicitari non
siano collocati lungo il fronte delle strade e in corrispondenza degli accessi.
2. Sia nelle stazioni di servizio che in quelle di rifornimento è possibile collocare una sola
insegna di esercizio della compagnia di bandiera su supporto proprio o su palo, con una
superficie massima di mq 3,00. Nel posizionamento occorrerà rispettare quanto
prescritto all art. 11 comma 2, ed il bordo superiore di insegne aggettanti su suolo
pubblico dovrà trovarsi ad un altezza sulla quota del terreno non superiore a m 7,00. Il
palo o supporto dovrà essere collocato su proprietà privata; quando non sia possibile
rispettare la distanza lineare minima di m 20,00 dalla segnaletica stradale e dagli altri
manufatti pubblicitari, l insegna dovrà essere posizionata al centro del fronte
prospiciente la sede stradale.
3. Le distanze minime da rispettare dal bordo esterno del marciapiede o dal limite della
carreggiata sono quelle di seguito indicate:
Tipo di strada
Collocazione parallela (*)
Collocazione non parallela (*)
C, D
1,00 m
1,00 m
E
0,50 m
0,50 m
F
0,50 m
0,50 m
(*) misura da eseguire a partire dalla proiezione a terra del filo esterno dell insegna, lato verso
la strada, e non dalla struttura di sostegno infissa al suolo o all edificio
4. In aggiunta alle superfici pubblicitarie di cui al comma 1, nelle aree di parcheggio è
ammessa la collocazione di mezzi pubblicitari attinenti a servizi presenti nell area entro
il limite di mq 12,00 per ogni servizio prestato.
Articolo 18 Manufatti pubblicitari a carattere sanitario
1. L installazione è autorizzata secondo la legislazione vigente (Legge 175/92 Norme in
materia di pubblicità sanitaria e di repressione dell esercizio abusivo delle professioni
sanitarie e D.M. 657/94 Regolamento concernente la disciplina delle caratteristiche
estetiche delle targhe, insegne e inserzioni per la pubblicità sanitaria ).
2. A norma degli artt. 4 e 5 della Legge 175/92, la pubblicità concernente le case di cura
private e i gabinetti e ambulatori mono o polispecialistici soggetti alle autorizzazioni di
legge è autorizzata dalla Regione, e non è pertanto soggetta alle disposizioni del
presente Regolamento.
3. A norma dell art. 1 comma 1 della Legge 175/92, la pubblicità concernente l'esercizio
delle professioni sanitarie e delle professioni sanitarie ausiliarie previste e
regolamentate dalle leggi vigenti è consentita, tra l altro, mediante targhe apposte
sull'edificio in cui si svolge l'attività professionale.
17
4. Per le caratteristiche, i materiali e la procedura di installazione delle targhe di cui al
comma 3 valgono, a seconda della zona di installazione, le specifiche di cui all art. 15
comma 6 o all art. 23. In merito alle dimensioni, le targhe di cui al comma 3 non sono
soggette ai vincoli di cui all art. 15 comma 1 punto b) e all art. 21 comma 3 bensì alle
specifiche di cui all art. 2 comma 1 del D.M. 657/94.
Articolo 19
Se gna li t u r ist ici e di t e r r it or io ( a r t . 1 3 4 de l D .P.R. 4 9 5 / 9 2
Re gola m e n t o di e se cu zion e e di a t t u a zion e de l N uovo Codice de lla St r a da ) e
se gna li ch e for n iscon o in dica zione di se r vizi u t ili ( a r t . 1 3 6 de l D .P.R. 4 9 5 / 9 2
Re gola m e n t o di e se cu zion e e di a t t u a zion e de l N uovo Codice de lla St r a da )
1. I segnali turistici e di territorio (art. 134 D.P.R. 495/92) e i segnali che forniscono
indicazione di servizi utili (art. 136 D.P.R. 495/92) possono essere autorizzati a giudizio
dell ente proprietario della strada, qualora, per la configurazione dei luoghi e della sede
stradale, si reputi utile l impianto di un sistema segnaletico informativo di avvio alle
zone di attività, purchè il loro abbinamento non interferisca con l avvistamento e la
visibilità dei segnali stradali o sia di pregiudizio alla sicurezza della circolazione.
2. Ciascuna attività non potrà essere distinta da più di 5 segnali nel territorio. Se impiegati
devono essere installati unicamente sulle strade che conducono direttamente al luogo
segnalato, e salvo casi di impossibilità, a non oltre 5 km di distanza dal luogo.
3. E vietato collocare segnali sui sostegni degli impianti semaforici, su pali di illuminazione
pubblica.
4. Al fine di garantire una corretta utilizzazione degli spazi e delle aree pubbliche, anche al
fine di tenere conto del beneficio che il singolo occupante ritrae da tale utilizzazione,
dovrà essere corrisposta all Amministrazione la somma legata all occupazione di suolo
pubblico, secondo le disposizioni del Regolamento per l applicazione del canone per
l occupazione di spazi e aree pubbliche (approvato con delibera di Consiglio Comunale
n. 124 del 27.10.1998.
CAPO VI
COLLOCAZIONE DI MEZZI PUBBLICITARI ALL I N TERN O D I ZON E D I I N TERESSE
STORICO, ARTISTICO, CULTURALE E AMBIENTALE, NEI CENTRI STORICI, NEGLI
INSEDIAMENTI STORICI, NONCHÉ SUGLI EDIFICI STORICI O COMUNQUE TUTELATI
ANCHE SE ESTERNI AGLI INSEDIAMENTI STORICI
Articolo 20 Norme generali
1. Le norme del presente CAPO disciplinano la collocazione di manufatti pubblicitari
all interno di zone di interesse storico, artistico, culturale e ambientale e la collocazione
di manufatti pubblicitari nei centri storici, negli insediamenti storici, nonché sugli edifici
storici o comunque tutelati anche se esterni agli insediamenti storici; qualora tale
disciplina di collocazione sia anche disciplinata da altre specifiche normative comunali di
pianificazione urbanistica e territoriale, le presenti norme si intenderanno integrative
rispetto a quanto normato dagli strumenti urbanistici (le parti eventualmente in
contrasto con quanto previsto dagli stessi strumenti urbanistici saranno da ritenere
altresì abrogate).
2. I mezzi pubblicitari disciplinati dal presente Regolamento, qualora siano compresi nelle
zone o ambiti ovvero riguardino fabbricati come indicati al primo comma del presente
articolo, sono assoggettati al parere della Commissione per la Qualità Architettonica e il
Paesaggio.
3. All interno delle zone o ambiti ovvero sui fabbricati come indicati al primo comma del
presente articolo sono di norma vietate:
a) la collocazione di insegne su palina (supporto proprio);
b) l installazione di insegne a bandiera orizzontale e verticale, ad eccezione di quelle
riferibili a rivendite di tabacchi, uffici postali, posti telefonici pubblici e farmacie
limitatamente al simbolo prescritto dalle normative vigenti in un solo esemplare;
c) l installazione di insegne su tetti, terrazzi, balconi e facciate, ad esclusione, per
queste ultime, di quelle installate con lettere singole;
18
d) l installazione di locandine, stendardi e bandiere. È ammesso il solo uso di stendardi e
bandiere bidimensionali, in tessuto di tela, alle condizioni di cui all art. 14 del
presente Regolamento;
e) l installazione di cartelli e impianti di pubblicità e/o propaganda a messaggio variabile
anche provvisori;
f) l installazione di sistemi mobili di informazione o pubblicità posati al suolo quali
cavalletti, manifesti su supporti precari e mezzi similari;
g) l utilizzo di fonti luminose dirette, anche di tipo laser, quali elementi di richiamo in
presenza di illuminazione pubblica.
4. Eventuali deroghe a quanto di norma vietato dal terzo comma del presente articolo
saranno concedibili solo per particolari situazioni e motivazioni e saranno
preventivamente sottoposte al parere della Commissione per la Qualità Architettonica e
il Paesaggio.
Ar t icolo 2 1
I n se gn e di e se r cizio in zone di in t e r e sse st or ico, a r t ist ico,
culturale e a m bie nt a le , n e i ce n t r i st or ici, n e gli in se dia m e nt i st or ici, nonché
su gli e difici st or ici o com u nqu e t u t e la t i a n ch e se e st e r n i a gli in se dia m e n t i
storici
1. È vietata l installazione di insegne scatolari al neon con pannello interamente luminoso:
la luminosità dovrà essere limitata a caratteri o simboli della denominazione di
esercizio.
2. È vietata l installazione di sistemi di illuminazione a intermittenza all esterno delle
vetrine e delle facciate dei fabbricati.
3. In presenza di aperture ad arco a tutto sesto , l insegna non potrà comunque occupare
lo spazio descritto dallo stesso.
4. È vietato collocare insegne nelle arcate frontali e di testa dei portici.
5. È ammesso il ripristino di insegne storiche preesistenti, chiaramente documentate e
riferite allo specifico vano oggetto di intervento sulle facciate degli edifici. È inoltre
ammesso il ripristino nonché la realizzazione di insegne di tipo cartiglio .
6. Sono ammesse le insegne realizzate con lettere isolate in ottone applicate direttamente
sul muro con sottostante barra per l alloggiamento dei cavi per la retro-illuminazione o
applicate su di un supporto trasparente. Oltre a quella menzionata, è ammessa
l illuminazione di tipo indiretto con faretti.
7. È vietato l uso di materiali di rivestimento sugli stipiti ed esternamente al filo delle
facciate.
8. Le insegne dovranno comunque risultare compatibili con le caratteristiche dell edificio
e/o della vetrina destinate ad ospitarle.
9. Eventuali deroghe a quanto di norma vietato dal presente articolo saranno concedibili
solo per particolari situazioni e motivazioni e saranno preventivamente sottoposte al
parere della Commissione per la Qualità Architettonica e il Paesaggio.
10. Le insegne relative a beni culturali e ambientali sono autorizzate secondo le procedure
stabilite dal D.Lgs. 42/04 Codice dei Beni Culturali e del Paesaggio .
Articolo 2 2
Ta r gh e in zone di in t e r e sse st or ico, a r t ist ico, cu lt u r a le e
a m bie nt a le , ne i ce n t r i st or ici, n e gli in se dia m e n t i st or ici, non ch é su gli e difici
storici o comunque tutelati anche se esterni agli insediamenti storici
1. La collocazione di targhe di esercizio o pubblicitarie, come definite all art. 5 comma 2
punti b) e c) e di cui all art. 15 commi 1 e 2, è consentita solo ad esercizi commerciali e
studi professionali privi di vetrina.
2. Le targhe dovranno essere collocate lateralmente alle porte o sullo stipite e realizzate
esclusivamente in ottone con scritte nere. Nel caso in cui il numero di targhe da
installare sia superiore a tre, dovrà essere predisposto un impianto di targhe coordinate
come definito all art. 5 comma 2 punto f).
3. La dimensione massima delle targhe è di cm 20x30.
19
1.
2.
3.
4.
5.
6.
Ar t icolo 2 3
Te n de in zon e di in t e r e sse st or ico, a r t ist ico, cu lt u r a le e
a m bie nt a le , n e i ce n t r i st or ici, n e gli in se dia m e n t i st or ici, non ch é sugli e difici
storici o comunque tutelati anche se esterni agli insediamenti storici
L installazione di tende è vietata nelle zone prive di marciapiede o di adeguato spazio
fuori dalla carreggiata stradale.
Le tende dovranno essere collocate esclusivamente al di sopra o internamente al vano
della vetrina ed essere realizzate nel tipo piano estensibile, con strutture in metallo
colore grafite o grigio scuro e tessuto in tela in tinta unita nei colori canapa, ruggine e
verde scuro.
È vietato l uso di tende fisse a protezione degli occhi dei portici. È consentito il solo uso
di tende mobili in tela tinta unita, per tutta la loro ampiezza, nei colori canapa, ruggine
o verde scuro e comunque prive di scritte o messaggi pubblicitari e denominazioni di
esercizio.
È vietata altresì l installazione di tende nelle arcate di testa dei portici agli incroci di vie.
La sostituzione di tende, anche se della sola tela, comporta l adeguamento alla presente
normativa.
Eventuali deroghe a quanto di norma vietato dal presente articolo saranno concedibili
solo per particolari situazioni e motivazioni e saranno preventivamente sottoposte al
parere della Commissione per la Qualità Architettonica e il Paesaggio.
Ar t icolo 2 4
I m pia n t i pe r le a ffission i in zon e di in t e r e sse st or ico, a r t ist ico,
cu lt u r a le e a m bie n t a le , n e i ce n t r i st or ici, n e gli in se dia m e nt i st or ici, n on ché
su gli e difici st or ici o com u n qu e t u t e la t i a n ch e se e st e r n i a gli in se dia m e n t i
storici
1. L affissione di manifesti, avvisi e fotografie è effettuata solamente su impianti studiati
nell ambito di progetti di arredo urbano e/o seguendo le tipologie e i criteri di
collocazione indicati dal Piano Generale delle affissioni e dal futuro Piano Generale degli
Impianti.
2. È vietata l installazione degli impianti fissi tipo poster di dimensioni cm 600x300.
Ar t icolo 2 5
Ba che ch e in zon e di int e r e sse st or ico, a r t ist ico, cu lt ur a le e
a m bie nt a le , ne i ce n t r i st or ici, n e gli in se dia m e n t i st or ici, non ch é su gli e difici
storici o comunque tutelati anche se esterni agli insediamenti storici
L installazione di bacheche è ammessa unicamente nell ambito di progetti di arredo
urbano e/o seguendo le tipologie e i criteri di collocazione che saranno indicati dal Piano
Generale degli Impianti.
Articolo 26 Cartelli e altri mezzi pubblicitari nelle zone tutelate
1. Fatte salve le prescrizioni contenute nel presente capo, la collocazione di cartelli o altri
mezzi pubblicitari è vietata:
a) di norma, sugli edifici e nelle aree tutelate come beni culturali o in prossimità di esse,
fatto salvo quanto previsto all art. 49 del D.Lgs. 42/04 Codice dei Beni Culturali e del
Paesaggio ;
b) di norma, nell ambito e in prossimità dei beni paesaggistici, di parchi o aree naturali
e/o protette e lungo le strade site nell ambito e in prossimità dei suddetti, fatto salvo
quanto previsto all art. 153 del D.Lgs. 42/04 Codice dei Beni Culturali e del
Paesaggio ;
c) di norma, nelle zone cimiteriali e nelle relative fasce di rispetto come definite negli
strumenti urbanistici;
d) di norma, all interno di zone di interesse storico, artistico, culturale e ambientale, nei
centri storici, negli insediamenti storici, nonché sugli edifici storici o comunque tutelati
anche se esterni agli insediamenti storici.
CAPO VII
PROCED URE PER I L RI LASCI O D ELL AUTORI ZZAZI ON E
20
Articolo 27 En t i com pe t e n t i a l r ila scio de ll a u t or izza zion e
1. All interno dei centri abitati di cui all art. 2 la collocazione di insegne di esercizio,
cartelli, altri mezzi pubblicitari e i segnali (art. 134 e 136 del D.P.R. 495/92) lungo le
strade o in vista di esse è soggetta all autorizzazione del Comune, previo nulla osta
tecnico dell Ente proprietario della strada se la stessa è statale, regionale o provinciale.
2. Fuori dai centri abitati, la domanda deve essere presentata all Ente proprietario della
strada, secondo il seguente ordine di competenza:
a) per le strade statali, alla direzione compartimentale A.N.A.S. competente per
territorio;
b) per le strade regionali, provinciali e comunali o di proprietà di altri Enti, alle rispettive
Amministrazioni;
c) per le strade militari, al comando territoriale competente.
3. Le insegne di esercizio, i cartelli e gli altri mezzi pubblicitari posti lungo le sedi
ferroviarie, quando siano visibili dalla strada, sono soggetti alle disposizioni dell art. 23
del D.Lgs. 285/92 e la loro collocazione viene autorizzata dall Ente Ferrovie dello Stato
previo nulla osta dell ente proprietario della strada.
Articolo 28 Presentazione della richiesta di autorizzazione
1. Sono soggette a provvedimento di autorizzazione tutte le domande di installazione di
segnali (art. 134 e 136 del D.P.R. 495/92) ed insegne di esercizio, cartelli e altri mezzi
pubblicitari come definiti al CAPO II del presente Regolamento, ad eccezione di quanto
previsto all art. 15.
2. La richiesta deve essere obbligatoriamente:
a) compilata sull apposito modulo, disponibile presso l Ufficio Relazioni con il Pubblico del
Comune nonché scaricabile dal sito internet del Comune;
b) sottoscritta dal soggetto interessato (può tuttavia essere depositata da persona
delegata alla presentazione della richiesta e al ritiro dell autorizzazione);
c) corredata di tutta la documentazione indicata nell apposito modulo.
3. Nel caso in cui alcuno dei punti del comma 2 non risulti soddisfatto, la richiesta di
autorizzazione si intende non completa. L Amministrazione Comunale invita una sola
volta i richiedenti, a mezzo di comunicazione scritta, a sanare la mancanza riscontrata
nella richiesta entro 30 giorni, decorsi inutilmente i quali la richiesta di autorizzazione si
intende respinta e verrà archiviata
4. Ogni richiesta di autorizzazione va riferita, di norma, ad un solo impianto pubblicitario.
Fanno eccezione le installazioni di una pluralità di insegne di esercizio presso la sede di
un unica attività e le installazioni di una pluralità di cartelli pubblicitari, e/o altri mezzi
pubblicitari e segnali (art. 134 e 136 del D.P.R. 495/92) a breve distanza reciproca: in
tali casi la richiesta dovrà essere unica per l intera installazione plurima, così da
consentire agli Uffici competenti una valutazione complessiva corretta degli impianti di
cui si richiede la collocazione e delle interazioni tra gli stessi nonché degli stessi nei
confronti delle preesistenze.
Articolo 29 Rila scio de ll a ut or izza zione
1. L autorizzazione è rilasciata dal Comune, all interessato o a persona da esso delegata,
entro 60 giorni dalla data di presentazione della relativa richiesta. L autorizzazione è
rilasciata ai sensi dell art. 23 del D.Lgs. 285/92 e dell art. 53 del D.P.R. 495/92, fermo
restando il rispetto della normativa edilizia e urbanistica relativa. Il mancato rispetto del
termine temporale sopraccitato non comporta l applicazione del principio del silenzioassenso (art. 20 della Legge 241/90 e artt. 3 e 4 del D.P.R. 300/92) in quanto l attività
in argomento non rientra tra quelle individuate ai sensi degli articoli succitati ed
elencate nella tabella allegata al summenzionato D.P.R., né peraltro può applicarsi
quanto previsto dall art. 19 della Legge 241/90 in quanto il rilascio dell autorizzazione è
subordinato all esperimento di prove destinate ad accertare i presupposti e requisiti
prescritti e che comportano valutazioni tecniche discrezionali, nonché in quanto dal
rilascio dell autorizzazione può derivare pregiudizio alla tutela dei valori storico-artistici
e ambientali.
2. Il rilascio di autorizzazione è negato nel caso in cui il richiedente abbia pendenze con il
Comune in materia di pubblicità.
21
3. Il termine temporale di cui al comma 1 rimane sospeso nel caso in cui
l Amministrazione Comunale inviti i richiedenti, a mezzo di comunicazione scritta, a
produrre ulteriore documentazione o a integrare quella depositata. In caso di mancato
ricevimento di tale documentazione integrativa entro 30 giorni dal sopraccitato invito, la
richiesta di autorizzazione si intende respinta e verrà archiviata.
4. Per le richieste di autorizzazioni riguardanti opere da realizzare su edifici o aree
all interno di centri storici o zone di interesse assoggettate a vincoli di tutela per le
bellezze naturali o paesaggistiche o comunque su cose d interesse storico, artistico e
culturale, l Ufficio competente provvede al rilascio dell autorizzazione nel rispetto delle
disposizioni vigenti in materia (D.Lgs. 42/2004 Codice dei Beni Culturali e del
Paesaggio, artt. 49 e 153).
5. L autorizzazione all installazione non esonera il titolare dall obbligo di rispettare leggi,
regolamenti (compresi i regolamenti condominiali) e ogni eventuale diritto di terzi, né lo
esime dall acquisizione delle autorizzazioni di competenza di altre Autorità o Enti.
6. Qualora l installazione del mezzo pubblicitario comporti l occupazione di spazi o aree
pubbliche appartenenti al demanio o patrimonio indisponibile del Comune, nonché di
aree private gravate da servitù di pubblico passaggio regolarmente costituite nei modi
di legge, l autorizzazione comprende altresì la concessione all occupazione dello spazio,
area pubblica o area privata gravate da servitù di pubblico passaggio, fermo restando il
rispetto della normativa in materia di occupazione di suolo pubblico.
Articolo 30 Sostituzione e modifica del messaggio pubblicitario
1. Qualora il soggetto titolare dell autorizzazione, decorsi almeno tre mesi dal rilascio e
ferma restando la durata della stessa, intenda variare il messaggio pubblicitario
riportato su un insegna, un cartello o un altro mezzo pubblicitario, deve farne richiesta
in carta semplice all Ufficio che ha rilasciato l autorizzazione allegando il bozzetto del
nuovo messaggio. L autorizzazione deve essere rilasciata entro i successivi 30 giorni,
decorsi i quali si intende assentita.
2. Per variazione di messaggio si intende la mera sostituzione del medesimo senza alcuna
variazione della struttura di supporto (cartello o altro) e di sostegno (palo o altro).
Articolo 31 Volt u r a de ll a ut or izza zione
In caso di cessione o affitto d azienda, fusione, scissione, trasformazione di società, il
nuovo titolare deve presentare richiesta di voltura dell autorizzazione in carta semplice
entro 90 giorni. La richiesta deve contenere la dichiarazione, redatta ai sensi dell art. 47
del D.P.R. 445/2000, che il mezzo pubblicitario esistente è conforme a quello
autorizzato.
Articolo 32 Te r m ine di va lidit à de ll a u t or izzazione
1. L autorizzazione all installazione di insegne di esercizio, cartelli, altri mezzi pubblicitari e
i segnali (art. 134 e 136 del D.P.R. 495/92) ha validità per un periodo di tre anni.
2. In caso di cessata attività, il titolare dell autorizzazione deve procedere alla rimozione a
propria cura e spese del mezzo pubblicitario e segnali (art. 134 e 136 del D.P.R.
495/92) installati nel territorio, nonché provvedere sempre a propria cura e spese a
rimettere in pristino lo stato dei luoghi, entro 30 giorni dalla cessazione dell attività. In
caso di inadempienza, provvederà l Amministrazione comunale con rivalsa delle spese a
carico dell inadempiente.
Articolo 33 Rin n ovo de ll a u t or izza zione
1. L autorizzazione all installazione di insegne di esercizio, cartelli, altri mezzi pubblicitari e
segnali (art. 134 e 136 del D.P.R. 495/92) è rinnovabile a condizione che la richiesta,
da prodursi almeno 60 giorni prima della scadenza naturale, provenga dal medesimo
soggetto intestatario dell atto.
2. La richiesta deve essere obbligatoriamente:
a) compilata sull apposito modulo, disponibile presso l Ufficio Relazioni con il Pubblico del
Comune nonché scaricabile dal sito internet del Comune;
b) sottoscritta dal soggetto interessato (può tuttavia essere depositata da persona
delegata alla presentazione della richiesta e al ritiro del rinnovo);
c) corredata di tutta la documentazione indicata nell apposito modulo.
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3. Nel caso in cui alcuno dei punti del comma 2 non risulti soddisfatto, la richiesta di
autorizzazione si intende non completa. L Amministrazione Comunale invita una sola
volta i richiedenti, a mezzo di comunicazione scritta, a sanare la mancanza riscontrata
nella richiesta entro 30 giorni, decorsi inutilmente i quali la richiesta di autorizzazione si
intende respinta e verrà archiviata
4. Il rinnovo è rilasciato dal Comune, all interessato o a persona da esso delegata, entro
60 giorni dalla data di presentazione della relativa richiesta. Il mancato rispetto del
termine temporale sopraccitato non comporta l applicazione del principio del silenzioassenso (art. 20 della Legge 241/90 e artt. 3 e 4 del D.P.R. 300/92) in quanto l attività
in argomento non rientra tra quelle individuate ai sensi degli articoli succitati ed
elencate nella tabella allegata al summenzionato D.P.R., né peraltro può applicarsi
quanto previsto dall art. 19 della Legge 241/90 in quanto il rilascio dell autorizzazione è
subordinato all esperimento di prove destinate ad accertare i presupposti e requisiti
prescritti e che comportano valutazioni tecniche discrezionali, nonché in quanto dal
rilascio dell autorizzazione può derivare pregiudizio alla tutela dei valori storico-artistici
e ambientali.
5. Il rilascio di rinnovo è negato nel caso in cui il richiedente abbia pendenze con il
Comune in materia di pubblicità.
6. Il rilascio di rinnovo può essere negato a insindacabile giudizio dell Amministrazione
Comunale per sopravvenuti motivi di pubblico interesse e/o tutela della sicurezza
stradale, per modifiche all assetto viario ovvero per modifiche al quadro normativo
comunale.
7. Il termine temporale di cui al comma 4 rimane sospeso nel caso in cui
l Amministrazione Comunale inviti i richiedenti, a mezzo di comunicazione scritta, a
produrre ulteriore documentazione o a integrare quella depositata. In caso di mancato
ricevimento di tale documentazione integrativa entro 30 giorni dal sopraccitato invito, la
richiesta di rinnovo si intende respinta e verrà archiviata.
8. Per le richieste riguardanti opere poste su edifici o aree all interno di centri storici o
zone di interesse assoggettate a vincoli di tutela per le bellezze naturali o
paesaggistiche o comunque su cose d interesse storico, artistico e culturale, l Ufficio
competente provvede al rilascio del rinnovo nel rispetto delle disposizioni vigenti in
materia (D.Lgs. 42/2004 Codice dei Beni Culturali e del Paesaggio, artt. 49 e 153).
9. L autorizzazione al rinnovo non esonera il titolare dall obbligo di rispettare leggi,
regolamenti (compresi i regolamenti condominiali) e ogni eventuale diritto di terzi, né lo
esime dall acquisizione delle autorizzazioni e/o rinnovi di competenza di altre Autorità o
Enti.
10. Il mancato rispetto delle condizioni di cui al primo comma del presente articolo, nonché
l introduzione di qualsiasi modifica al mezzo e/o al messaggio pubblicitario, comportano
l obbligo della presentazione di una nuova richiesta di autorizzazione secondo la
procedura di cui all art. 29.
Articolo 34 Obbligh i de l t it ola r e de ll a u t or izza zione
1. È fatto obbligo al titolare dell autorizzazione di:
a) verificare il buono stato di conservazione dei mezzi pubblicitari e dei segnali (art. 134
e 136 del D.P.R. 495/92), nonché delle loro strutture di sostegno (tale ultimo obbligo
si intende esteso in solido a tutti i titolari di autorizzazioni di mezzi pubblicitari e
segnali plurimi installati su di un unico sostegno);
b) effettuare a proprie cura e spese tutti gli interventi necessari alla loro manutenzione e
buon mantenimento, anche a seguito di danneggiamenti per sinistri stradali;
c) adempiere nei tempi richiesti a tutte le prescrizioni impartite dal Comune ai sensi
dell art. 405 comma 1 del D.P.R. 495/92, al momento del rilascio dell autorizzazione o
anche successivamente per intervenute e motivate esigenze;
d) procedere a propria cura e spese alla rimozione nel caso di decadenza o revoca
dell autorizzazione o di insussistenza delle condizioni di sicurezza previste all atto
dell installazione o di motivata richiesta da parte dell Ente competente al rilascio;
e) conservare presso la sede dell attività in cui sono installati i mezzi pubblicitari e i
segnali (art. 134 e 136 del D.P.R. 495/92) l autorizzazione rilasciata ed esibirla a
richiesta del personale incaricato della vigilanza.
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2. Su ogni mezzo pubblicitario e segnali (art. 134 e 136 del D.P.R. 495/92) autorizzati
dovrà essere saldamente fissata, a cura e spese del titolare dell autorizzazione, una
targhetta metallica posta in posizione facilmente accessibile sulla quale siano riportati
con caratteri incisi i seguenti dati:
a) Amministrazione che rilascia l autorizzazione: Comune di San Lazzaro di Savena;
b) soggetto titolare;
c) numero dell autorizzazione: per i segnali (art. 134 e 136 del D.P.R. 495/92) dovrà
essere indicata la voce autorizzazione prot. n°__ del___ ; per gli altri mezzi
pubblicitari dovrà essere indicata la dicitura ridotta n°__ del__ ;
d) progressiva chilometrica del punto di installazione (nonché, ove applicabile, numero
civico nei pressi del quale lo stesso è posto);
e) data di scadenza dell autorizzazione.
3. La targhetta di cui sopra deve essere sostituita ad ogni rinnovo dell autorizzazione ed
ogniqualvolta intervenga una variazione di uno dei dati su di essa riportati.
4. L autorizzazione alla collocazione di insegne di esercizio, cartelli, altri mezzi pubblicitari
e segnali (art. 134 e 136 del D.P.R. 495/92) è subordinata alla regolare approvazione,
da parte dei competenti organi, dell insediamento e dell esercizio dell attività cui il
messaggio pubblicitario è riferito, nei locali indicati.
5. È fatto obbligo al titolare dell autorizzazione alla posa di segni orizzontali reclamistici e
striscioni di provvedere alla rimozione degli stessi entro le 24 ore successive alla
conclusione della manifestazione pubblicizzata, ripristinando il preesistente stato dei
luoghi ed il preesistente grado di aderenza delle superfici stradali.
6. Il titolare del mezzo pubblicitario e dei segnali (art. 134 e 136 del D.P.R. 495/92) è
obbligato, senza eccezioni o limiti di sorta, a tenere indenne il Comune da qualsiasi
azione, pretesa, richiesta che da parte di chiunque, in qualsiasi tempo e sede, per
qualsiasi causa o titolo possa avanzarsi nei confronti del Comune in relazione sia diretta
che indiretta all autorizzazione rilasciata, restando altresì esclusa la possibilità di rivalsa
nei confronti del Comune.
Ar t icolo 3 5 Obbligh i de l t it ola r e di a t t ivit à pubblicizza t e con m e zzi la cui
collocazione non necessita di specifica autorizzazione
Al titolare di attività pubblicizzate con i mezzi di cui all art. 15 è fatto obbligo di:
a) verificare il buono stato di conservazione del mezzo pubblicitario, nonché delle sue
eventuali strutture di sostegno;
b) effettuare a proprie cura e spese tutti gli interventi necessari alla loro manutenzione e
buon mantenimento, anche a seguito di danneggiamenti per sinistri stradali;
c) procedere alla rimozione allo scadere dei tre anni dalla consegna del modulo di
comunicazione di cui all art. 15 comma 6, ovvero in caso di insussistenza delle
condizioni di sicurezza previste all atto dell installazione o di motivata richiesta da
parte dell Ente competente al rilascio;
d) conservare presso la sede dell attività cui i mezzi pubblicitari si riferiscono copia del
modulo di comunicazione di cui all art. 15 comma 6 ed esibirla a richiesta del
personale incaricato della vigilanza.
Articolo 36 D e ca de n za e r e voca de ll a u t or izza zione
1. Costituiscono cause di decadenza dell autorizzazione:
a) la cessazione o il trasferimento dell attività pubblicizzata;
b) l annullamento o la revoca, l inesistenza o l irregolarità dell autorizzazione all esercizio
dell attività;
c) la non rispondenza del messaggio pubblicitario autorizzato alle attività effettivamente
esercitate;
d) la mancata osservanza delle condizioni alle quali fu subordinata l autorizzazione;
e) il mancato utilizzo di lampade a basso consumo energetico per le sorgenti luminose e
i mezzi pubblicitari luminosi per via diretta o indiretta;
f) la mancata realizzazione dell opera entro 90 giorni dal rilascio dell autorizzazione;
g) il mancato ritiro dell autorizzazione entro 60 giorni dal rilascio della stessa.
2. Accertato il verificarsi della causa di decadenza, l Amministrazione invita il titolare
dell autorizzazione a rimuovere la causa stessa, ove ciò sia possibile, assegnando un
congruo termine temporale, decorso il quale la decadenza diventa efficace.
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3. Costituiscono causa di revoca dell autorizzazione, in particolare:
a) la realizzazione di opere o impianti di interesse pubblico;
b) la posa di impianti di segnaletica stradale;
c) l installazione di impianti fissi per le affissioni,
quando l esecuzione dei suddetti interventi sia incompatibile con il mantenimento del
mezzo pubblicitario autorizzato. In generale, per motivate e sopravvenute ragioni di
interesse pubblico, di tutela della circolazione e sicurezza stradale, dei valori storicoarchitettonici dell ambiente urbano e di quelli paesaggistici del territorio comunale, il
provvedimento di autorizzazione può essere revocato, previa comunicazione di avvio del
procedimento ai sensi della Legge 46/90.
4. In caso di decadenza o revoca, il titolare dell autorizzazione deve procedere alla
rimozione a propria cura e spese del mezzo pubblicitario e dei segnali (art. 134 e 136
del D.P.R. 495/92) ai sensi dell art. 35 comma 1, entro 30 giorni dalla ricezione della
comunicazione da parte dell Amministrazione comunale, nonché provvedere sempre a
propria cura e spese a rimettere in pristino lo stato dei luoghi. In caso di inadempienza,
provvederà l Amministrazione comunale con rivalsa delle spese a carico
dell inadempiente. Resta esclusa ogni pretesa di rivalsa nei confronti del Comune.
CAPO VIII
VIGILANZA E SANZIONI
Articolo 37 Vigilanza
Il Comune vigila a mezzo della Polizia Municipale, dei i funzionari deputati ai servizi di
polizia stradale e degli addetti comunali ai servizi di manutenzioni stradali, sulla corretta
realizzazione e sull esatto posizionamento delle insegne di esercizio, dei cartelli, degli
altri mezzi pubblicitari e dei segnali (art. 134 e 136 del D.P.R. 495/92) autorizzati,
nonché sul loro stato di conservazione e buona manutenzione e sui termini di scadenza
delle autorizzazioni.
Articolo 38 Sanzioni amministrative
1. Chiunque installa mezzi pubblicitari e segnali (art. 134 e 136 del D.P.R. 495/92) senza
aver provveduto a chiedere ed ottenere la relativa autorizzazione, ovvero non ne
osserva le prescrizioni, è assoggettato alle sanzioni amministrative pecuniarie previste
dall art. 23 del D.Lgs. 285/92 e a quelle previste dal D.Lgs. 507/93 e successive
modifiche e integrazioni.
2. Chiunque violi disposizioni del presente Regolamento senza che per questo siano
previste sanzioni da parte dei sopra menzionati DD.Lgss., è soggetto a sanzione
amministrativa pecuniaria da
25,00 a
500,00, come previsto dall art. 7 bis del
D.Lgs. 267/2000 applicato ai sensi della Legge 689/81.
Articolo 39
Copertura e rimozione di mezzi pubblicitari e di segnali
(art. 134 e 136 del D.P.R. 495/92)
1. I mezzi pubblicitari e i segnali (art. 134 e 136 del D.P.R. 495/92) installati senza aver
inoltrato e/o ottenuto la prevista autorizzazione all installazione sono abusivi e pertanto
sanzionabili ai termini delle vigenti disposizioni di legge. Sono da ritenersi parimenti
abusivi anche quegli impianti per i quali si è provveduto alla revoca dell autorizzazione,
nonché quelli esposti fuori dagli spazi consentiti o collocati su alberi, siepi, strutture di
arredo urbano e/o verde pubblico, o ancora posizionati su manufatti installati lungo le
strade del territorio comunale o comunque in violazione dei divieti di cui all art. 10.
2. Il Comune provvede a cura e spese del trasgressore alla copertura del messaggio
pubblicitario nel caso di affissioni dirette di manifesti effettuate in contrasto con le
norme del presente Regolamento e del Piano Generale delle Affissioni.
3. Il Comune provvede alla copertura dei mezzi pubblicitari e dei segnali (art. 134 e 136
del D.P.R. 495/92) abusivi di cui al comma 1. Successivamente alla copertura del
mezzo pubblicitario, il Comune provvede a notificare al trasgressore (proprietario o
possessore del mezzo pubblicitario e segnali (art. 134 e 136 del D.P.R. 495/92) ovvero,
in alternativa, titolare dell attività pubblicizzata) apposito avviso con invito a pagare le
spese per la copertura e diffida a rimuovere il mezzo pubblicitario e i segnali (art. 134 e
136 del D.P.R. 495/92) a cura e spese del trasgressore e degli obbligati in solido.
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4. I mezzi pubblicitari e i segnali (art. 134 e 136 del D.P.R. 495/92) abusivi di cui al
comma 1 possono, con ordinanza emessa dall organo competente, essere sequestrati a
garanzia del pagamento dell imposta dovuta e dell ammontare delle relative soprattasse
ed interessi; nella medesima ordinanza deve essere stabilito un termine entro il quale
gli interessati possono chiedere la restituzione del materiale sequestrato previo
versamento di una congrua cauzione stabilita nell ordinanza stessa (art. 24 comma 4
del D.Lgs. 507/93) e finalizzata a garantire il recupero delle somme di cui sopra e delle
spese sostenute per le operazioni di sequestro.
5. I mezzi pubblicitari e i segnali (art. 134 e 136 del D.P.R. 495/92) sequestrati ai sensi
del precedente comma 4 potranno essere rimossi a cura del Comune, così come
previsto all art. 24 comma 4 del D.Lgs. 507/93, e custoditi nei depositi comunali a
garanzia del pagamento delle somme di cui al periodo finale del comma 4 del presente
articolo. Nella stessa ordinanza di cui al comma 4 del presente articolo viene stabilito un
termine entro il quale gli interessati possono richiedere la restituzione del materiale
rimosso previo pagamento dell imposta dovuta, dell ammontare delle relative
soprattasse ed interessi nonché delle spese sostenute per le operazioni di sequestro,
rimozione e custodia.
6. In mancanza della richiesta di restituzione, si procede al recupero coatto dell onere
sostenuto mediante la vendita del materiale stesso e il ricavo è incamerato dal Comune
fino alla concorrenza del proprio credito. Qualora non sia possibile provvedere alla
vendita per mancanza di acquirenti, si provvederà alla distruzione del materiale
sequestrato, redigendo apposito verbale.
7. Per i mezzi pubblicitari e per i segnali (art. 134 e 136 del D.P.R. 495/92) che non
consentono di risalire al proprietario a causa dell assenza della targhetta metallica
identificativa prevista dall art. 35 comma 2 nonché per i mezzi pubblicitari i cui titolari
non abbiano rispettato l art. 36 punto d), si seguono le procedure previste dal
precedente comma 4.
CAPO IX
DISPOSIZIONI TRANSITORIE E FINALI
Articolo 40 Norma transitoria
1. Le norme del presente Regolamento si applicano a tutti i mezzi pubblicitari e ai segnali
(art. 134 e 136 del D.P.R. 495/92) di nuova installazione. I titolari di autorizzazioni di
mezzi pubblicitari e dei segnali (art. 134 e 136 del D.P.R. 495/92) già installati sul
territorio dovranno adeguarsi alle prescrizioni del presente Regolamento entro un anno
dalla data di entrata in vigore dello stesso.
2. Eventuali modifiche e/o deroghe apportate al Nuovo Codice della Strada e relativo
Regolamento di Esecuzione e Attuazione, nonché alle normative vigenti in materia di
pubblicità, comportano l adeguamento automatico del presente Regolamento.
Articolo 41 Entrata in vigore del Regolamento
1. Il presente Regolamento entra in vigore dopo l approvazione da parte degli organi
competenti e la pubblicazione per 15 giorni all Albo Pretorio del Comune, e sostituisce
ogni altra precedente disposizione e regolamentazione comunale in materia.
2. Per quanto non espressamente disposto o richiamato in esso, si rinvia alla normativa
generale.
3. Il presente Regolamento può essere adeguato e modificato entro il 31 ottobre di ogni
anno, con decorrenza dal 1° gennaio dell anno successivo, in ragione di esigenze e/o
motivazioni da illustrarsi nel provvedimento di modifica.
Appendice Definizioni dei mezzi pubblicitari fornite dal D.P.R. 495/92
Articolo 47
1. Si definisce insegna di esercizio la scritta in caratteri alfanumerici, completata
eventualmente da simboli e da marchi, realizzata e supportata on materiali di qualsiasi
natura, installata nella sede dell attività a cui si riferisce o nelle pertinenze accessorie
alla stessa. Può essere luminosa sia per luce propria che per luce indiretta.
2. Si definisce preinsegna la scritta in caratteri alfa numerici, completata da freccia di
orientamento ed eventualmente da simboli e da marchi, realizzata su manufatto
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3.
4.
5.
6.
7.
8.
bifacciale e bidimensionale, utilizzabile su una sola o su entrambe le facce, supportato
da una idonea struttura di sostegno, finalizzata alla pubblicizzazione direzionale della
sede dove si esercita una determinata attività ed installata in modo da facilitare il
reperimento della sede stessa e comunque nel raggio di 5 km. Non può essere
luminosa, né per luce propria, né per luce indiretta.
Si definisce sorgente luminosa qualsiasi corpo illuminante o insieme di corpi
illuminanti che, diffondendo luce in modo puntiforme o lineare o planare, illumina aree,
fabbricati, monumenti, manufatti di qualsiasi natura ed emergenze naturali.
Si definisce cartello un manufatto bidimensionale supportato da una idonea struttura
di sostegno, con una sola o entrambe le facce finalizzate alla diffusione di messaggi
pubblicitari o propagandistici sia direttamente, sia tramite sovrapposizione di altri
elementi, quali manifesti, adesivi, ecc. Può essere luminoso sia per luce propria che per
luce indiretta.
Si definisce striscione, locandina e stendardo l elemento bidimensionale realizzato in
materiale di qualsiasi natura, privo di rigidezza, mancante di una superficie di appoggio
o comunque non aderente alla stessa. Può essere luminoso per luce indiretta. La
locandina, se posizionata sul terreno, può essere realizzata anche in materiale rigido.
Si definisce segno orizzontale reclamistico la riproduzione sulla superficie stradale,
con pellicole adesive, di scritte in caratteri alfanumerici, di simboli e di marchi,
finalizzata alla diffusione di messaggi pubblicitari o propagandistici.
Si definisce impianto pubblicitario di servizio qualunque manufatto avente quale scopo
primario un servizio di pubblica utilità nell ambito dell arredo urbano e stradale (fermate
autobus, pensiline, transenne parapedonali, cestini, panchine, orologi o simili) recante
uno spazio pubblicitario che può anche essere luminoso sia per luce diretta che per luce
indiretta.
Si definisce impianto di pubblicità o propaganda qualunque manufatto finalizzato alla
pubblicità o alla propaganda sia di prodotti che di attività e non individuabile secondo
definizioni precedenti, né come insegna di esercizio, né come preinsegna, né come
cartello, né come striscione, locandina o stendardo, né come segno orizzontale
reclamistico, né come impianto pubblicitario di servizio. Può essere luminoso sia per
luce propria che per luce indiretta.
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