DECRETO LEGISLATIVO 24 giugno 2003, n. 184 Attuazione della

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DECRETO LEGISLATIVO 24 giugno 2003, n. 184 Attuazione della
DECRETO LEGISLATIVO 24 giugno 2003, n. 184
Attuazione della direttiva 2001/37/CE in materia di
lavorazione, presentazione e vendita dei prodotti del tabacco.
Vigente al: 27-5-2014
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
Visti gli articoli 76 e 87 della Costituzione;
Visti gli articoli 117 e 120 della Costituzione;
Vista la direttiva 2001/37/CE del Parlamento europeo e del
Consiglio sul ravvicinamento delle disposizioni legislative,
regolamentari e amministrative degli Stati membri, relative alla
lavorazione, alla presentazione e alla vendita dei prodotti del
tabacco;
Vista la legge 1° marzo 2002, n. 39, ed in particolare l'articolo
1
e l'allegato A;
Vista la legge 23 agosto 1988, n. 400, ed in particolare
l'articolo
14;
Vista la preliminare deliberazione del Consiglio dei Ministri,
adottata nella riunione del 29 novembre 2002;
Acquisiti i pareri delle competenti commissioni della Camera dei
deputati e del Senato della Repubblica;
Acquisito il parere della Conferenza permanente per i rapporti
tra
lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di
Bolzano, reso nella seduta del 27 febbraio 2003;
Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella
riunione del 19 giugno 2003;
Sulla proposta del Ministro per le politiche comunitarie e del
Ministro della salute, di concerto con i Ministri degli affari
esteri, della giustizia, dell'economia e delle finanze e per gli
affari regionali;
E m a n a
il seguente decreto legislativo:
Art. 1.
Ambito di applicazione
1. Il presente decreto stabilisce norme riguardanti il tenore
massimo in catrame, nicotina e monossido di carbonio delle
sigarette, le avvertenze relative alla pericolosita' per la
salute, le altre indicazioni da riportare obbligatoriamente sui
pacchetti dei prodotti del tabacco, come pure talune prescrizioni
relative agli ingredienti di tali prodotti ed alle informazioni
sui loro effetti dannosi.
Art. 2.
Definizioni
1. Ai fini del presente decreto, si intendono per:
a) prodotti del tabacco, i suoi prodotti, di seguito denominati:
«prodotti», destinati ad essere fumati, fiutati, succhiati o
masticati, che siano, anche parzialmente, costituiti da tabacco,
geneticamente modificato o no;
b) catrame, il condensato di fumo grezzo anidro ed esente da
nicotina;
c) nicotina, gli alcaloidi nicotinici;
d) tabacco per uso orale, tutti i prodotti del tabacco destinati
ad un uso orale, ad eccezione di quelli destinati a essere fumati
o masticati, costituiti totalmente o parzialmente da tabacco,
sotto forma di polvere, di particelle fini o di qualsiasi
combinazione di tali forme, specialmente quelle presentate in
sacchettiporzioni o sacchetti-porosi o sotto una forma similare
ad un prodotto alimentare;
e) ingrediente, qualsiasi sostanza o qualsiasi componente diverso
dalla foglia o da altre parti naturali o non lavorate della
pianta del tabacco, utilizzata nella fabbricazione o nella
preparazione di un prodotto del tabacco o presente nel prodotto
finito, anche se sotto forma modificata, ivi compresi cartina,
filtro, inchiostro e agenti collanti.
Art. 3.
Tenore massimo in catrame, nicotina e monossido di carbonio delle
sigarette
1. A decorrere dal 1° gennaio 2004 il tenore in catrame, nicotina
e
monossido di carbonio delle sigarette immesse in libera pratica,
commercializzate o prodotte in Italia non puo' superare
rispettivamente:
a) 10 mg/sigaretta per il catrame;
b) 1 mg/sigaretta per la nicotina;
c) 10 mg/sigaretta per il monossido di carbonio.
2. Per le sigarette fabbricate in Italia e destinate
all'esportazione al di fuori della Unione europea, i limiti delle
sostanze di cui al comma 1 trovano applicazione a decorrere dal
1° gennaio 2007.
3. Con determinazione del direttore generale dell'Amministrazione
autonoma dei monopoli di Stato sono pubblicati per ciascun anno
solare nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana, per le
singole tipologie di sigarette, i tenori delle sostanze di cui al
comma 1.
Art. 4.
Metodi di misurazione
1. Il tenore in catrame, nicotina e monossido di carbonio delle
sigarette sono misurati, rispettivamente, sulla base delle norme
ISO 4387 per il catrame, ISO 10315 per la nicotina e ISO 8454 per
il monossido di carbonio. L'esattezza delle indicazioni relative
al contenuto in catrame ed in nicotina apposte sui pacchetti e'
verificata in base alla norma ISO 8243. Le misurazioni sono
eseguite, con oneri a carico dei fabbricanti o degli importatori,
in qualificati laboratori di analisi, all'uopo autorizzati.
2. Con decreto del Ministro della salute, adottato ai sensi
dell'articolo 17 della legge 23 agosto 1988, n. 400, di concerto
con il Ministro dell'economia e delle finanze, sono stabiliti:
a) i requisiti strutturali, tecnologici e funzionali dei
laboratori autorizzati alla realizzazione delle analisi di cui al
comma 1 ovvero alla verifica della loro veridicita' nell'ambito
dell'attivita' di controllo da parte delle autorita' competenti;
b) le ulteriori prove eventualmente richieste ai fabbricanti o
agli importatori di tabacco, ai fini della determinazione del
tenore di altre sostanze, contenute o derivate dai loro prodotti
del tabacco, suddivisi in base alla marca e al tipo, e della
verifica dei loro effetti sulla salute, tenendo conto tra l'altro
del pericolo di dipendenza che comportano.
3. I risultati delle prove effettuate a norma del comma 2 sono
trasmessi dai fabbricanti o dagli importatori al Ministero della
salute ed al Ministero dell'economia e delle finanze una volta
l'anno e, comunque, ogni qual volta siano variate le specifiche
del prodotto. Con pubblicazione annuale nella Gazzetta Ufficiale
della Repubblica italiana, con diffusione attraverso i siti
Internet del Ministero della salute e del Ministero dell'economia
e delle finanze, ovvero anche con altri mezzi appropriati, sono
rese note le informazioni disponibili ai sensi del presente
articolo, fatte salve quelle eventualmente rivestenti carattere
di segreto commerciale.
4. Il Ministero della salute comunica al Ministero dell'economia
e
delle finanze ed alla Commissione europea, entro sei mesi dalla
data di entrata in vigore del presente decreto, e,
successivamente, in occasione di ogni modifica, l'elenco dei
laboratori autorizzati, precisando i criteri utilizzati per
l'autorizzazione ed i mezzi di sorveglianza attuati. Il Ministero
della salute comunica, altresi', annualmente alla Commissione
europea tutti gli altri dati e le informazioni disponibili ai
sensi del presente articolo.
Art. 5.
Procedimento di autorizzazione dei laboratori di analisi
1. L'Istituto superiore di sanita' e' l'organismo deputato,
previa
valutazione tecnica, al rilascio delle autorizzazioni ed alla
successiva vigilanza per i laboratori di cui all'articolo 4,
commi 1 e 2, che realizzano le misurazioni del tenore in catrame,
in nicotina ed in monossido di carbonio delle sigarette e le
eventuali ulteriori prove per determinare il tenore di altre
sostanze nocive, con l'esclusione dei laboratori esercenti le
potesta' di verifica nell'ambito dell'attivita' di controllo
svolta dalle autorita' competenti.
2. Resta salva la competenza del laboratorio di cui al decreto
del
Ministro delle finanze in data 31 agosto 1994 in ordine alla
verifica definitiva circa l'esattezza delle indicazioni relative
al tenore delle sostanze di cui all'articolo 3, comma 1, sia al
fine dell'immissione in commercio che nella fase di
commercializzazione del prodotto.
3. Ai fini delle autorizzazioni previste dal comma 1 i
responsabili
dei laboratori interessati presentano all'Istituto superiore di
sanita' apposita istanza, corredata della dichiarazione di
rispondenza ai requisiti strutturali, tecnologici e funzionali
prescritti dal decreto di cui all'articolo 4, comma 2.
4. L'Istituto superiore di sanita', esperita la valutazione
tecnica
circa i prescritti requisiti di idoneita', autorizza i laboratori
di cui al comma 1 alla realizzazione delle misurazioni dei tenori
di cui al medesimo comma, e puo' procedere alla successiva
vigilanza che di volta in volta ritenga opportuna.
5. Le spese relative all'istruttoria finalizzata al rilascio
delle
autorizzazioni di cui al comma 1 ed alla successiva vigilanza
sono a carico dei laboratori interessati. Con decreto del
Ministro della salute, da adottare entro sessanta giorni dalla
data di entrata in vigore del presente decreto, sono apportate le
integrazioni rese necessarie dal presente articolo al decreto del
Ministro della salute in data 6 marzo 2000, pubblicato nella
Gazzetta Ufficiale n. 70 del 24 marzo 2000, e successive
modificazioni, concernente le tariffe dei servizi resi
dall'Istituto superiore della sanita'.
Art. 6.
Etichettatura
1. I tenori in catrame, nicotina e monossido di carbonio delle
sigarette misurati a norma dell'articolo 4 sono indicati a
stampa, in lingua italiana, su un lato di ciascun pacchetto di
sigarette, in modo da coprire almeno il 20 per cento della
corrispondente superficie.
2. Ciascuna confezione unitaria dei prodotti, ad eccezione dei
prodotti del tabacco non da fumo reca obbligatoriamente le
seguenti avvertenze:
a) avvertenza generale:
1) Il fumo uccide; oppure:
2) Il fumo danneggia gravemente te e chi ti sta intorno.
Le avvertenze generali di cui sopra si alternano in modo da
comparire con regolarita'. Tali avvertenze sono stampate sulla
superficie piu' visibile della confezione, nonche' su ogni
imballaggio esterno, esclusi i sovraimballaggi trasparenti,
utilizzato per la vendita al dettaglio del prodotto;
b) un'avvertenza supplementare ripresa fra le seguenti:
1) Il fumo ostruisce le arterie e provoca infarti e ictus;
2) Il fumo provoca cancro mortale ai polmoni;
3) Fumare in gravidanza fa male al bambino;
4) Proteggi i bambini: non fare loro respirare il tuo fumo;
5) Il tuo medico o il tuo farmacista possono aiutarti a
smettere di fumare;
6) Il fumo crea un'elevata dipendenza, non iniziare;
7) Smettere di fumare riduce il rischio di malattie
cardiovascolari e polmonari mortali;
8) Il fumo invecchia la pelle.
Le avvertenze supplementari di cui al comma 2, lettera b), si
alternano in modo da comparire con regolarita'. L'avvertenza
supplementare e' stampata sulla seconda superficie piu' visibile
della confezione, nonche' su ogni imballaggio esterno utilizzato
per la vendita al dettaglio del prodotto, esclusi gli incarti
trasparenti aggiuntivi.
3. I prodotti del tabacco non da fumo recano, sulla parte piu'
visibile della confezione e su ogni imballaggio esterno
utilizzato per la vendita al dettaglio, esclusi gli incarti
trasparenti aggiuntivi, l'avvertenza: «Questo prodotto del
tabacco puo' nuocere alla tua salute e provoca dipendenza».
4. Le eventuali misure conseguenti all'adozione da parte della
Commissione europea degli orientamenti per l'utilizzo di
fotografie a colori o pittogrammi che illustrino e spieghino le
ripercussioni del fumo sulla salute sono definite con decreto del
Ministro della salute, di concerto con il Ministro dell'economia
e delle finanze, da adottare ai sensi dell'articolo 17 della
legge 23 agosto 1988, n. 400.
5. L'avvertenza generale di cui comma 2, lettera a), e
l'avvertenza
per i prodotti del tabacco non da fumo di cui al comma 3 coprono
almeno il 30 per cento della zona esterna della superficie
corrispondente della confezione di tabacco sulla quale sono
stampate.
L'avvertenza supplementare di cui al comma 2, lettera b), copre
almeno il 40 per cento della zona esterna della superficie
corrispondente della confezione di tabacco sulla quale e'
stampata; tuttavia per le confezioni destinate ai prodotti
diversi dalle sigarette, la cui superficie piu' visibile sia
superiore a 75 cm2, la superficie delle avvertenze di cui al
comma 2 e' di almeno 22,5 cm2 per ogni parte.
6. Il testo delle avvertenze e delle indicazioni relative ai
tenori
delle sostanze, di cui al presente articolo, e' stampato:
a) in caratteri Helvetica grassetto su fondo bianco, in modo che
il corpo del testo risulti tale da occupare la maggior parte
possibile della superficie riservata al testo prescritto;
b) in lettere minuscole, ad eccezione di quella iniziale del
messaggio e dove sia altrimenti imposto da regole grammaticali;
c) con caratteri comunque centrati sull'area dove il testo viene
stampato, parallelamente al bordo superiore della confezione;
d) per i prodotti diversi da quelli di cui al comma 3, contornato
da un bordo nero, con spessore minimo di 3 mm e massimo di 4 mm,
ricompreso nelle superfici indicate ai commi 1 e 5, che non
interferisca in alcun modo con il testo dell'avvertenza o
dell'informazione fornita.
7. Le avvertenze e le indicazioni prescritte dal presente
articolo
non possono figurare sui bolli fiscali delle confezioni; esse
sono stampate in modo inamovibile ed indelebile, senza poter
essere in alcun modo dissimulate, coperte od interrotte da altre
indicazioni od immagini, ne' a seguito dell'apertura del
pacchetto. Per i prodotti del tabacco diversi dalle sigarette,
tali avvertenze ed indicazioni possono essere apposte mediante
etichette adesive, purche' inamovibili.
8. Le menzioni e le avvertenze di cui al presente decreto vengono
apposte su tutti i prodotti comunque destinati al consumo nel
territorio nazionale, ivi comprese le aree di cui all'articolo
128 del testo unico delle disposizioni legislative in materia
doganale, approvato con decreto del Presidente della Repubblica
23 gennaio 1973, n. 43.
9. Per assicurare in ogni momento l'identificazione e la
rintracciabilita' dei prodotti, in qualsiasi forma appropriata
che ne permetta l'individuazione della provenienza e della data
di produzione, su ogni loro confezione viene obbligatoriamente
riportato il numero del lotto od altro segno equivalente. Restano
salve le disposizioni di cui all'articolo 7, comma 1, della legge
19 marzo 2001, n. 92.
Art. 7.
Altre informazioni riguardanti il prodotto
1. I fabbricanti e gli importatori dei prodotti del tabacco di
cui
all'articolo 2, comma 1, lettera a), trasmettono al Ministero
della salute ed al Ministero dell'economia e delle finanze
l'elenco di tutti gli ingredienti utilizzati nella loro
fabbricazione con le relative quantita', suddivisi in base alla
marca ed al tipo. All'elenco e' allegata una dichiarazione che
giustifichi l'impiego nei prodotti di tali ingredienti, ne
indichi la funzione e ne specifichi la categoria. L'elenco e',
inoltre, corredato dai dati tossicologici di cui il fabbricante o
l'importatore dispone, riferiti ai singoli ingredienti, sotto
forma combusta o incombusta, con particolare attenzione ai loro
effetti sulla salute e tenendo conto, tra gli altri, anche degli
effetti di dipendenza. L'elenco e' compilato secondo l'ordine
decrescente di peso di ciascun ingrediente incluso nel prodotto.
Le informazioni di cui al presente comma sono fornite con cadenza
annuale e per la prima volta entro 30 giorni dalla data di
entrata in vigore del presente decreto.
2. Con pubblicazione annuale nella Gazzetta Ufficiale della
Repubblica italiana, nonche' mediante diffusione attraverso i
siti Internet del Ministero della salute e del Ministero
dell'economia e delle finanze ovvero anche con altri mezzi
appropriati, sono rese note le informazioni disponibili ai sensi
del presente articolo, fatte salve quelle che eventualmente
rivestano carattere di segreto commerciale.
3. Il Ministero della salute comunica annualmente alla
Commissione
europea tutti i dati e le informazioni di cui al presente
articolo.
Art. 8.
Denominazione del prodotto
1. A decorrere dal 30 settembre 2003, fatto salvo quanto previsto
dall'articolo 6, comma 1, e' vietato l'uso sulle confezioni dei
prodotti del tabacco di diciture quali: «basso tenore di
catrame», «light», «ultra light», «mild», nonche' di
denominazioni, marchi, immagini ed altri elementi figurativi o
simboli comunque suscettibili di suggerire che un particolare
prodotto del tabacco e' meno nocivo di altri.
Art. 9.
Importazione vendita e consumo di prodotti del tabacco
1. Sono consentiti l'importazione, la vendita ed il consumo di
prodotti conformi al presente decreto, salvo ogni provvedimento
adottato ai fini della verifica degli elementi forniti ai sensi
dell'articolo 4.
Art. 10.
Disposizioni transitorie
1. Le sigarette non conformi alle disposizioni del presente
decreto
possono ancora essere commercializzate fino al 30 settembre 2003.
2. I prodotti del tabacco diversi dalle sigarette non conformi
alle
disposizioni del presente decreto possono essere commercializzati
fino al 30 settembre 2004.
3. Le disposizioni di cui ai commi 1 e 2 si applicano ai soli
prodotti che risultino gia' iscritti nella tariffa di vendita
alla data di entrata in vigore delle disposizioni del presente
decreto.
Art. 11.
Abrogazioni
1. Sono abrogati l'articolo 46 della legge 29 dicembre 1990, n.
428, l'articolo 37, commi 3, 4 e 5, della legge 19 febbraio 1992,
n. 142, il decreto del Ministro delle finanze in data 31 luglio
1990, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 198 del 25 agosto
1990, il decreto del Ministro delle finanze in data 16 luglio
1991, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 201 del 28 agosto
1991, il decreto del Ministro delle finanze in data 11 novembre
1991, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 294 del 16 dicembre
1991, il decreto del Ministro delle finanze in data 26 luglio
1993, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 230 del 30 settembre
1993, nonche' l'articolo 23, commi 2, 3, 4 e 5, della legge 22
febbraio 1994, n. 146.
2. Resta in vigore il disposto dell'articolo 3 della legge 7
marzo
1985, n. 76.
Art. 12.
Sanzioni
1. Salvo che il fatto costituisca reato, chiunque fabbrica,
immette
sul mercato, importa od esporta prodotti non conformi a quanto
prescritto dal presente decreto e' punito con il pagamento di una
sanzione amministrativa pecuniaria da euro diecimila ad euro
cinquantamila.
2. Nei casi di particolare gravita' o di recidiva, i limiti
minimo
e massimo della sanzione indicata al comma 1 sono raddoppiati.
3. Le sanzioni sono applicate ai sensi della legge 24 novembre
1981, n. 689. Fermo restando quanto previsto in ordine ai poteri
di accertamento degli ufficiali e degli agenti di polizia
giudiziaria all'articolo 13 della citata legge, all'accertamento
delle violazioni provvedono, d'ufficio o su denuncia, gli organi
di polizia amministrativa. Il rapporto previsto dall'articolo 17
della legge n. 689 del 1981 e' presentato al Prefetto.
Art. 13.
Entrata in vigore
1. Le disposizioni del presente decreto entrano in vigore il
giorno
successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta
Ufficiale della Repubblica italiana.
Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sara'
inserito
nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica
italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di
farlo osservare.
Dato a Roma, addi' 24 giugno 2003
CIAMPI
Berlusconi, Presidente del Consigliodei Ministri
Buttiglione, Ministro per le politichecomunitarie
Sirchia, Ministro della salute
Frattini, Ministro degli affari esteri
Castelli, Ministro della giustizia
Tremonti, Ministro dell'economia edelle finanze
La Loggia, Ministro per gli affariregionali
Visto, il Guardasigilli: Castelli