israele: nuove direttive all`import

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israele: nuove direttive all`import
Estratto notiziario n° 09 del 15/10/2007
IL MARCHIO NEI PAESI ARABI: IL QUADRO
NORMATIVO NEI SINGOLI PAESI (parte III)1
Giordania
Il Regno di Giordania ha aderito alla Convenzione di Parigi del 20 marzo 1883 sulla
protezione della proprietà industriale ed è membro della WIPO 2 . La Giordania applica quanto
previsto nell’Accordo di Nizza del 15 giugno 1957 relativo alla classificazione internazionale
dei prodotti e dei servizi per la registrazione dei marchi.
Per chiedere la registrazione di un marchio non è necessario averlo utilizzato
precedentemente nel paese.
La domanda di registrazione è fatta compilando la modulistica fornita dall’Ufficio Marchi, che
procede alla verifica di ammissibilità della domanda. Se la domanda è giudicata idonea sia
formalmente che nel merito viene pubblicata nella Gazzetta Ufficiale e chiunque vi abbia
interesse può proporre opposizione entro i 3 mesi successivi della pubblicazione.
Il marchio ha una validità di dieci anni a partire dalla data della presentazione della domanda
ed è rinnovabile per periodi di tempo di uguale durata.
Può, inoltre, essere liberamente ceduto o dato in licenza ma la cessione o la licenza, per
essere opponibili ai terzi, devono essere pubblicate sulla Gazzetta Ufficiale.
Il marchio decade per non uso protratto per 3 anni conseguivi.
Kuwait
Il Kuwait applica, con alcune eccezioni, quanto previsto nell’Accordo di Nizza del 15 giugno
1957 relativo alla classificazione internazionale dei prodotti e dei servizi per la registrazione
dei marchi.
Le eccezioni riguardano principalmente questioni di compatibilità tra la religione islamica e la
classificazione internazionale sopraccitata; non sono infatti registrabili marchi per bevande
alcoliche e prodotti con carne di maiale.
La legge kuwaitiana sul marchio è la n.º 68/1980, aggiornata nel 2001 (Gazzetta Ufficiale
498).
Detta legge prevede che possono essere registrati come marchio: parole, firme, lettere,
figure, simboli, disegni, o, più in generale, qualsiasi segno grafico in grado di distinguere i
beni o prodotti su cui è apposto.
La domanda viene presentata all’Ufficio Marchi, che ne verifica l’ammissibilità sia formale che
sostanziale. Se accolta viene pubblicata sulla Gazzetta Ufficiale.
È prevista la possibilità, per chiunque vi abbia interesse, di proporre opposizione alla
registrazione.
Non è necessario, come requisito per la presentazione della domanda, l’utilizzo del marchio
nel paese anteriormente alla presentazione della domanda di registrazione.
Dopo la registrazione chiunque abbia interesse può chiedere al tribunale competente di
dichiarare la decadenza della registrazione per non uso protratto per 5 anni consecutivi o la
nullità della stessa per malafede.
La registrazione dura dieci anni dalla data della presentazione della domanda ed è
rinnovabile per uguali periodi di tempo.
In mancanza di rinnovo, trascorsi 3 anni, il marchio può essere registrato da altri.
L’uso abusivo e l’imitazione di marchi registrati sono punibili sia con sanzioni civili che penali.
Libano
1
La parte I, relativa ad Algeria, Arabia Saudita e Bahrein è stata pubblicata nel NOTIZIARIO nr. 9 del
15.10.2006; la parte II, relativa ad Egitto e Emirati Arabi Uniti è stata pubblicata nel NOTIZIARIO nr. 5
del 15.05.2007
2
World Intellectual Property Organization (agenzia delle Nazioni Unite creata con lo scopo di
incoraggiare l’attività creativa e promuovere la protezione della proprietà intellettuale nel mondo).
a cura di del Servizio Estero di APINDUSTRIA VICENZA –
[email protected]
Materiale riservato alle aziende associate – Riproduzione vietata
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Estratto notiziario n° 09 del 15/10/2007
Il Libano è membro della WIPO e ha aderito alla Convenzione di Parigi sulla Protezione della
Proprietà Industriale del 20 marzo 1883. Nel paese si applica quanto previsto nell’Accordo di
Nizza del 15 giugno 1957 (8 Ed.) relativo alla classificazione internazionale dei prodotti e dei
servizi per la registrazione dei marchi.
La legislazione libanese sul marchio è vecchia e superficiale; risale, infatti, agli anni 20
(Risoluzione n.º 2385 emessa il 17 gennaio, 1924, con le modifiche apportate dalla Legge del
31 gennaio, 1946, intitolata: Diritti di Proprietà Commerciale e Industriale).
La normativa consente la tutela solo di marchi che siano stati registrati.
Essa concede protezione al titolare di un marchio registrato per un periodo di 15 anni dalla
presentazione della domanda all’organo amministrativo competente, il Lebanese Industrial
Property Protection Office – Trademark Office.
Per registrare il marchio si presenta la domanda all’ufficio sopraccitato, la singola domanda
può includere più classi, previo pagamento delle tasse corrispondenti alle varie classi.
Il Trademark Office verifica, oltre ai requisiti formali, che il marchio non sia offensivo
dell’ordine pubblico e della morale, che non sia simile o identico a simboli statali, nazionali o
stranieri e che non ci siano marchi identici o simili già registrati.
In circostanze normali il procedimento si conclude in due settimane e il certificato di
registrazione è rilasciato nelle due settimane successive.
La registrazione dura 15 anni ed è liberamente rinnovabile per uguali periodi di tempo.
È possibile chiedere il rinnovo entro tre mesi dopo la scadenza della registrazione pagando
una multa.
Dopo il vaglio del Trademark Office, la domanda passa al controllo del Dipartimento di
Boicottaggio contro Israele, che deve rilasciare il proprio nulla osta.
Non è previsto un periodo di tempo per l’opposizione di terzi alla registrazione.
Per presentare domanda di registrazione non è necessaria la prova dell’utilizzo anteriore nel
paese, né è prevista una decadenza dal diritto per non uso effettivo del marchio.
Libia
La Libia ha aderito il 28 giugno 1976 alla Convenzione di Parigi del 20 marzo 1883 sulla
protezione della proprietà industriale e, pur non essendone firmataria, adotta la
classificazione prevista dall’Accordo di Nizza del 15 giugno 1957 relativo alla classificazione
internazionale dei prodotti e dei servizi per la registrazione dei marchi.
Possono essere registrati come marchi: nomi, firme, parole, lettere, numeri, disegni,
immagini, sigilli, simboli o qualunque altro segno grafico atto a distinguere il prodotto, il
produttore o il luogo di produzione.
E’ vietata la registrazione di marchi per bevande alcoliche e prodotti contenenti carne di
maiale.
L’autorità competente per la registrazione è l’Ufficio Marchi.
Quando è presentata una domanda di registrazione, l’Ufficio procede alla valutazione dei
requisiti dal marchio:
- se rileva impedimenti sanabili alla registrazione lo comunica all’interessato che ha 6 mesi di
tempo per adeguarsi alle indicazioni ricevute
- se rileva impedimenti insanabili, come, ad esempio, marchi identici o comunque confondibili
già registrati o marchi contrari all’ordine pubblico o al buon costume, rigetta la domanda.
Il richiedente ha 30 giorni di tempo, dalla comunicazione del rigetto, per presentare reclamo
presso apposita commissione dello stesso Ufficio.
Se l’Ufficio, al contrario, approva la domanda di registrazione, questa viene pubblicata nella
Gazzetta Ufficiale e, a seguito della pubblicazione, si può proporre opposizione alla
registrazione unicamente davanti ai tribunali competenti.
La durata della registrazione è di 10 anni, rinnovabili liberamente per periodi di pari tempo.
E’ previsto un periodo di 3 mesi di tolleranza, alla scadenza della registrazione, per il
rinnovo.
Il rinnovo è pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale.
Esiste una tutela temporanea per i marchi presenti a fiere internazionali nel paese, ancorché
non registrati in Libia.
Per essere opponibili a terzi, contratti di licenza o cambiamenti di nome o di indirizzo del
titolare del marchio devono essere pubblicati nella Gazzetta Ufficiale.
a cura di del Servizio Estero di APINDUSTRIA VICENZA –
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Estratto notiziario n° 09 del 15/10/2007
In ogni tempo il tribunale competente, su domanda di chiunque vi abbia interesse, può
dichiarare la nullità del marchio; in particolar modo è causa di decadenza dalla registrazione
il non uso protratto per 5 anni conseguivi.
In Libia è previsto il reato di contraffazione, punito con la reclusione fino ad 1 anno ed una
multa fino a 100 LL.
Il Tribunale può ordinare di sequestrare la merce che sia dichiarata in contraffazione od
ordinarne la distruzione. Possono essere sequestrati anche i macchinari usati per la
contraffazione: il sequestro può essere mantenuto fino a quando il contraffattore non abbia
risarcito dei danni, così come quantificati dalla sentenza del tribunale, il titolare del marchio.
Fonte: Studio Legale Chiavegatti, Via Leone Pancaldo 70, Verona – tel. 045.8182911
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