I REQUISITI DEI CAMINI A SERVIZIO DELLE CENTRALI TERMICHE

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I REQUISITI DEI CAMINI A SERVIZIO DELLE CENTRALI TERMICHE
MONDO GAS
I REQUISITI DEI CAMINI
A SERVIZIO DELLE CENTRALI
TERMICHE
DI FABIO B ONALUMI * E M ARCO M ARTINETTO **
L’articolo evidenzia le problematiche
che gli operatori del settore, in particolare
i progettisti, devono affrontare in materia
di requisiti da prescrivere per i camini
delle centrali termiche.
Occorre infatti considerare che il "Testo
Unico dell’Ambiente" (D.Lgs. n. 152/2006)
prescrive requisiti per camini e canali
da fumo che sono obsoleti e che non
tengono conto delle nuove tecnologie,
mentre il D.M. 12/04/1996, che stabilisce
le regole tecniche di prevenzione incendi
per impianti gas con portata termica
superiore a 35 kW, non affronta
la "questione camini".
Tuttavia indicazioni efficaci provengono
dalla recente norma UNI 11528:2014
che fornisce validi criteri per l’evacuazione
dei prodotti della combustione in impianti
gas inseriti in centrali termiche
Intubamento multiplo camini centrale termica
20
remessa
La progettazione e successiva costruzione di camini
e canali da fumo a servizio di impianti termici di potenza superiore a 35 kW è resa difficoltosa dal fatto che
gli attuali riferimenti di carattere legislativo e normativo
presentano problematiche da tenere in debita considerazione.
Il provvedimento di riferimento, costituito dal D.Lgs.
03/04/2006, n. 152 (il cosiddetto “Testo Unico dell’Ambiente”) modificato e integrato dal D.Lgs. 29/06/2010, n.
128, impone, infatti, a camini e canali da fumo di impianti
di portata termica maggiore di 35 kW, alimentati a combustibile solido, liquido e gassoso, requisiti tecnici e costruttivi obsoleti e di dubbia interpretazione.
Ciò è stato evidenziato da più parti sin dall’emanazione del
decreto stesso: trattasi dei “requisiti tecnici costruttivi”
di cui all’Allegato IX parte II, che sarebbero ancora oggi
da rivedere in toto.
In seguito a numerose sollecitazioni provenienti dal settore
industriale e normativo, il Comitato Termotecnico Italiano,
nel lontano 2009 attivò un gruppo di lavoro (Marco Martinetto fu tra i partecipanti) con l’obiettivo di analizzare le
sezioni del D.Lgs. n. 152/2006 relative agli impianti termici civili, evidenziarne le criticità e proporne i correttivi.
Il gruppo, costituito dai rappresentanti degli operatori interessati all’impiantistica termotecnica per uso civile (progettisti, installatori e manutentori, produttori di apparecchi e componenti, associazioni di categoria, enti pubblici,
ordini professionali e enti di normazione) rilevò sia alcuni
punti che non consentivano un’univoca interpretazione dei
requisiti richiesti sia altri che sembravano essere in conflitto con le allora vigenti disposizioni relative agli impianti
termici civili in materia di sicurezza e uso razionale dell’energia.
In particolare si riscontrò che una significativa sezione del
citato Allegato IX (la parte II “Impianti termici civili - requisiti tecnici e costruttivi”) altro non era che una riproposizione, con lievi modifiche, dei requisiti individuati dal
D.P.R. n. 1391/70, Regolamento di attuazione della Legge
n. 615/66: di fatto, le disposizioni di questi ultimi provvedimenti, nati per impianti alimentati con combustibili solidi o liquidi, erano state estese senza criterio anche agli
impianti a gas, ovvero a quelli maggiormente diffusi.
Nonostante i settori del riscaldamento e della strumentazione abbiano subito, dagli anni ’70 in poi, profonde mo-
P R O G E T TA R E - D I R I G E R E - C O S T R U I R E - C O L L A U D A R E
2/2014
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difiche, con l’adozione di nuovi materiali e nuove tecnologie, il legislatore aveva riproposto, a oltre quarant’anni di
distanza, requisiti obsoleti in contrasto con regole e norme
tecniche nazionali e comunitarie emanate successivamente.
Le proposte del gruppo di lavoro furono tenute in scarsa
considerazione, ma il legislatore si attivò pubblicando in
Gazzetta Ufficiale le modifiche di cui al suddetto D.Lgs.
29/06/2010, n. 128.
Quest’ultimo provvedimento non migliorò le disposizioni in
materia di camini e da allora nulla è cambiato: sono pertanto rimasti invariati sia gli inadeguati requisiti di carattere tecnico sia i problemi di interpretazione del dettato
normativo.
Peraltro la sentenza della Corte di Giustizia Europea del
18/10/2012 Causa C - 385/10 (rif.: articolo Filo diretto n.
6/2012 pag. 39) ha stabilito che il D.Lgs. n. 152/06 limita,
di fatto, la libera circolazione nel mercato italiano di un
prodotto proveniente da altro paese europeo (le guaine termoindurenti) ed evidenziato che la normativa nazionale
non può d’ufficio ostacolare la commercializzazione di
prodotti da costruzione sprovvisti di marcatura CE. Ciò
rafforza la necessità di rivedere il “Testo Unico dell’Ambiente”, almeno per la parte camini.
Tuttavia il 20 febbraio 2014 è stata pubblicata la norma
UNI 11528 (“Impianti a gas di portata termica maggiore
di 35 kW. Progettazione, installazione e messa in servizio”)
che si occupa degli impianti civili extradomestici a gas di
portata termica complessiva superiore a 35 kW.
Il capitolo 7 di questa norma è dedicato ai sistemi di evacuazione dei prodotti della combustione.
Le indicazioni riferite ai sistemi fumari sono suddivise nei
seguenti principali paragrafi:
• requisiti generali;
• collegamento tra apparecchio e camino/condotto intubato;
• caratteristiche di un camino;
• caratteristiche di un sistema intubato;
• quote di sbocco;
• evacuazione dei prodotti della combustione diretta all’esterno.
La norma contiene anche un’ampia trattazione dei sistemi
di scarico delle condense.
Requisiti e prescrizioni a confronto
Di seguito mettiamo a confronto le indicazioni del D.Lgs.
n. 152/2006 (modificato e integrato dal D.Lgs. n.
128/2010) con quelle della norma UNI 11528:2014, in
merito ai principali requisiti e alle prescrizioni più significative per i sistemi fumari.
Definizioni
• Le definizioni del D.Lgs. n. 152/2006 non sono adeguate all’aggiornamento della tecnica e alla legislazione relativa agli impianti termici.
• Le definizioni della norma UNI 11528:2014 si riferiscono
alla norma UNI 7128, in vigore dal 17 novembre 2011.
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Camino e collettore per generatori in batteria
Caratteristiche dei camini
Il D.Lgs. n. 152/2006 prevede che i camini debbano garantire la tenuta dei prodotti della combustione e debbano
essere impermeabili e termicamente isolati. I materiali utilizzati per realizzare i camini devono essere adatti a resistere nel tempo alle normali sollecitazioni meccaniche, al
calore e all’azione dei prodotti della combustione e delle
loro eventuali condense. In particolare tali materiali devono
essere resistenti alla corrosione. La sezione interna dei camini deve essere di forma circolare, quadrata o rettangolare
con rapporto tra i lati non superiore a 1,5.
La norma UNI 11528:2014 prescrive che il sistema di evacuazione dei prodotti della combustione debba essere correttamente progettato e dimensionato, in riferimento alla
sezione, al percorso, al posizionamento, all’altezza e alle caratteristiche dei prodotti della combustione e dei condotti
utilizzati. Il progetto deve tenere in considerazione tutti i
parametri di funzionamento e le indicazioni minime della
norma stessa.
Commento: l’isolamento richiesto dal D.Lgs. n. 152/2006
non è sempre necessario, basti pensare a un sistema di scarico fumi intubato in un vano tecnico o a un camino esistente asservito a un generatore a condensazione. In fase
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progettuale occorrerà eventualmente verificare che le dispersioni termiche del condotto intubato non siano così elevate da comportare che i prodotti della combustione raggiungano il punto di rugiada e/o di congelamento.
Il D.Lgs. n. 152/2006 prevede che i camini che transitano
all’interno di locali abitati o che sono incorporati nell’involucro edilizio debbano essere dimensionati in modo tale
da evitare sovrappressioni durante l’esercizio.
La norma UNI 11528:2014 prescrive che l’evacuazione dei
prodotti della combustione possa avvenire anche:
• in camino operante con pressione positiva rispetto all’ambiente di installazione, collocato all’esterno dell’unità
abitativa e non addossato a essa;
• tramite un condotto per intubamento funzionante con
pressione positiva rispetto all’ambiente di installazione,
collocato nei vani tecnici dell’edificio.
Il punto 7.4.3 precisa i requisiti specifici, aggiuntivi a
quelli di carattere generale, che devono possedere i condotti
intubati funzionanti a pressione positiva.
• per i sistemi fumari operanti in pressione positiva la
classe minima di tenuta è P1 (se il camino è posto all’esterno e funziona in pressione positiva, la classe minima di
tenuta è P2);
• la classe di temperatura non deve essere inferiore a T200;
nel caso di installazione di caldaie a condensazione o affini
non è ammessa una classe di temperatura inferiore a T120;
• per sistemi a servizio di apparecchi di tipo B senza ventilatore sono ammesse le classi W (resistente all’umidità) e
D (non resistente all’umidità);
Commento: la prescrizione del D.Lgs. n. 152/2006 è obsoleta; come noto i generatori di calore di nuova concezione,
in particolare quelli premiscelati, possiedono ventilatori
con prevalenza che può arrivare anche fino a 400 Pa. Per
fare in modo che il camino a servizio di questo tipo di apparecchi funzioni in depressione, è necessario che il camino
stesso possieda un diametro di dimensioni tali da non essere inseribile nelle canne fumarie esistenti, presenti negli
edifici costruiti nel dopoguerra e soggetti a risanamento e
ristrutturazione.
Quindi, alla luce di quanto sopra e considerato che per incrementare il rendimento dei generatori è necessario ridurre il più possibile la temperatura dei fumi, risulta molto
difficile dimensionare un camino che lavori in depressione
e che abbia anche un diametro relativamente piccolo per essere inserito nelle vecchie canne fumarie.
Pertanto sono opportune le possibilità indicate nella norma
UNI 11528:2014, a condizione siano realizzate idonee
aperture di ventilazione alla base e alla sommità del comignolo del vano tecnico/camino esistente e sia eseguita, a fine
lavori, una prova di tenuta a 200 Pascal con esito positivo.
Camini su struttura indipendente
Il D.Lgs. n. 152/2006 prevede che gli impianti installati o
che hanno subito una modifica relativa ai camini successivamente all’entrata in vigore della parte quinta del decreto
stesso debbano essere dotati di camini realizzati con prodotti su cui sia stata apposta la marcatura «CE».
In particolare, tali camini devono essere realizzati con materiali incombustibili.
La norma UNI 11528:2014 prescrive i requisiti minimi prestazionali che devono possedere i materiali del sistema
evacuazione dei prodotti della combustione.
Nello specifico:
• per i sistemi fumari operanti in pressione negativa la
classe minima di tenuta è N1;
• per sistemi a servizio di apparecchi di tipo B muniti di
ventilatore e apparecchi a condensazione o affini è ammessa
esclusivamente la classe W;
• la classe minima di resistenza alla corrosione può essere
1 oppure 2; l’appendice B della norma riporta i prospetti
di comparazione fra le classi di corrosione indicate dalla
norma di designazione generale (UNI EN 1443) e quelle indicate dalle specifiche norme di prodotto relative ai camini
metallici, in refrattario/ceramica, in materiale plastico e in
calcestruzzo;
• i sistemi fumari e i condotti intubati devono essere di
classe A1 di reazione al fuoco; per impianti a servizio di apparecchi a condensazione o affini, la classe A1 è richiesta
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almeno per la superficie esterna dei sistemi di evacuazione
dei prodotti della combustione o per le pareti che definiscono l’asola tecnica.
Progettazione, installazione e messa in servizio dei camini”, che costituisce un utile riferimento da poter considerare.
Commento: la prescrizione di incombustibilità del D.Lgs. n.
152/2006 è una contraddizione con l’impiego di camini
marcati CE e di raccordi caldaia-canale da fumo appartenenti a caldaie marcate CE, realizzati con prodotti combustibili, purché compatibili con la temperatura di uscita
dei prodotti della combustione.
Tale prescrizione è altresì non coerente con il punto 3.4 del
decreto stesso, in cui è permessa l’installazione di canali da
fumo in materiale plastico purché il generatore di calore sia
a condensazione.
La norma UNI 10845:2000 (che tratta le modalità di verifica e risanamento/ristrutturazione di camini e canne fumarie esistenti) prescrive che il vano tecnico/camino esistente debba essere di classe A1, requisito più che
sufficiente, al fine della sicurezza in caso di eventuali propagazioni del fuoco dovute a incendio da camino/canna fumaria, il progettista intenzionato a utilizzare camini plastici,
dovrà verificare inoltre che non siano vigenti particolari regolamenti e divieti a questo tipo di materiale da parte dei
Vigili del Fuoco.
Canali da fumo
Il D.Lgs. n. 152/2006 prevede che la sezione dei canali da
fumo debba essere, in ogni punto del loro percorso, sempre
non superiore del 30% alla sezione del camino e non inferiore alla sezione del camino stesso.
La norma UNI 11528:2014 prescrive che il condotto di
Quote di sbocco
Il D.Lgs. n. 152/2006 prevede che le bocche dei camini situati a distanza compresa fra 10 e 50 m da aperture di locali abitati debbano essere a quota non inferiore a quella del
filo superiore dell’apertura più alta. Queste disposizioni
non si applicano agli impianti termici a condensazione
conformi ai requisiti previsti dalla Direttiva 90/396/CEE
del Consiglio, del 29 giugno 1990, concernente gli apparecchi a gas.
La norma UNI 11528:2014 prescrive che per una corretta
evacuazione dei prodotti della combustione la quota di
sbocco debba essere posizionata al di fuori delle zone di rispetto degli edifici. Tali distanze sono differenti a seconda
del funzionamento in pressione positiva o negativa del sistema fumario nonché della potenza installata.
Commento: le disposizioni del D.Lgs. n. 152/2006 in merito alle quote di sbocco sono state riscritte sulla falsariga
del D.P.R. n. 1391/70, rese ancora più severe (non è più prevista la diminuzione di 1 m per ogni metro di distanza orizzontale eccedente i 10 m) e peraltro estese anche ai diffusi
impianti a gas con portata termica superiore a 35 kW. Di
fatto trattasi di prescrizioni spesso non rispettabili, in particolare nelle aree densamente popolate.
I camini a servizio di caldaie a condensazione sono esclusi
dal rispetto di queste quote, tuttavia non è specificato a
quali quote essi si debbano attenere.
Sono decisamente migliori le indicazioni fornite dalla norma
UNI 11528:2014.
Peraltro quote e distanze da rispettare sono fornite anche
dalla norma europea UNI EN 15287 parte 1 e 2 “Camini -
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Canale da fumo ispezionabile
evacuazione dei prodotti della combustione debba comunque avere per tutta la sua lunghezza, una sezione non minore di quella dell’attacco del tubo di scarico dell’apparecchio. Nel caso in cui il camino possieda un diametro
minore di quello del condotto di scarico, deve essere effettuato un raccordo conico in corrispondenza dell’imbocco.
Commento: la prescrizione contenuta nel D.Lgs. n.
152/2006 non è tecnicamente adeguata. I diametri di
uscita fumi dei moderni generatori di calore (in particolare
i moduli in batteria) sono molto ridotti per via dell’elevata
prevalenza dei ventilatori.
Non ha senso predisporre un diametro della stessa dimen-
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sione di quello del camino.
È opportuno adottare
i risultati di un corretto
dimensionamento eseguito in
base alle norme UNI
EN 13384 parte 1 e 2
“Camini - Metodi di
calcolo termico e
fluido dinamico”.
Il D.Lgs. n. 152/2006
prevede che i canali
da fumo debbano
avere per tutto il loro
sviluppo un efficace e
duraturo rivestimento
coibente tale che la
temperatura delle superfici esterne in nessun punto sia mai superiore a 50 °C. È
Quota di sbocco camino intubato
consentito che il rivestimento coibente sia
omesso in corrispondenza dei giunti di dilatazione e degli
sportelli d’ispezione dei canali da fumo nonché dei raccordi
metallici con gli apparecchi di cui fanno parte i focolari.
Inoltre, per consentire con facilità rilevamenti e prelevamenti di campioni, devono essere predisposti sulle pareti dei
canali da fumo due fori, uno di diametro 50 mm e uno di
diametro 80 mm, con relative chiusure metalliche, in vicinanza del raccordo con ciascun apparecchio di cui fa parte
un focolare. La posizione dei fori rispetto alla sezione e alle
curve o ai raccordi dei canali da fumo deve rispondere alle
stesse prescrizioni fornite per i fori praticati sui camini.
La norma UNI 11528:2014 prescrive che i canali da fumo
e i condotti di evacuazione dei prodotti della combustione
debbano essere collocati a vista o comunque essere facilmente ispezionabili e smontabili per tutta la sua lunghezza
al fine di consentire eventuali interventi di manutenzione.
Inoltre, sul canale da fumo deve essere presente una presa
per il campionamento dei fumi in conformità a quanto previsto dalla UNI 10389-1:2009.
Commento: il rivestimento coibente sui canali da fumo
non è sempre necessario.
La temperatura dei gas combusti prodotti da generatori di
calore a condensazione può arrivare talvolta anche sotto i
50 °C, temperatura limite prevista dal decreto. Una volta
verificata la temperatura esterna di parete della tubazione
si potrà scegliere a progetto di predisporre anche un canale
da fumo non coibentato.
I prelievi fumi sono già normati dal D.P.R. n. 412/1993 e
sue successive integrazioni con opportuni richiami a norme
tecniche di dettaglio, quale la UNI 10389-1:2009.
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Peraltro si può fare sempre riferimento anche alla norma
UNI EN 15259:2008 “Qualità dell’aria - Misurazione di
emissioni da sorgente fissa - Requisiti delle sezioni e dei siti
di misurazione e dell’obiettivo, del piano e del rapporto di
misurazione”.
Conclusioni
Si ribadisce che, a nostro parere, è opportuno aggiornare i
requisiti tecnici costruttivi di cui all’Allegato IX parte II
del D.Lgs. n. 152/2006 (modificato e integrato dal D.Lgs.
n. 128/2010) sulla base delle disposizioni della recente
norma UNI 11528:2014 in materia di sistemi fumari.
Ci auguriamo ciò avvenga al più presto, anche perché, in
caso di contenzioso, la tendenza di chi è chiamato a giudicare è probabilmente quella di privilegiare un provvedimento legislativo dotato di appendice tecnica (il D.Lgs. n.
152/2006) rispetto a una norma tecnica certamente autorevole, ma con applicazione non obbligatoria, quale la UNI
11528:2014.
A questo proposito è auspicabile che quest’ultima sia velocemente pubblicata in Gazzetta Ufficiale ai sensi della
Legge n. 1083/1971, in modo che possa acquisire autorevolezza e un certo livello di cogenza.
Infine riportiamo uno schema di rapida consultazione e di
aiuto, per abbinare la progettazione delle varie parti dell’impianto fumario con norme di progettazione nazionali ed
europee: il richiamo a queste ultime valorizza le tesi sostenute nella fase di progettazione.
PARTE
DELL’IMPIANTO
FUMARIO
RIFERIMENTO
ALTRE NORME
Comignolo-quota di
sbocco
D.Lgs. n. 152/2006
UNI 11528:2014
UNI EN 15287
parte 1 - 2
Condotto intubato
D.Lgs. n. 152/2006
UNI 11528:2014
UNI 10845/00
UNI EN 15287
parte 1 - 2
Canale da fumo
D.Lgs. n. 152/2006
UNI 11528:2014
UNI EN 15259/08
UNI 10389-1:2009
Dimensionamento
UNI EN
13384/1:2008
13384/2:2009
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Scelta del materiale
D.Lgs. n. 152/2006
UNI 11528:2014
UNI 11278/08
(revisione 2014)
UNI EN 15287
parte 1 - 2
Isolamento delle
tubazioni
D.Lgs. n. 152/2006
UNI 11528:2014
UNI EN 15287
parte1 - 2
* Perito industriale termotecnico, libero professionista
** Perito industriale termotecnico, coordinatore commissione impianti
Collegio Periti Industriali di Varese. Componente gruppo misto camini
CTI-CIG
MONDO GAS