regolamento interferenze-V060303 - Comune di Rimini
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regolamento interferenze-V060303 - Comune di Rimini
1 UFFICIO ESPROPRI ED INTERFERENZE ><><><>< REGOLAMENTO PER LA TUTELA DELLE CONDOTTE DELL’ACQUEDOTTO DELLA ROMAGNA E DEGLI IMPIANTI DELLA SOCIETA’ DELLE FONTI (IV^ Edizione marzo 2006) 2 INDICE PREMESSE.....................................................................................................................................................................................3 - ART. 1 CAMPO DI APPLICAZIONE......................................................................................................................3 - ART. 2 DISTANZE DI RISPETTO DALLE CONDOTTE..................................................................................4 - ART. 3 DIVIETO DI MODIFICAZIONI ALL’INTERNO DELLE FASCE DI RISPETTO ........................4 - ART. 4 OPERE AMMESSE NELLA FASCIA DI RISPETTO ...........................................................................4 - ART. 5 DEROGHE ALL’ART. 3..................................................................................................................................4 - ART. 6 SOGGETTI RICHIEDENTI.........................................................................................................................5 ART. 7 MODALITÀ PER LA RICHIESTA DI ESECUZIONE DI INTERVENTI ALL'INTERNO DELLA FASCIA DI RISPETTO...............................................................................................................................................................5 ART. 8 NORME TECNICHE GENERALI PER LA REDAZIONE DEI PROGETTI DELLE OPERE INTERFERENTI CON LE CONDOTTE...............................................................................................................................6 A - NORME DI CARATTERE GENERALE.............................................................................................................................6 B - CAVIDOTTI ELETTRICI O PER TELECOMUNICAZIONE........................................................................................7 C - CONDUTTURE D’ACQUA POTABILE. ...........................................................................................................................8 D - CONDUTTURE IN PRESSIONE PER GAS OD OLI VARI (FINO AD UN DN MAX DI 110 MM)...................8 E - FOGNATURE. ...........................................................................................................................................................................9 F - TRASFORMAZIONI AGRARIE O MODIFICAZIONI SUPERFICIALI...................................................................10 G - LINEE AEREE ELETTRICHE O PER TELECOMUNICAZIONI..............................................................................10 H - OPERE DI URBANIZZAZIONE (STRADE, PIAZZALI, PARCHEGGI)................................................................10 I - RECINZIONI E COSTRUZIONI PRECARIE (CAPANNI, BOX, SERRE AD USO DOMESTICO, ECC..). .....10 L - COSTRUZIONI .......................................................................................................................................................................11 - ART.9 ONERI A CARICO DEL RICHIEDENTE..................................................................................................11 - ART.10 DANNI PRODOTTI AGLI IMPIANTI.....................................................................................................11 - ART.11 - ART. 12 VALIDITÀ DELL’AUTORIZZAZIONE.................................................................................................12 - ART. 13 DANNI PRODOTTI DA ROMAGNA ACQUE ALLE OPERE INTERFERENTI.....................12 - ART. 14 ISCRIZIONE DI SERVITU’.......................................................................................................................12 - ART. 15 TUTELA DELLE ACQUE SOTTERRANEE.......................................................................................13 - ART. 16 PREAVVISO ALL’ ESECUZIONE DEI LAVORI...............................................................................11 RIFERIMENTI NORMATIVI...................................................................................................................13 AGGIORNAMENTI....................................................................................................................................................................13 3 PREMESSE Romagna Acque Società delle Fonti S.p.A. è una Società a capitale pubblico che gestisce un servizio di produzione idropotabile con relativa distribuzione agli Enti soci. La produzione e la distribuzione di acqua potabile avvengono mediante impianti acquisiti in proprietà per costruzione e dichiarati di pubblica utilità. Le condotte di distribuzione si snodano per tutto il territorio della Romagna e attraversano proprietà pubbliche e private per le quali sono stati acquisiti coattivamente o tramite trattativa, i relativi diritti di passaggio con imposizioni di servitù regolarmente trascritte all’Ufficio dei Registri Immobiliari. Per le servitù non ancora trascritte, sono vigenti i relativi decreti di esproprio o di occupazione. Le servitù di passaggio delle condotte comprendono, oltre all’area strettamente occupata dalla infrastruttura, aree di rispetto a tutela della sicurezza degli impianti ed aree di rispetto con vincolo di inedificabilità per consentire eventuali interventi di manutenzione sia ordinaria che straordinaria. Agli uffici Urbanistici dei comuni ai quali sono stati notificati i tracciati delle condotte, è stato richiesto di identificarne la presenza sulla propria cartografia. Chiunque operi nell’ambito delle aree di tutela di cui in precedenza, dovrà operare nel rispetto delle norme di comportamento e di sicurezza, nonché dell’assunzione delle responsabilità civili e penali conseguenti. L’oggettiva impossibilità di conoscere la presenza di condotte di questa Società, anche se i manufatti affioranti e le paline segnaletiche predisposte lungo il tracciato sono numerose, non esime dall’assunzione degli obblighi di cui al presente regolamento dal momento in cui la presenza dell’Acquedotto della Romagna diviene nota. - Art. 1 CAMPO DI APPLICAZIONE Il presente regolamento si applica a tutte le aree gravate di servitù di inedificabilità, come meglio identificate al successivo Art. 2, ovvero di proprietà di Romagna Acque Società delle Fonti S.p.A. su cui sono installati impianti per il servizio di Acquedotto, alle aree per le quali siano avviate le procedure di occupazione (deliberazioni comunali) ed a tutte le aree e gli impianti di Società delle Fonti (pozzi, sorgenti, condotte in galleria ecc..). 4 - Art. 2 DISTANZE DI RISPETTO DALLE CONDOTTE In asse alle condotte idriche, secondo le disposizioni del Ministero LL.PP. in data 4/02/77, capitolo III, allegato 3, punto 2.3, sono individuate due fasce di rispetto. Tali fasce denominate di servitù e di inedificabilità sono di larghezza variabile in funzione del diametro della condotta e sono così dimensionate: SERVITU’ DIAMETRO NOMINALE CONDOTTE PASSAGGIO INEDIFICABILITA’ ml 3,00 ml 7,00 ml. 4,00 ml. 9,00 per condotte di DN 1000 mm ml. 4,00 ml. 12,00 per condotte di DN 1200 mm e di DN 1400 mm ml. 4,00 ml. 15,00 per condotte fino a DN 500 mm compreso per condotte da DN 600 a DN 900 mm compreso Le misure di cui sopra sono da considerare in asse alle condotte (50% per parte) e le servitù di passaggio sono comprese entro la complessiva fascia di inedificabilità. - Art. 3 DIVIETO DI MODIFICAZIONI ALL’INTERNO DELLE FASCE DI RISPETTO E’ vietato a chiunque intraprendere attività modificative in modo permanente del suolo, del sottosuolo e dello spazio aereo, in corrispondenza delle aree di “inedificabilità” poste a salvaguardia delle condotte, delle apparecchiature e dei manufatti dell’Acquedotto della Romagna. Anche i Soggetti che vantano diritti di servitù attiva nei confronti di Romagna Acque, hanno l’obbligo di dare informazione con congruo anticipo per qualsiasi attività intendessero svolgere entro la fascia di rispetto. - Art. 4 OPERE AMMESSE NELLA FASCIA DI RISPETTO Sono ammesse unicamente le attività previste nei vari atti notarili sottoscritti con i proprietari in sede di acquisizione dei diritti di servitù attiva da parte di Romagna Acque Società delle Fonti S.p.A. - Art. 5 DEROGHE ALL’ART. 3 Nei casi di comprovata impossibilità nell’adottare soluzioni alternative ovvero nei casi di esecuzione di opere dichiarate di pubblica utilità o di servizi pubblici, Romagna Acque Società delle Fonti S.p.A. valuterà caso per caso la possibilità di derogare da quanto disposto all’Art. 3. 5 - Art. 6 SOGGETTI RICHIEDENTI Potranno fare richiesta di deroga alle disposizioni dell’Art. 3, i titolari delle concessioni rilasciate dai competenti comuni per l’esecuzione delle opere interferenti o i titolari di diritti di proprietà o di altri diritti reali sui terreni interessati dall’interferenza, ovvero chiunque altro per conto dei titolari dei diritti di cui sopra, fermo restando che gli impegni derivanti dall’eventuale autorizzazione di questa Società, dovranno essere assunti dagli stessi titolari delle concessioni, delle proprietà o degli altri diritti reali. - Art. 7 MODALITÀ PER LA RICHIESTA DI ESECUZIONE DI INTERVENTI ALL'INTERNO DELLA FASCIA DI RISPETTO ? I soggetti di cui al precedente Art. 6, per essere abilitati alla realizzazione di lavori in all'interno della fascia di rispetto, devono richiedere preventiva autorizzazione a: Romagna Acque Società delle Fonti S.p.A., Piazza del Lavoro, 35, 47100 FORLI’, tel. 0543 / 38411 - 38461, fax 0543 / 38400; ? La richiesta deve essere inoltrata in carta semplice e corredata da elaborati grafici in opportuna scala e relazioni descrittive inerenti l'intervento di che trattasi, che di seguito si elencano: a- Relazione tecnica b- Relazione geotecnica (*) c- Corografia in scala 1:5000 su base cartografica tecnica regionale (**) d- Estratto di planimetria catastale (scala 1:2000) con riferimenti censuari e di inequivocabile individuazione del sito (**) e- Particolare planimetrico nella scala minima di 1:200 (***) f- Particolari costruttivi (****) La documentazione tecnica, possibilmente nei formati unificati A4-A3, va sempre allegata in triplice copia . ? Romagna Acque, valutata la richiesta, comunicherà la negazione ai lavori ovvero rilascerà una apposita autorizzazione redatta in duplice copia e corredata da eventuali prescrizioni, di cui una dovrà essere ritornata firmata per accettazione dal richiedente. L'accettazione delle prescrizioni contenute nell’autorizzazione, sarà vincolante per l’inizio dei lavori. Indicativamente le domande saranno evase entro il termine di giorni 30 (trenta) dal ricevimento ovvero dal successivo completamento della documentazione. * Solo quando l’intervento viene attuato nelle zone soggette a vincolo idrogeologico, in presenza di aree instabili ovvero qualora venga esplicitamente richiesto da Romagna Acque per particolari situazioni dei propri impianti. ** Sullo stralcio dovranno essere rappresentate le opere da realizzare e gli impianti di Romagna Acque che presta la propria disponibilità per determinarne l’ubicazione. *** solo in caso di opere di urbanizzazione. **** Redatti nelle opportune scale e con la rappresentazione e l’indicazione delle modalità costruttive. 6 - Art. 8 NORME TECNICHE GENERALI PER LA REDAZIONE DEI PROGETTI DELLE OPERE INTERFERENTI CON LE CONDOTTE Le condotte dell’Acquedotto della Romagna, siano esse in acciaio, che in ghisa sferoidale che in P.R.F.V. trasportano acqua potabile alla pressione idrostatica determinata dalla geodetica del serbatoio di Monte Casale, alla quota baricentrica di 186 m. s.l.m.. Per la condotta principale da Capaccio (S.Sofia) a Monte Casale di Bertinoro la pressione idrostatica è determinata dalla geodetica delle vasche di accumulo dell’impianto di potabilizzazione di Capaccio posto alla quota di 290 m s.l.m. Le condotte sono state normalmente interrate alla quota minima di m. 1,50 misurata tra la generatrice superiore delle tubazione e la quota del terreno. Lungo le condotte sono dislocati gli organi di scarico, di sfiato ed intercettazione nonché le protezioni catodiche attive e passive con i relativi allacciamenti alle linee elettriche. Parallelamente alle condotte è stato interrato un cavo in F.O. (fibra ottica), protetto con guaina in polietilene per il telecomando e telecontrollo della distribuzione. Il cavo in F.O. risulta normalmente posato alla quota della generatrice superiore delle condotte e può trovarsi indistintamente a destra o a sinistra della condotta medesima. A causa delle eventuali trasformazioni o modificazioni intervenute in superficie la quota d’interramento delle condotte fornita da Romagna Acque S.p.A. dovrà essere considerata indicativa e quindi approssimata. Trattandosi di condotte in pressione per il trasporto di acqua potabile, nella redazione dei progetti di attraversamento o parallelismo dovranno essere rispettate tutte le norme tecniche di cui alle disposizioni del Min. LL.PP. in data 4/2/77, emanate in conformità al disposto dell’art. 2 della legge 10/05/76, n. 319, e della Circ. Min. LL.PP. 20/03/86, n. 27291, con particolare riferimento a quanto indicato nel capitolo III, allegato 3, punto 2.3. Le modalità esecutive nel seguito dettagliate, non sono vincolanti ai fini dell’accettazione delle opere da parte di questa Società, che si riserva di valutare di volta in volta ogni caso che le sarà presentato. Le modalità costruttive che seguono, hanno quindi lo scopo di fornire utili indicazioni onde consentire ai progettisti di valutare l’opportunità delle soluzioni prescelte in base ai costi ed all’entità dei lavori, in quanto rappresentano di massima le “normali” prescrizioni che questa Società richiede. A - NORME DI CARATTERE GENERALE L’esecuzione di qualsiasi opera potrà essere preceduta dall’esatta individuazione planolatimetrica della condotta idrica interrata, mediante scavo, eseguito a carico del richiedente. L’esecuzione degli scavi con mezzi meccanici, in prossimità delle condotte, dovrà evitare il verificarsi di un sovraccarico della condotta per effetto delle ruote o dei cingoli dei mezzi di scavo o di trasporto, ovvero dell’accumulo dei materiali di scavo. Comunque, a richiesta di questa Società, gli scavi dovranno essere sospesi in caso di svuotamento della tubazione per un qualsiasi evento. 7 Nelle immediate vicinanze delle condotte e per la messa in luce delle stesse, gli scavi andranno eseguiti a mano al fine di non compromettere il rivestimento protettivo o il cavo in fibra ottica. E’ fatto divieto di accatastare, anche provvisoriamente, materiali di qualsivoglia genere, macchinari od impianti di cantiere, che possano in qualche modo interessare le condotte non solamente in relazione al peso ma anche nel caso di una imprevedibile necessità di intervento. Le cabine, le camere di manovra, i pozzetti dell’acquedotto e tutti i manufatti devono risultare accessibili e non solo limitatamente al personale, ma anche alle macchine operatrici. In presenza di condotte in acciaio è vietata l’installazione di dispersori di corrente che potrebbero interferire negativamente con la protezione catodica delle condotte medesime. Nel caso di protezione catodica dei nuovi impianti, occorrerà dimostrare con opportune misure, l’assenza di interferenze con le analoghe protezioni attivate da questa Società, come indicato dalle normative tecniche A.P.C.E. Nel caso di interferenze all’Acquedotto, nelle immediate vicinanze di attraversamenti su strade ad alta densità di traffico, occorrerà prestare la massima attenzione alla profondità di interramento dei cavi di collegamento tra la tubazione stessa e le cassette del tipo a conchiglia sistemate ai bordi della carreggiata che costituiscono i punti di controllo delle protezioni catodiche. Nelle aree interessate dalle condotte da destinare in permanenza al passaggio di automezzi (strade, parcheggi, passi carrai ecc..), occorrerà verificarne il comportamento statico delle condotte. Nel caso in cui tale verifica non sia sufficiente a garantire sicurezza alle tubazioni metalliche contro le sollecitazioni indesiderate occorrerà prevedere , in asse alla stessa condotta, adeguati sistemi di ripartizione dei carichi concentrati mediante la posa di opportune lastre di cls o di pavimentazioni particolari tali da assicurare la indeformabilità delle condotte anche in assenza di acqua in pressione all’interno delle stesse. I sottopassi della condotta idrica potranno essere eseguiti con l’impiego di macchine spingitubo con camere di spinta e di arrivo fuori dalla fascia di rispetto. B - Cavidotti elettrici o per telecomunicazione. B.1 - Nel caso di attraversamento sopra la condotta idrica, la canalizzazione di attraversamento sarà costituita da una tubazione, anche polifora, in p.v.c. di diametro adeguato alle necessità del richiedente, protetta con bauletto in calcestruzzo dello spessore minimo di cm. 15; il tutto per una lunghezza minima pari alla fascia di inedificabilità indicata all’Art. 1 e relativa al DN della condotta attraversata. La distanza minima fra il bauletto in calcestruzzo e l'estradosso della condotta idrica, non dovrà essere inferiore a cm. 50. La presenza del cavidotto dovrà essere preventivamente segnalata da una banda o nastro in polietilene colorato, interrata ad opportuna profondità. B.2 - Nel caso di attraversamento sotto la condotta idrica, la distanza fra l'estradosso della canalizzazione ed il piano di posa della condotta idrica, non dovrà essere inferiore a cm. 50. Pozzetti o altri manufatti a servizio del cavidotto dovranno essere posizionati fuori dalla fascia di inedificabilità. B.3 - Nel caso di posa di cavidotti in parallelo alla condotta idrica ed all'interno della fascia di inedificabilità, dovranno essere attuate le modalità costruttive di cui al 8 punto B.1 per tutta la lunghezza del cavidotto corrente entro la fascia di rispetto mantenendo comunque le distanze minime inderogabili di m. 2 dall’asse della condotta fino al DN >700 e di m. 2,50 per gli altri diametri. Potranno essere valutati parallelismi alla condotta limitatamente ad alcune decine di metri. C - Condutture d’acqua potabile. C.1 - Nel caso di attraversamento sopra le infrastrutture di questa Società, la condotta idrica interferente dovrà essere posta entro idoneo tubo in p.v.c. di diametro adeguato, protetto con bauletto in calcestruzzo dello spessore minimo di cm. 15 o entro tubo in acciaio rivestito con isolamento del tipo pesante ed allettato in sabbiella da riempimento, atto a consentire lo sfilamento della condotta, il tutto per una lunghezza minima pari alla fascia di inedificabilità indicata all’Art.1 e relativa al DN della condotta attraversata. La distanza fra il piano di posa della protezione in calcestruzzo o del tubo guaina e l'estradosso della condotta idrica di questa Società, non dovrà essere inferiore a cm. 50. La presenza del nuovo acquedotto dovrà essere preventivamente segnalata da una banda, in polietilene colorato, interrata ad opportuna profondità. C.2 - Nel caso di attraversamento sotto la condotta idrica, la distanza fra l'estradosso della camicia di perforazione ed il piano di posa della condotta idrica di questa Società, non dovrà essere inferiore a cm. 30. Pozzetti o altri manufatti a servizio del nuovo acquedotto dovranno essere posizionati fuori dalla fascia di inedificabilità. C.3 - Nel caso di posa di tubazioni in parallelo alla condotta idrica esistente ed all'interno della fascia di inedificabilità, dovrà essere mantenuta comunque una distanza minima inderogabile di m. 2 dall’asse della condotta fino al DN >700 e di m. 2,50 per gli altri diametri. Potranno essere valutati parallelismi alla condotta limitatamente ad alcune decine di metri. D - Condutture in pressione per gas od oli vari (fino ad un DN max di 110 mm). D.1 - Nel caso di attraversamento sia sopra che sotto le infrastrutture di questa Società, la condotta interferente dovrà essere posta entro idoneo tubo in p.v.c. di diametro adeguato , protetto con bauletto in calcestruzzo dello spessore minimo di cm. 15; oppure entro controtubo in acciaio, rinfiancato con materiale arido idoneo al riempimento, in ogni caso atti a consentire lo sfilamento della condotta, il tutto per una lunghezza minima pari alla fascia di inedificabilità indicata all’Art. 2 e relativa al DN della condotta attraversata. Per i soli gasdotti il controtubo dovrà essere munito di idonei sfiati. La distanza fra il piano di posa del controtubo e l'estradosso della condotta idrica di questa Società, non dovrà essere inferiore a cm. 50. La presenza della nuova condotta, nel caso di soprapasso, dovrà essere preventivamente segnalata da una banda, in polietilene colorato, interrata ad opportuna profondità. L’esecuzione dei sottopassi alla condotta idrica dovrà effettuarsi con tecnica spingitubo le cui camere di spinta e di arrivo dovranno essere posizionate fuori dalla fascia di inedificabilità, come pure la realizzazione di pozzetti, degli sfiati, o di altri manufatti a servizio del nuovo collettore. 9 D.2 - Nel caso di posa di tubazioni in parallelo alla condotta idrica esistente ed all'interno della fascia di inedificabilità, dovrà essere mantenuta comunque una distanza minima inderogabile di m. 2,50 dall’asse della condotta. Potranno essere valutati parallelismi alla condotta limitatamente ad alcune decine di metri. E - Fognature. Non è ammesso il sovrappasso delle condotte idriche con collettori fognari. E.1 - Attraversamenti di fognature, sia per acque chiare che per acque nere, funzionanti a pelo libero. Per la realizzazione di fognature nella fascia di rispetto dell’acquedotto, occorrerà prevedere le seguenti lavorazioni: - il tratto di collettore in attraversamento alla condotta idrica sarà in p.v.c. o acciaio ad elementi tra loro saldati, ovvero di altro materiale idoneo alla tenuta in pressione. - il tratto per una lunghezza minima pari alla larghezza della fascia di inedificabilità (vedere art.2), sarà comunque entro controtubo in p.v.c. idoneo a consentire lo sfilamento del collettore. - la distanza della fognatura dall’acquedotto non dovrà essere inferiore a cm. 50. Per distanze inferiori saranno prescritte protezioni alla condotta idrica con nylon, teflon, gomma, neoprene o similari di adeguato spessore. - non sono comunque ammessi altri manufatti entro la fascia di inedificabilità. Saranno valutati casi particolari quando la condotta idrica corre in sede stradale. E.2 - Attraversamenti di fognature sia per acque chiare che per acque nere funzionanti in pressione. Le fognature in pressione dovranno sottopassare la condotta idrica ed essere realizzate nel modo seguente: - il tratto di collettore in attraversamento alla condotta idrica sarà in p.v.c. o acciaio ad elementi tra loro saldati, ovvero di altro materiale idoneo alla tenuta di una pressione pari a 1,5 quella di esercizio. - il tratto per una lunghezza minima pari alla larghezza della fascia di inedificabilità (art. 2), sarà comunque entro controtubo in p.v.c. idoneo a consentire lo sfilamento del collettore. - la distanza della fognatura dalla condotta acquedottistica non dovrà essere inferiore a cm. 30; - non sono comunque ammessi altri manufatti entro la fascia di inedificabilità, con particolare riferimento alle stazioni di sollevamento. Saranno valutati casi particolari quando la condotta idrica corre in sede stradale. E.3 - Non sono ammessi parallelismi di fognature entro la fascia di inedificabilità a salvaguardia delle condotte di questa Società. Nel caso la condotta idrica corra in sede stradale, saranno valutati casi particolari. riferiti a brevi tratti, e comunque non saranno ammesse distanze inferiori a m. 4 dall’asse della condotta e gli eventuali, indispensabili, pozzetti di ispezione dovranno risultare a perfetta tenuta idraulica. 10 F - Trasformazioni agrarie o modificazioni superficiali. Per la realizzazione delle opere di cui sopra, si richiama l’attenzione alle norme tecniche di carattere generale di cui al punto A dell’Art.8 del presente Regolamento soprattutto in riferimento all’uso delle macchine operatrici. Non sono ammessi sbancamenti in asse alle condotte che non mantengano comunque un ricoprimento minimo di m. 1,5. Sono ammessi riporti di terreno in asse alle condotte, limitatamente a cm. 100, salvo che detto riporto non vada ad alterare le distanze minime da eventuali conduttori di linee elettriche o per telecomunicazioni esistenti. In caso di tracciamento di fossi o canali, il franco di copertura delle condotte potrà essere limitato a cm. 50 con opportuna protezione superiore costituita da coppelle asportabili in cls prefabbricate od eseguite in opera. G - Linee aeree elettriche o per telecomunicazioni. Il tracciato delle linee aeree in attraversamento deve essere perpendicolare all’andamento della condotta idrica per limitare al massimo l’area di interferenza. Le linee aeree in attraversamento, devono avere una distanza minima dal sottostante piano di campagna di almeno ml. 6.00 misurati sulla verticale della condotta idrica, salvo maggiori distanze previste dalla legge per conduttori di media ed alta tensione. I pali di sostegno con i relativi basamenti di fondazione devono comunque essere realizzati al di fuori della fascia di inedificabilità della condotta come individuata nello schema di cui all’Art.2. Si richiama l’attenzione a quanto previsto dall’Art.8, lettera A relativamente ai dispersori a terra. H - Opere di urbanizzazione (strade, piazzali, parcheggi). Nel caso venissero previste dai P.R.G. comunali aree di espansione urbana, sia residenziali che produttive - industriali, interessanti zone di passaggio delle condotte di questa Società, occorrerà conformare i progetti alle seguenti verifiche: - previsione delle aree a verde, secondo gli standard urbanistici, per quanto più possibile in corrispondenza delle fasce di inedificabilità delle condotte; - tracciamento delle strade di lottizzazione lungo l’asse direzionale delle condotte, facendo risultare queste ultime su uno dei cigli stradali, possibilmente in corrispondenza di un marciapiede; - previsione dei parcheggi nelle fasce di inedificabilità delle condotte. Soddisfatte le esigenze di cui sopra, potrà essere ammessa, all’interno dell’area di inedificabilità, la costruzione di recinzioni, accessi pedonali e carrabili attraversamenti per allacciamenti a fognature, servizi idrici ecc.., ma non potranno comunque essere ammesse, all’interno di detta area, altre costruzioni. I - Recinzioni e costruzioni precarie (capanni, box, serre ad uso domestico, ecc..). Qualora particolari esigenze richiedano la costruzione di recinzioni ricadenti in parte entro le fasce di inedificabilità delle condotte, si dovrà comunque garantire l’accesso in 11 qualsiasi momento alle apparecchiature a servizio dell’acquedotto che eventualmente rimanessero intercluse. Le recinzioni, dovranno preferibilmente essere costituite da una semplice rete tesa su pali in ferro ancorati a blocchetti di cls. Potrà essere autorizzata la collocazione, entro la fascia di inedificabilità, di modeste costruzioni precarie per le quali non occorra l’ottenimento di concessione edilizia. Dette costruzioni dovranno comunque distare almeno 3 m. dall’asse della condotta. Non è mai consentita l’occupazione, anche parziale, di manufatti quali pozzetti, camerette, dissipatori ecc... L - Costruzioni Non sono concesse deroghe alla costruzione di qualsiasi opera stabile all’interno della fascia di inedificabilità, compresi gli ampliamenti di costruzioni già insistenti entro detta fascia, ad una distanza dalla condotta inferiore a quella del fabbricato esistente. - Art.9 ONERI A CARICO DEL RICHIEDENTE Il rilascio di autorizzazioni in deroga all’art.2 del presente regolamento, può comportare la necessità di modificazione delle infrastrutture di questa Società (sopraelevazione o abbassamento di pozzetti, spostamento di recapiti di scarico, protezione delle condotte, ecc..). Resta quindi a carico del richiedente la deroga l’onere di dette modificazioni che potranno essere eseguite direttamente da questa Società ovvero affidate allo stesso soggetto richiedente a seconda della delicatezza dell’intervento ed a insindacabile giudizio di Romagna Acque. - Art.10 DANNI PRODOTTI AGLI IMPIANTI Le indicazioni, le raccomandazioni e le modalità esecutive delle opere, indicate da Romagna Acque, non esimono l’esecutore dei lavori dal prestare la massima cautela al fine di non procurare danno agli impianti di acquedotto di questa Società. Sarà diretta responsabilità dell’esecutore dei lavori ogni danno causato alle infrastrutture , al servizio di acquedotto e delle relative conseguenze derivanti: di ciò sarà chiamato a rispondere sia in sede civile che penale. Ogni danneggiamento, anche se non influente sul momentaneo funzionamento dell’impianto, dovrà essere tempestivamente segnalato a questa Società. L’esecutore dei lavori, anche dopo l’ultimazione delle opere, sarà chiamato a rispondere in solido di eventuali guasti conseguenti e/o danneggiamenti procurati in corso d’opera ed occultati o non denunciati a questa Società. - Art.11 PREAVVISO ALL’ ESECUZIONE DEI LAVORI L’esecutore delle opere è tenuto a dare preavviso, con congruo anticipo, del momento in cui interverrà entro le più volte citate aree di inedificabilità a tutela delle condotte. Compatibilmente con il tipo di opere da eseguire e comunque a giudizio di Romagna Acque, un incaricato di questa Società potrà assistere all’esecuzione dei lavori onde verificarne la regolare esecuzione per la parte di competenza. 12 - Art. 12 VALIDITÀ DELL’AUTORIZZAZIONE L’autorizzazione eventualmente rilasciata da Romagna Acque Società delle Fonti S.p.A. e le prescrizioni in essa contenute, hanno validità esclusivamente nei rapporti con questa Società e non esimono dall’ottenimento di tutte le concessioni, le autorizzazioni, i nulla osta di rito necessari per l’esecuzione dei lavori, la cui competenza è demandata agli Enti istituzionalmente preposti. Prima dell’esecuzione delle opere il richiedente dovrà controfirmare in segno di accettazione le prescrizioni tecniche impartite da questa Società. Pertanto, l’autorizzazione ai lavori non è ritenuta valida fino al ricevimento dell’accettazione delle prescrizioni in essa contenute da parte del richiedente. L’autorizzazione decade di validità qualora non venga dato inizio ai lavori relativi all’interferenza entro un anno e non vengano ultimati entro i successivi 60 giorni. - Art. 13 DANNI PRODOTTI DA ROMAGNA ACQUE ALLE OPERE INTERFERENTI In considerazione che le autorizzazioni vengono rilasciate in deroga a disposizioni normative, Romagna Acque S.p.A. sarà sollevata dal riconoscere qualsiasi danno conseguente l’interruzione di servizio delle opere interferenti, prodotto dalla rottura dell’Acquedotto della Romagna, nonché a seguito degli interventi di riparazione in emergenza, entro le aree di rispetto a tutela delle condotte. Per l’esecuzione di lavori programmati o di normale manutenzione delle condotte, Romagna Acque S.p.A. è tenuta ad informare, con congruo anticipo, i proprietari o gestori degli impianti interferenti, con i quali concorderà preventivamente le modalità esecutive corrispondendo le eventuali spese di rimozione e messa in pristino, ma in nessun caso sarà chiamata a rifondere danni indiretti per eventuali interruzioni del servizio. - Art. 14 ISCRIZIONE DI SERVITU’ Per opere di particolare rilevanza o, comunque, a richiesta di una delle parti, potrà essere formalizzato in atto pubblico il gravame della nuova servitù, con l’eventuale conseguente determinazione dei danni e con ogni spesa a carico del beneficiario del nuovo diritto. L’autorizzazione all’esecuzione di opere nell’ambito della fascia di rispetto dell’Acquedotto della Romagna rilasciate alle Ditte proprietarie dei terreni già asservite con atto di Servitù di Acquedotto in accordo bonario regolarmente trascritto presso la Conservatoria dei Pubblici Registri Immobiliari è subordinata alla sottoscrizione di un atto notarile di Servitù integrativo e sostitutivo del precedente. Le spese relative al nuovo atto dovranno essere sostenute dal richiedente. 13 - Art. 15 TUTELA DELLE ACQUE SOTTERRANEE Romagna Acque Società delle Fonti S.p.A. è proprietaria di aree su cui sorgono fonti di approvvigionamento idrico che utilizzano acque sotterranee(pozzi drenanti, gallerie). Nelle aree sono installati impianti gestiti direttamente dalla S.O.T. di Hera S.p.A. che ne cura la manutenzione ordinaria e straordinaria. La tutela delle acque sotterranee destinate al consumo umano ed i criteri per l’individuazione delle aree di salvaguardia di queste risorse idriche sono definite dall’art.21 Decreto Legislativo n °152 del 11 maggio 1999. Ai sensi del Decreto Legislativo n°152/99 e sue successive modifiche. La Regione Emilia Romagna, Assessorato Agricoltura Ambiente e Sviluppo sostenibile, con proposta della Giunta n°2408 del 29/11/2204 ha emanato il Piano di Tutela delle Acque che prevede la definizione delle seguenti zone di rispetto dal punto di captazione che rispondono ad un criterio puramente geometrico: • zona di tutela assoluta, riferita ad un raggio di 10 metri; • zona di rispetto e di protezione riferita ad un raggio di 200 metri. Nelle zone di tutela e di protezione sono vietati l’insediamento di “centri di pericolo” e lo svolgimento delle seguenti attività: - dispersione di fanghi e di acque reflue, anche se deputati; - accumulo di concimi chimici, fertilizzanti o pesticidi; - spandimento di concimi chimici; - dispersione nel sottosuolo di acque meteoriche provenienti da piazzali e da strade; - aree cimiteriali; - aree per gestione di rifiuti ecc.ecc. - Art. 16 RIFERIMENTI NORMATIVI Per quanto non menzionato nel presente regolamento si rimanda alle seguenti normative: • Norma UNI CEI 70030- settembre 1998- Impianti tecnologici sotterranei: criteri generali di posa. • Direttiva 03 marzo 1999 “ Razionale sistemazione nel sottosuolo degli impianti tecnologici”. Ministero dei Lavori Pubblici – Delegato per le aree urbane –Gazzetta Ufficiale n° 58 del 11/03/1999. • Legge 10 maggio 1976, n° 319 e successive disposizioni del Ministero dei LL.PP. in data 4 febbraio 1977, Art. 2 lettera e) del punto 1, titolo III, punto 2.3 – Impianti di trasporto Aggiornamenti I^ edizione - aprile 1996 ( geom. Carlo Gaeta e Arch. Romeo Gaspari) II^ edizione – agosto 1998 (revisione Ing. Guido Govi – Arch. Romeo Gaspari) III^ edizione – agosto 2000 ( revisione Ing. Paolo Baldoni – Per . Ind. Gabriele Gorini) IV^ edizione – marzo 2006 (revisione a cura del Per. Ind. Gabriele Gorini) 14 Appunti – Note ________________________________________________________________________ ________________________________________________________________________ ________________________________________________________________________ ________________________________________________________________________ ________________________________________________________________________ ________________________________________________________________________ ________________________________________________________________________ ________________________________________________________________________ ________________________________________________________________________ ________________________________________________________________________ ________________________________________________________________________ ________________________________________________________________________ ________________________________________________________________________ ________________________________________________________________________ ________________________________________________________________________ ________________________________________________________________________ ________________________________________________________________________ ________________________________________________________________________ ________________________________________________________________________ ________________________________________________________________________ ________________________________________________________________________ ________________________________________________________________________ ________________________________________________________________________ Il presente Regolamento è stato stampato nel mese di marzo 2006 dall’Ufficio Espropri ed Interferenze di Romagna Acque Società delle Fonti S.p.A. Regolamento interferenze.doc