regolamento interferenze-V060303 - Comune di Rimini

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regolamento interferenze-V060303 - Comune di Rimini
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UFFICIO ESPROPRI ED INTERFERENZE
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REGOLAMENTO
PER LA TUTELA DELLE CONDOTTE
DELL’ACQUEDOTTO DELLA ROMAGNA
E DEGLI IMPIANTI DELLA SOCIETA’ DELLE FONTI
(IV^ Edizione marzo 2006)
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INDICE
PREMESSE.....................................................................................................................................................................................3
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ART. 1
CAMPO DI APPLICAZIONE......................................................................................................................3
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ART. 2
DISTANZE DI RISPETTO DALLE CONDOTTE..................................................................................4
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ART. 3 DIVIETO DI MODIFICAZIONI ALL’INTERNO DELLE FASCE DI RISPETTO ........................4
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ART. 4
OPERE AMMESSE NELLA FASCIA DI RISPETTO ...........................................................................4
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ART. 5
DEROGHE ALL’ART. 3..................................................................................................................................4
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ART. 6
SOGGETTI RICHIEDENTI.........................................................................................................................5
ART. 7 MODALITÀ PER LA RICHIESTA DI ESECUZIONE DI INTERVENTI ALL'INTERNO DELLA
FASCIA DI RISPETTO...............................................................................................................................................................5
ART. 8 NORME TECNICHE GENERALI PER LA REDAZIONE DEI PROGETTI DELLE OPERE
INTERFERENTI CON LE CONDOTTE...............................................................................................................................6
A - NORME DI CARATTERE GENERALE.............................................................................................................................6
B - CAVIDOTTI ELETTRICI O PER TELECOMUNICAZIONE........................................................................................7
C - CONDUTTURE D’ACQUA POTABILE. ...........................................................................................................................8
D - CONDUTTURE IN PRESSIONE PER GAS OD OLI VARI (FINO AD UN DN MAX DI 110 MM)...................8
E - FOGNATURE. ...........................................................................................................................................................................9
F - TRASFORMAZIONI AGRARIE O MODIFICAZIONI SUPERFICIALI...................................................................10
G - LINEE AEREE ELETTRICHE O PER TELECOMUNICAZIONI..............................................................................10
H - OPERE DI URBANIZZAZIONE (STRADE, PIAZZALI, PARCHEGGI)................................................................10
I - RECINZIONI E COSTRUZIONI PRECARIE (CAPANNI, BOX, SERRE AD USO DOMESTICO, ECC..). .....10
L - COSTRUZIONI .......................................................................................................................................................................11
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ART.9 ONERI A CARICO DEL RICHIEDENTE..................................................................................................11
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ART.10 DANNI PRODOTTI AGLI IMPIANTI.....................................................................................................11
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ART.11
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ART. 12 VALIDITÀ DELL’AUTORIZZAZIONE.................................................................................................12
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ART. 13 DANNI PRODOTTI DA ROMAGNA ACQUE ALLE OPERE INTERFERENTI.....................12
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ART. 14 ISCRIZIONE DI SERVITU’.......................................................................................................................12
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ART. 15 TUTELA DELLE ACQUE SOTTERRANEE.......................................................................................13
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ART. 16
PREAVVISO ALL’ ESECUZIONE DEI LAVORI...............................................................................11
RIFERIMENTI NORMATIVI...................................................................................................................13
AGGIORNAMENTI....................................................................................................................................................................13
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PREMESSE
Romagna Acque Società delle Fonti S.p.A. è una Società a capitale pubblico che gestisce
un servizio di produzione idropotabile con relativa distribuzione agli Enti soci.
La produzione e la distribuzione di acqua potabile avvengono mediante impianti acquisiti
in proprietà per costruzione e dichiarati di pubblica utilità.
Le condotte di distribuzione si snodano per tutto il territorio della Romagna e attraversano
proprietà pubbliche e private per le quali sono stati acquisiti coattivamente o tramite
trattativa, i relativi diritti di passaggio con imposizioni di servitù regolarmente trascritte
all’Ufficio dei Registri Immobiliari.
Per le servitù non ancora trascritte, sono vigenti i relativi decreti di esproprio o di
occupazione.
Le servitù di passaggio delle condotte comprendono, oltre all’area strettamente occupata
dalla infrastruttura, aree di rispetto a tutela della sicurezza degli impianti ed aree di rispetto
con vincolo di inedificabilità per consentire eventuali interventi di manutenzione sia
ordinaria che straordinaria.
Agli uffici Urbanistici dei comuni ai quali sono stati notificati i tracciati delle condotte, è
stato richiesto di identificarne la presenza sulla propria cartografia.
Chiunque operi nell’ambito delle aree di tutela di cui in precedenza, dovrà operare nel
rispetto delle norme di comportamento e di sicurezza, nonché dell’assunzione delle
responsabilità civili e penali conseguenti.
L’oggettiva impossibilità di conoscere la presenza di condotte di questa Società, anche se
i manufatti affioranti e le paline segnaletiche predisposte lungo il tracciato sono numerose,
non esime dall’assunzione degli obblighi di cui al presente regolamento dal momento in
cui la presenza dell’Acquedotto della Romagna diviene nota.
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Art. 1
CAMPO DI APPLICAZIONE
Il presente regolamento si applica a tutte le aree gravate di servitù di inedificabilità, come
meglio identificate al successivo Art. 2, ovvero di proprietà di Romagna Acque Società
delle Fonti S.p.A. su cui sono installati impianti per il servizio di Acquedotto, alle aree per
le quali siano avviate le procedure di occupazione (deliberazioni comunali) ed a tutte le
aree e gli impianti di Società delle Fonti (pozzi, sorgenti, condotte in galleria ecc..).
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Art. 2
DISTANZE DI RISPETTO DALLE CONDOTTE
In asse alle condotte idriche, secondo le disposizioni del Ministero LL.PP. in data 4/02/77,
capitolo III, allegato 3, punto 2.3, sono individuate due fasce di rispetto. Tali fasce
denominate di servitù e di inedificabilità sono di larghezza variabile in funzione del
diametro della condotta e sono così dimensionate:
SERVITU’
DIAMETRO NOMINALE
CONDOTTE
PASSAGGIO
INEDIFICABILITA’
ml 3,00
ml 7,00
ml. 4,00
ml. 9,00
per condotte di DN 1000
mm
ml. 4,00
ml. 12,00
per condotte di DN 1200
mm e di DN 1400 mm
ml. 4,00
ml. 15,00
per condotte fino a DN 500
mm compreso
per condotte da DN 600 a
DN 900 mm compreso
Le misure di cui sopra sono da considerare in asse alle condotte (50% per parte) e le
servitù di passaggio sono comprese entro la complessiva fascia di inedificabilità.
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Art. 3 DIVIETO DI MODIFICAZIONI ALL’INTERNO DELLE FASCE DI RISPETTO
E’ vietato a chiunque intraprendere attività modificative in modo permanente del suolo, del
sottosuolo e dello spazio aereo, in corrispondenza delle aree di “inedificabilità” poste a
salvaguardia delle condotte, delle apparecchiature e dei manufatti dell’Acquedotto della
Romagna.
Anche i Soggetti che vantano diritti di servitù attiva nei confronti di Romagna Acque,
hanno l’obbligo di dare informazione con congruo anticipo per qualsiasi attività
intendessero svolgere entro la fascia di rispetto.
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Art. 4
OPERE AMMESSE NELLA FASCIA DI RISPETTO
Sono ammesse unicamente le attività previste nei vari atti notarili sottoscritti con i
proprietari in sede di acquisizione dei diritti di servitù attiva da parte di Romagna Acque
Società delle Fonti S.p.A.
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Art. 5
DEROGHE ALL’ART. 3
Nei casi di comprovata impossibilità nell’adottare soluzioni alternative ovvero nei casi di
esecuzione di opere dichiarate di pubblica utilità o di servizi pubblici, Romagna Acque
Società delle Fonti S.p.A. valuterà caso per caso la possibilità di derogare da quanto
disposto all’Art. 3.
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Art. 6
SOGGETTI RICHIEDENTI
Potranno fare richiesta di deroga alle disposizioni dell’Art. 3, i titolari delle concessioni
rilasciate dai competenti comuni per l’esecuzione delle opere interferenti o i titolari di
diritti di proprietà o di altri diritti reali sui terreni interessati dall’interferenza, ovvero
chiunque altro per conto dei titolari dei diritti di cui sopra, fermo restando che gli
impegni derivanti dall’eventuale autorizzazione di questa Società, dovranno essere assunti
dagli stessi titolari delle concessioni, delle proprietà o degli altri diritti reali.
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Art. 7 MODALITÀ PER LA RICHIESTA DI ESECUZIONE DI INTERVENTI
ALL'INTERNO DELLA FASCIA DI RISPETTO
? I soggetti di cui al precedente Art. 6, per essere abilitati alla realizzazione di lavori in
all'interno della fascia di rispetto, devono richiedere preventiva autorizzazione a:
Romagna Acque Società delle Fonti S.p.A., Piazza del Lavoro, 35, 47100 FORLI’, tel.
0543 / 38411 - 38461, fax 0543 / 38400;
? La richiesta deve essere inoltrata in carta semplice e corredata da elaborati grafici in
opportuna scala e relazioni descrittive inerenti l'intervento di che trattasi, che di seguito
si elencano:
a- Relazione tecnica
b- Relazione geotecnica (*)
c- Corografia in scala 1:5000 su base cartografica tecnica regionale (**)
d- Estratto di planimetria catastale (scala 1:2000) con riferimenti censuari e di
inequivocabile individuazione del sito (**)
e- Particolare planimetrico nella scala minima di 1:200 (***)
f- Particolari costruttivi (****)
La documentazione tecnica, possibilmente nei formati unificati A4-A3, va sempre
allegata in triplice copia .
? Romagna Acque, valutata la richiesta, comunicherà la negazione ai lavori ovvero
rilascerà una apposita autorizzazione redatta in duplice copia e corredata da eventuali
prescrizioni, di cui una dovrà essere ritornata firmata per accettazione dal richiedente.
L'accettazione delle prescrizioni contenute nell’autorizzazione, sarà vincolante
per l’inizio dei lavori.
Indicativamente le domande saranno evase entro il termine di giorni 30 (trenta) dal
ricevimento ovvero dal successivo completamento della documentazione.
* Solo quando l’intervento viene attuato nelle zone soggette a vincolo idrogeologico, in
presenza di aree instabili ovvero qualora venga esplicitamente richiesto da Romagna
Acque per particolari situazioni dei propri impianti.
** Sullo stralcio dovranno essere rappresentate le opere da realizzare e gli impianti di
Romagna Acque che presta la propria disponibilità per determinarne l’ubicazione.
*** solo in caso di opere di urbanizzazione.
**** Redatti nelle opportune scale e con la rappresentazione e l’indicazione delle
modalità costruttive.
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Art. 8 NORME TECNICHE GENERALI PER LA REDAZIONE DEI PROGETTI
DELLE OPERE INTERFERENTI CON LE CONDOTTE
Le condotte dell’Acquedotto della Romagna, siano esse in acciaio, che in ghisa sferoidale
che in P.R.F.V. trasportano acqua potabile alla pressione idrostatica determinata dalla
geodetica del serbatoio di Monte Casale, alla quota baricentrica di 186 m. s.l.m.. Per la
condotta principale da Capaccio (S.Sofia) a Monte Casale di Bertinoro la pressione
idrostatica è determinata dalla geodetica delle vasche di accumulo dell’impianto di
potabilizzazione di Capaccio posto alla quota di 290 m s.l.m. Le condotte sono state
normalmente interrate alla quota minima di m. 1,50 misurata tra la generatrice superiore
delle tubazione e la quota del terreno.
Lungo le condotte sono dislocati gli organi di scarico, di sfiato ed intercettazione nonché le
protezioni catodiche attive e passive con i relativi allacciamenti alle linee elettriche.
Parallelamente alle condotte è stato interrato un cavo in F.O. (fibra ottica), protetto con
guaina in polietilene per il telecomando e telecontrollo della distribuzione.
Il cavo in F.O. risulta normalmente posato alla quota della generatrice superiore delle
condotte e può trovarsi indistintamente a destra o a sinistra della condotta medesima.
A causa delle eventuali trasformazioni o modificazioni intervenute in superficie la quota
d’interramento delle condotte fornita da Romagna Acque S.p.A. dovrà essere considerata
indicativa e quindi approssimata.
Trattandosi di condotte in pressione per il trasporto di acqua potabile, nella redazione dei
progetti di attraversamento o parallelismo dovranno essere rispettate tutte le norme
tecniche di cui alle disposizioni del Min. LL.PP. in data 4/2/77, emanate in conformità al
disposto dell’art. 2 della legge 10/05/76, n. 319, e della Circ. Min. LL.PP. 20/03/86, n.
27291, con particolare riferimento a quanto indicato nel capitolo III, allegato 3, punto 2.3.
Le modalità esecutive nel seguito dettagliate, non sono vincolanti ai fini
dell’accettazione delle opere da parte di questa Società, che si riserva di valutare di
volta in volta ogni caso che le sarà presentato.
Le modalità costruttive che seguono, hanno quindi lo scopo di fornire utili indicazioni onde
consentire ai progettisti di valutare l’opportunità delle soluzioni prescelte in base ai costi ed
all’entità dei lavori, in quanto rappresentano di massima le “normali” prescrizioni che
questa Società richiede.
A - NORME DI CARATTERE GENERALE
L’esecuzione di qualsiasi opera potrà essere preceduta dall’esatta individuazione
planolatimetrica della condotta idrica interrata, mediante scavo, eseguito a carico
del richiedente.
L’esecuzione degli scavi con mezzi meccanici, in prossimità delle condotte, dovrà evitare il
verificarsi di un sovraccarico della condotta per effetto delle ruote o dei cingoli dei mezzi di
scavo o di trasporto, ovvero dell’accumulo dei materiali di scavo. Comunque, a richiesta di
questa Società, gli scavi dovranno essere sospesi in caso di svuotamento della tubazione
per un qualsiasi evento.
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Nelle immediate vicinanze delle condotte e per la messa in luce delle stesse, gli scavi
andranno eseguiti a mano al fine di non compromettere il rivestimento protettivo o il cavo
in fibra ottica.
E’ fatto divieto di accatastare, anche provvisoriamente, materiali di qualsivoglia genere,
macchinari od impianti di cantiere, che possano in qualche modo interessare le condotte
non solamente in relazione al peso ma anche nel caso di una imprevedibile necessità di
intervento.
Le cabine, le camere di manovra, i pozzetti dell’acquedotto e tutti i manufatti devono
risultare accessibili e non solo limitatamente al personale, ma anche alle macchine
operatrici.
In presenza di condotte in acciaio è vietata l’installazione di dispersori di corrente che
potrebbero interferire negativamente con la protezione catodica delle condotte medesime.
Nel caso di protezione catodica dei nuovi impianti, occorrerà dimostrare con opportune
misure, l’assenza di interferenze con le analoghe protezioni attivate da questa Società,
come indicato dalle normative tecniche A.P.C.E.
Nel caso di interferenze all’Acquedotto, nelle immediate vicinanze di attraversamenti su
strade ad alta densità di traffico, occorrerà prestare la massima attenzione alla
profondità di interramento dei cavi di collegamento tra la tubazione stessa e le
cassette del tipo a conchiglia sistemate ai bordi della carreggiata che costituiscono i punti
di controllo delle protezioni catodiche.
Nelle aree interessate dalle condotte da destinare in permanenza al passaggio di
automezzi (strade, parcheggi, passi carrai ecc..), occorrerà verificarne il comportamento
statico delle condotte. Nel caso in cui tale verifica non sia sufficiente a garantire sicurezza
alle tubazioni metalliche contro le sollecitazioni indesiderate occorrerà prevedere , in asse
alla stessa condotta, adeguati sistemi di ripartizione dei carichi concentrati mediante la
posa di opportune lastre di cls o di pavimentazioni particolari tali da assicurare la
indeformabilità delle condotte anche in assenza di acqua in pressione all’interno delle
stesse.
I sottopassi della condotta idrica potranno essere eseguiti con l’impiego di macchine
spingitubo con camere di spinta e di arrivo fuori dalla fascia di rispetto.
B - Cavidotti elettrici o per telecomunicazione.
B.1 - Nel caso di attraversamento sopra la condotta idrica, la canalizzazione di
attraversamento sarà costituita da una tubazione, anche polifora, in p.v.c. di
diametro adeguato alle necessità del richiedente, protetta con bauletto in
calcestruzzo dello spessore minimo di cm. 15; il tutto per una lunghezza minima
pari alla fascia di inedificabilità indicata all’Art. 1 e relativa al DN della condotta
attraversata.
La distanza minima fra il bauletto in calcestruzzo e l'estradosso della condotta
idrica, non dovrà essere inferiore a cm. 50. La presenza del cavidotto dovrà
essere preventivamente segnalata da una banda o nastro in polietilene colorato,
interrata ad opportuna profondità.
B.2 - Nel caso di attraversamento sotto la condotta idrica, la distanza fra l'estradosso
della canalizzazione ed il piano di posa della condotta idrica, non dovrà essere
inferiore a cm. 50. Pozzetti o altri manufatti a servizio del cavidotto dovranno
essere posizionati fuori dalla fascia di inedificabilità.
B.3 - Nel caso di posa di cavidotti in parallelo alla condotta idrica ed all'interno della
fascia di inedificabilità, dovranno essere attuate le modalità costruttive di cui al
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punto B.1 per tutta la lunghezza del cavidotto corrente entro la fascia di rispetto
mantenendo comunque le distanze minime inderogabili di m. 2 dall’asse della
condotta fino al DN >700 e di m. 2,50 per gli altri diametri.
Potranno essere valutati parallelismi alla condotta limitatamente ad alcune
decine di metri.
C - Condutture d’acqua potabile.
C.1 - Nel caso di attraversamento sopra le infrastrutture di questa Società, la condotta
idrica interferente dovrà essere posta entro idoneo tubo in p.v.c. di diametro
adeguato, protetto con bauletto in calcestruzzo dello spessore minimo di cm. 15 o
entro tubo in acciaio rivestito con isolamento del tipo pesante ed allettato in
sabbiella da riempimento, atto a consentire lo sfilamento della condotta, il tutto per
una lunghezza minima pari alla fascia di inedificabilità indicata all’Art.1 e relativa al
DN della condotta attraversata.
La distanza fra il piano di posa della protezione in calcestruzzo o del tubo guaina e
l'estradosso della condotta idrica di questa Società, non dovrà essere inferiore a
cm. 50. La presenza del nuovo acquedotto dovrà essere preventivamente
segnalata da una banda, in polietilene colorato, interrata ad opportuna profondità.
C.2 - Nel caso di attraversamento sotto la condotta idrica, la distanza fra l'estradosso
della camicia di perforazione ed il piano di posa della condotta idrica di questa
Società, non dovrà essere inferiore a cm. 30. Pozzetti o altri manufatti a servizio
del nuovo acquedotto dovranno essere posizionati fuori dalla fascia di
inedificabilità.
C.3 - Nel caso di posa di tubazioni in parallelo alla condotta idrica esistente ed
all'interno della fascia di inedificabilità, dovrà essere mantenuta comunque una
distanza minima inderogabile di m. 2 dall’asse della condotta fino al DN >700 e di
m. 2,50 per gli altri diametri.
Potranno essere valutati parallelismi alla condotta limitatamente ad alcune
decine di metri.
D - Condutture in pressione per gas od oli vari (fino ad un DN max di 110 mm).
D.1 - Nel caso di attraversamento sia sopra che sotto le infrastrutture di questa
Società, la condotta interferente dovrà essere posta
entro idoneo tubo in
p.v.c. di diametro adeguato , protetto con bauletto in calcestruzzo dello spessore
minimo di cm. 15; oppure entro controtubo in acciaio, rinfiancato con materiale
arido idoneo al riempimento, in ogni caso atti a consentire lo sfilamento della
condotta, il tutto per una lunghezza minima pari alla fascia di inedificabilità indicata
all’Art. 2 e relativa al DN della condotta attraversata.
Per i soli gasdotti il controtubo dovrà essere munito di idonei sfiati.
La distanza fra il piano di posa del controtubo e l'estradosso della condotta idrica
di questa Società, non dovrà essere inferiore a cm. 50. La presenza della nuova
condotta, nel caso di soprapasso, dovrà essere preventivamente segnalata da una
banda, in polietilene colorato, interrata ad opportuna profondità.
L’esecuzione dei sottopassi alla condotta idrica dovrà effettuarsi con tecnica
spingitubo le cui camere di spinta e di arrivo dovranno essere posizionate fuori
dalla fascia di inedificabilità, come pure la realizzazione di pozzetti, degli sfiati, o di
altri manufatti a servizio del nuovo collettore.
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D.2 - Nel caso di posa di tubazioni in parallelo alla condotta idrica esistente ed
all'interno della fascia di inedificabilità, dovrà essere mantenuta comunque una
distanza minima inderogabile di m. 2,50 dall’asse della condotta.
Potranno essere valutati parallelismi alla condotta limitatamente ad alcune
decine di metri.
E - Fognature.
Non è ammesso il sovrappasso delle condotte idriche con collettori fognari.
E.1 - Attraversamenti di fognature, sia per acque chiare che per acque nere,
funzionanti a pelo libero.
Per la realizzazione di fognature nella fascia di rispetto dell’acquedotto, occorrerà
prevedere le seguenti lavorazioni:
- il tratto di collettore in attraversamento alla condotta idrica sarà in p.v.c. o acciaio
ad elementi tra loro saldati, ovvero di altro materiale idoneo alla tenuta in
pressione.
- il tratto per una lunghezza minima pari alla larghezza della fascia di inedificabilità
(vedere art.2), sarà comunque entro controtubo in p.v.c. idoneo a consentire lo
sfilamento del collettore.
- la distanza della fognatura dall’acquedotto non dovrà essere inferiore a cm. 50.
Per distanze inferiori saranno prescritte protezioni alla condotta idrica con nylon,
teflon, gomma, neoprene o similari di adeguato spessore.
- non sono comunque ammessi altri manufatti entro la fascia di inedificabilità.
Saranno valutati casi particolari quando la condotta idrica corre in sede
stradale.
E.2 - Attraversamenti di fognature sia per acque chiare che per acque nere funzionanti
in pressione.
Le fognature in pressione dovranno sottopassare la condotta idrica ed essere
realizzate nel modo seguente:
- il tratto di collettore in attraversamento alla condotta idrica sarà in p.v.c. o acciaio
ad elementi tra loro saldati, ovvero di altro materiale idoneo alla tenuta di una
pressione pari a 1,5 quella di esercizio.
- il tratto per una lunghezza minima pari alla larghezza della fascia di inedificabilità
(art. 2), sarà comunque entro controtubo in p.v.c. idoneo a consentire lo
sfilamento del collettore.
- la distanza della fognatura dalla condotta acquedottistica non dovrà essere
inferiore a cm. 30;
- non sono comunque ammessi altri manufatti entro la fascia di inedificabilità, con
particolare riferimento alle stazioni di sollevamento.
Saranno valutati casi particolari quando la condotta idrica corre in sede
stradale.
E.3 - Non sono ammessi parallelismi di fognature entro la fascia di inedificabilità a
salvaguardia delle condotte di questa Società.
Nel caso la condotta idrica corra in sede stradale, saranno valutati casi particolari.
riferiti a brevi tratti, e comunque non saranno ammesse distanze inferiori a m. 4
dall’asse della condotta e gli eventuali, indispensabili, pozzetti di ispezione
dovranno risultare a perfetta tenuta idraulica.
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F - Trasformazioni agrarie o modificazioni superficiali.
Per la realizzazione delle opere di cui sopra, si richiama l’attenzione alle norme
tecniche di carattere generale di cui al punto A dell’Art.8 del presente Regolamento
soprattutto in riferimento all’uso delle macchine operatrici.
Non sono ammessi sbancamenti in asse alle condotte che non mantengano
comunque un ricoprimento minimo di m. 1,5.
Sono ammessi riporti di terreno in asse alle condotte, limitatamente a cm. 100, salvo
che detto riporto non vada ad alterare le distanze minime da eventuali conduttori di
linee elettriche o per telecomunicazioni esistenti.
In caso di tracciamento di fossi o canali, il franco di copertura delle condotte potrà
essere limitato a cm. 50 con opportuna protezione superiore costituita da coppelle
asportabili in cls prefabbricate od eseguite in opera.
G - Linee aeree elettriche o per telecomunicazioni.
Il tracciato delle linee aeree in attraversamento deve essere perpendicolare
all’andamento della condotta idrica per limitare al massimo l’area di interferenza.
Le linee aeree in attraversamento, devono avere una distanza minima dal sottostante
piano di campagna di almeno ml. 6.00 misurati sulla verticale della condotta idrica,
salvo maggiori distanze previste dalla legge per conduttori di media ed alta tensione.
I pali di sostegno con i relativi basamenti di fondazione devono comunque essere
realizzati al di fuori della fascia di inedificabilità della condotta come individuata nello
schema di cui all’Art.2.
Si richiama l’attenzione a quanto previsto dall’Art.8, lettera A relativamente ai
dispersori a terra.
H - Opere di urbanizzazione (strade, piazzali, parcheggi).
Nel caso venissero previste dai P.R.G. comunali aree di espansione urbana, sia
residenziali che produttive - industriali, interessanti zone di passaggio delle condotte di
questa Società, occorrerà conformare i progetti alle seguenti verifiche:
- previsione delle aree a verde, secondo gli standard urbanistici, per quanto più
possibile in corrispondenza delle fasce di inedificabilità delle condotte;
- tracciamento delle strade di lottizzazione lungo l’asse direzionale delle condotte,
facendo risultare queste ultime su uno dei cigli stradali, possibilmente in
corrispondenza di un marciapiede;
- previsione dei parcheggi nelle fasce di inedificabilità delle condotte.
Soddisfatte le esigenze di cui sopra, potrà essere ammessa, all’interno dell’area di
inedificabilità, la costruzione di recinzioni, accessi pedonali e carrabili attraversamenti
per allacciamenti a fognature, servizi idrici ecc.., ma non potranno comunque essere
ammesse, all’interno di detta area, altre costruzioni.
I - Recinzioni e costruzioni precarie (capanni, box, serre ad uso domestico, ecc..).
Qualora particolari esigenze richiedano la costruzione di recinzioni ricadenti in parte
entro le fasce di inedificabilità delle condotte, si dovrà comunque garantire l’accesso in
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qualsiasi momento alle apparecchiature a servizio dell’acquedotto che eventualmente
rimanessero intercluse.
Le recinzioni, dovranno preferibilmente essere costituite da una semplice rete tesa su
pali in ferro ancorati a blocchetti di cls.
Potrà essere autorizzata la collocazione, entro la fascia di inedificabilità, di modeste
costruzioni precarie per le quali non occorra l’ottenimento di concessione edilizia.
Dette costruzioni dovranno comunque distare almeno 3 m. dall’asse della condotta.
Non è mai consentita l’occupazione, anche parziale, di manufatti quali pozzetti,
camerette, dissipatori ecc...
L - Costruzioni
Non sono concesse deroghe alla costruzione di qualsiasi opera stabile all’interno della
fascia di inedificabilità, compresi gli ampliamenti di costruzioni già insistenti entro detta
fascia, ad una distanza dalla condotta inferiore a quella del fabbricato esistente.
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Art.9 ONERI A CARICO DEL RICHIEDENTE
Il rilascio di autorizzazioni in deroga all’art.2 del presente regolamento, può comportare la
necessità di modificazione delle infrastrutture di questa Società (sopraelevazione o
abbassamento di pozzetti, spostamento di recapiti di scarico, protezione delle condotte,
ecc..).
Resta quindi a carico del richiedente la deroga l’onere di dette modificazioni che potranno
essere eseguite direttamente da questa Società ovvero affidate allo stesso soggetto
richiedente a seconda della delicatezza dell’intervento ed a insindacabile giudizio di
Romagna Acque.
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Art.10 DANNI PRODOTTI AGLI IMPIANTI
Le indicazioni, le raccomandazioni e le modalità esecutive delle opere, indicate da
Romagna Acque, non esimono l’esecutore dei lavori dal prestare la massima cautela al
fine di non procurare danno agli impianti di acquedotto di questa Società. Sarà diretta
responsabilità dell’esecutore dei lavori ogni danno causato alle infrastrutture , al servizio
di acquedotto e delle relative conseguenze derivanti: di ciò sarà chiamato a rispondere sia
in sede civile che penale.
Ogni danneggiamento, anche se non influente sul momentaneo funzionamento
dell’impianto, dovrà essere tempestivamente segnalato a questa Società.
L’esecutore dei lavori, anche dopo l’ultimazione delle opere, sarà chiamato a rispondere in
solido di eventuali guasti conseguenti e/o danneggiamenti procurati in corso d’opera ed
occultati o non denunciati a questa Società.
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Art.11
PREAVVISO ALL’ ESECUZIONE DEI LAVORI
L’esecutore delle opere è tenuto a dare preavviso, con congruo anticipo, del momento in
cui interverrà entro le più volte citate aree di inedificabilità a tutela delle condotte.
Compatibilmente con il tipo di opere da eseguire e comunque a giudizio di Romagna
Acque, un incaricato di questa Società potrà assistere all’esecuzione dei lavori onde
verificarne la regolare esecuzione per la parte di competenza.
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Art. 12 VALIDITÀ DELL’AUTORIZZAZIONE
L’autorizzazione eventualmente rilasciata da Romagna Acque Società delle Fonti S.p.A. e
le prescrizioni in essa contenute, hanno validità esclusivamente nei rapporti con questa
Società e non esimono dall’ottenimento di tutte le concessioni, le autorizzazioni, i nulla
osta di rito necessari per l’esecuzione dei lavori, la cui competenza è demandata agli Enti
istituzionalmente preposti.
Prima dell’esecuzione delle opere il richiedente dovrà controfirmare in segno di
accettazione le prescrizioni tecniche impartite da questa Società. Pertanto,
l’autorizzazione ai lavori non è ritenuta valida fino al ricevimento dell’accettazione delle
prescrizioni in essa contenute da parte del richiedente.
L’autorizzazione decade di validità qualora non venga dato inizio ai lavori relativi
all’interferenza entro un anno e non vengano ultimati entro i successivi 60 giorni.
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Art. 13 DANNI PRODOTTI DA ROMAGNA ACQUE ALLE OPERE INTERFERENTI
In considerazione che le autorizzazioni vengono rilasciate in deroga a disposizioni
normative, Romagna Acque S.p.A. sarà sollevata dal riconoscere qualsiasi danno
conseguente l’interruzione di servizio delle opere interferenti, prodotto dalla rottura
dell’Acquedotto della Romagna, nonché a seguito degli interventi di riparazione in
emergenza, entro le aree di rispetto a tutela delle condotte.
Per l’esecuzione di lavori programmati o di normale manutenzione delle condotte,
Romagna Acque S.p.A. è tenuta ad informare, con congruo anticipo, i proprietari o gestori
degli impianti
interferenti, con i quali concorderà
preventivamente le modalità esecutive corrispondendo le eventuali spese di rimozione e
messa in pristino, ma in nessun caso sarà chiamata a rifondere danni indiretti per
eventuali interruzioni del servizio.
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Art. 14 ISCRIZIONE DI SERVITU’
Per opere di particolare rilevanza o, comunque, a richiesta di una delle parti, potrà essere
formalizzato in atto pubblico il gravame della nuova servitù, con l’eventuale conseguente
determinazione dei danni e con ogni spesa a carico del beneficiario del nuovo diritto.
L’autorizzazione all’esecuzione di opere nell’ambito della fascia di rispetto
dell’Acquedotto della Romagna rilasciate alle Ditte proprietarie dei terreni già
asservite con atto di Servitù di Acquedotto in accordo bonario regolarmente
trascritto presso la Conservatoria dei Pubblici Registri Immobiliari è subordinata
alla sottoscrizione di un atto notarile di Servitù integrativo e sostitutivo del
precedente. Le spese relative al nuovo atto dovranno essere sostenute dal
richiedente.
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Art. 15
TUTELA DELLE ACQUE SOTTERRANEE
Romagna Acque Società delle Fonti S.p.A. è proprietaria di aree su cui sorgono fonti di
approvvigionamento idrico che utilizzano acque sotterranee(pozzi drenanti, gallerie). Nelle
aree sono installati impianti gestiti direttamente dalla S.O.T. di Hera S.p.A. che ne cura la
manutenzione ordinaria e straordinaria. La tutela delle acque sotterranee destinate al
consumo umano ed i criteri per l’individuazione delle aree di salvaguardia di queste
risorse idriche sono definite dall’art.21 Decreto Legislativo n °152 del 11 maggio 1999. Ai
sensi del Decreto Legislativo n°152/99 e sue successive modifiche. La Regione Emilia
Romagna, Assessorato Agricoltura Ambiente e Sviluppo sostenibile, con proposta della
Giunta n°2408 del 29/11/2204 ha emanato il Piano di Tutela delle Acque che prevede la
definizione delle seguenti zone di rispetto dal punto di captazione che rispondono ad un
criterio puramente geometrico:
• zona di tutela assoluta, riferita ad un raggio di 10 metri;
• zona di rispetto e di protezione riferita ad un raggio di 200 metri.
Nelle zone di tutela e di protezione sono vietati l’insediamento di “centri di pericolo” e lo
svolgimento delle seguenti attività:
- dispersione di fanghi e di acque reflue, anche se deputati;
- accumulo di concimi chimici, fertilizzanti o pesticidi;
- spandimento di concimi chimici;
- dispersione nel sottosuolo di acque meteoriche provenienti da piazzali e da strade;
- aree cimiteriali;
- aree per gestione di rifiuti ecc.ecc.
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Art. 16
RIFERIMENTI NORMATIVI
Per quanto non menzionato nel presente regolamento si rimanda alle seguenti normative:
• Norma UNI CEI 70030- settembre 1998- Impianti tecnologici sotterranei: criteri generali
di posa.
• Direttiva 03 marzo 1999 “ Razionale sistemazione nel sottosuolo degli impianti
tecnologici”. Ministero dei Lavori Pubblici – Delegato per le aree urbane –Gazzetta
Ufficiale n° 58 del 11/03/1999.
• Legge 10 maggio 1976, n° 319 e successive disposizioni del Ministero dei LL.PP. in
data 4 febbraio 1977, Art. 2 lettera e) del punto 1, titolo III, punto 2.3 – Impianti di
trasporto
Aggiornamenti
I^ edizione - aprile 1996 ( geom. Carlo Gaeta e Arch. Romeo Gaspari)
II^ edizione – agosto 1998 (revisione Ing. Guido Govi – Arch. Romeo Gaspari)
III^ edizione – agosto 2000 ( revisione Ing. Paolo Baldoni – Per . Ind. Gabriele Gorini)
IV^ edizione – marzo 2006 (revisione a cura del Per. Ind. Gabriele Gorini)
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Appunti – Note
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Il presente Regolamento è stato stampato nel mese di marzo 2006 dall’Ufficio Espropri ed
Interferenze di Romagna Acque Società delle Fonti S.p.A.
Regolamento interferenze.doc