VERBALE DI DELIBERAZIONE N. 1041 DELLA GIUNTA MUNICIPALE

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VERBALE DI DELIBERAZIONE N. 1041 DELLA GIUNTA MUNICIPALE
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VERBALE DI DELIBERAZIONE N. 1041
DELLA GIUNTA MUNICIPALE
PROT. N. 2013 - 0021275 / EXFP72A/2008
SERVIZIO PUBBLICO PISCINA COMUNALE COPERTA E.MERONI:
RINNOVO AFFIDAMENTO DELLA GESTIONE E CONDUZIONE IN
CONCESSIONE ALLA FEDERAZIONE ITALIANA NUOTO DEL CONI DI
ROMA DAL 01.09.2013 AL 31.08.2014
L’anno duemilatredici, addì ventisette del mese di agosto (27-08-2013), alle ore 16:30 nella
Sala riunioni, si è convocata la Giunta Municipale.
Risultano presenti i signori:
MOSANER ADALBERTO
BERTOLINI ALBERTO
VIVALDELLI MARCO
BOLLETTIN RENZA
BRUNELLI MARIA FLAVIA
ZANONI ALESSIO
- Sindaco
- Vice Sindaco
- Assessore
- Assessore
- Assessore
- Assessore
Partecipa la Sig.ra CATTOI ANNA - Vice segretario generale
Riconosciuto il numero legale degli intervenuti, il sig. MOSANER ADALBERTO nella sua
qualità di Sindaco assume la presidenza e dichiara aperta la seduta per la trattazione
dell'oggetto suindicato posto al n. 3013 dell’ordine del giorno.
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Relazione.
Con deliberazione consiliare dd. 14.05.1984 n. 1090, esecutiva, il 27.5.1984, è stato attivato il
servizio pubblico della piscina comunale coperta presso il centro natatorio "Enrico Meroni"
provvedendo alla gestione relativa mediante affidamento in concessione a terzi.
Trattandosi di concessione di servizio pubblico trova applicazione l'art. 30 del Decreto
legislativo 12 aprile 2006, n. 163 "Codice dei contratti pubblici relativi a lavori, servizi e
forniture in attuazione delle direttive 2004/17/CE e 2004/18/CE".
In esecuzione alla deliberazione della Giunta Municipale n. 1107 dd. 04.08.2008, esecutiva il
25.8.2008 e sulla base delle motivazioni nella stessa contenute che si richiamano, il servizio
pubblico della piscina comunale coperta "Enrico Meroni" in piazza Maria Contini è stata
affidato in concessione, alla Federazione Italiana Nuoto del Coni di Roma – Stadio Olimpico,
con decorrenza dalla data del verbale di consegna Settembre 2008 e fino a tutto il 31 Luglio
2013, con le modalità di cui alla convenzione/contratto prevedente ogni clausola, norma e
disposizione regolante le modalità di gestione del servizio approvata con la citata
deliberazione.
L'affidamento risulta perfezionato con contratto sottoscritto in data 02.02.2009 n. 6529/Rep. registrato a Riva del Garda il 17.02.2009 al n. 8 Serie 1.
Il disciplinare di concessione riconosce alla Federazione Italiana Nuoto la facoltà di
avvalersi di organismi ed associazioni sportive regolarmente affiliati alla setessa FIN del
CONI per tutta o parte dell'attività oggetto della gestione, nella specie riconducibile alla
Associazione Amici Nuoto Riva S.S.D.a.r.l., la quale, fin dall'apertura dell'impianto natatorio,
ha svolto e dato impulso all'attività sportiva ed agonistica, tanto che tutti i vari gestori che si
sono succeduti hanno dovuto avvalersi della collaborazione e dei titoli sportivi in possesso
della suddetta organizzazione FIN, per poter consentire quelle prestazioni connesse sia alle
attività sportive sia a quelle di attivazione dei Centri di Avviamento allo Sport (CAS-CONI)
così come l’attività didattica da sempre attivata utilizzando personale qualificato ed iscritto
nei ruoli del Settore Istruzione Tecnica (SIT) della FIN e/o mediante attivazione della Scuola
Federale di Nuoto, con la direzione tecnico-sportiva fornita dalla suddetta Associazione
Amici Nuoto Riva.
Il predetto disciplinare impone al Concessionario l’onere di presentare al Comune piani di
migliorie per adeguare l’impianto e/o attrezzature a nuove eventuali esigenze d’uso o di legge.
In tale contesto l’Associazione Amici Nuoto Riva S.S.D. a.r.l., nella sua qualità di
articolazione locale della Federazione Italiana Nuoto e quale soggetto titolato ad accedere alle
iniziative ed agevolazioni previsti dalla Legge provinciale 16.7.1990, n. 21 e s.m., artt. 5 e 7
"Interventi per lo sviluppo e la promozione delle attività sportive", ha presentato domanda di
contributo alla Provincia Autonoma di Trento per la realizzazione di un nuovo locale per
deposito attrezzi e nuovi spazi tecnici interrati ed un riordino degli spazi a piano terra presso il
citato impianto natatorio comunale p.ed. 3070 C.C. Riva, al fine di razionalizzare gli
ambienti del complesso natatorio con le nuove esigenze tecniche e dell'utenza.
Con deliberazione di data 27.09.2011 n. 423 la Giunta Comunale ha:
- autorizzato l'Associazione Amici Nuoto Riva S.S.D. A.R.L di Riva del Garda, previa
acquisizione dei necessari titoli abilitativi, ad eseguire i lavori previsti nel progetto in caso
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-
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di ammessione a finanziamento da parte della Provincia di Trento riconoscendo a tal fine
la disponibilità dell’immobile piscina comunale.
impresso il vincolo di destinazione quindicinale all’uso sportivo della piscina comunale
"E. Maroni" p.ed. 3070, ai sensi e per gli effetti di quanto stabilito dall’art. 16 della Legge
provinciale 16 luglio 1990, n. 21 “Interventi per lo sviluppo e la promozione delle attività
sportive”, con decorrenza dalla data di ultimazione dei lavori di realizzazione di nuovi
spazi tecnici e deposito attrezzi presso la piscina comunale.
stabilito che le opere realizzate rimarranno acquisite all'immobile secondo il principio
generale dell'accessione ex art. 934 c.c. e per le stesse non verrà corrisposto alcun
indennizzo in deroga a quanto stabilito dall'art. 1808 c.c.
Vista la Determinazione del Dirigente del Coordinamento Politiche Familiari e sostegno
Natalità della Provincia Autonoma di Trento n. 116 di data 21 Novembre 2011 all’oggetto
“Concessione contributo all'Associazione Amici Nuoto Riva S.S.D. a.r.l. con sede a Riva del
Garda, per il finanziamento dei lavori di costruzione di un deposito attrezzi didattici a piano
terra con ampliamento locali tecnici interrati ed adeguamenti normativi, presso la piscina
coperta comunale "Enrico Meroni" di Riva del Garda”.
Detto provvedimento ammette a finanziamento l'iniziativa dell’Associazione Amici Nuoto
Riva S.S.D. a.r.l., per i lavori presso la piscina coperta comunale “Enrico Meroni”, per una
spesa ammessa di Euro 300.000,00 riconoscendo alla stessa Associazione, ai sensi della legge
provinciale 16 luglio 1990, n. 21 e s.m., il contributo in conto capitale di Euro 195.000,00,
corrispondente al 65% della spesa ammessa, fissando i seguenti termini:
a) l’avvio dei lavori dovrà avvenire entro il 30 settembre 2012,
b) la rendicontazione delle opere e degli interventi dovrà avvenire entro il 30 settembre 2014.
Il beneficiario può richiedere con adeguata motivazione proroga per ogni singolo termine,
anche se lo stesso è stato rideterminato a seguito di proroga di un termine precedente. Dopo la
prima proroga il beneficiario può richiedere ulteriori proroghe motivate per un periodo
complessivo massimo di un anno per ciascun termine. Decorsi inutilmente i termini prorogati
sarà disposta la revoca dell’intervento finanziario nonché la riduzione o la revoca dei relativi
impegni di spesa e il recupero delle somme eventualmente erogate.
Considerato che in data 31 luglio 2013 la gestione di cui al contratto n. 6529/Rep. 2 febbraio
2009 è arrivata alla sua naturale scadenza, l'Amministrazione Comunale intende valutare la
possibilità di procedere ad un rinnovo della concessione de quo per salvaguardare la garanzia
di continuità del servizio in concomitanza con la riapertura dell’anno scolastico ed in funzione
dell’esecuzione dei lavori di adeguamento della piscina coperta comunale "Enrico Meroni" a
cura dell’Associazione Amici Nuoto Riva e, come detto, finanziati dalla Provincia Autonoma
di Trento, quindi limitatamente al tempo necessario alla loro ultimazione corrispondente ad
una annualità fino alla prossima chiusura estiva dell’impianto, salvo il riconoscimento di
proroghe da parte della Provincia nel termine di completamento dei lavori finanziati.
Infatti va tenuto presente che i lavori, riconducibili alla concessione edilizia 28/9/2011 Reg.
C.UT n. 111/2011 prot. 2011028358 e successiva variante di data 16.4.2013 Reg. C.UT n.
40/2013 – I^ prot. 2013009859 sono iniziati il 25 settembre 2012 come da comunicazione
del D.L. di data 24/09/2012 prot. 26622, e la loro esecuzione è previsto prosegua oltre il
termine per riapertura della piscina (settembre 2013), con ampia sovrapposizione temporale
con l’attività di gestione del servizio della prossima stagione 2013/2014, tale da richiedere
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che vi sia coincidenza del soggetto incaricato della gestione del servizio pubblico
(Federazione Italiana Nuto del Coni attraverso la propria articolazione locale Amici Nuoto
Riva asdarl ) con il soggetto beneficiario del contributo provinciale (Amici Nuoto Riva
asdarl), per far si che il servizio non subisca interferenze a causa dell’esecuzione di lavori e
per garantire che gli stessi vengano portati a completamento entro il termine previsto per non
rischiare la revoca dello stesso con grave danno all’impianto comunale.
Su tali presupposti con nota del Vice Sindaco di data 5.7.2013 prot. 1707 è stata richiesta la
disponibilità alla Federazione Italiana Nuoto a rinnovare la concessione del servizio, per
un'annualità in funzione dell'esecuzione dei suddetti lavori all'impianto e della continuità del
servizio all'utenza.
Con nota di data 11 luglio 2013 assunta al protocollo comunale in data 17.7.2013 al n. 18061,
a firma del Presidente della Federazione Italiana Nuoto sen. Paolo Barelli, la Federazione ha
confermato la disponibilità al rinnovo dell’affidamento del servizio, evidenziando tuttavia che
i lavori potrebbero, per la loro oggettiva complessità subire degli imprevisti in corso d’opera
tali da non consentirne la piena esecuzione entro il periodo di rinnovo annuale anche tenuto
conto della pausa di sospensione invernale e quindi con richiesta di un rinnovo biennale sulla
base dell'attuale assetto gestionale e condizioni contrattuali da perfezionare in atto di
concessione da sottoporre al Consiglio Federale.
Tenuto conto delle osservazioni formulate dal concessionario, l’Amministrazione Comunale
ha ritenuto di articolare il rinnovo della concessione del servizio per una durata
corrispondente ai termini imposti dalla Provincia Autonoma di Trento per l'esecuzione
dell'intervento dalla stessa finanziato ponendo altresì a carico del Concessionario ulteriori
oneri straordinari consistenti nella progettazione dell’intervento di rifacimento della copertura
dell’immobile sede dell’impianto natatorio p.ed. 3070 con predisposizione di un impianto
fotovoltaico per la produzione di energia elettrica, da svolgere durante il periodo di rinnovo
della concessione del Servizio come segue:
- entro il 31 ottobre 2013: presentazione di studio di fattibilità completo della valutazione
dell’onere finanziario conseguente;
- entro 31 marzo 2013: presentazione del progetto definitivo dell’intervento di cui sopra al
fine dell’acquisizione dei titoli abilitativi ai fini edilizi.
Nel caso intervenga proroga dei termini da parte della Provincia Autonoma di Trento per
l’esecuzione dei lavori di costruzione di un deposito attrezzi didattici a piano terra con
ampliamento locali tecnici interrati ed adeguamenti normativi di cui alla Determinazione del
Dirigente del Coordinamento Politiche Familiari e sostegno Natalità della Provincia
Autonoma di Trento n. 116 di data 21 Novembre 2011 tale da comportare il rinnovo per un
ulteriore periodo della concessione del servizio, il concessionario assume l’impegno ad
eseguire direttamente l’intervento del progetto approvato, anche parzialmente e
subordinatamente alla adozione del provvedimento da parte dell’Amministrazione di
autorizzazione, determinazione del finanziamento ed impegno della spesa.
Confermato che la gestione del centro natatorio comunale è riconducibile alle concessioni di
“servizi pubblici locali di rilevanza economica”; essendo rappresentati tutti i caratteri
distintivi della concessione di servizio previsti dal comma 2 dell’art. 30 del D.lgs. 163/2006
(sostituzione dell'Amministrazione per l'erogazione del servizio; rapporto trilaterale
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-Concedente, Concessionario e Utente-, diritto di gestire economicamente il servizio del
concessionario).
Il quadro normativo generale in tema di affidamento di servizi pubblici locali prevede per
l'affidamento del servizio l'esperimento di una procedura selettiva a tutela dei principi
comunitari di trasparenza e di libera concorrenza e, in tale contesto normativo, è evidente che
l’eventuale proroga o rinnovo di una concessione di pubblico servizio si configuri quale
ipotesi eccezionale e derogatoria.
Anzitutto, è bene chiarire la differenza fra i due istituti: mentre con la proroga di un contratto
non si ha una nuova contrattazione del rapporto in essere, bensì esclusivamente un
prolungamento della durata dello stesso, che rimane regolato dalla sua fonte originaria, con il
rinnovo, invece, si procede alla rinegoziazione delle condizioni contrattuali (o soltanto di
alcune di esse), per addivenire ad una nuova stipulazione tra concessionario e P.A..
In linea di principio, sia il rinnovo che la proroga di un contratto pubblico, al di fuori dei casi
contemplati dall'ordinamento, legittimano qualsiasi impresa del settore a far valere dinanzi al
giudice amministrativo il suo interesse all'espletamento di una gara.
Sono necessarie però alcune precisazioni sul punto:
Dall’ordinamento, comunitario e nazionale, non è possibile trarre la vigenza di un principio di
rinnovabilità o di non rinnovabilità dei contratti pubblici e in particolare in tema di
concessioni di servizi. La rinnovabilità o meno dei contratti pubblici va vagliata alla luce di
altri esistenti principi; quello di libertà di concorrenza e, poi, il principio di gara
nell’aggiudicazione, di pubblicità, di trasparenza, di efficienza, di economicità e di buon
andamento dell’azione amministrativa.
Nell’attuale assenza di un riferimento normativo che disciplini il rinnovo espresso si ritiene
che, l’istituto del rinnovo possa ritenersi ancora vigente e legittimo se rispettoso dei principi
generali e non degli specifici requisiti che si possono trarre dall’ordinamento e dalla
giurisprudenza amministrativa.
In merito alla possibilità di rinnovo senza gara di una concessione di servizi il Consiglio di
Stato così si esprime:
....(omissis) Resta da stabilire se debba ritenersi applicabile al rapporto in esame il divieto di
rinnovo introdotto dall’art. 23 della legge n. 62 del 2005 (legge comunitaria per il 2004), in
parziale abrogazione del comma 2 dell’art. 6 della legge n. 537 del 1993, nonché dall’art. 57
del Codice dei contratti pubblici .
Poiché tale divieto si riferisce ai “contratti per acquisti e forniture di beni e servizi”, non
sembra che possa essere immediatamente traslato alla diversa ipotesi della concessione di
servizi. Tanto più che lo stesso Codice dei contratti pubblici, al comma 1 dell’art. 30,
espressamente stabilisce che “Salvo quanto disposto nel presente articolo, le disposizioni del
codice non si applicano alle concessioni di servizi”. In questo senso è anche la oramai
consolidata giurisprudenza europea, secondo cui “è pacifico che le concessioni di pubblici
servizi sono escluse dall’ambito di applicazione della direttiva 92/50” (Corte di giustizia, 13
settembre 2007, causa C-260/04, e 13 ottobre 2005, causa C-458/03, Parking Brixen).
Le disposizioni dei commi successivi del citato art. 30 del Codice dei contratti (in particolare
quelle contenute nel comma 3), in conformità agli orientamenti del pari consolidati della
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giurisprudenza europea, fanno peraltro salva l’esigenza di osservare, anche nella scelta del
concessionario, i principi di trasparenza, adeguata pubblicità, non discriminazione, parità di
trattamento, mutuo riconoscimento e proporzionalità.
In particolare il principio di proporzionalità esige, “che ogni provvedimento adottato sia al
tempo stesso necessario ed adeguato rispetto agli scopi perseguiti; (…) esige anche che la
concorrenza si concili con l’equilibrio finanziario” e che la durata della concessione sia
fissata “in modo da non restringere o limitare la libera concorrenza più di quanto sia
necessario per ammortizzare gli investimenti e remunerare i capitali investiti in misura
ragionevole pur mantenendo sul concessionario il rischio derivante dalla gestione” (cfr.
sentenze 22 giugno 1993, Storeboelt, causa C-243/89, e 25 aprile 1996, causa C-87/94, Bus
Wallons).
Di conseguenza, è concorde orientamento giurisprudenziale che in caso di rinnovo della
concessione può derogarsi all’esigenza di una nuova procedura di gara nei casi in cui:
- ciò avvenga in virtù di una normativa nazionale rispondente ad un interesse essenziale,
ovvero qualora sussistano motivi imperativi di interesse generale (Corte di giustizia, 13
settembre 2007 n. 260/04);
- sussistano sostanzialmente (e cioè secondo un criterio di logica proporzionalità) continuità
e corrispondenza tra l’oggetto della concessione originaria e quello della concessione
rinnovata (Consiglio di Stato, Sez. V, 21 gennaio 2009, n. 279/09);
Tali principi devono essere in primo luogo rigorosamente applicati in sede di scelta del
concessionario. E infatti il diritto interno (art. 30, comma 3 del Codice dei contratti pubblici)
sancisce che la scelta del concessionario, nel rispetto dei sopra enunciati principi, deve
avvenire “previa gara informale a cui sono invitati almeno cinque concorrenti, se sussistono
in tale numero soggetti qualificati in relazione all’oggetto della concessione, e con
predeterminazione dei criteri selettivi”.
Inoltre, ad avviso della Sezione, il rispetto dei principi comunitari –di trasparenza, di
pubblicità e di parità di trattamento – comporta in particolare il presupposto che i contenuti
della concessione rimangano sostanzialmente invariati. E’ vero che la giurisprudenza del
Consiglio di Stato (Sez. V, 21 gennaio 2009, n. 279) ha precisato che “la proroga del
rapporto differisce dal rinnovo limitandosi la prima a spostare in avanti il termine di
scadenza del rapporto autorizzato mentre il rinnovo comporta una nuova negoziazione con il
medesimo soggetto”; ma tale rinegoziazione non può riguardare i termini essenziali del
rapporto, venendo meno in tal caso i presupposti per il rinnovo. E’ infatti evidente che ove
l’Amministrazione ritenesse – per ragioni di convenienza e/o di opportunità – di modificare
radicalmente l’assetto organizzativo della concessione, dovrebbe procedere ad una nuova
concessione nel rispetto dell’art. 30, comma 3 del Codice dei contratti pubblici, ossia “previa
gara informale”.
Nella specie l’Amministrazione, in sede di affidamento della concessione originaria, ha
diffusamente argomentato come non trovasse applicabilità la previsione di cui all’art. 30
comma 3 del D.Lgs. 12 aprile 2006, n. 163, relativa allo svolgimento di una gara informale tra
almeno cinque concorrenti, in quanto non sussistono in tale numero soggetti qualificati in
relazione all'oggetto della concessione, essendo riconosciuta e confermata alla FIN la titolarità
nella misura più ampia del requisito discriminante per la individuazione del soggetto
Concessionario, consistente nella necessità di dare luogo ad una gestione che garantisca la
promozione e l'incentivazione delle "attività coordinate", tanto individuare nella stessa FIN
l’unico soggetto idoneo alla gestione, essendole riconosciuta una legittima posizione di "non
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parità" contrattuale con altri soggetti che abbiano dimostrato interesse alla gestione alla luce
anche del conforto dato a tale tesi dalla sentenza n. 368/96 del T.R.G.A. di Trento.
Alla luce di quanto sopra, ritenuto che il rinnovo della concessione in favore dell’attuale
concessionario Federazione Italiana Nuoto, risulta finalizzato all’esecuzione di un importante
intervento di adeguamento dell’impianto natatorio comunale, sostenuto da un significativo
contributo finanziario provinciale riconosciuto ad un Associazione sportiva locale che nello
svolgimento operativo del servizio rappresenta l’articolazione locale della stessa Federazione,
garantendo la continuità nello svolgimento del servizio in favore dell’utenza.
Conformemente al sopra riportato orientamento del Consiglio di Stato il rinnovo della
concessione del sevizio alla Federazione Italiana Nuoto, limitato alla tempistica riferita alla
all’esecuzione dei lavori e salvaguardia dei finanziamenti relativi, risponde quindi sia a
motivi imperativi di interesse generale che ai criteri di continuità e corrispondenza tra
l’oggetto della concessione originaria e quello della concessione rinnovata secondo un
criterio di logica proporzionalità.
Il ricorso ad un rinnovo contrattuale temporalmente limitato pare, pertanto, legittimo nelle
more dell’espletamento dell’esecuzione dei lavori considerato che tale evidenza non è
determinato da fatto oggettivamente imputabile all’Amministrazione (Cons. Stato, Sez. V, 9
maggio 2006, n. 2559).
In tale contesto, è opportuno definire, alla luce della normativa vigente e delle considerazioni
espresse in narrativa, il rinnovo della concessione scaduta il 31 luglio 2013, a decorrere dal 1
settembre 2013 o da dalla data di effettiva presa in carico dell’impianto e con scadenza al 31
agosto 2014 (non frazionabile in periodi inferiori all’annualità per ovvi motivi di continuità
del servizio), secondo le condizioni contrattuali della gestione e le norme intese a disciplinare
la stessa previste nello schema di convenzione-contratto, che si allega quale parte integrante e
sostanziale, prevedente quale prezzo della gestione, inteso quale contributo comunale per le
spese nei limiti del pareggio finanziario, un importo annuo di Euro 116.371,34 + Iva 21%.
Tutto ciò premesso,
LA GIUNTA MUNICIPALE
Udita e fatta propria la relazione dell'Assessore Zanoni, anche ai fini
della motivazione del presente atto.
Visto l'art. 30 del Decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163 "Codice
dei contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture in attuazione delle direttive
2004/17/CE e 2004/18/CE".
Dato atto che è stato previamente acquisito il parere stabilito
dall’art. 81 del D.P.Reg. 1.02.2005, n. 3/L, comma 1, come favorevolmente espresso ed
inserito nella presente deliberazione, di cui forma parte integrante.
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Dato atto che la presente deliberazione non presenta profili di
rilevanza contabile e non necessita pertanto dell'espressione del parere di regolarità contabile
di cui all'art. 81, comma 1 del D.P.Reg. 1.02.2005 n. 3/L.
Visto il Regolamento di Contabilità approvato con deliberazione
consiliare n. 166 dd. 20.12.2000, esecutiva, e ss.mm..
Vista la deliberazione della Giunta Municipale n. 928 dd. 26.03.2013,
dichiarata immediatamente eseguibile, con la quale è stato approvato il Piano Esecutivo di
Gestione (P.E.G.) per l'esercizio 2013 a seguito dell'approvazione da parte del C.C. del
bilancio di previsione per l'esercizio 2013 e pluriennale 2013-2015 e ss.mm..
Dato atto che trattasi di competenza residuale della Giunta comunale
ai sensi dell’art. 28 D.P.Reg. 1.02.2005, n. 3/L, comma 1, assumendo la presente
deliberazione anche ai fini di indirizzo al Responsabile del Servizio di Bilancio per la
conseguente determinazione di spesa, come da precitata deliberazione n. 928.
Su invito dell`Assessore al PATRIMONIO - ZANONI ALESSIO;
Ad unanimità di voti palesemente espressi per alzata di mano:
DELIBERA
1. di rinnovare, per le motivazioni poste in premessa che formano parte integrante e
sostanziale del presente atto, l’affidamento della concessione del servizio del servizio
pubblico a domanda individuale della piscina comunale coperta “Enrico Meroni” in Piazza
Maria Contini al Rione Due Giugno, alla FEDERAZIONE ITALIANA NUOTO del
CONI di Roma - Stadio Olimpico, con decorrenza dal 1 settembre 2013 e o da dalla data di
effettiva presa in carico dell’impianto fino a tutto il 31 agosto 2014 e per un importo
annuo, quale contributo comunale a pareggio della gestione, di Euro 116.371,34 + Iva
21%. , approvando allo scopo lo schema del disciplinare di concessione del servizio
allegato alla presente deliberazione quale parte integrante e sostanziale, essendo prevista
nel medesimo ogni clausola, norma e disposizione regolante le modalità di gestione del
servizio;
2. di stabilire che la durata del rinnovo di cui al precedente punto 1) potrà essere
temporalmente estesa, previa adozione di espresso provvedimento dell’Amministrazione
Comunale, nel caso di accertato riconoscimento da parte della Provincia Autonoma di
Trento di proroghe nei termini per il completamento dell’intervento di cui alla
Determinazione del Dirigente del Coordinamento Politiche Familiari e sostegno Natalità
della Provincia Autonoma di Trento n. 116 di data 21 Novembre 2011 per il
finanziamento dei lavori di costruzione di un deposito attrezzi didattici a piano terra con
ampliamento locali tecnici interrati ed adeguamenti normativi, presso la piscina coperta
comunale "Enrico Meroni" di Riva del Garda”
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3. di precisare che la prenotazione della spesa relativa all’applicazione della presente
deliberazione, avverrà con determina del Responsabile del Servizio di Bilancio “Piscine
Comunali”, a mente del T.U. dell’ordinamento contabile e finanziario nei Comuni della
Regione Trentino - Alto Adige, approvato con DPGR 28.05.1999 n. 4/L e del Regolamento
comunale di Contabilità, attuando e completando l’indirizzo assunto con la presente
deliberazione, per tutti gli aspetti gestionali;
4. di riconoscere carattere d’urgenza all’affidamento in oggetto e pertanto di autorizzare la
consegna dell’impianto alla FIN anche in pendenza della formale sottoscrizione della
convenzione contratto cui è autorizzato ad intervenire il Responsabile dell’Area del
Patrimonio Estimo e con facoltà di apportare le opportune modifiche ed integrazioni non
sostanziali che nel pubblico interesse si rendessero necessarie;
5. di incaricare a norma dell'art. 62, c. 2 dello Statuto comunale, quale responsabile della
vigilanza e del controllo della regolare attuazione della presente concessione il geom.
Fabio Depentori del Settore 5 Area del Patrimonio Estimo e Provveditorato;
6. di dare evidenza, in applicazione dell’art. 4, comma 4, della L.P. 23/1992 e ss.mm., che
avverso la presente deliberazione è ammessa opposizione alla Giunta Municipale, durante
il periodo di pubblicazione, da parte di ogni cittadino ex art. 79 del D.P.Reg. 1.02.2005, n.
3/L, nonché ricorso straordinario al Presidente della Repubblica entro 120 giorni ex art. 8
del D.P.R. 24.11.1971 n. 1199 e giurisdizionale avanti al T.R.G.A. di Trento entro 60
giorni ex artt. 13 e 29 del D. Lgs. 02.07.2010 n. 104, da parte di chi abbia un interesse
concreto ed attuale;
7. di dichiarare la presente deliberazione immediatamente eseguibile ai sensi dell’art. 79,
comma 4, del D.P.Reg. 1.02.2005, n. 3/L, al fine di consentire riapertura impianto natatorio
con inizio anno scolastico.
n. 1 allegato – PRPGCDL20130172.001
/TM.
PARERE TECNICO-AMMINISTRATIVO
SETTORE 5 – AREA DEL PATRIMONIO, ESTIMO E PROVVEDITORATO
Ai sensi e per gli effetti dell’art. 81 del D.P.Reg. 1.02.2005 n. 3/L, comma 1, si attesta che la
proposta della sopraesposta deliberazione è stata debitamente istruita da questa Area e che
sotto il profilo tecnico-amministrativo è regolare.
lì, 27.8.2013
IL RESPONSABILE DELLA STRUTTURA
f.to Massimo Tomasoni
/mcdp.
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Data lettura del presente verbale, viene approvato e sottoscritto.
IL SINDACO
f.to Adalberto Mosaner
IL VICE SEGRETARIO GENERALE
f.to Anna Cattoi
CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE / COMUNICAZIONE AI CAPIGRUPPO
Il sottoscritto Vice segretario generale del Comune di Riva del Garda su attestazione del
messo
certifica
che il presente provvedimento è in pubblicazione all`Albo comunale e all`Albo pretorio
informatico, nei modi di legge, dal 30-08-2013 al 09-09-2013 .
Attesta altresì che, contestualmente all’affissione all’albo, la presente deliberazione viene
comunicata ai Capigruppo consiliari con le modalità di cui all’art. 37, comma 4, dello Statuto,
ai sensi dell’art. 79, comma 2, del D.P.Reg. 01-02-2005, n. 3/L.
lì, 30 agosto 2013
IL VICE SEGRETARIO GENERALE
f.to Anna Cattoi
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COPIA CONFORME ALL`ORIGINALE
Si attesta che la riproduzione del sopraesteso documento è stata effettuata mediante stampa
del testo originale della deliberazione come predisposto - ai sensi dell`articolo 3, comma 1 del
D.Lgs. 12 febbraio 1993, n. 39 - tramite sistema informativo automatizzato e che pertanto è
conforme all`originale; il codice a piè di pagina del testo medesimo è codice univoco di
rappresentazione nell`archivio delle delibere, i cui originali in forma cartacea sono conservati
presso la Segreteria generale, a disposizione di chiunque sia interessato a prenderne visione o
estrarne copia.
lì, 11 settembre 2013, ore 10.28
DiPanfiloMCristina
(Firma autografa sostituita dall`indicazione a stampa del nominativo del responsabile della
riproduzione, per copia conforme ad uso amministrativo, ai sensi dell`art. 3 comma 2 del
D.Leg. 12/2/1993, n. 39.)
ESECUTIVITA`
La presente delibera è divenuta esecutiva il 27-08-2013
a seguito di dichiarazione di immediata eseguibilità per l`urgenza, ai sensi dell`art. 79, comma
4, del D.P.Reg. 01-02-2005, n.3/L, e non è stata oggetto di presentazione di opposizioni, entro
il periodo di pubblicazione, ai sensi del precitato art. 79, comma 5.
lì, 11 settembre 2013
IL SEGRETARIO GENERALE
f.to Lorenza Moresco
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