nota 09.2010 - comunicazioni frodi fiscali

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nota 09.2010 - comunicazioni frodi fiscali
STUDIO
ALBERTI - UBINI - CASTAGNETTI
Dottori Commercialisti Associati
ASSOCIATI:
COLLABORATORI:
GIOVANNI ALBERTI
Professore Ordinario di Economia
Aziendale all’Università di Verona
dottore commercialista – revisore
contabile
ELISABETTA UBINI
CLAUDIO UBINI
dottore in economia
dottore commercialista – revisore
contabile
RITA MAGGI
LUNGADIGE SAMMICHELI 3, 37129 VERONA
C.F. e PARTITA IVA: 01832950230
TELEFONO: 045/597825-8000933
TELEFAX: 045/8010330
dottore commercialista – revisore
ELISA FERRARI
contabile
dottore in economia
ALBERTO CASTAGNETTI
dottore commercialista – revisore
contabile
Verona, 7 aprile 2010
Spettabili
CLIENTI DELLO STUDIO
LORO INDIRIZZI
NOTA INFORMATIVA N. 09/2010
Decreto Legge 25 marzo 2010 numero 40
fini di contrasto delle frodi fiscali
- Nuovi obblighi di comunicazione a
Il Decreto Legge numero 40 del 25 marzo 2010 (c.d. “decreto incentivi”),
pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale 26.3.2010 n. 71, ed entrato in vigore nel medesimo
giorno della pubblicazione (ovvero il 26 marzo 2010) contiene anche alcune
disposizioni in materia fiscale al fine di contrastare le frodi fiscali internazionali e
nazionali operate, tra l’altro, nella forma dei cosiddetti “caroselli” e “cartiere”, nonché
per reperire risorse per la copertura dei numerosi incentivi che sono stati previsti per
sostenere determinati settori produttivi in crisi.
In particolare, vengono previsti nuovi obblighi di comunicazione in relazione:
•
•
alle operazioni effettuate/ricevute con operatori situati in “paradisi fiscali”;
al trasferimento all’estero della sede sociale.
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1. Comunicazione delle operazioni con soggetti operanti in “paradisi fiscali”
I soggetti passivi IVA devono comunicare telematicamente all’Agenzia delle
Entrate le cessioni di beni e le prestazioni di servizi effettuate e ricevute, registrate o
soggette a registrazione, nei confronti di operatori economici (es. imprese, professionisti
ed enti) aventi sede, domicilio o residenza nei c.d. “Paesi black list”, cioè nei c.d.
“paradisi fiscali”.
1.1
Individuazione dei “paesi black list”
Il D.l. 40/2010 stabilisce che i Paesi esteri in relazione ai quali si applicano le
nuove disposizioni di monitoraggio sono quelli indicati nelle “black list” contenute:
•
•
nel D.M. 4.5.99, relativo alla presunzione di residenza in Italia delle
persone fisiche (allegato n. 1);
nel D.M. 21.11.2001, emanato ai fini dell’applicazione della disciplina
sulle imprese controllate estere (CFC) (allegato n. 2).
Esclusione di alcuni Paesi o settori di attività
Il Ministro dell’Economia e delle Finanze, con apposito decreto, può escludere
alcuni “paradisi fiscali” dalla lista dei Paesi esteri in relazione ai quali si applica il
nuovo obbligo di comunicazione.
Estensione ad altri Paesi, soggetti o settori di attività
Il Ministro dell’Economia e delle Finanze, con apposito decreto, può anche stabilire
di estendere il nuovo adempimento in relazione a:
•
•
•
Paesi non ricompresi nelle suddette “black list”;
particolari tipologie di soggetti;
specifici settori di attività.
1.2
Modalità e termini di comunicazione
Le modalità e i termini per adempiere al nuovo obbligo di comunicazione
telematica saranno stabiliti con un successivo decreto del Ministro dell’Economia e delle
Finanze.
1.3
Sanzioni in caso di omessa, incompleta o infedele comunicazione
In caso di omessa, incompleta o infedele comunicazione è prevista l’applicazione
di una sanzione amministrativa pecuniaria da 516,00 a 4.130,00 euro (il doppio della
sanzione prevista dall’art. 11 del D. Lgs. 471/97).
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Si precisa inoltre che la sanzione in caso di omessa, incompleta o infedele
comunicazione sarà irrogata per ciascuna violazione commessa (c.d. “cumulo
materiale”). Viene infatti espressamente esclusa l’applicazione della disciplina del c.d.
“cumulo giuridico” (art. 12 del D. Lgs. 472/97), cioè l’applicazione della sanzione
prevista per la violazione più grave con determinate maggiorazioni, qualora:
• con una sola azione od omissione, vengano violate diverse disposizioni,
anche relative a differenti tributi;
• con più azioni od omissioni, avvengano plurime violazioni della medesima
disposizione;
• vengano commesse più violazioni che, nella loro progressione,
pregiudicano o tendono a pregiudicare la determinazione dell’imponibile
ovvero la liquidazione anche periodica del tributo;
• violazioni della stessa indole vengano commesse in periodi d’imposta
diversi.
In aggiunta a quanto indicato nel precedente paragrafo, non sono previste altre
deroghe alla ordinaria disciplina delle sanzioni amministrative tributarie. Pertanto, anche
in relazione alla nuova sanzione, sarà possibile effettuare:
•
•
2.
il ravvedimento operoso di cui all’art. 13 del D. Lgs. 472/97;
la definizione agevolata, ai sensi degli artt. 16 e 17 del D. Lgs. 472/97.
Comunicazione del trasferimento all’estero della sede sociale
Accanto al suddetto adempimento collegato ai “Paesi black list”, il D.l. 40/2010
introduce l’obbligo per le società di comunicare il trasferimento all’estero della sede
sociale, a prescindere che avvenga o meno in “paradisi fiscali”, ai seguenti soggetti:
• Uffici del Registro imprese delle Camere di Commercio;
• Agenzia delle Entrate;
• INPS;
• INAIL.
2.1
Modalità di comunicazione
La comunicazione del trasferimento all’estero della sede sociale deve avvenire
con le stesse modalità previste in relazione alla “comunicazione unica per la nascita
dell’impresa” (c.d. “ComUnica”, obbligatoria dall’1.4.2010), vale a dire:
•
in via telematica, tramite il sito Internet individuato dalla Camera di
commercio;
•
oppure mediante supporto informatico, firmato digitalmente e consegnato
direttamente agli sportelli camerali.
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2.2
Decorrenza
Il nuovo obbligo di comunicazione decorre dal giorno 1 maggio 2010.
***
Restando a disposizione per ogni chiarimento, è gradita l'occasione per
inviarVi i migliori saluti.
Studio
Alberti Ubini Castagnetti
Allegati: c.s.d.
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Ministero delle Finanze
Decreto ministeriale 04.05.1999
(Gazzetta Ufficiale 10 maggio 1999, n. 107)
Individuazione di Stati e territori aventi un regime fiscale privilegiato.
Preambolo - [Preambolo]
In vigore dal 25 maggio 1999
IRPEF - ACCERTAMENTO - INDIVIDUAZIONE DEI PAESI CONSIDERATI PARADISI FISCALI
IL MINISTRO DELLE FINANZE
Visto l' art. 10 della legge 23 dicembre 1998, n. 448, recante disposizioni in materia di persone fisiche residenti in territori esteri aventi un regime fiscale
privilegiato;
Visto in particolare il comma 1 del predetto art. 10 che ha aggiunto all'art. 2 del testo unico delle imposte sui redditi, approvato con decreto del Presidente
della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, il comma 2 bis in base al quale si considerano altresi` residenti, salvo prova contraria, i cittadini italiani
cancellati dalle anagrafi della popolazione residente ed emigrati in Stati o territori aventi un regime fiscale privilegiato, da individuarsi con decreto del
Ministro delle finanze;
Tenuto conto che, ai fini dell'applicazione dell'art. 2, comma 2 bis, del testo unico delle imposte sui redditi, approvato con decreto del Presidente della
Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, devono essere individuati gli Stati o territori aventi un regime fiscale privilegiato con riferimento all'imposizione delle
persone fisiche;
Ritenuta la necessita` di provvedere al riguardo;
Visto il proprio decreto del 28 dicembre 1998 con il quale e` stato costituito un gruppo di lavoro avente il compito di individuare, tra l'altro, gli Stati o
territori da includere nel decreto del Ministro delle finanze di cui al citato art. 2, comma 2 bis;
Tenuto conto della relazione presentata dal gruppo di lavoro in data 19 marzo 1999, concernente i criteri utilizzabili per l'individuazione degli Stati e territori
aventi un regime fiscale privilegiato ai fini della tassazione del reddito delle persone fisiche;
Considerato che la lista degli Stati e territori aventi un regime fiscale privilegiato ai fini della tassazione del reddito delle persone fisiche e` comunque
suscettibile di modifiche ed integrazioni sulla base della eventuale acquisizione di ulteriori elementi conoscitivi sulla legislazione fiscale degli Stati esteri;
Decreta:
Articolo 1 - [Paesi fiscalmente privilegiati]
In vigore dal 25 maggio 1999
IRPEF - ACCERTAMENTO - INDIVIDUAZIONE DEI PAESI CONSIDERATI PARADISI FISCALI
Si considerano fiscalmente privilegiati, ai fini dell'applicazione dell'art. 2, comma 2 bis del testo unico delle imposte sui redditi, approvato con decreto del
Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, i seguenti Stati e territori:
Alderney (Aurigny);
Andorra (Principat d'Andorra);
Anguilla;
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Antigua e Barbuda (Antigua and Barbuda);
Antille Olandesi (Nederlandse Antillen);
Aruba;
Bahama (Bahamas);
Bahrein (Dawlat al-Bahrain);
Barbados;
Belize;
Bermuda;
Brunei (Negara Brunei Darussalam);
Cipro (Kypros);
Costa Rica (Republica de Costa Rica);
Dominica;
Emirati Arabi Uniti (Al-Imarat al-'Arabiya al Muttahida);
Ecuador (Repuplica del Ecuador);
Filippine (Pilipinas);
Gibilterra (Dominion of Gibraltar);
Gibuti (Djibouti);
Grenada;
Guernsey (Bailiwick of Guernsey);
Hong Kong (Xianggang);
Isola di Man (Isle of Man);
Isole Cayman (The Cayman Islands);
Isole Cook;
Isole Marshall (Republic of the Marshall Islands);
Isole Vergini Britanniche (British Virgin Islands);
Jersey;
Libano (Al-Jumhuriya al Lubnaniya);
Liberia (Republic of Liberia);
Liechtenstein (Furstentum Liechtenstein);
Macao (Macau);
Malaysia (Persekutuan Tanah Malaysia);
Maldive (Divehi);
Malta (Republic of Malta);
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Maurizio (Republic of Mauritius);
Monserrat;
Nauru (Republic of Nauru);
Niue;
Oman (Saltanat 'Oman);
Panama (Republica de Panama`);
Polinesia Francese (Polynesie Francaise);
Monaco (Principaute` de Monaco);
San Marino (Repubblica di San Marino);
Sark (Sercq);
Seicelle (Republic of Seychelles);
Singapore (Republic of Singapore);
Saint Kitts e Nevis (Federation of Saint Kitts and Nevis);
Saint Lucia;
Saint Vincent e Grenadine (Saint Vincent and the Grenadines);
Svizzera (Confederazione Svizzera);
Taiwan (Chunghua MinKuo);
Tonga (Puleanga Tonga);
Turks e Caicos (The Turks and Caicos Islands);
Tuvalu (The Tuvalu Islands);
Uruguay (Republica Oriental del Uruguay);
Vanuatu (Republic of Vanuatu);
Samoa (Indipendent State of Samoa) .
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Ministero dell'Economia e delle Finanze
Decreto ministeriale 21.11.2001
(Gazzetta Ufficiale 23 novembre 2001, n. 273)
Individuazione degli Stati o territori a regime fiscale privilegiato di cui all'art. 127-bis, comma 4, del testo unico delle imposte sui redditi (cd.
"black list").
Preambolo - [Preambolo]
In vigore dal 8 dicembre 2001
IMPOSTE DIRETTE - STATI O TERRITORI A REGIME FISCALE PRIVILEGIATO - BLACK LIST
IL MINISTRO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE
Visti gli articoli 2 e 23 del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300, concernenti la istituzione del Ministero dell'economia e delle finanze;
Visto l'art. 127 bis, comma 4, del testo unico delle imposte sui redditi, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917,
introdotto con l'art. 1, comma 1, lettera a), della legge 21 novembre 2000, n. 342, il quale prevede che con decreti del Ministro dell'economia e delle finanze
vengano individuati gli Stati o i territori aventi un regime fiscale privilegiato;
Considerato che, secondo quanto stabilito dal citato comma 4 dell'art. 127 bis del predetto testo unico delle imposte sui redditi, devono essere considerati
privilegiati i regimi fiscali di Stati o territori in ragione del livello di tassazione sensibilmente inferiore a quello applicato in Italia, della mancanza di un
adeguato scambio di informazioni ovvero di altri criteri equi-valenti;
Ritenuto che, ai fini della predetta normativa, è presa in considerazione la categoria dei redditi da impresa e che, ai fini medesimi, la misura dell'imposizione
applicata in Italia include l'imposta sul reddito delle persone giuridiche e l'imposta regionale sulle attività produttive;
Considerato che la Camera dei deputati, nella seduta del 4 ottobre 2000, durante la quale è stata approvata la legge 21 novembre 2000, n. 342, ha
formalmente impegnato il Governo "in sede di prima applicazione della nuova disciplina a definire in via transitoria, quale livello di tassazione sensibilmente
inferiore, quello che in media si discosti di almeno il 30% dal livello di tassazione medio applicato in Italia";
Considerato, infine, che la lista degli Stati e dei territori aventi un regime fiscale privilegiato ai fini del citato art. 127 bis del testo unico delle imposte sui
redditi è comunque suscettibile di modifiche ed integrazioni sulla base della eventuale acquisizione di ulteriori elementi conoscitivi relativi alla legislazione
fiscale degli Stati esteri;
Decreta:
Articolo 1 - [Stati e territori aventi un regime fiscale privilegiato. (Cd. "black list")]
In vigore dal 8 dicembre 2001
IMPOSTE DIRETTE - STATI O TERRITORI A REGIME FISCALE PRIVILEGIATO - BLACK LIST
1. Ai fini dell'applicazione dell'art. 127 bis del testo unico delle imposte sui redditi, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986,
n. 917, si considerano Stati e territori aventi un regime fiscale privilegiato:
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Alderney (Isole del Canale), Andorra, Anguilla, Antille Olandesi, Aruba, Bahamas, Barbados, Barbuda, Belize, Bermuda, Brunei, Cipro, Filippine, Gibilterra,
Gibuti (ex Afar e Issas), Grenada, Guatemala, Guernsey (Isole del Canale), Herm (Isole del Canale), Hong Kong, Isola di Man, Isole Cayman, Isole Cook,
Isole Marshall, Isole Turks e Caicos, Isole Vergini britanniche, Isole Vergini statunitensi, Jersey (Isole del Canale), Kiribati (ex Isole Gilbert), Libano, Liberia,
Liechtenstein, Macao, Maldive, Malesia, Montserrat, Nauru, Niue, Nuova Caledonia, Oman, Polinesia francese, Saint Kitts e Nevis, Salomone, Samoa, Saint
Lucia, Saint Vincent e Grenadine, Sant'Elena, Sark (Isole del Canale), Seychelles, Singapore, Tonga, Tuvalu (ex Isole Ellice), Vanuatu.
Articolo 2 - [Limiti alla estensione del privilegio di cui all'art. 1]
In vigore dal 8 dicembre 2001
IMPOSTE DIRETTE - STATI O TERRITORI A REGIME FISCALE PRIVILEGIATO - BLACK LIST
1. Sono altresì inclusi tra gli Stati e i territori di cui all'art. 1:
1) Bahrein, con esclusione delle società che svolgono attività di esplorazione, estrazione e raffinazione nel settore petrolifero;
2) Emirati Arabi Uniti, con esclusione delle società operanti nei settori petrolifero e petrolchimico assoggettate ad imposta;
[3) Kuwait, con esclusione delle società con partecipazione straniera superiore al 47% se soggette ad imposizione con le aliquote previste dall'Amiri Decree
n. 3 del 1955 o superiore al 45% se soggette ad imposizione con le aliquote previste dalla locale legge n. 23 del 1961, sempre che tali società non
usufruiscano dei regimi agevolati previsti dalle locali leggi n. 12 del 1998 e n. 8 del 2001;] (1)
4) Monaco, con esclusione delle società che realizzano almeno il 25% del fatturato fuori dal Principato.
---(1) Il presente numero è stato soppresso dall'art. 1, D.M. 27.12.2002, (G.U. del 14.01.2003, n. 10) con decorrenza dal 29.01.2003
Articolo 3 - [Limiti alla estensione del privilegio di cui all'art. 1]
In vigore dal 8 dicembre 2001
IMPOSTE DIRETTE - STATI O TERRITORI A REGIME FISCALE PRIVILEGIATO - BLACK LIST
1. Le disposizioni indicate nell'art. 1 si applicano ai seguenti Stati e territori limitatamente ai soggetti e alle attività per ciascuno di essi indicate:
1) Angola, con riferimento alle società petrolifere che hanno ottenuto l'esenzione dall'Oil Income Tax, alle società che godono di esenzioni o riduzioni
d'imposta in settori fondamentali dell'economia angolana e per gli investimenti previsti dal Foreign Investment Code;
2) Antigua, con riferimento alle international business companies, esercenti le loro attività al di fuori del territorio di Antigua, quali quelle di cui
all'International Business Corporation Act, n. 28 del 1982 e successive modifiche e integrazioni, nonche' con riferimento alle società che producono prodotti
autorizzati, quali quelli di cui alla locale legge n. 18 del 1975 e successive modifiche e integrazioni;
3) Corea del Sud, con riferimento alle società che godono delle agevolazioni previste dalla tax Incentives Limitation Law;
4) Costarica, con riferimento alle società i cui proventi affluiscono da fonti estere, nonche' con riferimento alle società esercenti attività ad alta tecnologia;
5) Dominica, con riferimento alle international companies esercenti l'attività all'estero;
6) Ecuador, con riferimento alle società operanti nelle Free Trade Zones che beneficiano dell'esenzione dalle imposte sui redditi;
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7) Giamaica, con riferimento alle società di produzione per l'esportazione che usufruiscono dei benefici fiscali dell'Export Industry Encourage Act e alle
società localizzate nei territori individuati dal Jamaica Export Free Zone Act;
8) Kenia, con riferimento alle società insediate nelle Export Processing Zones;
9) Lussemburgo, con riferimento alle società holding di cui alla locale legge del 31 luglio 1929;
10) Malta, con riferimento alle società i cui proventi affluiscono da fonti estere, quali quelle di cui al Malta Financial Services Centre Act, alle società di cui al
Malta Merchant Shipping Act e alle società di cui al Malta Freeport Act;
11) Mauritius, con riferimento alle società "certificate" che si occupano di servizi all'export, espansione industriale, gestione turistica, costruzioni industriali e
cliniche e che sono soggette a Corporate Tax in misura ridotta, alle Off-shore Companies e alle International Companies;
12) Portorico, con riferimento alle società esercenti attività bancarie ed alle società previste dal Puerto Rico Tax Incentives Act del 1988 o dal Puerto Rico
Tourist Development Act del 1993;
13) Panama, con riferimento alle società i cui proventi affluiscono da fonti estere, secondo la legislazione di Panama, alle società situate nella Colon Free
Zone e alle società operanti nelle Export Processing Zones;
14) Svizzera, con riferimento alle società non soggette alle imposte cantonali e municipali, quali le società holding, ausiliarie e "di domicilio";
15) Uruguay, con riferimento alle società esercenti attività bancarie e alle holding che esercitano esclusivamente attività off-shore.
2. Le disposizioni del comma 1 si applicano, altresì, ai soggetti ed alle attività insediati negli Stati di cui al medesimo comma che usufruiscono di regimi
fiscali agevolati sostanzialmente analoghi a quelli ivi indicati, in virtù di accordi o provvedimenti dell'amministrazione finanziaria dei medesimi Stati.
Il presente decreto sarà pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.
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