ALLEGATO - 118 Liguria

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ALLEGATO - 118 Liguria
ALLEGATO “A”
DIPARTIMENTO DI INTERESSE REGIONALE DEL SERVIZIO DI EMERGENZA
SANITARIA TERRITORIALE 118
Art.1. Dipartimento di interesse regionale del servizio regionale di emergenza sanitaria
territoriale 118.
1. E’ istituito il Dipartimento di interesse regionale del servizio di emergenza sanitaria territoriale
118 (nel seguito nominato semplicemente Dipartimento).
2. Il Dipartimento è interaziendale e funzionale ed è composto dalle seguenti Aziende sanitarie ed
altri soggetti erogatori pubblici od equiparati (nel seguito nominati semplicemente Aziende
sanitarie):
a) Asl 1 Imperiese;
b) Asl 2 Savonese;
c) Asl 3 Genovese;
d) Asl 4 Chiavarese;
e) Asl 5 Spezzino;
f) A.O. U. S.Martino;
g) E.O.Galliera;
h) I.S.Gaslini;
3. Al Dipartimento compete il coordinamento dei Servizi 118 della Regione Liguria, individuati ai
sensi della L.R. n.24/1994 e la pianificazione e disciplina delle attività comuni di emergenza
sanitaria territoriale – 118 nell’ambito della Regione Liguria, relativamente a:
a) verifica e controllo dei requisiti del personale dei mezzi di soccorso, delle
caratteristiche tecniche, della dotazione di attrezzature e materiale, degli standards di
efficienza;
b) gestione integrata per la cura e lo sviluppo dei comportamenti clinico-assistenziali, la
misurazione degli indicatori, la gestione del rischio clinico, l’adozione di guide e
protocolli diagnostico-terapeutici;
c) formazione e aggiornamento del personale proprio e del personale con il quale
collabora, quali a titolo esemplificativo i soccorritori volontari delle Associazioni di
Volontariato convenzionate con il Servizio 118, i Vigili del Fuoco e le Forze
dell’Ordine;
d) elaborazione dei propri dati epidemiologici e successive fasi di verifica, studio ed
analisi degli stessi;
e) pianificazione, unitamente con gli ospedali, in caso di massiccio afflusso di feriti, dei
programmi di protezione civile e di difesa civile in collaborazione con le Prefetture;
f) regolamentazione dell’assistenza sanitaria nel corso di manifestazioni ed eventi vari,
con imputazione degli oneri a carico dei terzi richiedenti;
g) proposta di regolamenti all’approvazione dei Direttori Generali delle Aziende
sanitarie a cui fanno capo le unità operative facenti parte del Dipartimento,
relativamente, tra l’altro, alle modalità con le quali affidare alcuni compiti ad una
Azienda sanitaria capofila, al fine di raggiungere obiettivi predeterminati
ottimizzando risorse ed ottenendo economie di scala;
4. Alle Aziende Sanitarie di cui fanno parte le unità operative facenti parte del Dipartimento
competono le attività di gestione dei Servizi 118 e delle risorse umane, finanziarie, tecnologiche
ad essi assegnate.
Art.2. Sede e Direzione del Dipartimento.
1. La sede del Dipartimento è stabilita presso A. O. U. S. Martino.
2. Nelle more dell’attuazione delle procedure relative alla nomina del direttore del dipartimento ai
sensi della L.R. n.41/2006 e successive modificazioni ed integrazioni, il Direttore del
Dipartimento è il responsabile “pro tempore” del Servizio 118 dell’ A. O. U. S. Martino.
2. Il Direttore del Dipartimento rappresenta il Dipartimento all’esterno, per le proprie funzioni e
competenze; coordina, con l’ausilio del Comitato di Dipartimento, le attività di cui all’art. 1.
3. Il Direttore del Dipartimento convoca e presiede le riunioni del Comitato di Dipartimento.
4. Gli eventuali oneri connessi alla funzione del Direttore di Dipartimento saranno erogati dalla
Azienda sanitaria di appartenenza.
Art.3. Organi del Dipartimento.
1. Sono Organi del Dipartimento:
a) Il Comitato di Indirizzo;
b) Il Comitato di Dipartimento.
2. Il Comitato di Indirizzo è composto dall’Assessore Regionale alla Salute e Politiche della
Sicurezza dei Cittadini o suo delegato, dai Direttori Generali delle Aziende sanitarie afferenti al
Dipartimento o dai Direttori Sanitari dagli stessi delegati e dal Direttore del Dipartimento. E’
presieduto dall’Assessore Regionale alla Salute e Politiche della Sicurezza dei Cittadini o suo
delegato e provvede all’individuazione ed alla discussione delle linee strategiche, degli obiettivi
e degli indirizzi dell’attività dipartimentale.
3. Il Comitato di Indirizzo si riunisce almeno 2 volte all’anno ed è convocato dall’Assessore
Regionale alla Salute e Politiche della Sicurezza dei Cittadini.
4. Il Comitato di Dipartimento è composto dal Direttore del Dipartimento, dai Responsabili dei
Servizi 118 delle Aziende sanitarie facenti parte del Dipartimento e da un componente designato
dall’Assessorato Regionale alla Salute e Politiche della Sicurezza dei Cittadini. E’ presieduto
dal Direttore del Dipartimento e svolge le funzioni organizzativo-consultive, previste quali
compiti del Dipartimento stesso all’art.1.
5. Di volta in volta possono essere chiamati a partecipare alle riunioni del Comitato di
Dipartimento, in funzione delle problematiche in discussione, dipendenti delle Aziende sanitarie
facenti parte del Dipartimento o soggetti esterni che a diverso titolo sono coinvolti nel sistema
per le emergenze sanitarie.
6. Il Comitato di Dipartimento si riunisce almeno 1 volta al mese.
7. Le attività di supporto amministrativo del Comitato di Indirizzo e del Comitato di Dipartimento
sono garantite da personale A. O. U. S. Martino.
Art. 4. Risorse umane e strumentali.
1. Le risorse umane e strumentali sono affidate e gestite autonomamente da ogni Responsabile delle
strutture afferenti al Dipartimento .
2. Per il mantenimento dell’operatività essenziale sul territorio in situazioni di emergenza, il
Direttore del Dipartimento, sentito il Comitato di Dipartimento, può disporre l’utilizzo fuori sede
delle risorse umane e strumentali afferenti ai singoli Servizi 118, previa informazione alle
Aziende sanitarie competenti e nel rispetto della normativa vigente.
Art.5. Risorse finanziarie.
1. Il Comitato di Dipartimento esprime il proprio parere obbligatorio sui Piani annuali di attività,
preventivi e consuntivi di spesa, elaborati da ciascuna Azienda sede di Servizio 118, ne chiede
eventuali integrazioni o modificazioni al fine di raggiungere gli obiettivi previsti dall’art.1.
2. I Piani preventivi vengono trasmessi alla competente Direzione dell’Assessorato regionale alla
Salute per il controllo di competenza e le conseguenti determinazioni in termini di risorse
assegnate dalla Regione alle singole aziende, con vincolo di destinazione annuale.
3. L’A. O. U. S. Martino acquisisce, per dare corso a quanto sopra previsto, anche i piani annuali
dell’A.S.L. 3 Genovese, dell’E.O. Galliera e dell’I.S. Gaslini.
Art. 6. Convenzioni con Enti e Associazioni di volontariato.
1. Le convenzioni con Enti e Associazioni di Volontariato, sono stipulate dalle Aziende sanitarie
secondo quanto previsto dalla normativa nazionale e regionale.
2. Le modalità di esecuzione dei servizi previste dalle convenzioni con le Organizzazioni di cui
sopra, sono fornite dal Comitato di Dipartimento, valutate le eventuali criticità e nel rispetto
degli accordi regionali stipulati tra la Regione Liguria e le rappresentanze regionali degli Enti e
Associazioni convenzionate.
Art.7. Tecnologie.
1. Le Centrali Operative del Servizio 118 sono dotate di tecnologie di comunicazione e di sistemi
informatici.
2. Al fine di assicurare la compatibilità e omogeneità delle risorse tecnologiche, la Regione Liguria
provvede direttamente o attraverso una o più Aziende sanitarie sede di Servizio 118, alla
dotazione dei sistemi radio, telefonici ed informatici.
3. Le Aziende sanitarie di cui al comma precedente garantiscono il supporto tecnico e/o
amministrativo necessario alla buona funzionalità dei sistemi in questione.
Art.8. Formazione.
1. La formazione degli operatori del sistema 118 è realizzata, ogniqualvolta sia possibile,
ricorrendo ai professionisti operanti all’interno del medesimo Sistema utilizzati a livello regionale
attraverso appositi accordi interaziendali.
2. In particolare, a livello dipartimentale, dovrà venire istituito uno specifico organismo tecnico,
che avrà il compito di realizzare il programma dei corsi da effettuare all’interno del Sistema
predisponendo il relativo materiale didattico.
3. I compiti dell’organismo tecnico istituito in seno al Dipartimento saranno inseriti in apposito
regolamento.
Art.9. Maxiemergenze.
1. Il Dipartimento svolge il ruolo di pianificazione delle attività da attuarsi in caso di
maxiemergenza, sia in caso di “evento maggiore” convenzionale (incidente ferroviario, catastrofe
idrogeologica) che non convenzionale (NBCR).
2. I Servizi 118 predispongono un piano specifico di maxiemergenze con modalità operative
omogenee fatte salve particolari specificità territoriali.
3. L’organizzazione deve prevedere specifico personale (medici, infermieri, operatori tecnici e
soccorritori) reperibile e/o attivabile secondo le modalità esposte nel piano.
4. Le dotazioni tecnologiche e “farmacologiche” devono avere una base comune e prevedere
attrezzature regionali e locali (ad es. tende decontaminazione NBCR).
5. Il Dipartimento integra le funzioni svolte dalle Centrali Operative con quelle della Protezione
Civile Regionale con le modalità e gli strumenti previsti dalla Giunta Regionale.
6. I piani per le maxiemergenze sono approvati dal Comitato di Dipartimento.
7. L’A. O. U. S. Martino, individuata quale centro regionale per gli antidoti nazionali dalla
normativa vigente, provvede alla raccolta e smistamento di tali presidi attraverso la propria struttura
(Farmacia Ospedaliera e Servizio 118).