ALLEGATO - 118 Liguria
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ALLEGATO - 118 Liguria
ALLEGATO “A” DIPARTIMENTO DI INTERESSE REGIONALE DEL SERVIZIO DI EMERGENZA SANITARIA TERRITORIALE 118 Art.1. Dipartimento di interesse regionale del servizio regionale di emergenza sanitaria territoriale 118. 1. E’ istituito il Dipartimento di interesse regionale del servizio di emergenza sanitaria territoriale 118 (nel seguito nominato semplicemente Dipartimento). 2. Il Dipartimento è interaziendale e funzionale ed è composto dalle seguenti Aziende sanitarie ed altri soggetti erogatori pubblici od equiparati (nel seguito nominati semplicemente Aziende sanitarie): a) Asl 1 Imperiese; b) Asl 2 Savonese; c) Asl 3 Genovese; d) Asl 4 Chiavarese; e) Asl 5 Spezzino; f) A.O. U. S.Martino; g) E.O.Galliera; h) I.S.Gaslini; 3. Al Dipartimento compete il coordinamento dei Servizi 118 della Regione Liguria, individuati ai sensi della L.R. n.24/1994 e la pianificazione e disciplina delle attività comuni di emergenza sanitaria territoriale – 118 nell’ambito della Regione Liguria, relativamente a: a) verifica e controllo dei requisiti del personale dei mezzi di soccorso, delle caratteristiche tecniche, della dotazione di attrezzature e materiale, degli standards di efficienza; b) gestione integrata per la cura e lo sviluppo dei comportamenti clinico-assistenziali, la misurazione degli indicatori, la gestione del rischio clinico, l’adozione di guide e protocolli diagnostico-terapeutici; c) formazione e aggiornamento del personale proprio e del personale con il quale collabora, quali a titolo esemplificativo i soccorritori volontari delle Associazioni di Volontariato convenzionate con il Servizio 118, i Vigili del Fuoco e le Forze dell’Ordine; d) elaborazione dei propri dati epidemiologici e successive fasi di verifica, studio ed analisi degli stessi; e) pianificazione, unitamente con gli ospedali, in caso di massiccio afflusso di feriti, dei programmi di protezione civile e di difesa civile in collaborazione con le Prefetture; f) regolamentazione dell’assistenza sanitaria nel corso di manifestazioni ed eventi vari, con imputazione degli oneri a carico dei terzi richiedenti; g) proposta di regolamenti all’approvazione dei Direttori Generali delle Aziende sanitarie a cui fanno capo le unità operative facenti parte del Dipartimento, relativamente, tra l’altro, alle modalità con le quali affidare alcuni compiti ad una Azienda sanitaria capofila, al fine di raggiungere obiettivi predeterminati ottimizzando risorse ed ottenendo economie di scala; 4. Alle Aziende Sanitarie di cui fanno parte le unità operative facenti parte del Dipartimento competono le attività di gestione dei Servizi 118 e delle risorse umane, finanziarie, tecnologiche ad essi assegnate. Art.2. Sede e Direzione del Dipartimento. 1. La sede del Dipartimento è stabilita presso A. O. U. S. Martino. 2. Nelle more dell’attuazione delle procedure relative alla nomina del direttore del dipartimento ai sensi della L.R. n.41/2006 e successive modificazioni ed integrazioni, il Direttore del Dipartimento è il responsabile “pro tempore” del Servizio 118 dell’ A. O. U. S. Martino. 2. Il Direttore del Dipartimento rappresenta il Dipartimento all’esterno, per le proprie funzioni e competenze; coordina, con l’ausilio del Comitato di Dipartimento, le attività di cui all’art. 1. 3. Il Direttore del Dipartimento convoca e presiede le riunioni del Comitato di Dipartimento. 4. Gli eventuali oneri connessi alla funzione del Direttore di Dipartimento saranno erogati dalla Azienda sanitaria di appartenenza. Art.3. Organi del Dipartimento. 1. Sono Organi del Dipartimento: a) Il Comitato di Indirizzo; b) Il Comitato di Dipartimento. 2. Il Comitato di Indirizzo è composto dall’Assessore Regionale alla Salute e Politiche della Sicurezza dei Cittadini o suo delegato, dai Direttori Generali delle Aziende sanitarie afferenti al Dipartimento o dai Direttori Sanitari dagli stessi delegati e dal Direttore del Dipartimento. E’ presieduto dall’Assessore Regionale alla Salute e Politiche della Sicurezza dei Cittadini o suo delegato e provvede all’individuazione ed alla discussione delle linee strategiche, degli obiettivi e degli indirizzi dell’attività dipartimentale. 3. Il Comitato di Indirizzo si riunisce almeno 2 volte all’anno ed è convocato dall’Assessore Regionale alla Salute e Politiche della Sicurezza dei Cittadini. 4. Il Comitato di Dipartimento è composto dal Direttore del Dipartimento, dai Responsabili dei Servizi 118 delle Aziende sanitarie facenti parte del Dipartimento e da un componente designato dall’Assessorato Regionale alla Salute e Politiche della Sicurezza dei Cittadini. E’ presieduto dal Direttore del Dipartimento e svolge le funzioni organizzativo-consultive, previste quali compiti del Dipartimento stesso all’art.1. 5. Di volta in volta possono essere chiamati a partecipare alle riunioni del Comitato di Dipartimento, in funzione delle problematiche in discussione, dipendenti delle Aziende sanitarie facenti parte del Dipartimento o soggetti esterni che a diverso titolo sono coinvolti nel sistema per le emergenze sanitarie. 6. Il Comitato di Dipartimento si riunisce almeno 1 volta al mese. 7. Le attività di supporto amministrativo del Comitato di Indirizzo e del Comitato di Dipartimento sono garantite da personale A. O. U. S. Martino. Art. 4. Risorse umane e strumentali. 1. Le risorse umane e strumentali sono affidate e gestite autonomamente da ogni Responsabile delle strutture afferenti al Dipartimento . 2. Per il mantenimento dell’operatività essenziale sul territorio in situazioni di emergenza, il Direttore del Dipartimento, sentito il Comitato di Dipartimento, può disporre l’utilizzo fuori sede delle risorse umane e strumentali afferenti ai singoli Servizi 118, previa informazione alle Aziende sanitarie competenti e nel rispetto della normativa vigente. Art.5. Risorse finanziarie. 1. Il Comitato di Dipartimento esprime il proprio parere obbligatorio sui Piani annuali di attività, preventivi e consuntivi di spesa, elaborati da ciascuna Azienda sede di Servizio 118, ne chiede eventuali integrazioni o modificazioni al fine di raggiungere gli obiettivi previsti dall’art.1. 2. I Piani preventivi vengono trasmessi alla competente Direzione dell’Assessorato regionale alla Salute per il controllo di competenza e le conseguenti determinazioni in termini di risorse assegnate dalla Regione alle singole aziende, con vincolo di destinazione annuale. 3. L’A. O. U. S. Martino acquisisce, per dare corso a quanto sopra previsto, anche i piani annuali dell’A.S.L. 3 Genovese, dell’E.O. Galliera e dell’I.S. Gaslini. Art. 6. Convenzioni con Enti e Associazioni di volontariato. 1. Le convenzioni con Enti e Associazioni di Volontariato, sono stipulate dalle Aziende sanitarie secondo quanto previsto dalla normativa nazionale e regionale. 2. Le modalità di esecuzione dei servizi previste dalle convenzioni con le Organizzazioni di cui sopra, sono fornite dal Comitato di Dipartimento, valutate le eventuali criticità e nel rispetto degli accordi regionali stipulati tra la Regione Liguria e le rappresentanze regionali degli Enti e Associazioni convenzionate. Art.7. Tecnologie. 1. Le Centrali Operative del Servizio 118 sono dotate di tecnologie di comunicazione e di sistemi informatici. 2. Al fine di assicurare la compatibilità e omogeneità delle risorse tecnologiche, la Regione Liguria provvede direttamente o attraverso una o più Aziende sanitarie sede di Servizio 118, alla dotazione dei sistemi radio, telefonici ed informatici. 3. Le Aziende sanitarie di cui al comma precedente garantiscono il supporto tecnico e/o amministrativo necessario alla buona funzionalità dei sistemi in questione. Art.8. Formazione. 1. La formazione degli operatori del sistema 118 è realizzata, ogniqualvolta sia possibile, ricorrendo ai professionisti operanti all’interno del medesimo Sistema utilizzati a livello regionale attraverso appositi accordi interaziendali. 2. In particolare, a livello dipartimentale, dovrà venire istituito uno specifico organismo tecnico, che avrà il compito di realizzare il programma dei corsi da effettuare all’interno del Sistema predisponendo il relativo materiale didattico. 3. I compiti dell’organismo tecnico istituito in seno al Dipartimento saranno inseriti in apposito regolamento. Art.9. Maxiemergenze. 1. Il Dipartimento svolge il ruolo di pianificazione delle attività da attuarsi in caso di maxiemergenza, sia in caso di “evento maggiore” convenzionale (incidente ferroviario, catastrofe idrogeologica) che non convenzionale (NBCR). 2. I Servizi 118 predispongono un piano specifico di maxiemergenze con modalità operative omogenee fatte salve particolari specificità territoriali. 3. L’organizzazione deve prevedere specifico personale (medici, infermieri, operatori tecnici e soccorritori) reperibile e/o attivabile secondo le modalità esposte nel piano. 4. Le dotazioni tecnologiche e “farmacologiche” devono avere una base comune e prevedere attrezzature regionali e locali (ad es. tende decontaminazione NBCR). 5. Il Dipartimento integra le funzioni svolte dalle Centrali Operative con quelle della Protezione Civile Regionale con le modalità e gli strumenti previsti dalla Giunta Regionale. 6. I piani per le maxiemergenze sono approvati dal Comitato di Dipartimento. 7. L’A. O. U. S. Martino, individuata quale centro regionale per gli antidoti nazionali dalla normativa vigente, provvede alla raccolta e smistamento di tali presidi attraverso la propria struttura (Farmacia Ospedaliera e Servizio 118).