proc. n. 262/15 RGR

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proc. n. 262/15 R.G.R.
FATTO
Con ricorso depositato il 16/07/15 la Società Autostrade per l’Italia s.p.a. ha impugnato
1 avviso di accertamento n. RI0038961/2015 con cui l’Agenzia delle Entrate ha attribuito la categoria
D/l al manufatto adibito a “pensilina parcheggio”, dotato di copertura di pannelli fotovoltaici ed
ubicato nell’area di servizio “Flaminia ovest” nella tratta autostradale A/l nel Comune di Magliano
Sabina e censito in catasto al foglio 39, particella 86 sub 6.
L’Agenzia delle Entrate, costituitasi in giudizio con comparsa del 27 luglio 2015, ha chiesto
itto del ricorso.
Alla pubblica udienza del 23 marzo 2016 il ricorso è stato trattenuto in decisione.
DIRITTO
Il ricorso è fondato e merita accoglimento.
La Società Autostrade per l’Italia s.p.a. impugna l’avviso di accertamento n. RI0038961/2015
:ui l’Agenzia delle Entrate ha attribuito la categoria D/l al manufatto adibito a “pensilina
parcheggio”, dotato di copertura di pannelli fotovoltaici ed ubicato nell’area di servizio “Flaminia
ovest” nella tratta autostradale A/l nel Comune di Magliano Sabina e censito in catasto al foglio 39,
particella 86 sub 6.
In particolare, la ricorrente lamenta l’erroneità della qualificazione catastale della pensilina
fotovoltaica attribuita dall’Agenzia, ovvero D/l (“opifìci”), invocando quella E/9 (“Edifici a
destinazione particolare non compresi nelle categorie precedenti del gruppo E”) e richiamando, a
fondamento della sua domanda, le caratteristiche intrinseche e l’utilizzo del bene; in quest’ottica
l’esponente evidenzia la strumentalità del bene rispetto all’esercizio dell’attività autostradale e
l’irrilevanza, ai fini dell’attribuzione della categoria catastale, della produzione di energia fotovoltaica
per il carattere assolutamente accessorio e secondario della stessa.
Il ricorso è fondato.
Il contestato classamento ha per oggetto pensiline fotovoltaiche destinate a parcheggio e
situate nel piazzale di sosta dell’area di servizio “Flaminia Ovest” dell’autostrada A/l; la circostanza
non è contestata e, del resto, è comprovata dalla documentazione versata in giudizio da entrambe le
parti.
Secondo quanto previsto dall’art. 61 d.p.r. n. 1142/49, richiamato nella stessa memoria di
parte resistente, “il classamento consiste nel riscontrare sopraluogo per ogni singola unità immobiliare
la destinazione ordinaria e le caratteristiche influenti sul reddito e nel collocare l’unità stessa in quella
tra le categorie e classi prestabilite per la zona censuaria a norma dell’art. 9 che, fatti gli opportuni
confronti con le unità tipo, presenta destinazione e caratteristiche conformi ed analoghe. Le unità
immobiliari urbane devono essere classate in base alla destinazione ordinaria ed alle caratteristiche
che hanno all’atto del classamento”; a norma del successivo art. 62 “la destinazione ordinaria si
accerta con riferimento alle prevalenti consuetudini locali, avuto riguardo alle caratteristiche
ostruttive dell’unità immobiliare”.
Dalla disposizione citata si evince che, ai fini del classamento di un bene immobile, assumono
ecisiva rilevanza le caratteristiche oggettive del manufatto e la sua “destinazione ordinaria”, intesa
ome “potenzialità d’utilizzo del bene...in riferimento alle caratteristiche del bene” (Cass. n.
2025/2015).
In quest’ottica la Commissione ritiene che le caratteristiche oggettive e la funzione del bene
indicato nel gravato avviso di accertamento, ovvero una pensilina dotata di copertura di pannelli
fotovoltaici e situata nel piazzale di sosta di un’area di servizio dell’autostrada A /l, inducano a
ritenere non corretta la qualificazione catastale attribuita dall’Agenzia resistente (D/l) in luogo di
quella (E/9) invocata dalla ricorrente.
In merito deve essere evidenziata l’assenza di una significativa autonomia reddituale e
funzionale del bene e il significativo nesso di strumentalità dello stesso con l’esercizio della tratta
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(come, invece, prospetta l’ente resistente: pag. 7 della memoria del 14/12/15) ma come
^normalità” di tale uso quale desumibile dalle caratteristiche oggettive del cespite; nello stesso senso
devono essere valorizzate la natura demaniale del bene e la qualità di concessionaria del servizio
autostradale, riconoscibile alla ricorrente.
Né, ai fini dell’attribuzione della categoria catastale, assumono significativa rilevanza la
presenza di pannelli fotovoltaici di copertura sulla pensilina e la conseguente produzione di energia
elettrica.
I pannelli in esame, infatti, anche per le loro concrete caratteristiche fisiche ed il rapporto con
la cosa “principale”, sono privi di autonomia funzionale e non alterano la destinazione “ordinaria”
del bene cui accedono, quale desumibile dalle sue caratteristiche oggettive (pensilina in area di
parcheggio), ma, anzi, favorendo l’ombreggiamento, ne valorizzano la strumentalità rispetto
all’utilizzo della tratta autostradale.
Nello stesso senso deve essere evidenziato che la produzione di energia elettrica è nella
fattispecie assolutamente marginale, in relazione alle caratteristiche oggettive e alla funzione del
bene, anche perchè destinata, in parte, all’autoconsumo della società ricorrente (il cui oggetto sociale
non prevede la produzione di energia elettrica) e, per il resto, alla cessione alla rete con modalità
assolutamente non economiche in relazione al successivo riacquisto.
Per questi motivi il ricorso è fondato e merita accoglimento.
La novità delle questioni giuridiche oggetto di causa giustifica la compensazione delle spese
processuali sostenute dalle parti;
P.Q.M.
La Commissione tributaria provinciale di Rieti
sciogliendo la riserva, accoglie il ricorso.
Spese compensate.
Così deciso in Rieti il 6 aprile 2016.
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