Regolamento per la disciplina degli specchi acquei destinati ad

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Regolamento per la disciplina degli specchi acquei destinati ad
COMUNE DI CAMOGLI
Città Metropolitana di Genova
Approvato con deliberazione di Consiglio Comunale 27/09/2004, n. 33
Modificato: con deliberazione di Consiglio Comunale 28/04/2014, n. 40
(modifiche art. 5 comma 4)
Modificato: con deliberazione di Consiglio Comunale 15/09/2014, n. 90
(modifiche art. 3, commi 2,3,4,5)
TITOLO I - DISPOSIZIONI GENERALI
Art. 1 – Oggetto e finalità.
1. Il presente regolamento, alla luce anche del Regolamento relativo alla disciplina degli ormeggi nel Porto
di Camogli approvato dal Capo del Circondario Marittimo di Genova con Ordinanza n. 123/2001 in data
28.05.2001 e delle successive modifiche ed integrazioni apportate con Ordinanze n. 199/2001 e n.
07/2002, dell’art. 30 del Codice della Navigazione, della Legge della Regione Liguria n. 1/2001 con la
quale sono state trasferite ai Comuni le competenze in materia di amministrazione del demanio marittimo
e dell’art. 8 comma 17 del vigente Piano di Utilizzazione delle Aree Demaniali Marittime della Regione
Liguria disciplina:
a) le diverse tipologie di concessione e di ormeggio;
b) i criteri di assegnazione delle concessioni demaniali marittime relative a specchi acquei in ambito
portuale per l’ormeggio delle unità di cui al successivo art.2;
c) l’uso e la gestione amministrativa degli specchi acquei assegnati in concessione.
TITOLO II – CONCESSIONI DEMANIALI MARITTIME
Art. 2. Classificazione.
1. Le concessioni demaniali marittime per ormeggio sono di due tipi:
a) Annuale: ormeggio consentito tutto l’anno. Tali ormeggi sono localizzati in porto così come indicato
nel Piano degli Ormeggi.
b) Stagionale: ormeggio consentito dal 01 giugno al 30 settembre di ogni anno. Tali ormeggi sono
localizzati in avamporto così come indicato nel Piano degli Ormeggi.
2. Gli ormeggi sono classificati avuto riguardo alla natura dell’unità cui sono destinati ed alla categoria di
appartenenza dell’unità.
3. Ai fini del presente regolamento, per “unità” si intende:
a) il naviglio addetto al servizio di trasporto (lettera identificativa : T);
b) il naviglio addetto alla pesca professionale(lettera identificativa : P);
c) il naviglio da diporto (navi da diporto, imbarcazioni da diporto, natanti da diporto) (lettera
identificativa : X).
4. Le categorie, contraddistinte con le lettere da A a L, sono determinate in considerazione delle dimensioni
dell’unità come di seguito indicato:
a) Categoria A: dimensioni max lungh. mt. 5,50 largh. mt. 2,00
b) Categoria B: dimensioni max lungh. mt. 6,00 largh. mt. 2,00
c) Categoria C: dimensioni max lungh. mt. 7,00 largh. mt. 2,40
d) Categoria D: dimensioni max lungh. mt. 8,15 largh. mt. 2,80
e) Categoria E: dimensioni max lungh. mt. 9,50 largh. mt. 3,20
f) Categoria F: dimensioni max lungh. mt. 11,30 largh. mt. 3,70
g) Categoria G: dimensioni max lungh. mt. 14,40 largh. mt. 4,00
h) Categoria H: dimensioni max lungh. mt. 21,50 largh. mt. 6,00
i) Categoria L: dimensioni max lungh. mt. 27,40 largh. mt. 6,50.
5. Ai fini dell’individuazione della categoria di appartenenza si fa riferimento all’effettivo ingombro
dell’unità (compresi l’eventuale delfiniera, pulpito, bompresso, motore fuori bordo e qualsiasi altra
sporgenza quali pinne stabilizzatrici ecc.) e cioè al “fuoritutto” dell’unità e può farsi luogo ad una
tolleranza del 3% per la sola lunghezza.
6. Tolleranze superiori a quella di cui sopra, qualora si tratti di imbarcazioni con destinazione d’uso
produttiva, possono essere autorizzate su istanza del concessionario previo parere della Capitaneria di
Porto in merito alla sicurezza.
Art. 3. Identificazione degli ormeggi.
1. I singoli ormeggi sono rappresentati nel P.d.O., debbono essere contrassegnati da un numero
identificativo e debbono anche recare l’indicazione della tipologia dell’unità cui sono destinati e della
categoria di appartenenza della stessa.
2. Per gli ormeggi a banchina saranno predisposti idonei segnali sulla banchina stessa, a cura
dell’Amministrazione comunale, atti a delimitare le varie zone d’uso previste dal presente regolamento.
3. Per gli ormeggi all’interno dello specchio acqueo deve essere posizionata a cura e a carico del
concessionario, per ciascun ormeggio, una boa di dimensioni appropriate, recante il numero di
identificazione dell’ormeggio e le lettere identificative della tipologia e della categoria dell’unità con
scritte di colore nero. Per gli ormeggi all’interno degli specchi acquei concessi alle società di cui all’art.
6 del regolamento, sulla boa sarà indicato il numero di identificazione dell’ormeggio e la lettera
identificativa della tipologia.
4. Per ogni unità ormeggiata, a cura e a carico del concessionario deve essere posizionata una tabella di
individuazione, esposta in maniera ben visibile. Tale tabella di individuazione, in materiale plastico,
resistente alle intemperie, di colore giallo, secondo il modello predisposto dall’Amministrazione
comunale, deve riportare le seguenti diciture:
ORMEGGIO N. ________
Lettera Tipologia – Lettera Categoria
Numero Pratica
5. Ogni unità ormeggiata negli specchi acquei concessi alle società di cui all’art. 6 del presente
Regolamento, deve esporre, in maniera ben visibile, una tabella di individuazione. La stessa, in materiale
plastico, resistente alle intemperie, di colore giallo, su modello fornito dall’Ufficio Demanio Marittimo,
deve riportare le seguenti diciture:
ORMEGGIO N. ___________
Lettera Tipologia
Numero Pratica
Art. 4. Uso dello specchio acqueo.
1. In considerazione delle diverse destinazioni d’uso nel P.d.O. vengono individuate le zone di ormeggio
per ognuna di esse.
2. Gli ormeggi possono essere utilizzati soltanto con unità aventi la destinazione d’uso per cui è stata
rilasciata la concessione demaniale marittima.
3. Il cambio di destinazione d’uso della c.d.m. deve essere preventivamente autorizzato dall’Ufficio
Demanio che valuterà, tra l’altro, la disponibilità di un ormeggio di caratteristiche analoghe nella zona
destinata all’uso per il quale viene fatta richiesta.
4. Sono consentiti periodi di inutilizzo dell’ormeggio connessi ad operazioni di manutenzione dell’unità o
dell’ormeggio stesso; la data di rimozione dell’unità dallo specchio acqueo, le ragioni della rimozione e
quella entro la quale si prevede la ricollocazione dell’unità debbono essere preventivamente comunicate
all’Ufficio Demanio.
Art. 5. Concessioni in favore di pescatori professionisti singoli o associati.
1. In deroga a quanto previsto dall’art.15 del presente regolamento, i concessionari di specchi acquei per
l’ormeggio di unità addette alla pesca professionale hanno la facoltà:
a) di scambiare, dandone preventiva comunicazione all’Ufficio Demanio, nell’ambito degli ormeggi dei
quali sono concessionari, la posizione delle unità in funzione dell’impiego delle stesse nelle
campagne di pesca.
2. Le unità impiegate nella tonnarella, nel caso di lavori di manutenzione, possono inutilizzare gli ormeggi,
fino ad un massimo di sei mesi, dandone comunicazione all’Ufficio Demanio, indicando il momento
stimato di rientro delle unità.
3. I pescatori professionisti, titolari di concessioni, non aderenti a Società cooperative, qualora decidano di
aderire a queste ultime, conferiscono la concessione in capo alla Società stessa.
4. Nel caso di recesso, se il pescatore professionista è un socio apportatore della concessione di cui al
comma 3, la concessione viene conferita nuovamente allo stesso, con scorporo dell’unità dalla
concessione della cooperativa.
5. Nel caso di scioglimento, o cessazione per qualsiasi causa della Società cooperativa, ciascun socio,
titolare di unità, subentra nella concessione relativa all’ormeggio utilizzato da detta unità.
6. Gli ormeggi non assegnati vengono attribuiti ai sensi del comma successivo.
7. Ai fini dell’assegnazione degli ormeggi disponibili, ferma restando l’applicazione delle regole generali
previste dal presente regolamento, costituisce titolo essenziale preferenziale la residenza, da almeno tre
anni, nel Comune di Camogli.
8. La vendita dell’imbarcazione non costituisce titolo per il subingresso nella concessione.
Art. 6. Concessioni per servizi d’ormeggio per conto terzi.
1. Dalla data di entrata in vigore del presente Regolamento non sono ammesse concessioni conto terzi né
l’uso di concessioni per conto terzi ad eccezione di quelle convenzionate con il Comune che prevedano
la prestazione di servizi a vantaggio del porto, delle relative infrastrutture ed opere connesse.
2. La predetta convenzione, deve essere approvata dal Consiglio Comunale.
3. Le c.d.m. per più posti di ormeggio destinati ad attività di ormeggio conto terzi convenzionate con il
Comune sono soggette alle seguenti disposizioni:
a) Il concessionario deve effettuare il servizio di ormeggio per conto terzi nei soli limiti del numero
massimo e della tipologia di unità previsti dalla convenzione e non può ormeggiare unità di
categoria superiore a quella indicata nella concessione.
b) Il concessionario è tenuto a annotare su un apposito registro vidimato dall’Ufficio Demanio
l’elenco completo delle unità ormeggiate, precisandone in particolare categoria, tipo, numero di
concessione ed allegandone se possibile una fotografia a colori. E’ inoltre tenuto ad annotare le
eventuali sostituzioni di unità ormeggiate con altre in precedenza non ormeggiate. Il predetto
registro deve essere aggiornato quotidianamente, essere disponibile in ogni momento per gli
opportuni controlli dell’Amministrazione Comunale. Deve comunque essere, nel periodo estivo (
aprile- settembre) ogni quindici giorni e nel periodo invernale mensilmente prodotto all’Ufficio
Demanio per gli opportuni controlli.
c) Ogni unità deve esporre la targa di identificazione fornita dall’Amministrazione Comunale.
d) Il concessionario deve applicare, sia per gli ormeggi continuativi sia per quelli occasionali, le tariffe
di stazionamento che sono approvate dall’Amministrazione Comunale entro il 30 aprile di ogni
anno.
e) Le tariffe vengono affisse all’Albo Pretorio del Comune ed in apposita bacheca posta in ambito
portuale in visione per i cittadini.
f) I concessionari si impegnano ad istituire, sentita la Capitaneria di Porto e l’Ufficio Demanio, nel
periodo dal 1° giugno al 30 settembre, nella zona transito dell’avamporto, un campo boe attrezzato
destinato alle unità in transito.
g) Il trasferimento di azienda costituisce titolo per il trasferimento della concessione al cessionario.
h) La mancata osservanza della disposizione di cui alla lettera a) prima parte comporta decadenza della
c.d.m. La mancata osservanza della disposizione di cui alla lettera d) comporta la revoca della
c.d.m.
Art. 7. Concessioni in favore di circoli od associazioni.
1. I circoli e le associazioni titolari di concessioni demaniali marittime sono tenuti, entro venti giorni
dall’entrata in vigore del presente regolamento, a comunicare all’Ufficio Demanio il nominativo dei soci
che godono degli ormeggi nella disponibilità dell’ente, nonché a comunicare i dati identificativi delle
unità ormeggiate (tipo, categoria), producendone anche una fotografia a colori. Sono altresì tenuti a
specificare il nominativo dei soci apportatori.
2. Ciascuna unità deve essere munita della tabella di identificazione di cui all’art.3 comma 5. In detta
tabella viene riportata anche la denominazione del circolo o della associazione.
3. I soci apportatori, che intendano recedere dal circolo od associazione, conservano la titolarità
dell’ormeggio, originariamente conferito, mediante subingresso nella relativa concessione, con
correlativa riduzione del numero complessivo di ormeggi nella disponibilità del circolo o
dell’associazione,
4. L’ormeggio attribuito ai sensi del comma precedente è scambiato, sentito il Presidente del circolo o
dell’associazione, con quello più esterno tra quelli nella disponibilità del circolo o della associazione.
5. I Soci non apportatori che intendano recedere dal circolo o dalla associazione, perdono la titolarità
dell’ormeggio, che rimane pertanto nella disponibilità del circolo o dell’associazione, che sono tenuti ad
assegnarlo tempestivamente.
6. Terzi titolari di ormeggio possono aderire a circoli o associazioni apportando l’ormeggio in concessione
con correlativo incremento, in capo al circolo o alla associazione, del numero di ormeggi nelle rispettive
disponibilità. Non viene mutata l’ubicazione degli ormeggi in questione.
7. Il circolo o associazione non può comunque aumentare la compagine sociale risultante al momento
dell’entrata in vigore del presente regolamento, in misura superiore al 10%.
8. L’assegnazione degli ormeggi disponibili all’interno dei circoli o delle associazioni si attua in forza di
una graduatoria nominativa dei soci, che può essere predisposta tenendo conto anche della categoria
delle unità.
9. Le graduatorie nominative di cui sopra devono essere semestralmente comunicate all’Ufficio Demanio
del Comune di Camogli.
10. Il circolo o l’associazione, entro quindici giorni dall’assegnazione dell’ormeggio ad un proprio socio
deve darne comunicazione all’Ufficio Demanio, contestualmente restituendo la tabella di identificazione
della precedente unità, indicando i dati identificativi della nuova, nonché i dati anagrafici del socio neo
assegnatario.
11. Gli ormeggi temporaneamente inutilizzati, in deroga a quanto previsto dall’art.15, possono essere
assegnati, in corrispondenza del periodo di inutilizzazione, ad altri associati.
12. I Presidenti di circoli o associazioni, comunicano bimestralmente l’eventuale temporanea inutilizzazione
degli ormeggi e forniscono altresì gli identificativi dei natanti e degli associati, temporanei sostituti.
13. Nel caso di scioglimento o cessazione, per qualsiasi causa della associazione o circolo, i soci, siano essi
apportatori o meno, in quel momento assegnatari di ormeggio, subentrano nella titolarità dello stesso.
Art. 8. Concessioni in favore delle unità adibite al traffico (trasporto passeggeri e merci).
1. I concessionari, dandone preventiva comunicazione all’Ufficio Demanio, nell’ambito degli ormeggi dei
quali sono assegnatari, hanno la facoltà di scambiare la posizione delle unità, ferma restando l’esigenza
dell’identità della categoria di appartenenza, in funzione delle esigenze operative connesse allo
svolgimento dell’attività di traffico.
2. Nel caso di scioglimento o cessazione per qualsiasi causa della società, ciascun socio titolare di unità
subentra nella concessione relativa all’ormeggio utilizzato da detta unità.
3. Il socio apportatore di ormeggio nella società può, in ogni momento e previa rinuncia della società
stessa, riavere la titolarità del proprio ormeggio.
TITOLO III – ASSEGNAZIONE DELLE CONCESSIONI
Art. 9. Criterio di assegnazione.
1. Gli specchi acquei destinati all’ormeggio che si rendano disponibili, assunto il parere della Capitaneria di
Porto, sono assegnati in concessione dall’Amministrazione Comunale attraverso apposito bando
predisposto secondo le indicazioni del presente regolamento ed approvato dalla Giunta Comunale.
2. Al bando viene data pubblicità mediante affissione all’Albo Pretorio del Comune per almeno i quindici
giorni precedenti al periodo indicato per la presentazione delle domande, nonché mediante ogni altra
forma di pubblicità ritenuta opportuna dall’Ufficio Demanio.
3. La graduatoria formata in conseguenza del bando ha validità biennale.
4. L’Amministrazione Comunale si riserva la facoltà di non assegnare gli specchi acquei che si rendano
liberi da concessione.
Art. 10. Modalità di presentazione delle domande.
1. La domanda di partecipazione al bando per l’assegnazione degli ormeggi, da indirizzarsi all’Ufficio
Demanio e da presentarsi entro i termini previsti dal bando medesimo, deve essere formulata in bollo e
deve essere corredata, salvo quanto previsto dal comma successivo, da due fotografie a colori in formato
10x15 cm. dell’unità da ormeggiare.
2. La domanda può essere presentata anche da chi non possiede un’unità; in tal caso nell’istanza debbono
essere comunque indicati il modello e le dimensioni dell'unità che si intende ormeggiare; inoltre il
richiedente deve produrre atto di impegno all’acquisto dell’unità entro e non oltre 30 gg. dalla
formazione della graduatoria qualora egli risulti assegnatario; il mancato rispetto del termine di cui sopra
comporta la rinuncia all’assegnazione dell’ormeggio.
Art. 11. Contenuti delle domande.
1. Nella domanda il richiedente deve indicare:
a) se persona fisica (generalità, residenza anagrafica, codice fiscale, recapito telefonico, numero di fax
o indirizzo elettronico),
b) se ente (natura, denominazione, partita IVA, codice fiscale, sede, responsabile o legale
rappresentante, recapito telefonico, numero di fax ed indirizzo elettronico).
2. Deve inoltre indicare:
-
destinazione d’uso, categoria, caratteristiche (nome, materiale di costruzione, colore, sigla di
individuazione), tipo di propulsione dell’unità che si intende ormeggiare.
3. Deve inoltre produrre, qualora si tratti di unità a motore:
a) copia certificato di assicurazione del motore;
b) copia certificato omologazione del serbatoio carburante;
4. Deve infine dichiarare:
a) di essere proprietario (o che intende acquistare) l'unità in relazione alla quale è richiesto l’ormeggio;
b) di essere disposto ad accettare l’ormeggio assegnato;
c) di essere a conoscenza e di impegnarsi ad osservare le norme di cui al presente regolamento.
d) se è già titolare in proprio, o se lo sono i propri familiari fino al terzo grado di parentela, di ormeggio
annuale/stagionale per unità da diporto;
e) se è già fruitore o se lo è un familiare fino al terzo grado di parentela, di ormeggio annuale/stagionale
intestato a circolo od associazione;
5. Deve inoltre allegare:
a) se l’ormeggio è richiesto per attività professionale: copia della licenza dell’unità;
b) se l’ormeggio è richiesto per diporto: copia della licenza di abilitazione alla navigazione per unità
iscritte e copia del certificato d'uso del motore per unità di navigazione non iscritte.
6. Le indicazioni, dichiarazioni ed allegazioni di cui ai commi precedenti sono previste a pena di
esclusione.
Art. 12. Riserva di concessioni per posti d'ormeggio.
1. N° 2 ormeggi sono riservati all’Ufficio Locale Marittimo.
2. N° 2 ormeggi sono riservati all’Istituto Nautico di Camogli Cristoforo Colombo per scopo didattico.
3. N° 2 ormeggi sono riservati alla Lega Navale per svolgimento di attività agonistica.
4.
N° 1 ormeggio è riservato al battello ecologico di proprietà del Comune di Camogli.
Art. 13. Formazione della graduatoria per l’assegnazione delle concessioni.
1. Le domande di cui all’art. 9 e seguenti sono esaminate da una Commissione, nominata dalla Giunta
Comunale, composta da:
a) Il Responsabile dell’Ufficio Demanio Marittimo;
b) Un avvocato esperto in Diritto Marittimo;
c) Un rappresentante della Capitaneria di porto di Genova individuato nell’ambito di una terna
designata dalla Capitaneria medesima;
d) Un Ingegnere;
e) Un Architetto.
2. La commissione decade all’atto dello scioglimento dell’Amministrazione Comunale.
3. Ai fini della formazione della graduatoria di cui all’art.9 alle domande pervenute viene assegnato un
punteggio in base ai criteri sotto riportati:
a) residenza nel Comune di Camogli: punti 5;
b) residenza nel Comune di Camogli da oltre 10: anni punti 7;
c) residenza nel Comune di Camogli in Loc. P.ta Chiappa e S. Fruttuoso: punti 6;
d) residenza nel Comune di Camogli in Loc. P.ta Chiappa e S. Fruttuoso da oltre 10 anni: punti 8;
e) nascita nel Comune di Camogli: punti 5;
f) uso dell’unità per pesca professionale: punti 4;
g) uso dell’unità per altro uso professionale: punti 2;
h) domanda presentata da titolare di c.d.m. per ormeggio stagionale, avente ad oggetto l’assegnazione di
un ormeggio annuale, e viceversa: punti 10. In caso di assegnazione il titolare si impegna, mediante atto
da depositare all’Ufficio Demanio entro e non oltre 30 gg. dalla formazione della graduatoria qualora
egli risulti assegnatario, a rinunciare al proprio specchio acqueo.
4. I criteri di cui ai punti a), b), c) e d) non sono cumulabili.
5. In caso di parità di punteggio si fa riferimento all’ordine cronologico di presentazione delle domande
privilegiando la domanda presentata per prima.
6. Sono prive di efficacia tutte le domande presentate prima dell’emanazione del bando.
7. Nell’assegnazione di ormeggi per naviglio da diporto di cui all’art.2 comma 3 lett. c) del presente
regolamento, i richiedenti nei cui confronti sussistono le condizioni, anche disgiuntamente, di cui all’art.
11 comma 4 punti d) ed e), vengono collocati in fondo alla graduatoria.
TITOLO IV – GESTIONE AMMINISTRATIVA DELLE CONCESSIONI
Art. 14. Rinnovo delle concessioni.
1. Ai fini della durata e del rinnovo delle c.d.m. si fa riferimento alle disposizioni di legge vigenti.
Art. 15. Subingresso.
1. Le istanze di subingresso presentate all’Amministrazione Comunale prima della approvazione della
D.G.C. n° 66 del 04/03/2004 avente ad oggetto: “sospensione temporanea delle procedure e
dell’assegnazione di nuove concessioni demaniali marittime e subingressi, riguardanti gli ormeggi a boa
nello specchio acqueo del porto e dell’avamporto di Camogli. Disposizioni relative al rinnovo delle
c.d.m. per l’anno 2004”, sono esaminate dall’Ufficio Demanio che, in seguito ad istruttoria tesa a
verificare l’idoneità del subentrante, con motivato provvedimento, autorizza il subingresso o rigetta
l’istanza, ai sensi dell’art. 46 del Codice della Navigazione.
2. Successivamente all’approvazione del presente regolamento, il subingresso, salvo quanto espressamente
previsto dalla legge e dal presente regolamento, è consentito soltanto per causa di morte ex art. 46 ultimo
comma del Codice della Navigazione.
Art. 16. Incedibilità ed utilizzo dell’ormeggio.
1. Salve le deroghe espressamente previste dalla legge e dal presente regolamento:
a) Il concessionario non può cedere o subconcedere ad altri lo specchio acqueo assegnatogli;
b) la vendita a terzi dell’unità od anche di quote della stessa, esclude per l’acquirente il diritto al
subingresso;
c) I concessionari, se non preventivamente autorizzati non possono scambiarsi posto di ormeggio;
d) I concessionari devono utilizzare gli specchi acquei continuativamente per tutto il periodo per cui
sono stati loro assegnati.
e) Il concessionario, salvo espressa autorizzazione, non può sostituire o modificare le caratteristiche
dell’unità dichiarate sulla domanda.
f) Il concessionario non può, salva preventiva autorizzazione dell’Ufficio Demanio, sostituire l’unità
cui inerisce la c.d.m. con altra di categoria compatibile.
2. La mancata osservanza delle disposizioni di cui alle lettere a), c), d), e) ed f) comporta la decadenza della
concessione ai sensi dell’art.47 del Codice della navigazione.
TITOLO V - DISPOSIZIONI FINALI
Art. 17. Progetto di Utilizzo dello specchio acqueo portuale.
1. Il Comune di Camogli, mediante la redazione di un progetto di utilizzo relativo agli specchi acquei ai
sensi dell’art. 8 comma 17 del Piano di utilizzazione delle aree demaniali marittime della Regione
Liguria, può prevedere un diverso assetto logistico ed amministrativo degli ormeggi del porto nonché la
possibilità di modificare e/o integrare il presente regolamento.
Art. 18. Diritto di revoca
1. Il Comune di Camogli si riserva la facoltà di revocare ai sensi dell’art. 42 del Codice della Navigazione
in tutto o in parte la concessione, a suo giudizio discrezionale e/o per specifici motivi inerenti al pubblico
uso del mare o per altre ragioni di pubblico interesse.
2. La revoca non dà diritto ad indennizzo.
Art. 19. Controlli, vigilanza e sanzioni.
1. Ferme restando le competenze degli altri Organi dell’Amministrazione dello Stato, l’applicazione e
l’osservanza di tutte le norme di Legge e/o disposizioni amministrative, il controllo e la vigilanza, per
quanto di competenza del Comune di Camogli, sono svolti dal Comando di Polizia Municipale.
2. In caso di attracco non autorizzato l’unità abusiva viene immediatamente rimossa, a cura dell’Autorità
competente, accollando le spese di rimozione e custodia al proprietario.
3. Sono considerate unità abusive anche quelle sprovviste del contrassegno di riconoscimento di cui all’art.
3.
4. Qualora non sia diversamente disposto, le violazioni delle norme del presente regolamento comportano
l’applicazione della sanzione pecuniaria da un minimo di euro 100,00 ad un massimo di euro 1.500,00.