delibera 34 dd. 14.04.2016

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delibera 34 dd. 14.04.2016
ORIGINALE
COPIA
COMUNE DI MADRUZZO
PROVINCIA DI TRENTO
VERBALE DI DELIBERAZIONE N. 34
del Commissario Straordinario
con i poteri del Consiglio comunale
Oggetto: Convenzione con Asia per la gestione del C.R.M. di Lasino insistente sulla
p.ed. 890 C.C. Lasino sul Comune di Madruzzo.-
L’anno duemilasedici, il giorno 14 del mese di aprile alle ore 15.45 nella sala delle
riunioni, è presente il Commissario straordinario Attilio Caldera, nominato, ai sensi
dell’art. 5, comma 1 della L.R. 24.07.2015, n. 14, con provvedimento della Giunta
provinciale prot. n. S110/15/668894/8.4.3/235-15 dd. 30.12.2015.
Assiste il Vice Segretario dott.ssa Francesca Chemolli
RELAZIONE DI PUBBLICAZIONE
(art. 79, primo comma, del T.U.O.C. approvato con D.P.Reg. 01.02.2005, n. 3/L)
Certifico Io sottoscritto Segretario generale, che copia del presente verbale viene
pubblicata per estratto all’Albo Informatico di questo Comune dal 15.04.2016 al
25.04.2016, ove rimarrà esposto per dieci giorni consecutivi.
IL SEGRETARIO GENERALE
F.to dott.ssa Cinzia Mattevi
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Oggetto: Convenzione con Asia per la gestione del C.R.M. di Lasino insistente sulla
p.ed. 890 C.C. Lasino sul Comune di Madruzzo.Richiamata la Legge Regionale n. 14 dd. 24.07.2015, pubblicata sul B.U. n. 31, supplemento
2, del 04/08/2015, con la quale è stato istituito, a decorrere dal 1° gennaio 2016, il Comune di
Madruzzo mediante la fusione dei Comuni di Calavino e Lasino;
Atteso che ai sensi dell’art. 5, comma 1, della legge, a decorrere dal 1° gennaio 2016 e fino
all’elezione degli organi comunali, alla gestione del nuovo Comune provvede un commissario
straordinario nominato dalla Giunta Provinciale di Trento;
Visto l’atto della Giunta provinciale prot. n. S110/15/668894/8.4.3/235-15 di data 30.12.2015
con il quale è stato affidato l’incarico di Commissario straordinario per il Comune di
Madruzzo al dott. Attilio Caldera.
Considerato che ai sensi dell’art. 3 della L.R. 14/2015 il Comune di Madruzzo subentra nella
titolarità di tutti i beni mobili ed immobili e di tutte le situazioni giuridiche attive passive dei
comuni estinti di Lasino e di Calavino;
L’art. 61 del D.P.Reg 1.02.2005 n. 3/L prevede che i Comuni per la gestione associata di uno
o più servizi a rilevanza economica e imprenditoriale possano costituire un consorzio, di cui
possono fare parte altri enti pubblici; a tal fine i rispettivi consigli comunali approvano, a
maggioranza assoluta dei componenti, una convenzione, unitamente allo statuto del
consorzio.
Premesso che:
 con deliberazione consorziale n. 2 dd. 12.06.1992, approvata con prescrizioni dalla Giunta
provinciale nella seduta dd. 27.07.1992, sub n. 8159/1-R, è stata costituita l'Azienda
speciale di igiene urbana con la denominazione di "Azienda Speciale per l'igiene
Ambientale di Lavis", a norma degli artt. 2 e 4 del D.P.R. 902/86;
 in data 18 febbraio 1993 è entrata in vigore la L.R. 04.01.1993 n. 1, successivamente
modificata con L.R. 23.10.1998 n. 10 e con L.P. 16.06.2006 n. 3, che ha recepito i principi
della legge statale 08.06.1990, n. 142;
 il Comune di Calavino pertanto, con deliberazione del consiglio comunale n. 30 dd.
12.04.1995 ha disposto l’adesione alla costituzione del Consorzio Azienda Speciale per
l’Igiene Ambientale (A.S.I.A.) a norma degli artt. 40, 41, 41 bis, 44 e 45 delle LR 1/1993,
articoli ora sostituiti dal sopraccitato art. 61;
 con successive deliberazioni consiliari n. 40 del 17.12.1998, n. 27 del 22.12.2008, n. 36
dd. 28.12.2011 e n. 2 del 07.04.2014 il Comune di Calavino ha riapprovato e introdotto
varie modifiche alla convenzione e allo statuto del Consorzio Azienda Speciale per l’Igiene
Ambientale (A.S.I.A.);
Con deliberazione del Consiglio Comunale n. 33 del 30.11.2015 il Comune di Calavino ha
approvato lo Statuto e la Convenzione per la gestione dei servizi di igiene ambientale del
Consorzio Azienda denominato "Azienda Speciale per l'Igiene Ambientale" (ASIA)
E' volontà degli enti pubblici consorziati prevedere che, gli effetti delle future fusioni o unioni
tra comuni consorziati abbiano, come effetto diretto, il trasferimento della partecipazione e
del Consorzio-Azienda e dell'affidamento del servizio al Consorzio-Azienda, al comune
risultante dalla fusione o dalla nuova unione.
E' altresì determinazione degli enti pubblici consorziati disporre che, eventuali trasferimenti
della titolarità del servizio pubblico di raccolta dei rifiuti, dai comuni ad enti territoriali
sovraordinati, comporti l'effetto diretto del trasferimento della partecipazione del ConsorzioAzienda, all'ente sovraordinato.
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Sulla base dell’art. 1 comma 2, lett c) del proprio Statuto, Asia “può svolgere ogni altra
attività connessa alla raccolta, spazzamento, trasporto e smaltimento dei rifiuti, ivi compresi
quelli tossici e nocivi, e inerente alla tutela ecologica ed ambientale, su richiesta di
amministrazioni pubbliche e di privati”.
Il servizio di raccolta e smaltimento dei rifiuti solidi urbani e di gestione del Centro Raccolta
Materiale era gestito dal Comune di Lasino mediante la società SOGAP srl sulla base del
progetto esecutivo di raccolta dei rifiuti urbani redatto dalla società Idecom s.r.l. di Terlano
(Bz) in data dicembre 2005 ed approvato dal Consiglio comunale con deliberazione n. 22 dd.
26.05.2006.
Il Comune di Lasino e la società SOGAP srl hanno concluso i seguenti contratti:
- Appalto a titolo precario del servizio di raccolta e trasporto rifiuti solidi urbani con modalità
“porta a porta”e gestione del centro di raccolta materiali (C.R.M.) di Lasino, stipulato in
forma pubblica in data 16.06.2007, a rogito del segretario comunale Armellini dott. Alberto,
rep. n. 793, a seguito di deliberazione della Giunta comunale n. 61 dd. 13.06.2007;
- Appalto relativo al servizio di gestione del C.R.M. di Lasino e di raccolta e trasporto rifiuti
ingombranti e vegetali presso la frazione di Pergolese stipulato mediante scrittura privata in
data 10.08.2010, a seguito della deliberazione della Giunta comunale n. 97 dd. 06.08.2010.
La durata del primo contratto, relativo al servizio di raccolta e trasporto dei rifiuti solidi
urbani, è stata prevista “dal 16.06.2007 e fino al 31.12.2008 e, comunque, opererà fino al
subentro nel servizio di raccolta dei rifiuti solidi urbani da parte della costituenda Comunità di
Valle – “Valle dei Laghi” (articolo 2 del contratto).
La durata del secondo contratto, relativo alla gestione del centro di raccolta materiali di
Lasino e di raccolta dei rifiuti ingombranti e vegetali presso la frazione di Pergolese, è stata
prevista dal 7 agosto 2010 al 31 dicembre 2010, senza possibilità di tacito rinnovo.
IL Consiglio comunale, con deliberazione n. 45 di data 29 dicembre 2010, immediatamente
eseguibile, ha deliberato:
- di prendere atto che il contratto di appalto a titolo precario, concluso con la società
SOGAP srl, del servizio di raccolta e trasporto rifiuti solidi urbani con modalità “porta a
porta”e gestione del centro di raccolta materiali (C.R.M.) di Lasino, stipulato in forma
pubblica in data 16.06.2007, a rogito del segretario comunale Armellini dott. Alberto, rep.
n. 793, a seguito di deliberazione della Giunta comunale n. 61 dd. 13.06.2007 scade ex
lege, il 31 dicembre 2010;
- di prendere atto che il contratto di appalto, concluso con la società SOGAP srl, relativo al
servizio di gestione del C.R.M. di Lasino e di raccolta e trasporto rifiuti ingombranti e
vegetali presso la frazione di Pergolese stipulato mediante scrittura privata in data
10.08.2010, a seguito della deliberazione della Giunta comunale n. 97 dd. 06.08.2010,
scade il 31 dicembre 2010;
- di prorogare i contratti sopraccitati fino al 31 dicembre 2011, al fine di garantire la
continuità del servizio di raccolta e smaltimento dei rifiuti solidi urbani e di gestione del
Centro Raccolta Materiali, che dovrà essere svolto in base alle medesime condizioni
contrattuali attualmente vigenti;
- di prorogare i contratti sopraccitati fino al 31 dicembre 2015 al fine di garantire la
continuità del servizio di raccolta e smaltimento dei rifiuti solidi urbani e di gestione del
Centro Raccolta Materiali, che dovrà essere svolto in base alle medesime condizioni
contrattuali attualmente vigenti;
Per quanto riguarda la gestione dei centri di raccolta materiali, a seguito dell’entrata in vigore
del comma 3 bis sopraccitato, deve applicarsi il decreto ministeriale 08 aprile 2008 e ss.mm. il
quale prevede quanto segue:

I rifiuti ammessi al conferimento presso i centri di raccolta materiali dovranno
rientrare nella lista di cui all’allegato 1 del medesimo decreto;

I soggetti gestori dei C.R.M. dovranno conformarsi alle disposizioni di cui all’art. 2,
commi da 4 a 6 del medesimo decreto, il quale prevede l’obbligo dell’integrazione
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dell’iscrizione dei gestori nella categoria uno “raccolta e trasporto dei rifiuti urbani” dell’Albo
nazionale gestori ambientali di cui all’art. 212 del D.Lg.vo 03.04.2006, n. 152 sia per le
società a prevalente capitale pubblico come AMNU S.p.A., Dolomiti Energia e A.S.I.A. sia
per i Comuni, i Comprensori o le Comunità di Valle che abbiano affidato il servizio a terzi.

I centri di raccolta comunali ed intercomunali devono essere costituiti da aree
presidiate ed allestite ove si svolge unicamente attività di raccolta mediante raggruppamento
per frazioni omogenee per il trasporto agli impianti di recupero, trattamento e, per le frazioni
non recuperabili, di smaltimento dei rifiuti urbani ed assimilati…conferiti in maniera
differenziata rispettivamente dalle utenze domestiche e non domestiche anche attraverso il
gestore del servizio pubblico [...].
In sostanza è stata definita la disciplina dei centri di raccolta materiali ivi compresi i requisiti
tecnico gestionali relativi al centro di raccolta e pertanto si rende necessaria l’approvazione di
una convenzione che disciplini i rapporti tra l’Ente gestore del CRM (ASIA) e l’Ente
proprietario del CRM (il Comune).
Con nota prot. n. 262 dd. 05.04.2016 pervenuta al protocollo comunale n. 2850 in data
07.04.2016 è stato trasmesso lo schema di convenzione approvato dal Consiglio di
Amministrazione di ASIA con delibera n. 62 dd. 16.07.2010, con invito ad adottarla ai fini di
una corretta e regolamentata gestione del CRM. Lo schema di convenzione prevede la
possibilità di derogare a quanto previsto dall’art. 4 commi a) e b) concordando con ASIA, a
seconda delle necessità, modalità di gestione diverse previo accordo sottoscritto tra le parti.
Lo schema di convenzione prevede dunque quanto segue:
 Il C.R.M. deve rispondere ai requisiti tecnico gestionali previsti dal D.M. 08.04.2008 e
successive modificazioni e integrazioni, secondo quanto indicato nel progetto esecutivo
approvato con deliberazione della Giunta Comunale di Lasino n. 94 dd. 31.07.2009;
 Il soggetto gestore deve essere iscritto all’Albo nazionale gestori ambientali di cui
all’art. 212 del D.Lgvo 03.04.2006 n. 152 e s.m. cat. I “Raccolta e trasporto dei rifiuti
urbani” di cui all’art. 8 del D.M. 28.04.1998, n. 406;
 all’art. 3 le modalità di gestione del CRM;
 all’articolo 4 le responsabilità in carico al Comune in quanto proprietario del C.R.M.;
 all’articolo 5 la possibilità di derogare a quanto previsto dall’art. 4 commi a) e b)
concordando con ASIA, a seconda delle necessità, modalità di gestione diverse previo
accordo sottoscritto tra le parti.
 Il conferimento nell’impianto delle tipologie di rifiuti secondo quanto previsto dal D.M.
08.04.2008 all’art. 1 del paragrafo 4.2 integrato dal paragrafo 6 art 1 del D.M.
13.05.2009 (art. 6);
 La durata della convenzione pari a 5 anni a decorrere dalla data di sottoscrizione della
stessa con possibilità di rinnovo tacito salvo richiesta di una della parti almeno 6 mesi
prima della scadenza (art. 8);
 L’obbligo di segnalare eventuali incidenti correlati alle attività di deposito e misure
messe in atto per il contenimento di inquadramenti di qualsiasi natura alla Protezione
civile, al Sindaco e all’Agenzia Provinciale per i Servizi Sanitari e all’Agenzia
Provinciale per la protezione dell’Ambiente (art. 9);
Ricordato che l’art. 5 comma 2 della convenzione prevede la possibilità di derogare a quanto
previsto dall’art. 4 commi a) e b) concordando con ASIA, a seconda delle necessità, modalità
di gestione diverse previo accordo sottoscritto tra le parti.
Dato atto che con nota di data 04.04.2016 prot. n. 2749 inoltrata ad A.S.I.A. è stato chiesto,
ai sensi dell’art. 5, c. 2 della convenzione, di derogare a quanto previsto dall’art. 4 lett. a) e b)
lasciando ad Asia, in qualità di Ente gestore, la manutenzione ordinaria delle vasche di
raccolta e la pulizia ordinaria e straordinaria delle stesse ivi compresi gli adempimenti
conseguenti (registri di carico e scarico, ecc.), salvo il rimborso dei relativi costi da parte dei
Comuni, facendo presente che la manutenzione straordinaria delle vasche rimane in capo al
Comune in quanto Ente proprietario delle vasche.
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Vista la nota di risposta di A.S.I.A. dd. 05.04.2016, prot. n. 262, pervenuta in data 07.04.2016
prot. n. 2850 allegata alla presente deliberazione, con la quale è stato formalmente
comunicato che A.S.I.A. prenderà in carico la manutenzione ordinaria delle vasche di raccolta
e la pulizia ordinaria e straordinaria delle stesse, salvo rimborso dei relativi costi da parte del
Comune. La manutenzione straordinaria delle vasche rimarrà in capo al Comune. Tale
disposizione avrà efficacia a partire dalla presa in carico da parte di ASIA del centro raccolta.
Valutato conseguentemente di approvare la convenzione nel testo approvato dal Consiglio di
Amministrazione di ASIA, con la precisazione che a decorrere dal 01.01.2016 A.S.I.A.
prenderà in carico la manutenzione ordinaria delle vasche di raccolta degli sversamenti
accidentali dei rifiuti pericolosi e delle vasche di raccolta degli sversamenti nei piazzali dei
CRM e conseguentemente anche gli adempimenti di cui alla lettera b) dell’art. 4 della
convenzione a quella data diventeranno di competenza di ASIA, autorizzando il
Commissario/il Sindaco alla sottoscrizione della stessa convenzione in un unico esteso con la
corrispondenza tra il Comune ed Asia in merito alla deroga in oggetto e con la presente
deliberazione una volta che la stessa è divenuta esecutiva dato che questi ultimi atti
costituiscono atti di impegno equivalenti ad accordi amministrativi di cui all’art. 11 della L. n.
241/1990;
Date atto che la presente deliberazione non comporta impegni di spesa, essendo i costi
comunali derivanti dall’affidamento ad ASIA della gestione del Centro di raccolta materiali
previsti nel Piano Finanziario per la definizione della tariffa relativa al servizio gestione dei
rifiuti urbani (T.I.A.).
Constatata la propria competenza all’adozione della presente ai sensi dell’art. 26 comma 3
lett. g) del D.P.Reg 1.02.2005 n. 3/L.
Eccepito che il presente provvedimento deve essere approvato al fine di garantire il servizio
della raccolta dei rifiuti sull'intero territorio comunale e quindi ricorrono le motivazione
dell'indifferibilità e dell'urgenza nell'adozione dell'atto ai sensi ai sensi dell'art. 12 comma 3
del DPReg 1/2/2005 n. 3/L e ss.mm. e ii.,
Visto che ai sensi dell’art. 81, comma 1, del D.P.Reg. 01.02.2005 n. 3/L, in ordine alla
presente proposta di deliberazione il Vice Segretario comunale, per quanto di competenza, ha
espresso parere favorevole sotto il profilo della regolarità tecnico amministrativa;
Visto che ai sensi dell'art. 81 comma 1 del D.P.Reg. 1.02.2005 n. 3/L e dell’art. 19, comma 1,
del D.P.G.R. 28.05.1999 n. 4/L, così come modificato dal D.P.Reg. 1.02.2005 n. 4/L, sulla
medesima proposta di deliberazione il responsabile del servizio finanziario ha espresso parere
favorevole in ordine alla regolarità contabile.
Visto lo Statuto Comunale;
Visto il T.U.LL.RR. sull’Ordinamento dei Comuni nella Regione Trentino Alto Adige,
approvato con D.P.Reg. 01.02.2005, n. 3/L;
DELIBERA
1. di approvare, per i motivi di cui in premessa, la convenzione per la gestione del C.R.M. di
Lasino insistente sulla p.ed. 890 C.C. Lasino, nel testo approvato dal Consiglio di
Amministrazione di ASIA che si allega alla presente quale parte integrante e sostanziale,
con la precisazione che a decorrere dal 01.01.2016 A.S.I.A. prenderà in carico la
manutenzione ordinaria delle vasche di raccolta degli sversamenti accidentali dei rifiuti
pericolosi e delle vasche di raccolta degli sversamenti nei piazzali dei CRM e
conseguentemente anche gli adempimenti di cui alla lettera b) dell’art. 4 della
convenzione, come precisato nella corrispondenza intercorsa tra il Comune di Madruzzo
ed ASIA (vedi rispettivamente nota di Madruzzo prot. n. 2749 dd 04.04.2016 e nota di
Asia prot. n. 262 dd 05.04.2016 pervenuta al protocollo comunale n. 2850 del 07.04.2016)
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che diventa parte integrante della convenzione stessa in quanto derogatorie rispetto a
quanto previsto all’art. 4 comma 1 lett. a ) e b) della stessa convenzione;
2. di autorizzare conseguentemente il Commissario/il Sindaco alla sottoscrizione della stessa
convenzione in un unico esteso con la corrispondenza tra il Comune ed Asia in merito alla
deroga in oggetto e con la presente deliberazione una volta che la stessa è divenuta
esecutiva, dato che questi ultimi atti costituiscono atti di impegno equivalenti ad accordi
amministrativi di cui all’art. 11 della L. n. 241/1990;
3. di dare atto che la presente convenzione trova applicazione a decorrere dal 01.01.2016;
4. di dare atto che il presente decreto non comporta impegni di spesa, essendo i costi
comunali derivanti dall’affidamento ad ASIA della gestione del Centro di raccolta
materiali previsti nel Piano Finanziario per la definizione della tariffa relativa al servizio
gestione dei rifiuti urbani (Tassa sui rifiuti – TARI), già preventivamente approvato dal
Comune;
5. di dichiarare la presente deliberazione immediatamente eseguibile, ai sensi dell’art. 79,
comma 4 del D.P.REg 1.02.2005 n. 3/L, al fine di provvedere al più presto alla
sottoscrizione della convenzione in parola;
6. di dare evidenza che, ai sensi dell’art. 4 della L.P. 30.11.1992 n. 23, avverso i
provvedimenti adottati dall’Amministrazione sono ammessi i seguenti ricorsi:
 opposizione durante il periodo di pubblicazione, ai sensi del quinto comma dell’art. 79
del D.P.Reg. 01.02.2005, n. 3/L;
 ricorso giurisdizionale al T.R.G.A. di Trento entro 60 giorni ai sensi dell’art. 29 del
D.Lgs. n. 02.07.2010, n.104;
 ricorso straordinario al Presidente della Repubblica entro 120 giorni, ai sensi dell’art. 8
del D.P.R. 24.11.1971 n. 1199;
I ricorsi b) e c) sono alternativi.
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Data lettura del presente verbale, viene approvato e sottoscritto.
Il Commissario straordinario
-F.to dott. Attilio Caldera -
Il Vice Segretario
- F.to dott.ssa Francesca Chemolli -
CERTIFICATO DI ESECUTIVITÀ
La presente deliberazione è dichiarata immediatamente eseguibile ai sensi del comma 4,
dell’art.79 del D.P.Reg. 01/02/2005 n.3/L.
Madruzzo, 15.04.2016
IL SEGRETARIO GENERALE
F.to dott.ssa Cinzia Mattevi
Copia conforme all’originale, in carta libera per uso amministrativo (1).
Madruzzo, 15.04.2016
IL SEGRETARIO GENERALE
dott.ssa Cinzia Mattevi
(1).
Cancellare se la deliberazione è originale
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