direzione generale - Ministero dello Sviluppo Economico

Transcript

direzione generale - Ministero dello Sviluppo Economico
Ministero dello Sviluppo
Economico
DIREZIONE GENERALE
PER LA POLITICA COMMERCIALE INTERNAZIONALE
Divisione III - Politiche Settoriali
GUIDA ALL’IMPORTAZIONE DEI PRODOTTI TESSILI
(E' consentita la riproduzione senza fini di lucro, a condizione che si citi la fonte)
La presente guida vuole essere un utile strumento per gli operatori del settore
tessile/abbigliamento.
In essa, oltre all’indicazione dei Paesi Terzi d’origine e delle relative merci, la cui immissione
in libera pratica è subordinata alla esibizione di una autorizzazione d’importazione, sono
riportate le procedure per la presentazione delle domande e per il rilascio delle licenze.
Il suo contenuto ha carattere puramente informativo e, tenuto conto che la normativa cui si fa
riferimento è in continua evoluzione, in caso di dubbi o contestazioni, occorre fare riferimento
alle fonti normative.
Si consiglia, pertanto, di contattare gli Uffici competenti di questa Amministrazione,
telefonicamente, via telefax o via e-mail (vedi contatti) o l’Agenzia delle Dogane.
CONTATTI:
tel. 06 5993 2289
tel. 06 5993 2279
tel. 06 5993 2404
tel. 06 5993 2268
tel. 06 5993 2267
tel. 06 5993 2333
Fax 06 5993 2636
E-mail: [email protected]
INDICE:
-
Introduzione
Normativa comunitaria
Glossario
Regime comune di importazione
Regime autonomo: gestione contingenti quantitativi e presentazione delle domande
Licenza di importazione comunitaria
Modulistica : modello di licenza di importazione comunitaria (mod. 9)
Istruzioni per la compilazione del mod. 9
Importazione tessili per Paesi di origine
Scheda 1 – Bielorussia
Scheda 2 – Corea del Nord
Elenco delle categorie dei prodotti tessili
Avvertenze
INTRODUZIONE:
Il 31 dicembre 2004 si è concluso il processo di liberalizzazione del commercio mondiale
relativo al settore tessile/abbigliamento per i Paesi aderenti all’Organizzazione Mondiale del
Commercio (O.M.C.).
L’accordo multilaterale sul commercio dei prodotti tessili e dell’abbigliamento, denominato
ATA, stipulato tra i Paesi membri dell’Organizzazione Mondiale del Commercio (OMC),
stabiliva l’integrazione completa del settore tessile nella normativa generale dell’OMC con
un progressivo smantellamento delle restrizioni all’importazione (stabilito in tre fasi: 1998 –
2002 e 2005).
Ciò è avvenuto puntualmente e, a decorrere dal 1° gennaio 2005, si è arrivati alla completa
liberalizzazione per i Paesi aderenti all’OMC.
Solo per la Cina, in vista dell’ultima scadenza, in sede comunitaria, era stato deciso di
istituire un sistema di sorveglianza preventiva sull’importazione di alcuni prodotti tessili per
un periodo non superiore a 12 mesi, allo scopo di monitorare i flussi di importazione, in caso
di eventuale applicazione della clausola speciale di salvaguardia per i prodotti tessili prevista
dal protocollo di adesione della Cina all’OMC (recepita dal Regolamento 3030/93, art. 10a).
L’afflusso massiccio di prodotti tessili cinesi nell’Unione Europea ha portato a istituire
nuovamente dei limiti quantitativi per talune categorie di prodotti e con il Memorandum
d’intesa, firmato dalla Cina e dall’UE il 10 giugno 2005, venivano stabilite delle quote di
autolimitazione per dieci categorie di prodotti tessili a decorrere dall’11.6.2005 fino a
31.12.2007.
Dal 1° gennaio 2008, sulla base di ulteriori trattative tra la Comunità Europea e la Repubblica
Popolare di Cina, è entrato in vigore, per otto categorie merceologiche, il sistema di
sorveglianza a duplice controllo fino al 31 dicembre 2008.
La scadenza di tale sistema ha definitivamente liberalizzato l’importazione nella Comunità di
prodotti del tessile/abbigliamento originari della Cina.
=====================
Per i Paesi non aderenti all’O.M.C. il regime di importazione dei prodotti tessili è disciplinato
da accordi bilaterali o altre intese o dal regime autonomo.
Nella normativa in vigore si individuano due distinti provvedimenti:
-
-
Regolamento (CEE) n. 3030/93 che disciplina le importazioni di prodotti tessili
originari dei Paesi Terzi con i quali sono stati conclusi accordi bilaterali o altre intese:
Russia e Serbia
Regolamento (CE) n. 517/94 che disciplina le importazioni di prodotti tessili originari
dei Paesi Terzi con i quali non sono stati stipulati accordi bilaterali o protocolli
(Regime Autonomo): Bielorussia e Corea del Nord
NORMATIVA COMUNITARIA:
1. Normativa concernente il commercio regolamentato da accordi bilaterali
a. Regolamento di base e successive modificazioni: Regolamento del Consiglio n.
3030/93 (GUCE L.275, 8.11.93) (N.B. Consultare il regolamento consolidato)
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
Regolamento della Commissione n. 3617/93 (GUCE L.328, 29.12.93)
Regolamento della Commissione n. 195/94 (GUCE L.29, 2.2.94)
Regolamento della Commissione n. 3169/94 (GUCE L.335, 23.12.94)
Regolamento del Consiglio n. 3289/94 (GUCE L.349, 31.12.94)
Regolamento della Commissione n. 1616/95 (GUCE L.154, 5.7.95)
Regolamento della Commissione n. 3053/95 (GUCE L.323, 30.12.95)
parzialmente abrogato dal Reg.della Commissione n. 1410/96 (GUCE L181, 20.07.96)
Regolamento della Commissione n. 941/96 (GUCE L.128, 29.5.96)
Regolamento della Commissione n. 2231/96 (GUCE L.307, 28.11.96)
Regolamento del Consiglio n. 2315/96 (GUCE L.314, 4.12.96)
Regolamento del Consiglio n. 152/97 (GUCE L. 26, 29.1.97)
Regolamento della Commissione n. 447/97 (GUCE L.68, 8.3.97)
Regolamento del Consiglio n. 824/97 (GUCE L.119, 8.5.97)
Regolamento della Commissione n. 1445/97 (GUCE L.198, 25.7.97)
Regolamento della Commissione n. 339/98 (GUCE L.45, 16.2.98)
Regolamento della Commissione n. 856/98 (GUCE L.122, 24.4.98)
Regolamento della Commissione n. 1053/98 (GUCE L.151, 21.5.98)
Regolamento della Commissione n .2798/98 (GUCE L.353, 22.12.98)
Regolamento della Commissione n. 1072/99 (GUCE L.134, 28.05.99)
Regolamento della Commissione n. 1591/2000 (GUCE L.186, 25.07.2000)
Regolamento della Commissione n. 1987/2000 (GUCE L. 237, 21.09.2000)
Regolamento della Commissione n. 2474/2000 (GUCE L. 286, 11.11.2000)
Regolamento del Consiglio n. 391/2001(GUCE L.58, 28.02.2001)
Regolamento della Commissione n. 1809/2001 (GUCE L. 252 del 20.09.2001)
Regolamento della Commissione n. 27/2002 (GUCE L. 9 dell'11/01/2002)
Regolamento della Commissione n. 797/2002 (GUCE L. 128 del 15/5/2002)
Regolamento della Commissione n. 2344/2002 (GUCE L. 357 del 31/12/2002)
Regolamento del Consiglio n. 138/2003 del 21/1/2003 (GUCE L. 23 del 28/01/2003)
Regolamento della Commissione n. 260/2004 (GUCE L 51 del 20.4.2004)
Regolamento del Consiglio n. 487/2004 (GUCE L 79 del 17.3.2004)
Regolamento del Consiglio n. 1627/2004 (GUCE L. 295 del 19/9/2004)
Regolamento del Consiglio n. 2200/2004 (GUCE L 374 del 22.12.2004)
Regolamento della Commissione n. 930/2005 (GUCE L 162 del 23.6.2005)
Regolamento della Commissione n. 1084/2005 (GUCE L 177 del 9.7.2005)
Regolamento della Commissione n. 1478/2005 (GUCE L 2036 del 13.9.2005)
Regolamento della Commissione n. 35/2006 (GUCE L 7 del 12.1.2006)
Regolamento del Consiglio n. 1791/2006 (GUCE L. 363 del 20/12/2006)
Regolamento del Consiglio n. 54/2007 (GUCE L 18 del 25.1.2007)
Regolamento della Commissione n. 1217/2007 (GUCE L 275 del 19.10.2007)
Regolamento della Commissione n. 139/2008 (GUCE L 42 del 16.02.2008)
Regolamento della Commissione n. 502/2008 (GUCE L. 147 del 6/6/2008)
Regolamento della Commissione n. 1328/2008 (GUCE L 345 del 23.12.2008)
Regolamento della Commissione n. 1259/2009 (GUCE L: 338 del 19.12.2009)
Regolamento della Commissione n. 379/2010 (GUCE L. 112 del 05/05/2010)
Regolamento della Commissione n.1160/2010 (GUUE L 326 del 10/12/2010)
Regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio n. 955/2011 (GUUE L 259 del
04/10/2011)
Regolamento della Commissione n. 1321/2011 (GUUE L 335 del 17/12/2011)
2. Normativa concernente il Regime Autonomo
a. Regolamento di base e successive modificazioni:Regolamento del Consiglio n. 517/94
(GUCE L.67, 10.3.94) (N.B. Consultare il regolamento consolidato)
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
Regolamento del Consiglio n.1470/94 (GUCE L 159, 28.6.94)
Regolamento della Commissione n. 1756/94 (GUCE L.183, 19.7.94)
Regolamento della Commissione n. 2612/94 (GUCE L.279, 28.10.94)
Regolamento del Consiglio n. 2798/94 (GUCE L.297, 18.11.94)
Regolamento della Commissione n. 2980/94 (GUCE L.315, 8.12.94)
Regolamento della Commissione n. 3168/94 (GUCE L.335, 23.12.94) modificato da
Regolamento della Commissione n. 1627/95 (GUCE L.155, 6.7.95)
Regolamento del Consiglio n. 1325/95 (GUCE L.128, 13.6.95)
Regolamento del Consiglio n. 538/96 (GUCE L.79, 29.3.96)
Regolamento della Commissione n. 1476/96 (GUCE L.188, 27.7.96) (corrigendum GUCE
L.225, 6.9.96)
Regolamento della Commissione n. 1937/96 (GUCE L.255, 09.10.96)
Regolamento della Commissione n. 1457/97 (GUCE L.199, 26.07.97)
Regolamento della Commissione n. 2542/99 (GUCE L. 307, 2.12.99)
Regolamento della Commissione n. 7/2000 (GUCE L.2, 05.01.2000)
Regolamento della Commissione n. 2878/2000 (GUCE L.333, 29.12.2000)
Regolamento della Commissione n. 2245/2001 (GUCE L. 303, 20.11.2001)
Regolamento della Commissione n. 888/2002 (GUCE L.146 del 04.06.2002)
Regolamento del Consiglio n. 1309/2002 (GUCE L.192 del 20.07.2002)
Regolamento della Commissione n. 1437/2003 (GUCE L.204 del 13.08.2003)
Regolamento della Commissione n. 1484/2003 (GUCE L. 212 del 22.08.2003)
Regolamento della Commissione n. 2309/2003 (GUCE L. 342 del 30.12.2003)
Regolamento della Commissione n. 1877/2004 (GUCE L. 326, 29.10.2004)
Regolamento della Commissione n. 931/2005 (GUCE L. 162 del 23.6.2005)
Regolamento della Commissione n. 1786/2006 (GUCE L. 337 del 5.12.2006)
Regolamento del Consiglio n. 1791/2006 (GUCE L. 363 del 20.12.2006)
Regolamento della Commissione n. 1398/2007 (GUCE L. 311 del 29.11.2007)
Regolamento della Commissione n. 1260/2009 (GUCE L. 338 del 19.12.2009)
Regolamento della Commissione n. 1322/2011 (GUUE L 335 del 17/12/2011)
b. Regolamenti concernenti le regole per la gestione e la ripartizione dei contingenti
tessili a norma del Reg. (CE) n. 517/94
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
Regolamento della Commissione n. 934/94 (GUCE L.107, 28.4.94)
Regolamento della Commissione n. 1664/94 (GUCE L.176, 9.7.94)
Regolamento della Commissione n. 2944/94 (GUCE L.310, 3.12.94)
Regolamento della Commissione n. 1473/95 (GUCE L.145, 29.6.95)
Regolamento della Commissione n. 2738/95 (GUCE L.285, 28.11.95)
Regolamento della Commissione n. 2339/96 (GUCE L.318, 7.12.96)
Regolamento della Commissione n. 2458/97 (GUCE L. 340, 11.12.97)
Regolamento della Commissione n. 2650/98 (GUCE L. 335, 10.12.98)
Regolamento della Commissione n. 2629/99 (GUCE L. 321, 14.12.99)
Regolamento della Commissione n. 394/2000 (GUCE L. 49, 22.02.2000)
Regolamento della Commissione n. 2833/2000(GUCE L. 328, 23.12.2000)
Regolamento della Commissione n. 2538/2001 (GUCE L. 341, 22.12.2001)
Regolamento della Commissione n. 2357/2002 (GUCE L. 351, 28.12.2002)
Regolamento della Commissione n. 2308/2003 (GUCE L.342, 30.12.03)
Regolamento della Commissione n. 2171/2004 (GUCE L.371, 18.12.04)
Regolamento della Commissione n. 2038/2005 (GUCE L.328, 15.12.2005)
Regolamento della Commissione n. 1785/2006 (GUCE L:337, 5.12.2006)
Regolamento della Commissione n. 1402/2007 (GUCE L. 311, 29.11.2007)
Regolamento della Commissione n. 1164/2008 (GUCE L. 314, 25.11.2008)
•
•
•
Regolamento della Commissione n. 1258/2009 (GUCE L. 338 del 19.12.2009)
Regolamento della Commissione n. 1159/2010 (GUUE L.326 del 10.12.2010)
Regolamento della Commissione 1323/2011 (GUUE L.335 del 17.12.2011)
GLOSSARIO:
Per facilitarne la comprensione si riportano qui di seguito descrizioni e definizioni di alcuni
termini tecnici usati frequentemente nella presente guida.
CATEGORIA
I prodotti del settore tessile-abbigliamento sono ripartiti in categorie merceologiche che vanno
dal n. 1 al n. 163.
GEONOMENCLATURA
L'identificazione di un Paese terzo avviene attraverso una sigla alfabetica e un numero di
codice, relativi alla nomenclatura dei Paesi per le statistiche del commercio estero (Reg. CE
750/2005 della Commissione del 18.05.2005 pubblicato nella GUUE L. 126 del 19.05.2005).
LICENZA DI IMPORTAZIONE COMUNITARIA: autorizzazione d’importazione rilasciata
dall’autorità competente dello Stato Membro cui l’operatore presenta la richiesta. Per l’Italia:
Ministero dello Sviluppo Economico - Dipartimento per l’impresa e l’internazionalizzazione,
Direzione Generale per la Politica Commerciale Internazionale – Divisione III - Viale
Boston, 25 - 00144 Roma – Eur.
NOMENCLATURA COMBINATA (N.C.)
L'identificazione doganale delle merci avviene attraverso un sistema numerico denominato
nomenclatura combinata . Per il settore tessile, i codici aggiornati sono riportati nell’all. I del
Regolamento della Commissione n. 1321/2011 (GUUE L 335 del 17/12/2011) che modifica il
Reg.(CEE) n. 3030/93 e nell’allegato I del Regolamento della Commissione n. 1322/2011
(GUUE L 335 del 17/12/2011) che modifica il Reg. (CE) 517/94.
REGIME AUTONOMO
Prodotti sottoposti a contingenti comunitari annuali. I dati delle richieste vengono trasmessi a
Bruxelles, via SIGL, al fine di verificare la disponibilità delle quote .
SIGL; Sistema integrato gestione licenze
Entrato in vigore nel 1994 per gestire in maniera centralizzata le quote comunitarie indivise,
funziona come base centrale di dati, collegata con tutti gli Stati membri, contenente tutte le
informazioni relative alle autorizzazioni rilasciate da ciascun Paese membro.
REGIME COMUNE DI IMPORTAZIONE DI PRODOTTI DEL SETTORE
TESSILE/ABBIGLIAMENTO ORIGINARI DI PAESI TERZI CON I QUALI
SONO STATI STIPULATI ACCORDI BILATERALI O ALTRE INTESE:
Normativa Comunitaria
L'importazione di prodotti del settore tessile/abbigliamento, originari di Paesi terzi con i quali
sono stati conclusi accordi bilaterali o altre intese, è disciplinata dal Regolamento (CEE)
3030/93 del 12.10.93 (GUCE L. 275 dell'8.11.93) e successive modifiche.
Detti prodotti sono elencati nell'allegato 1 e nell’allegato 1 A al suddetto regolamento e sono
raggruppati in categorie omogenee, numerate da 1 a 163, (allegato 1 modificato da ultimo con
Reg.to (UE) n. 1321/2011 della Commissione del 16.12.2011).
Regimi di Importazione previsti dal regolamento n. 3030/93
1. Sistema di duplice controllo per la gestione dei limiti quantitativi: il rilascio della
licenza comunitaria è subordinato alla presentazione da parte dell'operatore di una
domanda di importazione, corredata di licenza di esportazione in originale, previa
verifica da parte della Commissione UE, attraverso il Sistema Integrato Gestione
Licenze (S.I.G.L.) della disponibilità di quota.
2. Sistema di duplice controllo per i prodotti sottoposti a sorveglianza (senza limiti
quantitativi): il rilascio della licenza comunitaria è subordinato alla presentazione, da
parte dell’operatore, di una domanda di importazione, corredata della licenza di
esportazione in originale, previa registrazione degli estremi della licenza stessa da
parte della Commissione UE attraverso il SIGL.
3. Sistema di controllo per i prodotti soggetti a sorveglianza semplice: il rilascio della
licenza comunitaria é subordinato alla presentazione da parte dell'operatore di una
domanda di importazione corredata di fattura, contratto, polizza di carico o altra
documentazione equivalente.
4. Sorveglianza a posteriori: serve soltanto ai fini statistici. Il controllo a posteriori viene
effettuato direttamente dalla dogana.
REGIME AUTONOMO:
NORMATIVA COMUNITARIA (Reg.to CE n. 517/94)
Il Regolamento (CE) n. 517/94 detta le basi giuridiche del Regime Comune applicabile alle
importazioni di prodotti tessili da taluni Paesi terzi, non contemplato da accordi bilaterali, da
protocolli o da altre disposizioni , né da altro regime comunitario specifico in materia di
importazioni.
Attualmente il regime autonomo si applica alla BIELORUSSIA e alla COREA DEL NORD.
Il Regolamento (CE) n. 517/94 e successive modifiche, istituisce dei limiti quantitativi annui
(contingenti) all’importazione di taluni prodotti tessili nella U.E.
La Commissione della U.E. si riserva di gestire direttamente i contingenti emanando norme di
attuazione attraverso Regolamenti.
GESTIONE CONTINGENTI QUANTITATIVI
Criteri generali
I contingenti annuali sono distribuiti dalla Commissione secondo l’ordine cronologico di
ricezione delle notifiche da parte degli Stati membri (principio del "primo arrivato, primo
servito").
Gli importatori, sia tradizionali che nuovi operatori, non possono richiedere una quantità
superiore a quella massima predeterminata per ogni contingente (vedi allegato I Reg.to (UE)
n. 1323/2011 del 16.12.2011). Tuttavia detti massimali non si applicano agli operatori che, al
momento della prima domanda, possono dimostrare – in base alle licenze d’importazione
concesse loro nell’anno precedente e restituite con le annotazioni doganali - di avere
effettivamente importato dallo stesso Paese e per la stessa categoria, quantitativi superiori ai
massimali stabiliti. In tali casi il quantitativo massimo ottenibile sarà pari all’ammontare
importato nell’anno precedente.
Per tutti i contingenti potrà essere inoltrata una nuova domanda di importazione per
quantitativi non superiori ai massimali indicati, sempre che sussista capienza e a condizione
che l’operatore possa dimostrare di aver utilizzato almeno al 50% la precedente
autorizzazione.
Le autorizzazioni di importazione avranno una validità di nove mesi a decorrere dalla data di
rilascio e tale validità non potrà comunque superare la data del 31 dicembre. Le
autorizzazioni potranno essere prorogate di tre mesi, ma non oltre il 31 marzo dell’anno
successivo, qualora possa essere dimostrato l’utilizzo del 50% della licenza al momento della
richiesta di proroga che deve essere presentata entro i termini di validità della licenza da
prorogare.
Gli Stati membri rilasciano le autorizzazioni di importazione entro cinque giorni lavorativi
dalla notifica della decisione della Commissione, oppure entro il termine stabilito dal singolo
regolamento di gestione annuale.
Le licenze sono valide su tutto il territorio doganale dell’U.E., nell’ambito dell’anno
contingentale per il quale sono state rilasciate. .Le autorizzazioni di importazione non possono
essere oggetto di prestito né di cessione, a titolo oneroso o gratuito, da parte della persona a
nome della quale sono state rilasciate.
PRESENTAZIONE DELLE DOMANDE:
Qualsiasi importatore, indipendentemente dal luogo in cui è stabilito nella Comunità, può
presentare una domanda di autorizzazione alle Autorità competenti di uno Stato membro a sua
scelta.
Gli operatori interessati a partecipare alla ripartizione dei contingenti quantitativi originari dei
suddetti Paesi devono dimostrare di essere in possesso di un contratto in originale o copia
conforme all’originale.
Le domande, da presentarsi in carta semplice o su modulo comunitario Mod.9 (reperibile
presso il Ministero dello Sviluppo Economico nonché presso alcune Camere di Commercio ),
devono essere inoltrate al Ministero dello Sviluppo Economico – Dipartimento per l’Impresa
e l’Internazionalizzazione – D.G. Politica Commerciale Internazionale – Divisione III – Viale
Boston, 25 – 00144 Roma - e recare i seguenti elementi:
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
nome e indirizzo completo del richiedente (inclusi numero di telefono e fax) e
numero di partita IVA;
nome e indirizzo completo dell’eventuale dichiarante/rappresentante;
nome e indirizzo completo del probabile fornitore;
paese di origine dei prodotti;
paese di provenienza dei prodotti;
denominazione commerciale dei prodotti e codice di nomenclatura combinata;
categoria e quantitativo nell’unita di misura prevista;
valore delle merci;
una dichiarazione in cui si attesti che non sia stata inoltrata analoga richiesta in
altro Paese membro per l’anno di riferimento e che la licenza verrà restituita
entro 15 giorni lavorativi dalla scadenza;
contratto in originale o copia conforme all’originale;
limitatamente agli operatori che abbiano già importato nell’anno precedente,
l’elenco delle licenze ottenute, nonché il totale del quantitativo importato.
LICENZA DI IMPORTAZIONE COMUNITARIA:
In applicazione dei Regolamenti (CE) n. 3168/94 del 21/12/94 ( modificato da Regolamento
della Commissione n. 1627/95 GUCE L.155, 6.7.95) e 3169/94- GUCE L335 del 23/12/1994
- la Commissione delle Comunità Europee ha istituito, per autorizzare l’importazione di merci
del settore tessile-abbigliamento, un documento unico utilizzabile su tutto il territorio
doganale della Comunità, a prescindere dallo Stato Membro di rilascio o dalla nazionalità o
domicilio dell’operatore comunitario.
I moduli delle licenze d’importazione sono costituiti da tre fogli autocopianti: il primo,
denominato «originale per il destinatario» e recante il n. 1, è rilasciato al richiedente; il
secondo, denominato «esemplare per l’autorità competente» e recante il n. 2, è conservato
dall’autorità che ha emesso la licenza; il n. 3 costituisce la domanda dell’importatore.
I suddetti moduli vengono utilizzati anche per eventuali modifiche o proroghe delle
autorizzazioni concesse. Sul retro dell’esemplare n. 1 figura un riquadro che consente
l’imputazione di quantitativi da parte delle autorità doganali preposte all’espletamento delle
operazioni d’importazione.
Le licenze rilasciate da uno Stato Membro hanno gli stessi effetti giuridici in tutti gli altri
stati dell’ U. E.
Mod. 9 – LICENZA DI IMPORTAZIONE COMUNITARIA:
ISTRUZIONI PER LA COMPILAZIONE DEL MOD. 9:
CASELLA N°1: DESTINATARIO
Nome, indirizzo, Partita Iva (o Codice Fiscale)
Nel caso di società indicare la Ragione sociale
CASELLA N°2: NUMERO DI RILASCIO
Protocollo della licenza a cura dell’Ufficio competente.
CASELLA N°3: PERIODO CONTINGENTALE
Indicare l’anno contingentale
CASELLA N°: AUTORITA’ COMPETENTE PER IL RILASCIO
Ministero dello Sviluppo Economico
Dipartimento per l’Impresa e l’Internazionalizzazione
Direzione generale per la politica commerciale internazionale – Divisione III
V.le Boston , 25 - 00144 Roma (Tel. 06-59931)
CASELLA N°5: DICHIARANTE / RAPPRESENTANTE (se del caso)
CASELLA N°6: PAESE DI ORIGINE (e numero di geonomenclatura)
Indicare il Paese di origine della merce e il relativo codice numerico (es.: Bielorussia 073)
CASELLA N°7: PAESE DI PROVENIENZA (e numero di geonomenclatura)
Indicare il Paese di provenienza della merce e il relativo codice numerico (es.: Bielorussia
073)
CASELLA N°8: ULTIMO GIORNO DI VALIDITA’
Non indicare nulla, sarà completata a cura dell'Ufficio.
CASELLA N°9: DESIGNAZIONE DELLE MERCI
Indicare la descrizione della merce e la relativa categoria
CASELLA N°10: CODICE DELLE MERCI (N.C.)
Indicare il codice di nomenclatura combinata ( a otto cifre) relativa alla merce che si intende
importare
CASELLA N°11: QUANTITA’ ESPRESSA NELL’UNITA’ DI MISURA DEL
CONTINGENTE
Indicare in cifre il quantitativo richiesto nell’unità di misura corrispondente, (delimitare
l’indicazione del quantitativo con asterischi, per impedire aggiunte di cifre)
CASELLA N°12: CAUZIONE/GARANZIA (se del caso)
CASELLA N°13: INDICAZIONI AGGIUNTIVE
Indicare "valore da accertare in dogana"
CASELLA N°14: VISTO DELL’AUTORITA’ COMPETENTE
1° foglio - ORIGINALE PER IL DESTINATARIO
a cura dell’Autorità competente
2° foglio - COPIA PER L'AUTORITA' COMPETENTE
3° foglio - DOMANDA DELL’IMPORTATORE
nome del fornitore estero (se del caso)
indicare gli allegati.
Data e firma dell’importatore.
IMPORTAZIONE TESSILI PER PAESI DI ORIGINE:
Sigla
Paese
Codice di
geonomenclatura
Regime importazione
BY
Bielorussia
073
Regime autonomo
KP
Corea del Nord
724
Regime autonomo
Per gli ammontari dei limiti quantitativi annui per la Bielorussia e la Corea del Nord, vedi
allegato IV Regolamento (CE) n. 517/94 del Consiglio , modificato da ultimo dal
Regolamento (UE) n. 1260/2009 della Commissione del 18.12.2009 - GUCE L 338 del
19.12.2009
SCHEDA 1 – BIELORUSSIA:
Sigla
Paese
BY
Paese
BIELORUSSIA
Cod.
G.
073
Controllo
REGIME
AUTONOMO
Cat.
Unità
misura
1
KG
Filati di cotone non
preparati per la vendita al
minuto
KG
Tessuti di cotone, diversi da
quelli a punto garza, ricci
del tipo spugna,
passamaneria, velluti, felpe,
tessuti di ciniglia, tulli e
tessuti a maglie annodate
KG
Tessuti di fibre tessili
sintetiche in fiocco diversi
da nastri, velluti,
felpe,tessuti ricci (compresi
i tessuti ricci del tipo
spugna) e tessuti di ciniglia
PZ
Camicie, camicette, Tshirts, magliette a collo alto
(escluse quelle di lana o di
peli fini), camiciole e
articoli affini, a maglia
PZ
Maglie, pullovers (con o
senza maniche) twinsets,
giubbetti e giacche (esclusi
quelli tagliati e cuciti);
giacche a vento e giubbotti
con o senza cappuccio e
simili, a maglia
PZ
Calzoncini, shorts (esclusi
quelli da bagno) e pantaloni,
tessuti per uomo e per
ragazzo; pantaloni, tessuti
per donna o per ragazza, di
lana, di cotone o di fibre
sintetiche o artificiali; parti
inferiori di tute sportive
(trainings), con fodera,
diverse da quelle della cat.
16 o 29, di cotone o di fibre
sintetiche o artificiali
REGIME
AUTONOMO
BY
BIELORUSSIA
073
2
REGIME
AUTONOMO
BY
BIELORUSSIA
073
3
REGIME
AUTONOMO
BY
BIELORUSSIA
073
4
REGIME
AUTONOMO
BY
BIELORUSSIA
073
5
REGIME
AUTONOMO
BY
BIELORUSSIA
073
6
Designazione Merci
REGIME
AUTONOMO
BY
BIELORUSSIA
073
PZ
Camicie, camicette e bluse,
anche a maglia, di lana, di
cotone o di fibre sintetiche o
artificiali, per donna e per
ragazza
PZ
Camicie e camicette, escluse
quelle a maglia, per uomo e
per ragazzo, di lana, di
cotone o di fibre sintetiche o
artificiali
15
PZ
Cappotti, soprabiti, mantelli
e simili, giacche, tessuti, per
donna o per ragazza, di lana,
di cotone o di fibre
sintetiche o artificiali
(esclusi gli eskimo della
cat.21)
20
KG
Biancheria da letto, esclusa
quella a maglia
PZ
Eskimo:giacche a vento e
giubbotti con o senza
cappuccio e simili, esclusi
quelli a maglia,di lana,di
cotone o di fibre sintetiche o
artificiali; parti superiori di
tute sportive (trainings), con
fodera, diverse da quelle
delle categorie16 o 29, di
cotone o di fibre sintetiche o
artificiali
KG
Filati di fibre sintetiche in
fiocco, non preparati per la
vendita al minuto
PZ
Camicie da notte, pigiami,
accappatoi da bagno, vesti
da camera e manufatti simili
a maglia, per uomo e per
ragazzo
Camicie da notte, pigiami,
vestaglie, accappatoi da
bagno, vesti da camera e
manufatti simili, a maglia,
per donna e per ragazza
PZ
Abiti interi per donna o per
ragazza, di lana, di cotone o
di fibre sintetiche o
artificiali
7
REGIME
AUTONOMO
BY
BIELORUSSIA
073
8
REGIME
AUTONOMO
BY
BIELORUSSIA
073
BY
BIELORUSSIA
073
REGIME
AUTONOMO
REGIME
AUTONOMO
BY
BY
BIELORUSSIA
BIELORUSSIA
073
073
21
REGIME
AUTONOMO
22
REGIME
AUTONOMO
BY
BY
BIELORUSSIA
BIELORUSSIA
073
073
24
REGIME
AUTONOMO
26
BY
BIELORUSSIA
073
REGIME
AUTONOMO
PZ
Gonne, comprese le gonne
pantaloni, per donna o per
ragazza
PZ
Abiti a giacca, completi e
insiemi, esclusi quelli a
maglia, per donna o per
ragazza, di lana, di cotone o
di fibre sintetiche o
artificiali, esclusi quelli da
sci; tute sportive (trainings),
con fodera, di cui l’esterno è
realizzato in un’unica stessa
stoffa, per donna o per
ragazza, di cotone o di fibre
sintetiche o artificiali
KG
Accessori di abbigliamento,
diversi da quelli per bambini
piccoli (bebès), a maglia;
biancheria di qualsiasi tipo,
a maglia; tende, tendine,
tende avvolgibili,
mantovane, bordi da letto e
altri manufatti per
l’arredamento, a maglia;
coperte a maglia; altri
manufatti a maglia,
comprese le parti di
indumenti o di accessori di
abbigliamento
73
PZ
Tute sportive a maglia, di
lana, di cotone o di fibre
sintetiche o artificiali
27
REGIME
AUTONOMO
BY
BIELORUSSIA
073
29
REGIME
AUTONOMO
BY
BIELORUSSIA
073
67
REGIME
AUTONOMO
BY
BIELORUSSIA
073
BY
BIELORUSSIA
073
REGIME
AUTONOMO
115
KG
Filati di lino o di ramiè
BY
BIELORUSSIA
073
REGIME
AUTONOMO
117
KG
Tessuti di lino o di ramiè
KG
Biancheria da letto, tavola,
da toletta da servizio o da
cucina, di lino o ramiè,
esclusa quella a maglia
BY
BIELORUSSIA
073
REGIME
AUTONOMO
118
QUANTITATIVI MASSIMI RICHIEDIBILI:
PAESE
CATEGORIA
UNITA’
QUANTITA’
BIELORUSSIA
1
2
3
4
5
6
7
8
15
20
21
22
24
26/27
29
67
73
115
117
118
CHILOGRAMMI
CHILOGRAMMI
CHILOGRAMMI
PEZZI
PEZZI
PEZZI
PEZZI
PEZZI
PEZZI
CHILOGRAMMI
PEZZI
CHILOGRAMMI
PEZZI
PEZZI
PEZZI
CHILOGRAMMI
PEZZI
CHILOGRAMMI
CHILOGRAMMI
CHILOGRAMMI
20 000
80 000
5 000
20 000
15 000
20 000
20 000
20 000
17 000
5 000
5 000
6 000
5 000
10 000
5 000
3 000
6 000
20 000
30 000
5 000
SCHEDA 2 – COREA DEL NORD:
Sigla
Paese
KP
KP
KP
KP
KP
Paese
COREA DEL NORD
COREA DEL NORD
COREA DEL NORD
COREA DEL NORD
COREA DEL NORD
Cod.G.
Controllo
724
REGIME
AUTONOMO
724
724
724
724
REGIME
AUTONOMO
REGIME
AUTONOMO
REGIME
AUTONOMO
REGIME
AUTONOMO
Cat.
1
2
3
4
5
Unità
di
misura
Designazione Merci
KG
Filati di cotone non
preparati per la vendita
al minuto
KG
Tessuti di cotone,
diversi da quelli a punto
garza, ricci del tipo
spugna, passamaneria,
velluti, felpe, tessuti di
ciniglia, tulli e tessuti a
maglie annodate
KG
Tessuti di fibre tessili
sintetiche in fiocco
diversi da nastri, velluti,
felpe, tessuti ricci
(compresi i tessuti ricci
del tipo spugna) e tessuti
di ciniglia
PZ
Camicie, camicette, Tshirts, magliette a collo
alto (escluse quelle di
lana o di peli fini),
camiciole e articoli
affini, a maglia
PZ
Maglie, pullovers (con o
senza maniche) twinsets,
giubbetti e giacche
(esclusi quelli tagliati e
cuciti); giacche a vento e
giubbotti con o senza
cappuccio e simili, a
maglia
KP
KP
KP
COREA DEL NORD
COREA DEL NORD
COREA DEL NORD
724
724
724
REGIME
AUTONOMO
REGIME
AUTONOMO
REGIME
AUTONOMO
6
7
8
PZ
Calzoncini, shorts
(esclusi quelli da bagno)
e pantaloni, tessuti per
uomo e per ragazzo;
pantaloni, tessuti per
donna o per ragazza, di
lana, di cotone o di fibre
sintetiche o artificiali;
parti inferiori di tute
sportive (trainings), con
fodera, diverse da quelle
della cat. 16 o 29, di
cotone o di fibre
sintetiche o artificiali
PZ
Camicie, camicette e
bluse, anche a maglia, di
lana, di cotone o di fibre
sintetiche o artificiali,
per donna e per ragazza
PZ
Camicie e camicette,
escluse quelle a maglia,
per uomo e per ragazzo,
di lana, di cotone o di
fibre sintetiche o
artificiali
Tessuti di cotone ricci
del tipo spugna;
biancheria da toletta o
da cucina esclusa quella
a maglia, riccia del tipo
spugna, di cotone
KP
COREA DEL NORD
724
REGIME
AUTONOMO
9
KG
KP
COREA DEL NORD
724
REGIME
AUTONOMO
12
PAIA
Calze-mutande, calze,
calzini, ecc.
PZ
Mutande, mutandine e
slip per uomo o per
ragazzo, nonché per
donna o per ragazza, a
maglia, di lana, di
cotone, o di fibre
sintetiche o artificiali
KP
COREA DEL NORD
724
REGIME
AUTONOMO
13
KP
KP
KP
KP
COREA DEL NORD
COREA DEL NORD
COREA DEL NORD
COREA DEL NORD
724
724
724
724
REGIME
AUTONOMO
REGIME
AUTONOMO
REGIME
AUTONOMO
REGIME
AUTONOMO
14
15
16
17
PZ
Cappotti, soprabiti,
mantelli e simili, tessuti,
per uomo o per ragazzo,
di lana, di cotone o di
fibre sintetiche o
artificiali (esclusi gli
eskimo della cat.21)
PZ
Cappotti, soprabiti,
mantelli e simili,
giacche, tessuti, per
donna o per ragazza, di
lana, di cotone o di fibre
sintetiche o artificiali
(esclusi gli eskimo della
cat.21)
PZ
Vestiti, completi ed
insiemi, esclusi quelli a
maglia, per uomo e per
ragazzo, di lana, di
cotone o di fibre
sintetiche o artificiali,
esclusi quelli da sci; tute
sportive (trainings),con
fodera di cui l’esterno è
realizzato in un’unica
stessa stoffa, per uomo o
per ragazzo, di cotone o
di fibre sintetiche o
artificiali
PZ
Giacche e giacchette,
escluse quelle a maglia,
per uomo e per ragazzo,
di lana ,di cotone o di
fibre sintetiche o
artificiali
KP
COREA DEL NORD
724
REGIME
AUTONOMO
KP
COREA DEL NORD
724
REGIME
AUTONOMO
KP
COREA DEL NORD
724
REGIME
AUTONOMO
KP
KP
COREA DEL NORD
COREA DEL NORD
724
724
REGIME
AUTONOMO
REGIME
AUTONOMO
KG
Canottiere, mutande,
mutandine e slips,
camicie da notte,
pigiami, accappatoi da
bagno, vesti da camera e
manufatti simili, per
uomo o per ragazzo,
esclusi quelli a maglia
Canottiere e camicie da
giorno, sottovesti,
sottogonne, slip, camicie
da notte, pigiami,
vestaglie, accappatoi da
bagno, vesti da camera e
manufatti simili, per
donna o per ragazza,
esclusi quelli a maglia
19
PZ
Fazzoletti da naso e da
taschino, esclusi quelli a
maglia
20
KG
Biancheria da letto,
esclusa quella a maglia
PZ
Eskimo:giacche a vento
e giubbotti con o senza
cappuccio e simili,
esclusi quelli a maglia,di
lana,di cotone o di fibre
sintetiche o artificiali;
parti superiori di tute
sportive (trainings), con
fodera, diverse da quelle
delle categorie16 o 29,
di cotone o di fibre
sintetiche o artificiali
PZ
Camicie da notte,
pigiami, accappatoi da
bagno, vesti da camera e
manufatti simili a
maglia, per uomo e per
ragazzo
Camicie da notte,
pigiami, vestaglie,
accappatoi da bagno,
vesti da camera e
manufatti simili, a
maglia, per donna e per
ragazza
18
21
24
KP
KP
KP
COREA DEL NORD
COREA DEL NORD
COREA DEL NORD
724
REGIME
AUTONOMO
724
REGIME
AUTONOMO
724
REGIME
AUTONOMO
26
27
28
PZ
Abiti interi per donna o
per ragazza, di lana, di
cotone o di fibre
sintetiche o artificiali
PZ
Gonne, comprese le
gonne pantaloni, per
donna o per ragazza
PZ
Pantaloni, tute a
bretelle, calzoncini e
shorts (diversi da quelli
da bagno), a maglia di
lana, di cotone o di fibre
sintetiche o artificiali
KP
COREA DEL NORD
724
REGIME
AUTONOMO
29
PZ
Abiti a giacca, completi
e insiemi, esclusi quelli
a maglia, per donna o
per ragazza, di lana, di
cotone o di fibre
sintetiche o artificiali,
esclusi quelli da sci; tute
sportive (trainings), con
fodera, di cui l’esterno è
realizzato in un’unica
stessa stoffa, per donna
o per ragazza, di cotone
o di fibre sintetiche o
artificiali
KP
COREA DEL NORD
724
REGIME
AUTONOMO
31
PZ
Reggiseno e bustini,
tessuti o a maglia
36
KG
Tessuti di fibre artificiali
continue, diversi da
quelli per pneumatici
della categoria 114
37
KG
Tessuti di fibre artificiali
in fiocco
KG
Biancheria da tavola, da
toletta o da cucina,
esclusa quella a maglia,
diversa da quella di
cotone riccio di tipo
spugna
KG
Tappeti ed altri
rivestimenti per
pavimenti di materie
tessili, diversi da quelli
della categoria 58
KP
COREA DEL NORD
724
REGIME
AUTONOMO
KP
COREA DEL NORD
724
REGIME
AUTONOMO
KP
KP
COREA DEL NORD
COREA DEL NORD
724
724
REGIME
AUTONOMO
REGIME
AUTONOMO
39
59
KP
COREA DEL NORD
724
REGIME
AUTONOMO
61
KG
Nastri, galloni e simili,
nastri senza trama di
fibre o di fili disposti
parallelamente ed
incollati (bolduc),
escluse le etichette e gli
articoli simili della
categoria 62. Tessuti (
diversi da quelli a
maglia) elastici,
costituiti da materie
tessili miste a fili di
gomma
KP
COREA DEL NORD
724
REGIME
AUTONOMO
68
KG
Indumenti per bambini
piccoli (“bebés”) ed
accessori per oggetti di
vestiario, esclusi i guanti
per bambini piccoli delle
categorie 10 e 87,
nonché le calze e i
calzini per bambini
piccoli, esclusi quelli a
maglia, della categoria
88
KP
COREA DEL NORD
724
REGIME
AUTONOMO
69
PZ
Sottovesti e sottogonne
a maglia, per donna e
per ragazza
KP
KP
KP
COREA DEL NORD
COREA DEL NORD
COREA DEL NORD
724
REGIME
AUTONOMO
724
REGIME
AUTONOMO
724
REGIME
AUTONOMO
70
Calze-mutande
(“collants”), di fibre
sintetiche, di filati
PAIA semplici meno di 67
decitex (6,7 tex). Calze
da donna, di fibre
sintetiche
73
PZ
Tute sportive a maglia,
di lana, di cotone o di
fibre sintetiche o
artificiali
PZ
Abiti a giacca, completi
e insiemi, a maglia, per
donna o per ragazza, di
lana, di cotone o di fibre
sintetiche o artificiali,
esclusi quelli da sci
74
KP
COREA DEL NORD
724
REGIME
AUTONOMO
75
PZ
Vestiti, completi e
insiemi a maglia, per
uomo e per ragazzo, di
lana, di cotone o di fibre
sintetiche o artificiali,
esclusi quelli da sci
KP
COREA DEL NORD
724
REGIME
AUTONOMO
76
KG
Indumenti da lavoro,
esclusi quelli a maglia,
per uomo o per ragazzo.
Grembiuli, camiciotti e
altri indumenti da
lavoro, esclusi quelli a
maglia, per donna o
ragazza
KP
COREA DEL NORD
724
REGIME
AUTONOMO
77
KG
Tute e insiemi da sci,
esclusi quelli a maglia
KG
Indumenti, non a
maglia, esclusi quelli
delle categorie 6, 7, 8,
14, 15, 16, 17, 18, 21,
26, 27, 29, 68, 72, 76 e
77
KP
COREA DEL NORD
724
REGIME
AUTONOMO
78
KP
COREA DEL NORD
724
REGIME
AUTONOMO
83
KG
Cappotti, giacche di
vario tipo e altri
indumenti, comprese le
tute e gli insiemi da sci,
esclusi gli indumenti
delle categorie 4, 5, 7,
13, 24, 26, 27, 28, 68,
69, 72, 73, 74, 75
KP
COREA DEL NORD
724
REGIME
AUTONOMO
87
KG
Guanti, diversi da quelli
a maglia
109
KG
Copertoni, vele per
imbarcazioni e tende per
l’esterno
117
KG
Tessuti di lino o di
ramiè
KG
Biancheria da letto, da
tavola, da toletta, da
servizio o da cucina, di
lino o di ramiè, esclusa
quella a maglia
KP
COREA DEL NORD
724
REGIME
AUTONOMO
KP
COREA DEL NORD
724
REGIME
AUTONOMO
KP
COREA DEL NORD
724
REGIME
AUTONOMO
118
KP
COREA DEL NORD
724
REGIME
AUTONOMO
142
KG
Tappeti ed altri
rivestimenti del suolo, di
sisal, di altre fibre della
famiglia delle agavi o
della canapa di Manila
KP
COREA DEL NORD
724
REGIME
AUTONOMO
151A
KG
Rivestimenti del suolo,
di cocco
KG
Tappeti ed altri
rivestimento del suolo di
materie tessili di iuta o
di altre fibre tessili
liberiane diversi da
tappeti “tufted” o
“floccati”
KG
Indumenti, non a
maglia, diversi da quelli
delle categorie da1 a 123
e dalla categorie 159
KP
KP
COREA DEL NORD
724
COREA DEL NORD
724
REGIME
AUTONOMO
REGIME
AUTONOMO
151B
161
QUANTITATIVI MASSIMI RICHIEDIBILI:
PAESE
COREA DEL NORD
CATEGORIA
UNITA’
QUANTITA’
1
2
3
4
5
6
7
8
9
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
24
26
CHILOGRAMMI
CHILOGRAMMI
CHILOGRAMMI
PEZZI
PEZZI
PEZZI
PEZZI
PEZZI
CHILOGRAMMI
PAIA
PEZZI
PEZZI
PEZZI
PEZZI
PEZZI
CHILOGRAMMI
PEZZI
CHILOGRAMMI
PEZZI
PEZZI
PEZZI
10 000
10 000
10 000
10 000
10 000
10 000
10 000
10 000
10 000
10 000
10 000
10 000
10 000
10 000
10 000
10 000
10 000
10 000
10 000
10 000
10 000
COREA DEL NORD
27
28
29
31
36
37
39
59
61
68
69
70
73
74
75
76
77
78
83
87
109
117
118
142
151A
151B
161
PEZZI
PEZZI
PEZZI
PEZZI
CHILOGRAMMI
CHILOGRAMMI
CHILOGRAMMI
CHILOGRAMMI
CHILOGRAMMI
CHILOGRAMMI
PEZZI
PAIA
PEZZI
PEZZI
PEZZI
CHILOGRAMMI
CHILOGRAMMI
CHILOGRAMMI
CHILOGRAMMI
CHILOGRAMMI
CHILOGRAMMI
CHILOGRAMMI
CHILOGRAMMI
CHILOGRAMMI
CHILOGRAMMI
CHILOGRAMMI
CHILOGRAMMI
10 000
10 000
10 000
10 000
10 000
10 000
10 000
10 000
10 000
10 000
10 000
10 000
10 000
10 000
10 000
10 000
5 000
5 000
10 000
8 000
10 000
10 000
10 000
10 000
10 000
10 000
10 000
ELENCO DELLE CATEGORIE DEI PRODOTTI TESSILI:
Per il settore tessile, le categorie e i codici aggiornati sono riportati nell’all. I del Reg.to (UE)
1321/2011 della Commissione del 16.12.2011 (che modifica il Reg.to (CEE) n. 3030/93) e
nell’allegato I del Reg.to (UE) n. 1322/2011 della Commissione del 16.12.2011 (che modifica
il Reg.to (CE) n. 517/94), pubblicati nella GUUE L. 335 del 17.12.2011).
AVVERTENZE:
Per una esatta interpretazione delle norme, si consiglia di consultare i Regolamenti
Comunitari Consolidati.