Pensione lavoratori autonomi
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Pensione lavoratori autonomi
Pensione lavoratori autonomi SOGGETTI INTERESSATI: le speciali regole riguardanti i requisiti per il diritto alla pensione di vecchiaia e di anzianità dei lavoratori «autonomi» interessano le seguenti categorie lavorative: - lavoratori iscritti alla gestione previdenziale di artigiani e commercianti - legge n. 233/1990; - lavoratori iscritti alla gestione dei lavoratori agricoli autonomi, ossia coltivatori diretti, coloni, mezzadri e imprenditori agricoli - legge n. 233/1990; - lavoratori autonomi e collaboratori iscritti alla gestione separata Inps - art. 2 legge n. 335/1995. Per i lavoratori autonomi del settore dello spettacolo iscritti all’ex Enpals si rinvia allo specifico capitolo. In questo capitolo esamineremo gli aspetti legati al diritto alla pensione delle predette categorie, rinviando agli specifici capitoli per quanto concerne gli altri istituti (calcolo, contributi volontari, ricongiunzione ecc.). ARTIGIANI, COMMERCIANTI E LAVORATORI AGRICOLI DESTINATARI: la legge distingue due categorie dei beneficiari delle pensioni per i lavoratori autonomi nelle categorie degli iscritti alle gestioni dei contributi e delle prestazioni previdenziali degli artigiani e degli esercenti attività commerciali, titolari, coadiuvanti e coadiutori (art. 1, legge n. 233/1990), nonché gli iscritti alla gestione dei contributi e delle prestazioni previdenziali dei coltivato ri diretti, mezzadri e coloni (art. 5 legge n. 233/1990; legge n. 1047/1957; legge n. 9/1963) indicate nella tabella successiva: Artigiani LUGLIO 2012 N. 6 Sono tenuti ad iscriversi alla gestione artigiani Inps (legge n. 443/1985): 1) il titolare di impresa artigiana che: - esercita abitualmente e professionalmente l’impresa con piena responsabilità; - svolge in misura prevalente il proprio lavoro anche manuale nel processo produttivo; - esercita un’attività diretta alla produzione di beni o servizi con esclusione di quelle agricole e commerciali. I soci delle società commerciali (tranne le Spa e le accomandita per azioni) sono anche essi iscrivibili alla gestione previdenziale purché: - la maggioranza dei soci (oppure uno nel caso di società con due soci) svolga in prevalenza lavoro personale, anche manuale, nel processo produttivo; - nell’impresa il lavoro abbia funzione preminente sul capitale; - i soci siano in possesso dei requisiti, elencati sopra, per l’esercizio dell’impresa artigiana. Nelle società in accomandita semplice il predetto obbligo non riguarda gli accomandanti. Nelle Srl l’obbligo può riguardare sia il socio unico (purché non sia socio unico di altra Srl oppure socio di Sas), sia la pluralità di soci; 2) i familiari del titolare purché abbiano compiuto 15 anni e collaborino con lavoro prevalente e professionale. Sono considerati familiari i parenti entro il 3° grado e gli affini entro il 2°. In tutti i casi indicati l’impresa deve essere qualificata artigiana anche rispetto all’organico che non deve superare certe soglie: - impresa che lavora in serie, non del tutto automatizzata: massimo 9 lavoratori, compresi gli apprendisti in numero non superiore a 5, oppure 12, purché le unità aggiuntive siano apprendisti; - impresa che non lavora in serie: massimo 18 lavoratori, compresi gli apprendisti in numero non superiore a 9, oppure 22, purché le unità aggiuntive siano apprendisti; - impresa di lavorazioni artistiche, tradizionali e di abbigliamento su misura: massimo 32 lavoratori, compresi gli apprendisti in numero non superiore a 16; - impresa di costruzione edile: massimo 10 lavoratori, compresi gli apprendisti in numero non superiore a 5; - impresa di trasporto: massimo 8 lavoratori. Il Punto Guida al Lavoro XXIII Commercianti Sono tenuti ad iscriversi alla gestione commercianti Inps: 1) il titolare di impresa appartenente al settore del terziario che sia in possesso dei seguenti requisiti (legge n. 160/1975; art. 1 legge n. 662/1996): - titolarità o gestione in proprio di imprese che, indipendentemente dal numero dei dipendenti, siano organizzate e/o dirette prevalentemente con il lavoro proprio e dei componenti della famiglia o dei familiari coadiutori preposti al punto vendita; - partecipazione personale al lavoro aziendale con abitualità e prevalenza; - iscrizione nell’elenco speciale dei familiari coadiutori preposti al punto vendita; - piena responsabilità dell’impresa e assunzione di tutti gli oneri e dei relativi rischi di gestione; - possesso delle autorizzazioni o licenze eventualmente previste dalla legge; 2) i soci amministratori di società di fatto, società in nome collettivo e gli accomandatari di società in accomandita semplice (gli accomandanti lo sono solo se coadiutori). Rientrano nell’obbligo anche i soci delle società a responsabilità limitata che partecipano al lavoro della società con abitualità e prevalenza (Inps, circ. 9.10.1998, n. 215); 3) i parenti e affini entro il 3° grado che partecipano cioè al lavoro aziendale con abitualità e prevalenza rientrano nell’obbligo assicurativo. Per familiari si considerano: - coniuge; - figli legittimi o legittimati; - nipoti in linea retta; - ascendenti (genitori, nonni, bisnonni); - fratelli e sorelle. Il familiare collaboratore non dipendente di impresa commerciale, turistica o dei servizi è soggetto all’iscrizione alla gestione commercianti dell’Inps anche in mancanza di iscrizione da parte del titolare, sempre che l’attività venga svolta dal collaboratore stesso con abitualità e prevalenza (Inps, circ. 7.6.2006, n. 78). Coltivatori diretti Si tratta di proprietari, affittuari, usufruttuari, enfiteuti (coloro i quali per almeno 20 anni abbiano in godimento un fondo con l’obbligo di migliorarlo dietro il pagamento di un canone), pastori e assegnatari di fondi nonché appartenenti ai rispettivi nuclei familiari che, direttamente e abitualmente, si dedicano alla coltivazione dei fondi, all’allevamento del bestiame ed allo svolgimento delle attività connesse (art. 2 legge n 1047/1957; legge n. 9/1963). L’attività deve essere svolta in modo prevalente (per il maggior tempo e con il maggior reddito), può avvalersi di parenti e affini entro il 4° grado e deve essere basata su un fabbisogno di lavoro dell’azienda non inferiore a 104 giornate annue e che la capacità lavorativa del nucleo familiare non sia inferiore ad un terzo del fabbisogno di lavoro occorrente all’azienda (Inps, msg. n. 20/2000). Mezzadri e coloni I mezzadri sono coloro che, in proprio o quali capi della famiglia colonica, si associano al proprietario del fondo apportando all’impresa agricola soprattutto il lavoro personale e della famiglia. I coloni si differenziano dal mezzadro per l’apporto parziale del lavoro nella coltivazione del fondo e non devono stabilmente risiedere nel podere della casa colonica (art. 20 legge n. 1047/1957). Anche nei predetti casi occorre la prevalenza del lavoro personale e un minimo di 120 giornate di fabbisogno lavorativo annuo. Imprenditore agricolo professionale (Iap) È imprenditore agricolo professionale (Iap) colui il quale, in possesso di conoscenze e competenze professionali, dedichi alle attività agricole direttamente o in qualità di socio di società, almeno il 50% del proprio tempo di lavoro complessivo e che ricavi dalle attività medesime almeno il 50% del proprio reddito globale da lavoro (Dlgs n. 99/2004). L’Iap ha l’obbligo di iscrizione nella gestione previdenziale ed assistenziale per l’agricoltura, sia che svolga attività imprenditoriale individuale, sia che operi come socio di società di persone o di cooperative, sia che operi come amministratore di società di capitali (Inps, circ. n. 48/2006). SISTEMA PENSIONISTICO: il sistema di calcolo della pensione dei lavoratori autonomi varia a seconda dell’anzianità contributiva maturata dal lavoratore al 31.12.1995, tenendo conto che dal 31.12.2011 il calcolo diventa contributivo per tutti gli assicurati: - sistema contributivo per i lavoratori privi di anzianità contributiva all’1.1.1996; - sistema misto per i lavoratori con anzianità, inferiore ai 18 anni alla data del 31.12.1995, nonché per i lavoratori con un’anzianità contributiva pari o superiore a 18 anni alla data del 31.12.1995 per i quali la pensione è calcolata col sistema retributivo per le anzianità maturate fino al 31.12.2011 e col sistema contributivo per le anzianità maturate dall’1.1.2012 (art. 24 legge n. 214/2011). REQUISITI PER LA PENSIONE MATURATI FINO AL 31 DICEMBRE 2011 A seconda del momento di maturazione dei requisiti anagrafici e contributivi prima oppure dopo il 2012 cambiano i criteri di accesso alla Pensione di vecchiaia. XXIV Il Punto Guida al Lavoro LUGLIO 2012 N. 6 Si applicano sia per le pensioni di vecchiaia che di anzianità i requisiti indicati successivamente nei confronti dei seguenti assicurati: 1) coloro che hanno maturato i requisiti entro il 31.12.2011; 2) le lavoratrici autonome con almeno 35 anni di contributi e un’età di almeno 58 anni (soggetta ad incremento per la speranza di vita Inps, circ. n. 35/2012) che maturano i requisiti in modo tale da fare scattare la decorrenza della pensione entro il 31 dicembre 2015; 3) lavoratori che, antecedentemente alla data del 4.12.2011, siano stati autorizzati alla prosecuzione volontaria della contribuzione purché rientrino nel numero massimo di soggetti ammessi anno per anno dal Min. lav. in base alla cessazione del rapporto di lavoro (v. Pensione anticipata), purché i requisiti pregressi maturino in modo tale che la decorrenza della pensione avvenga entro 24 mesi dall’entrata in vigore del Dl n. 201/2011 (entro il 7.12.2013), e gli assicurati non abbiano ripreso il lavoro dopo l’autorizzazione e abbiano almeno un contributo volontario accreditato o accreditabile al 6.12.2011 (n. massimo ammesso 10.250) (decreto interministeriale in corso di pubblicazione in Gazzetta Ufficiale). PENSIONE DI VECCHIAIA RETRIBUTIVA: i requisiti per accedere alla pensione di vecchiaia sono i seguenti: 1) età anagrafica pari a 65 anni per gli uomini e 60 anni per le donne. Tali limiti sono ridotti in misura analoga a quella prevista per i lavoratori dipendenti in funzione di determinate categorie di appartenenza; 2) assicurativi e contributivi pari a 20 anni a regime dal 2001. Anche in questo caso valgono le deroghe indicate nel capitolo sulla Pensione di vecchiaia dei lavoratori dipendenti. Non è richiesta, a differenza dei lavoratori dipendenti, la cessazione dell’attività autonoma con la conseguenza che i predetti lavoratori possono accedere alla pensione di vecchiaia rimanendo iscritti nelle rispettive gestioni Inps. PENSIONE DI VECCHIAIA CONTRIBUTIVA: dall’1.1.2008, i lavoratori autonomi la cui pensio ne è liquidata esclusivamente con il sistema di calcolo contributivo possono accedere alla pensione di vecchiaia (art. 1 legge n. 243/2004; Inps, circ. n. 60/2008): - a 60 anni se donne, e a 65 anni, se uomini, e con una anzianità contributiva effettiva di almeno 5 anni; - a prescindere dal requisito anagrafico con un’anzianità contributiva pari o superiore a 40 anni; - dall’1.1.2008 al 30.6.2009 al raggiungimento di un’anzianità contributiva minima di 35 anni in concorrenza con almeno 59 anni di età; - dall’1.7.2009 al 31.12.2010 con quota 96 e un’età minima di 60 anni; - dall’1.1.2011 al 31.12.2012 con quota 97 e un’età minima di 61 anni; - a decorrere dall’1.1.2013 con quota 98 e un’età minima di 62 anni. L’accesso al pensionamento prima del compimento del 65° anno di età rimane soggetto alla condizione che l’importo della pensione risultante non sia inferiore a 1,2 volte l’importo dell’assegno sociale. Non deve essere cessata l’attività autonoma. PENSIONE DI ANZIANITÀ: i lavoratori autonomi acquisiscono il diritto a pensione con i seguenti requisiti (art. 1 legge n. 247/2007; Inps, circ. n. 60/2008): 1) dall’1.1.2008 al 30.6.2009, il diritto alla pensione di anzianità è stato perfezionato al raggiungimento di un’anzianità contributiva minima di 35 anni in concorrenza con almeno 59 anni di età; 2) dall’1.7.2009 è stato introdotto anche per i lavoratori autonomi il cd. sistema delle quote. Le quote che devono raggiungere i lavoratori autonomi, fermo restando il possesso di almeno 35 anni di anzianità contributiva, sono le seguenti: - dall’1.7.2009 al 31.12.2010, quota 96 con un’età minima di 60 anni; - dall’1.1.2011 31.12.2012 quota 97 con un’età minima di 61 anni; - a decorrere dall’1.1.2013 quota 98 con un’età minima di 62 anni. LUGLIO 2012 N. 6 Il Punto Guida al Lavoro XXV PENSIONE E ASPETTATIVA DI VITA: i requisiti di età sopra indicati per l’accesso alla pensione di vecchiaia e anzianità (retributiva e contributiva) devono essere aggiornati ogni 3 anni in funzione dell’incremento della speranza di vita accertato dall’Istat (art. 22ter legge n. 102/2009 art. 12 legge n. 122/2010 art. 1, comma 18, legge n. 111/2011). In sede di primo aggiornamento Istat dal 2011, reso noto entro il 31.12.2011 e applicabile dal 2013, non è possibile superare i 3 mesi di adeguamento e, in caso di diminuzione della speranza di vita, l’aggiornamento non è effettuato. Il secondo adegua mento Istat dell’indice di speranza di vita è effettuato dal 2016 con cadenza triennale. Dal 2019 l’adeguamento diventa biennale. L’aggiornamento per speranza di vita interessa le donne che accedono al sistema sperimentale e i prosecutori volontari ammessi tra i soggetti salvaguardati. DECORRENZA: dall’1.1.2011 fino al 31.12.2011 oppure anche successivamente per chi può maturare i requisiti con le predette regole in virtù delle deroghe introdotte dall’art. 24, commi 14/15 della legge n. 214/2011, coloro i quali conseguono il diritto alla pensione a carico delle gestioni per gli artigiani, i commercianti e i coltivatori diretti nonché della gestione separata Inps, il diritto alla decorrenza della pensione di vecchiaia e anzianità sorge trascorsi 18 mesi dalla data di maturazione dei previsti requisiti anagrafici e contributivi. I trattamenti decorrono dal primo giorno del mese successivo allo scadere del citato differimento di 18 mesi (art. 12 legge n. 122/2010; Inps, circ. n. 126/2010). PROFESSIONISTI SENZA CASSA E COLLABORATORI DESTINATARI: una serie di soggetti che svolgono attività lavorativa autonoma non inquadrata in un determinata Cassa professionale, oppure attività di tipo parasubordinato, in relazione ai relativi compensi percepiti, deve iscriversi alla Gestione separata Inps (art. 2 legge n. 335/1995). L’iscrizione alla Gestione separata interessa: - tutte le categorie residuali di liberi professionisti, per i quali non è prevista una specifica cassa previdenziale, compresi anche i professionisti con cassa previdenziale nel caso in cui, ai sensi del suo regolamento, l’attività non sia iscrivibile: può essere il caso, ad esempio, di un ingegnere che contemporaneamente all’attività professionale svolge anche attività di lavoro dipendente; - la generalità delle forme di collaborazione coordinata e continuativa, o collaborazione a progetto (art. 61 Dlgs n. 276/2003) e collaborazioni occasionali che fino ad allora non avevano mai beneficiato di alcuna disciplina specifica, né giuridica, né previdenziale; - la categoria dei venditori a domicilio (art. 36 legge n. 426/1971); - i lavoratori autonomi occasionali (prestazioni di lavoro occasionale che comportano un reddito superiore a 5.000 euro annui); - gli associati in partecipazione che apportano lavoro; - i lavoratori occasionali di tipo accessorio. L’iscrivibilità di tali soggetti è in linea di massima strettamente connessa con la qualificazione fiscale dei redditi che essi percepiscono rientranti nelle categorie di redditi professionali o derivanti da rapporti di collaborazione, o da associazione in partecipazione. RAPPORTI DI COLLABORAZIONE: all’interno della categoria occorre distinguere: 1) collaborazioni coordinate e continuative il cui presupposto è l’assenza di subordinazione, il coordinamento della prestazione col committente, la continuatività della prestazione resa nonché la preminenza del lavoro sul capitale impiegato (art. 409 c.p.c.); 2) collaborazioni a progetto: caratterizzate dai requisiti indicati al punto precedente, più la presenza di un progetto o programma concordato col committente (artt. 61 e segg. Dlgs n. 276/2003; 3) le collaborazioni occasionali (senza obbligo di progetto) il cui compenso sia però inferiore a 5.000 euro con impiego per meno di 30 gironi nell’arco dell’anno solare con lo stesso committente, o nel settore della assistenza alla persona sia inferiore a 240 ore nell’anno oltre che a 5.000 euro. XXVI Il Punto Guida al Lavoro LUGLIO 2012 N. 6 DECORRENZA DELL’OBBLIGO ASSICURATIVO: il Dm n. 166/1996 ha disposto le seguenti decorrenze per l’entrata in vigore della gestione separata Inps: - 1.4.1996 per i soggetti privi di tutela pensionistica alla data del 30.3.1996 (data di entrata in vigore del decreto), con obbligo di iscrizione entro il 30.4.1996; - 30.6.1996 per i soggetti già coperti, alla data del 30.3.1996, da contribuzione obbligatoria, figurativa o volontaria e per i pensionati diretti e indiretti, con obbligo di iscrizione entro il 31.7.1996. Dall’1.4.2001 è cessato il periodo transitorio di 5 anni durante il quale coloro che avevano più di 65 anni avevano la facoltà di non iscriversi alla gestione separata Inps. Ora la situazione per i soggetti stessi che ricevono compensi soggetti alla contribuzione Inps è la seguente, con decorrenza 1.4.2001 per coloro che sono privi di previdenza obbligatoria o non pensionati e 30.6.2001 per i pensiona ti o con previdenza obbligatoria (Inps, circ. 16.5. 2001, n. 104): - gli ultrasessantacinquenni che iniziano l’attività autonoma o parasubordinata in una delle predette date sono obbligati ad iscriversi alla gestione separata; - gli iscritti ultrasessantacinquenni che non hanno chiesto la cancellazione entro le date predette non possono più farlo se percepiscono compensi soggetti a prelievo; - gli stessi soggetti che, pur versando i contributi non hanno raggiunto il diritto a pensione, non possono chiederne il rimborso; - gli ultrasessantacinquenni che non si sono iscritti nel periodo transitorio non sono obbligati a farlo in relazione alle attività in corso; - gli ultrasessantacinquenni che si sono cancellati nel periodo transitorio non devono iscriversi in relazione alle attività in corso. PENSIONE DI VECCHIAIA CONTRIBUTIVA: nei confronti dei lavoratori iscritti alla gestione separata Inps si applicano le norme previste per coloro che si iscrivono alla previdenza obbligatoria dall’1.1.1996, e quindi la pensione erogata è calcolata con il sistema di calcolo contributivo. Agli iscritti spetta il trattamento pensionistico di vecchiaia alle seguenti condizioni in vigore dall’1.1.2008: - 65 anni per gli uomini e 60 per le donne e almeno 5 anni di contributi effettivi, con esclusione quindi dei periodi di accredito figurativo; - possesso di almeno 40 anni di contribuzione, indipendentemente dall’età (conferma della previgente normativa) oppure almeno 35 anni di anzianità contributiva e un’età pari a quella prevista per la pensione di anzianità; - vale quanto detto a pagina precedente circa l’innalzamento dei predetti requisiti anagrafici in funzione dell’aspettativa di vita. L’accesso al pensionamento prima del compimento del 65° anno di età è soggetto alla condizione che l’importo della pensione risultante non sia inferiore a 1,2 volte l’importo dell’assegno sociale (euro 417,30 per il 2011). Ai fini del computo dei 40 anni di contribuzione sono utili anche i contributi da riscatto dei periodi di studio per le pensioni da liquidare dall’1.1.2008. Sono invece esclusi dal computo i contributi versati a titolo di prosecuzione volontaria e la contribuzione accreditata per i periodi di lavoro precedenti il raggiungimento del 18° anno di età continua ad essere moltiplicata per 1,5 (Inps, circ. n. 60/2008). Relativamente ai soggetti assicurati alla gestione separata Inps e iscritti (al momento del pensionamento) ad altre forme pensionistiche obbligatorie, siano essi pensionati o non pensionati, si applica la disciplina in materia di requisiti per il diritto, nonché di decorrenze della pensione di vecchiaia nel sistema contributivo prevista per i lavoratori iscritti alla gestione degli esercenti attività commerciali (Inps, circ. n. 60/2008). ACCREDITO CONTRIBUTI: la contribuzione versata alla Gestione separata dai lavoratori autono mi o dai committenti in relazione a collaboratori o associati viene accreditata con le seguenti percentuali di computo (art. 1, comma 79, legge n. 247/2007): LUGLIO 2012 N. 6 Il Punto Guida al Lavoro XXVII - 27% con decorrenza dal 2012 per i soggetti privi di altra forma di previdenza obbligatoria; - 18% dal 2012 per coloro che sono iscritti ad altra forma di previdenza obbligatoria o sono titolari di pensione. Hanno diritto all’accreditamento di tutti i contributi mensili relativi a ciascun anno solare cui si riferisce il versamento i soggetti che abbiano corrisposto un contributo di importo non inferiore a quello calcolato sul minimale di reddito per artigiani e commercianti stabilito dall’art. 1, comma 3, legge n. 233/1990. In caso di contribuzione annua inferiore a tale importo, i mesi di assicurazione da accreditare sono ridotti in proporzione alla somma versata. I contributi come sopra determinati sono attribuiti temporalmente dall’inizio dell’anno solare fino a concorrenza di 12 mesi nell’anno (art. 2, comma 29, legge n. 335/1995). Per il 2011 il minimale ART/COMM è pari ad euro 14.552,00. Pertanto occorre distinguere (Inps, circ. n. 30/2011): - gli iscritti alla gestione separata per i quali il calcolo della contribuzione avviene con l’aliquota del 17% avranno l’accredito dell’intero anno con un contributo annuo di euro 2.473,84; - mentre gli iscritti per i quali il calcolo della contribuzione avviene con l’aliquota del 26,72% avranno l’accredito dell’intero anno con un contributo annuale pari ad euro 3.888,29 (di cui 3.784,00 ai fini pensionistici). Per il 2012 il minimale ART/COMM è pari ad euro 14.930,00. Pertanto occorre distinguere (Inps, circ. n. 16/2012): - gli iscritti alla gestione separata per i quali il calcolo della contribuzione avviene con l’aliquota del 18% avranno l’accredito dell’intero anno con un contributo annuo di euro 2.687,40; - mentre gli iscritti per i quali il calcolo della contribuzione avviene con l’aliquota del 27% avranno l’accredito dell’intero anno con un contributo annuale pari ad euro 4.138,60 (di cui 4.031,10 ai fini pensionistici). DECORRENZA DELLA PENSIONE: dall’1.1.2011, per coloro i quali conseguono il diritto alla pensione a carico della gestione separata Inps, il diritto alla decorrenza della pensione di vecchiaia sorge trascorsi 18 mesi dalla data di maturazione dei previsti requisiti anagrafici e contributivi. I trattamenti decorrono dal primo giorno del mese successivo allo scadere del citato differimento di 18 mesi (art. 12 legge n. 122/2010; Inps, circ. n. 126/2010). REQUISITI PER LA PENSIONE DI VECCHIAIA MATURATI DAL 1° GENNAIO 2012 REQUISITI: per i lavoratori e le lavoratrici iscritti alle predette gestioni dei lavoratori autonomi la pensione di vecchiaia si può conseguire dal 2012 all’età in cui operano i requisiti minimi previsti di seguito (art. 24, comma 4, legge n. 214/2011): 1) età anagrafica minima variabile in base alla categoria e al sesso, come indicato nella Tabella successiva tenendo conto che nel 2012 essa risulta pari a: lavoratori: 66 anni; lavoratrici: 63 anni e 6 mesi; 2) anzianità contributiva di almeno 20 anni; 3) importo minimo della pensione per i lavoratori con riferimento ai quali il primo accredito contributivo decorre successivamente al 1 o gennaio 1996 (lavoratori la cui pensione è calcolata interamente col sistema contributivo), occorre che l’importo della pensione risulti non inferiore a 1,5 volte l’importo dell’assegno sociale rivalutato in base alla media quinquennale del Pil. Si prescinde dal predetto requisito di importo minimo se l’assicurato è in possesso di un’età anagrafica pari a 70 anni, ferma restando un’anzianità contributiva minima effettiva di cinque anni. Il requisito di 70 anni è soggetto all’incremento in funzione della speranza di vita ( Inps, circ. n. 35/2012). SPERANZA DI VITA: i requisiti di età per l’accesso alla pensione di vecchiaia (nonché di anzianità XXVIII Il Punto Guida al Lavoro LUGLIO 2012 N. 6 o per l’assegno sociale) devono essere aggiornati ogni 3 anni in funzione dell’incremento della speranza di vita accertato dall’Istat (art. 22ter legge n. 102/2009 art. 12 legge n. 122/2010 art. 18 legge n. 111/2011). In sede di primo aggiornamento Istat entro il 31.12.2011 e applicabile dal 2013, non è possibile superare i 3 mesi di adeguamento e, in caso di diminuzione della speranza di vita, l’aggiornamento non è effettuato. Il secondo adeguamento Istat dell’indice di speranza di vita è effettuato ogni tre anni e dal 2019 con cadenza biennale. L’adeguamento non opera nei confronti dei lavoratori per i quali viene meno il titolo abilitante allo svolgimento della specifica attività lavorativa per raggiungere il limite di età pensionabile. In funzione del dato accertato dall’Istat la proiezione dell’età pensionabile in funzione dell’incremento della speranza di vita e degli adeguamenti introdotti dall’art. 24 legge n. 214/2011 fino al 2021 è la seguente e il pareggio dei requisiti di età tra tutti sarà raggiunto nel 2018: Anno Lavoratori autonomi Lavoratrici autonome 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 66 66 e 3 mesi 66 e 3 mesi 66 3 mesi 66 e 7 mesi 66 e 7 mesi 66 e 7 mesi 66 e 11 mesi 66 e 11 mesi 67 e 2 mesi 63 e 6 mesi 63 e 9 mesi 64 e 9 mesi 64 e 9 mesi 66 e 1 mese 66 e 1 mese 66 e 7 mesi 66 e 11 mesi 66 e 11 mesi 67 e 2 mesi I requisiti anagrafici per l’accesso alla pensione di vecchiaia devono essere tali da garantire un’età minima di accesso al trattamento pensionistico non inferiore a 67 anni per i soggetti, in possesso dei predetti requisiti, che maturano il diritto alla prima decorrenza utile del pensionamento dall’anno 2021. Qualora, per effetto degli adeguamenti dei predetti requisiti agli incrementi della speranza di vita la predetta età minima di accesso non fosse assicurata, sono ulteriormente incrementati gli stessi requisiti, al fine di garantire un’età minima di accesso al trattamento pensionistico comunque non inferiore a 67 anni. DECORRENZA: la pensione di vecchiaia decorre dal mese successivo a quello di maturazione dei requisiti. REQUISITI PER LA PENSIONE ANTICIPATA MATURATI DAL 1° GENNAIO 2012 REQUISITI: la pensione anticipata sostituisce quella di anzianità e dal 2012 spetta in presenza delle seguenti condizioni agli iscritti in tutti i regimi previdenziali obbligatori compreso gli iscritti alla gestione separata Inps che abbiano un’età inferiore ai limiti di età per avere diritto alla pensione di vecchiaia ( art. 24, commi 10/11, legge n. 214/2011): dal 2012 almeno 42 anni e 1 mese per gli uomini e 41 e 1 mese per le donne; dal 2013 almeno 42 anni e 2 mesi per gli uomini e 41 e 2 mesi per le donne; dal 2014 almeno 42 anni e 3 mesi per gli uomini e 41 e 3 mesi per le donne. Con riferimento a coloro che accedono al pensionamento anticipato e il cui trattamento risulta liquidato con il sistema misto sulla quota di trattamento relativa alle anzianità contributive maturate anteceden temente al 1° gennaio 2012 è applicata una riduzione percentuale pari a 1% per ogni anno di anticipo nell’accesso al pensionamento rispetto all’età di 62 anni; tale percentuale annua è elevata al 2% per ogni anno ulteriore di anticipo rispetto a due anni. Nel caso in cui l’età al pensionamento non sia intera la riduzione percentuale è proporzionale al numero di mesi. La riduzione della pensione per gli assicurati che maturano l’anzianità contributiva massima con un’età però inferiore a 62 anni, non trova applicazione, limitatamente ai soggetti che maturano il previsto requisito di anzianità contributiva entro LUGLIO 2012 N. 6 Il Punto Guida al Lavoro XXIX il 31 dicembre 2017, qualora l’anzianità contributiva prevista derivi esclusivamente da prestazione effettiva di lavoro, includendo i periodi di astensione obbligatoria per maternità, per l’assolvimento degli obblighi di leva, per infortunio, per malattia e di cassa integrazione guadagni ordinaria (art. 6, comma 2quater, legge n. 14/2012). Il requisito dell’anzianità contributiva varia in funzione della speranza di vita e per i prossimi anni la proiezioni Istat è la seguente: Anno Lavoratori autonomi Lavoratrici donne 2012 2013 2014 2015 2016 Anno 42 anni e 1 mese 42 anni e 5 mesi 42 anni e 6 mesi 42 anni e 6 mesi 42 anni e 10 mesi Lavoratori autonomi 41 anni e 1 mese 41 anni e 5 mesi 41 anni e 6 mesi 41 anni e 6 mesi 41 anni e 10 mesi Lavoratrici donne 2017 2018 2019 2020 42 anni e 10 mesi 42 anni e 10 mesi 43 anni e 2 mesi 43 anni e 2 mesi 41 anni e 10 mesi 41 anni e 10 mesi 42 anni e 2 mesi 42 anni e 2 mesi 2021 43 anni e 5 mesi 42 anni e 5 mesi Per i lavoratori che hanno effettuato il primo accredito contributivo successivamente al 1° gennaio 1996 (interessati al sistema contributivo) il diritto alla pensione anticipata, previa risoluzione del rapporto di lavoro, può essere conseguito non solo ricorrendo ai requisiti indicati in precedenza ma, altresì, al compimento del requisito anagrafico di 63 anni (soggetto ad incremento per la speranza di vita Inps, circ. n. 35/2012), a condizione che: risultino versati e accreditati in favore dell’assicurato almeno 20 anni di contribuzione effettiva; l’ammontare mensile della prima rata di pensione risulti essere non inferiore ad un importo soglia mensile pari per l’anno 2012 a 2,8 volte l’importo mensile dell’assegno sociale, che verrà annualmen te rivalutato sulla base della variazione media quinquennale del prodotto interno lordo (Pil) nominale, appositamente calcolata dall’Istat, con riferimento al quinquennio precedente l’anno da rivalutare. Il predetto importo soglia mensile non può in ogni caso essere inferiore, per un dato anno, a 2,8 vol te l’importo mensile dell’assegno sociale. Anche su facebook Aggiornamenti Esperti in video Novità editoriali Eventi Forum XXX Il Punto Guida al Lavoro LUGLIO 2012 N. 6