VIGILI DEL FUOCO

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VIGILI DEL FUOCO
Comune di Rovereto
Provincia di Trento
REGOLAMENTO DEL CORPO DEI VIGILI DEL FUOCO
VOLONTARI DEL COMUNE DI ROVERETO
Approvato con deliberazione del Consiglio comunale 26.11.2003, n. 44
Modificato con deliberazione del Consiglio comunale 11.07.2007, n. 43
Tariffe approvate con deliberazione del Consiglio comunale 26.11.2003, n. 46
INDICE
Comune di Rovereto.........................................................................................................1
I PRINCIPI....................................................................................................................................... 3
Art. 1 - Nome e sede.....................................................................................................................3
Art. 2 - Scopi................................................................................................................................3
TITOLO I - COMPONENTI DEL CORPO.........................................................................................3
Art. 3 - Composizione..................................................................................................................3
Art. 4 - Vigili del fuoco in servizio attivo....................................................................................3
Art. 5 - Dipendenti comunali assegnati al Corpo.........................................................................4
Art. 6 – Vigili del fuoco complementari......................................................................................5
Art. 7 - Vigili del fuoco allievi.....................................................................................................5
Art. 8 - Vigili del fuoco fuori servizio..........................................................................................5
Art. 9 - Soci sostenitori.................................................................................................................5
Art. 10 - Soci onorari....................................................................................................................5
Art. 11 - Diritti e doveri................................................................................................................5
Art. 12 - Termine del servizio attivo............................................................................................6
Art. 13 - Decadenza......................................................................................................................6
TITOLO II - ORGANI........................................................................................................................ 7
Art. 14 - Organi del Corpo...........................................................................................................7
Art. 15 - L'Assemblea generale....................................................................................................7
Art. 16 - Il Direttivo del Corpo.....................................................................................................7
Art. 17 - Il Comandante................................................................................................................8
Art. 18 - Il Vicecomandante.........................................................................................................9
Art. 19 - Il Segretario....................................................................................................................9
Art. 20 - Il Cassiere......................................................................................................................9
Art. 21 - Il Magazziniere............................................................................................................10
Art. 22 - Gradi di servizio, denominazioni di grado e incarichi.................................................10
Art. 23 - Servizio........................................................................................................................10
Art. 24 - Disciplina.....................................................................................................................11
Art. 25 - Materiali.......................................................................................................................11
Art. 26 - Partecipazione alle sedute e alle assemblee.................................................................11
Art. 27 - Assicurazione...............................................................................................................11
Art. 28 - Esercizio finanziario....................................................................................................11
Art. 29 - Servizi a pagamento.....................................................................................................12
Art. 30 - Vertenze.......................................................................................................................12
Art. 31 - Disposizioni di funzionamento....................................................................................12
Art. 32 - Sorveglianza generale..................................................................................................12
Art. 33 - Incompatibilità.............................................................................................................13
Allegato alla deliberazione consiliare 26.11.2003, n. 46............................................................13
A) COMPENSI AL PERSONALE............................................................................13
B) TARIFFE ORARIE...............................................................................................13
I PRINCIPI
Art. 1 - Nome e sede
Il Corpo dei Vigili del Fuoco Volontari di Rovereto, in seguito denominato brevemente
“Corpo”, ha la propria sede a Rovereto, nel Comune di Rovereto.
Art. 2 - Scopi
Il Corpo, opera nell’ambito della normativa vigente e segnatamente delle LL.RR. 20 agosto
1954, nr. 24, 2 settembre 1978, nr.17 e della L.P. 22 agosto 1988, nr. 26 e relativi Regolamenti di
esecuzione che disciplinano l’ordinamento del servizio antincendio e, in particolare, ha lo scopo di:
a)
provvedere alla estinzione degli incendi;
b)
allontanare i pericoli che minacciano la comunità o i singoli nei casi di calamità di
qualsiasi genere;
c)
prestare soccorsi tecnici in genere, in caso di richiesta urgente, per la salvezza delle
persone e delle cose, compresi quelli riguardanti il ripristino dei servizi essenziali alla vita della
popolazione;
d)
provvedere alla prevenzione ed al controllo degli incendi nei limiti di quanto previsto
dalla vigente normativa;
e)
provvedere alla difesa civile.
Il Corpo ha inoltre lo scopo di prestare soccorsi tecnici non urgenti qualora non sia
pregiudicato il servizio di istituto di cui alle precedenti lettere a),b),c), d).
Per il raggiungimento di tali scopi il Corpo si prefigge in particolare:
1.
di creare fra i propri componenti un vivo spirito di solidarietà, di spronarli ad
adempiere con ogni scrupolo ai propri doveri, mantenendo fra di loro rapporti di stima,
cordialità e rispetto reciproco;
2.
di istruire ed addestrare, con metodi uniformi ed in modo periodico i propri
componenti per gli interventi di salvataggio e soccorso in caso di incendio o di altri pericoli, per
le persone ed i loro beni e per impedire in quanto possibile danni alle cose.
Il Corpo, in quanto istituzione di carattere comunale e quale parte integrante della comunità
locale, può partecipare alle manifestazioni ufficiali promosse dal Comune, se ed in quanto richiesto
dallo stesso.
Il Corpo può inoltre prestare servizio di collaborazione all'autorità di pubblica sicurezza,
qualora richiesto, ad esclusione dei casi di manifestazioni a carattere politico e sindacale.
TITOLO I - COMPONENTI DEL CORPO
Art. 3 - Composizione
Il Corpo è composto dai seguenti membri volontari:
a) vigili del fuoco in servizio attivo, ivi compresi i vigili del fuoco dipendenti comunali assegnati
al Corpo ai sensi dell’art. 18 della L.P. 26/88;
b) vigili del fuoco complementari;
c) vigili del fuoco allievi (giovani);
d) vigili del fuoco fuori servizio;
e) soci sostenitori;
f) soci onorari.
Art. 4 - Vigili del fuoco in servizio attivo
I vigili del fuoco in servizio attivo sono ammessi al Corpo previa decisione del Direttivo in
ordine alla capacità dell’aspirante di soddisfare alle esigenze del Corpo.
Essi in particolare devono avere i seguenti requisiti:
a)
età non inferiore ai 18 anni compiuti;
3
b)
idoneità psico-fisica certificata dal medico di fiducia della Cassa provinciale antincendi o
dal medico del distretto sanitario di appartenenza o da un medico della Pubblica
Amministrazione secondo i requisiti previsti sulla scheda medica approvata dalla Cassa
medesima;
c)
residenza nel comune di Rovereto;
d)
idoneità conseguita nelle prove attitudinali e ginnico fisiche certificate dalla Scuola
provinciale antincendi;
e)
aver frequentato con esito positivo il corso di base presso la Scuola antincendi oppure aver
prestato servizio ausiliario di leva;
f)
non aver subito condanne penali che escludano dal godimento dei diritti civili e politici.
Le domande di assunzione sono rivolte per iscritto dall'aspirante vigile al Sindaco del
Comune, tramite il Comandante del Corpo.
Il Sindaco o il Comandante suo delegato, verificata la corrispondenza e regolarità delle
domande, comunica l'elenco degli idonei al Direttivo del Corpo che decide sulle ammissioni con
facoltà di derogare dal requisito della residenza per particolari e motivate situazioni
adeguatamente documentate e acquisito il parere dell’Ispettore Distrettuale.
L’aspirante vigile del fuoco viene ammesso al Corpo per un anno di prova entro il quale
deve frequentare con esito positivo il corso di base organizzato dalla Scuola antincendio, qualora
non lo abbia già frequentato in precedenza.
In caso di mancata ammissione l’aspirante ha facoltà di ricorrere all'Assemblea del Corpo
che decide definitivamente.
Il Direttivo accerta il superamento dell’anno di prova con esito favorevole e propone al
Sindaco l’ammissione definitiva del vigile che deve presentare promessa solenne davanti al
Sindaco e al Comandante pronunciando la seguente formula:
"prometto di rispettare la costituzione della repubblica, le leggi dello stato, della regione, della
provincia ed i regolamenti del comune in materia di servizi antincendi e di adempiere
puntualmente e con coscienza ai doveri assunti, di operare con tutte le mie forze come vigile del
fuoco alla difesa del prossimo. dichiaro di avere piena conoscenza dei regolamenti del corpo, della
unione e della federazione e mi impegno a rispettarli."
Il Sindaco dispone l'ammissione definitiva pronunciando la seguente formula:
"da questo momento sei vigile del fuoco del corpo dei vigili del fuoco volontari di Rovereto."
L'idoneità di cui al punto 1 b) del presente articolo viene accertata almeno una volta ogni
cinque anni.
La perdita dei requisiti per l’ammissione comporta la decadenza dal servizio attivo.
I vigili che per un periodo prolungato e per giustificati motivi sono impediti a prestare
servizio attivo, possono essere dispensati, da parte del Comandante, per il tempo necessario, che
comunque non può essere superiore ai due anni.
Ogni vigile riceve all'atto dell'ammissione la tessera di riconoscimento ed il libretto di
servizio, nel quale egli deve registrare gli eventi importanti ai quali ha partecipato ed in particolare
gli esiti dei corsi di istruzione, le promozioni e le decorazioni.
Art. 5 - Dipendenti comunali assegnati al Corpo
Il personale comunale assegnato al Corpo ai sensi e per gli effetti di cui all’art. 18 della L.P.
26/88, deve comunque appartenere al Corpo medesimo in qualità di vigile del fuoco volontario in
servizio attivo.
In caso di sospensione o cessazione dal servizio attivo, ivi compresa la decadenza dal
servizio, il personale comunale assegnato al Corpo, per il periodo intercorrente tra la cessazione o
sospensione dal servizio attivo ed il collocamento a riposo quale dipendente comunale, potrà
optare per la destinazione operativa ad altro incarico con modifica di figura professionale e
mantenimento del livello maturato alla data di sospensione o cessazione, ovvero, previo
conferimento della qualifica di vigile del fuoco complementare, per rimanere assegnato al corpo
per lo svolgimento delle funzioni di cui all’art. 6 comma 4 del presente Regolamento (servizi di
segreteria, radiocomunicazione, vettovagliamento, vigilanza e di manutenzione degli attrezzi e
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degli equipaggiamenti “passivi”), esclusa qualsiasi funzione inerente il servizio attivo;1
Nell’espletamento di tutte le attività, anche il personale comunale di cui al 1° comma è
vincolato e subordinato all’azione direttiva e di coordinamento nel rispetto della catena di comando
del Corpo.
I turni di servizio per il personale di cui al 1° comma, sono stabiliti dall’Amministrazione
comunale di concerto con il Comandante.
Art. 6 – Vigili del fuoco complementari
Il Direttivo può conferire la qualifica di vigile del fuoco complementare a vigili in servizio
attivo che abbiano perso uno o più requisiti per l’ammissione.
Il numero massimo dei vigili complementari non può superare il 30% del numero dei vigili in
servizio attivo.
I vigili del fuoco complementari hanno gli stessi diritti e doveri dei vigili del fuoco in servizio
attivo ma non possono ricoprire gradi di servizio.
Essi sono destinati esclusivamente a servizi di supporto tecnico-logistico che non
comportino particolari rischi di infortunio, come ad esempio servizi di segreteria,
radiocomunicazione, vettovagliamento, vigilanza e di manutenzione degli attrezzi e degli
equipaggiamenti "passivi".
Art. 7 - Vigili del fuoco allievi
L’Assemblea può costituire un gruppo giovanile di vigili del fuoco allievi allo scopo di
formarli e prepararli al futuro servizio attivo. L’attività del gruppo è disciplinata dal Regolamento del
gruppo allievi ed allieve Vigili del Fuoco Volontari approvato dal Consiglio comunale. 2
Art. 8 - Vigili del fuoco fuori servizio
I vigili del fuoco che sono cessati dal servizio attivo oppure siano stati dispensati, ai sensi
dell’art. 12, possono essere nominati vigili del fuoco fuori servizio dal Direttivo del Corpo.
Essi possono mantenere in uso la divisa da parata, fregiata dall’apposito stemma con i
massimi gradi e le onorificenze conseguite in servizio, purché abbiano maturato almeno 15 anni di
anzianità.
Ai fini della determinazione dell’anzianità di servizio sono considerati tutti i periodi, anche se
non continuativi, esclusa la dispensa.
Art. 9 - Soci sostenitori
L’Assemblea del Corpo può nominare in qualità di soci sostenitori, persone che si
impegnano a versare un contributo annuo minimo, stabilito dal Direttivo, oppure a fornire servizi di
supporto logistico, organizzativo e sociale.
Art. 10 - Soci onorari
I soci onorari sono nominati dall’Assemblea, su proposta del Direttivo, fra:
a) vigili del fuoco particolarmente meritevoli compresi quelli di cui all'art. 6;
b) persone che hanno acquisito meriti particolari per il servizio antincendi e protezione civile.
Art. 11 - Diritti e doveri
I vigili del fuoco in servizio attivo e i vigili complementari hanno i seguenti diritti:
a)
il diritto di elettorato attivo e passivo in sede di Assemblea generale ed il diritto di
avanzare delle proposte;
b)
il diritto alle competenze di cui alle relative norme contemplate da separato e
apposito provvedimento;
c)
di richiedere indennizzi e rimborsi spese per i danni economici, civili e morali che
possono conseguire a se stesso o alla propria famiglia a seguito di interventi previsti dal
presente regolamento;
d)
di essere assicurato contro gli infortuni e le malattie conseguibili in servizio o per
1
2
Testo così modificato con deliberazione del Consiglio comunale 11.07.2007, n. 43.
Testo così modificato con deliberazione del Consiglio comunale 11.07.2007, n. 43.
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causa di servizio.
I vigili del fuoco in servizio attivo e i vigili complementari hanno inoltre i seguenti doveri:
a)
accorrere immediatamente per portare aiuto in caso di allarme;
b)
presentarsi puntualmente e regolarmente ad ogni servizio;
c)
curare la buona conservazione dei capi di vestiario e di equipaggiamento
personale loro affidati;
d)
osservare le disposizioni relative all'addestramento;
e)
obbedire agli ordini di servizio dei superiori;
f)
osservare le disposizioni relative all’addestramento;
g)
osservare le disposizioni e le precauzioni per prevenire infortuni a sé ed agli
altri.
I vigili del fuoco fuori servizio possono partecipare alle riunioni del Corpo e sono tenuti a
mantenere rapporti di solidarietà con gli altri appartenenti al Corpo stesso; del resto posseggono,
di regola gli stessi diritti dei vigili del fuoco in servizio attivo.
I soci onorari e sostenitori possono partecipare alle manifestazioni (con esclusione delle
esercitazioni e degli interventi) ed alle assemblee.
Ognuno dei componenti del Corpo, ad esclusione dei vigili del fuoco allievi può ricoprire le
funzioni di Segretario e/o di Cassiere.
Art. 12 - Termine del servizio attivo
I Vigili del Fuoco in Servizio attivo terminano tale servizio per:
a)
dimissioni;
b)
sopravvenuta interdizione o inabilità, previa decisione del Direttivo del Corpo che ne
accerta la sussistenza.
Tra le cause di inabilità è compreso il mancato superamento delle prove attitudinali da ripetersi
con cadenza quinquennale, nonché il mancato superamento per il personale di cui all’art. 5 del
Regolamento, delle visite mediche di idoneità fisica da sostenere presso il medico della Cassa
provinciale antincendi con cadenza biennale; il Comandante, entro 60 giorni dall’approvazione
del Regolamento, provvede a richiedere l’effettuazione delle prove attitudinali per i vigili del
Fuoco che non le abbiano sostenute al momento dell’accesso al Corpo ovvero che le abbiano
svolte da più di cinque anni alla data dell’entrata in vigore del Regolamento stesso; con la
medesima modalità il Comandante provvede a richiedere l’effettuazione delle visite mediche di
idoneità fisica da sostenere presso il medico della Cassa provinciale antincendi con cadenza
biennale per il personale di cui all’art. 5 del Regolamento;
c)
raggiunti limiti di età (compimento dei 60 anni o del diverso limite eventualmente stabilito
dalla Giunta provinciale);3
Le dimissioni devono essere presentate per iscritto.
I capi di vestiario e di equipaggiamento devono essere restituiti entro 15 giorni dalla data di
cessazione dal servizio attivo. Il presente comma non si applica ai vigili di cui all’art. 8.
Art. 13 - Decadenza
I componenti del corpo decadono per:
a) condanna passata in giudicato che comporti l’esclusione dalle liste elettorali;
b) comportamento scorretto nei confronti dei componenti del Corpo;
c) negligenza nel servizio ed in particolar modo, se il vigile del fuoco, in caso di allarme,
esercitazione o assolvimento dei servizi comandati rimane assente senza giustificazione
plausibile.
La pronuncia di decadenza compete al Direttivo e contro la decisione è ammesso il ricorso,
entro 15 giorni, al Collegio provinciale dei Probiviri, che decide in via definitiva.
I capi di vestiario e di equipaggiamento individuale devono essere restituiti entro 15 giorni
dalla data di decadenza.
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Testo così modificato con deliberazione del Consiglio comunale 11.07.2007, n. 43.
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TITOLO II - ORGANI
Art. 14 - Organi del Corpo
Gli organi del Corpo sono:
a) l'Assemblea generale;
b) il Direttivo;
c) il Comandante.
Art. 15 - L'Assemblea generale
L'Assemblea generale è costituita da tutti i componenti del Corpo, dal Sindaco e
dall’Ispettore Distrettuale. I vigili allievi, i soci sostenitori ed onorari e l’Ispettore Distrettuale non
hanno diritto di voto.
All'Assemblea generale spetta:
a)
l'approvazione della relazione previsionale e programmatica con le linee
direttive e gli obiettivi per l’attività annuale del Corpo e delle eventuali modifiche;
b)
l'approvazione del conto consuntivo;
c)
la designazione al Sindaco di almeno tre candidature idonee per la nomina
alla carica di Comandante e di almeno tre candidature idonee per la nomina alla carica di
Vicecomandante;
d)
la nomina dei delegati all'assemblea dell'Unione distrettuale;
e)
la trattazione di mozioni regolarmente presentate;
f)
la nomina dei soci onorari e sostenitori.
L’Assemblea generale è convocata dal Comandante e si riunisce in adunanza ordinaria:
a)
per l’approvazione del conto consuntivo riferito all’esercizio precedente
entro il 30 aprile di ogni anno;
b)
per l’approvazione della relazione previsionale e programmatica con le linee
direttive e gli obiettivi per l’attività annuale del Corpo entro il 30 novembre dell’anno precedente
a quello a cui si riferisce la relazione stessa;
c)
ogni qualvolta il Direttivo lo ritenga necessario e/o opportuno.
La convocazione avviene mediante avviso scritto o circolare a mano almeno cinque giorni
prima di quello fissato per l’adunanza. L’avviso deve contenere l’indicazione del giorno, dell’ora,
del luogo dell’adunanza e l’ordine del giorno che sarà trattato; vi può essere inoltre indicata la data
dell’eventuale seconda convocazione, che non può aver luogo prima di due ore dalla prima
convocazione.
L’Assemblea generale in adunanza straordinaria è convocata dal Comandante su richiesta
del Sindaco, del Dirigente provinciale del Servizio Antincendi e Protezione Civile o dell’Ispettore
distrettuale, oppure qualora almeno un terzo dei componenti ne faccia richiesta scritta, almeno due
settimane prima, indicandone il motivo.
Le assemblee sono validamente costituite se é presente la metà più uno degli aventi diritto
di voto e, in seconda convocazione, qualunque sia il numero dei presenti. Non sono ammesse
deleghe.
L’assemblea é presieduta dal Comandante o, in sua assenza, dal vice Comandante; su
proposta del Comandante può altresì essere presieduta da un componente l’assemblea, votato a
maggioranza dei presenti.
a)
b)
c)
d)
e)
f)
g)
Art. 16 - Il Direttivo del Corpo
Il Direttivo del Corpo è composto da:
il Comandante;
il Vicecomandante;
i Capiplotone;
i Capisquadra;
il Magazziniere;
il Segretario;
il Cassiere;
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h) i Capiturno nominati dal Comandante.
Il Direttivo delibera in merito a tutte le questioni per le quali la relativa decisione non è
demandata ad altri organi.
Spetta in particolare al Direttivo:
a)
l’approvazione della proposta della relazione previsionale e programmatica
con le linee direttive e gli obiettivi per l’attività annuale del Corpo da sottoporre all’Assemblea;
b)
l’approvazione del bilancio di previsione in coerenza con la relazione
previsionale e programmatica con le linee direttive e gli obiettivi per l’attività annuale del Corpo
approvata dall’Assemblea;
c)
la predisposizione dell'ordine del giorno dell'assemblea;
d)
la decisione sui nuovi acquisti di materiale, automezzi ed attrezzatura;
e)
la decisione sull'ammissione dei vigili del fuoco in servizio attivo, vigili del
fuoco complementari, vigili del fuoco allievi e vigili del fuoco fuori servizio;
f)
la proposta di nomina dei soci onorari e sostenitori;
g)
l’espulsione dei componenti su proposta del Comandante;
Le sedute del Direttivo sono convocate secondo la necessità; in ogni caso è obbligatoria
una riunione ogni trimestre.
La convocazione del Direttivo deve essere comunicata ad ogni componente almeno cinque
giorni prima. Si prescinde dal predetto termine in caso d'urgenza.
Il Comandante deve convocare il Direttivo entro otto giorni qualora un terzo dei componenti,
o il Sindaco o l'Ispettore distrettuale o il Dirigente provinciale del Servizio Antincendi e Protezione
Civile lo richiedano.
Il Direttivo è legalmente costituito qualora siano presenti almeno la metà dei suoi
componenti, tra cui il Comandante o il Vicecomandante.
Art. 17 - Il Comandante
Il Comandante del Corpo è nominato dal Sindaco nell’ambito delle candidature idonee
designate dall’Assemblea.
I candidati designati dall’Assemblea devono essere in possesso di almeno uno dei seguenti
requisiti:
a)
vigile del fuoco volontario in servizio attivo da almeno 5 anni;
b)
diploma di laurea in ingegneria ed almeno tre anni di esperienza lavorativa,
adeguatamente documentati, nel campo della tutela e protezione dell’ambiente, della
protezione civile, della geologia o delle calamità pubbliche;
c)
almeno una delle seguenti esperienze di lavoro o di servizio di almeno 10
anni, anche se non più in corso, adeguatamente documentate:
1. nel Corpo permanente dei VV.FF. della P.A.T. o nel Corpo nazionale dei VV.FF.;
2. nei Corpi Volontari dei VV.FF.;
3. nell’ambito di organismi della Protezione Civile legalmente riconosciuti, con mansioni
operative e non amministrative.
Il Comandante nominato deve aver frequentato, o deve frequentare entro un anno dalla
nomina, l’apposito corso per comandanti presso la Scuola provinciale antincendi. con esito
favorevole. In caso contrario il Comandante decade dalla nomina.
La nomina deve essere comunicata al competente Dirigente provinciale.
Il Comandante dirige l’attività del Corpo e assume il comando in tutti gli interventi in
conformità alla legge sul servizio antincendi; presiede tutte le riunioni e le assemblee; rappresenta
il Corpo e ne ha l'amministrazione, rispondendone di fronte al Comune.
Inoltre spetta al Comandante, con la collaborazione dei componenti del Corpo
appositamente incaricati:
a) il conferimento e la revoca dei gradi di servizio (Comandante di plotone - Capoplotone e
Comandante di squadra - Caposquadra);
b) il conferimento delle denominazioni di grado e degli incarichi;
c) la predisposizione della relazione previsionale e programmatica con le linee direttive e gli
obiettivi per l’attività annuale del Corpo
d) la predisposizione del bilancio di previsione e del conto consuntivo;
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e)
f)
g)
h)
i)
j)
k)
l)
la nomina del Segretario, del Cassiere, e del Magazziniere;
la suddivisione del Corpo in plotoni e squadre;
il rilascio dei libretti di servizio e degli attestati ai vigili;
la convocazione delle esercitazioni, interventi, manifestazioni, sedute ed assemblee;
la sorveglianza sulla manutenzione delle attrezzature e degli impianti antincendio;
la tenuta del registro dei membri;
la stesura dei rapporti di servizio;
la comunicazione al Comune, all'Unione distrettuale ed alla Cassa antincendi su infortuni e
fatti di responsabilità civile;
m) la partecipazione all'assemblea distrettuale;
n) compilazione dei turni di servizio del personale.
In caso di assenza o impedimento il Comandante è sostituito dal Vicecomandante, il quale
esercita le competenze del Comandante anche in caso di vacanza del posto.
In caso di assenza o impedimento anche del Vicecomandante le funzioni del Comandante
sono svolte dal Capoplotone più anziano nel grado.
In caso di assenza o impedimento anche di tutti i Capiplotone le funzioni del Comandante
sono svolte dal Caposquadra più anziano nel grado.
II Comandante dura in carica 5 anni e può essere riconfermato.
Art. 18 - Il Vicecomandante
Il Vicecomandante del Corpo è nominato dal Sindaco nell’ambito delle candidature idonee
designate dall’Assemblea.
I candidati designati dall’Assemblea devono essere in possesso di almeno uno dei seguenti
requisiti:
a) vigile del fuoco volontario in servizio attivo da almeno 3 anni;
b) diploma di laurea in ingegneria ed almeno tre anni di esperienza lavorativa, adeguatamente
documentata, nel campo della tutela e protezione dell’ambiente, della protezione civile, della
geologia o delle calamità pubbliche;
c) esperienze di lavoro o di servizio di almeno 7 anni, anche se non più in corso,
adeguatamente documentate:
1. nel Corpo permanente dei VV.FF. della P.A.T. o nel Corpo nazionale dei VV.FF.;
2. nei Corpi Volontari dei VV.FF.;
3. nell’ambito di organismi della Protezione Civile legalmente riconosciuti, con mansioni
operative e non amministrative.
Il Vicecomandante nominato deve aver frequentato o deve frequentare entro un anno dalla
nomina, l’apposito corso per vicecomandanti presso la Scuola provinciale antincendi. con esito
favorevole. In caso contrario il Vicecomandante decade dalla nomina.
La nomina deve essere comunicata al competente Dirigente provinciale.
Il Vicecomandante coadiuva il Comandante e lo sostituisce in caso di assenza o
impedimento e ne esercita le funzioni in caso di vacanza del posto.
Il Vicecomandante dura in carica 5 anni e può essere riconfermato.
Art. 19 - Il Segretario
Il Comandante nomina, scegliendo fra i componenti del Corpo, il Segretario e gli attribuisce
le funzioni e in particolare:
a) predisposizione dei verbali delle riunioni del Corpo;
b) aggiornamento del registro riportante l'attività, gli interventi e le esercitazioni;
c) cura di tutte le pratiche amministrative e burocratiche del Corpo.
Il Segretario esercita le proprie funzioni in stretta collaborazione con il Comandante e
secondo le direttive dallo stesso impartite.
Il Segretario dura in carica 5 anni e può essere riconfermato.
Art. 20 - Il Cassiere
Il Comandante nomina, scegliendo fra i componenti del Corpo, il Cassiere e gli attribuisce
le funzioni e, in particolare, la tenuta della contabilità del corpo, l’effettuazione del pagamento delle
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spese e dell'incasso dei proventi.
La gestione finanziaria del Corpo è obbligatoriamente svolta tramite un istituto di credito
locale.
Il cassiere dura in carica 5 anni e può essere riconfermato.
L’incarico di cassiere può essere contestualmente svolto dal Segretario.
Art. 21 - Il Magazziniere
Il Comandante nomina, scegliendo fra i vigili in servizio attivo o complementare il
magazziniere del Corpo e gli attribuisce le funzioni e, in particolare:
a) aggiornamento dell’'inventario di tutte le macchine, automezzi, attrezzature, equipaggiamenti
ed arredamenti di proprietà o in uso del Corpo;
b) effettuazione, al termine di ogni intervento del Corpo, della ricognizione degli automezzi e dei
materiali impiegati, verificandone lo stato d'uso;
c) segnalazione al Comandante in merito alle necessità più urgenti, per la sostituzione e/o
l’integrazione dei materiali mancanti, necessari per garantire l'attività istituzionale del corpo.
L'inventario generale di magazzino deve essere aggiornato almeno una volta all'anno in
concomitanza con l'approvazione del conto consuntivo; copia dell'inventario deve essere inviata al
Comune e all’Unione Distrettuale.
Il magazziniere dura in carica 5 anni e può essere riconfermato.
Art. 22 - Gradi di servizio, denominazioni di grado e incarichi
Nel Corpo sono previsti, oltre al Comandante e Vicecomadante, i seguenti gradi di servizio:
• Comandante di plotone – Capoplotone: il grado può essere conferito dal Comandante a
vigili con almeno 10 anni di servizio e che abbiano frequentato un apposito corso di istruzione
con esito positivo; il capoplotone è responsabile di un plotone composto da due squadre
(almeno 16 vigili e 2 capisquadra).
•
Comandante di squadra – Caposquadra: il grado può essere conferito dal Comandante a
vigili con almeno 8 anni di servizio e che abbiano frequentato un apposito corso di istruzione
con esito positivo; il caposquadra è responsabile di una squadra composta da almeno 8 vigili.
Il Comandante conferisce ai vigili in servizio attivo le seguenti denominazioni di grado o
incarichi:
• aspirante vigile: nel periodo tra l’assunzione e la promessa solenne;
• vigile: dopo la frequenza con esito positivo il corso di base organizzato dalla Scuola
provinciale antincendi e la prestazione della promessa solenne;
• vigile scelto: dopo il 5° anno di servizio;
•
vicecaposquadra: a seguito di apposito corso di istruzione, o per merito dopo il sesto anno
di servizio.
La nomina deve essere comunicata alla Federazione provinciale, all’Unione distrettuale ed
al Dirigente il servizio Antincendio e Protezione civile.
Art. 23 - Servizio
Oltre ai compiti di cui al presente Regolamento ed a maggiore specificazione degli stessi, le
seguenti attività devono considerarsi come prestazioni di spettanza del Corpo su disposizione del
Comandante nell’ambito del servizio ordinario e straordinario sia notturno, sia diurno, compensato
o meno:
a) le esercitazioni ed istruzioni in misura non inferiore a 10 esercitazioni annue;
b) il servizio di turno per la guardia notturna accasermata, nel numero e secondo l’orario stabilito
(dalle 21 alle 7 del giorno successivo);
c) il servizio festivo accasermato (dalle 13 alle 20);
d) il servizio settimanale di reperibilità con cercapersone (dal lunedì al lunedì successivo);
e) i servizi di vigilanza per la prevenzione incendi sia in determinate zone del Comune sia in
locali o recinti di ritrovo, pubblico spettacolo, ecc.;
f) le ispezioni aventi carattere di prevenzione o di sicurezza contro gli incendi o di revisione degli
impianti aventi comunque attinenza con la prevenzione ed estinzione degli incendi;
10
g) i servizi d’onore richiesti dal Sindaco in occasione di speciali avvenimenti.
Tutti gli appartenenti al Corpo dovranno portare l’uniforme completa di gradi e della foggia
prevista dall’apposito regolamento approvato dal Direttivo del Corpo.
I componenti del Corpo dovranno tenere sempre aggiornato il loro recapito comprensivo
dei numeri telefonici, comunicando tempestivamente eventuali variazioni e assenze temporanee.
Il Comandante, il Vicecomandante o in loro vece il Caposquadra o il Capopartenza
d’intervento, in caso di sinistro, hanno la direzione tecnica dell’intervento; gli stessi, quando risulti
necessario possono chiedere l’intervento dell’Autorità di PS del posto.
Art. 24 - Disciplina
Tutti i vigili del fuoco in divisa devono il saluto ai loro superiori in grado anche appartenenti
ad altri Corpi dei vigili regolarmente costituiti.
Le infrazioni disciplinari e le negligenze nell’adempimento del proprio dovere, qualora
siano, a giudizio del Comandante, di lieve entità saranno dallo stesso punite:
a) con l’ammonizione semplice;
b) con la censura, se di più grave entità o per recidiva, in presenza degli altri componenti il Corpo
di grado pari e superiore;
c) con una multa, fissata in proporzione alla gravità della mancanza.
Contro i suddetti provvedimenti è ammesso ricorso al Direttivo del Corpo che decide in via
definitiva.
Sono di competenza del Direttivo, che decide su proposta del Comandante, i seguenti
provvedimenti disciplinari per gravi infrazioni:
a)
la sospensione dal servizio e dagli assegni relativi per un periodo non superiore al
mese;
b)
l’espulsione dal Corpo Volontario.
Contro i suddetti provvedimenti é ammesso il ricorso, entro 15 giorni, al Collegio
Provinciale dei Probiviri che decide in via definitiva.
Art. 25 - Materiali
La caserma, i locali di rimessa e tutto il materiale del Corpo sono dati in consegna al
Comandante, il quale ha il compito di tenere tramite il Magazziniere, un apposito inventario
secondo quanto disposto dalle vigenti normative.
Il Comandante si avvale del personale comunale assegnato al Corpo per tenere in custodia
e curare la manutenzione ordinaria e l’efficienza del materiale in dotazione. Egli dovrà curare,
tramite i capi giornata e i capipartenza, che ogni vigile usi gli oggetti di sua spettanza,
assicurandosi che vengano usati esclusivamente per servizio.
Art. 26 - Partecipazione alle sedute e alle assemblee
A tutte le sedute ed assemblee degli organi del Corpo possono partecipare il Sindaco e/o
l’Assessore delegato, l’Assessore provinciale competente per il Servizio Antincendi e Protezione
Civile, il Presidente della Federazione, il Dirigente provinciale del Servizio Antincendi, l'Ispettore
distrettuale.
Art. 27 - Assicurazione
I vigili del fuoco godono della tutela assicurativa contro gli infortuni o malattie in base alla
vigente normativa. Sono pure garantiti per tutti i danni economici, civili e morali che dovessero
subire in conseguenza degli interventi effettuati previsti dal presente regolamento.
Tutti gli infortuni, malattie e danni conseguiti nell'adempimento del servizio devono essere
comunicati immediatamente al Comandante, il quale provvede, tramite il Segretario del Corpo, a
inoltrare agli organi competenti la richiesta di indennizzo.
Per quanto non previsto dal presente regolamento, si rinvia alla legislazione vigente.
Art. 28 - Esercizio finanziario
Il Corpo é dotato di autonomia amministrativa e gestionale propria. L’esercizio finanziario
corrisponde all’anno solare.
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Il Corpo adotta ogni anno un bilancio annuale secondo le norme vigenti in materia.
Art. 29 - Servizi a pagamento4
Sono a pagamento:
• i soccorsi tecnici non urgenti prestati ad enti ed a privati;
• le visite ed i servizi di vigilanza ai fini della prevenzione incendi;
• i servizi di collaborazione e di assistenza tecnica in caso di manifestazioni organizzate da
privati e da enti, anche se espressamente richiesti dall'autorità di P.S.
Quando non siano previsti da norma di legge o da deliberazione della Giunta provinciale, i
servizi a pagamento sono svolti a giudizio insindacabile del Comandante. Le tariffe sono deliberate
dal Comune sulla base del tariffario di riferimento proposto dalla Federazione dei corpi V.V.F.
volontari ed approvato dalla Giunta Provinciale.
Art. 30 - Vertenze
Nelle vertenze riguardanti il Corpo, sorte fra i componenti, decide di norma il Direttivo.
Nelle vertenze sorte fra i componenti e il Comandante o il Direttivo, decide di norma
l'Assemblea.
In ogni caso le vertenze e i ricorsi sono proponibili al Collegio dei probiviri della
Federazione provinciale dei corpi VV.FF. volontari che decide in via definitiva.
Art. 31 - Disposizioni di funzionamento
Le deliberazione dell’assemblea o del direttivo sono assunte con il voto favorevole della
maggioranza assoluta dei presenti. Le istanze possono essere poste in votazione in assemblea
solo se inoltrate per iscritto al Comandante almeno 3 giorni prima della convocazione. In caso
contrario, le stesse possono essere trattate in assemblea solo se sono presenti i due terzi degli
aventi diritto e qualora almeno la metà dei presenti siano favorevoli.
Alle elezioni o designazioni si procede con votazione segreta. Successivamente alla prima
votazione, si procede all’eventuale ballottaggio tra i due candidati che hanno ricevuto più voti. Le
atre deliberazioni si adottano di norma con votazione per alzata di mano. Su richiesta di almeno
uno dei componenti dell’assemblea, la votazione deve avvenire a scrutinio segreto.
Di ogni seduta deve essere redatto un verbale con gli argomenti trattati e deliberati con
allegato l’elenco dei presenti, firmato dal presidente e dal segretario verbalizzante nominato dal
presidente.
Il primo punto dell’ordine del giorno di ogni riunione o seduta deve contemplare la lettura
del verbale della seduta precedente.
In assemblea generale, per trattare lo stesso argomento ad ogni oratore può essere
concessa la parola solo due volte; per chiarimenti la parola deve sempre essere concessa. Il
relatore oppure il proponente ha la parola finale.
Se un oratore si scosta dall’oggetto in discussione il presidente lo può richiamare
“all’oggetto”, se usa un linguaggio scorretto ed offensivo contro persone, lo può richiamare
“all’ordine” e invitarlo all’immediato ritiro dell’offesa. In caso di inosservanza di un duplice richiamo
oppure nel caso di rifiuto a ritirare l’offesa all’oratore può essere tolta la parola.
Le delibere vengono stese dal segretario e sottoscritte dal presidente.
Al fine di consentire l’ottimale coordinamento dell’attività dei corpi il Comandante è tenuto a
dare tempestiva comunicazione all’unione distrettuale competente in ordine di eventuali
problematiche della materia antincendi, fornendo copia della corrispondenza intercorrente con gli
uffici ed enti degli atti assunti in merito.
Art. 32 - Sorveglianza generale
Il Sindaco esercita la sorveglianza sul Corpo in ordine all'osservanza delle leggi,
regolamenti e disposizioni vigenti in materia di antincendi.
Nell’esercizio di tale sorveglianza il Sindaco può nominare un Commissario del Corpo in
temporanea sostituzione del Direttivo - che viene sciolto - e/o del Comandante e/o del Vice
4
Tabella approvata con deliberazione del Consiglio comunale 26.11.2003, n. 46.
12
Comandante - che vengono revocati. Il commissariamento del Corpo viene disposto – sentita
l’Assemblea – in presenza di gravi malfunzionamenti dell’attività che pregiudichino il regolare
funzionamento dei servizi e degli organi del Corpo stesso.
Il Comandante è tenuto a riferire al Sindaco, anche su richiesta dello stesso, su tutte le
questioni attinenti il servizio del corpo.
L’Ispettore distrettuale sorveglia l’andamento generale e l’organizzazione dei Corpi VVF
volontari del distretto di competenza, fornendo l’assistenza tecnica, amministrativa ed
organizzativa per il miglior adempimento degli obblighi di legge e per l’espletamento delle attività
sociali. A tale scopo egli può chiedere copia delle deliberazioni, di atti o altri chiarimenti ritenuti
necessari.
Art. 33 - Incompatibilità
Coloro che siano stati condannati all’interdizione dei pubblici uffici non possono ricoprire le
cariche previste per i componenti del Direttivo del Corpo.
I vigili volontari in servizio attivo non possono appartenere ad altre associazioni di soccorso e/o
protezione civile, pena la decadenza.
Allegato alla deliberazione consiliare 26.11.2003, n. 46
CORPO DEI VIGILI DEL FUOCO VOLONTARI – TARIFFE PER SERVIZI A PAGAMENTO
Dal 01.01.2004
A) COMPENSI AL PERSONALE
compenso fisso annuo comandante
compenso fisso annuo vicecomandante
compenso orario per servizio intervento
compenso a forfait per servizio teatro
compenso a forfait per servizio festivo
compenso a forfait per servizio notte
comp. al g. per reperibilità con cercapers.
compenso orario per serv. a pagamento
comp. orario servizio a pagam. alto rischio
compenso orario per servizio notturno
servizio Teatro a forfait
servizio Teatro o similare (3 Vigili) a forfait
servizio Teatro o similare (2 Vigili) a forfait
servizio Teatro o similare (1 Vigile) a forfait
servizio di istruzione e formazione antincendio e/o L. 626
* istruttore teoria - compenso orario
*istruttore pratica - compenso orario
*supporto istruttore pratica - compenso orario
servizio apertura porte - a forfait
servizio per disinfestazione nidi vari - a forfait
B) TARIFFE ORARIE
autogru
autoscala e piattaforma
automezzi
autobotte Tipo A
autobotte Tipo B C D
gru
autocarro oltre 35 q.li
motopompa
gruppo elettrogeno
€
1.033,00
€
516,00
€
5,00
soppressa
€
36,00
€
10,00
€
1,00
€
19,00
€
31,00
€
15,00
soppressa
€
200,00
€
150,00
€
100,00
€
€
€
€
€
31,00
31,00
19,00
26,00
26,00
€
€
€
€
€
€
€
€
€
78,00
78,00
21,00
26,00
52,00
26,00
62,00
21,00
18,00
13
idrovora
motosega/motodisco
scala ed attrezzatura varia
carrello incendi boschivi
fotoelettrica con generatore
generatore a 3 KW
generatore a 5 KW
generatore a 10 KW
generatore a 35 KW
pompa immersione
aspiraliquidi
natante fino a 25 KW
fuoristrada
autofurgone
attrezzatura per insetti
autobotte oltre i 4000 litri
automezzo pluriuso 6x6
natante oltre i 25 kw
monitor acquaschiuma su rimorchio
minimezzo per movimento terra
ventilatore estrattore di fumo
rimorchio trasporti vari
soffiatore
strumentazione di misura e controllo (termocamera ecc.)
€
€
€
€
€
€
€
€
€
€
€
€
€
€
€
€
€
€
€
€
€
€
€
€
18,00
8,00
5,00
13,00
21,00
8,00
10,00
13,00
21,00
8,00
6,00
18,00
21,00
21,00
8,00
63,00
21,00
25,00
21,00
93,00
10,00
10,00
9,00
100,00
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