apri e stampa la sentenza - Giurisprudenza delle imprese
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Sentenza n. 11544/2016 pubbl. il 20/10/2016 RG n. 41454/2012 Repert. n. 9568/2016 del 20/10/2016 N.R.G. 41454/2012 REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO SEZIONE SPECIALIZZATA IN MATERIA D‟IMPRESA -SEZIONE AIl Tribunale, in composizione collegiale, nelle persone dei seguenti magistrati: dott.ssa Paola Maria Gandolfi Presidente dott.ssa Anna Bellesi Giudice a latere dott.ssa Alima Zana Giudice estensore ha pronunciato la seguente SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n.r.g. 41454/2012 promossa da: THERMOROSSI S.P.A., con il patrocinio dell‟avv. FELTRINELLI SECONDO ANDREA e dell‟avv. BAGGIO VERONICA ATTORE contro SHOPAMICO S.R.L., con il patrocinio dell‟avv. TESTA PAOLINA INES LA NORDICA S.P.A., con il patrocinio dell‟avv. GUGLIELMETTI GIOVANNI EXTRAFLAME S.P.A., con il patrocinio dell‟avv. GUGLIELMETTI GIOVANNI pagina http://bit.ly/2jN2DXt 1 di 23 Firmato Da: GANDOLFI PAOLA MARIA Emesso Da: POSTECOM CA3 Serial#: 68067 - Firmato Da: GAROFALO CARMELO Emesso Da: POSTECOM CA3 Serial#: deeee Firmato Da: ZANA ALIMA Emesso Da: POSTECOM CA3 Serial#: da9b1 TRIBUNALE di MILANO DAL ZOTTO S.P.A., con il Sentenza n. 11544/2016 pubbl. il 20/10/2016 RG n. 41454/2012 Repert. n. 9568/2016 patrocinio dell‟avv. GUGLIELMETTI GIOVANNI del 20/10/2016 ATTILIO TAGLIETTI, con il patrocinio dell‟avv. LANELLA CESARE MARIA CADEL S.R.L., con il patrocinio dell‟avv. LAZZARINI LUCIO EMILIO e dell‟avv. DARIO ANNA PVG ITALY S.R.L., con il patrocinio dell‟avv. BENATO BARBARA e dell‟avv. DONATTI GIANFRANCO VELOR S.R.L., con il patrocinio dell‟avv. D‟IPPOLITO FABIO GIACOMO MARINELLA ROSSI, con il patrocinio dell‟avv. CANEVA DANIELE AGENZIA LASCIOLI S.R.L., con il patrocinio dell‟avv. VIZZA LEONARDO e dell‟avv. MERLO ALBERTO CARLO e dell‟avv.to MASSABO‟ FRANCESCO COLA S.R.L., con il patrocinio dell‟avv. VEREA SILVIO e dell‟avv. BALESTRIERO MARIA ES TECNOLOGY DI SALVATORE ERRICO contumace CONVENUTI FERRAMENTA F.LLI SACCO S.N.C. contumace TERZO CHIAMATO OGGETTO: domanda di accertamento della contraffazione di brevetto per invenzione, domanda di riformulazione ex art. 79, comma 3, c.p.i. risarcimento dei danni; domanda riconvenzionale di nullità CONCLUSIONI: all‟udienza le di parti hanno precisazione concluso delle come conclusioni da in allegati data richiamati 1.3.2016, qui pagina 2 di 23 integralmente richiamati http://bit.ly/2jN2DXt Firmato Da: GANDOLFI PAOLA MARIA Emesso Da: POSTECOM CA3 Serial#: 68067 - Firmato Da: GAROFALO CARMELO Emesso Da: POSTECOM CA3 Serial#: deeee Firmato Da: ZANA ALIMA Emesso Da: POSTECOM CA3 Serial#: da9b1 LORIS MANDELLI, con il patrocinio dell‟avv. MEAZZA FABIO pagina http://bit.ly/2jN2DXt 3 di 23 Firmato Da: GANDOLFI PAOLA MARIA Emesso Da: POSTECOM CA3 Serial#: 68067 - Firmato Da: GAROFALO CARMELO Emesso Da: POSTECOM CA3 Serial#: deeee Firmato Da: ZANA ALIMA Emesso Da: POSTECOM CA3 Serial#: da9b1 Sentenza n. 11544/2016 pubbl. il 20/10/2016 RG n. 41454/2012 Repert. n. 9568/2016 del 20/10/2016 Sentenza n. 11544/2016 pubbl. il 20/10/2016 RG n. 41454/2012 Repert. n. 9568/2016 del 20/10/2016 1.Le vicende processuali La presente controversia ha ad oggetto la frazione italiana del brevetto stufe a pellets”) di titolarità dell‟attrice, Thermorossi s.p.a. (di seguito solo Thermorossi). Al Tribunale sono dell‟attrice, conseguenti la state domanda pronunce sottoposte di in accertamento risarcitorie, via della inibitorie principale, da contraffazione e, tra parte con l‟altro, le di pubblicazione e da parte di alcune convenute (La Nordica, Extraflame, dal Zotto, Cola, Cadel, Caminetti Montegrappa e Dial Group) quella, svolta in via riconvenzionale, di nullità del titolo. Il processo si è già estinto, per rinunce reciproche, quanto ai rapporti processuali tra Thermorossi da un lato e le convenute, Dial Group s.r.l. e Caminetti Montegrappa, dall‟altro (cfr. ordinanza resa a verbale d‟udienza in data 14.4.2016). Con la propria memoria ex art. 183, comma 6, n. 1 c.p.c., parte attrice ha chiesto in via subordinata- nel caso di mancato riconoscimento del proprio titolo quale brevetto per invenzione- l‟accertamento in via incidentale della validità del titolo, previa eventuale sua conversione in modello di utilità ex art. 76, comma 3, c.p.i. o l‟eventuale riformulazione delle rivendicazioni ai sensi dell‟art. 138 della Convenzione sul Brevetto Europeo. Nel corso del giudizio è stato dato corso ad un‟articolata indagine tecnica pagina http://bit.ly/2jN2DXt 4 di 23 Firmato Da: GANDOLFI PAOLA MARIA Emesso Da: POSTECOM CA3 Serial#: 68067 - Firmato Da: GAROFALO CARMELO Emesso Da: POSTECOM CA3 Serial#: deeee Firmato Da: ZANA ALIMA Emesso Da: POSTECOM CA3 Serial#: da9b1 europeo EP n. 2083221 (“apparecchi da riscaldamento quali stufe e termo brevettuale, all‟esito della quale Sentenza n. 11544/2016 pubbl. il 20/10/2016 RG n. 41454/2012 Repert. n. 9568/2016 del 20/10/2016 il Giudice istruttore sulla precisazione delle conclusioni rassegnate in data 1.3.2016 ha rimesso la causa al Collegio, riservando allo stesso eventuali ulteriori valutazioni tecniche. La causa è stata discussa oralmente innanzi al Collegio in data 30.6.2016. 2. L‟eccezioni di incompetenza territoriale trovando a sua dire applicazione nel caso in esame il criterio di cui all‟art. 33 c.p.c. e mancando quindi qualunque radicamento territoriale della controversia nei suoi confronti presso l‟ufficio meneghino. L‟eccezione, seppure ritualmente formulata sotto tutti i profili alternativi di competenza, è infondata. Va premesso che, come chiarito dalla Corte di legittimità, l‟art. 33 c.p.c. non trova applicazione nei giudizi di proprietà industriale giacché: 1.l‟art. 120 c.p.i. è norma speciale rispetto al genus rappresentato dagli artt. 18 e 19 c.p.c., i quali ultimi soltanto legittimano la deroga per ragioni di connessione alle condizioni di cui all‟art. 33 c.p.c.. 2) l‟art. 120 c.p.i., oltre ai criteri di collegamento modellati sugli artt. 18 e 19 c.p.c., stabilisce l‟ulteriore criterio di collegamento nel luogo della commissione del fatto senza richiamare l‟art. 33 c.p.c.; 3)l‟applicazione dell‟art.33 c.p.c. depotenzierebbe la disciplina speciale dell‟art. 120 c.p.i., rendendo residuale il criterio del giudice del luogo di commissione del fatto (cfr. Cass. 21192/0211, le cui più ampie motivazioni debbono intendersi qui richiamate). La Corte nell'occasione ha dunque concluso che in materia di proprietà industriale chiamati a per radicare rispondere la del competenza fatto -nell'ipotesi illecito- occorre di più soggetti avere riguardo pagina http://bit.ly/2jN2DXt 5 di 23 Firmato Da: GANDOLFI PAOLA MARIA Emesso Da: POSTECOM CA3 Serial#: 68067 - Firmato Da: GAROFALO CARMELO Emesso Da: POSTECOM CA3 Serial#: deeee Firmato Da: ZANA ALIMA Emesso Da: POSTECOM CA3 Serial#: da9b1 Cadel ha eccepito l‟incompetenza territoriale del Tribunale milanese, non esclusivamente al fatto Sentenza n. 11544/2016 pubbl. il 20/10/2016 RG n. 41454/2012 Repert. n. 9568/2016 del 20/10/2016 lesivo, indipendentemente dal criterio, non richiamato, dell'art. 33 c.p.c., che consente di proporre la controversia innanzi al foro generale di uno dei convenuti, derogando al foro generale degli altri. Tale orientamento è del resto in linea con l'orientamento consolidatosi sin dalla fine degli anni '80 nella materia industriale, e ribadito anche di condotta censurata posta in essere nella circoscrizione territoriale del giudice adito (ovvero anche il danno lamentato) deve essere riferibile necessariamente al soggetto chiamato in giudizio (eventualmente anche unitamente agli altri). Ciò premesso, qui alcune condotte sindacate a carico di Cadel sono asseritamente state realizzate nel distretto di Corte d‟Appello di Milano, in concorso con alcuni altri convenuti, ossia PVG Italy e Velor s.r.l.. Queste ultime non solo hanno sede nel distretto di Milano ma, secondo la prospettazione dell‟attrice, avrebbero posto in essere l‟offerta in vendita nel territorio milanese, attraverso internet, di alcuni modelli di stufa realizzati da Cadel. Nell‟atto di citazione l‟attrice ha infatti prospettato la commercializzazione nel distretto meneghino di stufe prodotte da Cadel ed offerte in vendita da PVG Italy e da Velor s.r.l., entrambe con sede nel Distretto milanese (cfr. pag. 12 dell‟atto di citazione e documenti 31 bis e pag. 9 , e doc 22 allegato). Dunque, secondo la prospettazione non artificiosa dell‟attrice quantomeno uno dei fatti qui contestati oggetto di indagine è stato commesso nel distretto di Corte d‟Appello di Milano con il concorso di Cadel. In virtù del principio del forum commissi delicti, quindi, è giustificato pagina http://bit.ly/2jN2DXt 6 di 23 Firmato Da: GANDOLFI PAOLA MARIA Emesso Da: POSTECOM CA3 Serial#: 68067 - Firmato Da: GAROFALO CARMELO Emesso Da: POSTECOM CA3 Serial#: deeee Firmato Da: ZANA ALIMA Emesso Da: POSTECOM CA3 Serial#: da9b1 recente nella giurisprudenza di merito, secondo il quale la frazione della il cumulo soggettivo dei diversi Sentenza n. 11544/2016 pubbl. il 20/10/2016 RG n. 41454/2012 n. 9568/2016 del 20/10/2016 concorrentiRepert. nell‟illecito. 3. Le vicende in sede europea di EP „221 Il brevetto di cui si discute è stato oggetto di una prima riformulazione da parte della titolare in fase di concessione europea, avendo EPO inizialmente espresso parere negativo sulla sua brevettabilità alla luce inserire alcune caratteristiche (ed in particolare quelle di cui alla lettera c) ed f) del testo qui indagato): in tale forma emendata il brevetto è stato concesso dall‟Ufficio, reso poi efficace in Italia ed è stato infine oggetto di indagine tecnica in questa sede. EP „221, una volta concesso, è stato infine contestato in sede europea: all‟udienza di precisazione delle conclusioni Thermorossi ha dichiarato che la Divisione di Opposizione di EPO ha confermato il titolo, seppure in forma più limitata. La relativa motivazione è tuttavia stata depositata successivamente alla precisazione delle conclusioni, così come si apprende dalla comparsa conclusionale dell‟attrice. Sempre successivamente alla precisazione delle conclusioni (in data 29.4.2016) Thermorossi ha provveduto a depositare la traduzione del nuovo testo (doc.83 bis di parte attrice). 4. Sull‟ammissibilità della riformulazione ex art. 79, comma 3, c.p.i. e degli ulteriori depositi documentali successivamente alla precisazione delle conclusioni Preliminarmente, osserva il Tribunale che le nuove vicende prospettate dall‟attrice dopo precisazione delle conclusioni - con importanti riflessi anche sostanziali sul diritto soggettivo azionato a seguito della decisione in sede europea -non possano entrare nel perimetro oggettivo della lite, pagina http://bit.ly/2jN2DXt 7 di 23 Firmato Da: GANDOLFI PAOLA MARIA Emesso Da: POSTECOM CA3 Serial#: 68067 - Firmato Da: GAROFALO CARMELO Emesso Da: POSTECOM CA3 Serial#: deeee Firmato Da: ZANA ALIMA Emesso Da: POSTECOM CA3 Serial#: da9b1 del relativo rapporto di ricerca. La titolare ha quindi provveduto ad che resta insensibile a tali Sentenza n. 11544/2016 pubbl. il 20/10/2016 RG n. 41454/2012 Repert. n. 9568/2016 del 20/10/2016 questioni. In sede di precisazione delle conclusioni l‟attrice aveva dichiarato che l‟opposizione in sede europea formulata da alcune convenute era stata rigettata e che tuttavia la decisione non era ancora nota. In sede scritti difensivi finali, Thermorossi ha proceduto “alla sensi dell‟art. 138 della Convenzione sul brevetto europeo e dell‟art. 79, comma 3, c.p.i., secondo il testo accolto dalla decisione della Divisione di Opposizione dell‟Ufficio Brevetti Europeo il 21.3.2016” (cfr. pag. 6 della comparsa conclusionale dell‟attrice). Osserva il Collegio che l‟udienza di precisazione delle conclusioni, ove è stato definitivamente cristallizzato il thema decidendum, è stata celebrata in data 1.3.2016. Per ragioni cronologiche, tra le conclusioni rassegnate da Thermorossi non era evidentemente richiamata quella sopra riportata, che richiama infatti un provvedimento reso in sede amministrativa in data successiva (21.3.2016). In proposito, va operata un‟interpretazione costituzionalmente orientata del dettato di cui all‟art. 79, comma 3, c.p.i. che consente al titolare di riformulare il proprio brevetto “in ogni stato e grado del processo”. Alla luce dalle regola della ragionevole durata del processo presidiata dall‟art. 111, comma 1, della Carta, tale facoltà, per ciascun grado, non può comunque essere spesa successivamente all‟udienza di precisazione delle conclusioni. Pena infatti il regresso del giudizio, ormai concluso, alle precedenti fasi riformulazione del -anche istruttorie- brevetto il per necessario consentire anche contraddittorio, non sulla solo tecnico. pagina http://bit.ly/2jN2DXt 8 di 23 Firmato Da: GANDOLFI PAOLA MARIA Emesso Da: POSTECOM CA3 Serial#: 68067 - Firmato Da: GAROFALO CARMELO Emesso Da: POSTECOM CA3 Serial#: deeee Firmato Da: ZANA ALIMA Emesso Da: POSTECOM CA3 Serial#: da9b1 riformulazione delle rivendicazioni del brevetto europeo n. EP 2 083 221 ai Analoghe considerazioni valgono Sentenza n. 11544/2016 pubbl. il 20/10/2016 RG n. 41454/2012 Repert.compiute n. 9568/2016 del 20/10/2016 per le produzioni da Thermorossi negli scritti difensivi finali. Si fa riferimento ai documenti depositati unitamente alla comparsa conclusionale, in occasione della quale sono stati irritualmente depositati i documenti da 82 ad 87, ed in particolare: -la decisione resa dalla Divisione di Opposizione in data 21.3.2016 e relativa sintesi delle argomentazioni espresse (depositata sub. docc. 86/1- -il verbale dell‟udienza di discussione orale avanti la Divisione di Opposizione e di deposizione del teste (docc. 85 e 86); -il nuovo testo delle rivendicazioni di EP „221 all‟esito della discussione e con la relativa traduzione in lingua italiana depositata dalla titolare (docc. 83 e 83 bis); -la relazione tecnica depositata dall‟attrice nel giudizio di Opposizione (docc. 87/1-3). Con la memoria di replica è stato infine depositato uno schema esplicativo della contraffazione. Di tale documentazione il Collegio non può tenere conto. Non risulta del resto che parte attrice abbia invocato la remissione in termini ovvero la remissione della causa sul ruolo: dunque dal thema decidendum e probandum, alla luce del principio del contraddittorio e della ragionevole durata del processo (a presidio costituzionale), restano estranei i fatti e le vicende sottoposte al Collegio per la prima volta negli scritti difensivi finali. 5.Il titolo azionato Il Tribunale ritiene invalido il titolo azionato quale brevetto pagina http://bit.ly/2jN2DXt per 9 di 23 Firmato Da: GANDOLFI PAOLA MARIA Emesso Da: POSTECOM CA3 Serial#: 68067 - Firmato Da: GAROFALO CARMELO Emesso Da: POSTECOM CA3 Serial#: deeee Firmato Da: ZANA ALIMA Emesso Da: POSTECOM CA3 Serial#: da9b1 2 e 84/1-2); invenzione industriale secondo la Sentenza n. 11544/2016 pubbl. il 20/10/2016 RG n. 41454/2012 Repert. n. 9568/2016 formulazione cristallizzata in del fase20/10/2016 di concessione del titolo, estesa in Italia con il deposito della relativa traduzione in data 3.2.2012 (cfr. docc. 5-7 bis di Thermorossi) e, come accennato, oggetto di indagine tecnica in questa sede. In particolare, il titolo è stato depositato in data 3.12.2008, con priorità nazionale del 23.1.2008: pubblicato il 29.7.2009, esso è stato titolo: “Apparecchi da riscaldamento quali stufe e termo stufe a pellets”. L‟invenzione ha lo scopo di realizzare stufe in pellets che sfruttino nel miglior modo possibile lo spazio disponibile e che risultino esteticamente diverse rispetto a quelle di tipo noto, che possano cioè essere agevolmente disposte in ambienti ristretti, quali i corridoi. Un altro scopo dichiarato nella descrizione è quello di facilitare l‟accesso ai componenti interni della stufa. L‟obiettivo del titolo afferisce insomma ad un migliore sfruttamento degli spazi ed alla riduzione dei relativi ingombri, con una disposizione delle parti e degli elementi presenti in ciascun comparto che renda possibile una profondità del prodotto notevolmente inferiore rispetto all‟altezza e alla larghezza. Secondo il claim n. 1, lo scopo è raggiunto attraverso una stufa comprendente una carenatura di forma sostanzialmente a parallelepipedo, composta: -quanto alla parte precaratterizzante, da tre vani allineati in senso orizzontale ed in particolare: un vano centrale (A) e due vani laterali (B e C) che comprendono: un comparto di caricamento combustibile, un comparto camera di combustione ed un comparto aspiratore dei fumi; –quanto alla parte caratterizzante da: pagina http://bit.ly/2jN2DXt 10 di 23 Firmato Da: GANDOLFI PAOLA MARIA Emesso Da: POSTECOM CA3 Serial#: 68067 - Firmato Da: GAROFALO CARMELO Emesso Da: POSTECOM CA3 Serial#: deeee Firmato Da: ZANA ALIMA Emesso Da: POSTECOM CA3 Serial#: da9b1 concesso il successivo 7.3.2012. Nella traduzione italiana esso reca il -un vano centrale (A) ove Sentenza n. 11544/2016 pubbl. il 20/10/2016 RG n. 41454/2012 Repert. camera n. 9568/2016 del 20/10/2016 alloggia il comparto di combustione, comprendente una camera di combustione con una passaggio principale di fumi, una cassetto di raccolta delle ceneri, uno scambiatore di calore e aperture di ispezione; -un vano laterale (B), ove alloggia un comparto di caricamento del combustibile, comprendente un‟apertura per il caricamento ed un dispositivo -un vano laterale (C), ove è collocato il comparto aspiratore fumi che comprende un aspiratore fumi, completo del suo supporto, ed un condotto di passaggio dei fumi provenienti dalla camera di combustione, per cui l‟apparecchio presenta una dimensione dell‟ingombro nel quale la dimensione (K) della profondità risulta notevolmente inferiore alle dimensioni della larghezza e dell‟altezza dell‟apparecchio. EP 221 si compone di altre 2 rivendicazioni, dipendenti, delle quali la prima afferisce alla collocazione delle apparecchiature (quali le valvole, le pompe ed altri dispositivi entro il vano C) mentre la seconda prevede la possibilità di posizionare la stufa in modo sospeso. Nell‟arte nota, secondo quanto indicato nella descrizione, sono già conosciute stufe dotate di singoli componenti indicati nella rivendicazione n.1 ossia: una camera di combustione, un sistema di aspirazione dei fumi, un elettroventilatore per il raffreddamento del corpo della stufa, un serbatoio combustibile, un sistema elettronico di controllo per il funzionamento che gestisce i vari componenti. I vari componenti sono associati ai rispettivi comparti, solitamente disposti in senso verticale. Tuttavia la novità del brevetto esaminato non risiede, ed il fatto è pacifico, nella dislocazione in direzione orizzontale dei vani, collocata infatti nel testo brevettuale nella parte precaratterizzante. pagina http://bit.ly/2jN2DXt 11 di 23 Firmato Da: GANDOLFI PAOLA MARIA Emesso Da: POSTECOM CA3 Serial#: 68067 - Firmato Da: GAROFALO CARMELO Emesso Da: POSTECOM CA3 Serial#: deeee Firmato Da: ZANA ALIMA Emesso Da: POSTECOM CA3 Serial#: da9b1 di trasporto dei pellets nel focolare; 5.2.Quanto all‟estensione Sentenza n. 11544/2016 pubbl. il 20/10/2016 RG n. 41454/2012 Repert. n.del 9568/2016 20/10/2016 dell‟ambito di protezione brevetto del europeo oltre il contenuto della domanda. Le convenute hanno contestato la nullità ex art. 76, comma 1, c.p.i., essendo stato esteso l‟ambito di protezione del brevetto europeo oltre il contenuto della domanda. In proposito va ricordato che la rivendicazione n. 1, come concessa, è queste ultime dipendevano dalla n. 2, non presente nel claim n. 1. Secondo le convenute l‟esclusione del claim n. 2 avrebbe dunque comportato l‟estensione della protezione oltre il contenuto della domanda. L‟eccezione è infondata: gli originari claim nn. 2 e 3 vertevano su due alternative forme realizzative dell‟apparecchiatura, che non potevano simultaneamente coesistere nella stessa forma inventiva. Dunque la precedente rivendicazione n. 2, ma n. era 3 dalla non poteva stessa del correttamente tutto dipendere autonoma, così dal come accertato dall‟Ufficio: il rapporto di dipendenza era solo frutto di un mero errore di formulazione. Il testo così come concesso non estendeva dunque la protezione oltre il contenuto della domanda. 5.3.Quanto alla sufficiente descrizione Il CTU ha rilevato che molti elementi enunciati nelle rivendicazioni del brevetto non sono esplicitamente descritti nel testo e nei disegni, “così che riesce difficile distinguerli e comprendere esattamente come essi siano fatti” (cfr. pag. 46 della CTU). Ad esempio: - mancano spiegazioni o raffigurazioni grafiche dello scambiatore di calore, dell‟aspiratore dei fumi e del dispositivo di alimentazione dei pellets. Con la conseguenza che tale elemento deve essere considerato da un pagina http://bit.ly/2jN2DXt 12 di 23 Firmato Da: GANDOLFI PAOLA MARIA Emesso Da: POSTECOM CA3 Serial#: 68067 - Firmato Da: GAROFALO CARMELO Emesso Da: POSTECOM CA3 Serial#: deeee Firmato Da: ZANA ALIMA Emesso Da: POSTECOM CA3 Serial#: da9b1 frutto di una combinazione delle originarie rivendicazioni nn. 1, 3 e 4: punto di vista strutturale alla Sentenza n. 11544/2016 pubbl. il 20/10/2016 RG n. 41454/2012 n. 9568/2016 del 20/10/2016 stregua diRepert. un qualunque scambiatore già noto all‟esperto; - l‟impiego del termine “comparti” -alloggiati dentro i vani “A”, “B” e “C”- appare una scelta ambigua, giacché da un lato tale sostantivo è sinonimo di suddivisione strutturale di un spazio più ampio (e, dunque, in questo senso da intendersi come parte del vano “A”) e, dall‟altro, allude - la profondità della stufa è descritta attraverso una locuzione assai generica (ossia: “notevolmente inferiore” rispetto alla sua larghezza ed alla sua altezza). Quest‟ultima questione è stata ritenuta superabile dal CTU solo ricorrendo ad un articolato ragionamento induttivo (pag. 80 della relazione peritale): il perito dell‟Ufficio ha ricordato che nella descrizione si spiega come le stufe tipiche presentino una pianta quadrata con lato di 50 cm. Inoltre si precisa che, grazie all‟invenzione, una delle tre dimensioni (la profondità K) della stufa è notevolmente inferiore, ad esempio pari a 250 mm. Con la conseguenza che il termine “notevolmente” può essere quantificato nel senso che la stufa è dotata di una profondità ridotta nell‟ordine del 50% rispetto alle stufe a piante quadrate, note alla tecnica. Il ragionamento induttivo utilizzato dal CTU appare al Collegio tuttavia non conforme agli indirizzi della Corte di legittimità la quale ricorda che: “ove difetti il requisito formale della descrizione chiara e completa del problema tecnico rispetto al quale il trovato si pone come soluzione nuova, non potendo tale carenza essere colmata ex post in forza di deduzioni di parte o di indagini tecniche d‟ufficio” (..) ne deriva la nullità del trovato” (Cass. 21835/2009). Il Tribunale osserva comunque che, ove superata l‟eccezione di insufficiente descrizione, in ogni caso la particolare concisione della pagina http://bit.ly/2jN2DXt 13 di 23 Firmato Da: GANDOLFI PAOLA MARIA Emesso Da: POSTECOM CA3 Serial#: 68067 - Firmato Da: GAROFALO CARMELO Emesso Da: POSTECOM CA3 Serial#: deeee Firmato Da: ZANA ALIMA Emesso Da: POSTECOM CA3 Serial#: da9b1 ad una caratteristica funzionale; descrizione brevettuale ha reso Sentenza n. 11544/2016 pubbl. il 20/10/2016 RG n. 41454/2012 Repert. n. 9568/2016 del 20/10/2016 particolarmente complesso il sindacato sul requisito di novità e soprattutto di altezza inventiva, requisito ritenuto insussistente, come a breve. 5.4.Quanto alla novità Va di nuovo ricordato che, seppure normalmente i vari comparti della stufa siano disposti in senso verticale, la novità del brevetto esaminato non infatti indicata nel claim n.1 nella parte pre-caratterizzante. Nessuna delle anteriorità opposte e più vicine è distruttiva di EP „221. Ed in particolare: -il brevetto statunitense US 5105797, pur prevedendo una stufa a forma di parallelepipedo con tre vani disposti orizzontalmente e pur collocando nel vano centrale la camera di combustione ed uno scambiatore di calore che si estende al di sopra della camera di combustione, nel vano laterale presenta mezzi di ventilazione forzata e non invece un aspiratore di fumi, a differenza del brevetto azionato; -il brevetto statunitense US n. 2002/083944 non presenta uno scambiatore di calore, in quanto i fumi di combustione vengono mescolati insieme all‟aria che entra nella camera del bruciatore, per essere espulsi insieme all‟ambiente circostante; -il brevetto statunitense US n. 4.702.179 si compone di cinque vani (e non tre) ed ha dimensione considerevoli, dunque la stufa realizzata con i suoi insegnamenti è inidonea ad usi domestici. Inoltre, si tratta di una stufa ove l‟aria è soffiata nella camera di combustione (e non è aspirata). Lo scambiatore è invece collocato nell‟ultimo comparto della stufa, lontano dal bruciatore e separato da stadi intermedi, ove le polveri rilasciate dalla combustione urtano le pareti, perdendo energia cinetica e ricadendo verso il basso per essere in quella sede raccolte. pagina http://bit.ly/2jN2DXt 14 di 23 Firmato Da: GANDOLFI PAOLA MARIA Emesso Da: POSTECOM CA3 Serial#: 68067 - Firmato Da: GAROFALO CARMELO Emesso Da: POSTECOM CA3 Serial#: deeee Firmato Da: ZANA ALIMA Emesso Da: POSTECOM CA3 Serial#: da9b1 risiede nella loro dislocazione in direzione orizzontale: tale soluzione è EP „221 è dunque dotato del Sentenza n. 11544/2016 pubbl. il 20/10/2016 RG n. 41454/2012 n. 9568/2016 requisito della Repert. c.d. novità estrinseca. del 20/10/2016 5.5.Quanto all‟altezza inventiva Il perito dell‟Ufficio ha ritenuto il trovato valido anche sotto questo profilo, ma non come invenzione industriale, bensì solo quale modello di utilità. Richiama in proposito, quali effetti vantaggiosi dell‟invenzione, la termico offerte dal modello di stufa rivendicato (pag. 82 della CTU). La motivazione del CTU, da condividere quanto alla non validità del titolo quale brevetto per invenzione, non è tuttavia convincente e va disattesa quanto alla minore portata del titolo stesso quale modello di utilità, come di seguito al punti sub 5.6. In primo luogo, l‟estrema essenzialità della descrizione e dei disegni già sopra censurata ha imposto al Consulente dell‟Ufficio di ricorrere al già citato “ragionamento induttivo” per individuare gli effetti tecnici derivanti dalle caratteristiche della stufa. Il CTU ha rilevato che le caratteristiche della stufa rivendicata sono tutte di per sé note e presenti nelle varie anteriorità, anche se non simultaneamente (sono infatti elementi presenti in tutte le stufe: il cassetto di raccolta delle ceneri sotto al bruciatore, il dispositivo di alimentazione dei pellets, lo scambiatore di calore, l‟apertura di ispezione, il condotto di passaggio dei fumi ecc.). Ha poi aggiunto che non vi è alcuna correlazione diretta tra tutte le caratteristiche rivendicate in EP „221 e la minore profondità della stufa rivendicata (cfr. pag. 78 della CTU). Data tale premessa, tuttavia il CTU ha ritenuto che: a) la scelta di introdurre un aspiratore di fumi avrebbe un impatto sulla struttura della stufa, in quanto la soluzione consente di realizzare una pagina http://bit.ly/2jN2DXt 15 di 23 Firmato Da: GANDOLFI PAOLA MARIA Emesso Da: POSTECOM CA3 Serial#: 68067 - Firmato Da: GAROFALO CARMELO Emesso Da: POSTECOM CA3 Serial#: deeee Firmato Da: ZANA ALIMA Emesso Da: POSTECOM CA3 Serial#: da9b1 riduzione degli ingombri e le migliori prestazioni dal punto di vista camera di combustione in Sentenza n. 11544/2016 pubbl. il 20/10/2016 RG n. 41454/2012 Repert. n.una 9568/2016 del 20/10/2016 depressione (non richiedendo tenuta stagna, la camera di combustione può essere realizzata in modo semplice e leggero. Tale vantaggio non è presente invece nelle stufe ove l‟aria è soffiata nella camera di combustione, giacché quest‟ultima risulta in sovrappressione rispetto all‟ambiente esterno e per impedire che i fumi fuoriescano dalla stessa è necessario che la stessa sia a tenuta stagna, b) poiché in EP „221 l‟aspiratore dei fumi si trova nel comparto a fianco di quello centrale dove è alloggiata la camera di combustione alla quale è collegato da un passaggio di fumi, tale stufa sarebbe adatta a scaldare l‟aria nello dall‟aspiratore; scambiatore, ciò facendolo consentirebbe di lambire dai fumi aspirati conseguire un migliore effetto termico. Osserva tuttavia il Tribunale che, quanto al punto sub b, le migliori prestazioni termiche richiamato dal CTU non rientrano tra gli scopi del brevetto e, dunque, non sono qui da considerare. Quanto allo scopo di riduzione degli ingombri di cui al punto sub a, il Collegio rileva che: - l‟intero testo brevettuale lascia intendere che il posizionamento dei singoli componenti all‟interno dei comparti sia irrilevante (si vedano in proposito i paragrafi 14-15 ove si precisa che è “interscambiabile il posizionamento in ciascun vano”); - -i singoli elementi, all‟interno dei comparti, non sono tutti illustrati nei disegni, a riprova della non essenzialità di tale profilo per la titolare. In ogni caso l‟esame delle anteriorità conduce a ritenere ovvia l‟unica soluzione per la quale il trovato è stato ritenuto dotato di altezza inventiva -ossia la scelta di inserire nel vano laterale un aspiratore pagina http://bit.ly/2jN2DXt 16 di 23 Firmato Da: GANDOLFI PAOLA MARIA Emesso Da: POSTECOM CA3 Serial#: 68067 - Firmato Da: GAROFALO CARMELO Emesso Da: POSTECOM CA3 Serial#: deeee Firmato Da: ZANA ALIMA Emesso Da: POSTECOM CA3 Serial#: da9b1 quindi con modalità costruttive più complesse); di fumi, che consentirebbe Sentenza n. 11544/2016 pubbl. il 20/10/2016 RG n. 41454/2012 Repert. 9568/2016 del 20/10/2016 di realizzare gli n.scopi dichiarati nel brevetto- costituisce tuttavia una differenza che non le conferisce alcuna residua validità al brevetto. Come correttamente sottolineato dalla difesa di alcune convenute la soluzione rivendicata appare ovvia: a. alla luce della combinazione del brevetto americano US 5.105.797 con Infatti US 797 –che descrive un apparecchio da riscaldamento, quale stufa o una termo-stufa a pellet –rivendica anch‟esso tre vani allineati in senso orizzontale. Esso colloca nel vano centrale il comparto camera di combustione, in un primo vano laterale il comparto di caricamento del combustibile e nel secondo vano laterale un comparto di ventilazione, atto ad inviare aria all‟interno della camera di combustione, creando quindi un effetto di aspiratore dei fumi-colonna (5, righe 33-38 e 44-46). Per il tecnico del ramo, partendo da US „797, e dovendo limitare gli ingombro e mantenendo la camera di combustione in depressione rispetto all‟ambiente circostante, sarebbe stato ovvio sostituire i mezzi di ventilazione forzata con mezzi di aspirazione dei fumi provenienti dalla camera di combustione; infatti uno qualsiasi dei brevetti JP „634, US „963, US‟431 e US „179 prevede un aspiratore di fumi adiacente alla camera di combustione in direzione orizzontale; b. alla luce degli insegnamenti derivanti dalla predivulgazione della stufa Miki, prodotta e commercializzata dalla convenuta Cadel dal 2006 (oltre a collocare i tre vani affiancati in direzione orizzontale). pagina http://bit.ly/2jN2DXt 17 di 23 Firmato Da: GANDOLFI PAOLA MARIA Emesso Da: POSTECOM CA3 Serial#: 68067 - Firmato Da: GAROFALO CARMELO Emesso Da: POSTECOM CA3 Serial#: deeee Firmato Da: ZANA ALIMA Emesso Da: POSTECOM CA3 Serial#: da9b1 uno qualsiasi dei brevetti JP „634, US „963, US‟431 e US „179. Le parti hanno discusso a Sentenza n. 11544/2016 pubbl. il 20/10/2016 RG n. 41454/2012 Repert. n. 9568/2016 del 20/10/2016 lungo sull‟anteriorità di tale prodotto e, dunque, sulla sua opponibilità, a fini invalidanti, nei confronti di EP „221. Va ricordato preliminarmente che il giudizio di invalidità del titolo non si fonda unicamente sull‟esame della stufa Miki, in virtù delle considerazioni sopra espresse. delle considerazioni espresse al punto sub 4- dei nuovi elementi probatori offerti dalla difesa dell‟attrice in sede di scritti difensivi finali, relativi alle conclusioni raggiunte sul punto in sede europea (sulla ritenuta non opponibilità di tale prodotto), in ogni caso non vincolanti per l‟autorità giudiziaria. Ritiene il Collegio che gli elementi documentali depositati consentano di inferire la predivulgazione, con effetto invalidante, della stufa Miki e delle sue soluzioni tecniche all‟attrice. L‟accessibilità al pubblico delle soluzioni dell‟apparecchiatura di riscaldamento di Cadel si deduce in particolare: -dal catalogo 2007 di Cadel, che include l‟offerta in vendita e la riproduzione grafica della stufa Miki (cfr. doc. 1 della difesa Cadel); -dai disegni tecnici di tale prodotto risalenti al 15.1.2007 (cfr. doc. 3 di parte Cadel); -dalle fatture di vendita ed dai documenti di trasporto relativi documenti di trasporto a partire dal 2006 (cfr. docc. 4-8 della difesa Cadel); -dalla dichiarazione del terzo (IMQ Primacontrol s.r.l., di consegna di un modello Miki, con aspiratore di fumi sotto il livello della camera di combustione (docc. 9 e 10 di parte Cadel). pagina http://bit.ly/2jN2DXt 18 di 23 Firmato Da: GANDOLFI PAOLA MARIA Emesso Da: POSTECOM CA3 Serial#: 68067 - Firmato Da: GAROFALO CARMELO Emesso Da: POSTECOM CA3 Serial#: deeee Firmato Da: ZANA ALIMA Emesso Da: POSTECOM CA3 Serial#: da9b1 Ciò premesso, resta ferma l‟inammissibilità in questa sede- in virtù Tali documenti univocamente Sentenza n. 11544/2016 pubbl. il 20/10/2016 RG n. 41454/2012 n. 9568/2016 del 20/10/2016 indicano-Repert. attraverso elementi indiziari gravi, precisi e concordanti- non solo la realizzazione, ma anche l‟offerta in vendita e la commercializzazione di tale prodotto in data anteriore rispetto al brevetto azionato; essa fa dunque parte dello stato della tecnica opponibile in quanto resa accessibile al pubblico nel territorio italiano prima del deposito della domanda di Tale anteriorità prevede già la collocazione dell‟aspiratore dei fumi all‟interno dello stufa. Il vano centrale alloggia il comparto camera di combustione, passaggio di comprendente fumi, un una cassetto camera di di raccolta combustione delle con ceneri, un uno scambiatore di calore e un aspiratore di fumi. Le uniche differenze della stufa Miki rispetto ad EP „221 consistono: - nella sua collocazione nella parte inferiore del vano centrale invece che nel vano laterale. Lo spostamento, compiuto in EP ‟221 dell‟aspiratore di fumi nel vano laterale, appare tuttavia, per il tecnico del ramo, una soluzione ovvia partendo dagli insegnamenti derivanti dalla stufa Miki ed dovendo disporre i componenti all‟interno di tre vani orizzontali, in modo da ridurre gli ingombri in profondità della stufa; -nella circolazione dell‟aria attraverso un ventilatore intorno alla camera di combustione, mentre nella stufa di EP 221 l‟aria non è ventilata ma si riscalda perché lo scambiatore è lambito dai fumi aspirati dall‟aspiratore. Quest‟ultima variazione non consente di ottenere una minore profondità: lo spostamento nel vano laterale dell‟aspiratore di fumi e la rimozione del ventilatore della stufa Miki appaiono ininfluenti rispetto alla profondità della stufa stessa. pagina http://bit.ly/2jN2DXt 19 di 23 Firmato Da: GANDOLFI PAOLA MARIA Emesso Da: POSTECOM CA3 Serial#: 68067 - Firmato Da: GAROFALO CARMELO Emesso Da: POSTECOM CA3 Serial#: deeee Firmato Da: ZANA ALIMA Emesso Da: POSTECOM CA3 Serial#: da9b1 brevetto (cfr. art. 46, comma 2, c.p.i.). La ponderazione del materiale invalido il titolo Sentenza n. 11544/2016 pubbl. il 20/10/2016 RG n. 41454/2012 Repert. n. 9568/2016 20/10/2016 probatorio raccolto conduce quindi a del ritenere azionato quale invenzione industriale, conclusione omogenea a quella del resto espressa dal CTU. 5.6.Quanto alla domanda di conversione dell‟invenzione in modello di utilità. Come già accennato, il CTU ha riconosciuto un -seppure minore- ambito di Va ricordato che il requisito della novità intrinseca nel modello di utilità viene ravvisata nella diversa configurazione di un meccanismo già noto, che gli consenta di fornire una nuova utilità, attraverso accorgimenti o modifiche, che non siano cioè soluzioni talmente ovvie da essere attuate da qualunque operatore provvisto di elementari cognizioni tecniche in quel determinato settore produttivo o commerciale (Cass. n.19175/2012). L‟orientamento espresso in proposito dalla Suprema Corte, conformemente ad autorevole dottrina, sembra dunque quello di non intendere questo requisito come meno intenso o di natura diversa rispetto a quello delle invenzioni industriali: la differenza tra novità intrinseca richiesta per le due privative viene cioè rinvenuta nel suo oggetto (ossia nella forma innovativa che attribuisce una particolare utilità di applicazione) e non nel suo livello Ciò premesso, il CTU ha ravvisato un ambito di residua validità del brevetto, appunto scambiatore di quale calore modello percorso di da utilità, fumi nella aspirati presenza di dall‟aspiratore. uno In proposito l‟esperto dell‟ufficio ha sottolineato che, trattandosi di una stufa di tipo statico, non è prevista alcuna ventola di circolazione forzata dell‟aria ambiente, dunque il calore si trasmette per convenzione naturale e per irraggiamento e l‟aspiratore di fumi consente pagina http://bit.ly/2jN2DXt la 20 di 23 Firmato Da: GANDOLFI PAOLA MARIA Emesso Da: POSTECOM CA3 Serial#: 68067 - Firmato Da: GAROFALO CARMELO Emesso Da: POSTECOM CA3 Serial#: deeee Firmato Da: ZANA ALIMA Emesso Da: POSTECOM CA3 Serial#: da9b1 validità del titolo, quale modello di utilità. circolazione forzata del Sentenza n. 11544/2016 pubbl. il 20/10/2016 RG n. 41454/2012 n. 9568/2016 delviene 20/10/2016 fluido, mentre Repert. lo scambiatore di fumi percorso dai fumi per poter riscaldare l‟aria. Il Tribunale non ritiene di condividere le conclusioni del CTU, osservando che la caratteristica sopra menzionata afferisce ad un problema tecnico diverso, relativo alla maggiore efficacia termica della stufa. Nulla si può inferire invece in relazione alla più ridotta dimensione della ridotte sembra da riconoscere “perché i componenti sono allocati in tre vani allineati orizzontalmente”, caratteristica tuttavia già nota. Infine,la rivendicazione n. 3, che descrive una stufa che può essere posizionata sospesa a una parete introduce solo una variazione progettuale, che può essere introdotta senza alcuno sforzo inventivo. In conclusione descrizione, la il Collegio ritiene rivendicazione di che le soluzioni carenze tecniche ravvisate non nella chiaramente simmetriche rispetto allo scopo del brevetto e comunque ovvie rispetto allo stato della tecnica, non consentano di conferire al titolo alcuno spazio di validità, neppure come modello di utilità. Resta quindi assorbita la domanda di contraffazione. 7.Quanto alla domanda di concorrenza sleale ex art. 2598, n.3 c.c.. La domanda di concorrenza sleale per contrarietà alla correttezza professionale svolta dall‟attrice non sottopone al vaglio del Tribunale condotte ulteriori e diverse rispetto a quelle della ritenuta contraffazione. Del resto, la genericità della doglianza non consente del resto di indagare ulteriormente la domanda. La stessa va dunque disattesa. 8.Il comando giudiziale ed il governo delle spese pagina http://bit.ly/2jN2DXt 21 di 23 Firmato Da: GANDOLFI PAOLA MARIA Emesso Da: POSTECOM CA3 Serial#: 68067 - Firmato Da: GAROFALO CARMELO Emesso Da: POSTECOM CA3 Serial#: deeee Firmato Da: ZANA ALIMA Emesso Da: POSTECOM CA3 Serial#: da9b1 stufa: nuovamente, la minor profondità della struttura con dimensioni In accoglimento delle Sentenza n. 11544/2016 pubbl. il 20/10/2016 RG n. 41454/2012 Repert.svolte n. 9568/2016 deldelle 20/10/2016 riconvenzionali da alcune domande convenute, il titolo azionato va ritenuto nullo per le ragioni indicate in narrativa. Restano assorbite la domanda svolta dall‟attrice di contraffazione e le conseguenti domande accessorie; va infine rigettata altresì la domanda di concorrenza sleale di Thermorossi per le ragioni sopra indicate. carico dell‟attrice. Quanto invece alle spese di lite, tenuto conto dell‟incertezza sulla validità del titolo (come si evince dalle vicende amministrative e come emerge anche dalla relazione del CTU, rispetto alle cui conclusioni in punto di validità quale modello di utilità del brevetto il Tribunale è andato di diverso avviso) e della novità del caso (la riformulazione del titolo è avvenuta dopo la precisazione delle conclusioni, a seguito della decisione in sede di opposizione europea) appare consigliabile disporre l‟integrale compensazione tra l‟attrice e tutte le convenute. Quanto al rapporto processuale tra Cadel è la terza chiamata –Ferramenta F.lli Sacco s.n.c. - non si provvede sulle stesse non essendosi quest‟ultima costituita. P.Q.M. Il Tribunale, definitivamente pronunciando, sulle domande svolte da Thermorossi s.p.a. con atto di citazione notificato in data 8.6.2012 contro Agenzia Lascioli s.r.l., Shopamico s.r.l., la Nordica s.p.a., Extraflame s.p.a., Dal Zotto s.p.a., Stylkamin di Taglietti geom. Attilio, Cadel s.r.l., PVG Italy s.r.l., Mandelli Loris, Velor s.r.l., Rossi Marinella, Cola s.r.l., E.S. Tecnology di Errico Salvatore nonché sulle domande riconvenzionali svolte dai convenuti, ogni altra istanza ed eccezione pagina http://bit.ly/2jN2DXt 22 di 23 Firmato Da: GANDOLFI PAOLA MARIA Emesso Da: POSTECOM CA3 Serial#: 68067 - Firmato Da: GAROFALO CARMELO Emesso Da: POSTECOM CA3 Serial#: deeee Firmato Da: ZANA ALIMA Emesso Da: POSTECOM CA3 Serial#: da9b1 Le spese di CTU seguono il principio della soccombenza e vengono poste a disattesa o assorbita, così Sentenza n. 11544/2016 pubbl. il 20/10/2016 RG n. 41454/2012 Repert. n. 9568/2016 del 20/10/2016 dispone: 1.dichiara la nullità della frazione italiana del brevetto europeo EP 2 083 221 di titolarità di Thermorossi s.p.a. per le ragioni indicate in narrativa; 2.rigetta tutte le domande svolte dall‟attrice per le ragioni indicate in narrativa; convenute; 3.pone definitivamente le spese di CTU già liquidate in corso di causa a carico dell‟attrice; 4.incarica la Cancelleria delle comunicazioni ad UIBM. Così deciso in Milano, 30 giugno 2016 Il Presidente dott.ssa Paola Gandolfi Il giudice istruttore dott.ssa Alima Zana pagina http://bit.ly/2jN2DXt 23 di 23 Firmato Da: GANDOLFI PAOLA MARIA Emesso Da: POSTECOM CA3 Serial#: 68067 - Firmato Da: GAROFALO CARMELO Emesso Da: POSTECOM CA3 Serial#: deeee Firmato Da: ZANA ALIMA Emesso Da: POSTECOM CA3 Serial#: da9b1 2. compensa integralmente le spese di lite tra l‟attrice e tutte le