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Centro Studi Castelli
VideoLavoro
20 ottobre 2011
Il lavoro all’estero
A cura di Alberto Bortoletto
Consulente del lavoro in Padova, pubblicista
Lavoratori Italiani all’estero
ASPETTI PREVIDENZIALI
A cura dott. Alberto Bortoletto
‐ Consulente del Lavoro in Padova ‐
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PRINCIPI GENERALI
Costituzione ‐ Art. 35 comma 4:
TUTELA del lavoro italiano all'estero e riconosce la libertà di emigrazione. Le norme internazionali: CASCUNO STATO PUÒ
‐ Attuare politiche per garanzia dei lavoratori migranti (parità di opportunità e di trattamento in materia di occupazione e di professione, di sicurezza sociale, di diritti sindacali e culturali, libertà individuali e collettive)...;
‐ Adottare disposizioni per sopprimere le forme di migrazione clandestina e di occupazione illegale di lavoratori migranti
(proprio come succede per i lavoratori Stranieri in Italia)
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ISCRIZIONE NELLE LISTE DI COLLOCAMENTO
Norma: Art. 1, comma 4, D.L. n. 317/1987
I lavoratori “disponibili” a prestare all'estero la loro attività
devono iscriversi in apposita lista di collocamento tenuta
dalla Direzione Regionale del Ministero del Lavoro del
luogo di residenza il quale rilascia il nulla osta
all'assunzione che può avvenire con richiesta nominativa.
Iscrizione in questa lista COMPATIBILE con quella “ordinaria”
del Centro per l'Impiego
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ASSUNZIONE DI UN LAVORATORE
PER LAVORO ALL'ESTERO
Se la prestazione all'estero è PER PIÙ DI 30 GIORNI, PRIMA della partenza (e comunque entro 30 giorni dall'assunzione), il datore di lavoro deve fornire al lavoratore le seguenti informazioni: a) la durata del lavoro da effettuare all'estero; b) la valuta in cui verrà corrisposta la retribuzione; c) gli eventuali vantaggi in danaro o in natura collegati allo svolgimento della prestazione lavorativa all'estero; d) le eventuali condizioni del rimpatrio del lavoratore. Lettere b) e c), possono essere effettuate anche con RINVIO al CCNL (art. 2 del D.Lgs. 26 maggio 1197, n. 152). 6
ASSUNZIONE/TRASFERIMENTO/DISTACCO
IN PAESI COMUNITARI
NON particolari adempimenti amministrativi, SALVO norme di Pubblica
Sicurezza
Artt.48, 50 e 52 ‐ Trattato Istitutivo della CEE 25 marzo 1957 (modificato
dall'art. 6 del Trattato 2 ottobre 1997 ‐ Trattato di Amsterdam): libera
circolazione dei lavoratori all'interno della Comunità (politiche di
abolizione di discriminazioni per quanto riguarda l'impiego, la
retribuzione e le altre condizioni di lavoro).
Diritti dei lavoratori “migranti”:
a) di rispondere a offerte di lavoro effettive; b) di spostarsi liberamente a tal fine nel territorio degli Stati membri; c) di prendere dimora in uno degli Stati membri al fine di svolgervi un'attività di lavoro, conformemente alle disposizioni legislative, regolamentari e amministrative che disciplinano l'occupazione dei lavoratori nazionali; d) di rimanere (a condizioni che costituiranno l'oggetto di regolamenti di applicazione stabiliti dalla Commissione), sul territorio di uno Stato membro, dopo aver occupato un impiego.
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DISTACCO per prestazione di servizi
Norma: Direttiva CEE 16 dicembre 1996 n. 96/71 Applicazione: A tutte le imprese stabilite in uno Stato membro che, nel quadro di una prestazione di servizi transnazionale, distacchino lavoratori nel territorio di altro Stato membro. L’art. 3 demanda agli Stati membri la disciplina delle condizioni di lavoro e di occupazione dei lavoratori distaccati nel loro territorio, affinché garantiscano l'applicazione delle disposizioni legislative, regolamentari o amministrative e dei contratti colle vi. → ANCHE NEI CASI DI TRASFERTA
IN ITALIA (applicazione della Dire va Comunitaria) → D. Lgs. n. 72/2000
→ il principio di regola prevede di GARANTIRE a tutti i lavoratori sul proprio territorio condizioni di lavoro NON peggiori di quelle applicate ai lavoratori nazionali
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Assunzione e trasferimento (ma anche distacco)
in Paesi EXTRACOMUNITARI
D.L. 317/1987 ‐ art. 2, comma 1: Per assumere o trasferire (ma
anche distaccare...) lavoratori italiani al fine di eseguire opere,
commesse o attività lavorative in Paesi extracomunitari occorre
‐ oltre che osservare le norme di pubblica sicurezza ‐ ottenere
un'apposita autorizzazione dal Ministero del lavoro
La Domanda deve essere inviata (art. 1, comma 2, D.M. 16
agosto 1988 + art. 2 DPR n. 346/1994):
al Ministero del Lavoro (Direzione Generale per l'impiego)
al Ministero degli Affari Esteri
alla Direzione regionale del Ministero del lavoro competente
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CONTENUTI DELLA DOMANDA Norma: art. 1, comma 6, D.M. 16 agosto 1988:
 Dati della persona fisica o giuridica per la quale ricorre l'obbligo dell'autorizzazione  Numero lavoratori interessati e relativi livelli e trattamenti economico‐
normativi;
 Località dove questi ultimi sono inviati e dell'eventuale programmazione di nuove assunzioni e/o trasferimenti;
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CONTENUTI DELLA DOMANDA (segue)  Impegno ad adempiere agli obblighi derivanti al richiedente dalle norme di cui al D.L. n. 317 del 1987 e, in particolare, dell'obbligo ‐ ove il contratto preveda espressamente la possibilità di destinare il lavoratore a prestare attività presso una consociata estera ‐ di garantire le condizioni di lavoro di cui alle lettere da b) a f) del predetto D.L. n. 317 del 1987 (art. 2, comma 4) ‐ b) assicurazione contro la tubercolosi; ‐ c) assicurazione contro la disoccupazione involontaria; ‐ d) assicurazione contro gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali; ‐ e) assicurazione contro le malattie; ‐ f) assicurazione di maternità. copia del contratto di appalto o, se l'attività da svolgere all'estero non costituisca l'oggetto di un appalto, la specificazione dell'attività contrattuale o del titolo giuridico inerente l'attività medesima
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RILASCIO DELL’AUTORIZZAZIONE
Art. 2, comma 4, D.L. n. 317/1987. L'autorizzazione è rilasciata a condizione che:
‐ il trattamento economico e normativo offerto al lavoratore sia complessivamente non inferiore a quello previsto dai CCNL vigenti in Italia per la categoria di appartenenza del lavoratore e sia distintamente prevista l'entità delle prestazioni in denaro o in natura connesse allo svolgimento all'estero del rapporto di lavoro;
‐ Venga stabilito il tipo di sistemazione logistica
‐ Il lavoratore si impegni ad apprestare idonee misure in materia di sicurezza sul lavoro ‐ Vi sia la possibilità per il lavoratore, nel caso che le autorità del Paese d'impiego pongano restrizioni ai trasferimenti di valuta, di ottenere il trasferimento in Italia della quota di valuta trasferibile delle retribuzioni corrisposte all'estero;
‐ Sia stata stipulata una polizza assicurativa a favore del lavoratore inviato all'estero a svolgere attività lavorativa per ogni viaggio di andata e di ritorno al e dal luogo di lavoro e di rientro dal luogo stesso in caso di morte;
‐ il Ministero degli affari esteri rilasci ‐ ai sensi dell'art. 2, comma 3, D.L. n. 317/1987 ‐ il proprio parere preventivo favorevole. SE il Ministero Affari Esteri accerta che le condizioni generali del Paese di Destinazione non offrono idonee garanzie alla sicurezza del lavoratore NON può essere data l'Autorizzazione
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RILASCIO DELL’AUTORIZZAZIONE
• (Art. 5, comma 1, D.P.R. n. 346/1994): Autorizzazione viene
rilasciata dal Ministero del Lavoro nel termine di 75 giorni dalla
presentazione della richiesta, ovvero di 90 giorni se presentata
all'estero.
• Decorsi i detti termini, l'autorizzazione si intende concessa.
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SANZIONI
A norma dell’art. 2 bis, comma 2, D.L. n. 317/1987, i datori di lavoro che, senza l'autorizzazione del Ministero del lavoro di cui all'art. 2 del D.L. n. 317 del 1987, impiegano fuori del territorio nazionale lavoratori italiani, sono puniti con una ammenda da Euro 258 a Euro 1.032 e, nei casi più gravi, con l'arresto da tre mesi ad un anno. Collocamento
In caso di assunzione, il datore di lavoro dovrà, dopo aver ottenuto l'autorizzazione di cui sopra, ottenere il relativo nullaosta dai competen organi del collocamento. → non necessario UNILAV → “Basta” il Nulla OSTA della Direzione Regionale del Lavoro ‐ Solo nel caso di ASSUNZIONE ALL'ESTERO.
Vedi Ministero del Lavoro ‐ interpello n. 47 del 5 giugno 2009 14
TRASFERTA ALL’ESTERO
Il D.L. n. 317 del 1987 prevede procedure per:
L'assunzione all'estero O per il "trasferimento" all'estero.
L'invio di lavoratori italiani in trasferta all'estero non SEMBRA subordinato all'espletamento di particolari adempimenti amministrativi, salvo il rispetto delle norme di pubblica sicurezza. Non SEMBRANO inoltre applicabili per i lavoratori in trasferta all'estero le particolarità contributive previste dal suddetto D.L. n. 317 (Circ. n. 266/87 INPS)
Molto IMPORTANTE la distinzione tra TRASFERIMENTO e TRASFERTA
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TRASFERTA ALL’ESTERO
•Giurisprudenza:
• TRASFERTA: L'assegnazione all'estero di un lavoratore per un periodo di durata e/o indeterminata (mutamento provvisorio
della sede di lavoro)
• TRASFERIMENTO: Definitività del mutamento della sede di lavoro. (Art. 1 e 2 del D.L. n. 317 del 1987) – TRASFERIMENTO:
L'invio del lavoratore in Paesi Extracomunitari per far fronte ad
esigenze temporanee quali "l'esecuzione di opere e commesse"
Rimane quindi ancora “dubbia” la distinzione tra le due... (sotto il
profilo della obbligatorietà)
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DISCIPLINA DEL RAPPORTO DI LAVORO
• Legge 975/1984 – Art. 6 comma 2: Libera la facoltà tra le parti
di scegliere la legge applicabile al rapporto e prevede che, solo
in mancanza di scelta, il contratto di lavoro sia regolato:
 a) dalla legge del Paese in cui il lavoratore, in esecuzione del
contratto, compie abitualmente il suo lavoro, anche se è
inviato temporaneamente in un altro Paese;
 b) dalla legge del Paese dove si trova la sede che ha
proceduto ad assumere il lavoratore, qualora questi non
compia abitualmente il suo lavoro in uno stesso Paese, a
meno che non risulti dall'insieme delle circostanze che il
contratto di lavoro presenta un collegamento più stretto con
un altro Paese (in quest'ultimo caso si applica la legge di
quest'altro Paese).
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RIDUCIBILITÀ DELLA RETRIBUZIONE
AL RIENTRO IN ITALIA
Venuta meno l'assegnazione all'estero, legittimamente il datore di lavoro cessa di erogare al lavoratore la cosiddetta indennità di servizio estero, che non ricade nell'area di operatività del principio dell'irriducibilità della retribuzione (ex art. 2103 cod. civ.), principio che riguarda soltanto la corresponsione degli elementi retributivi co‐essenziali alle mansioni del dipendente e non anche quelli connessi a mere modificazioni territoriali del luogo dove viene prestata l'attività lavorativa.
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TUTELA PREVIDENZIALE: LAVORATORI ITALIANI
IN PAESI APPARTENENTI ALL’UNIONE EUROPEA
Art. 51 del Trattato di Roma: E' il Consiglio dell'Unione Europea
che adotta in materia di sicurezza sociale le misure necessarie
per l'instaurazione della libera circolazione dei lavoratori
Regolamento CEE n. 833/2004 (che aggiorna il precedente
1408/1971), prevede coordinamento dei sistemi di sicurezza
nazionale tale da assicurare ai lavoratori migranti e ai loro aventi
diritto:
a) il cumulo di tutti i periodi presi in considerazione dalle varie
legislazioni nazionali per il sorgere e la conservazione del diritto
alle prestazioni;
b) il pagamento delle prestazioni alle persone residenti nei
territori degli Stati membri
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TUTELA PREVIDENZIALE: LAVORATORI ITALIANI
IN PAESI APPARTENENTI ALL’UNIONE EUROPEA
I regolamenti comunitari in materia di previdenza sociale stabiliscono quale sia la legge previdenziale da applicare e, conseguentemente, a quale ente previdenziale e secondo quali regole devono essere calcolati e versati i contributi previdenziali. In ogni caso la circostanza che il lavoratore abbia versato contributi in diversi Stati membri a diversi enti previdenziali non toglie che egli potrà:  "totalizzare" (cioè sommare gli uni agli altri) i diversi periodi assicurativi ai fini del diritto a migliori prestazioni previdenziali;
 scegliere di chiedere la corresponsione del trattamento previdenziale all'ente dello Stato comunitario dove egli è iscritto al momento della domanda o all'ente del luogo ove risiede o all'altro ente designato dall'autorità competente dello Stato dove risiede il lavoratore stesso. 20
TUTELA PREVIDENZIALE: LAVORATORI ITALIANI
IN PAESI APPARTENENTI ALL’UNIONE EUROPEA
La normativa comunitaria di sicurezza sociale è immediatamente e direttamente applicabile sul territorio dei Paesi che fanno parte dell'Unione europea (Austria, Belgio, Danimarca, Finlandia, Francia, Germania, Regno Unito, Grecia, Irlanda, Italia, Lussemburgo, Olanda, Portogallo, Spagna, Svezia, Repubblica Ceca, Estonia, Cipro, Lettonia, Lituania, Ungheria, Malta, Polonia, Slovacchia e Slovenia), ai Paesi aderenti all'accordo SEE ‐ Spazio economico europeo (cioè Liechtenstein, Norvegia e Islanda) e, a far data dal 1º gennaio 2007, Romania e Bulgaria.
+ Convenzione Europea di sicurezza sociale (12 aprile 1990) anche Turchia
+ Accordo CEE e Confederazione SVIZZERA (1º giugno 2002)
→ (Circolari INPS n. 118/2002; n. 78/2003; n. 7/2005; n. 45/2007)
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TUTELA PREVIDENZIALE: LAVORATORI ITALIANI
IN PAESI APPARTENENTI ALL’UNIONE EUROPEA
Il regolamento n. 1408/1971 si applica alle seguenti prestazioni di sicurezza sociale previste dalle legislazioni nazionali degli Stati membri: malattia, maternità, invalidità, vecchiaia, infortuni, malattie professionali, diritti dei superstiti, disoccupazione (art.4). •In linea di principio, la persona che esercita un'attività subordinata nel territorio di uno Stato comunitario è soggetta alla legislazione previdenziale di tale Stato anche se risiede nel territorio di un altro Stato comunitario o se l'impresa o il datore di lavoro da cui dipende ha la propria sede o il proprio domicilio nel territorio di un altro Stato comunitario. • → PRINCIPIO DELLA TERRITORIALITA'
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DISTACCO DI UN LAVORATORE ITALIANO IN PAESE COMUNITARIO: DEROGA ALLA
TERRITORIALITÀ
Nei casi di distacco non vigono queste regole ‐
(valide invece per Trasferimenti / Assunzioni)
Quando una persona che esercita un'attività subordinata nel
territorio di uno Stato comunitario (Italia) presso un'impresa dalla
quale dipende normalmente, ed è distaccata da questa impresa nel
territorio di un altro Stato comunitario (es. Francia) per svolgervi
un lavoro per conto della medesima, rimane soggetta alla
legislazione previdenziale del primo Stato comunitario (ITALIA).
Il periodo di distacco è pari a max 24 mesi (erano 12. Modificati in 24 dal Reg. CE 883/2004)
Si possono prorogare ??
Si, pur mantenendo i 24 mesi totali assoluti.
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DISTACCO DI UN LAVORATORE ITALIANO IN PAESE COMUNITARIO
TEMPORANEE interruzioni dovute, ad esempio, a brevi malattie o a
rientri nel Paese d'invio per ferie, festività o altro, non costituiscono
causa d'interruzione del periodo prestabilito di distacco. Detto
periodo avrà pertanto termine alla scadenza stabilita e non potrà
essere prolungato dei periodi corrispondenti ai predetti rientri. L'INPS ha chiarito che il DISTACCO necessita di un legame organico
tra lavoratore e impresa distaccante, riconoscibile:
– Dal mantenimento del rapporto di subordinazione con l'impresa distaccante durante tutto il periodo di distacco
– Dalla responsabilità dell'impresa distaccante in materia di assunzione del lavoratore
– Dalla gestione del contratto di lavoro, la risoluzione del rapporto di lavoro
–dalla determinazione della natura del lavoro da svolgere durante il periodo di distacco ( INPS circ. n.28/1998; mess.n. 13220/2005). 24
SE IL LAVORATORE È ASSUNTO PROPRIO PER ESSERE DISTACCATO?
→ si può parlare comunque di “DISTACCO” e non di “TRASFERIMENTO”. Purchè sussistano le seguenti condizioni: • durante l'intero periodo del distacco deve sussistere il legame Giuridico tra distaccante e lavoratore;
• Il DISTACCANTE deve esercitare di norma la propria attività sul territorio dello Stato membro in cui ha la propria sede / stabilimento (l'invio di personale in distacco deve avere un carattere di eccezionalità rispetto alla normale utilizzazione in loco). Si prendono come riferimento:
‐ il luogo in cui è ubicata l'amministrazione dell'impresa
‐ l'entità del personale amministrativo che lavora rispettivamente nello Stato di invio e in quello di distacco
‐ il luogo in cui viene conclusa la maggior parte dei contratti con i clienti
‐ la legislazione applicata nei contratti stipulati sia con i lavoratori che con i clienti
‐ il fatturato realizzato nel corso di un determinato periodo, nello Stato in cui ha sede l'impresa e in quello in cui viene il distacco.
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I CASI DELLE “TRASFERTE BREVI”
Per il personale che NORMALMENTE lavora presso la sede
del distaccante (ITALIA) → che solo RARAMENTE viene
“distaccato” nel territorio di un altro Stato membro
→ “le norme in materia di distacco sono applicabili anche
quando detto personale, nel Paese d'impiego, presti attività
presso più imprese in maniera simultanea o successiva,
sempre che il lavoratore continui ad esercitare la sua
attività per conto dell'impresa che lo ha distaccato”.
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APPLICAZIONE DELLA LEGGE
ITALIANA ALL'ESTERO
Qualora si debba far ricorso alla legge italiana verrà applicata la
legislazione previdenziale comune.
Perciò, ad esempio, la retribuzione imponibile sarà quella
effettivamente ricevuta dal lavoratore ai sensi dell’art. 12 della
legge n.153/1969 e non la "retribuzione convenzionale"
stabilita dall’art. 4 del D.L. n. 317/1987 (INPS circ. n. 86/2001).
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OBBLIGHI DI COMUNICAZIONE
E CERTIFICAZIONE
Per APPLICAZIONE legge italiana all'estero:
il datore di lavoro o il lavoratore hanno l'onere di chiedere all'INPS
il "certificato di distacco" per nuova validità 24 mesi (formulario
A1)
•Il formulario A1 è normalmente rilasciato prima che inizi il
periodo di distacco, ma può essere concesso sia a distacco già in
corso sia successivamente alla conclusione dello stesso, ma
comunque entro un ragionevole lasso di tempo. In tal caso il
certificato ha effetto retroattivo.
Funzione di questi certificati è soprattutto quella di poter
dimostrare ‐ in caso di pretese contributive dell'ente previdenziale
straniero ‐ che il rapporto di lavoro è regolato dalla legge italiana
onde i contributi non devono essere versati a tale ente bensì
all'ente previdenziale italiano (INPS circ. n. 1061/1980, n.
28/1998; n. 173/2002; mess. N. 13220/2005).
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ONERI DI CERTIFICAZIONE
• Con un'unica domanda (del formulario A1) presentata alla sede
INPS territorialmente competente, possono essere richiesti più
formulari A1 di distacco per più lavoratori.
• Il lavoratore dovrà portare con sè il formulario ed esibirlo in
caso di eventuali controlli.
• Durante il periodo di distacco, pertanto, il datore di lavoro deve
continuare a versare i contributi in Italia senza bisogno di altre
formalità. (applicando, come detto, la normativa previdenziale
ITALIANA).
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OBBLIGHI DI COMUNICAZIONE E CERTIFICAZIONE
ALTRI ASPETTI PARTICOLARI
L'INPS rilascia i certificati di "distacco" e "proroga del distacco"
anche per i lavoratori iscritti all'ENPALS e all'INPGI (v. INPS circ. n.
1065/1981).
Per l'ottenimento della MALATTIA / MATERNITÀ il lavoratore
distaccato dovrà:
– farsi rilasciare dallo Stato d'invio l'attestato riguardante il diritto alle prestazioni sanitarie in natura → Vedi Allegato
– farsi rilasciare il formulario E 106 (qualora abbiano trasferito la residenza o la dimora abituale nello Stato di occupazione) ovvero la tessera sanitaria europea o il formulario E 111 (qualora abbiano mantenuto la residenza nello Stato d'invio). 30
LE NOVITÀ DEL REG. CE 833/2004
ENTRA IN VIGORE IL REGOLAMENTO CE 833/2004 (che va a sostituirsi in parte al Regolamento CEE 1408/71)
‐ Continua ad essere assicurata la totalizzazione dei periodi di assicurazione, occupazione, attività lavorativa e residenza maturati nei vari Paesi membri;
‐ È confermata l’applicazione della “lex loci laboris” ovvero delle legge del Paese in cui il lavoratore presta la sua attività; (eccetto deroghe)
‐ Sono intervenute alcune modifiche in relazione alla legislazione da applicare nel caso in cui il lavoratore eserciti attività autonoma o subordinata in più Stati membri; ‐ È stata estesa la durata massima del distacco transnazionale a 24 mesi e del conseguente esonero dal regime di sicurezza sociale del Paese estero.
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NOVITA' 01/05/2010!
Attività esercitata in più Stati membri (Artt. 11‐16 del Reg.CE 883/2004 + Artt. 14‐21 Reg. CE 987/2009)
La persona che esercita abitualmente un’attività subordinata in due o più Stati membri è soggetta: – a) alla legislazione dello Stato membro di residenza, se esercita una parte sostanziale della sua attività in tale Stato membro o se dipende da più imprese o da più datori di lavoro aventi la propria sede o il proprio domicilio in diversi Stati membri; – oppure b) alla legislazione dello Stato membro in cui l’impresa o il datore di lavoro che la occupa ha la sua sede o il suo domicilio, se essa non esercita una parte sostanziale delle sue attività nello Stato membro di residenza.
La persona che esercita abitualmente un’attività lavorativa autonoma in due o più Stati membri è soggetta: – a) alla legislazione dello Stato membro di residenza se esercita una parte sostanziale della sua attività in tale Stato membro;
– oppure b) alla legislazione dello Stato membro in cui si trova il centro di interessi delle sue attività, se non risiede in uno degli Stati membri nel quale esercita una parte sostanziale della sua attività.
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NOVITA' 01/05/2010!
Attività esercitata in più Stati membri (art. 13 del Reg. 883/2004):
La persona che esercita abitualmente un’attività subordinata e
un’attività lavorativa autonoma in vari Stati membri:
– è soggetta alla legislazione dello Stato membro in cui esercita
un’attività subordinata o, qualora eserciti una tale attività in due o
più Stati membri, alla legislazione determinata come specificato al
punto 1 (LAVORO SUBORDINATO)
Una persona occupata in qualità di pubblico dipendente in uno Stato membro e che svolge un'attività subordinata e/o autonoma in uno o più altri Stati membri è soggetta alla legislazione dello Stato membro al quale appartiene l'amministrazione da cui essa dipende.
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LAVORATORI ITALIANI IN PAESI
EXTRACOMUNITARI CONVENZIONATI
“CONVENZIONI INTERNAZIONALI BILATERALI IN MATERIA DI
SICUREZZA SOCIALE”
→ Diversi criteri per la determinazione della legge previdenziale applicabile (e di conseguenza se debbano essere versati i contributi in Italia, in caso di applicabilità della legge italiana, ovvero presso l'ente straniero, in caso di applicabilità della legge straniera).
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LAVORATORI ITALIANI IN PAESI
EXTRACOMUNITARI CONVENZIONATI
CRITERIO GENERALE: il cittadino di uno dei due Stati contraenti
che si trova a prestare attività nell'altro Stato contraente è
soggetto alla legge previdenziale di quest'ultimo. → PRINCIPIO
DELLA TERRITORIALITA'
ALCUNE DEROGHE: ‐ Il lavoratore PERMANE con la legge previdenziale dello Stato
di ORIGINE purché il periodo dello distacco sia nei limiti di
quanto stabilito di volta in volta, dalle singole convenzioni (c.d.
"periodo di distacco");
‐ in caso di personale viaggiante addetto a imprese di trasporto
si applica la legge del luogo dove la persona risiede o (a
seconda delle convenzioni) la legge dello Stato di cui il
lavoratore è cittadino ovvero la legge del luogo ove ha sede
l'impresa
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LAVORATORI ITALIANI IN PAESI
EXTRACOMUNITARI CONVENZIONATI
In ogni caso: con il paese CONVENZIONATO è possibile la TOTALIZZAZIONE (cioè sommare gli uni agli altri) Le regole sull'ente competente ad erogare le prestazioni previdenziali possono variare da convenzione a convenzione. 36
CONVENZIONI INTERNAZIONALI “PARZIALI”
CONTRIBUZIONE DOVUTA
• Alcune convenzioni internazionali non riguardano tutte le forme
di tutela previdenziale alle quali i lavoratori all'estero sono
obbligatoriamente iscritti ai sensi dell’art. 1, comma 1, D.L. n. 317
del 1987 e cioè le assicurazioni I.v.s., la disoccupazione
involontaria, le malattie professionali e le malattie comuni, la
maternità, il Fondo di garanzia per il t.f.r. → VEDI D.L. 317/1987
• Secondo l'INPS (Circ. n. 90/1992), in tali casi, si deve applicare la
disciplina italiana SOLO per le forme di previdenza comprese
nell'art. 1 D.L. n. 317 del 1987 MA non ricomprese nella
convenzione.
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CONVENZIONI INTERNAZIONALI
“PARZIALI” ESEMPIO
Lavoratore italiano che si trovi a prestare attività negli Stati Uniti,
la Convenzione con gli STATI UNITI non estende la tutela contro
gli INFORTUNI SUL LAVORO e MALATTIE PROFESSIONALI
• L'azienda DISTACCANTE verserà comunque i contributi INAIL in
Italia quindi, mente l'IVS saranno statunitensi, la tutela contro gli
infortuni sul lavoro sarà quella italiana.
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APPLICAZIONE DELLA LEGGE ITALIANA
IN CASO DI CONVENZIONI PARZIALI
‐ per le assicurazioni comprese nella convenzione si applica la disciplina italiana comune, onde i contributi vanno versati sulla retribuzione effettiva e non su quella convenzionale di cui all'art. 4 del D.L. n. 317/1987 e non spettano le agevolazioni contributive previste dal detto D.L.; → tali somme verranno comunque “inviate” all'estero perchè COMPRESE (trattandosi di un ITALIANO inviato all'estero)
‐ per le assicurazioni non comprese nella convenzione si applica il D.L. n. 317 del 1987 sia con riferimento alla retribuzione ("convenzionale") da assoggettare a contribuzione previdenziale che con riferimento alle agevolazioni contributive da esso previste. → tali somme verranno “versate in Italia perchè NON COMPRESE nella Convenzione
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ELENCO DELLE CONVENZIONI
INPS circ. n. 87/1994;
n. 25/2003;
n. 15/2004;
n. 64/2004; n. 137/2006;
INPS mess. 33170/2006 ;
INPS circ. n. 48/2007;
→ DA VEDERE LE CONVENZIONI NEL FILE ALLEGATO
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LAVORATORI ITALIANI IN PAESI
EXTRACOMUNITARI NON CONVENZIONATI
• Art. 1, comma 1, e 4 ultimo comma, D.L. N. 317/1987, per i
lavoratori italiani assunti o trasferiti per l'esecuzione di opere,
commesse o attività lavorative in Paesi extracomunitari che non
abbiano stipulato con l'Italia convenzioni in materia di sicurezza
sociale sono obbligatorie le seguenti forme di assicurazione sociale
secondo le norme della legislazione italiana:
– assicurazione per l'invalidità, la vecchiaia ed i superstiti; – assicurazione contro la disoccupazione involontaria; – assicurazione contro gli infortuni e le malattie professionali; – assicurazione contro le malattie; – assicurazione di maternità; – fondo di garanzia t.f.r. (Circolari INPS n.233/1986 e n.143/1987)
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LAVORATORI ITALIANI IN PAESI
EXTRACOMUNITARI NON CONVENZIONATI
DISPOSIZIONE INPS: I lavoratori Italiani nei Paesi EXTRACOMUNITARI
non convenzionati: ‐ sono soggetti al contributo per il finanziamento dell'indennità di mobilità di cui alla legge n. 223 del 1991 se si tratta di imprese rientranti nel campo di applicazione della C.i.g. straordinaria (INPS circ n. 229/1991); ‐ sono esclusi dall'applicazione della disciplina della Cassa integrazione guadagni (INPS circ. n. 229/1991).
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LAVORATORI ITALIANI IN PAESI
EXTRACOMUNITARI NON CONVENZIONATI
• L'assegno per il nucleo familiare, disciplinato dal D.L. n. 69/1988,
è previsto per i lavoratori operanti nel territorio italiano.
• Non previsto il versamento dal D.L. 317/1987 – art. 1 e 4
• INAIL: L'art. 7 del D. Lgs. N. 38/2000 di riordino dell'INAIL
dispone che le nuove tariffe dei premi, fissate con decreto
ministeriale 12 dicembre 2000 si applicheranno anche per le
attività svolte dai lavoratori italiani operanti nei Paesi
extracomunitari di cui al D.L. n. 317/1987
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REGIME CONTRIBUTIVO RETRIBUZIONE IMPONIBILE
Art. 4 del D.L. n. 317/1987, comma 1 → “i contributi dovuti in
relazione ai lavoratori italiani assunti o trasferiti in Paesi
extracomunitari non convenzionati vengono calcolati, per le
assicurazioni obbligatorie ai sensi dell’art. 1 del D.L., su
retribuzioni imponibili convenzionali, determinate con decreto
ministeriale in ragione di 12 mensilità all'anno con riferimento ai
c.c.n.l. raggruppati per categorie omogenee”. Il regime delle retribuzioni convenzionali ex L. n. 398/1987 si
applica in via residuale anche per le assicurazioni non
contemplate dalle convenzioni in materia di sicurezza sociale
(DM 21 gennaio 2010). (ossia per le convenzioni “parziali”)
44
REGOLE DEL REGIME CONTRIBUTIVO
• INIZIO o CESSAZIONE del rapporto (OPPURE TRASFERIMENTO all'ESTERO) nel corso del mese. Retribuzione convenzionale / 26 X n. giornate (escluse domeniche) • Ai lavoratori inviati in trasferta non si applicano le particolarità contributive dettate dal D.L. n. 317/1987 (INPS circ.n.
266/1987). Pertanto essi: ‐ pagano i contributi sulla base delle retribuzioni effettive e non su quelle "convenzionali"; ‐ non beneficiano delle agevolazione contributive di seguito esposte. 45
REGIME CONTRIBUTIVO ALIQUOTE CONTRIBUTIVE
ART. 4, comma 2, D.L. n. 317/1987:
a) Per le assicurazioni per IVS, per la Disoccupazione Involontaria:
»ALIQUOTA TOTALE A CARICO DATORE – 10 PUNTI
(da applicare sulle aliquote delle stesse gestioni assicurative
nell'ordine indicato FINO ad esaurimento)+
b) Per l'assicurazione contro le malattie e per la maternità
STESSA aliquota della Legislazione Nazionale
c) Per l'assicurazione contro gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali
APPOSITA tariffa approvata con DM
INPS (Circ. n. 236/1994): Le agevolazioni contributive previste dalla
L. n. 223/1991 e dal D.L. n. 148/1993. non si applicano ai
lavoratori italiani operanti nei Paesi extracomunitari.
→ ASSUNZIONI DALLE LISTE DI MOBILITÀ
46
CONTRIBUZIONE SULL’INDENNITÀ DI TRASFERTA E
SU ALTRE INDENNITÀ PER SERVIZI PRESTATI ALL’ESTERO
ART. 5, comma 1, D.L. n. 317/1987: L'indennità di trasferta per i
lavoratori inviati all'estero (indipendentemente dal luogo in cui
la trasferta si è svolta) viene esclusa dalla retribuzione
assoggettabile a contribuzione per una quota pari
all'ammontare esente da imposizione fiscale. → Art. 51 TUIR
Le eventuali somme eccedenti tale quota concorrono a formare
l'imponibile contributivo al 100% (sia per i contributi di
previdenza che di malattia). (Circ. INPS n. 266/1987 e n. 31/1988). 47
Il reddito da lavoro dipendente all’estero
A cura di Alberto Bortoletto
‐ Consulente del Lavoro in Padova ‐
48
DEFINIZIONE DI REDDITO DI LAVORO DIPENDENTE
Redditi che:
1) derivano da rapporti aventi per oggetto la prestazione di lavoro con qualsiasi qualifica, alle dipendenze e sotto la direzione degli altri.
2) le pensioni di ogni genere e gli assegni ad esse equiparati e le somme di cui all’art. 429, ultimo comma del Codice di procedura civile.
49
DETERMINAZIONE DEL REDDITO IMPONIBILE
Art. 51 T.U.I.R.
Il reddito di lavoro dipendente è costituto da tutte le somme ed i valori percepiti nel periodo di imposta a qualunque titolo anche sotto forma di erogazioni liberali ricevute in relazione al rapporto di lavoro, incluse tutte le somme ed i valori che, pur non provenendo dal datore di lavoro, sono riconducibili al predetto rapporto Fanno eccezione a tale principio di omnicomprensività alcune somme o valori per le quali sono stabilite delle specifiche deroghe descritte dall'art. 51, comma 2 del D.P.R. n. 917/1986.
50
MOMENTO IMPONIBILE
"principio di cassa"; l'evento imponibile si verifica nel momento di
percezione del reddito, quello in cui il provento esce dalla sfera di
disponibilità dell'erogante per entrare nel compendio patrimoniale
del percettore (Agenzia Entrate, Circolare 23 dicembre 1997 n. 326).
→ ALLARGATO → “Fanno eccezione a tale principio generale, le somme
ed i valori corrisposti entro il 12 gennaio del periodo di imposta
successivo che, se relativi al periodo di imposta di riferimento, sono ivi
attratti a tassazione”
51
NOZIONE DI RESIDENZA FISCALE
Si considerano fiscalmente residenti in Italia quei soggetti che per
la maggior parte del periodo d'imposta possiedono almeno uno
dei seguenti requisiti (art. 2 comma 2, del D.P.R. n. 917/1986) :
– Sono iscritti nelle anagrafe della popolazione residente;
– Hanno nel territorio dello Stato il domicilio ai sensi del Codice Civile (luogo in cui la persona ha stabilito la sede principale dei suoi affari e interessi);
– hanno nel territorio dello Stato la residenza ai sensi del Codice
Civile (luogo in cui la persona ha la dimora abituale). Si considerano altresì residenti nel territorio dello Stato (art. 2,
comma 2‐bis del D.P.R. n. 917/1986), salvo prova contraria, i
cittadini italiani cancellati dalle anagrafi della popolazione,
residenti ed emigrati in Stati e territori aventi un regime fiscale
privilegiato (D.M. 4 maggio 1999).
52
Stati a regime fiscale privilegiato
Alderney (Isole del Canale)
Guernsey (Isole del Canale)
Monaco
Andorra
Herm (Isole del Canale)
Montserrat
Antigua
Hong Kong
Nauru
Antille Olandesi
Isole Cayman
Niue
Aruba
Isole Cook
Nuova Caledonia
Bahamas
Isole di Man
Oman
Bahrein
Isole Marshall
Polinesia francese
Barbados
Isole Turks e Caicos
Saint Kitts e Nevis
Belize
Isole Vergini Britanniche
Saint Lucia
Bermuda
Isole Vergini Statunitensi
Saint Vincent e Grenadine
Brunei
Jersey (Isole del Canale)
Salomone
Cipro
Kiribati (ex Isole Gilbert)
Samoa
Emirati Arabi Uniti
Kuwait
Sant'Elena
Filippine
Libano
Sark (Isole del Canale)
Gibilterra
Liberia
Seychelles
Gibuti (ex Afar e Issas)
Liechtenstein
Singapore
Grenada
Macao
Tonga
Guatemala
Maldive
Tuvalu (ex Isole Ellice)
Malesia
Vanuatu
53
CASI DI DOPPIA RESIDENZA
Nel caso in cui, in applicazione della normativa del Paese d'origine e di quello di destinazione, il dipendente risulti fiscalmente residente in entrambi i Paesi, → Convenzioni contro le DOPPIE IMPOSIZIONI (Criteri per la determinazione del Paese di residenza del soggetto interessato): Una persona è considerata residente solo nello Stato nel quale dispone di una abitazione permanente; se essa dispone di un'abitazione permanente in entrambi gli Stati, è considerata residente dello Stato nel quale le sue relazioni personali ed economiche sono più strette (centro degli interessi vitali); 54
CASI DI DOPPIA RESIDENZA
Se non si può determinare lo Stato nel quale detta persona ha il centro dei suoi interessi, o se essa non dispone di un'abitazione permanente in alcuno degli Stati contraenti, è considerata residente dello Stato in cui soggiorna abitualmente;
Se detta persona soggiorna abitualmente in entrambi gli Stati ovvero non soggiorna abitualmente in nessuno di essi, è considerata residente dello Stato di cui possiede la nazionalità; se detta persona possiede la nazionalità di entrambi gli Stati, o di nessuno di essi, le autorità competenti risolveranno la questione di comune accordo. 55
NOZIONE DI RESIDENZA FISCALE
REGOLA n. 1 → art. 51, comma 8 bis, del D.P.R. n. 917/1986)
Il reddito prodotto all'estero è tassato in Italia sulla base delle retribuzioni convenzionali definite annualmente con decreto del Ministero del Lavoro e della Previdenza Sociale, indipendentemente dalla retribuzione effettivamente percepita, al verificarsi delle seguenti condizioni: •Il lavoro viene prestato all'estero in via continuativa e come oggetto esclusivo del rapporto; e il dipendente soggiorna nello Stato estero per un periodo superiore a 183 giorni, nell'arco dei 12 mesi nell'anno SOLARE (che possono anche non coincidere col periodo d'imposta), L'art. 51, comma 8‐ bis del TUIR può avvenire sia in presenza di un datore di lavoro italiano ovvero di datore di lavoro non residente (Circolare ministeriale n. 207/2000). 56
CONDIZIONI DI APPLICABILITÀ
(AGENZIA ENTRATE, CIRC. 16 NOVEMBRE 2000, N. 207/E)
In relazione al requisito di esclusività e continuatività, il contratto di lavoro deve specificare che la prestazione è resa in via esclusiva e continuativa all'estero. Se il personale è già alle dipendenze del datore di lavoro, occorre un accordo suppletivo, integrativo di quello originario, ove emerga la prestazione esclusiva all'estero (c.d. contratto di distacco).
Ai fini del conteggio dei 183 giorni di effettiva permanenza del lavoratore all'estero, il periodo da considerare non deve necessariamente risultare continuativo (essendo sufficiente che il lavoratore presti la propria attività all'estero per un minimo di 183 giorni nell'arco di dodici mesi) e che nel suddetto conteggio devono essere inclusi i periodi di ferie, le festività, i riposi settimanali e gli altri giorni non lavorativi indipendentemente dal luogo in cui sono trascorsi. 57
CONDIZIONI DI APPLICABILITÀ
(AGENZIA ENTRATE, CIRC. 16 NOVEMBRE 2000, N. 207/E)
REGOLA n. 2 (art. 1, comma 122, Legge n. 266/2005) Redditi derivanti da lavoro dipendente prestato all'estero in zone di frontiera ed in altri Paesi limitrofi da soggetti residenti nel territorio dello Stato concorrono a formare il reddito complessivo per l'importo eccedente euro 8.000. Si definisce come frontaliero colui che: • è fiscalmente residente in Italia; • si reca quotidianamente all'estero in zone di frontiera (Austria, Città del Vaticano, Francia, Repubblica di San Marino, Slovenia e Svizzera) o in altri Paesi limitrofi (quale potrebbe, ad esempio, essere il Principato di Monaco) per adempiere alla obbligazione
lavorativa; • presta la propria attività in detti Stati in via continuativa e come oggetto esclusivo del rapporto.
58
REGOLA n. 3: Reddito di lavoro dipendente
prodotto in Italia da soggetti fiscalmente non residenti
I redditi di lavoro dipendente prestati in Italia da soggetti che non
si qualificano fiscalmente residenti nel territorio dello Stato sono
imponibili limitatamente al reddito ivi prodotto (art. 23, comma 1,
lett. c) del D.P.R. n. 917/1986).
Le regole di determinazione del reddito imponibile sono le
medesime utilizzate per la determinazione del reddito prodotto da
un soggetto fiscalmente residente in Italia. → ART. 51 TUIR
→ quindi STESSA REGOLA VARREBBE ANCHE PER GLI ITAILANI
ALL'ESTERO (ovviamente limitatamente al reddito)
→ TALE REGOLA VIENE SUPERATA con le convenzioni per evitare la
doppia imposizione (vedi oltre)
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APPLICAZIONE DELLA NORMATIVA
CONVENZIONALE
CONVENZIONE Art. 15 ‐ Redditi di lavoro subordinato (ambito mondiale)
‐Art. 15, 1° comma: “……i salari, gli stipendi e le altre remunerazioni che un residente di uno Stato (ITALIA) riceve in corrispettivo di un’attività dipendente, sono imponibili soltanto in detto Stato (ITALIA) (regola generale)….a meno che (eccezione) tale attività non venga svolta nell’altro Stato (es. FRANCIA”).
‐ Art. 15, 2° comma: “Nonostante le disposizioni del paragrafo 1…le remunerazioni che un residente di uno Stato (ITALIA) riceve…sono
imponibili soltanto nel primo ITALIA (cioè nello Stato di residenza) (ANCHE SE PRODOTTE IN FRANCIA) SOLO SE se: • (in Francia) Attività con durata < 183 gg E
•(in Francia) la remunerazione è pagata da un datore di lavoro che NON E' residente nell’altro Stato (FRANCIA) E
•Le remunerazioni non sono sostenute da una stabile organizzazione che il datore di lavoro ha nell’altro Stato contraente
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REGOLA n. 4: Conguaglio con imposte ESTERE
Conguaglio imposte estere.
Se alla formazione del reddito di lavoro dipendente concorrono somme o valori prodotti all'estero le imposte ivi pagate a titolo definitivo sono ammesse in detrazione fino a concorrenza dell'imposta relativa ai predetti redditi prodotti all'estero.
La medesima regola vale anche nell'ipotesi in cui le somme o i valori prodotti all'estero abbiano concorso a formare il reddito di lavoro dipendente in periodi d' imposta precedenti (art. 23 comma 3, D.P.R. n. 917/1986). OSSIA??
• CREDITO MAX SPETTANTE = Reddito estero / Reddito Complessivo X imposta dovuta
• CREDITO SPETTANTE = 20,000 / 40,000 X 5,000 → 2,500 (se il credito teorico fosse superiore, il massimo è di 2,500)
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REGOLA n. 4: Conguaglio con imposte ESTERE
In virtù della disposizione appena citata, il sostituto d'imposta evidenzierà, direttamente in sede di conguaglio, il credito per le imposte pagate all'estero ed effettuerà le relative compensazioni, previa acquisizione di idonea documentazione; i documenti da conservare sono: •la distinta prevista nelle istruzioni del modello UNICO da cui risultino l'ammontare dei redditi prodotti all'estero, l'ammontare delle imposte pagate in via definitiva all'estero, etc.; •la copia della dichiarazione dei redditi prodotta nel Pese estero; •la distinta di versamento delle imposte pagate nel Paese estero, (Agenzia Entrate, Circolare 12 giugno 2002, n. 50).
→ "definitività" del pagamento delle imposte estere → tale conce o coincide con quello dell'irripetibilità dell'imposta stessa. Non possono essere considerate "definitive" le imposte pagate in acconto, in via provvisoria e quelle, in genere, per le quali è previsto il conguaglio con la possibilità di rimborso totale o parziale.
62
PARTICOLARI FATTISPECIE NELLE OPERAZIONI DI CONGUAGLIO
Ai fini del calcolo relativo alle imposte pagate all'estero, le istruzioni
ministeriali per la compilazione del Modello 730/2009 prevedono che nel
quadro G (Crediti di imposta), Sez. III (Crediti di imposta per redditi
prodotti all’estero, già indicati nei precedenti quadri C e D da utilizzare
per il calcolo del credito d'imposta) al rigo G4, colonna 1, vadano indicati
i redditi prodotti all'estero, già riportati nei quadri C e D della
dichiarazione stessa, per i quali compete detto credito.
Le istruzioni citate precisano che nella colonna 2 del medesimo rigo
devono essere riportate le imposte pagate all'estero a titolo definitivo
per i suddetti redditi entro il termine di presentazione della
dichiarazione.
Si sottolinea in proposito che l'attuale formulazione delle istruzioni non
preclude la possibilità di avvalersi del beneficio della detrazione delle
imposte estere assolte in via definitiva in un esercizio successivo a quello
di percezione dei corrispondenti redditi.
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PARTICOLARI FATTISPECIE NELLE OPERAZIONI DI CONGUAGLIO
In caso affermativo, tale soggetto richiederà la detrazione per le imposte assolte all'estero direttamente nel Mod. 730/2010. In caso contrario, vale a dire se le imposte assolte all'estero a fronte delle retribuzioni ricevute nel periodo d'imposta 2009 divengano definitive successivamente allo scadere del termine di
presentazione del Mod. 730/2010, sarà, comunque, possibile
richiedere la relativa detrazione in occasione della presentazione
del Mod. 730 relativo al successivo periodo d'imposta in cui tali
imposte siano divenute irripetibili (Mod. 730/2011, qualora tale irrepetibilità dovesse verificarsi successivamente alla scadenza del termine per la presentazione del Mod. 730/2010, ma prima di
quella del Mod. 730/2011). 64
PARTICOLARI FATTISPECIE NELLE
OPERAZIONI DI CONGUAGLIO
Resta inteso che in tale ultima ipotesi troverà applicazione il
meccanismo correttivo contemplato dall'art. 15, comma 3, secondo cpv., del TUIR secondo cui ”
Se l'imposta dovuta in Italia per il periodo d'imposta nel quale il
reddito estero ha concorso a formare la base imponibile è stata
già liquidata, si procede a nuova liquidazione tenendo conto
anche dell'eventuale maggior reddito estero e la detrazione si
opera dall'imposta dovuta per il periodo d'imposta cui si
riferisce la dichiarazione nella quale è stata chiesta. Se è già
decorso il termine per l'accertamento la detrazione è limitata
alla quota dell'imposta estera proporzionale all'ammontare del reddito prodotto all'estero acquisito a tassazione in Italia". 65
Novità del periodo
10.09.2011‐14.10.2011
A cura di Laurenzia Binda
66
NOVITÀ DEL PERIODO
MEDIAZIONE TRA DOMANDA D.M. Lavoro 20.09.2011 E OFFERTA DI LAVORO
PROGRAMMAZIONE FLUSSI STAGIONALI 2011
Circ. Min. Interno 12.09.2011
n. 6914
SERVIZI ON LINE INPS
Circ. Inps 16.09.2011 n. 121‐Mess. Inps 16.09.2011 n. 17862‐Mess. Inps 28.09.2011, n. 18441
PEREQUAZIONE SULLE PENSIONI INPDAP
Nota Inpdap 19.09.2011 n. 30
RISCOSSIONE RATE SOSPESE SISMA ABRUZZO
Nota Inail 20.09.2011 prot. 6188
DEMANSIONAMENTO DELLA LAVORATRICE MADRE
Interp. Min. Lavoro 21.09.2011 n. 39
LAVORO INTERMITTENTE OPERATORI SOCIO‐SANITARI
Interp. Min. Lavoro 21.09.2011
n. 38
67
NOVITÀ DEL PERIODO
SOMMINISTRAZIONE IN APPALTI ENDOAZIENDALI
Interp. Min. Lavoro 21.09.2011
n. 37
ASSUNZIONE STRANIERO IRREGOLARE
Parere Fond. Studi CDL 20.09.2011 n. 21
RATIFICA ACCORDO INTERCONFEDERALE PARTI SOCIALI
Ratifica 21.09.2011
RIVALUTAZIONE MINIMALE
E MASSIMALE INAIL
Circ. Inail 22.09.2011 n. 49
INDENNITÀ DI
ACCOMPAGNAMENTO
Mess. Inps 26.09.2011, n. 18291
SOGGETTI ABILITATI AD OPERARE CON L’INPS
Mess. Inps 27.09.2011, n. 18367
DEDUZIONE DEI CONTRIBUTI PREVINDAI
Comun. Previndai 28.09.2011
68
NOVITÀ DEL PERIODO
TRATTAMENTI DI FINE SERVIZIO
Mess. Inps 27.09.2011, n. 18392
CONTRIBUTO DI MALATTIA
Circ. Inps 28.09.2011, n. 122
DIPENDENTI STUDI PROFESSIONALI
Ipotesi di accordo
PRESENTAZIONE TELEMATICA ISTANZE Determinaz. Inps 24.06.2011 n. 277
E SERVIZI INPS
ANOMALIE CERTIFICAZIONE DI MALATTIA
Mess. Inps 30.09.2011 n. 18654
TOTALIZZAZIONE VERSAMENTI CONTRIBUTIVI Circ. Inps 30.09.2011 n. 127
PRESENTAZIONE TELEMATICA ANF E DOMANDE MATERNITA’ Circ. Inps 29.09.2011 n. 125 e 126
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NOVITÀ DEL PERIODO
DANNO BIOLOGICO IN AGRICOLTURA
Circ. Inps 4.10.2011 n. 128
DOMANDE ON LINE PER CURE BALNEOTERMALI
Circ. Inps 4.10.2011 n. 129
SMARRIMENTO PASSWORD INAIL
www.inail.it
DISATTIVAZIONE SERVIZIO INAIL “ESTRATTO DNA”
Istruzioni Operative Inail 5.10.2011 prot. 6588
OMESSA INFORMATIVA SINDACALE E TRASFERIMENTO D’AZIENDA
Parere Fond. Studi CDL 4.10.2011 n. 22
TESTO UNICO APPRENDISTATO
D.Lgs. 14.09.2011 n. 167
DOMANDE TELEMATICHE PRESTAZIONI INPS
Circ. Inps 10.10.2011 n. 130 e 131; www.inps.it
70
NOVITÀ DEL PERIODO
GESTIONE CONTENZIOSO INPS
Circ. Inps 11.10.2011 n. 132
SUCCESSIONE CIGS‐CIGO
Mess. Inps 11.10.2011 n. 19350
NUOVO ASSETTO ORGANIZZATIVO INPS
Circ. Inps 12.10.2011 n. 135
71
Novità sotto la lente
Tirocini formativi nella manovra di Ferragosto
A cura di Laurenzia Binda
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Arrivederci a:
17 novembre 2011
In tema di:
Il lavoro nelle cooperative
A cura di
Francesco Natalini
73