N. 146 - Approvazione convenzione con l`Azienda Ospedaliera
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N. 146 - Approvazione convenzione con l`Azienda Ospedaliera
Comune di San Giorgio di Mantova Piazza della Repubblica, 8. Tel 0376 273111 Fax 0376 273154 p.e.c. [email protected] C.F. 80004610202 ORIGINALE Deliberazione N. 146 del 18/12/2013 Codice Ente 10875 VERBALE DI DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE Oggetto: Approvazione convenzione con l’Azienda Ospedaliera Carlo Poma per la messa a disposizione del servizio obitorio, con decorrenza dal 01.01.2014 al 31.12.2015 L'anno duemilatredici, addì diciotto del mese di Dicembre alle ore 16:30 in San Giorgio di Mantova in seguito a regolari inviti, si è riunita la GIUNTA COMUNALE nella solita sala delle adunanze. Eseguito l'appello risultano: VICOVARO DAMIANO Sindaco Presente MODENA PATRIZIA Vice Sindaco Presente ACERBI MARIA GRAZIA Assessore Presente FEDERICI MARIO Assessore Presente MORSELLI BENIAMINO Assessore Presente STAFETTA CRISTIAN Assessore Presente Presenti n. 6 Assenti n. 0 Partecipa all'adunanza con funzioni di Segretario verbalizzante il Sig. Avanzini dott. Gabriele. Constatato legale il numero degli intervenuti, il Sig. VICOVARO DAMIANO, nella sua qualità di Sindaco, assume la presidenza, dichiara aperta la seduta ed invita l'assemblea a discutere e deliberare sull'oggetto sopraindicato, il cui testo è riportato nel foglio allegato. Atto di Giunta Comunale LA GIUNTA COMUNALE Richiamata la propria precedente deliberazione n. 141 del 16-11-2011 di approvazione convenzione con l'Azienda Ospedaliera "C.Poma" per la messa a disposizione del servizio di obitorio-camere mortuarie per ricevere e tenere in osservazione per il periodo prescritto e nei termini della normativa vigente le salme di persone decedute al di fuori della struttura ospedaliera, nel territorio del Comune di San Giorgio di Mantova, per il periodo dall'1.10.2011 al 31.12.2013; Considerato che la convenzione scadrà il 31.12.2013 e che l'Azienda Ospedaliera "C. Poma", con nota del 31/10/2013 - protocollata in data 02.11.2013 al n. 12548, ha trasmesso una proposta di rinnovo per il periodo 01/01/2014-31/12/2015, con sensibili variazioni rispetto alla convenzione vigente e riduzione dei costo per la erogazione del servizio;; Visto allo scopo il nuovo schema di convenzione predisposto dall'Azienda Ospedaliera C. Poma con scadenza 31.12.2015 e ritenuto di approvarlo; Visto il D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267; Visto lo statuto ed il regolamento di contabilità; Visti i pareri richiesti ed espressi sulla indicata proposta di deliberazione, ai sensi dell'art. 49, comma 1, del D. Lgs. 267/2000, del responsabile del servizio interessato; Ad unanimità di voti, espressi nelle forme di legge; DELIBERA 1. DI APPROVARE l'allegato schema di convenzione, che consta di n. 7 articoli , per il rinnovo per il periodo 1.01.2014 31.12.2015 con l'Azienda Ospedaliera "C. Poma" di Mantova per il servizio di obitorio-camere mortuarie; 2. DI DARE ATTO delle mutate condizioni economiche rispetto alle riportate nell'allegato schema di convenzione; precedenti convenzioni, 3. DI DEMANDARE al Responsabile del Servizio Ecologia la predisposizione di tutti gli atti conseguenti alla sottoscrizione della convenzione; 4. DI RENDERE, con votazione separata ed unanime, il presente atto immediatamente esecutivo, ai sensi dell'art. 134 del D. Lgs. 267/2000. Atto di Giunta Comunale CONVENZIONE PER LA MESSA A DISPOSIZIONE DEL SERVIZIO DI OBITORIO TRA L'Azienda Ospedaliera Carlo Poma di Mantova, con sede in Mantova Strada Lago Paiolo 10 - C.F./P. IVA 01736140201 - in persona del Direttore Generale Dr. Luca Filippo Maria Stucchi - denominata di seguito Azienda; E il Comune di San Giorgio di Mantova, con sede a San Giorgio di Mantova, P.zza Repubblica n.8, in persona del Sindaco Dr. Damiano Vicovaro - denominato di seguito Comune; RICHIAMATO: il D.P.R. 10.09.1990 n. 285 “Approvazione del regolamento di Polizia mortuaria”; la Circolare del Ministero della Sanità del 24.06.1993 n. 24 “Regolamento di polizia mortuaria nazionale”; - il Regolamento Regionale n. 6 del 09.11.04 - “Regolamento in materia di attività funebri e cimiteriali” ; - la Deliberazione n. VII/20278 del 21.01.2005 “Attuazione del Regolamento Regionale n. 6/04 in materia di attività funebri e cimiteriali. Approvazione dei contenuti formativi per gli operatori esercenti l'attività funebre”; - Regolamenti Comunali di Polizia Mortuaria, che individuano nei locali delle camere mortuarie dell'Azienda, l'obitorio comunale nel quale ricevere e tenere in osservazione le salme di persone: a) decedute in seguito a qualsiasi incidente sulla pubblica via oppure in luogo pubblico; b) decedute in abitazioni dichiarate dai medici competenti inadatte dal punto di vista igienico sanitario o nelle quali sia comunque pericoloso o non conveniente mantenerle per il prescritto periodo di osservazione; c) sconosciute, di cui debba farsi esposizione al pubblico per il riconoscimento; - Tutto ciò premesso si conviene e si stipula quanto segue Art.1 - Oggetto della convenzione 1. L'Azienda mette a disposizione del Comune il proprio servizio di camere mortuarie per ricevere e tenere in osservazione, per il periodo prescritto e nei termini della vigente normativa sopra richiamata, le salme di persone decedute al di fuori della struttura ospedaliera, nel territorio del Comune e più precisamente: a) decedute in seguito a qualsiasi incidente sulla pubblica via oppure in luogo pubblico; b) decedute in abitazioni dichiarate dai medici competenti inadatte dal punto di vista igienico sanitario o nelle quali sia comunque pericoloso o non conveniente Atto di Giunta Comunale mantenerle per il prescritto periodo di osservazione; c) sconosciute, di cui debba farsi esposizione al pubblico per il riconoscimento; 2. L'Azienda si rende disponibile all'accoglienza di salme di persone decedute in abitazioni private, i cui parenti per un qualsiasi motivo, non possono o non vogliono tenere i defunti presso dette abitazioni, previa constatazione dell'avvenuto decesso tramite l'autorità competente e rispettati i tempi di legge per la traslazione. I famigliari, qualora interessati, dovranno inoltrare formale richiesta all'Azienda, utilizzando il modello di cui all'allegato A, assumendosi l'onere del pagamento della tariffa indicata dalla presente convenzione, onere che verrà loro di seguito direttamente fatturato dall'Azienda, tale somma è da versare tramite conto corrente bancario. Art. 2 (Sede e modalità di erogazione delle prestazioni) 1. L'Azienda si impegna a garantire l'accoglienza di salme di persone decedute nei casi previsti dal precedente Art. 1 principalmente presso le camere mortuarie del proprio Presidio Ospedaliero di Mantova; in caso di indisponibilità di spazi l'Azienda si impegnerà a reperirne presso le camere mortuarie dei Presidi di Asola, Bozzolo e Pieve di Coriano. 2. Durante la permanenza della salma presso le camere mortuarie del Presidio Ospedaliero di Mantova l'Azienda assicura i seguenti servizi: · · · · · · preparazione e vestizione della salma; incassamento; compilazione del certificato necroscopico; passaporto funerario; messa a disposizione di locali appositamente predisposti per lo svolgimento delle cerimonie previste dalla fede musulmana; permanenza delle salme di persone sconosciute per le quali è prevista la esposizione al pubblico per il riconoscimento per tutto il tempo previsto dalla normativa vigente; 3. L'Azienda si rende disponibile ad eseguire la rimozione ed il conseguente smaltimento di apparecchi pace maker o similari qualora: · i famigliari del defunto, portatore di pace maker o similari, ne richiedano la cremazione; · il Comune intenda procedere alle esequie di salme di persone sconosciute, portatrici di pace maker o similari, tramite la cremazione. 4. Il Comune provvederà al trasporto della salma avvalendosi di personale e mezzi propri per i casi previsti dal comma 1 dell'Art. 1. Relativamente a quanto previsto dal comma 2 dell'Art. 1 il trasporto delle salme si intende carico dei famigliari e a cura dell'impresa funebre scelta dai famigliari stessi. Art. 3 (Rapporti economici) 1. A fronte dell'erogazione dell'attività prevista dall'Art. 1: · comma 1: il Comune verserà all'Azienda la somma di al momento - per ogni salma ospitata; Atto di Giunta Comunale 200,00 - oltre l'IVA vigente · comma 2: i famigliari verseranno all'Azienda la somma di vigente al momento 200,00 - oltre l'IVA 2. Per il servizio di rimozione e smaltimento di apparecchi pace maker o similari l'Azienda stabilisce gli importi di seguito riportati: · 100,00 - oltre l'IVA vigente al momento giorni feriali · 130,00 - oltre l'IVA vigente al momento giorni festivi e prefestivi 2. Il Comune è tenuto a trasmettere alla Struttura Risorse Economiche dell'Azienda un elenco mensile dei servizi usufruiti con l'indicazione della data ed il nominativo della salma. 3. Con cadenza mensile, l'Azienda provvederà a trasmettere al Comune regolare fattura; 4. l'Azienda provvederà a trasmettere ai famigliari dei defunti che intendano utilizzare il servizio come previsto dall'all'art. 1 comma 2 fattura relativa ai servizi erogati; Art. 4 - Decorrenza e validità Il presente accordo avrà decorrenza dal 01/01/2014 e scadenza il 31/12/2015 salvo non intervengano diverse disposizioni normative che regolamentino l'attività in parola. Non è ammesso il tacito rinnovo. Il rinnovo dovrà essere chiesto preventivamente e per iscritto, con preavviso di almeno 30 giorni e, qualora la richiesta venisse accolta dovrà essere formalizzata con apposito atto sottoscritto dalle parti. La presente convenzione potrà essere interrotta anche prima della scadenza per qualsiasi motivo, con preavviso di almeno 90 gg. da comunicarsi con lettera raccomandata con ricevuta di ritorno. Art. 5 - Registrazione La presente convenzione è soggetta a registrazione solo in caso d'uso, ai sensi del DPR n. 131/86 e qualora ne venisse richiesta la registrazione, le spese saranno a carico della parte che avrà reso necessario tale adempimento. Art. 6 Riserve di legge La presente convenzione decade di diritto qualora risulti incompatibile con disposizioni normative successive. Nell'eventualità di disposizioni normative che rendessero necessarie integrazioni e/o modifiche, queste comportano la predisposizione di una nuova convenzione previo accordo delle parti. Art. 7 Foro competente Il Foro competente per qualsiasi controversia che dovesse insorgere in relazione alla interpretazione o alla esecuzione del presente contratto è il Foro di Mantova. AZIENDA OSPEDALIERA CARLO POMA Il Direttore Generale Atto di Giunta Comunale COMUNE DI SAN GIORGIO DI MANTOVA Il Sindaco Dr. Luca Filippo Maria Stucchi Atto di Giunta Comunale Dr. Damiano Vicovaro ALLEGATO A Spett. Azienda Ospedaliera Carlo Poma Struttura Semplice Dipartimentale di Medicina Mortuaria e Tanatologia Responsabile Dott. Luigi Gaetti (Fax 0376/201070) p.c. Servizio Economico Finanziario Azienda Ospedaliera Carlo Poma (fax 0376/362538) Oggetto: Richiesta utilizzo Camera Mortuaria Il sottoscritto…………………………………………………………………..residente a…………………………………………….in Via……………………………………… Codice Fiscale ……………………………………….Telefono………./……………... C H I E D E l'autorizzazione a traslare, nel rispetto della vigente normativa, presso le camere mortuarie dell'Azienda Ospedaliera Carlo Poma, la salma di…………………………………….deceduto a………………….….il.……………… impegnandosi a corrispondere, per tale servizio, all'Azienda Ospedaliera Carlo Poma la tariffa di 200 + IVA. Mantova_____________ IN FEDE Atto di Giunta Comunale DELIBERAZIONE DI GIUNTA N. 146 DEL 18/12/2013 Il presente verbale viene letto, confermato e sottoscritto come segue IL PRESIDENTE VICOVARO DAMIANO IL SEGRETARIO COMUNALE Avanzini dott. Gabriele Certifico io Segretario Comunale su conforme dichiarazione del messo, che copia del presente verbale sarà pubblicata in data 30/12/2013 all'Albo pretorio ove rimarrà esposto per 15 giorni consecutivi ai sensi art. 124 D.Lgs. 267/2000. San Giorgio di Mantova, lì 30/12/2013 IL SEGRETARIO COMUNALE Avanzini dott. Gabriele Si certifica che la suaestesa deliberazione non soggetta a controllo preventivo di legittimità, è stata pubblicata nelle forme di legge all'Albo pretorio del Comune senza riportare nei primi 10 giorni di pubblicazione denuncie di vizi di legittimità o competenza, per cui la stessa è divenuta esecutiva ai sensi dell'art. 134 comma 1 del D.Lgs 267/2000 in data San Giorgio di Mantova, lì IL SEGRETARIO COMUNALE Avanzini dott. Gabriele Atto di Giunta Comunale Comune di San Giorgio di Mantova Piazza della Repubblica, 8. Tel 0376 273111 Fax 0376 273154 p.e.c. [email protected] C.F. 80004610202 PROPOSTA DI GIUNTA COMUNALE N. 145 DEL 16/12/2013 Sottoposta a Giunta Comunale nella seduta del 18 dicembre 2013 OGGETTO: Approvazione convenzione con l’Azienda Ospedaliera Carlo Poma per la messa a disposizione del servizio obitorio, con decorrenza dal 01.01.2014 al 31.12.2015 PARERE DI REGOLARITA' TECNICA Parere FAVOREVOLE ai sensi dell'Art. 49 decreto legislativo 267 del 18/08/2000 in ordine alla regolarità tecnica. San Giorgio di Mantova , lì 16/12/2013 Il Responsabile del Servizio FERRARI ENZO PARERE DI REGOLARITA' CONTABILE ⃞ Parere favorevole ai sensi dell'Art. 49 decreto legislativo 267 del 18/08/2000 in ordine alla regolarità contabile. ⃞ Ai sensi dell'art. 147/bis del D.Lgs. n. 267/2000, si rilascia parere favorevole di regolarità contabile e si attesta la regolare copertura finanziaria. ⃞ Si esprimono i seguenti rilievi: _______________________________________________________ San Giorgio di Mantova , lì 16/12/2013 IL Responsabile del Servizio (Bertani rag. Stefania)