IeFP e lavoro nella Programmazione Fse 2014/20 e nel Job`s Act

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IeFP e lavoro nella Programmazione Fse 2014/20 e nel Job`s Act
IeFP e lavoro
nella Programmazione Fse 2014/20
e nel Job’s Act
Ciofs
16 luglio 2015
Le novità (principali) del nuovo ciclo
- È finanziabile tutta la IeFP, anche i primi anni in
obbligo scolastico. Per essa è prevista una
specifica azione affidata in modo esplicito al
finanziamento dei PO regionali.
- I PON sono molto più rilevanti, soprattutto nel
Mezzogiorno, le Regioni e i POR perdono terreno
- Si va verso un sistema di UCS (Unità di Costo
Standard)
- L’assistenza tecnica può essere utilizzata anche
per rafforzare gli enti di formazione
La collocazione della IeFP
- naturalmente nell’Obiettivo Tematico 10
Istruzione e Formazione, nel Risultato Atteso
1 Dispersione scolastica, Azione 7: 10.1.7
- ma anche nell’OT 8, Priorità di investimento ii
(integrazione sostenibile nel mercato del
lavoro dei giovani, in particolare quelli che non
svolgono attività lavorative, non seguono studi
né formazioni,… anche attraverso l'attuazione
della Garanzia per i Giovani), Risultato Atteso
1 Aumentare l’occupazione dei giovani
Finanziabilità IeFP (1)
Le raccomandazioni del Consiglio
d’Europa
Nel 2013 nella quarta Raccomandazione il Consiglio
afferma “l’esigenza di migliorare la transizione
scuola-lavoro, richiedendo il rafforzamento
dell’istruzione
professionalizzante
e
della
formazione professionale, una maggiore efficienza
dei servizi pubblici per l’impiego e di quelli di
orientamento e consulenza per gli studenti del ciclo
terziario.
Sollecita inoltre ulteriori interventi per ridurre
l’abbandono scolastico e per migliorare la qualità
della scuola”
Finanziabilità IeFP (2)
Le raccomandazioni del Consiglio
d’Europa
nel 2014 la sesta Raccomandazione recitava:
“rendere operativo il sistema nazionale per la
valutazione degli istituti scolastici per migliorare i
risultati della scuola e ridurre i tassi di abbandono
scolastico;
accrescere l'apprendimento basato sul lavoro negli
istituti per l'istruzione e la formazione professionale
del ciclo secondario superiore e rafforzare l'istruzione
terziaria professionalizzante;
istituire un registro nazionale delle qualifiche per
garantire
un
ampio
riconoscimento
delle
competenze…”
Finanziabilità IeFP (3)
Le Raccomandazioni sono punto di partenza
dell’Accordo di Partenariato del 28 ottobre 2014
Il Regolamento Fse specifica che tutte le azioni
finalizzate al miglioramento del sistema istruzione, ivi
compresa la scuola dell’infanzia, sono spesa
ammissibile.
Non c’è più l’assoluto divieto di intervenire nel
segmento dell’obbligo
Resta il valore “addizionale e complementare” dei
Fondi, ma in questo caso si tratta di “istituire” e
rafforzare un sistema ritenuto prioritario
Finanziabilità IeFP (4) In quale OT?
Nelle prime proposte delle regioni c’era molta
confusione.
L’Accordo di Partenariato mette ordine sulle
azioni:
1. target disoccupati di lunga durata Vs disabilità
2. percorsi formativi/scolastici Vs percorsi di
politica attiva globalmente intesi
Finanziabilità IeFP (5) In quale OT?
“Per il target disoccupati di lunga durata e soggetti con maggiori difficoltà di
inserimento lavorativo, gli interventi [8] riguardano direttamente ed
unicamente l’inserimento-reinserimento lavorativo di tali soggetti; gli
interventi per i lavoratori svantaggiati che hanno necessità di realizzare
percorsi integrati e multidimensionali di inclusione attiva (comprensiva, ad
esempio, di sostegno al reddito, inserimento lavorativo, servizi personalizzati)
vengono trattati all’interno dell’Obiettivo Tematico 9 “Inclusione sociale”.
In particolare il target delle persone con disabilità viene sostanzialmente
preso in carico dall’Obiettivo Tematico 9, sia sul fronte degli interventi di
politica attiva specificamente destinati a tale target, che su quello degli
interventi rivolti alle persone disabili con maggiori fragilità, che richiedono
una presa in carico più ampia.
Infine, onde evitare stigmatizzazioni per tale target di popolazione, le misure
prese in carico dall’Obiettivo Tematico 8 sono indirizzate ai destinatari indicati
nei risultati attesi, indipendentemente che si tratti di persone con disabilità o
meno.” (AdP)
Finanziabilità IeFP (6) In quale OT?
“il tema dell’occupazione è strettamente correlato con quello
dell’istruzione/formazione e dell’innalzamento delle competenze
La tipologia di interventi proposta in relazione all’Obiettivo Tematico 8
“Occupazione” è, quindi, fortemente interconnessa con quella
dell’Obiettivo Tematico 10 relativo a istruzione e formazione, dal quale
non si può prescindere per delineare un quadro completo delle azioni
che si intendono implementare. Esempio di ciò sono gli interventi
previsti nell’Obiettivo Tematico 10 per l’attuazione di un sistema
efficace ed efficiente di convalida, certificazione e riconoscimento delle
competenze e degli standard formativi e professionali e per il
riconoscimento delle qualifiche nell’ambito degli strumenti di
trasparenza definiti a livello europeo (ad esempio: il Quadro Europeo
delle Qualifiche). Il riconoscimento delle competenze, così come la
trasparenza delle qualifiche, infatti, sono elementi che assumono
notevole rilevanza anche ai fini occupazionali,... “ (AdP)
Finanziabilità IeFP (7) In quale OT?
“In questo quadro si segnala, inoltre, come la demarcazione
tra gli interventi realizzati in OT 8 e quelli in OT 10, soprattutto
sul versante delle competenze della manodopera e
dell’istruzione e formazione tecnica, si sostanzia in base alla
tipologia di azione posta in essere: in OT 10 vengono
supportati i percorsi formativi, mentre in OT 8 viene data
evidenza ai percorsi di politica attiva globalmente intesi,
laddove, l’eventuale percorso di formazione potrebbe
costituire una componente del pacchetto di misure di politica
attiva offerta.
Tale pacchetto può comprendere, tra le sue misure di politica
attiva globalmente intese, ad esempio percorsi di
apprendistato, incentivi, percorsi di orientamento, tirocini ed
anche percorsi formativi.” (AdP)
Quindi? In tutti e due gli OT!
IeFP nei PON
- Il PON Istruzione non prevede azioni specifiche,
neppure a titolarità degli istituti professionali
statali (scaricati quindi anche i percorsi sussidiari
integrativi e complementari ai finanziamenti
previsti sui PO delle Regioni!),
- Il PON Occupazione (Ministero del lavoro):
prevede soprattutto “azioni di sistema”, di
“accompagnamento”
- Il PON Youth Guarantee prevede due azioni
specifiche la 2 – A Formazione mirata
all’inserimento lavorativo (fino a 200 ore) e 2 – B
Reinserimento di giovani 15-18enni in percorsi
formativi
PON Sistemi di politiche attive per
l’occupazione (1)
• Titolarità del Ministero del Lavoro (molte parti
affidate alla diretta gestione di Italia Lavoro,
poche parti a Isfol) … forse principale
sostegno per la futura Agenzia Nazionale del
Lavoro
• Dotazione di € 2,176,505,801.00
• Molto integrato con Youth Guarantee
PON Sistemi di politiche attive per
l’occupazione (2)
Ambiti di intervento
• Occupazione (OT 8) (oltre 1.856 Milioni di €)
• Istruzione e formazione (OT 10) (107 M€)
•
istituzionale (OT 11) (114 M€)
Tipologia di azioni
• Azioni di sistema
• Azioni dirette di carattere sperimentale
PON Occupazione (3)
Sull’OT 10 istruzione e formazione
10.i)-Riduzione
e
prevenzione
dell’abbandono
scolastico precoce e promozione uguaglianza di accesso
a un’istruzione (...). I risultati attesi:
- 10i.1– Riduzione del fallimento formativo precoce e
della dispersione scolastica e formativa a parità di
contesto e con attenzione a specifici target,
- 10i.2– Miglioramento delle competenze chiave degli
allievi anche mediante supporto dello sviluppo delle
capacità di docenti, formatori e staff.
PON OCCUPAZIONE (4)
10i 1 si prevedono azioni di sistema per:
- Aumento del tasso di partecipazione ai percorsi di IeFP, anche nel IV anno
nonché quelli realizzati in apprendistato .
- Aumento del tasso di iscrizione dei giovani ai percorsi di IeFP a 14 anni
(direttamente quindi dalla scuola secondaria di I grado).
Aumento del tasso di successo di tali percorsi (dato dal numero di
qualificati e diplomati sugli iscritti ai primi anni).
- Aumento del tasso di conseguimento del titolo per i giovani assunti con
l’apprendistato di primo livello.
- Aumento del tasso di conseguimento del diploma di scuola secondaria
con l’apprendistato di alta formazione.
- Aumento del tasso di occupazione dei qualificati e diplomati nei percorsi
di IeFP.
Aumento del numero di giovani che dopo la qualifica o il diploma
proseguono gli studi (ultimi anni della scuola secondaria superiore, IFTS,
percorsi post-qualifica e post diploma).
- il più vasto utilizzo dell’alternanza scuola-lavoro come metodologia didattica
integrante dei curricula formativi, anche in esercizio di apprendistato per le
classi terminali dell’istruzione tecnica e professionale;
PON Occupazione (5)
RA1: La Qualificazione dell’offerta di istruzione e formazione tecnica
e professionale prevede azioni di sistema relative a:
• L’implementazione e manutenzione del Repertorio nazionale
delle qualificazioni e dei titoli di studio;
• La referenziazione al quadro EQF delle qualificazioni regionali e
del Repertorio nazionale;
• Predisposizione del Quadro Nazionale delle Qualificazioni
professionali referenziato all’EQF;
• Attivazione di servizi di convalida e certificazione degli
apprendimenti acquisiti anche in contesti non formali e informali
in tutte le Regioni
• Diffusione degli strumenti di attestazione e certificazione
omogenei a livello nazionale definiti d’intesa fra Stato e Regioni
• Definizione standard di servizio e applicazione Piano Nazionale
della qualità dell’Istruzione e della Formazione
PON Occupazione (6)
Parlare a moglie perché suocera intenda…
Prioritarie le azioni di sistema:
Obiettivo prioritario è creare le condizioni di
contesto - istituzionale ed operativo - perché il
Ministero dell’Istruzione porti a buon fine il
percorso che conduca all’emanazione del
Regolamento previsto dall’art15, comma 4 del D.lgs
226/05 relativo alle “modalità di accertamento del
rispetto essenziale dei livelli delle prestazioni” che
le regioni debbono garantire in merito ai Percorsi di
Istruzione e Formazione Professionale (IeFP).
IeFP nei PO Regionali
- Le regioni in cui la IeFP è solida (Piemonte,
Liguria e Veneto) vedono l’azione 10.1.7 tra le
quattro principali del PO, finanziata in modo
significativo.
- In alcune, es Emilia Romagna, non è neppure
nominata,
- In quasi tutte le altre potrebbe essere
recuperata sulla priorità di investimento 8ii
occupazione giovani, come supporto al
politiche di avvio al lavoro
IeFP e PO Regionali: il caso siciliano
- Il POR Fse siciliano vale 840 milioni (nel
periodo 2007/13 valeva 2.100 milioni!)
- All’istruzione OT 10 assegnati 257
milioni,
- Al 10.1 Dispersione: assegnati 81,8
milioni da utilizzarsi per:
– 10.1.1. dispersione nella scuola,
– 10.1.5 stage e alternanza,
– 10.1.6 orientamento
– 10.1.7 IeFP
IeFP nei PO Regionali
In tutte le altre regioni, talvolta anche in queste, la
parte più rilevante delle risorse è collocata sulla
priorità
di
investimento
8.ii
aumentare
l’occupazione dei giovani.
Essa è in generale concepita in un’ottica molto
lavorista.
La formazione è nel migliore dei casi “strumento”
per il lavoro e in molti casi non è neppure nominata
in modo esplicito.
Si articola in un insieme complesso di attività, le cui
principali sono:
IeFP nei PO Regionali
8.1.1 Misure di politica attiva come: incentivi
all’assunzione, apprendistato e altre misure di
integrazione i Istruzione, Formazione e Lavoro,
mobilità professionale,
8.1.2 Formazione per l’apprendistato
8. 1.5 profiling, accompagnamento al lavoro,
orientamento,
bilancio
di
competenze,
inserimento un percorsi formativi di NEET,
8.1.6 sostegno alla creazione di impresa
IeFP nei PO Regionali
Un esempio è il Lazio, al 10.1.7 sono destinati 17
milioni di euro, all’ 8 ii 151 milioni, per tirocini,
apprendistato, percorsi IeFP per il lavoro.
Ma Sardegna, Emilia Romagna, e quasi tutte le altre
regioni insistono soprattutto sul tema: sbocco
lavorativo.
Uno spazio da costruire, sperimentare, normare
Uno spazio che può effettivamente esistere
solamente se di appoggia sulla presenza di un
forte sistema di IeFP
IeFP e Job‘s act (1)
articolo 3.
Allo scopo di garantire la fruizione dei servizi
essenziali in materia di politica attiva del
lavoro su tutto il territorio nazionale, nonché
di assicurare l'esercizio unitario delle relative
funzioni amministrative, il Governo è delegato
ad adottare, entro sei mesi … uno o piu'
decreti legislativi finalizzati al riordino della
normativa in materia di servizi per il lavoro e di
politiche attive
IeFP e Job‘s act (2)
Articolo 4. Nell'esercizio della delega di cui al comma 3 il
Governo si attiene ai seguenti principi e criteri direttivi:
n) valorizzazione delle sinergie tra servizi pubblici e
privati nonche' operatori
del
terzo
settore,
dell'istruzione secondaria, professionale e universitaria,
anche mediante lo scambio di informazioni sul
profilo curriculare dei soggetti inoccupati o
disoccupati, al fine di rafforzare le capacita' d'incontro
tra domanda e offerta di lavoro, prevedendo, a tal fine, la
definizione dei criteri per l'accreditamento e
l'autorizzazione dei soggetti che operano sul mercato
del lavoro e la definizione dei livelli essenziali delle
prestazioni nei servizi pubblici per l'impiego;
IeFP e Job‘s act (3)
q) introduzione di modelli sperimentali, che prevedano
l'utilizzo di strumenti per incentivare il collocamento dei
soggetti in cerca di lavoro e che tengano anche conto
delle buone pratiche realizzate a livello regionale
v) attivazione del soggetto che cerca lavoro, in quanto
mai occupato, espulso dal mercato del lavoro o
beneficiario
di ammortizzatori sociali, al fine di
incentivarne la ricerca attiva di una nuova occupazione,
secondo percorsi personalizzati di istruzione, formazione
professionale e lavoro, anche mediante l'adozione di
strumenti di segmentazione dell'utenza basati
sull'osservazione statistica;
IeFP e Job‘s act (4)
Art. 41, comma 3, D.lgs. 15 giugno 2015, n. 81.
(Disciplina organica contratti di lavoro, L. 183/2014)
L'apprendistato per la qualifica e il diploma
professionale, il diploma di istruzione secondaria
superiore e il certificato di specializzazione tecnica
superiore e quello di alta formazione e ricerca
integrano organicamente, in un sistema duale,
formazione e lavoro, con riferimento ai titoli di
istruzione e formazione e alle qualificazioni
professionali contenuti nel Repertorio nazionale di
cui all'articolo 8 del decreto legislativo 16 gennaio
2013, n. 13, nell'ambito del Quadro europeo delle
qualificazioni.
IeFP e Job‘s act (5)
Art. 41, comma 3, D.lgs. 15 giugno 2015, n. 81
6. Il datore di lavoro che intende stipulare il contratto di apprendistato per la
qualifica e il diploma professionale, il diploma di istruzione secondaria
superiore e il certificato di specializzazione tecnica superiore sottoscrive un
protocollo con l'istituzione formativa a cui lo studente iscritto, che stabilisce
il contenuto e la durata degli obblighi formativi del datore di lavoro, secondo
lo schema definito con il decreto di cui all'articolo 46, comma 1. Con il
medesimo decreto sono definiti i criteri generali per la realizzazione dei
percorsi di apprendistato, e, in particolare, i requisiti delle imprese nelle quali
si svolge e il monte orario massimo del percorso scolastico che puo essere
svolto in apprendistato, nonche il numero di ore da effettuare in azienda, nel
rispetto dell'autonomia delle istituzioni scolastiche e delle competenze delle
regioni e delle provincie autonome. Nell'apprendistato che si svolge
nell'ambito del sistema di istruzione e formazione professionale regionale, la
formazione esterna all'azienda impartita nell'istituzione formativa a cui lo
studente iscritto e non puo essere superiore al 60 per cento dell'orario
ordinamentale per il secondo anno e al 50 per cento per il terzo e quarto
anno, nonche per l'anno successivo finalizzato al conseguimento del
certificato di specializzazione tecnica, in ogni caso nell'ambito delle risorse
umane, finanziarie e strumentali disponibili nel rispetto di quanto stabilito
dalla legislazione vigente.
IeFP e Job‘s act (6)
Art. 46., D.lgs. 15 giugno 2015, n. 81 Standard professionali e formativi e
certificazione delle competenze (1)
1. Con decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, di concerto con
il Ministro dell'istruzione, dell'universita e della ricerca e del Ministro
dell'economia e delle finanze, previa intesa in sede di Conferenza permanente
per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e
Bolzano, ai sensi dell'articolo 3 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281,
sono definiti gli standard formativi dell'apprendistato, che costituiscono livelli
essenziali delle prestazioni ai sensi dell'articolo 16 del decreto legislativo n.
226 del 2005.
2. La registrazione nel libretto formativo del cittadino, ai sensi del decreto
legislativo n. 13 del 2013, di competenza: a) del datore di lavoro, nel
contratto di apprendistato professionalizzante, per quanto riguarda la
formazione effettuata per il conseguimento della qualificazione professionale
ai fini contrattuali; b) dell'istituzione formativa o ente di ricerca di
appartenenza dello studente, nel contratto di apprendistato per la qualifica e
il diploma professionale, il diploma di istruzione secondaria superiore e il
certificato di specializzazione tecnica superiore e nel contratto di
apprendistato di alta formazione e ricerca.
IeFP e Job‘s act (7)
Art. 46., D.lgs. 15 giugno 2015, n. 81 Standard professionali e formativi
e certificazione delle competenze (2)
3. Allo scopo di armonizzare le diverse qualifiche e qualificazioni
professionali acquisite in apprendistato e consentire una correlazione
tra standard formativi e standard professionali istituito presso il
Ministero del lavoro e delle politiche sociali, senza nuovi o maggiori
oneri a carico della finanza pubblica, il repertorio delle professioni
predisposto sulla base dei sistemi di classificazione del personale
previsti nei contratti collettivi di lavoro e in coerenza con quanto
previsto nelle premesse dalla intesa tra Governo, regioni, province
autonome e parti sociali del 17 febbraio 2010, da un apposito
organismo tecnico di cui fanno parte il Ministero dell'istruzione, della
universita e della ricerca, le associazioni dei datori di lavoro e dei
lavoratori comparativamente piu rappresentative sul piano nazionale e
i rappresentanti della Conferenza permanente per i rapporti tra lo
Stato, le regioni e le province autonome di Trento e Bolzano.
4. Le competenze acquisite dall'apprendista sono certificate
dall'istituzione formativa di provenienza dello studente secondo le
disposizioni di cui al decreto legislativo n. 13 del 2013, e, in particolare,
nel rispetto dei livelli essenziali delle prestazioni ivi disciplinati.
IeFP e Job‘s act (8)
Articolo 32 Incentivi per il contratto di apprendistato
per lo qualifica, iI diploma e il certificato di
specializzazione tecnica superiore e di alta formazione e
ricerca
3. Ai sensi degli articoli 41, comma 3, e 43, comma 1, del
decreto legislativo attuativo di cui alla legge n. 183 del 2014,
in materia di disciplina organica dei contratti di lavoro e la
revisione della normativa in tema di mansioni, a titolo
sperimentale, per gli anni 2015 e 2016 le risorse di cui
all'articolo 68, comma 4, lettera a, della legge 17 maggio
1999, n. 144, e successive modificazioni, sono incrementate di
27 milioni di euro per ciascuna annualità da destinare al
finanziamento dei percorsi formativi degli anni 2015/2016 e
2016/2017 rivolti all'apprendistato per la qualifica e il diploma
professionale, il diploma di istruzione secondaria superiore e il
certificato di specializzazione tecnica superiore.
Il sistema di formazione duale
1. Apprendistato per la qualifica e il
diploma professionale,
2. Alternanza scuola-lavoro ex D.lgs
77/2005
3. Impresa
formativa
simulata
(propedeutico
all’alternanza
o
all’apprendistato, soprattutto per gli
studenti 14enni)
La sperimentazione: nodi normativi
- Sperimentazione nazionale Vs regionale
- Questione enti L. 40/87
- Nelle more dell’emanazione del decreto
interministeriale e delle regolamentazioni
regionali di cui art 43 e 46 del D.lgs 81
- Quali qualifiche, generaliste o specifiche?