Testo completo della sentenza n. 1494/05 del 17/08/2005

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Testo completo della sentenza n. 1494/05 del 17/08/2005
Sentenza n. 1494/05
Pronunziata il 16/06/2005
Depositata il 17/08/2005
Distanze legali – Distanze nelle costruzioni – Confine tra aree industriali – Struttura a ridosso della recinzione –
Invalsa violazione delle distanze legali – Mancanza della qualità di “costruzione” – Prevalenza – Intercapedini dannose
– Insussistenza – Rilevanza – Rif.Leg.art.873 cc;
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI MODENA
SEZIONE PRIMA
Il Giudice istruttore dott. Giuseppe Pagliani, in funzione di giudice unico, ha
pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile n. 437/99 R. G.
promossa da
XX S.r.l.
- Attore rappresentato e difeso dall'Avv. E. Forni del Foro di Modena
CONTRO
YY S.p.a.,
- Convenuto rappresentato e difeso dall'Avv. P.G. Rebecchi del Foro di Modena;
in punto a:.
All'udienza del 5/4/05 la causa è stata assegnata a decisione, con termine fino al
25/5/05 per il deposito di comparse conclusionali e fino al 15/6/05 per il deposito di
repliche, sulle conclusioni precisate dalle parti nel modo seguente:
per parte attrice:
"Contrariis reiectis;
voglia l'Ill.mo Giudice del Tribunale adito:
rimettere la causa in istruttoria, e specificamente:
revocare o comunque modificare l'ordinanza in data 30.5.2002, disponendo l'escussione dei testi
indicati dalla XX S.r.l. anche sui capitoli di prova non ammessi (nn. 1, 2, 3, 5, 6) di -cui alla
memoria istruttoria dell'attrice datata 29.12.2000;
revocare o comunque modificare l'ordinanza in data 15.1.2004, ammettendo la C. T. U. richiesta
con la citata memoria istruttoria il 29.12.2000;
accogliere l'istanza di rimessione in termini ai sensi dell'art.184bis c.p.c. sopra formulata,
ammettendo formalmente la produzione delle fotografie di cui ai docc. 5-10;
nel merito
piaccia all’Ill.mo Tribunale adito,
a) accertare e dichiarare che la YY S.p.A. ha installato quattro scaffalature metalliche senza il
rispetto della distanza minima dal confine del terreno della attrice XX S.r.l.;
b) conseguentemente, in via principale, condannare la YY S.p.A. a rimuovere le scaffalature
metalliche citate, ripristinando lo status quo ante;
c) in via subordinata, condannare la YY S.p.A. a portare le citate scaffalature alla distanza dal
confine prevista dalle norme di legge e dal regolamento locale;
d) e comunque, emettere ogni altro utile provvedimento necessario, con ogni consequenziale
pronuncia di rito e di legge;
e) condannare la YY S.p.A. al risarcimento di tutti i danni patiti e patiendi dalla XX S. r. l., anche e
non solo per la diminuzione di aria e luce derivante dall'installazione delle predette scaffalature,
nella misura che risulterà di giustizia ad esito dell'istruttoria, con determinazione anche di
carattere equitativo;
f) con vittoria di spese, competenze ed onorari, oltre a spese generali 10% come da tariffa";
per parte convenuta:
"Ogni contraria eccezione e deduzione disattesa o respinta, voglia l'Onorevole Tribunale adito,
respingere la domanda di parte attrice così come formulata in atto di citazione, perché non fondata
e/o provata.
Con vittoria di spese, competenze ed onorari come per legge.".
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
1. Con atto di citazione notificato in data 9.2.1999, la XX S.r.l. conveniva avanti
l'intestato Tribunale la YY S.p.a., chiedendo la condanna della controparte alla
rimozione, ovvero all'allontanamento dal confine, di una costruzione del convenuto
asseritamente in violazione delle norme in materia di distanze legali, nonché al
risarcimento dei danni patiti, relativamente ad una struttura edificata dal convenuto
asseritamente sul confine con la proprietà attorea.
2. Si costituiva in giudizio alla prima udienza la società convenuta, contestando le pretese
avversarie e chiedendo il rigetto della domanda.
3. Reso impossibile il tentativo di conciliazione dall'assenza delle parti all'udienza a ciò
destinata, la causa veniva istruita con acquisizione della documentazione prodotta ed
assunzione delle prove richieste ed ammesse.
All'udienza del 5/4/05 venivano quindi precisate le conclusioni sopra trascritte, con i
termini indicati in epigrafe per il deposito di conclusionali e memorie di replica.
MOTIVI DELLA DECISIONE
4. Nel merito, deduce parte attrice la violazione della normativa in materia di distanze tra
costruzioni (art. 873 C.c.) sostenendo che le quattro scaffalature metalliche sono
costruite a ridosso del confine.
In effetti non vi sono dubbi che la struttura oggetto del giudizio sia stata collocata, dalla
convenuta, a ridosso del confine con la proprietà della XX S.r.l.. Tutti i testi, e lo stesso
legale rappresentante della YY, infatti, hanno confermato che la distanza tra le
scaffalature ed il confine è nell'ordine dei trenta o quaranta centimetri dalla recinzione
che divide le due proprietà; la stessa convenuta non ha mai contestato di aver costruito
ad una distanza così ridotta dal limite della proprietà. È pure pacifico che la convenuta
non ha mai chiesto un'autorizzazione all'attrice per realizzare la struttura, né ha mai
neppure comunicato alla esponente le proprie intenzioni.
Parte convenuta nega, infatti, che si tratti di costruzione, e sostiene il proprio pieno
diritto di costruire, sul proprio terreno, anche a ridosso della proprietà della XX S.r.l., la
struttura oggetto di causa.
5. Le risultanze documentali, con particolare riferimento ai rilievi fotografici, sono
compatibili con l'affermazione che si tratta di una struttura metallica lunga quindici
metri, alta oltre tre metri, che sporge al di sopra della recinzione che divide le due aree.
Le risultanze di prova orale riguardano l'interrogatorio formale del rappresentante pro
tempore della convenuta e l'escussione dei testimoni B., S. e Se. All'udienza 14/1/2004 in
interrogatorio formale è stato ammesso che la struttura è a circa trenta-cinquanta
centimetri dal confine, circostanza confermata dai testi. La scaffalatura viene descritta
(teste S.) come «una struttura metallica aperta, con una struttura portante verticale, e dei bracci
orizzontali verso la proprietà della YY, sulle quali vengono poggiate delle barre di ferro su più
ripiani. E' una struttura amovibile, soltanto poggiata sul suolo, e non è un muro. Con un muletto la
posso inforcare e spostare, perché non è fissata al suolo.»; .
Le caratteristiche descritte dal teste Sola sono confermate dai rilievi fotografici, dai quali
risulta chiaramente che si tratta di un insieme di scaffalature metalliche orizzontali,
fissate a montanti verticali, senza paratie di alcun tipo, che lascia completamente passare
attraverso l'aria e la luce, e non preclude nemmeno la visuale (per quanto si tratti di
confine tra aree industriali): nei rilievi fotografici prodotti si vedono chiaramente e senza
alcun ostacolo, attraverso la struttura, il capannone industriale al di là del confine e le sue
finestre.
Risulta, infine, che la struttura non è fissata al suolo mediante bulloni o altri mezzi di
fissaggio stabile; si regge da sé per le sue caratteristiche strutturali, essendo soltanto
poggiata su una platea di calcestruzzo armato.
6. Alla stregua delle risultanze istruttorie, la domanda attorea è infondata.
Nel caso di specie, infatti, è esclusa la natura di costruzione, e precisamente la nozione di
costruzione che rileva ai fini dell'art. 873 C.c., quale definita in relazione alla ratio della
norma.
Le distanze tra le costruzioni sono prescritte dall'art. 873 C.c. e dai regolamenti locali al
solo fine di evitare la formazione di intercapedini dannose; per queste ragioni la
giurisprudenza, con orientamento consolidato da lungo tempo, ha precisato che per
costruzione deve intendersi l'opera edilizia che, per struttura e destinazione abbia
carattere di consistenza e di stabilità, cioè, oltre a presentarsi con carattere di rilevanza
volumetrica, emerga in modo sensibile al di sopra del livello del suolo, che sia altresì
saldamente infissa al suolo (Cass. 9/4/87, n. 3497; 16/2/95, n. 1673; 30/8/04, n. 17390
richiede i caratteri della solidità ed immobilizzazione rispetto al suolo), e che, in sostanza,
per solidità, struttura e sporgenza dal terreno possa creare quelle intercapedini dannose
che la legge, stabilendo la distanza minima fra le costruzioni, intende evitare (Cass.
20/5/91, n. 5670).
Quindi ha, di volta in volta, escluso la rilevanza:
dei meri corpi accessori di un edificio (Cass. 8/9/186, n. 5467);
delle opere aventi caratteristiche ornamentali e funzioni meramente accessorie (Cass. n.
3497/87, cit.) o di rifinitura (Cass. 25/3/04, n. 5963; 26/1/05, n. 1556);
dei manufatti non idonei ad intercettare aria e luce ed a formare quindi intercapedini
vietate (Cass. n. 5956/96, cit.; 22/5/98, n. 5116).
Una volta accertata la natura di costruzione e la violazione delle distanze, al giudice non è
dato di accertare in concreto se l'intercapedine dannosa si sia verificata, essendo essa
presupposta dalla norma applicabile (Cass. n. 5670/91 cit.), e, quindi, un accertamento
concreto sulla fonte di danno o di pericolo può essere compiuto al fine esclusivo di
stabilire se un'opera presenti le caratteristiche e la natura di costruzione, e giammai per
decidere se un'opera qualificabile come costruzione sia soggetta oppure no all'osservanza
delle distanze prescritte (Cass. 21/8/85, n. 4459).
Tuttavia, l'accertamento della natura di costruzione è, appunto, presupposto necessario,
e tale nozione si ricava in relazione alla concreta capacità di creare danno o pericolo
all'interesse tutelato dalla norma, cioè in relazione alla tutela delle menzionate esigenze di
igiene, salubrità, sicurezza, funzionalità e convivenza civile degli abitanti (Cass. 1/7/96,
n. 5956 parla di opere che abbiano l'idoneità a creare intercapedini pregiudizievoli alla
sicurezza ed alla salubrità del godimento della proprietà fondiaria).
In base alle circostanze e considerazioni sopra esposte, va rilevato che non costituisce
costruzione ai sensi delle norme sulle distanze legali il collocamento, in prossimità del
confine, di manufatti non infissi stabilmente nel suolo e non idonei ad intercettare aria e
luce ed a formare quindi intercapedini vietate; il che, nel caso concreto, conduce al
rigetto della domanda.
7. Nella descritta situazione, l'ulteriore istruttoria richiesta, anche in sede di precisazione
delle conclusioni, è inammissibile e, con specifico riferimento alla consulenza tecnica
d'ufficio, si tratta di una richiesta esplorativa: la costruzione del convenuto è risultata
legittima; ogni ulteriore istruttoria sarebbe superflua.
Le spese seguono la soccombenza e si liquidano come in dispositivo.
P. Q. M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando,
respinge le domande svolte da XX S.r.l. verso YY S.p.a. con atto di citazione notificato in data
9/2/99;
dichiara tenuto e condanna XX S.r.l a rifondere a YY S.p.a. le spese processuali, che liquida in
complessivi €. 3.348, 64 di cui €. 248,64 per spese, €. 1.082,25 per competenze ed €. 2.017,75 per
onorari; oltre rimborso spese gerali, Iva e CPA come per legge.
Così deciso in Modena, il 16/6/05. Consegnato per il deposito in Cancelleria il 12/07/2005.
Il Giudice
(Dr. G. Pagliani)
Depositato in Cancelleria il 17/08/2005