I criteri end-of-waste per i rifiuti biodegradabili sottoposti a
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I criteri end-of-waste per i rifiuti biodegradabili sottoposti a
I criteri end-of-waste per i rifiuti biodegradabili sottoposti a trattamento biologico Rosanna Laraia Direttiva 2008/98/CE - Cessazione della qualifica di rifiuto (art.6) Un determinato materiale (sostanza o oggetto), sottoposto ad un'operazione di riciclaggio/recupero, cessa dalla qualifica di rifiuto, quando soddisfa le seguenti condizioni: a) utilizzo certo per scopi specifici b) esistenza di un mercato o una domanda c) rispetto di requisiti tecnici per gli scopi specifici e della normativa e degli standard esistenti applicabili ai prodotti d) utilizzo senza impatti negativi sull'ambiente o sulla salute umana I criteri devono essere adottati secondo la procedura che prevede il coinvolgimento del TAC Progetto End of Waste Nel periodo 2005-2008 il JRC- IPTS di Siviglia ha supportato la DG Ambiente della Commissione Europea nel progetto relativo allo sviluppo dei criteri “End of Waste” Sono state condotte analisi scientifiche su flussi di rifiuti candidabili all’EoW (aggregati riciclati, compost e rottami metallici di ferro, acciaio e alluminio) e definita una metodologia per la determinazione dei criteri Per ciascun flusso di rifiuti i criteri riguardano: rifiuti in ingresso (caratteristiche qualitative) processi e tecniche di recupero qualità del prodotto (rispetto di standard o di specifiche tecniche dell’industria di utilizzo, inclusi standard di natura ambientale, quali la presenza ammessa di contaminanti) procedure di controllo della qualità dell’intero ciclo dalla produzione all’utilizzo informazioni da fornire con il prodotto Stato dell’arte del Progetto End of Waste Rapporti conclusi : Rottami di ferro e acciaio, rottami di alluminio - Regolamento (UE) n. 333/2011 Rottami di vetro (voto favorevole TAC - pubblicazione entro 2012) Rifiuti di carta, rottami di rame e leghe di rame (esame successivo del Consiglio) Rapporti in fase di conclusione: Rifiuti biodegradabili sottoposti a trattamento biologico Rifiuti di plastica Rapporto tecnico predisposto dal JRC-IPTS (terzo documento di lavoro – agosto 2012) Struttura del documento Capitolo 1: finalità, campo di applicazione e struttura del documento Capitolo 2: informazioni di base sul compost e digestato (tipologie di rifiuti biodegradabili, opzioni di trattamento, applicazioni del compost e del digestato, aspetti economici e di mercato, standard tecnici, aspetti legislativi e relativi all’ambiente e alla salute umana) Capitolo 3: risultati della campagna di campionamenti e di analisi condotta dal JRC tra maggio e dicembre 2011, su campioni di compost e digestato prodotti in 15 Stati membri e in Svizzera Capitolo 4 : descrizione dei criteri di end-of-waste proposti Capitolo 5 : descrizione degli impatti dell’end-of-waste dei rifiuti in esame sull’ambiente e la salute umana, sull’economia, sui mercati e sull’applicazione delle norme. La struttura del documento ricalca, in linea di massima, l’impostazione dei documenti relativi agli altri flussi di rifiuti ad eccezione del capitolo 3 Campo di applicazione Input: rifiuti «biodegradabili», cioè tutti quei rifiuti che possono essere sottoposti a decomposizione aerobica o anaerobica (concetto più ampio di «bio-waste», di cui alla direttiva 2008/98/CE) Output: compost e digestato Resta escluso dal campo di applicazione il recupero energetico Criteri End-of-Waste Cinque categorie di criteri tutti obbligatori e complementari tra loro: requisiti sulla qualità del prodotto requisiti sui materiali di input requisiti sui processi e sulle tecniche di trattamento requisiti sulla fornitura di informazioni requisiti sulle procedure di gestione della qualità Requisiti sulla qualità del prodotto (1/3) Obiettivo : Verificare l’assenza di elementi che possano creare rischi diretti per l’ambiente e la salute umana Accertare che il prodotto sia adatto per l’uso diretto Accertare che il compost o il digestato siano una valida alternativa alla materia prima Verificare che le proprietà che limitano l’utilità del materiale siano state efficacemente separate ed eliminate Unico set di parametri e relativi standard per compost e digestato e relative modalità e frequenza di campionamento ed analisi Requisiti sulla qualità del prodotto (2/3) 1. Contenuto minimo di sostanza organica Il valore minimo: 15% sul peso secco, da determinare sul prodotto finito a valle della fase di compostaggio/digestione anaerobica e prima della miscelazione con altri materiali 2. Agenti patogeni Due parametri di natura biologica: la Salmonella, che deve essere assente in un campione di 25 g, e l’Escherichia Coli ≤ 1000 CFU/g 3. Piante infestanti e propaguli vegetali vitali Massimo di due semi vitali di piante infestanti per litro di compost/digestato 4. Impurità macroscopiche Massimo 0,5% sul peso secco per vetro, metallo e plastica (frazioni maggiori di 2 mm) Requisiti sulla qualità del prodotto (3/3) 5. Metalli pesanti e inquinanti organici Elemento* Limite max documento EoW Limite max d.lgs. 75/2010 Zn 400 500 Cu 100 230 Ni 50 100 Cd 1,5 1,5 Pb 120 140 Hg 1 1,5 Cr 100 0,5 (riferito al Cr VI) Tl Non previsto <2 (solo per ammendanti con alghe) 0,2 Non previsto 6 Non previsto PCDD/F 30 Non previsto PFC (somma di PFOA e PFOS) 0,1 Non previsto PCB7 (somma dei PCB 28, 52, 101, 118, 138, 153, 180) IPA16 (somma sostanze) di 16 * Unità di misura per PCDD/F: ng I-TEQ per kg di peso secco Unità di misura per gli altri elementi: mg/kg di sostanza secca In generale, i requisiti proposti nel documento sono più restrittivi di quelli fissati nella disciplina nazionale dei fertilizzanti (d.lgs. n. 75/2010) Requisiti sul materiale di input (1/2) Obiettivo : controllo indiretto (compost/digestato) della qualità del materiale prodotto Proposta : Elenco positivo dei rifiuti ammessi come input agli impianti di compostaggio e digestione anerobica destinati alla produzione del materiale end of waste Due liste positive, una per il compost e una per il digestato, (allegato 9 del documento) Elenco additivi ammessi ai fini di un miglioramento dei processi di compostaggio/digestione anaerobica e delle loro performance ambientali Requisiti sul materiale di input (2/2) . Le liste positive riportano, per ciascuna tipologia di rifiuti, eventuali ulteriori specificazioni, il corrispondente codice dell’Elenco europeo dei rifiuti e la relativa denominazione Esempio tratto dalla lista positiva per il compost di cui all’allegato 9 Ulteriori criteri sui materiali di input È consentito l’impiego, come materiale di input, anche di materia prima, purché le operazioni di compostaggio/digestione anaerobica continuino ad essere considerate come trattamento di rifiuti Il materiale di input deve essere noto al produttore È obbligatorio indicare sul prodotto, per macrocategorie, qual è il materiale di input (rifiuti raccolti in modo differenziato, rifiuti da parchi e giardini, rifiuti urbani indifferenziati, fanghi, rifiuti agricoli contenenti/non contenenti effluenti animali, ecc.) È obbligatorio indicare i SOA. In tal caso si applicano le disposizioni del Regolamento CE 1069/2009 Il ritrattamento di compost o digestato fuori specifica ai fini del rispetto dei requisiti di qualità è consentito solo quando la non conformità del materiale non è dovuta al tenore di metalli pesanti o inquinanti organici Il metodo principale di controllo dei materiali di input consiste nell’ispezione visiva (sostituita dal prelievo ed eventuale analisi del materiale nei casi in cui l’ispezione visiva ponga rischi per la salute o la sicurezza dell’operatore) Requisiti sui processi e sulle tecniche di trattamento (1/3) Il produttore deve dimostrare che, per ogni lotto di compost/digestato e per tutto il materiale costituente il singolo lotto, è stato seguito un adeguato profilo tempo/temperatura durante il processo di compostaggio/digestione anaerobica Profili tempo/temperatura consentiti (per materiali che non contengono sottoprodotti di origine animale) Compostaggio • almeno 65 °C per almeno 5 giorni • almeno 60 °C per almeno 7 giorni • almeno 55 °C per almeno 14 giorni Il profilo tempo/temperatura stabilito dal DM 5 febbraio 1998 (t>55 °C per almeno 3 giorni) risulta essere meno restrittivo Requisiti sui processi e sulle tecniche di trattamento (2/3) Profili tempo/temperatura consentiti (per materiali che non contengono sottoprodotti di origine animale) Digestione anaerobica (DA) • DA termofila a 55 °C per almeno 24h con un tempo di detenzione idraulica di almeno 20 giorni • DA termofila a 55 °C seguita da pastorizzazione (70 °C per 1 h) • DA termofila a 55 °C seguita da compostaggio, nel rispetto dei profili tempo/temperatura indicati in precedenza per il compostaggio • DA mesofila a 37-40 °C seguita da pastorizzazione (70 °C per 1 h) • DA mesofila a 37-40 °C seguita da compostaggio, nel rispetto dei profili tempo/temperatura indicati in precedenza per il compostaggio Requisiti sui processi e sulle tecniche di trattamento (3/3) Gli Stati membri possono consentire ulteriori profili purché se ne dimostri l’equivalenza, rispetto a quelli indicati, in termini di igienizzazione. Ulteriori misure per evitare la contaminazione dei materiali: Gli impianti adibiti alla produzione di compost/digestato EoW dovrebbero impiegare solo materiali appartenenti alla lista positiva Nel caso di impiego di SOA, questi devono essere stoccati separatamente rispetto agli altri materiali Deve essere esclusa ogni possibilità di contatto fisico tra i materiali di input e i prodotti finali Requisiti sulla fornitura di informazioni (1/2) Obiettivo Fornire una serie di informazioni che, oltre a confermare il rispetto dei requisiti EoW, permettano un impiego sicuro del compost/digestato da parte dell’operatore nei diversi contesti territoriali e regimi normativi Requisiti sulla fornitura di informazioni (2/2) Elementi informativi che il produttore deve dichiarare al momento dell’immissione sul mercato del compost o del digestato : i riferimenti del produttore e dell’Organizzazione che certifica la qualità indicazione della tipologia di prodotto (compost o digestato) e dell’eventuale impiego di particolari categorie di rifiuti (RU indifferenziati, fanghi di depurazione, sottoprodotti di origine animale) codice del lotto e quantità valori dei parametri obbligatori da inserire in etichetta dichiarazione di conformità ai criteri EoW descrizione delle destinazioni d’uso del prodotto ed eventuali restrizioni o raccomandazioni riferimenti ai requisiti del Regolamento sui SOA, ove applicabili istruzioni per un uso sicuro che facciano riferimento anche all’obbligo di conformità alle norme e ai codici di buona pratica informazioni per la tracciabilità (da fornire al primo acquirente o utilizzatore) che consentano di identificare il produttore, il lotto e i materiali d’input utilizzati, nonché i requisiti di tracciabilità di cui al Regolamento sui SOA Requisiti sulle procedure di garanzia della qualità Il produttore di compost o digestato deve implementare un sistema di gestione della qualità, verificato da un soggetto esterno, conforme a standard applicabili al settore e riconosciuti a livello nazionale o comunitario. Gli elementi che rientrano nel sistema di gestione sono: i controlli per l’accettazione dei materiali di input, nonché il monitoraggio e la registrazione dei processi che assicurino l’efficacia dei controlli le procedure per il monitoraggio della qualità del prodotto la sorveglianza periodica da parte di terzi che comprenda controlli di qualità sulle analisi del prodotto, ispezioni sull’impianto e sulla documentazione la certificazione dell’impianto ai fini della dichiarazione e dell’etichettatura dei materiali di input, le caratteristiche del prodotto, la tipologia di prodotto e il produttore le informazioni sulla conformità a norme nazionali, al sistema di garanzia della qualità, ai criteri EoW e alle prescrizioni dell’autorità competente le misure per la revisione e il miglioramento del sistema di gestione della qualità la formazione del personale Focus sui fanghi (1/5) Nella lista positiva dei rifiuti ammessi risultano molte tipologie di fanghi (di origine sia urbana che industriale) tra cui quelli di depurazione delle acque reflue urbane (190805), per i quali viene precisato: “i fanghi che sono impiegati per la produzione del compost devono essere riconosciuti per l’impiego diretto in agricoltura” Altre tipologie di fanghi derivano da : Agroindustria Produzione e lavorazione di polpa, carta e cartone Lavorazione di pelli e pellicce Processi chimici organici (produzione di prodotti chimici di base ed industria farmaceutica) Focus sui fanghi (2/5) Confronto tra i requisiti previsti dal documento EoW e quelli fissati dalle norme nazionali di settore (vigenti ed emanande): d.lgs. n. 99/92 “Attuazione della Direttiva 86/278/CEE, concernente la protezione dell’ambiente, in particolare del suolo, nell’utilizzazione dei fanghi di depurazione in agricoltura” d.lgs. n. 75/2010 “Riordino e revisione della disciplina in materia di fertilizzanti, a norma dell'articolo 13 della legge 7 luglio 2009, n. 88.” DM 5 febbraio 1998 “Individuazione dei rifiuti non pericolosi sottoposti alle procedure semplificate di recupero ai sensi degli articoli 31 e 33 del decreto legislativo 5 febbraio 1997, n. 22” schema di decreto recante modifiche agli allegati 1A, IIA e 1B, del decreto legislativo 27 gennaio 1992, n. 99 Focus sui fanghi (3/5) Confronto tra i limiti di concentrazione di metalli pesanti e inquinanti organici Elemento1 Limite max documento EoW Limite max d.lgs. 99/92 Limite max Schema modifica allegati d.lgs. 99/92 Zn 400 2500 1700 Cu 100 1000 630 Ni 50 300 90 Cd 1,5 20 5 Pb 120 750 160 Hg 1 10 3 Cr 100 Non previsto 130 PCB2 (somma di congeneri) 0,2 Non previsto 0,8 IPA3 (somma di sostanze) 6 Non previsto 6 PCDD/F4 30 Non previsto 25 PFC (somma di PFOA e PFOS) 0,1 Non previsto Non previsto 1 Unità di misura per PCDD/F: ng I-TEQ per kg di peso secco, Unità di misura per gli altri elementi: mg/kg di sostanza secca 2 I congeneri considerati nell’EoW sono diversi da quelli contemplati dallo schema di modifica degli allegati del d.lgs. 99/92 3 4 Le sostanze considerate nell’EoW sono diverse da quelle contemplate dallo schema di modifica degli allegati del d.lgs. 99/92 Il limite previsto dallo schema di modifica del d.lgs. 99/92 si riferisce alla somma di PCDD/F e di PCB DL Focus sui fanghi (4/5) Ulteriori disposizioni relative al contenuto di sostanze inquinanti nei fanghi, previste dallo schema di decreto di modifica degli allegati del d.lgs. 99/92 Sostanze Selenio Arsenico Berillio Alogeni organici assimilabili (AOX) Alchilbenzen solfonati lineari (LAS) Etilesilftalato (DEHP) Nonilfenolo e nonilfenoletossilato (NPE) Disposizioni Il richiedente l’autorizzazione deve riportare i valori di concentrazione nell’ambito della richiesta Le autorità competenti possono fissare valori limite a livello regionale, qualora le caratteristiche del territorio lo richiedano Il MATTM valuta, sulla base dei dati forniti annualmente dalle Regioni, l’eventuale necessità di inserire valori limite Focus sui fanghi (5/5) I limiti sui metalli pesanti previsti dall’EoW sono più restrittivi rispetto a quelli contenuti nella disciplina nazionale Il d.lgs. n. 99/92 impone uno stringente regime di controllo (autorizzazione, ecc.) Lo schema di revisione degli allegati mostra valori sostanzialmente allineati Il d.lgs. n. 75/2010 limita l’impiego dei fanghi di depurazione per la produzione di ammendante compostato misto: i fanghi, ad eccezione di quelli agroindustriali, non possano superare il 35% (P/P) della miscela iniziale il DM 5 febbraio 1998 stabilisce che i fanghi derivanti da impianti di depurazione, con caratteristiche conformi a quelle previste all’allegato IB del d.lgs. n. 99/92, possono essere utilizzati in misura non superiore al 35% sulla sostanza secca nella preparazione della miscela di partenza. Tale percentuale può essere elevata al 50% per i fanghi derivanti da impianti di depurazione delle industrie alimentari