I criteri end-of-waste per i rifiuti biodegradabili sottoposti a

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I criteri end-of-waste per i rifiuti biodegradabili sottoposti a
I criteri end-of-waste per i rifiuti biodegradabili
sottoposti a trattamento biologico
Rosanna Laraia
Direttiva 2008/98/CE - Cessazione della
qualifica di rifiuto (art.6)
Un determinato materiale (sostanza o oggetto), sottoposto ad
un'operazione di riciclaggio/recupero, cessa dalla qualifica di rifiuto,
quando soddisfa le seguenti condizioni:
a) utilizzo certo per scopi specifici
b) esistenza di un mercato o una domanda
c) rispetto di requisiti tecnici per gli scopi specifici e della
normativa e degli standard esistenti applicabili ai prodotti
d) utilizzo senza impatti negativi sull'ambiente o sulla salute umana
I criteri devono essere adottati secondo la procedura che prevede il
coinvolgimento del TAC
Progetto End of Waste
Nel periodo 2005-2008 il JRC- IPTS di Siviglia ha supportato la DG Ambiente
della Commissione Europea nel progetto relativo allo sviluppo dei criteri “End
of Waste”
Sono state condotte analisi scientifiche su flussi di rifiuti candidabili all’EoW
(aggregati riciclati, compost e rottami metallici di ferro, acciaio e alluminio) e
definita una metodologia per la determinazione dei criteri
Per ciascun flusso di rifiuti i criteri riguardano:
rifiuti in ingresso (caratteristiche qualitative)
processi e tecniche di recupero
qualità del prodotto (rispetto di standard o di specifiche tecniche
dell’industria di utilizzo, inclusi standard di natura ambientale, quali la
presenza ammessa di contaminanti)
procedure di controllo della qualità dell’intero ciclo dalla produzione
all’utilizzo
informazioni da fornire con il prodotto
Stato dell’arte del Progetto End of Waste
Rapporti conclusi :
 Rottami di ferro e acciaio, rottami di alluminio - Regolamento (UE) n.
333/2011
 Rottami di vetro (voto favorevole TAC - pubblicazione entro 2012)
 Rifiuti di carta, rottami di rame e leghe di rame (esame successivo del
Consiglio)
Rapporti in fase di conclusione:
 Rifiuti biodegradabili sottoposti a trattamento biologico
 Rifiuti di plastica
Rapporto tecnico predisposto dal JRC-IPTS
(terzo documento di lavoro – agosto 2012)
Struttura del documento
Capitolo 1: finalità, campo di applicazione e struttura del documento
Capitolo 2: informazioni di base sul compost e digestato (tipologie di
rifiuti biodegradabili, opzioni di trattamento, applicazioni del compost e
del digestato, aspetti economici e di mercato, standard tecnici, aspetti
legislativi e relativi all’ambiente e alla salute umana)
Capitolo 3: risultati della campagna di campionamenti e di analisi condotta
dal JRC tra maggio e dicembre 2011, su campioni di compost e digestato
prodotti in 15 Stati membri e in Svizzera
Capitolo 4 : descrizione dei criteri di end-of-waste proposti
Capitolo 5 : descrizione degli impatti dell’end-of-waste dei rifiuti in esame
sull’ambiente e la salute umana, sull’economia, sui mercati e
sull’applicazione delle norme.
La struttura del documento ricalca, in linea di massima, l’impostazione dei
documenti relativi agli altri flussi di rifiuti ad eccezione del capitolo 3
Campo di applicazione
Input:
rifiuti «biodegradabili», cioè tutti quei rifiuti che possono
essere sottoposti a decomposizione aerobica o anaerobica
(concetto più ampio di «bio-waste», di cui alla direttiva
2008/98/CE)
Output:
compost e digestato
Resta escluso dal campo di applicazione il recupero
energetico
Criteri End-of-Waste
Cinque categorie di criteri tutti obbligatori e complementari
tra loro:
requisiti sulla qualità del prodotto
 requisiti sui materiali di input
 requisiti sui processi e sulle tecniche di trattamento
 requisiti sulla fornitura di informazioni
 requisiti sulle procedure di gestione della qualità
Requisiti sulla qualità del prodotto (1/3)
Obiettivo :
 Verificare l’assenza di elementi che possano creare rischi diretti
per l’ambiente e la salute umana
 Accertare che il prodotto sia adatto per l’uso diretto
 Accertare che il compost o il digestato siano una valida alternativa
alla materia prima
 Verificare che le proprietà che limitano l’utilità del materiale siano
state efficacemente separate ed eliminate
Unico set di parametri e relativi standard per compost e digestato e
relative modalità e frequenza di campionamento ed analisi
Requisiti sulla qualità del prodotto (2/3)
1. Contenuto minimo di sostanza organica
Il valore minimo: 15% sul peso secco, da determinare sul prodotto
finito a valle della fase di compostaggio/digestione anaerobica e
prima della miscelazione con altri materiali
2. Agenti patogeni
Due parametri di natura biologica: la Salmonella, che deve essere
assente in un campione di 25 g, e l’Escherichia Coli ≤ 1000 CFU/g
3. Piante infestanti e propaguli vegetali vitali
Massimo di due semi vitali di piante infestanti per litro di
compost/digestato
4. Impurità macroscopiche
Massimo 0,5% sul peso secco per vetro, metallo e plastica (frazioni
maggiori di 2 mm)
Requisiti sulla qualità del prodotto (3/3)
5. Metalli pesanti e inquinanti organici
Elemento*
Limite max
documento EoW
Limite max
d.lgs. 75/2010
Zn
400
500
Cu
100
230
Ni
50
100
Cd
1,5
1,5
Pb
120
140
Hg
1
1,5
Cr
100
0,5 (riferito al Cr VI)
Tl
Non previsto
<2
(solo per
ammendanti con
alghe)
0,2
Non previsto
6
Non previsto
PCDD/F
30
Non previsto
PFC (somma di PFOA e
PFOS)
0,1
Non previsto
PCB7 (somma dei PCB
28, 52, 101, 118, 138,
153, 180)
IPA16 (somma
sostanze)
di
16
* Unità di misura per PCDD/F: ng I-TEQ per kg di peso secco
Unità di misura per gli altri elementi: mg/kg di sostanza secca
In generale, i requisiti
proposti nel documento
sono più restrittivi di quelli
fissati
nella
disciplina
nazionale dei fertilizzanti
(d.lgs. n. 75/2010)
Requisiti sul materiale di input (1/2)
Obiettivo :
 controllo indiretto
(compost/digestato)
della
qualità
del
materiale
prodotto
Proposta :
 Elenco positivo dei rifiuti ammessi come input agli impianti di
compostaggio e digestione anerobica destinati alla produzione del
materiale end of waste
 Due liste positive, una per il compost e una per il digestato,
(allegato 9 del documento)
 Elenco additivi ammessi ai fini di un miglioramento dei processi di
compostaggio/digestione anaerobica e delle loro performance
ambientali
Requisiti sul materiale di input (2/2)
. Le liste positive riportano, per ciascuna tipologia di rifiuti, eventuali
ulteriori specificazioni, il corrispondente codice dell’Elenco europeo dei
rifiuti e la relativa denominazione
Esempio tratto dalla lista positiva per il compost di cui all’allegato 9
Ulteriori criteri sui materiali di input






È consentito l’impiego, come materiale di input, anche di materia prima,
purché le operazioni di compostaggio/digestione anaerobica continuino ad
essere considerate come trattamento di rifiuti
Il materiale di input deve essere noto al produttore
È obbligatorio indicare sul prodotto, per macrocategorie, qual è il materiale di
input (rifiuti raccolti in modo differenziato, rifiuti da parchi e giardini, rifiuti
urbani indifferenziati, fanghi, rifiuti agricoli contenenti/non contenenti
effluenti animali, ecc.)
È obbligatorio indicare i SOA. In tal caso si applicano le disposizioni del
Regolamento CE 1069/2009
Il ritrattamento di compost o digestato fuori specifica ai fini del rispetto dei
requisiti di qualità è consentito solo quando la non conformità del materiale
non è dovuta al tenore di metalli pesanti o inquinanti organici
Il metodo principale di controllo dei materiali di input consiste nell’ispezione
visiva (sostituita dal prelievo ed eventuale analisi del materiale nei casi in cui
l’ispezione visiva ponga rischi per la salute o la sicurezza dell’operatore)
Requisiti sui processi e sulle tecniche di trattamento (1/3)
Il produttore deve dimostrare che, per ogni lotto di compost/digestato e
per tutto il materiale costituente il singolo lotto, è stato seguito un
adeguato profilo tempo/temperatura durante il processo di
compostaggio/digestione anaerobica
Profili tempo/temperatura consentiti
(per materiali che non contengono sottoprodotti di origine animale)
Compostaggio
• almeno 65 °C per almeno 5 giorni
• almeno 60 °C per almeno 7 giorni
• almeno 55 °C per almeno 14 giorni
Il profilo tempo/temperatura stabilito dal DM 5 febbraio 1998 (t>55 °C per almeno 3
giorni) risulta essere meno restrittivo
Requisiti sui processi e sulle tecniche di trattamento (2/3)
Profili tempo/temperatura consentiti
(per materiali che non contengono sottoprodotti di origine animale)
Digestione anaerobica (DA)
• DA termofila a 55 °C per almeno 24h con un tempo di detenzione idraulica di
almeno 20 giorni
• DA termofila a 55 °C seguita da pastorizzazione (70 °C per 1 h)
• DA termofila a 55 °C seguita da compostaggio, nel rispetto dei profili
tempo/temperatura indicati in precedenza per il compostaggio
• DA mesofila a 37-40 °C seguita da pastorizzazione (70 °C per 1 h)
• DA mesofila a 37-40 °C seguita da compostaggio, nel rispetto dei profili
tempo/temperatura indicati in precedenza per il compostaggio
Requisiti sui processi e sulle tecniche di trattamento (3/3)
Gli Stati membri possono consentire ulteriori profili purché se ne
dimostri l’equivalenza, rispetto a quelli indicati, in termini di
igienizzazione.
Ulteriori misure per evitare la contaminazione dei materiali:
Gli impianti adibiti alla produzione di compost/digestato EoW
dovrebbero impiegare solo materiali appartenenti alla lista positiva
Nel caso di impiego di SOA, questi devono essere stoccati
separatamente rispetto agli altri materiali
Deve essere esclusa ogni possibilità di contatto fisico tra i
materiali di input e i prodotti finali
Requisiti sulla fornitura di informazioni (1/2)
Obiettivo
Fornire una serie di informazioni che, oltre a confermare il
rispetto dei requisiti EoW, permettano un impiego sicuro del
compost/digestato da parte dell’operatore nei diversi
contesti territoriali e regimi normativi
Requisiti sulla fornitura di informazioni (2/2)
Elementi informativi che il produttore deve dichiarare al momento dell’immissione
sul mercato del compost o del digestato :
 i riferimenti del produttore e dell’Organizzazione che certifica la qualità
 indicazione della tipologia di prodotto (compost o digestato) e dell’eventuale
impiego di particolari categorie di rifiuti (RU indifferenziati, fanghi di
depurazione, sottoprodotti di origine animale)
 codice del lotto e quantità
 valori dei parametri obbligatori da inserire in etichetta
 dichiarazione di conformità ai criteri EoW
 descrizione delle destinazioni d’uso del prodotto ed eventuali restrizioni o
raccomandazioni
 riferimenti ai requisiti del Regolamento sui SOA, ove applicabili
 istruzioni per un uso sicuro che facciano riferimento anche all’obbligo di
conformità alle norme e ai codici di buona pratica
 informazioni per la tracciabilità (da fornire al primo acquirente o utilizzatore) che
consentano di identificare il produttore, il lotto e i materiali d’input utilizzati,
nonché i requisiti di tracciabilità di cui al Regolamento sui SOA
Requisiti sulle procedure di garanzia della qualità
Il produttore di compost o digestato deve implementare un sistema di gestione
della qualità, verificato da un soggetto esterno, conforme a standard applicabili al
settore e riconosciuti a livello nazionale o comunitario. Gli elementi che rientrano
nel sistema di gestione sono:
i controlli per l’accettazione dei materiali di input, nonché il monitoraggio e la
registrazione dei processi che assicurino l’efficacia dei controlli
 le procedure per il monitoraggio della qualità del prodotto
la sorveglianza periodica da parte di terzi che comprenda controlli di qualità sulle analisi
del prodotto, ispezioni sull’impianto e sulla documentazione
la certificazione dell’impianto ai fini della dichiarazione e dell’etichettatura dei materiali
di input, le caratteristiche del prodotto, la tipologia di prodotto e il produttore
 le informazioni sulla conformità a norme nazionali, al sistema di garanzia della qualità,
ai criteri EoW e alle prescrizioni dell’autorità competente
 le misure per la revisione e il miglioramento del sistema di gestione della qualità
 la formazione del personale
Focus sui fanghi (1/5)
Nella lista positiva dei rifiuti ammessi risultano molte tipologie di fanghi (di
origine sia urbana che industriale) tra cui quelli di depurazione delle acque reflue
urbane (190805), per i quali viene precisato:
“i fanghi che sono impiegati per la produzione del compost devono essere
riconosciuti per l’impiego diretto in agricoltura”
Altre tipologie di fanghi derivano da :
Agroindustria
Produzione e lavorazione di polpa, carta e cartone
Lavorazione di pelli e pellicce
Processi chimici organici (produzione di prodotti chimici di base ed industria
farmaceutica)
Focus sui fanghi (2/5)
Confronto tra i requisiti previsti dal documento EoW e quelli fissati dalle
norme nazionali di settore (vigenti ed emanande):
d.lgs. n. 99/92 “Attuazione della Direttiva 86/278/CEE, concernente la
protezione dell’ambiente, in particolare del suolo, nell’utilizzazione dei
fanghi di depurazione in agricoltura”
d.lgs. n. 75/2010 “Riordino e revisione della disciplina
in
materia
di
fertilizzanti, a norma dell'articolo 13 della legge 7 luglio 2009, n. 88.”
 DM 5 febbraio 1998 “Individuazione dei rifiuti non pericolosi sottoposti alle
procedure semplificate di recupero ai sensi degli articoli 31 e
33
del
decreto legislativo 5 febbraio 1997, n. 22”
schema di decreto recante modifiche agli allegati 1A, IIA e 1B, del decreto
legislativo 27 gennaio 1992, n. 99
Focus sui fanghi (3/5)
Confronto tra i limiti di concentrazione di metalli pesanti e inquinanti organici
Elemento1
Limite max
documento EoW
Limite max
d.lgs. 99/92
Limite max
Schema modifica
allegati d.lgs. 99/92
Zn
400
2500
1700
Cu
100
1000
630
Ni
50
300
90
Cd
1,5
20
5
Pb
120
750
160
Hg
1
10
3
Cr
100
Non previsto
130
PCB2 (somma di congeneri)
0,2
Non previsto
0,8
IPA3 (somma di sostanze)
6
Non previsto
6
PCDD/F4
30
Non previsto
25
PFC (somma di PFOA e
PFOS)
0,1
Non previsto
Non previsto
1
Unità di misura per PCDD/F: ng I-TEQ per kg di peso secco, Unità di misura per gli altri elementi: mg/kg di sostanza secca
2
I congeneri considerati nell’EoW sono diversi da quelli contemplati dallo schema di modifica degli allegati del d.lgs. 99/92
3
4
Le sostanze considerate nell’EoW sono diverse da quelle contemplate dallo schema di modifica degli allegati del d.lgs. 99/92
Il limite previsto dallo schema di modifica del d.lgs. 99/92 si riferisce alla somma di PCDD/F e di PCB DL
Focus sui fanghi (4/5)
Ulteriori disposizioni relative al contenuto di sostanze inquinanti nei fanghi,
previste dallo schema di decreto di modifica degli allegati del d.lgs. 99/92
Sostanze
Selenio
Arsenico
Berillio
Alogeni organici assimilabili (AOX)
Alchilbenzen solfonati lineari (LAS)
Etilesilftalato (DEHP)
Nonilfenolo e nonilfenoletossilato
(NPE)
Disposizioni
Il richiedente l’autorizzazione
deve riportare i valori di
concentrazione nell’ambito della
richiesta
Le autorità competenti possono
fissare valori limite a livello
regionale,
qualora
le
caratteristiche del territorio lo
richiedano
Il MATTM valuta, sulla base dei
dati forniti annualmente dalle
Regioni, l’eventuale necessità di
inserire valori limite
Focus sui fanghi (5/5)
I limiti sui metalli pesanti previsti dall’EoW sono più restrittivi rispetto a quelli
contenuti nella disciplina nazionale
 Il d.lgs. n. 99/92
impone uno stringente regime di controllo
(autorizzazione, ecc.)
 Lo schema di revisione degli allegati mostra valori sostanzialmente
allineati
 Il d.lgs. n. 75/2010 limita l’impiego dei fanghi di depurazione per la
produzione di ammendante compostato misto: i fanghi, ad eccezione di
quelli agroindustriali, non possano superare il 35% (P/P) della miscela
iniziale
 il DM 5 febbraio 1998 stabilisce che i fanghi derivanti da impianti di
depurazione, con caratteristiche conformi a quelle previste all’allegato IB
del d.lgs. n. 99/92, possono essere utilizzati in misura non superiore al
35% sulla sostanza secca nella preparazione della miscela di partenza.
Tale percentuale può essere elevata al 50% per i fanghi derivanti da
impianti di depurazione delle industrie alimentari