VARIANTE n. 30 NORME TECNICHE DI ATTU

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VARIANTE n. 30 NORME TECNICHE DI ATTU
REGIONE AUTONOMA FRIULI-VENEZIA GIULIA
PROVINCIA DI UDINE
COMUNE DI MARTIGNACCO
P.R.G.C. - VARIANTE n. 30
NORME TECNICHE DI ATTUAZIONE
arch. Luciano Snidar
INDICE
TITOLO I - NORME GENERALI
(ARTICOLI 1 - 5)
pag.
1
pag.
6
pag.
49
pag.
51
pag.
55
pag.
57
pag.
59
TITOLO II - NORME PER LE ZONE
(ARTICOLI 6 - 28)
TITOLO III - ATTUAZIONE DEL P.R.G.C.
(ARTICOLI 29 - 33)
TITOLO IV - NORME DI INTERVENTO
(ARTICOLI 34 - 43)
TITOLO V - SISTEMAZIONI ESTERNE DELLE AREE EDIFICABILI
(ARTICOLI 44 - 47)
TITOLO VI - NORME TRANSITORIE
(ARTICOLI 48 - 52)
TITOLO VII - DISPOSIZIONI FINALI
(ARTICOLI 53 - 54)
Comune di Martignacco
TITOLO I - NORME GENERALI
Variante n. 30
1
ART. 1 - SCOPO DELLE NORME/ELABORATI DEL P.R.G.C.
Le presenti norme disciplinano l'attività urbanistica ed edilizia, le opere di urbanizzazione, l'edificazione di
nuovi fabbricati, il restauro ed il risanamento dei fabbricati esistenti, le trasformazioni d'uso, la realizzazione
dei servizi ed impianti e qualsiasi altra opera che comunque comporti mutamento dello stato fisico del
territorio del Comune.
Le presenti norme e gli elaborati grafici del P.R.G.C. prevalgono, ove non diversamente reso esplicito, in
caso di contrasto, su qualsiasi norma del Regolamento Edilizio, del Regolamento di Igiene ed altri
regolamenti comunali.
Il P.R.G.C. è costituito dagli allegati alla analisi fisico-morfologica, dalla Relazione, contenente anche
l’indicazione motivata dei limiti di flessibilità per l’attuazione, la revisione e l’aggiornamento del Piano (punto
1 bis della lettera b del 5° comma dell’art. 30 della L.R. 52/91 e successive modifiche), dalle Norme Tecniche
di Attuazione e dai seguenti elaborati grafici:
-
Analisi Fisico-morfologiche
n. 8 tav.
-
Carta dei vincoli
n. 1 tav.
-
1/7.000
Zonizzazione (territorio comunale)
n. 2 tav.
-
1/5.000
Piano struttura
n. 1 tav.
-
1/7.000
Aree edificate e urbanizzate
n. 2 tav.
-
1/2.000
1/5.000
Zonizzazione (territorio comunale)
n. 8 tav.
1/2.000
ART. 2 - FINALITÀ DELLA DISCIPLINA URBANISTICA
Il potere di indirizzo e di controllo del Comune sull'assetto del territorio si esercita attraverso gli strumenti di
attuazione del P.R.G.C. di cui al Titolo III delle presenti norme e, successivamente, attraverso l'esame delle
richieste di concessione a costruire secondo le norme che regolano la partecipazione ed il decentramento
amministrativo, al fine di garantire la validità sociale e funzionale delle urbanizzazioni, delle costruzioni e
dell'utilizzazione del territorio.
ART. 3 - TERMINOLOGIA URBANISTICA
Al fine di individuare le caratteristiche quantitative delle opere da realizzare nel territorio comunale, si usano
nel presente P.R.G.C. i seguenti termini urbanistici:
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Comune di Martignacco
INDICI E PARAMETRI URBANISTICI
a-
Variante n. 30
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Superficie territoriale (St)
Comprende le aree interessate dalle opere di urbanizzazione primaria e secondaria necessarie agli
insediamenti e la superficie fondiaria come definita al punto successivo con esclusione delle aree della
rete di viabilità principale individuata dal piano comunale.
Vanno altresì escluse ai fini del computo della St le aree in esse comprese di proprietà e di uso
pubblico, le aree già conteggiate come di pertinenza di interventi edificatori e le strade aperte al
pubblico transito da oltre tre anni.
b-
Superficie fondiaria (Sf)
È la porzione di superficie territoriale avente una destinazione omogenea di zona, destinata agli
interventi edilizi abitativi o produttivi, da attuare direttamente o previa predisposizione di strumento
urbanistico attuativo.
c-
Indice di fabbricabilità territoriale (It)
Esprime il volume costruibile in mc. per ogni mq. di superficie territoriale (St) come definita al punto a.
d-
Indice di fabbricabilità fondiaria (If)
Esprime il volume costruibile in mc. per ogni mq. di superficie fondiaria (Sf) come definita al punto b.
e-
Densità territoriale (Dt)
Esprime il rapporto tra abitanti insediabili o insediati in una zona e la sua superficie territoriale espressa
in Ha.
f-
Densità fondiaria (Df)
Esprime il rapporto tra abitanti insediabili o insediati in una zona e la superficie fondiaria espressa in Ha.
g-
Isolato
Ai soli fini della presente Variante generale per isolato deve essere intesa una porzione di territorio
definita da strade o da strade e da limiti di zona.
h-
Distanza dalle strade
E’ la distanza minima che deve osservare l’edificazione dal ciglio stradale alla protezione della strada
secondo lo stato di fatto dei luoghi.
i-
Ciglio della strada
E’ la linea di limite della sede o piattaforma stradale, comprendente tutte le sedi viabili, sia veicolari che
pedonali, ivi incluse le banchine od altre strutture laterali alle predette sedi, quando queste siano
transitabili, nonché le strutture di delimitazione non transitabili (parapetti, arginelle e simili).
INDICI E PARAMETRI EDILIZI
a-
Superficie coperta (Sc)
È l'area definita dalla proiezione orizzontale sul lotto dell'edificio o degli edifici principali ed accessori.
Dal computo sono escluse le sporgenze (sporti di gronda, terrazze, cornicioni, ecc.) non superiori a 1.50
ml. e le pensiline a copertura degli ingressi se inferiori a 15 mq. di superficie.
b-
Rapporto di copertura (Q)
Definisce la porzione di lotto copribile da fabbricati. È il rapporto numerico tra la superficie coperta dai
fabbricati e l’area edificabile del lotto, entrambe espresse in termini fondiari.
c-
Superficie lorda (Sl)
Indica la somma delle superfici, misurate al perimetro esterno, di tutti i piani fuori terra, compresi
androni, vani scale ed ascensori. Dal calcolo è esclusa la superficie afferente ai porticati, se aperti
almeno su due lati, ai vani tecnici (centrale termica, di condizionamento, cabina elettrica, locale motore
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ascensore, ed altri locali destinati ad 3impianti tecnologici) ed autorimesse fuori terra fino ad una
misura pari a 1 mq/10 mc. di volume vuoto per pieno.
d-
Superficie utile (Su)
Indica la somma della superficie lorda di tutti i piani di un edificio depurata dalla superficie
corrispondente alle murature interne ed esterne, androni, vani scale, vani ascensore, porticati, se aperti
almeno su due lati, volumi tecnici, così come definiti nella Circolare Ministeriale LL.PP. 31.01.1973 n.
2974, (centrale termica, di condizionamento, cabina elettrica, locale motore ascensori, ed altri locali
destinati ad impianti tecnologici) ed autorimesse fuori terra fino ad una misura pari a 1 mq/10 mc. di
volume vuoto per pieno.
e-
Area di pertinenza
E’ l’area cui si applicano i parametri edilizi ed urbanistici per calcolare il volume edilizio o la superficie
lorda di piano costruibili su di essa.
e1- Indice di utilizzo minimo (ium)
L’indice di utilizzo minimo è la superficie utile minima di ogni singola unità immobiliare
residenziale
f-
Volume edilizio (Ve)
Esprime il volume "vuoto per pieno" calcolato moltiplicando la superficie lorda per l'altezza netta. Tale
altezza è misurata dal pavimento del piano terra all'intradosso dell’ultimo solaio di copertura, o, nel
caso in cui la soffitta sia abitabile, all’intradosso del medio falda. Qualora la quota del pavimento del
piano terra sia superiore per più di 50 cm. a quella del terreno naturale, tale altezza viene misurata dalla
quota media del terreno naturale.
Dal calcolo sono esclusi i volumi netti afferenti a:
1) posti auto e autorimesse, ove integrate al corpo principale dell’edificio o di questo facenti parte
organica;
2) vani tecnici, così come definiti nella Circolare Ministeriale LL.PP. 31.01.1973 n. 2974, (centrale
termica, centrali elettriche, vani macchine ascensori, centrali condizionamento ed altri locali destinati
ad impianti tecnologici);
4) logge totalmente o parzialmente chiuse per non più di tre lati;
Nel caso di lotti saturi in base agli indici e parametri del presente P.R.G.C., gli interventi finalizzati al
contenimento energetico, in conformità alle normative in materia, mediante la posa di pannelli isolanti,
rivestimenti e simili (con il sistema del cosiddetto «cappotto esterno»), comprese le contropareti e le
intercapedini d’aria non superiori a cm. 8,00 complessivamente potranno essere realizzati anche in
deroga ai limiti di volumetria e di distanza stabiliti dal P.R.G.C., nella misura strettamente necessaria
alla loro funzionalità e a condizione che siano rispettate le distanze minime poste dal Codice Civile.
g-
Altezza massima del fabbricato (H)
Indica il dislivello massimo tra la quota del terreno naturale (o da quella del terreno sistemato se più
bassa) e la quota media dell'intradosso del solaio di copertura, calcolato alla nuda struttura portante.
Sulle vie e sui terreni in pendenza l'altezza si misura in corrispondenza del punto mediano della
facciata.
Nel caso in cui il terreno naturale sia a quota inferiore rispetto alla quota della sede stradale, l'altezza si
misurerà dalla quota di centro strada aumentata di cm. 15,00.
h-
Numero dei piani (N)
È il numero dei piani edificati interamente fuori terra.
i-
Distanza da strada
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4
È la distanza minima che devono osservare
gli edifici dal confine stradale, maggiorato di ml. 1,50,
fatti salvi gli allineamenti preesistenti. Sono esclusi dal computo aggetti completamente aerati e senza
sovrastanti corpi chiusi con sporgenza fino a ml. 1,50.
l-
Distanza dai confini contro terzi
È la distanza minima che devono rispettare gli edifici dai confini di proprietà contro terzi. Sono esclusi
dal computo aggetti completamente aerati e senza sovrastanti corpi chiusi con sporgenza fino a ml.
1,50.
m-
Distanza tra parete finestrata e parete finestrata di edifici antistanti
È la distanza minima da osservarsi tra pareti finestrate di nuovi edifici e pareti finestrate di edifici
antistanti, tale parametro si applica anche quando una delle pareti sia cieca. Sono considerati
antistanti due edifici quando la proiezione ortogonale delle loro facciate si sovrappone per oltre ml. 2,00
il 20%. Il parametro non si applica quando l'edificio antistante sia destinato a servizi e/o accessori.
Nel caso di pareti cieche, gli edifici devono essere comunque tenuti a distanza non inferiore a ml. 3,00.
n-
Distanza tra edifici
È la distanza minima da osservarsi tra pareti di nuovi edifici e pareti di edifici antistanti. Sono considerati
antistanti due edifici quando la proiezione ortogonale delle loro facciate si sovrappone per oltre ml. 2,00
il 20%. Il parametro non esclude la possibilità di costruzione in unione o in aderenza e non è applicata
quando l'edificio antistante sia destinato a servizi e/o accessori. Le costruzioni su fondi finitimi, se non
unite o aderenti, devono comunque essere tenute a distanza non inferiore a ml 3,00.
Sono esclusi dal computo aggetti completamente aerati e senza sovrastanti corpi chiusi con sporgenza
fino a ml. 1,50.
o-
Pendenza massima del tetto
Le coperture degli edifici di qualunque natura ed a qualunque scopo adibiti dovranno contenere la
pendenza delle falde entro e non oltre il 45%, con un minimo del 25% con esclusione delle zone D, H
ed edifici pubblici. Inoltre, per gli edifici principali le coperture dovranno prevedere almeno due
falde.
p-
H max dei camini
I camini, le canne fumarie, etc., dovranno essere contenute nell’altezza ad un massimo di ml. 1,00 oltre
la linea di colmo della copertura, e comunque essere adeguati alla normativa vigente in materia di
altezze e distanze minime delle canne fumarie di esalazione.
q-
Fabbricato accessorio
Sono “accessori” quei fabbricati non abitabili che sono destinati al servizio di un fabbricato residenziale,
produttivo, commerciale, etc. e sono autorizzabili solo in presenza od in previsione di un “fabbricato
principale”. La profondità massima affinché un fabbricato possa essere considerato accessorio dovrà
essere di ml. 5,00, la lunghezza massima ml. 10,00. Entrambe le misure potranno essere calcolate al
netto dei muri perimetrali.
ART. 4 - UTILIZZAZIONE DEGLI INDICI
Gli indici di fabbricabilità territoriale si applicano nelle zone ove è richiesto l'intervento urbanistico preventivo.
In tal caso, in ogni zona comprendente più lotti con caratteristiche omogenee, deve essere indicato l'indice
di fabbricabilità fondiaria in modo che la cubatura risultante dall'applicazione degli indici alla superficie dei
lotti o gruppi di lotti non risulti superiore alla cubatura risultante dall’applicazione dell’indice territoriale alla
superficie totale dell’intera zona soggetta a Piano Attuativo.
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5 modo diretto, ovunque non sia richiesto il Piano Attuativo.
Gli indici e parametri di zona si applicano, in
I progetti devono chiaramente indicare l’area di pertinenza urbanistica rispetto alla quale vengono
determinati i volumi progettati (art. 88 L.R. 52/91 e successive modifiche).
L'utilizzazione totale degli indici esclude ogni richiesta successiva di costruzione indipendentemente da
qualsiasi frazionamento o passaggio di proprietà. Le costruzioni esistenti, indipendentemente dagli indici,
potranno essere ampliate nei casi ammessi nei successivi articoli.
Qualora sia consentita od obbligatoria la conservazione dei fabbricati esistenti i relativi volumi vengono
computati, all'interno del lotto od area di pertinenza, per la determinazione degli indici di zona entro cui
insistono.
ART. 5 - OPERE DI URBANIZZAZIONE
Le opere di urbanizzazione primaria sono elencate nell'art. 91, comma 1 lettera a) L.R. 52/91 e successive
modifiche ed integrazioni.
Le opere di urbanizzazione secondaria sono elencate nell'art. 91, comma 1 lettera b) L.R. 52/91 e
successive modifiche ed integrazioni.
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TITOLO II - NORME PER LE ZONE
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ART. 6 - ZONIZZAZIONE
Il P.R.G.C. suddivide il territorio comunale, ai sensi delle Norme Tecniche di Attuazione del P.U.R. e dell'art.
2 del D.ML. 1444/1968 in applicazione dell'art. 17, comma 8 e 9 della Legge n. 765/1967, art. 30 L.R. 52/91,
nelle seguenti zone :
ZONE ABITATIVE
Di conservazione
Zona A
Di completamento
Zona B
Di espansione
Zona C
Di verde privato
Zona VP
ZONE INDUSTRIALI ED ARTIGIANALI
Zona D
ZONE AGRICOLE E FORESTALI
Zona E
ZONE PER ATTREZZATURE COMMERCIALI
Zona H
ZONE PER ATTREZZATURE FIERISTICHE
Zona P
ZONE PER ATTREZZATURE E SERVIZI (STANDARD)
Di scala comunale e sovraccomunale
ALTRE ZONE DI USO PUBBLICO E INTERESSE GENERALE
Viabilità stradale, ciclabile e pedonale
Corsi d'acqua
AREE SOGGETTE A VINCOLO SPECIALE
Ambientali
Stradali
Elettrodotti
Cimiteriali
Depuratori
AREE DI P.R.P.C. OBBLIGATORIO.
Oltre alle aree di P.R.P.C. obbligatorio, secondo le Norme di attuazione del P.U.R., il P.R.G.C. può
individuare e definire altre aree in particolari luoghi del territorio comunale che, per complessità di funzioni
previste, per localizzazione o per i caratteri morfologico-ambientali, richiedono una definizione urbanisticoarchitettonica specifica e unitaria della struttura fisico-morfologica e funzionale.
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ART. 7 - ZONE ABITATIVE DI CONSERVAZIONE
A
ATTUAZIONE: diretta
Le zone abitative A di conservazione, sono quelle specificate nell'art. 34 delle NTA/P.U.R.
Esse riguardano:
- EDIFICI VINCOLATI (Dlgs. 490/99);
- AREE, IMMOBILI E MANUFATTI DI VALORE STORICO-AMBIENTALE (v. schedatura del Centro di
catalogazione di Villa Manin a Passariano);
- VILLE CON PARCO (di valore storico-ambientale).
art. 7.1 - EDIFICI VINCOLATI
Gli edifici vincolati ai sensi della L. 1089/39, sono sottoposti a restauro conservativo e/o conservazione
tipologica (previa autorizzazione della Sovrintendenza), ordinaria e straordinaria manutenzione. Le
procedure di progetto e di approvazione sono quelle previste dal citato Decreto.
È fatto divieto di procedere alla costruzione di nuovi corpi edilizi.
art. 7.2 - AREE, IMMOBILI E MANUFATTI DI VALORE STORICO-AMBIENTALE E VILLE CON PARCO
Sono inseriti nella stessa categoria (zona A) quegli edifici considerati di valore storico-documentario.
Per tali immobili è sempre ammessa l'ordinaria e la straordinaria manutenzione, fatta eccezione per quanto
previsto ai punti e), f) ed h) del 3° comma dell’art. 68 della L.R. 52/91 e successive modifiche.
Per gli immobili ricadenti all’interno di questa zona è prevista la conservazione e recupero, a fini abitativi,
degli organismi edilizi principali, compresi gli annessi, e il recupero dei relativi parchi. Nel caso di
miglioramenti di carattere igienico-funzionale è ammesso un limitato aumento di volume, previo parere
obbligatorio e vincolante della Soprintendenza. È ammesso, oltre al restauro, il risanamento conservativo.
È prevista la possibilità di intervento con opere di ordinaria e straordinaria manutenzione, interventi di
sistemazione del parco-giardino, previo rilascio di autorizzazione edilizia o DIA.
È inoltre possibile procedere alla costruzione di piscine ed altre attrezzature sportive scoperte a carattere ed
uso privato (tennis, bocce, etc.) e relativi impianti tecnologici, purché ciò non comporti l’abbattimento di
piante autoctone e/o di pregio, previo rilascio di concessione edilizia.
I parchi-giardini costituenti pertinenza dell'edificio principale sono da considerare a tutti gli effetti inedificabili.
USI
- residenziale
- servizi ed attrezzature sociali
- uffici pubblici e privati
- commercio al minuto
- artigianato di servizio compatibile con la residenza, previa verifica dell'A.S.S.
- ricettività e ristoro.
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VALGONO INOLTRE LE SEGUENTI PRESCRIZIONI
a-
Le essenze arboree esistenti devono essere mantenute ed eventualmente sostituite con piante
autoctone. Le nuove piantumazioni seguiranno lo stesso principio. Nel caso di giardini storici, questi
potranno essere sottoposti a sostituzione delle essenze arboree in essere, secondo i criteri del restauro
ambientale.
b-
Non sono in ogni caso ammesse le modifiche di facciata, fatte salve quelle strettamente necessarie alla
funzionalità dell’immobile, nel rispetto della forometria e della modularità di facciata.
c-
Le attività direzionali, commerciali nonché artigiane, potranno interessare i soli piani terreno e primo. Gli
scantinati, la dove esistenti, potranno essere impiegati come deposito e/o magazzino per le suddette
attività. Le superfici adibite al commercio e all’artigianato dovranno essere rispondenti ai dettami del
Piano Comunale del Commercio, se presente. Non sono in ogni caso ammesse attività non compatibili
con la scala edilizia dell’edificazione storica. I singoli progetti fisseranno le quantità ed i criteri di
individuazione dei parcheggi legati alle attività commerciali nel rispetto dei disposti del DPGR
0126/Pres. del 1995 e successive modifiche.
e-
All’interno di tale zona i caratteri delle recintazioni verranno proposti dai singoli progetti.
f-
Quanto non esplicitamente normato va riferito al Codice Civile.
ART. 8 - ZONE ABITATIVE DI COMPLETAMENTO B
Tale zona comprende aree già urbanizzate, così come definite dall'articolo 5 del DPGR 0126/Pres. del 1995
e successive modifiche, ed è distinta nelle seguenti sub-zone:
- sub-zona B1 zone del tessuto edilizio consolidato del Capoluogo e delle frazioni.
Tipologie: tradizionale-storica, prevalentemente in linea od organizzata in complessi edilizi articolati.
- sub-zona B2 zone sostanzialmente sature attigue ai centri del capoluogo e delle frazioni.
Tipologie: unifamiliare, bi-trifamiliare, plurifamiliare in condominio ed a schiera.
- sub-zona B3 zone di completamento esterne al centro del capoluogo e delle frazioni, già edificate o libere.
Tipologie: unifamiliare, bi-trifamiliare, plurifamiliare in condominio e a schiera.
- sub-zona B4 zone inedificate di completamento esterne al centro del capoluogo e delle frazioni subordinate
a convenzionamento.
Tipologie: unifamiliare, bi-trifamiliare, plurifamiliare in condominio e a schiera. Le tipologie ammesse non
devono essere in contrasto con quelle prevalenti in tutte le subzone B citate.
L’area di pertinenza di un singolo immobile o unità immobiliare, conseguente a frazionamento, potrà dare
luogo a quantità di superficie inferiore a quella minima necessaria alla determinazione della volumetria su
di essa insistente.
In caso di frazionamento di un lotto su cui insiste un edificio, dovrà essere mantenuto il lotto di
pertinenza dell’immobile, che non potrà essere inferiore a quello necessario alla determinazione
della sua volumetria .
Le viabilità Le strade private distributive ai singoli lotti dovranno obbligatoriamente avere una sezione
minima di ml. 5,00 per la carreggiata stradale ed essere costeggiate da almeno un marciapiede di
profondità pari ad un minimo di ml. 1,20 1,50.
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E’
ammessa
deroga,
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con
esclusione9 della viabilità di nuova realizzazione che comunque
non potrà essere inferiore a ml. 4,50 complessivi, esclusivamente nei casi in cui sia fisicamente
impossibile adeguarsi al comma precedente. La detta impossibilità va documentata con fotografie e rilievo.
Deve inoltre essere dimostrata la proprietà del transito e/o il diritto dello stesso per l’uso residenziale,
questo prima del rilascio della Concessione Edilizia.
La deroga di cui sopra, in zona B3, non è
applicabile a viabilità che diano accesso
complessivamente a più di otto unità immobiliari.
Nelle nuove edificazioni, e nel caso di interventi di ristrutturazione e/o ampliamento che comportino
un aumento del numero delle unità immobiliari, dovrà essere previsto complessivamente un
numero minimo di due posti auto per ogni unità immobiliare realizzati anche con mezzi meccanici.
E’ sempre e comunque vietato costituire deposito di materiali e/o attrezzature a cielo aperto ovunque
collocate all’interno del lotto.
art. 8.1 - SUB-ZONA B1
ATTUAZIONE: diretta o indiretta
Tale zona comprende gli edifici esistenti con tipologia tradizionale-storica.
La zona è assoggettata a recupero urbanistico-edilizio, gli interventi previsti sono quelli di manutenzione
edilizia, restauro, conservazione tipologica e di risanamento conservativo (artt. 68, 69, 70 e 71 L.R. 52/91),
oltre a quello di ristrutturazione (art. 65 comma 1 L.R. 52/91) che, nei centri di Torreano e Martignacco sarà
subordinato alla predisposizione di P.R.P.C. anche per singolo immobile, fatto salvo quanto previsto ai
successivi commi.
a) In particolare per tali edifici è previsto:
- il mantenimento dell'altezza delle fronti o allineamento con edifici contigui esistenti;
- la non modificazione delle fronti prospettanti gli spazi pubblici per i piani superiori degli edifici non modificati
rispetto alle caratteristiche originali. Nel caso di comprovate necessità di adeguamento allo standard
abitativo ed alla funzionalità interna, sarà possibile procedere all’apertura di nuovi fori, purché nel rispetto
della «griglia compositiva» di facciata;
- nel caso di sostituzione della copertura esistente, la disposizione delle falde e la pendenza dovranno
riprodurre quelle preesistenti qualora siano adeguate alle tipologie storiche, ovvero dovranno adeguarsi
alle coperture degli edifici contigui di valore storico-ambientale; lo sporto del tetto dovrà essere realizzato in
travi di legno sagomate ed il manto di copertura dovrà essere costituito da coppi o tegole per morfologia e
colore equiparabili ai coppi;
- il completamento degli edifici in linea;
- divieto di intonacatura delle murature in sasso faccia a vista;
- conservazione delle cornici in pietra; ove non conservabili dovranno essere sostituite con altre di identico
materiale e lavorazione;
- conservazione dei portoni e degli androni di ingresso alle corti interne e divieto di abbassamento
dell’imposta di solaio al di sotto della chiave di volta o dell’architrave che delimita l’androne. Le volte non
potranno essere modificate nella geometria, neanche nel caso di rifacimento totale;
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- i serramenti e gli scuretti, ove sostituiti, dovranno
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essere in legno, o del tipo similare per colorazione e
forma, e le colorazioni dovranno essere conformi a quelle della tradizione locale. I serramenti non potranno
essere in alluminio anodizzato;
- è sempre e comunque fatto divieto di utilizzare, come sistema di oscuramento, persiane avvolgibili di
qualunque materiale;
- la colorazione delle facciate dovrà essere conforme ai colori della tradizione locale;
- i comignoli e le canne fumarie, se a vista, dovranno essere integrate nei materiali e tecnologie
all’organismo edilizio.
b) Nel caso di nuova edificazione in lotti liberi (subordinata alla formazione di P.R.P.C. anche per singolo
edificio):
- i lotti sul fronte strada dovranno uniformarsi alle altezze degli edifici contigui con un margine di
discrezionalità di ml. 0,50, concedibile solo se grazie al suo utilizzo si ottiene un piano aggiuntivo.
- i lotti interni dovranno essere edificati secondo tipologie conformi all’ambiente urbano in cui trovano
collocazione;
- valgono inoltre tutte le prescrizioni, relative all’estetica, della lettera a);
- in tutte le nuove costruzioni sia edificate in lotti liberi sia frutto di demolizione con ricostruzione, oltre
all’applicazione degli obblighi della legge 122/89, sarà obbligatorio prevedere un posto auto scoperto per
ogni unità immobiliare pari a mq. 10,00 ogni 100 mc. e una quantità di superfici a verde privato pari a mq.
8,00 ogni mc. 250 edificati.
USI
- residenziale
- servizi ed attrezzature sociali
- direzionale
- commercio al minuto
- turistico-ricettiva
- artigianato di servizio compatibile con la residenza
- attività agricola compatibile con la residenza, limitatamente ai lotti con edifici agricoli già in esercizio alla
data di approvazione della presente Variante.
Le costruzioni esistenti di uso residenziale possono essere modificate con gli interventi previsti dall'art. 65
comma 1 e dal Titolo VI Capo II della L.R. 52/91 e successive modifiche solo a Ceresetto, Nogaredo e
Faugnacco. Nel Capoluogo ed a Torreano l’utilizzo di tale categoria di intervento è subordinata alla
predisposizione di specifici P.R.P.C., anche per singolo immobile.
Le costruzioni esistenti possono essere trasformate compatibilmente con gli usi consentiti dal presente
articolo. La configurazione fisica di questi edifici può essere modificata anche traslando il corrispondente
volume (demolizione e ricostruzione), calcolato vuoto per pieno, all'interno dell'area di pertinenza, fermo
restando il rispetto del Codice Civile; ciò sarà possibile nel solo caso in cui l’edificio oggetto di demolizione
sia o frutto di costruzione recente (successiva al 1950) o sia fatiscente e di non particolare pregio
architettonico, o non si armonizzi con il contesto costruito. Tale possibilità è subordinata alla formazione di
un Piano preventivo, anche per singolo immobile.
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INDICI E PARAMETRI
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- Indice di fabbricabilità fondiaria
mc/mq.
2,00
- Rapporto di copertura
mq/mq.
0,50
- Altezza massima
per ricostruzioni o completamenti
non superiore all'altezza degli edifici
circostanti di carattere storico/tradizionale
posti entro la stessa sub-zona
per l’edificazione in lotti liberi (interni)
max.
- Numero di piani fuori terra (per edificazione in lotti liberi interni)
ml.
9,00
max. 2 + sottotetto abitabile
- Distanza minima dalle strade
nel caso di demolizione con ricostruzione
nel caso di edificazione in lotti liberi
esistente o in allineamento
min. ml.
5,00
in lotti liberi e in ricostruzione con traslazione
ml.
5,00
per edifici esistenti
quella in essere
- Distanza minima dai confini
Distanza dei nuovi edifici da quelli preesistenti:
tra parete finestrata e parete finestrata
ml.
10,00
negli altri casi
ml. 10,00 o in aderenza o
unione
- edifici accessori con h H max ml. 3,50a
confine
per un’estensione max pari a ml. 10,00
VALGONO INOLTRE LE SEGUENTI PRESCRIZIONI
a-
Ogni nuova costruzione sarà subordinata alla dimostrata possibilità di accesso veicolare al lotto e nei
centri di Torreano e Martignacco alla predisposizione di specifici P.R.P.C., anche per singolo immobile.
b-
Ogni tipo di intervento edilizio, nei centri di Torreano e Martignacco, che conduca alla realizzazione di
nuovi vani residenziali (secondo definizione ISTAT), eccedenti i mc. 150 di ampliamento, comunque
concesso, sarà subordinato alla predisposizione di un P.R.P.C. anche per singolo immobile.
c-
Nel caso di predisposizioni di P.R.P.C. che interessino un intero isolato si potrà usufruire di un bonus
nelle volumetrie edificabili. In tale caso l’If sarà pari a mc./mq. 3,0. Ciò esclude ogni ulteriore possibilità
di ampliamento.
d-
Gli ampliamenti per gli edifici ultimati alla data di approvazione della Variante n. 8 (20 maggio '97), in
lotti saturi o prossimi alla saturazione, possono essere concessi, una tantum, per ogni Unità Immobiliare
nella misura massima di mc.150, in deroga ad indici e parametri, fatte salve le prescrizioni del Codice
Civile.
e-
È consentito, per gli edifici ultimati alla data di adozione della presente Variante in lotti saturi o prossimi
alla saturazione, procedere, oltre agli ampliamenti di cui al punto d), a lavori per la costruzione di nuovi
corpi di fabbrica (staccati) destinati a fabbricati accessori, con altezza massima, al colmo della
copertura, pari a ml. 3,50 e fino al limite di mc. 150, in deroga esclusivamente all'indice fondiario ed al
rapporto di copertura, nel rispetto del Codice Civile. L’altezza al colmo può arrivare a ml. 4,50 qualora ci
sia un progetto unitario con la proprietà limitrofa.
f-
STRALCIATO
g-
La domanda di Concessione Edilizia, Autorizzazione Edilizia e la Denuncia di Inizio Attività dovrà
essere corredata, oltre agli elaborati di progetto, dal rilievo dello stato di fatto e dalla documentazione
architetto Luciano Snidar
11
Comune di Martignacco
12
fotografica delle fronti e degli edifici circostanti.
Variante n. 30
Degli elaborati di progetto deve fare parte una tavola
riportante una significativa porzione dell’intorno.
h-
Sono ammesse deroghe per gli edifici di recente costruzione (successivi al 1950) non integrati con
l’intorno; nella fattispecie si potrà intervenire con demolizioni, modificazioni delle altezze ed ogni tipo di
intervento mirante alla introduzione di elementi tipici dell’edilizia storica locale. Gli interventi demolitori
su questi edifici non richiedono predisposizione di alcun Piano attuativo se non affacciati sulla pubblica
via.
i-
Le attività direzionali, commerciali nonché artigiane, potranno interessare i soli piani terreno e primo. Gli
scantinati, là dove esistenti, potranno essere impiegati come deposito e/o magazzino per le suddette
attività. Le superfici adibite al commercio e all’artigianato dovranno essere rispondenti ai dettami del
Piano Comunale del Commercio ed alle Leggi e Regolamenti regionali in materia. Non sono in ogni
caso ammesse attività non compatibili con la scala edilizia dell’edificazione storica.
l-
Non si potrà procedere ad ampliamenti in sopraelevazione, fatti salvi i casi citati.
m-
Ogni intervento di nuova costruzione e/o demolizione con ricostruzione, realizzato nei centri di
Martignacco e Torreano, fatta eccezione per i casi detti, sarà subordinato alla formazione di un Piano
Particolareggiato anche per singolo immobile, così come ogni intervento eccedente i mc. 150 mirante
alla realizzazione di nuovi vani residenziali (definizione ISTAT).
n-
Le recinzioni sui confini verso strada dovranno essere realizzate con muri in laterizio ornamentale,
sassi, pietre, calcestruzzo o c.a. fino ad una H max. di ml. 2,00 di altezza. Nel caso di muri in
calcestruzzo o c.a., questi dovranno essere intonacati. Sui confini verso l’interno sarà possibile
predisporre recinzioni in paletti d’acciaio e rete metallica plastificata, anche infissi su muretti in c.a.
dell’altezza max. di cm. 30, o con siepi. L’altezza massima delle recinzioni è fissata in ml. 2,00.
o-
Quanto non esplicitamente normato va riferito al Codice Civile.
p-
L’approvazione delle presenti NTA costituisce di fatto abrogazione ed inefficacia delle NTA ed ogni altro
elaborato costituente il P.R.P.C. delle zone B1 del Capoluogo.
art. 8.2 - SUB-ZONA B2
ATTUAZIONE: diretta
In questa sub-zona sono ammessi tutti gli interventi edilizi previsti dalla L.R. 52/91 e successive modifiche.
USI
- residenziale
- servizi ed attrezzature sociali
- direzionale
- commercio al minuto
- artigianato di servizio compatibile con la residenza, previa verifica dell'A.S.S.
- turistico-ricettivo
INDICI E PARAMETRI
-
Indice di fabbricabilità fondiaria
mc./mq.
1,50
-
Rapporto di copertura:
mq./mq.
0,50
-
Indice di utilizzo minimo
mq.
architetto Luciano Snidar
50,00
12
Comune di Martignacco
Variante n. 30
13
-
Altezza massima:
ml.
-
Numero dei piani
n.
-
Distanza minima dalle strade
ml.
7,50
ml.
5,00
-
3
Distanza minima dai confini contro terzi
- pari all’altezza del fabbricato con un minimo di
-
10,00
Distanza minima dai confini contro terzi
per gli edifici accessori con h max ml. 3,50 a
confine per un’estensione max pari a ml. 10,00
-
Distanza minima tra pareti finestrate di edifici antistanti:
fabbricati di abitazione
ml.
10,00
fabbricati accessori
ml.
4,00
VALGONO INOLTRE LE SEGUENTI PRESCRIZIONI
a-
È consentita la costruzione in aderenza o unione tra edifici situati in lotti distinti nel rispetto di quanto
stabilito dal Codice Civile.
b-
Gli ampliamenti per gli edifici ultimati alla data di approvazione della Variante n. 8 (20 maggio '97), in
lotti saturi o prossimi alla saturazione, possono essere concessi, una tantum, per ogni Unità
Immobiliare, con esclusione degli edifici condominiali (con numero di unità superiore a 4), nella misura
massima di mc. 150, in deroga a indici e parametri.
c-
È consentito procedere a lavori di ampliamento di edifici ultimati alla data di adozione della presente
Variante in deroga alla distanza minima dalla strada, purché con l'ampliamento la distanza in essere
venga mantenuta e non divenga pregiudizievole all’ampliamento della sede stradale.
d-
È consentito, per gli edifici ultimati alla data di adozione della presente Variante in lotti saturi o prossimi
alla saturazione, procedere, oltre agli ampliamenti di cui al punto b), a lavori per la costruzione di nuovi
corpi di fabbrica (staccati) destinati a fabbricati accessori, con altezza massima, al colmo della
copertura, pari a ml. 3,50 e fino al limite di mc. 150, in deroga all'indice fondiario ed al rapporto di
copertura, nel rispetto del Codice Civile. L’altezza al colmo può arrivare a ml. 4,50 qualora ci sia un
progetto unitario con la proprietà limitrofa.
e-
STRALCIATO
f-
È fatto divieto di procedere alla costruzione di terrazze in aggetto sul fronte strada ove si tratti di
pubblica via aperta al traffico, qualora l’edificio sia ubicato a distanza inferiore ai ml. 5,00 dalla strada in
questione.
g-
Le recinzioni sui confini verso strada dovranno essere realizzate con muri in laterizio ornamentale,
sassi, pietre, calcestruzzo o c.a. fino ad una H max. di ml. 2,00 di altezza. Nel caso di muri in
calcestruzzo o c.a., questi dovranno essere intonacati. Sui confini verso l’interno sarà possibile
predisporre recinzioni in paletti d’acciaio e rete metallica plastificata, anche infissi su muretti in c.a.
dell’altezza max. di cm. 30, o con siepi. L’altezza massima delle recinzioni è fissata in ml. 2,00. Nelle
zone agricole attigue alle zone residenziali è possibile realizzare la recinzione con muretti da cm.
30 con sopra rete e paletti, sempre con altezza complessiva di ml. 2,00.
h-
Quanto non esplicitamente normato va riferito al Codice Civile.
i-
I condomini e le case a schiera dovranno contenere un massimo di otto unità abitative.
architetto Luciano Snidar
13
Comune di Martignacco
art. 8.3 - SUB-ZONA B3
Variante n. 30
14
ATTUAZIONE: diretta
In questa sub-zona sono ammessi tutti gli interventi edilizi previsti dalla L.R. 52/91 e successive modifiche.
USI
- residenziale
- servizi ed attrezzature sociali
- direzionale
- commercio
- artigianato di servizio compatibile con la residenza, previa verifica dell'A.S.S.
- turistico-ricettivo
INDICI E PARAMETRI
-
Indice di fabbricabilità fondiaria
mc./mq.
1,00
-
Rapporto di copertura:
mq./mq.
0,40
-
Indice di utilizzo minimo
mq.
50,00
-
Altezza massima:
ml.
9,00
-
Numero dei piani fuori terra
-
Distanza minima dalla strada
-
n. 2+sottotetto abitabile
ml.
Distanza minima dai confini contro terzi
- pari all’altezza del fabbricato con un minimo di
-
7,50
ml.
5,00
Distanza minima dai confini contro terzi
per edifici accessori isolati con H max ml. 3,50
a confine per un’estensione max pari a ml.
10,00
-
Distanza minima tra parete finestrate e pareti finestrate di edifici antistanti:
fabbricati di abitazione
ml.
10,00
fabbricati accessori
ml.
5,00
VALGONO INOLTRE LE SEGUENTI PRESCRIZIONI
a-
È consentita la costruzione in aderenza o unione tra edifici situati in lotti distinti nel rispetto di quanto
stabilito dal Codice Civile.
b-
Gli ampliamenti per gli edifici ultimati alla data di approvazione della Variante n. 8 (20 maggio '97), in
lotti saturi o prossimi alla saturazione, possono essere concessi, una tantum, per ogni Unità
Immobiliare, con esclusione degli edifici condominiali (con numero di unità superiore a 4), nella misura
massima di mc. 150, in deroga a indici e parametri, fatto salvo il rispetto del Codice Civile.
c-
È consentito procedere a lavori di ampliamento di edifici ultimati alla data di adozione della presente
Variante in deroga alla distanza minima dalla strada, purché con l'ampliamento la distanza in essere
venga mantenuta e purché tale ampliamento non sia pregiudizievole all’eventuale ampliamento della
sede stradale.
d-
È consentito, per gli edifici ultimati alla data di adozione della presente Variante in lotti saturi o prossimi
alla saturazione, procedere, oltre agli ampliamenti di cui al punto b), a lavori per la costruzione di nuovi
corpi di fabbrica destinati a fabbricati accessori, con altezza massima, al colmo della copertura, pari a
architetto Luciano Snidar
14
Comune di Martignacco
ml. 3,50 e fino al limite di mc. 150, in 15
deroga
Variante n. 30
all'indice fondiario ed al rapporto di copertura.
L’altezza al colmo può arrivare a ml. 4,50 qualora ci sia un progetto unitario con la proprietà limitrofa.
f-
Nel caso in cui un edificio venga in parte destinato ad uffici o comunque a pubblici esercizi, dovrà
essere previsto un parcheggio riservato agli utenti con capacità commisurata all’attività prevista e
comunque in osservanza dei disposti del DPGR 0126/Pres. del 1995 e successive modifiche. Nel caso
della dimostrata impossibilità di rispettare tali indici, sarà possibile derogare dal presente
disposto in presenza Nel caso di preesistenza di parcheggi pubblici attigui o prossimi (entro ml. 200)
sarà possibile derogare dal presente disposto.
g-
Le recinzioni sui confini verso strada dovranno essere realizzate con muri in laterizio ornamentale,
sassi, pietre, calcestruzzo o c.a. fino ad una H max. di ml. 2,00 di altezza. Nel caso di muri in
calcestruzzo o c.a., questi dovranno essere intonacati. Sui confini verso l’interno, oltre che con le
tipologie dette, sarà possibile predisporre recinzioni in paletti d’acciaio e rete metallica plastificata,
anche infissi su muretti in c.a. dell’altezza max. di cm. 30, o con siepi. L’altezza massima delle
recinzioni è fissata in ml. 2,00.
h-
Quanto non esplicitamente normato va riferito al Codice Civile.
i-
Gli edifici di carattere condominiale avranno le seguenti limitazioni:
•
con lotto min.
mq. 2.300
numero max di unità
•
con lotto min.
8
mq. 1700
numero max di unità
6
La superficie minima del lotto avrà potrà avere una tolleranza del 5% della superficie, in ragione delle
discrepanze rilevabili tra cartografia e reale assetto fisico-proprietario dei terreni.
In aggiunta ai parcheggi previsti dalla Legge 122/89 dovrà essere previsto un secondo posto auto,
anche scoperto, per ogni unità abitativa ed a questa legato nell’assetto proprietario ed 1,5 posto auto, di
carattere condominiale, ogni due unità abitative prevedendo alberature e sistemato a verde.
Il 50% delle aree scoperte dovranno essere destinate a verde alberato al netto delle superfici coperte
e delle superfici destinate a parcheggio e autorimesse fuori terra e della viabilità di accesso e
manovra; si suggerisce per tutte le zone residenziali che le aree di sosta vengano realizzate con
pavimentazioni drenanti.
L’edificio dovrà essere armonizzato con il contesto in cui si colloca.
l-
Nel caso di edificazione di ville a schiera, la continuità dell’edificato dovrà essere limitato a sei unità.
Nel caso di edificazione di un numero di schiere superiore a sei, dovrà essere obbligatoriamente
frapposto un vuoto (inedificato) pari a ml. 10,00 ogni sei unità edificate.
art. 8.4 - SUB-ZONA B4
ATTUAZIONE: diretta subordinata alla stipula di convenzione con il Comune
In questa sub-zona si interviene con concessione edilizia subordinata alla stipula di Convenzione tra privato
e Comune e sono ammessi tutti gli interventi edilizi previsti dalla L.R. 52/91 e successive modifiche.
USI
-
Residenziale
-
Servizi ed attrezzature sociali
-
direzionale
architetto Luciano Snidar
15
Comune di Martignacco
Variante n. 30
16
-
Commercio
-
Turistico-ricettivo
-
Artigianato di servizio compatibile con la residenza, previa verifica dell'A.S.S.
INDICI E PARAMETRI
-
Indice di fabbricabilità fondiaria
mc./mq.
0,80
-
Rapporto di copertura:
mq./mq.
0,40
-
Indice di utilizzo minimo
mq.
50,00
9,00
-
Altezza massima:
ml.
-
Numero dei piani fuori terra
n.
-
Superficie minima del lotto
a) casa unifamiliare
b) case bifamiliari e trifamiliari
-
per unità
Distanza minima dalla strada
mq.
600
mq.
400
ml.
7,50
Distanza minima dai confini contro terzi
- pari all’altezza del fabbricato con un minimo di
-
2 + sottotetto
ml.
5,00
Distanza minima tra pareti finestrate e pareti finestrate di edifici antistanti:
fabbricati di abitazione
ml.
10,00
fabbricati accessori
ml.
4,00
VALGONO, INOLTRE, LE SEGUENTI PRESCRIZIONI
a-
L’edificazione in questa zona è subordinata alla stipula di una Convenzione tra Comune e privato che
impegna quest’ultimo a completare le infrastrutture di cui sia eventualmente carente l’area, per la parte
che interessa il nuovo edificio.
b-
L’edificazione di tali aree è subordinata al completamento di tutte le infrastrutture a rete che sono a
carico del richiedente la Concessione ad edificare secondo i disposti della L. 10/77 art. 7 commi 2 e 4
ed art. 11 comma 1 (art. 7 comma 2: «Nella convenzione può essere prevista la diretta esecuzione da
parte dell’interessato delle opere di urbanizzazione, in luogo del pagamento della quota di cui al comma
precedente; in tal caso debbono essere descritte le opere da eseguire e precisati i termini e le garanzie
per l’esecuzione delle opere medesime.» comma 4: «Può tenere luogo della convenzione un atto
unilaterale d’obbligo con il quale il concessionario si impegna ad osservare le condizioni stabilite nella
convenzione-tipo ed a corrispondere nel termine stabilito la quota relativa alle opere di urbanizzazione
ovvero ad eseguire direttamente le opere stesse.»; art. 11 comma 1: «La quota di contributo di cui al
precedente art. 5 è corrisposta al comune all’atto del rilascio della concessione. A scomputo totale o
parziale della quota dovuta, il concessionario può obbligarsi a realizzare direttamente le opere di
urbanizzazione con le modalità e le garanzie stabilite dal comune.)
c-
STRALCIATO
d-
Nel caso in cui un edificio venga in parte destinato ad uffici o comunque a pubblici esercizi, dovrà
essere previsto un parcheggio riservato agli utenti con capacità commisurata all’attività prevista e
comunque nel rispetto dei disposti del DPGR 0126/Pres. del 1995 e successive modifiche.
e-
Le recinzioni sui confini verso strada dovranno essere realizzate con muri in laterizio ornamentale,
sassi, pietre, calcestruzzo o c.a. fino ad una H max. di ml. 2,00 di altezza. Nel caso di muri in
calcestruzzo o c.a., questi dovranno essere intonacati. Sui confini verso l’interno sarà possibile
architetto Luciano Snidar
16
Comune di Martignacco
predisporre recinzioni in paletti d’acciaio17e rete
Variante n. 30
metallica plastificata, anche infissi su muretti in c.a.
dell’altezza max. di cm. 30, o con siepi. L’altezza massima delle recinzioni è fissata in ml. 2,00.
f-
Quanto non esplicitamente normato va riferito al Codice Civile.
g-
Nel caso di edificazione di ville a schiera, la continuità dell’edificato dovrà essere limitato a sei unità. Nel
caso di edificazione di un numero di schiere superiore a sei, dovrà essere obbligatoriamente frapposto
un vuoto (inedificato) pari a ml. 10,00 ogni sei unità edificate.
h-
Gli edifici di carattere condominiale avranno le seguenti limitazioni:
•
con lotto min.
mq. 2.300
numero max di unità
•
8
con lotto min.
mq. 1700
numero max di unità
6
In aggiunta ai parcheggi previsti dalla Legge 122/89 dovrà essere previsto un secondo posto auto,
anche scoperto, per ogni unità abitativa ed a questa legato nell’assetto proprietario ed un posto auto, di
carattere condominiale, ogni due unità abitative.
Il 50% delle aree scoperte dovranno essere destinate a verde alberato al netto delle superfici coperte
e delle superfici destinate a parcheggio e autorimesse fuori terra e della viabilità di accesso e
manovra.
L’edificio dovrà essere armonizzato con il contesto in cui si colloca.
art. 8.5 - SUB-ZONA B*
ATTUAZIONE: diretta
Le zone B* corrispondono alle zone C completate e già infrastrutturate. Per i lotti non ancora saturi valgono
le norme del Piano Attuativo in base al quale sono state realizzate, per l’interezza del periodo di vigenza del
medesimo, mentre i lotti saturi sono soggetti alle norme di zona B3.
ART. 9 - ZONE ABITATIVE DI ESPANSIONE C
ATTUAZIONE: indiretta (P.R.P.C. obbligatorio)
Sono zone residenziali di nuovo impianto soggette a Piano Attuativo (P.R.P.C.).
USI
-
residenziale
-
servizi ed attrezzature sociali
-
direzionale
-
commercio al dettaglio
-
artigianato di servizio compatibile con la residenza, previa verifica dell'A.S.S.
-
ricettività (bar, ristoranti, etc.)
INDICI E PARAMETRI
-
Indice di fabbricabilità territoriale:
mc./mq.
1,00
-
Rapporto di copertura:
mq./mq.
0,40
-
Indice di utilizzo minimo
architetto Luciano Snidar
mq.
50,00
17
Comune di Martignacco
Variante n. 30
18
-
Altezza massima
ml.
9,00
-
Numero massimo dei piani fuori terra
-
Distanza minima da strade interne al P.R.P.C.
definita dal P.R.P.C.
-
Distanza minima da strade esterne al P.R.P.C.
ml.
2 + sottotetto abitabile
10,00
Distanza minima dai confini contro terzi
-
- pari all’altezza del fabbricato con un minimo di
-
ml.
5,00
Distanza minima tra parete finestrata
-
e parete finestrata di edifici frontistanti:
ml.
10,00
Superficie minima da destinare a verde
mq/ab. 12,00 e comunque non inf. a
mq. 400
-
Superficie minima da destinare a parcheggi
mq/ab.
4,00.
VALGONO INOLTRE LE SEGUENTI PRESCRIZIONI:
a-
Per i Piani Attuativi approvati in data antecedente a quella di adozione della presente Variante, valgono
le norme stabilite dal Piano Attuativo stesso, fino alla scadenza della validità dello stesso. Allo scadere
della validità dei singoli P.R.P.C., questi, in caso di variazioni, dovranno venire adeguati alla presente
norma.
b-
Le attività direzionali, artigianali di servizio potranno essere previste in tale zona solo nel caso in cui
queste non interessi una superficie maggiore del 50% di quella destinata a residenza e trovino posto al
piano terreno dell’immobile. Gli scantinati, la dove esistenti, potranno essere impiegati come deposito
e/o magazzino per le suddette attività.
c-
Nel caso in cui un edificio venga in parte destinato ad uffici o comunque a pubblici esercizi, dovrà
essere previsto un parcheggio riservato agli utenti con capacità commisurata all’attività prevista e
comunque nel rispetto dei disposti del DPGR 0126/Pres. del 1995 e successive modifiche.
d-
Le recinzioni sui confini verso strada dovranno essere realizzate con muri in laterizio ornamentale,
sassi, pietre, calcestruzzo o c.a. fino ad una H max. di ml. 1,50 di altezza. Nel caso di muri in
calcestruzzo o c.a., questi dovranno essere intonacati. Sui confini verso l’interno sarà possibile
predisporre recinzioni in paletti d’acciaio e rete metallica anche plastificata o legno, anche infissi su
muretti in c.a. dell’altezza max. di cm. 30, o con siepi. L’altezza massima delle recinzioni è fissata in ml.
1,50.
e-
L’area di pertinenza di una singola villa a schiera, conseguente a frazionamento, potrà dare luogo a
quantità di superficie inferiore a quella minima necessaria alla determinazione della volumetria su di
essa insistente.
ART. 10 - ZONE A VERDE PRIVATO VP
a-
Nelle aree indicate come Verde Privato in presenza in area residenziale limitrofa di un fabbricato
residenziale esistente è consentita l'edificazione di fabbricati destinati a deposito attrezzi da giardino
e piccola agricoltura, realizzati con struttura in legno o muratura intonacata, con altezza massima di
ml. 3,50 e fino al limite di mc. 100, nel rispetto di quanto prescritto dalle norme di Codice Civile. Con
distanza di ml. 5,00 dai confini.
b-
Gli edifici esistenti potranno essere recuperati anche con modificazione di destinazione d’uso, solo in
residenza, previa approvazione del Piano Particolareggiato dell’area di pertinenza; in tali casi è
concesso un ampliamento una tantum per un massimo di mc. 50,00 per esigenze di carattere igienico
architetto Luciano Snidar
18
Comune di Martignacco
funzionale.
Variante n. 30
La
trasformazione
19
d’uso
è
subordinata
alla
preventiva
dimostrata
possibilità d’accesso ed alla presenza delle necessarie infrastrutture a rete. Ogni immobile modificato
nell’uso potrà dare luogo ad un massimo di una unità.
c-
Per gli edifici esistenti non sono ammessi ampliamenti, se non per il raggiungimento della volumetria
di cui al punto a. Tale volumetria potrà essere discendere anche da demolizione con ricostruzione e
traslazione del relativo volume, nel rispetto dei parametri delle zone B3.
ART. 11 - ZONE INDUSTRIALI ED ARTIGIANALI D
Le zone industriali ed artigianali con riferimento agli artt. 12 e 37 del P.U.R., sono classificate nelle seguenti
categorie:
ZONA D2 - zone industriali ed artigianali di scala sovracomunale e comunale
ZONA D3 - insediamenti industriali ed artigianali singoli esistenti
Nelle zone industriali individuate sul territorio comunale non è ammesso l’insediamento attività rientranti
nell’elenco delle industrie insalubri di Iˆ classe di cui all’art. 216 del T.U.LL.SS. ad una distanza inferiore a
ml. 150 da zone residenziali ovvero da opere di urbanizzazione secondaria.
Allo stesso modo non è ammesso l’insediamento di attività rientranti nell’elenco delle industrie insalubri di IIˆ
classe di cui all’art. 216 del T.U.LL.SS. ad una distanza inferiore a ml. 50 dalle zone di cui sopra.
art. 11.1 - ZONE INDUSTRIALI ED ARTIGIANALI DI SCALA SOVRACOMUNALE E COMUNALE D2
ATTUAZIONE: indiretta (P.R.P.C. obbligatorio)
a-
Nella zona contrassegnata con asterisco, pur rientrando nella zona omogenea D2, si potrà procedere
ad edificazione diretta in quanto, pur essendo l'area in oggetto libera da edificazione, risulta
completamente infrastrutturata. La concessione edilizia potrà essere subordinata a stipula di
convenzione con il Comune, contenente l'obbligo di prevedere le dotazioni di verde e parcheggi previste
dal DPGR 0126/Pres. del 1995.
b-
Ogni nuova costruzione di attività produttive collocate sulla SS 464 è subordinata alla formazione di una
strada di accesso, ai lotti produttivi, a senso unico complanare alla Strada Statale stessa e dotata di un
unico accesso ed un'unica uscita. Nel caso in cui gli accessi siano già risolti o si riveli non realizzabile la
soluzione su descritta sarà possibile derogare da tale norma previo parere dell’Amministrazione
comunale e dell’ente proprietario della strada.
c-
Per le attività in essere alla data di adozione della presente variante è ammesso l’ampliamento una
tantum pari al 30% della Su esistente anche in assenza di P.R.P.C. approvato.
d-
Per la zona D2 prevista a est del rondò sulla SS 464, sul quale converge la SP che serve il centro
commerciale “Città Fiera”, delimitata dalle predette strade, non è ammessa la svolta a sinistra in uscita,
sia verso Udine sulla SS 464, che verso Spilimbergo sulla SP che serve il centro commerciale “Città
Fiera”.
Nella presente zona valgono le norme di seguito riportate.
Le opere rispettano le destinazioni d’uso e le percentuali di superficie fondiaria massima seguenti:
a) Industriale;
b) Artigianale;
architetto Luciano Snidar
19
Comune di Martignacco
Variante n. 30
20
c) Direzionale, 10%;
d) Commerciale al minuto, di beni prodotti o lavorati direttamente dall’azienda esercente l’attività
30%;
e) Commerciale all’ingrosso, 30%;
f)
Trasporto di merci e/o persone, 30%;
g) Opera di servizio tecnico-produttivo;
h) Opera di interesse collettivo connessa con destinazioni d’uso di cui alle lettere precedenti o in
suscettibili di localizzazione in zona residenziale, 10%;
i)
Opera per spettacolo, intrattenimento e svago in periodi diversi da periodi produttivi normali,
20%;
j)
Mense, ristorazione e bar, 5%.
La percentuale di superficie fondiaria massima di opere di cui alle lettere c), d), e), f), h), e i) e j) non
può comunque superare complessivamente il 50%.
E’ ammesso alloggio di custodia, di superficie utile fino a mq. 150, uno per ogni unità funzionale, purché
la superficie utile di opere di cui al periodo primo diverse vi superi mq. 400.
Le opere rispettano gli indici seguenti:
a) Rapporto di copertura: mq./mq. 0,5;
b) Distanza da strada:
1) Statale: m. 20;
2) Provinciale comunale:
2.1) m. 10;
2.2) tettoia per parcheggio: da definirsi mediante P.R.P.C.;
c) Distanza da confine:
1) m. 5;
2) Per opera prevista in programma unitario per lotti contigui e per tettoia per
parcheggio: m. 0;
d) Distanza tra pareti finestrate e pareti di edifici antistanti: m. 10;
e) Altezza: m. 12;
f)
Superficie per parcheggio, privato, nel lotto, minima:
1) Stanziale: 1,50 posti auto/2 addetti;
2) Di relazione:
2.1) di Su industriale o artigianale: 10%;
2.2) di Su direzionale: 80%;
2.3) di Su commerciale al minuto:
2.3.1) in genere: 250%;
2.3.2) per esercizi con vaste superfici di esposizione: 80%;
2.4) di Su commerciale all’ingrosso e di deposito: 40%;
2.5) di Su di opera di interesse pubblico: 80%.
Le opere sono attuate mediante P.R.P.C.. Il P.R.P.C. rispetta i criteri seguenti:
a) Destinazione a servizi ed attrezzature collettive, per parcheggi e verde, e ove necessario per
infermeria, mensa, uffici consorziali ed altri usi eventuali, di una superficie complessiva minima
pari al 7,5% della superficie fondiaria;
b) Strutturazione della trama fondiaria di base di aree libere in funzione di possibili aggregazioni e
disaggregazioni degli spazi edificabili;
architetto Luciano Snidar
20
Comune di Martignacco
21
c) Individuazione di requisiti di opere
e
Variante n. 30
attività,
in
funzione
di
omogeneità
dell’insediamento e del suo inserimento nel contesto territoriale;
d) Fissazione di criteri di ammissibilità igienico-sanitaria di attività. Sono escluse comunque
fonderie, acciaierie e impianti di trattamento di rifiuti;
e) Costruzione di una struttura Realizzazione di una struttura di spazi a verde, in funzione di
ricreazione, arredo e /o mascheramento;
f)
Allargamento di carreggiata di strada statale 464 in corrispondenza dell’area di P.R.P.C.;
g) Costruzione di diramazione o accesso da strada statale unico, canalizzato;
h) Riserva di spazi a ovest e a sud per costruzione di tratto di strada di collegamento e/o di
servizio diramata da rotatoria di strada statale 464, ed assunzione di oneri di sua realizzazione;
i)
Strutturazione dell’area tale da permettere diramazione o accesso da strada di collegamento
diramata da rotatoria di strada statale 464. La diramazione o accesso alla zona D2 da strada
statale è prevista dal Comune chiusa dopo realizzata diramazione o accesso da strada di
collegamento o di servizio diramata da rotatoria di strada statale 464;
l)
per depositi per materiale potenzialmente inquinanti il suolo: pavimento impermeabile e rialzo
perimetrale di muro pieno continuo o altro sistema per contenimento di eventuale sversamento.
Il Comune può prescriverne la copertura;
m) per aree scoperte per movimentazione di merci potenzialmente inquinanti: pavimento e sistema
di raccolta e trattamento delle acque di prima pioggia;
n) per condotta consorziale di acquedotto: rispetto di una distanza di edifici di m. 3 per lato. La
condotta può comunque essere spostata.
o) Per le zone confinanti con le zone residenziali, la zonizzazione dovrà prevedere una
fascia di rispetto inedificabile minima di ml. 50,00 dalla zona residenziale.
All’interno di dette aree potranno essere realizzate le seguenti opere:
-
aree destinate a parcheggi, viabilità, aree verdi, recintazioni, locali completamente
interrati, rampe ecc.; dovranno altresì essere predisposte adeguate mascherature
continue con essenze arboree ed arbustive autoctone disposte a doppia fila sfalsata.
art. 11.2 - ZONE PER INSEDIAMENTI INDUSTRIALI ED ARTIGIANALI SINGOLI ESISTENTI D3
ATTUAZIONE: diretta
Per gli edifici esistenti alla data di adozione della Variante Generale è consentito, anche come corpo
staccato, un aumento della superficie coperta pari al 30% della superficie anche in deroga ai parametri edilizi
previsti per la zona, per i lotti saturi, e fino alla saturazione dell’indice di zona per i lotti non ancora saturi.
Tale ampliamento è concesso a tutti gli edifici non residenziali, ad eccezione delle attività produttive esistenti
moleste (a giudizio della ASS) ubicate nelle aree abitate e/o urbanisticamente incompatibili (D3.1), nonché
qualora l'edificio ricada ad una distanza dalla strada inferiore a quella prevista dalle norme di zona, purché la
distanza in essere venga mantenuta. Al fine dell'ottenimento della concessione edilizia per l'ampliamento
deve essere garantita l'eliminazione di ogni azione inquinante.
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21
Comune di Martignacco
Variante n. 30
22
USI
-
impianti artigianali e industriali
-
magazzini, depositi e locali commerciali connessi con l'attività produttiva (anche nel caso la sede
dell’azienda sia situata in un Comune diverso)
-
direzionale
-
attività e attrezzature di servizio tecnico-produttivo
-
attrezzature di servizio sociale (mensa, asilo nido, circoli ricreativi, ambulatori, etc.)
-
stazione di servizio e autolavaggio
-
deposito veicoli
-
attività di trasporto di persone e merci
-
commercio all’ingrosso
-
attività di spettacolo intrattenimento e svago.
INDICI E PARAMETRI
-
Rapporto di copertura
-
mq./mq.
Distanza
0,50
dalle
strade
comunque non meno di ml.
10,00
-
Distanza tra edifici (minima)
ml.
10,00
-
Distanza dai confini (minima)
ml.
5,00
-
Distanza tra edifici nel caso siano destinati a residenza
(tra pareti finestrate e pareti di edifici antistanti)
ml.10,00 fatta eccezione per le
attività
di
spettacolo,
intrattenimento e svago che
dovranno mantenersi ad una
distanza minima di ml. 50 dalle
zone residenziali
-
Altezze dei fabbricati
ml.
12,00
VALGONO INOLTRE LE SEGUENTI PRESCRIZIONI
a-
È consentita la costruzione di un solo edificio per custode e/o proprietario/i con una volumetria massima
di mc. 800 350 subordinata all'esistenza di un'attività produttiva o di strutture ad essa connesse avente
una superficie produttiva di almeno 500,00 mq.
b-
L'area occupata dalle fasce di rispetto stradale nonché quelle poste a confine con la proprietà pubblica
o privata concorrono alla determinazione del rapporto di copertura.
c-
È consentito, per motivi igienici e/o funzionali, per gli edifici residenziali esistenti nella zona alla data di
adozione della presente Variante, costruire un ampliamento, per una sola volta, entro un massimo di
mq. 100 di superficie utile.
d-
In tutti i casi di nuova costruzione, ampliamento o manutenzione straordinaria degli insediamenti
esistenti, è fatto obbligo di prevedere una idonea schermatura ambientale, mediante piantumazione di
essenze arboree autoctone di alto fusto (H min. ml. 3,00) in continuità e a doppia fila.
e-
Per gli edifici produttivi esistenti è ammesso un ampliamento una tantum pari al 30% della superficie
produttiva già in uso. Tale ampliamento potrà essere concesso nel solo caso di verificata possibilità di
rispondere a tutte le prescrizioni relative alle dotazioni di verde e di parcheggi di cui al DPGR
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22
Comune di Martignacco
23
0126/Pres. del 1995 e successive modifiche.
Variante n. 30
Questi ultimi potranno essere anche sistemati in
strutture multipiano, il cui limite di altezza sarà pari a quello di zona e la superficie coperta da questi
determinata non verrà conteggiata.
f-
I lotti liberi in zona D3 vanno ritenuti infrastrutturati ed in quanto tali edificabili con concessione edilizia
diretta. La reale avvenuta infrastrutturazione dei lotti va dimostrata dal richiedente la concessione ad
edificare. Nel caso in cui l’infrastrutturazione non sia completa, la concessione sarà subordinata alla
stipula di una convenzione con il Comune, nella quale il richiedente si impegna alla realizzazione di
tutte le infrastrutture di cui, ancora, necessiti il lotto, antecedentemente all’inizio della costruzione della
struttura produttiva.
g-
Per le costruzioni esistenti e ricadenti all’interno dell’abitato contrassegnate come D3.1 non sarà
possibile nessun ampliamento dell’attività in essere; saranno possibili tutti gli interventi edilizi necessari
al mantenimento in efficienza delle strutture che già ospitano l’attività economica, inclusa la costruzione
di strutture per deposito, purché non abbiano un uso direttamente produttivo. Nel caso di dismissione le
attività non compatibili con la residenza, sia sotto il profilo igienico-sanitario che sotto quello urbanistico,
dovranno essere riconvertite in usi compatibili. Per quelli che intendano riconvertire l’attività produttiva
in essere, ciò sarà possibile previa verifica di compatibilità urbanistica e previo parere favorevole della
ASS, a condizione di eliminare ogni tipo di disturbo o nocumento per gli abitanti delle zone limitrofe e di
superare ogni genere di conflitto tra accessi carrai e viabilità esistente.
h-
La superficie delle aree destinate a parcheggio ed a verde non potrà essere inferiore, in ogni caso, al
50% della superficie edificata, di cui il 60% per parcheggio e il 40% da destinare a verde piantumato
che non dovrà essere ceduto al Comune, fermo restando il rispetto del DPGR 0126/Pres. del 1995 e
successive modifiche.
i-
Ogni nuova attività produttiva, edificata come corpo staccato, collocata sulla SS 464 è subordinata alla
formazione di una strada di accesso ai lotti produttivi dotata di un unico accesso ed un'unica uscita sulla
Strada Statale. Con ciò va inteso che l’accesso carraio dovrà essere unico. Ove fisicamente possibile
gli accessi carrai anche di aziende diverse dovranno essere accorpati. Nel caso in cui gli accessi siano
già risolti o si riveli non realizzabile la soluzione su descritta sarà possibile derogare da tale norma
previo parere dell’Amministrazione comunale e dell’ente proprietario della strada.
l-
Le recinzioni dovranno essere realizzate con siepi o rampicanti e paletti in acciaio e rete metallica
anche plastificata o con elementi metallici grigliati montati su muri in c.a. dell’altezza massima di ml.
0,50 e con altezza massima complessiva di ml. 2,50.
m-
Non è ammesso l’insediamento di fonderie (o acciaierie in genere) e di impianti di compostaggio.
n-
Quanto non esplicitamente normato va riferito al Codice Civile.
o-
In merito alle funzioni ammissibili nella presente zona, è possibile derogare per gli esercizi commerciali
al minuto già presenti alla data di entrata in vigore della presente variante. Nel caso di specie non
troverà applicazione il punto e del presente articolo.
ART. 12 - ZONE AGRICOLE E
Le zone agricole corrispondono alle zone omogenee E4 ed E6 di cui al P.U.R. .
Oltre agli usi agricoli, dominanti, sono previsti i seguenti
USI
-
Residenza in funzione della conduzione dei fondi e delle esigenze dei soggetti in possesso della
qualifica di imprenditore agricolo a titolo principale ai sensi della L.R. 6/96 e successive modifiche ed
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23
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24
integrazioni o di coltivatore diretto proprietario
o
Variante n. 30
di parente di primo grado dei soggetti detti o
dipendente dell’azienda nel numero massimo di una unità immobiliare..
Vale inoltre il disposto del comma 4 bis dell’art. 41 della L.R. 52/91, e successive modifiche ed
integrazioni, che consente la realizzazione di un’unità immobiliare ad uso residenziale per parenti di 1°
grado del conduttore del fondo a titolo principale.
-
Edifici per attività di agriturismo, anche separati dall’edificio principale (residenza del conduttore del
fondo).
-
Edifici adibiti a ricovero di animali entro i limiti definiti dalle presenti norme.
-
Edifici adibiti alla conservazione, prima trasformazione e commercializzazione dei prodotti agricoli
purché non si tratti di O.G.M., ed attività per l'assistenza e manutenzione delle macchine agricole di
proprietà dell'azienda.
-
Serre: Sono da considerarsi serre gli impianti che realizzano un ambiente artificiale per l'esercizio di
colture agricole e che siano costituiti da strutture stabilmente ancorate al suolo o da altra costruzione
esistente con copertura o chiusure laterali abitualmente infisse.
Le serre di cui sopra sono da considerarsi costruzioni, computabili nel solo conteggio della superficie coperta
totale; la loro realizzazione rimane subordinata al rilascio di Concessione Edilizia, nel rispetto dei seguenti
PARAMETRI
-
rapporto di copertura
80% dell'area libera del lotto
-
distanza dai confini
ml.
3,00
-
distanza dalle strade
ml.
6,00
(fatte salve le distanze più restrittive previste nei successivi artt. 16.1 e 17)
-
distanza dagli edifici esistenti sul fondo
ml.
5,00
-
distanza dagli edifici esistenti sui fondi finitimi
ml.
6,00
-
altezza massima
ml.
4,00
(elevabile, con motivata richiesta, previo parere favorevole della Commissione Edilizia)
E’ ammessa la costruzione a confine, previo atto notarile di consenso del confinante, all’interno della stessa
zona omogenea di edifici che non creino disturbo o nocumento alla residenza fino alla concorrenza del
rapporto di copertura massimo di mq./mq. 0,15 0,25. del fondo. Restano escluse: stalle, concimaie, silos,
etc.
art.12.1 - ZONA DI INTERESSE AGRICOLO E4
ATTUAZIONE: diretta
Sono zone agricole corrispondenti alla zona pedecollinare.
INDICI E PARAMETRI
-
Indice di fabbricabilità fondiaria :
per la residenza ed annessi
-
mc./mq.
0,01
edifici per attività produttive
mq./mq.
0,05
Distanza dai confini (minima)
ml.
Rapporto di copertura riferito al lotto (NO commassamento)
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10,00
24
Comune di Martignacco
-
-
Distanza
dai corsi
Variante n. 30
delle
acque
25
pubbliche
(minima)
a) edifici per la residenza
ml.
100
b) stalle, depositi, silos, magazzini
ml.
150
a) residenziali
ml.
7,50
b) stalle, depositi, magazzini
ml.
7,50
Altezza massima dei fabbricati
VALGONO INOLTRE LE SEGUENTI PRESCRIZIONI
All’interno delle zone E4 sono vietate le variazioni delle colture che non rientrino nei normali
processi di rotazione agraria, specie se comportano la riduzione degli ambiti boscati (anche cedui) e
modifiche dei pendii.
Sono vietate le modifiche degli ambiti boscati e dei pendii.
Per tale zona è possibile il commassamento delle volumetrie in zona E6. In tale caso le volumetrie saranno
riferite ad in If pari a 0,03 mc./mq.
Sono sempre ammesse trasformazioni delle colture da seminativo a prato stabile.
Sono ammessi interventi di modifica dello stato dei luoghi solo con scopo di riordino idrogeologico
e/o previa presentazione di progetto da approvarsi a cura dell’Amministrazione comunale.
art. 12.2 - ZONA DI INTERESSE AGRICOLO E6
ATTUAZIONE: diretta
Sono le zone agricole pianeggianti.
INDICI E PARAMETRI
-
Indice di fabbricabilità fondiaria (per fabbricati residenziali)
-
Indice di fabbricabilità fondiaria in aziende con terreni a
mc./mq.
0,03
colture specializzate per fabbricati residenziali (viticole , frutticole, orticole,
floricole) previo parere dell'Ispettorato Provinciale
dell'Agricoltura
mc./mq.
-
Lotto minimo (intervento unitario)
mq.
-
Rapporto di copertura riferito al lotto (NO commassamento)
0,05
10.000
edifici per attività produttive
mq./mq.
0,15
-
Distanza dai confini (minima)
ml.
6,00
-
Altezza massima dei fabbricati
a) residenziali
ml.
7.50
b) stalle, depositi, magazzini
ml.
7.50
VALGONO INOLTRE LE SEGUENTI PRESCRIZIONI (per tutte le sottozone E):
Per gli immobili esistenti, si operano le seguenti distinzioni:
a-
immobili di proprietà di imprenditori agricoli a titolo principale, ai sensi della L.R. 6/96 e successive
modifiche ed integrazioni, e/o di parente di primo grado così come previsto dall’art. 41 comma 4 bis
della L.R. 52/91 e successive modifiche ed integrazioni:
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25
Comune di Martignacco
1-
gli edifici per la residenza possono26
essere
Variante n. 30
sottoposti ad ogni categoria di intervento edilizio ed é
ammesso un ampliamento una-tantum pari a mq 120 di Superficie utile. Nel caso in cui si tratti di
tipologie tradizionali del paesaggio agrario del medio Friuli si dovranno rispettare i caratteri fisico
morfologici originari;
2-
gli annessi rustici possono essere recuperati anche a fini di civile abitazione purché rispettino i
caratteri stilistico-costruttivi dell’edilizia rurale tradizionale. Questa categoria di immobili potrà
subire un ampliamento pari a mq. 120 di Superficie utile nel rispetto dei caratteri costruttivi originari
e non potrà comunque essere frazionato in più di due unità immobiliari. Il ricorso a questi benefici
esclude la possibilità di nuove ulteriori edificazioni sull’area.
b-
Immobili i cui proprietari non sono conduttori del fondo:
1-
gli edifici per la residenza possono essere sottoposti ad ogni categoria di intervento edilizio con un
ampliamento possibile di mq. 90 di Superficie utile.
L’ampliamento non potrà comunque costituire corpo staccato rispetto all’esistente, fatta eccezione
per le autorimesse nel caso in cui l’edificazione di queste implicasse la chiusura di una luce e/o
veduta, e dovrà essere edificato nel rispetto dei caratteri tipologico-costruttivi dell’edificio in essere;
2-
gli annessi rustici potranno essere trasformati nell’uso a condizione che vengano rispettati i
caratteri stilistico-costruttivi dell’edilizia rurale tradizionale, non facciano più parte del fondo già alla
data di adozione della presente Variante Generale e siano stati edificati da almeno venticinque
anni. Questa categoria di immobili potrà subire un ampliamento pari a mq. 90 di Superficie utile nel
rispetto dei caratteri costruttivi originari e non potrà comunque essere frazionato in più di due unità
immobiliari residenziali. La concessione edilizia per tali edifici, per qualunque categoria di opere,
sarà subordinata al verificato avvenuto allacciamento alla rete di distribuzione dell’energia elettrica
ed alla rete di distribuzione idrica della zona in cui ricade l’immobile di cui alla richiesta di
concessione, alla possibilità di garantire lo smaltimento delle acque luride con allacciamento alla
rete fognaria o con altro idoneo sistema ed alla garantita accessibilità all’edificio con strada
carrabile.
Le opere dette devono essere compiute nel rispetto delle distanze dai confini e dalle strade
prescritte per la Zona E, fatta eccezione per quelle ricadenti in zona di vincolo ambientale (Dlgs.
490/99) e stradale.
Per le costruzioni ricadenti nelle suddette zone di vincolo, sono sempre possibili interventi di
manutenzione edilizia (L.R. 52/91 art. 68 comma 2); gli ampliamenti sono consentiti nel solo caso
in cui non riducano la distanza in essere dalla strada, subordinatamente all’ottenimento di parere
favorevole da parte dell’ente competente e nel limite di mc. 150 che dovranno riguardare
sopraelevazioni o le parti retrostanti degli immobili, rispetto all’asse viario, in conformità con il
disposto dell’art. 41 comma 4 quater della L.R. 52/91 e successive modifiche ed integrazioni.
Nel caso in cui ricadano in vincolo Galasso (acque pubbliche) si operano le seguenti distinzioni:
-
entro ml. 50:
per gli edifici esistenti sono ammissibili tutte le categorie di intervento, inclusi ampliamenti fino
ad un massimo di mc. 100 limitatamente alle residenze;
-
oltre i ml. 50:
oltre a quanto sopra sarà possibile, per gli aventi titolo, anche l’edificazione di nuovi edifici,
limitatamente alle residenze.
Altri interventi possono essere attuati su parere vincolante degli organi competenti.
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26
Comune di Martignacco
c-
Nei lotti agricoli adiacenti alle zone A, 27
B e C,
Variante n. 30
purché
contigui
all’abitazione,
è
consentita
l'edificazione di fabbricati destinati a deposito attrezzi da giardino e piccola agricoltura, realizzati con
struttura in legno o muratura intonacata, con altezza massima ml. 3,50 e fino al limite di mc. 150, nel
rispetto di quanto prescritto dalle norme di Codice Civile.
d-
Nelle zone E possono essere realizzate aree di deposito a cielo aperto, purché sia costituito da
materiali residui provenienti da attività agricola e, se a distanza inferiore a ml. 100, abbia carattere non
permanente. Tali depositi non potranno comunque avere altezza superiore a ml. 4,50 ed occupare una
superficie superiore ai mq. 800.
e-
È consentita la costruzione di silos foraggieri di dimensione "standard" nel rispetto delle distanze di
legge e a minimo ml. 10 dalle strade.
f-
In zona E4 è fatto divieto di costruire depositi e stalle a distanza inferiore a ml. 150 dai corsi d’acqua
pubblici. Nel caso siano già presenti, al fine dell’ottenimento delle autorizzazioni necessarie per
qualsiasi tipo di opera edilizia, dovrà essere garantita la schermatura verso il corso d’acqua con idonee
essenze d’alto fusto.
g-
Le zone per l’allevamento a carattere industriale sono quelle nelle quali esistono impianti che possono
ospitare:
1- volatili da cortile;
2- avicoli;
3- bovini;
4- equini;
5- suini;
6- cunicoli;
7- ovini;
8- canini;
Si considerano allevamenti zootecnici a carattere industriale tutti gli allevamenti di bestiame strutturati
per ospitare un numero di capi:
bovini
superiore a 100 UBA
equini
superiore a 20 UBA
suini
superiore a 20 UBA
ovini
superiore a 20 UBA
cunicoli
superiore a 500 fattrici
avicoli
superiore a 200 capi
Gli allevamenti a carattere industriale di nuovo impianto non sono ammessi.
Vengono equiparati ad allevamenti a carattere industriale gli impianti specializzati finalizzati alla
custodia, ospitalità, educazione e selezione di cani e altri animali domestici e le iniziative assimilabili,
dotati di strutture che consentano la presenza di oltre 20 capi.
Gli impianti, ricadenti in aree sottoposte a P.R.P.C. o in aree sensibili o non sensibili ricadenti in
territorio agricolo E dovranno seguire le seguenti prescrizioni:
I- abbattimento degli effetti impattanti dell’attività, attraverso la presentazione di un progetto mirante a
limitare l’impatto ambientale prodotto dall’impianto, con particolare attenzione alla schermatura con
cortina verde che cinturi l’intera area direttamente connessa con l’impianto citato che sarà recintata
con un’altezza di ml. 2,00 (con rete metallica anche plastificata e siepi rampicanti) e piantumata con
alberature di alto fusto lungo il perimetro;
architetto Luciano Snidar
27
Comune di Martignacco
28 alla
II- gli edifici annessi all’attività in essere
Variante n. 30
data di adozione della presente Variante Generale
potranno essere sottoposti a tutti quegli interventi edilizi necessari al mantenimento dell’attività ed al
suo ampliamento nei limiti di quanto prescritto dalla presente norma.
Le attività di allevamento esistenti potranno essere ampliate, fino al raddoppio della superficie anche in
deroga al rapporto di copertura fino ad un indice di copertura max pari al 50%, a condizione che
l’ampliamento dia luogo all’osservanza di quanto stabilito al precedente punto I e che l’ampliamento
conduca alla trasformazione degli allevamenti in essere in moderni allevamenti privi di emissioni di odori
o di qual si voglia disturbo per le zone residenziali e finitime.
h-
I nuovi edifici destinati ad allevamenti zootecnici dovranno rispettare una distanza dalle zone
residenziali individuate dal PRGC non inferiore a ml 300, una distanza dagli edifici residenziali non
inferiore a ml 50, ed essere dotati dei dispositivi atti alla depurazione dei materiali e liquami di rifiuto
secondo quanto previsto dalle vigenti norme in materia. Qualora allevamenti zootecnici ed edifici
residenziali facciano parte della stessa azienda la distanza può essere ridotta a 25 ml.
Per gli insediamenti zootecnici esistenti, aventi distanze inferiori a quelle suddette sono ammessi
unicamente interventi di ordinaria e straordinaria manutenzione e di ampliamento anche in deroga alle
normative di zona nella misura massima del 10% del volume esistente, esclusivamente se viene
dimostrata la miglioria dal punto di vista igienico e funzionale dell’intero insediamento.
i-
Nel caso di contrasto della presente norma con il Regolamento di Polizia Rurale, quest’ultimo prevarrà
sulla norma.
l-
I ricoveri per animali e le concimaie, a carattere non industriale, dovranno essere situati a distanza
superiore a ml 30 rispetto alle sedi stradali e a ml 25 rispetto agli edifici residenziali esistenti ed a
distanza superiore a ml 100 dalle zone residenziali esistenti; qualora ricoveri, concimaie ad edifici
residenziali facciano parte della stessa azienda la distanza può essere ridotta a 10 ml. Per le strutture
esistenti alla data di adozione del presente PRGC, nel caso di ampliamenti o spostamenti le distanze
non potranno essere inferiori a quelle in essere.
La realizzazione di nuovi insediamenti zootecnici sarà ammessa solo su lotti, accorpati in un unico
appezzamento, non inferiori a 20.000 mq.
m-
Quanto previsto al punto precedente, non trova applicazione nel caso di ricollocazione per intero di
aziende agricole esistenti nel territorio comunale, poste all’interno del tessuto residenziale esistente. Al
fine, di garantire il completo trasferimento dell'attività agricola entro sei mesi dalla data di ultimazione
dei lavori, sarà inserita in sede di rilascio della concessione edilizia, apposita prescrizione vincolante,
l'inottemperanza della quale comporterà l'applicazione delle sanzioni previsto dall'art 107 della L.R.
52/91 per Interventi eseguiti in parziale difformità dalla concessione. La distanza dei fabbricati dalle
strade comunali, insediamenti agricoli a carattere non industriale, dovrà essere pari o superiore a ml.
20,00.
n-
Nel caso di allevamenti esistenti, la trasformazione con conduzione a stabulazione libera su cuccetta le
quantità di UBA ammessa potrà essere aumentata in ragione di 1/3 di quelle in essere ed
analogamente le distanze dalle zone residenziali potranno essere ridotte di ¼ rispetto a quelle in
essere.
o-
In tale zona potranno trovare collocazione anche edifici adibiti alla conservazione, prima trasformazione
e commercializzazione dei prodotti agricoli, purché non si tratti di OGM, anche di produzione non
propria ed attività per l'assistenza e manutenzione delle macchine agricole.
p-
Sarà ammesso all’interno delle face di rispetto stradale, fatta salva autorizzazione dell’ente proprietario
della strada medesima ed il rispetto dei disposti del Codice della Strada, del relativo regolamento di
architetto Luciano Snidar
28
Comune di Martignacco
29
attuazione e del PUR, l’impiego delle superfici
di
Variante n. 30
terreno libere da edificazione per esposizioni dei
prodotti agricoli commercializzati sul posto o nelle immediate vicinanze.
ART. 13 - ZONE PER ATTREZZATURE COMMERCIALI H
Corrispondenti alle zone per attrezzature commerciali Hc, H2 (art. 41 NTA del P.U.R.) ed H3 (esistenti) di
interesse comunale e sovracomunale.
Le zone per attrezzature commerciali H3 sono quelle in essere alla data di adozione della presente Variante.
Tutti gli esercizi commerciali dovranno prevedere la presenza di servizi igienici distinti per il personale ed il
pubblico, in numero e collocazione adeguati alle esigenze di fruibilità e commisurati ai flussi di clienti previsti
sulla base della superficie di vendita e della categoria merceologica.
art. 13.1 - ZONA OMOGENEA Hc
ATTUAZIONE: indiretta
Zona omogenea a destinazione commerciale per attività di grande distribuzione con superficie commerciale
coperta superiore a mq. 5.000 e per centri commerciali al dettaglio superiori a mq. 2.500.
USI
- commercio;
- depositi, magazzini e servizi tecnici ed amministrativi delle attività commerciali;
- una sola abitazione, con un volume non superiore a mc. 800, a uso del titolare dell'azienda o del suo
dipendente addetto alla custodia;
- attività artigianali di servizio non moleste integrabili con il commercio (orafo, parrucchiere, calzolaio,
panettiere, elettro riparatore, etc.);
- servizi per il personale (mensa, circolo ricreativo, asilo nido, etc.);
- attività direzionali;
- attività turistico ricettive, ristorazione, bar, etc.;
- attività ricreative e per il tempo libero (cinematografi, palestre, centri benessere, centri per l’abbronzatura,
piscine, etc.);
- stazione di servizio e autolavaggio;
- depositi di veicoli.
INDICI E PARAMETRI
-
Rapporto di copertura:
mq./mq.
0,50
-
Altezza massima degli edifici commerciali
non superiore a quella del più alto
edificio esistente e comunque non
superiore a tre piani fuori terra
-
Altezza massima per gli altri edifici
ml.
12,00
-
Altezza massima per gli edifici alberghieri e direzionali
ml.
35,00
-
Altezza massima del fabbricato per abitazione:
ml.
8,50
architetto Luciano Snidar
29
Comune di Martignacco
Variante n. 30
30
-
Distanza dai confini
ml.
10,00
-
Distanza tra pareti finestrate e pareti di edifici antistanti:
minima ml.
10,00
-
Distanza minima dagli edifici dalle strade interne:
da definire nel P.R.P.C.
-
Distanza minima degli edifici dalle strade esterne:
secondo Codice della Strada
VALGONO INOLTRE LE SEGUENTI PRESCRIZIONI
a-
Per i parcheggi dovranno essere rispettate le seguenti quantità minime:
1- commercio e ristorazione (minimo)
300% della superficie di vendita e/o di somministrazione;
2- attività artigianali
parcheggi stanziali nel lotto
minimo 1 posto auto per ogni addetto
parcheggi di relazione
minimo 50% Su;
3- attività direzionali
b-
parcheggi stanziali nel lotto
minimo 1 posto auto per ogni addetto
parcheggi di relazione
minimo 100% Su;
4- attività turistico ricettive (minimo)
1 posto auto per ogni camera;
5- attività ricreative e per il tempo libero
parcheggi di relazione minimo 100% Su.
Le aree di parcheggio dovranno essere alberate e le relative pavimentazioni dovranno essere atte a
consentire il drenaggio delle acque meteoriche.
c-
Le aree sistemate a verde e/o le aiuole del parcheggio alberato non potranno essere computate nel
calcolo della superficie minima da destinare a verde alberato previsto dal Piano attuativo.
d-
I posti auto richiesti potranno essere realizzati in parcheggio multipiano. Nel caso in cui questi vengano
realizzati dovranno essere funzionalmente connessi, anche fisicamente, all’edificio commerciale.
Nell’ipotesi in cui il centro commerciale saturi già l’indice di zona, il parcheggio multipiano potrà essere
edificato in deroga all’Indice fondiario di zona.
In tale ipotesi le superfici da destinare a parcheggio dovranno corrispondere alla superficie utile del
parcheggio multipiano, al netto dei servizi igienici e degli impianti di risalita.
e-
Le aree verdi, opportunamente accorpate, dovranno essere, come minimo, pari al 15% della St
complessiva, piantumate e poste all'esterno dei lotti.
Tutti i sedimi non occupati dagli edifici, dalla viabilità e dai parcheggi sia all'interno che all'esterno dei
singoli lotti vanno sistemati a verde alberato.
Rispetto all’interezza del verde previsto, il 70% di questo dovrà essere di libero accesso.
f-
Il P.R.P.C. dovrà indicare gli accessi veicolari all’area dalla pubblica via distinguendo gli accessi pubblici
da quelli per fornitori e personale. Dovrà essere impedita la svolta a sinistra per i veicoli in entrata ed
uscita dal Centro Commerciale che si immettano sulla SS 464 (nuovo tracciato) e sulla strada di
previsione collocata tra la zona Hc e l’Ente Fieristico.
g-
All’interno dei perimetri di P.R.P.C. obbligatorio, tenuto conto delle superfici massime realizzabili è
necessaria la prevalenza delle superfici commerciali rispetto a quelle destinabili ad altre funzioni.
h-
Nella predisposizione del P.R.P.C. il professionista incaricato dovrà computare le superfici da destinare
a parcheggi tenendo conto dell’ipotesi più sfavorevole discendente dall’applicazione del massimo
coefficiente di elasticità ad ogni attività ammessa.
architetto Luciano Snidar
30
Comune di Martignacco
Variante n. 30
31H2
art. 13.2 - ATTREZZATURE COMMERCIALI
ATTUAZIONE: indiretta (P.R.P.C. obbligatorio)
Sono le zone omogenee H2 commerciali di interesse comunale e sovracomunale descritte nell'art. 41 delle
Norme Tecniche di Attuazione del P.U.R..
In tale zona é consentito l'insediamento di tutte le strutture edilizie, servizi, attrezzature ed impianti connessi
con le attività commerciali all'ingrosso, per il commercio con l'estero e al dettaglio, anche se costituenti parte
di una ditta avente sede fuori Comune.
I piani di grado subordinato si attuano attraverso P.R.P.C. di iniziativa pubblica o privata, ex artt. 48 e 49
della L.R. n. 52/91 e successive modifiche.
USI
- Esercizi di vendita all'ingrosso ed al dettaglio;
- Depositi, magazzini e servizi tecnici ed amministrativi delle attività commerciali;
- Attrezzature di servizio tecnico-produttivo;
- Attrezzature di servizio sociale e per il personale (mensa, asilo nido, circoli ricreativi, ambulatori, etc.);
- Una sola abitazione, con un volume non superiore a mc. 800, a uso del titolare dell'azienda o del suo
dipendente addetto alla custodia;
- Attività artigianali di servizio non moleste integrabili con il commercio (orafo, parrucchiere, calzolaio,
panettiere, elettro riparatore, etc.);
- Attività direzionali;
- Attività turistico-ricettive, ristorazione, bar, etc.;
- Attività ricreative, per lo svago e per il tempo libero (cinematografi, palestre, centri benessere, centri per
l’abbronzatura, etc.);
- stazione di servizio e autolavaggio.
INDICI E PARAMETRI
-
Lotto minimo
mq.
1.500
-
Rapporto di copertura
mq./mq.
-
Distanza minima dalle strade esterne all'area di Piano Attuativo
0,50
secondo Codice della Strada
e dell’art. 16.1
delle presenti NTA
-
Distanza tra edifici nel caso siano destinati a residenza
(tra pareti finestrate e pareti di edifici antistanti)
ml.10,00 fatta eccezione per le
attività
di
spettacolo,
intrattenimento e svago che
dovranno mantenersi ad una
distanza minima di ml. 50 dalle
zone residenziali
-
Distanza dalle strade interne all'area di Piano Particolareggiato
-
Distanza tra edifici (minima)
ml.
10,00
-
Distanza dai confini (minima)
ml.
5,00
-
Altezza massima
architetto Luciano Snidar
definita dal P.R.P.C.
definita dal P.R.P.C.
31
Comune di Martignacco
VALGONO
INOLTRE
Variante n. 30
LE
32
SEGUENTI
PRESCRIZIONI
a-
È consentita la costruzione in aderenza tra edifici situati in lotti distinti secondo Codice Civile.
b-
Nell'ambito dei nuovi insediamenti soggetti a Piano Attuativo, ai sensi della tabella 3 del DPGR
0126/Pres. del 1995 e successive modifiche la superficie minima da destinare a parcheggio deve
essere pari al 100% della superficie commerciale nel caso di esercizi fino ai mq.400, pari al 200% per
esercizi di superficie superiore ai mq. 400 e inferiore a mq. 5.000. Le quantità di superficie rimanenti,
libere da edificazione e da parcheggi dovrà essere sistemata a verde piantumato con essenze arboree
autoctone d’alto fusto. Ogni specifica ulteriore verrà fornita dagli specifici P.R.P.C..
c-
Nella redazione dei Piani Attuativi o ampliamento degli insediamenti esistenti, é fatto obbligo di
prevedere una schermatura ambientale, mediante piantumazione di idonee essenze arboree verso le
zone abitative A, B e C, nonché verso quelle di interesse collettivo (attrezzature e servizi), con
esclusione delle aree riservate ad impianti tecnologici, confinanti con l'abitato.
d-
Ogni nuova costruzione di attività commerciali collocate sulla SS 464 è subordinata alla formazione di
una strada di accesso ai lotti a senso unico complanare alla Strada Statale stessa e dotata di un unico
accesso ed un'unica uscita. Nel caso in cui gli accessi siano già risolti o si riveli non realizzabile la
soluzione su descritta sarà possibile derogare da tale norma previo parere dell’Amministrazione
comunale e dell’ente proprietario della strada.
e-
Le recinzioni potranno essere realizzate con siepi o rampicanti e paletti in acciaio e rete metallica anche
plastificata o con elementi metallici grigliati montati su muri in c.a. dell’altezza massima di ml. 0,50 e con
altezza massima complessiva di ml. 2,50.
art.13.3 - ATTREZZATURE COMMERCIALI H3
ATTUAZIONE: diretta
La zona omogenea H3 corrisponde alle zone commerciali in essere alla data di adozione della presente
Variante.
In tale zona è consentito l’insediamento di tutte le strutture edilizie, servizi, attrezzature ed impianti connessi
con le attività commerciali all’ingrosso e al dettaglio;
USI
- Esercizi di vendita all'ingrosso ed al dettaglio;
- Depositi, magazzini e servizi tecnici ed amministrativi delle attività commerciali;
- Attrezzature di servizio tecnico-produttivo;
- Attrezzature di servizio sociale e per il personale (mensa, asilo nido, circoli ricreativi, ambulatori, etc.);
- Una sola abitazione, con un volume non superiore a mc. 800, a uso del titolare dell'azienda o del suo
dipendente addetto alla custodia;
- Attività artigianali di servizio non moleste integrabili con il commercio (orafo, parrucchiere, calzolaio,
panettiere, elettro riparatore, etc.);
- Attività direzionali;
- Attività turistico ricettive, ristorazione, bar, etc.;
- Attività ricreative, per lo svago e per il tempo libero (cinematografi, palestre, centri benessere, centri per
l’abbronzatura, etc.);
- stazione di servizio e autolavaggio.
architetto Luciano Snidar
32
Comune di Martignacco
Variante n. 30
33
INDICI E PARAMETRI
-
Rapporto di copertura
mq./mq.
-
Distanza minima dalle strade
-
Distanza tra edifici nel caso siano destinati a residenza
0,50
comunque non meno di ml. 10,00
(tra pareti finestrate e pareti di edifici antistanti)
ml.10,00 fatta eccezione per le
attività
di
spettacolo,
intrattenimento e svago che
dovranno mantenersi ad una
distanza minima di ml. 50 dalle
zone residenziali
-
Distanza tra edifici (minima)
ml.
10,00
-
Distanza dai confini (minima)
ml.
5,00
-
Altezza massima
ml.
10,00
quella in essere o max.
per gli Uffici, Attrezzature di servizio tecnico-produttivo, Attrezzature di servizio sociale e comunque non
superiore all'altezza dei magazzini di vendita e depositi commerciali.
VALGONO INOLTRE LE SEGUENTI PRESCRIZIONI
a-
In tutti i casi di nuova costruzione, ampliamento o manutenzione straordinaria degli insediamenti
esistenti, è fatto obbligo di prevedere una idonea schermatura ambientale, mediante piantumazione di
essenze arboree autoctone di alto fusto (H min. ml. 3,00).
b-
Per gli edifici commerciali esistenti è ammesso un ampliamento una tantum pari al 30% della superficie
utile già in uso. Tale ampliamento potrà essere concesso nel solo caso di verificata possibilità di
rispondere a tutte le prescrizioni relative alle dotazioni di verde e di parcheggi di cui al DPGR
0126/Pres. del 1995 e successive modifiche. Questi ultimi potranno essere anche sistemati in strutture
multipiano, il cui limite di altezza sarà pari a quello di zona e la superficie coperta da questo determinata
non verrà conteggiata.
c-
I lotti liberi in zona H3 vanno ritenuti infrastrutturati ed in quanto tali edificabili con concessione edilizia
diretta. La reale avvenuta infrastrutturazione dei lotti va dimostrata dal richiedente la concessione ad
edificare. Nel caso in cui l’infrastrutturazione non sia completa, la concessione sarà subordinata alla
stipula di una convenzione con il Comune, nella quale il richiedente si impegna alla realizzazione di
tutte le infrastrutture, di cui ancora necessiti il lotto, antecedentemente all’inizio della costruzione della
struttura commerciale.
d-
Per gli edifici esistenti la riconversione in attività commerciale di diversa natura, dovrà essere
autorizzata previa verifica di compatibilità urbanistica che dovrà tenere in particolare conto il volume di
traffico indotto dalla nuova attività e la possibilità di adeguare le superfici di parcheggio ai minimi previsti
dal DPGR 0126/Pres. del 1995 e successive modifiche.
e-
È consentito, per gli edifici residenziali esistenti alla data di adozione della presente Variante costruire
un ampliamento di mq. 50 di superficie utile.
f-
Ogni nuova attività commerciale, edificata come corpo staccato, collocata sulla SS 464 è subordinata
alla formazione di una strada di accesso ai lotti dotata di un unico accesso ed un'unica uscita sulla
Strada Statale. Con ciò va inteso che l’accesso carraio dovrà essere unico. Ove fisicamente possibile
gli accessi carrai anche di ditte diverse dovranno essere accorpati. Nel caso in cui gli accessi siano già
architetto Luciano Snidar
33
Comune di Martignacco
34 su
risolti o si riveli non realizzabile la soluzione
Variante n. 30
descritta sarà possibile derogare da tale norma
previo parere dell’Amministrazione comunale e dell’ente proprietario della strada.
g-
Quanto non esplicitamente normato va riferito al Codice Civile.
ART. 13 bis - ZONE PER ATTREZZATURE DIREZIONALI
La presente zona è esclusivamente destinata alla direzionalità del tipo “terziario avanzato”.
La zona riguarda esclusivamente un edificio in essere, situato in affaccio sulla piazza principale del
Capoluogo, che nel cambio di destinazione d’uso deve conservare i caratteri costruttivi ed architettonici e
prevedere la rimozione dei serramenti in metallo posti in essere in “epoca recente”, coerentemente con le
norme delle zone B1.
Gli interventi sul manufatto, eccedenti quelli regolati da DIA, dovranno essere preceduti dalla
predisposizione di apposito Piano attuativo, anche coincidente con il progetto edilizio, per consentire
all’Amministrazione comunale un effettivo controllo sul risultato dell’intervento.
Il cambio di destinazione d’uso da edificio scolastico in edificio direzionale impone l’obbligo di prevedere una
adeguata dotazione di parcheggi che nello specifico dovrà essere pari ad almeno n. 20 posti auto da
ricavarsi all’interno del lotto di pertinenza, secondo l’allegato schema, che non assume comunque valore di
prescrizione.
E’ sempre e comunque ammessa la modifica delle partizioni murarie al fine di garantire l’effettiva funzionalità
dello stabile. Ogni tipo di isolamento termico o altro accorgimento atto a rispondere ai requisiti relativi al
risparmio energetico dovrà essere posto in opera all’interno del manufatto lasciando l’esterno, rimesso in
pristino, inalterato nell’aspetto.
Non sono ammessi ampliamenti o sopraelevazioni, ne costruzioni annesse come corpo staccato ne in
aderenza, così come non sarà possibile alterare la forometria ne nella sagoma delle aperture ne nel loro
numero o collocazione sulle facciate verso via Lungo Lavia.
Si potrà, se del caso, intervenire sui solai interpiano riducendone l’interasse al fine di ricavare un piano
aggiuntivo. In tale ipotesi sarà ammesso aprire aperture in copertura con chiusure del tipo “Velux” o similari,
a condizione che le dette aperture siano poste sul lato opposto all’affaccio verso la piazza.
ART. 14 - ZONE PER ATTREZZATURE FIERISTICHE P
ATTUAZIONE: indiretta (P.R.P.C. obbligatorio)
La zona omogenea P per attrezzature e servizi fieristici comprende le parti del territorio comunale
interessate dalle attrezzature e dai servizi fieristici e sarà destinata al loro potenziamento.
USI
- edifici per attività fieristiche, mostre, esposizioni, aste, manifestazioni culturali e politiche, servizi tecnici ed
amministrativi, impianti ed attrezzature di carattere sportivo;
- magazzini e depositi;
- una sola abitazione di volume non superiore a mc. 800 destinata al personale addetto alla custodia;
- impianti, attrezzature ed edifici a carattere temporaneo in funzione delle finalità fieristiche (a questo
proposito si precisa che tali impianti, attrezzature ed edifici, per il loro carattere temporaneo, possono
essere realizzati senza tenere conto degli indici edilizi e dei parametri indicati nel presente articolo);
architetto Luciano Snidar
34
Comune di Martignacco
35
- edifici a carattere turistico-ricettivo e direzionale
Variante n. 30
aventi
funzione
non
esclusivamente
connessa
all’attività fieristica;
- attrezzature di servizio pubblico quali scuola materna ed asilo nido.
INDICI E PARAMETRI
-
Rapporto di copertura:
-
Distanza minima dalle strade esterne all'area di P.R.P.C.
mq/mq
0,30
edifici esistenti
distanza in essere
nuova edificazione
in allineamento o ml. 10,00
-
Distanza dalle strade interne all'area di P.R.P.C.
definite dal P.R.P.C.
-
Distanza dai confini (minima)
ml.
-
Altezza massima
da definire nel P.R.P.C.
5,00
VALGONO INOLTRE LE SEGUENTI PRESCRIZIONI
a-
Il P.R.P.C. dovrà prevedere una dotazione di parcheggi minima pari a mq. 6,00 ogni 10,00 mq. di
superficie utile. In aggiunta ai parcheggi sopraindicati il piano attuativo dovrà inoltre prevedere altre
forme di parcheggio per soddisfare le esigenze nei momenti di affollamento fieristico.
b-
Tutti i parcheggi dovranno essere sufficientemente alberati e le pavimentazioni dei posti auto dovranno
essere atte a consentire il drenaggio delle acque meteoriche.
c-
Le aree interne alla zona non occupate da edifici, da parcheggi e da viabilità interna di servizio vanno
mantenute o sistemate a verde.
d-
Il Piano attuativo della zona dovrà porre particolare attenzione all'inserimento delle previsioni nel
contesto ambientale e a disciplinare le altezze in relazione alle visuali prospettiche ed alla opportunità di
consentire predominanza visiva degli edifici di archeologia industriale.
e-
Il P.R.P.C. dovrà tenere nella debita considerazione la vicinanza del torrente Cormor ed il fatto di
trovarsi all'interno della fascia di rispetto ex Dlgs. 490/99. I caratteri delle nuove costruzioni o
ricostruzioni a seguito di demolizione dovranno porsi in relazione con i caratteri costruttivi degli edifici di
archeologia industriale e, pur non riproducendo i medesimi materiali, dovranno risultare equilibrati nelle
dimensioni e nelle forme compositive.
f-
Gli edifici fieristici dovranno prevedere la presenza di servizi igienici distinti per il personale ed il
pubblico, in numero e collocazione adeguati alle esigenze di fruibilità e commisurati ai flussi di visitatori
previsti e prevedibili.
ART. 15 - ZONE PER ATTREZZATURE E SERVIZI (STANDARD)
ATTUAZIONE: diretta
Le zone per attrezzature e servizi sono classificate, secondo il DPGR 0126/Pres. del 1995 e successive
modifiche, nelle seguenti categorie:
a-
zone per attrezzature e servizi di scala comunale
b-
zone per attrezzature e servizi di scala sovracomunale
architetto Luciano Snidar
35
Comune di Martignacco
Variante n. 30
36
art. 15.1 - ATTREZZATURE E SERVIZI DI SCALA COMUNALE
Comprendono le attrezzature e servizi, pubblici o di uso pubblico, come definite nell’art. 9 comma 1 del
DPGR 0126/Pres. del 1995 e successive modifiche.
USI
- Viabilità e Trasporti
- Culto, Vita Associativa e Cultura
- Istruzione
- Assistenza e Sanità
- Verde, Sport e spettacoli all'aperto
- Servizi tecnologici
INDICI E PARAMETRI
Come da legislazione e normative nazionali e regionali.
VALGONO INOLTRE LE SEGUENTI PRESCRIZIONI
a-
Per la categoria Servizi Tecnologici le aree interessate e di pertinenza di depuratori, in aggiunta a
quanto disposto dall’art. 16.1, e discariche dovranno essere cinturate, per uno spessore minimo di ml.
50, con alberature di alto fusto, rete metallica anche plastificata e siepi rampicanti, fatti salvi i casi di
dimostrata impossibilità.
b-
Per le aree destinate a sport e spettacoli all’aperto è ammessa l’edificazione di un edificio di abitazione
per il custode fino ad un volume massimo di mc. 800.
c-
Le attrezzature sopra menzionate possono essere realizzate anche da associazioni non aventi scopo di
lucro e per ragioni di pubblico interesse, previo convenzionamento.
d-
Nel caso in cui, su una stessa area, siano indicate nel P.R.G.C. più destinazioni specifiche e
contestualmente non siano indicate linee di separazione, prima dell'attuazione degli interventi
l'Amministrazione comunale provvederà a redigere piani di utilizzo che garantiscano l'effettiva
disponibilità di area per ciascuna attrezzatura, nel rispetto delle quantità - riferite alla capacità
insediativa teorica - prescritte dal DPGR 0126/Pres. del 1995 e successive modifiche.
Tale piano di utilizzo sarà approvato dalla Giunta municipale, sentita la Commissione Edilizia.
e-
Sarà sempre possibile, nell’ambito delle singole categorie, il trasferimento di quantità di superficie da
una funzione all’altra. L’Amministrazione comunale può consentire la realizzazione di opere pubbliche
(rientranti nella categoria attrezzature e servizi) anche in deroga alle prescrizioni del Piano.
f-
ZONA A/Ssr – A/CDa
Nella zona A/ a nord della fiera valgono le norme di seguito riportate.
Le opere rispettano le destinazioni d’uso seguenti:
a) A/CDa : vita associativa, per anziani;
b) A/Ssr : attrezzature per l’assistenza e la sanità, per anziani.
Le opere rispettano gli indici seguenti:
a) Rapporto di copertura massimo: mq./mq. 0,4;
b) Altezza massimo: m. 10;
c) Superficie per parcheggio, minima, di superficie utile di edifici: 80%.
architetto Luciano Snidar
36
Comune di Martignacco
37
Le opere sono attuate mediante P.R.P.C..
Il
Variante n. 30
P.R.P.C. rispetta i criteri seguenti :
a) Fissazione di requisiti di qualità delle opere e delle aree scoperte. In particolare gli edifici sono
realizzati ispirati a tipologie storiche locali;
b) Costruzione di una struttura di spazi a verde, in funzione di ricreazione, arredo e/o
mascheramento;
c) Strutturazione dell’area tale da permettere facile accessibilità e collegamenti ciclabili e pedonali
agevoli con il contesto territoriale;
d) Capacità ricettiva di attrezzature per l’assistenza e la sanità per anziani massima di posti letto
120;
e) Armonizzazione delle altezze con il contesto territoriale.
art. 15.2 - ATTREZZATURE E SERVIZI DI SCALA SOVRACCOMUNALE
Comprendono le attrezzature e servizi, pubblici o di uso pubblico, come definiti dall’art. 9 comma 3 del
DPGR 0126/Pres. del 1995.
USI
- Parcheggi di interscambio
- Stazione autolinee
- Centro culturale
- Servizio sanitario poliambulatoriale
- Parco territoriale
INDICI E PARAMETRI
Come da legislazione e normative nazionali e regionali.
ART. 16 - ALTRE ZONE DI USO PUBBLICO E/O DI INTERESSE GENERALE
Costituiscono altre zone di uso pubblico e di interesse generale:
a-
zone destinate alla viabilità stradale, ciclabile e pedonale
b-
zone dei corsi d'acqua
c-
zona di protezione ambientale
art. 16.1 - ZONE DESTINATE ALLA VIABILITÀ STRADALE, CICLABILE E PEDONALE
Le zone destinate alla viabilità sono vincolate alla conservazione, all'ampliamento ed alla creazione di spazi
pubblici per la circolazione e la sosta dei veicoli e delle persone.
Esse comprendono :
a.1- strade
a.2- nodi stradali
a.3- aree di parcheggio pubblico
a.4- aree di rispetto stradale
a.5- piste ciclabili
architetto Luciano Snidar
37
Comune di Martignacco
38 nodi
L'indicazione grafica delle strade, piste ciclabili,
Variante n. 30
stradali e delle aree di parcheggio ha valore di
massima fino alla redazione del progetto esecutivo dell'opera.
Gli eventuali allargamenti delle sedi viarie, ciclabili e/o pedonali potranno essere superiori a quanto previsto
in cartografia, senza per questo costituire Variante urbanistica, purché nel rispetto delle distanze tra edifici e
strade previste per ogni singola zona. Le quantità previste per allargamenti delle sedi stradali, formazione di
piste ciclabili o pedonali, potranno essere concentrate da un solo lato della sede stradale o non essere
simmetriche rispetto all’asse della sede viaria.
a.1- Le strade sono classificate secondo le prescrizioni del Codice della Strada e le indicazioni della Tabella
n. 3 del P.U.R..
a.2- I nodi stradali sono realizzati in base a progetti esecutivi i quali potranno prevedere anche l'esecuzione
per fasi successive.
a.3- Parcheggi pubblici o di uso pubblico per la residenza :
sono aree pubbliche o private riservate al parcheggio con libero accesso; rientrano nelle opere di
urbanizzazione primaria e sono dimensionate in base alla Tabella 1 DPGR 0126/Pres. del 1995 e
successive modifiche. Tali aree non comprendono le aree di parcheggio privato e le autorimesse da
realizzarsi entro i lotti edificabili e all'interno dei fabbricati.
a.4- Aree di rispetto :
sono aree riservate all'ampliamento ed alla protezione delle sedi stradali. E' vietata ogni costruzione
anche di carattere provvisorio ad eccezione delle opere previste dalla Circolare del Ministero dei LL.PP.
n. 5980 del 30.12.1970 e dal D.P.R. 1602/68. Inoltre per gli edifici esistenti in zona di rispetto è
consentito, in seguito all’ottenuto parere favorevole dell’ente interessato, un incremento di volume pari a
quanto previsto dalle singole norme di zona, purché non determini una riduzione della distanza in
essere tra strada ed edificio.
Le fasce di rispetto relative alla viabilità nelle zone agricole individuate dal Piano hanno la seguente
articolazione (vd. Tabella 3 del PURG):
- Viabilità di grande comunicazione
ml.
40,00
- Viabilità comprensoriale
ml.
20,00
- Viabilità urbana
ml.
10,00
Le classificazioni di cui sopra sono così individuate:
1. Viabilità di grande comunicazione: SS 464, bretella di raccordo SS 464-SS 14 e strada che dalla
zona D2 di nuova individuazione scende a sud verso la provinciale per Sedegliano e l’uscita della
tangenziale in via Monsignor Nogara;
2. Viabilità comprensoriale : SP 59, SP 88;
3. Viabilità urbana: tutta la restante rete viabilistica.
a.6- Piste ciclabili:
Per le parti di pista ciclabile esterne alle aree edificate urbanizzate, è prevedibile una fascia piantumata
con alberature autoctone ad alto fusto sistemate a filari. Là dove la pista ciclabile costeggi una strada la
sistemazione a verde verrà concentrata su un solo lato.
a.7- Vanno rispettate inoltre le seguenti fasce di rispetto:
- ambientale (corsi d’acqua pubblici)
ml.
150
secondo i disposti del Dlgs. 490/99
- cimiteriale
ml.
200
salvo deroghe concesse dalla ASS
architetto Luciano Snidar
38
Comune di Martignacco
- depuratori
Variante n. 30
39
- metanodotto
ml.
100
ml.
10
riducibili secondo i disposti della C.M.
Interni 38/52
- elettrodotto
vd. art. 41 (presenti NTA)
VALGONO INOLTRE LE SEGUENTI PRESCRIZIONI
a- Le due strade «bianche», che congiungono in senso nord sud le frazioni di Ceresetto e Torreano con la
SS 464, dovranno essere ristrutturate in sito portandole ad una sezione di minimo ml. 6,00. Tale
ristrutturazione dovrà avvenire nel rispetto dei caratteri naturali, ove presenti.
b- Tutte le carrarecce e strade vicinali individuate nelle planimetrie zonizzative, fanno parte di tracciati
antichi e come tali devono essere tutelate. Per tali tracciati si pone il divieto di aratura fino a 4,00 metri
dal ciglio, e/o qualsiasi altro tipo di intervento che conduca alla distruzione o comunque sparizione di tali
tracciati.
art. 16.2 - ZONE DEI CORSI D'ACQUA
Sono aree occupate dai corsi d'acqua ivi comprese le aree laterali demaniali o private.
Dette aree sono prevalentemente destinate ad opere di sistemazione idrogeologica e di conservazione
dell'ambiente.
Le sponde devono essere lasciate libere da movimenti di terreno, compresi quelli derivanti dall'attività
agricola, al fine di garantire la loro manutenzione, per una profondità minima di ml. 3,00 per le acque
pubbliche. E’ fatto divieto di tombinare i corsi d’acqua naturali, fatti salvi i “nuovi” canali creati con lo scopo di
risolvere particolari situazioni di rischio idraulico o con funzione irrigua.
VALGONO INOLTRE LE SEGUENTI PRESCRIZIONI
Con riferimento alla cartografia nella quale sono individuate le aree sottoposte a vincolo ai sensi del Dlgs
490/99 individuate nelle planimetrie di P.R.G.C. (zonizzazione) la gestione dei corsi d'acqua pubblici ed i
canali consortili sono regolamentati come segue:
a-
l'attività agricola nelle superfici limitrofe al corso d'acqua (acque pubbliche) deve essere conservata
nello stato attuale, senza alterazione dei caratteri vegetazionali, della morfologia dei terreni;
b-
devono essere mantenute le caratteristiche di naturalità degli alvei – fatta eccezione per gli interventi
urgenti e/o di protezione civile - nel rispetto delle aree adiacenti interessate da fenomeni di esondazione
e delle aree umide;
c-
le manutenzioni ordinarie e di protezione civile, oltre alle indicazioni procedurali fornite dalla Direzione
Regionale Pianificazione Territoriale con la Circolare n. 7, farà riferimento alla Circolare esplicativa della
L.R. 52/91 ai punti 2.3, 2.6;
d-
la tipologia degli interventi è quella descritta all'art. 2 del DPR 14/4/93;
e-
le arginature delle sponde dovranno essere realizzate con tecniche di ingegneria naturalistica o
utilizzando materiale lapideo a spacco posto in opera sul sito, fatta salva la deroga di cui ai precedenti
punti b e c.
architetto Luciano Snidar
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Comune di Martignacco
Variante n. 30
40
ART. 17 - ZONE DI MITIGAZIONE AMBIENTALE
Sono quelle zone (individuate sulle planimetrie di P.R.G.C.) destinate alla formazione di elementi di
mitigazione ambientale in zone particolarmente sensibili e quelle dei boschi così come definiti dall’art. 72
della L.R. 34/97 che ha sostituito l’art. 3 della L.R. 22/82.
Le prescrizioni per tali zone sono:
-
zona a protezione del bosco: è previsto il divieto ad edificare, fatta eccezione per gli aventi titolo che
dovranno avere riguardo a mantenersi ad una distanza di non meno di ml. 50 dal margine del bosco
ed adottare nell’edificazione tecniche e tipologie della tradizione rurale friulana. Gli edifici esistenti
potranno essere mantenuti nell’uso;
-
fascia a protezione dei corsi d'acqua: per tale zona è fatto divieto di costruzione stabili in muratura; è
possibile la costruzione di opere di consolidamento e manutenzione delle sponde, con tecniche di
ingegneria naturalistica. I paramenti di finitura superiore dei muri dovranno obbligatoriamente essere
realizzati in pietrame naturale a spacco, squadrato di colore chiaro e dovranno approfondirsi per
almeno 50 cm. rispetto al livello di scorrimento medio dell’acqua;
-
fascia a protezione della SS 464: per tale zona è fatto assoluto divieto di costruzione;
USI
Sono esclusi nuovi interventi edilizi ed infrastrutturali.
Sono ammessi solo interventi conservativi e migliorativi del patrimonio boschivo esistente e l'eventuale
mantenimento delle quantità edilizie esistenti (ordinaria e straordinaria manutenzione).
VALGONO INOLTRE LE SEGUENTI PRESCRIZIONI
a-
Le aree boscate, sia con esemplari di alto fusto che con specie arbustive e cedui, sono riservate alla
difesa idrogeologica, alla rigenerazione del patrimonio forestale, al mantenimento delle biocenosi e
dello stato microclimatico.
b-
È vietato procedere a movimenti di terra, scavi, riporti, alterazioni del manto erboso, abbattimento di
alberature, salvo per lavori di diradamento da effettuare dalle competenti autorità forestali o previa
autorizzazione, apertura di strade carrabili all'infuori di quelle al servizio della manutenzione del bosco.
c-
Nelle zone boscate è vietato costruire depositi di rifiuti di qualunque genere e scaricare acque non
depurate totalmente.
d-
Qualsiasi intervento che non sia strettamente connessa alla conduzione del bosco o delle aree
immediatamente circostanti non potrà essere autorizzata all'interno delle aree boscate.
e-
La posa di cavi aerei di telecomunicazione o di distribuzione di energia elettrica è vietata all'interno delle
zone boscate. Essa può essere consentita, eccezionalmente, solo qualora non esista nessuna
alternativa all'esterno delle zone boscate. Comunque i sostegni dei cavi suddetti dovranno seguire
strade esistenti, sentieri, spartifuoco o altre tracce preesistenti.
f-
Le zone boscate percorse dal fuoco non cambiano la propria destinazione e su di esse vi è assoluto
divieto di compiere opere di qualsiasi genere, al di fuori del rimboschimento, del ripristino vegetazionale,
da mettere in atto entro e non oltre due anni dall’evento catastrofico, e dell'eventuale recinzione totale o
parziale.
g-
Le potenzialità edificatorie inespresse dai terreni ricadenti in tali zone potranno essere recuperate per
mezzo del commassamento in altri terreni di proprietà ricadenti in zona agricola. Il commassamento
darà luogo a volumetrie discendenti dall’applicazione di un indice pari a 0,015 mc./mq, volumetrie che
architetto Luciano Snidar
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Comune di Martignacco
41
potranno essere sommate a quelle discendenti
Variante n. 30
dall’indice proprio della zona all’interno della quale
avrà luogo l’edificazione.
ART. 17 bis – ZONA DEL PARCO TERRITORIALE
Tale zona si prefigge come obiettivo la salvaguardia e valorizzazione del, pur breve, tratto del torrente
Cormor che lambisce il territorio del Comune di Martignacco, tutela finalizzata alla formazione di un parco, in
ampliamento di quello già realizzato nel finitimo Comune di Udine.
L’attuazione di tale previsione è subordinata alla predisposizione di uno specifico progetto con valenza di
P.R.P.C. che riporti le possibili destinazioni d’uso ammesse, le quantità volumetriche e la collocazione degli
eventuali manufatti, in particolare servizi igienici. Le eventuali indicazioni di ammissibilità di piccole strutture
di distribuzione, etc. dovranno indicarne la consistenza volumetrica, i materiali, con esclusione del c.a., le
altezze ed ogni altro carattere costruttivo. I volumi massimi edificabili non potranno eccedere i mc. 500 al
netto dei servizi igienici. La formazione di percorsi ciclo-pedonali dovrà tenere conto delle essenze arboree
in essere valutando in modo attento quali essenze salvaguardare e sostituendo le piante eventualmente
eliminate con altre di analoga essenza se autoctona. Il progetto-P.R.P.C. potrà intervenire anche con opere
di recupero ambientale che comportino la sostituzione di piante a condizione che i tronchi delle piante in
sostituzione abbiano diametro di almeno cm. 20. Ogni ulteriore specificazione è demandata allo specifico
progetto che potrà costituire variante alla presente norma.
VALGONO INOLTRE LE SEGUENTI PRESCRIZIONI
a- Le aree boscate, sia con esemplari di alto fusto che con specie arbustive e cedui, sono riservate alla
difesa idrogeologica, alla rigenerazione del patrimonio forestale, al mantenimento delle biocenosi e
dello stato microclimatico.
b-
E' vietato procedere a movimenti di terra, scavi, riporti, alterazioni del manto erboso, abbattimento di
alberature, salvo per lavori di diradamento da effettuare dalle competenti autorità forestali, apertura di
strade carrabili all'infuori di quelle al servizio della manutenzione del bosco.
c-
Nelle zone boscate è vietato costruire depositi di rifiuti di qualunque genere e scaricare acque non
depurate totalmente.
d-
Qualsiasi costruzione che non sia strettamente connessa alla conduzione del bosco o delle aree
immediatamente circostanti non potrà essere autorizzata all'interno delle aree boscate, fino
all’approvazione di uno specifico progetto-P.R.P.C..
e-
La posa di cavi aerei di telecomunicazione o di distribuzione di energia elettrica è vietata all'interno delle
zone boscate. Essa può essere consentita, eccezionalmente, solo qualora non esista nessuna
alternativa all'esterno delle zone boscate. Comunque i sostegni dei cavi suddetti dovranno seguire
strade esistenti, sentieri, spartifuoco o altre tracce preesistenti.
f-
Le zone boscate percorse dal fuoco non cambiano la propria destinazione e su di esse vi è assoluto
divieto di compiere opere di qualsiasi genere, al di fuori del rimboschimento, del ripristino vegetazionale,
da mettere in atto entro e non oltre due anni dall’evento catastrofico.
g-
Le potenzialità edificatorie inespresse dai terreni ricadenti in tali zone potranno essere recuperate per
mezzo del commassamento in altri terreni di proprietà ricadenti in zona agricola. Il commassamento
darà luogo a volumetrie discendenti dall’applicazione di un indice pari a 0,015 mc./mq, volumetrie che
potranno essere sommate a quelle discendenti dall’indice proprio della zona all’interno della quale avrà
luogo l’edificazione.
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Variante n. 30
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ART. 18 - P.R.P.C. n. 1 Casa de Roja (Torreano)
Tale P.R.P.C. nasce dalla necessità di conciliare un edificio catalogato dal centro di catalogazione di Villa
Manin, seppure non di grande pregio, con la volontà-necessità di formare un’area per attrezzature sociali (di
iniziativa privata): residenza, assistenza e accoglienza comunitaria. L’edificio in essere dovrà essere
riadattato per la nuova funzione con la sola cautela di conservarne la simmetria di impianto e, per quanto
possibile i caratteri. L’esterno potrà essere sistemato per le attività «produttive», ricreative e fisiche degli
ospiti. Sarà possibile edificare nuovi corpi di fabbrica anche connessi con l’esistente, purché non aderenti a
questo. La connessione potrà essere effettuata attraverso camminamenti coperti e climatizzati.
Oltre alla funzione detta sono ammissibili tutte le funzioni correlate: coltivazioni in serre e/o all’aperto,
laboratori artigiani, purché realmente legati alla funzione sociale svolta dal centro di accoglienza, etc.
L’indice di copertura non potrà essere superiore al 50% e l’altezza potrà raggiungere quella più elevata
dell’edificio in essere, a condizione che non ne oscuri la visuale delle fronti principali (nord e sud).
La distanza tra edifici dovrà essere tale che la proiezione d’ombra (proiettata a 45°) del più alto non oscuri le
finestre di quello antistante residenziale, tale distanza verrà esplicitata dal progetto di P.R.P.C..
La distanza dalle strade in essere dovrà essere mantenuta ed i distacchi dai confini dovrà essere di min.
ml.5,00.
ART. 19 - P.R.P.C. n. 2 via Garibaldi (Torreano)
Anche Torreano ha necessità di costruire luoghi di incontro, e si ritiene che questo comparto si presterebbe
ottimamente a svolgere questa funzione, in relazione alla vicinanza a due degli elementi vitali: la chiesa e
l’osteria.
Il comparto comprende un edificio esistente che potrà essere tanto ristrutturato che demolito e ricostruito
conservandone la tipologia ed i caratteri.
Unico vincolo da rispettare è la formazione di una piazzetta, anche di dimensioni contenute, che affacci sullo
slargo di via Garibaldi.
Sono ammesse la residenza e tutte le funzioni con questa compatibili. L’altezza massima degli edifici non
potrà superare quella dell’edificio in essere, fatta salva la possibilità di concedere una deroga fino ad un
massimo di ml. 0,50 nel caso in cui questa ulteriore concessione permettesse di ricavare un piano in più.
Nella parte retrostante sarà possibile edificare nuove volumetrie con i seguenti
INDICI E PARAMETRI
-
indice di fabbricabilità fondiaria
mc./mq.
2,50
-
indice di copertura
max
60%
-
altezza massima
come l’esistente
-
piani fuori terra
n.
-
distanza dai confini
ml.
2 + sottotetto
5,00
o a confine
-
distanza dagli edifici
architetto Luciano Snidar
min. ml.
10,00
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Variante n. 30
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ART. 20 - P.R.P.C. n. 3 via Cavalieri di Vittorio Veneto (Ceresetto)
Questo P.R.P.C. si colloca a Ceresetto in prossimità del centro della frazione ed attiguo al parcheggio di
prossima realizzazione. Va precisato che non molti anni fa su tale area è stato bandito un concorso per la
formazione di una piazza. Il senso di tale puntualizzazione sta nel fatto che un luogo aggregativo pubblico,
nello specifico una piazza, necessita di una definizione urbanistica che tale area non possiede.
La previsione di P.R.P.C. va nella direzione di prevedere la formazione di uno o due elementi di «cortina»
capaci di dare definizione ad un luogo pubblico di aggregazione.
Per tale comparto si prevede la costruzione di elementi edilizi sul lato sud ed est, lasciando libero da
edificazione il centro del comparto che dovrà essere ceduto, a titolo gratuito, all’Amministrazione comunale.
Le funzioni ammesse sono:
-
residenza;
-
piccolo commercio al minuto;
-
artigianato di servizio non molesto;
-
uffici pubblici e/o privati;
-
caffè, bar, ristorante, etc.
INDICI E PARAMETRI
-
indice di fabbricabilità fondiaria
mc./mq.
1,50
-
indice di copertura
max
40%
-
altezza massima
ml.
8,50
-
piani fuori terra
n.
-
distanza dalla strade esterne al P.R.P.C.
secondo P.R.G.C.
-
distanza dalle strade interne al P.R.P.C.
definita dal P.R.P.C.
-
distanza tra edifici
min. ml.
2 + sottotetto
10,00
Le tipologie ammesse sono: case a schiera e/o edifici in linea con ballatoio esterno (tale ultima indicazione
non ha valore prescrittivo). La copertura dovrà essere obbligatoriamente a falde di eguale pendenza, nel
caso di edifici in linea. Il progetto di P.R.P.C. dovrà prevedere una quantità minima di verde attrezzato e
alberato pari ad un minimo di mq. 1.000.
ART. 21 - P.R.P.C. n. 4 ex Consorzio Agrario (Capoluogo)
Il centro di Martignacco è completamente privo di luoghi di incontro ed aggregazione, la stessa «piazza»,
conformata come verde pubblico, male si presta a proporsi quale luogo di ritrovo e socializzazione.
Martignacco è comunque Capoluogo di un Comune di 5.000 abitanti, il che rende, al fine di una sua
rivitalizzazione, indispensabile favorire la formazione di «luoghi».
La sede dell’ex-Consorzio è uno di questi. Vicino al cuore del paese, prossimo alla città, può ospitare oltre
alla residenza, sempre necessaria al fine della vivacità di un aggregato, anche quelle funzioni capaci di
richiamare i giovani del paese, ma non solo. In analogia con quanto detto per il P.R.P.C. di via Semide le
funzioni possono essere:
-
per i piani inferiori degli edifici ogni attività compatibile con la residenza (commercio, artigianato di
servizio, etc.);
-
ai piani superiori potranno essere previste tanto residenze che uffici;
architetto Luciano Snidar
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Comune di Martignacco
-
sono senz’altro ammesse anche tutte44quelle
Variante n. 30
attività legate alla ricettività e ristoro ed allo svago
(pizzerie, bar, caffè, ristoranti, piano bar, etc.).
La tipologia ammessa è l’edificio in linea, con un If di 2,50 mc./mq., che «abbracci» uno spazio interno vuoto.
Il rapporto di copertura massimo è pari al 50% della superficie del comparto e l’altezza massima (fuori tutto)
è fissata di ml.12,00.
Lo schema potrebbe essere una C, che si proponga verso la strada di penetrazione come un fondale,
permeabile verso la corte interna che dovrà essere lastricata. Al piano terra la fronte prospettante lo spazio
pubblico interno potrà anche essere porticata. Dovrà essere mantenuta una distanza minima dai confini di
ml. 6,00 e dagli edifici residenziali ml. 10,00.
ART. 22 - P.R.P.C. n. 5 in via Semide (Capoluogo)
Questo comparto è mirato alla formazione di un luogo urbano nella zona del capoluogo ove si è visto il
maggiore sviluppo negli ultimi anni.
Alle spalle di detta zona sono in attuazione due zone di espansione di dimensione ragguardevole. In
relazione a ciò ed alla vicinanza delle attrezzature sportive, si è ritenuto di non indicare semplicemente una
ulteriore zona di espansione, bensì di utilizzare l’iniziativa privata per definire un luogo nella forma di una
piazzetta.
L’intervento edificatorio dovrà lasciare libero un ampio spazio aggregativo, definito da quinte edilizie, nella
parte nord del comparto.
Gli edifici residenziali che si andranno a progettare potranno avere un’altezza massima di due piani +
sottotetto abitabile, con l’accorgimento, nella parte nord più interna rispetto alla via Semide, di consentire la
permeabilità, pedonale e visiva, verso le zone di nuova formazione (zone C).
Nella parte rientrante rispetto a via Semide dovrà essere formata una piazzetta, una corte, comunque un
luogo di sosta, aggregazione ed incontro.
I piani inferiori degli edifici potranno essere destinati ad ogni attività compatibile con la residenza, mentre i
piani superiori potranno essere destinati tanto alla residenza che ad uffici. Se si creassero le condizioni
sarebbe senz’altro ammissibile anche un albergo o comunque tutte quelle attività legate alla ricettività e
ristoro (pizzerie, bar, caffè, ristoranti, piano bar, etc.).
Le tipologie ammesse sono:
-
ville a schiera;
-
bi-trifamiliari;
-
edifici in linea
-
edifici a corte.
I parcheggi pubblici dovranno essere, preferibilmente, del tipo a pettine, con alberature, e collocati
direttamente su via Semide, in modo tale da servire, all’occorrenza anche la zona sportiva.
INDICI E PARAMETRI
-
indice di fabbricabilità territoriale
mc./mq.
1,20
-
indice di copertura
max
40%
-
altezza massima
ml.
8,50
-
piani fuori terra
n.
-
distanza dalla strade esterne al P.R.P.C.
ml.
-
distanza dalle strade interne al P.R.P.C.
definita dal P.R.P.C.
-
distanze dai confini
ml.
2 + sottotetto
10,00
5,00
o a confine
architetto Luciano Snidar
44
Comune di Martignacco
Variante n. 30
45
ART. 23 - P.R.P.C. n. 6 sulla SS. 464 (Capoluogo)
Quest’area posta sulla SS 464, in prossimità del torrente Lavia, attualmente ospita un ristorante e una
vendita di fiori, con le annesse serre.
L’attiguità al Lavia e l’uscita diretta sulla statale, in un’ottica di ampliamento e potenziamento dei servizi
offerti, suggeriscono l’opportunità di predisporre un P.R.P.C. di iniziativa privata.
Le funzioni ammesse sono:
-
ricettività e ristoro (bar, ristorante, albergo, etc.);
-
attrezzature sportive, connesse o meno all’attività ricettiva;
-
una residenza per il titolare più una per parenti di primo grado del titolare.
L’attuale attività di floricoltura e vendita potrà essere mantenuta; in ogni caso gli edifici a ciò destinati
concorrono alla formazione della superficie coperta e dei metri cubi edificati dell’intero comparto.
La superficie coperta massima non dovrà superare il 40% dell’area del comparto.
Le altezza, così come le tipologie edilizie, saranno stabilite dal P.R.P.C.
Sarà fatto obbligo di formare verso il Lavia una cortina alberata in doppio filare a carico del privato.
I parcheggi, nel caso in cui fossero edificati fuori terra nella forma del multipiano, concorrebbero alla
determinazione della sola superficie coperta, nel caso in cui fossero a raso dovranno essere costruiti con
materiali atti a drenare le acque meteoriche e dovranno prevedere la piantumazione di almeno un albero
ogni due posti auto. Le attrezzature sportive, la dove intervenisse convenzionamento con l’Amministrazione
comunale, potranno concorrere alla determinazione delle quantità minime di standard.
Ogni nuova edificazione dovrà rispettare una distanza dalle strade non inferiore a ml. 30,00 dalla SS. 464 e
ml.10,00 dalle altre strade. Ove presenti edifici a distanze inferiori di quelle suddette, tali distanze non
potranno in nessun caso essere ridotte.
Le distanze dai confini contro terzi dovranno essere di min. ml. 10,00 e quelle tra edifici in fondi distinti pari a
ml. 15,00, a prescindere dalle funzioni ospitate.
In caso di mancata predisposizione del progetto di P.R.P.C. sarà possibile eseguire interventi di ordinaria e
straordinaria manutenzione ed ampliamenti legati ad adeguamenti igienico-sanitari o tecnologici.
ART. 24 - P.R.P.C. n. 7 a nord-est della Fiera (confine con Pagnacco)
(STRALCIATO)
ART. 25 - P.R.P.C. n. 8 delle piscine
L’area immediatamente a sud della zona Hc è stata indicata come idonea all’insediamento di una
polifunzionalità includente anche un polo natatorio, in connessione con il parco del Cormor.
Tale zona, concepita come propaggine ricreativo-commerciale del parco del Cormor, sarà attuabile anche
mediante l’utilizzo del Project Financing di cui all’art. 37 della L. 109/94 e successive modifiche ed
integrazioni nonché ai sensi della L.R. 20/99.
In ragione dell’intendimento di rendere il P.R.P.C. estensione del parco, il verde diviene elemento
dominante, non solo in termini quantitativi ma soprattutto in termini compositivi e qualitativi.
architetto Luciano Snidar
45
Comune di Martignacco
La presenza di una zona residenziale 46
su via
Variante n. 30
Cotonificio rende opportuna la creazione di una zona
di “mitigazione” tale da costituire tutela per i residenti e “margine verde” per la nuova zona polifunzionale.
Tale “margine verde”, piantumato con una elevata dendrometria (boschetto), potrebbe avere una profondità
variabile (definita dalle ragioni compositive del progetto) tra i ml. 45,00 e 60,00, in prossimità delle parti
residenziali (solo verso via Cotonificio).
Almeno un accesso ciclo-pedonale troverebbe opportuna collocazione su via Cotonificio in connessione con
il Parco del Cormor, mentre quello veicolare sarà individuato sulla strada (in direzione nord) che collega la
nuova rotatoria del Città Fiera con il semaforo sulla vecchia SS 464.
In relazione ai temi della accessibilità e viabilità dovrà essere garantita una accessibilità alternativa rispetto a
quella dalla SS 464 per le zone H2 e H3 esterne al comparto ma a questo attigue.
L’indice di copertura massimo in quest’area, proprio in relazione al suo significato di estensione del Parco, è
pari al 35% della superficie di comparto.
I parcheggi a raso dovranno essere formati con tecnologie e materiali tali da permettere il drenaggio delle
acque meteoriche e dovranno essere previste alberature con un minimo di un albero ogni quattro posti auto.
I parcheggi là dove siano costruiti interrati non concorreranno nel conteggio delle volumetrie massime né in
quello delle superfici coperte; se costruiti come multipiano i volumi corrispondenti non concorreranno nella
formazione della volumetria massima.
Lo standard a verde dovrebbe essere mantenuto quanto più unitario possibile. Una delle aree a verde
dovrebbe essere collocata in prossimità dell’accesso pedonale all’area e nella fascia di “mitigazione”, al fine
di dare contenuto alla volontà di creare un’estensione del Parco del Cormor.
Il progetto di P.R.P.C. potrebbe opportunamente rappresentare anche la zona Hc e la zona fieristica,
prevedendo una vista d’insieme (zenitale con ombre) dei volumi esistenti e previsti rendendo in tal modo
intelleggibile la complessità dell’area, difficilmente riducibile al solo comparto.
Uno degli elementi portanti dell’individuazione del presente comparto è costituito dal polo natatorio, da cui la
necessità di legare l’attuazione del P.R.P.C., per le parti esterne alla zona blu per attrezzature e servizi, al
rilascio della Concessione ad edificare la piscina olimpionica e ludica.
Le attrezzature pubbliche o di uso pubblico, se convenzionate, non concorrono alla saturazione dell’indice di
copertura e potranno essere realizzati anche in assenza di approvazione (o totale assenza) del progetto di
P.R.P.C.. In tal caso i progetti architettonici dovranno indicare, negli elaborati di progetto, la viabilità di
accesso all’area e produrre idoneo documento atto a dimostrare la proprietà o altro titolo di godimento dei
terreni sui quali la strada dovrebbe essere realizzata.
Nel caso in cui si verifichi quanto previsto nel precedente capoverso, il progetto architettonico avrà valenza
di P.R.P.C. con le relative procedure approvative, costituendo, in seguito alla approvazione, variante di fatto
al P.R.G.C.. Quest’ultima fattispecie può venire estesa anche ad attrezzature private di interesse pubblico
(scuole, cliniche, centri riabilitativi, centri sportivi, etc.).
USI
- Commercio (in questa categoria sono comprese tutte le funzioni previste per le zone H2);
- Attività direzionali;
- Attività alberghiere, turistico-ricettive, ristorazione, bar, etc.;
- Attività ricreative, per lo svago e per il tempo libero (cinematografi, palestre, centri benessere, centri per
l’abbronzatura, etc.);
- Attrezzature sportive;
- Attrezzature sanitarie, di assistenza e riabilitative;
architetto Luciano Snidar
46
Comune di Martignacco
Variante n. 30
47
- Istruzione (anche privata).
Dagli usi ammessi sono escluse le discoteche.
INDICI E PARAMETRI
-
rapporto di copertura
altezza massima (fuori tutto)
mq./mq.
1
distanza dalla strade esterne al P.R.P.C.
0,35
albergo e direzionale
ml.
35,00
altri edifici
ml.
12,00
comunali
min. ml.
10,00
statali
min. ml.
30,00
-
distanza dalle strade interne al P.R.P.C.
definita dal P.R.P.C.
-
distanze dai confini
min. ml.
15,00
o a confine
-
distanza dagli edifici esterni al P.R.P.C.
min. ml.
20,00
ART. 26 - P.R.P.C. n. 9 (Faugnacco)
Quest’area, sita in prossimità di un vincolo di Sovrintendenza, è la pertinenza di un agriturismo in essere, nel
cuore di Faugnacco.
I due dati di cui sopra, vicinanza ad un vincolo e collocazione, ne suggeriscono un uso a carattere sportivoricreativo (attrezzature sportive private) privo di edificazioni fuori terra, il che garantirebbe la visuale libera
verso l’edificio vincolato. Tali tipi di attrezzature non richiedono particolari movimenti di terra ne opere
altamente impattanti.
Potrebbero essere ammessi, ad esempio: tennis, calcetto, pallavolo etc. Si ritiene che anche una piscina
potrebbe utilmente trovare collocazione in quest’area, in quanto, pur implicando uno sbancamento di una
certa entità, non presenta corpi emergenti oltre il piano di campagna tali da ostruire la visibilità di casa Totis.
Gli eventuali spogliatoi o servizi connessi alle attrezzature sportive dovranno trovare posto nei rustici annessi
all’agriturismo. In relazione a ciò si ritiene che qualora fosse utile ad una più razionale pianificazione, i
perimetri di tale P.R.P.C. potranno essere allargati fino a comprendere l’interezza dell’agriturismo con la
procedura semplificata prevista dall’art. 32 bis comma 1 punto a) della L.R. 52/91.
ART. 27 - P.R.P.C. n. 10 del parcheggio (Nogaredo)
La ragione di questo P.R.P.C. risiede nella difficoltà di reperire aree per attrezzature nella frazione di
Nogaredo. Il parcheggio in oggetto è stato individuato lungo la strada principale all’interno della pertinenza di
una casa esistente, da qui la necessità della formazione di un P.R.P.C..
La formazione del parcheggio determinerà, secondo ogni probabilità, un accesso comune ai parcheggi ed
all’abitazione che si vedrà delle automobili parcheggiate nelle adiacenze. Nasce quindi la necessità di
predisporre, prima del progetto edilizio, un progetto di sistemazione urbanistica dell’area e, nel contempo, si
rende necessario compensare il privato per il disagio causato con l’immissione di un’area assoggettata ad
1
Per fuori tutto deve intendersi che all’interno della misura massima ammessa sono compresi i vani tecnici e le relative
attrezzature (ad es. fuori corsa ascensori, locali tecnici per la produzione del condizionamento, etc.).
architetto Luciano Snidar
47
Comune di Martignacco
esproprio. La compensazione avverrà con un48
premio
Variante n. 30
in mc. al quale farà seguito la gratuita cessione
dell’area per parcheggio che resterà, nella realizzazione, a carico dell’Amministrazione comunale.
In relazione al «premio» in mc, si precisano i seguenti
INDICI E PARAMETRI
-
Indice fondiario
mc./mq.
2,50
-
Rapporto di copertura
definito dal P.R.P.C.
-
Altezza massima
ml.
8,50
-
Distanza dai confini
a confine o ml.
5,00
-
Distanza dagli edifici residenziali
min. ml.
10,00
(se su fronti non finestrate in aderenza
o unione)
-
Distanza dalle strade
definita dal P.R.P.C.
Il presente P.R.P.C. potrà essere di iniziativa pubblica, privata o mista.
ART. 28 - P.R.P.C. n. 11 del parco agricolo-paesistico
Questo P.R.P.C. è frutto di una precisa volontà dell’amministrazione di dotare il Comune nella sua parte sud
di un’area destinata a «parco agricolo» su un’area ben definita, in cui, in seguito ad una approfondita e
dettagliata analisi, normare in modo specifico la classificazione dei terreni e le eventuali limitazioni all’attività
agricola. Stante la necessità su espressa non si ritiene di dovere dare indicazioni neppure di larga massima
se non un assoluto divieto di edificazione all’interno dell’intero comparto finché non vi sia un P.R.P.C.
vigente. Alla totale inedificabilità imposta fa da contrappunto la possibilità di applicare il commassamento dei
fondi agricoli, a fini edificatori, all’esterno dell’ambito di P.R.P.C., purché in zona agricola e per le costruzioni
ivi ammesse.
Se in seguito all’analisi varrà ritenuto utile e/o necessario, i perimetri di tale comparto potranno essere
ampliati con la procedura semplificata prevista dall’art. 32 bis comma 1 punto a) della L.R. 52/91.
architetto Luciano Snidar
48
Comune di Martignacco
TITOLO III - ATTUAZIONE DEL P.R.G.C.
Variante n. 30
49
ART. 29 - STRUMENTI DI ATTUAZIONE DEL P.R.G.C.
Il P.R.G.C. si attua attraverso i seguenti strumenti:
-
Piani Particolareggiati (P.R.P.C.) ai sensi della L.R. 52/91 e successive modifiche ed integrazioni.
-
Piani per Insediamenti Produttivi (P.I.P.) ai sensi dell'art. 27 della Legge n. 865/1971 e successive
modifiche ed integrazioni.
-
Piani di Recupero (P.d.R.) ai sensi della Legge n. 457/1978 e successive modifiche ed integrazioni.
-
Intervento edilizio diretto mediante Concessione Edilizia, Autorizzazione edilizia e Denuncia di Inizio
Attività ai sensi della Legge n. 10/1977 e L.R. 52/91 e successive modifiche ed integrazioni.
L'Amministrazione Comunale può subordinare la concessione ad un atto d'obbligo o convenzione.
ART. 29.1 – PIANI PARTICOLAREGGIATI
a-
I P.R.P.C., indipendentemente dal promotore pubblico o privato, godono della flessibilità, definita in
relazione, per quanto afferisce la definizione dei perimetri.
I perimetri dei P.R.P.C. possono subire rettifiche, fino alla concorrenza massima del 10% della
superficie interessata, tanto in aumento che in riduzione per i seguenti motivi:
-
comprovata incongruenza dei perimetri individuati cartograficamente rispetto al reale assetto fisico e
giuridico dei luoghi. L’incongruenza va dimostrata attraverso rilievo strumentale;
-
eliminazione/aggiunta di terreni i cui proprietari intendano/non intendano aderire alla attuazione dello
strumento attuativo. Non sarà possibile estromettere dai perimetri quei terreni la cui eliminazione
dovesse determinare discontinuità rispetto alle superfici interessate dal Piano attuativo. L’assenza di
volontà alla partecipazione al comparto di P.R.P.C. da parte di proprietari dovrà essere comprovata
da dichiarazione scritta degli stessi, inoltrata all’Amministrazione comunale.
L’approvazione dei P.R.P.C., ove difformi dalle prescrizioni del P.R.G.C., potrà costituire variante per
la sola parte non interessante indici e parametri.
b-
Tutti i P.R.P.C. già attuati e collaudati, all’atto dell’approvazione della presente variante, dovranno
essere considerati decaduti. Agli stessi si applicheranno le norme contenute nelle presenti NTA.
ART. 30 - PIANI PARTICOLAREGGIATI (P.R.P.C.) DI INIZIATIVA PUBBLICA
I P.R.P.C. di iniziativa pubblica sono compilati dall'Amministrazione interessata con la collaborazione ed il
parere della Commissione Edilizia e di quella Urbanistica e degli altri enti ed organismi, ove richiesto.
Tali piani debbono contenere tutte le indicazioni tecniche e normative per l'individuazione esecutiva di ogni
opera, sia di competenza pubblica che privata ai sensi della Legge Regionale 52/91 e successive modifiche
ed integrazioni.
Negli edifici ricompresi nei perimetri di P.R.P.C. ed in assenza di Piano attuativo vigente sarà possibile
procedere a tutti gli interventi necessari alla conservazione dell’immobile con esclusione di opere di
ampliamento, fanno eccezione gli adeguamenti igienico-sanitari.
architetto Luciano Snidar
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Comune di Martignacco
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ART. 31 - PIANI PARTICOLAREGGIATI (P.R.P.C.)
Variante n. 30
DI INIZIATIVA PRIVATA.
I P.R.P.C. possono riguardare zone residenziali, produttive, commerciali, etc.
Oltre alle indicazioni tecniche e normative più sotto specificate, dovranno comprendere l'intera zona
perimetrata nel P.R.G.C.
È facoltà dell'Amministrazione Comunale derogare per quanto riguarda la superficie minima da sottoporre a
Piano Attuativo qualora risulti il carattere di "completamento" o di "stralcio funzionale autonomo" dell'area
sottoposta a P.R.P.C..
Per la loro formazione i proprietari di aree o edifici che rappresentino, in base all'imponibile catastale,
almeno i 2/3 del valore delle aree o edifici compresi nell'ambito da sottoporre al P.R.P.C. dovranno
presentare domanda al Sindaco secondo le modalità definite dalla L.R. 52/91 (capo II art. 49) completa degli
elementi di cui all’art. 44 della citata Legge e successive modifiche.
Negli edifici ricompresi nei perimetri di P.R.P.C. ed in assenza di Piano attuativo vigente sarà possibile
procedere a tutti gli interventi necessari alla conservazione dell’immobile con esclusione di opere di
ampliamento, fanno eccezione gli adeguamenti igienico-sanitari.
ART. 32 - PIANO PER INSEDIAMENTI PRODUTTIVI (P.I.P.)
I P.I.P. ai sensi della Legge n. 865/71 art. 27 e successive modifiche nazionali e regionali, sono compilati a
cura dell'Amministrazione Comunale o di altro Ente Pubblico a livello consortile, sovracomunale e regionale
a ciò delegato dall'Amministrazione comunale.
I P.I.P. sono adottati dal Consiglio Comunale, sentito il parere della Commissione Edilizia, nell'ambito del
P.R.G.C. e degli strumenti urbanistici a livello sovracomunale e regionale in base alle leggi in materia
nazionali e regionali vigenti al momento dell'adozione.
Oltre alle indicazioni tecniche e normative necessarie per l'individuazione di ogni opera compresa nel P.I.P.,
questo dovrà indicare:
- le aree che entrano a far parte del patrimonio indisponibile del Comune;
- lo schema della Convenzione-tipo per la concessione in diritto di superficie dei lotti edificabili;
- le aree cedute in proprietà ed il prezzo di cessione;
- i tempi di attuazione all'interno del periodo di validità del P.I.P.;
- le opere antinquinamento e le relative procedure di gestione ai sensi della Legge n. 152/99 e relativi criteri
di applicazione.
ART. 33 – REGIME AUTORIZZATIVO (Concessione, Autorizzazione, DIA)
Ogni cambio di destinazione d’uso di attività a carattere economico (produzione, trasformazione, vendita,
etc.) dovrà essere preceduto da presentazione di apposita richiesta di Autorizzazione Edilizia.
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Comune di Martignacco
TITOLO IV - NORME DI INTERVENTO
Variante n. 30
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ART. 34 - TUTELA GENERALE DELL'AMBIENTE
L'ambiente sia nell'aspetto naturale, sia nell'aspetto assunto attraverso le successive trasformazioni storiche,
è di interesse pubblico.
Qualsiasi progetto di strumento urbanistico e qualsiasi intervento comportante trasformazione urbanistica ed
edilizia del territorio deve adeguarsi al principio enunciato nel comma precedente.
ART. 35 - TUTELA DELL'AMBIENTE AGRICOLO
È vietato, in assenza di specifica autorizzazione degli Enti competenti, procedere a movimenti di terreno, a
lavori di terrazzamento o di demolizione, ad alterazioni di corso d'acqua e di canalette di irrigazione o di
scolo, ad abbattimento di alberature e di macchie, fatta eccezione per le superfici già oggetto di coltura, ad
alterazioni ed abbattimento di alberi lungo i cigli dei corsi d'acqua e delle strade.
Per i fabbricati rurali valgono le norme fissate dalla specifica normativa.
È vietata la formazione di discariche o l'immagazinamento all'aperto, in area senza destinazione specifica, di
materiali di rifiuto eccezione fatta per quanto previsto dall’art. 11 punto d delle presenti NTA.
È fatto divieto di nuove attività estrattive a qualunque fine svolte. Va inoltre mantenuto integro il piano di
campagna come livello afferente alla quota dello 0-0 relativo. Resta sempre e comunque valido quanto
previsto dalla L.R. 52/91 all’art. 66 comma 2 ed all’art. 12 bis della L.R. 25/92.
ART. 36 - TUTELA DELL'AMBIENTE URBANO
Gli strumenti urbanistici che riguardano il restauro conservativo, il risanamento, la ristrutturazione o qualsiasi
altra trasformazione di zone urbanizzate, nonché le autorizzazioni di interventi edilizi su fabbricati esistenti,
devono comprendere norme e grafici dai quali risultino evidenti:
- i materiali previsti per ogni tipo di opera sia strutturale, sia di finitura;
- le tecniche di lavorazione dei suddetti materiali;
- i colori delle tinteggiature;
- le targhe, le tabelle, le insegne, l'illuminazione, ecc..
Accanto agli elementi progettuali elencati al precedente comma 1, dovrà essere fornito il rilievo della
situazione attuale e comunque una chiara e completa documentazione fotografica, anche dell’intorno.
Al fine della tutela dell’ambiente urbano si ritiene che la presenza degli animali domestici e da compagnia
debba essere limitata, in prossimità delle residenze, ad un numero di capi tale non potersi configurare come
attività economica o di allevamento. Elemento determinante al fine della definizione del numero massimo di
capi ammissibili all’interno delle singole zone residenziali saranno l’emissione di rumori e odori arrecanti
disturbo ai vicini. Nel caso di ricoveri stabili per i suddetti animali la distanza minima dalle abitazioni dovrà
essere di ml. 25,00.
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Comune di Martignacco
Variante n. 30
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ART. 37 - NORME ANTINQUINAMENTO IDRICO
Qualsiasi progetto o richiesta di P.R.P.C., P.I.P., Concessione Edilizia deve comprendere i progetti relativi
alla rete fognaria interna all’ambito, il punto di allaccio alla rete fognaria principale o, nel caso in cui la rete
fognaria sia assente (solo per concessioni edilizie dirette in zona residenziale), le modalità di raccolta e
dispersione delle acque luride. Nelle zone industriali potrà essere richiesta l’indicazione in progetto delle
modalità di depurazione delle acque in tutti i casi in cui la tipologia produttiva renda obbligatoria la
depurazione delle acque prima della loro immissione nella rete fognaria.
Per i fabbricati o i complessi che sorgono in zone urbanizzate e che producono esclusivamente scarichi
domestici, è consentita l'immissione nella rete fognante comunale senza preventiva depurazione.
Le acque meteoriche devono essere smaltite all’interno della proprietà per mezzo di pozzi dispersori, salvo
dimostrata impossibilità tecnica.
ART. 38 - NORME ANTINQUINAMENTO ATMOSFERICO
Qualsiasi progetto o richiesta di P.R.P.C., P.I.P., Concessione Edilizia in zona D e/o H, deve comprendere:
a-
indicazione quantitativa e qualitativa dei fumi prodotti;
b-
indicazione progettuale dei sistemi di depurazione dei fumi stessi e dei modi di eliminazione delle acque
di lavaggio o del ricavato dei filtri.
Per le zone industriali deve essere fatta, nella concessione, precisa menzione della quantità e della qualità
dei fumi e dei modi di depurazione.
Per le garanzie sul rispetto della presente norma si rimanda ai seguenti disposti di Legge:
- L. 615/66
- D.P.R. 1288/67
- L. 880/73
e successive modifiche ed integrazioni.
ART. 38 bis - NORME ANTINQUINAMENTO ACUSTICO E LUMINOSO
-
All’interno del territorio comunale è vietata la predisposizione si sorgenti luminose, in particolare con
fascio concentrato, che non siano direttamente funzionali all’illuminazione delle strade. Nello specifico
sono vietate le sorgenti luminose con carattere pubblicitario che esorbitino le insegna luminose di singoli
esercizi commerciali.
La quantità di luce dispersa verso l’alto non potrà eccedere il 20% dell’intera quantità di luce prodotta
dalla singola sorgente.
-
L’emissione di rumori eccedente 60 dB, nelle ore diurne, e 45 dB nelle ore notturne, in prossimità delle
zone residenziali (entro ml. 300), discendenti da qualunque ragione, dovranno essere autorizzate dal
sindaco.
ART. 39 - SOTTOSUOLO E POZZI
L'utilizzazione privata del sottosuolo è concessa esclusivamente per fondazioni, serbatoi, impianti tecnici e
canalizzazioni, e vani connessi all’abitazione (autorimesse, taverne, cantine, etc.).
architetto Luciano Snidar
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Comune di Martignacco
53
Ogni prelievo di acqua mediante pozzo, per qualsiasi
Variante n. 30
uso ed in qualsiasi quantità anche per periodo
limitato, è soggetto ad autorizzazione comunale
La richiesta di autorizzazione dell'apertura di un pozzo deve essere accompagnata da uno studio
idrogeologico, nel caso in cui si tratti di pozzi per usi non domestici, che dimostri il razionale utilizzo della
falda acquifera che si intende sfruttare, oltre alla indicazione del diametro del pozzo.
Per i P.R.P.C. è ammessa l’apertura di un solo pozzo, previo parere favorevole dell’autorità competente, con
linea di distribuzione acquedottistica interna, fatta eccezione il P.R.P.C. n. 11 del Parco agricolo.
È vietato lo scarico di acque di rifiuto e di materiali residui solidi di qualunque natura nei pozzi non più
utilizzati.
ART. 40 - DISCARICHE ED INTERRAMENTI
Non è ammessa la realizzazione di nuove discariche ne la conversione di quelle esistenti in altre tipologie.
È in ogni caso fatto obbligo di recintare le discariche e di predisporre una adeguata schermatura ambientale
costituita da alberature d'alto fusto di specie autoctona per uno spessore minimo di ml. 50,00.
ART. 41 - IMPIANTI E RETI INFRASTRUTTURALI
Su tutto il territorio comunale, con esclusione delle zone a vincolo ambientale e degli immobili vincolati ai
sensi del Dlgs 490/99, è consentita la realizzazione di manufatti, cabine ed impianti oltre alla posa di cavi e
condutture solo interrati, necessari per il trasporto e la distribuzione dei servizi pubblici (telefono, gas
metano, fognatura, acquedotto, ecc.) e per l'esercizio degli stessi.
I cavi per la distribuzione dell’energia elettrica dovranno essere interrati nel solo caso di posizionamento di
nuove linee all’interno dell’abitato, fatta eccezione per l’alta tensione, o di lavori soggetti ad autorizzazione
su quelle in essere a bassa e media tensione. Sono ammesse modifiche del tracciato in essere. Nel caso di
ostacoli naturali e/o artificiali, e per limitati tratti, le linee potranno essere aeree in deroga alla presente
norma.
Resta fermo l’obbligo del rispetto dei disposti del D.P.C.M. 08.07.2003 e successive modifiche.
Tali impianti non costituiscono superficie coperta e volume urbanistico.
Le distanze dai confini, dalle strade nonché dai fabbricati, dovranno essere conformi alle prescrizioni del
Codice Civile, l’Amministrazione comunale potrà prescrivere opportuni accorgimenti da seguire per
mascherare alla vista gli impianti e le reti infrastrutturali derivanti dall’analisi del contesto in cui tali strutture
vanno ad inserirsi.
Per le strutture fuori terra da realizzarsi entro le fasce di rispetto dei nastri stradali, deve essere prodotto il
nulla osta dell'Ente preposto.
Il nulla osta o l'autorizzazione per le linee elettriche, rilasciati dagli Organi competenti relativi, riporterà le
opportune prescrizioni e modalità esecutive che assicurino la massima compatibilità delle opere alle diverse
destinazioni di zona.
ART. 42 - ANTENNE E RIPETITORI
Le antenne per telefonia mobile, i ripetitori radio televisivi ed i relativi manufatti non potranno in nessun caso
trovare collocazione all’interno delle zone residenziali o ad una distanza inferiore ai ml. 300,00 dalle zone A,
B, C e dalle aree per attrezzature e servizi, fatta eccezione per i «servizi tecnologici», e al di fuori del
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Comune di Martignacco
perimetro
delle
Variante n. 30
aree
esondabili
così 54come
individuate dalla relazione geologica allegata al
presente P.R.G.C., al di fuori dei perimetri dei beni e delle località sottoposti a vincoli di cui al Dlgs 490/99,
ferma restando la competenza in materia autorizzativa della ASS competente secondo quanto disposto
dall’art. 6, comma 23 della L.R. 13/2000 ed in base al D.M. 381/98 e D.P.C.M. 08.07.2003.
ART. 43 - IMPIANTI DI DISTRIBUZIONE STRADALE DI CARBURANTE
L’installazione degli impianti di distribuzione di carburanti ed i relativi manufatti possono trovare collocazione,
oltre che nelle zone omogenee D ed H, anche all’interno delle fasce di rispetto stradale, fatto salvo
l’ottenimento della relativa autorizzazione da parte dell’Ente gestore o proprietario. Nel caso di costruzione di
tali impianti in fascia di rispetto è facoltà dell’Amministrazione comunale autorizzare, per dimostrata
necessità, che la costruzione occupi, per una parte non eccedente il 25% dell’intera superficie interessata
dall’intervento, in parte le zone agricole E6.
I lavori di installazione ed ampliamento di impianti di distribuzione stradale di carburante e dei manufatti
annessi (lavaggi, pensiline, chioschi di vendita, guardiole, ecc.) devono essere autorizzati con Concessione
Edilizia, ed essere in sintonia con i disposti normativi di cui alla L.R. 8/2002 e D.P.G.R. 0394/Pres. del
16.12.2002. Saranno provvisti di idonee mascherature e realizzati con materiali e tipologie a basso
impatto ambientale.
Le distanze dai confini e tra i corpi di fabbrica di lavaggi, pensiline, chioschi di vendita, guardiole, ecc.,
devono essere conformi alle prescrizioni del Codice Civile e delle specifiche Norme di Legge.
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TITOLO V - SISTEMAZIONI ESTERNE 55
DELLE
Variante n. 30
AREE EDIFICABILI
ART. 44 - SISTEMAZIONE A VERDE
In occasione di interventi edilizi, all’interno delle zone B2, B3, B4, B*, C, H3 e D3 dovrà essere prevista la
piantumazione di essenze arboree autoctone d’alto fusto sull’area di pertinenza libera da edificazione nella
misura di una pianta ogni 30 mq. di superficie libera e comunque non minore di tre alberi.
Nei casi di necessità, legata ad attività edilizia, di abbattimento di piante d’alto fusto in zona fabbricabile,
queste dovranno essere sostituite con altre di essenza analoga, se locale, sostituite con essenze autoctone
nei casi in cui le originarie fossero essenze esotiche. Le nuove piante messe a dimora dovranno avere
altezza minima pari a ml. 3,00.
ART. 45 - SERBATOI DI GPL
Nei lotti residenziali di zona B2, B3, B4, B* e C potrà essere prevista esclusivamente l’installazione di
serbatoi interrati; tale installazione dovrà rispettare le seguenti prescrizioni:
- l’installazione di nuovi serbatoi interrati dovrà avvenire nel rispetto della lettera-circolare prot. n.
P1415/4106 sott. 40/A sott. 24.07.1996 (Ministero dell’Interno - Direzione Generale della Protezione Civile
e dei Servizi Antincendi - Servizio Tecnico Centrale - Ispettorato Insediamenti Civili, Commerciali ed
Industriali).
ART. 46 - RECINZIONI E PARCHEGGI
Le opere di recinzione di aree private, laddove non specificamente normate, dovranno rispettare le seguenti
prescrizioni:
a- l’edificazione di muri di cinta o recinzioni non potrà avvenire, per le zone B2, B3, B*, H3, D3, a distanza
inferiore a ml. 4,50 dall’asse stradale, ivi compresi i transiti privati; potranno essere concesse deroghe in
caso di accertata impossibilità di adeguarsi alla presente norma, o di preesistenti allineamenti, valutando
caso per caso;
b- i muri di cinta in sasso o pietra naturale vanno salvaguardati;
c- l’altezza massima non dovrà essere superiore a ml. 2,50; 2,00;
d- le recinzioni afferenti allo stesso lotto dovranno essere omogenee nei caratteri fisico-costruttivi e nel
materiale;
e- nel ripristino di muri di pregio esistenti si potrà derogare la presente norma;
Per i parcheggi e posti auto andranno rispettate le seguenti prescrizioni:
a- tutti i posti auto, là dove possibile, dovranno essere collocati sul retro degli edifici. Nei casi di impossibilità
il materiale per la pavimentazione dovrà essere pietra naturale, pietra artificiale, acciottolato o, in
subordine, ghiaia;
b- la copertura per i posti auto, là dove prevista, potrà avere un’altezza massima di ml. 3,00 con caratteri
costruttivi decorosi. Non sono ammesse coperture con carattere di provvisorietà non ancorate al suolo.
Le coperture ove costituite come corpo autonomo possono essere collocate a confine, contro la
recinzione. Nel caso in cui costituiscano parte integrante dell’edificio non vengono computati né come
volumetria, né come superficie coperta;
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Comune di Martignacco
c- a tal fine va inteso per posto auto un 56
idoneo
Variante n. 30
spazio
atto
ad
ospitare
lo
stazionamento
di
autovetture, eventualmente coperto e chiuso su non più dei due lati.
ART. 47 – FABBRICATI ACCESSORI IN LOTTI RESIDENZIALI
a- È consentita l’installazione di strutture non ancorate al terreno e prive di impianti fissi in regime
autorizzativo, purché collocate sul retro degli edifici e «mascherati».
Per tali manufatti l’altezza massima sarà di ml. 2,40 e la superficie coperta max mq. 30.
Gli usi per cui tali manufatti sono consentiti sono i seguenti:
- autorimesse;
- chioschi;
- gazebo;
ed assimilabili.
b- È fatto esplicito divieto di installare i manufatti di cui sopra nelle zone A e B1.
c- Resta comunque valido quanto previsto dall’art. 3 INDICI E PARAMETRI EDILIZI punto q delle presenti
NTA.
d- I fabbricati accessori, là dove costituiti da corpi staccati non integrati anche architettonicamente e
stilisticamente con l’edificio principale, dovranno essere saldamente ancorati a terra e costruiti con
caratteri di decoro architettonico ed ambientale. Le coperture potranno essere ad una o due falde con
manto costituito da elementi integrabili con il contesto costruito della tradizione locale tanto nella
morfologia che nel colore. I tamponamenti dovranno avere i caratteri di finitura del «faccia vista»
qualunque sia il materiale con cui vengono realizzati. E’ fatto esplicito divieto di costruzione di fabbricati
annessi costituiti da tavolati di legno grezzo, lamiere ondulate e comunque con caratteri di precarietà.
e- La distanza minima da rispettare dalle strade interpoderali e/o vicinali e/o servitù di transito dovrà essere
pari a ml. 3,50 dall’asse strada.
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Comune di Martignacco
TITOLO VI - NORME TRANSITORIE
Variante n. 30
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ART. 48 - P.R.P.C. ADOTTATI O APPROVATI
Per i P.R.P.C. vigenti o anche solo adottati alla data di adozione della presente Variante generale valgono le
norme in essi contenute. Dovranno, viceversa, adeguarsi alle prescrizioni del P.R.G.C. qualora subiscano
una complessiva rielaborazione frutto di nuova stesura.
ART. 48 bis – NORME MODIFICATE CON VARIANTE PRECEDENTE
Tutti gli articoli delle presenti Norme Tecniche di Attuazione inseriti in seguito a Variante precedente, hanno
validità solo in conseguenza dell’esaurimento dell’iter Amministrativo (pubblicazione sul BUR) relativo alla
Variante che le ha generate. In assenza di suddetti pre requisiti resta vigente la norma precedente a quella
modificata con la Variante di specie.
L’assenza di approvazione di variante che abbia introdotto una variazione normativa assunta dalla presente
per un tempo superiore a mesi dodici determina il ripristino dello status quo ante.
ART. 49 - CONCESSIONI EDILIZIE GIÀ RILASCIATE
Per le concessioni già rilasciate alla data di entrata in vigore della presente Variante Generale, valgono i
disposti coordinati dall’art. 31 della L. 1150/42 e dell’art. 33 comma 1 della L.R. 52/91 e successive
modifiche ed integrazioni.
Tutte le pratiche edilizie già in itinere alla data di adozione della presente Variante potranno seguire le
prescrizioni della Variante sulla base della quale sono state rilasciate, fanno eccezione le istanze inerenti
impianti tecnologici come antenne, ripetitori telefonici e depuratori fognari etc..
ART. 50 - EDIFICI DIVISI TRA DUE COMUNI
In località Casanova sono in essere alcuni fabbricati, prevalentemente residenziali, divisi dai confini
amministrativi dei Comuni di Martignacco e di Pasian di Prato. Per tali edifici, fino a che non si provveda a
porre rimedio a tale situazione, le domande di concessione edilizia dovranno essere richieste al Comune su
cui insiste almeno il 51% della superficie coperta residenziale.
ART. 51 – ZONE ESONDABILI
Nelle aree soggette ad esondazione, così come individuate dallo studio geologico del territorio comunale,
l’attività edilizia sarà sottoposta a limitazioni fino alla risoluzione dei problemi idraulici.
Nello specifico, nelle zone esondative con lama d’acqua compresa tra cm. 30 e cm. 60, o superiore a cm.
60, saranno ammessi solo i seguenti interventi:
-
interventi idraulici volti alla messa in sicurezza delle aree a rischio;
-
interventi di demolizione senza ricostruzione, manutenzione edilizia, restauro, risanamento
conservativo, purché tali opere non comportino aumenti di volume e/o di superficie;
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Comune di Martignacco
-
manutenzione,
Variante n. 30
ampliamento
58
e/o
ristrutturazione di infrastrutture pubbliche e/o
di pubblico interesse, nonché la realizzazione di nuove infrastrutture essenziali che non concorrano
ad aumentare il rischio idraulico.
Nelle zone esondative con lama d’acqua uguale o inferiore a cm. 30, nel caso di edifici sopraelevati di min.
cm. 45, rispetto al piano di campagna, saranno possibili tutti gli interventi con rilevanza edilizia e/o
urbanistica.
Le disposizioni di cui sopra resteranno in vigore fino alla deliberazione di un atto che dichiari decaduto il
rischio idraulico.
ART. 52 - FASCE DI RISPETTO DEI DEPURATORI
Secondo quanto previsto dalla norma L. 152/99 per gli impianti di depurazione è fatto assoluto divieto di
edificare per una fascia della larghezza di ml. 100 attorno all’impianto in questione. Eventuali presenze di
edifici esistenti, qualunque ne sia la natura e purché stabilmente ancorati al suolo, determineranno la
possibilità di agire su questi con interventi manutentivi miranti alla conservazione in buono stato dell’edificio,
qualora utilizzato.
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Comune di Martignacco
TITOLO VII - DISPOSIZIONI FINALI
Variante n. 30
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ART. 53 - FACOLTÀ SPECIALI
Ferme restando le norme di distanza tra gli edifici, in genere presso strade e negli ampliamenti presso i
confini con terzi il Comune avrà facoltà di stabilire distanze inferiori a quelle proprie della zona di
appartenenza, fino all’allineamento con gli edifici esistenti.
Per gli ampliamenti valgono le norme di distanza previste per i nuovi edifici; sarà possibile derogare da tali
norme qualora, a giudizio della C.E. e nei limiti stabiliti dal Codice Civile, esse non siano di pregiudizio ad un
razionale assetto dell’edificio e comunque non potranno essere minori di quelle intercorrenti tra gli edifici
interessati esistenti.
Realizzazione di strutture temporanee
Per l’esercizio della somministrazione di alimenti e bevande e per un periodo inferiore a 60 gg., le
strutture temporanee (chioschi, gazebi o similari), possono essere ubicate esclusivamente nelle
piazze, nella zona Ente Fiera, nella zona HC e nelle aree identificate con la sigla della cartografia del
P.R.G.C. “per attrezzature e servizi collettivi”, in quanto queste risultano opportunamente servite per
quanto riguarda i parcheggi, ecc., con esclusione delle aree destinate a:
- aree cimiteriali;
- depuratori fognari;
- depositi e magazzini;
- discariche di inerti;
- eco piazzole;
ART. 54 - PIANI DI SETTORE
I Piani di settore, di cui all’art. 34 della L.R. 52/91, là dove vigenti alla data di adozione della presente
Variante, costituiscono di fatto integrazione e specificazione del presente strumento urbanistico.
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