467 Vicariato di Roma Decreto di nomina di Cappellano di ospedale

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467 Vicariato di Roma Decreto di nomina di Cappellano di ospedale
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Vicariato di Roma
Decreto di nomina di Cappellano di ospedale
Fac - simil
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Roma, 31 febbraio 1999
Prot. n. 1234/99
Reverendo Don, N.N.
la cura dei malati, soprattutto negli Ospedali e Case di Cura, è un'attività
connaturale all'azione salvifica della Chiesa, sacramento di salvezza, espressione
della tenerezza di Dio e dell'amore di Cristo medico del corpo e dello spirito,
Salvatore di tutto l'uomo.
La promozione del bene integrale della persona e il servizio verso gli
infermi, pur essendo compito di tutta la comunità ecclesiale, sono affidate
nelle strutture sanitarie particolarmente all'Assistente religioso (Cappellano),
"nominato dall'Ordinario del luogo, al quale viene affidata la cura pastorale di
una comunità o di un gruppo di fedeli" (Can. 564 C.I.C.).
Egli è dunque il rappresentante ufficiale della Chiesa e da essa inviato a
questa porzione del popolo di Dio con il mandato:
– di contribuire a dare un volto più umano e cristiano alle strutture
sanitarie;
– di evangelizzare i sofferenti, illuminando il senso cristiano della vita e del
dolore;
Testo ufficiale italiano.
Fonti principali di riferimento: cann. 145 § 1, 564 CIC (ufficio ecclesiastico
stabilmente costituito) Ë can. 516 § 2 CIC (attenzione pastorale delle comunità non
parrocchiali) Ë can. 565 CIC (soggetto attivo della provvista: trattandosi di associazioni,
cfr. cann. 317 § 1 312 § 1 CIC (nel caso di istituti religiosi laicali, vedi can. 567 CIC) Ë
cann. 149, 150, 564 CIC (requisiti del soggetto passivo) Ë cann. 132, 566 CIC
(contenuto dell'ufficio) Ë can. 571 CIC (rapporti col parroco) Ë can. 569: cfr. [31]
[32] (cappellani militari; vedi anche l’intesa del 21 dicembre 1990 tra l’Autorità statale e
la CEI per l’assistenza spirituale al personale della Polizia di Stato (“Notiziario CEI” 1991,
pp. 45-49) Ë per i cappellani dell’Opera dell’Apostolato del Mare, cfr. [131].
Testo: lo stesso che per il documenti precedenti: cfr. [82].
Bibliografia: M. BONNET, Le statut canonique du chapelain (ou aumônier), in “Cahiers de
droit ecclesial” 2, 1985, pp. 73 ss.; L. CHIAPPETTA, Il Codice di Diritto canonico. Commento
giuridico pastorale, I, Roma, 1996, pp. 704 ss.; L. CROUZIL, Aumônier, in "Dictionnaire de
droit canonique" I, Paris, 1935, coll. 1438 ss.; G. DALLA TORRE, Evoluzione della disciplina
sull'assistenza spirituale tra continuità e innovazione, in AA.VV., "Atti del convegno
nazionale di studio su Il nuovo Accordo tra Italia e la Santa Sede", a cura di R. Coppola,
Milano, 1987, pp. 418 ss.; M. FERRABOSCHI, Cappellania, in "Enciclopedia del diritto" VI,
1960, pp. 257 ss.; IDEM, Cappellano, diritto canonico e Cappellano militare, in "Enciclopedia
del diritto" VI, 1960, pp. 260 ss.; E. TEJERO, Comentarios a los cann. 564-572, in ComEx
II/2, pp. 1354 ss.
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Il sistema dell’organizzazione ecclesiastica
– di trasmettere gli aiuti spirituali e morali che Cristo Gesù, con tanta
larghezza, mette a disposizione di coloro che sono malati;
– di promuovere ed animare forme stabili di collegamento con quanti,
soprattutto credenti, operano a vario titolo nella struttura sanitaria (medici,
personale, volontari, ecc...)
Ricordandole questi doveri pastorali – ed in particolare l'obbligo di
rispettare diligentemente la Convenzione stipulata tra l'Ente ospedaliero X.X. e
la U.S.L. di zona per tutto quanto concerne il servizio religioso presso questa
struttura ospedaliera – La nomino
CAPPELLANO
a norma dei can. 564 ss. C.I.C., conferendole durante munere tutte le
facoltà necessarie al compimento del suo ministero.
Con l'augurio che Ella possa compiere questo servizio in docilità allo Spirito,
in piena comunione con il Vescovo Delegato per l'Assistenza Religiosa negli
Ospedali di Roma e con spirito autenticamente evangelico, mi confermo
devotissimo nel Signore
Camillo Card. Ruini
Vicario Generale
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Reverendo Don N.N. (sacerdote secolare incardinato a Roma)
Via,
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