467 Vicariato di Roma Decreto di nomina di Cappellano di ospedale
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467 Vicariato di Roma Decreto di nomina di Cappellano di ospedale
95 Vicariato di Roma Decreto di nomina di Cappellano di ospedale Fac - simil • Roma, 31 febbraio 1999 Prot. n. 1234/99 Reverendo Don, N.N. la cura dei malati, soprattutto negli Ospedali e Case di Cura, è un'attività connaturale all'azione salvifica della Chiesa, sacramento di salvezza, espressione della tenerezza di Dio e dell'amore di Cristo medico del corpo e dello spirito, Salvatore di tutto l'uomo. La promozione del bene integrale della persona e il servizio verso gli infermi, pur essendo compito di tutta la comunità ecclesiale, sono affidate nelle strutture sanitarie particolarmente all'Assistente religioso (Cappellano), "nominato dall'Ordinario del luogo, al quale viene affidata la cura pastorale di una comunità o di un gruppo di fedeli" (Can. 564 C.I.C.). Egli è dunque il rappresentante ufficiale della Chiesa e da essa inviato a questa porzione del popolo di Dio con il mandato: – di contribuire a dare un volto più umano e cristiano alle strutture sanitarie; – di evangelizzare i sofferenti, illuminando il senso cristiano della vita e del dolore; Testo ufficiale italiano. Fonti principali di riferimento: cann. 145 § 1, 564 CIC (ufficio ecclesiastico stabilmente costituito) Ë can. 516 § 2 CIC (attenzione pastorale delle comunità non parrocchiali) Ë can. 565 CIC (soggetto attivo della provvista: trattandosi di associazioni, cfr. cann. 317 § 1 312 § 1 CIC (nel caso di istituti religiosi laicali, vedi can. 567 CIC) Ë cann. 149, 150, 564 CIC (requisiti del soggetto passivo) Ë cann. 132, 566 CIC (contenuto dell'ufficio) Ë can. 571 CIC (rapporti col parroco) Ë can. 569: cfr. [31] [32] (cappellani militari; vedi anche l’intesa del 21 dicembre 1990 tra l’Autorità statale e la CEI per l’assistenza spirituale al personale della Polizia di Stato (“Notiziario CEI” 1991, pp. 45-49) Ë per i cappellani dell’Opera dell’Apostolato del Mare, cfr. [131]. Testo: lo stesso che per il documenti precedenti: cfr. [82]. Bibliografia: M. BONNET, Le statut canonique du chapelain (ou aumônier), in “Cahiers de droit ecclesial” 2, 1985, pp. 73 ss.; L. CHIAPPETTA, Il Codice di Diritto canonico. Commento giuridico pastorale, I, Roma, 1996, pp. 704 ss.; L. CROUZIL, Aumônier, in "Dictionnaire de droit canonique" I, Paris, 1935, coll. 1438 ss.; G. DALLA TORRE, Evoluzione della disciplina sull'assistenza spirituale tra continuità e innovazione, in AA.VV., "Atti del convegno nazionale di studio su Il nuovo Accordo tra Italia e la Santa Sede", a cura di R. Coppola, Milano, 1987, pp. 418 ss.; M. FERRABOSCHI, Cappellania, in "Enciclopedia del diritto" VI, 1960, pp. 257 ss.; IDEM, Cappellano, diritto canonico e Cappellano militare, in "Enciclopedia del diritto" VI, 1960, pp. 260 ss.; E. TEJERO, Comentarios a los cann. 564-572, in ComEx II/2, pp. 1354 ss. 467 95 Il sistema dell’organizzazione ecclesiastica – di trasmettere gli aiuti spirituali e morali che Cristo Gesù, con tanta larghezza, mette a disposizione di coloro che sono malati; – di promuovere ed animare forme stabili di collegamento con quanti, soprattutto credenti, operano a vario titolo nella struttura sanitaria (medici, personale, volontari, ecc...) Ricordandole questi doveri pastorali – ed in particolare l'obbligo di rispettare diligentemente la Convenzione stipulata tra l'Ente ospedaliero X.X. e la U.S.L. di zona per tutto quanto concerne il servizio religioso presso questa struttura ospedaliera – La nomino CAPPELLANO a norma dei can. 564 ss. C.I.C., conferendole durante munere tutte le facoltà necessarie al compimento del suo ministero. Con l'augurio che Ella possa compiere questo servizio in docilità allo Spirito, in piena comunione con il Vescovo Delegato per l'Assistenza Religiosa negli Ospedali di Roma e con spirito autenticamente evangelico, mi confermo devotissimo nel Signore Camillo Card. Ruini Vicario Generale ––––––––––––––––––––– Reverendo Don N.N. (sacerdote secolare incardinato a Roma) Via, ROMA 468