CASE VACANZE – LOCAZIONI TURISTICHE Torre di Babele in
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CASE VACANZE – LOCAZIONI TURISTICHE Torre di Babele in
CASE VACANZE – LOCAZIONI TURISTICHE Torre di Babele in Lombardia Tutti pensavano che una volta pubblicato il regolamento attuativo della Legge regionale sul turismo della Lombardia arrivasse il tanto sospirato chiarimento sulla distinzione fra Case Vacanze e Locazioni turistiche… invece ecco l’ennesima delusione: Secondo la Regione Lombardia le locazioni turistiche sono ricomprese nelle CAV e sono soggette a tutti gli obblighi previsti! Con particolare riferimento all'obbligo di: comunicazione avvio attività, inserimento nel sistema turistico lombardo e nell'elenco pubblico regionale, servizi e standard qualitativi, assicurazione e prezzi e imposta di soggiorno, quest'ultima se prevista dal Comune territorialmente competente E’ chiaramente scritto nel sito web https://fareimpresa.comune.milano.it Quindi chi voglia fare locazione turistica o affitti brevi, utilizzando le leggi che regolano le locazioni, dovrà in realtà aprire un’attività di Casa Vacanze! E’ la cosa più assurda che si possa pensare e c’è da meravigliarsi che venga dalla Regione Lombardia, un’Amministrazione più volte additata come possibile esempio di riferimento del settore. Qualche spiegazione: Le Case Vacanze sono, da tutte le leggi regionali in materia, considerate attività ricettive extra-alberghiere o complementari, a seconda delle varie diversificazioni fra Regione e Regione. Si possono gestire sia in modo IMPRENDITORIALE che NON IMPRENDITORIALE (con un numero limitato di strutture, generalmente due) e sono soggette agli stessi obblighi delle attività ricettive di questo genere, cioè: • denuncia degli alloggiati al portale della Polizia di Stato www.alloggiatiweb.it seguendo la procedura di accreditamento ; • pagamento della tassa di soggiorno, secondo le modalità vigenti nel comune ove è attiva la struttura ; • comunicazione prezzi alle Province/Città Metropolitane : • Comunicazioni dati statistici all’ISTAT, utilizzando i vari portali predisposti dalle Regioni. 1 Dal punto di vista fiscale i redditi di queste strutture, se senza partita IVA, si denunciano in Redditi Diversi nel Modello Unico o 730, oppure, se gestiti con partita IVA, come reddito d’impresa, ovviamente secondo le modalità del regime a cui il soggetto ha aderito. Le Case Vacanza., aspetto fondamentale , non devono stipulare con i propri ospiti nessun contratto, ne tantomeno registrarlo all’Agenzia delle Entrate, anche qualora si superino i trenta giorni. In realtà molte leggi regionali stabiliscono per le Case vacanza, in termine di giorni di permanenza, dei limiti minimi e massimi di soggiorno. Può eventualmente costituire una buona prassi quella di far firmare agli ospiti un regolamento della struttura, per il buon uso delle cose e degli elettrodomestici in essa contenuti. Per quando riguarda il Canone Rai e la SIAE se esiste un televisore nella casa dovrà essere pagato il canone Speciale RAI (canone ridotto con la convenzione ANBBA) e il pagamento dei diritti SIAE. Per la nuova innovazione del canone in bolletta attendiamo il responso di un interpello che è stato fatto da ANBBA all’Agenzia delle Entrate sul fatto di non pagare due canoni, quello normale e quello speciale. Al Momento non abbiamo avuto alcuna risposta. Sempre per le Case Vacanze dobbiamo precisare che nel nuovo Regolamento di attuazione della Regione Lombardia è stata pubblicata una scheda sintetica esplicativa che pubblichiamo per esteso così come estratta dal BUR : Regolamento Regionale 5 agosto 2016 n.7 – Vedi tabelle in calce ________________________________________________________________ Locazioni Turistiche La parola locazioni ha un preciso significato. Dal dizionario Hoepli ecco la definizione di LOCAZIONE o LOCAZIONI LOCAZIONE[lo-ca-zió-ne] s.f. (pl. -ni)DIR Contratto con cui un contraente concede a un altro il godimento di una casa mobile o immobile, per un tempo determinato e per un determinato compenso: l. di un fondo, di uno stabile; stipulare, rinnovare la l. Nel nostro Codice Civile, per fortuna ancora valido (non troviamo alcuna legge che regola le Case Vacanze) troviamo una serie di articoli che vanno dal 1571 al 1654 2 che trattano la materia, con la nozione di base contenuta nell’articolo 1571 che recita : Articolo 1571. Nozione. La locazione è il contratto col quale una parte si obbliga a far godere all'altra una cosa mobile o immobile per un dato tempo, verso un determinato corrispettivo. Vedi link agli articoli del codice civile sopra menzionati : http://www.unioneinquiliniroma.it/wpcontent/uploads/2014/07/Codicecivile_locazion e_e_affitto.pdf Il legislatore poi sulla base degli articoli fondamentali del Codice civile ha emanato nel corso del tempo varie norme e in particolare, con la legge 431 del 1998, ha sottratto le locazioni turistiche alla disciplina delle nuove locazioni, scrivendo quanto segue: all’art. 1) “le disposizioni di cui agli articoli 2, 3, 4, 4 bis, 7, 8 e 13 della presente legge non si applicano…..agli alloggi locati esclusivamente per finalità turistiche”. Conseguentemente dette locazioni non sono soggette ai vincoli della citata legge per quanto concerne il canone e la durata, che sono liberamente pattuibili tra le parti e trovano la loro disciplina negli articoli 1571 e ss. del Codice Civile. Quindi le Locazioni Turistiche trovano una ben precisa ed esatta distinzione dalle Case Vacanze. Questa distinzione pare essere stata totalmente ignorata dalla Regione Lombardia! Per approfondire le differenze tra Locazioni Turistiche e Case Vacanza nel resto delle Regioni Italiane si rimanda alla guida di ANBBA presente sul sito: http://www.anbba.it/locazioni_turistiche_pag-1 Per avviare un’attività ricettiva a Milano e in buona parte delle province e comuni lombardi si dovrà utilizzare il portale : https://www.impresainungiorno.gov.it/sportelli-suap 3 4