Assicurazioni sociali per la salute
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Assicurazioni sociali per la salute
N. 10/2011 Data: 11.03.2011 Assicurazioni sociali per la salute ORDINE N. 351 del 9 febbraio 2011 Riguardante le modifiche ed integrazioni delle Norme di applicazione relative ai provvedimenti dell‟Ordinanza di emergenza del Governo N. 158/2005 riguardante i congedi e le indennità di assicurazione sociale per la salute, approvate tramite l‟Ordine del ministro della salute e dal presidente dell‟Istituto Nazionale di Assicurazioni per la Salute N. 60/32/2006 Pubblicato nella Gazzetta Ufficiale N. 141 del 24 febbraio 2011 L‟atto è entrato in vigore in data 24 febbraio 2011 Questo materiale presenta i nuovi provvedimenti in vigore relativi alle assicurazioni sociali per la salute, rispondendo ad alcune domande in merito a questo soggetto. Per eventuali chiarimenti, Zucchetti Romania resta a vostra disposizione per offrirvi le informazioni necessarie. DISPOSIZIONI PRINCIPALI L‟evidenza dei pagamenti dovuti al Fondo nazionale unico delle assicurazioni sociali per la salute (FNUASS), rappresentando il contributo per i congedi e le indennità di assicurazione sociale per la salute dovuto dai datori di lavoro, si esegue in base alla Dichiarazione relativa agli obblighi di pagamento dei contributi sociali, dell‟imposta sul reddito e dell‟evidenza nominale delle persone assicurate prevista nella Legge N. 571/2003 riguardante il Codice Fiscale, con ulteriori modifiche ed integrazioni (Dichiarazione 112). In queste condizioni, le dichiarazioni che si consegnavano dai datori di lavoro all'Istituto della Salute entro dicembre 2010 incluso, non sono più valide; esse si utilizzano solo per la consegna delle dichiarazioni rettificativi per i periodi di rapporto precedenti al 1° di gennaio 2011. La base mensile di calcolo del contributo per i congedi e l‟indennità è il fondo degli stipendi lordi realizzati e non può essere maggiore della moltiplicazione tra il numero degli assicurati del mese per cui si calcola il contributo ed il valore corrispondente a 12 stipendi minimi lordi nel paese. Con il sintagma “il numero di assicurati del mese” s'intende il numero di persone con redditi inclusi nel fondo degli stipendi lordi sul qual è stato applicato il contributo per i congedi e l‟indennità. I datori di lavoro sono obbligati di consegnare agli istituti di assicurazione per la salute nella giurisdizione dove hanno la sede sociale/il domicilio l‟esemplare 2 del certificato di congedo medicale accompagnato di un centralizzatore di cui modello è previsto nell‟allegato alle norme, solo nelle condizioni in cui si richiede il rimborso delle somme rappresentando l‟indennità pagate agli assicurati, che superano la somma dei contributi dovuti al budget del Fondo nazionale unico delle assicurazioni sociali per la salute. L‟esemplare 2 dei certificati di congedo medico si consegna agli istituti d‟assicurazione per la salute, e nel caso in cui gli indennità afferenti sono sostenuti integralmente dal datore di lavoro, nonché nella situazione in cui l'assicurato non adempisce le condizioni previste dalla legge per beneficiare degli stessi. Fin'ora la consegna del esemplare 2 dei certificati medici indipendentemente della situazione è obbligatoria. Gli istituti di assicurazione per la salute hanno l'obbligo di verificare e validare i dati inclusi nella Dichiarazione 112. Nel caso in cui dopo la validazione dei dati si accorgono delle non concordanze che comportano la rettificazione dei dati e/o delle somme incluse nella dichiarazione iniziale, gli istituti di assicurazioni per la salute inviano una comunicazione ai datori di lavoro. Nel termine di massimo 5 giorni lavorativi dalla data della conferma di ricezione della notifica, i datori di lavoro sono obbligati a trasmettere la dichiarazione rettificata. Nel caso dei congedi medici per tubercolose (codice indennità 12), neoplasie, SIDA (codice indennità 14), dei congedi per gravidanza e puerperio (codice indennità 08), per la cura dei bambini ammalati (codice indennità 09), per la riduzione del tempo di lavoro (codice indennità 10) e per quarantena (codice indennità 07), oltre che per rischio maternale (codice indennità 15), i contribuenti hanno l‟obbligo di rilasciare degli certificati che provano il numero di giorni di congedo medico afferente ad ogni affezione. Dato queste disposizioni il modello del certificato del dipendente si modifica, in conformità con l‟Ord. N.903/2007 pubblicato nella G. Uff. N. 827/04.12.2007, essendo necessario alla richiesta di prova giustificativa dell‟assicurato. Le somme rappresentando le indennità pagate dai datori di lavoro agli assicurati, che superano la somma dei contributi dovuti dagli stessi nel mese in causa, si recuperano dal budget del Fondo Nazionale Unico delle Assicurazioni Sociali per la Salute, direttamente dall‟Istituto Provinciale delle Assicurazioni per la Salute. Per ricuperare le somme rappresentando le indennità pagate che superano l'ammontare mensile dei contributi per congedi ed assegni, il datore di lavoro consegna all‟ufficio registratura dell‟istituto di assicurazioni per la salute una richiesta scritta (Allegato N. 4), a cui si allega il Centralizzatore relativo agli certificati di congedo medico (Allegato N. 5), nonché, secondo il caso, la prova giustificativa del pagamento del contributo per i congedi e le indennità, per il periodo anteriore per cui si richiede il rimborso. Menzioniamo che questi sono i documenti richiesti in conformità con la legge pero, come già sappiamo, possono esistere delle differenze da un istituto provinciale di assicurazioni ad un „altro per quanto riguarda i documenti da consegnare (trattandosi della forma ed anche del contenuto). Il pagamento sarà effettuato entro 30 giorni dalla data di consegna della richiesta in conformità con le disposizioni delle Norme di applicazione dell'Ordinanza di emergenza del Governo N. 158/2005. I diritti ai congedi ed agli assegni che sono emersi anteriormente alla cessazione dell'attività del datore di lavoro o alla scadenza del termine del contratto individuale di lavoro, il contratto di amministrazione o management, sono pagati dal budget del Fondo Nazionale Unico delle Assicurazioni per la Salute tramite l'Istituto Provinciale delle Assicurazioni per la Salute. ZUCCHETTI ROMANIA Str. Simion Stefan, 46 Oradea, Bihor, Romania, 410195 tel. **+40 259/414.584 - 359/451.461 - fax +40 259/446.518 e-mail: [email protected] <mailto:[email protected]> www.zucchettiromania.com <http://www.zucchettiromania.com>