OGGETTO ANTICIPO SUL TRATTAMENTO DI FINE RAPPORTO
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OGGETTO ANTICIPO SUL TRATTAMENTO DI FINE RAPPORTO
HEALTH MANAGEMENT – ISTITUTO DI MANAGEMENT SANITARIO – FIRENZE www.health-management.it 1 OGGETTO ANTICIPO SUL TRATTAMENTO DI FINE RAPPORTO QUESITO (posto in data 5 marzo 2015) Sono un medico che lavora dal 1 febbraio 2001 con contratto a tempo indeterminato presso un ospedale romano classificato gestito da un Ente Ecclesiastico dopo aver regolarmente vinto concorso riservato per Area di Chirurgia. Purtroppo nel 2013 dopo un serio problema di salute occorso nel 2012, ho avuto un ulteriore importante problema per il quale ho dovuto sottopormi ad un intervento chirurgico con relativo ricovero che, in parte ho dovuto pagare per mio conto per lo più, a dire il vero, con l'aiuto dei genitori che vivono di pensione (peraltro minima). Ho richiesto allora nel gennaio 2014, allegando tutte le fatture di spesa un anticipo sul TFR all'Amministrazione del mio Ospedale avendo avuto informazione sulla possibilità in certi casi di poterne usufruire. A tutt'oggi non ho ancora avuto alcuna risposta dall'ospedale e nonostante le mie ripetute richieste di informazione su come e in che tempi venisse valutata e considerata la richiesta (se ad esempio deve essere creata una commissione, stilata una graduatoria o quant’altro) sono ancora in attesa ma soprattutto non mi viene fornita alcuna informazione. Ho cercato di ricavare notizie sulla normativa attraverso internet ma in certi casi ho trovato riferimenti al CCNL della dirigenza medica per gli ospedali classificati, in altri a leggi di stato che però non venivano espressamente citate. Sarei molto grado se qualcuno potesse aiutarmi indicandomi con maggiore esattezza la normativa in vigore che regola la concessione anticipata di parte del TFR in particolare per Aziende Ospedaliere come quella dove lavoro che fanno parte delle cosiddette "classificate" cioè sono praticamente come "private". Ho avuto notizia del fatto che ad altri dipendenti negli scorsi anni l'anticipo del TFR era stato concesso e mi sorge il sospetto che la mia domanda sia volutamente inevasa o ignorata perché svolgo il ruolo di rappresentante sindacale e in tal caso solo conoscendo bene i termini di legge in materia potrei rappresentare i miei eventuali diritti. CIMO – IL SINDACATO DEI MEDICI www.cimomedici.it HEALTH MANAGEMENT – ISTITUTO DI MANAGEMENT SANITARIO – FIRENZE www.health-management.it 2 RISPOSTA (inviata in data 24 aprile 2015) Il comportamento adottato dall’azienda è palesemente illegittimo, perché la concessione dell’anticipazione sul trattamento di fine rapporto per far fronte a determinate spese (e sicuramente le spese mediche rientrano tra queste) non è soggetto ad alcuna valutazione discrezionale, ma è un preciso obbligo di legge, sancito dal comma 6 dell’articolo 2120 del codice civile. Nel testo modificato dalla legge 29 maggio 1982, n. 297, la norma citata dispone infatti che Il prestatore di lavoro, con almeno otto anni di servizio presso lo stesso datore di lavoro, può chiedere, in costanza di rapporto di lavoro, una anticipazione non superiore al 70 per cento sul trattamento cui avrebbe diritto nel caso di cessazione del rapporto alla data della richiesta. Il diritto all’anticipazione sul trattamento di fine rapporto non è al momento assicurato ai dipendenti pubblici, né per quelli in regime di TFS (trattamento di fine servizio, disciplinato dal D.P.R. 29 dicembre 1973, n. 1032, che al comma 7 dell’articolo 26 precisa Non si fa luogo alla corresponsione di acconti), né per quelli in regime di TFR introdotto dalla legge 29 maggio 1982, n. 297. Il medico che pone il quesito è però dipendente di una struttura privata, inquadrato con un contratto di lavoro privatistico, ed al quale si applica l’articolo 2120 del codice civile. L’unico motivo che potrebbe giustificare un ritardo nell’erogazione dell’anticipazione richiesta è il superamento, nell’anno in cui tale richiesta è stata presentata, dei limiti posti dal comma 7 dello stesso articolo 2120, che dispone che annualmente le anticipazioni richieste possano esse concesse nei limiti del 10 per cento degli aventi titolo e comunque del 4 per cento del numero totale dei dipendenti In ogni caso l’azienda era tenuta a fornire una risposta esaustiva e tempestiva ed è inconcepibile che una istituzione religiosa non abbia dimostrato il dovuto rispetto per una situazione che per quanto appare dalla formulazione del quesito posto avrebbe meritato una risposta immediata. CIMO – IL SINDACATO DEI MEDICI www.cimomedici.it HEALTH MANAGEMENT – ISTITUTO DI MANAGEMENT SANITARIO – FIRENZE www.health-management.it 3 Il comportamento dell’amministrazione non è solo esecrabile sul piano etico, ma è anche sanzionabile sul piano giuridico, in quanto contravviene ai principi di correttezza e buona fede che devono informare i rapporti di lavoro, alla stregua di qualsiasi rapporto contrattuale, e che sono sanciti dagli articoli 1175 e 1375 del codice civile. INDICAZIONI OPERATIVE Il medico che ha posto il quesito deve inviare all’amministrazione una lettera di messa in mora intimando di dar corso entro 10 giorni alla richiesta a suo tempo formulata, e preannunciando che trascorso tale termine sarà inevitabile adire le vie legali per far valere precisi diritti. Il trattamento di fine rapporto è di fatto un salario differito, che tra l’altro sarà possibile che da quest’anno sia versato mensilmente dal datore di lavoro secondo le disposizioni attuative del comma 26 dell’articolo 1 della legge 23 dicembre 2014, n. 190 contenute nel DPCM 20 febbraio 2015, n. 29. Al fine di evitare di compromettere in maniera significativa il proprio rapporto con l’amministrazione potrebbe essere esperito un tentativo di chiarimento inviando una nota riservata personale al direttore generale dell’Azienda, rappresentando in maniera pacata ma risoluta il proprio stato di necessità, ed invocando quei valori che dovrebbero ispirare i comportamenti di una istituzione religiosa, prima ancora che le specifiche norme di legge che tutelano un diritto soggettivo perfetto e non soggetto ad alcuna discrezionalità. Una terza via che potrebbe essere percorsa, non alternativa ma complementare alle iniziative sopra prospettate, è quella di invitare l’azienda ad adottare un regolamento che disciplini in maniera rigida la gestione amministrativa di richieste analoghe, anche per evitare che si adottino atteggiamenti differenziati su basi personali, violando così un altro principio che deve informare i rapporti di lavoro, quello della trasparenza e dell’imparzialità. CIMO – IL SINDACATO DEI MEDICI www.cimomedici.it HEALTH MANAGEMENT – ISTITUTO DI MANAGEMENT SANITARIO – FIRENZE www.health-management.it 4 RIFERIMENTI NORMATIVI CODICE CIVILE articolo 2120. Disciplina del trattamento di fine rapporto testo modificato dalla legge 29 maggio 1982, n. 297 1. determinazione del trattamento di fine rapporto In ogni caso di cessazione del rapporto di lavoro subordinato, il prestatore di lavoro ha diritto ad un trattamento di fine rapporto. Tale trattamento si calcola sommando per ciascun anno di servizio una quota pari e comunque non superiore all'importo della retribuzione dovuta per l'anno stesso divisa per 13,5. La quota è proporzionalmente ridotta per le frazioni di anno, computandosi come mese intero le frazioni di mese uguali o superiori a 15 giorni. 2. emolumenti che concorrono a determinare il TFR Salvo diversa previsione dei contratti collettivi la retribuzione annua, ai fini del comma precedente, comprende tutte le somme, compreso l'equivalente delle prestazioni in natura, corrisposte in dipendenza del rapporto di lavoro, a titolo non occasionale e con esclusione di quanto è corrisposto a titolo di rimborso spese. 3. periodi di sospensione della prestazione lavorativa In caso di sospensione della prestazione di lavoro nel corso dell'anno per una delle cause di cui all'articolo 2110 (infortunio, malattia, gravidanza, puerperio), nonché in caso di sospensione totale o parziale per la quale sia prevista l'integrazione salariale, deve essere computato nella retribuzione di cui al primo comma l'equivalente della retribuzione a cui il lavoratore avrebbe avuto diritto in caso di normale svolgimento del rapporto di lavoro. 4. incremento annuo cumulato dell’importo del TFR Il trattamento di cui al precedente primo comma, con esclusione della quota maturata nell'anno, è incrementato, su base composta, al 31 dicembre di ogni anno, con l'applicazione di un tasso costituito dall'1,5 per cento in misura fissa e dal 75 per cento dell'aumento dell'indice dei prezzi al consumo per le famiglie di operai ed impiegati, accertato dall'ISTAT, rispetto al mese di dicembre dell'anno precedente. CIMO – IL SINDACATO DEI MEDICI www.cimomedici.it HEALTH MANAGEMENT – ISTITUTO DI MANAGEMENT SANITARIO – FIRENZE www.health-management.it 5 RIFERIMENTI NORMATIVI CODICE CIVILE articolo 2120. Disciplina del trattamento di fine rapporto testo modificato dalla legge 29 maggio 1982, n. 297 5. calcolo degli incrementi relativi a frazioni di anno Ai fini della applicazione del tasso di rivalutazione di cui al comma precedente per frazioni di anno, l'incremento dell'indice ISTAT è quello risultante nel mese di cessazione del rapporto di lavoro rispetto a quello di dicembre dell'anno precedente. Le frazioni di mese uguali o superiori a quindici giorni si computano come mese intero. 6. misura e condizioni per la richiesta di anticipazioni sul TFR Il prestatore di lavoro, con almeno otto anni di servizio presso lo stesso datore di lavoro, può chiedere, in costanza di rapporto di lavoro, una anticipazione non superiore al 70 per cento sul trattamento cui avrebbe diritto nel caso di cessazione del rapporto alla data della richiesta. 7. limiti al soddisfacimento delle richieste di anticipazione Le richieste sono soddisfatte annualmente entro i limiti del 10 per cento degli aventi titolo, di cui al precedente comma, e comunque del 4 per cento del numero totale dei dipendenti. 8. motivazioni che legittimano la richiesta di anticipazione La richiesta deve essere giustificata dalla necessità di: a) eventuali spese sanitarie per terapie e interventi straordinari riconosciuti dalle competenti strutture pubbliche; b) acquisto della prima casa di abitazione per sé o per i figli, documentato con atto notarile. 9. impossibilità di reiterazione della richiesta di anticipazione L'anticipazione può essere ottenuta una sola volta nel corso del rapporto di lavoro e viene detratta, a tutti gli effetti, dal trattamento di fine rapporto. CIMO – IL SINDACATO DEI MEDICI www.cimomedici.it HEALTH MANAGEMENT – ISTITUTO DI MANAGEMENT SANITARIO – FIRENZE www.health-management.it 6 RIFERIMENTI NORMATIVI CODICE CIVILE articolo 2120. Disciplina del trattamento di fine rapporto testo modificato dalla legge 29 maggio 1982, n. 297 10. detrazione dell’anticipazione in caso di decesso Nell'ipotesi di cui all'articolo 2122 la stessa anticipazione è detratta dall'indennità prevista dalla norma medesima. 11. rinvio alla contrattazione collettiva o a patti individuali Condizioni di miglior favore possono essere previste dai contratti collettivi o da patti individuali. I contratti collettivi possono altresì stabilire criteri di priorità per l'accoglimento delle richieste di anticipazione. articolo 2122. Indennità in caso di morte 1. soggetti ai quali deve essere corrisposta l’indennità In caso di morte del prestatore di lavoro, le indennità di preavviso e l’indennità di fine rapporto, indicate dagli articoli 2118 e 2120 devono corrispondersi al coniuge, ai figli e, se vivevano a carico del prestatore di lavoro, ai parenti entro il terzo grado e agli affini entro il secondo grado. 2. criteri di riparto dell’indennità tra gli aventi diritto La ripartizione delle indennità, se non vi è accordo tra gli aventi diritto, deve farsi secondo il bisogno di ciascuno. 3. attribuzione dell’indennità secondo le norme della successione In mancanza delle persone indicate nel primo comma, le indennità sono attribuite secondo le norme della successione legittima. 4. nullità di eventuali patti anteriori alla morte È nullo ogni patto anteriore alla morte del prestatore di lavoro circa l'attribuzione e la ripartizione delle indennità. CIMO – IL SINDACATO DEI MEDICI www.cimomedici.it HEALTH MANAGEMENT – ISTITUTO DI MANAGEMENT SANITARIO – FIRENZE www.health-management.it 7 RIFERIMENTI NORMATIVI LEGGE 23 dicembre 2014, n. 190 Articolo 1 26. versamento mensile della quota maturanda del TFR In via sperimentale, in relazione ai periodi di paga decorrenti dal 1º marzo 2015 al 30 giugno 2018, i lavoratori dipendenti del settore privato, esclusi i lavoratori domestici e i lavoratori del settore agricolo, che abbiano un rapporto di lavoro in essere da almeno sei mesi presso il medesimo datore di lavoro, possono richiedere al datore di lavoro medesimo, entro i termini definiti con il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 20 febbraio 2015, n. 29, che stabilisce le modalità di attuazione della presente disposizione, di percepire la quota maturanda di cui all'articolo 2120 del codice civile, al netto della ritenuta contributiva di cui all'articolo 3, ultimo comma, della legge 29 maggio 1982, n. 297, compresa quella eventualmente destinata ad una forma pensionistica complementare di cui al decreto legislativo 5 dicembre 2005, n. 252, tramite liquidazione diretta mensile della medesima quota maturanda come parte integrativa della retribuzione. La predetta parte integrativa della retribuzione è assoggettata a tassazione ordinaria, non rileva ai fini dell'applicazione delle disposizioni contenute nell'articolo 19 del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, e non è imponibile ai fini previdenziali. La manifestazione di volontà di cui al presente comma, qualora esercitata, è irrevocabile fino al 30 giugno 2018. All'atto della manifestazione della volontà di cui al presente comma il lavoratore deve aver maturato almeno sei mesi di rapporto di lavoro presso il datore di lavoro tenuto alla corresponsione della quota maturanda di cui all'articolo 2120 del codice civile. Le disposizioni di cui al presente comma non si applicano ai datori di lavoro sottoposti a procedure concorsuali e alle aziende dichiarate in crisi. In caso di mancata espressione della volontà di cui al presente comma resta fermo quanto stabilito dalla normativa vigente. 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