OGGETTO ANTICIPO SUL TRATTAMENTO DI FINE RAPPORTO

Transcript

OGGETTO ANTICIPO SUL TRATTAMENTO DI FINE RAPPORTO
HEALTH MANAGEMENT – ISTITUTO DI MANAGEMENT SANITARIO – FIRENZE
www.health-management.it
1
OGGETTO
ANTICIPO SUL TRATTAMENTO DI FINE RAPPORTO
QUESITO
(posto in data 5 marzo 2015)
Sono un medico che lavora dal 1 febbraio 2001 con contratto a tempo
indeterminato presso un ospedale romano classificato gestito da un
Ente Ecclesiastico dopo aver regolarmente vinto concorso riservato per
Area di Chirurgia. Purtroppo nel 2013 dopo un serio problema di salute
occorso nel 2012, ho avuto un ulteriore importante problema per il quale
ho dovuto sottopormi ad un intervento chirurgico con relativo ricovero
che, in parte ho dovuto pagare per mio conto per lo più, a dire il vero,
con l'aiuto dei genitori che vivono di pensione (peraltro minima).
Ho richiesto allora nel gennaio 2014, allegando tutte le fatture di spesa
un anticipo sul TFR all'Amministrazione del mio Ospedale avendo avuto
informazione sulla possibilità in certi casi di poterne usufruire.
A tutt'oggi non ho ancora avuto alcuna risposta dall'ospedale e
nonostante le mie ripetute richieste di informazione su come e in che
tempi venisse valutata e considerata la richiesta (se ad esempio deve
essere creata una commissione, stilata una graduatoria o quant’altro)
sono ancora in attesa ma soprattutto non mi viene fornita alcuna
informazione. Ho cercato di ricavare notizie sulla normativa attraverso
internet ma in certi casi ho trovato riferimenti al CCNL della dirigenza
medica per gli ospedali classificati, in altri a leggi di stato che però non
venivano espressamente citate. Sarei molto grado se qualcuno potesse
aiutarmi indicandomi con maggiore esattezza la normativa in vigore che
regola la concessione anticipata di parte del TFR in particolare per
Aziende Ospedaliere come quella dove lavoro che fanno parte
delle cosiddette "classificate" cioè sono praticamente come "private".
Ho avuto notizia del fatto che ad altri dipendenti negli scorsi anni
l'anticipo del TFR era stato concesso e mi sorge il sospetto che la mia
domanda sia volutamente inevasa o ignorata perché svolgo il ruolo
di rappresentante sindacale e in tal caso solo conoscendo bene i termini
di legge in materia potrei rappresentare i miei eventuali diritti.
CIMO – IL SINDACATO DEI MEDICI
www.cimomedici.it
HEALTH MANAGEMENT – ISTITUTO DI MANAGEMENT SANITARIO – FIRENZE
www.health-management.it
2
RISPOSTA
(inviata in data 24 aprile 2015)
Il comportamento adottato dall’azienda è palesemente illegittimo,
perché la concessione dell’anticipazione sul trattamento di fine
rapporto per far fronte a determinate spese (e sicuramente le spese
mediche rientrano tra queste) non è soggetto ad alcuna valutazione
discrezionale, ma è un preciso obbligo di legge, sancito dal comma 6
dell’articolo 2120 del codice civile.
Nel testo modificato dalla legge 29 maggio 1982, n. 297, la norma
citata dispone infatti che Il prestatore di lavoro, con almeno otto anni
di servizio presso lo stesso datore di lavoro, può chiedere, in costanza
di rapporto di lavoro, una anticipazione non superiore al 70 per cento
sul trattamento cui avrebbe diritto nel caso di cessazione del rapporto
alla data della richiesta.
Il diritto all’anticipazione sul trattamento di fine rapporto non è al
momento assicurato ai dipendenti pubblici, né per quelli in regime
di TFS (trattamento di fine servizio, disciplinato dal D.P.R. 29
dicembre 1973, n. 1032, che al comma 7 dell’articolo 26 precisa
Non si fa luogo alla corresponsione di acconti), né per quelli in regime
di TFR introdotto dalla legge 29 maggio 1982, n. 297. Il medico che
pone il quesito è però dipendente di una struttura privata, inquadrato
con un contratto di lavoro privatistico, ed al quale si applica l’articolo
2120 del codice civile.
L’unico motivo che potrebbe giustificare un ritardo nell’erogazione
dell’anticipazione richiesta è il superamento, nell’anno in cui tale
richiesta è stata presentata, dei limiti posti dal comma 7 dello stesso
articolo 2120, che dispone che annualmente le anticipazioni richieste
possano esse concesse nei limiti del 10 per cento degli aventi titolo e
comunque del 4 per cento del numero totale dei dipendenti
In ogni caso l’azienda era tenuta a fornire una risposta esaustiva e
tempestiva ed è inconcepibile che una istituzione religiosa non abbia
dimostrato il dovuto rispetto per una situazione che per quanto
appare dalla formulazione del quesito posto avrebbe meritato una
risposta immediata.
CIMO – IL SINDACATO DEI MEDICI
www.cimomedici.it
HEALTH MANAGEMENT – ISTITUTO DI MANAGEMENT SANITARIO – FIRENZE
www.health-management.it
3
Il comportamento dell’amministrazione non è solo esecrabile sul piano
etico, ma è anche sanzionabile sul piano giuridico, in quanto
contravviene ai principi di correttezza e buona fede che devono
informare i rapporti di lavoro, alla stregua di qualsiasi rapporto
contrattuale, e che sono sanciti dagli articoli 1175 e 1375 del codice
civile.
INDICAZIONI OPERATIVE
Il medico che ha posto il quesito deve inviare all’amministrazione una
lettera di messa in mora intimando di dar corso entro 10 giorni
alla richiesta a suo tempo formulata, e preannunciando che trascorso
tale termine sarà inevitabile adire le vie legali per far valere precisi
diritti. Il trattamento di fine rapporto è di fatto un salario differito, che
tra l’altro sarà possibile che da quest’anno sia versato mensilmente
dal datore di lavoro secondo le disposizioni attuative del comma 26
dell’articolo 1 della legge 23 dicembre 2014, n. 190 contenute
nel DPCM 20 febbraio 2015, n. 29.
Al fine di evitare di compromettere in maniera significativa il proprio
rapporto con l’amministrazione potrebbe essere esperito un tentativo
di chiarimento inviando una nota riservata personale al direttore
generale dell’Azienda, rappresentando in maniera pacata ma risoluta
il proprio stato di necessità, ed invocando quei valori che dovrebbero
ispirare i comportamenti di una istituzione religiosa, prima ancora
che le specifiche norme di legge che tutelano un diritto soggettivo
perfetto e non soggetto ad alcuna discrezionalità.
Una terza via che potrebbe essere percorsa, non alternativa ma
complementare alle iniziative sopra prospettate, è quella di invitare
l’azienda ad adottare un regolamento che disciplini in maniera rigida
la gestione amministrativa di richieste analoghe, anche per evitare
che si adottino atteggiamenti differenziati su basi personali, violando
così un altro principio che deve informare i rapporti di lavoro, quello
della trasparenza e dell’imparzialità.
CIMO – IL SINDACATO DEI MEDICI
www.cimomedici.it
HEALTH MANAGEMENT – ISTITUTO DI MANAGEMENT SANITARIO – FIRENZE
www.health-management.it
4
RIFERIMENTI NORMATIVI
CODICE CIVILE
articolo 2120.
Disciplina del trattamento di fine rapporto
testo modificato dalla legge 29 maggio 1982, n. 297
1. determinazione del trattamento di fine rapporto
In ogni caso di cessazione del rapporto di lavoro subordinato,
il prestatore di lavoro ha diritto ad un trattamento di fine rapporto.
Tale trattamento si calcola sommando per ciascun anno di servizio
una quota pari e comunque non superiore all'importo della retribuzione dovuta per l'anno stesso divisa per 13,5. La quota è
proporzionalmente ridotta per le frazioni di anno, computandosi
come mese intero le frazioni di mese uguali o superiori a 15 giorni.
2. emolumenti che concorrono a determinare il TFR
Salvo diversa previsione dei contratti collettivi la retribuzione
annua, ai fini del comma precedente, comprende tutte le somme,
compreso l'equivalente delle prestazioni in natura, corrisposte
in dipendenza del rapporto di lavoro, a titolo non occasionale e
con esclusione di quanto è corrisposto a titolo di rimborso spese.
3. periodi di sospensione della prestazione lavorativa
In caso di sospensione della prestazione di lavoro nel corso
dell'anno per una delle cause di cui all'articolo 2110 (infortunio,
malattia, gravidanza, puerperio), nonché in caso di sospensione
totale o parziale per la quale sia prevista l'integrazione salariale,
deve essere computato nella retribuzione di cui al primo comma
l'equivalente della retribuzione a cui il lavoratore avrebbe avuto
diritto in caso di normale svolgimento del rapporto di lavoro.
4. incremento annuo cumulato dell’importo del TFR
Il trattamento di cui al precedente primo comma, con esclusione
della quota maturata nell'anno, è incrementato, su base composta,
al 31 dicembre di ogni anno, con l'applicazione di un tasso
costituito dall'1,5 per cento in misura fissa e dal 75 per cento
dell'aumento dell'indice dei prezzi al consumo per le famiglie
di operai ed impiegati, accertato dall'ISTAT, rispetto al mese
di dicembre dell'anno precedente.
CIMO – IL SINDACATO DEI MEDICI
www.cimomedici.it
HEALTH MANAGEMENT – ISTITUTO DI MANAGEMENT SANITARIO – FIRENZE
www.health-management.it
5
RIFERIMENTI NORMATIVI
CODICE CIVILE
articolo 2120.
Disciplina del trattamento di fine rapporto
testo modificato dalla legge 29 maggio 1982, n. 297
5. calcolo degli incrementi relativi a frazioni di anno
Ai fini della applicazione del tasso di rivalutazione di cui al comma
precedente per frazioni di anno, l'incremento dell'indice ISTAT è
quello risultante nel mese di cessazione del rapporto di lavoro
rispetto a quello di dicembre dell'anno precedente. Le frazioni
di mese uguali o superiori a quindici giorni si computano come
mese intero.
6. misura e condizioni per la richiesta di anticipazioni sul TFR
Il prestatore di lavoro, con almeno otto anni di servizio presso
lo stesso datore di lavoro, può chiedere, in costanza di rapporto
di lavoro, una anticipazione non superiore al 70 per cento sul
trattamento cui avrebbe diritto nel caso di cessazione del rapporto
alla data della richiesta.
7. limiti al soddisfacimento delle richieste di anticipazione
Le richieste sono soddisfatte annualmente entro i limiti del 10 per
cento degli aventi titolo, di cui al precedente comma, e comunque
del 4 per cento del numero totale dei dipendenti.
8. motivazioni che legittimano la richiesta di anticipazione
La richiesta deve essere giustificata dalla necessità di:
a) eventuali spese sanitarie per terapie e interventi straordinari
riconosciuti dalle competenti strutture pubbliche;
b) acquisto della prima casa di abitazione per sé o per i figli,
documentato con atto notarile.
9. impossibilità di reiterazione della richiesta di anticipazione
L'anticipazione può essere ottenuta una sola volta nel corso del
rapporto di lavoro e viene detratta, a tutti gli effetti, dal trattamento
di fine rapporto.
CIMO – IL SINDACATO DEI MEDICI
www.cimomedici.it
HEALTH MANAGEMENT – ISTITUTO DI MANAGEMENT SANITARIO – FIRENZE
www.health-management.it
6
RIFERIMENTI NORMATIVI
CODICE CIVILE
articolo 2120.
Disciplina del trattamento di fine rapporto
testo modificato dalla legge 29 maggio 1982, n. 297
10. detrazione dell’anticipazione in caso di decesso
Nell'ipotesi di cui all'articolo 2122 la stessa anticipazione è detratta
dall'indennità prevista dalla norma medesima.
11. rinvio alla contrattazione collettiva o a patti individuali
Condizioni di miglior favore possono essere previste dai contratti
collettivi o da patti individuali. I contratti collettivi possono altresì
stabilire criteri di priorità per l'accoglimento delle richieste
di anticipazione.
articolo 2122.
Indennità in caso di morte
1. soggetti ai quali deve essere corrisposta l’indennità
In caso di morte del prestatore di lavoro, le indennità di preavviso e
l’indennità di fine rapporto, indicate dagli articoli 2118 e 2120
devono corrispondersi al coniuge, ai figli e, se vivevano a carico del
prestatore di lavoro, ai parenti entro il terzo grado e agli affini entro
il secondo grado.
2. criteri di riparto dell’indennità tra gli aventi diritto
La ripartizione delle indennità, se non vi è accordo tra gli aventi
diritto, deve farsi secondo il bisogno di ciascuno.
3. attribuzione dell’indennità secondo le norme della successione
In mancanza delle persone indicate nel primo comma, le indennità
sono attribuite secondo le norme della successione legittima.
4. nullità di eventuali patti anteriori alla morte
È nullo ogni patto anteriore alla morte del prestatore di lavoro circa
l'attribuzione e la ripartizione delle indennità.
CIMO – IL SINDACATO DEI MEDICI
www.cimomedici.it
HEALTH MANAGEMENT – ISTITUTO DI MANAGEMENT SANITARIO – FIRENZE
www.health-management.it
7
RIFERIMENTI NORMATIVI
LEGGE 23 dicembre 2014, n. 190
Articolo 1
26. versamento mensile della quota maturanda del TFR
In via sperimentale, in relazione ai periodi di paga decorrenti dal 1º
marzo 2015 al 30 giugno 2018, i lavoratori dipendenti del settore
privato, esclusi i lavoratori domestici e i lavoratori del settore
agricolo, che abbiano un rapporto di lavoro in essere da almeno sei
mesi presso il medesimo datore di lavoro, possono richiedere al
datore di lavoro medesimo, entro i termini definiti con il decreto del
Presidente del Consiglio dei ministri 20 febbraio 2015, n. 29, che
stabilisce le modalità di attuazione della presente disposizione,
di percepire la quota maturanda di cui all'articolo 2120 del codice
civile, al netto della ritenuta contributiva di cui all'articolo 3, ultimo
comma, della legge 29 maggio 1982, n. 297, compresa quella
eventualmente destinata ad una forma pensionistica complementare di cui al decreto legislativo 5 dicembre 2005, n. 252, tramite
liquidazione diretta mensile della medesima quota maturanda
come parte integrativa della retribuzione. La predetta parte
integrativa della retribuzione è assoggettata a tassazione ordinaria,
non rileva ai fini dell'applicazione delle disposizioni contenute
nell'articolo 19 del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al
decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917,
e non è imponibile ai fini previdenziali. La manifestazione di volontà di cui al presente comma, qualora esercitata, è irrevocabile fino
al 30 giugno 2018. All'atto della manifestazione della volontà di cui
al presente comma il lavoratore deve aver maturato almeno sei
mesi di rapporto di lavoro presso il datore di lavoro tenuto
alla corresponsione della quota maturanda di cui all'articolo 2120
del codice civile. Le disposizioni di cui al presente comma non si
applicano ai datori di lavoro sottoposti a procedure concorsuali e
alle aziende dichiarate in crisi. In caso di mancata espressione
della volontà di cui al presente comma resta fermo quanto stabilito
dalla normativa vigente.
CIMO – IL SINDACATO DEI MEDICI
www.cimomedici.it