Sentenza Cassazione 31-05-13, n. 13849

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Sentenza Cassazione 31-05-13, n. 13849
Cassazione, sentenza n.13849
del 31 maggio 2013
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
SEZIONE PRIMA CIVILE
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. VITRONE Ugo - Presidente Dott. SALVAGO Salvatore - Consigliere Dott. CECCHERINI Aldo - Consigliere Dott. FORTE Fabrizio - rel. Consigliere Dott. GIANCOLA Maria Cristina - Consigliere ha pronunciato la seguente:
sentenza
sul ricorso iscritto al n. 31273 del Ruolo Generale degli affari civili dell'anno 2006, proposto da:
G.N., elettivamente domiciliato in Roma alla Via Michele Mercati n. 51, presso l'avv. Luponio Ennio,
unitamente all'avv. Antonio Romano, che lo rappresenta e difende per procura a margine del ricorso;
- ricorrente contro
ENEL DISTRIBUZIONE s.p.a. con sede in (OMISSIS), quale mandataria di ENEL s.p.a. in persona dell'ing.
F.G., giusta procura per notar Atlante di Roma dell'11 marzo 2004, n. 10777, elettivamente domiciliato in
Roma, alla Via Claudio Monteverdi n. 16, presso il prof. avv. Giuseppe Consolo che, con gli avvocati De
Santis Emilio e Carmine Perrotta, la rappresenta e difende per procura a margine del controricorso;
- controricorrente avverso la sentenza della Corte di appello di Napoli, n. 2675/05, dell'8 luglio - 19 settembre 2005.
Udita, all'udienza del 9 maggio 2013, la relazione del Cons. dr. Fabrizio Forte. Uditi l'avv. Romano per il
ricorrente, e l'avv. A. Murano per delega, per la controricorrente;
sentito il P.M. in persona del sostituto procuratore generale dr. GOLIA Aurelio che ha concluso per il rigetto
del ricorso.
Svolgimento del processo
Sulla domanda proposta da G.N. al Tribunale di S. Maria C. Vetere nei confronti di ENEL s.p.a. con citazione
notificata il 13 ottobre 1989 per ottenere il risarcimento del danno da occupazione appropriativa di un terreno
di sua proprietà in (OMISSIS) di mq.
5801 e per determinare la indennità di occupazione legittima di esso, la società convenuta si costituiva ed
eccepiva il difetto di giurisdizione dell'adito tribunale, per essere ancora in corso l'occupazione, chiedendo in
riconvenzione di accertare il suo acquisto dell'area occupata e trasformata da essa. Il tribunale adito, con
sentenza non definitiva del 27 aprile 2001 accertava la trasformazione irreversibile dell'area e il diritto
dell'attore al risarcimento del danno per la perdita di tale proprietà e alla indennità di occupazione e la natura
edificabile del terreno;
avverso tale sentenza era proposto appello alla Corte d'appello di Napoli dall'Enel Distribuzione s.p.a. per
dedurre la incompetenza funzionale del tribunale a decidere sulla indennità di occupazione e la erronea
qualificazione "edificabile" del terreno che era invece "agrìcolo". Successivamente, con sentenza definitiva
dell'11 settembre 2003 lo stesso Tribunale ha condannato l'Enel a pagare a titolo risarcitorio Euro
371.750,00 e come indennità di occupazione legittima Euro 135.184,00 e le spese di causa. Anche contro
tale pronuncia era proposto appello dall'ENEL, che, richiamato il pregresso gravame sulla incompetenza del
tribunale contro la sentenza non definitiva, chiedeva la liquidazione dell'indennità in base ai valori agricoli e
la riduzione della condanna risarcitoria eccessiva ed errata. La Corte d'appello, riuniti i due appelli ai sensi
dell'art. 335 c.p.c., con sentenza del 19 settembre 2005, ha dichiarato l'incompetenza del Tribunale a
decidere sulla determinazione dell'indennità di occupazione legittima sulla quale era competente
funzionalmente e inderogabilmente essa soltanto ed ha ridotto il risarcimento del danno ad Euro 116.312,40,
con gli interessi sul capitale originario di Euro 89.878,99 fino alla sentenza e sull'importo rivalutato dalla data
di questa al saldo, dichiarando la natura agricola dei terreni occupati e ordinando la restituzione delle somme
ricevute in eccesso dal G. con i due terzi delle spese del giudizio a carico dell'Enel, distratte a favore del
difensore anticipatario.
Per la cassazione di tale sentenza del 19 settembre 2005 propone ricorso di due motivi notificato il 2
novembre 2006 il G., cui replica con controricorso notificato il 5 dicembre 2006 la s.p.a.
Enel distribuzione.
Motivi della decisione
1.1. Il primo motivo di ricorso del G. denuncia violazione e falsa applicazione degli artt. 112 e 346 c.p.c., in
riferimento all'art. 360 c.p.p., n. 3 perchè erroneamente si era rilevata l'incompetenza del Tribunale in base
ad un motivo di appello, che censurava la sola errata determinazione dell'indennità di occupazione legittima
da parte di tale giudice.
Afferma l'appellante che erroneamente la sentenza di merito ha rilevato che con l'appello avverso la
sentenza definitiva del Tribunale di S. Maria C. Vetere, l'Enel Distribuzione s.p.a. aveva riproposto "le
deduzioni già svolte con i motivi di appello di cui alla impugnazione proposta avverso la sentenza non
definitiva circa la natura agricola del suolo e l'incompetenza del tribunale a decidere sulle domande di
liquidazione dell'indennità di occupazione legittima".
Ad avviso del ricorrente, il Tribunale aveva erroneamente deciso sulla sua competenza in base ad una
eccezione di difetto di giurisdizione di esso, per essere ancora in corso l'occupazione legittima; mancando in
primo grado una statuizione sulla competenza, il motivo di appello doveva dichiararsi inammissibile,
dovendo invece esaminarsi solo in rapporto alla sentenza non definitiva in cui esso era stato proposto a
censura d'una statuizione della stessa.
1.2. In secondo luogo si denuncia la violazione della L. 23 dicembre 1996, n. 662, art. 3, comma 65, in
riferimento al P.R.G. del Comune di (OMISSIS), in relazione all'art. 360 c.p.c., n. 3 e la insufficiente
motivazione in ordine alla qualificazione agricola attribuita alle aree della ricorrente per il n. 5 della norma
che precede. La Corte ha affermato che l'area per cui è causa era in Zona E - Agricola del Comune di
Capodrise, ritenendo irrilevante la Delib. Consiglio Comunale 27 aprile 1985, n. 101 con cui era stata
classificata edificabile per potere realizzare la stessa cabina elettrica ad opera dell'ENEL, così imponendo un
vincolo per l'esproprio. La detta delibera è intervenuta prima dell'approvazione del P.R.G. e deve negarsi
costituisse una variante attuativa, per cui sin dal 1985 l'area era da ritenere edificabile.
2.1. Il primo motivo di ricorso è infondato.
Non è contestato che con l'appello avverso la sentenza non definitiva l'Enel aveva denunciato
l'incompetenza funzionale del tribunale sulla domanda di liquidazione della indennità di occupazione e che
tale motivo di gravame è stato deciso dalla Corte di merito con autonoma statuizione alle pagine 6 e 7 della
pronuncia oggetto di ricorso.
Questa ultima statuizione della Corte d'appello doveva quindi essere impugnata con regolamento necessario
di competenza ai sensi dell'art. 42 c.p.c., perchè solo apparentemente riguardava anche il merito, attenendo
invece alla mera competenza funzionale della stessa Corte sulla determinazione della stima dell'indennità (in
tal senso Cass. 9 aprile 2013 n. 8577 e ord. 17 luglio 2006 n. 16193 e in senso contrario ord. 12 aprile 2013
n. 8950). L'eccezione della ricorrente che in realtà sin dal primo grado si era eccepito il solo difetto di
giurisdizione del tribunale per essere in corso l'occupazione legittima, non rileva perchè sulla incompetenza
funzionale del tribunale in appello era certamente possibile la decisione della Corte di merito senza violare
gli artt. 112 e 346 c.p.c., per cui la impugnazione sulla competenza poteva essere decisa come accaduto e
tale decisione, tradotta in uno specifico capo del dispositivo che dichiarava incompetente il tribunale a
pronunciarsi sulle indennità espropriative, era da impugnare esclusivamente ai sensi dell'art. 42 c.p.c. e non
con il ricorso per cassazione.
Non ha quindi violato gli artt. 112 e 346 c.p.c. la Corte d'appello con la affermazione specifica della
incompetenza funzionale del tribunale a decidere sulla indennità di occupazione la cui determinazione è
riservata alla Corte d'appello in unico grado e il primo motivo di ricorso deve quindi rigettarsi.
2.2. Il secondo motivo di ricorso è invece inammissibile, perchè denuncia per la prima volta in Cassazione la
errata affermazione della destinazione non edificabile dell'area in ragione della destinazione di essa a essere
sede della centralina elettrica dell'Enel in difformità dai vincoli conformativi preesistenti di P.R.G..
In ogni caso, quella che il ricorrente qualifica variante di piano che avrebbe reso edificabili le superfici
occupate, costituiva una modifica di destinazione della zona al solo fine di realizzare la centralina ad opera
dell'Enel e non consente il ricorso ad essa, quale provvedimento costitutivo del vincolo preordinato
all'esproprio, per rilevare da tale vincolo la destinazione urbanistica dell'area (con la sentenza citata nella
decisione oggetto di impugnazione Cass. 16 luglio 2005 n. 3116, cfr. pure Cass. 27 febbraio 2009 n. 4817).
3. Il ricorso deve quindi rigettarsi e, per la soccombenza, la ricorrente deve rimborsare alla società
controricorrente le spese del giudizio di cassazione, che si liquidano come in dispositivo ai sensi del D.M. 12
luglio 2012, n. 140, da applicare anche per le prestazioni professionali eseguite nel vigore delle previgenti
tariffe non più applicabili, come chiarito da S.U. 12 ottobre 2012 n. 17405.
P.Q.M.
La Corte rigetta il ricorso e condanna il ricorrente a rimborsare alla controricorrente le spese del giudizio di
cassazione, che liquida in Euro. 7.500,00, a titolo di compenso ed in Euro 200,00 per esborsi, oltre alle
spese accessorie come per legge.
Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio della 1^ sezione civile della Corte suprema di Cassazione, il
9 maggio 2013.
Depositato in Cancelleria il 31 maggio 2013