Regolamento TARSU anno 2012 - COMUNE DI SAN GIOVANNI
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Regolamento TARSU anno 2012 - COMUNE DI SAN GIOVANNI
REGOLAMENTO PER L’APPLICAZIONE DELLA TASSA PER LA RACCOLTA DEI RIFIUTI SOLIDI URBANI INTERNI Aggiornato alle Deliberazioni per anno 2012 Comune di San Giovanni Valdarno Provincia di Arezzo Variazioni e Modifiche Allegati Approvato con Delib.C.C.n.22 del 15.02.95 Allegato ”A”: dispositivo Delib.G.M.n.221 del 07.12.2005 Tariffe TARSU vigenti nell’anno 2006 Aggiornato Delib.Modif.G.M.n.598 del 04.09.1997 Art.21-Limiti reddito anno imp.1998 Aggiornato Delib.Modif.C.C.n.78 del 10.12.1997 Art.21-Introduz.Compost Aggiornato Delib.Modif.G.M.n.407 del 01.10.1998 Art.21-Limiti reddito anno imp.1999 Aggiornato Delib.Modif.C.C.n.59 del 28.09.1999 Art.21-Eliminazione riduz.Handicap sup.66% Aggiornato Delib.Modif.C.C. n.3 del 22.02.2001 Art.21-Introduzione riduz.Handicap L.104 Aggiornato Delib.Modif.G.M. n.10 del 18.01.2002 Artt.18,21,35 Nuove Categorie , riduzioni, Tariffe anno imposta 2002 Aggiornato Delib.Modif.C.C.n.3 del 26.02.2002 Art.18 – Eliminazione riduzione 50% scuole - Art.30 - Art.35 Aggiornato Delib.Modif.C.C.n.14 del 21.03.2002 Art.21-Eliminazione Compost Art.21Bis-Riformulazione Compost Aggiornato Delib.Modif.C.C. n.24 del 16.05.2002 Art.21-Riformulazione ed introduz.nuove riduzioni Aggiornato Delib.Modif.C.C. n.16 del 21.03.2003 Art.21-Limiti reddito Art.35 Nuove categorie e sottocategorie Aggiornato Delib.Modif.C.C. n.4 del 17.02.2004 Art.3 c.1 – Tassa Giornaliera di smaltimento Art.7 c.3 – Soggett.passiva proprietario immob.locati Art.9 c.6,7,8 – superficie tassabile – soppressi Art.10 c.2,4,5 - locali tassabili Art.13 - parti comuni condominio – soppresso Art.14 c.2 – Multiproprietà – soppresso Art.16 lett.e – esenzioni Art.21 c.3 - Agevolaz.Portatori Handicap Art.33 - sanzioni interessi Art.35 bis c.1 - Approvazione Tariffe Aggiornato Delib.Modif.G.M. n.15 del 03.02.2005 Art.21 c.1 – Limiti reddito aumento 1,60% Allegato; “A“ - Approvazione Tariffe anno 2005 Aggiornato Delib.Modif.C.C. n.3 del 25.02.2005 -1- Allegato ”A2”: dispositivo Delib.G.M.n.30 del 21.03.2007 Tariffe TARSU vigenti nell’anno 2007 Allegato ”A3”: dispositivo Delib.G.M.n.30 del 21.03.2008 Tariffe TARSU vigenti nell’anno 2008 Allegato ”A4”: dispositivo Delib.G.M.n.6 del 14.01.2009 Tariffe TARSU vigenti nell’anno 2009 Allegato ”A5”: dispositivo Delib.G.M.n.34 del 22.02.2010 Delib.C.C.n.5 del 09.03.2010 Tariffe TARSU vigenti nell’anno 2010 Allegato ”A6”: dispositivo Delib.G.M.n.308 del 28.12.2010 Delib.C.C.n.6 del 25.01.2011 Tariffe TARSU vigenti nell’anno 2011 Allegato ”A7”: dispositivo Delib.G.M.n.45 del 28.02.2012 Delib.C.C.n.19 del 17.03.2012 Tariffe TARSU vigenti nell’anno 2012 Adeguamento a nuovo regolam.igiene urbana Art.1 c.3,4 – Definiz.regime privativa Art.4 c.5 – Oggetto Art.5 c.1 – Limiti applicazione territoriale Art.10 c.3 lett. e) – Locali tassabili e loro pertinenze Art.15 – Locali ed aree non tassabili Art.18 – Riduzioni Art.30 c.1 – Ruoli Aggiornato Delib.Modif.G.M. n.221 del 07.12.2005 Art.21 c.1 – Limiti reddito: aumento 1,70% Allegato; “A“ - Approvazione Tariffe anno 2006 Aggiornato Delib.Modif.G.M. n.30 del 21.03.2007 Art.21 c.1 – Limiti reddito: aumento 1,70% Allegato; “A2“ - Approvazione Tariffe anno 2007 Aggiornato Delib.Modif.C.C. n.15 del 29.03.2007 Art.18 – Riduzioni Art.20 – Agevolazioni dal 30% al 25% Art.21 c.3 e 4 – Agevolazioni speciali Art.21 bis – Compostaggio domestico Art.29 - Accertamento Aggiornato Delib.Modif.C.C. n.5 del 12.03.2008 Art.21 bis – Compostaggio domestico: soppressione Aggiornato Delib.Modif.G.M. n.31 del 05.03.2008 Art.21 c.1,2,3 – Limiti reddito: aumento 2,60% Allegato; “A3“ - Approvazione Tariffe anno 2008 Aggiornato Delib.Modif.G.M. n.6 del 14.01.2009 Art.21 c.1,2,3 – Limiti reddito: aumento 2,60% Allegato; “A4“ - Approvazione Tariffe anno 2009 Aggiornato Delib.Modif.G.M. n.34 del 22.02.2010 Delib.conf.C.C. n.5 del 09.03.2010 Art.21 c.1,2,3 – Limiti reddito: aumento 1,00% Allegato; “A5”- Approvazione Tariffe anno 2010 Aggiornato Delib.Modif.G.M. n.308 del 28.12.2010 Delib.conf.C.C. n.6 del 25.01.2011 Art.21 c.1,2,3 – Limiti reddito: aumento 1,70% Allegato; “A6”- Approvazione Tariffe anno 2011 Aggiornato Delib.Modif.G.M. n.45 del 28.02.2012 Delib.conf.C.C. n.19 del 17.03.2012 Art.21 c.1,2,3 – Limiti reddito: aumento 3,20% Allegato; “A7”- Approvazione Tariffe anno 2012 Aggiornato Delib.Modif.C.C. n.16 del 17.03.2012 Art.21 c.6 - introduz.nuove agevolaz.imprenditoria giovanile e nuovi insediamenti -2- Art. 1 Definizione del regime di privativa (comma 3,4 – Modificati dalla delib.C.C. n.3 del 25.02.2005) Le attività inerenti allo smaltimento dei rifiuti solidi urbani interni ed assimilati competono obbligatoriamente al comune di S.Giovanni Valdarno che le esercita con diritto di privativa. E' fatto divieto per gli occupanti o detentori degli insediamenti comunque situati fuori dell'area di raccolta di abbandonare ovvero scaricare rifiuti in aree pubbliche ed aree private soggette ad uso pubblico; questi sono tenuti ad utilizzare il servizio pubblico di nettezza urbana provvedendo al conferimento dei rifiuti urbani interni nei contenitori viciniori. Per la gestione dei rifiuti speciali non assimilati ai rifiuti urbani il comune di S.Giovanni Valdarno, ai sensi dell'art. 21, comma 5, del decreto 5 febbraio 1997, n. 22, si riserva di istituire un servizio integrativo i cui costi sono a carico di ciascun detentore dei rifiuti che li conferisce e sono determinati sulla base di apposite convenzioni. Allo smaltimento dei rifiuti pericolosi, sono tenuti a provvedere a proprie spese i produttori dei rifiuti stessi, direttamente o attraverso imprese od enti autorizzati dalla regione, ai sensi e per gli effetti del decreto 5 febbraio 1997, n. 22, e successive modificazioni e del regolamento del servizio di igiene urbana del comune di S.Giovanni Valdarno. Art. 2 Istituzione della tassa E' istituita nel comune di S.Giovanni Valdarno la tassa per lo smaltimento dei rifiuti solidi urbani interni ed assimilati che sarà applicata ai sensi del capo terzo del decreto legislativo 15 novembre 1993, n. 507, e successive modificazioni e per gli effetti delle disposizioni del presente regolamento. Il presente regolamento, adottato ai sensi e per gli effetti del citato decreto legislativo n. 507 del 1993, disciplina i criteri di applicazione della tassa annuale e della tassa giornaliera, determina la classificazione delle categorie dei locali e delle aree scoperte avendo riguardo alla loro omogenea potenziale capacità di produrre rifiuti urbani e stabilisce i criteri per la corrispondente graduazione della tariffa. Agli effetti del presente regolamento, per "tassa", per "tributo" e per "decreto" s'intendono rispettivamente la tassa per lo smaltimento dei rifiuti solidi urbani interni ed il decreto legislativo 15 novembre 1993, n. 507, pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale del 9 dicembre 1993, n. 288, recante le norme per la revisione e la armonizzazione dei tributi locali in osservanza al dettato dell'art. 4 della Legge 23 ottobre 1992, n. 421. -3- Art. 3 Tassa giornaliera di smaltimento (comma 1 – Modificato dalla delib.C.C. n.4 del 17.02.2004) É istituita la tassa giornaliera per il servizio di smaltimento dei rifiuti solidi urbani interni ed assimilati prodotti dagli utenti che occupano o detengono, con o senza autorizzazione, temporaneamente anche se ricorrentemente, locali od aree pubblici, di uso pubblico o aree gravate da servitù di pubblico passaggio. È temporaneo l’uso inferiore a 183 giorni di un anno solare, anche se ricorrente come previsto ai sensi dell’art.77 del Decreto Legislativo 507 del 1993 e successive modificazioni ed integrazioni ai sensi di legge. L'obbligo della denuncia dell'uso temporaneo è assolto a seguito del pagamento della tassa da effettuare contestualmente al versamento della tassa di occupazione temporanea di spazi ed aree pubbliche e, comunque, la tassa si applica secondo le disposizioni di cui all'art. 77 del Decreto. La tassa giornaliera è applicata anche per l'occupazione o l'uso di qualsiasi infrastruttura mobile e/o provvisoria collocata sul suolo pubblico, ovvero di impianti sportivi e palestre, utilizzati eccezionalmente per attività diverse da quelle agonisticosportive. La misura della tassa giornaliera, rapportata a metro quadrato, è determinata dividendo per trecento (giorni commerciali) la tariffa annuale attribuita alla categoria contenente voci corrispondenti di uso, maggiorata di un importo pari al 50%. In mancanza di corrispondente voce di uso nella classificazione contenuta nel presente regolamento, si applica la tariffa della categoria recante voci di uso assimilabili per attitudine quantitativa e qualitativa a produrre rifiuti solidi urbani interni. La tassa giornaliera di smaltimento non si applica per: a) le occupazioni occasionali, di durata non superiore a otto ore, effettuate in occasione di iniziative del tempo libero o per qualsiasi altra manifestazione che non comporti attività di vendita o di somministrazione di cibi e bevande e che siano promosse e gestite da enti che non perseguano fini di lucro; b) le occupazioni di qualsiasi tipo con durata non superiore ad una ora; c) le occupazioni occasionali, di durata non superiore a tre ore, effettuate con fiori e piante ornamentali all'esterno di fabbricati uso civile abitazione o di negozi in occasione di festività, celebrazioni o ricorrenze, semprechè detti spazi non concorrano a delimitare aree in cui viene svolta una qualsivoglia attività commerciale; d) le occupazioni occasionali per il carico e lo scarico delle merci; e) le occupazioni di durata non superiore a sei ore continuative, effettuate per le operazioni di trasloco. Trovano applicazione le agevolazioni previste dal presente regolamento. -4- Art. 4 Oggetto (comma 5 – Modificato dalla delib.C.C. n.3 del 25.02.2005) La tassa ha per oggetto il servizio relativo allo smaltimento - nelle varie fasi di conferimento, raccolta, cernita, trasporto, trattamento, ammasso, deposito e discarica sul suolo e nel suolo - dei rifiuti di cui al primo comma dell'articolo 1. Il mancato utilizzo del servizio non comporta l'esclusione dal pagamento della tassa. L'applicazione della tassa avrà riguardo ai locali e alle aree ubicati nelle zone di cui al successivo articolo 5. La tassa è dovuta per intero anche se nelle zone suddette è situata soltanto la strada di accesso per le abitazioni coloniche e per gli altri fabbricati con area scoperta di pertinenza. Le abitazioni coloniche a cui il presente regolamento fa riferimento si intendono così come definite ai sensi e per gli effetti dell'articolo 42 del D.P.R. n. 917 del 22.12.1986 e successive modificazioni ed integrazioni. Art. 5 Limiti di applicazione territoriale (comma 1 – Modificato dalla delib.C.C. n.3 del 25.02.2005) L'applicazione della tassa è limitata alla zona di territorio comunale in cui è attuato il servizio di raccolta dei rifiuti solidi urbani così come disposto dal vigente regolamento di igiene urbana. La tassa è in ogni modo dovuta per intero anche in assenza della delimitazione di cui al precedente comma quando il servizio di raccolta sia - di fatto - attuato nella zona. E' fatta salva la facoltà del comune di S.Giovanni Valdarno di estendere il regime di privativa ad insediamenti sparsi ubicati fuori dalla zone perimetrate sopra menzionate. Le variazioni della perimetrazione delle zone in cui viene svolto il servizio si intendono acquisite al presente regolamento. Art. 6 Zone non servite Fermo restante, per chi produce rifiuti, l'obbligo del conferimento nei contenitori viciniori, nelle zone in cui non è effettuata la raccolta dei rifiuti solidi urbani interni ed assimilati in regime di privativa, la tassa e dovuta in misura pari al: • 40% della tariffa qualora i locali o le aree siano ubicati a distanza superiore a 500 metri dal più vicino punto di raccolta rientrante nelle zone perimetrate o di fatto servite; -5- Art. 7 Soggetti passivi (comma 3 – Modificato dalla delib.C.C. n.4 del 17.02.2004) La tassa è dovuta da coloro che occupano o detengono i locali o le aree scoperte. Il titolo della occupazione o detenzione è determinato, a seconda dei casi, dalla proprietà, dall'usufrutto, dall'uso di abitazione, dalla locazione, dall'affitto, dal comodato e, comunque, dalla conduzione, dalla occupazione o dalla detenzione di fatto dei locali o delle aree soggette al tributo. Per i locali di abitazione, affittati ad uso foresteria o con mobilio, soggetto passivo della tassa, oltre all'affittuario, può essere considerato anche il proprietario dei locali medesimi, tuttavia quando trattasi di affitto saltuario od occasionale o comunque per un periodo inferiore all’anno soggetto passivo è considerato il proprietario o il gestore dell’attività. Agli effetti del presente regolamento qualsiasi contratto stipulato tra privati e definito per la traslazione della tassa a soggetti diversi da quelli individuati nei precedenti commi è nullo. Art. 8 Solidarietà Sono solidalmente tenuti al pagamento della tassa i componenti del nucleo familiare conviventi con il soggetto passivo del tributo, ovvero coloro che con tale soggetto usano in comune i locali e le aree. Il vincolo di solidarietà ha rilevanza anche in ogni fase tributario e per quanto pertiene alla debenza della tassa. del procedimento Art. 9 Superficie tassabile (commi 6,7,8,abrogazione – Modificato dalla delib.C.C. n.4 del 17.02.2004) La tassa è calcolata in ragione di metro quadrato di superficie dei locali e delle aree tassabili. La superficie tassabile dei locali è misurata sul filo interno dei muri. La superficie tassabile delle aree scoperte è misurata sul perimetro interno delle aree stesse, al netto delle eventuali costruzioni che vi insistono. I vani scala dei singoli fabbricati sono commisurati in base alla superficie della loro apertura, moltiplicata per il numero dei piani. Nel calcolare il totale, le frazioni di metro quadrato fino a 0,50 vanno trascurate e quelle superiori vanno arrotondate a un metro quadrato. -6- Comma 6 - Abrogato dalla delib.C.C. n.4 del 17.02.2004. Comma 7 - Abrogato dalla delib.C.C. n.4 del 17.02.2004. Comma 8 - Abrogato dalla delib.C.C. n.4 del 17.02.2004. Art. 10 Locali tassabili e loro pertinenze (commi 2,4,5 – Modificato dalla delib.C.C. n.4 del 17.02.2004) (comma 3 lett.e) – Modificato dalla delib.C.C. n.3 del 25.02.2005) Si considerano locali tassabili, agli effetti dell'applicazione della tassa, tutti i vani comunque denominati, esistenti in qualsiasi specie di costruzione stabilmente infissa nel suolo, chiusi o chiudibili da ogni lato verso l'esterno, qualunque ne sia la destinazione o l'uso. Sono tassabili per intero le superfici scoperte operative, intendendosi per tali le aree utilizzate nell'ambito dello svolgimento di una attività produttiva e quelle accessorie e pertinenziali di altre aree soggette ad imposizioni tributarie. Sono così considerati locali tassabili, in via esemplificativa, i seguenti vani: a) tutti i vani in genere interni all'ingresso delle abitazioni, tanto se principali (camere, sale, cucine, etc.) che accessori (anticamera, ripostigli, corridoi, bagni, gabinetti, etc.) e così pure le dipendenze, anche se separate dal corpo principale dell'edificio - rimesse, autorimesse, corselli, serre (purché non pertinenze di fondi rustici), vano scale e vano ascensore, etc.; b) tutti i vani principali, secondari ed accessori adibiti a studi professionali, legali, tecnici, sanitari, di ragioneria, fotografici; c) tutti i vani principali, secondari ed accessori adibiti a botteghe e laboratori di artigiani; d) tutti i vani principali, secondari ed accessori adibiti all'esercizio di alberghi, locande, ristoranti, trattorie, pensioni, osterie, bar, pizzerie, tavole calde, caffè, pasticcerie, nonchè i negozi ed i locali comunque a disposizione di aziende commerciali, comprese edicole, chioschi, stalli o posteggi al mercato coperto; e) tutti i vani, principali ed accessori, di uffici commerciali, industriali e simili, di banche, di teatri e cinematografi, di ospedali, di case di cura e simili, di stabilimenti ed opifici industriali, con la esclusione delle superfici di essi ove, per specifiche caratteristiche strutturali o per destinazione, si producono, di regola, residui di lavorazione o rifiuti speciali pericolosi; f) tutti i vani principali, secondari ed accessori adibiti a circoli privati, a sale per giochi e da ballo, a discoteche e ad altri esercizi pubblici sottoposti a vigilanza di pubblica sicurezza; g) tutti i vani principali, secondari ed accessori di ambulatori, di poliambulatori e di studi medici e veterinari, di laboratori di analisi cliniche, di stabilimenti termali, di saloni di bellezza, di saune, di palestre e simili; h) tutti i vani principali, secondari ed accessori di magazzini e depositi, di autorimesse e di autoservizi, di autotrasporti, di agenzie di viaggi, assicurative, finanziarie, ricevitorie e simili; i) tutti i vani (uffici, aule scolastiche, biblioteche, anticamere, sale d'aspetto, atri, parlatori, dormitori, refettori, lavatoi, ripostigli, bagni, gabinetti, etc.) di -7- collegi, istituti di educazione privati, di associazioni tecnico economiche e di collettività in genere; j) tutti i vani, nessuno escluso, di enti pubblici non economici, di musei e biblioteche, di associazioni di natura esclusivamente culturale, politica, sportiva, sindacale, di enti di assistenza, di caserme, stazioni, ecc. Non sono tassabili le aree condominiali non detenute in via esclusiva (vestiboli, locali portineria, ecc art.63 del dlgs. 507/93). Comma 5 - Abrogato dalla delib.C.C. n.4 del 17.02.2004. Art. 11 Aree tassabili Sono tassabili le aree adibite a campeggi, a distributori di carburante, a sale da ballo all'aperto, a banchi di vendita all'aperto, nonchè qualsiasi altra area scoperta ad uso privato, ove possono prodursi rifiuti urbani o a questi assimilati, che non costituiscano accessorio o pertinenza dei locali assoggettabili a tassa ai sensi dei commi precedenti. Si considerano, pertanto, tali, ai fini dell'autonoma applicazione della tassa, le aree (cortilive, di rispetto, adiacenti e simili) che, anziché essere destinate in modo permanente e continuativo al servizio del bene principale o trovarsi con questo oggettivamente in rapporto funzionale, sono destinate in modo non occasionale, al servizio di una attività qualsiasi, anche se diversa da quella esercitata nell'edificio annesso. Sono, pertanto, considerate aree tassabili, a titolo esemplificativo: a) le aree, pubbliche o private, adibite a campeggio; b) le aree adibite a distributori di carburanti di qualsiasi tipo e natura; c) le aree, pubbliche o private, adibite a sala da ballo all'aperto, intendendosi per tali tutte le superfici comunque utilizzate per l'esercizio di tali attività (pista da ballo, area bar, servizi, area parcheggio, etc.); d) le aree adibite a banchi di vendita all'aperto, cioè tutti gli spazi all'aperto destinati dalla pubblica amministrazione a mercato permanente a prescindere dalla circostanza che l'attività venga esplicata con continuità oppure a giorni ricorrenti; e) le aree scoperte, pubbliche o private, adibite a posteggi fissi di biciclette, autovetture e vetture a trazione animale; f) le aree scoperte, pubbliche o private, adibite al servizio di pubblici esercizi (bar, caffè, ristoranti, etc.); g) le aree scoperte, pubbliche o private, destinate ad attività artigianali, commerciali, industriali, di servizi e simili; h) le aree scoperte, pubbliche o private, utilizzate per l'effettuazione di pubblici spettacoli (cinema, teatri e simili); i) le aree scoperte utilizzate per attività ricreative (campi da gioco, piscine, zone di ritrovo, etc.) da circoli ed associazioni private, fatta eccezione per le aree scoperte destinate esclusivamente alla attività sportiva il cui accesso e la cui utilizzazione sono riservati, di norma, ai soli praticanti, atteso che sulle stesse non si producono rifiuti solidi urbani. -8- Art. 12 Distributori di carburante La applicazione della tassa in capo a soggetti passivi che gestiscono le stazioni di servizio per la distribuzione di carburanti non terrà conto, ai fini della commisurazione della superficie tassabile: a) delle aree non utilizzate, né utilizzabili, perché impraticabili o escluse dall'uso con recinzione visibile; b) delle aree su cui insiste impianto di lavaggio degli automezzi; c) delle aree con funzione meramente accessoria, quale le aree a verde, le aiuole, le aree visibilmente delimitate o contrassegnate e destinate alla sosta temporanea gratuita dei veicoli dei dipendenti e le aree visibilmente adibite in via esclusiva all'accesso ed all'uscita dei veicoli dall'area di servizio. Le aree destinate a parcheggio saranno incluse nella corrispondente categoria. Parimenti i locali e le aree scoperte con destinazione d'uso diversa da quella specifica della stazione di servizio, saranno comprese nella categoria a cui appartiene l'attività esercitata in tali locali o su tali aree. Art. 13 Parti comuni del condominio Soppresso dalla delib.C.C. n.4 del 17.02.2004 Art. 14 Multiproprietà e centri commerciali Nel caso di locali in multiproprietà e di centri commerciali integrati, il soggetto che gestisce i servizi comuni è responsabile del versamento della tassa dovuta per i locali e le aree scoperte di uso comune e per i locali ed aree scoperte in uso esclusivo ai singoli occupanti o detentori; fermi restando, nei confronti di questi ultimi, gli altri obblighi o diritti derivanti dal rapporto tributario riguardante i locali e le aree in uso esclusivo. Comma 2 - Soppresso dalla delib.C.C. n.4 del 17.02.2004 -9- Art. 15 Locali ed aree intassabili ( Modificato dalla delib.C.C. n.3 del 25.02.2005) Sono non tassabili quelle superfici o quelle parti di esse ove, per specifiche caratteristiche strutturali e per destinazione, si formano esclusivamente rifiuti speciali non assimilabili ai rifiuti solidi urbani a norma di legge e secondo quanto definito dal regolamento del servizio d’igiene urbana, allo smaltimento dei quali provvedono a proprie spese i produttori dei rifiuti stessi ai sensi delle disposizioni vigenti in materia.. Sono comunque tassabili i locali e le aree dove ci sia presenza umana, le quali vengono assoggettate alla tassa anche per la produzione di rifiuti urbani derivanti dal solo spazzamento e pulizia. Se in tali locali e aree sono prodotti anche rifiuti speciali non assimilati è possibile ottenere una riduzione della tassa ai sensi dell’art. 18 del presente regolamento.. Il soggetto produttore dei rifiuti intassabili di cui ai precedenti commi è tenuto a dimostrarne le modalità di smaltimento; in caso contrario i locali e le aree saranno attratti a tassazione. Sono infine non tassabili i locali facenti parte di ospedali, case di cura e simili, ove si producono esclusivamente rifiuti speciali non assimilabili al cui smaltimento si provvede in osservanza delle disposizioni contenute nel D.P.R. n. 254/2003. Art. 16 Esenzioni (comma 1 lett.e – Modificato dalla delib.C.C. n.4 del 17.02.2004) Sono esenti dalla tassa: a) i locali e le aree adibite ad uffici e servizi comunali; b) le aree di proprietà del Comune o di altri Enti Pubblici Territoriali utilizzate per attività ricreative da centri sociali o da altri enti ed associazioni aventi finalità sociali; c) i locali di proprietà del Comune o di altri Enti Pubblici Territoriali condotti od occupati da centri sociali o da enti ed associazioni aventi finalità sociali, comunque convenzionati con il Comune, fatta eccezione per i locali destinati a sale da ballo e da gioco e all'esercizio di attività sottoposte a vigilanza di Pubblica Sicurezza; d) le unità immobiliari non utilizzate per l'intero anno, chiuse e prive di qualsiasi arredo, a condizione che lo stato di non utilizzo sia comprovato da apposita auto certificazione con firma autenticata, attestante l'assenza di allacciamento alle reti dei servizi pubblici dell'energia elettrica, dell'acqua e del gas; e) le unità immobiliari, per le quali sono state rilasciate licenze, concessioni, o autorizzazioni per restauro, risanamento conservativo o ristrutturazione edilizia, limitatamente al periodo che intercorre fra l’inizio e la fine dei lavori e che comunque precludono la presenza umana nell’unità immobiliare; f) i solai e i sottotetti di altezza inferiore a cm. 150; g) i locali e le aree utilizzati esclusivamente per il deposito di legna, carbone, e simili; h) gli edifici adibiti a qualsiasi culto, esclusi in ogni caso gli eventuali annessi locali ed aree ad uso abitazione o ad usi diversi da quello del culto in senso stretto; - 10 - i) i locali e le aree adibiti alle attività agricole di cui all'articolo 2135 del codice civile, con esclusione - in ogni caso - della casa di abitazione del conduttore o coltivatore del fondo anche quando nell'area in cui è attivata la raccolta dei rifiuti è situata soltanto la strada di accesso della abitazione stessa; j) i locali a celle frigorifere; k) i locali per cabine elettriche, per centrali termiche e per altri impianti tecnologici. Art. 17 Condizioni per l'esenzione L'esenzione è concessa su domanda dell'interessato ed a condizione che questi dimostri di averne diritto. Il Comune di S.Giovanni Valdarno può, in qualsiasi tempo, eseguire gli opportuni accertamenti al fine di verificare la effettiva sussistenza delle condizioni richieste per l'esenzione. L'esenzione, una volta concessa, compete anche per gli anni successivi, senza bisogno di nuova domanda, fino a che persistono le condizioni richieste. Allorché queste vengono a cessare, l'interessato deve presentare al competente ufficio comunale la denuncia di cui all'art. 23 del presente regolamento e la tassa decorrerà dal primo giorno del bimestre solare successivo a quello in cui sono venute meno le condizioni per l'esenzione. Art. 18 Riduzioni (Modificato dalla delib.GM. n.10 del 18.01.2002 recepita in delib.CC n.3 del 26.02.2002 – eliminazione riduzione 50% scuole) ( Modificato dalla delib.C.C. n.3 del 25.02.2005) ( Modificato dalla delib.C.C. n.15 del 29.03.2007) Per i locali delle attività di seguito elencate in cui, per specifiche caratteristiche strutturali e per destinazione, si formano, di regola, anche rifiuti speciali, pericolosi, allo smaltimento dei quali sono tenuti a provvedere a proprie spese i produttori dei rifiuti stessi, si applica una detassazione delle superfici complessive nella seguente misura percentuale, fermo restante che entro il 1° novembre di ogni anno dovrà essere presentata all'ufficio comunale tributi idonea documentazione atta a determinare la quantità e la qualità dei rifiuti smaltiti e che la detassazione sarà concessa a fronte di specifica richiesta e di dichiarazione di parte: - 11 - ATTIVITÀ DETASSAZIONE 70% 60% 50% 50% 20% 35% 30% 50% Lavanderie e tintorie Autocarrozzerie Autofficine riparazione veicoli Tipografie Cantine vinicole e caseifici Lavorazioni metalmeccaniche Autofficine di elettrauto Gommisti Per le lavorazioni non presenti nella tabella su esposta, in presenza delle condizioni di cui al comma 1 la detassazione sarà del 20% . La superficie su cui applicare le suddette percentuali di riduzione è quella dei locali adibiti ad attività produttiva o di lavorazione. Sono, pertanto, esclusi i locali o le aree adibiti a uffici, magazzini, servizi, mense e qualsiasi altro locale ove non si producano rifiuti speciali pericolosi e non. Le attività produttive, commerciali e di servizi per le quali gli utenti dimostrino di aver sostenuto spese per interventi tecnico-organizzativi al fine di ottenere una minore produzione di rifiuti o un pretrattamento volumetrico, selettivo o qualitativo che agevoli lo smaltimento o il recupero: riduzione del 20% Le riduzioni di cui sopra saranno concesse su domanda degli interessati, debitamente documentata ove richiesto, previo accertamento dell'effettiva sussistenza di tutte le condizioni suddette. Art. 19 Riduzioni della tassa per motivi di servizio Qualora ricorressero le evenienze individuate al quarto comma dell'art. 59 del decreto, la tassa è ridotta nella misura del 60% nel rispetto delle seguenti clausole perentorie : a) che la riduzione sia richiesta con atto scritto e motivato dal diretto interessato; b) l'agevolazione avrà decorrenza dall'anno successivo a quello di presentazione della domanda suddetta; b) che le circostanze giustificative della riduzione si siano verificate per un periodo continuativo non inferiore a 9 mesi; c) che il mancato svolgimento del servizio sia attribuibile all'Ente Locale o da chi da questo delegato a gestire il servizio; d) che le violazioni delle prescrizioni regolamentari relative alle distanze e capacità dei contenitori ed alla frequenza della raccolta vengano riconosciute dal comune di S.Giovanni Valdarno o dalla competente autorità sanitaria; e) che le violazioni denunciate non siano occasionali e non dipendenti da temporanee esigenze di espletamento del servizio. L'interruzione temporanea del servizio di raccolta dà diritto allo sgravio o alla restituzione della tassa soltanto nei casi e alle condizioni di cui all'art. 59, comma 6, del decreto. Se il servizio di raccolta non viene svolto nella zona di residenza o di esercizio dell'attività ovvero è effettuato in grave violazione delle prescrizioni del regolamento - 12 - comunale di igiene urbana - per cui il conferimento dei rifiuti è fatto in contenitori altrove ubicati - si applicano le riduzioni tariffarie di cui all'articolo 6, secondo le distanze ivi previste. Costituiscono ipotesi di grave violazione delle prescrizioni del regolamento di igiene urbana: a) la necessità di conferire i rifiuti in punti di raccolta distanti più di cinquecento metri; b) la periodicità della raccolta ritardata di almeno 3 giorni rispetto ai prelievi previsti dal regolamento; c) la capacità od il numero dei contenitori ridotta di almeno un terzo rispetto a quella prestabilita. La riduzione della tassa non è cumulabile, per cui spetta in misura unica anche nel caso in cui ricorrono contemporaneamente più ipotesi di quelle indicate nell'art. 59, comma 4, del decreto. La riduzione è applicata proporzionalmente alla durata della interruzione o del mancato svolgimento del servizio, ovvero alla durata del disservizio. Lo svolgimento del servizio per determinati periodi stagionali ai sensi dell'art. 59, comma 5, del decreto, comporta il pagamento della tassa annuale in misura rapportata al numero dei mesi durante i quali il servizio è stato svolto. Comunque, la tassa dovuta non potrà essere inferiore al 40% della tassa annuale. Art. 20 Agevolazioni ( Modificato dalla delib.C.C. n.15 del 29.03.2007) La tassa è ridotta nella misura del 25% per : a) le abitazioni con unico occupante, attestata da auto certificazione del contribuente, dovendosi ritenere irrilevante la situazione anagrafica; b) le abitazioni tenute a disposizione per uso stagionale, od altro uso limitato e discontinuo ovvero nel caso in cui l'occupante od il detentore risieda od abbia la dimora, per più di sei mesi all'anno, in località fuori del territorio nazionale; c) i locali diversi dalle abitazioni, ed aree scoperte, adibiti ad uso stagionale o ad uso non continuativo, ma ricorrente, risultante da licenza o autorizzazione; La riduzione di cui al precedente comma viene concessa sulla base degli elementi e dei dati contenuti nelle dichiarazione di parte con effetto dall'anno successivo a quella in cui è stata presentata. Il contribuente è tenuto a denunciare, entro il 20 gennaio, il venir meno delle condizioni che hanno ingenerato l'agevolazione; in difetto il tributo sarà recuperato nei termini previsti dal sesto comma dell'art. 66 del decreto. La riduzione di cui alla lett. b) del comma 1 cessa retroattivamente a decorrere dall'inizio dell'anno, qualora l'abitazione sia data in locazione nel corso dell'anno medesimo. La riduzione di cui alla lett. c) del comma 1 è concessa a condizione che la licenza o l'autorizzazione sia allegata in copia alla denuncia e che la stessa preveda un uso stagionale o ricorrente rispettivamente per non più di sei mesi continuativi o di quattro giorni per settimana. - 13 - La tassa è ridotta nella misura del 25% per la parte abitativa della costruzione rurale occupata dal coltivatore diretto, ovvero dall’imprenditore agricolo a titolo principale del fondo, ed ubicata in zona servita o nella quale zona è situata la strada di accesso alla casa colonica. Art. 21 Agevolazioni speciali (Modificato dalla delib.GM n.598 del 04.09.97 per anno imposta 1998) (Modificato dalla delib.GM n.407 del 01.10.98 per anno imposta 1999) (Modificato dalla delib.G.M. n.10 del 18.01.2002) (Modificato dalla delib.C.C. n.3 del 22.02.2001) (Modificato dalla delib.C.C. n.14 del 21.03.2002) (Modificato dalla delib.C.C. n.24 del 16.05.2002) (Modificato dalla delib.C.C. n.16 del 21.03.2003) (Modificato dalla delib.G.M. n.15 del 29.01.2004 - c.1 limiti di reddito) (comma 3 - Modificato dalla delib.C.C. n.4 del 17.02.2004) (Modificato dalla delib.G.M. n.15 del03.02.2005 - c.1 limiti di reddito) (Modificato dalla delib.G.M. n.221 del07.12.2005 - c.1 limiti di reddito) (Modificato dalla delib.G.M. n.30 del21.03.2007 - c.1 limiti di reddito) ( Modificato dalla delib.C.C. n.15 del 29.03.2007) (Modificato dalla delib.G.M. n.31 del05.03.2008 - c. 1,2,3 limiti di reddito) (Modificato dalla delib.G.M. n.6 del14.01.2009 - c. 1,2,3 limiti di reddito) (Modificato dalla delib.G.M. n.34 del 22.02.2010 e C.C. n.5 del 09.03.2010 - c.1,2,3 limiti di reddito) (Modificato dalla delib.G.M. n.308 del 28.12.2010 e C.C. n.6 del 25.01.2011 - c.1,2,3 limiti di reddito) (Modificato dalla delib.G.M. n.45 del 28.02.2012 e C.C. n.19 del 17.03.2012 - c.1,2,3 limiti di reddito) (comma 6 - nuove agevolazioni introdotte da delib.C.C. n.16 del 17.03.2012) 1. La tassa è dovuta nella misura ridotta del 50% per le abitazioni non di proprietà occupate da famiglie di uno o due componenti ultrasessantacinquenni con un reddito imponibile pari o inferiore a: - € 10.177,00= se trattasi di nucleo familiare composto da una sola persona; - € 12.212,00= se trattasi di nucleo familiare composto da due persone. Tale reddito sarà aggiornato annualmente con provvedimento della Giunta Municipale. 2. Per le abitazioni occupate da famiglie in cui un componente è invalido con una percentuale di invalidità uguale o maggiore all’80% la tassa è dovuta nella misura ridotta del: - 80% se il reddito imponibile pro-capite è inferiore o uguale ad €.3.573,00; - 50% se il reddito imponibile pro-capite è compreso tra €.3.574,00 e €.4.696,00; - 30% se il reddito imponibile pro-capite è compreso tra €.4.697,00 e €.5.706,00; Tali limiti di reddito potranno essere aggiornati annualmente con provvedimento della Giunta Municipale. 3. Per le abitazioni occupate da famiglie in cui un componente è disabile con riconoscimento dello stato di handicap e della connotazione di gravità in base alla Legge 104/92, la tassa non è dovuta se il reddito imponibile pro-capite è inferiore o uguale ad €.7.145,00. La tassa è dovuta nella misura ridotta del: - 50% se il reddito imponibile pro-capite è compreso tra €.7.146,00 e €.11.608,00; - 40% se il reddito imponibile pro-capite è compreso tra €.11.609,00 e €.17.416,00; Tali limiti di reddito potranno essere aggiornati annualmente con provvedimento della Giunta Municipale. - 14 - 4. La tassa non è dovuta per le abitazioni occupate da persone assistite permanentemente dal comune. 5. Le agevolazioni di cui ai commi precedenti sono iscritte in bilancio come autorizzazioni di spesa ai sensi del terzo comma dell'art. 67 del decreto, il cui ammontare è calcolato in base alla differenza tra il gettito che sarebbe stato acquisito con l'applicazione delle ordinarie tariffe e quello iscritto a ruolo, al netto di qualsiasi addizionale o accessorio. 6. La tassa è dovuta nella misura ridotta del 50% per • giovani imprenditori con età anagrafica pari o inferiore al 40° anno che iniziano e insediano una nuova attività, sul territorio del Comune di San Giovanni Valdarno, nel periodo da aprile 2012 a marzo 2015, purché negli ultimi due anni non abbiano cessato un’attività nel territorio comunale; • per i nuovi insediamenti produttivi industriali, artigianali, per le strutture ricettive alberghiere ed extra alberghiere e le attività attività turistiche che si insediano nel territorio comunale sangiovannese fra il aprile 2012 ed il marzo 2015, senza limiti di età dei soci/imprenditore, che creino almeno due posti di lavoro a tempo indeterminato, purché negli ultimi due anni non abbiano cessato un’attività sul territorio comunale. L’agevolazione è attribuita a seguito di apposita istanza da presentarsi al Servizio Entrate, in base alla modulistica predisposta dal servizio comunale. Art. 21 Bis Compostaggio Domestico (introdotto dalla delib.C.C. n.14 del 21.03.2002) ( Modificato dalla delib.C.C. n.15 del 29.03.2007) ( Soppresso dalla delib.C.C. n.5 del 12.03.2008) Art. 22 Destinazione promiscua Per le unità immobiliari adibite a civile abitazione, in cui sia svolta una attività economica e professionale la tassa è dovuta in base alla tariffa prevista per la specifica attività ed è commisurata alla superficie a tal fine utilizzata. - 15 - Art. 23 Denunce I soggetti passivi ed i soggetti responsabili del tributo individuati dal presente regolamento devono sottoscrivere e presentare - entro il 20 gennaio dell'anno successivo all'inizio della occupazione o detenzione - denuncia unica dei locali e delle aree tassabili ubicate nel territorio del comune di S.Giovanni Valdarno. La denuncia spedita tramite posta si considera presentata nel giorno in cui la stessa è stata consegnata all'ufficio postale e risultante dal relativo timbro. Se non è possibile rilevare tale data, la denuncia si considera presentata il giorno precedente a quello in cui essa è pervenuta al Comune. La denuncia va effettuata utilizzando gli appositi modelli predisposti dal Comune e dallo stesso messi gratuitamente a disposizione degli utenti presso i relativi uffici; la denuncia deve contenere, oltre quanto specificamente previsto dalla Legge : a) se trattasi di persona fisica o ditta individuale, l'indicazione delle generalità, della residenza o domicilio legale e del codice fiscale ovvero della partita IVA del richiedente; b) se trattasi di società, l'indicazione della ragione sociale e del tipo di società, della sede legale, del codice fiscale e della partita IVA, delle generalità e della residenza o domicilio del rappresentante legale con la specifica indicazione della carica di questi; c) la indicazione della superficie dei locali e delle aree e la loro destinazione d'uso; d) la ubicazione dei locali e delle aree; e) la data di inizio della utenza. L'obbligo della denuncia non sussiste per gli anni successivi a quello di prima applicazione della tassa, semprechè non si verifichino variazioni che determinino un diverso ammontare del tributo. La dichiarazione scritta del contribuente, contenente i dati previsti dal precedente comma, pervenuta a mezzo posta può - eccezionalmente - essere accettata come denuncia. Non sono ritenute valide, ai fini previsti dal precedente comma 1, le denuncie anagrafiche, rese agli effetti della residenza o del domicilio, nè le denunce di inizio di attività, né quelle comunque presentate ad altri uffici comunali in osservanza di disposizioni diverse da quelle contenute nel presente regolamento. In occasione di iscrizioni anagrafiche, di rilascio di autorizzazioni commerciali o altre pratiche concernenti i locali interessati, gli uffici comunali sono tenuti ad invitare l'utente a provvedere alla denuncia nel termine previsto, fermo restando, in caso di omesso invito, l'obbligo della denuncia di parte. L'obbligazione tributaria decorre dal primo giorno del bimestre solare successivo a quello in cui ha avuto inizio la occupazione o la detenzione dei locali o delle aree. - 16 - Art. 24 Variazioni e cessazioni Il soggetto passivo ed il soggetto responsabile del tributo è tenuto a denunciare, nelle medesime forme individuate nel precedente articolo, ogni variazione relativa ai locali ed aree, alla loro superficie e destinazione che comporti un diverso ammontare della tassa o comunque influisca sull'applicazione e riscossione del tributo in relazione ai dati da indicare nella denuncia. La denuncia di variazione nel corso dell'anno produce i propri effetti a far tempo dal primo giorno del bimestre solare successivo a quello in cui la dichiarazione è stata presentata, sia per quanto concerne il maggior importo da iscrivere a ruolo sia per quanto riguarda l'abbuono in caso risulti una minor percussione tributaria. La cessazione, nel corso dell'anno, dell'occupazione o conduzione di locali ed aree, purché debitamente accertata a seguito di regolare denuncia, dà diritto all'abbuono a decorrere dal primo giorno del bimestre solare successivo a quello in cui la denuncia stessa viene presentata. In caso di mancata presentazione della denuncia nel corso dell'anno di cessazione, il tributo non è dovuto per le annualità successive se l'utente che ha prodotto denuncia di cessazione dimostri di non aver continuato l'occupazione o la detenzione dei locali e aree ovvero se la tassa sia stata assolta dall'utente subentrante a seguito di denuncia o in sede di recupero d'ufficio. Art. 25 Funzionario responsabile Ai sensi e per gli effetti dell'articolo 74 del decreto il comune di S.Giovanni Valdarno nomina un funzionario responsabile della gestione della tassa a cui sono attribuiti la funzione e i poteri per l'esercizio di ogni attività organizzativa e gestionale; il predetto funzionario sottoscrive anche le richieste, gli avvisi, i provvedimenti relativi e dispone i rimborsi. Entro sessanta giorni dalla nomina del funzionario responsabile di cui al primo comma si deve comunicarne il nominativo alla Direzione Centrale per la Fiscalità locale del Ministero delle Finanze. Art. 26 Controlli delle denunce Ai fini del controllo dei dati contenuti nelle denunce o acquisiti in sede di accertamento d'ufficio tramite rilevazione della misura e destinazione delle superfici l'ufficio comunale può : a) rivolgere al contribuente motivato invito ad esibire o trasmettere atti e documenti, comprese le planimetrie dei locali e delle aree scoperte; b) invitare il contribuente a rispondere a questionari, relativi a dati e notizie da restituire debitamente sottoscritti. c) richiedere l'esibizione della copia del contratto di locazione o di affitto dei locali ed aree; - 17 - d) richiedere notizie, relative ai locali ed aree in tassazione, non solo agli occupanti o detentori, ma anche ai proprietari dei locali ed aree medesimi; e) invitare i soggetti di cui alla precedente lett. d) a comparire di persona per fornire chiarimenti, prove e delucidazioni; f) utilizzare i dati legittimamente acquisiti ai fini di altro tributo; g) richiedere ad uffici pubblici o di enti pubblici anche economici, in esenzione da spese e diritti, dati e notizie rilevanti per la definizione delle posizioni tributarie nei confronti dei singoli contribuenti. Art. 27 Accesso agli immobili In caso di mancato adempimento da parte del contribuente alle richieste di cui all'articolo precedente nel termine concesso, i dipendenti, anche straordinari, e comunque in servizio presso l'ufficio comunale tributi, muniti di autorizzazione del Sindaco e previo avviso, da comunicare almeno cinque giorni prima della verifica, possono accedere agli immobili soggetti alla tassa ai soli fini della rilevazione della destinazione e della misura delle superfici, salvi i casi di immunità o di segreto militare, in cui l'accesso è sostituito da dichiarazioni del responsabile del relativo organismo. Nessuna specifica autorizzazione è richiesta per gli appartenenti al corpo di Polizia Municipale. Art. 28 Presunzione semplice In caso di mancata collaborazione del contribuente o qualsiasi altro impedimento alla diretta rilevazione dei dati per il controllo e la verifica della posizione contributiva del cittadino, l'accertamento può essere effettuato in base alle presunzioni semplici aventi i caratteri previsti dall'articolo 2729 del codice civile. Art. 29 Accertamento ( Modificato dalla delib.C.C. n.15 del 29.03.2007) Il comune di S.Giovanni Valdarno, per il tramite del servizio tributi, controlla le denuncie presentate e sulla base dei dati ed elementi direttamente desumibili dalle stesse e secondo le disposizioni di Legge provvede all'accertamento in rettifica delle denunce nei casi di : a) omissione, intesa come mancata presentazione della denuncia dovuta ai sensi del presente regolamento; b) infedeltà, intesa come non corrispondenza degli elementi risultanti dalla denuncia con quelli successivamente accertati e, di conseguenza, non coincidenza tra la tassa iscritta o iscrivibile a ruolo e quella effettivamente dovuta; c) incompletezza, intesa come insufficienza degli elementi idonei alla esatta determinazione della tassa. - 18 - In caso di omessa denuncia, l'ufficio emette avviso di accertamento d'ufficio entro il termine perentorio del 31 dicembre del quinto anno successivo a quello in cui la denuncia doveva essere presentata (cfr. commi 161-162 L.296/2006) Negli altri casi previsti dal primo comma l'ufficio comunale provvede ad emettere avviso di accertamento in rettifica nel termine perentorio del 31 dicembre del terzo anno successivo a quello di presentazione della denuncia di parte. Gli avvisi di accertamento, sottoscritti dal funzionario designato per l'organizzazione e la gestione del tributo di cui all'articolo 25, devono contenere, oltre alla motivazione, gli elementi identificativi del contribuente, dei locali e delle aree e la loro destinazioni d'uso, la pretesa tributaria con la specificazione della maggiore somma dovuta, delle sanzioni, degli interessi e delle altre penalità applicate, unitamente alla indicazione della tariffa vigente; deve essere infine specificato il termine perentorio per il pagamento e l'organo cui adire per il contenzioso nonchè il relativo termine di decadenza. Per garantire al contribuente una più efficace difesa, qualora all'ente accertatore la tassa risulti per più anni totalmente o parzialmente evasa, l'avviso di accertamento deve essere notificato distintamente per ogni annualità. Qualora il funzionario responsabile che ha sottoscritto l'accertamento, d'ufficio o su segnalazione del soggetto interessato, ritenga errato in tutto o in parte l'accertamento notificato al contribuente, indicandone i motivi, può provvedere ad annullarlo o a riformarlo previa comunicazione all'interessato. Art. 30 Ruoli (Modificato dalla delib.CC n.3 del 26.02.2002-Euro) (Comma 1 - Modificato dalla delib.C.C. n.3 del 25.02.2005) La riscossione della tassa è effettuata mediante la iscrizione nel ruolo principale, prevista in quattro rate ordinarie. La applicazione della riscossione del ruolo in otto rate è disposta su proposta del funzionario responsabile, con atto del Sindaco in cui, in ogni caso, deve essere inserita la condizione perentoria che il mancato pagamento di due rate consecutive annulla automaticamente la maggiore rateazione concessa e comporta il pagamento in unica soluzione dell'intero debito residuo. La maggior rateazione è ammessa unicamente : a) su motivata richiesta scritta del contribuente; b) per gravi motivi, che comunque escludano il pericolo di perdita del credito; c) se il debito riguarda esclusivamente arretrati. Nei ruoli suppletivi sono, di regola iscritti, gli importi o maggiori importi derivanti dagli accertamenti nonché quelli delle partite comunque non iscritti nei ruoli principali. Sulle somme il cui pagamento è differito rispetto all'ultima rata di scadenza si applicano gli interessi previsti dal decreto. - 19 - normale Trovano altresì applicazione tutte le norme dettate dalla Legge in materia di riscossione dei tributi compreso il disposto del non abrogato articolo 268 del testo unico per la finanza locale n. 1175 del 14/9/1931 e successive modificazioni ed integrazioni. Art. 31 Contenzioso Fino alla definitiva entrata in vigore ed applicazione delle norme dettate dai decreti legislativi n. 545 e n. 546 del 31 dicembre 1992 la materia del contenzioso è disciplinata dall'art. 63 del D.P.R. 28 gennaio 1988, n. 43, e dall'articolo 20 del D.P.R. 26 ottobre 1972, n. 638, e successive modificazioni ed integrazioni. Art. 32 Rimborsi Nei casi di errori e di duplicazioni ovvero di eccedenza del tributo iscritto a ruolo rispetto a quanto definitivamente accertato dal competente organo ovvero dal provvedimento di annullamento o di riforma dell'accertamento riconosciuto illegittimo, adottato dal Comune con l'adesione del contribuente prima che intervenga la sentenza definitiva, ed in tutti gli altri casi previsti dalla Legge l'ufficio comunale tributi dispone lo sgravio o il rimborso nei termini previsti e, in ogni caso, non oltre 90 giorni dalla richiesta. Sulle somme da rimborsare dovrà essere corrisposto l'interesse nella misura previsto dal decreto a decorrere dal semestre successivo a quello dell'eseguito pagamento. Gli eventuali rimborsi derivati da rilievi di legittimità formulati tempestivamente dal Ministero delle Finanze in sede di controllo degli atti deliberativi riguardanti il regolamento e le tariffe, sono attuati mediante la compensazione della tassa dovuta per l'anno successivo a quello di comunicazione dei rilievi medesimi. Art. 33 Sanzioni ed interessi ( Modificato dalla delib.C.C. n.4 del 17.02.2004) Per quanto attiene alla applicazione delle sanzioni e degli interessi per la violazione alla norme tributarie contenute nel presente regolamento si fa riferimento alle disposizioni contenute nel nuovo sistema sanzionatorio vigente. - 20 - Art. 34 Sanzioni amministrative Per tutte le altre violazioni alle norme del presente regolamento si applica una sanzione amministrativa, salvo che il fatto non costituisca reato. Per tutto quanto attiene all'aspetto sanzionatorio diverso da quello di carattere tributario si fa esplicito riferimento al regolamento di igiene urbana. Art. 35 Classificazione dei locali e delle aree tassabili (Modificato dalla delib.GM. n.10 del 18.01.2002 recepita in delib.CC n.3 del 26.02.2002) (Modificato dalla delib.C.C. n.16 del 21.03.2003) A far data dal 01.01.2003, la nuova classificazione delle categorie ed eventuali sottocategorie di locali ed aree con omogenea potenzialità di rifiuti e tassabili con la medesima misura tariffaria è la seguente: Descrizione - Abitazioni Private - Ex Case Coloniche - Studi professionali- agenzie- Uffici - Esposizioni ed autosaloni - Associazioni no-profit ex 3 bis Regolamento comunale - Enti pubblici – Musei, biblioteche, associazioni in genere, impianti sportivi - Scuole pubbliche e private - Case di riposo, Convitti, caserme, ospedali, case di cura etc - Banche / Assicurazioni etc - Commercio dettaglio Ortofrutta e fiori - Commercio dettaglio / ingrosso alimentari (pane, pasta, macelleria, salumi etc) plurilicenze e/o miste - Commercio dettaglio / ingrosso generi non alimentari - Supermercati: media struttura di vendita - Supermercati: grande struttura di vendita - Banchi di mercato di beni durevoli - Banchi di mercato di generi alimentari - Bar, ristoranti, pizzerie trattorie, pasticcerie, gelaterie, birrerie, hambugherie, pub, mense ed esercizi pubblici in genere - Alberghi, pensioni, locande, agriturismi - Affittacamere, residence - Attività industriali - Attività artigianali generica - Attività artigianali servizi (parrucchiera-estetiste-barbieri) - Cinema, teatri, sale da ballo, sale da gioco - Distributori di carburante - Depositi e magazzini – attività produttive industriali - Depositi e magazzini – attività produttive artigianali - Superfici dei locali di autorimesse, autoservizi, garage di autotrasporti, parcheggi e posteggi - 21 - Art. 35 bis. Tariffe (Comma 1 - Modificato dalla delib.C.C. n.4 del 17.02.2004) Entro i termini previsti per l’approvazione del bilancio saranno deliberate dalla Giunta Comunale, in base alla classificazione ed ai criteri di graduazione contenuti nel regolamento, le tariffe per unità di superficie dei locali ed aree compresi nelle singole categorie o sottocategorie, da applicare nell'anno successivo. In caso di mancata deliberazione nel termine suddetto si intendono prorogate le tariffe approvate per l'anno in corso. La deliberazione deve indicare le ragioni dei rapporti stabiliti tra le tariffe, i dati consuntivi e previsionali relativi ai costi del servizio discriminati in base alla loro classificazione economica, nonché i dati e le circostanze che hanno determinato la copertura percentuale del costo del servizio. La cennata deliberazione, divenuta esecutiva a norma di legge, dovrà essere trasmessa entro trenta giorni alla direzione centrale per la fiscalità locale del Ministero delle finanze. Art. 36 Entrata in vigore Il presente regolamento entrerà in vigore dopo le approvazioni di rito previste dalle vigenti norme e ad esecuzione avvenuta delle procedure di pubblicazione all'Albo Pretorio Comunale. Art. 37 Pubblicità del regolamento Copia del presente regolamento, a norma dell'art. 22 della Legge 7/8/1990, n. 241, sarà tenuta a disposizione del pubblico perché ne possa prendere visione in qualsiasi momento; inoltre una volta esecutivo, ai sensi dell'art. 46 della medesima Legge n. 142/1990 è pubblicato all'Albo Pretorio per quindici giorni consecutivi. Art. 38 Abrogazioni Dalla data di entrata in vigore del presente regolamento sono abrogate tutte le altre disposizioni regolamentari con esso incompatibili. E' pure da ritenersi abrogata ogni disposizione di altri regolamenti comunali contraria o incompatibile con quelle del presente. - 22 - Art. 39 Efficacia delle disposizioni Il presente regolamento il giorno dopo l'avvenuta pubblicazione all'albo pretorio entra in vigore secondo il disposto dell'art. 79, comma 3, del decreto. Le disposizioni che discendono dal dettato degli articoli 65 e 66 del decreto, concernenti la classificazione dei locali e la determinazione delle tariffe, troveranno applicazione a decorrere dal 1° gennaio 1996; così pure quanto previsto dal presente regolamento allo • articolo 9, commi 4, 6, 7 e 8; • art. 10, commi 3 e 4; • art. 13; • art. 14; • art. 20; e successive modificazioni. Art. 40 Disposizioni finali e transitorie Le denunce integrative o modificative, anche di quelle già prodotte in base al precedente ordinamento del tributo, le richieste di detassazione o riduzione, nonché l’elenco di cui al comma 4 dell’articolo 63, sono presentati entro il 30 settembre 1995 ed hanno effetto, quanto alla modifica degli elementi imponibili, delle riduzioni tariffarie e delle nuove agevolazioni richieste, a decorrere dall’anno 1996. Per quanto non previsto nel presente regolamento trovano applicazione: a) le leggi nazionali e regionali; b) il regolamento comunale per la disciplina del servizio di smaltimento dei rifiuti; c) gli altri regolamenti compatibili con la specifica materia. Art. 41 Variazioni del regolamento L'amministrazione comunale di S.Giovanni Valdarno si riserva la facoltà di modificare, nel rispetto delle vigenti norme che regolano la materia, le disposizioni del presente regolamento, dandone comunicazione agli utenti mediante Pubblicazione all'Albo Pretorio del Comune, a norma di Legge. - 23 - Allegati “A” al Regolamento comunale per la applicazione della tassa per la raccolta dei rifiuti solidi urbani interni Allegato “A” alla deliberazione G.M. n.221 del 07/12/2005 Tariffe TARSU vigenti nell’anno 2006 Le tariffe si riferiscono a valori per metro quadrato. Cod. 1.0 2.0 3.0 3.1 3.2 3.3 4.0 5.0 5.1 5.2 5.3 5.4 5.5 5.6 5.7 6.0 6.1 6.2 7.0 7.5 8.0 8.1 8.5 9.0 10.0 14.0 (*) (**) Descrizione Categoria Tar.base 2006 Abitazioni Private / Ex Case Coloniche Studi professionali- agenzie- Uffici Associazioni no-profit (ex-13) Enti pubblici - Musei, biblioteche, associazioni in genere, impianti sportivi Scuole pubbliche e private Case di riposo, Convitti, caserme, ospedali, case di cura etc Banche, Assicurazioni etc Commercio dettaglio Ortofrutta e fiori Commercio dettaglio/ingrosso alimentari (pane, pasta, macelleria, salumi etc) plurilicenze e/o miste Commercio dettaglio/ingrosso generi non alimentari Supermercati: media struttura di vendita Supermercati: grande struttura di vendita Banchi di mercato di beni durevoli (*) Banchi di mercato di generi alimentari (*) Esposizioni ed autosaloni Bar, ristoranti, pizzerie trattorie, pasticcerie, gelaterie, birrerie, hamburgherie, pub, mense ed esercizi pubblici in genere Alberghi, pensioni, locande, agriturismi etc Affittacamere, residence Attività industriali Depositi e magazzini - attività produttive industriali Attività artigianali generica Attività artigianali servizi ( parrucchiera-estetiste-barbieri) Depositi e magazzini - attività produttive artigianali Cinema, teatri, sale da ballo, sale da gioco Distributori di carburante Superfici dei locali di autorimesse, autoservizi, garage di autotrasporti, parcheggi e posteggi 1,36 4,23 1,36 2,22 2,18 (**) 2,22 5,72 4,22 4,01 3,96 4,65 5,55 2,95 3,07 1,58 (**) 5,34 4,39 (**) 4,27 (**) 4,16 3,38 2,90 3,01 2,43 2,00 (**) 1,11 0,34 le tariffe relative alla categoria dei banchi di mercato sono state determinate forfaitariamente in maniera paritaria per ciascun banco e per ogni giornata di mercato Tariffe invariate rispetto al 2005. N.B. Tutte le tariffe, ad eccezione di quelle previste per banchi di mercato, sono a metro quadro per anno d’imposta. Le tariffe devono essere maggiorate di un ulteriore 15% per addizionali provinciale ed ex Eca. Allegato “A2” alla Deliberazione - 24 - G.M. N. 30 del 21.03.2007 Anno d’imposta: TARSU 2007 - Categorie e Tariffe Le tariffe si riferiscono a valori per metro quadrato. Cod. Tariffe 2007 con Tariffe 2007 con incremento istat 14,7 % 1,7% Addizionali 1,38 1,58 Descrizione Categoria 1.0 Abitazioni Private / Ex Case Coloniche 2.0 Studi professionali- agenzie- Uffici 4,30 4,93 3.0 Associazioni no-profit (ex-13) Enti pubblici - Musei, biblioteche, associazioni in genere, 3.1 impianti sportivi 3.2 Scuole pubbliche e private Case di riposo, Convitti, caserme, ospedali, case di cura 3.3 etc 1,38 1,58 2,26 2,59 2,18 2,50 2,26 2,59 4.0 Banche, Assicurazioni etc 5,82 6,68 5.0 Commercio dettaglio Ortofrutta e fiori Commercio dettaglio/ingrosso alimentari (pane, pasta, 5.1 macelleria, salumi etc) plurilicenze e/o miste 5.2 Commercio dettaglio/ingrosso generi non alimentari 5.3 Supermercati: media struttura di vendita 5.4 Supermercati: grande struttura di vendita 5.5 Banchi di mercato di beni durevoli (*) 5.6 Banchi di mercato di generi alimentari (*) 5.7 Esposizioni ed autosaloni 4,29 4,92 4,08 4,68 4,03 4,73 5,64 3,00 3,12 1,58 4,62 5,43 6,47 3,44 3,58 1,81 Bar, ristoranti, pizzerie trattorie, pasticcerie, gelaterie, 6.0 birrerie, hamburgherie, pub, mense ed esercizi pubblici in genere 6.1 Alberghi, pensioni, locande, agriturismi etc 6.2 Affittacamere, residence 5,43 6,23 4,39 4,27 5,04 4,90 7.0 Attività industriali 7.5 Depositi e magazzini - attività produttive industriali 4,23 3,44 4,85 3,95 8.0 Attività artigianali generica 8.1 Attività artigianali servizi (parrucchiera-estetiste-barbieri) 8.5 Depositi e magazzini - attività produttive artigianali 2,95 3,06 2,47 3,38 3,51 2,83 9.0 Cinema, teatri, sale da ballo, sale da gioco 2,00 2,29 10.0 Distributori di carburante 1,13 1,30 0,35 0,40 14.0 Superfici dei locali di autorimesse, autoservizi, garage di autotrasporti, parcheggi e posteggi (*) le tariffe relative alla categoria dei banchi di mercato sono state determinate a forfait in maniera paritaria per ciascun banco e per ogni giornata di mercato (**) Tariffe invariate rispetto al 2006 - 25 - Allegato “A3” alla Deliberazione G.M. N. 31 del 5.3.2008 Anno d’imposta: TARSU 2008 - Categorie e Tariffe Le tariffe si riferiscono a valori per metro quadrato e sono arrotondate al secondo decimale. 1.0 Abitazioni Private/Ex Case Coloniche 1,46 Tariffe 2008 con 14,7% Addizionali 1,67 2.0 Studi professionali- agenzie- Uffici 4,56 5,23 3.0 Associazioni no-profit (ex-13) Enti pubblici - Musei, biblioteche, associazioni in 3.1 genere, impianti sportivi 3.2 Scuole pubbliche e private Case di riposo, Convitti, caserme, ospedali, case di 3.3 cura etc 1,46 1,67 2,40 2,75 2,31 2,65 2,40 2,75 4.0 Banche, Assicurazioni etc 6,17 7,08 5.0 Commercio dettaglio Ortofrutta e fiori Commercio dettaglio/ingrosso alimentari (pane, pasta, 5.1 macelleria, salumi etc) plurilicenze e/o miste 5.2 Commercio dettaglio/ingrosso generi non alimentari 5.3 Supermercati: media struttura di vendita 5.4 Supermercati: grande struttura di vendita 5.5 Banchi di mercato di beni durevoli (*) 5.6 Banchi di mercato di generi alimentari (*) 5.7 Esposizioni ed autosaloni 4,55 5,22 4,33 4,97 4,27 5,01 5,98 3,18 3,31 1,68 4,90 5,75 6,86 3,65 3,80 1,93 5,76 6,61 4,65 4,53 5,33 5,20 7.0 Attività industriali 7.5 Depositi e magazzini - attività produttive industriali 4,48 3,65 5,14 4,19 8.0 Attività artigianali generica Attività artigianali servizi (parrucchiera-estetiste8.1 barbieri) 8.5 Depositi e magazzini - attività produttive artigianali 3,13 3,59 3,24 3,72 2,62 3,01 9.0 Cinema, teatri, sale da ballo, sale da gioco 2,12 2,43 10.0 Distributori di carburante 1,20 1,38 0,37 0,42 Cod. Descrizione Categoria Tariffe 2008 Bar, ristoranti, pizzerie trattorie, pasticcerie, gelaterie, 6.0 birrerie, hamburgherie, pub, mense ed esercizi pubblici in genere 6.1 Alberghi, pensioni, locande, agriturismi etc 6.2 Affittacamere, residence 14.0 Superfici dei locali di autorimesse, autoservizi, garage di autotrasporti, parcheggi e posteggi (*) le tariffe relative alla categoria dei banchi di mercato sono state determinate a forfait in maniera paritaria per ciascun banco e per ogni giornata di mercato - 26 - Allegato “A4” alla Deliberazione G.M. N. 6 del 14.1.2009 Anno d’imposta: TARSU 2009 - Categorie e Tariffe Le tariffe si riferiscono a valori per metro quadrato e sono arrotondate al secondo decimale. Cod. Descrizione Categoria Tariffe 2009 Con addiz. 1.0 Abitazioni Private/Ex Case Coloniche 1,61 1,85 2.0 Studi professionali- agenzie- Uffici 5,01 5,75 3.0 Associazioni no-profit (ex-13) 1,61 1,85 2,64 3,03 2,54 2,91 2,64 3,03 6,79 7,79 5,00 5,74 4,76 5,46 3.1 3.2 Enti pubblici - Musei, biblioteche, associazioni in genere, impianti sportivi 3.3 Scuole pubbliche e private Case di riposo, Convitti, caserme, ospedali, case di cura etc 4.0 Banche, Assicurazioni etc 5.0 Commercio dettaglio Ortofrutta e fiori Commercio dettaglio/ingrosso alimentari (pane, pasta, macelleria, salumi etc) plurilicenze e/o miste 5.1 5.2 Commercio dettaglio/ingrosso generi non alimentari 4,70 5,39 5.3 Supermercati: media struttura di vendita 5,52 6,33 5.4 Supermercati: grande struttura di vendita 6,58 7,55 5.5 Banchi di mercato di beni durevoli (*) 4,46 5,12 5.6 Banchi di mercato di generi alimentari (*) 6,04 6,93 5.7 Esposizioni ed autosaloni 1,84 2,11 6.0 Bar, ristoranti, pizzerie trattorie, pasticcerie, gelaterie, birrerie, hamburgherie, pub, mense ed esercizi pubblici in genere 6,33 7,26 6.1 Alberghi, pensioni, locande, agriturismi etc 5,12 5,87 6.2 Affittacamere, residence 4,98 5,71 7.0 Attività industriali 4,93 5,65 7.5 Depositi e magazzini - attività produttive industriali 4,01 4,60 8.0 Attività artigianali generica 3,44 3,95 8.1 Attività artigianali servizi (parrucchiera-estetiste-barbieri) 3,57 4,09 8.5 Depositi e magazzini - attività produttive artigianali 2,88 3,30 9.0 Cinema, teatri, sale da ballo, sale da gioco 2,33 2,67 10.0 Distributori di carburante 1,32 1,51 14.0 Superfici dei locali di autorimesse, autoservizi, garage di autotrasporti, parcheggi e posteggi 0,41 0,47 (*) le tariffe relative alla categoria dei banchi di mercato sono state determinate a forfait in maniera paritaria per ciascun banco e per ogni giornata di mercato Allegato “A5” alla Deliberazione - 27 - G.M. n. 34 del 22.2.2010 e C.C. n. 5 del 09.03.2010 Anno d’imposta: TARSU 2010 - Categorie e Tariffe Le tariffe si riferiscono a valori per metro quadrato e sono arrotondate al secondo decimale. Cod. Descrizione Categoria Tariffe 2010 Con addiz. 1.0 Abitazioni Private/Ex Case Coloniche 1,61 1,85 2.0 Studi professionali- agenzie- Uffici 5,01 5,75 3.0 Associazioni no-profit (ex-13) 1,61 1,85 Enti pubblici - Musei, biblioteche, associazioni in genere, impianti sportivi 2,64 3,03 3.1 2,54 2,91 2,64 3,03 6,79 7,79 5,00 5,74 4,76 5,46 3.2 3.3 Scuole pubbliche e private Case di riposo, Convitti, caserme, ospedali, case di cura etc 4.0 Banche, Assicurazioni etc 5.0 Commercio dettaglio Ortofrutta e fiori Commercio dettaglio/ingrosso alimentari (pane, pasta, macelleria, salumi etc) plurilicenze e/o miste 5.1 5.2 Commercio dettaglio/ingrosso generi non alimentari 4,70 5,39 5.3 Supermercati: media struttura di vendita 5,52 6,33 5.4 Supermercati: grande struttura di vendita 6,58 7,55 5.5 Banchi di mercato di beni durevoli (*) 4,46 5,12 5.6 Banchi di mercato di generi alimentari (*) 6,04 6,93 5.7 Esposizioni ed autosaloni 1,84 2,11 6.0 Bar, ristoranti, pizzerie trattorie, pasticcerie, gelaterie, birrerie, hamburgherie, pub, mense ed esercizi pubblici in genere 6,33 7,26 6.1 Alberghi, pensioni, locande, agriturismi etc 5,12 5,87 6.2 Affittacamere, residence 4,98 5,71 7.0 Attività industriali 4,93 5,65 7.5 Depositi e magazzini - attività produttive industriali 4,01 4,60 8.0 Attività artigianali generica 3,44 3,95 8.1 Attività artigianali servizi (parrucchiera-estetiste-barbieri) 3,57 4,09 8.5 Depositi e magazzini - attività produttive artigianali 2,88 3,30 9.0 Cinema, teatri, sale da ballo, sale da gioco 2,33 2,67 10.0 Distributori di carburante 1,32 1,51 14.0 Superfici dei locali di autorimesse, autoservizi, garage di autotrasporti, parcheggi e posteggi 0,41 0,47 (*) le tariffe relative alla categoria dei banchi di mercato sono state determinate a forfait in maniera paritaria per ciascun banco e per ogni giornata di mercato - 28 - Allegato “A6” alla Deliberazione G.M. n. 308 del 28.12.2010 e C.C. n. 6 del 25.01.2011 Anno d’imposta: TARSU 2011 - Categorie e Tariffe Le tariffe si riferiscono a valori per metro quadrato e sono arrotondate al secondo decimale. Cod. Descrizione Categoria Tariffe 2011 Con addiz. 1.0 Abitazioni Private/Ex Case Coloniche 1,81 2,08 2.0 Studi professionali- agenzie- Uffici 5,63 6,46 3.0 Associazioni no-profit (ex-13) 1,81 2,08 3.1 Enti pubblici - Musei, biblioteche, associazioni in genere, impianti sportivi 2,97 3,41 2,86 3,28 3.3 Scuole pubbliche e private Case di riposo, Convitti, caserme, ospedali, case di cura etc 2,97 3,41 4.0 Banche, Assicurazioni etc 7,64 8,76 5.0 Commercio dettaglio Ortofrutta e fiori Commercio dettaglio/ingrosso alimentari (pane, pasta, macelleria, salumi etc) plurilicenze e/o miste 5,62 6,45 5,35 6,14 5.2 Commercio dettaglio/ingrosso generi non alimentari 5,29 6,07 5.3 Supermercati: media struttura di vendita 6,21 7,12 5.4 Supermercati: grande struttura di vendita 7,40 8,49 5.5 Banchi di mercato di beni durevoli (*) 5,01 5,75 5.6 Banchi di mercato di generi alimentari (*) 6,79 7,79 5.7 Esposizioni ed autosaloni 2,07 2,37 6.0 Bar, ristoranti, pizzerie trattorie, pasticcerie, gelaterie, birrerie, hamburgherie, pub, mense ed esercizi pubblici in genere 7,12 8,17 6.1 Alberghi, pensioni, locande, agriturismi etc 5,76 6,61 6.2 Affittacamere, residence 5,60 6,42 7.0 Attività industriali 5,55 6,37 7.5 Depositi e magazzini - attività produttive industriali 4,52 5,18 8.0 Attività artigianali generica 3,87 4,44 8.1 Attività artigianali servizi (parrucchiera-estetiste-barbieri) 4,02 4,61 8.5 Depositi e magazzini - attività produttive artigianali 3,24 3,72 9.0 Cinema, teatri, sale da ballo, sale da gioco 2,62 3,01 10.0 Distributori di carburante 1,48 1,70 14.0 Superfici dei locali di autorimesse, autoservizi, garage di autotrasporti, parcheggi e posteggi 0,46 0,53 3.2 5.1 (*) le tariffe relative alla categoria dei banchi di mercato sono state determinate a forfait in maniera paritaria per ciascun banco e per ogni giornata di mercato - 29 - Allegato “A7” alla Deliberazione G.M. n. 45 del 28.02.2012 e C.C. n. 19 del 17.03.2012 Anno d’imposta: TARSU 2012 - Categorie e Tariffe Le tariffe si riferiscono a valori per metro quadrato e sono arrotondate al secondo decimale. Cod. Descrizione Categoria Tariffe 2012 Con addiz. 1.0 Abitazioni Private/Ex Case Coloniche 1,81 2,08 2.0 Studi professionali- agenzie- Uffici 5,63 6,46 3.0 Associazioni no-profit (ex-13) 1,81 2,08 3.1 Enti pubblici - Musei, biblioteche, associazioni in genere, impianti sportivi 2,97 3,41 2,86 3,28 3.3 Scuole pubbliche e private Case di riposo, Convitti, caserme, ospedali, case di cura etc 2,97 3,41 4.0 Banche, Assicurazioni etc 7,64 8,76 5.0 Commercio dettaglio Ortofrutta e fiori Commercio dettaglio/ingrosso alimentari (pane, pasta, macelleria, salumi etc) plurilicenze e/o miste 5,62 6,45 5,35 6,14 5.2 Commercio dettaglio/ingrosso generi non alimentari 5,29 6,07 5.3 Supermercati: media struttura di vendita 6,21 7,12 5.4 Supermercati: grande struttura di vendita 7,40 8,49 5.5 Banchi di mercato di beni durevoli (*) 5,01 5,75 5.6 Banchi di mercato di generi alimentari (*) 6,79 7,79 5.7 Esposizioni ed autosaloni 2,07 2,37 6.0 Bar, ristoranti, pizzerie trattorie, pasticcerie, gelaterie, birrerie, hamburgherie, pub, mense ed esercizi pubblici in genere 7,12 8,17 6.1 Alberghi, pensioni, locande, agriturismi etc 5,76 6,61 6.2 Affittacamere, residence 5,60 6,42 7.0 Attività industriali 5,55 6,37 7.5 Depositi e magazzini - attività produttive industriali 4,52 5,18 8.0 Attività artigianali generica 3,87 4,44 8.1 Attività artigianali servizi (parrucchiera-estetiste-barbieri) 4,02 4,61 8.5 Depositi e magazzini - attività produttive artigianali 3,24 3,72 9.0 Cinema, teatri, sale da ballo, sale da gioco 2,62 3,01 10.0 Distributori di carburante 1,48 1,70 14.0 Superfici dei locali di autorimesse, autoservizi, garage di autotrasporti, parcheggi e posteggi 0,46 0,53 3.2 5.1 (*) le tariffe relative alla categoria dei banchi di mercato sono state determinate a forfait in maniera paritaria per ciascun banco e per ogni giornata di mercato - 30 -