Regolamento TARSU anno 2012 - COMUNE DI SAN GIOVANNI

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Regolamento TARSU anno 2012 - COMUNE DI SAN GIOVANNI
REGOLAMENTO
PER L’APPLICAZIONE
DELLA TASSA PER LA
RACCOLTA DEI RIFIUTI
SOLIDI URBANI INTERNI
Aggiornato alle Deliberazioni per anno 2012
Comune di San Giovanni Valdarno
Provincia di Arezzo
Variazioni e Modifiche
Allegati
Approvato con Delib.C.C.n.22 del
15.02.95
Allegato ”A”:
dispositivo Delib.G.M.n.221 del 07.12.2005
Tariffe TARSU vigenti nell’anno 2006
Aggiornato Delib.Modif.G.M.n.598 del 04.09.1997
Art.21-Limiti reddito anno imp.1998
Aggiornato Delib.Modif.C.C.n.78 del 10.12.1997
Art.21-Introduz.Compost
Aggiornato Delib.Modif.G.M.n.407 del 01.10.1998
Art.21-Limiti reddito anno imp.1999
Aggiornato Delib.Modif.C.C.n.59 del 28.09.1999
Art.21-Eliminazione riduz.Handicap sup.66%
Aggiornato Delib.Modif.C.C. n.3 del 22.02.2001
Art.21-Introduzione riduz.Handicap L.104
Aggiornato Delib.Modif.G.M. n.10 del 18.01.2002
Artt.18,21,35 Nuove Categorie , riduzioni, Tariffe
anno imposta 2002
Aggiornato Delib.Modif.C.C.n.3 del 26.02.2002
Art.18 – Eliminazione riduzione 50% scuole
- Art.30 - Art.35 Aggiornato Delib.Modif.C.C.n.14 del 21.03.2002
Art.21-Eliminazione Compost
Art.21Bis-Riformulazione Compost
Aggiornato Delib.Modif.C.C. n.24 del 16.05.2002
Art.21-Riformulazione ed introduz.nuove riduzioni
Aggiornato Delib.Modif.C.C. n.16 del 21.03.2003
Art.21-Limiti reddito Art.35 Nuove categorie e
sottocategorie
Aggiornato Delib.Modif.C.C. n.4 del 17.02.2004
Art.3 c.1 – Tassa Giornaliera di smaltimento
Art.7 c.3 – Soggett.passiva proprietario immob.locati
Art.9 c.6,7,8 – superficie tassabile – soppressi
Art.10 c.2,4,5 - locali tassabili
Art.13 - parti comuni condominio – soppresso
Art.14 c.2 – Multiproprietà – soppresso
Art.16 lett.e – esenzioni
Art.21 c.3 - Agevolaz.Portatori Handicap
Art.33 - sanzioni interessi
Art.35 bis c.1 - Approvazione Tariffe
Aggiornato Delib.Modif.G.M. n.15 del 03.02.2005
Art.21 c.1 – Limiti reddito aumento 1,60%
Allegato; “A“ - Approvazione Tariffe anno 2005
Aggiornato Delib.Modif.C.C. n.3 del 25.02.2005
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Allegato ”A2”:
dispositivo Delib.G.M.n.30 del 21.03.2007
Tariffe TARSU vigenti nell’anno 2007
Allegato ”A3”:
dispositivo Delib.G.M.n.30 del 21.03.2008
Tariffe TARSU vigenti nell’anno 2008
Allegato ”A4”:
dispositivo Delib.G.M.n.6 del 14.01.2009
Tariffe TARSU vigenti nell’anno 2009
Allegato ”A5”:
dispositivo Delib.G.M.n.34 del 22.02.2010
Delib.C.C.n.5 del 09.03.2010
Tariffe TARSU vigenti nell’anno 2010
Allegato ”A6”:
dispositivo Delib.G.M.n.308 del 28.12.2010
Delib.C.C.n.6 del 25.01.2011
Tariffe TARSU vigenti nell’anno 2011
Allegato ”A7”:
dispositivo Delib.G.M.n.45 del 28.02.2012
Delib.C.C.n.19 del 17.03.2012
Tariffe TARSU vigenti nell’anno 2012
Adeguamento a nuovo regolam.igiene urbana
Art.1 c.3,4 – Definiz.regime privativa
Art.4 c.5 – Oggetto
Art.5 c.1 – Limiti applicazione territoriale
Art.10 c.3 lett. e) – Locali tassabili e loro pertinenze
Art.15 – Locali ed aree non tassabili
Art.18 – Riduzioni
Art.30 c.1 – Ruoli
Aggiornato Delib.Modif.G.M. n.221 del 07.12.2005
Art.21 c.1 – Limiti reddito: aumento 1,70%
Allegato; “A“ - Approvazione Tariffe anno 2006
Aggiornato Delib.Modif.G.M. n.30 del 21.03.2007
Art.21 c.1 – Limiti reddito: aumento 1,70%
Allegato; “A2“ - Approvazione Tariffe anno 2007
Aggiornato Delib.Modif.C.C. n.15 del 29.03.2007
Art.18 – Riduzioni
Art.20 – Agevolazioni dal 30% al 25%
Art.21 c.3 e 4 – Agevolazioni speciali
Art.21 bis – Compostaggio domestico
Art.29 - Accertamento
Aggiornato Delib.Modif.C.C. n.5 del 12.03.2008
Art.21 bis – Compostaggio domestico: soppressione
Aggiornato Delib.Modif.G.M. n.31 del 05.03.2008
Art.21 c.1,2,3 – Limiti reddito: aumento 2,60%
Allegato; “A3“ - Approvazione Tariffe anno 2008
Aggiornato Delib.Modif.G.M. n.6 del 14.01.2009
Art.21 c.1,2,3 – Limiti reddito: aumento 2,60%
Allegato; “A4“ - Approvazione Tariffe anno 2009
Aggiornato Delib.Modif.G.M. n.34 del 22.02.2010
Delib.conf.C.C. n.5 del 09.03.2010
Art.21 c.1,2,3 – Limiti reddito: aumento 1,00%
Allegato; “A5”- Approvazione Tariffe anno 2010
Aggiornato Delib.Modif.G.M. n.308 del 28.12.2010
Delib.conf.C.C. n.6 del 25.01.2011
Art.21 c.1,2,3 – Limiti reddito: aumento 1,70%
Allegato; “A6”- Approvazione Tariffe anno 2011
Aggiornato Delib.Modif.G.M. n.45 del 28.02.2012
Delib.conf.C.C. n.19 del 17.03.2012
Art.21 c.1,2,3 – Limiti reddito: aumento 3,20%
Allegato; “A7”- Approvazione Tariffe anno 2012
Aggiornato Delib.Modif.C.C. n.16 del 17.03.2012
Art.21 c.6 - introduz.nuove agevolaz.imprenditoria
giovanile e nuovi insediamenti
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Art. 1
Definizione del regime di privativa
(comma 3,4 – Modificati dalla delib.C.C. n.3 del 25.02.2005)
Le attività inerenti allo smaltimento dei rifiuti solidi urbani interni ed assimilati
competono obbligatoriamente al comune di S.Giovanni Valdarno che le esercita con
diritto di privativa.
E' fatto divieto per gli occupanti o detentori degli insediamenti comunque situati
fuori dell'area di raccolta di abbandonare ovvero scaricare rifiuti in aree pubbliche ed
aree private soggette ad uso pubblico; questi sono tenuti ad utilizzare il servizio
pubblico di nettezza urbana provvedendo al conferimento dei rifiuti urbani interni nei
contenitori viciniori.
Per la gestione dei rifiuti speciali non assimilati ai rifiuti urbani il comune di
S.Giovanni Valdarno, ai sensi dell'art. 21, comma 5, del decreto 5 febbraio 1997, n. 22,
si riserva di istituire un servizio integrativo i cui costi sono a carico di ciascun detentore
dei rifiuti che li conferisce e sono determinati sulla base di apposite convenzioni.
Allo smaltimento dei rifiuti pericolosi, sono tenuti a provvedere a proprie spese i
produttori dei rifiuti stessi, direttamente o attraverso imprese od enti autorizzati dalla
regione, ai sensi e per gli effetti del decreto 5 febbraio 1997, n. 22, e successive
modificazioni e del regolamento del servizio di igiene urbana del comune di S.Giovanni
Valdarno.
Art. 2
Istituzione della tassa
E' istituita nel comune di S.Giovanni Valdarno la tassa per lo smaltimento dei
rifiuti solidi urbani interni ed assimilati che sarà applicata ai sensi del capo terzo del
decreto legislativo 15 novembre 1993, n. 507, e successive modificazioni e per gli
effetti delle disposizioni del presente regolamento.
Il presente regolamento, adottato ai sensi e per gli effetti del citato decreto
legislativo n. 507 del 1993, disciplina i criteri di applicazione della tassa annuale e della
tassa giornaliera, determina la classificazione delle categorie dei locali e delle aree
scoperte avendo riguardo alla loro omogenea potenziale capacità di produrre rifiuti
urbani e stabilisce i criteri per la corrispondente graduazione della tariffa.
Agli effetti del presente regolamento, per "tassa", per "tributo" e per "decreto"
s'intendono rispettivamente la tassa per lo smaltimento dei rifiuti solidi urbani interni ed
il decreto legislativo 15 novembre 1993, n. 507, pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale del
9 dicembre 1993, n. 288, recante le norme per la revisione e la armonizzazione dei
tributi locali in osservanza al dettato dell'art. 4 della Legge 23 ottobre 1992, n. 421.
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Art. 3
Tassa giornaliera di smaltimento
(comma 1 – Modificato dalla delib.C.C. n.4 del 17.02.2004)
É istituita la tassa giornaliera per il servizio di smaltimento dei rifiuti solidi urbani
interni ed assimilati prodotti dagli utenti che occupano o detengono, con o senza
autorizzazione, temporaneamente anche se ricorrentemente, locali od aree pubblici, di uso
pubblico o aree gravate da servitù di pubblico passaggio. È temporaneo l’uso inferiore a
183 giorni di un anno solare, anche se ricorrente come previsto ai sensi dell’art.77 del
Decreto Legislativo 507 del 1993 e successive modificazioni ed integrazioni ai sensi di
legge.
L'obbligo della denuncia dell'uso temporaneo è assolto a seguito del pagamento
della tassa da effettuare contestualmente al versamento della tassa di occupazione
temporanea di spazi ed aree pubbliche e, comunque, la tassa si applica secondo le
disposizioni di cui all'art. 77 del Decreto.
La tassa giornaliera è applicata anche per l'occupazione o l'uso di qualsiasi
infrastruttura mobile e/o provvisoria collocata sul suolo pubblico, ovvero di impianti
sportivi e palestre, utilizzati eccezionalmente per attività diverse da quelle agonisticosportive.
La misura della tassa giornaliera, rapportata a metro quadrato, è determinata
dividendo per trecento (giorni commerciali) la tariffa annuale attribuita alla categoria
contenente voci corrispondenti di uso, maggiorata di un importo pari al 50%.
In mancanza di corrispondente voce di uso nella classificazione contenuta nel
presente regolamento, si applica la tariffa della categoria recante voci di uso assimilabili
per attitudine quantitativa e qualitativa a produrre rifiuti solidi urbani interni.
La tassa giornaliera di smaltimento non si applica per:
a) le occupazioni occasionali, di durata non superiore a otto ore, effettuate in
occasione di iniziative del tempo libero o per qualsiasi altra manifestazione che
non comporti attività di vendita o di somministrazione di cibi e bevande e che
siano promosse e gestite da enti che non perseguano fini di lucro;
b) le occupazioni di qualsiasi tipo con durata non superiore ad una ora;
c) le occupazioni occasionali, di durata non superiore a tre ore, effettuate con
fiori e piante ornamentali all'esterno di fabbricati uso civile abitazione o di
negozi in occasione di festività, celebrazioni o ricorrenze, semprechè detti
spazi non concorrano a delimitare aree in cui viene svolta una qualsivoglia
attività commerciale;
d) le occupazioni occasionali per il carico e lo scarico delle merci;
e) le occupazioni di durata non superiore a sei ore continuative, effettuate per le
operazioni di trasloco.
Trovano applicazione le agevolazioni previste dal presente regolamento.
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Art. 4
Oggetto
(comma 5 – Modificato dalla delib.C.C. n.3 del 25.02.2005)
La tassa ha per oggetto il servizio relativo allo smaltimento - nelle varie fasi di
conferimento, raccolta, cernita, trasporto, trattamento, ammasso, deposito e discarica sul
suolo e nel suolo - dei rifiuti di cui al primo comma dell'articolo 1.
Il mancato utilizzo del servizio non comporta l'esclusione dal pagamento della
tassa.
L'applicazione della tassa avrà riguardo ai locali e alle aree ubicati nelle zone di
cui al successivo articolo 5.
La tassa è dovuta per intero anche se nelle zone suddette è situata soltanto la
strada di accesso per le abitazioni coloniche e per gli altri fabbricati con area scoperta
di pertinenza.
Le abitazioni coloniche a cui il presente regolamento fa riferimento si intendono
così come definite ai sensi e per gli effetti dell'articolo 42 del D.P.R. n. 917 del
22.12.1986 e successive modificazioni ed integrazioni.
Art. 5
Limiti di applicazione territoriale
(comma 1 – Modificato dalla delib.C.C. n.3 del 25.02.2005)
L'applicazione della tassa è limitata alla zona di territorio comunale in cui è
attuato il servizio di raccolta dei rifiuti solidi urbani così come disposto dal vigente
regolamento di igiene urbana.
La tassa è in ogni modo dovuta per intero anche in assenza della delimitazione di
cui al precedente comma quando il servizio di raccolta sia - di fatto - attuato nella zona.
E' fatta salva la facoltà del comune di S.Giovanni Valdarno di estendere il regime
di privativa ad insediamenti sparsi ubicati fuori dalla zone perimetrate sopra
menzionate.
Le variazioni della perimetrazione delle zone in cui viene svolto il servizio si
intendono acquisite al presente regolamento.
Art. 6
Zone non servite
Fermo restante, per chi produce rifiuti, l'obbligo del conferimento nei contenitori
viciniori, nelle zone in cui non è effettuata la raccolta dei rifiuti solidi urbani interni ed
assimilati in regime di privativa, la tassa e dovuta in misura pari al:
• 40% della tariffa qualora i locali o le aree siano ubicati a distanza superiore a 500
metri dal più vicino punto di raccolta rientrante nelle zone perimetrate o di fatto
servite;
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Art. 7
Soggetti passivi
(comma 3 – Modificato dalla delib.C.C. n.4 del 17.02.2004)
La tassa è dovuta da coloro che occupano o detengono i locali o le aree scoperte.
Il titolo della occupazione o detenzione è determinato, a seconda dei casi, dalla
proprietà, dall'usufrutto, dall'uso di abitazione, dalla locazione, dall'affitto, dal comodato
e, comunque, dalla conduzione, dalla occupazione o dalla detenzione di fatto dei locali o
delle aree soggette al tributo.
Per i locali di abitazione, affittati ad uso foresteria o con mobilio, soggetto passivo
della tassa, oltre all'affittuario, può essere considerato anche il proprietario dei locali
medesimi, tuttavia quando trattasi di affitto saltuario od occasionale o comunque per un
periodo inferiore all’anno soggetto passivo è considerato il proprietario o il gestore
dell’attività.
Agli effetti del presente regolamento qualsiasi contratto stipulato tra privati e definito
per la traslazione della tassa a soggetti diversi da quelli individuati nei precedenti commi è
nullo.
Art. 8
Solidarietà
Sono solidalmente tenuti al pagamento della tassa i componenti del nucleo
familiare conviventi con il soggetto passivo del tributo, ovvero coloro che con tale
soggetto usano in comune i locali e le aree.
Il vincolo di solidarietà ha rilevanza anche in ogni fase
tributario e per quanto pertiene alla debenza della tassa.
del procedimento
Art. 9
Superficie tassabile
(commi 6,7,8,abrogazione – Modificato dalla delib.C.C. n.4 del 17.02.2004)
La tassa è calcolata in ragione di metro quadrato di superficie dei locali e delle
aree tassabili.
La superficie tassabile dei locali è misurata sul filo interno dei muri.
La superficie tassabile delle aree scoperte è misurata sul perimetro interno delle
aree stesse, al netto delle eventuali costruzioni che vi insistono.
I vani scala dei singoli fabbricati sono commisurati in base alla superficie della
loro apertura, moltiplicata per il numero dei piani.
Nel calcolare il totale, le frazioni di metro quadrato fino a 0,50 vanno trascurate e
quelle superiori vanno arrotondate a un metro quadrato.
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Comma 6 - Abrogato dalla delib.C.C. n.4 del 17.02.2004.
Comma 7 - Abrogato dalla delib.C.C. n.4 del 17.02.2004.
Comma 8 - Abrogato dalla delib.C.C. n.4 del 17.02.2004.
Art. 10
Locali tassabili e loro pertinenze
(commi 2,4,5 – Modificato dalla delib.C.C. n.4 del 17.02.2004)
(comma 3 lett.e) – Modificato dalla delib.C.C. n.3 del 25.02.2005)
Si considerano locali tassabili, agli effetti dell'applicazione della tassa, tutti i vani
comunque denominati, esistenti in qualsiasi specie di costruzione stabilmente infissa nel
suolo, chiusi o chiudibili da ogni lato verso l'esterno, qualunque ne sia la destinazione o
l'uso.
Sono tassabili per intero le superfici scoperte operative, intendendosi per tali le
aree utilizzate nell'ambito dello svolgimento di una attività produttiva e quelle
accessorie e pertinenziali di altre aree soggette ad imposizioni tributarie.
Sono così considerati locali tassabili, in via esemplificativa, i seguenti vani:
a) tutti i vani in genere interni all'ingresso delle abitazioni, tanto se principali
(camere, sale, cucine, etc.) che accessori (anticamera, ripostigli, corridoi,
bagni, gabinetti, etc.) e così pure le dipendenze, anche se separate dal corpo
principale dell'edificio - rimesse, autorimesse, corselli, serre (purché non
pertinenze di fondi rustici), vano scale e vano ascensore, etc.;
b) tutti i vani principali, secondari ed accessori adibiti a studi professionali, legali,
tecnici, sanitari, di ragioneria, fotografici;
c) tutti i vani principali, secondari ed accessori adibiti a botteghe e laboratori di
artigiani;
d) tutti i vani principali, secondari ed accessori adibiti all'esercizio di alberghi,
locande, ristoranti, trattorie, pensioni, osterie, bar, pizzerie, tavole calde, caffè,
pasticcerie, nonchè i negozi ed i locali comunque a disposizione di aziende
commerciali, comprese edicole, chioschi, stalli o posteggi al mercato coperto;
e) tutti i vani, principali ed accessori, di uffici commerciali, industriali e simili, di
banche, di teatri e cinematografi, di ospedali, di case di cura e simili, di
stabilimenti ed opifici industriali, con la esclusione delle superfici di essi ove,
per specifiche caratteristiche strutturali o per destinazione, si producono, di
regola, residui di lavorazione o rifiuti speciali pericolosi;
f) tutti i vani principali, secondari ed accessori adibiti a circoli privati, a sale per
giochi e da ballo, a discoteche e ad altri esercizi pubblici sottoposti a vigilanza
di pubblica sicurezza;
g) tutti i vani principali, secondari ed accessori di ambulatori, di poliambulatori e
di studi medici e veterinari, di laboratori di analisi cliniche, di stabilimenti
termali, di saloni di bellezza, di saune, di palestre e simili;
h) tutti i vani principali, secondari ed accessori di magazzini e depositi, di
autorimesse e di autoservizi, di autotrasporti, di agenzie di viaggi, assicurative,
finanziarie, ricevitorie e simili;
i) tutti i vani (uffici, aule scolastiche, biblioteche, anticamere, sale d'aspetto, atri,
parlatori, dormitori, refettori, lavatoi, ripostigli, bagni, gabinetti, etc.) di
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collegi, istituti di educazione privati, di associazioni tecnico economiche e di
collettività in genere;
j) tutti i vani, nessuno escluso, di enti pubblici non economici, di musei e
biblioteche, di associazioni di natura esclusivamente culturale, politica,
sportiva, sindacale, di enti di assistenza, di caserme, stazioni, ecc.
Non sono tassabili le aree condominiali non detenute in via esclusiva (vestiboli,
locali portineria, ecc art.63 del dlgs. 507/93).
Comma 5 - Abrogato dalla delib.C.C. n.4 del 17.02.2004.
Art. 11
Aree tassabili
Sono tassabili le aree adibite a campeggi, a distributori di carburante, a sale da
ballo all'aperto, a banchi di vendita all'aperto, nonchè qualsiasi altra area scoperta ad uso
privato, ove possono prodursi rifiuti urbani o a questi assimilati, che non costituiscano
accessorio o pertinenza dei locali assoggettabili a tassa ai sensi dei commi precedenti.
Si considerano, pertanto, tali, ai fini dell'autonoma applicazione della tassa, le aree
(cortilive, di rispetto, adiacenti e simili) che, anziché essere destinate in modo
permanente e continuativo al servizio del bene principale o trovarsi con questo
oggettivamente in rapporto funzionale, sono destinate in modo non occasionale, al
servizio di una attività qualsiasi, anche se diversa da quella esercitata nell'edificio
annesso.
Sono, pertanto, considerate aree tassabili, a titolo esemplificativo:
a) le aree, pubbliche o private, adibite a campeggio;
b) le aree adibite a distributori di carburanti di qualsiasi tipo e natura;
c) le aree, pubbliche o private, adibite a sala da ballo all'aperto, intendendosi per
tali tutte le superfici comunque utilizzate per l'esercizio di tali attività (pista da
ballo, area bar, servizi, area parcheggio, etc.);
d) le aree adibite a banchi di vendita all'aperto, cioè tutti gli spazi all'aperto destinati
dalla pubblica amministrazione a mercato permanente a prescindere dalla
circostanza che l'attività venga esplicata con continuità oppure a giorni ricorrenti;
e) le aree scoperte, pubbliche o private, adibite a posteggi fissi di biciclette,
autovetture e vetture a trazione animale;
f) le aree scoperte, pubbliche o private, adibite al servizio di pubblici esercizi
(bar, caffè, ristoranti, etc.);
g) le aree scoperte, pubbliche o private, destinate ad attività artigianali,
commerciali, industriali, di servizi e simili;
h) le aree scoperte, pubbliche o private, utilizzate per l'effettuazione di pubblici
spettacoli (cinema, teatri e simili);
i) le aree scoperte utilizzate per attività ricreative (campi da gioco, piscine, zone
di ritrovo, etc.) da circoli ed associazioni private, fatta eccezione per le aree
scoperte destinate esclusivamente alla attività sportiva il cui accesso e la cui
utilizzazione sono riservati, di norma, ai soli praticanti, atteso che sulle stesse
non si producono rifiuti solidi urbani.
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Art. 12
Distributori di carburante
La applicazione della tassa in capo a soggetti passivi che gestiscono le stazioni di
servizio per la distribuzione di carburanti non terrà conto, ai fini della commisurazione
della superficie tassabile:
a) delle aree non utilizzate, né utilizzabili, perché impraticabili o escluse dall'uso
con recinzione visibile;
b) delle aree su cui insiste impianto di lavaggio degli automezzi;
c) delle aree con funzione meramente accessoria, quale le aree a verde, le aiuole,
le aree visibilmente delimitate o contrassegnate e destinate alla sosta
temporanea gratuita dei veicoli dei dipendenti e le aree visibilmente adibite in
via esclusiva all'accesso ed all'uscita dei veicoli dall'area di servizio.
Le aree destinate a parcheggio saranno incluse nella corrispondente categoria.
Parimenti i locali e le aree scoperte con destinazione d'uso diversa da quella
specifica della stazione di servizio, saranno comprese nella categoria a cui appartiene
l'attività esercitata in tali locali o su tali aree.
Art. 13
Parti comuni del condominio
Soppresso dalla delib.C.C. n.4 del 17.02.2004
Art. 14
Multiproprietà e centri commerciali
Nel caso di locali in multiproprietà e di centri commerciali integrati, il soggetto
che gestisce i servizi comuni è responsabile del versamento della tassa dovuta per i
locali e le aree scoperte di uso comune e per i locali ed aree scoperte in uso esclusivo ai
singoli occupanti o detentori; fermi restando, nei confronti di questi ultimi, gli altri
obblighi o diritti derivanti dal rapporto tributario riguardante i locali e le aree in uso
esclusivo.
Comma 2 - Soppresso dalla delib.C.C. n.4 del 17.02.2004
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Art. 15
Locali ed aree intassabili
( Modificato dalla delib.C.C. n.3 del 25.02.2005)
Sono non tassabili quelle superfici o quelle parti di esse ove, per specifiche
caratteristiche strutturali e per destinazione, si formano esclusivamente rifiuti speciali
non assimilabili ai rifiuti solidi urbani a norma di legge e secondo quanto definito dal
regolamento del servizio d’igiene urbana, allo smaltimento dei quali provvedono a
proprie spese i produttori dei rifiuti stessi ai sensi delle disposizioni vigenti in materia..
Sono comunque tassabili i locali e le aree dove ci sia presenza umana, le quali
vengono assoggettate alla tassa anche per la produzione di rifiuti urbani derivanti dal
solo spazzamento e pulizia. Se in tali locali e aree sono prodotti anche rifiuti speciali
non assimilati è possibile ottenere una riduzione della tassa ai sensi dell’art. 18 del
presente regolamento..
Il soggetto produttore dei rifiuti intassabili di cui ai precedenti commi è tenuto a
dimostrarne le modalità di smaltimento; in caso contrario i locali e le aree saranno
attratti a tassazione.
Sono infine non tassabili i locali facenti parte di ospedali, case di cura e simili,
ove si producono esclusivamente rifiuti speciali non assimilabili al cui smaltimento si
provvede in osservanza delle disposizioni contenute nel D.P.R. n. 254/2003.
Art. 16
Esenzioni
(comma 1 lett.e – Modificato dalla delib.C.C. n.4 del 17.02.2004)
Sono esenti dalla tassa:
a) i locali e le aree adibite ad uffici e servizi comunali;
b) le aree di proprietà del Comune o di altri Enti Pubblici Territoriali utilizzate per
attività ricreative da centri sociali o da altri enti ed associazioni aventi finalità sociali;
c) i locali di proprietà del Comune o di altri Enti Pubblici Territoriali condotti od
occupati da centri sociali o da enti ed associazioni aventi finalità sociali, comunque
convenzionati con il Comune, fatta eccezione per i locali destinati a sale da ballo e
da gioco e all'esercizio di attività sottoposte a vigilanza di Pubblica Sicurezza;
d) le unità immobiliari non utilizzate per l'intero anno, chiuse e prive di qualsiasi
arredo, a condizione che lo stato di non utilizzo sia comprovato da apposita
auto certificazione con firma autenticata, attestante l'assenza di allacciamento
alle reti dei servizi pubblici dell'energia elettrica, dell'acqua e del gas;
e) le unità immobiliari, per le quali sono state rilasciate licenze, concessioni, o
autorizzazioni per restauro, risanamento conservativo o ristrutturazione
edilizia, limitatamente al periodo che intercorre fra l’inizio e la fine dei lavori e
che comunque precludono la presenza umana nell’unità immobiliare;
f) i solai e i sottotetti di altezza inferiore a cm. 150;
g) i locali e le aree utilizzati esclusivamente per il deposito di legna, carbone, e simili;
h) gli edifici adibiti a qualsiasi culto, esclusi in ogni caso gli eventuali annessi
locali ed aree ad uso abitazione o ad usi diversi da quello del culto in senso
stretto;
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i) i locali e le aree adibiti alle attività agricole di cui all'articolo 2135 del codice
civile, con esclusione - in ogni caso - della casa di abitazione del conduttore o
coltivatore del fondo anche quando nell'area in cui è attivata la raccolta dei
rifiuti è situata soltanto la strada di accesso della abitazione stessa;
j) i locali a celle frigorifere;
k) i locali per cabine elettriche, per centrali termiche e per altri impianti
tecnologici.
Art. 17
Condizioni per l'esenzione
L'esenzione è concessa su domanda dell'interessato ed a condizione che questi
dimostri di averne diritto.
Il Comune di S.Giovanni Valdarno può, in qualsiasi tempo, eseguire gli opportuni
accertamenti al fine di verificare la effettiva sussistenza delle condizioni richieste per
l'esenzione.
L'esenzione, una volta concessa, compete anche per gli anni successivi, senza
bisogno di nuova domanda, fino a che persistono le condizioni richieste.
Allorché queste vengono a cessare, l'interessato deve presentare al competente
ufficio comunale la denuncia di cui all'art. 23 del presente regolamento e la tassa
decorrerà dal primo giorno del bimestre solare successivo a quello in cui sono venute
meno le condizioni per l'esenzione.
Art. 18
Riduzioni
(Modificato dalla delib.GM. n.10 del 18.01.2002 recepita in delib.CC n.3 del 26.02.2002 – eliminazione
riduzione 50% scuole)
( Modificato dalla delib.C.C. n.3 del 25.02.2005)
( Modificato dalla delib.C.C. n.15 del 29.03.2007)
Per i locali delle attività di seguito elencate in cui, per specifiche caratteristiche
strutturali e per destinazione, si formano, di regola, anche rifiuti speciali, pericolosi, allo
smaltimento dei quali sono tenuti a provvedere a proprie spese i produttori dei rifiuti
stessi, si applica una detassazione delle superfici complessive nella seguente misura
percentuale, fermo restante che entro il 1° novembre di ogni anno dovrà essere
presentata all'ufficio comunale tributi idonea documentazione atta a determinare la
quantità e la qualità dei rifiuti smaltiti e che la detassazione sarà concessa a fronte di
specifica richiesta e di dichiarazione di parte:
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ATTIVITÀ
DETASSAZIONE
70%
60%
50%
50%
20%
35%
30%
50%
Lavanderie e tintorie
Autocarrozzerie
Autofficine riparazione veicoli
Tipografie
Cantine vinicole e caseifici
Lavorazioni metalmeccaniche
Autofficine di elettrauto
Gommisti
Per le lavorazioni non presenti nella tabella su esposta, in presenza delle
condizioni di cui al comma 1 la detassazione sarà del 20% .
La superficie su cui applicare le suddette percentuali di riduzione è quella dei
locali adibiti ad attività produttiva o di lavorazione. Sono, pertanto, esclusi i locali o le
aree adibiti a uffici, magazzini, servizi, mense e qualsiasi altro locale ove non si
producano rifiuti speciali pericolosi e non.
Le attività produttive, commerciali e di servizi per le quali gli utenti dimostrino di
aver sostenuto spese per interventi tecnico-organizzativi al fine di ottenere una minore
produzione di rifiuti o un pretrattamento volumetrico, selettivo o qualitativo che agevoli
lo smaltimento o il recupero: riduzione del 20%
Le riduzioni di cui sopra saranno concesse su domanda degli interessati,
debitamente documentata ove richiesto, previo accertamento dell'effettiva sussistenza di
tutte le condizioni suddette.
Art. 19
Riduzioni della tassa per motivi di servizio
Qualora ricorressero le evenienze individuate al quarto comma dell'art. 59 del
decreto, la tassa è ridotta nella misura del 60% nel rispetto delle seguenti clausole
perentorie :
a) che la riduzione sia richiesta con atto scritto e motivato dal diretto interessato;
b) l'agevolazione avrà decorrenza dall'anno successivo a quello di presentazione
della domanda suddetta;
b) che le circostanze giustificative della riduzione si siano verificate per un
periodo continuativo non inferiore a 9 mesi;
c) che il mancato svolgimento del servizio sia attribuibile all'Ente Locale o da chi
da questo delegato a gestire il servizio;
d) che le violazioni delle prescrizioni regolamentari relative alle distanze e
capacità dei contenitori ed alla frequenza della raccolta vengano riconosciute
dal comune di S.Giovanni Valdarno o dalla competente autorità sanitaria;
e) che le violazioni denunciate non siano occasionali e non dipendenti da
temporanee esigenze di espletamento del servizio.
L'interruzione temporanea del servizio di raccolta dà diritto allo sgravio o alla
restituzione della tassa soltanto nei casi e alle condizioni di cui all'art. 59, comma 6, del
decreto.
Se il servizio di raccolta non viene svolto nella zona di residenza o di esercizio
dell'attività ovvero è effettuato in grave violazione delle prescrizioni del regolamento
- 12 -
comunale di igiene urbana - per cui il conferimento dei rifiuti è fatto in contenitori
altrove ubicati - si applicano le riduzioni tariffarie di cui all'articolo 6, secondo le
distanze ivi previste.
Costituiscono ipotesi di grave violazione delle prescrizioni del regolamento di igiene
urbana:
a) la necessità di conferire i rifiuti in punti di raccolta distanti più di cinquecento
metri;
b) la periodicità della raccolta ritardata di almeno 3 giorni rispetto ai prelievi
previsti dal regolamento;
c) la capacità od il numero dei contenitori ridotta di almeno un terzo rispetto a
quella prestabilita.
La riduzione della tassa non è cumulabile, per cui spetta in misura unica anche nel
caso in cui ricorrono contemporaneamente più ipotesi di quelle indicate nell'art. 59,
comma 4, del decreto.
La riduzione è applicata proporzionalmente alla durata della interruzione o del
mancato svolgimento del servizio, ovvero alla durata del disservizio.
Lo svolgimento del servizio per determinati periodi stagionali ai sensi dell'art. 59,
comma 5, del decreto, comporta il pagamento della tassa annuale in misura rapportata al
numero dei mesi durante i quali il servizio è stato svolto. Comunque, la tassa dovuta
non potrà essere inferiore al 40% della tassa annuale.
Art. 20
Agevolazioni
( Modificato dalla delib.C.C. n.15 del 29.03.2007)
La tassa è ridotta nella misura del 25% per :
a) le abitazioni con unico occupante, attestata da auto certificazione del contribuente,
dovendosi ritenere irrilevante la situazione anagrafica;
b) le abitazioni tenute a disposizione per uso stagionale, od altro uso limitato e
discontinuo ovvero nel caso in cui l'occupante od il detentore risieda od abbia la dimora,
per più di sei mesi all'anno, in località fuori del territorio nazionale;
c) i locali diversi dalle abitazioni, ed aree scoperte, adibiti ad uso stagionale o ad uso
non continuativo, ma ricorrente, risultante da licenza o autorizzazione;
La riduzione di cui al precedente comma viene concessa sulla base degli elementi
e dei dati contenuti nelle dichiarazione di parte con effetto dall'anno successivo a quella
in cui è stata presentata.
Il contribuente è tenuto a denunciare, entro il 20 gennaio, il venir meno delle
condizioni che hanno ingenerato l'agevolazione; in difetto il tributo sarà recuperato nei
termini previsti dal sesto comma dell'art. 66 del decreto.
La riduzione di cui alla lett. b) del comma 1 cessa retroattivamente a decorrere
dall'inizio dell'anno, qualora l'abitazione sia data in locazione nel corso dell'anno
medesimo. La riduzione di cui alla lett. c) del comma 1 è concessa a condizione che la
licenza o l'autorizzazione sia allegata in copia alla denuncia e che la stessa preveda un
uso stagionale o ricorrente rispettivamente per non più di sei mesi continuativi o di
quattro giorni per settimana.
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La tassa è ridotta nella misura del 25% per la parte abitativa della costruzione
rurale occupata dal coltivatore diretto, ovvero dall’imprenditore agricolo a titolo
principale del fondo, ed ubicata in zona servita o nella quale zona è situata la strada di
accesso alla casa colonica.
Art. 21
Agevolazioni speciali
(Modificato dalla delib.GM n.598 del 04.09.97 per anno imposta 1998)
(Modificato dalla delib.GM n.407 del 01.10.98 per anno imposta 1999)
(Modificato dalla delib.G.M. n.10 del 18.01.2002)
(Modificato dalla delib.C.C. n.3 del 22.02.2001)
(Modificato dalla delib.C.C. n.14 del 21.03.2002)
(Modificato dalla delib.C.C. n.24 del 16.05.2002)
(Modificato dalla delib.C.C. n.16 del 21.03.2003)
(Modificato dalla delib.G.M. n.15 del 29.01.2004 - c.1 limiti di reddito)
(comma 3 - Modificato dalla delib.C.C. n.4 del 17.02.2004)
(Modificato dalla delib.G.M. n.15 del03.02.2005 - c.1 limiti di reddito)
(Modificato dalla delib.G.M. n.221 del07.12.2005 - c.1 limiti di reddito)
(Modificato dalla delib.G.M. n.30 del21.03.2007 - c.1 limiti di reddito)
( Modificato dalla delib.C.C. n.15 del 29.03.2007)
(Modificato dalla delib.G.M. n.31 del05.03.2008 - c. 1,2,3 limiti di reddito)
(Modificato dalla delib.G.M. n.6 del14.01.2009 - c. 1,2,3 limiti di reddito)
(Modificato dalla delib.G.M. n.34 del 22.02.2010 e C.C. n.5 del 09.03.2010 - c.1,2,3 limiti di reddito)
(Modificato dalla delib.G.M. n.308 del 28.12.2010 e C.C. n.6 del 25.01.2011 - c.1,2,3 limiti di reddito)
(Modificato dalla delib.G.M. n.45 del 28.02.2012 e C.C. n.19 del 17.03.2012 - c.1,2,3 limiti di reddito)
(comma 6 - nuove agevolazioni introdotte da delib.C.C. n.16 del 17.03.2012)
1. La tassa è dovuta nella misura ridotta del 50% per le abitazioni non di proprietà
occupate da famiglie di uno o due componenti ultrasessantacinquenni con un
reddito imponibile pari o inferiore a:
- € 10.177,00= se trattasi di nucleo familiare composto da una sola persona;
- € 12.212,00= se trattasi di nucleo familiare composto da due persone.
Tale reddito sarà aggiornato annualmente con provvedimento della Giunta
Municipale.
2. Per le abitazioni occupate da famiglie in cui un componente è invalido con una percentuale
di invalidità uguale o maggiore all’80% la tassa è dovuta nella misura ridotta del:
- 80% se il reddito imponibile pro-capite è inferiore o uguale ad €.3.573,00;
- 50% se il reddito imponibile pro-capite è compreso tra €.3.574,00 e €.4.696,00;
- 30% se il reddito imponibile pro-capite è compreso tra €.4.697,00 e €.5.706,00;
Tali limiti di reddito potranno essere aggiornati annualmente con provvedimento
della Giunta Municipale.
3. Per le abitazioni occupate da famiglie in cui un componente è disabile con
riconoscimento dello stato di handicap e della connotazione di gravità in base alla
Legge 104/92, la tassa non è dovuta se il reddito imponibile pro-capite è inferiore
o uguale ad €.7.145,00.
La tassa è dovuta nella misura ridotta del:
- 50% se il reddito imponibile pro-capite è compreso tra €.7.146,00 e €.11.608,00;
- 40% se il reddito imponibile pro-capite è compreso tra €.11.609,00 e €.17.416,00;
Tali limiti di reddito potranno essere aggiornati annualmente con provvedimento
della Giunta Municipale.
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4. La tassa non è dovuta per le abitazioni occupate da persone assistite
permanentemente dal comune.
5. Le agevolazioni di cui ai commi precedenti sono iscritte in bilancio come
autorizzazioni di spesa ai sensi del terzo comma dell'art. 67 del decreto, il cui
ammontare è calcolato in base alla differenza tra il gettito che sarebbe stato
acquisito con l'applicazione delle ordinarie tariffe e quello iscritto a ruolo, al netto
di qualsiasi addizionale o accessorio.
6. La tassa è dovuta nella misura ridotta del 50% per
•
giovani imprenditori con età anagrafica pari o inferiore al 40° anno che
iniziano e insediano una nuova attività, sul territorio del Comune di San
Giovanni Valdarno, nel periodo da aprile 2012 a marzo 2015, purché negli
ultimi due anni non abbiano cessato un’attività nel territorio comunale;
•
per i nuovi insediamenti produttivi industriali, artigianali, per le strutture
ricettive alberghiere ed extra alberghiere e le attività attività turistiche che si
insediano nel territorio comunale sangiovannese fra il aprile 2012 ed il marzo
2015, senza limiti di età dei soci/imprenditore, che creino almeno due posti di
lavoro a tempo indeterminato, purché negli ultimi due anni non abbiano cessato
un’attività sul territorio comunale.
L’agevolazione è attribuita a seguito di apposita istanza da presentarsi al Servizio
Entrate, in base alla modulistica predisposta dal servizio comunale.
Art. 21 Bis
Compostaggio Domestico
(introdotto dalla delib.C.C. n.14 del 21.03.2002)
( Modificato dalla delib.C.C. n.15 del 29.03.2007)
( Soppresso dalla delib.C.C. n.5 del 12.03.2008)
Art. 22
Destinazione promiscua
Per le unità immobiliari adibite a civile abitazione, in cui sia svolta una attività
economica e professionale la tassa è dovuta in base alla tariffa prevista per la specifica
attività ed è commisurata alla superficie a tal fine utilizzata.
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Art. 23
Denunce
I soggetti passivi ed i soggetti responsabili del tributo individuati dal presente
regolamento devono sottoscrivere e presentare - entro il 20 gennaio dell'anno successivo
all'inizio della occupazione o detenzione - denuncia unica dei locali e delle aree tassabili
ubicate nel territorio del comune di S.Giovanni Valdarno.
La denuncia spedita tramite posta si considera presentata nel giorno in cui la
stessa è stata consegnata all'ufficio postale e risultante dal relativo timbro. Se non è
possibile rilevare tale data, la denuncia si considera presentata il giorno precedente a
quello in cui essa è pervenuta al Comune.
La denuncia va effettuata utilizzando gli appositi modelli predisposti dal Comune
e dallo stesso messi gratuitamente a disposizione degli utenti presso i relativi uffici; la
denuncia deve contenere, oltre quanto specificamente previsto dalla Legge :
a) se trattasi di persona fisica o ditta individuale, l'indicazione delle generalità,
della residenza o domicilio legale e del codice fiscale ovvero della partita IVA
del richiedente;
b) se trattasi di società, l'indicazione della ragione sociale e del tipo di società,
della sede legale, del codice fiscale e della partita IVA, delle generalità e della
residenza o domicilio del rappresentante legale con la specifica indicazione
della carica di questi;
c) la indicazione della superficie dei locali e delle aree e la loro destinazione
d'uso;
d) la ubicazione dei locali e delle aree;
e) la data di inizio della utenza.
L'obbligo della denuncia non sussiste per gli anni successivi a quello di prima
applicazione della tassa, semprechè non si verifichino variazioni che determinino un
diverso ammontare del tributo.
La dichiarazione scritta del contribuente, contenente i dati previsti dal precedente
comma, pervenuta a mezzo posta può - eccezionalmente - essere accettata come
denuncia.
Non sono ritenute valide, ai fini previsti dal precedente comma 1, le denuncie
anagrafiche, rese agli effetti della residenza o del domicilio, nè le denunce di inizio di
attività, né quelle comunque presentate ad altri uffici comunali in osservanza di
disposizioni diverse da quelle contenute nel presente regolamento.
In occasione di iscrizioni anagrafiche, di rilascio di autorizzazioni commerciali o
altre pratiche concernenti i locali interessati, gli uffici comunali sono tenuti ad invitare
l'utente a provvedere alla denuncia nel termine previsto, fermo restando, in caso di
omesso invito, l'obbligo della denuncia di parte.
L'obbligazione tributaria decorre dal primo giorno del bimestre solare successivo
a quello in cui ha avuto inizio la occupazione o la detenzione dei locali o delle aree.
- 16 -
Art. 24
Variazioni e cessazioni
Il soggetto passivo ed il soggetto responsabile del tributo è tenuto a denunciare, nelle
medesime forme individuate nel precedente articolo, ogni variazione relativa ai locali ed aree,
alla loro superficie e destinazione che comporti un diverso ammontare della tassa o comunque
influisca sull'applicazione e riscossione del tributo in relazione ai dati da indicare nella
denuncia.
La denuncia di variazione nel corso dell'anno produce i propri effetti a far tempo
dal primo giorno del bimestre solare successivo a quello in cui la dichiarazione è stata
presentata, sia per quanto concerne il maggior importo da iscrivere a ruolo sia per
quanto riguarda l'abbuono in caso risulti una minor percussione tributaria.
La cessazione, nel corso dell'anno, dell'occupazione o conduzione di locali ed
aree, purché debitamente accertata a seguito di regolare denuncia, dà diritto all'abbuono
a decorrere dal primo giorno del bimestre solare successivo a quello in cui la denuncia
stessa viene presentata.
In caso di mancata presentazione della denuncia nel corso dell'anno di cessazione,
il tributo non è dovuto per le annualità successive se l'utente che ha prodotto denuncia di
cessazione dimostri di non aver continuato l'occupazione o la detenzione dei locali e
aree ovvero se la tassa sia stata assolta dall'utente subentrante a seguito di denuncia o in
sede di recupero d'ufficio.
Art. 25
Funzionario responsabile
Ai sensi e per gli effetti dell'articolo 74 del decreto il comune di S.Giovanni
Valdarno nomina un funzionario responsabile della gestione della tassa a cui sono
attribuiti la funzione e i poteri per l'esercizio di ogni attività organizzativa e gestionale;
il predetto funzionario sottoscrive anche le richieste, gli avvisi, i provvedimenti relativi
e dispone i rimborsi.
Entro sessanta giorni dalla nomina del funzionario responsabile di cui al primo
comma si deve comunicarne il nominativo alla Direzione Centrale per la Fiscalità locale
del Ministero delle Finanze.
Art. 26
Controlli delle denunce
Ai fini del controllo dei dati contenuti nelle denunce o acquisiti in sede di
accertamento d'ufficio tramite rilevazione della misura e destinazione delle superfici
l'ufficio comunale può :
a) rivolgere al contribuente motivato invito ad esibire o trasmettere atti e
documenti, comprese le planimetrie dei locali e delle aree scoperte;
b) invitare il contribuente a rispondere a questionari, relativi a dati e notizie da
restituire debitamente sottoscritti.
c) richiedere l'esibizione della copia del contratto di locazione o di affitto dei
locali ed aree;
- 17 -
d) richiedere notizie, relative ai locali ed aree in tassazione, non solo agli
occupanti o detentori, ma anche ai proprietari dei locali ed aree medesimi;
e) invitare i soggetti di cui alla precedente lett. d) a comparire di persona per
fornire chiarimenti, prove e delucidazioni;
f) utilizzare i dati legittimamente acquisiti ai fini di altro tributo;
g) richiedere ad uffici pubblici o di enti pubblici anche economici, in esenzione
da spese e diritti, dati e notizie rilevanti per la definizione delle posizioni
tributarie nei confronti dei singoli contribuenti.
Art. 27
Accesso agli immobili
In caso di mancato adempimento da parte del contribuente alle richieste di cui
all'articolo precedente nel termine concesso, i dipendenti, anche straordinari, e
comunque in servizio presso l'ufficio comunale tributi, muniti di autorizzazione del
Sindaco e previo avviso, da comunicare almeno cinque giorni prima della verifica,
possono accedere agli immobili soggetti alla tassa ai soli fini della rilevazione della
destinazione e della misura delle superfici, salvi i casi di immunità o di segreto militare,
in cui l'accesso è sostituito da dichiarazioni del responsabile del relativo organismo.
Nessuna specifica autorizzazione è richiesta per gli appartenenti al corpo di
Polizia Municipale.
Art. 28
Presunzione semplice
In caso di mancata collaborazione del contribuente o qualsiasi altro impedimento
alla diretta rilevazione dei dati per il controllo e la verifica della posizione contributiva
del cittadino, l'accertamento può essere effettuato in base alle presunzioni semplici
aventi i caratteri previsti dall'articolo 2729 del codice civile.
Art. 29
Accertamento
( Modificato dalla delib.C.C. n.15 del 29.03.2007)
Il comune di S.Giovanni Valdarno, per il tramite del servizio tributi, controlla le
denuncie presentate e sulla base dei dati ed elementi direttamente desumibili dalle stesse
e secondo le disposizioni di Legge provvede all'accertamento in rettifica delle denunce
nei casi di :
a) omissione, intesa come mancata presentazione della denuncia dovuta ai sensi
del presente regolamento;
b) infedeltà, intesa come non corrispondenza degli elementi risultanti dalla
denuncia con quelli successivamente accertati e, di conseguenza, non
coincidenza tra la tassa iscritta o iscrivibile a ruolo e quella effettivamente
dovuta;
c) incompletezza, intesa come insufficienza degli elementi idonei alla esatta
determinazione della tassa.
- 18 -
In caso di omessa denuncia, l'ufficio emette avviso di accertamento d'ufficio entro
il termine perentorio del 31 dicembre del quinto anno successivo a quello in cui la
denuncia doveva essere presentata (cfr. commi 161-162 L.296/2006)
Negli altri casi previsti dal primo comma l'ufficio comunale provvede ad
emettere avviso di accertamento in rettifica nel termine perentorio del 31 dicembre del
terzo anno successivo a quello di presentazione della denuncia di parte.
Gli avvisi di accertamento, sottoscritti dal funzionario designato per
l'organizzazione e la gestione del tributo di cui all'articolo 25, devono contenere, oltre
alla motivazione, gli elementi identificativi del contribuente, dei locali e delle aree e la
loro destinazioni d'uso, la pretesa tributaria con la specificazione della maggiore somma
dovuta, delle sanzioni, degli interessi e delle altre penalità applicate, unitamente alla
indicazione della tariffa vigente; deve essere infine specificato il termine perentorio per
il pagamento e l'organo cui adire per il contenzioso nonchè il relativo termine di
decadenza.
Per garantire al contribuente una più efficace difesa, qualora all'ente accertatore la
tassa risulti per più anni totalmente o parzialmente evasa, l'avviso di accertamento deve
essere notificato distintamente per ogni annualità.
Qualora il funzionario responsabile che ha sottoscritto l'accertamento, d'ufficio o
su segnalazione del soggetto interessato, ritenga errato in tutto o in parte l'accertamento
notificato al contribuente, indicandone i motivi, può provvedere ad annullarlo o a
riformarlo previa comunicazione all'interessato.
Art. 30
Ruoli
(Modificato dalla delib.CC n.3 del 26.02.2002-Euro)
(Comma 1 - Modificato dalla delib.C.C. n.3 del 25.02.2005)
La riscossione della tassa è effettuata mediante la iscrizione nel ruolo principale,
prevista in quattro rate ordinarie.
La applicazione della riscossione del ruolo in otto rate è disposta su proposta del
funzionario responsabile, con atto del Sindaco in cui, in ogni caso, deve essere inserita
la condizione perentoria che il mancato pagamento di due rate consecutive annulla
automaticamente la maggiore rateazione concessa e comporta il pagamento in unica
soluzione dell'intero debito residuo.
La maggior rateazione è ammessa unicamente :
a) su motivata richiesta scritta del contribuente;
b) per gravi motivi, che comunque escludano il pericolo di perdita del credito;
c) se il debito riguarda esclusivamente arretrati.
Nei ruoli suppletivi sono, di regola iscritti, gli importi o maggiori importi
derivanti dagli accertamenti nonché quelli delle partite comunque non iscritti nei ruoli
principali.
Sulle somme il cui pagamento è differito rispetto all'ultima rata di
scadenza si applicano gli interessi previsti dal decreto.
- 19 -
normale
Trovano altresì applicazione tutte le norme dettate dalla Legge in materia di
riscossione dei tributi compreso il disposto del non abrogato articolo 268 del testo unico
per la finanza locale n. 1175 del 14/9/1931 e successive modificazioni ed integrazioni.
Art. 31
Contenzioso
Fino alla definitiva entrata in vigore ed applicazione delle norme dettate dai
decreti legislativi n. 545 e n. 546 del 31 dicembre 1992 la materia del contenzioso è
disciplinata dall'art. 63 del D.P.R. 28 gennaio 1988, n. 43, e dall'articolo 20 del D.P.R.
26 ottobre 1972, n. 638, e successive modificazioni ed integrazioni.
Art. 32
Rimborsi
Nei casi di errori e di duplicazioni ovvero di eccedenza del tributo iscritto a ruolo
rispetto a quanto definitivamente accertato dal competente organo ovvero dal
provvedimento di annullamento o di riforma dell'accertamento riconosciuto illegittimo,
adottato dal Comune con l'adesione del contribuente prima che intervenga la sentenza
definitiva, ed in tutti gli altri casi previsti dalla Legge l'ufficio comunale tributi dispone
lo sgravio o il rimborso nei termini previsti e, in ogni caso, non oltre 90 giorni dalla
richiesta.
Sulle somme da rimborsare dovrà essere corrisposto l'interesse nella misura
previsto dal decreto a decorrere dal semestre successivo a
quello dell'eseguito
pagamento.
Gli eventuali rimborsi derivati da rilievi di legittimità formulati tempestivamente
dal Ministero delle Finanze in sede di controllo degli atti deliberativi riguardanti il
regolamento e le tariffe, sono attuati mediante la compensazione della tassa dovuta per
l'anno successivo a quello di comunicazione dei rilievi medesimi.
Art. 33
Sanzioni ed interessi
( Modificato dalla delib.C.C. n.4 del 17.02.2004)
Per quanto attiene alla applicazione delle sanzioni e degli interessi per la
violazione alla norme tributarie contenute nel presente regolamento si fa riferimento alle
disposizioni contenute nel nuovo sistema sanzionatorio vigente.
- 20 -
Art. 34
Sanzioni amministrative
Per tutte le altre violazioni alle norme del presente regolamento si applica una
sanzione amministrativa, salvo che il fatto non costituisca reato.
Per tutto quanto attiene all'aspetto sanzionatorio diverso da quello di carattere
tributario si fa esplicito riferimento al regolamento di igiene urbana.
Art. 35
Classificazione dei locali e delle aree tassabili
(Modificato dalla delib.GM. n.10 del 18.01.2002 recepita in delib.CC n.3 del 26.02.2002)
(Modificato dalla delib.C.C. n.16 del 21.03.2003)
A far data dal 01.01.2003, la nuova classificazione delle categorie ed eventuali
sottocategorie di locali ed aree con omogenea potenzialità di rifiuti e tassabili con la
medesima misura tariffaria è la seguente:
Descrizione
- Abitazioni Private
- Ex Case Coloniche
- Studi professionali- agenzie- Uffici
- Esposizioni ed autosaloni
- Associazioni no-profit ex 3 bis Regolamento comunale
- Enti pubblici – Musei, biblioteche, associazioni in genere, impianti sportivi
- Scuole pubbliche e private
- Case di riposo, Convitti, caserme, ospedali, case di cura etc
- Banche / Assicurazioni etc
- Commercio dettaglio Ortofrutta e fiori
- Commercio dettaglio / ingrosso alimentari (pane, pasta, macelleria, salumi etc)
plurilicenze e/o miste
- Commercio dettaglio / ingrosso generi non alimentari
- Supermercati: media struttura di vendita
- Supermercati: grande struttura di vendita
- Banchi di mercato di beni durevoli
- Banchi di mercato di generi alimentari
- Bar, ristoranti, pizzerie trattorie, pasticcerie, gelaterie, birrerie, hambugherie, pub,
mense ed esercizi pubblici in genere
- Alberghi, pensioni, locande, agriturismi
- Affittacamere, residence
- Attività industriali
- Attività artigianali generica
- Attività artigianali servizi (parrucchiera-estetiste-barbieri)
- Cinema, teatri, sale da ballo, sale da gioco
- Distributori di carburante
- Depositi e magazzini – attività produttive industriali
- Depositi e magazzini – attività produttive artigianali
- Superfici dei locali di autorimesse, autoservizi, garage di autotrasporti, parcheggi e
posteggi
- 21 -
Art. 35 bis.
Tariffe
(Comma 1 - Modificato dalla delib.C.C. n.4 del 17.02.2004)
Entro i termini previsti per l’approvazione del bilancio saranno deliberate dalla
Giunta Comunale, in base alla classificazione ed ai criteri di graduazione contenuti nel
regolamento, le tariffe per unità di superficie dei locali ed aree compresi nelle singole
categorie o sottocategorie, da applicare nell'anno successivo. In caso di mancata
deliberazione nel termine suddetto si intendono prorogate le tariffe approvate per l'anno
in corso.
La deliberazione deve indicare le ragioni dei rapporti stabiliti tra le tariffe, i dati
consuntivi e previsionali relativi ai costi del servizio discriminati in base alla loro
classificazione economica, nonché i dati e le circostanze che hanno determinato la
copertura percentuale del costo del servizio.
La cennata deliberazione, divenuta esecutiva a norma di legge, dovrà essere
trasmessa entro trenta giorni alla direzione centrale per la fiscalità locale del Ministero
delle finanze.
Art. 36
Entrata in vigore
Il presente regolamento entrerà in vigore dopo le approvazioni di rito previste
dalle vigenti norme e ad esecuzione avvenuta delle procedure di pubblicazione all'Albo
Pretorio Comunale.
Art. 37
Pubblicità del regolamento
Copia del presente regolamento, a norma dell'art. 22 della Legge 7/8/1990, n.
241, sarà tenuta a disposizione del pubblico perché ne possa prendere visione in
qualsiasi momento; inoltre una volta esecutivo, ai sensi dell'art. 46 della medesima
Legge n. 142/1990 è pubblicato all'Albo Pretorio per quindici giorni consecutivi.
Art. 38
Abrogazioni
Dalla data di entrata in vigore del presente regolamento sono abrogate tutte le altre
disposizioni regolamentari con esso incompatibili.
E' pure da ritenersi abrogata ogni disposizione di altri regolamenti comunali
contraria o incompatibile con quelle del presente.
- 22 -
Art. 39
Efficacia delle disposizioni
Il presente regolamento il giorno dopo l'avvenuta pubblicazione all'albo pretorio
entra in vigore secondo il disposto dell'art. 79, comma 3, del decreto.
Le disposizioni che discendono dal dettato degli articoli 65 e 66 del decreto,
concernenti la classificazione dei locali e la determinazione delle tariffe, troveranno
applicazione a decorrere dal 1° gennaio 1996; così pure quanto previsto dal presente
regolamento allo
• articolo 9, commi 4, 6, 7 e 8;
• art. 10, commi 3 e 4;
• art. 13;
• art. 14;
• art. 20;
e successive modificazioni.
Art. 40
Disposizioni finali e transitorie
Le denunce integrative o modificative, anche di quelle già prodotte in base al
precedente ordinamento del tributo, le richieste di detassazione o riduzione, nonché
l’elenco di cui al comma 4 dell’articolo 63, sono presentati entro il 30 settembre 1995
ed hanno effetto, quanto alla modifica degli elementi imponibili, delle riduzioni
tariffarie e delle nuove agevolazioni richieste, a decorrere dall’anno 1996.
Per quanto non previsto nel presente regolamento trovano applicazione:
a) le leggi nazionali e regionali;
b) il regolamento comunale per la disciplina del servizio di smaltimento dei
rifiuti;
c) gli altri regolamenti compatibili con la specifica materia.
Art. 41
Variazioni del regolamento
L'amministrazione comunale di S.Giovanni Valdarno si riserva la facoltà di
modificare, nel rispetto delle vigenti norme che regolano la materia, le disposizioni del
presente regolamento, dandone comunicazione agli utenti mediante Pubblicazione
all'Albo Pretorio del Comune, a norma di Legge.
- 23 -
Allegati “A” al Regolamento comunale per la applicazione della tassa per
la raccolta dei rifiuti solidi urbani interni
Allegato “A” alla deliberazione
G.M. n.221 del 07/12/2005
Tariffe TARSU vigenti nell’anno 2006
Le tariffe si riferiscono a valori per metro quadrato.
Cod.
1.0
2.0
3.0
3.1
3.2
3.3
4.0
5.0
5.1
5.2
5.3
5.4
5.5
5.6
5.7
6.0
6.1
6.2
7.0
7.5
8.0
8.1
8.5
9.0
10.0
14.0
(*)
(**)
Descrizione Categoria
Tar.base
2006
Abitazioni Private / Ex Case Coloniche
Studi professionali- agenzie- Uffici
Associazioni no-profit (ex-13)
Enti pubblici - Musei, biblioteche, associazioni in genere, impianti sportivi
Scuole pubbliche e private
Case di riposo, Convitti, caserme, ospedali, case di cura etc
Banche, Assicurazioni etc
Commercio dettaglio Ortofrutta e fiori
Commercio dettaglio/ingrosso alimentari (pane, pasta, macelleria, salumi
etc) plurilicenze e/o miste
Commercio dettaglio/ingrosso generi non alimentari
Supermercati: media struttura di vendita
Supermercati: grande struttura di vendita
Banchi di mercato di beni durevoli (*)
Banchi di mercato di generi alimentari (*)
Esposizioni ed autosaloni
Bar, ristoranti, pizzerie trattorie, pasticcerie, gelaterie, birrerie,
hamburgherie, pub, mense ed esercizi pubblici in genere
Alberghi, pensioni, locande, agriturismi etc
Affittacamere, residence
Attività industriali
Depositi e magazzini - attività produttive industriali
Attività artigianali generica
Attività artigianali servizi ( parrucchiera-estetiste-barbieri)
Depositi e magazzini - attività produttive artigianali
Cinema, teatri, sale da ballo, sale da gioco
Distributori di carburante
Superfici dei locali di autorimesse, autoservizi, garage di autotrasporti,
parcheggi e posteggi
1,36
4,23
1,36
2,22
2,18 (**)
2,22
5,72
4,22
4,01
3,96
4,65
5,55
2,95
3,07
1,58 (**)
5,34
4,39 (**)
4,27 (**)
4,16
3,38
2,90
3,01
2,43
2,00 (**)
1,11
0,34
le tariffe relative alla categoria dei banchi di mercato sono state determinate
forfaitariamente in maniera paritaria per ciascun banco e per ogni giornata di
mercato
Tariffe invariate rispetto al 2005.
N.B. Tutte le tariffe, ad eccezione di quelle previste per banchi di mercato, sono a
metro quadro per anno d’imposta. Le tariffe devono essere maggiorate di un
ulteriore 15% per addizionali provinciale ed ex Eca.
Allegato “A2” alla Deliberazione
- 24 -
G.M. N. 30 del 21.03.2007
Anno d’imposta: TARSU 2007 - Categorie e Tariffe
Le tariffe si riferiscono a valori per metro quadrato.
Cod.
Tariffe 2007 con Tariffe 2007 con
incremento istat
14,7 %
1,7%
Addizionali
1,38
1,58
Descrizione Categoria
1.0 Abitazioni Private / Ex Case Coloniche
2.0 Studi professionali- agenzie- Uffici
4,30
4,93
3.0 Associazioni no-profit (ex-13)
Enti pubblici - Musei, biblioteche, associazioni in genere,
3.1
impianti sportivi
3.2 Scuole pubbliche e private
Case di riposo, Convitti, caserme, ospedali, case di cura
3.3
etc
1,38
1,58
2,26
2,59
2,18
2,50
2,26
2,59
4.0 Banche, Assicurazioni etc
5,82
6,68
5.0 Commercio dettaglio Ortofrutta e fiori
Commercio dettaglio/ingrosso alimentari (pane, pasta,
5.1
macelleria, salumi etc) plurilicenze e/o miste
5.2 Commercio dettaglio/ingrosso generi non alimentari
5.3 Supermercati: media struttura di vendita
5.4 Supermercati: grande struttura di vendita
5.5 Banchi di mercato di beni durevoli (*)
5.6 Banchi di mercato di generi alimentari (*)
5.7 Esposizioni ed autosaloni
4,29
4,92
4,08
4,68
4,03
4,73
5,64
3,00
3,12
1,58
4,62
5,43
6,47
3,44
3,58
1,81
Bar, ristoranti, pizzerie trattorie, pasticcerie, gelaterie,
6.0 birrerie, hamburgherie, pub, mense ed esercizi pubblici
in genere
6.1 Alberghi, pensioni, locande, agriturismi etc
6.2 Affittacamere, residence
5,43
6,23
4,39
4,27
5,04
4,90
7.0 Attività industriali
7.5 Depositi e magazzini - attività produttive industriali
4,23
3,44
4,85
3,95
8.0 Attività artigianali generica
8.1 Attività artigianali servizi (parrucchiera-estetiste-barbieri)
8.5 Depositi e magazzini - attività produttive artigianali
2,95
3,06
2,47
3,38
3,51
2,83
9.0 Cinema, teatri, sale da ballo, sale da gioco
2,00
2,29
10.0 Distributori di carburante
1,13
1,30
0,35
0,40
14.0
Superfici dei locali di autorimesse, autoservizi, garage di
autotrasporti, parcheggi e posteggi
(*)
le tariffe relative alla categoria dei banchi di mercato sono state determinate a
forfait in maniera paritaria per ciascun banco e per ogni giornata di mercato
(**)
Tariffe invariate rispetto al 2006
- 25 -
Allegato “A3” alla Deliberazione
G.M. N. 31 del 5.3.2008
Anno d’imposta: TARSU 2008 - Categorie e Tariffe
Le tariffe si riferiscono a valori per metro quadrato e sono arrotondate al secondo decimale.
1.0 Abitazioni Private/Ex Case Coloniche
1,46
Tariffe 2008
con 14,7%
Addizionali
1,67
2.0 Studi professionali- agenzie- Uffici
4,56
5,23
3.0 Associazioni no-profit (ex-13)
Enti pubblici - Musei, biblioteche, associazioni in
3.1
genere, impianti sportivi
3.2 Scuole pubbliche e private
Case di riposo, Convitti, caserme, ospedali, case di
3.3
cura etc
1,46
1,67
2,40
2,75
2,31
2,65
2,40
2,75
4.0 Banche, Assicurazioni etc
6,17
7,08
5.0 Commercio dettaglio Ortofrutta e fiori
Commercio dettaglio/ingrosso alimentari (pane, pasta,
5.1
macelleria, salumi etc) plurilicenze e/o miste
5.2 Commercio dettaglio/ingrosso generi non alimentari
5.3 Supermercati: media struttura di vendita
5.4 Supermercati: grande struttura di vendita
5.5 Banchi di mercato di beni durevoli (*)
5.6 Banchi di mercato di generi alimentari (*)
5.7 Esposizioni ed autosaloni
4,55
5,22
4,33
4,97
4,27
5,01
5,98
3,18
3,31
1,68
4,90
5,75
6,86
3,65
3,80
1,93
5,76
6,61
4,65
4,53
5,33
5,20
7.0 Attività industriali
7.5 Depositi e magazzini - attività produttive industriali
4,48
3,65
5,14
4,19
8.0 Attività artigianali generica
Attività artigianali servizi (parrucchiera-estetiste8.1
barbieri)
8.5 Depositi e magazzini - attività produttive artigianali
3,13
3,59
3,24
3,72
2,62
3,01
9.0 Cinema, teatri, sale da ballo, sale da gioco
2,12
2,43
10.0 Distributori di carburante
1,20
1,38
0,37
0,42
Cod. Descrizione Categoria
Tariffe 2008
Bar, ristoranti, pizzerie trattorie, pasticcerie, gelaterie,
6.0 birrerie, hamburgherie, pub, mense ed esercizi
pubblici in genere
6.1 Alberghi, pensioni, locande, agriturismi etc
6.2 Affittacamere, residence
14.0
Superfici dei locali di autorimesse, autoservizi, garage
di autotrasporti, parcheggi e posteggi
(*) le tariffe relative alla categoria dei banchi di mercato sono state determinate a forfait in maniera paritaria per ciascun
banco e per ogni giornata di mercato
- 26 -
Allegato “A4” alla Deliberazione
G.M. N. 6 del 14.1.2009
Anno d’imposta: TARSU 2009 - Categorie e Tariffe
Le tariffe si riferiscono a valori per metro quadrato e sono arrotondate al secondo decimale.
Cod. Descrizione Categoria
Tariffe 2009
Con addiz.
1.0
Abitazioni Private/Ex Case Coloniche
1,61
1,85
2.0
Studi professionali- agenzie- Uffici
5,01
5,75
3.0
Associazioni no-profit (ex-13)
1,61
1,85
2,64
3,03
2,54
2,91
2,64
3,03
6,79
7,79
5,00
5,74
4,76
5,46
3.1
3.2
Enti pubblici - Musei, biblioteche, associazioni in
genere, impianti sportivi
3.3
Scuole pubbliche e private
Case di riposo, Convitti, caserme, ospedali, case di cura
etc
4.0
Banche, Assicurazioni etc
5.0
Commercio dettaglio Ortofrutta e fiori
Commercio dettaglio/ingrosso alimentari (pane, pasta,
macelleria, salumi etc) plurilicenze e/o miste
5.1
5.2
Commercio dettaglio/ingrosso generi non alimentari
4,70
5,39
5.3
Supermercati: media struttura di vendita
5,52
6,33
5.4
Supermercati: grande struttura di vendita
6,58
7,55
5.5
Banchi di mercato di beni durevoli (*)
4,46
5,12
5.6
Banchi di mercato di generi alimentari (*)
6,04
6,93
5.7
Esposizioni ed autosaloni
1,84
2,11
6.0
Bar, ristoranti, pizzerie trattorie, pasticcerie, gelaterie,
birrerie, hamburgherie, pub, mense ed esercizi pubblici
in genere
6,33
7,26
6.1
Alberghi, pensioni, locande, agriturismi etc
5,12
5,87
6.2
Affittacamere, residence
4,98
5,71
7.0
Attività industriali
4,93
5,65
7.5
Depositi e magazzini - attività produttive industriali
4,01
4,60
8.0
Attività artigianali generica
3,44
3,95
8.1
Attività artigianali servizi (parrucchiera-estetiste-barbieri)
3,57
4,09
8.5
Depositi e magazzini - attività produttive artigianali
2,88
3,30
9.0
Cinema, teatri, sale da ballo, sale da gioco
2,33
2,67
10.0
Distributori di carburante
1,32
1,51
14.0
Superfici dei locali di autorimesse, autoservizi, garage di
autotrasporti, parcheggi e posteggi
0,41
0,47
(*) le tariffe relative alla categoria dei banchi di mercato sono state determinate a forfait in maniera paritaria per ciascun
banco e per ogni giornata di mercato
Allegato “A5” alla Deliberazione
- 27 -
G.M. n. 34 del 22.2.2010 e C.C. n. 5 del 09.03.2010
Anno d’imposta: TARSU 2010 - Categorie e Tariffe
Le tariffe si riferiscono a valori per metro quadrato e sono arrotondate al secondo decimale.
Cod. Descrizione Categoria
Tariffe 2010
Con addiz.
1.0
Abitazioni Private/Ex Case Coloniche
1,61
1,85
2.0
Studi professionali- agenzie- Uffici
5,01
5,75
3.0
Associazioni no-profit (ex-13)
1,61
1,85
Enti pubblici - Musei, biblioteche, associazioni in
genere, impianti sportivi
2,64
3,03
3.1
2,54
2,91
2,64
3,03
6,79
7,79
5,00
5,74
4,76
5,46
3.2
3.3
Scuole pubbliche e private
Case di riposo, Convitti, caserme, ospedali, case di cura
etc
4.0
Banche, Assicurazioni etc
5.0
Commercio dettaglio Ortofrutta e fiori
Commercio dettaglio/ingrosso alimentari (pane, pasta,
macelleria, salumi etc) plurilicenze e/o miste
5.1
5.2
Commercio dettaglio/ingrosso generi non alimentari
4,70
5,39
5.3
Supermercati: media struttura di vendita
5,52
6,33
5.4
Supermercati: grande struttura di vendita
6,58
7,55
5.5
Banchi di mercato di beni durevoli (*)
4,46
5,12
5.6
Banchi di mercato di generi alimentari (*)
6,04
6,93
5.7
Esposizioni ed autosaloni
1,84
2,11
6.0
Bar, ristoranti, pizzerie trattorie, pasticcerie, gelaterie,
birrerie, hamburgherie, pub, mense ed esercizi pubblici
in genere
6,33
7,26
6.1
Alberghi, pensioni, locande, agriturismi etc
5,12
5,87
6.2
Affittacamere, residence
4,98
5,71
7.0
Attività industriali
4,93
5,65
7.5
Depositi e magazzini - attività produttive industriali
4,01
4,60
8.0
Attività artigianali generica
3,44
3,95
8.1
Attività artigianali servizi (parrucchiera-estetiste-barbieri)
3,57
4,09
8.5
Depositi e magazzini - attività produttive artigianali
2,88
3,30
9.0
Cinema, teatri, sale da ballo, sale da gioco
2,33
2,67
10.0
Distributori di carburante
1,32
1,51
14.0
Superfici dei locali di autorimesse, autoservizi, garage di
autotrasporti, parcheggi e posteggi
0,41
0,47
(*) le tariffe relative alla categoria dei banchi di mercato sono state determinate a forfait in maniera paritaria per ciascun
banco e per ogni giornata di mercato
- 28 -
Allegato “A6” alla Deliberazione
G.M. n. 308 del 28.12.2010 e C.C. n. 6 del 25.01.2011
Anno d’imposta: TARSU 2011 - Categorie e Tariffe
Le tariffe si riferiscono a valori per metro quadrato e sono arrotondate al secondo decimale.
Cod. Descrizione Categoria
Tariffe 2011
Con addiz.
1.0
Abitazioni Private/Ex Case Coloniche
1,81
2,08
2.0
Studi professionali- agenzie- Uffici
5,63
6,46
3.0
Associazioni no-profit (ex-13)
1,81
2,08
3.1
Enti pubblici - Musei, biblioteche, associazioni in
genere, impianti sportivi
2,97
3,41
2,86
3,28
3.3
Scuole pubbliche e private
Case di riposo, Convitti, caserme, ospedali, case di cura
etc
2,97
3,41
4.0
Banche, Assicurazioni etc
7,64
8,76
5.0
Commercio dettaglio Ortofrutta e fiori
Commercio dettaglio/ingrosso alimentari (pane, pasta,
macelleria, salumi etc) plurilicenze e/o miste
5,62
6,45
5,35
6,14
5.2
Commercio dettaglio/ingrosso generi non alimentari
5,29
6,07
5.3
Supermercati: media struttura di vendita
6,21
7,12
5.4
Supermercati: grande struttura di vendita
7,40
8,49
5.5
Banchi di mercato di beni durevoli (*)
5,01
5,75
5.6
Banchi di mercato di generi alimentari (*)
6,79
7,79
5.7
Esposizioni ed autosaloni
2,07
2,37
6.0
Bar, ristoranti, pizzerie trattorie, pasticcerie, gelaterie,
birrerie, hamburgherie, pub, mense ed esercizi pubblici
in genere
7,12
8,17
6.1
Alberghi, pensioni, locande, agriturismi etc
5,76
6,61
6.2
Affittacamere, residence
5,60
6,42
7.0
Attività industriali
5,55
6,37
7.5
Depositi e magazzini - attività produttive industriali
4,52
5,18
8.0
Attività artigianali generica
3,87
4,44
8.1
Attività artigianali servizi (parrucchiera-estetiste-barbieri)
4,02
4,61
8.5
Depositi e magazzini - attività produttive artigianali
3,24
3,72
9.0
Cinema, teatri, sale da ballo, sale da gioco
2,62
3,01
10.0
Distributori di carburante
1,48
1,70
14.0
Superfici dei locali di autorimesse, autoservizi, garage di
autotrasporti, parcheggi e posteggi
0,46
0,53
3.2
5.1
(*) le tariffe relative alla categoria dei banchi di mercato sono state determinate a forfait in maniera paritaria per ciascun
banco e per ogni giornata di mercato
- 29 -
Allegato “A7” alla Deliberazione
G.M. n. 45 del 28.02.2012 e C.C. n. 19 del 17.03.2012
Anno d’imposta: TARSU 2012 - Categorie e Tariffe
Le tariffe si riferiscono a valori per metro quadrato e sono arrotondate al secondo decimale.
Cod. Descrizione Categoria
Tariffe 2012
Con addiz.
1.0
Abitazioni Private/Ex Case Coloniche
1,81
2,08
2.0
Studi professionali- agenzie- Uffici
5,63
6,46
3.0
Associazioni no-profit (ex-13)
1,81
2,08
3.1
Enti pubblici - Musei, biblioteche, associazioni in
genere, impianti sportivi
2,97
3,41
2,86
3,28
3.3
Scuole pubbliche e private
Case di riposo, Convitti, caserme, ospedali, case di cura
etc
2,97
3,41
4.0
Banche, Assicurazioni etc
7,64
8,76
5.0
Commercio dettaglio Ortofrutta e fiori
Commercio dettaglio/ingrosso alimentari (pane, pasta,
macelleria, salumi etc) plurilicenze e/o miste
5,62
6,45
5,35
6,14
5.2
Commercio dettaglio/ingrosso generi non alimentari
5,29
6,07
5.3
Supermercati: media struttura di vendita
6,21
7,12
5.4
Supermercati: grande struttura di vendita
7,40
8,49
5.5
Banchi di mercato di beni durevoli (*)
5,01
5,75
5.6
Banchi di mercato di generi alimentari (*)
6,79
7,79
5.7
Esposizioni ed autosaloni
2,07
2,37
6.0
Bar, ristoranti, pizzerie trattorie, pasticcerie, gelaterie,
birrerie, hamburgherie, pub, mense ed esercizi pubblici
in genere
7,12
8,17
6.1
Alberghi, pensioni, locande, agriturismi etc
5,76
6,61
6.2
Affittacamere, residence
5,60
6,42
7.0
Attività industriali
5,55
6,37
7.5
Depositi e magazzini - attività produttive industriali
4,52
5,18
8.0
Attività artigianali generica
3,87
4,44
8.1
Attività artigianali servizi (parrucchiera-estetiste-barbieri)
4,02
4,61
8.5
Depositi e magazzini - attività produttive artigianali
3,24
3,72
9.0
Cinema, teatri, sale da ballo, sale da gioco
2,62
3,01
10.0
Distributori di carburante
1,48
1,70
14.0
Superfici dei locali di autorimesse, autoservizi, garage di
autotrasporti, parcheggi e posteggi
0,46
0,53
3.2
5.1
(*) le tariffe relative alla categoria dei banchi di mercato sono state determinate a forfait in maniera paritaria per ciascun
banco e per ogni giornata di mercato
- 30 -