2Kb - Comune di Ostuni
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COPIA COMUNE DI OSTUNI Provincia di Brindisi DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE n. 129 data 17.05.2012 Oggetto: Comune di Ostuni c/Comune di Fasano. Recupero canoni arretrati per il Centro Territoriale per l’impiego. L’anno duemiladodici, addì diciassette del mese di maggio alle ore 13.00 nella sede comunale, si è riunita la Giunta Comunale con la partecipazione dei sigg.: Pres. TANZARELLA Domenico SANTORO Giuseppe LO TESORIERE Nicola PRUDENTINO Francesco BLASI Antonio FRANCIOSO Francesco MORO Tommaso BUONGIORNO Agostino PINTO Andrea PALMISANO Vincenzo MATARRESE Angela Sindaco Assessore Assessore Assessore Assessore Assessore Assessore Assessore Assessore Assessore Assessore Ass. X X X X X X X X X X X Assiste il Segretario Generale Dott.ssa Cheti Narraci L’Assessore Blasi, assunta la presidenza, dichiara valida la seduta per il numero dei componenti presenti ed invita il consesso a procedere alla trattazione dell’argomento di cui all’oggetto. Sulla originaria proposta della presente deliberazione, presentata dall’Avvocatura Comunale sono stati espressi preventivamente, ai sensi dell’art. 49, c. 1, del d.lgs. n. 267/2000, i seguenti pareri: In ordine alla regolarità tecnica, In ordine alla regolarità contabile, si esprime parere favorevole, si esprime parere favorevole, data, 09.05.2012 data, 11.05.2012 IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO f.to Avv. Zaccaria f.to Dr. Quartulli LA GIUNTA COMUNALE PREMESSO che - la legge n. 56 del 28.0.1987 recante “Norme sull’organizzazione del mercato del lavoro” ha istituito le Sezioni Circoscrizionali per l’impiego, per l’esercizio delle funzioni ad esse attribuite dalla menzionata legge; - con Decreto del Ministero del Lavoro e della Previdenza Sociale il Comune di Ostuni fu designato, sin dagli anni 90, quale sede del Centro Territoriale per l’impiego ed il collocamento in Agricoltura, per i Comuni di Ostuni, San Vito dei Normanni, Carovigno, Cisternino e Fasano; - la medesima L. 56/87 fa obbligo ai Comuni sede delle Sezioni Circoscrizionali di fornire i locali necessari per il funzionamento delle sezioni, conformi a determinati criteri stabiliti dal Ministero. Gli altri comuni compresi nell’ambito territoriale delle Sezioni circoscrizionali, ai sensi dell’art. 3 della citata norma, sono tenuti a corrispondere al Comune ove ha sede la Sezione “…una quota di partecipazione all’onere finanziario sostenuto, secondo accordi e criteri di proporzionalità stabiliti dagli stessi comuni…”; - in adempimento all’obbligo di legge, in data 21.05.1990 il Comune di Ostuni acquisiva in locazione dall’Opera “Mons. L. Mindelli” l’immobile ubicato in Ostuni lungo la S.S.16; - in data 5.5.1999 la Regione Puglia emanava la legge n. 19 “Norme in materia di politica regionale del lavoro e dei Servizi per l’impiego” con la quale disciplinava le funzioni ed i compiti conferiti alla Regione e agli enti locali, ai sensi del decreto legislativo 23 dicembre 1997 n. 469 “Conferimento alle regioni e agli enti locali di funzioni e compiti in materia di mercato del lavoro, a norma dell'articolo 1 della legge 15 marzo 1997, n. 59”, in materia di servizi all’impiego e di politiche attive del lavoro, a norma dell’art. 1 della legge 15 marzo 1997, n. 59, “Delega al Governo per il conferimento di funzioni e compiti alle regioni ed enti locali, per la riforma della Pubblica Amministrazione e per la semplificazione amministrativa”. - l’art. 7 di tale legge stabilisce che la Provincia è l’ente locale competente per l’istituzione dei Centri Territoriali per l’Impiego, strutture articolate per ambiti distrettuali, e definisce i criteri per l’istituzione di dette strutture, nonché le funzioni ed i servizi che i centri devono garantire; - con deliberazione della Giunta Provinciale n. 453 del 12.12.2001, sulla base dei criteri e degli indirizzi espressi dalla Regione Puglia (la quale, per il territorio della Provincia di Brindisi, aveva posto il limite numerico di quattro sedi) è stata approvata dalla Provincia di Brindisi l’individuazione dei Centri territoriali per l’Impiego e dei relativi bacini di utenza, tra i quali il C.T.I. di Ostuni nel cui bacino di utenza venivano individuati i Comuni di Ostuni, Fasano, Cisternino, Carovigno, San Vito dei Normanni; - con successiva deliberazione n. 7 del 30.1.2002, la Giunta Provinciale rettificava la precedente deliberazione n. 453/2001, trasferendo il bacino di utenza del Comune di S. Vito dei Normanni dal C.T.I. di Ostuni a quello di Mesagne, contestualmente individuando in via definitiva la sede di insediamento e coordinamento del C.T.I. di Ostuni con il bacino di utenza dei Comuni di Ostuni, Fasano, Cisternino, Carovigno; - n data 24.12.2003, per i locali destinati a sede del Centro Territoriale per l’Impiego di Ostuni è stato stipulato contratto di locazione decennale rep. n. 2774; - il Comune di Ostuni ha più volte convocato riunioni e inviato proposte al fine di definire i criteri di riparto della spesa, così come stabilito dall’art. 3 della legge 28.02.1987 n. 56. In particolare, con la comunicazione prot. n. 32058 del 27.11.97, l’A.C. proponeva di accollarsi tutte le spese di ristrutturazione ed adeguamento dell’immobile ed il 50% del canone di locazione; - la proposta formulata dal Comune di Ostuni relativa ai criteri di riparto delle spese tra gli enti aderenti è stata accettata, in diverse forme, dalle amministrazioni comunali di Carovigno e di Cisternino. Il criterio di riparto tiene conto delle varie osservazioni formulate dai Comuni appartenenti alla Circoscrizione, in quanto il riparto della spesa complessiva viene stabilito al 50 per cento a carico del Comune di Ostuni ed il restante 50 per cento tra gli altri Comuni, in modo direttamente proporzionale alla popolazione ed inversamente proporzionale alla distanza chilometrica; - il Comune di Fasano, invece, non ha mai erogato alcun contributo, né ha mai concorso alle spese di locazione, benché espressamente invitato e sollecitato con diverse note a firma del Direttore di Ragioneria di questo Ente; - anzi, con nota acquisita al protocollo comunale in data 17.09.2002 ha comunicato la propria indisponibilità a corrispondere le quote adducendo come motivazione la circostanza di aver sopportato spese per la sede decentrata del CTI medesimo; - va, peraltro, evidenziato che il Comune di Fasano non ha mai contestato il merito della proposta di riparto, ma ha soltanto evidenziato le ragioni per cui ritiene di non dover concorrere alle spese; CONSIDERATO - che la scelta da parte del Comune di Fasano di avere sul proprio territorio una sede decentrata rientra sicuramente nell’ambito decisionale dell’A.C. ma non lo esonera dall’obbligo ex lege previsto di contribuire agli oneri relativi al CTI; sicché, sebbene la Provincia possa attivare, su richiesta dei Comuni ed ad esclusivo carico degli stessi, sedi decentrate per garantire i servizi amministrativi essenziali, le funzioni delle sezioni decentrate sono completamente differenti da quelle dei Centri Territoriali, per cui sussiste l’obbligo di ogni Comune appartenente al territorio servito dal Centro Territoriale di contribuire alle spese relative ai locali adibiti a sede del medesimo; - che l’omesso versamento della quota dovuta dal Comune di Fasano al Comune di Ostuni a titolo di concorso spese per gli oneri di gestione per il Centro Territoriale per l’impiego continua a determinare a carico di questo Ente un grave e perdurante danno economico; RITENUTO - che, pertanto, questa Civica Amministrazione debba procedere legalmente nei confronti del Comune di Fasano per ottenere la contribuzione alle spese relative ai locali adibiti a sede del Centro Territoriale per l’Impiego, per il recupero delle somme arretrate dovute al Comune di Fasano al Comune di Ostuni sulla base del criterio di ripartizione delle spese proposto con nota prot. n. 32058 del 27.11.97 e non contestato dal Comune di Fasano, conferendo l’incarico di rappresentare e difendere le ragioni dell’Ente agli avv.ti Cecilia R. Zaccaria e Alfredo Tanzarella, rispettivamente dirigente e funzionario dell’Avvocatura Comunale; VISTO l’art. 48, comma 1 del D. Lgs. 18/8/2000 n. 267; VISTI i pareri favorevoli espressi ai sensi dell’art. 49, comma 1, del citato D.Lgs.267/00; Con voti unanimi e palesi espressi nelle forme di legge DELIBERA 1) Per la causale di cui innanzi di agire nei confronti del Comune di Fasano, autorizzando il Sindaco a promuovere azione per il recupero delle somme arretrate dovute al Comune di Ostuni; 2) Conferire disgiuntamente l’incarico di rappresentare e difendere le ragioni del Comune nel detto giudizio agli avv.ti Cecilia R. Zaccaria e Alfredo Tanzarella, rispettivamente Dirigente e funzionario dell’Avvocatura Comunale, con ogni connessa facoltà; 3) Autorizzare il competente Dirigente del Settore ad adottare tutti gli atti di gestione compresi quelli eventuali di impegno di spesa, che dovessero rendersi necessari in dipendenza della controversia in argomento. LA GIUNTA COMUNALE RAVVISATA la necessità di conferire al presente atto l’immediata esecutività; VISTO l’art. 134, comma 4, D.Lgs. 267/00 Con voti unanimi e palesi, espressi nelle forme di legge DELIBERA Di dichiarare il presente atto immediatamente esecutivo. Est.: Stefania Palazzo COPIA Del che si è redatto il presente verbale. X IL SINDACO f.to Ass. Blasi Antonio IL SEGRETARIO GENERALE f.to Dott.ssa Cheti Narracci ATTESTATO DI PUBBLICAZIONE ALL’ALBO PRETORIO Si attesta che la presente deliberazione rimarrà affissa all’Albo Pretorio Informatico di questo Comune per 15 giorni consecutivi decorrenti dalla data odierna. data, 23.05.2012 IL RESPONSABILE f.to Dott. Natalino Santoro Per copia conforme all’originale. data, ............................... _____________________________