indennità di espropriazione e di occupazione
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indennità di espropriazione e di occupazione
OSSERVATORIO DI GIURISPRUDENZA collana a cura di PAOLO LORO espropriazione per pubblica utilità JRE61 indennità di espropriazione e di occupazione repertorio di giurisprudenza 2013 ISBN ebook formato pdf: 978-88-97916-95-6 REPERTORI professionisti pubblica amministrazione OSSERVATORIO DI GIURISPRUDENZA espropriazione per pubblica utilità collana a cura di PAOLO LORO JRE61 indennità di espropriazione e di occupazione repertorio di giurisprudenza 2013 REPERTORI ISBN formato pdf: 978-88-97916-95-6 professionisti pubblica amministrazione fax: 049 9710328 – www.exeo.it - email: [email protected] La presente opera è una raccolta, organizzata in una tassonomia tematica, di massime giurisprudenziali in materia di indennità di espropriazione e di occupazione legittima per opere di pubblica utilità, elaborate a cura della redazione della rivista giuridica telematica Esproprionline, tratte da pronunce dell'anno 2013. Alle massime sono associati i brani pertinenti originali delle sentenze a cui si riferiscono. Le questioni relative all’edificabilità sono trattate in apposito repertorio («vincoli urbanistici ed edificabilità»). Disclaimer: pur compiendo ogni ragionevole sforzo per assicurare che le massime siano elaborate con la cura necessaria, si avverte che errori, inesattezze, ambiguità od omissioni sono sempre possibili. Con riguardo a ciò, l’editore, il curatore e gli autori si esimono da ogni responsabilità, invitando l’utente a verificare in ogni caso la massima di interesse con il contenuto della relativa sentenza. Copyright © 2014 Exeo S.r.l.. Tutti i diritti riservati. Le sintesi/massime, quando costituiscono una rielaborazione delle pronunce da cui sono tratte, sono opera protetta dal diritto di autore e possono essere utilizzate solo citando la fonte e per fini non commerciali. 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Ogni diversa utilizzazione e diffusione, con qualsiasi mezzo, con qualsiasi scopo e nei confronti di chiunque, totale o parziale, è vietata senza il consenso scritto dell'editore. edizione: marzo 2014 - collana: OSSERVATORIO DI GIURISPRUDENZA, a cura di Paolo Loro materia: espropriazione per pubblica utilità - tipologia: repertori - formato: digitale, pdf codice prodotto: JRE61 – nic: 149 - ISBN: 978-88-97916-95-6 - prezzo: € 25,00 Editore: Exeo srl CF PI RI 03790770287 REA 337549 ROC 15200/2007 c.s.i.v. € 10.000,00, sede legale piazzetta Modin 12 35129 Padova – sede operativa: via Dante Alighieri 6 int. 1 35028 Piove di Sacco PD [email protected]. Luogo di elaborazione presso la sede operativa. L'editore ringrazia per ogni segnalazione o suggerimento inviato a [email protected]. professionisti pubblica amministrazione www. esproprionline.it - www. exeoedizioni. it INDENNITÀ DI ESPROPRIAZIONE E DI OCCUPAZIONE – REPERTORIO 2013 SOMMARIO BENI MOBILI PRESENTI SUL FONDO BENI NON ESPROPRIATI NEL DIRITTO DI PROPRIETÀ --> ART. 44 DPR 327/2001 --> CONDIZIONI BENI NON ESPROPRIATI NEL DIRITTO DI PROPRIETÀ --> ART. 46 L. 2359/1865 --> AVENTI TITOLO E OGGETTO BENI NON ESPROPRIATI NEL DIRITTO DI PROPRIETÀ --> ART. 46 L. 2359/1865 --> AVENTI TITOLO E OGGETTO --> OCCUPAZIONE TEMPORANEA BENI NON ESPROPRIATI NEL DIRITTO DI PROPRIETÀ --> ART. 46 L. 2359/1865 --> CONDIZIONI BENI NON ESPROPRIATI NEL DIRITTO DI PROPRIETÀ --> ART. 46 L. 2359/1865 --> FABBRICATI ABUSIVI BENI NON ESPROPRIATI NEL DIRITTO DI PROPRIETÀ --> ART. 46 L. 2359/1865 --> FABBRICATI ABUSIVI --> IN FASCIA DI RISPETTO BENI NON ESPROPRIATI NEL DIRITTO DI PROPRIETÀ --> ART. 46 L. 2359/1865 --> INDENNITÀ DI ASSERVIMENTO --> CRITERI DI CALCOLO BENI NON ESPROPRIATI NEL DIRITTO DI PROPRIETÀ --> ART. 46 L. 2359/1865 --> INDENNITÀ DI ASSERVIMENTO --> ELETTRODOTTO BENI NON ESPROPRIATI NEL DIRITTO DI PROPRIETÀ --> ART. 46 L. 2359/1865 --> INDENNITÀ PER DANNO PERMANENTE --> CASISTICA --> IMMISSIONI NOCIVE BENI NON ESPROPRIATI NEL DIRITTO DI PROPRIETÀ --> ART. 46 L. 2359/1865 --> INDENNITÀ PER DANNO PERMANENTE --> CASISTICA --> LUCE, ARIA, VEDUTA BENI NON ESPROPRIATI NEL DIRITTO DI PROPRIETÀ --> ART. 46 L. 2359/1865 --> PARAMETRO --> DOPO LA SENTENZA N. 181/2011 CAVE E GIACIMENTI CAVE E GIACIMENTI --> CATEGORIA A PARTE CAVE E GIACIMENTI --> CRITERIO DI CALCOLO CAVE E GIACIMENTI --> CRITERIO DI CALCOLO --> COLTIVATA E NON COLTIVATA CONGUAGLIO --> ESERCITABILITÀ DEL DIRITTO AL CONGUAGLIO --> PRESCRIZIONE Copyright © 2014 EXEO EDIZIONI – www.exeo.it - sintesi riproducibili con citazione della fonte 1 INDENNITÀ DI ESPROPRIAZIONE E DI OCCUPAZIONE – REPERTORIO 2013 CONGUAGLIO --> ESERCITABILITÀ DEL DIRITTO AL CONGUAGLIO --> PRESCRIZIONE --> INTERRUZIONE DANNO ALL'ATTIVITÀ ECONOMICA --> VALORE MASSIMO DEPOSITO --> SVINCOLO --> BENE INDIVISO ESPROPRIO PARZIALE ESPROPRIO PARZIALE --> AREE AGRICOLE ESPROPRIO PARZIALE --> AREE EDIFICABILI ESPROPRIO PARZIALE --> ART. 40 L. 2359/1865 --> ART. 40 E 46 L. 2359/1865 ESPROPRIO PARZIALE --> ART. 40 L. 2359/1865 --> IND. ESPR. + DIMINUZIONE VAL. ESPROPRIO RESIDUO ESPROPRIO PARZIALE --> ART. 40 L. 2359/1865 --> PRINCIPIO GENERALE ESPROPRIO PARZIALE --> CONDIZIONI ESPROPRIO PARZIALE --> CONDIZIONI --> BENE UNITARIO ESPROPRIO PARZIALE --> CONDIZIONI --> BENE UNITARIO --> COLLEGAMENTO TRA SUOLO ABLATO E RESIDUO ESPROPRIO PARZIALE --> CONDIZIONI --> DESTINAZIONE UNITARIA ESPROPRIO PARZIALE --> DANNI DA CONSIDERARE ESPROPRIO PARZIALE --> DANNI DA CONSIDERARE --> DEPREZZAMENTO DA FASCIA DI RISPETTO ESPROPRIO PARZIALE --> DANNI DA CONSIDERARE --> DEPREZZAMENTO PROPRIETÀ RESIDUA DA ASSERVIMENTO ESPROPRIO PARZIALE --> DANNI DA CONSIDERARE --> PERDITA EDIFICABILITÀ AREA RESIDUA ESPROPRIO PARZIALE --> PERTINENZE IMPOSTE --> IMPOSTA DI REGISTRO --> ANAS IMPOSTE --> IRPEF --> AREE EDIFICATE IMPOSTE --> IRPEF --> CONVENZIONE EUROPEA DIRITTI DELL UOMO Copyright © 2014 EXEO EDIZIONI – www.exeo.it - sintesi riproducibili con citazione della fonte 2 INDENNITÀ DI ESPROPRIAZIONE E DI OCCUPAZIONE – REPERTORIO 2013 IMPOSTE --> IRPEF --> PERIODO 1988 - 1991 IMPOSTE --> IRPEF --> PLUSVALENZA IMPOSTE --> IRPEF --> RITENUTA FISCALE, LEGITTIMITÀ IMPOSTE --> IRPEF --> RITENUTA FISCALE, PRINCIPIO DI CASSA IMPOSTE --> IRPEF --> TIPOLOGIE DI INTERVENTI --> PEEP IMPOSTE --> IRPEF --> TRASFERIMENTI ANTE 1989 IMPOSTE --> IRPEF --> TRASFERIMENTI ANTE 1989 --> RITARDI NEL PAGAMENTO IMPOSTE --> IRPEF --> ZONE OMOGENEE IMPOSTE --> VERIFICA ICI --> LEGITTIMITÀ IMPOSTE --> VERIFICA ICI --> LEGITTIMITÀ --> AMBITO TEMPORALE DI INCOSTITUZIONALITÀ INDENNITÀ DI ESPROPRIO --> ACCETTAZIONE --> EFFETTI PER L'ACCETTANTE INDENNITÀ DI ESPROPRIO --> ACCETTAZIONE --> EFFETTI PER L'ACCETTANTE --> ACQUIESCENZA ALLA PROCEDURA INDENNITÀ DI ESPROPRIO --> AREE EDIFICABILI --> ART. 2 COMMA 89 L. N 244/2007 --> RETROATTIVITÀ (ART. 2 COMMA 90) INDENNITÀ DI ESPROPRIO --> AREE EDIFICABILI --> ART. 2 COMMA 89 L. N 244/2007 --> RETROATTIVITÀ (ART. 2 COMMA 90) --> PROCEDIMENTI ANTE TU INDENNITÀ DI ESPROPRIO --> AREE EDIFICABILI --> ART. 39 L. 2359/1865 INDENNITÀ DI ESPROPRIO --> AREE EDIFICABILI --> ART. 5 BIS --> COSTITUZIONALITÀ --> AMBITO TEMPORALE DELLA INCOSTITUZIONALITÀ INDENNITÀ DI ESPROPRIO --> AREE EDIFICABILI --> ART. 5 BIS --> COSTITUZIONALITÀ --> AMBITO TEMPORALE DELLA INCOSTITUZIONALITÀ --> DIVIETO DELLA REFORMATIO IN PEIUS INDENNITÀ DI ESPROPRIO --> AREE EDIFICABILI --> ART. 5 BIS --> COSTITUZIONALITÀ --> REGIME TRANSITORIO INDENNITÀ DI ESPROPRIO --> AREE EDIFICABILI --> FALCIDIA DEL 40% --> DOPO LA SENTENZA 348/2007 INDENNITÀ DI ESPROPRIO --> AREE EDIFICABILI --> INTERVENTI DI RIFORMA ECONOMICOSOCIALE --> CASISTICA Copyright © 2014 EXEO EDIZIONI – www.exeo.it - sintesi riproducibili con citazione della fonte 3 INDENNITÀ DI ESPROPRIAZIONE E DI OCCUPAZIONE – REPERTORIO 2013 INDENNITÀ DI ESPROPRIO --> AREE EDIFICABILI --> INTERVENTI DI RIFORMA ECONOMICOSOCIALE --> CASISTICA --> EDILIZIA CONVENZIONATA INDENNITÀ DI ESPROPRIO --> AREE EDIFICABILI --> INTERVENTI DI RIFORMA ECONOMICOSOCIALE --> CASISTICA --> PEEP INDENNITÀ DI ESPROPRIO --> AREE EDIFICABILI --> INTERVENTI DI RIFORMA ECONOMICOSOCIALE --> CASISTICA --> PIP INDENNITÀ DI ESPROPRIO --> AREE EDIFICABILI --> INTERVENTI DI RIFORMA ECONOMICOSOCIALE --> NOZIONE INDENNITÀ DI ESPROPRIO --> AREE EDIFICABILI --> L. 219/1981 INDENNITÀ DI ESPROPRIO --> AREE EDIFICABILI --> VALORI ICI INDENNITÀ DI ESPROPRIO --> AREE EDIFICATE --> COMPLESSI IMMOBILIARI INDENNITÀ DI ESPROPRIO --> AREE EDIFICATE --> FABBRICATI ABUSIVI INDENNITÀ DI ESPROPRIO --> AREE EDIFICATE --> FABBRICATI ABUSIVI --> ANTE 1967 --> ONERE DELLA PROVA INDENNITÀ DI ESPROPRIO --> AREE EDIFICATE --> FABBRICATI INDUSTRIALI INDENNITÀ DI ESPROPRIO --> AREE EDIFICATE --> FABBRICATO E SEDIME INDENNITÀ DI ESPROPRIO --> AREE EDIFICATE --> PERTINENZE INDENNITÀ DI ESPROPRIO --> AREE NON EDIFICABILI INDENNITÀ DI ESPROPRIO --> AREE NON EDIFICABILI --> CRITERIO INDENNITARIO INDENNITÀ DI ESPROPRIO --> AREE NON EDIFICABILI --> CRITERIO INDENNITARIO --> TERTIUM GENUS INDENNITÀ DI ESPROPRIO --> AREE NON EDIFICABILI --> CRITERIO INDENNITARIO --> TERTIUM GENUS --> AREA AGRICOLA INDENNITÀ DI ESPROPRIO --> AREE NON EDIFICABILI --> CRITERIO INDENNITARIO --> TERTIUM GENUS --> EDILIZIA SCOLASTICA INDENNITÀ DI ESPROPRIO --> AREE NON EDIFICABILI --> CRITERIO INDENNITARIO --> TERTIUM GENUS --> FASCE DI RISPETTO INDENNITÀ DI ESPROPRIO --> AREE NON EDIFICABILI --> CRITERIO INDENNITARIO --> Copyright © 2014 EXEO EDIZIONI – www.exeo.it - sintesi riproducibili con citazione della fonte 4 INDENNITÀ DI ESPROPRIAZIONE E DI OCCUPAZIONE – REPERTORIO 2013 TERTIUM GENUS --> PARCHEGGIO INDENNITÀ DI ESPROPRIO --> AREE NON EDIFICABILI --> CRITERIO INDENNITARIO --> VALORE AGRICOLO INDENNITÀ DI ESPROPRIO --> AREE NON EDIFICABILI --> DANNO ALL'AZIENDA AGRICOLA INDENNITÀ DI ESPROPRIO --> AREE NON EDIFICABILI --> VAM --> COSTITUZIONALITÀ --> AMBITO TEMPORALE DELLA INCOSTITUZIONALITÀ INDENNITÀ DI ESPROPRIO --> AREE NON EDIFICABILI --> VAM --> COSTITUZIONALITÀ --> REGIME TRANSITORIO INDENNITÀ DI ESPROPRIO --> AREE NON EDIFICABILI --> VAM --> CRITERI DI DETERMINAZIONE INDENNITÀ DI ESPROPRIO --> CRITERI ESTIMATIVI --> CRITERI ANALITICORICOSTRUTTIVO/SINTETICO COMPARATIVO INDENNITÀ DI ESPROPRIO --> CRITERI ESTIMATIVI --> CRITERI ANALITICORICOSTRUTTIVO/SINTETICO COMPARATIVO --> EQUIVALENZA INDENNITÀ DI ESPROPRIO --> CRITERI ESTIMATIVI --> CRITERI ANALITICORICOSTRUTTIVO/SINTETICO COMPARATIVO --> MEDIAZIONE INDENNITÀ DI ESPROPRIO --> CRITERI ESTIMATIVI --> CRITERIO ANALITICO-RICOSTRUTTIVO INDENNITÀ DI ESPROPRIO --> CRITERI ESTIMATIVI --> CRITERIO ANALITICO-RICOSTRUTTIVO -> SUSSIDIARIETÀ INDENNITÀ DI ESPROPRIO --> CRITERI ESTIMATIVI --> CRITERIO SINTETICO-COMPARATIVO INDENNITÀ DI ESPROPRIO --> CRITERI ESTIMATIVI --> CRITERIO SINTETICO-COMPARATIVO -> FONTI INDENNITÀ DI ESPROPRIO --> CRITERI ESTIMATIVI --> CRITERIO SINTETICO-COMPARATIVO -> ONERI DI URBANIZZAZIONE INDENNITÀ DI ESPROPRIO --> L. 2892/1885 INDENNITÀ DI ESPROPRIO --> MAGGIORAZIONI E INDENNITÀ AGGIUNTIVE INDENNITÀ DI ESPROPRIO --> MAGGIORAZIONI E INDENNITÀ AGGIUNTIVE --> COSTITUZIONALITÀ INDENNITÀ DI ESPROPRIO --> MAGGIORAZIONI E INDENNITÀ AGGIUNTIVE --> FITTAVOLO Copyright © 2014 EXEO EDIZIONI – www.exeo.it - sintesi riproducibili con citazione della fonte 5 INDENNITÀ DI ESPROPRIAZIONE E DI OCCUPAZIONE – REPERTORIO 2013 INDENNITÀ DI ESPROPRIO --> MAGGIORAZIONI E INDENNITÀ AGGIUNTIVE --> FITTAVOLO --> FINALITÀ INDENNITÀ DI ESPROPRIO --> MAGGIORAZIONI E INDENNITÀ AGGIUNTIVE --> FITTAVOLO --> PRESUPPOSTI INDENNITÀ DI ESPROPRIO --> MAGGIORAZIONI E INDENNITÀ AGGIUNTIVE --> IMPRENDITORE AGRICOLO INDENNITÀ DI ESPROPRIO --> MAGGIORAZIONI E INDENNITÀ AGGIUNTIVE --> PROPRIETARIO COLTIVATORE DIRETTO INDENNITÀ DI ESPROPRIO --> MAGGIORAZIONI E INDENNITÀ AGGIUNTIVE --> PROPRIETARIO COLTIVATORE DIRETTO --> AREE EDIFICABILI INDENNITÀ DI ESPROPRIO --> MAGGIORAZIONI E INDENNITÀ AGGIUNTIVE --> PROPRIETARIO COLTIVATORE DIRETTO --> TRIPLICAZIONE --> DOPO LA SENTENZA N. 181/2011 INDENNITÀ DI ESPROPRIO --> MOMENTO RICOGNIZIONE VALORE DEL BENE INDENNITÀ DI ESPROPRIO --> MOMENTO RICOGNIZIONE VALORE DEL BENE --> MOMENTO VICENDA ABLATORIA INDENNITÀ DI ESPROPRIO --> MOMENTO RICOGNIZIONE VALORE DEL BENE --> MOMENTO VICENDA ABLATORIA --> MUTAMENTO IN MELIUS O IN PEIUS INDENNITÀ DI ESPROPRIO --> PARAMETRO LEGALE VIGENTE INDENNITÀ DI ESPROPRIO --> PRESCRIZIONE INDENNITÀ DI ESPROPRIO --> PROCEDURA DI DETERMINAZIONE --> INDENNITÀ DEFINITIVA -> COLLEGIO DEI TECNICI --> CONDIZIONI --> NOTIFICA INDENNITÀ INDENNITÀ DI ESPROPRIO --> PROCEDURA DI DETERMINAZIONE --> INDENNITÀ DEFINITIVA -> COLLEGIO DEI TECNICI --> FINALITÀ INDENNITÀ DI ESPROPRIO --> PROCEDURA DI DETERMINAZIONE --> INDENNITÀ DEFINITIVA -> COLLEGIO DEI TECNICI --> NOMINA --> ISTANZA --> SILENZIO INDENNITÀ DI ESPROPRIO --> PROCEDURA DI DETERMINAZIONE --> INDENNITÀ DEFINITIVA -> COMMISSIONE PROVINCIALE INDENNITÀ DI ESPROPRIO --> PROCEDURA DI DETERMINAZIONE --> INDENNITÀ DEFINITIVA -> COMMISSIONE PROVINCIALE --> ISTANZA --> SILENZIO INDENNITÀ DI ESPROPRIO --> PROCEDURA DI DETERMINAZIONE --> ISTANZA Copyright © 2014 EXEO EDIZIONI – www.exeo.it - sintesi riproducibili con citazione della fonte 6 INDENNITÀ DI ESPROPRIAZIONE E DI OCCUPAZIONE – REPERTORIO 2013 INDENNITÀ DI ESPROPRIO --> PROCEDURA DI DETERMINAZIONE --> ISTANZA --> SOGGETTI LEGITTIMATI --> BENEFICIARIO DELL'ESPROPRIAZIONE INDENNITÀ DI ESPROPRIO --> PROCEDURA DI DETERMINAZIONE --> TERMINI INDENNITÀ DI ESPROPRIO --> SUPERFICIE DI RIFERIMENTO INDENNITÀ DI ESPROPRIO --> UNICITÀ E ONNICOMPRENSIVITÀ INDENNITÀ DI OCCUPAZIONE --> ASSERVIMENTO INDENNITÀ DI OCCUPAZIONE --> CAVA INDENNITÀ DI OCCUPAZIONE --> CESSIONE VOLONTARIA INDENNITÀ DI OCCUPAZIONE --> DURATA --> DIES A QUO INDENNITÀ DI OCCUPAZIONE --> DURATA --> DIES A QUO --> DECRETO DI OCCUPAZIONE INDENNITÀ DI OCCUPAZIONE --> DURATA --> DIES A QUO --> EFFETTIVO SPOSSESSAMENTO INDENNITÀ DI OCCUPAZIONE --> ESIGIBILITÀ INDENNITÀ DI OCCUPAZIONE --> ESPROPRIO PARZIALE INDENNITÀ DI OCCUPAZIONE --> L. N. 219 DEL 1981 INDENNITÀ DI OCCUPAZIONE --> NATURA INDENNITÀ DI OCCUPAZIONE --> ONNICOMPRENSIVITÀ INDENNITÀ DI OCCUPAZIONE --> PARAMETRO --> AREE EDIFICABILI --> ART. 50 DPR 327/2001 INDENNITÀ DI OCCUPAZIONE --> PARAMETRO --> AREE EDIFICABILI --> DOPO LA SENTENZA 348/2007 INDENNITÀ DI OCCUPAZIONE --> PARAMETRO --> AREE NON EDIFICABILI --> DOPO LA SENTENZA 181/2011 INDENNITÀ DI OCCUPAZIONE --> PARAMETRO --> AREE NON EDIFICABILI --> MAGGIORAZIONI INDENNITÀ DI OCCUPAZIONE --> PARAMETRO --> DANNO ALLA PROPRIETÀ RESIDUA INDENNITÀ DI OCCUPAZIONE --> PARAMETRO --> IN GENERALE Copyright © 2014 EXEO EDIZIONI – www.exeo.it - sintesi riproducibili con citazione della fonte 7 INDENNITÀ DI ESPROPRIAZIONE E DI OCCUPAZIONE – REPERTORIO 2013 INDENNITÀ DI OCCUPAZIONE --> PARAMETRO --> MOMENTO RICOGNIZIONE VALORE DEL BENE INDENNITÀ DI OCCUPAZIONE --> PRESCRIZIONE INDENNITÀ DI OCCUPAZIONE --> SUPERFICIE DA CONSIDERARE INDENNITÀ DI OCCUPAZIONE --> TEMPORANEA NON PREORDINATA AD ESPROPRIO PAGAMENTO --> CREDITORE APPARENTE PAGAMENTO --> PARZIALE SOPRASSUOLI SOPRASSUOLI --> IN AREA AGRICOLA --> DOPO LA SENTENZA 181/2011 SOPRASSUOLI --> IN AREA EDIFICABILE Copyright © 2014 EXEO EDIZIONI – www.exeo.it - sintesi riproducibili con citazione della fonte 8 INDENNITÀ DI ESPROPRIAZIONE E DI OCCUPAZIONE – REPERTORIO 2013 BENI MOBILI PRESENTI SUL FONDO TRIBUNALE DI NOCERA INFERIORE, SEZIONE I del 05/08/2013 - Relatore: Arturo Pizzella Presidente: Arturo Pizzella - Parti: Artistica Marmi di Bruno c. Comune di Nocera Inferiore Sintesi: I beni mobili facenti parte dell'attrezzatura aziendale continuano ad appartenere a chi ne era proprietario prima dell'espropriazione e possono essere da quest'ultimo asportati. Estratto: «Come rilevato in linea generale da Cassazione civile sez. I, 11/03/2006 n. 5381 con riferimento a procedure espropriative non caratterizzate da aspetti di illegittimità dei singoli atti del procedimento, l'affittuario o altro titolare di diritti personali di godimento sull'immobile espropriato, al di fuori delle ipotesi previste dall'art. 17 L. n. 865 del 1971 che riconosce il diritto all'indennità aggiuntiva a favore dei soli soggetti che traggono i propri mezzi di sussistenza dalla coltivazione del fondo, può soltanto pretendere dal proprietario già indennizzato la corresponsione della parte d'indennità a lui spettante, e può eventualmente agire con opposizione alla stima e intervenire nell'analogo giudizio proposto dal proprietario espropriato, e ciò con la ulteriore precisazione che, quantunque il pregiudizio lamentato possa trovare ristoro per il principio di unicità sull'indennità di esproprio, l'entità di quest'ultima è determinata esclusivamente in relazione al valore del terreno quale si presenta per le sue caratteristiche naturali, economiche e giuridiche, senza che possa assumere rilevanza il pregiudizio del conduttore di non poter svolgere ulteriormente la precedente attività.La suddetta pronuncia chiarisce invero i seguenti aspetti: a) in tema di determinazione dell'indennità di espropriazione, la L. 22 ottobre 1971, n. 865, art. 17, comma 2, riconosce lo specifico diritto alla c.d."indennità aggiuntiva" in favore di quei soggetti che traggono i propri mezzi di sussistenza dalla coltivazione del suolo, condizionando la concreta erogazione del beneficio all'utilizzazione agraria del terreno ed attribuendo, in particolare, l'autonoma legittimazione a richiedere direttamente nei confronti dell'espropriante la determinazione di siffatta indennità, introdotta dalla norma, esclusivamente al "fittavolo, mezzadro, colono o compartecipante, costretto ad abbandonare il terreno stesso" per effetto dell'espropriazione, in funzione evidentemente compensativa del sacrificio sopportato da tali soggetti a causa della definitiva perdita del fondo su cui esercitavano l'attività di coltivazione e produzione agricola, con relativa esclusione, dal novero degli aventi diritto, non soltanto dell'affittuario esercente attività diverse da quella anzidetta ma anche dell'imprenditore agricolo (di colui, cioè, che eserciti quest'ultima attività con prevalenza del fattore capitale sul fattore lavoro e con impegno prevalente di manodopera subordinata), tanto individuale quanto costituito sotto forma di società commerciale, di capitali o di persone (Cass. 28 agosto 1998, n. 8577; Cass. 3 marzo 1999, ri. 1774; Cass. 27 aprile 1999, n. 4191; Cass. 16 febbraio 2001, n. 2270; Cass. 18 settembre 2001, n. 11697; Cass. 19 febbraio 2003, n. 2477; Cass. 13115/2004, cit.; Cass. 10 settembre 2004, n. 18237); b) per contro quando non si tratti di applicare una disposizione di questo tipo, riprendono vigore i principi generali in tema di espropriazione per causa di pubblica utilità, quali si traggono dalla legge fondamentale 25 giugno 1865, n. 2359, che all'art. 27, comma 3, lungi dal riconoscere ai "conduttori" un ulteriore, autonomo indennizzo rivolto a compensare il pregiudizio per le attività di fatto espletate sull'immobile ed interrotte dall'espropriazione, attribuisce piuttosto agli stessi il diritto di pretendere dal proprietario già indennizzato la corresponsione della parte dell'indennità loro spettante, Copyright © 2014 EXEO EDIZIONI – www.exeo.it - sintesi riproducibili con citazione della fonte 9 INDENNITÀ DI ESPROPRIAZIONE E DI OCCUPAZIONE – REPERTORIO 2013 come previsto (peraltro) anche dall'art. 1638 c.c., nonché il diritto, in via alternativa, sulla base del disposto degli articoli da 52 a 56 della legge da ultimo citata (ivi pure richiamati), di agire con opposizione avverso la stima dell'indennità medesima (qualora ritengano che l'indennità determinata in sede amministrativa non comprenda l'intero ammontare dovuto) ovvero di intervenire nell'analogo giudizio promosso dal proprietario espropriato, dovendosi, al riguardo, ritenere che tale intervento presenti i connotati dell'intervento autonomo e che, qualora il conduttore si avvalga di una simile alternativa, legittimato passivo risulti benvero l'espropriate e tuttavia la sua eventuale responsabilità verso il medesimo conduttore, in base al principio dell'unicità dell'indennità nella disciplina di cui alla già menzionata L. n. 2359 del 1865, può esplicarsi esclusivamente nell'adempimento dell'obbligo di depositare, a favore del proprietario, anche quella somma che risulti destinata a soddisfare le ragioni del conduttore stesso (Cass. 19 maggio 1983, n. 3448; Cass. 26 gennaio 1985, n. 379; Cass. Sezioni Unite 8 giugno 1998, n. 5609; Cass. 120 febbraio 2004, n. 3384); c) in ragione degli indicati principi, essendo unica l'indennità che l'espropriante deve depositare, su di essa deve trovare soddisfazione la pretesa di coloro che, già titolari di un diritto di godimento sul bene espropriato, vengono a risentire un pregiudizio per effetto dell'estinzione di quel diritto, pure provocata dall'espropriazione, laddove, per altro verso, essendo l'indennità in parola destinata a tener luogo del bene espropriato, non può superare il valore che esso presenta, in considerazione della sua concreta destinazione, ovvero, della L. n. 2359 del 1865, ex art. 39, il valore che il proprietario ne ritrarrebbe se decidesse di porlo sul mercato (Cass. Sezioni Unite 5609/1998, cit.);d) pertanto il termine di riferimento dell'indennità è, quindi, rappresentato dal valore di mercato del bene espropriato quale gli deriva dalle sue caratteristiche naturali, economiche e giuridiche e non anche il pregiudizio che il proprietario od altro titolare di minore diritto di godimento risente come effetto del non potere ulteriormente svolgere, mediante l'uso dello stesso immobile, la precedente attività, onde l'unica indennità va rapportata a come il bene si presenta, prescindendo dalla considerazione dei soggetti aventi diritto a soddisfarsi su di essa per il pregiudizio che l'espropriazione arreca loro, mentre la parte di indennità dovuta ai titolari di diritti di godimento, in quanto incide sull'unica indennità, diminuisce la parte di questa di pertinenza del proprietario del bene ed è, quindi, da detrarre da quella spettante al proprietario (Cass. Sezioni Unite 5609/1998, cit.; nonché Corte Cost. 9 novembre 1988, n. 1022 e, anche se relativa a fattispecie normativa regionale, Corte Cost. 12 maggio 1988, n. 530); e) peraltro soltanto qualora quando sull'immobile espropriato siano stati costruiti edifici ed installate attrezzature al fine di imprimergli, in tutto o in parte, una destinazione industriale, l'espropriazione del fondo si estende a tutto quanto vi si presenti stabilmente impiantato e, per la parte in cui gli immobili espropriati presentino destinazione industriale, essi devono essere in tal modo valutati, per stabilirne il valore venale, nell'ambito in cui ciò rilevi ai fini del criterio indennitario applicabile, laddove, per quanto concerne, invece, beni mobili facenti parte dell'attrezzatura aziendale e non costituenti, pertanto, stabile accessione, essi continuano ad appartenere a chi ne era proprietario prima dell'espropriazione e possono essere da quest'ultimo asportati.» CORTE DI CASSAZIONE, SEZIONE III CIVILE n.193 del 08/01/2013 - Relatore: Giacomo Travaglino - Presidente: Alfonso Amatucci Sintesi: Copyright © 2014 EXEO EDIZIONI – www.exeo.it - sintesi riproducibili con citazione della fonte 10 INDENNITÀ DI ESPROPRIAZIONE E DI OCCUPAZIONE – REPERTORIO 2013 A seguito del decreto di occupazione, al proprietario dell'immobile è attribuita la sola scelta di abbandonare ogni suo bene sul fondo, senza poter pretendere alcuna indennità aggiuntiva (salvo per le costruzioni, piantagioni e migliorie non opportunistiche, cioè non eseguite al solo scopo di ottenere un'indennità maggiore), ovvero "di asportare a sue spese materiali e tutto ciò che può essere tolto senza pregiudizio dell'opera di pubblica utilità da eseguirsi", valendo, quale messa a disposizione dei beni mobili per il ritiro, l'avviso, notificato al proprietario almeno venti giorni prima, con l'indicazione del luogo, giorno ed ora dell'immissione in possesso. Estratto: «Entrambe le censure - che possono essere congiuntamente esaminate attesane la intrinseca connessione - si infrangono, difatti, sul corretto impianto motivazionale adottato dal giudice d'appello nella parte in cui ha ritenuto, con apprezzamento di fatto insindacabile in questa sede perché del tutto scevro da errori di tipo logico- giuridico, da un canto, che, sul terreno, all'indomani del decreto di occupazione e nonostante il decreto stesso, vi fossero ancora giacenti i materiali inerti depositati dal T. che continuava a servirsi dell'area ancor dopo la determinazione dell'indennità di espropriazione; dall'altro, che il materiale avrebbe dovuto essere asportato prima dell'inizio dei lavori - onde la conseguente possibilità di far valere le relative pretese in sede di opposizione alla stima -, mentre la violazione dell'obbligo di cooperazione di cui all'art. 1227 c.c., da parte del ricorrente impediva di considerare in termini di ingiustizia risarcibile il fatto-rimozione della ghiaia.Il decisum della corte territoriale è nella sostanza conforme a quanto già affermato, in subiecta materia, dalla giurisprudenza di questa corte regolatrice (Cass. 12007/2005, evocata dallo stesso ricorrente), a mente della quale, a seguito del decreto di occupazione, al proprietario dell'immobile è attribuita la sola scelta di abbandonare ogni suo bene sul fondo, senza poter pretendere alcuna indennità aggiuntiva (salvo per le costruzioni, piantagioni e migliorie non opportunistiche, cioè non eseguite al solo scopo di ottenere un'indennità maggiore), ovvero "di asportare a sue spese materiali e tutto ciò che può essere tolto senza pregiudizio dell'opera di pubblica utilità da eseguirsi", valendo, quale messa a disposizione dei beni mobili per il ritiro, l'avviso, notificato al proprietario almeno venti giorni prima, con l'indicazione del luogo, giorno ed ora dell'immissione in possesso.» BENI NON ESPROPRIATI NEL DIRITTO DI PROPRIETÀ --> ART. 44 DPR 327/2001 --> CONDIZIONI CORTE DI CASSAZIONE, SEZIONE I CIVILE n.12547 del 22/05/2013 - Relatore: Salvatore Salvago - Presidente: Giuseppe Salmè Sintesi: L'indennizzo di cui alla L. n. 2359 del 1865, art. 46 ora trasfuso nell'art. 44 del T.U., è invocabile dal proprietario, rimasto tale, allorché la riduzione della godibilità di un suo immobile e/o la menomazione, la diminuzione o la perdita di una o più facoltà (non marginali) del suo diritto dominicale si manifesti in conseguenza dell'esecuzione o della presenza dell'opera pubblica, ovvero della sua utilizzazione in conformità della funzione per la quale è stata progettata e realizzata. Copyright © 2014 EXEO EDIZIONI – www.exeo.it - sintesi riproducibili con citazione della fonte 11 INDENNITÀ DI ESPROPRIAZIONE E DI OCCUPAZIONE – REPERTORIO 2013 Estratto: «5. La Corte territoriale,infine,ha confuso l'indennizzo di cui alla L. n. 2359 del 1865, art. 46 ora trasfuso nell'art. 44 del T.U., e nel caso non richiesto dal proprietario, il quale ha domandato soltanto la determinazione giudiziale dell'indennità dovuta in conseguenza dell'avvenuta espropriazione con il decreto del 2006,del suo terreno edificabile e non anche la tutela concessa da queste norme non già per effetto della mera separazione (per esproprio) di una parte di suolo, bensì in conseguenza dell'opera successivamente eseguita sulla parte espropriata e/o indipendentemente dall'espropriazione stessa.Per cui è invocabile dal proprietario, rimasto tale, allorché la riduzione della godibilità di un suo immobile e/o la menomazione, la diminuzione o la perdita di una o più facoltà (non marginali) del suo diritto dominicale si manifesti in conseguenza dell'esecuzione o della presenza dell'opera pubblica, ovvero della sua utilizzazione in conformità della funzione per la quale è stata progettata e realizzata (Cass. 1043/2007; 25017/2005; 10163/2003). Al contrario, l'espropriazione parziale, come delineata dalla L. n. 2359 del 1865, art. 40 ed ora dall'art. 33 del T.U., si configura soltanto ove ricorra il duplice presupposto,completamente ignorato dalla sentenza impugnata, che la parte espropriata e la parte non espropriata siano elementi di un "unicum" sotto il profilo funzionale ed economico;e sia la mera espropriazione della prima con il conseguente suo distacco dalla parte residua ad influire oggettivamente in modo negativo su quest'ultima, sì da comportare la necessità di indennizzarne la diminuzione di valore. Sicchè quali che siano i criteri di stima cui commisurarlo prescelti dal legislatore (e qualunque sia l'ampiezza del pregiudizio che intendono riparare), gli stessi operano nell'ambito ed all'interno della categoriaespropriazione per p.u., che dunque necessariamente presuppongono (Cass. 22409/2008).Vero è poi che il giudice - cui è attribuito il potere-dovere di identificare la norma che giustifica l'accoglimento di una pretesa - deve, ove ne ricorrano i presupposti, applicare d'ufficio il criterio differenziale previsto dalla L. n. 2359 del 1865, art. 40 per il caso di espropriazione parziale prescindere dalle omissioni e/o inesatte espressioni eventualmente utilizzate dalla parte nella richiesta (Cass. 19925/07; 6086/2004). Ma è pur vero che l'indennità di espropriazione non può superare in nessun caso il valore determinabile con l'applicazione del criterio legale, e quindi tenendo conto esclusivamente della destinazione legale dell'immobile, senza che assumano rilievo gli ulteriori pregiudizi soggettivi che il proprietario risente come effetto della nuova situazione ovvero del non potere ulteriormente svolgere, mediante l'uso dello stesso immobile, le precedenti attività (Cass. 2424/2008; 3175/2008); per cui, essendo pacifica nel caso concreto la destinazione edificatoria del terreno intanto il pregiudizio per lo smembramento del fondo poteva essere liquidato, in quanto lo stesso avesse diminuito o pregiudicato tale pregressa suscettività edificatoria: e non certamente per cause estranee all'espropriazione parziale, quali la minore amenità o il verde più ridotto per la presenza di fabbricati vicini, sulla cui base è stato erroneamente attribuito.» CORTE DI CASSAZIONE, SEZIONE I CIVILE n.12548 del 22/05/2013 - Relatore: Salvatore Salvago - Presidente: Giuseppe Salmè Sintesi: L'indennizzo di cui alla L. n. 2359 del 1865, art. 46 ora trasfuso nell'art. 44 del T.U., è invocabile dal proprietario, rimasto tale, allorché la riduzione della godibilità di un suo immobile e/o la menomazione, la diminuzione o la perdita di una o più facoltà (non Copyright © 2014 EXEO EDIZIONI – www.exeo.it - sintesi riproducibili con citazione della fonte 12 INDENNITÀ DI ESPROPRIAZIONE E DI OCCUPAZIONE – REPERTORIO 2013 marginali) del suo diritto dominicale si manifesti in conseguenza dell'esecuzione o della presenza dell'opera pubblica, ovvero della sua utilizzazione in conformità della funzione per la quale è stata progettata e realizzata. Estratto: «La Corte di appello ha infatti confuso l'indennizzo di cui alla L. n. 2359 del 1865, art. 46 ora trasfuso nell'art. 44 del T.U., e nel caso non richiesto dalla proprietaria, la quale ha domandato soltanto la determinazione giudiziale dell'indennità dovutale in conseguenza dell'avvenuta espropriazione con il decreto del 2005, del suo terreno edificabile; e non anche la tutela concessa da queste norme non già per effetto della mera separazione (per esproprio) di una parte di suolo, bensì in conseguenza dell'opera successivamente eseguita sulla parte espropriata e/o indipendentemente dall'espropriazione stessa. Per cui è invocabile dal proprietario, rimasto tale, allorché la riduzione della godibilità di un suo immobile e/o la menomazione, la diminuzione o la perdita di una o più facoltà (non marginali) del suo diritto dominicale si manifesti in conseguenza dell'esecuzione o della presenza dell'opera pubblica, ovvero della sua utilizzazione in conformità della funzione per la quale è stata progettata e realizzata (Cass. 1043/2007; 25017/2005; 10163/2003).Al contrario, l'espropriazione parziale, come delineata dalla L. n. 2359 del 1865, art. 40 ed ora dall'art. 33 del T.U., si configura soltanto ove ricorra il duplice presupposto, completamente ignorato dalla sentenza impugnata, che la parte espropriata e la parte non espropriata siano elementi di un "unicum" sotto il profilo funzionale ed economico; e sia la mera espropriazione della prima con il conseguente suo distacco dalla parte residua ad influire oggettivamente in modo negativo su il quest'ultima, sì da comportare la necessità di indennizzarne la diminuzione di valore. Sicchè quali che siano i criteri di stima cui commisurarlo prescelti dal legislatore (e qualunque sia l'ampiezza del pregiudizio che intendono riparare), gli stessi operano nell'ambito ed all'interno della categoriaespropriazione per p.u., che dunque necessariamente presuppongono (Cass. 22409/2008). Vero è poi, che il giudice - cui è attribuito il potere-dovere di identificare la norma che giustifica l'accoglimento di una pretesa - deve, ove ne ricorrano i presupposti, applicare d'ufficio il criterio differenziale previsto dalla L. n. 2359 del 1865, art. 40 per il caso di espropriazione parziale prescindere dalle omissioni e/o inesatte espressioni eventualmente utilizzate dalla parte nella richiesta (Cass. 19925/07; 6086/2004). Ma è pur vero che l'indennità di espropriazione non può superare in nessun caso il valore determinabile con l'applicazione del criterio legale,e quindi tenendo conto esclusivamente della destinazione legale dell'immobile, senza che assumano rilievo gli ulteriori pregiudizi soggettivi che il proprietario risente come effetto della nuova situazione ovvero del non potere ulteriormente svolgere, mediante l'uso dello stesso immobile, le precedenti attività (Cass. 2424/2008; 3175/2008); per cui, essendo pacifica nel caso concreto la destinazione edificatoria del terreno intanto il pregiudizio per lo smembramento del fondo poteva essere liquidato, in quanto lo stesso avesse diminuito o pregiudicato tale pregressa suscettività edificatoria: e non certamente per cause estranee all'espropriazione parziale, quali la minore amenità per la presenza di fabbricati vicini, sulla cui base è stato erroneamente attribuito.» BENI NON ESPROPRIATI NEL DIRITTO DI PROPRIETÀ --> ART. 46 L. 2359/1865 --> AVENTI TITOLO E OGGETTO CORTE DI CASSAZIONE, SEZIONE I CIVILE n.26497 del 27/11/2013 - Relatore: Renato Copyright © 2014 EXEO EDIZIONI – www.exeo.it - sintesi riproducibili con citazione della fonte 13 INDENNITÀ DI ESPROPRIAZIONE E DI OCCUPAZIONE – REPERTORIO 2013 Bernabai - Presidente: Ugo Vitrone Sintesi: L'indennità di cui alla L. n. 2359 del 1865, art. 46 presuppone il pregiudizio arrecato dall'opera pubblica ai terzi proprietari di fondo non toccati direttamente dall'espropriazione; come tale, non è cumulabile con l'indennità di espropriazione, di per sé onnicomprensiva di ogni nocumento arrecato all'immobile ablato (principio di unicità dell'indennità di esproprio). Estratto: «Il Tribunale di Napoli aveva escluso l'indennità di cui alla L. n. 2359 del 1865, art. 46 - relativa ai danni da ridotto godimento del bene e perdita di valore di mercato subiti dai proprietari di fondi non direttamente interessati dalla procedura di espropriazione - sul rilievo che il fondo del sig. S. fosse stato invece occupato per la realizzazione dell'opera pubblica. L'indennità di cui alla L. n. 2359 del 1865, art. 46 presuppone, infatti, il pregiudizio arrecato dall'opera pubblica ai terzi proprietari di fondo non toccati direttamente dal espropriazione; come tale, non è cumulabile con l'indennità di espropriazione, di per sé onnicomprensiva di ogni nocumento arrecato all'immobile ablato (principio di unicità dell'indennità di esproprio: Cass., sez. 1, 29 novembre 2000, n. 15305).Sennonché, non è questo il caso in esame, in cui, per quanto si legge dalla stessa sentenza impugnata, il fondo del signor S. è stato temporaneamente occupato, ma non espropriato; ed anzi restituito al proprietario dopo l'esecuzione dell'opera pubblica. Non vi è quindi ragione di negare, in linea di principio, l'indennizzabilità dell'eventuale pregiudizio derivante dall'opera pubblica eseguita, stante l'estraneità dell'area al procedimento ablativo, presupposto per l'applicabilità della norma invocata, previa verifica dell'effettiva perdita di valore dell'immobile, in conseguenza della realizzazione del viadotto (Cass., sez. 1, 29 novembre 2000, n. 15.305. Il richiamo al pur esatto principio di onnicomprensività dell'indennità di espropriazione non è dunque pertinente in una fattispecie in cui nessun indennizzo di espropriazione è stato riconosciuto alla luce dell'occupazione solo temporanea del fondo: il cui proprietario resta dunque terzo rispetto all'attività lecita della Pubblica amministrazione consistente nell'esecuzione dell'opera pubblica (Cass., sez. 1, 25 novembre 2005, n. 25.017; Cass., sez. 1, 9 novembre 2011, n. 18.547).» CORTE DI CASSAZIONE, SEZIONE I CIVILE n.1799 del 28/01/2013 - Relatore: Salvatore Salvago - Presidente: Corrado Carnevale Sintesi: Ai fini del riconoscimento del danno ex art. 46 L. n. 2359/1865, è fermo ed ineludibile il presupposto della titolarità del fondo; l'attribuzione indennitaria tutela, infatti, la perdita o diminuzione delle facoltà essenziali inerenti al godimento dell'immobile nella sua intrinseca ed originaria destinazione e non anche l'esercizio di attività di fatto che vi sono espletate da terzi, neppure se consistenti nell'esercizio di un'azienda commerciale o industriale. Estratto: «Come ha infatti, rilevato la Corte di appello, i danni prospettati dal ricorrente, affittuario di un terreno lungo la strada (OMISSIS), adibito a bar ristorante, sono in astratto sussumibili nell'ambito della responsabilità prevista dalla L. n. 2359 del 1865, art. 46, a carico Copyright © 2014 EXEO EDIZIONI – www.exeo.it - sintesi riproducibili con citazione della fonte 14 INDENNITÀ DI ESPROPRIAZIONE E DI OCCUPAZIONE – REPERTORIO 2013 della p.a. per la esecuzione di opere pubbliche, allorché si concreta in attività legittima.E tuttavia la norma presuppone, anzitutto, il verificarsi di un pregiudizio permanente alla proprietà immobiliare privata in seguito alla esecuzione dell'opera, postulando, come si ricava dallo stesso tenore dell'art. 46, comma 1, l'esistenza di un nesso di causalità tra il danno prodotto ed il diritto dominicale con tutte le sue facoltà di godimento attribuite dall'ordinamento: perciò opportunamente estese da dottrina e giurisprudenza fino a comprendere ogni loro compressione o riduzione (Cass. 24266/2010; 26261/2007); come esemplificativamente le limitazioni o maggiori difficoltà di accesso a terreni e fabbricati (Cass. 9757/2011), che ne comportino diminuzione del valore di scambio. Ma è rimasto fermo ed ineludibile il presupposto della titolarità del fondo (Cass. sez. un. 9341/2003, nonché 13960/2007), non rinvenibile in capo allo S. sia perché ne è soltanto il conduttore, sia perché l'attribuzione indennitaria tutela la perdita o diminuzione delle facoltà essenziali inerenti al godimento dell'immobile nella sua intrinseca ed originaria destinazione,e non anche l'esercizio di attività di fatto che vi sono espletate da terzi, neppure se consistenti nell'esercizio di un'azienda commerciale o industriale (Cass. 18226/2008).» TRIBUNALE DI FOGGIA, SEZIONE I CIVILE del 22/01/2013 - Relatore: Maria Grazia D'Errico Presidente: Maria Grazia D'Errico Sintesi: In ipotesi di espropriazione parziale di un fondo, la perdita di valore della zona residua che resta in proprietà del privato non trova tutela nell'art. 46 della L. n. 2359 del 1865, che prevede un indennizzo a favore del terzo che, pur non avendo subito l'espropriazione, riceve pregiudizio dall'esecuzione o dall'esercizio legittimo dell'opera pubblica; la norma è invocabile anche dal soggetto espropriato, ma solo per aree di sua proprietà non connesse a quelle ablate, per le quali egli è da qualificare "terzo" rispetto alla procedura espropriativa. Estratto: «Premessa la sussistenza, in astratto, della giurisdizione del g.o., occorre tuttavia verificare la correttezza dell'eccezione di incompetenza per materia in favore della Corte d'Appello di Bari, tempestivamente sollevata dall'Anas spa e dall'interventrice volontaria Grandi Lavori Fincosit spa.Come ripetutamente chiarito dalla S.C., in ipotesi di espropriazione parziale di un fondo, la perdita di valore della zona residua che resta in proprietà del privato non trova tutela nell'art. 46 della L. n. 2359 del 1865, che prevede un indennizzo a favore del terzo che, pur non avendo subito l'espropriazione, riceve pregiudizio dall'esecuzione o dall'esercizio legittimo dell'opera pubblica; la norma è invocabile anche dal soggetto espropriato, ma solo per aree di sua proprietà non connesse a quelle ablate, per le quali egli è da qualificare "terzo" rispetto alla procedura espropriativa e come tale legittimato a proporla -non a caso la rubrica dell'art.44 del D.P.R. n. 327 del 2001, che ricalca letteralmente il vecchio art. 46 della L. n. 2359 del 1865, riporta la dizione "indennità dovuta al titolare del bene non espropriato"-.Per l'espropriazione parziale opera dunque unicamente l'art. 40 della stessa L. n. 2359 del 1965, avente portata e caratteri generali, il quale prevede che si tenga conto della diminuzione di valore dell'area residua, collegata con quella espropriata da un vincolo strumentale ed obiettivo; secondo Cass. civ. Sez. I, 29/11/2000 n. 15305, tanto vale anche in caso di indennità concordate e non giudizialmente determinate, sia perché il compenso per la cessione volontaria deve produrre risultati non Copyright © 2014 EXEO EDIZIONI – www.exeo.it - sintesi riproducibili con citazione della fonte 15 INDENNITÀ DI ESPROPRIAZIONE E DI OCCUPAZIONE – REPERTORIO 2013 diversi dall'espletamento del procedimento espropriativo, sia perché unico è il criterio di riferimento, costituito dall'art. 40 della L. n. 2359 del 1865 -si vedano anche, fra le altre, Cass. civ. Sez. I, 05/06/2001, n. 7590; Cass. sez. un. 2003/n.l0163; Cass. civ. Sez. I, 25/11/2005, n. 25017; Cass. civ. Sez. I, 16/09/2009, n. 19972 -.In base al tipo di danni prospettati dagli attori ed alla loro riferibilità alla parte residua dello stesso fondo espropriato, l'azione proposta è in effetti intesa ad ottenere la revisione dell'indennità espropriativa concordata dagli attori con l'ente espropriante con l'atto del 21/07/2004, revisione in ordine alla quale la competenza per materia spetta astrattamente in unico grado alla Corte d'Appello di Bari quale giudice dell'opposizione alla stima, ai sensi dell'art. 54 del D.P.R. n.327 del 2001.Il Tribunale non ignora l'orientamento della S.C. secondo il quale, in tema di espropriazione per pubblica utilità, una volta che l'indennità provvisoria sia stata accettata o concordata attraverso un accordo amichevole (come nella presente fattispecie), la misura dell'indennità diviene definitiva e non più contestabile, con la conseguenza che resta precluso il ricorso al rimedio della sua determinazione giudiziale attraverso la proposizione dell'opposizione alla stima, mentre rimane salva la possibilità di intentare un ordinario giudizio di cognizione dinanzi al giudice di primo grado diretto a contestare la validità dell'accordo circa la misura dell'indennità per farne accertare l'eventuale nullità, annullabilità o rescindibilità (si vedano in proposito Cass. civ. Sez. I, 13/09/2006, n. 19671; Cass. civ. Sez. 1, 02/04/2007 n.8217): nel caso, però, gli attori non hanno in alcun modo manifestato l'intento di contestare la validità dell'accordo del 21/07/2004 circa la misura dell'indennità, accordo che hanno piuttosto invocato, nella parte in cui vi si affermava la non inclusione, nell'indennità concordata, "di danni diretti ed indiretti".Ogni considerazione circa l'ammissibilità e la fondatezza dell'opposizione alla stima in presenza dell'accordo amichevole intercorso in proposito fra le parti, resta peraltro necessariamente demandata al giudice competente.» TRIBUNALE DI FOGGIA, SEZIONE I CIVILE del 17/01/2013 - Relatore: Maria Grazia D'Errico Presidente: Maria Grazia D'Errico Sintesi: L'art. 46 l. n. 2359/1865 è invocabile anche dal soggetto espropriato, ma solo per aree di sua proprietà non connesse a quelle ablate, per le quali egli è da qualificare "terzo" rispetto alla procedura espropriativa e come tale legittimato a proporla (non a caso la rubrica dell'art.44 del D.P.R. n. 327 del 2001, che ricalca letteralmente il vecchio art. 46 della L. n. 2359 del 1865, riporta la dizione "indennità dovuta al titolare del bene non espropriato). Estratto: «3.--La competenza della Corte d'AppelloCome ripetutamente chiarito dalla S.C., in ipotesi di espropriazione parziale di un fondo, la perdita di valore della zona residua che resta in proprietà del privato non trova tutela nell'art. 46 della L. n. 2359 del 1865, che prevede un indennizzo a favore del terzo che, pur non avendo subito l'espropriazione, riceve pregiudizio dall'esecuzione o dall'esercizio legittimo dell'opera pubblica; la norma è invocabile anche dal soggetto espropriato, ma solo per aree di sua proprietà non connesse a quelle ablate, per le quali egli è da qualificare "terzo" rispetto alla procedura espropriativa e come tale legittimato a proporla -non a caso la rubrica dell'art.44 del D.P.R. n. 327 del 2001, che ricalca letteralmente il vecchio art. 46 della L. n. 2359 del 1865, riporta la dizione "indennità dovuta al titolare del bene non espropriato"-.Per l'espropriazione parziale opera Copyright © 2014 EXEO EDIZIONI – www.exeo.it - sintesi riproducibili con citazione della fonte 16 INDENNITÀ DI ESPROPRIAZIONE E DI OCCUPAZIONE – REPERTORIO 2013 dunque unicamente l'art. 40 della stessa L. n. 2359 del 1965, avente portata e caratteri generali, il quale prevede che si tenga conto della diminuzione di valore dell'area residua, collegata con quella espropriata da un vincolo strumentale ed obiettivo; secondo Cass. civ. Sez. I, 29/11/2000 n. 15305, tanto vale anche in caso di indennità concordate e non giudizialmente determinate, sia perché il compenso per la cessione volontaria deve produrre risultati non diversi dall'espletamento del procedimento espropriativo, sia perché unico è il criterio di riferimento, costituito dall'art. 40 della L. n. 2359 del 1865 -si vedano anche, fra le altre, Cass. civ. Sez. I, 05/06/2001, n. 7590; Cass. sez. un. 2003/n.l0163; Cass. civ. Sez. I, 25/11/2005, n. 25017; Cass. civ. Sez. I, 16/09/2009, n. 19972 -.In base al tipo di danni prospettati dagli attori ed alla loro riferibilità alla parte residua dello stesso fondo espropriato, l'azione proposta è in effetti intesa ad ottenere la revisione dell'indennità espropriativa concordata dagli attori con l'ente espropriante con l'atto del 21/07/2004, revisione in ordine alla quale la competenza per materia spetta astrattamente in unico grado alla Corte d'Appello di Bari quale giudice dell'opposizione alla stima, ai sensi dell'art. 54 del D.P.R. n.327 del 2001.Il Tribunale non ignora l'orientamento della S.C. secondo il quale, in tema di espropriazione per pubblica utilità, una volta che l'indennità provvisoria sia stata accettata o concordata attraverso un accordo amichevole (come nella presente fattispecie), la misura dell'indennità diviene definitiva e non più contestabile, con la conseguenza che resta precluso il ricorso al rimedio della sua determinazione giudiziale attraverso la proposizione dell'opposizione alla stima, mentre rimane salva la possibilità di intentare un ordinario giudizio di cognizione dinanzi al giudice di primo grado diretto a contestare la validità dell'accordo circa la misura dell'indennità per farne accertare l'eventuale nullità, annullabilità o rescindibilità (si vedano in proposito Cass. civ. Sez. I, 13/09/2006, n. 19671; Cass. civ. Sez. 1, 02/04/2007 n.8217): nel caso, però, gli attori non hanno in alcun modo manifestato l'intento di contestare la validità dell'accordo del 21/07/2004 circa la misura dell'indennità, accordo che hanno piuttosto invocato, nella parte in cui vi si affermava la non inclusione, nell'indennità concordata, "di danni diretti ed indiretti".Ogni considerazione circa l'ammissibilità e la fondatezza dell'opposizione alla stima in presenza dell'accordo amichevole intercorso in proposito fra le parti, resta peraltro necessariamente demandata al giudice competente.» BENI NON ESPROPRIATI NEL DIRITTO DI PROPRIETÀ --> ART. 46 L. 2359/1865 --> AVENTI TITOLO E OGGETTO --> OCCUPAZIONE TEMPORANEA CORTE DI CASSAZIONE, SEZIONE I CIVILE n.26497 del 27/11/2013 - Relatore: Renato Bernabai - Presidente: Ugo Vitrone Sintesi: Il richiamo al principio di onnicomprensività dell'indennità di espropriazione non è pertinente in una fattispecie in cui nessun indennizzo di espropriazione è stato riconosciuto alla luce dell'occupazione solo temporanea del fondo, il cui proprietario resta dunque terzo rispetto all'attività lecita della Pubblica amministrazione consistente nell'esecuzione dell'opera pubblica; ne consegue, nel caso di specie, l'applicabilità dell'art. 46 della L. n. 2359/1865. Copyright © 2014 EXEO EDIZIONI – www.exeo.it - sintesi riproducibili con citazione della fonte 17