indennità di espropriazione e di occupazione

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indennità di espropriazione e di occupazione
OSSERVATORIO DI GIURISPRUDENZA collana a cura di PAOLO LORO
espropriazione per pubblica utilità JRE61
indennità
di espropriazione
e di occupazione
repertorio
di giurisprudenza
2013
ISBN ebook formato pdf: 978-88-97916-95-6
REPERTORI
professionisti
pubblica amministrazione
OSSERVATORIO DI GIURISPRUDENZA
espropriazione per pubblica utilità
collana a cura di PAOLO LORO
JRE61
indennità
di espropriazione
e di occupazione
repertorio di
giurisprudenza
2013
REPERTORI
ISBN formato pdf: 978-88-97916-95-6
professionisti
pubblica amministrazione
fax: 049 9710328 – www.exeo.it - email: [email protected]
La presente opera è una raccolta, organizzata in una tassonomia tematica, di
massime giurisprudenziali in materia di indennità di espropriazione e di
occupazione legittima per opere di pubblica utilità, elaborate a cura della redazione della rivista
giuridica telematica Esproprionline, tratte da pronunce dell'anno 2013. Alle massime sono
associati i brani pertinenti originali delle sentenze a cui si riferiscono. Le questioni relative
all’edificabilità sono trattate in apposito repertorio («vincoli urbanistici ed edificabilità»).
Disclaimer: pur compiendo ogni ragionevole sforzo per assicurare che le massime siano elaborate con la cura
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ciò, l’editore, il curatore e gli autori si esimono da ogni responsabilità, invitando l’utente a verificare in ogni
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consenso scritto dell'editore.
edizione: marzo 2014 - collana: OSSERVATORIO DI GIURISPRUDENZA, a cura di Paolo Loro
materia: espropriazione per pubblica utilità - tipologia: repertori - formato: digitale, pdf
codice prodotto: JRE61 – nic: 149 - ISBN: 978-88-97916-95-6 - prezzo: € 25,00
Editore: Exeo srl CF PI RI 03790770287 REA 337549 ROC 15200/2007 c.s.i.v. € 10.000,00, sede legale
piazzetta Modin 12 35129 Padova – sede operativa: via Dante Alighieri 6 int. 1 35028 Piove di Sacco PD
[email protected]. Luogo di elaborazione presso la sede operativa.
L'editore ringrazia per ogni segnalazione o suggerimento inviato a [email protected].
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pubblica amministrazione
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INDENNITÀ DI ESPROPRIAZIONE E DI OCCUPAZIONE – REPERTORIO 2013
SOMMARIO
BENI MOBILI PRESENTI SUL FONDO
BENI NON ESPROPRIATI NEL DIRITTO DI PROPRIETÀ --> ART. 44 DPR 327/2001 -->
CONDIZIONI
BENI NON ESPROPRIATI NEL DIRITTO DI PROPRIETÀ --> ART. 46 L. 2359/1865 --> AVENTI
TITOLO E OGGETTO
BENI NON ESPROPRIATI NEL DIRITTO DI PROPRIETÀ --> ART. 46 L. 2359/1865 --> AVENTI
TITOLO E OGGETTO --> OCCUPAZIONE TEMPORANEA
BENI NON ESPROPRIATI NEL DIRITTO DI PROPRIETÀ --> ART. 46 L. 2359/1865 --> CONDIZIONI
BENI NON ESPROPRIATI NEL DIRITTO DI PROPRIETÀ --> ART. 46 L. 2359/1865 --> FABBRICATI
ABUSIVI
BENI NON ESPROPRIATI NEL DIRITTO DI PROPRIETÀ --> ART. 46 L. 2359/1865 --> FABBRICATI
ABUSIVI --> IN FASCIA DI RISPETTO
BENI NON ESPROPRIATI NEL DIRITTO DI PROPRIETÀ --> ART. 46 L. 2359/1865 --> INDENNITÀ
DI ASSERVIMENTO --> CRITERI DI CALCOLO
BENI NON ESPROPRIATI NEL DIRITTO DI PROPRIETÀ --> ART. 46 L. 2359/1865 --> INDENNITÀ
DI ASSERVIMENTO --> ELETTRODOTTO
BENI NON ESPROPRIATI NEL DIRITTO DI PROPRIETÀ --> ART. 46 L. 2359/1865 --> INDENNITÀ
PER DANNO PERMANENTE --> CASISTICA --> IMMISSIONI NOCIVE
BENI NON ESPROPRIATI NEL DIRITTO DI PROPRIETÀ --> ART. 46 L. 2359/1865 --> INDENNITÀ
PER DANNO PERMANENTE --> CASISTICA --> LUCE, ARIA, VEDUTA
BENI NON ESPROPRIATI NEL DIRITTO DI PROPRIETÀ --> ART. 46 L. 2359/1865 -->
PARAMETRO --> DOPO LA SENTENZA N. 181/2011
CAVE E GIACIMENTI
CAVE E GIACIMENTI --> CATEGORIA A PARTE
CAVE E GIACIMENTI --> CRITERIO DI CALCOLO
CAVE E GIACIMENTI --> CRITERIO DI CALCOLO --> COLTIVATA E NON COLTIVATA
CONGUAGLIO --> ESERCITABILITÀ DEL DIRITTO AL CONGUAGLIO --> PRESCRIZIONE
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INDENNITÀ DI ESPROPRIAZIONE E DI OCCUPAZIONE – REPERTORIO 2013
CONGUAGLIO --> ESERCITABILITÀ DEL DIRITTO AL CONGUAGLIO --> PRESCRIZIONE -->
INTERRUZIONE
DANNO ALL'ATTIVITÀ ECONOMICA --> VALORE MASSIMO
DEPOSITO --> SVINCOLO --> BENE INDIVISO
ESPROPRIO PARZIALE
ESPROPRIO PARZIALE --> AREE AGRICOLE
ESPROPRIO PARZIALE --> AREE EDIFICABILI
ESPROPRIO PARZIALE --> ART. 40 L. 2359/1865 --> ART. 40 E 46 L. 2359/1865
ESPROPRIO PARZIALE --> ART. 40 L. 2359/1865 --> IND. ESPR. + DIMINUZIONE VAL.
ESPROPRIO RESIDUO
ESPROPRIO PARZIALE --> ART. 40 L. 2359/1865 --> PRINCIPIO GENERALE
ESPROPRIO PARZIALE --> CONDIZIONI
ESPROPRIO PARZIALE --> CONDIZIONI --> BENE UNITARIO
ESPROPRIO PARZIALE --> CONDIZIONI --> BENE UNITARIO --> COLLEGAMENTO TRA SUOLO
ABLATO E RESIDUO
ESPROPRIO PARZIALE --> CONDIZIONI --> DESTINAZIONE UNITARIA
ESPROPRIO PARZIALE --> DANNI DA CONSIDERARE
ESPROPRIO PARZIALE --> DANNI DA CONSIDERARE --> DEPREZZAMENTO DA FASCIA DI
RISPETTO
ESPROPRIO PARZIALE --> DANNI DA CONSIDERARE --> DEPREZZAMENTO PROPRIETÀ
RESIDUA DA ASSERVIMENTO
ESPROPRIO PARZIALE --> DANNI DA CONSIDERARE --> PERDITA EDIFICABILITÀ AREA RESIDUA
ESPROPRIO PARZIALE --> PERTINENZE
IMPOSTE --> IMPOSTA DI REGISTRO --> ANAS
IMPOSTE --> IRPEF --> AREE EDIFICATE
IMPOSTE --> IRPEF --> CONVENZIONE EUROPEA DIRITTI DELL UOMO
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INDENNITÀ DI ESPROPRIAZIONE E DI OCCUPAZIONE – REPERTORIO 2013
IMPOSTE --> IRPEF --> PERIODO 1988 - 1991
IMPOSTE --> IRPEF --> PLUSVALENZA
IMPOSTE --> IRPEF --> RITENUTA FISCALE, LEGITTIMITÀ
IMPOSTE --> IRPEF --> RITENUTA FISCALE, PRINCIPIO DI CASSA
IMPOSTE --> IRPEF --> TIPOLOGIE DI INTERVENTI --> PEEP
IMPOSTE --> IRPEF --> TRASFERIMENTI ANTE 1989
IMPOSTE --> IRPEF --> TRASFERIMENTI ANTE 1989 --> RITARDI NEL PAGAMENTO
IMPOSTE --> IRPEF --> ZONE OMOGENEE
IMPOSTE --> VERIFICA ICI --> LEGITTIMITÀ
IMPOSTE --> VERIFICA ICI --> LEGITTIMITÀ --> AMBITO TEMPORALE DI INCOSTITUZIONALITÀ
INDENNITÀ DI ESPROPRIO --> ACCETTAZIONE --> EFFETTI PER L'ACCETTANTE
INDENNITÀ DI ESPROPRIO --> ACCETTAZIONE --> EFFETTI PER L'ACCETTANTE -->
ACQUIESCENZA ALLA PROCEDURA
INDENNITÀ DI ESPROPRIO --> AREE EDIFICABILI --> ART. 2 COMMA 89 L. N 244/2007 -->
RETROATTIVITÀ (ART. 2 COMMA 90)
INDENNITÀ DI ESPROPRIO --> AREE EDIFICABILI --> ART. 2 COMMA 89 L. N 244/2007 -->
RETROATTIVITÀ (ART. 2 COMMA 90) --> PROCEDIMENTI ANTE TU
INDENNITÀ DI ESPROPRIO --> AREE EDIFICABILI --> ART. 39 L. 2359/1865
INDENNITÀ DI ESPROPRIO --> AREE EDIFICABILI --> ART. 5 BIS --> COSTITUZIONALITÀ -->
AMBITO TEMPORALE DELLA INCOSTITUZIONALITÀ
INDENNITÀ DI ESPROPRIO --> AREE EDIFICABILI --> ART. 5 BIS --> COSTITUZIONALITÀ -->
AMBITO TEMPORALE DELLA INCOSTITUZIONALITÀ --> DIVIETO DELLA REFORMATIO IN PEIUS
INDENNITÀ DI ESPROPRIO --> AREE EDIFICABILI --> ART. 5 BIS --> COSTITUZIONALITÀ -->
REGIME TRANSITORIO
INDENNITÀ DI ESPROPRIO --> AREE EDIFICABILI --> FALCIDIA DEL 40% --> DOPO LA SENTENZA
348/2007
INDENNITÀ DI ESPROPRIO --> AREE EDIFICABILI --> INTERVENTI DI RIFORMA ECONOMICOSOCIALE --> CASISTICA
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INDENNITÀ DI ESPROPRIAZIONE E DI OCCUPAZIONE – REPERTORIO 2013
INDENNITÀ DI ESPROPRIO --> AREE EDIFICABILI --> INTERVENTI DI RIFORMA ECONOMICOSOCIALE --> CASISTICA --> EDILIZIA CONVENZIONATA
INDENNITÀ DI ESPROPRIO --> AREE EDIFICABILI --> INTERVENTI DI RIFORMA ECONOMICOSOCIALE --> CASISTICA --> PEEP
INDENNITÀ DI ESPROPRIO --> AREE EDIFICABILI --> INTERVENTI DI RIFORMA ECONOMICOSOCIALE --> CASISTICA --> PIP
INDENNITÀ DI ESPROPRIO --> AREE EDIFICABILI --> INTERVENTI DI RIFORMA ECONOMICOSOCIALE --> NOZIONE
INDENNITÀ DI ESPROPRIO --> AREE EDIFICABILI --> L. 219/1981
INDENNITÀ DI ESPROPRIO --> AREE EDIFICABILI --> VALORI ICI
INDENNITÀ DI ESPROPRIO --> AREE EDIFICATE --> COMPLESSI IMMOBILIARI
INDENNITÀ DI ESPROPRIO --> AREE EDIFICATE --> FABBRICATI ABUSIVI
INDENNITÀ DI ESPROPRIO --> AREE EDIFICATE --> FABBRICATI ABUSIVI --> ANTE 1967 -->
ONERE DELLA PROVA
INDENNITÀ DI ESPROPRIO --> AREE EDIFICATE --> FABBRICATI INDUSTRIALI
INDENNITÀ DI ESPROPRIO --> AREE EDIFICATE --> FABBRICATO E SEDIME
INDENNITÀ DI ESPROPRIO --> AREE EDIFICATE --> PERTINENZE
INDENNITÀ DI ESPROPRIO --> AREE NON EDIFICABILI
INDENNITÀ DI ESPROPRIO --> AREE NON EDIFICABILI --> CRITERIO INDENNITARIO
INDENNITÀ DI ESPROPRIO --> AREE NON EDIFICABILI --> CRITERIO INDENNITARIO -->
TERTIUM GENUS
INDENNITÀ DI ESPROPRIO --> AREE NON EDIFICABILI --> CRITERIO INDENNITARIO -->
TERTIUM GENUS --> AREA AGRICOLA
INDENNITÀ DI ESPROPRIO --> AREE NON EDIFICABILI --> CRITERIO INDENNITARIO -->
TERTIUM GENUS --> EDILIZIA SCOLASTICA
INDENNITÀ DI ESPROPRIO --> AREE NON EDIFICABILI --> CRITERIO INDENNITARIO -->
TERTIUM GENUS --> FASCE DI RISPETTO
INDENNITÀ DI ESPROPRIO --> AREE NON EDIFICABILI --> CRITERIO INDENNITARIO -->
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INDENNITÀ DI ESPROPRIAZIONE E DI OCCUPAZIONE – REPERTORIO 2013
TERTIUM GENUS --> PARCHEGGIO
INDENNITÀ DI ESPROPRIO --> AREE NON EDIFICABILI --> CRITERIO INDENNITARIO --> VALORE
AGRICOLO
INDENNITÀ DI ESPROPRIO --> AREE NON EDIFICABILI --> DANNO ALL'AZIENDA AGRICOLA
INDENNITÀ DI ESPROPRIO --> AREE NON EDIFICABILI --> VAM --> COSTITUZIONALITÀ -->
AMBITO TEMPORALE DELLA INCOSTITUZIONALITÀ
INDENNITÀ DI ESPROPRIO --> AREE NON EDIFICABILI --> VAM --> COSTITUZIONALITÀ -->
REGIME TRANSITORIO
INDENNITÀ DI ESPROPRIO --> AREE NON EDIFICABILI --> VAM --> CRITERI DI
DETERMINAZIONE
INDENNITÀ DI ESPROPRIO --> CRITERI ESTIMATIVI --> CRITERI ANALITICORICOSTRUTTIVO/SINTETICO COMPARATIVO
INDENNITÀ DI ESPROPRIO --> CRITERI ESTIMATIVI --> CRITERI ANALITICORICOSTRUTTIVO/SINTETICO COMPARATIVO --> EQUIVALENZA
INDENNITÀ DI ESPROPRIO --> CRITERI ESTIMATIVI --> CRITERI ANALITICORICOSTRUTTIVO/SINTETICO COMPARATIVO --> MEDIAZIONE
INDENNITÀ DI ESPROPRIO --> CRITERI ESTIMATIVI --> CRITERIO ANALITICO-RICOSTRUTTIVO
INDENNITÀ DI ESPROPRIO --> CRITERI ESTIMATIVI --> CRITERIO ANALITICO-RICOSTRUTTIVO -> SUSSIDIARIETÀ
INDENNITÀ DI ESPROPRIO --> CRITERI ESTIMATIVI --> CRITERIO SINTETICO-COMPARATIVO
INDENNITÀ DI ESPROPRIO --> CRITERI ESTIMATIVI --> CRITERIO SINTETICO-COMPARATIVO -> FONTI
INDENNITÀ DI ESPROPRIO --> CRITERI ESTIMATIVI --> CRITERIO SINTETICO-COMPARATIVO -> ONERI DI URBANIZZAZIONE
INDENNITÀ DI ESPROPRIO --> L. 2892/1885
INDENNITÀ DI ESPROPRIO --> MAGGIORAZIONI E INDENNITÀ AGGIUNTIVE
INDENNITÀ DI ESPROPRIO --> MAGGIORAZIONI E INDENNITÀ AGGIUNTIVE -->
COSTITUZIONALITÀ
INDENNITÀ DI ESPROPRIO --> MAGGIORAZIONI E INDENNITÀ AGGIUNTIVE --> FITTAVOLO
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INDENNITÀ DI ESPROPRIAZIONE E DI OCCUPAZIONE – REPERTORIO 2013
INDENNITÀ DI ESPROPRIO --> MAGGIORAZIONI E INDENNITÀ AGGIUNTIVE --> FITTAVOLO -->
FINALITÀ
INDENNITÀ DI ESPROPRIO --> MAGGIORAZIONI E INDENNITÀ AGGIUNTIVE --> FITTAVOLO -->
PRESUPPOSTI
INDENNITÀ DI ESPROPRIO --> MAGGIORAZIONI E INDENNITÀ AGGIUNTIVE -->
IMPRENDITORE AGRICOLO
INDENNITÀ DI ESPROPRIO --> MAGGIORAZIONI E INDENNITÀ AGGIUNTIVE --> PROPRIETARIO
COLTIVATORE DIRETTO
INDENNITÀ DI ESPROPRIO --> MAGGIORAZIONI E INDENNITÀ AGGIUNTIVE --> PROPRIETARIO
COLTIVATORE DIRETTO --> AREE EDIFICABILI
INDENNITÀ DI ESPROPRIO --> MAGGIORAZIONI E INDENNITÀ AGGIUNTIVE --> PROPRIETARIO
COLTIVATORE DIRETTO --> TRIPLICAZIONE --> DOPO LA SENTENZA N. 181/2011
INDENNITÀ DI ESPROPRIO --> MOMENTO RICOGNIZIONE VALORE DEL BENE
INDENNITÀ DI ESPROPRIO --> MOMENTO RICOGNIZIONE VALORE DEL BENE --> MOMENTO
VICENDA ABLATORIA
INDENNITÀ DI ESPROPRIO --> MOMENTO RICOGNIZIONE VALORE DEL BENE --> MOMENTO
VICENDA ABLATORIA --> MUTAMENTO IN MELIUS O IN PEIUS
INDENNITÀ DI ESPROPRIO --> PARAMETRO LEGALE VIGENTE
INDENNITÀ DI ESPROPRIO --> PRESCRIZIONE
INDENNITÀ DI ESPROPRIO --> PROCEDURA DI DETERMINAZIONE --> INDENNITÀ DEFINITIVA -> COLLEGIO DEI TECNICI --> CONDIZIONI --> NOTIFICA INDENNITÀ
INDENNITÀ DI ESPROPRIO --> PROCEDURA DI DETERMINAZIONE --> INDENNITÀ DEFINITIVA -> COLLEGIO DEI TECNICI --> FINALITÀ
INDENNITÀ DI ESPROPRIO --> PROCEDURA DI DETERMINAZIONE --> INDENNITÀ DEFINITIVA -> COLLEGIO DEI TECNICI --> NOMINA --> ISTANZA --> SILENZIO
INDENNITÀ DI ESPROPRIO --> PROCEDURA DI DETERMINAZIONE --> INDENNITÀ DEFINITIVA -> COMMISSIONE PROVINCIALE
INDENNITÀ DI ESPROPRIO --> PROCEDURA DI DETERMINAZIONE --> INDENNITÀ DEFINITIVA -> COMMISSIONE PROVINCIALE --> ISTANZA --> SILENZIO
INDENNITÀ DI ESPROPRIO --> PROCEDURA DI DETERMINAZIONE --> ISTANZA
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INDENNITÀ DI ESPROPRIAZIONE E DI OCCUPAZIONE – REPERTORIO 2013
INDENNITÀ DI ESPROPRIO --> PROCEDURA DI DETERMINAZIONE --> ISTANZA --> SOGGETTI
LEGITTIMATI --> BENEFICIARIO DELL'ESPROPRIAZIONE
INDENNITÀ DI ESPROPRIO --> PROCEDURA DI DETERMINAZIONE --> TERMINI
INDENNITÀ DI ESPROPRIO --> SUPERFICIE DI RIFERIMENTO
INDENNITÀ DI ESPROPRIO --> UNICITÀ E ONNICOMPRENSIVITÀ
INDENNITÀ DI OCCUPAZIONE --> ASSERVIMENTO
INDENNITÀ DI OCCUPAZIONE --> CAVA
INDENNITÀ DI OCCUPAZIONE --> CESSIONE VOLONTARIA
INDENNITÀ DI OCCUPAZIONE --> DURATA --> DIES A QUO
INDENNITÀ DI OCCUPAZIONE --> DURATA --> DIES A QUO --> DECRETO DI OCCUPAZIONE
INDENNITÀ DI OCCUPAZIONE --> DURATA --> DIES A QUO --> EFFETTIVO SPOSSESSAMENTO
INDENNITÀ DI OCCUPAZIONE --> ESIGIBILITÀ
INDENNITÀ DI OCCUPAZIONE --> ESPROPRIO PARZIALE
INDENNITÀ DI OCCUPAZIONE --> L. N. 219 DEL 1981
INDENNITÀ DI OCCUPAZIONE --> NATURA
INDENNITÀ DI OCCUPAZIONE --> ONNICOMPRENSIVITÀ
INDENNITÀ DI OCCUPAZIONE --> PARAMETRO --> AREE EDIFICABILI --> ART. 50 DPR
327/2001
INDENNITÀ DI OCCUPAZIONE --> PARAMETRO --> AREE EDIFICABILI --> DOPO LA SENTENZA
348/2007
INDENNITÀ DI OCCUPAZIONE --> PARAMETRO --> AREE NON EDIFICABILI --> DOPO LA
SENTENZA 181/2011
INDENNITÀ DI OCCUPAZIONE --> PARAMETRO --> AREE NON EDIFICABILI -->
MAGGIORAZIONI
INDENNITÀ DI OCCUPAZIONE --> PARAMETRO --> DANNO ALLA PROPRIETÀ RESIDUA
INDENNITÀ DI OCCUPAZIONE --> PARAMETRO --> IN GENERALE
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INDENNITÀ DI ESPROPRIAZIONE E DI OCCUPAZIONE – REPERTORIO 2013
INDENNITÀ DI OCCUPAZIONE --> PARAMETRO --> MOMENTO RICOGNIZIONE VALORE DEL
BENE
INDENNITÀ DI OCCUPAZIONE --> PRESCRIZIONE
INDENNITÀ DI OCCUPAZIONE --> SUPERFICIE DA CONSIDERARE
INDENNITÀ DI OCCUPAZIONE --> TEMPORANEA NON PREORDINATA AD ESPROPRIO
PAGAMENTO --> CREDITORE APPARENTE
PAGAMENTO --> PARZIALE
SOPRASSUOLI
SOPRASSUOLI --> IN AREA AGRICOLA --> DOPO LA SENTENZA 181/2011
SOPRASSUOLI --> IN AREA EDIFICABILE
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INDENNITÀ DI ESPROPRIAZIONE E DI OCCUPAZIONE – REPERTORIO 2013
BENI MOBILI PRESENTI SUL FONDO
TRIBUNALE DI NOCERA INFERIORE, SEZIONE I del 05/08/2013 - Relatore: Arturo Pizzella Presidente: Arturo Pizzella - Parti: Artistica Marmi di Bruno c. Comune di Nocera Inferiore
Sintesi:
I beni mobili facenti parte dell'attrezzatura aziendale continuano ad appartenere a chi ne
era proprietario prima dell'espropriazione e possono essere da quest'ultimo asportati.
Estratto: «Come rilevato in linea generale da Cassazione civile sez. I, 11/03/2006 n. 5381 con
riferimento a procedure espropriative non caratterizzate da aspetti di illegittimità dei singoli
atti del procedimento, l'affittuario o altro titolare di diritti personali di godimento
sull'immobile espropriato, al di fuori delle ipotesi previste dall'art. 17 L. n. 865 del 1971 che
riconosce il diritto all'indennità aggiuntiva a favore dei soli soggetti che traggono i propri
mezzi di sussistenza dalla coltivazione del fondo, può soltanto pretendere dal proprietario
già indennizzato la corresponsione della parte d'indennità a lui spettante, e può
eventualmente agire con opposizione alla stima e intervenire nell'analogo giudizio proposto
dal proprietario espropriato, e ciò con la ulteriore precisazione che, quantunque il
pregiudizio lamentato possa trovare ristoro per il principio di unicità sull'indennità di
esproprio, l'entità di quest'ultima è determinata esclusivamente in relazione al valore del
terreno quale si presenta per le sue caratteristiche naturali, economiche e giuridiche, senza
che possa assumere rilevanza il pregiudizio del conduttore di non poter svolgere
ulteriormente la precedente attività.La suddetta pronuncia chiarisce invero i seguenti aspetti:
a) in tema di determinazione dell'indennità di espropriazione, la L. 22 ottobre 1971, n. 865,
art. 17, comma 2, riconosce lo specifico diritto alla c.d."indennità aggiuntiva" in favore di
quei soggetti che traggono i propri mezzi di sussistenza dalla coltivazione del suolo,
condizionando la concreta erogazione del beneficio all'utilizzazione agraria del terreno ed
attribuendo, in particolare, l'autonoma legittimazione a richiedere direttamente nei
confronti dell'espropriante la determinazione di siffatta indennità, introdotta dalla norma,
esclusivamente al "fittavolo, mezzadro, colono o compartecipante, costretto ad
abbandonare il terreno stesso" per effetto dell'espropriazione, in funzione evidentemente
compensativa del sacrificio sopportato da tali soggetti a causa della definitiva perdita del
fondo su cui esercitavano l'attività di coltivazione e produzione agricola, con relativa
esclusione, dal novero degli aventi diritto, non soltanto dell'affittuario esercente attività
diverse da quella anzidetta ma anche dell'imprenditore agricolo (di colui, cioè, che eserciti
quest'ultima attività con prevalenza del fattore capitale sul fattore lavoro e con impegno
prevalente di manodopera subordinata), tanto individuale quanto costituito sotto forma di
società commerciale, di capitali o di persone (Cass. 28 agosto 1998, n. 8577; Cass. 3 marzo
1999, ri. 1774; Cass. 27 aprile 1999, n. 4191; Cass. 16 febbraio 2001, n. 2270; Cass. 18
settembre 2001, n. 11697; Cass. 19 febbraio 2003, n. 2477; Cass. 13115/2004, cit.; Cass. 10
settembre 2004, n. 18237); b) per contro quando non si tratti di applicare una disposizione
di questo tipo, riprendono vigore i principi generali in tema di espropriazione per causa di
pubblica utilità, quali si traggono dalla legge fondamentale 25 giugno 1865, n. 2359, che
all'art. 27, comma 3, lungi dal riconoscere ai "conduttori" un ulteriore, autonomo indennizzo
rivolto a compensare il pregiudizio per le attività di fatto espletate sull'immobile ed
interrotte dall'espropriazione, attribuisce piuttosto agli stessi il diritto di pretendere dal
proprietario già indennizzato la corresponsione della parte dell'indennità loro spettante,
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INDENNITÀ DI ESPROPRIAZIONE E DI OCCUPAZIONE – REPERTORIO 2013
come previsto (peraltro) anche dall'art. 1638 c.c., nonché il diritto, in via alternativa, sulla
base del disposto degli articoli da 52 a 56 della legge da ultimo citata (ivi pure richiamati), di
agire con opposizione avverso la stima dell'indennità medesima (qualora ritengano che
l'indennità determinata in sede amministrativa non comprenda l'intero ammontare dovuto)
ovvero di intervenire nell'analogo giudizio promosso dal proprietario espropriato, dovendosi,
al riguardo, ritenere che tale intervento presenti i connotati dell'intervento autonomo e che,
qualora il conduttore si avvalga di una simile alternativa, legittimato passivo risulti benvero
l'espropriate e tuttavia la sua eventuale responsabilità verso il medesimo conduttore, in
base al principio dell'unicità dell'indennità nella disciplina di cui alla già menzionata L. n.
2359 del 1865, può esplicarsi esclusivamente nell'adempimento dell'obbligo di depositare, a
favore del proprietario, anche quella somma che risulti destinata a soddisfare le ragioni del
conduttore stesso (Cass. 19 maggio 1983, n. 3448; Cass. 26 gennaio 1985, n. 379; Cass.
Sezioni Unite 8 giugno 1998, n. 5609; Cass. 120 febbraio 2004, n. 3384); c) in ragione degli
indicati principi, essendo unica l'indennità che l'espropriante deve depositare, su di essa
deve trovare soddisfazione la pretesa di coloro che, già titolari di un diritto di godimento sul
bene espropriato, vengono a risentire un pregiudizio per effetto dell'estinzione di quel
diritto, pure provocata dall'espropriazione, laddove, per altro verso, essendo l'indennità in
parola destinata a tener luogo del bene espropriato, non può superare il valore che esso
presenta, in considerazione della sua concreta destinazione, ovvero, della L. n. 2359 del 1865,
ex art. 39, il valore che il proprietario ne ritrarrebbe se decidesse di porlo sul mercato (Cass.
Sezioni Unite 5609/1998, cit.);d) pertanto il termine di riferimento dell'indennità è, quindi,
rappresentato dal valore di mercato del bene espropriato quale gli deriva dalle sue
caratteristiche naturali, economiche e giuridiche e non anche il pregiudizio che il proprietario
od altro titolare di minore diritto di godimento risente come effetto del non potere
ulteriormente svolgere, mediante l'uso dello stesso immobile, la precedente attività, onde
l'unica indennità va rapportata a come il bene si presenta, prescindendo dalla
considerazione dei soggetti aventi diritto a soddisfarsi su di essa per il pregiudizio che
l'espropriazione arreca loro, mentre la parte di indennità dovuta ai titolari di diritti di
godimento, in quanto incide sull'unica indennità, diminuisce la parte di questa di pertinenza
del proprietario del bene ed è, quindi, da detrarre da quella spettante al proprietario (Cass.
Sezioni Unite 5609/1998, cit.; nonché Corte Cost. 9 novembre 1988, n. 1022 e, anche se
relativa a fattispecie normativa regionale, Corte Cost. 12 maggio 1988, n. 530); e) peraltro
soltanto qualora quando sull'immobile espropriato siano stati costruiti edifici ed installate
attrezzature al fine di imprimergli, in tutto o in parte, una destinazione industriale,
l'espropriazione del fondo si estende a tutto quanto vi si presenti stabilmente impiantato e,
per la parte in cui gli immobili espropriati presentino destinazione industriale, essi devono
essere in tal modo valutati, per stabilirne il valore venale, nell'ambito in cui ciò rilevi ai fini
del criterio indennitario applicabile, laddove, per quanto concerne, invece, beni mobili
facenti parte dell'attrezzatura aziendale e non costituenti, pertanto, stabile accessione, essi
continuano ad appartenere a chi ne era proprietario prima dell'espropriazione e possono
essere da quest'ultimo asportati.»
CORTE DI CASSAZIONE, SEZIONE III CIVILE n.193 del 08/01/2013 - Relatore: Giacomo
Travaglino - Presidente: Alfonso Amatucci
Sintesi:
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INDENNITÀ DI ESPROPRIAZIONE E DI OCCUPAZIONE – REPERTORIO 2013
A seguito del decreto di occupazione, al proprietario dell'immobile è attribuita la sola
scelta di abbandonare ogni suo bene sul fondo, senza poter pretendere alcuna indennità
aggiuntiva (salvo per le costruzioni, piantagioni e migliorie non opportunistiche, cioè non
eseguite al solo scopo di ottenere un'indennità maggiore), ovvero "di asportare a sue
spese materiali e tutto ciò che può essere tolto senza pregiudizio dell'opera di pubblica
utilità da eseguirsi", valendo, quale messa a disposizione dei beni mobili per il ritiro,
l'avviso, notificato al proprietario almeno venti giorni prima, con l'indicazione del luogo,
giorno ed ora dell'immissione in possesso.
Estratto: «Entrambe le censure - che possono essere congiuntamente esaminate attesane la
intrinseca connessione - si infrangono, difatti, sul corretto impianto motivazionale adottato
dal giudice d'appello nella parte in cui ha ritenuto, con apprezzamento di fatto insindacabile
in questa sede perché del tutto scevro da errori di tipo logico- giuridico, da un canto, che, sul
terreno, all'indomani del decreto di occupazione e nonostante il decreto stesso, vi fossero
ancora giacenti i materiali inerti depositati dal T. che continuava a servirsi dell'area ancor
dopo la determinazione dell'indennità di espropriazione; dall'altro, che il materiale avrebbe
dovuto essere asportato prima dell'inizio dei lavori - onde la conseguente possibilità di far
valere le relative pretese in sede di opposizione alla stima -, mentre la violazione dell'obbligo
di cooperazione di cui all'art. 1227 c.c., da parte del ricorrente impediva di considerare in
termini di ingiustizia risarcibile il fatto-rimozione della ghiaia.Il decisum della corte
territoriale è nella sostanza conforme a quanto già affermato, in subiecta materia, dalla
giurisprudenza di questa corte regolatrice (Cass. 12007/2005, evocata dallo stesso
ricorrente), a mente della quale, a seguito del decreto di occupazione, al proprietario
dell'immobile è attribuita la sola scelta di abbandonare ogni suo bene sul fondo, senza poter
pretendere alcuna indennità aggiuntiva (salvo per le costruzioni, piantagioni e migliorie non
opportunistiche, cioè non eseguite al solo scopo di ottenere un'indennità maggiore), ovvero
"di asportare a sue spese materiali e tutto ciò che può essere tolto senza pregiudizio
dell'opera di pubblica utilità da eseguirsi", valendo, quale messa a disposizione dei beni
mobili per il ritiro, l'avviso, notificato al proprietario almeno venti giorni prima, con
l'indicazione del luogo, giorno ed ora dell'immissione in possesso.»
BENI NON ESPROPRIATI NEL DIRITTO DI PROPRIETÀ --> ART. 44 DPR 327/2001 -->
CONDIZIONI
CORTE DI CASSAZIONE, SEZIONE I CIVILE n.12547 del 22/05/2013 - Relatore: Salvatore
Salvago - Presidente: Giuseppe Salmè
Sintesi:
L'indennizzo di cui alla L. n. 2359 del 1865, art. 46 ora trasfuso nell'art. 44 del T.U., è
invocabile dal proprietario, rimasto tale, allorché la riduzione della godibilità di un suo
immobile e/o la menomazione, la diminuzione o la perdita di una o più facoltà (non
marginali) del suo diritto dominicale si manifesti in conseguenza dell'esecuzione o della
presenza dell'opera pubblica, ovvero della sua utilizzazione in conformità della funzione
per la quale è stata progettata e realizzata.
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INDENNITÀ DI ESPROPRIAZIONE E DI OCCUPAZIONE – REPERTORIO 2013
Estratto: «5. La Corte territoriale,infine,ha confuso l'indennizzo di cui alla L. n. 2359 del 1865,
art. 46 ora trasfuso nell'art. 44 del T.U., e nel caso non richiesto dal proprietario, il quale ha
domandato soltanto la determinazione giudiziale dell'indennità dovuta in conseguenza
dell'avvenuta espropriazione con il decreto del 2006,del suo terreno edificabile e non anche
la tutela concessa da queste norme non già per effetto della mera separazione (per
esproprio) di una parte di suolo, bensì in conseguenza dell'opera successivamente eseguita
sulla parte espropriata e/o indipendentemente dall'espropriazione stessa.Per cui è
invocabile dal proprietario, rimasto tale, allorché la riduzione della godibilità di un suo
immobile e/o la menomazione, la diminuzione o la perdita di una o più facoltà (non
marginali) del suo diritto dominicale si manifesti in conseguenza dell'esecuzione o della
presenza dell'opera pubblica, ovvero della sua utilizzazione in conformità della funzione per
la quale è stata progettata e realizzata (Cass. 1043/2007; 25017/2005; 10163/2003). Al
contrario, l'espropriazione parziale, come delineata dalla L. n. 2359 del 1865, art. 40 ed ora
dall'art. 33 del T.U., si configura soltanto ove ricorra il duplice presupposto,completamente
ignorato dalla sentenza impugnata, che la parte espropriata e la parte non espropriata siano
elementi di un "unicum" sotto il profilo funzionale ed economico;e sia la mera
espropriazione della prima con il conseguente suo distacco dalla parte residua ad influire
oggettivamente in modo negativo su quest'ultima, sì da comportare la necessità di
indennizzarne la diminuzione di valore. Sicchè quali che siano i criteri di stima cui
commisurarlo prescelti dal legislatore (e qualunque sia l'ampiezza del pregiudizio che
intendono riparare), gli stessi operano nell'ambito ed all'interno della categoriaespropriazione per p.u., che dunque necessariamente presuppongono (Cass.
22409/2008).Vero è poi che il giudice - cui è attribuito il potere-dovere di identificare la
norma che giustifica l'accoglimento di una pretesa - deve, ove ne ricorrano i presupposti,
applicare d'ufficio il criterio differenziale previsto dalla L. n. 2359 del 1865, art. 40 per il caso
di espropriazione parziale prescindere dalle omissioni e/o inesatte espressioni
eventualmente utilizzate dalla parte nella richiesta (Cass. 19925/07; 6086/2004). Ma è pur
vero che l'indennità di espropriazione non può superare in nessun caso il valore
determinabile con l'applicazione del criterio legale, e quindi tenendo conto esclusivamente
della destinazione legale dell'immobile, senza che assumano rilievo gli ulteriori pregiudizi
soggettivi che il proprietario risente come effetto della nuova situazione ovvero del non
potere ulteriormente svolgere, mediante l'uso dello stesso immobile, le precedenti attività
(Cass. 2424/2008; 3175/2008); per cui, essendo pacifica nel caso concreto la destinazione
edificatoria del terreno intanto il pregiudizio per lo smembramento del fondo poteva essere
liquidato, in quanto lo stesso avesse diminuito o pregiudicato tale pregressa suscettività
edificatoria: e non certamente per cause estranee all'espropriazione parziale, quali la minore
amenità o il verde più ridotto per la presenza di fabbricati vicini, sulla cui base è stato
erroneamente attribuito.»
CORTE DI CASSAZIONE, SEZIONE I CIVILE n.12548 del 22/05/2013 - Relatore: Salvatore
Salvago - Presidente: Giuseppe Salmè
Sintesi:
L'indennizzo di cui alla L. n. 2359 del 1865, art. 46 ora trasfuso nell'art. 44 del T.U., è
invocabile dal proprietario, rimasto tale, allorché la riduzione della godibilità di un suo
immobile e/o la menomazione, la diminuzione o la perdita di una o più facoltà (non
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INDENNITÀ DI ESPROPRIAZIONE E DI OCCUPAZIONE – REPERTORIO 2013
marginali) del suo diritto dominicale si manifesti in conseguenza dell'esecuzione o della
presenza dell'opera pubblica, ovvero della sua utilizzazione in conformità della funzione
per la quale è stata progettata e realizzata.
Estratto: «La Corte di appello ha infatti confuso l'indennizzo di cui alla L. n. 2359 del 1865, art.
46 ora trasfuso nell'art. 44 del T.U., e nel caso non richiesto dalla proprietaria, la quale ha
domandato soltanto la determinazione giudiziale dell'indennità dovutale in conseguenza
dell'avvenuta espropriazione con il decreto del 2005, del suo terreno edificabile; e non anche
la tutela concessa da queste norme non già per effetto della mera separazione (per
esproprio) di una parte di suolo, bensì in conseguenza dell'opera successivamente eseguita
sulla parte espropriata e/o indipendentemente dall'espropriazione stessa. Per cui è
invocabile dal proprietario, rimasto tale, allorché la riduzione della godibilità di un suo
immobile e/o la menomazione, la diminuzione o la perdita di una o più facoltà (non
marginali) del suo diritto dominicale si manifesti in conseguenza dell'esecuzione o della
presenza dell'opera pubblica, ovvero della sua utilizzazione in conformità della funzione per
la quale è stata progettata e realizzata (Cass. 1043/2007; 25017/2005; 10163/2003).Al
contrario, l'espropriazione parziale, come delineata dalla L. n. 2359 del 1865, art. 40 ed ora
dall'art. 33 del T.U., si configura soltanto ove ricorra il duplice presupposto, completamente
ignorato dalla sentenza impugnata, che la parte espropriata e la parte non espropriata siano
elementi di un "unicum" sotto il profilo funzionale ed economico; e sia la mera
espropriazione della prima con il conseguente suo distacco dalla parte residua ad influire
oggettivamente in modo negativo su il quest'ultima, sì da comportare la necessità di
indennizzarne la diminuzione di valore. Sicchè quali che siano i criteri di stima cui
commisurarlo prescelti dal legislatore (e qualunque sia l'ampiezza del pregiudizio che
intendono riparare), gli stessi operano nell'ambito ed all'interno della categoriaespropriazione per p.u., che dunque necessariamente presuppongono (Cass. 22409/2008).
Vero è poi, che il giudice - cui è attribuito il potere-dovere di identificare la norma che
giustifica l'accoglimento di una pretesa - deve, ove ne ricorrano i presupposti, applicare
d'ufficio il criterio differenziale previsto dalla L. n. 2359 del 1865, art. 40 per il caso di
espropriazione parziale prescindere dalle omissioni e/o inesatte espressioni eventualmente
utilizzate dalla parte nella richiesta (Cass. 19925/07; 6086/2004). Ma è pur vero che
l'indennità di espropriazione non può superare in nessun caso il valore determinabile con
l'applicazione del criterio legale,e quindi tenendo conto esclusivamente della destinazione
legale dell'immobile, senza che assumano rilievo gli ulteriori pregiudizi soggettivi che il
proprietario risente come effetto della nuova situazione ovvero del non potere
ulteriormente svolgere, mediante l'uso dello stesso immobile, le precedenti attività (Cass.
2424/2008; 3175/2008); per cui, essendo pacifica nel caso concreto la destinazione
edificatoria del terreno intanto il pregiudizio per lo smembramento del fondo poteva essere
liquidato, in quanto lo stesso avesse diminuito o pregiudicato tale pregressa suscettività
edificatoria: e non certamente per cause estranee all'espropriazione parziale, quali la minore
amenità per la presenza di fabbricati vicini, sulla cui base è stato erroneamente attribuito.»
BENI NON ESPROPRIATI NEL DIRITTO DI PROPRIETÀ --> ART. 46 L. 2359/1865 --> AVENTI
TITOLO E OGGETTO
CORTE DI CASSAZIONE, SEZIONE I CIVILE n.26497 del 27/11/2013 - Relatore: Renato
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INDENNITÀ DI ESPROPRIAZIONE E DI OCCUPAZIONE – REPERTORIO 2013
Bernabai - Presidente: Ugo Vitrone
Sintesi:
L'indennità di cui alla L. n. 2359 del 1865, art. 46 presuppone il pregiudizio arrecato
dall'opera pubblica ai terzi proprietari di fondo non toccati direttamente
dall'espropriazione; come tale, non è cumulabile con l'indennità di espropriazione, di per
sé onnicomprensiva di ogni nocumento arrecato all'immobile ablato (principio di unicità
dell'indennità di esproprio).
Estratto: «Il Tribunale di Napoli aveva escluso l'indennità di cui alla L. n. 2359 del 1865, art.
46 - relativa ai danni da ridotto godimento del bene e perdita di valore di mercato subiti dai
proprietari di fondi non direttamente interessati dalla procedura di espropriazione - sul
rilievo che il fondo del sig. S. fosse stato invece occupato per la realizzazione dell'opera
pubblica. L'indennità di cui alla L. n. 2359 del 1865, art. 46 presuppone, infatti, il pregiudizio
arrecato dall'opera pubblica ai terzi proprietari di fondo non toccati direttamente dal
espropriazione; come tale, non è cumulabile con l'indennità di espropriazione, di per sé
onnicomprensiva di ogni nocumento arrecato all'immobile ablato (principio di unicità
dell'indennità di esproprio: Cass., sez. 1, 29 novembre 2000, n. 15305).Sennonché, non è
questo il caso in esame, in cui, per quanto si legge dalla stessa sentenza impugnata, il fondo
del signor S. è stato temporaneamente occupato, ma non espropriato; ed anzi restituito al
proprietario dopo l'esecuzione dell'opera pubblica. Non vi è quindi ragione di negare, in linea
di principio, l'indennizzabilità dell'eventuale pregiudizio derivante dall'opera pubblica
eseguita, stante l'estraneità dell'area al procedimento ablativo, presupposto per
l'applicabilità della norma invocata, previa verifica dell'effettiva perdita di valore
dell'immobile, in conseguenza della realizzazione del viadotto (Cass., sez. 1, 29 novembre
2000, n. 15.305. Il richiamo al pur esatto principio di onnicomprensività dell'indennità di
espropriazione non è dunque pertinente in una fattispecie in cui nessun indennizzo di
espropriazione è stato riconosciuto alla luce dell'occupazione solo temporanea del fondo: il
cui proprietario resta dunque terzo rispetto all'attività lecita della Pubblica amministrazione
consistente nell'esecuzione dell'opera pubblica (Cass., sez. 1, 25 novembre 2005, n. 25.017;
Cass., sez. 1, 9 novembre 2011, n. 18.547).»
CORTE DI CASSAZIONE, SEZIONE I CIVILE n.1799 del 28/01/2013 - Relatore: Salvatore Salvago
- Presidente: Corrado Carnevale
Sintesi:
Ai fini del riconoscimento del danno ex art. 46 L. n. 2359/1865, è fermo ed ineludibile il
presupposto della titolarità del fondo; l'attribuzione indennitaria tutela, infatti, la perdita
o diminuzione delle facoltà essenziali inerenti al godimento dell'immobile nella sua
intrinseca ed originaria destinazione e non anche l'esercizio di attività di fatto che vi sono
espletate da terzi, neppure se consistenti nell'esercizio di un'azienda commerciale o
industriale.
Estratto: «Come ha infatti, rilevato la Corte di appello, i danni prospettati dal ricorrente,
affittuario di un terreno lungo la strada (OMISSIS), adibito a bar ristorante, sono in astratto
sussumibili nell'ambito della responsabilità prevista dalla L. n. 2359 del 1865, art. 46, a carico
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INDENNITÀ DI ESPROPRIAZIONE E DI OCCUPAZIONE – REPERTORIO 2013
della p.a. per la esecuzione di opere pubbliche, allorché si concreta in attività legittima.E
tuttavia la norma presuppone, anzitutto, il verificarsi di un pregiudizio permanente alla
proprietà immobiliare privata in seguito alla esecuzione dell'opera, postulando, come si
ricava dallo stesso tenore dell'art. 46, comma 1, l'esistenza di un nesso di causalità tra il
danno prodotto ed il diritto dominicale con tutte le sue facoltà di godimento attribuite
dall'ordinamento: perciò opportunamente estese da dottrina e giurisprudenza fino a
comprendere ogni loro compressione o riduzione (Cass. 24266/2010; 26261/2007); come
esemplificativamente le limitazioni o maggiori difficoltà di accesso a terreni e fabbricati (Cass.
9757/2011), che ne comportino diminuzione del valore di scambio. Ma è rimasto fermo ed
ineludibile il presupposto della titolarità del fondo (Cass. sez. un. 9341/2003, nonché
13960/2007), non rinvenibile in capo allo S. sia perché ne è soltanto il conduttore, sia perché
l'attribuzione indennitaria tutela la perdita o diminuzione delle facoltà essenziali inerenti al
godimento dell'immobile nella sua intrinseca ed originaria destinazione,e non anche
l'esercizio di attività di fatto che vi sono espletate da terzi, neppure se consistenti
nell'esercizio di un'azienda commerciale o industriale (Cass. 18226/2008).»
TRIBUNALE DI FOGGIA, SEZIONE I CIVILE del 22/01/2013 - Relatore: Maria Grazia D'Errico Presidente: Maria Grazia D'Errico
Sintesi:
In ipotesi di espropriazione parziale di un fondo, la perdita di valore della zona residua che
resta in proprietà del privato non trova tutela nell'art. 46 della L. n. 2359 del 1865, che
prevede un indennizzo a favore del terzo che, pur non avendo subito l'espropriazione,
riceve pregiudizio dall'esecuzione o dall'esercizio legittimo dell'opera pubblica; la norma è
invocabile anche dal soggetto espropriato, ma solo per aree di sua proprietà non connesse
a quelle ablate, per le quali egli è da qualificare "terzo" rispetto alla procedura
espropriativa.
Estratto: «Premessa la sussistenza, in astratto, della giurisdizione del g.o., occorre tuttavia
verificare la correttezza dell'eccezione di incompetenza per materia in favore della Corte
d'Appello di Bari, tempestivamente sollevata dall'Anas spa e dall'interventrice volontaria
Grandi Lavori Fincosit spa.Come ripetutamente chiarito dalla S.C., in ipotesi di
espropriazione parziale di un fondo, la perdita di valore della zona residua che resta in
proprietà del privato non trova tutela nell'art. 46 della L. n. 2359 del 1865, che prevede un
indennizzo a favore del terzo che, pur non avendo subito l'espropriazione, riceve pregiudizio
dall'esecuzione o dall'esercizio legittimo dell'opera pubblica; la norma è invocabile anche dal
soggetto espropriato, ma solo per aree di sua proprietà non connesse a quelle ablate, per le
quali egli è da qualificare "terzo" rispetto alla procedura espropriativa e come tale
legittimato a proporla -non a caso la rubrica dell'art.44 del D.P.R. n. 327 del 2001, che ricalca
letteralmente il vecchio art. 46 della L. n. 2359 del 1865, riporta la dizione "indennità dovuta
al titolare del bene non espropriato"-.Per l'espropriazione parziale opera dunque
unicamente l'art. 40 della stessa L. n. 2359 del 1965, avente portata e caratteri generali, il
quale prevede che si tenga conto della diminuzione di valore dell'area residua, collegata con
quella espropriata da un vincolo strumentale ed obiettivo; secondo Cass. civ. Sez. I,
29/11/2000 n. 15305, tanto vale anche in caso di indennità concordate e non giudizialmente
determinate, sia perché il compenso per la cessione volontaria deve produrre risultati non
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INDENNITÀ DI ESPROPRIAZIONE E DI OCCUPAZIONE – REPERTORIO 2013
diversi dall'espletamento del procedimento espropriativo, sia perché unico è il criterio di
riferimento, costituito dall'art. 40 della L. n. 2359 del 1865 -si vedano anche, fra le altre, Cass.
civ. Sez. I, 05/06/2001, n. 7590; Cass. sez. un. 2003/n.l0163; Cass. civ. Sez. I, 25/11/2005, n.
25017; Cass. civ. Sez. I, 16/09/2009, n. 19972 -.In base al tipo di danni prospettati dagli attori
ed alla loro riferibilità alla parte residua dello stesso fondo espropriato, l'azione proposta è in
effetti intesa ad ottenere la revisione dell'indennità espropriativa concordata dagli attori con
l'ente espropriante con l'atto del 21/07/2004, revisione in ordine alla quale la competenza
per materia spetta astrattamente in unico grado alla Corte d'Appello di Bari quale giudice
dell'opposizione alla stima, ai sensi dell'art. 54 del D.P.R. n.327 del 2001.Il Tribunale non
ignora l'orientamento della S.C. secondo il quale, in tema di espropriazione per pubblica
utilità, una volta che l'indennità provvisoria sia stata accettata o concordata attraverso un
accordo amichevole (come nella presente fattispecie), la misura dell'indennità diviene
definitiva e non più contestabile, con la conseguenza che resta precluso il ricorso al rimedio
della sua determinazione giudiziale attraverso la proposizione dell'opposizione alla stima,
mentre rimane salva la possibilità di intentare un ordinario giudizio di cognizione dinanzi al
giudice di primo grado diretto a contestare la validità dell'accordo circa la misura
dell'indennità per farne accertare l'eventuale nullità, annullabilità o rescindibilità (si vedano
in proposito Cass. civ. Sez. I, 13/09/2006, n. 19671; Cass. civ. Sez. 1, 02/04/2007 n.8217): nel
caso, però, gli attori non hanno in alcun modo manifestato l'intento di contestare la validità
dell'accordo del 21/07/2004 circa la misura dell'indennità, accordo che hanno piuttosto
invocato, nella parte in cui vi si affermava la non inclusione, nell'indennità concordata, "di
danni diretti ed indiretti".Ogni considerazione circa l'ammissibilità e la fondatezza
dell'opposizione alla stima in presenza dell'accordo amichevole intercorso in proposito fra le
parti, resta peraltro necessariamente demandata al giudice competente.»
TRIBUNALE DI FOGGIA, SEZIONE I CIVILE del 17/01/2013 - Relatore: Maria Grazia D'Errico Presidente: Maria Grazia D'Errico
Sintesi:
L'art. 46 l. n. 2359/1865 è invocabile anche dal soggetto espropriato, ma solo per aree di
sua proprietà non connesse a quelle ablate, per le quali egli è da qualificare "terzo"
rispetto alla procedura espropriativa e come tale legittimato a proporla (non a caso la
rubrica dell'art.44 del D.P.R. n. 327 del 2001, che ricalca letteralmente il vecchio art. 46
della L. n. 2359 del 1865, riporta la dizione "indennità dovuta al titolare del bene non
espropriato).
Estratto: «3.--La competenza della Corte d'AppelloCome ripetutamente chiarito dalla S.C., in
ipotesi di espropriazione parziale di un fondo, la perdita di valore della zona residua che
resta in proprietà del privato non trova tutela nell'art. 46 della L. n. 2359 del 1865, che
prevede un indennizzo a favore del terzo che, pur non avendo subito l'espropriazione, riceve
pregiudizio dall'esecuzione o dall'esercizio legittimo dell'opera pubblica; la norma è
invocabile anche dal soggetto espropriato, ma solo per aree di sua proprietà non connesse a
quelle ablate, per le quali egli è da qualificare "terzo" rispetto alla procedura espropriativa e
come tale legittimato a proporla -non a caso la rubrica dell'art.44 del D.P.R. n. 327 del 2001,
che ricalca letteralmente il vecchio art. 46 della L. n. 2359 del 1865, riporta la dizione
"indennità dovuta al titolare del bene non espropriato"-.Per l'espropriazione parziale opera
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INDENNITÀ DI ESPROPRIAZIONE E DI OCCUPAZIONE – REPERTORIO 2013
dunque unicamente l'art. 40 della stessa L. n. 2359 del 1965, avente portata e caratteri
generali, il quale prevede che si tenga conto della diminuzione di valore dell'area residua,
collegata con quella espropriata da un vincolo strumentale ed obiettivo; secondo Cass. civ.
Sez. I, 29/11/2000 n. 15305, tanto vale anche in caso di indennità concordate e non
giudizialmente determinate, sia perché il compenso per la cessione volontaria deve produrre
risultati non diversi dall'espletamento del procedimento espropriativo, sia perché unico è il
criterio di riferimento, costituito dall'art. 40 della L. n. 2359 del 1865 -si vedano anche, fra le
altre, Cass. civ. Sez. I, 05/06/2001, n. 7590; Cass. sez. un. 2003/n.l0163; Cass. civ. Sez. I,
25/11/2005, n. 25017; Cass. civ. Sez. I, 16/09/2009, n. 19972 -.In base al tipo di danni
prospettati dagli attori ed alla loro riferibilità alla parte residua dello stesso fondo
espropriato, l'azione proposta è in effetti intesa ad ottenere la revisione dell'indennità
espropriativa concordata dagli attori con l'ente espropriante con l'atto del 21/07/2004,
revisione in ordine alla quale la competenza per materia spetta astrattamente in unico grado
alla Corte d'Appello di Bari quale giudice dell'opposizione alla stima, ai sensi dell'art. 54 del
D.P.R. n.327 del 2001.Il Tribunale non ignora l'orientamento della S.C. secondo il quale, in
tema di espropriazione per pubblica utilità, una volta che l'indennità provvisoria sia stata
accettata o concordata attraverso un accordo amichevole (come nella presente fattispecie),
la misura dell'indennità diviene definitiva e non più contestabile, con la conseguenza che
resta precluso il ricorso al rimedio della sua determinazione giudiziale attraverso la
proposizione dell'opposizione alla stima, mentre rimane salva la possibilità di intentare un
ordinario giudizio di cognizione dinanzi al giudice di primo grado diretto a contestare la
validità dell'accordo circa la misura dell'indennità per farne accertare l'eventuale nullità,
annullabilità o rescindibilità (si vedano in proposito Cass. civ. Sez. I, 13/09/2006, n. 19671;
Cass. civ. Sez. 1, 02/04/2007 n.8217): nel caso, però, gli attori non hanno in alcun modo
manifestato l'intento di contestare la validità dell'accordo del 21/07/2004 circa la misura
dell'indennità, accordo che hanno piuttosto invocato, nella parte in cui vi si affermava la non
inclusione, nell'indennità concordata, "di danni diretti ed indiretti".Ogni considerazione circa
l'ammissibilità e la fondatezza dell'opposizione alla stima in presenza dell'accordo
amichevole intercorso in proposito fra le parti, resta peraltro necessariamente demandata al
giudice competente.»
BENI NON ESPROPRIATI NEL DIRITTO DI PROPRIETÀ --> ART. 46 L. 2359/1865 --> AVENTI
TITOLO E OGGETTO --> OCCUPAZIONE TEMPORANEA
CORTE DI CASSAZIONE, SEZIONE I CIVILE n.26497 del 27/11/2013 - Relatore: Renato
Bernabai - Presidente: Ugo Vitrone
Sintesi:
Il richiamo al principio di onnicomprensività dell'indennità di espropriazione non è
pertinente in una fattispecie in cui nessun indennizzo di espropriazione è stato
riconosciuto alla luce dell'occupazione solo temporanea del fondo, il cui proprietario resta
dunque terzo rispetto all'attività lecita della Pubblica amministrazione consistente
nell'esecuzione dell'opera pubblica; ne consegue, nel caso di specie, l'applicabilità dell'art.
46 della L. n. 2359/1865.
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