Cambio di Residenza in tempo reale

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Cambio di Residenza in tempo reale
VARIAZIONI ANAGRAFICHE
Le iscrizioni anagrafiche e le variazioni di indirizzo devono essere dichiarate dai
cittadini interessati entro 20 (venti) giorni dalla data dell’effettivo trasferimento di
residenza.
CAMBI DI RESIDENZA IN TEMPO REALE
Il D.L. 09.02.2012 convertito in Legge 04.04.2012 n. 35 (Disposizioni urgenti in
materia di semplificazione e di sviluppo) ha introdotto con l’art. 5 (Cambio di
residenza in tempo reale) una nuova serie di disposizioni che modificano
profondamente la materia delle iscrizioni anagrafiche e delle variazioni di indirizzo.
A far data dal 09 maggio 2012 i cittadini interessati ad iscriversi nell’Anagrafe
o coloro che intendano variare il proprio indirizzo all’interno del territorio Comunale
potranno dichiarare le variazioni che li riguardano oltre che presso l’Ufficio
Demografico, anche per posta raccomandata, per fax o per via telematica utilizzando
esclusivamente il modulo di richiesta predisposto dal Ministero dell’Interno (allegato
1)
REQUISITI
•
•
avere la dimora abituale a nel Comune;
avere la titolarità a risiedere nell'abitazione indicata.
L'art. 5 del D.L 47/2014, convertito con L. 80/2014, al comma 1 recita:
“Chiunque occupa abusivamente un immobile senza titolo non può chiedere la
residenza né l'allacciamento a pubblici servizi in relazione all'immobile
medesimo e gli atti emessi in violazione di tale divieto sono nulli a tutti gli
effetti di legge".
Pertanto il cittadino che faccia richiesta di iscrizione anagrafica o cambio di
indirizzo dovrà compilare l’apposito modello di cui sopra (allegato 1). Qualora il cambio
sia richiesto presso un affittuario con il quale non sussistono vincoli di matrimonio,
parentela, affinità, adozioni, tutela o vincoli affettivi, il richiedente dovrà produrre
anche il modello allegato 2 compilato dal proprietario dell’immobile.
Con la nuova normativa il cambio di residenza o di indirizzo saranno effettivi
entro 2 (due) giorni lavorativi dalla data di ricevimento della richiesta da parte
dell’ufficio. Dopo tale termine sarà possibile richiedere solo i certificati di residenza
e di stato di famiglia.
Per ottenere gli altri certificati si dovrà attendere che il comune di
provenienza trasmetta i dati necessari al completamento dell’iscrizione (di norma
entro 7 giorni dall’inizio della procedura).
Per la richiesta di cambio l’interessato dovrà compilare il modulo, firmarlo e
trasmetterlo al Comune, insieme con una fotocopia completa (fronte - retro) del
proprio documento d’identità in corso di validità (art. 38 del D.P.R.445/2000), con una
delle seguenti modalità:
- direttamente allo sportello anagrafico;
- con raccomandata;
- via fax al n. 06 90178904 oppure 06 90160015;
- per posta elettronica ordinaria, [email protected];
- tramite P.E.C. [email protected].
L’invio per posta elettronica presuppone la scansione del modulo e del
documento d’identità.
Il modulo riporta in calce le modalità di compilazione della richiesta che
dovranno essere scrupolosamente seguite dagli interessati al fine di evitare la NON
RICEVIBILITÀ DELLA DOMANDA, mentre la trasmissione del modulo a mezzo posta
elettronica potrà essere effettuata solo se il richiedente rispetti almeno una delle
condizioni indicate sul modulo stesso.
In proposito si consiglia al richiedente che non abbia presentato l’istanza
direttamente allo sportello anagrafico, di prendere contatti con l’Ufficio Anagrafe al
fine di verificare, oltre alla corretta ricezione della stessa, che la documentazione
prodotta sia conforme a quanto previsto dalla normativa vigente.
AVVERTENZE
1. Tutti i campi obbligatori devono essere compilati.
2. Devono essere apposte le firme del dichiarante e delle persone maggiorenni che
trasferiscono la residenza unitamente al dichiarante.
3. Deve essere allegata la copia non autenticata di un documento di riconoscimento
di tutti i firmatari.
4. I cittadini stranieri non appartenenti all’Unione Europea devono allegare la
documentazione relativa alla regolarità del soggiorno (allegato A).
5. I cittadini dell’unione Europea devono allegare la documentazione di cui
all’allegato B - solo se provenienti dall’estero.
6. Il modulo deve essere compilato in modo leggibile.
7. Ai possessori di patente di guida o intestatari di veicoli immatricolati in Italia
si suggerisce di compilare le sezioni contenenti tali dati (indicati con 3
asterischi) anche se non obbligatori, per consentire l'invio alla Motorizzazione
Civile per l’aggiornamento dell’indirizzo sulle patenti e sui libretti di
circolazione prestando particolare attenzione per evitare errori sui dati degli
stessi, in quanto se questi non saranno comunicati alla Motorizzazione in modo
esatto, gli interessati non riceveranno l’adesivo con l’indicazione del nuovo
indirizzo.
8. Qualora il cambio di residenza o di indirizzo riguardi anche un minore, se fra i
firmatari del modulo allegato non sono ricompresi entrambi i genitori inviare
l’assenso del genitore non firmatario (allegato C) unitamente alla copia non
autenticata di un suo documento di riconoscimento. Nel caso non sia possibile
reperire tale assenso, compilare il modello allegato D.
9. Qualora nell’abitazione sita al nuovo indirizzo siano già iscritte altre persone, si
dovrà compilare e firmare per accettazione l'apposita sezione dell’allegato 1.
Qualora vi fossero dichiarazioni mancanti anche di uno solo dei punti da 1 a 4,
l’istanza sarà considerata IRRICEVIBILE da parte dello sportello anagrafico.
Nei 45 giorni successivi alla richiesta di cambio di residenza o di abitazione
l’ufficio effettuerà le verifiche al domicilio dichiarato (tramite la Polizia Locale o
altro personale incaricato) e controllerà tutta la documentazione presentata dal
richiedente o eventualmente trasmessa dal comune di emigrazione.
Entro il 45° giorno l’ufficio potrà emettere un preavviso di rigetto della domanda nel
caso in cui si accerti che non ci sono le condizioni previste dalla legge relative sia
all'effettivo luogo di dimora abituale sia agli altri requisiti per l’iscrizione anagrafica
oppure si rilevino delle irregolarità nella richiesta.
In questo caso il richiedente avrà 10 giorni di tempo per presentare le proprie
osservazioni scritte al fine di evitare l’annullamento della residenza e il ripristino della
precedente iscrizione.
Trascorsi inutilmente i termini di risposta o se gli elementi forniti fossero
ritenuti insufficienti alla definizione del procedimento l’Ufficio provvederà a:
- segnalare quanto emerso all’Autorità di Pubblica Sicurezza ai sensi dell’art. 19
comma 3 del D.P.R. n. 223/1989;
- revocare la residenza ottenuta e/o ripristinare il precedente indirizzo;
- segnalare all’Autorità Giudiziaria le false dichiarazioni rese a Pubblico
Ufficiale ai sensi degli art. 75 e 76 del DPR 28.12.2000 n. 445.
In mancanza di comunicazione all’interessato entro i 45 giorni di cui sopra, vale
la regola del silenzio/assenso e la richiesta di iscrizione/variazione dell’indirizzo si
intende confermata.