Scambio automatico e norme anti-Beps
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Scambio automatico e norme anti-Beps
formazione/ finanza Scambio automatico e norme anti-Beps L’imminenza dello scambio automatico di informazioni finanziarie ai fini fiscali e le misure dell’OCSE contro la pianificazione fiscale aggressiva, oltre che le iniziative dell’Unione Europea in entrambi gli ambiti, stanno comportando una serie di modifiche della normativa fiscale a livello internazionale senza precedenti con ricadute a livello operativo da analizzare e approfondire. N ello scorso numero di Settembre, Ticino Management ha dedicato la sua inchiesta di copertina all’evoluzione degli orientamenti sulla fiscalità delle imprese transnazionali. La concorrenzialità tra i sistemi economici di diversi Paesi è sempre più importante e l’informatica svolge un ruolo fondamentale. Singoli Paesi possono presentare profili atti ad attrarre investimenti e risorse nel proprio territorio. Viceversa altri Paesi, o la comunità internazionale o enti sovranazionali possono cercare di intervenire su questi processi. Pensiamo all’attività dell’Ocse e del G20 con il programma Base erosion and profits shifting (Beps) o alle recenti iniziative della Commissione Europea. «Da una parte l’attività internazionale riserva effettive opportunità sia per le aziende che per le persone fisiche. Dall’altra gli Organismi internazionali e le Amministrazioni finanziarie pongono l’attenzione su quella che viene considerata come ‘pianificazione fiscale aggressiva’», riassume Karin Meiners, Responsabile dell’area fiscale del Centro di Studi Bancari. «Ne deriva la necessità di conoscere la normativa tributaria internazionale, con conseguente piena consapevolezza della gestione del rischio fiscale». Il Centro di Studi Bancari segue con molta attenzione l’evolversi di tali aspetti nella consueta prospettiva: verificare gli impatti dei cambia- Programmi e docenti Gli executive Master Tax Compliance Internazionale e Fiscalit internazionale hanno in comune i primi 4 moduli dei rispettivi programmi. Questi corsi forniscono le basi concettuali e operative per comprendere le tematiche di diritto tributario internazionale svizzero trattate, suddivise nei due differenti percorsi, in funzione delle necessità professionali dei partecipanti. C1 - Accertamento della residenza fiscale in ambito internazionale (8 ore); C2 - Il beneficiario effettivo a livello internazionale: un concetto in evoluzione (8 ore); C3 - Fiscalità finanziaria internazionale (8 ore); C4 - Cooperazione internazionale e scambio di informazioni: novità a 360 gradi (12 ore). Il percorso formativo dell’Executive Master Tax Compliance Internazionale , che si articola in 7 iniziative indipendenti per una durata complessiva di 68 ore, prosegue con i seguenti corsi: C5 - Lo scambio automatico di informazioni, il recepimento in Svizzera (8 ore); C6 - US International taxation e Accordi Svizzera - USA (12 ore); C7 - Pianificazione societaria internazionale. Conformità fiscale delle scelte di business e Riforma III delle imprese (12 ore). Il percorso formativo dell’Executive Master Fiscalit internazionale , che si articola in 9 iniziative indipendenti per una durata complessiva di 72 ore, prosegue con i seguenti corsi: C5 - Il Progetto Ocse Base Erosion and Profit Shifting (BEPS). Final Report (8 ore); C6 - Pianificazione societaria internazionale. Conformità fiscale delle scelte di business e Riforma III delle imprese (12 ore); C7 - La stabile organizzazione: evoluzioni in atto (8 ore); C8 - Il ‘transfer pricing’: inquadramento alla luce delle modifiche internazionali (4 ore); C9 - ‘Controlled Foreign Companies’: le novità più recenti (4 ore). La partecipazione come Docenti di Esperti di fiscalità internazionale presso la Commissione Europea, di Esponenti della Segreteria di Stato e della Divisione delle Contribuzioni permette la contestualizzazione delle novità rispetto all’operatività quotidiana, e un loro approfondimento. 130 · TM Ottobre 2016 menti sull’operatività professionale per risalire all’individuazione delle autentiche necessità formative. «L’esercizio quest’anno è stato più complesso», spiega Karin Meiners, «le modifiche in atto sono tali, sia in termini qualitativi che quantitativi, che si è resa indispensabile una rivisitazione della nostra programmazione complessiva, anche per agevolare l’aggiornamento che nei prossimi anni sarà indispensabile. Ci siamo concentrati, da una parte sulla doppia imposizione internazionale, l’assistenza amministrativa, lo scambio automatico di informazioni con il Fatca e dall’altra sui risultati del progetto Beps». Tutto ciò ha comportato la modifica del programma dell’Executive Master Tax Compliance Internazionale giunto ormai alla IV edizione, in modo da analizzare l’argomento, non isolandolo, bensì contestualizzandolo rispetto a tutta una serie di tematiche indispensabili affinché lo scambio di informazioni non rappresenti un rischio ingestibile. Paolo Arginelli, Professore di diritto tributario all’Università Cattolica del Sacro Cuore pur esercitando la sua attività professionale a Lugano, ha maturato una significativa esperienza nella gestione di tali problematiche sul lato italiano del confine, ove le banche hanno dovuto affrontare l’implementazione delle procedure per lo scambio automatico di informazioni con un anno di anticipo; è docente proprio sul tema dello scambio automatico di informazioni nell’ambito dell’Executive Master Tax Compliance Internazionale. «La Svizzera ha firmato accordi internazionali con cui si è assunta l’obbligo di trasmettere ogni anno, alle autorità fiscali degli altri Stati contraenti, talune informazioni di natura finanziaria detenute dai propri ope- ratori (banche, compagnie di assicurazioni, gestori patrimoniali, ecc.) e relative a persone residenti in detti Stati», spiega Paolo Arginelli, ricercatore presso l’International Bureau of Fiscal Documentation di Amsterdam. Con riferimento ad un ampio numero di Paesi, tale obbligo decorre dal 2018 e riguarda le informazioni finanziarie relative all’anno 2017. Le informazioni scambiate saranno usate dalle autorità fiscali estere al fine di verificare se i propri contribuenti abbiano correttamente adempiuto agli obblighi fiscali imposti dalle rispettive discipline nazionali. «Per i contribuenti non in regola con il fisco, lo scambio automatico di informazioni equivale all’apertura del vaso di Pandora nella mitologia greca. Esso permetterà alle autorità fiscali competenti di istruire mirate indagini tributarie sulle attività finanziarie detenute all’estero dai propri residenti, anche mediante lo strumento dello scambio di informazioni su richiesta, che, con riferimento all’Italia, è oggetto di uno specifico accordo internazionale concluso dalla Svizzera il 23 febbraio 2015 e che esplica i suoi effetti a decorrere da tale data» ricorda Arginelli. «Gli accordi internazionali» prosegue, «per il cui tramite si dà attuazione all’impegno politico sullo scambio automatico di informazioni, sono tra loro tutti molto simili, in quanto riproducono in larga parte lo standard Ocse. Non credo quindi che, in termini generali, le procedure che dovranno essere implementate richiederanno di essere specificamente declinate per ogni singolo Stato estero. Le peculiarità di tali Stati dovranno essere tenute in considerazione con riferimento esclusivamente a taluni aspetti tecnici, il più importante dei quali credo sia il concetto di residenza fiscale. L’unica eccezione a quanto detto è costituita dall’accordo Fatca concluso con gli Stati Uniti, il quale segue logiche parzialmente difformi, trovando la sua origine e ragion d’essere in una specifica disciplina nazionale statunitense», nota Arginelli. La sovrapposizione tra scambio automatico conforme al modello Ocse e Fatca, peraltro, complica il lavoro per chi si trova a dover cercare e gestire informazioni parzialmente difformi e aumenta le ragioni per implementare tempestivamente adeguate procedure interne ed elaborare un piano per la formazione mirata delle diverse classi di funzionari che saranno coinvolte. Quanto al progetto Beps, Karin Meiners specifica che «il pacchetto di azioni previsto dal progetto Ocse comprende nuovi stan- dard minimi in numerose questioni di fiscalità internazionale. Per questa ragione, abbiamo deciso di implementare un percorso ad hoc organizzato dall’Istituto di Formazione delle Professioni Fiduciarie, intitolato Fiscalità Internazionale». Il Beps rappresenta oggi un fattore di impulso delle politiche fiscali europee senza precedenti. La fiscalità dell’UE sta cambiando e l’aspetto più interessante di questo cambiamento è che esso non nasce all’interno dell’Unione stessa, ma è indotto da un cambiamento che arriva da fuori, ossia i lavori del Beps avviati sotto l’egida dell’Ocse e del G20. In merito alle novità che si stanno susseguendo in tale ambito, Mario Tenore, Associato presso lo studio Maisto e Associati, Dottore di Ricerca in Diritto tributario alle Università di Vienna e di Salerno e docente all’Executive Master Fiscalità internazionale, osserva: « la fiscalità internazionale e comunitaria è in continuo cambiamento. Da una fase iniziale in cui le politiche fiscali erano orientate alla ‘realizzazione’ del mercato interno attraverso l’eliminazione degli ostacoli fiscali, si è passati, sotto la spinta del Beps, ad una fase in cui le politiche fiscali europee diventano vieppiù rivolte alla ‘protezione’ del suddetto mercato. Le politiche europee di protezione del mercato interno si sono così manifestate secondo due diverse varianti: da un lato, la spinta verso la maggiore trasparenza fiscale (‘increased tax transparency’) e dall’altro la ricerca di un’imposizione più equa (‘fairer taxation’). I segnali di questo cambiamento di direzione si colgono a tutti i livelli dell’integrazione fiscale europea. Senza pretesa di esaustività, eccone alcune esempi di palmare evidenza.In tema di integrazione positiva (armonizzazione delle regole impositive) vanno ricordate in ottica di ‘fairer taxation’ Da sinistra, Paolo Arginelli, Docente di diritto tributario all’Università Cattolica del Sacro Cuore, e Mario Tenore, Associato presso lo studio Maisto e Associati, Dottore di Ricerca in Diritto tributario in varie università. le modifiche alla Direttiva Madre Figlia con cui è stata introdotta: la disposizione anti-ibridi (Direttiva 2014/86/EU) formulata alla stregua di quanto previsto dall’azione 2 del progetto Beps, e la norma generale antiabuso di portata simile a quella suggerita sempre in ambito Beps con l’azione 6. Va segnalata inoltre, la recente approvazione della Direttiva anti-Beps finalizzata al recepimento negli Stati UE dei risultati di alcune azioni del Beps. «In parallelo» aggiunge Mario Tenore «in ottica di trasparenza fiscale, sono state portate a termine modifiche alla Direttiva in materia di mutua assistenza con cui si è giunti allo scambio automatico di informazioni, allo scambio di ‘tax ruling’ e APA e all’introduzione del ‘country by country reporting’. Muovendo ora lo sguardo all’integrazione negativa (libertà fondamentali e aiuti di stato), non possono non citarsi le decisioni di recupero assunte in materia di aiuti dalla Commissione UE con riferimento agli accordi amministrativi di alcuni gruppi multinazionali». Ma in fondo, conclude il docente del CSB, «l’attività della Commissione UE si inserisce nel solco dell’imposizione più equa ed è un’ulteriore riprova che le politiche fiscali sono oggi più che mai orientate alla protezione del mercato interno. Le azioni di annullamento presentate dagli Stati membri coinvolti hanno avviato un filone giurisprudenziale che si trascinerà per anni. Federico Introzzi TM Ottobre 2016 · 131