Capitolato Speciale di Gara

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Capitolato Speciale di Gara
LICEO CLASSICO STATALE “G.M. DETTORI”
Via Cugia, 2 – 09129 CAGLIARI / Codice Fiscale 80013430923
Tel. 070/ 308257 – 304270 – Fax 070/ 3481216
email [email protected] - [email protected]
CAPITOLATO SPECIALE DI GARA PER LA CONCESSIONE DEL SERVIZIO DI RISTORO INTERNO
C I G 5131288
ART. 1 - OGGETTO DELLA GARA
La gara ha per oggetto la concessione del servizio pubblico di ristoro interno con:
1. somministrazione di alimenti freschi mediante vendita diretta;
2. somministrazione di alimenti e bevande mediante distributori automatici;
da svolgersi secondo le modalità e i criteri dettati nel capitolato tecnico che costituisce parte integrante del
presente bando
La concessione non è soggetta né al tacito rinnovo né al rinnovo espresso (art. 23/L.62/2005).
In tutti casi è assolutamente vietata la vendita e la somministrazione di bevande alcoliche e/o di
alimenti con contenuto alcolico.
ART. 2 - UTENZA
Possono usufruire del servizio gli studenti, il personale dell’Istituto ed ogni altra persona la cui presenza a scuola sia
autorizzata in relazione alle attività d’Istituto.
Con riferimento ai sacchetti pranzo, questi sono da intendersi come fornitura programmata e comunicata alla Ditta
aggiudicataria della gara d’appalto almeno due giorni prima della data di consegna, con precisazione del numero e del
contenuto dei sacchetti pranzo, da parte della scuola.
Con riferimento agli alunni ed al personale della scuola, l’utenza è quantificata alla data odierna come segue:
LOTTO N.01 – Liceo Classico Statale “GM Dettori” Cagliari - C.I.G. n. 524477908D
- alunni n. 850 circa
- personale dipendente n. 100 circa
- sedi scolastiche n. 2 . ubicate nel Comune di Cagliari
LOTTO N.02 – Liceo Artistico Statale “Foiso Fois” Cagliari – C.I.G. n. 52448012B4
- alunni n. 750 circa
- personale dipendente n. 100 Circa
- sedi scolastiche n. 3 ubicate nel Comune di Cagliari
LOTTO N.03 – I. I. S. Statale “P. Levi “ Quartu S. Elena – C.I.G. n. 52448066D3
- alunni n. 1100 circa
- personale dipendente n. 170 circa
- sedi scolastiche n. 2 ubicate nel Comune di Quartu S. Elena
ART. 3 DURATA DEL CONTRATTO
Il contratto ha validità di anni 3 (tre) dalla data di stipula del contratto attuativo di ogni singolo lotto.
ART 4 - CONDIZIONI PER IL RILASCIO DELLE CONCESSIONI
Costituiscono condizioni essenziali del presente capitolato e dei singoli contratti attuativi quanto previsto dall’art. 4
del Regolamento Provinciale, quale Ente proprietario dei locali scolastici, per l’assegnazione e la gestione dei servizi
di ristoro negli II.SS. (delibera n. 17 del 24.03.2009) che si riporta integralmente:
Nei contratti di concessione per il servizio di ristoro sarà espressamente previsto che:
a) il servizio e tutti i prodotti offerti dalla Ditta concessionaria dovranno essere forniti in conformità alla
vigente normativa in materia;
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Via Cugia, 2 – 09129 CAGLIARI / Codice Fiscale 80013430923
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b) La Ditta concessionaria è obbligata a sottoscrivere una polizza assicurativa che copra la responsabilità
civile per danni eventualmente provocati a persone o cose nell’esercizio della concessione, con massimali di
copertura congrui;
c) La Provincia e le scuole sono esonerate da responsabilità in ordine a eventuali danni provocati da ignoti
alla struttura e agli impianti con cui è svolto il servizio;
d) Sono a carico del concessionario tutte le spese relative all’adeguamento dei locali, al collegamento alla rete
fognaria e alle utenze idriche ed elettriche occorrenti per lo svolgimento del servizio (qualora si effettuasse
la separazione delle utenze, le spese relative ai consumi idrici ed elettrici saranno computate
forfettariamente in sede di determinazione del canone di concessione): I relativi progetti dovranno essere
approvati dagli Uffici Tecnici della Provincia;
e) Tutti i suddetti lavori , necessari per il funzionamento del servizio, devono essere realizzati, a proprie cure e
spese, dalla Ditta concessionaria ed eseguiti a regola d’arte, e in conformità alla normativa vigente, secondo
le istruzioni dell’ Ufficio Tecnico della Provincia;
f) L’acquisizione delle certificazioni occorrenti per l’esecuzione dei lavori è a carico della Ditta
concessionaria e la Provincia dovrà verificare l’avvenuto rilascio prima di autorizzare l’esecuzione di
lavori;
g) Alla scadenza della concessione e comunque all’interruzione del rapporto, le opere costruite o stabilmente
incorporate (impianti idrici, elettrici e fognari, opere murarie, infissi) esclusi i macchinari, possono essere
ritenute dalla Provincia con diritto del concessionario all’indennizzo nella misura che sarà stimata dal
settore Edilizia Scolastica della Provincia, salvo richiesta della medesima della rimessione in pristino stato
della proprietà Provinciale, a cura e spese della Ditta concessionaria;
h) Alla scadenza della concessione e comunque all’interruzione del rapporto, la Ditta concessionaria deve
rimuovere, a proprie spese, i distributori e i vari arredi.
ART. 5 - ORARI E PERIODI EROGAZIONE DEL SERVIZIO
Il servizio di vendita diretta dovrà essere assicurato, dal lunedì al sabato, in una fascia oraria funzionale alla fruizione
dell’utenza durante la pausa di ricreazione, stabilita annualmente nei documenti di programmazione scolastica.
Il periodo di attivazione va dall’inizio e fino al termine delle lezioni, secondo il calendario scolastico annuale.
Durante la sospensione delle lezioni e la totale interruzione delle attività didattiche l’eventuale erogazione del
servizio sarà concordata con il Dirigente Scolastico.
La somministrazione attraverso i distributori automatici dovrà essere garantita, dal lunedì al sabato, per l’ intero anno
scolastico. Durante la sospensione delle lezioni e la totale interruzione delle attività didattiche l’erogazione del
servizio in misura ridotta sarà concordata con il Dirigente Scolastico.
L’Amministrazione scolastica si riserva, comunque, la possibilità di regolamentare l’accesso ai distributori
automatici, se necessario, al fine dell’ordinato svolgimento delle attività d’istituto comunicando, con congruo
anticipo di almeno 48 ore, eventuali modifiche da apportare al suddetto orario che si dovessero rendere necessarie in
relazione a sopravvenute esigenze organizzative.
ART. 6 - UBICAZIONE PUNTO VENDITA E DISTRIBUTORI
Sarà cura dei Dirigenti scolastici concordare l’ubicazione dei punti ristoro con l’ Ufficio Tecnico della Provincia, per
garantire sia la sicurezza che i piani di evacuazione di ogni singola sede scolastica.
ART. 7 - NUMERO E CARATTERISTICHE DELLE APPARECCHIATURE
Le apparecchiature per la distribuzione automatica degli alimenti e delle bevande, così come gli arredi e le macchine
del punto vendita, sono forniti dal Concessionario.
Il numero di distributori è proposto dalla Ditta concorrente, per ciascun lotto, in fase di presentazione dell’offerta.
Dovrà essere previsto un numero di distributori sufficiente a garantire la somministrazione della varietà minima di
prodotti indicata alla tabella dell’Allegato 4.
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I distributori devono rispettare i requisiti previsti dalla normativa vigente. In particolare, in ossequio all’art.
32 del D.P.R. 26 marzo 1980 n. 327 debbono corrispondere ai seguenti requisiti:
• essere di facile pulizia e disinfettabili, sia all'interno che all'esterno, o tali da garantire l'igienicità dei
prodotti distribuiti;
• avere le superfici destinate a venire a contatto con le sostanze alimentari, di materiale idoneo ai
sensi dell'art. 11 della L. 30 aprile 1962 n. 283, resistente alle ripetute operazioni di pulizia e
disinfezione. La ditta deve provvedere alla sistemazione di recipienti o di portarifiuti predisposti per
la raccolta differenziata che debbono essere tenuti in buone condizioni igieniche e svuotati o
sostituiti con frequenza giornaliera. Per lo smaltimento dei rifiuti solidi urbani prodotti dall’attività
del servizio svolto, il Concessionario deve provvedere, nel pieno rispetto delle disposizioni in
materia di raccolta differenziata, conferendo in modo diversificato le diverse tipologie di rifiuto nei
più vicini contenitori appropriati predisposti dal servizio pubblico. La ditta dovrà assicurare
giornalmente la rigorosa pulizia interna ed esterna dei distributori e delle relative attrezzature al fine
di garantire un’ottimale condizione igienica degli stessi, nonché la sicurezza per gli utilizzatori;
• avere le sorgenti interne di calore collocate in modo tale da non influire negativamente sulla
conservazione delle sostanze alimentari e bevande;
• avere, salvo quanto previsto da norme speciali, una adeguata attrezzatura che garantisca la buona
conservazione delle sostanze alimentari di facile deperibilità ad una temperatura non superiore a +4
°C ; delle bevande e piatti caldi ad una temperatura di +65 °C, o comunque non inferiore a + 60 °C,
ed avere inoltre un congegno automatico che blocchi la distribuzione delle sostanze alimentari
quando la temperatura di conservazione si allontani dai limiti stabiliti;
• essere collocati in maniera tale da non essere situati in vicinanza di sorgenti di calore;
• avere la bocca esterna di erogazione non esposta ad insudiciamenti od altre contaminazioni.
• l’installazione e gli allacciamenti dovranno essere effettuati a regola d’arte. E’ fatto comunque
obbligo alla ditta di installare, immediatamente a monte di ciascun distributore, un interruttore
magneto – termico differenziale ad alta sensibilità sulla linea di alimentazione elettrica e fornire la
certificazione dell’avvenuta installazione impiantistica a perfetta regola d’arte secondo le modalità
previste dalla Legge 46/90.
• ai sensi dell’art. 26 D.Lgs. 9 aprile 2008, n. 81, prima dell’installazione dei distributori automatici e
previa apposita riunione di cooperazione e coordinamento con il Responsabile della Ditta, il
Dirigente scolastico provvede ad elaborare in via definitiva il Documento unico di valutazione dei
rischi interferenziali (DUVRI) che individua le interferenze e le misure per eliminare o ridurre gli
stessi rischi da interferenza connessi sia con i lavori di installazione che con la gestione quotidiana
degli stessi distributori automatici. Copia di tale documento è trasmesso alla ditta.
• i distributori devono poter fornire il resto; in alternativa deve essere installato un cambiamonete.
• sui distributori non è ammessa pubblicità se non quella dei prodotti in vendita.
ART. 8 - GESTIONE - MANUTENZIONI E ASSISTENZA
Il Gestore è tenuto all’adozione del manuale di autocontrollo dell’igiene degli alimenti secondo il Sistema di analisi
dei rischi e di controllo dei punti critici HACCP (Hazard Analys and Critical Control Points) di cui al D.Lgs. 155/97
e al D.Lgs. 6 novembre 2007, n. 193 “Attuazione della Direttiva 2004/41/CE relativa ai controlli in materia di
sicurezza alimentare e applicazione dei regolamenti comunitari nel medesimo settore”.
Gli oneri relativi all’autocontrollo sono a totale carico del Concessionario.
La vendita dovrà essere effettuata in conformità alla normativa fiscale vigente. Anche la somministrazione attraverso
i distributori automatici dovrà avvenire nell’assoluto rispetto degli obblighi fiscali e delle specifiche modalità
applicative stabilite dalla legge.
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Il Concessionario deve assicurare il regolare funzionamento dei distributori automatici mediante un’ idonea
manutenzione e con interventi di assistenza tecnica tempestivi
A tal fine l’assistenza deve essere garantita da Società aventi sede nella cd. “Area metropolitana di Cagliari”
ART. 9 - AUTORIZZAZIONI
Prima dell’inizio delle attività di servizio il Concessionario, deve dimostrare di essere in regola con le autorizzazioni
commerciali e sanitarie previste dalla normativa vigente nazionale e regionale (D.Lgs. 31 marzo 1998 n° 114 art. 17;
circolare MICA del 28 maggio 1999 n° 3467/C; risoluzione MICA n° 500254 del 9 gennaio 2001 e Legge Regionale
n° 5 del 18 maggio 2006 – e per le parti applicabili alla gara trasmettere alla sede dell’Istituto scolastico capofila
tutta la documentazione in copia conforme.
ART. 10 - ALIMENTI E BEVANDE
Le sostanze alimentari e le bevande poste in vendita devono essere conformi alla normativa vigente in
materia di igiene nella produzione e nella vendita delle sostanze alimentari e delle bevande, ed in
particolare all’art. 33 del D.P.R. 26 marzo 1980 n. 327.
La ditta garantisce quindi che le sostanze alimentari e le bevande poste in vendita a mezzo di distributori
automatici:
• siano state prodotte in stabilimenti o laboratori provvisti dell'autorizzazione sanitaria di cui all'art.
25 del D.P.R. 26 marzo 1980 n. 327;
•
siano corrispondenti per caratteristiche e requisiti alle rispettive denominazioni legali, ove previste,
o merceologiche che le caratterizzano e con le quali vengono poste in vendita.
Le sostanze e le bevande poste in vendita devono corrispondere ai requisiti igienico-sanitari previsti dalla
legge ed abbiano le caratteristiche merceologiche proprie del prodotto.
Sui distributori devono essere riportate in lingua italiana, in modo ben leggibile e ben visibile agli
utilizzatori, per ciascuna delle sostanze alimentari poste in distribuzione, le indicazioni di cui ai numeri da
1) a 4) dell'art. 64 del D.P.R. 26 marzo 1980 n. 327, nonché l'indicazione dell'eventuale presenza di additivi
e coloranti, secondo le vigenti disposizioni.
I panini forniti in buste microforate sigillate automaticamente e i prodotti messi in vendita e/o le materie prime
utilizzate per la loro preparazione devono essere di prima qualità, di marche conosciute a livello nazionale o regionale
e rispondenti alle caratteristiche organolettiche previste dalle norme vigenti. Salumi e formaggi non devono
contenere polifosfati aggiunti. La composizione dei prodotti confezionati deve essere dichiarata ed esposta al
pubblico.
Il rifornimento d’acqua potabile per l’uso alimentare dei distributori dedicati alla somministrazione di bevande calde
dovrà avvenire esclusivamente da confezioni sigillate di produzione industriale garantite all’origine, fornite a cura e
spese del Concessionario
I distributori devono sempre essere riforniti di prodotti, obbligandosi al controllo quotidiano ed
all’eventuale immediato rifornimento.
E’ vietato introdurre nei distributori e vendere prodotti diversi da quelli elencati.
ART. 11 - PREZZI DI VENDITA
I prezzi di vendita sono quelli indicati in sede di offerta dal Concessionario. Il listino prezzi deve essere esposto in
modo ben visibile in prossimità del punto vendita e nei distributori automatici. I prezzi esposti al pubblico devono
essere comprensivi dell’IVA, e devono valere per l’intera durata a far data dal contratto attuativo di ogni singolo
lotto.
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ART. 12- CONTROLLI QUALITATIVI E QUANTITATIVI
Sono preposti al controllo dell’igiene nella preparazione, nel trasporto e nella distribuzione degli alimenti gli Organi
preposti delle Aziende Sanitarie e dello Stato, con le modalità previste dalle disposizioni sanitarie vigenti. I controlli
sono attivabili anche su segnalazione e richiesta dell’Istituto.
Per il rispetto delle prescrizioni del presente Capitolato, il controllo sarà effettuato da incaricati dei Dirigenti
Scolastici, che potranno effettuare accertamenti su composizione, grammature e date di scadenza dei prodotti in
vendita, sulla pulizia del personale, delle apparecchiature e degli ambienti utilizzati, sul rispetto delle disposizioni sui
prezzi, sulla sicurezza e tutela della salute, sulla regolarità degli operatori addetti al servizio.
ART. 13 - DISPOSIZIONI SUL PERSONALE
Preliminarmente all’avvio del servizio, ogniqualvolta si verifichino variazioni, deve essere consegnato all’Istituto
l’elenco dei nominativi del personale impiegato. In applicazione del comma 8 dell’art. 26 del D.lgs. 81/2008 tutto il
personale impiegato dal Concessionario aggiudicatario dovrà essere munito di apposita tessera di riconoscimento,
corredato di fotografia, contenente le generalità del dipendente e l’indicazione del datore di lavoro.
Il personale addetto al servizio deve indossare costantemente adeguati indumenti puliti, e deve essere in regola con la
normativa di cui al D.P.R. 26/03/80, n. 327 (Tit. III artt. 37-54).
Per i lavori di pulizia e di manutenzione, il personale dovrà indossare indumenti distinti da quelli usati per
l’erogazione del servizio ristoro.
Per l’espletamento del servizio deve essere impiegato personale idoneo, assunto secondo le disposizioni di legge in
vigore e retribuito come da contratto di categoria. Tutti gli obblighi conseguenti, compresi il versamento degli oneri
previdenziali, assicurativi e similari, sono assolti dal Concessionario che manleva l’Istituto da ogni e qualsivoglia
responsabilità in merito.
L’Amministrazione può ritenere il personale addetto “non compatibile con l’ambiente scolastico”, in tal caso il
Concessionario ha l’obbligo di sostituirlo, pena la decadenza del contratto.
ART. 14 - RESPONSABILITA’
Il Concessionario assume ogni e qualsivoglia responsabilità per i casi di infortuni e di danni eventualmente arrecati
all’Istituto o a terzi in dipendenza dell’esecuzione del servizio, nonché per tutte le attività connesse all’esecuzione del
servizio o all’allestimento dei locali e dei distributori automatici svolte da soggetti terzi. (cfr. art. 4)
Gli Istituti scolastici compresi nella rete sottoscritta per l’individuazione del Concessionario per la gestione del
servizio di ristoro interno e la Provincia di Cagliari, proprietaria degli immobili, non assumono alcuna responsabilità
per danni, furti, infortuni od altro che dovessero derivare al Concessionario o ai suoi dipendenti nell’esecuzione delle
prestazioni oggetto del presente Capitolato o per qualsiasi altra causa, nonché da ogni eventuale responsabilità nei
confronti di terzi che usufruiscono del servizio di ristoro attivato nelle sedi scolastiche.
Il Concessionario si impegna a manlevare e tenere indenne gli istituti scolastici e la Provincia di Cagliari da qualsiasi
responsabilità contrattuale ed extracontrattuale derivante dall’eventuale inosservanza delle norme e prescrizioni
tecniche, di sicurezza, di igiene e sanitarie vigenti.
ART. 15 - PENALITA’, REVOCA E DECADENZA
Qualora fosse riscontrata una violazione delle prescrizioni relative all’esecuzione delle prestazioni, l’Istituto
procederà a comunicare per iscritto l’accertamento della stessa ed all’applicazione della penalità stabilità nella misura
di Euro 50,00; la penale è raddoppiata in caso di recidiva. E’ in ogni caso fatto salvo il risarcimento di eventuali
danni maggiori.
Le violazioni in materia di personale, di igiene e sanità, fiscale, ecc., saranno comunicate alle Autorità di rispettiva
competenza.
Sarà facoltà dell’Istituto revocare la concessione qualora la Ditta appaltatrice non ottemperi ai seguenti obblighi:
- rispetto delle norme igienico-sanitarie;
- rispetto dei prezzi di vendita, della qualità dei prodotti e delle grammature;
- rispetto delle prescrizioni in materia di personale e sicurezza;
- rispetto degli orari;
- arbitraria sospensione del servizio, salvo cause di forza maggiore tempestivamente notificate all’Istituto;
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- utilizzazione degli spazi affidati per destinazione o uso diverso da quello espressamente previsto nel presente
Capitolato;
- rispetto delle ingiunzioni o diffide fattegli dall’Istituto, nei termini imposti dagli stessi provvedimenti, in relazione
alla violazione delle disposizioni di legge e regolamentari nonché del presente Capitolato;
- ripetute irregolarità o gravi anomalie nell’esecuzione degli obblighi contrattuali.
La valutazione della gravità delle violazioni di cui sopra sarà effettuata dall’Istituto a suo insindacabile giudizio.
Le violazioni degli obblighi posti a carico della ditta saranno contestati per iscritto da parte del Dirigente scolastico
attraverso raccomanda A.R. o PEC. La ditta dovrà far pervenire entro i dieci giorni successivi di calendario alla
comunicazione notificata, le proprie controdeduzioni. Decorso inutilmente tale termine l’amministrazione applicherà
le penali previste. Egualmente opererà laddove le controdeduzioni non vengano ritenute adeguate.
In caso di revoca per fatto del Concessionario nulla è dovuto allo stesso
La concessione decade in caso di messa in liquidazione, stato di fallimento, concordato preventivo, stati di moratoria
e conseguenti atti di pignoramento, o altri casi di cessione di attività o cessazione della Ditta concessionaria.
L’Istituto ha, inoltre, facoltà di revocare la concessione, con un preavviso almeno di tre mesi, per sopravvenuti motivi
di pubblico interesse o al verificarsi di nuove condizioni gestionali e/o sopravvenute necessità di variazioni
organizzative.
ART. 16 - DIVIETO DI CESSIONE
E’ fatto espresso divieto al Concessionario di cedere o affidare a terzi l’esecuzione delle prestazioni oggetto del
servizio di gestione di cui al presente Capitolato, o di trasferire in capo a terzi, in tutto o in parte, i diritti derivanti
dalla presente concessione.
Art. 17 - CONTRIBUTO DA VERSARE A FAVORE DELL’ISTITUTO – RIMBORSO SPESE PER SERVIZI
Il Concessionario è tenuto a pagare un canone quale rimborso spese per consumi idrici ed elettrici computato dalla
Provincia per il funzionamento dei distributori automatici ai sensi della lett. d) art. 4 del Nuovo Regolamento
Provinciale per i Punti di Ristoro (Delibera n. 17 del 24.03.2009).
Il contributo previsto dal bando nell’offerta economica – contributo economico, (busta interna n. 2) per ogni singolo
lotto identificato e descritto nell’ art. 2 “Utenza” del presente capitolato, deve essere versato con cadenza semestrale
sul c.c. bancario intestato ad ogni singola istituzione scolastica con la causale “Gestione punto ristoro periodo dal
…… al ……………. 1^ semestre anno ………” entro e non oltre il giorno 10 del mese successivo a quello di stipula
del contratto attuativo di ogni singolo lotto; la seconda rata deve essere versata decorsi sei mesi dalla 1^ rata.
Il mancato pagamento anche di una sola rata costituirà in mora il fornitore del servizio, con la conseguente facoltà di
risoluzione del contratto da parte dell’Ente.
Art. 18 - REFERENTI DELL’ENTE E DEL CONCESSIONARIO
Referente dell’Ente è il Dirigente Scolastico delle singole II.SS.
Il Concessionario comunica il nominativo e i recapiti (telefono, fax ed e-mail- PEC) del referente incaricato di
gestire il rapporto con l’Istituto.
Art. 19 - ESCLUSIONE
Determineranno l’esclusione dalla gara:
1) il recapito del plico oltre il termine perentoriamente indicato nel bando di gara;
2) la mancanza o l’illeggibilità dell’indicazione del tipo di busta (es. “documentazione amministrativa”) sulle buste
da inserire nel plico;
3) la mancanza anche di una sola delle buste da inserire nel plico;
4) l’assenza anche di uno solo dei documenti amministrativi;
5) le offerte condizionate;
6) gli altri motivi di esclusione previsti dalla normativa vigente.
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Art. 20 - ELENCO DEI DOCUMENTI
La Ditta aggiudicataria si impegna a produrre, entro 15 giorni dalla aggiudicazione, la seguente documentazione:
a) polizze assicurative di esecuzione e RCT a norma dell’art. 4 lett. b) del Capitolato Speciale di Gara.
c) documentazione HACCP;
d) dichiarazione di presa visione ed accettazione del documento della valutazione dei rischi, predisposto
dal
Dirigente scolastico ai sensi dell’art. 17, comma 1, lettera a) del D.Lgs.81/2008, e di impegno ad adottare tutte le
misure necessarie a fronteggiare i rischi derivanti da eventuali interferenze tra le attività, secondo quanto stabilito
dal D.U.V.R.I. allegato al contratto.
e) elenco nominativo degli addetti al servizio;
Art. 21 - INFORMATIVA AI SENSI DELL’ART 13 DLGS 196/03
(codice della privacy)
a) I trattamenti dei dati personali della Ditta offerente, del Concessionario e del legale rappresentante saranno
effettuati dall’Ente ai fini dell’espletamento della gara, della stipulazione del contratto, della gestione del rapporto
concessorio e di ogni attività connessa. Il trattamento sarà effettuato con e senza l’ausilio di mezzi elettronici, o
comunque automatizzati, e comprenderà, nel rispetto dei limiti e delle condizioni poste dall’art. 11 del D.Lgs. 196/03,
tutte le operazioni o complesso di operazioni previste dall’art. 4, comma 1, lett. a) D.Lgs. 196/03 e necessarie al
trattamento in questione, ivi inclusa la comunicazione ai soggetti di cui alla successiva lettera d) e comunque con
l'osservanza delle misure minime cautelative della sicurezza e riservatezza dei dati previste dalla normativa vigente.
b) Il conferimento dei dati personali ha natura obbligatoria.
c) L’eventuale parziale o totale rifiuto di rispondere comporterà, pertanto, l’impossibilità di perseguire le finalità
indicate alla lettera a).
d) I dati personali relativi al trattamento in questione:
- possono essere comunicati a soggetti diversi dall’Ente per le finalità indicate nel punto a);
- possono venire a conoscenza dei responsabili dei procedimenti relativi alle attività indicate nella lettera a);
e) Ai sensi dell’art. 7 del D.Lgs. 196/03, i titolari dei dati personali hanno il diritto di conoscere, in ogni momento,
quali sono i dati trattati e come essi vengono utilizzati, nonché il diritto di farli aggiornare, integrare, rettificare o
cancellare, chiederne il blocco ed opporsi al loro trattamento facendone esplicita richiesta al Responsabile del
trattamento.
f) Titolare del trattamento è il D.S. di ciascun Istituto Scolastico compreso nella rete - Responsabile del trattamento è
il Direttore dei SS. GG. AA. Di ciascun Istituto Scolastico compreso nella rete
Art 22 - RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO – CHIARIMENTI
Il responsabile del procedimento, ai sensi del D.Lgs. 12 aprile 2006, n.163 e dell’art. 4 della Legge 241 del
07/08/1990, è il Direttore dei SS.GG.AA. di questa istituzione scolastica, quale Ente capofila della rete, alla quale
potranno essere inoltrate eventuali richieste di informazioni e/o chiarimenti di natura tecnica e/o amministrativa
relative alla gara.
Art 23 - SPESE CONTRATTUALI
Le spese inerenti e conseguenti la stipulazione del contratto sono a carico del Concessionario
Art. 24 - FORO COMPETENTE
Per le controversie relative alla concessione che dovessero insorgere tra l’Ente e la Ditta aggiudicataria rientranti
nella giurisdizione del giudice ordinario è competente in via esclusiva il Tribunale di Cagliari.
Art. 25 - RINVIO
Per quanto non espressamente previsto nel presente Capitolato e nel bando di gara si fa riferimento alle norme e
disposizioni di legge nazionali, comunitarie e regionali in vigore.
IL DIRIGENTE SCOLASTICO
(Prof. Pierluigi COSSU)
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