Le Prestazioni a sostegno del reddito
Transcript
Le Prestazioni a sostegno del reddito
INPS Le Prestazioni a sostegno del reddito copyright © Ordine dei Consulenti del Lavoro – Consiglio Provinciale di Roma Le prestazioni a sostegno del reddito L'assegno per il nucleo familiare L'assegno per il nucleo familiare per i lavoratori parasubordinati Gli assegni familiari L'indennità di mobilità La cassa integrazione guadagni ordinaria La cassa integrazione guadagni straordinaria Le integrazioni salariali in agricoltura L'indennità di malattia L'indennità di malattia dei lavoratori parasubordinati L'indennità di maternità L'indennità di maternità dei lavoratori parasubordinati Le indennità antitubercolari Le cure termali L'indennità di richiamo alle armi L'assegno per il congedo matrimoniale Il trattamento di fine rapporto Il fondo nazionale per le politiche migratorie L'assegno per il nucleo familiare E' una prestazione che è stata istituita per aiutare le famiglie dei lavoratori dipendenti e dei pensionati da lavoro dipendente, i cui nuclei familiari siano composti da più persone e i cui redditi siano al di sotto delle fasce reddituali stabilite di anno in anno dalla legge. Dal 1° gennaio 1998 spetta anche ai lavoratori parasubordinati (collaboratori coordinati e continuativi e liberi professionisti iscritti alla gestione separata dell'Inps) a particolari condizioni. L'assegno per il nucleo familiare A CHI SPETTA Ai lavoratori dipendenti in attività; ai disoccupati indennizzati; ai lavoratori cassintegrati; ai lavoratori in mobilità e impiegati in lavori socialmente utili; ai lavoratori assenti per malattia o maternità; ai lavoratori richiamati alle armi; ai lavoratori in aspettativa per cariche pubbliche elettive e sindacali; ai lavoratori dell'industria o marittimi in congedo matrimoniale; alle persone assistite per tubercolosi; ai pensionati ex lavoratori dipendenti; ai caratisti imbarcati sulla nave da loro stessi armata, agli armatori e ai proprietari armatori; ai soci di cooperative. L'assegno per il nucleo familiare I REQUISITI Per il pagamento dell'assegno, è necessario che il reddito familiare non superi determinati limiti di reddito, stabiliti ogni anno dalla legge. Il reddito è costituito da quello del richiedente e di tutte le persone che compongono il nucleo familiare. Il reddito del nucleo familiare, da prendere in considerazione ai fini della concessione dell'assegno, è quello prodotto nell'anno solare precedente il 1° luglio di ogni anno ed ha valore fino al 30 giugno dell'anno successivo. Ad esempio, per il periodo dal 1° luglio 2006 - 30 giugno 2007, si deve considerare il reddito prodotto nel 2005. L'assegno per il nucleo familiare Quali redditi si considerano Ai fini del diritto all'assegno, si considera la somma dei redditi complessivi assoggettabili all'Irpef (imposta sul reddito delle persone fisiche) e dei redditi di qualsiasi natura, compresi - se superiori a € 1.032,91 - quelli esenti da imposta e quelli soggetti a ritenuta alla fonte. I redditi da lavoro vanno considerati al netto dei contributi previdenziali ed assistenziali. Quali redditi non si considerano Le pensioni tabellari ai militari di leva vittime di infortunio; le pensioni di guerra; le rendite Inail; le indennità di accompagnamento agli inabili civili, ai ciechi civili assoluti, ai minori invalidi non deambulanti; le indennità ai ciechi parziali e ai sordi prelinguali; le indennità di frequenza ai minori mutilati e agli invalidi civili; gli assegni di superinvalidità sulle pensioni privilegiate dello Stato; le indennità di accompagnamento ai pensionati di inabilità Inps; le indennità di trasferta per la parte esclusa da Irpef; i trattamenti di famiglia; i trattamenti di fine rapporto o loro anticipazioni; gli arretrati delle integrazioni salariali. L'assegno per il nucleo familiare Almeno il 70% L'assegno spetta solo se la somma dei redditi derivanti da lavoro dipendente, da pensione o da altre prestazioni conseguenti ad attività lavorativa dipendente (integrazioni salariali, disoccupazione ecc.) riferita al nucleo familiare nel suo complesso, ammonta almeno al 70% dell'intero reddito familiare. L'assegno per il nucleo familiare PER QUALI PERSONE SPETTA Per i componenti del nucleo familiare: il richiedente l'assegno; il coniuge non legalmente ed effettivamente separato; i figli (legittimi, legittimati, adottivi, affiliati, naturali, legalmente riconosciuti o giudizialmente dichiarati, nati da precedente matrimonio dell'altro coniuge, affidati a norma di legge) e i nipoti viventi a carico di ascendente diretto di età inferiore ai 18 anni; i figli maggiorenni inabili che si trovano, per difetto fisico o mentale, nella assoluta e permanente impossibilità di dedicarsi ad un proficuo lavoro. i fratelli, le sorelle ed i nipoti collaterali del richiedente minori di età o maggiorenni inabili, a condizione che siano orfani di entrambi i genitori e non abbiano diritto alla pensione ai superstiti. L'assegno per il nucleo familiare LA DOMANDA Per ottenere il pagamento dell'assegno l'interessato deve presentare domanda utilizzando l'apposito modulo predisposto dall'Inps. Insieme alla domanda vanno presentati anche i documenti di volta in volta necessari, indicati nel modulo. I moduli sono disponibili presso gli uffici dell'Inps e sul sito www.Inps.it nella sezione "moduli". La domanda va presentata: al proprio datore di lavoro, nel caso in cui il richiedente svolga attività lavorativa dipendente non agricola; alla Sede dell'Inps, nel caso in cui il richiedente sia pensionato, disoccupato, operaio agricolo, addetto ai servizi domestici e familiari ecc. (cioè in tutti i casi in cui il pagamento è effettuato direttamente dall'Inps). L'assegno per il nucleo familiare CHI PAGA L'ASSEGNO Il datore di lavoro deve pagare l'assegno su richiesta diretta del lavoratore che dimostri di averne diritto. In alcuni casi però il datore di lavoro è tenuto a pagare solo se il lavoratore è stato preventivamente autorizzato dall'Inps. L'autorizzazione dell'Inps è richiesta per il pagamento dell'assegno alle seguenti persone: i figli di separati, di divorziati, i figli naturali riconosciuti da entrambi i genitori, i fratelli, le sorelle, i nipoti, i familiari inabili per i quali non sia già documentata l'invalidità al 100%, i familiari residenti all'estero. Ai lavoratori Ai lavoratori in attività l'assegno viene pagato dal datore di lavoro in occasione del pagamento della retribuzione. Il datore di lavoro chiede poi all'Inps il rimborso delle somme pagate. Per colf, operai agricoli dipendenti, disoccupati ecc., l'assegno viene pagato direttamente dall'Inps. Ai pensionati Ai pensionati l'assegno viene pagato direttamente dall'Inps insieme alla rata di pensione. L'assegno per il nucleo familiare ASSEGNO DI SOSTEGNO Dal 1° gennaio 1999 i nuclei familiari con almeno tre figli minori possono ottenere un assegno a carico del Comune di residenza, il cui importo dal 1° gennaio 2007 è pari a € 122,80 al mese per tredici mesi l'anno (riducibili in presenza di determinate condizioni reddituali). L'assegno si ottiene a condizione che il nucleo non abbia redditi superiori a determinati tetti. I redditi sono calcolati in base ai criteri stabiliti dal "redditometro". Per le domande relative al 2007, il valore dell'indicatore della situazione economica (ISE), con riferimento ai nuclei familiari composti da cinque componenti, di cui almeno tre figli minori, è pari a € 22.105,12. La prestazione non costituisce reddito ai fini fiscali e previdenziali. L'assegno può essere richiesto entro il 31 gennaio dell'anno successivo a quello di riferimento. I Comuni provvedono a ricevere, istruire e definire le domande e comunicare all'Inps i dati necessari per il pagamento. Inoltre i Comuni possono affidare all'Inps il servizio di concessione della prestazione, mediante specifici accordi. L'assegno per il nucleo familiare LIMITI DI REDDITO ANNUO Il diritto all'assegno è subordinato al reddito complessivo del nucleo familiare che non deve superare i limiti annui indicati dalla legge. I limiti di reddito familiare hanno valore dal 1° luglio di ogni anno al 30 giugno dell'anno successivo; sono stabiliti dalla legge e rivalutati ogni anno in base alla variazione percentuale dell'indice medio annuo dei prezzi al consumo per le famiglie di operai e impiegati calcolato dall'Istat. L'assegno per il nucleo familiare LIMITI DI REDDITO ANNUO - FINANZIARIA 2007 Con la Finanziaria 2007 sono stati rideterminati i livelli di reddito e gli importi dell'assegno al nucleo familiare. Risulta parzialmente modificato il precedente sistema che, prevedendo un ampio intervallo fra i limiti di reddito, portava alla riduzione o alla perdita della prestazione in presenza di aumenti anche minimi del reddito familiare. Gli importi dell'assegno per le famiglie in cui sia presente, oltre ai genitori, almeno un minore e non vi siano componenti inabili, diminuiscono adesso gradualmente per ogni 100 euro di aumento del reddito. Viene introdotto un assegno aggiuntivo per le famiglie monoparentali: fino a un massimo di 1.000 euro annui per i nuclei con almeno tre o quattro componenti, tra cui un figlio minore, oltre al genitore; fino ad un massimo di 1.550 euro per quelli con 5 componenti oltre il genitore. Per le famiglie composte da più di 5 persone, oltre ai genitori, viene invece aumentato l'importo complessivo del 15%, oltre all'introduzione di un incremento di 660 euro per ogni componente oltre al quinto. Per i nuclei familiari con almeno quattro figli (rientrano ora in tale tipologia i nuclei con figli di età inferiore ai 26 anni indipendentemente dal carico fiscale, dalla convivenza, dallo stato civile e dall'attività lavorativa) sono considerati per la determinazione dell'assegno anche i figli di età compresa tra i 18 e i 21 anni, purché studenti o apprendisti. L'assegno per il nucleo familiare L'assegno per il nucleo familiare per i lavoratori parasubordinati Dal 1° gennaio 2007, gli iscritti alla gestione separata che non risultano assicurati a forme pensionistiche obbligatorie sono soggetti all'aliquota contributiva del 23,50%. In tale aliquota è compresa la quota dello 0,50% che serve a finanziare il fondo per la maternità, gli assegni per il nucleo familiare e l'indennità di malattia. LA DOMANDA La domanda per ottenere il pagamento dell'assegno deve essere fatta presso la Sede dell'Inps nella cui circoscrizione territoriale risiede il lavoratore. La domanda deve essere presentata a decorrere dal 1° febbraio dell'anno successivo a quello in cui sono stati corrisposti i compensi e dal 1° gennaio 1998 in poi, nei limiti, comunque, della prescrizione quinquennale. L'assegno per il nucleo familiare L'assegno per il nucleo familiare per i lavoratori parasubordinati L'assegno spetta nei casi in cui almeno il 70% del reddito complessivo familiare, percepito nell'anno solare precedente il 1° luglio, sia costituito da redditi derivanti da attività di collaborazione coordinata e continuativa a progetto, da vendita porta a porta e da libera professione. L'assegno per il nucleo familiare spetta anche al nucleo a composizione reddituale mista che raggiunga il requisito del 70% del reddito complessivo sommando i redditi derivanti da lavoro dipendente con i redditi derivanti da lavoro parasubordinato. Tale requisito si considera realizzato nel caso in cui il reddito derivante dalle due attività (dipendente e parasubordinata) risulta percepito dal solo lavoratore richiedente, anche se il 70% del suo reddito complessivo deriva da lavoro dipendente e quello da attività parasubordinata è uguale a zero. Gli assegni familiari Gli assegni familiari spettano ad alcune categorie di lavoratori escluse dalla normativa dell'assegno per il nucleo familiare. Ne hanno diritto: i coltivatori diretti, mezzadri e coloni, piccoli coltivatori diretti; i pensionati delle Gestioni Speciali per i lavoratori autonomi (artigiani, commercianti, coltivatori diretti, coloni e mezzadri). Gli assegni spettano per i seguenti familiari: il coniuge, anche se legalmente separato (solo per i pensionati delle gestioni speciali); i figli ed equiparati (legittimi, legittimati, adottivi, affiliati, naturali legalmente riconosciuti o giudizialmente dichiarati, nati da precedente matrimonio dell'altro coniuge, affidati a norma di legge, nipoti minori viventi a carico dell'ascendente); i fratelli, le sorelle e i nipoti. Gli assegni familiari L'IMPORTO La misura mensile degli assegni familiari è di € 10,21 per ogni beneficiario. Per i coltivatori diretti, coloni e mezzadri (non pensionati) è di € 8,18 mensili per i figli ed equiparati e per fratelli, sorelle e nipoti conviventi. Gli assegni familiari vengono corrisposti direttamente dall'Inps. L'indennità di mobilità E' una prestazione che spetta ai lavoratori che sono stati collocati in mobilità dalla loro azienda a seguito di: 1. esaurimento della cassa integrazione straordinaria; 2. licenziamento per riduzione di personale o trasformazione di attività o di lavoro; 3. licenziamento per cessazione dell'attività da parte dell'azienda Il lavoratore ne ha diritto quando: 1. è iscritto nelle liste di mobilità compilate dai Centri per l'impiego; 2. ha un'anzianità aziendale complessiva di almeno 12 mesi; 3. può far valere almeno 6 mesi di effettivo lavoro, comprese ferie, festività, infortuni. L'indennità di mobilità L'IMPORTO Per i primi 12 mesi: 100% del trattamento di Cassa integrazione straordinaria percepito o che sarebbe spettato nel periodo immediatamente precedente il licenziamento, nei limiti di un importo massimo mensile. Per i periodi successivi: 80% del predetto importo. In ogni caso l'indennità di mobilità non può superare un importo massimo mensile determinato di anno in anno, importo che dal 1° gennaio 2007 è di € 844,06 lordi mensili (netto € 794,77), elevato a € 1.014,48 lordi mensili (netto € 955,23) per i lavoratori che possano far valere una retribuzione lorda mensile superiore a € 1.826,07. L'indennità è pagata ogni mese dall'Inps direttamente al lavoratore ed è sospesa quando l'interessato è assunto con contratto a tempo determinato o a tempo parziale. L'indennità di mobilità Il trattamento si interrompe quando l'interessato: 1. viene cancellato dalle liste di mobilità; 2. viene assunto con contratto a tempo indeterminato; 3. raggiunge il diritto alla pensione di vecchiaia, o diventa titolare di pensione di anzianità o anticipata, ovvero di pensione di inabilità o di assegno di invalidità senza aver optato per l'indennità di mobilità. La cassa integrazione guadagni ordinaria La cassa integrazione guadagni ordinaria è un intervento a sostegno delle imprese in difficoltà che garantisce al lavoratore un reddito sostitutivo della retribuzione. Spetta agli operai, impiegati e quadri delle imprese industriali in genere e delle imprese industriali e artigiane del settore edile e lapideo, esclusi gli apprendisti, in caso di sospensione o contrazione dell'attività produttiva per situazioni aziendali dovute a: eventi temporanei e non imputabili all'imprenditore o ai lavoratori; situazioni temporanee di mercato. La cassa integrazione guadagni ordinaria L'IMPORTO Corrisponde all'80% della retribuzione globale che sarebbe spettata per le ore di lavoro non prestate. L'importo del trattamento ordinario non può però superare un limite massimo mensile stabilito di anno in anno (per il 2007 è di € 844,06 ed è elevato a € 1.014,48 in caso di retribuzione mensile superiore a € 1.826,07). Tali importi sono ridotti di un'aliquota che attualmente è pari al 5,84%. I periodi di Cassa integrazione guadagni sono utili per il diritto e per la misura della pensione. La cassa integrazione guadagni ordinaria PER QUANTO TEMPO La cassa integrazione può essere concessa per un massimo di 13 settimane, più eventuali proroghe fino a 12 mesi. In determinate aree territoriali il limite è elevato a 24 mesi. Per le imprese edili e per quelle del settore lapideo la durata massima, in caso di sospensione del lavoro, è di 13 settimane; è di 52 settimane quando deriva da una riduzione dell'orario di lavoro. Sospensione e decadenza - Se il lavoratore in Cassa integrazione svolge contemporaneamente attività retribuita senza averlo prima comunicato alla propria Sede Inps, decade dal diritto alla prestazione. - In caso di comunicazione preventiva la prestazione è sospesa per la durata dell'attività lavorativa. La cassa integrazione guadagni straordinaria La cassa integrazione guadagni straordinaria è un intervento a sostegno delle imprese in difficoltà che garantisce al lavoratore un reddito sostitutivo della retribuzione. Spetta agli operai, impiegati e quadri, in caso di ristrutturazione, di riorganizzazione, di conversione, di crisi aziendale e nei casi di procedure concorsuali, delle: - imprese industriali anche edili, imprese appaltatrici di servizi di mensa o ristorazione e dei servizi di pulizia. Esse devono avere occupato più di 15 dipendenti nel semestre precedente la presentazione della domanda; - imprese commerciali, di spedizione e trasporto e agenzie di viaggio e turismo che occupano più di 50 dipendenti, esclusi gli apprendisti e gli assunti con contratto di formazione e lavoro; - imprese di vigilanza. La cassa integrazione guadagni straordinaria La rotazione La scelta dei lavoratori da porre in Cassa integrazione deve essere effettuata in base al criterio della rotazione tra coloro che svolgono le stesse mansioni. Se l'azienda non ritiene di poter applicare la rotazione, deve indicarne i motivi nella domanda di ammissione al trattamento speciale di Cassa integrazione. L'IMPORTO L'importo corrisponde all'80% della retribuzione globale che sarebbe spettata al lavoratore per le ore di lavoro non svolte. L'importo del trattamento straordinario non può però superare un limite massimo mensile (per il 2007 tale importo è di € 844,06; il limite è elevato a € 1.014,48 in caso di retribuzione mensile superiore a € 1.826,07). Tali importi sono ridotti di un'aliquota pari al 5,84%. La cassa integrazione guadagni straordinaria PER QUANTO TEMPO La Cassa integrazione straordinaria dura al massimo 12 mesi per le crisi aziendali, 24 mesi per la riorganizzazione, ristrutturazione e riconversione aziendale, 18 mesi per i casi di procedure esecutive concorsuali. Gli interventi ordinari e straordinari non possono nel complesso superare 36 mesi in un quinquennio. Sono peraltro intervenute varie disposizioni di legge, anche a carattere transitorio, che hanno modificato i limiti temporali suddetti. Sospensione e decadenza Se il lavoratore in CIGS svolge contemporaneamente attività retribuita senza averne prima dato notizia alla propria sede dell'Inps, decade dal diritto alla prestazione. In caso di comunicazione preventiva, la prestazione viene sospesa per il periodo di lavoro. Le integrazioni salariali in agricoltura E' un intervento che vuole: •sostenere le aziende quando non sia possibile lo svolgimento dell'attività lavorativa; •garantire al lavoratore un reddito sostitutivo della retribuzione. Spetta agli operai, agli impiegati e ai quadri, che siano lavoratori dipendenti a tempo indeterminato di aziende agricole, che svolgono annualmente oltre 180 giornate lavorative presso la stessa azienda. La prestazione corrisponde all'80% della retribuzione globale del mese precedente quello nel corso del quale si è verificata o ha avuto inizio la sospensione. Tale importo è ridotto di un'aliquota pari al 5,84%. L'integrazione salariale viene pagata al lavoratore direttamente dall'Inps. La durata massima del periodo di integrazione è di 90 giorni all'anno. L’indennità di malattia E' un'indennità sostitutiva della retribuzione che è pagata ai lavoratori in caso di malattia, a partire dal 4° giorno. Non sono pagati i primi 3 giorni. A CHI SPETTA L'indennità di malattia spetta per periodi non superiori a 180 giorni di calendario: alla quasi totalità degli operai del settore privato e agli impiegati del settore Terziario e Servizi (ex commercio); ai disoccupati e sospesi dal lavoro (appartenenti alle categorie sopra indicate) purché il rapporto di lavoro sia cessato o sospeso da non più di 60 giorni prima dell'inizio della malattia. Per i lavoratori con contratto a tempo determinato il diritto all'indennità di malattia cessa in concomitanza con la cessazione del rapporto di lavoro. L’indennità di malattia Prestazioni di malattia agli apprendisti A decorrere dal 1° gennaio 2007, la legge finanziaria 2007 ha esteso anche agli apprendisti la tutela previdenziale relativa alla malattia prevista per i lavoratori dipendenti. Anche a tali lavoratori, pertanto, spetta l'indennità giornaliera e il riconoscimento della contribuzione figurativa secondo le regole previste per la generalità dei lavoratori subordinati e sono loro applicate le disposizioni in materia di certificazione della malattia e di fasce orarie di reperibilità e di controllo dello stato di malattia. L’indennità di malattia COME SI OTTIENE Il lavoratore deve farsi rilasciare dal medico curante il certificato di malattia redatto in due copie ed entro 2 giorni , dalla compilazione da parte del medico, deve inviare la prima copia alla propria Sede dell'Inps (quella di residenza abituale) e la seconda copia al datore di lavoro. Il lavoratore ammalato deve rimanere a casa a disposizione per eventuali controlli effettuati dai medici dell'Inps, nelle seguenti fasce orarie: dalle 10 alle 12 e dalle 17 alle 19, comprese le domeniche e i giorni festivi. L’indennità di malattia Motivi che giustificano l'assenza al controllo • Necessità di eseguire visite generiche urgenti o accertamenti specialistici che non possono essere effettuati in orari diversi da quelli previsti per le fasce orarie; • situazioni in cui è necessaria la presenza del lavoratore fuori di casa per evitare di arrecare gravi danni a sé o ad un familiare, ad esempio: partecipazione ad esami pubblici, ricoveri ospedalieri o gravi infortuni, convocazione da parte di autorità pubbliche. Necessità di effettuare accertamenti specialistici durante le fasce orarie. L’indennità di malattia L'IMPORTO L'indennità è pari, per la maggior parte delle categorie, al 50% della retribuzione media globale giornaliera per i primi venti giorni di malattia; al 66,66% per i giorni successivi della stessa malattia o ricaduta. L'indennità è pagata in genere dal datore di lavoro, il quale procede al relativo conguaglio con i contributi dovuti all'Inps. L'indennità viene pagata invece direttamente dall'Inps: •ai disoccupati e sospesi dal lavoro (che non fruiscono del trattamento di integrazione salariale) per i quali l'indennità è ridotta; •agli operai agricoli; •ai lavoratori assunti con contratto a tempo determinato per lavori stagionali. L’indennità di malattia DURANTE LE FERIE La malattia sorta durante le ferie ne sospende il decorso a meno che il datore di lavoro provi, attraverso accertamenti sanitari, che la malattia stessa è di fatto compatibile con le finalità delle ferie. Il lavoratore è tenuto a comunicare lo stato di malattia al datore di lavoro e all'Inps. L’indennità di malattia IL RICORSO Nel caso in cui l'indennità di malattia non venga concessa l'interessato può presentare ricorso, in carta libera, al Comitato Provinciale dell'Inps, entro 90 giorni dalla data di ricezione della lettera con la quale si comunica il rifiuto. Il ricorso, indirizzato al Comitato Provinciale, può essere: •presentato agli sportelli della Sede dell'Inps che ha respinto la domanda; •inviato alla Sede dell'Inps per posta con raccomandata con ricevuta di ritorno; •presentato tramite uno degli Enti di Patronato riconosciuti dalla legge. L'indennità di malattia dei lavoratori parasubordinati La legge ha esteso l'indennità di malattia, in caso di ricovero ospedaliero, ai lavoratori parasubordinati (collaboratori coordinati e continuativi, venditori porta a porta, liberi professionisti ecc.) a decorrere dal 1° gennaio 2000. L'indennità spetta ai collaboratori e ai professionisti che non sono iscritti ad altre gestioni pensionistiche e che versano all'Inps, dal 1° gennaio 2004, il contributo del 17,80%. Per ottenere l'indennità di malattia l' assicurato deve: 1. essere in possesso di un reddito non superiore al 70% del massimale su cui si versano i contributi all'Inps; 2. avere un accredito contributivo di almeno tre mensilità; 3. essere affetto da una malattia che comporta un ricovero ospedaliero presso strutture pubbliche o private che sono accreditate al Servizio sanitario nazionale oppure presso strutture estere ospedaliere autorizzate o riconosciute dal Servizio sanitario nazionale. L'indennità spetta per un massimo di 180 giorni nell'anno solare. L'indennità di malattia dei lavoratori parasubordinati L'IMPORTO L'indennità è pari a una percentuale del massimale contributivo valido nell'anno in cui ha avuto inizio il ricovero. Vediamo come: • 8% del massimale contributivo se risultano accreditate fino a quattro mensilità di contributi; • 12% del massimale contributivo se risultano accreditate da cinque a otto mensilità di contributi; • 16% del massimale contributivo se risultano accreditate da nove a dodici mensilità di contributi. LA DOMANDA Per ottenere l'indennità l'assicurato può fare domanda presso le Sedi dell'Inps entro 180 giorni dalla data di dimissioni dalla struttura ospedaliera. L'indennità di maternità E' un'indennità sostitutiva della retribuzione che viene pagata alle lavoratrici assenti dal servizio per gravidanza e puerperio. Per ottenere l'indennità di maternità le lavoratrici dipendenti devono avere un rapporto di lavoro in essere con diritto a retribuzione. L'indennità di maternità per astensione obbligatoria spetta per un periodo massimo di cinque mesi; per astensione facoltativa, per un periodo non superiore a 11 mesi complessivi tra i due genitori, da fruire nei primi otto anni di vita del bambino. L'indennità di maternità ASTENSIONE OBBLIGATORIA L'indennità per astensione obbligatoria spetta alle lavoratrici dipendenti che debbono astenersi obbligatoriamente dal lavoro nei due mesi precedenti la data presunta del parto e nei tre mesi successivi alla data effettiva del parto. * La legge 53/2000 ha introdotto la flessibilità dell'astensione obbligatoria, cioè la possibilità per la lavoratrice di posticipare la sospensione del lavoro al mese precedente la data presunta del parto; il periodo non goduto sarà così fruito dopo la nascita del bambino. ** La lavoratrice ha diritto all'indennità per astensione obbligatoria per i tre mesi successivi alla data effettiva del parto anche nei casi in cui: il bambino sia nato morto; il bambino sia deceduto successivamente al parto; ci sia stata un'interruzione di gravidanza dopo il 180° giorno di gestazione L'indennità di maternità ASTENSIONE OBBLIGATORIA In caso di adozione l'indennità spetta Alle lavoratrici dipendenti, che abbiano adottato bambini o che li abbiano presi in affidamento (preadottivo o provvisorio), per i 3 mesi successivi all'effettivo ingresso del minore nella famiglia adottiva o affidataria, sempre che il bambino adottato non abbia ancora compiuto i sei anni (i 18 anni di età in caso di adozione o affidamento preadottivo internazionale). Spetta anche al padre lavoratore dipendente, in alternativa alla madre lavoratrice dipendente. L'indennità di maternità ASTENSIONE OBBLIGATORIA l'indennità spetta anche Alle lavoratrici autonome (coltivatrici dirette, mezzadre e colone, artigiane e commercianti), a partire dal 27 aprile 2001 (entrata in vigore Testo unico sulla maternità), spetta l'indennità per i due mesi prima e i tre mesi dopo il parto, ma per queste categorie non c'è l'obbligo di astensione dal lavoro, come avviene invece per le lavoratrici dipendenti. Spetta sempre per 5 mesi anche in caso di parto prematuro e in caso di parto successivo alla data presunta. Alle lavoratrici parasubordinate iscritte alla gestione separata dei lavoratori autonomi, che versano il contributo del 18,20% o del 19,20% secondo il reddito (collaboratrici coordinate e continuative, venditrici porta a porta, libere professioniste) L'indennità di maternità ASTENSIONE FACOLTATIVA Ciascun genitore ha diritto ad astenersi dal lavoro entro gli otto anni di età del proprio figlio; le astensioni non possono superare un periodo complessivo tra i genitori di dieci mesi, elevabili a undici. L'indennità per astensione facoltativa spetta, indipendentemente dalle condizioni di reddito del richiedente, per un periodo massimo complessivo tra i genitori di sei mesi entro il terzo anno di età del bambino. L'indennità di maternità ASTENSIONE FACOLTATIVA Possono chiedere l'astensione facoltativa: •le madri lavoratrici dipendenti (escluse quelle disoccupate o sospese, quelle addette ai servizi domestici e familiari e quelle addette ai lavori a domicilio), le quali possono astenersi per un periodo continuativo o frazionato non superiore a sei mesi, fino al compimento di otto anni di età del bambino; •i padri lavoratori dipendenti, i quali possono astenersi per un periodo continuativo o frazionato non superiore a sei mesi (elevabili a sette, nel caso in cui il padre lavoratore si astenga dal lavoro per un periodo non inferiore a tre mesi); •il genitore solo, il quale può astenersi per un periodo continuativo o frazionato non superiore a dieci mesi; •le lavoratrici autonome (coltivatrici dirette, mezzadre, colone, imprenditrici agricole a titolo principale, artigiane e commercianti), le quali hanno diritto ad astenersi per tre mesi entro il primo anno di età del bambino. L'indennità di maternità RIPOSI ORARI Durante il primo anno di vita del bambino la madre ha diritto a dei riposi giornalieri di due ore al giorno se l'orario di lavoro è pari o superiore a 6 ore giornaliere. Se l'orario di lavoro è inferiore a 6 ore giornaliere è previsto un permesso di 1 ora al giorno. Il padre non può utilizzare i riposi giornalieri durante il periodo di congedo per maternità della madre, anche nel caso in cui la madre non se ne avvalga in quanto assente dal lavoro per cause di aspettativa, permessi non retribuiti ecc. L'indennità di maternità MALATTIA DEL BAMBINO I genitori, alternativamente, hanno diritto ad astenersi dal lavoro durante la malattia del figlio: fra i tre e gli otto anni di età del bambino nel limite di cinque giorni lavorativi l'anno per ciascun genitore, senza limite di giorni, invece, se il bambino è al di sotto dei tre anni. Per tali assenze non è corrisposta la retribuzione, l'interessato ha diritto alla contribuzione figurativa fino al terzo anno di vita del bambino. Dai tre agli otto anni ha invece diritto ad una contribuzione ridotta. Il lavoratore assente per malattia del figlio è tenuto a presentare un certificato rilasciato da un medico specialista del Servizio sanitario nazionale o con esso convenzionato. La malattia del bambino che dà luogo a ricovero ospedaliero interrompe il periodo di ferie del genitore. L'indennità di maternità LE DOMANDE Le domande di astensione obbligatoria e facoltativa vanno presentate all'Inps e al datore di lavoro. La domanda di riposi orari della madre, per allattamento, va presentata al datore di lavoro, quella del padre va presentata all'Inps e al datore di lavoro; la domanda per ottenere i giorni di congedo per malattia del bambino deve essere presentata al datore di lavoro con allegato un certificato di un medico specialista del Servizio Sanitario Nazionale che attesti la malattia e, inoltre, una dichiarazione che attesti che l'altro genitore non sia in astensione dal lavoro per gli stessi giorni. L'indennità di maternità LE DOMANDE Le domande di astensione obbligatoria e facoltativa vanno presentate all'Inps e al datore di lavoro. La domanda di riposi orari della madre, per allattamento, va presentata al datore di lavoro, quella del padre va presentata all'Inps e al datore di lavoro; la domanda per ottenere i giorni di congedo per malattia del bambino deve essere presentata al datore di lavoro con allegato un certificato di un medico specialista del Servizio Sanitario Nazionale che attesti la malattia e, inoltre, una dichiarazione che attesti che l'altro genitore non sia in astensione dal lavoro per gli stessi giorni. L'indennità di maternità L'IMPORTO Per le lavoratrici dipendenti l'indennità per astensione obbligatoria è pari all'80% della retribuzione media giornaliera per i giorni di astensione obbligatoria. Per le colf, le lavoratrici autonome (coltivatrici dirette, mezzadre e colone, artigiane e commercianti) e le lavoratrici agricole a tempo determinato la misura dell'indennità è pari all'80% delle retribuzioni "convenzionali" stabilite anno per anno dalla legge; per le parasubordinate l'indennità di maternità è di importo variabile a seconda dei contributi accreditati. ASTENSIONE OBBLIGATORIA L'indennità di maternità L'IMPORTO L'indennità per astensione facoltativa è pari al 30% della retribuzione media giornaliera. L'indennità di maternità è pagata in genere dal datore di lavoro, il quale viene poi rimborsato dall'Inps tramite il conguaglio dei contributi. Alle lavoratrici autonome (coltivatrici dirette, mezzadre e colone, artigiane e commercianti), alle colf, alle lavoratrici agricole dipendenti, alle lavoratrici stagionali e alle disoccupate o sospese che non usufruiscono di trattamenti di integrazione salariale e alle parasubordinate, l'indennità è pagata direttamente dall'Inps. ASTENSIONE FACOLTATIVA L'indennità di maternità FIGLI PORTATORI DI HANDICAP GRAVE AGEVOLAZIONI I genitori di figli portatori di handicap grave possono fruire di particolari agevolazioni: •prolungamento dell'astensione facoltativa o, in alternativa, una o due ore (a seconda della durata dell'orario di lavoro) di permesso giornaliero retribuito, fino al terzo anno di età del bambino; •tre giorni di permessi mensili retribuiti, fruibili anche in maniera continuativa, oltre il terzo anno di età del bambino. L'indennità di maternità dei lavoratori parasubordinati Le lavoratrici iscritte alla gestione separata versano all'Inps, dal 1° gennaio 2007, il contributo del 23,50% comprensivo dello 0,50%, quota utilizzata a finanziare la maternità, gli assegni per il nucleo familiare e la malattia. Tali lavoratrici possono fruire dell'astensione obbligatoria per maternità per la durata di due mesi prima della data presunta del parto e tre mesi dopo la nascita del bambino. Per ottenere l'indennità di maternità è necessario che risultino accreditate almeno tre mensilità di contribuzione nei dodici mesi precedenti il periodo di maternità. I contributi sono accreditati a decorrere dal mese di gennaio - salvo iscrizione successiva - dell'anno in cui il compenso è effettivamente corrisposto, indipendentemente dal periodo lavorativo cui si riferisce. L'indennità di maternità dei lavoratori parasubordinati L'IMPORTO L'indennità spetta nella misura dell'80% del reddito derivante da collaborazione coordinata e continuativa o derivante da lavoro libero professionale, prodotto nei 12 mesi precedenti l'astensione per maternità. Per calcolare l'indennità il reddito viene diviso per 365 giornate e sull'importo di una giornata si applica l'80% LA DOMANDA L'indennità è corrisposta dall'Inps a domanda dell'interessato corredata dalla certificazione richiesta a seconda della categoria degli iscritti. I lavoratori possono presentare domanda per ricevere l'indennità per i periodi precedenti all'entrata in vigore del decreto. Le indennità antitubercolari Sono indennità sostitutive o integrative della retribuzione che vengono pagate, a determinate condizioni, al lavoratore dipendente e ai suoi familiari (coniuge, figli, fratelli, sorelle, genitori) malati di tubercolosi. Non è necessario che i familiari siano assicurati. L'Inps paga le indennità economiche, mentre l'assistenza sanitaria è a carico del Servizio Sanitario Nazionale. Per ottenere le indennità il lavoratore deve avere almeno un anno di contribuzione (52 contributi settimanali) nell'intera vita lavorativa. L'indennità giornaliera - Spetta all'interessato che non ha diritto all'intera retribuzione durante il periodo delle cure ospedaliere o ambulatoriali. Le indennità antitubercolari Gli importi del 2007 Importo € 11,43 Tipo di prestazione Indennità giornaliera spettante agli assistiti in qualità di assicurati € 5,71 Indennità giornaliera spettante: •agli assistiti in qualità di familiari di assicurato •ai pensionati o titolari di rendita e ai loro familiari ammessi a fruire delle prestazioni antitubercolari € 19,04 Indennità giornaliera post-sanatoriale spettante agli assistiti in qualità di assicurati € 9,53 Indennità giornaliera post-sanatoriale spettante: •agli assistiti in qualità di familiari di assicurato •ai pensionati o titolari di rendita e ai loro familiari ammessi a fruire delle prestazioni antitubercolari € 76,79 Assegno di cura o di sostentamento mensile Le cure termali E' una prestazione che l'Inps può concedere per evitare, ritardare o rimuovere uno stato di invalidità.Hanno diritto alle cure termali tutti i lavoratori dipendenti e autonomi iscritti all'Inps. La prestazione non spetta né ai familiari degli assicurati né ai titolari di pensione di qualsiasi tipo, a meno che non siano titolari di assegno di invalidità. 1. sono necessari cinque anni di assicurazione presso l'Inps e tre anni di contribuzione nel quinquennio precedente la domanda. 2. Le cure possono essere praticate per forme bronco-catarrali e reumo-artropatiche. 3. Il costo delle cure è a carico del Servizio Sanitario Nazionale; quello del soggiorno è a carico dell'Inps. 4. L'assicurato è tenuto al pagamento del "ticket" nella misura prevista dalla legge. 5. Le cure termali possono essere effettuate soltanto per cinque anni, fatta eccezione per alcuni casi particolari individuati dai medici dell'Inps. L'indennità di richiamo alle armi E' un'indennità sostitutiva della retribuzione che viene pagata ai lavoratori richiamati alle armi, dopo il servizio di leva, per qualunque esigenza delle Forze Armate (per esempio, per corsi di addestramento e aggiornamento). L'indennità spetta, per tutto il tempo del richiamo, agli operai, agli impiegati e ai dirigenti dipendenti da aziende private industriali, artigiane, dell'agricoltura, del commercio, del credito, delle assicurazioni, delle professioni ed arti. L'indennità spetta anche: ai lavoratori assunti con contratto a termine o con contratto di formazione; ai lavoratori in prova o durante il preavviso di licenziamento; ai sospesi dal lavoro che percepiscono le integrazioni salariali; ai lavoratori stagionali e a domicilio. L'indennità di richiamo alle armi L'IMPORTO Per i primi due mesi del richiamo Spetta un'indennità pari alla retribuzione civile. Questo importo è concesso una sola volta nell'arco di un anno, anche se il lavoratore è assoggettato a più richiami che superano i due mesi. Per il periodo successivo •per gli ufficiali, sottufficiali, graduati e appartenenti a corpi speciali, spetta un'indennità mensile pari alla differenza tra retribuzione civile e trattamento militare, se inferiore; •per i militari di truppa spetta un' indennità pari alla retribuzione civile. L'importo dell'indennità spettante è al netto delle ritenute erariali e della quota a carico del lavoratore per l'assicurazione obbligatoria per la pensione. L'indennità è pagata: •direttamente dall'Inps ai dipendenti del commercio, degli studi professionali ed artistici e dell'agricoltura; •dal datore di lavoro, per conto dell'Inps, ai dipendenti dell'industria, dell'artigianato, del credito e delle assicurazioni, alla scadenza di ogni periodo di paga. Il datore di lavoro chiede poi all'Inps il rimborso delle somme pagate. L'indennità di richiamo alle armi LA DOMANDA Se paga l'Inps I lavoratori devono inviare all'Inps il modulo di domanda (a disposizione presso gli Uffici dell'Inps o gli Enti di Patronato), il certificato di lavoro e il documento dell'autorità militare dal quale risulti la decorrenza del richiamo e il grado rivestito, da rinnovarsi ogni tre mesi. Se paga il datore di lavoro I lavoratori devono trasmettere al datore di lavoro il documento dell'autorità militare dal quale risulti la decorrenza del richiamo e il grado rivestito, da rinnovarsi ogni tre mesi. L'indennità può essere chiesta entro due anni dalla fine del periodo di richiamo. L'assegno per il congedo matrimoniale E' un assegno che viene concesso in occasione del matrimonio. SPETTA •Ai lavoratori, non aventi qualifica impiegatizia, dipendenti da aziende industriali, artigiane e cooperative (compresi gli apprendisti e i lavoratori a domicilio) e al personale di bassa forza dell'armamento libero (sottufficiali e comuni) che alla data del matrimonio possono far valere un rapporto di lavoro di almeno una settimana; •agli operai e ai marittimi che si dimettono per contrarre matrimonio; •ai lavoratori che, ferma restando l'esistenza del rapporto di lavoro, non sono comunque in servizio per malattia, sospensione dal lavoro, richiamo alle armi ecc.; •ai lavoratori e ai marittimi disoccupati che, alla data del matrimonio, possono far valere un rapporto di lavoro di almeno 15 giorni nei novanta precedenti il matrimonio; •ai marittimi in servizio militare che possono far valere un rapporto di arruolamento di almeno 15 giorni nei 90 precedenti la data di richiamo alle armi ovvero la data di ultimazione del servizio di leva. L'assegno per il congedo matrimoniale LA DOMANDA La domanda di assegno, con allegata la copia del certificato di matrimonio, deve essere presentata all'Inps entro un anno (in caso di pagamento da parte dell'Inps). Nel caso in cui l'indennità è anticipata dal datore di lavoro, i lavoratori devono presentare la copia del certificato di matrimonio a quest'ultimo, entro i 60 giorni successivi al matrimonio. L'IMPORTO L'assegno è pari a 7 giorni di retribuzione (8 giorni per i marittimi) ed è calcolato sulla base della retribuzione percepita nell'ultimo periodo di paga (ultimi due periodi di paga per i lavoratori dell'industria e artigianato retribuiti a settimana). L'assegno è corrisposto dai datori di lavoro per conto dell'Inps all'inizio del periodo di congedo. L'azienda chiede poi il rimborso all'Inps, entro un anno dalla data dei singoli pagamenti. Il trattamento di fine rapporto Il trattamento di fine rapporto è una somma che spetta ai lavoratori che si siano dimessi o che siano stati licenziati da un datore di lavoro nei confronti del quale siano state messe in atto le seguenti procedure concorsuali: fallimento, liquidazione coatta amministrativa, amministrazione straordinaria e concordato preventivo. Il trattamento di fine rapporto e i crediti di lavoro (ultime tre mensilità) sono somme che vengono pagate dal datore di lavoro.sono pagate dall'Inps solo quando il datore di lavoro non può adempiere a questo obbligo.La prestazione spetta nel caso in cui il debito è stato accertato con l'inserimento nello stato passivo definitivo, o nel caso in cui è stata inutilmente svolta l'esecuzione forzata. Il trattamento di fine rapporto LA DOMANDA La domanda per ottenere il pagamento del TFR va redatta in carta semplice. La domanda per ottenere il pagamento dei crediti di lavoro va redatta sull'apposito modulo di domanda DL-80. Entrambe le domande devono essere presentate alla Sede Inps dell'assicurato, integrate dai documenti che provano il credito del lavoratore (dichiarazione del curatore, verbale di pignoramento in tutto o in parte negativo ecc.). Il fondo nazionale per le politiche migratorie E' un Fondo istituito presso la Presidenza del Consiglio dei Ministri ed ha lo scopo di: •adottare misure straordinarie di accoglienza per gli stranieri; •provvedere all'istruzione degli stranieri; •predisporre centri di accoglienza; •favorire attività per gli stranieri che soggiornano in Italia; •diffondere ogni informazione utile al positivo inserimento degli stranieri nella società italiana. Il fondo per il rimpatrio dei lavoratori extracomunitari dal 1° gennaio 2000 è stato soppresso. E con esso è stato soppresso il contributo dello 0,50% che lo alimentava. FINE