Le Prestazioni a sostegno del reddito

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Le Prestazioni a sostegno del reddito
INPS
Le Prestazioni a sostegno del reddito
copyright © Ordine dei Consulenti del Lavoro – Consiglio Provinciale di Roma
Le prestazioni a sostegno del reddito
L'assegno per il nucleo familiare
L'assegno per il nucleo familiare per i lavoratori parasubordinati
Gli assegni familiari
L'indennità di mobilità
La cassa integrazione guadagni ordinaria
La cassa integrazione guadagni straordinaria
Le integrazioni salariali in agricoltura
L'indennità di malattia
L'indennità di malattia dei lavoratori parasubordinati
L'indennità di maternità
L'indennità di maternità dei lavoratori parasubordinati
Le indennità antitubercolari
Le cure termali
L'indennità di richiamo alle armi
L'assegno per il congedo matrimoniale
Il trattamento di fine rapporto
Il fondo nazionale per le politiche migratorie
L'assegno per il nucleo familiare
E' una prestazione che è stata istituita per aiutare le famiglie dei lavoratori dipendenti e dei
pensionati da lavoro dipendente, i cui nuclei familiari siano composti da più persone e i
cui redditi siano al di sotto delle fasce reddituali stabilite di anno in anno dalla legge. Dal
1° gennaio 1998 spetta anche ai lavoratori parasubordinati (collaboratori coordinati e
continuativi e liberi professionisti iscritti alla gestione separata dell'Inps) a particolari
condizioni.
L'assegno per il nucleo familiare
A CHI SPETTA
Ai lavoratori dipendenti in attività;
ai disoccupati indennizzati;
ai lavoratori cassintegrati;
ai lavoratori in mobilità e impiegati in lavori socialmente utili;
ai lavoratori assenti per malattia o maternità;
ai lavoratori richiamati alle armi;
ai lavoratori in aspettativa per cariche pubbliche elettive e sindacali;
ai lavoratori dell'industria o marittimi in congedo matrimoniale;
alle persone assistite per tubercolosi;
ai pensionati ex lavoratori dipendenti;
ai caratisti imbarcati sulla nave da loro stessi armata, agli armatori e ai proprietari armatori;
ai soci di cooperative.
L'assegno per il nucleo familiare
I REQUISITI
Per il pagamento dell'assegno, è necessario che il reddito familiare non superi determinati
limiti di reddito, stabiliti ogni anno dalla legge. Il reddito è costituito da quello del
richiedente e di tutte le persone che compongono il nucleo familiare. Il reddito del nucleo
familiare, da prendere in considerazione ai fini della concessione dell'assegno, è quello
prodotto nell'anno solare precedente il 1° luglio di ogni anno ed ha valore fino al 30
giugno dell'anno successivo.
Ad esempio, per il periodo dal 1° luglio 2006 - 30 giugno 2007, si deve considerare il reddito
prodotto nel 2005.
L'assegno per il nucleo familiare
Quali redditi si considerano
Ai fini del diritto all'assegno, si
considera la somma dei redditi
complessivi assoggettabili all'Irpef
(imposta sul reddito delle persone
fisiche) e dei redditi di qualsiasi
natura, compresi - se superiori a €
1.032,91 - quelli esenti da imposta
e quelli soggetti a ritenuta alla
fonte.
I redditi da lavoro vanno
considerati al netto dei contributi
previdenziali ed assistenziali.
Quali redditi non si considerano
Le pensioni tabellari ai militari di leva vittime di
infortunio;
le pensioni di guerra;
le rendite Inail;
le indennità di accompagnamento agli inabili
civili, ai ciechi civili assoluti, ai minori invalidi
non deambulanti;
le indennità ai ciechi parziali e ai sordi
prelinguali;
le indennità di frequenza ai minori mutilati e agli
invalidi civili;
gli assegni di superinvalidità sulle pensioni
privilegiate dello Stato;
le indennità di accompagnamento ai pensionati di
inabilità Inps;
le indennità di trasferta per la parte esclusa da
Irpef;
i trattamenti di famiglia;
i trattamenti di fine rapporto o loro anticipazioni;
gli arretrati delle integrazioni salariali.
L'assegno per il nucleo familiare
Almeno il 70%
L'assegno spetta solo se la somma dei redditi derivanti da lavoro
dipendente, da pensione o da altre prestazioni conseguenti ad
attività lavorativa dipendente (integrazioni salariali, disoccupazione
ecc.) riferita al nucleo familiare nel suo complesso, ammonta almeno
al 70% dell'intero reddito familiare.
L'assegno per il nucleo familiare
PER QUALI PERSONE SPETTA
Per i componenti del nucleo familiare:
il richiedente l'assegno;
il coniuge non legalmente ed effettivamente separato;
i figli (legittimi, legittimati, adottivi, affiliati, naturali, legalmente riconosciuti o giudizialmente
dichiarati, nati da precedente matrimonio dell'altro coniuge, affidati a norma di legge) e i
nipoti viventi a carico di ascendente diretto di età inferiore ai 18 anni;
i figli maggiorenni inabili che si trovano, per difetto fisico o mentale, nella assoluta e
permanente impossibilità di dedicarsi ad un proficuo lavoro.
i fratelli, le sorelle ed i nipoti collaterali del richiedente minori di età o maggiorenni inabili, a
condizione che siano orfani di entrambi i genitori e non abbiano diritto alla pensione ai
superstiti.
L'assegno per il nucleo familiare
LA DOMANDA
Per ottenere il pagamento dell'assegno l'interessato deve presentare domanda utilizzando
l'apposito modulo predisposto dall'Inps.
Insieme alla domanda vanno presentati anche i documenti di volta in volta necessari, indicati
nel modulo.
I moduli sono disponibili presso gli uffici dell'Inps e sul sito www.Inps.it nella sezione
"moduli".
La domanda va presentata:
al proprio datore di lavoro, nel caso in cui il richiedente svolga attività lavorativa dipendente
non agricola;
alla Sede dell'Inps, nel caso in cui il richiedente sia pensionato, disoccupato, operaio
agricolo, addetto ai servizi domestici e familiari ecc. (cioè in tutti i casi in cui il pagamento è
effettuato direttamente dall'Inps).
L'assegno per il nucleo familiare
CHI PAGA L'ASSEGNO
Il datore di lavoro deve pagare l'assegno su richiesta diretta del lavoratore che dimostri di averne
diritto. In alcuni casi però il datore di lavoro è tenuto a pagare solo se il lavoratore è stato
preventivamente autorizzato dall'Inps. L'autorizzazione dell'Inps è richiesta per il pagamento
dell'assegno alle seguenti persone: i figli di separati, di divorziati, i figli naturali riconosciuti da
entrambi i genitori, i fratelli, le sorelle, i nipoti, i familiari inabili per i quali non sia già documentata
l'invalidità al 100%, i familiari residenti all'estero.
Ai lavoratori
Ai lavoratori in attività l'assegno viene pagato dal datore di lavoro in occasione del pagamento
della retribuzione. Il datore di lavoro chiede poi all'Inps il rimborso delle somme pagate. Per colf,
operai agricoli dipendenti, disoccupati ecc., l'assegno viene pagato direttamente dall'Inps.
Ai pensionati
Ai pensionati l'assegno viene pagato direttamente dall'Inps insieme alla rata di pensione.
L'assegno per il nucleo familiare
ASSEGNO DI SOSTEGNO
Dal 1° gennaio 1999 i nuclei familiari con almeno tre figli minori possono ottenere un assegno a carico del
Comune di residenza, il cui importo dal 1° gennaio 2007 è pari a € 122,80 al mese per tredici mesi l'anno
(riducibili in presenza di determinate condizioni reddituali). L'assegno si ottiene a condizione che il nucleo
non abbia redditi superiori a determinati tetti. I redditi sono calcolati in base ai criteri stabiliti dal
"redditometro".
Per le domande relative al 2007, il valore dell'indicatore della situazione economica (ISE), con riferimento
ai nuclei familiari composti da cinque componenti, di cui almeno tre figli minori, è pari a € 22.105,12.
La prestazione non costituisce reddito ai fini fiscali e previdenziali.
L'assegno può essere richiesto entro il 31 gennaio dell'anno successivo a quello di riferimento. I Comuni
provvedono a ricevere, istruire e definire le domande e comunicare all'Inps i dati necessari per il
pagamento. Inoltre i Comuni possono affidare all'Inps il servizio di concessione della prestazione,
mediante specifici accordi.
L'assegno per il nucleo familiare
LIMITI DI REDDITO ANNUO
Il diritto all'assegno è subordinato al reddito complessivo del nucleo familiare che
non deve superare i limiti annui indicati dalla legge. I limiti di reddito familiare
hanno valore dal 1° luglio di ogni anno al 30 giugno dell'anno successivo; sono
stabiliti dalla legge e rivalutati ogni anno in base alla variazione percentuale
dell'indice medio annuo dei prezzi al consumo per le famiglie di operai e impiegati
calcolato dall'Istat.
L'assegno per il nucleo familiare
LIMITI DI REDDITO ANNUO - FINANZIARIA 2007
Con la Finanziaria 2007 sono stati rideterminati i livelli di reddito e gli importi dell'assegno al nucleo familiare. Risulta
parzialmente modificato il precedente sistema che, prevedendo un ampio intervallo fra i limiti di reddito, portava alla
riduzione o alla perdita della prestazione in presenza di aumenti anche minimi del reddito familiare. Gli importi dell'assegno
per le famiglie in cui sia presente, oltre ai genitori, almeno un minore e non vi siano componenti inabili, diminuiscono adesso
gradualmente per ogni 100 euro di aumento del reddito.
Viene introdotto un assegno aggiuntivo per le famiglie monoparentali: fino a un massimo di 1.000 euro annui per i nuclei con
almeno tre o quattro componenti, tra cui un figlio minore, oltre al genitore; fino ad un massimo di 1.550 euro per quelli con 5
componenti oltre il genitore.
Per le famiglie composte da più di 5 persone, oltre ai genitori, viene invece aumentato l'importo complessivo del 15%, oltre
all'introduzione di un incremento di 660 euro per ogni componente oltre al quinto.
Per i nuclei familiari con almeno quattro figli (rientrano ora in tale tipologia i nuclei con figli di età inferiore ai 26 anni
indipendentemente dal carico fiscale, dalla convivenza, dallo stato civile e dall'attività lavorativa) sono considerati per la
determinazione dell'assegno anche i figli di età compresa tra i 18 e i 21 anni, purché studenti o apprendisti.
L'assegno per il nucleo familiare
L'assegno per il nucleo familiare per i lavoratori parasubordinati
Dal 1° gennaio 2007, gli iscritti alla gestione separata che non risultano assicurati a forme
pensionistiche obbligatorie sono soggetti all'aliquota contributiva del 23,50%. In tale aliquota
è compresa la quota dello 0,50% che serve a finanziare il fondo per la maternità, gli assegni
per il nucleo familiare e l'indennità di malattia.
LA DOMANDA
La domanda per ottenere il pagamento dell'assegno deve essere fatta presso la Sede
dell'Inps nella cui circoscrizione territoriale risiede il lavoratore.
La domanda deve essere presentata a decorrere dal 1° febbraio dell'anno successivo a
quello in cui sono stati corrisposti i compensi e dal 1° gennaio 1998 in poi, nei limiti,
comunque, della prescrizione quinquennale.
L'assegno per il nucleo familiare
L'assegno per il nucleo familiare per i lavoratori parasubordinati
L'assegno spetta nei casi in cui almeno il 70% del reddito complessivo familiare, percepito
nell'anno solare precedente il 1° luglio, sia costituito da redditi derivanti da attività di
collaborazione coordinata e continuativa a progetto, da vendita porta a porta e da libera
professione.
L'assegno per il nucleo familiare spetta anche al nucleo a composizione reddituale mista che
raggiunga il requisito del 70% del reddito complessivo sommando i redditi derivanti da lavoro
dipendente con i redditi derivanti da lavoro parasubordinato.
Tale requisito si considera realizzato nel caso in cui il reddito derivante dalle due attività
(dipendente e parasubordinata) risulta percepito dal solo lavoratore richiedente, anche se il
70% del suo reddito complessivo deriva da lavoro dipendente e quello da attività
parasubordinata è uguale a zero.
Gli assegni familiari
Gli assegni familiari spettano ad alcune categorie di lavoratori escluse dalla
normativa dell'assegno per il nucleo familiare.
Ne hanno diritto:
i coltivatori diretti, mezzadri e coloni, piccoli coltivatori diretti;
i pensionati delle Gestioni Speciali per i lavoratori autonomi (artigiani, commercianti,
coltivatori diretti, coloni e mezzadri).
Gli assegni spettano per i seguenti familiari:
il coniuge, anche se legalmente separato (solo per i pensionati delle gestioni speciali);
i figli ed equiparati (legittimi, legittimati, adottivi, affiliati, naturali legalmente riconosciuti o
giudizialmente dichiarati, nati da precedente matrimonio dell'altro coniuge, affidati a norma di
legge, nipoti minori viventi a carico dell'ascendente);
i fratelli, le sorelle e i nipoti.
Gli assegni familiari
L'IMPORTO
La misura mensile degli assegni familiari è di € 10,21 per ogni beneficiario.
Per i coltivatori diretti, coloni e mezzadri (non pensionati) è di € 8,18 mensili per i
figli ed equiparati e per fratelli, sorelle e nipoti conviventi. Gli assegni familiari
vengono corrisposti direttamente dall'Inps.
L'indennità di mobilità
E' una prestazione che spetta ai lavoratori che sono stati collocati in mobilità
dalla loro azienda a seguito di:
1. esaurimento della cassa integrazione straordinaria;
2. licenziamento per riduzione di personale o trasformazione di attività o di
lavoro;
3. licenziamento per cessazione dell'attività da parte dell'azienda
Il lavoratore ne ha diritto quando:
1. è iscritto nelle liste di mobilità compilate dai Centri per l'impiego;
2. ha un'anzianità aziendale complessiva di almeno 12 mesi;
3. può far valere almeno 6 mesi di effettivo lavoro, comprese ferie, festività,
infortuni.
L'indennità di mobilità
L'IMPORTO
Per i primi 12 mesi: 100% del trattamento di Cassa integrazione straordinaria percepito o che sarebbe
spettato nel periodo immediatamente precedente il licenziamento, nei limiti di un importo massimo
mensile.
Per i periodi successivi: 80% del predetto importo.
In ogni caso l'indennità di mobilità non può superare un importo massimo mensile determinato di anno in
anno, importo che dal 1° gennaio 2007 è di € 844,06 lordi mensili (netto € 794,77), elevato a € 1.014,48
lordi mensili (netto € 955,23) per i lavoratori che possano far valere una retribuzione lorda mensile
superiore a € 1.826,07.
L'indennità è pagata ogni mese dall'Inps direttamente al lavoratore ed è sospesa quando l'interessato è
assunto con contratto a tempo determinato o a tempo parziale.
L'indennità di mobilità
Il trattamento si interrompe quando l'interessato:
1. viene cancellato dalle liste di mobilità;
2. viene assunto con contratto a tempo indeterminato;
3. raggiunge il diritto alla pensione di vecchiaia, o diventa titolare di pensione di
anzianità o anticipata, ovvero di pensione di inabilità o di assegno di invalidità
senza aver optato per l'indennità di mobilità.
La cassa integrazione guadagni ordinaria
La cassa integrazione guadagni ordinaria è un intervento a sostegno delle
imprese in difficoltà che garantisce al lavoratore un reddito sostitutivo della
retribuzione.
Spetta agli operai, impiegati e quadri delle imprese industriali in genere e
delle imprese industriali e artigiane del settore edile e lapideo, esclusi gli
apprendisti, in caso di sospensione o contrazione dell'attività produttiva per
situazioni aziendali dovute a:
eventi temporanei e non imputabili all'imprenditore o ai lavoratori;
situazioni temporanee di mercato.
La cassa integrazione guadagni ordinaria
L'IMPORTO
Corrisponde all'80% della retribuzione globale che sarebbe spettata per le
ore di lavoro non prestate.
L'importo del trattamento ordinario non può però superare un limite
massimo mensile stabilito di anno in anno (per il 2007 è di € 844,06 ed è
elevato a € 1.014,48 in caso di retribuzione mensile superiore a € 1.826,07).
Tali importi sono ridotti di un'aliquota che attualmente è pari al 5,84%.
I periodi di Cassa integrazione guadagni sono utili per il diritto e per la
misura della pensione.
La cassa integrazione guadagni ordinaria
PER QUANTO TEMPO
La cassa integrazione può essere concessa per un massimo di 13 settimane, più
eventuali proroghe fino a 12 mesi. In determinate aree territoriali il limite è elevato a
24 mesi.
Per le imprese edili e per quelle del settore lapideo la durata massima, in caso di
sospensione del lavoro, è di 13 settimane; è di 52 settimane quando deriva da una
riduzione dell'orario di lavoro.
Sospensione e decadenza
- Se il lavoratore in Cassa integrazione svolge contemporaneamente attività retribuita
senza averlo prima comunicato alla propria Sede Inps, decade dal diritto alla
prestazione.
- In caso di comunicazione preventiva la prestazione è sospesa per la durata
dell'attività lavorativa.
La cassa integrazione guadagni straordinaria
La cassa integrazione guadagni straordinaria è un intervento a sostegno delle
imprese in difficoltà che garantisce al lavoratore un reddito sostitutivo della
retribuzione.
Spetta agli operai, impiegati e quadri, in caso di ristrutturazione, di riorganizzazione,
di conversione, di crisi aziendale e nei casi di procedure concorsuali, delle:
- imprese industriali anche edili, imprese appaltatrici di servizi di mensa o ristorazione
e dei servizi di pulizia. Esse devono avere occupato più di 15 dipendenti nel semestre
precedente la presentazione della domanda;
- imprese commerciali, di spedizione e trasporto e agenzie di viaggio e turismo che
occupano più di 50 dipendenti, esclusi gli apprendisti e gli assunti con contratto di
formazione e lavoro;
- imprese di vigilanza.
La cassa integrazione guadagni straordinaria
La rotazione
La scelta dei lavoratori da porre in Cassa integrazione deve essere effettuata in base
al criterio della rotazione tra coloro che svolgono le stesse mansioni.
Se l'azienda non ritiene di poter applicare la rotazione, deve indicarne i motivi nella
domanda di ammissione al trattamento speciale di Cassa integrazione.
L'IMPORTO
L'importo corrisponde all'80% della retribuzione globale che sarebbe spettata al
lavoratore per le ore di lavoro non svolte.
L'importo del trattamento straordinario non può però superare un limite massimo
mensile (per il 2007 tale importo è di € 844,06; il limite è elevato a € 1.014,48 in caso di
retribuzione mensile superiore a € 1.826,07).
Tali importi sono ridotti di un'aliquota pari al 5,84%.
La cassa integrazione guadagni straordinaria
PER QUANTO TEMPO
La Cassa integrazione straordinaria dura al massimo 12 mesi per le crisi aziendali, 24
mesi per la riorganizzazione, ristrutturazione e riconversione aziendale, 18 mesi per i
casi di procedure esecutive concorsuali. Gli interventi ordinari e straordinari non
possono nel complesso superare 36 mesi in un quinquennio. Sono peraltro
intervenute varie disposizioni di legge, anche a carattere transitorio, che hanno
modificato i limiti temporali suddetti.
Sospensione e decadenza
Se il lavoratore in CIGS svolge contemporaneamente attività retribuita senza averne
prima dato notizia alla propria sede dell'Inps, decade dal diritto alla prestazione.
In caso di comunicazione preventiva, la prestazione viene sospesa per il periodo di
lavoro.
Le integrazioni salariali in agricoltura
E' un intervento che vuole:
•sostenere le aziende quando non sia possibile lo svolgimento dell'attività lavorativa;
•garantire al lavoratore un reddito sostitutivo della retribuzione.
Spetta agli operai, agli impiegati e ai quadri, che siano lavoratori dipendenti a tempo
indeterminato di aziende agricole, che svolgono annualmente oltre 180 giornate
lavorative presso la stessa azienda.
La prestazione corrisponde all'80% della retribuzione globale del mese precedente
quello nel corso del quale si è verificata o ha avuto inizio la sospensione. Tale
importo è ridotto di un'aliquota pari al 5,84%.
L'integrazione salariale viene pagata al lavoratore direttamente dall'Inps.
La durata massima del periodo di integrazione è di 90 giorni all'anno.
L’indennità di malattia
E' un'indennità sostitutiva della retribuzione che è pagata ai lavoratori in caso di
malattia, a partire dal 4° giorno. Non sono pagati i primi 3 giorni.
A CHI SPETTA
L'indennità di malattia spetta per periodi non superiori a 180 giorni di calendario:
alla quasi totalità degli operai del settore privato e agli impiegati del settore Terziario
e Servizi (ex commercio);
ai disoccupati e sospesi dal lavoro (appartenenti alle categorie sopra indicate) purché
il rapporto di lavoro sia cessato o sospeso da non più di 60 giorni prima dell'inizio
della malattia.
Per i lavoratori con contratto a tempo determinato il diritto all'indennità di malattia
cessa in concomitanza con la cessazione del rapporto di lavoro.
L’indennità di malattia
Prestazioni di malattia agli apprendisti
A decorrere dal 1° gennaio 2007, la legge finanziaria 2007 ha esteso anche agli
apprendisti la tutela previdenziale relativa alla malattia prevista per i lavoratori
dipendenti. Anche a tali lavoratori, pertanto, spetta l'indennità giornaliera e il
riconoscimento della contribuzione figurativa secondo le regole previste per la
generalità dei lavoratori subordinati e sono loro applicate le disposizioni in materia di
certificazione della malattia e di fasce orarie di reperibilità e di controllo dello stato di
malattia.
L’indennità di malattia
COME SI OTTIENE
Il lavoratore deve farsi rilasciare dal medico curante il certificato di malattia redatto in
due copie ed entro 2 giorni , dalla compilazione da parte del medico, deve inviare la
prima copia alla propria Sede dell'Inps (quella di residenza abituale) e la seconda
copia al datore di lavoro.
Il lavoratore ammalato deve rimanere a casa a disposizione per eventuali controlli
effettuati dai medici dell'Inps, nelle seguenti fasce orarie:
dalle 10 alle 12 e dalle 17 alle 19, comprese le domeniche e i giorni festivi.
L’indennità di malattia
Motivi che giustificano l'assenza al controllo
•
Necessità di eseguire visite generiche urgenti o accertamenti specialistici
che non possono essere effettuati in orari diversi da quelli previsti per le
fasce orarie;
•
situazioni in cui è necessaria la presenza del lavoratore fuori di casa per
evitare di arrecare gravi danni a sé o ad un familiare, ad esempio:
partecipazione ad esami pubblici, ricoveri ospedalieri o gravi infortuni,
convocazione da parte di autorità pubbliche. Necessità di effettuare
accertamenti specialistici durante le fasce orarie.
L’indennità di malattia
L'IMPORTO
L'indennità è pari, per la maggior parte delle categorie, al 50% della retribuzione
media globale giornaliera per i primi venti giorni di malattia; al 66,66% per i giorni
successivi della stessa malattia o ricaduta.
L'indennità è pagata in genere dal datore di lavoro, il quale procede al relativo
conguaglio con i contributi dovuti all'Inps.
L'indennità viene pagata invece direttamente dall'Inps:
•ai disoccupati e sospesi dal lavoro (che non fruiscono del trattamento di integrazione
salariale) per i quali l'indennità è ridotta;
•agli operai agricoli;
•ai lavoratori assunti con contratto a tempo determinato per lavori stagionali.
L’indennità di malattia
DURANTE LE FERIE
La malattia sorta durante le ferie ne sospende il decorso a meno che il datore di
lavoro provi, attraverso accertamenti sanitari, che la malattia stessa è di fatto
compatibile con le finalità delle ferie. Il lavoratore è tenuto a comunicare lo stato di
malattia al datore di lavoro e all'Inps.
L’indennità di malattia
IL RICORSO
Nel caso in cui l'indennità di malattia non venga concessa l'interessato può
presentare ricorso, in carta libera, al Comitato Provinciale dell'Inps, entro 90 giorni
dalla data di ricezione della lettera con la quale si comunica il rifiuto.
Il ricorso, indirizzato al Comitato Provinciale, può essere:
•presentato agli sportelli della Sede dell'Inps che ha respinto la domanda;
•inviato alla Sede dell'Inps per posta con raccomandata con ricevuta di ritorno;
•presentato tramite uno degli Enti di Patronato riconosciuti dalla legge.
L'indennità di malattia dei lavoratori parasubordinati
La legge ha esteso l'indennità di malattia, in caso di ricovero ospedaliero, ai lavoratori
parasubordinati (collaboratori coordinati e continuativi, venditori porta a porta,
liberi professionisti ecc.) a decorrere dal 1° gennaio 2000.
L'indennità spetta ai collaboratori e ai professionisti che non sono iscritti ad altre gestioni
pensionistiche e che versano all'Inps, dal 1° gennaio 2004, il contributo del 17,80%.
Per ottenere l'indennità di malattia l' assicurato deve:
1. essere in possesso di un reddito non superiore al 70% del massimale su cui si versano i
contributi all'Inps;
2. avere un accredito contributivo di almeno tre mensilità;
3. essere affetto da una malattia che comporta un ricovero ospedaliero presso strutture
pubbliche o private che sono accreditate al Servizio sanitario nazionale oppure presso
strutture estere ospedaliere autorizzate o riconosciute dal Servizio sanitario nazionale.
L'indennità spetta per un massimo di 180 giorni nell'anno solare.
L'indennità di malattia dei lavoratori parasubordinati
L'IMPORTO
L'indennità è pari a una percentuale del massimale contributivo valido nell'anno in cui
ha avuto inizio il ricovero. Vediamo come:
•
8% del massimale contributivo se risultano accreditate fino a quattro mensilità di
contributi;
•
12% del massimale contributivo se risultano accreditate da cinque a otto mensilità
di contributi;
•
16% del massimale contributivo se risultano accreditate da nove a dodici
mensilità di contributi.
LA DOMANDA
Per ottenere l'indennità l'assicurato può fare domanda presso le Sedi dell'Inps entro
180 giorni dalla data di dimissioni dalla struttura ospedaliera.
L'indennità di maternità
E' un'indennità sostitutiva della retribuzione che viene pagata alle lavoratrici assenti
dal servizio per gravidanza e puerperio.
Per ottenere l'indennità di maternità le lavoratrici dipendenti devono avere un
rapporto di lavoro in essere con diritto a retribuzione.
L'indennità di maternità
per astensione obbligatoria spetta per un periodo massimo di cinque mesi;
per astensione facoltativa, per un periodo non superiore a 11 mesi complessivi tra i
due genitori, da fruire nei primi otto anni di vita del bambino.
L'indennità di maternità
ASTENSIONE OBBLIGATORIA
L'indennità per astensione obbligatoria spetta alle lavoratrici dipendenti che debbono
astenersi obbligatoriamente dal lavoro nei due mesi precedenti la data presunta del
parto e nei tre mesi successivi alla data effettiva del parto. *
La legge 53/2000 ha introdotto la flessibilità dell'astensione obbligatoria, cioè la
possibilità per la lavoratrice di posticipare la sospensione del lavoro al mese
precedente la data presunta del parto; il periodo non goduto sarà così fruito dopo la
nascita del bambino. **
La lavoratrice ha diritto all'indennità per astensione obbligatoria per i tre mesi
successivi alla data effettiva del parto anche nei casi in cui:
il bambino sia nato morto;
il bambino sia deceduto successivamente al parto;
ci sia stata un'interruzione di gravidanza dopo il 180° giorno di gestazione
L'indennità di maternità
ASTENSIONE OBBLIGATORIA
In caso di adozione l'indennità spetta
Alle lavoratrici dipendenti, che abbiano adottato bambini o che li abbiano presi in
affidamento (preadottivo o provvisorio), per i 3 mesi successivi all'effettivo ingresso
del minore nella famiglia adottiva o affidataria, sempre che il bambino adottato non
abbia ancora compiuto i sei anni (i 18 anni di età in caso di adozione o affidamento
preadottivo internazionale). Spetta anche al padre lavoratore dipendente, in
alternativa alla madre lavoratrice dipendente.
L'indennità di maternità
ASTENSIONE OBBLIGATORIA
l'indennità spetta anche
Alle lavoratrici autonome (coltivatrici dirette, mezzadre e colone, artigiane e
commercianti), a partire dal 27 aprile 2001 (entrata in vigore Testo unico sulla
maternità), spetta l'indennità per i due mesi prima e i tre mesi dopo il parto, ma per
queste categorie non c'è l'obbligo di astensione dal lavoro, come avviene invece per
le lavoratrici dipendenti. Spetta sempre per 5 mesi anche in caso di parto prematuro e
in caso di parto successivo alla data presunta.
Alle lavoratrici parasubordinate iscritte alla gestione separata dei lavoratori autonomi,
che versano il contributo del 18,20% o del 19,20% secondo il reddito (collaboratrici
coordinate e continuative, venditrici porta a porta, libere professioniste)
L'indennità di maternità
ASTENSIONE FACOLTATIVA
Ciascun genitore ha diritto ad astenersi dal lavoro entro gli otto anni di età del proprio
figlio; le astensioni non possono superare un periodo complessivo tra i genitori di
dieci mesi, elevabili a undici.
L'indennità per astensione facoltativa spetta, indipendentemente dalle condizioni di
reddito del richiedente, per un periodo massimo complessivo tra i genitori di sei mesi
entro il terzo anno di età del bambino.
L'indennità di maternità
ASTENSIONE FACOLTATIVA
Possono chiedere l'astensione facoltativa:
•le madri lavoratrici dipendenti (escluse quelle disoccupate o sospese, quelle addette
ai servizi domestici e familiari e quelle addette ai lavori a domicilio), le quali possono
astenersi per un periodo continuativo o frazionato non superiore a sei mesi, fino al
compimento di otto anni di età del bambino;
•i padri lavoratori dipendenti, i quali possono astenersi per un periodo continuativo o
frazionato non superiore a sei mesi (elevabili a sette, nel caso in cui il padre
lavoratore si astenga dal lavoro per un periodo non inferiore a tre mesi);
•il genitore solo, il quale può astenersi per un periodo continuativo o frazionato non
superiore a dieci mesi;
•le lavoratrici autonome (coltivatrici dirette, mezzadre, colone, imprenditrici agricole a
titolo principale, artigiane e commercianti), le quali hanno diritto ad astenersi per tre
mesi entro il primo anno di età del bambino.
L'indennità di maternità
RIPOSI ORARI
Durante il primo anno di vita del bambino la madre ha diritto a dei riposi giornalieri di
due ore al giorno se l'orario di lavoro è pari o superiore a 6 ore giornaliere. Se l'orario
di lavoro è inferiore a 6 ore giornaliere è previsto un permesso di 1 ora al giorno. Il
padre non può utilizzare i riposi giornalieri durante il periodo di congedo per
maternità della madre, anche nel caso in cui la madre non se ne avvalga in quanto
assente dal lavoro per cause di aspettativa, permessi non retribuiti ecc.
L'indennità di maternità
MALATTIA DEL BAMBINO
I genitori, alternativamente, hanno diritto ad astenersi dal lavoro durante la malattia
del figlio: fra i tre e gli otto anni di età del bambino nel limite di cinque giorni
lavorativi l'anno per ciascun genitore, senza limite di giorni, invece, se il bambino è al
di sotto dei tre anni. Per tali assenze non è corrisposta la retribuzione, l'interessato ha
diritto alla contribuzione figurativa fino al terzo anno di vita del bambino. Dai tre agli
otto anni ha invece diritto ad una contribuzione ridotta.
Il lavoratore assente per malattia del figlio è tenuto a presentare un certificato
rilasciato da un medico specialista del Servizio sanitario nazionale o con esso
convenzionato.
La malattia del bambino che dà luogo a ricovero ospedaliero interrompe il periodo di
ferie del genitore.
L'indennità di maternità
LE DOMANDE
Le domande di astensione obbligatoria e facoltativa vanno presentate all'Inps e al
datore di lavoro.
La domanda di riposi orari della madre, per allattamento, va presentata al datore di
lavoro, quella del padre va presentata all'Inps e al datore di lavoro; la domanda per
ottenere i giorni di congedo per malattia del bambino deve essere presentata al
datore di lavoro con allegato un certificato di un medico specialista del Servizio
Sanitario Nazionale che attesti la malattia e, inoltre, una dichiarazione che attesti che
l'altro genitore non sia in astensione dal lavoro per gli stessi giorni.
L'indennità di maternità
LE DOMANDE
Le domande di astensione obbligatoria e facoltativa vanno presentate all'Inps e al
datore di lavoro.
La domanda di riposi orari della madre, per allattamento, va presentata al datore di
lavoro, quella del padre va presentata all'Inps e al datore di lavoro; la domanda per
ottenere i giorni di congedo per malattia del bambino deve essere presentata al
datore di lavoro con allegato un certificato di un medico specialista del Servizio
Sanitario Nazionale che attesti la malattia e, inoltre, una dichiarazione che attesti che
l'altro genitore non sia in astensione dal lavoro per gli stessi giorni.
L'indennità di maternità
L'IMPORTO
Per le lavoratrici dipendenti l'indennità per astensione obbligatoria è pari all'80% della
retribuzione media giornaliera per i giorni di astensione obbligatoria.
Per le colf, le lavoratrici autonome (coltivatrici dirette, mezzadre e colone, artigiane e
commercianti) e le lavoratrici agricole a tempo determinato la misura dell'indennità è
pari all'80% delle retribuzioni "convenzionali" stabilite anno per anno dalla legge; per
le parasubordinate l'indennità di maternità è di importo variabile a seconda dei
contributi accreditati.
ASTENSIONE OBBLIGATORIA
L'indennità di maternità
L'IMPORTO
L'indennità per astensione facoltativa è pari al 30% della retribuzione media
giornaliera.
L'indennità di maternità è pagata in genere dal datore di lavoro, il quale viene poi
rimborsato dall'Inps tramite il conguaglio dei contributi.
Alle lavoratrici autonome (coltivatrici dirette, mezzadre e colone, artigiane e
commercianti), alle colf, alle lavoratrici agricole dipendenti, alle lavoratrici stagionali e
alle disoccupate o sospese che non usufruiscono di trattamenti di integrazione
salariale e alle parasubordinate, l'indennità è pagata direttamente dall'Inps.
ASTENSIONE FACOLTATIVA
L'indennità di maternità
FIGLI PORTATORI DI HANDICAP GRAVE
AGEVOLAZIONI
I genitori di figli portatori di handicap grave possono fruire di particolari agevolazioni:
•prolungamento dell'astensione facoltativa o, in alternativa, una o due ore (a seconda
della durata dell'orario di lavoro) di permesso giornaliero retribuito, fino al terzo anno
di età del bambino;
•tre giorni di permessi mensili retribuiti, fruibili anche in maniera continuativa, oltre il
terzo anno di età del bambino.
L'indennità di maternità dei lavoratori parasubordinati
Le lavoratrici iscritte alla gestione separata versano all'Inps, dal 1° gennaio 2007, il
contributo del 23,50% comprensivo dello 0,50%, quota utilizzata a finanziare la
maternità, gli assegni per il nucleo familiare e la malattia. Tali lavoratrici possono
fruire dell'astensione obbligatoria per maternità per la durata di due mesi prima della
data presunta del parto e tre mesi dopo la nascita del bambino.
Per ottenere l'indennità di maternità è necessario che risultino accreditate almeno tre
mensilità di contribuzione nei dodici mesi precedenti il periodo di maternità.
I contributi sono accreditati a decorrere dal mese di gennaio - salvo iscrizione
successiva - dell'anno in cui il compenso è effettivamente corrisposto,
indipendentemente dal periodo lavorativo cui si riferisce.
L'indennità di maternità dei lavoratori parasubordinati
L'IMPORTO
L'indennità spetta nella misura dell'80% del reddito derivante da collaborazione
coordinata e continuativa o derivante da lavoro libero professionale, prodotto nei 12
mesi precedenti l'astensione per maternità. Per calcolare l'indennità il reddito viene
diviso per 365 giornate e sull'importo di una giornata si applica l'80%
LA DOMANDA
L'indennità è corrisposta dall'Inps a domanda dell'interessato corredata dalla
certificazione richiesta a seconda della categoria degli iscritti. I lavoratori possono
presentare domanda per ricevere l'indennità per i periodi precedenti all'entrata in
vigore del decreto.
Le indennità antitubercolari
Sono indennità sostitutive o integrative della retribuzione che vengono pagate, a
determinate condizioni, al lavoratore dipendente e ai suoi familiari (coniuge, figli,
fratelli, sorelle, genitori) malati di tubercolosi. Non è necessario che i familiari siano
assicurati.
L'Inps paga le indennità economiche, mentre l'assistenza sanitaria è a carico del
Servizio Sanitario Nazionale.
Per ottenere le indennità il lavoratore deve avere almeno un anno di contribuzione (52
contributi settimanali) nell'intera vita lavorativa.
L'indennità giornaliera - Spetta all'interessato che non ha diritto all'intera retribuzione
durante il periodo delle cure ospedaliere o ambulatoriali.
Le indennità antitubercolari
Gli importi del 2007
Importo
€ 11,43
Tipo di prestazione
Indennità giornaliera spettante agli assistiti in qualità di assicurati
€ 5,71
Indennità giornaliera spettante:
•agli assistiti in qualità di familiari di assicurato
•ai pensionati o titolari di rendita e ai loro familiari ammessi a fruire delle prestazioni
antitubercolari
€ 19,04
Indennità giornaliera post-sanatoriale spettante agli assistiti in qualità di assicurati
€ 9,53
Indennità giornaliera post-sanatoriale spettante:
•agli assistiti in qualità di familiari di assicurato
•ai pensionati o titolari di rendita e ai loro familiari ammessi a fruire delle prestazioni
antitubercolari
€ 76,79
Assegno di cura o di sostentamento mensile
Le cure termali
E' una prestazione che l'Inps può concedere per evitare, ritardare o rimuovere uno
stato di invalidità.Hanno diritto alle cure termali tutti i lavoratori dipendenti e
autonomi iscritti all'Inps. La prestazione non spetta né ai familiari degli assicurati
né ai titolari di pensione di qualsiasi tipo, a meno che non siano titolari di assegno
di invalidità.
1. sono necessari cinque anni di assicurazione presso l'Inps e tre anni di contribuzione
nel quinquennio precedente la domanda.
2. Le cure possono essere praticate per forme bronco-catarrali e reumo-artropatiche.
3. Il costo delle cure è a carico del Servizio Sanitario Nazionale; quello del soggiorno è a
carico dell'Inps.
4. L'assicurato è tenuto al pagamento del "ticket" nella misura prevista dalla legge.
5. Le cure termali possono essere effettuate soltanto per cinque anni, fatta eccezione per alcuni
casi particolari individuati dai medici dell'Inps.
L'indennità di richiamo alle armi
E' un'indennità sostitutiva della retribuzione che viene pagata ai lavoratori richiamati
alle armi, dopo il servizio di leva, per qualunque esigenza delle Forze Armate (per
esempio, per corsi di addestramento e aggiornamento).
L'indennità spetta, per tutto il tempo del richiamo, agli operai, agli impiegati e ai
dirigenti dipendenti da aziende private industriali, artigiane, dell'agricoltura, del
commercio, del credito, delle assicurazioni, delle professioni ed arti.
L'indennità spetta anche:
ai lavoratori assunti con contratto a termine o con contratto di formazione;
ai lavoratori in prova o durante il preavviso di licenziamento;
ai sospesi dal lavoro che percepiscono le integrazioni salariali;
ai lavoratori stagionali e a domicilio.
L'indennità di richiamo alle armi
L'IMPORTO
Per i primi due mesi del richiamo
Spetta un'indennità pari alla retribuzione civile. Questo importo è concesso una sola volta nell'arco di un
anno, anche se il lavoratore è assoggettato a più richiami che superano i due mesi.
Per il periodo successivo
•per gli ufficiali, sottufficiali, graduati e appartenenti a corpi speciali, spetta un'indennità mensile pari alla
differenza tra retribuzione civile e trattamento militare, se inferiore;
•per i militari di truppa spetta un' indennità pari alla retribuzione civile.
L'importo dell'indennità spettante è al netto delle ritenute erariali e della quota a carico del lavoratore per
l'assicurazione obbligatoria per la pensione.
L'indennità è pagata:
•direttamente dall'Inps ai dipendenti del commercio, degli studi professionali ed artistici e dell'agricoltura;
•dal datore di lavoro, per conto dell'Inps, ai dipendenti dell'industria, dell'artigianato, del credito e delle
assicurazioni, alla scadenza di ogni periodo di paga. Il datore di lavoro chiede poi all'Inps il rimborso delle
somme pagate.
L'indennità di richiamo alle armi
LA DOMANDA
Se paga l'Inps
I lavoratori devono inviare all'Inps il modulo di domanda (a disposizione presso gli
Uffici dell'Inps o gli Enti di Patronato), il certificato di lavoro e il documento
dell'autorità militare dal quale risulti la decorrenza del richiamo e il grado rivestito, da
rinnovarsi ogni tre mesi.
Se paga il datore di lavoro
I lavoratori devono trasmettere al datore di lavoro il documento dell'autorità militare
dal quale risulti la decorrenza del richiamo e il grado rivestito, da rinnovarsi ogni tre
mesi.
L'indennità può essere chiesta entro due anni dalla fine del periodo di richiamo.
L'assegno per il congedo matrimoniale
E' un assegno che viene concesso in occasione del matrimonio.
SPETTA
•Ai lavoratori, non aventi qualifica impiegatizia, dipendenti da aziende industriali,
artigiane e cooperative (compresi gli apprendisti e i lavoratori a domicilio) e al
personale di bassa forza dell'armamento libero (sottufficiali e comuni) che alla data
del matrimonio possono far valere un rapporto di lavoro di almeno una settimana;
•agli operai e ai marittimi che si dimettono per contrarre matrimonio;
•ai lavoratori che, ferma restando l'esistenza del rapporto di lavoro, non sono
comunque in servizio per malattia, sospensione dal lavoro, richiamo alle armi ecc.;
•ai lavoratori e ai marittimi disoccupati che, alla data del matrimonio, possono far
valere un rapporto di lavoro di almeno 15 giorni nei novanta precedenti il matrimonio;
•ai marittimi in servizio militare che possono far valere un rapporto di arruolamento di
almeno 15 giorni nei 90 precedenti la data di richiamo alle armi ovvero la data di
ultimazione del servizio di leva.
L'assegno per il congedo matrimoniale
LA DOMANDA
La domanda di assegno, con allegata la copia del certificato di matrimonio, deve
essere presentata all'Inps entro un anno (in caso di pagamento da parte dell'Inps).
Nel caso in cui l'indennità è anticipata dal datore di lavoro, i lavoratori devono
presentare la copia del certificato di matrimonio a quest'ultimo, entro i 60 giorni
successivi al matrimonio.
L'IMPORTO
L'assegno è pari a 7 giorni di retribuzione (8 giorni per i marittimi) ed è calcolato sulla
base della retribuzione percepita nell'ultimo periodo di paga (ultimi due periodi di
paga per i lavoratori dell'industria e artigianato retribuiti a settimana).
L'assegno è corrisposto dai datori di lavoro per conto dell'Inps all'inizio del periodo di
congedo. L'azienda chiede poi il rimborso all'Inps, entro un anno dalla data dei singoli
pagamenti.
Il trattamento di fine rapporto
Il trattamento di fine rapporto è una somma che spetta ai lavoratori che si siano
dimessi o che siano stati licenziati da un datore di lavoro nei confronti del quale siano
state messe in atto le seguenti procedure concorsuali: fallimento, liquidazione coatta
amministrativa, amministrazione straordinaria e concordato preventivo.
Il trattamento di fine rapporto e i crediti di lavoro (ultime tre mensilità) sono somme
che vengono pagate dal datore di lavoro.sono pagate dall'Inps solo quando il datore
di lavoro non può adempiere a questo obbligo.La prestazione spetta nel caso in cui il
debito è stato accertato con l'inserimento nello stato passivo definitivo, o nel caso in
cui è stata inutilmente svolta l'esecuzione forzata.
Il trattamento di fine rapporto
LA DOMANDA
La domanda per ottenere il pagamento del TFR va redatta in carta semplice. La
domanda per ottenere il pagamento dei crediti di lavoro va redatta sull'apposito
modulo di domanda DL-80.
Entrambe le domande devono essere presentate alla Sede Inps dell'assicurato,
integrate dai documenti che provano il credito del lavoratore (dichiarazione del
curatore, verbale di pignoramento in tutto o in parte negativo ecc.).
Il fondo nazionale per le politiche migratorie
E' un Fondo istituito presso la Presidenza del Consiglio dei Ministri ed ha lo scopo di:
•adottare misure straordinarie di accoglienza per gli stranieri;
•provvedere all'istruzione degli stranieri;
•predisporre centri di accoglienza;
•favorire attività per gli stranieri che soggiornano in Italia;
•diffondere ogni informazione utile al positivo inserimento degli stranieri nella società
italiana.
Il fondo per il rimpatrio dei lavoratori extracomunitari dal 1° gennaio 2000 è stato
soppresso. E con esso è stato soppresso il contributo dello 0,50% che lo alimentava.
FINE