quesiti - Ficiesse
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RUBRICA GIURIDICA A CURA DI CARLO GERMI E RAFFAELE NOTARI ([email protected]) Q 16/1 LICENZA Desidererei fruire della licenza ordinaria relativa all’anno 2007 dopo il 30 giugno, è possibile? Alcuni colleghi mi dicono di sì, alla luce delle disposizioni dell’ultimo contratto. Voi cosa ne pensate? j RISPOSTA La Circolare del Comando Generale della Guardia di Finanza sulle assenze dal servizio n. 120000 del 10 luglio 2006 prevedeva la possibilità di fruire della licenza ordinaria non goduta nell’anno in corso a causa di esigenze di servizio, entro il 31 dicembre dell’anno successivo, ovvero per motivate esigenze di carattere personale, entro il 30 giugno dell’anno successivo. La circolare interna ricalcava sostanzialmente quanto era previsto nell’art. 55 del vecchio contratto delle Forze di Polizia - quadriennio normativo 2002-2005 - emanato col DPR n. 164/2002. Con DPR 11 settembre 2007, n. 170 (GU n. 243 del 18-10-2007 - Suppl. Ordinario n. 209) è stato recepito il nuovo contratto delle Forze di Polizia ad ordinamento civile e militare, compresa la Guardia di Finanza - quadriennio normativo 2006-2009. Il contratto è entrato in vigore da circa sei mesi, dal 3 novembre 2007, ai sensi dell’art. 38 del DPR stesso e, tra l’altro, modifica anche le precedente normativa sul rinvio della licenza ordinaria; infatti all’art. 29 prevede che QUESITI “compatibilmente con le esigenze di servizio, in caso di motivate esigenze di carattere personale, il dipendente deve fruire della licenza residua entro l'anno successivo a quello di spettanza.” Sostanzialmente, la licenza ordinaria del 2007, qualora non fosse stata completamente usufruita lo scorso anno e ne fosse stato invece chiesto il rinvio al 2008 per motivate esigenze personali, potrà essere fruita ben oltre il 30 giugno, cioè entro il 31 dicembre 2008. Per inciso, competente ad autorizzare il rinvio all’anno successivo era il comandante preposto alla concessione della licenza (quindi, il primo ufficiale della linea gerarchica comandante di reparto o ispettore comandante di tenenza, sezione operativa navale, brigata, squadriglia navale, sezione aerea, per il personale I.S.A.F.). Poiché la circolare 120000 non è stata ancora adeguata alla nuova normativa, è possibile, che per fruire della vecchia licenza del 2007 venga ancora posto il limite del 30 giugno prossimo a scadere? La risposta dovrebbe essere negativa per il principio della gerarchia delle fonti, per il quale i decreti del Presidente della Repubblica (come il 170 del 2007) hanno rango superiore alle circolari delle pubbliche amministrazioni (come la. 120000 del Comando Generale). Quindi, per fruire della licenza del 2007 anche nel secondo semestre del 2008 non serve attendere l’emanazione di una nuova circolare sulle assenze del personale, anche se sicuramente sarebbe cosa opportuna ed utile. Il DPR 170 del 2007, come tutte le norme statali, si conclude con la rituale chiusura: ”Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserito nella raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica Italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.” Q16/2 INNALZAMENTO DELLA VERANDA Nel fabbricato dove abito, al secondo piano un condomino ha innalzato una veranda in legno, senza richiedere alcuna autorizzazione agli altri condomini. Il balcone dove è stata poggiata la veranda si trova sulla facciata principale del fabbricato. E’ stato comunicato al condomino di rimuovere la veranda e costui lo ha fatto immediatamente, ma dopo qualche giorno ha riposizionato la stessa sul balcone. Come fare per ottenerne la definitiva rimozione? j RISPOSTA Dal contenuto della lettera inviata dal lettore, deduco che trattasi di struttura mobile. Infatti nel quesito viene precisato che il condomino, invitato alla rimozione, ha provveduto immediatamente. Tuttavia, successivamente il condomino in questione ha riposizionato, con altrettanta facilità, la veranda. Probabilmente avrà consultato un legale e questi gli avrà chiarito che trattandosi di struttura mobile non vi è alcun divieto, giacché la stessa, proprio in quanto mobile ha carattere di precarietà e non costituisce alterazione del decoro architettonico. Cosa diversa sarebbe stata la edificazione di una struttura fissa e come tale permanente: in questo caso avrebbe potuto trovare applicazione la tutela prevista dall’art. 1120 secondo comma del codice civile che espressamente vieta le innovazioni che possano determinare alterazione del decoro architettonico del fabbricato. 47 ha diritto ad ottenere la rimozione di rami che invadono la sua proprietà. Pertanto sarò opportuno che il lettore inoltri al proprietario confinante una richiesta di accesso alla proprietà, dichiarando la propria disponibilità alla eliminazione dei rami che oltrepassano la linea di confine ed alla rimozione delle foglie cadute dagli stessi. Q16/3 SCONFINAMENTO DI GIARDINO Sono proprietario di un giardino annesso alla mia abitazione che confina con il cortile di un altro fabbricato. Qualche giorno fa l’Amministratore del fabbricato confinante mi ha scritto una lettera invitandomi ad eliminare alcune piante che si trovano nella mia proprietà, a ridosso del muro di confine, in quanto le stesse sarebbero più alte dello stesso muro, per circa due metri ed avrebbero dei rami che si allungano nella proprietà confinante determinando la caduta di foglie. Vorrei sapere se sono obbligato a farlo, considerato anche che le piante in questione sono sul posto fin dal lontano anno 1981 e che quindi dovrebbero essere salvaguardate dalla usucapione. j RISPOSTA La risposta è stata in parte già anticipata dal lettore. Infatti, tralasciando tutta la normativa posta a tutela del verde, trattandosi nel caso di specie di una presenza delle piante sul posto da oltre venti anni, anche se con altezza che determina una forma di disagio per i confinanti, la validità della presenza stessa è confermata dalla avvenuta acquisizione per usucapione. Tuttavia il proprietario confinante 48 Q16/4 REGOLAMENTO CONDOMINIALE Abito in un condominio di 10 appartamenti ed ho chiesto all’amministratore di prendere l’iniziativa per formare il regolamento di condominio. L’amministratore mi ha risposto che essendovi solo 10 condomini il regolamento non si deve predisporre. Vorrei sapere se è vero ed eventualmente se i condomini possono comunque decidere di formare il regolamento. j RISPOSTA Il regolamento di condominio è previsto dall’ art. 1138 del codice civile ed è obbligatorio quando i condomini sono più di dieci. Pertanto nel caso del condominio di sua appartenenza non vi è alcun obbligo di formazione. Comunque nulla vieta che un singolo condomino o alcuni condomini possano prendere l’iniziativa e proporre all’assemblea la predisposizione di un regolamento, anche in caso di numero inferiore ai 10 proprietari. In altre parole con oltre 10 condomini vi è l’obbligo di costituzione, ma non vi è alcun divieto in presenza di un numero minore di proprietari. Vale la pena ricordare che, a norma del richiamato articolo 1138 del codice civile, il regolamento non può ledere i singoli diritti spettanti ai proprietari sulla proprietà comune, quali risultano dagli atti di acquisto e non può andare contro gli articoli 1118 secondo comma , 1119, 1120, 1129, 1131, 1132, 1136 e 1137 del codice civile. Q16/5 SOCIETA’ SNC Vorrei costituire una piccola società con altri due amici per l’esercizio di una piccola attività. Ci è stata consigliato, trattandosi di una piccolissima attività e non volendo investire grossi capitali, di costituire una S.N.C. Mi è stato però detto che in questo tipo di società il rischio è di rispondere solidalmente dei debiti. Pertanto io rischierei, in caso di insolvenza degli altri soci, di dovere pagare l’intero debito. Mi chiedo, però, se posso in qualche modo limitare questo rischio. j RISPOSTA La caratteristica della Società in nome collettivo (S.N.C.) è di avere una cosiddetta autonomia patrimoniale imperfetta. Pertanto in caso di pagamento richiesto da terzi (creditori della società) , una volta esaurito il patrimonio della società, risponde ogni singolo socio solidalmente ed illimitatamente. Illimitatamente vuol dire che ogni singolo socio risponde del dovuto senza alcuna limitazione; solidalmente vuol dire che ogni socio risponde per l’intero dovuto. In pratica l’eventuale creditore, una volta aggredito infruttuosamente il patrimonio della società, si rivolgerà ad uno qualsiasi dei soci, a sua scelta, e chiederà a questi il pagamento dell’intero debito. Il socio richiesto dovrà pagare e successivamente potrà agire in rivalsa, o regresso, nei confronti degli altri soci per ottenere la quota parte da loro dovuta. Questa è la struttura della S.N.C. e non è possibile variarla giacché il sistema delle società, nel nostro ordinamento risponde ad un principio di tipicità, ossia ogni società viene costituita e funziona così come previsto nel tipo disciplinato dal codice. Posso consigliare, se si vuole una soluzione che limiti la responsabilità e non determini una forte levitazione dei costi, di costituire una Società in QUESITI accomandita semplice (S.A.S.) dove è possibile partecipare in qualità di socio accomandante e come tale rischiare, in caso di insufficienza del patrimonio societario per il pagamento di un debito, solo la perdita della propria quota conferita. E’ chiaramente indispensabile, per le modalità attuative, contattare in zona un commercialista di fiducia. Q16/6 RUMORI FASTIDIOSI Nel fabbricato dove abito, al piano sottostante abita un condomino che in varie ore della giornata, a volte anche in tarda serata, suona in modo ripetitivo e fastidioso, utilizzando il proprio impianto di registrazione. Il condomino in questione, come mi ha riferito egli stesso e come mi è stato confermato dall’Amministratore, lavora nel campo della produzione di musica pubblicitaria e pertanto produce i suoni ripetitivi e fastidiosi in danno mio, della mia famiglia, ed anche di altri condomini, dovendo ripetere più volte una stessa sequenza al fine della composizione finale di un brano. Riferisco la spiegazione tecnica che mi è stata fornita, ma che comunque non risolve il mio problema di sopportazione che ormai si protrae da molto tempo. Oltretutto il mio vicino potrebbe anche spostare la sua postazione di lavoro in un locale terraneo di sua proprietà esistente nello stabile, ma non risulta che abbia la minima volontà di farlo. Cosa posso fare? j RISPOSTA L’art. 1102 del Codice civile attribuisce al proprietario il diritto di servirsi della cosa comune senza però impedire ad altri di usarne secondo il proprio diritto. Nel nostro caso il condomino in questione può usare l’appartamento per adoperare i propri strumenti di registrazione, ma senza provocare agli altri condomini una diminuzione nella possibilità di uso dei rispettivi appartamenti; in altri termini evitando a Lei e ad altri condomini, di dovere subire quotidianamente una restrizione nella vostra modalità di uso consistente in una costante e dannosa immissione di rumori e suoni fastidiosi. Ancora più incisivo è il richiamo all’art. 844 codice civile che espressamente vieta al proprietario di immettere rumori nell’altrui proprietà, che eccedano la normale tollerabilità. Nel suo caso occorre sul posto accertare e valutare se effettivamente i suoni immessi dall’altro condomino rientrano nella tipologia consentita, sia in relazione all’intensità dei suoni e sia in relazione agli orari in cui il suo vicino compone i suoi pezzi musicali. Sarà opportuno contattare un avvocato di fiducia operante sul posto che possa in loco valutare la situazione e verificare se vi sono i presupposti per un provvedimento di urgenza (art. 700 c.p.c.). Inoltre va valutato anche un fattore ulteriore: se il suo vicino ha la piena disponibilità di un locale terranno nel fabbricato, inutilizzato, potrebbe ravvisarsi nel suo comportamento il compimento di un atto cosiddetto emulativo, come tale vietato. Sono per il Codice atti emulativi quelli che il vicino compie al solo fine di re- care danno, potendo ovviare in altro modo. In altre parole il condomino potrebbe tranquillamente, stante alle informazioni da Lei fornite, spostare la propria attività nel locale terranno ed evitare turbative alla Sua famiglia e ad altri condomini. Q16/7 NOMINA A DIRIGENTE Desidero porre un quesito circa le attività extra professionali. In particolare avendo avuto una proposta di nomina a dirigente (a tempo) da una Amministrazione Comunale, vorrei sapere se tale attività rientra come penso in quelle per cui è previsto il nulla osta della GDF, o è disciplinata diversamente. j RISPOSTA Diverse norme disciplinano il transito di un appartenente ad una pubblica Amministrazione ad altra Amministrazione quali gli Enti Locali. In diverse di esse è specificato che l’appartenenente, ad esempio alla G. di F., deve essere collocato in aspettativa per la durata dell’incarico, che generalmente è regolato da un contratto, e che lo stesso, al termine, può chiedere, entro 30 giorni, di essere riammesso nell’Amministrazione di provenienza. Questa è obbligata se esiste vacanza nel ruolo, altrimenti dovrà effettuare la riammissione al momento in cui si verificherà la vacanza. 49