Leggi il commento di Giovanni Coinu sulla analoga

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Leggi il commento di Giovanni Coinu sulla analoga
Carissimi amici, pubblichiamo di seguito una sentenza del Tar Molise del 2002 relativa ad una
vicenda identica a quella che stiamo vivendo.
Stesso presunto vizio iniziale: in sede di deposito, i due delegati a presentare la lista erano diversi
dai soggetti indicati nella dichiarazione di presentazione della lista.
E’ necessaria una precisazione. Un altro punto debole del provvedimento di ricusazione pronunciato
dalla Illustrissima Commissione elettorale circondariale del Comune di Cagliari, che per non
annoiarvi non ho voluto inserire nell’articoletto di ieri, è piuttosto succoso.
Nella modulistica predisposta dal Ministero dell’interno, l’unico spazio in cui è materialmente
possibile inserire una delega verso due soggetti è la parte del modulo dedicata alla facoltà
(eventuale) di dichiarare il collegamento al candidato sindaco in caso di ballottaggio.
La ratio della legge elettorale è chiara: vuole evitare che, se al ballottaggio non arriva il candidato
sindaco cui inizialmente quella lista si era collegata, si renda necessario raccogliere nuovamente le
500 firme per decidere a quale candidato sindaco apparentarsi per il turno di ballottaggio.
La Commissione è stata inspiegabilmente ingannata da questa disposizione per il banale fatto che
nel modulo non c’è scritto ballottaggio ma è previsto il rinvio normativo nella forma “art. 72,
comma 7, D.Lgs. n. 267/2000”, ed essa ha incredibilmente ritenuto che la delega in oggetto si
riferisse anche al primo turno di votazioni.
Tornando alla decisione del Tar Molise, anche qui la Commissione, in un caso –giova ripeterloidentico al nostro ha, in un primo tempo, escluso la lista di An con motivazione identiche a quelle
usate dalla nostra Illustrissima Commissione, salvo poi, in seconda battuta, riconoscere l’errore
marchiano e riammettere la lista a seguito della presentazione di chiarimenti e nuovi documenti da
parte dei presentatori.
Ciò perché, a differenza di quanto sta accadendo a Cagliari, la Commissione molisana aveva
correttamente ritenuto l’eventuale vizio sanabile e non definitivo e immodificabile. Invece, la
nostra Illustrissima Commissione ha estratto dal cilindro un potere (rilevare il vizio di irregolarità
della dichiarazione di collegamento) e una sanzione gravissima (l’esclusione della lista dalla
competizione elettorale) non previsti dalla legge elettorale, tanto che potrebbe realisticamente
ipotizzarsi addirittura un esposto per abuso di ufficio per carenza o, per lo meno, sviamento di
potere.
Celebrate le elezioni, è stato presentato ricorso al Tar Molise contro la riammissione della lista, ma
il Tribunale ha avvalorato l’interpretazione della Commissione statuendo che “a giusta ragione la
Commissione elettorale di Termoli ha ammesso, sia pure in sede di riesame, la lista di ‘A.N.’ e la
dichiarazione di collegamento alla candidatura a Sindaco”.
Il sia pure indica una bacchettata alla Commissione perché il Tar fa capire inequivocabilmente che
avrebbe dovuto ammetterla già in sede di presentazione della lista e non in sede di ricorso in
autotutela.
Anche questo documento è stato depositato ieri presso la Commissione, la quale ancora oggi alle
9.50 non ha sciolto la riserva. Ma che altro dobbiamo fare per aiutarli a capire che perseverare in un
errore è molto più grave che commetterlo?