Corte di Cassazione - copia non ufficiale

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Corte di Cassazione - copia non ufficiale
Penale Sent. Sez. 6 Num. 30058 Anno 2012
Presidente: DE ROBERTO GIOVANNI
Relatore: FIDELBO GIORGIO
SENTENZA
sui ricorsi proposti dagli imputati
1. Salvatore Di Giorgio, nato a Roma il 9.10.1964;
2.
Franco Danna, nato a Viterbo il 18.2.1949;
nonché dalle parti civili
3.
Palocco 84 s.c.a.r.I., in persona del legale rappresentante p.t.;
4.
Consorzio Regionale Lazio di Mutualità fra Cooperative Edilizie di
Abitazione ed altre - Soc. Coop. Mutua, a r.I., in persona del legale
rappresentante p.t.;
5.
Consorzio Casalazio soc. coop. a r.I., in persona del legale
rappresentante p.t.
avverso la sentenza del 16 dicembre 2009 emessa dalla Corte d'appello di
Roma;
visti gli atti, la sentenza impugnata e i ricorsi;
udita la relazione del consigliere dott. Giorgio Fidelbo;
udite le richieste dei Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore
generale Oscar Cedrangolo, che ha concluso chiedendo il rigetto dei ricorsi
degli imputati e l'inammissibilità dei ricorsi delle parti civili;
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Data Udienza: 16/05/2012
uditi, per le parti civili, gli avvocati Titta Madia, Fabio Belloni e Simone
Capalbo, che hanno insistito per raccoglimento dei rispettivi ricorsi, chiedendo
il rigetto dei ricorsi proposti dagli imputati;
udito l'avvocato Antonio Maio, sostituto processuale dell'avvocato Francesco
Caroleo Grimaldi, difensore di Salvatore Di Giorgio, che ha insistito per
00000
RITENUTO IN FATTO
1, Salvatore Di Giorgio e Franco Danna venivano rinviati a giudizio per i
reati di cui agli artt. 110, 319, 319-ter e 321 c.p., per avere il primo, ispettore
della Direzione Generale per gli enti cooperativi presso il Ministero delle
Attività Produttive, incaricato di eseguire un'ispezione straordinaria sul
Consorzio Regionale Cooperative di Abitazione - Cooperativa Casa Lazio,
consorzio facente capo a Emilio ed Eleonora Falco, ricevuto denaro, per il
tramite di Franco Danna, dai Falco e da Alberigo Panini - giudicati
separatamente - al fine di predisporre una relazione ispettiva favorevole,
omettendo di rilevare le gravissime condotte di sottrazione del denaro in
danno delle cooperative aderenti al Consorzio e l'assenza dei requisiti di
mutualità dello stesso Consorzio, per evitare l'adozione da parte dell'autorità
di controllo (Ministero delle Attività Produttive) di provvedimenti
amministrativi negativi nonché per favorire il gruppo facente capo al Falco nel
processo civile instaurato dalla Cooperativa Palocco 84 nei confronti del
Consorzio davanti al Tribunale fallimentare di Roma.
Con sentenza del 29 novembre 2005 il G.u.p. dei Tribunale di Roma, in
sede di giudizio abbreviato, riteneva gli imputati responsabili del solo reato di
concorso in corruzione per atto contrario ai doveri d'ufficio (art. 319 c.p.), così
riqualificando l'originaria contestazione, e condannava Di Giorgio alla pena di
anni tre di reclusione e Donna alla pena di anni tre e mesi quattro di
reclusione, disponendo l'interdizione di quest'ultimo per quattro anni dai
pubblici uffici e l'estinzione del rapporto di lavoro con la pubblica
amministrazione per Di Giorgio, con l'applicazione per entrambi della misura
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raccoglimento del ricorso.
di sicurezza della libertà vigilata, oltre al risarcimento dei danni in favore delle
costituite parti civili e alla confisca di tutti i beni mobili e immobili degli
imputati.
Sulle impugnazioni dei due imputati la Corte d'appello di Roma, con la
decisione in epigrafe, ha parzialmente riformato la sentenza di primo grado:
ha confermato la responsabilità di Di Giorgio e Donna per il reato di cui agli
ad entrambi la sospensione condizionale e la non menzione nel certificato
penale; inoltre, ha revocato la pena accessoria di cui all'art. 32-quinquies
c.p., nonché le misure di sicurezza e i provvedimenti di confisca; infine ha
dichiarato inammissibili le costituzioni di tutte le parti civili, revocando le
statuizioni civili disposte in primo grado.
2. Entrambi gli imputati hanno proposto ricorso per cessazione tramite i
rispettivi difensori.
2.1. L'avvocato Francesco Caroleo Grimaldi, per Di Giorgio, ha dedotto,
con il primo motivo, la Illogicità manifesta della motivazione. Il ricorrente
assume che la sentenza è inficiata da una insanabile illogicità anche rispetto
agli atti del processo e, in particolare, alla "bozza" sequestrata al Di Giorgio a
cui la Corte d'appello non ha dato alcun rilievo, al contrario della difesa che,
invece, ritiene trattarsi di un documento rilevante, in quanto rappresenta la
prova che non vi sarebbe stato alcun atto contrario ai doveri d'ufficio da parte
dell'imputato: infatti, secondo il ricorrente non di bozza si tratterebbe, ma
della relazione ispettiva che Di Giorgio stava elaborando, dal cui contenuto
non risulta alcun atteggiamento di favore verso il Consorzio.
Sotto un diverso profilo si sottolinea l'inconferenza delle argomentazioni
con cui la sentenza dà rilievo sia alla circostanza dell'occultamento del
fascicolo riguardante una pregressa ispezione, sia ai suggerimenti che Di
Giorgio avrebbe dato al Falco, rilevando che si tratta di elementi scarsamente
significativi ai fini dell'affermazione della responsabilità dell'imputato.
Con il secondo motivo il ricorrente ha denunciato l'erronea applicazione
dell'art. 319 c.p., sostenendo che la mancanza dell'atto di ufficio contrario
ovvero la corrispondenza dello stesso ai requisiti di legge avrebbe dovuto
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artt. 110 e 319 c.p., ma ha ridotto le pene inflitte agli imputati e ha concesso
comportare quanto meno la riqualificazione della condotta
nel reato di
corruzione impropria di cui all'art. 318 c.p.
Con il terzo motivo si deduce l'errata applicazione della legge penale in
relazione alla sussistenza dei reato di truffa. Secondo il ricorrente la sentenza
non avrebbe preso in attenta considerazione né la "bozza" sequestrata, né
alcune intercettazioni telefoniche (in particolare quella del 10.3.2004) da cui
esisteva un accordo per truffare Falco.
Con memoria depositata il 19 aprile 2012 il difensore di Di Giorgio ha
contestato le pretese sostenute dalle parti civili, chiedendo il rigetta dei loro
ricorsi.
2.2. L'avvocato Giosuè Bruno Naso, per Donna, ha dedotto un unico
motivo con cui ha censurato la sentenza sotto il profilo del difetto di
motivazione in ordine alla mancata qualificazione della condotta nel reato di
truffa. Si sostiene che l'ipotesi della corruzione non regge in presenza della
"bozza" sequestrata al Di Giorgio in cui lo stesso sollecitava il Ministero a
disporre una nuova ispezione straordinaria, ma dimostra come i due imputati
fossero d'accordo a "spillare quanti più soldi possibili al Falco,
rappresentandogli, contrariamente al vero, inesistenti pericoli conseguenti ad
una ispezione non pilotata ed addomesticata". In questo modo gli imputati
avrebbero posto in essere quegli artifici e raggiri necessari per alimentare In
Falco l'erronea aspettativa di un atto a lui favorevole e così ottenere il
pagamento di ingenti somme di denaro.
3. Hanno presentato ricorso per cessazione, limitato agli effetti civili,
anche le parti civili.
3.1. L'avvocato Fabio Belloni, nell'interesse della Palocco 84 s.c.a.r.1., ha
censurato la sentenza nella parte in cui ha escluso l'esistenza di un danno
diretto e immediato, rilevando che nel caso in esame l'accordo corruttivo ha
determinato un pregiudizio per la società in quanto diretto a mascherare la
pesante situazione debitoria della Palocco 84 creata per coprire gli ammanchi
ascrivibili al Falco; in ogni caso, chiede quantomeno il riconoscimento del
danno sotto il profilo morale.
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sarebbe dovuta emergere la dimostrazione che tra Di Giorgio e Donna
3.2. Nell'interesse del Consorzio Regionale Lazio di Mutualità fra
Cooperative Edilizie di Abitazione ed altre - Soc. Covo. Mutua l'avvocato
Simone Capello° ha individuato nella consegna del denaro al Di Giorgio una
voce del danno diretto e immediato subito dalla società, in quanto denaro
sottratto al gruppo delle imprese consorziate; inoltre, si sostiene che la stessa
gruppo, avrebbe cagionato un danno alla società.
3.3. L'avvocato Titta Madia, per il Consorzio Casalazio soc. coop. a r.1., ha
dedotto la mancanza di motivazione sul punto relativo all'inammissibilità della
costituzione delle parti civili. Si assume che nella specie il danno è da
individuare nel ritardato accertamento degli illeciti commessi dagli
amministratori del Consorzio, ritardo che avrebbe determinato pregiudizi di
natura patrimoniale scaturenti dal differimento della dichiarazione dello stato
di insolvenza con aumento del passivo fallimentare.
CONSIDERATO IN DIRITTO
4. I ricorsi degli imputati sono infondati.
4.1. Entrambi i ricorsi contestano la qualificazione del reato, sostenendo
che i giudici avrebbero dovuto ritenere, eventualmente, la sussistenza della
truffa e per rafforzare questa tesi criticano il significato che la sentenza ha
attribuito alla "bozza" sequestrata al Di Giorgio.
La questione "bozza" deve ritenersi superata, in quanto i giudici di appello
hanno ritenuto che si tratta di un documento i cui contenuti "non possono
essere ritenuti rilevanti" perché manca la prova che si tratti dell'atto di ufficio
che il Di Giorgio intendeva rassegnare agli organi preposti. Si tratta di una
valutazione di fatto che, in quanto motivata, non può essere oggetto di
discussione in questa sede, anche in considerazione del fatto che questa Corte
non conosce e non può conoscere il documento in contestazione.
4.2. I giudici di merito hanno confermato la sussistenza della corruzione
per atto contrario, ritenendo che l'oggetto dell'accordo corruttivo fosse diretto
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esistenza dell'accordo corruttivo, finalizzato a evitare controlli effettivi sul
ad aggiustare l'ispezione del Ministero delle Attività Produttive a carico del
consorzio facente capo a Emilio Falco, escludendo che nella specie potesse
configurarsi li reato di truffa ai danni di quest'ultimo. Il corruttore è stato
individuato in Emilio Falco, il quale con l'intermediazione di Danna, si accorda
con DI Giorgio per addomesticare l'ispezione.
La responsabilità dei due imputati è stata affermata sulla base di un gran
soprattutto, dalla piena confessione di Donna, il quale oltre a riscontrare le
conversazioni oggetto di captazione, ha consentito di ricostruire i fatti
corruttivi sin dai primi preparativi e incontri preliminari tra Di Giorgio e Emilio
Falco, spiegando le ragioni dell'interessamento di quest'ultimo a contattare un
ispettore del Ministero, precisando che fu lui a indicare Di Giorgio e a tenere i
contatti con il coimputato per conto di Falco; ha inoltre riferito dell'accordo
raggiunto per Il pagamento di euro 150.000 che Falco avrebbe dovuto
consegnare al Di Giorgio per il buon esito dell'attività ispettiva, nel frattempo
affidata proprio al Di Giorgio; sempre Donna ha riconosciuto che la metà della
somma pattuita sarebbe andata a lui; ha infine descritto le modalità dei
pagamento; parziali della "tangente" e i numerosi contatti che vi sono stati tra
Di Giorgio e Falco per "addomesticare" la relazione ispettiva.
In questa ricostruzione l'atto contrario oggetto dell'accordo corruttivo è
rappresentato dall'ispezione che secondo i giudici, come si è già detto, non
coincide con la bozza di verbale cui si riferiscono i due ricorrenti.
Nella corruzione propria antecedente, l'effettivo compimento dell'atto
esule dal momento consumativo del delitto, dal momento che il reato si
consuma anche se il pubblico ufficiale non fa seguire all'accettazione della
promessa o alla ricezione del denaro l'atto che si è impegnato a compiere
(Sez. VI, 16 maggio 1997, n. 1972, pacini Battaglia).
Nella specie, la sentenza ha ritenuto, soprattutto sulla base della
confessione del Danna, che l'accordo tra lo stesso Danna, Di Giorgio e Falco
prevedeva il versamento della somma di euro 150.000, da dividere a metà tra
i due imputati, somma che è stata effettivamente versata in più tranches circostanza ammessa anche da Di Giorgio - e che costituiva il corrispettivo
per l'accomodamento della relazione ispettiva. Sono presenti, quindi, tutti gli
elementi del reato di corruzione propria: l'accordo, l'atto da compiere
contrario ai doveri d'ufficio, la ricezione della somma di denaro.
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numero di prove, costituite dai risultati delle intercettazioni telefoniche e,
4.3. Deve escludersi che le condotte dei due ricorrenti abbiano integrato il
diverso reato di truffa.
Come è noto, i reati di corruzione e di truffa commessi da pubblico
ufficiale, pur avendo in comune la qualità dei soggetto passivo e l'abuso da
parte di questi della pubblica funzione al fine di conseguire un indebito
promette non è vittima di un errore ed agisce su di un piano di parità con il
pubblico ufficiale nel concludere un negozio giuridico illecito in danno della
pubblica amministrazione; nella truffa, invece, il pubblico ufficiale si procura
un ingiusto profitto sorprendendo la buona fede del soggetto passivo
mediante artifici o raggiri ai quali la qualità di pubblico ufficiale conferisce
maggiore efficacia.
Nella fattispecie in esame, gli imputati hanno ricevuto la somma di
denaro consegnata loro, spontaneamente, dal Falco, come corrispettivo per
l'atto contrario ai doveri d'ufficio, non In conseguenza di un raggiro. A tale
conclusione sono arrivati i giudici di merito evidenziando la circostanza che fu
Di Giorgio a chiedere alla sua amministrazione l'incarico ispettivo, nonché
sulla base di un attenta valutazione degli elementi di prova e, in particolare,
analizzando le modalità di pagamento della "tangente" e, inoltre, sulla base
dell'esame delle numerose conversazioni intercorse tra I due imputati e,
ancora, dai suggerimenti che Di Giorgio ha fornito a Falco, tramite Danna, al
fine di porre i presupposti per una relazione ispettiva favorevole al consorzio
(episodio della richiesta di far sparire il fascicolo di una precedente ispezione).
Sulla vicenda del parere della VI Divisione circa l'assoggettabilità a fallimento,
la sentenza ha sottolineato come in altre conversazioni Di Giorgio abbia
riferito al Danna che il requisito della mutualità già emergeva dalle risultanze
dei Ministero, sicché la conversazione intercettata, al quale i ricorrenti si
riferiscono, starebbe a significare, secondo la ricostruzione dei giudici, che ad
entrambi stava a cuore il buon esito della vicenda, avendo tutto l'interesse a
soddisfare le richieste di Falco. Deve, infine, rilevarsi come la Corte d'appello
abbia anche messo in rilievo la tardività con cui DJ Giorgio ha modificato la
sua linea difensiva, patrocinando la tesi della truffa, tanto da ritenerla un
"mero espediente difensivo".
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profitto, si differenziano per il fatto che, nella corruzione colui che dà o
Insomma, la sentenza ha correttamente e logicamente motivato le
ragioni per le quali ha escluso la configurabilità della truffa, facendo buon
governo della legge penale: tutti gli elementi esaminati hanno evidenziato
l'esistenza di una accordo paritario sorto tra i vari agenti, finalizzato, come si
è detto, ad ottenere un trattamento di favore in vista dell'ispezione
ministeriale, ricostruzione che appare confermata dalla genesi della vicenda,
4.4. Infondato è pure il motivo, dedotto nel ricorso Di Giorgio, diretto a
sostenere la configurabilità del diverso reato di cui all'art. 318 c.p., in
conseguenza della mancanza dell'atto di ufficio contrario.
La tesi difensiva, per come è stata proposta, porterebbe alla conclusione
secondo cui, dinanzi alla mancata individuazione dell'atto contrario,
scatterebbe la diversa fattispecie di corruzione ex art. 318 c.p. In realtà, la
giurisprudenza di questa Corte ritiene che, ai fini della prova del delitto di
corruzione propria, l'individuazione dell'attività amministrativa oggetto
dell'accordo corruttivo può ben limitarsi al genere di atti da compiere, sicché
tale elemento oggettivo deve ritenersi integrato allorché la condotta presa in
considerazione dall'illecito rapporto tra privato e pubblico ufficiale sia
individuabile anche genericamente, in ragione della competenza o della
concreta sfera di intervento di quest'ultimo, così da essere suscettibile di
specificarsi in una pluralità di atti singoli, non preventivamente fissati o
programmati, ma pur sempre appartenenti al genus previsto. Nella presente
fattispecie le cose sono ancora più semplici, in quanto l'atto contrario risulta
perfettamente individuato ed è individuabile anche il suo contenuto, contrario
alla legge, in quanto finalizzato a favorire il consorzio di Emilio Falco.
4.5. In conclusione, i ricorsi dei due imputati vanno rigettati, con la
condanna di entrambi al pagamento delle spese processuali,
5. Sono invece fondati i ricorsi delle parti civili, nei limiti di seguito
indicati.
5.1. Nei dichiarare l'inammissibilità delle costituzioni delle parti civili, la
Corte territoriale ha, da un lato, escluso che nel reato di corruzione vi possano
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per come raccontata in dettaglio da Danna.
essere persone offese diverse dalla pubblica amministrazione, dall'altro, ha
negato che le parti civili abbiano ricevuto dal reato un danno diretto e
immediato.
Del tutto corretta è l'affermazione secondo cui persona offesa dal reato di
corruzione è soltanto la pubblica amministrazione; tuttavia, ciò non toglie che
possano esserci soggetti che dal reato di cui all'art. 319 c.p. possano avere
processo come parti civili.
Nella specie, il danno diretto derivato al Consorzio Casalazio, alla società
Palocco 84 e al Consorzio regionale Lazio di mutualità fra cooperative edilizie
è quello relativo all'utilizzo delle somme del consorzio per il pagamento della
tangente ai due imputati.
5.3. Per questa ragione la sentenza deve essere annullata senza
rinvio ai sensi dell'art. 622 c.p.p., limitatamente al capo relativo alle
statuizioni civili, disponendo la trasmissione degli atti al giudice civile
competente per valore in grado di appello.
P. Q. M.
Rigetta i ricorsi di Salvatore Di Giorgio e Franco Danna, che condanna al
pagamento delle spese processuali.
Annulla senza rinvio la sentenza impugnata nella parte relativa alle
statuizioni civili e dispone trasmettersi gli atti al giudice civile competente per
valore in grado di appello.
Cosi deciso il 16 maggio 2012
Il Consigll1ere estensore
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Giorg
Il Presidente
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ricevuto un danno, situazione che comunque legittima la loro costituzione nel