APERTURE DI CREDITO
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APERTURE DI CREDITO
FOGLIO INFORMATIVO APERTURE DI CREDITO INFORMAZIONI SULLA BANCA CENTROMARCA BANCA – CREDITO COOPERATIVO Società Cooperativa - Iscritta all’albo delle Società Cooperative n. A166229 Sede legale: via D. Alighieri, 2 - 31022 Preganziol (TV) Tel: 0422/6316 - Fax: 0422/633079 - PEC: [email protected] Email: [email protected] - Sito internet: www.centromarcabanca.org Codice fiscale, partita iva e iscrizione Registro delle Imprese C.C.I.A.A. di Treviso 00176640266 Codice ABI 08749-4 - Iscritta all’Albo delle Aziende di Credito n. 4580.70 Aderente al Fondo Nazionale di Garanzia Aderente al Fondo di Garanzia dei Depositanti del Credito Cooperativo Aderente al Fondo di Garanzia degli Obbligazionisti del Credito Cooperativo CHE COS'È L'APERTURA DI CREDITO Con questa operazione la Banca concede ad un Cliente, per un periodo di tempo determinato (a scadenza) o indeterminato (a revoca), un finanziamento da utilizzarsi nella forma specifica pattuita, ovvero, se concessa ad un’impresa o ad un professionista, in via promiscua, in più forme tecniche. Nel caso di utilizzo promiscuo potrebbero essere previsti, fermo restando l’ammontare complessivo dell’affidamento, limiti di utilizzo per ciascuna delle forme tecniche prescelte. Il cliente è tenuto ad utilizzare l’apertura di credito entro i limiti del fido concesso e la banca non è obbligata ad eseguire operazioni che comportino il superamento di detti limiti (c.d. sconfinamento). Se la banca decide di dare ugualmente seguito a simili operazioni, ciò non la obbliga a seguire lo stesso comportamento in situazioni analoghe, e la autorizza ad applicare tassi e condizioni stabiliti per detta fattispecie. Per quanto non previsto nel contratto di apertura di credito e dagli atti relativi alle singole richieste di utilizzo, si applicano le norme e condizioni che regolano il servizio di conto corrente e i servizi ad esso connessi. Tutte le obbligazioni assunte dal Cliente si intendono solidali ed indivisibili anche per gli eventuali aventi causa a qualsiasi titolo del Cliente. In caso di revoca degli affidamenti, la Banca può esigere dal cliente il rimborso di quanto concesso. Tra i principali rischi, vanno tenuti presenti: la variazione in senso sfavorevole delle condizioni economiche (tassi di interesse ed altre commissioni e spese del servizio) ove contrattualmente previsto, in connessione con modifiche dei tassi rilevati sui mercati nazionale, comunitario o internazionale; l’applicazione di un tasso fisso, determina l’impossibilità per il cliente di beneficiare delle eventuali riduzioni dei tassi di interesse di mercato; l’applicazione di un tasso indicizzato, in altre parole agganciato all’andamento di determinati parametri variabili nel corso gel tempo, presenta per il cliente un “rischio di tasso”; in sostanza, nel corso del rapporto può verificarsi un aumento del valore del parametro preso a riferimento con conseguente aggravio dell’impegno finanziario richiesto al cliente; variabilità del tasso di cambio qualora il conto corrente sia in valuta estera (ad es. dollari USA o yen giapponesi); rischio di escussione delle eventuali garanzie personali/reali richieste dalla Banca a supporto della concessione del fido, nell’eventualità di utilizzo non corretto dell’affidamento o mancato rientro secondo le regole contrattuali. L’apertura di credito può essere concessa nelle seguenti forme tecniche. APERTURA DI CREDITO IN CONTO CORRENTE Con questa operazione la banca mette a disposizione del cliente, a tempo determinato o indeterminato, una somma di denaro, concedendogli la possibilità di utilizzare, in conto corrente, importi superiori alla disponibilità propria, nei limiti della somma accordata. Salvo diverso accordo, il cliente può utilizzare (anche mediante l’emissione di assegni bancari) il credito concesso in una o più volte e con successivi versamenti, bonifici, accrediti, può ripristinare la disponibilità per ulteriori utilizzi. Poiché ogni conto corrente presenta sia un saldo contabile, sia un saldo per valuta, che può non coincidere con il primo, può accadere che un conto presenti, in via temporanea, un saldo debitore per valuta pur avendo un saldo contabile creditore (ad esempio se il cliente utilizza, con il consenso della banca, le somme derivanti dal versamento di un assegno, già contabilizzate, ma con una data valuta futura). Sulle somme utilizzate, il cliente è tenuto a pagare gli interessi passivi e le commissioni pattuiti in base al verificarsi dei seguenti due casi: 1) Saldo debitore entro il limite dell’apertura di credito: la commissione per la messa a disposizione dei fondi, applicata trimestralmente in misura percentuale sulla media dell’importo dell’apertura di credito in essere durante il trimestre stesso; il tasso debitore nominale annuo convenuto per l’utilizzo del credito concesso per il numero di giorni in cui si FOGLIO INFORMATIVO - Aggiornato al: 01/10/2015 (ZF/000006115) Pagina 1 di 13 verifica l’utilizzo del credito stesso. 2) Saldo debitore oltre il limite dell’apertura di credito: il tasso debitore nominale annuo convenuto per l’utilizzo oltre il fido concesso, sull’importo utilizzato oltre l’ammontare dell’apertura di credito e per il numero di giorni in cui lo scoperto si è verificato. Se il saldo resta sempre creditore nel corso del trimestre solare, il cliente paga unicamente la commissione per la messa a disposizione dei fondi, se prevista, così come definita al punto 1. APERTURA DI CREDITO IPOTECARIA IN CONTO CORRENTE Operazione analoga alla precedente dalla quale differisce per la garanzia ipotecaria prestata dal cliente e a fronte della quale la banca mette a disposizione del cliente stesso, a tempo determinato o indeterminato, una somma di denaro, concedendogli la facoltà di utilizzo fino all’importo concordato. Salvo diverso accordo, il cliente può utilizzare (anche mediante l’emissione di assegni bancari), in una o più volte, il credito concessogli e può, con successivi versamenti, nonché bonifici o altri accrediti, ripristinare la disponibilità della linea di credito. APERTURA DI CREDITO SU EFFETTI E RICEVUTE AL SALVO BUON FINE (SBF) Con questa operazione la Banca anticipa al cliente, l’importo di un credito verso terzi non ancora scaduto e rappresentato da Cambiali, Tratte, Ri.Ba., Rid e Mav messi all’incasso presso la Banca stessa, mediante la cessione, salvo buon fine (SBF), del credito stesso, con liquidazione posticipata degli interessi. L’operazione permette al cliente di monetizzare immediatamente un proprio credito verso un terzo, con il cui incasso la Banca ottiene il rimborso delle somme anticipate al cliente stesso. Se il terzo debitore principale è insolvente, la Banca provvede all’addebito del credito insoluto e delle conseguenti spese e commissioni al cliente. Si suddividono in: "a disponibilità immediata" in cui l'importo dei crediti ceduti viene immediatamente anticipato ed accreditato nel conto corrente ordinario; "ad utilizzo" in cui l'importo dei crediti ceduti che viene anticipato è solo quello necessario ad azzerare il saldo debitore che il conto corrente ordinario evidenzia, nei limiti del fido anticipi accordato; se il cliente non utilizza le somme, l’accreditamento sul conto corrente ordinario avviene solo in seguito all’effettiva maturazione della valuta; "in conto unico" l’importo dei crediti ceduti viene accreditato per valuta nel c/c ordinario; "in conto unico a maturazione di valuta" l’importo dei crediti ceduti viene accreditato sul c/c del cliente a maturazione di valuta dando nel frattempo la possibilità di utilizzo degli stessi con pari affidamento nel conto corrente ordinario. APERTURA DI CREDITO SU FATTURE, CONTRATTI E DOCUMENTI AL SALVO BUON FINE (SBF) L’operazione consente al cliente di cedere alla Banca i propri crediti, con scadenza futura, vantati verso aziende e comprovati da opportuni documenti (fatture, contratti, etc) riferibili ai rapporti commerciali sottostanti e che il cliente è tenuto ad esibire a fronte delle singole richieste di anticipazione. In tal modo il cliente consegue l’anticipata “monetizzazione” di un proprio credito verso un terzo, con il cui incasso, derivante da apposito mandato del cliente o da cessione del credito da parte di questi, la banca ottiene il rimborso delle somme anticipate al cliente, con obbligo legale da parte di quest’ultimo di adempiere ove manchi il pagamento del terzo. L’operazione può essere, secondo le valutazioni della banca, assistita da idonea garanzia ed eseguita per percentuali inferiori al totale importo del documento. APERTURA DI CREDITO SU MERCI, DOCUMENTI RAPPRESENTATIVI O NON RAPPRESENTATIVI DI MERCI L’operazione consente al cliente di ottenere un finanziamento a valere su merci o documenti riferibili a merci che il cliente è tenuto ad esibire a fronte delle singole richieste di anticipazione. Il cliente rimborserà il finanziamento in prossimità della vendita dei beni oggetto dell’anticipo o alla scadenza concordata. L’operazione può essere, secondo le valutazioni della banca, assistita da altra idonea garanzia. APERTURA DI CREDITO PER SCONTO COMMERCIALE Lo sconto è il contratto con il quale la banca, previa deduzione dell’interesse, anticipa al cliente l’importo di un credito verso terzi non ancora scaduto, mediante la cessione, salvo buon fine, del credito stesso. L’operazione di sconto si sostanzia in un prestito monetario economicamente garantito dalla cessione pro solvendo di un credito, che consente al cliente scontatario di monetizzare anticipatamente lo stesso. Oggetto dello sconto possono essere crediti cartolari (cambiali, tratte documentate, ecc.), crediti non cartolari (semestralità ed annualità dovute dallo Stato o da enti pubblici territoriali) oppure crediti rappresentati da titoli non cambiari. Per il cliente c’è l’obbligo di rimborsare alla banca le somme da questa anticipate in caso di mancato pagamento da parte del debitore ceduto. APERTURA DI CREDITO PER SOVVENZIONI Con questo contratto la Banca consegna al cliente una somma di denaro contro impegno da parte del cliente medesimo di rimborsarla alla scadenza, definita al momento della richiesta di erogazione, con durata non superiore a 18 mesi. E’ un finanziamento destinato a soddisfare le esigenze di liquidità riguardanti il capitale circolante: ricostruzione scorte e copertura dello sfasamento temporale del ciclo produttivo. APERTURA DI CREDITO PER CREDITI DI FIRMA Il credito di firma è un contratto con cui la banca garantisce l’adempimento di un’obbligazione di un cliente di fare o FOGLIO INFORMATIVO - Aggiornato al: 01/10/2015 (ZF/000006115) Pagina 2 di 13 non fare nei confronti di un soggetto terzo o il pagamento di un debito. Il principale rischio per il cliente è rappresentato, dalla restituzione alla Banca stessa di quanto corrisposto a seguito dell’avvenuta escussione. APERTURA DI CREDITO PER FINANZIAMENTI IN VALUTA SENZA VINCOLO DI DESTINAZIONE Si tratta di un finanziamento in valuta estera senza vincolo di destinazione della somma finanziata. L'erogazione avviene in unica soluzione ed il rimborso è di regola in unica soluzione alla scadenza. Il rimborso può avvenire anche prima della scadenza pattuita, fatto salvo in questo caso il diritto della banca di richiedere al cliente una commissione per anticipata estinzione. Trattandosi d'indebitamento in divisa estera, occorre tenere presente che non è possibile prevedere il futuro andamento del valore di cambio con l'euro. La divisa del finanziamento originariamente stabilita può essere convertita in altra divisa, con il preavviso alla Banca stabilito in contratto. APERTURA DI CREDITO PER FINANZIAMENTI ALL’IMPORTAZIONE Si tratta di un finanziamento destinato a costituire la disponibilità di fondi da utilizzare per il pagamento di beni e/o servizi importati. L'erogazione avviene in unica soluzione contestualmente all'esecuzione del pagamento a favore del beneficiario estero. Il finanziamento può essere erogato in euro o in divisa estera, a scelta del cliente e previo accordo con la Banca, indipendentemente dalla divisa in cui deve essere eseguito il pagamento. La divisa del finanziamento originariamente stabilita può essere convertita in altra divisa, con il preavviso alla Banca stabilito in contratto. Nelle operazioni in divisa estera occorre tener presente che non è possibile prevedere il futuro andamento del valore di cambio con l'euro. APERTURA DI CREDITO PER ANTICIPI ALL’ESPORTAZIONE Si tratta di un finanziamento destinato allo smobilizzo di crediti a fronte di esportazioni di beni e/o servizi, anche da effettuare. L'erogazione avviene in unica soluzione ed il rimborso deve essere effettuato con utilizzo dei fondi pervenuti in pagamento dei beni e/o servizi esportati (ricavo dall'estero). In assenza di ricavo, l'anticipo deve essere estinto alla scadenza con addebito in conto del cliente. L'anticipo può essere erogato in euro o in divisa estera, a scelta del cliente e previo accordo con la Banca, indipendentemente dalla divisa in cui è espresso il ricavo dell'esportazione. La divisa dell'anticipo originariamente stabilita può essere convertita in altra divisa, con il preavviso alla Banca stabilito in contratto. In caso di coincidenza tra la divisa dell'anticipo e quella del ricavo, l'operazione non è soggetta al rischio di cambio. Se le due divise non coincidono, occorre tener presente che non è possibile prevedere il futuro andamento del valore di cambio di una divisa estera con l'euro o con altra divisa estera. APERTURA DI CREDITO PER CREDITI DOCUMENTARI L'operazione di credito documentario consiste nell'assunzione di un impegno da parte di una banca (Banca emittente), su ordine e per conto di un proprio Cliente (Ordinante), generalmente acquirente di merci, a seguito del quale tale banca effettuerà, o farà effettuare da propria Banca corrispondente, una prestazione economica (pagamento a vista, assunzione d'impegno di pagamento differito, accettazione di effetto, ecc.) fino alla concorrenza di un determinato importo ed entro un termine temporale stabilito, in favore di un terzo (Beneficiario), generalmente venditore delle merci oggetto della transazione sottostante, contro presentazione, da parte dello stesso venditore, di documenti commerciali relativi alla fornitura ed alla spedizione delle merci che siano conformi ai termini ed alle condizioni previsti nel testo del credito documentario. Si tratta di un'operazione assai diffusa nel commercio internazionale con la quale si realizza una marcata contestualità tra la fornitura della merce ed il suo pagamento con lo scambio, tramite le banche del venditore e del compratore, della documentazione inerente alla fornitura e la spedizione della merce, documentazione di cui le banche controllano la conformità formale (omettendo quindi valutazioni di merito) secondo principi e regole consolidati facenti capo alle Norme della Camera di Commercio Internazionale. I crediti documentari sono gli strumenti che le banche hanno messo a punto per le imprese che operano con controparti con le quali non c’è un adeguato rapporto di fiducia e/o sono situate in Paesi a rischio. I crediti documentari: garantiscono al beneficiario (venditore) che verrà eseguito il pagamento secondo le modalità stabilite (pagamento a vista, pagamento differito, ecc.) dopo la presentazione dei documenti richiesti dal credito, conformi ai termini e alle condizioni stabiliti; garantiscono all’ordinante (compratore) che il pagamento a favore del beneficiario avverrà solo dopo la presentazione dei documenti conformi ai termini e alle condizioni indicate nel credito; possono essere utilizzati sia per la fornitura di merci sia per altri scopi (ad esempio, per assicurare la consegna, chiavi in mano, di interi stabilimenti) I crediti documentari prevedono diverse modalità di utilizzo: pagamento a vista: alla presentazione di documenti conformi, il beneficiario (venditore) ottiene il pagamento a vista; pagamento differito: alla presentazione di documenti conformi, il beneficiario (venditore) riceve un impegno scritto (dalla banca indicata nel credito), ad effettuare il pagamento alla scadenza; accettazione: alla presentazione dei documenti conformi, il beneficiario (venditore) riceve l’accettazione di una tratta, emessa sulla banca indicata nel credito; FOGLIO INFORMATIVO - Aggiornato al: 01/10/2015 (ZF/000006115) Pagina 3 di 13 negoziazione: il beneficiario (venditore) può rivolgersi alla banca indicata per chiedere la negoziazione dei documenti, ottenendo normalmente, e se la banca è d’accordo, un accredito salvo buon fine se questa non è banca confermante. Il pagamento eseguito dalla banca confermante e dalla banca emittente è sempre liberatorio a seguito dei loro impegni irrevocabili di emissione. e di conferma. I crediti documentari possono essere: non confermati: la banca del beneficiario (venditore) non assume alcun impegno ad effettuare la prestazione al beneficiario stesso; confermati: la banca del beneficiario (venditore) aggiunge, su richiesta della banca emittente, il proprio impegno, oltre a quello della banca emittente, ad effettuare la prestazione al beneficiario stesso, alla presentazione dei documenti conformi. La conferma copre il beneficiario dal rischio insolvenza della Banca emittente e del Paese estero. Principali rischi specifici: poiché l'operazione di credito documentario è uno strumento di pagamento, che opera attraverso un'obbligazione autonoma della banca rispetto all'operazione commerciale sottostante, – condizionata in altre parole alla sola valutazione dei documenti e non al merito degli stessi – l'ordinante sopporta il rischio di ricevere merce non conforme alle pattuizioni contrattuali a fronte di presentazione di documenti conformi ai termini del credito documentario per i quali la sua banca (emittente) è tenuta a pagare o ad impegnarsi a pagare, e quindi ad addebitarlo; le operazioni denominate in divisa estera sono soggette al rischio dell'oscillazione del cambio, poiché sono regolate al cambio applicabile al momento della negoziazione; rischio di insolvenza economica, per i crediti non confermati, dei soggetti collocati in un determinato Paese (per cause politiche, calamità naturali ecc.) cosiddetto “rischio Paese”. - APERTURA DI CREDITO PER COMPRAVENDITA A TERMINE DI DIVISA Per contratto a termine in divisa estera s'intende l'operazione che permette di annullare il rischio di cambio su posizioni debitorie o creditorie future espresse in divisa estera, stabilendo un cambio che sarà applicato allo scambio ad una data futura (non inferiore al 3° giorno lavorativo successivo alla data di contrattazione), delle valute oggetto della contrattazione stessa. Tale contratto comporta l'impegno inderogabile ad acquistare (import-posizione debitoria) o vendere (export-posizione creditoria) un determinato importo espresso in divisa estera ad una certa data futura ad un cambio fissato all'atto del perfezionamento del contratto. II cambio della divisa a termine è determinato al momento della contrattazione sommando/sottraendo dal cambio a pronti della divisa interessata un importo (premio/sconto) che rappresenta il differenziale tra i tassi sui depositi interbancari delle divise interessate, applicato al cambio a pronti, per il periodo di dilazione previsto in contratto. Per stipulare un’operazione a termine di divisa, il Cliente deve disporre di un conto denominato nella stessa divisa. La linea di credito viene utilizzata per una percentuale calcolata sul controvalore in Euro del contratto. Principali rischi specifici: la possibilità di oscillazione dei cambi poiché trattasi di operazioni regolate ai cambi vigenti sul mercato al momento della conclusione del contratto; il rischio Paese, e cioè l'impossibilità di dar corso all'esecuzione del contratto a scadenza per indisponibilità della divisa estera interessata a causa di provvedimenti restrittivi imposti dalle Autorità Monetarie del Paese di riferimento. APERTURA DI CREDITO PER DISPONIBILITA’ IMMEDIATA DI ASSEGNI La disponibilità immediata di assegni è la facoltà di disporre dell'importo degli assegni bancari, assegni circolari, vaglia o altri titoli similari versati sul conto corrente prima che ne sia stato effettuato l'incasso da parte della Banca. Tale facoltà di disponibilità immediata è concessa limitatamente a titoli di gradimento della Banca; sono espressamente esclusi dalla facilitazione gli assegni tratti a favore del correntista all'ordine proprio o di terzi con cui sussista un rapporto di controllo, di cointestazione, di delega o collegamento, anche solo economico. CONDIZIONI ECONOMICHE Le condizioni riportate nel presente foglio informativo includono tutti gli oneri economici posti a carico del cliente per la prestazione del servizio. Prima di scegliere e firmare il contratto è quindi necessario leggere attentamente il foglio informativo. APERTURA DI CREDITO IN CONTO CORRENTE CONDIZIONI SPECIFICHE FOGLIO INFORMATIVO - Aggiornato al: 01/10/2015 (ZF/000006115) Pagina 4 di 13 QUANTO PUÒ COSTARE L’APERTURA DI CREDITO Tasso Annuo Effettivo Globale (TAEG) Si riportano i costi orientativi dell’apertura di credito riferiti ad ipotesi di operatività indicate dalla Banca d’Italia. E’ possibile ottenere un calcolo personalizzato dei costi, in base alle proprie reali esigenze, utilizzando l’algoritmo pubblicato sul sito internet della banca (www.centromarcabanca.org). La formula di calcolo del TAEG è la seguente: Nell’esempio che segue si ipotizza che l’importo dell’apertura di credito a revoca venga utilizzato immediatamente e per l’intero e che la durata dell’utilizzo sia pari ad un trimestre, al termine del quale avviene il rimborso comprensivo degli interessi e delle spese. Il TAEG non potrà comunque essere superiore al tasso di soglia relativo ai contratti di “aperture di credito in conto corrente”, previsto dall’art. 2 della legge sull’usura (Legge 108/1996), che può essere consultato in filiale e sul sito internet della Banca (www.centromarcabanca.org). Ipotesi di calcolo: Per un affidamento di: € 10.000,00 Durata del finanziamento (mesi): 3 T.A.E.G: 11,41% TASSI Tasso debitore annuo per utilizzi entro i limiti del fido entro fido: 9,75% Massimo: 13,5% Tasso Annuo Effettivo (T.A.E.) 10,11231% Euribor 6 mesi (365 gg), riferito al trimestre precedente, Tasso debitore annuo variabile per utilizzi entro i limiti del arrotondato ai 5 centesimi superiori, revisione trimestrale, fido decorrenza primo giorno di ogni trimestre, aumentato di uno spread nel limite del tasso sopra indicato Tasso debitore annuo per utilizzi oltre i limiti del fido 13,5% Tasso Annuo Effettivo (T.A.E.) 14,19894% Euribor 6 mesi (365 gg), riferito al trimestre precedente, Tasso debitore annuo variabile per utilizzi oltre i limiti del arrotondato ai 5 centesimi superiori, revisione trimestrale, fido decorrenza primo giorno di ogni trimestre, aumentato di uno spread nel limite del tasso sopra indicato CAPITALIZZAZIONE Periodicità di capitalizzazione degli interessi trimestrale Applicata fino all'entrata in vigore della Delibera del CICR attuativa dell'articolo 120 comma 2 del Testo Unico Bancario (Decreto Legislativo 1/9/93 n.385). Modalità di calcolo degli interessi trimestrale Applicata fino all'entrata in vigore della Delibera del CICR attuativa dell'articolo 120 comma 2 del Testo Unico Bancario (Decreto Legislativo 1/9/93 n.385). APERTURA DI CREDITO IPOTECARIA IN CONTO CORRENTE CONDIZIONI SPECIFICHE FOGLIO INFORMATIVO - Aggiornato al: 01/10/2015 (ZF/000006115) Pagina 5 di 13 QUANTO PUÒ COSTARE L’APERTURA DI CREDITO Tasso Annuo Effettivo Globale (TAEG) Si riportano i costi orientativi dell’apertura di credito riferiti ad ipotesi di operatività indicate dalla Banca d’Italia. E’ possibile ottenere un calcolo personalizzato dei costi, in base alle proprie reali esigenze, utilizzando l’algoritmo pubblicato sul sito internet della banca (www.centromarcabanca.org). La formula di calcolo del TAEG è la seguente: Nell’esempio che segue si ipotizza che l’importo dell’apertura di credito a revoca venga utilizzato immediatamente e per l’intero e che la durata dell’utilizzo sia pari ad un trimestre, al termine del quale avviene il rimborso comprensivo degli interessi e delle spese. Il TAEG non potrà comunque essere superiore al tasso di soglia relativo ai contratti di “aperture di credito in conto corrente”, previsto dall’art. 2 della legge sull’usura (Legge 108/1996), che può essere consultato in filiale e sul sito internet della Banca (www.centromarcabanca.org). Ipotesi di calcolo: Per un affidamento di: € 100.000,00 Durata del finanziamento (mesi): 3 T.A.E.G: 7,24% TASSI Tasso debitore annuo per utilizzi entro i limiti del fido entro fido: 9,75% Massimo: 13,5% Tasso Annuo Effettivo (T.A.E.) 10,11231% Euribor 6 mesi (365 gg), riferito al trimestre precedente, arrotondato ai 5 centesimi superiori, revisione trimestrale, Tasso debitore annuo variabile per utilizzi entro i limiti del decorrenza primo giorno di ogni trimestre, aumentato di fido uno spread nel limite del tasso sopra indicato comunque non inferiore al 4,50% Tasso debitore annuo per utilizzi oltre i limiti del fido 13,5% Tasso Annuo Effettivo (T.A.E.) 14,19894% Euribor 6 mesi (365 gg), riferito al trimestre precedente, arrotondato ai 5 centesimi superiori, revisione trimestrale, Tasso debitore annuo variabile per utilizzi oltre i limiti del decorrenza primo giorno di ogni trimestre, aumentato di fido uno spread nel limite del tasso sopra indicato comunque non inferiore all'8,50% CAPITALIZZAZIONE Periodicità di capitalizzazione degli interessi trimestrale Applicata fino all'entrata in vigore della Delibera del CICR attuativa dell'articolo 120 comma 2 del Testo Unico Bancario (Decreto Legislativo 1/9/93 n.385). Modalità di calcolo degli interessi trimestrale Applicata fino all'entrata in vigore della Delibera del CICR attuativa dell'articolo 120 comma 2 del Testo Unico Bancario (Decreto Legislativo 1/9/93 n.385). SPESE Spese per relazione tecnica € 0,00 Applicata fino all'entrata in vigore della Delibera del CICR attuativa dell'articolo 120 comma 2 del Testo Unico Bancario (Decreto Legislativo 1/9/93 n.385). Spese per atti notarili € FOGLIO INFORMATIVO - Aggiornato al: 01/10/2015 0,00 (ZF/000006115) Pagina 6 di 13 Applicata fino all'entrata in vigore della Delibera del CICR attuativa dell'articolo 120 comma 2 del Testo Unico Bancario (Decreto Legislativo 1/9/93 n.385). Premi di assicurazione trimestrale Applicata fino all'entrata in vigore della Delibera del CICR attuativa dell'articolo 120 comma 2 del Testo Unico Bancario (Decreto Legislativo 1/9/93 n.385). Commissioni per stipula fuori sede € 0,00 Applicata fino all'entrata in vigore della Delibera del CICR attuativa dell'articolo 120 comma 2 del Testo Unico Bancario (Decreto Legislativo 1/9/93 n.385). € 0,00 Commissioni per il rilascio dell'assenso, riduzione, Applicata fino all'entrata in vigore della Delibera del CICR restrizione e cancellazione dell'ipoteca attuativa dell'articolo 120 comma 2 del Testo Unico Bancario (Decreto Legislativo 1/9/93 n.385). € 0,00 Applicata fino all'entrata in vigore della Delibera del CICR attuativa dell'articolo 120 comma 2 del Testo Unico Bancario (Decreto Legislativo 1/9/93 n.385). Commissioni per ogni erogazione parziale trimestrale Imposta sostitutiva, per operazioni oltre i 18 mesi, Applicata fino all'entrata in vigore della Delibera del CICR sull'importo erogato attuativa dell'articolo 120 comma 2 del Testo Unico Bancario (Decreto Legislativo 1/9/93 n.385). Richiesta copia contratto idonea a stipula con condizioni Subordinata al pagamento delle spese per l'istruttoria economiche iniziale APERTURA DI CREDITO SU EFFETTI E RICEVUTE AL SALVO BUON FINE APERTURA DI CREDITO SU FATTURE, CONTRATTI E DOCUMENTI AL SALVO BUON FINE APERTURA DI CREDITO SU MERCI, DOCUMENTI RAPPRESENTATIVI O NON RAPPRESENTATIVI DI MERCI CONDIZIONI SPECIFICHE QUANTO PUÒ COSTARE L’APERTURA DI CREDITO Tasso Annuo Effettivo Globale (TAEG) Si riportano i costi orientativi dell’apertura di credito riferiti ad ipotesi di operatività indicate dalla Banca d’Italia. E’ possibile ottenere un calcolo personalizzato dei costi, in base alle proprie reali esigenze, utilizzando l’algoritmo pubblicato sul sito internet della banca (www.centromarcabanca.org). La formula di calcolo del TAEG è la seguente: Nell’esempio che segue si ipotizza che l’importo dell’apertura di credito a revoca venga utilizzato immediatamente e per l’intero e che la durata dell’utilizzo sia pari ad un trimestre, al termine del quale avviene il rimborso comprensivo degli interessi e delle spese. Il TAEG non potrà comunque essere superiore al tasso di soglia relativo ai contratti di “anticipi e sconti commerciali”, previsto dall’art. 2 della legge sull’usura (Legge 108/1996), che può essere consultato in filiale e sul sito internet della Banca (www.centromarcabanca.org). Ipotesi di calcolo: Per un affidamento di: € 50.000,00 Durata del finanziamento (mesi): 3 T.A.E.G: 12,89% TASSI Tasso debitore annuo per utilizzi entro i limiti del fido FOGLIO INFORMATIVO - Aggiornato al: 01/10/2015 entro fido: (ZF/000006115) Pagina 7 di 13 9,125% Tasso Annuo Effettivo (T.A.E.) 9,44202% Euribor 6 mesi (365 gg), riferito al trimestre precedente, Tasso debitore annuo variabile per utilizzi entro i limiti del arrotondato ai 5 centesimi superiori, revisione trimestrale, fido decorrenza primo giorno di ogni trimestre, aumentato di uno spread nel limite del tasso sopra indicato Tasso debitore annuo per utilizzi oltre i limiti del fido 9,125% Tasso Annuo Effettivo (T.A.E.) 9,44202% Euribor 6 mesi (365 gg), riferito al trimestre precedente, Tasso debitore annuo variabile per utilizzi oltre i limiti del arrotondato ai 5 centesimi superiori, revisione trimestrale, fido decorrenza primo giorno di ogni trimestre, aumentato di uno spread nel limite del tasso sopra indicato CAPITALIZZAZIONE Periodicità di capitalizzazione degli interessi trimestrale Applicata fino all'entrata in vigore della Delibera del CICR attuativa dell'articolo 120 comma 2 del Testo Unico Bancario (Decreto Legislativo 1/9/93 n.385). Modalità di calcolo degli interessi trimestrale Applicata fino all'entrata in vigore della Delibera del CICR attuativa dell'articolo 120 comma 2 del Testo Unico Bancario (Decreto Legislativo 1/9/93 n.385). APERTURA DI CREDITO PER SCONTO COMMERCIALE CONDIZIONI SPECIFICHE TASSO ANNUO EFFETTIVO GLOBALE (TAEG) Si riportano i costi orientativi di un’operazione di sconto commerciale. Il TAEG non potrà comunque essere superiore al tasso di soglia relativo ai contratti di “anticipi e sconti commerciali”, previsto dall’art. 2 della legge sull’usura (Legge 108/1996), che può essere consultato in filiale e sul sito internet della Banca (www.centromarcabanca.org). Capitale 50.000,00 Euro Durata 180 giorni Giorni banca 5 giorni Tasso debitore annuo 9,125% Commissioni di incasso 6,00 Euro Totale interessi 2.312,50 Euro Totale oneri 6,00 Euro Tasso Annuo Effettivo Globale (TAEG) 10,11% TASSI Tasso debitore annuo fisso entro fido: 9,125% Tasso Annuo Effettivo (T.A.E.) 9,44202% CAPITALIZZAZIONE Periodicità di capitalizzazione degli interessi trimestrale Applicata fino all'entrata in vigore della Delibera del CICR attuativa dell'articolo 120 comma 2 del Testo Unico Bancario (Decreto Legislativo 1/9/93 n.385). Modalità di calcolo degli interessi trimestrale Applicata fino all'entrata in vigore della Delibera del CICR FOGLIO INFORMATIVO - Aggiornato al: 01/10/2015 (ZF/000006115) Pagina 8 di 13 attuativa dell'articolo 120 comma 2 del Testo Unico Bancario (Decreto Legislativo 1/9/93 n.385). APERTURA DI CREDITO PER SOVVENZIONI CONDIZIONI SPECIFICHE TASSO ANNUO EFFETTIVO GLOBALE (TAEG) Si riportano i costi orientativi di un’operazione di sovvenzione. Il TAEG non potrà comunque essere superiore al tasso di soglia relativo ai contratti di “altri finanziamenti alle famiglie e alle imprese”, previsto dall’art. 2 della legge sull’usura (Legge 108/1996), che può essere consultato in filiale e sul sito internet della Banca (www.centromarcabanca.org). Capitale 50.000,00 Euro Durata 181 giorni Tasso debitore annuo 11,00% Commissioni per erogazione 30,00 Euro Spese di incasso rata 4,50 Euro Totale interessi 2.727,40 Euro Totale oneri 34,50 Euro Tasso Annuo Effettivo Globale (TAEG) 11,46% TASSI Tasso debitore annuo fisso 11,00% Tasso debitore annuo variabile Euribor 6 mesi (365 gg), riferito al trimestre precedente, arrotondato ai 5 centesimi superiori, revisione trimestrale, decorrenza primo giorno di ogni trimestre, aumentato di uno spread nel limite del tasso sopra indicato comunque non inferiore al 4,50% Tasso di mora 3,00% oltre al tasso in vigore CAPITALIZZAZIONE Liquidazione degli interessi trimestrale Applicata fino all'entrata in vigore della Delibera del CICR attuativa dell'articolo 120 comma 2 del Testo Unico Bancario (Decreto Legislativo 1/9/93 n.385). Modalità di calcolo degli interessi trimestrale Applicata fino all'entrata in vigore della Delibera del CICR attuativa dell'articolo 120 comma 2 del Testo Unico Bancario (Decreto Legislativo 1/9/93 n.385). APERTURA DI CREDITO PER ANTICIPI ALL'ESPORTAZIONE APERTURA DI CREDITO PER FINANZIAMENTI ALL'IMPORTAZIONE APERTURA DI CREDITO PER FINANZIAMENTI IN VALUTA SENZA VINCOLO DI DESTINAZIONE CONDIZIONI SPECIFICHE FOGLIO INFORMATIVO - Aggiornato al: 01/10/2015 (ZF/000006115) Pagina 9 di 13 TASSO ANNUO EFFETTIVO GLOBALE (TAEG) Si riportano i costi orientativi di un’operazione di finanziamento import o export o senza vincolo di destinazione. Il TAEG non potrà comunque essere superiore al tasso di soglia relativo ai contratti di “anticipi e sconti commerciali” per gli anticipi all’esportazione ed i finanziamenti all’importazione e relativo ai contratti di “altri finanziamenti alle famiglie e alle imprese” per i finanziamenti in valuta senza vincolo di destinazione, entrambi previsti dall’art. 2 della legge sull’usura (Legge 108/1996), che può essere consultato in filiale e sul sito internet della Banca (www.centromarcabanca.org). Capitale 50.000,00 Euro Durata 120 giorni Tasso debitore annuo 6,50% Commissioni per erogazione 13,00 Euro Totale interessi 1.068,49 Euro Totale oneri 13,00 Euro Tasso Annuo Effettivo Globale (TAEG) 6,73% TASSI Euro - Spread su Euribor a 3 mesi 360 giorni 5,00 punti percentuali. Il valore dell'Euribor dipende dalle continue oscillazioni delle quotazioni sul mercato interbancario ed è reperibile presso le filiali. Il tasso complessivo è fisso per tutta la durata e rinegoziato solo in caso di proroga. Divisa - Spread su Libor a 3 mesi 360 giorni 5,00 punti percentuali. Il valore dell'Euribor dipende dalle continue oscillazioni delle quotazioni sul mercato interbancario ed è reperibile presso le filiali. Il tasso complessivo è fisso per tutta la durata e rinegoziato solo in caso di proroga. Tasso di mora 4,00% oltre al tasso in vigore CAPITALIZZAZIONE Liquidazione degli interessi trimestrale Applicata fino all'entrata in vigore della Delibera del CICR attuativa dell'articolo 120 comma 2 del Testo Unico Bancario (Decreto Legislativo 1/9/93 n.385). Modalità di calcolo degli interessi trimestrale Applicata fino all'entrata in vigore della Delibera del CICR attuativa dell'articolo 120 comma 2 del Testo Unico Bancario (Decreto Legislativo 1/9/93 n.385). APERTURA DI CREDITO PER COMPRAVENDITA A TERMINE DI DIVISA Percentuale di utilizzo della linea controvalore in Euro dei contratti di credito sul 30,00% CONDIZIONI COMUNI A TUTTE LE APERTURE DI CREDITO SPESE Spese per la stipula del contratto Recupero spese sostenute Come documentato Imposte e tasse presenti e future Nella misura effettivamente sostenuta Spese per la gestione del rapporto FOGLIO INFORMATIVO - Aggiornato al: 01/10/2015 (ZF/000006115) Pagina 10 di 13 Commissioni annuali per messa a disposizione dei fondi 2% Spese per comunicazioni periodiche "Trasparenza" € Spese per comunicazioni periodiche "Trasparenza" in € Infobanking Spese per comunicazioni variazioni "Trasparenza" € 2,50 0,00 0,00 COMMISSIONI Commissione per comunicazione o convocazione € 15,00 Recupero spesa per ogni comunicazione telefonica Commissione per revoca affidamento e costituzione in mora, per singolo soggetto, oltre spese sostenute Commissione per comunicazione ai garanti di variazione affidamenti, per soggetto Commissione per presa atto di revoca fideiussione dei garanti, per soggetto Commissione per rilascio dichiarazione liberatoria al garante, per soggetto Commissione per segnalazione alle cooperative o consorzi di garanzia prevista contrattualmente € 10,00 € 100,00 € 15,00 € 15,00 € 15,00 € 15,00 Per le informazioni circa la decorrenza delle valute ed i termini di disponibilità sui versamenti e sui prelevamenti, nonché le altre spese e commissioni connesse al rapporto di conto corrente e ai servizi accessori, si rinvia ai fogli informativi relativi al contratto di conto corrente. Il Tasso Effettivo Globale Medio (TEGM) previsto dall’art. 2 della legge sull’usura (Legge 108/1996), relativo a tutti i contratti di apertura di credito, può essere consultato in filiale e sul sito internet della Banca (www.centromarcabanca.org). RECESSO E RECLAMI Recesso dal contratto Se la banca, in presenza di un giustificato motivo, vuole procedere a variazioni unilaterali di tassi, prezzi e ogni altra condizione del contratto, sfavorevoli per il cliente, deve comunicare per iscritto a quest’ultimo la variazione con un preavviso minimo di 2 mesi. La variazione si intende approvata se il cliente non recede entro la data prevista per la sua applicazione, senza spese e con l’applicazione delle condizioni precedentemente praticate. Se l’apertura di credito è concessa a tempo determinato, la banca può recedervi mediante comunicazione scritta se il cliente diviene insolvente o diminuisce le garanzie date ovvero viene a trovarsi in condizioni che – incidendo sulla sua situazione patrimoniale, finanziaria o economica – pongono in pericolo la restituzione delle somme, dovute alla banca, per il capitale utilizzato e per gli interessi maturati, per il cui pagamento al cliente viene concesso il preavviso di 2 giorni lavorativi. Se l’apertura di credito è concessa a tempo indeterminato, la banca ha facoltà di recedervi in qualsiasi momento, previo preavviso scritto di 2 giorni lavorativi, qualora il Cliente rivesta la qualità di consumatore il preavviso è di 15 giorni lavorativi, nonché di ridurla o di sospenderla seguendo le stesse modalità. Decorso il termine di preavviso, il correntista è tenuto al pagamento di quanto utilizzato e degli interessi maturati. In presenza di un giustificato motivo, la banca può sciogliere il contratto anche senza preavviso. Indipendentemente dal fatto che l’apertura di credito è concessa a tempo determinato o indeterminato, il cliente ha diritto di recedervi in qualsiasi momento, senza spese e pagando contestualmente quanto utilizzato e gli interessi maturati. Tempi massimi di chiusura del rapporto contrattuale Cinque (5) giorni dal ricevimento della richiesta del cliente, salva la totale restituzione del credito ottenuto dalla Banca attraverso il pagamento del capitale, gli interessi e gli altri oneri maturati. Reclami I reclami vanno inviati all’Ufficio Reclami della banca (Via R. Selvatico, 2 – 31100 Treviso TV – Email: [email protected] – PEC: [email protected]) , che risponde entro 30 giorni dal ricevimento. Se il cliente non è soddisfatto o non ha ricevuto risposta entro i 30 giorni, prima di ricorrere al giudice può rivolgersi a: Arbitro Bancario Finanziario (ABF). Per sapere come rivolgersi all’Arbitro si può consultare il sito www.arbitrobancariofinanziario.it, chiedere presso le Filiali della Banca d'Italia, oppure chiedere alla banca; FOGLIO INFORMATIVO - Aggiornato al: 01/10/2015 (ZF/000006115) Pagina 11 di 13 Conciliatore BancarioFinanziario. Se sorge una controversia con la banca, il cliente può attivare una procedura di conciliazione che consiste nel tentativo di raggiungere un accordo con la banca, grazie all’assistenza di un conciliatore indipendente. Per questo servizio è possibile rivolgersi al Conciliatore BancarioFinanziario (Organismo iscritto nel Registro tenuto dal Ministero della Giustizia), con sede a Roma, Via delle Botteghe Oscure 54, tel. 06.674821, sito internet www.conciliatorebancario.it. Qualora per una controversia relativa all’interpretazione ed applicazione del contratto cui si riferisce il presente servizio, il cliente intenda rivolgersi all’autorità giudiziaria, egli deve preventivamente, pena l’improcedibilità della relativa domanda, esperire la procedura di mediazione innanzi all’organismo Conciliatore Bancario Finanziario, ovvero attivare il procedimento innanzi all’Arbitro Bancario Finanziario. Rimane fermo che le parti possono concordare, anche successivamente alla conclusione del contratto, di rivolgersi ad un organismo di mediazione diverso dal Conciliatore Bancario Finanziario purché iscritto nell’apposito registro ministeriale. - LEGENDA Fido o affidamento Recesso Saldo contabile Saldo disponibile Saldo per valuta Scoperto di conto Tasso fisso Tasso variabile Parametro di indicizzazione Spread Euribor Tasso di interesse debitore annuo (TAN) Tasso di interesse oltre il fido Tasso di interesse di mora Tasso debitore effettivo annuo (TEF) Tasso effettivo globale medio (TEGM) Tasso annuo effettivo globale (TAEG) Periodicità di capitalizzazione degli interessi Commissione sulla messa a disposizione di fondi Valuta Salvo buon fine Ri.Ba. Rid Somma che la banca si impegna a mettere a disposizione del cliente oltre il saldo disponibile. Atto con il quale una delle parti di un rapporto contrattuale esercita la facoltà di sciogliere il rapporto stesso. Saldo risultante dalla somma algebrica delle scritture dare/avere in cui sono compresi importi registrati ma non ancora giunti a maturazione. Giacenza sul conto corrente che può essere effettivamente utilizzata. Saldo risultante dalla somma algebrica delle scritture dare/avere elencate in ordine di data valuta. Si intende il saldo debitore determinatosi a seguito dell’utilizzo effettuato dal Cliente oltre l’importo del credito concesso dalla Banca. Tasso di interesse che non varia per tutta la durata del finanziamento. Tasso di interesse che varia in relazione all’andamento di uno o più parametri di indicizzazione specificatamente indicati nel contratto di finanziamento. Rappresenta il valore preso a riferimento per la determinazione del tasso di interesse applicato al rapporto. Maggiorazione applicata al parametro di indicizzazione per determinare il tasso nominale annuo a carico del cliente. Tasso per depositi interbancari in Euro calcolato dalla Federazione Bancaria Europea (FBE) alle ore 11 antimeridiane di Bruxelles. Il tasso è diffuso sul circuito telematico Bridge Telerate ovvero, in assenza, sul circuito Reuters e di norma pubblicato, il giorno successivo, su .Il Sole 24 Ore. Corrispettivo riconosciuto alla Banca dal cliente per l’utilizzo di mezzi finanziari concessi a quest’ultimo dalla Banca stessa. Corrispettivo riconosciuto alla Banca dal cliente per gli utilizzi oltre il fido accordato. Importo che il cliente deve corrispondere per il ritardato pagamento delle somme da lui dovute in caso di revoca, da parte della banca, dal rapporto di apertura di credito in conto corrente per qualsiasi motivo. Tasso che tiene conto delle capitalizzazioni infrannuali: gli interessi maturati in ogni periodo vengono sommati al capitale e su tale importo viene calcolato l’interesse nel periodo successivo. Tasso di interesse pubblicato ogni tre mesi dal Ministero dell’Economia e delle Finanze come previsto dalla legge sull’usura. Per verificare se un tasso di interesse è usurario, quindi vietato, bisogna individuare, tra tutti quelli pubblicati, il TEGM delle aperture di credito in conto corrente, aumentarlo della metà e accertare che quanto richiesto dalla banca/intermediario non sia superiore. Indica il costo totale del finanziamento su base annua ed è espresso in percentuale sull’ammontare del finanziamento concesso. Comprende il tasso di interesse e altre voci di spesa. Periodicità con la quale gli interessi vengono conteggiati e addebitati in conto, producendo ulteriori interessi. Nell'ambito di ogni singolo rapporto contrattuale viene applicata la stessa periodicità nel conteggio degli interessi debitori e creditori. Compenso per l’impegno della Banca di tenere a disposizione del Cliente riserve liquide commisurate all’ammontare dell’affidamento concesso. E’ calcolata sull’importo medio dell’affidamento concesso al cliente nel periodo di liquidazione e applicata con periodicità trimestrale. Data di inizio di decorrenza degli interessi. Clausola in virtù della quale il cliente ha l'obbligo di rimborsare le somme rappresentate da titoli di credito e/o documenti accreditate dalla banca sul conto corrente dello stesso nel caso in cui i medesimi risultassero impagati. Incasso di crediti mediante invio di ricevuta elettronica emessa dal creditore. Incasso di crediti sulla base di un ordine permanente di addebito conferito dal FOGLIO INFORMATIVO - Aggiornato al: 01/10/2015 (ZF/000006115) Pagina 12 di 13 Mav Insoluti Istruttoria Revisione periodica Cessione del credito Cessione pro solvendo Fideiussione Avallo Escussione Camera di Commercio Internazionale di Parigi - CCI debitore. Incasso di crediti mediante invito al debitore di pagare presso qualunque sportello bancario o postale utilizzando un apposito modulo inviatogli dalla banca del creditore. Sono costitutiti da quegli effetti scontati o anticipati dalla banca e non onorati alla scadenza, a fronte dei quali non è stato elevato il protesto (percambiali). Analisi da parte della banca ai fini della decisione sulla richiesta di concessione dell’affidamento. Analisi da parte della banca ai fini della continuazione o meno del rapporto. Contratto col quale un soggetto (cedente) trasferisce ad altro soggetto (cessionario) un credito vantato verso un terzo (debitore ceduto). Disciplinata dall’art. 1260 e seguenti del codice civile, è una forma di garanzia atipica non rientrando né tra quelle reali né tra quelle personali in senso stretto. La cessione può essere convenuta a titolo oneroso o a titolo gratuito. Il cedente garantisce anche la solvenza (il pagamento) del debitore ceduto, con la conseguenza che il cedente stesso è liberato solo se il debitore ceduto abbia eseguito il pagamento. Garanzia di natura personale in forza della quale il fideiussore, obbligandosi personalmente (con tutto il suo patrimonio) garantisce l’adempimento di un’obbligazione altrui. Garanzia di natura cambiaria in forza della quale il garante risponde nello stesso modo del soggetto per il quale è stata data. Azione legale intentata dal creditore nei confronti della banca per ottenere quanto previsto dalla garanzia. Organizzazione non statale rappresentativa delle diverse branche dell'attività economica, che ha come scopo principale la facilitazione dei commerci internazionali. A tal fine, e nell'ambito delle operazioni documentarie con l'estero dal 1929 ha elaborato delle Regole "Norme ed usi uniformi relative ai crediti documentari" che, aggiornate nel corso degli anni (attualmente sono in vigore le NUU Pubblicazione 500 del 1993) sono il fondamentale riferimento di tutte le transazioni internazionali che coinvolgono il regolamento a mezzo dello strumento credito documentario e Stand-by Letter of Credit per quanto ad esse applicabili. La CCI ha inoltre elaborato le Norme ed Usi Uniformi relative agli incassi, la cui ultima pubblicazione del 1995 è comunemente identificata come "Pubblicazione n. 522" e rappresenta il testo di riferimento sul regolamento delle operazione di incasso documentario. FOGLIO INFORMATIVO - Aggiornato al: 01/10/2015 (ZF/000006115) Pagina 13 di 13