alsereno plus di alleanza

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alsereno plus di alleanza
Alleanza Toro S.p.A.
ALSERENO PLUS DI ALLEANZA
Contratto di
assicurazione
Infortuni e Assistenza
Il presente Fascicolo informativo,
contenente:
a) Nota Informativa e Glossario
b) Condizioni di Assicurazione
c) Modulo di proposta
deve essere consegnato al Contraente
prima della sottoscrizione della
proposta di assicurazione.
mod. 10312213 - Ed. 10/2011 - rist. 2/2013 - 15.000
Prima della sottoscrizione leggere attentamente
la Nota Informativa.
Protezione
ALLEANZA TORO S.p.A. – Sede operativa di Milano: Piazza Fidia, 1
CAP 20159 | Tel. +39 02 62961 | Fax +39 02 6296202 | www.alleanzatoro.it
Sede legale in Torino via Mazzini, 53 - Iscr. nel Registro Imprese di Torino, C.F. e Partita IVA n.10050560019
Capitale sociale: Euro 300.000.000,00 i.v. - Società iscritta all’Albo Imprese IVASS n.1.00172, soggetta all’attività di direzione e coordinamento
dell’Azionista unico Assicurazioni Generali S.p.A. ed appartenente al Gruppo Generali, iscritto al numero 026 dell’Albo dei gruppi assicurativi
NOTA INFORMATIVA
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Contratto di Assicurazione Infortuni e Assistenza.
I dati contenuti nel presente documento sono aggiornati al 31 gennaio 2013.
AlSereno PLUS di Alleanza
La presente Nota Informativa è redatta secondo lo schema predisposto dall’ISVAP (oggi IVASS), ma il suo
contenuto non è soggetto alla preventiva approvazione dell’IVASS.
Il Contraente deve prendere visione delle Condizioni di Assicurazione prima della sottoscrizione della
polizza.
GLOSSARIO
Assicurato
Il soggetto il cui interesse è protetto dall’assicurazione.
Assicurazione
E’ il contratto con il quale l’Assicuratore, a fronte del pagamento di un premio, si obbliga a rivalere
l’Assicurato, entro i limiti convenuti, del danno ad esso prodotto da un sinistro, ovvero a pagare un
capitale o una rendita al verificarsi di un evento attinente alla vita umana (Art. 1882 del Codice Civile).
Beneficiario
Il soggetto o i soggetti ai quali la Società deve liquidare l’indennizzo in caso di sinistro mortale.
Centrale di Telemedicina
È l’unità della Struttura Organizzativa, costituita da medici ed operatori ed in funzione dalle ore 9.00
alle ore 18.00, dal lunedì al venerdì, esclusi i giorni festivi infrasettimanali, che provvede alla gestione ed
all’erogazione del secondo parere medico.
Centri di Eccellenza
Istituti ad alta specializzazione identificati dalle autorità sanitarie per i loro standard di eccellenza in
specifici settori della medicina.
Conclusione del contratto
Momento in cui il Contraente riceve il contratto sottoscritto dalla Società oppure la comunicazione
dell’accettazione della Proposta da parte della Società.
Contraente
Il soggetto che stipula l’assicurazione.
Convalescenza
Il periodo tra la fine della fase acuta dell’alterazione dello stato di salute e la stabilizzazione o la guarigione.
Day hospital
Degenza diurna in Istituto di cura, che non comporta pernottamento, documentato da cartella clinica.
Day surgery
Intervento chirurgico effettuato in istituto di cura in regime di degenza diurna, che non comporta
pernottamento, documentato da cartella clinica.
Franchigia
Parte del danno indennizzabile che rimane a carico dell’Assicurato.
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Indennizzo
La somma dovuta dalla Società in caso di sinistro.
Infortunio
Evento dovuto a causa fortuita, violenta ed esterna che produca, come conseguenza diretta ed esclusiva,
lesioni fisiche obiettivamente rilevabili.
Intervento chirurgico
Interventi terapeutici o diagnostici mediante uso di strumenti chirurgici, ovvero mediante utilizzo di
sorgenti di energia meccanica, termica o luminosa.
Invalidità permanente da infortunio
La perdita definitiva, a seguito di infortunio, in misura totale o parziale, della capacità generica
dell’Assicurato allo svolgimento di un qualsiasi lavoro, indipendentemente dalla sua professione.
Istituto di cura
L’ospedale pubblico, la clinica o la casa di cura, sia convenzionate con il Servizio Sanitario Nazionale che
private, regolarmente autorizzate al ricovero dei malati, esclusi comunque stabilimenti termali, case di
convalescenza e di soggiorno, colonie della salute e cliniche aventi finalità dietologiche ed estetiche,
nonché RSA (Residenza Sanitaria Assistenziale).
Malattia
Ogni alterazione dello stato di salute non dipendente da infortunio.
Nucleo familiare
Le persone riportate dallo stato di famiglia e i conviventi che tali risultino da riscontro anagrafico.
Parti (le)
Il Contraente e la Società.
Personale infermieristico
Addetti preposti all’assistenza e forniti di specifico diploma.
Polizza
Il documento che prova l’assicurazione.
Proposta
Il documento sottoscritto dal Contraente in qualità di proponente, con il quale egli manifesta alla Società
la volontà di concludere il contratto di Assicurazione in base alle caratteristiche ed alle condizioni in esso
indicate.
Premio
La somma dovuta dal Contraente alla Società.
Revoca
Il diritto del proponente di revocare la Proposta prima della conclusione del contratto.
Ricovero
Degenza in Istituto di cura che comporta pernottamento.
Rischio
La probabilità che si verifichi il sinistro e l’entità dei danni che possono derivarne.
Società
Alleanza Toro S.p.A..
Sport professionale
Attività sportiva che preveda una qualsiasi forma di compenso, a qualunque titolo, assoggettabile
all’imposta sui redditi delle persone fisiche (IRPEF).
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Struttura Organizzativa
La struttura di Europ Assistance Italia S.p.A. – Piazza Trento 8 – 20135 Milano, costituita da: medici,
tecnici, operatori, in funzione 24 ore su 24, tutti i giorni dell’anno, che in virtù di specifica convenzione
sottoscritta con la Società provvede, per incarico di quest’ultima, al contatto telefonico con l’Assicurato
ed organizza ed eroga, con costi a carico della Società stessa, le prestazioni di assistenza previste in
polizza.
A. INFORMAZIONI SULL’IMPRESA DI ASSICURAZIONE
1. Informazioni generali
a)Alleanza Toro S.p.A. (di seguito “Società”) è una Società per Azioni appartenente al Gruppo Generali
iscritto all’albo dei gruppi assicurativi con il numero 026.
b)La sede legale è in via Mazzini, 53 – 10123 TORINO – ITALIA
c)Telefono: 02.62.961; Indirizzo telematico: www.alleanzatoro.it;
e-mail: [email protected]
d)La Società è autorizzata all’esercizio delle assicurazioni con provvedimento ISVAP (oggi IVASS) n. 2703
dell’11/06/2009 ed è iscritta all’Albo Imprese di Assicurazione n. 1.00172.
Si rinvia al sito internet www.alleanza.it per la consultazione di eventuali aggiornamenti al presente
Fascicolo informativo non derivanti da innovazioni normative.
2. Informazioni sulla situazione patrimoniale dell’impresa di assicurazione
Il patrimonio netto di Alleanza Toro S.p.A. riferito all’ultimo bilancio approvato ammonta a € 6.170.711.565,
di cui € 300.000.000 di capitale sociale interamente versato e € 5.870.711.565 di riserve patrimoniali,
compreso il risultato di esercizio.
L’indice di solvibilità della gestione danni è pari a 195%: tale indice rappresenta il rapporto tra l’ammontare
del margine di solvibilità disponibile - pari a € 580.633 migliaia - e l’ammontare del margine di solvibilità
richiesto dalla normativa vigente - pari a € 297.730 migliaia.
B. INFORMAZIONI SUL CONTRATTO
Avvertenza:
II Contraente ha facoltà di recedere dal contratto ad ogni scadenza annuale senza oneri e con preavviso
di 30 giorni.
Si rinvia all’art. 14 – Forma delle comunicazioni – per le modalità di invio della disdetta.
3. Coperture assicurative offerte – Limitazioni ed esclusioni
AlSereno Plus di Alleanza è una polizza nata per far fronte ai rischi derivanti da infortunio.
Prevede la corresponsione di un indennizzo a seguito del verificarsi di un infortunio che l’Assicurato
subisca nello svolgimento delle attività professionali principali e secondarie dichiarate e di ogni altra
attività non avente carattere professionale.
AlSereno Plus di Alleanza è costituita da due coperture principali e da quattro coperture accessorie
opzionabili singolarmente.
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Coperture principali e obbligatorie:
- Invalidità permanente: garantisce il pagamento di una percentuale della somma assicurata in
proporzione al grado di Invalidità permanente accertato, secondo i criteri indicati nell’art. 5, Parte I,
delle Condizioni di Assicurazione.
- Diaria da ricovero da infortunio: garantisce il pagamento dell’importo convenuto e indicato in polizza
per ogni giorno di ricovero (art. 7, Parte I, delle Condizioni di Assicurazione).
Coperture accessorie:
- Morte da infortunio: pagamento del capitale assicurato qualora un infortunio comporti la morte
dall’assicurato, purchè la morte si verifichi entro due anni dall’evento (art. 4, Parte I).
- Diaria da convalescenza da infortunio: garantisce un’indennità giornaliera, convenuta e indicata in
polizza, in caso di convalescenza post ricovero dovuto ad infortunio, indennizzabile ai termini di
polizza (art. 8, Parte I).
- Invalidità permanente del conducente: offre un raddoppio del capitale assicurato per Invalidità
Permanente nel caso in cui l’infortunio avvenga quando l’Assicurato si trovi alla guida di un veicolo
(art. 6, Parte I).
- Assistenze: garantisce una serie di prestazioni di assistenza in caso di infortunio, come la consulenza
medica, l’invio di un infermiere a domicilio, il rientro sanitario, etc. (art. 1, Parte II, Assistenze).
I livelli di copertura e di premio sono disponibili in tre diversi pacchetti (Base – Medium – Top), differenziati
in base ai capitali assicurati.
Per gli aspetti di dettaglio di ogni singola garanzia si rinvia alle Condizioni di Assicurazione.
Avvertenze comuni a tutte le Parti:
• La copertura assicurativa contenuta nell’oggetto del contratto prevede esclusioni e limitazioni. Si rinvia
agli artt. 3, Esclusioni (Parte I e Parte II) delle Condizioni di Assicurazione per gli aspetti di dettaglio.
• L’indennizzo spettante viene determinato, sulla base dei criteri stabiliti dalle Condizioni di Assicurazione,
cui si rinvia per gli aspetti di dettaglio, nei limiti dei capitali assicurati e con applicazione delle franchigia
prevista in caso di Invalidità permanente (artt. 5 e 6, Parte I).
Esempi:
- Invalidità Permanente 20%; franchigia assoluta 3%:
Pacchetto Base: somma Assicurata Invalidità Permanente 100.000,00 €.
In caso di sinistro, che abbia comportato una Invalidità permanente accertata pari a 20 punti, l’indennizzo
viene così determinato:
Indennizzo: 100.000 x (20-3)% = 17.000,00 €
- Invalidità Permanente del 20% a seguito di infortunio del conducente: Franchigia a scaglioni (3% fino
a 200.000€, 5% oltre 200.000€).
Pacchetto Top: somma Assicurata Invalidità Permanente del conducente pari a 400.000,00 €.
In caso di sinistro, che abbia comportato un’Invalidità permanente accertata pari a 20 punti, l’indennizzo
viene così determinato:
Indennizzo: (200.000 x (20-3)%) + (200.000 x (20-5)%) = 64.000€
- Diaria da ricovero:
Pacchetto Medium: diaria giornaliera da ricovero assicurata 100,00 €.
In caso di ricovero di durata pari a 7 giorni l’indennizzo sarà pari a: 100 x 7=700,00 €.
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4. Dichiarazioni dell’assicurato in ordine alle circostanze del rischio – Nullità
Avvertenze:
• Le dichiarazioni inesatte o le reticenze del Contraente e/o dell’Assicurato relative a circostanze che
influiscono nella valutazione del rischio da parte della Impresa di assicurazione possono comportare
la perdita totale o parziale del diritto all’indennizzo nonché la stessa cessazione dell’assicurazione
ai sensi degli artt. 1892, 1893 e 1894 del Codice Civile. (art. 2, Norme Comuni a tutte le Parti, delle
Condizioni di Assicurazione)
Avvertenza:
Sono presenti cause di nullità.
Esempio: l’Assicurato dichiara di essere un impiegato (classe di rischio A), ma esercita l’attività di calciatore
professionista (soggetto non assicurabile).
5. Aggravamento e diminuzione del rischio e variazioni nella professione
L’Assicurato deve dare comunicazione scritta all’impresa di ogni aggravamento e diminuzione del rischio
e delle variazioni della professione.
Gli aggravamenti di rischio non noti o non accettati dalla Società possono comportare la perdita totale
o parziale del diritto all’indennizzo, nonché la stessa cessazione dell’assicurazione (articolo 1898 del
Codice Civile). Nel caso di diminuzione del rischio, la Società è tenuta a ridurre il premio o le rate di
premio successive.
Si rinvia agli artt. 12 e 13, Parte I, delle Condizioni di Assicurazione per le conseguenze derivanti dalla
mancata comunicazione dell’eventuale cambio di professione.
Esempio di aggravamento del rischio: attività dichiarata al momento della stipula: Impiegato amministrativo
(classe di rischio A). Nuova attività: geometra con accesso ai cantieri (classe di rischio C).
6. Premi
Il premio viene determinato su base annuale.
Sono ammessi i seguenti frazionamenti di premio: annuale o semestrale (per questa seconda ipotesi è
richiesto un aumento del 3% sul premio semestrale).
Il pagamento del premio può essere effettuato con uno dei seguenti mezzi:
1. Assegno bancario o circolare non trasferibile all’ordine di Alleanza Toro S.p.A.;
2. Carta di credito/debito solamente nei locali delle Agenzie Generali, non negli Ispettorati Agenziali;
3. Denaro contante per importi fino a 750 euro, limite annuo per contratto.
Per le rate successive alla prima è inoltre possibile corrispondere il premio anche tramite RID,
“autorizzazione permanente di addebito in conto”. Detta modalità di pagamento (RID) prevede l’incasso
del premio con la clausola “salvo buon fine”: qualora la richiesta di addebito inoltrata dall’azienda
creditrice, Alleanza Toro S.p.A., abbia esito negativo (insoluto) sarà necessario rivolgersi all’Agenzia per
effettuare il versamento della rata di premio in scadenza e di quelle successive, attraverso una delle
modalità di pagamento previste nel presente articolo.
Comunque, per qualsiasi evento che dovesse impedire il regolare pagamento a mezzo RID, sarà
necessario rivolgersi all’Agenzia per concordare una diversa modalità di versamento dei premi dovuti.
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Qualora i pagamenti avvengano a mezzo POS, assegno o RID, la data di effetto delle coperture coincide
con la data di effettivo accredito sul conto corrente intestato alla Società.
7. Adeguamento del premio e delle somme assicurate
Il premio e le somme assicurate non sono soggette ad adeguamento.
8. Diritto di recesso
Avvertenza:
È facoltà di entrambe le Parti recedere dal contratto in caso di sinistro.
Dopo ogni denuncia di sinistro e fino al 60° giorno dal pagamento o dal rifiuto dell’indennizzo il Contraente
e la Società possono recedere dall’assicurazione.
Le Parti, qualora non abbiano esercitato la facoltà di recesso entro il compimento del secondo anno di
assicurazione si impegnano a mantenere in vigore l’assicurazione sino alla naturale scadenza pattuita,
rinunciando a tale facoltà di recesso.
Si rinvia all’art. 10, Recesso in caso di sinistro, delle Condizioni di Assicurazione per gli aspetti di
dettaglio.
9. Prescrizione e decadenza dei diritti derivanti dal contratto
I diritti derivanti dal contratto di assicurazione, si prescrivono in 2 anni dal giorno in cui si è verificato il
fatto su cui il diritto si fonda.
10. Legge applicabile al contratto
Per tutto quanto non diversamente regolato dalle Condizioni di Assicurazione, valgono le norme di legge
italiana (art. 15, Rinvio alle norme di legge, delle Condizioni di Assicurazione).
11. Regime fiscale
Il contratto è soggetto ad imposta sulle assicurazioni ai sensi della legge 29 ottobre 1961, n°1216 e
successive modifiche ed integrazioni.
C. INFORMAZIONI SULLE PROCEDURE LIQUIDATIVE E
SUI RECLAMI
12. Sinistri – Liquidazione dell’indennizzo
Avvertenza:
Il sinistro deve essere denunciato dal Contraente o dall’Assicurato o dai suoi aventi diritto all’Agenzia
Generale che gestisce il contratto non appena ne abbiano la possibilità.
La denuncia deve contenere il luogo, il giorno e l’ora dell’evento, le cause che l’hanno determinato e deve
essere corredata da certificato medico attestante l’entità e la sede delle lesioni: il decorso delle stesse
deve essere documentato con continuità da ulteriori certificati medici, fino a guarigione avvenuta.
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L’Assicurato deve sottoporsi, a spese della Società, agli accertamenti e controlli medici disposti dalla
stessa e deve consentire a qualsiasi indagine che questa ritenga necessaria.
Si rinvia all’ art. 10, Denuncia dell’infortunio e obblighi relativi.
Per quanto riguarda la garanzia Assistenza, Parte II delle Condizioni di Assicurazione, per ricevere le
prestazioni a seguito di infortunio l’Assicurato dovrà mettersi in contatto con la Struttura Organizzativa,
gestita da Europ Assistance SERVICE S.p.A.
Si rinvia all’art 4, Modalità di accesso alla Struttura Organizzativa.
13. Reclami
Eventuali reclami riguardanti il rapporto contrattuale o la gestione dei sinistri devono essere inoltrati per
iscritto:
– presso l’Ufficio Customer Care Alleanza - Piazza Fidia, 1, 20159 Milano, oppure
– tramite fax: 02.65.49.92, oppure
– tramite e-mail: [email protected]
Qualora l’esponente non si ritenga soddisfatto dall’esito del reclamo o in caso di assenza di riscontro
nel termine massimo di quarantacinque giorni, potrà rivolgersi all’IVASS (Istituto per la Vigilanza sulle
Assicurazioni) - Servizio Tutela degli Utenti - via del Quirinale 21 - 00187 Roma, corredando l’esposto
della documentazione relativa al reclamo trattato dalla Compagnia.
Il reclamo conterrà i seguenti elementi: nome, cognome e domicilio del reclamante, dell’intermediario
di cui si lamenta l’operato, breve descrizione del motivo della lamentela ed ogni documento utile a
descrivere compiutamente il fatto e le relative circostanze.
Per la risoluzione delle liti transfrontaliere è possibile presentare reclamo all’IVASS o attivare il sistema
estero competente tramite la procedura FIN-NET (accedendo al sito internet: http://ec.europa.eu/
internal market/finservices-retail/finnet/index en.htm).
Resta salva la facoltà di adire l’Autorità Giudiziaria.
14. Arbitrato
In caso di controversia tra le parti è possibile ricorrere ad un collegio medico arbitrale .
Avvertenza:
In ogni caso resta salva la facoltà di rivolgersi in alternativa all’Autorità giudiziaria.
Alleanza Toro S.p.A. è responsabile della veridicità e della completezza dei dati e delle notizie contenuti
nella presente Nota Informativa.
ALLEANZA TORO S.p.A.
L’AMMINISTRATORE DELEGATO
Andrea Mencattini
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CONDIZIONI DI ASSICURAZIONe
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Contratto di Assicurazione Infortuni e Assistenza.
I dati contenuti nel presente documento sono aggiornati al 31 gennaio 2013.
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INDICE
PARTE I - INFORTUNI
Delimitazione del rischio
Art.
1 - Definizione di infortunio
Art.
2 - Ambito di applicazione
Art.
3 - Esclusioni
Art.
4 - Morte
Art.
5 - Invalidità Permanente
Art.
6 - Invalidità Permanente del conducente
Art.
7 - Diaria da ricovero da infortunio
Art.
8 - Diaria da convalescenza da infortunio
Art.
9 - Cumulo di indennizzi
Art. 10 - Denuncia dell’infortunio e obblighi relativi
Art. 11 - Modalità di pagamento dell’indennizzo
Art. 12 - Aggravamento del rischio per cambio attività professionale
Cessazione dell’Assicurazione per attività non assicurabile
Art. 13 - Riduzione del rischio per cambio attività professionale
PARTE II – ASSISTENZE
Delimitazione del rischio
Art.
1 - Oggetto della Garanzia
Art.
2 - Norme che regolano le assistenze
Art.
3 - Esclusioni
Art.
4 - Modalità di accesso alla Struttura Organizzativa
NORME COMUNI A TUTTE LE PARTI
Art.
1 - Persone non assicurabili
Art.
2 - Dichiarazioni relative alle circostanze del rischio
Art.
3 - Revoca della Proposta
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Art.
4 - Conclusione del contratto – Pagamento del premio e decorrenza della garanzia
Art.
5 - Assicurazione presso diversi Assicuratori
Art.
6 - Assicurazione per conto altrui
Art.
7 - Modifiche dell’assicurazione
Art.
8 - Durata del contratto
Art.
9 - Oneri fiscali
Art. 10 - Recesso in caso di sinistro
Art. 11 - Rinuncia al diritto di rivalsa
Art. 12 - Controversie - Arbitrato irrituale
Art. 13 - Validità territoriale
Art. 14 - Forma delle comunicazioni
Art. 15 - Rinvio alle norme di legge
ALLEGATO I
Tabella accertamento grado di Invalidità Permanente
ALLEGATO II
Tabella elenco classi di attività professionali
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PARTE I - INFORTUNI
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Art. 1 - Definizione di infortunio
1. Cosa si intende per infortunio
Per infortunio si intende l’evento dovuto a causa fortuita, violenta ed esterna che produca all’assicurato
lesioni fisiche obiettivamente rilevabili.
L’assicurazione vale anche per gli infortuni derivanti da imperizia, imprudenza o negligenza anche gravi
o subiti in stato o in conseguenza di malore, vertigini o incoscienza.
Sono considerati infortuni anche:
- l’asfissia, purché non dipendente da malattia;
- gli avvelenamenti acuti da ingestione o da assorbimento di sostanze o inalazioni accidentali di
sostanze tossiche;
- l’annegamento;
- l’assideramento o congelamento, la folgorazione, i colpi di sole o di calore;
- le infezioni causate da morsi d’animali o punture d’insetti (con esclusione delle infezioni malariche e
le malattie tropicali, nonché le conseguenze delle punture di zecca);
- le ulteriori lesioni derivanti da interventi chirurgici o trattamenti resi necessari da infortunio;
- gli strappi muscolari e le ernie muscolari derivanti da sforzo;
- la rottura sottocutanea del tendine d’Achille, del tendine del muscolo bicipite brachiale o di un altro
tendine della cuffia dei rotatori, del tendine del quadricipite femorale, nei limiti di quanto riportato
nell’apposita tabella per l’accertamento dell’invalidità permanente.
2. Rischi con particolari delimitazioni
L’assicurazione vale per gli infortuni:
a)Derivanti da tumulti popolari, atti di terrorismo, attentati, a condizione che l’Assicurato
non vi abbia preso parte attiva.
b)Subiti come conducente di qualsiasi veicolo o natante a motore, compresi motocicli di
qualsiasi cilindrata, purché l’Assicurato sia abilitato a norma delle disposizioni in vigore, o con patente
scaduta, sempreché l’Assicurato ottenga il rinnovo della stessa entro i 90 giorni successivi al sinistro
o alla dimissione dall’istituto di cura se l’infortunio ha comportato ricovero, o come trasportato sugli
stessi;
c)Derivanti dalla pratica non professionale di qualsiasi sport con esclusione di:
- salto dal trampolino con sci e idroscì, sci acrobatico ed estremo, bob, pugilato e atletica pesante,
lotta nelle sue varie forme, rugby, football americano, scalata di roccia o ghiaccio oltre il terzo
grado della scala U.I.A.A., arrampicata libera (freeclimbing), canoa fluviale oltre il 3° grado, salto con
l’elastico (bungee jumping), rafting, torrentismo, kite surf, hydrospeed e tutti gli altri sport estremi in
genere;
- paracadutismo e sport aerei in genere
- immersioni con autorespiratore;
-corse, gare, prove o allenamenti su pista, su strada o in acqua, per qualsiasi motivo eseguite
comportanti l’uso di veicoli o natanti a motore, salvo che si tratti di gare di regolarità pura.
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Si conviene inoltre che, in caso di invalidità permanente, l’indennizzo dovuto a termini di polizza è
ridotto del 30% per gli infortuni verificatisi in occasione di:
- speleologia;
-corse o gare e relative prove e allenamenti organizzati o comunque svolti sotto l’egida delle
competenti Federazioni Sportive relativamente a calcio, sport equestri, hockey e ciclismo, sempreché
praticati a livello non professionale.
d)Subiti in qualità di passeggero, durante i viaggi aerei turistici o di trasferimento
rischio volo. Sono compresi i voli effettuati su velivoli ed elicotteri da chiunque eserciti, tranne
che da Società/ Aziende di lavoro aereo per voli diversi dal trasporto pubblico di passeggeri, e da
Aeroclubs.
e)A parziale deroga dell’Art. 3 Esclusioni punto c), derivanti da guerra anche civile,
insurrezione, occupazione militare, invasione, per un periodo massimo di 14 giorni
dall’inizio della guerra, dell’insurrezione, dell’invasione o dell’occupazione militare, se l’Assicurato,
quale civile, risulti sorpreso da tali eventi mentre si trova all’estero.
Sono comunque esclusi dalla garanzia gli infortuni che colpiscano l’Assicurato nel territorio della
Repubblica Italiana, dello Stato della Città del Vaticano e della Repubblica di San Marino.
Art. 2 - Ambito d’applicazione
L’assicurazione vale per gli infortuni avvenuti nell’ambito dell’attività professionale dichiarata in polizza
(rischio professionale) e delle attività legate alla vita privata (rischio extraprofessionale).
Sul modulo di polizza risulta indicato in corrispondenza della voce “Cod. Att. Prof” il numero identificativo
della professione svolta dall’Assicurato, ricavato dall’Allegato II Tabella elenco classi di attività
professionali.
Art. 3 - Esclusioni
L’assicurazione non è operante per:
a)gli infortuni causati da delitti dolosi compiuti o tentati dall’Assicurato;
b)gli infortuni causati dall’abuso di psicofarmaci e dall’uso non terapeutico di stupefacenti ed
allucinogeni;
c)gli infortuni causati da guerra, insurrezione, occupazione militare, invasione;
d)gli infarti e le ernie non traumatiche;
e)gli infortuni che l’Assicurato può subire durante l’uso, anche come passeggero, di apparecchi per il
volo da diporto o sportivo quali alianti, deltaplani, ultraleggeri, parapendio e simili.
f) gli infortuni sofferti durante l’arruolamento volontario, il richiamo alle armi per mobilitazione o per
motivi di carattere eccezionale;
g)gli infortuni subiti all’estero durante l’espletamento del servizio militare o del servizio civile sostitutivo
dello stesso;
h)gli infortuni occorsi in occasione di:
-trasformazioni o assestamenti energetici dell’atomo, naturali o provocati, e da accelerazioni di
particelle atomiche (fissione e fusione nucleare, isotopi radioattivi, macchine acceleratrici, raggi X,
ecc.);
- terremoti, eruzioni vulcaniche, alluvioni, inondazioni;
- conseguenze di operazioni chirurgiche, accertamenti o cure mediche non resi necessari da infortuni.
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Art. 4 - Morte
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1. Oggetto della garanzia
La Società, qualora si verifichi un infortunio indennizzabile a termini di polizza che determini la Morte
dell’Assicurato, effettua il pagamento della somma assicurata ai beneficiari designati o, in mancanza di
designazione, agli eredi testamentari o legittimi in parti uguali tra loro.
L’indennizzo viene riconosciuto purché la morte avvenga entro due anni dal giorno dell’infortunio,
ancorché successivamente alla scadenza della polizza.
2. Morte presunta
Qualora a seguito di infortunio indennizzabile a termini di polizza, il corpo dell’Assicurato non venisse
ritrovato, e si presuma sia avvenuto il decesso, la Società liquiderà ai beneficiari la somma assicurata
prevista in caso di morte.
La liquidazione della somma assicurata non avverrà prima che siano trascorsi 6 mesi dalla presentazione
dell’istanza per la dichiarazione di morte presunta a termini degli Articoli 60 e 62 del Codice Civile.
Ove si sia trattato di infortunio, avvenuto in volo indennizzabile a termini di polizza, o durante la
navigazione, valgono le disposizioni del Codice della Navigazione.
Se successivamente è provata l’esistenza in vita dell’Assicurato, la Società avrà diritto alla restituzione
della somma pagata.
Art. 5 - Invalidità Permanente
1. Oggetto della garanzia
La Società, qualora si verifichi un infortunio indennizzabile a termini di polizza, effettua, in caso di
invalidità permanente, il pagamento di una percentuale della somma assicurata, in proporzione al grado
di invalidità permanente accertato secondo i criteri indicati al successivo punto 2- Accertamento del
grado di Invalidità Permanente e con l’applicazione di una franchigia del 3%.
Pertanto l’indennizzo è dovuto solo se il grado di Invalidità Permanente accertata è superiore al 3% della
totale; in tal caso l’indennità verrà liquidata per la percentuale di invalidità permanente eccedente il 3%.
In caso di invalidità permanente di grado pari o superiore:
- al 30%, la Società liquiderà l’indennizzo dovuto senza applicazione di alcuna franchigia;
- al 70% sarà liquidata l’intera somma assicurata.
L’indennizzo per invalidità permanente è riconosciuto a condizione che sussistano postumi permanenti
e che gli stessi si siano stabilizzati entro due anni dal giorno dell’infortunio, ancorché successivamente
alla scadenza della polizza.
Nel caso in cui, trascorsi due anni dall’infortunio, i postumi dello stesso non risultino ancora stabilizzati,
l’indennizzo sarà liquidato in via definitiva secondo la valutazione in riferimento al quadro presentato
dall’Assicurato in quel momento.
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2. Accertamento del grado di Invalidità Permanente
Il grado di invalidità permanente è accertato secondo le percentuali indicate nella Tabella riportata
nell’Allegato I e secondo i seguenti criteri:
- nei casi di preesistenti menomazioni conseguenti ad infortuni, postumi di pregresse malattie
od intossicazioni croniche od invalidanti, malformazioni o difetti fisici, l’indennizzo per invalidità
permanente è liquidato per le sole conseguenze dirette causate dall’infortunio, senza riguardo al
maggior pregiudizio derivante dalle condizioni preesistenti suddette;
- la perdita totale ed irrimediabile della funzionalità di un organo o di un arto viene considerata come
perdita anatomica dello stesso; se si tratta di limitazione della funzionalità, le percentuali indicate
nell’Allegato I vengono ridotte in proporzione alla funzionalità perduta;
- nel caso di menomazioni di uno o più dei distretti anatomici e/o articolari di un singolo arto, si
procederà a singole valutazioni la cui somma non potrà superare il valore corrispondente alla perdita
totale dell’arto stesso;
- la perdita anatomica o funzionale di più organi o arti o loro parti comporta l’applicazione di una
percentuale di invalidità pari alla somma delle singole percentuali calcolate per ciascuna lesione, fino
a raggiungere al massimo il valore del 100%;
- per la valutazione delle menomazioni visive ed uditive si procederà alla quantificazione del grado di
invalidità permanente tenendo conto dell’eventuale possibilità di applicazione di presidi correttivi;
- in caso di perdita anatomica o riduzione funzionale di un organo o di un arto già minorato le percentuali
sopra indicate sono diminuite tenendo conto del grado di invalidità preesistente;
- in caso di constatato mancinismo le percentuali suesposte riferite all’arto superiore destro si intendono
applicate all’arto sinistro e viceversa.
Nei casi non specificati nella Tabella dell’Allegato I, l’indennizzo è stabilito in riferimento alle percentuali
ed ai criteri sopra indicati tenendo conto della complessiva diminuzione della capacità lavorativa generica
dell’Assicurato, indipendentemente dalla sua professione.
Art. 6 - Invalidità Permanente del conducente
La presente garanzia vale per gli infortuni che l’Assicurato subisca alla guida di ciclomotori, motocicli,
motocarri, autovetture, autocarri.
Fermo quanto disciplinato dall’art. 5, Invalidità Permanente, in caso di infortunio subito dall’Assicurato
in qualità di conducente, che abbia residuato un’Invalidità Permanente, il capitale assicurato si intende
raddoppiato.
A parziale deroga di quanto indicato all’articolo 5 della presente Sezione, sulla sola parte di capitale
assicurato eccedente i 200.000 € l’indennizzo è dovuto solo se il grado di invalidità permanente è
superiore al 5% del totale: in tal caso l’indennità verrà liquidata unicamente per la percentuale di invalidità
permanente eccedente il 5%.
L’assicurazione vale altresì per gli infortuni avvenuti durante la salita o la discesa dal veicolo o durante le
riparazioni di emergenza effettuate sulla strada, necessarie per riprendere la marcia.
Sono esclusi dall’assicurazione:
- gli infortuni causati da ubriachezza, dall’uso di allucinogeni, dall’uso non terapeutico di stupefacenti
e/o di psicofarmaci, o comunque da volontaria alterazione psichica da qualsiasi causa determinata;
- gli infortuni derivanti dalla guida dei suddetti veicoli a motore all’interno di circuiti adibiti agli sport
motoristici;
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- gli infortuni causati dalla circolazione di veicoli non muniti di carta di circolazione;
- gli infortuni causati dalla guida di qualsiasi veicolo se l’Assicurato, (compiuti i 18 anni), è privo di
abilitazione prescritta dalle disposizioni vigenti; sono tuttavia compresi in garanzia gli infortuni
subiti dall’Assicurato anche se in possesso di patente scaduta, a condizione che lo stesso rinnovi
il documento entro 3 mesi; l’assicurazione è altresì operante se il mancato rinnovo è conseguenza
esclusiva e diretta dei postumi del sinistro stesso;
- gli infortuni accorsi in occasione dell’uso del veicolo in modo illecito.
Art. 7 - Diaria da ricovero da infortunio
Qualora si verifichi un infortunio indennizzabile a termini di polizza, la Società assicura la corresponsione
dell’importo indicato sul modulo di polizza in caso di ricovero in Istituto di cura sia in Italia che all’estero
(compreso Day hospital e Day surgery).
La Società, sempreché la polizza sia in vigore, corrisponde il pagamento dal primo giorno del ricovero
della somma giornaliera assicurata sino ad un massimo di 365 giorni, anche se non consecutivi, da
quello dell’infortunio ma comunque non oltre 2 anni dallo stesso, complessivamente per uno o più
sinistri avvenuti nello stesso periodo assicurativo annuo. Agli effetti del computo dell’indennità dovuta, il
primo e l’ultimo giorno di ricovero si considerano giorno unico.
La Società effettua il pagamento di quanto dovuto a termini di polizza, su presentazione di copia
conforme della cartella clinica completa dalla quale risulti la causa dell’infortunio e la durata del ricovero.
Art. 8 - Diaria da convalescenza da infortunio
Qualora si verifichi un infortunio indennizzabile a termini di polizza la Società assicura la corresponsione
dell’importo indicato in polizza in caso di giustificata convalescenza successiva a ricovero dipendente da
infortunio in Istituto di cura sia in Italia che all’estero (compreso Day hospital e Day surgery).
In caso di convalescenza successiva ad uno o più ricoveri dipendenti dal medesimo infortunio, la Società
corrisponde il pagamento della somma giornaliera assicurata per ogni giorno di convalescenza, purché
prescritta e documentata dal medico curante, con un limite massimo di 20 giorni.
Nel caso in cui il ricovero si protragga per più di sei pernottamenti, la diaria da convalescenza verrà
corrisposta per un numero massimo di giorni non superiore a tre volte quelli del ricovero, comunque
con il limite di 120 giorni.
La Società effettua il pagamento di quanto dovuto a termini di polizza su presentazione dei relativi
certificati medici.
Art. 9 - Cumulo di indennizzi
L’indennizzo per morte non è cumulabile con quello per invalidità permanente. Tuttavia, se dopo il
pagamento di un indennizzo per invalidità permanente l’Assicurato muore entro due anni dal giorno
dell’infortunio ed in conseguenza di questo, la Società corrisponde ai beneficiari la differenza fra
l’indennizzo pagato e la somma assicurata per morte, ove questa sia superiore, e non chiede il rimborso
in caso contrario.
Gli altri indennizzi previsti dalle garanzie facoltative sono invece cumulabili con quelli per invalidità
permanente e per morte.
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Art. 10 - Denuncia dell’infortunio e obblighi relativi
Il sinistro deve essere denunciato dal Contraente o dall’Assicurato o dagli aventi diritto, all’Agenzia
Generale che gestisce il contratto non appena ne abbia la possibilità.
La denuncia deve contenere il luogo, il giorno e l’ora dell’evento, le cause che lo hanno determinato e
deve essere corredata da certificato medico attestante l’entità e la sede delle lesioni; il decorso delle
stesse deve essere documentato con continuità da ulteriori certificati medici, fino a guarigione avvenuta.
L’Assicurato, i suoi familiari ed aventi diritto devono consentire alla visita di medici della Società ed a
qualsiasi indagine che questa ritenga necessaria, a tal fine sciogliendo dal segreto professionale i medici
che hanno visitato o curato l’Assicurato stesso.
L’inadempimento di tali obblighi può comportare la perdita totale o parziale del diritto all’indennizzo
(Art. 1915 Codice Civile).
Art. 11 - Modalità di pagamento dell’indennizzo
Relativamente ad ogni garanzia sottoscritta che sia stata interessata da sinistro, ricevuta la necessaria
documentazione e compiuti gli accertamenti del caso, la Società liquida gli indennizzi che risultino
dovuti, ne dà comunicazione agli interessati e provvede al pagamento entro 30 giorni.
Per gli infortuni avvenuti all’estero il pagamento verrà effettuato in Italia nella valuta vigente.
Il diritto all’indennizzo per invalidità permanente è di carattere personale e quindi non trasmissibile agli
eredi.
Tuttavia, se l’Assicurato muore per causa indipendente dall’infortunio dopo che gli indennizzi siano stati
liquidati o comunque offerti in misura determinata, la Società paga ai beneficiari o agli eredi l’importo
liquidato od offerto.
Art. 12 - Aggravamento del rischio per cambio attivita’ professionale
Cessazione dell’assicurazione per attivita’ non assicurabile
Qualora nel corso del contratto, si verifichi un cambiamento dell’attività professionale dichiarata in polizza,
come indicato in Tabella elenco classi di attività professionali (Allegato II), che implica aggravamento del
rischio, l’Assicurato è tenuto a darne immediata comunicazione scritta alla Società, che prenderà atto
della nuova classe di rischio e proseguirà il contratto a nuove condizioni di premio a decorrere dalla
scadenza di rata successiva alla comunicazione stessa.
Resta inteso, che qualora si verificasse un infortunio in corso dell’attività professionale prima della
scadenza di tale rata, l’indennizzo è dovuto in misura non integrale, ridotto delle percentuali indicate
nella tabella sotto riportata:
ATTIVITA’ AL
MOMENTO
DELL’INFORTUNIO
CLASSE A
CLASSE B
CLASSE C
CLASSE D
ATTIVITÀ PROFESSIONALE INDICATA IN POLIZZA
CLASSE A
CLASSE B
CLASSE C
CLASSE D
=
=
=
=
30%
=
=
=
45%
25%
=
=
65%
50%
35%
=
Nel caso in cui la nuova attività professionale rientrasse nella Tabella elenco classi di attività professionali
(Allegato II) tra quelle classificate NA (non assicurabili), l’assicurazione sarà operante fino alla scadenza di
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rata solo per gli infortuni conseguenti ad attività legate alla vita privata (rischio extraprofessionale), dopo
tale termine il contratto s’intenderà cessato senza obbligo di disdetta.
Quanto sopra disposto: indennizzo in misura non integrale e operatività dell’assicurazione solo per gli
infortuni extraprofessionali nonché la cessazione del contratto senza obbligo di disdetta per attività
professionali classificate NA (non assicurabili), è valido anche nel caso di sinistri in cui l’Assicurato, che ha
cambiato attività professionale, non abbia comunicato alla Società tale cambiamento.
Art. 13 - Riduzione del rischio per cambio attivita’ professionale
Qualora nel corso del contratto si verifichi un cambiamento dell’attività professionale dichiarata in
polizza, come indicato in Tabella elenco classi di attività professionali (Allegato II), che implica riduzione
del rischio, l’Assicurato è tenuto a darne immediata comunicazione scritta alla Società.
La Società provvederà a ridurre correlativamente il premio in occasione della prima scadenza di rata.
PARTE II - ASSISTENZE
Art. 1 - Oggetto della garanzia
La Società alle condizioni ed entro i limiti di seguito riportati si obbliga a prestare all’Assicurato che, a
seguito di infortunio, ne abbia necessità, le prestazioni sottodescritte.
1. Consulenza medica
Qualora a seguito di infortunio l’Assicurato necessiti di una consulenza medica può mettersi in contatto
direttamente o tramite il proprio medico curante con i medici della Struttura Organizzativa che
valuteranno quale sia la prestazione più opportuna da effettuare in suo favore.
2. Invio di un medico generico in casi di urgenza
Qualora, a seguito di infortunio, l’Assicurato in Italia necessiti di un medico, dalle ore 20 alle ore 8 o nei
giorni festivi e non riesca a reperirlo, la Struttura Organizzativa, accertata la necessità della prestazione,
provvederà ad inviare a spese della Società uno dei medici convenzionati.
In caso di impossibilità da parte di uno dei medici convenzionati ad intervenire personalmente, la
Struttura Organizzativa organizzerà, in via sostitutiva, il trasferimento dell’Assicurato nel centro medico
idoneo più vicino mediante autoambulanza.
3. Assistenza per cure fisioterapiche con indirizzo riabilitativo
Qualora l’Assicurato, a seguito di traumi o fratture semplici derivanti da infortunio, necessiti dell’assistenza
di un fisioterapista a domicilio, la Struttura Organizzativa provvederà ad inviare al suo domicilio un
fisioterapista.
La Società terrà a proprio carico l’onorario del fisioterapista sino al massimo di Euro 150,00 per
sinistro.
4. Invio di un infermiere a domicilio
Qualora l’Assicurato, nella settimana successiva al rientro da un ricovero in ospedale a seguito di infortunio,
abbia bisogno di essere assistito da un infermiere, la Struttura Organizzativa procurerà direttamente
all’Assicurato un infermiere a tariffa controllata.
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La Società terrà a proprio carico l’onorario dell’infermiere sino al massimo di Euro 150,00 per
sinistro.
5. Viaggio di un familiare
Qualora a seguito di infortunio l’Assicurato necessiti di un ricovero in istituto di cura per un periodo
superiore a 10 giorni, la Struttura Organizzativa metterà a disposizione di un componente la famiglia
residente in Italia, un biglietto aereo (classe economica) o ferroviario (I classe) di andata e ritorno, la cui
spesa sarà a carico della Società.
6. Rientro sanitario
Qualora a seguito di infortunio le condizioni dell’Assicurato, accertate tramite contatti diretti e/o con
altri mezzi di telecomunicazione tra i medici della Struttura Organizzativa ed il medico curante sul posto,
rendano necessario il suo trasporto in ospedale attrezzato in Italia, o alla sua residenza, la Struttura
Organizzativa provvederà ad effettuare il trasporto con il mezzo che i medici della stessa riterranno più
idoneo alle condizioni del paziente:
- aereo sanitario;
- aereo di linea (classe economica), eventualmente in barella;
- treno I classe e, occorrendo, vagone letto;
- autoambulanza (senza vincoli di chilometraggio).
Il trasporto è interamente organizzato dalla Struttura Organizzativa ed effettuato a spese della Società,
inclusa l’assistenza medica ed infermieristica durante il viaggio, se ritenuta necessaria dai medici della
Struttura Organizzativa stessa.
La Struttura Organizzativa utilizzerà l’aereo sanitario esclusivamente nei caso di sinistri verificatisi nei
Paesi europei.
La Struttura Organizzativa, qualora abbia provveduto al rientro dell’Assicurato a spese della Società, ha
il diritto di richiedere all’Assicurato stesso, se ne fosse in possesso, il biglietto aereo, ferroviario, ecc. non
utilizzato.
Non danno luogo alla prestazione le infermità o lesioni che, a giudizio dei medici, possono essere curate
sul posto, o che non impediscono all’Assicurato di proseguire il viaggio.
La prestazione inoltre non è dovuta qualora l’Assicurato o i familiari dello stesso addivengano a dimissioni
volontarie, contro il parere dei sanitari della struttura presso la quale l’Assicurato è ricoverato.
7. Rimpatrio salma
Qualora a seguito di infortunio, l’Assicurato sia deceduto, la Struttura Organizzativa organizza ed effettua
il trasporto della salma fino al luogo di sepoltura purché sito in Italia, tenendo la Società a proprio carico
le relative spese fino ad un massimo di Euro 2.500,00 per sinistro.
Se la prestazione comportasse un esborso maggiore di tale importo, la prestazione diventerà operante
dal momento in cui in Italia la Struttura Organizzativa avrà ricevuto garanzie bancarie o di altro tipo,
ritenute da essa adeguate.
Sono escluse le spese relative alla cerimonia funebre ed all’eventuale recupero della salma.
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8. Trasporto in autoambulanza in Italia
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Qualora l’Assicurato, a seguito di infortunio, necessiti di un trasporto in autoambulanza, successivamente
al ricovero di primo soccorso, la Struttura Organizzativa invierà direttamente un’autoambulanza, tenendo
la Società a proprio carico la relativa spesa fino alla concorrenza di un importo pari a quello necessario
per compiere km 200 di percorso complessivo (andata/ritorno).
9. Trasferimento in un centro ospedaliero attrezzato
Qualora l’Assicurato, a seguito di infortunio, non venga ritenuto curabile nell’ambito dell’organizzazione
ospedaliera della regione di residenza per caratteristiche obiettive accertate da medici della Struttura
Organizzativa previa analisi del quadro clinico e d’intesa con il medico curante, la Struttura Organizzativa
provvederà:
ad individuare e a prenotare, tenuto conto delle disponibilità esistenti, l’istituto di cura italiano o estero
ritenuto più attrezzato per la patologia dell’Assicurato;
• ad organizzare il trasporto dell’Assicurato con il mezzo più idoneo alle sue condizioni: aereo sanitario;
- aereo di linea classe economica, eventualmente in barella;
- treno prima classe e, occorrendo, vagone letto;
- autoambulanza senza limiti di percorso.
La Struttura Organizzativa utilizzerà l’aereo sanitario solo nel caso in cui il trasferimento avvenga in
Paesi europei;
• ad assistere l’Assicurato durante il trasporto con personale medico o paramedico se ritenuto necessario
dai medici della Struttura Organizzativa.
Non danno luogo alla prestazione le lesioni che a giudizio dei medici possano essere curate presso
l’unità ospedaliera della regione di residenza dell’Assicurato, nonché le terapie riabilitative.
•
10. Rientro dal centro ospedaliero attrezzato
Quando l’Assicurato, in conseguenza della prestazione di cui al punto 9 che precede, venga dimesso dal
centro ospedaliero dopo la degenza, la Struttura Organizzativa provvederà al suo rientro con il mezzo
che i medici della Centrale stessa ritengono più idoneo alle sue condizioni:
aereo di linea classe economica, eventualmente in barella;
• treno prima classe e, occorrendo, vagone letto;
• autoambulanza senza limiti di percorso.
Il trasporto è interamente organizzato dalla Struttura Organizzativa ed effettuato a spese della Società,
inclusa l’assistenza medica ed infermieristica durante il viaggio, se ritenuta necessaria dai medici della
Centrale stessa.
•
L’Assicurato deve comunicare alla Struttura Organizzativa l’ospedale presso cui è ricoverato, unitamente
al nome e recapito telefonico del medico che lo ha in cura, affinché la Struttura Organizzativa possa
stabilire i necessari contatti.
11. Anticipo spese mediche (Prestazione valida solo all’estero)
Qualora l’Assicurato in viaggio all’estero, debba sostenere delle spese mediche impreviste e non gli sia
possibile provvedere direttamente e immediatamente, la Struttura Organizzativa anticiperà, per conto
dell’assicurato, le fatture fino ad un importo massimo di Euro 250,00 per sinistro.
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La prestazione non è operante:
- nei paesi in cui non esistono filiali o corrispondenti della Struttura Organizzativa;
- se il trasferimento di valuta all’estero comporta violazione delle disposizioni in materia vigenti in Italia
o nel paese in cui si trova l’assicurato;
- se l’assicurato non è in grado di fornire alla Struttura Organizzativa garanzie di restituzione da
quest’ultima ritenute adeguate.
Al rientro l’Assicurato dovrà rimborsare la somma anticipata entro un mese dalla data dell’anticipo stesso.
Trascorso tale termine dovrà restituire, oltre alla somma anticipata, l’ammontare degli interessi al tasso
legale corrente.
12. Interprete a disposizione all’estero
Qualora, in caso di ricovero in ospedale a seguito di infortunio, l’Assicurato trovi difficoltà a comunicare
nella lingua locale, la Struttura Organizzativa provvederà ad inviare un interprete, tenendone la Società a
proprio carico i costi fino ad un massimo di 8 ore lavorative per sinistro. La prestazione non è operante
nei paesi in cui non esistono filiali o corrispondenti della Struttura Organizzativa.
13. MEDICAL ADVICE PROGRAM
Le prestazioni che seguono sono fornite dal Lunedì al Venerdì dalle ore 9.00 alle ore 18.00 esclusi i festivi
infrasettimanali.
Qualora l’Assicurato a seguito di infortunio abbia un’alterazione dello stato di salute, per la quale è già
stata formulata una diagnosi o un approccio terapeutico, e desideri richiedere un approfondimento o
una seconda valutazione clinico - diagnostica, verrà, attraverso gli operatori della Struttura Organizzativa,
messo in contatto con la Centrale di Telemedicina che, previo contatto telefonico con l’Assicurato, gli
offrirà la possibilità di ottenere le consulenze mediche specialistiche di cui necessita nonché l’erogazione
di un secondo parere medico, avvalendosi dell’esperienza di Centri di eccellenza facenti parte del
Network Salute. L’Assicurato dovrà telefonare alla Struttura Organizzativa che lo metterà in contatto
con la Centrale di Telemedicina, cui spiegherà il caso clinico per il quale richiede il secondo parere da
parte degli specialisti dei Centri di eccellenza del Network Salute.
a) Consulenza Medica di Secondo Livello
I Medici della Centrale di Telemedicina, valutata la richiesta dell’Assicurato, effettuano con questo
l’inquadramento del caso, eventualmente colloquiando anche con i medici curanti. In questa fase
saranno attivate consulenze mediche di tipo generico o specialistico e potrà essere definita
dove richiesta una consulenza di orientamento ad accertamenti specifici.
b) Attivazione della rete Nazionale di “Centri di eccellenza”
A seguito del contatto telefonico e previa valutazione positiva dei medici della Struttura Organizzativa
si procederà alla raccolta, direttamente al domicilio dell’Assicurato, della documentazione clinica e
diagnostica necessaria, alla digitalizzazione di tutto il materiale diagnostico, ed all’elaborazione dei quesiti
che verranno sottoposti ai Medici Specialisti dei “Centri di eccellenza”. Tutti i dati clinici, saranno trasmessi
attraverso avanzate apparecchiature di telemedicina o tramite corrieri ai Centri Medici di Riferimento.
Il Centro Medico di riferimento, eseguite le opportune valutazioni cliniche e diagnostiche ed ottenuti
i pareri da parte dei Medici Specialisti, potrà richiedere di visitare il paziente stesso. I medici specialisti
dei “Centri di eccellenza” formuleranno la propria risposta scritta, che verrà inviata alla Centrale di
Telemedicina che, a sua volta, la trasmetterà all’Assicurato, aiutandolo, ove occorra, ad interpretarla. La
Società terrà a proprio carico tutti i costi.
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c) Attivazione del secondo parere Internazionale
Qualora su indicazione dei medici della Struttura Organizzativa o di quelli dei “Centri di eccellenza”
nazionale, si ritenesse opportuno avvalersi di strutture internazionali, queste verranno contattate dai
medici della Struttura Organizzativa al fine di erogare il servizio di secondo parere internazionale. Tale
servizio prevede la raccolta della documentazione del cliente, la digitalizzazione della stessa se ancora
non eseguita, il trasferimento del caso clinico al Centro Internazionale individuato e la predisposizione di
un secondo parere scritto da parte del centro internazionale.
Art. 2 - Norme che regolano le assistenze
1. Ogni assistenza viene fornita fino a tre volte per ciascun tipo, entro il periodo di durata annuale della
garanzia.
2. Qualora l’Assicurato non usufruisca di una o più prestazioni relative al servizio, la Società non è tenuta
a fornire indennizzi o prestazioni alternative di alcun genere a titolo di compensazione.
3. Il diritto alle assistenze fornite dalla Società decade qualora l’Assicurato non abbia preso contatto con
la Struttura Organizzativa al verificarsi del sinistro.
4. Le prestazioni dei punti 6, 7, 8 di cui all’articolo precedente, sono operanti quando, in conseguenza di un
sinistro verificatosi in un luogo ad oltre 50 km dal comune di residenza dell’Assicurato, determinano la
richiesta di assistenza da parte dell’Assicurato dalla medesima località ove si è determinato il sinistro.
5. La durata massima della copertura per ciascun periodo di permanenza continuata all’estero nel corso
di ciascun anno di validità del servizio è di 60 giorni.
La Società declina ogni responsabilità per ritardi o impedimenti che possano sorgere durante l’esecuzione
di tali prestazioni a seguito di:
- disposizioni delle Autorità locali che vietino l’intervento di assistenza previsto;
- ogni circostanza fortuita od imprevedibile;
- cause di forza maggiore.
Le prestazioni di assistenza sono fornite, per conto della Società, dalla Struttura Organizzativa in funzione
24 ore su 24 per 365 giorni all’anno.
Art. 3 - Esclusioni
L’assicurazione non è operante per infortuni:
a)causati da delitti dolosi compiuti o tentati dall’Assicurato;
b)causati dall’abuso di psicofarmaci e dall’uso non terapeutico di stupefacenti ed allucinogeni;
c)causati da guerra, insurrezioni, occupazione militare, invasione;
d)occorsi in occasione di:
-trasformazioni o assestamenti energetici dell’atomo, naturali o provocati, e da accelerazioni di
particelle atomiche (fissione e fusione nucleare, isotopi radioattivi, macchine acceleratrici, raggi X,
ecc.);
- terremoti, eruzioni vulcaniche, alluvioni, inondazioni.
L’assicurazione non è inoltre operante nel caso di:
e)atti di temerarietà, corse e gare automobilistiche e motociclistiche e relative prove ed allenamenti;
f) scioperi, rivoluzioni, sommosse e movimenti popolari, saccheggi, atti di terrorismo e vandalismo.
Le prestazioni non sono altresì fornite in quei Paesi che si trovassero in stato di belligeranza.
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Art. 4 - Modalità di accesso alla Struttura Organizzativa
Dovunque si trovi ed in qualsiasi momento, l’Assicurato potrà telefonare alla Struttura Organizzativa in
funzione 24 ore su 24 facente capo al numero verde:
800.083.702
oppure al numero di Milano:
02.58.24.54.68
(telefonando dall’estero, il numero dovrà essere preceduto dal prefisso internazionale) oppure se non
può telefonare può inviare un telegramma a:
EUROP ASSISTANCE SERVICE S.p.A.
Piazza Trento, 8
20135 MILANO MI
Oppure al numero di fax
02.58.47.72.01
L’Assicurato dovrà sempre comunicare con precisione:
1. Il tipo di assistenza di cui necessita
2. Nome e Cognome
3. Numero di polizza preceduto dalla sigla ALIN
4. Indirizzo del luogo in cui si trova
5. Il recapito telefonico dove la Struttura Organizzativa provvederà a richiamarlo nel corso dell’assistenza.
Le spese telefoniche successive alla prima chiamata sono a carico della Struttura Organizzativa.
La Struttura Organizzativa potrà richiedere all’Assicurato - e lo stesso è tenuto a fornirla integralmente
- ogni ulteriore documentazione ritenuta necessaria alla conclusione dell’assistenza; in ogni caso è
necessario inviare gli ORIGINALI (non le fotocopie) dei relativi giustificativi, fatture, ricevute delle spese.
L’Assicurato libera dal segreto professionale relativamente ai sinistri formanti oggetto di questo servizio
i medici che lo hanno visitato e curato dopo o anche prima del sinistro.
In ogni caso l’intervento dovrà sempre essere richiesto alla Struttura Organizzativa che interverrà
direttamente o ne dovrà autorizzare esplicitamente l’effettuazione.
Il diritto alle prestazioni fornite dalla Società decade qualora l’Assicurato non abbia preso contatto con la
Struttura Organizzativa al verificarsi del sinistro.
In ogni caso l’intervento dovrà sempre essere richiesto alla Struttura Organizzativa che
interverrà direttamente o ne dovrà autorizzare esplicitamente l’effettuazione.
NORME COMUNI A TUTTE LE PARTI
Art. 1 - Persone non assicurabili
Premesso che la Società, qualora al momento della stipulazione della polizza fosse stata a conoscenza
che l’Assicurato era residente all’estero o affetto da alcolismo, tossicodipendenza, A.I.D.S. o dalle seguenti
infermità mentali: sindromi organiche cerebrali, schizofrenia, forme maniaco-depressive o stati paranoidi
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non avrebbe acconsentito a prestare l’assicurazione, resta precisato che al manifestarsi di una di tali
condizioni nel corso del contratto, l’assicurazione cessa con effetto immediato – indipendentemente
dalla concreta valutazione dello stato di salute dell’Assicurato – a norma dell’Art. 1898 del Codice Civile
senza obbligo della Società di corrispondere indennizzo alcuno.
In caso di cessazione dell’assicurazione in corso, la Società rimborsa al Contraente, entro 45 giorni
dalla cessazione della stessa la parte di premio, al netto dell’imposta, già pagata e relativa al tempo che
intercorre tra il momento della cessazione del contratto e il termine del periodo di assicurazione per il
quale è stato pagato il premio stesso.
Art. - 2 Dichiarazioni relative alle circostanze del rischio
Le dichiarazioni inesatte o le reticenze del Contraente o dell’Assicurato relative a circostanze che
influiscono sulla valutazione del rischio, possono comportare la perdita totale o parziale del diritto
all’indennizzo nonché la stessa cessazione dell’assicurazione ai sensi degli Artt. 1892, 1893 e 1894 del
Codice Civile.
Art. 3 - Revoca della proposta
Trascorso il periodo di irrevocabilità di 15 giorni dalla data di sottoscrizione della Proposta, ai sensi degli
artt. 1329 e 1887 del Cod. Civ., il Contraente, fintanto che il contratto non è ancora concluso, ha la
facoltà di revocare la Proposta stessa dandone comunicazione scritta alla Società mediante lettera
raccomandata A.R. da inviare ad Alleanza Toro S.p.A. via Mazzini 53, 10123 Torino.
La comunicazione di revoca deve contenere l’indicazione del codice dell’Agenzia Generale e il numero
di Proposta; in caso di revoca la Società rimborsa al Contraente la somma eventualmente corrisposta,
entro 30 giorni dalla ricezione della comunicazione, al netto delle spese sostenute pari a € 10,00.
Resta inteso che il contratto non si considera concluso a fronte del pagamento del premio che viene
trattenuto dalla Società a titolo di deposito cauzionale.
Art. 4 - Conclusione del contratto - Pagamento del premio e decorrenza
della garanzia
Il contratto è concluso nel momento in cui il Contraente riceve la Polizza o in cui viene comunque a
conoscenza dell’accettazione della Proposta da parte della Società.
L’assicurazione, a condizione che sia stata pagata la prima rata di premio, ha effetto dalle ore 24 del
giorno riportato in polizza.
I premi possono essere pagati presso:
- il domicilio del Contraente;
- l’Agenzia Generale che gestisce il contratto.
Se il Contraente non paga i premi o le rate di premio successive, l’assicurazione resta sospesa dalle ore
24 del 15° giorno dopo quello della scadenza e riprende vigore dalle ore 24 del giorno del pagamento
ferme le successive scadenze e fermo il diritto della Società al pagamento dei premi scaduti ai sensi
dell’Art. 1901 del Codice Civile.
Resta espressamente inteso che l’eventuale incasso da parte della Società di tali premi, comunque
dovuti, non costituisce in alcun modo manifestazione della volontà di rinunciare alla sospensione di
garanzia rispetto ad eventuali sinistri, noti o non noti, accaduti durante il periodo di sospensione stessa.
MOD 10312213
ALSERENO PLUS DI ALLEANZA
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Art. 5 - Assicurazione presso diversi assicuratori
Il Contraente o l’Assicurato deve comunicare per iscritto alla Società l’esistenza e la successiva
stipulazione di altre assicurazioni per lo stesso rischio: in caso di sinistro il Contraente o l’Assicurato deve
darne avviso a tutti gli assicuratori, indicando a ciascuno il nome degli altri (Art. 1910 del Codice Civile).
La presente assicurazione è prestata indipendentemente e in aggiunta alle assicurazioni obbligatorie
previste per gli infortuni sul lavoro dalle leggi vigenti.
Art. 6 - Assicurazione per conto altrui
Poiché la presente assicurazione può essere stipulata anche per conto altrui, in tale caso gli obblighi
derivanti dalla polizza devono essere adempiuti dal Contraente, salvo quelli che per loro natura non
possono essere adempiuti che dall’Assicurato, così come disposto dall’Art. 1891 del Codice Civile.
Art. 7 - Modifiche dell’assicurazione
Le eventuali modifiche dell’assicurazione devono essere provate per iscritto.
Art. 8 - Durata del contratto
Il contratto ha la durata indicata nel modulo di polizza.
Il Contraente ha facoltà di recedere dal contratto ad ogni scadenza annuale senza oneri e con preavviso
di 30 giorni.
Art. 9 - Oneri fiscali
Gli oneri fiscali relativi all’assicurazione sono a carico del Contraente.
Art. 10 - Recesso in caso di sinistro
Dopo ogni denuncia di sinistro e fino al 60° giorno dal pagamento o dal rifiuto dell’indennizzo il
Contraente e la Società possono recedere dall’assicurazione. Il Contraente, per esercitare tale facoltà,
dovrà darne comunicazione scritta alla Società mediante lettera raccomandata A.R. da inviare ad
Alleanza Toro S.p.A. via Mazzini 53, 10123 Torino.
Il recesso avrà effetto alla scadenza della rata di premio in corso, anche di frazionamento, oppure, se
la relativa comunicazione è stata spedita dalle Parti meno di 30 giorni prima, alla scadenza successiva.
Tuttavia, se esercitato dal Contraente può avere effetto a sua richiesta dal giorno stesso della spedizione
della raccomandata.
In tal caso la Società rimborsa al Contraente, entro 45 giorni dalla cessazione dell’assicurazione, la parte
di premio, al netto dell’imposta, relativa al periodo di rischio non corso. La riscossione dei premi venuti
a scadenza dopo la denuncia del sinistro non potranno essere interpretati come rinuncia a valersi della
facoltà di recesso.
Le Parti, qualora non abbiano esercitato la facoltà di recesso entro il compimento del secondo anno di
assicurazione si impegnano a mantenere in vigore l’assicurazione sino alla naturale scadenza pattuita,
rinunciando a tale facoltà di recesso.
AlSERENO PLUS DI ALLEANZA
MOD 10312213
Art. 11 - Rinuncia al diritto di rivalsa
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La Società rinuncia, a favore dell’Assicurato e dei suoi aventi diritto, al diritto di surrogazione di cui all’Art.
1916 del Codice Civile, verso i terzi responsabili.
Art. 12 - Controversie - Arbitrato irrituale
In caso di controversie sul grado di invalidità permanente, sull’applicazione dei criteri di indennizzabilità
ovvero sulla misura delle indennità per la garanzia diaria da infortunio, le Parti possono conferire per
iscritto mandato di decidere se ed in quale misura sia dovuto l’indennizzo, a norma e nei limiti delle
condizioni di polizza, ad un collegio di tre medici, nominati uno per parte, ed il terzo di comune accordo
o, in caso contrario, dal Consiglio dell’Ordine dei Medici avente giurisdizione nel luogo dove deve riunirsi
il collegio.
Il collegio medico risiede nel comune, sede di Istituto di medicina legale, più vicino al luogo di residenza
dell’Assicurato.
Ciascuna delle Parti sostiene le proprie spese e remunera il medico da essa designato, contribuendo per
la metà delle spese e competenze per il terzo medico.
Le decisioni del collegio medico sono prese a maggioranza dei voti, con dispensa da ogni formalità di
legge, e sono vincolanti per le Parti, le quali rinunciano fin d’ora a qualsiasi impugnativa, salvo i casi di
violenza, dolo, errore o violazione di patti contrattuali.
I risultati delle operazioni devono essere raccolti in apposito verbale da redigersi in doppio esemplare,
uno per ognuno delle Parti.
Le decisioni del collegio medico sono vincolanti per le Parti, anche se uno dei medici si rifiuta di firmare
il relativo verbale.
Tale rifiuto deve risultare nel verbale definitivo.
Art. 13 - Validità territoriale
L’assicurazione, fermo quanto disposto dall’Art. 1 - Persone non assicurabili, vale in tutto il mondo.
Limitatamente alla parte Assistenze l’assicurazione vale in Italia (comprese Repubblica di San Marino
e Stato della Città del Vaticano), Stati dell’Unione Europea, Norvegia, Islanda, Principato di Monaco,
Svizzera.
Art. 14 - Forma delle comunicazioni
Tutte le comunicazioni tra le Parti devono essere fatte esclusivamente tramite lettera raccomandata
da inviarsi alla direzione della Società o all’Agenzia alla quale è assegnata la polizza o al domicilio del
Contraente.
Art. 15 - Rinvio alle norme di legge
Per tutto quanto non è qui diversamente regolato, valgono e norme di legge.
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Allegato I
Tabella accertamento grado di Invalidità Permanente
Perdita totale, anatomica o funzionale, di: Destro
Sinistro
- un arto superiore
70%
60%
- una mano o un avambraccio 60%
50%
- un pollice 18% 16%
- un indice
14% 12%
- un medio
8%
6%
- un anulare 8% 6%
- un mignolo 12% 10%
- la falange ungueale del pollice 9% 8%
- una falange di altro dito della mano
1/3 del valore del dito
Anchilosi:
- della scapolo-omerale con arto in posizione favorevole,
ma con immobilità della scapola 25% 20%
- del gomito in angolazione
compresa fra 120° e 70° con prono supinazione libera
20% 15%
- del polso in estensione rettilinea (con prono supinazione libera)
10% 8%
- del nervo radiale 35% 30%
- del nervo ulnare 20% 17%
- del capo prossimale o distale del bicipite brachiale 5% 4%
- di un tendine della cuffia dei rotatori
5%
4%
Paralisi completa:
Esiti di rottura tendinea completa, indipendentemente
dal trattamento e dal quadro clinico obiettivato:
Perdita anatomica o funzionale di un arto inferiore:
- al di sopra della metà della coscia 70%
- al di sotto della metà della coscia ma al di sopra del ginocchio
60%
- al di sotto del ginocchio, ma al di sopra del terzo medio di gamba
50%
- di un piede 40%
- di ambedue i piedi
100%
- di un alluce 5%
- di un altro dito del piede 1%
- della falange ungueale dell’alluce 2,5%
Postumi di lesioni meniscali:
- se complete e disposte in senso trasversale
3%
- in tutti gli altri casi 1%
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Postumi di rottura completa di legamento del ginocchio:
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- collaterale interno
12%
- collaterale esterno 8%
- crociato anteriore 6%
- crociato posteriore 6%
Anchilosi:
- dell’anca in posizione favorevole 35%
- del ginocchio in estensione 25%
- della tibio-tarsica ad angolo retto con anchilosi della sotto astragalica 15%
Paralisi completa del nervo:
- sciatico popliteo esterno 15%
Esiti di rottura tendine completa indipendentemente
dal trattamento e dal quadro clinico obiettivato:
- tendine di Achille 4%
- quadricipite femorale 5%
Esiti di frattura scomposta di una costa 1%
Esiti di frattura amielica somatica con deformazione a cuneo di:
- una vertebra cervicale 12%
- una vertebra dorsale
5%
- 12a dorsale 10%
- una vertebra lombare 10%
Postumi di trauma distorsivo cervicale con contrattura muscolare
e limitazione dei movimenti del capo e del collo 2%
Esiti di frattura del sacro 3%
Esiti di frattura del coccige con callo deforme 5%
Perdita totale anatomica o funzionale di:
- un occhio 25%
- ambedue gli occhi 100%
Sordità completa di:
- un orecchio 10%
- ambedue gli orecchi 40%
Stenosi nasale assoluta:
- monolaterale 4%
- bilaterale 10%
Perdita anatomica di:
- un rene 15%
- milza senza compromissioni significative della crasi ematica 8%
MOD 10312213
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Allegato II
Tabella elenco classi di attività professionali
Codice
001
162
163
164
165
166
002
003
002
173
004
167
168
005
006
169
008
007
009
012
010
011
170
171
013
014
015
016
019
018
017
172
173
174
173
175
177
020
024
023
038
191
027
179
180
181
140
028
205
030
031
182
001
033
032
034
035
036
173
183
184
037
039
040
041
042
Attività Professionale
Classe
Abbattitori di piante
D
Addetti a centri elaborazione dati
A
Addetti agli zoo
C
Addetti in imprese di pulizia con uso di impalcature esterne
D
Addetti in imprese di pulizia senza uso di impalcature esterne
C
Addetti in lavanderia, pulisecco, tintorie e stirerie
C
Agenti di cambio o di borsa
B
Agenti di commercio
C
Agenti immobiliari
B
Agenti teatrali
B
Agenti/ispettori di assicurazione/Produttori Liberi/Impiegati
B
commerciali con mansioni anche all’esterno
Agenzia di recapito (fattorini)
C
Agenzia di recapito (impiegati)
A
Agricoltori (proprietari, affittuari, ecc.) che non prendono parte
C
ai lavori manuali
Agricoltori che lavorano manualmente, braccianti agricoli
D
Agronomi
C
Albergatori con prestazioni manuali
D
Albergatori senza prestazioni manuali
B
Allenatori sportivi
C
Allevatori di altri animali, pastori
C
Allevatori di equini, bovini, suini che non prestano opera
C
manuale
Allevatori di equini, bovini, suini che prestano opera manuale
D
Altri artigiani con uso di macchine
D
Altri artigiani senza uso di macchine
B
Amministratori di beni propri o altrui
B
Analisti chimici
C
Antennisti (installatori di antenne radio-TV)
D
Antiquari senza restauro
B
Architetti che accedono anche ai cantieri
C
Architetti occupati prevalentemente all’esterno ma senza
B
accesso ai cantieri
Architetti occupati prevalentemente in ufficio
B
Argentieri/doratori
C
Artisti di varietà
B
Assistenti sociali
B
Attori
B
Attrezzisti, macchinisti (settore spettacoli)
D
Autisti di autobus, autocarri, motocarri
D
Autisti di autovetture in servizio pubblico o privato, taxi,
C
autoambulanza, autofunebri
Autorimesse: addetti a lavori di riparazione, manutenzione,
D
lavaggio ecc.
Autorimesse: esercenti che non lavorano manualmente
B
Autoriparatore (carrozzieri o meccanici)
D
Aviazione (personale con mansioni non amministrative) NA
Avvocati e procuratori legali
B
Ballerini
C
Bambinaie, baby-sitter, Badanti
B
Bambini (0-13 anni)
C
Bar, caffè, bottiglierie, proprietari/ addetti a birrerie, enoteche,
B
paninoteche
Barbieri
C
Benestanti
B
Benestanti senza occupazione
B
Bidelli
C
Biologi/Addetti a laboratori di analisi mediche
B
Boscaioli
D
Calciatori di altre serie o divisioni
NA
Calciatori di serie A-B-C
NA
Callisti
C
Calzolai
C
Camerieri
C
Cantanti
B
Carabinieri (personale amministrativo)
B
Carabinieri (personale operativo)
NA
Carpentieri in legno o ferro
D
Casalinghe
B
Casari
C
Cave a giorno con o senza uso di mine: proprietari o addetti
B
che non lavorano manualmente
Cave a giorno: proprietari o addetti che lavorano manualmente
D
AlSERENO PLUS DI ALLEANZA
Codice
185
045
044
046
180
186
047
049
048
050
187
198
047
051
052
031
188
189
190
055
054
053
057
056
059
058
060
131
061
063
062
064
191
123
127
124
126
133
136
135
134
132
125
130
034
067
066
068
069
070
071
128
114
072
193
183
074
073
138
075
Attività Professionale
Classe
Certificatori di bilancio e revisori dei conti
B
Ciclisti: corridori dilettanti
NA
Ciclisti: corridori professionisti
NA
Clero (appartenenti al)
B
Collaboratori familiari
B
Collaudatori di veicoli e natanti a motore
D
Commercialisti
B
Commessi viaggiatori con trasporto e consegna merce
C
Commessi viaggiatori senza trasporto e consegna merce
C
Concessionari auto-motoveicoli
B
Conciai, pellettieri, pellicciai
C
Coniatori
C
Consulenti del lavoro
B
Corniciai
C
Cuochi
C
Custodi di musei
C
Custodi di stabili, alberghi, musei e simili
C
Demolitori di autoveicoli
D
Diplomatici
B
Dirigenti occupati anche all’esterno con accesso a cantieri,
B
ponti, impalcature ecc.
Dirigenti occupati anche all’esterno escluso accessi a cantieri,
A
ponti, impalcature ecc.
Dirigenti occupati solo in ufficio
A
Disegnatori che frequentano anche ambienti di lavoro
B
Disegnatori occupati solo in ufficio
B
Distributori automatici di carburante (gestori di) con operazioni
D
di manutenzione, lavaggio e simili
Distributori automatici di carburante (gestori di) senza
B
operazioni di manutenzione, lavaggio e simili
Domestici
C
Drogherie
B
Elettrauto
D
Elettricisti che lavorano anche all’esterno di edifici ed a contatto
D
anche con correnti ad alta tensione
Elettricisti che lavorano solo all’interno di edifici ed a contatto
con correnti a bassa tensione (< 600 V. corrente continua, e <
C
400 V. corrente alternata)
Enologi ed enotecnici
C
Esercito (personale con mansioni non amministrative)
NA
Esercizi commerciali Abiti, confezioni, mercerie, pellicce,
B
tessuti
Esercizi commerciali Articoli ed apparecchi fotografici e di ottica,
B
dischi e musica, strumenti musicali
Esercizi commerciali Articoli in pelle, calzature
B
Esercizi commerciali Cartolerie, Librerie, Edicole, Profumerie
B
Esercizi commerciali Casalinghi
B
Esercizi commerciali diversi da quelli elencati
C
Esercizi commerciali Elettrodomestici, radio TV, mobili, articoli
igienico-sanitari: per tutti esclusa installazione esclusa la
B
posa di antenne
Esercizi commerciali Ferramenta, colori e vernici, accessori
B
per autoveicoli
Esercizi commerciali Frutta e verdura, fiori e piante
B
Esercizi commerciali Giocattoli, articoli sportivi
B
Esercizi commerciali Rivendita pane, latterie, pasticcerie e
B
gelaterie senza produzione propria
Estetisti
C
Fabbri anche su impalcature e ponti
D
Fabbri solo a terra
D
Facchini (portabagagli di piccoli colli)
C
Facchini addetti al carico e scarico di merci in genere (portuali,
D
doganali, ecc)
Falegnami
D
Fantini
NA
Farmacie, Farmacisti, Erboristerie
B
Fisioterapisti
B
Floricoltori
C
Fonditori
D
Forze armate (personale amministrativo)
B
Fotografi anche all’esterno
C
Fotografi solo in studio
B
Gelaterie: compresa produzione propria
D
Geologi
C
MOD 10312213
Codice
Attività Professionale
Classe
079 Geometri che accedono anche ai cantieri
C
Geometri occupati anche all’esterno ma senza accesso ai
078
B
cantieri
077 Geometri occupati solo in ufficio
B
080 Giardinieri
C
129 Gioiellerie
B
082 Giornalisti (cronisti, corrispondenti)
B
194 Gommisti/vulcanizzatori
C
195 Grafici
B
Guardiacaccia, guardapesca, guardie campestri, guardie
083
NA
forestali
086 Guardie armate
NA
086 Guardie del corpo
NA
183 Guardie di finanza (personale amministrativo)
B
184 Guardie di finanza (personale operativo)
NA
183 Guardie doganali (personale amministrativo)
B
184 Guardie doganali (personale operativo)
NA
086 Guardie giurate
NA
086 Guardie notturne
NA
183 Guardie portuali (personale amministrativo)
B
184 Guardie portuali (personale operativo)
NA
196 Guide turistiche
B
108 Idraulici anche all’esterno
D
087 Idraulici solo all’interno di edifici o a terra
C
Imbianchini anche all’esterno di edifici e con uso di scale,
089
D
impalcature e ponti
Imbianchini solo all’interno di edifici e senza l’uso di lunghe
088
C
scale, impalcature e ponti
090 Impiegati amministrativi in genere
A
197 Impiegati in agenzie d’affari
A
197 Impiegati in agenzie di pubblicità
A
197 Impiegati in agenzie di viaggi
A
Impiegati tecnici (anche Architetti, Ingegneri, Geometri,
091 Farmacisti, Commessi, se dipendenti e occupati solo in ufficio/
A
studio/negozio)
093 Imprenditori edili che possono prendere parte ai lavori
C
092 Imprenditori in genere che non lavorano manualmente
B
094 Imprenditori in genere che possono prendere parte ai lavori
C
198 Incisori
C
199 Indossatori
B
095 Infermieri diplomati
C
098 Ingegneri che accedono anche ai cantieri
C
Ingegneri occupati anche all’esterno ma senza accesso ai
097
B
cantieri
096 Ingegneri occupati solo in ufficio
B
099 Insegnanti di alpinismo, guide alpine
NA
Insegnanti di educazione fisica, sci, basket, tennis, scherma,
102
D
ballo, atletica leggera
100 Insegnanti di equitazione, insegnanti hockey e rugby
D
Insegnanti di judo, karatè ,od altri similari, insegnanti di atletica
101
D
pesante ed arti marziali
Insegnanti di materie non sperimentali e non di pratica
103
A
professionale
Insegnanti di materie sperimentali anche in laboratorio o di
104
C
pratica professionale
200 Insegnanti di nuoto e bagnini
D
086 Investigatori privati
NA
107 Istruttori di pratica (guida) di scuola guida
D
106 Istruttori di teoria di scuola guida
A
108 Lattonieri anche su impalcature e ponti
D
Lavoratori dipendenti diversi da impiegati, quadri e dirigenti,
116 con uso di macchine e accesso ad officine, cantieri ponteggi
D
ed impalcature
Lavoratori dipendenti diversi da impiegati, quadri e dirigenti,
105 senza uso di macchine e accesso ad officine, cantieri ponteggi
C
ed impalcature
201 Liberi professionisti (non elencati)
C
109 Litografi
C
139 Macellerie
C
110 Magistrati
A
111 Magliaie
C
034 Manicure
C
191 Marina militare (personale con mansioni non amministrative) NA
202 Marinai - con uso di macchine
D
203 Marinai - senza uso di macchine
D
112 Marmisti (posatori) solo a terra
C
113 Marmisti anche su impalcature e ponti
D
114 Massaggiatori
B
115 Materassai
C
118 Mediatori di bestiame
C
MOD 10312213
Codice
Attività Professionale
Classe
117 Mediatori in genere (escluso bestiame)
C
Medici (per i radiologi sono esclusi gli effetti sia interni che
119
B
esterni delle emanazioni radioattive), biologi e psicologici
120 Mobilieri: fabbricazione mobili in ferro
D
121 Mobilieri: fabbricazione mobili in legno
D
199 Modelli
B
122 Muratori anche su impalcature e ponti
D
112 Muratori solo a terra
C
173 Musicisti
B
142 Notai
B
143 Odontotecnici
C
Operai (dipendenti) con uso di macchine e accesso ad officine,
116
D
cantieri ponteggi ed impalcature
Operai (dipendenti) senza uso di macchine e accesso ad officine,
105
C
cantieri ponteggi ed impalcature
129 Oreficerie
B
129 Orologerie
B
144 Ortopedici (fabbricanti di apparecchi)
C
145 Ostetriche
B
122 Palchettisti anche su impalcature e ponti
D
112 Palchettisti solo a terra
C
204 Palombari/sommozzatori
NA
138 Panetterie: compresa produzione propria
D
028 Parrucchieri da donna
C
138 Pasticcerie: compresa produzione propria
D
122 Pavimentatori anche su impalcature e ponti
D
112 Pavimentatori solo a terra
C
034 Pedicure
C
205 Pensionati
B
147 Periti liberi professionisti occupati anche all’esterno
C
206 Personale del circo, giostre e simili
C
300 Personale viaggiante dell’aviazione civile
NA
148 Pescatori (pesca marittima costiera)
D
139 Pescherie
C
122 Piastrellisti anche su impalcature e ponti
D
112 Piastrellisti solo a terra
C
049 Piazzisti con trasporto e consegna merce
C
048 Piazzisti senza trasporto e consegna merce
C
190 Politici
B
086 Portavalori
NA
188 Portieri di stabili, alberghi, musei e simili
C
131 Profumerie
B
002 Promotori finanziari
B
183 Pubblica sicurezza (personale amministrativo)
B
184 Pubblica sicurezza (personale operativo)
NA
049 Rappresentanti con trasporto e consegna merce
C
048 Rappresentanti senza trasporto e consegna merce
C
173 Registi
B
Restauratori ed antiquari con restauro (esclusi mobili e senza
207
C
uso di impalcature)
208 Restauratori ed antiquari con restauro con uso di impalcature
D
209 Restauratori ed antiquari con restauro di mobili
C
151 Riparatori elettrodomestici e computer
C
141 Ristoranti, trattorie, pizzerie
B
139 Rosticcerie
C
210 Saldatori
D
139 Salumerie
C
152 Sarti
C
173 Sceneggiatori
B
211 Scrittori
B
212 Scultori/Intagliatori
C
190 Sindacalisti
B
153 Speleologi
NA
213 Sportivi dilettanti (diversi da calciatori e ciclisti)
NA
214 Sportivi professionisti (diversi da calciatori e ciclisti)
NA
215 Studenti (>13 anni) di scuola professionale
C
216 Studenti (>13 anni) non di scuola professionale
B
131 Tabaccherie
B
155 Tappezzieri
C
109 Tipografi
C
217 Topografi
C
218 Tornitori
D
188 Uscieri
C
157 Veterinari
D
158 Vetrai
D
159 Vetrinisti
C
160 Vigili del fuoco
NA
161 Vigili urbani
NA
131 Vini e liquori
B
080 Vivaisti
C
ALSERENO PLUS DI ALLEANZA
21 di 21
copia per la Direzione
IL
E
CODICE A BARRE
FA
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PROPOSTA
mod. 10312211 - 11/2012
MARCHIO DI ALLEANZA TORO S.p.A.
ALLEANZA TORO S.p.A. – Sede operativa di Milano: piazza Fidia, 1 CAP 20159 | Tel. +39 02 62961 | Fax +39 02 6296202 | www.alleanzatoro.it
Sede legale in Torino via Mazzini, 53 - Iscr. nel Registro Imprese di Torino, C.F. e Partita IVA n.10050560019 - Capitale sociale: Euro 300.000.000,00 i.v.
Società iscritta all’Albo Imprese ISVAP n.1.00172, soggetta all’attività di direzione e coordinamento dell’Azionista unico Assicurazioni Generali S.p.A.
ed appartenente al Gruppo Generali, iscritto al numero 026 dell’Albo dei gruppi assicurativi
QUESTIONARIO
per la valutazione dell’adeguatezza dei contratti assicurativi rami elementari protezione persone
Gentile Cliente,
il presente questionario, la cui proposizione è per noi obbligatoria ai sensi della normativa vigente, ha lo scopo di acquisire,
nel Suo interesse, le informazioni necessarie a valutare l’adeguatezza del contratto alle Sue esigenze garantendole una
maggiore tutela. Qualora, tuttavia, lei non intenda fornire tali informazioni le chiediamo gentilmente di sottoscrivere
la “Dichiarazione di rifiuto di fornire le informazioni richieste”.
1 - INFORMAZIONI SUL COMPILATORE DEL QUESTIONARIO/CONTRAENTE DELLA POLIZZA
Cognome e nome ____________________________________________________________ Codice Fiscale ________________________________________________
Numero familiari a carico ______________
Coniuge a carico SI ❑ NO ❑
Figli a carico SI ❑ NO ❑
2 - INFORMAZIONI SUL SOGGETTO DA ASSICURARE
Stato occupazionale (scegliere tra lavoratore autonomo, lavoratore dipendente, non occupato, pensionato):
_________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
C
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IL
E
Reddito netto annuo da lavoro: € __________________________________ Attività professionali svolte: __________________________________
3 - INFORMAZIONI SULLA SITUAZIONE ASSICURATIVA E SUGLI OBBLIGHI ASSICURATIVI
3a) Il soggetto da assicurare è già titolare di coperture assicurative a protezione della sua persona?SI ❑ NO ❑
SI ❑ NO ❑
3b) È obbligato (es. per legge o per contratto) a stipulare una polizza a tutela della persona?
4 - INDIVIDUAZIONE DEL RISCHIO DA ASSICURARE
Relativamente ai contratti Protezione Persona, intende tutelare l’Assicurato a seguito di infortunio: SI ❑ NO ❑
SETTORE A - GARANZIE Infortunio
Tra le prestazioni sottoelencate, indichi quelle che ritiene più rispondenti alle Sue esigenze assicurative:
❑ a) far corrispondere all’Assicurato un indennizzo in caso di invalidità permanente conseguente a infortunio, variabile
a seconda del capitale assicurato;
❑ b) far corrispondere all’Assicurato un’indennità giornaliera in caso di ricovero a seguito di infortunio;
Se la risposta ai punti a) e b) è positiva, ritiene che corrisponda alle Sue esigenze:
❑ garantire agli aventi diritto o a persona indicata dall’Assicurato un capitale predefinito in caso di decesso
dell’Assicurato a seguito di infortunio;
❑ garantire all’Assicurato un’indennità giornaliera anche per il periodo di convalescenza post ricovero, prescritta dal
medico curante;
❑ garantire, in caso di infortunio subito in qualità di conducente di un veicolo, che determini un’invalidità permanente,
il raddoppio del capitale assicurato.
SETTORE B - GARANZIA ASSISTENZA
E’ interessato a servizi di assistenza 24 ore su 24 (assistenza telefonica, consulenza medica, invio di un medico a domicilio
in caso di urgenza, etc.)
SI ❑ NO ❑
ULTERIORI ESIGENZE ASSICURATIVE
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________
FA
IMPORTANTE: Le garanzie assicurative concedibili con il prodotto Alleanza Toro S.p.A. sono prestate con:
– i capitali assicurati scelti dal Contraente nell’ambito delle opzioni offerte dalla Società;
– i massimi risarcimenti, le franchigie, le esclusioni e/o limitazioni di garanzia previsti dalle Condizioni di
Assicurazione, dei quali il Contraente è stato informato.
_______________________________________
Data
_________________________________________________________________
Firma del Contraente
DICHIARAZIONE DI RIFIUTO DI FORNIRE UNA O PIU’ DELLE INFORMAZIONI RICHIESTE
Dichiaro di non voler fornire una o più delle informazioni richiestemi, nella consapevolezza che ciò pregiudica la
valutazione dell’adeguatezza del contratto alle mie esigenze assicurative.
_______________________________________
Data
_________________________________________________________________
Firma del Contraente
DICHIARAZIONE DI VOLONTA’ DI ACQUISTO IN CASO DI POSSIBILE INADEGUATEZZA
Il sottoscritto intermediario dichiara di avere informato il Contraente dei principali motivi, di seguito riportati, per i
quali, sulla base delle informazioni disponibili, la proposta assicurativa non risulta o potrebbe non risultare adeguata
alle Sue esigenze assicurative.
Il sottoscritto contraente dichiara di voler comunque stipulare il relativo contratto:
________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
(riportare il/i principale/i motivo/i dell’eventuale inadeguatezza)
_______________________________________
Data
_________________________________________________________________
Firma dell'Intermediario
_________________________________________________________________
Firma del Contraente
AGENZIA DI
_____________________________________________ ______________ ___________________________________________ / _____________ / __________
(in lettere) (in codice)
(Ispettorato Agenziale)
(Settore)
(Zona)
_________________________________________________________________ ____________________________________________________ ___________
(Indirizzo)
(Comune)
(Prov.)
TIPO OPERAZIONE
❑ Nuovo contratto
❑ Sostituzione Polizza n.
_____________________________________________
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CONTRAENTE - Il Delegato in caso di Contraente Persona Giuridica
Cognome e Nome ___________________________________________________________ M ❑ F ❑ Data di nascita
Comune di nascita (o stato estero) __________________________________________________________________________________ Prov.
Codice Fiscale
Cod. Prof.
Cod. Sett. Prof.
Stato civile (inserire codici)
Titolo di studio: Scuola dell’obbligo ❑ Scuola superiore ❑ Laurea ❑
Recapito (per inoltro della corrispondenza)
Indirizzo ____________________________________________________________________________________________ N° Civico _____________
Presso (facoltativo) _________________________________________________________________________________________ C.A.P.
Comune __________________________________________________ Prov.
Nazione __________________________________________
Residenza (solo se diversa dal recapito)
Indirizzo _______________________________________________________________________________________________ N° Civico _____________
Presso (facoltativo) __________________________________________________________________________________________ C.A.P.
Comune __________________________________________________ Prov.
Nazione _______________________________________________
N. telefono __________________________________ Cell./altro recapito tel. _________________________________________________________
e-mail ______________________________________________ @ _______________________________________________________ . __________________
❑ Carta d’identità
❑ Passaporto
❑ Patente
❑ Altro
Numero _________________________________________
Data di Rilascio
Scadenza
Comune/Ente rilascio ___________________________________
Da compilare con i dati della Società se Contraente Persona Giuridica
Denominazione ____________________________________________________________ Partita IVA
Sede legale _______________________________________________ C.A.P.
Comune __________________________ Prov.
FA
ASSICURANDO (se diverso dal Contraente)
Cognome e Nome ___________________________________________________________ M ❑ F ❑ Data di nascita
Comune di nascita (o stato estero) __________________________________________________________________________________ Prov.
Codice Fiscale
Cod. Prof.
Cod. Sett. Prof.
Stato civile (inserire codici)
Titolo di studio: Scuola dell’obbligo ❑ Scuola superiore ❑ Laurea ❑
Recapito (per inoltro della corrispondenza)
Indirizzo ____________________________________________________________________________________________ N° Civico _____________
Presso (facoltativo) _________________________________________________________________________________________ C.A.P.
Comune __________________________________________________ Prov.
Nazione __________________________________________
Residenza (solo se diversa dal recapito)
Indirizzo _______________________________________________________________________________________________ N° Civico _____________
Presso (facoltativo) __________________________________________________________________________________________ C.A.P.
Comune __________________________________________________ Prov.
Nazione _______________________________________________
N. telefono __________________________________ Cell./altro recapito tel. _________________________________________________________
e-mail ______________________________________________ @ _______________________________________________________ . __________________
❑ Carta d’identità
❑ Passaporto
❑ Patente
❑ Altro
Numero _________________________________________
Data di Rilascio
Scadenza
Comune/Ente rilascio ___________________________________
BENEFICIARI (da compilare solo se sottoscritta la garanzia Morte)
Beneficiari in caso di Morte da Infortunio:
❑ Eredi legittimi
❑ Coniuge
❑ Altri, specificare
_______________________________________________________________________________________________________________________________________
indicare cognome, nome, luogo e data di nascita
DATI TECNICI
Ed. Fascicolo Informativo (mese, anno) ______________________________
L’assicurazione è operante soltanto per le garanzie selezionate nella presente sezione:
Garanzie
Opzionali
❑
❑
Pacchetto Base
Pacchetto Medium
Pacchetto Top
Invalidità Permanente € 100.000 Invalidità Permanente € 150.000 Invalidità Permanente € 200.000
Diaria da ricovero € 50
Diaria da ricovero € 100
Diaria da ricovero € 200
❑ Morte € 100.000
❑ Morte € 150.000
❑ Morte € 200.000
Invalidità permanente
conducente ❑ € 200.000
Invalidità permanente
conducente ❑ € 300.000
Invalidità permanente
conducente ❑ € 400.000
Raddoppio capitale invalidità Permanente
Raddoppio capitale invalidità Permanente
Raddoppio capitale invalidità Permanente
E
Garanzie
Base
❑
❑ € 50 Diaria da convalescenza
❑ Assistenza
❑ Assistenza
IL
❑ Assistenza
❑ € 100 Diaria da convalescenza
FRAZIONAMENTO E PREMIO
Rata:
 S (semestrale)  A (annuale)
Premio lordo prima rata / Rateo di premio  _______________________ Premio lordo rate successive  _______________________
Premio da rimborsare  ______________________________
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MEZZI DI PAGAMENTO
La Società accetta quale mezzo di pagamento della prima rata del premio:
 Contanti  __________________________________________ (solo per premi annui di importo non superiore a 750,00 )
 Assegno bancario o circolare non trasferibile all'ordine di Alleanza Toro S.p.A.
N. ___________________________________________ Banca _________________________________________  ___________________________
 Carta di credito/debito  __________________________________________
Rate successive
 Contanti/Assegno/Carta di credito o debito
 Rimessa Interbancaria Diretta - RID (compilare la sezione sottostante)
RID - IBAN:
I T
Codice
Paese
CIN
IBAN
CIN
ABI
CAB
Numero di conto corrente
Soggetto Pagante (Titolare c/c) coincide con:  Contraente
Desidero attivare il pagamento tramite RID anche sulle seguenti Polizze
 Assicurando
(indicare numero di Polizza e prime tre lettere del cognome del Contraente):
Autorizzo a provvedere all’addebito dei premi della presente Proposta e delle Polizze indicate appoggiando i pagamenti sull’autorizzazione
permanente di addebito già in essere per la Polizza N° ____________________________________
FA
Il sottoscrittore autorizza la Banca a margine ad addebitare sul c/c indicato, nella data di scadenza dell’obbligazione o data prorogata da Alleanza Toro (ferma
restando la valuta originaria concordata) tutti gli ordini di incasso elettronici inviati e contrassegnati con le coordinate di Alleanza Toro, a condizione che vi siano
disponibilità sufficienti e senza necessità per la Banca di inviare la relativa contabile d’addebito. Il sottoscrittore prende atto che sono applicate le condizioni già
indicate nel contratto di conto corrente, in precedenza sottoscritto con la Banca, o comunque rese pubbliche presso gli sportelli della Banca e tempo per tempo
vigenti. Per quanto non espressamente previsto dalle presenti disposizioni, sono applicabili le ‘Norme che regolano i conti correnti di corrispondenza e servizi
connessi’ a suo tempo sottoscritte con la Banca, che formano parte integrante della presente autorizzazione permanente di addebito in conto. Il Cliente autorizza
Alleanza Toro a riscuotere, tramite la modalità qui prescelta, anche gli importi relativi ad eventuali precedenti premi che risultino non pagati.
____________________________________________________
Cognome e Nome del Soggetto Pagante
________________________________________________
Firma del Soggetto Pagante (leggibile)
SOGGETTO PAGANTE (se diverso dal Contraente e dall’Assicurando) - Il Delegato in caso di Persona Giuridica
Cognome e Nome ____________________________________________________________ ❑ M ❑ F Data di nascita
Località di nascita (o Stato estero) ___________________________________________________________________________________ Prov.
Legame con il Contraente: ❑ marito/moglie/convivente ❑ fratello/sorella ❑ padre/madre ❑ figlio/a ❑ ________
(inserire i codici)
Codice Fiscale
Prof.
Indirizzo di residenza _______________________________________________________________________________________ N° Civico _______
Presso (facoltativo) ____________________________________ C.A.P. _____________ Comune ______________________________ Prov.
(o Stato estero)
Documento ❑ Carta d’identità ❑ Passaporto ❑ Patente
Numero _____________________________________
Data rilascio
Scadenza
Ente/Località rilascio ______________________________________
Da compilare con i dati della Società se Soggetto Pagante Persona Giuridica
Denominazione ___________________________________________________________ Partita IVA
Sede Legale _____________________________________ C.A.P. ____________ Comune ____________________________________ Prov.
(o Stato estero)
CONSENSO AI SENSI DELL'ARTICOLO DEL D. LGS. 196/2003
Consenso al trattamento per finalità contrattuali
Sulla base di quanto contenuto nell’informativa riportata sul retro, apponendo la Sua firma in calce, Lei, in qualità di persona
fisica, può esprimere il consenso al trattamento per fini contrattuali dei dati, eventualmente anche sensibili, effettuato dalla nostra
Società, alla loro comunicazione ai soggetti indicati nell’informativa e al trattamento da parte di questi ultimi.
Firma del Contraente ____________________________________ Firma dell’Assicurando ___________________________________
se persona diversa dal Contraente
Consenso al trattamento per finalità commerciali Privacy e Isvap (Reg. 34/2010)
La invitiamo inoltre, in qualità di Contraente, ad autorizzare la nostra Società e le Società del Gruppo Generali a trattare, per il
tramite della nostra Rete di vendita, i Suoi dati per fini commerciali (punto 1 Informativa Privacy) barrando la seguente casella:
❑ SI ❑ NO
Ai sensi del Regolamento ISVAP n. 34 e dell’art. 130 Codice Privacy, La invitiamo ad indicarci le tecniche di comunicazione a
distanza con cui desidera essere contattato: Posta ordinaria, Telefono 
Posta elettronica (e-mail), Sms/Mms 
Infine, barrando la sottostante casella potrà autorizzare la nostra Società ad analizzare i Suoi dati personali per individuare
soluzioni adatte alle Sue esigenze (punto 2 Informativa Privacy) ❑ SI ❑ NO
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________________________________________________________________________________________________________________________________
Luogo e data
Nome e cognome Contraente (leggibile)
Firma Contraente
Firma del Contraente __________________________________
(leggibile)
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DICHIARAZIONI DEL CONTRAENTE E DELL’ASSICURANDO
Il Contraente dichiara di aver ricevuto e di aver letto, prima della sottoscrizione della polizza, il Fascicolo Informativo,
contenente:
- Nota Informativa, comprensiva di Glossario
- Modulo di Proposta
- Condizioni di Assicurazione
e di accettare le disposizioni in esso contenute.
Firma dell’Assicurando _________________________________
se persona diversa dal Contraente
(leggibile)
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Il Contraente dichiara:
- di essere a conoscenza che la presente Proposta può non essere accettata dalla Società;
- di essere a conoscenza che la presente Proposta è irrevocabile per un periodo di 15 giorni che decorre dalla data di
sottoscrizione della Proposta stessa ai sensi degli artt. 1329 e 1887 del Cod. Civ.. Durante tale periodo la revoca è senza
effetto. Al termine del suddetto termine, sempreché il contratto non sia stato concluso, può essere revocata dal Contraente stesso,
a mezzo lettera raccomandata A.R., indirizzata a Alleanza Toro S.p.A. Via Mazzini 53, 10123 Torino; la comunicazione di revoca
deve contenere l’indicazione del codice dell’Agenzia Generale (indicato nella prima pagina) e del numero di Proposta; in caso di
revoca la Società rimborsa al Contraente la somma eventualmente corrisposta, entro 30 giorni dalla ricezione della comunicazione,
al netto delle spese sostenute pari a € 10,00. Nel caso in cui la Società non accetti la Proposta di assicurazione saranno restituite
integralmente le somme eventualmente versate dal Contraente;
- di essere a conoscenza che il contratto si considera concluso nel momento in cui il Contraente riceve la Polizza o in cui viene
comunque a conoscenza dell’accettazione della Proposta da parte della Società;
- di essere a conoscenza che il contratto non si ritiene concluso a fronte del pagamento del premio che viene trattenuto dalla
compagnia a titolo di deposito cauzionale;
- di aver ricevuto il documento riepilogativo dei principali obblighi di comportamento dell’intermediario e la dichiarazione contenente
i dati essenziali dell’Intermediario e della sua attività.
Dichiarazioni del Contraente e dell’Assicurando - ai sensi e per gli effetti degli artt. 1892, 1893, 1894 e 1898 del Codice Civile.
1 –L’Assicurando non si trova in alcuna delle condizioni di non assicurabilità di cui all’art. 1 delle Norme comuni a tutte le Sezioni
“Persone non assicurabili”.
2 -L’Assicurando, nel quinquennio precedente la data della presente, non ha avuto polizze analoghe annullate per sinistro.
3 -L’Assicurando non ha in corso altre assicurazioni per lo stesso rischio, fatte salve le polizze stipulate da Enti o Società in forma
cumulativa.
FA
Firma del Contraente __________________________________
(leggibile)
Firma dell’Assicurando _________________________________
se persona diversa dal Contraente
(leggibile)
Il Contraente dichiara inoltre di aver preso piena conoscenza e di approvare, in ogni loro parte, ai sensi e per gli effetti
dell’art. 1341 del Codice Civile, le disposizioni delle “Condizioni di Assicurazione” qui richiamate.
Parte I - Infortuni
Art. 12 Aggravamento del rischio per cambio attività professionale
Cessazione dell’assicurazione per attività non assicurabile
Art. 13 Riduzione del rischio per cambio attività professionale
Norme Comuni a tutte le parti.
Art. 10 Recesso in caso di sinistro
Firma del Contraente (leggibile) _______________________________________
Data di sottoscrizione _______ / _______ / __________
Firma del Contraente _________________________________ Firma dell’Assicurando ________________________________
se Persona Giuridica, il Delegato
(leggibile)
se persona diversa dal Contraente
(leggibile)
Dati dell’acquisizione
Segnalatore ______________________________________ Presentatore _______________________________________
Dichiaro che le firme del Contraente e dell’Assicurando sono state apposte in mia presenza dopo che ne ho verificato l’identità.
Dichiaro inoltre di aver verificato la veridicità dei dati fornitimi.
Firma del Presentatore ________________________________________
Allegato 1
NOTE:
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Informativa Contrattuale e Commerciale
INFORMATIVA AI SENSI DELL’ARTICOLO 13 DEL D. LGS. 196/2003
Nel rispetto della normativa vigente in materia di protezione dei dati personali, La informiamo che la nostra Società,
in qualità di autonomo Titolare di trattamento, intende acquisire o già detiene dati personali che La riguardano,
eventualmente anche sensibili o giudiziari(1), al fine di fornire i servizi assicurativi(2) da Lei richiesti o in Suo favore
previsti.
Inoltre, Lei può decidere liberamente di autorizzare la nostra Società a trattare i Suoi dati personali per le seguenti
finalità:
1)invio di materiale pubblicitario, comunicazioni commerciali, compimento di ricerche di mercato, rilevazione sulla
qualità dei servizi da parte della Società e di altre Società del Gruppo Generali, mediante le tecniche di comunicazione
da Lei preferite;
2)analisi dei prodotti e servizi da Lei richiesti, anche attraverso elaborazioni elettroniche, per individuare le Sue
esigenze/preferenze e studiare nuove opportunità personalizzate.
I dati forniti da Lei o da altri soggetti(3) sono solo quelli strettamente necessari per fornirLe i servizi sopracitati e sono
trattati solo con le modalità e procedure - effettuate anche con l’ausilio di strumenti elettronici - necessarie a questi
scopi, anche quando comunichiamo a tal fine alcuni di questi dati ad altri soggetti connessi al nostro settore, in Italia
o all’estero; per taluni servizi, inoltre, utilizziamo soggetti di nostra fiducia che svolgono per nostro conto, in Italia
o all’estero, compiti di natura tecnica, organizzativa e operativa(4). I Suoi dati possono essere conosciuti dai nostri
collaboratori specificatamente autorizzati a trattarli in qualità di Responsabili o Incaricati, per il perseguimento delle
finalità sopraindicate. I Suoi dati non sono soggetti a diffusione. Senza i Suoi dati – alcuni dei quali ci debbono essere
forniti da Lei o da terzi per obbligo di legge(5) – non potremo fornirLe i nostri servizi, in tutto o in parte.
Lei ha diritto di conoscere, in ogni momento, quali sono i Suoi dati presso di noi, la loro origine e come vengono
utilizzati; ha inoltre il diritto di farli aggiornare, integrare, rettificare o cancellare, chiederne il blocco ed opporsi al loro
trattamento(6) rivolgendosi al Responsabile ex art. 7 D. Lgs. 196/2003: Generali Corporate Services S.c.a.r.l. – Privacy
Gruppo Italia, piazza Fidia 1, 20159 Milano - tel. 041.549.2359 - fax 041.336.2449.
Ogni informazione in merito ai soggetti o alle categorie di soggetti cui vengono comunicati i dati o che possono venirne
a conoscenza in qualità di Responsabili o Incaricati preposti ai trattamenti sopra indicati può essere richiesta al citato
Responsabile ex art. 7 D. Lgs. 196/2003. Il sito www.alleanzatoro.it riporta le informative aggiornate ed ulteriori
notizie in merito alle politiche privacy della nostra Società, tra cui l’elenco aggiornato dei Responsabili e delle Società
del Gruppo Generali.
L’art.4, co.1, lett. d) del D. Lgs. 196/2003 definisce sensibili, ad esempio, i dati relativi allo stato di salute, alle opinioni politiche e sindacali
(1)
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e alle convinzioni religiose; lo stesso art.4, co.1, lett. e) definisce giudiziari i dati inerenti il casellario giudiziale, l’anagrafe delle sanzioni
amministrative dipendenti da reato o dei carichi pendenti e la qualità di imputato o di indagato. Si precisa che a seguito delle semplificazioni
introdotte dalla legge n. 214 del 22 dicembre 2011 le norme privacy non si applicano alle persone giuridiche, enti, associazioni.
(2)
Predisposizione e stipulazione di contratti di assicurazione, raccolta dei premi, liquidazione dei sinistri o pagamento di altre prestazioni,
riassicurazione, coassicurazione, prevenzione e individuazione delle frodi assicurative e relative azioni legali, costituzione esercizio e difesa
di diritti dell’assicuratore, adempimento di specifici obblighi di legge o contrattuali, gestione e controllo interno, attività statistiche (come
individuati dalla Raccomandazione del Consiglio d’Europa REC(2002)9).
(3)
Ad esempio contraenti di polizze collettive o individuali che La qualificano come assicurato, beneficiario, proprietario dei beni assicurati o
danneggiato, nonché banche dati che vengono consultate in fase preassuntiva, assuntiva o liquidativa.
(4)
I soggetti possono svolgere la funzione di Responsabili del nostro trattamento, oppure operare in totale autonomia come distinti Titolari
di trattamenti aventi le medesime finalità sopra indicate o finalità ad esse correlate. Si tratta, in particolare, di soggetti facenti parte
della cosiddetta “catena assicurativa”: contraenti, assicurati; agenti, subagenti ed altri collaboratori di agenzia, produttori, mediatori di
assicurazione, banche, SIM ed altri canali di acquisizione di contratti di assicurazione; assicuratori, coassicuratori e riassicuratori; legali e
medici fiduciari, attuari, consulenti tecnici, periti, autofficine, centri di demolizione di autoveicoli, strutture sanitarie, società di recupero
crediti e altri erogatori convenzionati di servizi; tali dati possono essere inoltre comunicati a società del Gruppo Generali e ad altre società che
per nostro conto svolgono servizi di gestione e liquidazione dei sinistri, servizi informatici, telematici, finanziari, amministrativi, di rilevazione
della qualità del servizio, di archiviazione, di stampa della corrispondenza e di gestione della posta in arrivo e in partenza, di revisione contabile
e certificazione di bilancio. I dati possono essere comunicati a società del Gruppo Generali per attività di prevenzione e individuazione delle
frodi assicurative, nonché ad organismi associativi (ANIA) e consortili propri del settore assicurativo nei cui confronti la comunicazione dei
dati è funzionale per fornire i servizi sopra indicati o per tutelare i diritti dell’industria assicurativa; alcuni dati possono essere comunicati, per
obbligo di legge o regolamento, ad organismi istituzionali quali Autorità Giudiziaria e Forze dell’Ordine, ISVAP, Banca d’Italia – UIF, Ministero
dell’Economia e delle Finanze, Ministero delle Attività Produttive, CONSAP, UCI, Ministero delle Politiche Agricole e Forestali, Casellario Centrale
Infortuni, Motorizzazione Civile e dei Trasporti in Concessione, concessionarie per la riscossione dei tributi.
(5)
Lo prevede ad esempio la normativa in tema di constatazione amichevole di sinistro.
(6)
Questi diritti sono previsti dall’art. 7 del D. Lgs. 196/2003. L’integrazione presuppone un interesse. La cancellazione ed il blocco riguardano i
dati trattati in violazione di legge. Il diritto di opposizione può essere sempre esercitato nei riguardi del materiale pubblicitario o di vendita
diretta o per il compimento di ricerche di mercato o di comunicazione commerciale. Negli altri casi, l’opposizione presuppone un motivo
legittimo.
Allegato 2
TABELLE DI RIFERIMENTO PER L’INDIVIDUAZIONE DEI CODICI PROFESSIONE E STATO CIVILE
Cod. Professione
Cod. Professione
Cod. Professione
Cod. Professione
1
Artigiano
7
Infermiere
13
Dirigente
19
Casalinga
2
Commerciante/Esercente
8
Insegnante
14
Funzionario/Quadro
20
Clero e Altri Ministri di Culto
3
Imprenditore Agricolo
9
Medico
15
Impiegato
21
Non Occup./In Cerca di 1a
Occupazione
4
Imprenditore Industriale
10
Militare o Equiparato
16
Magistrato
22
Pensionato
Collaboratori Coordinati e
Continuativi
Dipendenti di Coltivatori Diretti
Mezzadri o Coloni
17
Operaio
23
Soci di Cooperative di Produzione
18
Altre Professioni Dipendenti
24
Studente
5
Lavoratore Autonomo
11
6
Libero Professionista
12
Settore professionale
Codice
Settore professionale
Codice
Settore professionale
01
Agricoltura e allevamento
14
Commercio di antiquariato e oggetti d’arte
27
Riparazione autoveicoli, elettrodomestici
ed articoli in cuoio
02
Alimentaristi e pesca
15
Commercio e produzione orologi e preziosi
03
Chimici e farmaceutici
17
Commercio e produzione di armi
04
Meccanica
16
Commercio altri prodotti
05
Auto e strumenti di precisione
18
Supermercati, grandi magazzini
31
Ingegneri, architetti, geometri
32
Servizi di noleggio e locazione,
servizi di pulizia e nettezza urbana
E
Codice
Trasporti
29
Commercialisti, avvocati, notai
30
Servizi di consulenza
(giuslavoristica, fiscale, periti, altri)
IL
28
Siderurgici, energetici, elettrici
19
07
20
Istruzione e ricerca
33
Servizi di custodia e deposito
08
Prodotti in legno, plastica, gomma, strumenti
musicali e articoli sportivi
Produzione materiale da costruzione,
vetro e ceramica
21
Assicurazioni e istituti di credito
34
Studi fotografici e servizi di pubblicita’
09
Tessili
22
Intermediari (commercio)
35
Carta, editoria, spettacolo
IM
06
Pubblica amministrazione
(Enti locali, statali, militari)
10
Prodotti a base di tabacco
23
Servizi professionali e imprenditoriali
36
Telecomunicazioni
11
Edilizia
24
Agenzie immobiliari e porta valori
37
Servizi sanitari, ricreativi, di lavanderia
12
Commercio prodotti alimentari e tabacco
25
Associazioni
(servizi sociali, delle organizzazioni
professionali, economiche e sindacali)
38
Sala corse e case da gioco
13
Commercio prodotti farmaceutici e cosmetici
26
Turismo e pubblici esercizi
39
Non previsto
02 Convivente
03 Divorziato(a)/Separato(a)
C
-S
01 Coniugato(a)
FA
Stato Civile
04 Nubile/Celibe
05 Vedovo(a)
E
IL
IM
C
-S
FA
MARCHIO DI ALLEANZA TORO S.p.A.
Alleanza Toro S.p.A.
ALSERENO PLUS DI ALLEANZA
Contratto di
assicurazione
Infortuni e Assistenza
Il presente Fascicolo informativo,
contenente:
a) Nota Informativa e Glossario
b) Condizioni di Assicurazione
c) Modulo di proposta
deve essere consegnato al Contraente
prima della sottoscrizione della
proposta di assicurazione.
mod. 10312213 - Ed. 10/2011 - rist. 2/2013 - 15.000
Prima della sottoscrizione leggere attentamente
la Nota Informativa.
Protezione
ALLEANZA TORO S.p.A. – Sede operativa di Milano: Piazza Fidia, 1
CAP 20159 | Tel. +39 02 62961 | Fax +39 02 6296202 | www.alleanzatoro.it
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dell’Azionista unico Assicurazioni Generali S.p.A. ed appartenente al Gruppo Generali, iscritto al numero 026 dell’Albo dei gruppi assicurativi