Dossier n. 4/2012 - Consiglio Nazionale Forense
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Dossier n. 4/2012 - Consiglio Nazionale Forense
CONSIGLIO NAZIONALE FORENSE PRESSO IL MINISTERO DELLA GIUSTIZIA Ufficio studi VII CONGRESSO DI AGGIORNAMENTO GIURIDICO FORENSE Borgo S. Spirito in Saxia 15-17 marzo 2012 Materiali raccolti per la relazione inaugurale Roma, 15 marzo 2012 Dossier di documentazione a cura dell’Ufficio studi del Consiglio nazionale forense I dossier dell’Ufficio studi del Consiglio nazionale forense n. 4/2012 CONSIGLIO NAZIONALE FORENSE PRESSO IL MINISTERO DELLA GIUSTIZIA Ufficio studi SOMMARIO * LE PROFESSIONI FINO AL 2006................................................................................................................................. 1 LA DISCIPLINA COSTITUZIONALE .................................................................................................................................... 1 Art. 24 Costituzione .................................................................................................................................................................1 Art. 33 Costituzione .................................................................................................................................................................1 LA DISCIPLINA DEL CODICE CIVILE ................................................................................................................................. 2 Art. 2229 (Esercizio delle professioni intellettuali) .................................................................................................................2 Art. 2230 (Prestazione d’opera intellettuale) ...........................................................................................................................2 Art. 2231 (Mancanza d’iscrizione) ..........................................................................................................................................2 Art. 2232 (Esecuzione dell’opera) ...........................................................................................................................................2 Art. 2233 (Compenso) .............................................................................................................................................................2 Art. 2234 (Spese e acconti) ......................................................................................................................................................3 Art. 2235 (Divieto di ritenzione) .............................................................................................................................................3 Art. 2236 (Responsabilità del prestatore d’opera) ...................................................................................................................3 Art. 2237 (Recesso) .................................................................................................................................................................3 Art. 2238 (Rinvio) ...................................................................................................................................................................3 LA DISCIPLINA COMUNITARIA E LA GIURISPRUDENZA DELLA CORTE DI GIUSTIZIA ......................................................... 4 Le direttive in materia di libera prestazione dei servizi e diritto di stabilimento ..................................................... 4 Direttiva del Consiglio n. 249 del 22 marzo 1977. ..................................................................................................................4 Legge 9 febbraio 1982, n. 31 (Libera prestazione di servizi da parte degli avvocati cittadini degli Stati membri delle Comunità europee)...................................................................................................................................................................7 Direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio n. 5 del 16 febbraio 1998, volta a facilitare l'esercizio permanente della professione di avvocato in uno Stato membro diverso da quello in cui è stata acquistata la qualifica ...................................11 Decreto legislativo 2 febbraio 2001 , n. 96 (Attuazione della direttiva 98/5/CE volta a facilitare l'esercizio permanente della professione di avvocato in uno Stato membro diverso da quello in cui è stata acquisita la qualifica professionale) .............18 Le direttive in materia di riconoscimento delle qualifiche professionali ................................................................ 30 Direttiva del Consiglio n. 48 del 21 dicembre 1988 , Gazzetta UE 24/01/1989 , n.19 relativa ad un sistema generale di riconoscimento dei diplomi di istruzione superiore che sanzionano formazioni professionali di una durata minima di tre anni. [Direttiva abrogata, a decorrere dal 20 ottobre 2007, dall'articolo 62 della Direttiva del Parlamento Europeo e del Consiglio n. 36 del 07-09-2005, cui è stata data attuazione con il decreto legislativo 9 novembre 2007, n. 206] ................30 Decreto legislativo 27 gennaio 1992, n. 115 – Attuazione della direttiva n. 89/48/CEE relativa ad un sistema generale di riconoscimento dei diplomi di istruzione superiore che sanzionano formazioni professionali di una durata minima di tre anni (Decreto abrogato dall'articolo 60 del D.Lgs. 9 novembre 2007, n. 206) .....................................................................37 Decreto del Ministero della Giustizia 28 maggio 2003 , n. 191 – Regolamento di cui all'articolo 9 del decreto legislativo 27 gennaio 1992, n. 115, in materia di prova attitudinale per l'esercizio della professione di avvocato. ....................................44 Direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio del 7 settembre 2005 , n. 36 (05/36/CE) relativa al riconoscimento delle qualifiche professionali ..........................................................................................................................................................47 Decreto legislativo 9 novembre 2007, n.206 (Attuazione della direttiva 2005/36/CE relativa al riconoscimento delle qualifiche professionali, nonché della direttiva 2006/100/CE che adegua determinate direttive sulla libera circolazione delle persone a seguito dell'adesione di Bulgaria e Romania) ........................................................................................................66 La giurisprudenza della Corte di giustizia .............................................................................................................. 87 Corte di giustizia, sentenza 19 febbraio 2002, causa C-35/99 (Arduino) ...............................................................................87 Corte di giustizia, sentenza 19 febbraio 2002, causa C-309/99 (Wouters) .............................................................................93 LA DISCIPLINA DEONTOLOGICA .................................................................................................................................. 110 * Il presente dossier è stato realizzato da Riccardo Cremonini con il coordinamento di Giuseppe Colavitti. I dossier dell’Ufficio studi del Consiglio nazionale forense – n. 4/2012 1 CONSIGLIO NAZIONALE FORENSE PRESSO IL MINISTERO DELLA GIUSTIZIA Ufficio studi Il Codice deontologico forense ............................................................................................................................. 110 Codice di deontologia degli avvocati europei ....................................................................................................... 125 PROFESSIONI E CONCORRENZA: LA DELIBERAZIONE ANTITRUST ................................................................................ 133 Autorità garante della concorrenza e del mercato, Indagine conoscitiva IC15 relativa al settore degli ordini e collegi professionali. Provvedimento n. 5400 del 3 ottobre 1997 ......................................................................... 133 LA SVOLTA DEL 2006 ............................................................................................................................................... 151 IL DECRETO BERSANI E LE MODIFICHE AL CODICE CIVILE E AL CODICE DEONTOLOGICO ............................................ 151 Art. 2 decreto-legge 4 luglio 2006, n. 223, conv. in L. 4 agosto 2006, n. 248 .....................................................................151 Modifiche al Codice civile..................................................................................................................................... 152 Art. 2233 (Compenso) .........................................................................................................................................................152 Circolare CNF 22-C-2006 del 4 settembre 2006. Osservazioni sulla interpretazione e applicazione del d.l. 4 luglio 2006, n. 223 (in G.U. n. 153 del 4 luglio 2006), coordinato con la l. di conversione 4 agosto 2006, n. 248 (in G.U. n. 186 dell’11 agosto 2006 – Suppl. Ord. N. 183) recante: «Disposizioni urgenti per il rilancio economico e sociale, per il contenimento e la razionalizzazione della spesa pubblica, nonché interventi in materia di entrate e di contrasto all’evasione fiscale». ...................................................................................................... 153 Modifiche apportate al codice deontologico forense in applicazione del D.L. 4 Luglio 2006, n. 223, convertito con modificazioni dalla legge 4 Agosto 2006 n. 248 ................................................................................................... 160 PROFESSIONI E CONCORRENZA: LA DELIBERAZIONE ANTITRUST ................................................................................ 168 Autorità garante della concorrenza e del mercato, Indagine conoscitiva IC34 relativa al settore degli ordini professionali. Provvedimento n. 19435 del 15 gennaio 2009 ............................................................................... 168 Corte costituzionale, sentenza 21 dicembre 2007, n. 443 ..................................................................................... 173 CNF, sentenza 21 dicembre 2009, n. 183 .............................................................................................................. 177 Cassazione civile, sezioni unite, sentenza 18 novembre 2010, n. 23287 ............................................................... 182 LA RIFORMA FORENSE (AC 3900) ............................................................................................................................... 189 LA DISCIPLINA GENERALE DELLE PROFESSIONI ........................................................................................................... 328 Proposte di legge – Riforma delle professioni (AC 3 iniziativa popolare, AC 503 Siliquini, AC 1553 Vietti, AC 1590 Vitali, AC 1934 Froner, AC 2077 Anna Teresa Formisano, AC 2230 Mantini e AC 3131 Buttiglione) ...... 328 Proposta di legge – “Principi fondamentali oncernenti l'ordinamento delle professioni e delega al Governo in materia di istituzione dell'Ordine dei tecnici e di disciplina delle società tra professionisti” AC 2239 Mantini . 340 LA DISCIPLINA DEI SERVIZI IN AMBITO COMUNITARIO ................................................................................................ 354 Direttiva del Parlamento Europeo e del Consiglio del 12 dicembre 2006, n. 123 (06/123/CE) relativa ai servizi nel mercato interno ............................................................................................................................................... 354 Decreto legislative 26 marzo 2010 n.59 (Attuazione della direttiva 2006/123/CE relativa ai servizi nel mercato interno) .................................................................................................................................................................. 377 LA GIURISPRUDENZA COMUNITARIA ........................................................................................................................... 414 Corte di giustizia, sentenza 5 dicembre 2006, cause riunite C-94/04 e C-202/04 (Cipolla e Macrino) ............... 414 Consiglio di Stato, sez. V, ordinanza 31 maggio 2007, n. 2814 (rinvio pregiudiziale alla Corte di giustizia) ..... 423 Corte di giustizia, sez. VII, ordinanza 5 luglio 2008, causa C-386/07.................................................................. 432 LA SVOLTA DEL 2011 ............................................................................................................................................... 437 GUIDO ALPA GIUSTIZIA CIVILE ED ECONOMIA. GLI AVVOCATI ITALIANI PER LA RIPRESA. INTRODUZIONE DEL PRESIDENTE ALPA AL CONVEGNO TENUTOSI PRESSO LA SALA DELLE COLONNE DI PALAZZO MARINI, ROMA 15 LUGLIO 2011 ........................................................................................................................................................................... 437 INTERVENTO DEL PRESIDENTE DEL CNF, PROF. AVV. GUIDO ALPA AL CONVEGNO “PROFESSIONAL ORDERS, REFORM AND LIBERALISATION OF PROFESSIONS IN THE EU SINGLE MARKET” ........................................................................ 443 LE MANOVRE RELATIVE ALLA CRISI ECONOMICA........................................................................................................ 445 I dossier dell’Ufficio studi del Consiglio nazionale forense – n. 4/2012 2 CONSIGLIO NAZIONALE FORENSE PRESSO IL MINISTERO DELLA GIUSTIZIA Ufficio studi Provvedimenti su professioni e giustizia da luglio 2011 a marzo 2012. Riepilogo breve e criticità della delegificazione ...................................................................................................................................................... 445 Riepilogo dei provvedimenti normativi di interesse per la professione forense e la giustizia da luglio 2011 a febbraio 2012 ........................................................................................................................................................ 450 I PRINCIPI E LA DELEGIFICAZIONE ............................................................................................................................... 455 Articolo 3, comma 5 d.l. 138/2011 ........................................................................................................................ 455 I principi cui adeguare la riforma degli ordinamenti professionali...................................................................... 455 Tabella riepilogativa delle modifiche intervenute sull’articolo 3 ......................................................................... 457 Testo coordinato dell’articolo 3, comma 5 ........................................................................................................... 468 GLI ULTIMI INTERVENTI: TARIFFE, TIROCINIO, ASSICURAZIONE E TRIBUNALE DELLE IMPRESE ................................... 470 Articolo 9, decreto-legge 24 gennaio 2012, n. 1 (Disposizioni sulle professioni regolamentate) ......................... 470 Lettera del Presidente Prof. Avv. Guido Alpa del 2 febbraio 2012 ai Presidenti dei Consigli dell’ordine degli avvocati: Considerazioni relative all’applicazione dell’articolo 9 del decreto legge 24 gennaio 2012, n. 1 ....... 473 Articolo 2 del decreto-legge 24 gennaio 2012, n. 1 (Tribunale delle imprese) ..................................................... 476 Art. 10 legge 12 novembre 2011, n. 183 (c.d. legge di stabilità 2012) (Riforma degli ordini professionali e società tra professionisti) .................................................................................................................................................. 482 Legge 23 novembre 1939, n. 1815 (Disciplina giuridica degli studi di assistenza e consulenza) ........................ 485 PROFESSIONI E CONCORRENZA: LA SEGNALAZIONE ANTITRUST ................................................................................. 488 Autorità garante della concorrenza e del mercato, Segnalazione AS 901 del 5 gennaio 2012. Proposte di riforma concorrenziale ai fini della legge annuale per il mercato e la concorrenza – anno 2012 .................................... 488 ALLEGATI ................................................................................................................................................................... 497 ELENCO DOSSIER PUBBLICATI DALL’UFFICIO STUDI AL 15 MARZO 2012 ................................................................... 497 COMPOSIZIONE UFFICIO STUDI ................................................................................................................................... 499 I dossier dell’Ufficio studi del Consiglio nazionale forense – n. 4/2012 3 CONSIGLIO NAZIONALE FORENSE PRESSO IL MINISTERO DELLA GIUSTIZIA Ufficio studi LE PROFESSIONI FINO AL 2006 La disciplina costituzionale Art. 24 Costituzione Tutti possono agire in giudizio per la tutela dei propri diritti e interessi legittimi. La difesa è diritto inviolabile in ogni stato e grado del procedimento. Sono assicurati ai non abbienti con appositi istituti, i mezzi per agire e difendersi davanti ad ogni giurisdizione. La legge determina le condizioni e i modi per la riparazione degli errori giudiziari. Art. 33 Costituzione L'arte e la scienza sono libere e libero ne è l'insegnamento. La Repubblica detta le norme generali sull'istruzione ed istituisce scuole statali per tutti gli ordini e gradi. Enti e privati hanno il diritto di istituire scuole ed istituti di educazione, senza oneri per lo Stato. La legge, nel fissare i diritti e gli obblighi delle scuole non statali che chiedono la parità, deve assicurare ad esse piena libertà e ai loro alunni un trattamento scolastico equipollente a quello degli alunni di scuole statali. È prescritto un esame di Stato per l'ammissione ai vari ordini e gradi di scuole o per la conclusione di essi e per l'abilitazione all'esercizio professionale. Le istituzioni di alta cultura, università ed accademie, hanno il diritto di darsi ordinamenti autonomi nei limiti stabiliti dalle leggi dello Stato. I dossier dell’Ufficio studi del Consiglio nazionale forense – n. 4/2012 1 CONSIGLIO NAZIONALE FORENSE PRESSO IL MINISTERO DELLA GIUSTIZIA Ufficio studi La disciplina del Codice civile Libro V, Titolo III, Capo II (Delle professioni intellettuali) Art. 2229 (Esercizio delle professioni intellettuali) La legge determina le professioni intellettuali per l'esercizio delle quali è necessaria l'iscrizione in appositi albi o elenchi. L'accertamento dei requisiti per l'iscrizione negli albi o negli elenchi, la tenuta dei medesimi e il potere disciplinare sugli iscritti sono demandati alle associazioni professionali, sotto la vigilanza dello Stato, salvo che la legge disponga diversamente. Contro il rifiuto dell'iscrizione o la cancellazione dagli albi o elenchi, e contro i provvedimenti disciplinari che importano la perdita o la sospensione del diritto all'esercizio della professione è ammesso ricorso in via giurisdizionale nei modi e nei termini stabiliti dalle leggi speciali. Art. 2230 (Prestazione d’opera intellettuale) Il contratto che ha per oggetto una prestazione d'opera intellettuale è regolato dalle norme seguenti e, in quanto compatibili con queste e con la natura del rapporto, dalle disposizioni del capo precedente. Sono salve le disposizioni delle leggi speciali. Art. 2231 (Mancanza d’iscrizione) Quando l'esercizio di un'attività professionale è condizionato all'iscrizione in un albo o elenco, la prestazione eseguita da chi non è iscritto non gli dà azione per il pagamento della retribuzione. La cancellazione dall'albo o elenco risolve il contratto in corso, salvo il diritto del prestatore d'opera al rimborso delle spese incontrate e a un compenso adeguato all'utilità del lavoro compiuto. Art. 2232 (Esecuzione dell’opera) Il prestatore d'opera deve eseguire personalmente l'incarico assunto. Può tuttavia valersi, sotto la propria direzione e responsabilità, di sostituti e ausiliari, se la collaborazione di altri è consentita dal contratto o dagli usi e non è incompatibile con l'oggetto della prestazione. Art. 2233 (Compenso) Il compenso, se non è convenuto dalle parti e non può essere determinato secondo le tariffe o gli usi, è determinato dal giudice, sentito il parere dell'associazione professionale a cui il professionista appartiene. In ogni caso la misura del compenso deve essere adeguata all'importanza dell'opera e al decoro della professione. Gli avvocati, i procuratori e i patrocinatori non possono, neppure per interposta persona, stipulare con i loro clienti alcun patto relativo ai beni che formano oggetto delle controversie affidate al loro patrocinio, sotto pena di nullità e dei danni. I dossier dell’Ufficio studi del Consiglio nazionale forense – n. 4/2012 2 CONSIGLIO NAZIONALE FORENSE PRESSO IL MINISTERO DELLA GIUSTIZIA Ufficio studi Art. 2234 (Spese e acconti) Il cliente, salvo diversa pattuizione, deve anticipare al prestatore d'opera le spese occorrenti al compimento dell'opera e corrispondere, secondo gli usi, gli acconti sul compenso. Art. 2235 (Divieto di ritenzione) Il prestatore d'opera non può ritenere le cose e i documenti ricevuti, se non per il periodo strettamente necessario alla tutela dei propri diritti secondo le leggi professionali. Art. 2236 (Responsabilità del prestatore d’opera) Il prestatore d'opera non può ritenere le cose e i documenti ricevuti, se non per il periodo strettamente necessario alla tutela dei propri diritti secondo le leggi professionali. Art. 2237 (Recesso) Il cliente può recedere dal contratto, rimborsando al prestatore d'opera le spese sostenute e pagando il compenso per l'opera svolta. Il prestatore d'opera può recedere dal contratto per giusta causa. In tal caso egli ha diritto al rimborso delle spese fatte e al compenso per l'opera svolta, da determinarsi con riguardo al risultato utile che ne sia derivato al cliente. Il recesso del prestatore d'opera deve essere esercitato in modo da evitare pregiudizio al cliente. Art. 2238 (Rinvio) Se l'esercizio della professione costituisce elemento di un'attività organizzata in forma di impresa, si applicano anche le disposizioni del titolo II. In ogni caso, se l'esercente una professione intellettuale impiega sostituti o ausiliari, si applicano le disposizioni delle sezioni II, III e IV del capo I del titolo II. I dossier dell’Ufficio studi del Consiglio nazionale forense – n. 4/2012 3 CONSIGLIO NAZIONALE FORENSE PRESSO IL MINISTERO DELLA GIUSTIZIA Ufficio studi La disciplina comunitaria e la giurisprudenza della Corte di giustizia Le direttive in materia di libera prestazione dei servizi e diritto di stabilimento Direttiva del Consiglio n. 249 del 22 marzo 1977. Omissis Art.1 1. La presente direttiva si applica, nei limiti e alle condizioni da essa previste, all'attività di avvocato esercitata a titolo di prestazione di servizi. Nonostante le disposizioni della presente direttiva, gli Stati membri possono riservare a determinate categorie di avvocati la compilazione di atti autentici che abilitano all'amministrazione dei beni di persone defunte o che riguardano la costituzione o il trasferimento di diritti reali immobiliari. 2. Si intende per "avvocato" ogni persona abilitata ad esercitare le proprie attività professionali sotto le seguenti denominazioni: Belgio: Avocat/Advocaat Danimarca: Advokat Germania (R.F.): Rechtsanwalt Francia: Avocat Irlanda: Barrister Solicitor Italia: Avvocato Lussemburgo: Avocat-avoué Paesi Bassi: Advocaat Regno Unito: Advocate Barrister Solicitor Art.2 Ogni Stato membro riconosce come avvocato, per l'esercizio delle attività di cui all'articolo 1, paragrafo 1, le persone indicate al paragrafo 2 di tale articolo. Art.3 Ogni persona menzionata all'articolo 1 fa uso del proprio titolo professionale espresso nella lingua o in una delle lingue dello Stato membro di provenienza, con indicazione dell'organizzazione professionale cui appartiene o della giurisdizione presso la quale è ammessa in applicazione della legislazione di tale Stato. Art.4 1. Le attività relative alla rappresentanza e alla difesa di un cliente in giudizio o dinanzi alle autorità pubbliche sono esercitate in ogni Stato membro ospitante alle condizioni previste per gli avvocati stabiliti in I dossier dell’Ufficio studi del Consiglio nazionale forense – n. 4/2012 4 CONSIGLIO NAZIONALE FORENSE PRESSO IL MINISTERO DELLA GIUSTIZIA Ufficio studi questo Stato, ad esclusione di ogni condizione di residenza o d'iscrizione ad un'organizzazione professionale nello stesso Stato. 2. Nell'esercizio delle predette attività l'avvocato rispetta le regole professionali dello Stato membro ospitante, fatti salvi gli obblighi cui è soggetto nello Stato membro di provenienza. 3. Quando tali attività sono esercitate nel Regno Unito, si intende per "regole professionali dello Stato membro ospitante" le regole professionali dei "solicitors" nel caso in cui dette attività non siano riservate ai "barristers" o agli "advocates". In caso contrario si applicano le regole professionali di questi ultimi. Tuttavia, i "barristers" provenienti dall'Irlanda sono sempre soggetti alle regole professionali dei" barristers" o "advocates" del Regno Unito. Quando tali attività sono esercitate in Irlanda si intende per "regole professionali dello Stato membro ospitante" le regole professionali dei "barristers" quando esse disciplinano la presentazione orale della causa innanzi alla corte. In tutti gli altri casi sono applicabili le regole professionali dei "solicitors". Tuttavia i "barristers" e gli "advocates" provenienti dal Regno Unito sono sempre soggetti alle regole professionali dei" barristers" d'Irlanda. 4. Per l'esercizio delle attività diverse da quelle di cui al paragrafo 1, l'avvocato resta sottoposto alle condizioni e alle regole professionali dello Stato membro di provenienza fatto salvo il rispetto delle norme, qualunque sia la loro fonte, che disciplinano la professione nello Stato membro ospitante, in particolare di quelle riguardanti l'incompatibilità fra l'esercizio delle attività di avvocato e quello di altre attività in detto Stato, il segreto professionale, il carattere riservato dei rapporti tra colleghi, il divieto per uno stesso avvocato di assistere parti che abbiano interessi contrapposti e la pubblicità. Tali norme possono essere applicate soltanto se esse possono essere osservate da un avvocato non stabilito nello Stato membro ospitante e nella misura in cui la loro osservanza sia giustificata oggettivamente per garantire in tale Stato il corretto esercizio delle attività di avvocato, la dignità della professione e il rispetto delle incompatibilità. Art.5 Per l'esercizio delle attività relative alla rappresentanza e alla difesa in giudizio di un cliente, ogni Stato membro può imporre agli avvocati di cui all'articolo 1: - di essere introdotti, secondo le regole o consuetudini locali, presso il presidente della giurisdizione e, eventualmente, presso il presidente dell'ordine degli avvocati competente nello Stato membro ospitante; - di agire di concerto con un avvocato che eserciti dinanzi alla giurisdizione adita e che sarebbe in caso di necessità responsabile nei confronti di tale giurisdizione, o con un "procuratore" o con un "avoué" che eserciti presso di essa. Art.6 Ogni Stato membro può escludere gli avvocati dipendenti, legati da un contratto di lavoro ad un ente pubblico o privato, dall'esercizio delle attività di rappresentanza e di difesa in giudizio di questo ente nella misura in cui gli avvocati stabiliti in detto Stato non siano autorizzati ad esercitare tali attività. Art.7 1. L'autorità competente dello Stato membro ospitante può chiedere al prestatore di servizi di documentare la propria qualità di avvocato. 2. In caso di inadempienza agli obblighi vigenti nello Stato membro ospitante previsti dall'articolo 4, l'autorità competente di quest'ultimo ne determina, secondo le proprie norme di diritto e di procedura, le conseguenze e, a tal fine, può farsi comunicare informazioni professionali utili sul prestatore. Essa informa l'autorità competente dello Stato membro di provenienza di ogni decisione presa. Le comunicazioni non pregiudicano il carattere riservato delle informazioni fornite. I dossier dell’Ufficio studi del Consiglio nazionale forense – n. 4/2012 5 CONSIGLIO NAZIONALE FORENSE PRESSO IL MINISTERO DELLA GIUSTIZIA Ufficio studi Art.8 1. Gli Stati membri prendono le misure necessarie per conformarsi alla presente direttiva entro un termine di due anni a decorrere dalla sua notifica e ne informano immediatamente la Commissione. 2. Gli Stati membri comunicano alla Commissione il testo delle disposizioni essenziali di diritto interno che essi adottano nel settore disciplinato dalla presente direttiva. Art.9 Gli Stati membri sono destinatari della presente direttiva. I dossier dell’Ufficio studi del Consiglio nazionale forense – n. 4/2012 6 CONSIGLIO NAZIONALE FORENSE PRESSO IL MINISTERO DELLA GIUSTIZIA Ufficio studi Legge 9 febbraio 1982, n. 31 (Libera prestazione di servizi da parte degli avvocati cittadini degli Stati membri delle Comunità europee) TITOLO I ESERCIZIO IN ITALIA, DA PARTE DEGLI AVVOCATI DEGLI ALTRI STATI MEMBRI DELLE COMUNITÀ EUROPEE, DI ATTIVITÀ PROFESSIONALI A TITOLO DI PRESTAZIONE DI SERVIZI Art.1 Qualifica professionale. Sono considerati avvocati, ai sensi ed agli effetti del presente titolo, i cittadini degli Stati membri delle Comunità europee abilitati nello Stato membro di provenienza ad esercitare le proprie attività professionali con una delle seguenti denominazioni: ovact-advocaat (Belgio); advokat (Danimarca); rechtsanwalt (Repubblica [federale] di Germania); avocat (Francia); barrister-solicitor (Irlanda); avocat-avoué (Lussemburgo); advocaat (Paesi Bassi); advocate-barrister-solicitor (Regno Unito); Avbokat (Bulgaria) (Capoverso aggiunto dall'articolo 8-ter del D.L. 8 aprile 2008, n. 59); avocat (Romania) (Capoverso aggiunto dall'articolo 8-ter del D.L. 8 aprile 2008, n. 59). Art.2 Prestazione di servizi professionali. Le persone di cui all'art. l sono ammesse all'esercizio delle attività professionali dell'avvocato, in sede giudiziale e stragiudiziale, con carattere di temporaneità a secondo le modalità stabilite dal presente titolo. [Per l'esercizio delle attività professionali di cui al comma precedente, non è consentito stabilire nel territorio della Repubblica uno studio né una sede principale o secondaria] (Comma abrogato dall'art. 18, L. 3 febbraio 2003, n. 14 - Legge comunitaria 2002). Art.3 Uso del titolo. Gli avvocati indicati all'art. 1 debbono fare uso del proprio titolo professionale, espresso nella lingua o in una delle lingue dello Stato membro di provenienza, con indicazione dell'organizzazione professionale cui appartengono ovvero dell'autorità giurisdizionale presso la quale sono ammessi ad esercitare la professione a norma delle disposizioni vigenti in detto Stato. Art.4 Doveri. Per l'esercizio delle loro attività professionali, gli avvocati indicati all'art. 1 sono tenuti all'osservanza delle vigenti norme legislative, professionali e deontologiche, ad eccezione di quelle riguardanti il requisito della cittadinanza italiana, il possesso del diploma di laurea in giurisprudenza, il superamento dell'esame di Stato, l'obbligo della residenza nel territorio della Repubblica, l'iscrizione in un albo degli avvocati e l'obbligo del giuramento. I dossier dell’Ufficio studi del Consiglio nazionale forense – n. 4/2012 7 CONSIGLIO NAZIONALE FORENSE PRESSO IL MINISTERO DELLA GIUSTIZIA Ufficio studi Art.5 Incompatibilità. Si estendono agli avvocati indicati all'art. l le norme sull'incompatibilità previste dall'art. 3 del regio decretolegge 27 novembre 1933, n. 1578, convertito, con modificazioni, nella legge 22 gennaio 1934, n. 36, e ulteriormente modificato con la legge 23 novembre 1939, n. 1949. La disposizione di cui alla lettera b) del quarto comma del predetto art. 3 del regio decreto-legge n. 1578 del 1933 si applica agli avvocati legati da un contratto di lavoro ad un ente pubblico o privato corrispondente, nello Stato membro di provenienza, a quelli indicati nella citata lettera b) . Art.6 Prestazioni giudiziali. Nell'esercizio delle attività relative alla difesa nei giudizi civili, penali ed amministrativi, gli avvocati indicati all'art. 1 sono tenuti all'osservanza, oltre che delle prescrizioni di cui agli artt. 4 e5, delle seguenti condizioni: a) l'assunzione dell'incarico deve essere tempestivamente comunicata all'autorità adita nonché al presidente dell'ordine degli avvocati competente per territorio; b) le prestazioni connesse con l'incarico debbono essere svolte di concerto con un avvocato o procuratore iscritto all'albo ed abilitato all'esercizio della professione dinanzi all'autorità adita; c) l'avvocato od il procuratore di cui alla precedente lettera b) assicura i rapporti con l'autorità adita e si impegna, nei confronti della medesima e nello svolgimento delle prestazioni professionali considerate, all'osservanza dei doveri imposti ai difensori dalle norme vigenti. Art.7 Prestazioni stragiudiziali. Nello svolgimento delle prestazioni stragiudiziali, gli avvocati indicati all'art. 1 sono tenuti all'osservanza, oltre che delle prescrizioni di cui agli articoli 4 e5, delle norme che garantiscono il corretto esercizio dell'attività professionale e la dignità della professione, ivi comprese le norme riguardanti il segreto professionale, la riservatezza ed il divieto di pubblicità. Art.8 Patrocinio davanti alle giurisdizioni superiori. Gli avvocati indicati all'art. 1 sono ammessi al patrocinio davanti alla Corte di cassazione ed alle altre giurisdizioni di cui all'articolo 4, secondo comma, del regio decreto-legge 27 novembre 1933, n. 1578, convertito, con modificazioni, nella legge 22 gennaio 1934, n. 36, indipendentemente dall'iscrizione nell'albo speciale di cui all'art. 33 del predetto regio decreto-legge n. 1578, purché dimostrino di aver esercitato la professione per almeno dodici anni ovvero di essere ammessi ad esercitare la professione nello Stato membro di provenienza dinanzi ad autorità giurisdizionali corrispondenti. Art.9 Obbligo e contenuto della comunicazione. Prima dell'inizio delle attività professionali nel territorio della Repubblica, gli avvocati indicati all'art. 1sono tenuti ad inviare, direttamente al presidente dell'ordine degli avvocati nella cui circoscrizione l'attività stessa deve essere svolta, apposita comunicazione in lingua italiana contenente: 1) nome, cognome, luogo e data di nascita, cittadinanza e residenza o domicilio professionale; I dossier dell’Ufficio studi del Consiglio nazionale forense – n. 4/2012 8 CONSIGLIO NAZIONALE FORENSE PRESSO IL MINISTERO DELLA GIUSTIZIA Ufficio studi 2) titolo professionale posseduto ed organizzazione professionale cui sono iscritti ovvero autorità giurisdizionale presso la quale esercitano la professione a norma delle disposizioni vigenti nello Stato di provenienza; 3) recapito in Italia nel periodo di permanenza; 4) dichiarazione, sotto la propria responsabilità, di non trovarsi in alcuna delle condizioni di incompatibilità indicate al precedente art. 5, e di non aver riportato sanzioni penali, amministrative o professionali che possano influire sull'esercizio della attività professionale; 5) eventuale appartenenza a società professionali; 6) per lo svolgimento delle attività di rappresentanza e difesa in giudizio, indicazione dell'avvocato o procuratore di cui alla lettera b) dell'art. 6 nonché della durata prevista dell'attività da svolgere. Art.10 Documentazione. Ove lo ritenga opportuno, e comunque nel caso che le attività professionali da svolgere siano relative alla rappresentanza e difesa in giudizio o dinanzi alle autorità pubbliche, il presidente dell'ordine degli avvocati richiede all'avvocato che ha trasmesso la comunicazione di cui all'articolo precedente idonea documentazione riguardante il possesso di uno dei titoli professionali indicati all'art. 1ed il legale esercizio nello Stato membro di provenienza delle attività in questione. Art.11 Disciplina professionale. Nell'esercizio delle loro attività professionali, gli avvocati indicati all'art. 1 sono soggetti, per ogni violazione delle disposizioni contenute o richiamate nel presente titolo, al potere disciplinare del consiglio dell'ordine competente per territorio. Sono ad essi applicabili, con le modalità e le procedure previste dall'ordinamento professionale, le sanzioni disciplinari contemplate dalle norme vigenti. Per l'istruttoria nei procedimenti disciplinari, il consiglio dell'ordine può richiedere direttamente le informazioni necessarie all'organizzazione professionale di appartenenza dell'interessato ovvero all'autorità giurisdizionale presso cui è ammesso a esercitare la professione. Le decisioni adottate, in materia disciplinare, dai consigli dell'ordine degli avvocati e dal Consiglio nazionale forense sono immediatamente e direttamente comunicate all'organizzazione o all'autorità di cui al comma precedente. Art.12 Adempimenti dei consigli dell'ordine e del Consiglio nazionale forense. I consigli dell'ordine degli avvocati trasmettono al Consiglio nazionale forense copia delle comunicazioni di cui all'art. 9 e lo informano delle determinazioni adottate nei confronti degli avvocati indicati all'art. 1. Sia i consigli dell'ordine sia il Consiglio nazionale forense prendono nota, in apposito registro, degli avvocati che svolgono attività professionale in applicazione della presente legge e delle decisioni adottate, in materia disciplinare, nei loro confronti. Art.13 Tariffe. Per le attività professionali svolte sono dovuti agli avvocati indicati all'articolo 1 gli onorari, i diritti e le indennità nella misura stabilita in materia giudiziale e stragiudiziale a norma del vigente ordinamento professionale. I dossier dell’Ufficio studi del Consiglio nazionale forense – n. 4/2012 9 CONSIGLIO NAZIONALE FORENSE PRESSO IL MINISTERO DELLA GIUSTIZIA Ufficio studi TITOLO II ESERCIZIO NEGLI STATI MEMBRI DELLE COMUNITÀ EUROPEE, DA PARTE DEGLI AVVOCATI ITALIANI, DI ATTIVITÀ PROFESSIONALI A TITOLO DI PRESTAZIONE DI SERVIZI Art.14 Adempimenti dei consigli dell'ordine degli avvocati. I consigli dell'ordine degli avvocati rilasciano, su istanza degli avvocati iscritti all'albo che svolgono attività professionale negli altri Stati membri delle Comunità europee oppure su richiesta delle competenti autorità degli Stati predetti, attestati, certificazioni e notizie concernenti la posizione professionale degli interessati. Art.15 Disciplina professionale. I consigli dell'ordine degli avvocati, non appena vengano a conoscenza di abusi o mancanze o comunque di fatti non conformi alla dignità ed al decoro professionale, commessi nell'esercizio dell'attività professionale in un altro Stato membro delle Comunità europee da avvocati iscritti nell'albo, iniziano d'ufficio indipendentemente dai provvedimenti adottati dalle autorità di detto Stato - procedimento disciplinare con l'osservanza delle norme vigenti. L'esito del procedimento e le decisioni adottate sono comunicate direttamente alla competente autorità di detto Stato. I dossier dell’Ufficio studi del Consiglio nazionale forense – n. 4/2012 10 CONSIGLIO NAZIONALE FORENSE PRESSO IL MINISTERO DELLA GIUSTIZIA Ufficio studi Direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio n. 5 del 16 febbraio 1998, volta a facilitare l'esercizio permanente della professione di avvocato in uno Stato membro diverso da quello in cui è stata acquistata la qualifica Omissis Art.1 Scopo, campo di applicazione e definizioni 1. Scopo della presente direttiva è di facilitare l'esercizio permanente della professione di avvocato, come libero professionista o come lavoratore subordinato, in uno Stato membro diverso da quello nel quale è stata acquisita la qualifica professionale. 2. Ai fini della presente direttiva, si intende per a) avvocato, ogni persona, avente la cittadinanza di uno Stato membro, che sia abilitata ad esercitare le proprie attività professionali facendo uso di uno dei seguenti titoli professionali: in Belgio: Avocat/Advocaat/Rechtsanwalt in Danimarca: Advokat in Germania: Rechtsanwalt in Grecia: omissis in Spagna: Abogado/Advocat/Avogado/Abokatu in Francia: Avocat in Irlanda: Barrister/Solicitor in Italia: Avvocato in Lussemburgo: Avocat nei Paesi Bassi: Advocaat in Austria: Rechtsanwalt in Portogallo: Advogado in Finlandia: Asianajaja/Advokat in Svezia: Advokat nel Regno Unito: Advocate/Barrister/Solicitor b) Stato membro di origine, lo Stato membro nel quale l'avvocato ha acquisito il diritto di utilizzare uno dei titoli professionali di cui alla lettera a) prima di esercitare la professione di avvocato in un altro Stato membro; c) Stato membro ospitante, lo Stato membro nel quale l'avvocato esercita secondo le disposizioni della presente direttiva; d) titolo professionale di origine, il titolo professionale dello Stato membro nel quale l'avvocato ha acquistato il diritto di utilizzare tale titolo prima di esercitare la professione di avvocato nello Stato membro ospitante; e) studio collettivo, qualsiasi entità, con o senza personalità giuridica e costituita secondo la legislazione di uno Stato membro, nell'ambito della quale alcuni avvocati esercitano la loro attività professionale in comune e sotto una denominazione comune. f) titolo professionale corrispondente o professione corrispondente, il titolo professionale o la professione facente capo all'autorità competente presso la quale l'avvocato si è iscritto a norma dell'articolo 3, e per autorità competente, tale autorità. 3. La presente direttiva si applica agli avvocati che esercitano la professione sia come liberi professionisti che come lavoratori subordinati nello Stato membro di origine e, fatto salvo l'articolo 8, nello Stato membro ospitante. I dossier dell’Ufficio studi del Consiglio nazionale forense – n. 4/2012 11 CONSIGLIO NAZIONALE FORENSE PRESSO IL MINISTERO DELLA GIUSTIZIA Ufficio studi 4. L'esercizio della professione di avvocato, a norma della presente direttiva, non riguarda le prestazioni di servizi disciplinate dalla direttiva 77/249/CEE. Art.2 Diritto di esercitare la professione con il proprio titolo professionale di origine Gli avvocati hanno il diritto di esercitare stabilmente le attività di avvocato precisate all'articolo 5 in tutti gli altri Stati membri con il proprio titolo professionale di origine. L'integrazione nella professione di avvocato dello Stato membro ospitante è soggetta alle disposizioni dell'articolo 10. Art.3 Iscrizione presso l'autorità competente 1. L'avvocato che intende esercitare in uno Stato membro diverso da quello nel quale ha acquisito la sua qualifica professionale deve iscriversi presso l'autorità competente di detto Stato membro. 2. L'autorità competente dello Stato membro ospitante procede all'iscrizione dell'avvocato su presentazione del documento attestante l'iscrizione di questi presso la corrispondente autorità competente dello Stato membro di origine. Essa può esigere che l'attestato dell'autorità competente dello Stato membro di origine non sia stato rilasciato prima dei tre mesi precedenti la sua presentazione. Essa dà comunicazione dell'iscrizione all'autorità competente dello Stato membro di origine. 3. Ai fini dell'applicazione del paragrafo 1: - nel Regno Unito e in Irlanda, gli avvocati, che esercitano con un titolo professionale diverso da quelli del Regno Unito e dell'Irlanda si iscrivono presso l'autorità competente per la professione di "barrister" o di "advocate", oppure presso l'autorità competente per la professione di "solicitor". - nel Regno Unito, l'autorità competente per un "barrister" irlandese è quella competente per la professione di "barrister" o di "advocate" e per un "solicitor" irlandese è quella competente per la professione di "solicitor". - in Irlanda, l'autorità competente per un "barrister" o un "advocate" del Regno Unito è quella competente per la professione di "barrister" e per un "solicitor" del Regno Unito quella competente per la professione di "solicitor". 4. Quando pubblica i nomi degli avvocati iscritti nei suoi albi professionali, l'autorità competente dello Stato membro ospitante pubblica anche i nomi degli avvocati iscritti in forza della presente direttiva. Art.4 Esercizio con il titolo professionale di origine 1. L'avvocato che esercita nello Stato membro ospitante con il proprio titolo professionale di origine è tenuto ad esercitare facendo uso di questo titolo, che deve essere indicato nella lingua o in una delle lingue ufficiali dello Stato membro di origine, comunque in modo comprensibile e tale da evitare confusioni con il titolo professionale dello Stato membro ospitante. 2. Ai fini dell'applicazione del paragrafo 1, lo Stato membro ospitante può esigere che l'avvocato che esercita con il proprio titolo professionale di origine aggiunga la denominazione dell'organizzazione professionale cui appartiene nello Stato membro di origine ovvero quella della giurisdizione presso la quale può patrocinare secondo la normativa dello Stato membro di origine. Lo Stato membro ospitante può altresì esigere che l'avvocato che esercita con il proprio titolo professionale di origine menzioni la sua iscrizione presso l'autorità competente di tale Stato membro. Art.5 Campo di attività I dossier dell’Ufficio studi del Consiglio nazionale forense – n. 4/2012 12 CONSIGLIO NAZIONALE FORENSE PRESSO IL MINISTERO DELLA GIUSTIZIA Ufficio studi 1. Salvo i paragrafi 2 e 3, l'avvocato che esercita con il proprio titolo professionale di origine svolge le stesse attività professionali dell'avvocato che esercita con il corrispondente titolo professionale dello Stato membro ospitante, e può, in particolare, offrire consulenza legale sul diritto del proprio Stato membro d'origine, sul diritto comunitario, sul diritto internazionale e sul diritto dello Stato membro ospitante. Esso rispetta comunque le norme di procedura applicabili dinanzi alle giurisdizioni nazionali. 2. Gli Stati membri che autorizzano una determinata categoria di avvocati a redigere sul loro territorio atti che conferiscono il potere di amministrare i beni dei defunti o riguardanti la costituzione o il trasferimento di diritti reali immobiliari, che in altri Stati membri sono riservati a professioni diverse da quella dell'avvocato, possono escludere da queste attività l'avvocato che esercita con un titolo professionale di origine rilasciato in uno di questi ultimi Stati membri. 3. Per l'esercizio delle attività relative alla rappresentanza ed alla difesa di un cliente in giudizio e nella misura in cui il proprio diritto riservi tali attività agli avvocati che esercitano con un titolo professionale dello Stato membro ospitante, quest'ultimo può imporre agli avvocati che ivi esercitano con il proprio titolo professionale di origine di agire di concerto con un avvocato che eserciti dinanzi alla giurisdizione adita e il quale resta, eventualmente, responsabile nei confronti di tale giurisdizione, oppure con un "avoué" patrocinante dinanzi ad essa. Ciononostante, per assicurare il buon funzionamento della giustizia, gli Stati membri possono stabilire norme specifiche di accesso alle Corti supreme, quali il ricorso ad avvocati specializzati. Art.6 Regole professionali e deontologiche applicabili 1. Indipendentemente dalle regole professionali e deontologiche cui è soggetto nel proprio Stato membro di origine, l'avvocato che esercita con il proprio titolo professionale d'origine è soggetto alle stesse regole professionali e deontologiche cui sono soggetti gli avvocati che esercitano col corrispondente titolo professionale dello Stato membro ospitante per tutte le attività che esercita sul territorio di detto Stato. 2. Gli, avvocati che esercitano con il proprio titolo professionale di origine devono essere adeguatamente rappresentati nelle organizzazioni professionali dello Stato membro ospitante. Tale rappresentanza prevede almeno un diritto di voto per l'elezione degli organi di dette organizzazioni. 3. Lo Stato membro ospitante può imporre all'avvocato che esercita con il proprio titolo professionale di origine l'obbligo di sottoscrivere un'assicurazione per la responsabilità professionale o l'obbligo di affiliarsi ad un fondo di garanzia professionale, secondo la normativa che disciplina le attività professionali esercitate sul suo territorio. L'avvocato che esercita con il proprio titolo professionale di origine è tuttavia dispensato dall'osservanza di tale obbligo, qualora documenti di avere sottoscritto in'assicurazione o di essere coperto da una garanzia secondo la normativa dello Stato membro di origine, nella misura in cui le modalità e l'estensione della copertura siano equivalenti. Qualora l'equivalenza sia solo parziale, l'autorità competente dello Stato membro ospitante può esigere che l'interessato sottoscriva un'assicurazione o una garanzia complementare per coprire gli elementi che non risultino già coperti dall'assicurazione o dalla garanzia sottoscritta secondo la normativa dello Stato membro d'origine. Art.7 Procedimenti disciplinari 1. Se l'avvocato che esercita con il proprio titolo professionale di origine non ottempera agli obblighi vigenti nello Stato membro ospitante si applicano le regole di procedura, le sanzioni e i mezzi di ricorso previsti nello Stato membro ospitante. 2. Prima di avviare un procedimento disciplinare nei confronti dell'avvocato che esercita con il proprio titolo professionale d'origine, l'autorità competente dello Stato membro ospitante ne dà comunicazione con la I dossier dell’Ufficio studi del Consiglio nazionale forense – n. 4/2012 13 CONSIGLIO NAZIONALE FORENSE PRESSO IL MINISTERO DELLA GIUSTIZIA Ufficio studi massima sollecitudine all'autorità competente dello Stato membro di origine fornendo a questa ogni informazione utile. Il primo comma si applica, mutatis mutandis, allorché un procedimento disciplinare è avviato dall'autorità competente dello Stato membro d'origine, che ne informa l'autorità competente dello Stato o degli Stati membri ospitanti. 3. Senza pregiudizio del potere decisionale dell'autorità competente dello Stato membro ospitante, questa coopera per tutto lo svolgimento del procedimento disciplinare con l'autorità competente dello Stato membro di origine. In particolare, lo Stato membro ospitante prende le disposizioni necessarie affinché l'autorità competente dello Stato membro di origine possa presentare le proprie osservazioni dinanzi agli organi competenti per i ricorsi. 4. L'autorità competente dello Stato membro di origine decide, secondo le proprie norme sostanziali e procedurali, quali conseguenze debbano trarsi dalla decisione presa dall'autorità competente dello Stato membro ospitante nei confronti dell'avvocato che ivi esercita con il proprio titolo professionale d'origine. 5. Pur non costituendo una condizione preliminare della decisione dell'autorità competente dello Stato membro ospitante, la revoca temporanea o definitiva dell'abilitazione all'esercizio della professione disposta dall'autorità competente dello Stato membro di origine comporta automaticamente, per l'avvocato che ne è oggetto, il divieto temporaneo o definitivo di esercitare con il proprio titolo professionale di origine nello Stato membro ospitante. Art.8 Esercizio nell'ambito di un rapporto subordinato L'avvocato iscritto nello Stato membro ospitante con il titolo professionale di origine può esercitare la professione come lavoratore subordinato di un altro avvocato, di un'associazione o società di avvocati, di un ente pubblico o privato, qualora lo Stato membro ospitante lo consenta agli avvocati iscritti con il titolo professionale che esso rilascia. Art.9 Motivazione e ricorso giurisdizionale Le decisioni con cui viene negata o revocata l'iscrizione di cui all'articolo 3 e le decisioni che infliggono sanzioni disciplinari devono essere motivate. Tali decisioni sono soggette a ricorso giurisdizionale di diritto interno. Art.10 Assimilazione all'avvocato dello Stato membro ospitante 1. L'avvocato che eserciti con il proprio titolo professionale di origine e che abbia comprovato l'esercizio per almeno tre anni di un'attività effettiva e regolare nello Stato membro ospitante, e riguardante il diritto di tale Stato, ivi compreso il diritto comunitario, è dispensato dalle condizioni di cui all' articolo 4, paragrafo 1, lettera b) della direttiva 89/48/CEE per accedere alla professione di avvocato dello Stato membro ospitante. Per attività effettiva e regolare si intende l'esercizio reale dell'attività senza interruzioni che non siano quelle dovute agli eventi della vita quotidiana. Grava sull'interessato l'onere di provare all'autorità competente dello Stato membro ospitante l'esercizio di tale attività effettiva e regolare per una durata minima di tre anni nel diritto dello Stato membro ospitante. A tal fine: a) l'avvocato fornisce all'autorità competente dello Stato ospitante ogni informazione e documento utile, in particolare per quanto attiene al numero e alla natura delle pratiche trattate; I dossier dell’Ufficio studi del Consiglio nazionale forense – n. 4/2012 14 CONSIGLIO NAZIONALE FORENSE PRESSO IL MINISTERO DELLA GIUSTIZIA Ufficio studi b) l'autorità competente dello Stato membro ospitante può verificare il carattere regolare ed effettivo dell'attività esercitata e, se necessario, invitare l'avvocato a fornire oralmente o per iscritto chiarimenti o precisazioni supplementari in merito alle informazioni e ai documenti menzionati nella lettera a). La decisione dell'autorità competente dello Stato membro ospitante di non concedere tale dispensa qualora non sia fornita la prova che i requisiti di cui al primo comma sono soddisfatti deve essere motivata ed è soggetta a ricorso giurisdizionale di diritto interno. 2. Un avvocato che eserciti con il proprio titolo professionale di origine in uno Stato membro ospitante può in qualsiasi momento chiedere il riconoscimento del proprio diploma a norma della direttiva 89/48/CEE, allo scopo di accedere alla professione di avvocato dello Stato membro ospitante e di esercitarla con il titolo professionale corrispondente a tale professione in detto Stato membro. 3. Un avvocato che eserciti con il proprio titolo professionale di origine, che dimostri un'attività effettiva e regolare per un periodo di almeno tre anni nello Stato membro ospitante, ma di durata inferiore relativamente al diritto di tale Stato membro, può ottenere dall'autorità competente di detto Stato membro l'accesso alla professione di avvocato dello Stato membro ospitante e il diritto di esercitarla con il titolo professionale corrispondente a tale professione in detto Stato membro, senza dover rispettare le condizioni di cui all'articolo 4, paragrafo 1, lettera b) della direttiva 89/48/CEE, alle condizioni e secondo le modalità qui di seguito indicate: a) L'autorità dello Stato membro ospitante prende in considerazione l'attività effettiva e regolare nel corso del periodo sopra precisato, nonché le conoscenze e le esperienze professionali nel diritto dello Stato membro ospitante, nonché la partecipazione del richiedente a corsi o seminari che vertono sul diritto dello Stato membro ospitante, compreso l'ordinamento della professione e la deontologia professionale. b) L'avvocato fornisce all'autorità dello Stato membro ospitante tutte le informazioni e i documenti utili, in particolare sulle pratiche da lui seguite. La valutazione dell'attività effettiva e regolare dell'avvocato svolta nello Stato ospitante, nonché la valutazione della sua capacità di proseguire l'attività ivi esercitata viene effettuata nell'ambito di un colloquio con l'autorità competente dello Stato membro ospitante, che mira a verificare il carattere regolare ed effettivo dell'attività esercitata. La decisione dell'autorità competente dello Stato membro ospitante di non concedere l'autorizzazione qualora non sia fornita la prova che i requisiti stabiliti al primo comma sono soddisfatti deve essere motivata ed è soggetta a ricorso giurisdizionale di diritto interno. 4. L'autorità competente dello Stato membro ospitante può, con decisione motivata soggetta a un ricorso giurisdizionale di diritti interno, non ammettere l'avvocato al beneficio delle disposizioni del presente articolo qualora ritenga che l'ordine pubblico sarebbe pregiudicato, in particolare a causa di procedimenti disciplinari, di reclami o di altri incidenti di qualsiasi natura. 5. I rappresentanti dell'autorità competente incaricati di istruire le domande garantiscono il segreto su tutte le informazioni ottenute. 6. L'avvocato che accede alla professione di avvocato dello Stato membro ospitante secondo le modalità previste dai paragrafi 1, 2, e 3 ha diritto di far uso, a fianco del titolo professionale corrispondente alla professione di avvocato nello Stato membro ospitante, del titolo professionale d'origine indicato nella lingua o in una delle lingue ufficiali dello Stato membro d'origine. Art.11 Esercizio in comune della professione Ove l'esercizio in comune della professione sia consentito agli avvocati che esercitano l'attività col titolo professionale corrispondente nello Stato membro ospitante, agli avvocati che intendono esercitare l'attività con tale titolo o che si iscrivono presso l'autorità competente si applicano le seguenti disposizioni: I dossier dell’Ufficio studi del Consiglio nazionale forense – n. 4/2012 15 CONSIGLIO NAZIONALE FORENSE PRESSO IL MINISTERO DELLA GIUSTIZIA Ufficio studi 1) Uno o più avvocati che esercitino col proprio titolo professionale d'origine in uno Stato membro ospitante e membri di uno stesso studio collettivo nello Stato membro di origine, possono praticare la loro attività professionale nell'ambito di una succursale o di un'agenzia del loro studio collettivo nello Stato membro ospitante. Tuttavia, quando le regole fondamentali che disciplinano la costituzione dell'attività di tale studio collettivo nello Stato membro di origine siano incompatibili con le regole fondamentali derivanti da disposizioni legislative, regolamentari o amministrative dello Stato membro ospitante, queste ultime regole si applicano se ed in quanto la loro osservanza sia giustificata dall'interesse generale della tutela dei clienti e dei terzi. 2) Ogni Stato membro offre la possibilità a due o più avvocati provenienti dallo stesso studio collettivo o dallo stesso Stato membro d'origine e che esercitano sul suo territorio con il loro titolo professionale d'origine di accedere ad una forma d'esercizio in comune della professione. Agli stessi avvocati devono essere accessibili tutte le forme di esercizio in comune della professione eventualmente consentite dall'ordinamento dello Stato membro ospitante. Le disposizioni legislative, regolamentari e amministrative dello Stato membro ospitante disciplinano le modalità secondo le quali tali avvocati esercitano in comune le loro attività. 3) Lo Stato membro ospitante prende i provvedimenti necessari per consentire l'esercizio in comune delle attività professionali anche a) a più avvocati provenienti da Stati membri diversi che esercitano con il loro titolo professionale di origine, b) a uno o più avvocati di cui alla lettera a) e a uno o più avvocati dello Stato membro ospitante. Le modalità secondo le quali detti avvocati esercitano in comune la loro attività nello Stato membro ospitante sono disciplinate dalle disposizioni legislative, regolamentari e amministrative di tale Stato membro. 4) L'avvocato che intenda esercitare col proprio titolo professionale di origine informa l'autorità competente dello Stato membro ospitante di far parte di uno studio collettivo nel proprio Stato membro di origine e fornisce tutte le informazioni utili riguardanti quest'ultimo. 5) In deroga ai punti da 1 a 4 lo Stato membro ospitante, qualora vieti agli avvocati che esercitano con il loro titolo professionale corrispondente l'esercizio della professione di avvocato nell'ambito di uno studio in cui operino persone estranee alla professione, può rifiutare ad un avvocato iscritto col suo titolo professionale d'origine di esercitare sul proprio territorio in qualità di membro di tale studio. Si considera che nello studio operano persone estranee alla professione allorché: - il capitale di quest'ultimo è detenuto in tutto o in parte, o - la denominazione con la quale viene esercitata la professione è utilizzata, ovvero - il potere decisionale viene esercitato di fatto e di diritto, da persone non aventi la qualifica di avvocato a norma dell'articolo 1, paragrafo 2. Qualora le norme fondamentali alla base di un simile studio collettivo di avvocati nello Stato membro di origine siano incompatibili con le norme in vigore nello Stato membro ospitante o con le disposizioni di cui al primo comma, lo Stato membro ospitante può, senza le restrizioni di cui al punto 1), opporsi all'apertura di una filiale o di un'agenzia nel proprio territorio. Art.12 Denominazione dello studio collettivo Indipendentemente dalle modalità secondo le quali esercitano la professione con il loro titolo professionale di origine nello Stato membro ospitante, gli avvocati possono menzionare la denominazione dello studio collettivo di cui fanno parte nello Stato membro di origine. I dossier dell’Ufficio studi del Consiglio nazionale forense – n. 4/2012 16 CONSIGLIO NAZIONALE FORENSE PRESSO IL MINISTERO DELLA GIUSTIZIA Ufficio studi Lo Stato membro ospitante può esigere che, oltre alla denominazione di cui al primo comma sia indicata anche la forma giuridica dello studio collettivo nello Stato membro di origine e/o i nomi dei suoi membri che esercitano nel proprio territorio. Art.13 Cooperazione fra le autorità competenti dello Stato membro ospitante e dello Stato membro d'origine e riservatezza Allo scopo di facilitare l'applicazione della presente direttiva ed evitare che le sue disposizioni siano eluse al solo scopo di sottrarsi all'osservanza della normativa vigente nello Stato membro ospitante, le autorità competenti di questo e dello Stato membro d'origine collaborano strettamente e si accordano reciproca assistenza. Esse garantiscono la riservatezza delle informazioni che si comunicano. Art.14 Designazione delle autorità competenti Al più tardi il 14 marzo 2000 gli Stati membri designano le autorità competenti a ricevere le domande e a prendere le decisioni contemplate dalla presente direttiva. Essi ne informano gli altri Stati membri e la Commissione. Art.15 Relazione della Commissione Entro dieci anni a decorrere dall'entrata in vigore della presente direttiva, la Commissione presenterà una relazione al Parlamento europeo e al Consiglio sull'applicazione della direttiva. Dopo aver proceduto a tutte le consultazioni necessarie, essa presenterà in tale occasione le sue conclusioni e le eventuali modifiche da apportare al sistema in vigore. Art.16 Recepimento 1. Gli Stati membri adottano le disposizioni legislative, regolamentari ed amministrative necessarie per conformarsi alla presente direttiva entro il 14 marzo 2000. Essi ne informano immediatamente la Commissione. Quando gli Stati membri adottano tali disposizioni, queste contengono un riferimento alla presente direttiva o sono corredate di un siffatto riferimento all'atto della pubblicazione ufficiale. Le modalità del riferimento sono decise dagli Stati membri. 2. Gli Stati membri comunicano alla Commissione il testo delle disposizioni essenziali di diritto interno che adottano nel settore disciplinato dalla presente direttiva. Art.17 La presente direttiva entra in vigore il giorno della pubblicazione nella Gazzetta ufficiale delle Comunità europee. Art.18 Destinatari Gli Stati membri sono destinatari della presente direttiva. I dossier dell’Ufficio studi del Consiglio nazionale forense – n. 4/2012 17 CONSIGLIO NAZIONALE FORENSE PRESSO IL MINISTERO DELLA GIUSTIZIA Ufficio studi Decreto legislativo 2 febbraio 2001 , n. 96 (Attuazione della direttiva 98/5/CE volta a facilitare l'esercizio permanente della professione di avvocato in uno Stato membro diverso da quello in cui è stata acquisita la qualifica professionale) Omissis TITOLO I Esercizio permanente della professione di avvocato da parte di avvocati cittadini di uno Stato membro dell'Unione europea. CAPO I Disposizioni generali Art.1 Ambito di applicazione 1. L'esercizio permanente in Italia dalla professione di avvocato da parte di cittadini di uno Stato membro dell'Unione europea, in possesso del titolo professionale, è disciplinato dai titoli I e III del presente decreto. 2. La prestazione di servizi con carattere di temporaneità da parte di avvocati cittadini degli Stati membri dell'Unione europea è disciplinata dalla legge 9 febbraio 1982, n. 31. 3. Le disposizioni dei titoli I e III del presente decreto sono applicabili anche ai cittadini di uno degli altri Stati aderenti all'accordo sullo Spazio economico europeo. Art.2 Qualifica professionale 1. Ai fini del presente decreto, i titoli professionali che i cittadini degli Stati membri possono utilizzare per l'esercizio in Italia della professione di avvocato sono i seguenti: Avocat-Advocaat Belgio); Avbokat (Bulgaria) (Capoverso aggiunto dall' articolo 8-ter del D.L. 8 aprile 2008, n. 59); Advokat (Danimarca); Rechtsanwalt (Repubblica federale di Germania); Dikegoros (Grecia); Abogado-Advocat-Avogado-Abokatu (Spagna); Avocat (Francia); Barrister-Solicitor (Irlanda); Avocat (Lussemburgo); Advocaat (Paesi Bassi); Rechtsanwalt (Austria); Advogado (Portogallo); Avocat (Romania) (Capoverso aggiunto dall' articolo 8-ter del D.L. 8 aprile 2008, n. 59); Asianajaja-Advokat (Finlandia); Advokat (Svezia); Advocate-Barrister-Solicitor (Regno Unito). Art.3 Definizioni 1. Ai fini del presente decreto si considera: I dossier dell’Ufficio studi del Consiglio nazionale forense – n. 4/2012 18 CONSIGLIO NAZIONALE FORENSE PRESSO IL MINISTERO DELLA GIUSTIZIA Ufficio studi a) Stato membro di origine, lo Stato membro dell'Unione europea nel quale il cittadino di uno degli Stati membri ha acquisito il titolo professionale che lo abilita all'esercizio della professione di avvocato in detto Stato; b) titolo professionale di origine, uno dei titoli professionali di cui all'articolo 2, acquisito in uno degli Stati membri prima dell'esercizio in Italia della professione di avvocato; c) titolo di avvocato, il titolo professionale acquisito in Italia, mediante iscrizione nell'albo degli avvocati; d) avvocato stabilito, il cittadino di uno degli Stati membri dell'Unione europea che esercita stabilmente in Italia la professione di avvocato con il titolo professionale di origine e che è iscritto nella sezione speciale dell'albo degli avvocati; e) avvocato integrato, il cittadino di uno degli Stati membri dell'Unione europea che ha acquisito il diritto di utilizzare in Italia il titolo di avvocato. Art.4 Esercizio delle attività professionali 1. L'avvocato stabilito ha diritto di esercitare la professione di avvocato di cui al regio decreto-legge 27 novembre 1933, n.1578, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 gennaio 1934, n. 36, e ulteriormente modificato con legge 23 novembre 1939, n. 1949, e con legge 24 febbraio 1997, n. 27, utilizzando il titolo professionale di origine, alle condizioni e secondo le modalità previste nel presente titolo. 2. L'avvocato integrato ha diritto di esercitare la professione di avvocato alle stesse condizioni e secondo le stesse modalità previste per il professionista che esercita la professione in Italia con il titolo di avvocato. Art.5 Norme applicabili 1. L'avvocato stabilito e l'avvocato integrato sono tenuti all'osservanza delle norme legislative, professionali e deontologiche che disciplinano la professione di avvocato. 2. All'avvocato stabilito e all'avvocato integrato si applicano le norme sulle incompatibilità che riguardano l'esercizio della professione di avvocato. La disposizione di cui al quarto comma dell'art. 3 del regio decretolegge n. 1578 del 1933 si applica anche agli avvocati legati da un contratto di lavoro ad un ente corrispondente, nello Stato membro di origine, a quelli indicati in detta disposizione. 3. In materia di assicurazione contro la responsabilità professionale l'avvocato stabilito è tenuto agli stessi obbighi previsti per legge a carico del professionista che esercita con il titolo di avvocato. 4. L'avvocato stabilito è tenuto a frequentare i corsi di formazione permanenti, anche se già previsti nello Stato membro di origine, ove tale frequenza sia obbligatoria per il professionista che esercita con il titolo di avvocato. CAPO II Esercizio permanente della professione di avvocato con il titolo professionale di origine Art.6 Iscrizione 1. Per l'esercizio permanente in Italia della professione di avvocato, i cittadini degli Stati membri in possesso di uno dei titoli di cui all'articolo 2, sono tenuti ad iscriversi in una sezione speciale dell'albo costituito nella circoscrizione del tribunale in cui hanno fissato stabilmente la loro residenza o il loro domicilio professionale, nel rispetto della normativa relativa agli obblighi previdenziali. 2. L'iscrizione nella sezione speciale dell'albo è subordinata alla iscrizione dell'istante presso la competente organizzazione professionale dello Stato membro di origine. I dossier dell’Ufficio studi del Consiglio nazionale forense – n. 4/2012 19 CONSIGLIO NAZIONALE FORENSE PRESSO IL MINISTERO DELLA GIUSTIZIA Ufficio studi 3. La domanda di iscrizione deve essere corredata dai seguenti documenti: a) certificato di cittadinanza di uno Stato membro della Unione europea o dichiarazione sostitutiva; b) certificato di residenza o dichiarazione sostitutiva ovvero dichiarazione dell'istante con la indicazione del domicilio professionale; b) attestato di iscrizione alla organizzazione professionale dello Stato membro di origine, rilasciato in data non antecedente a tre mesi dalla data di presentazione, o dichiarazione sostitutiva. 4. Se l'interessato fa parte di una società nello Stato membro di origine, è tenuto ad indicare nella domanda la denominazione, la relativa forma giuridica e i nominativi dei membri che operano in Italia. 5. La domanda di iscrizione deve essere redatta in lingua italiana; i documenti, ove redatti in una lingua diversa da quella italiana, devono essere accompagnati da una traduzione autenticata. 6. Il Consiglio dell'ordine, entro trenta giorni dalla data di presentazione della domanda o dalla sua integrazione, accertata la sussistenza delle condizioni richieste, qualora non ostino motivi di incompatibilità, ordina l'iscrizione nella sezione speciale dell'albo e ne dà comunicazione alla corrispondente autorità dello Stato membro di origine. 7. Il rigetto della domanda non può essere pronunciato se non dopo avere sentito l'interessato. La deliberazione è motivata ed è notificata in copia integrale entro quindici giorni all'interessato ed al procuratore della Repubblica ai sensi e per gli effetti di cui al quinto comma dell'art. 31 del regio decretolegge n. 1578 del 1933, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 36 del 1934, e successive modificazioni. 8. Qualora il Consiglio dell'ordine non abbia provveduto sulla domanda nel termine di cui al comma 6, l'interessato può, entro dieci giorni dalla scadenza di tale termine, presentare ricorso al Consiglio nazionale forense, il quale decide sul merito dell'iscrizione. 9. Con l'iscrizione nella sezione speciale dell'albo, l'avvocato stabilito acquista il diritto di elettorato attivo, con esclusione di quello passivo. 10. Successivamente all'iscrizione, l'avvocato stabilito è tenuto a presentare annualmente al Consiglio dell'ordine un attestato di iscrizione all'organizzazione professionale di appartenenza, rilasciato in data non antecedente a tre mesi dalla data di presentazione, ovvero dichiarazione sostitutiva. Art.7 Uso del titolo 1. Nell'esercizio della professione l'avvocato stabilito è tenuto a fare uso del titolo professionale di origine, indicato per intero nella lingua o in una delle lingue ufficiali dello Stato membro di origine, in modo comprensibile e tale da evitare confusione con il titolo di avvocato. 2. Alla indicazione del titolo professionale l'avvocato stabilito è tenuto ad aggiungere l'iscrizione presso l'organizzazione professionale ovvero la denominazione della giurisdizione presso la quale è ammesso a patrocinare nello Stato membro di origine. 3. L'avvocato stabilito, se esercita la professione quale membro di una società costituita nello Stato membro di origine, è tenuto ad aggiungere al titolo professionale la denominazione di tale studio, nonché la forma giuridica e i nominativi dei membri che operano in Italia. Art.8 Prestazioni giudiziali 1. Nell'esercizio delle attività relative alla rappresentanza, assistenza e difesa nei giudizi civili, penali ed amministrativi, nonché nei procedimenti disciplinari nei quali è necessaria la nomina di un difensore, l'avvocato stabilito deve agire di intesa con un professionista abilitato ad esercitare la professione con il titolo di avvocato, il quale assicura i rapporti con l'autorità adita o procedente e nei confronti della medesima è responsabile dell'osservanza dei doveri imposti dalle norme vigenti ai difensori. I dossier dell’Ufficio studi del Consiglio nazionale forense – n. 4/2012 20 CONSIGLIO NAZIONALE FORENSE PRESSO IL MINISTERO DELLA GIUSTIZIA Ufficio studi 2. L'intesa di cui al comma 1 deve risultare da scrittura privata autenticata o da dichiarazione resa da entrambi gli avvocati al giudice adito o all'autorità procedente, anteriormente alla costituzione della parte rappresentata ovvero al primo atto di difesa dell'assistito. Art.9 Patrocinio davanti alle giurisdizioni superiori 1. Nei giudizi dinanzi alla Corte di Cassazione ed alle altre giurisdizioni indicate nell'articolo 4, secondo comma, del regio decreto-legge n. 1578 del 1933, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 36 del 1934, e successive modificazioni, l'avvocato stabilito può assumere il patrocinio se iscritto in una sezione speciale dell'albo di cui all'art. 33 del regio decreto-legge n. 1578 del 1933, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 36 del 1934, e successive modificazioni, ferma restando l'intesa di cui all'articolo 8, commi 1 e 2, con un avvocato abilitato ad esercitare davanti a dette giurisdizioni. 2. Per l'iscrizione nella sezione speciale dell'albo indicato al comma 1, l'avvocato stabilito deve farne domanda al Consiglio nazionale forense e dimostrare di avere esercitato la professione di avvocato per almeno dodici anni in uno o più degli Stati membri, tenuto conto anche dell'attività professionale eventualmente svolta in Italia. Alle deliberazioni del Consiglio nazionale forense in materia di iscrizione e cancellazione dalla sezione speciale dell'albo si applica la disposizione di cui all'art. 35 del regio decretolegge n. 1578 del 1933, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 36 del 1934, e successive modificazioni. Art.10 Prestazioni stragiudiziali 1. L'avvocato stabilito ha diritto di esercitare, senza le limitazioni di cui all'articolo 8, l'attività professionale stragiudiziale, fornendo in particolare consulenza legale sul diritto dello Stato membro di origine, sul diritto comunitario ed internazionale, nonché sul diritto nazionale. Art.11 Procedimenti disciplinari 1. Nell'esercizio dell'attività professionale, l'avvocato stabilito è soggetto, per ogni violazione delle disposizioni contenute o richiamate nel presente titolo, al potere disciplinare del Consiglio dell'ordine competente. Sono ad esso applicabili, con le modalità e le procedure previste dall'ordinamento professionale, le sanzioni disciplinari contemplate dalle norme in materia vigenti. 2. Prima di avviare un procedimento disciplinare, il Consiglio dell'ordine ne dà immediata comunicazione alla competente organizzazione professionale dello Stato membro di origine, fornendo ogni informazione utile, con l'avvertenza che i dati non possono essere utilizzati al di fuori dei fini propri dell'organizzazione. 3. Per l'istruttoria dei procedimenti disciplinari il Consiglio dell'ordine può richiedere direttamente le informazioni necessarie alla competente organizzazione professionale dello Stato membro di origine ovvero all'autorità giurisdizionale davanti alla quale l'avvocato stabilito è ammesso ad esercitare la professione. 4. L'organizzazione professionale dello Stato membro di origine, a mezzo di rappresentanti, può assistere alle udienze del procedimento disciplinare e può presentare osservazioni, anche dinanzi al Consiglio nazionale forense nel caso di ricorso avverso la decisione del Consiglio dell'ordine. 5. Le decisioni adottate in materia disciplinare dai Consigli dell'ordine e dal Consiglio nazionale forense sono immediatamente comunicate all'organizzazione professionale dello Stato membro di origine con l'avvertenza di cui al comma 2. 6. I provvedimenti dell'organizzazione professionale dello Stato membro di origine che comportano il divieto definitivo o temporaneo di esercizio della professione determinano automaticamnte il divieto definitivo o temporaneo di esercitare in Italia la professione con il titolo professionale di origine. Per i provvedimenti che I dossier dell’Ufficio studi del Consiglio nazionale forense – n. 4/2012 21 CONSIGLIO NAZIONALE FORENSE PRESSO IL MINISTERO DELLA GIUSTIZIA Ufficio studi comportano effetti diversi, il Consiglio dell'ordine competente adotta i provvedimenti opportuni, sulla base delle norme di carattere sostanziale e procedurale previste dall'ordinamento forense e dal presente decreto. 7. Se il procedimento disciplinare riguarda un avvocato che esercita stabilmente la professione in altro Stato membro con il titolo di avvocato, il Consiglio dell'ordine dà le comunicazioni di cui ai commi 2 e 5 all'organizzazione dello Stato membro presso la quale l'avvocato è iscritto. CAPO III Integrazione nella professione di avvocato Art.12 Condizioni 1. L'avvocato stabilito che per almeno tre anni, a decorrere dalla data di iscrizione nella sezione speciale dell'albo degli avvocati, abbia esercitato in Italia, in modo effettivo e regolare, la professione con il titolo professionale di origine è dispensato dalla prova attitudinale di cui all'art. 8 del decreto legislativo 27 gennaio 1992, n. 115. 2. Per esercizio effettivo e regolare della professione di cui al comma 1 si intende l'esercizio reale dell'attività professionale esercitata senza interruzioni che non siano quelle dovute agli eventi della vita quotidiana. Nel caso di interruzioni dovute ad eventi di altra natura, l'attività svolta è presa in esame se la stessa ha avuto una durata almeno triennale, senza calcolare il periodo di interruzione, e se non vi siano ragioni che ostino ad una valutazione dell'attività come effettiva e regolare. 3. L'avvocato stabilito che è stato dispensato dalla prova attitudinale, se concorrono le altre condizioni previste dalle disposizioni in materia di ordinamento forense, può iscriversi nell'albo degli avvocati e per l'effetto esercitare la professione con il titolo di avvocato. 4. Sono fatte salve le disposizioni del decreto legislativo 27 gennaio 1992, n. 115, emanato in attuazione della direttiva n. 89/48/CEE relativa ad un sistema generale di riconoscimento dei diplomi di istruzione superiore che sanzionano formazioni professionali di una durata minima di tre anni. Art.13 Procedimento per la dispensa 1. La domanda di dispensa si propone al Consiglio dell'ordine presso il quale l'avvocato stabilito è iscritto. 2. La domanda è corredata dalla documentazione relativa al numero e alla natura delle pratiche trattate, nonché dalle informazioni idonee a provare l'esercizio effettivo e regolare dell'attività professionale svolta nel diritto nazionale, ivi compreso il diritto comunitario, per il periodo minimo di tre anni. L'interessato è tenuto a dichiarare l'eventuale esistenza di procedimenti penali o disciplinari a suo carico, pendenti o già definiti nello Stato membro di origine, fornendo al Consiglio ogni ulteriore utile informazione. 3. Il Consiglio dell'ordine verifica la regolarità e l'esercizio effettivo dell'attività esercitata, anche mediante richiesta di informazioni agli uffici interessati e, ove ritenuto opportuno, invita l'avvocato a fornire chiarimenti o precisazioni in ordine agli elementi forniti e alla documentazione prodotta. 4. La deliberazione in merito alla dispensa è assunta dal Consiglio dell'ordine nel termine di tre mesi dalla data di presentazione della domanda o dalla scadenza del termine per la sua integrazione. La deliberazione è motivata e notificata entro quindici giorni all'interessato e al Procuratore della Repubblica, al quale sono altresì trasmessi i documenti giustificativi. Nei dieci giorni successivi il Procuratore della Repubblica riferisce con parere motivato al Procuratore generale presso la Corte di appello. Quest'ultimo e l'interessato possono presentare, entro venti giorni dalla notificazione, ricorso al Consiglio nazionale forense. Il ricorso del pubblico ministero ha effetto sospensivo. La deliberazione è altresì comunicata al Ministero della giustizia per l'esercizio delle funzioni di vigilanza. I dossier dell’Ufficio studi del Consiglio nazionale forense – n. 4/2012 22 CONSIGLIO NAZIONALE FORENSE PRESSO IL MINISTERO DELLA GIUSTIZIA Ufficio studi 5. Anche prima della verifica dell'attività professionale svolta, il Consiglio dell'ordine può rigettare la domanda in pendenza di procedimenti disciplinari per altri gravi motivi, qualora sussistano ragioni di ordine pubblico. 6. Qualora il Consiglio non abbia deliberato nel termine stabilito nel comma 4, gli interessati e il pubblico ministero possono presentare ricorso, entro venti giorni dalla scadenza di tale termine, al Consiglio nazionale forense, il quale decide sul merito delle iscrizioni. 7. Tutti i soggetti che, in ragione del loro ufficio, vengono a conoscenza degli elementi e delle informazioni comunque acquisiti nel corso dell'istruttoria della domanda di dispensa sono tenuti al segreto. Art.14 Attività di durata inferiore nel diritto nazionale 1. L'avvocato stabilito che per almeno tre anni, a decorrere dalla data di iscrizione nella sezione speciale dell'albo, ha esercitato la professione con il titolo professionale di origine, ma ha trattato pratiche attinenti al diritto nazionale per un periodo inferiore, è dispensato dalla prova attitudinale se l'attività effettiva e regolare svolta e la capacità di proseguirla, da valutare sulla base di un colloquio, consentono di ritenere verificata la condizione di cui all'articolo 12, comma 1. 2. Ai fini della dispensa, oltre all'attività effettiva e regolare svolta, si considerano le conoscenze e le esperienze professionali acquisite nel diritto italiano, nonché la partecipazione a corsi o seminari sul diritto italiano, anche relativi all'ordinamento forense e alla deontologia professionale. 3. Il colloquio si svolge davanti al Consiglio dell'ordine di cui all'articolo 13, comma 3. 4. Il procedimento per la dispensa è disciplinato dalle disposizioni di cui all'articolo 13. Art.15 Uso del doppio titolo 1. L'avvocato integrato il quale ha ottenuto l'iscrizione nell'albo degli avvocati ed esercita la professione con il titolo di avvocato, ha diritto di aggiungere a tale titolo quello professionale di origine, indicato nella lingua o in una delle lingue ufficiali dello Stato membro nel quale è stato acquisito. TITOLO II Esercizio della professione di avvocato in forma societaria CAPO I Della società tra avvocati Art.16 Disposizioni generali 1. L'attività professionale di rappresentanza, assistenza e difesa in giudizio può essere esercitata in forma comune esclusivamente secondo il tipo della società tra professionisti, denominata nel seguito società tra avvocati. 2. La società tra avvocati è regolata dalle norme del presente titolo e, ove non diversamente disposto, dalle norme che regolano la società in nome collettivo di cui al capo III del titolo V del libro V del codice civile. Ai fini dell'iscrizione nel registro delle imprese, è istituita una sezione speciale relativa alle società tra professionisti; l'iscrizione ha funzione di certificazione anagrafica e di pubblicità notizia ed è eseguita secondo le modalità di cui al decreto del Presidente della Repubblica 7 dicembre 1995, n. 581. 3. La società tra avvocati non è soggetta a fallimento. I dossier dell’Ufficio studi del Consiglio nazionale forense – n. 4/2012 23 CONSIGLIO NAZIONALE FORENSE PRESSO IL MINISTERO DELLA GIUSTIZIA Ufficio studi 4. La società tra avvocati è iscritta in una sezione speciale dell'albo degli avvocati e alla stessa si applicano, in quanto compatibili, le norme, legislative, professionali e deontologiche che disciplinano la professione di avvocato. 5. É fatto salvo quanto disposto dalla legge 23 novembre 1939, n. 1815, e successive modificazioni, per la costituzione di associazioni tra professionisti. Art.17 Costituzione e oggetto 1. Ai fini della iscrizione all'albo, la società tra avvocati è costituita con atto pubblico o scrittura privata con sottoscrizioni autenticate dei contraenti. 2. La società tra avvocati ha per oggetto esclusivo l'esercizio in comune della professione dei propri soci. La società può rendersi acquirente di beni e diritti che siano strumentali all'esercizio della professione e compiere qualsiasi attività diretta a tale scopo. Art.18 Ragione sociale 1. La società tra avvocati agisce sotto la ragione sociale costituita dal nome e dal titolo professionale di tutti i soci ovvero di uno o più soci, seguito dalla locuzione "ed altri", e deve contenere la indicazione di società tra professionisti, in forma abbreviata s.t.p. 2. Non è consentita la indicazione del nome di un socio avvocato dopo la cessazione della sua appartenenza alla società, salvo diverso accordo tra la società e il socio cessato o i suoi eredi. In tal caso la utilizzazione del nome è consentita con la indicazione "ex socio" o "socio fondatore" accanto al nominativo utilizzato, purché non sia mutata l'intera compagine dei soci professionisti presenti al momento della cessazione della qualità di socio. Art.19 Modificazioni 1. L'atto costitutivo può essere modificato con deliberazione adottata da tutti i soci o con deliberazione della maggioranza di essi qualora l'atto costitutivo lo preveda e ne stabilisca le modalità. Art.20 Invalidità della società 1. La nullità della società per vizi di costituzione può essere pronunciata solo nei casi previsti dalle disposizioni che disciplinano la nullità dei contratti. 2. La dichiarazione di nullità o la pronuncia di annullamento non pregiudicano l'efficacia degli atti compiuti in nome della società. 3. La sentenza che dichiara la nullità o che pronuncia l'annullamento nomina uno o più liquidatori, in persona dei soci o di terzi, purchè professionisti esercenti con il titolo di avvocato. 4. La invalidità non può essere pronunciata quando la causa di essa è stata eliminata per effetto di una modificazione dell'atto costitutivo iscritta nella sezione speciale del registro delle imprese. 5. La responsabilità dei soci non è esclusa dalla dichiarazione di nullità o dall'annullamento dell'atto costitutivo. Art.21 Requisiti soggettivi dei soci e situazioni di incompatibilità 1. I soci della società tra avvocati devono essere in possesso del titolo di avvocato. I dossier dell’Ufficio studi del Consiglio nazionale forense – n. 4/2012 24 CONSIGLIO NAZIONALE FORENSE PRESSO IL MINISTERO DELLA GIUSTIZIA Ufficio studi 2. La partecipazione ad una società tra avvocati è incompatibile con la partecipazione ad altra società tra avvocati. 3. La incompatibilità di cui al comma 2 si applica fino alla data in cui la dichiarazione di recesso produce i suoi effetti ovvero per tutta la durata della iscrizione della società nell'albo. 4. É escluso il socio che è stato cancellato o radiato dall'albo. La sospensione di un socio dall'albo è causa legittima di esclusione dalla società. Art.22 Subentro di nuovi soci 1. Le quote di partecipazione alla società tra avvocati possono essere cedute per atto tra vivi solo con il consenso di tutti i soci, salvo diversa disposizione dell'atto costitutivo. 2. In caso di morte di uno dei soci, gli altri devono liquidare la quota agli eredi, a meno che preferiscano sciogliere la società ovvero continuarla con gli eredi e questi abbiano i requisiti professionali richiesti e vi acconsentano. Art.23 Amministrazione 1. L'amministrazione della società tra avvocati spetta ai soci e non può essere affidata a terzi. 2. Salvo diversa pattuizione, l'amministrazione della società spetta a ciascuno dei soci disgiuntamente dagli altri. Art.24 Incarico professionale e obblighi di informazione 1. L'incarico professionale conferito alla società tra avvocati può essere eseguito solo da uno o più soci in possesso dei requisiti per l'esercizio dell'attività professionale richiesta. 2. La società deve informare il cliente, prima della conclusione del contratto, che l'incarico professionale potrà essere eseguito da ciascun socio in possesso dei requisiti per l'esercizio dell'attività professionale richiesta; il cliente ha diritto di chiedere che l'esecuzione dell'incarico sia affidata ad uno o più soci da lui scelti sulla base di un elenco scritto con la indicazione dei titoli e delle qualifiche professionali di ciascuno di essi. 3. In difetto di scelta, la società comunica al cliente il nome del socio o dei soci incaricati, prima dell'inizio dell'esecuzione del mandato. 4. La prova dell'adempimento degli obblighi di informazione prescritti dai commi 2 e 3 e il nome del socio o dei soci indicati dal cliente devono risultare da atto scritto. Art.25 Compensi 1. I compensi derivanti dall'attività professionale dei soci costituiscono crediti della società. 2. Se la prestazione è svolta da più soci, si applica il compenso spettante ad un solo professionista, salvo espressa deroga pattuita con clausola approvata per iscritto dal cliente. Art.26 Responsabilità professionale 1. Il socio o i soci incaricati sono personalmente e illimitatamente responsabili per l'attività professionale svolta in esecuzione dell'incarico. La società risponde con il suo patrimonio. I dossier dell’Ufficio studi del Consiglio nazionale forense – n. 4/2012 25 CONSIGLIO NAZIONALE FORENSE PRESSO IL MINISTERO DELLA GIUSTIZIA Ufficio studi 2. In difetto della comunicazione prevista dall'articolo 24, comma 3, per le obbligazioni derivanti dall'attività professionale svolta da uno o più soci, oltre alla società, sono responsabili illimitatamente e solidalmente tutti i soci. 3. Per le obbligazioni sociali non derivanti dall'attività professionale rispondono inoltre personalmente e solidalmente tutti i soci; il patto contrario non ha effetto nei confronti dei terzi. 4. La sentenza pronunciata nei confronti della società fa stato ed è efficace anche nei confronti del socio o dei soci incaricati ovvero nei confronti dei soci illimitatamente responsabili, i quali possono intervenire nel giudizio e possono impugnare la sentenza. CAPO II Dell'iscrizione nell'albo e della responsabilità disciplinare Art.27 Iscrizione 1. La società tra avvocati è iscritta in una sezione speciale dell'albo del Consiglio dell'ordine nella cui circoscrizione è posta la sede legale. 2. Le sedi secondarie con rappresentanza stabile sono iscritte presso il Consiglio dell'ordine nella cui circoscrizione le sedi sono istituite: se la istituzione non è contenuta nell'atto costitutivo, devono inoltre essere denunciate al Consiglio dell'ordine presso il quale la società è iscritta per l'annotazione. 3. La società deve mantenere nella propria sede e nelle eventuali sedi secondarie un ufficio nel quale almeno uno dei soci svolga in tale qualità l'attività professionale. Art.28 Procedimento di iscrizione 1. La domanda di iscrizione nella sezione speciale dell'albo è rivolta al Consiglio dell'ordine ed è corredata dai seguenti documenti: a) atto costitutivo in copia autentica; b) certificato di iscrizione nell'albo dei soci non iscritti presso il Consiglio dell'ordine cui è rivolta la domanda o dichiarazione sostitutiva. 2. Il Consiglio dell'ordine, verificata l'osservanza delle disposizioni di legge, nel termine di trenta giorni dalla domanda dispone l'iscrizione della società in una sezione speciale dell'albo, con la indicazione della ragione sociale, dell'oggetto, della sede legale e delle sedi secondarie eventualmente istituite, del nominativo dei soci che hanno la rappresentanza, dei soci iscritti nell'albo, nonché dei soci iscritti in altro albo. 3. Per la iscrizione delle sedi secondarie con rappresentanza stabile, la domanda è corredata da un estratto dell'atto costitutivo ovvero dalla delibera di istituzione della sede in copia autentica, con la indicazione del Consiglio dell'ordine presso il quale la società è iscritta e la data di iscrizione, nonché dal certificato di iscrizione all'albo dei soci che operano nell'ambito della sede secondaria, se iscritti presso altro Consiglio dell'ordine. 4. L'avvenuta iscrizione deve essere annotata nella sezione speciale del registro delle imprese, su richiesta dei socio che ha la rappresentanza della società. Art.29 Annotazioni 1. Le deliberazioni che importano modificazioni dell'atto costitutivo, le variazioni della composizione sociale ed ogni fatto incidente sull'esercizio dei diritti di voto, sono comunicati al Consiglio dell'ordine entro il termine di trenta giorni dal momento in cui si verificano. I dossier dell’Ufficio studi del Consiglio nazionale forense – n. 4/2012 26 CONSIGLIO NAZIONALE FORENSE PRESSO IL MINISTERO DELLA GIUSTIZIA Ufficio studi 2. Il Consiglio dell'ordine, verificata l'osservanza delle disposizioni di legge, nel termine di trenta giorni dispone l'annotazione della variazione nella sezione speciale dell'albo. Art.30 Responsabilità disciplinare 1. La società tra avvocati risponde delle violazioni delle norme professionali e deontologiche applicabili all'esercizio in forma individuale della professione di avvocato. 2. Se la violazione commessa dal socio è ricollegabile a direttive impartite dalla società, la responsabilità disciplinare del socio concorre con quella della società. 3. Nel caso previsto dal comma 2, il Consiglio dell'ordine presso il quale è iscritta la società è competente anche per il procedimento disciplinare nei confronti del socio, benchè iscritto presso altro Consiglio dell'ordine, salvo che l'illecito disciplinare contestato al professionista riguardi un'attività non svolta nell'interesse della società. 4. La previsione di cui al comma 3 si applica anche nel caso in cui l'illecito disciplinare contestato riguardi un'attività professionale svolta dal socio nell'ambito di una sede secondaria. Art.31 Situazioni di incompatibilità o di conflitto 1. Chiunque vi abbia interesse può segnalare al Consiglio dell'ordine la sussistenza di situazioni di incompatibilità o di conflitto con il corretto esercizio della professione riferibili a tutti i soci. 2. Il Consiglio dell'ordine, sentito il rappresentante della società, delibera sulla fondatezza della segnalazione e, se la ritiene fondata, chiede alla società di far cessare la situazione di incompatibilità o di conflitto, fissando un termine congruo, e comunque non inferiore a trenta giorni, decorso il quale può adottare i provvedimenti disciplinari previsti dall'ordinamento professionale. 3. l provvedimenti previsti dal presente articolo possono essere adottati anche su richiesta del Pubblico ministero. Art.32 Cancellazione dall'albo per difetto sopravvenuto di un requisito 1. Il Consiglio dell'ordine presso il quale è iscritta la società provvede alla cancellazione della stessa dall'albo, qualora sia venuto meno uno dei requisiti previsti dal presente titolo e la situazione di irregolarità non sia stata sanata nel termine perentorio di tre mesi dal momento in cui si è verificata. Art.33 Elezioni dei consigli locali e nazionali 1. La società tra avvocati non ha diritto di elettorato né attivo, né passivo. 2. Non può essere eletto contemporaneamente nel Consiglio locale e nel Consiglio nazionale più di un socio della stessa società. TITOLO III Esercizio della professione in forma associata o societaria da parte degli avvocati stabiliti CAPO I Dell'esercizio in forma associata Art.34 I dossier dell’Ufficio studi del Consiglio nazionale forense – n. 4/2012 27 CONSIGLIO NAZIONALE FORENSE PRESSO IL MINISTERO DELLA GIUSTIZIA Ufficio studi Disposizioni generali 1. Gli avvocati stabiliti, anche se provenienti da Stati membri diversi, possono associarsi tra loro ovvero con uno o più professionisti, per la migliore organizzazione della propria attività, nel rispetto della legge 23 novembre 1939, n. 1815. 2. Gli avvocati stabiliti che si associano sono tenuti ad usare la dizione di studio associato, seguito dal nome e dal cognome degli associati, con le indicazioni di cui ai commi 1 e 2 dell'articolo 7. 3. Gli incarichi sono assunti direttamente dagli associati; l'associazione non può assumere incarichi in proprio. 4. Le associazioni non sono soggette all'obbligo di iscrizione nell'albo. 5. La disposizione di cui all'art. 7 si applica anche nel caso in cui l'avvocato stabilito esercita la professione in Italia come membro di uno studio associato costituito nello Stato membro di origine. CAPO II Dell'esercizio in forma societaria Art.35 Partecipazione a società tra avvocati 1. Gli avvocati stabiliti, provenienti anche da Stati membri diversi, possono essere soci di una società tra avvocati costituita ai sensi e per le finalità di cui all'art. 16, comma 1, purchè almeno uno degli altri soci sia in possesso del titolo di avvocato. 2. Per l'esercizio dell'attività di rappresentanza, assistenza e difesa in giudizio il socio che sia avvocato stabilito è tenuto ad agire di intesa con altro socio in possesso del titolo di avvocato, abilitato ad esercitare davanti all'autorità adita o procedente. L'intesa è disciplinata dalle disposizioni di cui all'articolo 8. 3. La società tra avvocati cui partecipano avvocati stabiliti è soggetta alle disposizioni del titolo II del presente decreto e a tutte le disposizioni legislative, professionali e deontologiche ivi richiamate. Art.36 Sede secondaria di società 1. Le società costituite in uno degli altri Stati membri, anche secondo tipi diversi da quello indicato nell'articolo 16, possono svolgere in Italia l'attività professionale di rappresentanza, assistenza e difesa in giudizio tramite propri soci, nell'ambito di una sede secondaria con rappresentanza stabile, purchè tutti i soci siano professionisti esercenti la professione di avvocato. 2. La società si considera costituita tra persone non esercenti l'attività professionale di avvocato, qualora il capitale sociale sia detenuto in tutto o in parte ovvero la ragione sociale sia utilizzata o il potere decisionale venga esercitato, anche di fatto, da persone prive di uno dei titoli professionali di cui all'articolo 2 ovvero del titolo di avvocato. 3. Per l'esercizio dell'attività professionale di cui al comma 1, la società deve inoltre assicurare, anche mediante specifica previsione dell'atto costitutivo, la personalità della prestazione; il diritto del cliente di scegliere il proprio difensore, la piena indipendenza dell'avvocato nello svolgimento dell'attività professionale e la sua responsabilità personale, la soggezione della società ad un concorrente regime di responsabilità e alle regole deontologiche proprie delle professioni intellettuali e specifiche della professione di avvocato. 4. Per l'attività di rappresentanza, assistenza e difesa in giudizio il socio che sia avvocato stabilito è tenuto ad agire d'intesa con altro socio in possesso del titolo di avvocato, abilitato ad esercitare davanti all'autorità adita o procedente. I dossier dell’Ufficio studi del Consiglio nazionale forense – n. 4/2012 28 CONSIGLIO NAZIONALE FORENSE PRESSO IL MINISTERO DELLA GIUSTIZIA Ufficio studi Art.37 Norme applicabili 1. Le società di cui all'articolo 36, comma 1, le quali stabiliscono in Italia una o più sedi secondarie con rappresentanza stabile per l'esercizio dell'attività professionale di rappresentanza, assistenza e difesa in giudizio sono tenute, per ciascuna sede, alla iscrizione nella sezione speciale dell'albo degli avvocati presso il Consiglio dell'ordine nella cui circoscrizione è posta la sede secondaria. 2. Ai soci che esercitano con il titolo professionale di origine nell'ambito della sede secondaria con rappresentanza stabile, nonché alle sedi secondarie si applicano rispettivamente le disposizioni di cui ai titoli I e II del presente decreto e le altre disposizioni che disciplinano l'istituzione di una o più sedi secondarie in Italia da parte di società costituite all'estero. CAPO III Disposizioni transitorie e finali Art.38 Attività professionale pregressa 1. L'attività professionale di avvocato svolta in Italia a decorrere dalla data del 14 marzo 1998 e fino alla data di entrata in vigore del presente decreto, nonché la partecipazione in detto periodo a corsi o seminari sul diritto italiano, anche relativi all'ordinamento forense e alla deontologia professionale, sono valutate ai fini della dispensa dalla prova attitudinale di cui all'articolo 12, comma 1, nel rispetto di quanto previsto dagli articoli 12 e 14. 2. La domanda per la dispensa deve essere presentata nel termine di un anno dalla data di entrata in vigore del presente decreto. I dossier dell’Ufficio studi del Consiglio nazionale forense – n. 4/2012 29 CONSIGLIO NAZIONALE FORENSE PRESSO IL MINISTERO DELLA GIUSTIZIA Ufficio studi Le direttive in materia di riconoscimento delle qualifiche professionali Direttiva del Consiglio n. 48 del 21 dicembre 1988 , Gazzetta UE 24/01/1989 , n.19 relativa ad un sistema generale di riconoscimento dei diplomi di istruzione superiore che sanzionano formazioni professionali di una durata minima di tre anni. [Direttiva abrogata, a decorrere dal 20 ottobre 2007, dall'articolo 62 della Direttiva del Parlamento Europeo e del Consiglio n. 36 del 07-09-2005, cui è stata data attuazione con il decreto legislativo 9 novembre 2007, n. 206] Omissis Art.1 [Ai sensi della presente direttiva si intende: a) per diploma, qualsiasi diploma, certificato o altro titolo o qualsiasi insieme di diplomi, certificati o altri titoli; - che sia stato rilasciato da un'autorità competente in uno Stato membro, designata in conformità delle sue disposizioni legislative, regolamentari o amministrative, - da cui risulti che il titolare ha seguito con successo un ciclo di studi post-secondari di durata minima di tre anni oppure di durata equivalente a tempo parziale, in un'università o un istituto di istruzione superiore o in un altro istituto di livello di formazione equivalente e, se del caso, che ha seguito con successo la formazione professionale richiesta oltre al ciclo di studi post-secondari e - dal quale risulti che il titolare possiede le qualifiche professionali richieste per accedere ad una professione regolamentata in detto Stato membro o esercitarla, quando la formazione sancita dal diploma, certificato o altro titolo, è stata acquisita in misura preponderante nella Comunità o quando il titolare ha un'esperienza professionale di tre anni, certificata dallo Stato membro che ha riconosciuto il diploma, certificato o altro titolo rilasciato in un paese terzo. E' assimilato a un diploma ai sensi del primo comma qualsiasi diploma, certificato o altro titolo, o qualsiasi insieme di diplomi, certificati o altri titoli, che sia stato rilasciato da un'autorità competente in uno Stato membro qualora sancisca una formazione acquisita nella Comunità e riconosciuta da un'autorità competente in tale Stato membro come formazione di livello equivalente e qualora esso conferisca gli stessi diritti d'accesso e d'esercizio di una professione regolamentata; b) per Stato membro ospitante, lo Stato membro nel quale un cittadino di un altro Stato membro chiede di esercitare una professione ivi regolamentata senza aver ottenuto nello stesso il suo diploma o avervi esercitato per la prima volta la professione in questione; c) per professione regolamentata, l'attività o l'insieme delle attività professionali regolamentate che costituiscono questa professione in uno Stato membro; d) per attività professionale regolamentata, un'attività professionale per la quale l'accesso alla medesima o l'esercizio o una delle modalità di esercizio dell'attività in uno Stato membro siano subordinati, direttamente o indirettamente mediante disposizioni legislative, regolamentari o amministrative, al possesso di un diploma. In particolare, costituiscono modalità di esercizio di un'attività professionale regolamentata: - l'esercizio di un'attività con l'impiego di un titolo professionale qualora l'uso del titolo sia limitato a chi possieda un dato diploma previsto da disposizioni legislative, regolamentari o amministrative; - l'esercizio di un attività professionale nel settore sanitario qualora la retribuzione e/o il rimborso della medesima siano subordinati dal regime nazionale di sicurezza sociale al possesso di un diploma. Quando non si applica il primo comma, è assimilata ad un'attività professionale regolamentata l'attività professionale esercitata dai membri di un'associazione od organizzazione che, oltre ad avere segnatamente lo I dossier dell’Ufficio studi del Consiglio nazionale forense – n. 4/2012 30 CONSIGLIO NAZIONALE FORENSE PRESSO IL MINISTERO DELLA GIUSTIZIA Ufficio studi scopo di promuovere e mantenere un livello elevato nel settore professionale in questione sia oggetto, per la realizzazione di tale obiettivo, di riconoscimento specifico da parte di uno Stato membro e: - rilasci ai suoi membri un diploma, - esiga da parte loro il rispetto di regole di condotta professionale da essa prescritte e - conferisca ai medesimi il diritto di un titolo, di un'abbreviazione o di beneficiare di uno status corrispondente a tale diploma. Nell'allegato è riportato un elenco non esauriente delle associazioni o organizzazioni che, al momento dell'adozione della presente direttiva, soddisfano alle condizioni del secondo comma. Ogni qual volta uno Stato membro concede il riconoscimento di cui al secondo comma ad un'associazione o organizzazione, esso ne informa la Commissione che pubblica questa informazione nella Gazzetta ufficiale delle Comunità europee; d bis) per formazione regolamentata, qualsiasi formazione: - direttamente orientata all'esercizio di una determinata professione e - consistente in un ciclo di studi post-secondari di durata minima di tre anni oppure di durata equivalente a tempo parziale, in un'università o in un altro istituto di livello di formazione equivalente e, se del caso, nella formazione professionale, il tirocinio o la pratica professionale richiesti oltre al ciclo di studi post-secondari; la struttura e il livello della formazione professionale, del tirocinio o della pratica professionale devono essere stabiliti dalle disposizioni legislative, regolamentari e amministrative dello Stato membro interessato o soggetti al controllo o all'autorizzazione dell'autorità designata a tal fine. e) per esperienza professionale, l'esercizio effettivo e legittimo della professione in questione in uno Stato membro; f) per tirocinio di adattamento, l'esercizio di una professione regolamentata svolta nello Stato membro ospitante sotto la responsabilità di un professionista qualificato, accompagnato eventualmente da una formazione complementare. Il tirocinio è oggetto di una valutazione. Le modalità del tirocinio di adattamento e della valutazione nonché lo status del tirocinante migrante sono determinati dall'autorità competente dello Stato membro ospitante; g) per prova attitudinale, un esame riguardante esclusivamente le conoscenze professionali del richiedente effettuato dalle autorità competenti dello Stato membro ospitante allo scopo di valutare la capacità del richiedente ad esercitare in tale Stato una professione regolamentata. Per consentire il controllo, le autorità competenti redigono un elenco delle materie che, attraverso un confronto tra la formazione richiesta nello Stato rispettivo e quella ricevuta dal richiedente, non sono comprese nel diploma o nel/nei titolo/i presentato/i dal richiedente. La prova attitudinale deve prendere in considerazione il fatto che il richiedente è un professionista qualificato nello Stato membro d'origine o di provenienza. Essa verta su materie da scegliere tra quelle che figurano nell'elenco e la cui conoscenza è una condizione essenziale per poter esercitare la professione nello Stato membro ospitante. Questa prova può anche comprendere la conoscenza della deontologia applicabile alle attività in questione nello Stato membro ospitante. La modalità della prova attitudinale sono determinate dalle autorità competenti di detto Stato membro nel rispetto delle norme del diritto comunitario. Le autorità competenti dello Stato membro ospitante stabiliscono lo status, in detto Stato membro, del richiedente che desidera prepararsi per sostenere la prova attitudinale in tale Stato.] Art.2 [La presente direttiva si applica a qualunque cittadino di uno Stato membro che intenda esercitare, come lavoratore autonomo o subordinato una professione regolamentata in uno Stato membro ospitante. La presente direttiva non si applica alle professioni contemplate da una direttiva specifica che istituisca fra gli Stati membri il reciproco riconoscimento dei diplomi.] I dossier dell’Ufficio studi del Consiglio nazionale forense – n. 4/2012 31 CONSIGLIO NAZIONALE FORENSE PRESSO IL MINISTERO DELLA GIUSTIZIA Ufficio studi Art.3 [Quando nello Stato membro ospitante l'accesso o l'esercizio di una professione regolamentata è subordinato al possesso di un diploma, l'autorità competente non può rifiutare ad un cittadino di un altro Stato membro, per mancanza di qualifiche, l'accesso a/o l'esercizio di tale professione, alle stesse condizioni che vengono applicate ai propri cittadini: a) se il richiedente possiede il diploma che è prescritto in un altro Stato membro per l'accesso o l'esercizio di questa stessa professione sul suo territorio, e che è stato ottenuto in un altro Stato membro, oppure b) se il richiedente ha esercitato a tempo pieno tale professione per due anni durante i precedenti dieci anni in un altro Stato membro in cui questa professione non è regolamentata ai sensi dell'articolo 1, lettera c) e del primo comma dell'articolo 1, lettera d), ed è in possesso di uno o più titoli di formazione: - rilasciati da un'autorità competente di uno Stato membro, designata conformemente alle disposizioni legislative, regolamentari ed amministrative di questo Stato membro, - da cui risulti che il titolare ha seguito con successo un ciclo di studi post- secondari di durata minima di tre anni oppure di durata equivalente a tempo parziale, in un'università o un istituto di istruzione superiore o in altro istituto dello stesso livello di formazione di uno Stato membro, e, se del caso, che ha seguito con successo la formazione professionale richiesta oltre al ciclo di studi post- secondari, e - che l'hanno preparato all'esercizio di tale professione. E' assimilato al titolo di formazione di cui al primo comma qualsiasi titolo o insieme di titoli che sia stato rilasciato da un'autorità competente in uno Stato membro qualora sancisca una formazione acquisita nella Comunità e sia riconosciuto come equivalente da detto Stato membro, a condizione che il riconoscimento sia stato notificato agli altri Stati membri e alla Commissione. Non si possono tuttavia richiedere i due anni di esperienza professionale di cui al primo comma se il titolo o i titoli in possesso del richiedente e di cui alla presente lettera sanciscono una formazione regolamentata.] Art.4 [1. L'articolo 3 non osta a che lo Stato membro ospitante esiga inoltre che il richiedente: a) provi che possiede un'esperienza professionale, quando la durata della formazione addotta a norma dell'articolo 3, lettere a) e b) è inferiore di almeno un anno a quella prescritta nello Stato membro ospitante. In tal caso, la durata dell'esperienza professionale richiesta: - non può oltrepassare il doppio del periodo di formazione mancante, allorché il periodo mancante riguarda il ciclo degli studi post- secondari e/o un tirocinio professionale effettuato sotto la guida di un istruttore e sanzionato da un esame; - non può oltrepassare il periodo di formazione mancante, allorché questo riguarda un periodo di attività professionale pratica sotto la guida di un professionista qualificato. Quando si tratti dei diplomi di cui all'articolo 1, lettera a), ultimo comma, il periodo di formazione riconosciuta equivalente viene determinato in base alla formazione definita all'articolo 1, lettera a), primo comma. Nell'applicazione della presente lettera si deve tener conto dell'esperienza professionale di cui all'articolo 3, lettera b). L'esperienza professionale richiesta non può comunque superare quattro anni; b) compia un tirocinio di adattamento, per un periodo massimo di tre anni, o si sottoponga a una prova attitudinale: - quando la formazione ricevuta conformemente all'articolo 3, lettere a) e b) verte su materie sostanzialmente diverse da quelle contemplate nel diploma prescritto nello Stato membro ospitante oppure, I dossier dell’Ufficio studi del Consiglio nazionale forense – n. 4/2012 32 CONSIGLIO NAZIONALE FORENSE PRESSO IL MINISTERO DELLA GIUSTIZIA Ufficio studi - quando, nel caso di cui all'articolo 3, lettera a), la professione regolamentata nello Stato membro ospitante comprende una o più attività professionali regolamentate che non esistono nella professione regolamentata nello Stato membro di origine o provenienza del richiedente, e tale differenza è caratterizzata da una formazione specifica prescritta nello Stato membro ospitante e vertente su materie sostanzialmente diverse da quelle contemplate dal diploma dichiarato dal richiedente, oppure - quando, nel caso di cui all'articolo 3, lettera b), la professione regolamentata nello Stato membro ospitante comprende una o più attività professionali regolamentate che non esistono nella professione esercitata dal richiedente nello Stato membro di origine o di provenienza e tale differenza è caratterizzata da una formazione specifica prescritta nello Stato membro ospitante e vertente su materie sostanzialmente diverse da quelle contemplate dal titolo o dai titoli dichiarati dal richiedente. Lo Stato membro ospite, qualora intenda esigere che il richiedente compia un tirocinio di adattamento o si sottoponga ad una prova attitudinale, deve prima verificare se le conoscenze acquisite dal richiedente nel corso della propria esperienza professionale non colmino in tutto o in parte la differenza sostanziale di cui al primo comma. Se lo Stato membro ospitante ricorre a tale possibilità, esso deve lasciare al richiedente la scelta tra il tirocinio di adattamento e la prova attitudinale. In deroga a tale principio, lo Stato ospitante può prescrivere un tirocinio di adattamento o una prova attitudinale se si tratta di professioni il cui esercizio richiede una conoscenza precisa del diritto nazionale e nelle quali la consulenza e/o l'assistenza per quanto riguarda il diritto nazionale costituisce un elemento essenziale e costante dell'attività. Qualora lo Stato membro ospitante intenda introdurre eccezioni al diritto di scelta del richiedente per altre professioni, si applica la procedura di cui all'articolo 10. 2. Tuttavia lo Stato membro ospitante non può applicare cumulativamente le lettere a) e b) del paragrafo 1.] Art.5 [Fatti salvi gli articoli 3 e 4, qualsiasi Stato membro ospitante ha la facoltà di permettere al richiedente, per migliorare le sue possibilità di adattamento all'ambiente professionale nello Stato, di seguirvi, a titolo di equivalenza, la parte della formazione professionale costituita da un periodo di attività professionale pratica sotto la guida di un professionista qualificato, che non abbia seguito nello Stato membro d'origine o di provenienza.] Art.6 [1. L'autorità competente dello Stato membro ospitante che subordina l'accesso ad una professione regolamentata alla presentazione di prove relative all'onorabilità, alla moralità o all'assenza di dichiarazione di fallimento, o che sospende o vieta l'esercizio di una siffatta professione in caso di gravi mancanze professionali o di condanne per delitti penali, accetta quale prova sufficiente per i cittadini degli Stati membri che intendono esercitare detta professione sul suo territorio la presentazione di documenti rilasciati dalle autorità competenti dello Stato membro di origine o di provenienza dai quali risulti che tali requisiti sono soddisfatti. Se le autorità competenti dello Stato membro di origine o di provenienza non rilasciano i documenti di cui al primo comma, tali documenti sono sostituiti da una dichiarazione giurata - o, negli Stati membri in cui tale forma di dichiarazione non è contemplata, da una dichiarazione solenne - prestata dall'interessato dinanzi ad un'autorità giudiziaria o amministrativa competente o, eventualmente, dinanzi ad un notaio o a un organo professionale qualificato dello Stato membro di origine o di provenienza, che rilascerà un attestato comprovante la suddetta dichiarazione giurata o solenne. 2. Se l'autorità competente dello Stato membro ospitante richiede ai cittadini di tale Stato membro, per l'accesso ad una professione regolamenta o per il suo esercizio, un documento che ne attesti la sana I dossier dell’Ufficio studi del Consiglio nazionale forense – n. 4/2012 33 CONSIGLIO NAZIONALE FORENSE PRESSO IL MINISTERO DELLA GIUSTIZIA Ufficio studi costituzione fisica o psichica, essa accetta quale prova sufficiente in materia la presentazione del documento prescritto nello Stato membro di origine o di provenienza. Quando lo Stato membro di origine o di provenienza non prescrive documenti del genere per l'accesso alla professione di cui trattasi o per il suo esercizio, lo Stato membro ospitante accetta dai cittadini di tale Stato membro d'origine o di provenienza un attestato rilasciato da un'autorità competente di detto Stato membro, corrispondente agli attestati dello Stato membro ospitante. 3. L'autorità competente dello Stato membro ospitante può esigere che i documenti o attestati di cui ai paragrafi 1 e 2 non siano stati rilasciati più di tre mesi prima della data della loro presentazione. 4. Quando l'autorità competente di uno Stato membro ospitante richiede ai cittadini di tale Stato membro la presentazione di una dichiarazione giurata o una dichiarazione solenne per l'accesso ad una professione regolamentata o per il suo esercizio e la formula di tale dichiarazione giurata o solenne non può essere utilizzata dai cittadini degli altri Stati membri, detta autorità provvede affinché venga presentata agli interessati una formula adeguata ed equivalente. 5. Lo Stato membro ospite che, per l'accesso ad una professione regolamentata o per l'esercizio della stessa, richieda la prova della capacità finanziaria, considera gli attestati rilasciati dalle banche dello Stato membro di origine o di provenienza equivalenti a quelli rilasciati nel proprio territorio. 6. L'autorità competente dello Stato membro ospite che, per l'accesso ad una professione regolamentata o per il suo esercizio, esiga dai propri cittadini la prova della copertura assicurativa contro le conseguenze pecuniarie della loro responsabilità professionale, considera gli attestati rilasciati dagli istituti assicurativi di altri Stati membri equivalenti a quelli rilasciati nel proprio territorio. Tali attestati devono precisare che l'assicuratore rispetta le prescrizioni legislative e regolamentari in vigore nello Stato membro ospite per quanto riguarda le modalità e l'estensione della garanzia. Al momento della presentazione, i documenti non devono essere di data anteriore a tre mesi.] Art.7 [1. L'autorità competente dello Stato membro ospitante riconosce ai cittadini degli altri Stati membri, che soddisfino alle condizioni di accesso e di esercizio di una professione regolamentata sul suo territorio, il diritto di fregiarsi del titolo professionale dello Stato membro ospitante che corrisponde a questa professione. 2. L'autorità competente dello Stato membro ospitante riconosce ai cittadini degli Stati membri, che soddisfino alle condizioni di accesso e di esercizio di una attività professionale regolamentata sul suo territorio, il diritto di avvalersi del loro legittimo titolo di studio ed eventualmente della relativa abbreviazione, dello Stato membro di origine o di provenienza, nella lingua di tale Stato. Lo Stato membro ospitante può prescrivere che il titolo sia seguito dal nome e dal luogo dell'istituto o della commissione che lo ha rilasciato. 3. Qualora una professione sia regolamentata nello Stato membro ospitante da un'associazione o un'organizzazione di cui all'articolo 1, lettera d), i cittadini degli Stati membri potranno avvalersi del titolo professionale o dell'abbreviazione conferiti da dette organizzazioni o associazioni soltanto se è comprovata la qualità di membro delle medesime. Qualora l'associazione o l'organizzazione subordini l'affiliazione al possesso di taluni qualifiche, essa può applicare tali requisiti ai cittadini di altri Stati membri titolari di un diploma ai sensi dell'articolo 1, lettera a) o di un titolo di formazione ai sensi dell'articolo 3, lettera b) solo in conformità delle disposizioni della presente direttiva, in particolare degli articoli 3 e 4.] Art.8 I dossier dell’Ufficio studi del Consiglio nazionale forense – n. 4/2012 34 CONSIGLIO NAZIONALE FORENSE PRESSO IL MINISTERO DELLA GIUSTIZIA Ufficio studi [1. Lo Stato membro ospitante accetta, come prova che le condizioni di cui agli articoli 3 e 4 sono soddisfatte, gli attestati e i documenti rilasciati dalle autorità competenti degli Stati membri, che l'interessato deve presentare a sostegno della propria richiesta di poter esercitare la professione in questione. 2. La procedura d'esame di una richiesta di poter esercitare una professione regolamentata deve concludersi nei più brevi termini con una decisione motivata dell'autorità competente dello Stato membro ospitante, adottata al più tardi entro i quattro mesi successivi alla presentazione della documentazione completa dell'interessato. Contro tale decisione o assenza di decisione può essere proposto un ricorso giurisdizionale di diritto interno.] Art.9 [1. Entro il termine previsto all'articolo 12 gli Stati membri designano le autorità competenti abilitate a ricevere le richieste ed a prendere le decisioni di cui alla presente direttiva. Essi ne informano gli altri Stati membri e la Commissione. 2. Ogni Stato membro designa un coordinatore delle attività delle autorità di cui al paragrafo 1 e ne informa gli altri Stati membri e la Commissione. Il suo compito è promuovere l'applicazione uniforme della presente direttiva a tutte le professioni in questione. Presso la Commissione viene istituito un gruppo di coordinamento composto dai coordinatori designati da ciascuno Stato membro o dai loro supplenti e presieduto da un rappresentante della Commissione. Tale gruppo ha per compito: - di facilitare l'attuazione della presente direttiva, in particolare adottando e pubblicando pareri sulle questioni sottopostegli dalla Commissione; - di raccogliere tutte le informazioni utili ai fini della sua applicazione negli Stati membri. Esso può essere consultato dalla Commissione circa le modifiche che potrebbero essere apportate al sistema in vigore. 3. Gli Stati membri adottano misure per fornire le informazioni necessarie sul riconoscimento dei diplomi nel quadro della presente direttiva. Essi possono essere assistiti in tale compito dal centro d'informazione sul riconoscimento accademico dei diplomi e dei periodi di studi, istituito dagli Stati membri nell'ambito della risoluzione del Consiglio e dei ministri della pubblica istruzione, riuniti in sede di Consiglio, del 9 febbraio 1976 e all'occorrenza dalle associazioni o organizzazioni professionali appropriate. La Commissione prende le iniziative necessarie per assicurare lo sviluppo ed il coordinamento della comunicazione delle informazioni necessarie.] Art.10 [1. Qualora uno Stato membro, in applicazione dell'articolo 4, paragrafo 1, lettera b), secondo trattino, terza frase, non intenda lasciare al richiedente la scelta tra il tirocinio di adattamento e la prova attitudinale, per una professione ai sensi della presente direttiva, esso comunica immediatamente alla Commissione il progetto della relativa disposizione, informandola nel contempo dei motivi che rendono necessaria l'emanazione di tale disposizione. La Commissione informa immediatamente gli altri Stati membri circa tale progetto; essa può anche consultare in merito il gruppo di coordinamento di cui all'articolo 9, paragrafo 2. 2. Fatta salva la facoltà della Commissione e degli altri Stati membri di presentare osservazioni circa il progetto, lo Stato membro può adottare la disposizione soltanto se la Commissione non vi si è opposta entro tre mesi mediante decisione. 3. Su richiesta di uno Stato membro o della Commissione, gli Stati membri comunicano loro senza indugio il testo definitivo di una disposizione conseguente all'applicazione del presente articolo.] I dossier dell’Ufficio studi del Consiglio nazionale forense – n. 4/2012 35 CONSIGLIO NAZIONALE FORENSE PRESSO IL MINISTERO DELLA GIUSTIZIA Ufficio studi Art.11 [A decorrere dalla scadenza del termine previsto dall'articolo 12, gli Stati membri comunicano alla Commissione, ogni due anni, una relazione sull'applicazione del sistema istituito. Oltre alle osservazioni generali, la relazione contiene un riepilogo statistico delle decisioni adottate nonché una descrizione dei principali problemi connessi con l'applicazione della direttiva.] Art.12 [Gli Stati membri adottano le misure necessarie per conformarsi alla presente direttiva entro il termine di due anni a decorrere dalla sua notifica. Essi ne informano immediatamente la Commissione. Essi comunicano alla Commissione il testo delle disposizioni essenziali di diretto interno che essi adottano nel settore disciplinato dalla presente direttiva.] Art.13 [Al più tardi entro cinque anni dalla scadenza del termine previsto all'articolo 12, la Commissione presenta al Parlamento europeo e al Consiglio una relazione sullo stato d'applicazione del sistema generale di riconoscimento dei diplomi del livello di istruzione superiore che sanzionano formazioni professionali di una durata minima di tre anni. Dopo aver proceduto a tutte le necessarie consultazioni, essa presenta in tale occasione le proprie conclusioni sulle eventuali modifiche da apportarsi eventualmente al sistema istituito. Al tempo stesso la Commissione presenta se del caso proposte intese a migliorare le regole in vigore al fine di facilitare la libera circolazione, il diritto di stabilimento e la libera prestazione dei servizi per la categoria di persone interessate dalla presente direttiva.] Art.14 [Gli Stati membri sono destinatari della presente direttiva.] Omissis All.2 DICHIARAZIONE DEL CONSIGLIO E DELLA COMMISSIONE Articolo 9, paragrafo 1 [Il Consiglio e la Commissione convengono che gli ordini professionali e gli istituti di insegnamento superiore devono essere consultati o associati in modo adeguato al processo decisionale.] I dossier dell’Ufficio studi del Consiglio nazionale forense – n. 4/2012 36 CONSIGLIO NAZIONALE FORENSE PRESSO IL MINISTERO DELLA GIUSTIZIA Ufficio studi Decreto legislativo 27 gennaio 1992, n. 115 – Attuazione della direttiva n. 89/48/CEE relativa ad un sistema generale di riconoscimento dei diplomi di istruzione superiore che sanzionano formazioni professionali di una durata minima di tre anni (Decreto abrogato dall'articolo 60 del D.Lgs. 9 novembre 2007, n. 206) Omissis Art.1 Riconoscimento dei titoli di formazione professionale acquisiti nella Comunità europea. [ 1. Alle condizioni stabilite dalle disposizioni del presente decreto, sono riconosciuti in Italia i titoli rilasciati da un Paese membro della Comunità europea attestanti una formazione professionale al cui possesso la legislazione del medesimo Stato subordina l'esercizio di una professione. 2. Il riconoscimento è concesso a favore del cittadino comunitario ai fini dell'esercizio in Italia, come lavoratore autonomo o dipendente, della professione corrispondente a quella cui è abilitato nel Paese che ha rilasciato i titoli di cui al precedente comma. 3. I titoli sono ammessi al riconoscimento se includono l'attestazione che il richiedente ha seguito con successo un ciclo di studi postsecondari di durata minima di tre anni o di durata equivalente a tempo parziale, in una università o in un istituto di istruzione superiore o in altro istituto di livello di formazione equivalente (1). 4. Se la formazione è stata acquisita, per una durata superiore a un terzo, in un Paese non appartenente alla Comunità europea, il riconoscimento è ammissibile se il Paese membro che ha riconosciuto i titoli acquisiti nel Paese terzo certifica, oltre al possesso del titolo formale, che il richiedente è in possesso di una esperienza professionale di tre anni. ] (1) Comma così modificato dall'articolo 1 del D.LGS. 8 luglio 2003, n. 277. Art.2 Professioni. [ 1. Ai fini del presente decreto si considerano professioni: a) le attività per il cui esercizio è richiesta la iscrizione in albi, registri ed elenchi, tenuti da amministrazioni o enti pubblici, se la iscrizione è subordinata al possesso di una formazione professionale rispondente al requisito di cui al comma 3 dell'art. 1; b) i rapporti di impiego pubblico o privato, se l'accesso ai medesimi è subordinato, da disposizioni legislative o regolamentari, al possesso di una formazione professionale rispondente al requisito di cui al comma 3 dell'art. 1; c) le attività esercitate con l'impiego di un titolo professionale il cui uso è riservato a chi possiede una formazione professionale rispondente al requisito di cui al comma 3 dell'art. 1; d) le attività attinenti al settore sanitario nei casi in cui il possesso di una formazione professionale rispondente al requisito di cui al comma 3 dell'art. 1 è condizione determinante ai fini della retribuzione delle relative prestazioni o della ammissione al rimborso. ] Art.2 bis Formazione regolamentata (1) . [ 1. Si definisce formazione regolamentata qualsiasi formazione: direttamente orientata all'esercizio di una determinata professione e consistente in un ciclo di studi post-secondari di durata minima di tre anni oppure di durata equivalente a tempo parziale in un'università o in un altro istituto di livello di formazione equivalente e, se del caso, nella formazione professionale, nel tirocinio o nella pratica professionale richiesti I dossier dell’Ufficio studi del Consiglio nazionale forense – n. 4/2012 37 CONSIGLIO NAZIONALE FORENSE PRESSO IL MINISTERO DELLA GIUSTIZIA Ufficio studi oltre il ciclo di studi post-secondari: la struttura e il livello di formazione professionale, del tirocinio o della pratica professionale devono essere stabiliti dalle disposizioni legislative, regolamentari o amministrative dello Stato membro interessato o soggetti al controllo o all'autorizzazione dell'autorità designata a tal fine .] (1) Articolo inserito dall'articolo 1 del D.LGS. 8 luglio 2003, n. 277. Art.3 Formazioni professionali non abilitanti nel Paese di provenienza. [ 1. Il cittadino comunitario può ottenere il riconoscimento ai sensi dell'art. 1 anche nel caso in cui la professione da esercitare in Italia corrisponde, nel Paese di provenienza, ad una professione il cui esercizio non è subordinato al possesso di titoli di formazione professionale. A tal fine è necessario che il richiedente: a) sia in possesso di titoli rispondenti al requisito di cui all'art. 1, comma 3, di cui sia attestata la idoneità ad assicurare la sua formazione professionale; b) abbia esercitato a tempo pieno la professione per la durata di due anni negli ultimi dieci anni. 1-bis. Il requisito di cui al comma 1, lettera b), non si applica se il richiedente è in possesso di una formazione regolamentata (1) . 2. L'esercizio professionale di cui alla lettera b) del precedente comma è computabile anche ai fini dell'applicazione dell'art. 5, secondo comma. 3. Il requisito di cui alla lettera a) del primo comma è ugualmente soddisfatto se il richiedente possiede titoli riconosciuti equivalenti dal Paese di provenienza ed il riconoscimento è stato notificato alla Commissione delle Comunità europee e alla Repubblica italiana. 4. I titoli ammessi ai sensi dei precedenti commi devono attestare una formazione integralmente acquisita nella Comunità europea. ] (1) Comma inserito dall'articolo 1 del D.LGS. 8 luglio 2003, n. 277. Art.4 Titoli professionali assimilati. [ 1. Sono ammessi al riconoscimento i titoli che abilitano all'esercizio di una professione a parità di condizioni con altri titoli rispondenti al requisito di cui all'art. 1, comma 3, e che sono riconosciuti di livello equivalente ai titoli predetti. 2. I titoli ammessi ai sensi del comma 1 devono attestare una formazione integralmente acquisita nella Comunità europea. ] Art.5 Composizione e durata della formazione professionale. [ 1. La formazione professionale attestata dai titoli oggetto di riconoscimento rispondenti ai requisiti di cui all'art. 1, comma 3, o all'art. 4 del presente decreto può consistere: a) nello svolgimento con profitto di un ciclo di studi post-secondari; b) in un tirocinio professionale effettuato sotto la guida di un istruttore e sanzionato da un esame; c) in un periodo di attività professionale pratica sotto la guida di un professionista qualificato. 2. Quando la formazione professionale attestata dai titoli è inferiore di almeno un anno a quella prevista in Italia, ai fini del riconoscimento è necessaria la prova di una esperienza professionale di durata doppia del periodo mancante, se questo si riferisce alle lettere a) e b) del comma precedente, e di durata pari al periodo mancante se riferito alla lettera c) del precedente comma. In ogni caso, non può richiedersi la prova di una esperienza professionale superiore ai quattro anni. ] Art.6 I dossier dell’Ufficio studi del Consiglio nazionale forense – n. 4/2012 38 CONSIGLIO NAZIONALE FORENSE PRESSO IL MINISTERO DELLA GIUSTIZIA Ufficio studi Misure compensative. [ 1. Il riconoscimento è subordinato, a scelta del richiedente, al compimento di un tirocinio di adattamento della durata massima di tre anni oppure al superamento di una prova attitudinale: a) se la formazione professionale attestata dai titoli di cui all'art. 1 e all'art. 3 verte su materie sostanzialmente diverse da quelle contemplate nella formazione professionale prescritta dalla legislazione vigente; b) se la professione cui si riferisce il riconoscimento dei titoli comprende attività professionali che non esistono nella professione corrispondente del Paese che ha rilasciato i titoli o nella professione esercitata ai sensi dell'art. 3, lettera b) . 1-bis. Quanto previsto al comma 1 è subordinato alla verifica del fatto che le conoscenze acquisite dal richiedente nel corso della propria esperienza professionale non colmino in tutto o in parte la differenza sostanziale di cui al primo comma, lettera a) (1) . 2. Il riconoscimento è subordinato al superamento di una prova attitudinale se riguarda le professioni di procuratore legale (2), di avvocato, di commercialista e di consulente per la proprietà industriale. 3. Con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, su proposta del Ministro per il coordinamento delle politiche comunitarie, di concerto con i Ministri interessati, osservata la procedura comunitaria di preventiva comunicazione e in assenza di tempestiva opposizione della Commissione delle Comunità europee, possono essere individuati, con riferimento alle situazioni previste dagli articoli 3 e 4, altri casi di obbligatorietà della prova attitudinale. 4. Nei casi in cui è richiesto il tirocinio o la prova attitudinale, non si applica il secondo comma dell'art. 5 del presente decreto. ] (1) Comma inserito dall'articolo 1 del D.LGS. 8 luglio 2003, n. 277. (2) In luogo di "procuratore legale" leggasi "avvocato" ex art. 3, l. 24 febbraio 1997, n. 27, di soppressione dell'albo dei procuratori legali. Art.7 Tirocinio di adattamento. [ 1. Il tirocinio di adattamento consiste nell'esercizio in Italia dell'attività corrispondente alla professione in relazione alla quale è richiesto il riconoscimento, svolto sotto la responsabilità di un professionista abilitato. 2. Il tirocinio può essere accompagnato da una formazione complementare. 2-bis. La durata nonché le materie oggetto del tirocinio di adattamento sono stabilite nella fase di attuazione della procedura di cui all'articolo 12. Le materie sono scelte in relazione alla loro valenza ai fini l'esercizio della professione (1). 3. Il tirocinio è oggetto di valutazione finale. 4. In caso di valutazione finale sfavorevole, il tirocinio può essere ripetuto. ] (1) Comma inserito dall'articolo 1 del D.LGS. 8 luglio 2003, n. 277. Art.8 Prova attitudinale. [ 1. La prova attitudinale consiste in un esame volto ad accertare le conoscenze professionali e deontologiche ed a valutare la capacità all'esercizio della professione, tenendo conto che il richiedente il riconoscimento è un professionista qualificato nel Paese di origine o di provenienza. 2. Le materie su cui svolgere l'esame devono essere scelte in relazione alla loro importanza essenziale per l'esercizio della professione. 3. In caso di esito sfavorevole, la prova attitudinale può essere ripetuta non prima di sei mesi. I dossier dell’Ufficio studi del Consiglio nazionale forense – n. 4/2012 39 CONSIGLIO NAZIONALE FORENSE PRESSO IL MINISTERO DELLA GIUSTIZIA Ufficio studi 3-bis. L'esame di cui al comma 1, si articola in una prova scritta o pratica e orale o in una prova orale da svolgersi in lingua italiana sulla base dei contenuti delle materie stabilite a seguito della procedura di cui all'articolo 12 (1). ] (1) Comma inserito dall'articolo 1 del D.LGS. 8 luglio 2003, n. 277. Art.9 Disposizioni applicative delle misure compensative (1) . [ 1. Con decreto del Ministro competente di cui all'articolo 11, sono definite, con riferimento alle singole professioni, le eventuali ulteriori procedure necessarie per assicurare lo svolgimento e la conclusione delle misure di cui agli articoli 7 e 8 (2). ] (1) Articolo sostituito dall'articolo 1 del D.LGS. 8 luglio 2003, n. 277. (2) In materia di prova attitudinale per l'esercizio della professione di avvocato, vedi il Regolamento di cui al D.M. 28 maggio 2003, n. 191. Art.10 Requisiti formali dei titoli. [ 1. I documenti da esibire ai fini del riconoscimento devono essere accompagnati, se redatti in lingua straniera, da una traduzione in lingua italiana certificata conforme al testo originale dalle autorità diplomatiche o consolari italiane del Paese in cui i documenti sono stati redatti, oppure da un traduttore ufficiale. ] Art.11 Competenze per il riconoscimento. [ 1. Sulle domande di riconoscimento sono competenti a pronunciarsi: a) il Ministero titolare della vigilanza sulle professioni di cui all'art. 2, lettera a) , individuato nell'allegato A del presente decreto, fatta eccezione di quanto previsto alla lettera d) . L'allegato può essere modificato o integrato, tenuto conto delle disposizioni vigenti o sopravvenute nei vari settori professionali, con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri (1) ; b) il Ministro per la funzione pubblica, per le professioni consistenti in rapporti di pubblico impiego, salvo quanto previsto alle successive lettere c) , d) ed e) ; c) il Ministero della sanità per le professioni sanitarie; d) il Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca per il personale ricercatore e per le professioni di pianificatore territoriale, paesaggista, conservatore dei beni architettonici ed ambientali, architetto junior e pianificatore junior (2) ; e) il Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca per i docenti di scuola materna, di scuola elementare e di istituti di istruzione secondaria di primo e secondo grado (2); f) il Ministero dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica, in ogni altro caso. ] (1) Lettera così modificata dall'articolo 1 del D.LGS. 8 luglio 2003, n. 277. (2) Lettera sostituita dall'articolo 1 del D.LGS. 8 luglio 2003, n. 277. Art.12 Procedura di riconoscimento. [ 1. La domanda di riconoscimento deve essere presentata al Ministero competente, corredata della documentazione relativa ai titoli da riconoscere, rispondente ai requisiti indicati all'art. 10. 2. La domanda deve indicare la professione o le professioni di cui all'art. 2, in relazione alle quali il riconoscimento è richiesto. I dossier dell’Ufficio studi del Consiglio nazionale forense – n. 4/2012 40 CONSIGLIO NAZIONALE FORENSE PRESSO IL MINISTERO DELLA GIUSTIZIA Ufficio studi 3. Entro trenta giorni dal ricevimento della domanda, il Ministero accerta la completezza della documentazione esibita, comunicando all'interessato le eventuali necessarie integrazioni. 4. Per la valutazione dei titoli acquisiti, il Ministero competente indice una conferenza di servizi ai sensi della legge n. 241/90 alla quale partecipano i rappresentanti: a) degli altri Ministeri di cui all'allegato A; b) del Dipartimento per il coordinamento delle politiche comunitarie; c) del Ministero degli affari esteri; d) del Ministero dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica; e) del Dipartimento per la funzione pubblica. Nella conferenza sono sentiti un rappresentante dell'ordine o della categoria professionale ed un docente universitario in rappresentanza delle università designato dal Ministero dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica. 5. Sul riconoscimento provvede il Ministro competente con decreto da emettersi nel termine di quattro mesi dalla presentazione della domanda o della sua integrazione a norma del precedente comma 3. 6. Nei casi di cui all'art. 6, il decreto stabilisce le condizioni del tirocinio di adattamento o della prova attitudinale, individuando l'ente o organo competente a norma dell'art. 15. 7. I decreti di cui al precedente comma 5 sono pubblicati nella Gazzetta Ufficiale . 8. I precedenti commi 4 e 7 non si applicano se la domanda di riconoscimento ha per oggetto titoli identici a quelli su cui è stato provveduto con precedente decreto. ] Art.13 Effetti del riconoscimento. [ 1. Il decreto di riconoscimento attribuisce al beneficiario il diritto di accedere alla professione e di esercitarla, nel rispetto delle condizioni richieste dalla normativa vigente ai cittadini italiani, diverse dal possesso della formazione e delle qualifiche professionali. 2. Resta salvo il requisito della cittadinanza italiana per l'accesso ai rapporti di pubblico impiego e per l'esercizio di professioni nei casi previsti dagli articoli 48, 55 e 66 del Trattato istitutivo della Comunità economica europea. 3. Con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri su proposta del Ministro per la funzione pubblica, di concerto con il Ministro per il coordinamento delle politiche comunitarie, del Ministro interessato e del Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica, sono individuati i rapporti e le qualifiche di pubblico impiego ai quali i cittadini comunitari sono ammessi a parità di condizioni con i cittadini italiani. 4. Alla individuazione si provvede secondo criteri conformi alla interpretazione dell'art. 48, ultimo comma, del trattato CEE risultante dalle sentenze che la Corte di giustizia delle Comunità europee emette. ] Art.14 Uso del titolo professionale e del titolo di studio. [ 1. I cittadini di uno Stato membro della Comunità europea che sono stati ammessi all'esercizio di una professione ai sensi del presente decreto, fermo il diritto all'uso del corrispondente titolo professionale previsto in Italia, hanno diritto di far uso del titolo di studio conseguito nel Paese di origine o di provenienza nella lingua di tale Stato. Il titolo di studio deve essere seguito dal nome e dalla sede dell'istituto o della commissione che lo ha rilasciato. ] Art.15 Esecuzione delle misure compensative. I dossier dell’Ufficio studi del Consiglio nazionale forense – n. 4/2012 41 CONSIGLIO NAZIONALE FORENSE PRESSO IL MINISTERO DELLA GIUSTIZIA Ufficio studi [ 1. Gli adempimenti relativi alla esecuzione e valutazione del tirocinio di adattamento e della prova attitudinale sono di competenza degli enti e degli organi che presiedono alla tenuta degli albi, elenchi o registri professionali. 2. In assenza degli enti o degli organi di cui al precedente comma 1 provvedono: a) il Ministro per la funzione pubblica in relazione all'accesso a rapporti o qualifiche di pubblico impiego e il Ministro della pubblica istruzione nei casi di cui alla lettera e) dell'art. 11; b) il Ministero della sanità in relazione alle professioni sanitarie; c) il Ministero dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica in ogni altro caso. ] Art.16 Prova dei requisiti non professionali. [ 1. Nei casi in cui per l'ammissione all'esercizio della professione sono richiesti requisiti di onorabilità, di moralità, di assenza di dichiarazione di fallimento, di assenza di condanne penali, i soggetti che hanno ottenuto il riconoscimento ai sensi dell'art. 1 possono avvalersi, ai fini della relativa prova, di documenti rilasciati dalle autorità competenti del Paese di origine o di provenienza, che attestano il possesso dei requisiti medesimi. 2. I documenti di cui al precedente comma, se non ne è previsto il rilascio nel Paese di origine o di provenienza, possono essere sostituiti da un attestato rilasciato da un organo giurisdizionale o amministrativo, da un notaio o da un organismo professionale, certificante il ricevimento di una dichiarazione giurata, o, se non ammessa, di una dichiarazione solenne, del soggetto interessato sul possesso del requisito per l'ammissione all'esercizio della professione. 3. La sana costituzione fisica o psichica del richiedente, può essere provata con il corrispondente documento prescritto nel Paese di origine o di provenienza; se tale documento non è prescritto, con attestato rilasciato da autorità competente del Paese medesimo, conforme a quanto richiesto dalle disposizioni vigenti in Italia. 4. Al momento della loro presentazione, i documenti di cui ai precedenti commi non devono essere di data anteriore a tre mesi e debbono altresì soddisfare a quanto disposto dal precedente art. 10. 4-bis. Nei casi in cui per l'ammissione all'esercizio della professione è richiesto il requisito della capacità finanziaria, i soggetti che hanno ottenuto il riconoscimento di cui all'articolo 1, possono avvalersi di un attestato rilasciato da una banca dello Stato membro d'origine o di provenienza (1) . 4-ter. Nei casi in cui per l'ammissione all'esercizio della professione è richiesta una copertura assicurativa contro le conseguenze pecuniarie della responsabilità professionale, i soggetti che hanno ottenuto il riconoscimento di cui all'articolo 1, possono avvalersi degli attestati rilasciati dagli Istituti assicurativi di altri Stati membri ove venga precisato che l'assicuratore rispetta le prescrizioni legislative e regolamentari in vigore nello Stato membro ospite per quanto riguarda le modalità e l'estensione della garanzia. Tali attestati non devono essere di data anteriore a tre mesi dal momento della loro presentazione (1). ] (1) Comma aggiunto dall'articolo 1 del D.LGS. 8 luglio 2003, n. 277. Art.17 Certificazioni per il riconoscimento dei titoli rilasciati in Italia. [ 1. Ai fini del riconoscimento in altri Paesi della Comunità europea, il valore abilitante all'esercizio della professione dei titoli di formazione professionale di cui agli articoli 1 e 4 conseguiti in Italia è certificato dai Ministeri competenti a norma dell'art. 11. 2. I predetti Ministeri sono altresì competenti ad individuare le formazioni professionali equi valenti a norma del precedente art. 3, quarto comma, da notificare alla Commissione e agli altri Paesi della Comunità europea a cura del Ministero degli affari esteri. ] I dossier dell’Ufficio studi del Consiglio nazionale forense – n. 4/2012 42 CONSIGLIO NAZIONALE FORENSE PRESSO IL MINISTERO DELLA GIUSTIZIA Ufficio studi Art.18 Relazione alla Commissione delle Comunità europee. [ 1. Al fine di predisporre la relazione alla Commissione delle Comunità europee sull'applicazione del presente decreto, i Ministeri competenti mettono a disposizione del Dipartimento per il coordinamento delle politiche comunitarie le informazioni e i dati statistici necessari. 2. Il Dipartimento per il coordinamento delle politiche comunitarie assolve altresì ai compiti: a) di coordinatore nazionale presso la Commissione delle Comunità europee; b) di informazione sulle condizioni e procedure di riconoscimento dei titoli di formazione professionale ai sensi del presente decreto. ] Art.19 Materie non regolate. [ 1. Le disposizioni del presente decreto non si applicano alle professioni regolate da direttive della Comunità economica europea relative al reciproco riconoscimento di diplomi. ] I dossier dell’Ufficio studi del Consiglio nazionale forense – n. 4/2012 43 CONSIGLIO NAZIONALE FORENSE PRESSO IL MINISTERO DELLA GIUSTIZIA Ufficio studi Decreto del Ministero della Giustizia 28 maggio 2003 , n. 191 – Regolamento di cui all'articolo 9 del decreto legislativo 27 gennaio 1992, n. 115, in materia di prova attitudinale per l'esercizio della professione di avvocato. Omissis Art.1 Definizioni 1. Ai fini del presente regolamento si intende per: a) «decreto legislativo», il decreto legislativo 27 gennaio 1992, n. 115; b) «decreto ministeriale di riconoscimento», il decreto del Ministro della giustizia adottato ai sensi dell'articolo 12, comma 5, del decreto legislativo 27 gennaio 1992, n. 115; c) «richiedente», il cittadino comunitario che domanda, ai fini dell'esercizio della professione forense in Italia, il riconoscimento del titolo rilasciato dal Paese di appartenenza attestante una formazione professionale al cui possesso la legislazione del medesimo Stato subordina l'esercizio della professione. Art.2 Contenuto della prova attitudinale 1. La prova attitudinale prevista dall'articolo 6, comma 2, del decreto legislativo ha luogo, almeno due volte l'anno, presso il Consiglio nazionale forense. L'esame, da svolgersi in lingua italiana, si articola nella prova scritta e nella prova orale, salvo quanto previsto dal comma 5. 2. L'esame si svolge nel rispetto delle condizioni stabilite nel decreto ministeriale di riconoscimento e verte sulle materie ivi indicate, previa valutazione della formazione del richiedente. Il decreto di riconoscimento individua le materie di esame tra quelle elencate nell' allegato A al presente regolamento. 3. La prova scritta consiste nello svolgimento di uno o più elaborati vertenti su non più di tre materie tra quelle indicate nel decreto di riconoscimento quali materie su cui svolgere la prova scritta, di cui una a scelta dell'interessato. 4. La prova orale verte su non più di cinque materie scelte dal richiedente tra quelle indicate nel decreto di riconoscimento quali materie su cui svolgere la prova orale oltre che su ordinamento e deontologia professionale. 5. Se il richiedente è in possesso di titolo professionale conseguito a seguito di percorso formativo analogo a quello richiesto dall'ordinamento italiano, l'esame consiste nell'unica prova orale. Art.3 Commissione d'esame 1. Presso il Consiglio nazionale forense è istituita una commissione d'esame per lo svolgimento della prova attitudinale, composta da cinque membri effettivi e da cinque membri supplenti. 2. La nomina di tre membri effettivi e di tre membri supplenti è effettuata tra professionisti iscritti all'albo degli avvocati con almeno otto anni di anzianità designati dal Consiglio nazionale; la nomina di due membri effettivi e di due membri supplenti, tra professori di prima o di seconda fascia o ricercatori confermati presso un'università della Repubblica nelle materie su cui è sostenuta la prova attitudinale, previa designazione del Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca. 3. La commissione è costituita con decreto del Ministro della giustizia e dura in carica tre anni. La commissione presieduta dal componente, designato dal Consiglio nazionale, con maggiore anzianità di iscrizione all'albo professionale, giudica e delibera con la presenza dei cinque componenti effettivi. In caso di assenza o impedimento del presidente, la commissione è presieduta dal componente con maggiore anzianità I dossier dell’Ufficio studi del Consiglio nazionale forense – n. 4/2012 44 CONSIGLIO NAZIONALE FORENSE PRESSO IL MINISTERO DELLA GIUSTIZIA Ufficio studi di iscrizione all'albo professionale; in caso di assenza o impedimento dei componenti effettivi, subentrano i componenti supplenti. Le funzioni di segretario sono svolte dal componente, designato dal Consiglio nazionale, avente minore anzianità di iscrizione all'albo professionale. Le deliberazioni e le valutazioni diverse da quelle disciplinate dall'articolo 6sono adottate a maggioranza. 4. Il rimborso delle spese sostenute dai componenti della commissione è a carico del Consiglio nazionale forense. Art.4 Vigilanza sugli esami 1. Il Ministro della giustizia esercita l'alta sorveglianza sugli esami e sulla commissione prevista all'articolo 3 in conformità alle disposizioni contenute nel regio decreto-legge 27 novembre 1933, n. 1578 e successive integrazioni. Art.5 Svolgimento dell'esame 1. Il richiedente presenta al Consiglio nazionale forense domanda di ammissione all'esame redatta secondo schema allegato sub B al presente regolamento, unitamente a copia del decreto ministeriale di riconoscimento, autenticata anche ai sensi delle disposizioni contenute nel decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445. 2. Entro il termine massimo di sessanta giorni dal ricevimento della domanda, la commissione si riunisce su convocazione del presidente per la fissazione del calendario delle prove d'esame. Le prove scritte, ciascuna della durata massima di sette ore, si svolgono in giorni consecutivi. Tra la data fissata per lo svolgimento dell'ultima prova scritta e quella delle prove orali non può intercorrere un intervallo inferiore a trenta e superiore a sessanta giorni. Della convocazione della commissione e del calendario delle prove è data immediata comunicazione all'interessato, al recapito da questi indicato nella domanda, ed al Ministero della giustizia. Art.6 Valutazione della prova attitudinale 1. Per la valutazione di ciascuna prova ogni componente della commissione dispone di dieci punti di merito. Alla prova orale sono ammessi coloro che abbiano riportato in ogni prova scritta una votazione minima complessiva pari a 30. Si considera superato l'esame da parte dei candidati che abbiano conseguito, anche nella prova orale, un punteggio complessivo non inferiore a trenta. 2. Allo svolgimento della prova scritta presenziano almeno due componenti della commissione. 3. Dell'avvenuto superamento dell'esame la commissione rilascia certificazione all'interessato ai fini dell'iscrizione all'albo. Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserito nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare. All.1 Allegato A (art. 2) ELENCO DELLE MATERIE 1. Diritto costituzionale. 2. Diritto civile. 3. Diritto commerciale. I dossier dell’Ufficio studi del Consiglio nazionale forense – n. 4/2012 45 CONSIGLIO NAZIONALE FORENSE PRESSO IL MINISTERO DELLA GIUSTIZIA Ufficio studi 4. Diritto del lavoro. 5. Diritto penale. 6. Diritto amministrativo. 7. Diritto processuale penale. 8. Diritto processuale civile. 9. Diritto internazionale privato. 10. Ordinamento e deontologia professionale. Omissis I dossier dell’Ufficio studi del Consiglio nazionale forense – n. 4/2012 46 CONSIGLIO NAZIONALE FORENSE PRESSO IL MINISTERO DELLA GIUSTIZIA Ufficio studi Direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio del 7 settembre 2005 , n. 36 (05/36/CE) relativa al riconoscimento delle qualifiche professionali Omissis TITOLO I Disposizioni generali Art.1 Oggetto. La presente direttiva fissa le regole con cui uno Stato membro (in seguito denominato "Stato membro ospitante"), che sul proprio territorio subordina l'accesso a una professione regolamentata o il suo esercizio al possesso di determinate qualifiche professionali, riconosce, per l'accesso alla professione e il suo esercizio, le qualifiche professionali acquisite in uno o più Stati membri (in seguito denominati "Stati membri d'origine") e che permettono al titolare di tali qualifiche di esercitarvi la stessa professione. Art.2 Ambito di applicazione. 1. La presente direttiva si applica a tutti i cittadini di uno Stato membro che vogliano esercitare, come lavoratori subordinati o autonomi, compresi i liberi professionisti, una professione regolamentata in uno Stato membro diverso da quello in cui hanno acquisito le loro qualifiche professionali. 2. Ogni Stato membro può consentire, secondo norme sue proprie, ai cittadini degli Stati membri titolari di qualifiche professionali non acquisite in uno Stato membro, l'esercizio di una professione regolamentata sul proprio territorio ai sensi dell'articolo 3, paragrafo 1, lettera a). Per le professioni che rientrano nel titolo III, capo III, questo primo riconoscimento deve avvenire nel rispetto delle condizioni minime di formazione elencate in tale capo. 3. Qualora, per una determinata professione regolamentata, altre disposizioni specifiche direttamente relative al riconoscimento delle qualifiche professionali siano stabilite in uno strumento separato di diritto comunitario, le corrispondenti disposizioni della presente direttiva non si applicano. Art.3 1. Ai fini della presente direttiva si applicano le seguenti definizioni: a) "professione regolamentata": attività, o insieme di attività professionali, l'accesso alle quali e il cui esercizio, o una delle cui modalità di esercizio, sono subordinati direttamente o indirettamente, in forza di norme legislative, regolamentari o amministrative, al possesso di determinate qualifiche professionali; in particolare costituisce una modalità di esercizio l'impiego di un titolo professionale riservato da disposizioni legislative, regolamentari o amministrative a chi possiede una specifica qualifica professionale. Quando non si applica la prima frase, è assimilata ad una professione regolamentata una professione di cui al paragrafo 2; b) "qualifiche professionali": le qualifiche attestate da un titolo di formazione, un attestato di competenza - di cui all'articolo 11, lettera a), punto i) - e/o un'esperienza professionale; c) "titolo di formazione": diplomi, certificati e altri titoli rilasciati da un'autorità di uno Stato membro designata ai sensi delle disposizioni legislative, regolamentari e amministrative di tale Stato membro e che sanciscono una formazione professionale acquisita in maniera preponderante nella Comunità. Quando non si applica la prima frase, è assimilato ad un titolo di formazione un titolo di cui al paragrafo 3; I dossier dell’Ufficio studi del Consiglio nazionale forense – n. 4/2012 47 CONSIGLIO NAZIONALE FORENSE PRESSO IL MINISTERO DELLA GIUSTIZIA Ufficio studi d) "autorità competente": qualsiasi autorità o organismo abilitato da uno Stato membro in particolare a rilasciare o a ricevere titoli di formazione e altri documenti o informazioni, nonché a ricevere le domande e ad adottare le decisioni di cui alla presente direttiva; e) "formazione regolamentata": qualsiasi formazione specificamente orientata all'esercizio di una professione determinata e consistente in un ciclo di studi completato, eventualmente, da una formazione professionale, un tirocinio professionale o una pratica professionale. La struttura e il livello della formazione professionale, del tirocinio professionale o della pratica professionale sono stabiliti dalle disposizioni legislative, regolamentari o amministrative dello Stato membro in questione e sono soggetti a controllo o autorizzazione dell'autorità designata a tal fine; f) "esperienza professionale": l'esercizio effettivo e legittimo della professione in questione in uno Stato membro; g) "tirocinio di adattamento": l'esercizio di una professione regolamentata nello Stato membro ospitante sotto la responsabilità di un professionista qualificato, accompagnato eventualmente da una formazione complementare. Il tirocinio è oggetto di una valutazione. Le modalità del tirocinio di adattamento e della sua valutazione nonché lo status di tirocinante migrante sono determinati dalle autorità competenti dello Stato membro ospitante. Lo status di cui il tirocinante gode nello Stato membro ospitante, soprattutto in materia di diritto di soggiorno nonché di obblighi, diritti e benefici sociali, indennità e retribuzione, è stabilito dalle autorità competenti di detto Stato membro conformemente al diritto comunitario applicabile; h) "prova attitudinale": un controllo riguardante esclusivamente le conoscenze professionali del richiedente effettuato dalle autorità competenti dello Stato membro ospitante allo scopo di valutare l'idoneità del richiedente ad esercitare in tale Stato una professione regolamentata. Per consentire che sia effettuato tale controllo, le autorità competenti preparano un elenco delle materie che, in base ad un confronto tra la formazione richiesta nel loro Stato e quella avuta dal richiedente, non sono contemplate dal o dai titoli di formazione del richiedente. La prova attitudinale deve tener conto del fatto che il richiedente è un professionista qualificato nello Stato membro d'origine o di provenienza. Essa verte su materie da scegliere tra quelle che figurano nell'elenco e la cui conoscenza è una condizione essenziale per poter esercitare la professione nello Stato membro ospitante. Tale prova può altresì comprendere la conoscenza della deontologia applicabile alle attività interessate nello Stato membro ospitante. Le modalità della prova attitudinale e lo status, nello Stato membro ospitante, del richiedente che desidera prepararsi per sostenere la prova attitudinale in tale Stato sono stabiliti dalle autorità competenti di detto Stato membro; i) "dirigente d'azienda": qualsiasi persona che abbia svolto in un'impresa del settore professionale corrispondente: i) la funzione di direttore d'azienda o di filiale, o ii) la funzione di institore o vice direttore d'azienda, se tale funzione implica una responsabilità corrispondente a quella dell'imprenditore o del direttore d'azienda rappresentato, o iii) la funzione di dirigente con mansioni commerciali e/o tecniche e responsabile di uno o più reparti dell'azienda. 2. È assimilata a una professione regolamentata una professione esercitata dai membri di un'associazione o di un organismo di cui all'allegato I. Le associazioni o le organizzazioni di cui al primo comma hanno in particolare lo scopo di promuovere e di mantenere un livello elevato nel settore professionale in questione e a tal fine sono oggetto di un riconoscimento specifico da parte di uno Stato membro e rilasciano ai loro membri un titolo di formazione, esigono da parte loro il rispetto delle regole di condotta professionale da esse prescritte e conferiscono ai I dossier dell’Ufficio studi del Consiglio nazionale forense – n. 4/2012 48 CONSIGLIO NAZIONALE FORENSE PRESSO IL MINISTERO DELLA GIUSTIZIA Ufficio studi medesimi il diritto di usare un titolo o un'abbreviazione o di beneficiare di uno status corrispondente a tale titolo di formazione. Quando uno Stato membro riconosce un'associazione o un organismo di cui al primo comma, ne informa la Commissione, che pubblica un'adeguata comunicazione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea. 3. È assimilato a un titolo di formazione ogni titolo di formazione rilasciato in un paese terzo se il suo possessore ha, nella professione in questione, un'esperienza professionale di tre anni sul territorio dello Stato membro che ha riconosciuto tale titolo ai sensi dell'articolo 2, paragrafo 2 certificata dal medesimo. Art.4 Effetti del riconoscimento. 1. Il riconoscimento delle qualifiche professionali da parte dello Stato membro ospitante permette al beneficiario di accedere in tale Stato membro alla stessa professione per la quale è qualificato nello Stato membro d'origine e di esercitarla alle stesse condizioni dei cittadini dello Stato membro ospitante. 2. Ai fini della presente direttiva, la professione che l'interessato intende esercitare nello Stato membro ospitante sarà quella per la quale è qualificato nel proprio Stato membro d'origine, se le attività coperte sono comparabili. TITOLO II Libera prestazione di servizi Art.5 Principio di libera prestazione di servizi. 1. Fatte salve le disposizioni specifiche del diritto comunitario e gli articoli 6 e 7 della presente direttiva, gli Stati membri non possono limitare, per ragioni attinenti alle qualifiche professionali, la libera prestazione di servizi in un altro Stato membro: a) se il prestatore è legalmente stabilito in uno Stato membro per esercitarvi la stessa professione (in seguito denominato "Stato membro di stabilimento"), e b) in caso di spostamento del prestatore, se questi ha esercitato tale professione nello Stato membro di stabilimento per almeno due anni nel corso dei dieci anni che precedono la prestazione di servizi, se in tale Stato membro la professione non è regolamentata. La condizione che esige due anni di pratica non si applica se la professione o la formazione che porta alla professione è regolamentata. 2. Le disposizioni del presente titolo si applicano esclusivamente nel caso in cui il prestatore si sposta sul territorio dello Stato membro ospitante per esercitare, in modo temporaneo e occasionale, la professione di cui al paragrafo 1. Il carattere temporaneo e occasionale della prestazione è valutato caso per caso, in particolare in funzione della durata della prestazione stessa, della sua frequenza, della sua periodicità e della sua continuità. 3. In caso di spostamento, il prestatore è soggetto a norme professionali, di carattere professionale, legale o amministrativo, direttamente connesse alle qualifiche professionali, quali la definizione della professione, l'uso dei titoli e gravi errori professionali connessi direttamente e specificamente alla tutela e sicurezza dei consumatori, nonché le disposizioni disciplinari applicabili nello Stato membro ospitante ai professionisti che, ivi, esercitano la stessa professione. Art.6 Esenzioni. Ai sensi dell'articolo 5, paragrafo 1, lo Stato membro ospitante dispensa i prestatori di servizi stabiliti in un altro Stato membro dai requisiti imposti ai professionisti stabiliti sul suo territorio e riguardanti: I dossier dell’Ufficio studi del Consiglio nazionale forense – n. 4/2012 49 CONSIGLIO NAZIONALE FORENSE PRESSO IL MINISTERO DELLA GIUSTIZIA Ufficio studi a) l'autorizzazione, l'iscrizione o l'adesione a un'organizzazione o a un organismo professionale. Per facilitare l'applicazione di disposizioni disciplinari in vigore nel loro territorio, a norma dell'articolo 5, paragrafo 3, gli Stati membri possono prevedere un'iscrizione temporanea e automatica o un'adesione pro forma a tale organizzazione o organismo professionale, purché tale iscrizione o adesione non ritardi né complichi in alcun modo la prestazione di servizi e non comporti oneri supplementari per il prestatore di servizi. Una copia della dichiarazione e, se del caso, della proroga di cui all'articolo 7, paragrafo 1, corredata, per le professioni aventi ripercussioni in materia di pubblica sicurezza e di sanità pubblica ai sensi dell'articolo 7, paragrafo 4 o riconosciute automaticamente in virtù del titolo VII, capo III, di una copia dei documenti di cui all'articolo 7, paragrafo 2, è inviata dall'autorità competente alla pertinente organizzazione o organismo professionale e questa costituisce un'iscrizione temporanea e automatica o un'adesione pro forma a tal fine, b) l'iscrizione a un ente di previdenza sociale di diritto pubblico, per regolare con un ente assicuratore i conti relativi alle attività esercitate a profitto degli assicurati sociali. Tuttavia il prestatore di servizi informa in anticipo o, in caso di urgenza, successivamente, l'ente di cui alla lettera b), della sua prestazione di servizi. Art.7 Dichiarazione preventiva in caso di spostamento del prestatore. 1. Gli Stati membri possono esigere che, se il prestatore si sposta per la prima volta da uno Stato membro all'altro per fornire servizi, questi informi in anticipo l'autorità competente dello Stato membro ospitante con una dichiarazione scritta contenente informazioni sulla copertura assicurativa o analoghi mezzi di protezione personale o collettiva per la responsabilità professionale. Tale dichiarazione è rinnovata annualmente se il prestatore intende fornire servizi temporanei o occasionali in tale Stato membro durante l'anno in questione. Il prestatore può fornire la dichiarazione con qualsiasi mezzo. 2. Inoltre, per la prima prestazione di servizi o in caso di mutamento oggettivo della situazione comprovata dai documenti, gli Stati membri possono richiedere che la dichiarazione sia corredata dei seguenti documenti: a) una prova della nazionalità del prestatore, b) un attestato che certifichi che il titolare è legalmente stabilito in uno Stato membro per esercitare le attività in questione e che non gli è vietato esercitarle, anche su base temporanea, al momento del rilascio dell'attestato, c) una prova dei titoli di qualifiche professionali, d) nei casi di cui all'articolo 5, paragrafo 1, lettera b), una prova con qualsiasi mezzo che il prestatore ha esercitato l'attività in questione per almeno due anni nei precedenti dieci anni, e) per le professioni nel settore della sicurezza, qualora lo Stato membro lo richieda per i propri cittadini, la prova di assenza di condanne penali. 3. La prestazione è effettuata con il titolo professionale dello Stato membro di stabilimento allorché un siffatto titolo regolamentato esista in detto Stato membro per l'attività professionale di cui trattasi. Questo titolo è indicato nella lingua ufficiale o in una delle lingue ufficiali dello Stato membro di stabilimento onde evitare confusioni con il titolo professionale dello Stato membro ospitante. Nei casi in cui il suddetto titolo professionale non esista nello Stato membro di stabilimento il prestatore indica il suo titolo di formazione nella lingua ufficiale o in una delle lingue ufficiali di detto Stato membro. In via eccezionale la prestazione è effettuata con il titolo professionale dello Stato membro ospitante per i casi di cui al titolo III, capo III. 4. All'atto della prima prestazione di servizi, nel caso delle professioni regolamentate aventi ripercussioni in materia di pubblica sicurezza o di sanità pubblica, che non beneficiano del riconoscimento ai sensi del titolo III, capo III, l'autorità competente dello Stato membro ospitante può procedere ad una verifica delle qualifiche professionali del prestatore prima della prima prestazione di servizi. Questa verifica preliminare è I dossier dell’Ufficio studi del Consiglio nazionale forense – n. 4/2012 50 CONSIGLIO NAZIONALE FORENSE PRESSO IL MINISTERO DELLA GIUSTIZIA Ufficio studi possibile unicamente se è finalizzata a evitare danni gravi per la salute o la sicurezza del destinatario del servizio per la mancanza di qualifica professionale del prestatore e non va oltre quanto è necessario a tal fine. Entro un mese al massimo dalla ricezione della dichiarazione e dei documenti che la corredano, l'autorità competente si impegna ad informare il prestatore della sua decisione di non verificare le sue qualifiche o del risultato del controllo. Qualora una difficoltà causi un ritardo, l'autorità competente comunica entro il primo mese al prestatore il motivo del ritardo e il calendario da adottare ai fini di una decisione, che deve essere presa in maniera definitiva entro il secondo mese dal ricevimento della documentazione completa. In caso di differenze sostanziali tra le qualifiche professionali del prestatore e la formazione richiesta nello Stato membro ospitante, nella misura in cui tale differenza sia tale da nuocere alla pubblica sicurezza o alla sanità pubblica, lo Stato membro ospitante è tenuto ad offrire al prestatore la possibilità di dimostrare di avere acquisito le conoscenze o le competenze mancanti, in particolare mediante una prova attitudinale. Comunque la prestazione di servizi deve poter essere effettuata entro il mese successivo alla decisione adottata in applicazione del comma precedente. In mancanza di reazioni da parte dell'autorità competente entro il termine fissato nei commi precedenti, la prestazione di servizi può essere effettuata. Nei casi in cui le qualifiche sono state verificate ai sensi del presente paragrafo, la prestazione di servizi è effettuata con il titolo professionale dello Stato membro ospitante. Art.8 Cooperazione amministrativa. 1. Le autorità competenti dello Stato membro ospitante possono chiedere alle autorità competenti dello Stato membro di stabilimento, per ciascuna prestazione, di fornire qualsivoglia informazione pertinente circa la legalità dello stabilimento e la buona condotta del prestatore nonché l'assenza di sanzioni disciplinari o penali di carattere professionale. Le autorità competenti dello Stato membro di stabilimento comunicano dette informazioni ai sensi dell'articolo 56. 2. Le autorità competenti provvedono affinché lo scambio di tutte le informazioni necessarie per un reclamo del destinatario di un servizio contro un prestatore avvenga correttamente. I destinatari sono informati dell'esito del reclamo. Art.9 Informazione ai destinatari del servizio. Nei casi in cui la prestazione è effettuata con il titolo professionale dello Stato membro di stabilimento o con il titolo di formazione del prestatore, oltre alle altre informazioni previste dal diritto comunitario, le autorità competenti dello Stato membro ospitante possono richiedere al prestatore di fornire al destinatario del servizio alcune o tutte le seguenti informazioni: a) se il prestatore è iscritto in un registro commerciale o in un analogo registro pubblico, il registro in cui è iscritto, il suo numero d'iscrizione o un mezzo d'identificazione equivalente, che appaia in tale registro; b) se l'attività è sottoposta a un regime di autorizzazione nello Stato membro di stabilimento, gli estremi della competente autorità di vigilanza; c) l'ordine professionale, o analogo organismo, presso cui il prestatore è iscritto; d) il titolo professionale o, ove il titolo non esista, il titolo di formazione del prestatore, e lo Stato membro in cui è stato conseguito; e) se il prestatore esercita un'attività soggetta all'IVA, il numero d'identificazione IVA di cui all'articolo 22, paragrafo 1, della direttiva 77/388/CEE del Consiglio, del 17 maggio 1977, in materia di armonizzazione delle legislazioni degli Stati membri relative alle imposte sulla cifra d'affari. Sistema comune d'imposta sul valore aggiunto: base imponibile uniforme; I dossier dell’Ufficio studi del Consiglio nazionale forense – n. 4/2012 51 CONSIGLIO NAZIONALE FORENSE PRESSO IL MINISTERO DELLA GIUSTIZIA Ufficio studi f) le prove di qualsiasi copertura assicurativa o analoghi mezzi di tutela personale o collettiva per la responsabilità professionale. TITOLO III Libertà di stabilimento CAPO I Regime generale di riconoscimento di titoli di formazione Art.10 Ambito di applicazione. Il presente capo si applica a tutte le professioni non coperte dai capi II e III del presente titolo e nei seguenti casi in cui i richiedenti, per una ragione specifica ed eccezionale, non soddisfano le condizioni previste in detti capi: a) per le attività elencate all'allegato IV, qualora il migrante non soddisfi i requisiti di cui agli articoli 17, 18 e 19; b) per i medici chirurgo con formazione di base, i medici chirurghi specialisti, gli infermieri responsabili dell'assistenza generale, i dentisti, i dentisti specialisti, i veterinari, le ostetriche, i farmacisti e gli architetti, qualora il migrante non soddisfi i requisiti di pratica professionale effettiva e lecita previsti agli articoli 23, 27, 33, 37, 39, 43 e 49; c) per gli architetti, qualora il migrante sia in possesso di un titolo di formazione non elencato all'allegato V, punto 5.7; d) fatti salvi gli articoli 21, paragrafo 1, 23 e 27 per i medici, gli infermieri, i dentisti, i veterinari, le ostetriche, i farmacisti e gli architetti in possesso di titoli di formazione specialistica, che devono seguire la formazione che porta al possesso dei titoli elencati all'allegato V, punti 5.1.1, 5.2.2, 5.3.2, 5.4.2, 5.5.2, 5.6.2 e 5.7.1, e solamente ai fini del riconoscimento della pertinente specializzazione; e) per gli infermieri responsabili dell'assistenza generale e per gli infermieri specializzati in possesso di titoli di formazione specialistica, che seguono la formazione che porta al possesso dei titoli elencati all'allegato V, punto 5.2.2, qualora il migrante chieda il riconoscimento in un altro Stato membro in cui le pertinenti attività professionali sono esercitate da infermieri specializzati sprovvisti della formazione di infermiere responsabile dell'assistenza generale; f) per gli infermieri specializzati sprovvisti della formazione di infermiere responsabile dell'assistenza generale, qualora il migrante chieda il riconoscimento in un altro Stato membro in cui le pertinenti attività professionali sono esercitate da infermieri responsabili dell'assistenza generale, da infermieri specializzati sprovvisti della formazione di infermiere responsabile dell'assistenza generale o da infermieri specializzati in possesso di titoli di formazione specialistica, che seguono la formazione che porta al possesso dei titoli elencati all'allegato V, punto 5.2.2; g) per i migranti in possesso dei requisiti previsti all'articolo 3, paragrafo 3. Art.11 Livelli di qualifica. Ai fini dell'applicazione dell'articolo 13, le qualifiche professionali sono raggruppate nei livelli sottoindicati: a) un attestato di competenza rilasciato da un'autorità competente dello Stato membro d'origine designata ai sensi delle disposizioni legislative, regolamentari o amministrative di tale Stato membro, sulla base: i) o di una formazione non facente parte di un certificato o diploma ai sensi delle lettere b), c), d) o e), o di un esame specifico non preceduto da una formazione o dell'esercizio a tempo pieno della professione per tre I dossier dell’Ufficio studi del Consiglio nazionale forense – n. 4/2012 52 CONSIGLIO NAZIONALE FORENSE PRESSO IL MINISTERO DELLA GIUSTIZIA Ufficio studi anni consecutivi in uno Stato membro o a tempo parziale per un periodo equivalente nei precedenti dieci anni, ii) o di una formazione generale a livello d'insegnamento elementare o secondario attestante che il titolare possiede conoscenze generali; b) un certificato che attesta il compimento di un ciclo di studi secondari, i) o generale completato da un ciclo di studi o di formazione professionale diversi da quelli di cui alla lettera c) e/o dal tirocinio o dalla pratica professionale richiesti in aggiunta a tale ciclo di studi, ii) o tecnico o professionale, completato eventualmente da un ciclo di studi o di formazione professionale di cui al punto i), e/o dal tirocinio o dalla pratica professionale richiesti in aggiunta a tale ciclo di studi; c) un diploma che attesta il compimento di i) o una formazione a livello di insegnamento post-secondario diverso da quello di cui alle lettere d) ed e) di almeno un anno o di una durata equivalente a tempo pùarziale, di cui una delle condizioni di accesso è, di norma, il completamento del ciclo di studi secondari richiesto per accedere all'insegnamento universitario o superiore ovvero il completamento di una formazione scolastica equivalente al secondo ciclo di studi secondari, nonché la formazione professionale eventualmente richiesta oltre al ciclo di studi post-secondari; ii) o, nel caso di professione regolamentata, una formazione a struttura particolare inclusa nell'allegato II equivalente al livello di formazione indicato al punto i) che conferisce un analogo livello professionale e prepara a un livello analogo di responsabilità e funzioni; d) un diploma che attesta il compimento di una formazione a livello di insegnamento post-secondario di una durata minima di tre e non superiore a quattro anni o di una durata equivalente a tempo parziale, impartita presso un'università o un istituto d'insegnamento superiore o un altro istituto che impartisce una formazione di livello equivalente, nonché la formazione professionale eventualmente richiesta oltre al ciclo di studi postsecondari; e) un diploma attestante che il titolare ha completato un ciclo di studi post-secondari della durata di almeno quattro anni, o di una durata equivalente a tempo parziale, presso un'università o un istituto d'insegnamento superiore ovvero un altro istituto di livello equivalente e, se del caso, che ha completato con successo la formazione professionale richiesta in aggiunta al ciclo di studi post-secondari. La Commissione può adeguare l’elenco di cui all’allegato II per tener conto della formazione che soddisfi i requisiti previsti al primo comma, lettera c), punto ii). Tale misura, intesa a modificare elementi non essenziali della presente direttiva, è adottata secondo la procedura di regolamentazione con controllo di cui all’articolo 58, paragrafo 3. Art.12 Titoli di formazione assimilati. È assimilato a un titolo di formazione che sancisce una formazione di cui all'articolo 11, anche per quanto riguarda il livello, ogni titolo di formazione o insieme di titoli di formazione rilasciato da un'autorità competente in uno Stato membro, se sancisce una formazione acquisita nella Comunità, che è riconosciuta da tale Stato membro come di livello equivalente e conferisce gli stessi diritti d'accesso o di esercizio di una professione o prepara al relativo esercizio. È altresì assimilata ad un titolo di formazione, alle stesse condizioni del primo comma, ogni qualifica professionale che, pur non rispondendo ai requisiti delle norme legislative, regolamentari o amministrative dello Stato membro d'origine per l'accesso a una professione o il suo esercizio, conferisce al suo titolare diritti acquisiti in virtù di tali disposizioni. Ciò si applica, in particolare, se lo Stato membro d'origine eleva il livello di formazione richiesto per l'ammissione ad una professione e per il suo esercizio, e se una persona che ha seguito una precedente formazione, che non risponde ai requisiti della nuova qualifica, beneficia dei diritti acquisiti in forza delle disposizioni nazionali legislative, regolamentari o amministrative; in tal caso, I dossier dell’Ufficio studi del Consiglio nazionale forense – n. 4/2012 53 CONSIGLIO NAZIONALE FORENSE PRESSO IL MINISTERO DELLA GIUSTIZIA Ufficio studi detta formazione precedente è considerata dallo Stato membro ospitante, ai fini dell'applicazione dell'articolo 13, corrispondente al livello della nuova formazione. Art.13 Condizioni del riconoscimento. 1. Se, in uno Stato membro ospitante, l'accesso a una professione regolamentata o il suo esercizio sono subordinati al possesso di determinate qualifiche professionali, l'autorità competente di tale Stato membro dà accesso alla professione e ne consente l'esercizio, alle stesse condizioni dei suoi cittadini, ai richiedenti in possesso dell'attestato di competenza o del titolo di formazione prescritto, per accedere alla stessa professione o esercitarla sul suo territorio, da un altro Stato membro. Gli attestati di competenza o i titoli di formazione soddisfano le seguenti condizioni: a) essere stati rilasciati da un'autorità competente in uno Stato membro, designata ai sensi delle disposizioni legislative, regolamentari o amministrative di tale Stato; b) attestare un livello di qualifica professionale almeno equivalente al livello immediatamente anteriore a quello richiesto nello Stato membro ospitante, come descritto all'articolo 11. 2. L'accesso alla professione e il suo esercizio, di cui al paragrafo 1, sono consentiti anche ai richiedenti che abbiano esercitato a tempo pieno la professione di cui a tale paragrafo per due anni nel corso dei precedenti dieci, in un altro Stato membro che non la regolamenti e abbiano uno o più attestati di competenza o uno o più titoli di formazione. Gli attestati di competenza o i titoli di formazione soddisfano le seguenti condizioni: a) essere stati rilasciati da un'autorità competente in uno Stato membro, designata ai sensi delle disposizioni legislative, regolamentari o amministrative di tale Stato membro; b) attestare un livello di qualifica professionale almeno equivalente al livello immediatamente anteriore a quello richiesto nello Stato membro ospitante, come descritto all'articolo 11; c) attestare la preparazione del titolare all'esercizio della professione interessata. Tuttavia, non si possono chiedere i due anni di esperienza professionale, di cui al primo comma, se i titoli di formazione posseduti dal richiedente sanciscono una formazione regolamentata ai sensi dell'articolo 3, paragrafo 1, lettera e) dei livelli di qualifiche di cui all'articolo 11, lettere b), c), d) ed e). Sono considerate formazioni regolamentate del livello di cui all'articolo 11, lettera c) quelle di cui all'allegato III. La Commissione può adeguare l’elenco di cui all’allegato III per tener conto di formazioni regolamentate che conferiscono un analogo livello professionale e preparano a un livello analogo di responsabilità e funzioni. Tali misure, intese a modificare elementi non essenziali della presente direttiva, sono adottate secondo la procedura di regolamentazione con controllo di cui all’articolo 58, paragrafo 3. 3. In deroga al paragrafo 1, lettera b) e al paragrafo 2, lettera b), lo Stato membro ospitante autorizza l'accesso ad una professione regolamentata e l'esercizio della stessa se l'accesso a questa professione è subordinato sul suo territorio al possesso di un titolo di formazione che attesta il compimento di una formazione a livello di insegnamento superiore o universitario di una durata pari a quattro anni e se il richiedente possiede un titolo di formazione di cui all'articolo 11, lettera c). Art.14 Provvedimenti di compensazione. 1. L'articolo 13 non impedisce allo Stato membro ospitante di esigere dal richiedente, in uno dei seguenti casi, un tirocinio di adattamento non superiore a tre anni o una prova attitudinale: I dossier dell’Ufficio studi del Consiglio nazionale forense – n. 4/2012 54 CONSIGLIO NAZIONALE FORENSE PRESSO IL MINISTERO DELLA GIUSTIZIA Ufficio studi a) se la durata della formazione da lui seguita ai sensi dell'articolo 13, paragrafo 1 o 2, è inferiore di almeno un anno a quella richiesta nello Stato membro ospitante; b) se la formazione ricevuta riguarda materie sostanzialmente diverse da quelle coperte dal titolo di formazione richiesto nello Stato membro ospitante; c) se la professione regolamentata nello Stato membro ospitante include una o più attività professionali regolamentate, mancanti nella corrispondente professione dello Stato membro d'origine del richiedente ai sensi dell'articolo 4, paragrafo 2, e se la differenza è caratterizzata da una formazione specifica, richiesta nello Stato membro ospitante e relativa a materie sostanzialmente diverse da quelle dell'attestato di competenza o del titolo di formazione in possesso del richiedente. 2. Se lo Stato membro ospitante ricorre alla possibilità di cui al paragrafo 1, esso lascerà al richiedente la scelta tra tirocinio di adattamento e prova attitudinale. Se uno Stato membro ritiene che, per una determinata professione, sia necessario derogare alla previsione di cui al primo comma che lascia al richiedente la scelta tra tirocinio di adattamento e prova attitudinale, esso ne informa preventivamente gli altri Stati membri e la Commissione, fornendo adeguata giustificazione della deroga. Se la Commissione, ricevute tutte le informazioni necessarie, ritiene che la deroga di cui al secondo comma sia inappropriata o non conforme al diritto comunitario, essa chiede, entro tre mesi, allo Stato membro interessato di astenersi dall'adottarla. In mancanza di una reazione della Commissione, scaduto il suddetto termine, la deroga può essere applicata. 3. Per quanto riguarda le professioni il cui esercizio richieda una conoscenza precisa del diritto nazionale e per le quali la prestazione di consulenza e/o assistenza in materia di diritto nazionale costituisca un elemento essenziale e costante dell'attività professionale, lo Stato membro ospitante può, in deroga al principio enunciato nel paragrafo 2, che lascia al richiedente il diritto di scelta, prescrivere un tirocinio di adattamento o una prova attitudinale. Questa disposizione si applica anche ai casi previsti dall'articolo 10, lettere b) e c), dall'articolo 10, lettera d) per quanto riguarda i medici e i dentisti, dall'articolo 10, lettera f) qualora il migrante chieda il riconoscimento in un altro Stato membro in cui le pertinenti attività professionali sono esercitate da infermieri, responsabili dell'assistenza generale e per gli infermieri specializzati in possesso di titoli di formazione specialistica, che seguono la formazione che porta al possesso dei titoli elencati all'allegato V, punto 5.2.2 e dall'articolo 10, lettera g). Nei casi di cui all'articolo 10, lettera a), lo Stato membro ospitante può prescrivere un tirocinio di adattamento o una prova attitudinale nel caso di attività di lavoratore autonomo o funzioni direttive in una società che richiedono la conoscenza e l'applicazione di specifiche disposizioni nazionali vigenti, a condizione che la conoscenza e l'applicazione di dette disposizioni nazionali siano richieste dalle competenti autorità dello Stato membro ospitante anche per l'accesso alle attività in questione da parte dei propri cittadini. 4. Ai fini dell'applicazione del paragrafo 1, lettere b) e c), per "materie sostanzialmente diverse" si intendono materie la cui conoscenza è essenziale all'esercizio della professione e che in termini di durata o contenuto sono, nella formazione dello Stato membro ospitante, molto diverse rispetto alla formazione ricevuta dal migrante. 5. Il paragrafo 1 si applica rispettando il principio di proporzionalità. In particolare, se lo Stato membro ospitante intende esigere dal richiedente un tirocinio di adattamento o una prova attitudinale, esso deve innanzi tutto verificare se le conoscenze acquisite da quest'ultimo nel corso della sua esperienza professionale in uno Stato membro o in un paese terzo, possono colmare la differenza sostanziale di cui al paragrafo 4, o parte di essa. I dossier dell’Ufficio studi del Consiglio nazionale forense – n. 4/2012 55 CONSIGLIO NAZIONALE FORENSE PRESSO IL MINISTERO DELLA GIUSTIZIA Ufficio studi Art.15 Dispensa da provvedimenti di compensazione in base a piattaforme comuni. 1. Ai fini del presente articolo, per "piattaforme comuni" si intende l'insieme dei criteri delle qualifiche professionali in grado di colmare le differenze sostanziali individuate tra i requisiti in materia di formazione esistenti nei vari Stati membri per una determinata professione. Queste differenze sostanziali sono individuate tramite il confronto tra la durata ed i contenuti della formazione in almeno due terzi degli Stati membri, inclusi tutti gli Stati membri che regolamentano la professione in questione. Le differenze nei contenuti della formazione possono risultare dalle differenze sostanziali nel campo di applicazione delle attività professionali. 2 Qualora la Commissione, dopo aver consultato gli Stati membri, ritenga che un progetto di piattaforma comune faciliti il riconoscimento reciproco delle qualifiche professionali, può presentare un progetto di provvedimenti in vista della loro adozione. Tali misure, intese a modificare elementi non essenziali della presente direttiva completandola, sono adottate secondo la procedura di regolamentazione con controllo di cui all’articolo 58, paragrafo 3. 3. Qualora le qualifiche professionali del richiedente rispondano ai criteri stabiliti nel provvedimento adottato conformemente al paragrafo 2, lo Stato membro ospitante dispensa dall'applicazione dei provvedimenti di compensazione di cui all'articolo 14. 4. I paragrafi da 1 a 3 non pregiudicano la competenza degli Stati membri a determinare le qualifiche professionali richieste per l'esercizio delle professioni sul loro territorio nonché il contenuto e l'organizzazione dei rispettivi sistemi di istruzione e di formazione professionale. 5. Se uno Stato membro ritiene che i criteri stabiliti in una misura adottata a norma del paragrafo 2 non offrano più garanzie adeguate quanto alle qualifiche professionali, ne informa di conseguenza la Commissione. La Commissione, se del caso, presenta un progetto di misura in vista della sua adozione. Tale misura, intesa a modificare elementi non essenziali della presente direttiva completandola, è adottata secondo la procedura di regolamentazione con controllo di cui all’articolo 58, paragrafo 3. 6. La Commissione presenta al Parlamento europeo ed al Consiglio, entro il 20 ottobre 2010, una relazione sul funzionamento del presente articolo e, se necessario, proposte adeguate di modifica dello stesso articolo. CAPO II Riconoscimento dell'esperienza professionale Art.16 Requisiti in materia di esperienza professionale. Se, in uno Stato membro, l'accesso a una delle attività elencate all'allegato IV o il suo esercizio è subordinato al possesso di conoscenze e competenze generali, commerciali o professionali, lo Stato membro riconosce come prova sufficiente di tali conoscenze e competenze l'aver esercitato l'attività considerata in un altro Stato membro. L'attività deve essere esercitata ai sensi degli articoli 17, 18 e 19. Art.17 Attività di cui all'elenco I dell'allegato IV. 1. In caso di attività di cui all'elenco I dell'allegato IV, l'attività deve essere stata precedentemente esercitata: a) per sei anni consecutivi come lavoratore autonomo o dirigente d'azienda; oppure b) per tre anni consecutivi come lavoratore autonomo o dirigente d'azienda, se il beneficiario prova di aver in precedenza ricevuto, per l'attività in questione, una formazione di almeno tre anni sancita da un certificato I dossier dell’Ufficio studi del Consiglio nazionale forense – n. 4/2012 56 CONSIGLIO NAZIONALE FORENSE PRESSO IL MINISTERO DELLA GIUSTIZIA Ufficio studi riconosciuto dallo Stato membro o giudicata del tutto valida da un competente organismo professionale; oppure c) per quattro anni consecutivi come lavoratore autonomo o dirigente d'azienda, se il beneficiario prova di aver in precedenza ricevuto, per l'attività in questione, una formazione di almeno due anni sancita da un certificato riconosciuto dallo Stato membro o giudicata del tutto valida da un competente organismo professionale; oppure d) per tre anni consecutivi come lavoratore autonomo, se il beneficiario prova di aver esercitato l'attività in questione per almeno cinque anni come lavoratore subordinato; oppure e) per cinque anni consecutivi in funzioni direttive, di cui almeno tre anni con mansioni tecniche che implichino la responsabilità di almeno uno dei reparti dell'azienda, se il beneficiario prova di aver in precedenza ricevuto, per l'attività in questione, una formazione di almeno tre anni sancita da un certificato riconosciuto dallo Stato membro o giudicata del tutto valida da un competente organismo professionale. 2. Nei casi di cui alle lettere a) e d) l'attività non deve essere cessata da più di 10 anni alla data di presentazione della documentazione completa dell'interessato all'autorità competente di cui all'articolo 56. 3. Il paragrafo 1, lettera e) non si applica alle attività del gruppo ex 855 (parrucchieri) della nomenclatura ISIC. Art.18 Attività di cui all'elenco II dell'allegato IV. 1. In caso di attività di cui all'elenco II dell'allegato IV, l'attività in questione deve essere stata precedentemente esercitata: a) per cinque anni consecutivi come lavoratore autonomo o dirigente d'azienda; oppure b) per tre anni consecutivi come lavoratore autonomo o dirigente d'azienda, se il beneficiario prova di aver in precedenza ricevuto, per l'attività in questione, una formazione di almeno tre anni sancita da un certificato riconosciuto dallo Stato membro o giudicata del tutto valida da un competente organismo professionale; oppure c) per quattro anni consecutivi come lavoratore autonomo o dirigente d'azienda, se il beneficiario prova di aver in precedenza ricevuto, per l'attività in questione, una formazione di almeno due anni sancita da un certificato riconosciuto dallo Stato membro o giudicata del tutto valida da un competente organismo professionale; oppure d) per tre anni consecutivi come lavoratore autonomo o dirigente d'azienda, se il beneficiario prova di aver esercitato l'attività in questione per almeno cinque anni come lavoratore subordinato; oppure e) per cinque anni consecutivi come lavoratore subordinato, se il beneficiario prova di aver in precedenza ricevuto, per l'attività in questione, una formazione di almeno tre anni sancita da un certificato riconosciuto dallo Stato membro o giudicata del tutto valida da un competente organismo professionale; oppure f) per sei anni consecutivi come lavoratore subordinato, se il beneficiario prova di aver in precedenza ricevuto, per l'attività in questione, una formazione di almeno due anni sancita da un certificato riconosciuto dallo Stato membro o giudicata del tutto valida da un competente organismo professionale. 2. Nei casi di cui alle lettere a) e d), l'attività non deve essere cessata da più di 10 anni alla data di presentazione della documentazione completa dell'interessato all'autorità competente di cui all'articolo 56. Art.19 Attività di cui all'elenco III dell'allegato IV. 1. In caso di attività di cui all'elenco III dell'allegato IV, l'attività in questione deve essere stata precedentemente esercitata: a) per tre anni consecutivi come lavoratore autonomo o dirigente d'azienda; oppure I dossier dell’Ufficio studi del Consiglio nazionale forense – n. 4/2012 57 CONSIGLIO NAZIONALE FORENSE PRESSO IL MINISTERO DELLA GIUSTIZIA Ufficio studi b) per due anni consecutivi come lavoratore autonomo o dirigente d'azienda, se il beneficiario prova di aver in precedenza ricevuto, per l'attività in questione, una formazione sancita da un certificato riconosciuto dallo Stato membro o giudicata del tutto valida da un competente organismo professionale; oppure c) per due anni consecutivi come lavoratore autonomo o dirigente d'azienda se il beneficiario prova di aver in precedenza esercitato l'attività in questione come lavoratore subordinato per almeno tre anni; oppure d) per tre anni consecutivi come lavoratore subordinato, se il beneficiario prova di aver in precedenza ricevuto, per l'attività in questione, una formazione sancita da un certificato riconosciuto dallo Stato membro o giudicata del tutto valida da un competente organismo professionale. 2. Nei casi di cui alle lettere a) e c), l'attività non deve essere cessata da più di 10 anni alla data di presentazione della documentazione completa dell'interessato all'autorità competente di cui all'articolo 56. Art.20 Adeguamento delle liste di attività di cui all’allegato IV La Commissione può adeguare le liste delle attività di cui all’allegato IV, oggetto del riconoscimento dell’esperienza professionale ai sensi dell’articolo 16, ai fini dell’aggiornamento o della chiarificazione della nomenclatura, senza che questo comporti una variazione delle attività collegate alle singole categorie. Tali misure, intese a modificare elementi non essenziali della presente direttiva, sono adottate secondo la procedura di regolamentazione con controllo di cui all’articolo 58, paragrafo 3 (1) . (1) Articolo sostituito dall'articolo 1 del Regolamento del Paralmento europeo e del Consiglio n. 1137 del 22 ottobre 2008. CAPO III Riconoscimento in base al coordinamento delle condizioni minime di formazione SEZIONE 1 Disposizioni generali. Art.21 Principio di riconoscimento automatico. 1. Ogni Stato membro riconosce i titoli di formazione di medico, che danno accesso alle attività professionali di medico con formazione di base e di medico specialista, di infermiere responsabile dell'assistenza generale, di dentista, di dentista specialista, di veterinario, di farmacista e di architetto, di cui all'allegato V e rispettivamente ai punti 5.1.1, 5.1.2, 5.2.2, 5.3.2, 5.3.3, 5.4.2, 5.6.2 e 5.7.1, conformi alle condizioni minime di formazione di cui rispettivamente agli articoli 24, 25, 31, 34, 35, 38, 44 e 46, e attribuisce loro, ai fini dell'accesso alle attività professionali e del loro esercizio, gli stessi effetti sul suo territorio che hanno i titoli di formazione che esso rilascia. I titoli di formazione devono essere rilasciati dai competenti organismi degli Stati membri ed essere eventualmente accompagnati dai certificati di cui all'allegato V e rispettivamente ai punti 5.1.1, 5.1.2, 5.2.2, 5.3.2, 5.3.3, 5.4.2, 5.6.2 e 5.7.1. Le disposizioni del primo e del secondo comma non pregiudicano i diritti acquisiti di cui agli articoli 23, 27, 33, 37, 39 e 49. 2. Ogni Stato membro riconosce, ai fini dell'esercizio della medicina generale in qualità di medico generico nel quadro del suo regime di previdenza sociale nazionale, i titoli di formazione di cui all'allegato V, punto 5.1.4 e rilasciati ai cittadini degli Stati membri dagli altri Stati membri ai sensi delle condizioni minime di formazione di cui all'articolo 28. La disposizione del primo comma non pregiudica i diritti acquisiti di cui all'articolo 30. I dossier dell’Ufficio studi del Consiglio nazionale forense – n. 4/2012 58 CONSIGLIO NAZIONALE FORENSE PRESSO IL MINISTERO DELLA GIUSTIZIA Ufficio studi 3. Ogni Stato membro riconosce i titoli di formazione di ostetrica, rilasciati ai cittadini degli Stati membri dagli altri Stati membri, elencati all'allegato V, punto 5.5.2, conformi alle condizioni minime di formazione di cui all'articolo 40 e rispondenti alle modalità di cui all'articolo 41, e attribuisce loro, ai fini dell'accesso alle attività professionali e del loro esercizio, gli stessi effetti sul suo territorio che hanno i titoli di formazione che esso rilascia. Questa disposizione non pregiudica i diritti acquisiti di cui agli articoli 23 e 43. 4. Tuttavia gli Stati membri non sono tenuti a dare effetto ai titoli di formazione di cui all'allegato V, punto 5.6.2 per la creazione di nuove farmacie aperte al pubblico. Per l'applicazione del presente paragrafo sono altresì considerate nuove farmacie le farmacie aperte da meno di tre anni. 5. I titoli di formazione di architetto di cui all'allegato V, punto 5.7.1. oggetto di riconoscimento automatico ai sensi del paragrafo 1, sanciscono un ciclo di formazione iniziata al più presto nel corso dell'anno accademico di riferimento di cui al suddetto allegato. 6. Ogni Stato membro subordina l'accesso e l'esercizio delle attività professionali di medico chirurgo, infermiere responsabile dell'assistenza generale, dentista, veterinario, ostetrica e farmacista al possesso di un titolo di formazione di cui all'allegato V e rispettivamente ai punti 5.1.1, 5.1.2, 5.1.4, 5.2.2, 5.3.2, 5.3.3, 5.4.2, 5.5.2 e 5.6.2 che garantisce che l'interessato ha acquisito nel corso di tutta la sua formazione le conoscenze e le competenze di cui all'articolo 24, paragrafo 3, all'articolo 31, paragrafo 6, all'articolo 34, paragrafo 3, all'articolo 38, paragrafo 3, all'articolo 40, paragrafo 3 e all'articolo 44, paragrafo 3. La Commissione può adeguare le conoscenze e le competenze di cui all’articolo 24, paragrafo 3, all’articolo 31, paragrafo 6, all’articolo 34, paragrafo 3, all’articolo 38, paragrafo 3, all’articolo 40, paragrafo 3, e all’articolo 44, paragrafo 3, al progresso scientifico e tecnico. Tali misure, intese a modificare elementi non essenziali della presente direttiva, sono adottate secondo la procedura di regolamentazione con controllo di cui all’articolo 58, paragrafo 3. In nessuno Stato membro, tale aggiornamento può comportare una modifica ai principi legislativi vigenti sul regime delle professioni per quanto concerne la formazione e le condizioni di accesso delle persone fisiche. 7. Ogni Stato membro notifica alla Commissione le disposizioni legislative, regolamentari e amministrative che esso adotta in materia di rilascio di titoli di formazione nei settori coperti dal presente capo. Inoltre per i titoli di formazione nel settore di cui alla sezione 8, questa notifica è inviata agli altri Stati membri. La Commissione pubblica un’adeguata comunicazione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea, indicando le denominazioni date dagli Stati membri ai titoli di formazione ed, eventualmente, l'organismo che rilascia il titolo di formazione, il certificato che accompagna tale titolo e il titolo professionale corrispondente, che compare nell'allegato V e, rispettivamente, nei punti 5.1.1, 5.1.2, 5.1.3, 5.1.4, 5.2.2, 5.3.2, 5.3.3, 5.4.2, 5.5.2, 5.6.2 e 5.7.1. Art.22 Disposizioni comuni sulla formazione. Per la formazione di cui agli articoli 24, 25, 28, 31, 34, 35, 38, 40, 44 e 46: a) gli Stati membri possono autorizzare una formazione a tempo parziale alle condizioni previste dalle autorità competenti; queste ultime fanno sì che la durata complessiva, il livello e la qualità di siffatta formazione non siano inferiori a quelli della formazione continua a tempo pieno; b) secondo le procedure specifiche di ciascuno Stato membro, la formazione e l'istruzione permanente permettono alle persone che hanno completato i propri studi di tenersi al passo con i progressi professionali in misura necessaria a mantenere prestazioni professionali sicure ed efficaci. Art.23 Diritti acquisiti. I dossier dell’Ufficio studi del Consiglio nazionale forense – n. 4/2012 59 CONSIGLIO NAZIONALE FORENSE PRESSO IL MINISTERO DELLA GIUSTIZIA Ufficio studi 1. Fatti salvi i diritti acquisiti specifici alle professioni interessate, se i titoli di formazione in medicina che danno accesso alle attività professionali di medico con formazione di base e di medico specialista, di infermiere responsabile dell'assistenza generale, di dentista, di dentista specialista, di veterinario, di ostetrica e di farmacista in possesso dei cittadini degli Stati membri non soddisfano l'insieme dei requisiti di formazione di cui agli articoli 24, 25, 31, 34, 35, 38, 40 e 44, ogni Stato membro riconosce come prova sufficiente i titoli di formazione rilasciati da tali Stati membri se tali titoli sanciscono il compimento di una formazione iniziata prima delle date di riferimento di cui all'allegato V, punti 5.1.1, 5.1.2, 5.2.2, 5.3.2, 5.3.3, 5.4.2, 5.5.2 e 5.6.2, se sono accompagnati da un attestato che certifica l'effettivo e lecito esercizio da parte dei loro titolari dell'attività in questione per almeno tre anni consecutivi nei cinque anni precedenti al rilascio dell'attestato. 2. Le stesse norme si applicano ai titoli di formazione in medicina che danno accesso alle attività professionali di medico con formazione di base e di medico specialista, di infermiere responsabile dell'assistenza generale, di dentista, di dentista specialista, di veterinario, di ostetrica e di farmacista acquisiti sul territorio della ex Repubblica democratica tedesca, che non soddisfano i requisiti minimi di formazione di cui agli articoli 24, 25, 31, 34, 35, 38, 40 e 44 se tali titoli sanciscono il compimento di una formazione iniziata: a) prima del 3 ottobre 1990 per i medici con formazione di base, infermieri responsabili dell'assistenza generale, dentisti, dentisti specialisti, veterinari, ostetriche, farmacisti e b) prima del 3 aprile 1992 per i medici specialisti. I titoli di formazione di cui al primo comma consentono l'esercizio delle attività professionali su tutto il territorio della Germania alle stesse condizioni dei titoli di formazione rilasciati dalle competenti autorità tedesche di cui all'allegato V, punti 5.1.1, 5.1.2, 5.2.2, 5.3.2, 5.3.3, 5.4.2, 5.5.2 e 5.6.2. 3. Fatto salvo l'articolo 37, paragrafo 1, ogni Stato membro riconosce i titoli di formazione in medicina, che danno accesso alle attività professionali di medico con formazione di base e di medico specialista, di infermiere responsabile dell'assistenza generale, di veterinario, di ostetrica, di farmacista e di architetto che sono in possesso di cittadini degli Stati membri e che sono stati rilasciati nell'ex Cecoslovacchia, o per i quali la corrispondente formazione è iniziata, per la Repubblica ceca e la Slovacchia, anteriormente al 1° gennaio 1993, qualora le autorità dell'uno o dell'altro Stato membro summenzionato attestino che detti titoli di formazione hanno sul loro territorio la stessa validità giuridica dei titoli che esse rilasciano e, per quanto riguarda gli architetti, la stessa validità giuridica dei titoli menzionati, per detti Stati membri, all'allegato VI, punto 6, per quanto riguarda l'accesso alle, e l'esercizio delle, attività professionali di medico con formazione di base, medico specialista, infermiere responsabile dell'assistenza generale, veterinario, ostetrica e farmacista, relativamente alle attività di cui all'articolo 45, paragrafo 2, e di architetto, relativamente alle attività di cui all'articolo 48. Detto attestato deve essere corredato di un certificato rilasciato dalle medesime autorità, il quale dimostri l'effettivo e lecito esercizio da parte dei cittadini di tali Stati membri, nel territorio di questi, delle attività in questione per almeno tre anni consecutivi nei cinque anni precedenti il rilascio del certificato. 4. Ogni Stato membro riconosce i titoli di formazione in medicina, che danno accesso alle attività professionali di medico con formazione di base e di medico specialista, di infermiere responsabile dell'assistenza generale, di dentista, di dentista specialista, di veterinario, di ostetrica, di farmacista e di architetto che sono in possesso di cittadini degli Stati membri e che sono stati rilasciati nell'ex Unione Sovietica, o per cui la corrispondente formazione è iniziata: a) per l'Estonia, anteriormente al 20 agosto 1991, b) per la Lettonia, anteriormente al 21 agosto 1991, c) per la Lituania, anteriormente all'11 marzo 1990, qualora le autorità di uno dei tre Stati membri summenzionati attestino che detti titoli hanno sul loro territorio la stessa validità giuridica dei titoli che esse I dossier dell’Ufficio studi del Consiglio nazionale forense – n. 4/2012 60 CONSIGLIO NAZIONALE FORENSE PRESSO IL MINISTERO DELLA GIUSTIZIA Ufficio studi rilasciano e, per quanto riguarda gli architetti, la stessa validità giuridica dei titoli menzionati, per detti Stati membri, all'allegato VI, punto 6, per quanto riguarda l'accesso alle, e l'esercizio delle, attività professionali di medico con formazione di base, medico specialista, infermiere responsabile dell'assistenza generale, dentista, dentista specialista, veterinario, ostetrica e farmacista, relativamente alle attività di cui all'articolo 45, paragrafo 2, e di architetto, relativamente alle attività di cui all'articolo 48. Detto attestato deve essere corredato di un certificato rilasciato dalle medesime autorità, il quale dimostri l'effettivo e lecito esercizio da parte dei cittadini di tali Stati membri, nel territorio di questi, delle attività in questione per almeno tre anni consecutivi nei cinque anni precedenti il rilascio del certificato. Per i titoli di formazione di veterinario rilasciati nell'ex Unione Sovietica o per i quali la corrispondente formazione è iniziata, per l'Estonia, anteriormente al 20 agosto 1991, l'attestato di cui al precedente comma deve essere corredato di un certificato rilasciato dalle autorità estoni, il quale dimostri l'effettivo e lecito esercizio da parte dei cittadini di tale Stato membro, nel territorio di questo, delle attività in questione per almeno cinque anni consecutivi nei sette anni precedenti il rilascio del certificato. 5. Ogni Stato membro riconosce i titoli di formazione in medicina, che danno accesso alle attività professionali di medico con formazione di base e di medico specialista, di infermiere responsabile dell'assistenza generale, di dentista, di dentista specialista, di veterinario, di ostetrica, di farmacista e di architetto che sono in possesso di cittadini degli Stati membri e che sono stati rilasciati nell'ex Jugoslavia, o per i quali la corrispondente formazione è iniziata, per la Slovenia, anteriormente al 25 giugno 1991, qualora le autorità dello Stato membro summenzionato attestino che detti titoli hanno sul loro territorio la stessa validità giuridica dei titoli che esse rilasciano e, per quanto riguarda gli architetti, la stessa validità giuridica dei titoli menzionati, per detto Stato membro, all'allegato VI, punto 6, per quanto riguarda l'accesso alle, e l'esercizio delle, attività professionali di medico con formazione di base, medico specialista, infermiere responsabile dell'assistenza generale, dentista, dentista specialista, veterinario, ostetrica e farmacista, relativamente alle attività di cui all'articolo 45, paragrafo 2, e di architetto, relativamente alle attività di cui all'articolo 48. Detto attestato deve essere corredato di un certificato rilasciato dalle medesime autorità, il quale dimostri l'effettivo e lecito esercizio da parte dei cittadini di tale Stato membro, nel territorio di questo, delle attività in questione per almeno tre anni consecutivi nei cinque anni precedenti il rilascio del certificato. 6. Ogni Stato membro riconosce come prova sufficiente per i cittadini dello Stato membro i cui titoli di formazione di medico, d'infermiere responsabile dell'assistenza generale, di dentista, di veterinario, d'ostetrica e di farmacista non corrispondono alle denominazioni che compaiono per tale Stato membro all'allegato V, punti 5.1.1, 5.1.2, 5.1.3, 5.1.4, 5.2.2, 5.3.2, 5.3.3, 5.4.2, 5.5.2 e 5.6.2, i titoli di formazione rilasciati da tali Stati membri se accompagnati da un certificato rilasciato da autorità od organi competenti. Il certificato di cui al primo comma attesta che i titoli di formazione sanciscono il compimento di una formazione ai sensi rispettivamente degli articoli 24, 25, 28, 31, 34, 35, 38, 40 e 44 e sono assimilati dallo Stato membro che li ha rilasciati a quelli le cui denominazioni appaiono all'allegato V, punti 5.1.1, 5.1.2, 5.1.3, 5.1.4, 5.2.2, 5.3.2, 5.3.3, 5.4.2, 5.5.2 e 5.6.2. Omissis CAPO IV Disposizioni comuni in materia di stabilimento Art.50 Documentazione e formalità. I dossier dell’Ufficio studi del Consiglio nazionale forense – n. 4/2012 61 CONSIGLIO NAZIONALE FORENSE PRESSO IL MINISTERO DELLA GIUSTIZIA Ufficio studi 1. Quando deliberano su una richiesta di autorizzazione per esercitare la professione regolamentata interessata ai sensi del presente titolo, le autorità competenti dello Stato membro ospitante possono chiedere i documenti e i certificati di cui all'allegato VII. I documenti di cui all'allegato VII, punto 1, lettere d), e) e f) al momento della loro presentazione non possono risalire a più di tre mesi. Stati membri, organismi e altre persone giuridiche garantiscono la riservatezza delle informazioni trasmesse. 2. In caso di dubbio fondato, lo Stato membro ospitante può richiedere alle autorità competenti di uno Stato membro una conferma dell'autenticità degli attestati e dei titoli di formazione rilasciati in questo altro Stato membro nonché, eventualmente, la conferma del fatto che il beneficiario soddisfa, per le professioni di cui al capo III del presente titolo, le condizioni minime di formazione di cui rispettivamente agli articoli 24, 25, 28, 31, 34, 35, 38, 40, 44 e 46. 3. In caso di dubbio fondato, qualora un titolo di formazione di cui all'articolo 3, paragrafo 1, lettera c) sia stato rilasciato da un'autorità competente di uno Stato membro e riguardi una formazione ricevuta in toto o in parte in un centro legalmente stabilito nel territorio di un altro Stato membro, lo Stato membro ospitante può verificare presso l'autorità competente dello Stato membro di origine: a) se il programma di formazione del centro che ha impartito la formazione è stato formalmente certificato dal centro di formazione situato nello Stato membro di origine; b) se il titolo di formazione rilasciato è lo stesso che si sarebbe ottenuto avendo seguito integralmente la formazione nello Stato membro di origine; e c) se tale titolo conferisce gli stessi diritti professionali nel territorio dello Stato membro di origine. 4. Se per accedere a una professione regolamentata, uno Stato membro ospitante esige dai suoi cittadini di prestare giuramento o una dichiarazione solenne e se la formula del giuramento o della dichiarazione non può essere usata dai cittadini degli altri Stati membri, lo Stato membro ospitante fa sì che gli interessati possano usare una formula adeguata ed equivalente. Art.51 Procedura di riconoscimento delle qualifiche professionali. 1. L'autorità competente dello Stato membro ospitante accusa ricevuta della documentazione del richiedente entro un mese a partire dal suo ricevimento e lo informa eventualmente dei documenti mancanti. 2. La procedura d'esame della richiesta di autorizzazione per l'esercizio di una professione regolamentata va completata prima possibile con una decisione debitamente motivata dell'autorità competente dello Stato membro ospitante e comunque entro tre mesi a partire dalla presentazione della documentazione completa da parte dell'interessato. Tuttavia questo termine può essere prorogato di un mese nei casi di cui ai capi I e II del presente titolo. 3. La decisione, o la mancata decisione nei termini prescritti, può essere oggetto di un ricorso giurisdizionale di diritto nazionale. Art.52 Uso del titolo professionale. 1. Se uno Stato membro ospitante regolamenta l'uso del titolo professionale relativo a un'attività della professione in questione, i cittadini di altri Stati membri autorizzati a esercitare la professione regolamentata in base al titolo III usano il titolo professionale dello Stato membro ospitante che in esso corrisponde a tale professione e ne usano l'eventuale abbreviazione. 2. Se nello Stato membro ospitante una professione è regolamentata da un'associazione o organizzazione ai sensi dell'articolo 3, paragrafo 2, i cittadini degli Stati membri possono usare il titolo professionale da essa rilasciato, o la sua abbreviazione, solo se possono provare di esserne membri. I dossier dell’Ufficio studi del Consiglio nazionale forense – n. 4/2012 62 CONSIGLIO NAZIONALE FORENSE PRESSO IL MINISTERO DELLA GIUSTIZIA Ufficio studi Se l'associazione o l'organizzazione subordina l'acquisizione della qualità di membro a determinati requisiti essa può farlo solo alle condizioni previste dalla presente direttiva, nei confronti dei cittadini di altri Stati membri che possiedano qualifiche professionali. TITOLO IV Modalità di esercizio della professione Art.53 Conoscenze linguistiche. I beneficiari del riconoscimento delle qualifiche professionali devono avere le conoscenze linguistiche necessarie all'esercizio della professione nello Stato membro ospitante. Art.54 Uso del titolo di studio. Fatti salvi gli articoli 7 e 52, lo Stato membro ospitante fa sì che gli interessati abbiano il diritto di usare il titolo di studio dello Stato membro d'origine, ed eventualmente la sua abbreviazione, nella lingua dello Stato membro d'origine. Lo Stato membro ospitante può prescrivere che il titolo sia seguito da nome e luogo dell'istituto o della giuria che l'ha rilasciato. Se il titolo di studio dello Stato membro d'origine può essere confuso con un titolo che, nello Stato membro ospitante, richiede una formazione complementare, non acquisita dal beneficiario, tale Stato membro ospitante può imporre a quest'ultimo di usare il titolo di studio dello Stato membro d'origine in una forma adeguata che esso gli indicherà. Art.55 Affiliazione a un regime assicurativo. Fatti salvi l'articolo 5, paragrafo 1, e l'articolo 6, primo comma, lettera b), gli Stati membri che, alle persone che hanno acquisito le qualifiche professionali sul loro territorio, chiedono un tirocinio preparatorio e/o un periodo d'esperienza professionale per essere affiliati ad un regime di assicurazione contro le malattie, dispensano da quest'obbligo i titolari di qualifiche professionali di medico e di dentista acquisite in un altro Stato membro. TITOLO V Cooperazione amministrativa e competenze esecutive Art.56 Autorità competenti. 1. Le autorità competenti dello Stato membro ospitante e di quello d'origine collaborano strettamente e si assistono reciprocamente per agevolare l'applicazione della presente direttiva. Essi garantiscono la riservatezza delle informazioni che scambiano. 2. Le autorità competenti dello Stato membro ospitante e dello Stato membro d'origine si scambiano informazioni concernenti l'azione disciplinare o le sanzioni penali adottate o qualsiasi altra circostanza specifica grave che potrebbero avere conseguenze sull'esercizio delle attività previste dalla presente direttiva, nel rispetto della normativa sulla protezione dei dati personali di cui alle direttive 95/46/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 24 ottobre 1995, relativa alla tutela delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, nonché alla libera circolazione di tali dati, e 2002/58/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 12 luglio 2002, relativa al trattamento dei dati personali e alla tutela della vita I dossier dell’Ufficio studi del Consiglio nazionale forense – n. 4/2012 63 CONSIGLIO NAZIONALE FORENSE PRESSO IL MINISTERO DELLA GIUSTIZIA Ufficio studi privata nel settore delle comunicazioni elettroniche (direttiva relativa alla vita privata e alle comunicazioni elettroniche). Lo Stato membro d'origine esamina la veridicità dei fatti e le sue autorità decidono la natura e la portata delle indagini da svolgere e comunicano allo Stato membro ospitante le conseguenze che traggono dalle informazioni di cui dispongono. 3. Ogni Stato membro designa, entro il 20 ottobre 2007, le autorità e gli organi competenti preposti a rilasciare o ricevere i titoli di formazione, altri documenti o informazioni, nonché quelli autorizzati a ricevere le domande e prendere le decisioni di cui alla presente direttiva e ne informano immediatamente gli altri Stati membri e la Commissione. 4. Ogni Stato membro designa un coordinatore dell'attività delle autorità di cui al paragrafo 1 e ne informa gli altri Stati membri e la Commissione. I coordinatori hanno i seguenti compiti: a) promuovere un'applicazione uniforme della presente direttiva; b) riunire ogni utile informazione per l'applicazione della presente direttiva e in particolare quelle relative alle condizioni d'accesso alle professioni regolamentate negli Stati membri. Per portare a termine il compito di cui alla lettera b), i coordinatori possono ricorrere ai punti di contatto di cui all'articolo 57. Art.57 Punti di contatto. Ogni Stato membro designa, entro il 20 ottobre 2007, un punto di contatto che ha i seguenti compiti: a) fornire ai cittadini e ai punti di contatto degli altri Stati membri ogni informazione utile al riconoscimento delle qualifiche professionali di cui alla presente direttiva e, in particolare, informazioni sulla legislazione nazionale che disciplina le professioni e il loro esercizio, compresa la legislazione sociale, nonché, se necessario, le norme deontologiche; b) assistere i cittadini nell'ottenimento dei diritti conferiti dalla presente direttiva cooperando eventualmente con altri punti di contatto e le competenti autorità dello Stato membro ospitante. Su richiesta della Commissione, i punti di contatto informano quest'ultima del risultato dei casi trattati ai sensi della lettera b), entro due mesi a partire dalla data in cui sono stati aditi. Art.58 Procedura di comitato 1. La Commissione è assistita da un comitato per il riconoscimento delle qualifiche professionali. 2. Nei casi in cui è fatto riferimento al presente paragrafo, si applicano gli articoli 5 e 7 della decisione 1999/468/CE, tenendo conto delle disposizioni dell’articolo 8 della stessa. Il termine di cui all’articolo 5, paragrafo 6, della decisione 1999/468/CE è fissato a due mesi. 3. Nei casi in cui è fatto riferimento al presente paragrafo, si applicano l’articolo 5 bis, paragrafi da 1 a 4, e l’articolo 7, della decisione 1999/468/CE, tenendo conto delle disposizioni dell’articolo 8 della stessa. Art.59 Consultazione. La Commissione assicura che vengano adeguatamente consultati esperti dei gruppi professionali interessati, in particolare nel contesto del lavoro del comitato di cui all'articolo 58, e fornisce una relazione motivata a questo comitato in merito a dette consultazioni. TITOLO VI I dossier dell’Ufficio studi del Consiglio nazionale forense – n. 4/2012 64 CONSIGLIO NAZIONALE FORENSE PRESSO IL MINISTERO DELLA GIUSTIZIA Ufficio studi Altre disposizioni Art.60 Relazioni. 1. A partire dal 20 ottobre 2007, gli Stati membri trasmettono alla Commissione, ogni due anni, una relazione sull'applicazione del sistema. Oltre a commenti generali, la relazione comprende una rilevazione statistica delle decisioni prese e una descrizione dei principali problemi derivanti dall'applicazione della presente direttiva. 2. A partire dal 20 ottobre 2007, la Commissione elabora ogni cinque anni una relazione sull'attuazione della presente direttiva. Art.61 Clausola di deroga. Se uno Stato membro incontra forti difficoltà nell'applicare una disposizione della presente direttiva, la Commissione esamina tali difficoltà insieme allo Stato membro interessato. Eventualmente, la Commissione decide, secondo la procedura di cui all'articolo 58, paragrafo 2, di permettere allo Stato membro interessato di derogare, per un certo periodo, all'applicazione della norma in questione. Art.62 Abrogazione. Le direttive 77/452/CEE, 77/453/CEE, 78/686/CEE, 78/687/CEE, 78/1026/CEE, 78/1027/CEE, 80/154/CEE, 80/155/CEE, 85/384/CEE, 85/432/CEE, 85/433/CEE, 89/48/CEE, 92/51/CEE, 93/16/CEE e 1999/42/CE sono abrogate a decorrere dal 20 ottobre 2007. I riferimenti alle direttive abrogate si intendono fatti alla presente direttiva e sono fatti salvi gli atti adottati sulla base di dette direttive. Art.63 Recepimento. Gli Stati membri mettono in vigore le disposizioni legislative, regolamentari e amministrative necessarie per conformarsi alla presente direttiva entro il 20 ottobre 2007. Essi ne informano immediatamente la Commissione. Quando gli Stati membri adottano tali disposizioni, queste contengono un riferimento alla presente direttiva o sono corredate di un siffatto riferimento all'atto della pubblicazione ufficiale. Le modalità di tale riferimento sono decise dagli Stati membri. Art.64 Entrata in vigore. La presente direttiva entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea. Art.65 Destinatari. Gli Stati membri sono destinatari della presente direttiva. Omissis I dossier dell’Ufficio studi del Consiglio nazionale forense – n. 4/2012 65 CONSIGLIO NAZIONALE FORENSE PRESSO IL MINISTERO DELLA GIUSTIZIA Ufficio studi Decreto legislativo 9 novembre 2007, n.206 (Attuazione della direttiva 2005/36/CE relativa al riconoscimento delle qualifiche professionali, nonché della direttiva 2006/100/CE che adegua determinate direttive sulla libera circolazione delle persone a seguito dell'adesione di Bulgaria e Romania) Omissis Titolo I DISPOSIZIONI GENERALI CAPO I Ambito di applicazione e definizioni Art.1 Oggetto 1. Il presente decreto disciplina il riconoscimento, per l'accesso alle professioni regolamentate e il loro esercizio, con esclusione di quelle il cui svolgimento sia riservato dalla legge a professionisti in quanto partecipi sia pure occasionalmente dell'esercizio di pubblici poteri ed in particolare le attività riservate alla professione notarile, delle qualifiche professionali gia' acquisite in uno o piu' Stati membri dell'Unione europea, che permettono al titolare di tali qualifiche di esercitare nello Stato membro di origine la professione corrispondente. 2. Restano salve le disposizioni vigenti che disciplinano il profilo dell'accesso al pubblico impiego. Art.2 Ambito di applicazione 1. Il presente decreto si applica ai cittadini degli Stati membri dell'Unione europea che vogliano esercitare sul territorio nazionale, quali lavoratori subordinati o autonomi, compresi i liberi professionisti, una professione regolamentata in base a qualifiche professionali conseguite in uno Stato membro dell'Unione europea e che, nello Stato d'origine, li abilita all'esercizio di detta professione. 2. Le disposizioni del presente decreto non si applicano ai cittadini degli Stati membri dell'Unione europea titolari di qualifiche professionali non acquisite in uno Stato membro, per i quali continuano ad applicarsi le disposizioni vigenti. Per le professioni che rientrano nel titolo III, capo IV, il riconoscimento deve avvenire nel rispetto delle condizioni minime di formazione elencate in tale capo. 3. Per il riconoscimento dei titoli di formazione acquisiti dai cittadini dei Paesi aderenti allo Spazio economico europeo e della Confederazione Svizzera, si applicano gli accordi in vigore con l'Unione europea. Art.3 Effetti del riconoscimento 1. Il riconoscimento delle qualifiche professionali operato ai sensi del presente decreto legislativo permette di accedere, se in possesso dei requisiti specificamente previsti, alla professione corrispondente per la quale i soggetti di cui all'articolo 2, comma 1, sono qualificati nello Stato membro d'origine e di esercitarla alle stesse condizioni previste dall'ordinamento italiano. 2. Ai fini dell'articolo 1, comma 1, la professione che l'interessato esercitera' sul territorio italiano sarà quella per la quale e' qualificato nel proprio Stato membro d'origine, se le attività sono comparabili. 3. Salvo quanto previsto dagli articoli 12 e 16, comma 10, con riguardo all'uso del titolo professionale, il prestatore può usare nella professione la denominazione del proprio titolo di studio, ed eventualmente la I dossier dell’Ufficio studi del Consiglio nazionale forense – n. 4/2012 66 CONSIGLIO NAZIONALE FORENSE PRESSO IL MINISTERO DELLA GIUSTIZIA Ufficio studi relativa abbreviazione, nella lingua dello Stato membro nel quale il titolo di studio e' stato conseguito. L'uso di detta denominazione o dell'abbreviazione non e' tuttavia consentito se idoneo ad ingenerare confusione con una professione regolamentata nel territorio nazionale, per la quale l'interessato non ha ottenuto il riconoscimento della qualifica professionale; in tal caso la denominazione potra' essere utilizzata a condizione che ad essa siano apportate le modifiche o aggiunte idonee alla differenziazione, stabilite dall'autorità competente di cui all'articolo 5. Art.4 Definizioni 1. Ai fini del presente decreto si applicano le seguenti definizioni: a) professione regolamentata : 1) l'attività, o l'insieme delle attività, il cui esercizio e' consentito solo a seguito di iscrizione in Ordini o Collegi o in albi, registri ed elenchi tenuti da amministrazioni o enti pubblici, se la iscrizione e' subordinata al possesso di qualifiche professionali o all'accertamento delle specifiche professionalità; 2) i rapporti di lavoro subordinato, se l'accesso ai medesimi e' subordinato, da disposizioni legislative o regolamentari, al possesso di qualifiche professionali; 3) l'attività esercitata con l'impiego di un titolo professionale il cui uso e' riservato a chi possiede una qualifica professionale; 4) le attività attinenti al settore sanitario nei casi in cui il possesso di una qualifica professionale e' condizione determinante ai fini della retribuzione delle relative prestazioni o della ammissione al rimborso; 5) le professioni esercitate dai membri di un'associazione o di un organismo di cui all'Allegato I. b) qualifiche professionali : le qualifiche attestate da un titolo di formazione, un attestato di competenza di cui all'articolo 19, comma 1, lettera a), numero 1), o un'esperienza professionale; non costituisce qualifica professionale quella attestata da una decisione di mero riconoscimento di una qualifica professionale acquisita in Italia adottata da parte di un altro Stato membro; c) titolo di formazione : diplomi, certificati e altri titoli rilasciati da un'università o da altro organismo abilitato secondo particolari discipline che certificano il possesso di una formazione professionale acquisita in maniera prevalente sul territorio della Comunità. Hanno eguale valore i titoli di formazione rilasciati da un Paese terzo se i loro possessori hanno maturato, nell'effettivo svolgimento dell'attività professionale, un'esperienza di almeno tre anni sul territorio dello Stato membro che ha riconosciuto tale titolo, certificata dal medesimo; d) autorità competente : qualsiasi autorità o organismo abilitato da disposizioni nazionali a rilasciare o a ricevere titoli di formazione e altri documenti o informazioni, nonché a ricevere le domande e ad adottare le decisioni di cui al presente decreto; e) formazione regolamentata : la formazione che porta al conseguimento degli attestati o qualifiche conseguiti ai sensi della legge 21 dicembre 1978, n. 845 e della legge 28 febbraio 1987, n. 56, nonché qualsiasi formazione che, secondo le prescrizioni vigenti, e' specificamente orientata all'esercizio di una determinata professione e consiste in un ciclo di studi completato, eventualmente, da una formazione professionale, un tirocinio professionale o una pratica professionale, secondo modalità stabilite dalla legge; f) esperienza professionale : l'esercizio effettivo e legittimo della professione; g) tirocinio di adattamento : l'esercizio di una professione regolamentata sotto la responsabilità di un professionista qualificato, accompagnato eventualmente da una formazione complementare secondo modalità stabilite dalla legge. Il tirocinio e' oggetto di una valutazione da parte dell'autorità competente; h) prova attitudinale : un controllo riguardante esclusivamente le conoscenze professionali del richiedente effettuato dalle autorità competenti allo scopo di valutare l'idoneità del richiedente ad esercitare una professione regolamentata. I dossier dell’Ufficio studi del Consiglio nazionale forense – n. 4/2012 67 CONSIGLIO NAZIONALE FORENSE PRESSO IL MINISTERO DELLA GIUSTIZIA Ufficio studi i) dirigente d'azienda : qualsiasi persona che abbia svolto in un'impresa del settore professionale corrispondente: 1) la funzione di direttore d'azienda o di filiale; 2) la funzione di institore o vice direttore d'azienda, se tale funzione implica una responsabilità corrispondente a quella dell'imprenditore o del direttore d'azienda rappresentato; 3) la funzione di dirigente responsabile di uno o piu' reparti dell'azienda, con mansioni commerciali o tecniche; l) Stato membro di stabilimento : lo stato membro dell'Unione europea nel quale il prestatore e' legalmente stabilito per esercitarvi una professione; m) Stato membro d'origine : lo Stato membro in cui il cittadino dell'Unione europea ha acquisito le proprie qualifiche professionali; n) piattaforma comune : l'insieme dei criteri delle qualifiche professionali in grado di colmare le differenze sostanziali individuate tra i requisiti in materia di formazione esistenti nei vari Stati membri per una determinata professione. Queste differenze sostanziali sono individuate tramite il confronto tra la durata ed i contenuti della formazione in almeno due terzi degli Stati membri, inclusi tutti gli Stati membri che regolamentano la professione in questione. Le differenze nei contenuti della formazione possono risultare dalle differenze sostanziali nel campo di applicazione delle attività professionali. Art.5 Autorità competente 1. Ai fini del riconoscimento di cui al titolo II e al titolo III, capi II e IV, sono competenti a ricevere le domande, a ricevere le dichiarazioni e a prendere le decisioni: a) la Presidenza del Consiglio dei Ministri - Dipartimento per le politiche giovanili e le attività sportive, per le attività che riguardano il settore sportivo ed, in particolare, quelle esercitate con la qualifica di professionista sportivo; b) la Presidenza del Consiglio dei Ministri - Dipartimento per lo sviluppo e competitività del turismo, per le attività che riguardano il settore turistico; c) il Ministero titolare della vigilanza per le professioni che necessitano, per il loro esercizio, dell'iscrizione in Ordini, Collegi, albi, registri o elenchi, fatto salvo quanto previsto alla lettera g); d) la Presidenza del Consiglio dei Ministri - Dipartimento della funzione pubblica, per le professioni svolte in regime di lavoro subordinato presso la pubblica amministrazione, salvo quanto previsto alle lettere e), f) e g); e) il Ministero della salute, per le professioni sanitarie; f) il Ministero della pubblica istruzione, per i docenti di scuole dell'infanzia, primaria, secondaria di primo grado e secondaria superiore e per il personale amministrativo, tecnico e ausiliario della scuola; g) il Ministero dell'università e della ricerca per il personale ricercatore e per le professioni di architetto, pianificatore territoriale, paesaggista, conservatore dei beni architettonici ed ambientali, architetto junior e pianificatore junior; h) il Ministero dell'università e della ricerca per ogni altro caso relativamente a professioni che possono essere esercitate solo da chi e' in possesso di qualifiche professionali di cui all'articolo 19, comma 1, lettere d) ed e), salvo quanto previsto alla lettera c); i) il Ministero per i beni e le attività culturali per le attività afferenti al settore del restauro e della manutenzione dei beni culturali, secondo quanto previsto dai commi 7, 8 e 9 dell'articolo 29 del decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42, e successive modificazioni; I dossier dell’Ufficio studi del Consiglio nazionale forense – n. 4/2012 68 CONSIGLIO NAZIONALE FORENSE PRESSO IL MINISTERO DELLA GIUSTIZIA Ufficio studi l) il Ministero del lavoro e della previdenza sociale per ogni altro caso relativamente a professioni che possono essere esercitate solo da chi e' in possesso di qualifiche professionali di cui all'articolo 19, comma 1, lettere a), b) e c); m) le regioni a statuto speciale e le province autonome di Trento e di Bolzano per le professioni per le quali sussiste competenza esclusiva, ai sensi dei rispettivi statuti. 2. Per le attività di cui al titolo III, capo III, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano individuano l'autorità competente a pronunciarsi sulle domande di riconoscimento presentate dai beneficiari. 3. Fino all'individuazione di cui al comma 2, sulle domande di riconoscimento provvedono: a) la Presidenza del Consiglio dei Ministri - Dipartimento per le politiche giovanili e le attività sportive, per le attività di cui all'allegato IV, Lista III, punto 4), limitatamente alle attività afferenti al settore sportivo; b) la Presidenza del Consiglio dei Ministri - Dipartimento per lo sviluppo e la competitività del turismo, per le attività di cui all'allegato IV, Lista II e III, e non comprese nelle lettere c), d) e) ed f); c) il Ministero dello sviluppo economico per le attività di cui all'allegato IV, Lista I, Lista II e Lista III e non comprese nelle lettere d), e) ed f); d) il Ministero per i beni e le attività culturali per le attività di cui all'allegato IV, Lista III, punto 4), limitatamente alle attività riguardanti biblioteche e musei; e) il Ministero del lavoro e della previdenza sociale per le attività di cui all'allegato IV, Lista III, punto 4), classe ex 851 e 855; f) il Ministero dei trasporti per le attività di cui all'allegato IV, Lista II e Lista III, nelle parti afferenti ad attività di trasporto. Art.6 Punto di contatto 1. Il Dipartimento per il coordinamento delle politiche comunitarie assolve i compiti di: a) Coordinatore nazionale presso la Commissione europea; b) Punto nazionale di contatto per le informazioni e l'assistenza sui riconoscimenti di cui al presente decreto legislativo. 2. Il coordinatore di cui al comma 1, lettera a) promuove: a) una applicazione uniforme del presente decreto da parte delle autorità di cui all'articolo 5; b) la circolazione di ogni informazione utile ad assicurare l'applicazione del presente decreto, in particolare quelle relative alle condizioni d'accesso alle professioni regolamentate. 3. Le autorità di cui all'articolo 5 mettono a disposizione del coordinatore di cui al comma 1, lettera a) le informazioni e i dati statistici necessari ai fini della predisposizione della relazione biennale sull'applicazione del presente decreto da trasmettere alla Commissione europea. 4. Il punto di contatto di cui al comma 1, lettera b): a) assicura ai cittadini e ai punti di contatto degli altri Stati membri le informazioni utili ai fini dell'applicazione del presente decreto e in particolare informazioni sulla legislazione nazionale che disciplina le professioni e il loro esercizio compresa la legislazione sociale ed eventuali norme deontologiche ; b) assiste, se del caso, i cittadini per l'ottenimento dei diritti attribuiti loro dal presente decreto cooperando con le autorità competenti. Su richiesta della Commissione europea, entro due mesi a partire dalla data di ricevimento di tale richiesta, il punto di contatto assicura le informazioni sui risultati dell'assistenza prestata; c) valuta le questioni di particolare rilevanza o complessità, congiuntamente con un rappresentante delle regioni e province autonome designato in sede di Conferenza Stato-regioni e province autonome di Trento e di Bolzano, nell'ambito delle risorse umane, finanziarie e strumentali disponibili a legislazione vigente. I dossier dell’Ufficio studi del Consiglio nazionale forense – n. 4/2012 69 CONSIGLIO NAZIONALE FORENSE PRESSO IL MINISTERO DELLA GIUSTIZIA Ufficio studi 5. L'Autorità competente di cui all'articolo 5 può istituire un proprio punto di contatto che, in relazione ai riconoscimenti di propria competenza, assicura i compiti di cui alla lettera a) e b) del comma 4. I casi trattati ai sensi del comma 4, lettera b) sono comunicati al punto di contatto di cui al comma 1, lettera b). 6. Della attivazione del punto di contatto l'amministrazione competente ai sensi dell'articolo 5 informa il Dipartimento per il coordinamento delle politiche comunitarie, ai fini dell'esercizio delle competenze a questo attribuite quale coordinatore nazionale. Art.7 Conoscenze linguistiche 1. Fermi restando i requisiti di cui al titolo II ed al titolo III, per l'esercizio della professione i beneficiari del riconoscimento delle qualifiche professionali devono possedere le conoscenze linguistiche necessarie. CAPO II Rapporti con autorità non nazionali Art.8 Cooperazione amministrativa 1. Ogni autorità di cui all'articolo 5 assicura che le informazioni richieste dall'autorità dello Stato membro d'origine nel rispetto della disciplina nazionale relativa alla protezione dei dati personali siano fornite non oltre trenta giorni. Lo scambio di informazioni può avvenire anche per via telematica secondo modalità definite con l'Unione europea. 2. Lo scambio di informazioni di cui al comma 1 può riguardare, in particolare, le azioni disciplinari e le sanzioni penali adottate nei riguardi del professionista oggetto di specifica procedura di riconoscimento professionale di cui al titolo II e al titolo III, qualora suscettibili di incidere, anche indirettamente, sulla attività professionale. 3. Al fine di cui al comma 1 gli Ordini e Collegi professionali competenti, se esistenti, danno comunicazione all'autorità di cui all'articolo 5 di tutte le sanzioni che incidono sull'esercizio della professione. 4. Nell'ambito della procedura di riconoscimento a norma del titolo III l'autorità di cui all'articolo 5, in caso di fondato dubbio, può chiedere all'autorità competente dello Stato membro d'origine conferma sull'autenticità degli attestati o dei titoli di formazione da esso rilasciati e, per le attività previste dal titolo III, capo IV, conferma che siano soddisfatte le condizioni minime di formazione previste dalla legge. 5. Nei casi di cui al titolo III, in presenza di un titolo di formazione rilasciato da una autorità competente dello Stato membro di origine a seguito di una formazione ricevuta in tutto o in parte in un centro legalmente stabilito in Italia, ovvero nel territorio di un altro Stato membro dell'Unione europea, l'autorità competente di cui all'articolo 5 assicura l'ammissione alla procedura di riconoscimento previa verifica, presso la competente autorità dello stato membro d'origine, che: a) il programma di formazione del centro che ha impartito la formazione sia stato certificato nelle forme prescritte dall'autorità competente che ha rilasciato il titolo di formazione; b) il titolo di formazione in oggetto sia lo stesso titolo rilasciato dall'autorità competente dello stato membro d'origine a seguito del percorso formativo impartito integralmente nella propria struttura d'origine; c) i titoli di formazione di cui alla lettera b) conferiscano gli stessi diritti d'accesso e di esercizio della relativa professione. TITOLO II LIBERA PRESTAZIONE DI SERVIZI I dossier dell’Ufficio studi del Consiglio nazionale forense – n. 4/2012 70 CONSIGLIO NAZIONALE FORENSE PRESSO IL MINISTERO DELLA GIUSTIZIA Ufficio studi CAPO I Principi generali Art.9 Libera prestazione di servizi e prestazione occasionale e temporanea 1. Fatti salvi gli articoli da 10 a 15, la libera prestazione di servizi sul territorio nazionale non può essere limitata per ragioni attinenti alle qualifiche professionali: a) se il prestatore e' legalmente stabilito in un altro Stato membro per esercitarvi la corrispondente professione; b) in caso di spostamento del prestatore; in tal caso, se nello Stato membro di stabilimento la professione non e' regolamentata, il prestatore deve aver esercitato tale professione per almeno due anni nel corso dei dieci anni che precedono la prestazione di servizi. 2. Le disposizioni del presente titolo si applicano esclusivamente nel caso in cui il prestatore si sposta sul territorio dello Stato per esercitare, in modo temporaneo e occasionale, la professione di cui al comma 1. 3. Il carattere temporaneo e occasionale della prestazione e' valutato, dall'autorità di cui all'art. 5, caso per caso, tenuto conto anche della natura della prestazione, della durata della prestazione stessa, della sua frequenza, della sua periodicità e della sua continuità. 4. In caso di spostamento, il prestatore e' soggetto alle norme che disciplinano l'esercizio della professione che e' ammesso ad esercitare, quali la definizione della professione, l'uso dei titoli e la responsabilità professionale connessa direttamente e specificamente alla tutela e sicurezza dei consumatori, nonché alle disposizioni disciplinari applicabili ai professionisti che, sul territorio italiano, esercitano la professione corrispondente. CAPO II Adempimenti per l'esercizio della prestazione di servizi temporanea e occasionale. Art.10 Dichiarazione preventiva in caso di spostamento del prestatore 1. Il prestatore che ai sensi dell'articolo 9 si sposta per la prima volta da un altro Stato membro sul territorio nazionale per fornire servizi e' tenuto ad informare 30 giorni prima, salvo i casi di urgenza, l'autorità di cui all'articolo 5 con una dichiarazione scritta, contenente informazioni sulla prestazione di servizi che intende svolgere, nonché sulla copertura assicurativa o analoghi mezzi di protezione personale o collettiva per la responsabilità professionale. Tale dichiarazione ha validità per l'anno in corso e deve essere rinnovata, se il prestatore intende successivamente fornire servizi temporanei o occasionali in tale Stato membro. Il prestatore può fornire la dichiarazione con qualsiasi mezzo idoneo di comunicazione (1). 2. In occasione della prima prestazione, o in qualunque momento interviene un mutamento oggettivo della situazione attestata dai documenti, la dichiarazione di cui al comma 1 deve essere corredata di: a) un certificato o copia di un documento che attesti la nazionalità del prestatore; b) una certificazione dell'autorità competente che attesti che il titolare e' legalmente stabilito in uno Stato membro per esercitare le attività in questione e che non gli e' vietato esercitarle, anche su base temporanea, al momento del rilascio dell'attestato; c) un documento che comprovi il possesso delle qualifiche professionali; d) nei casi di cui all'articolo 9, comma 1, lettera b), una prova con qualsiasi mezzo che il prestatore ha esercitato l'attività in questione per almeno due anni nei precedenti dieci anni; e) per le professioni nel settore della sicurezza la prova di assenza di condanne penali. I dossier dell’Ufficio studi del Consiglio nazionale forense – n. 4/2012 71 CONSIGLIO NAZIONALE FORENSE PRESSO IL MINISTERO DELLA GIUSTIZIA Ufficio studi 3. Per i cittadini dell'Unione europea stabiliti legalmente in Italia l'attestato di cui al comma 2, lettera b) e' rilasciato, a richiesta dell'interessato e dopo gli opportuni accertamenti, dall'autorità competente di cui all'articolo 5. 4. Il prestatore deve informare della sua prestazione, prima dell'esecuzione o, in caso di urgenza, immediatamente dopo, l'ente di previdenza obbligatoria competente per la professione esercitata. La comunicazione, che non comporta obblighi di iscrizione o di contribuzione, può essere effettuata con qualsiasi mezzo idoneo. (1) Per le modifiche al presente comma vedi l'articolo 69 del D.L. 24 gennaio 2012 n.1, non ancora convertito in legge. Art.11 Verifica preliminare 1. Nel caso delle professioni regolamentate aventi ripercussioni in materia di pubblica sicurezza o di sanità pubblica, che non beneficiano del riconoscimento ai sensi del titolo III, capo IV, all'atto della prima prestazione di servizi le Autorità di cui all'articolo 5 possono procedere ad una verifica delle qualifiche professionali del prestatore prima della prima prestazione di servizi. 2. La verifica preliminare e' esclusivamente finalizzata ad evitare danni gravi per la salute o la sicurezza del destinatario del servizio per la mancanza di qualifica professionale del prestatore. 3. Entro un mese dalla ricezione della dichiarazione e dei documenti che la corredano, l'autorità di cui all'articolo 5 informa il prestatore che non sono necessarie verifiche preliminari, ovvero comunica l'esito del controllo ovvero, in caso di difficoltà che causi un ritardo, il motivo del ritardo e la data entro la quale sarà adottata la decisione definitiva, che in ogni caso dovra' essere adottata entro il secondo mese dal ricevimento della documentazione completa. 4. In caso di differenze sostanziali tra le qualifiche professionali del prestatore e la formazione richiesta dalle norme nazionali, nella misura in cui tale differenza sia tale da nuocere alla pubblica sicurezza o alla sanità pubblica, il prestatore può colmare tali differenze attraverso il superamento di una specifica prova attitudinale, con oneri a carico dell'interessato secondo quanto previsto dall'articolo 25. La prestazione di servizi deve poter essere effettuata entro il mese successivo alla decisione adottata in applicazione del comma 3. 5. In mancanza di determinazioni da parte dell'autorità competente entro il termine fissato nei commi precedenti, la prestazione di servizi può essere effettuata. Art.12 Titolo professionale 1. Per le professioni di cui al titolo III, capo IV e nei casi in cui le qualifiche sono state verificate ai sensi dell'articolo 11, la prestazione di servizi e' effettuata con il titolo professionale previsto dalla normativa italiana. 2. In tutti gli altri casi la prestazione e' effettuata con il titolo professionale dello Stato membro di stabilimento allorché un siffatto titolo regolamentato esista in detto Stato membro per l'attività professionale di cui trattasi. 3. Il titolo di cui al comma 2 e' indicato nella lingua ufficiale o in una delle lingue ufficiali dello Stato membro di stabilimento. 4. Nei casi in cui il suddetto titolo professionale non esista nello Stato membro di stabilimento il prestatore indica il suo titolo di formazione nella lingua ufficiale o in una delle lingue ufficiali di detto Stato membro. Art.13 I dossier dell’Ufficio studi del Consiglio nazionale forense – n. 4/2012 72 CONSIGLIO NAZIONALE FORENSE PRESSO IL MINISTERO DELLA GIUSTIZIA Ufficio studi Iscrizione automatica 1. Copia delle dichiarazioni di cui all'articolo 10, comma 1, e' trasmessa dall'autorità competente di cui all'articolo 5 al competente Ordine o Collegio professionale, se esistente, che provvede ad una iscrizione automatica in apposita sezione degli albi istituiti e tenuti presso i consigli provinciali e il consiglio nazionale con oneri a carico dell'Ordine o Collegio stessi. 2. Nel caso di professioni di cui all'articolo 11, comma 1, e di cui al titolo III, capo IV, contestualmente alla dichiarazione e' trasmessa copia della documentazione di cui all'articolo 10, comma 2. 3. L'iscrizione di cui al comma 1 e' assicurata per la durata di efficacia della dichiarazione di cui all'articolo 10, comma 1. 4. L'iscrizione all'ordine non comporta l'iscrizione ad enti di previdenza obbligatoria. Art.14 Cooperazione tra autorità competenti 1. Le informazioni pertinenti circa la legalità dello stabilimento e la buona condotta del prestatore, nonché l'assenza di sanzioni disciplinari o penali di carattere professionale sono richieste e assicurate dalle autorità di cui all'articolo 5. 2. Le autorità di cui all'articolo 5 provvedono affinché lo scambio di tutte le informazioni necessarie per un reclamo del destinatario di un servizio contro un prestatore avvenga correttamente. I destinatari sono informati dell'esito del reclamo. Art.15 Informazioni al destinatario della prestazione 1. Nei casi in cui la prestazione e' effettuata con il titolo professionale dello Stato membro di stabilimento o con il titolo di formazione del prestatore, il prestatore e' tenuto a fornire al destinatario del servizio, in lingua italiana o in altra lingua comprensibile dal destinatario del servizio, le seguenti informazioni: a) se il prestatore e' iscritto in un registro commerciale o in un analogo registro pubblico, il registro in cui e' iscritto, il suo numero d'iscrizione o un mezzo d'identificazione equivalente, che appaia in tale registro; b) se l'attività e' sottoposta a un regime di autorizzazione nello Stato membro di stabilimento, gli estremi della competente autorità di vigilanza; c) l'ordine professionale, o analogo organismo, presso cui il prestatore e' iscritto; d) il titolo professionale o, ove il titolo non esista, il titolo di formazione del prestatore e lo Stato membro in cui e' stato conseguito; e) se il prestatore esercita un'attività soggetta all'IVA, il numero d'identificazione IVA di cui agli articoli 214 e 215 della direttiva 2006/112/CE del Consiglio, del 28 novembre 2006, relativa al sistema comune d'imposta sul valore aggiunto; f) le prove di qualsiasi copertura assicurativa o analoghi mezzi di tutela personale o collettiva per la responsabilità professionale. TITOLO III LIBERTÀ DI STABILIMENTO CAPO I Norme procedurali Art.16 I dossier dell’Ufficio studi del Consiglio nazionale forense – n. 4/2012 73 CONSIGLIO NAZIONALE FORENSE PRESSO IL MINISTERO DELLA GIUSTIZIA Ufficio studi Procedura di riconoscimento in regime di stabilimento 1. Ai fini del riconoscimento professionale come disciplinato dal presente titolo, il cittadino di cui all'articolo 2 presenta apposita domanda all'autorità competente di cui all'articolo 5. 2. Entro trenta giorni dal ricevimento della domanda di cui al comma 1 l'autorità accerta la completezza della documentazione esibita, e ne da' notizia all'interessato. Ove necessario, l'Autorità competente richiede le eventuali necessarie integrazioni. 3. Fuori dai casi previsti dall'articolo 5, comma 2, per la valutazione dei titoli acquisiti, l'autorità indice una conferenza di servizi ai sensi della legge 7 agosto 1990, n. 241, previa consultazione del Consiglio Universitario Nazionale per le attività di cui al titolo III, capo IV, sezione VIII, alla quale partecipano rappresentanti: a) delle amministrazioni di cui all'articolo 5; b) del Dipartimento per il coordinamento delle politiche comunitarie; c) del Ministero degli affari esteri. 4. Nella conferenza dei servizi sono sentiti un rappresentante dell'Ordine o Collegio professionale ovvero della categoria professionale interessata. 5. Il comma 3 non si applica se la domanda di riconoscimento ha per oggetto titoli identici a quelli su cui e' stato provveduto con precedente decreto e nei casi di cui al capo IV del presente titolo, sezioni I, II, III, IV, V, VI e VII. 6. Sul riconoscimento provvede l'autorità competente con decreto motivato, da adottarsi nel termine di tre mesi dalla presentazione della documentazione completa da parte dell'interessato. Il decreto e' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana. Per le professioni di cui al capo II e al capo III del presente titolo il termine e' di quattro mesi. 7. Nei casi di cui all'articolo 22, il decreto stabilisce le condizioni del tirocinio di adattamento e della prova attitudinale, individuando l'ente o organo competente a norma dell'articolo 24. 8. Le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, nei casi di cui all'articolo 5, comma 2, individuano le modalità procedimentali di valutazione dei titoli di loro competenza, assicurando forme equivalenti di partecipazione delle altre autorità interessate. Le autorità di cui all'articolo 5, comma 2, si pronunciano con proprio provvedimento, stabilendo, qualora necessario, le eventuali condizioni di cui al comma 7 del presente articolo. 9. Se l'esercizio della professione in questione e' condizionato alla prestazione di un giuramento o ad una dichiarazione solenne, al cittadino interessato e' proposta una formula appropriata ed equivalente nel caso in cui la formula del giuramento o della dichiarazione non possa essere utilizzata da detto cittadino. 10. I beneficiari del riconoscimento esercitano la professione facendo uso della denominazione del titolo professionale, e della sua eventuale abbreviazione, prevista dalla legislazione italiana. Art.17 Domanda per il riconoscimento 1. La domanda di cui all'articolo 16 e' corredata dei seguenti documenti: a) un certificato o copia di un documento che attesti la nazionalità del prestatore; b) una copia degli attestati di competenza o del titolo di formazione che da' accesso alla professione ed eventualmente un attestato dell'esperienza professionale dell'interessato; c) nei casi di cui all'articolo 27, un attestato relativo alla natura ed alla durata dell'attività, rilasciato dall'autorità o dall'organismo competente dello Stato membro d'origine o dello Stato membro da cui proviene il cittadino di cui all'articolo 2, comma 1. 2. Le autorità competenti di cui all'articolo 5 possono invitare il richiedente a fornire informazioni quanto alla sua formazione nella misura necessaria a determinare l'eventuale esistenza di differenze sostanziali I dossier dell’Ufficio studi del Consiglio nazionale forense – n. 4/2012 74 CONSIGLIO NAZIONALE FORENSE PRESSO IL MINISTERO DELLA GIUSTIZIA Ufficio studi rispetto alla formazione richiesta sul territorio dello Stato italiano. Qualora sia impossibile per il richiedente fornire tali informazioni, le autorità competenti di cui all'articolo 5 si rivolgono al punto di contatto, all'autorità competente o a qualsiasi altro organismo pertinente dello Stato membro di origine. 3. Qualora l'accesso a una professione regolamentata sia subordinato ai requisiti dell'onorabilità e della moralità o all'assenza di dichiarazione di fallimento, o l'esercizio di tale professione possa essere sospeso o vietato in caso di gravi mancanze professionali o di condanne per reati penali, la sussistenza di tali requisiti si considera provata da documenti rilasciati da competenti autorità dello Stato membro di origine o dello Stato membro da cui proviene il cittadino di cui all'articolo 2, comma 1. 4. Nei casi in cui l'ordinamento dello Stato membro di origine o dello Stato membro da cui proviene l'interessato non preveda il rilascio dei documenti di cui al comma 3, questi possono essere sostituiti da una dichiarazione giurata o, negli Stati membri in cui tale forma di dichiarazione non e' contemplata, da una dichiarazione solenne, prestata dall'interessato dinanzi ad un'autorità giudiziaria o amministrativa competente o, eventualmente, dinanzi ad un notaio o a un organo qualificato dello Stato membro di origine o dello Stato membro da cui proviene l'interessato. 5. Le certificazioni di cui al comma 3, nel caso in cui cittadini stabiliti in Italia intendano stabilirsi in altri Stati membri, devono essere fatte pervenire alle autorità degli Stati membri richiedenti entro due mesi. 6. Qualora l'accesso ad una professione regolamentata sia subordinato al possesso di sana costituzione fisica o psichica, tale requisito si considera dimostrato dal documento prescritto nello Stato membro di origine o nello Stato membro da cui proviene l'interessato. Qualora lo Stato membro di origine o di provenienza non prescriva documenti del genere, le autorità competenti di cui all'articolo 5 accettano un attestato rilasciato da un'autorità competente di detti Stati. 7. Qualora l'esercizio di una professione regolamentata sia subordinato al possesso di capacità finanziaria del richiedente o di assicurazione contro i danni derivanti da responsabilità professionale, tali requisiti si considerano dimostrati da un attestato rilasciato da una banca o società di assicurazione con sede in uno Stato membro. 8. I documenti di cui ai commi 3, 6 e 7 al momento della loro presentazione non devono essere di data anteriore a tre mesi. 9. Nei casi previsti dal titolo III, capo IV, la domanda e' corredata da un certificato dell'autorità competente dello Stato membro di origine attestante che il titolo di formazione soddisfa i requisiti stabiliti dalla normativa comunitaria in materia di riconoscimento dei titoli di formazione in base al coordinamento delle condizioni minime di formazione. CAPO II Regime generale di riconoscimento di titoli di formazione Art.18 Ambito di applicazione 1. Il presente capo si applica a tutte le professioni non coperte dai capi III e IV del presente titolo e nei seguenti casi: a) alle attività elencate all'allegato IV, qualora il migrante non soddisfi i requisiti di cui agli articoli da 28 a 30; b) ai medici chirurghi con formazione di base, i medici chirurghi specialisti, gli infermieri responsabili dell'assistenza generale, gli odontoiatri, odontoiatri specialisti, i veterinari, le ostetriche, i farmacisti e gli architetti, qualora il migrante non soddisfi i requisiti di pratica professionale effettiva e lecita previsti agli articoli 32, 37, 40, 43, 45, 47, 49 e 55. I dossier dell’Ufficio studi del Consiglio nazionale forense – n. 4/2012 75 CONSIGLIO NAZIONALE FORENSE PRESSO IL MINISTERO DELLA GIUSTIZIA Ufficio studi c) agli architetti, qualora il migrante sia in possesso di un titolo di formazione non elencato all'allegato V, punto 5.7; d) fatti salvi gli articoli 31, comma 1, 32 e 35, ai medici, agli infermieri, agli odontoiatri, ai veterinari, alle ostetriche, ai farmacisti e agli architetti in possesso di titoli di formazione specialistica, che devono seguire la formazione che porta al possesso dei titoli elencati all'allegato V, punti 5.1.1, 5.2.2, 5.3.2, 5.4.2, 5.5.2, 5.6.2 e 5.7.1, e solamente ai fini del riconoscimento della pertinente specializzazione; e) agli infermieri responsabili dell'assistenza generale e agli infermieri specializzati in possesso di titoli di formazione specialistica, che seguono la formazione che porta al possesso dei titoli elencati all'allegato V, punto 5.2.2, qualora il migrante chieda il riconoscimento in un altro Stato membro in cui le pertinenti attività professionali sono esercitate da infermieri specializzati sprovvisti della formazione di infermiere responsabile dell'assistenza generale; f) agli infermieri specializzati sprovvisti della formazione di infermiere responsabile dell'assistenza generale, qualora il migrante chieda il riconoscimento in un altro Stato membro in cui le pertinenti attività professionali sono esercitate da infermieri responsabili dell'assistenza generale, da infermieri specializzati sprovvisti della formazione di infermiere responsabile dell'assistenza generale o da infermieri specializzati in possesso di titoli di formazione specialistica, che seguono la formazione che porta al possesso dei titoli elencati all'allegato V, punto 5.2.2; g) ai migranti in possesso dei requisiti previsti all'articolo 4, comma 1, lettera c), secondo periodo. Art.19 Livelli di qualifica 1. Ai soli fini dell'applicazione delle condizioni di riconoscimento professionale di cui all'articolo 21, le qualifiche professionali sono inquadrate nei seguenti livelli: a) attestato di competenza: attestato rilasciato da un'autorità competente dello Stato membro d'origine designata ai sensi delle disposizioni legislative, regolamentari o amministrative di tale Stato membro, sulla base: 1) o di una formazione non facente parte di un certificato o diploma ai sensi delle lettere b), c), d) o e), o di un esame specifico non preceduto da una formazione o dell'esercizio a tempo pieno della professione per tre anni consecutivi in uno Stato membro o a tempo parziale per un periodo equivalente nei precedenti dieci anni, 2) o di una formazione generale a livello d'insegnamento elementare o secondario attestante che il titolare possiede conoscenze generali; b) certificato: certificato che attesta il compimento di un ciclo di studi secondari, 1) o generale completato da un ciclo di studi o di formazione professionale diversi da quelli di cui alla lettera c) o dal tirocinio o dalla pratica professionale richiesti in aggiunta a tale ciclo di studi, 2) o tecnico o professionale, completato eventualmente da un ciclo di studi o di formazione professionale di cui al punto 1, o dal tirocinio o dalla pratica professionale richiesti in aggiunta a tale ciclo di studi; c) diploma: diploma che attesta il compimento: 1) o di una formazione a livello di insegnamento post-secondario diverso da quello di cui alle lettere d) ed e) di almeno un anno o di una durata equivalente a tempo parziale, di cui una delle condizioni di accesso e', di norma, il completamento del ciclo di studi secondari richiesto per accedere all'insegnamento universitario o superiore ovvero il completamento di una formazione scolastica equivalente al secondo ciclo di studi secondari, nonché la formazione professionale eventualmente richiesta oltre al ciclo di studi post-secondari; 2) o, nel caso di professione regolamentata, di una formazione a struttura particolare inclusa nell'allegato II equivalente al livello di formazione indicato al punto 1 che conferisce un analogo livello professionale e prepara a un livello analogo di responsabilità e funzioni; I dossier dell’Ufficio studi del Consiglio nazionale forense – n. 4/2012 76 CONSIGLIO NAZIONALE FORENSE PRESSO IL MINISTERO DELLA GIUSTIZIA Ufficio studi d) diploma: diploma che attesta il compimento di una formazione a livello di insegnamento post-secondario di una durata minima di tre e non superiore a quattro anni o di una durata equivalente a tempo parziale, impartita presso un'università o un istituto d'insegnamento superiore o un altro istituto che impartisce una formazione di livello equivalente, nonché la formazione professionale eventualmente richiesta oltre al ciclo di studi post-secondari; e) diploma: diploma che attesta che il titolare ha completato un ciclo di studi post-secondari della durata di almeno quattro anni, o di una durata equivalente a tempo parziale, presso un'università o un istituto d'insegnamento superiore ovvero un altro istituto di livello equivalente e, se del caso, che ha completato con successo la formazione professionale richiesta in aggiunta al ciclo di studi post-secondari. Art.20 Titoli di formazione assimilati 1. E' assimilato a un titolo di formazione che sancisce una formazione di cui all'articolo 19, anche per quanto riguarda il livello, ogni titolo di formazione o insieme di titoli di formazione rilasciato da un'autorità competente di un altro Stato membro, se sancisce una formazione acquisita nella Comunità, riconosciuta da tale Stato membro come formazione di livello equivalente al livello in questione e tale da conferire gli stessi diritti d'accesso o di esercizio alla professione o tale da preparare al relativo esercizio. 2. E' altresi' assimilata ad un titolo di formazione, alle stesse condizioni del comma 1, ogni qualifica professionale che, pur non rispondendo ai requisiti delle norme legislative, regolamentari o amministrative dello Stato membro d'origine per l'accesso a una professione o il suo esercizio, conferisce al suo titolare diritti acquisiti in virtu' di tali disposizioni. La disposizione trova applicazione se lo Stato membro d'origine eleva il livello di formazione richiesto per l'ammissione ad una professione e per il suo esercizio, e se una persona che ha seguito una precedente formazione, che non risponde ai requisiti della nuova qualifica, beneficia dei diritti acquisiti in forza delle disposizioni nazionali legislative, regolamentari o amministrative; in tale caso, detta formazione precedente e' considerata, ai fini dell'applicazione dell'articolo 21, corrispondente al livello della nuova formazione. Art.21 Condizioni per il riconoscimento 1. Al fine dell'applicazione dell'articolo 18, comma 1, per l'accesso o l'esercizio di una professione regolamentata sono ammessi al riconoscimento professionale le qualifiche professionali che sono prescritte da un altro Stato membro per accedere alla corrispondente professione ed esercitarla. Gli attestati di competenza o i titoli di formazione ammessi al riconoscimento soddisfano le seguenti condizioni: a) essere stati rilasciati da un'autorità competente in un altro Stato membro, designata ai sensi delle disposizioni legislative, regolamentari o amministrative di tale Stato; b) attestare un livello di qualifica professionale almeno equivalente al livello immediatamente precedente a quella prevista dalle normative nazionali. 2. L'accesso e l'esercizio della professione regolamentata di cui al comma 1 sono consentiti anche ai richiedenti che abbiano esercitato a tempo pieno tale professione per due anni, nel corso dei precedenti dieci, in un altro Stato membro che non la regolamenti e abbiano uno o piu' attestati di competenza o uno o piu' titoli di formazione che soddisfino le seguenti condizioni: a) essere stati rilasciati da un'autorità competente in un altro Stato membro, designata ai sensi delle disposizioni legislative, regolamentari o amministrative di tale Stato membro; b) attestare un livello di qualifica professionale almeno equivalente al livello immediatamente precedente a quello previsto dalle normative nazionali; c) attestare la preparazione del titolare all'esercizio della professione interessata. I dossier dell’Ufficio studi del Consiglio nazionale forense – n. 4/2012 77 CONSIGLIO NAZIONALE FORENSE PRESSO IL MINISTERO DELLA GIUSTIZIA Ufficio studi 3. Non sono necessari i due anni di esperienza professionale di cui al comma 2 se i titoli di formazione posseduti dal richiedente attestano una formazione regolamentata ai sensi dell'articolo 4, comma 1, lettera e), dei livelli di cui all'articolo 19, comma 1, lettere b), c), d) ed e). Sono considerate formazioni regolamentate del livello di cui all'articolo 19, comma 1, lettera c), quelle di cui all'allegato III. 4. In deroga al comma 2, lettera b), e al comma 3, il riconoscimento di cui al comma 1 e' assicurato nel caso in cui l'accesso a detta professione e' subordinato al possesso di un titolo di formazione che attesta il compimento di una formazione a livello di insegnamento superiore o universitario di una durata pari a quattro anni e se il richiedente possiede un titolo di formazione di cui all'articolo 19, comma 1, lettera c). Art.22 Misure compensative 1. Il riconoscimento di cui al presente capo può essere subordinato al compimento di un tirocinio di adattamento non superiore a tre anni o di una prova attitudinale, a scelta del richiedente, in uno dei seguenti casi: a) se la durata della formazione da lui seguita ai sensi dell'articolo 21, comma 1 e 2, e' inferiore di almeno un anno a quella richiesta in Italia; b) se la formazione ricevuta riguarda materie sostanzialmente diverse da quelle coperte dal titolo di formazione richiesto in Italia; c) se la professione regolamentata include una o piu' attività professionali regolamentate, mancanti nella corrispondente professione dello Stato membro d'origine del richiedente, e se la differenza e' caratterizzata da una formazione specifica, richiesta dalla normativa nazionale e relativa a materie sostanzialmente diverse da quelle dell'attestato di competenza o del titolo di formazione in possesso del richiedente. 2. Nei casi di cui al comma 1 per l'accesso alle professioni di avvocato, dottore commercialista, ragioniere e perito commerciale, consulente per la proprietà industriale, consulente del lavoro, attuario e revisore contabile, nonché per l'accesso alle professioni di maestro di sci e di guida alpina, il riconoscimento e' subordinato al superamento di una prova attitudinale. 3. Con decreto dell'autorità competente di cui all'articolo 5, sentita la Presidenza del Consiglio dei Ministri Dipartimento per il coordinamento delle politiche comunitarie, sono individuate altre professioni per le quali la prestazione di consulenza o assistenza in materia di diritto nazionale costituisce un elemento essenziale e costante dell'attività. 4. Nei casi di cui al comma 1 il riconoscimento e' subordinato al superamento di una prova attitudinale se: a) riguarda casi nei quali si applica l'articolo 18, lettere b) e c), l'articolo 18, comma 1, lettera d), per quanto riguarda i medici e gli odontoiatri, l'articolo 18, comma 1, lettera f), qualora il migrante chieda il riconoscimento per attività professionali esercitate da infermieri professionali e per gli infermieri specializzati in possesso di titoli di formazione specialistica, che seguono la formazione che porta al possesso dei titoli elencati all'allegato V, punto 5.2.2 e l'articolo 18, comma 1, lettera g); b) riguarda casi di cui all'articolo 18, comma 1, lettera a), per quanto riguarda attività esercitate a titolo autonomo o con funzioni direttive in una società per le quali la normativa vigente richieda la conoscenza e l'applicazione di specifiche disposizioni nazionali. 5. Ai fini dell'applicazione del comma 1, lettere b) e c), per materie sostanzialmente diverse si intendono materie la cui conoscenza e' essenziale all'esercizio della professione regolamentata e che in termini di durata o contenuto sono molto diverse rispetto alla formazione ricevuta dal migrante. 6. L'applicazione del comma 1 comporta una successiva verifica sull'eventuale esperienza professionale attestata dal richiedente al fine di stabilire se le conoscenze acquisite nel corso di detta esperienza professionale in uno Stato membro o in un Paese terzo possano colmare la differenza sostanziale di cui al comma 3, o parte di essa. I dossier dell’Ufficio studi del Consiglio nazionale forense – n. 4/2012 78 CONSIGLIO NAZIONALE FORENSE PRESSO IL MINISTERO DELLA GIUSTIZIA Ufficio studi 7. Con decreto del Ministro interessato, sentiti il Ministro per le politiche europee e i Ministri competenti per materia, osservata la procedura comunitaria di preventiva comunicazione agli altri Stati membri e alla Commissione contenente adeguata giustificazione della deroga, possono essere individuati altri casi per i quali in applicazione del comma 1 e' richiesta la prova attitudinale. 8. Il decreto di cui al comma 7 e' efficace tre mesi dopo la sua comunicazione alla Commissione europea, se la stessa nel detto termine non chiede di astenersi dall'adottare la deroga. Art.23 Tirocinio di adattamento e prova attitudinale 1. Nei casi di cui all'articolo 22, la durata e le materie oggetto del tirocinio di adattamento e della prova attitudinale sono stabilite dall'Autorità competente a seguito della Conferenza di servizi di cui all'articolo 16, se convocata. In caso di valutazione finale sfavorevole il tirocinio può essere ripetuto. Gli obblighi, i diritti e i benefici sociali di cui gode il tirocinante sono stabiliti dalla normativa vigente, conformemente al diritto comunitario applicabile. 2. La prova attitudinale si articola in una prova scritta o pratica e orale o in una prova orale sulla base dei contenuti delle materie stabilite ai sensi del comma 1. In caso di esito sfavorevole o di mancata presentazione dell'interessato senza valida giustificazione, la prova attitudinale non può essere ripetuta prima di sei mesi. 3. Ai fini della prova attitudinale le autorità competenti di cui all'articolo 5 predispongono un elenco delle materie che, in base ad un confronto tra la formazione richiesta sul territorio nazionale e quella posseduta dal richiedente, non sono contemplate dai titoli di formazione del richiedente. La prova verte su materie da scegliere tra quelle che figurano nell'elenco e la cui conoscenza e' una condizione essenziale per poter esercitare la professione sul territorio dello Stato. Lo status del richiedente che desidera prepararsi per sostenere la prova attitudinale e' stabilito dalla normativa vigente. Art.24 Esecuzione delle misure compensative 1. Con riferimento all'articolo 5, comma 1, con decreto del Ministro competente ai sensi dell'articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400, sono definite, con riferimento alle singole professioni, le procedure necessarie per assicurare lo svolgimento, la conclusione, l'esecuzione e la valutazione delle misure di cui agli articoli 23 e 11. Art.25 Disposizioni finanziarie 1. Gli eventuali oneri aggiuntivi derivanti dall'attuazione delle misure previste dagli articoli 11 e 23 sono a carico dell'interessato sulla base del costo effettivo del servizio, secondo modalità da stabilire con decreto del Ministro competente da emanarsi entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto. Art.26 Piattaforma comune 1. La Presidenza del Consiglio dei Ministri - Dipartimento per il coordinamento delle politiche comunitarie, al fine di elaborare proposte in materia di piattaforme comuni di cui all'articolo 4, comma 1, lettera n), da sottoporre alla Commissione europea, convoca apposite conferenze di servizi cui partecipano le autorità competenti di cui all'articolo 5. Sulla ipotesi di piattaforma elaborata dall'autorità competente di cui all'articolo 5 o, in mancanza, dalla Presidenza del Consiglio dei Ministri - Dipartimento per il coordinamento delle politiche comunitarie, vengono sentiti, se si tratta di professioni regolamentate, gli ordini, i collegi o gli albi, ove esistenti, e, in mancanza, le associazioni rappresentative sul territorio nazionale, se si tratta di I dossier dell’Ufficio studi del Consiglio nazionale forense – n. 4/2012 79 CONSIGLIO NAZIONALE FORENSE PRESSO IL MINISTERO DELLA GIUSTIZIA Ufficio studi professioni non regolamentate in Italia, le associazioni rappresentative sul territorio nazionale e, se si tratta di attività nell'area dei servizi non intellettuali e non regolamentate, le associazioni di categoria rappresentative a livello nazionale. 2. All'elaborazione di piattaforme comuni, proposte da altri Stati membri, partecipano le autorità competenti di cui all'articolo 5, sentiti, se si tratta di professioni regolamentate, gli ordini, i collegi o gli albi, ove esistenti, e, in mancanza, le associazioni rappresentative sul territorio nazionale, se si tratta di professioni non regolamentate in Italia, le associazioni rappresentative sul territorio nazionale e, se si tratta di attività nell'area dei servizi non intellettuali e non regolamentate, le associazioni di categoria rappresentative a livello nazionale. Analogamente si procede in ogni altro caso in cui a livello europeo deve essere espressa la posizione italiana in materia di piattaforma comune. 3. Al fine della valutazione in ordine alla rappresentatività a livello nazionale delle professioni non regolamentate si tiene conto: a) della avvenuta costituzione per atto pubblico o per scrittura privata autenticata o per scrittura privata registrata presso l'ufficio del registro, da almeno quattro anni; b) della adozione di uno statuto che sancisca un ordinamento a base democratica, senza scopo di lucro, la precisa identificazione delle attività professionali cui l'associazione si riferisce e dei titoli professionali o di studi necessari per farne parte, la rappresentatività elettiva delle cariche interne e l'assenza di situazioni di conflitto di interesse o di incompatibilità, la trasparenza degli assetti organizzativi e l'attività dei relativi organi, la esistenza di una struttura organizzativa, e tecnico-scientifica adeguata all'effettivo raggiungimento delle finalità dell'associazione; c) della tenuta di un elenco degli iscritti, aggiornato annualmente con l'indicazione delle quote versate direttamente all'associazione per gli scopi statutari; d) di un sistema di deontologia professionale con possibilità di sanzioni; e) della previsione dell'obbligo della formazione permanente; f) della diffusione su tutto il territorio nazionale; g) della mancata pronunzia nei confronti dei suoi rappresentanti legali di condanna, passata in giudicato, in relazione all'attività dell'associazione medesima. 4. Qualora le qualifiche professionali del richiedente rispondano ai criteri stabiliti nel provvedimento comunitario di adozione della piattaforma comune, il riconoscimento professionale non può prevedere l'applicazione dei provvedimenti di compensazione di cui all'articolo 22. Le associazioni in possesso dei requisiti di cui al periodo precedente sono individuate, previo parere del Consiglio nazionale dell'economia e del lavoro, con decreto del Ministro della giustizia, di concerto con il Ministro per le politiche europee e del Ministro competente per materia. 5. Se successivamente all'adozione da parte dell'Unione europea le autorità competenti di cui all'articolo 5 ritengono che i criteri stabiliti nel provvedimento comunitario di adozione della piattaforma comune non offrano piu' garanzie adeguate quanto alle qualifiche professionali, ne informa il coordinatore di cui all'articolo 6 che cura la trasmissione dell'informazione alla Commissione europea per le iniziative del caso. CAPO III Riconoscimento sulla base dell'esperienza professionale Art.27 Requisiti in materia di esperienza professionale 1. Per le attività elencate nell'allegato IV il cui accesso o esercizio e' subordinato al possesso di conoscenze e competenze generali, commerciali o professionali, il riconoscimento professionale e' subordinato alla I dossier dell’Ufficio studi del Consiglio nazionale forense – n. 4/2012 80 CONSIGLIO NAZIONALE FORENSE PRESSO IL MINISTERO DELLA GIUSTIZIA Ufficio studi dimostrazione dell'esercizio effettivo dell'attività in questione in un altro Stato membro ai sensi degli articoli 28, 29 e 30. Art.28 Condizioni per il riconoscimento delle attività di cui alla Lista I dell'allegato IV 1. In caso di attività di cui alla Lista I dell'allegato IV, l'attività deve essere stata precedentemente esercitata: a) per sei anni consecutivi come lavoratore autonomo o dirigente d'azienda; oppure b) per tre anni consecutivi come lavoratore autonomo o dirigente d'azienda, se il beneficiario prova di aver in precedenza ricevuto, per l'attività in questione, una formazione di almeno tre anni sancita da un certificato riconosciuto da uno Stato membro o giudicata del tutto valida da un competente organismo professionale; oppure c) per quattro anni consecutivi come lavoratore autonomo o dirigente d'azienda, se il beneficiario prova di aver in precedenza ricevuto, per l'attività in questione, una formazione di almeno due anni sancita da un certificato riconosciuto da uno Stato membro o giudicata del tutto valida da un competente organismo professionale; oppure d) per tre anni consecutivi come lavoratore autonomo, se il beneficiario prova di aver esercitato l'attività in questione per almeno cinque anni come lavoratore subordinato; oppure e) per cinque anni consecutivi in funzioni direttive, di cui almeno tre anni con mansioni tecniche che implichino la responsabilità di almeno uno dei reparti dell'azienda, se il beneficiario prova di aver in precedenza ricevuto, per l'attività in questione, una formazione di almeno tre anni sancita da un certificato riconosciuto da uno Stato membro o giudicata del tutto valida da un competente organismo professionale. 2. Nei casi di cui alle lettere a) e d) del comma 1 l'attività non deve essere cessata da piu' di 10 anni alla data di presentazione della documentazione completa dell'interessato alle autorità competenti di cui all'articolo 5. 3. Il comma 1, lettera e), non si applica alle attività del gruppo ex 855 (parrucchieri) della nomenclatura ISIC. Art.29 Condizioni per il riconoscimento delle attività di cui alla Lista II dell'Allegato IV 1. In caso di attività di cui alla Lista II dell'allegato IV, l'attività in questione deve essere stata precedentemente esercitata: a) per cinque anni consecutivi come lavoratore autonomo o dirigente d'azienda; oppure b) per tre anni consecutivi come lavoratore autonomo o dirigente d'azienda, se il beneficiario prova di aver in precedenza ricevuto, per l'attività in questione, una formazione di almeno tre anni sancita da un certificato riconosciuto da uno Stato membro o giudicata del tutto valida da un competente organismo professionale; oppure c) per quattro anni consecutivi come lavoratore autonomo o dirigente d'azienda, se il beneficiario prova di aver in precedenza ricevuto, per l'attività in questione, una formazione di almeno due anni sancita da un certificato riconosciuto da uno Stato membro o giudicata del tutto valida da un competente organismo professionale; oppure d) per tre anni consecutivi come lavoratore autonomo o dirigente d'azienda, se il beneficiario prova di aver esercitato l'attività in questione per almeno cinque anni come lavoratore subordinato; I dossier dell’Ufficio studi del Consiglio nazionale forense – n. 4/2012 81 CONSIGLIO NAZIONALE FORENSE PRESSO IL MINISTERO DELLA GIUSTIZIA Ufficio studi oppure e) per cinque anni consecutivi come lavoratore subordinato, se il beneficiario prova di aver in precedenza ricevuto, per l'attività in questione, una formazione di almeno tre anni sancita da un certificato riconosciuto da uno Stato membro o giudicata del tutto valida da un competente organismo professionale; oppure f) per sei anni consecutivi come lavoratore subordinato, se il beneficiario prova di aver in precedenza ricevuto, per l'attività in questione, una formazione di almeno due anni sancita da un certificato riconosciuto da uno Stato membro o giudicata del tutto valida da un competente organismo professionale. 2. Nei casi di cui alle lettere a) e d) del comma 1, l'attività non deve essere cessata da piu' di 10 anni alla data di presentazione della documentazione completa dell'interessato alle autorità competenti di cui all'articolo 5. Art.30 Condizioni per il riconoscimento delle attività di cui alla Lista III dell'allegato IV 1. In caso di attività di cui alla Lista III dell'allegato IV, l'attività in questione deve essere stata precedentemente esercitata: a) per tre anni consecutivi come lavoratore autonomo o dirigente d'azienda; oppure b) per due anni consecutivi come lavoratore autonomo o dirigente d'azienda, se il beneficiario prova di aver in precedenza ricevuto, per l'attività in questione, una formazione sancita da un certificato riconosciuto da uno Stato membro o giudicata del tutto valida da un competente organismo professionale; oppure c) per due anni consecutivi come lavoratore autonomo o dirigente d'azienda se il beneficiario prova di aver in precedenza esercitato l'attività in questione come lavoratore subordinato per almeno tre anni; oppure d) per tre anni consecutivi come lavoratore subordinato, se il beneficiario prova di aver in precedenza ricevuto, per l'attività in questione, una formazione sancita da un certificato riconosciuto da uno Stato membro o giudicata del tutto valida da un competente organismo professionale. 2. Nei casi di cui alle lettere a) e c) del comma 1, l'attività non deve essere cessata da piu' di 10 anni alla data di presentazione della documentazione completa dell'interessato alle autorità competenti di cui all'articolo 5. CAPO IV Riconoscimento sulla base del coordinamento delle condizioni minime di formazione SEZIONE I Disposizioni comuni Art.31 Principio di riconoscimento automatico 1. I titoli di formazione di medico, che danno accesso alle attività professionali di medico con formazione di base e medico specialista, infermiere responsabile dell'assistenza generale, odontoiatra, odontoiatra specialista, veterinario, farmacista e architetto, di cui all'allegato V e rispettivamente ai punti 5.1.1, 5.1.2, 5.2.2, 5.3.2, 5.3.3, 5.4.2, 5.6.2 e 5.7.1, conformi alle condizioni minime di formazione di cui rispettivamente agli articoli 33, 34, 38, 41, 42, 44, 46 e 50, rilasciati a cittadini di cui all'articolo 2, comma 1, da altri Stati membri, sono riconosciuti dalle autorità di cui all'articolo 5 con gli stessi effetti dei titoli rilasciati in Italia per l'accesso, rispettivamente, all'attività di medico chirurgo, medico chirurgo specialista, infermiere responsabile dell'assistenza generale, odontoiatra, odontoiatra specialista, veterinario, farmacista e architetto. I dossier dell’Ufficio studi del Consiglio nazionale forense – n. 4/2012 82 CONSIGLIO NAZIONALE FORENSE PRESSO IL MINISTERO DELLA GIUSTIZIA Ufficio studi 2. I titoli di formazione di cui al comma 1 devono essere rilasciati dalle autorità competenti degli altri Stati membri e essere accompagnati dai certificati di cui all'allegato V e rispettivamente ai punti 5.1.1, 5.1.2, 5.2.2, 5.3.2, 5.3.3, 5.4.2, 5.6.2 e 5.7.1. 3. Le disposizioni del primo e secondo comma, non pregiudicano, rispettivamente, i diritti acquisiti di cui agli articoli 32, 35, 37, 40, 43, 45, 4955. 4. I diplomi e i certificati rilasciati da altri Stati membri conformemente all'articolo 36 ed elencati nell'allegato V punto 5.1.4, sono riconosciuti con gli stessi effetti dei diplomi rilasciati in Italia per l'accesso all'attività di medico di medicina generale nel quadro del regime nazionale di previdenza sociale; sono fatti comunque salvi i diritti acquisiti di cui all'articolo 37. 5. I titoli di formazione di ostetrica rilasciati ai cittadini di cui all'articolo 2, comma 1, da altri Stati membri elencati nell'allegato V punto 5.5.2, conformi alle condizioni minime di formazione di cui all'articolo 46 e rispondenti alle modalità di cui all'articolo 47, sono riconosciuti dall'Autorità di cui all'articolo 5, con gli stessi effetti dei titoli rilasciati in Italia per l'accesso all'attività di ostetrica; sono fatti comunque salvi i diritti acquisiti di cui all'articolo 49. 6. I titoli di formazione di architetto oggetto di riconoscimento automatico di cui al comma 1, attestano una formazione iniziata al piu' presto nel corso dell'anno accademico indicato nell'allegato V, punto 5.7.1. 7. L'accesso e l'esercizio delle attività professionali di medico chirurgo, infermiere responsabile dell'assistenza generale, dentista, veterinario, ostetrica e farmacista sono subordinati al possesso di un titolo di formazione di cui all'allegato V, e rispettivamente ai punti 5.1.1, 5.1.2, 5.1.4, 5.2.2, 5.3.2, 5.3.3, 5.4.2, 5.5.2 e 5.6.2. 8. Il Ministero della salute e il Ministero dell'università e della ricerca, rispettivamente per le professioni sanitarie e per le professioni nel campo dell'architettura di cui al presente Capo, notificano alla Commissione europea le disposizioni legislative, regolamentari e amministrative che adottano in materia di rilascio di titoli di formazione nei settori coperti dal presente capo. Inoltre per i titoli di formazione nel settore dell'architettura, questa notifica e' inviata anche agli altri Stati membri. 9. Le informazioni notificate di cui al comma 8 sono pubblicate nella Gazzetta Ufficiale dell'Unione europea attraverso una comunicazione della Commissione europea nella quale sono indicate le denominazioni date dagli Stati membri ai titoli di formazione e, eventualmente, l'organismo che rilascia il titolo di formazione, il certificato che accompagna tale titolo e il titolo professionale corrispondente, che compare nell'allegato V e, rispettivamente, nei punti 5.1.1, 5.1.2, 5.1.3, 5.1.4, 5.2.2, 5.3.2, 5.3.3, 5.4.2, 5.5.2, 5.6.2 e 5.7.1. 10. Gli elenchi di cui all'allegato V sono aggiornati e modificati, in conformità alle relative modifiche definite in sede comunitaria, relativamente alle professioni sanitarie, con decreto del Ministro della salute, di concerto con il Ministro dell'università e della ricerca, e, relativamente alla professione di architetto, con decreto del Ministero dell'università e della ricerca. 11. I beneficiari del riconoscimento sono tenuti ad assolvere gli obblighi di formazione continua previsti dalla legislazione vigente. 12. Non hanno diritto al riconoscimento professionale ai sensi del presente decreto come medico chirurgo e infermiere responsabile dell'assistenza generale le persone in possesso del titolo bulgaro di feldsher rilasciato in Bulgaria anteriormente al 31 dicembre 1999 e che esercitavano questa professione nell'ambito del regime nazionale di sicurezza sociale bulgaro alla data del 1 gennaio 2000. Art.32 Diritti acquisiti 1. Fatti salvi i diritti acquisiti relativi alle professioni di cui al presente capo i titoli di formazione che danno accesso alle attività professionali di medico con formazione di medico di base e di medico specialista, di infermiere responsabile dell'assistenza generale, di odontoiatra, di odontoiatra specialista, di veterinario, di I dossier dell’Ufficio studi del Consiglio nazionale forense – n. 4/2012 83 CONSIGLIO NAZIONALE FORENSE PRESSO IL MINISTERO DELLA GIUSTIZIA Ufficio studi farmacista in possesso dei cittadini di cui all'articolo 2 , comma 1 e che non soddisfano l'insieme dei requisiti di formazione di cui agli articoli 33, 34, 38, 41, 42, 44, 46 e 50 sono riconosciuti se sanciscono il compimento di una formazione iniziata prima delle date indicate nell'allegato V, punti 5.1.1., 5.1.2., 5.2.2., 5.3.2, 5.3.3, 5.4.2, 5.5.2, 5.6.2 e se sono accompagnati da un attestato che certifica l'esercizio effettivo e lecito dell'attività in questione per almeno tre anni consecutivi nei cinque anni che precedono il rilascio dell'attestato stesso. 2. Il riconoscimento e' altresi' assicurato ai titoli di formazione in medicina che danno accesso alle attività professionali di medico con formazione di base e di medico specialista, di infermiere responsabile dell'assistenza generale, di odontoiatra, di odontoiatra specialista, di veterinario, di ostetrica e di farmacista acquisiti sul territorio della ex Repubblica democratica tedesca, che non soddisfano i requisiti minimi di formazione di cui agli articoli 33, 34, 38, 41, 42, 44, 46 e 50 se tali titoli sanciscono il completamento di una formazione iniziata: a) prima del 3 ottobre 1990 per i medici con formazione di base, infermieri responsabile dell'assistenza generale, odontoiatri, odontoiatri specialisti, veterinari, ostetriche e farmacisti; b) prima del 3 aprile 1992 per i medici specialisti. 3. I titoli di formazione di cui al comma 2 consentono l'esercizio delle attività professionali su tutto il territorio della Germania alle stesse condizioni dei titoli di formazione rilasciati dalle competenti autorità tedesche di cui all'allegato V, 5.1.1., 5.1.2, 5.2.2, 5.3.2, 5.3.3, 5.4.2, 5.5.2, 5.6.2. 4. Sono altresi' riconosciuti i titoli di formazione in medicina, che danno accesso alle attività professionali di medico con formazione di base e di medico specialista, di infermiere responsabile dell'assistenza generale, di veterinario, di ostetrica, di farmacista e di architetto che sono in possesso dei cittadini di cui all'articolo 2, comma 1, e che sono stati rilasciati nell'ex Cecoslovacchia, o per i quali la corrispondente formazione e' iniziata, per la Repubblica ceca e la Slovacchia, anteriormente al 1 gennaio 1993, qualora le autorità dell'uno o dell'altro Stato membro sopra indicato attestino che detti titoli di formazione hanno sul loro territorio la stessa validità giuridica dei titoli che esse rilasciano e, per quanto riguarda gli architetti, la stessa validità giuridica dei titoli menzionati, per detti Stati membri, all'allegato VI, punto 6), per quanto riguarda l'accesso e l'esercizio delle attività professionali di medico con formazione di base, medico specialista, infermiere responsabile dell'assistenza generale, veterinario, ostetrica e farmacista, relativamente alle attività di cui all'articolo 51, e di architetto, relativamente alle attività di cui all'articolo 54. Detto attestato deve essere corredato da un certificato rilasciato dalle medesime autorità, il quale dimostri l'effettivo e lecito esercizio da parte dei cittadini in questione, nel territorio di questi, delle attività in oggetto per almeno tre anni consecutivi nei cinque anni precedenti il rilascio del certificato. 5. Sono altresi' riconosciuti ai sensi dell'articolo 31 i titoli di formazione in medicina, che danno accesso alle attività professionali di medico con formazione di base e di medico specialista, di infermiere responsabile dell'assistenza generale, di odontoiatra, di odontoiatra specialista, di veterinario, di ostetrica, di farmacista e di architetto che sono in possesso dei cittadini di cui all'articolo 2, comma 1, e che sono stati rilasciati nell'ex Unione Sovietica, o per cui la corrispondente formazione e' iniziata: a) per l'Estonia, anteriormente al 20 agosto 1991; b) per la Lettonia, anteriormente al 21 agosto 1991; c) per la Lituania, anteriormente all'11 marzo 1990, qualora le autorità di uno dei tre Stati membri sopra citati attestino che detti titoli hanno sul loro territorio la stessa validità giuridica dei titoli che esse rilasciano e, per quanto riguarda gli architetti, la stessa validità giuridica dei titoli menzionati, per detti Stati membri, all'allegato VI, punto 6, per quanto riguarda l'accesso alle, e l'esercizio delle, attività professionali di medico con formazione di base, medico specialista, infermiere responsabile dell'assistenza generale, dentista, dentista specialista, veterinario, ostetrica e farmacista, relativamente alle attività di cui all'articolo 46, e di architetto, relativamente alle attività di cui all'articolo 54. Detto attestato deve essere corredato da un certificato rilasciato dalle medesime autorità, il I dossier dell’Ufficio studi del Consiglio nazionale forense – n. 4/2012 84 CONSIGLIO NAZIONALE FORENSE PRESSO IL MINISTERO DELLA GIUSTIZIA Ufficio studi quale dimostri l'effettivo e lecito esercizio da parte dei cittadini in questione, nel territorio di questi, delle attività in oggetto per almeno tre anni consecutivi nei cinque anni precedenti il rilascio del certificato. 6. Sono altresi' ammessi al riconoscimento di cui all'articolo 31 i titoli di formazione in medicina, che danno accesso alle attività professionali di medico con formazione di base e di medico specialista, di infermiere responsabile dell'assistenza generale, di odontoiatra, di odontoiatra specialista, di veterinario, di ostetrica, di farmacista e di architetto che sono in possesso dei cittadini di cui all'articolo 1 e che sono stati rilasciati nell'ex Jugoslavia, o per i quali la corrispondente formazione e' iniziata, per la Slovenia, anteriormente al 25 giugno 1991, qualora le autorità dello Stato membro sopra citato attestino che detti titoli hanno sul loro territorio la stessa validità giuridica dei titoli che esse rilasciano e, per quanto riguarda gli architetti, la stessa validità giuridica dei titoli menzionati, per detto Stato membro, all'allegato VI, punto 6, per quanto riguarda l'accesso alle, e l'esercizio delle, attività professionali di medico con formazione di base, medico specialista, infermiere responsabile dell'assistenza generale, dentista, dentista specialista, veterinario, ostetrica e farmacista, relativamente alle attività di cui all'articolo 51, e di architetto, relativamente alle attività di cui all'articolo 54. Detto attestato deve essere corredato da un certificato rilasciato dalle medesime autorità, il quale dimostri l'effettivo e lecito esercizio da parte dei cittadini di tale Stato membro, nel territorio di questo, delle attività in questione per almeno tre anni consecutivi nei cinque anni precedenti il rilascio del certificato. 7. I titoli di formazione di medico, di infermiere responsabile dell'assistenza generale, di odontoiatra, di veterinario, di ostetrica e di farmacista rilasciati ai cittadini di cui all'articolo 2, comma 1, da un altro Stato membro e che non corrispondono alle denominazioni che compaiono per tale Stato all'allegato V, 5.1.1, 5.1.2, 5.1.3, 5.1.4, 5.2.2, 5.3.2, 5.3.3, 5.4.2, 5.5.2, e 5.6.2 sono riconosciuti se accompagnati da un certificato rilasciato da autorità od organi competenti di detto Stato membro che attesti che tali titoli di formazione sanciscono il compimento di una formazione ai sensi degli articoli 33, 34, 36, 38, 41, 42, 44, 46 e 50 e che sono assimilati dallo Stato membro che li ha rilasciati a quelli le cui denominazioni appaiono nell'allegato V, punti 5.1.1, 5.1.2, 5.1.3, 5.1.4, 5.2.2, 5.3.2, 5.3.3, 5.4.2, 5.5.2 e 5.6.2. Omissis TITOLO IV DISPOSIZIONI FINALI Art.59 Libera prestazione di servizi per l'attività di guida turistica e di accompagnatore turistico 1. Con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, sentito il Ministro per le politiche europee, d'intesa con la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e Bolzano e secondo le modalità di cui all'articolo 2, comma 4, della legge 29 marzo 2001 n. 135, possono essere adottati, nel rispetto del diritto comunitario e dell'articolo 9, comma 3, criteri per rendere uniformi le valutazioni ai fini della verifica della occasionalità e della temporaneità delle prestazioni professionali per l'attività di guida turistica e di accompagnatore turistico. Art.60 Abrogazioni 1. A fare data dall'entrata in vigore del presente decreto, e' abrogato il comma 5 dell'articolo 201 del decreto legislativo 10 febbraio 2005, n. 30, recante codice della proprietà industriale. 2. A fare data dall'entrata in vigore del presente decreto sono abrogati il decreto legislativo 27 gennaio 1992, n. 115, il decreto legislativo 2 maggio 1994, n. 319, ed il decreto legislativo 20 settembre 2002, n. 229. I dossier dell’Ufficio studi del Consiglio nazionale forense – n. 4/2012 85 CONSIGLIO NAZIONALE FORENSE PRESSO IL MINISTERO DELLA GIUSTIZIA Ufficio studi 3. Il riferimento ai decreti legislativi 27 gennaio 1992, n. 115, e 2 maggio 1994, n. 319, contenuto nell'articolo 49, comma 2, del decreto del Presidente della Repubblica 31 agosto 1999, n. 394, si intende fatto al titolo III del presente decreto; tuttavia resta attribuito all'autorità competente di cui all'articolo 5 la scelta della eventuale misura compensativa da applicare al richiedente. 4. Ogni riferimento contenuto in vigenti disposizioni di legge ai decreti legislativi 27 gennaio 1992, n. 115, [e] 2 maggio 1994, n. 319 e 20 settembre 2002, n. 229, si intende fatto alle corrispondenti disposizioni del presente decreto. Art.61 Clausola di invarianza finanziaria 1. Dall'attuazione del presente decreto non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica. 2. Alle attività previste dal presente decreto i soggetti pubblici interessati provvedono con le risorse finanziarie, umane e strumentali previste dalla legislazione vigente. Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserito nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare. I dossier dell’Ufficio studi del Consiglio nazionale forense – n. 4/2012 86 CONSIGLIO NAZIONALE FORENSE PRESSO IL MINISTERO DELLA GIUSTIZIA Ufficio studi La giurisprudenza della Corte di giustizia Corte di giustizia, sentenza 19 febbraio 2002, causa C-35/99 (Arduino) Omissis 1 Con ordinanza 13 gennaio 1999, pervenuta alla Corte il 9 febbraio seguente, il Pretore di Pinerolo ha sollevato, in applicazione dell'art. 177 del Trattato CE (divenuto art. 234 CE), due questioni pregiudiziali vertenti sull'interpretazione dell'art. 85 del Trattato CE (divenuto art. 81 CE). 2 Tali questioni sono sorte nell'ambito della liquidazione delle spese relative al procedimento penale condotto nei confronti del sig. Arduino. Contesto normativo nazionale 3 Il testo base che disciplina la professione dell'avvocato in Italia è il regio decreto legge 27 novembre 1933, n. 1578 (GURI n. 281 del 5 dicembre 1933), convertito in legge 22 gennaio 1934, n. 36 (GURI n. 24 del 30 gennaio 1934), come successivamente modificato (in prosieguo: il "regio decreto legge"). 4 L'avvocato svolge una libera professione consistente in un'attività di rappresentanza e di assistenza nei procedimenti giurisdizionali civili, penali e amministrativi. In Italia tale attività è affidata esclusivamente agli avvocati, il cui intervento è, di regola, obbligatorio (art. 82 del codice di procedura civile italiano). 5 Il Consiglio nazionale forense (in prosieguo: il "CNF") è disciplinato dagli artt. 52-55 del detto regio decreto legge. Esso è costituito da avvocati eletti dagli appartenenti alla categoria, uno per ciascun distretto di Corte d'appello ed è istituito presso il Ministero di Grazia e Giustizia. 6 L'art. 57 del regio decreto legge prevede che i criteri per la determinazione degli onorari e delle indennità dovuti agli avvocati e ai procuratori in materia civile, penale e stragiudiziale siano stabiliti ogni biennio con deliberazione del CNF. Le tariffe, una volta deliberate dal CNF, sono successivamente approvate dal Ministro, sentito il parere del Comitato interministeriale dei prezzi (in prosieguo: il "CIP"), ai sensi dell'art. 14, ventesimo comma, della legge 22 dicembre 1984, n. 887 (Suppl. ord. alla GURI n. 356 del 29 dicembre 1984), previa consultazione obbligatoria del Consiglio di Stato secondo quanto disposto dall'art. 17, terzo comma, della legge 23 agosto 1988, n. 400 (Suppl. ord. alla GURI n. 214 del 12 settembre 1988). 7 L'art. 58 del regio decreto legge precisa che i criteri previsti dall'art. 57 del regio decreto legge sono stabiliti con riferimento al valore delle controversie e al grado dell'autorità chiamata a conoscerle e, per i giudizi penali, anche alla durata di essi. Per ciascun atto o serie di atti deve essere fissato un limite massimo e un limite minimo. 8 Ai sensi dell'art. 60 del regio decreto legge, la liquidazione degli onorari è fatta dall'autorità giudiziaria in base ai criteri stabiliti dall'art. 57 del regio decreto legge, tenuto conto della gravità e del numero delle questioni trattate. 9 Tale liquidazione deve restare entro i limiti massimi e minimi fissati dall'art. 58. Tuttavia, in casi di eccezionale importanza, in relazione alla specialità delle controversie e quando il valore intrinseco della prestazione lo giustifichi, il giudice può oltrepassare il limite massimo. Inversamente, egli può, quando la causa risulti di facile trattazione, attribuire l'onorario in misura inferiore al minimo. In entrambi i casi, la decisione del giudice deve essere motivata. 10 La tariffa professionale forense di cui trattasi nella causa principale risulta dalla delibera del CNF 12 giugno 1993, modificata il 29 settembre 1994 (in prosieguo: la "delibera del CNF"), ed è stata approvata con decreto ministeriale 5 ottobre 1994, n. 585 (GURI n. 247 del 21 ottobre 1994). L'art. 2 di tale decreto prevede che "gli aumenti di cui alle allegate tabelle decorrono dal 1 ottobre 1994 per il 50% e per il restante I dossier dell’Ufficio studi del Consiglio nazionale forense – n. 4/2012 87 CONSIGLIO NAZIONALE FORENSE PRESSO IL MINISTERO DELLA GIUSTIZIA Ufficio studi 50% dal 1 aprile 1995". Detto aumento scaglionato nel tempo è dovuto ai rilievi del CIP, in quanto tale comitato ha tenuto conto in particolare dell'aumento dell'inflazione. Prima di adottare la tariffa, il Ministro aveva nuovamente consultato il CNF, il quale, nella seduta 29 settembre 1994, aveva aderito alla proposta di rinviare l'applicazione della tariffa. 11 L'art. 4, n. 1, della delibera del CNF dispone l'inderogabilità delle tariffe minime stabilite per gli onorari degli avvocati e per gli onorari e i diritti dei procuratori. Tuttavia, qualora a motivo di particolari circostanze del caso appaia una sproporzione manifesta fra le prestazioni dell'avvocato o del procuratore e l'onorario previsto dalle tabelle, il n. 2 dello stesso articolo consente di superare i massimi indicati nelle tabelle, anche oltre il raddoppio previsto dall'art. 5, n. 2, della delibera del CNF, ovvero scendere al di sotto dei minimi indicati nelle tabelle, purché la parte che vi ha interesse esibisca il parere del competente Consiglio dell'ordine. 12 L'art. 5 della delibera del CNF fissa le regole generali per la liquidazione. Esso prevede, al primo comma, che nella liquidazione degli onorari a carico del soccombente deve essere tenuto conto del valore e della natura della controversia, dell'importanza e del numero delle questioni trattate, del grado dell'autorità adita, con speciale riguardo all'attività svolta dall'avvocato dinanzi al giudice. Il secondo comma prevede che, per le cause di particolare importanza per le questioni giuridiche trattate, la liquidazione degli onorari a carico del soccombente può arrivare fino al doppio dei massimi stabiliti. Il terzo comma aggiunge che nella liquidazione degli onorari a carico del cliente, oltre che dei criteri di cui ai commi precedenti, si può tener conto dei risultati del giudizio e dei vantaggi, anche non patrimoniali, conseguiti, nonché dell'urgenza richiesta per il compimento delle singole attività. Nelle cause di straordinaria importanza la liquidazione può arrivare fino al quadruplo dei massimi stabiliti. Causa principale 13 Il sig. Arduino è stato penalmente perseguito dinanzi al Pretore di Pinerolo per aver effettuato, per negligenza, imprudenza e imperizia, nonché in violazione delle disposizioni di legge che regolano la circolazione stradale, un sorpasso su una strada in cui tale manovra non era consentita, entrando così in collisione con la vettura del sig. Dessi. Quest'ultimo si è costituito parte civile. Al momento della liquidazione delle spese sostenute dal signor Dessi e poste a carico del sig. Arduino, il Pretore ha disapplicato la tariffa professionale emanata con decreto ministeriale n. 585/94. 14 Adita con ricorso, la Corte suprema di cassazione ha considerato illegittima la disapplicazione della detta tariffa. Con sentenza 29 aprile/6 luglio 1998, n. 1363, essa ha annullato la sentenza pronunciata dal Pretore di Pinerolo per quanto riguardava le spese e ha rinviato la causa su questo punto dinanzi allo stesso giudice. 15 Il Pretore di Pinerolo rileva che nell'ordinamento giuridico italiano esistono due tendenze giurisprudenziali contraddittorie circa la questione se la tariffa forense, emanata con decreto ministeriale n. 585/94, costituisca o meno un accordo che limita la concorrenza ai sensi dell'art. 85 del Trattato. 16 Secondo la prima tendenza, le caratteristiche di questa normativa nazionale sarebbero analoghe a quelle della normativa che riguarda il sistema tariffario degli spedizionieri doganali oggetto della sentenza della Corte 18 giugno 1998 (causa C-35/96, Commissione/Italia, Racc. pag. I-3851). Il CNF sarebbe una associazione di imprese ai sensi dell'art. 85, n. 1, del Trattato e nessuna disposizione di legge prescrive che venga tenuto conto di criteri di interesse pubblico in sede di determinazione della tariffa degli onorari forensi. Pertanto, il giudice sarebbe tenuto a disapplicare tale tariffa. 17 In base alla seconda tendenza giurisprudenziale, la tariffa non costituirebbe il risultato di una decisione discrezionale dell'organizzazione di categoria di cui trattasi. L'intervento dell'autorità pubblica svolgerebbe un ruolo determinante sia nella fase di elaborazione che in quella di approvazione, di modo che non si configurerebbe una delega di poteri di diritto pubblico ad operatori privati che consenta a questi ultimi di stabilire essi stessi le tariffe in violazione dell'art. 85 del Trattato. I dossier dell’Ufficio studi del Consiglio nazionale forense – n. 4/2012 88 CONSIGLIO NAZIONALE FORENSE PRESSO IL MINISTERO DELLA GIUSTIZIA Ufficio studi 18 In tale contesto, il Pretore di Pinerolo ha deciso di sospendere il procedimento e di sottoporre alla Corte le seguenti questioni pregiudiziali: "a) Se rientri nel campo di operatività del divieto di cui all'art. 85, n. 1, del Trattato CE la deliberazione del CNF, approvata con D.M. 585/94, con cui sono state fissate le tariffe inderogabili relative all'attività professionale degli avvocati. b) Nel caso di risposta affermativa al quesito sub a), se, tuttavia, l'ipotesi rientri nella previsione di inapplicabilità del divieto statuita dall'art. 85, n. 3, del Trattato". Sulla ricevibilità 19 Il governo italiano esprime dubbi circa la ricevibilità del rinvio pregiudiziale in esame. 20 In primo luogo, si interroga sull'effettività della causa principale. 21 Esso osserva che, a seguito della sentenza pronunciata dalla Corte suprema di cassazione, la compagnia di assicurazione del sig. Arduino avrebbe proceduto al pagamento delle spese sostenute dal sig. Dessi. Tenuto conto di tale pagamento, la parte civile avrebbe rinunciato all'intervento nel prosieguo del procedimento principale e l'avvocato del sig. Arduino avrebbe chiesto al Pretore di Pinerolo di pronunciare un non luogo a statuire. Allo stato attuale del procedimento, la causa principale sarebbe pertanto priva di oggetto. 22 Ciò considerato, il governo italiano mal comprende l'insistenza del giudice a quo di voler esaminare la compatibilità con il diritto comunitario della tariffa di cui trattasi nella causa principale. A suo parere, non è da escludersi che il Pretore di Pinerolo abbia colto l'occasione per dirimere una questione che in Italia è controversa. 23 In secondo luogo, il governo italiano ritiene che l'ordinanza di rinvio non descriva a sufficienza il contesto di diritto e di fatto nel quale sono state sollevate le questioni. Il Pretore di Pinerolo non avrebbe indicato i motivi per i quali ha disapplicato la tariffa di cui trattasi nella causa principale. 24 A questo proposito, si deve rilevare che, secondo una giurisprudenza costante, nell'ambito della collaborazione tra la Corte e i giudici nazionali istituita dall'art. 177 del Trattato, spetta esclusivamente al giudice nazionale, cui è stata sottoposta la controversia e che deve assumersi la responsabilità dell'emananda decisione giurisdizionale, valutare, alla luce delle particolari circostanze di ciascuna causa, sia la necessità di una pronuncia pregiudiziale per essere in grado di pronunciare la propria sentenza sia la rilevanza delle questioni che sottopone alla Corte. Di conseguenza, se le questioni pregiudiziali sollevate vertono sull'interpretazione del diritto comunitario, la Corte, in via di principio, è tenuta a statuire (v., in particolare, sentenze 15 dicembre 1995, causa C-415/93, Bosman e a., Racc. pag. I-4921, punto 59, e 13 marzo 2001, causa C-379/98, PreussenElektra, Racc. pag. I-2099, punto 38). 25 Tuttavia la Corte ha anche affermato che, in ipotesi eccezionali, le spetta esaminare le condizioni in cui è adita dal giudice nazionale al fine di verificare la propria competenza (v., in questo senso, sentenza 16 dicembre 1981, causa 244/80, Foglia, Racc. pag. 3045, punto 21). La Corte può rifiutare di pronunciarsi su una questione pregiudiziale sollevata da un giudice nazionale solo qualora risulti manifestamente che l'interpretazione del diritto comunitario richiesta non ha alcuna relazione con l'effettività o con l'oggetto della causa principale, oppure qualora il problema sia di natura ipotetica o la Corte non disponga degli elementi di fatto o di diritto necessari per fornire una soluzione utile alle questioni che le vengono sottoposte (v., in particolare, sentenze citate Bosman, punto 61, e PreussenElektra, punto 39). 26 Ciò non si verifica nella causa principale. 27 Infatti, è giocoforza constatare come dal fascicolo della causa principale risulti che essa è tuttora pendente dinanzi al giudice nazionale e che il governo italiano non ha fornito la prova dell'esistenza di un accordo tra le parti sul problema delle spese atto a porre termine alla lite. 28 Per quanto riguarda le informazioni fornite nell'ordinanza di rinvio, dalle osservazioni presentate dai governi degli Stati membri e dalla Commissione, conformemente all'art. 20 dello Statuto CE della Corte di I dossier dell’Ufficio studi del Consiglio nazionale forense – n. 4/2012 89 CONSIGLIO NAZIONALE FORENSE PRESSO IL MINISTERO DELLA GIUSTIZIA Ufficio studi giustizia, risulta che esse hanno consentito loro di prendere utilmente posizione sulle questioni proposte alla Corte. 29 Peraltro, le informazioni contenute nell'ordinanza di rinvio sono state completate dalle osservazioni scritte presentate dinanzi alla Corte. L'insieme di tali elementi, riportati nella relazione d'udienza, è stato reso noto ai governi degli Stati membri e alle altre parti interessate ai fini dell'udienza nel corso della quale essi hanno potuto, all'occorrenza, integrare le loro osservazioni (v. del pari, in tal senso, sentenze 21 settembre 1999, causa C-67/96, Albany, Racc. pag. I-5751, punto 43, e cause riunite da C-115/97 a C-117/97, Brentjens', Racc. pag. I-6025, punto 42). 30 Infine, le informazioni trasmesse dal giudice nazionale, completate, per quanto necessario, dagli elementi citati, forniscono alla Corte una conoscenza dell'ambito normativo e di fatto della controversia principale sufficiente a consentirle l'interpretazione delle pertinenti norme del Trattato. 31 Da quanto precede discende che le questioni proposte dal Pretore di Pinerolo sono ricevibili. Sulle questioni 32 Con le sue questioni, che occorre esaminare congiuntamente, il giudice a quo chiede sostanzialmente se gli artt. 5 del Trattato CE (divenuto art. 10 CE) e 85 del Trattato ostino all'adozione da parte di uno Stato membro di una misura legislativa o regolamentare che approvi, sulla base di un progetto stabilito da un ordine professionale forense, una tariffa che fissa dei minimi e dei massimi per gli onorari dei membri dell'ordine, qualora tale misura statale sia adottata nell'ambito di un procedimento come quello previsto dalla normativa italiana. 33 In via preliminare, la Corte rileva che, estendendosi a tutto il territorio di uno Stato membro, la detta misura statale può pregiudicare il commercio tra gli Stati membri ai sensi dell'art. 85, n. 1, del Trattato (v., in tal senso, precitata sentenza Commissione/Italia, punto 48). 34 Anche se è vero che, di per sé, l'art. 85 del Trattato riguarda esclusivamente la condotta delle imprese e non le disposizioni legislative o regolamentari emanate dagli Stati membri, ciò non toglie che tale articolo, in combinato disposto con l'art. 5 del Trattato, obbliga gli Stati membri a non adottare o mantenere in vigore provvedimenti, anche di natura legislativa o regolamentare, idonei a eliminare l'effetto utile delle regole di concorrenza applicabili alle imprese [sentenze 21 settembre 1988, causa 267/86, Van Eycke, Racc. pag. 4769, punto 16, 17 novembre 1993, causa C-185/91, Reiff, Racc. pag. I-5801, punto 14, 9 giugno 1994, causa C-153/93, Delta Schiffahrts- und Speditionsgesellschaft, Racc. pag. I-2517, punto 14, 5 ottobre 1995, causa C-96/94, Centro Servizi Spediporto, Racc. pag. I-2883, punto 20, e Commissione/Italia, precitata, punto 53; v. anche, per quanto riguarda l'art. 86 del Trattato CE (divenuto art. 82 CE), sentenza 16 novembre 1977, causa 13/77, GB-Inno-BM, Racc. pag. 2115, punto 31]. 35 La Corte ha dichiarato che si è in presenza di una violazione degli artt. 5 e 85 del Trattato quando uno Stato membro imponga o agevoli la conclusione di accordi in contrasto con l'art. 85, o rafforzi gli effetti di siffatti accordi, ovvero tolga alla propria normativa il suo carattere pubblico delegando ad operatori privati la responsabilità di adottare decisioni d'intervento in materia economica (v. precitate sentenze Van Eycke, punto 16, Reiff, punto 14, Delta Schiffahrts- und Speditionsgesellschaft, punto 14, Centro Servizi Spediporto, punto 21, e Commissione/Italia, punto 54). 36 Al riguardo, il fatto che uno Stato membro prescriva ad un'organizzazione di categoria l'elaborazione di un progetto di tariffa per le prestazioni non priva automaticamente la tariffa infine redatta del suo carattere di normativa statale. 37 Lo stesso vale quando i membri dell'organizzazione di categoria possono essere qualificati come esperti, indipendenti dagli operatori economici interessati, e sono tenuti dalla legge a fissare le tariffe prendendo in considerazione non soltanto gli interessi delle imprese o delle associazioni di imprese del settore che li ha designati, ma anche l'interesse generale e gli interessi delle imprese degli altri settori o degli utenti dei servizi I dossier dell’Ufficio studi del Consiglio nazionale forense – n. 4/2012 90 CONSIGLIO NAZIONALE FORENSE PRESSO IL MINISTERO DELLA GIUSTIZIA Ufficio studi di cui trattasi (v., in tal senso, precitate sentenze Reiff, punti 17-19 e 24; Delta Schiffahrts- und Speditionsgesellschaft, punti 16-18 e 23, 17 ottobre 1995, cause riunite da C-140/94 a C-142/94, DIP e a., Racc. pag. I-3257, punti 18 e 19, e Commissione/Italia, precitata, punto 44). 38 Dalla descrizione dell'ambito normativo nazionale nella causa principale risulta che lo Stato italiano obbliga il CNF, composto esclusivamente di avvocati eletti da appartenenti alla categoria, a presentare ogni biennio un progetto di tariffa degli onorari di avvocato contenente limiti minimi e massimi. Anche se, ai sensi dell'art. 58 del regio decreto legge, gli onorari e le indennità devono essere fissati con riferimento al valore delle controversie, al grado dell'autorità chiamata a conoscerle e, per il settore penale, alla durata dei procedimenti, il regio decreto legge non indica, in realtà, criteri di interesse pubblico di cui il CNF dovrebbe tener conto. 39 Pertanto, la normativa nazionale di cui trattasi nella causa principale non contiene modalità procedurali, né prescrizioni di merito idonee a garantire, con una probabilità ragionevole, che il CNF si comporti, in sede di elaborazione del progetto di tariffa, come un'articolazione del pubblico potere che agisce per obiettivi di interesse pubblico. 40 Tuttavia, non risulta che lo Stato italiano abbia rinunciato ad esercitare il suo potere di decisione in ultima istanza o a controllare l'applicazione della tariffa, come tendono a confermare le circostanze menzionate al punto 10 della presente sentenza. 41 Da un lato, il CNF è incaricato soltanto di approntare un progetto di tariffa privo, in quanto tale, di forza vincolante. In mancanza di approvazione da parte del Ministro, il progetto di tariffa non entra in vigore, e resta in vigore la tariffa precedentemente approvata. Per questo motivo, il Ministro ha il potere di far emendare il progetto dal CNF. Inoltre, il Ministro è assistito da due organi pubblici, il Consiglio di Stato ed il CIP, dai quali deve ottenere il parere prima di qualsiasi approvazione della tariffa. 42 Dall'altro, l'art. 60 del regio decreto legge dispone che la liquidazione degli onorari è effettuata dagli organi giudiziari in base ai criteri stabiliti dall'art. 57 del regio decreto legge, tenuto conto della gravità e del numero di questioni trattate. Inoltre, in talune circostanze eccezionali, il giudice può, con una decisione debitamente motivata, derogare ai limiti minimi e massimi fissati in applicazione dell'art. 58 del regio decreto legge. 43 Pertanto, non si può affermare che lo Stato italiano abbia delegato ad operatori privati la responsabilità di prendere decisioni di intervento nel settore economico, il che porterebbe a privare del suo carattere statale la normativa di cui trattasi nella causa principale. Per i motivi esposti ai punti 41 e 42 della presente sentenza, non gli si può neanche contestare di imporre o di favorire la conclusione di intese in contrasto con l'art. 85 del Trattato o di rafforzarne gli effetti. 44 Occorre quindi risolvere le questioni pregiudiziali nel senso che gli artt. 5 e 85 del Trattato non ostano all'adozione da parte di uno Stato membro di una misura legislativa o regolamentare che approvi, sulla base di un progetto stabilito da un ordine professionale forense, una tariffa che fissa dei minimi e dei massimi per gli onorari dei membri dell'ordine, qualora tale misura statale sia adottata nell'ambito di un procedimento come quello previsto dalla normativa italiana. Sulle spese 45 Le spese sostenute dai governi italiano, tedesco, francese e finlandese, nonché dalla Commissione, che hanno presentato osservazioni alla Corte, non possono dar luogo a rifusione. Nei confronti delle parti nella causa principale il presente procedimento costituisce un incidente sollevato dinanzi al giudice nazionale, cui spetta quindi statuire sulle spese. Per questi motivi, LA CORTE, I dossier dell’Ufficio studi del Consiglio nazionale forense – n. 4/2012 91 CONSIGLIO NAZIONALE FORENSE PRESSO IL MINISTERO DELLA GIUSTIZIA Ufficio studi pronunciandosi sulle questioni sottopostele dal Pretore di Pinerolo, con ordinanza 13 gennaio 1999, dichiara: Gli artt. 5 e 85 del Trattato CE (divenuti artt. 10 CE e 81 CE) non ostano all'adozione da parte di uno Stato membro di una misura legislativa o regolamentare che approvi, sulla base di un progetto stabilito da un ordine professionale forense, una tariffa che fissa dei minimi e dei massimi per gli onorari dei membri dell'ordine, qualora tale misura statale sia adottata nell'ambito di un procedimento come quello previsto dal regio decreto legge 27 novembre 1933, n. 1578, come modificato. I dossier dell’Ufficio studi del Consiglio nazionale forense – n. 4/2012 92 CONSIGLIO NAZIONALE FORENSE PRESSO IL MINISTERO DELLA GIUSTIZIA Ufficio studi Corte di giustizia, sentenza 19 febbraio 2002, causa C-309/99 (Wouters) Omissis 1 Con sentenza 10 agosto 1999, pervenuta in cancelleria il 13 agosto successivo, il Raad van State ha sottoposto a questa Corte, in applicazione dell'art. 234 CE, nove questioni pregiudiziali relative all'interpretazione degli artt. 3, lett. g), del Trattato CE [divenuto, in seguito a modifica, art. 3, n. 1, lett. g), CE], 5 del Trattato CE (divenuto art. 10 CE), 52 e 59 del Trattato CE (divenuti, in seguito a modifica, artt. 43 CE e 49 CE), nonché 85, 86 e 90 del Trattato CE (divenuti artt. 81 CE, 82 CE e 86 CE). 2 Tali questioni sono state sollevate in occasione di ricorsi proposti in particolare da alcuni avvocati contro il rifiuto, da parte dell'Arrondissementsrechtbank di Amsterdam, di annullare talune decisioni del Nederlandse Orde van Advocaten (ordine olandese degli avvocati) con cui si negava l'annullamento delle decisioni di comitati di vigilanza degli ordini forensi dei circondari di Amsterdam e di Rotterdam che vietavano loro di esercitare la loro attività di avvocati in rapporto di collaborazione integrata con revisori dei conti. Sfondo normativo nazionale 3 L'art. 134 della Costituzione del Regno dei Paesi Bassi verte sull'istituzione e sul regime giuridico degli enti pubblici. Esso dispone che: "1. Enti pubblici a carattere professionale o altri enti pubblici possono essere costituiti e sciolti dalla legge o in forza di essa. 2. La legge stabilisce i compiti e l'organizzazione di tali enti pubblici, la loro composizione ed i poteri dei loro organi direttivi, nonché la pubblicità delle sedute di questi. Ai loro organi direttivi può essere conferito un potere regolamentare dalla legge o in forza di essa. 3. La legge organizza il controllo di tali organi direttivi. Le loro decisioni potranno essere annullate solo per violazione di legge o per contrasto con l'interesse generale". L'Advocatenwet 4 In applicazione di tale disposizione è stata adottata la legge 23 giugno 1952 che istituisce l'ordine olandese degli avvocati e fissa il regolamento interno e le norme disciplinari applicabili agli avvocati e ai procuratori (in prosieguo: l'"Advocatenwet"). 5 Ai sensi dell'art. 17, nn. 1 e 2, di tale legge: "1. L'insieme degli avvocati iscritti all'albo nei Paesi Bassi costituisce l'ordine olandese degli avvocati, ente di diritto pubblico ai sensi dell'art. 134 della Costituzione, avente sede all'Aia. 2. L'insieme degli avvocati iscritti all'albo presso uno stesso tribunale costituisce l'ordine degli avvocati del circondario interessato". 6 Gli artt. 18, n. 1, e 22, n. 1, dell'Advocatenwet dispongono che l'ordine olandese degli avvocati e gli ordini circondariali sono diretti rispettivamente dall'Algemene Raad van de Nederlandse Orde van Advocaten (Consiglio generale dell'ordine olandese degli avvocati; in prosieguo: il "Consiglio generale") e dai raden van toezicht van de Orden in de arrondissementen (comitati di vigilanza degli ordini circondariali; in prosieguo: i "comitati di vigilanza"). 7 Gli artt. 19 e 20 dell'Advocatenwet disciplinano l'elezione dei membri del Consiglio generale. Questi ultimi sono eletti dal College van Afgevaardigden (in prosieguo: il "Collegio dei delegati"), i cui membri sono a loro volta eletti nell'ambito di riunioni degli ordini circondariali. I dossier dell’Ufficio studi del Consiglio nazionale forense – n. 4/2012 93 CONSIGLIO NAZIONALE FORENSE PRESSO IL MINISTERO DELLA GIUSTIZIA Ufficio studi 8 Ai sensi dell'art. 26 dell'Advocatenwet: "Il Consiglio generale e i comitati di vigilanza vegliano al corretto esercizio della professione e sono autorizzati a prendere ogni provvedimento atto a contribuirvi. Essi tutelano i diritti e gli interessi degli avvocati in quanto tali, vegliano all'osservanza degli obblighi di questi ultimi ed espletano i compiti loro assegnati mediante regolamenti". 9 L'art. 28 dell'Advocatenwet stabilisce: "1. Il Collegio dei delegati può emanare regolamenti nell'interesse del corretto esercizio della professione, tra cui regolamenti in materia di assistenza agli avvocati in età avanzata e totalmente o parzialmente inabili al lavoro, nonché ai superstiti di avvocati deceduti. Il Collegio emana inoltre i regolamenti necessari in materia di amministrazione e di organizzazione dell'ordine olandese degli avvocati. 2. Le proposte di regolamento sono sottoposte al Collegio dei delegati dal Consiglio generale o da almeno cinque delegati. Il Consiglio generale può invitare i comitati di vigilanza a fornire il loro parere su un progetto di regolamento prima di sottoporlo al Collegio dei delegati. 3. I regolamenti sono comunicati sin dalla loro emanazione al Ministero della Giustizia e vengono pubblicati sulla gazzetta ufficiale". 10 L'art. 29 dell'Advocatenwet precisa: "1. I regolamenti vincolano i membri dell'ordine nazionale e gli avvocati visitatori ... omissis .... 2. Essi non possono contenere alcuna disposizione relativa a punti disciplinati dalla legge o in virtù di essa, né riguardare materie che, a causa della diversità delle situazioni in ciascun circondario, non si prestino a disposizioni generali. 3. Le disposizioni dei regolamenti che trattano di una materia disciplinata dalla legge o in virtù di essa cessano di diritto di produrre effetti". 11 Dagli artt. 16 b e 16 c dell'Advocatenwet risulta che per "avvocati visitatori" debbono intendersi le persone non iscritte all'albo come avvocati nei Paesi Bassi ma che sono autorizzate a svolgere la loro attività professionale in un altro Stato membro dell'Unione europea con il titolo di avvocato o con un titolo equivalente. 12 L'art. 30 dell'Advocatenwet dispone: "1. Le decisioni del Collegio dei delegati, del Consiglio generale o degli altri organi dell'ordine olandese degli avvocati possono essere sospese o annullate con regio decreto nei limiti in cui sono in contrasto con la legge o con l'interesse generale. 2. La sospensione o l'annullamento avviene entro un termine di sei mesi dalla comunicazione prevista all'art. 28, n. 3, o, qualora si tratti di una decisione del Consiglio generale o di un altro organo dell'ordine olandese degli avvocati, entro i sei mesi dalla sua comunicazione al Ministro della Giustizia, con decreto motivato che fissa, se del caso, la durata della sospensione. 3. La sospensione interrompe immediatamente l'efficacia delle disposizioni sospese. La durata della sospensione non può eccedere un anno, anche dopo una proroga. 4. Se l'annullamento non è pronunciato con regio decreto entro il termine fissato per la sospensione, la decisione sospesa si considera valida. 5. L'annullamento comporta l'annullamento di tutti gli effetti annullabili delle disposizioni annullate, salvo contraria decisione emanata con regio decreto". La Samenwerkingsverordening 1993 13 In forza dell'art. 28 dell'Advocatenwet, il Collegio dei delegati ha adottato la Samenwerkingsverordening 1993 (regolamento del 1993 sulla collaborazione). 14 L'art. 1 della Samenwerkingsverordening 1993 definisce la nozione di "rapporto di collaborazione" come "ogni forma di collaborazione in cui i partecipanti esercitano la professione I dossier dell’Ufficio studi del Consiglio nazionale forense – n. 4/2012 94 CONSIGLIO NAZIONALE FORENSE PRESSO IL MINISTERO DELLA GIUSTIZIA Ufficio studi nell'interesse comune e a rischio comune o ripartiscono tra loro, a tal fine, la direzione o la responsabilità finale". 15 L'art. 2 della Samenwerkingsverordening 1993 dispone: "1. L'avvocato non è autorizzato a contrarre o a mantenere in essere obblighi che possano compromettere la sua libertà e la sua indipendenza nell'esercizio della professione, compresi la difesa dell'interesse di parte ed il rapporto di fiducia tra l'avvocato e il suo cliente che ne è il corollario. 2. Il disposto del n. 1 è anche applicabile all'avvocato che non lavora in rapporto di collaborazione con colleghi o con terzi". 16 Ai sensi dell'art. 3 della Samenwerkingsverordening 1993: "L'avvocato è autorizzato a contrarre o a mantenere in essere un rapporto di collaborazione alla sola condizione che la professione di ciascuno dei partecipanti abbia per oggetto principale l'esercizio della pratica del diritto". 17 L'art. 4 della Samenwerkingsverordening 1993 dispone: "L'avvocato ha il diritto di instaurare o di mantenere in essere un rapporto di collaborazione solo con: a) altri avvocati iscritti all'albo nei Paesi Bassi; b) altri avvocati non iscritti all'albo nei Paesi Bassi, nel rispetto delle disposizioni dell'art. 5; c) appartenenti ad un'altra categoria professionale all'uopo autorizzata dal Consiglio generale in base all'art. 6". 18 Ai sensi dell'art. 6 della Samenwerkingsverordening 1993: "1. L'autorizzazione di cui all'art. 4, lett. c), può essere concessa a condizione che: a) gli appartenenti a tale altra categoria professionale svolgano una professione liberale; e b) l'esercizio di tale professione sia subordinato al possesso di un diploma di istruzione universitaria o equiparato; e c) gli appartenenti a tale altra categoria professionale siano soggetti a norme disciplinari analoghe a quelle imposte agli avvocati; e d) il fatto di instaurare un rapporto di collaborazione con appartenenti a tale altra categoria professionale non sia in contrasto con gli artt. 2 e 3. 2. L'autorizzazione può essere concessa anche ad una parte di una categoria professionale. In tal caso, le condizioni elencate al n. 1, lett. a)-d), sono applicabili mutatis mutandis, fatto salvo il potere del Consiglio generale di fissare condizioni ulteriori. 3. Il Consiglio generale consulta il Collegio dei delegati prima di prendere una decisione come quella considerata ai precedenti paragrafi del presente articolo". 19 L'art. 7, n. 1, della Samenwerkingsverordening 1993 stabilisce: "L'avvocato, nei suoi contatti con l'esterno, evita di presentare in maniera inesatta, ingannevole o incompleta qualsiasi forma di collaborazione a cui partecipi, ivi compreso un rapporto di collaborazione". 20 Ai sensi dell'art. 8 della Samenwerkingsverordening 1993: "1. Qualsiasi rapporto di collaborazione deve obbligatoriamente comportare un nome collettivo per tutti i contatti con l'esterno. 2. Il nome collettivo non può essere tale da indurre in errore. ... omissis ... 3. L'avvocato che partecipa ad un rapporto di collaborazione è tenuto a fornire, a richiesta, un elenco indicante il nome dei partecipanti al rapporto di collaborazione di cui trattasi, la loro professione e il loro luogo di stabilimento. 4. Qualsiasi documento scritto emesso nell'ambito di un rapporto di collaborazione deve menzionare il nome, la qualità e il luogo di stabilimento del firmatario di tale documento". 21 Infine, ai sensi dell'art. 9, n. 2, della Samenwerkingsverordening 1993: I dossier dell’Ufficio studi del Consiglio nazionale forense – n. 4/2012 95 CONSIGLIO NAZIONALE FORENSE PRESSO IL MINISTERO DELLA GIUSTIZIA Ufficio studi "L'avvocato non partecipa alla costituzione o alla modifica di un rapporto di collaborazione prima che il comitato di vigilanza abbia determinato se le modalità di costituzione o di modificazione del rapporto di collaborazione, compreso il modo con cui esso si presenta all'esterno, siano conformi alle disposizioni del presente regolamento o in base ad esso adottate". 22 Dalla motivazione della Samenwerkingsverordening 1993 risulta che il rapporto di collaborazione con i notai, con i consulenti fiscali e con i mandatari in materia di brevetti è già stato autorizzato in passato e che l'autorizzazione di tali tre categorie professionali resta valida. Per contro, i revisori dei conti sono citati come esempio di categoria professionale con la quale gli avvocati non sono autorizzati a collaborare. Le direttive relative ai rapporti di collaborazione tra gli avvocati ed altri professionisti (autorizzati) 23 Oltre alla Samenwerkingsverordening 1993, l'ordine olandese degli avvocati ha emanato direttive relative ai rapporti di collaborazione tra gli avvocati e altri professionisti (autorizzati). Tali direttive sono del seguente tenore: "1. Osservanza delle regole etiche e deontologiche Regola n. 1 L'avvocato non può, a seguito della sua partecipazione ad un rapporto di collaborazione con chi eserciti un'altra professione liberale, limitare od ostacolare l'osservanza delle regole etiche e deontologiche ad esso applicabili. 2. Fascicoli distinti e amministrazione separata delle pratiche e degli archivi Regola n. 2 L'avvocato che partecipa ad un rapporto di collaborazione con chi eserciti un'altra professione liberale è tenuto, per ogni pratica in cui interviene con tale altro professionista, ad aprire un fascicolo distinto e ad aver cura, relativamente al rapporto di collaborazione in quanto tale: - di separare l'amministrazione della pratica dall'amministrazione finanziaria; - di prevedere un'archiviazione separata rispetto a quella degli altri esercenti una professione liberale. 3. Conflitti di interessi Regola n. 3 L'avvocato che partecipa ad un rapporto di collaborazione con chi eserciti un'altra professione liberale non può garantire la difesa degli interessi di una parte qualora tali interessi siano in contrasto con quelli di una parte che sia stata o che sia assistita da tale altro professionista o qualora rischi di derivarne un siffatto conflitto di interessi. 4. Segreto professionale e registrazione dei documenti Regola n. 4 L'avvocato è tenuto, per ogni pratica in cui interviene con chi eserciti un'altra professione liberale, a registrare minuziosamente tutte le lettere e tutti i documenti da lui portati a conoscenza del detto professionista". Controversie nella causa principale 24 Il sig. Wouters, avvocato del foro di Amsterdam, nel 1991 diveniva socio della società Arthur Andersen & Co. Belastingadviseurs (consulenti fiscali). Alla fine dell'anno 1994, il sig. Wouters informava il comitato di vigilanza dell'ordine degli avvocati del circondario di Rotterdam della sua intenzione di chiedere l'iscrizione all'albo degli avvocati di tale città e di esercitare ivi la professione con la denominazione "Arthur Andersen & Co., advocaten en belastingadviseurs". 25 Con decisione del 27 luglio 1995, tale comitato considerava che i soci della società Arthur Andersen & Co. Belastingadviseurs avevano in essere un rapporto di collaborazione, ai sensi della Samenwerkingsverordening 1993, con i soci della società Arthur Andersen & Co. Accountants, vale a dire I dossier dell’Ufficio studi del Consiglio nazionale forense – n. 4/2012 96 CONSIGLIO NAZIONALE FORENSE PRESSO IL MINISTERO DELLA GIUSTIZIA Ufficio studi con appartenenti alla categoria professionale dei revisori dei conti, di modo che il sig. Wouters contravveniva all'art. 4 della Samenwerkingsverordening 1993. Inoltre, il comitato considerava che il sig. Wouters avrebbe trasgredito l'art. 8 della Samenwerkingsverordening 1993 se avesse instaurato un rapporto di collaborazione sotto una denominazione collettiva in cui figurasse il nome della persona fisica "Arthur Andersen". 26 Con decisione del 29 novembre 1995 il Consiglio generale respingeva i ricorsi amministrativi proposti contro tale decisione dal sig. Wouters, dalla Arthur Andersen & Co. Belastingadviseurs e dalla Arthur Andersen & Co. Accountants. 27 All'inizio del 1995 il sig. Savelbergh, avvocato del foro di Amsterdam, comunicava al comitato di vigilanza dell'ordine degli avvocati del circondario di Amsterdam la sua intenzione di instaurare un rapporto di collaborazione con la società Price Waterhouse Belastingadviseurs BV, consociata dell'impresa internazionale Price Waterhouse, che raggruppa non soltanto consulenti fiscali, ma anche revisori dei conti. 28 Con decisione del 5 luglio 1995 tale comitato dichiarava che la collaborazione progettata era in contrasto con l'art. 4 della Samenwerkingsverordening 1993. 29 Con decisione del 21 novembre 1995 il Consiglio generale respingeva il ricorso amministrativo proposto dal sig. Savelbergh e dalla società Price Waterhouse Belastingadviseurs BV contro tale decisione. 30 Il sig. Wouters, la Arthur Andersen & Co. Belastingadviseurs e la Arthur Andersen & Co. Accountants, da una parte, e il sig. Savelbergh e la Price Waterhouse Belastingadviseurs BV, dall'altra, proponevano quindi un ricorso dinanzi all'Arrondissementsrechtbank di Amsterdam. Essi facevano valere, in particolare, che le decisioni del Consiglio generale del 21 e del 29 novembre 1995 erano incompatibili con le disposizioni del Trattato in materia di concorrenza, di diritto di stabilimento e di libera prestazione dei servizi. 31 Con sentenza 7 febbraio 1997 il Rechtbank dichiarava irricevibili i ricorsi proposti dalla Arthur Andersen & Co. Belastingadviseurs e dalla Arthur Andersen & Co. Accountants e respingeva quelli proposti dai sigg. Wouters, Savelbergh e dalla società Price Waterhouse Belastingadviseurs BV. 32 Il Rechtbank considerava che le disposizioni del Trattato in materia di concorrenza non erano applicabili alle controversie nella causa principale. Tale giudice rilevava che l'ordine olandese degli avvocati è un ente di diritto pubblico istituito dalla legge allo scopo di promuovere un interesse generale. A tal fine, esso utilizzerebbe, tra l'altro, il potere regolamentare conferitogli dall'art. 28 dell'Advocatenwet. Esso sarebbe tenuto a garantire, nell'interesse generale, l'indipendenza e la parzialità dell'avvocato che fornisce assistenza legale. Pertanto, l'ordine olandese degli avvocati non sarebbe un'associazione d'imprese ai sensi dell'art. 85 del Trattato. Esso non potrebbe neppure essere considerato come un'impresa o come un gruppo di imprese che detenga una posizione dominante collettiva ai sensi dell'art. 86 del Trattato. 33 Inoltre, secondo il Rechtbank, l'art. 28 dell'Advocatenwet non trasferisce assolutamente competenze ad operatori privati in maniera tale da pregiudicare l'effetto utile degli artt. 85 e 86 del Trattato. Di conseguenza, tale disposizione non sarebbe incompatibile con il combinato disposto dell'art. 5, secondo comma, e degli artt. 3, lett. g), 85 e 86 del Trattato. 34 Il Rechtbank respingeva altresì l'argomento dei ricorrenti secondo il quale la Samenwerkingsverordening 1993 sarebbe incompatibile con il diritto di stabilimento e con la libera prestazione dei servizi sanciti agli artt. 52 e 59 del Trattato. L'aspetto transfrontaliero mancherebbe nelle controversie oggetto della causa principale, di modo che le dette norme del Trattato sarebbero inapplicabili. In ogni caso, il divieto di collaborazione tra avvocati e revisori dei conti sarebbe giustificato da motivi imperativi di interesse generale e non sarebbe sproporzionatamente restrittivo. In mancanza di specifiche disposizioni comunitarie in materia, il Regno dei Paesi Bassi potrebbe infatti legittimamente applicare all'esercizio della libera professione di avvocato sul suo territorio norme dirette a garantire l'indipendenza e la parzialità dell'avvocato che fornisce assistenza legale. 35 I cinque ricorrenti interponevano appello avverso tale decisione dinanzi al Raad van State. I dossier dell’Ufficio studi del Consiglio nazionale forense – n. 4/2012 97 CONSIGLIO NAZIONALE FORENSE PRESSO IL MINISTERO DELLA GIUSTIZIA Ufficio studi 36 Il Raad van de Balies van de Europese Gemeenschap (Consiglio degli ordini forensi della Comunità europea), associazione di diritto belga, veniva ammesso ad intervenire dinanzi al Raad van State a sostegno delle conclusioni del Consiglio generale. 37 Con sentenza pronunciata il 10 agosto 1999, il Raad van State ha confermato l'irricevibilità dei ricorsi proposti dalla Arthur Andersen & Co. Belastingadviseurs e dalla Arthur Andersen & Co. Accountants. Per quanto riguarda gli altri ricorsi, esso ha considerato che la soluzione delle controversie nella causa principale dipendeva dall'interpretazione di diverse disposizioni di diritto comunitario. 38 Il Raad van State si chiede, da una parte, se, emanando la Samenwerkingsverordening 1993 in forza dei poteri conferitigli dall'art. 28 dell'Advocatenwet, il Collegio dei delegati non abbia violato gli artt. 85 e 86 del Trattato e, d'altra parte, se, autorizzando attraverso l'art. 28 dell'Advocatenwet il detto Collegio ad emanare regolamenti, il legislatore nazionale non abbia violato gli artt. 5, 85 e 86 del Trattato. Inoltre, esso si chiede se la Samenwerkingsverordening 1993 sia compatibile con la libertà di stabilimento, sancita all'art. 52 del Trattato, e con la libera prestazione dei servizi, sancita all'art. 59 del Trattato. 39 Pertanto, il Raad van State ha deciso di sospendere il giudizio e di sottoporre alla Corte di giustizia le seguenti questioni pregiudiziali: "1) a) Se l'espressione "associazione di imprese" figurante nell'art. 85, n. 1, del Trattato CE (divenuto art. 81, n. 1, CE) vada interpretata nel senso che deve qualificarsi tale soltanto un'associazione che agisca - e in quanto agisca - nell'interesse di imprenditori, sicché per l'applicazione di detta disposizione occorra distinguere tra le attività esercitate dall'associazione nell'interesse pubblico e le altre attività, oppure se il semplice fatto che un'associazione può agire anche nell'interesse di imprenditori basti per qualificarla associazione di imprese, ai sensi della detta disposizione, con riguardo all'intera sua attività. Se ai fini dell'applicazione del diritto comunitario della concorrenza sia rilevante il fatto che le norme di carattere vincolante generale emanate dall'ente di cui si tratta siano adottate in forza di un potere conferito dalla legge e in veste di legislatore speciale. b) Nel caso in cui la questione 1a) venga risolta nel senso che un'associazione di imprese è configurabile soltanto e nella misura in cui siffatta associazione agisce nell'interesse di imprenditori, se il diritto comunitario determini anche quando trattasi di tutela di un interesse pubblico e quando no. c) Nel caso in cui la questione 1b) venga risolta nel senso che il diritto comunitario viene in rilievo al riguardo, se, del pari secondo il diritto comunitario, si possa poi considerare come tutela dell'interesse pubblico l'adozione, in forza di un potere conferito dalla legge, da parte di un ente come l'Ordine nazionale [olandese degli avvocati], di norme di carattere vincolante generale, dirette a garantire l'indipendenza e la "parzialità" dell'avvocato che presta assistenza legale, relativamente all'instaurazione di rapporti di collaborazione da parte di avvocati con professionisti di altre categorie. 2) Nel caso in cui, in base alla soluzione delle questioni proposte sub 1), si debba concludere nel senso che anche un regolamento come [la Samenwerkingsverordening 1993] va considerato decisione di un'associazione di imprese ai sensi dell'art. 85, n. 1, del Trattato CE (divenuto art. 81, n. 1, CE), se si debba poi ritenere che siffatta decisione, in quanto sancisce norme di carattere vincolante generale in relazione all'instaurazione di un rapporto di collaborazione come quello di cui trattasi nella fattispecie al fine di garantire l'indipendenza e la "parzialità" dell'avvocato che presta assistenza legale, abbia per oggetto o per effetto di restringere il gioco della concorrenza all'interno del mercato comune in misura tale da pregiudicare il commercio tra Stati membri. Quali siano i pertinenti criteri di diritto comunitario per la soluzione di tale questione. 3) Se il termine "impresa" figurante nell'art. 86 del Trattato CE (divenuto art. 82 CE) debba essere interpretato nel senso che, se un ente come l'Ordine nazionale [olandese degli avvocati] va considerato associazione di imprese, tale ente dev'essere considerato anche come impresa o gruppo di imprese ai sensi di detta norma pur non svolgendo direttamente alcuna attività economica. I dossier dell’Ufficio studi del Consiglio nazionale forense – n. 4/2012 98 CONSIGLIO NAZIONALE FORENSE PRESSO IL MINISTERO DELLA GIUSTIZIA Ufficio studi 4) Nel caso in cui la precedente questione vada risolta in senso affermativo e si debba ritenere che un ente come l'Ordine nazionale [olandese degli avvocati] detenga una posizione dominante, se un ente siffatto sfrutti abusivamente tale posizione obbligando gli avvocati ad esso aderenti a comportarsi sul mercato delle prestazioni di servizi legali, nei confronti di altri, in modo tale da ostacolare la concorrenza. 5) Nel caso in cui ai fini dell'applicazione delle regole comunitarie di concorrenza un ente come l'Ordine nazionale [olandese degli avvocati] vada considerato nel suo complesso associazione di imprese, se l'art. 90, n. 2, del Trattato CE (divenuto art. 86, n. 2, CE), debba essere interpretato nel senso che rientra nella sua sfera di applicazione anche un ente come l'Ordine nazionale [olandesi e degli avvocati] che, relativamente alla collaborazione degli avvocati con professionisti di altre categorie, emana norme di carattere vincolante generale per garantire l'indipendenza e la "parzialità" dell'avvocato che presta assistenza legale. 6) Nel caso in cui un ente come l'Ordine nazionale [olandese degli avvocati] vada considerato associazione di imprese oppure impresa o gruppo di imprese, se gli artt. 3, sub g), del Trattato CE [divenuto, in seguito a modifica, art. 3, n. 1, sub g), CE], 5, secondo comma, del Trattato CE (divenuto art. 10, secondo comma, CE), 85 e 86 del Trattato CE (divenuti artt. 81 CE e 82 CE) ostino a che uno Stato membro attribuisca a tale ente (o ad un organo di esso) il potere di emanare norme che possono riguardare, tra l'altro, la collaborazione degli avvocati con professionisti di altre categorie, mentre la vigilanza della pubblica autorità sull'adozione di tali norme è limitata al potere di annullare tale normativa, senza che la pubblica autorità possa sostituire una propria normativa a quella annullata. 7) Se vuoi le norme del Trattato riguardanti il diritto di stabilimento, vuoi quelle relative alla libera circolazione dei servizi si applichino ad un divieto di collaborazione tra avvocati e revisori dei conti come quello di cui trattasi, oppure se il Trattato CE vada interpretato nel senso che un siffatto divieto, a seconda ad esempio - del modo in cui gli interessati intendono concretare la loro collaborazione, dev'essere conforme alle norme riguardanti il diritto di stabilimento o a quelle relative alla libera circolazione dei servizi. 8) Se un divieto di rapporto di collaborazione integrato tra avvocati e revisori dei conti come quello di cui trattasi costituisca una restrizione del diritto di stabilimento o della libera circolazione dei servizi o di entrambi. 9) Nel caso in cui dalla soluzione della precedente questione risulti che si configura una delle restrizioni ivi menzionate o che si configurano entrambe, se la restrizione di cui trattasi sia giustificata per il motivo che essa riguarda semplicemente una "modalità di vendita" nel senso in cui alla sentenza [24 novembre 1993, cause riunite C-267/91 e C-268/91] Keck e Mithouard [(Racc. pag. I-6097)] e che quindi non si configura in proposito una discriminazione, oppure per il motivo che soddisfa i criteri specificati dalla Corte di giustizia in altre sentenze, segnatamente nella sentenza [30 novembre 1995, causa C-55/94] Gebhard [(Racc. pag. I4165)]". Sulla domanda di riapertura della trattazione orale 40 Con atto depositato in cancelleria il 3 dicembre 2001, i ricorrenti nella causa principale hanno chiesto alla Corte di ordinare la riapertura della trattazione orale, in applicazione dell'art. 61 del regolamento di procedura. 41 A sostegno di tale domanda, i ricorrenti nella causa principale fanno valere che, ai paragrafi 170201 delle sue conclusioni, presentate il 10 luglio 2001, l'avvocato generale si è pronunciato su una questione che non è stata espressamente sollevata dal giudice a quo. 42 A questo proposito, si deve ricordare che la Corte può, d'ufficio o su proposta dell'avvocato generale, ovvero su domanda delle parti, riaprire la fase orale del procedimento, ai sensi dell'art. 61 del regolamento di procedura, qualora ritenga di non avere sufficienti chiarimenti o che la causa debba essere decisa sulla base di un argomento che non sia stato oggetto di discussione tra le parti (v. ordinanza 4 febbraio 2000, causa C-17/98, Emesa Sugar, Racc. pag. I-665, punto 18). I dossier dell’Ufficio studi del Consiglio nazionale forense – n. 4/2012 99 CONSIGLIO NAZIONALE FORENSE PRESSO IL MINISTERO DELLA GIUSTIZIA Ufficio studi 43 Nella fattispecie, tuttavia, la Corte, sentito l'avvocato generale, ritiene che tutti gli elementi ad essa necessari per risolvere le questioni poste nella presente causa siano a sua disposizione e che tali elementi abbiano formato oggetto della trattazione svoltasi dinanzi ad essa. Sulla prima questione, sub a) 44 Con la sua prima questione, sub a), il giudice a quo chiede, in sostanza, se un regolamento relativo alla collaborazione tra avvocati e altre professioni liberali quale la Samenwerkingsverordening 1993, emanato da un ente come l'ordine olandese degli avvocati, debba essere considerato come una decisione presa da un'associazione di imprese, ai sensi dell'art. 85, n. 1, del Trattato. Esso si chiede in particolare se il fatto che l'ordine olandese degli avvocati sia stato investito dalla legge del potere di emanare normative aventi carattere vincolante generale tanto per gli avvocati iscritti all'albo nei Paesi Bassi che per quelli autorizzati ad esercitare in altri Stati membri che vengono a prestare servizi nei Paesi Bassi abbia incidenza sull'applicazione del diritto comunitario della concorrenza. Esso si chiede altresì se il solo fatto che l'ordine possa agire nell'interesse dei suoi iscritti basti a qualificarlo come associazione di imprese per il complesso delle sue attività o se, per l'applicazione dell'art. 85, n. 1, del Trattato, occorra riservare un trattamento speciale alle attività da esso svolte nell'interesse generale. 45 Al fine di determinare se un regolamento quale la Samenwerkingsverordening 1993 debba essere considerato come una decisione di un'associazione di imprese ai sensi dell'art. 85, n. 1, del Trattato, occorre esaminare, in primo luogo, se gli avvocati siano imprese ai sensi del diritto comunitario della concorrenza. 46 Secondo una giurisprudenza costante, nell'ambito del diritto della concorrenza, la nozione di impresa abbraccia qualsiasi entità che eserciti un'attività economica, a prescindere dallo status giuridico della detta entità e dalle sue modalità di finanziamento (v., in particolare, sentenze 23 aprile 1991, causa 41/90, Höfner e Elser, Racc. pag. I-1979, punto 21; 16 novembre 1995, causa C-244/94, Fédération française des sociétés d'assurance e a., Racc. pag. I-4013, punto 14, e 11 dicembre 1997, causa C-55/96, Job Centre, detta "Job Centre II", Racc. pag. I-7119, punto 21). 47 A questo proposito risulta da una giurisprudenza anch'essa costante che costituisce un'attività economica qualsiasi attività consistente nell'offrire beni o servizi su un mercato determinato (v., in particolare, sentenze 16 giugno 1987, causa 118/85, Commissione/Italia, Racc. pag. 2599, punto 7, e 18 giugno 1998, causa C-35/96, Commissione/Italia, Racc. pag. I-3851, punto 36). 48 Ora, gli avvocati offrono, dietro corrispettivo, servizi di assistenza legale consistenti nella predisposizione di pareri, di contratti o di altri atti nonché nella rappresentanza e nella difesa in giudizio. Inoltre, essi assumono i rischi finanziari relativi all'esercizio di tali attività poiché, in caso di squilibrio tra le spese e le entrate, l'avvocato deve sopportare direttamente l'onere dei disavanzi. 49 Di conseguenza, gli avvocati iscritti all'albo nei Paesi Bassi svolgono un'attività economica e, pertanto, costituiscono imprese ai sensi degli artt. 85, 86 e 90 del Trattato, senza che la natura complessa e tecnica dei servizi da loro forniti e la circostanza che l'esercizio della loro professione è regolamentato siano tali da modificare questa conclusione (v., in questo senso, a proposito dei medici, sentenza 12 settembre 2000, cause riunite da C-180/98 a C-184/98, Pavlov e a., Racc. pag. I-6451, punto 77). 50 In secondo luogo, occorre esaminare in quale misura un'organizzazione professionale quale l'ordine olandese degli avvocati debba essere considerata come un'associazione di imprese ai sensi dell'art. 85, n. 1, del Trattato, quando emana un regolamento quale la Samenwerkingsverordening 1993 (v., in questo senso, a proposito di un'organizzazione professionale di spedizionieri doganali, citata sentenza 18 giugno 1998, Commissione/Italia, punto 39). 51 Il convenuto nella causa principale fa valere che, nei limiti in cui il legislatore olandese ha istituito l'ordine olandese degli avvocati quale ente di diritto pubblico e gli ha conferito competenze regolamentari al fine di adempiere ad una missione di interesse pubblico, quest'ultimo non può essere I dossier dell’Ufficio studi del Consiglio nazionale forense – n. 4/2012 100 CONSIGLIO NAZIONALE FORENSE PRESSO IL MINISTERO DELLA GIUSTIZIA Ufficio studi qualificato come un'associazione di imprese ai sensi dell'art. 85 del Trattato, in particolare nell'ambito dell'esercizio del suo potere regolamentare. 52 L'interveniente nella causa principale e i governi tedesco, austriaco e portoghese aggiungono che un ente quale l'ordine olandese degli avvocati esercita la pubblica autorità e non può pertanto rientrare nell'ambito di applicazione dell'art. 85, n. 1, del Trattato. 53 L'interveniente nella causa principale precisa che un ente può essere equiparato alla pubblica autorità quando l'attività da esso svolta costituisce una missione di interesse generale che rientra nelle funzioni essenziali dello Stato. Ora, lo Stato olandese avrebbe incaricato l'ordine olandese degli avvocati di garantire ai singoli un accesso adeguato al diritto e alla giustizia, il che costituirebbe appunto una funzione essenziale dello Stato. 54 Il governo tedesco, dal canto suo, ricorda che spetta agli organi legislativi competenti di uno Stato membro decidere, nel quadro della sovranità nazionale, il modo in cui organizzare l'esercizio delle loro prerogative. La delega ad un organismo democraticamente legittimato, quale un ordine professionale, del potere di emanare normative di carattere vincolante generale rientrerebbe nei limiti di questo principio di autonomia istituzionale. 55 Tale principio sarebbe compromesso, secondo il governo tedesco, se gli enti a cui sono stati affidati siffatti compiti normativi fossero qualificati come associazioni di imprese ai sensi dell'art. 85 del Trattato. Supporre che la normativa nazionale sia valida solo qualora sia esentata dalla Commissione in applicazione dell'art. 85, n. 3, del Trattato sarebbe di per sé una contraddizione. Tutta la normativa dell'ordine sarebbe così rimessa in discussione. 56 A questo proposito occorre determinare se, quando emana un regolamento quale la Samenwerkingsverordening 1993, un ordine professionale debba essere considerato come un'associazione di imprese o, al contrario, come una pubblica autorità. 57 Secondo la giurisprudenza della Corte, un'attività che, per la sua natura, per le norme alle quali è soggetta e per il suo oggetto, esuli dalla sfera degli scambi economici (v., in questo senso, sentenza 17 febbraio 1993, cause riunite C-159/91 e C-160/91, Poucet e Pistre, Racc. pag. I-637, punti 18 e 19, riguardante la gestione del servizio pubblico della previdenza sociale) o si ricolleghi all'esercizio di prerogative dei pubblici poteri (v., in tal senso, sentenze 19 gennaio 1994, causa C-364/92, SAT Fluggesellschaft, Racc. pag. I-43, punto 30, concernente il controllo e la polizia dello spazio aereo, e 18 marzo 1997, causa C-343/95, Diego Calì & Figli, Racc. pag. I-1547, punti 22 e 23, concernente la sorveglianza antinquinamento dell'ambiente marittimo) sfugge all'applicazione delle regole di concorrenza del Trattato. 58 Occorre innanzi tutto rilevare che, quando emana un regolamento come la Samenwerkingsverordening 1993, un'organizzazione professionale quale l'ordine olandese degli avvocati non esercita né una missione sociale fondata sul principio di solidarietà, contrariamente a taluni enti di previdenza sociale (v. citata sentenza Poucet e Pistre, punto 18), né prerogative tipiche dei pubblici poteri (v. citata sentenza SAT Fluggesellschaft, punto 30). Essa appare come l'organo di regolamentazione di una professione il cui esercizio costituisce per il resto un'attività economica. 59 Al riguardo, il fatto che il Consiglio generale sia altresì incaricato dall'art. 26 dell'Advocatenwet di tutelare i diritti e gli interessi degli avvocati in quanto tali non è atto ad escludere a priori tale organizzazione professionale dall'ambito di applicazione dell'art. 85 del Trattato anche quando essa svolge la sua funzione di regolamentazione dell'esercizio della professione di avvocato (v., in questo senso, a proposito dei medici, citata sentenza Pavlov e a., punto 86). 60 Altri indizi contribuiscono poi alla conclusione che un'organizzazione professionale che dispone di poteri regolamentari quale l'ordine olandese degli avvocati non può sfuggire all'applicazione dell'art. 85 del Trattato. I dossier dell’Ufficio studi del Consiglio nazionale forense – n. 4/2012 101 CONSIGLIO NAZIONALE FORENSE PRESSO IL MINISTERO DELLA GIUSTIZIA Ufficio studi 61 Infatti, da una parte, risulta dall'Advocatenwet che gli organi direttivi dell'ordine olandese degli avvocati sono esclusivamente composti da avvocati, i quali sono eletti soltanto da appartenenti alla professione. Le autorità nazionali non possono intervenire nella designazione dei membri dei comitati di vigilanza, del Collegio dei delegati e del Consiglio generale (v., a proposito di un'organizzazione professionale di spedizionieri doganali, citata sentenza 18 giugno 1998, Commissione/Italia, punto 42; a proposito di un'organizzazione professionale di medici, citata sentenza Pavlov e a., punto 88). 62 D'altra parte, quando emana atti quali la Samenwerkingsverordening 1993, l'ordine olandese degli avvocati non è vincolato neppure al rispetto di un certo numero di criteri di interesse pubblico. L'art. 28 dell'Advocatenwet, che lo autorizza ad emanare regolamenti, si limita ad esigere che ciò avvenga nell'interesse del "corretto esercizio della professione" (v., a proposito di un'organizzazione professionale di spedizionieri doganali, citata sentenza 18 giugno 1998, Commissione/Italia, punto 43). 63 Infine, tenuto conto della sua influenza sul comportamento dei membri dell'ordine olandese degli avvocati sul mercato dei servizi legali, a seguito del divieto di talune forme di collaborazione multidisciplinare che essa comporta, la Samenwerkingsverordening 1993 non esula dalla sfera degli scambi economici. 64 Alla luce delle considerazioni che precedono, risulta chiaramente che un'organizzazione professionale quale l'ordine olandese degli avvocati dev'essere considerata come un'associazione di imprese ai sensi dell'art. 85, n. 1, del Trattato quando essa emana un regolamento quale la Samenwerkingsverordening 1993. Un siffatto regolamento costituisce infatti l'espressione della volontà di rappresentanti degli appartenenti ad una professione volta ad ottenere da questi ultimi che essi adottino un determinato comportamento nell'ambito della loro attività economica. 65 Poco importa del resto che l'ordine olandese degli avvocati sia soggetto ad una disciplina di diritto pubblico. 66 Infatti, secondo la sua stessa formulazione, l'art. 85 del Trattato si applica ad accordi tra imprese e a decisioni di associazioni di imprese. L'ambito giuridico entro il quale ha luogo la conclusione di detti accordi e sono adottate dette decisioni nonché la definizione giuridica di tale ambito data dai vari ordinamenti giuridici nazionali sono irrilevanti ai fini dell'applicazione delle regole comunitarie di concorrenza e in particolare dell'art. 85 del Trattato (sentenze 30 gennaio 1985, causa 123/83, Clair, Racc. pag. 391, punto 17, e 18 giugno 1998, Commissione/Italia, citata, punto 40). 67 Tale interpretazione dell'art. 85, n. 1, del Trattato non sfocia nella violazione del principio dell'autonomia istituzionale fatto valere dal governo tedesco (v. punti 54 e 55 della presente sentenza). Occorre operare una distinzione al riguardo. 68 Nell'attribuire poteri normativi ad un'associazione professionale, uno Stato membro può aver cura di definire i criteri di interesse generale e i principi essenziali ai quali la normativa dell'ordine deve conformarsi nonché di conservare il proprio potere di decisione in ultima istanza. In questo caso, le norme emanate dall'associazione professionale conservano un carattere pubblico e sfuggono alle norme del Trattato applicabili alle imprese. 69 Altrimenti, le norme emanate dall'associazione professionale sono imputabili ad essa sola. Vero è che nel caso in cui l'art. 85, n. 1, del Trattato dovesse applicarsi spetterebbe a quest'ultima notificarle alla Commissione. Tale obbligo non è però tale da paralizzare oltre misura l'attività regolamentare delle associazioni professionali, come sostiene il governo tedesco, dato che la Commissione dispone in particolare della possibilità di adottare un regolamento di esenzione per categoria, in applicazione dell'art. 85, n. 3, del Trattato. 70 Il fatto che ciascuno dei sistemi descritti ai punti 68 e 69 della presente sentenza abbia conseguenze diverse alla luce del diritto comunitario nulla toglie alla libertà, da parte degli Stati membri, di scegliere l'uno o l'altro. I dossier dell’Ufficio studi del Consiglio nazionale forense – n. 4/2012 102 CONSIGLIO NAZIONALE FORENSE PRESSO IL MINISTERO DELLA GIUSTIZIA Ufficio studi 71 Alla luce delle considerazioni che precedono, la prima questione, sub a), dev'essere risolta nel senso che un regolamento relativo alla collaborazione tra gli avvocati e altre professioni liberali quale la Samenwerkingsverordening 1993, adottato da un ente quale l'ordine olandese degli avvocati, dev'essere considerato come una decisione presa da un'associazione di imprese, ai sensi dell'art. 85, n. 1, del Trattato. Sulla prima questione, sub b) e c) 72 Alla luce della soluzione fornita alla prima questione, sub a), non occorre esaminare la prima questione, sub b) e c). Sulla seconda questione 73 Con la sua seconda questione, il giudice a quo cerca di stabilire sostanzialmente se un regolamento quale la Samenwerkingsverordening 1993 che, al fine di garantire l'indipendenza e la parzialità dell'avvocato che presta assistenza legale assieme ad altre professioni liberali, sancisce norme di carattere vincolante generale che disciplinano la conclusione di rapporti di collaborazione integrata, abbia per oggetto o per effetto di restringere la concorrenza all'interno del mercato comune e possa pregiudicare il commercio tra Stati membri. 74 Attraverso una descrizione delle versioni successive della normativa sulla collaborazione, i ricorrenti nella causa principale si sono sforzati di dimostrare che la Samenwerkingsverordening 1993 aveva per oggetto quello di restringere la concorrenza. 75 Originariamente, la Samenwerkingsverordening 1972 subordinava l'autorizzazione della partecipazione di avvocati ad associazioni multidisciplinari a tre condizioni. Innanzi tutto, gli associati dovevano essere appartenenti ad altre professioni liberali in possesso di una formazione universitaria o equiparata. Essi dovevano poi appartenere ad un ordine o ad un'associazione che sottoponesse i propri iscritti a norme disciplinari analoghe a quelle applicabili agli avvocati. Infine, la proporzione di avvocati appartenenti alla detta associazione professionale e l'importanza dei loro contributi a quest'ultima dovevano essere almeno equivalenti, per quanto riguarda sia i rapporti reciproci tra i partecipanti che i rapporti con i terzi, a quelle degli associati appartenenti ad altre professioni. 76 Nel 1973 il Consiglio generale ha autorizzato i membri dell'associazione olandese dei consulenti in materia di brevetti, da una parte, e quelli dell'associazione olandese dei consulenti fiscali, dall'altra, ai fini della costituzione di associazioni professionali multidisciplinari con avvocati. Successivamente, esso ha autorizzato anche i notai. Secondo i ricorrenti nella causa principale se, all'epoca, i membri dell'istituto olandese dei revisori dei conti non sono stati formalmente autorizzati dal Consiglio generale, nessuna obiezione di principio vi ostava. 77 Nel 1991, posto di fronte per la prima volta ad una domanda di autorizzazione di un rapporto di collaborazione con un revisore dei conti, l'ordine olandese degli avvocati, al termine di un iter accelerato, avrebbe modificato la Samenwerkingsverordening 1972 al solo scopo di disporre di una base giuridica che consentisse di vietare le associazioni professionali tra avvocati e revisori dei conti. Da quel momento in poi gli avvocati sarebbero stati autorizzati a far parte di un'associazione professionale multidisciplinare solo qualora, in tal modo, "la libertà e l'indipendenza nell'esercizio della professione, compresi la difesa dell'interesse di parte ed il rapporto di fiducia tra l'avvocato e il suo cliente che ne è il corollario, non possano essere compromesse". 78 Il rifiuto di autorizzare le associazioni tra avvocati e revisori dei conti sarebbe stato fondato sulla constatazione che gli studi di revisione dei conti erano evoluti divenendo nel frattempo organizzazioni gigantesche, di modo che la collaborazione di uno studio legale con uno studio del genere avrebbe assomigliato, secondo le espressioni dell'Algemene Deken (decano generale) dell'ordine in funzione all'epoca, "più al matrimonio di un topo e di un elefante che ad un'unione tra soci di dimensioni equivalenti". I dossier dell’Ufficio studi del Consiglio nazionale forense – n. 4/2012 103 CONSIGLIO NAZIONALE FORENSE PRESSO IL MINISTERO DELLA GIUSTIZIA Ufficio studi 79 L'ordine olandese degli avvocati ha poi emanato la Samenwerkingsverordening 1993. Quest'ultima ha ribadito la modifica introdotta nel 1991 ed ha aggiunto un ulteriore requisito ai sensi del quale gli avvocati sono ormai autorizzati a far parte di un'associazione professionale "alla sola condizione che la professione di ciascuno dei partecipanti abbia per oggetto principale l'esercizio della pratica del diritto" (art. 3 della Samenwerkingsverordening 1993) il che, secondo i ricorrenti nella causa principale, mette in luce lo scopo anticoncorrenziale della normativa nazionale controversa nella causa principale. 80 In subordine, i ricorrenti nella causa principale espongono che, anche indipendentemente dal suo scopo, la Samenwerkingsverordening 1993 produce effetti restrittivi sulla concorrenza. 81 I rapporti di collaborazione integrata tra avvocati e revisori dei conti permetterebbero, infatti, di meglio rispondere alle esigenze dei clienti che operano in un contesto economico e giuridico sempre più complesso e internazionale. 82 Godendo di una reputazione di perizia in parecchie materie, gli avvocati sarebbero nella migliore condizione per offrire ai loro clienti un ventaglio diversificato di servizi legali e presenterebbero un interesse particolare per altri protagonisti del mercato dei servizi legali in quanto soci in seno ad un'associazione professionale multidisciplinare. 83 Reciprocamente, il revisore dei conti sarebbe un socio interessante per l'avvocato nell'ambito di un'associazione professionale. Esso possiederebbe infatti una perizia in settori come la legislazione in materia di bilanci, la fiscalità, l'organizzazione e la ristrutturazione di imprese, la consulenza in materia di gestione. Numerosi sarebbero i clienti interessati da un servizio integrato, fornito da un solo prestatore e comprendente tanto gli aspetti legali quanto quelli finanziari, fiscali e contabili di una pratica. 84 Ora, il divieto controverso nella causa principale osterebbe a qualsiasi accordo contrattuale tra avvocati e revisori dei conti che disponesse, sotto qualsiasi forma, la ripartizione del potere di decisione, l'impegno di cedere in taluni casi una parte dell'utile o l'utilizzazione di una denominazione comune, il che renderebbe ardua qualsiasi forma di collaborazione efficace. 85 Viceversa, il governo lussemburghese ha sostenuto, durante la trattazione orale, che un divieto dei rapporti di collaborazione integrata come quello sancito dalla Samenwerkingsverordening 1993 aveva effetti positivi sulla concorrenza. Esso ha precisato che, vietando agli avvocati di associarsi con revisori dei conti, la normativa nazionale controversa nella causa principale permetteva di evitare la concentrazione dei servizi legali prestati dagli avvocati tra le mani di alcune grandi società internazionali e, di conseguenza, di mantenere un numero notevole di operatori economici sul mercato. 86 Al riguardo, risulta chiaramente che la normativa nazionale controversa nella causa principale arreca pregiudizio alla concorrenza e può incidere sugli scambi intracomunitari. 87 Per quanto riguarda il pregiudizio alla concorrenza, occorre rilevare, innanzi tutto, che le professionalità degli avvocati e dei revisori dei conti possono essere complementari. Dato che le prestazioni giuridiche, specie nel diritto commerciale, richiedono sempre più spesso l'intervento di un contabile, un rapporto di collaborazione integrata tra gli avvocati e i revisori dei conti permetterebbe di offrire una gamma di servizi più ampia, o addirittura di proporre innovazioni. Il cliente avrebbe così la possibilità di rivolgersi ad una struttura unica per un'ampia parte dei servizi necessari all'organizzazione, alla gestione e al funzionamento della sua impresa (vantaggio cosiddetto dello "one-stop-shop"). 88 Inoltre, un rapporto di collaborazione integrata tra gli avvocati e i revisori dei conti sarebbe tale da soddisfare le esigenze suscitate dall'integrazione crescente dei mercati nazionali e dalla necessità di un adeguamento permanente alle normative nazionali e internazionali che ne deriva. 89 Infine, non è neppure da escludere che le economie di scala che deriverebbero da tali rapporti di collaborazione integrata abbiano riflessi positivi sul costo delle prestazioni. I dossier dell’Ufficio studi del Consiglio nazionale forense – n. 4/2012 104 CONSIGLIO NAZIONALE FORENSE PRESSO IL MINISTERO DELLA GIUSTIZIA Ufficio studi 90 Un divieto dei rapporti di collaborazione integrata tra avvocati e revisori dei conti come quello sancito dalla Samenwerkingsverordening 1993 è quindi tale da limitare la produzione e lo sviluppo tecnico, ai sensi dell'art. 85, n. 1, lett. b), del Trattato. 91 Certo, il mercato dei revisori dei conti è caratterizzato da una concentrazione accentuata, al punto che le imprese che lo controllano sono comunemente designate con l'espressione "big five" e che il progetto di concentrazione tra due di esse, le società Price Waterhouse e Coopers & Lybrand, ha dato luogo alla decisione della Commissione 20 maggio 1998, 1999/152/CE, che dichiara una concentrazione compatibile con il mercato comune e con il funzionamento dell'accordo SEE (Caso IV/M.1016 - Price Waterhouse/Coopers & Lybrand) (GU 1999, L 50, pag. 27), adottata in applicazione del regolamento (CEE) del Consiglio 21 dicembre 1989, n. 4064, relativo al controllo delle operazioni di concentrazione tra imprese (GU L 395, pag. 1), quale modificato dal regolamento (CE) del Consiglio 30 giugno 1997, n. 1310 (GU L 180, pag. 1). 92 Per contro, il divieto dei conflitti di interessi al quale sono vincolati gli avvocati in tutti gli Stati membri può costituire un limite strutturale ad una concentrazione accentuata degli studi legali e ridurre, di conseguenza, le loro possibilità di beneficiare di economie di scala o di collaborare strutturalmente con chi esercita professioni fortemente concentrate. 93 Di conseguenza, autorizzare senza riserve né limiti rapporti di collaborazione integrata tra la professione di avvocato, il cui carattere largamente decentralizzato è intimamente connesso a talune delle sue caratteristiche fondamentali, con un settore così concentrato come quello dei revisori dei conti potrebbe essere tale da ridurre globalmente il grado di concorrenza in atto sul mercato dei servizi legali, a seguito della diminuzione sostanziale del numero delle imprese presenti su quest'ultimo. 94 Tuttavia, in quanto la salvaguardia di un grado sufficiente di concorrenza sul mercato dei servizi legali possa essere garantita da provvedimenti meno estremi di una normativa nazionale quale la Samenwerkingsverordening 1993, che vieta assolutamente qualsiasi forma di collaborazione integrata indipendentemente dalle dimensioni rispettive degli studi di avvocati e di revisori dei conti interessati, una siffatta normativa restringe la concorrenza. 95 Quanto all'incidenza sugli scambi intracomunitari, è sufficiente ricordare che un'intesa che si estenda a tutto il territorio di uno Stato membro ha, per natura, l'effetto di consolidare la compartimentazione dei mercati a livello nazionale, ostacolando così l'integrazione economica voluta dal Trattato (sentenze 17 ottobre 1972, causa 8/72, Vereeniging van Cementhandelaren/Commissione, Racc. pag. 977, punto 29; 11 luglio 1985, causa 42/84, Remia e a./Commissione, Racc. pag. 2545, punto 22, e 18 giugno 1998, Commissione/Italia, già citata, punto 48). 96 Tale incidenza è tanto più evidente nella controversia oggetto della causa principale in quanto la Samenwerkingsverordening 1993 si applica anche agli avvocati visitatori iscritti all'albo di un altro Stato membro, in quanto il diritto economico e commerciale disciplina sempre più spesso operazioni transnazionali e, infine, in quanto le società di revisori dei conti che ricercano soci tra gli avvocati sono generalmente gruppi internazionali presenti in più Stati membri. 97 Occorre tuttavia rilevare che non ogni accordo tra imprese o ogni decisione di un'associazione di imprese che restringa la libertà d'azione delle parti o di una di esse ricade necessariamente sotto il divieto sancito all'art. 85, n. 1, del Trattato. Infatti, ai fini dell'applicazione di tale disposizione ad un caso di specie, occorre innanzi tutto tener conto del contesto globale in cui la decisione dell'associazione di imprese di cui trattasi è stata adottata o spiega i suoi effetti, e più in particolare dei suoi obiettivi, connessi nella fattispecie alla necessità di concepire norme in tema di organizzazione, di qualificazione, di deontologia, di controllo e di responsabilità, che forniscano la necessaria garanzia di integrità e di esperienza ai consumatori finali dei servizi legali e alla buona amministrazione della giustizia (v., in questo senso, sentenza 12 dicembre 1996, I dossier dell’Ufficio studi del Consiglio nazionale forense – n. 4/2012 105 CONSIGLIO NAZIONALE FORENSE PRESSO IL MINISTERO DELLA GIUSTIZIA Ufficio studi causa C-3/95, Reisebüro Broede, Racc. pag. I-6511, punto 38). Occorre poi verificare che gli effetti restrittivi della concorrenza che ne derivano ineriscano al perseguimento di tali obiettivi. 98 A questo proposito, occorre prendere in considerazione il contesto normativo applicabile nei Paesi Bassi, rispettivamente, da una parte, agli avvocati e all'ordine olandese degli avvocati, composto da tutti gli avvocati iscritti all'albo in tale Stato membro e, dall'altra, ai revisori dei conti. 99 Per quanto riguarda gli avvocati, occorre ricordare in via preliminare che, secondo una giurisprudenza costante, in mancanza di norme comunitarie specifiche in materia, ciascuno Stato membro rimane, in linea di principio, libero di disciplinare l'esercizio della professione d'avvocato nel proprio territorio (v. sentenze 12 luglio 1984, causa 107/83, Klopp, Racc. pag. 2971, punto 17, e Reisebüro Broede, già citata, punto 37). Le norme applicabili a tale professione possono pertanto differire notevolmente da uno Stato membro all'altro. 100 Secondo le concezioni vigenti nei Paesi Bassi, paese in cui l'ordine nazionale degli avvocati è incaricato dall'art. 28 dell'Advocatenwet di emanare la normativa che deve garantire il corretto esercizio della professione di avvocato, le regole essenziali adottate a tal fine sono in particolare il dovere di difendere il proprio cliente in piena indipendenza e nell'interesse esclusivo di quest'ultimo, quello, già menzionato, di evitare qualunque rischio di conflitto di interessi nonché il dovere di rispettare un rigoroso segreto professionale. 101 Tali obblighi deontologici hanno implicazioni non trascurabili sulla struttura del mercato dei servizi legali, e più in particolare sulla possibilità di esercitare congiuntamente la professione di avvocato e altre professioni liberali svolte su tale mercato. 102 Così, in forza di essi, l'avvocato si trova in una situazione di indipendenza nei confronti dei pubblici poteri, degli altri operatori e dei terzi, di cui non deve mai subire l'influenza. Egli deve offrire, a questo proposito, la garanzia che tutte le iniziative da lui prese in una pratica siano prese alla luce del solo interesse del cliente. 103 La professione dei revisori dei conti non è invece soggetta, in generale e più in particolare nei Paesi Bassi, ad obblighi deontologici analoghi. 104 A questo proposito, come l'avvocato generale ha giustamente rilevato ai paragrafi 185 e 186 delle sue conclusioni, può esistere una certa incompatibilità tra l'attività di "consulenza", svolta dall'avvocato, e l'attività di "controllo", svolta dal revisore dei conti. Dalle osservazioni depositate dal convenuto nella causa principale risulta che, nei Paesi Bassi, il revisore dei conti svolge una funzione di certificazione dei conti. Al riguardo, egli procede ad un esame e ad un controllo obiettivi della contabilità dei clienti, in maniera tale da poter comunicare ai terzi interessati la sua opinione personale quanto all'affidabilità di tali dati contabili. Ne consegue che, nello Stato membro interessato, egli non è soggetto ad un segreto professionale analogo a quello dell'avvocato, contrariamente a quanto prevede, ad esempio, la legge tedesca. 105 Si deve pertanto constatare che la Samenwerkingsverordening 1993 è diretta a garantire, nello Stato membro interessato, il rispetto della deontologia della professione di avvocato che vi è applicabile e che, tenuto conto delle concezioni di tale professione ivi vigenti, l'ordine olandese degli avvocati ha potuto ritenere che l'avvocato potrebbe non essere più in grado di consigliare e di difendere il proprio cliente in maniera indipendente e nel rispetto di un rigoroso segreto professionale se appartenesse ad una struttura avente anche la funzione di render conto dei risultati finanziari delle operazioni per le quali egli è intervenuto e di certificarli. 106 Del resto, il cumulo delle attività di controllo legale dei conti e di consulenza, in particolare legale, solleva pure questioni nel seno stesso della professione dei revisori dei conti, come è attestato dal libro verde della Commissione 96/C 321/01, dal titolo: "Il ruolo, la posizione e la responsabilità del revisore legale dei conti nell'Unione europea" (GU 1996, C 321, pag. 1; v., in particolare, i punti da 4.12 a 4.14). I dossier dell’Ufficio studi del Consiglio nazionale forense – n. 4/2012 106 CONSIGLIO NAZIONALE FORENSE PRESSO IL MINISTERO DELLA GIUSTIZIA Ufficio studi 107 Un regolamento come la Samenwerkingsverordening 1993 ha quindi potuto essere ragionevolmente considerato necessario per assicurare il buon esercizio della professione di avvocato, così come essa è organizzata nello Stato membro interessato. 108 D'altro canto, il fatto che norme diverse siano, eventualmente, applicabili in un altro Stato membro non significa che le norme in vigore nel primo Stato siano incompatibili con il diritto comunitario (v., in questo senso, sentenza 1 febbraio 2001, causa C-108/96, Mac Quen e a., Racc. pag. I-837, punto 33). Anche se, in taluni Stati membri, i rapporti di collaborazione integrata tra gli avvocati e i revisori dei conti sono ammessi, l'ordine olandese degli avvocati ha il diritto di ritenere che gli obiettivi perseguiti dalla Samenwerkingsverordening 1993, tenuto conto in particolare della disciplina giuridica a cui sono soggetti rispettivamente gli avvocati e i revisori dei conti nei Paesi Bassi, non possano essere raggiunti con mezzi meno restrittivi (v., in questo senso, a proposito di una legge che riserva l'attività di recupero crediti in via giudiziale agli avvocati, citata sentenza Reisebüro Broede, punto 41). 109 Alla luce di questi elementi, non risulta che gli effetti restrittivi della concorrenza come quelli imposti agli avvocati operanti nei Paesi Bassi da un regolamento quale la Samenwerkingsverordening 1993 eccedano quanto è necessario per assicurare il corretto esercizio della professione di avvocato (v., in questo senso, sentenza 15 dicembre 1994, causa C-250/92, DLG, Racc. pag. I-5641, punto 35). 110 Tenuto conto di tutte le considerazioni che precedono, si deve risolvere la seconda questione nel senso che una normativa nazionale quale la Samenwerkingsverordening 1993, adottata da un ente quale l'ordine olandese degli avvocati, non viola l'art. 85, n. 1, del Trattato, dato che tale ente ha potuto ragionevolmente ritenere che la detta normativa, malgrado gli effetti restrittivi della concorrenza ad essa inerenti, risultasse necessaria al buon esercizio della professione di avvocato così come organizzata nello Stato membro interessato. Sulla terza questione 111 Con la sua terza questione, il giudice a quo chiede, in sostanza, se un ente quale l'ordine olandese degli avvocati debba essere considerato come un'impresa o un gruppo di imprese ai sensi dell'art. 86 del Trattato. 112 Occorre rilevare, da una parte, che, non esercitando un'attività economica, l'ordine olandese degli avvocati non è un'impresa ai sensi dell'art. 86 del Trattato. 113 D'altra parte, esso non può essere qualificato come gruppo di imprese ai sensi della detta disposizione in quanto gli avvocati iscritti all'albo nei Paesi Bassi non sono sufficientemente collegati tra loro per adottare sul mercato una stessa linea d'azione che porti a sopprimere i rapporti concorrenziali tra loro (v., in tal senso, sentenza 5 ottobre 1995, causa C-96/94, Centro Servizi Spediporto, Racc. pag. I-2883, punti 33 e 34). 114 La professione di avvocato è infatti poco concentrata, molto eterogenea e caratterizzata da una grande concorrenza interna. In mancanza di vincoli strutturali sufficienti tra loro, gli avvocati non possono essere considerati detentori di una posizione dominante collettiva ai sensi dell'art. 86 del Trattato (v., in tal senso, sentenze 31 marzo 1998, cause riunite C-68/94 e C-30/95, Francia e a./Commissione, Racc. pag. I1375, punto 227, e 16 marzo 2000, Compagnie maritime belge transports e a./Commissione, cause riunite C395/96 P e C-396/96 P, Racc. pag. I-1365, punti 36 e 42). Del resto, come risulta dagli atti, gli avvocati realizzano solo il 60% della cifra d'affari del settore dei servizi legali nei Paesi Bassi, quota di mercato che, tenuto conto del numero elevato di studi legali, non può costituire di per se stessa un indizio decisivo dell'esistenza di una posizione dominante collettiva (v., in questo senso, citate sentenze Francia e a./Commissione, punto 226, e Compagnie maritime belge transports e a./Commissione, punto 42). I dossier dell’Ufficio studi del Consiglio nazionale forense – n. 4/2012 107 CONSIGLIO NAZIONALE FORENSE PRESSO IL MINISTERO DELLA GIUSTIZIA Ufficio studi 115 Alla luce delle considerazioni che precedono, occorre risolvere la terza questione nel senso che un ente quale l'ordine olandese degli avvocati non costituisce né un'impresa né un gruppo di imprese ai sensi dell'art. 86 del Trattato. Sulla quarta questione 116 Tenuto conto della soluzione fornita alla terza questione, non occorre trattare la quarta questione. Sulla quinta questione 117 Tenuto conto della soluzione fornita alla seconda questione, non occorre esaminare la quinta questione. Sulla sesta questione 118 Tenuto conto delle soluzioni fornite alla seconda e alla terza questione, non occorre risolvere la sesta questione. Sulle questioni settima, ottava e nona 119 Con la sua settima questione, il giudice a quo chiede, in sostanza, se la compatibilità con il diritto comunitario di un divieto di collaborazione integrata tra avvocati e revisori dei conti come quello sancito dalla Samenwerkingsverordening 1993 debba essere valutata alla luce, nel contempo, delle disposizioni del Trattato dedicate al diritto di stabilimento e di quelle relative alla libera prestazione dei servizi. Con le sue questioni ottava e nona, il giudice a quo chiede sostanzialmente se un siffatto divieto costituisca una restrizione al diritto di stabilimento e/o alla libera prestazione dei servizi e, in caso affermativo, se la detta restrizione sia giustificata. 120 In via preliminare, occorre ricordare che il rispetto degli artt. 52 e 59 del Trattato si impone anche alle normative di natura non pubblica dirette a disciplinare collettivamente il lavoro autonomo e le prestazioni di servizi. Infatti, l'abolizione fra gli Stati membri degli ostacoli alla libera circolazione delle persone e alla libera prestazione dei servizi sarebbe compromessa se l'abolizione delle limitazioni stabilite da norme statali potesse essere neutralizzata da ostacoli derivanti dall'esercizio dell'autonomia giuridica di associazioni ed enti di natura non pubblicistica (v. sentenze 12 dicembre 1974, causa 36/74, Walrave e Koch, Racc. pag. 1405, punti 17, 18, 23 e 24; 14 luglio 1976, causa 13/76, Donà, Racc. pag. 1333, punti 17 e 18; 15 dicembre 1995, causa C-415/93, Bosman, Racc. pag. I-4921, punti 83 e 84, e 6 giugno 2000, causa C281/98, Angonese, Racc. pag. I-4139, punto 32). 121 Di conseguenza, la Corte può essere condotta a valutare l'applicabilità delle disposizioni del Trattato in materia di diritto di stabilimento e di libera prestazione dei servizi ad una normativa quale la Samenwerkingsverordening 1993. 122 Supponendo che le disposizioni relative al diritto di stabilimento e/o quelle relative alla libera prestazione dei servizi siano applicabili ad un divieto di qualsiasi rapporto di collaborazione integrata tra gli avvocati e i revisori dei conti quale la Samenwerkingsverordening 1993 e che quest'ultima costituisca una restrizione all'una e/o all'altra di tali libertà, in ogni caso, tale restrizione apparirebbe giustificata dalle ragioni esposte ai punti 97-109 della presente sentenza. 123 Occorre pertanto risolvere le questioni settima, ottava e nona nel senso che gli artt. 52 e 59 del Trattato non ostano ad una normativa nazionale quale la Samenwerkingsverordening 1993, che vieta qualsiasi rapporto di collaborazione integrata tra gli avvocati e i revisori dei conti, dato che tale normativa ha potuto essere ragionevolmente considerata necessaria al buon esercizio della professione di avvocato così come organizzata nel paese interessato. I dossier dell’Ufficio studi del Consiglio nazionale forense – n. 4/2012 108 CONSIGLIO NAZIONALE FORENSE PRESSO IL MINISTERO DELLA GIUSTIZIA Ufficio studi Sulle spese 124 Le spese sostenute dai governi olandese, danese, tedesco, francese, lussemburghese, austriaco, portoghese, svedese e del Principato di Liechtenstein, nonché dalla Commissione, che hanno presentato osservazioni alla Corte, non possono dar luogo a rifusione. Nei confronti delle parti nella causa principale il presente procedimento costituisce un incidente sollevato dinanzi al giudice nazionale, cui spetta quindi statuire sulle spese. Per questi motivi, LA CORTE, pronunciandosi sulle questioni sottopostele dal Raad van State con sentenza 10 agosto 1999, dichiara: 1) Un regolamento relativo alla collaborazione tra gli avvocati e altre professioni liberali quale la Samenwerkingsverordening 1993 (regolamento del 1993 sulla collaborazione), adottato da un ente quale il Nederlandse Orde van Advocaten (ordine olandese degli avvocati), dev'essere considerato come una decisione presa da un'associazione di imprese, ai sensi dell'art. 85, n. 1, del Trattato CE (divenuto art. 81, n. 1, CE). 2) Una normativa nazionale quale la Samenwerkingsverordening 1993, adottata da un ente quale il Nederlandse Orde van Advocaten, non viola l'art. 85, n. 1, del Trattato, dato che tale ente ha potuto ragionevolmente ritenere che la detta normativa, malgrado gli effetti restrittivi della concorrenza ad essa inerenti, risultasse necessaria al buon esercizio della professione di avvocato così come organizzata nello Stato membro interessato. 3) Un ente quale il Nederlandse Orde van Advocaten non costituisce né un'impresa né un gruppo di imprese ai sensi dell'art. 86 del Trattato CE (divenuto art. 82 CE). 4) Gli artt. 52 e 59 del Trattato CE (divenuti, in seguito a modifica, artt. 43 CE e 49 CE) non ostano ad una normativa nazionale quale la Samenwerkingsverordening 1993, che vieta qualsiasi rapporto di collaborazione integrata tra gli avvocati e i revisori dei conti, dato che tale normativa ha potuto essere ragionevolmente considerata necessaria al buon esercizio della professione di avvocato così come organizzata nel paese interessato. I dossier dell’Ufficio studi del Consiglio nazionale forense – n. 4/2012 109 CONSIGLIO NAZIONALE FORENSE PRESSO IL MINISTERO DELLA GIUSTIZIA Ufficio studi La disciplina deontologica Il Codice deontologico forense (Testo approvato dal Consiglio Nazionale Forense nella seduta del 17 aprile 1997 ed aggiornato con le modifiche introdotte il 16 ottobre 1999 e il 26 ottobre 2002) Preambolo L'avvocato esercita la propria attività in piena libertà, autonomia ed indipendenza, per tutelare i diritti e gli interessi della persona, assicurando la conoscenza delle leggi e contribuendo in tal modo all'attuazione dell'ordinamento per i fini della giustizia. Nell'esercizio della sua funzione, l'avvocato vigila sulla conformità delle leggi ai principi della Costituzione, nel rispetto della Convenzione per la salvaguardia dei diritti umani e dell'Ordinamento comunitario; garantisce il diritto alla libertà e sicurezza e l'inviolabilità della difesa; assicura la regolarità del giudizio e del contraddittorio. Le norme deontologiche sono essenziali per la realizzazione e la tutela di questi valori. TITOLO I - PRINCIPI GENERALI ARTICOLO 1 Ambito di applicazione Le norme deontologiche si applicano a tutti gli avvocati e praticanti nella loro attività, nei loro reciproci rapporti e nei confronti dei terzi. ARTICOLO 2 Potestà disciplinare Spetta agli organi disciplinari la potestà di infliggere le sanzioni adeguate e proporzionate alla violazione delle norme deontologiche. Le sanzioni devono essere adeguate alla gravità dei fatti e devono tener conto della reiterazione dei comportamenti nonché delle specifiche circostanze, soggettive e oggettive, che hanno concorso a determinare l'infrazione. ARTICOLO 3 Volontarietà dell'azione La responsabilità disciplinare discende dalla inosservanza dei doveri e dalla volontarietà della condotta, anche se omissiva. Oggetto di valutazione è il comportamento complessivo dell'incolpato. Quando siamo mossi vari addebiti nell'ambito di uno stesso procedimento la sanzione deve essere unica. ARTICOLO 4 Attività all’estero e attività in Italia dello straniero Nell’esercizio di attività professionali all’estero, che siano consentite dalle disposizioni in vigore, l’avvocato italiano è tenuto al rispetto delle norme deontologiche del paese in cui viene svolta l’attività. Del pari l’avvocato straniero, nell’esercizio dell’attività professionale in Italia, quando questa sia consentita, è tenuto al rispetto delle norme deontologiche italiane. I dossier dell’Ufficio studi del Consiglio nazionale forense – n. 4/2012 110 CONSIGLIO NAZIONALE FORENSE PRESSO IL MINISTERO DELLA GIUSTIZIA Ufficio studi ARTICOLO 5 Doveri di probità, dignità e decoro L'avvocato deve ispirare la propria condotta all'osservanza dei doveri di probità, dignità e decoro. I - Deve essere sottoposto a procedimento disciplinare l'avvocato cui sia imputabile un comportamento non colposo che abbia violato la legge penale, salva ogni autonoma valutazione sul fatto commesso. II - L'avvocato è soggetto a procedimento disciplinare per fatti anche non riguardanti l'attività forense quando si riflettano sulla sua reputazione professionale o compromettano l'immagine della classe forense. III - L'avvocato che sia indagato o imputato in un procedimento penale non può assumere o mantenere la difesa di altra parte nello stesso procedimento. ARTICOLO 6 Doveri di lealtà e correttezza L'avvocato deve svolgere la propria attività professionale con lealtà e correttezza. I - L'avvocato non deve proporre azioni o assumere iniziative in giudizio con mala fede o colpa grave. ARTICOLO 7 Dovere di fedeltà E' dovere dell'avvocato svolgere con fedeltà la propria attività professionale. I - Costituisce infrazione disciplinare il comportamento dell'avvocato che compia consapevolmente atti contrari all'interesse del proprio assistito. ARTICOLO 8 Dovere di diligenza L'avvocato deve adempiere i propri doveri professionali con diligenza. ARTICOLO 9 Dovere di segretezza e riservatezza E' dovere, oltreché diritto, primario e fondamentale dell'avvocato mantenere il segreto sull'attività prestata e su tutte le informazioni che siano a lui fornite dalla parte assistita o di cui sia venuto a conoscenza in dipendenza del mandato. I- L'avvocato è tenuto al dovere di segretezza e riservatezza anche nei confronti degli ex clienti, sia per l'attività giudiziale che per l'attività stragiudiziale. II - La segretezza deve essere rispettata anche nei confronti di colui che si rivolga all'avvocato per chiedere assistenza senza che il mandato sia accettato. III - L'avvocato è tenuto a richiedere il rispetto del segreto professionale anche ai propri collaboratori e dipendenti e a tutte le persone che cooperano nello svolgimento dell'attività professionale. IV – (soppresso). IV (ex V) - Costituiscono eccezione alla regola generale i casi in cui la divulgazione di alcune informazioni relative alla parte assistita sia necessaria: a) per lo svolgimento delle attività di difesa; b) al fine di impedire la commissione da parte dello stesso assistito di un reato di particolare gravità; c) al fine di allegare circostanze di fatto in una controversia tra avvocato e assistito; d) in un procedimento concernente le modalità della difesa degli interessi dell'assistito. In ogni caso la divulgazione dovrà essere limitata a quanto strettamente necessario per il fine tutelato. I dossier dell’Ufficio studi del Consiglio nazionale forense – n. 4/2012 111 CONSIGLIO NAZIONALE FORENSE PRESSO IL MINISTERO DELLA GIUSTIZIA Ufficio studi ARTICOLO 10 Dovere di indipendenza Nell'esercizio dell'attività professionale l'avvocato ha il dovere di conservare la propria indipendenza e difendere la propria libertà da pressioni o condizionamenti esterni. I - L'avvocato non deve tener conto di interessi riguardanti la propria sfera personale. II - L'avvocato non deve porre in essere attività commerciale o di mediazione. III - Costituisce infrazione disciplinare il comportamento dell'avvocato che stabilisca con soggetti che esercitano il recupero crediti per conto terzi patti attinenti a detta attività. ARTICOLO 11 Dovere di difesa L'avvocato deve prestare la propria attività difensiva anche quando ne sia richiesto dagli organi giudiziari in base alle leggi vigenti. I - L'avvocato che venga nominato difensore d'ufficio deve, quando ciò sia possibile, comunicare all'assistito che ha facoltà di scegliersi un difensore di fiducia, e deve informarlo, ove intenda richiedere un compenso, che anche il difensore d'ufficio deve essere retribuito a norma di legge. II - Costituisce infrazione disciplinare il rifiuto ingiustificato di prestare attività di gratuito patrocinio o la richiesta all'assistito di un compenso per la prestazione di tale attività. ARTICOLO 12 Dovere di competenza L'avvocato non deve accettare incarichi che sappia di non poter svolgere con adeguata competenza. I - L'avvocato deve comunicare all'assistito le circostanti impeditive alla prestazione dell'attività richiesta, valutando, per il caso di controversie di particolare impegno e complessità, l'opportunità della integrazione della difesa con altro collega. II - L'accettazione di un determinato incarico professionale fa presumere la competenza a svolgere quell'incarico. ARTICOLO 13 Dovere di aggiornamento professionale E' dovere dell'avvocato curare costantemente la propria preparazione professionale, conservando ed accrescendo le conoscenze con particolare riferimento ai settori nei quali è svolta l'attività. I - L’avvocato realizza la propria formazione permanente con lo studio individuale e la partecipazione a iniziative culturali in campo giuridico e forense. ARTICOLO 14 Dovere di verità Le dichiarazioni in giudizio relative alla esistenza o inesistenza di fatti obiettivi, che siano presupposto specifico per un provvedimento del magistrato, e di cui l'avvocato abbia diretta conoscenza, devono essere vere. I - L'avvocato non può introdurre intenzionalmente nel processo prove false. In particolare, il difensore non può assumere a verbale né introdurre dichiarazioni di persone informate sui fatti che sappia essere false. II - L'avvocato è tenuto a menzionare i provvedimenti già ottenuti, o il rigetto dei provvedimenti richiesti, nella presentazione di istanze o richieste sul presupposto della medesima situazione di fatto. ARTICOLO 15 I dossier dell’Ufficio studi del Consiglio nazionale forense – n. 4/2012 112 CONSIGLIO NAZIONALE FORENSE PRESSO IL MINISTERO DELLA GIUSTIZIA Ufficio studi Dovere di adempimento previdenziale e fiscale L'avvocato deve provvedere agli adempimenti previdenziali e fiscali a suo carico, secondo le norme vigenti. I - In particolare l'avvocato è tenuto a corrispondere regolarmente e tempestivamente i contributi dovuti agli organi forensi e all'ente previdenziale. ARTICOLO 16 Dovere di evitare incompatibilità. E' dovere dell'avvocato evitare situazioni di incompatibilità ostative alla permanenza nell'albo, e comunque nel dubbio, richiedere il parere del proprio Consiglio dell'ordine. I - Costituisce infrazione disciplinare l'aver richiesto l'iscrizione all'albo in pendenza di cause di incompatibilità, non dichiarate, ancorché queste siano venute meno. ARTICOLO 17 Informazioni sull’esercizio professionale. E’ consentito all’avvocato dare informazioni sulla propria attività professionale, secondo correttezza e verità, nel rispetto della dignità e del decoro della professione e degli obblighi di segretezza e di riservatezza. L'informazione è data con l'osservanza delle disposizioni che seguono. I - Quanto ai mezzi di informazione: A) Devono ritenersi consentiti: - i mezzi ordinari (carta da lettere, biglietti da visita, targhe); - le brochures informative (opuscoli, circolari) inviate anche a mezzo posta a soggetti determinati (è da escludere la possibilità di proporre questionari o di consentire risposte prepagate); - gli annuari professionali, le rubriche, le riviste giuridiche, i repertori e i bollettini con informazioni giuridiche (ad es. con l’aggiornamento delle leggi e della giurisprudenza); - i rapporti con la stampa (secondo quanto stabilito dall’art. 18 del codice deontologico forense); - i siti web e le reti telematiche (Internet), purché propri dell’avvocato o di studi legali associati o di società di avvocati, nei limiti della informazione, e previa segnalazione al Consiglio dell’ordine. Con riferimento ai siti già esistenti l’avvocato è tenuto a procedere alla segnalazione al Consiglio dell’ordine di appartenenza entro 120 giorni. B) Devono ritenersi vietati: - i mezzi televisivi e radiofonici (televisione e radio); - i giornali (quotidiani e periodici) e gli annunci pubblicitari in genere; - i mezzi di divulgazione anomali e contrari al decoro (distribuzione di opuscoli o carta da lettere o volantini a collettività o a soggetti indeterminati, nelle cassette delle poste o attraverso depositi in luoghi pubblici o distribuzione in locali, o sotto i parabrezza delle auto, o negli ospedali, nelle carceri e simili, attraverso cartelloni pubblicitari, testimonial, e così via); - le sponsorizzazioni; - le telefonate di presentazione e le visite a domicilio non specificatamente richieste; - l’utilizzazione di Internet per offerta di servizi e consulenze gratuite, in proprio o su siti di terzi. C) Devono ritenersi consentiti se preventivamente approvati dal Consiglio dell’ordine (in relazione alla modalità e finalità previste): - i seminari e i convegni organizzati direttamente dagli studi professionali. II - Quanto ai contenuti della informazione: A) Sono consentiti e possono essere indicati i seguenti dati: - i dati personali necessari (nomi, indirizzi, anche web, numeri di telefono e fax e indirizzi di posta elettronica, dati di nascita e di formazione del professionista, fotografie, lingue conosciute, articoli e libri I dossier dell’Ufficio studi del Consiglio nazionale forense – n. 4/2012 113 CONSIGLIO NAZIONALE FORENSE PRESSO IL MINISTERO DELLA GIUSTIZIA Ufficio studi pubblicati, attività didattica, onorificenze, e quant’altro relativo alla persona, limitatamente a ciò che attiene all’attività professionale esercitata); - le informazioni dello studio (composizione, nome dei fondatori anche defunti, attività prevalenti svolte, numero degli addetti, sedi secondarie, orari di apertura); - l’indicazione di un logo; - l'indicazione della certificazione di qualità (l'avvocato che intenda fare menzione di una certificazione di qualità deve depositare presso il Consiglio dell'ordine il giustificativo della certificazione in corso di validità e l'indicazione completa del certificatore e del campo di applicazione della certificazione ufficialmente riconosciuta dallo Stato). B) E' consentita inoltre l’utilizzazione della rete Internet e del sito web per l'offerta di consulenza, nel rispetto dei seguenti obblighi: - indicazione dei dati anagrafici, P. Iva e Consiglio dell’ordine di appartenenza; - impegno espressamente dichiarato al rispetto del codice deontologico, con la riproduzione del testo, ovvero con la precisazione dei modi o mezzi per consentirne il reperimento o la consultazione; - indicazione della persona responsabile; - specificazione degli estremi della eventuale polizza assicurativa, con copertura riferita anche alle prestazioni on-line e indicazione dei massimali; - indicazione delle vigenti tariffe professionali per la determinazione dei corrispettivi. C) Devono ritenersi vietati: - i dati che riguardano terze persone; - i nomi dei clienti (il divieto deve ritenersi sussistente anche con il consenso dei clienti); - le specializzazioni (salvo le specifiche ipotesi previste dalla legge); - i prezzi delle singole prestazioni (è vietato pubblicare l’annuncio che la prima consultazione è gratuita); - le percentuali delle cause vinte o l’esaltazione dei meriti; - il fatturato individuale o dello studio: - le promesse di recupero; - l’offerta comunque di servizi (in relazione a quanto disposto dall’art. 19 del codice deontologico). III - E' consentita l'indicazione del nome di un avvocato defunto, che abbia fatto parte dello studio, purché il professionista a suo tempo lo abbia espressamente previsto o abbia disposto per testamento in tal senso, ovvero vi sia il consenso unanime dei suoi eredi. ARTICOLO 18 Rapporti con la stampa Nei rapporti con la stampa e con gli altri mezzi di diffusione l'avvocato deve ispirarsi a criteri di equilibrio e misura nel rilasciare dichiarazioni e interviste, sia per il rispetto dei doveri di discrezione e di riservatezza verso la parte assistita, sia per evitare atteggiamenti concorrenziali verso i colleghi. I - Il difensore, con il consenso del proprio assistito e nell'interesse dello stesso, può fornire notizie agli organi di informazione e di stampa, che non siano coperte dal segreto di indagine. II - Costituisce violazione della regola deontologica, in ogni caso, perseguire fini pubblicitari anche mediante contributi indiretti ad articoli di stampa; enfatizzare le proprie prestazioni o i propri successi; spendere il nome dei clienti; offrire servizi professionali; intrattenere rapporti con gli organi di informazione e di stampa al solo fine di pubblicità personale. ARTICOLO 19 Divieto di accaparramento di clientela I dossier dell’Ufficio studi del Consiglio nazionale forense – n. 4/2012 114 CONSIGLIO NAZIONALE FORENSE PRESSO IL MINISTERO DELLA GIUSTIZIA Ufficio studi E' vietata l'offerta di prestazioni professionali a terzi e in genere ogni attività diretta all'acquisizione di rapporti di clientela, a mezzo di agenzie o procacciatori o altri mezzi illeciti. I - L'avvocato non deve corrispondere ad un collega, o ad un altro soggetto, un onorario, una provvigione o qualsiasi altro compenso quale corrispettivo per la presentazione di un cliente. II - Costituisce infrazione disciplinare l'offerta di omaggi o di prestazioni a terzi ovvero la corresponsione o la promessa di vantaggi per ottenere difese o incarichi. ARTICOLO 20 Divieto di uso di espressioni sconvenienti ed offensive Indipendentemente dalle disposizioni civili e penali, l'avvocato deve evitare di usare espressioni sconvenienti ed offensive negli scritti in giudizio e nell'attività professionale in genere, sia nei confronti dei colleghi che nei confronti dei giudici, delle controparti e dei terzi. I - La ritorsione o la provocazione o la reciprocità delle offese non escludono l'infrazione della regola deontologica. ARTICOLO 21 Divieto di attività professionale senza titolo o di uso di titoli inesistenti L'iscrizione all'albo è requisito necessario ed essenziale per l'esercizio dell'attività giudiziale e stragiudiziale di assistenza e consulenza in materia legale e per l'utilizzo del relativo titolo. I - Sono sanzionabili disciplinarmente l'uso di un titolo professionale in mancanza dello stesso ovvero lo svolgimento di attività in mancanza di titolo o in periodo di sospensione dell'infrazione risponde anche il collega che abbia reso possibile direttamente o indirettamente l'attività irregolare. TITOLO II - RAPPORTI CON I COLLEGHI ARTICOLO 22 Rapporto di colleganza in genere L'avvocato deve mantenere sempre nei confronti dei colleghi un comportamento ispirato a correttezza e lealtà. I - L'avvocato è tenuto a rispondere con sollecitudine alle richieste di informativa del collega. II - L'avvocato, salvo particolari ragioni, non può rifiutare il mandato ad agire nei confronti di un collega, quando ritenga fondata la richiesta della parte o infondata la pretesa del collega; tuttavia è obbligo dell'avvocato informare appena possibile il Consiglio dell'ordine delle iniziative giudiziarie penali e civili da promuovere nei confronti del collega per consentire un tentativo di conciliazione, salvo che sussistano esigenze di urgenza o di riservatezza; in tal caso la comunicazione può essere anche successiva. III - L'avvocato non può registrare una conversazione telefonica con il collega. La registrazione, nel corso di una riunione, è consentita soltanto con il consenso di tutti i presenti. ARTICOLO 23 Rapporto di colleganza e dovere di difesa nei processo In particolare, nell'attività giudiziale, l'avvocato deve ispirare la propria condotta all'osservanza del dovere di difesa, salvaguardando in quanto possibile il rapporto di colleganza. I - L'avvocato è tenuto a rispettare la puntualità alle udienze e in ogni altra occasione di incontro con i colleghi. II - L'avvocato deve opporsi alle richieste processuali avversarie di rinvio delle udienze, di deposito documenti o quant'altro, quando siano irrituali o ingiustificate e comportino pregiudizio per la parte assistita. I dossier dell’Ufficio studi del Consiglio nazionale forense – n. 4/2012 115 CONSIGLIO NAZIONALE FORENSE PRESSO IL MINISTERO DELLA GIUSTIZIA Ufficio studi III - L'avvocato deve adoperarsi per far corrispondere dal proprio assistito le spese e gli onorari liquidati in sentenza a favore del collega avversario. IV - Il difensore che riceva incarico di fiducia dall'imputato è tenuto a comunicare tempestivamente con mezzi idonei al collega, già nominato d'ufficio, il mandato ricevuto. V - Nell'esercizio del proprio mandato l'avvocato può collaborare con i difensori degli altri imputati, anche scambiando informazioni, atti e documenti, nell'interesse della parte assistita e nel rispetto della legge. VI - Nei casi di difesa congiunta, è dovere del difensore consultare il proprio co-difensore in ordine ad ogni scelta processuale ed informarlo del contenuto dei colloqui con il comune assistito, al fine della effettiva condivisione della strategia processuale. ARTICOLO 24 Rapporti con il Consiglio dell'Ordine L'avvocato ha il dovere di collaborare con il Consiglio dell'ordine di appartenenza, o con altro che ne faccia richiesta, per l'attuazione delle finalità istituzionali, osservando scrupolosamente il dovere di verità. A tal fine ogni iscritto è tenuto a riferire al Consiglio fatti a sua conoscenza relativi alla vita forense o alla amministrazione della giustizia, che richiedano iniziative o interventi collegiali. I - Nell'ambito di un procedimento disciplinare, la mancata risposta dell'iscritto agli addebiti comunicatigli e la mancata presentazione di osservazioni e difese non costituisce autonomo illecito disciplinare, pur potendo tali comportamenti essere valutati dall'organo giudicante nella formazione del proprio libero convincimento. II - Tuttavia, qualora il Consiglio dell'ordine richieda all'iscritto chiarimenti, notizie o adempimenti in relazione ad un esposto presentato da una parte o da un collega tendente ad ottenere notizie o adempimenti nell'interesse dello stesso reclamante, la mancata sollecita risposta dell'iscritto costituisce illecito disciplinare. III - L'avvocato chiamato a far parte del Consiglio dell'ordine deve adempiere l'incarico con diligenza, imparzialità e nell'interesse della collettività professionale. ARTICOLO 25 Rapporti con i collaboratori dello studio L'avvocato deve consentire ai propri collaboratori di migliorare la preparazione professionale, compensandone la collaborazione in proporzione all'apporto ricevuto. ARTICOLO 26 Rapporti con i praticanti L'avvocato è tenuto verso i praticanti ad assicurare la effettività ed a favorire la proficuità della pratica forense al fine di consentire un'adeguata formazione. I- L'avvocato deve fornire al praticante un adeguato ambiente di lavoro, riconoscendo allo stesso, dopo un periodo iniziale, un compenso proporzionato all'apporto professionale ricevuto. II - L'avvocato deve attestare la veridicità delle annotazioni contenute nel libretto di pratica solo in seguito ad un adeguato controllo e senza indulgere a motivi di favore o di amicizia. III - E' responsabile disciplinarmente l'avvocato che dia incarico ai praticanti di svolgere attività difensiva non consentita. ARTICOLO 27 Obbligo di corrispondere con il collega L'avvocato non può mettersi in contatto diretto con la controparte che sia assistita da altro legale. I dossier dell’Ufficio studi del Consiglio nazionale forense – n. 4/2012 116 CONSIGLIO NAZIONALE FORENSE PRESSO IL MINISTERO DELLA GIUSTIZIA Ufficio studi I - Soltanto in casi particolari, per richiedere determinati comportamenti o intimare messe in mora od evitare prescrizioni o decadenze, la corrispondenza può essere indirizzata direttamente alla controparte, sempre peraltro inviandone copia per conoscenza al legale avversario. II - Costituisce illecito disciplinare il comportamento dell'avvocato che accetti di ricevere la controparte, sapendo che essa è assistita da un collega, senza informare quest'ultimo e ottenerne il consenso. ARTICOLO 28 Divieto di produrre la corrispondenza scambiata con il collega Non possono essere prodotte o riferite in giudizio le lettere qualificate riservate e comunque la corrispondenza contenente proposte transattive scambiate con i colleghi. I - E' producibile la corrispondenza intercorsa tra colleghi quando sia stato perfezionato un accordo, di cui la stessa corrispondenza costituisca attuazione. II - E' producibile la corrispondenza dell'avvocato che assicuri l'adempimento delle prestazioni richieste. III - L'avvocato non deve consegnare all'assistito la corrispondenza riservata tra colleghi, ma può, qualora venga meno il mandato professionale, consegnarla al professionista che gli succede, il quale è tenuto ad osservare i medesimi criteri di riservatezza. IV - L'interruzione delle trattative stragiudiziali, nella prospettiva di dare inizio ad azioni giudiziarie, deve essere comunicata al collega avversario. ARTICOLO 29 Notizie riguardanti il collega L'esibizione in giudizio di documenti relativi alla posizione personale del collega avversario, e così l'utilizzazione di notizie relative alla sua persona, è tassativamente vietata, salvo che abbia essenziale attinenza con i fatti di causa. I - L'avvocato deve astenersi dall'esprimere apprezzamenti negativi sull'attività professionale di un collega e in particolare sulla sua condotta e su suoi presunti errori o incapacità. ARTICOLO 30 Obbligo di soddisfare le prestazioni affidate ad altro collega Salvo diversa pattuizione, l'avvocato che scelga e incarichi direttamente altro collega di esercitare le funzioni di rappresentanza o assistenza deve provvedere a retribuirlo, ove non adempia la parte assistita. ARTICOLO 31 Obbligo di dare istruzioni al collega e obbligo di informativa L'avvocato è tenuto a dare tempestive istruzioni al collega corrispondente. Quest'ultimo, del pari, è tenuto a dare tempestivamente al collega informazioni dettagliate sull'attività svolta e da svolgere. I - L'elezione di domicilio presso altro collega deve essere preventivamente comunicata e consentita. II - E' fatto divieto all'avvocato corrispondente di definire direttamente una controversia, in via transattiva, senza informare il collega che gli ha affidato l'incarico. III - L'avvocato corrispondente, in difetto di istruzioni, deve adoperarsi nel modo più opportuno per la tutela degli interessi della parte, informando non appena possibile il collega che gli ha affidato l'incarico. ARTICOLO 32 Divieto di impugnazione della transazione raggiunta con il collega I dossier dell’Ufficio studi del Consiglio nazionale forense – n. 4/2012 117 CONSIGLIO NAZIONALE FORENSE PRESSO IL MINISTERO DELLA GIUSTIZIA Ufficio studi L'avvocato che abbia raggiunto con il patrono avversario un accordo transattivo accettato dalle parti deve astenersi dal proporre impugnativa giudiziale della transazione intervenuta, salvo che l'impugnazione sia giustificata da fatti particolari non conosciuti o sopravvenuti. ARTICOLO 33 Sostituzione del collega nell'attività di difesa Nel caso di sostituzione di un collega nel corso di un giudizio, per revoca dell'incarico o rinuncia, il nuovo legale dovrà rendere nota la propria nomina al collega sostituito, adoperandosi, senza pregiudizio per l'attività difensiva, perché siano soddisfatte le legittime richieste per le prestazioni svolte. I - L'avvocato sostituito deve adoperarsi affinché la successione nel mandato avvenga senza danni per l'assistito, fornendo al nuovo difensore tutti gli elementi per facilitargli la prosecuzione della difesa. ARTICOLO 34 Responsabilità dei collaboratori, sostituti e associati Salvo che il fatto integri un'autonoma responsabilità, i collaboratori, sostituti e ausiliari non sono disciplinarmente responsabili per il compimento di atti per incarichi specifici ricevuti. I - Nel caso di associazione professionale, è disciplinarmente responsabile soltanto l'avvocato o gli avvocati a cui si riferiscano i fatti specifici commessi. TITOLO III - RAPPORTI CON LA PARTE ASSISTITA ARTICOLO 35 Rapporto di fiducia Il rapporto con la parte assistita è fondato sulla fiducia. I - L'incarico deve essere conferito dalla parte assistita o da altro avvocato che la difenda. Qualora sia conferito da un terzo, che intenda tutelare l'interesse della parte assistita ovvero anche un proprio interesse, l'incarico può essere accettato soltanto con il consenso della parte assistita. II - L'avvocato deve astenersi, dopo il conferimento del mandato, dallo stabilire con l'assistito rapporti di natura economica, patrimoniale o commerciale che in qualunque modo possano influire sul rapporto professionale. ARTICOLO 36 Autonomia del rapporto L'avvocato ha l'obbligo di difendere gli interessi della parte assistita nel miglior modo possibile nei limiti del mandato e nell'osservanza della legge e dei principi deontologici. I - L'avvocato non deve consapevolmente consigliare azioni inutilmente gravose, né suggerire comportamenti, atti o negozi illeciti, fraudolenti o colpiti da nullità. II - L'avvocato, prima di accettare l'incarico, deve accertare l'identità del cliente e dell'eventuale suo rappresentante. III - In ogni caso, nel rispetto dei doveri professionali anche per quanto attiene al segreto, l'avvocato deve rifiutare di ricevere o gestire fondi che non siano riferibili a un cliente esattamente individuato. IV - L'avvocato deve rifiutare di prestare la propria attività quando dagli elementi conosciuti possa fondatamente desumere che essa sia finalizzata alla realizzazione di una operazione illecita. ARTICOLO 37 Conflitto di interessi I dossier dell’Ufficio studi del Consiglio nazionale forense – n. 4/2012 118 CONSIGLIO NAZIONALE FORENSE PRESSO IL MINISTERO DELLA GIUSTIZIA Ufficio studi L'avvocato ha l'obbligo di astenersi dal prestare attività professionale quando questa determini un conflitto con gli interessi di un proprio assistito o interferisca con lo svolgimento di altro incarico anche non professionale. I - Sussiste conflitto di interessi anche nel caso in cui l'espletamento di un nuovo mandato determini la violazione del segreto sulle informazioni fornite da altro assistito, ovvero quando la conoscenza degli affari di una parte possa avvantaggiare ingiustamente un nuovo assistito, ovvero quando lo svolgimento di un precedente mandato limiti l'indipendenza dell'avvocato nello svolgimento di un nuovo incarico. II - L'avvocato che abbia assistito congiuntamente i coniugi in controversie familiari deve astenersi dal prestare la propria assistenza in controversie successive tra i medesimi in favore di uno di essi. III - L'obbligo di astensione opera altresì se le parti aventi interessi confliggenti si rivolgano ad avvocati partecipi di una stessa società di avvocati o associazione professionale. ARTICOLO 38 Inadempimento al mandato Costituisce violazione dei doveri professionali, il mancato, ritardato o negligente compimento di atti inerenti al mandato quando derivi da non scusabile e rilevante trascuratezza degli interessi della parte assistita. I - Il difensore d'ufficio deve assolvere l'incarico con diligenza e sollecitudine; ove sia impedito di partecipare a singole attività processuali deve darne tempestiva e motivata comunicazione all'autorità procedente ovvero incaricare della difesa un collega, il quale, ove accetti, è responsabile dell'adempimento dell'incarico. ARTICOLO 39 Astensione dalle udienze L'avvocato ha diritto di partecipare alla astensione dalle udienze proclamata dagli organi forensi in conformità con le disposizioni del codice di autoregolamentazione e delle norme in vigore. I - L'avvocato che eserciti il proprio diritto di non aderire alla astensione deve informare preventivamente gli altri difensori costituiti. II - Non è consentito aderire o dissociarsi dalla proclamata astensione a seconda delle proprie contingenti convenienze. L'avvocato che aderisca all'astensione non può dissociarsene con riferimento a singole giornate o a proprie specifiche attività, così come l'avvocato che se ne dissoci non può aderirvi parzialmente, in certi giorni o per particolari proprie attività professionali. ARTICOLO 40 Obbligo di informazione L'avvocato è tenuto ad informare chiaramente il proprio assistito all'atto dell'incarico delle caratteristiche e della importanza della controversia o delle attività da espletare, precisando le iniziative e le ipotesi di soluzione possibili. L'avvocato è tenuto altresì ad informare il proprio assistito sullo svolgimento del mandato affidatogli, quando lo reputi opportuno e ogni qualvolta l'assistito ne faccia richiesta. I - Se richiesto, è obbligo dell'avvocato informare la parte assistita sulle previsioni di massima inerenti alla durata e ai costi presumibili del processo. II - E' obbligo dell'avvocato comunicare alla parte assistita la necessità del compimento di determinati atti al fine di evitare prescrizioni, decadenze o altri effetti pregiudizievoli. III - Il difensore ha l'obbligo di riferire al proprio assistito il contenuto di quanto appreso nell'esercizio del mandato. ARTICOLO 41 I dossier dell’Ufficio studi del Consiglio nazionale forense – n. 4/2012 119 CONSIGLIO NAZIONALE FORENSE PRESSO IL MINISTERO DELLA GIUSTIZIA Ufficio studi Gestione di denaro altrui L'avvocato deve comportarsi con puntualità e diligenza nella gestione del denaro ricevuto dal proprio assistito o da terzi per determinati affari ovvero ricevuto per conto della parte assistita, ed ha l'obbligo di renderne sollecitamente conto. I - Costituisce infrazione disciplinare trattenere oltre il tempo strettamente necessario le somme ricevute per conto della parte assistita. II - In caso di deposito fiduciario l'avvocato è obbligato a richiedere istruzioni scritte e ad attenervisi. ARTICOLO 42 Restituzione di documenti L'avvocato è in ogni caso obbligato a restituire senza ritardo alla parte assistita la documentazione dalla stessa ricevuta per l'espletamento del mandato quando questa ne faccia richiesta. I - L'avvocato può trattenere copia della documentazione, senza il consenso della parte assistita, solo quando ciò sia necessario ai fini della liquidazione del compenso e non oltre l'avvenuto pagamento. ARTICOLO 43 Richiesta di pagamento Di norma l'avvocato richiede alla parte assistita l'anticipazione delle spese e il versamento di adeguati acconti sull'onorario nel corso del rapporto e il giusto compenso al compimento dell'incarico. I - L'avvocato non deve richiedere compensi manifestamente sproporzionati all'attività svolta e comunque eccessivi. II - L'avvocato non può richiedere un compenso maggiore di quello già indicato, in caso di mancato spontaneo pagamento, salvo che ne abbia fatto formale riserva. III - L'avvocato non può condizionare al riconoscimento dei propri diritti o all'adempimento di particolari prestazioni il versamento alla parte assistita delle somme riscosse per conto di questa. IV - E' consentito all'avvocato concordare onorari forfettari in caso di prestazioni continuative di consulenza ed assistenza, purché siano proporzionali al prevedibile impegno e non violino i minimi inderogabili di legge. ARTICOLO 44 Compensazione L'avvocato ha diritto di trattenere le somme che gli siano pervenute dalla parte assistita o da terzi a rimborso delle spese sostenute, dandone avviso al cliente; può anche trattenere le somme ricevute, a titolo di pagamento dei propri onorari, quando vi sia il consenso della parte assistita ovvero quando si tratti di somme liquidate in sentenza a carico della controparte a titolo di diritti e onorari ed egli non le abbia ancora ricevute dalla parte assistita, ovvero quando abbia già formulato una richiesta di pagamento espressamente accettata dalla parte assistita. I - Al di fuori dei casi indicati ovvero in caso di contestazione l'avvocato è tenuto a mettere immediatamente a disposizione della parte assistita le somme riscosse per conto di questa. ARTICOLO 45 Divieto di patto di quota lite E' vietata la pattuizione diretta ad ottenere, a titolo di corrispettivo della prestazione professionale, una percentuale del bene controverso ovvero una percentuale rapportata al valore della lite. I - E' consentita la pattuizione scritta di un supplemento di compenso, in aggiunta a quello previsto, in caso di esito favorevole della lite, purché sia contenuto in limiti ragionevoli e sia giustificato dal risultato conseguito. I dossier dell’Ufficio studi del Consiglio nazionale forense – n. 4/2012 120 CONSIGLIO NAZIONALE FORENSE PRESSO IL MINISTERO DELLA GIUSTIZIA Ufficio studi ARTICOLO 46 Azioni contro la parte assistita per il pagamento del compenso L'avvocato può agire giudizialmente nei confronti della parte assistita per il pagamento delle proprie prestazioni professionali, previa rinuncia al mandato. ARTICOLO 47 Rinuncia al mandato L'avvocato ha diritto di rinunciare al mandato. I - In caso di rinuncia al mandato l'avvocato deve dare alla parte assistita un preavviso adeguato alle circostanze, e deve informarla di quanto è necessario fare per non pregiudicare la difesa. II - Qualora la parte assistita non provveda in tempi ragionevoli alla nomina di un altro difensore, nel rispetto degli obblighi di legge l'avvocato non è responsabile per la mancata successiva assistenza, pur essendo tenuto ad informare la parte delle comunicazioni che dovessero pervenirgli. III - In caso di irreperibilità, l'avvocato deve comunicare la rinuncia al mandato con lettera raccomandata alla parte assistita all'indirizzo anagrafico e all'ultimo domicilio conosciuto. Con l'adempimento di tale formalità, fermi restando gli obblighi di legge, l'avvocato è esonerato da ogni altra attività, indipendentemente dal fatto che l'assistito abbia effettivamente ricevuto tale comunicazione. TITOLO IV - RAPPORTI CON LA CONTROPARTE, I MAGISTRATI E I TERZI ARTICOLO 48 Minaccia di azioni alla controparte L'intimazione fatta dall'avvocato alla controparte tendente ad ottenere particolari adempimenti sotto comminatoria di azioni, istanze fallimentari, denunce o altre sanzioni, è consentita, quanto tenda a rendere avvertita la controparte delle possibili iniziative giudiziarie in corso o da intraprendere; è deontologicamente scorretta, invece, tale intimazione quando siano minacciate azioni od iniziative sproporzionate o vessatorie. I - Quando si ritenga di invitare la controparte ad un colloquio nel proprio studio, prima di iniziare un giudizio, è opportuno precisare che la controparte può essere accompagnata da un legale di fiducia. II - E' consentito l'addebito a controparte di competenze e spese per l'attività prestata in sede stragiudiziale, purché a favore del proprio assistito. ARTICOLO 49 Pluralità di azioni nei confronti della controparte L'avvocato non deve aggravare con onerose o plurime iniziative giudiziali la situazione debitoria della controparte quando ciò non corrisponda ad effettive ragioni di tutela della parte assistita. ARTICOLO 50 Richiesta di compenso professionale alla controparte E' vietato richiedere alla controparte il pagamento del proprio compenso professionale, salvo che ciò sia oggetto di specifica pattuizione, con l'accordo del proprio assistito, e in ogni altro caso previsto dalla legge. I - In particolare è consentito all'avvocato chiedere alla controparte il pagamento del proprio compenso professionale nel caso di avvenuta transazione giudiziale e di inadempimento del proprio cliente. ARTICOLO 51 Assunzione di incarichi contro ex-clienti I dossier dell’Ufficio studi del Consiglio nazionale forense – n. 4/2012 121 CONSIGLIO NAZIONALE FORENSE PRESSO IL MINISTERO DELLA GIUSTIZIA Ufficio studi L'assunzione di un incarico professionale contro un ex-cliente è ammessa quando sia trascorso un ragionevole periodo di tempo e l'oggetto del nuovo incarico sia estraneo a quello espletato in precedenza e non vi sia comunque possibilità di utilizzazione di notizie precedentemente acquisite. I - La ragionevolezza del termine deve essere valutata anche in relazione all'intensità del rapporto clientelare. ARTICOLO 52 Rapporti con i testimoni L'avvocato deve evitare di intrattenersi con i testimoni sulle circostanze oggetto del procedimento con forzature o suggestioni dirette a conseguire deposizioni compiacenti. I - Resta ferma la facoltà di investigazione difensiva nei modi e termini previsti dal codice di procedura penale, e nel rispetto delle disposizioni che seguono. 1. Il difensore di fiducia e il difensore d'ufficio sono tenuti ugualmente al rispetto delle disposizioni previste nello svolgimento delle investigazioni difensive. 2. In particolare il difensore ha il dovere di valutare la necessità o l'opportunità di svolgere investigazioni difensive in relazione alle esigenze e agli obiettivi della difesa in favore del proprio assistito. 3. La scelta sull'oggetto, sui modi e sulle forme delle investigazioni nonché sulla utilizzazione dei risultati compete al difensore. 4. Quando si avvale di sostituti, collaboratori di studio, investigatori privati autorizzati e consulenti tecnici, il difensore può fornire agli stessi tutte le informazioni e i documenti necessari per l'espletamento dell'incarico, anche nella ipotesi di intervenuta segretazione degli atti, raccomandando il vincolo del segreto e l'obbligo di comunicare i risultati esclusivamente al difensore. 5. Il difensore ha il dovere di mantenere il segreto professionale sugli atti delle investigazioni difensive e sul loro contenuto, finché non ne faccia uso nel procedimento, salva la rivelazione per giusta causa nell'interesse del proprio assistito. 6. Il difensore ha altresì l'obbligo di conservare scrupolosamente e riservatamente la documentazione delle investigazioni difensive per tutto il tempo ritenuto necessario o utile per l'esercizio della difesa. 7. E' fatto divieto al difensore e ai vari soggetti interessati di corrispondere compensi o indennità sotto qualsiasi forma alle persone interpellate ai fini delle investigazioni difensive, salva la facoltà di provvedere al rimborso delle spese documentate. 8. Il difensore deve informare le persone interpellate ai fini delle investigazioni della propria qualità, senza obbligo di rivelare il nome dell'assistito. 9. Il difensore deve inoltre informare le persone interpellate che, se si avvarranno della facoltà di non rispondere, potranno essere chiamate ad una audizione davanti al pubblico ministero ovvero a rendere un esame testimoniale davanti al giudice, ove saranno tenute a rispondere anche alle domande del difensore. 10. Il difensore deve altresì informare le persone sottoposte a indagine o imputate nello stesso procedimento o in altro procedimento connesso o collegato che, se si avvarranno della facoltà di non rispondere, potranno essere chiamate a rendere esame davanti al giudice in incidente probatorio. 11. Il difensore, quando intende compiere un accesso in un luogo privato, deve richiedere il consenso di chi ne abbia la disponibilità, informandolo della propria qualità e della natura dell'atto da compiere, nonché della possibilità che, ove non sia prestato il consenso, l'atto sia autorizzato dal giudice. 12. Per conferire, chiedere dichiarazioni scritte o assumere informazioni dalla persona offesa dal reato il difensore procede con invito scritto, previo avviso al legale della stessa persona offesa, ove ne sia conosciuta l'esistenza. Se non risulta assistita, nell'invito è indicata l'opportunità che comunque un legale sia consultato e intervenga all'atto. Nel caso di persona minore, l'invito è comunicato anche a chi esercita la potestà dei genitori, con facoltà di intervenire all'atto. I dossier dell’Ufficio studi del Consiglio nazionale forense – n. 4/2012 122 CONSIGLIO NAZIONALE FORENSE PRESSO IL MINISTERO DELLA GIUSTIZIA Ufficio studi 13. Il difensore, anche quando non redige un verbale, deve documentare lo stato dei luoghi e delle cose, procurando che nulla sia mutato, alterato o disperso. 14. Il difensore ha il dovere di rispettare tutte le disposizioni fissate dalla legge e deve comunque porre in essere le cautele idonee ad assicurare la genuinità delle dichiarazioni. 15. Il difensore deve documentare in forma integrale le informazioni assunte. Quando è disposta la riproduzione anche fonografica le informazioni possono essere documentate in forma riassuntiva. 16. Il difensore non è tenuto a rilasciare copia del verbale alla persona che ha reso informazioni né al suo difensore. ARTICOLO 53 Rapporti con i magistrati I rapporti con i magistrati devono essere improntati alla dignità e al rispetto quali si convengono alle reciproche funzioni. I - Salvo casi particolari, l'avvocato non può discutere del giudizio civile in corso con il giudice incaricato del processo senza la presenza del legale avversario. II - L'avvocato chiamato a svolgere funzioni di magistrato onorario deve rispettare tutti gli obblighi inerenti a tali funzioni e le norme sulla incompatibilità. III - L'avvocato non deve approfittare di eventuali rapporti di amicizia, di familiarità o di confidenza con i magistrati per ottenere favori e preferenze. In ogni caso deve evitare di sottolineare la natura di tali rapporti nell'esercizio del suo ministero, nei confronti o alla presenza di terze persone. ARTICOLO 54 Rapporti con arbitri e consulenti tecnici L'avvocato deve ispirare il proprio rapporto con arbitri e consulenti tecnici a correttezza e lealtà, nel rispetto delle reciproche funzioni. ARTICOLO 55 Arbitrato L'avvocato che abbia assunto la funzione di arbitro deve rispettare i doveri di indipendenza e imparzialità. I - Per assicurare il rispetto dei doveri di indipendenza e imparzialità, l'avvocato non può assumere la funzione di arbitro rituale o irrituale, né come arbitro nominato dalle parti né come presidente, quando abbia in corso rapporti professionali con una delle parti in causa o abbia avuto rapporti che possono pregiudicarne l'autonomia. In particolare dell'esistenza di rapporti professionali con una delle parti l'arbitro nominato presidente deve rendere edotte le parti stesse, rinunciando all'incarico ove ne venga richiesto. II - In ogni caso, l'avvocato deve comunicare alle parti ogni circostanza di fatto ed ogni rapporto particolare di collaborazione con i difensori, che possano incidere sulla sua autonomia, al fine di ottenere il consenso delle parti stesse all'espletamento dell'incarico. ARTICOLO 56 Rapporto con i terzi L'avvocato ha il dovere di rivolgersi con correttezza e con rispetto nei confronti del personale ausiliario di giustizia, del proprio personale dipendente e di tutte le persone in genere con cui venga in contatto nell'esercizio della professione. I - Anche al di fuori dell'esercizio della professione l'avvocato ha il dovere di comportarsi, nei rapporti interpersonali, in modo tale da non compromettere la fiducia che i terzi debbono avere nella sua capacità di adempiere i doveri professionali e nella dignità della professione. I dossier dell’Ufficio studi del Consiglio nazionale forense – n. 4/2012 123 CONSIGLIO NAZIONALE FORENSE PRESSO IL MINISTERO DELLA GIUSTIZIA Ufficio studi ARTICOLO 57 Elezioni forensi L'avvocato che partecipi, quale candidato o quale sostenitore di candidati, ad elezioni ad organi rappresentativi dell'Avvocatura deve comportarsi con correttezza, evitando forme di pubblicità ed iniziative non consone alla dignità delle funzioni. ARTICOLO 58 La testimonianza dell'avvocato Per quanto possibile, l'avvocato deve astenersi dal deporre come testimone su circostanze apprese nell'esercizio della propria attività professionale e inerenti al mandato ricevuto. I - L'avvocato non deve mai impegnare di fronte al giudice la propria parola sulla verità dei fatti esposti in giudizio. II - Qualora l'avvocato intenda presentarsi come testimone dovrà rinunciare al mandato e non potrà riassumerlo. ARTICOLO 59 Obbligo di provvedere all'adempimento delle obbligazioni assunte nei confronti dei terzi L'avvocato è tenuto a provvedere regolarmente all'adempimento delle obbligazioni assunte nei confronti dei terzi. I - L'inadempimento ad obbligazioni estranee all'esercizio della professione assume carattere di illecito disciplinare, quando, per modalità o gravità, sia tale da compromettere la fiducia dei terzi nella capacità dell'avvocato di rispettare i propri doveri professionali. TITOLO V - DISPOSIZIONE FINALE ARTICOLO 60 Norma di chiusura Le disposizioni specifiche di questo codice costituiscono esemplificazioni dei comportamenti più ricorrenti e non limitano l'ambito di applicazione dei principi generali espressi. I dossier dell’Ufficio studi del Consiglio nazionale forense – n. 4/2012 124 CONSIGLIO NAZIONALE FORENSE PRESSO IL MINISTERO DELLA GIUSTIZIA Ufficio studi Codice di deontologia degli avvocati europei (Approvato dal C.C.B.E. il 28 ottobre 1988, con le modifiche introdotte il 28 novembre 1998 e il 5 dicembre 2002) 1. PREAMBOLO. 1.1. La missione dell'avvocato. In una società fondata sul rispetto della giustizia, l'avvocato interpreta un ruolo eminente. La sua missione non si limita alla esecuzione fedele di un mandato nell'ambito della legge. In uno Stato di diritto l'avvocato è indispensabile alla giustizia e a coloro di cui deve difendere i diritti e le libertà; egli è tanto il consulente quanto il difensore del proprio cliente. La sua missione gli impone una serie di doveri e obblighi, a volte in apparenza contraddittori, verso: - il cliente; - i tribunali e le altre autorità davanti alle quali l'avvocato assiste o rappresenta il cliente; - la professione in generale e ciascun collega in particolare; - la società, per la quale una professione liberale e indipendente, legata dal rispetto delle regole che essa stessa si è data, è un mezzo essenziale per la salvaguardia dei diritti dell'uomo nei confronti dello Stato e degli altri poteri. 1.2. La natura delle regole deontologiche. 1.2.1. Le regole deontologiche sono destinate a garantire, attraverso la loro libera accettazione, la corretta esecuzione da parte dell'avvocato della sua missione riconosciuta come indispensabile al buon funzionamento di ogni società umana. L'inosservanza di queste regole da parte dell’avvocato determinerà in ultima istanza una sanzione disciplinare. 1.2.2. Ciascun ordine forense ha le proprie regole specifiche dovute alle proprie tradizioni. Esse sono adattate all'organizzazione e al campo di attività della professione nello Stato-membro considerato, così come alle procedure giudiziarie e amministrative e alla legislazione nazionale. Non è possibile né augurabile sradicarle dal proprio contesto né tentare di generalizzare regole che non possono esserlo. Le regole particolari di ciascun ordine forense si riferiscono tuttavia agli stessi valori e rivelano spesso una base comune. 1.3. Gli obiettivi del codice. 1.3.1. La costruzione progressiva dell'Unione europea e dello Spazio economico europeo e l'intensificazione dell'attività oltre frontiera dell'avvocato all'interno di questo Spazio economico europeo hanno reso necessario, nell'interesse pubblico, la definizione di regole uniformi applicabili a ogni avvocato dello Spazio economico europeo per la sua attività oltre frontiera, qualunque sia l'ordine forense cui appartiene. La definizione di queste regole ha particolarmente come scopo di attenuare le difficoltà derivanti dall'applicazione di una «doppia deontologia», come previsto dall'art. 4 della direttiva 77/249 del 22 marzo 1977. 1.3.2. Le organizzazioni rappresentative della professione forense riunite nel CCBE si augurano che le regole codificate che seguono: - siano riconosciute fin d'ora come espressione della convinzione comune di tutti gli ordini forensi dell'Unione europea e dello Spazio economico europeo; I dossier dell’Ufficio studi del Consiglio nazionale forense – n. 4/2012 125 CONSIGLIO NAZIONALE FORENSE PRESSO IL MINISTERO DELLA GIUSTIZIA Ufficio studi - siano rese applicabili nel più breve termine, in conformità con le procedure nazionali e/o comunitarie, all'attività svolta oltre frontiera dall'avvocato nell'ambito dell'Unione europea e dello Spazio economico europeo; - siano considerate in sede di revisione delle norme deontologiche interne, in vista della loro progressiva armonizzazione. Inoltre le organizzazioni rappresentative della professione forense si augurano che, nel limite del possibile, le regole deontologiche interne siano interpretate e applicate in modo conforme a quelle del presente codice. Quando le regole del presente codice saranno state rese applicabili all'attività svolta oltre frontiera, l'avvocato resterà soggetto alle regole del proprio ordine professionale nella misura in cui queste ultime non siano in contrasto con quelle del presente codice. 1.4. Campo di applicazione soggettivo. Le regole di seguito formulate si applicano agli avvocati dell'Unione europea e dello Spazio economico europeo così come definiti dalla Direttiva 77/249 del 22 marzo 1977. 1.5. Campo di applicazione oggettivo. Senza pregiudizio per la ricerca di una armonizzazione progressiva delle regole deontologiche applicabili all'interno di ciascuno Stato, le regole di seguito formulate si applicano alle attività svolte oltre frontiera dall'avvocato nell'ambito dell'Unione europea e dello Spazio economico europeo. Per attività oltre frontiera si intende: a) ogni rapporto professionale con un avvocato di un altro Stato-membro; b) le attività dell'avvocato in altro Stato-membro, anche se l'avvocato non sia presente in tale Stato. 1.6. Definizioni. Nelle regole del presente codice le espressioni qui di seguito formulate hanno questo significato: «Stato-membro di provenienza» significa lo Stato-membro dell'ordine forense cui appartiene l'avvocato; «Stato-membro di ricevimento» significa ogni altro Stato-membro nel quale l'avvocato compie una attività oltre frontiera; «Autorità competente» significa l'organizzazione o le organizzazioni professionali o le autorità dello Statomembro interessato, competenti a stabilire le regole professionali e/o deontologiche e a esercitare il controllo disciplinare sugli avvocati. 2. PRINCIPI GENERALI. 2.1. L’indipendenza. 2.1.1. La molteplicità dei doveri che incombono sull'avvocato gli impone una indipendenza assoluta, immune da qualsiasi pressione e in particolare da quella derivante da propri interessi o da influenze esterne. Questa indipendenza è tanto necessaria per la fiducia nella giustizia quanto lo è l'imparzialità del giudice. L'avvocato dunque deve evitare ogni attacco alla propria indipendenza e controllare di non trascurare l'etica professionale per compiacere il proprio cliente, il giudice o i terzi. 2.1.2. Questa indipendenza è necessaria sia nell'attività extragiudiziale che in quella giudiziale, poiché la consulenza fornita dall'avvocato al proprio cliente non ha alcun valore reale se è data per compiacenza o per un interesse personale o sotto l'effetto di una pressione esterna. 2.2. Fiducia e integrità morale. I rapporti di fiducia non possono esistere se vi è dubbio sulla onestà, la probità, la rettitudine o la sincerità dell'avvocato. Per l'avvocato queste virtù tradizionali costituiscono obblighi professionali. I dossier dell’Ufficio studi del Consiglio nazionale forense – n. 4/2012 126 CONSIGLIO NAZIONALE FORENSE PRESSO IL MINISTERO DELLA GIUSTIZIA Ufficio studi 2.3. Segreto professionale. 2.3.1. È nella natura stessa della missione dell'avvocato che egli sia depositario dei segreti del suo cliente e destinatario di comunicazioni confidenziali. Senza la garanzia della riservatezza non vi può essere fiducia. Il segreto professionale è dunque riconosciuto come un diritto e un dovere fondamentale e primordiale dell'avvocato. L'obbligo del segreto per l'avvocato serve l'interesse dell'amministrazione della giustizia così come l'interesse del cliente. È per questo che esso riceve una speciale protezione dallo Stato. 2.3.2. L'avvocato deve rispettare il segreto su tutte le informazioni riservate di cui abbia conoscenza nell'ambito della sua attività professionale. 2.3.3. Questa obbligazione non ha limiti temporali. 2.3.4. L'avvocato deve far rispettare il segreto professionale ai propri collaboratori e dipendenti e a tutte le persone che cooperano con lui nello svolgimento dell'attività professionale. 2.4. Rispetto della deontologia degli altri ordini forensi. In applicazione delle leggi dell'Unione europea e dello Spazio economico europeo l'avvocato di uno Statomembro può essere obbligato a rispettare la deontologia dell'ordine di uno Stato-membro di ricevimento. L'avvocato ha il dovere di informarsi sulle regole deontologiche alle quali egli è sottoposto nell'esercizio di una specifica attività. Le organizzazioni che fanno parte del C.C.B.E. sono tenute a depositare i loro codici deontologici presso il segretariato del C.C.B.E., affinché ciascun avvocato possa ottenerne copia. 2.5. Incompatibilità. 2.5.1. Al fine di permettere all'avvocato di esercitare le sue funzioni con l’indipendenza necessaria e conformemente al suo dovere di partecipare all'amministrazione della giustizia, l'esercizio di alcune attività o funzioni è incompatibile con la professione di avvocato. 2.5.2. L'avvocato che assicura la rappresentanza o la difesa di un cliente davanti alle autorità giudiziarie o pubbliche di uno Stato-membro di ricevimento deve osservare le regole di incompatibilità applicabili agli avvocati di questo Stato-membro. 2.5.3. L'avvocato che si è stabilito in un altro Stato-membro di ricevimento e che intende occuparsi direttamente di una attività commerciale o di altra attività diversa dalla professione forense è tenuto a rispettare le regole sulle incompatibilità così come esse sono applicate agli avvocati di questo Stato-membro. 2.6. Pubblicità personale. 2.6.1. L'avvocato ha l'obbligo di non fare e di non farsi fare pubblicità personale nel paese ove questa è vietata. Peraltro, l'avvocato ha l'obbligo di non fare e di non farsi fare pubblicità personale se non nella misura in cui le regole dell'ordine forense cui appartiene glielo permettano. 2.6.2. La pubblicità personale, in particolare quella attraverso i mezzi di comunicazione di massa è ritenuta aver luogo là dove essa è autorizzata, qualora l'avvocato interessato dimostri che essa è stata fatta per essere portata a conoscenza di clienti esistenti o potenziali che si trovino in un luogo ove tale pubblicità è permessa e che la sua diffusione altrove è accidentale. 2.7. L'interesse del cliente. Nel rispetto delle disposizioni di legge e deontologiche, l'avvocato ha l'obbligo di difendere sempre nel miglior modo possibile gli interessi. del cliente, anche nel conflitto con i propri interessi, quelli di un collega o quelli della professione in generale. I dossier dell’Ufficio studi del Consiglio nazionale forense – n. 4/2012 127 CONSIGLIO NAZIONALE FORENSE PRESSO IL MINISTERO DELLA GIUSTIZIA Ufficio studi 2.8. Limitazione della responsabilità dell'avvocato nei confronti del cliente. Nella misura in cui il diritto dello Stato-membro di provenienza e il diritto dello Stato-membro di ricevimento l'autorizzino, l'avvocato può limitare le sue responsabilità verso il cliente conformemente alle regole del codice di deontologia alle quali deve sottostare. 3. RAPPORTI CON I CLIENTI. 3.1. Affidamento ed estinzione del mandato con il cliente. 3.1.1. L'avvocato non agisce se non su mandato del cliente, a meno che non sia incaricato da altro avvocato che rappresenti il cliente o da un organo competente. L'avvocato deve compiere ogni sforzo ragionevole per assicurarsi dell'identità, della competenza e dei poteri della persona o dell'ente che gli ha conferito il mandato, quando circostanze specifiche rivelino che questa identità è incerta. 3.1.2. L'avvocato consiglia e difende il cliente tempestivamente, coscienziosamente e con diligenza. Egli assume personalmente la responsabilità del mandato che gli è stato affidato. Egli informa il cliente dell'andamento dell'incarico affidatogli. 3.1.3. L'avvocato non accetta un incarico se egli sa o dovrebbe sapere che egli non ha la competenza necessaria per occuparsene, a meno di collaborare con un altro avvocato che abbia tale competenza. L'avvocato non può accettare un incarico se si trova nell'incapacità di potersene occupare tempestivamente, tenuto conto degli altri suoi impegni. 3.1.4. L'avvocato che esercita il suo diritto di non occuparsi ulteriormente di un incarico deve assicurarsi che il cliente possa trovare l'assistenza di un collega in tempo utile ad evitare che il cliente possa subire un pregiudizio. 3.2. Conflitto di interessi. 3.2.1. L'avvocato non deve essere né il consulente, né il rappresentante o il difensore di più di un cliente in uno stesso affare, se vi è un conflitto tra gli interessi di questi clienti o vi sia il rischio serio di un conflitto. 3.2.2. L'avvocato deve astenersi dall'occuparsi degli affari di tutti i clienti interessati quando sorge un conflitto di interessi, quando il segreto professionale rischia di essere violato o quando la sua indipendenza rischia di essere lesa. 3.2.3. L'avvocato non può accettare l'incarico di un nuovo cliente se il segreto sulle informazioni fornite da un vecchio cliente rischia di essere violato o quando la conoscenza da parte dell'avvocato degli affari del vecchio cliente potrebbe avvantaggiare ingiustamente il nuovo. 3.2.4. Qualora gli avvocati esercitino la professione in forma associata, le disposizioni di cui ai paragrafi da 3.2.1. a 3.2.3. sono applicabili all'associazione in quanto tale e ai singoli associati. 3.3. Patto di quota lite. 3.3.1. L'avvocato non può indicare i propri onorari sulla base di una quota della lite. 3.3.2. II patto di quota lite è una convenzione intercorsa tra l'avvocato e il cliente, prima della conclusione definitiva di un affare riguardante il cliente stesso, in base alla quale il cliente si obbliga a versare all'avvocato una parte del risultato ottenuto, sia essa una somma di denaro o qualsiasi altro bene o valore. 3.3.3. Non costituisce un patto di quota lite la convenzione che preveda la determinazione dell'onorario in proporzione al valore della causa di cui l'avvocato è incaricato se ciò è conforme a una tariffa ufficiale o è ammesso dall'autorità competente da cui dipende l'avvocato. 3.4. Determinazione degli onorari. I dossier dell’Ufficio studi del Consiglio nazionale forense – n. 4/2012 128 CONSIGLIO NAZIONALE FORENSE PRESSO IL MINISTERO DELLA GIUSTIZIA Ufficio studi 3.4.1. L'avvocato deve informare il proprio cliente di tutto ciò che richiede a titolo di onorario e l'ammontare di esso deve essere equo e giustificato. 3.4.2. Salvo diverso accordo legittimamente intercorso tra l'avvocato e il cliente, il modo di calcolo degli onorari deve essere conforme alle regole dell'ordine dal quale dipende l'avvocato. Se egli è membro di più di un ordine forense, le regole applicabili saranno quelle dell'ordine con il quale i rapporti tra l'avvocato e il cliente presentano il collegamento più stretto. 3.5. Acconti su onorari e spese. Quando l'avvocato richiede il versamento di un acconto sulle spese e/o sugli onorari, questo non deve andare al di là di una ragionevole stima degli onorari e degli esborsi probabili richiesti dalla natura dell'affare. In caso di mancato pagamento dell'acconto richiesto, l'avvocato può rinunciare ad occuparsi dell'affare o ritirarsene, nel rispetto delle disposizioni di cui all'art. 3.1.4. 3.6. Divisione di onorari con persone che non sono avvocati. 3.6.1. Fatta salva la disposizione che segue, è vietato all'avvocato di dividere i suoi onorari con una persona che non sia avvocato, salvo che una associazione tra l'avvocato e l'altra persona sia autorizzata da una legge dello Stato-membro a cui l'avvocato appartiene. 3.6.2. La disposizione di cui all'art. 3.6.1. non si applica alle somme o corrispettivi versati dall'avvocato agli eredi di un collega deceduto o a un collega che si sia ritirato dalla professione, per la presentazione avvenuta quale successore alla clientela di questo collega. 3.7. Risoluzione della lite al costo migliore e beneficio del gratuito patrocinio. 3.7.1. L'avvocato è tenuto sempre a sforzarsi per raggiungere la soluzione della lite al costo migliore per il cliente e deve consigliare il cliente in ogni momento sulla opportunità di trovare un accordo e/o una diversa soluzione per la definizione della lite. 3.7.2. Quando il cliente può beneficiare del gratuito patrocinio l'avvocato è tenuto a informarlo. 3.8. Fondi dei clienti. 3.8.1. Quando, in un qualsiasi momento, l'avvocato detiene fondi per conto dei clienti o di terzi (di seguito chiamati «Fondi-clienti») egli è tenuto a osservare le seguenti regole: 3.8.1.1. I Fondi-clienti saranno sempre tenuti in un conto aperto presso una banca o presso un istituto analogo riconosciuto dalle autorità pubbliche. Tutti i Fondi-clienti ricevuti da un avvocato devono essere versati in tale conto, salvo il caso di una autorizzazione espressa o implicita del cliente per una diversa destinazione. 3.8.1.2. Ogni conto aperto a nome dell’avvocato e contenente i Fondi-clienti deve precisare nella sua denominazione che i fondi ivi depositati sono detenuti per conto del cliente o dei clienti dell’avvocato. 3.8.1.3. I conti dell'avvocato sui quali vengono versati i Fondi-clienti devono essere costantemente mantenuti almeno nella consistenza pari all'ammontare dei Fondi-clienti detenuti dall'avvocato. 3.8.1.4. I Fondi-clienti devono essere versati ai clienti immediatamente o alle condizioni autorizzate dal cliente stesso. 3.8.1.5. Salvo disposizioni di legge contrarie od ordine della autorità giudiziaria e accordo espresso o implicito con il cliente per il quale viene effettuato il pagamento, sono vietati i pagamenti effettuati. tramite i Fondi-clienti per conto di un cliente a favore di terzi, compresi: a) i pagamenti fatti a un cliente o per un cliente con i fondi appartenenti ad un altro cliente; b) il prelevamento degli onorari dell'avvocato. I dossier dell’Ufficio studi del Consiglio nazionale forense – n. 4/2012 129 CONSIGLIO NAZIONALE FORENSE PRESSO IL MINISTERO DELLA GIUSTIZIA Ufficio studi 3.8.1.6. L'avvocato deve tenere un estratto conto completo e preciso di tutte le operazioni compiute attraverso i Fondi-clienti, distinguendo tali Fondi-clienti dalle altre somme detenute, e ha il dovere di esibire l'estratto conto al cliente che ne faccia richiesta. 3.8.1.7. Le autorità competenti degli Stati-membri sono autorizzate a verificare ed esaminare, rispettando il segreto professionale, i documenti relativi ai Fondi-clienti per assicurarsi che le regole fissate siano rispettate e per sanzionare l'inosservanza di tali regole. 3.8.2. Salvo quanto qui di seguito precisato e senza pregiudizio delle regole di cui all'art. 3.8.1.,1'avvocato che detenga Fondi-clienti, a seguito di attività professionale svolta in un altro Stato-membro, deve osservare le regole sul deposito e la contabilità dei Fondi-clienti applicate dall'ordine forense dello Stato-membro di provenienza da cui dipende. 3.8.3. L'avvocato che esercita la sua attività in uno Stato-membro di ricevimento può, d'accordo con le autorità competenti dello Stato-membro di provenienza e dello Stato-membro di ricevimento, attenersi esclusivamente alle regole dello Stato-membro di ricevimento, senza essere tenuto a osservare le regole dello Stato-membro di provenienza. In questo caso, l'avvocato è tenuto a prendere le misure necessarie per informare i clienti che egli osserva le regole applicabili nello Stato-membro di ricevimento. 3.9. Assicurazione per la responsabilità professionale. 3.9.1. L'avvocato deve essere costantemente assicurato per la propria responsabilità professionale entro un limite ragionevole, tenuto conto della natura e della estensione dei rischi che ciascun avvocato assume nell'attività professionale. 3.9.2. L'avvocato che esercita la sua attività professionale in un altro Stato-membro di ricevimento è sottoposto alle seguenti disposizioni: 3.9.2.1. L'avvocato è tenuto a rispettare le disposizioni riguardanti l'obbligo di assicurarsi per la responsabilità professionale applicabili nello Stato-membro di provenienza. 3.9.2.2. Quando l'avvocato, che è tenuto a sottoscrivere tale assicurazione nello Stato-membro di provenienza, esercita un'attività professionale in uno Stato-membro di ricevimento, deve cercare di ottenere l'estensione di questa assicurazione all'attività professionale svolta in tale altro Stato. 3.9.2.3. Quando le regole dello Stato-membro di provenienza non obbligano l’avvocato a sottoscrivere tale assicurazione o quando l'estensione della assicurazione di cui sopra non sia possibile, l'avvocato deve ugualmente assicurarsi per l'attività professionale svolta in uno Stato-membro di ricevimento a favore dei clienti di tale Stato, in misura almeno pari a quella stabilita per gli avvocati di tale Stato-membro di ricevimento, salva l’ipotesi in cui sia impossibile ottenere tale assicurazione. 3.9.2.4. Nel caso in cui l'avvocato non riesca a ottenere un'assicurazione conforme alle regole di cui sopra, egli deve prendere le misure necessarie per informare i clienti che possano essere interessati. 3.9.2.5. L'avvocato che esercita la sua attività in uno Stato-membro di ricevimento può, con l'accordo delle autorità competenti dello Stato-membro di provenienza e di quello di ricevimento, uniformarsi esclusivamente alle regole applicabili all'assicurazione per la responsabilità professionale nello Statomembro di ricevimento. In questo caso, l'avvocato è tenuto a prendere le misure necessarie per informare i clienti che la sua assicurazione è conforme alle regole applicabili in tale Stato-membro di ricevimento. 4. RAPPORTI CON I MAGISTRATI. 4.1. Deontologia applicabile all'attività giudiziaria. L'avvocato che compare davanti a un giudice di uno Stato-membro o prende parte a una procedura davanti a tale giudice, deve osservare le regole deontologiche applicabili davanti a questa giurisdizione. 4.2. Il principio del contraddittorio. I dossier dell’Ufficio studi del Consiglio nazionale forense – n. 4/2012 130 CONSIGLIO NAZIONALE FORENSE PRESSO IL MINISTERO DELLA GIUSTIZIA Ufficio studi L'avvocato deve in ogni circostanza osservare il principio del contraddittorio. Non può prendere contatto con un giudice incaricato di una causa senza prima avvertire l'avvocato della parte avversa. Non può presentare a un giudice memorie, atti o altri documenti, se questi non siano stati comunicati in tempo utile all'avvocato della parte avversa. Nella misura in cui le regole di diritto non lo proibiscano, l'avvocato non può divulgare o sottoporre ai magistrati una proposta di definizione della lite fatta dalla parte avversaria o dal suo avvocato, senza l'autorizzazione espressa dell'avvocato della parte avversa. 4.3. Rispetto del giudice. Nel dar prova di rispetto e lealtà nei confronti dell'ufficio del giudice, l'avvocato deve difendere il cliente con coscienza e senza tenere conto dei propri interessi o delle possibili conseguenze su se stesso o su terzi. 4.4. Informazioni false o suscettibili di indurre in errore. In nessun momento l'avvocato deve dare scientemente al giudice un'informazione falsa o tale da indurlo in errore. 4.5. Applicazione agli arbitri e alle persone con funzioni simili. Le regole applicabili alle relazioni tra avvocato e giudice si applicano ugualmente ai rapporti con un arbitro, un perito e con ogni altra persona incaricata anche occasionalmente di assistere il giudice o l'arbitro. 5. RAPPORTI TRA AVVOCATI. 5.1. Colleganza. 5.1.1. La colleganza esige rapporti di fiducia tra gli avvocati, nell'interesse dei clienti e per evitare azioni giudiziarie inutili, ovvero ogni altro comportamento suscettibile di nuocere alla reputazione della professione. Tale colleganza non deve mai porre gli interessi della professione in contrasto con gli interessi del cliente. 5.1.2. L'avvocato deve riconoscere come collega ogni avvocato di ogni altro Stato-membro e deve tenere nei suoi confronti un comportamento solidale e leale. 5.2. Cooperazione tra avvocati di differenti Stati-membri. 5.2.1. È dovere di ogni avvocato cui si rivolge un collega di un altro Stato-membro di non accettare un incarico per il quale egli non sia competente. In tal caso egli deve aiutare il proprio collega a entrare in contatto con un avvocato che sia in condizioni di svolgere l'incarico richiesto. 5.2.2. Quando avvocati di due Stati-membri differenti prestano attività congiunta, gli stessi hanno il dovere di tenere conto delle differenze eventualmente esistenti tra i loro sistemi legali, i loro ordini professionali, le loro competenze e i loro obblighi professionali. 5.3. Corrispondenza tra avvocati. 5.3.1. L'avvocato che invia a un collega di un altro Stato-membro una comunicazione che desidera abbia carattere «riservato» o «senza pregiudizio» dovrà chiaramente manifestare tale volontà al momento dell'invio della comunicazione stessa. 5.3.2. Nel caso in cui il destinatario della comunicazione non sia in grado di assicurarne il carattere «riservato» o «senza pregiudizio» dovrà restituirla al mittente senza rivelarne il contenuto. 5.4. Onorari di presentazione. I dossier dell’Ufficio studi del Consiglio nazionale forense – n. 4/2012 131 CONSIGLIO NAZIONALE FORENSE PRESSO IL MINISTERO DELLA GIUSTIZIA Ufficio studi 5.4.1. L'avvocato non può domandare a un altro avvocato o a un terzo qualsiasi né accettare un onorario, una provvigione o qualsiasi altro compenso, per avere indirizzato o raccomandato un avvocato a un cliente. 5.4.2. L'avvocato non può versare ad alcuno un onorario, una provvigione o un qualsiasi altro compenso, quale contropartita per la presentazione di un cliente. 5.5. Comunicazione con la parte avversa. L'avvocato non può mettersi direttamente in contatto,. nel trattare una determinata questione, con una persona che sappia essere rappresentata o assistita da altro avvocato, a meno che questo collega gli abbia dato il suo consenso, e con l’obbligo di tenerlo informato. 5.6. Sostituzione d'avvocato (1). (1) Questo articolo è stato soppresso nell’assemblea del 5 dicembre 2002. 5.7. Responsabilità pecuniaria. Nelle relazioni professionali tra avvocati appartenenti a ordini forensi di differenti Stati-membri, l'avvocato che, non limitandosi a raccomandare un collega o a presentarlo a un cliente, affida un incarico a un corrispondente o lo consulta, è personalmente tenuto, anche in caso di inadempimento da parte del cliente, al pagamento degli onorari, delle spese e delle anticipazioni dovuti al collega straniero. Tuttavia gli avvocati interessati possono, all'inizio dei loro rapporti, prendere accordi particolari a questo riguardo. Inoltre, l'avvocato può, in qualsiasi momento, limitare il suo impegno personale all'ammontare degli onorari, delle spese e delle anticipazioni maturati prima della comunicazione al collega straniero della sua decisione di declinare ogni responsabilità per il futuro. 5.8. Formazione dei giovani avvocati. Al fine di rafforzare la cooperazione e la fiducia tra gli avvocati dei differenti Stati-membri, nell'interesse dei clienti, è necessario incoraggiare l'acquisizione di una migliore conoscenza delle leggi e delle regole procedurali applicabili nei differenti Stati-membri. A questo scopo, l'avvocato prenderà in considerazione la necessità di formare i giovani colleghi di altri Stati-membri, nel quadro dell'obbligazione professionale di assicurare la formazione dei giovani. 5.9. Contestazioni tra avvocati di differenti Stati-membri. 5.9.1. Quando un avvocato ritiene che un collega di un altro Stato-membro abbia violato una regola deontologica, deve attirare l'attenzione del collega su questo punto. 5.9.2. Quando una qualsiasi contestazione personale di natura professionale insorga tra avvocati di differenti Stati-membri, essi devono anzitutto cercare di comporre la lite amichevolmente. 5.9.3. Prima di intraprendere una procedura contro un collega di un altro Stato-membro, in relazione alle contestazioni di cui ai precedenti paragrafi 5.9.1. e 5.9.2., l'avvocato deve informare gli ordini professionali da cui entrambi gli avvocati dipendono, al fine di permettere agli ordini interessati di interporre i loro uffici per una composizione amichevole. I dossier dell’Ufficio studi del Consiglio nazionale forense – n. 4/2012 132 CONSIGLIO NAZIONALE FORENSE PRESSO IL MINISTERO DELLA GIUSTIZIA Ufficio studi Professioni e concorrenza: la deliberazione Antitrust Autorità garante della concorrenza e del mercato, Indagine conoscitiva IC15 relativa al settore degli ordini e collegi professionali. Provvedimento n. 5400 del 3 ottobre 1997 Omissis I. Premessa 1. I servizi professionali rivestono in ambito sociale ed economico un indiscusso rilievo, che va ben oltre il pur ragguardevole contributo del settore al prodotto interno lordo1, e che ha tradizionalmente motivato il particolare riconoscimento attribuito alle attività professionali nell’ordinamento. Esse sono state infatti oggetto di una normativa che, nel salvaguardarle, le ha largamente sottratte alle regole della concorrenza e del mercato, per assoggettarle a forme di regolamentazione (e autoregolamentazione), ritenute più idonee a promuovere lo sviluppo del settore, a beneficio dei professionisti e dell’intera collettività. 2. Questa particolare tutela del settore dei servizi professionali è in parte riconducibile al riconoscimento della natura specialistica delle conoscenze necessarie per lo svolgimento di tali attività, ma, in misura ancor maggiore, deriva dalla circostanza che esse non di rado si ricollegano ad esigenze di interesse primario sia del singolo che della collettività, quali ad esempio la salute e il funzionamento della giustizia. Alcune attività professionali, poi, rappresentano veicolo di diffusione di innovazione e di nuove tecnologie, e per questa via contribuiscono al miglioramento della competitività del paese. 3. L’indagine, nel far suoi questi presupposti, si è posta l’obiettivo di verificare fino a che punto la vigente regolamentazione del settore, in parte risalente alla prima metà del secolo, risulti oggi effettivamente funzionale allo sviluppo delle attività professionali, in considerazione anche dell’evoluzione del contesto economico e normativo, in parte, peraltro, riconducibile a fenomeni di carattere sovranazionale. 4. Negli ultimi decenni, nei paesi industrializzati, il settore dei servizi professionali ha generalmente registrato significativi tassi di espansione e un crescente grado di internazionalizzazione. Tali osservazioni si riferiscono, in particolare, ai servizi professionali rivolti alle imprese, i quali hanno sperimentato un aumento considerevole sia della propria incidenza sul prodotto interno, che sull’occupazione complessiva dell’economia2. L’Italia non fa eccezione alla tendenza espansiva del settore. Nel contesto di una significativa crescita del settore terziario, spicca in particolare l’espansione registrata dai servizi privati alle imprese, che comprendono anche le attività terziarie cosiddette avanzate, tra le quali senz’altro si collocano i servizi professionali3. 1 Tale contributo è stato stimato per il 1994 al 3,3% sulla base di dati di fonti: Istat, Inps-Archivio delle Professioni e Anagrafe Tributaria. 2 Cfr. Ocse, Regulatory Reform Project, Draft Chapter on Professional Business Services, gennaio 1997. 3 Cfr. R. Monducci e S. Pisani, La terziarizzazione dell’economia italiana: una visione d’insieme, Economia e Lavoro, 1994. I dossier dell’Ufficio studi del Consiglio nazionale forense – n. 4/2012 133 CONSIGLIO NAZIONALE FORENSE PRESSO IL MINISTERO DELLA GIUSTIZIA Ufficio studi Al riguardo, occorre sottolineare il cambiamento dei modi di fruizione dei servizi, con particolare riguardo al ruolo assunto dall’informazione nell’ambito dei processi industriali. Non v’è dubbio infatti che per le imprese industriali costituisca un fattore di crescente importanza e delicatezza l’accesso in tempi rapidi, in forma integrata e a costi contenuti ad informazioni relative alle caratteristiche dei mercati nei quali operano, necessarie per ottimizzare l’acquisizione degli input, l’organizzazione dei processi produttivi, il posizionamento e la commercializzazione dei prodotti. E’ evidente che in mercati via via più complessi e integrati a livello sovranazionale, la conoscenza del contesto ambientale costituisce per le imprese un cruciale fattore di concorrenza, la cui portata è ulteriormente amplificata dalla diffusione delle nuove tecnologie dell’informazione. Ciò in parte contribuisce a spiegare l’espansione della domanda di servizi professionali proveniente dalle imprese, ma soprattutto delinea alcuni cambiamenti in essa intervenuti. Infatti, un numero crescente di imprese indirizza alle categorie professionali una domanda di servizi che si caratterizza, non soltanto per il grado di specializzazione delle conoscenze necessarie a soddisfarla, ma anche per la tempestività e l’interdisciplinarietà di approccio frequentemente richieste. Simmetricamente, l’offerta di servizi professionali, nell’adeguarsi a questo mutato contesto, si articola secondo differenti tipologie in rapporto ai diversi segmenti di domanda. Così, nell’ambito della vasta shiera di professionisti che esercitano in forma individuale l’attività, esistono coloro che si rivolgono ad una clientela già consolidata o che mettono a frutto conoscenze altamente specialistiche, le quali consentono loro di collocarsi in particolari nicchie di mercato, così come altri soggetti che sono invece maggiormente esposti alla variabilità della domanda. Infine esistono professionisti che si orientano verso l’adozione di modalità di erogazione dei servizi più tipicamente “industriali”, sia sotto il profilo dell’organizzazione dell’attività e del livello dimensionale della stessa, che degli strumenti utilizzati per competere. Una compressione artificiale della varietà degli assetti organizzativi e dimensionali nell’erogazione dei servizi professionali significherebbe pertanto ostacolare la ricerca delle modalità più idonee a soddisfare le esigenze della domanda nonché della collocazione di mercato che meglio valorizza i vantaggi concorrenziali dei professionisti, ricerca questa tipicamente connaturata alle attività di natura imprenditoriale4. 5. Occorre poi considerare il crescente grado di internazionalizzazione del settore negli ultimi anni, che, in particolare nel campo giuridico, contabile e dell’ingegneria, si esprime attraverso un considerevole aumento nei paesi industrializzati sia delle esportazioni che delle importazioni di servizi, benchè il saldo commerciale assuma in alcuni casi, quali l’Italia, segno negativo5. La posizione di importatore netto di servizi professionali del nostro paese non può essere facilmente spiegata da una sua minore dotazione di risorse professionali, e viene, invece, più plausibilmente, ricondotta alla maggiore restrittività che in Italia caratterizza la regolamentazione del settore rispetto ad altri Paesi.6 4 Cfr. capitolo primo della presente indagine per una trattazione della problematica relativa all’assimilabilità dell’attività libero-professionale ad attività di impresa sotto il profilo giuridico, laddove si chiarisce che l’assimilazione tra i due concetti risulta perfettamente coerente con la nozione di impresa adottata in ambito comunitario e non si pone altresì in contrasto con i principi del nostro ordinamento. 5 Cfr. OCSE, Atelier sur les services professionnels. La dimension economique des services professionnels, ottobre 1995. Oltre all’Italia, la sola Germania, tra i paesi che rilevano in modo sistematico dati di commercio estero sui servizi professionali, presentava nel 1991 un valore delle importazioni di tali servizi superiore a quello delle esportazioni. 6 Cfr. OCSE op. cit. Più in generale tale analisi evidenzia che nei paesi caratterizzati da una maggiore restrittività del regime regolamentare del settore dei servizi professionali, quest’ultimo presenta uno sviluppo frenato, mentre, al contrario, assetti regolamentari meno rigidi conferiscono al paese che li adotta un vantaggio comparato a livello internazionale nell’esportazione di servizi professionali. I dossier dell’Ufficio studi del Consiglio nazionale forense – n. 4/2012 134 CONSIGLIO NAZIONALE FORENSE PRESSO IL MINISTERO DELLA GIUSTIZIA Ufficio studi 6. Al riguardo, l’analisi comparata svolta nel corso dell’indagine ha messo in luce che la regolamentazione adottata nel nostro Paese, nel suo complesso, è particolarmente restrittiva rispetto a quella dei principali paesi europei considerati, perlomeno relativamente alla previsione di tariffe obbligatorie minime e al divieto di pubblicità. Sotto il primo profilo, infatti, si rileva che in Italia la regolamentazione e/o l’auto-regolamentazione della generalità delle professioni stabiliscono tariffe minime inderogabili per gli iscritti agli albi. Ciò non risulta invece in altri paesi, come ad esempio in Francia per gli avvocati e nel Regno Unito per i solicitors, dove il compenso viene stabilito liberamente dalle parti7. In altri casi, poi, le tariffe sono soltanto indicative come in Francia o in Germania per gli ingegneri. Al riguardo, infine, non può non segnalarsi che, recentemente, in Spagna è stata emanata una legge recante alcune importanti modifiche della regolamentazione dell’attività dei professionisti limitativa della concorrenza: in particolare, con riferimento alle tariffe - si legge nelle premesse - si elimina il potere dei collegi professionali di fissare onorari minimi, pur potendo stabilire parametri di onorari orientativi8. Relativamente al secondo profilo, poi, si rileva che nella maggior parte degli Stati membri non esistono vincoli stringenti all’utilizzo dello strumento pubblicitario da parte dei singoli professionisti anche per professioni socialmente sensibili, quale quella medica. Interessante, infine, è notare che nei principali paesi europei esistono da tempo sistemi che prevedono forme organizzative di tipo societario per quanto concerne l’esercizio dell’attività professionale, quali, ad esempio, le professional partnership inglesi ovvero le cd società di partenariato in Germania e le sociétés d’exercice libéral in Francia, che rappresentano le discipline attualmente più evolute al riguardo. In considerazione dell’evoluzione dei mercati verso la globalizzazione, le maggiori restrizioni tuttora esistenti nel nostro paese rischiano quindi di tradursi in un concreto svantaggio per i nostri professionisti rispetto ai colleghi stranieri. 7. In questo contesto, viene naturale osservare come, nel campo dei servizi giuridici, ad esempio, si riscontri una crescente espansione anche nel nostro paese di studi e società estere (principalmente anglosassoni) la cui espansione in altri Paesi non è estranea alla solidità acquisita in mercati di origine caratterizzati da un quadro regolamentativo che favorisce lo sviluppo delle attività, consentendo ai professionisti flessibilità organizzative e di mercato nel nostro Paese sconosciute. Questo fenomeno non va sopravvalutato ma del pari non può essere ignorato. Esso è il segnale che i mercati domestici dei servizi professionali sempre meno possono prescindere dalla concorrenza come strumento per strumento per rispondere a quella estera e, a lungo andare, gli strumenti di protezione possono tramutarsi in ostacoli all’attività dei professionisti. Sotto questo profilo, la pervasiva regolamentazione che caratterizza l’accesso al mercato e l’esercizio dell’attività da parte dei professionisti protetti presenta aspetti per certi versi paradossali. Troppo spesso essa viene favorita ed auspicata proprio da coloro che più dovrebbero temerne gli effetti. Se il confronto con altre figure professionali è destinato ad aumentare - e tutto lascia intendere che questo scenario sia il più probabile 7 In particolare, in Francia, nel 1984, la Commission de la Concurrence et des prix ha considerato le tariffe adottate da alcuni organismi professionali in violazione della libertà di concorrenza, vietandone l’applicazione. 8 Cfr. specialmente l’art. 5 della legge 14 aprile 1997 n. 7, “de medidas liberalizadoras en materia de suelo y de Colegios profesionales”, secondo cui “El ejercicio de las profesiones colegiadas se realizarà en règimen de libre competencia y estarà suyecto, en cuanto a la oferta de servicios y fijaciòn de su remuneraciòn, a la ley sobre Defensa de la Competencia y a la ley sobre Competencia Desleal. Los dernos aspectos del ejercicio profesional continuaràn rigièndose por la legislaciòn general y especifica sobre la ordenaciòn sustantivo propia de cada profesiòn aplicable”. I dossier dell’Ufficio studi del Consiglio nazionale forense – n. 4/2012 135 CONSIGLIO NAZIONALE FORENSE PRESSO IL MINISTERO DELLA GIUSTIZIA Ufficio studi - essi per primi dovrebbero desiderare l’eliminazione dei vincoli e delle restrizioni che li penalizzano e li svantaggiano. Al riguardo, l’indagine ha messo in luce che benché presso alcune fasce di professionisti questo convincimento abbia cominciato a farsi strada, esso rimane ancora insufficientemente diffuso in rapporto alla rapidità dei cambiamenti destinati a prodursi. 8. Una possibile e plausibile spiegazione del ritardo con cui molti dei professionisti e degli ordini appaiono cogliere l’esigenza di una modifica del contesto regolamentativo può rinvenirsi nella complessa e articolata storia degli ordini alla quale si può qui soltanto accennare. Tali organismi sono nati infatti come espressione di gruppi professionali e si sono costituiti come enti esponenziali di tali gruppi e dei loro interessi e a tutela delle relative attività professionali. Sin dal medioevo, esistevano arti o corporazioni di medici, speziali (farmacisti), avvocati, giudici e notai, munite di propri poteri per lo svolgimento di diverse funzioni a difesa del gruppo, che comprendevano anche la regolazione e il controllo dei principali aspetti delle relative attività: entrata, uscita, politiche di prodotto, prezzi, qualità minima. Non v’è dubbio poi che fosse connaturata al funzionamento di tali corporazioni la limitazione della concorrenza e che a tal fine venisse in primo luogo impiegato il diritto di concedere licenze: “In Italia, durante il Tre e il Quattrocento, le corporazioni e i collegi professionali nella concessione delle licenze applicarono limitazioni e controlli sempre più efficaci (...) I fautori delle restrizioni e dei controlli ne sostenevano la necessità con lo scopo dichiarato di mantenere un alto livello di competenza e di etica professionale; ma essi erano anche animati dal sentimento egoistico di evitare la concorrenza. In effetti entrambe le motivazioni entravano in gioco e si rafforzavano a vicenda, per quanto se si guarda alle clausole preferenziali che favorivano l’ammissione di parenti (...) si è indotti a credere che il motivo egoistico abbia ben presto acquisito un peso considerevole”9. 9. Gli ordini, quindi, sono nati storicamente come ordinamenti giuridici privati in risposta ad esigenze di mercato e a difesa degli interessi del gruppo di appartenenza e solo successivamente sono stati inglobati nell’ordinamento generale e sussunti nella disciplina pubblicistica, attraverso la trasformazione dei gruppi sociali in enti pubblici indipendenti e autonomi sotto la sorveglianza dello Stato10. Gli ordini presentano, quindi, un misto di statalismo e di autonomia frutto della loro evoluzione storica che si esprime nel perseguimento di interessi del proprio gruppo di appartenenza con poteri autoritativi discendenti dalla loro entificazione pubblica, la quale ha lo scopo di conservare o attribuire tali poteri per la tutela di interessi pubblici. Lo Stato ha attribuito rilevanza agli interessi dei gruppi professionali ritenendo che fossero funzionali anche al perseguimento di finalità di natura generale. In altri termini, il legislatore ha ritenuto che riservare agli ordini professionali la tutela del gruppo di appartenenza, la dignità della funzione individualmente esercitata dai singoli, il prestigio di cui essa e i suoi operatori devono essere circondati nel contesto sociale, avesse una ricaduta positiva sull’affidamento dei terzi e sul corretto e adeguato svolgimento professionale di attività che incidono su importanti beni e valori collettivi, alcuni dei quali sono garantiti costituzionalmente (si pensi al diritto alla difesa in giudizio e al diritto alla salute). In estrema sintesi, dunque, l’evoluzione storica del settore lascia trasparire come l’origine di tale regolamentazione pubblicistica sia da rinvenire nel riconoscimento da parte dello Stato di una specificità delle professioni intellettuali, come occupazioni orientate al servizio, e di una loro idoneità ad incidere su interessi centrali per l’equilibrio della società. 9 Cfr C.M. Cipolla, Le professioni nel lungo andare, in ID, Le tre rivoluzioni e altri saggi di storia economica e sociale, Bologna 1989. 10 Cfr Piscione, Professioni (disciplina delle), in Enc. Dir., Milano 1987. I dossier dell’Ufficio studi del Consiglio nazionale forense – n. 4/2012 136 CONSIGLIO NAZIONALE FORENSE PRESSO IL MINISTERO DELLA GIUSTIZIA Ufficio studi 10. In tal modo, tuttavia, alcune restrizioni concorrenziali ritenute dal corpo professionale funzionali alla propria tutela sono state legittimate. Tali restrizioni sono state direttamente previste dallo stesso legislatore, attraverso ad esempio l’introduzione di tariffe obbligatorie e di barriere numeriche, e indirettamente favorite nel loro accrescersi, attraverso la delega agli ordini ad emanare norme deontologiche. Infatti l’indeterminatezza normativa dei compiti spettanti agli ordini e la genericità delle formulazioni con cui il legislatore ha dettato i principi i cui contenuti gli ordini stessi hanno poi definito concretamente, hanno contribuito ad accrescere lo spazio di tutela degli interessi privati nell’ambito della regolamentazione. 11. Ciò che preme mettere in rilievo è che nel corso di questo processo di entificazione dei gruppi professionali e di incardinamento nel sistema pubblicistico, agli interessi privati di cui erano portatori gli originari gruppi professionali è stata attribuita rilevanza pubblica da parte dello Stato, di modo che è divenuto sempre più difficile distinguere gli uni dagli altri. A tale commistione hanno certamente contribuito, in primo luogo la particolare connotazione attribuita agli ordini, di enti dotati di autogoverno e di autoamministrazione, sia pure sottoposti alla vigilanza dello Stato: vigilanza, tuttavia, proprio per la natura dell’ente, alquanto contenuta e senza alcuna particolare ingerenza dello Stato nelle funzioni proprie dell’ente; in secondo luogo, la connotazione di ente ad appartenenza necessaria o obbligatoria, nel senso che l’esercizio della professione è subordinato all’inserimento del professionista nel gruppo e alla sottoposizione alle sue regole, circostanza che ha fatto coincidere la categoria con il corpo, ovvero l’ordine, ed ha attribuito a tali enti il controllo della stessa; da ultimo, la natura delle funzioni attribuite a tali organismi, comportanti una serie di poteri particolarmente penetranti e di indubbia rilevanza esterna, i quali potevano essere utilizzati per la tutela di interessi di natura privata. Gli elementi cui si è ora accennato hanno consentito che in alcuni casi la difesa da parte degli ordini di interessi meramente di categoria fosse legittimata e vestita di rilevanza pubblica e hanno reso sempre più evanescenti i confini tra i due tipi di interessi. E’ indubbio che nel controllo dell’esercizio della professione si sia pertanto venuto a determinare uno sbilanciamento tra lo Stato e gli ordini, e che ciò abbia potuto favorire la difesa di posizioni di rendita acquisite dai professionisti già presenti sul mercato. In sostanza alcune prerogative statuali sono state via via assunte dagli ordini11, che si sono trovati nella condizione di controllare se stessi nonchè di dettare e applicare le regole del gioco cui partecipano i propri iscritti. II. Regolamentazione delle professioni e mercato 12. Le considerazioni svolte nella precedente sezione, possono essere così sintetizzate: a) la competizione internazionale, stimolata dai processi di internazionalizzazione dei mercati e di diffusione di nuove tecnologie dell’informazione, è destinata a produrre effetti sostanziali nei mercati dei servizi professionali, conferendo agli stessi un ruolo di impresa particolarmente propulsivo per il sistema economico; b) gli ordini sono, tuttavia, ancora scarsamente convinti che sia necessario, proprio per tutelare gli iscritti, eliminare i vincoli che caratterizzano l’offerta dei servizi dei professionisti protetti; c) ciò può trovare spiegazione nella storia degli ordini che sono nati per soddisfare esigenze private di tutela del gruppo professionale e, in particolare, per rispondere ad un problema di concorrenza; d) l’evoluzione in senso 11 Si pensi ad esempio al ruolo ormai decisivo nella definizione delle tariffe assunto dagli ordini, essendo perlopiù la funzione dello Stato confinata ad un controllo di legittimità. I dossier dell’Ufficio studi del Consiglio nazionale forense – n. 4/2012 137 CONSIGLIO NAZIONALE FORENSE PRESSO IL MINISTERO DELLA GIUSTIZIA Ufficio studi pubblicistico della disciplina delle professioni ha sostanzialmente legittimato forme di limitazione della concorrenza, stabilendone la funzionalità rispetto al perseguimento di esigenze di interesse generale; e) questa presunta coincidenza tra interessi pubblici e privati è stata nel corso del tempo sottoposta a un limitato scrutinio. E’ evidente, pertanto, come un ripensamento complessivo e profondo dell’istituzione “ordine” risulti oggi improcastinabile, soprattutto in considerazione delle mutate condizioni dei mercati e della crescente importanza attribuita ai principi della libertà di iniziativa economica e della concorrenza, nella consapevolezza che il mancato rispetto delle regole concorrenziali, di norma, limita l’efficiente svolgimento delle attività economiche. 13. I punti fermi cui è pervenuta l’indagine conoscitiva in relazione al funzionamento dei mercati che vedono la presenza dei professionisti sono così riassumibili: - la regolamentazione dei servizi professionali, al pari di qualunque altra, è appropriata se soddisfa esigenze di carattere generale e la sua introduzione sana imperfezioni di mercato (asimmetrie informative ed esternalità) di significativo rilievo, altrimenti suscettibili di produrre risultati iniqui ed inefficienti; - anche in presenza di riconosciute imperfezioni, la regolamentazione è desiderabile solo se i costi ad essa connessi sono compensati da maggiori benefici in termini di benessere del consumatore; - in particolare, la regolamentazione non deve spingersi al di là di quanto è strettamente necessario al miglioramento dell’efficienza di mercato, o meglio, deve essere dimostrato che non esistono strumenti alternativi per raggiungere gli individuati obiettivi di interesse generale. In sintesi, l’indagine ha sottoposto la disciplina delle libere professioni ad una valutazione ispirata ai criteri di necessità e proporzionalità, commisurando la stessa alle caratteristiche dei mercati nei quali viene applicata. Ha poco senso infatti considerare il ruolo e le funzioni svolte dagli ordini nella amministrazione e, in parte, nella definizione di tale disciplina al di fuori del mercato, poichè tali organismi nascono e vengono successivamente riconosciuti dall’ordinamento precisamente per dare risposta alle sfide che il mercato pone. 14. L’analisi condotta secondo queste linee ha messo in luce che nel settore delle professioni protette: a) accanto a situazioni in cui senz’altro ricorrono importanti fallimenti del mercato, ve ne sono altre nelle quali è difficile individuare quali siano le imperfezioni cui si è inteso in passato porre rimedio, o se le stesse assumano ancor oggi significativo rilievo; b) anche in presenza di riconosciute imperfezioni, l’assetto regolamentativo risulta spesso non ottimale, in quanto caratterizzato da una superflua pluralità di limitazioni alla attività economica, suscettibili di ridurre l’efficienza complessiva del mercato, a danno dei consumatori. 15. Con riguardo al primo aspetto, cioè alle imperfezioni dei mercati dei servizi professionali, l’indagine ne ha esaminato la natura e le implicazioni, considerando che una accentuata asimmetria informativa a sfavore del cliente può esporlo a prestazioni di qualità inadeguata, le quali, data la delicatezza e il rilievo degli interessi su cui incidono alcune attività professionali, sono suscettibili di produrre effetti particolarmente dannosi. Tuttavia, l’indagine ha altresì messo in luce che tale eventualità assume una rilevanza solo per alcune aree professionali e nel loro ambito non è generalizzata a tutti i segmenti di mercato. Le asimmetrie informative, alle quali tanto peso viene tradizionalmente dato per giustificare misure di (auto)regolamentazione limitative della concorrenza riguardano, infatti, prevalentemente, la domanda espressa dai consumatori individuali. In numerosi ambiti professionali una parte consistente della domanda è però generata da imprese, come è dimostrato: dalla maggiore frequenza con cui si rivolgono al notaio società ed imprenditori rispetto ai singoli cittadini (tab. 3 cap. terzo); dal maggior peso assunto dalla consulenza giudiziale e stragiudiziale, di I dossier dell’Ufficio studi del Consiglio nazionale forense – n. 4/2012 138 CONSIGLIO NAZIONALE FORENSE PRESSO IL MINISTERO DELLA GIUSTIZIA Ufficio studi tipo continuativo prestata dagli avvocati a favore di enti privati e pubblici rispetto alla consulenza saltuaria resa ai singoli cittadini (tab. 8- cap. terzo); dalla circostanza che il controllo delle scritture contabili delle imprese e la consulenza in materia commerciale del lavoro costituisce la fonte più importante dei professionisti operante nell’area economico-contabile. Ora, questi soggetti esprimono per la maggior parte una domanda di tipo continuativo che li mette in condizione di acquisire progressivamente informazioni sulle caratteristiche dell’offerta, e inoltre, non infrequentemente risultano dotati di competenze tecniche al proprio interno grazie alle quali possono valutare sia la capacità dei professionisti che le caratteristiche delle prestazioni dagli stessi erogate. Per questi motivi non sembra emergere un assoluto ed ineliminabile problema di asimmetrie informative. A questi casi giova poi aggiungere quelli, e riguardanti le professioni tecniche, in cui la domanda è espressa secondo procedure ad evidenza pubblica. In tali circostanze, indipendentemente dalla conoscenza del soggetto acquirente circa le caratteristiche dei servizi, sono le stesse modalità di selezione dei professionisti che favoriscono il confronto tra gli stessi e quindi l’acquisizione di sufficienti informazioni al riguardo. Anche in questi casi i problemi di asimmetria informativa sembrano ridursi apprezzabilmente. 16. Se, pertanto, una maggiore attenzione alle differenti caratteristiche di diversi segmenti di domanda induce a concludere che in numerose situazioni, misure restrittive della concorrenza non siano necessarie a garantire la qualità delle prestazioni e possano anzi risultare suscettibili di ridurre l’efficienza del mercato, a una conclusione non dissimile si perviene quando ci si soffermi sulle caratteristiche dell’offerta nel settore professionale. In primo luogo è possibile osservare che l’evoluzione dei mercati rende in alcuni casi difficile identificare, sotto il profilo delle modalità di erogazione del servizio e del rapporto con il cliente, nonchè della complessità delle prestazioni, le caratteristiche distintive dell’attività dei professionisti protetti rispetto ad altre figure di professionisti intellettuali. E, conseguentemente, appare difficile sostenere che i mercati nei quali operano i primi siano sempre afflitti da asimmetrie informative così gravi da richiedere forme di regolamentazione altrove assenti. Limitando poi il confronto all’ambito delle professioni protette, emergono evidenti incongruenze laddove si consideri che per alcune attività la regolamentazione appare particolarmente stringente e pervasiva senza che si riescano a ravvisare delle motivazioni sostanziali che ne giustifichino la differenza rispetto ad altre. Si pensi, ad esempio, alle professioni di notaio e farmacista, che oltre a godere di esclusive, sono caratterizzate da modalità di accesso più limitative, ovvero il concorso a numero chiuso, nonché da tariffe fisse e limiti territoriali. In tali professioni non sembrano essere ravvisabili interessi di natura più rilevante rispetto a quelli su cui incidono le professioni forensi o quelle mediche. 17. Con riguardo alla proporzionalità dell’attuale assetto regolamentativo rispetto alla necessità di colmare eventuali imperfezioni che ostacolano il corretto funzionamento dei mercati, dall’analisi svolta nel corso dell’indagine conoscitiva è emerso che gli strumenti di regolamentazione delle professioni protette sono molteplici e suddivisibili sostanzialmente in due categorie, quelli attinenti ai requisiti necessari per lo svolgimento delle professioni (tirocinio, esame di abilitazione, concorso) e quelli relativi alle modalità di svolgimento della professione (standard di qualità, tariffe, divieto di pubblicità, limiti territoriali, incompatibilità). Tuttavia, molti di questi strumenti mirano a raggiungere i medesimi obiettivi. Di conseguenza o si ammette che ognuno di essi non è gestito in modo da soddisfare pienamente l’esigenza per la quale è stato introdotto, o altrimenti si deve concludere che non tutti gli strumenti predisposti sono necessari ed esistono delle duplicazioni, dalle quali discende inevitabilmente un aggravio e un superfluo appesantimento della regolamentazione a cui sono sottoposti i professionisti. I dossier dell’Ufficio studi del Consiglio nazionale forense – n. 4/2012 139 CONSIGLIO NAZIONALE FORENSE PRESSO IL MINISTERO DELLA GIUSTIZIA Ufficio studi Infine, l’analisi concreta ha messo in luce come non si possa prescindere oltre che dalla natura delle prestazioni anche dalla loro differenziazione e diversa complessità. In questo senso una regolamentazione applicata in modo indifferenziato alla professione tout court, appare eccessivamente stringente con riguardo ad alcune prestazioni standardizzate, con riferimento alle quali l’esigenza di tutelare i consumatori da irrimediabili danni causati da prestazioni professionali di qualità inadeguata risulta senz’altro trascurabile. Per alcune prestazioni, il tipo di regolamentazione che controlla l’accesso e l’esercizio alla professione appare del tutto sproporzionato. Ci si riferisce in particolare alla certificazione di alcuni atti notarili che hanno un modesto rilievo economico ed una scarsa complessità di redazione, oppure alla vendita dei medicinali da banco da parte dei farmacisti. 18. E’ possibile pertanto che sotto la veste dell’interesse pubblico si persegua la tutela di interessi privati meramente contingenti e di breve respiro che si traducono in uno svantaggio per la collettività, non solo perché determinano restrizioni concorrenziali di notevole portata, ma perché, anche in una prospettiva di confronto internazionale, frenano lo sviluppo del settore. Conseguentemente, risulta necessario ridefinire gli spazi e il ruolo degli ordini. Al riguardo, rimandando ai punti successivi per una riconsiderazione delle funzioni di tali organismi in rapporto ai singoli aspetti della vigente disciplina delle libere professioni, si ritiene opportuno anticipare sin d’ora il principio di carattere generale a cui tale riformulazione si ispira. In sintesi, si ritiene che la selezione all’entrata di coloro che aspirano ad esercitare l’attività è giustificata, qualora ricorrano importanti forme di asimmetria informativa, per cui il cliente si trova nell’impossibilità di apprezzare l’effettivo grado di competenza del professionista. Ciò, tuttavia, conduce a ritenere che l’introduzione di ulteriori forme di regolamentazione sia sostanzialmente superflua o comunque potrebbe essere sussunta da una effettiva attività di monitoraggio della qualità delle prestazioni da parte degli ordini. Al riguardo, l’esemplificazione più evidente è offerta dal caso dei professionisti che operano in regime di riserva. Vi possono essere buoni motivi per affidare ad un gruppo particolare di operatori il monopolio dell’offerta in un determinato mercato, anche se ciò può essere vero molto meno frequentemente di quanto generalmente si ritenga e di quanto - come si è visto - la stessa legge preveda. Non vi è però nessun buon motivo per limitare la concorrenza fra coloro che possiedono i requisiti richiesti dalla riserva. Tale riserva ha lo scopo di garantire l’utilizzatore che solo chi possiede determinati requisiti è abilitato ad offrire le proprie prestazioni. Il suo fine ultimo, infatti, è precisamente quello di garantire che esiste uno standard minimo di prestazione al di sotto del quale non è possibile scendere e che vi sono buoni motivi per impedire che ciò accada. Non è difficile immaginare, ad esempio, che nel campo medico le finalità di tutela della salute possano richiedere una stringente ed accurata selezione di coloro che sono ammessi a prestare queste funzioni e l’inibizione dall’attività per coloro che sono sprovvisti di determinati requisiti. Tutto ciò è pacifico: la riserva ha precisamente lo scopo di tutelare chi domanda quel servizio. Realizzate tali esigenze, non si vede tuttavia perchè limitare la concorrenza fra soggetti che possiedono i requisiti che la riserva richiede, ovvero prevedere ulteriori restrizioni all’esercizio dell’attività. III. Gli strumenti di regolamentazione 19. La ridefinizione del ruolo degli ordini investe in modo preminente la struttura attuale della regolamentazione alla quale sono sottoposte le professioni intellettuali. Da un lato in quanto, come si è già sottolineato gli ordini partecipano in misura non trascurabile alle diverse fasi, di accesso e di esercizio delle attività in cui si articola tale regolamentazione, dall’altro in quanto quest’ultima rappresenta lo strumento I dossier dell’Ufficio studi del Consiglio nazionale forense – n. 4/2012 140 CONSIGLIO NAZIONALE FORENSE PRESSO IL MINISTERO DELLA GIUSTIZIA Ufficio studi attraverso il quale si determinano o si favoriscono distorsioni concorrenziali nei mercati dei servizi professionali. Meritano di essere menzionati due aspetti opinabile il primo, pregiudizievole il secondo. Innanzitutto la nascita e l’evoluzione della disciplina delle professioni protette riflette l’importanza attribuita dal legislatore agli interessi pubblici connessi allo svolgimento di alcune attività professionali e un orientamento secondo il quale il perseguimento di tali interessi è di norma incompatibile con l’operare dei meccanismi di mercato. In secondo luogo, la regolamentazione è stata il frutto spesso di una serie di compromessi tra Stato e ordini professionali per raggiungere i quali si è a volte tralasciato di considerare come principio prioritario l’efficienza del sistema. In considerazione di questi elementi e con particolare riferimento ai principi di necessità e proporzionalità prima evidenziati, nelle sezioni seguenti si intendono analizzare ed esemplificare le principali restrizioni concorrenziali determinate dagli strumenti di regolamentazione delle professioni protette. I requisiti all’accesso L’esame di Stato. 20. Il requisito fondamentale previsto per l’accesso a tutte le professioni intellettuali è rappresentato dal superamento dell’esame di Stato, previsto dall’art. 33 comma 5 della Costituzione. L’esame dovrebbe essere diretto ad accertare, nell’interesse della collettività e dei committenti, che il professionista abbia i requisiti di preparazione attitudinale e capacità tecnica occorrenti per il retto esercizio della professione e dovrebbe rappresentare la garanzia dell’esistenza dei requisiti minimi per l’esercizio delle attività. Data la natura degli interessi protetti, il controllo circa il possesso da parte dell’aspirante professionista dei necessari requisiti dovrebbe essere effettuato al di fuori di eventuali pressioni corporative da un organo amministrativo imparziale (la Commissione esaminatrice).12 Il principio di imparzialità al quale deve essere informata la composizione della Commissione esaminatrice, impone che nella formazione della stessa il carattere esclusivamente tecnico del giudizio debba risultare salvaguardato da ogni rischio di deviazione verso interessi di parte o comunque diversi da quelli propri dell’esame.13In tal senso non può certo essere riservato agli ordini un ruolo dominante nella fase di accertamento del possesso dei requisiti del candidato. Ciò infatti equivale a sacrificare la terzietà di chi contribuisce a stabilire il numero di coloro che sono ammessi ad entrare nel mercato.14 E’ per tutti pacifico che l’esame di stato, affinché risulti funzionale alle finalità per le quali è stato previsto, debba essere condotto secondo criteri uniformi sul territorio nazionale e debba essere volto ad 12 C.f.r. Corte di cassazione sentenza del 26/6/1990 n. 6431. Sull’importanza del principio di imparzialità vedi sentenza della Corte Costituzionale del 26 settembre 1990 n. 453. Inoltre, è di notevole interesse la sentenza della Corte Costituzionale 37271989, con la quale sono state dichiarate costituzionalmente illegittime alcune norme della legge n.6/1989 che con riguardo all’esame di abilitazione previsto per l’accesso alla professione di guida alpina, sottraevano poteri alle Regioni per attribuirli prevalentemente al Collegio professionale. Da ciò si evince chiaramente che la materia non è delegabile ad organi che sono portatori anche di altri interessi. 14 Di tendenza opposta rispetto a quanto qui auspicato appare invece il disegno di legge n. 4115 “Disposizioni in materia di accesso alla professione di avvocato”, presentato alla Camera dei deputati il 4 settembre 1997. Nel disegno di legge infatti si prevede che la Commissione sia composta da cinque membri titolari e cinque supplenti, dei quali, rispettivamente, ben tre avvocati, un magistrato e un professore universitario e sia presieduta da un avvocato scelto tra i tre titolari. 13 I dossier dell’Ufficio studi del Consiglio nazionale forense – n. 4/2012 141 CONSIGLIO NAZIONALE FORENSE PRESSO IL MINISTERO DELLA GIUSTIZIA Ufficio studi accertare l’effettiva competenza dei candidati secondo un riconoscimento paritario di capacità occorrenti per l’esercizio della medesima professione. Tuttavia, al raggiungimento di tale obiettivo potrebbe ostare sia la designazione da parte degli ordini del novero dei membri nell’ambito del quale viene effettuata la scelta dei componenti, sia la presenza della maggioranza degli stessi nelle commissioni. In tal modo i professionisti già operanti sul mercato hanno la possibilità di influenzare gli esiti del processo di selezione, restringendo il numero di coloro che intendono accedere alla professione al di là di quanto sarebbe giustificato su una mera base qualitativa. Obbligatorietà del tirocinio. 21. Prodromico all’esame di Stato è il tirocinio, il cui interesse ai fini dell’analisi qui svolta, è rappresentato dal fatto che nella maggior parte delle professioni esso costituisce un passaggio obbligato per accedere all’esame di abilitazione. La finalità del tirocinio è riconducibile alla necessità di garantire l’acquisizione di conoscenze (pratiche) relative alla professione che si intende esercitare, la cui verifica è poi demandata all’esame di Stato. Deve essere sottolineato il fatto che a fronte di questa funzione senz’altro positiva, il tirocinio rappresenta comunque un costo per chi è obbligato a sostenerlo, in quanto posticipa il periodo di entrata nel modo del lavoro. E’ difficile sostenere che ciò non abbia alcuna ripercussione sui prezzi dei servizi. Tale circostanza dovrebbe incentivare una utilizzazione di questo strumento che possa essere effettivamente proficua e che comporti il minor costo possibile per chi è obbligato a svolgerlo e per chi dovrà acquistare i servizi resi dal futuro professionista. Al riguardo, deve essere sottolineato il fatto che la legge prevede l’obbligatorietà del tirocinio senza tuttavia predisporre i mezzi per mettere tutti i soggetti in condizione di potervi accedere facilmente. Nella maggior parte dei casi non esistono infatti scuole di formazione sostitutive del tirocinio pratico, e, pertanto, la formazione pratica è rimessa esclusivamente alla disponibilità dei professionisti. Spesso, inoltre, il tirocinio non riesce a fornire una formazione qualitativamente elevata poiché i professionisti hanno un incentivo a delegare ai tirocinanti essenzialmente prestazioni semplici e standardizzate. Di conseguenza, a fronte del costo imposto ai neoprofessionisti in termini di allungamento del periodo di formazione, non sempre si riscontra un corrispondente beneficio ed in definitiva lo strumento rischia di perdere gran parte della sua efficacia. Pertanto, al fine di utilizzare questo strumento nel modo più proficuo per gli aspiranti professionisti e di renderlo accessibile a tutti, sarebbe quanto meno auspicabile una maggiore diffusione di scuole di specializzazione quanto meno integrative o anche alternative al tirocinio per assicurare a tutti i futuri professionisti l’acquisizione dello standard formativo necessario per svolgere l’attività. Inoltre, gli ordini potrebbero fornire un contributo essenziale all’organizzazione e alla gestione delle scuole di specializzazione, mettendo a disposizione di tali strutture e, quindi della formazione dei futuri professionisti, il bagaglio di conoscenze ed esperienze professionali dei propri membri. 22. Peraltro, ad una riforma più incisiva si potrebbe pervenire estendendo a tutte le professioni un sistema che è già largamente sperimentato per alcune di esse. Giova osservare infatti che il tirocinio non è obbligatorio per talune professioni, ovvero gli architetti e gli ingegneri (le professioni più “tecniche”), dove lo stesso sembrerebbe dover rivestire maggiore importanza. Si può quindi ragionevolmente presumere che la formazione universitaria, in tali casi, è organizzata già in modo idoneo a fornire ai futuri professionisti la necessaria e sufficiente preparazione pratica. Pertanto, una alternativa alle attuali modalità di svolgimento del tirocinio potrebbe essere rappresentata da una riorganizzazione della formazione universitaria che fornisca le conoscenze pratiche richieste dall’esercizio della professione. I dossier dell’Ufficio studi del Consiglio nazionale forense – n. 4/2012 142 CONSIGLIO NAZIONALE FORENSE PRESSO IL MINISTERO DELLA GIUSTIZIA Ufficio studi La realizzazione di questa ipotesi che comporterebbe la rimozione dell’attuale vincolo del tirocinio obbligatorio garantirebbe a tutti la preparazione necessaria per svolgere la professione e condurrebbe altresì ad una maggiore omogeneità dei percorsi di formazione professionali. 23. In ogni caso la rivisitazione delle modalità di svolgimento del tirocinio non può essere avulsa da una riconsiderazione del ruolo svolto dall’esame di Stato. Infatti, la previsione di un periodo di tirocinio per poter svolgere la professione non può e non deve essere ritenuta un mezzo idoneo a sopperire alle carenze di selezione dell’esame di Stato, dal momento che l’effettuazione di un periodo di praticantato non può in alcun modo rappresentare una garanzia di acquisizione del minimum di conoscenze necessarie per svolgere la professione. Se si conviene sul fatto che l’esame di Stato deve rappresentare lo strumento idoneo a certificare la conoscenza tecnico-pratica del futuro professionista, i problemi connessi all’efficacia del tirocinio, come è oggi, vengono meno. Sembra quindi preferibile, dopo aver predisposto gli strumenti necessari affinchè i candidati siano nelle condizioni di acquisire la necessaria preparazione teorico-pratica, affidare unicamente all’esame di Stato l’accertamento del possesso di tutte le conoscenze indispensabili per esercitare la professione. Il concorso. 24. Il concorso è, come l’esame di Stato, uno strumento diretto a selezionare i soggetti in base alle capacità attitudinali e tecniche, che si applica solo nei casi in cui il numero di professionisti ad esercitare è prestabilito. Tale predefinizione del numero degli operatori viene generalmente giustificata con la necessità di garantire una razionale distribuzione di servizi professionali essenziali nel territorio nazionale. Tuttavia, dall’analisi degli effetti prodotti dall’applicazione di questo strumento è emerso che da un lato esso non rappresenta un mezzo in grado di soddisfare in pieno le esigenze della domanda e, dall’altro che, a fronte delle distorsioni concorrenziali che è suscettibile di determinare, le finalità pubbliche che lo giustificano potrebbero essere conseguite con mezzi meno restrittivi della concorrenza. Attualmente il concorso è previsto per accedere a due professioni, quella di notaio e quella di farmacista. In particolare, nel corso dell’indagine è emerso che, per quanto concerne i notai, il numero di coloro che riescono a superare il concorso è inferiore al numero dei posti messi a disposizione. Se si assume che questi ultimi identificano il numero necessario di professionisti esercenti la professione in rapporto alla domanda, il concorso, laddove restringe ulteriormente gli accessi, risulta comprimere artificiosamente l’offerta. Con riferimento ai farmacisti, è emerso, invece, che le lentezze nell’organizzazione dei concorsi derivanti dalle modifiche relative alle modalità di espletamento degli stessi, hanno fatto sì che dal 1991, nonostante vi fossero un numero consistente di titolarità di farmacie disponibili, siano stati svolti pochissimi concorsi. Anche in questo caso, quindi, il concorso ha determinato una artificiosa restrizione dell’offerta. Si consideri inoltre che per garantire un numero minimo di sedi nel territorio nazionale, che è per l’appunto la finalità che intendono garantire i concorsi, non appare necessario stabilire un numero di posti massimo. Al di là quindi dell’adeguatezza del metodo utilizzato per definire il numero dei professionisti ammessi ad operare, è difficile ritenere che l’esigenza di garantire una omogenea e sufficiente erogazione dei servizi sul territorio nazionale possa essere effettivamente soddisfatta attraverso l’imposizione di un limite massimo di sedi. Non vi è dubbio che tale obiettivo potrebbe eventualmente essere meglio perseguito attraverso la determinazione di un numero minimo. 25. Non si può inoltre non fare cenno alle distorsioni concorrenziali determinate dalla limitazione del numerus clausus. Il concorso infatti costituisce lo strumento selettivo più rigido previsto per accedere ad una I dossier dell’Ufficio studi del Consiglio nazionale forense – n. 4/2012 143 CONSIGLIO NAZIONALE FORENSE PRESSO IL MINISTERO DELLA GIUSTIZIA Ufficio studi professione e mentre gli altri strumenti, tirocinio, esame di abilitazione sono in linea di principio delle barriere “aperte”, ovvero superabili da chiunque risulti idoneo in presenza di determinati requisiti e, quindi, da un numero imprecisabile di soggetti, esso invece rappresenta una barriera “chiusa”, in quanto il numero di coloro che possono esercitare l’attività è predeterminato e corrisponde al numero dei posti messi a concorso. Ciò evidentemente limita lo spontaneo adattamento dell’offerta alle caratteristiche della domanda, restringendo la concorrenza e il libero gioco del mercato. La limitazione alla concorrenza raggiunge il suo massimo grado anche per il fatto che alla predeterminazione del numero delle sedi è in entrambe le professioni associata la limitazione territoriale all’esercizio dell’attività. Pertanto, coloro che già operano non subiscono la concorrenza dei nuovi entranti ed ogni professionista ha già il proprio bacino di utenza su cui può contare e che non può essere eroso dagli altri. . Obbligatorietà dell’iscrizione all’Albo. 26. Rispetto all’esame di Stato, che costituisce uno strumento di accertamento dell’esistenza dei requisiti per esercitare una professione, l’iscrizione all’Albo ha l’ulteriore finalità di sottoporre al controllo dell’ordine l’attività svolta dal professionista. Tuttavia, l’obbligatorietà dell’iscrizione attribuisce all’atto stesso anche la funzione di “autorizzazione” all’esercizio dell’attività15. 27. Poichè l’accertamento delle capacità dei professionisti avviene con l’esame di Stato, l’iscrizione dovrebbe essere obbligatoria solo laddove, oltre al controllo relativo all’accesso, sia reputato necessario anche un controllo sull’esercizio dell’attività. E’ comprensibile che chi intende esercitare prestazioni esclusive sia obbligatoriamente assoggettato ad un controllo nello svolgimento delle stesse. Meno comprensibile è l’imposizione di un siffatto obbligo quando le medesime prestazioni possono essere svolte liberamente anche da soggetti non iscritti all’Albo e non sottoposti ad alcun controllo, né nella fase di accesso al mercato, né successivamente nello svolgimento dell’attività. In realtà, tali professionisti dovrebbero essere liberi di svolgere la propria professione senza dover appartenere necessariamente all’ordine, dal momento che esistono numerosi altri soggetti i quali svolgono sul mercato attività del medesimo contenuto senza essere assoggettati ad alcun controllo. 28. Il problema che quindi si pone è che in questo caso la funzione dell’ordine non è riconducibile alla tutela dell’attività, i cui contenuti sono liberi, ma alla tutela del titolo. A tale tutela si riconnette la funzione di certificazione, ovvero di accreditamento di fronte al potenziale fruitore del servizio, il quale sa che coloro che possono fregiarsi di quel titolo possiedono determinati requisiti e appartengono ad un ordine che ne controlla l’esercizio dell’attività. Tuttavia per svolgere tale funzione non sembra affatto necessario prevedere come obbligatoria l’appartenenza all’ordine. L’accertamento dei requisiti che consentono di fregiarsi di un titolo non è infatti compito dell’ordine, ma dell’esame di Stato, e pertanto, il certificato che attesta il superamento dello stesso rappresenta una sufficiente garanzia del possesso di detti requisiti. L’adesione successiva ad un sistema di certificazione dell’attività svolta dovrebbe essere del tutto libera quando libero è il contenuto di quell’attività e non dovrebbe, o meglio potrebbe, rappresentare una condizione di legittimazione all’esercizio della stessa per chi ha superato l’esame di Stato. Se infatti è verosimile che alcuni tra quelli che hanno conseguito il titolo preferiscano avvalersi dell’appartenenza all’ordine per avere una maggiore qualificazione agli occhi del consumatore, non si può escludere che altri 15 L’iscrizione all’Albo rappresenta un atto dovuto. Al riguardo l’ordine non esercita un potere discrezionale, giacché ha solo il compito di verificare se l’aspirante sia in possesso dei requisiti prescritti dalla legge e, in caso affermativo ha l’obbligo di procedere all’iscrizione. I dossier dell’Ufficio studi del Consiglio nazionale forense – n. 4/2012 144 CONSIGLIO NAZIONALE FORENSE PRESSO IL MINISTERO DELLA GIUSTIZIA Ufficio studi non intendano sottoporre a successivi controlli la propria attività, dal momento che essa viene esercitata anche da soggetti non vincolati ad un controllo. In questi casi l’iscrizione all’ordine dovrebbe essere volontaria e non obbligatoria. Pertanto, imporre ad un soggetto, che ha conseguito un titolo professionale, anche l’obbligatoria appartenenza all’ordine per poter esercitare un’attività libera, rappresenta una ingiustificata restrizione concorrenziale, quando non si sia in presenza di esclusive la cui attribuzione comporta la necessità di un controllo oltre che sull’accesso anche sull’attività. Restrizioni all’esercizio dell’attività Le tariffe 29. Tra le restrizioni all’esercizio, la fissazione di tariffe inderogabili minime o fisse, appare senz’altro meno facilmente riconducibile al perseguimento dell’interesse generale a garantire elevati livelli qualitativi delle prestazioni, e, invece, più direttamente finalizzata alla protezione delle categorie interessate. D’altra parte che si tratti di un interesse di natura privata si desume da un lato dallo svantaggio che deriva per la collettività dalla fissazione di tariffe uniformi per i professionisti che offrono le medesime prestazioni, dall’altro dal fatto che nella definizione delle stesse assumono un ruolo preponderante proprio le categorie interessate. Al riguardo infatti deve essere considerato che per le professioni per le quali la legge prevede che le tariffe siano deliberate dall’ordine (notai, avvocati), le stesse risultano sottratte a qualsiasi controllo di merito dell’amministrazione vigilante. Anche per le altre professioni, tuttavia, tale controllo non risulta in concreto particolarmente penetrante. Circa il rilievo che l’applicazione delle tariffe assume, poi, nei diversi contesti di mercato, si osserva che, benché svariate categorie abbiano affermato che si tratta di valori meramente indicativi ne hanno al contempo generalmente sostenuto l’importanza, soprattutto in funzione di protezione dei professionisti più giovani. Questa chiave di lettura, tuttavia, non è sicuramente l’unica possibile. La fissazione di un livello di prezzi uniforme finisce infatti per impedire che proprio i nuovi professionisti per costituirsi una clientela fissa, scardinino, attraverso quel potente strumento di mutamento delle preferenze dei consumatori che è il prezzo, la distribuzione di reddito fra i membri dell’ordine. L’opposizione nei confronti della libertà di decidere a quale prezzo vendere il servizio che si presta e, quindi, del cambiamento che essa è in grado di generare - ed un importante cambiamento per un iscritto all’ordine è senz’altro potenzialmente costituito dall’attività dei giovani colleghi - la manifesteranno i professionisti più deboli, quelli che razionalmente percepiscono l’immediato rischio di declino e scomparsa che la competizione con i nuovi arrivati è in grado di determinare. 30. Con riferimento alla presunta tutela della qualità della prestazione che giustificherebbe, secondo alcuni, la fissazione dei minimi tariffari, può apparire superfluo ripetere, quanto più volte sostenuto, che tale affermazione è priva di solido fondamento logico ed economico, dal momento che la fissazione di un determinato prezzo non è sufficiente a garantire l’erogazione di un prodotto con un determinato livello minimo di qualità. A ciò si aggiunga che la qualità delle prestazioni dovrebbe essere sufficientemente tutelata ex-ante dalle selezioni all’accesso ed ex-post dagli standard qualitativi previsti sia dalla legge che dai codici deontologici con riferimento alle caratteristiche dei prodotti e ai comportamenti dei professionisti. Deve poi essere considerato che ogni restrizione della concorrenza ha un costo che deve essere sufficientemente compensato dai benefici per i quali si giustifica l’introduzione della restrizione e nel caso I dossier dell’Ufficio studi del Consiglio nazionale forense – n. 4/2012 145 CONSIGLIO NAZIONALE FORENSE PRESSO IL MINISTERO DELLA GIUSTIZIA Ufficio studi della fissazione delle tariffe, per i motivi sopra esplicitati, tali benefici non si riscontrano, soprattutto quando ad essere definiti sono livelli minimi di prezzi. L’obbligazione di risultato 31. La struttura delle tariffe, determinate in cifra fissa ed indipendentemente dall’esito dell’attività svolta dal professionista, rappresenta la caratteristica di un sistema nel quale l’obbligazione assunta dal professionista viene di regola qualificata quale obbligazione di mezzi e non di risultato. Peraltro, la possibilità di assumere una obbligazione di risultato, non è del tutto estranea alle attività professionali, come dimostra il fatto che gli ultimi orientamenti giurisprudenziali hanno spesso qualificato alcune obbligazioni inerenti le professioni mediche e tecniche quali obbligazione di risultato.16 In una prospettiva di più ampio respiro, nell’ambito dell’attività del professionista, l’assunzione del tipo di obbligazione, di mezzi o di risultato, potrebbe essere valutata come l’utilizzazione di due impegni diversi, a cui, in ragione della diversa responsabilità assunta, poter applicare prezzi diversi. D’altra parte è un risultato non controverso della teoria economica che un modo efficiente di risolvere i problemi generati da asimmetrie informative derivanti dall’incapacità di valutare lo sforzo di chi eroga la prestazione consiste nel disegnare dei contratti nei quali il corrispettivo a fronte della prestazione dipende dal verificarsi di eventi futuri che saranno osservabili tanto dal cliente che dal professionista. Questo enunciato non si discosta molto da quanto il senso comune suggerisce. Il modo più convincente ed efficace per comunicare al pubblico la qualità delle proprie prestazioni è quello di garantire che un determinato risultato sarà raggiunto e che in caso contrario o non si pagherà o si verrà in qualche misura indennizzati da chi quella promessa non è stato in grado di mantenere. E’ certamente vero che questo strumento non corregge tutte le asimmetrie esistenti, in particolare quelle che traggono origine dalla circostanza che chi acquista è incapace di osservare ex-ante le caratteristiche di chi quel servizio offre. Questi problemi, tuttavia trovano più efficace soluzione attraverso forme di regolamentazione degli accessi. Pertanto, apparirebbe auspicabile che i professionisti, nelle proprie strategie competitive, considerassero l’assunzione della obbligazione di risultato, non soltanto come un aggravante delle proprie responsabilità, da evitare se possibile, ma come la possibilità di utilizzare uno strumento alternativo nelle proprie strategie competitive. Il divieto di pubblicità 32. Anche le attuali forme di divieto della pubblicità appaiono difficilmente riconducibili alla tutela di un interesse di natura generale. Non può essere infatti sufficiente al riguardo asserire che la pubblicità contribuirebbe a svilire e mercificare le professioni e che potrebbe avvantaggiare i professionisti dotati di maggiori risorse finanziarie piuttosto che i migliori. Né può essere realisticamente invocata la considerazione che rimuovendo gli attuali divieti si produrrebbe una artificiosa stimolazione della domanda particolarmente dannosa in settori delicati quali quello sanitario. Alcune di queste affermazioni trovano le proprie origini in una visione passatista sia delle professioni intellettuali, sia dello strumento pubblicitario. La convinzione che la pubblicità rappresenti uno strumento utilizzato unicamente nella vendita di prodotti commerciali è oggi largamente superata dall’impiego di tale mezzo per conseguire obiettivi diversi, ed in particolare per comunicare ad un pubblico che sia il più vasto possibile informazioni che altrimenti rimarrebbero patrimonio di pochi. 16 C.f.r Sentenza della Corte di cassazione del 27 febbraio 1996 n. 1530; sentenza della Corte di cassazione del 19 luglio 1993 n. 8033 sentenza della Corte di cassazione del 21 luglio 1989 n. 3476 sentenza della Corte di cassazione del 28 gennaio 1995 n. 1040; Sentenza della Corte di cassazione del 25 novembre 1994 n. 10014. I dossier dell’Ufficio studi del Consiglio nazionale forense – n. 4/2012 146 CONSIGLIO NAZIONALE FORENSE PRESSO IL MINISTERO DELLA GIUSTIZIA Ufficio studi La pubblicità informativa, che già esiste ma in misura troppo limitata nelle modalità e nei contenuti (quella negli elenchi telefonici e nelle pagine gialle), costituirebbe un elemento di notevole importanza proprio per colmare parte di quelle asimmetrie informative che non consentono al consumatore di scegliere con maggiore cognizione di causa il servizio di cui necessita o di giudicarne la qualità resa. Se si immagina tale strumento coniugato alla possibilità di praticare prezzi liberi e di condizionare il prezzo al risultato, si comprendono le prospettive concorrenziali che si possono aprire per i professionisti e i vantaggi che deriverebbero per i consumatori soprattutto in termini di risparmio di costi nel reperire le informazioni necessarie. Più in particolare, il consumatore avrebbe accesso facilmente, e non come avviene ora per vie informali o conoscenze, alle informazioni riguardanti le caratteristiche dei professionisti che operano sul mercato e le attività dove hanno maggiormente concentrato i propri sforzi professionali, nonché i prezzi dagli stessi praticati per prestazioni simili ed eventualmente le garanzie di successo che sono in grado di fornire. Sostenere che l’introduzione della pubblicità andrebbe a scapito della qualità, in quanto avvantaggerebbe i professionisti più dotati di risorse finanziarie indipendentemente dalla loro effettiva abilità professionale, appare opinabile. Deve infatti essere considerato che la pubblicità informativa è basata su elementi di fatto, prezzi, caratteristiche, risultati, e che eventuali elementi non rispondenti alla realtà potrebbero sempre essere sanzionati come forme di pubblicità ingannevole. Inoltre, appare irrealistico immaginare che la pubblicità possa da sola garantire la permanenza e l’espansione sul mercato a professionisti che offrono servizi di qualità scadente. Infine, immaginare che l’utilizzo della pubblicità da parte di operatori maggiormente dotati di risorse finanziarie possa determinare l’espulsione dal mercato degli altri professionisti implica una visione semplificata dell’assetto di mercato, secondo la quale lo stesso potrebbe ospitare sostanzialmente una sola tipologia di operatori. Al contrario, nel settore dei servizi professionali, più ancora che negli altri, risulta verosimile immaginare una configurazione articolata dell’offerta, in cui i diversi ambiti di specializzazione consentono la compresenza nel mercato di soggetti con diverse caratteristiche dimensionali e organizzative. Sostenere poi che la pubblicità produrrebbe una artificiosa stimolazione della domanda dannosa in settori quali quello sanitario è del tutto infondato, dal momento che si tratterebbe di una pubblicità a scopo informativo, ed è contraddetto dalle esperienze di altri Paesi europei. Per converso, appare evidente la logica restrittiva sottostante il divieto di pubblicità quando si consideri che la pubblicità di carattere generale, quella che torna a beneficio dell’intera categoria è generalmente ammessa poiché fa aumentare la domanda aggregata per l’intera professione. Al contrario, la pubblicità del singolo o di un ristretto gruppo di professionisti è suscettibile di produrre effetti di redistribuzione della domanda di servizi all’interno della professione, mettendo in discussione l’equilibrio all’interno della categoria professionale. Al riguardo si consideri che la possibilità di comunicare al pubblico i vantaggi delle proprie offerte e i propri successi, verosimilmente consentirà soprattutto ai giovani, più capaci e meritevoli, soprattutto se associati, che ancora non godono di una vasta fama di affermarsi in tempi più rapidi. Ciò è dimostrato dal fatto che sono proprio tali soggetti ad opporsi alle limitazioni che restringono la possibilità di erodere quote di mercato a coloro che invece già godono di posizioni consolidate. I nuovi professionisti sono quelli che hanno meno da perdere dall’infrangere le regole consolidate. Essi, fintantoché non raggiungeranno un reddito adeguato - e all’inizio dell’attività ciò è ben difficile che accada - , saranno inevitabilmente tentati di acquisire clientela a spesa degli altri. Non stupisce pertanto che gli ordini per mantenere i propri equilibri scoraggino qualunque strumento che determini una redistribuzione della domanda e, quindi, dei redditi fra i professionisti. I dossier dell’Ufficio studi del Consiglio nazionale forense – n. 4/2012 147 CONSIGLIO NAZIONALE FORENSE PRESSO IL MINISTERO DELLA GIUSTIZIA Ufficio studi L’esercizio in forma societaria 33. Tra gli altri vincoli all’esercizio dell’attività, per lungo tempo vi è stato anche quello all’esercizio in comune della stessa, che era rappresentato dal divieto posto dalla legge 23 novembre del 1939 n. 1815. Esso, tra l’altro rendeva più difficile per i professionisti del nostro Paese fronteggiare la concorrenza internazionale indotta dalla progressiva eliminazione delle restrizioni alla libertà di stabilimento e di prestazione dei servizi dei cittadini di uno stato membro nel territorio di un altro Stato membro, in attuazione degli art. 52 e 59 del trattato di Roma. Tale vincolo, tuttavia, è stato recentemente rimosso dall’articolo 24 della legge n. 266 del 7 agosto 1997 che ha abrogato l’articolo 2 della legge 23 novembre del 1939 n. 1815, ed ha delegato al Ministro di grazia e giustizia, di concerto con il Ministro dell’industria, del commercio e dell’artigianato, e per quanto di competenza, con il Ministro della sanità, la fissazione, con proprio decreto, entro cento venti giorni, dei requisiti per l’esercizio delle attività di cui all’articolo 1 della legge 23 novembre del 1939 n. 1815. 34. L’intervenuta abrogazione, e, in prospettiva, l’emanazione del regolamento attuativo, costituiscono la leva di cambiamento della forma di esercizio delle attività professionali, in quanto, se opportunamente interpretate, potranno consentire ai professionisti di scegliere tra le forme societarie attualmente disponibili quella che ritengono più congeniale all’erogazione dei propri servizi. Al riguardo, è utile considerare che non appaiono esservi ragioni per precludere ad alcune categorie l’esercizio della professione nella forma delle società di capitali, più idonee alla creazione di strutture di maggiori dimensioni, sulla base della considerazione che tali formule societarie mal si adatterebbero ai caratteri delle professioni intellettuali. Se è indubbio che le professioni intellettuali protette hanno delle specificità che devono essere salvaguardate, esse impongono semmai, di prevedere, attraverso l’emanazione di una disciplina organica della materia, alcune regole ad hoc che concilino la peculiarità delle professioni con le nuove esigenze che si affacciano sul mercato, in modo da consentire ai nostri professionisti di poter rispondere adeguatamente alle sfide che saranno chiamati ad affrontare nel contesto europeo. In altri termini, sarebbe auspicabile che lo stimolo al cambiamento, rappresentato dalla abrogazione del divieto di esercizio in forma societaria delle attività professionali operato dall’articolo 24 della legge n. 266 del 7 agosto 1997, e dalla emanazione del regolamento attuativo, venisse consolidato da una riforma sistematica della materia volta a raccordare le recenti innovazioni con la disciplina codicistica delle società. Le professioni non regolamentate 35. In Italia le forme di riconoscimento delle professioni intellettuali sono sostanzialmente riconducibili alla disciplina prevista per le professioni protette. Ciò dipende in una certa misura dal fatto che nel nostro Paese non sono stati ancora elaborati sistemi alternativi di regolamentazione delle attività, sulla scorta di quanto invece avviene in altri Paesi Europei e delle indicazioni emergenti dalle Direttive comunitarie in materia. Infatti, le Direttive del Consiglio 89/48 e 92/51 hanno operato un esplicito riconoscimento delle attività professionali esercitate dai membri di un associazione o di un organizzazione che rilasci ai propri membri un titolo di formazione, esiga da parte loro il rispetto di regole di condotta professionale da essa prescritte e, conferisca ai medesimi il diritto di un titolo professionale, assimilandole alle attività c.d. regolamentate. La carenza della predisposizione di sistemi siffatti che possano rappresentare una alternativa alle attuali forme di riconoscimento delle professioni protette fa sì che queste ultime rappresentino l’obiettivo al cui raggiungimento ambiscono gran parte delle nuove professioni. I dossier dell’Ufficio studi del Consiglio nazionale forense – n. 4/2012 148 CONSIGLIO NAZIONALE FORENSE PRESSO IL MINISTERO DELLA GIUSTIZIA Ufficio studi 36. Giova osservare invece che l’esigenza di organizzare dei sistemi di certificazione che rappresentino un marchio di qualità per il consumatore non deve essere necessariamente soddisfatta attraverso l’istituzione di Albi o ordini professionali. Da un lato infatti gli Albi e gli ordini non costituiscono lo strumento necessario e indispensabile per conseguire tale obiettivo, e dall’altro non si ravvisano ragioni di rilevanza pubblica che possano giustificare l’introduzione di sistemi selettivi e limitativi sulla scorta di quanto avviene per le professioni protette. E’ comprensibile che, per tali professioni, si voglia creare un sistema di certificazione di qualità idoneo a soddisfare il consumatore più esigente che intende assicurarsi un servizio qualitativamente superiore. In nessun caso si giustifica, tuttavia, l’adozione di una regolamentazione che limiti sia la libertà di iniziativa economica privata dei soggetti che attualmente operano in piena autonomia, sia la libertà di scelta del consumatore, il quale, può preferire servizi di qualità meno elevata ma di prezzo più conveniente. 37. Si può allora ipotizzare per tali professioni un sistema di certificazione di qualità, analogo a quello esistente in altri Paesi Europei, basato sul riconoscimento di associazioni delle professioni non regolamentate. Secondo tale modello i professionisti sono organizzati in associazioni la cui finalità è di fornire una verifica costante della competenza del professionista e di regolamentare le norme di comportamento. L’adozione di un sistema siffatto concilierebbe le esigenze di coloro che aspirano ad appartenere ad una categoria pubblicamente riconosciuta, senza precludere l’esercizio della medesima attività da parte di coloro che non hanno le medesime aspirazioni e garantirebbe al consumatore la possibilità di scegliere tra servizi di qualità diverse e, verosimilmente anche di prezzi diversi. IV. Conclusioni 38. L’analisi compiuta mostra che il modo in cui l’istituzione ordine professionale si incardina nell’istituzione mercato dipende strettamente dalle modalità e dalle caratteristiche che questo assume. Da qui la necessità di analizzare l’ordine in rapporto al mercato e non già di procedere in direzione opposta, dando per scontato che una particolare organizzazione, possa prescindere in tutto o in parte dal contesto in cui è incardinata. Logica conseguenza di questo modo di procedere è l’analisi che si è compiuta in questa indagine, ovvero il tentativo di interrogarsi sull’attualità di alcune caratteristiche degli ordini in relazione al mercato e alla sua prevedibile evoluzione. E’ compito del legislatore ora riscrivere i contorni dell’operatività degli ordini, trovando con questi ultimi le forme più idonee a superare l’intreccio poco virtuoso fra pubblico e privato che ancora oggi si riscontra. Per quanto sia infatti innegabile che l’esercizio delle attività dei professionisti ha un contenuto pubblico rilevante, ciò non giustifica quanto frequentemente si sostiene, e cioè che le prestazioni professionali sarebbero largamente indipendenti dalle dinamiche dei mercati nei quali esse vengono svolte. 39. Nello scenario che si prospetta è possibile ipotizzare che i segmenti più ricchi della domanda verranno gradualmente conquistati da imprese estere, ma localizzate in Italia, con cui i professionisti nazionali potrebbero incontrare notevoli difficoltà a competere. Pertanto, l’entrata sul mercato di nuovi operatori stranieri comporterà inevitabilmente un ridimensionamento della porzione di mercato oggi disponibile per i professionisti nazionali ed una concentrazione di questi ultimi su fasce diverse o comunque più limitate. Questo percorso non è ineluttabile, ma dipende in larga misura dalla capacità degli ordini di cogliere appieno le occasioni innovative e di riforma che si presentano e di comprendere che per primi devono I dossier dell’Ufficio studi del Consiglio nazionale forense – n. 4/2012 149 CONSIGLIO NAZIONALE FORENSE PRESSO IL MINISTERO DELLA GIUSTIZIA Ufficio studi liberarsi di quegli impedimenti regolamentari che ostacolano la loro capacità di competere in un mercato aperto. 40. Nel ridisegnare gli ambiti in cui operano le funzioni attribuite agli ordini, occorre: a) rivisitare l’attribuzione delle attuali riserve alla luce dell’evoluzione dei mercati e dei loro attuali assetti, nel convincimento che alcune di esse non appaiono più appropriate e funzionali alle esigenze della domanda e rischiano di apparire oggi come privilegi a favore delle categorie interessate. Utili riflessioni al riguardo emergono dalla comparazione svolta nel corso dell’indagine dei diversi, e più circoscritti, ambiti di riserva esistenti in altri Paesi Europei. b) eliminare quelle funzioni che non rivestono alcuna importanza ai fini del corretto svolgimento della professione, quali la potestà tariffaria, in quanto dirette esclusivamente al conseguimento di finalità anticoncorrenziali e non necessarie, né proporzionate rispetto al conseguimento degli obiettivi di natura pubblica. c) valorizzare quelle funzioni svolte dagli ordini che rispondono alle esigenze di affidamento dei terzi e di correttezza nello svolgimento delle attività. La funzione attribuita agli ordini di emanare un corpo di norme deontologiche, dovrebbe essere limitata agli aspetti propriamente etici o alla eliminazione dei comportamenti suscettibili di determinare una sfiducia dei terzi nella categoria e non piuttosto finalizzata all’imposizione di restrizioni concorrenziali tra i professionisti. d) rendere l’attività degli ordini sempre più funzionale al miglioramento della qualità delle prestazioni, potenziando la funzione, oggi esercitata in modo piuttosto limitato, di monitoraggio della rispondenza nel tempo delle capacità professionali alle esigenze della domanda. Non vi è dubbio che un ordine professionale che assuma su di sé le funzioni di certificare la qualità delle prestazioni dei propri aderenti, che si attrezzi per fornire loro quell’aggiornamento di tecniche e contenuti che consentono di migliorare il livello qualitativo delle prestazioni, diventi un punto di riferimento imprescindibile per coloro che esercitano una attività professionale. Pertanto, il controllo più utile che l’ordine può effettuare sull’esercizio dell’attività e a garanzia della qualità delle prestazione erogate dagli iscritti, è quello relativo all’aggiornamento e alla formazione costante e continua dell’attività, nonché alla verifica della permanenza di requisiti professionali al passo con gli sviluppi della disciplina. 41. La revisione delle norme che disciplinano l’esercizio dell’attività professionale porterà a dei risultati positivi se farà suo il principio che il conseguimento delle finalità pubbliche non è affatto incompatibile con la sottoposizione delle attività dei professionisti alle regole del mercato e della concorrenza, ed anzi quest’ultima può solo contribuire a rendere più efficiente il sistema. Peraltro, anche laddove la regolamentazione è necessaria essa va in ogni caso collegata in modo diretto e chiaro con l’unico principio che la giustifica, ovvero il raggiungimento di un maggiore benessere per la collettività. Omissis I dossier dell’Ufficio studi del Consiglio nazionale forense – n. 4/2012 150 CONSIGLIO NAZIONALE FORENSE PRESSO IL MINISTERO DELLA GIUSTIZIA Ufficio studi LA SVOLTA DEL 2006 Il decreto Bersani e le modifiche al Codice civile e al codice deontologico Art. 2 decreto-legge 4 luglio 2006, n. 223, conv. in L. 4 agosto 2006, n. 248 Disposizioni urgenti per la tutela della concorrenza nel settore dei servizi professionali. 1. In conformità al principio comunitario di libera concorrenza ed a quello di libertà di circolazione delle persone e dei servizi, nonchè al fine di assicurare agli utenti un'effettiva facoltà di scelta nell'esercizio dei propri diritti e di comparazione delle prestazioni offerte sul mercato, dalla data di entrata in vigore del presente decreto sono abrogate le disposizioni legislative e regolamentari che prevedono con riferimento alle attività libero professionali e intellettuali: a) l'obbligatorietà di tariffe fisse o minime ovvero il divieto di pattuire compensi parametrati al raggiungimento degli obiettivi perseguiti; b) il divieto, anche parziale, di svolgere pubblicità informativa circa i titoli e le specializzazioni professionali, le caratteristiche del servizio offerto, nonchè il prezzo e i costi complessivi delle prestazioni secondo criteri di trasparenza e veridicità del messaggio il cui rispetto è verificato dall'ordine; c) il divieto di fornire all'utenza servizi professionali di tipo interdisciplinare da parte di società di persone o associazioni tra professionisti, fermo restando che l'oggetto sociale relativo all'attività libero-professionale deve essere esclusivo, che il medesimo professionista non può partecipare a più di una società e che la specifica prestazione deve essere resa da uno o più soci professionisti previamente indicati, sotto la propria personale responsabilità. 2. Sono fatte salve le disposizioni riguardanti l'esercizio delle professioni reso nell'ambito del Servizio sanitario nazionale o in rapporto convenzionale con lo stesso, nonchè le eventuali tariffe massime prefissate in via generale a tutela degli utenti. Il giudice provvede alla liquidazione delle spese di giudizio e dei compensi professionali, in caso di liquidazione giudiziale e di gratuito patrocinio, sulla base della tariffa professionale. 2-bis. All'articolo 2233 del codice civile, il terzo comma è sostituito dal seguente: «Sono nulli, se non redatti in forma scritta, i patti conclusi tra gli avvocati ed i praticanti abilitati con i loro clienti che stabiliscono i compensi professionali». 3. Le disposizioni deontologiche e pattizie e i codici di autodisciplina che contengono le prescrizioni di cui al comma 1 sono adeguate, anche con l'adozione di misure a garanzia della qualità delle prestazioni professionali, entro il 1° gennaio 2007. In caso di mancato adeguamento, a decorrere dalla medesima data le norme in contrasto con quanto previsto dal comma 1 sono in ogni caso nulle. I dossier dell’Ufficio studi del Consiglio nazionale forense – n. 4/2012 151 CONSIGLIO NAZIONALE FORENSE PRESSO IL MINISTERO DELLA GIUSTIZIA Ufficio studi Modifiche al Codice civile Art. 2233 (Compenso) Il compenso, se non è convenuto dalle parti e non può essere determinato secondo le tariffe o gli usi, è determinato dal giudice, sentito il parere dell'associazione professionale a cui il professionista appartiene. In ogni caso la misura del compenso deve essere adeguata all'importanza dell'opera e al decoro della professione. Sono nulli, se non redatti in forma scritta, i patti conclusi tra gli avvocati ed i praticanti abilitati con i loro clienti che stabiliscono i compensi professionali. I dossier dell’Ufficio studi del Consiglio nazionale forense – n. 4/2012 152 CONSIGLIO NAZIONALE FORENSE PRESSO IL MINISTERO DELLA GIUSTIZIA Ufficio studi Circolare CNF 22-C-2006 del 4 settembre 2006. Osservazioni sulla interpretazione e applicazione del d.l. 4 luglio 2006, n. 223 (in G.U. n. 153 del 4 luglio 2006), coordinato con la l. di conversione 4 agosto 2006, n. 248 (in G.U. n. 186 dell’11 agosto 2006 – Suppl. Ord. N. 183) recante: «Disposizioni urgenti per il rilancio economico e sociale, per il contenimento e la razionalizzazione della spesa pubblica, nonché interventi in materia di entrate e di contrasto all’evasione fiscale». 1. Premessa. La nuova disciplina – al di là delle sue connotazioni di politica istituzionale e di politica del diritto, oltre che di carattere strutturale che investono direttamente la nostra professione - involge aspetti civilistici e aspetti deontologici riguardanti tra l'altro la determinazione del compenso professionale, il patto di quota lite, la pubblicità informativa, le associazioni e le società professionali. La nuova disciplina dovrebbe avere natura transitoria, tenendo conto di tre fattori: (i) le prossime pronunce della Corte di Giustizia riguardante la legittimità delle tariffe obbligatorie quale compenso per l'attività stragiudiziale forense e la legittimità del divieto della libera negoziazione del compenso professionale forense; (ii) l'eventuale pronuncia della Corte costituzionale, ove essa fosse investita della questione di costituzionalità dell'art. 1 della 1. di conversione e dell'art. 2 del decreto legge in epigrafe; (iii) l'esito del processo di riforma della disciplina forense, che si avvierà con la ripresa autunnale dinanzi alle Camere, con gli esponenti governativi, anche sulla base degli esiti del Congresso di Roma. Poiché è lecito ritenere che i tempi delle vicende sub (i) ,(ii) ,(iii) saranno tendenzialmente lunghi, occorre riflettere sulle questioni interpretative e applicative della disciplina entrata in vigore nel testo convertito. 2. Norme legislative e norme deontologiche La premessa dell'analisi muove da un presupposto fondamentale: la coesistenza di norme di legge e di norme deontologiche; le norme di legge possono abrogare norme deontologiche (come quelle forensi) aventi natura di norme primarie, ma di origine consuetudinaria; in ogni caso, anche se si potesse sostenere la loro equiparazione totale, si dovrebbe applicare il principio della posteriorità della nuova disciplina rispetto alla normativa deontologica (che data, nella sua ultima versione, dal 27 gennaio 2006). Le due categorie di norme non sono però tra loro sovrapponibili, in quanto la legge ordinaria, come quella in esame, ha effetti erga omnes, mentre le norme deontologiche riguardano soltanto i soggetti esercenti l'attività professionale forense. In più, le norme deontologiche, per loro natura, possono essere più restrittive delle norme ordinarie, in quanto riflettono valori etici il cui ambito di applicazione può essere più ampio di quello della norma ordinaria. Tale distinzione - come si dirà tra poco - vale anche per gli effetti civilistici degli accordi conclusi con il cliente e per gli effetti deontologici di tali accordi, che potrebbero essere divergenti. 3. Adeguamento dei codici deontologici alla nuova disciplina Il rapporto tra i due ordini di norme è riflesso dall' art. 2 del d.l., come convertito, il quale dispone, al c.3, che «Le disposizioni deontologiche e pattizie e i codici di autodisciplina che contengono le prescrizioni di cui al comma 1 sono adeguate, anche con l'adozione di misure a garanzia della qualità delle prestazioni professionali, entro il 1 gennaio 2007. In caso di mancato adeguamento, a decorrere dalla medesima data le norme in contrasto con quanto previsto dal comma 1 sono in ogni caso nulle». I dossier dell’Ufficio studi del Consiglio nazionale forense – n. 4/2012 153 CONSIGLIO NAZIONALE FORENSE PRESSO IL MINISTERO DELLA GIUSTIZIA Ufficio studi Poiché nel comma si fa riferimento alle norme (deontologiche) in contrasto con quanto previsto al c. 1 – di cui si dirà – e si prevede che tali norme siano in ogni caso nulle a partire dal 1 gennaio 2007, fino a tale data le regole contenute nel nostro codice si debbono ritenere vigenti e idonee a produrre effetto (ovviamente di natura deontologica). Gli studiosi di diritto costituzionale non hanno dubbi sul fatto che la nullità di pattuizioni concluse a seguito di norme dichiarate abrogate non immediatamente ma susseguentemente ad una determinata data, sia rispondente ai canoni di corretta redazione legislativa. Pertanto, sia che la nullità sia riferita: - alle regole deontologiche considerate di natura patrizia (e non quali norme consuetudinarie); - alla loro vera e propria abrogazione, se si trattasse di norme consuetudinarie; - alle pattuizioni concluse tra i privati fondate sulle norme qualificate come nulle (a decorrere da una certa data), gli effetti dell’art.2 del decreto come convertito non si produrranno sul codice deontologico se non a decorrere dal l gennaio 2007. In virtù del principio tempus regit actum gli accordi tra il professionista e il cliente sono validi e producono effetti ai fini civilistici, ma dal punto di vista deontologico sono assoggettati al codice forense vigente fino al 1 gennaio 2007, e dopo tale data alla versione del codice che (ove la legge in esame sia ancora vigente) risulterà dal suo adeguamento ad essa. Va da sé che, ove il codice deontologico forense fosse modificato anteriormente a tale data, quanto sopra deve essere inteso come anticipato alla data di entrata in vigore del codice deontologico forense emendato. Più oltre si esamineranno le fattispecie più ricorrenti che riguardano concretamente la distinzione tra effetti civilistici ed effetti deontologici della normativa in esame. 4. Disciplina delle tariffe professionali Considerati i presupposti di cui sopra, ne deriva che gli accordi relativi ai compensi professionali dal punto di vista civilistico possono essere svincolati dalle tariffe fisse o minime (art.2 c.l lett.a)), mentre rimangono in vigore le tariffe massime. Il fatto che le tariffe minime non siano più “obbligatorie” non esclude che - sempre civilisticamente parlando - le parti contraenti possano concludere un accordo con riferimento alle tariffe come previste dal D.M. Tuttavia, nel caso in cui l'avvocato concluda patti che prevedano un compenso inferiore al minimo tariffario, pur essendo il patto legittimo civilisticamente, esso può risultare in contrasto con gli art. 5 e 43 c. II del codice deontologico in quanto il compenso irrisorio, non adeguato, al di sotto della soglia ritenuta minima, lede la dignità dell'avvocato e si discosta dall'art. 36 Cost. Poiché la nuova disciplina si occupa soltanto delle tariffe fisse o minime, restano in vigore le disposizioni che riguardano le tariffe massime (con le ipotesi in cui esse possono essere derogate in aumento). Anche in questo caso le deroghe debbono essere effettuate mediante patto scritto e non possono implicare un compenso sproporzionato. In ogni caso il D.M. è ancora in vigore per le tariffe ai fini della liquidazione delle spese di giudizio e dei compensi professionali sia in caso di liquidazione giudiziale sia in caso di gratuito patrocinio, ai sensi dell'art.2 c.2 del decreto così come convertito. L'avvocato dunque può chiedere che la controparte soccombente sia tenuta a pagare secondo tariffa ( ma non secondo gli accordi effettuati con il cliente, di cui si dirà tra poco). Ai sensi dell'art. 2 c. l lett.a) del decreto convertito è possibile parametrare il compenso al «raggiungimento degli obiettivi perseguiti». La formula un po' ellittica dovrebbe significare che all’avvocato si può riconoscere da parte del cliente un premio, proporzionato ai risultati conseguiti. L'art. 45 c. I consente un aumento del compenso, giustificato dal risultato conseguito e in limiti ragionevoli. Pertanto la formula legislativa può considerarsi omologa a quella del codice deontologico. I dossier dell’Ufficio studi del Consiglio nazionale forense – n. 4/2012 154 CONSIGLIO NAZIONALE FORENSE PRESSO IL MINISTERO DELLA GIUSTIZIA Ufficio studi Entro il 1 gennaio 2007 dovrà essere modificato il disposto dell'art.43 c. V del codice deontologico, essendo già ora legittimo civilisticamente concordare onorari forfettari per le prestazioni continuative in caso diverso dalla consulenza e dall'assistenza stragiudiziale. In ogni caso, lo si ripete, anche dopo il 1 gennaio 2007, sarà possibile sindacare il comportamento deontologico, ai sensi degli artt. 5 e 43 c.II del codice , se il compenso sia sproporzionato all'impegno. 5. Patto sui compensi e patto di quota lite La nuova disciplina aggiunge però un comma all'art.2 cit. che riguarda ancora i compensi. Il testo ora dispone che il terzo comma dell'art. 2233 cod.civ. sia sostituito dal seguente: «Sono nulli, se non redatti in forma scritta, i patti conclusi tra gli avvocati ed i praticanti abilitati con i loro clienti che stabiliscono i compensi professionali». Dal punto di vista civilistico, il patto è valido se rispetta l'onere della forma scritta; esso può avere effetti solo tra le parti; non può essere opposto ai terzi, neppure in giudizio, non quindi nei confronti della controparte del cliente, né può essere richiesto al giudice, in caso di liquidazione del compenso e delle spese, che si attenga al patto. Diverso è il discorso tra avvocato e cliente: l'avvocato può chiedere al giudice di liquidare il proprio compenso secondo quanto stabilito nel patto (che, civilisticamente parlando, è valido) ma come sopra si è detto il suo comportamento può essere segnalato all' Ordine di riferimento perché ne controlli la correttezza deontologica con riguardo alla proporzionalità. del compenso rispetto all'attività prestata. La disposizione in esame è stata intesa anche come tale da legittimare il patto di quota lite, dal momento che essa ha sostituito il testo dell'art. 2233 previgente del cod.civ .. L'abrogazione non è effettuata nel senso di sopprimere direttamente ed espressamente il divieto del patto di quota lite; la disposizione si riferisce infatti in generale ai patti sui compensi. Tuttavia, la sostituzione implica che viene meno il divieto esplicito e preciso concernente i patti «relativi a beni che formano oggetto della controversia». Pertanto, ove dovesse maturare una interpretazione permissiva, occorre segnalare che la nuova disciplina non ha abrogato un'altra disposizione del codice civile, l'art. 1261 che fa divieto (tra gli altri soggetti, anche ) ad avvocati e patrocinatori di «rendersi cessionari di diritti sui quali à sorta contestazione davanti all'autorità giudiziaria ( ... ) nella cui giurisdizione esercitano le loro funzioni, sotto pena di nullità e dei danni». I patti con cui si cedono diritti dal cliente all'avvocato suo difensore sono dunque nulli e rimangono tali anche a seguito della entrata in vigore della nuova disciplina. Per verificare - civilisticamente - la validità di un patto concluso tra avvocato e cliente il cui oggetto sia il compenso professionale sotto forma di patto di quota lite, occorre distinguere caso da caso. Si possono infatti distinguere: (i) il patto di quota lite nella configurazione frutto di una lettura estensiva dell' art. 2233, 3° comma, c.c. e cioè come patto col quale si stabilisce un compenso correlato al risultato pratico dell'attività svolta e comunque in ragione di una percentuale sul valore dei beni o degli interessi litigiosi; un patto di tal natura deve ritenersi ora civilisticamente legittimo giusta la previsione del comma 1, letto a) dell'art. 2 della legge di conversione; (ii) il patto di quota lite nella configurazione definibile come classica cioè quella anche semanticamente coerente con il divieto ex art. 2233, 3° comma, c.c., nel testo previgente: questo tipo di patto deve ritenersi tuttora civilisticamente vietato e nullo ex art. 1418 c.c. nella misura in cui il suo assetto concreto replica la previsione dell'art. 1261 c.c. e cioè quante volte esso realizzi, in via diretta o indiretta, la cessione del credito o del bene litigioso ; Sul piano deontologico, tuttavia: - per effetto di quanto si è detto sub (i) la norma dell'art. 45 del codice deontologico forense va adeguata - ex art. 2, comma 3, legge cito -limitatamente a quella sua parte in cui si vieta la pattuizione di un compenso in percentuale rapportata al valore della lite; I dossier dell’Ufficio studi del Consiglio nazionale forense – n. 4/2012 155 CONSIGLIO NAZIONALE FORENSE PRESSO IL MINISTERO DELLA GIUSTIZIA Ufficio studi - per effetto di quanto detto sub (ii) la norma dell'art. 45 del codice deontologico forense non va adeguata non essendo in questo caso la configurazione del patto di quota lite ricompresa nel novero di quelle rese lecite dal comma 1 dell'art. 2 legge cit.; essa andrà semmai specificata nel senso che l'illiceità deontologica del patto sussiste a misura che esso realizzi, direttamente o indirettamente, la cessione di un credito o un bene litigioso. 6. Esecutività e parere di congruità Se l patto tra avvocato e cliente è effettuato in forma scritta, si applica comunque l'art. 633 c. 1 cod.proc.civ., secondo il quale «Su domanda di chi è creditore di una somma liquida di danaro o di una determinata quantità di cose fungibili, o di chi ha diritto alla consegna di una cosa mobile determinata, il giudice competente pronuncia ingiunzione di pagamento o di consegna: 1) se del diritto fatto valere si da prova scritta». Il disposto del n. 2 («se il credito riguarda onorari per prestazioni giudiziali o stragiudiziali o rimborso di spese fatte da avvocati, procuratori, cancellieri, ufficiali giudiziari o da chiunque altro ha prestato la sua opera in occasione di un processo»), in risposta a quanti hanno sollevato dubbi sulla sua avvenuta abrogazione, rimane invariato: infatti non vi è alcun riferimento e tanto meno abrogazione esplicita nel testo normativo in commento. Il parere di congruità può essere sempre fatto dall' Ordine, tenendo conto quale parametro delle tariffe in vigore ai fini della liquidazione giudiziale. La valutazione di congruità rimane dunque necessaria a fini esecutivi e posto che non vi sia accordo scritto. D'altra parte, il disposto dell'art. 633 cod.proc.civ. prevede una particolare procedura esecutiva per le prestazioni effettuate in occasione di un processo e per gli avvocati in quanto tali per l'esercizio professionale prestato. Non è vietato l'uso delle tariffe quale parametro di riferimento. E quindi l'Ordine richiesto del parere di congruità può fare riferimento alle tariffe. Se la tariffa è al di sotto del minimo, l'Ordine distinguerà tra la congruità agli effetti civilisitici, valutando il compenso alla luce dell'attività prestata, ma valuterà anche il comportamento deontologico dell'avvocato, come sopra si è precisato. 7. Pubblicità informativa La cornice entro la quale le altre disposizioni del decreto convertito che riguardano la disciplina della professione forense si debbono leggere dal punto di vista deontologico è sempre data dall'art 5 del codice (probità, dignità e decoro), dall'art. 6 (lealtà e correttezza) dall'art.9 (segretezza e riservatezza), dall'art.17 (informazioni sull'attività del professionista), dall'art. 17 bis (mezzi di informazione consentiti), dall'art. 18 (rapporti con la stampa) dall'art. 19 (accaparramento di clientela) e dall'art.20 (uso di espressioni sconvenienti od offensive). Ora, letto alla luce di queste disposizioni, il disposto dell' art.2 c. l lett. b) del d.l. come convertito non introduce novità di particolare momento. Ed infatti, esso rimuove un divieto (anche parziale) i cui contenuti per molti aspetti già sono stati soppressi nel codice deontologico vigente. Come si legge nel testo dell'art.2 c. l lett. b) «sono abrogate le disposizioni legislative e regolamentari che prevedono ( ... ) il divieto, anche parziale, di svolgere pubblicità informativa circa i titoli e le specializzazioni professionali, le caratteristiche del servizio offerto, nonché il prezzo e i costi complessivi delle prestazioni secondo criteri di trasparenza e veridicità del messaggio il cui rispetto è verificato dall'ordine». Innanzitutto preme sottolineare che le regole deontologiche in contrasto con il d.l. rimangono in vigore almeno fino al 1 gennaio 2007, termine entro il quale dovranno essere adattate alle nuove previsioni legislative, in quanto la rimozione immediata del divieto riguarda regole legislative e regolamentari, ma non le norme deontologiche, qualunque natura esse abbiano. I dossier dell’Ufficio studi del Consiglio nazionale forense – n. 4/2012 156 CONSIGLIO NAZIONALE FORENSE PRESSO IL MINISTERO DELLA GIUSTIZIA Ufficio studi In secondo luogo, delle disposizioni deontologiche sopra richiamate (artt. 5, 6, 9, 17-20) nessuna appare in contrasto con il disposto indicato. Già gli artt. 17 e 17 bis consentono l’informazione (che nel d.l. prende il nome di pubblicità informativa). Ora è appena il caso di precisare che nel gergo del marketing la pubblicità informativa riguarda due aspetti che possono investire l'esercizio dell' attività forense: la pubblicità istituzionale, inerente al soggetto che la promuove, e la pubblicità che ha lo scopo di informare il pubblico delle caratteristiche del servizio prestato. E comunque usando si l'espressione “pubblicità” ci si riferisce alla disciplina prevista dalla l. n. 287 del 1990, e succo integrazioni, che sanziona il messaggio ingannevole. Quanto alla pubblicità istituzionale, già ora è consentito esibire i titoli che sono appropriati all' esercizio professionale, sempreché non siano decettivi. Si possono esibire i diplomi di specializzazione (in quanto le “specializzazioni” di cui parla il d.l. debbono essere riferite a qualificazioni professionali ottenute mediante regolare procedura, là dove le singole professioni lo prevedano), mentre non si può utilizzare l'espressione “specializzazione” per indicare i settori e le materie di attività prevalente; occorre indicare allora non il termine “specializzazione”, ma altro termine non decettivo. Vi è quindi perfetta coincidenza tra questo aspetto del d.l. e il codice deontologico. Quanto- alle “caratteristiche del servizio offerto” è difficile pensare a messaggi informativi che non facciano riferimento alla diligenza professionale. È lo stesso legislatore che sollecita gli Ordini a vigilare perché il messaggio indichi con trasparenza e veridicità « il prezzo e i costi complessivi delle prestazioni». A questo proposito assumono rilievo deontologico le regole già richiamate a proposito della appropriata retribuzione dell'avvocato. Saranno perciò perseguibili deontologicamente gli avvocati che espliciteranno, per l'attività stragiudiziale, una misura del corrispettivo non adeguata alla dignità professionale e all'entità del lavoro svolto, e, quanto alla attività giudiziale, se la valutazione è fatta à forfait per una o più cause, oltre al controllo sulla adeguatezza, si potrà effettuare il controllo sulla veridicità e trasparenza, qualora il cliente non sia informato sui gradi della causa, sulle complicazioni processuali, sulle fase istruttoria, e così via. Il d.l. in esame non fa cenno né alla pubblicità comparativa ( che pure si era affacciata in precedenti progetti di riforma delle professioni) né ai mezzi pubblicitari. Pertanto, restano confermate le disposizioni del codice deontologico che vietano la pubblicità comparativa e quelle che prevedono restrizioni in materia di mezzi utilizzati. Non è ammesso l'uso di mezzi disdicevoli, che contrastino con gli artt. 5, 17,17 bis, 18, 19, come gli organi di stampa, la radio e la televisione, l'affissione di cartelli negli esercizi commerciali, nei luoghi pubblici, etc .. Particolare attenzione dovrà essere prestata dagli Ordini all'utilizzazione di Internet,dove già ora, come in una selvaggia prateria, circolano messaggi di ogni tipo, altamente reprensibili, quali l'associazione di nomi di professionisti al server, oppure l'uso di informazioni sulla legislazione e sulla giurisprudenza per farsi pubblicità, etc .. Si tratta - per dirlo con le stesse parole del testo in esame - di pubblicità non informativa, non trasparente e quindi non ammissibile. Non è neppure ammessa la pubblicità che si ottiene mediante insegne che non rispondano ai criteri di correttezza e dignità. Anche i luoghi ove si svolge la professione (nulla dicendo al riguardo il decreto) possono essere sindacati deontologicamente: l'avvocato non può esercitare in un supermercato, in un esercizio commerciale aperto al pubblico sulla pubblica via, etc .. Resta in ogni caso in vigore il divieto di accaparramento della clientela. 8. Forme associative dell'attività professionale Anche il disposto dell'art.2 c. 1 lett.c) può essere letto in bonam partem. Il legislatore ha rimosso «il divieto di fornire all'utenza servizi professionali di tipo interdisciplinare da parte di società di persone o associazioni tra professionisti, fermo restando che l'oggetto sociale relativo all'attività I dossier dell’Ufficio studi del Consiglio nazionale forense – n. 4/2012 157 CONSIGLIO NAZIONALE FORENSE PRESSO IL MINISTERO DELLA GIUSTIZIA Ufficio studi libero-professionale deve essere esclusivo, che il medesimo professionista non può partecipare a più di una società e che la specifica prestazione deve essere resa da uno o più soci professionisti previamente indicati, sotto la propria personale responsabilità». Il limite di esclusività stabilito dalla norma non può essere inteso nel senso che la società o l'associazione possa esercitare solo nell'ambito di un singolo settore di attività professionale, ma piuttosto nel senso che la società o l'associazione non possa esercitare un'attività diversa da quella, più generica, della prestazione di servizi professionali. L'attività può ricomprendere l'intero ambito delle diverse discipline di elezione dei professionisti che partecipano alla società. Tale norma, peraltro, non ha reale portata innovativa riguardo alle associazioni tra professionisti, poiché già l'art. 1 della legge 23.11.1939, n. 1815, contempla la possibilità di associazioni professionali tra esercenti professioni diverse, con la sola precisazione che i soggetti partecipi della associazione devono usare nella denominazione del loro ufficio e nei rapporti coi terzi, esclusivamente la dizione di “studio tecnico, legale, commerciale, contabile, amministrativo o tributario”, seguita dal nome e cognome, coi titoli professionali, dei singoli associati. La novità introdotta dalla norma consisterebbe, quindi, nel solo fatto di consentire l'esercizio di attività professionali multidisciplinari nella forma della società di persone. Va, tuttavia, rilevato che il divieto di costituzione di società professionali multidisciplinari è già stato rimosso con l'art. 24 della legge 7 agosto 1997, n. 266 (c.d. legge Bersani), che, al primo comma, ha abrogato l'art. 2 della legge 23.11.1939, n. 1815 e, al secondo comma, ha tuttavia previsto che «Ai sensi dell’articolo 17, comma 3 della legge 23 agosto 1988, n. 400, il Ministro di grazia e giustizia, di concerto con il Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato e, per quanto di competenza, con il Ministro della sanità, .fissa con proprio, decreto, entro centoventi giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, i requisiti per l'esercizio delle attività di cui all’articolo 1 della legge 23 novembre 1939, n. 1815». L’art. 2 del testo in esame non innova in alcun modo rispetto all'art. 24 della precedente legge e non supera l'esigenza dell'emanazione di un regolamento di attuazione, che individui i requisiti e il contenuto della disciplina delle c.d. società professionali multidisciplinari, posto che l'art. 24, comma 2, della precedente legge Bersani è tuttora vigente. Anzi, la nuova normativa ha un'apparente portata abrogativa che è più restrittiva della norma contenuta nell'art. 24, comma 2, in quanto ammette società professionali multidisciplinari costituite soltanto nella forma delle società di persone. Restano, tuttavia, attuali i problemi connessi alla mancata emanazione del regolamento governativo, sui quali si è, già in passato, espressa la giurisprudenza di merito, che, per un verso ha escluso che, in mancanza del regolamento di attuazione, possano essere costituite società professionali multidisciplinari nella forma della società di capitali, in presenza di un rinvio ad un istituto non introdotto da specifica fonte normativa e, quindi, indeterminato quanto a contenuto e non valutabile come conforme al sistema (Tribunale di Milano, decreto 27.05.1998 in Giur. It., 1999, 1012) e, per altro verso, ha ritenuto legittima la costituzione di tali società nella forma delle società di persone e, particolarmente, nella forma della società semplice (Tribunale di Milano, decreto 5 giugno 1999, in Società, 1999, pag. 984). Di conseguenza, anche gli avvocati possono partecipare a società professionali multidisciplinari nella forma della società di persone, disciplinate dal codice civile, non essendo di ostacolo il divieto, da ritenersi tuttora vigente, di esercitare attività commerciali, stabilito dall'art. 3 dell'ordinamento professionale, perché tali società eserciterebbero una “impresa civile”, che secondo parte della giurisprudenza e della dottrina, rappresenterebbe un tertium genus rispetto a quella dell'impresa commerciale e di quella agricola. Deve, comunque, escludersi che a tali società possano partecipare anche soggetti non esercenti attività professionale per il disposto dell'art. 2232 c.c., che impone al prestatore d'opera di eseguire personalmente l'incarico (in tal senso, T.A.R. Lazio, sez. III, 19.05.2000, n. 4107). Il principio della personalità della prestazione, posto a presidio del rapporto fiduciario tra cliente e professionista, esclude che, in difetto di I dossier dell’Ufficio studi del Consiglio nazionale forense – n. 4/2012 158 CONSIGLIO NAZIONALE FORENSE PRESSO IL MINISTERO DELLA GIUSTIZIA Ufficio studi un'espressa e diversa previsione normativa l'incarico professionale possa essere conferito direttamente alla società professionale, ma non esclude l'imputazione del compenso alla stessa. Resta da chiedersi se il decreto Bersani recentemente convertito in legge incida sulla disciplina delle STP, di cui al d.lgs.vo 2.02.2001, n. 96, approvato in attuazione della direttiva 98/5/CE. Ed invero, l'art. 16, comma 1, del richiamato decreto legislativo dispone che «l'attività professionale di rappresentanza, assistenza e difesa in giudizio può essere esercitata in forma comune esclusivamente secondo il tipo della società tra professionisti, denominata nel seguito società tra avvocati». Pare, quindi, che la norma indicata si ponga come legge speciale, rispetto alla disciplina generale, escludendo che l'attività di rappresentanza e difesa giudiziale, che è oggetto di tutela costituzionale, possa essere esercitata in forma societaria diversa da quella delle STP. Se così fosse, l'art. 2 del decreto convertito, avendo portata generale, non potrebbe derogare la disciplina speciale e avrebbe il solo effetto di consentire l'esercizio, in forma di società, multidisciplinare della sola attività di consulenza. Quanto alle “associazioni”, sono ammesse anche associazioni temporanee, ma esse debbono essere esclusive, perché il testo in esame mantiene il divieto di partecipare a più associazioni o a più società di professionisti. In ogni caso, vi è ribadita la personale responsabilità del professionista per l'attività prestata. I dossier dell’Ufficio studi del Consiglio nazionale forense – n. 4/2012 159 CONSIGLIO NAZIONALE FORENSE PRESSO IL MINISTERO DELLA GIUSTIZIA Ufficio studi Modifiche apportate al codice deontologico forense in applicazione del D.L. 4 Luglio 2006, n. 223, convertito con modificazioni dalla legge 4 Agosto 2006 n. 248 Ispirandosi alle indicazioni della Commissione europea e alle segnalazioni della AGCM, l’art. 1 del D.L. 4 luglio 2006, n. 223, convertito con modificazioni della legge 4 agosto 2006, n. 248 (c.d. decreto Bersani) 1, sancisce che “le norme adottate recano misure necessarie ed urgenti per garantire il rispetto degli articoli 43, 49, 81, 82 e 86 del Trattato istitutivo della Comunità europea ed assicurare l'osservanza delle raccomandazioni e dei pareri della Commissione europea, dell'Autorità garante della concorrenza e del mercato e delle Autorità di regolazione e vigilanza di settore, in relazione all'improcrastinabile esigenza di rafforzare la libertà di scelta del cittadino consumatore e la promozione di assetti di mercato maggiormente concorrenziali, anche al fine di favorire il rilancio dell'economia e dell'occupazione, attraverso la liberalizzazione di attività imprenditoriali e la creazione di nuovi posti di lavoro”. L’art. 2 della stessa legge, indicando l’obiettivo di “assicurare agli utenti un’effettiva facoltà di scelta nell’esercizio dei propri diritti e di comparazione delle prestazioni offerte sul mercato” ha disposto l’abrogazione delle disposizioni legislative regolamentari che prevedono: a) l'obbligatorietà di tariffe fisse o minime ovvero il divieto di pattuire compensi parametrati al raggiungimento degli obiettivi perseguiti; b) il divieto, anche parziale, di svolgere pubblicità informativa circa i titoli e le specializzazioni professionali, le caratteristiche del servizio offerto, nonché il prezzo e i costi complessivi delle prestazioni secondo criteri di trasparenza e veridicità del messaggio il cui rispetto e' verificato dall'ordine. c) il divieto di fornire all'utenza servizi professionali di tipo interdisciplinare da parte di società di persone o associazioni tra professionisti, fermo restando che l'oggetto sociale relativo all'attività liberoprofessionale deve essere esclusivo, che il medesimo professionista non può partecipare a più di una società e che la specifica prestazione deve essere resa da uno o più soci professionisti previamente indicati, sotto la propria personale responsabilità. Il comma 2-bis del medesimo art. 2 ha sostituito il comma terzo dell’art 2233 del codice civile con la seguente disposizione: “Sono nulli, se non redatti in forma scritta, i patti conclusi tra gli avvocati e i praticanti abilitati con i loro clienti che stabiliscono i compensi professionali” . Infine, l’art. 2, al comma 3, ha previsto che “le disposizioni deontologiche e pattizie e i codici di autodiscilplina che contengono le prescrizioni di cui al comma 1”, fossero adeguate, “anche con l’adozione di misure a garanzie della qualità delle prestazioni professionali, entro il 1° gennaio 2007. In caso di mancato adeguamento, a decorrere dalla medesima data le norme in contrasto con quanto previsto dal comma 1 sono in ogni caso nulle”. Il Consiglio nazionale forense ha prontamente adempiuto all’obbligo di adeguare il codice deontologico alle disposizioni del Decreto legge n. 223 del 4 luglio 2006 (cd. DL Bersani) adottando nella seduta del 14 dicembre 2006 la necessaria delibera di modificazione del Codice deontologico 2. La presente nota è stata realizzata da Francecsa Mesiti, con la supervisione di Giuseppe Colavitti. 1 In G.U. n.153 del 04/07/2006. 2 Modifiche al codice deontologico in attuazione della legge 4 agosto 2006 n. 248 approvate dal C.N.F. nella seduta del 14 dicembre 2006 con le indicazioni emerse nel corso dell’incontro con i Presidenti dei Consigli dell’Ordine degli Avvocati del 16 dicembre 2006 e con le modifiche suggerite dall’assemblea al Teatro Capranica lo stesso 16 dicembre 2006” (v. testo a fronte in calce). I dossier dell’Ufficio studi del Consiglio nazionale forense – n. 4/2012 160 CONSIGLIO NAZIONALE FORENSE PRESSO IL MINISTERO DELLA GIUSTIZIA Ufficio studi “In particolare l’adeguamento ha riguardato tre settori incisi dalle disposizioni contenute nella legge n. 248 del 2006, che concernono l’abrogazione: a) del divieto di violare i minimi tariffari e quello di pattuire i compensi parametrati al raggiungimento di obiettivi perseguiti; b) del divieto di svolgere pubblicità informativa su titoli e specializzazioni professionali, sulle caratteristiche del servizio offerto, nonché sui costi complessivi delle prestazioni. c) del divieto di stipulare con il cliente patti di quota-lite” 3. Con riferimento all’abrogazione del divieto di violare i minimi tariffari di cui al punto a), la disposizione contenuta all’art. 43, canone V del codice deontologico che, consentiva all’avvocato di concordare onorari forfettari per le prestazioni continuative solo in caso di consulenza e assistenza stragiudiziale, purché fossero proporzionali al prevedibile impegno, è stata abrogata perché “limitava la facoltà di pattuire un compenso forfettario al solo caso dell’attività stragiudiziale e perché il suo contenuto, avrebbe potuto ritenersi in contrasto con la facoltà, espressamente vietata dal legislatore, di convenire compensi parametrati al raggiungimento del risultato perseguito” . Con riferimento all’abrogazione del divieto di convenire compensi parametrati al raggiungimento del risultato perseguito e l’abrogazione della disposizione contenuta nell’art. 2233, comma 3, del codice civile, veniva abrogato poi il canone II dell’art. 10 del vigente codice, per il quale costituiva infrazione disciplinare la stipulazione di patti attinenti al recupero crediti con soggetti che esercitano tale attività per conto di terzi. Veniva così modificato l’art. 35, “posto a tutela del rapporto di fiducia tra cliente e professionista, che al canone II imponeva all’avvocato di astenersi, dopo il conferimento del mandato, dallo stabilire con l’assistito rapporti di natura economica, patrimoniale o commerciale che potessero in qualunque modo influire sul rapporto professionale. Nella sua attuale formulazione il canone appena citato, pur mantenendo a carico del professionista, il divieto di stabilire rapporti con il cliente che ne possano limitare l’indipendenza, fa salva la disposizione prevista dall’art. 45. Quest’ultima norma è stata radicalmente modificata: è stata, infatti, integralmente abrogata la disposizione precedente, che vietava espressamente il patto di quota lite, ma consentiva la pattuizione scritta di un supplemento di compenso (il c. palmario), in caso di esito favorevole della lite, purché contenuto in limiti ragionevoli rispetto al risultato conseguito, ed è stata sostituita con una nuova formulazione sotto la rubrica “Accordi sulla definizione del compenso” che oggi consente all’avvocato di determinare il compenso parametrandolo ai risultati perseguiti e sempre che i compensi siano proporzionati all’attività svolta. Infine con riferimento all’abrogazione di cui al punto b) le modifiche hanno riguardato gli artt. 17 e 17bis del codice deontologico ammettendo la pubblicità informativa sulle caratteristiche del servizio offerto e sui costi delle prestazioni sempre rispettando i criteri di trasparenza e veridicità e affidandone il controllo all’Ordine professionale. Pertanto l’art. 17 è stato modificato prevedendo che il contenuto e la forma dell’informazione debbano essere coerenti con la finalità della tutela dell’affidamento della collettività rispondendo a criteri di trasparenza e veridicità. Inoltre i canoni II e III del medesimo articolo sono stati inseriti nell’art. 19 concernente il divieto di accaparramento della clientela. Infine, l’art. 17 bis è stato modificato nella rubrica titolata “Modalità dell’informazione” e non più “Mezzi di informazione consentiti” poiché sono state eliminate le limitazioni concernenti i mezzi di informazione 3 Vedi Consiglio nazionale forense, “Relazione sulle modifiche apportate al codice deontologico forense in applicazione del D.L. 4 luglio 2006, n. 223, convertito con modificazioni dalla legge 4 Agosto 2006, n. 248”, in www.consiglionazionaleforense.it. I dossier dell’Ufficio studi del Consiglio nazionale forense – n. 4/2012 161 CONSIGLIO NAZIONALE FORENSE PRESSO IL MINISTERO DELLA GIUSTIZIA Ufficio studi utilizzabili fermo restando il rispetto del decoro e, nell’abolizione della analitica elencazione tassativa dei mezzi di informazione consentiti ad eccezione di tutte quelle informazioni utili a fornire notizie tali da agevolare la scelta del professionista . Con delibera del 12 giugno 2008, il Consiglio ha ritenuto di apportare ulteriori modifiche al Codice deontologico forense, a seguito dei rilievi formulati dalla Autorità per la Concorrenza e il Mercato nel corso della audizione del 18 aprile 2008 nell’ambito dell’indagine conoscitiva sugli Ordini professionali avviata nel gennaio 2007. Tra le altre, interveniva nuovamente sugli artt. 17bis e 45 e precisamente: accoglieva l’invito a integrare l’art. 17bis. c.d.f., comma 2, modificandone il testo, sostituendo alla formulazione“previa comunicazione” quella “previa comunicazione tempestiva”; integrava il testo dell’art. 45 c.d.f. con la locuzione “fermo il principio disposto dall’art. 2233 del codice civile” (in grassetto nel testo a fronte). MODIFICHE AL CODICE DEONTOLOGICO in attuazione della legge 4 AGOSTO 2006 N. 248 APPROVATE DAL C.N.F. NELLA SEDUTA DEL 14 DICEMBRE 2006 e con le modifiche APPROVATE DAL C.N.F. NELLA SEDUTA DEL 12 GIUGNO 2008 ARTICOLO 10 Dovere di indipendenza CODICE DEONTOLOGICO TESTO VIGENTE con le modifiche approvate dal C.N.F. nella seduta del 27 gennaio 2006 Nell'esercizio dell'attività professionale l'avvocato ha il dovere di conservare la propria indipendenza e difendere la propria libertà da pressioni o condizionamenti esterni. I. L'avvocato non deve tener conto di interessi riguardanti la propria sfera personale. Nell'esercizio dell'attività professionale l'avvocato ha il dovere di conservare la propria indipendenza e difendere la propria libertà da pressioni o condizionamenti esterni. I. L'avvocato non deve tener conto di interessi riguardanti la propria sfera personale. II. Costituisce infrazione disciplinare il comportamento dell'avvocato che stipuli con soggetti che esercitano il recupero crediti per conto terzi patti attinenti a detta attività. ARTICOLO 17 Informazioni sull'attività professionale ARTICOLO 17 Informazioni sull'attività professionale L'avvocato può dare informazioni sulla propria attività professionale. L'avvocato può dare informazioni sulla propria attività professionale. ARTICOLO 10 Dovere di indipendenza Il contenuto e la forma dell'informazione devono Il contenuto e la forma dell'informazione devono essere coerenti con la finalità della tutela essere coerenti con la finalità della tutela dell'affidamento della collettività e rispondere a dell'affidamento della collettività. criteri di trasparenza e veridicità, il rispetto dei quali è verificato dal competente Consiglio I dossier dell’Ufficio studi del Consiglio nazionale forense – n. 4/2012 162 CONSIGLIO NAZIONALE FORENSE PRESSO IL MINISTERO DELLA GIUSTIZIA Ufficio studi dell'ordine. Quanto al contenuto, l'informazione deve essere conforme a verità e correttezza e non può avere ad oggetto notizie riservate o coperte dal segreto professionale. L'avvocato non può rivelare al pubblico il nome dei propri clienti, ancorché questi vi consentano. Quanto alla forma e alle modalità, l'informazione deve rispettare la dignità e il decoro della professione. In ogni caso, l'informazione non deve assumere i connotati della pubblicità ingannevole, elogiativa, comparativa. I - Sono consentite, a fini non lucrativi, l'organizzazione e la sponsorizzazione di seminari di studio, di corsi di formazione professionale e di convegni in discipline attinenti alla professione forense da parte di avvocati o di società o di associazioni di avvocati. II - E' consentita l'indicazione del nome di un avvocato defunto, che abbia fatto parte dello studio, purché il professionista a suo tempo lo abbia espressamente previsto o abbia disposto per testamento in tal senso, ovvero vi sia il consenso unanime dei suoi eredi. ARTICOLO 17 bis Modalità dell' informazione L'avvocato che intende dare informazione sulla propria attività professionale deve indicare: Quanto al contenuto, l'informazione deve essere conforme a verità e correttezza e non può avere ad oggetto notizie riservate o coperte dal segreto professionale. L'avvocato non può rivelare al pubblico il nome dei propri clienti, ancorché questi vi consentano. Quanto alla forma e alle modalità, l'informazione deve rispettare la dignità e il decoro della professione. In ogni caso, l'informazione non deve assumere i connotati della pubblicità ingannevole, elogiativa, comparativa. I - Sono consentite, a fini non lucrativi, l'organizzazione e la sponsorizzazione di seminari di studio, di corsi di formazione professionale e di convegni in discipline attinenti alla professione forense da parte di avvocati o di società o di associazioni di avvocati, previa approvazione del Consiglio dell'ordine del luogo di svolgimento dell'evento. II - E' vietato offrire, sia direttamente che per interposta persona, le proprie prestazioni professionali al domicilio degli utenti, nei luoghi di lavoro, di riposo, di svago e, in generale, in luoghi pubblici o aperti al pubblico. III - E' altresì vietato all'avvocato offrire, senza esserne richiesto, una prestazione personalizzata e, cioè, rivolta a una persona determinata per un specifico affare. IV - E' consentita l'indicazione del nome di un avvocato defunto, che abbia fatto parte dello studio, purché il professionista a suo tempo lo abbia espressamente previsto o abbia disposto per testamento in tal senso, ovvero vi sia il consenso unanime dei suoi eredi. ARTICOLO 17 bis Mezzi di informazione consentiti L'avvocato può dare informazioni sulla propria attività professionale utilizzando esclusivamente i seguenti mezzi: 1) la carta da lettera, i biglietti da visita e le brochures informative, previa, per queste ultime, approvazione del Consiglio dell'ordine dove lo studio ha la sede principale. In essi devono essere I dossier dell’Ufficio studi del Consiglio nazionale forense – n. 4/2012 163 CONSIGLIO NAZIONALE FORENSE PRESSO IL MINISTERO DELLA GIUSTIZIA Ufficio studi •) la denominazione dello studio, con la indicazione dei nominativi dei professionisti che lo compongono qualora l'esercizio della professione sia svolto in forma associata o societaria; •) il Consiglio dell'ordine presso il quale è iscritto ciascuno dei componenti lo studio; •) la sede principale di esercizio, le eventuali sedi secondarie ed i recapiti, con l'indicazione di indirizzo, numeri telefonici, fax, e-mail e del sito web, se attivato; •) il titolo professionale che consente all'avvocato straniero l'esercizio in Italia, o che consenta all'avvocato italiano l'esercizio all'estero, della professione di avvocato in conformità delle direttive comunitarie; Può indicare: •) i titoli accademici; •) i diplomi di specializzazione conseguiti presso gli istituti universitari; •) l'abilitazione a esercitare avanti alle giurisdizioni superiori; •) i settori di esercizio dell’attività professionale e, nell’ambito di questi, eventuali materie di attività prevalente; •) le lingue conosciute; •) il logo dello studio; •) gli estremi della polizza assicurativa per la responsabilità professionale; •) l'eventuale certificazione di qualità dello studio; l'avvocato che intenda fare menzione di una certificazione di qualità deve depositare presso il Consiglio dell'ordine il giustificativo della certificazione in corso di validità e l'indicazione completa del certificatore e del campo di applicazione della certificazione ufficialmente riconosciuta dallo Stato. indicati: •) la denominazione dello studio, con la indicazione dei nominativi dei professionisti che lo compongono qualora l'esercizio della professione sia svolto in forma associata o societaria; •) il Consiglio dell'ordine presso il quale è iscritto ciascuno dei componenti lo studio; •) la sede principale di esercizio, le eventuali sedi secondarie ed i recapiti, con l'indicazione di indirizzo, numeri telefonici, fax, e-mail e del sito web, se attivato. Possono essere indicati soltanto: •) i titoli accademici; •) i diplomi di specializzazione conseguiti presso gli istituti universitari; •) l'abilitazione a esercitare avanti alle giurisdizioni superiori; •) il titolo professionale che consente all'avvocato straniero l'esercizio in Italia, o che consenta all'avvocato italiano l'esercizio all'estero, della professione di avvocato in conformità delle direttive comunitarie; •) i settori di esercizio dell'attività professionale (civile, penale, amministrativo, tributario) e, nell'ambito di questi, eventuali materie di attività prevalente, con il limite di non più di tre materie; •) le lingue conosciute; •) il logo dello studio; •) gli estremi della polizza assicurativa per la responsabilità professionale; •) l'eventuale certificazione di qualità dello studio (l'avvocato che intenda fare menzione di una certificazione di qualità deve depositare presso il Consiglio dell'ordine il giustificativo della certificazione in corso di validità e l'indicazione completa del certificatore e del campo di applicazione della certificazione ufficialmente riconosciuta dallo Stato). 2) le targhe, di dimensioni ragionevoli, poste all'ingresso dell'immobile ove è ubicato lo studio dell'avvocato e presso la porta di accesso allo I dossier dell’Ufficio studi del Consiglio nazionale forense – n. 4/2012 164 CONSIGLIO NAZIONALE FORENSE PRESSO IL MINISTERO DELLA GIUSTIZIA Ufficio studi L'avvocato può utilizzare esclusivamente i siti web con domini propri e direttamente riconducibili a sé, allo studio legale associato o alla società di avvocati alla quale partecipa, previa comunicazione tempestiva al Consiglio dell'ordine di appartenenza della forma e del contenuto in cui è espresso. Il professionista è responsabile del contenuto del sito e in esso deve indicare i dati previsti dal primo comma. Il sito non può contenere riferimenti commerciali e/o pubblicitari mediante l'indicazione diretta o tramite banner o pop-up di alcun tipo. ARTICOLO 19 Divieto di accaparramento di clientela studio, con la sola indicazione della presenza dello studio legale, dei professionisti che lo compongono e della sua collocazione all'interno dello stabile; 3) gli annuari professionali, le rubriche telefoniche, le riviste e le pubblicazioni in materie giuridiche; 4) i siti web con domini propri e direttamente riconducibili all'avvocato, allo studio legale associato, alla società di avvocati sui quali gli stessi operano una completa gestione dei contenuti e previa comunicazione al Consiglio dell’ordine di appartenenza. Nel sito deve essere riportata l’indicazione del responsabile nonché i dati previsti dall’art. 17 e dal punto 1) dell’art. 17 bis. Il sito non può contenere riferimenti commerciali e pubblicitari mediante l'indicazione diretta o tramite banner o pop-up di alcun tipo. Possono essere indicati i dati consentiti per i mezzi previsti al precedente paragrafo 1). ARTICOLO 19 Divieto di accaparramento di clientela E' vietata ogni condotta diretta all'acquisizione di rapporti di clientela a mezzo di agenzie o procacciatori o con modi non conformi alla correttezza e decoro. E' vietata l'offerta di prestazioni professionali a terzi e in genere ogni attività diretta all'acquisizione di rapporti di clientela, a mezzo di agenzie o procacciatori o altri mezzi illeciti. I. L'avvocato non deve corrispondere ad un collega, o ad un altro soggetto, un onorario, una provvigione o qualsiasi altro compenso quale corrispettivo per la presentazione di un cliente. II. Costituisce infrazione disciplinare l'offerta di omaggi o prestazioni a terzi ovvero la corresponsione o la promessa di vantaggi per ottenere difese o incarichi. III - E' vietato offrire, sia direttamente che per interposta persona, le proprie prestazioni professionali al domicilio degli utenti, nei luoghi di lavoro, di riposo, di svago e, in generale, in luoghi pubblici o aperti al pubblico. IV - E' altresì vietato all'avvocato offrire, senza esserne richiesto, una prestazione personalizzata e, cioè, rivolta a una persona determinata per un specifico affare. ARTICOLO 35 I. L'avvocato non deve corrispondere ad un collega, o ad un altro soggetto, un onorario, una provvigione o qualsiasi altro compenso quale corrispettivo per la presentazione di un cliente. II. Costituisce infrazione disciplinare l'offerta di omaggi o prestazioni a terzi ovvero la corresponsione o la promessa di vantaggi per ottenere difese o incarichi. ARTICOLO 35 I dossier dell’Ufficio studi del Consiglio nazionale forense – n. 4/2012 165 CONSIGLIO NAZIONALE FORENSE PRESSO IL MINISTERO DELLA GIUSTIZIA Ufficio studi Rapporto di fiducia Rapporto di fiducia Il rapporto con la parte assistita è fondato sulla fiducia. I. L'incarico deve essere conferito dalla parte assistita o da altro avvocato che la difenda. Qualora sia conferito da un terzo, che intenda tutelare l'interesse della parte assistita ovvero anche un proprio interesse, l'incarico può essere accettato soltanto con il consenso della parte assistita. II. L’avvocato deve astenersi, dopo il conferimento del mandato, dallo stabilire con l’assistito rapporti di natura economica, patrimoniale o commerciale che in qualunque modo possano influire sul rapporto professionale, salvo quanto previsto nell’art. 45. ARTICOLO 43 Richiesta di pagamento Il rapporto con la parte assistita è fondato sulla fiducia. I. L'incarico deve essere conferito dalla parte assistita o da altro avvocato che la difenda. Qualora sia conferito da un terzo, che intenda tutelare l'interesse della parte assistita ovvero anche un proprio interesse, l'incarico può essere accettato soltanto con il consenso della parte assistita. II. L’avvocato deve astenersi, dopo il conferimento del mandato, dallo stabilire con l’assistito rapporti di natura economica, patrimoniale o commerciale che in qualunque modo possano influire sul rapporto professionale. Durante lo svolgimento del rapporto professionale l'avvocato può chiedere la corresponsione di anticipi ragguagliati alle spese sostenute ed a quelle prevedibili e di acconti sulle prestazioni professionali, commisurati alla quantità e complessità delle prestazioni richieste per lo svolgimento dell'incarico. I - L'avvocato deve tenere la contabilità delle spese sostenute e degli acconti ricevuti ed è tenuto a consegnare, a richiesta del cliente, la nota dettagliata delle somme anticipate e delle spese sostenute per le prestazioni eseguite e degli onorari per le prestazioni svolte. II - L'avvocato non deve richiedere compensi manifestamente sproporzionati all'attività svolta. III - L'avvocato non può richiedere un compenso maggiore di quello già indicato, in caso di mancato spontaneo pagamento, salvo che ne abbia fatto espressa riserva. IV - L'avvocato non può condizionare al riconoscimento dei propri diritti o all'adempimento di prestazioni professionali il versamento alla parte assistita delle somme riscosse per conto di questa. Durante lo svolgimento del rapporto professionale l'avvocato può chiedere la corresponsione di anticipi ragguagliati alle spese sostenute ed a quelle prevedibili e di acconti sulle prestazioni professionali, commisurati alla quantità e complessità delle prestazioni richieste per lo svolgimento dell'incarico. I - L'avvocato deve tenere la contabilità delle spese sostenute e degli acconti ricevuti ed è tenuto a consegnare, a richiesta del cliente, la nota dettagliata delle somme anticipate e delle spese sostenute per le prestazioni eseguite e degli onorari per le prestazioni svolte. II - L'avvocato non deve richiedere compensi manifestamente sproporzionati all'attività svolta. III - L'avvocato non può richiedere un compenso maggiore di quello già indicato, in caso di mancato spontaneo pagamento, salvo che ne abbia fatto espressa riserva. IV - L'avvocato non può condizionare al riconoscimento dei propri diritti o all'adempimento di prestazioni professionali il versamento alla parte assistita delle somme riscosse per conto di questa. V - E' consentito all'avvocato concordare onorari forfettari per le prestazioni continuative solo in caso di consulenza e assistenza stragiudiziale, purché siano proporzionali al prevedibile impegno. (eliminato) ARTICOLO 43 Richiesta di pagamento I dossier dell’Ufficio studi del Consiglio nazionale forense – n. 4/2012 166 CONSIGLIO NAZIONALE FORENSE PRESSO IL MINISTERO DELLA GIUSTIZIA Ufficio studi ARTICOLO 45 Accordi sulla definizione del compenso ARTICOLO 45 Divieto di patto di quota lite E' consentito all'avvocato pattuire con il cliente compensi parametrati al raggiungimento degli obiettivi perseguiti, fermo il divieto dell'articolo 1261 c.c. e sempre che i compensi siano proporzionati all'attività svolta, fermo il principio disposto dall’art. 2233 del Codice civile. E' vietata la pattuizione diretta ad ottenere , a titolo di corrispettivo della prestazione professionale, una percentuale del bene controverso ovvero una percentuale rapportata al valore della lite. I. E' consentita la pattuizione scritta di un supplemento di compenso, in aggiunta a quello previsto, in caso di esito favorevole della lite, purché sia contenuto in limiti ragionevoli e sia giustificato dal risultato conseguito. I dossier dell’Ufficio studi del Consiglio nazionale forense – n. 4/2012 167 CONSIGLIO NAZIONALE FORENSE PRESSO IL MINISTERO DELLA GIUSTIZIA Ufficio studi Professioni e concorrenza: la deliberazione Antitrust Autorità garante della concorrenza e del mercato, Indagine conoscitiva IC34 relativa al settore degli ordini professionali. Provvedimento n. 19435 del 15 gennaio 2009 Omissis CONCLUSIONI Il ruolo degli ordini e la concorrenza nei servizi professionali 320. In passato alcuni ordini professionali, tra cui l’Ordine degli architetti, l’Ordine degli avvocati e l’Ordine notarile, si erano mostrati disponibili ad introdurre nei rispettivi codici deontologici principi e regole proconcorrenziali1. Dall’indagine svolta è emerso, invece, che l’apertura al cambiamento rilevata nel 2005, principalmente dagli ordini sopra menzionati, è stata sostituita da un prevalente atteggiamento di chiusura nei confronti delle esigenze di modernizzazione imposte a livello legislativo e richieste, da oltre dieci anni, dall’orientamento antitrust nazionale e comunitario. Cambiamento richiesto da ultimo dalla citata Direttiva Servizi che dovrà essere recepita entro la fine del 2009 e che prevede l’obbligo di conformare i codici di condotta ai principi comunitari; la medesima Direttiva inoltre invita gli Stati membri ad “incoraggiare gli operatori del settore ad elaborare, nel rispetto del diritto comunitario, codici di condotta a livello comunitario”. 321. Come noto, gli effetti del mancato adeguamento ai principi concorrenziali in materia di servizi professionali da parte degli ordini e collegi professionali coinvolti nell’indagine hanno una duplice rilevanza giuridica. Sotto il profilo civilistico, il mancato adeguamento (che sarebbe dovuto avvenire entro il 1° gennaio 2007) delle disposizioni deontologiche ai principi sanciti nell’art. 2, comma 1, della legge Bersani determina, ai sensi dell’art. 2, comma 3, della medesima legge, la nullità di quelle disposizioni deontologiche che risultano in contrasto con le previsioni del citato art. 2, comma 1, della legge Bersani. Mentre le disposizioni regolamentari e legislative (tra cui ad esempio la legge n. 175/92 che regolamentava l’attività pubblicitaria dei medici) non conformi ai principi sanciti nel citato art. 2, risultano abrogate ai sensi dell’art. 2, comma 1, della legge Bersani, per incompatibilità con le disposizioni previste nella disposizione da ultimo citata. Sotto il profilo antitrust, le previsioni contenute nei codici deontologici (evidenziate nel capitolo secondo) valutate nell’ambito dell’indagine conoscitiva sotto il profilo antitrust con riguardo ai parametri della necessarietà e della proporzionalità, anche in contraddittorio con i rappresentati degli ordini e collegi coinvolti - producono l’effetto di restringere ingiustificatamente la concorrenza tra professionisti. Al fine di rendere palese l’applicabilità dei principi antitrust in materia di servizi professionali, sono stati enucleati i 1 Cfr. segnalazione AS298 “Disposizioni concernenti le libere professioni” dell’aprile 2005. I dossier dell’Ufficio studi del Consiglio nazionale forense – n. 4/2012 168 CONSIGLIO NAZIONALE FORENSE PRESSO IL MINISTERO DELLA GIUSTIZIA Ufficio studi parametri e criteri ai quali dovrebbero essere conformate le norme inserite nei codici di autoregolamentazione (cfr. capitolo terzo). 322. L’indagine svolta ha rivelato, in particolare, che la maggioranza degli organismi professionali analizzati appaiono particolarmente restii ad abbandonare la nozione di decoro, alla quale continuano ad ancorare la determinazione del compenso e i limiti dell’attività pubblicitaria dei servizi professionali. Come si è illustrato nei capitoli precedenti, il rispetto del parametro del decoro professionale nella determinazione dei compensi e nella diffusione dell’attività pubblicitaria dei servizi professionali produce l’effetto di sancire l’obbligatorietà dei minimi tariffari che garantirebbero una prestazione decorosa 2 e di limitare la scelta del contenuto delle pubblicità e i mezzi di diffusione, con il risultato di vietare tutti i mezzi e i contenuti che l’ordine ritiene non decorosi. 323. Posti gli effetti limitativi della concorrenza derivanti dall’utilizzo della nozione di decoro e visto che tale nozione è utilizzata in molti dei codici analizzati sia come parametro per la determinazione dei compensi (così medici e odontoiatri, psicologi, geologi, ingegneri) sia come limite dell’attività pubblicitaria dei professionisti (così avvocati, notai, medici e odontoiatri, architetti, geologi), l’Autorità ritiene necessario evidenziare, in primo luogo, come tale nozione dovrebbe essere inserita nei codici di autoregolamentazione esclusivamente come elemento che incentivi la concorrenza tra professionisti e rafforzi i doveri di correttezza professionale. In tale ottica, la nozione di decoro utilizzata in ambito deontologico dovrebbe mirare a salvaguardare l’etica professionale, ossia a garantire il corretto espletamento della professione, non potendo invece informare i codici deontologici nelle parti relative all’iniziativa economica dei professionisti ovvero ai rapporti economici con gli utenti. Secondo tale prospettiva, l’Autorità auspica, pertanto, che la nozione di decoro sia utilizzata nei codici di condotta come principio generale dell’agire del professionista, potendo essere volta, a titolo esemplificativo, a garantire lo svolgimento diligente ed esaustivo delle prestazioni professionali richieste, la coscienziosa preparazione tecnica, la disponibilità all’aggiornamento continuo anche dei collaboratori e dipendenti, l’efficiente organizzazione dell’équipe professionale e la correttezza professionale nei confronti dei colleghi e degli utenti. Là dove, invece, la nozione di decoro regola i comportamenti economici dei professionisti, quali la determinazione del compenso e la diffusione della pubblicità professionale, il rischio è che i principi di etica professionale vengano utilizzati non già per la tutela di interessi generali, ma per la difesa di posizioni acquisite, ossia per cristallizzare le posizioni di potere economico di ciascun professionista con conseguente disincentivo a prestare servizi di qualità migliore e a prezzi più bassi. Nei casi in cui la nozione di decoro sia utilizzata per limitare la concorrenza tra professionisti, l’Autorità evidenzia, dunque, un uso distorto di tale nozione e la sua contrarietà al diritto della concorrenza oltre che al dettato della legge Bersani, come illustrato nei capitoli precedenti. Nello stesso senso , l’Autorità osserva come il rinvio formale all’art. 2233, comma 2, cod. civ. (“la misura del compenso deve essere adeguata all’importanza dell’opera e al decoro della professione”), effettuato in diversi codici deontologici relativamente alla determinazione del compenso, dovrebbe essere accompagnato, come già detto, dal rinvio alla innovazione introdotta dall’art. 2 della legge Bersani che ha abolito l’obbligatorietà delle tariffe fisse e minime. 2 Si precisa peraltro che possono essere ammesse deroghe all’applicazione dei principi antitrust solo con riguardo a determinate discipline deontologiche in concreto individuate nella misura in cui ne risulti accertata l’effettiva funzionalità alla tutela di interessi generali sulla scorta del test di proporzionalità. A tal riguardo, si ricorda quanto già affermato circa la portata della sentenza Arduino (Corte di giustizia CE, 19 febbraio 2002, C35/99), con cui la Corte di giustizia si è pronunciata, in sede pregiudiziale, sull’imputabilità allo Stato italiano del tariffario forense. Come noto, in tale sentenza il giudice comunitario si è limitato ad affermare l’assenza di delega da parte dello Stato italiano ad operatori privati di svolgimento di pubbliche funzioni e non si è espresso sulla funzionalità delle tariffe al perseguimento di interessi generali. I dossier dell’Ufficio studi del Consiglio nazionale forense – n. 4/2012 169 CONSIGLIO NAZIONALE FORENSE PRESSO IL MINISTERO DELLA GIUSTIZIA Ufficio studi In merito alla valenza del citato art. 2233, comma 2, cod. civ., l’Autorità sottolinea che la disposizione in questione si limita a disciplinare rapporti di tipo privatistico tra le parti di un contratto e non attribuisce alcun potere agli ordini in termini di verifica della corrispondenza del compenso richiesto al decoro della professione e all’importanza dell’opera. 324. L’indagine svolta ha fatto emergere come l’entrata in vigore dell’art. 30 del decreto legislativo n. 249/2006 successivamente alla entrata in vigore dell’art. 2 della legge di conversione n. 248/2006 potrebbe indurre erroneamente a ritenere che non sia applicabile ai notai il citato art. 2, e quindi la liberalizzazione in tema di servizi professionali introdotta con la riforma Bersani. Si ricorda che il succitato art. 30 ha riformulato, senza apportarvi significative modifiche, l’art. 147 della legge notarile n. 89/1913, che vieta la riduzione degli onorari e dei compensi per le prestazioni notarili. Sul punto si ricorda che, come rilevato nel capitolo quarto, l’Autorità, al fine di fugare ogni dubbio circa l’applicabilità ai notai della riforma Bersani di cui si discute, auspica un intervento del legislatore volto a rimuovere il citato art. 30. L’Autorità auspica, inoltre, che il legislatore - alla stregua di interventi già realizzati negli ultimi anni, tra cui, ad esempio, la liberalizzazione del passaggio di proprietà degli autoveicoli, motoveicoli e imbarcazioni intervenga anche per rimuovere le riserve di attività tutte le volte in cui l’affidamento in esclusiva di una determinata attività non sia giustificato dal perseguimento di un interesse generale la cui tutela non potrebbe essere altrimenti garantita. Nell’ottica di favorire la più ampia liberalizzazione dei servizi professionali anche con riguardo all’accesso delle professioni, è auspicabile che il legislatore preveda, in relazione alle specifiche esigenze di tutela che si manifestano in concreto, l’istituzione di corsi universitari che consentano di conseguire direttamente l’abilitazione all’esercizio della professione. Nella medesima prospettiva il periodo di tirocinio dovrebbe essere proporzionato alle esigenze di apprendimento pratico delle diverse professioni e dovrebbe poter essere svolto, ove ciò si ritenga in concreto possibile, nell’ambito degli stessi corsi di studio. Infine, sarebbe opportuno che gli organi di governo degli ordini non siano più espressione esclusiva degli appartenenti ma siano composti anche da soggetti estranei all’ordine. 325. L’Autorità ricorda, peraltro, come la versione originaria dell’art. 2, comma 1, lettera a), contenuta nel decreto legge Bersani, precedente alla conversione in legge, prevedeva l’abrogazione non già dell’obbligatorietà delle tariffe minime o fisse, ma direttamente delle stesse tariffe. La disposizione originaria determinava, quindi, la rimozione delle tariffe minime e fisse, mentre la norma attualmente vigente, sancendo l’abrogazione della sola obbligatorietà, implica il permanere della vigenza delle tariffe le quali, pur prive di obbligatorietà, possono essere considerate come riferimento, raccomandazione o orientamento di prezzi per i professionisti, potendo quindi, secondo il diritto antitrust, costituire intese restrittive della concorrenza. 326. Parimenti, con riferimento alla disciplina della pubblicità di cui all’art. 2, comma 1, lettera b), della legge Bersani, si è detto come la disciplina originariamente prevista nel decreto legge Bersani (precedentemente alla conversione in legge) non attribuiva agli ordini alcun potere di verifica circa la trasparenza e veridicità della pubblicità dei professionisti, in linea con i principi concorrenziali. L’Autorità auspica un intervento del legislatore volto ad emendare la legge Bersani nella parte relativa alla determinazione del compenso professionale, prevedendo l’abolizione delle tariffe minime o fisse, e nella parte concernente l’attività pubblicitaria, abrogando il potere degli ordini in merito di verifica della trasparenza e veridicità della pubblicità. I dossier dell’Ufficio studi del Consiglio nazionale forense – n. 4/2012 170 CONSIGLIO NAZIONALE FORENSE PRESSO IL MINISTERO DELLA GIUSTIZIA Ufficio studi 327. Con riguardo alla disciplina deontologica relativa alla costituzione di società multidisciplinari, l’Autorità fa presente come il disposto di cui all’art. 2, comma 1, lettera c), della legge Bersani allo stato, pur in assenza di una disciplina organica della materia, consenta ai professionisti di scegliere tra le forme societarie attualmente disponibili quella che ritengono più congeniale all’erogazione dei propri servizi e che non vi sono ragioni per precludere l’esercizio della professione nella forma delle società di capitali. L’Autorità auspica pertanto che l’autoregolamentazione deontologica rispetti il principio secondo cui, in seguito alla abrogazione del divieto contenuto nella legge 23 novembre 1939 n. 1815, i professionisti sono liberi di fornire all’utenza servizi professionali di tipo interdisciplinare attraverso società di persone e/o di capitali o associazioni tra gli stessi. 329. Con riguardo alla materia della formazione dei professionisti, si è sottolineato come perplessità di natura antitrust sorgano qualora ordini o collegi, nell’imporre per via deontologica l’obbligo di formazione, riservino a sé stessi la gestione degli eventi formativi ovvero nei casi in cui attribuiscano alle rispettive fondazioni vantaggi concorrenziali rispetto ad altri organizzatori di eventi, adottando, in sede di accreditamento, ad esempio, trattamenti differenziati per gli eventi offerti da terzi ovvero decidendo arbitrariamente l’attribuzione o meno dei crediti a tali eventi. Per evitare il verificarsi di tali distorsioni della concorrenza nel mercato della fornitura di servizi formativi professionali, l’Autorità ritiene necessario che gli ordini e i collegi assicurino che i sistemi formativi contemplino offerte di eventi provenienti da più soggetti, prevedendo, altresì, che la regolamentazione della formazione stabilisca criteri predefiniti, oggettivi e non discriminatori sulla cui base accreditare gli eventi formativi. In linea più generale, l’Autorità ritiene che la promozione della formazione da parte degli ordini professionali non sia in sé sufficiente a garantire la qualità delle prestazioni, dovendo essa essere assicurata innanzitutto dalla predisposizione di standard minimi di qualità, tra cui, ad esempio, l’adozione di best practice. Sulla base dell’analisi svolta nell’ambito dell’indagine conoscitiva riguardante gli ordini e i collegi rappresentativi delle professioni di architetto, avvocato, commercialista ed esperto contabile, consulente del lavoro, farmacista, geologo, geometra, giornalista e pubblicista, ingegnere, medico e odontoiatra, notaio, perito industriale, nonché psicologo, l’Autorità intende non soltanto ricordare, come illustrato nei capitoli secondo e terzo, la vigenza di discipline di fonte deontologica ingiustificatamente restrittive della concorrenza e contrastanti con il dettato della legge Bersani, ma formulare anche alcune considerazioni in merito al ruolo degli ordini e della regolamentazione deontologica e sul futuro sviluppo del sistema ordinisitico che i principi concorrenziali oggi impongono3. L’Autorità auspica, in linea con l’orientamento comunitario in materia di servizi professionali, che gli ordini, in coerenza con la loro missione di enti preposti a garantire la qualità dei servizi professionali, abbandonino l’attitudine a regolare le attività di tipo economico dei propri iscritti. 3 Sul punto si ricorda che la tutela della concorrenza vincola l’operato degli Stati membri dell’Unione europea, i quali, in particolare a far data dall’entrata in vigore del Trattato di Maastricht, sono tenuti ad orientare le proprie politiche economiche al rispetto della libera concorrenza (cfr. in particolare l’art. 4, comma 1, del Trattato dell’Unione europea secondo cui “Ai fini enunciati all’articolo 2, l’azione degli Stati membri e della Comunità comprende, alle condizioni e secondo il ritmo previsti dal presente trattato, l’adozione di una politica economica che è fondata sullo stretto coordinamento delle politiche degli Stati membri, sul mercato interno e sulla definizione di obiettivi comuni, condotta conformemente al principio di un’economia di mercato aperta e in libera concorrenza” e l’art. 98 secondo cui “Gli Stati membri attuano la loro politica economica allo scopo di contribuire alla realizzazione degli obiettivi della Comunità definiti all’articolo 2 e nel contesto degli indirizzi di massima di cui all’articolo 99, paragrafo 2. Gli Stati membri e la Comunità agiscono nel rispetto dei principi di un’economia di mercato aperta e in libera concorrenza, favorendo un’efficace allocazione delle risorse, conformemente ai principi di cui all’articolo 4”. I dossier dell’Ufficio studi del Consiglio nazionale forense – n. 4/2012 171 CONSIGLIO NAZIONALE FORENSE PRESSO IL MINISTERO DELLA GIUSTIZIA Ufficio studi L’indagine ha confermato, infatti, la tendenza a far rientrare nella potestà deontologica aspetti spiccatamente regolatori dell’esercizio delle professioni, che non possono essere confusi con le questioni di ordine etico rilevanti per la fiducia dei terzi nei professionisti e negli organismi di controllo deontologico degli stessi. Si ritiene opportuno ribadire, dunque, che gli organismi di controllo deontologico dovrebbero piuttosto indirizzare la propria attività regolatoria principale verso la promozione della qualità delle prestazioni professionali, mediante, ad esempio, la formazione continua e l’adozione di best practice, a vantaggio non solo degli utenti ma degli stessi professionisti. 330. Infine, l’Autorità intende richiamare l’attenzione sull’assoggettabilità al diritto della concorrenza dei professionisti e delle delibere degli organismi rappresentativi dei medesimi in quanto delibere di associazioni di imprese, posto che l’indagine ha mostrato come il fondamento ideologico della vigenza delle limitazioni relative alla determinazione del compenso e dell’attività pubblicitaria dei professionisti, nonché delle restrizioni concernenti la costituzione delle società multidisciplinari appare ancora oggi risiedere nel mancato riconoscimento della natura imprenditoriale dell’attività svolta dai professionisti. Al fine di chiarire la rilevanza giuridica del diritto antitrust anche per i servizi professionali, non è superfluo ricordare che il diritto comunitario non conosce deroghe al principio secondo cui l’attività professionale, nella misura in cui ha una valenza economica, è attività di impresa, quale che sia la professione intellettuale coinvolta, a prescindere, cioè, dalla natura complessa ovvero tecnica dei servizi forniti e il rango dei valori a cui, in alcuni casi, si collega4. Tale posizione, consolidata a livello comunitario e nazionale, è stata peraltro avallata dalla stessa Corte costituzione nella citata sentenza n. 443/2007, la quale richiama e fa proprio l’orientamento fondamentale della Commissione europea in tema applicazione della disciplina della concorrenza ai servizi professionali. 331. In conclusione, l’Autorità auspica, in primo luogo, che gli ordini e i collegi interessati rimuovano o modifichino le disposizioni deontologiche analizzate nell’ambito della presente indagine, considerate ingiustificatamente restrittive della concorrenza tra professionisti, in modo che le stesse siano rese conformi ai principi e criteri già indicati (cfr. capitolo terzo), al fine di introdurre principi concorrenziali nei codici di autoregolamentazione analizzati nella presente indagine. In secondo luogo, l’Autorità, ai sensi dell’art. 21 della legge n. 287/90, auspica che siano intrapresi interventi di natura legislativa volti a rafforzare la concorrenza nei servizi professionali a) mediante il ripristino delle disposizioni originariamente contenute nel decreto legge Bersani n. 223/2006, precedentemente alla conversione in legge dello stesso, che prevedevano l’abolizione diretta delle tariffe minime o fisse e che non attribuivano agli organismi di controllo deontologico alcun potere di verifica sui messaggi pubblicitari diffusi dai professionisti e b) mediante la rimozione delle disposizioni di cui all’art. 30 del Decreto Legislativo n. 249/2006, che ha riformulato, senza apportarvi sostanziali modifiche, l’art. 147 della legge n. 89/1913 in materia di servizi notarili. 4 Cfr. le sentenze su medici (Pavlov, 12 settembre 2000, C-180-184/98, punto 77), sugli spedizionieri doganali (Commissione c. Italia, 18 giugno 1998, C-35/96, punto 36), sugli avvocati (Wouters, 19 febbraio 2002, C-309/99, punti 44-49, e Arduino, 19 febbraio 2002, C-35/99); per la giurisprudenza nazionale si segnala che tale principio non è stato mai messo in dubbio a partire dal TAR del 12 gennaio 2000, relativa al caso I220 “Consigli nazionali dei ragionieri e periti commerciali e dei dottori commercialisti”. I dossier dell’Ufficio studi del Consiglio nazionale forense – n. 4/2012 172 CONSIGLIO NAZIONALE FORENSE PRESSO IL MINISTERO DELLA GIUSTIZIA Ufficio studi Corte costituzionale, sentenza 21 dicembre 2007, n. 443 Omiss Considerato in diritto 1. - La Regione Veneto e la Regione Siciliana hanno promosso questioni di legittimità costituzionale di numerose disposizioni del decreto-legge 4 luglio 2006, n. 223 (Disposizioni urgenti per il rilancio economico e sociale, per il contenimento e la razionalizzazione della spesa pubblica, nonché interventi in materia di entrate e di contrasto all'evasione fiscale), e, tra queste, dell'art. 2, nel testo originario ed in quello risultante dalle modifiche apportate, in sede di conversione, dalla legge 4 agosto 2006, n. 248, per violazione dell'art. 117, terzo comma, della Costituzione. 2. - Riservata a separate pronunce la decisione sull'impugnazione delle altre disposizioni contenute nel decreto-legge n. 223 del 2006, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 248 del 2006, vengono in esame in questa sede le questioni relative all'art. 2. I giudizi possono essere riuniti e decisi con un'unica sentenza per la coincidenza dell'oggetto delle singole questioni e del parametro evocato. 3. - Preliminarmente, deve essere dichiarata l'inammissibilità delle questioni relative all'art. 2 del decretolegge n. 223 del 2006, per violazione degli artt. 3, 114, 117, primo comma, e 120 Cost., sollevate dalla Regione Siciliana nella memoria integrativa depositata in prossimità dell'udienza pubblica. Tali censure, infatti, sono state formulate per la prima volta nella memoria sopra citata, risultando pertanto inammissibili perché tardivamente proposte (da ultimo, sentenza n. 246 del 2006). 4. - Non può essere accolta l'eccezione di inammissibilità, sollevata dall'Avvocatura dello Stato, delle questioni, promosse dalla Regione Veneto con il ric. n. 96 del 2006, riguardanti le norme del decreto-legge successivamente modificate dalla legge di conversione. Secondo la difesa erariale, la conversione del decreto in legge avrebbe determinato l'«inammissibilità sopravvenuta» delle suddette questioni o la «cessazione della materia del contendere». A prescindere dalla genericità dell'eccezione, che non indica le norme modificate e l'entità delle relative modifiche, questa Corte ritiene debbano considerarsi assorbite le censure al testo originario di un decreto-legge quando le stesse vengano rivolte alle corrispondenti disposizioni della legge di conversione, nell'ipotesi che vi sia identità testuale tra di esse (sentenza n. 417 del 2005). Nella fattispecie, le disposizioni contenute nella legge di conversione apportano al testo originario alcune varianti stilistiche ed aggiungono allo stesso nuove determinazioni normative, che lo integrano e lo specificano, senza alterarne la sostanza prescrittiva. Ne segue che le questioni sollevate nei confronti delle norme originarie del decreto-legge si attagliano anche alle norme corrispondenti della legge di conversione. 5. - La Regione Siciliana censura le norme impugnate per violazione dell'art. 117, terzo comma, Cost., senza fornire alcuna motivazione sull'applicabilità di tale disposizione costituzionale ad una Regione a statuto speciale come la Sicilia. Tuttavia, in considerazione dell'assenza nello statuto siciliano della materia «professioni», si deve ritenere implicita l'operatività dell'art. 10 della legge costituzionale 18 ottobre 2001, n. 3 (Modifiche al titolo V della parte seconda della Costituzione), che rende utilizzabile nel presente giudizio il parametro costituzionale evocato dalla ricorrente. Si deve inoltre disattendere l'eccezione della difesa erariale circa l'inammissibilità del ricorso della Regione Siciliana, fondata sulla presunta inapplicabilità della normativa impugnata ad una Regione a statuto speciale, per effetto della clausola di salvaguardia contenuta nel comma 1-bis dell'art. 1 del decreto-legge n. 223 del 2006, introdotto dalla legge di conversione n. 248 del 2006. Tale clausola, per la sua genericità e per il suo riferirsi ad una serie eterogenea di disposizioni comprese nello stesso atto legislativo, non è idonea ad I dossier dell’Ufficio studi del Consiglio nazionale forense – n. 4/2012 173 CONSIGLIO NAZIONALE FORENSE PRESSO IL MINISTERO DELLA GIUSTIZIA Ufficio studi escludere il sindacato di legittimità costituzionale sulle norme oggetto di impugnazione, ritenute dalla Regione ricorrente pienamente applicabili nel proprio territorio (ex plurimis, tra le più recenti, sentenze n. 179, n. 165 e n. 162 del 2007). 6. - La questione di legittimità costituzionale della lettera a) del comma 1 dell'art. 2 del decreto-legge n. 223 del 2006, nel testo originario ed in quello modificato dalla legge di conversione n. 248 del 2006, non è fondata. 6.1. - La norma sopra richiamata, nell'abrogare le disposizioni che prevedono «l'obbligatorietà di tariffe fisse o minime ovvero il divieto di pattuire compensi parametrati al raggiungimento degli obiettivi perseguiti», tende a stimolare una maggiore concorrenzialità nell'ambito delle attività libero-professionali e intellettuali, offrendo all'utente una più ampia possibilità di scelta tra le diverse offerte, maggiormente differenziate tra loro, con la nuova normativa, sia per i costi che per le modalità di determinazione dei compensi. Essa, pertanto, attiene alla materia «tutela della concorrenza», riservata alla competenza legislativa esclusiva dello Stato dall'art. 117, secondo comma, lettera e), Cost. 6.2. - Pur se il presente giudizio concerne in modo esclusivo la presunta lesione di competenze costituzionalmente garantite delle Regioni, giova notare che la conclusione di cui al paragrafo precedente trova conferma in sede comunitaria. Con particolare riferimento alle restrizioni alla concorrenza nel settore delle professioni, si deve, infatti, segnalare la Relazione sulla concorrenza nei servizi professionali presentata dalla Commissione il 9 febbraio 2004 [Com(2004)83]. Il 5 settembre 2005, la Commissione ha presentato il seguito della suddetta Relazione [Com(2005)405], in cui si giunge alla conclusione, tra l'altro, che gli Stati membri dovrebbero avviare un processo di revisione delle restrizioni esistenti, con riferimento sia alle tariffe fisse, sia alle limitazioni di pubblicità. In esito a tale relazione, il Parlamento europeo, il 12 ottobre 2006, ha approvato una risoluzione con la quale, tra l'altro, si invita la Commissione ad approfondire l'analisi delle differenze esistenti - in riferimento all'apertura del mercato - tra le diverse categorie professionali di ciascuno Stato membro, e, sul presupposto che l'obbligatorietà di tariffe fisse o minime e il divieto di pattuire compensi legati al risultato raggiunto potrebbero costituire un ostacolo alla qualità dei servizi e alla concorrenza, si invitano gli Stati membri ad adottare misure meno restrittive e più adeguate rispetto ai principi di non discriminazione, necessità e proporzionalità. Con specifico riguardo alle professioni legali ed all'interesse generale al funzionamento dei sistemi giuridici, il Parlamento europeo ha adottato, il 23 marzo 2006, una risoluzione, nella quale si riconosce che «le tabelle degli onorari o altre tariffe obbligatorie» non violano gli artt. 10 e 81 del Trattato, purché la loro adozione sia giustificata dal perseguimento di un legittimo interesse pubblico. Il medesimo orientamento emerge dalla giurisprudenza della Corte di giustizia delle Comunità europee. Quest'ultima, nella sentenza 5 dicembre 2006 (cause riunite Cipolla C-94/2004, Capodarte e Macrino, C202/2004), ha statuito che «il divieto di derogare convenzionalmente ai minimi tariffari, come previsto dalla legislazione italiana, può rendere più difficile l'accesso degli avvocati stabiliti in uno Stato membro diverso dalla Repubblica italiana al mercato italiano dei servizi legali, ed è in grado quindi di ostacolare l'esercizio delle loro attività di prestazione di servizi in quest'ultimo Stato membro. Tale divieto si rivela pertanto una restrizione ai sensi dell'art. 49 CE». 6.3. - Una volta chiarita l'appartenenza delle norme censurate alla materia «tutela della concorrenza», diventa superfluo soffermarsi sul quesito se le stesse abbiano carattere di principio o configurino una disciplina di dettaglio. Questa Corte ha già precisato che le competenze esclusive statali, che si presentino come trasversali, «incidono naturalmente, nei limiti della loro specificità e dei contenuti normativi che di esse possano definirsi propri, sulla totalità degli ambiti materiali entro i quali si applicano» (sentenza n. 80 del 2006). Anche una disposizione particolare e specifica, purché orientata alla tutela della concorrenza, si pone I dossier dell’Ufficio studi del Consiglio nazionale forense – n. 4/2012 174 CONSIGLIO NAZIONALE FORENSE PRESSO IL MINISTERO DELLA GIUSTIZIA Ufficio studi come legittima esplicazione della potestà legislativa esclusiva dello Stato in subiecta materia. Se si ritenessero legittime le norme a tutela della concorrenza - o riguardanti altra materia di potestà legislativa esclusiva - a condizione che le stesse abbiano un carattere generale o di principio, si finirebbe con il confondere il secondo e il terzo comma dell'art. 117 Cost., ispirati viceversa ad un diverso criterio sistematico di riparto delle competenze. Ciè è ancor più evidente in materie, come la «tutela della concorrenza» o la «tutela dell'ambiente», contrassegnate più che da una omogeneità degli oggetti delle diverse discipline, dalla forza unificante della loro funzionalizzazione finalistica, con i limiti oggettivi di proporzionalità ed adeguatezza, più volte indicati da questa Corte (da ultimo, sentenze n. 430 e n. 401 del 2007). Una illegittima invasione della sfera di competenza legislativa costituzionalmente garantita alle Regioni, frutto di eventuale dilatazione oltre misura dell'interpretazione delle materie trasversali, può essere evitata non - come prospettato dalle ricorrenti - tramite la distinzione tra norme di principio e norme di dettaglio, ma con la rigorosa verifica della effettiva funzionalità delle norme statali alla tutela della concorrenza. Quest'ultima infatti, per sua natura, non può tollerare differenziazioni territoriali, che finirebbero per limitare, o addirittura neutralizzare, gli effetti delle norme di garanzia. Come si è visto prima, le due norme di cui alla lettera a) del comma 1 dell'art. 2 del decreto-legge n. 223 del 2006 possono essere entrambe ricondotte alla materia in questione e quindi sono esenti dalle censure avanzate dalle ricorrenti. 7. - La questione relativa alla lettera b) del comma 1 dell'art. 2 del decreto-legge n. 223 del 2006, nel testo originario ed in quello sostituito dalla legge di conversione n. 248 del 2006, non è fondata. 7.1. - Anche la possibilità di svolgere pubblicità informativa circa i titoli e le specializzazioni professionali, le caratteristiche del servizio offerto, nonché i costi complessivi delle prestazioni, garantisce e promuove la concorrenza, purché, a tutela degli utenti - come precisato dalla norma impugnata - il messaggio pubblicitario sia caratterizzato da trasparenza e veridicità, controllate dall'ordine professionale. Posto quanto sopra, valgono le medesime considerazioni svolte nel paragrafo 6.3, che sorreggono la dichiarazione di infondatezza della questione concernente la norma di cui alla lettera a) dello stesso comma 1, sotto il profilo del riparto delle competenze legislative tra Stato e Regioni. 8. - La questione di legittimità costituzionale dell'art. 2, comma 1, lettera c), del decreto-legge n. 223 del 2006, nel testo originario ed in quello sostituito dalla legge di conversione n. 248 del 2006, non è fondata. 8.1. - La possibilità di creare società di persone o associazioni tra professionisti, volte a fornire all'utenza servizi professionali di tipo interdisciplinare, aumenta e diversifica l'offerta sul mercato e consente una maggiore possibilità di scelta a chi ha necessità di avvalersi congiuntamente di determinate prestazioni professionali, anche se eterogenee, indirizzate a realizzare interessi convergenti o connessi. Pertanto, le norme in esame sono riconducibili alla materia «tutela della concorrenza», con le conseguenze di ordine giuridico che sono state in precedenza illustrate. Anche tale norma è quindi esente da censure di legittimità costituzionale sotto il profilo del riparto di competenze legislative tra Stato e Regioni. 9. - La questione di legittimità costituzionale del comma 2-bis dell'art. 2 del decreto-legge n. 223 del 2006, inserito dalla legge di conversione n. 248 del 2006, non è fondata. 9.1. - La norma ora citata modifica il terzo comma dell'art. 2233 del codice civile, prescrivendo, a pena di nullità, che siano redatti in forma scritta i patti, conclusi tra gli avvocati ed i praticanti abilitati con i loro clienti, che stabiliscono i compensi professionali. Si tratta, con tutta evidenza, di una norma che attiene al contratto di prestazione d'opera professionale degli avvocati, rientrante come tale nella materia «ordinamento civile», di competenza esclusiva dello Stato, ai sensi dell'art. 117, secondo comma, lettera l), Cost. 10. - La questione di legittimità costituzionale del comma 3 dell'art. 2 del decreto-legge n. 223 del 2006, rimasto invariato a seguito della conversione in legge, non è fondata. I dossier dell’Ufficio studi del Consiglio nazionale forense – n. 4/2012 175 CONSIGLIO NAZIONALE FORENSE PRESSO IL MINISTERO DELLA GIUSTIZIA Ufficio studi Il suddetto comma 3 prevede l'adeguamento delle disposizioni deontologiche e dei codici di autodisciplina a quanto stabilito dal comma 1 dello stesso art. 2 e, in caso di mancato adeguamento, la nullità delle norme in contrasto con lo stesso comma 1. La norma di cui al comma 3 si presenta, dunque, come strettamente consequenziale a quelle di cui al comma 1, per le quali si è ritenuto che le relative questioni non siano fondate, in quanto incidenti su un ambito materiale di competenza esclusiva dello Stato (la «tutela della concorrenza»). Deve, pertanto, ritenersi che valgano le medesime considerazioni svolte a sostegno della dichiarazione di infondatezza delle altre questioni concernenti l'art. 2 del decreto-legge n. 223 del 2006 sotto il profilo del riparto delle competenze legislative tra Stato e Regioni. per questi motivi LA CORTE COSTITUZIONALE riservata a separate pronunce la decisione sulle impugnazioni delle altre disposizioni contenute nel decretolegge 4 luglio 2006, n. 223 (Disposizioni urgenti per il rilancio economico e sociale, per il contenimento e la razionalizzazione della spesa pubblica, nonché interventi in materia di entrate e di contrasto all'evasione fiscale), convertito, con modificazioni, dall'art. 1, comma 1, della legge 4 agosto 2006, n. 248, promosse dalla Regione Veneto e dalla Regione Siciliana con i ricorsi indicati in epigrafe; riuniti i giudizi, dichiara inammissibili le questioni di legittimità costituzionale dell'art. 2 del decreto-legge n. 223 del 2006, nel testo risultante dalle modifiche apportate, in sede di conversione, dalla legge n. 248 del 2006, promosse dalla Regione Siciliana, in riferimento agli artt. 3, 114, 117, primo comma, e 120 della Costituzione, con il ricorso indicato in epigrafe; dichiara non fondate le questioni di legittimità costituzionale dell'art. 2 del decreto-legge n. 223 del 2006, nel testo originario ed in quello risultante dalle modifiche apportate, in sede di conversione, dalla legge n. 248 del 2006, promosse dalla Regione Veneto e dalla Regione Siciliana, in riferimento all'art. 117, terzo comma, della Costituzione, con i ricorsi indicati in epigrafe. Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 12 dicembre 2007 I dossier dell’Ufficio studi del Consiglio nazionale forense – n. 4/2012 176 CONSIGLIO NAZIONALE FORENSE PRESSO IL MINISTERO DELLA GIUSTIZIA Ufficio studi CNF, sentenza 21 dicembre 2009, n. 183 Omissis 1. Vanno esaminati anzitutto i preliminari motivi del ricorso dell’avv. C., a partire dall’eccepita incompetenza a procedere anche nei suoi confronti da parte del Consiglio bresciano. La censura non è fondata. Non vi è dubbio che la complessa condotta contestata sia, infatti, unitaria e che i professionisti abbiano posto in essere congiuntamente i fatti loro addebitati senza alcuna distinzione e differenziazione tra loro. Al proposito va confermata la giurisprudenza più recente di questo Consiglio (13 luglio 2001, n. 159) che ha constatato la legittima applicazione al procedimento disciplinare forense del principio del cumulo soggettivo passivo in presenza di connessione oggettiva. Tale connessione, che nel caso è del tutto evidente nelle stesse difese degli incolpati, radica per entrambi la competenza del Consiglio bresciano a causa della sua speciale, assorbente ed inderogabile spettanza a conoscere delle violazioni disciplinari nei confronti dell’avv. P., in quanto componente del Consiglio dell’ordine forense di Milano. Quanto mai opportuna è stata la decisione assunta al riguardo, funzionale anche ad evitare potenziale contrasto di giudicati, come bene ha osservato il P.M. in udienza. L’inesistenza di alcun conflitto positivo di competenza effettivamente insorto – poiché il Consiglio milanese non risulta aver mai inteso procedere- rende poi improprio il riferimento al conflitto disciplinato dall’art. 49 della legge professionale forense (cfr. CNF 23 aprile 2004, n. 96). Nel primo grado del procedimento sono stati ampiamente rispettati i diritti di difesa degli incolpati: nella fase delle indagini preliminari, infatti, secondo la costante giurisprudenza di questo Consiglio che pure dev’essere confermata, l’audizione dell’interessato non è prevista da alcuna disposizione normativa, non è obbligatoria e la sua omissione non provoca la nullità del procedimento (tra le tante: CNF 4 maggio 2009, n. 27; 22 marzo 2005, n. 60). Come pure nessuna attività istruttoria obbligatoria è imposta al Consiglio procedente, nemmeno essendo indispensabile l’esistenza stessa di una fase istruttoria o di qualche necessaria attività di questo tipo (CNF 14 luglio 2003, n. 216; 19 gennaio 2005, n. 18). Senza contare che nel caso i fatti e le condotte considerate sono risultate pienamente accertate, senza alcuna vera contestazione, ed ampiamente esaminate nelle difese come nella decisione. Nessun rilievo può assumere l’evidente errore, puramente materiale e tempestivamente corretto, nella citazione numerica della norma del codice deontologico forense ritenuta violata (l’art. 18, anziché il 19, mentre il titolo della violazione era chiaramente individuato nell’accaparramento di clientela): risulta chiaro, infatti, come esso non abbia impedito o minimamente limitato l’esercizio del diritto di difesa degli incolpati. Di per sé, comunque, l’eventuale erronea indicazione della norma che si assume violata non costituisce motivo di nullità della citazione (CNF, 8 gennaio 2000, n. 116). Entrambi i ricorsi lamentano la mancata correlazione tra l’ipotesi formulata nell’incolpazione (evidenziandone, in particolare, l’accento posto sull’inusuale collocazione, su strada, dello Studio) e quella configurata nella decisione. I dossier dell’Ufficio studi del Consiglio nazionale forense – n. 4/2012 177 CONSIGLIO NAZIONALE FORENSE PRESSO IL MINISTERO DELLA GIUSTIZIA Ufficio studi Appare per ora sufficiente confermare come “in perfetta coerenza con i principi enunciati dalla giurisprudenza della Suprema corte e del CNF, va esclusa la violazione della regola della corrispondenza tra la contestazione e la pronunzia disciplinare allorché il fatto posto a base della sentenza non abbia il carattere della eterogeneità rispetto a quello contestato, sicché la nullità del procedimento disciplinare per difetto di specificità della contestazione sussiste nel solo caso in cui vi sia incertezza sui fatti contestati, con la conseguente impossibilità per l'incolpato di svolgere le proprie difese, a nulla rilevando la precisazione delle fonti di prova da utilizzare, né la individuazione delle precise norme deontologiche che si assumono violate” (C.N.F., 4 maggio 2009, n. 26). Nel caso appare oltremodo evidente la completezza e l’appropriatezza delle difese impostate e svolte dagli incolpati che hanno chiaramente percepito il senso della contestazione, compiutamente spiegando le proprie ragioni. In particolare la localizzazione dello Studio ha rappresentato, nell’economia dell’incolpazione, una semplice articolazione del fatto, risultando chiaramente individuata la contestazione nella finalità di acquisizione di rapporti clientelari con modalità non conformi a correttezza e decoro ben specificate –quali ulteriori elementi di fatto- nella presenza della “suggestiva insegna A.” e nella scritta “prima consulenza gratuita”, circostanze sulle quali ampiamente si trattengono difese e decisione. 2. Questa considerazione consente pianamente di pervenire al merito della vicenda, per confermare la correttezza della decisione impugnata e l’adeguatezza della sua articolata motivazione. Non è censurato l’esercizio della professione in ambiente e luogo diverso dalla tradizione (una volta accertato, come nel caso, il dovuto presidio della riservatezza) o con modalità comunicative inusuali: questi, semmai, costituiscono il supporto, più evidente del consueto, sul quale è fondato il giudizio di non proprietà delle comunicazioni offerte al pubblico. Disciplinarmente rilevanti sono stati giustamente considerati non i mezzi utilizzati ma i contenuti con essi proposti, siccome equivoci, suggestivi, eccedenti il carattere informativo consentito e pertanto configurati come impropria attività di captazione della clientela operata con metodi illeciti in ragione di tale loro suggestione, equivocità ed eccesso, nel collegamento logico tra gli articoli 19 e 17 - 17 bis del codice deontologico forense. Così come assestato a seguito dell’entrata in vigore della normativa nota come “Bersani”, il codice deontologico forense consente invero non una pubblicità indiscriminata (ed in particolare non comparativa ed elogiativa) ma la diffusione di specifiche informazioni sull’attività, anche sui prezzi, i contenuti e le altre condizioni di offerta di servizi professionali allo scopo di orientare razionalmente le scelte di colui che ricerchi assistenza, nella libertà di fissazione di compenso e della modalità del suo calcolo, com’è consentito dalla normativa statale citata. In piena conformità con la normativa comunitaria e la costante sua interpretazione da parte della Corte di Giustizia, la peculiarità e specificità delle professioni –e della forense in special modo, attesa la sua funzione sociale- impongono tuttavia le limitazioni connesse alla dignità ed al decoro della professione, la cui verifica è dall’ordinamento affidata al potere-dovere dell’ordine professionale. Il concetto di decoro, espressivamente risalente nel tempo, va continuamente adattato ed interpretato, nella sua sostanza, in modo adeguato allo sviluppo della legislazione e della sensibilità I dossier dell’Ufficio studi del Consiglio nazionale forense – n. 4/2012 178 CONSIGLIO NAZIONALE FORENSE PRESSO IL MINISTERO DELLA GIUSTIZIA Ufficio studi sociale ed oggi è funzionale non alla difesa di una categoria professionale caratterizzata dalla pur elevata funzione sociale svolta, ma alla salvaguardia della sua complessiva reputazione nell’interesse dell’intera collettività, ai fini dell’accrescimento della qualità delle prestazioni e della sicurezza del rapporto fiduciario professionale, non solo sotto il profilo tecnico ma etico e comportamentale, sulla base di regole che trovano la loro origine nella stessa legge, così come specificate nelle norme deontologiche la cui natura e la cui fonte sono chiarite da una giurisprudenza nota e finalmente assestata. Nel concreto, il concetto stesso di accaparramento della clientela esprime, già nella rarità e ruvidezza del termine, un disvalore anche attuale, ma va pure adeguato all’evoluzione della sensibilità della comunità professionale e della società. Non è dubbio, infatti, che l’attività di acquisizione della clientela sia –di per sé- lecita. Lo è da sempre e tanto più oggi, da che l’ordinamento comunitario e l’interpretazione di svariate sue norme hanno posto in evidenza (per quanto non assorbente, non preminente e tanto meno caratterizzante) l’aspetto organizzativo, economico e concorrenziale dell’attività professionale. Il disvalore deontologico continua a risiedere tutto, in effetti, negli strumenti usati per l’acquisizione della clientela che non devono essere, per l’appunto, alcuno di quelli tipizzati in via esemplificativa nei canoni complementari dell’art. 19, non concretizzarsi nell’intermediazione di terzi (agenzie o procacciatori), né essere, più genericamente, “mezzi illeciti” o meglio (nella versione vigente, approvata il 14 dicembre 2006) che possano esplicarsi in “modi non conformi alla correttezza e decoro”. L’articolo 19 del codice, dunque, vieta che per l’acquisizione di rapporti di clientela il professionista ricorra a mezzi illeciti e cioè assunti in violazione delle norme, sia di quelle dell’ordinamento generale sia di quelle disciplinari settoriali che delineano il corretto comportamento del professionista. La decisione impugnata, adeguatamente supportata dalle risultanze documentali (anche fotografiche) ed alle stesse puntualmente rapportata, ha ritenuto eccedenti i messaggi veicolati attraverso la sigla A. – A. e l’offerta di “prima consulenza gratuita”. Le ampie e pregevoli difese degli incolpati inutilmente si dilungano nell’analisi logica della motivazione, sostanzialmente equivocando sul rigore intellettuale col quale il Consiglio bresciano ha affrontato il delicato e nuovo tema proposto alla sua attenzione. Né vale sminuire, al livello del ridicolo, la traduzione in immagine della prima sigla ovvero –quanto alla seconda- diffondersi nell’analisi, perdendo di vista che la molteplicità delle ipotesi ricostruttive è di per sé il segno dell’inammissibile equivocità del linguaggio comunicativo prescelto. Non appare seriamente dubitabile che A. (pure puntato, come nelle immagi ini in atti) sottilmente e suggestivamente possa essere colto (ed in tal senso sia stato prescelto tra le tante possibilità) come un invito alla fermata, colga inevitabilmente l’attenzione e la conduca al complesso, elegante ed accattivante, della comunicazione. L’incisività del messaggio e la sua valenza si propongono di colpire (e comunque tale idoneità possiedono) la psiche del passante, potenziale assistito, così offrendo all’agente un vantaggio competitivo rispetto alla generalità degli esercenti la medesima attività. Il messaggio si risolve, pertanto, non nell’informazione ma nella diretta suggestione; induce a ritenere –in modo emozionale ed irriflessivo- che valga la pena di visitare quello che dal I dossier dell’Ufficio studi del Consiglio nazionale forense – n. 4/2012 179 CONSIGLIO NAZIONALE FORENSE PRESSO IL MINISTERO DELLA GIUSTIZIA Ufficio studi complesso della comunicazione appare proporsi come lo Studio legale aperto ed accessibile a tutti, senza ostacoli, rigidezze e formalità tipiche dello stereotipo legale. Quanto alla “prima consulenza gratuita”, la decisione non ha certo negato la raggiunta libertà dell’avvocato di stabilire il livello dei compensi (come consentito dalla legge e deontologicamente lecito nei limiti della proporzione con l’attività prestata). Di tale messaggio è censurato l’aspetto omissivo che si traduce nell’equivocità ampiamente illustrata dalla decisione stessa: l’informazione offerta non chiarisce (né potrebbe, proprio perché tenuta alla misura di “slogan”) se si tratta della proposta gratuita di una consulenza organica e completa ovvero di un primo inquadramento generico del problema. In ogni caso la comunicazione è impropria e decettiva: perché un semplice colloquio di orientamento è non oneroso per prassi (e non è previsto dalla tariffa, infatti), mentre i bisogni degli assistiti hanno di norma un’assoluta concretezza e richiedono immediati e spesso complessi esami di posizioni giuridiche che costituiscono l’essenza dell’attività stragiudiziale e pre-giudiziale dell’avvocato. Lo stesso ricorso agli “slogan” ha evitato nella specie che la comunicazione fosse articolata secondo i corretti canoni della pubblicità realmente informativa. Ben altre avrebbero potuto essere le segnalazioni particolarmente adatte ad orientare una scelta razionale e consapevole del potenziale cliente: “specializzazioni” ed esperienze, tipologia ed entità dei costi, tempi di trattazione della pratica affidata, regimi e modalità delle informazioni e simili. Nel messaggio, invece, ne è rimasto solo un bagliore, al contenuto suggestivo ed omissivo sul piano informativo, risultandone evidente lo scopo di attrarre e stabili re un contatto, così acquisendo un vantaggio competitivo sugli altri professionisti. Come attesta la completa documentazione fotografica acquisita, la macroscopìa delle scritte rispetto a quelle meramente identificative e descrittive si pone in modo e termini differenziali rispetto all’universo dei professionisti e si risolve, dunque, in un suggerimento di maggior favore non basato sulla concretezza, oggettivamente percepibile e verificabile, dell’attività prestata o sul percorso formativo e professionale di colui che si propone. La scorrettezza del vantaggio competitivo procuratosi dagli avvocati P. e C. sta quindi nel fatto che i messaggi utilizzati non rendono pubbliche le effettive caratteristiche dei servizi offerti o della personalità professionale dell’offerente, ma suggeriscono e tendono a persuadere il possibile cliente attraverso un breve, asciutto motto privo di contenuto informativo, pieno viceversa di capacità evocativa emozionale e come tale utilizzato. Si è trattato, dunque, come compiutamente illustrato dalla decisione impugnata (al paragrafo 18), di una modalità di acquisizione di rapporti clientelari illecita sotto il profilo disciplinare in quanto basata su messaggi pubblicitari eccedenti l’ambito informativo completo, concreto e razionale, come invece previsto dalla norma deontologica. Del tutto improprio è il riferimento difensivo ad esperienze, prospettate come analoghe, quale l’iniziativa “P.A.” varata dal Consiglio dell’ordine forense di Milano. Le attività che l’Istituzione propone a garanzia della collettività dei cittadini alla quale essa deve rivolgersi secondo il suo dovere di rappresentare e sostenere la funzione sociale e la responsabilità dell’Avvocatura, favorendone l’immagine complessiva ed il ruolo nella società, non possono essere confuse, infatti, I dossier dell’Ufficio studi del Consiglio nazionale forense – n. 4/2012 180 CONSIGLIO NAZIONALE FORENSE PRESSO IL MINISTERO DELLA GIUSTIZIA Ufficio studi con attività individuali che, in definitiva e direttamente, avvantaggiano soltanto coloro che agiscono. Sia pure considerando la rilevanza sociale degli effetti finali che, indirettamente ed in via mediata, l’iniziativa intrapresa dagli avvocati C. e P. poteva conseguire, per un approccio innovativo di apertura e superamento di diffidenze tradizionali, la sanzione irrogata appare congrua rispetto all’insidiosità della condotta, potenzialmente contagiosa (indipendentemente dall’inutile ricerca di una sua dannosità nel concreto, del tutto estranea alla fattispecie disciplinare contestata), posta in essere da professionisti maturi per esperienza, età e funzioni P.Q.M. Il Consiglio Nazionale Forense, riunitosi in Camera di Consiglio; Visti gli artt. 40 n. 2 e 54 del R.D.L. 27 novembre 1933 n.1578 e gli att.59 e seguenti del R.D.22 gennaio 1934 n.37; respinge i ricorsi I dossier dell’Ufficio studi del Consiglio nazionale forense – n. 4/2012 181 CONSIGLIO NAZIONALE FORENSE PRESSO IL MINISTERO DELLA GIUSTIZIA Ufficio studi Cassazione civile, sezioni unite, sentenza 18 novembre 2010, n. 23287 Omissis MOTIVI DELLA DECISIONE 1. Preliminarmente vanno riuniti i ricorsi. Va, quindi, esaminato il ricorso proposto dall'avv. C. C.M.. Questi con il primo motivo di ricorso lamenta la violazione dell'art. 38 L. prof., e, quindi, l'incompetenza territoriale del Consiglio dell'Ordine degli avvocati di Brescia (eccezione tempestivamente proposta), assumendo che erroneamente la decisione impugnata abbia ritenuto sussistente tale competenza per effetto della connessione del procedimento a carico del C. con quello a carico della P., non operando tale figura nel procedimento disciplinare. A tal fine il ricorrente si riporta ad una decisione del 1996 del CNF, in contrasto con quella del 2001 richiamata nel provvedimento impugnato. 2. Il motivo è fondato. Osserva preliminarmente questa Corte che nella giurisprudenza del Consiglio Nazionale Forense vi è contrasto sull'applicabilità della connessione da cumulo soggettivo (nell'ipotesi che si proceda contro due o più iscritti all'ordine) ai fini della determinazione della competenza territoriale. Secondo un orientamento più risalente, fatto proprio dal ricorrente, la competenza territoriale disciplinare è determinata dal luogo dell'iscrizione dell'incolpato ovvero dal luogo in cui si sono verificati i fatti oggetto di incolpazione. Non sono invece applicabili ai procedimenti disciplinari nè il principio della connessione oggettiva proprio del processo penale (perchè non richiamato dalla normativa disciplinare), nè le regole sulla competenza per ragioni di connessione previste nel processo civile, in quanto ogni procedimento disciplinare deve ritenersi autonomo rispetto a quello contro altri incolpati (Cons. Naz. Forense 06-11- 1996, n. 151). Secondo altro orientamento, fatto proprio dalla decisione impugnata, la competenza territoriale disciplinare è determinata dal luogo dell'iscrizione dell'incolpato, ovvero dal luogo in cui si sono verificati i fatti oggetto di incolpazione, secondo il principio della prevenzione, e la competenza è attribuita al C.d.O. che per primo abbia dato inizio al procedimento. Tale competenza può essere derogata, in caso di connessione di illeciti disciplinari consumati da più iscritti, sulla base dei principi in tema di cumulo soggettivo fissati dal codice di procedura civile (Cons. Naz. Forense 13-07-2001, n. 159). 3.1. Osserva preliminarmente questa Corte (riportandosi ad un principio già espresso, per quanto risalente, di queste S.U. sent. 13/04/1981, n. 2176) che, data anche la natura amministrativa della fase procedimentale davanti al Consiglio dell'Ordine Locale, nei procedimenti disciplinari a carico di avvocati e procuratori, si devono seguire, quanto alla procedura, le norme particolari che sono dettate dalla legge professionale per ogni singolo istituto ovvero, qualora manchino disposizioni specifiche si deve far ricorso alle norme del codice di procedura civile. Trovano applicazione le norme del codice di procedura penale invece, quando la legge professionale ne faccia espresso rinvio ovvero quando siano da applicare istituti, quali l'amnistia e l'indulto, che trovano la loro regolamentazione solo in detto codice. 3.2. Il R.D.L. n. 1578 del 1933, art. 38 statuisce, per quanto qui interessa, che: "Salvo quanto è stabilito negli artt. 130, 131 e 132 c.p.p. e salve le disposizioni relative alla polizia delle udienze, gli avvocati ed i I dossier dell’Ufficio studi del Consiglio nazionale forense – n. 4/2012 182 CONSIGLIO NAZIONALE FORENSE PRESSO IL MINISTERO DELLA GIUSTIZIA Ufficio studi procuratori che si rendano colpevoli di abusi o mancanze nell'esercizio della loro professione o comunque di fatti non conformi alla dignità e al decoro professionale sono sottoposti a procedimento disciplinare. La competenza a procedere disciplinarmente appartiene tanto al Consiglio dell'ordine che ha la custodia dell'albo in cui il professionista è iscritto, quanto al Consiglio nella giurisdizione del quale è avvenuto il fatto per cui si procede: ed è determinata, volta per volta, dalla prevenzione. Il Consiglio dell'ordine che ha la custodia dell'albo nel quale il professionista è iscritto è tenuto a dare esecuzione alla deliberazione dell'altro Consiglio". Il D.Lgt.C.P.S. n. 597 del 1947, art. 1 statuisce che "La competenza a procedere disciplinarmente in confronto dell'avvocato o del procuratore che è componente del Consiglio dell'ordine, appartiene al Consiglio costituito nella sede della Corte d'appello. Se egli appartiene a quest'ultimo, è giudicato dal Consiglio costituito nella sede della Corte d'appello più vicina". 3.3. Ne consegue che la materia della competenza territoriale è delineata completamente da disposizioni specifiche interne al procedimento disciplinare nei confronti degli avvocati. Pertanto non è possibile procedere all'applicazione a questo procedimento di norme relative al processo civile, in tema di modifica della competenza per ragioni di connessione, ed a maggior ragione di norme del procedimento penale, in assenza di un qualunque rinvio operato dalle norme specifiche che trattano della competenza nel procedimento disciplinare contro un avvocato. 3.4. In ogni caso, a parte il suddetto principio dell'inapplicabilità nel procedimento disciplinare delle deroghe alla competenza territoriale per ragioni di connessione, va rilevato che nella fattispecie l'unica ipotesi di connessione, che potrebbe essere operante tra quelle previste dagli artt. 31 e segg. c.p.c. è quella di cui all'art. 33 attinente al cumulo soggettivo. Sennonchè anche per la struttura interna alla stessa norma di cui all'art. 33 c.p.c. sulla competenza in caso di cumulo soggettivo, non si sarebbe mai potuta affermare la competenza del Consiglio dell'ordine di Brescia anche in relazione al procedimento instaurato contro l'avv. C.C.M., essendo tale competenza affermata nei confronti dell'avv. P., in quanto consigliere dell'Ordine degli avvocati di Milano, e quindi a norma del D.Lgt.C.P.S. n. 597 del 1947, art. 1. Infatti la modificazione della competenza per territorio, nel caso di cumulo soggettivo di cause connesse per l'oggetto o per il titolo, incide, per espressa previsione normativa (art. 33 cod. proc. civ.), non suscettiva di interpretazione estensiva, soltanto sul foro generale delle persone fisiche o delle persone giuridiche (rispettivamente, art. 18 c.p.c. e art. 19 cod. proc. civ.), nel senso che consente l'attrazione soltanto a favore di uno dei suindicati fori generali e non anche a favore di altri fori, come i fori facoltativi operanti nei riguardi di una delle parti convenute (Cass. 11/01/2001, n. 313; Cass. 01/03/2007, n. 4862), ovvero, a maggior ragione, a favore di fori speciali operanti nei riguardi di una delle parti convenute, per ragioni soggettive (Cass. 13/07/2004, n. 12974; Cass. 17/06/2004, n. 11387). 3.5. Nella fattispecie la competenza territoriale disciplinare del Consiglio di Brescia era individuata nei confronti di uno degli incolpati (avv. P.), quale foro speciale dello stesso, perchè consigliere presso l'ordine di Milano, con la conseguenza che, già a norma dell'art. 33 c.p.c. non si sarebbe potuta avere alcuna vis actractiva di questo foro speciale nei confronti di quelli propri dell'avv. C. (dei quali peraltro solo quello relativo all'albo di iscrizione potrebbe ritenersi come foro generale, sia pure con interpretazione estensiva, tendenzialmente da evitare in sede di determinazione di competenza). 3.6. Ovviamente, per le ragioni già esposte, neppure possono applicarsi i principi di cui all'art. 12 c.p.p., lett. a) e art. 16 c.p.p. in tema di competenza per connessione in materia penale "allorchè il reato per cui si procede è stato commesso da più persone in concorso....". I dossier dell’Ufficio studi del Consiglio nazionale forense – n. 4/2012 183 CONSIGLIO NAZIONALE FORENSE PRESSO IL MINISTERO DELLA GIUSTIZIA Ufficio studi A parte il rilievo che, come già detto, la norma procedurale penale è invocabile in siffatto procedimento disciplinare solo quando espressamente prevista e che nella fattispecie non lo è, va in ogni caso osservato che in siffatta ipotesi di connessione l'art. 16 c.p.p., coordinato con l'art. 8 c.p.p., statuisce che la competenza territoriale si appartiene al giudice del luogo ove si è verificato l'evento. Sennonchè tanto coincide anche con uno dei due fori alternativi previsti dal R.D.L. n. 1578 del 1933, art. 38, per cui competente al procedimento disciplinare è, oltre al Consiglio dell'ordine di iscrizione del professionista, quello nella cui giurisdizione è avvenuto il fatto. Al di fuori di tale ipotesi di determinazione della competenza per unicità del fatto, non sono ravvisabili altre competenze e territoriali da connessione, fondate sulla vis actractiva di un foro speciale di un incolpato. Peraltro, l'eventuale accertamento in modo difforme del fatto storico non da luogo ad un contrasto pratico di giudicati, ma soltanto ad un contrasto logico.(cfr. Cass civ. n. 13514/2007). 3.7. L'accoglimento del primo motivo di ricorso, comporta l'assorbimento degli altri motivi di censura mossi dall'avv. C.. 4. Con l'unico motivo di ricorso l'avv. P.F. lamenta la nullità della decisione per violazione e falsa applicazione del D.L. n. 223 del 2006, art. 2, conv. con L. n. 248 del 2006 (cd. legge Bersani). Nullità della decisione per violazione e falsa applicazione del D.D.L. n. 1578 del 1933, art. 38, comma , con riferimento al codice deontologico forense conseguente controllo di ragionevolezza in sede di legittimità della concreta individuazione delle condotte costituenti illecito disciplinare. Omessa, insufficiente e contraddittoria motivazione circa un fatto controverso decisivo per il giudizio (concreta antigiuridicità della condotta ascritta). Assume la ricorrente che con la L n. 248 del 2006, art. 2 sono state abrogate le disposizioni legislative e regolamentari che disponevano divieti, anche parziali, di pubblicità informativa relativa ad attività liberoprofessionale; che l'art. 17, modificato a seguito di questa norme, del codice deontologico forense prevede che l'avvocato può dare informazioni sulla propria attività professionale, che l'art. 17 bis cod. deontologico statuisce le modalità dell'informazione; che l'art. 19 vieta l'acquisizione di clientela con modi non conformi a correttezza ed al decoro. Lamenta la ricorrente che la censura sia stata irrogata su tre circostanze: a) l'utilizzo dell'acronimo ALT; b) l'utilizzo dello slogan "Assistenza Legale per tutti"; c) l'utilizzo dello slogan "prima consulenza gratuita". Ritiene la ricorrente che nel valutare tali comportamenti la decisione impugnata è caduta in evidente errore interpretativo e sistematico, in quanto l'acronimo non compariva mai da solo, essendo accompagnato dalla scritta "Assistenza legale per tutti", per cui non rappresentava uno slogan suggestivo contrario alla dignità ed al decoro professionale. Secondo la ricorrente nè il nome dello studio (A.L.T.) nè l'indicazione "prima consulenza gratuita" possono essere considerati mezzi illeciti per un'attività accaparratoria di clientela. 5.1. Il motivo è infondato. L'esame di tale motivo rende necessaria l'esposizione di alcuni principi regolatori della responsabilità disciplinare degli esercenti la professione forense e del controllo delle Sezioni Unite sulla motivazione delle decisioni rese dal Consiglio Nazionale Forense in tale materia. Vi è da premettere che, come affermato dalla costante giurisprudenza della Sezioni Unite (ex multis 16/11/2004, n. 21633) il R.D.L. 27 novembre 1933, n. 1578, art. 38, il quale prevede che siano sottoposti a procedimento disciplinare gli avvocati "che si rendano colpevoli di abusi o di mancanze nell'esercizio della loro professione o comunque di fatti non conformi alla dignità e al decoro professionale", non contiene una specifica tipizzazione di ipotesi d'illecito. I dossier dell’Ufficio studi del Consiglio nazionale forense – n. 4/2012 184 CONSIGLIO NAZIONALE FORENSE PRESSO IL MINISTERO DELLA GIUSTIZIA Ufficio studi La ragione di tale scelta di formulazione normativa, al pari di quanto avviene per altre categorie, viene generalmente ravvisata nel fine di evitare che violazioni dei doveri anche gravi possano sfuggire alla sanzione disciplinare. Pertanto, per un'esatta ricostruzione del controllo di legittimità sull'interpretazione ed applicazione di tale norma, occorre prendere le mosse dalla premessa che la stessa descrive fattispecie d'illecito disciplinare, non mediante un catalogo di ipotesi tipiche, ma mediante clausole generali o concetti giuridici indeterminati. Ciò comporta anzitutto che tale norma non si presta ad una definitiva ed esaustiva individuazione di ipotesi tipiche sul piano astratto, sia pure da parte dell'organo deputato alla sussunzione del fatto nella norma generale. Il che, sotto il profilo attuativo, significa che il perimetro di tale norma generale, preposta alla tutela del decoro e della dignità professionale, non è esaurito dalle fattispecie tipiche lesive che possano rivenirsi nel codice deontologico professionale. 5.2. L'applicazione di norme di tale specie può dar luogo a valutazioni che - pur rimanendo distinte dal campo della discrezionalità, intesa come ponderazione comparativa d'interessi - finiscono con l'attribuire all'organo decidente un margine di apprezzamento non controllabile in cassazione. Il sindacato del giudice di legittimità sull'applicazione di un concetto giuridico indeterminato deve essere, quindi, rispettoso dei limiti che il legislatore gli ha posto, utilizzando una simile tecnica di formulazione normativa, che attribuisce al giudice del merito uno spazio di libera valutazione ed apprezzamento. Il controllo della Corte di Cassazione sulla corretta interpretazione ed applicazione del citato art. 38 non può prescindere dal fatto che detta norma contiene, per la definizione delle condotte sanzionabili, concetti giuridici indeterminati. 5.3. Non fornendo la norma, per sua intrinseca natura, elementi tassativi per la definizione delle condotte disciplinarmente illecite, il sindacato di legittimità deve tener conto del fatto che la categoria normativa impiegata finisce con l'attribuire agli organi disciplinari forensi un compito di individuazione delle condotte sanzionabili, nel quale non può ammettersi una sostituzione da parte dal giudice di legittimità, consistente nella riformulazione o ridefinizione di tali condotte. Il dibattito sul controllo di legittimità dell'applicazione di concetti giuridici indeterminati effettuata dal giudice di merito non è certo recente, nè esclusivo della tradizione giuridica italiana, ma risale ad oltre un secolo e mezzo fa. Limitando l'esame all'esperienza applicativa della Corte, è certo che, almeno nella sua teorica enunciazione, quando il giudice del merito è chiamato ad applicare concetti giuridici indeterminati, il compito del controllo di legittimità può essere soltanto quello di verificare la ragionevolezza della sussunzione del fatto. La Corte non può, pertanto, sostituirsi al giudice di merito nell'attività di riempimento dei concetti indeterminati contenuti nel citato art. 38. Tale è la linea che si ricava dalla costante giurisprudenza della Corte e, in particolare, dalle pronunce delle Sezioni Unite in tema di sindacato di legittimità sulle decisioni del Consiglio Nazionale Forense. Pertanto, anche nell'individuazione di condotte costituenti illecito disciplinare degli esercenti la professione forense, essendo le stesse definite dalla legge mediante una clausola generale, il controllo di legittimità sull'applicazione di tale norma non consente alla Corte di Cassazione di sostituirsi agli organi forensi nell'enunciazione di ipotesi d'illecito, se non nei limiti di una valutazione di ragionevolezza (Cass. S.U. 27.1.2004, n. 1414). 5.4. Ciò che va posto in risalto è che in questa attività di individuazione dell'ipotesi concreta di illecito disciplinare, quale modo di porsi della norma generale per il caso concreto, l'organo professionale (prima I dossier dell’Ufficio studi del Consiglio nazionale forense – n. 4/2012 185 CONSIGLIO NAZIONALE FORENSE PRESSO IL MINISTERO DELLA GIUSTIZIA Ufficio studi ancora di effettuare una valutazione dei fatti storici) concretizza la norma al caso specifico, individuando un precetto per esso. Il precetto della norma generale di cui al D.D.L. n. 1578 del 1933, art. 38, è: "non commettere fatti non conformi al decoro ed alla dignità professionale". Da tale precetto generale, il Consiglio dell'ordine è giunto alla tipizzazione di un precetto per il caso specifico, sia pure - come ogni precetto - ancora in astratto: "non effettuare alcuna forma di pubblicità con slogans evocativi e suggestivi, privi di contenuto informativo professionale, e quindi lesivi del decoro ed alla dignità professionale". Ne consegue che in questa fase la ragionevolezza cui deve attenersi l'organo professionale disciplinare non è quella relativa alla motivazione sulla ricostruzione dei fatti (che è un momento successivo ed attiene all'accertamento degli avvenimenti fattuali), ma quella relativa alla "concretizzazione" della norma generale nella fattispecie in esame, come ipotesi di illecito disciplinare ascritto all'incolpato. Per l'effetto l'attività di sindacato della Corte di legittimità sulla ragionevolezza in questo tipo di attività dell'organo disciplinare, quale risulta dal provvedimento impugnato, non attiene ad un giudizio di congruità logica della motivazione adottata, a norma dell'art. 360 c.p.c., n. 5. Non si versa in ipotesi di dubbio sulla ragionevolezza della motivazione sulla ricostruzione fattuale. Qui la ragionevolezza attiene all'individuazione del precetto formulato per l'ipotesi specifica considerata, come concretizzazione del più ampio precetto della norma generale (nella fattispecie l'art. 38, L.F.). Il sindacato sulla ragionevolezza è quindi non relativo alla motivazione del fatto storico, ma alla sussunzione dell'ipotesi specifica (sia pure in questa fase ancora in astratto) nella norma generale, quale sua concretizzazione. Il sindacato da parte della Corte di legittimità sulla ragionevolezza di tale concretizzazione della norma generale è quindi un sindacato su vizio di violazione di norma di diritto ex art. 360 c.p.c., n. 3, ben lontano da quello di cui all'art. 360 c.p.c., n. 5. 6.1. Il secondo aspetto concerne i limiti del sindacato sulla motivazione propri dello speciale giudizio di legittimità previsto in materia disciplinare per gli esercenti la professione forense. Si deve premettere che le decisioni del Consiglio Nazionale Forense sono impugnabili soltanto per i motivi previsti dal R.D.L. 27 novembre 1933, n. 1578, art. 56, comma 3, e R.D. 22 gennaio 1934, n. 37, art. 68, comma 1, (incompetenza, eccesso di potere e violazione di legge). Fino all'entrata in vigore del D.Lgs. n. 40 del 2006, art. 2, secondo quanto previsto dall'art. 27, stesso D.L., doveva, quindi, escludersi un sindacato della Corte di Cassazione secondo il canone di cui all'art. 360 c.p.c., comma 1, n. 5, e cioè esteso alla sufficienza della motivazione, limitandosi il controllo di legittimità ai casi in cui il vizio si traduca in violazione di legge (art. 111 Cost.) 6.2. Per effetto della sostituzione dell'art. 360 c.p.c., disposta dal D.Lgs. n. 40 del 2006, art. 2, a norma dell'art. 360 c.p.c., u.c., la decisione del CNF, essendo impugnabile per violazione di legge, lo può essere anche per vizio di motivazione a norma dell'art. 360 c.p.c., n. 5. Va solo ribadito, in generale e secondo il costante orientamento, che il vizio di omessa od insufficiente motivazione, denunciabile con ricorso per Cassazione ai sensi dell'art. 360 c.p.c., n. 5, sussiste solo quando nel ragionamento del giudice di merito, quale risulta dalla sentenza, sia riscontrabile una obiettiva deficienza del criterio logico che lo ha condotto alla formazione del proprio convincimento, mentre il vizio di contraddittoria motivazione presuppone che le ragioni poste a fondamento della decisione risultino sostanzialmente contrastanti in guisa da elidersi a vicenda e da non consentire l'individuazione della "ratio decidendi", e cioè l'identificazione del procedimento logico - giuridico posto a base della decisione adottata. Questi vizi non possono consistere nella difformità dell'apprezzamento dei fatti e delle prove dato dal giudice del merito rispetto a quello preteso dalla parte. I dossier dell’Ufficio studi del Consiglio nazionale forense – n. 4/2012 186 CONSIGLIO NAZIONALE FORENSE PRESSO IL MINISTERO DELLA GIUSTIZIA Ufficio studi 7. Nella fattispecie non sussistono le lamentate violazioni di legge. E' vero infatti, che il D.L. n. 223 del 2006, art. 2, conv. con L. n. 248 del 2006, ha abrogato le disposizioni legislative che prevedevano, per le attività libero-professionali, divieti anche parziali di svolgere pubblicità informativa. Sennonchè diversa questione dal diritto a poter fare pubblicità informativa della propria attività professionale è quella che le modalità ed il contenuto di tale pubblicità non possono ledere la dignità e al decoro professionale, in quanto i fatti lesivi di tali valori integrano l'illecito disciplinare di cui al R.D.L. n. 1578 del 1933, art. 38, comma 1 Lo stesso art. 17 del regolamento deontologico forense dispone che sussiste la libertà di informazione da parte dell'avvocato sulla propria attività professionale, ma che tale informazione, quanto alla forma ed alle modalità deve "rispettare la dignità ed il decoro della professione" e non deve assumere i connotati della "pubblicità ingannevole, elogiativa, comparativa". L'art. 17 bis del cod. deontologico stabilisce le modalità specifiche dell'informazione e l'art. 19 fa divieto di acquisizione della clientela con "modi non conformi alla correttezza e al decoro". Ne consegue che sotto il profilo delle lamentate violazioni di legge, esse non sussistono poichè non è illegittimo per l'organo professionale procedente individuare una forma di illecito disciplinare (non certamente nella pubblicità in sè perfettamente legittima nel suo aspetto informativo ma) nelle modalità e nel contenuto della pubblicità stessa, in quanto lesivi del decoro e della dignità della professione, e non nell'attività di acquisizione di clientela in sè, ma negli strumenti usati, allorchè essi siano non conformi alla correttezza ed al decoro professionale. Non vi è, quindi, nel caso in esame irragionevolezza nel precetto deontologico individuato dall'organo professionale, quale fattispecie sanzionabile in sede disciplinare. 8. Quanto al preteso vizio motivazionale, lo stesso non sussiste negli stretti limiti in cui esso può essere fatto valere in questa sede di sindacato di legittimità, come sopra detto. La sentenza impugnata ha infatti ritenuto che ALT (sia pure puntato)fosse un messaggio non di informazione, ma di suggestione, poichè induce a ritenere, in modo emotivo ed irriflessivo, che valga la pena di visitare quello che appare uno studio legale aperto ed accessibile senza le formalità tipiche dello stereotipo legale; che la locuzione "prima consulenza gratuita" era un'informazione equivoca perchè non chiariva se era effettivamente una consulenza organica e completa o un inquadramento generico del problema, come colloquio di orientamento, per prassi gratuito; che lo stesso ricorso agli "slogans" era poco idoneo all'informazione, risultando evidente lo scopo di attrarre e stabilire un contatto, così acquisendo un vantaggio competitivo sugli altri professionisti, con macroscopia di tali scritte rispetto a quelle descrittive. La decisione impugnata riteneva quindi che la scorrettezza del messaggio competitivo stava nel fatto che i messaggi non rendevano pubbliche le effettive caratteristiche dei servizi offerti e della personalità professionale dell'offerente, ma miravano a persuadere il possibile cliente con un motto privo di contenuto informativo, e pieno di capacità emozionale evocativa, eccedente l'ambito informativo completo, concreto e razionale. Trattasi di una valutazione degli elementi fattuali, la quale non è nè apparente, nè insufficiente nè contraddittoria, e pertanto non è censurabile da questa Corte che non può sostituire il proprio apprezzamento nella rilevanza dei fatti rispetto alle incolpazioni, appartenendo ciò all'esclusiva competenza degli organi disciplinari forensi (Cass. S.U. 18 ottobre 1994, n. 848210 febbraio 1998, n. 1342; 6 aprile 2001, n. 150). 9. Pertanto va accolto il primo motivo di ricorso proposto dall'avv. C.C., assorbiti i restanti. Va cassata l'impugnata sentenza e dichiarata la competenza territoriale del Consiglio dell'Ordine di Milano. Va, invece, rigettato il ricorso dell'avv. P.F.. Vanno compensate tra le parti le spese di questo giudizio di cassazione, per l'esistenza di giusti motivi. Essi sono costituiti, quanto al ricorso del C., per il contrasto esistente tra le decisioni del CNF, in tema di deroga I dossier dell’Ufficio studi del Consiglio nazionale forense – n. 4/2012 187 CONSIGLIO NAZIONALE FORENSE PRESSO IL MINISTERO DELLA GIUSTIZIA Ufficio studi della competenza per connessione, e, quanto al ricorso della P., per la mancanza di precedenti arresti giurisprudenziali in tema di pubblicità da parte di studi legali che potessero costituire un precedente orientativo, in presenza della novità normativa sia a livello legislativo che di codice deontologico. P.Q.M. Riunisce i ricorsi. Accoglie il primo motivo di ricorso proposto dall'avv. C.C., assorbiti i restanti. Cassa l'impugnata sentenza e dichiara la competenza territoriale del Consiglio dell'Ordine di Milano. Rigetta il ricorso dell'avv. P.F.. Compensa tra le parti le spese di questo giudizio di cassazione I dossier dell’Ufficio studi del Consiglio nazionale forense – n. 4/2012 188 CONSIGLIO NAZIONALE FORENSE PRESSO IL MINISTERO DELLA GIUSTIZIA Ufficio studi La riforma forense (AC 3900) Testo a fronte dei successivi testi della riforma professionale forense (aggiornato al 2 febbraio 2011) TESTO APPROVATO NELLA SEDUTA AMMINISTRATIVA DEL 27 FEBBRAIO 2009 CORRETTO FORMALMENTE TESTO DEL DDL AS-601 E COLLEGATI NEL TESTO PRESENTATO ALL’AULA DEL SENATO TESTO APPROVATO DAL SENATO IL 23/11/2010 E PRESENTATO ALLA CAMERA CON N. AC-3900 TITOLO I DISPOSIZIONI GENERALI TITOLO I DISPOSIZIONI GENERALI TITOLO I DISPOSIZIONI GENERALI Art. 1. (Disciplina dell’ordinamento forense) 1. La presente legge, nel rispetto dei principi costituzionali e della normativa comunitaria, disciplina in modo autonomo la professione di avvocato e le norme in essa contenute hanno carattere di specialità. 2. In considerazione della specificità e rilevanza della funzione difensiva, l’ordinamento forense: Art. 1. (Disciplina dell’ordinamento forense) 1. La presente legge, nel rispetto dei princìpi costituzionali e della normativa comunitaria, disciplina la professione di avvocato. Art. 1. (Disciplina dell'ordinamento forense). 1. La presente legge, nel rispetto dei princìpi costituzionali e della normativa comunitaria, disciplina la professione di avvocato. 2. L’ordinamento forense, stante la specificità della funzione difensiva e in considerazione della primaria rilevanza giuridica e sociale dei diritti alla cui tutela 2. L'ordinamento forense, stante la specificità della funzione difensiva e in considerazione della primaria rilevanza giuridica e sociale dei diritti alla cui tutela I dossier dell’Ufficio studi del Consiglio nazionale forense – n. 4/2012 189 CONSIGLIO NAZIONALE FORENSE PRESSO IL MINISTERO DELLA GIUSTIZIA Ufficio studi a) regolamenta l’organizzazione e l’esercizio della professione di avvocato onde garantire la tutela degli interessi generali sui quali essa incide; b) valorizza la rilevanza sociale ed economica della professione forense, favorendo la partecipazione dell’avvocatura all’organizzazione politica, sociale ed economica del Paese, al fine di garantire in ogni sede la massima tutela dei diritti, delle libertà e della dignità della persona e dare attuazione agli articoli 3 e 24 della Costituzione; c) garantisce l’indipendenza e l’autonomia degli avvocati, indispensabili condizioni dell’effettività della difesa e della tutela dei diritti; d) tutela l’affidamento della collettività e della clientela, favorendo correttezza dei comportamenti e qualità della prestazione professionale. essa è preposta: a) regolamenta l’organizzazione e l’esercizio della professione di avvocato onde garantire la tutela degli interessi individuali e collettivi sui quali essa incide; b) valorizza la rilevanza sociale ed economica della professione forense, al fine di garantire in ogni sede, in attuazione degli articoli 3 e 24 della Costituzione, la tutela dei diritti, delle libertà e della dignità della persona; c) garantisce l’indipendenza e l’autonomia degli avvocati, indispensabili condizioni dell’effettività della difesa e della tutela dei diritti; d) tutela l’affidamento della collettività e della clientela, imponendo l’obbligo della correttezza dei comportamenti e favorendo la qualità e l’efficacia della prestazione professionale. essa è preposta: a) regolamenta l'organizzazione e l'esercizio della professione di avvocato e, nell'interesse pubblico, assicura la idoneità professionale degli iscritti onde garantire la tutela degli interessi individuali e collettivi sui quali essa incide; b) valorizza la rilevanza sociale ed economica della professione forense, al fine di garantire in ogni sede, in attuazione degli articoli 3 e 24 della Costituzione, la tutela dei diritti, delle libertà e della dignità della persona; c) garantisce l'indipendenza e l'autonomia degli avvocati, indispensabili condizioni dell'effettività della difesa e della tutela dei diritti; d) tutela l'affidamento della collettività e della clientela, prescrivendo l'obbligo della correttezza dei comportamenti e la cura della qualità ed efficacia della prestazione professionale; e) favorisce l'ingresso alla professione di avvocato e l'accesso alla stessa, in particolare alle giovani generazioni. I dossier dell’Ufficio studi del Consiglio nazionale forense – n. 4/2012 190 CONSIGLIO NAZIONALE FORENSE PRESSO IL MINISTERO DELLA GIUSTIZIA Ufficio studi 3. All’attuazione della presente legge si provvede mediante regolamenti adottati dal Consiglio nazionale forense (CNF). La potestà regolamentare del CNF prevista dalla presente legge, eccettuata quella relativa al suo funzionamento interno, è esercitata previa richiesta di parere dei consigli dell’ordine territoriali e sentite le associazioni forensi maggiormente rappresentative, come tali individuate dal Congresso nazionale forense di cui all’articolo 37, nonché la Cassa nazionale di previdenza e assistenza forense per le sole materie di suo interesse e, in quanto costituito, l’organismo previsto dallo statuto del Congresso nazionale forense. 4. Al fine della consultazione di cui al comma precedente il CNF trasmette ai soggetti ivi 3. All’attuazione della presente legge si provvede mediante regolamenti adottati con decreto del Ministro della giustizia, ai sensi dell’articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400, entro un anno dalla data della sua entrata in vigore, previo parere del Consiglio nazionale forense (CNF) e, per le sole materie di interesse di questa, della Cassa nazionale di previdenza e assistenza forense. Il CNF esprime i suddetti pareri entro novanta giorni dalla richiesta, sentiti i consigli dell’ordine territoriali e le associazioni forensi che siano costituite da almeno cinque anni e che siano state individuate come maggiormente rappresentative dal CNF. Gli schemi dei regolamenti sono trasmessi alle Camere, ciascuno corredato di relazione tecnica, che evidenzi gli effetti delle disposizioni recate, e dei pareri di cui al primo periodo, ove gli stessi risultino essere stati tempestivamente comunicati, perché su di essi sia espresso, nel termine di sessanta giorni dalla richiesta, il parere delle Commissioni parlamentari competenti. 4. Decorsi i termini per l’espressione dei pareri da parte delle Commissioni 3. All'attuazione della presente legge si provvede mediante regolamenti adottati con decreto del Ministro della giustizia, ai sensi dell'articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400, entro un anno dalla data della sua entrata in vigore, previo parere del Consiglio nazionale forense (CNF) e, per le sole materie di interesse di questa, della Cassa nazionale di previdenza e assistenza forense. Il CNF esprime i suddetti pareri entro novanta giorni dalla richiesta, sentiti i consigli dell'ordine territoriali e le associazioni forensi che siano costituite da almeno cinque anni e che siano state individuate come maggiormente rappresentative dal CNF. Gli schemi dei regolamenti sono trasmessi alle Camere, ciascuno corredato di relazione tecnica, che evidenzi gli effetti delle disposizioni recate, e dei pareri di cui al primo periodo, ove gli stessi risultino essere stati tempestivamente comunicati, perché su di essi sia espresso, nel termine di sessanta giorni dalla richiesta, il parere delle Commissioni parlamentari competenti. 4. Decorsi i termini per l'espressione dei pareri da parte delle Commissioni I dossier dell’Ufficio studi del Consiglio nazionale forense – n. 4/2012 191 CONSIGLIO NAZIONALE FORENSE PRESSO IL MINISTERO DELLA GIUSTIZIA Ufficio studi indicati lo schema di regolamento, fissando un termine per l’invio dei pareri non inferiore a trenta giorni. 5. Scaduto il termine di cui al comma precedente il CNF raccoglie il parere di una commissione composta da un delegato per ogni regione designato dagli ordini circondariali della stessa e da un delegato di ciascuno degli altri soggetti di cui al comma quinto. 6. Tale commissione viene costituita entro sessanta giorni dall’elezione del CNF e dura in carica quanto il CNF. Art. 2. (Disciplina della professione di avvocato) 1. L’avvocato è un libero professionista che parlamentari, i regolamenti possono essere comunque adottati. Il Ministro della giustizia, qualora non intenda conformarsi ai pareri parlamentari, ritrasmette i testi alle Camere con le sue osservazioni e con eventuali modificazioni e rende comunicazioni davanti a ciascuna Camera. Decorsi trenta giorni dalla data della nuova trasmissione, i decreti possono comunque essere adottati in via definitiva. 5. Almeno uno dei regolamenti di cui al comma 3 è adottato entro un anno dalla data di entrata in vigore della presente legge e reca le disposizioni riguardanti il tirocinio, l’esame di Stato e l’accesso alla professione forense. 6. Entro due anni dalla data della loro entrata in vigore possono essere adottate disposizioni integrative e correttive dei regolamenti di cui al comma 3. Si applica la medesima procedura prevista dai commi 3, 4 e 5. parlamentari, i regolamenti possono essere comunque adottati. Il Ministro della giustizia, qualora non intenda conformarsi ai pareri parlamentari, ritrasmette i testi alle Camere con le sue osservazioni e con eventuali modificazioni e rende comunicazioni davanti a ciascuna Camera. Decorsi trenta giorni dalla data della nuova trasmissione, i decreti possono comunque essere adottati in via definitiva. Art. 2. (Disciplina della professione di avvocato) 1. L’avvocato è un libero professionista che, Art. 2. (Disciplina della professione di avvocato). 1. L'avvocato è un libero professionista che, 5. Entro due anni dalla data di entrata vigore dell'ultimo dei regolamenti di cui comma 3 possono essere adottate, con medesima procedura di cui ai commi 3 e le necessarie disposizioni integrative correttive. I dossier dell’Ufficio studi del Consiglio nazionale forense – n. 4/2012 192 in al la 4, e CONSIGLIO NAZIONALE FORENSE PRESSO IL MINISTERO DELLA GIUSTIZIA Ufficio studi opera con attività abituale e prevalente in piena libertà, autonomia, e indipendenza, per la tutela dei diritti e degli interessi della persona, in attuazione dei princìpi di cui agli articoli 4 e 35 della Costituzione, e dell’articolo 15 della Carta dei diritti fondamentali dell’Unione europea. 2. L’avvocato, quale soggetto necessario e insostituibile per l’attuazione concreta della giustizia nella società e nell’esercizio della giurisdizione, ha la funzione indispensabile di garantire al cittadino l’effettività della tutela dei diritti in ogni sede. 3. L’iscrizione ad un albo circondariale è condizione per l’esercizio della professione di avvocato. L’avvocato può esercitare l’attività di difesa avanti tutti gli organi giurisdizionali della Repubblica; per esercitarla avanti le giurisdizioni superiori deve essere iscritto all’albo speciale regolato dall’articolo 20. in libertà, autonomia e indipendenza, svolge in via abituale e prevalente le attività di cui ai commi 5 e 6. in libertà, autonomia e indipendenza, svolge le attività di cui ai commi 5 e 6. 2. L’avvocato, quale soggetto necessario e insostituibile per l’attuazione concreta della giustizia nella società e nell’esercizio della giurisdizione, ha la funzione indispensabile di garantire al cittadino l’effettività della tutela dei diritti in ogni sede. 3. L’iscrizione ad un albo circondariale è condizione per l’esercizio della professione di avvocato. Possono essere iscritti esclusivamente coloro che hanno superato l’esame di Stato di cui all’articolo 46. L’avvocato può esercitare l’attività di difesa avanti tutti gli organi giurisdizionali della Repubblica. Per esercitarla avanti le giurisdizioni superiori deve essere iscritto all’albo speciale regolato dall’articolo 21. Restano iscritti agli albi circondariali coloro che, senza aver sostenuto l’esame di Stato, risultino iscritti alla data di entrata in vigore della presente legge. 2. L'avvocato, quale soggetto necessario e insostituibile per l'attuazione concreta della giustizia nella società e nell'esercizio della giurisdizione, ha la funzione indispensabile di garantire al cittadino l'effettività della tutela dei diritti in ogni sede. 3. L'iscrizione ad un albo circondariale è condizione per l'esercizio della professione di avvocato. Possono essere iscritti coloro che, in possesso del diploma di laurea in giurisprudenza conseguito a seguito di corso universitario di durata non inferiore a quattro anni, hanno superato l'esame di Stato di cui all'articolo 45, ovvero l'esame di abilitazione all'esercizio della professione di avvocato prima della data di entrata in vigore della presente legge. Possono essere altresì iscritti: a) coloro che hanno svolto le funzioni di magistrato ordinario, di magistrato militare, di magistrato amministrativo o contabile, o di avvocato dello Stato, e che I dossier dell’Ufficio studi del Consiglio nazionale forense – n. 4/2012 193 CONSIGLIO NAZIONALE FORENSE PRESSO IL MINISTERO DELLA GIUSTIZIA Ufficio studi abbiano cessato le dette funzioni senza essere incorsi nel provvedimento disciplinare della censura o in provvedimenti disciplinari più gravi. L'iscritto, nei successivi due anni, non può esercitare la professione nei circondari nei quali ha svolto le proprie funzioni negli ultimi quattro anni antecedenti alla cessazione; b) i professori universitari di ruolo, dopo cinque anni di insegnamento di materie giuridiche. L'avvocato può esercitare l'attività di difesa davanti a tutti gli organi giurisdizionali della Repubblica. Per esercitarla davanti alle giurisdizioni superiori deve essere iscritto all'albo speciale regolato dall'articolo 21. Restano iscritti agli albi circondariali coloro che, senza aver sostenuto l'esame di Stato, risultino iscritti alla data di entrata in vigore della presente legge. 4. L'avvocato, nell'esercizio della sua attività, è soggetto solo alla legge. 4. Nell’esercizio delle loro funzioni ed attività, l’ordine forense e l’avvocato sono soggetti soltanto alla legge. 5. Sono attività esclusive dell’avvocato, in quanto necessarie e insostituibili per la tutela 4. Nell’esercizio delle loro funzioni ed attività, l’ordine forense e l’avvocato sono soggetti soltanto alla legge. 5. Sono attività esclusive dell’avvocato, fatti salvi i casi espressamente previsti dalla 5. Sono attività esclusive dell'avvocato, fatti salvi i casi espressamente previsti dalla legge, l'assistenza, la rappresentanza e la difesa nei giudizi davanti a tutti gli organi giurisdizionali e nelle procedure arbitrali rituali. I dossier dell’Ufficio studi del Consiglio nazionale forense – n. 4/2012 194 CONSIGLIO NAZIONALE FORENSE PRESSO IL MINISTERO DELLA GIUSTIZIA Ufficio studi del diritto alla difesa costituzionalmente garantito: la rappresentanza, l’assistenza e la difesa nei giudizi avanti a tutti gli organi giurisdizionali, nelle procedure arbitrali, nei procedimenti di fronte alle autorità amministrative indipendenti e ad ogni altra amministrazione pubblica, e nei procedimenti di mediazione e di conciliazione, salvo quanto previsto dalle leggi speciali per l’assistenza e la rappresentanza per la pubblica amministrazione. 6. Sono riservate in via generale agli avvocati e, nei limiti loro consentiti da particolari disposizioni di legge, agli iscritti in altri albi professionali, l’assistenza, la rappresentanza e la difesa in procedimenti di natura amministrativa, tributaria e disciplinare. legge, l’assistenza, la rappresentanza e la difesa nei giudizi avanti a tutti gli organi giurisdizionali e nelle procedure arbitrali rituali. 6. Fuori dei casi previsti dalla legge, l’attività professionale di consulenza legale e di assistenza stragiudiziale è riservata agli avvocati. È, in ogni caso, consentita l’instaurazione di rapporti di lavoro subordinato o di prestazione di opera continuativa e coordinata aventi ad oggetto la prestazione di consulenza legale e di assistenza stragiudiziale ad esclusivo vantaggio del datore di lavoro o del soggetto in favore del quale l’opera viene prestata. 7. È riservata, altresì, agli avvocati in quanto soggetti necessari ed insostituibili per assicurare ai cittadini una tutela dei diritti competente e qualificata, l’attività, svolta professionalmente, di consulenza legale e di assistenza stragiudiziale in ogni campo del 6. Fuori dai casi in cui ricorrono competenze espressamente individuate relative a specifici settori del diritto e che sono previste dalla legge per gli esercenti altre professioni regolamentate, l'attività di consulenza legale e di assistenza legale stragiudiziale è riservata agli avvocati. È comunque consentita l'instaurazione di rapporti di lavoro subordinato ovvero la stipulazione di contratti di prestazione di opera continuativa e coordinata, aventi ad oggetto la consulenza e l'assistenza legale stragiudiziale, nell'esclusivo interesse del datore di lavoro o del soggetto in favore del quale l'opera viene prestata. Se il destinatario delle predette attività è costituito in forma di società, tali attività possono essere altresì svolte in favore dell'eventuale società controllante, controllata o collegata, ai sensi dell'articolo 2359 del codice civile. Se il destinatario è un'associazione o un ente esponenziale nelle I dossier dell’Ufficio studi del Consiglio nazionale forense – n. 4/2012 195 CONSIGLIO NAZIONALE FORENSE PRESSO IL MINISTERO DELLA GIUSTIZIA Ufficio studi diritto, fatte salve le particolari competenze riconosciute dalla legge ad altri esercenti attività professionali, espressamente individuati con riguardo a specifici settori del diritto. 8. L’uso del titolo di avvocato spetta esclusivamente a coloro che siano o siano stati iscritti ad un albo circondariale. 9. L’uso del titolo è vietato a chi sia stato radiato. 10. La violazione delle disposizioni di cui al presente articolo, quando non costituiscano più grave reato, è punita, nel caso di usurpazione del titolo di avvocato, ai sensi diverse articolazioni, purché portatore di un interesse di particolare rilievo sociale e riferibile ad un gruppo non occasionale, tali attività possono essere svolte esclusivamente nell'ambito delle rispettive competenze istituzionali e limitatamente all'interesse dei propri associati ed iscritti. È altresì consentita, nelle medesime forme e con gli stessi limiti, la prestazione di consulenza da parte di professori universitari di ruolo e di ricercatori confermati in materie giuridiche. 7. L'uso del titolo di avvocato spetta esclusivamente a coloro che siano o siano stati iscritti ad un albo circondariale, nonché agli avvocati dello Stato. 8. L'uso del titolo è vietato a chi sia stato radiato. 7. L’uso del titolo di avvocato spetta esclusivamente a coloro che siano o siano stati iscritti ad un albo circondariale, nonché agli avvocati dello Stato. 8. L’uso del titolo è vietato a chi sia stato radiato. I dossier dell’Ufficio studi del Consiglio nazionale forense – n. 4/2012 196 CONSIGLIO NAZIONALE FORENSE PRESSO IL MINISTERO DELLA GIUSTIZIA Ufficio studi dell’articolo 498 del codice penale e, nel caso di esercizio abusivo delle funzioni, ai sensi dell’articolo 348 dello stesso codice. Art. 3. (Doveri e deontologia) 1. L’avvocato è tenuto a rispettare le leggi e il codice deontologico, a tutela dell’interesse pubblico al corretto esercizio della professione. L’esercizio dell’attività dell’avvocato deve essere fondato sull’autonomia e sulla indipendenza di giudizio intellettuale e tecnica. È dovere dell’avvocato adempiere agli obblighi della difesa d’ufficio e del patrocinio in favore dei non abbienti. 2. La professione forense deve essere esercitata con indipendenza, lealtà, probità, dignità, decoro e diligenza tenendo conto del rilievo sociale della difesa e rispettando i principi della corretta e leale concorrenza. 3. Le norme deontologiche, la cui violazione comporta responsabilità disciplinare, sono emanate dal CNF, sentiti gli Ordini forensi circondariali, con la finalità di tutelare l’interesse pubblico al corretto esercizio della professione, che deve essere esercitata per Art. 3. (Doveri e deontologia) 1. L’avvocato è tenuto a rispettare le norme deontologiche di comportamento emanate a tutela dell’interesse pubblico e del corretto esercizio della professione. L’esercizio dell’attività di avvocato deve essere fondato sull’autonomia e sulla indipendenza dell’azione professionale e del giudizio intellettuale. L’avvocato adempie agli obblighi della difesa d’ufficio e del patrocinio in favore dei non abbienti. 2. La professione forense deve essere esercitata con indipendenza, lealtà, probità, dignità, decoro, diligenza e competenza, tenendo conto del rilievo sociale della difesa e rispettando i princìpi della corretta e leale concorrenza. 3. Le norme deontologiche la cui violazione comporta responsabilità disciplinare sono emanate dal CNF, strettamente osservato il principio della tipizzazione delle condotte, con la finalità di tutelare anche l’interesse pubblico al corretto esercizio della Art. 3. (Doveri e deontologia). 1. L'esercizio dell'attività di avvocato deve essere fondato sull'autonomia e sulla indipendenza dell'azione professionale e del giudizio intellettuale. L'avvocato ha obbligo, se chiamato, di prestare la difesa d'ufficio e di assicurare il patrocinio in favore dei non abbienti. 2. La professione forense deve essere esercitata con indipendenza, lealtà, probità, dignità, decoro, diligenza e competenza, tenendo conto del rilievo sociale della difesa e rispettando i princìpi della corretta e leale concorrenza. 3. L'avvocato esercita la professione uniformandosi ai princìpi contenuti nel codice deontologico emanato dal CNF ai sensi degli articoli 33, comma 1, lettera d), e 64, comma 6. Il codice deontologico stabilisce le norme di comportamento che l'avvocato è I dossier dell’Ufficio studi del Consiglio nazionale forense – n. 4/2012 197 CONSIGLIO NAZIONALE FORENSE PRESSO IL MINISTERO DELLA GIUSTIZIA Ufficio studi la prevalente tutela dell’interesse del cliente. Le norme di cui al presente comma sono aggiornate periodicamente e realizzano i princìpi etici della professione e quelli enunciati dalle leggi, nel rispetto del diritto comunitario, da attuare tenendo conto delle consuetudini e delle tradizioni italiane. professione. Il CNF emana le norme deontologiche entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, sentiti gli ordini forensi circondariali. Il CNF ha facoltà di aggiornare le norme. 4. Il codice deontologico e i suoi aggiornamenti sono pubblicati e resi accessibili a chiunque secondo norme stabilite con decreto del Ministro della giustizia, adottato ai sensi dell’articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400. 4. Le norme deontologiche di cui al comma 3 e i loro aggiornamenti sono pubblicati e resi accessibili a chiunque secondo disposizioni stabilite con decreto del Ministro della giustizia, adottato ai sensi dell’articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400. Le norme deontologiche entrano in vigore decorsi sessanta giorni dalla data di pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale. tenuto ad osservare in via generale e, specificamente, nei suoi rapporti con il cliente, con la controparte, con altri avvocati e con altri professionisti. Il codice deontologico espressamente individua fra le norme in esso contenute quelle che, rispondendo alla tutela di un pubblico interesse al corretto esercizio della professione, hanno rilevanza disciplinare. Tali norme devono essere caratterizzate dalla stretta osservanza del principio della tipizzazione della condotta e devono contenere l'espressa indicazione della sanzione applicabile. 4. Il codice deontologico di cui al comma 3 e i suoi aggiornamenti sono pubblicati e resi accessibili a chiunque secondo disposizioni stabilite con decreto del Ministro della giustizia, adottato ai sensi dell'articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400. Il codice deontologico entra in vigore decorsi sessanta giorni dalla data di pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale. Art. 4. (Associazioni e società tra avvocati e multidisciplinari) La professione forense può essere Art. 4. (Associazioni e società tra avvocati e multidisciplinari) La professione forense può essere Art. 4. (Associazioni e società tra avvocati e multidisciplinari). La professione forense può essere 1. 1. 1. I dossier dell’Ufficio studi del Consiglio nazionale forense – n. 4/2012 198 CONSIGLIO NAZIONALE FORENSE PRESSO IL MINISTERO DELLA GIUSTIZIA Ufficio studi esercitata, oltre che a titolo individuale, anche in forma associativa o societaria, purché con responsabilità solidale e illimitata dei soci, tutti necessariamente iscritti all’albo. Lo svolgimento di attività professionale è personale anche nell’ipotesi in cui l’incarico sia conferito all’avvocato componente di un’associazione o società professionale. L’appartenenza a un’associazione o a una società non pregiudica l’autonomia o l’indipendenza intellettuale o di giudizio degli associati e dei soci. Alle società si applicano le norme del decreto legislativo 2 febbraio 2001, n. 96; alle associazioni professionali si applicano l’articolo 1 della legge 23 novembre 1939, n. 1815, e le norme della società semplice, in quanto compatibili. 2. È vietata la costituzione di società di capitali che abbiano nel proprio oggetto l’esecuzione delle prestazioni indicate nell’articolo 2. esercitata individualmente o con la partecipazione ad associazioni o società tra avvocati. L’incarico professionale è tuttavia sempre conferito all’avvocato in via personale. La partecipazione ad un’associazione o ad una società tra avvocati non può pregiudicare l’autonomia, la libertà e l’indipendenza intellettuale o di giudizio dell’avvocato nello svolgimento dell’incarico che gli è conferito. È nullo ogni patto contrario. 2. Alle società si applicano le norme del decreto legislativo 2 febbraio 2001, n. 96. Alle associazioni professionali si applicano l’articolo 1 della legge 23 novembre 1939, n. 1815, e le disposizioni relative alla società semplice, in quanto compatibili. Gli associati e i soci hanno responsabilità solidale e illimitata nei confronti dei terzi. 3. Le associazioni e le società di cui al comma 1 possono essere anche multidisciplinari, comprendendo, oltre agli iscritti all’albo forense, altri professionisti 3. Allo scopo di assicurare al cliente prestazioni anche a carattere multidisciplinare, possono partecipare alle associazioni o alle società di cui al comma 1, esercitata individualmente o con la partecipazione ad associazioni o società tra avvocati. L'incarico professionale è tuttavia sempre conferito all'avvocato in via personale. La partecipazione ad un'associazione o ad una società tra avvocati non può pregiudicare l'autonomia, la libertà e l'indipendenza intellettuale o di giudizio dell'avvocato nello svolgimento dell'incarico che gli è conferito. È nullo ogni patto contrario. 2. Alle società si applicano le norme del decreto legislativo 2 febbraio 2001, n. 96. Alle associazioni professionali si applicano l'articolo 1 della legge 23 novembre 1939, n. 1815, e le disposizioni relative alla società semplice, in quanto compatibili. Hanno responsabilità solidale e illimitata nei confronti dei terzi gli associati e i soci, salvo il caso in cui questi non partecipino all'amministrazione della società per effetto di pattuizione a norma dell'articolo 23, comma 2, del decreto legislativo 2 febbraio 2001, n. 96. 3. Allo scopo di assicurare al cliente prestazioni anche a carattere multidisciplinare, possono partecipare alle associazioni o alle società di cui al comma 1, I dossier dell’Ufficio studi del Consiglio nazionale forense – n. 4/2012 199 CONSIGLIO NAZIONALE FORENSE PRESSO IL MINISTERO DELLA GIUSTIZIA Ufficio studi iscritti in albi appartenenti a categorie individuate dal CNF con regolamento. 4. Le società o associazioni multidisciplinari possono comprendere nel loro oggetto l’esercizio di attività proprie della professione di avvocato solo se, e fin quando, vi sia tra i soci od associati almeno un avvocato iscritto all’albo. Solo gli iscritti nell’albo degli avvocati e i praticanti avvocati nel periodo di abilitazione al patrocinio, nei limiti della loro competenza, possono eseguire le prestazioni esclusive o riservate, indicate nell’art. 2. Le associazioni e le società hanno ad oggetto esclusivamente lo svolgimento di attività professionale, non hanno natura di imprese commerciali e non sono assoggettate alle procedure fallimentari e concorsuali. 5. L’associato e il socio possono far parte di una sola associazione o società. 6. Le associazioni e le società sono iscritte in oltre agli iscritti all’albo forense, anche altri liberi professionisti appartenenti alle categorie individuate con regolamento del Ministro della giustizia ai sensi dell’articolo 1, commi 3 e seguenti. La professione forense può essere altresì esercitata da un avvocato associato o che partecipa ad associazioni o società costituite fra altri liberi professionisti, purché le stesse abbiano caratteristiche identiche a quelle di cui al comma 2. 4. Possono essere soci delle associazioni o società tra avvocati solo coloro che sono iscritti al relativo albo. Le associazioni e le società tra avvocati sono iscritte in un elenco speciale aggiunto all’albo forense nel cui circondario hanno sede. La sede dell’associazione o della società è fissata nel circondario ove si trova il centro principale degli affari. Gli associati e i soci hanno domicilio professionale nella sede della associazione o della società. L’attività professionale svolta dagli associati o dai soci dà luogo agli obblighi e ai diritti previsti dalle disposizioni in materia previdenziale. 5. L’avvocato può essere associato ad una sola associazione o società. 6. Le associazioni o le società tra oltre agli iscritti all'albo forense, anche altri liberi professionisti appartenenti alle categorie individuate con regolamento del Ministro della giustizia ai sensi dell'articolo 1, commi 3 e seguenti. La professione forense può essere altresì esercitata da un avvocato che partecipa ad associazioni o società costituite fra altri liberi professionisti, purché le stesse abbiano caratteristiche identiche a quelle di cui al comma 2. 4. Possono essere soci delle associazioni o società tra avvocati solo coloro che sono iscritti al relativo albo. Le associazioni e le società tra avvocati sono iscritte in un elenco tenuto presso il consiglio dell'ordine nel cui circondario hanno sede, ai sensi dell'articolo 14, comma 1, lettera l). La sede dell'associazione o della società è fissata nel circondario ove si trova il centro principale degli affari. Gli associati e i soci hanno domicilio professionale nella sede della associazione o della società. L'attività professionale svolta dagli associati o dai soci dà luogo agli obblighi e ai diritti previsti dalle disposizioni in materia previdenziale. 5. L'avvocato può essere associato ad una sola associazione o società. 6. Le associazioni o le società tra I dossier dell’Ufficio studi del Consiglio nazionale forense – n. 4/2012 200 CONSIGLIO NAZIONALE FORENSE PRESSO IL MINISTERO DELLA GIUSTIZIA Ufficio studi un elenco speciale aggiunto all’albo forense nel cui circondario hanno sede. La sede dell’associazione o della società è fissata nel circondario ove si trova il centro principale degli affari. I soci e gli associati hanno domicilio professionale nella sede della associazione o della società. 7. Alle società multidisciplinari si applicano, in quanto compatibili, le norme che regolano le società tra avvocati indicate nel comma 1. professionisti possono indicare l’esercizio di attività proprie della professione forense fra quelle previste dal proprio oggetto sociale, oltre che in qualsiasi comunicazione a terzi, solo se tra gli associati o i soci vi è almeno un avvocato iscritto all’albo. professionisti possono indicare l'esercizio di attività proprie della professione forense fra quelle previste nel proprio oggetto sociale, oltre che in qualsiasi comunicazione a terzi, solo se tra gli associati o i soci vi è almeno un avvocato iscritto all'albo. 7. La costituzione di società di capitali che indicano l’esercizio di attività proprie della professione forense fra quelle previste dal proprio oggetto sociale, oltre che in qualsiasi comunicazione a terzi, è vietata. 7. La costituzione di società di capitali che indicano l'esercizio di attività proprie della professione forense fra quelle previste nel proprio oggetto sociale, oltre che in qualsiasi comunicazione a terzi, è vietata. Sono nulli i relativi atti costitutivi e quelli successivamente intervenuti di modifica dei patti sociali, contenenti la detta indicazione. Sono altresì nulli i contratti stipulati con terzi a seguito delle comunicazioni di cui al primo periodo del presente comma. 8. L’attività professionale svolta dagli associati o dai soci dà luogo agli obblighi e ai diritti previsti dalle norme previdenziali. 9. I redditi delle associazioni e delle società sono determinati secondo i criteri di cassa, come per i professionisti che esercitano la professione in modo individuale. 8. La violazione di quanto previsto ai commi 5 e 6 costituisce illecito disciplinare. 8. La violazione di quanto previsto ai commi 5 e 6 costituisce illecito disciplinare. 9. I redditi delle associazioni e delle società tra avvocati sono determinati secondo i criteri di cassa, come per i professionisti che esercitano la professione in modo individuale. 10. Gli avvocati, le associazioni e le società 9. I redditi delle associazioni e delle società tra avvocati sono determinati secondo i criteri di cassa, come per i professionisti che esercitano la professione in modo individuale. 10. Gli avvocati, le associazioni e le società 10. Gli avvocati, le associazioni e le società I dossier dell’Ufficio studi del Consiglio nazionale forense – n. 4/2012 201 CONSIGLIO NAZIONALE FORENSE PRESSO IL MINISTERO DELLA GIUSTIZIA Ufficio studi di cui al presente articolo possono stipulare fra loro contratti di associazione in partecipazione ai sensi dell’articolo 2549 e seguenti del codice civile, nel rispetto delle disposizioni del regolamento emanato dal CNF al fine di adeguare le suindicate norme del codice civile alle previsioni della presente legge ed alle specificità della professione forense. 11. Il socio o l’associato deve essere escluso se cancellato dall’albo con provvedimento definitivo o sospeso con provvedimento disciplinare definitivo non inferiore ad un anno e può essere escluso secondo quanto previsto dall’art. 2286 c.c. di cui al presente articolo possono stipulare fra loro contratti di associazione in partecipazione ai sensi degli articoli 2549 e seguenti del codice civile. di cui al presente articolo possono stipulare fra loro contratti di associazione in partecipazione ai sensi degli articoli 2549 e seguenti del codice civile. 11. Il socio o l’associato è escluso se cancellato o sospeso dall’albo per un periodo non inferiore ad un anno con provvedimento disciplinare definitivo. Può essere escluso per effetto di quanto previsto dall’articolo 2286 del codice civile. 12. Le associazioni e le società che hanno ad oggetto esclusivamente lo svolgimento di attività professionale non hanno natura di imprese commerciali e non sono assoggettate alle procedure fallimentari e concorsuali. 11. Il socio o l'associato è escluso se cancellato o sospeso dall'albo per un periodo non inferiore ad un anno con provvedimento disciplinare definitivo. Può essere escluso per effetto di quanto previsto dall'articolo 2286 del codice civile. 12. Le associazioni e le società che hanno ad oggetto esclusivamente lo svolgimento di attività professionale non sono assoggettate alle procedure fallimentari e concorsuali. Art. 5. (Segreto professionale) 1. L’avvocato è tenuto nei confronti della parte assistita alla rigorosa osservanza del segreto professionale nell’attività di rappresentanza e assistenza in giudizio, Art. 5. (Segreto professionale) 1. L’avvocato è tenuto, nell’interesse della parte assistita, alla rigorosa osservanza del segreto professionale sui fatti e sulle circostanze apprese nell’attività di Art. 5. (Segreto professionale). 1. L'avvocato è tenuto, nell'interesse della parte assistita, alla rigorosa osservanza del segreto professionale sui fatti e sulle circostanze apprese nell'attività di I dossier dell’Ufficio studi del Consiglio nazionale forense – n. 4/2012 202 CONSIGLIO NAZIONALE FORENSE PRESSO IL MINISTERO DELLA GIUSTIZIA Ufficio studi nonché nello svolgimento dell’attività di consulenza legale e di assistenza stragiudiziale. 2. L’avvocato è altresì tenuto all’osservanza del massimo riserbo in ordine agli affari in cui è stato chiamato a svolgere la sua opera. 3. L’avvocato è tenuto ad adoperarsi per far osservare gli obblighi di cui al presente articolo anche ai suoi collaboratori e dipendenti. 4. L’avvocato, i suoi collaboratori e dipendenti non possono essere obbligati a deporre nei giudizi di qualunque specie su ciò di cui siano venuti a conoscenza nell’esercizio della professione o dell’attività di collaborazione o in virtù del rapporto di dipendenza, salvo quanto disposto nel codice di procedura penale. rappresentanza e assistenza in giudizio, nonché nello svolgimento dell’attività di consulenza legale e di assistenza stragiudiziale. 2. L’avvocato è tenuto altresì all’osservanza del massimo riserbo verso i terzi. rappresentanza e assistenza in giudizio, nonché nello svolgimento dell'attività di consulenza legale e di assistenza stragiudiziale. 2. L'avvocato è tenuto altresì all'osservanza del massimo riserbo verso i terzi. 3. Le disposizioni di cui ai commi 1 e 2 si applicano anche nei confronti dei collaboratori e dei dipendenti dell’avvocato, oltre che di coloro che svolgono il tirocinio presso lo stesso, in relazione ai fatti e alle circostanze da loro apprese nella loro qualità o per effetto dell’attività svolta. L’avvocato è tenuto a far osservare gli obblighi di segretezza e di riserbo. 3. Le disposizioni di cui ai commi 1 e 2 si applicano anche nei confronti dei dipendenti e dei collaboratori anche occasionali dell'avvocato, oltre che di coloro che svolgono il tirocinio presso lo stesso, in relazione ai fatti e alle circostanze da loro apprese nella loro qualità o per effetto dell'attività svolta. L'avvocato è tenuto ad adoperarsi affinché anche da tali soggetti siano osservati gli obblighi di segretezza e di riserbo sopra previsti. 4. L'avvocato, i suoi collaboratori e i dipendenti non possono essere obbligati a deporre nei procedimenti e nei giudizi di qualunque specie su ciò di cui siano venuti a conoscenza nell'esercizio della professione o dell'attività di collaborazione o in virtù del rapporto di dipendenza, salvi i casi previsti dalla legge. 5. La violazione degli obblighi di cui ai commi 1 e 2 costituisce illecito disciplinare. La 4. L’avvocato, i suoi collaboratori e i dipendenti non possono essere obbligati a deporre nei giudizi di qualunque specie su ciò di cui siano venuti a conoscenza nell’esercizio della professione o dell’attività di collaborazione o in virtù del rapporto di dipendenza, salvi i casi previsti dalla legge. 5. La violazione degli obblighi di cui ai commi 1 e 2 costituisce illecito disciplinare. I dossier dell’Ufficio studi del Consiglio nazionale forense – n. 4/2012 203 CONSIGLIO NAZIONALE FORENSE PRESSO IL MINISTERO DELLA GIUSTIZIA Ufficio studi violazione degli obblighi di cui al comma 3 costituisce giusta causa per l'immediato scioglimento del rapporto di collaborazione o di dipendenza. Art. 6. (Prescrizioni per il domicilio) 1. L’avvocato deve iscriversi nell’albo del circondario del Tribunale ove ha domicilio professionale. Il domicilio professionale è il luogo ove l’avvocato svolge la professione in modo prevalente. Ogni variazione è tempestivamente comunicata per iscritto all’ordine. In mancanza, ogni comunicazione del Consiglio dell’Ordine di appartenenza si intende validamente effettuata presso l’ultimo domicilio. Art. 6. (Prescrizioni per il domicilio) 1. L’avvocato deve iscriversi nell’albo del circondario del tribunale ove ha domicilio professionale, di regola coincidente con il luogo in cui svolge la professione in modo prevalente, come da attestazione scritta da inserire nel fascicolo personale e da cui deve anche risultare se sussistano rapporti di parentela, coniugio, affinità e convivenza con magistrati, evincibili dal decreto legislativo 23 febbraio 2006, n. 109. Art. 6. (Prescrizioni per il domicilio). 1. L'avvocato deve iscriversi nell'albo del circondario del tribunale ove ha domicilio professionale, di regola coincidente con il luogo in cui svolge la professione in modo prevalente, come da attestazione scritta da inserire nel fascicolo personale e da cui deve anche risultare se sussistano rapporti di parentela, coniugio, affinità e convivenza con magistrati, rilevanti in relazione a quanto previsto dall'articolo 18 dell'ordinamento giudiziario, di cui al regio decreto 30 gennaio 1941, n. 12, e successive modificazioni. Ogni variazione deve essere tempestivamente comunicata dall'iscritto all'ordine. In mancanza, ogni comunicazione del consiglio dell'ordine di appartenenza si intende validamente effettuata presso l'ultimo domicilio comunicato. 2. Gli ordini professionali presso cui i singoli avvocati sono iscritti pubblicano in apposito elenco, consultabile dalle pubbliche I dossier dell’Ufficio studi del Consiglio nazionale forense – n. 4/2012 204 CONSIGLIO NAZIONALE FORENSE PRESSO IL MINISTERO DELLA GIUSTIZIA Ufficio studi 2. L’avvocato che stabilisca uffici al di fuori del circondario del Tribunale ove ha domicilio professionale ne dà immediata comunicazione scritta sia all’ordine di iscrizione, sia all’ordine del luogo ove si trova l’ufficio. 3. Presso ogni ordine è tenuto un elenco degli avvocati iscritti in altri albi che abbiano ufficio nel circondario ove ha sede l’ordine. 4. La violazione degli obblighi prescritti ai commi 1 e 2 costituisce illecito disciplinare. 2. L’avvocato che stabilisca uffici al di fuori del circondario del tribunale ove ha domicilio professionale ne dà immediata comunicazione scritta sia all’ordine di iscrizione, sia all’ordine del luogo ove si trova l’ufficio. 3. Presso ogni ordine è tenuto un elenco degli avvocati iscritti in altri albi che abbiano ufficio nel circondario ove ha sede l’ordine. 4. Gli avvocati italiani, che esercitano la professione all’estero e che ivi hanno la loro residenza, mantengono l’iscrizione nell’albo del circondario del tribunale ove avevano l’ultimo domicilio in Italia. 5. La violazione degli obblighi di cui ai commi 1 e 2 costituisce illecito disciplinare. amministrazioni, gli indirizzi di posta elettronica comunicati dagli iscritti ai sensi dell'articolo 16, comma 7, del decreto-legge 29 novembre 2008, n. 185, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 gennaio 2009, n. 2, anche al fine di consentire notifiche di atti e comunicazioni per via telematica da parte degli uffici giudiziari. 3. L'avvocato che stabilisca uffici al di fuori del circondario del tribunale ove ha domicilio professionale ne dà immediata comunicazione scritta sia all'ordine di iscrizione, sia all'ordine del luogo ove si trova l'ufficio. 4. Presso ogni ordine è tenuto un elenco degli avvocati iscritti in altri albi che abbiano ufficio nel circondario ove ha sede l'ordine. 5. Gli avvocati italiani, che esercitano la professione all'estero e che ivi hanno la loro residenza, mantengono l'iscrizione nell'albo del circondario del tribunale ove avevano l'ultimo domicilio in Italia. 6. La violazione degli obblighi di cui ai commi 1 e 3 costituisce illecito disciplinare. Art. 7. (Impegno solenne) poter esercitare la professione, Art. 7. (Impegno solenne) poter esercitare la professione, Art. 7. (Impegno solenne). poter esercitare la professione, 1. Per 1. Per 1. Per I dossier dell’Ufficio studi del Consiglio nazionale forense – n. 4/2012 205 CONSIGLIO NAZIONALE FORENSE PRESSO IL MINISTERO DELLA GIUSTIZIA Ufficio studi l’avvocato assume dinanzi al consiglio dell’ordine in pubblica seduta l’impegno di osservare i relativi doveri, secondo la formula: «Consapevole della dignità della professione forense e della sua funzione sociale, mi impegno solennemente ad osservare con lealtà, onore e diligenza i doveri della professione di avvocato per i fini della giustizia». l’avvocato assume dinanzi al consiglio dell’ordine in pubblica seduta l’impegno di osservare i relativi doveri, secondo la formula: «Consapevole della dignità della professione forense e della sua funzione sociale, mi impegno solennemente ad osservare con lealtà, onore e diligenza i doveri della professione di avvocato per i fini della giustizia ed a tutela dell’assistito nelle forme e secondo i princìpi del nostro ordinamento». l'avvocato assume dinanzi al consiglio dell'ordine in pubblica seduta l'impegno di osservare i relativi doveri, secondo la formula: «Consapevole della dignità della professione forense e della sua funzione sociale, mi impegno solennemente ad osservare con lealtà, onore e diligenza i doveri della professione di avvocato per i fini della giustizia ed a tutela dell'assistito nelle forme e secondo i princìpi del nostro ordinamento». Art. 8. (Specializzazioni) 1. È riconosciuta la possibilità per gli avvocati di ottenere e indicare il titolo di specialista, secondo modalità che sono stabilite con regolamento adottato dal CNF ai sensi dell’articolo 1, comma 5, e acquisiti i pareri delle associazioni specialistiche costituite ai sensi del comma 8. Art. 8. (Specializzazioni) 1. È riconosciuta la possibilità per gli avvocati di ottenere e indicare il titolo di specialista secondo modalità che sono stabilite con regolamento adottato dal CNF ai sensi dell’articolo 1 e acquisiti i pareri delle associazioni specialistiche costituite ai sensi del comma 9 del presente articolo. 2. Il regolamento di cui al comma 1, prevede in maniera da garantire libertà e pluralismo dell’offerta formativa e della relativa scelta individuale: a) l’elenco delle specializzazioni riconosciute, tenuto anche conto delle 2. Il regolamento di cui al comma 1 prevede, in maniera da garantire libertà e pluralismo dell’offerta formativa e della relativa scelta individuale: a) l’elenco delle specializzazioni riconosciute, tenuto anche conto delle specificità formative Art. 8. (Specializzazioni). 1. È riconosciuta la possibilità per gli avvocati di ottenere e indicare il titolo di specialista secondo modalità che sono stabilite con regolamento adottato dal Ministro della giustizia previo parere del CNF, ai sensi dell'articolo 1, e acquisiti i pareri delle associazioni specialistiche costituite ai sensi del comma 9 del presente articolo. 2. Il regolamento di cui al comma 1 prevede, in maniera da garantire libertà e pluralismo dell'offerta formativa e della relativa scelta individuale: a) l'elenco delle specializzazioni riconosciute, tenuto anche conto delle specificità formative I dossier dell’Ufficio studi del Consiglio nazionale forense – n. 4/2012 206 CONSIGLIO NAZIONALE FORENSE PRESSO IL MINISTERO DELLA GIUSTIZIA Ufficio studi specificità formative imposte dai differenti riti processuali, da aggiornarsi almeno ogni tre anni; b) i percorsi formativi e professionali, di durata almeno biennale, necessari per il conseguimento dei titoli di specializzazione, ai quali possono accedere soltanto gli avvocati che alla data della presentazione della domanda di iscrizione abbiano maturato una anzianità di iscrizione all’albo avvocati, ininterrottamente e senza sospensioni, per almeno due anni; imposte dai differenti riti processuali, da aggiornare almeno ogni tre anni; imposte dai differenti riti processuali, da aggiornare almeno ogni tre anni; b) percorsi formativi e professionali, di durata almeno biennale, necessari per il conseguimento dei titoli di specializzazione ai quali possono accedere soltanto gli avvocati che alla data della presentazione della domanda di iscrizione abbiano maturato una anzianità di iscrizione all’albo degli avvocati, ininterrottamente e senza sospensioni, di almeno quattro anni; c) le prescrizioni destinate agli ordini territoriali, alle associazioni forensi, ad altri enti ed istituzioni pubbliche o private per l’organizzazione, anche di intesa tra loro, di scuole e corsi di alta formazione per il conseguimento del titolo di specialista; c) le prescrizioni destinate agli ordini territoriali, alle associazioni forensi, ad altri enti ed istituzioni pubbliche o private per l’organizzazione, anche di intesa tra loro, di scuole e corsi di alta formazione per il conseguimento del titolo di specialista; d) le sanzioni per l’uso indebito dei titoli di specializzazione; e) il regime transitorio. d) le sanzioni per l’uso indebito dei titoli di specializzazione; e) i requisiti richiesti ai fini del conferimento da parte dei consigli dell’ordine del titolo di specialista agli avvocati iscritti all’albo da b) percorsi formativi e professionali, di durata almeno biennale per un totale di almeno centocinquanta ore complessive, necessari per il conseguimento dei titoli di specializzazione, ai quali possono accedere soltanto gli avvocati che alla data della presentazione della domanda di iscrizione abbiano maturato una anzianità di iscrizione all'albo degli avvocati, ininterrottamente e senza sospensioni, di almeno un anno; c) le prescrizioni destinate agli ordini territoriali, alle associazioni forensi e ad altri enti ed istituzioni pubbliche o private, prioritariamente alle facoltà di giurisprudenza nell'ambito delle proprie risorse finanziarie e senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica, per l'organizzazione, anche di intesa tra loro, di scuole e corsi di alta formazione per il conseguimento del titolo di specialista; d) le sanzioni per l'uso indebito dei titoli di specializzazione; e) i requisiti richiesti ai fini del conferimento da parte dei consigli dell'ordine del titolo di specialista agli avvocati iscritti all'albo da I dossier dell’Ufficio studi del Consiglio nazionale forense – n. 4/2012 207 CONSIGLIO NAZIONALE FORENSE PRESSO IL MINISTERO DELLA GIUSTIZIA Ufficio studi 3. Le scuole e i corsi di alta formazione per il conseguimento del titolo di specialista non possono avere durata inferiore a due anni per un totale di almeno 400 ore di formazione complessive. All’esito della frequenza l’avvocato sostiene un esame di specializzazione, presso il CNF, il cui esito positivo è condizione necessaria per l’acquisizione del titolo. La commissione d’esame sarà designata dal Consiglio nazionale forense e composta da suoi membri, da avvocati indicati dagli ordini distrettuali, da docenti universitari, da magistrati, da componenti indicati delle associazioni forensi di cui al regolamento di cui al comma 1. 4. Il titolo di specialista è attribuito esclusivamente dal CNF. almeno dieci anni. 3. Le scuole e i corsi di alta formazione per il conseguimento del titolo di specialista non possono avere durata inferiore a due anni per un totale di almeno 200 ore di formazione complessive. All’esito della frequenza l’avvocato sostiene un esame di specializzazione presso il CNF, il cui esito positivo è condizione necessaria per l’acquisizione del titolo. La commissione d’esame è designata dal CNF e composta da suoi membri, da avvocati indicati dagli ordini forensi del distretto, da docenti universitari, da magistrati, da componenti indicati delle associazioni forensi di cui al comma 9. almeno dieci anni. 3. Al termine del percorso formativo per il conseguimento del titolo di specialista l'avvocato sostiene un esame di specializzazione presso il CNF, il cui esito positivo è condizione necessaria per l'acquisizione del titolo. La commissione d'esame è designata dal CNF e composta da suoi membri, da avvocati indicati dallo stesso CNF e dagli ordini forensi del distretto, da docenti universitari, da magistrati a riposo, da componenti indicati dalle associazioni forensi di cui al comma 9. 4. Il titolo di esclusivamente 4. Il titolo di specialista è attribuito esclusivamente dal CNF e può essere revocato nel caso previsto dal comma 5. 5. L'avvocato specialista è tenuto a curare il proprio specifico aggiornamento professionale con riferimento alla disciplina giuridica per cui ha conseguito il titolo. Il CNF stabilisce, senza nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica, con proprio regolamento le modalità con cui ha luogo detto aggiornamento, i cui corsi annuali specialista dal è attribuito CNF. 5. Gli avvocati che abbiano conseguito il titolo di specialista sono tenuti, ai fini del mantenimento del titolo, a curare il proprio aggiornamento professionale secondo le modalità stabilite con regolamento del CNF. I dossier dell’Ufficio studi del Consiglio nazionale forense – n. 4/2012 208 CONSIGLIO NAZIONALE FORENSE PRESSO IL MINISTERO DELLA GIUSTIZIA Ufficio studi 5. I soggetti di cui al comma 3, lettera c), organizzano con cadenza annuale corsi di formazione continua nelle materie specialistiche conformemente al regolamento di cui al comma 1. 6. I soggetti di cui al comma 2, lettera c), organizzano con cadenza annuale corsi di formazione continua nelle materie specialistiche conformemente al regolamento di cui al comma 1. 6. Il conseguimento del titolo di specialista non comporta riserva di attività professionale. 7. Gli avvocati docenti universitari in materie giuridiche e coloro che abbiano conseguito titoli specialistici universitari possono indicare il relativo titolo accademico con le opportune specificazioni. 8. Tra avvocati iscritti agli albi possono essere costituite associazioni specialistiche nel rispetto dei seguenti requisiti: a) l’associazione deve avere adeguata diffusione e rappresentanza territoriale, secondo quanto stabilito con regolamento da adottare ai sensi dell’art. 1, comma 5, per il riconoscimento e il mantenimento della qualifica di associazione maggiormente 7. Il conseguimento del titolo di specialista non comporta riserva di attività professionale. 8. Gli avvocati docenti universitari in materie giuridiche e coloro che abbiano conseguito titoli specialistici universitari possono indicare il relativo titolo accademico con le opportune specificazioni. 9. Il CNF tiene l’elenco delle associazioni aventi personalità giuridica costituite fra avvocati specialisti, che delibera di riconoscere sulla base della loro rappresentatività, diffusione territoriale e dell’eventuale accreditamento internazionale. Le associazioni non possono rilasciare attestati di specializzazione o di specifica competenza professionale. devono essere di almeno cinquanta ore. L'aggiornamento professionale in relazione alla disciplina giuridica specialistica è condizione per il mantenimento del titolo. 6. I soggetti di cui al comma 2, lettera c), organizzano con cadenza annuale, nell'ambito delle proprie risorse finanziarie e senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica, corsi di formazione continua nelle materie specialistiche conformemente al regolamento di cui al comma 1. 7. Il conseguimento del titolo di specialista non comporta riserva di attività professionale. 8. Gli avvocati docenti universitari in materie giuridiche e coloro che abbiano conseguito titoli specialistici universitari possono indicare il relativo titolo accademico con le opportune specificazioni. 9. Tra avvocati iscritti agli albi possono essere costituite associazioni specialistiche nel rispetto dei seguenti requisiti: a) l'associazione deve avere adeguata diffusione e rappresentanza territoriale, secondo quanto stabilito con regolamento da adottare ai sensi dell'articolo 1, per il riconoscimento e il mantenimento della qualifica di associazione maggiormente I dossier dell’Ufficio studi del Consiglio nazionale forense – n. 4/2012 209 CONSIGLIO NAZIONALE FORENSE PRESSO IL MINISTERO DELLA GIUSTIZIA Ufficio studi rappresentativa a livello nazionale per il relativo settore specialistico; b) lo statuto dell’associazione prevede espressamente come scopo la promozione del profilo professionale, la formazione e l’aggiornamento specialistico dei suoi iscritti; c) lo statuto esclude espressamente il rilascio da parte dell’associazione di attestati di competenza professionale; d) lo statuto prevede una disciplina degli organi associativi su base democratica ed esclude espressamente ogni attività a fini di lucro; e) l’associazione si dota di strutture, organizzative e tecnico-scientifiche, idonee ad assicurare la determinazione dei livelli di qualificazione professionale e il relativo aggiornamento professionale; f) le associazioni professionali sono incluse in un elenco tenuto dal CNF. 9. Il CNF, anche per il tramite degli ordini circondariali, esercita la vigilanza sui requisiti e le condizioni per il riconoscimento delle associazioni di cui al presente articolo, ed il controllo sul rispetto delle prescrizioni di cui al comma 2, lett. c). 10. Gli avvocati che alla data di entrata in vigore della presente legge risultano iscritti rappresentativa a livello nazionale per il relativo settore specialistico; b) lo statuto dell'associazione prevede espressamente come scopo la promozione del profilo professionale, la formazione e l'aggiornamento specialistico dei suoi iscritti; c) lo statuto include espressamente il rilascio da parte dell'associazione di attestati di competenza professionale; d) lo statuto prevede una disciplina degli organi associativi su base democratica ed esclude espressamente ogni attività a fini di lucro; e) l'associazione si dota di strutture, organizzative e tecnico-scientifiche, idonee ad assicurare adeguati livelli di qualificazione professionale e il relativo aggiornamento professionale; f) le associazioni professionali sono incluse in un elenco tenuto dal CNF. 10. Il CNF, anche per il tramite degli ordini circondariali, esercita la vigilanza sui requisiti e le condizioni per il riconoscimento delle associazioni di cui al presente articolo ed il controllo sul rispetto delle prescrizioni di cui al comma 2, lettera c). 11. Gli avvocati che alla data di entrata in vigore della presente legge risultano iscritti I dossier dell’Ufficio studi del Consiglio nazionale forense – n. 4/2012 210 CONSIGLIO NAZIONALE FORENSE PRESSO IL MINISTERO DELLA GIUSTIZIA Ufficio studi all’albo da almeno dieci anni sono dispensati dalla frequenza dei corsi di cui al comma 6 e sono autorizzati a qualificarsi con il titolo di specialista in una o più discipline giuridiche previo superamento dell’esame di cui al comma 3. Gli avvocati che alla data di entrata in vigore della presente legge risultano iscritti all’albo da almeno venti anni sono autorizzati a qualificarsi con il titolo di specialista in non più di due discipline giuridiche da essi indicate e per le quali attestino di aver acquisito specifica conoscenza teorica e significativa esperienza. all'albo da almeno dieci anni sono dispensati dalla frequenza dei corsi di cui al comma 6 e sono autorizzati a qualificarsi con il titolo di specialista in una o più discipline giuridiche previo superamento dell'esame di cui al comma 3. Art. 9. (Pubblicità e informazioni sull’esercizio della professione) 1. È consentito all’avvocato dare informazioni sul modo di esercizio della professione, purché in maniera veritiera, non elogiativa, non ingannevole e non comparativa. Art. 9. (Informazioni sull’esercizio della professione) 1. È consentito all’avvocato dare informazioni sul modo di esercizio della professione, purché in maniera veritiera, non elogiativa, non ingannevole e non comparativa. 2. Il contenuto e la forma dell’informazione devono essere coerenti con la finalità della tutela dell’affidamento della collettività, nel rispetto del prestigio della professione e degli obblighi di segretezza e di riservatezza dei principi del codice deontologico. 2. Il contenuto e la forma dell’informazione devono essere coerenti con la finalità della tutela dell’affidamento della collettività, nel rispetto del prestigio della professione e degli obblighi di segretezza e di riservatezza nonché nel rispetto dei princìpi del codice Art. 9. (Informazioni sull'esercizio della professione). 1. È consentito all'avvocato dare informazioni sul modo di esercizio della professione, purché in maniera veritiera, non elogiativa, non ingannevole e non comparativa. 2. Il contenuto e la forma dell'informazione devono essere coerenti con la finalità della tutela dell'affidamento della collettività, nel rispetto del prestigio della professione e degli obblighi di segretezza e di riservatezza nonché nel rispetto dei princìpi del codice deontologico. I dossier dell’Ufficio studi del Consiglio nazionale forense – n. 4/2012 211 CONSIGLIO NAZIONALE FORENSE PRESSO IL MINISTERO DELLA GIUSTIZIA Ufficio studi Art. 10. (Formazione continua) 1. L’avvocato ha l’obbligo di curare il continuo e costante aggiornamento della propria competenza professionale al fine di assicurare la qualità delle prestazioni professionali e di contribuire al miglior esercizio della professione nell’interesse degli utenti. deontologico. 3. Il CNF determina i criteri concernenti le modalità e gli strumenti dell’informazione e della comunicazione. 4. L’inosservanza dei commi 1 e 2 comporta illecito disciplinare. 3. Il CNF determina i criteri concernenti le modalità dell'informazione e della comunicazione. 4. L'inosservanza dei commi 1 e 2 comporta illecito disciplinare. Art. 10. (Formazione continua) 1. L’avvocato ha l’obbligo di curare il continuo e costante aggiornamento della propria competenza professionale al fine di assicurare la qualità delle prestazioni professionali e di contribuire al migliore esercizio della professione nell’interesse dei clienti. Art. 10. (Formazione continua). 1. L'avvocato ha l'obbligo di curare il continuo e costante aggiornamento della propria competenza professionale al fine di assicurare la qualità delle prestazioni professionali e di contribuire al migliore esercizio della professione nell'interesse dei clienti e dell'amministrazione della giustizia. 2. Sono esentati dall’obbligo di cui al comma 1: gli avvocati iscritti nell’albo speciale per il patrocinio dinanzi alle giurisdizioni superiori; gli avvocati che hanno ottenuto il titolo di specialista, ai sensi dell’articolo 8; gli avvocati sospesi dall’esercizio professionale, ai sensi dell’articolo 19, comma 1, per il periodo del loro mandato; gli avvocati dopo venti anni di iscrizione all’albo; i membri del Parlamento nazionale ed europeo; i consiglieri regionali; i presidenti di provincia 2. Sono esentati dall'obbligo di cui al comma 1: gli avvocati che hanno ottenuto il titolo di specialista, ai sensi dell'articolo 8, fermo quanto previsto nel regolamento del CNF di cui al comma 5 del medesimo articolo; gli avvocati sospesi dall'esercizio professionale, ai sensi dell'articolo 19, comma 1, per il periodo del loro mandato; gli avvocati dopo venticinque anni di iscrizione all'albo o dopo il compimento del sessantesimo anno di età; i membri del Parlamento nazionale ed I dossier dell’Ufficio studi del Consiglio nazionale forense – n. 4/2012 212 CONSIGLIO NAZIONALE FORENSE PRESSO IL MINISTERO DELLA GIUSTIZIA Ufficio studi e gli assessori provinciali; i sindaci e gli assessori di comuni con popolazione superiore a 100.000 abitanti; i docenti e i ricercatori confermati delle università in materie giuridiche. 2. Con apposito regolamento approvato dal CNF sono disciplinate, in maniera da garantire la libertà e il pluralismo dell’offerta formativa e della relativa scelta individuale, le modalità e le condizioni per l’assolvimento dell’obbligo di formazione continua da parte degli iscritti e per la gestione e l’organizzazione dell’attività di formazione da parte degli ordini territoriali, delle associazioni forensi e di terzi. 3. L’attività di formazione svolta dagli ordini territoriali, anche in cooperazione o convenzione con altri soggetti, non costituisce attività commerciale e non può avere fini di lucro. 4. Le regioni, nell’ambito delle potestà ad esse attribuite dall’articolo 117 della Costituzione, disciplinano l’attribuzione di fondi per l’organizzazione di scuole, corsi ed eventi di formazione professionale per avvocati. 3. Il CNF stabilisce le modalità e le condizioni per l’assolvimento dell’obbligo di aggiornamento da parte degli iscritti e per la gestione e l’organizzazione dell’attività di aggiornamento a cura degli ordini territoriali, delle associazioni forensi e di terzi. europeo; i consiglieri regionali; i presidenti di provincia e gli assessori provinciali; i sindaci e gli assessori di comuni con popolazione superiore a 100.000 abitanti; i docenti e i ricercatori confermati delle università in materie giuridiche. 3. Il CNF stabilisce le modalità e le condizioni per l'assolvimento dell'obbligo di aggiornamento da parte degli iscritti e per la gestione e l'organizzazione dell'attività di aggiornamento a cura degli ordini territoriali, delle associazioni forensi e di terzi. 4. L’attività di formazione svolta dagli ordini territoriali, anche in cooperazione o convenzione con altri soggetti, non costituisce attività commerciale e non può avere fini di lucro. 5. Le regioni, nell’ambito delle potestà ad esse attribuite dall’articolo l17 della Costituzione, possono disciplinare l’attribuzione di fondi per l’organizzazione di scuole, corsi ed eventi di formazione professionale per avvocati. 4. L'attività di formazione svolta dagli ordini territoriali, anche in cooperazione o convenzione con altri soggetti, non costituisce attività commerciale e non può avere fini di lucro. 5. Le regioni, nell'ambito delle potestà ad esse attribuite dall'articolo 117 della Costituzione, possono disciplinare l'attribuzione di fondi per l'organizzazione di scuole, corsi ed eventi di formazione professionale per avvocati. I dossier dell’Ufficio studi del Consiglio nazionale forense – n. 4/2012 213 CONSIGLIO NAZIONALE FORENSE PRESSO IL MINISTERO DELLA GIUSTIZIA Ufficio studi Art. 11. (Assicurazione per la responsabilità civile) 1. L’avvocato, l’associazione o la società fra professionisti stipulano polizza assicurativa a copertura della responsabilità civile derivante dall’esercizio della professione, compresa quella per la custodia di documenti, somme di denaro, titoli e valori, di volta in volta ricevuti in deposito dai clienti. L’avvocato, se richiesto, rende noti al cliente gli estremi della propria polizza assicurativa. 2. Degli estremi della polizza assicurativa e di ogni sua successiva variazione è data comunicazione, se richiesta, al consiglio dell’ordine. 3. La mancata osservanza delle disposizioni previsti nel presente articolo costituisce illecito disciplinare. 4. Le condizioni generali delle polizze possono essere negoziate, per i propri iscritti, da ordini territoriali, associazioni ed enti previdenziali forensi. 5. Il presente articolo entra in vigore contestualmente e secondo i contenuti delle Art. 11. (Assicurazione per la responsabilità civile) 1. L’avvocato, l’associazione o la società fra professionisti devono stipulare, anche per il tramite di convenzioni sottoscritte dal CNF, da ordini territoriali, associazioni ed enti previdenziali forensi, polizza assicurativa a copertura della responsabilità civile derivante dall’esercizio della professione, compresa quella per la custodia di documenti, somme di denaro, titoli e valori ricevuti in deposito dai clienti. L’avvocato, se richiesto, rende noti al cliente gli estremi della propria polizza assicurativa. 2. Degli estremi della polizza assicurativa e di ogni sua successiva variazione è data comunicazione al consiglio dell’ordine. Art. 11. (Assicurazione per la responsabilità civile). 1. L'avvocato, l'associazione o la società fra professionisti devono stipulare, anche per il tramite di convenzioni sottoscritte dal CNF, da ordini territoriali, associazioni ed enti previdenziali forensi, polizza assicurativa a copertura della responsabilità civile derivante dall'esercizio della professione, compresa quella per la custodia di documenti, somme di denaro, titoli e valori ricevuti in deposito dai clienti. L'avvocato, se richiesto, rende noti al cliente gli estremi della propria polizza assicurativa. 2. Degli estremi della polizza assicurativa e di ogni sua successiva variazione è data comunicazione al consiglio dell'ordine. 3. La mancata osservanza delle disposizioni previste nel presente articolo costituisce illecito disciplinare. 4. Le condizioni della polizza sono stabilite dal Ministro della giustizia, sentito il CNF. 3. La mancata osservanza delle disposizioni previste nel presente articolo costituisce illecito disciplinare. 4. Le condizioni essenziali e i massimali minimi della polizza sono stabiliti e aggiornati ogni cinque anni dal Ministro della giustizia, sentito il CNF. 5. Il presente articolo entra in vigore contestualmente e secondo i contenuti delle I dossier dell’Ufficio studi del Consiglio nazionale forense – n. 4/2012 214 CONSIGLIO NAZIONALE FORENSE PRESSO IL MINISTERO DELLA GIUSTIZIA Ufficio studi direttive comunitarie in corso di emanazione. 6. Sino al verificarsi della previsione di cui al comma 5 l’avvocato rende noto, se richiesto, se ha stipulato polizza assicurativa a copertura della responsabilità civile derivante dall’esercizio della professione indicandone gli estremi. direttive comunitarie in corso di emanazione. 6. Fino al verificarsi della previsione di cui al comma 5 l’avvocato rende noto, se richiesto, se ha stipulato polizza assicurativa a copertura della responsabilità civile derivante dall’esercizio della professione, indicandone gli estremi. Art. 12. (Tariffe professionali) Art. 12. (Tariffe professionali) 1. Il compenso professionale è determinato tra cliente e avvocato in base alla natura, al valore e alla complessità della controversia e al raggiungimento degli obiettivi perseguiti, nel rispetto del principio di libera determinazione di cui all’articolo 2233 del codice civile, fermi peraltro i limiti di cui al comma 5. I compensi sono determinati in modo da consentire all’avvocato, oltre al rimborso delle spese generali e particolari, un guadagno adeguato alla sua funzione sociale e al decoro della professione. 2. L’avvocato è tenuto a rendere nota la complessità dell’incarico fornendo le informazioni utili circa gli oneri ipotizzabili al 1. Il compenso professionale è determinato tra cliente e avvocato in base alla natura, al valore e alla complessità della controversia e al raggiungimento degli obiettivi perseguiti, nel rispetto del principio di libera determinazione di cui all’articolo 2233 del codice civile, fermi peraltro i limiti di cui al comma 5. Art. 12. (Conferimenti dell'incarico e tariffe professionali). 1. L'incarico professionale non può essere conferito con l'apposizione di condizioni. 2. Il compenso professionale è determinato tra cliente e avvocato con accordo pattuito in funzione della natura, della complessità e del valore della controversia determinato a norma del codice di procedura civile, nel rispetto del principio di libera determinazione di cui all'articolo 2233 del codice civile. La violazione della disposizione di cui al comma 6 comporta la nullità dell'accordo. 2. L’avvocato è tenuto a rendere nota la complessità dell’incarico, fornendo le informazioni utili circa gli oneri ipotizzabili al 3. L'avvocato è tenuto a rendere nota la complessità dell'incarico, fornendo le informazioni utili circa gli oneri ipotizzabili al I dossier dell’Ufficio studi del Consiglio nazionale forense – n. 4/2012 215 CONSIGLIO NAZIONALE FORENSE PRESSO IL MINISTERO DELLA GIUSTIZIA Ufficio studi momento del conferimento. In caso di mancata determinazione consensuale del compenso si applicano le tariffe professionali approvate ogni due anni con decreto del Ministro della giustizia su proposta del CNF, sentiti il Comitato interministeriale per la programmazione economica (CIPE) e il Consiglio di Stato. momento del conferimento. In caso di mancata determinazione consensuale del compenso, si applicano le tariffe professionali approvate ogni due anni con decreto del Ministro della giustizia su proposta del CNF, sentiti il Comitato interministeriale per la programmazione economica (CIPE) e il Consiglio di Stato. 3. Per ogni incarico professionale, l’avvocato ha diritto ad un giusto compenso e al rimborso delle spese documentate, ai sensi dell’articolo 2233 del codice civile. L’avvocato può prestare la sua attività gratuitamente per giustificati motivi. Sono fatte salve le norme per le difese d’ufficio e per il patrocinio dei non abbienti. 4. Le tariffe indicano gli onorari minimi e massimi nonché i diritti e le indennità e sono articolate in relazione al tipo di prestazione e al valore della pratica. 3. Per ogni incarico professionale, l’avvocato ha diritto ad un giusto compenso e al rimborso delle spese documentate, ai sensi dell’articolo 2233 del codice civile. L’avvocato può prestare la sua attività gratuitamente per giustificati motivi. Sono fatte salve le norme per le difese d’ufficio e per il patrocinio dei non abbienti. 4. Le tariffe indicano gli onorari minimi e massimi nonché i diritti e le indennità e sono articolate in relazione al tipo di prestazione e al valore della pratica. 5. Gli onorari minimi e massimi sono sempre vincolanti, a pena di nullità, tranne che nelle 5. Gli onorari minimi sono inderogabili e vincolanti. A tale norma deve attenersi ogni momento del conferimento. In caso di mancata determinazione consensuale del compenso o di nullità dell'accordo di cui ai commi 2 e 7, si applicano le tariffe professionali approvate ogni due anni con decreto del Ministro della giustizia su proposta del CNF, sentiti il Comitato interministeriale per la programmazione economica (CIPE) e il Consiglio di Stato. 4. Per ogni incarico professionale, l'avvocato ha diritto ad un giusto compenso e al rimborso delle spese documentate, ai sensi dell'articolo 2233 del codice civile. L'avvocato può prestare la sua attività gratuitamente per giustificati motivi. Sono fatte salve le norme per le difese d'ufficio e per il patrocinio dei non abbienti. 5. Le tariffe professionali, approvate secondo quanto previsto dal comma 3, devono essere semplici e di facile comprensione per il cliente. Esse devono indicare solo gli onorari minimi e massimi e le spese da rimborsare per l'attività effettivamente svolta. La misura degli onorari e dei rimborsi deve essere articolata in relazione al tipo di prestazione e al valore della pratica. 6. Tranne che nelle particolari ipotesi disciplinate dalle tariffe, gli onorari minimi I dossier dell’Ufficio studi del Consiglio nazionale forense – n. 4/2012 216 CONSIGLIO NAZIONALE FORENSE PRESSO IL MINISTERO DELLA GIUSTIZIA Ufficio studi particolari ipotesi disciplinate dalle tariffe magistratura giudicante allorché procede alla liquidazione di spese, onorari e competenze. 6. È consentito che venga concordato tra avvocato e cliente un compenso ulteriore rispetto a quello tariffario per il caso di conciliazione della lite o di esito positivo della controversia, fermi i limiti previsti dal codice deontologico. Sono nulli gli accordi che prevedano la cessione all’avvocato, in tutto o in parte, del bene oggetto della controversia o che attribuiscano all’avvocato una quota del risultato della controversia. Deve essere redatto per iscritto, a pena di nullità, ogni accordo: a) quando l’ammontare del compenso è predeterminato tra le parti; b) in deroga ai minimi ed ai massimi di tariffa, quando consentiti dal comma 5; c) con la previsione di un premio in caso di 6. È consentito che venga concordato tra avvocato e cliente un compenso ulteriore rispetto a quello tariffario per il caso di conciliazione della lite o di esito positivo della controversia, fermi i limiti previsti dal codice deontologico. Sono nulli gli accordi che prevedono la cessione all’avvocato, in tutto o in parte, del bene oggetto della controversia o che attribuiscano all’avvocato una quota del risultato della controversia. Deve essere redatto per iscritto, a pena di nullità, l’accordo che: a) predetermini l’ammontare del compenso; b) deroghi ai massimi di tariffa; c) preveda un premio in caso di esito positivo della controversia o per il caso di previsti dagli scaglioni tariffari di riferimento commisurati al valore di ciascuna controversia sono inderogabili e vincolanti indipendentemente dalla natura occasionale o continuativa della prestazione. Se le parti convengono una clausola di contenuto contrario, questa è nulla e sono dovuti gli onorari minimi. A tale norma deve attenersi ogni magistratura giudicante allorché procede alla liquidazione di spese, onorari e competenze. 7. È consentito che venga concordato tra avvocato e cliente un compenso ulteriore rispetto a quello tariffario per il caso di conciliazione della lite o di esito positivo della controversia, fermi i limiti previsti dal codice deontologico. Sono nulli gli accordi che prevedano la cessione all'avvocato, in tutto o in parte, del bene oggetto della controversia o che attribuiscano all'avvocato una quota del risultato della controversia. Deve essere redatto per iscritto, a pena di nullità, ogni accordo: a) quando l'ammontare del compenso è predeterminato tra le parti; b) che preveda un premio in caso di esito positivo della controversia o in caso di conciliazione della lite. I dossier dell’Ufficio studi del Consiglio nazionale forense – n. 4/2012 217 CONSIGLIO NAZIONALE FORENSE PRESSO IL MINISTERO DELLA GIUSTIZIA Ufficio studi esito positivo della controversia o per il caso di conciliazione, come previsto nel comma 6. 7. Quando una controversia oggetto di procedimento giudiziale o arbitrale viene definita mediante accordi presi in qualsiasi forma, le parti, salvo diversi accordi, sono solidalmente tenute al pagamento dei compensi e dei rimborsi delle spese a tutti gli avvocati costituiti che hanno prestato la loro attività professionale negli ultimi tre anni. conciliazione. 8. In mancanza di accordo tra avvocato e cliente, ciascuno di essi può rivolgersi al Consiglio del’Ordine affinché esperisca il tentativo di conciliazione e, se esso non è raggiunto, per determinare i compensi, secondo le voci ed i criteri della tariffa, ai sensi dell’art. 27, comma 1, lettera l). 9. Sono abrogate le disposizioni di cui all’art. 2 del decreto legge 4 luglio 2006, n. 223 così come modificate dalla legge 4 agosto 2006, n. 248. 8. In mancanza di accordo tra avvocato e cliente, ciascuno di essi può rivolgersi al consiglio dell’ordine affinché esperisca il tentativo di conciliazione e, se esso non è raggiunto, per determinare i compensi, secondo le voci ed i criteri della tariffa, ai sensi dell’articolo 28, comma 1, lettera l). Art. 13. (Sostituzioni e collaborazioni) Art. 13. (Sostituzioni e collaborazioni) 7. Quando una controversia oggetto di procedimento giudiziale o arbitrale viene definita mediante accordi presi in qualsiasi forma, le parti sono solidalmente tenute al pagamento dei compensi e dei rimborsi delle spese a tutti gli avvocati costituiti che hanno prestato la loro attività professionale negli ultimi tre anni e che risultino ancora creditori. 8. Quando una controversia oggetto di procedimento giudiziale o arbitrale viene definita mediante accordi presi in qualsiasi forma, le parti sono solidalmente tenute al pagamento dei compensi e dei rimborsi delle spese a tutti gli avvocati costituiti che hanno prestato la loro attività professionale negli ultimi tre anni e che risultino ancora creditori, salvo espressa rinuncia al beneficio della solidarietà. 9. In mancanza di accordo tra avvocato e cliente, ciascuno di essi può rivolgersi al consiglio dell'ordine affinché esperisca il tentativo di conciliazione e, se esso non è raggiunto, per determinare i compensi, secondo le voci ed i criteri della tariffa, ai sensi dell'articolo 28, comma 1, lettera l). 10. Le eccezioni di nullità di cui ai commi 2 e 7 non possono essere sollevate decorsi cinque anni dalla conclusione dell'incarico o del rapporto professionale in caso di pluralità di incarichi. Art. 13. (Mandato professionale. Sostituzioni e collaborazioni). I dossier dell’Ufficio studi del Consiglio nazionale forense – n. 4/2012 218 CONSIGLIO NAZIONALE FORENSE PRESSO IL MINISTERO DELLA GIUSTIZIA Ufficio studi 1. Salvo quanto stabilito per le difese d’ufficio ed il patrocinio dei meno abbienti, l’avvocato ha piena libertà di accettare o meno ogni incarico; il mandato professionale si perfeziona con l’accettazione. L’avvocato ha inoltre sempre la facoltà di recedere dal mandato, con le cautele necessarie per evitare pregiudizi al cliente. 1. Salvo quanto stabilito per le difese d’ufficio ed il patrocinio dei meno abbienti, l’avvocato ha piena libertà di accettare o meno ogni incarico. Il mandato professionale si perfeziona con l’accettazione. L’avvocato ha inoltre sempre la facoltà di recedere dal mandato, con le cautele necessarie per evitare pregiudizi al cliente. 2. L’incarico per lo svolgimento di attività professionale è personale anche nell’ipotesi in cui sia conferito all’avvocato componente di un’associazione o società professionale; con l’accettazione dell’incarico l’avvocato ne assume la responsabilità personale illimitata, solidalmente con l’associazione o la società. Gli avvocati possono farsi sostituire in giudizio da altro avvocato con delega scritta. 3. L’avvocato che si fa sostituire o coadiuvare da altri avvocati o praticanti rimane personalmente responsabile verso i clienti. 2. L’incarico per lo svolgimento di attività professionale è personale anche nell’ipotesi in cui sia conferito all’avvocato componente di un’associazione o società professionale. Con l’accettazione dell’incarico l’avvocato ne assume la responsabilità personale illimitata, solidalmente con l’associazione o la società. Gli avvocati possono farsi sostituire da altro avvocato, con incarico anche verbale, o da un praticante abilitato, con delega scritta. 3. L’avvocato che si fa sostituire o coadiuvare da altri avvocati o praticanti rimane personalmente responsabile verso i clienti. 4. La collaborazione tra avvocati, anche se continuativa, non dà mai luogo a rapporto di lavoro subordinato. 4. L’avvocato che si avvale della collaborazione continuativa di altri avvocati deve corrispondere loro adeguato compenso per l’attività svolta, commisurato all’effettivo apporto dato nella esecuzione delle 1. Salvo quanto stabilito per le difese d'ufficio ed il patrocinio dei meno abbienti, l'avvocato ha piena libertà di accettare o meno ogni incarico. Il mandato professionale si perfeziona con l'accettazione. L'avvocato ha inoltre sempre la facoltà di recedere dal mandato, con le cautele necessarie per evitare pregiudizi al cliente. 2. L'incarico per lo svolgimento di attività professionale è personale anche nell'ipotesi in cui sia conferito all'avvocato componente di un'associazione o società professionale. Con l'accettazione dell'incarico l'avvocato ne assume la responsabilità personale illimitata, solidalmente con l'associazione o la società. Gli avvocati possono farsi sostituire da altro avvocato, con incarico anche verbale, o da un praticante abilitato, con delega scritta. 3. L'avvocato che si fa sostituire o coadiuvare da altri avvocati o praticanti rimane personalmente responsabile verso i clienti. 4. La collaborazione tra avvocati, anche se continuativa, non dà mai luogo a rapporto di lavoro subordinato. I dossier dell’Ufficio studi del Consiglio nazionale forense – n. 4/2012 219 CONSIGLIO NAZIONALE FORENSE PRESSO IL MINISTERO DELLA GIUSTIZIA Ufficio studi prestazioni. Tale collaborazione, anche se continuativa e con retribuzione periodica, non dà mai luogo a rapporto di lavoro subordinato. 5. L’avvocato può nominare stabilmente uno o più sostituti presso ogni ufficio giudiziario, depositando la nomina presso l’ordine di appartenenza. 5. L’avvocato può nominare stabilmente uno o più sostituti presso ogni ufficio giudiziario, depositando la nomina presso l’ordine di appartenenza. 5. L'avvocato può nominare stabilmente uno o più sostituti presso ogni ufficio giudiziario, depositando la nomina presso l'ordine di appartenenza. TITOLO II ALBI, ELENCHI E REGISTRI TITOLO II ALBI, ELENCHI E REGISTRI TITOLO II ALBI, ELENCHI E REGISTRI Art. 14. (Albi, elenchi e registri) 1. Presso ciascun consiglio dell’ordine sono istituiti e tenuti aggiornati: a) l’albo ordinario degli esercenti la libera professione; per coloro che esercitano la professione in forma collettiva sono indicate le associazioni o le società di appartenenza; b) gli elenchi speciali degli avvocati dipendenti da enti pubblici; c) gli elenchi degli avvocati specialisti; d) l’elenco speciale dei docenti e ricercatori universitari a tempo pieno; e) l’elenco degli avvocati sospesi dall’esercizio professionale per qualsiasi Art. 14. (Albi, elenchi e registri) 1. Presso ciascun consiglio dell’ordine sono istituiti e tenuti aggiornati: a) l’albo ordinario degli esercenti la libera professione. Per coloro che esercitano la professione in forma collettiva sono indicate le associazioni o le società di appartenenza; b) gli elenchi speciali degli avvocati dipendenti da enti pubblici; c) gli elenchi degli avvocati specialisti; d) l’elenco speciale dei docenti e ricercatori universitari a tempo pieno; e) l’elenco degli avvocati sospesi dall’esercizio professionale per qualsiasi Art. 14. (Albi, elenchi e registri). 1. Presso ciascun consiglio dell'ordine sono istituiti e tenuti aggiornati: a) l'albo ordinario degli esercenti la libera professione. Per coloro che esercitano la professione in forma collettiva sono indicate le associazioni o le società di appartenenza; b) gli elenchi speciali degli avvocati dipendenti da enti pubblici; c) gli elenchi degli avvocati specialisti; d) l'elenco speciale dei docenti e ricercatori universitari a tempo pieno; e) l'elenco degli avvocati sospesi dall'esercizio professionale per qualsiasi I dossier dell’Ufficio studi del Consiglio nazionale forense – n. 4/2012 220 CONSIGLIO NAZIONALE FORENSE PRESSO IL MINISTERO DELLA GIUSTIZIA Ufficio studi causa, cha va indicata, ed inoltre degli avvocati cancellati per mancanza dell’esercizio continuativo della professione; causa, che deve essere indicata, ed inoltre degli avvocati cancellati per mancanza dell’esercizio continuativo della professione; f) il registro dei praticanti; g) l’elenco dei praticanti abilitati al patrocinio sostitutivo, allegato al registro; h) il registro degli avvocati stabiliti, che abbiano il domicilio professionale nel circondario; f) il registro dei praticanti; g) l’elenco dei praticanti abilitati al patrocinio sostitutivo, allegato al registro di cui alla lettera f); h) il registro degli avvocati stabiliti, che abbiano il domicilio professionale nel circondario; i) l’elenco delle associazioni e delle società comprendenti avvocati tra i soci, con l’indicazione di tutti i partecipanti, anche se non avvocati; l) l’elenco degli avvocati domiciliati nel circon-dario ai sensi del comma 2 dell’articolo 6; m) ogni altro albo, registro, o elenco previsto dalla legge o da regolamento. i) l’elenco delle associazioni e delle società comprendenti avvocati tra i soci, con l’indicazione di tutti i partecipanti, anche se non avvocati; l) l’elenco degli avvocati domiciliati nel circondario ai sensi del comma 2 dell’articolo 6; m) ogni altro albo, registro o elenco previsto dalla legge o da regolamento. 2. La tenuta e l’aggiornamento dell’albo, 2. La tenuta e l’aggiornamento dell’albo, causa, che deve essere indicata, ed inoltre degli avvocati cancellati per mancanza dell'esercizio effettivo, continuativo, abituale e prevalente della professione; f) l'elenco degli avvocati che hanno subìto provvedimento disciplinare non più impugnabile, comportante la radiazione; g) il registro dei praticanti; h) l'elenco dei praticanti abilitati al patrocinio sostitutivo, allegato al registro di cui alla lettera g); i) la sezione speciale dell'albo degli avvocati stabiliti, di cui all'articolo 6 del decreto legislativo 2 febbraio 2001, n. 96, che abbiano la residenza o il domicilio professionale nel circondario; l) l'elenco delle associazioni e delle società comprendenti avvocati tra i soci, con l'indicazione di tutti i partecipanti, anche se non avvocati; m) l'elenco degli avvocati domiciliati nel circondario ai sensi del comma 3 dell'articolo 6; n) ogni altro albo, registro o elenco previsto dalla legge o da regolamento. 2. La tenuta e l'aggiornamento dell'albo, degli elenchi e dei registri, le modalità di I dossier dell’Ufficio studi del Consiglio nazionale forense – n. 4/2012 221 CONSIGLIO NAZIONALE FORENSE PRESSO IL MINISTERO DELLA GIUSTIZIA Ufficio studi degli elenchi e dei registri, le modalità di iscrizione e di trasferimento, i casi di cancellazione e le relative impugnazioni dei provvedimenti resi in materia dai consigli dell’ordine sono disciplinati con un regolamento emanato dal CNF. degli elenchi e dei registri, le modalità di iscrizione e di trasferimento, i casi di cancellazione e le relative impugnazioni dei provvedimenti resi in materia dai consigli dell’ordine sono disciplinati con un regolamento emanato dal CNF. 3. L’albo, gli elenchi ed i registri sono a disposizione del pubblico e sono pubblicati nel sito internet dell’ordine. Almeno ogni due anni, essi sono pubblicati a stampa ed una copia è inviata al Ministro della giustizia, ai presidenti di tutte le Corti d’appello, ai presidenti dei Tribunali del distretto, al CNF, agli altri consigli degli ordini forensi del distretto, alla Cassa nazionale di assistenza e previdenza forense. 3. L’albo, gli elenchi ed i registri sono a disposizione del pubblico e sono pubblicati nel sito internet dell’ordine. Almeno ogni due anni, essi sono pubblicati a stampa ed una copia è inviata al Ministro della giustizia, ai presidenti di tutte le corti d’appello, ai presidenti dei tribunali del distretto, al CNF, agli altri consigli degli ordini forensi del distretto, alla Cassa nazionale di assistenza e previdenza forense. 4. Entro il mese di marzo di ogni anno il consiglio dell’ordine trasmette per via telematica al CNF gli albi e gli elenchi di cui è custode, aggiornati al 31 dicembre dell’anno precedente. 5. Entro il mese di giugno di ogni anno il CNF redige, sulla base dei dati ricevuti dai consigli dell’ordine, l’elenco nazionale degli avvocati, 4. Entro il mese di marzo di ogni anno il consiglio dell’ordine trasmette per via telematica al CNF gli albi e gli elenchi di cui è custode, aggiornati al 31 dicembre dell’anno precedente. 5. Entro il mese di giugno di ogni anno il CNF redige, sulla base dei dati ricevuti dai consigli dell’ordine, l’elenco nazionale degli avvocati, iscrizione e di trasferimento, i casi di cancellazione e le relative impugnazioni dei provvedimenti adottati in materia dai consigli dell'ordine sono disciplinati con un regolamento emanato dal Ministro della giustizia, sentito il CNF. 3. L'albo, gli elenchi ed i registri sono a disposizione del pubblico e sono pubblicati nel sito internet dell'ordine. Almeno ogni due anni, essi sono pubblicati a stampa ed una copia è inviata al Ministro della giustizia, ai presidenti di tutte le corti di appello, ai presidenti dei tribunali del distretto, ai procuratori della Repubblica presso i tribunali e ai procuratori generali della Repubblica presso le corti di appello, al CNF, agli altri consigli degli ordini forensi del distretto, alla Cassa nazionale di assistenza e previdenza forense. 4. Entro il mese di marzo di ogni anno il consiglio dell'ordine trasmette per via telematica al CNF gli albi e gli elenchi di cui è custode, aggiornati al 31 dicembre dell'anno precedente. 5. Entro il mese di giugno di ogni anno il CNF redige, sulla base dei dati ricevuti dai consigli dell'ordine, l'elenco nazionale degli avvocati, aggiornato al 31 dicembre dell'anno I dossier dell’Ufficio studi del Consiglio nazionale forense – n. 4/2012 222 CONSIGLIO NAZIONALE FORENSE PRESSO IL MINISTERO DELLA GIUSTIZIA Ufficio studi aggiornato al 31 dicembre dell’anno precedente. 6. Le modalità di trasmissione degli albi e degli elenchi, nonché le modalità di redazione e pubblicazione dell’elenco nazionale degli avvocati sono determinati con regolamento adottato dal CNF. aggiornato al 31 dicembre dell’anno precedente. 6. Le modalità di trasmissione degli albi e degli elenchi, nonché le modalità di redazione e pubblicazione dell’elenco nazionale degli avvocati sono determinati con regolamento adottato dal CNF. Art. 15. (Modifiche all’articolo 29 delle norme di attuazione, di coordinamento e transitorie del codice di procedura penale, in materia di elenchi e tabelle dei difensori d’ufficio) 1. Il comma 1 dell’articolo 29 delle norme di attuazione, di coordinamento e transitorie del codice di procedura penale, di cui al decreto legislativo 28 luglio 1989, n. 271, di seguito denominate «decreto legislativo n. 271 del 1989» è sostituito dal seguente: «1. Il Consiglio dell’ordine forense predispone e aggiorna annualmente l’elenco alfabetico degli iscritti idonei disponibili ad assumere le difese d’ufficio di cui all’articolo 97 del codice in modo tale che il numero degli iscritti garantisca le esigenze degli uffici giudiziari». 2. Il comma 1-bis dell’articolo 29 del decreto legislativo n. 271 del 1989 è sostituito dal precedente. 6. Le modalità di trasmissione degli albi e degli elenchi, nonché le modalità di redazione e pubblicazione dell'elenco nazionale degli avvocati sono determinate dal CNF. Art. 15. (Modifiche all'articolo 29 delle norme di attuazione, di coordinamento e transitorie del codice di procedura penale, in materia di elenchi e tabelle dei difensori d'ufficio). 1. Il comma 1 dell'articolo 29 delle norme di attuazione, di coordinamento e transitorie del codice di procedura penale, di cui al decreto legislativo 28 luglio 1989, n. 271, di seguito denominate «decreto legislativo n. 271 del 1989», è sostituito dal seguente: «1. Il Consiglio dell'ordine forense predispone e aggiorna annualmente l'elenco alfabetico degli iscritti disponibili ad assumere le difese d'ufficio di cui all'articolo 97 del codice in modo tale che il numero degli iscritti garantisca le esigenze degli uffici giudiziari». 2. Il comma 1-bis dell'articolo 29 del decreto legislativo n. 271 del 1989 è sostituito dal seguente: I dossier dell’Ufficio studi del Consiglio nazionale forense – n. 4/2012 223 CONSIGLIO NAZIONALE FORENSE PRESSO IL MINISTERO DELLA GIUSTIZIA Ufficio studi seguente: «1-bis. Per l’iscrizione nell’elenco dei difensori di ufficio di cui al comma 1 è necessario essere iscritti nell’elenco degli avvocati specialisti in diritto penale e non aver riportato sanzioni disciplinari superiori all’avvertimento nei cinque anni precedenti la richiesta di iscrizione. L’irrogazione di una sanzione disciplinare comporta l’esclusione dall’elenco dei difensori di ufficio». 3. Le disposizioni di cui al comma 2 si applicano a decorrere dal quarto anno successivo all’entrata in vigore della presente legge. «1-bis. Per l'iscrizione nell'elenco dei difensori di ufficio di cui al comma 1 è necessario essere iscritti nell'elenco degli avvocati specialisti in diritto penale e non aver riportato sanzioni disciplinari superiori all'avvertimento nei cinque anni precedenti la richiesta di iscrizione. L'irrogazione di una sanzione disciplinare comporta l'esclusione dall'elenco dei difensori di ufficio». 3. Le disposizioni di cui al comma 2 si applicano a decorrere dal quarto anno successivo all'entrata in vigore della presente legge. Art. 15. (Iscrizione e cancellazione) 1. Costituiscono requisiti per l’iscrizione all’albo: Art. 16. (Iscrizione e cancellazione) 1. Costituiscono requisiti per l’iscrizione all’albo: a) avere superato l’esame di abilitazione non oltre i cinque anni antecedenti la data di a) avere superato l’esame di abilitazione; b) avere il domicilio professionale nel Art. 16. (Iscrizione e cancellazione). 1. Costituiscono requisiti per l'iscrizione all'albo: a) essere cittadino italiano o di Stato appartenente all'Unione europea, salvo quanto previsto dal comma 2 per gli stranieri cittadini di uno Stato non appartenente all'Unione europea; b) avere superato l'esame di abilitazione; c) avere il domicilio professionale nel I dossier dell’Ufficio studi del Consiglio nazionale forense – n. 4/2012 224 CONSIGLIO NAZIONALE FORENSE PRESSO IL MINISTERO DELLA GIUSTIZIA Ufficio studi presentazione della domanda di iscrizione; b) avere il domicilio professionale nel circondario del tribunale ove ha sede il consiglio dell’ordine; c) godere del pieno esercizio dei diritti civili e non essere stato dichiarato fallito, salvo aver ottenuto la esdebitazione; d) non trovarsi in una delle condizioni di incompatibilità di cui all’articolo 16; e) non essere sottoposto ad esecuzione di pene detentive, di misure cautelari o interdittive; f) essere di condotta irreprensibile; il relativo accertamento è compiuto dal consiglio dell’ordine, osservate le norme dei procedimenti disciplinari, in quanto applicabili. circondario del tribunale ove ha sede il consiglio dell’ordine; c) godere del pieno esercizio dei diritti civili; d) non trovarsi in una delle condizioni di incompatibilità di cui all’articolo 17; e) non essere sottoposto ad esecuzione di pene detentive, di misure cautelari o interdittive; f) essere di condotta irreprensibile secondo i canoni previsti dal codice deontologico forense. circondario del tribunale ove ha sede il consiglio dell'ordine; d) godere del pieno esercizio dei diritti civili; e) non trovarsi in una delle condizioni di incompatibilità di cui all'articolo 17; f) non essere sottoposto ad esecuzione di pene detentive, di misure cautelari o interdittive; g) essere di condotta irreprensibile secondo i canoni previsti dal codice deontologico forense. 2. L'iscrizione all'albo per gli stranieri privi della cittadinanza italiana o della cittadinanza di altro Stato appartenente all'Unione europea è consentita esclusivamente nelle seguenti ipotesi: a) allo straniero che ha conseguito il diploma di laurea in giurisprudenza presso un'università italiana e ha superato l'esame di Stato, o che ha conseguito il titolo di avvocato in uno Stato membro dell'Unione europea ai sensi della direttiva 98/5/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 16 febbraio 1998, previa documentazione al consiglio dell'ordine degli specifici visti di ingresso e permessi di soggiorno di cui all'articolo 47 del regolamento di cui al decreto del Presidente I dossier dell’Ufficio studi del Consiglio nazionale forense – n. 4/2012 225 CONSIGLIO NAZIONALE FORENSE PRESSO IL MINISTERO DELLA GIUSTIZIA Ufficio studi 2. Il relativo accertamento è compiuto dal consiglio dell’ordine, osservate le norme dei procedimenti disciplinari, in quanto applicabili. 2. Per l’iscrizione nel registro dei praticanti occorre il possesso dei requisiti di cui alle lettere b), c), d), e) e f). 3. È consentita l’iscrizione ad un solo albo 3. Per l’iscrizione nel registro dei praticanti occorre il possesso dei requisiti di cui alle lettere b), c), d), e) ed f) del comma 1. 4. È consentita l’iscrizione ad un solo albo della Repubblica 31 agosto 1999, n. 394; b) allo straniero regolarmente soggiornante in possesso di un titolo abilitante conseguito in uno Stato non appartenente all'Unione europea, nei limiti delle quote definite a norma dell'articolo 3, comma 4, del testo unico di cui al decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, previa documentazione del riconoscimento del titolo abilitativo rilasciato dal Ministero della giustizia e del certificato del CNF di attestazione di superamento della prova attitudinale. 3. L'accertamento dei requisiti è compiuto dal consiglio dell'ordine, osservate le norme dei procedimenti disciplinari, in quanto applicabili. 4. L'iscrizione nella sezione speciale dell'albo ai sensi dell'articolo 6 del decreto legislativo 2 febbraio 2001, n. 96, può essere subordinata dal consiglio dell'ordine alla presentazione di apposita documentazione comprovante l'esercizio della professione nel Paese di origine per un congruo periodo di tempo. 5. Per l'iscrizione nel registro dei praticanti occorre il possesso dei requisiti di cui alle lettere a), c), d), e), f) e g) del comma 1. 6. È consentita l'iscrizione ad un solo albo I dossier dell’Ufficio studi del Consiglio nazionale forense – n. 4/2012 226 CONSIGLIO NAZIONALE FORENSE PRESSO IL MINISTERO DELLA GIUSTIZIA Ufficio studi circondariale. circondariale. 4. La domanda di iscrizione è rivolta al consiglio dell’ordine del circondario nel quale il richiedente intende stabilire il proprio domicilio professionale e deve essere corredata dai documenti comprovanti il possesso di tutti i requisiti richiesti. 5. Il consiglio, accertata la sussistenza dei requisiti e delle condizioni prescritti, provvede alla iscrizione entro il termine di tre mesi dalla presentazione della domanda. Il rigetto della domanda può essere deliberato solo dopo aver sentito il richiedente nei modi e termini di cui al comma 9. La deliberazione è motivata ed è notificata in copia integrale entro quindici giorni all’interessato e al procuratore della Repubblica, al quale sono trasmessi altresì i documenti giustificativi. Nei dieci giorni successivi il procuratore della Repubblica riferisce con parere motivato al procuratore generale presso la Corte d’appello. Quest’ultimo e l’interessato possono presentare entro venti giorni dalla notificazione, ricorso al CNF. Il ricorso del pubblico ministero ha effetto sospensivo. Qualora il consiglio non abbia provveduto sulla domanda nel termine di tre mesi 5. La domanda di iscrizione è rivolta al consiglio dell’ordine del circondario nel quale il richiedente intende stabilire il proprio domicilio professionale e deve essere corredata dai documenti comprovanti il possesso di tutti i requisiti richiesti. 6. Il consiglio, accertata la sussistenza dei requisiti e delle condizioni prescritti, provvede alla iscrizione entro il termine di tre mesi dalla presentazione della domanda. Il rigetto della domanda può essere deliberato solo dopo aver sentito il richiedente nei modi e nei termini di cui al comma 11. La deliberazione deve essere motivata ed è notificata in copia integrale entro quindici giorni all’interessato. Costui può presentare entro venti giorni dalla notificazione ricorso al CNF. Qualora il consiglio non abbia provveduto sulla domanda nel termine di tre mesi di cui al primo periodo, l’interessato può entro dieci giorni dalla scadenza di tale termine presentare ricorso al CNF, che decide sul merito dell’iscrizione. Il provvedimento del CNF è immediatamente esecutivo. circondariale salva la possibilità di trasferimento. 7. La domanda di iscrizione è rivolta al consiglio dell'ordine del circondario nel quale il richiedente intende stabilire il proprio domicilio professionale e deve essere corredata dai documenti comprovanti il possesso di tutti i requisiti richiesti. 8. Il consiglio, accertata la sussistenza dei requisiti e delle condizioni prescritti, provvede alla iscrizione entro il termine di tre mesi dalla presentazione della domanda. Il rigetto della domanda può essere deliberato solo dopo aver sentito il richiedente nei modi e nei termini di cui al comma 13. La deliberazione deve essere motivata ed è notificata in copia integrale entro quindici giorni all'interessato. Costui può presentare entro venti giorni dalla notificazione ricorso al CNF. Qualora il consiglio non abbia provveduto sulla domanda nel termine di tre mesi di cui al primo periodo, l'interessato può entro dieci giorni dalla scadenza di tale termine presentare ricorso al CNF, che decide sul merito dell'iscrizione. Il provvedimento del CNF è immediatamente esecutivo. I dossier dell’Ufficio studi del Consiglio nazionale forense – n. 4/2012 227 CONSIGLIO NAZIONALE FORENSE PRESSO IL MINISTERO DELLA GIUSTIZIA Ufficio studi stabilito nel presente comma l’interessato può entro dieci giorni dalla scadenza di tale termine presentare ricorso al CNF, il quale decide sul merito dell’iscrizione. La sentenza del CNF è immediatamente esecutiva. 6. Gli iscritti in albi, elenchi e registri devono comunicare al consiglio dell’ordine ogni variazione dei dati di iscrizione con la massima sollecitudine. 7. La cancellazione dagli albi, elenchi e registri è pronunciata dal consiglio dell’ordine a richiesta dell’iscritto, quando questi rinunci all’iscrizione, ovvero d’ufficio o su richiesta del pubblico ministero: a) quando viene meno uno dei requisiti indicati nel presente articolo; b) quando l’iscritto non abbia prestato l’impegno solenne di cui all’articolo 7 senza giustificato motivo entro 60 giorni dalla notificazione del provvedimento di iscrizione; c) quando viene accertata la mancanza del requisito dell’esercizio continuativo della professione ai sensi dell’articolo 19; d) per gli avvocati dipendenti di enti pubblici, di cui all’articolo 22, quando sia cessata l’appartenenza all’ufficio legale dell’Ente, salva la possibilità di iscrizione all’albo ordinario, sulla base di apposita richiesta. 7. Gli iscritti in albi, elenchi e registri devono comunicare al consiglio dell’ordine ogni variazione dei dati di iscrizione con la massima sollecitudine. 8. La cancellazione dagli albi, elenchi e registri è pronunciata dal consiglio dell’ordine a richiesta dell’iscritto, quando questi rinunci all’iscrizione, ovvero d’ufficio o su richiesta del procuratore generale: a) quando viene meno uno dei requisiti indicati nel presente articolo; b) quando l’iscritto non abbia prestato l’impegno solenne di cui all’articolo 7 senza giustificato motivo entro sessanta giorni dalla notificazione del provvedimento di iscrizione; c) quando viene accertata la mancanza del requisito dell’esercizio continuativo della professione ai sensi dell’articolo 20; d) per gli avvocati dipendenti di enti pubblici, di cui all’articolo 22, quando sia cessata l’appartenenza all’ufficio legale dell’ente, salva la possibilità di iscrizione all’albo ordinario, sulla base di apposita richiesta. 9. Gli iscritti ad albi, elenchi e registri devono comunicare al consiglio dell'ordine ogni variazione dei dati di iscrizione con la massima sollecitudine. 10. La cancellazione dagli albi, elenchi e registri è pronunciata dal consiglio dell'ordine a richiesta dell'iscritto, quando questi rinunci all'iscrizione, ovvero d'ufficio o su richiesta del procuratore generale: a) quando viene meno uno dei requisiti indicati nel presente articolo; b) quando l'iscritto non abbia prestato l'impegno solenne di cui all'articolo 7 senza giustificato motivo entro sessanta giorni dalla notificazione del provvedimento di iscrizione; c) quando viene accertata la mancanza del requisito dell'esercizio effettivo, continuativo, abituale e prevalente della professione ai sensi dell'articolo 20; d) per gli avvocati dipendenti di enti pubblici, di cui all'articolo 22, quando sia cessata l'appartenenza all'ufficio legale dell'ente, salva la possibilità di iscrizione all'albo I dossier dell’Ufficio studi del Consiglio nazionale forense – n. 4/2012 228 CONSIGLIO NAZIONALE FORENSE PRESSO IL MINISTERO DELLA GIUSTIZIA Ufficio studi 8. La cancellazione dal registro dei praticanti e dall’elenco allegato dei praticanti abilitati al patrocinio sostitutivo è deliberata, osservata la procedura prevista nei commi 10, 11 e 12, nei casi seguenti: a) se il tirocinio è stato interrotto senza giustificato motivo per oltre sei mesi; è in ogni caso giustificata l’interruzione per maternità; b) al compimento del cinquantesimo anno di età; gli effetti del provvedimento sono sospesi se il praticante stia sostenendo o stia per sostenere l’esame di abilitazione, già indetto, e fino alla conclusione di questo; c) dopo il rilascio del certificato di compiuta pratica, che non può essere richiesto trascorsi sei anni dall’inizio, per la prima volta, della pratica; l’iscrizione può tuttavia permanere per tutto il tempo per cui è stata chiesta o poteva essere chiesta l’abilitazione al patrocinio sostitutivo, fermo restando il limite di età stabilito nella lettera b); d) nei casi previsti per la cancellazione dall’albo di avvocato, in quanto compatibili. 9. Gli effetti della cancellazione si hanno: a) con effetto costitutivo dalla data della delibera per i casi di cui alle lettere a), c) e 9. La cancellazione dal registro dei praticanti e dall’elenco allegato dei praticanti abilitati al patrocinio sostitutivo è deliberata, osservata la procedura prevista nei commi 11, 12 e 13, nei casi seguenti: a) se il tirocinio è stato interrotto senza giustificato motivo per oltre un anno. L’interruzione è in ogni caso giustificata quando ricorrono le condizioni per l’applicazione delle disposizioni in materia di maternità e di adozione; ordinario, sulla base di apposita richiesta. 11. La cancellazione dal registro dei praticanti e dall'elenco allegato dei praticanti abilitati al patrocinio sostitutivo è deliberata, osservata la procedura prevista nei commi 13, 14 e 15, nei casi seguenti: a) se il tirocinio è stato interrotto senza giustificato motivo per oltre un anno. L'interruzione è in ogni caso giustificata per accertati motivi di salute e quando ricorrono le condizioni per l'applicazione delle disposizioni in materia di maternità e di paternità oltre che di adozione; b) dopo il rilascio del certificato di compiuta pratica, che non può essere richiesto trascorsi sei anni dall’inizio, per la prima volta, della pratica. L’iscrizione può tuttavia permanere per tutto il tempo per cui è stata chiesta o poteva essere chiesta l’abilitazione al patrocinio sostitutivo; b) dopo il rilascio del certificato di compiuta pratica, che non può essere richiesto trascorsi sei anni dall'inizio, per la prima volta, della pratica. L'iscrizione può tuttavia permanere per tutto il tempo per cui è stata chiesta o poteva essere chiesta l'abilitazione al patrocinio sostitutivo; c) nei casi previsti per la cancellazione dall’albo di avvocato, in quanto compatibili. 10. Gli effetti della cancellazione di cui al comma 9 si hanno: a) con effetto costitutivo dalla data della c) nei casi previsti per la cancellazione dall'albo ordinario, in quanto compatibili. 12. Gli effetti della cancellazione dal registro si hanno: a) dalla data della delibera, per i casi di cui al I dossier dell’Ufficio studi del Consiglio nazionale forense – n. 4/2012 229 CONSIGLIO NAZIONALE FORENSE PRESSO IL MINISTERO DELLA GIUSTIZIA Ufficio studi d) del comma 8; b) con effetto di accertamento, dall’avverarsi di cui alla lettera b) del medesimo comma; c) alla scadenza del termine per l’abilitazione al patrocinio sostitutivo. 10. Nei casi in cui sia rilevata la mancanza di uno dei requisiti necessari per l’iscrizione, il Consiglio, prima di deliberare la cancellazione, con lettera raccomandata con avviso di ricevimento invita l’iscritto a presentare eventuali osservazioni entro un termine non inferiore a dieci giorni. L’iscritto può chiedere di essere ascoltato personalmente. delibera per i casi di cui al comma 9; b) alla scadenza del termine per l’abilitazione al patrocinio sostitutivo. comma 11; b) automaticamente, alla termine per l'abilitazione sostitutivo. 11. Nei casi in cui sia rilevata la mancanza di uno dei requisiti necessari per l’iscrizione, il consiglio, prima di deliberare la cancellazione, con lettera raccomandata con avviso di ricevimento invita l’iscritto a presentare eventuali osservazioni entro un termine non inferiore a dieci giorni. L’iscritto può chiedere di essere ascoltato personalmente. 11. Le deliberazioni del consiglio dell’ordine in materia di cancellazione sono notificate, entro quindici giorni, all’interessato e al pubblico ministero presso la Corte d’appello e il tribunale. 12. L’interessato e il pubblico ministero possono presentare ricorso al CNF nel termine di quindici giorni dalla notificazione. Il ricorso proposto dall’interessato ha effetto sospensivo. 13. L’avvocato cancellato dall’albo a termini del presente articolo ha il diritto di esservi nuovamente iscritto qualora dimostri, se ne è 12. Le deliberazioni del consiglio dell’ordine in materia di cancellazione sono notificate, entro quindici giorni, all’interessato. 13. Nei casi in cui sia rilevata la mancanza di uno dei requisiti necessari per l'iscrizione, il consiglio, prima di deliberare la cancellazione, con lettera raccomandata con avviso di ricevimento invita l'iscritto a presentare eventuali osservazioni entro un termine non inferiore a trenta giorni dal ricevimento di tale raccomandata. L’iscritto può chiedere di essere ascoltato personalmente. 14. Le deliberazioni del consiglio dell'ordine in materia di cancellazione sono notificate, entro quindici giorni, all'interessato. 13. L’interessato può presentare ricorso al CNF nel termine di quindici giorni dalla notificazione. Il ricorso proposto dall’interessato ha effetto sospensivo. 15. L'interessato può presentare ricorso al CNF nel termine di trenta giorni dalla notificazione. Il ricorso proposto dall'interessato ha effetto sospensivo. 14. L’avvocato cancellato dall’albo ai sensi del presente articolo ha il diritto di esservi nuovamente iscritto qualora dimostri la 16. L'avvocato cancellato dall'albo ai sensi del presente articolo ha il diritto di esservi nuovamente iscritto qualora dimostri la I dossier dell’Ufficio studi del Consiglio nazionale forense – n. 4/2012 230 scadenza del al patrocinio CONSIGLIO NAZIONALE FORENSE PRESSO IL MINISTERO DELLA GIUSTIZIA Ufficio studi il caso, la cessazione dei fatti che hanno determinato la cancellazione e l’effettiva sussistenza dei titoli in base ai quali fu originariamente iscritto e sia in possesso dei requisiti di cui alle lettere da a) a f) del comma 1. Per le reiscrizioni sono applicabili le disposizioni dei commi da 1 a 5. 14. Non si può pronunciare la cancellazione quando sia in corso un procedimento disciplinare, fermo quanto previsto dall’articolo 60. 15. L’avvocato riammesso nell’albo ai termini del comma 13 è anche reiscritto nell’albo speciale di cui all’articolo 20 se ne sia stato cancellato in seguito alla cancellazione dall’albo del tribunale al quale era assegnato. 16. Qualora il consiglio abbia rigettato la domanda oppure abbia disposto per qualsiasi motivo la cancellazione, l’interessato può proporre ricorso al CNF ai sensi dell’articolo 57. Il ricorso contro la cancellazione ha effetto sospensivo e il CNF può provvedere in via sostitutiva. 17. Divenuta esecutiva la pronuncia, il consiglio dell’ordine comunica immediatamente al CNF e a tutti i consigli degli ordini territoriali la cancellazione. cessazione dei fatti che hanno determinato la cancellazione e l’effettiva sussistenza dei titoli in base ai quali fu originariamente iscritto e sia in possesso dei requisiti di cui alle lettere da a) a e) del comma 1. Per le reiscrizioni sono applicabili le disposizioni dei commi da 1 a 6. 15. Non si può pronunciare la cancellazione quando sia in corso un procedimento disciplinare, salvo quanto previsto dall’articolo 60. 16. L’avvocato riammesso nell’albo ai termini del comma 14 è anche reiscritto nell’albo speciale di cui all’articolo 21 se ne sia stato cancellato in seguito alla cancellazione dall’albo del tribunale al quale era assegnato. 17. Qualora il consiglio abbia rigettato la domanda oppure abbia disposto per qualsiasi motivo la cancellazione, l’interessato può proporre ricorso al CNF ai sensi dell’articolo 57. Il ricorso contro la cancellazione ha effetto sospensivo e il CNF può provvedere in via sostitutiva. 18. Divenuta esecutiva la pronuncia, il consiglio dell’ordine comunica immediatamente al CNF e a tutti i consigli degli ordini territoriali la cancellazione. cessazione dei fatti che hanno determinato la cancellazione e l'effettiva sussistenza dei titoli in base ai quali fu originariamente iscritto e sia in possesso dei requisiti di cui alle lettere da b) a f) del comma 1. Per le reiscrizioni sono applicabili le disposizioni dei commi da 1 a 8. 17. Non si può pronunciare la cancellazione quando sia in corso un procedimento disciplinare, salvo quanto previsto dall'articolo 59. 18. L'avvocato riammesso nell'albo ai termini del comma 16 è anche reiscritto nell'albo speciale di cui all'articolo 21 se ne sia stato cancellato in seguito alla cancellazione dall'albo ordinario. 19. Qualora il consiglio abbia rigettato la domanda oppure abbia disposto per qualsiasi motivo la cancellazione, l'interessato può proporre ricorso al CNF ai sensi dell'articolo 56. Il ricorso contro la cancellazione ha effetto sospensivo e il CNF può provvedere in via sostitutiva. 20. Divenuta esecutiva la pronuncia, il consiglio dell'ordine comunica immediatamente al CNF e a tutti i consigli degli ordini territoriali la cancellazione. I dossier dell’Ufficio studi del Consiglio nazionale forense – n. 4/2012 231 CONSIGLIO NAZIONALE FORENSE PRESSO IL MINISTERO DELLA GIUSTIZIA Ufficio studi Art. 16. (Incompatibilità) 1. La professione di avvocato è incompatibile: a) con qualsiasi altra attività di lavoro autonomo svolta continuativamente o professionalmente, escluse quelle di carattere scientifico, letterario, artistico e culturale; è consentita l’iscrizione, nell’elenco dei pubblicisti e nel registro dei revisori contabili; b) con l’esercizio di qualsiasi attività di impresa svolta in nome proprio o in nome o per conto altrui; è fatta salva la possibilità di assumere incarichi di gestione e vigilanza nelle procedure concorsuali o in altre procedure relative a crisi di impresa; c) con la qualità di socio illimitatamente responsabile, o di amministratore di società di persone, in qualunque forma costituite, nonché con la qualità di amministratore unico o consigliere delegato di società di capitali, nonché con la qualità di presidente di consiglio di amministrazione con poteri di gestione; l’incompatibilità non sussiste se l’oggetto della attività della società è limitato Art. 17. (Incompatibilità) 1. La professione di avvocato è incompatibile: a) con qualsiasi altra attività di lavoro autonomo svolta continuativamente o professionalmente, escluse quelle di carattere scientifico, letterario, artistico e culturale. È consentita l’iscrizione nell’albo dei dottori commercialisti e degli esperti contabili, nell’elenco dei pubblicisti e nel registro dei revisori contabili; b) con l’esercizio effettivo di qualsiasi attività di impresa commerciale svolta in nome proprio o in nome o per conto altrui. È fatta salva la possibilità di assumere incarichi di gestione e vigilanza nelle procedure concorsuali o in altre procedure relative a crisi di impresa; c) con la qualità di socio illimitatamente responsabile, o di amministratore di società di persone, aventi quale finalità l’esercizio di attività di impresa commerciale, in qualunque forma costituite, nonché con la qualità di amministratore unico o consigliere delegato di società di capitali, anche in forma cooperativa, nonché con la qualità di presidente di consiglio di amministrazione Art. 17. (Incompatibilità). 1. La professione di avvocato è incompatibile: a) con qualsiasi altra attività di lavoro autonomo svolta continuativamente o professionalmente, escluse quelle di carattere scientifico, letterario, artistico e culturale. È consentita l'iscrizione nell'albo dei dottori commercialisti e degli esperti contabili, nell'elenco dei pubblicisti e nel registro dei revisori contabili; b) con l'esercizio di qualsiasi attività di impresa commerciale svolta in nome proprio o in nome o per conto altrui. È fatta salva la possibilità di assumere incarichi di gestione e vigilanza nelle procedure concorsuali o in altre procedure relative a crisi di impresa; c) con la qualità di socio illimitatamente responsabile o di amministratore di società di persone, aventi quale finalità l'esercizio di attività di impresa commerciale, in qualunque forma costituite, nonché con la qualità di amministratore unico o consigliere delegato di società di capitali, anche in forma cooperativa, nonché con la qualità di presidente di consiglio di amministrazione I dossier dell’Ufficio studi del Consiglio nazionale forense – n. 4/2012 232 CONSIGLIO NAZIONALE FORENSE PRESSO IL MINISTERO DELLA GIUSTIZIA Ufficio studi esclusivamente all’amministrazione di beni, personali o familiari, senza lo svolgimento di attività di impresa; d) con la qualità di imprenditore agricolo professionale; e) con la qualità di ministro di culto; f) con qualsiasi attività di lavoro subordinato, pubblico o privato, anche se con orario di lavoro limitato. 2. Qualora l’esercizio di una attività incompatibile, ancorché non rilevato dal Consiglio dell’Ordine, abbia avuto carattere di prevalenza rispetto all’esercizio della professione di avvocato, la Cassa Nazionale di Previdenza forense può dichiarare, senza limiti temporali, l’inefficacia dell’iscrizione ai fini previdenziali, secondo quanto previsto nell’art. 2 della legge 22 luglio 1975 n. 319. La prevalenza è definita dal Comitato dei Delegati della Cassa nazionale di Previdenza forense con la delibera che determina i requisiti per l’esercizio continuativo della professione. La prevalenza sussiste sempre per il compimento di attività di lavoro subordinato. La Cassa da notizia della con effettivi poteri individuali di gestione. L’incompatibilità non sussiste se l’oggetto della attività della società è limitato esclusivamente all’amministrazione di beni, personali o familiari; d) con la qualità di ministro di culto; e) con qualsiasi attività di lavoro subordinato pubblico o privato anche se con orario di lavoro limitato. - con poteri individuali di gestione. L'incompatibilità non sussiste se l'oggetto della attività della società è limitato esclusivamente all'amministrazione di beni, personali o familiari, nonché per gli enti e consorzi pubblici e per le società a capitale interamente pubblico; d) con qualsiasi attività di lavoro subordinato anche se con orario di lavoro limitato. I dossier dell’Ufficio studi del Consiglio nazionale forense – n. 4/2012 233 CONSIGLIO NAZIONALE FORENSE PRESSO IL MINISTERO DELLA GIUSTIZIA Ufficio studi delibera di inefficacia al Consiglio dell’Ordine di iscrizione dell’avvocato. Art. 17. (Eccezioni alle norme sull’incompatibilità) 1. In deroga a quanto stabilito nell’articolo 16, l’esercizio della professione di avvocato è compatibile con l’insegnamento o la ricerca in materie giuridiche nell’università e nelle scuole secondarie pubbliche o private parificate. 2. I docenti e i ricercatori universitari a tempo pieno possono esercitare l’attività professionale nei limiti consentiti dall’ordinamento universitario. Per questo limitato esercizio professionale essi devono essere iscritti nell’elenco speciale, annesso all’albo ordinario. 3. È fatta salva l’iscrizione nell’elenco speciale per gli avvocati che esercitano attività legale per conto degli enti pubblici con le limitate facoltà disciplinate dall’articolo 21. Art. 18. (Eccezioni alle norme sull’incompatibilità) 1. In deroga a quanto stabilito nell’articolo 17, l’esercizio della professione di avvocato è compatibile con l’insegnamento o la ricerca in materie giuridiche nell’università e nelle scuole secondarie pubbliche o private parificate. 2. I docenti e i ricercatori universitari a tempo pieno possono esercitare l’attività professionale nei limiti consentiti dall’ordinamento universitario. Per questo limitato esercizio professionale essi devono essere iscritti nell’elenco speciale, annesso all’albo ordinario. 3. È fatta salva l’iscrizione nell’elenco speciale per gli avvocati che esercitano attività legale per conto degli enti pubblici con le limitate facoltà disciplinate dall’articolo 22. Art. 18. (Eccezioni alle norme sulla incompatibilità). 1. In deroga a quanto stabilito nell'articolo 17, l'esercizio della professione di avvocato è compatibile con l'insegnamento o la ricerca in materie giuridiche nell'università e nelle scuole secondarie pubbliche o private parificate. 2. I docenti e i ricercatori universitari a tempo pieno possono esercitare l'attività professionale nei limiti consentiti dall'ordinamento universitario. Per questo limitato esercizio professionale essi devono essere iscritti nell'elenco speciale, annesso all'albo ordinario. 3. È fatta salva l'iscrizione nell'elenco speciale per gli avvocati che esercitano attività legale per conto degli enti pubblici con le limitate facoltà disciplinate dall'articolo 22. Art. 18. (Sospensione dall’esercizio professionale) 1. È sospeso dall’esercizio professionale durante il periodo della carica l’avvocato Art. 19. (Sospensione dall’esercizio professionale) 1. Sono sospesi dall’esercizio professionale durante il periodo della carica: l’avvocato Art. 19. (Sospensione dall'esercizio professionale). 1. Sono sospesi dall'esercizio professionale durante il periodo della carica: l'avvocato I dossier dell’Ufficio studi del Consiglio nazionale forense – n. 4/2012 234 CONSIGLIO NAZIONALE FORENSE PRESSO IL MINISTERO DELLA GIUSTIZIA Ufficio studi nominato presidente della Repubblica, presidente della Camera dei deputati, presidente del Senato, presidente del Consiglio dei ministri, Ministro, Viceministro o Sottosegretario di Stato, presidente di giunta regionale e assessore regionale, membro della Corte costituzionale, membro del Consiglio superiore della magistratura, commissario straordinario governativo, componente di una autorità indipendente, presidente di provincia o assessore provinciale di provincia con più di trecentomila residenti, sindaco o assessore comunale di comune con più di centomila residenti. 2. L’avvocato iscritto all’albo può chiedere la sospensione dall’esercizio professionale. 3. Della sospensione è fatta annotazione dell’albo. eletto presidente della Repubblica, presidente del Senato della Repubblica, presidente della Camera dei deputati; l’avvocato nominato Presidente del Consiglio dei ministri, Ministro, Viceministro o Sottosegretario di Stato, presidente di giunta regionale e presidente delle province autonome di Trento e di Bolzano; l’avvocato membro della Corte costituzionale o del Consiglio superiore della magistratura; l’avvocato eletto presidente di provincia con più di un milione di abitanti e sindaco di comune con più di 500.000 abitanti. eletto Presidente della Repubblica, Presidente del Senato della Repubblica, Presidente della Camera dei deputati; l'avvocato nominato Presidente del Consiglio dei ministri, Ministro, Viceministro o Sottosegretario di Stato; l'avvocato eletto presidente di giunta regionale e presidente delle province autonome di Trento e di Bolzano; l'avvocato membro della Corte costituzionale o del Consiglio superiore della magistratura; l'avvocato eletto presidente di provincia con più di un milione di abitanti e sindaco di comune con più di 500.000 abitanti. 2. L’avvocato iscritto all’albo può chiedere la sospensione dall’esercizio professionale per giustificati motivi, pubblici o privati. 3. Della sospensione, prevista dai commi 1 e 2, è fatta annotazione nell’albo. 2. L'avvocato iscritto all'albo può chiedere la sospensione dall'esercizio professionale per giustificati motivi, pubblici o privati. 3. Della sospensione, prevista dai commi 1 e 2, è fatta annotazione nell'albo. Art. 19. (Esercizio effettivo e continuativo e revisione degli albi, degli elenchi e dei registri) Art. 20. (Esercizio effettivo e continuativo e revisione degli albi, degli elenchi e dei registri) 1. La permanenza dell’iscrizione all’albo è subordinata all’esercizio della professione in 1. La permanenza dell’iscrizione all’albo è subordinata all’esercizio della professione in Art. 20. (Esercizio professionale effettivo, continuativo, abituale e prevalente e revisione degli albi, degli elenchi e dei registri). 1. La permanenza dell'iscrizione all'albo è subordinata all'esercizio della professione in I dossier dell’Ufficio studi del Consiglio nazionale forense – n. 4/2012 235 CONSIGLIO NAZIONALE FORENSE PRESSO IL MINISTERO DELLA GIUSTIZIA Ufficio studi modo effettivo e continuativo, salve le eccezioni previste per regolamento anche in riferimento ai primi anni di esercizio professionale. Le modalità di accertamento dell’esercizio effettivo e continuativo e le modalità per la reiscrizione sono disciplinate con regolamento del CNF che preveda anche eventuali criteri presuntivi, sentita la Cassa nazionale di assistenza e previdenza forense. Può costituire criterio presuntivo il livello minimo di reddito in vigore per la Cassa di previdenza e assistenza per l’accertamento dell’esercizio effettivo e continuativo della professione. 2. Il consiglio dell’ordine, almeno ogni due anni, compie le verifiche necessarie anche mediante richiesta di informazione agli uffici finanziari e all’ente previdenziale. 3. Con la stessa periodicità, il consiglio dell’ordine esegue la revisione degli albi, degli elenchi e dei registri, per verificare se permangano i requisiti per la iscrizione, e provvede di conseguenza. Della revisione e dei suoi risultati è data notizia al CNF. 4. La mancanza della continuità ed effettività dell’esercizio professionale comporta la cancellazione dall’albo, con l’applicazione dei criteri dell’articolo 15, comma 8. modo effettivo e continuativo, salve le eccezioni previste per regolamento anche in riferimento ai primi anni di esercizio professionale. Le modalità di accertamento dell’esercizio effettivo e continuativo e le modalità per la reiscrizione sono disciplinate con regolamento emanato dal Ministro della giustizia su proposta del CNF. modo effettivo, continuativo, abituale e prevalente, salve le eccezioni previste anche in riferimento ai primi anni di esercizio professionale. Le modalità di accertamento dell'esercizio effettivo, continuativo, abituale e prevalente della professione, le eccezioni consentite e le modalità per la reiscrizione sono disciplinate con regolamento adottato ai sensi dell'articolo 1 e con le modalità nello stesso stabilite. 2. Il consiglio dell’ordine, almeno ogni due anni, compie le verifiche necessarie anche mediante richiesta di informazione all’ente previdenziale. 3. Con la stessa periodicità, il consiglio dell’ordine esegue la revisione degli albi, degli elenchi e dei registri, per verificare se permangano i requisiti per la iscrizione, e provvede di conseguenza. Della revisione e dei suoi risultati è data notizia al CNF. 4. La mancanza della continuità ed effettività dell’esercizio professionale può comportare, se non sussistono giustificati motivi, la cancellazione dall’albo. La procedura deve 2. Il consiglio dell'ordine, con regolarità ogni tre anni, compie le verifiche necessarie anche mediante richiesta di informazione all'ente previdenziale. 3. Con la stessa periodicità, il consiglio dell'ordine esegue la revisione degli albi, degli elenchi e dei registri, per verificare se permangano i requisiti per la iscrizione, e provvede di conseguenza. Della revisione e dei suoi risultati è data notizia al CNF. 4. La mancanza della effettività, continuatività, abitualità e prevalenza dell'esercizio professionale comporta, se non sussistono giustificati motivi, la cancellazione I dossier dell’Ufficio studi del Consiglio nazionale forense – n. 4/2012 236 CONSIGLIO NAZIONALE FORENSE PRESSO IL MINISTERO DELLA GIUSTIZIA Ufficio studi 5. Qualora il consiglio dell’ordine non provveda alla revisione periodica dell’esercizio effettivo e continuativo o compia la revisione con numerose e gravi omissioni, il CNF nomina uno o più commissari, scelti tra gli avvocati con più di venti anni di anzianità anche iscritti presso altri ordini, affinché provvedano in sostituzione. Ai commissari spetta il rimborso delle spese di viaggio e di soggiorno e una indennità giornaliera determinata dal CNF. Spese e indennità sono a carico del consiglio dell’ordine inadempiente. 6. L’effettività e la continuità non sono richieste durante il periodo della carica, per gli avvocati sospesi di diritto dall’esercizio professionale, ai sensi dell’art. 18 e per gli avvocati che svolgono funzioni di membro del Parlamento nazionale o del Parlamento europeo, consigliere regionale, membro di giunta regionale, presidente di provincia con numero di abitanti inferiore ad un milione, prevedere il contraddittorio con l’interessato, che dovrà essere invitato a presentare osservazioni scritte e, se necessario o richiesto, anche l’audizione del medesimo in applicazione dei criteri di cui all’articolo 16, comma 11. 5. Qualora il consiglio dell’ordine non provveda alla verifica periodica dell’esercizio effettivo e continuativo o compia la revisione con numerose e gravi omissioni, il CNF nomina uno o più commissari, scelti tra gli avvocati con più di venti anni di anzianità anche iscritti presso altri ordini, affinché provvedano in sostituzione. Ai commissari spetta il rimborso delle spese di viaggio e di soggiorno e una indennità giornaliera determinata dal CNF. Spese e indennità sono a carico del consiglio dell’ordine inadempiente. 6. La prova dell’effettività e della continuità non è richiesta durante il periodo della carica, per gli avvocati sospesi di diritto dall’esercizio professionale, ai sensi dell’articolo 19, e per gli avvocati che svolgono funzioni di membro del Parlamento nazionale o del Parlamento europeo, consigliere regionale, membro di giunta regionale, presidente di provincia, membro di dall'albo. La procedura deve prevedere il contraddittorio con l'interessato, che dovrà essere invitato a presentare osservazioni scritte e, se necessario o richiesto, anche l'audizione del medesimo in applicazione dei criteri di cui all'articolo 16, comma 13. 5. Qualora il consiglio dell'ordine non provveda alla verifica periodica dell'esercizio effettivo, continuativo, abituale e prevalente o compia la revisione con numerose e gravi omissioni, il CNF nomina uno o più commissari, scelti tra gli avvocati con più di venti anni di anzianità anche iscritti presso altri ordini, affinché provvedano in sostituzione. Ai commissari spetta il rimborso delle spese di viaggio e di soggiorno e una indennità giornaliera determinata dal CNF. Spese e indennità sono a carico del consiglio dell'ordine inadempiente. 6. La prova dell'effettività, continuità, abitualità e prevalenza non è richiesta durante il periodo della carica, per gli avvocati sospesi di diritto dall'esercizio professionale ai sensi dell'articolo 19, e per gli avvocati che svolgono funzioni di membro del Parlamento nazionale o del Parlamento europeo, di consigliere regionale, di membro di giunta regionale, di presidente di I dossier dell’Ufficio studi del Consiglio nazionale forense – n. 4/2012 237 CONSIGLIO NAZIONALE FORENSE PRESSO IL MINISTERO DELLA GIUSTIZIA Ufficio studi sindaco di comune con più di diecimila abitanti e meno di cinquecentomila, membro di giunta comunale di un comune con più di trentamila abitanti e che ricopre un incarico politico giudicato equivalente dal C.N.F. giunta provinciale, sindaco di comune con più di 10.000 abitanti, membro di giunta comunale di un comune con più di 30.000 abitanti o per gli avvocati che ricoprono un incarico politico giudicato equivalente dal CNF. provincia, di membro di giunta provinciale, di sindaco di comune con più di 30.000 abitanti, di membro di giunta comunale di comune con più di 50.000 abitanti, nonché per gli avvocati che ricoprono un incarico pubblico o di rilievo sociale che il CNF giudica equivalente. 7. La prova dell'effettività, continuità, abitualità e prevalenza non è, in ogni caso, richiesta: a) alle donne avvocato in maternità e nei primi due anni di vita del bambino o, in caso di adozione, nei successivi due anni dal momento dell'adozione stessa. L'esenzione si applica, altresì, agli avvocati vedovi o separati affidatari della prole in modo esclusivo; b) agli avvocati che dimostrino di essere affetti o di essere stati affetti da malattia che ne ha ridotto grandemente la possibilità di lavoro in modo tale da non rientrare nel limite minimo di reddito imponibile. Art. 20. (Albo speciale per il patrocinio avanti alle giurisdizioni superiori) 1. L’iscrizione nell’albo speciale per il Art. 21. (Albo speciale per il patrocinio avanti alle giurisdizioni superiori) 1. L’iscrizione nell’albo speciale per il Art. 21. (Albo speciale per il patrocinio davanti alle giurisdizioni superiori). 1. L'iscrizione nell'albo speciale per il I dossier dell’Ufficio studi del Consiglio nazionale forense – n. 4/2012 238 CONSIGLIO NAZIONALE FORENSE PRESSO IL MINISTERO DELLA GIUSTIZIA Ufficio studi patrocinio dinanzi alle giurisdizioni superiori può essere richiesta al CNF da chi sia iscritto in un albo ordinario circondariale da almeno cinque anni e abbia superato l’esame disciplinato dalla legge 28 maggio 1936, n. 1003, e dal regio decreto 9 luglio 1936, n. 1482, al quale sono ammessi gli avvocati iscritti all’albo. A modificazione di quanto prescritto nell’articolo 4 della citata legge n. 1003 del 1936, sono dichiarati idonei i candidati che, in ciascuna prova, abbiano ottenuto una votazione non inferiore a sei e una media, tra tutte le prove, non inferiore a sette. Alternativamente, l’iscrizione può essere richiesta anche da chi, avendo maturato una anzianità di iscrizione all’albo di anni dodici, e successivamente abbia lodevolmente e proficuamente frequentato la Scuola superiore dell’Avvocatura, istituita e disciplinata con regolamento del CNF. Il regolamento può prevedere specifici criteri e modalità di selezione per l’accesso e per la verifica finale di idoneità. La verifica finale di idoneità sarà eseguita da una commissione d’esame designata dal CNF e composta da suoi membri, avvocati, professori universitari e magistrati addetti alla Corte di cassazione, con un esame incentrato prevalentemente patrocinio dinanzi alle giurisdizioni superiori può essere richiesta al CNF da chi sia iscritto in un albo ordinario circondariale da almeno cinque anni e abbia superato l’esame disciplinato dalla legge 28 maggio 1936, n. 1003, e dal regio decreto 9 luglio 1936, n. 1482, al quale sono ammessi gli avvocati iscritti all’albo. patrocinio davanti alle giurisdizioni superiori può essere richiesta al CNF da chi sia iscritto in un albo ordinario circondariale da almeno cinque anni e abbia superato l'esame disciplinato dalla legge 28 maggio 1936, n. 1003, e dal regio decreto 9 luglio 1936, n. 1482, al quale sono ammessi gli avvocati iscritti all'albo. 2. L’iscrizione può essere altresì richiesta anche da chi, avendo maturato una anzianità di iscrizione all’albo di anni otto, successivamente abbia lodevolmente e proficuamente frequentato la Scuola superiore dell’avvocatura, istituita e disciplinata con regolamento del CNF. Il regolamento può prevedere specifici criteri e modalità di selezione per l’accesso e per la verifica finale di idoneità. La verifica finale di idoneità sarà eseguita da una commissione d’esame designata dal CNF e composta da suoi membri, avvocati, professori universitari e magistrati addetti alla Corte di cassazione, con un esame incentrato prevalentemente 2. L'iscrizione può essere richiesta anche da chi, avendo maturato una anzianità di iscrizione all'albo di otto anni, successivamente abbia lodevolmente e proficuamente frequentato la Scuola superiore dell'avvocatura, istituita e disciplinata con regolamento dal CNF. Il regolamento può prevedere specifici criteri e modalità di selezione per l'accesso e per la verifica finale di idoneità. La verifica finale di idoneità è eseguita da una commissione d'esame designata dal CNF e composta da suoi membri, avvocati, professori universitari e magistrati addetti alla Corte di cassazione, con un esame incentrato prevalentemente I dossier dell’Ufficio studi del Consiglio nazionale forense – n. 4/2012 239 CONSIGLIO NAZIONALE FORENSE PRESSO IL MINISTERO DELLA GIUSTIZIA Ufficio studi sui settori professionali esercitati dal candidato. Coloro che alla data di entrata in vigore della presente legge sono iscritti nell’albo dei patrocinanti dinanzi alle giurisdizioni superiori conservano l’iscrizione; allo stesso modo possono chiedere l’iscrizione entro il limite massimo di tre anni coloro che alla data di entrata in vigore della presente legge abbiano maturato i requisiti per detta iscrizione secondo la previgente normativa. sui settori professionali esercitati dal candidato. 3. Coloro che alla data di entrata in vigore della presente legge sono iscritti nell’albo dei patrocinanti dinanzi alle giurisdizioni superiori conservano l’iscrizione. Allo stesso modo possono chiedere l’iscrizione coloro che alla data di entrata in vigore della presente legge abbiano maturato i requisiti per detta iscrizione secondo la previgente normativa. 4. All’articolo 4 della legge 28 maggio 1936, n. 1003, il quinto comma è sostituito dal seguente: «Sono dichiarati idonei i candidati che conseguano una media di sette decimi nelle prove scritte e in quella orale avendo riportato non meno di sei decimi in ciascuna di esse». sui settori professionali esercitati dal candidato. 3. Coloro che alla data di entrata in vigore della presente legge sono iscritti nell'albo dei patrocinanti davanti alle giurisdizioni superiori conservano l'iscrizione. Allo stesso modo possono chiedere l'iscrizione coloro che alla data di entrata in vigore della presente legge abbiano maturato i requisiti per detta iscrizione secondo la previgente normativa. 4. All'articolo 4 della legge 28 maggio 1936, n. 1003, il quinto comma è sostituito dal seguente: «Sono dichiarati idonei i candidati che conseguano una media di sette decimi nelle prove scritte e in quella orale avendo riportato non meno di sei decimi in ciascuna di esse». Art. 21. (Avvocati degli enti pubblici) 1. Fatti salvi i diritti quesiti alla data di entrata in vigore della presente legge, gli avvocati degli uffici legali specificamente istituiti presso gli enti pubblici, anche se trasformati in persone giuridiche di diritto privato, sino a quando siano partecipati prevalentemente da enti pubblici ai quali Art. 22. (Avvocati degli enti pubblici) 1. Fatti salvi i diritti acquisiti alla data di entrata in vigore della presente legge, gli avvocati degli uffici legali specificamente istituiti presso gli enti pubblici, anche se trasformati in persone giuridiche di diritto privato, sino a quando siano partecipati prevalentemente da enti pubblici, ai quali Art. 22. (Avvocati degli enti pubblici). 1. Fatti salvi i diritti acquisiti alla data di entrata in vigore della presente legge, gli avvocati degli uffici legali specificamente istituiti presso gli enti pubblici, anche se trasformati in persone giuridiche di diritto privato, sino a quando siano partecipati prevalentemente da enti pubblici, ai quali I dossier dell’Ufficio studi del Consiglio nazionale forense – n. 4/2012 240 CONSIGLIO NAZIONALE FORENSE PRESSO IL MINISTERO DELLA GIUSTIZIA Ufficio studi venga assicurata la piena indipendenza ed autonomia nella trattazione esclusiva e stabile degli affari legali dell'Ente, ed un trattamento economico adeguato alla funzione professionale svolta sono iscritti in un elenco speciale annesso all’albo. L’iscrizione nell’elenco è obbligatoria per compiere le prestazioni indicate nell’articolo 2. Nel contratto di lavoro è garantita l’autonomia e l’indipendenza di giudizio intellettuale e tecnica dell’avvocato. 2. Per l’iscrizione nell’elenco gli interessati presentano la deliberazione dell’ente dalla quale risulti la stabile costituzione di un ufficio legale con specifica attribuzione della trattazione degli affari legali dell’ente stesso e l’appartenenza a tale ufficio del professionista incaricato in forma esclusiva di tali funzioni. 3. Gli avvocati iscritti nell’elenco sono venga assicurata la piena indipendenza ed autonomia nella trattazione esclusiva e stabile degli affari legali dell’ente ed un trattamento economico adeguato alla funzione professionale svolta, sono iscritti in un elenco speciale annesso all’albo. L’iscrizione nell’elenco è obbligatoria per compiere le prestazioni indicate nell’articolo 2. Nel contratto di lavoro è garantita l’autonomia e l’indipendenza di giudizio intellettuale e tecnica dell’avvocato, nonché un trattamento economico adeguato alla funzione esercitata da determinare in sede di contrattazione separata del pubblico impiego per la disciplina specifica degli avvocati. 2. Per l’iscrizione nell’elenco gli interessati presentano la deliberazione dell’ente dalla quale risulti la stabile costituzione di un ufficio legale con specifica attribuzione della trattazione degli affari legali dell’ente stesso e l’appartenenza a tale ufficio del professionista incaricato in forma esclusiva di tali funzioni; la responsabilità dell’ufficio è affidata ad un avvocato iscritto nell’elenco speciale che esercita i suoi poteri in conformità con i princìpi della legge professionale. 3. Gli avvocati iscritti nell’elenco sono venga assicurata la piena indipendenza ed autonomia nella trattazione esclusiva e stabile degli affari legali dell'ente ed un trattamento economico adeguato alla funzione professionale svolta, sono iscritti in un elenco speciale annesso all'albo. L'iscrizione nell'elenco è obbligatoria per compiere le prestazioni indicate nell'articolo 2. Nel contratto di lavoro è garantita l'autonomia e l'indipendenza di giudizio intellettuale e tecnica dell'avvocato. 2. Per l'iscrizione nell'elenco gli interessati presentano la deliberazione dell'ente dalla quale risulti la stabile costituzione di un ufficio legale con specifica attribuzione della trattazione degli affari legali dell'ente stesso e l'appartenenza a tale ufficio del professionista incaricato in forma esclusiva di tali funzioni; la responsabilità dell'ufficio è affidata ad un avvocato iscritto nell'elenco speciale che esercita i suoi poteri in conformità con i princìpi della legge professionale. 3. Gli avvocati iscritti nell'elenco sono I dossier dell’Ufficio studi del Consiglio nazionale forense – n. 4/2012 241 CONSIGLIO NAZIONALE FORENSE PRESSO IL MINISTERO DELLA GIUSTIZIA Ufficio studi sottoposti al potere disciplinare del consiglio dell’ordine. sottoposti al potere disciplinare del consiglio dell’ordine. sottoposti al potere disciplinare del consiglio dell'ordine. TITOLO III ORGANI E FUNZIONI DEGLI ORDINI FORENSI Capo I L’ORDINE FORENSE E GLI ORDINI TERRITORIALI TITOLO III ORGANI E FUNZIONI DEGLI ORDINI FORENSI Capo I L’ORDINE FORENSE E GLI ORDINI TERRITORIALI TITOLO III ORGANI E FUNZIONI DEGLI ORDINI FORENSI Capo I L'ORDINE FORENSE Art. 22. (L’Ordine forense) 1. Gli iscritti negli albi degli avvocati costituiscono l’Ordine forense. 2. L’Ordine forense si articola negli ordini circondariali e nel Consiglio nazionale forense. 3. Il CNF e gli ordini circondariali sono enti pubblici non economici a carattere associativo istituiti per garantire il rispetto dei princìpi previsti dalla presente legge e delle regole deontologiche. Essi hanno prevalente finalità di tutela della utenza e degli interessi pubblici connessi all’esercizio della professione e al corretto svolgimento della funzione giurisdizionale. Essi sono dotati di autonomia patrimoniale e Art. 23. (L’Ordine forense) 1. Gli iscritti negli albi degli avvocati costituiscono l’Ordine forense. 2. L’Ordine forense si articola negli ordini circondariali e nel CNF. 3. Il CNF e gli ordini circondariali sono enti pubblici non economici a carattere associativo istituiti per garantire il rispetto dei princìpi previsti dalla presente legge e delle regole deontologiche. Essi hanno prevalente finalità di tutela della utenza e degli interessi pubblici connessi all’esercizio della professione e al corretto svolgimento della funzione giurisdizionale. Essi sono dotati di autonomia patrimoniale e Art. 23. (L'ordine forense). 1. Gli iscritti negli albi degli costituiscono l'ordine forense. 2. L'ordine forense si articola negli ordini circondariali e nel CNF. 3. Il CNF e gli ordini circondariali sono enti pubblici non economici a carattere associativo istituiti per garantire il rispetto dei princìpi previsti dalla presente legge e delle regole deontologiche, nonché con finalità di tutela della utenza e degli interessi pubblici connessi all'esercizio della professione e al corretto svolgimento della funzione giurisdizionale. Essi sono dotati di autonomia patrimoniale e finanziaria, sono I dossier dell’Ufficio studi del Consiglio nazionale forense – n. 4/2012 242 avvocati CONSIGLIO NAZIONALE FORENSE PRESSO IL MINISTERO DELLA GIUSTIZIA Ufficio studi finanziaria, determinano la propria organizzazione con appositi regolamenti, nel rispetto delle disposizioni di legge, e sono soggetti esclusivamente alla vigilanza del Ministro della giustizia. finanziaria, determinano la propria organizzazione con appositi regolamenti, nel rispetto delle disposizioni di legge, e sono soggetti esclusivamente alla vigilanza del Ministro della giustizia. 4. Ad essi non si applicano le disposizioni della legge 21 marzo 1958, n. 259, l’articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, e successive modificazioni e la legge 14 gennaio 1994, n. 20, né il regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 27 febbraio 2003, n. 97, ed ogni norma concernente l’amministrazione e la contabilità degli enti pubblici. In relazione all’attività svolta essi redigono scritture contabili cronologiche e sistematiche atte ad esprimere con compiutezza ed analiticità le operazioni poste in essere in ogni periodo di gestione e rappresentare adeguatamente in apposito documento annuale la loro situazione patrimoniale, finanziaria ed economica, in conformità a regolamento emanato dal CNF. 4. Al CNF e agli ordini circondariali non si applicano le disposizioni della legge 21 marzo 1958, n. 259, l’articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, e la legge 14 gennaio 1994, n. 20, né il regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 27 febbraio 2003, n. 97, ed ogni norma concernente l’amministrazione e la contabilità degli enti pubblici. In relazione all’attività svolta essi redigono scritture contabili cronologiche e sistematiche atte ad esprimere con compiutezza ed analiticità le operazioni poste in essere in ogni periodo di gestione e rappresentare adeguatamente in apposito documento annuale la loro situazione patrimoniale, finanziaria ed economica, in conformità a regolamento emanato dal CNF. finanziati esclusivamente con i contributi degli iscritti, determinano la propria organizzazione con appositi regolamenti, nel rispetto delle disposizioni di legge, e sono soggetti esclusivamente alla vigilanza del Ministro della giustizia. - Capo II ORDINE CIRCONDARIALE I dossier dell’Ufficio studi del Consiglio nazionale forense – n. 4/2012 243 CONSIGLIO NAZIONALE FORENSE PRESSO IL MINISTERO DELLA GIUSTIZIA Ufficio studi Art. 23. (L’Ordine circondariale forense) 1. Presso ciascun tribunale è costituito l’ordine degli avvocati, al quale sono iscritti tutti gli avvocati aventi il principale domicilio professionale nel circondario. L’ordine territoriale ha la rappresentanza istituzionale dell’Avvocatura a livello locale e promuove i rapporti con le istituzioni e le pubbliche amministrazioni. 2. Gli iscritti aventi titolo eleggono i componenti del consiglio dell’ordine, con le modalità stabilite dall’articolo 29 e dal regolamento approvato dal CNF. Art. 24. (L’ordine circondariale forense) 1. Presso ciascun tribunale è costituito l’ordine degli avvocati, al quale sono iscritti tutti gli avvocati aventi il principale domicilio professionale nel circondario. L’ordine territoriale ha la rappresentanza istituzionale dell’avvocatura a livello locale e promuove i rapporti con le istituzioni e le pubbliche amministrazioni. 2. L’ordine circondariale di Roma Capitale ha sede presso la Corte di cassazione. 3. Gli iscritti aventi titolo eleggono i componenti del consiglio dell’ordine, con le modalità stabilite dall’articolo 27 e dal regolamento approvato dal CNF. 3. Presso ogni consiglio dell’ordine è costituito il Collegio dei revisori dei conti 4. Presso ogni consiglio dell’ordine è costituito il collegio dei revisori dei conti, Art. 24. (L'ordine circondariale forense). 1. Presso ciascun tribunale è costituito l'ordine degli avvocati, al quale sono iscritti tutti gli avvocati aventi il principale domicilio professionale nel circondario. L'ordine circondariale ha in via esclusiva la rappresentanza istituzionale dell'avvocatura a livello locale e promuove i rapporti con le istituzioni e le pubbliche amministrazioni. 2. L'ordine circondariale di Roma capitale ha sede presso la Corte di cassazione. 3. Al fine di assicurare il funzionamento in relazione alle effettive esigenze gestionali ed organizzative del consiglio dell'ordine degli avvocati di Roma, capitale della Repubblica, sono ad esso destinati i medesimi locali e spazi utilizzati dallo stesso consiglio alla data di entrata in vigore della presente legge nell'edificio della suprema Corte di cassazione. 4. Gli iscritti aventi titolo eleggono i componenti del consiglio dell'ordine, con le modalità stabilite dall'articolo 27 e in base a regolamento adottato ai sensi dell'articolo 1. 5. Presso ogni consiglio dell'ordine è costituito il collegio dei revisori dei conti, I dossier dell’Ufficio studi del Consiglio nazionale forense – n. 4/2012 244 CONSIGLIO NAZIONALE FORENSE PRESSO IL MINISTERO DELLA GIUSTIZIA Ufficio studi nominato dal presidente del Tribunale. Art. 24. (Organi dell’ordine circondariale) 1. Sono organi dell’ordine circondariale: a) l’assemblea degli iscritti; b) il Consiglio; c) il presidente; d) il segretario; e) il tesoriere; f) il collegio dei revisori. 2. Il presidente rappresenta l’ordine circondariale. Art. 25. (L’assemblea) 1. L’assemblea è costituita dagli avvocati iscritti all’albo ed agli elenchi speciali. Essa nominato dal presidente del tribunale. nominato dal presidente del tribunale. 6. Presso ogni consiglio dell'ordine è costituito il comitato pari opportunità degli avvocati, eletto con le modalità stabilite con regolamento approvato dal consiglio dell'ordine. Art. 25. (Organi dell’ordine circondariale e degli ordini del distretto) 1. Sono organi dell’ordine circondariale: a) l’assemblea degli iscritti; b) il consiglio; c) il presidente; d) il segretario; e) il tesoriere; f) il collegio dei revisori. 2. Il presidente rappresenta l’ordine circondariale. 3. Sono organi degli ordini forensi del distretto: a) il Consiglio istruttore di disciplina; b) il Collegio giudicante. Art. 25. (Organi dell'ordine circondariale e degli ordini del distretto). 1. Sono organi dell'ordine circondariale: a) l'assemblea degli iscritti; b) il consiglio; c) il presidente; d) il segretario; e) il tesoriere; f) il collegio dei revisori. 2. Il presidente rappresenta l'ordine circondariale. 3. Sono organi degli ordini circondariali del distretto: a) il Consiglio istruttore di disciplina; b) il Collegio giudicante. Art. 26. (L’assemblea) 1. L’assemblea è costituita dagli avvocati iscritti all’albo ed agli elenchi speciali. Essa Art. 26. (L'assemblea). 1. L'assemblea è costituita dagli avvocati iscritti all'albo ed agli elenchi speciali. Essa I dossier dell’Ufficio studi del Consiglio nazionale forense – n. 4/2012 245 CONSIGLIO NAZIONALE FORENSE PRESSO IL MINISTERO DELLA GIUSTIZIA Ufficio studi elegge i componenti del consiglio; approva il bilancio consuntivo e quello preventivo; esprime il parere sugli argomenti sottoposti ad essa dal consiglio; esercita ogni altra funzione attribuita dall’ordinamento professionale. 2. L’assemblea, previa delibera del consiglio, è convocata dal presidente o, in caso di suo impedimento, dal vicepresidente, o dal consigliere più anziano per iscrizione. 3. Le regole per il funzionamento dell’assemblea e per la sua convocazione, nonché per l’assunzione delle relative delibere, sono stabilite da apposito regolamento approvato dal CNF ai sensi dell’articolo 1, comma 5. 4. L’assemblea ordinaria è convocata almeno una volta l’anno per l’approvazione dei bilanci, consuntivo e preventivo; quella per la elezione del consiglio si svolge, per il rinnovo normale, entro il mese di gennaio successivo alla scadenza. 5. Il consiglio delibera altresì la convocazione dell’assemblea ogni qualvolta lo ritenga necessario o qualora ne faccia richiesta almeno un terzo dei suoi componenti o almeno un decimo degli iscritti nell’albo. elegge i componenti del consiglio; approva il bilancio consuntivo e quello preventivo; esprime il parere sugli argomenti sottoposti ad essa dal consiglio; esercita ogni altra funzione attribuita dall’ordinamento professionale. 2. L’assemblea, previa delibera del consiglio, è convocata dal presidente o, in caso di suo impedimento, dal vicepresidente, o dal consigliere più anziano per iscrizione. 3. Le regole per il funzionamento dell’assemblea e per la sua convocazione, nonché per l’assunzione delle relative delibere, sono stabilite da apposito regolamento approvato dal CNF ai sensi dell’articolo. 4. L’assemblea ordinaria è convocata almeno una volta l’anno per l’approvazione dei bilanci consuntivo e preventivo. L’assemblea per la elezione del consiglio si svolge, per il rinnovo normale, entro il mese di gennaio successivo alla scadenza. 5. Il consiglio delibera altresì la convocazione dell’assemblea ogniqualvolta lo ritenga necessario o qualora ne faccia richiesta almeno un terzo dei suoi componenti o almeno un decimo degli iscritti nell’albo. elegge i componenti del consiglio; approva il bilancio consuntivo e quello preventivo; esprime il parere sugli argomenti sottoposti ad essa dal consiglio; esercita ogni altra funzione attribuita dall'ordinamento professionale. 2. L'assemblea, previa delibera del consiglio, è convocata dal presidente o, in caso di suo impedimento, dal vicepresidente o dal consigliere più anziano per iscrizione. 3. Le regole per il funzionamento dell'assemblea e per la sua convocazione, nonché per l'assunzione delle relative delibere, sono stabilite da apposito regolamento adottato ai sensi dell'articolo 1 e con le modalità nello stesso stabilite. 4. L'assemblea ordinaria è convocata almeno una volta l'anno per l'approvazione dei bilanci consuntivo e preventivo. L'assemblea per la elezione del consiglio si svolge, per il rinnovo normale, entro il mese di gennaio successivo alla scadenza. 5. Il consiglio delibera altresì la convocazione dell'assemblea ogniqualvolta lo ritenga necessario o qualora ne faccia richiesta almeno un terzo dei suoi componenti o almeno un decimo degli iscritti nell'albo. I dossier dell’Ufficio studi del Consiglio nazionale forense – n. 4/2012 246 CONSIGLIO NAZIONALE FORENSE PRESSO IL MINISTERO DELLA GIUSTIZIA Ufficio studi Art. 26. (Il consiglio dell’ordine) 1. Il consiglio ha sede presso il tribunale ed è composto mediante elezione: a) da cinque membri, qualora l’ordine conti fino a cento iscritti; b) da sette membri, qualora l’ordine conti fino a duecento iscritti; c) da nove membri, qualora l’ordine conti fino a cinquecento iscritti; d) da undici membri, qualora l’ordine conti fino a mille iscritti; e) da quindici membri qualora l’ordine conti fino a duemila iscritti; f) da ventuno membri, qualora l’ordine conti fino a cinquemila iscritti; g) da venticinque membri, qualora l’ordine conti oltre cinquemila iscritti. 2. I componenti del consiglio sono eletti dagli iscritti con voto segreto con le modalità previste dal regolamento emanato dal CNF. Hanno diritto al voto tutti coloro che risultano iscritti negli albi e negli elenchi dei dipendenti degli Enti pubblici e dei docenti universitari a tempo pieno e nell’elenco degli avvocati stabiliti, il giorno antecedente Art. 27. (Il consiglio dell’ordine) 1. Il consiglio, fatta salva la previsione di cui all’articolo 24, comma 2, ha sede presso il tribunale ed è composto: a) da cinque membri, qualora l’ordine conti fino a cento iscritti; b) da sette membri, qualora l’ordine conti fino a duecento iscritti; c) da nove membri, qualora l’ordine conti fino a cinquecento iscritti; d) da undici membri, qualora l’ordine conti fino a mille iscritti; e) da quindici membri, qualora l’ordine conti fino a duemila iscritti; f) da ventuno membri, qualora l’ordine conti fino a cinquemila iscritti; g) da venticinque membri, qualora l’ordine conti oltre cinquemila iscritti. 2. I componenti del consiglio sono eletti dagli iscritti con voto segreto con le modalità previste dal regolamento emanato dal CNF. Hanno diritto al voto tutti coloro che risultano iscritti negli albi e negli elenchi dei dipendenti degli enti pubblici e dei docenti universitari a tempo pieno e nell’elenco degli Art. 27. (Il consiglio dell'ordine). 1. Il consiglio, fatta salva la previsione di cui all'articolo 24, comma 2, ha sede presso il tribunale ed è composto: a) da cinque membri, qualora l'ordine conti fino a cento iscritti; b) da sette membri, qualora l'ordine conti fino a duecento iscritti; c) da nove membri, qualora l'ordine conti fino a cinquecento iscritti; d) da undici membri, qualora l'ordine conti fino a mille iscritti; e) da quindici membri, qualora l'ordine conti fino a duemila iscritti; f) da ventuno membri, qualora l'ordine conti fino a cinquemila iscritti; g) da venticinque membri, qualora l'ordine conti oltre cinquemila iscritti. 2. I componenti del consiglio sono eletti dagli iscritti con voto segreto in base a regolamento adottato ai sensi dell'articolo 1 e con le modalità nello stesso stabilite. Hanno diritto al voto tutti coloro che risultano iscritti negli albi e negli elenchi dei dipendenti degli enti pubblici e dei docenti e I dossier dell’Ufficio studi del Consiglio nazionale forense – n. 4/2012 247 CONSIGLIO NAZIONALE FORENSE PRESSO IL MINISTERO DELLA GIUSTIZIA Ufficio studi l’inizio delle operazioni elettorali. Sono esclusi dal diritto di voto gli avvocati per qualunque ragione sospesi dall’esercizio della professione. avvocati stabiliti, il giorno antecedente l’inizio delle operazioni elettorali. Sono esclusi dal diritto di voto gli avvocati per qualunque ragione sospesi dall’esercizio della professione. 3. Ciascun elettore può esprimere un numero di voti non superiore ai due terzi dei consiglieri da eleggere, arrotondati per difetto. 4. Sono eleggibili gli iscritti che hanno diritto di voto, che non abbiano riportato, nei cinque anni precedenti, una sanzione disciplinare esecutiva più grave dell’avvertimento. 5. Risultano eletti coloro che hanno riportato il maggior numero di voti; in caso di parità di voti risulta eletto il più anziano per iscrizione; e, tra coloro che abbiano uguale anzianità di iscrizione, il maggiore di età. I consiglieri non possono essere eletti consecutivamente più di tre volte. Non sono considerate le elezioni fatte nel corso di un mandato del consiglio se l’incarico è durato meno di un anno. 6. In caso di morte, dimissioni, decadenza, impedimento permanente per qualsiasi causa, di uno o più consiglieri, subentra il 3. Ciascun elettore può esprimere un numero di voti non superiore ai due terzi dei consiglieri da eleggere, arrotondati per difetto. 4. Sono eleggibili gli iscritti che hanno diritto di voto, che non abbiano riportato, nei cinque anni precedenti, una sanzione disciplinare esecutiva più grave dell’avvertimento. 5. Risultano eletti coloro che hanno riportato il maggior numero di voti. In caso di parità di voti risulta eletto il più anziano per iscrizione e, tra coloro che abbiano uguale anzianità di iscrizione, il maggiore di età. I consiglieri non possono essere eletti consecutivamente più di tre volte, salvo che uno dei tre mandati abbia avuto durata inferiore ad un anno. ricercatori universitari a tempo pieno e nella sezione speciale degli avvocati stabiliti, il giorno antecedente l'inizio delle operazioni elettorali. Sono esclusi dal diritto di voto gli avvocati per qualunque ragione sospesi dall'esercizio della professione. 3. Ciascun elettore può esprimere un numero di voti non superiore ai due terzi dei consiglieri da eleggere, arrotondati per difetto. 4. Sono eleggibili gli iscritti che hanno diritto di voto, che non abbiano riportato, nei cinque anni precedenti, una sanzione disciplinare esecutiva più grave dell'avvertimento. 5. Risultano eletti coloro che hanno riportato il maggior numero di voti. In caso di parità di voti risulta eletto il più anziano per iscrizione e, tra coloro che abbiano uguale anzianità di iscrizione, il maggiore di età. I consiglieri non possono essere eletti consecutivamente più di tre volte, salvo che uno dei tre mandati abbia avuto durata inferiore ad un anno. 6. In caso di morte, dimissioni, decadenza, impedimento permanente per qualsiasi causa di uno o più consiglieri, subentra il primo dei 6. In caso di morte, dimissioni, decadenza, impedimento permanente per qualsiasi causa di uno o più consiglieri, subentra il primo dei I dossier dell’Ufficio studi del Consiglio nazionale forense – n. 4/2012 248 CONSIGLIO NAZIONALE FORENSE PRESSO IL MINISTERO DELLA GIUSTIZIA Ufficio studi primo dei non eletti; in caso di parità di voti, subentra il più anziano per iscrizione; e, tra coloro che abbiano uguale anzianità di iscrizione, il maggiore di età. Il consiglio, preso atto, provvede all’integrazione improrogabilmente nei trenta giorni successivi al verificarsi dell’evento. 7. Il consiglio dura in carica un triennio e scade il 31 dicembre del terzo anno. Il consiglio uscente resta in carica per il disbrigo degli affari correnti fino all’insediamento del consiglio neoeletto. 8. L’intero consiglio decade se cessa dalla carica oltre la metà dei suoi componenti. 9. Il consiglio elegge il presidente, il segretario e il tesoriere. Nei consigli con almeno quindici componenti, il consiglio può eleggere un vicepresidente. A ciascuna carica è eletto il consigliere che ha ricevuto il maggior numero di voti. In caso di parità di voti è eletto presidente o vicepresidente, segretario o tesoriere il più anziano per iscrizione all’albo, o in caso di pari anzianità di iscrizione, il più anziano per età. 10. La carica di consigliere è incompatibile con quella di consigliere nazionale, di componente del consiglio di amministrazione e del comitato dei delegati della Cassa non eletti. In caso di parità di voti, subentra il più anziano per iscrizione e, tra coloro che abbiano uguale anzianità di iscrizione, il maggiore di età. Il consiglio, preso atto, provvede all’integrazione improrogabilmente nei trenta giorni successivi al verificarsi dell’evento. 7. Il consiglio dura in carica un quadriennio e scade il 31 dicembre del quarto anno. Il consiglio uscente resta in carica per il disbrigo degli affari correnti fino all’insediamento del consiglio neoeletto. 8. L’intero consiglio decade se cessa dalla carica oltre la metà dei suoi componenti. 9. Il consiglio elegge il presidente, il segretario e il tesoriere. Nei consigli con almeno quindici componenti, il consiglio può eleggere un vicepresidente. A ciascuna carica è eletto il consigliere che ha ricevuto il maggior numero di voti. In caso di parità di voti è eletto presidente o vicepresidente, segretario o tesoriere il più anziano per iscrizione all’albo o, in caso di pari anzianità di iscrizione, il più anziano per età. 10. La carica di consigliere è incompatibile con quella di consigliere nazionale, di componente del consiglio di amministrazione e del comitato dei delegati della Cassa non eletti. In caso di parità di voti, subentra il più anziano per iscrizione e, tra coloro che abbiano uguale anzianità di iscrizione, il maggiore di età. Il consiglio, preso atto, provvede all'integrazione improrogabilmente nei trenta giorni successivi al verificarsi dell'evento. 7. Il consiglio dura in carica un quadriennio e scade il 31 dicembre del quarto anno. Il consiglio uscente resta in carica per il disbrigo degli affari correnti fino all'insediamento del consiglio neoeletto. 8. L'intero consiglio decade se cessa dalla carica oltre la metà dei suoi componenti. 9. Il consiglio elegge il presidente, il segretario e il tesoriere. Nei consigli con almeno quindici componenti, il consiglio può eleggere un vicepresidente. A ciascuna carica è eletto il consigliere che ha ricevuto il maggior numero di voti. In caso di parità di voti è eletto presidente o vicepresidente, segretario o tesoriere il più anziano per iscrizione all'albo o, in caso di pari anzianità di iscrizione, il più anziano per età. 10. La carica di consigliere è incompatibile con quella di consigliere nazionale, di componente del consiglio di amministrazione e del comitato dei delegati della Cassa I dossier dell’Ufficio studi del Consiglio nazionale forense – n. 4/2012 249 CONSIGLIO NAZIONALE FORENSE PRESSO IL MINISTERO DELLA GIUSTIZIA Ufficio studi nazionale di previdenza e assistenza forense. L’eletto che viene a trovarsi in condizione di incompatibilità deve optare per uno degli incarichi entro trenta giorni dalla proclamazione; nel caso in cui non vi provveda decade automaticamente dall’incarico assunto in precedenza. 11. Per la validità delle riunioni del consiglio è necessaria la partecipazione della maggioranza dei membri. Per la validità delle deliberazioni è richiesta la maggioranza assoluta di voti dei presenti. 12. Contro i risultati delle elezioni per il rinnovo del consiglio dell’ordine ciascun avvocato iscritto nell’albo può proporre reclamo al CNF entro dieci giorni dalla proclamazione, tuttavia la presentazione del reclamo non sospende l’insediamento del nuovo consiglio. nazionale di previdenza e assistenza forense. L’eletto che viene a trovarsi in condizione di incompatibilità deve optare per uno degli incarichi entro trenta giorni dalla proclamazione. Nel caso in cui non vi provveda, decade automaticamente dall’incarico assunto in precedenza. Ai componenti del consiglio, per il tempo in cui durano in carica, non possono essere conferiti incarichi giudiziari da parte dei magistrati del circondario. 11. Per la validità delle riunioni del consiglio è necessaria la partecipazione della maggioranza dei membri. Per la validità delle deliberazioni è richiesta la maggioranza assoluta di voti dei presenti. 12. Contro i risultati delle elezioni per il rinnovo del consiglio dell’ordine ciascun avvocato iscritto nell’albo può proporre reclamo al CNF entro dieci giorni dalla proclamazione. Tuttavia la presentazione del reclamo non sospende l’insediamento del nuovo consiglio. nazionale di previdenza e assistenza forense. L'eletto che viene a trovarsi in condizione di incompatibilità deve optare per uno degli incarichi entro trenta giorni dalla proclamazione. Nel caso in cui non vi provveda, decade automaticamente dall'incarico assunto in precedenza. Ai componenti del consiglio, per il tempo in cui durano in carica, non possono essere conferiti incarichi giudiziari da parte dei magistrati del circondario. 11. Per la validità delle riunioni del consiglio è necessaria la partecipazione della maggioranza dei membri. Per la validità delle deliberazioni è richiesta la maggioranza assoluta di voti dei presenti. 12. Contro i risultati delle elezioni per il rinnovo del consiglio dell'ordine ciascun avvocato iscritto nell'albo può proporre reclamo al CNF entro dieci giorni dalla proclamazione. La presentazione del reclamo non sospende l'insediamento del nuovo consiglio. Art. 27. (Compiti e prerogative del consiglio) 1. Il Consiglio: a) provvede alla tenuta degli albi, degli Art. 28. (Compiti e prerogative del consiglio) 1. Il consiglio: a) provvede alla tenuta degli albi, degli Art. 28. (Compiti e prerogative del consiglio). 1. Il consiglio: a) provvede alla tenuta degli albi, degli I dossier dell’Ufficio studi del Consiglio nazionale forense – n. 4/2012 250 CONSIGLIO NAZIONALE FORENSE PRESSO IL MINISTERO DELLA GIUSTIZIA Ufficio studi elenchi e dei registri; b) approva i regolamenti interni; i regolamenti in materie non disciplinate dal CNF e quelli previsti come integrazione ad essi; c) sovraintende al corretto ed efficace esercizio del tirocinio forense. A tal fine, e secondo modalità previste da regolamento del CNF, istituisce ed organizza le scuole forensi, promuove e favorisce le iniziative atte a rendere proficuo il tirocinio, cura la tenuta del registro dei praticanti, annotando l’abilitazione al patrocinio sostitutivo, rilascia il certificato di compiuta pratica; d) organizza e promuove l’organizzazione di eventi formativi ai fini dell’adempimento dell’obbligo di formazione continua in capo agli iscritti; e) organizza e promuove l’organizzazione di corsi e scuole di specializzazione; f) vigila sulla condotta degli iscritti e deve denunciare al consiglio distrettuale di disciplina ogni violazione di norme deontologiche di cui sia venuto a conoscenza; elegge i componenti della commissione distrettuale di disciplina in conformità a quanto stabilito dall’articolo 50; g) esegue il controllo della continuità ed elenchi e dei registri; b) approva i regolamenti interni, i regolamenti in materie non disciplinate dal CNF e quelli previsti come integrazione ad essi; c) sovraintende al corretto ed efficace esercizio del tirocinio forense. A tal fine, secondo modalità previste da regolamento del CNF, istituisce ed organizza le scuole forensi, promuove e favorisce le iniziative atte a rendere proficuo il tirocinio, cura la tenuta del registro dei praticanti, annotando l’abilitazione al patrocinio sostitutivo, rilascia il certificato di compiuta pratica; d) organizza e promuove l’organizzazione di eventi formativi ai fini dell’adempimento dell’obbligo di formazione continua in capo agli iscritti; e) organizza e promuove l’organizzazione di corsi e scuole di specializzazione; f) vigila sulla condotta degli iscritti e deve denunciare al consiglio distrettuale di disciplina ogni violazione di norme deontologiche di cui sia venuto a conoscenza; elegge i componenti del Consiglio istruttore di disciplina in conformità a quanto stabilito dall’articolo 50; g) esegue il controllo della continuità ed elenchi e dei registri; b) approva i regolamenti interni, i regolamenti in materie non disciplinate dal CNF e quelli previsti come integrazione ad essi; c) sovraintende al corretto ed efficace esercizio del tirocinio forense. A tal fine, secondo modalità previste da regolamento del CNF, istituisce ed organizza scuole forensi, promuove e favorisce le iniziative atte a rendere proficuo il tirocinio, cura la tenuta del registro dei praticanti, annotando l'abilitazione al patrocinio sostitutivo, rilascia il certificato di compiuta pratica; d) organizza e promuove l'organizzazione di eventi formativi ai fini dell'adempimento dell'obbligo di formazione continua in capo agli iscritti; e) organizza e promuove l'organizzazione di corsi e scuole di specializzazione; f) vigila sulla condotta degli iscritti e deve denunciare al Consiglio istruttore di disciplina ogni violazione di norme deontologiche di cui sia venuto a conoscenza; elegge i componenti del Consiglio istruttore di disciplina in conformità a quanto stabilito dall'articolo 49; g) esegue il controllo della continuità, I dossier dell’Ufficio studi del Consiglio nazionale forense – n. 4/2012 251 CONSIGLIO NAZIONALE FORENSE PRESSO IL MINISTERO DELLA GIUSTIZIA Ufficio studi effettività dell’esercizio professionale; effettività dell’esercizio professionale; h) tutela l’indipendenza e il decoro professionale e promuove iniziative atte ad elevare la cultura e la professionalità degli iscritti e a renderli più consapevoli dei loro doveri; i) svolge i compiti indicati nell’articolo 10 per controllare la formazione continua degli avvocati; l) dà pareri sulla liquidazione dei compensi spettanti agli iscritti; m) nel caso di morte o di perdurante impedimento di un iscritto, a richiesta e a spese di chi vi ha interesse, adotta i provvedimenti opportuni per la consegna degli atti e dei documenti; n) può costituire camere arbitrali, di conciliazione ed organismi di risoluzione alternativa delle controversie, secondo quanto stabilito da apposito regolamento adottato dal CNF; o) interviene, su richiesta anche di una sola delle parti, nelle contestazioni insorte tra gli iscritti o tra costoro ed i clienti in dipendenza dell’esercizio professionale, adoperandosi per comporle; degli accordi sui compensi va redatto verbale che, depositato presso la h) tutela l’indipendenza e il decoro professionale e promuove iniziative atte ad elevare la cultura e la professionalità degli iscritti e a renderli più consapevoli dei loro doveri; i) svolge i compiti indicati nell’articolo 10 per controllare la formazione continua degli avvocati; l) dà pareri sulla liquidazione dei compensi spettanti agli iscritti; m) nel caso di morte o di perdurante impedimento di un iscritto, a richiesta e a spese di chi vi ha interesse, adotta i provvedimenti opportuni per la consegna degli atti e dei documenti; n) può costituire camere arbitrali, di conciliazione ed organismi di risoluzione alternativa delle controversie, secondo quanto stabilito da apposito regolamento adottato dal CNF; o) interviene, su richiesta anche di una sola delle parti, nelle contestazioni insorte tra gli iscritti o tra costoro ed i clienti in dipendenza dell’esercizio professionale, adoperandosi per comporle; degli accordi sui compensi è redatto verbale che, depositato presso la effettività, abitualità e prevalenza dell'esercizio professionale; h) tutela l'indipendenza e il decoro professionale e promuove iniziative atte ad elevare la cultura e la professionalità degli iscritti e a renderli più consapevoli dei loro doveri; i) svolge i compiti indicati nell'articolo 10 per controllare la formazione continua degli avvocati; l) dà pareri sulla liquidazione dei compensi spettanti agli iscritti; m) nel caso di morte o di perdurante impedimento di un iscritto, a richiesta e a spese di chi vi ha interesse, adotta i provvedimenti opportuni per la consegna degli atti e dei documenti; n) può costituire camere arbitrali, di conciliazione ed organismi di risoluzione alternativa delle controversie, in conformità a regolamento adottato ai sensi dell'articolo 1 e con le modalità nello stesso stabilite; o) interviene, su richiesta anche di una sola delle parti, nelle contestazioni insorte tra gli iscritti o tra costoro ed i clienti in dipendenza dell'esercizio professionale, adoperandosi per comporle; degli accordi sui compensi è redatto verbale che, depositato presso la I dossier dell’Ufficio studi del Consiglio nazionale forense – n. 4/2012 252 CONSIGLIO NAZIONALE FORENSE PRESSO IL MINISTERO DELLA GIUSTIZIA Ufficio studi cancelleria del Tribunale che ne rilascia copia, ha valore di titolo esecutivo con l’apposizione della prescritta formula; cancelleria del tribunale che ne rilascia copia, ha valore di titolo esecutivo con l’apposizione della prescritta formula; p) può costituire o aderire ad Unioni regionali o interregionali tra ordini, nel rispetto dell’autonomia e delle competenze istituzionali dei singoli consigli. Le Unioni possono avere, se previsto nello statuto, funzioni di interlocuzione con le regioni, con gli enti locali e con le università, provvedono alla consultazione fra i consigli che ne fanno parte, possono assumere deliberazioni nelle materie di comune interesse e promuovere o partecipare ad attività di formazione professionale. Ciascuna Unione approva il proprio statuto e lo comunica al CNF; q) può costituire o aderire ad associazioni, anche sovranazionali, e fondazioni purché abbiano come oggetto attività connesse alla professione o alla tutela dei diritti; r) favorisce l’attuazione, nella professione forense, dell’articolo 51 della Costituzione; s) svolge tutte le altre funzioni ad esso attribuite dalla legge e dai regolamenti. p) può costituire o aderire ad unioni regionali o interregionali tra ordini, nel rispetto dell’autonomia e delle competenze istituzionali dei singoli consigli. Le unioni possono avere, se previsto nello statuto, funzioni di interlocuzione con le regioni, con gli enti locali e con le università, provvedono alla consultazione fra i consigli che ne fanno parte, possono assumere deliberazioni nelle materie di comune interesse e promuovere o partecipare ad attività di formazione professionale. Ciascuna unione approva il proprio statuto e lo comunica al CNF; q) può costituire o aderire ad associazioni, anche sovranazionali, e fondazioni purché abbiano come oggetto attività connesse alla professione o alla tutela dei diritti; r) favorisce l’attuazione, nella professione forense, dell’articolo 51 della Costituzione; s) svolge tutte le altre funzioni ad esso attribuite dalla legge e dai regolamenti; t) vigila sulla corretta applicazione, nel circondario, delle norme dell’ordinamento giudiziario segnalando violazioni ed cancelleria del tribunale che ne rilascia copia, ha valore di titolo esecutivo con l'apposizione della prescritta formula; p) può costituire o aderire ad unioni regionali o interregionali tra ordini, nel rispetto dell'autonomia e delle competenze istituzionali dei singoli consigli. Le unioni possono avere, se previsto nello statuto, funzioni di interlocuzione con le regioni, con gli enti locali e con le università, provvedono alla consultazione fra i consigli che ne fanno parte, possono assumere deliberazioni nelle materie di comune interesse e promuovere o partecipare ad attività di formazione professionale. Ciascuna unione approva il proprio statuto e lo comunica al CNF; q) può costituire o aderire ad associazioni, anche sovranazionali, e fondazioni purché abbiano come oggetto attività connesse alla professione o alla tutela dei diritti; r) garantisce l'attuazione, nella professione forense, dell'articolo 51 della Costituzione; s) svolge tutte le altre funzioni ad esso attribuite dalla legge e dai regolamenti; t) vigila sulla corretta applicazione, nel circondario, delle norme dell'ordinamento giudiziario segnalando violazioni ed I dossier dell’Ufficio studi del Consiglio nazionale forense – n. 4/2012 253 CONSIGLIO NAZIONALE FORENSE PRESSO IL MINISTERO DELLA GIUSTIZIA Ufficio studi 2. La gestione finanziaria e l’amministrazione dei beni dell’ordine spettano al consiglio, che provvede annualmente a sottoporre all’assemblea ordinaria il conto consuntivo e il bilancio preventivo, redatti secondo regole di contabilità conformi alle prescrizioni del regolamento approvato dal CNF, ai sensi dell’articolo 1, comma 5, che devono garantire l’economicità della gestione. 3. Per provvedere alle spese di gestione e a tutte le attività indicate in questo articolo e ad ogni altra attività ritenuta necessaria per il conseguimento dei fini istituzionali, per la tutela del ruolo dell’Avvocatura nonché per l’organizzazione di servizi per l’utenza e per il miglior esercizio delle attività professionali il consiglio è autorizzato: a) a fissare e riscuotere un contributo annuale o contributi straordinari da tutti gli iscritti di ciascun albo, elenco o registro; b) a fissare contributi per l’iscrizione negli albi, negli elenchi, nei registri, per il rilascio di certificati, copie e tessere e per i pareri sui compensi. incompatibilità agli organi competenti. 2. La gestione finanziaria e l’amministrazione dei beni dell’ordine spettano al consiglio, che provvede annualmente a sottoporre all’assemblea ordinaria il conto consuntivo e il bilancio preventivo, redatti secondo regole di contabilità conformi alle prescrizioni del regolamento approvato, ai sensi dell’articolo 1, dal CNF che devono garantire l’economicità della gestione. 3. Per provvedere alle spese di gestione e a tutte le attività indicate nel presente articolo e ad ogni altra attività ritenuta necessaria per il conseguimento dei fini istituzionali, per la tutela del ruolo dell’avvocatura nonché per l’organizzazione di servizi per l’utenza e per il miglior esercizio delle attività professionali il consiglio è autorizzato: a) a fissare e riscuotere un contributo annuale o contributi straordinari da tutti gli iscritti di ciascun albo, elenco o registro; b) a fissare contributi per l’iscrizione negli albi, negli elenchi, nei registri, per il rilascio di certificati, copie e tessere e per i pareri sui compensi. incompatibilità agli organi competenti. 2. La gestione finanziaria e l'amministrazione dei beni dell'ordine spettano al consiglio, che provvede annualmente a sottoporre all'assemblea ordinaria il conto consuntivo e il bilancio preventivo. 3. Per provvedere alle spese di gestione e a tutte le attività indicate nel presente articolo e ad ogni altra attività ritenuta necessaria per il conseguimento dei fini istituzionali, per la tutela del ruolo dell'avvocatura nonché per l'organizzazione di servizi per l'utenza e per il miglior esercizio delle attività professionali il consiglio è autorizzato: a) a fissare e riscuotere un contributo annuale o contributi straordinari da tutti gli iscritti a ciascun albo, elenco o registro; b) a fissare contributi per l'iscrizione negli albi, negli elenchi, nei registri, per il rilascio di certificati, copie e tessere e per i pareri sui compensi. 4. L'entità dei contributi di cui al comma 3 è fissata in misura tale da garantire il pareggio di bilancio del consiglio. I dossier dell’Ufficio studi del Consiglio nazionale forense – n. 4/2012 254 CONSIGLIO NAZIONALE FORENSE PRESSO IL MINISTERO DELLA GIUSTIZIA Ufficio studi 4. Il consiglio provvede alla riscossione dei contributi di cui alla lettera a) del comma 3 e di quelli dovuti al CNF, anche ai sensi del testo unico delle leggi sui servizi della riscossione delle imposte dirette, di cui al decreto del presidente della Repubblica del 15 maggio 1963, n. 858, mediante iscrizione a ruolo dei contributi dovuti per l’anno di competenza. 5. Coloro che non versano nei termini stabiliti il contributo annuale fissato, sono sospesi, previa contestazione dell’addebito e loro personale convocazione, dal consiglio dell’ordine, con provvedimento non avente natura disciplinare. La sospensione è revocata allorquando si sia provveduto al pagamento. Art. 28. (Sportello per il cittadino) 1. Ciascun consiglio dell’ordine degli avvocati istituisce lo sportello per il cittadino volto a fornire informazioni e orientamento ai cittadini per la fruizione delle prestazioni professionali di avvocato e per l’accesso alla giustizia. 2. L’accesso allo sportello per il cittadino è gratuito. 4. Il consiglio provvede alla riscossione dei contributi di cui alla lettera a) del comma 3 e di quelli dovuti al CNF, anche ai sensi del testo unico delle leggi sui servizi della riscossione delle imposte dirette, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 15 maggio 1963, n. 858, mediante iscrizione a ruolo dei contributi dovuti per l’anno di competenza. 5. Coloro che non versano nei termini stabiliti il contributo annuale sono sospesi, previa contestazione dell’addebito e loro personale convocazione, dal consiglio dell’ordine, con provvedimento non avente natura disciplinare. La sospensione è revocata allorquando si sia provveduto al pagamento. 5. Il consiglio provvede alla riscossione dei contributi di cui alla lettera a) del comma 3 e di quelli dovuti al CNF, anche ai sensi del testo unico delle leggi sui servizi della riscossione delle imposte dirette, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 15 maggio 1963, n. 858, mediante iscrizione a ruolo dei contributi dovuti per l'anno di competenza. 6. Coloro che non versano nei termini stabiliti il contributo annuale sono sospesi, previa contestazione dell'addebito e loro personale convocazione, dal consiglio dell'ordine, con provvedimento non avente natura disciplinare. La sospensione è revocata allorquando si sia provveduto al pagamento. [soppresso] I dossier dell’Ufficio studi del Consiglio nazionale forense – n. 4/2012 255 CONSIGLIO NAZIONALE FORENSE PRESSO IL MINISTERO DELLA GIUSTIZIA Ufficio studi 3. Il consiglio dell’ordine degli avvocati determina con proprio regolamento le modalità per l’accesso allo sportello per il cittadino. 4. Per regolare l’accesso allo sportello per il cittadino il consiglio dell’ordine degli avvocati può stipulare opportuni protocolli con Enti pubblici territoriali e con le Camere di commercio. 5. Lo sportello per il cittadino fornisce altresì alle persone che si trovino in condizioni di disagio economico, che siano residenti nel circondario del Tribunale ove ha sede l’ordine degli avvocati, informazioni di indirizzo da valere in fase precontenziosa. L’accesso allo sportello per il cittadino per le persone in condizioni di disagio economico è gratuito ed è riservato alle persone che, in relazione alle fattispecie per le quali chiedono di accedere allo sportello, si trovino nelle condizioni di reddito idonee a fruire del beneficio del patrocinio a spese dello Stato ai sensi della legislazione vigente. 6. Il consiglio dell’ordine degli avvocati determina con proprio regolamento le modalità per l’accesso allo sportello per il cittadino e per l’accertamento del requisito di reddito per l’accesso medesimo. I dossier dell’Ufficio studi del Consiglio nazionale forense – n. 4/2012 256 CONSIGLIO NAZIONALE FORENSE PRESSO IL MINISTERO DELLA GIUSTIZIA Ufficio studi Art. 29. (Il collegio dei revisori) 1. Il collegio dei revisori è composto da tre membri effettivi ed un supplente nominati dal presidente del Tribunale e scelti tra gli avvocati iscritti al registro dei revisori contabili. 2. Per gli ordini con meno di tremilacinquecento iscritti la funzione è svolta da un revisore unico. 3. I revisori durano in carica tre anni e possono essere confermati per non più di due volte consecutive. 4. Il collegio verifica la regolarità della gestione patrimoniale riferendo annualmente in sede di approvazione del bilancio. Art. 29. (Il collegio dei revisori) 1. Il collegio dei revisori è composto da tre membri effettivi ed un supplente nominati dal presidente del tribunale e scelti tra gli avvocati iscritti al registro dei revisori contabili. 2. Per gli ordini con meno di tremilacinquecento iscritti la funzione è svolta da un revisore unico. 3. I revisori durano in carica quattro anni e possono essere confermati per non più di due volte consecutive. 4. Il collegio verifica la regolarità della gestione patrimoniale riferendo annualmente in sede di approvazione del bilancio. 5. Le competenze dovute ai revisori saranno liquidate tenendo conto degli onorari previsti dalle tariffe professionali ridotte al 50 per cento. 5. Le competenze dovute ai revisori sono liquidate tenendo conto degli onorari previsti dalle tariffe professionali ridotte al 50 per cento. Art. 29. (Il collegio dei revisori). 1. Il collegio dei revisori è composto da tre membri effettivi ed un supplente nominati dal presidente del tribunale e scelti tra gli avvocati iscritti al registro dei revisori contabili. 2. Per gli ordini con meno di tremilacinquecento iscritti la funzione è svolta da un revisore unico. 3. I revisori durano in carica quattro anni e possono essere confermati per non più di due volte consecutive. 4. Il collegio, che è presieduto dal più anziano per iscrizione, verifica la regolarità della gestione patrimoniale riferendo annualmente in sede di approvazione del bilancio. 5. Le competenze dovute ai revisori sono liquidate tenendo conto degli onorari previsti dalle tariffe professionali ridotte al 50 per cento. Art. 30. (Funzionamento dei Consigli dell’ordine per commissioni) 1. I consigli dell’ordine composti da nove o Art. 30. (Funzionamento dei consigli dell’ordine per commissioni) 1. I consigli dell’ordine composti da nove o Art. 30. (Funzionamento dei consigli dell'ordine per commissioni). 1. I consigli dell'ordine composti da nove o I dossier dell’Ufficio studi del Consiglio nazionale forense – n. 4/2012 257 CONSIGLIO NAZIONALE FORENSE PRESSO IL MINISTERO DELLA GIUSTIZIA Ufficio studi più membri, possono svolgere la propria attività mediante commissioni di lavoro composte da almeno tre membri, che devono essere tutti presenti ad ogni riunione per la validità delle deliberazioni. 2. Il funzionamento delle commissioni è disciplinato con regolamento interno di cui all’articolo 27, comma 1, lettera b). Il regolamento può prevedere che i componenti delle commissioni possano essere scelti, eccettuate le materie deontologiche o che trattino dati riservati, anche tra gli avvocati iscritti all’albo, anche se non consiglieri dell’ordine. più membri possono svolgere la propria attività mediante commissioni di lavoro composte da almeno tre membri, che devono essere tutti presenti ad ogni riunione per la validità delle deliberazioni. 2. Il funzionamento delle commissioni è disciplinato con regolamento interno ai sensi dell’articolo 28, comma 1, lettera b). Il regolamento può prevedere che i componenti delle commissioni possano essere scelti, eccettuate le materie deontologiche o che trattino dati riservati, anche tra gli avvocati iscritti all’albo, anche se non consiglieri dell’ordine. più membri possono svolgere la propria attività mediante commissioni di lavoro composte da almeno tre membri, che devono essere tutti presenti ad ogni riunione per la validità delle deliberazioni. 2. Il funzionamento delle commissioni è disciplinato con regolamento interno ai sensi dell'articolo 28, comma 1, lettera b). Il regolamento può prevedere che i componenti delle commissioni possano essere scelti, eccettuate le materie deontologiche o che trattino dati riservati, anche tra gli avvocati iscritti all'albo, anche se non consiglieri dell'ordine. Art. 31. (Scioglimento del consiglio) 1. Il consiglio è sciolto: a) se non è in grado di funzionare regolarmente; b) se non adempie agli obblighi prescritti dalla legge; c) se ricorrono altri gravi motivi di rilevante interesse pubblico. 2. Lo scioglimento del consiglio e la nomina del commissario di cui al comma 3 sono disposti con decreto del Ministro della giustizia, su proposta del CNF, previa diffida. Art. 31. (Scioglimento del consiglio) 1. Il consiglio è sciolto: a) se non è in grado di funzionare regolarmente; b) se non adempie agli obblighi prescritti dalla legge; c) se ricorrono altri gravi motivi di rilevante interesse pubblico. 2. Lo scioglimento del consiglio e la nomina del commissario di cui al comma 3 sono disposti con decreto del Ministro della giustizia, su proposta del CNF, previa diffida. Art. 31. (Scioglimento del consiglio). 1. Il consiglio è sciolto: a) se non è in grado di funzionare regolarmente; b) se non adempie agli obblighi prescritti dalla legge; c) se ricorrono altri gravi motivi di rilevante interesse pubblico. 2. Lo scioglimento del consiglio e la nomina del commissario di cui al comma 3 sono disposti con decreto del Ministro della giustizia, su proposta del CNF, previa diffida. I dossier dell’Ufficio studi del Consiglio nazionale forense – n. 4/2012 258 CONSIGLIO NAZIONALE FORENSE PRESSO IL MINISTERO DELLA GIUSTIZIA Ufficio studi 3. In caso di scioglimento, le funzioni del consiglio sono esercitate da un commissario straordinario, nominato dal CNF e scelto tra gli avvocati con oltre venti anni di anzianità, il quale, improrogabilmente entro centoventi giorni dalla data di scioglimento, convoca l’assemblea per le elezioni in sostituzione. 3. In caso di scioglimento, le funzioni del consiglio sono esercitate da un commissario straordinario, nominato dal CNF e scelto tra gli avvocati con oltre venti anni di anzianità, il quale, improrogabilmente entro centoventi giorni dalla data di scioglimento, convoca l’assemblea per le elezioni in sostituzione. 4. Il commissario, per essere coadiuvato nell’esercizio delle sue funzioni, può nominare un comitato di non più di sei componenti, scelti tra gli iscritti all’albo, di cui uno con funzioni di segretario. 4. Il commissario, per essere coadiuvato nell’esercizio delle sue funzioni, può nominare un comitato di non più di sei componenti, scelti tra gli iscritti all’albo, di cui uno con funzioni di segretario. 3. In caso di scioglimento, le funzioni del consiglio sono esercitate da un commissario straordinario, nominato dal CNF e scelto tra gli avvocati con oltre venti anni di anzianità, il quale, improrogabilmente entro centoventi giorni dalla data di scioglimento, convoca l'assemblea per le elezioni in sostituzione. 4. Il commissario, per essere coadiuvato nell'esercizio delle sue funzioni, può nominare un comitato di non più di sei componenti, scelti tra gli iscritti all'albo, di cui uno con funzioni di segretario. Capo II CONSIGLIO NAZIONALE FORENSE Capo II CONSIGLIO NAZIONALE FORENSE Capo III CONSIGLIO NAZIONALE FORENSE Art. 32. (Durata e composizione) 1. Il CNF, previsto e disciplinato dagli articolo 52 e seguenti del regio decreto-legge 27 novembre 1933, n. 1578, e 59 e seguenti del regio decreto 22 gennaio 1934, n. 37, ha sede presso il Ministero della giustizia e dura in carica quattro anni; i suoi componenti non possono essere eletti consecutivamente più di tre volte. Il consiglio uscente resta in Art. 32. (Durata e composizione) 1. Il CNF, previsto e disciplinato dagli articoli 52 e seguenti del regio decreto-legge 27 novembre 1933, n. 1578, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 gennaio 1934, n. 36, e dagli articoli 59 e seguenti del regio decreto 22 gennaio 1934, n. 37, ha sede presso il Ministero della giustizia e dura in carica quattro anni. I suoi componenti non Art. 32. (Durata e composizione). 1. Il CNF, previsto e disciplinato dagli articoli 52 e seguenti del regio decreto-legge 27 novembre 1933, n. 1578, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 gennaio 1934, n. 36, e dagli articoli 59 e seguenti del regio decreto 22 gennaio 1934, n. 37, ha sede presso il Ministero della giustizia e dura in carica quattro anni. I suoi componenti non I dossier dell’Ufficio studi del Consiglio nazionale forense – n. 4/2012 259 CONSIGLIO NAZIONALE FORENSE PRESSO IL MINISTERO DELLA GIUSTIZIA Ufficio studi carica per il disbrigo degli affari correnti fino all’insediamento del consiglio neoeletto. 2. Il CNF è composto da avvocati aventi i requisiti di cui all’articolo 36, , in numero di un componente per ciascun distretto di Corte d’appello. Il voto è espresso per un solo candidato; risulta eletto chi abbia riportato il maggior numero di voti. Le elezioni per la nomina dei componenti del CNF devono svolgersi nei quindici giorni prima della scadenza del consiglio in carica. La proclamazione dei risultati delle elezioni è fatta dal consiglio in carica, il quale cessa dalle sue funzioni alla prima riunione del nuovo consiglio convocata dal presidente in carica. possono essere eletti consecutivamente più di due volte. Il Consiglio uscente resta in carica per il disbrigo degli affari correnti fino all’insediamento del Consiglio neoeletto. 2. Il CNF è composto da avvocati aventi i requisiti di cui all’articolo 36. Ciascun distretto di corte d’appello elegge un componente se il numero degli avvocati iscritti all’albo è inferiore a diecimila e due componenti se il numero degli iscritti è superiore. Il voto è espresso per un solo candidato; risulta eletto chi abbia riportato il maggior numero di voti. Le elezioni per la nomina dei componenti del CNF devono svolgersi nei quindici giorni prima della scadenza del Consiglio in carica. La proclamazione dei risultati delle elezioni è fatta dal Consiglio in carica, il quale cessa dalle sue funzioni alla prima riunione del nuovo Consiglio convocata dal presidente in carica. possono essere eletti consecutivamente più di due volte. Il Consiglio uscente resta in carica per il disbrigo degli affari correnti fino all'insediamento del Consiglio neoeletto. 2. Il CNF è composto da avvocati aventi i requisiti di cui all'articolo 36. Ciascun distretto di corte d'appello in cui il numero complessivo degli iscritti agli albi è inferiore a diecimila elegge un componente. Risulta eletto chi abbia riportato il maggior numero di voti. Non può appartenere per più di due mandati consecutivi allo stesso ordine circondariale il componente eletto in tali distretti. Ciascun distretto di corte di appello in cui il numero complessivo degli iscritti agli albi è pari o superiore a diecimila elegge due componenti; in tali distretti risulta primo eletto chi abbia riportato il maggior numero di voti, secondo eletto chi abbia riportato il maggior numero di voti tra gli iscritti ad un ordine circondariale diverso da quello al quale appartiene il primo eletto. In tutti i distretti, il voto è comunque espresso per un solo candidato. In ogni caso, a parità di voti, è eletto il candidato più anziano di iscrizione. Le elezioni per la nomina dei componenti del CNF devono svolgersi nei quindici giorni prima della scadenza del Consiglio in carica. I dossier dell’Ufficio studi del Consiglio nazionale forense – n. 4/2012 260 CONSIGLIO NAZIONALE FORENSE PRESSO IL MINISTERO DELLA GIUSTIZIA Ufficio studi 3. A ciascun consiglio spetta un voto per ogni cento iscritti o frazione di cento fino a duecento iscritti, ed un voto ogni duecento iscritti fino a seicento iscritti ed un voto ogni trecento iscritti da seicento iscritti ed oltre. In caso di parità di voti è preferito il candidato più anziano per iscrizione nell’albo, e tra coloro che abbiano eguale anzianità di iscrizione, il maggiore di età. 4. Il CNF elegge il presidente, due vicepresidenti, il segretario ed il tesoriere, che, formano il consiglio di presidenza; nomina inoltre i componenti delle commissioni, e degli altri organi previsti dal regolamento. 5. Si applicano le disposizioni di cui al decreto legislativo 23 novembre 1944, n. 382, per quanto non espressamente previsto. 3. A ciascun consiglio spetta: un voto per ogni cento iscritti o frazione di cento fino a duecento iscritti; un voto per ogni successivi trecento iscritti, da cinquecento fino ad ottocento iscritti; un voto per ogni successivi seicento iscritti, da ottocento fino a duemila iscritti; un voto per ogni successivi mille iscritti, da duemila a diecimila iscritti; un voto per ogni successivi tremila iscritti, al di sopra dei diecimila iscritti. 4. Il CNF elegge il presidente, due vicepresidenti, il segretario ed il tesoriere, che formano il consiglio di presidenza. Nomina inoltre i componenti delle commissioni e degli altri organi previsti dal regolamento. 5. Si applicano le disposizioni di cui al decreto legislativo luogotenenziale 23 novembre 1944, n. 382, per quanto non espressamente previsto. Art. 33. (Compiti e prerogative) Art. 33. (Compiti e prerogative) 1. Il CNF: 1. Il CNF: La proclamazione dei risultati è fatta dal Consiglio in carica, il quale cessa dalle sue funzioni alla prima riunione del nuovo Consiglio convocato dal presidente in carica. 3. A ciascun consiglio spetta un voto per ogni cento iscritti o frazione di cento, fino a duecento iscritti; un voto per ogni successivi trecento iscritti, da duecentouno fino ad ottocento iscritti; un voto per ogni successivi seicento iscritti, da ottocentouno fino a duemila iscritti; un voto per ogni successivi mille iscritti, da duemilauno a diecimila iscritti; un voto per ogni successivi tremila iscritti, al di sopra dei diecimila. 4. Il CNF elegge il presidente, due vicepresidenti, il segretario ed il tesoriere, che formano il consiglio di presidenza. Nomina inoltre i componenti delle commissioni e degli altri organi previsti dal regolamento. 5. Si applicano le disposizioni di cui al decreto legislativo luogotenenziale 23 novembre 1944, n. 382, per quanto non espressamente previsto. Art. 33. (Compiti e prerogative). 1. Il CNF: I dossier dell’Ufficio studi del Consiglio nazionale forense – n. 4/2012 261 CONSIGLIO NAZIONALE FORENSE PRESSO IL MINISTERO DELLA GIUSTIZIA Ufficio studi a) ha la rappresentanza istituzionale dell’avvocatura a livello nazionale e promuove i rapporti con le istituzioni e le pubbliche amministrazioni competenti; a) ha la rappresentanza istituzionale dell’avvocatura a livello nazionale e promuove i rapporti con le istituzioni e le pubbliche amministrazioni competenti; b) adotta i regolamenti per l’attuazione dell’ordinamento professionale, ai sensi dell’articolo 1, comma 5, e i regolamenti interni per il suo funzionamento; c) esercita la funzione giurisdizionale secondo le previsioni di cui agli articoli da 59 a 65 del RD 22 gennaio 1934 n. 37; b) adotta i regolamenti interni per il funzionamento dell’ordinamento professionale; d) emana e aggiorna periodicamente, il codice deontologico, curandone la pubblicazione e la diffusione in modo da favorirne la più ampia conoscenza, sentiti i consigli degli ordini, anche mediante una propria commissione consultiva presieduta dal suo presidente o da altro consigliere da lui delegato, e formata da componenti del CNF, e da consiglieri designati dagli ordini in base al regolamento interno del CNF; c) esercita la funzione giurisdizionale secondo le previsioni di cui agli articoli da 59 a 65 del regio decreto 22 gennaio 1934, n. 37; d) emana e aggiorna periodicamente il codice deontologico, curandone la pubblicazione e la diffusione in modo da favorirne la più ampia conoscenza, sentiti i consigli degli ordini, anche mediante una propria commissione consultiva presieduta dal suo presidente o da altro consigliere da lui delegato, e formata da componenti del CNF e da consiglieri designati dagli ordini in base al regolamento interno del CNF; e) cura la tenuta e l’aggiornamento dell’albo speciale per il patrocinio avanti alle giurisdizioni superiori e redige l’elenco nazionale degli avvocati ai sensi dell’articolo e) cura la tenuta e l’aggiornamento dell’albo speciale per il patrocinio avanti alle giurisdizioni superiori e redige l’elenco nazionale degli avvocati ai sensi dell’articolo a) ha in via esclusiva la rappresentanza istituzionale dell'avvocatura a livello nazionale e promuove i rapporti con le istituzioni e le pubbliche amministrazioni competenti; b) adotta i regolamenti interni per il proprio funzionamento e, ove occorra, per quello degli ordini circondariali; c) esercita la funzione giurisdizionale secondo le previsioni di cui agli articoli da 59 a 65 del regio decreto 22 gennaio 1934, n. 37; d) emana e aggiorna periodicamente il codice deontologico, curandone la pubblicazione e la diffusione in modo da favorirne la più ampia conoscenza, sentiti i consigli dell'ordine circondariali, anche mediante una propria commissione consultiva presieduta dal suo presidente o da altro consigliere da lui delegato e formata da componenti del CNF e da consiglieri designati dagli ordini in base al regolamento interno del CNF; e) cura la tenuta e l'aggiornamento dell'albo speciale per il patrocinio davanti alle giurisdizioni superiori e redige l'elenco nazionale degli avvocati ai sensi dell'articolo I dossier dell’Ufficio studi del Consiglio nazionale forense – n. 4/2012 262 CONSIGLIO NAZIONALE FORENSE PRESSO IL MINISTERO DELLA GIUSTIZIA Ufficio studi 15; f) promuove attività di coordinamento e di indirizzo dei consigli territoriali, al fine di rendere omogenee le condizioni di esercizio della professione e dell’accesso alla stessa; 14, comma 5; f) promuove attività di coordinamento e di indirizzo dei consigli territoriali al fine di rendere omogenee le condizioni di esercizio della professione e di accesso alla stessa; g) propone ogni due anni al Ministro della giustizia le tariffe professionali; h) collabora con i consigli dell’ordine circondariali alla conservazione e alla tutela dell’indipendenza e del decoro professionale; i) provvede agli adempimenti previsti dagli articoli 41 e 42 per i rapporti con le università e dagli articoli 44 e 45 per quanto attiene ai corsi integrativi di formazione professionale; l) esprime pareri in merito alla previdenza forense; m) approva i conti consuntivi e i bilanci preventivi delle proprie gestioni; n) adotta il regolamento in materia di specializzazioni ai sensi dell’articolo 8, comma 5; o) propone al Ministro di giustizia di sciogliere i consigli dell’ordine circondariali quando sussistano le condizioni previste nell’articolo 31; p) cura, mediante pubblicazioni, g) propone ogni due anni al Ministro della giustizia le tariffe professionali; h) collabora con i consigli dell’ordine circondariali alla conservazione e alla tutela dell’indipendenza e del decoro professionale; i) provvede agli adempimenti previsti dall’articolo 38 per i rapporti con le università e dall’articolo 41 per quanto attiene ai corsi di formazione di indirizzo professionale; l) esprime pareri in merito alla previdenza forense; m) approva i conti consuntivi e i bilanci preventivi delle proprie gestioni; n) adotta il regolamento in materia di specializzazioni ai sensi dell’articolo 8, comma 1; o) propone al Ministro della giustizia di sciogliere i consigli dell’ordine circondariali quando sussistano le condizioni previste nell’articolo 31; p) cura, mediante pubblicazioni, 14, comma 5; f) promuove attività di coordinamento e di indirizzo dei consigli dell'ordine circondariali al fine di rendere omogenee le condizioni di esercizio della professione e di accesso alla stessa; g) propone ogni due anni al Ministro della giustizia le tariffe professionali; h) collabora con i consigli dell'ordine circondariali alla conservazione e alla tutela dell'indipendenza e del decoro professionale; i) provvede agli adempimenti previsti dall'articolo 38 per i rapporti con le università e dall'articolo 41 per quanto attiene ai corsi di formazione di indirizzo professionale; l) esprime pareri in merito alla previdenza forense; m) approva i conti consuntivi e i bilanci preventivi delle proprie gestioni; n) propone al Ministro della giustizia di sciogliere i consigli dell'ordine circondariali quando sussistano le condizioni previste nell'articolo 31; o) cura, mediante pubblicazioni, I dossier dell’Ufficio studi del Consiglio nazionale forense – n. 4/2012 263 CONSIGLIO NAZIONALE FORENSE PRESSO IL MINISTERO DELLA GIUSTIZIA Ufficio studi l’informazione sulla propria attività e sugli argomenti d’interesse dell’avvocatura; q) esprime, su richiesta del Ministro della giustizia, pareri su proposte e disegni di legge che, anche indirettamente, interessino la professione forense e l’amministrazione della giustizia; r) istituisce e disciplina, con apposito regolamento, l’osservatorio permanente sull’esercizio della giurisdizione, che raccoglie dati ed elabora studi e proposte diretti a favorire una più efficiente amministrazione delle funzioni giurisdizionali; s) designa rappresentanti di categoria presso commissioni ed organi nazionali o internazionali; t) esprime pareri richiesti dalle pubbliche amministrazioni; u) svolge ogni altra funzione ad esso attribuita dalla legge e dai regolamenti. 2. Nei limiti necessari per coprire le spese della sua gestione, il CNF è autorizzato: l’informazione sulla propria attività e sugli argomenti d’interesse dell’avvocatura; q) esprime, su richiesta del Ministro della giustizia, pareri su proposte e disegni di legge che, anche indirettamente, interessino la professione forense e l’amministrazione della giustizia; r) istituisce e disciplina, con apposito regolamento, l’osservatorio permanente sull’esercizio della giurisdizione, che raccoglie dati ed elabora studi e proposte diretti a favorire una più efficiente amministrazione delle funzioni giurisdizionali; s) designa rappresentanti di categoria presso commissioni ed organi nazionali o internazionali; t) esprime pareri richiesti dalle pubbliche amministrazioni; u) svolge ogni altra funzione ad esso attribuita dalla legge e dai regolamenti. 2. Nei limiti necessari per coprire le spese della sua gestione, il CNF è autorizzato: a) a determinare la misura del contributo annuale dovuto dagli avvocati iscritti negli albi ed elenchi; b) a stabilire diritti per il rilascio di certificati a) a determinare la misura del contributo annuale dovuto dagli avvocati iscritti negli albi ed elenchi; b) a stabilire diritti per il rilascio di certificati l'informazione sulla propria attività e sugli argomenti d'interesse dell'avvocatura; p) esprime, su richiesta del Ministro della giustizia, pareri su proposte e disegni di legge che, anche indirettamente, interessino la professione forense e l'amministrazione della giustizia; q) istituisce e disciplina, con apposito regolamento, l'osservatorio permanente sull'esercizio della giurisdizione, che raccoglie dati ed elabora studi e proposte diretti a favorire una più efficiente amministrazione delle funzioni giurisdizionali; r) designa rappresentanti di categoria presso commissioni ed organi nazionali o internazionali; s) svolge ogni altra funzione ad esso attribuita dalla legge e dai regolamenti. 2. Nei limiti necessari per coprire le spese della sua gestione, e al fine di garantire quantomeno il pareggio di bilancio, il CNF è autorizzato: a) a determinare la misura del contributo annuale dovuto dagli avvocati iscritti negli albi ed elenchi; b) a stabilire diritti per il rilascio di certificati I dossier dell’Ufficio studi del Consiglio nazionale forense – n. 4/2012 264 CONSIGLIO NAZIONALE FORENSE PRESSO IL MINISTERO DELLA GIUSTIZIA Ufficio studi e copie; c) a stabilire la misura della tassa di iscrizione e del contributo annuale dovuto dall’iscritto nell’albo dei patrocinanti innanzi le giurisdizioni superiori. 3. La riscossione del contributo annuale è compiuta dagli ordini circondariali, secondo quanto previsto da apposito regolamento adottato dal CNF ai sensi dell’articolo 1, comma 5. e copie; c) a stabilire la misura della tassa di iscrizione e del contributo annuale dovuto dall’iscritto nell’albo dei patrocinanti innanzi le giurisdizioni superiori. 3. La riscossione del contributo annuale è compiuta dagli ordini circondariali, secondo quanto previsto da apposito regolamento adottato dal CNF. e copie; c) a stabilire la misura della tassa di iscrizione e del contributo annuale dovuto dall'iscritto nell'albo dei patrocinanti davanti alle giurisdizioni superiori. 3. La riscossione del contributo annuale è compiuta dagli ordini circondariali, secondo quanto previsto da apposito regolamento adottato dal CNF. Art. 34. (Competenza giurisdizionale) 1. Il CNF pronuncia sui ricorsi avverso i provvedimenti disciplinari nonché in materia di albi, elenchi e registri e rilascio di certificato di compiuta pratica; pronuncia sui ricorsi relativi alle elezioni dei consigli dell’ordine; risolve i conflitti di competenza tra ordini circondariali; esercita il potere disciplinare nei confronti dei propri componenti. La funzione giurisdizionale si svolge secondo le previsioni di cui agli articoli da 59 a 65 del RD 22 gennaio 1934 nr. 37 Art. 34. (Competenza giurisdizionale) 1. Il CNF pronuncia sui reclami avverso i provvedimenti disciplinari nonché in materia di albi, elenchi e registri e rilascio di certificato di compiuta pratica; pronuncia sui ricorsi relativi alle elezioni dei consigli dell’ordine; risolve i conflitti di competenza tra ordini circondariali; esercita le funzioni disciplinari nei confronti dei propri componenti, quando il consiglio distrettuale di disciplina competente abbia deliberato l’apertura del procedimento disciplinare. La funzione giurisdizionale si svolge secondo le previsioni di cui agli articoli da 59 a 65 del regio decreto 22 gennaio 1934 n. 37. 2. Le udienze del CNF sono pubbliche. Ad Art. 34. (Competenza giurisdizionale). 1. Il CNF pronuncia sui reclami avverso i provvedimenti disciplinari nonché in materia di albi, elenchi e registri e rilascio di certificato di compiuta pratica; pronuncia sui ricorsi relativi alle elezioni dei consigli dell'ordine; risolve i conflitti di competenza tra ordini circondariali; esercita le funzioni disciplinari nei confronti dei propri componenti, quando il Consiglio istruttore di disciplina competente abbia deliberato l'apertura del procedimento disciplinare. La funzione giurisdizionale si svolge secondo le previsioni di cui agli articoli da 59 a 65 del regio decreto 22 gennaio 1934, n. 37. 2. Le udienze del CNF sono pubbliche. Ad 2. Le udienze del CNF sono pubbliche; ad I dossier dell’Ufficio studi del Consiglio nazionale forense – n. 4/2012 265 CONSIGLIO NAZIONALE FORENSE PRESSO IL MINISTERO DELLA GIUSTIZIA Ufficio studi esse partecipa, con funzioni di pubblico ministero, un magistrato, con grado non inferiore a consigliere di Cassazione, delegato dal procuratore generale presso la Corte di cassazione. 3. Le decisioni del CNF sono notificate, entro trenta giorni, all’interessato e al pubblico ministero presso la Corte d’appello e il tribunale della circoscrizione alla quale l’interessato appartiene. Nello stesso termine sono comunicate al consiglio dell’ordine della circoscrizione stessa. esse partecipa, con funzioni di pubblico ministero, un magistrato, con grado non inferiore a consigliere di cassazione, delegato dal procuratore generale presso la Corte di cassazione. 3. Le decisioni del CNF sono notificate, entro trenta giorni, all’interessato e al pubblico ministero presso la corte d’appello e il tribunale della circoscrizione alla quale l’interessato appartiene. Nello stesso termine sono comunicate al consiglio dell’ordine della circoscrizione stessa. 4. Nei casi di cui al comma 1 la notificazione è fatta agli interessati e al pubblico ministero presso la Corte di cassazione. 5. Gli interessati e il pubblico ministero possono proporre ricorso avverso le decisioni del CNF alle sezioni unite della Corte di cassazione, entro trenta giorni dalla notificazioni, per incompetenza, eccesso di potere e violazione di legge. 6. Il ricorso non ha effetto sospensivo. Tuttavia l’esecuzione può essere sospesa dalle sezioni unite della Corte di cassazione 4. Nei casi di cui al comma 1 la notificazione è fatta agli interessati e al pubblico ministero presso la Corte di cassazione. 5. Gli interessati e il pubblico ministero possono proporre ricorso avverso le decisioni del CNF alle sezioni unite della Corte di cassazione, entro trenta giorni dalla notificazione, per incompetenza, eccesso di potere e violazione di legge. 6. Il ricorso non ha effetto sospensivo. Tuttavia l’esecuzione può essere sospesa dalle sezioni unite della Corte di cassazione esse partecipa, con funzioni di pubblico ministero, un magistrato, con grado non inferiore a consigliere di cassazione, delegato dal procuratore generale presso la Corte di cassazione. 3. Per la partecipazione alle procedure in materia disciplinare del CNF, ai magistrati non sono riconosciuti compensi, indennità o gettoni di presenza. 4. Le decisioni del CNF sono notificate, entro trenta giorni, all'interessato e al pubblico ministero presso la corte d'appello e il tribunale della circoscrizione alla quale l'interessato appartiene. Nello stesso termine sono comunicate al consiglio dell'ordine della circoscrizione stessa. 5. Nei casi di cui al comma 1 la notificazione è fatta agli interessati e al pubblico ministero presso la Corte di cassazione. 6. Gli interessati e il pubblico ministero possono proporre ricorso avverso le decisioni del CNF alle sezioni unite della Corte di cassazione, entro trenta giorni dalla notificazione, per incompetenza, eccesso di potere e violazione di legge. 7. Il ricorso non ha effetto sospensivo. Tuttavia l'esecuzione può essere sospesa dalle sezioni unite della Corte di cassazione I dossier dell’Ufficio studi del Consiglio nazionale forense – n. 4/2012 266 CONSIGLIO NAZIONALE FORENSE PRESSO IL MINISTERO DELLA GIUSTIZIA Ufficio studi in camera di consiglio su istanza del ricorrente. 7. Nel caso di annullamento con rinvio, il rinvio è fatto al CNF, il quale deve conformarsi alla decisione della Corte circa il punto di diritto sul quale essa ha pronunciato. in camera di consiglio su istanza del ricorrente. 7. Nel caso di annullamento con rinvio, il rinvio è fatto al CNF, il quale deve conformarsi alla decisione della Corte di cassazione circa il punto di diritto sul quale essa ha pronunciato. in camera di consiglio su istanza del ricorrente. 8. Nel caso di annullamento con rinvio, il rinvio è fatto al CNF, il quale deve conformarsi alla decisione della Corte di cassazione circa il punto di diritto sul quale essa ha pronunciato. Art. 35. (Funzionamento) 1. Il CNF pronuncia sui ricorsi indicati nell’articolo 34 secondo le previsioni di cui agli articoli da 59 a 65 del R.D. 22 gennaio 1934, n. 37, applicando, se necessario, le norme ed i principi del codice di procedura civile. 2. Nei procedimenti giurisdizionali si applicano le norme del codice di procedura civile sulla astensione e ricusazione dei giudici. I provvedimenti del CNF su impugnazione di delibere dei Consigli distrettuali di disciplina e dei Consigli circondariali hanno natura di sentenza. 3. Il controllo contabile e della gestione è svolto da un collegio di tre revisori dei conti nominato dal Primo presidente della Corte di cassazione, che li sceglie tra gli iscritti al registro dei revisori, nominando anche due Art. 35. (Funzionamento) 1. Il CNF pronuncia sui ricorsi indicati nell’articolo 34 secondo le previsioni di cui agli articoli da 59 a 65 del regio decreto 22 gennaio 1934, n. 37, applicando, se necessario, le norme ed i princìpi del codice di procedura civile. 2. Nei procedimenti giurisdizionali si applicano le norme del codice di procedura civile sulla astensione e ricusazione dei giudici. I provvedimenti del CNF su impugnazione di delibere dei consigli istruttori di disciplina e dei consigli circondariali hanno natura di sentenza. 3. Il controllo contabile e della gestione è svolto da un collegio di tre revisori dei conti nominato dal Primo presidente della Corte di cassazione, che li sceglie tra gli iscritti al registro dei revisori, nominando anche due Art. 35. (Funzionamento). 1. Il CNF pronuncia sui ricorsi indicati nell'articolo 34 secondo le previsioni di cui agli articoli da 59 a 65 del regio decreto 22 gennaio 1934, n. 37, applicando, se necessario, le norme ed i princìpi del codice di procedura civile. 2. Nei procedimenti giurisdizionali si applicano le norme del codice di procedura civile sulla astensione e ricusazione dei giudici. I provvedimenti del CNF su impugnazione di delibere dei Consigli istruttori di disciplina e dei consigli circondariali hanno natura di sentenza. 3. Il controllo contabile e della gestione è svolto da un collegio di tre revisori dei conti nominato dal primo presidente della Corte di cassazione, che li sceglie tra gli iscritti al registro dei revisori, nominando anche due I dossier dell’Ufficio studi del Consiglio nazionale forense – n. 4/2012 267 CONSIGLIO NAZIONALE FORENSE PRESSO IL MINISTERO DELLA GIUSTIZIA Ufficio studi revisori supplenti. revisori supplenti. 4. Per il compenso dei revisori si applica il criterio di cui all’articolo 29, comma 5. 5. Il CNF può svolgere la propria attività non giurisdizionale istituendo commissioni di lavoro, anche eventualmente con la partecipazione di membri esterni al Consiglio. 4. Per il compenso dei revisori si applica il criterio di cui all’articolo 29, comma 5. 5. Il CNF può svolgere la propria attività non giurisdizionale istituendo commissioni di lavoro, anche eventualmente con la partecipazione di membri esterni al Consiglio. revisori supplenti. Il collegio è presieduto dal componente più anziano per iscrizione. 4. Per il compenso dei revisori si applica il criterio di cui all'articolo 29, comma 5. 5. Il CNF può svolgere la propria attività non giurisdizionale istituendo commissioni di lavoro, anche eventualmente con la partecipazione di membri esterni al Consiglio. Art. 36. (Eleggibilità e incompatibilità) 1. Sono eleggibili al CNF gli iscritti all’albo speciale per il patrocinio avanti le giurisdizioni superiori. Risultano eletti coloro che hanno riportato il maggior numero di voti; in caso di parità di voti risulta eletto il più anziano per iscrizione e, tra coloro che abbiano uguale anzianità di iscrizione, il maggiore di età. 2. Non possono essere eletti coloro che abbiano riportato, nei cinque anni precedenti, condanna anche non definitiva ad una sanzione disciplinare più grave dell’avvertimento. 3. La carica di consigliere nazionale è incompatibile con quella di consigliere dell’ordine e di componente del consiglio di Art. 36. (Eleggibilità e incompatibilità) 1. Sono eleggibili al CNF gli iscritti all’albo speciale per il patrocinio avanti le giurisdizioni superiori. Risultano eletti coloro che hanno riportato il maggior numero di voti. In caso di parità di voti risulta eletto il più anziano per iscrizione e, tra coloro che abbiano uguale anzianità di iscrizione, il maggiore di età. 2. Non possono essere eletti coloro che abbiano riportato, nei cinque anni precedenti, condanna esecutiva anche non definitiva ad una sanzione disciplinare più grave dell’avvertimento. 3. La carica di consigliere nazionale è incompatibile con quella di consigliere dell’ordine e di componente del consiglio di Art. 36. (Eleggibilità e incompatibilità). 1. Sono eleggibili al CNF gli iscritti all'albo speciale per il patrocinio davanti alle giurisdizioni superiori. Risultano eletti coloro che hanno riportato il maggior numero di voti. In caso di parità di voti risulta eletto il più anziano per iscrizione e, tra coloro che abbiano uguale anzianità di iscrizione, il maggiore di età. 2. Non possono essere eletti coloro che abbiano riportato, nei cinque anni precedenti, condanna esecutiva anche non definitiva ad una sanzione disciplinare più grave dell'avvertimento. 3. La carica di consigliere nazionale è incompatibile con quella di consigliere dell'ordine e di componente del consiglio di I dossier dell’Ufficio studi del Consiglio nazionale forense – n. 4/2012 268 CONSIGLIO NAZIONALE FORENSE PRESSO IL MINISTERO DELLA GIUSTIZIA Ufficio studi amministrazione e del comitato dei delegati della Cassa nazionale di previdenza e assistenza forense. 4. L’eletto che viene a trovarsi in condizione di incompatibilità deve optare per uno degli incarichi entro trenta giorni dalla proclamazione; nel caso in cui non vi provveda decade automaticamente dall’incarico assunto in precedenza. amministrazione e del comitato dei delegati della Cassa nazionale di previdenza e assistenza forense. 4. L’eletto che viene a trovarsi in condizione di incompatibilità deve optare per uno degli incarichi entro trenta giorni dalla proclamazione. Nel caso in cui non vi provveda, decade automaticamente dall’incarico assunto in precedenza. amministrazione e del comitato dei delegati della Cassa nazionale di previdenza e assistenza forense. 4. L'eletto che viene a trovarsi in condizione di incompatibilità deve optare per uno degli incarichi entro trenta giorni dalla proclamazione. Nel caso in cui non vi provveda, decade automaticamente dall'incarico assunto in precedenza. Capo III CONGRESSO NAZIONALE FORENSE Capo III CONGRESSO NAZIONALE FORENSE Capo IV CONGRESSO NAZIONALE FORENSE Art. 37. (Congresso nazionale forense) 1. Il CNF convoca il congresso nazionale forense. 2. Il congresso nazionale forense è il momento di confluenza di tutte le sue componenti dell’Avvocatura italiana nel rispetto della loro autonomia; tratta e formula proposte sui temi della giustizia e della tutela dei diritti fondamentali dei cittadini, nonché le questioni che riguardano Art. 37. (Congresso nazionale forense) 1. Il CNF convoca il congresso nazionale forense, almeno ogni tre anni. 2. Il congresso nazionale forense è il momento di confluenza di tutte le componenti dell’avvocatura italiana nel rispetto della loro autonomia. Tratta e formula proposte sui temi della giustizia e della tutela dei diritti fondamentali dei cittadini, nonché le questioni che riguardano Art. 37. (Congresso nazionale forense). 1. Il CNF convoca il congresso nazionale forense almeno ogni tre anni. 2. Il congresso nazionale forense è la massima assise dell'avvocatura italiana nel rispetto dell'identità e dell'autonomia di ciascuna delle sue componenti associative. Tratta e formula proposte sui temi della giustizia e della tutela dei diritti fondamentali dei cittadini, nonché le questioni che I dossier dell’Ufficio studi del Consiglio nazionale forense – n. 4/2012 269 CONSIGLIO NAZIONALE FORENSE PRESSO IL MINISTERO DELLA GIUSTIZIA Ufficio studi la professione forense. 3. Il congresso nazionale forense delibera autonomamente le proprie norme regolamentari e statutarie, e, in quanto previsto dallo statuto, elegge l’organismo chiamato a dare attuazione ai suoi deliberati. la professione forense. 3. Il congresso nazionale forense delibera autonomamente le proprie norme regolamentari e statutarie, ed elegge l’organismo chiamato a dare attuazione ai suoi deliberati. riguardano la professione forense. 3. Il congresso nazionale forense delibera autonomamente le proprie norme regolamentari e statutarie, ed elegge l'organismo chiamato a dare attuazione ai suoi deliberati. TITOLO IV ACCESSO ALLA PROFESSIONE Capo I RAPPORTI CON L’UNIVERSITÀ TITOLO IV ACCESSO ALLA PROFESSIONE FORENSE Capo I TIROCINIO PROFESSIONALE TITOLO IV ACCESSO ALLA PROFESSIONE FORENSE Capo I TIROCINIO PROFESSIONALE Art. 38. (Corsi di laurea specialistici) 1. Ferma restando l’autonomia didattica degli atenei e la libertà di insegnamento dei docenti, le facoltà di giurisprudenza delle Università pubbliche e private assicurano il carattere professionalizzante dei propri insegnamenti, promuovendo altresì l’orientamento pratico e casistico degli studi. Art. 39. (Integrazione dei consigli delle facoltà di giurisprudenza) 1. Ai fini di cui all’articolo 38, i consigli delle facoltà di giurisprudenza sono integrati dal [soppresso] [soppresso] I dossier dell’Ufficio studi del Consiglio nazionale forense – n. 4/2012 270 CONSIGLIO NAZIONALE FORENSE PRESSO IL MINISTERO DELLA GIUSTIZIA Ufficio studi presidente del consiglio dell’ordine degli avvocati nel cui territorio ha sede l’università, o da un avvocato da questi delegato, che partecipa alle sedute convocate per discutere profili applicativi del principio di cui all’articolo 38. 2. Previo parere favorevole del CNF e della Conferenza dei presidi delle facoltà di giurisprudenza, i presidenti dei consigli dell’ordine degli avvocati nel cui territorio non esistono facoltà di giurisprudenza possono partecipare alle sedute del consiglio della facoltà di giurisprudenza della università viciniore. Art. 40. (Accordi tra università e ordini forensi) 1. Le università e i consigli dell’ordine degli avvocati possono stipulare convenzioniquadro per la disciplina dei rapporti reciproci, anche di carattere finanziario. 2. Il CNF e la Conferenza dei presidi delle facoltà di giurisprudenza promuovono, anche mediante la stipulazione di apposita convenzione e l’istituzione di un osservatorio permanente congiunto, la piena collaborazione tra le facoltà di giurisprudenza e gli ordini forensi, per il perseguimento dei Art. 38. (Accordi tra università e ordini forensi) 1. Le università e i consigli dell’ordine degli avvocati possono stipulare convenzioniquadro per la disciplina dei rapporti reciproci, anche di carattere finanziario. 2. Il CNF e la Conferenza dei presidi delle facoltà di giurisprudenza promuovono, anche mediante la stipulazione di apposita convenzione e l’istituzione di un osservatorio permanente congiunto, la piena collaborazione tra le facoltà di giurisprudenza e gli ordini forensi, per il perseguimento dei Art. 38. (Accordi tra università e ordini forensi). 1. I consigli dell'ordine degli avvocati possono stipulare convenzioni, senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica, con le università per la disciplina dei rapporti reciproci. 2. Il CNF e la Conferenza dei presidi delle facoltà di giurisprudenza promuovono, anche mediante la stipulazione di apposita convenzione, senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica, la piena collaborazione tra le facoltà di giurisprudenza I dossier dell’Ufficio studi del Consiglio nazionale forense – n. 4/2012 271 CONSIGLIO NAZIONALE FORENSE PRESSO IL MINISTERO DELLA GIUSTIZIA Ufficio studi fini di cui al presente capo. fini di cui al presente capo. e gli ordini forensi, per il perseguimento dei fini di cui al presente capo. Art. 39. (Contenuti e modalità di svolgimento del tirocinio) 1. Il tirocinio professionale consiste nell’addestramento, a contenuto teorico e pratico, del praticante avvocato finalizzato a fargli conseguire le capacità necessarie per l’esercizio della professione di avvocato e per la gestione di uno studio legale nonché a fargli apprendere e rispettare i princìpi etici e le regole deontologiche. 2. Presso il consiglio dell’ordine è tenuto il registro dei praticanti avvocati, l’iscrizione al quale è condizione per lo svolgimento del tirocinio professionale. Ai fini dell’iscrizione nel registro dei praticanti è necessario il superamento di una prova di ingresso, da svolgere con modalità informatiche presso ciascun consiglio dell’ordine, tendente ad accertare la preparazione di base del candidato sui princìpi generali dell’ordinamento e sugli istituti giuridici Art. 39. (Contenuti e modalità di svolgimento del tirocinio). 1. Il tirocinio professionale consiste nell'addestramento, a contenuto teorico e pratico, del praticante avvocato finalizzato a fargli conseguire le capacità necessarie per l'esercizio della professione di avvocato e per la gestione di uno studio legale nonché a fargli apprendere e rispettare i princìpi etici e le regole deontologiche. 2. Presso il consiglio dell'ordine è tenuto il registro dei praticanti avvocati, l'iscrizione al quale è condizione per lo svolgimento del tirocinio professionale. Ai fini dell'iscrizione nel registro dei praticanti è necessario aver conseguito la laurea in giurisprudenza. Capo II IL TIROCINIO PROFESSIONALE Art. 41 (Contenuti e modalità di svolgimento) 1. Il tirocinio professionale consiste nell’addestramento, a contenuto teorico e pratico, del praticante avvocato finalizzato a fargli conseguire le capacità necessarie per l’esercizio della professione di avvocato e per la gestione di uno studio legale nonché a fargli apprendere e rispettare i princìpi etici e le regole deontologiche. 2. Presso il consiglio dell’ordine è tenuto il registro dei praticanti avvocati, l’iscrizione al quale è condizione per lo svolgimento del tirocinio professionale. Ai fini dell’iscrizione nel registro dei praticanti è necessario il superamento di un test di ingresso, da svolgersi periodicamente con modalità informatiche presso la sede dei consigli degli ordini distrettuali, tendente ad accertare la preparazione di base del candidato sui princìpi generali degli ordinamenti e degli I dossier dell’Ufficio studi del Consiglio nazionale forense – n. 4/2012 272 CONSIGLIO NAZIONALE FORENSE PRESSO IL MINISTERO DELLA GIUSTIZIA Ufficio studi istituti giuridici fondamentali. 3. Il test di ingresso è disciplinato da regolamento emanato dal CNF, con il quale sono determinati le caratteristiche dei quesiti, i metodi per l’assegnazione degli stessi ai candidati, l’attribuzione dei punteggi, le caratteristiche dei sistemi informativi e tutto quanto attiene alla esecuzione e alla correzione della prova stessa. L’aspirante praticante avvocato è ammesso a sostenere il test di ingresso nella sede di Corte di appello nel cui distretto ha la residenza. Ai fini dell’espletamento della prova informatica e della correzione della stessa viene istituita, per la durata massima di due anni, presso l’ordine distrettuale apposita commissione, formata da avvocati, magistrati e docenti universitari. 4. Per l’iscrizione nel registro dei praticanti avvocati e la cancellazione dallo stesso si applicano, in quanto compatibili, le disposizioni previste dall’articolo 15. 5. Lo svolgimento del tirocinio è incompatibile con qualunque rapporto di impiego pubblico o privato, con il compimento di altri tirocini professionali e fondamentali. La prova di ingresso si svolge almeno ogni quattro mesi. 3. La prova di ingresso è disciplinata da regolamento emanato dal CNF, con il quale sono determinati le caratteristiche dei quesiti, i metodi per l’assegnazione degli stessi ai candidati, l’attribuzione dei punteggi, le caratteristiche dei sistemi informativi e tutto quanto attiene alla esecuzione e alla correzione della prova stessa. L’aspirante praticante avvocato è ammesso a sostenere la prova di ingresso presso il consiglio dell’ordine del tribunale nel cui circondario ha la residenza. Ai fini dell’espletamento della prova informatica e della correzione della stessa viene istituita, per la durata massima di due anni, presso ciascuna sede di circondario, apposita commissione, formata da avvocati, magistrati e docenti universitari. 4. Per l’iscrizione nel registro dei praticanti avvocati e la cancellazione dallo stesso si applicano, in quanto compatibili, le disposizioni previste dall’articolo 16. 5. Lo svolgimento del tirocinio è incompatibile con qualunque rapporto di impiego pubblico, con il compimento di altri tirocini professionali e con l’esercizio di - 3. Per l'iscrizione nel registro dei praticanti avvocati e la cancellazione dallo stesso si applicano, in quanto compatibili, le disposizioni previste dall'articolo 16. 4. Lo svolgimento del tirocinio è incompatibile con qualunque rapporto di impiego pubblico. Al praticante avvocato si applicano le eccezioni previste per l'avvocato I dossier dell’Ufficio studi del Consiglio nazionale forense – n. 4/2012 273 CONSIGLIO NAZIONALE FORENSE PRESSO IL MINISTERO DELLA GIUSTIZIA Ufficio studi con l’esercizio di attività di impresa; al praticante avvocato si applica, inoltre il regime delle incompatibilità e delle relative eccezioni previsto per l’avvocato dagli articoli 16 e 17. 6. Il tirocinio è svolto in forma continuativa per ventiquattro mesi; la sua interruzione per oltre sei mesi, senza giustificato motivo, comporta la cancellazione dal registro dei praticanti, salva la facoltà di chiedere nuovamente l’iscrizione nel registro, che può essere deliberata previa nuova verifica da parte del consiglio dell’ordine della sussistenza dei requisiti stabiliti dalla presente legge. 7. Il tirocinio può essere svolto: a) presso un avvocato, con anzianità di iscrizione all’albo non inferiore a cinque anni; b) presso l’Avvocatura dello Stato o ufficio legale di ente pubblico; attività di impresa. Al praticante avvocato si applica inoltre il regime delle incompatibilità e delle relative eccezioni previsto per l’avvocato dagli articoli 17 e 18. c) per non più di sei mesi, in altro paese dell’Unione europea presso professionisti legali, con titolo equivalente a quello di avvocato, abilitati all’esercizio della professione; 8. L’avvocato è tenuto ad assicurare che il c) per non più di sei mesi, in altro Paese dell’Unione europea presso professionisti legali, con titolo equivalente a quello di avvocato, abilitati all’esercizio della professione. 8. L’avvocato è tenuto ad assicurare che il 6. Il tirocinio è svolto in forma continuativa per ventiquattro mesi. La sua interruzione per oltre sei mesi, senza giustificato motivo, comporta la cancellazione dal registro dei praticanti, salva la facoltà di chiedere nuovamente l’iscrizione nel registro, che può essere deliberata previa nuova verifica da parte del consiglio dell’ordine della sussistenza dei requisiti stabiliti dalla presente legge. 7. Il tirocinio può essere svolto: a) presso un avvocato, con anzianità di iscrizione all’albo non inferiore a cinque anni; b) presso l’Avvocatura dello Stato o ufficio legale di ente pubblico o presso un ufficio giudiziario per non più di dodici mesi; dall'articolo 18. Il tirocinio può essere svolto contestualmente ad attività di lavoro subordinato privato, purché con modalità ed orari idonei a consentirne l'effettivo e puntuale svolgimento. 5. Il tirocinio è svolto in forma continuativa per ventiquattro mesi. La sua interruzione per oltre sei mesi, senza giustificato motivo, comporta la cancellazione dal registro dei praticanti, salva la facoltà di chiedere nuovamente l'iscrizione nel registro, che può essere deliberata previa nuova verifica da parte del consiglio dell'ordine della sussistenza dei requisiti stabiliti dalla presente legge. 6. Il tirocinio può essere svolto: a) presso un avvocato, con anzianità di iscrizione all'albo non inferiore a cinque anni; b) presso l'Avvocatura dello Stato o presso l'ufficio legale di un ente pubblico o presso un ufficio giudiziario per non più di dodici mesi; c) per non più di sei mesi, in altro Paese dell'Unione europea presso professionisti legali, con titolo equivalente a quello di avvocato, abilitati all'esercizio della professione. 7. L'avvocato è tenuto ad assicurare che il I dossier dell’Ufficio studi del Consiglio nazionale forense – n. 4/2012 274 CONSIGLIO NAZIONALE FORENSE PRESSO IL MINISTERO DELLA GIUSTIZIA Ufficio studi tirocinio si svolga in modo proficuo e dignitoso per la finalità di cui al comma 1; pertanto, non può assumere la funzione per più di due praticanti contemporaneamente, salva l’autorizzazione rilasciata dal competente consiglio dell’ordine previa valutazione dell’attività professionale del richiedente e dell’organizzazione del suo studio. 9. Il tirocinio professionale non determina l’instaurazione di rapporto di lavoro subordinato anche occasionale; in ogni caso, al praticante avvocato, decorso il primo anno, è dovuto un adeguato compenso commisurato all’apporto dato per l’attività effettivamente svolta ovvero quello convenzionalmente pattuito. tirocinio si svolga in modo proficuo e dignitoso per la finalità di cui al comma 1. Pertanto, non può assumere la funzione per più di tre praticanti contemporaneamente, salva l’autorizzazione rilasciata dal competente consiglio dell’ordine previa valutazione dell’attività professionale del richiedente e dell’organizzazione del suo studio. 9. Il tirocinio professionale non determina l’instaurazione di rapporto di lavoro subordinato anche occasionale. 10. Nel periodo di svolgimento del tirocinio il praticante avvocato, decorso un anno dall’iscrizione nel registro dei praticanti, può 10. Nel periodo di svolgimento del tirocinio il praticante avvocato, decorso un anno dall’iscrizione nel registro dei praticanti, può tirocinio si svolga in modo proficuo e dignitoso per la finalità di cui al comma 1 e non può assumere la funzione per più di tre praticanti contemporaneamente, salva l'autorizzazione rilasciata dal competente consiglio dell'ordine previa valutazione dell'attività professionale del richiedente e dell'organizzazione del suo studio. 8. Il tirocinio professionale non determina l'instaurazione di rapporto di lavoro subordinato anche occasionale. Al praticante avvocato è sempre dovuto il rimborso delle spese sostenute per conto dello studio presso il quale svolge il tirocinio. Ad eccezione che negli enti pubblici e presso l'Avvocatura dello Stato, decorso il primo anno, l'avvocato riconosce al praticante avvocato un rimborso congruo per l'attività svolta per conto dello studio, commisurato all'effettivo apporto professionale dato nell'esercizio delle prestazioni e tenuto altresì conto dell'utilizzo da parte del praticante avvocato dei servizi e delle strutture dello studio. 9. Nel periodo di svolgimento del tirocinio il praticante avvocato, decorso un anno dall'iscrizione nel registro dei praticanti, può I dossier dell’Ufficio studi del Consiglio nazionale forense – n. 4/2012 275 CONSIGLIO NAZIONALE FORENSE PRESSO IL MINISTERO DELLA GIUSTIZIA Ufficio studi esercitare attività professionale solo in sostituzione dell’avvocato presso il quale svolge la pratica e comunque sotto il controllo e la responsabilità dello stesso, in ambito civile di fronte al Tribunale e ai giudici di pace, e in ambito penale, nei procedimenti che in base alle norme vigenti anteriormente alla legge 16 luglio 1997, n. 254, rientravano nella competenza del Pretore. 11. Il CNF disciplina con regolamento: a) le modalità di svolgimento del tirocinio e le relative procedure di controllo da parte del competente consiglio dell’ordine; b) le ipotesi che giustificano l’interruzione del tirocinio, tenuto conto di situazioni riferibili all’età, alla salute, alla maternità e paternità del praticante avvocato, e le relative procedure di accertamento; c) le condizioni e le modalità di svolgimento del tirocinio in altro paese dell’Unione esercitare attività professionale solo in sostituzione dell’avvocato presso il quale svolge la pratica e comunque sotto il controllo e la responsabilità dello stesso, in ambito civile di fronte al tribunale e al giudice di pace, e in ambito penale, nei procedimenti che in base alle norme vigenti anteriormente alla data di entrata in vigore del decreto legislativo 19 febbraio 1998, n. 51, rientravano nella competenza del pretore. L’abilitazione decorre dalla delibera di iscrizione nell’apposito registro. Essa può durare al massimo cinque anni, alla condizione che permangano tutti i requisiti per l’iscrizione nel registro, e cessa automaticamente alla scadenza del quinto anno dall’iscrizione. 11. Il CNF disciplina con regolamento: a) le modalità di svolgimento del tirocinio e le relative procedure di controllo da parte del competente consiglio dell’ordine; b) le ipotesi che giustificano l’interruzione del tirocinio, tenuto conto di situazioni riferibili all’età, alla salute, alla maternità e paternità del praticante avvocato, e le relative procedure di accertamento; c) le condizioni e le modalità di svolgimento del tirocinio in altro Paese dell’Unione esercitare attività professionale solo in sostituzione dell'avvocato presso il quale svolge la pratica e comunque sotto il controllo e la responsabilità dello stesso, in ambito civile di fronte al tribunale e al giudice di pace, e in ambito penale nei procedimenti che, in base alle norme vigenti anteriormente alla data di entrata in vigore del decreto legislativo 19 febbraio 1998, n. 51, rientravano nella competenza del pretore. L'abilitazione decorre dalla delibera di iscrizione nell'apposito registro. Essa può durare al massimo cinque anni, salvo il caso di sospensione dall'esercizio professionale non determinata da giudizio disciplinare, alla condizione che permangano tutti i requisiti per l'iscrizione nel registro. 10. Il Ministro della giustizia con proprio decreto adotta, sentito il CNF, il regolamento che disciplina: a) le modalità di svolgimento del tirocinio e le relative procedure di controllo da parte del competente consiglio dell'ordine; b) le ipotesi che giustificano l'interruzione del tirocinio, tenuto conto di situazioni riferibili all'età, alla salute, alla maternità e paternità del praticante avvocato, e le relative procedure di accertamento; I dossier dell’Ufficio studi del Consiglio nazionale forense – n. 4/2012 276 CONSIGLIO NAZIONALE FORENSE PRESSO IL MINISTERO DELLA GIUSTIZIA Ufficio studi europea. europea. 12. Il praticante può, per giustificato motivo, trasferire la propria iscrizione presso l’ordine del luogo ove intenda proseguire il tirocinio. Il consiglio dell’ordine autorizza il trasferimento, valutati i motivi che lo giustificano, e gli rilascia un certificato attestante il periodo di tirocinio che risulti regolarmente compiuto. 12. Il praticante può, per giustificato motivo, trasferire la propria iscrizione presso l’ordine del luogo ove intenda proseguire il tirocinio. Il consiglio dell’ordine autorizza il trasferimento, valutati i motivi che lo giustificano, e rilascia al praticante un certificato attestante il periodo di tirocinio che risulta regolarmente compiuto. c) i requisiti di validità dello svolgimento del tirocinio, in altro Paese dell'Unione europea. 11. Il praticante può, per giustificato motivo, trasferire la propria iscrizione presso l'ordine del luogo ove intenda proseguire il tirocinio. Il consiglio dell'ordine autorizza il trasferimento, valutati i motivi che lo giustificano, e rilascia al praticante un certificato attestante il periodo di tirocinio che risulta regolarmente compiuto. Art. 40. (Norme disciplinari per i praticanti) 1. I praticanti osservano gli stessi doveri e norme deontologiche degli avvocati e sono soggetti al potere disciplinare del consiglio dell’ordine. Art. 40. (Norme disciplinari per i praticanti). 1. I praticanti osservano gli stessi doveri e norme deontologiche degli avvocati e sono soggetti al potere disciplinare del consiglio dell'ordine. Art. 41. (Corsi di formazione per l’accesso alla professione di avvocato) 1. Il tirocinio, oltre che nella pratica svolta presso uno studio professionale, consiste altresì nella frequenza obbligatoria e con profitto, per un periodo non inferiore a ventiquattro mesi, di corsi di formazione di indirizzo professionale tenuti da ordini e associazioni forensi, nonché dagli altri Art. 41. (Corsi di formazione per l'accesso alla professione di avvocato). 1. Il tirocinio, oltre che nella pratica svolta presso uno studio professionale, consiste altresì nella frequenza obbligatoria e con profitto, per un periodo non inferiore a ventiquattro mesi, di corsi di formazione di indirizzo professionale tenuti da ordini e associazioni forensi, nonché dagli altri Art. 42. (Corsi di formazione per l’accesso alla professione di avvocato) 1. Il tirocinio, oltre che nella pratica svolta presso uno studio professionale, consiste altresì nella frequenza obbligatoria e con profitto, per un periodo non inferiore a ventiquattro mesi di corsi di formazione a contenuto professionalizzante tenuti esclusivamente da ordini e associazioni I dossier dell’Ufficio studi del Consiglio nazionale forense – n. 4/2012 277 CONSIGLIO NAZIONALE FORENSE PRESSO IL MINISTERO DELLA GIUSTIZIA Ufficio studi forensi. 2. Il CNF disciplina con regolamento di cui all’art. 27, lett. c): a) le modalità e le condizioni per l’istituzione dei corsi di formazione di cui al comma 1 da parte degli ordini e delle associazioni forensi giudicate idonee, in maniera da garantire la libertà ed il pluralismo dell’offerta formativa e della relativa scelta individuale; b) i contenuti formativi dei corsi di formazione in modo da ricomprendervi, in quanto essenziali, l’insegnamento del linguaggio giuridico, la redazione degli atti giudiziari, la tecnica impugnatoria dei provvedimenti giurisdizionali e degli atti amministrativi, la tecnica di redazione del parere stragiudiziale e la tecnica di ricerca. c) la durata minima dei corsi di formazione, prevedendo un carico didattico non inferiore a duecentocinquanta ore per l’intero biennio; d) le modalità e le condizioni per la frequenza dei corsi di formazione da parte del praticante avvocato nonché quelle per le verifiche intermedie e finale del profitto, che sono affidate ad una commissione composta da avvocati, magistrati e docenti universitari, in modo da garantire omogeneità di giudizio su tutto il territorio nazionale. soggetti previsti dalla legge. 2. Il CNF disciplina con regolamento ai sensi dell’articolo 28, comma 1, lettera c): a) le modalità e le condizioni per l’istituzione dei corsi di formazione di cui al comma 1 da parte degli ordini e delle associazioni forensi giudicate idonee, in maniera da garantire la libertà ed il pluralismo dell’offerta formativa e della relativa scelta individuale; b) i contenuti formativi dei corsi di formazione in modo da ricomprendervi, in quanto essenziali, l’insegnamento del linguaggio giuridico, la redazione degli atti giudiziari, la tecnica impugnatoria dei provvedimenti giurisdizionali e degli atti amministrativi, la tecnica di redazione del parere stragiudiziale e la tecnica di ricerca; c) la durata minima dei corsi di formazione, prevedendo un carico didattico non inferiore a centosessanta ore per l’intero biennio; d) le modalità e le condizioni per la frequenza dei corsi di formazione da parte del praticante avvocato nonché quelle per le verifiche intermedie e finale del profitto, che sono affidate ad una commissione composta da avvocati, magistrati e docenti universitari, in modo da garantire omogeneità di giudizio su tutto il territorio nazionale. soggetti previsti dalla legge. 2. Il CNF disciplina con regolamento ai sensi dell'articolo 28, comma 1, lettera c): a) le modalità e le condizioni per l'istituzione dei corsi di formazione di cui al comma 1 da parte degli ordini e delle associazioni forensi giudicate idonee, in maniera da garantire la libertà ed il pluralismo dell'offerta formativa e della relativa scelta individuale; b) i contenuti formativi dei corsi di formazione in modo da ricomprendervi, in quanto essenziali, l'insegnamento del linguaggio giuridico, la redazione degli atti giudiziari, la tecnica impugnatoria dei provvedimenti giurisdizionali e degli atti amministrativi, la tecnica di redazione del parere stragiudiziale e la tecnica di ricerca; c) la durata minima dei corsi di formazione, prevedendo un carico didattico non inferiore a centosessanta ore per l'intero biennio; d) le modalità e le condizioni per la frequenza dei corsi di formazione da parte del praticante avvocato nonché quelle per le verifiche intermedie e finale del profitto, che sono affidate ad una commissione composta da avvocati, magistrati e docenti universitari, in modo da garantire omogeneità di giudizio su tutto il territorio nazionale. Ai componenti I dossier dell’Ufficio studi del Consiglio nazionale forense – n. 4/2012 278 CONSIGLIO NAZIONALE FORENSE PRESSO IL MINISTERO DELLA GIUSTIZIA Ufficio studi 3. I costi per la istituzione e lo svolgimento dei corsi di formazione possono essere, in parte, a carico dei praticanti che le frequentano, ferma restando la possibilità per gli ordini e le associazioni forensi di accedere a finanziamenti resi disponibili dallo Stato, dalle regioni, da altri enti pubblici e da privati. I consigli dell’ordine possono istituire borse di studio o altre forme di agevolazione. Art. 43. (Certificato di compiuto tirocinio) 1. Il consiglio dell’ordine presso il quale è compiuto il biennio di tirocinio rilascia il relativo certificato che consente di partecipare alla prova di preselezione informatica per l’ammissione all’esame di Stato per le tre sessioni immediatamente della commissione non sono riconosciuti compensi, indennità o gettoni di presenza. Art. 42. (Frequenza di uffici giudiziari) 1. L’attività di praticantato presso gli uffici giudiziari è disciplinata da apposito regolamento da emanare, entro un anno dalla data di entrata in vigore della presente legge, dal Ministro della giustizia, sentiti il Consiglio superiore della magistratura e il CNF. Art. 42. (Frequenza di uffici giudiziari). 1. L'attività di praticantato presso gli uffici giudiziari è disciplinata da apposito regolamento da emanare, entro un anno dalla data di entrata in vigore della presente legge, dal Ministro della giustizia, sentiti il Consiglio superiore della magistratura e il CNF. Art. 43. (Certificato di compiuto tirocinio) 1. Il consiglio dell’ordine presso il quale è compiuto il biennio di tirocinio rilascia il relativo certificato che consente di partecipare alla prova di preselezione informatica per l’ammissione all’esame di Stato per le tre sessioni immediatamente Art. 43. (Certificato di compiuto tirocinio). 1. Il consiglio dell'ordine presso il quale è compiuto il biennio di tirocinio rilascia il relativo certificato. I dossier dell’Ufficio studi del Consiglio nazionale forense – n. 4/2012 279 CONSIGLIO NAZIONALE FORENSE PRESSO IL MINISTERO DELLA GIUSTIZIA Ufficio studi successive, salvo il diritto di ripetere il biennio di tirocinio al fine del conseguimento di un nuovo certificato di compiuta pratica. Si considera come sostenuta la sessione nella quale il candidato abbia consegnato l’elaborato di tutte le prove. 2. In caso di domanda di trasferimento del praticante avvocato presso il registro tenuto da altro consiglio dell’ordine, quello di provenienza certifica la durata del tirocinio svolto fino alla data di presentazione della domanda e, ove il prescritto periodo di tirocinio risulti completato, rilascia il certificato di compiuto tirocinio. 3. Il praticante avvocato è ammesso a sostenere l’esame di Stato nella sede di Corte di appello nel cui distretto ha svolto il maggior periodo di tirocinio; nell’ipotesi in cui il tirocinio sia stato svolto per uguali periodi sotto la vigilanza di più consigli dell’ordine aventi sede in distretti diversi, la sede di esame è determinata in base al luogo di svolgimento del primo periodo di tirocinio. successive, salvo il diritto di ripetere il biennio di tirocinio al fine del conseguimento di un nuovo certificato di compiuta pratica. Si considera come sostenuta la sessione nella quale il candidato abbia consegnato l’elaborato della prova scritta. 2. In caso di domanda di trasferimento del praticante avvocato presso il registro tenuto da altro consiglio dell’ordine, quello di provenienza certifica la durata del tirocinio svolto fino alla data di presentazione della domanda e, ove il prescritto periodo di tirocinio risulti completato, rilascia il certificato di compiuto tirocinio. 3. Il praticante avvocato è ammesso a sostenere l’esame di Stato nella sede di corte di appello nel cui distretto ha svolto il maggior periodo di tirocinio. Nell’ipotesi in cui il tirocinio sia stato svolto per uguali periodi sotto la vigilanza di più consigli dell’ordine aventi sede in distretti diversi, la sede di esame è determinata in base al luogo di svolgimento del primo periodo di tirocinio. Capo III ESAME DI STATO PER L’ABILITAZIONE ALL’ESERCIZIO DELLA PROFESSIONE DI Capo II ESAME DI STATO PER L’ABILITAZIONE ALL’ESERCIZIO DELLA PROFESSIONE DI 2. In caso di domanda di trasferimento del praticante avvocato presso il registro tenuto da altro consiglio dell'ordine, quello di provenienza certifica la durata del tirocinio svolto fino alla data di presentazione della domanda e, ove il prescritto periodo di tirocinio risulti completato, rilascia il certificato di compiuto tirocinio. 3. Il praticante avvocato è ammesso a sostenere l'esame di Stato nella sede di corte di appello nel cui distretto ha svolto il maggior periodo di tirocinio. Nell'ipotesi in cui il tirocinio sia stato svolto per uguali periodi sotto la vigilanza di più consigli dell'ordine aventi sede in distretti diversi, la sede di esame è determinata in base al luogo di svolgimento del primo periodo di tirocinio. Capo II ESAME DI STATO PER L'ABILITAZIONE I dossier dell’Ufficio studi del Consiglio nazionale forense – n. 4/2012 280 CONSIGLIO NAZIONALE FORENSE PRESSO IL MINISTERO DELLA GIUSTIZIA Ufficio studi AVVOCATO AVVOCATO Art. 44. (Disposizioni generali) 1. L’esame di Stato per l’abilitazione all’esercizio della professione di avvocato può essere sostenuto soltanto dal praticante avvocato che abbia effettuato il tirocinio professionale, che non abbia compiuto cinquanta anni alla data di scadenza del termine previsto per la presentazione della domanda di partecipazione e che abbia superato la prova di preselezione informatica di cui all’articolo 45. 2. La prova di preselezione informatica e l’esame di Stato si svolgono con periodicità annuale nelle date fissate e nelle sedi di Corte d’appello determinate con apposito decreto del Ministro della giustizia, sentito il CNF. Nel decreto è stabilito il termine per la presentazione delle domande di ammissione. Art. 44. (Disposizioni generali) 1. L’esame di Stato per l’abilitazione all’esercizio della professione di avvocato può essere sostenuto soltanto dal praticante avvocato che abbia effettuato il tirocinio professionale, e che abbia superato la prova di preselezione informatica di cui all’articolo 45. 2. La prova di preselezione informatica e l’esame di Stato si svolgono con periodicità annuale nelle date fissate e nelle sedi di corte d’appello determinate con apposito decreto del Ministro della giustizia, sentito il CNF. Nel decreto è stabilito il termine per la presentazione delle domande di ammissione. Art. 45. (Prova di preselezione informatica) 1. La prova di preselezione informatica è disciplinata da regolamento emanato dal Ministro della giustizia, acquisito il parere del CNF, con il quale sono determinati le Art. 45. (Prova di preselezione informatica) 1. La prova di preselezione informatica è disciplinata da regolamento emanato dal Ministro della giustizia, acquisito il parere del CNF, con il quale sono determinati le ALL'ESERCIZIO DELLA PROFESSIONE DI AVVOCATO Art. 44. (Disposizioni generali). 1. L'esame di Stato per l'abilitazione all'esercizio della professione di avvocato può essere sostenuto soltanto dal praticante avvocato che abbia effettuato il tirocinio professionale. 2. L'esame di Stato si svolge con periodicità annuale nelle date fissate e nelle sedi di corte d'appello determinate con apposito decreto del Ministro della giustizia, sentito il CNF. Nel decreto è stabilito il termine per la presentazione delle domande di ammissione. [soppresso] I dossier dell’Ufficio studi del Consiglio nazionale forense – n. 4/2012 281 CONSIGLIO NAZIONALE FORENSE PRESSO IL MINISTERO DELLA GIUSTIZIA Ufficio studi caratteristiche ed il contenuto dell’archivio dei quesiti, i metodi per l’assegnazione degli stessi ai candidati, l’attribuzione dei punteggi, le caratteristiche dei sistemi informativi e dei relativi elaborati e quant’altro attiene all’esecuzione della prova stessa ed alla conservazione, gestione ed aggiornamento dell’archivio dei quesiti. Il parere del CNF è reso entro il termine di trenta giorni dalla richiesta, decorso il quale il Ministro della giustizia adotta, comunque, il regolamento. 2. Nell’emanazione del regolamento di cui al comma 1, il Ministro della giustizia si attiene ai seguenti criteri: a) predisposizione dell’archivio dei quesiti previa classificazione degli stessi in base a diversi livelli di difficoltà, al fine di consentire la effettuazione contemporanea di test diversi ai candidati; nelle materie codificate i quesiti devono concernere argomenti riferentisi a tutti i libri dei codici; b) suddivisione dei quesiti in gruppi distinti per materia e per grado di difficoltà, affinché ogni quesito sia classificato in modo tale da consentirne il raggruppamento per materia e di distinguere le domande per grado di difficoltà, per assicurare la assegnazione a caratteristiche ed il contenuto dell’archivio dei quesiti, i metodi per l’assegnazione degli stessi ai candidati, l’attribuzione dei punteggi, le caratteristiche dei sistemi informativi e dei relativi elaborati e quant’altro attiene all’esecuzione della prova stessa ed alla conservazione, gestione ed aggiornamento dell’archivio dei quesiti. Il parere del CNF è reso entro il termine di trenta giorni dalla richiesta, decorso il quale il Ministro della giustizia adotta, comunque, il regolamento. 2. Nell’emanazione del regolamento di cui al comma 1, il Ministro della giustizia si attiene ai seguenti criteri: a) predisposizione dell’archivio dei quesiti previa classificazione degli stessi in base a diversi livelli di difficoltà, al fine di consentire ai candidati la effettuazione contemporanea di test diversi; nelle materie codificate i quesiti devono concernere argomenti riferentisi a tutti i libri dei codici; b) suddivisione dei quesiti in gruppi distinti per materia e per grado di difficoltà, affinché ogni quesito sia classificato in modo tale da consentirne il raggruppamento per materia e da distinguere le domande per grado di difficoltà, per assicurare la assegnazione a I dossier dell’Ufficio studi del Consiglio nazionale forense – n. 4/2012 282 CONSIGLIO NAZIONALE FORENSE PRESSO IL MINISTERO DELLA GIUSTIZIA Ufficio studi ciascun candidato di un numero di domande di pari difficoltà; c) aggiornamento costante dell’archivio; d) assegnazione dei quesiti in modo che essi risultino diversi per ogni candidato nell’ambito di ciascuno gruppo per il quale la prova si svolga congiuntamente; e) raggruppamento dei quesiti da sottoporre a ciascun candidato, in modo da assicurare la parità di trattamento tra i candidati, sia per il numero dei quesiti, sia per le materie sulle quali essi vertono sia per il grado di difficoltà per ciascuna materia; f) previsione del numero delle domande da assegnare, della loro ripartizione per materia e del tempo massimo entro il quale le risposte devono essere date; g) previsione che, nell’attribuzione dei punteggi, le risposte siano valutate in modo differente a seconda della difficoltà del quesito; h) determinazione dei meccanismi automatizzati e relativa gestione per l’espletamento della prova di preselezione. 3. La prova di preselezione informatica si intende superata con il conseguimento di un punteggio pari all’80 per cento di quello massimo conseguibile in caso di risposta ciascun candidato di un numero di domande di pari difficoltà; c) aggiornamento costante dell’archivio; d) assegnazione dei quesiti in modo che essi risultino diversi per ogni candidato nell’ambito di ciascuno gruppo per il quale la prova si svolga congiuntamente; e) raggruppamento dei quesiti da sottoporre a ciascun candidato, in modo da assicurare la parità di trattamento tra i candidati, sia per il numero dei quesiti, sia per le materie sulle quali essi vertono, sia per il grado di difficoltà per ciascuna materia; f) previsione del numero delle domande da assegnare, della loro ripartizione per materia e del tempo massimo entro il quale le risposte devono essere date; g) previsione che, nell’attribuzione dei punteggi, le risposte siano valutate in modo differente a seconda della difficoltà del quesito; h) determinazione dei meccanismi automatizzati e relativa gestione per l’espletamento della prova di preselezione. 3. La prova di preselezione informatica si intende superata con il conseguimento di un punteggio pari all’80 per cento di quello massimo conseguibile in caso di risposta I dossier dell’Ufficio studi del Consiglio nazionale forense – n. 4/2012 283 CONSIGLIO NAZIONALE FORENSE PRESSO IL MINISTERO DELLA GIUSTIZIA Ufficio studi esatta a tutti i quesiti, secondo la «tabella di punteggio» allegata al regolamento di cui al comma 1. esatta a tutti i quesiti, secondo la «tabella di punteggio» allegata al regolamento di cui al comma 1. Art. 46. (Esame di Stato) 1. L’esame di Stato si articola: a) in una prova scritta avente ad oggetto la redazione di un atto che postuli la conoscenza di diritto sostanziale e di diritto processuale in materia di diritto e procedura civile o di diritto e procedura penale o di diritto e giustizia amministrativa; Art. 46. (Esame di Stato) 1. L’esame di Stato si articola: a) in una prova scritta avente ad oggetto la redazione di un atto che postuli la conoscenza di diritto sostanziale e di diritto processuale in materia di diritto e procedura civile o di diritto e procedura penale o di diritto e giustizia amministrativa; b) in una prova orale in forma di discussione con la commissione esaminatrice, durante la quale il candidato illustra la prova scritta, e dimostra la conoscenza delle seguenti materie: ordinamento e deontologia forensi, b) in una prova orale in forma di discussione con la commissione esaminatrice, durante la quale il candidato illustra la prova scritta e dimostra la conoscenza delle seguenti materie: Art. 45. (Esame di Stato). 1. L'esame di Stato si articola in tre prove scritte ed in una prova orale. 2. Le prove scritte sono svolte sui temi formulati dal Ministro della giustizia ed hanno per oggetto: a) la redazione di un parere motivato, da scegliere tra due questioni in materia regolata dal codice civile; b) la redazione di un parere motivato, da scegliere tra due questioni in materia regolata dal codice penale; c) la redazione di un atto giudiziario che postuli conoscenze di diritto sostanziale e di diritto processuale, su un quesito proposto, in materia scelta dal candidato tra il diritto privato, il diritto penale ed il diritto amministrativo. 3. Nella prova orale il candidato illustra la prova scritta e dimostra la conoscenza delle seguenti materie: ordinamento e deontologia forensi, diritto civile, diritto penale, diritto I dossier dell’Ufficio studi del Consiglio nazionale forense – n. 4/2012 284 CONSIGLIO NAZIONALE FORENSE PRESSO IL MINISTERO DELLA GIUSTIZIA Ufficio studi diritto civile, diritto penale, diritto processuale civile, diritto processuale penale; oltre ad altre due materie, scelte preventivamente dal candidato, tra le seguenti: diritto costituzionale, diritto amministrativo, diritto del lavoro, diritto commerciale, diritto comunitario ed internazionale privato, diritto tributario, ordinamento giudiziario. 2. Per la valutazione della prova scritta, ogni componente della commissione d’esame dispone di dieci punti di merito. ordinamento e deontologia forensi, diritto civile, diritto penale, diritto processuale civile, diritto processuale penale; nonché di altre due materie, scelte preventivamente dal candidato, tra le seguenti: diritto costituzionale, diritto amministrativo, diritto del lavoro, diritto commerciale, diritto comunitario ed internazionale privato, diritto tributario, ordinamento giudiziario e ordinamento penitenziario. 2. La materia oggetto della prova scritta deve essere indicata dal candidato al momento della presentazione della domanda. 3. Per la valutazione della prova scritta, ogni componente della commissione d’esame dispone di dieci punti di merito. 3. La Commissione annota le osservazioni positive o negative nei vari punti dell’elaborato, le quali costituiscono motivazione del voto che viene espresso con un numero pari alla somma dei voti espressi dai singoli componenti. Il Ministro della 4. La commissione annota le osservazioni positive o negative nei vari punti dell’elaborato, le quali costituiscono motivazione del voto che viene espresso con un numero pari alla somma dei voti espressi dai singoli componenti. Il Ministro della processuale civile, diritto processuale penale; nonché di altre due materie, scelte preventivamente dal candidato, tra le seguenti: diritto costituzionale, diritto amministrativo, diritto del lavoro, diritto commerciale, diritto comunitario ed internazionale privato, diritto tributario, diritto ecclesiastico, ordinamento giudiziario e penitenziario. 4. Per la valutazione di ciascuna prova scritta, ogni componente della commissione d'esame dispone di dieci punti di merito; alla prova orale sono ammessi i candidati che abbiano conseguito, nelle tre prove scritte, un punteggio complessivo di almeno 90 punti e un punteggio non inferiore a 30 punti in ciascuna prova. 5. La commissione annota le osservazioni positive o negative nei vari punti di ciascun elaborato, le quali costituiscono motivazione del voto che viene espresso con un numero pari alla somma dei voti espressi dai singoli I dossier dell’Ufficio studi del Consiglio nazionale forense – n. 4/2012 285 CONSIGLIO NAZIONALE FORENSE PRESSO IL MINISTERO DELLA GIUSTIZIA Ufficio studi giustizia determina, mediante sorteggio, gli abbinamenti per la correzione delle prove scritte tra i candidati e le sedi di Corte di appello ove ha luogo la correzione degli elaborati scritti. La prova orale ha luogo nella medesima sede della prova scritta. 4. Alla prova orale sono ammessi i candidati che abbiano conseguito un punteggio non inferiore a trenta punti nella prova scritta. 5. Il Ministro della giustizia, sentito il CNF disciplina con regolamento le modalità e le procedure di svolgimento dell’esame di Stato e quelle di valutazione delle prove scritte ed orali da effettuarsi sulla base dei seguenti criteri: a) chiarezza, logicità e rigore metodologico dell’esposizione; b) dimostrazione della concreta capacità di soluzione di specifici problemi giuridici; c) dimostrazione della conoscenza dei fondamenti teorici degli istituti giuridici trattati; d) dimostrazione della capacità di cogliere eventuali profili di interdisciplinarietà; e) dimostrazione della conoscenza delle tecniche di persuasione e argomentazione. 6. La prova scritta si svolge col solo ausilio dei testi di legge senza commenti e citazioni giustizia determina, mediante sorteggio, gli abbinamenti per la correzione delle prove scritte tra i candidati e le sedi di corte di appello ove ha luogo la correzione degli elaborati scritti. La prova orale ha luogo nella medesima sede della prova scritta. 5. Alla prova orale sono ammessi i candidati che abbiano conseguito un punteggio non inferiore a trenta punti nella prova scritta. 6. Il Ministro della giustizia, sentito il CNF, disciplina con regolamento le modalità e le procedure di svolgimento dell’esame di Stato e quelle di valutazione delle prove scritte ed orali da effettuare sulla base dei seguenti criteri: a) chiarezza, logicità e rigore metodologico dell’esposizione; b) dimostrazione della concreta capacità di soluzione di specifici problemi giuridici; c) dimostrazione della conoscenza dei fondamenti teorici degli istituti giuridici trattati; d) dimostrazione della capacità di cogliere eventuali profili di interdisciplinarietà; e) dimostrazione della conoscenza delle tecniche di persuasione e argomentazione. 7. La prova scritta si svolge con il solo ausilio dei testi di legge senza commenti e citazioni componenti. Il Ministro della giustizia determina, mediante sorteggio, gli abbinamenti per la correzione delle prove scritte tra i candidati e le sedi di corte di appello ove ha luogo la correzione degli elaborati scritti. La prova orale ha luogo nella medesima sede della prova scritta. 6. Il Ministro della giustizia, sentito il CNF, disciplina con regolamento le modalità e le procedure di svolgimento dell'esame di Stato e quelle di valutazione delle prove scritte ed orali da effettuare sulla base dei seguenti criteri: a) chiarezza, logicità e rigore metodologico dell'esposizione; b) dimostrazione della concreta capacità di soluzione di specifici problemi giuridici; c) dimostrazione della conoscenza dei fondamenti teorici degli istituti giuridici trattati; d) dimostrazione della capacità di cogliere eventuali profili di interdisciplinarietà; e) dimostrazione della conoscenza delle tecniche di persuasione e argomentazione. 7. Le prove scritte si svolgono con il solo I dossier dell’Ufficio studi del Consiglio nazionale forense – n. 4/2012 286 CONSIGLIO NAZIONALE FORENSE PRESSO IL MINISTERO DELLA GIUSTIZIA Ufficio studi giurisprudenziali. Essa deve iniziare in tutte le sedi alla stessa ora, fissata dal Ministro di giustizia con il provvedimento con il quale vengono indetti gli esami. A tal fine, i testi di legge portati dai candidati per la prova devono essere controllati e vistati nei giorni anteriori all’inizio della prova stessa e collocati sul banco su cui il candidato sostiene la prova. L’appello dei candidati deve svolgersi per tempo in modo che la prova scritta inizi all’ora fissata dal Ministro della giustizia. giurisprudenziali. Essa deve iniziare in tutte le sedi alla stessa ora, fissata dal Ministro della giustizia con il provvedimento con il quale vengono indetti gli esami. A tal fine, i testi di legge portati dai candidati per la prova devono essere controllati e vistati nei giorni anteriori all’inizio della prova stessa e collocati sul banco su cui il candidato sostiene la prova. L’appello dei candidati deve svolgersi per tempo in modo che la prova scritta inizi all’ora fissata dal Ministro della giustizia. 7. I candidati non possono portare con sé testi o scritti, anche informatici, né ogni sorta di strumenti di telecomunicazione, pena la immediata esclusione dall’esame, con provvedimento di un commissario presente. 8. Qualora siano fatti pervenire nell’aula, ove si svolgono le prove dell’esame, scritti od appunti di qualunque genere, con qualsiasi mezzo, il candidato che li riceve e non ne fa immediata denuncia al commissario è escluso immediatamente dall’esame, ai sensi del comma 7. 9. Chiunque faccia pervenire in qualsiasi modo ad uno o più candidati, prima o 8. I candidati non possono portare con sé testi o scritti, anche informatici, né ogni sorta di strumenti di telecomunicazione, pena la immediata esclusione dall’esame, con provvedimento del presidente della commissione, sentiti almeno due commissari. 9. Qualora siano fatti pervenire nell’aula, ove si svolgono le prove dell’esame, scritti od appunti di qualunque genere, con qualsiasi mezzo, il candidato che li riceve e non ne fa immediata denuncia alla commissione è escluso immediatamente dall’esame, ai sensi del comma 7. 10. Chiunque faccia pervenire in qualsiasi modo ad uno o più candidati, prima o ausilio dei testi di legge senza commenti e citazioni giurisprudenziali. Esse devono iniziare in tutte le sedi alla stessa ora, fissata dal Ministro della giustizia con il provvedimento con il quale vengono indetti gli esami. A tal fine, i testi di legge portati dai candidati per la prova devono essere controllati e vistati nei giorni anteriori all'inizio della prova stessa e collocati sul banco su cui il candidato sostiene la prova. L'appello dei candidati deve svolgersi per tempo in modo che le prove scritte inizino all'ora fissata dal Ministro della giustizia. 8. I candidati non possono portare con sé testi o scritti, anche informatici, né ogni sorta di strumenti di telecomunicazione, pena la immediata esclusione dall'esame, con provvedimento del presidente della commissione, sentiti almeno due commissari. 9. Qualora siano fatti pervenire nell'aula, ove si svolgono le prove dell'esame, scritti od appunti di qualunque genere, con qualsiasi mezzo, il candidato che li riceve e non ne fa immediata denuncia alla commissione è escluso immediatamente dall'esame, ai sensi del comma 8. 10. Chiunque faccia pervenire in qualsiasi I dossier dell’Ufficio studi del Consiglio nazionale forense – n. 4/2012 287 CONSIGLIO NAZIONALE FORENSE PRESSO IL MINISTERO DELLA GIUSTIZIA Ufficio studi durante la prova d’esame, testi relativi al tema proposto è punito con la pena prevista dall’articolo 326 del codice penale. Per i fatti indicati in questo comma ed in quello precedente, i candidati sono denunciati alla commissione distrettuale di disciplina del distretto competente per il luogo di iscrizione all’albo, per i provvedimenti di sua competenza. 10. Per la prova orale, la commissione dispone di dieci punti di merito per ciascuna delle materie di esame. 11. Sono giudicati idonei i candidati che ricevono un punteggio non inferiore a trenta punti per ciascuna materia. durante la prova d’esame, testi relativi al tema proposto è punito, salvo che il fatto costituisca più grave reato, con la pena della reclusione fino a tre anni. Per i fatti indicati nel presente comma e nel comma 9, i candidati sono denunciati al Consiglio istruttore di disciplina del distretto competente per il luogo di iscrizione al registro dei praticanti, per i provvedimenti di sua competenza. 11. Per la prova orale, ogni componente della commissione dispone di dieci punti di merito per ciascuna delle materie di esame. 12. Sono giudicati idonei i candidati che ricevono un punteggio non inferiore a trenta punti per ciascuna materia. Art. 47. (Commissioni esaminatrici) 1. La commissione esaminatrice è unica sia per la prova di preselezione informatica che per l’esame di Stato, è nominata dal Ministro della giustizia ed è composta da cinque membri effettivi e cinque supplenti, dei quali tre effettivi e tre supplenti sono avvocati Art. 47. (Commissioni di esame) 1. La commissione di esame è unica sia per la prova di preselezione informatica che per l’esame di Stato. Essa è nominata, con decreto, dal Ministro della giustizia ed è composta da cinque membri effettivi e cinque supplenti, dei quali: tre effettivi e tre modo ad uno o più candidati, prima o durante la prova d'esame, testi relativi al tema proposto è punito, salvo che il fatto costituisca più grave reato, con la pena della reclusione fino a tre anni. Per i fatti indicati nel presente comma e nel comma 9, i candidati sono denunciati al Consiglio istruttore di disciplina del distretto competente per il luogo di iscrizione al registro dei praticanti, per i provvedimenti di sua competenza. 11. Per la prova orale, ogni componente della commissione dispone di dieci punti di merito per ciascuna delle materie di esame. 12. Sono giudicati idonei i candidati che ottengono un punteggio non inferiore a trenta punti per ciascuna materia. 13. I costi per l'espletamento delle procedure di esame devono essere posti a carico dei soggetti partecipanti. Art. 46. (Commissioni di esame). 1. La commissione di esame è nominata, con decreto, dal Ministro della giustizia ed è composta da cinque membri effettivi e cinque supplenti, dei quali: tre effettivi e tre supplenti sono avvocati designati dal CNF tra I dossier dell’Ufficio studi del Consiglio nazionale forense – n. 4/2012 288 CONSIGLIO NAZIONALE FORENSE PRESSO IL MINISTERO DELLA GIUSTIZIA Ufficio studi designati dal CNF tra gli iscritti all’albo speciale per il patrocinio avanti alle giurisdizioni superiori, uno dei quali la presiede; un effettivo e un supplente magistrato con qualifica non inferiore a quella di magistrato di corte d’appello, un effettivo e un supplente professore universitario o ricercatore confermato in materie giuridiche. 2. Con il medesimo decreto, presso ogni sede di Corte d’appello, è nominata una sottocommissione avente composizione identica alla commissione di cui al comma 1. 3. Presso ogni Corte d’appello, ove il numero dei candidati lo richieda, possono essere formate con lo stesso criterio ulteriori sottocommissioni per gruppi sino a trecento candidati. 4. Esercitano le funzioni di segretario alle dirette dipendenze del presidente, uno o più funzionari distaccati dal Ministero della giustizia. 5. Non possono essere designati avvocati che siano membri dei consigli dell’ordine o componenti del consiglio di amministrazione o del comitato dei delegati della Cassa nazionale di previdenza ed assistenza forense e del CNF. supplenti sono avvocati designati dal CNF tra gli iscritti all’albo speciale per il patrocinio avanti alle giurisdizioni superiori, uno dei quali la presiede; un effettivo e un supplente sono magistrati con qualifica non inferiore a quella di magistrato di corte d’appello; un effettivo e un supplente sono professori universitari o ricercatori confermati in materie giuridiche. 2. Con il medesimo decreto, presso ogni sede di corte d’appello, è nominata una sottocommissione avente composizione identica alla commissione di cui al comma 1. 3. Presso ogni corte d’appello, ove il numero dei candidati lo richieda, possono essere formate con lo stesso criterio ulteriori sottocommissioni per gruppi sino a trecento candidati. 4. Esercitano le funzioni di segretario uno o più funzionari distaccati dal Ministero della giustizia. 5. Non possono essere designati nelle commissioni di esame avvocati che siano membri dei consigli dell’ordine o componenti del consiglio di amministrazione o del comitato dei delegati della Cassa nazionale di previdenza ed assistenza forense e del CNF. gli iscritti all'albo speciale per il patrocinio davanti alle giurisdizioni superiori, uno dei quali la presiede; un effettivo e un supplente sono magistrati in pensione; un effettivo e un supplente sono professori universitari o ricercatori confermati in materie giuridiche. 2. Con il medesimo decreto, presso ogni sede di corte d'appello, è nominata una sottocommissione avente composizione identica alla commissione di cui al comma 1. 3. Presso ogni corte d'appello, ove il numero dei candidati lo richieda, possono essere formate con lo stesso criterio ulteriori sottocommissioni per gruppi sino a trecento candidati. 4. Esercitano le funzioni di segretario uno o più funzionari distaccati dal Ministero della giustizia. 5. Non possono essere designati nelle commissioni di esame avvocati che siano membri dei consigli dell'ordine o componenti del consiglio di amministrazione o del comitato dei delegati della Cassa nazionale di I dossier dell’Ufficio studi del Consiglio nazionale forense – n. 4/2012 289 CONSIGLIO NAZIONALE FORENSE PRESSO IL MINISTERO DELLA GIUSTIZIA Ufficio studi 6. Gli avvocati componenti della commissione non possono essere eletti quali componenti del consiglio dell’ordine, del consiglio di amministrazione o del comitato dei delegati della Cassa nazionale di previdenza ed assistenza forense e del CNF nelle elezioni immediatamente successive alla data di cessazione dell’incarico ricoperto. 7. L’avvio delle procedure per l’esame di abilitazione deve essere tempestivamente pubblicizzato secondo modalità contenute nel regolamento di attuazione emanato dal Ministro di giustizia entro un anno dalla data di entrata in vigore della presente legge. 8. Il CNF può nominare, scegliendoli tra gli avvocati iscritti nell’albo speciale per il patrocinio avanti le magistrature superiori, ispettori per il controllo del regolare svolgimento delle prove d’esame scritte ed orali e l’uniformità di giudizio tra le varie commissioni d’esame. Gli ispettori possono partecipare in ogni momento agli esami e ai lavori delle commissioni di uno o più distretti indicati nell’atto di nomina ed esaminare tutti gli atti, con facoltà di intervenire e far inserire le proprie dichiarazioni nei verbali delle prove. Gli ispettori redigono ed inviano 6. Gli avvocati componenti della commissione non possono essere eletti quali componenti del consiglio dell’ordine, del consiglio di amministrazione o del comitato dei delegati della Cassa nazionale di previdenza ed assistenza forense e del CNF nelle elezioni immediatamente successive alla data di cessazione dell’incarico ricoperto. 7. L’avvio delle procedure per l’esame di abilitazione deve essere tempestivamente pubblicizzato secondo modalità contenute nel regolamento di attuazione emanato dal Ministro della giustizia entro un anno dalla data di entrata in vigore della presente legge. 8. Il CNF può nominare, scegliendoli tra gli avvocati iscritti nell’albo speciale per il patrocinio avanti le magistrature superiori, ispettori per il controllo del regolare svolgimento delle prove d’esame scritte ed orali e l’uniformità di giudizio tra le varie commissioni d’esame. Gli ispettori possono partecipare in ogni momento agli esami e ai lavori delle commissioni di uno o più distretti indicati nell’atto di nomina ed esaminare tutti gli atti, con facoltà di intervenire e far inserire le proprie dichiarazioni nei verbali delle prove. Gli ispettori redigono ed inviano previdenza ed assistenza forense e del CNF. 6. Gli avvocati componenti della commissione non possono essere eletti quali componenti del consiglio dell'ordine, del consiglio di amministrazione o del comitato dei delegati della Cassa nazionale di previdenza ed assistenza forense e del CNF nelle elezioni immediatamente successive alla data di cessazione dell'incarico ricoperto. 7. L'avvio delle procedure per l'esame di abilitazione deve essere tempestivamente pubblicizzato secondo modalità contenute nel regolamento di attuazione emanato dal Ministro della giustizia entro un anno dalla data di entrata in vigore della presente legge. 8. Il CNF può nominare ispettori per il controllo del regolare svolgimento delle prove d'esame scritte ed orali e l'uniformità di giudizio tra le varie commissioni d'esame. Gli ispettori possono partecipare in ogni momento agli esami e ai lavori delle commissioni di uno o più distretti indicati nell'atto di nomina ed esaminare tutti gli atti, con facoltà di intervenire e far inserire le proprie dichiarazioni nei verbali delle prove. Gli ispettori redigono ed inviano al CNF la relazione di quanto riscontrato, formulando I dossier dell’Ufficio studi del Consiglio nazionale forense – n. 4/2012 290 CONSIGLIO NAZIONALE FORENSE PRESSO IL MINISTERO DELLA GIUSTIZIA Ufficio studi al CNF la relazione di quanto riscontrato, formulando osservazioni e proposte. Il Ministro di giustizia può annullare gli esami in cui siano state compiute irregolarità. La nullità può essere dichiarata per la prova di singoli candidati o per tutte le prove di una Commissione o per tutte le prove dell’intero distretto. 9. Dopo la conclusione dell’esame di abilitazione con risultato positivo, la commissione rilascia il certificato per l’iscrizione nell’albo degli avvocati. Il certificato conserva efficacia ai fini dell’iscrizione negli albi. al CNF la relazione di quanto riscontrato, formulando osservazioni e proposte. Il Ministro della giustizia può annullare gli esami in cui siano state compiute irregolarità. La nullità può essere dichiarata per la prova di singoli candidati o per tutte le prove di una commissione o per tutte le prove dell’intero distretto. 9. Dopo la conclusione dell’esame di abilitazione con risultato positivo, la commissione rilascia il certificato per l’iscrizione nell’albo degli avvocati. Il certificato conserva efficacia ai fini dell’iscrizione negli albi. Art. 48. (Disciplina transitoria per la pratica professionale) 1. Fino al quinto anno successivo alla data di entrata in vigore della presente legge, l’abilitazione all’esercizio della professione di avvocato può essere conseguita anche superando l’esame di cui all’articolo 49, al termine di un periodo di tirocinio pratico di due anni, condotto secondo le modalità sopraindicate, senza avere frequentato i corsi di formazione di cui all’articolo 42. Il termine di cui al presente comma può essere Art. 48. (Disciplina transitoria per la pratica professionale) 1. Fino al quinto anno successivo alla data di entrata in vigore della presente legge, l’accesso all’esame di abilitazione all’esercizio della professione di avvocato è condizionato allo svolgimento di un periodo di tirocinio pratico di due anni, condotto secondo le modalità indicate nel capo I, senza avere frequentato i corsi di formazione di cui all’articolo 41, dopo il superamento della prova di ingresso secondo quanto previsto osservazioni e proposte. Il Ministro della giustizia può annullare gli esami in cui siano state compiute irregolarità. La nullità può essere dichiarata per la prova di singoli candidati o per tutte le prove di una commissione o per tutte le prove dell'intero distretto. 9. Dopo la conclusione dell'esame di abilitazione con risultato positivo, la commissione rilascia il certificato per l'iscrizione nell'albo degli avvocati. Il certificato conserva efficacia ai fini dell'iscrizione negli albi. Art. 47. (Disciplina transitoria per la pratica professionale). 1. Fino al quinto anno successivo alla data di entrata in vigore della presente legge, l'accesso all'esame di abilitazione all'esercizio della professione di avvocato è condizionato allo svolgimento di un periodo di tirocinio pratico di due anni, condotto secondo le modalità indicate nel capo I, senza avere frequentato i corsi di formazione di cui all'articolo 41. I dossier dell’Ufficio studi del Consiglio nazionale forense – n. 4/2012 291 CONSIGLIO NAZIONALE FORENSE PRESSO IL MINISTERO DELLA GIUSTIZIA Ufficio studi prorogato una volta sola, per altri due anni. 2. Alla proroga si provvede con decreto del Ministro della giustizia, previo parere del CNF. 3. Ai fini dell’iscrizione nel registro dei praticanti, dopo la data di entrata in vigore della presente legge, è necessario il superamento di un test di ingresso secondo quanto previsto dall’articolo 41. 4. All’articolo 1 del regolamento di cui al decreto del Ministro della giustizia 11 dicembre 2001, n. 475, le parole: «di avvocato e» sono soppresse. dall’articolo 39. 2. Il termine di cui al comma 1 può essere prorogato con decreto del Ministro della giustizia, previo parere del CNF. Art. 49. (Disciplina transitoria per l’esame) 1. L’esame di abilitazione all’esercizio della professione di avvocato previsto all’articolo 48, comma 1, ferma la prova di preselezione informatica prevista dall’articolo 45, si articola: a) in tre prove scritte aventi ad oggetto: 1) la redazione di un atto giudiziario di primo grado, che postuli conoscenze di diritto sostanziale e di diritto processuale, su un quesito proposto, in materia scelta dal candidato tra il diritto civile, il diritto penale Art. 49. (Disciplina transitoria per l’esame) 1. Per i primi due anni dalla data di entrata in vigore della presente legge l’esame di abilitazione all’esercizio della professione di avvocato si effettua, sia per quanto riguarda le prove scritte sia per quanto riguarda le prove orali, secondo le norme previgenti. 3. All’articolo 1, comma 1, del regolamento di cui al decreto del Ministro della giustizia 11 dicembre 2001, n. 475, le parole «alle professioni di avvocato e» sono sostituite dalle seguenti: «alla professione di». 2. Per i successivi tre anni le modalità delle prove, sia scritte sia orali, sono disciplinate dalle norme previgenti. L’ammissione alle prove orali è subordinata al raggiungimento 2. Il termine di cui al comma 1 può essere prorogato con decreto del Ministro della giustizia, previo parere del CNF. 3. All'articolo 1, comma 1, del regolamento di cui al decreto del Ministro della giustizia 11 dicembre 2001, n. 475, le parole: «alle professioni di avvocato e» sono sostituite dalle seguenti: «alla professione di». Art. 48. (Disciplina transitoria per l'esame). 1. Per i primi due anni dalla data di entrata in vigore della presente legge l'esame di abilitazione all'esercizio della professione di avvocato si effettua, sia per quanto riguarda le prove scritte e le prove orali, sia per quanto riguarda le modalità di esame, secondo le norme previgenti. 2. Per i successivi tre anni le modalità delle prove, sia scritte sia orali, sono disciplinate dalle norme previgenti. L'ammissione alle I dossier dell’Ufficio studi del Consiglio nazionale forense – n. 4/2012 292 CONSIGLIO NAZIONALE FORENSE PRESSO IL MINISTERO DELLA GIUSTIZIA Ufficio studi e il diritto amministrativo; 2) la redazione di un atto giudiziario di impugnazione, che postuli conoscenze di diritto sostanziale e di diritto processuale su un quesito proposto, in materia scelta dal candidato tra il diritto civile, il diritto penale e il diritto amministrativo; 3) la redazione di un parere motivato da scegliersi tra tre questioni in materia regolata dal codice civile, dal codice penale o dal diritto amministrativo; b) in una prova orale durante la quale il candidato deve illustrare la prova scritta e dimostrare una sufficiente conoscenza delle seguenti materie: ordinamento e deontologia forensi, diritto civile, diritto penale, diritto processuale civile, diritto processuale penale; oltre ad altre due materie scelte preventivamente dal candidato tra le seguenti: diritto costituzionale, diritto amministrativo, diritto del lavoro, diritto commerciale, diritto comunitario ed internazionale privato, diritto tributario, ordinamento giudiziario. 2. Si applicano le disposizioni di cui all’art. 46, commi da due a undici. del punteggio non inferiore a trenta punti per ciascuna prova scritta. Per le prove orali l’idoneità è subordinata al raggiungimento del punteggio non inferiore a trenta punti per ciascuna materia. prove orali è subordinata al raggiungimento del punteggio non inferiore a trenta punti per ciascuna prova scritta. Per le prove orali l'idoneità è subordinata al raggiungimento del punteggio non inferiore a trenta punti per ciascuna materia. I dossier dell’Ufficio studi del Consiglio nazionale forense – n. 4/2012 293 CONSIGLIO NAZIONALE FORENSE PRESSO IL MINISTERO DELLA GIUSTIZIA Ufficio studi TITOLO V IL PROCEDIMENTO DISCIPLINARE Capo I REGOLE GENERALI TITOLO V IL PROCEDIMENTO DISCIPLINARE Art. 50. (Organi del procedimento disciplinare) 1. L’azione disciplinare è esercitata dal Consiglio Istruttore di Disciplina e dai Consigli dell’Ordine costituiti in Collegio Giudicante. 2. Il Consiglio Istruttore di Disciplina è organo degli ordini circondariali del distretto, istituito a livello distrettuale presso il Consiglio dell’Ordine nel cui circondario ha sede la Corte d’Appello. Art. 50. (Organi del procedimento disciplinare) 1. L’azione disciplinare è esercitata, in ogni distretto, dal Consiglio istruttore di disciplina e dal Collegio giudicante. 3. Ciascun Consiglio dell’Ordine circondariale elegge, fra gli iscritti al proprio albo, i componenti del Consiglio Istruttore di Disciplina nel numero e con le modalità previste con regolamento del CNF. Il mandato è triennale e non può essere rinnovato per più di una volta. 4. Le operazioni di voto avvengono a scrutinio segreto e risultano eletti coloro che hanno riportato il maggior numero di voti; in caso di parità di voti risulta eletto il più 2. Il Consiglio istruttore di disciplina e il Collegio giudicante sono organi degli ordini circondariali del distretto. Il Consiglio istruttore di disciplina è istituito a livello distrettuale presso il consiglio dell’ordine nel cui circondario ha sede la corte d’appello. 3. Ciascun consiglio dell’ordine circondariale elegge, fra gli iscritti al proprio albo, i componenti del Consiglio istruttore di disciplina nel numero e con le modalità previste con regolamento del CNF. Il mandato è quadriennale e non può essere rinnovato per più di una volta. 4. Le operazioni di voto avvengono a scrutinio segreto e risultano eletti coloro che hanno riportato il maggior numero di voti. In caso di parità di voti risulta eletto il più TITOLO V IL PROCEDIMENTO DISCIPLINARE Art. 49. (Organi del procedimento disciplinare). 1. L'azione disciplinare è esercitata, in ogni distretto, dal Consiglio istruttore di disciplina e dal Collegio giudicante. 2. Il Consiglio istruttore di disciplina e il Collegio giudicante sono organi degli ordini circondariali del distretto. Il Consiglio istruttore di disciplina è istituito a livello distrettuale presso il consiglio dell'ordine nel cui circondario ha sede la corte d'appello. 3. Ciascun consiglio dell'ordine circondariale elegge, fra gli iscritti al proprio albo, i componenti del Consiglio istruttore di disciplina nel numero e con le modalità previste con regolamento del CNF. Il mandato è quadriennale e non può essere rinnovato per più di una volta. 4. Le operazioni di voto avvengono a scrutinio segreto e risultano eletti coloro che hanno riportato il maggior numero di voti. In I dossier dell’Ufficio studi del Consiglio nazionale forense – n. 4/2012 294 CONSIGLIO NAZIONALE FORENSE PRESSO IL MINISTERO DELLA GIUSTIZIA Ufficio studi anziano per iscrizione all’albo. 5. La carica di componente del Consiglio Istruttore di Disciplina è incompatibile con quella di consigliere nazionale forense, consigliere dell’ordine, componente di uno degli organi della Cassa nazionale di previdenza ed assistenza forense; si applica, inoltre, ogni altra causa di incompatibilità prevista dalla presente legge per la carica di consigliere dell’ordine. Il componente del Consiglio Istruttore di Disciplina cessato dalla carica è ineleggibile alle cariche di cui sopra per il periodo di anni tre immediatamente successivo alla cessazione. Nei tre anni si computa l’anno solare in corso all’atto della cessazione dalla carica di consigliere istruttore. 6. Le riunione di insediamento del Consiglio Istruttore di Disciplina viene convocata per la prima volta dal Presidente del Consiglio dell’Ordine nel cui circondario ha sede la Corte d’appello entro trenta giorni dalla ricezione dell’ultima comunicazione da parte dei Consigli dell’Ordine circondariali dell’esito delle elezioni. Nella stessa riunione, presieduta dal componente di maggiore anzianità di iscrizione, il Consiglio Istruttore anziano per iscrizione all’albo. 5. La carica di componente del Consiglio istruttore di disciplina è incompatibile con quella di consigliere nazionale forense, di consigliere dell’ordine, di componente di uno degli organi della Cassa nazionale di previdenza ed assistenza forense e di componente del Collegio giudicante. Si applica, inoltre, ogni altra causa di incompatibilità prevista dalla presente legge per la carica di consigliere dell’ordine. Il componente del Consiglio istruttore di disciplina cessato dalla carica è ineleggibile alle cariche di cui al primo periodo per i tre anni immediatamente successivi alla cessazione. Nei tre anni si computa l’anno solare in corso all’atto della cessazione dalla carica di consigliere istruttore. 6. La riunione di insediamento del Consiglio istruttore di disciplina viene convocata per la prima volta dal pesidente del consiglio dell’ordine nel cui circondario ha sede la corte d ’appello entro trenta giorni dalla ricezione dell’ultima comunicazione da parte dei consigli dell’ordine circondariali all’esito delle elezioni. Nella stessa riunione, presieduta dal componente di maggiore anzianità di iscrizione, il Consiglio istruttore caso di parità di voti risulta eletto il più anziano per iscrizione all'albo. 5. La carica di componente del Consiglio istruttore di disciplina è incompatibile con quella di consigliere nazionale forense, di consigliere dell'ordine, di componente di uno degli organi della Cassa nazionale di previdenza ed assistenza forense e di componente del Collegio giudicante. Si applica, inoltre, ogni altra causa di incompatibilità prevista dalla presente legge per la carica di consigliere dell'ordine. Il componente del Consiglio istruttore di disciplina cessato dalla carica è ineleggibile alle cariche di cui al primo periodo per i tre anni immediatamente successivi alla cessazione. Nei tre anni si computa l'anno solare in corso all'atto della cessazione dalla carica di consigliere istruttore. 6. La riunione di insediamento del Consiglio istruttore di disciplina viene convocata per la prima volta dal presidente del consiglio dell'ordine nel cui circondario ha sede la corte d'appello entro trenta giorni dalla ricezione dell'ultima comunicazione da parte dei consigli dell'ordine circondariali all'esito delle elezioni. Nella stessa riunione, presieduta dal componente di maggiore I dossier dell’Ufficio studi del Consiglio nazionale forense – n. 4/2012 295 CONSIGLIO NAZIONALE FORENSE PRESSO IL MINISTERO DELLA GIUSTIZIA Ufficio studi di Disciplina elegge tra i propri componenti il Presidente. 7. I collegi del Consiglio Istruttore di Disciplina siedono presso la sede del Consiglio dell’Ordine distrettuale, sono composti da tre membri effettivi e da un supplente, vengono costituiti mediante criteri predeterminati, disciplinati con regolamento del CNF e sono presieduti dal componente più anziano per iscrizione all’albo. 8. I Consigli dell’Ordine costituiti in Collegio Giudicante sono composti per ogni procedimento da sette membri effettivi e da tre supplenti: il Presidente del Consiglio dell’Ordine competente ai sensi dell’art. 51, c. 2 o altro consigliere da lui delegato per l’ipotesi di sua impossibilità o incompatibilità a partecipare, due membri effettivi designati dal Consiglio dell’Ordine competente e quattro membri effettivi indicati tra i componenti degli altri Consigli dell’Ordine del distretto. Il Consiglio dell’Ordine competente indica un componente supplente, gli altri Consigli dell’Ordine del distretto designano due consiglieri supplenti. I Collegi vengono costituiti mediante criteri predeterminati, disciplinati con regolamento del CNF e non potranno mutare la loro composizione dopo di disciplina elegge tra i propri componenti il presidente. 7. Il Consiglio istruttore di disciplina siede presso la sede del consiglio dell’ordine distrettuale, è composto da tre membri effettivi e da un supplente, viene costituito mediante criteri predeterminati, disciplinati con regolamento del CNF ed è presieduto dal componente più anziano per iscrizione all’albo. 8. Il Collegio giudicante è composto per ogni procedimento da sette membri effettivi e da tre supplenti: il presidente del consiglio dell’ordine competente ai sensi dell’articolo 51, comma 1, o altro consigliere da lui delegato per l’ipotesi di sua impossibilità o incompatibilità a partecipare, due membri effettivi designati dal consiglio dell’ordine competente e quattro membri effettivi indicati tra i componenti degli altri consigli dell’ordine del distretto. Il consiglio dell’ordine competente indica un componente supplente, gli altri consigli dell’ordine del distretto designano due consiglieri supplenti. Il Collegio viene costituito mediante criteri predeterminati, disciplinati con regolamento del CNF e non può mutare la sua composizione dopo l’inizio del dibattimento. anzianità di iscrizione, il Consiglio istruttore di disciplina elegge tra i propri componenti il presidente. 7. Il Consiglio istruttore di disciplina siede presso la sede del consiglio dell'ordine distrettuale, è composto da tre membri effettivi e da un supplente, viene costituito mediante criteri predeterminati, disciplinati con regolamento del CNF, ed è presieduto dal componente più anziano per iscrizione all'albo. 8. Il Collegio giudicante è composto per ogni procedimento da sette membri effettivi e da tre supplenti: il presidente del consiglio dell'ordine competente ai sensi dell'articolo 50, comma 1, o altro consigliere da lui delegato per l'ipotesi di sua impossibilità o incompatibilità a partecipare, due membri effettivi designati dal consiglio dell'ordine competente e quattro membri effettivi indicati tra i componenti degli altri consigli dell'ordine del distretto. Il consiglio dell'ordine competente indica un componente supplente, gli altri consigli dell'ordine del distretto designano due consiglieri supplenti. Il Collegio viene costituito mediante criteri predeterminati, disciplinati con regolamento del CNF, e non può mutare la sua I dossier dell’Ufficio studi del Consiglio nazionale forense – n. 4/2012 296 CONSIGLIO NAZIONALE FORENSE PRESSO IL MINISTERO DELLA GIUSTIZIA Ufficio studi l’inizio del dibattimento. Il regolamento disciplinerà anche la formazione dei collegi giudicanti per i casi in cui, per motivi di incompatibilità o altro, ne sia impossibile la costituzione secondo i criteri sopra indicati. 9. Il Consiglio dell’Ordine costituito in Collegio Giudicante è presieduto dal Presidente del Consiglio dell’Ordine circondariale competente o dal suo delegato ai sensi dell’art. 50, n.8. 10. Fermo quanto previsto dall’articolo 51, comma 3 per i componenti del Consiglio dell’Ordine costituito in Collegio Giudicante, nell’ipotesi in cui il procedimento riguardi un Consigliere di un ordine circondariale, al Collegio Giudicante non possono partecipare altri consiglieri dello stesso ordine ed il dibattimento dovrà tenersi presso la sede del Consiglio dell’Ordine distrettuale; se il procedimento riguarda un componente del Consiglio dell’Ordine distrettuale l’istruttoria e il giudizio si terranno presso la sede distrettuale determinata dall’Art. 11 del Codice di Procedura Penale. 11. I componenti dei Consigli dell’Ordine Il regolamento disciplina anche la formazione del Collegio giudicante per i casi in cui, per motivi di incompatibilità o altro, ne sia impossibile la costituzione secondo i criteri sopra indicati. 9. Il Collegio giudicante è presieduto dal presidente del consiglio dell’ordine circondariale competente o dal suo delegato ai sensi del comma 8. 10. Fermo quanto previsto dall’articolo 51, comma 2, per i componenti del Consiglio istruttore di disciplina, nell’ipotesi in cui il procedimento riguardi un consigliere di un ordine circondariale, quale persona indagata, incolpata, offesa o danneggiata, al Collegio giudicante non possono partecipare altri consiglieri dello stesso ordine e il dibattimento deve tenersi presso la sede del consiglio dell’ordine distrettuale. Se il procedimento riguardi un componente del consiglio dell’ordine distrettuale, quale persona indagata, incolpata, offesa o danneggiata, l’istruttoria e il giudizio si tengono presso la sede distrettuale determinata ai sensi dell’articolo 11 del codice di procedura penale. 11. I componenti del Collegio giudicante composizione dopo l'inizio del dibattimento. Il regolamento disciplina anche la formazione del Collegio giudicante per i casi in cui, per motivi di incompatibilità o altro, ne sia impossibile la costituzione secondo i criteri sopra indicati. 9. Il Collegio giudicante è presieduto dal presidente del consiglio dell'ordine circondariale competente o dal suo delegato ai sensi del comma 8. 10. Fermo quanto previsto dall'articolo 50, comma 2, per i componenti del Consiglio istruttore di disciplina, nell'ipotesi in cui il procedimento riguardi un consigliere di un ordine circondariale, quale persona indagata, incolpata, offesa o danneggiata, al Collegio giudicante non possono partecipare altri consiglieri dello stesso ordine e il dibattimento deve tenersi presso la sede del consiglio dell'ordine distrettuale. Se il procedimento riguardi un componente del consiglio dell'ordine distrettuale, quale persona indagata, incolpata, offesa o danneggiata, l'istruttoria e il giudizio si tengono presso la sede distrettuale determinata ai sensi dell'articolo 11 del codice di procedura penale. I dossier dell’Ufficio studi del Consiglio nazionale forense – n. 4/2012 297 CONSIGLIO NAZIONALE FORENSE PRESSO IL MINISTERO DELLA GIUSTIZIA Ufficio studi costituiti in Collegio Giudicante possono essere ricusati per gli stessi motivi, in quanto applicabili, previsti dal codice di procedura civile e devono astenersi quando vi sia un motivo di ricusazione da essi conosciuto, anche se non contestato. 12. Per la validità delle riunioni dei collegi dei Consigli Istruttori di Disciplina e dei Consigli dell’Ordine costituiti in Collegio Giudicante è necessaria la presenza di tutti i componenti. 13. I costi del Consiglio Istruttore di Disciplina e del Collegio Giudicante sono sostenuti dai consigli dell’ordine circondariali del distretto in proporzione al numero degli iscritti all’albo ordinario. 14. Il Consiglio Nazionale Forense disciplina con regolamento il funzionamento, l’organizzazione e i relativi criteri di ripartizione delle spese tra gli Ordini del Distretto dei Consigli Istruttori di disciplina e del Consiglio dell’Ordine costituito in Collegio Giudicante. Il regolamento potrà determinare altresì i criteri di formazione delle tabelle periodiche per la composizione dei Consigli Istruttori di disciplina e dei Consigli dell’Ordine costituiti in Collegi Giudicanti che dovranno essere trasmesse al Consiglio possono essere ricusati per gli stessi motivi, in quanto applicabili, previsti dal codice di procedura penale e devono astenersi quando vi sia un motivo di ricusazione da essi conosciuto, anche se non contestato. 12. Per la validità delle riunioni del Consiglio istruttore di disciplina e del Collegio giudicante è necessaria la presenza di tutti i componenti. 13. I costi del Consiglio istruttore di disciplina e del Collegio giudicante sono sostenuti dai consigli dell’ordine circondariali del distretto in proporzione al numero degli iscritti all’albo ordinario. 14. Il CNF disciplina con regolamento il funzionamento, l’organizzazione e i relativi criteri di ripartizione delle spese tra gli ordini del distretto del Consiglio istruttore di disciplina e del Collegio giudicante. 15. Rimangono regolati dalla previgente disciplina i procedimenti disciplinari per i quali alla data di entrata in vigore della presente legge sia già stato notificato il capo di incolpazione. In caso contrario gli atti sono trasmessi al Consiglio istruttore di disciplina competente. 11. I componenti del Collegio giudicante possono essere ricusati per gli stessi motivi, in quanto applicabili, previsti dal codice di procedura civile e devono astenersi quando vi sia un motivo di ricusazione da essi conosciuto, anche se non contestato. 12. Per la validità delle riunioni del Consiglio istruttore di disciplina e del Collegio giudicante è necessaria la presenza di tutti i componenti. 13. I costi del Consiglio istruttore di disciplina e del Collegio giudicante sono sostenuti dai consigli dell'ordine circondariali del distretto in proporzione al numero degli iscritti all'albo ordinario. 14. Il CNF disciplina con regolamento il funzionamento, l'organizzazione e i relativi criteri di ripartizione delle spese tra gli ordini del distretto del Consiglio istruttore di disciplina e del Collegio giudicante. 15. Rimangono regolati dalla previgente disciplina i procedimenti disciplinari per i quali alla data di entrata in vigore della presente legge sia già stato notificato il capo di incolpazione. In caso contrario gli atti sono trasmessi al Consiglio istruttore di disciplina I dossier dell’Ufficio studi del Consiglio nazionale forense – n. 4/2012 298 CONSIGLIO NAZIONALE FORENSE PRESSO IL MINISTERO DELLA GIUSTIZIA Ufficio studi Nazionale Forense per l’approvazione. 15. Rimangono regolati dalla precedente disciplina i procedimenti disciplinari per i quali alla data di entrata in vigore della presente legge sia già stato notificato il capo di incolpazione, altrimenti gli atti sono trasmessi al Consiglio Istruttore di Disciplina degli ordini. Art. 51. (Competenza) 1. La competenza territoriale del Consiglio Istruttore di Disciplina e del Consiglio dell’Ordine costituito in Collegio Giudicante è determinata dal luogo in cui si trova l’ordine presso il cui albo, elenchi speciali o registro è iscritto l’avvocato o il praticante avvocato, ovvero dal luogo ove l’iscritto ad altro albo, elenco o registro abbia commesso il fatto. 2. Nell’ipotesi in cui l’indagato o l’incolpato sia uno dei componenti del Consiglio Istruttore di Disciplina ed in ogni altro caso di incompatibilità, la competenza a provvedere è determinata ai sensi dell’articolo 11 del codice di procedura penale. competente. Art. 51. (Competenza) 1. La competenza territoriale del Consiglio istruttore di disciplina e del Collegio giudicante è determinata dal luogo in cui si trova l’ordine presso il cui albo, elenchi speciali o registro è iscritto l’avvocato o il praticante avvocato, ovvero dal luogo ove l’iscritto ad altro albo, elenco o registro abbia commesso il fatto. La competenza è determinata, volta per volta, dalla prevenzione. 2. Nell’ipotesi in cui l’indagato, l’incolpato, la persona offesa o danneggiata sia uno dei componenti del Consiglio istruttore di disciplina ed in ogni altro caso di incompatibilità, la competenza a provvedere è determinata ai sensi dell’articolo 11 del codice di procedura penale. Art. 50. (Competenza). 1. La competenza territoriale del Consiglio istruttore di disciplina e del Collegio giudicante è determinata dal luogo in cui si trova l'ordine presso il cui albo, elenchi speciali o registro è iscritto l'avvocato o il praticante avvocato, ovvero dal luogo ove l'iscritto ad altro albo, elenco o registro abbia commesso il fatto. La competenza è determinata, volta per volta, dalla prevenzione. 2. Nell'ipotesi in cui l'indagato, l'incolpato, la persona offesa o danneggiata sia uno dei componenti del Consiglio istruttore di disciplina o del Collegio giudicante, nonché in ogni altro caso di incompatibilità, la competenza a provvedere è determinata ai I dossier dell’Ufficio studi del Consiglio nazionale forense – n. 4/2012 299 CONSIGLIO NAZIONALE FORENSE PRESSO IL MINISTERO DELLA GIUSTIZIA Ufficio studi sensi dell'articolo 11 del codice di procedura penale. Art. 52. (Azione disciplinare) 1. L’azione disciplinare è obbligatoria ed è esercitata dal Consiglio Istruttore di Disciplina d’ufficio o a seguito di comunicazione di fatti suscettibili di rilievo disciplinare da parte del Consiglio dell’Ordine o da parte di altri. Nel caso in cui la segnalazione non provenga dal Consiglio dell’Ordine, il Consiglio Istruttore di Disciplina ne da immediata notizia al Consiglio dell’Ordine competente trasmettendogli gli atti per conoscenza. 2. Al fine di cui al punto 1: a) il Consiglio dell’Ordine circondariale che abbia ricevuto notizia di fatti suscettibili di rilievo disciplinare ovvero l’abbia acquisita d’ufficio, la trasmette entro 15 giorni al Consiglio Istruttore di Disciplina; b) l’autorità giudiziaria è tenuta a dare immediata notizia al Consiglio dell’Ordine circondariale competente quando nei confronti di un iscritto all’albo, agli elenchi speciali o al registro è esercitata l’azione penale, è disposta l’applicazione di misure cautelari o di sicurezza, sono effettuati Art. 52. (Azione disciplinare) 1. L’azione disciplinare è obbligatoria ed è esercitata dal Consiglio istruttore di disciplina ogni volta che venga a conoscenza di fatti suscettibili di rilievo disciplinare. Nel caso in cui la relativa segnalazione non provenga dal consiglio dell’ordine, il Consiglio istruttore di disciplina ne dà immediata notizia al consiglio dell’ordine competente trasmettendogli gli atti per conoscenza. 2. Al fine di cui al comma 1: a) il consiglio dell’ordine circondariale che abbia ricevuto notizia di fatti suscettibili di rilievo disciplinare ovvero l’abbia acquisita d’ufficio, la trasmette entro quindici giorni al Consiglio istruttore di disciplina; b) l’autorità giudiziaria è tenuta a dare immediata notizia al consiglio dell’ordine circondariale competente quando nei confronti di un iscritto all’albo, agli elenchi speciali o al registro è esercitata l’azione penale, ovvero è disposta l’applicazione di misure cautelari o di sicurezza, ovvero sono Art. 51. (Azione disciplinare). 1. L'azione disciplinare è obbligatoria ed è esercitata dal Consiglio istruttore di disciplina ogni volta che venga a conoscenza di fatti suscettibili di rilievo disciplinare. Nel caso in cui la relativa segnalazione non provenga dal consiglio dell'ordine, il Consiglio istruttore di disciplina ne dà immediata notizia al consiglio dell'ordine competente trasmettendogli gli atti per conoscenza. 2. Al fine di cui al comma 1: a) il consiglio dell'ordine circondariale che abbia ricevuto notizia di fatti suscettibili di rilievo disciplinare, ovvero l'abbia acquisita d'ufficio, la trasmette entro quindici giorni al Consiglio istruttore di disciplina; b) l'autorità giudiziaria è tenuta a dare immediata notizia al consiglio dell'ordine circondariale competente quando nei confronti di un iscritto all'albo, agli elenchi speciali o al registro è esercitata l'azione penale, ovvero è disposta l'applicazione I dossier dell’Ufficio studi del Consiglio nazionale forense – n. 4/2012 300 CONSIGLIO NAZIONALE FORENSE PRESSO IL MINISTERO DELLA GIUSTIZIA Ufficio studi perquisizioni o sequestri ovvero sono emesse sentenze che definiscono il grado di giudizio nonché degli sviluppi processuali successivi. Il Consiglio dell’Ordine circondariale trasmette al Consiglio Istruttore di Disciplina la notizia nel termine di cui alla precedente lettera a). 3. Se l’esponente è un avvocato e l’esposto riguardi violazioni del rapporto fra colleghi, o dei rapporti con il Consiglio dell’Ordine, o dei rapporti con i praticanti, come disciplinati dal codice deontologico forense, fatta salva l’immediata trasmissione degli atti secondo il disposto di cui al precedente punto 2, lettera a), il Consiglio dell’Ordine circondariale che abbia ricevuto la segnalazione tenta la conciliazione tra i colleghi e ne comunica l’esito al Consiglio Istruttore di Disciplina. effettuati perquisizioni o sequestri ovvero sono emesse sentenze che definiscono il grado di giudizio nonché in merito agli sviluppi processuali successivi. Il consiglio dell’ordine circondariale trasmette al Consiglio istruttore di disciplina la notizia nel termine di cui alla lettera a). 3. Se l’esponente è un avvocato e l’esposto riguardi violazioni del rapporto fra colleghi, o dei rapporti con il consiglio dell’ordine, o dei rapporti con i praticanti, come disciplinati dal codice deontologico forense, fatta salva l’immediata trasmissione degli atti secondo il disposto di cui al comma 2, lettera a), il consiglio dell’ordine circondariale che abbia ricevuto la segnalazione tenta la conciliazione tra i colleghi e ne comunica l’esito al Consiglio istruttore di disciplina. 4. L’illecito disciplinare non è configurabile quando il fatto è di scarsa rilevanza. Art. 53. (Prescrizione dell’azione disciplinare) 1. L’azione disciplinare si prescrive nel termine di cinque anni dal fatto. 2. Nel caso di condanna penale per reato non colposo, il termine di prescrizione per la riapertura del procedimento disciplinare ai Art. 53. (Prescrizione dell’azione disciplinare) 1. L’azione disciplinare si prescrive nel termine di cinque anni dal fatto. 2. Nel caso di condanna penale per reato non colposo, il termine di prescrizione per la riapertura del procedimento disciplinare ai di misure cautelari o di sicurezza, ovvero sono effettuati perquisizioni o sequestri ovvero sono emesse sentenze che definiscono il grado di giudizio nonché in merito agli sviluppi processuali successivi. Il consiglio dell'ordine circondariale trasmette al Consiglio istruttore di disciplina la notizia nel termine di cui alla lettera a). 3. Se l'esponente è un avvocato e l'esposto riguardi violazioni del rapporto fra colleghi, o dei rapporti con il consiglio dell'ordine, o dei rapporti con i praticanti, come disciplinati dal codice deontologico forense, fatta salva l'immediata trasmissione degli atti secondo il disposto di cui al comma 2, lettera a), il consiglio dell'ordine circondariale che abbia ricevuto la segnalazione tenta la conciliazione tra i colleghi e ne comunica l'esito al Consiglio istruttore di disciplina. 4. L'illecito disciplinare non è configurabile quando il fatto è di scarsa rilevanza. Art. 52. (Prescrizione dell'azione disciplinare). 1. L'azione disciplinare si prescrive nel termine di cinque anni dal fatto. 2. Nel caso di condanna penale per reato non colposo, il termine di prescrizione per la I dossier dell’Ufficio studi del Consiglio nazionale forense – n. 4/2012 301 CONSIGLIO NAZIONALE FORENSE PRESSO IL MINISTERO DELLA GIUSTIZIA Ufficio studi sensi dell’articolo 59 è di due anni dal passaggio in giudicato della sentenza penale di condanna. 3. Il termine della prescrizione è interrotto: a) dalla comunicazione di apertura del procedimento disciplinare; b) dalla comunicazione all’iscritto del capo di incolpazione; c) dalla delibera di convocazione dell’incolpato; d) dalla notifica della decisione del Consiglio dell’Ordine costituito in Collegio Giudicante emessa all’esito del dibattimento; e) dalla notifica all’iscritto della sentenza pronunciata dal ai sensi dell’articolo 57; 4. Dalla data di comunicazione o notifica dell’atto interruttivo della prescrizione di cui al comma 3 decorre un nuovo termine della durata di cinque anni; in caso di pluralità di atti interruttivi la prescrizione decorre dall’ultimo di essi, ma in nessun caso il termine di prescrizione di cui al comma 1 può essere prolungato di oltre la metà. Art. 54. (Istruttoria disciplinare) sensi dell’articolo 59 è di due anni dal passaggio in giudicato della sentenza penale di condanna. 3. Il termine della prescrizione è interrotto: a) dalla comunicazione di apertura del procedimento disciplinare; b) dalla comunicazione all’iscritto del capo di incolpazione; c) dalla notificazione della delibera di convocazione dell’incolpato; d) dalla notificazione della decisione del consiglio dell’ordine costituito in Collegio giudicante emessa all’esito del dibattimento; e) dalla notificazione all’iscritto della sentenza pronunciata ai sensi dell’articolo 57; 4. Dalla data di comunicazione o notificazione dell’atto interruttivo della prescrizione di cui al comma 3 decorre un nuovo termine della durata di cinque anni. In caso di pluralità di atti interruttivi, la prescrizione decorre dall’ultimo di essi, ma in nessun caso il termine di prescrizione di cui al comma 1 può essere prolungato di oltre la metà. riapertura del procedimento disciplinare ai sensi dell'articolo 58 è di due anni dal passaggio in giudicato della sentenza penale di condanna. 3. Il termine della prescrizione è interrotto: a) dalla comunicazione di apertura del procedimento disciplinare; b) dalla comunicazione all'iscritto del capo di incolpazione; c) dalla notificazione della delibera di convocazione dell'incolpato; d) dalla notificazione della decisione del consiglio dell'ordine costituito in Collegio giudicante emessa all'esito del dibattimento; e) dalla notificazione all'iscritto della sentenza pronunciata ai sensi dell'articolo 56. 4. Dalla data di comunicazione o notificazione dell'atto interruttivo della prescrizione di cui al comma 3 decorre un nuovo termine della durata di cinque anni. In caso di pluralità di atti interruttivi, la prescrizione decorre dall'ultimo di essi, ma in nessun caso il termine di prescrizione di cui al comma 1 può essere prolungato di oltre la metà. Art. 54. (Istruttoria disciplinare) I dossier dell’Ufficio studi del Consiglio nazionale forense – n. 4/2012 302 Art. 53. CONSIGLIO NAZIONALE FORENSE PRESSO IL MINISTERO DELLA GIUSTIZIA Ufficio studi 1. Ricevuti gli atti, il Presidente del Consiglio Istruttore di Disciplina provvede senza ritardo ad iscrivere in apposito registro la notizia in relazione alla quale può aprirsi un procedimento disciplinare, indicando il nome dell’iscritto a cui la stessa si riferisce e assegna il procedimento al collegio competente per la trattazione dell’istruttoria. Del collegio non può far parte un iscritto allo stesso Albo dell’indagato. 2. Il Presidente del collegio istruttorio designa per la trattazione se stesso o altro componente del collegio stesso. L’istruttore designato diventa responsabile della fase istruttoria a lui affidata e comunica senza ritardo all’iscritto l’avvio di detta fase, a mezzo di raccomandata con avviso di ricevimento, fornendogli ogni elemento utile ed invitandolo a formulare per iscritto le proprie osservazioni entro venti giorni dal ricevimento della comunicazione. L’interessato può chiedere di essere ascoltato personalmente dall’istruttore ed ha la facoltà di farsi assistere da un difensore. Il collegio istruttorio provvede ad ogni accertamento di natura istruttoria nel termine di sei mesi dall’iscrizione della notizia di illecito disciplinare nel registro di cui al comma 1. Nel termine 1. Ricevuti gli atti, il presidente del Consiglio istruttore di disciplina provvede senza ritardo ad iscrivere in apposito registro la notizia in relazione alla quale può aprirsi un procedimento disciplinare, indicando il nome dell’iscritto a cui la stessa si riferisce, e assegna il procedimento al collegio competente per la trattazione dell’istruttoria. Del collegio non può far parte un iscritto allo stesso albo dell’indagato. 2. Il presidente del collegio istruttorio designa per la trattazione se stesso o altro componente del collegio stesso. L’istruttore designato diventa responsabile della fase istruttoria a lui affidata e comunica senza ritardo all’iscritto l’avvio di detta fase, a mezzo di raccomandata con avviso di ricevimento, fornendogli ogni elemento utile ed invitandolo a formulare per iscritto le proprie osservazioni entro venti giorni dal ricevimento della comunicazione. L’interessato può chiedere di essere ascoltato personalmente dall’istruttore ed ha la facoltà di farsi assistere da un difensore. Il collegio istruttorio provvede ad ogni accertamento di natura istruttoria nel termine di sei mesi dall’iscrizione della notizia di illecito disciplinare nel registro di cui al comma 1. (Istruttoria disciplinare). 1. Ricevuti gli atti, il presidente del Consiglio istruttore di disciplina provvede senza ritardo ad iscrivere in apposito registro la notizia in relazione alla quale può aprirsi un procedimento disciplinare, indicando il nome dell'iscritto a cui la stessa si riferisce, e assegna il procedimento al collegio competente per la trattazione dell'istruttoria. Del collegio non può far parte un iscritto allo stesso albo dell'indagato. 2. Il presidente del collegio istruttorio designa per la trattazione se stesso o altro componente del collegio stesso. L'istruttore designato diventa responsabile della fase istruttoria a lui affidata e comunica senza ritardo all'iscritto l'avvio di detta fase, a mezzo di raccomandata con avviso di ricevimento, fornendogli ogni elemento utile ed invitandolo a formulare per iscritto le proprie osservazioni entro venti giorni dal ricevimento della comunicazione. L'interessato può chiedere di essere ascoltato personalmente dall'istruttore ed ha la facoltà di farsi assistere da un difensore. Il collegio istruttorio provvede ad ogni accertamento di natura istruttoria nel termine di sei mesi dall'iscrizione della notizia di illecito I dossier dell’Ufficio studi del Consiglio nazionale forense – n. 4/2012 303 CONSIGLIO NAZIONALE FORENSE PRESSO IL MINISTERO DELLA GIUSTIZIA Ufficio studi non sono calcolati i periodi di sospensione per qualunque causa e per i rinvii ottenuti dall’interessato. Si tiene conto in ogni caso della sospensione feriale dei termini. 3. Conclusi gli atti di sua competenza, ed nel solo caso di manifesta infondatezza della notizia di illecito disciplinare, l’istruttore propone al collegio di appartenenza richiesta motivata di archiviazione o, in caso contrario, di apertura del procedimento disciplinare; in questa seconda ipotesi, egli formula la proposta del capo di incolpazione e deposita il fascicolo in segreteria. Il collegio istruttorio delibera, con la partecipazione dell’istruttore, l’archiviazione o l’apertura del procedimento. In questo secondo caso, approva il capo di incolpazione. 4. Il provvedimento di archiviazione è comunicato all’iscritto, al Consiglio dell’Ordine presso il quale l’avvocato è iscritto, al pubblico ministero ed all’esponente. 5. Il provvedimento di apertura del procedimento disciplinare e quello di rinvio a giudizio sono impugnabili al Consiglio Nazionale Forense solo insieme alla decisione che contenga l’applicazione di una sanzione. Nel termine non sono calcolati i periodi di sospensione per qualunque causa e per i rinvii ottenuti dall’interessato. Si tiene conto in ogni caso della sospensione feriale dei termini. 3. Conclusi gli atti di sua competenza, nel solo caso di manifesta infondatezza della notizia di illecito disciplinare, l’istruttore propone al collegio di appartenenza richiesta motivata di archiviazione o, in caso contrario, di apertura del procedimento disciplinare. In questa seconda ipotesi, egli formula la proposta del capo di incolpazione e deposita il fascicolo in segreteria. Il collegio istruttorio delibera, con la partecipazione dell’istruttore, l’archiviazione o l’apertura del procedimento. 4. Il provvedimento di archiviazione è comunicato all’iscritto, al consiglio dell’ordine presso il quale l’avvocato è iscritto, al pubblico ministero ed all’esponente. 5. Il provvedimento di apertura del procedimento disciplinare e quello di rinvio a giudizio sono impugnabili al CNF solo insieme alla decisione che contenga l’applicazione di una sanzione. disciplinare nel registro di cui al comma 1. Nel termine non sono calcolati i periodi di sospensione per qualunque causa e per i rinvii ottenuti dall'interessato. Si tiene conto in ogni caso della sospensione feriale dei termini. 3. Conclusi gli atti di sua competenza, nel solo caso di manifesta infondatezza della notizia di illecito disciplinare, l'istruttore propone al collegio di appartenenza richiesta motivata di archiviazione o, in caso contrario, di apertura del procedimento disciplinare. In questa seconda ipotesi, egli formula la proposta del capo di incolpazione e deposita il fascicolo in segreteria. Il collegio istruttorio delibera, con la partecipazione dell'istruttore, l'archiviazione o l'apertura del procedimento. 4. Il provvedimento di archiviazione è comunicato all'iscritto, al consiglio dell'ordine presso il quale l'avvocato è iscritto, al pubblico ministero ed all'esponente. 5. Il provvedimento di apertura del procedimento disciplinare e quello di rinvio a giudizio sono impugnabili al CNF solo insieme alla decisione che contenga l'applicazione di una sanzione. I dossier dell’Ufficio studi del Consiglio nazionale forense – n. 4/2012 304 CONSIGLIO NAZIONALE FORENSE PRESSO IL MINISTERO DELLA GIUSTIZIA Ufficio studi Art. 55. (Dibattimento disciplinare) 1. Qualora il Consiglio Istruttore di Disciplina disponga l’apertura del procedimento disciplinare ne dà comunicazione all’incolpato, al pubblico ministero e al Consiglio dell’Ordine competente. 2. La comunicazione contiene il capo d’incolpazione con l’enunciazione: 1) delle generalità dell’incolpato e del numero cronologico attribuito al procedimento; 2) dell’addebito, con l’indicazione delle norme violate; se gli addebiti sono più di uno gli stessi sono contraddistinti da lettere o numeri; 3) della data della delibera di approvazione del capo d’incolpazione; 4) l’avviso che l’incolpato, nel termine di venti giorni dal ricevimento della stessa, ha diritto di accedere ai documenti contenuti nel fascicolo, prendendone visione ed estraendone copia integrale; ha facoltà di depositare memorie e documenti. 3. Decorso il termine concesso per il compimento degli atti difensivi, il Consiglio Istruttore di Disciplina trasmette gli atti al Art. 55. (Dibattimento disciplinare) 1. Qualora il Consiglio istruttore di disciplina disponga l’apertura del procedimento disciplinare, ne dà comunicazione all’incolpato, al pubblico ministero e al consiglio dell’ordine competente. 2. La comunicazione contiene: a) il capo d’incolpazione con l’enunciazione: 1) delle generalità dell’incolpato e del numero cronologico attribuito al procedimento; 2) dell’addebito, con l’indicazione delle norme violate; se gli addebiti sono più di uno, gli stessi sono contraddistinti da lettere o numeri; 3) della data della delibera di approvazione del capo d’incolpazione; b) l’avviso che l’incolpato, nel termine di venti giorni dal ricevimento della stessa, ha diritto di accedere ai documenti contenuti nel fascicolo, prendendone visione ed estraendone copia integrale, e ha facoltà di depositare memorie e documenti. 3 Decorso il termine concesso per il compimento degli atti difensivi, il Consiglio istruttore di disciplina trasmette gli atti al Art. 54. (Dibattimento disciplinare). 1. Qualora il Consiglio istruttore di disciplina disponga l'apertura del procedimento disciplinare, ne dà comunicazione all'incolpato, al pubblico ministero e al consiglio dell'ordine competente. 2. La comunicazione contiene: a) il capo d'incolpazione con l'enunciazione: 1) delle generalità dell'incolpato e del numero cronologico attribuito al procedimento; 2) dell'addebito, con l'indicazione delle norme violate; se gli addebiti sono più di uno, gli stessi sono contraddistinti da lettere o numeri; 3) della data della delibera di approvazione del capo d'incolpazione; b) l'avviso che l'incolpato, nel termine di venti giorni dal ricevimento della stessa, ha diritto di accedere ai documenti contenuti nel fascicolo, prendendone visione ed estraendone copia integrale, e ha facoltà di depositare memorie e documenti. 3. Decorso il termine concesso per il compimento degli atti difensivi, il Consiglio I dossier dell’Ufficio studi del Consiglio nazionale forense – n. 4/2012 305 CONSIGLIO NAZIONALE FORENSE PRESSO IL MINISTERO DELLA GIUSTIZIA Ufficio studi competente Consiglio dell’Ordine costituito in Collegio Giudicante. 4. Il Presidente del Consiglio dell’Ordine costituito in Collegio Giudicante nomina il consigliere relatore, ne dà comunicazione all’incolpato e al pubblico ministero a mezzo di raccomandata con avviso di ricevimento. Il Consiglio dell’Ordine costituito in Collegio Giudicante può disporre il proscioglimento nelle forme di cui all’articolo 56, comma 1, lettera a), oppure il rinvio a giudizio dell’incolpato. 5. Il Consiglio dell’Ordine costituito in Collegio Giudicante notifica a mezzo dell’ufficiale giudiziario o a mezzo di raccomandata con avviso di ricevimento il proscioglimento al Consiglio Istruttore di Disciplina, al pubblico ministero, all’incolpato e all’esponente. In caso di rinvio a giudizio, la citazione a giudizio è notificata negli stessi modi all’incolpato, nonché al pubblico ministero, il quale ha facoltà di presenziare alla udienza dibattimentale, nel termine di trenta giorni dal ricevimento della comunicazione di cui al comma precedente e almeno venti giorni liberi prima della data di comparizione. La citazione contiene: competente consiglio dell’ordine costituito in Collegio giudicante. 4. Il presidente del consiglio dell’ordine costituito in Collegio giudicante nomina il consigliere relatore, ne dà comunicazione all’incolpato e al pubblico ministero a mezzo di raccomandata con avviso di ricevimento. 5. Il consiglio dell’ordine costituito in Collegio giudicante può disporre il proscioglimento nelle forme di cui all’articolo 56, comma 1, lettera a), oppure il rinvio a giudizio dell’incolpato. 6. Il consiglio dell’ordine costituito in Collegio giudicante notifica a mezzo dell’ufficiale giudiziario o a mezzo di raccomandata con avviso di ricevimento il proscioglimento al Consiglio istruttore di disciplina, al pubblico ministero, all’incolpato e all’autore dell’esposto. In caso di rinvio a giudizio, la citazione a giudizio è notificata negli stessi modi all’incolpato, nonché al pubblico ministero, il quale ha facoltà di presenziare alla udienza dibattimentale, nel termine di trenta giorni dal ricevimento della comunicazione di cui al comma precedente e almeno venti giorni liberi prima della data di comparizione. La citazione contiene: a) le generalità dell’incolpato; istruttore di disciplina trasmette gli atti al competente consiglio dell'ordine costituito in Collegio giudicante. 4. Il presidente del consiglio dell'ordine costituito in Collegio giudicante nomina il consigliere relatore e ne dà comunicazione all'incolpato e al pubblico ministero a mezzo di raccomandata con avviso di ricevimento. 5. Il consiglio dell'ordine costituito in Collegio giudicante può disporre il proscioglimento nelle forme di cui all'articolo 55, comma 1, lettera a), oppure il rinvio a giudizio dell'incolpato. 6. Il consiglio dell'ordine costituito in Collegio giudicante notifica a mezzo dell'ufficiale giudiziario o a mezzo di raccomandata con avviso di ricevimento il proscioglimento al Consiglio istruttore di disciplina, al pubblico ministero, all'incolpato e all'autore dell'esposto. In caso di rinvio a giudizio, la citazione a giudizio è notificata negli stessi modi all'incolpato, nonché al pubblico ministero, il quale ha facoltà di presenziare alla udienza dibattimentale, nel termine di trenta giorni dal ricevimento della comunicazione di cui al comma precedente e almeno venti giorni liberi prima della data di comparizione. La citazione contiene: I dossier dell’Ufficio studi del Consiglio nazionale forense – n. 4/2012 306 CONSIGLIO NAZIONALE FORENSE PRESSO IL MINISTERO DELLA GIUSTIZIA Ufficio studi 1) le generalità dell’incolpato; 2) l’enunciazione in forma chiara e precisa degli addebiti, con le indicazioni delle norme violate; se gli addebiti sono più di uno essi sono contraddistinti da lettere o numeri; 3) l’indicazione del luogo, del giorno e dell’ora della comparizione avanti al collegio giudicante per il dibattimento, con l’avvertimento che l’incolpato potrà essere assistito da un difensore, e che, in caso di mancata comparizione, non dovuta a legittimo impedimento o assoluta impossibilità a comparire, si procederà in sua assenza; 4) l’avviso che l’incolpato ed il pubblico ministero hanno diritto di produrre documenti e di indicare testimoni, con l’enunciazione sommaria delle circostanze sulle quali essi dovranno essere sentiti, nel termine di giorni sette prima della data fissata per il dibattimento; 5) l’elenco dei testimoni che il collegio intende ascoltare; 6) la data e la sottoscrizione del Presidente. 6. Nel corso del dibattimento, che si apre con l’esposizione dei fatti da parte del relatore, l’incolpato ed il pubblico ministero hanno diritto di produrre documenti, b) l’enunciazione in forma chiara e precisa degli addebiti, con l’indicazione delle norme violate; se gli addebiti sono più di uno, essi sono contraddistinti da lettere o numeri; c) l’indicazione del luogo, del giorno e dell’ora della comparizione avanti al collegio giudicante per il dibattimento, con l’avvertimento che l’incolpato potrà essere assistito da un difensore, e che, in caso di mancata comparizione, non dovuta a legittimo impedimento o assoluta impossibilità a comparire, si procederà in sua assenza; d) l’avviso che l’incolpato ed il pubblico ministero hanno diritto di produrre documenti e di indicare testimoni, con l’enunciazione sommaria delle circostanze sulle quali essi dovranno essere sentiti, nel termine di sette giorni prima della data fissata per il dibattimento; e) l’elenco dei testimoni che il collegio intende ascoltare; f) la data e la sottoscrizione del presidente. 7. Nel corso del dibattimento, che si apre con l’esposizione dei fatti da parte del relatore, l’incolpato ed il pubblico ministero hanno diritto di produrre documenti, interrogare o a) le generalità dell'incolpato; b) l'enunciazione in forma chiara e precisa degli addebiti, con l'indicazione delle norme violate; se gli addebiti sono più di uno, essi sono contraddistinti da lettere o numeri; c) l'indicazione del luogo, del giorno e dell'ora della comparizione avanti al Collegio giudicante per il dibattimento, con l'avvertimento che l'incolpato potrà essere assistito da un difensore e che, in caso di mancata comparizione, non dovuta a legittimo impedimento o assoluta impossibilità a comparire, si procederà in sua assenza; d) l'avviso che l'incolpato ed il pubblico ministero hanno diritto di produrre documenti e di indicare testimoni, con l'enunciazione sommaria delle circostanze sulle quali essi dovranno essere sentiti, nel termine di sette giorni prima della data fissata per il dibattimento; e) l'elenco dei testimoni che il Collegio intende ascoltare; f) la data e la sottoscrizione del presidente. 7. Nel corso del dibattimento, che si apre con l'esposizione dei fatti da parte del relatore, l'incolpato ed il pubblico ministero hanno I dossier dell’Ufficio studi del Consiglio nazionale forense – n. 4/2012 307 CONSIGLIO NAZIONALE FORENSE PRESSO IL MINISTERO DELLA GIUSTIZIA Ufficio studi interrogare o far interrogare testimoni, di rendere dichiarazioni. L’incolpato, ove lo chieda o vi acconsenta, è sottoposto all’esame del collegio. L’incolpato ha la parola per ultimo. 7. Il Consiglio dell’Ordine costituito in Collegio Giudicante acquisisce i documenti prodotti dall’incolpato e dal pubblico ministero; provvede all’esame dei testimoni e, subito dopo, all’esame dell’incolpato che ne abbia fatto richiesta o vi abbia acconsentito; procede d’ufficio, o su istanza di parte, all’ammissione e all’acquisizione di ogni eventuale ulteriore prova necessaria od utile per l’accertamento dei fatti. 8. Le dichiarazioni e i documenti provenienti dall’incolpato e dal pubblico ministero, gli atti formati ed i documenti acquisiti nel corso della fase istruttoria e del dibattimento sono utilizzabili per la decisione, così gli esposti e le segnalazioni inerenti la notizia di illecito disciplinare ed i verbali di dichiarazioni testimoniali redatti nel corso dell’istruttoria. 9. Terminato il dibattimento, il Presidente ne dichiara la chiusura, e dà la parola al pubblico ministero, all’incolpato e al suo difensore, per le loro conclusioni e per la discussione, che si svolge nell’ordine che far interrogare testimoni, di rendere dichiarazioni. L’incolpato, ove lo chieda o vi acconsenta, è sottoposto all’esame del collegio. L’incolpato ha la parola per ultimo. 8. Il consiglio dell’ordine costituito in Collegio giudicante acquisisce i documenti prodotti dall’incolpato e dal pubblico ministero; provvede all’esame dei testimoni e, subito dopo, all’esame dell’incolpato che ne abbia fatto richiesta o vi abbia acconsentito; procede d’ufficio, o su istanza di parte, all’ammissione e all’acquisizione di ogni eventuale ulteriore prova necessaria od utile per l’accertamento dei fatti. 9. Sono utilizzabili per la decisione le dichiarazioni e i documenti provenienti dall’incolpato e dal pubblico ministero, gli atti formati ed i documenti acquisiti nel corso della fase istruttoria e del dibattimento, gli esposti e le segnalazioni inerenti alla notizia di illecito disciplinare ed i verbali di dichiarazioni testimoniali redatti nel corso dell’istruttoria. 10. Terminato il dibattimento, il presidente ne dichiara la chiusura e dà la parola al pubblico ministero, all’incolpato e al suo difensore, per le loro conclusioni e per la discussione, che si svolge nell’ordine che diritto di produrre documenti, di interrogare o far interrogare testimoni, di rendere dichiarazioni. L'incolpato, ove lo chieda o vi acconsenta, è sottoposto all'esame del Collegio. L'incolpato ha la parola per ultimo. 8. Il consiglio dell'ordine costituito in Collegio giudicante acquisisce i documenti prodotti dall'incolpato e dal pubblico ministero; provvede all'esame dei testimoni e, subito dopo, all'esame dell'incolpato che ne abbia fatto richiesta o vi abbia acconsentito; procede d'ufficio, o su istanza di parte, all'ammissione e all'acquisizione di ogni eventuale ulteriore prova necessaria od utile per l'accertamento dei fatti. 9. Sono utilizzabili per la decisione le dichiarazioni e i documenti provenienti dall'incolpato e dal pubblico ministero, gli atti formati ed i documenti acquisiti nel corso della fase istruttoria e del dibattimento, gli esposti e le segnalazioni inerenti alla notizia di illecito disciplinare ed i verbali di dichiarazioni testimoniali redatti nel corso dell'istruttoria. 10. Terminato il dibattimento, il presidente ne dichiara la chiusura e dà la parola al pubblico ministero, all'incolpato e al suo difensore, per le loro conclusioni e per la I dossier dell’Ufficio studi del Consiglio nazionale forense – n. 4/2012 308 CONSIGLIO NAZIONALE FORENSE PRESSO IL MINISTERO DELLA GIUSTIZIA Ufficio studi precede; l’incolpato e il suo difensore hanno in ogni caso la parola per ultimi. 10. Conclusa la discussione, il collegio delibera il provvedimento a maggioranza. 11. Viene data immediata lettura alle parti del dispositivo con l’indicazione del termine per l’impugnazione. precede. L’incolpato e il suo difensore hanno in ogni caso la parola per ultimi. 11. Conclusa la discussione, il collegio delibera il provvedimento a maggioranza. 12. Viene data immediata lettura alle parti del dispositivo con l’indicazione del termine per l’impugnazione. 12. La motivazione del provvedimento è predisposta dal relatore o da altro consigliere se il Presidente lo ritenga opportuno. Il provvedimento è sottoscritto dal Presidente del collegio e dal relatore e depositato nella segreteria del Consiglio dell’Ordine entro il termine di sessanta giorni dalla lettura del dispositivo. Copia integrale del provvedimento è notificato all’incolpato, al pubblico ministero, al Procuratore generale della Repubblica presso la Corte d’appello del distretto, al Consiglio Istruttore di Disciplina, nonché all’autore dell’esposto nel solo caso di proscioglimento. Nel caso di decisioni complesse, il termine per il deposito della motivazione può essere aumentato fino al doppio, con provvedimento del Presidente del Consiglio dell’Ordine costituito in Collegio Giudicante allegato al dispositivo della decisione. 13. La motivazione del provvedimento è predisposta dal relatore o da altro consigliere se il presidente lo ritenga opportuno. Il provvedimento è sottoscritto dal presidente del collegio e dal relatore e depositato nella segreteria del consiglio dell’ordine entro il termine di sessanta giorni dalla lettura del dispositivo. Copia integrale del provvedimento è notificata all’incolpato, al pubblico ministero, al procuratore generale della Repubblica presso la corte d’appello del distretto, al Consiglio istruttore di disciplina, nonché all’autore dell’esposto nel solo caso di proscioglimento. Nel caso di decisioni complesse, il termine per il deposito della motivazione può essere aumentato fino al doppio, con provvedimento del presidente del consiglio dell’ordine costituito in Collegio giudicante allegato al dispositivo della decisione. discussione, che si svolge nell'ordine che precede. L'incolpato e il suo difensore hanno in ogni caso la parola per ultimi. 11. Conclusa la discussione, il Collegio delibera il provvedimento a maggioranza. 12. Viene data immediata lettura alle parti del dispositivo con l'indicazione del termine per l'impugnazione, che decorre dal deposito della motivazione. 13. La motivazione del provvedimento è predisposta dal relatore o da altro consigliere se il presidente lo ritenga opportuno. Il provvedimento è sottoscritto dal presidente del Collegio e dal relatore e depositato nella segreteria del consiglio dell'ordine entro il termine di sessanta giorni dalla lettura del dispositivo. Copia integrale del provvedimento è notificata all'incolpato, al pubblico ministero, al procuratore generale della Repubblica presso la corte d'appello del distretto, al Consiglio istruttore di disciplina, nonché all'autore dell'esposto nel solo caso di proscioglimento. Nel caso di decisioni complesse, il termine per il deposito della motivazione può essere aumentato fino al doppio, con provvedimento del presidente del consiglio dell'ordine costituito in Collegio giudicante allegato al dispositivo della I dossier dell’Ufficio studi del Consiglio nazionale forense – n. 4/2012 309 CONSIGLIO NAZIONALE FORENSE PRESSO IL MINISTERO DELLA GIUSTIZIA Ufficio studi 13. per quanto non specificatamente disciplinato, si applicano le norme del codice di procedura civile, se compatibili. 14. Il procedimento avanti il Consiglio dell’Ordine costituito in Collegio Giudicante si conclude entro il termine di diciotto mesi dalla sua apertura; nel termine non sono calcolati i periodi di sospensione e quelli per i rinvii ottenuti dall’incolpato o gli eventuali rinvii dovuti all’impossibilità di costituire il collegio giudicante. Si tiene conto in ogni caso della sospensione feriale dei termini. 14. Per quanto non specificatamente disciplinato, si applicano le norme del codice di procedura penale, se compatibili. 15. Il procedimento avanti il consiglio dell’ordine costituito in Collegio giudicante si conclude entro il termine di diciotto mesi dalla sua apertura. Nel termine non sono calcolati i periodi di sospensione e quelli per i rinvii ottenuti dall’incolpato o gli eventuali rinvii dovuti all’impossibilità di costituire il collegio giudicante. Si tiene conto in ogni caso della sospensione feriale dei termini. Art. 56. (Decisione disciplinare e sanzioni) 1. Con la decisione che definisce il dibattimento disciplinare possono essere deliberati: a) il proscioglimento, con la formula «non esservi luogo a provvedimento disciplinare»; il Consiglio dell’Ordine costituito in Collegio Giudicante può pronunciarsi con la medesima formula in ogni stato del procedimento; b) l’irrogazione di una delle seguenti sanzioni disciplinari: avvertimento, censura, sospensione dall’esercizio della professione da un mese a tre anni, radiazione. 2. L’avvertimento può essere deliberato Art. 56. (Decisione disciplinare e sanzioni) 1. Con la decisione che definisce il dibattimento disciplinare possono essere deliberati: a) il proscioglimento, con la formula: «non esservi luogo a provvedimento disciplinare». Il consiglio dell’ordine costituito in Collegio giudicante può pronunciarsi con la medesima formula in ogni stato del procedimento; b) l’irrogazione di una delle seguenti sanzioni disciplinari: avvertimento, censura, sospensione dall’esercizio della professione da un mese a tre anni, radiazione. 2. L’avvertimento consiste nell’informare decisione. 14. Per quanto non specificatamente disciplinato, si applicano le norme del codice di procedura civile, se compatibili. 15. Il procedimento avanti il consiglio dell'ordine costituito in Collegio giudicante si conclude entro il termine di diciotto mesi dalla sua apertura. Nel termine non sono calcolati i periodi di sospensione e quelli per i rinvii ottenuti dall'incolpato o gli eventuali rinvii dovuti all'impossibilità di costituire il Collegio giudicante. Si tiene conto in ogni caso della sospensione feriale dei termini. Art. 55. (Decisione disciplinare e sanzioni). 1. Con la decisione che definisce il dibattimento disciplinare possono essere deliberati: a) il proscioglimento, con la formula: «non esservi luogo a provvedimento disciplinare». Il consiglio dell'ordine costituito in Collegio giudicante può pronunciarsi con la medesima formula in ogni stato del procedimento; b) l'irrogazione di una delle seguenti sanzioni disciplinari: avvertimento, censura, sospensione dall'esercizio della professione da un mese a tre anni, radiazione. I dossier dell’Ufficio studi del Consiglio nazionale forense – n. 4/2012 310 CONSIGLIO NAZIONALE FORENSE PRESSO IL MINISTERO DELLA GIUSTIZIA Ufficio studi quando il fatto contestato non è grave e vi è motivo di ritenere che l’incolpato non commetta altre infrazioni. L’avvertimento consiste nell’informare l’incolpato che la sua condotta non è stata conforme al codice deontologico e alle norme di legge, con invito ad astenersi dal compiere altre infrazioni. 3. La censura consiste nel biasimo formale e si applica quando per la gravità dell’infrazione, il grado di responsabilità, i precedenti dell’incolpato e il suo comportamento successivo al fatto non sia irrogata altra sanzione più grave. 4. La sospensione importa l’esclusione temporanea dall’esercizio della professione o dal tirocinio e si applica per infrazioni consistenti in comportamenti e gradi di responsabilità gravi o quando non sussistono le condizioni per irrogare la sola sanzione della censura. 5. La radiazione consiste nell’esclusione definitiva dall’albo, elenco speciale o registro e impedisce l’iscrizione a qualsiasi albo, elenco speciale o registro tenuti da altro Consiglio dell’Ordine, salvo quanto stabilito nell’articolo 62, comma 7. La radiazione è inflitta per violazioni che rendono incompatibile la permanenza dell’incolpato l’incolpato che la sua condotta non è stata conforme al codice deontologico e alle norme di legge, con invito ad astenersi dal compiere altre infrazioni. 3. La censura consiste nel biasimo formale. 4. La sospensione importa l’esclusione temporanea dall’esercizio della professione o dal tirocinio. 5. La radiazione consiste nell’esclusione definitiva dall’albo, elenco speciale o registro e impedisce l’iscrizione a qualsiasi albo, elenco speciale o registro tenuti da altro consiglio dell’ordine, salvo quanto stabilito nell’articolo 62, comma 7. La radiazione è inflitta per violazioni che rendono incompatibile la permanenza dell’incolpato 2. L'avvertimento consiste nell'informare l'incolpato che la sua condotta non è stata conforme al codice deontologico e alle norme di legge, con invito ad astenersi dal compiere altre infrazioni. 3. La censura consiste nel biasimo formale. 4. La sospensione importa l'esclusione temporanea dall'esercizio della professione o dal tirocinio. 5. La radiazione consiste nell'esclusione definitiva dall'albo, elenco speciale o registro e impedisce l'iscrizione a qualsiasi albo, elenco speciale o registro tenuti da altro consiglio dell'ordine, salvo quanto stabilito nell'articolo 61, comma 7. La radiazione è inflitta per violazioni che rendono I dossier dell’Ufficio studi del Consiglio nazionale forense – n. 4/2012 311 CONSIGLIO NAZIONALE FORENSE PRESSO IL MINISTERO DELLA GIUSTIZIA Ufficio studi nell’albo, elenco speciale o registro. 6. Nella determinazione della sanzione si tiene conto dell’eventuale reiterazione di comportamenti illeciti. nell’albo, elenco speciale o registro. 6. Nella determinazione della sanzione si tiene conto della gravità dell’infrazione, del grado di responsabilità, dei precedenti dell’incolpato, del suo comportamento successivo al fatto e dell’eventuale reiterazione di comportamenti illeciti. Art. 57. (Impugnazioni) 1. Avverso la decisione disciplinare è ammesso ricorso al Consiglio Nazionale Forense da parte dell’incolpato, da parte del procuratore della Repubblica e del procuratore generale presso la Corte d’Appello, rispettivamente del circondario e del distretto ove ha sede il Consiglio dell’Ordine che ha emesso la decisione; e da parte del Consiglio Istruttore di Disciplina nel solo caso di proscioglimento. 2. L’autore dell’esposto ha facoltà di presentare al Procuratore della Repubblica, al Procuratore generale, competenti per territorio e al Presidente del Consiglio Istruttore di Disciplina richiesta motivata di impugnazione della decisione di proscioglimento. 3. Il ricorso si propone con atto scritto, Art. 57. (Impugnazioni) 1. Avverso la decisione disciplinare è ammesso ricorso al CNF da parte dell’incolpato, da parte del procuratore generale presso la corte d’appello del distretto ove ha sede il consiglio dell’ordine che ha emesso la decisione, e da parte del Consiglio istruttore di disciplina nel solo caso di proscioglimento. 2. L’autore dell’esposto ha facoltà di presentare al procuratore generale competente per territorio e al presidente del Consiglio istruttore di disciplina richiesta motivata di impugnazione della decisione di proscioglimento. incompatibile la permanenza dell'incolpato nell'albo, elenco speciale o registro. 6. Nella determinazione della sanzione si tiene conto della gravità dell'infrazione, del grado di responsabilità, dei precedenti dell'incolpato, del suo comportamento successivo al fatto e dell'eventuale reiterazione di comportamenti illeciti. Art. 56. (Impugnazioni). 1. Avverso la decisione disciplinare è ammesso ricorso al CNF da parte dell'incolpato, da parte del procuratore generale presso la corte d'appello del distretto ove ha sede il consiglio dell'ordine che ha emesso la decisione, e da parte del Consiglio istruttore di disciplina nel solo caso di proscioglimento. 2. L'autore dell'esposto ha facoltà di presentare al procuratore generale competente per territorio e al presidente del Consiglio istruttore di disciplina richiesta motivata di impugnazione della decisione di proscioglimento. 3. Il ricorso si propone con atto scritto, I dossier dell’Ufficio studi del Consiglio nazionale forense – n. 4/2012 312 CONSIGLIO NAZIONALE FORENSE PRESSO IL MINISTERO DELLA GIUSTIZIA Ufficio studi depositato presso la segreteria del Consiglio dell’Ordine cui appartiene il collegio giudicante che ha emanato la decisione impugnata nel termine di venti giorni dalla notifica eseguita ai sensi dell’articolo 55, comma 1, lettera m). Si applica, per quanto non specificato nel presente articolo, l’articolo 50 del regio decreto-legge 27 novembre 1933, n. 1578, e successive modificazioni. 4. Nel ricorso, a pena di inammissibilità, sono indicati il provvedimento impugnato e la data del medesimo, ed enunciati i capi o i punti del provvedimento ai quali si riferisce l’impugnazione, i motivi dell’impugnazione con l’indicazione specifica delle ragioni di diritto e degli elementi di fatto che li sorreggono, le conclusioni e le richieste. 5. Il ricorso è notificato al pubblico ministero ed al Procuratore Generale della Corte d’Appello che possono proporre impugnazione incidentale entro venti giorni dalla notifica. Ne è altresì data comunicazione al Consiglio dell’Ordine di appartenenza dell’incolpato, se diverso dal Consiglio dell’Ordine che ha deciso. 6. La proposizione del ricorso sospende l’esecuzione del provvedimento, salvo il depositato presso la segreteria del consiglio dell’ordine presso il quale opera il Collegio giudicante che ha emanato la decisione impugnata, nel termine di venti giorni dalla notifica eseguita ai sensi dell’articolo 55, comma 13. Si applica, in quanto compatibile, l’articolo 50 del regio decreto-legge 27 novembre 1933, n. 1578, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 gennaio 1934, n. 36, e successive modificazioni. 4. Nel ricorso, a pena di inammissibilità, sono indicati il provvedimento impugnato e la data del medesimo, ed enunciati i capi o i punti del provvedimento ai quali si riferisce l’impugnazione, i motivi dell’impugnazione con l’indicazione specifica delle ragioni di diritto e degli elementi di fatto che li sorreggono, le conclusioni e le richieste. 5. La proposizione del ricorso sospende l’esecuzione del provvedimento, salvo il 3. Il ricorso si propone con atto scritto, depositato presso la segreteria del consiglio dell'ordine presso il quale opera il Collegio giudicante che ha emanato la decisione impugnata, nel termine di venti giorni dalla notifica eseguita ai sensi dell'articolo 54, comma 13. Si applica, in quanto compatibile, l'articolo 50 del regio decreto-legge 27 novembre 1933, n. 1578, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 gennaio 1934, n. 36, e successive modificazioni. 4. Nel ricorso, a pena di inammissibilità, sono indicati il provvedimento impugnato e la data del medesimo, ed enunciati i capi o i punti del provvedimento ai quali si riferisce l'impugnazione, i motivi dell'impugnazione con l'indicazione specifica delle ragioni di diritto e degli elementi di fatto che li sorreggono, le conclusioni e le richieste. 5. La proposizione del I dossier dell’Ufficio studi del Consiglio nazionale forense – n. 4/2012 313 ricorso sospende CONSIGLIO NAZIONALE FORENSE PRESSO IL MINISTERO DELLA GIUSTIZIA Ufficio studi provvedimento di sospensione cautelare di cui all’articolo 61. 7. Il giudizio si svolge secondo le norme previste per il procedimento davanti al Consiglio Nazionale Forense di cui al regio decreto 22 gennaio 1934, n. 37; le funzioni requirenti sono svolte dal procuratore generale presso la Corte di cassazione o da un suo sostituto. 8. In ogni caso di impugnazione da parte dell’incolpato, il Consiglio Nazionale Forense può irrogare una sanzione disciplinare più grave di quella comminata dal Consiglio dell’Ordine costituito in Collegio Giudicante. 9. Per quanto non specificato nel presente articolo, per il procedimento davanti al Consiglio Nazionale Forense si applicano gli articoli da 59 a 65 del regio decreto 22 gennaio 1934, n. 37. 10. Avverso la sentenza del Consiglio Nazionale Forense può essere proposto ricorso alle Sezioni Unite civili della Corte di cassazione, dall’incolpato, dal pubblico ministero e dal procuratore generale della corte d’appello al cui distretto appartiene l’incolpato. Il ricorso non ha effetto sospensivo. Si applicano, per quanto non stabilito dal presente articolo, l’articolo 56 provvedimento di sospensione cautelare di cui all’articolo 61. 6. Il giudizio si svolge secondo le norme previste per il procedimento davanti al CNF di cui al regio decreto 22 gennaio 1934, n. 37. Le funzioni requirenti sono svolte dal Procuratore generale presso la Corte di cassazione o da un suo sostituto. 7. Per quanto non specificato nel presente articolo, per il procedimento davanti al CNF si applicano gli articoli da 59 a 65 del regio decreto 22 gennaio 1934, n. 37. 8. Avverso la sentenza del CNF può essere proposto ricorso alle sezioni unite civili della Corte di cassazione, dall’incolpato e dal procuratore generale della corte d’appello al cui distretto appartiene l’incolpato. Il ricorso non ha effetto sospensivo. Si applicano, per quanto non stabilito dal presente articolo, l’articolo 56 del regio decreto-legge 27 novembre 1933, n. 1578, convertito, con l'esecuzione del provvedimento, salvo il provvedimento di sospensione cautelare di cui all'articolo 60. 6. Il giudizio si svolge secondo le norme previste per il procedimento davanti al CNF di cui al regio decreto 22 gennaio 1934, n. 37. Le funzioni requirenti sono svolte dal procuratore generale presso la Corte di cassazione o da un suo sostituto. 7. Per quanto non specificato nel presente articolo, per il procedimento davanti al CNF si applicano gli articoli da 59 a 65 del regio decreto 22 gennaio 1934, n. 37. 8. Avverso la sentenza del CNF può essere proposto ricorso alle sezioni unite civili della Corte di cassazione, dall'incolpato e dal procuratore generale presso la corte d'appello al cui distretto appartiene l'incolpato. Il ricorso non ha effetto sospensivo. Si applicano, per quanto non stabilito dal presente articolo, l'articolo 56 I dossier dell’Ufficio studi del Consiglio nazionale forense – n. 4/2012 314 CONSIGLIO NAZIONALE FORENSE PRESSO IL MINISTERO DELLA GIUSTIZIA Ufficio studi del regio decreto-legge 27 novembre 1933, n. 1578, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 gennaio 1934, n. 36, e successive modificazioni, e gli articoli 66, 67 e 68 del regio decreto 22 gennaio 1934, n. 37. 11. È fatta salva la possibilità del giudizio di revocazione disciplinato ai sensi delle disposizioni del codice di procedura civile. modificazioni, dalla legge 22 gennaio 1934, n. 36, e successive modificazioni, e gli articoli 66, 67 e 68 del regio decreto 22 gennaio 1934, n. 37. 9. È fatta salva la possibilità del giudizio di revocazione disciplinato ai sensi delle disposizioni del codice di procedura civile. Art. 58. (Rapporto fra procedimento disciplinare e processo penale) 1. Il procedimento disciplinare si svolge ed è definito con procedura e con valutazioni autonome rispetto all’eventuale processo penale avente per oggetto i medesimi fatti. 2. Il Consiglio Istruttore di Disciplina e il Consiglio dell’Ordine in sede Giudicante hanno il potere di acquisire atti e documenti appartenenti al processo penale presso l’Autorità Giudiziaria. 3. Se dai fatti oggetto del procedimento disciplinare emergono estremi di un reato procedibile d’ufficio, l’organo procedente ne informa l’autorità giudiziaria. 4. La durata della pena accesso