Dossier n. 4/2012 - Consiglio Nazionale Forense

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Dossier n. 4/2012 - Consiglio Nazionale Forense
CONSIGLIO NAZIONALE FORENSE
PRESSO IL MINISTERO DELLA GIUSTIZIA
Ufficio studi
VII CONGRESSO DI AGGIORNAMENTO GIURIDICO FORENSE
Borgo S. Spirito in Saxia
15-17 marzo 2012
Materiali raccolti per la relazione inaugurale
Roma, 15 marzo 2012
Dossier di documentazione a cura
dell’Ufficio studi del Consiglio nazionale forense
I dossier dell’Ufficio studi del Consiglio nazionale forense
n. 4/2012
CONSIGLIO NAZIONALE FORENSE
PRESSO IL MINISTERO DELLA GIUSTIZIA
Ufficio studi
SOMMARIO *
LE PROFESSIONI FINO AL 2006................................................................................................................................. 1
LA DISCIPLINA COSTITUZIONALE .................................................................................................................................... 1
Art. 24 Costituzione .................................................................................................................................................................1
Art. 33 Costituzione .................................................................................................................................................................1
LA DISCIPLINA DEL CODICE CIVILE ................................................................................................................................. 2
Art. 2229 (Esercizio delle professioni intellettuali) .................................................................................................................2
Art. 2230 (Prestazione d’opera intellettuale) ...........................................................................................................................2
Art. 2231 (Mancanza d’iscrizione) ..........................................................................................................................................2
Art. 2232 (Esecuzione dell’opera) ...........................................................................................................................................2
Art. 2233 (Compenso) .............................................................................................................................................................2
Art. 2234 (Spese e acconti) ......................................................................................................................................................3
Art. 2235 (Divieto di ritenzione) .............................................................................................................................................3
Art. 2236 (Responsabilità del prestatore d’opera) ...................................................................................................................3
Art. 2237 (Recesso) .................................................................................................................................................................3
Art. 2238 (Rinvio) ...................................................................................................................................................................3
LA DISCIPLINA COMUNITARIA E LA GIURISPRUDENZA DELLA CORTE DI GIUSTIZIA ......................................................... 4
Le direttive in materia di libera prestazione dei servizi e diritto di stabilimento ..................................................... 4
Direttiva del Consiglio n. 249 del 22 marzo 1977. ..................................................................................................................4
Legge 9 febbraio 1982, n. 31 (Libera prestazione di servizi da parte degli avvocati cittadini degli Stati membri delle
Comunità europee)...................................................................................................................................................................7
Direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio n. 5 del 16 febbraio 1998, volta a facilitare l'esercizio permanente della
professione di avvocato in uno Stato membro diverso da quello in cui è stata acquistata la qualifica ...................................11
Decreto legislativo 2 febbraio 2001 , n. 96 (Attuazione della direttiva 98/5/CE volta a facilitare l'esercizio permanente della
professione di avvocato in uno Stato membro diverso da quello in cui è stata acquisita la qualifica professionale) .............18
Le direttive in materia di riconoscimento delle qualifiche professionali ................................................................ 30
Direttiva del Consiglio n. 48 del 21 dicembre 1988 , Gazzetta UE 24/01/1989 , n.19 relativa ad un sistema generale di
riconoscimento dei diplomi di istruzione superiore che sanzionano formazioni professionali di una durata minima di tre
anni. [Direttiva abrogata, a decorrere dal 20 ottobre 2007, dall'articolo 62 della Direttiva del Parlamento Europeo e del
Consiglio n. 36 del 07-09-2005, cui è stata data attuazione con il decreto legislativo 9 novembre 2007, n. 206] ................30
Decreto legislativo 27 gennaio 1992, n. 115 – Attuazione della direttiva n. 89/48/CEE relativa ad un sistema generale di
riconoscimento dei diplomi di istruzione superiore che sanzionano formazioni professionali di una durata minima di tre
anni (Decreto abrogato dall'articolo 60 del D.Lgs. 9 novembre 2007, n. 206) .....................................................................37
Decreto del Ministero della Giustizia 28 maggio 2003 , n. 191 – Regolamento di cui all'articolo 9 del decreto legislativo 27
gennaio 1992, n. 115, in materia di prova attitudinale per l'esercizio della professione di avvocato. ....................................44
Direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio del 7 settembre 2005 , n. 36 (05/36/CE) relativa al riconoscimento delle
qualifiche professionali ..........................................................................................................................................................47
Decreto legislativo 9 novembre 2007, n.206 (Attuazione della direttiva 2005/36/CE relativa al riconoscimento delle
qualifiche professionali, nonché della direttiva 2006/100/CE che adegua determinate direttive sulla libera circolazione delle
persone a seguito dell'adesione di Bulgaria e Romania) ........................................................................................................66
La giurisprudenza della Corte di giustizia .............................................................................................................. 87
Corte di giustizia, sentenza 19 febbraio 2002, causa C-35/99 (Arduino) ...............................................................................87
Corte di giustizia, sentenza 19 febbraio 2002, causa C-309/99 (Wouters) .............................................................................93
LA DISCIPLINA DEONTOLOGICA .................................................................................................................................. 110
*
Il presente dossier è stato realizzato da Riccardo Cremonini con il coordinamento di Giuseppe Colavitti.
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Ufficio studi
Il Codice deontologico forense ............................................................................................................................. 110
Codice di deontologia degli avvocati europei ....................................................................................................... 125
PROFESSIONI E CONCORRENZA: LA DELIBERAZIONE ANTITRUST ................................................................................ 133
Autorità garante della concorrenza e del mercato, Indagine conoscitiva IC15 relativa al settore degli ordini e
collegi professionali. Provvedimento n. 5400 del 3 ottobre 1997 ......................................................................... 133
LA SVOLTA DEL 2006 ............................................................................................................................................... 151
IL DECRETO BERSANI E LE MODIFICHE AL CODICE CIVILE E AL CODICE DEONTOLOGICO ............................................ 151
Art. 2 decreto-legge 4 luglio 2006, n. 223, conv. in L. 4 agosto 2006, n. 248 .....................................................................151
Modifiche al Codice civile..................................................................................................................................... 152
Art. 2233 (Compenso) .........................................................................................................................................................152
Circolare CNF 22-C-2006 del 4 settembre 2006. Osservazioni sulla interpretazione e applicazione del d.l. 4
luglio 2006, n. 223 (in G.U. n. 153 del 4 luglio 2006), coordinato con la l. di conversione 4 agosto 2006, n. 248
(in G.U. n. 186 dell’11 agosto 2006 – Suppl. Ord. N. 183) recante: «Disposizioni urgenti per il rilancio
economico e sociale, per il contenimento e la razionalizzazione della spesa pubblica, nonché interventi in materia
di entrate e di contrasto all’evasione fiscale». ...................................................................................................... 153
Modifiche apportate al codice deontologico forense in applicazione del D.L. 4 Luglio 2006, n. 223, convertito con
modificazioni dalla legge 4 Agosto 2006 n. 248 ................................................................................................... 160
PROFESSIONI E CONCORRENZA: LA DELIBERAZIONE ANTITRUST ................................................................................ 168
Autorità garante della concorrenza e del mercato, Indagine conoscitiva IC34 relativa al settore degli ordini
professionali. Provvedimento n. 19435 del 15 gennaio 2009 ............................................................................... 168
Corte costituzionale, sentenza 21 dicembre 2007, n. 443 ..................................................................................... 173
CNF, sentenza 21 dicembre 2009, n. 183 .............................................................................................................. 177
Cassazione civile, sezioni unite, sentenza 18 novembre 2010, n. 23287 ............................................................... 182
LA RIFORMA FORENSE (AC 3900) ............................................................................................................................... 189
LA DISCIPLINA GENERALE DELLE PROFESSIONI ........................................................................................................... 328
Proposte di legge – Riforma delle professioni (AC 3 iniziativa popolare, AC 503 Siliquini, AC 1553 Vietti, AC
1590 Vitali, AC 1934 Froner, AC 2077 Anna Teresa Formisano, AC 2230 Mantini e AC 3131 Buttiglione) ...... 328
Proposta di legge – “Principi fondamentali oncernenti l'ordinamento delle professioni e delega al Governo in
materia di istituzione dell'Ordine dei tecnici e di disciplina delle società tra professionisti” AC 2239 Mantini . 340
LA DISCIPLINA DEI SERVIZI IN AMBITO COMUNITARIO ................................................................................................ 354
Direttiva del Parlamento Europeo e del Consiglio del 12 dicembre 2006, n. 123 (06/123/CE) relativa ai servizi
nel mercato interno ............................................................................................................................................... 354
Decreto legislative 26 marzo 2010 n.59 (Attuazione della direttiva 2006/123/CE relativa ai servizi nel mercato
interno) .................................................................................................................................................................. 377
LA GIURISPRUDENZA COMUNITARIA ........................................................................................................................... 414
Corte di giustizia, sentenza 5 dicembre 2006, cause riunite C-94/04 e C-202/04 (Cipolla e Macrino) ............... 414
Consiglio di Stato, sez. V, ordinanza 31 maggio 2007, n. 2814 (rinvio pregiudiziale alla Corte di giustizia) ..... 423
Corte di giustizia, sez. VII, ordinanza 5 luglio 2008, causa C-386/07.................................................................. 432
LA SVOLTA DEL 2011 ............................................................................................................................................... 437
GUIDO ALPA GIUSTIZIA CIVILE ED ECONOMIA. GLI AVVOCATI ITALIANI PER LA RIPRESA. INTRODUZIONE DEL
PRESIDENTE ALPA AL CONVEGNO TENUTOSI PRESSO LA SALA DELLE COLONNE DI PALAZZO MARINI, ROMA 15 LUGLIO
2011 ........................................................................................................................................................................... 437
INTERVENTO DEL PRESIDENTE DEL CNF, PROF. AVV. GUIDO ALPA AL CONVEGNO “PROFESSIONAL ORDERS, REFORM
AND LIBERALISATION OF PROFESSIONS IN THE EU SINGLE MARKET” ........................................................................ 443
LE MANOVRE RELATIVE ALLA CRISI ECONOMICA........................................................................................................ 445
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Ufficio studi
Provvedimenti su professioni e giustizia da luglio 2011 a marzo 2012. Riepilogo breve e criticità della
delegificazione ...................................................................................................................................................... 445
Riepilogo dei provvedimenti normativi di interesse per la professione forense e la giustizia da luglio 2011 a
febbraio 2012 ........................................................................................................................................................ 450
I PRINCIPI E LA DELEGIFICAZIONE ............................................................................................................................... 455
Articolo 3, comma 5 d.l. 138/2011 ........................................................................................................................ 455
I principi cui adeguare la riforma degli ordinamenti professionali...................................................................... 455
Tabella riepilogativa delle modifiche intervenute sull’articolo 3 ......................................................................... 457
Testo coordinato dell’articolo 3, comma 5 ........................................................................................................... 468
GLI ULTIMI INTERVENTI: TARIFFE, TIROCINIO, ASSICURAZIONE E TRIBUNALE DELLE IMPRESE ................................... 470
Articolo 9, decreto-legge 24 gennaio 2012, n. 1 (Disposizioni sulle professioni regolamentate) ......................... 470
Lettera del Presidente Prof. Avv. Guido Alpa del 2 febbraio 2012 ai Presidenti dei Consigli dell’ordine degli
avvocati: Considerazioni relative all’applicazione dell’articolo 9 del decreto legge 24 gennaio 2012, n. 1 ....... 473
Articolo 2 del decreto-legge 24 gennaio 2012, n. 1 (Tribunale delle imprese) ..................................................... 476
Art. 10 legge 12 novembre 2011, n. 183 (c.d. legge di stabilità 2012) (Riforma degli ordini professionali e società
tra professionisti) .................................................................................................................................................. 482
Legge 23 novembre 1939, n. 1815 (Disciplina giuridica degli studi di assistenza e consulenza) ........................ 485
PROFESSIONI E CONCORRENZA: LA SEGNALAZIONE ANTITRUST ................................................................................. 488
Autorità garante della concorrenza e del mercato, Segnalazione AS 901 del 5 gennaio 2012. Proposte di riforma
concorrenziale ai fini della legge annuale per il mercato e la concorrenza – anno 2012 .................................... 488
ALLEGATI ................................................................................................................................................................... 497
ELENCO DOSSIER PUBBLICATI DALL’UFFICIO STUDI AL 15 MARZO 2012 ................................................................... 497
COMPOSIZIONE UFFICIO STUDI ................................................................................................................................... 499
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LE PROFESSIONI FINO AL 2006
La disciplina costituzionale
Art. 24 Costituzione
Tutti possono agire in giudizio per la tutela dei propri diritti e interessi legittimi.
La difesa è diritto inviolabile in ogni stato e grado del procedimento.
Sono assicurati ai non abbienti con appositi istituti, i mezzi per agire e difendersi davanti ad ogni
giurisdizione.
La legge determina le condizioni e i modi per la riparazione degli errori giudiziari.
Art. 33 Costituzione
L'arte e la scienza sono libere e libero ne è l'insegnamento.
La Repubblica detta le norme generali sull'istruzione ed istituisce scuole statali per tutti gli ordini e
gradi.
Enti e privati hanno il diritto di istituire scuole ed istituti di educazione, senza oneri per lo Stato.
La legge, nel fissare i diritti e gli obblighi delle scuole non statali che chiedono la parità, deve
assicurare ad esse piena libertà e ai loro alunni un trattamento scolastico equipollente a quello degli
alunni di scuole statali.
È prescritto un esame di Stato per l'ammissione ai vari ordini e gradi di scuole o per la conclusione
di essi e per l'abilitazione all'esercizio professionale.
Le istituzioni di alta cultura, università ed accademie, hanno il diritto di darsi ordinamenti autonomi
nei limiti stabiliti dalle leggi dello Stato.
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La disciplina del Codice civile
Libro V, Titolo III, Capo II (Delle professioni intellettuali)
Art. 2229 (Esercizio delle professioni intellettuali)
La legge determina le professioni intellettuali per l'esercizio delle quali è necessaria l'iscrizione in
appositi albi o elenchi.
L'accertamento dei requisiti per l'iscrizione negli albi o negli elenchi, la tenuta dei medesimi e il
potere disciplinare sugli iscritti sono demandati alle associazioni professionali, sotto la vigilanza
dello Stato, salvo che la legge disponga diversamente.
Contro il rifiuto dell'iscrizione o la cancellazione dagli albi o elenchi, e contro i provvedimenti
disciplinari che importano la perdita o la sospensione del diritto all'esercizio della professione è
ammesso ricorso in via giurisdizionale nei modi e nei termini stabiliti dalle leggi speciali.
Art. 2230 (Prestazione d’opera intellettuale)
Il contratto che ha per oggetto una prestazione d'opera intellettuale è regolato dalle norme seguenti
e, in quanto compatibili con queste e con la natura del rapporto, dalle disposizioni del capo
precedente.
Sono salve le disposizioni delle leggi speciali.
Art. 2231 (Mancanza d’iscrizione)
Quando l'esercizio di un'attività professionale è condizionato all'iscrizione in un albo o elenco, la
prestazione eseguita da chi non è iscritto non gli dà azione per il pagamento della retribuzione.
La cancellazione dall'albo o elenco risolve il contratto in corso, salvo il diritto del prestatore d'opera
al rimborso delle spese incontrate e a un compenso adeguato all'utilità del lavoro compiuto.
Art. 2232 (Esecuzione dell’opera)
Il prestatore d'opera deve eseguire personalmente l'incarico assunto. Può tuttavia valersi, sotto la
propria direzione e responsabilità, di sostituti e ausiliari, se la collaborazione di altri è consentita dal
contratto o dagli usi e non è incompatibile con l'oggetto della prestazione.
Art. 2233 (Compenso)
Il compenso, se non è convenuto dalle parti e non può essere determinato secondo le tariffe o gli
usi, è determinato dal giudice, sentito il parere dell'associazione professionale a cui il professionista
appartiene.
In ogni caso la misura del compenso deve essere adeguata all'importanza dell'opera e al decoro della
professione.
Gli avvocati, i procuratori e i patrocinatori non possono, neppure per interposta persona, stipulare
con i loro clienti alcun patto relativo ai beni che formano oggetto delle controversie affidate al loro
patrocinio, sotto pena di nullità e dei danni.
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Art. 2234 (Spese e acconti)
Il cliente, salvo diversa pattuizione, deve anticipare al prestatore d'opera le spese occorrenti al
compimento dell'opera e corrispondere, secondo gli usi, gli acconti sul compenso.
Art. 2235 (Divieto di ritenzione)
Il prestatore d'opera non può ritenere le cose e i documenti ricevuti, se non per il periodo
strettamente necessario alla tutela dei propri diritti secondo le leggi professionali.
Art. 2236 (Responsabilità del prestatore d’opera)
Il prestatore d'opera non può ritenere le cose e i documenti ricevuti, se non per il periodo
strettamente necessario alla tutela dei propri diritti secondo le leggi professionali.
Art. 2237 (Recesso)
Il cliente può recedere dal contratto, rimborsando al prestatore d'opera le spese sostenute e pagando
il compenso per l'opera svolta.
Il prestatore d'opera può recedere dal contratto per giusta causa. In tal caso egli ha diritto al
rimborso delle spese fatte e al compenso per l'opera svolta, da determinarsi con riguardo al risultato
utile che ne sia derivato al cliente.
Il recesso del prestatore d'opera deve essere esercitato in modo da evitare pregiudizio al cliente.
Art. 2238 (Rinvio)
Se l'esercizio della professione costituisce elemento di un'attività organizzata in forma di impresa, si
applicano anche le disposizioni del titolo II.
In ogni caso, se l'esercente una professione intellettuale impiega sostituti o ausiliari, si applicano le
disposizioni delle sezioni II, III e IV del capo I del titolo II.
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La disciplina comunitaria e la giurisprudenza della Corte di giustizia
Le direttive in materia di libera prestazione dei servizi e diritto di stabilimento
Direttiva del Consiglio n. 249 del 22 marzo 1977.
Omissis
Art.1
1. La presente direttiva si applica, nei limiti e alle condizioni da essa previste, all'attività di avvocato
esercitata a titolo di prestazione di servizi.
Nonostante le disposizioni della presente direttiva, gli Stati membri possono riservare a determinate
categorie di avvocati la compilazione di atti autentici che abilitano all'amministrazione dei beni di persone
defunte o che riguardano la costituzione o il trasferimento di diritti reali immobiliari.
2. Si intende per "avvocato" ogni persona abilitata ad esercitare le proprie attività professionali sotto le
seguenti denominazioni:
Belgio:
Avocat/Advocaat
Danimarca:
Advokat
Germania (R.F.):
Rechtsanwalt
Francia:
Avocat
Irlanda:
Barrister
Solicitor
Italia:
Avvocato
Lussemburgo: Avocat-avoué
Paesi Bassi:
Advocaat
Regno Unito:
Advocate
Barrister
Solicitor
Art.2
Ogni Stato membro riconosce come avvocato, per l'esercizio delle attività di cui all'articolo 1, paragrafo 1, le
persone indicate al paragrafo 2 di tale articolo.
Art.3
Ogni persona menzionata all'articolo 1 fa uso del proprio titolo professionale espresso nella lingua o in una
delle lingue dello Stato membro di provenienza, con indicazione dell'organizzazione professionale cui
appartiene o della giurisdizione presso la quale è ammessa in applicazione della legislazione di tale Stato.
Art.4
1. Le attività relative alla rappresentanza e alla difesa di un cliente in giudizio o dinanzi alle autorità
pubbliche sono esercitate in ogni Stato membro ospitante alle condizioni previste per gli avvocati stabiliti in
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questo Stato, ad esclusione di ogni condizione di residenza o d'iscrizione ad un'organizzazione professionale
nello stesso Stato.
2. Nell'esercizio delle predette attività l'avvocato rispetta le regole professionali dello Stato membro
ospitante, fatti salvi gli obblighi cui è soggetto nello Stato membro di provenienza.
3. Quando tali attività sono esercitate nel Regno Unito, si intende per "regole professionali dello Stato
membro ospitante" le regole professionali dei "solicitors" nel caso in cui dette attività non siano riservate ai
"barristers" o agli "advocates". In caso contrario si applicano le regole professionali di questi ultimi.
Tuttavia, i "barristers" provenienti dall'Irlanda sono sempre soggetti alle regole professionali dei" barristers"
o "advocates" del Regno Unito.
Quando tali attività sono esercitate in Irlanda si intende per "regole professionali dello Stato membro
ospitante" le regole professionali dei "barristers" quando esse disciplinano la presentazione orale della causa
innanzi alla corte. In tutti gli altri casi sono applicabili le regole professionali dei "solicitors". Tuttavia i
"barristers" e gli "advocates" provenienti dal Regno Unito sono sempre soggetti alle regole professionali dei"
barristers" d'Irlanda.
4. Per l'esercizio delle attività diverse da quelle di cui al paragrafo 1, l'avvocato resta sottoposto alle
condizioni e alle regole professionali dello Stato membro di provenienza fatto salvo il rispetto delle norme,
qualunque sia la loro fonte, che disciplinano la professione nello Stato membro ospitante, in particolare di
quelle riguardanti l'incompatibilità fra l'esercizio delle attività di avvocato e quello di altre attività in detto
Stato, il segreto professionale, il carattere riservato dei rapporti tra colleghi, il divieto per uno stesso
avvocato di assistere parti che abbiano interessi contrapposti e la pubblicità. Tali norme possono essere
applicate soltanto se esse possono essere osservate da un avvocato non stabilito nello Stato membro ospitante
e nella misura in cui la loro osservanza sia giustificata oggettivamente per garantire in tale Stato il corretto
esercizio delle attività di avvocato, la dignità della professione e il rispetto delle incompatibilità.
Art.5
Per l'esercizio delle attività relative alla rappresentanza e alla difesa in giudizio di un cliente, ogni Stato
membro può imporre agli avvocati di cui all'articolo 1:
- di essere introdotti, secondo le regole o consuetudini locali, presso il presidente della giurisdizione e,
eventualmente, presso il presidente dell'ordine degli avvocati competente nello Stato membro ospitante;
- di agire di concerto con un avvocato che eserciti dinanzi alla giurisdizione adita e che sarebbe in caso di
necessità responsabile nei confronti di tale giurisdizione, o con un "procuratore" o con un "avoué" che
eserciti presso di essa.
Art.6
Ogni Stato membro può escludere gli avvocati dipendenti, legati da un contratto di lavoro ad un ente
pubblico o privato, dall'esercizio delle attività di rappresentanza e di difesa in giudizio di questo ente nella
misura in cui gli avvocati stabiliti in detto Stato non siano autorizzati ad esercitare tali attività.
Art.7
1. L'autorità competente dello Stato membro ospitante può chiedere al prestatore di servizi di documentare la
propria qualità di avvocato.
2. In caso di inadempienza agli obblighi vigenti nello Stato membro ospitante previsti dall'articolo 4,
l'autorità competente di quest'ultimo ne determina, secondo le proprie norme di diritto e di procedura, le
conseguenze e, a tal fine, può farsi comunicare informazioni professionali utili sul prestatore. Essa informa
l'autorità competente dello Stato membro di provenienza di ogni decisione presa. Le comunicazioni non
pregiudicano il carattere riservato delle informazioni fornite.
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Art.8
1. Gli Stati membri prendono le misure necessarie per conformarsi alla presente direttiva entro un termine di
due anni a decorrere dalla sua notifica e ne informano immediatamente la Commissione.
2. Gli Stati membri comunicano alla Commissione il testo delle disposizioni essenziali di diritto interno che
essi adottano nel settore disciplinato dalla presente direttiva.
Art.9
Gli Stati membri sono destinatari della presente direttiva.
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Legge 9 febbraio 1982, n. 31 (Libera prestazione di servizi da parte degli avvocati cittadini
degli Stati membri delle Comunità europee)
TITOLO I
ESERCIZIO IN ITALIA, DA PARTE DEGLI AVVOCATI DEGLI ALTRI STATI MEMBRI DELLE
COMUNITÀ EUROPEE, DI ATTIVITÀ PROFESSIONALI A TITOLO DI PRESTAZIONE DI SERVIZI
Art.1
Qualifica professionale.
Sono considerati avvocati, ai sensi ed agli effetti del presente titolo, i cittadini degli Stati membri delle
Comunità europee abilitati nello Stato membro di provenienza ad esercitare le proprie attività professionali
con una delle seguenti denominazioni:
ovact-advocaat (Belgio);
advokat (Danimarca);
rechtsanwalt (Repubblica [federale] di Germania);
avocat (Francia);
barrister-solicitor (Irlanda);
avocat-avoué (Lussemburgo);
advocaat (Paesi Bassi);
advocate-barrister-solicitor (Regno Unito);
Avbokat (Bulgaria) (Capoverso aggiunto dall'articolo 8-ter del D.L. 8 aprile 2008, n. 59);
avocat (Romania) (Capoverso aggiunto dall'articolo 8-ter del D.L. 8 aprile 2008, n. 59).
Art.2
Prestazione di servizi professionali.
Le persone di cui all'art. l sono ammesse all'esercizio delle attività professionali dell'avvocato, in sede
giudiziale e stragiudiziale, con carattere di temporaneità a secondo le modalità stabilite dal presente titolo.
[Per l'esercizio delle attività professionali di cui al comma precedente, non è consentito stabilire nel territorio
della Repubblica uno studio né una sede principale o secondaria] (Comma abrogato dall'art. 18, L. 3
febbraio 2003, n. 14 - Legge comunitaria 2002).
Art.3
Uso del titolo.
Gli avvocati indicati all'art. 1 debbono fare uso del proprio titolo professionale, espresso nella lingua o in una
delle lingue dello Stato membro di provenienza, con indicazione dell'organizzazione professionale cui
appartengono ovvero dell'autorità giurisdizionale presso la quale sono ammessi ad esercitare la professione a
norma delle disposizioni vigenti in detto Stato.
Art.4
Doveri.
Per l'esercizio delle loro attività professionali, gli avvocati indicati all'art. 1 sono tenuti all'osservanza delle
vigenti norme legislative, professionali e deontologiche, ad eccezione di quelle riguardanti il requisito della
cittadinanza italiana, il possesso del diploma di laurea in giurisprudenza, il superamento dell'esame di Stato,
l'obbligo della residenza nel territorio della Repubblica, l'iscrizione in un albo degli avvocati e l'obbligo del
giuramento.
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Art.5
Incompatibilità.
Si estendono agli avvocati indicati all'art. l le norme sull'incompatibilità previste dall'art. 3 del regio decretolegge 27 novembre 1933, n. 1578, convertito, con modificazioni, nella legge 22 gennaio 1934, n. 36, e
ulteriormente modificato con la legge 23 novembre 1939, n. 1949.
La disposizione di cui alla lettera b) del quarto comma del predetto art. 3 del regio decreto-legge n. 1578 del
1933 si applica agli avvocati legati da un contratto di lavoro ad un ente pubblico o privato corrispondente,
nello Stato membro di provenienza, a quelli indicati nella citata lettera b) .
Art.6
Prestazioni giudiziali.
Nell'esercizio delle attività relative alla difesa nei giudizi civili, penali ed amministrativi, gli avvocati indicati
all'art. 1 sono tenuti all'osservanza, oltre che delle prescrizioni di cui agli artt. 4 e5, delle seguenti condizioni:
a) l'assunzione dell'incarico deve essere tempestivamente comunicata all'autorità adita nonché al presidente
dell'ordine degli avvocati competente per territorio;
b) le prestazioni connesse con l'incarico debbono essere svolte di concerto con un avvocato o procuratore
iscritto all'albo ed abilitato all'esercizio della professione dinanzi all'autorità adita;
c) l'avvocato od il procuratore di cui alla precedente lettera b) assicura i rapporti con l'autorità adita e si
impegna, nei confronti della medesima e nello svolgimento delle prestazioni professionali considerate,
all'osservanza dei doveri imposti ai difensori dalle norme vigenti.
Art.7
Prestazioni stragiudiziali.
Nello svolgimento delle prestazioni stragiudiziali, gli avvocati indicati all'art. 1 sono tenuti all'osservanza,
oltre che delle prescrizioni di cui agli articoli 4 e5, delle norme che garantiscono il corretto esercizio
dell'attività professionale e la dignità della professione, ivi comprese le norme riguardanti il segreto
professionale, la riservatezza ed il divieto di pubblicità.
Art.8
Patrocinio davanti alle giurisdizioni superiori.
Gli avvocati indicati all'art. 1 sono ammessi al patrocinio davanti alla Corte di cassazione ed alle altre
giurisdizioni di cui all'articolo 4, secondo comma, del regio decreto-legge 27 novembre 1933, n. 1578,
convertito, con modificazioni, nella legge 22 gennaio 1934, n. 36, indipendentemente dall'iscrizione nell'albo
speciale di cui all'art. 33 del predetto regio decreto-legge n. 1578, purché dimostrino di aver esercitato la
professione per almeno dodici anni ovvero di essere ammessi ad esercitare la professione nello Stato membro
di provenienza dinanzi ad autorità giurisdizionali corrispondenti.
Art.9
Obbligo e contenuto della comunicazione.
Prima dell'inizio delle attività professionali nel territorio della Repubblica, gli avvocati indicati all'art. 1sono
tenuti ad inviare, direttamente al presidente dell'ordine degli avvocati nella cui circoscrizione l'attività stessa
deve essere svolta, apposita comunicazione in lingua italiana contenente:
1) nome, cognome, luogo e data di nascita, cittadinanza e residenza o domicilio professionale;
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2) titolo professionale posseduto ed organizzazione professionale cui sono iscritti ovvero autorità
giurisdizionale presso la quale esercitano la professione a norma delle disposizioni vigenti nello Stato di
provenienza;
3) recapito in Italia nel periodo di permanenza;
4) dichiarazione, sotto la propria responsabilità, di non trovarsi in alcuna delle condizioni di incompatibilità
indicate al precedente art. 5, e di non aver riportato sanzioni penali, amministrative o professionali che
possano influire sull'esercizio della attività professionale;
5) eventuale appartenenza a società professionali;
6) per lo svolgimento delle attività di rappresentanza e difesa in giudizio, indicazione dell'avvocato o
procuratore di cui alla lettera b) dell'art. 6 nonché della durata prevista dell'attività da svolgere.
Art.10
Documentazione.
Ove lo ritenga opportuno, e comunque nel caso che le attività professionali da svolgere siano relative alla
rappresentanza e difesa in giudizio o dinanzi alle autorità pubbliche, il presidente dell'ordine degli avvocati
richiede all'avvocato che ha trasmesso la comunicazione di cui all'articolo precedente idonea
documentazione riguardante il possesso di uno dei titoli professionali indicati all'art. 1ed il legale esercizio
nello Stato membro di provenienza delle attività in questione.
Art.11
Disciplina professionale.
Nell'esercizio delle loro attività professionali, gli avvocati indicati all'art. 1 sono soggetti, per ogni violazione
delle disposizioni contenute o richiamate nel presente titolo, al potere disciplinare del consiglio dell'ordine
competente per territorio. Sono ad essi applicabili, con le modalità e le procedure previste dall'ordinamento
professionale, le sanzioni disciplinari contemplate dalle norme vigenti.
Per l'istruttoria nei procedimenti disciplinari, il consiglio dell'ordine può richiedere direttamente le
informazioni necessarie all'organizzazione professionale di appartenenza dell'interessato ovvero all'autorità
giurisdizionale presso cui è ammesso a esercitare la professione.
Le decisioni adottate, in materia disciplinare, dai consigli dell'ordine degli avvocati e dal Consiglio nazionale
forense sono immediatamente e direttamente comunicate all'organizzazione o all'autorità di cui al comma
precedente.
Art.12
Adempimenti dei consigli dell'ordine e del Consiglio nazionale forense.
I consigli dell'ordine degli avvocati trasmettono al Consiglio nazionale forense copia delle comunicazioni di
cui all'art. 9 e lo informano delle determinazioni adottate nei confronti degli avvocati indicati all'art. 1.
Sia i consigli dell'ordine sia il Consiglio nazionale forense prendono nota, in apposito registro, degli avvocati
che svolgono attività professionale in applicazione della presente legge e delle decisioni adottate, in materia
disciplinare, nei loro confronti.
Art.13
Tariffe.
Per le attività professionali svolte sono dovuti agli avvocati indicati all'articolo 1 gli onorari, i diritti e le
indennità nella misura stabilita in materia giudiziale e stragiudiziale a norma del vigente ordinamento
professionale.
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TITOLO II
ESERCIZIO NEGLI STATI MEMBRI DELLE COMUNITÀ EUROPEE, DA PARTE DEGLI AVVOCATI
ITALIANI, DI ATTIVITÀ PROFESSIONALI A TITOLO DI PRESTAZIONE DI SERVIZI
Art.14
Adempimenti dei consigli dell'ordine degli avvocati.
I consigli dell'ordine degli avvocati rilasciano, su istanza degli avvocati iscritti all'albo che svolgono attività
professionale negli altri Stati membri delle Comunità europee oppure su richiesta delle competenti autorità
degli Stati predetti, attestati, certificazioni e notizie concernenti la posizione professionale degli interessati.
Art.15
Disciplina professionale.
I consigli dell'ordine degli avvocati, non appena vengano a conoscenza di abusi o mancanze o comunque di
fatti non conformi alla dignità ed al decoro professionale, commessi nell'esercizio dell'attività professionale
in un altro Stato membro delle Comunità europee da avvocati iscritti nell'albo, iniziano d'ufficio indipendentemente dai provvedimenti adottati dalle autorità di detto Stato - procedimento disciplinare con
l'osservanza delle norme vigenti. L'esito del procedimento e le decisioni adottate sono comunicate
direttamente alla competente autorità di detto Stato.
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Direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio n. 5 del 16 febbraio 1998, volta a facilitare
l'esercizio permanente della professione di avvocato in uno Stato membro diverso da quello in
cui è stata acquistata la qualifica
Omissis
Art.1
Scopo, campo di applicazione e definizioni
1. Scopo della presente direttiva è di facilitare l'esercizio permanente della professione di avvocato, come
libero professionista o come lavoratore subordinato, in uno Stato membro diverso da quello nel quale è stata
acquisita la qualifica professionale.
2. Ai fini della presente direttiva, si intende per
a) avvocato, ogni persona, avente la cittadinanza di uno Stato membro, che sia abilitata ad esercitare le
proprie attività professionali facendo uso di uno dei seguenti titoli professionali:
in Belgio: Avocat/Advocaat/Rechtsanwalt
in Danimarca: Advokat
in Germania: Rechtsanwalt
in Grecia: omissis
in Spagna: Abogado/Advocat/Avogado/Abokatu
in Francia: Avocat
in Irlanda: Barrister/Solicitor
in Italia: Avvocato
in Lussemburgo: Avocat
nei Paesi Bassi: Advocaat
in Austria: Rechtsanwalt
in Portogallo: Advogado
in Finlandia: Asianajaja/Advokat
in Svezia: Advokat
nel Regno Unito: Advocate/Barrister/Solicitor
b) Stato membro di origine, lo Stato membro nel quale l'avvocato ha acquisito il diritto di utilizzare uno dei
titoli professionali di cui alla lettera a) prima di esercitare la professione di avvocato in un altro Stato
membro;
c) Stato membro ospitante, lo Stato membro nel quale l'avvocato esercita secondo le disposizioni della
presente direttiva;
d) titolo professionale di origine, il titolo professionale dello Stato membro nel quale l'avvocato ha acquistato
il diritto di utilizzare tale titolo prima di esercitare la professione di avvocato nello Stato membro ospitante;
e) studio collettivo, qualsiasi entità, con o senza personalità giuridica e costituita secondo la legislazione di
uno Stato membro, nell'ambito della quale alcuni avvocati esercitano la loro attività professionale in comune
e sotto una denominazione comune.
f) titolo professionale corrispondente o professione corrispondente, il titolo professionale o la professione
facente capo all'autorità competente presso la quale l'avvocato si è iscritto a norma dell'articolo 3, e per
autorità competente, tale autorità.
3. La presente direttiva si applica agli avvocati che esercitano la professione sia come liberi professionisti
che come lavoratori subordinati nello Stato membro di origine e, fatto salvo l'articolo 8, nello Stato membro
ospitante.
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4. L'esercizio della professione di avvocato, a norma della presente direttiva, non riguarda le prestazioni di
servizi disciplinate dalla direttiva 77/249/CEE.
Art.2
Diritto di esercitare la professione con il proprio titolo professionale di origine
Gli avvocati hanno il diritto di esercitare stabilmente le attività di avvocato precisate all'articolo 5 in tutti gli
altri Stati membri con il proprio titolo professionale di origine.
L'integrazione nella professione di avvocato dello Stato membro ospitante è soggetta alle disposizioni
dell'articolo 10.
Art.3
Iscrizione presso l'autorità competente
1. L'avvocato che intende esercitare in uno Stato membro diverso da quello nel quale ha acquisito la sua
qualifica professionale deve iscriversi presso l'autorità competente di detto Stato membro.
2. L'autorità competente dello Stato membro ospitante procede all'iscrizione dell'avvocato su presentazione
del documento attestante l'iscrizione di questi presso la corrispondente autorità competente dello Stato
membro di origine. Essa può esigere che l'attestato dell'autorità competente dello Stato membro di origine
non sia stato rilasciato prima dei tre mesi precedenti la sua presentazione. Essa dà comunicazione
dell'iscrizione all'autorità competente dello Stato membro di origine.
3. Ai fini dell'applicazione del paragrafo 1:
- nel Regno Unito e in Irlanda, gli avvocati, che esercitano con un titolo professionale diverso da quelli del
Regno Unito e dell'Irlanda si iscrivono presso l'autorità competente per la professione di "barrister" o di
"advocate", oppure presso l'autorità competente per la professione di "solicitor".
- nel Regno Unito, l'autorità competente per un "barrister" irlandese è quella competente per la professione di
"barrister" o di "advocate" e per un "solicitor" irlandese è quella competente per la professione di "solicitor".
- in Irlanda, l'autorità competente per un "barrister" o un "advocate" del Regno Unito è quella competente per
la professione di "barrister" e per un "solicitor" del Regno Unito quella competente per la professione di
"solicitor".
4. Quando pubblica i nomi degli avvocati iscritti nei suoi albi professionali, l'autorità competente dello Stato
membro ospitante pubblica anche i nomi degli avvocati iscritti in forza della presente direttiva.
Art.4
Esercizio con il titolo professionale di origine
1. L'avvocato che esercita nello Stato membro ospitante con il proprio titolo professionale di origine è tenuto
ad esercitare facendo uso di questo titolo, che deve essere indicato nella lingua o in una delle lingue ufficiali
dello Stato membro di origine, comunque in modo comprensibile e tale da evitare confusioni con il titolo
professionale dello Stato membro ospitante.
2. Ai fini dell'applicazione del paragrafo 1, lo Stato membro ospitante può esigere che l'avvocato che esercita
con il proprio titolo professionale di origine aggiunga la denominazione dell'organizzazione professionale cui
appartiene nello Stato membro di origine ovvero quella della giurisdizione presso la quale può patrocinare
secondo la normativa dello Stato membro di origine. Lo Stato membro ospitante può altresì esigere che
l'avvocato che esercita con il proprio titolo professionale di origine menzioni la sua iscrizione presso
l'autorità competente di tale Stato membro.
Art.5
Campo di attività
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1. Salvo i paragrafi 2 e 3, l'avvocato che esercita con il proprio titolo professionale di origine svolge le stesse
attività professionali dell'avvocato che esercita con il corrispondente titolo professionale dello Stato membro
ospitante, e può, in particolare, offrire consulenza legale sul diritto del proprio Stato membro d'origine, sul
diritto comunitario, sul diritto internazionale e sul diritto dello Stato membro ospitante. Esso rispetta
comunque le norme di procedura applicabili dinanzi alle giurisdizioni nazionali.
2. Gli Stati membri che autorizzano una determinata categoria di avvocati a redigere sul loro territorio atti
che conferiscono il potere di amministrare i beni dei defunti o riguardanti la costituzione o il trasferimento di
diritti reali immobiliari, che in altri Stati membri sono riservati a professioni diverse da quella dell'avvocato,
possono escludere da queste attività l'avvocato che esercita con un titolo professionale di origine rilasciato in
uno di questi ultimi Stati membri.
3. Per l'esercizio delle attività relative alla rappresentanza ed alla difesa di un cliente in giudizio e nella
misura in cui il proprio diritto riservi tali attività agli avvocati che esercitano con un titolo professionale dello
Stato membro ospitante, quest'ultimo può imporre agli avvocati che ivi esercitano con il proprio titolo
professionale di origine di agire di concerto con un avvocato che eserciti dinanzi alla giurisdizione adita e il
quale resta, eventualmente, responsabile nei confronti di tale giurisdizione, oppure con un "avoué"
patrocinante dinanzi ad essa.
Ciononostante, per assicurare il buon funzionamento della giustizia, gli Stati membri possono stabilire norme
specifiche di accesso alle Corti supreme, quali il ricorso ad avvocati specializzati.
Art.6
Regole professionali e deontologiche applicabili
1. Indipendentemente dalle regole professionali e deontologiche cui è soggetto nel proprio Stato membro di
origine, l'avvocato che esercita con il proprio titolo professionale d'origine è soggetto alle stesse regole
professionali e deontologiche cui sono soggetti gli avvocati che esercitano col corrispondente titolo
professionale dello Stato membro ospitante per tutte le attività che esercita sul territorio di detto Stato.
2. Gli, avvocati che esercitano con il proprio titolo professionale di origine devono essere adeguatamente
rappresentati nelle organizzazioni professionali dello Stato membro ospitante. Tale rappresentanza prevede
almeno un diritto di voto per l'elezione degli organi di dette organizzazioni.
3. Lo Stato membro ospitante può imporre all'avvocato che esercita con il proprio titolo professionale di
origine l'obbligo di sottoscrivere un'assicurazione per la responsabilità professionale o l'obbligo di affiliarsi
ad un fondo di garanzia professionale, secondo la normativa che disciplina le attività professionali esercitate
sul suo territorio. L'avvocato che esercita con il proprio titolo professionale di origine è tuttavia dispensato
dall'osservanza di tale obbligo, qualora documenti di avere sottoscritto in'assicurazione o di essere coperto da
una garanzia secondo la normativa dello Stato membro di origine, nella misura in cui le modalità e
l'estensione della copertura siano equivalenti. Qualora l'equivalenza sia solo parziale, l'autorità competente
dello Stato membro ospitante può esigere che l'interessato sottoscriva un'assicurazione o una garanzia
complementare per coprire gli elementi che non risultino già coperti dall'assicurazione o dalla garanzia
sottoscritta secondo la normativa dello Stato membro d'origine.
Art.7
Procedimenti disciplinari
1. Se l'avvocato che esercita con il proprio titolo professionale di origine non ottempera agli obblighi vigenti
nello Stato membro ospitante si applicano le regole di procedura, le sanzioni e i mezzi di ricorso previsti
nello Stato membro ospitante.
2. Prima di avviare un procedimento disciplinare nei confronti dell'avvocato che esercita con il proprio titolo
professionale d'origine, l'autorità competente dello Stato membro ospitante ne dà comunicazione con la
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massima sollecitudine all'autorità competente dello Stato membro di origine fornendo a questa ogni
informazione utile.
Il primo comma si applica, mutatis mutandis, allorché un procedimento disciplinare è avviato dall'autorità
competente dello Stato membro d'origine, che ne informa l'autorità competente dello Stato o degli Stati
membri ospitanti.
3. Senza pregiudizio del potere decisionale dell'autorità competente dello Stato membro ospitante, questa
coopera per tutto lo svolgimento del procedimento disciplinare con l'autorità competente dello Stato membro
di origine. In particolare, lo Stato membro ospitante prende le disposizioni necessarie affinché l'autorità
competente dello Stato membro di origine possa presentare le proprie osservazioni dinanzi agli organi
competenti per i ricorsi.
4. L'autorità competente dello Stato membro di origine decide, secondo le proprie norme sostanziali e
procedurali, quali conseguenze debbano trarsi dalla decisione presa dall'autorità competente dello Stato
membro ospitante nei confronti dell'avvocato che ivi esercita con il proprio titolo professionale d'origine.
5. Pur non costituendo una condizione preliminare della decisione dell'autorità competente dello Stato
membro ospitante, la revoca temporanea o definitiva dell'abilitazione all'esercizio della professione disposta
dall'autorità competente dello Stato membro di origine comporta automaticamente, per l'avvocato che ne è
oggetto, il divieto temporaneo o definitivo di esercitare con il proprio titolo professionale di origine nello
Stato membro ospitante.
Art.8
Esercizio nell'ambito di un rapporto subordinato
L'avvocato iscritto nello Stato membro ospitante con il titolo professionale di origine può esercitare la
professione come lavoratore subordinato di un altro avvocato, di un'associazione o società di avvocati, di un
ente pubblico o privato, qualora lo Stato membro ospitante lo consenta agli avvocati iscritti con il titolo
professionale che esso rilascia.
Art.9
Motivazione e ricorso giurisdizionale
Le decisioni con cui viene negata o revocata l'iscrizione di cui all'articolo 3 e le decisioni che infliggono
sanzioni disciplinari devono essere motivate.
Tali decisioni sono soggette a ricorso giurisdizionale di diritto interno.
Art.10
Assimilazione all'avvocato dello Stato membro ospitante
1. L'avvocato che eserciti con il proprio titolo professionale di origine e che abbia comprovato l'esercizio per
almeno tre anni di un'attività effettiva e regolare nello Stato membro ospitante, e riguardante il diritto di tale
Stato, ivi compreso il diritto comunitario, è dispensato dalle condizioni di cui all' articolo 4, paragrafo 1,
lettera b) della direttiva 89/48/CEE per accedere alla professione di avvocato dello Stato membro ospitante.
Per attività effettiva e regolare si intende l'esercizio reale dell'attività senza interruzioni che non siano quelle
dovute agli eventi della vita quotidiana.
Grava sull'interessato l'onere di provare all'autorità competente dello Stato membro ospitante l'esercizio di
tale attività effettiva e regolare per una durata minima di tre anni nel diritto dello Stato membro ospitante. A
tal fine:
a) l'avvocato fornisce all'autorità competente dello Stato ospitante ogni informazione e documento utile, in
particolare per quanto attiene al numero e alla natura delle pratiche trattate;
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b) l'autorità competente dello Stato membro ospitante può verificare il carattere regolare ed effettivo
dell'attività esercitata e, se necessario, invitare l'avvocato a fornire oralmente o per iscritto chiarimenti o
precisazioni supplementari in merito alle informazioni e ai documenti menzionati nella lettera a).
La decisione dell'autorità competente dello Stato membro ospitante di non concedere tale dispensa qualora
non sia fornita la prova che i requisiti di cui al primo comma sono soddisfatti deve essere motivata ed è
soggetta a ricorso giurisdizionale di diritto interno.
2. Un avvocato che eserciti con il proprio titolo professionale di origine in uno Stato membro ospitante può
in qualsiasi momento chiedere il riconoscimento del proprio diploma a norma della direttiva 89/48/CEE, allo
scopo di accedere alla professione di avvocato dello Stato membro ospitante e di esercitarla con il titolo
professionale corrispondente a tale professione in detto Stato membro.
3. Un avvocato che eserciti con il proprio titolo professionale di origine, che dimostri un'attività effettiva e
regolare per un periodo di almeno tre anni nello Stato membro ospitante, ma di durata inferiore relativamente
al diritto di tale Stato membro, può ottenere dall'autorità competente di detto Stato membro l'accesso alla
professione di avvocato dello Stato membro ospitante e il diritto di esercitarla con il titolo professionale
corrispondente a tale professione in detto Stato membro, senza dover rispettare le condizioni di cui
all'articolo 4, paragrafo 1, lettera b) della direttiva 89/48/CEE, alle condizioni e secondo le modalità qui di
seguito indicate:
a) L'autorità dello Stato membro ospitante prende in considerazione l'attività effettiva e regolare nel corso del
periodo sopra precisato, nonché le conoscenze e le esperienze professionali nel diritto dello Stato membro
ospitante, nonché la partecipazione del richiedente a corsi o seminari che vertono sul diritto dello Stato
membro ospitante, compreso l'ordinamento della professione e la deontologia professionale.
b) L'avvocato fornisce all'autorità dello Stato membro ospitante tutte le informazioni e i documenti utili, in
particolare sulle pratiche da lui seguite. La valutazione dell'attività effettiva e regolare dell'avvocato svolta
nello Stato ospitante, nonché la valutazione della sua capacità di proseguire l'attività ivi esercitata viene
effettuata nell'ambito di un colloquio con l'autorità competente dello Stato membro ospitante, che mira a
verificare il carattere regolare ed effettivo dell'attività esercitata.
La decisione dell'autorità competente dello Stato membro ospitante di non concedere l'autorizzazione qualora
non sia fornita la prova che i requisiti stabiliti al primo comma sono soddisfatti deve essere motivata ed è
soggetta a ricorso giurisdizionale di diritto interno.
4. L'autorità competente dello Stato membro ospitante può, con decisione motivata soggetta a un ricorso
giurisdizionale di diritti interno, non ammettere l'avvocato al beneficio delle disposizioni del presente
articolo qualora ritenga che l'ordine pubblico sarebbe pregiudicato, in particolare a causa di procedimenti
disciplinari, di reclami o di altri incidenti di qualsiasi natura.
5. I rappresentanti dell'autorità competente incaricati di istruire le domande garantiscono il segreto su tutte le
informazioni ottenute.
6. L'avvocato che accede alla professione di avvocato dello Stato membro ospitante secondo le modalità
previste dai paragrafi 1, 2, e 3 ha diritto di far uso, a fianco del titolo professionale corrispondente alla
professione di avvocato nello Stato membro ospitante, del titolo professionale d'origine indicato nella lingua
o in una delle lingue ufficiali dello Stato membro d'origine.
Art.11
Esercizio in comune della professione
Ove l'esercizio in comune della professione sia consentito agli avvocati che esercitano l'attività col titolo
professionale corrispondente nello Stato membro ospitante, agli avvocati che intendono esercitare l'attività
con tale titolo o che si iscrivono presso l'autorità competente si applicano le seguenti disposizioni:
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1) Uno o più avvocati che esercitino col proprio titolo professionale d'origine in uno Stato membro ospitante
e membri di uno stesso studio collettivo nello Stato membro di origine, possono praticare la loro attività
professionale nell'ambito di una succursale o di un'agenzia del loro studio collettivo nello Stato membro
ospitante. Tuttavia, quando le regole fondamentali che disciplinano la costituzione dell'attività di tale studio
collettivo nello Stato membro di origine siano incompatibili con le regole fondamentali derivanti da
disposizioni legislative, regolamentari o amministrative dello Stato membro ospitante, queste ultime regole si
applicano se ed in quanto la loro osservanza sia giustificata dall'interesse generale della tutela dei clienti e dei
terzi.
2) Ogni Stato membro offre la possibilità a due o più avvocati provenienti dallo stesso studio collettivo o
dallo stesso Stato membro d'origine e che esercitano sul suo territorio con il loro titolo professionale
d'origine di accedere ad una forma d'esercizio in comune della professione. Agli stessi avvocati devono
essere accessibili tutte le forme di esercizio in comune della professione eventualmente consentite
dall'ordinamento dello Stato membro ospitante. Le disposizioni legislative, regolamentari e amministrative
dello Stato membro ospitante disciplinano le modalità secondo le quali tali avvocati esercitano in comune le
loro attività.
3) Lo Stato membro ospitante prende i provvedimenti necessari per consentire l'esercizio in comune delle
attività professionali anche
a) a più avvocati provenienti da Stati membri diversi che esercitano con il loro titolo professionale di origine,
b) a uno o più avvocati di cui alla lettera a) e a uno o più avvocati dello Stato membro ospitante.
Le modalità secondo le quali detti avvocati esercitano in comune la loro attività nello Stato membro
ospitante sono disciplinate dalle disposizioni legislative, regolamentari e amministrative di tale Stato
membro.
4) L'avvocato che intenda esercitare col proprio titolo professionale di origine informa l'autorità competente
dello Stato membro ospitante di far parte di uno studio collettivo nel proprio Stato membro di origine e
fornisce tutte le informazioni utili riguardanti quest'ultimo.
5) In deroga ai punti da 1 a 4 lo Stato membro ospitante, qualora vieti agli avvocati che esercitano con il loro
titolo professionale corrispondente l'esercizio della professione di avvocato nell'ambito di uno studio in cui
operino persone estranee alla professione, può rifiutare ad un avvocato iscritto col suo titolo professionale
d'origine di esercitare sul proprio territorio in qualità di membro di tale studio. Si considera che nello studio
operano persone estranee alla professione allorché:
- il capitale di quest'ultimo è detenuto in tutto o in parte, o
- la denominazione con la quale viene esercitata la professione è utilizzata, ovvero
- il potere decisionale viene esercitato di fatto e di diritto,
da persone non aventi la qualifica di avvocato a norma dell'articolo 1, paragrafo 2.
Qualora le norme fondamentali alla base di un simile studio collettivo di avvocati nello Stato membro di
origine siano incompatibili con le norme in vigore nello Stato membro ospitante o con le disposizioni di cui
al primo comma, lo Stato membro ospitante può, senza le restrizioni di cui al punto 1), opporsi all'apertura di
una filiale o di un'agenzia nel proprio territorio.
Art.12
Denominazione dello studio collettivo
Indipendentemente dalle modalità secondo le quali esercitano la professione con il loro titolo professionale
di origine nello Stato membro ospitante, gli avvocati possono menzionare la denominazione dello studio
collettivo di cui fanno parte nello Stato membro di origine.
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Lo Stato membro ospitante può esigere che, oltre alla denominazione di cui al primo comma sia indicata
anche la forma giuridica dello studio collettivo nello Stato membro di origine e/o i nomi dei suoi membri che
esercitano nel proprio territorio.
Art.13
Cooperazione fra le autorità competenti dello Stato membro ospitante e dello Stato membro d'origine e
riservatezza
Allo scopo di facilitare l'applicazione della presente direttiva ed evitare che le sue disposizioni siano eluse al
solo scopo di sottrarsi all'osservanza della normativa vigente nello Stato membro ospitante, le autorità
competenti di questo e dello Stato membro d'origine collaborano strettamente e si accordano reciproca
assistenza.
Esse garantiscono la riservatezza delle informazioni che si comunicano.
Art.14
Designazione delle autorità competenti
Al più tardi il 14 marzo 2000 gli Stati membri designano le autorità competenti a ricevere le domande e a
prendere le decisioni contemplate dalla presente direttiva. Essi ne informano gli altri Stati membri e la
Commissione.
Art.15
Relazione della Commissione
Entro dieci anni a decorrere dall'entrata in vigore della presente direttiva, la Commissione presenterà una
relazione al Parlamento europeo e al Consiglio sull'applicazione della direttiva.
Dopo aver proceduto a tutte le consultazioni necessarie, essa presenterà in tale occasione le sue conclusioni e
le eventuali modifiche da apportare al sistema in vigore.
Art.16
Recepimento
1. Gli Stati membri adottano le disposizioni legislative, regolamentari ed amministrative necessarie per
conformarsi alla presente direttiva entro il 14 marzo 2000. Essi ne informano immediatamente la
Commissione.
Quando gli Stati membri adottano tali disposizioni, queste contengono un riferimento alla presente direttiva o
sono corredate di un siffatto riferimento all'atto della pubblicazione ufficiale. Le modalità del riferimento
sono decise dagli Stati membri.
2. Gli Stati membri comunicano alla Commissione il testo delle disposizioni essenziali di diritto interno che
adottano nel settore disciplinato dalla presente direttiva.
Art.17
La presente direttiva entra in vigore il giorno della pubblicazione nella Gazzetta ufficiale delle Comunità
europee.
Art.18
Destinatari
Gli Stati membri sono destinatari della presente direttiva.
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Decreto legislativo 2 febbraio 2001 , n. 96 (Attuazione della direttiva 98/5/CE volta a facilitare
l'esercizio permanente della professione di avvocato in uno Stato membro diverso da quello in
cui è stata acquisita la qualifica professionale)
Omissis
TITOLO I
Esercizio permanente della professione di avvocato da parte di avvocati cittadini di uno Stato membro
dell'Unione europea.
CAPO I
Disposizioni generali
Art.1
Ambito di applicazione
1. L'esercizio permanente in Italia dalla professione di avvocato da parte di cittadini di uno Stato membro
dell'Unione europea, in possesso del titolo professionale, è disciplinato dai titoli I e III del presente decreto.
2. La prestazione di servizi con carattere di temporaneità da parte di avvocati cittadini degli Stati membri
dell'Unione europea è disciplinata dalla legge 9 febbraio 1982, n. 31.
3. Le disposizioni dei titoli I e III del presente decreto sono applicabili anche ai cittadini di uno degli altri
Stati aderenti all'accordo sullo Spazio economico europeo.
Art.2
Qualifica professionale
1. Ai fini del presente decreto, i titoli professionali che i cittadini degli Stati membri possono utilizzare per
l'esercizio in Italia della professione di avvocato sono i seguenti:
Avocat-Advocaat Belgio);
Avbokat (Bulgaria) (Capoverso aggiunto dall' articolo 8-ter del D.L. 8 aprile 2008, n. 59);
Advokat (Danimarca);
Rechtsanwalt (Repubblica federale di Germania);
Dikegoros (Grecia);
Abogado-Advocat-Avogado-Abokatu (Spagna);
Avocat (Francia);
Barrister-Solicitor (Irlanda);
Avocat (Lussemburgo);
Advocaat (Paesi Bassi);
Rechtsanwalt (Austria);
Advogado (Portogallo);
Avocat (Romania) (Capoverso aggiunto dall' articolo 8-ter del D.L. 8 aprile 2008, n. 59);
Asianajaja-Advokat (Finlandia);
Advokat (Svezia);
Advocate-Barrister-Solicitor (Regno Unito).
Art.3
Definizioni
1. Ai fini del presente decreto si considera:
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a) Stato membro di origine, lo Stato membro dell'Unione europea nel quale il cittadino di uno degli Stati
membri ha acquisito il titolo professionale che lo abilita all'esercizio della professione di avvocato in detto
Stato;
b) titolo professionale di origine, uno dei titoli professionali di cui all'articolo 2, acquisito in uno degli Stati
membri prima dell'esercizio in Italia della professione di avvocato;
c) titolo di avvocato, il titolo professionale acquisito in Italia, mediante iscrizione nell'albo degli avvocati;
d) avvocato stabilito, il cittadino di uno degli Stati membri dell'Unione europea che esercita stabilmente in
Italia la professione di avvocato con il titolo professionale di origine e che è iscritto nella sezione speciale
dell'albo degli avvocati;
e) avvocato integrato, il cittadino di uno degli Stati membri dell'Unione europea che ha acquisito il diritto di
utilizzare in Italia il titolo di avvocato.
Art.4
Esercizio delle attività professionali
1. L'avvocato stabilito ha diritto di esercitare la professione di avvocato di cui al regio decreto-legge 27
novembre 1933, n.1578, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 gennaio 1934, n. 36, e ulteriormente
modificato con legge 23 novembre 1939, n. 1949, e con legge 24 febbraio 1997, n. 27, utilizzando il titolo
professionale di origine, alle condizioni e secondo le modalità previste nel presente titolo.
2. L'avvocato integrato ha diritto di esercitare la professione di avvocato alle stesse condizioni e secondo le
stesse modalità previste per il professionista che esercita la professione in Italia con il titolo di avvocato.
Art.5
Norme applicabili
1. L'avvocato stabilito e l'avvocato integrato sono tenuti all'osservanza delle norme legislative, professionali
e deontologiche che disciplinano la professione di avvocato.
2. All'avvocato stabilito e all'avvocato integrato si applicano le norme sulle incompatibilità che riguardano
l'esercizio della professione di avvocato. La disposizione di cui al quarto comma dell'art. 3 del regio decretolegge n. 1578 del 1933 si applica anche agli avvocati legati da un contratto di lavoro ad un ente
corrispondente, nello Stato membro di origine, a quelli indicati in detta disposizione.
3. In materia di assicurazione contro la responsabilità professionale l'avvocato stabilito è tenuto agli stessi
obbighi previsti per legge a carico del professionista che esercita con il titolo di avvocato.
4. L'avvocato stabilito è tenuto a frequentare i corsi di formazione permanenti, anche se già previsti nello
Stato membro di origine, ove tale frequenza sia obbligatoria per il professionista che esercita con il titolo di
avvocato.
CAPO II
Esercizio permanente della professione di avvocato con il titolo professionale di origine
Art.6
Iscrizione
1. Per l'esercizio permanente in Italia della professione di avvocato, i cittadini degli Stati membri in possesso
di uno dei titoli di cui all'articolo 2, sono tenuti ad iscriversi in una sezione speciale dell'albo costituito nella
circoscrizione del tribunale in cui hanno fissato stabilmente la loro residenza o il loro domicilio
professionale, nel rispetto della normativa relativa agli obblighi previdenziali.
2. L'iscrizione nella sezione speciale dell'albo è subordinata alla iscrizione dell'istante presso la competente
organizzazione professionale dello Stato membro di origine.
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3. La domanda di iscrizione deve essere corredata dai seguenti documenti:
a) certificato di cittadinanza di uno Stato membro della Unione europea o dichiarazione sostitutiva;
b) certificato di residenza o dichiarazione sostitutiva ovvero dichiarazione dell'istante con la indicazione del
domicilio professionale;
b) attestato di iscrizione alla organizzazione professionale dello Stato membro di origine, rilasciato in data
non antecedente a tre mesi dalla data di presentazione, o dichiarazione sostitutiva.
4. Se l'interessato fa parte di una società nello Stato membro di origine, è tenuto ad indicare nella domanda la
denominazione, la relativa forma giuridica e i nominativi dei membri che operano in Italia.
5. La domanda di iscrizione deve essere redatta in lingua italiana; i documenti, ove redatti in una lingua
diversa da quella italiana, devono essere accompagnati da una traduzione autenticata.
6. Il Consiglio dell'ordine, entro trenta giorni dalla data di presentazione della domanda o dalla sua
integrazione, accertata la sussistenza delle condizioni richieste, qualora non ostino motivi di incompatibilità,
ordina l'iscrizione nella sezione speciale dell'albo e ne dà comunicazione alla corrispondente autorità dello
Stato membro di origine.
7. Il rigetto della domanda non può essere pronunciato se non dopo avere sentito l'interessato. La
deliberazione è motivata ed è notificata in copia integrale entro quindici giorni all'interessato ed al
procuratore della Repubblica ai sensi e per gli effetti di cui al quinto comma dell'art. 31 del regio decretolegge n. 1578 del 1933, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 36 del 1934, e successive modificazioni.
8. Qualora il Consiglio dell'ordine non abbia provveduto sulla domanda nel termine di cui al comma 6,
l'interessato può, entro dieci giorni dalla scadenza di tale termine, presentare ricorso al Consiglio nazionale
forense, il quale decide sul merito dell'iscrizione.
9. Con l'iscrizione nella sezione speciale dell'albo, l'avvocato stabilito acquista il diritto di elettorato attivo,
con esclusione di quello passivo.
10. Successivamente all'iscrizione, l'avvocato stabilito è tenuto a presentare annualmente al Consiglio
dell'ordine un attestato di iscrizione all'organizzazione professionale di appartenenza, rilasciato in data non
antecedente a tre mesi dalla data di presentazione, ovvero dichiarazione sostitutiva.
Art.7
Uso del titolo
1. Nell'esercizio della professione l'avvocato stabilito è tenuto a fare uso del titolo professionale di origine,
indicato per intero nella lingua o in una delle lingue ufficiali dello Stato membro di origine, in modo
comprensibile e tale da evitare confusione con il titolo di avvocato.
2. Alla indicazione del titolo professionale l'avvocato stabilito è tenuto ad aggiungere l'iscrizione presso
l'organizzazione professionale ovvero la denominazione della giurisdizione presso la quale è ammesso a
patrocinare nello Stato membro di origine.
3. L'avvocato stabilito, se esercita la professione quale membro di una società costituita nello Stato membro
di origine, è tenuto ad aggiungere al titolo professionale la denominazione di tale studio, nonché la forma
giuridica e i nominativi dei membri che operano in Italia.
Art.8
Prestazioni giudiziali
1. Nell'esercizio delle attività relative alla rappresentanza, assistenza e difesa nei giudizi civili, penali ed
amministrativi, nonché nei procedimenti disciplinari nei quali è necessaria la nomina di un difensore,
l'avvocato stabilito deve agire di intesa con un professionista abilitato ad esercitare la professione con il titolo
di avvocato, il quale assicura i rapporti con l'autorità adita o procedente e nei confronti della medesima è
responsabile dell'osservanza dei doveri imposti dalle norme vigenti ai difensori.
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2. L'intesa di cui al comma 1 deve risultare da scrittura privata autenticata o da dichiarazione resa da
entrambi gli avvocati al giudice adito o all'autorità procedente, anteriormente alla costituzione della parte
rappresentata ovvero al primo atto di difesa dell'assistito.
Art.9
Patrocinio davanti alle giurisdizioni superiori
1. Nei giudizi dinanzi alla Corte di Cassazione ed alle altre giurisdizioni indicate nell'articolo 4, secondo
comma, del regio decreto-legge n. 1578 del 1933, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 36 del 1934, e
successive modificazioni, l'avvocato stabilito può assumere il patrocinio se iscritto in una sezione speciale
dell'albo di cui all'art. 33 del regio decreto-legge n. 1578 del 1933, convertito, con modificazioni, dalla legge
n. 36 del 1934, e successive modificazioni, ferma restando l'intesa di cui all'articolo 8, commi 1 e 2, con un
avvocato abilitato ad esercitare davanti a dette giurisdizioni.
2. Per l'iscrizione nella sezione speciale dell'albo indicato al comma 1, l'avvocato stabilito deve farne
domanda al Consiglio nazionale forense e dimostrare di avere esercitato la professione di avvocato per
almeno dodici anni in uno o più degli Stati membri, tenuto conto anche dell'attività professionale
eventualmente svolta in Italia. Alle deliberazioni del Consiglio nazionale forense in materia di iscrizione e
cancellazione dalla sezione speciale dell'albo si applica la disposizione di cui all'art. 35 del regio decretolegge n. 1578 del 1933, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 36 del 1934, e successive modificazioni.
Art.10
Prestazioni stragiudiziali
1. L'avvocato stabilito ha diritto di esercitare, senza le limitazioni di cui all'articolo 8, l'attività professionale
stragiudiziale, fornendo in particolare consulenza legale sul diritto dello Stato membro di origine, sul diritto
comunitario ed internazionale, nonché sul diritto nazionale.
Art.11
Procedimenti disciplinari
1. Nell'esercizio dell'attività professionale, l'avvocato stabilito è soggetto, per ogni violazione delle
disposizioni contenute o richiamate nel presente titolo, al potere disciplinare del Consiglio dell'ordine
competente. Sono ad esso applicabili, con le modalità e le procedure previste dall'ordinamento professionale,
le sanzioni disciplinari contemplate dalle norme in materia vigenti.
2. Prima di avviare un procedimento disciplinare, il Consiglio dell'ordine ne dà immediata comunicazione
alla competente organizzazione professionale dello Stato membro di origine, fornendo ogni informazione
utile, con l'avvertenza che i dati non possono essere utilizzati al di fuori dei fini propri dell'organizzazione.
3. Per l'istruttoria dei procedimenti disciplinari il Consiglio dell'ordine può richiedere direttamente le
informazioni necessarie alla competente organizzazione professionale dello Stato membro di origine ovvero
all'autorità giurisdizionale davanti alla quale l'avvocato stabilito è ammesso ad esercitare la professione.
4. L'organizzazione professionale dello Stato membro di origine, a mezzo di rappresentanti, può assistere alle
udienze del procedimento disciplinare e può presentare osservazioni, anche dinanzi al Consiglio nazionale
forense nel caso di ricorso avverso la decisione del Consiglio dell'ordine.
5. Le decisioni adottate in materia disciplinare dai Consigli dell'ordine e dal Consiglio nazionale forense
sono immediatamente comunicate all'organizzazione professionale dello Stato membro di origine con
l'avvertenza di cui al comma 2.
6. I provvedimenti dell'organizzazione professionale dello Stato membro di origine che comportano il divieto
definitivo o temporaneo di esercizio della professione determinano automaticamnte il divieto definitivo o
temporaneo di esercitare in Italia la professione con il titolo professionale di origine. Per i provvedimenti che
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comportano effetti diversi, il Consiglio dell'ordine competente adotta i provvedimenti opportuni, sulla base
delle norme di carattere sostanziale e procedurale previste dall'ordinamento forense e dal presente decreto.
7. Se il procedimento disciplinare riguarda un avvocato che esercita stabilmente la professione in altro Stato
membro con il titolo di avvocato, il Consiglio dell'ordine dà le comunicazioni di cui ai commi 2 e 5
all'organizzazione dello Stato membro presso la quale l'avvocato è iscritto.
CAPO III
Integrazione nella professione di avvocato
Art.12
Condizioni
1. L'avvocato stabilito che per almeno tre anni, a decorrere dalla data di iscrizione nella sezione speciale
dell'albo degli avvocati, abbia esercitato in Italia, in modo effettivo e regolare, la professione con il titolo
professionale di origine è dispensato dalla prova attitudinale di cui all'art. 8 del decreto legislativo 27 gennaio
1992, n. 115.
2. Per esercizio effettivo e regolare della professione di cui al comma 1 si intende l'esercizio reale dell'attività
professionale esercitata senza interruzioni che non siano quelle dovute agli eventi della vita quotidiana. Nel
caso di interruzioni dovute ad eventi di altra natura, l'attività svolta è presa in esame se la stessa ha avuto una
durata almeno triennale, senza calcolare il periodo di interruzione, e se non vi siano ragioni che ostino ad una
valutazione dell'attività come effettiva e regolare.
3. L'avvocato stabilito che è stato dispensato dalla prova attitudinale, se concorrono le altre condizioni
previste dalle disposizioni in materia di ordinamento forense, può iscriversi nell'albo degli avvocati e per
l'effetto esercitare la professione con il titolo di avvocato.
4. Sono fatte salve le disposizioni del decreto legislativo 27 gennaio 1992, n. 115, emanato in attuazione
della direttiva n. 89/48/CEE relativa ad un sistema generale di riconoscimento dei diplomi di istruzione
superiore che sanzionano formazioni professionali di una durata minima di tre anni.
Art.13
Procedimento per la dispensa
1. La domanda di dispensa si propone al Consiglio dell'ordine presso il quale l'avvocato stabilito è iscritto.
2. La domanda è corredata dalla documentazione relativa al numero e alla natura delle pratiche trattate,
nonché dalle informazioni idonee a provare l'esercizio effettivo e regolare dell'attività professionale svolta
nel diritto nazionale, ivi compreso il diritto comunitario, per il periodo minimo di tre anni. L'interessato è
tenuto a dichiarare l'eventuale esistenza di procedimenti penali o disciplinari a suo carico, pendenti o già
definiti nello Stato membro di origine, fornendo al Consiglio ogni ulteriore utile informazione.
3. Il Consiglio dell'ordine verifica la regolarità e l'esercizio effettivo dell'attività esercitata, anche mediante
richiesta di informazioni agli uffici interessati e, ove ritenuto opportuno, invita l'avvocato a fornire
chiarimenti o precisazioni in ordine agli elementi forniti e alla documentazione prodotta.
4. La deliberazione in merito alla dispensa è assunta dal Consiglio dell'ordine nel termine di tre mesi dalla
data di presentazione della domanda o dalla scadenza del termine per la sua integrazione. La deliberazione è
motivata e notificata entro quindici giorni all'interessato e al Procuratore della Repubblica, al quale sono
altresì trasmessi i documenti giustificativi. Nei dieci giorni successivi il Procuratore della Repubblica
riferisce con parere motivato al Procuratore generale presso la Corte di appello. Quest'ultimo e l'interessato
possono presentare, entro venti giorni dalla notificazione, ricorso al Consiglio nazionale forense. Il ricorso
del pubblico ministero ha effetto sospensivo. La deliberazione è altresì comunicata al Ministero della
giustizia per l'esercizio delle funzioni di vigilanza.
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5. Anche prima della verifica dell'attività professionale svolta, il Consiglio dell'ordine può rigettare la
domanda in pendenza di procedimenti disciplinari per altri gravi motivi, qualora sussistano ragioni di ordine
pubblico.
6. Qualora il Consiglio non abbia deliberato nel termine stabilito nel comma 4, gli interessati e il pubblico
ministero possono presentare ricorso, entro venti giorni dalla scadenza di tale termine, al Consiglio nazionale
forense, il quale decide sul merito delle iscrizioni.
7. Tutti i soggetti che, in ragione del loro ufficio, vengono a conoscenza degli elementi e delle informazioni
comunque acquisiti nel corso dell'istruttoria della domanda di dispensa sono tenuti al segreto.
Art.14
Attività di durata inferiore nel diritto nazionale
1. L'avvocato stabilito che per almeno tre anni, a decorrere dalla data di iscrizione nella sezione speciale
dell'albo, ha esercitato la professione con il titolo professionale di origine, ma ha trattato pratiche attinenti al
diritto nazionale per un periodo inferiore, è dispensato dalla prova attitudinale se l'attività effettiva e regolare
svolta e la capacità di proseguirla, da valutare sulla base di un colloquio, consentono di ritenere verificata la
condizione di cui all'articolo 12, comma 1.
2. Ai fini della dispensa, oltre all'attività effettiva e regolare svolta, si considerano le conoscenze e le
esperienze professionali acquisite nel diritto italiano, nonché la partecipazione a corsi o seminari sul diritto
italiano, anche relativi all'ordinamento forense e alla deontologia professionale.
3. Il colloquio si svolge davanti al Consiglio dell'ordine di cui all'articolo 13, comma 3.
4. Il procedimento per la dispensa è disciplinato dalle disposizioni di cui all'articolo 13.
Art.15
Uso del doppio titolo
1. L'avvocato integrato il quale ha ottenuto l'iscrizione nell'albo degli avvocati ed esercita la professione con
il titolo di avvocato, ha diritto di aggiungere a tale titolo quello professionale di origine, indicato nella lingua
o in una delle lingue ufficiali dello Stato membro nel quale è stato acquisito.
TITOLO II
Esercizio della professione di avvocato in forma societaria
CAPO I
Della società tra avvocati
Art.16
Disposizioni generali
1. L'attività professionale di rappresentanza, assistenza e difesa in giudizio può essere esercitata in forma
comune esclusivamente secondo il tipo della società tra professionisti, denominata nel seguito società tra
avvocati.
2. La società tra avvocati è regolata dalle norme del presente titolo e, ove non diversamente disposto, dalle
norme che regolano la società in nome collettivo di cui al capo III del titolo V del libro V del codice civile.
Ai fini dell'iscrizione nel registro delle imprese, è istituita una sezione speciale relativa alle società tra
professionisti; l'iscrizione ha funzione di certificazione anagrafica e di pubblicità notizia ed è eseguita
secondo le modalità di cui al decreto del Presidente della Repubblica 7 dicembre 1995, n. 581.
3. La società tra avvocati non è soggetta a fallimento.
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4. La società tra avvocati è iscritta in una sezione speciale dell'albo degli avvocati e alla stessa si applicano,
in quanto compatibili, le norme, legislative, professionali e deontologiche che disciplinano la professione di
avvocato.
5. É fatto salvo quanto disposto dalla legge 23 novembre 1939, n. 1815, e successive modificazioni, per la
costituzione di associazioni tra professionisti.
Art.17
Costituzione e oggetto
1. Ai fini della iscrizione all'albo, la società tra avvocati è costituita con atto pubblico o scrittura privata con
sottoscrizioni autenticate dei contraenti.
2. La società tra avvocati ha per oggetto esclusivo l'esercizio in comune della professione dei propri soci. La
società può rendersi acquirente di beni e diritti che siano strumentali all'esercizio della professione e
compiere qualsiasi attività diretta a tale scopo.
Art.18
Ragione sociale
1. La società tra avvocati agisce sotto la ragione sociale costituita dal nome e dal titolo professionale di tutti i
soci ovvero di uno o più soci, seguito dalla locuzione "ed altri", e deve contenere la indicazione di società tra
professionisti, in forma abbreviata s.t.p.
2. Non è consentita la indicazione del nome di un socio avvocato dopo la cessazione della sua appartenenza
alla società, salvo diverso accordo tra la società e il socio cessato o i suoi eredi. In tal caso la utilizzazione
del nome è consentita con la indicazione "ex socio" o "socio fondatore" accanto al nominativo utilizzato,
purché non sia mutata l'intera compagine dei soci professionisti presenti al momento della cessazione della
qualità di socio.
Art.19
Modificazioni
1. L'atto costitutivo può essere modificato con deliberazione adottata da tutti i soci o con deliberazione della
maggioranza di essi qualora l'atto costitutivo lo preveda e ne stabilisca le modalità.
Art.20
Invalidità della società
1. La nullità della società per vizi di costituzione può essere pronunciata solo nei casi previsti dalle
disposizioni che disciplinano la nullità dei contratti.
2. La dichiarazione di nullità o la pronuncia di annullamento non pregiudicano l'efficacia degli atti compiuti
in nome della società.
3. La sentenza che dichiara la nullità o che pronuncia l'annullamento nomina uno o più liquidatori, in persona
dei soci o di terzi, purchè professionisti esercenti con il titolo di avvocato.
4. La invalidità non può essere pronunciata quando la causa di essa è stata eliminata per effetto di una
modificazione dell'atto costitutivo iscritta nella sezione speciale del registro delle imprese.
5. La responsabilità dei soci non è esclusa dalla dichiarazione di nullità o dall'annullamento dell'atto
costitutivo.
Art.21
Requisiti soggettivi dei soci e situazioni di incompatibilità
1. I soci della società tra avvocati devono essere in possesso del titolo di avvocato.
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2. La partecipazione ad una società tra avvocati è incompatibile con la partecipazione ad altra società tra
avvocati.
3. La incompatibilità di cui al comma 2 si applica fino alla data in cui la dichiarazione di recesso produce i
suoi effetti ovvero per tutta la durata della iscrizione della società nell'albo.
4. É escluso il socio che è stato cancellato o radiato dall'albo. La sospensione di un socio dall'albo è causa
legittima di esclusione dalla società.
Art.22
Subentro di nuovi soci
1. Le quote di partecipazione alla società tra avvocati possono essere cedute per atto tra vivi solo con il
consenso di tutti i soci, salvo diversa disposizione dell'atto costitutivo.
2. In caso di morte di uno dei soci, gli altri devono liquidare la quota agli eredi, a meno che preferiscano
sciogliere la società ovvero continuarla con gli eredi e questi abbiano i requisiti professionali richiesti e vi
acconsentano.
Art.23
Amministrazione
1. L'amministrazione della società tra avvocati spetta ai soci e non può essere affidata a terzi.
2. Salvo diversa pattuizione, l'amministrazione della società spetta a ciascuno dei soci disgiuntamente dagli
altri.
Art.24
Incarico professionale e obblighi di informazione
1. L'incarico professionale conferito alla società tra avvocati può essere eseguito solo da uno o più soci in
possesso dei requisiti per l'esercizio dell'attività professionale richiesta.
2. La società deve informare il cliente, prima della conclusione del contratto, che l'incarico professionale
potrà essere eseguito da ciascun socio in possesso dei requisiti per l'esercizio dell'attività professionale
richiesta; il cliente ha diritto di chiedere che l'esecuzione dell'incarico sia affidata ad uno o più soci da lui
scelti sulla base di un elenco scritto con la indicazione dei titoli e delle qualifiche professionali di ciascuno di
essi.
3. In difetto di scelta, la società comunica al cliente il nome del socio o dei soci incaricati, prima dell'inizio
dell'esecuzione del mandato.
4. La prova dell'adempimento degli obblighi di informazione prescritti dai commi 2 e 3 e il nome del socio o
dei soci indicati dal cliente devono risultare da atto scritto.
Art.25
Compensi
1. I compensi derivanti dall'attività professionale dei soci costituiscono crediti della società.
2. Se la prestazione è svolta da più soci, si applica il compenso spettante ad un solo professionista, salvo
espressa deroga pattuita con clausola approvata per iscritto dal cliente.
Art.26
Responsabilità professionale
1. Il socio o i soci incaricati sono personalmente e illimitatamente responsabili per l'attività professionale
svolta in esecuzione dell'incarico. La società risponde con il suo patrimonio.
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2. In difetto della comunicazione prevista dall'articolo 24, comma 3, per le obbligazioni derivanti dall'attività
professionale svolta da uno o più soci, oltre alla società, sono responsabili illimitatamente e solidalmente tutti
i soci.
3. Per le obbligazioni sociali non derivanti dall'attività professionale rispondono inoltre personalmente e
solidalmente tutti i soci; il patto contrario non ha effetto nei confronti dei terzi.
4. La sentenza pronunciata nei confronti della società fa stato ed è efficace anche nei confronti del socio o
dei soci incaricati ovvero nei confronti dei soci illimitatamente responsabili, i quali possono intervenire nel
giudizio e possono impugnare la sentenza.
CAPO II
Dell'iscrizione nell'albo e della responsabilità disciplinare
Art.27
Iscrizione
1. La società tra avvocati è iscritta in una sezione speciale dell'albo del Consiglio dell'ordine nella cui
circoscrizione è posta la sede legale.
2. Le sedi secondarie con rappresentanza stabile sono iscritte presso il Consiglio dell'ordine nella cui
circoscrizione le sedi sono istituite: se la istituzione non è contenuta nell'atto costitutivo, devono inoltre
essere denunciate al Consiglio dell'ordine presso il quale la società è iscritta per l'annotazione.
3. La società deve mantenere nella propria sede e nelle eventuali sedi secondarie un ufficio nel quale almeno
uno dei soci svolga in tale qualità l'attività professionale.
Art.28
Procedimento di iscrizione
1. La domanda di iscrizione nella sezione speciale dell'albo è rivolta al Consiglio dell'ordine ed è corredata
dai seguenti documenti:
a) atto costitutivo in copia autentica;
b) certificato di iscrizione nell'albo dei soci non iscritti presso il Consiglio dell'ordine cui è rivolta la
domanda o dichiarazione sostitutiva.
2. Il Consiglio dell'ordine, verificata l'osservanza delle disposizioni di legge, nel termine di trenta giorni dalla
domanda dispone l'iscrizione della società in una sezione speciale dell'albo, con la indicazione della ragione
sociale, dell'oggetto, della sede legale e delle sedi secondarie eventualmente istituite, del nominativo dei soci
che hanno la rappresentanza, dei soci iscritti nell'albo, nonché dei soci iscritti in altro albo.
3. Per la iscrizione delle sedi secondarie con rappresentanza stabile, la domanda è corredata da un estratto
dell'atto costitutivo ovvero dalla delibera di istituzione della sede in copia autentica, con la indicazione del
Consiglio dell'ordine presso il quale la società è iscritta e la data di iscrizione, nonché dal certificato di
iscrizione all'albo dei soci che operano nell'ambito della sede secondaria, se iscritti presso altro Consiglio
dell'ordine.
4. L'avvenuta iscrizione deve essere annotata nella sezione speciale del registro delle imprese, su richiesta dei
socio che ha la rappresentanza della società.
Art.29
Annotazioni
1. Le deliberazioni che importano modificazioni dell'atto costitutivo, le variazioni della composizione sociale
ed ogni fatto incidente sull'esercizio dei diritti di voto, sono comunicati al Consiglio dell'ordine entro il
termine di trenta giorni dal momento in cui si verificano.
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2. Il Consiglio dell'ordine, verificata l'osservanza delle disposizioni di legge, nel termine di trenta giorni
dispone l'annotazione della variazione nella sezione speciale dell'albo.
Art.30
Responsabilità disciplinare
1. La società tra avvocati risponde delle violazioni delle norme professionali e deontologiche applicabili
all'esercizio in forma individuale della professione di avvocato.
2. Se la violazione commessa dal socio è ricollegabile a direttive impartite dalla società, la responsabilità
disciplinare del socio concorre con quella della società.
3. Nel caso previsto dal comma 2, il Consiglio dell'ordine presso il quale è iscritta la società è competente
anche per il procedimento disciplinare nei confronti del socio, benchè iscritto presso altro Consiglio
dell'ordine, salvo che l'illecito disciplinare contestato al professionista riguardi un'attività non svolta
nell'interesse della società.
4. La previsione di cui al comma 3 si applica anche nel caso in cui l'illecito disciplinare contestato riguardi
un'attività professionale svolta dal socio nell'ambito di una sede secondaria.
Art.31
Situazioni di incompatibilità o di conflitto
1. Chiunque vi abbia interesse può segnalare al Consiglio dell'ordine la sussistenza di situazioni di
incompatibilità o di conflitto con il corretto esercizio della professione riferibili a tutti i soci.
2. Il Consiglio dell'ordine, sentito il rappresentante della società, delibera sulla fondatezza della segnalazione
e, se la ritiene fondata, chiede alla società di far cessare la situazione di incompatibilità o di conflitto,
fissando un termine congruo, e comunque non inferiore a trenta giorni, decorso il quale può adottare i
provvedimenti disciplinari previsti dall'ordinamento professionale.
3. l provvedimenti previsti dal presente articolo possono essere adottati anche su richiesta del Pubblico
ministero.
Art.32
Cancellazione dall'albo per difetto sopravvenuto di un requisito
1. Il Consiglio dell'ordine presso il quale è iscritta la società provvede alla cancellazione della stessa
dall'albo, qualora sia venuto meno uno dei requisiti previsti dal presente titolo e la situazione di irregolarità
non sia stata sanata nel termine perentorio di tre mesi dal momento in cui si è verificata.
Art.33
Elezioni dei consigli locali e nazionali
1. La società tra avvocati non ha diritto di elettorato né attivo, né passivo.
2. Non può essere eletto contemporaneamente nel Consiglio locale e nel Consiglio nazionale più di un socio
della stessa società.
TITOLO III
Esercizio della professione in forma associata o societaria da parte degli avvocati stabiliti
CAPO I
Dell'esercizio in forma associata
Art.34
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Disposizioni generali
1. Gli avvocati stabiliti, anche se provenienti da Stati membri diversi, possono associarsi tra loro ovvero con
uno o più professionisti, per la migliore organizzazione della propria attività, nel rispetto della legge 23
novembre 1939, n. 1815.
2. Gli avvocati stabiliti che si associano sono tenuti ad usare la dizione di studio associato, seguito dal nome
e dal cognome degli associati, con le indicazioni di cui ai commi 1 e 2 dell'articolo 7.
3. Gli incarichi sono assunti direttamente dagli associati; l'associazione non può assumere incarichi in
proprio.
4. Le associazioni non sono soggette all'obbligo di iscrizione nell'albo.
5. La disposizione di cui all'art. 7 si applica anche nel caso in cui l'avvocato stabilito esercita la professione
in Italia come membro di uno studio associato costituito nello Stato membro di origine.
CAPO II
Dell'esercizio in forma societaria
Art.35
Partecipazione a società tra avvocati
1. Gli avvocati stabiliti, provenienti anche da Stati membri diversi, possono essere soci di una società tra
avvocati costituita ai sensi e per le finalità di cui all'art. 16, comma 1, purchè almeno uno degli altri soci sia
in possesso del titolo di avvocato.
2. Per l'esercizio dell'attività di rappresentanza, assistenza e difesa in giudizio il socio che sia avvocato
stabilito è tenuto ad agire di intesa con altro socio in possesso del titolo di avvocato, abilitato ad esercitare
davanti all'autorità adita o procedente. L'intesa è disciplinata dalle disposizioni di cui all'articolo 8.
3. La società tra avvocati cui partecipano avvocati stabiliti è soggetta alle disposizioni del titolo II del
presente decreto e a tutte le disposizioni legislative, professionali e deontologiche ivi richiamate.
Art.36
Sede secondaria di società
1. Le società costituite in uno degli altri Stati membri, anche secondo tipi diversi da quello indicato
nell'articolo 16, possono svolgere in Italia l'attività professionale di rappresentanza, assistenza e difesa in
giudizio tramite propri soci, nell'ambito di una sede secondaria con rappresentanza stabile, purchè tutti i soci
siano professionisti esercenti la professione di avvocato.
2. La società si considera costituita tra persone non esercenti l'attività professionale di avvocato, qualora il
capitale sociale sia detenuto in tutto o in parte ovvero la ragione sociale sia utilizzata o il potere decisionale
venga esercitato, anche di fatto, da persone prive di uno dei titoli professionali di cui all'articolo 2 ovvero del
titolo di avvocato.
3. Per l'esercizio dell'attività professionale di cui al comma 1, la società deve inoltre assicurare, anche
mediante specifica previsione dell'atto costitutivo, la personalità della prestazione; il diritto del cliente di
scegliere il proprio difensore, la piena indipendenza dell'avvocato nello svolgimento dell'attività
professionale e la sua responsabilità personale, la soggezione della società ad un concorrente regime di
responsabilità e alle regole deontologiche proprie delle professioni intellettuali e specifiche della professione
di avvocato.
4. Per l'attività di rappresentanza, assistenza e difesa in giudizio il socio che sia avvocato stabilito è tenuto ad
agire d'intesa con altro socio in possesso del titolo di avvocato, abilitato ad esercitare davanti all'autorità
adita o procedente.
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Art.37
Norme applicabili
1. Le società di cui all'articolo 36, comma 1, le quali stabiliscono in Italia una o più sedi secondarie con
rappresentanza stabile per l'esercizio dell'attività professionale di rappresentanza, assistenza e difesa in
giudizio sono tenute, per ciascuna sede, alla iscrizione nella sezione speciale dell'albo degli avvocati presso il
Consiglio dell'ordine nella cui circoscrizione è posta la sede secondaria.
2. Ai soci che esercitano con il titolo professionale di origine nell'ambito della sede secondaria con
rappresentanza stabile, nonché alle sedi secondarie si applicano rispettivamente le disposizioni di cui ai titoli
I e II del presente decreto e le altre disposizioni che disciplinano l'istituzione di una o più sedi secondarie in
Italia da parte di società costituite all'estero.
CAPO III
Disposizioni transitorie e finali
Art.38
Attività professionale pregressa
1. L'attività professionale di avvocato svolta in Italia a decorrere dalla data del 14 marzo 1998 e fino alla data
di entrata in vigore del presente decreto, nonché la partecipazione in detto periodo a corsi o seminari sul
diritto italiano, anche relativi all'ordinamento forense e alla deontologia professionale, sono valutate ai fini
della dispensa dalla prova attitudinale di cui all'articolo 12, comma 1, nel rispetto di quanto previsto dagli
articoli 12 e 14.
2. La domanda per la dispensa deve essere presentata nel termine di un anno dalla data di entrata in vigore
del presente decreto.
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Le direttive in materia di riconoscimento delle qualifiche professionali
Direttiva del Consiglio n. 48 del 21 dicembre 1988 , Gazzetta UE 24/01/1989 , n.19 relativa ad
un sistema generale di riconoscimento dei diplomi di istruzione superiore che sanzionano
formazioni professionali di una durata minima di tre anni. [Direttiva abrogata, a decorrere dal
20 ottobre 2007, dall'articolo 62 della Direttiva del Parlamento Europeo e del Consiglio n. 36 del
07-09-2005, cui è stata data attuazione con il decreto legislativo 9 novembre 2007, n. 206]
Omissis
Art.1
[Ai sensi della presente direttiva si intende:
a) per diploma, qualsiasi diploma, certificato o altro titolo o qualsiasi insieme di diplomi, certificati o altri
titoli;
- che sia stato rilasciato da un'autorità competente in uno Stato membro, designata in conformità delle sue
disposizioni legislative, regolamentari o amministrative,
- da cui risulti che il titolare ha seguito con successo un ciclo di studi post-secondari di durata minima di tre
anni oppure di durata equivalente a tempo parziale, in un'università o un istituto di istruzione superiore o in
un altro istituto di livello di formazione equivalente e, se del caso, che ha seguito con successo la formazione
professionale richiesta oltre al ciclo di studi post-secondari e
- dal quale risulti che il titolare possiede le qualifiche professionali richieste per accedere ad una professione
regolamentata in detto Stato membro o esercitarla,
quando la formazione sancita dal diploma, certificato o altro titolo, è stata acquisita in misura preponderante
nella Comunità o quando il titolare ha un'esperienza professionale di tre anni, certificata dallo Stato membro
che ha riconosciuto il diploma, certificato o altro titolo rilasciato in un paese terzo.
E' assimilato a un diploma ai sensi del primo comma qualsiasi diploma, certificato o altro titolo, o qualsiasi
insieme di diplomi, certificati o altri titoli, che sia stato rilasciato da un'autorità competente in uno Stato
membro qualora sancisca una formazione acquisita nella Comunità e riconosciuta da un'autorità competente
in tale Stato membro come formazione di livello equivalente e qualora esso conferisca gli stessi diritti
d'accesso e d'esercizio di una professione regolamentata;
b) per Stato membro ospitante, lo Stato membro nel quale un cittadino di un altro Stato membro chiede di
esercitare una professione ivi regolamentata senza aver ottenuto nello stesso il suo diploma o avervi
esercitato per la prima volta la professione in questione;
c) per professione regolamentata, l'attività o l'insieme delle attività professionali regolamentate che
costituiscono questa professione in uno Stato membro;
d) per attività professionale regolamentata, un'attività professionale per la quale l'accesso alla medesima o
l'esercizio o una delle modalità di esercizio dell'attività in uno Stato membro siano subordinati, direttamente
o indirettamente mediante disposizioni legislative, regolamentari o amministrative, al possesso di un
diploma. In particolare, costituiscono modalità di esercizio di un'attività professionale regolamentata:
- l'esercizio di un'attività con l'impiego di un titolo professionale qualora l'uso del titolo sia limitato a chi
possieda un dato diploma previsto da disposizioni legislative, regolamentari o amministrative;
- l'esercizio di un attività professionale nel settore sanitario qualora la retribuzione e/o il rimborso della
medesima siano subordinati dal regime nazionale di sicurezza sociale al possesso di un diploma.
Quando non si applica il primo comma, è assimilata ad un'attività professionale regolamentata l'attività
professionale esercitata dai membri di un'associazione od organizzazione che, oltre ad avere segnatamente lo
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scopo di promuovere e mantenere un livello elevato nel settore professionale in questione sia oggetto, per la
realizzazione di tale obiettivo, di riconoscimento specifico da parte di uno Stato membro e:
- rilasci ai suoi membri un diploma,
- esiga da parte loro il rispetto di regole di condotta professionale da essa prescritte e
- conferisca ai medesimi il diritto di un titolo, di un'abbreviazione o di beneficiare di uno status
corrispondente a tale diploma.
Nell'allegato è riportato un elenco non esauriente delle associazioni o organizzazioni che, al momento
dell'adozione della presente direttiva, soddisfano alle condizioni del secondo comma. Ogni qual volta uno
Stato membro concede il riconoscimento di cui al secondo comma ad un'associazione o organizzazione, esso
ne informa la Commissione che pubblica questa informazione nella Gazzetta ufficiale delle Comunità
europee;
d bis) per formazione regolamentata, qualsiasi formazione:
- direttamente orientata all'esercizio di una determinata professione e
- consistente in un ciclo di studi post-secondari di durata minima di tre anni oppure di durata equivalente a
tempo parziale, in un'università o in un altro istituto di livello di formazione equivalente e, se del caso, nella
formazione professionale, il tirocinio o la pratica professionale richiesti oltre al ciclo di studi post-secondari;
la struttura e il livello della formazione professionale, del tirocinio o della pratica professionale devono
essere stabiliti dalle disposizioni legislative, regolamentari e amministrative dello Stato membro interessato o
soggetti al controllo o all'autorizzazione dell'autorità designata a tal fine.
e) per esperienza professionale, l'esercizio effettivo e legittimo della professione in questione in uno Stato
membro;
f) per tirocinio di adattamento, l'esercizio di una professione regolamentata svolta nello Stato membro
ospitante sotto la responsabilità di un professionista qualificato, accompagnato eventualmente da una
formazione complementare. Il tirocinio è oggetto di una valutazione. Le modalità del tirocinio di
adattamento e della valutazione nonché lo status del tirocinante migrante sono determinati dall'autorità
competente dello Stato membro ospitante;
g) per prova attitudinale, un esame riguardante esclusivamente le conoscenze professionali del richiedente
effettuato dalle autorità competenti dello Stato membro ospitante allo scopo di valutare la capacità del
richiedente ad esercitare in tale Stato una professione regolamentata.
Per consentire il controllo, le autorità competenti redigono un elenco delle materie che, attraverso un
confronto tra la formazione richiesta nello Stato rispettivo e quella ricevuta dal richiedente, non sono
comprese nel diploma o nel/nei titolo/i presentato/i dal richiedente.
La prova attitudinale deve prendere in considerazione il fatto che il richiedente è un professionista qualificato
nello Stato membro d'origine o di provenienza. Essa verta su materie da scegliere tra quelle che figurano
nell'elenco e la cui conoscenza è una condizione essenziale per poter esercitare la professione nello Stato
membro ospitante. Questa prova può anche comprendere la conoscenza della deontologia applicabile alle
attività in questione nello Stato membro ospitante. La modalità della prova attitudinale sono determinate
dalle autorità competenti di detto Stato membro nel rispetto delle norme del diritto comunitario.
Le autorità competenti dello Stato membro ospitante stabiliscono lo status, in detto Stato membro, del
richiedente che desidera prepararsi per sostenere la prova attitudinale in tale Stato.]
Art.2
[La presente direttiva si applica a qualunque cittadino di uno Stato membro che intenda esercitare, come
lavoratore autonomo o subordinato una professione regolamentata in uno Stato membro ospitante.
La presente direttiva non si applica alle professioni contemplate da una direttiva specifica che istituisca fra
gli Stati membri il reciproco riconoscimento dei diplomi.]
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Art.3
[Quando nello Stato membro ospitante l'accesso o l'esercizio di una professione regolamentata è subordinato
al possesso di un diploma, l'autorità competente non può rifiutare ad un cittadino di un altro Stato membro,
per mancanza di qualifiche, l'accesso a/o l'esercizio di tale professione, alle stesse condizioni che vengono
applicate ai propri cittadini:
a) se il richiedente possiede il diploma che è prescritto in un altro Stato membro per l'accesso o l'esercizio di
questa stessa professione sul suo territorio, e che è stato ottenuto in un altro Stato membro, oppure
b) se il richiedente ha esercitato a tempo pieno tale professione per due anni durante i precedenti dieci anni in
un altro Stato membro in cui questa professione non è regolamentata ai sensi dell'articolo 1, lettera c) e del
primo comma dell'articolo 1, lettera d), ed è in possesso di uno o più titoli di formazione:
- rilasciati da un'autorità competente di uno Stato membro, designata conformemente alle disposizioni
legislative, regolamentari ed amministrative di questo Stato membro,
- da cui risulti che il titolare ha seguito con successo un ciclo di studi post- secondari di durata minima di tre
anni oppure di durata equivalente a tempo parziale, in un'università o un istituto di istruzione superiore o in
altro istituto dello stesso livello di formazione di uno Stato membro, e, se del caso, che ha seguito con
successo la formazione professionale richiesta oltre al ciclo di studi post- secondari, e
- che l'hanno preparato all'esercizio di tale professione.
E' assimilato al titolo di formazione di cui al primo comma qualsiasi titolo o insieme di titoli che sia stato
rilasciato da un'autorità competente in uno Stato membro qualora sancisca una formazione acquisita nella
Comunità e sia riconosciuto come equivalente da detto Stato membro, a condizione che il riconoscimento sia
stato notificato agli altri Stati membri e alla Commissione.
Non si possono tuttavia richiedere i due anni di esperienza professionale di cui al primo comma se il titolo o i
titoli in possesso del richiedente e di cui alla presente lettera sanciscono una formazione regolamentata.]
Art.4
[1. L'articolo 3 non osta a che lo Stato membro ospitante esiga inoltre che il richiedente:
a) provi che possiede un'esperienza professionale, quando la durata della formazione addotta a norma
dell'articolo 3, lettere a) e b) è inferiore di almeno un anno a quella prescritta nello Stato membro ospitante.
In tal caso, la durata dell'esperienza professionale richiesta:
- non può oltrepassare il doppio del periodo di formazione mancante, allorché il periodo mancante riguarda il
ciclo degli studi post- secondari e/o un tirocinio professionale effettuato sotto la guida di un istruttore e
sanzionato da un esame;
- non può oltrepassare il periodo di formazione mancante, allorché questo riguarda un periodo di attività
professionale pratica sotto la guida di un professionista qualificato.
Quando si tratti dei diplomi di cui all'articolo 1, lettera a), ultimo comma, il periodo di formazione
riconosciuta equivalente viene determinato in base alla formazione definita all'articolo 1, lettera a), primo
comma.
Nell'applicazione della presente lettera si deve tener conto dell'esperienza professionale di cui all'articolo 3,
lettera b).
L'esperienza professionale richiesta non può comunque superare quattro anni;
b) compia un tirocinio di adattamento, per un periodo massimo di tre anni, o si sottoponga a una prova
attitudinale:
- quando la formazione ricevuta conformemente all'articolo 3, lettere a) e b) verte su materie sostanzialmente
diverse da quelle contemplate nel diploma prescritto nello Stato membro ospitante oppure,
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- quando, nel caso di cui all'articolo 3, lettera a), la professione regolamentata nello Stato membro ospitante
comprende una o più attività professionali regolamentate che non esistono nella professione regolamentata
nello Stato membro di origine o provenienza del richiedente, e tale differenza è caratterizzata da una
formazione specifica prescritta nello Stato membro ospitante e vertente su materie sostanzialmente diverse
da quelle contemplate dal diploma dichiarato dal richiedente, oppure
- quando, nel caso di cui all'articolo 3, lettera b), la professione regolamentata nello Stato membro ospitante
comprende una o più attività professionali regolamentate che non esistono nella professione esercitata dal
richiedente nello Stato membro di origine o di provenienza e tale differenza è caratterizzata da una
formazione specifica prescritta nello Stato membro ospitante e vertente su materie sostanzialmente diverse
da quelle contemplate dal titolo o dai titoli dichiarati dal richiedente.
Lo Stato membro ospite, qualora intenda esigere che il richiedente compia un tirocinio di adattamento o si
sottoponga ad una prova attitudinale, deve prima verificare se le conoscenze acquisite dal richiedente nel
corso della propria esperienza professionale non colmino in tutto o in parte la differenza sostanziale di cui al
primo comma.
Se lo Stato membro ospitante ricorre a tale possibilità, esso deve lasciare al richiedente la scelta tra il
tirocinio di adattamento e la prova attitudinale. In deroga a tale principio, lo Stato ospitante può prescrivere
un tirocinio di adattamento o una prova attitudinale se si tratta di professioni il cui esercizio richiede una
conoscenza precisa del diritto nazionale e nelle quali la consulenza e/o l'assistenza per quanto riguarda il
diritto nazionale costituisce un elemento essenziale e costante dell'attività. Qualora lo Stato membro
ospitante intenda introdurre eccezioni al diritto di scelta del richiedente per altre professioni, si applica la
procedura di cui all'articolo 10.
2. Tuttavia lo Stato membro ospitante non può applicare cumulativamente le lettere a) e b) del paragrafo 1.]
Art.5
[Fatti salvi gli articoli 3 e 4, qualsiasi Stato membro ospitante ha la facoltà di permettere al richiedente, per
migliorare le sue possibilità di adattamento all'ambiente professionale nello Stato, di seguirvi, a titolo di
equivalenza, la parte della formazione professionale costituita da un periodo di attività professionale pratica
sotto la guida di un professionista qualificato, che non abbia seguito nello Stato membro d'origine o di
provenienza.]
Art.6
[1. L'autorità competente dello Stato membro ospitante che subordina l'accesso ad una professione
regolamentata alla presentazione di prove relative all'onorabilità, alla moralità o all'assenza di dichiarazione
di fallimento, o che sospende o vieta l'esercizio di una siffatta professione in caso di gravi mancanze
professionali o di condanne per delitti penali, accetta quale prova sufficiente per i cittadini degli Stati membri
che intendono esercitare detta professione sul suo territorio la presentazione di documenti rilasciati dalle
autorità competenti dello Stato membro di origine o di provenienza dai quali risulti che tali requisiti sono
soddisfatti.
Se le autorità competenti dello Stato membro di origine o di provenienza non rilasciano i documenti di cui al
primo comma, tali documenti sono sostituiti da una dichiarazione giurata - o, negli Stati membri in cui tale
forma di dichiarazione non è contemplata, da una dichiarazione solenne - prestata dall'interessato dinanzi ad
un'autorità giudiziaria o amministrativa competente o, eventualmente, dinanzi ad un notaio o a un organo
professionale qualificato dello Stato membro di origine o di provenienza, che rilascerà un attestato
comprovante la suddetta dichiarazione giurata o solenne.
2. Se l'autorità competente dello Stato membro ospitante richiede ai cittadini di tale Stato membro, per
l'accesso ad una professione regolamenta o per il suo esercizio, un documento che ne attesti la sana
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costituzione fisica o psichica, essa accetta quale prova sufficiente in materia la presentazione del documento
prescritto nello Stato membro di origine o di provenienza.
Quando lo Stato membro di origine o di provenienza non prescrive documenti del genere per l'accesso alla
professione di cui trattasi o per il suo esercizio, lo Stato membro ospitante accetta dai cittadini di tale Stato
membro d'origine o di provenienza un attestato rilasciato da un'autorità competente di detto Stato membro,
corrispondente agli attestati dello Stato membro ospitante.
3. L'autorità competente dello Stato membro ospitante può esigere che i documenti o attestati di cui ai
paragrafi 1 e 2 non siano stati rilasciati più di tre mesi prima della data della loro presentazione.
4. Quando l'autorità competente di uno Stato membro ospitante richiede ai cittadini di tale Stato membro la
presentazione di una dichiarazione giurata o una dichiarazione solenne per l'accesso ad una professione
regolamentata o per il suo esercizio e la formula di tale dichiarazione giurata o solenne non può essere
utilizzata dai cittadini degli altri Stati membri, detta autorità provvede affinché venga presentata agli
interessati una formula adeguata ed equivalente.
5. Lo Stato membro ospite che, per l'accesso ad una professione regolamentata o per l'esercizio della stessa,
richieda la prova della capacità finanziaria, considera gli attestati rilasciati dalle banche dello Stato membro
di origine o di provenienza equivalenti a quelli rilasciati nel proprio territorio.
6. L'autorità competente dello Stato membro ospite che, per l'accesso ad una professione regolamentata o per
il suo esercizio, esiga dai propri cittadini la prova della copertura assicurativa contro le conseguenze
pecuniarie della loro responsabilità professionale, considera gli attestati rilasciati dagli istituti assicurativi di
altri Stati membri equivalenti a quelli rilasciati nel proprio territorio. Tali attestati devono precisare che
l'assicuratore rispetta le prescrizioni legislative e regolamentari in vigore nello Stato membro ospite per
quanto riguarda le modalità e l'estensione della garanzia. Al momento della presentazione, i documenti non
devono essere di data anteriore a tre mesi.]
Art.7
[1. L'autorità competente dello Stato membro ospitante riconosce ai cittadini degli altri Stati membri, che
soddisfino alle condizioni di accesso e di esercizio di una professione regolamentata sul suo territorio, il
diritto di fregiarsi del titolo professionale dello Stato membro ospitante che corrisponde a questa professione.
2. L'autorità competente dello Stato membro ospitante riconosce ai cittadini degli Stati membri, che
soddisfino alle condizioni di accesso e di esercizio di una attività professionale regolamentata sul suo
territorio, il diritto di avvalersi del loro legittimo titolo di studio ed eventualmente della relativa
abbreviazione, dello Stato membro di origine o di provenienza, nella lingua di tale Stato. Lo Stato membro
ospitante può prescrivere che il titolo sia seguito dal nome e dal luogo dell'istituto o della commissione che
lo ha rilasciato.
3. Qualora una professione sia regolamentata nello Stato membro ospitante da un'associazione o
un'organizzazione di cui all'articolo 1, lettera d), i cittadini degli Stati membri potranno avvalersi del titolo
professionale o dell'abbreviazione conferiti da dette organizzazioni o associazioni soltanto se è comprovata la
qualità di membro delle medesime.
Qualora l'associazione o l'organizzazione subordini l'affiliazione al possesso di taluni qualifiche, essa può
applicare tali requisiti ai cittadini di altri Stati membri titolari di un diploma ai sensi dell'articolo 1, lettera a)
o di un titolo di formazione ai sensi dell'articolo 3, lettera b) solo in conformità delle disposizioni della
presente direttiva, in particolare degli articoli 3 e 4.]
Art.8
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[1. Lo Stato membro ospitante accetta, come prova che le condizioni di cui agli articoli 3 e 4 sono
soddisfatte, gli attestati e i documenti rilasciati dalle autorità competenti degli Stati membri, che l'interessato
deve presentare a sostegno della propria richiesta di poter esercitare la professione in questione.
2. La procedura d'esame di una richiesta di poter esercitare una professione regolamentata deve concludersi
nei più brevi termini con una decisione motivata dell'autorità competente dello Stato membro ospitante,
adottata al più tardi entro i quattro mesi successivi alla presentazione della documentazione completa
dell'interessato. Contro tale decisione o assenza di decisione può essere proposto un ricorso giurisdizionale di
diritto interno.]
Art.9
[1. Entro il termine previsto all'articolo 12 gli Stati membri designano le autorità competenti abilitate a
ricevere le richieste ed a prendere le decisioni di cui alla presente direttiva. Essi ne informano gli altri Stati
membri e la Commissione.
2. Ogni Stato membro designa un coordinatore delle attività delle autorità di cui al paragrafo 1 e ne informa
gli altri Stati membri e la Commissione. Il suo compito è promuovere l'applicazione uniforme della presente
direttiva a tutte le professioni in questione. Presso la Commissione viene istituito un gruppo di
coordinamento composto dai coordinatori designati da ciascuno Stato membro o dai loro supplenti e
presieduto da un rappresentante della Commissione.
Tale gruppo ha per compito:
- di facilitare l'attuazione della presente direttiva, in particolare adottando e pubblicando pareri sulle
questioni sottopostegli dalla Commissione;
- di raccogliere tutte le informazioni utili ai fini della sua applicazione negli Stati membri.
Esso può essere consultato dalla Commissione circa le modifiche che potrebbero essere apportate al sistema
in vigore.
3. Gli Stati membri adottano misure per fornire le informazioni necessarie sul riconoscimento dei diplomi nel
quadro della presente direttiva. Essi possono essere assistiti in tale compito dal centro d'informazione sul
riconoscimento accademico dei diplomi e dei periodi di studi, istituito dagli Stati membri nell'ambito della
risoluzione del Consiglio e dei ministri della pubblica istruzione, riuniti in sede di Consiglio, del 9 febbraio
1976 e all'occorrenza dalle associazioni o organizzazioni professionali appropriate. La Commissione prende
le iniziative necessarie per assicurare lo sviluppo ed il coordinamento della comunicazione delle
informazioni necessarie.]
Art.10
[1. Qualora uno Stato membro, in applicazione dell'articolo 4, paragrafo 1, lettera b), secondo trattino, terza
frase, non intenda lasciare al richiedente la scelta tra il tirocinio di adattamento e la prova attitudinale, per
una professione ai sensi della presente direttiva, esso comunica immediatamente alla Commissione il
progetto della relativa disposizione, informandola nel contempo dei motivi che rendono necessaria
l'emanazione di tale disposizione.
La Commissione informa immediatamente gli altri Stati membri circa tale progetto; essa può anche
consultare in merito il gruppo di coordinamento di cui all'articolo 9, paragrafo 2.
2. Fatta salva la facoltà della Commissione e degli altri Stati membri di presentare osservazioni circa il
progetto, lo Stato membro può adottare la disposizione soltanto se la Commissione non vi si è opposta entro
tre mesi mediante decisione.
3. Su richiesta di uno Stato membro o della Commissione, gli Stati membri comunicano loro senza indugio il
testo definitivo di una disposizione conseguente all'applicazione del presente articolo.]
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Art.11
[A decorrere dalla scadenza del termine previsto dall'articolo 12, gli Stati membri comunicano alla
Commissione, ogni due anni, una relazione sull'applicazione del sistema istituito.
Oltre alle osservazioni generali, la relazione contiene un riepilogo statistico delle decisioni adottate nonché
una descrizione dei principali problemi connessi con l'applicazione della direttiva.]
Art.12
[Gli Stati membri adottano le misure necessarie per conformarsi alla presente direttiva entro il termine di due
anni a decorrere dalla sua notifica. Essi ne informano immediatamente la Commissione.
Essi comunicano alla Commissione il testo delle disposizioni essenziali di diretto interno che essi adottano
nel settore disciplinato dalla presente direttiva.]
Art.13
[Al più tardi entro cinque anni dalla scadenza del termine previsto all'articolo 12, la Commissione presenta al
Parlamento europeo e al Consiglio una relazione sullo stato d'applicazione del sistema generale di
riconoscimento dei diplomi del livello di istruzione superiore che sanzionano formazioni professionali di una
durata minima di tre anni.
Dopo aver proceduto a tutte le necessarie consultazioni, essa presenta in tale occasione le proprie conclusioni
sulle eventuali modifiche da apportarsi eventualmente al sistema istituito. Al tempo stesso la Commissione
presenta se del caso proposte intese a migliorare le regole in vigore al fine di facilitare la libera circolazione,
il diritto di stabilimento e la libera prestazione dei servizi per la categoria di persone interessate dalla
presente direttiva.]
Art.14
[Gli Stati membri sono destinatari della presente direttiva.]
Omissis
All.2
DICHIARAZIONE DEL CONSIGLIO E DELLA COMMISSIONE
Articolo 9, paragrafo 1
[Il Consiglio e la Commissione convengono che gli ordini professionali e gli istituti di insegnamento
superiore devono essere consultati o associati in modo adeguato al processo decisionale.]
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Decreto legislativo 27 gennaio 1992, n. 115 – Attuazione della direttiva n. 89/48/CEE relativa
ad un sistema generale di riconoscimento dei diplomi di istruzione superiore che sanzionano
formazioni professionali di una durata minima di tre anni (Decreto abrogato dall'articolo 60
del D.Lgs. 9 novembre 2007, n. 206)
Omissis
Art.1
Riconoscimento dei titoli di formazione professionale acquisiti nella Comunità europea.
[ 1. Alle condizioni stabilite dalle disposizioni del presente decreto, sono riconosciuti in Italia i titoli rilasciati
da un Paese membro della Comunità europea attestanti una formazione professionale al cui possesso la
legislazione del medesimo Stato subordina l'esercizio di una professione.
2. Il riconoscimento è concesso a favore del cittadino comunitario ai fini dell'esercizio in Italia, come
lavoratore autonomo o dipendente, della professione corrispondente a quella cui è abilitato nel Paese che ha
rilasciato i titoli di cui al precedente comma.
3. I titoli sono ammessi al riconoscimento se includono l'attestazione che il richiedente ha seguito con
successo un ciclo di studi postsecondari di durata minima di tre anni o di durata equivalente a tempo parziale,
in una università o in un istituto di istruzione superiore o in altro istituto di livello di formazione equivalente
(1).
4. Se la formazione è stata acquisita, per una durata superiore a un terzo, in un Paese non appartenente alla
Comunità europea, il riconoscimento è ammissibile se il Paese membro che ha riconosciuto i titoli acquisiti
nel Paese terzo certifica, oltre al possesso del titolo formale, che il richiedente è in possesso di una
esperienza professionale di tre anni. ]
(1) Comma così modificato dall'articolo 1 del D.LGS. 8 luglio 2003, n. 277.
Art.2
Professioni.
[ 1. Ai fini del presente decreto si considerano professioni:
a) le attività per il cui esercizio è richiesta la iscrizione in albi, registri ed elenchi, tenuti da amministrazioni o
enti pubblici, se la iscrizione è subordinata al possesso di una formazione professionale rispondente al
requisito di cui al comma 3 dell'art. 1;
b) i rapporti di impiego pubblico o privato, se l'accesso ai medesimi è subordinato, da disposizioni legislative
o regolamentari, al possesso di una formazione professionale rispondente al requisito di cui al comma 3
dell'art. 1;
c) le attività esercitate con l'impiego di un titolo professionale il cui uso è riservato a chi possiede una
formazione professionale rispondente al requisito di cui al comma 3 dell'art. 1;
d) le attività attinenti al settore sanitario nei casi in cui il possesso di una formazione professionale
rispondente al requisito di cui al comma 3 dell'art. 1 è condizione determinante ai fini della retribuzione delle
relative prestazioni o della ammissione al rimborso. ]
Art.2 bis
Formazione regolamentata (1) .
[ 1. Si definisce formazione regolamentata qualsiasi formazione: direttamente orientata all'esercizio di una
determinata professione e consistente in un ciclo di studi post-secondari di durata minima di tre anni oppure
di durata equivalente a tempo parziale in un'università o in un altro istituto di livello di formazione
equivalente e, se del caso, nella formazione professionale, nel tirocinio o nella pratica professionale richiesti
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oltre il ciclo di studi post-secondari: la struttura e il livello di formazione professionale, del tirocinio o della
pratica professionale devono essere stabiliti dalle disposizioni legislative, regolamentari o amministrative
dello Stato membro interessato o soggetti al controllo o all'autorizzazione dell'autorità designata a tal fine .]
(1) Articolo inserito dall'articolo 1 del D.LGS. 8 luglio 2003, n. 277.
Art.3
Formazioni professionali non abilitanti nel Paese di provenienza.
[ 1. Il cittadino comunitario può ottenere il riconoscimento ai sensi dell'art. 1 anche nel caso in cui la
professione da esercitare in Italia corrisponde, nel Paese di provenienza, ad una professione il cui esercizio
non è subordinato al possesso di titoli di formazione professionale. A tal fine è necessario che il richiedente:
a) sia in possesso di titoli rispondenti al requisito di cui all'art. 1, comma 3, di cui sia attestata la idoneità ad
assicurare la sua formazione professionale;
b) abbia esercitato a tempo pieno la professione per la durata di due anni negli ultimi dieci anni.
1-bis. Il requisito di cui al comma 1, lettera b), non si applica se il richiedente è in possesso di una
formazione regolamentata (1) .
2. L'esercizio professionale di cui alla lettera b) del precedente comma è computabile anche ai fini
dell'applicazione dell'art. 5, secondo comma.
3. Il requisito di cui alla lettera a) del primo comma è ugualmente soddisfatto se il richiedente possiede titoli
riconosciuti equivalenti dal Paese di provenienza ed il riconoscimento è stato notificato alla Commissione
delle Comunità europee e alla Repubblica italiana.
4. I titoli ammessi ai sensi dei precedenti commi devono attestare una formazione integralmente acquisita
nella Comunità europea. ]
(1) Comma inserito dall'articolo 1 del D.LGS. 8 luglio 2003, n. 277.
Art.4
Titoli professionali assimilati.
[ 1. Sono ammessi al riconoscimento i titoli che abilitano all'esercizio di una professione a parità di
condizioni con altri titoli rispondenti al requisito di cui all'art. 1, comma 3, e che sono riconosciuti di livello
equivalente ai titoli predetti.
2. I titoli ammessi ai sensi del comma 1 devono attestare una formazione integralmente acquisita nella
Comunità europea. ]
Art.5
Composizione e durata della formazione professionale.
[ 1. La formazione professionale attestata dai titoli oggetto di riconoscimento rispondenti ai requisiti di cui
all'art. 1, comma 3, o all'art. 4 del presente decreto può consistere:
a) nello svolgimento con profitto di un ciclo di studi post-secondari;
b) in un tirocinio professionale effettuato sotto la guida di un istruttore e sanzionato da un esame;
c) in un periodo di attività professionale pratica sotto la guida di un professionista qualificato.
2. Quando la formazione professionale attestata dai titoli è inferiore di almeno un anno a quella prevista in
Italia, ai fini del riconoscimento è necessaria la prova di una esperienza professionale di durata doppia del
periodo mancante, se questo si riferisce alle lettere a) e b) del comma precedente, e di durata pari al periodo
mancante se riferito alla lettera c) del precedente comma. In ogni caso, non può richiedersi la prova di una
esperienza professionale superiore ai quattro anni. ]
Art.6
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Misure compensative.
[ 1. Il riconoscimento è subordinato, a scelta del richiedente, al compimento di un tirocinio di adattamento
della durata massima di tre anni oppure al superamento di una prova attitudinale:
a) se la formazione professionale attestata dai titoli di cui all'art. 1 e all'art. 3 verte su materie sostanzialmente
diverse da quelle contemplate nella formazione professionale prescritta dalla legislazione vigente;
b) se la professione cui si riferisce il riconoscimento dei titoli comprende attività professionali che non
esistono nella professione corrispondente del Paese che ha rilasciato i titoli o nella professione esercitata ai
sensi dell'art. 3, lettera b) .
1-bis. Quanto previsto al comma 1 è subordinato alla verifica del fatto che le conoscenze acquisite dal
richiedente nel corso della propria esperienza professionale non colmino in tutto o in parte la differenza
sostanziale di cui al primo comma, lettera a) (1) .
2. Il riconoscimento è subordinato al superamento di una prova attitudinale se riguarda le professioni di
procuratore legale (2), di avvocato, di commercialista e di consulente per la proprietà industriale.
3. Con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, su proposta del Ministro per il coordinamento delle
politiche comunitarie, di concerto con i Ministri interessati, osservata la procedura comunitaria di preventiva
comunicazione e in assenza di tempestiva opposizione della Commissione delle Comunità europee, possono
essere individuati, con riferimento alle situazioni previste dagli articoli 3 e 4, altri casi di obbligatorietà della
prova attitudinale.
4. Nei casi in cui è richiesto il tirocinio o la prova attitudinale, non si applica il secondo comma dell'art. 5 del
presente decreto. ]
(1) Comma inserito dall'articolo 1 del D.LGS. 8 luglio 2003, n. 277.
(2) In luogo di "procuratore legale" leggasi "avvocato" ex art. 3, l. 24 febbraio 1997, n. 27, di soppressione
dell'albo dei procuratori legali.
Art.7
Tirocinio di adattamento.
[ 1. Il tirocinio di adattamento consiste nell'esercizio in Italia dell'attività corrispondente alla professione in
relazione alla quale è richiesto il riconoscimento, svolto sotto la responsabilità di un professionista abilitato.
2. Il tirocinio può essere accompagnato da una formazione complementare.
2-bis. La durata nonché le materie oggetto del tirocinio di adattamento sono stabilite nella fase di attuazione
della procedura di cui all'articolo 12. Le materie sono scelte in relazione alla loro valenza ai fini l'esercizio
della professione (1).
3. Il tirocinio è oggetto di valutazione finale.
4. In caso di valutazione finale sfavorevole, il tirocinio può essere ripetuto. ]
(1) Comma inserito dall'articolo 1 del D.LGS. 8 luglio 2003, n. 277.
Art.8
Prova attitudinale.
[ 1. La prova attitudinale consiste in un esame volto ad accertare le conoscenze professionali e deontologiche
ed a valutare la capacità all'esercizio della professione, tenendo conto che il richiedente il riconoscimento è
un professionista qualificato nel Paese di origine o di provenienza.
2. Le materie su cui svolgere l'esame devono essere scelte in relazione alla loro importanza essenziale per
l'esercizio della professione.
3. In caso di esito sfavorevole, la prova attitudinale può essere ripetuta non prima di sei mesi.
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3-bis. L'esame di cui al comma 1, si articola in una prova scritta o pratica e orale o in una prova orale da
svolgersi in lingua italiana sulla base dei contenuti delle materie stabilite a seguito della procedura di cui
all'articolo 12 (1). ]
(1) Comma inserito dall'articolo 1 del D.LGS. 8 luglio 2003, n. 277.
Art.9
Disposizioni applicative delle misure compensative (1) .
[ 1. Con decreto del Ministro competente di cui all'articolo 11, sono definite, con riferimento alle singole
professioni, le eventuali ulteriori procedure necessarie per assicurare lo svolgimento e la conclusione delle
misure di cui agli articoli 7 e 8 (2). ]
(1) Articolo sostituito dall'articolo 1 del D.LGS. 8 luglio 2003, n. 277.
(2) In materia di prova attitudinale per l'esercizio della professione di avvocato, vedi il Regolamento di cui
al D.M. 28 maggio 2003, n. 191.
Art.10
Requisiti formali dei titoli.
[ 1. I documenti da esibire ai fini del riconoscimento devono essere accompagnati, se redatti in lingua
straniera, da una traduzione in lingua italiana certificata conforme al testo originale dalle autorità
diplomatiche o consolari italiane del Paese in cui i documenti sono stati redatti, oppure da un traduttore
ufficiale. ]
Art.11
Competenze per il riconoscimento.
[ 1. Sulle domande di riconoscimento sono competenti a pronunciarsi:
a) il Ministero titolare della vigilanza sulle professioni di cui all'art. 2, lettera a) , individuato nell'allegato A
del presente decreto, fatta eccezione di quanto previsto alla lettera d) . L'allegato può essere modificato o
integrato, tenuto conto delle disposizioni vigenti o sopravvenute nei vari settori professionali, con decreto del
Presidente del Consiglio dei Ministri (1) ;
b) il Ministro per la funzione pubblica, per le professioni consistenti in rapporti di pubblico impiego, salvo
quanto previsto alle successive lettere c) , d) ed e) ;
c) il Ministero della sanità per le professioni sanitarie;
d) il Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca per il personale ricercatore e per le professioni di
pianificatore territoriale, paesaggista, conservatore dei beni architettonici ed ambientali, architetto junior e
pianificatore junior (2) ;
e) il Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca per i docenti di scuola materna, di scuola
elementare e di istituti di istruzione secondaria di primo e secondo grado (2);
f) il Ministero dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica, in ogni altro caso. ]
(1) Lettera così modificata dall'articolo 1 del D.LGS. 8 luglio 2003, n. 277.
(2) Lettera sostituita dall'articolo 1 del D.LGS. 8 luglio 2003, n. 277.
Art.12
Procedura di riconoscimento.
[ 1. La domanda di riconoscimento deve essere presentata al Ministero competente, corredata della
documentazione relativa ai titoli da riconoscere, rispondente ai requisiti indicati all'art. 10.
2. La domanda deve indicare la professione o le professioni di cui all'art. 2, in relazione alle quali il
riconoscimento è richiesto.
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3. Entro trenta giorni dal ricevimento della domanda, il Ministero accerta la completezza della
documentazione esibita, comunicando all'interessato le eventuali necessarie integrazioni.
4. Per la valutazione dei titoli acquisiti, il Ministero competente indice una conferenza di servizi ai sensi
della legge n. 241/90 alla quale partecipano i rappresentanti:
a) degli altri Ministeri di cui all'allegato A;
b) del Dipartimento per il coordinamento delle politiche comunitarie;
c) del Ministero degli affari esteri;
d) del Ministero dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica;
e) del Dipartimento per la funzione pubblica.
Nella conferenza sono sentiti un rappresentante dell'ordine o della categoria professionale ed un docente
universitario in rappresentanza delle università designato dal Ministero dell'università e della ricerca
scientifica e tecnologica.
5. Sul riconoscimento provvede il Ministro competente con decreto da emettersi nel termine di quattro mesi
dalla presentazione della domanda o della sua integrazione a norma del precedente comma 3.
6. Nei casi di cui all'art. 6, il decreto stabilisce le condizioni del tirocinio di adattamento o della prova
attitudinale, individuando l'ente o organo competente a norma dell'art. 15.
7. I decreti di cui al precedente comma 5 sono pubblicati nella Gazzetta Ufficiale .
8. I precedenti commi 4 e 7 non si applicano se la domanda di riconoscimento ha per oggetto titoli identici a
quelli su cui è stato provveduto con precedente decreto. ]
Art.13
Effetti del riconoscimento.
[ 1. Il decreto di riconoscimento attribuisce al beneficiario il diritto di accedere alla professione e di
esercitarla, nel rispetto delle condizioni richieste dalla normativa vigente ai cittadini italiani, diverse dal
possesso della formazione e delle qualifiche professionali.
2. Resta salvo il requisito della cittadinanza italiana per l'accesso ai rapporti di pubblico impiego e per
l'esercizio di professioni nei casi previsti dagli articoli 48, 55 e 66 del Trattato istitutivo della Comunità
economica europea.
3. Con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri su proposta del Ministro per la funzione pubblica, di
concerto con il Ministro per il coordinamento delle politiche comunitarie, del Ministro interessato e del
Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica, sono individuati i rapporti e le
qualifiche di pubblico impiego ai quali i cittadini comunitari sono ammessi a parità di condizioni con i
cittadini italiani.
4. Alla individuazione si provvede secondo criteri conformi alla interpretazione dell'art. 48, ultimo comma,
del trattato CEE risultante dalle sentenze che la Corte di giustizia delle Comunità europee emette. ]
Art.14
Uso del titolo professionale e del titolo di studio.
[ 1. I cittadini di uno Stato membro della Comunità europea che sono stati ammessi all'esercizio di una
professione ai sensi del presente decreto, fermo il diritto all'uso del corrispondente titolo professionale
previsto in Italia, hanno diritto di far uso del titolo di studio conseguito nel Paese di origine o di provenienza
nella lingua di tale Stato. Il titolo di studio deve essere seguito dal nome e dalla sede dell'istituto o della
commissione che lo ha rilasciato. ]
Art.15
Esecuzione delle misure compensative.
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[ 1. Gli adempimenti relativi alla esecuzione e valutazione del tirocinio di adattamento e della prova
attitudinale sono di competenza degli enti e degli organi che presiedono alla tenuta degli albi, elenchi o
registri professionali.
2. In assenza degli enti o degli organi di cui al precedente comma 1 provvedono:
a) il Ministro per la funzione pubblica in relazione all'accesso a rapporti o qualifiche di pubblico impiego e il
Ministro della pubblica istruzione nei casi di cui alla lettera e) dell'art. 11;
b) il Ministero della sanità in relazione alle professioni sanitarie;
c) il Ministero dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica in ogni altro caso. ]
Art.16
Prova dei requisiti non professionali.
[ 1. Nei casi in cui per l'ammissione all'esercizio della professione sono richiesti requisiti di onorabilità, di
moralità, di assenza di dichiarazione di fallimento, di assenza di condanne penali, i soggetti che hanno
ottenuto il riconoscimento ai sensi dell'art. 1 possono avvalersi, ai fini della relativa prova, di documenti
rilasciati dalle autorità competenti del Paese di origine o di provenienza, che attestano il possesso dei
requisiti medesimi.
2. I documenti di cui al precedente comma, se non ne è previsto il rilascio nel Paese di origine o di
provenienza, possono essere sostituiti da un attestato rilasciato da un organo giurisdizionale o
amministrativo, da un notaio o da un organismo professionale, certificante il ricevimento di una
dichiarazione giurata, o, se non ammessa, di una dichiarazione solenne, del soggetto interessato sul possesso
del requisito per l'ammissione all'esercizio della professione.
3. La sana costituzione fisica o psichica del richiedente, può essere provata con il corrispondente documento
prescritto nel Paese di origine o di provenienza; se tale documento non è prescritto, con attestato rilasciato da
autorità competente del Paese medesimo, conforme a quanto richiesto dalle disposizioni vigenti in Italia.
4. Al momento della loro presentazione, i documenti di cui ai precedenti commi non devono essere di data
anteriore a tre mesi e debbono altresì soddisfare a quanto disposto dal precedente art. 10.
4-bis. Nei casi in cui per l'ammissione all'esercizio della professione è richiesto il requisito della capacità
finanziaria, i soggetti che hanno ottenuto il riconoscimento di cui all'articolo 1, possono avvalersi di un
attestato rilasciato da una banca dello Stato membro d'origine o di provenienza (1) .
4-ter. Nei casi in cui per l'ammissione all'esercizio della professione è richiesta una copertura assicurativa
contro le conseguenze pecuniarie della responsabilità professionale, i soggetti che hanno ottenuto il
riconoscimento di cui all'articolo 1, possono avvalersi degli attestati rilasciati dagli Istituti assicurativi di altri
Stati membri ove venga precisato che l'assicuratore rispetta le prescrizioni legislative e regolamentari in
vigore nello Stato membro ospite per quanto riguarda le modalità e l'estensione della garanzia. Tali attestati
non devono essere di data anteriore a tre mesi dal momento della loro presentazione (1). ]
(1) Comma aggiunto dall'articolo 1 del D.LGS. 8 luglio 2003, n. 277.
Art.17
Certificazioni per il riconoscimento dei titoli rilasciati in Italia.
[ 1. Ai fini del riconoscimento in altri Paesi della Comunità europea, il valore abilitante all'esercizio della
professione dei titoli di formazione professionale di cui agli articoli 1 e 4 conseguiti in Italia è certificato dai
Ministeri competenti a norma dell'art. 11.
2. I predetti Ministeri sono altresì competenti ad individuare le formazioni professionali equi valenti a norma
del precedente art. 3, quarto comma, da notificare alla Commissione e agli altri Paesi della Comunità europea
a cura del Ministero degli affari esteri. ]
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Art.18
Relazione alla Commissione delle Comunità europee.
[ 1. Al fine di predisporre la relazione alla Commissione delle Comunità europee sull'applicazione del
presente decreto, i Ministeri competenti mettono a disposizione del Dipartimento per il coordinamento delle
politiche comunitarie le informazioni e i dati statistici necessari.
2. Il Dipartimento per il coordinamento delle politiche comunitarie assolve altresì ai compiti:
a) di coordinatore nazionale presso la Commissione delle Comunità europee;
b) di informazione sulle condizioni e procedure di riconoscimento dei titoli di formazione professionale ai
sensi del presente decreto. ]
Art.19
Materie non regolate.
[ 1. Le disposizioni del presente decreto non si applicano alle professioni regolate da direttive della Comunità
economica europea relative al reciproco riconoscimento di diplomi. ]
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Decreto del Ministero della Giustizia 28 maggio 2003 , n. 191 – Regolamento di cui all'articolo
9 del decreto legislativo 27 gennaio 1992, n. 115, in materia di prova attitudinale per
l'esercizio della professione di avvocato.
Omissis
Art.1
Definizioni
1. Ai fini del presente regolamento si intende per:
a) «decreto legislativo», il decreto legislativo 27 gennaio 1992, n. 115;
b) «decreto ministeriale di riconoscimento», il decreto del Ministro della giustizia adottato ai sensi
dell'articolo 12, comma 5, del decreto legislativo 27 gennaio 1992, n. 115;
c) «richiedente», il cittadino comunitario che domanda, ai fini dell'esercizio della professione forense in
Italia, il riconoscimento del titolo rilasciato dal Paese di appartenenza attestante una formazione
professionale al cui possesso la legislazione del medesimo Stato subordina l'esercizio della professione.
Art.2
Contenuto della prova attitudinale
1. La prova attitudinale prevista dall'articolo 6, comma 2, del decreto legislativo ha luogo, almeno due volte
l'anno, presso il Consiglio nazionale forense. L'esame, da svolgersi in lingua italiana, si articola nella prova
scritta e nella prova orale, salvo quanto previsto dal comma 5.
2. L'esame si svolge nel rispetto delle condizioni stabilite nel decreto ministeriale di riconoscimento e verte
sulle materie ivi indicate, previa valutazione della formazione del richiedente. Il decreto di riconoscimento
individua le materie di esame tra quelle elencate nell' allegato A al presente regolamento.
3. La prova scritta consiste nello svolgimento di uno o più elaborati vertenti su non più di tre materie tra
quelle indicate nel decreto di riconoscimento quali materie su cui svolgere la prova scritta, di cui una a scelta
dell'interessato.
4. La prova orale verte su non più di cinque materie scelte dal richiedente tra quelle indicate nel decreto di
riconoscimento quali materie su cui svolgere la prova orale oltre che su ordinamento e deontologia
professionale.
5. Se il richiedente è in possesso di titolo professionale conseguito a seguito di percorso formativo analogo a
quello richiesto dall'ordinamento italiano, l'esame consiste nell'unica prova orale.
Art.3
Commissione d'esame
1. Presso il Consiglio nazionale forense è istituita una commissione d'esame per lo svolgimento della prova
attitudinale, composta da cinque membri effettivi e da cinque membri supplenti.
2. La nomina di tre membri effettivi e di tre membri supplenti è effettuata tra professionisti iscritti all'albo
degli avvocati con almeno otto anni di anzianità designati dal Consiglio nazionale; la nomina di due membri
effettivi e di due membri supplenti, tra professori di prima o di seconda fascia o ricercatori confermati presso
un'università della Repubblica nelle materie su cui è sostenuta la prova attitudinale, previa designazione del
Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca.
3. La commissione è costituita con decreto del Ministro della giustizia e dura in carica tre anni. La
commissione presieduta dal componente, designato dal Consiglio nazionale, con maggiore anzianità di
iscrizione all'albo professionale, giudica e delibera con la presenza dei cinque componenti effettivi. In caso di
assenza o impedimento del presidente, la commissione è presieduta dal componente con maggiore anzianità
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di iscrizione all'albo professionale; in caso di assenza o impedimento dei componenti effettivi, subentrano i
componenti supplenti. Le funzioni di segretario sono svolte dal componente, designato dal Consiglio
nazionale, avente minore anzianità di iscrizione all'albo professionale. Le deliberazioni e le valutazioni
diverse da quelle disciplinate dall'articolo 6sono adottate a maggioranza.
4. Il rimborso delle spese sostenute dai componenti della commissione è a carico del Consiglio nazionale
forense.
Art.4
Vigilanza sugli esami
1. Il Ministro della giustizia esercita l'alta sorveglianza sugli esami e sulla commissione prevista all'articolo 3
in conformità alle disposizioni contenute nel regio decreto-legge 27 novembre 1933, n. 1578 e successive
integrazioni.
Art.5
Svolgimento dell'esame
1. Il richiedente presenta al Consiglio nazionale forense domanda di ammissione all'esame redatta secondo
schema allegato sub B al presente regolamento, unitamente a copia del decreto ministeriale di
riconoscimento, autenticata anche ai sensi delle disposizioni contenute nel decreto del Presidente della
Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445.
2. Entro il termine massimo di sessanta giorni dal ricevimento della domanda, la commissione si riunisce su
convocazione del presidente per la fissazione del calendario delle prove d'esame. Le prove scritte, ciascuna
della durata massima di sette ore, si svolgono in giorni consecutivi. Tra la data fissata per lo svolgimento
dell'ultima prova scritta e quella delle prove orali non può intercorrere un intervallo inferiore a trenta e
superiore a sessanta giorni. Della convocazione della commissione e del calendario delle prove è data
immediata comunicazione all'interessato, al recapito da questi indicato nella domanda, ed al Ministero della
giustizia.
Art.6
Valutazione della prova attitudinale
1. Per la valutazione di ciascuna prova ogni componente della commissione dispone di dieci punti di merito.
Alla prova orale sono ammessi coloro che abbiano riportato in ogni prova scritta una votazione minima
complessiva pari a 30. Si considera superato l'esame da parte dei candidati che abbiano conseguito, anche
nella prova orale, un punteggio complessivo non inferiore a trenta.
2. Allo svolgimento della prova scritta presenziano almeno due componenti della commissione.
3. Dell'avvenuto superamento dell'esame la commissione rilascia certificazione all'interessato ai fini
dell'iscrizione all'albo.
Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserito nella Raccolta ufficiale degli atti normativi
della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.
All.1
Allegato A
(art. 2)
ELENCO DELLE MATERIE
1. Diritto costituzionale.
2. Diritto civile.
3. Diritto commerciale.
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4. Diritto del lavoro.
5. Diritto penale.
6. Diritto amministrativo.
7. Diritto processuale penale.
8. Diritto processuale civile.
9. Diritto internazionale privato.
10. Ordinamento e deontologia professionale.
Omissis
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Direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio del 7 settembre 2005 , n. 36 (05/36/CE)
relativa al riconoscimento delle qualifiche professionali
Omissis
TITOLO I
Disposizioni generali
Art.1
Oggetto.
La presente direttiva fissa le regole con cui uno Stato membro (in seguito denominato "Stato membro
ospitante"), che sul proprio territorio subordina l'accesso a una professione regolamentata o il suo esercizio al
possesso di determinate qualifiche professionali, riconosce, per l'accesso alla professione e il suo esercizio, le
qualifiche professionali acquisite in uno o più Stati membri (in seguito denominati "Stati membri d'origine")
e che permettono al titolare di tali qualifiche di esercitarvi la stessa professione.
Art.2
Ambito di applicazione.
1. La presente direttiva si applica a tutti i cittadini di uno Stato membro che vogliano esercitare, come
lavoratori subordinati o autonomi, compresi i liberi professionisti, una professione regolamentata in uno
Stato membro diverso da quello in cui hanno acquisito le loro qualifiche professionali.
2. Ogni Stato membro può consentire, secondo norme sue proprie, ai cittadini degli Stati membri titolari di
qualifiche professionali non acquisite in uno Stato membro, l'esercizio di una professione regolamentata sul
proprio territorio ai sensi dell'articolo 3, paragrafo 1, lettera a). Per le professioni che rientrano nel titolo III,
capo III, questo primo riconoscimento deve avvenire nel rispetto delle condizioni minime di formazione
elencate in tale capo.
3. Qualora, per una determinata professione regolamentata, altre disposizioni specifiche direttamente relative
al riconoscimento delle qualifiche professionali siano stabilite in uno strumento separato di diritto
comunitario, le corrispondenti disposizioni della presente direttiva non si applicano.
Art.3
1. Ai fini della presente direttiva si applicano le seguenti definizioni:
a) "professione regolamentata": attività, o insieme di attività professionali, l'accesso alle quali e il cui
esercizio, o una delle cui modalità di esercizio, sono subordinati direttamente o indirettamente, in forza di
norme legislative, regolamentari o amministrative, al possesso di determinate qualifiche professionali; in
particolare costituisce una modalità di esercizio l'impiego di un titolo professionale riservato da disposizioni
legislative, regolamentari o amministrative a chi possiede una specifica qualifica professionale. Quando non
si applica la prima frase, è assimilata ad una professione regolamentata una professione di cui al paragrafo 2;
b) "qualifiche professionali": le qualifiche attestate da un titolo di formazione, un attestato di competenza - di
cui all'articolo 11, lettera a), punto i) - e/o un'esperienza professionale;
c) "titolo di formazione": diplomi, certificati e altri titoli rilasciati da un'autorità di uno Stato membro
designata ai sensi delle disposizioni legislative, regolamentari e amministrative di tale Stato membro e che
sanciscono una formazione professionale acquisita in maniera preponderante nella Comunità. Quando non si
applica la prima frase, è assimilato ad un titolo di formazione un titolo di cui al paragrafo 3;
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d) "autorità competente": qualsiasi autorità o organismo abilitato da uno Stato membro in particolare a
rilasciare o a ricevere titoli di formazione e altri documenti o informazioni, nonché a ricevere le domande e
ad adottare le decisioni di cui alla presente direttiva;
e) "formazione regolamentata": qualsiasi formazione specificamente orientata all'esercizio di una professione
determinata e consistente in un ciclo di studi completato, eventualmente, da una formazione professionale,
un tirocinio professionale o una pratica professionale.
La struttura e il livello della formazione professionale, del tirocinio professionale o della pratica
professionale sono stabiliti dalle disposizioni legislative, regolamentari o amministrative dello Stato membro
in questione e sono soggetti a controllo o autorizzazione dell'autorità designata a tal fine;
f) "esperienza professionale": l'esercizio effettivo e legittimo della professione in questione in uno Stato
membro;
g) "tirocinio di adattamento": l'esercizio di una professione regolamentata nello Stato membro ospitante sotto
la responsabilità di un professionista qualificato, accompagnato eventualmente da una formazione
complementare. Il tirocinio è oggetto di una valutazione. Le modalità del tirocinio di adattamento e della sua
valutazione nonché lo status di tirocinante migrante sono determinati dalle autorità competenti dello Stato
membro ospitante.
Lo status di cui il tirocinante gode nello Stato membro ospitante, soprattutto in materia di diritto di soggiorno
nonché di obblighi, diritti e benefici sociali, indennità e retribuzione, è stabilito dalle autorità competenti di
detto Stato membro conformemente al diritto comunitario applicabile;
h) "prova attitudinale": un controllo riguardante esclusivamente le conoscenze professionali del richiedente
effettuato dalle autorità competenti dello Stato membro ospitante allo scopo di valutare l'idoneità del
richiedente ad esercitare in tale Stato una professione regolamentata. Per consentire che sia effettuato tale
controllo, le autorità competenti preparano un elenco delle materie che, in base ad un confronto tra la
formazione richiesta nel loro Stato e quella avuta dal richiedente, non sono contemplate dal o dai titoli di
formazione del richiedente.
La prova attitudinale deve tener conto del fatto che il richiedente è un professionista qualificato nello Stato
membro d'origine o di provenienza. Essa verte su materie da scegliere tra quelle che figurano nell'elenco e la
cui conoscenza è una condizione essenziale per poter esercitare la professione nello Stato membro ospitante.
Tale prova può altresì comprendere la conoscenza della deontologia applicabile alle attività interessate nello
Stato membro ospitante.
Le modalità della prova attitudinale e lo status, nello Stato membro ospitante, del richiedente che desidera
prepararsi per sostenere la prova attitudinale in tale Stato sono stabiliti dalle autorità competenti di detto
Stato membro;
i) "dirigente d'azienda": qualsiasi persona che abbia svolto in un'impresa del settore professionale
corrispondente:
i) la funzione di direttore d'azienda o di filiale, o
ii) la funzione di institore o vice direttore d'azienda, se tale funzione implica una responsabilità
corrispondente a quella dell'imprenditore o del direttore d'azienda rappresentato, o
iii) la funzione di dirigente con mansioni commerciali e/o tecniche e responsabile di uno o più reparti
dell'azienda.
2. È assimilata a una professione regolamentata una professione esercitata dai membri di un'associazione o di
un organismo di cui all'allegato I.
Le associazioni o le organizzazioni di cui al primo comma hanno in particolare lo scopo di promuovere e di
mantenere un livello elevato nel settore professionale in questione e a tal fine sono oggetto di un
riconoscimento specifico da parte di uno Stato membro e rilasciano ai loro membri un titolo di formazione,
esigono da parte loro il rispetto delle regole di condotta professionale da esse prescritte e conferiscono ai
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medesimi il diritto di usare un titolo o un'abbreviazione o di beneficiare di uno status corrispondente a tale
titolo di formazione.
Quando uno Stato membro riconosce un'associazione o un organismo di cui al primo comma, ne informa la
Commissione, che pubblica un'adeguata comunicazione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea.
3. È assimilato a un titolo di formazione ogni titolo di formazione rilasciato in un paese terzo se il suo
possessore ha, nella professione in questione, un'esperienza professionale di tre anni sul territorio dello Stato
membro che ha riconosciuto tale titolo ai sensi dell'articolo 2, paragrafo 2 certificata dal medesimo.
Art.4
Effetti del riconoscimento.
1. Il riconoscimento delle qualifiche professionali da parte dello Stato membro ospitante permette al
beneficiario di accedere in tale Stato membro alla stessa professione per la quale è qualificato nello Stato
membro d'origine e di esercitarla alle stesse condizioni dei cittadini dello Stato membro ospitante.
2. Ai fini della presente direttiva, la professione che l'interessato intende esercitare nello Stato membro
ospitante sarà quella per la quale è qualificato nel proprio Stato membro d'origine, se le attività coperte sono
comparabili.
TITOLO II
Libera prestazione di servizi
Art.5
Principio di libera prestazione di servizi.
1. Fatte salve le disposizioni specifiche del diritto comunitario e gli articoli 6 e 7 della presente direttiva, gli
Stati membri non possono limitare, per ragioni attinenti alle qualifiche professionali, la libera prestazione di
servizi in un altro Stato membro:
a) se il prestatore è legalmente stabilito in uno Stato membro per esercitarvi la stessa professione (in seguito
denominato "Stato membro di stabilimento"), e
b) in caso di spostamento del prestatore, se questi ha esercitato tale professione nello Stato membro di
stabilimento per almeno due anni nel corso dei dieci anni che precedono la prestazione di servizi, se in tale
Stato membro la professione non è regolamentata. La condizione che esige due anni di pratica non si applica
se la professione o la formazione che porta alla professione è regolamentata.
2. Le disposizioni del presente titolo si applicano esclusivamente nel caso in cui il prestatore si sposta sul
territorio dello Stato membro ospitante per esercitare, in modo temporaneo e occasionale, la professione di
cui al paragrafo 1.
Il carattere temporaneo e occasionale della prestazione è valutato caso per caso, in particolare in funzione
della durata della prestazione stessa, della sua frequenza, della sua periodicità e della sua continuità.
3. In caso di spostamento, il prestatore è soggetto a norme professionali, di carattere professionale, legale o
amministrativo, direttamente connesse alle qualifiche professionali, quali la definizione della professione,
l'uso dei titoli e gravi errori professionali connessi direttamente e specificamente alla tutela e sicurezza dei
consumatori, nonché le disposizioni disciplinari applicabili nello Stato membro ospitante ai professionisti
che, ivi, esercitano la stessa professione.
Art.6
Esenzioni.
Ai sensi dell'articolo 5, paragrafo 1, lo Stato membro ospitante dispensa i prestatori di servizi stabiliti in un
altro Stato membro dai requisiti imposti ai professionisti stabiliti sul suo territorio e riguardanti:
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a) l'autorizzazione, l'iscrizione o l'adesione a un'organizzazione o a un organismo professionale. Per facilitare
l'applicazione di disposizioni disciplinari in vigore nel loro territorio, a norma dell'articolo 5, paragrafo 3, gli
Stati membri possono prevedere un'iscrizione temporanea e automatica o un'adesione pro forma a tale
organizzazione o organismo professionale, purché tale iscrizione o adesione non ritardi né complichi in alcun
modo la prestazione di servizi e non comporti oneri supplementari per il prestatore di servizi. Una copia della
dichiarazione e, se del caso, della proroga di cui all'articolo 7, paragrafo 1, corredata, per le professioni
aventi ripercussioni in materia di pubblica sicurezza e di sanità pubblica ai sensi dell'articolo 7, paragrafo 4 o
riconosciute automaticamente in virtù del titolo VII, capo III, di una copia dei documenti di cui all'articolo 7,
paragrafo 2, è inviata dall'autorità competente alla pertinente organizzazione o organismo professionale e
questa costituisce un'iscrizione temporanea e automatica o un'adesione pro forma a tal fine,
b) l'iscrizione a un ente di previdenza sociale di diritto pubblico, per regolare con un ente assicuratore i conti
relativi alle attività esercitate a profitto degli assicurati sociali.
Tuttavia il prestatore di servizi informa in anticipo o, in caso di urgenza, successivamente, l'ente di cui alla
lettera b), della sua prestazione di servizi.
Art.7
Dichiarazione preventiva in caso di spostamento del prestatore.
1. Gli Stati membri possono esigere che, se il prestatore si sposta per la prima volta da uno Stato membro
all'altro per fornire servizi, questi informi in anticipo l'autorità competente dello Stato membro ospitante con
una dichiarazione scritta contenente informazioni sulla copertura assicurativa o analoghi mezzi di protezione
personale o collettiva per la responsabilità professionale. Tale dichiarazione è rinnovata annualmente se il
prestatore intende fornire servizi temporanei o occasionali in tale Stato membro durante l'anno in questione.
Il prestatore può fornire la dichiarazione con qualsiasi mezzo.
2. Inoltre, per la prima prestazione di servizi o in caso di mutamento oggettivo della situazione comprovata
dai documenti, gli Stati membri possono richiedere che la dichiarazione sia corredata dei seguenti
documenti:
a) una prova della nazionalità del prestatore,
b) un attestato che certifichi che il titolare è legalmente stabilito in uno Stato membro per esercitare le attività
in questione e che non gli è vietato esercitarle, anche su base temporanea, al momento del rilascio
dell'attestato,
c) una prova dei titoli di qualifiche professionali,
d) nei casi di cui all'articolo 5, paragrafo 1, lettera b), una prova con qualsiasi mezzo che il prestatore ha
esercitato l'attività in questione per almeno due anni nei precedenti dieci anni,
e) per le professioni nel settore della sicurezza, qualora lo Stato membro lo richieda per i propri cittadini, la
prova di assenza di condanne penali.
3. La prestazione è effettuata con il titolo professionale dello Stato membro di stabilimento allorché un
siffatto titolo regolamentato esista in detto Stato membro per l'attività professionale di cui trattasi. Questo
titolo è indicato nella lingua ufficiale o in una delle lingue ufficiali dello Stato membro di stabilimento onde
evitare confusioni con il titolo professionale dello Stato membro ospitante. Nei casi in cui il suddetto titolo
professionale non esista nello Stato membro di stabilimento il prestatore indica il suo titolo di formazione
nella lingua ufficiale o in una delle lingue ufficiali di detto Stato membro. In via eccezionale la prestazione è
effettuata con il titolo professionale dello Stato membro ospitante per i casi di cui al titolo III, capo III.
4. All'atto della prima prestazione di servizi, nel caso delle professioni regolamentate aventi ripercussioni in
materia di pubblica sicurezza o di sanità pubblica, che non beneficiano del riconoscimento ai sensi del titolo
III, capo III, l'autorità competente dello Stato membro ospitante può procedere ad una verifica delle
qualifiche professionali del prestatore prima della prima prestazione di servizi. Questa verifica preliminare è
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possibile unicamente se è finalizzata a evitare danni gravi per la salute o la sicurezza del destinatario del
servizio per la mancanza di qualifica professionale del prestatore e non va oltre quanto è necessario a tal fine.
Entro un mese al massimo dalla ricezione della dichiarazione e dei documenti che la corredano, l'autorità
competente si impegna ad informare il prestatore della sua decisione di non verificare le sue qualifiche o del
risultato del controllo. Qualora una difficoltà causi un ritardo, l'autorità competente comunica entro il primo
mese al prestatore il motivo del ritardo e il calendario da adottare ai fini di una decisione, che deve essere
presa in maniera definitiva entro il secondo mese dal ricevimento della documentazione completa.
In caso di differenze sostanziali tra le qualifiche professionali del prestatore e la formazione richiesta nello
Stato membro ospitante, nella misura in cui tale differenza sia tale da nuocere alla pubblica sicurezza o alla
sanità pubblica, lo Stato membro ospitante è tenuto ad offrire al prestatore la possibilità di dimostrare di
avere acquisito le conoscenze o le competenze mancanti, in particolare mediante una prova attitudinale.
Comunque la prestazione di servizi deve poter essere effettuata entro il mese successivo alla decisione
adottata in applicazione del comma precedente.
In mancanza di reazioni da parte dell'autorità competente entro il termine fissato nei commi precedenti, la
prestazione di servizi può essere effettuata.
Nei casi in cui le qualifiche sono state verificate ai sensi del presente paragrafo, la prestazione di servizi è
effettuata con il titolo professionale dello Stato membro ospitante.
Art.8
Cooperazione amministrativa.
1. Le autorità competenti dello Stato membro ospitante possono chiedere alle autorità competenti dello Stato
membro di stabilimento, per ciascuna prestazione, di fornire qualsivoglia informazione pertinente circa la
legalità dello stabilimento e la buona condotta del prestatore nonché l'assenza di sanzioni disciplinari o penali
di carattere professionale. Le autorità competenti dello Stato membro di stabilimento comunicano dette
informazioni ai sensi dell'articolo 56.
2. Le autorità competenti provvedono affinché lo scambio di tutte le informazioni necessarie per un reclamo
del destinatario di un servizio contro un prestatore avvenga correttamente. I destinatari sono informati
dell'esito del reclamo.
Art.9
Informazione ai destinatari del servizio.
Nei casi in cui la prestazione è effettuata con il titolo professionale dello Stato membro di stabilimento o con
il titolo di formazione del prestatore, oltre alle altre informazioni previste dal diritto comunitario, le autorità
competenti dello Stato membro ospitante possono richiedere al prestatore di fornire al destinatario del
servizio alcune o tutte le seguenti informazioni:
a) se il prestatore è iscritto in un registro commerciale o in un analogo registro pubblico, il registro in cui è
iscritto, il suo numero d'iscrizione o un mezzo d'identificazione equivalente, che appaia in tale registro;
b) se l'attività è sottoposta a un regime di autorizzazione nello Stato membro di stabilimento, gli estremi della
competente autorità di vigilanza;
c) l'ordine professionale, o analogo organismo, presso cui il prestatore è iscritto;
d) il titolo professionale o, ove il titolo non esista, il titolo di formazione del prestatore, e lo Stato membro in
cui è stato conseguito;
e) se il prestatore esercita un'attività soggetta all'IVA, il numero d'identificazione IVA di cui all'articolo 22,
paragrafo 1, della direttiva 77/388/CEE del Consiglio, del 17 maggio 1977, in materia di armonizzazione
delle legislazioni degli Stati membri relative alle imposte sulla cifra d'affari. Sistema comune d'imposta sul
valore aggiunto: base imponibile uniforme;
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f) le prove di qualsiasi copertura assicurativa o analoghi mezzi di tutela personale o collettiva per la
responsabilità professionale.
TITOLO III
Libertà di stabilimento
CAPO I
Regime generale di riconoscimento di titoli di formazione
Art.10
Ambito di applicazione.
Il presente capo si applica a tutte le professioni non coperte dai capi II e III del presente titolo e nei seguenti
casi in cui i richiedenti, per una ragione specifica ed eccezionale, non soddisfano le condizioni previste in
detti capi:
a) per le attività elencate all'allegato IV, qualora il migrante non soddisfi i requisiti di cui agli articoli 17, 18
e 19;
b) per i medici chirurgo con formazione di base, i medici chirurghi specialisti, gli infermieri responsabili
dell'assistenza generale, i dentisti, i dentisti specialisti, i veterinari, le ostetriche, i farmacisti e gli architetti,
qualora il migrante non soddisfi i requisiti di pratica professionale effettiva e lecita previsti agli articoli 23,
27, 33, 37, 39, 43 e 49;
c) per gli architetti, qualora il migrante sia in possesso di un titolo di formazione non elencato all'allegato V,
punto 5.7;
d) fatti salvi gli articoli 21, paragrafo 1, 23 e 27 per i medici, gli infermieri, i dentisti, i veterinari, le
ostetriche, i farmacisti e gli architetti in possesso di titoli di formazione specialistica, che devono seguire la
formazione che porta al possesso dei titoli elencati all'allegato V, punti 5.1.1, 5.2.2, 5.3.2, 5.4.2, 5.5.2, 5.6.2 e
5.7.1, e solamente ai fini del riconoscimento della pertinente specializzazione;
e) per gli infermieri responsabili dell'assistenza generale e per gli infermieri specializzati in possesso di titoli
di formazione specialistica, che seguono la formazione che porta al possesso dei titoli elencati all'allegato V,
punto 5.2.2, qualora il migrante chieda il riconoscimento in un altro Stato membro in cui le pertinenti attività
professionali sono esercitate da infermieri specializzati sprovvisti della formazione di infermiere
responsabile dell'assistenza generale;
f) per gli infermieri specializzati sprovvisti della formazione di infermiere responsabile dell'assistenza
generale, qualora il migrante chieda il riconoscimento in un altro Stato membro in cui le pertinenti attività
professionali sono esercitate da infermieri responsabili dell'assistenza generale, da infermieri specializzati
sprovvisti della formazione di infermiere responsabile dell'assistenza generale o da infermieri specializzati in
possesso di titoli di formazione specialistica, che seguono la formazione che porta al possesso dei titoli
elencati all'allegato V, punto 5.2.2;
g) per i migranti in possesso dei requisiti previsti all'articolo 3, paragrafo 3.
Art.11
Livelli di qualifica.
Ai fini dell'applicazione dell'articolo 13, le qualifiche professionali sono raggruppate nei livelli sottoindicati:
a) un attestato di competenza rilasciato da un'autorità competente dello Stato membro d'origine designata ai
sensi delle disposizioni legislative, regolamentari o amministrative di tale Stato membro, sulla base:
i) o di una formazione non facente parte di un certificato o diploma ai sensi delle lettere b), c), d) o e), o di un
esame specifico non preceduto da una formazione o dell'esercizio a tempo pieno della professione per tre
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anni consecutivi in uno Stato membro o a tempo parziale per un periodo equivalente nei precedenti dieci
anni,
ii) o di una formazione generale a livello d'insegnamento elementare o secondario attestante che il titolare
possiede conoscenze generali;
b) un certificato che attesta il compimento di un ciclo di studi secondari,
i) o generale completato da un ciclo di studi o di formazione professionale diversi da quelli di cui alla lettera
c) e/o dal tirocinio o dalla pratica professionale richiesti in aggiunta a tale ciclo di studi,
ii) o tecnico o professionale, completato eventualmente da un ciclo di studi o di formazione professionale di
cui al punto i), e/o dal tirocinio o dalla pratica professionale richiesti in aggiunta a tale ciclo di studi;
c) un diploma che attesta il compimento di
i) o una formazione a livello di insegnamento post-secondario diverso da quello di cui alle lettere d) ed e) di
almeno un anno o di una durata equivalente a tempo pùarziale, di cui una delle condizioni di accesso è, di
norma, il completamento del ciclo di studi secondari richiesto per accedere all'insegnamento universitario o
superiore ovvero il completamento di una formazione scolastica equivalente al secondo ciclo di studi
secondari, nonché la formazione professionale eventualmente richiesta oltre al ciclo di studi post-secondari;
ii) o, nel caso di professione regolamentata, una formazione a struttura particolare inclusa nell'allegato II
equivalente al livello di formazione indicato al punto i) che conferisce un analogo livello professionale e
prepara a un livello analogo di responsabilità e funzioni;
d) un diploma che attesta il compimento di una formazione a livello di insegnamento post-secondario di una
durata minima di tre e non superiore a quattro anni o di una durata equivalente a tempo parziale, impartita
presso un'università o un istituto d'insegnamento superiore o un altro istituto che impartisce una formazione
di livello equivalente, nonché la formazione professionale eventualmente richiesta oltre al ciclo di studi postsecondari;
e) un diploma attestante che il titolare ha completato un ciclo di studi post-secondari della durata di almeno
quattro anni, o di una durata equivalente a tempo parziale, presso un'università o un istituto d'insegnamento
superiore ovvero un altro istituto di livello equivalente e, se del caso, che ha completato con successo la
formazione professionale richiesta in aggiunta al ciclo di studi post-secondari.
La Commissione può adeguare l’elenco di cui all’allegato II per tener conto della formazione che soddisfi i
requisiti previsti al primo comma, lettera c), punto ii). Tale misura, intesa a modificare elementi non
essenziali della presente direttiva, è adottata secondo la procedura di regolamentazione con controllo di cui
all’articolo 58, paragrafo 3.
Art.12
Titoli di formazione assimilati.
È assimilato a un titolo di formazione che sancisce una formazione di cui all'articolo 11, anche per quanto
riguarda il livello, ogni titolo di formazione o insieme di titoli di formazione rilasciato da un'autorità
competente in uno Stato membro, se sancisce una formazione acquisita nella Comunità, che è riconosciuta da
tale Stato membro come di livello equivalente e conferisce gli stessi diritti d'accesso o di esercizio di una
professione o prepara al relativo esercizio.
È altresì assimilata ad un titolo di formazione, alle stesse condizioni del primo comma, ogni qualifica
professionale che, pur non rispondendo ai requisiti delle norme legislative, regolamentari o amministrative
dello Stato membro d'origine per l'accesso a una professione o il suo esercizio, conferisce al suo titolare
diritti acquisiti in virtù di tali disposizioni. Ciò si applica, in particolare, se lo Stato membro d'origine eleva il
livello di formazione richiesto per l'ammissione ad una professione e per il suo esercizio, e se una persona
che ha seguito una precedente formazione, che non risponde ai requisiti della nuova qualifica, beneficia dei
diritti acquisiti in forza delle disposizioni nazionali legislative, regolamentari o amministrative; in tal caso,
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detta formazione precedente è considerata dallo Stato membro ospitante, ai fini dell'applicazione dell'articolo
13, corrispondente al livello della nuova formazione.
Art.13
Condizioni del riconoscimento.
1. Se, in uno Stato membro ospitante, l'accesso a una professione regolamentata o il suo esercizio sono
subordinati al possesso di determinate qualifiche professionali, l'autorità competente di tale Stato membro dà
accesso alla professione e ne consente l'esercizio, alle stesse condizioni dei suoi cittadini, ai richiedenti in
possesso dell'attestato di competenza o del titolo di formazione prescritto, per accedere alla stessa
professione o esercitarla sul suo territorio, da un altro Stato membro.
Gli attestati di competenza o i titoli di formazione soddisfano le seguenti condizioni:
a) essere stati rilasciati da un'autorità competente in uno Stato membro, designata ai sensi delle disposizioni
legislative, regolamentari o amministrative di tale Stato;
b) attestare un livello di qualifica professionale almeno equivalente al livello immediatamente anteriore a
quello richiesto nello Stato membro ospitante, come descritto all'articolo 11.
2. L'accesso alla professione e il suo esercizio, di cui al paragrafo 1, sono consentiti anche ai richiedenti che
abbiano esercitato a tempo pieno la professione di cui a tale paragrafo per due anni nel corso dei precedenti
dieci, in un altro Stato membro che non la regolamenti e abbiano uno o più attestati di competenza o uno o
più titoli di formazione.
Gli attestati di competenza o i titoli di formazione soddisfano le seguenti condizioni:
a) essere stati rilasciati da un'autorità competente in uno Stato membro, designata ai sensi delle disposizioni
legislative, regolamentari o amministrative di tale Stato membro;
b) attestare un livello di qualifica professionale almeno equivalente al livello immediatamente anteriore a
quello richiesto nello Stato membro ospitante, come descritto all'articolo 11;
c) attestare la preparazione del titolare all'esercizio della professione interessata.
Tuttavia, non si possono chiedere i due anni di esperienza professionale, di cui al primo comma, se i titoli di
formazione posseduti dal richiedente sanciscono una formazione regolamentata ai sensi dell'articolo 3,
paragrafo 1, lettera e) dei livelli di qualifiche di cui all'articolo 11, lettere b), c), d) ed e). Sono considerate
formazioni regolamentate del livello di cui all'articolo 11, lettera c) quelle di cui all'allegato III.
La Commissione può adeguare l’elenco di cui all’allegato III per tener conto di formazioni regolamentate
che conferiscono un analogo livello professionale e preparano a un livello analogo di responsabilità e
funzioni.
Tali misure, intese a modificare elementi non essenziali della presente direttiva, sono adottate secondo la
procedura di regolamentazione con controllo di cui all’articolo 58, paragrafo 3.
3. In deroga al paragrafo 1, lettera b) e al paragrafo 2, lettera b), lo Stato membro ospitante autorizza
l'accesso ad una professione regolamentata e l'esercizio della stessa se l'accesso a questa professione è
subordinato sul suo territorio al possesso di un titolo di formazione che attesta il compimento di una
formazione a livello di insegnamento superiore o universitario di una durata pari a quattro anni e se il
richiedente possiede un titolo di formazione di cui all'articolo 11, lettera c).
Art.14
Provvedimenti di compensazione.
1. L'articolo 13 non impedisce allo Stato membro ospitante di esigere dal richiedente, in uno dei seguenti
casi, un tirocinio di adattamento non superiore a tre anni o una prova attitudinale:
I dossier dell’Ufficio studi del Consiglio nazionale forense – n. 4/2012
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a) se la durata della formazione da lui seguita ai sensi dell'articolo 13, paragrafo 1 o 2, è inferiore di almeno
un anno a quella richiesta nello Stato membro ospitante;
b) se la formazione ricevuta riguarda materie sostanzialmente diverse da quelle coperte dal titolo di
formazione richiesto nello Stato membro ospitante;
c) se la professione regolamentata nello Stato membro ospitante include una o più attività professionali
regolamentate, mancanti nella corrispondente professione dello Stato membro d'origine del richiedente ai
sensi dell'articolo 4, paragrafo 2, e se la differenza è caratterizzata da una formazione specifica, richiesta
nello Stato membro ospitante e relativa a materie sostanzialmente diverse da quelle dell'attestato di
competenza o del titolo di formazione in possesso del richiedente.
2. Se lo Stato membro ospitante ricorre alla possibilità di cui al paragrafo 1, esso lascerà al richiedente la
scelta tra tirocinio di adattamento e prova attitudinale.
Se uno Stato membro ritiene che, per una determinata professione, sia necessario derogare alla previsione di
cui al primo comma che lascia al richiedente la scelta tra tirocinio di adattamento e prova attitudinale, esso
ne informa preventivamente gli altri Stati membri e la Commissione, fornendo adeguata giustificazione della
deroga.
Se la Commissione, ricevute tutte le informazioni necessarie, ritiene che la deroga di cui al secondo comma
sia inappropriata o non conforme al diritto comunitario, essa chiede, entro tre mesi, allo Stato membro
interessato di astenersi dall'adottarla.
In mancanza di una reazione della Commissione, scaduto il suddetto termine, la deroga può essere applicata.
3. Per quanto riguarda le professioni il cui esercizio richieda una conoscenza precisa del diritto nazionale e
per le quali la prestazione di consulenza e/o assistenza in materia di diritto nazionale costituisca un elemento
essenziale e costante dell'attività professionale, lo Stato membro ospitante può, in deroga al principio
enunciato nel paragrafo 2, che lascia al richiedente il diritto di scelta, prescrivere un tirocinio di adattamento
o una prova attitudinale.
Questa disposizione si applica anche ai casi previsti dall'articolo 10, lettere b) e c), dall'articolo 10, lettera d)
per quanto riguarda i medici e i dentisti, dall'articolo 10, lettera f) qualora il migrante chieda il
riconoscimento in un altro Stato membro in cui le pertinenti attività professionali sono esercitate da
infermieri, responsabili dell'assistenza generale e per gli infermieri specializzati in possesso di titoli di
formazione specialistica, che seguono la formazione che porta al possesso dei titoli elencati all'allegato V,
punto 5.2.2 e dall'articolo 10, lettera g).
Nei casi di cui all'articolo 10, lettera a), lo Stato membro ospitante può prescrivere un tirocinio di
adattamento o una prova attitudinale nel caso di attività di lavoratore autonomo o funzioni direttive in una
società che richiedono la conoscenza e l'applicazione di specifiche disposizioni nazionali vigenti, a
condizione che la conoscenza e l'applicazione di dette disposizioni nazionali siano richieste dalle competenti
autorità dello Stato membro ospitante anche per l'accesso alle attività in questione da parte dei propri
cittadini.
4. Ai fini dell'applicazione del paragrafo 1, lettere b) e c), per "materie sostanzialmente diverse" si intendono
materie la cui conoscenza è essenziale all'esercizio della professione e che in termini di durata o contenuto
sono, nella formazione dello Stato membro ospitante, molto diverse rispetto alla formazione ricevuta dal
migrante.
5. Il paragrafo 1 si applica rispettando il principio di proporzionalità. In particolare, se lo Stato membro
ospitante intende esigere dal richiedente un tirocinio di adattamento o una prova attitudinale, esso deve
innanzi tutto verificare se le conoscenze acquisite da quest'ultimo nel corso della sua esperienza
professionale in uno Stato membro o in un paese terzo, possono colmare la differenza sostanziale di cui al
paragrafo 4, o parte di essa.
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Art.15
Dispensa da provvedimenti di compensazione in base a piattaforme comuni.
1. Ai fini del presente articolo, per "piattaforme comuni" si intende l'insieme dei criteri delle qualifiche
professionali in grado di colmare le differenze sostanziali individuate tra i requisiti in materia di formazione
esistenti nei vari Stati membri per una determinata professione. Queste differenze sostanziali sono
individuate tramite il confronto tra la durata ed i contenuti della formazione in almeno due terzi degli Stati
membri, inclusi tutti gli Stati membri che regolamentano la professione in questione. Le differenze nei
contenuti della formazione possono risultare dalle differenze sostanziali nel campo di applicazione delle
attività professionali.
2 Qualora la Commissione, dopo aver consultato gli Stati membri, ritenga che un progetto di piattaforma
comune faciliti il riconoscimento reciproco delle qualifiche professionali, può presentare un progetto di
provvedimenti in vista della loro adozione. Tali misure, intese a modificare elementi non essenziali della
presente direttiva completandola, sono adottate secondo la procedura di regolamentazione con controllo di
cui all’articolo 58, paragrafo 3.
3. Qualora le qualifiche professionali del richiedente rispondano ai criteri stabiliti nel provvedimento
adottato conformemente al paragrafo 2, lo Stato membro ospitante dispensa dall'applicazione dei
provvedimenti di compensazione di cui all'articolo 14.
4. I paragrafi da 1 a 3 non pregiudicano la competenza degli Stati membri a determinare le qualifiche
professionali richieste per l'esercizio delle professioni sul loro territorio nonché il contenuto e
l'organizzazione dei rispettivi sistemi di istruzione e di formazione professionale.
5. Se uno Stato membro ritiene che i criteri stabiliti in una misura adottata a norma del paragrafo 2 non
offrano più garanzie adeguate quanto alle qualifiche professionali, ne informa di conseguenza la
Commissione. La Commissione, se del caso, presenta un progetto di misura in vista della sua adozione.
Tale misura, intesa a modificare elementi non essenziali della presente direttiva completandola, è adottata
secondo la procedura di regolamentazione con controllo di cui all’articolo 58, paragrafo 3.
6. La Commissione presenta al Parlamento europeo ed al Consiglio, entro il 20 ottobre 2010, una relazione
sul funzionamento del presente articolo e, se necessario, proposte adeguate di modifica dello stesso articolo.
CAPO II
Riconoscimento dell'esperienza professionale
Art.16
Requisiti in materia di esperienza professionale.
Se, in uno Stato membro, l'accesso a una delle attività elencate all'allegato IV o il suo esercizio è subordinato
al possesso di conoscenze e competenze generali, commerciali o professionali, lo Stato membro riconosce
come prova sufficiente di tali conoscenze e competenze l'aver esercitato l'attività considerata in un altro Stato
membro. L'attività deve essere esercitata ai sensi degli articoli 17, 18 e 19.
Art.17
Attività di cui all'elenco I dell'allegato IV.
1. In caso di attività di cui all'elenco I dell'allegato IV, l'attività deve essere stata precedentemente esercitata:
a) per sei anni consecutivi come lavoratore autonomo o dirigente d'azienda; oppure
b) per tre anni consecutivi come lavoratore autonomo o dirigente d'azienda, se il beneficiario prova di aver in
precedenza ricevuto, per l'attività in questione, una formazione di almeno tre anni sancita da un certificato
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riconosciuto dallo Stato membro o giudicata del tutto valida da un competente organismo professionale;
oppure
c) per quattro anni consecutivi come lavoratore autonomo o dirigente d'azienda, se il beneficiario prova di
aver in precedenza ricevuto, per l'attività in questione, una formazione di almeno due anni sancita da un
certificato riconosciuto dallo Stato membro o giudicata del tutto valida da un competente organismo
professionale; oppure
d) per tre anni consecutivi come lavoratore autonomo, se il beneficiario prova di aver esercitato l'attività in
questione per almeno cinque anni come lavoratore subordinato; oppure e) per cinque anni consecutivi in
funzioni direttive, di cui almeno tre anni con mansioni tecniche che implichino la responsabilità di almeno
uno dei reparti dell'azienda, se il beneficiario prova di aver in precedenza ricevuto, per l'attività in questione,
una formazione di almeno tre anni sancita da un certificato riconosciuto dallo Stato membro o giudicata del
tutto valida da un competente organismo professionale.
2. Nei casi di cui alle lettere a) e d) l'attività non deve essere cessata da più di 10 anni alla data di
presentazione della documentazione completa dell'interessato all'autorità competente di cui all'articolo 56.
3. Il paragrafo 1, lettera e) non si applica alle attività del gruppo ex 855 (parrucchieri) della nomenclatura
ISIC.
Art.18
Attività di cui all'elenco II dell'allegato IV.
1. In caso di attività di cui all'elenco II dell'allegato IV, l'attività in questione deve essere stata
precedentemente esercitata:
a) per cinque anni consecutivi come lavoratore autonomo o dirigente d'azienda; oppure
b) per tre anni consecutivi come lavoratore autonomo o dirigente d'azienda, se il beneficiario prova di aver in
precedenza ricevuto, per l'attività in questione, una formazione di almeno tre anni sancita da un certificato
riconosciuto dallo Stato membro o giudicata del tutto valida da un competente organismo professionale;
oppure
c) per quattro anni consecutivi come lavoratore autonomo o dirigente d'azienda, se il beneficiario prova di
aver in precedenza ricevuto, per l'attività in questione, una formazione di almeno due anni sancita da un
certificato riconosciuto dallo Stato membro o giudicata del tutto valida da un competente organismo
professionale; oppure
d) per tre anni consecutivi come lavoratore autonomo o dirigente d'azienda, se il beneficiario prova di aver
esercitato l'attività in questione per almeno cinque anni come lavoratore subordinato; oppure
e) per cinque anni consecutivi come lavoratore subordinato, se il beneficiario prova di aver in precedenza
ricevuto, per l'attività in questione, una formazione di almeno tre anni sancita da un certificato riconosciuto
dallo Stato membro o giudicata del tutto valida da un competente organismo professionale; oppure
f) per sei anni consecutivi come lavoratore subordinato, se il beneficiario prova di aver in precedenza
ricevuto, per l'attività in questione, una formazione di almeno due anni sancita da un certificato riconosciuto
dallo Stato membro o giudicata del tutto valida da un competente organismo professionale.
2. Nei casi di cui alle lettere a) e d), l'attività non deve essere cessata da più di 10 anni alla data di
presentazione della documentazione completa dell'interessato all'autorità competente di cui all'articolo 56.
Art.19
Attività di cui all'elenco III dell'allegato IV.
1. In caso di attività di cui all'elenco III dell'allegato IV, l'attività in questione deve essere stata
precedentemente esercitata:
a) per tre anni consecutivi come lavoratore autonomo o dirigente d'azienda; oppure
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b) per due anni consecutivi come lavoratore autonomo o dirigente d'azienda, se il beneficiario prova di aver
in precedenza ricevuto, per l'attività in questione, una formazione sancita da un certificato riconosciuto dallo
Stato membro o giudicata del tutto valida da un competente organismo professionale; oppure
c) per due anni consecutivi come lavoratore autonomo o dirigente d'azienda se il beneficiario prova di aver in
precedenza esercitato l'attività in questione come lavoratore subordinato per almeno tre anni; oppure
d) per tre anni consecutivi come lavoratore subordinato, se il beneficiario prova di aver in precedenza
ricevuto, per l'attività in questione, una formazione sancita da un certificato riconosciuto dallo Stato membro
o giudicata del tutto valida da un competente organismo professionale.
2. Nei casi di cui alle lettere a) e c), l'attività non deve essere cessata da più di 10 anni alla data di
presentazione della documentazione completa dell'interessato all'autorità competente di cui all'articolo 56.
Art.20
Adeguamento delle liste di attività di cui all’allegato IV
La Commissione può adeguare le liste delle attività di cui all’allegato IV, oggetto del riconoscimento
dell’esperienza professionale ai sensi dell’articolo 16, ai fini dell’aggiornamento o della chiarificazione della
nomenclatura, senza che questo comporti una variazione delle attività collegate alle singole categorie. Tali
misure, intese a modificare elementi non essenziali della presente direttiva, sono adottate secondo la
procedura di regolamentazione con controllo di cui all’articolo 58, paragrafo 3 (1) .
(1) Articolo sostituito dall'articolo 1 del Regolamento del Paralmento europeo e del Consiglio n. 1137 del 22
ottobre 2008.
CAPO III
Riconoscimento in base al coordinamento delle condizioni minime di formazione
SEZIONE 1
Disposizioni generali.
Art.21
Principio di riconoscimento automatico.
1. Ogni Stato membro riconosce i titoli di formazione di medico, che danno accesso alle attività professionali
di medico con formazione di base e di medico specialista, di infermiere responsabile dell'assistenza generale,
di dentista, di dentista specialista, di veterinario, di farmacista e di architetto, di cui all'allegato V e
rispettivamente ai punti 5.1.1, 5.1.2, 5.2.2, 5.3.2, 5.3.3, 5.4.2, 5.6.2 e 5.7.1, conformi alle condizioni minime
di formazione di cui rispettivamente agli articoli 24, 25, 31, 34, 35, 38, 44 e 46, e attribuisce loro, ai fini
dell'accesso alle attività professionali e del loro esercizio, gli stessi effetti sul suo territorio che hanno i titoli
di formazione che esso rilascia.
I titoli di formazione devono essere rilasciati dai competenti organismi degli Stati membri ed essere
eventualmente accompagnati dai certificati di cui all'allegato V e rispettivamente ai punti 5.1.1, 5.1.2, 5.2.2,
5.3.2, 5.3.3, 5.4.2, 5.6.2 e 5.7.1.
Le disposizioni del primo e del secondo comma non pregiudicano i diritti acquisiti di cui agli articoli 23, 27,
33, 37, 39 e 49.
2. Ogni Stato membro riconosce, ai fini dell'esercizio della medicina generale in qualità di medico generico
nel quadro del suo regime di previdenza sociale nazionale, i titoli di formazione di cui all'allegato V, punto
5.1.4 e rilasciati ai cittadini degli Stati membri dagli altri Stati membri ai sensi delle condizioni minime di
formazione di cui all'articolo 28.
La disposizione del primo comma non pregiudica i diritti acquisiti di cui all'articolo 30.
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3. Ogni Stato membro riconosce i titoli di formazione di ostetrica, rilasciati ai cittadini degli Stati membri
dagli altri Stati membri, elencati all'allegato V, punto 5.5.2, conformi alle condizioni minime di formazione
di cui all'articolo 40 e rispondenti alle modalità di cui all'articolo 41, e attribuisce loro, ai fini dell'accesso
alle attività professionali e del loro esercizio, gli stessi effetti sul suo territorio che hanno i titoli di
formazione che esso rilascia. Questa disposizione non pregiudica i diritti acquisiti di cui agli articoli 23 e 43.
4. Tuttavia gli Stati membri non sono tenuti a dare effetto ai titoli di formazione di cui all'allegato V, punto
5.6.2 per la creazione di nuove farmacie aperte al pubblico. Per l'applicazione del presente paragrafo sono
altresì considerate nuove farmacie le farmacie aperte da meno di tre anni.
5. I titoli di formazione di architetto di cui all'allegato V, punto 5.7.1. oggetto di riconoscimento automatico
ai sensi del paragrafo 1, sanciscono un ciclo di formazione iniziata al più presto nel corso dell'anno
accademico di riferimento di cui al suddetto allegato.
6. Ogni Stato membro subordina l'accesso e l'esercizio delle attività professionali di medico chirurgo,
infermiere responsabile dell'assistenza generale, dentista, veterinario, ostetrica e farmacista al possesso di un
titolo di formazione di cui all'allegato V e rispettivamente ai punti 5.1.1, 5.1.2, 5.1.4, 5.2.2, 5.3.2, 5.3.3,
5.4.2, 5.5.2 e 5.6.2 che garantisce che l'interessato ha acquisito nel corso di tutta la sua formazione le
conoscenze e le competenze di cui all'articolo 24, paragrafo 3, all'articolo 31, paragrafo 6, all'articolo 34,
paragrafo 3, all'articolo 38, paragrafo 3, all'articolo 40, paragrafo 3 e all'articolo 44, paragrafo 3.
La Commissione può adeguare le conoscenze e le competenze di cui all’articolo 24, paragrafo 3, all’articolo
31, paragrafo 6, all’articolo 34, paragrafo 3, all’articolo 38, paragrafo 3, all’articolo 40, paragrafo 3, e
all’articolo 44, paragrafo 3, al progresso scientifico e tecnico. Tali misure, intese a modificare elementi non
essenziali della presente direttiva, sono adottate secondo la procedura di regolamentazione con controllo di
cui all’articolo 58, paragrafo 3.
In nessuno Stato membro, tale aggiornamento può comportare una modifica ai principi legislativi vigenti sul
regime delle professioni per quanto concerne la formazione e le condizioni di accesso delle persone fisiche.
7. Ogni Stato membro notifica alla Commissione le disposizioni legislative, regolamentari e amministrative
che esso adotta in materia di rilascio di titoli di formazione nei settori coperti dal presente capo. Inoltre per i
titoli di formazione nel settore di cui alla sezione 8, questa notifica è inviata agli altri Stati membri.
La Commissione pubblica un’adeguata comunicazione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea,
indicando le denominazioni date dagli Stati membri ai titoli di formazione ed, eventualmente, l'organismo
che rilascia il titolo di formazione, il certificato che accompagna tale titolo e il titolo professionale
corrispondente, che compare nell'allegato V e, rispettivamente, nei punti 5.1.1, 5.1.2, 5.1.3, 5.1.4, 5.2.2,
5.3.2, 5.3.3, 5.4.2, 5.5.2, 5.6.2 e 5.7.1.
Art.22
Disposizioni comuni sulla formazione.
Per la formazione di cui agli articoli 24, 25, 28, 31, 34, 35, 38, 40, 44 e 46:
a) gli Stati membri possono autorizzare una formazione a tempo parziale alle condizioni previste dalle
autorità competenti; queste ultime fanno sì che la durata complessiva, il livello e la qualità di siffatta
formazione non siano inferiori a quelli della formazione continua a tempo pieno;
b) secondo le procedure specifiche di ciascuno Stato membro, la formazione e l'istruzione permanente
permettono alle persone che hanno completato i propri studi di tenersi al passo con i progressi professionali
in misura necessaria a mantenere prestazioni professionali sicure ed efficaci.
Art.23
Diritti acquisiti.
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1. Fatti salvi i diritti acquisiti specifici alle professioni interessate, se i titoli di formazione in medicina che
danno accesso alle attività professionali di medico con formazione di base e di medico specialista, di
infermiere responsabile dell'assistenza generale, di dentista, di dentista specialista, di veterinario, di ostetrica
e di farmacista in possesso dei cittadini degli Stati membri non soddisfano l'insieme dei requisiti di
formazione di cui agli articoli 24, 25, 31, 34, 35, 38, 40 e 44, ogni Stato membro riconosce come prova
sufficiente i titoli di formazione rilasciati da tali Stati membri se tali titoli sanciscono il compimento di una
formazione iniziata prima delle date di riferimento di cui all'allegato V, punti 5.1.1, 5.1.2, 5.2.2, 5.3.2, 5.3.3,
5.4.2, 5.5.2 e 5.6.2, se sono accompagnati da un attestato che certifica l'effettivo e lecito esercizio da parte
dei loro titolari dell'attività in questione per almeno tre anni consecutivi nei cinque anni precedenti al rilascio
dell'attestato.
2. Le stesse norme si applicano ai titoli di formazione in medicina che danno accesso alle attività
professionali di medico con formazione di base e di medico specialista, di infermiere responsabile
dell'assistenza generale, di dentista, di dentista specialista, di veterinario, di ostetrica e di farmacista acquisiti
sul territorio della ex Repubblica democratica tedesca, che non soddisfano i requisiti minimi di formazione di
cui agli articoli 24, 25, 31, 34, 35, 38, 40 e 44 se tali titoli sanciscono il compimento di una formazione
iniziata:
a) prima del 3 ottobre 1990 per i medici con formazione di base, infermieri responsabili dell'assistenza
generale, dentisti, dentisti specialisti, veterinari, ostetriche, farmacisti e b) prima del 3 aprile 1992 per i
medici specialisti.
I titoli di formazione di cui al primo comma consentono l'esercizio delle attività professionali su tutto il
territorio della Germania alle stesse condizioni dei titoli di formazione rilasciati dalle competenti autorità
tedesche di cui all'allegato V, punti 5.1.1, 5.1.2, 5.2.2, 5.3.2, 5.3.3, 5.4.2, 5.5.2 e 5.6.2.
3. Fatto salvo l'articolo 37, paragrafo 1, ogni Stato membro riconosce i titoli di formazione in medicina, che
danno accesso alle attività professionali di medico con formazione di base e di medico specialista, di
infermiere responsabile dell'assistenza generale, di veterinario, di ostetrica, di farmacista e di architetto che
sono in possesso di cittadini degli Stati membri e che sono stati rilasciati nell'ex Cecoslovacchia, o per i quali
la corrispondente formazione è iniziata, per la Repubblica ceca e la Slovacchia, anteriormente al 1° gennaio
1993, qualora le autorità dell'uno o dell'altro Stato membro summenzionato attestino che detti titoli di
formazione hanno sul loro territorio la stessa validità giuridica dei titoli che esse rilasciano e, per quanto
riguarda gli architetti, la stessa validità giuridica dei titoli menzionati, per detti Stati membri, all'allegato VI,
punto 6, per quanto riguarda l'accesso alle, e l'esercizio delle, attività professionali di medico con formazione
di base, medico specialista, infermiere responsabile dell'assistenza generale, veterinario, ostetrica e
farmacista, relativamente alle attività di cui all'articolo 45, paragrafo 2, e di architetto, relativamente alle
attività di cui all'articolo 48.
Detto attestato deve essere corredato di un certificato rilasciato dalle medesime autorità, il quale dimostri
l'effettivo e lecito esercizio da parte dei cittadini di tali Stati membri, nel territorio di questi, delle attività in
questione per almeno tre anni consecutivi nei cinque anni precedenti il rilascio del certificato.
4. Ogni Stato membro riconosce i titoli di formazione in medicina, che danno accesso alle attività
professionali di medico con formazione di base e di medico specialista, di infermiere responsabile
dell'assistenza generale, di dentista, di dentista specialista, di veterinario, di ostetrica, di farmacista e di
architetto che sono in possesso di cittadini degli Stati membri e che sono stati rilasciati nell'ex Unione
Sovietica, o per cui la corrispondente formazione è iniziata:
a) per l'Estonia, anteriormente al 20 agosto 1991,
b) per la Lettonia, anteriormente al 21 agosto 1991,
c) per la Lituania, anteriormente all'11 marzo 1990, qualora le autorità di uno dei tre Stati membri
summenzionati attestino che detti titoli hanno sul loro territorio la stessa validità giuridica dei titoli che esse
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rilasciano e, per quanto riguarda gli architetti, la stessa validità giuridica dei titoli menzionati, per detti Stati
membri, all'allegato VI, punto 6, per quanto riguarda l'accesso alle, e l'esercizio delle, attività professionali di
medico con formazione di base, medico specialista, infermiere responsabile dell'assistenza generale, dentista,
dentista specialista, veterinario, ostetrica e farmacista, relativamente alle attività di cui all'articolo 45,
paragrafo 2, e di architetto, relativamente alle attività di cui all'articolo 48.
Detto attestato deve essere corredato di un certificato rilasciato dalle medesime autorità, il quale dimostri
l'effettivo e lecito esercizio da parte dei cittadini di tali Stati membri, nel territorio di questi, delle attività in
questione per almeno tre anni consecutivi nei cinque anni precedenti il rilascio del certificato.
Per i titoli di formazione di veterinario rilasciati nell'ex Unione Sovietica o per i quali la corrispondente
formazione è iniziata, per l'Estonia, anteriormente al 20 agosto 1991, l'attestato di cui al precedente comma
deve essere corredato di un certificato rilasciato dalle autorità estoni, il quale dimostri l'effettivo e lecito
esercizio da parte dei cittadini di tale Stato membro, nel territorio di questo, delle attività in questione per
almeno cinque anni consecutivi nei sette anni precedenti il rilascio del certificato.
5. Ogni Stato membro riconosce i titoli di formazione in medicina, che danno accesso alle attività
professionali di medico con formazione di base e di medico specialista, di infermiere responsabile
dell'assistenza generale, di dentista, di dentista specialista, di veterinario, di ostetrica, di farmacista e di
architetto che sono in possesso di cittadini degli Stati membri e che sono stati rilasciati nell'ex Jugoslavia, o
per i quali la corrispondente formazione è iniziata, per la Slovenia, anteriormente al 25 giugno 1991, qualora
le autorità dello Stato membro summenzionato attestino che detti titoli hanno sul loro territorio la stessa
validità giuridica dei titoli che esse rilasciano e, per quanto riguarda gli architetti, la stessa validità giuridica
dei titoli menzionati, per detto Stato membro, all'allegato VI, punto 6, per quanto riguarda l'accesso alle, e
l'esercizio delle, attività professionali di medico con formazione di base, medico specialista, infermiere
responsabile dell'assistenza generale, dentista, dentista specialista, veterinario, ostetrica e farmacista,
relativamente alle attività di cui all'articolo 45, paragrafo 2, e di architetto, relativamente alle attività di cui
all'articolo 48.
Detto attestato deve essere corredato di un certificato rilasciato dalle medesime autorità, il quale dimostri
l'effettivo e lecito esercizio da parte dei cittadini di tale Stato membro, nel territorio di questo, delle attività in
questione per almeno tre anni consecutivi nei cinque anni precedenti il rilascio del certificato.
6. Ogni Stato membro riconosce come prova sufficiente per i cittadini dello Stato membro i cui titoli di
formazione di medico, d'infermiere responsabile dell'assistenza generale, di dentista, di veterinario,
d'ostetrica e di farmacista non corrispondono alle denominazioni che compaiono per tale Stato membro
all'allegato V, punti 5.1.1, 5.1.2, 5.1.3, 5.1.4, 5.2.2, 5.3.2, 5.3.3, 5.4.2, 5.5.2 e 5.6.2, i titoli di formazione
rilasciati da tali Stati membri se accompagnati da un certificato rilasciato da autorità od organi competenti.
Il certificato di cui al primo comma attesta che i titoli di formazione sanciscono il compimento di una
formazione ai sensi rispettivamente degli articoli 24, 25, 28, 31, 34, 35, 38, 40 e 44 e sono assimilati dallo
Stato membro che li ha rilasciati a quelli le cui denominazioni appaiono all'allegato V, punti 5.1.1, 5.1.2,
5.1.3, 5.1.4, 5.2.2, 5.3.2, 5.3.3, 5.4.2, 5.5.2 e 5.6.2.
Omissis
CAPO IV
Disposizioni comuni in materia di stabilimento
Art.50
Documentazione e formalità.
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1. Quando deliberano su una richiesta di autorizzazione per esercitare la professione regolamentata
interessata ai sensi del presente titolo, le autorità competenti dello Stato membro ospitante possono chiedere i
documenti e i certificati di cui all'allegato VII.
I documenti di cui all'allegato VII, punto 1, lettere d), e) e f) al momento della loro presentazione non
possono risalire a più di tre mesi.
Stati membri, organismi e altre persone giuridiche garantiscono la riservatezza delle informazioni trasmesse.
2. In caso di dubbio fondato, lo Stato membro ospitante può richiedere alle autorità competenti di uno Stato
membro una conferma dell'autenticità degli attestati e dei titoli di formazione rilasciati in questo altro Stato
membro nonché, eventualmente, la conferma del fatto che il beneficiario soddisfa, per le professioni di cui al
capo III del presente titolo, le condizioni minime di formazione di cui rispettivamente agli articoli 24, 25, 28,
31, 34, 35, 38, 40, 44 e 46.
3. In caso di dubbio fondato, qualora un titolo di formazione di cui all'articolo 3, paragrafo 1, lettera c) sia
stato rilasciato da un'autorità competente di uno Stato membro e riguardi una formazione ricevuta in toto o in
parte in un centro legalmente stabilito nel territorio di un altro Stato membro, lo Stato membro ospitante può
verificare presso l'autorità competente dello Stato membro di origine:
a) se il programma di formazione del centro che ha impartito la formazione è stato formalmente certificato
dal centro di formazione situato nello Stato membro di origine;
b) se il titolo di formazione rilasciato è lo stesso che si sarebbe ottenuto avendo seguito integralmente la
formazione nello Stato membro di origine; e
c) se tale titolo conferisce gli stessi diritti professionali nel territorio dello Stato membro di origine.
4. Se per accedere a una professione regolamentata, uno Stato membro ospitante esige dai suoi cittadini di
prestare giuramento o una dichiarazione solenne e se la formula del giuramento o della dichiarazione non
può essere usata dai cittadini degli altri Stati membri, lo Stato membro ospitante fa sì che gli interessati
possano usare una formula adeguata ed equivalente.
Art.51
Procedura di riconoscimento delle qualifiche professionali.
1. L'autorità competente dello Stato membro ospitante accusa ricevuta della documentazione del richiedente
entro un mese a partire dal suo ricevimento e lo informa eventualmente dei documenti mancanti.
2. La procedura d'esame della richiesta di autorizzazione per l'esercizio di una professione regolamentata va
completata prima possibile con una decisione debitamente motivata dell'autorità competente dello Stato
membro ospitante e comunque entro tre mesi a partire dalla presentazione della documentazione completa da
parte dell'interessato. Tuttavia questo termine può essere prorogato di un mese nei casi di cui ai capi I e II del
presente titolo.
3. La decisione, o la mancata decisione nei termini prescritti, può essere oggetto di un ricorso giurisdizionale
di diritto nazionale.
Art.52
Uso del titolo professionale.
1. Se uno Stato membro ospitante regolamenta l'uso del titolo professionale relativo a un'attività della
professione in questione, i cittadini di altri Stati membri autorizzati a esercitare la professione regolamentata
in base al titolo III usano il titolo professionale dello Stato membro ospitante che in esso corrisponde a tale
professione e ne usano l'eventuale abbreviazione.
2. Se nello Stato membro ospitante una professione è regolamentata da un'associazione o organizzazione ai
sensi dell'articolo 3, paragrafo 2, i cittadini degli Stati membri possono usare il titolo professionale da essa
rilasciato, o la sua abbreviazione, solo se possono provare di esserne membri.
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Se l'associazione o l'organizzazione subordina l'acquisizione della qualità di membro a determinati requisiti
essa può farlo solo alle condizioni previste dalla presente direttiva, nei confronti dei cittadini di altri Stati
membri che possiedano qualifiche professionali.
TITOLO IV
Modalità di esercizio della professione
Art.53
Conoscenze linguistiche.
I beneficiari del riconoscimento delle qualifiche professionali devono avere le conoscenze linguistiche
necessarie all'esercizio della professione nello Stato membro ospitante.
Art.54
Uso del titolo di studio.
Fatti salvi gli articoli 7 e 52, lo Stato membro ospitante fa sì che gli interessati abbiano il diritto di usare il
titolo di studio dello Stato membro d'origine, ed eventualmente la sua abbreviazione, nella lingua dello Stato
membro d'origine. Lo Stato membro ospitante può prescrivere che il titolo sia seguito da nome e luogo
dell'istituto o della giuria che l'ha rilasciato. Se il titolo di studio dello Stato membro d'origine può essere
confuso con un titolo che, nello Stato membro ospitante, richiede una formazione complementare, non
acquisita dal beneficiario, tale Stato membro ospitante può imporre a quest'ultimo di usare il titolo di studio
dello Stato membro d'origine in una forma adeguata che esso gli indicherà.
Art.55
Affiliazione a un regime assicurativo.
Fatti salvi l'articolo 5, paragrafo 1, e l'articolo 6, primo comma, lettera b), gli Stati membri che, alle persone
che hanno acquisito le qualifiche professionali sul loro territorio, chiedono un tirocinio preparatorio e/o un
periodo d'esperienza professionale per essere affiliati ad un regime di assicurazione contro le malattie,
dispensano da quest'obbligo i titolari di qualifiche professionali di medico e di dentista acquisite in un altro
Stato membro.
TITOLO V
Cooperazione amministrativa e competenze esecutive
Art.56
Autorità competenti.
1. Le autorità competenti dello Stato membro ospitante e di quello d'origine collaborano strettamente e si
assistono reciprocamente per agevolare l'applicazione della presente direttiva.
Essi garantiscono la riservatezza delle informazioni che scambiano.
2. Le autorità competenti dello Stato membro ospitante e dello Stato membro d'origine si scambiano
informazioni concernenti l'azione disciplinare o le sanzioni penali adottate o qualsiasi altra circostanza
specifica grave che potrebbero avere conseguenze sull'esercizio delle attività previste dalla presente direttiva,
nel rispetto della normativa sulla protezione dei dati personali di cui alle direttive 95/46/CE del Parlamento
europeo e del Consiglio, del 24 ottobre 1995, relativa alla tutela delle persone fisiche con riguardo al
trattamento dei dati personali, nonché alla libera circolazione di tali dati, e 2002/58/CE del Parlamento
europeo e del Consiglio, del 12 luglio 2002, relativa al trattamento dei dati personali e alla tutela della vita
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privata nel settore delle comunicazioni elettroniche (direttiva relativa alla vita privata e alle comunicazioni
elettroniche).
Lo Stato membro d'origine esamina la veridicità dei fatti e le sue autorità decidono la natura e la portata delle
indagini da svolgere e comunicano allo Stato membro ospitante le conseguenze che traggono dalle
informazioni di cui dispongono.
3. Ogni Stato membro designa, entro il 20 ottobre 2007, le autorità e gli organi competenti preposti a
rilasciare o ricevere i titoli di formazione, altri documenti o informazioni, nonché quelli autorizzati a ricevere
le domande e prendere le decisioni di cui alla presente direttiva e ne informano immediatamente gli altri Stati
membri e la Commissione.
4. Ogni Stato membro designa un coordinatore dell'attività delle autorità di cui al paragrafo 1 e ne informa
gli altri Stati membri e la Commissione.
I coordinatori hanno i seguenti compiti:
a) promuovere un'applicazione uniforme della presente direttiva;
b) riunire ogni utile informazione per l'applicazione della presente direttiva e in particolare quelle relative
alle condizioni d'accesso alle professioni regolamentate negli Stati membri.
Per portare a termine il compito di cui alla lettera b), i coordinatori possono ricorrere ai punti di contatto di
cui all'articolo 57.
Art.57
Punti di contatto.
Ogni Stato membro designa, entro il 20 ottobre 2007, un punto di contatto che ha i seguenti compiti:
a) fornire ai cittadini e ai punti di contatto degli altri Stati membri ogni informazione utile al riconoscimento
delle qualifiche professionali di cui alla presente direttiva e, in particolare, informazioni sulla legislazione
nazionale che disciplina le professioni e il loro esercizio, compresa la legislazione sociale, nonché, se
necessario, le norme deontologiche;
b) assistere i cittadini nell'ottenimento dei diritti conferiti dalla presente direttiva cooperando eventualmente
con altri punti di contatto e le competenti autorità dello Stato membro ospitante.
Su richiesta della Commissione, i punti di contatto informano quest'ultima del risultato dei casi trattati ai
sensi della lettera b), entro due mesi a partire dalla data in cui sono stati aditi.
Art.58
Procedura di comitato
1. La Commissione è assistita da un comitato per il riconoscimento delle qualifiche professionali.
2. Nei casi in cui è fatto riferimento al presente paragrafo, si applicano gli articoli 5 e 7 della decisione
1999/468/CE, tenendo conto delle disposizioni dell’articolo 8 della stessa.
Il termine di cui all’articolo 5, paragrafo 6, della decisione 1999/468/CE è fissato a due mesi.
3. Nei casi in cui è fatto riferimento al presente paragrafo, si applicano l’articolo 5 bis, paragrafi da 1 a 4, e
l’articolo 7, della decisione 1999/468/CE, tenendo conto delle disposizioni dell’articolo 8 della stessa.
Art.59
Consultazione.
La Commissione assicura che vengano adeguatamente consultati esperti dei gruppi professionali interessati,
in particolare nel contesto del lavoro del comitato di cui all'articolo 58, e fornisce una relazione motivata a
questo comitato in merito a dette consultazioni.
TITOLO VI
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Altre disposizioni
Art.60
Relazioni.
1. A partire dal 20 ottobre 2007, gli Stati membri trasmettono alla Commissione, ogni due anni, una
relazione sull'applicazione del sistema. Oltre a commenti generali, la relazione comprende una rilevazione
statistica delle decisioni prese e una descrizione dei principali problemi derivanti dall'applicazione della
presente direttiva.
2. A partire dal 20 ottobre 2007, la Commissione elabora ogni cinque anni una relazione sull'attuazione della
presente direttiva.
Art.61
Clausola di deroga.
Se uno Stato membro incontra forti difficoltà nell'applicare una disposizione della presente direttiva, la
Commissione esamina tali difficoltà insieme allo Stato membro interessato.
Eventualmente, la Commissione decide, secondo la procedura di cui all'articolo 58, paragrafo 2, di
permettere allo Stato membro interessato di derogare, per un certo periodo, all'applicazione della norma in
questione.
Art.62
Abrogazione.
Le direttive 77/452/CEE, 77/453/CEE, 78/686/CEE, 78/687/CEE, 78/1026/CEE, 78/1027/CEE, 80/154/CEE,
80/155/CEE, 85/384/CEE, 85/432/CEE, 85/433/CEE, 89/48/CEE, 92/51/CEE, 93/16/CEE e 1999/42/CE
sono abrogate a decorrere dal 20 ottobre 2007. I riferimenti alle direttive abrogate si intendono fatti alla
presente direttiva e sono fatti salvi gli atti adottati sulla base di dette direttive.
Art.63
Recepimento.
Gli Stati membri mettono in vigore le disposizioni legislative, regolamentari e amministrative necessarie per
conformarsi alla presente direttiva entro il 20 ottobre 2007. Essi ne informano immediatamente la
Commissione.
Quando gli Stati membri adottano tali disposizioni, queste contengono un riferimento alla presente direttiva o
sono corredate di un siffatto riferimento all'atto della pubblicazione ufficiale.
Le modalità di tale riferimento sono decise dagli Stati membri.
Art.64
Entrata in vigore.
La presente direttiva entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta
ufficiale dell'Unione europea.
Art.65
Destinatari.
Gli Stati membri sono destinatari della presente direttiva.
Omissis
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Decreto legislativo 9 novembre 2007, n.206 (Attuazione della direttiva 2005/36/CE relativa al
riconoscimento delle qualifiche professionali, nonché della direttiva 2006/100/CE che adegua
determinate direttive sulla libera circolazione delle persone a seguito dell'adesione di Bulgaria
e Romania)
Omissis
Titolo I
DISPOSIZIONI GENERALI
CAPO I
Ambito di applicazione e definizioni
Art.1
Oggetto
1. Il presente decreto disciplina il riconoscimento, per l'accesso alle professioni regolamentate e il loro
esercizio, con esclusione di quelle il cui svolgimento sia riservato dalla legge a professionisti in quanto
partecipi sia pure occasionalmente dell'esercizio di pubblici poteri ed in particolare le attività riservate alla
professione notarile, delle qualifiche professionali gia' acquisite in uno o piu' Stati membri dell'Unione
europea, che permettono al titolare di tali qualifiche di esercitare nello Stato membro di origine la
professione corrispondente.
2. Restano salve le disposizioni vigenti che disciplinano il profilo dell'accesso al pubblico impiego.
Art.2
Ambito di applicazione
1. Il presente decreto si applica ai cittadini degli Stati membri dell'Unione europea che vogliano esercitare sul
territorio nazionale, quali lavoratori subordinati o autonomi, compresi i liberi professionisti, una professione
regolamentata in base a qualifiche professionali conseguite in uno Stato membro dell'Unione europea e che,
nello Stato d'origine, li abilita all'esercizio di detta professione.
2. Le disposizioni del presente decreto non si applicano ai cittadini degli Stati membri dell'Unione europea
titolari di qualifiche professionali non acquisite in uno Stato membro, per i quali continuano ad applicarsi le
disposizioni vigenti. Per le professioni che rientrano nel titolo III, capo IV, il riconoscimento deve avvenire
nel rispetto delle condizioni minime di formazione elencate in tale capo.
3. Per il riconoscimento dei titoli di formazione acquisiti dai cittadini dei Paesi aderenti allo Spazio
economico europeo e della Confederazione Svizzera, si applicano gli accordi in vigore con l'Unione europea.
Art.3
Effetti del riconoscimento
1. Il riconoscimento delle qualifiche professionali operato ai sensi del presente decreto legislativo permette di
accedere, se in possesso dei requisiti specificamente previsti, alla professione corrispondente per la quale i
soggetti di cui all'articolo 2, comma 1, sono qualificati nello Stato membro d'origine e di esercitarla alle
stesse condizioni previste dall'ordinamento italiano.
2. Ai fini dell'articolo 1, comma 1, la professione che l'interessato esercitera' sul territorio italiano sarà quella
per la quale e' qualificato nel proprio Stato membro d'origine, se le attività sono comparabili.
3. Salvo quanto previsto dagli articoli 12 e 16, comma 10, con riguardo all'uso del titolo professionale, il
prestatore può usare nella professione la denominazione del proprio titolo di studio, ed eventualmente la
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relativa abbreviazione, nella lingua dello Stato membro nel quale il titolo di studio e' stato conseguito. L'uso
di detta denominazione o dell'abbreviazione non e' tuttavia consentito se idoneo ad ingenerare confusione
con una professione regolamentata nel territorio nazionale, per la quale l'interessato non ha ottenuto il
riconoscimento della qualifica professionale; in tal caso la denominazione potra' essere utilizzata a
condizione che ad essa siano apportate le modifiche o aggiunte idonee alla differenziazione, stabilite
dall'autorità competente di cui all'articolo 5.
Art.4
Definizioni
1. Ai fini del presente decreto si applicano le seguenti definizioni:
a) professione regolamentata :
1) l'attività, o l'insieme delle attività, il cui esercizio e' consentito solo a seguito di iscrizione in Ordini o
Collegi o in albi, registri ed elenchi tenuti da amministrazioni o enti pubblici, se la iscrizione e' subordinata
al possesso di qualifiche professionali o all'accertamento delle specifiche professionalità;
2) i rapporti di lavoro subordinato, se l'accesso ai medesimi e' subordinato, da disposizioni legislative o
regolamentari, al possesso di qualifiche professionali;
3) l'attività esercitata con l'impiego di un titolo professionale il cui uso e' riservato a chi possiede una
qualifica professionale;
4) le attività attinenti al settore sanitario nei casi in cui il possesso di una qualifica professionale e'
condizione determinante ai fini della retribuzione delle relative prestazioni o della ammissione al rimborso;
5) le professioni esercitate dai membri di un'associazione o di un organismo di cui all'Allegato I.
b) qualifiche professionali : le qualifiche attestate da un titolo di formazione, un attestato di competenza di
cui all'articolo 19, comma 1, lettera a), numero 1), o un'esperienza professionale; non costituisce qualifica
professionale quella attestata da una decisione di mero riconoscimento di una qualifica professionale
acquisita in Italia adottata da parte di un altro Stato membro;
c) titolo di formazione : diplomi, certificati e altri titoli rilasciati da un'università o da altro organismo
abilitato secondo particolari discipline che certificano il possesso di una formazione professionale acquisita
in maniera prevalente sul territorio della Comunità. Hanno eguale valore i titoli di formazione rilasciati da un
Paese terzo se i loro possessori hanno maturato, nell'effettivo svolgimento dell'attività professionale,
un'esperienza di almeno tre anni sul territorio dello Stato membro che ha riconosciuto tale titolo, certificata
dal medesimo;
d) autorità competente : qualsiasi autorità o organismo abilitato da disposizioni nazionali a rilasciare o a
ricevere titoli di formazione e altri documenti o informazioni, nonché a ricevere le domande e ad adottare le
decisioni di cui al presente decreto;
e) formazione regolamentata : la formazione che porta al conseguimento degli attestati o qualifiche
conseguiti ai sensi della legge 21 dicembre 1978, n. 845 e della legge 28 febbraio 1987, n. 56, nonché
qualsiasi formazione che, secondo le prescrizioni vigenti, e' specificamente orientata all'esercizio di una
determinata professione e consiste in un ciclo di studi completato, eventualmente, da una formazione
professionale, un tirocinio professionale o una pratica professionale, secondo modalità stabilite dalla legge;
f) esperienza professionale : l'esercizio effettivo e legittimo della professione;
g) tirocinio di adattamento : l'esercizio di una professione regolamentata sotto la responsabilità di un
professionista qualificato, accompagnato eventualmente da una formazione complementare secondo
modalità stabilite dalla legge. Il tirocinio e' oggetto di una valutazione da parte dell'autorità competente;
h) prova attitudinale : un controllo riguardante esclusivamente le conoscenze professionali del richiedente
effettuato dalle autorità competenti allo scopo di valutare l'idoneità del richiedente ad esercitare una
professione regolamentata.
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i) dirigente d'azienda : qualsiasi persona che abbia svolto in un'impresa del settore professionale
corrispondente:
1) la funzione di direttore d'azienda o di filiale;
2) la funzione di institore o vice direttore d'azienda, se tale funzione implica una responsabilità
corrispondente a quella dell'imprenditore o del direttore d'azienda rappresentato;
3) la funzione di dirigente responsabile di uno o piu' reparti dell'azienda, con mansioni commerciali o
tecniche;
l) Stato membro di stabilimento : lo stato membro dell'Unione europea nel quale il prestatore e' legalmente
stabilito per esercitarvi una professione;
m) Stato membro d'origine : lo Stato membro in cui il cittadino dell'Unione europea ha acquisito le proprie
qualifiche professionali;
n) piattaforma comune : l'insieme dei criteri delle qualifiche professionali in grado di colmare le differenze
sostanziali individuate tra i requisiti in materia di formazione esistenti nei vari Stati membri per una
determinata professione. Queste differenze sostanziali sono individuate tramite il confronto tra la durata ed i
contenuti della formazione in almeno due terzi degli Stati membri, inclusi tutti gli Stati membri che
regolamentano la professione in questione. Le differenze nei contenuti della formazione possono risultare
dalle differenze sostanziali nel campo di applicazione delle attività professionali.
Art.5
Autorità competente
1. Ai fini del riconoscimento di cui al titolo II e al titolo III, capi II e IV, sono competenti a ricevere le
domande, a ricevere le dichiarazioni e a prendere le decisioni:
a) la Presidenza del Consiglio dei Ministri - Dipartimento per le politiche giovanili e le attività sportive, per
le attività che riguardano il settore sportivo ed, in particolare, quelle esercitate con la qualifica di
professionista sportivo;
b) la Presidenza del Consiglio dei Ministri - Dipartimento per lo sviluppo e competitività del turismo, per le
attività che riguardano il settore turistico;
c) il Ministero titolare della vigilanza per le professioni che necessitano, per il loro esercizio, dell'iscrizione
in Ordini, Collegi, albi, registri o elenchi, fatto salvo quanto previsto alla lettera g);
d) la Presidenza del Consiglio dei Ministri - Dipartimento della funzione pubblica, per le professioni svolte
in regime di lavoro subordinato presso la pubblica amministrazione, salvo quanto previsto alle lettere e), f) e
g);
e) il Ministero della salute, per le professioni sanitarie;
f) il Ministero della pubblica istruzione, per i docenti di scuole dell'infanzia, primaria, secondaria di primo
grado e secondaria superiore e per il personale amministrativo, tecnico e ausiliario della scuola;
g) il Ministero dell'università e della ricerca per il personale ricercatore e per le professioni di architetto,
pianificatore territoriale, paesaggista, conservatore dei beni architettonici ed ambientali, architetto junior e
pianificatore junior;
h) il Ministero dell'università e della ricerca per ogni altro caso relativamente a professioni che possono
essere esercitate solo da chi e' in possesso di qualifiche professionali di cui all'articolo 19, comma 1, lettere
d) ed e), salvo quanto previsto alla lettera c);
i) il Ministero per i beni e le attività culturali per le attività afferenti al settore del restauro e della
manutenzione dei beni culturali, secondo quanto previsto dai commi 7, 8 e 9 dell'articolo 29 del decreto
legislativo 22 gennaio 2004, n. 42, e successive modificazioni;
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l) il Ministero del lavoro e della previdenza sociale per ogni altro caso relativamente a professioni che
possono essere esercitate solo da chi e' in possesso di qualifiche professionali di cui all'articolo 19, comma 1,
lettere a), b) e c);
m) le regioni a statuto speciale e le province autonome di Trento e di Bolzano per le professioni per le quali
sussiste competenza esclusiva, ai sensi dei rispettivi statuti.
2. Per le attività di cui al titolo III, capo III, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano
individuano l'autorità competente a pronunciarsi sulle domande di riconoscimento presentate dai beneficiari.
3. Fino all'individuazione di cui al comma 2, sulle domande di riconoscimento provvedono:
a) la Presidenza del Consiglio dei Ministri - Dipartimento per le politiche giovanili e le attività sportive, per
le attività di cui all'allegato IV, Lista III, punto 4), limitatamente alle attività afferenti al settore sportivo;
b) la Presidenza del Consiglio dei Ministri - Dipartimento per lo sviluppo e la competitività del turismo, per
le attività di cui all'allegato IV, Lista II e III, e non comprese nelle lettere c), d) e) ed f);
c) il Ministero dello sviluppo economico per le attività di cui all'allegato IV, Lista I, Lista II e Lista III e non
comprese nelle lettere d), e) ed f);
d) il Ministero per i beni e le attività culturali per le attività di cui all'allegato IV, Lista III, punto 4),
limitatamente alle attività riguardanti biblioteche e musei;
e) il Ministero del lavoro e della previdenza sociale per le attività di cui all'allegato IV, Lista III, punto 4),
classe ex 851 e 855;
f) il Ministero dei trasporti per le attività di cui all'allegato IV, Lista II e Lista III, nelle parti afferenti ad
attività di trasporto.
Art.6
Punto di contatto
1. Il Dipartimento per il coordinamento delle politiche comunitarie assolve i compiti di:
a) Coordinatore nazionale presso la Commissione europea;
b) Punto nazionale di contatto per le informazioni e l'assistenza sui riconoscimenti di cui al presente decreto
legislativo.
2. Il coordinatore di cui al comma 1, lettera a) promuove:
a) una applicazione uniforme del presente decreto da parte delle autorità di cui all'articolo 5;
b) la circolazione di ogni informazione utile ad assicurare l'applicazione del presente decreto, in particolare
quelle relative alle condizioni d'accesso alle professioni regolamentate.
3. Le autorità di cui all'articolo 5 mettono a disposizione del coordinatore di cui al comma 1, lettera a) le
informazioni e i dati statistici necessari ai fini della predisposizione della relazione biennale sull'applicazione
del presente decreto da trasmettere alla Commissione europea.
4. Il punto di contatto di cui al comma 1, lettera b):
a) assicura ai cittadini e ai punti di contatto degli altri Stati membri le informazioni utili ai fini
dell'applicazione del presente decreto e in particolare informazioni sulla legislazione nazionale che disciplina
le professioni e il loro esercizio compresa la legislazione sociale ed eventuali norme deontologiche ;
b) assiste, se del caso, i cittadini per l'ottenimento dei diritti attribuiti loro dal presente decreto cooperando
con le autorità competenti. Su richiesta della Commissione europea, entro due mesi a partire dalla data di
ricevimento di tale richiesta, il punto di contatto assicura le informazioni sui risultati dell'assistenza prestata;
c) valuta le questioni di particolare rilevanza o complessità, congiuntamente con un rappresentante delle
regioni e province autonome designato in sede di Conferenza Stato-regioni e province autonome di Trento e
di Bolzano, nell'ambito delle risorse umane, finanziarie e strumentali disponibili a legislazione vigente.
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5. L'Autorità competente di cui all'articolo 5 può istituire un proprio punto di contatto che, in relazione ai
riconoscimenti di propria competenza, assicura i compiti di cui alla lettera a) e b) del comma 4. I casi trattati
ai sensi del comma 4, lettera b) sono comunicati al punto di contatto di cui al comma 1, lettera b).
6. Della attivazione del punto di contatto l'amministrazione competente ai sensi dell'articolo 5 informa il
Dipartimento per il coordinamento delle politiche comunitarie, ai fini dell'esercizio delle competenze a
questo attribuite quale coordinatore nazionale.
Art.7
Conoscenze linguistiche
1. Fermi restando i requisiti di cui al titolo II ed al titolo III, per l'esercizio della professione i beneficiari del
riconoscimento delle qualifiche professionali devono possedere le conoscenze linguistiche necessarie.
CAPO II
Rapporti con autorità non nazionali
Art.8
Cooperazione amministrativa
1. Ogni autorità di cui all'articolo 5 assicura che le informazioni richieste dall'autorità dello Stato membro
d'origine nel rispetto della disciplina nazionale relativa alla protezione dei dati personali siano fornite non
oltre trenta giorni. Lo scambio di informazioni può avvenire anche per via telematica secondo modalità
definite con l'Unione europea.
2. Lo scambio di informazioni di cui al comma 1 può riguardare, in particolare, le azioni disciplinari e le
sanzioni penali adottate nei riguardi del professionista oggetto di specifica procedura di riconoscimento
professionale di cui al titolo II e al titolo III, qualora suscettibili di incidere, anche indirettamente, sulla
attività professionale.
3. Al fine di cui al comma 1 gli Ordini e Collegi professionali competenti, se esistenti, danno comunicazione
all'autorità di cui all'articolo 5 di tutte le sanzioni che incidono sull'esercizio della professione.
4. Nell'ambito della procedura di riconoscimento a norma del titolo III l'autorità di cui all'articolo 5, in caso
di fondato dubbio, può chiedere all'autorità competente dello Stato membro d'origine conferma
sull'autenticità degli attestati o dei titoli di formazione da esso rilasciati e, per le attività previste dal titolo III,
capo IV, conferma che siano soddisfatte le condizioni minime di formazione previste dalla legge.
5. Nei casi di cui al titolo III, in presenza di un titolo di formazione rilasciato da una autorità competente
dello Stato membro di origine a seguito di una formazione ricevuta in tutto o in parte in un centro legalmente
stabilito in Italia, ovvero nel territorio di un altro Stato membro dell'Unione europea, l'autorità competente di
cui all'articolo 5 assicura l'ammissione alla procedura di riconoscimento previa verifica, presso la competente
autorità dello stato membro d'origine, che:
a) il programma di formazione del centro che ha impartito la formazione sia stato certificato nelle forme
prescritte dall'autorità competente che ha rilasciato il titolo di formazione;
b) il titolo di formazione in oggetto sia lo stesso titolo rilasciato dall'autorità competente dello stato membro
d'origine a seguito del percorso formativo impartito integralmente nella propria struttura d'origine;
c) i titoli di formazione di cui alla lettera b) conferiscano gli stessi diritti d'accesso e di esercizio della relativa
professione.
TITOLO II
LIBERA PRESTAZIONE DI SERVIZI
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CAPO I
Principi generali
Art.9
Libera prestazione di servizi e prestazione occasionale e temporanea
1. Fatti salvi gli articoli da 10 a 15, la libera prestazione di servizi sul territorio nazionale non può essere
limitata per ragioni attinenti alle qualifiche professionali:
a) se il prestatore e' legalmente stabilito in un altro Stato membro per esercitarvi la corrispondente
professione;
b) in caso di spostamento del prestatore; in tal caso, se nello Stato membro di stabilimento la professione non
e' regolamentata, il prestatore deve aver esercitato tale professione per almeno due anni nel corso dei dieci
anni che precedono la prestazione di servizi.
2. Le disposizioni del presente titolo si applicano esclusivamente nel caso in cui il prestatore si sposta sul
territorio dello Stato per esercitare, in modo temporaneo e occasionale, la professione di cui al comma 1.
3. Il carattere temporaneo e occasionale della prestazione e' valutato, dall'autorità di cui all'art. 5, caso per
caso, tenuto conto anche della natura della prestazione, della durata della prestazione stessa, della sua
frequenza, della sua periodicità e della sua continuità.
4. In caso di spostamento, il prestatore e' soggetto alle norme che disciplinano l'esercizio della professione
che e' ammesso ad esercitare, quali la definizione della professione, l'uso dei titoli e la responsabilità
professionale connessa direttamente e specificamente alla tutela e sicurezza dei consumatori, nonché alle
disposizioni disciplinari applicabili ai professionisti che, sul territorio italiano, esercitano la professione
corrispondente.
CAPO II
Adempimenti per l'esercizio della prestazione di servizi temporanea e occasionale.
Art.10
Dichiarazione preventiva in caso di spostamento del prestatore
1. Il prestatore che ai sensi dell'articolo 9 si sposta per la prima volta da un altro Stato membro sul territorio
nazionale per fornire servizi e' tenuto ad informare 30 giorni prima, salvo i casi di urgenza, l'autorità di cui
all'articolo 5 con una dichiarazione scritta, contenente informazioni sulla prestazione di servizi che intende
svolgere, nonché sulla copertura assicurativa o analoghi mezzi di protezione personale o collettiva per la
responsabilità professionale. Tale dichiarazione ha validità per l'anno in corso e deve essere rinnovata, se il
prestatore intende successivamente fornire servizi temporanei o occasionali in tale Stato membro. Il
prestatore può fornire la dichiarazione con qualsiasi mezzo idoneo di comunicazione (1).
2. In occasione della prima prestazione, o in qualunque momento interviene un mutamento oggettivo della
situazione attestata dai documenti, la dichiarazione di cui al comma 1 deve essere corredata di:
a) un certificato o copia di un documento che attesti la nazionalità del prestatore;
b) una certificazione dell'autorità competente che attesti che il titolare e' legalmente stabilito in uno Stato
membro per esercitare le attività in questione e che non gli e' vietato esercitarle, anche su base temporanea, al
momento del rilascio dell'attestato;
c) un documento che comprovi il possesso delle qualifiche professionali;
d) nei casi di cui all'articolo 9, comma 1, lettera b), una prova con qualsiasi mezzo che il prestatore ha
esercitato l'attività in questione per almeno due anni nei precedenti dieci anni;
e) per le professioni nel settore della sicurezza la prova di assenza di condanne penali.
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3. Per i cittadini dell'Unione europea stabiliti legalmente in Italia l'attestato di cui al comma 2, lettera b) e'
rilasciato, a richiesta dell'interessato e dopo gli opportuni accertamenti, dall'autorità competente di cui
all'articolo 5.
4. Il prestatore deve informare della sua prestazione, prima dell'esecuzione o, in caso di urgenza,
immediatamente dopo, l'ente di previdenza obbligatoria competente per la professione esercitata. La
comunicazione, che non comporta obblighi di iscrizione o di contribuzione, può essere effettuata con
qualsiasi mezzo idoneo.
(1) Per le modifiche al presente comma vedi l'articolo 69 del D.L. 24 gennaio 2012 n.1, non ancora
convertito in legge.
Art.11
Verifica preliminare
1. Nel caso delle professioni regolamentate aventi ripercussioni in materia di pubblica sicurezza o di sanità
pubblica, che non beneficiano del riconoscimento ai sensi del titolo III, capo IV, all'atto della prima
prestazione di servizi le Autorità di cui all'articolo 5 possono procedere ad una verifica delle qualifiche
professionali del prestatore prima della prima prestazione di servizi.
2. La verifica preliminare e' esclusivamente finalizzata ad evitare danni gravi per la salute o la sicurezza del
destinatario del servizio per la mancanza di qualifica professionale del prestatore.
3. Entro un mese dalla ricezione della dichiarazione e dei documenti che la corredano, l'autorità di cui
all'articolo 5 informa il prestatore che non sono necessarie verifiche preliminari, ovvero comunica l'esito del
controllo ovvero, in caso di difficoltà che causi un ritardo, il motivo del ritardo e la data entro la quale sarà
adottata la decisione definitiva, che in ogni caso dovra' essere adottata entro il secondo mese dal ricevimento
della documentazione completa.
4. In caso di differenze sostanziali tra le qualifiche professionali del prestatore e la formazione richiesta dalle
norme nazionali, nella misura in cui tale differenza sia tale da nuocere alla pubblica sicurezza o alla sanità
pubblica, il prestatore può colmare tali differenze attraverso il superamento di una specifica prova
attitudinale, con oneri a carico dell'interessato secondo quanto previsto dall'articolo 25. La prestazione di
servizi deve poter essere effettuata entro il mese successivo alla decisione adottata in applicazione del
comma 3.
5. In mancanza di determinazioni da parte dell'autorità competente entro il termine fissato nei commi
precedenti, la prestazione di servizi può essere effettuata.
Art.12
Titolo professionale
1. Per le professioni di cui al titolo III, capo IV e nei casi in cui le qualifiche sono state verificate ai sensi
dell'articolo 11, la prestazione di servizi e' effettuata con il titolo professionale previsto dalla normativa
italiana.
2. In tutti gli altri casi la prestazione e' effettuata con il titolo professionale dello Stato membro di
stabilimento allorché un siffatto titolo regolamentato esista in detto Stato membro per l'attività professionale
di cui trattasi.
3. Il titolo di cui al comma 2 e' indicato nella lingua ufficiale o in una delle lingue ufficiali dello Stato
membro di stabilimento.
4. Nei casi in cui il suddetto titolo professionale non esista nello Stato membro di stabilimento il prestatore
indica il suo titolo di formazione nella lingua ufficiale o in una delle lingue ufficiali di detto Stato membro.
Art.13
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Iscrizione automatica
1. Copia delle dichiarazioni di cui all'articolo 10, comma 1, e' trasmessa dall'autorità competente di cui
all'articolo 5 al competente Ordine o Collegio professionale, se esistente, che provvede ad una iscrizione
automatica in apposita sezione degli albi istituiti e tenuti presso i consigli provinciali e il consiglio nazionale
con oneri a carico dell'Ordine o Collegio stessi.
2. Nel caso di professioni di cui all'articolo 11, comma 1, e di cui al titolo III, capo IV, contestualmente alla
dichiarazione e' trasmessa copia della documentazione di cui all'articolo 10, comma 2.
3. L'iscrizione di cui al comma 1 e' assicurata per la durata di efficacia della dichiarazione di cui all'articolo
10, comma 1.
4. L'iscrizione all'ordine non comporta l'iscrizione ad enti di previdenza obbligatoria.
Art.14
Cooperazione tra autorità competenti
1. Le informazioni pertinenti circa la legalità dello stabilimento e la buona condotta del prestatore, nonché
l'assenza di sanzioni disciplinari o penali di carattere professionale sono richieste e assicurate dalle autorità di
cui all'articolo 5.
2. Le autorità di cui all'articolo 5 provvedono affinché lo scambio di tutte le informazioni necessarie per un
reclamo del destinatario di un servizio contro un prestatore avvenga correttamente. I destinatari sono
informati dell'esito del reclamo.
Art.15
Informazioni al destinatario della prestazione
1. Nei casi in cui la prestazione e' effettuata con il titolo professionale dello Stato membro di stabilimento o
con il titolo di formazione del prestatore, il prestatore e' tenuto a fornire al destinatario del servizio, in lingua
italiana o in altra lingua comprensibile dal destinatario del servizio, le seguenti informazioni:
a) se il prestatore e' iscritto in un registro commerciale o in un analogo registro pubblico, il registro in cui e'
iscritto, il suo numero d'iscrizione o un mezzo d'identificazione equivalente, che appaia in tale registro;
b) se l'attività e' sottoposta a un regime di autorizzazione nello Stato membro di stabilimento, gli estremi
della competente autorità di vigilanza;
c) l'ordine professionale, o analogo organismo, presso cui il prestatore e' iscritto;
d) il titolo professionale o, ove il titolo non esista, il titolo di formazione del prestatore e lo Stato membro in
cui e' stato conseguito;
e) se il prestatore esercita un'attività soggetta all'IVA, il numero d'identificazione IVA di cui agli articoli 214
e 215 della direttiva 2006/112/CE del Consiglio, del 28 novembre 2006, relativa al sistema comune
d'imposta sul valore aggiunto;
f) le prove di qualsiasi copertura assicurativa o analoghi mezzi di tutela personale o collettiva per la
responsabilità professionale.
TITOLO III
LIBERTÀ DI STABILIMENTO
CAPO I
Norme procedurali
Art.16
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Procedura di riconoscimento in regime di stabilimento
1. Ai fini del riconoscimento professionale come disciplinato dal presente titolo, il cittadino di cui all'articolo
2 presenta apposita domanda all'autorità competente di cui all'articolo 5.
2. Entro trenta giorni dal ricevimento della domanda di cui al comma 1 l'autorità accerta la completezza della
documentazione esibita, e ne da' notizia all'interessato. Ove necessario, l'Autorità competente richiede le
eventuali necessarie integrazioni.
3. Fuori dai casi previsti dall'articolo 5, comma 2, per la valutazione dei titoli acquisiti, l'autorità indice una
conferenza di servizi ai sensi della legge 7 agosto 1990, n. 241, previa consultazione del Consiglio
Universitario Nazionale per le attività di cui al titolo III, capo IV, sezione VIII, alla quale partecipano
rappresentanti:
a) delle amministrazioni di cui all'articolo 5;
b) del Dipartimento per il coordinamento delle politiche comunitarie;
c) del Ministero degli affari esteri.
4. Nella conferenza dei servizi sono sentiti un rappresentante dell'Ordine o Collegio professionale ovvero
della categoria professionale interessata.
5. Il comma 3 non si applica se la domanda di riconoscimento ha per oggetto titoli identici a quelli su cui e'
stato provveduto con precedente decreto e nei casi di cui al capo IV del presente titolo, sezioni I, II, III, IV,
V, VI e VII.
6. Sul riconoscimento provvede l'autorità competente con decreto motivato, da adottarsi nel termine di tre
mesi dalla presentazione della documentazione completa da parte dell'interessato. Il decreto e' pubblicato
nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana. Per le professioni di cui al capo II e al capo III del
presente titolo il termine e' di quattro mesi.
7. Nei casi di cui all'articolo 22, il decreto stabilisce le condizioni del tirocinio di adattamento e della prova
attitudinale, individuando l'ente o organo competente a norma dell'articolo 24.
8. Le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, nei casi di cui all'articolo 5, comma 2,
individuano le modalità procedimentali di valutazione dei titoli di loro competenza, assicurando forme
equivalenti di partecipazione delle altre autorità interessate. Le autorità di cui all'articolo 5, comma 2, si
pronunciano con proprio provvedimento, stabilendo, qualora necessario, le eventuali condizioni di cui al
comma 7 del presente articolo.
9. Se l'esercizio della professione in questione e' condizionato alla prestazione di un giuramento o ad una
dichiarazione solenne, al cittadino interessato e' proposta una formula appropriata ed equivalente nel caso in
cui la formula del giuramento o della dichiarazione non possa essere utilizzata da detto cittadino.
10. I beneficiari del riconoscimento esercitano la professione facendo uso della denominazione del titolo
professionale, e della sua eventuale abbreviazione, prevista dalla legislazione italiana.
Art.17
Domanda per il riconoscimento
1. La domanda di cui all'articolo 16 e' corredata dei seguenti documenti:
a) un certificato o copia di un documento che attesti la nazionalità del prestatore;
b) una copia degli attestati di competenza o del titolo di formazione che da' accesso alla professione ed
eventualmente un attestato dell'esperienza professionale dell'interessato;
c) nei casi di cui all'articolo 27, un attestato relativo alla natura ed alla durata dell'attività, rilasciato
dall'autorità o dall'organismo competente dello Stato membro d'origine o dello Stato membro da cui proviene
il cittadino di cui all'articolo 2, comma 1.
2. Le autorità competenti di cui all'articolo 5 possono invitare il richiedente a fornire informazioni quanto
alla sua formazione nella misura necessaria a determinare l'eventuale esistenza di differenze sostanziali
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rispetto alla formazione richiesta sul territorio dello Stato italiano. Qualora sia impossibile per il richiedente
fornire tali informazioni, le autorità competenti di cui all'articolo 5 si rivolgono al punto di contatto,
all'autorità competente o a qualsiasi altro organismo pertinente dello Stato membro di origine.
3. Qualora l'accesso a una professione regolamentata sia subordinato ai requisiti dell'onorabilità e della
moralità o all'assenza di dichiarazione di fallimento, o l'esercizio di tale professione possa essere sospeso o
vietato in caso di gravi mancanze professionali o di condanne per reati penali, la sussistenza di tali requisiti si
considera provata da documenti rilasciati da competenti autorità dello Stato membro di origine o dello Stato
membro da cui proviene il cittadino di cui all'articolo 2, comma 1.
4. Nei casi in cui l'ordinamento dello Stato membro di origine o dello Stato membro da cui proviene
l'interessato non preveda il rilascio dei documenti di cui al comma 3, questi possono essere sostituiti da una
dichiarazione giurata o, negli Stati membri in cui tale forma di dichiarazione non e' contemplata, da una
dichiarazione solenne, prestata dall'interessato dinanzi ad un'autorità giudiziaria o amministrativa competente
o, eventualmente, dinanzi ad un notaio o a un organo qualificato dello Stato membro di origine o dello Stato
membro da cui proviene l'interessato.
5. Le certificazioni di cui al comma 3, nel caso in cui cittadini stabiliti in Italia intendano stabilirsi in altri
Stati membri, devono essere fatte pervenire alle autorità degli Stati membri richiedenti entro due mesi.
6. Qualora l'accesso ad una professione regolamentata sia subordinato al possesso di sana costituzione fisica
o psichica, tale requisito si considera dimostrato dal documento prescritto nello Stato membro di origine o
nello Stato membro da cui proviene l'interessato. Qualora lo Stato membro di origine o di provenienza non
prescriva documenti del genere, le autorità competenti di cui all'articolo 5 accettano un attestato rilasciato da
un'autorità competente di detti Stati.
7. Qualora l'esercizio di una professione regolamentata sia subordinato al possesso di capacità finanziaria del
richiedente o di assicurazione contro i danni derivanti da responsabilità professionale, tali requisiti si
considerano dimostrati da un attestato rilasciato da una banca o società di assicurazione con sede in uno Stato
membro.
8. I documenti di cui ai commi 3, 6 e 7 al momento della loro presentazione non devono essere di data
anteriore a tre mesi.
9. Nei casi previsti dal titolo III, capo IV, la domanda e' corredata da un certificato dell'autorità competente
dello Stato membro di origine attestante che il titolo di formazione soddisfa i requisiti stabiliti dalla
normativa comunitaria in materia di riconoscimento dei titoli di formazione in base al coordinamento delle
condizioni minime di formazione.
CAPO II
Regime generale di riconoscimento di titoli di formazione
Art.18
Ambito di applicazione
1. Il presente capo si applica a tutte le professioni non coperte dai capi III e IV del presente titolo e nei
seguenti casi:
a) alle attività elencate all'allegato IV, qualora il migrante non soddisfi i requisiti di cui agli articoli da 28 a
30;
b) ai medici chirurghi con formazione di base, i medici chirurghi specialisti, gli infermieri responsabili
dell'assistenza generale, gli odontoiatri, odontoiatri specialisti, i veterinari, le ostetriche, i farmacisti e gli
architetti, qualora il migrante non soddisfi i requisiti di pratica professionale effettiva e lecita previsti agli
articoli 32, 37, 40, 43, 45, 47, 49 e 55.
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c) agli architetti, qualora il migrante sia in possesso di un titolo di formazione non elencato all'allegato V,
punto 5.7;
d) fatti salvi gli articoli 31, comma 1, 32 e 35, ai medici, agli infermieri, agli odontoiatri, ai veterinari, alle
ostetriche, ai farmacisti e agli architetti in possesso di titoli di formazione specialistica, che devono seguire la
formazione che porta al possesso dei titoli elencati all'allegato V, punti 5.1.1, 5.2.2, 5.3.2, 5.4.2, 5.5.2, 5.6.2 e
5.7.1, e solamente ai fini del riconoscimento della pertinente specializzazione;
e) agli infermieri responsabili dell'assistenza generale e agli infermieri specializzati in possesso di titoli di
formazione specialistica, che seguono la formazione che porta al possesso dei titoli elencati all'allegato V,
punto 5.2.2, qualora il migrante chieda il riconoscimento in un altro Stato membro in cui le pertinenti attività
professionali sono esercitate da infermieri specializzati sprovvisti della formazione di infermiere
responsabile dell'assistenza generale;
f) agli infermieri specializzati sprovvisti della formazione di infermiere responsabile dell'assistenza generale,
qualora il migrante chieda il riconoscimento in un altro Stato membro in cui le pertinenti attività
professionali sono esercitate da infermieri responsabili dell'assistenza generale, da infermieri specializzati
sprovvisti della formazione di infermiere responsabile dell'assistenza generale o da infermieri specializzati in
possesso di titoli di formazione specialistica, che seguono la formazione che porta al possesso dei titoli
elencati all'allegato V, punto 5.2.2;
g) ai migranti in possesso dei requisiti previsti all'articolo 4, comma 1, lettera c), secondo periodo.
Art.19
Livelli di qualifica
1. Ai soli fini dell'applicazione delle condizioni di riconoscimento professionale di cui all'articolo 21, le
qualifiche professionali sono inquadrate nei seguenti livelli:
a) attestato di competenza: attestato rilasciato da un'autorità competente dello Stato membro d'origine
designata ai sensi delle disposizioni legislative, regolamentari o amministrative di tale Stato membro, sulla
base:
1) o di una formazione non facente parte di un certificato o diploma ai sensi delle lettere b), c), d) o e), o di
un esame specifico non preceduto da una formazione o dell'esercizio a tempo pieno della professione per tre
anni consecutivi in uno Stato membro o a tempo parziale per un periodo equivalente nei precedenti dieci
anni,
2) o di una formazione generale a livello d'insegnamento elementare o secondario attestante che il titolare
possiede conoscenze generali;
b) certificato: certificato che attesta il compimento di un ciclo di studi secondari,
1) o generale completato da un ciclo di studi o di formazione professionale diversi da quelli di cui alla lettera
c) o dal tirocinio o dalla pratica professionale richiesti in aggiunta a tale ciclo di studi,
2) o tecnico o professionale, completato eventualmente da un ciclo di studi o di formazione professionale di
cui al punto 1, o dal tirocinio o dalla pratica professionale richiesti in aggiunta a tale ciclo di studi;
c) diploma: diploma che attesta il compimento:
1) o di una formazione a livello di insegnamento post-secondario diverso da quello di cui alle lettere d) ed e)
di almeno un anno o di una durata equivalente a tempo parziale, di cui una delle condizioni di accesso e', di
norma, il completamento del ciclo di studi secondari richiesto per accedere all'insegnamento universitario o
superiore ovvero il completamento di una formazione scolastica equivalente al secondo ciclo di studi
secondari, nonché la formazione professionale eventualmente richiesta oltre al ciclo di studi post-secondari;
2) o, nel caso di professione regolamentata, di una formazione a struttura particolare inclusa nell'allegato II
equivalente al livello di formazione indicato al punto 1 che conferisce un analogo livello professionale e
prepara a un livello analogo di responsabilità e funzioni;
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d) diploma: diploma che attesta il compimento di una formazione a livello di insegnamento post-secondario
di una durata minima di tre e non superiore a quattro anni o di una durata equivalente a tempo parziale,
impartita presso un'università o un istituto d'insegnamento superiore o un altro istituto che impartisce una
formazione di livello equivalente, nonché la formazione professionale eventualmente richiesta oltre al ciclo
di studi post-secondari;
e) diploma: diploma che attesta che il titolare ha completato un ciclo di studi post-secondari della durata di
almeno quattro anni, o di una durata equivalente a tempo parziale, presso un'università o un istituto
d'insegnamento superiore ovvero un altro istituto di livello equivalente e, se del caso, che ha completato con
successo la formazione professionale richiesta in aggiunta al ciclo di studi post-secondari.
Art.20
Titoli di formazione assimilati
1. E' assimilato a un titolo di formazione che sancisce una formazione di cui all'articolo 19, anche per quanto
riguarda il livello, ogni titolo di formazione o insieme di titoli di formazione rilasciato da un'autorità
competente di un altro Stato membro, se sancisce una formazione acquisita nella Comunità, riconosciuta da
tale Stato membro come formazione di livello equivalente al livello in questione e tale da conferire gli stessi
diritti d'accesso o di esercizio alla professione o tale da preparare al relativo esercizio.
2. E' altresi' assimilata ad un titolo di formazione, alle stesse condizioni del comma 1, ogni qualifica
professionale che, pur non rispondendo ai requisiti delle norme legislative, regolamentari o amministrative
dello Stato membro d'origine per l'accesso a una professione o il suo esercizio, conferisce al suo titolare
diritti acquisiti in virtu' di tali disposizioni. La disposizione trova applicazione se lo Stato membro d'origine
eleva il livello di formazione richiesto per l'ammissione ad una professione e per il suo esercizio, e se una
persona che ha seguito una precedente formazione, che non risponde ai requisiti della nuova qualifica,
beneficia dei diritti acquisiti in forza delle disposizioni nazionali legislative, regolamentari o amministrative;
in tale caso, detta formazione precedente e' considerata, ai fini dell'applicazione dell'articolo 21,
corrispondente al livello della nuova formazione.
Art.21
Condizioni per il riconoscimento
1. Al fine dell'applicazione dell'articolo 18, comma 1, per l'accesso o l'esercizio di una professione
regolamentata sono ammessi al riconoscimento professionale le qualifiche professionali che sono prescritte
da un altro Stato membro per accedere alla corrispondente professione ed esercitarla. Gli attestati di
competenza o i titoli di formazione ammessi al riconoscimento soddisfano le seguenti condizioni:
a) essere stati rilasciati da un'autorità competente in un altro Stato membro, designata ai sensi delle
disposizioni legislative, regolamentari o amministrative di tale Stato;
b) attestare un livello di qualifica professionale almeno equivalente al livello immediatamente precedente a
quella prevista dalle normative nazionali.
2. L'accesso e l'esercizio della professione regolamentata di cui al comma 1 sono consentiti anche ai
richiedenti che abbiano esercitato a tempo pieno tale professione per due anni, nel corso dei precedenti dieci,
in un altro Stato membro che non la regolamenti e abbiano uno o piu' attestati di competenza o uno o piu'
titoli di formazione che soddisfino le seguenti condizioni:
a) essere stati rilasciati da un'autorità competente in un altro Stato membro, designata ai sensi delle
disposizioni legislative, regolamentari o amministrative di tale Stato membro;
b) attestare un livello di qualifica professionale almeno equivalente al livello immediatamente precedente a
quello previsto dalle normative nazionali;
c) attestare la preparazione del titolare all'esercizio della professione interessata.
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3. Non sono necessari i due anni di esperienza professionale di cui al comma 2 se i titoli di formazione
posseduti dal richiedente attestano una formazione regolamentata ai sensi dell'articolo 4, comma 1, lettera e),
dei livelli di cui all'articolo 19, comma 1, lettere b), c), d) ed e). Sono considerate formazioni regolamentate
del livello di cui all'articolo 19, comma 1, lettera c), quelle di cui all'allegato III.
4. In deroga al comma 2, lettera b), e al comma 3, il riconoscimento di cui al comma 1 e' assicurato nel caso
in cui l'accesso a detta professione e' subordinato al possesso di un titolo di formazione che attesta il
compimento di una formazione a livello di insegnamento superiore o universitario di una durata pari a
quattro anni e se il richiedente possiede un titolo di formazione di cui all'articolo 19, comma 1, lettera c).
Art.22
Misure compensative
1. Il riconoscimento di cui al presente capo può essere subordinato al compimento di un tirocinio di
adattamento non superiore a tre anni o di una prova attitudinale, a scelta del richiedente, in uno dei seguenti
casi:
a) se la durata della formazione da lui seguita ai sensi dell'articolo 21, comma 1 e 2, e' inferiore di almeno un
anno a quella richiesta in Italia;
b) se la formazione ricevuta riguarda materie sostanzialmente diverse da quelle coperte dal titolo di
formazione richiesto in Italia;
c) se la professione regolamentata include una o piu' attività professionali regolamentate, mancanti nella
corrispondente professione dello Stato membro d'origine del richiedente, e se la differenza e' caratterizzata
da una formazione specifica, richiesta dalla normativa nazionale e relativa a materie sostanzialmente diverse
da quelle dell'attestato di competenza o del titolo di formazione in possesso del richiedente.
2. Nei casi di cui al comma 1 per l'accesso alle professioni di avvocato, dottore commercialista, ragioniere e
perito commerciale, consulente per la proprietà industriale, consulente del lavoro, attuario e revisore
contabile, nonché per l'accesso alle professioni di maestro di sci e di guida alpina, il riconoscimento e'
subordinato al superamento di una prova attitudinale.
3. Con decreto dell'autorità competente di cui all'articolo 5, sentita la Presidenza del Consiglio dei Ministri Dipartimento per il coordinamento delle politiche comunitarie, sono individuate altre professioni per le quali
la prestazione di consulenza o assistenza in materia di diritto nazionale costituisce un elemento essenziale e
costante dell'attività.
4. Nei casi di cui al comma 1 il riconoscimento e' subordinato al superamento di una prova attitudinale se:
a) riguarda casi nei quali si applica l'articolo 18, lettere b) e c), l'articolo 18, comma 1, lettera d), per quanto
riguarda i medici e gli odontoiatri, l'articolo 18, comma 1, lettera f), qualora il migrante chieda il
riconoscimento per attività professionali esercitate da infermieri professionali e per gli infermieri
specializzati in possesso di titoli di formazione specialistica, che seguono la formazione che porta al possesso
dei titoli elencati all'allegato V, punto 5.2.2 e l'articolo 18, comma 1, lettera g);
b) riguarda casi di cui all'articolo 18, comma 1, lettera a), per quanto riguarda attività esercitate a titolo
autonomo o con funzioni direttive in una società per le quali la normativa vigente richieda la conoscenza e
l'applicazione di specifiche disposizioni nazionali.
5. Ai fini dell'applicazione del comma 1, lettere b) e c), per materie sostanzialmente diverse si intendono
materie la cui conoscenza e' essenziale all'esercizio della professione regolamentata e che in termini di durata
o contenuto sono molto diverse rispetto alla formazione ricevuta dal migrante.
6. L'applicazione del comma 1 comporta una successiva verifica sull'eventuale esperienza professionale
attestata dal richiedente al fine di stabilire se le conoscenze acquisite nel corso di detta esperienza
professionale in uno Stato membro o in un Paese terzo possano colmare la differenza sostanziale di cui al
comma 3, o parte di essa.
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7. Con decreto del Ministro interessato, sentiti il Ministro per le politiche europee e i Ministri competenti per
materia, osservata la procedura comunitaria di preventiva comunicazione agli altri Stati membri e alla
Commissione contenente adeguata giustificazione della deroga, possono essere individuati altri casi per i
quali in applicazione del comma 1 e' richiesta la prova attitudinale.
8. Il decreto di cui al comma 7 e' efficace tre mesi dopo la sua comunicazione alla Commissione europea, se
la stessa nel detto termine non chiede di astenersi dall'adottare la deroga.
Art.23
Tirocinio di adattamento e prova attitudinale
1. Nei casi di cui all'articolo 22, la durata e le materie oggetto del tirocinio di adattamento e della prova
attitudinale sono stabilite dall'Autorità competente a seguito della Conferenza di servizi di cui all'articolo 16,
se convocata. In caso di valutazione finale sfavorevole il tirocinio può essere ripetuto. Gli obblighi, i diritti e
i benefici sociali di cui gode il tirocinante sono stabiliti dalla normativa vigente, conformemente al diritto
comunitario applicabile.
2. La prova attitudinale si articola in una prova scritta o pratica e orale o in una prova orale sulla base dei
contenuti delle materie stabilite ai sensi del comma 1. In caso di esito sfavorevole o di mancata presentazione
dell'interessato senza valida giustificazione, la prova attitudinale non può essere ripetuta prima di sei mesi.
3. Ai fini della prova attitudinale le autorità competenti di cui all'articolo 5 predispongono un elenco delle
materie che, in base ad un confronto tra la formazione richiesta sul territorio nazionale e quella posseduta dal
richiedente, non sono contemplate dai titoli di formazione del richiedente. La prova verte su materie da
scegliere tra quelle che figurano nell'elenco e la cui conoscenza e' una condizione essenziale per poter
esercitare la professione sul territorio dello Stato. Lo status del richiedente che desidera prepararsi per
sostenere la prova attitudinale e' stabilito dalla normativa vigente.
Art.24
Esecuzione delle misure compensative
1. Con riferimento all'articolo 5, comma 1, con decreto del Ministro competente ai sensi dell'articolo 17,
comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400, sono definite, con riferimento alle singole professioni, le
procedure necessarie per assicurare lo svolgimento, la conclusione, l'esecuzione e la valutazione delle misure
di cui agli articoli 23 e 11.
Art.25
Disposizioni finanziarie
1. Gli eventuali oneri aggiuntivi derivanti dall'attuazione delle misure previste dagli articoli 11 e 23 sono a
carico dell'interessato sulla base del costo effettivo del servizio, secondo modalità da stabilire con decreto del
Ministro competente da emanarsi entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto.
Art.26
Piattaforma comune
1. La Presidenza del Consiglio dei Ministri - Dipartimento per il coordinamento delle politiche comunitarie,
al fine di elaborare proposte in materia di piattaforme comuni di cui all'articolo 4, comma 1, lettera n), da
sottoporre alla Commissione europea, convoca apposite conferenze di servizi cui partecipano le autorità
competenti di cui all'articolo 5. Sulla ipotesi di piattaforma elaborata dall'autorità competente di cui
all'articolo 5 o, in mancanza, dalla Presidenza del Consiglio dei Ministri - Dipartimento per il coordinamento
delle politiche comunitarie, vengono sentiti, se si tratta di professioni regolamentate, gli ordini, i collegi o gli
albi, ove esistenti, e, in mancanza, le associazioni rappresentative sul territorio nazionale, se si tratta di
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professioni non regolamentate in Italia, le associazioni rappresentative sul territorio nazionale e, se si tratta di
attività nell'area dei servizi non intellettuali e non regolamentate, le associazioni di categoria rappresentative
a livello nazionale.
2. All'elaborazione di piattaforme comuni, proposte da altri Stati membri, partecipano le autorità competenti
di cui all'articolo 5, sentiti, se si tratta di professioni regolamentate, gli ordini, i collegi o gli albi, ove
esistenti, e, in mancanza, le associazioni rappresentative sul territorio nazionale, se si tratta di professioni non
regolamentate in Italia, le associazioni rappresentative sul territorio nazionale e, se si tratta di attività
nell'area dei servizi non intellettuali e non regolamentate, le associazioni di categoria rappresentative a livello
nazionale. Analogamente si procede in ogni altro caso in cui a livello europeo deve essere espressa la
posizione italiana in materia di piattaforma comune.
3. Al fine della valutazione in ordine alla rappresentatività a livello nazionale delle professioni non
regolamentate si tiene conto:
a) della avvenuta costituzione per atto pubblico o per scrittura privata autenticata o per scrittura privata
registrata presso l'ufficio del registro, da almeno quattro anni;
b) della adozione di uno statuto che sancisca un ordinamento a base democratica, senza scopo di lucro, la
precisa identificazione delle attività professionali cui l'associazione si riferisce e dei titoli professionali o di
studi necessari per farne parte, la rappresentatività elettiva delle cariche interne e l'assenza di situazioni di
conflitto di interesse o di incompatibilità, la trasparenza degli assetti organizzativi e l'attività dei relativi
organi, la esistenza di una struttura organizzativa, e tecnico-scientifica adeguata all'effettivo raggiungimento
delle finalità dell'associazione;
c) della tenuta di un elenco degli iscritti, aggiornato annualmente con l'indicazione delle quote versate
direttamente all'associazione per gli scopi statutari;
d) di un sistema di deontologia professionale con possibilità di sanzioni;
e) della previsione dell'obbligo della formazione permanente;
f) della diffusione su tutto il territorio nazionale;
g) della mancata pronunzia nei confronti dei suoi rappresentanti legali di condanna, passata in giudicato, in
relazione all'attività dell'associazione medesima.
4. Qualora le qualifiche professionali del richiedente rispondano ai criteri stabiliti nel provvedimento
comunitario di adozione della piattaforma comune, il riconoscimento professionale non può prevedere
l'applicazione dei provvedimenti di compensazione di cui all'articolo 22. Le associazioni in possesso dei
requisiti di cui al periodo precedente sono individuate, previo parere del Consiglio nazionale dell'economia e
del lavoro, con decreto del Ministro della giustizia, di concerto con il Ministro per le politiche europee e del
Ministro competente per materia.
5. Se successivamente all'adozione da parte dell'Unione europea le autorità competenti di cui all'articolo 5
ritengono che i criteri stabiliti nel provvedimento comunitario di adozione della piattaforma comune non
offrano piu' garanzie adeguate quanto alle qualifiche professionali, ne informa il coordinatore di cui
all'articolo 6 che cura la trasmissione dell'informazione alla Commissione europea per le iniziative del caso.
CAPO III
Riconoscimento sulla base dell'esperienza professionale
Art.27
Requisiti in materia di esperienza professionale
1. Per le attività elencate nell'allegato IV il cui accesso o esercizio e' subordinato al possesso di conoscenze e
competenze generali, commerciali o professionali, il riconoscimento professionale e' subordinato alla
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dimostrazione dell'esercizio effettivo dell'attività in questione in un altro Stato membro ai sensi degli articoli
28, 29 e 30.
Art.28
Condizioni per il riconoscimento delle attività di cui alla Lista I dell'allegato IV
1. In caso di attività di cui alla Lista I dell'allegato IV, l'attività deve essere stata precedentemente esercitata:
a) per sei anni consecutivi come lavoratore autonomo o dirigente d'azienda;
oppure
b) per tre anni consecutivi come lavoratore autonomo o dirigente d'azienda, se il beneficiario prova di aver in
precedenza ricevuto, per l'attività in questione, una formazione di almeno tre anni sancita da un certificato
riconosciuto da uno Stato membro o giudicata del tutto valida da un competente organismo professionale;
oppure
c) per quattro anni consecutivi come lavoratore autonomo o dirigente d'azienda, se il beneficiario prova di
aver in precedenza ricevuto, per l'attività in questione, una formazione di almeno due anni sancita da un
certificato riconosciuto da uno Stato membro o giudicata del tutto valida da un competente organismo
professionale;
oppure
d) per tre anni consecutivi come lavoratore autonomo, se il beneficiario prova di aver esercitato l'attività in
questione per almeno cinque anni come lavoratore subordinato;
oppure
e) per cinque anni consecutivi in funzioni direttive, di cui almeno tre anni con mansioni tecniche che
implichino la responsabilità di almeno uno dei reparti dell'azienda, se il beneficiario prova di aver in
precedenza ricevuto, per l'attività in questione, una formazione di almeno tre anni sancita da un certificato
riconosciuto da uno Stato membro o giudicata del tutto valida da un competente organismo professionale.
2. Nei casi di cui alle lettere a) e d) del comma 1 l'attività non deve essere cessata da piu' di 10 anni alla data
di presentazione della documentazione completa dell'interessato alle autorità competenti di cui all'articolo 5.
3. Il comma 1, lettera e), non si applica alle attività del gruppo ex 855 (parrucchieri) della nomenclatura
ISIC.
Art.29
Condizioni per il riconoscimento delle attività di cui alla Lista II dell'Allegato IV
1. In caso di attività di cui alla Lista II dell'allegato IV, l'attività in questione deve essere stata
precedentemente esercitata:
a) per cinque anni consecutivi come lavoratore autonomo o dirigente d'azienda;
oppure
b) per tre anni consecutivi come lavoratore autonomo o dirigente d'azienda, se il beneficiario prova di aver in
precedenza ricevuto, per l'attività in questione, una formazione di almeno tre anni sancita da un certificato
riconosciuto da uno Stato membro o giudicata del tutto valida da un competente organismo professionale;
oppure
c) per quattro anni consecutivi come lavoratore autonomo o dirigente d'azienda, se il beneficiario prova di
aver in precedenza ricevuto, per l'attività in questione, una formazione di almeno due anni sancita da un
certificato riconosciuto da uno Stato membro o giudicata del tutto valida da un competente organismo
professionale;
oppure
d) per tre anni consecutivi come lavoratore autonomo o dirigente d'azienda, se il beneficiario prova di aver
esercitato l'attività in questione per almeno cinque anni come lavoratore subordinato;
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oppure
e) per cinque anni consecutivi come lavoratore subordinato, se il beneficiario prova di aver in precedenza
ricevuto, per l'attività in questione, una formazione di almeno tre anni sancita da un certificato riconosciuto
da uno Stato membro o giudicata del tutto valida da un competente organismo professionale;
oppure
f) per sei anni consecutivi come lavoratore subordinato, se il beneficiario prova di aver in precedenza
ricevuto, per l'attività in questione, una formazione di almeno due anni sancita da un certificato riconosciuto
da uno Stato membro o giudicata del tutto valida da un competente organismo professionale.
2. Nei casi di cui alle lettere a) e d) del comma 1, l'attività non deve essere cessata da piu' di 10 anni alla data
di presentazione della documentazione completa dell'interessato alle autorità competenti di cui all'articolo 5.
Art.30
Condizioni per il riconoscimento delle attività di cui alla Lista III dell'allegato IV
1. In caso di attività di cui alla Lista III dell'allegato IV, l'attività in questione deve essere stata
precedentemente esercitata:
a) per tre anni consecutivi come lavoratore autonomo o dirigente d'azienda;
oppure
b) per due anni consecutivi come lavoratore autonomo o dirigente d'azienda, se il beneficiario prova di aver
in precedenza ricevuto, per l'attività in questione, una formazione sancita da un certificato riconosciuto da
uno Stato membro o giudicata del tutto valida da un competente organismo professionale;
oppure
c) per due anni consecutivi come lavoratore autonomo o dirigente d'azienda se il beneficiario prova di aver in
precedenza esercitato l'attività in questione come lavoratore subordinato per almeno tre anni;
oppure
d) per tre anni consecutivi come lavoratore subordinato, se il beneficiario prova di aver in precedenza
ricevuto, per l'attività in questione, una formazione sancita da un certificato riconosciuto da uno Stato
membro o giudicata del tutto valida da un competente organismo professionale.
2. Nei casi di cui alle lettere a) e c) del comma 1, l'attività non deve essere cessata da piu' di 10 anni alla data
di presentazione della documentazione completa dell'interessato alle autorità competenti di cui all'articolo 5.
CAPO IV
Riconoscimento sulla base del coordinamento delle condizioni minime di formazione
SEZIONE I
Disposizioni comuni
Art.31
Principio di riconoscimento automatico
1. I titoli di formazione di medico, che danno accesso alle attività professionali di medico con formazione di
base e medico specialista, infermiere responsabile dell'assistenza generale, odontoiatra, odontoiatra
specialista, veterinario, farmacista e architetto, di cui all'allegato V e rispettivamente ai punti 5.1.1, 5.1.2,
5.2.2, 5.3.2, 5.3.3, 5.4.2, 5.6.2 e 5.7.1, conformi alle condizioni minime di formazione di cui rispettivamente
agli articoli 33, 34, 38, 41, 42, 44, 46 e 50, rilasciati a cittadini di cui all'articolo 2, comma 1, da altri Stati
membri, sono riconosciuti dalle autorità di cui all'articolo 5 con gli stessi effetti dei titoli rilasciati in Italia
per l'accesso, rispettivamente, all'attività di medico chirurgo, medico chirurgo specialista, infermiere
responsabile dell'assistenza generale, odontoiatra, odontoiatra specialista, veterinario, farmacista e architetto.
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2. I titoli di formazione di cui al comma 1 devono essere rilasciati dalle autorità competenti degli altri Stati
membri e essere accompagnati dai certificati di cui all'allegato V e rispettivamente ai punti 5.1.1, 5.1.2, 5.2.2,
5.3.2, 5.3.3, 5.4.2, 5.6.2 e 5.7.1.
3. Le disposizioni del primo e secondo comma, non pregiudicano, rispettivamente, i diritti acquisiti di cui
agli articoli 32, 35, 37, 40, 43, 45, 4955.
4. I diplomi e i certificati rilasciati da altri Stati membri conformemente all'articolo 36 ed elencati
nell'allegato V punto 5.1.4, sono riconosciuti con gli stessi effetti dei diplomi rilasciati in Italia per l'accesso
all'attività di medico di medicina generale nel quadro del regime nazionale di previdenza sociale; sono fatti
comunque salvi i diritti acquisiti di cui all'articolo 37.
5. I titoli di formazione di ostetrica rilasciati ai cittadini di cui all'articolo 2, comma 1, da altri Stati membri
elencati nell'allegato V punto 5.5.2, conformi alle condizioni minime di formazione di cui all'articolo 46 e
rispondenti alle modalità di cui all'articolo 47, sono riconosciuti dall'Autorità di cui all'articolo 5, con gli
stessi effetti dei titoli rilasciati in Italia per l'accesso all'attività di ostetrica; sono fatti comunque salvi i diritti
acquisiti di cui all'articolo 49.
6. I titoli di formazione di architetto oggetto di riconoscimento automatico di cui al comma 1, attestano una
formazione iniziata al piu' presto nel corso dell'anno accademico indicato nell'allegato V, punto 5.7.1.
7. L'accesso e l'esercizio delle attività professionali di medico chirurgo, infermiere responsabile
dell'assistenza generale, dentista, veterinario, ostetrica e farmacista sono subordinati al possesso di un titolo
di formazione di cui all'allegato V, e rispettivamente ai punti 5.1.1, 5.1.2, 5.1.4, 5.2.2, 5.3.2, 5.3.3, 5.4.2,
5.5.2 e 5.6.2.
8. Il Ministero della salute e il Ministero dell'università e della ricerca, rispettivamente per le professioni
sanitarie e per le professioni nel campo dell'architettura di cui al presente Capo, notificano alla Commissione
europea le disposizioni legislative, regolamentari e amministrative che adottano in materia di rilascio di titoli
di formazione nei settori coperti dal presente capo. Inoltre per i titoli di formazione nel settore
dell'architettura, questa notifica e' inviata anche agli altri Stati membri.
9. Le informazioni notificate di cui al comma 8 sono pubblicate nella Gazzetta Ufficiale dell'Unione europea
attraverso una comunicazione della Commissione europea nella quale sono indicate le denominazioni date
dagli Stati membri ai titoli di formazione e, eventualmente, l'organismo che rilascia il titolo di formazione, il
certificato che accompagna tale titolo e il titolo professionale corrispondente, che compare nell'allegato V e,
rispettivamente, nei punti 5.1.1, 5.1.2, 5.1.3, 5.1.4, 5.2.2, 5.3.2, 5.3.3, 5.4.2, 5.5.2, 5.6.2 e 5.7.1.
10. Gli elenchi di cui all'allegato V sono aggiornati e modificati, in conformità alle relative modifiche
definite in sede comunitaria, relativamente alle professioni sanitarie, con decreto del Ministro della salute, di
concerto con il Ministro dell'università e della ricerca, e, relativamente alla professione di architetto, con
decreto del Ministero dell'università e della ricerca.
11. I beneficiari del riconoscimento sono tenuti ad assolvere gli obblighi di formazione continua previsti
dalla legislazione vigente.
12. Non hanno diritto al riconoscimento professionale ai sensi del presente decreto come medico chirurgo e
infermiere responsabile dell'assistenza generale le persone in possesso del titolo bulgaro di feldsher rilasciato
in Bulgaria anteriormente al 31 dicembre 1999 e che esercitavano questa professione nell'ambito del regime
nazionale di sicurezza sociale bulgaro alla data del 1 gennaio 2000.
Art.32
Diritti acquisiti
1. Fatti salvi i diritti acquisiti relativi alle professioni di cui al presente capo i titoli di formazione che danno
accesso alle attività professionali di medico con formazione di medico di base e di medico specialista, di
infermiere responsabile dell'assistenza generale, di odontoiatra, di odontoiatra specialista, di veterinario, di
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farmacista in possesso dei cittadini di cui all'articolo 2 , comma 1 e che non soddisfano l'insieme dei requisiti
di formazione di cui agli articoli 33, 34, 38, 41, 42, 44, 46 e 50 sono riconosciuti se sanciscono il
compimento di una formazione iniziata prima delle date indicate nell'allegato V, punti 5.1.1., 5.1.2., 5.2.2.,
5.3.2, 5.3.3, 5.4.2, 5.5.2, 5.6.2 e se sono accompagnati da un attestato che certifica l'esercizio effettivo e
lecito dell'attività in questione per almeno tre anni consecutivi nei cinque anni che precedono il rilascio
dell'attestato stesso.
2. Il riconoscimento e' altresi' assicurato ai titoli di formazione in medicina che danno accesso alle attività
professionali di medico con formazione di base e di medico specialista, di infermiere responsabile
dell'assistenza generale, di odontoiatra, di odontoiatra specialista, di veterinario, di ostetrica e di farmacista
acquisiti sul territorio della ex Repubblica democratica tedesca, che non soddisfano i requisiti minimi di
formazione di cui agli articoli 33, 34, 38, 41, 42, 44, 46 e 50 se tali titoli sanciscono il completamento di una
formazione iniziata:
a) prima del 3 ottobre 1990 per i medici con formazione di base, infermieri responsabile dell'assistenza
generale, odontoiatri, odontoiatri specialisti, veterinari, ostetriche e farmacisti;
b) prima del 3 aprile 1992 per i medici specialisti.
3. I titoli di formazione di cui al comma 2 consentono l'esercizio delle attività professionali su tutto il
territorio della Germania alle stesse condizioni dei titoli di formazione rilasciati dalle competenti autorità
tedesche di cui all'allegato V, 5.1.1., 5.1.2, 5.2.2, 5.3.2, 5.3.3, 5.4.2, 5.5.2, 5.6.2.
4. Sono altresi' riconosciuti i titoli di formazione in medicina, che danno accesso alle attività professionali di
medico con formazione di base e di medico specialista, di infermiere responsabile dell'assistenza generale, di
veterinario, di ostetrica, di farmacista e di architetto che sono in possesso dei cittadini di cui all'articolo 2,
comma 1, e che sono stati rilasciati nell'ex Cecoslovacchia, o per i quali la corrispondente formazione e'
iniziata, per la Repubblica ceca e la Slovacchia, anteriormente al 1 gennaio 1993, qualora le autorità dell'uno
o dell'altro Stato membro sopra indicato attestino che detti titoli di formazione hanno sul loro territorio la
stessa validità giuridica dei titoli che esse rilasciano e, per quanto riguarda gli architetti, la stessa validità
giuridica dei titoli menzionati, per detti Stati membri, all'allegato VI, punto 6), per quanto riguarda l'accesso
e l'esercizio delle attività professionali di medico con formazione di base, medico specialista, infermiere
responsabile dell'assistenza generale, veterinario, ostetrica e farmacista, relativamente alle attività di cui
all'articolo 51, e di architetto, relativamente alle attività di cui all'articolo 54. Detto attestato deve essere
corredato da un certificato rilasciato dalle medesime autorità, il quale dimostri l'effettivo e lecito esercizio da
parte dei cittadini in questione, nel territorio di questi, delle attività in oggetto per almeno tre anni
consecutivi nei cinque anni precedenti il rilascio del certificato.
5. Sono altresi' riconosciuti ai sensi dell'articolo 31 i titoli di formazione in medicina, che danno accesso alle
attività professionali di medico con formazione di base e di medico specialista, di infermiere responsabile
dell'assistenza generale, di odontoiatra, di odontoiatra specialista, di veterinario, di ostetrica, di farmacista e
di architetto che sono in possesso dei cittadini di cui all'articolo 2, comma 1, e che sono stati rilasciati nell'ex
Unione Sovietica, o per cui la corrispondente formazione e' iniziata: a) per l'Estonia, anteriormente al 20
agosto 1991; b) per la Lettonia, anteriormente al 21 agosto 1991; c) per la Lituania, anteriormente all'11
marzo 1990, qualora le autorità di uno dei tre Stati membri sopra citati attestino che detti titoli hanno sul loro
territorio la stessa validità giuridica dei titoli che esse rilasciano e, per quanto riguarda gli architetti, la stessa
validità giuridica dei titoli menzionati, per detti Stati membri, all'allegato VI, punto 6, per quanto riguarda
l'accesso alle, e l'esercizio delle, attività professionali di medico con formazione di base, medico specialista,
infermiere responsabile dell'assistenza generale, dentista, dentista specialista, veterinario, ostetrica e
farmacista, relativamente alle attività di cui all'articolo 46, e di architetto, relativamente alle attività di cui
all'articolo 54. Detto attestato deve essere corredato da un certificato rilasciato dalle medesime autorità, il
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quale dimostri l'effettivo e lecito esercizio da parte dei cittadini in questione, nel territorio di questi, delle
attività in oggetto per almeno tre anni consecutivi nei cinque anni precedenti il rilascio del certificato.
6. Sono altresi' ammessi al riconoscimento di cui all'articolo 31 i titoli di formazione in medicina, che danno
accesso alle attività professionali di medico con formazione di base e di medico specialista, di infermiere
responsabile dell'assistenza generale, di odontoiatra, di odontoiatra specialista, di veterinario, di ostetrica, di
farmacista e di architetto che sono in possesso dei cittadini di cui all'articolo 1 e che sono stati rilasciati
nell'ex Jugoslavia, o per i quali la corrispondente formazione e' iniziata, per la Slovenia, anteriormente al 25
giugno 1991, qualora le autorità dello Stato membro sopra citato attestino che detti titoli hanno sul loro
territorio la stessa validità giuridica dei titoli che esse rilasciano e, per quanto riguarda gli architetti, la stessa
validità giuridica dei titoli menzionati, per detto Stato membro, all'allegato VI, punto 6, per quanto riguarda
l'accesso alle, e l'esercizio delle, attività professionali di medico con formazione di base, medico specialista,
infermiere responsabile dell'assistenza generale, dentista, dentista specialista, veterinario, ostetrica e
farmacista, relativamente alle attività di cui all'articolo 51, e di architetto, relativamente alle attività di cui
all'articolo 54. Detto attestato deve essere corredato da un certificato rilasciato dalle medesime autorità, il
quale dimostri l'effettivo e lecito esercizio da parte dei cittadini di tale Stato membro, nel territorio di questo,
delle attività in questione per almeno tre anni consecutivi nei cinque anni precedenti il rilascio del certificato.
7. I titoli di formazione di medico, di infermiere responsabile dell'assistenza generale, di odontoiatra, di
veterinario, di ostetrica e di farmacista rilasciati ai cittadini di cui all'articolo 2, comma 1, da un altro Stato
membro e che non corrispondono alle denominazioni che compaiono per tale Stato all'allegato V, 5.1.1,
5.1.2, 5.1.3, 5.1.4, 5.2.2, 5.3.2, 5.3.3, 5.4.2, 5.5.2, e 5.6.2 sono riconosciuti se accompagnati da un certificato
rilasciato da autorità od organi competenti di detto Stato membro che attesti che tali titoli di formazione
sanciscono il compimento di una formazione ai sensi degli articoli 33, 34, 36, 38, 41, 42, 44, 46 e 50 e che
sono assimilati dallo Stato membro che li ha rilasciati a quelli le cui denominazioni appaiono nell'allegato V,
punti 5.1.1, 5.1.2, 5.1.3, 5.1.4, 5.2.2, 5.3.2, 5.3.3, 5.4.2, 5.5.2 e 5.6.2.
Omissis
TITOLO IV
DISPOSIZIONI FINALI
Art.59
Libera prestazione di servizi per l'attività di guida turistica e di accompagnatore turistico
1. Con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, sentito il Ministro per le politiche europee, d'intesa
con la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e
Bolzano e secondo le modalità di cui all'articolo 2, comma 4, della legge 29 marzo 2001 n. 135, possono
essere adottati, nel rispetto del diritto comunitario e dell'articolo 9, comma 3, criteri per rendere uniformi le
valutazioni ai fini della verifica della occasionalità e della temporaneità delle prestazioni professionali per
l'attività di guida turistica e di accompagnatore turistico.
Art.60
Abrogazioni
1. A fare data dall'entrata in vigore del presente decreto, e' abrogato il comma 5 dell'articolo 201 del decreto
legislativo 10 febbraio 2005, n. 30, recante codice della proprietà industriale.
2. A fare data dall'entrata in vigore del presente decreto sono abrogati il decreto legislativo 27 gennaio 1992,
n. 115, il decreto legislativo 2 maggio 1994, n. 319, ed il decreto legislativo 20 settembre 2002, n. 229.
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3. Il riferimento ai decreti legislativi 27 gennaio 1992, n. 115, e 2 maggio 1994, n. 319, contenuto
nell'articolo 49, comma 2, del decreto del Presidente della Repubblica 31 agosto 1999, n. 394, si intende fatto
al titolo III del presente decreto; tuttavia resta attribuito all'autorità competente di cui all'articolo 5 la scelta
della eventuale misura compensativa da applicare al richiedente.
4. Ogni riferimento contenuto in vigenti disposizioni di legge ai decreti legislativi 27 gennaio 1992, n. 115,
[e] 2 maggio 1994, n. 319 e 20 settembre 2002, n. 229, si intende fatto alle corrispondenti disposizioni del
presente decreto.
Art.61
Clausola di invarianza finanziaria
1. Dall'attuazione del presente decreto non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza
pubblica.
2. Alle attività previste dal presente decreto i soggetti pubblici interessati provvedono con le risorse
finanziarie, umane e strumentali previste dalla legislazione vigente.
Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserito nella Raccolta ufficiale degli atti normativi
della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.
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La giurisprudenza della Corte di giustizia
Corte di giustizia, sentenza 19 febbraio 2002, causa C-35/99 (Arduino)
Omissis
1 Con ordinanza 13 gennaio 1999, pervenuta alla Corte il 9 febbraio seguente, il Pretore di Pinerolo ha
sollevato, in applicazione dell'art. 177 del Trattato CE (divenuto art. 234 CE), due questioni pregiudiziali
vertenti sull'interpretazione dell'art. 85 del Trattato CE (divenuto art. 81 CE).
2 Tali questioni sono sorte nell'ambito della liquidazione delle spese relative al procedimento penale
condotto nei confronti del sig. Arduino.
Contesto normativo nazionale
3 Il testo base che disciplina la professione dell'avvocato in Italia è il regio decreto legge 27 novembre 1933,
n. 1578 (GURI n. 281 del 5 dicembre 1933), convertito in legge 22 gennaio 1934, n. 36 (GURI n. 24 del 30
gennaio 1934), come successivamente modificato (in prosieguo: il "regio decreto legge").
4 L'avvocato svolge una libera professione consistente in un'attività di rappresentanza e di assistenza nei
procedimenti giurisdizionali civili, penali e amministrativi. In Italia tale attività è affidata esclusivamente agli
avvocati, il cui intervento è, di regola, obbligatorio (art. 82 del codice di procedura civile italiano).
5 Il Consiglio nazionale forense (in prosieguo: il "CNF") è disciplinato dagli artt. 52-55 del detto regio
decreto legge. Esso è costituito da avvocati eletti dagli appartenenti alla categoria, uno per ciascun distretto
di Corte d'appello ed è istituito presso il Ministero di Grazia e Giustizia.
6 L'art. 57 del regio decreto legge prevede che i criteri per la determinazione degli onorari e delle indennità
dovuti agli avvocati e ai procuratori in materia civile, penale e stragiudiziale siano stabiliti ogni biennio con
deliberazione del CNF. Le tariffe, una volta deliberate dal CNF, sono successivamente approvate dal
Ministro, sentito il parere del Comitato interministeriale dei prezzi (in prosieguo: il "CIP"), ai sensi dell'art.
14, ventesimo comma, della legge 22 dicembre 1984, n. 887 (Suppl. ord. alla GURI n. 356 del 29 dicembre
1984), previa consultazione obbligatoria del Consiglio di Stato secondo quanto disposto dall'art. 17, terzo
comma, della legge 23 agosto 1988, n. 400 (Suppl. ord. alla GURI n. 214 del 12 settembre 1988).
7 L'art. 58 del regio decreto legge precisa che i criteri previsti dall'art. 57 del regio decreto legge sono
stabiliti con riferimento al valore delle controversie e al grado dell'autorità chiamata a conoscerle e, per i
giudizi penali, anche alla durata di essi. Per ciascun atto o serie di atti deve essere fissato un limite massimo
e un limite minimo.
8 Ai sensi dell'art. 60 del regio decreto legge, la liquidazione degli onorari è fatta dall'autorità giudiziaria in
base ai criteri stabiliti dall'art. 57 del regio decreto legge, tenuto conto della gravità e del numero delle
questioni trattate.
9 Tale liquidazione deve restare entro i limiti massimi e minimi fissati dall'art. 58. Tuttavia, in casi di
eccezionale importanza, in relazione alla specialità delle controversie e quando il valore intrinseco della
prestazione lo giustifichi, il giudice può oltrepassare il limite massimo. Inversamente, egli può, quando la
causa risulti di facile trattazione, attribuire l'onorario in misura inferiore al minimo. In entrambi i casi, la
decisione del giudice deve essere motivata.
10 La tariffa professionale forense di cui trattasi nella causa principale risulta dalla delibera del CNF 12
giugno 1993, modificata il 29 settembre 1994 (in prosieguo: la "delibera del CNF"), ed è stata approvata con
decreto ministeriale 5 ottobre 1994, n. 585 (GURI n. 247 del 21 ottobre 1994). L'art. 2 di tale decreto
prevede che "gli aumenti di cui alle allegate tabelle decorrono dal 1 ottobre 1994 per il 50% e per il restante
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50% dal 1 aprile 1995". Detto aumento scaglionato nel tempo è dovuto ai rilievi del CIP, in quanto tale
comitato ha tenuto conto in particolare dell'aumento dell'inflazione. Prima di adottare la tariffa, il Ministro
aveva nuovamente consultato il CNF, il quale, nella seduta 29 settembre 1994, aveva aderito alla proposta di
rinviare l'applicazione della tariffa.
11 L'art. 4, n. 1, della delibera del CNF dispone l'inderogabilità delle tariffe minime stabilite per gli onorari
degli avvocati e per gli onorari e i diritti dei procuratori. Tuttavia, qualora a motivo di particolari circostanze
del caso appaia una sproporzione manifesta fra le prestazioni dell'avvocato o del procuratore e l'onorario
previsto dalle tabelle, il n. 2 dello stesso articolo consente di superare i massimi indicati nelle tabelle, anche
oltre il raddoppio previsto dall'art. 5, n. 2, della delibera del CNF, ovvero scendere al di sotto dei minimi
indicati nelle tabelle, purché la parte che vi ha interesse esibisca il parere del competente Consiglio
dell'ordine.
12 L'art. 5 della delibera del CNF fissa le regole generali per la liquidazione. Esso prevede, al primo comma,
che nella liquidazione degli onorari a carico del soccombente deve essere tenuto conto del valore e della
natura della controversia, dell'importanza e del numero delle questioni trattate, del grado dell'autorità adita,
con speciale riguardo all'attività svolta dall'avvocato dinanzi al giudice. Il secondo comma prevede che, per
le cause di particolare importanza per le questioni giuridiche trattate, la liquidazione degli onorari a carico
del soccombente può arrivare fino al doppio dei massimi stabiliti. Il terzo comma aggiunge che nella
liquidazione degli onorari a carico del cliente, oltre che dei criteri di cui ai commi precedenti, si può tener
conto dei risultati del giudizio e dei vantaggi, anche non patrimoniali, conseguiti, nonché dell'urgenza
richiesta per il compimento delle singole attività. Nelle cause di straordinaria importanza la liquidazione può
arrivare fino al quadruplo dei massimi stabiliti.
Causa principale
13 Il sig. Arduino è stato penalmente perseguito dinanzi al Pretore di Pinerolo per aver effettuato, per
negligenza, imprudenza e imperizia, nonché in violazione delle disposizioni di legge che regolano la
circolazione stradale, un sorpasso su una strada in cui tale manovra non era consentita, entrando così in
collisione con la vettura del sig. Dessi. Quest'ultimo si è costituito parte civile. Al momento della
liquidazione delle spese sostenute dal signor Dessi e poste a carico del sig. Arduino, il Pretore ha
disapplicato la tariffa professionale emanata con decreto ministeriale n. 585/94.
14 Adita con ricorso, la Corte suprema di cassazione ha considerato illegittima la disapplicazione della detta
tariffa. Con sentenza 29 aprile/6 luglio 1998, n. 1363, essa ha annullato la sentenza pronunciata dal Pretore di
Pinerolo per quanto riguardava le spese e ha rinviato la causa su questo punto dinanzi allo stesso giudice.
15 Il Pretore di Pinerolo rileva che nell'ordinamento giuridico italiano esistono due tendenze
giurisprudenziali contraddittorie circa la questione se la tariffa forense, emanata con decreto ministeriale n.
585/94, costituisca o meno un accordo che limita la concorrenza ai sensi dell'art. 85 del Trattato.
16 Secondo la prima tendenza, le caratteristiche di questa normativa nazionale sarebbero analoghe a quelle
della normativa che riguarda il sistema tariffario degli spedizionieri doganali oggetto della sentenza della
Corte 18 giugno 1998 (causa C-35/96, Commissione/Italia, Racc. pag. I-3851). Il CNF sarebbe una
associazione di imprese ai sensi dell'art. 85, n. 1, del Trattato e nessuna disposizione di legge prescrive che
venga tenuto conto di criteri di interesse pubblico in sede di determinazione della tariffa degli onorari
forensi. Pertanto, il giudice sarebbe tenuto a disapplicare tale tariffa.
17 In base alla seconda tendenza giurisprudenziale, la tariffa non costituirebbe il risultato di una decisione
discrezionale dell'organizzazione di categoria di cui trattasi. L'intervento dell'autorità pubblica svolgerebbe
un ruolo determinante sia nella fase di elaborazione che in quella di approvazione, di modo che non si
configurerebbe una delega di poteri di diritto pubblico ad operatori privati che consenta a questi ultimi di
stabilire essi stessi le tariffe in violazione dell'art. 85 del Trattato.
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18 In tale contesto, il Pretore di Pinerolo ha deciso di sospendere il procedimento e di sottoporre alla Corte le
seguenti questioni pregiudiziali:
"a) Se rientri nel campo di operatività del divieto di cui all'art. 85, n. 1, del Trattato CE la deliberazione del
CNF, approvata con D.M. 585/94, con cui sono state fissate le tariffe inderogabili relative all'attività
professionale degli avvocati.
b) Nel caso di risposta affermativa al quesito sub a), se, tuttavia, l'ipotesi rientri nella previsione di
inapplicabilità del divieto statuita dall'art. 85, n. 3, del Trattato".
Sulla ricevibilità
19 Il governo italiano esprime dubbi circa la ricevibilità del rinvio pregiudiziale in esame.
20 In primo luogo, si interroga sull'effettività della causa principale.
21 Esso osserva che, a seguito della sentenza pronunciata dalla Corte suprema di cassazione, la compagnia di
assicurazione del sig. Arduino avrebbe proceduto al pagamento delle spese sostenute dal sig. Dessi. Tenuto
conto di tale pagamento, la parte civile avrebbe rinunciato all'intervento nel prosieguo del procedimento
principale e l'avvocato del sig. Arduino avrebbe chiesto al Pretore di Pinerolo di pronunciare un non luogo a
statuire. Allo stato attuale del procedimento, la causa principale sarebbe pertanto priva di oggetto.
22 Ciò considerato, il governo italiano mal comprende l'insistenza del giudice a quo di voler esaminare la
compatibilità con il diritto comunitario della tariffa di cui trattasi nella causa principale. A suo parere, non è
da escludersi che il Pretore di Pinerolo abbia colto l'occasione per dirimere una questione che in Italia è
controversa.
23 In secondo luogo, il governo italiano ritiene che l'ordinanza di rinvio non descriva a sufficienza il contesto
di diritto e di fatto nel quale sono state sollevate le questioni. Il Pretore di Pinerolo non avrebbe indicato i
motivi per i quali ha disapplicato la tariffa di cui trattasi nella causa principale.
24 A questo proposito, si deve rilevare che, secondo una giurisprudenza costante, nell'ambito della
collaborazione tra la Corte e i giudici nazionali istituita dall'art. 177 del Trattato, spetta esclusivamente al
giudice nazionale, cui è stata sottoposta la controversia e che deve assumersi la responsabilità dell'emananda
decisione giurisdizionale, valutare, alla luce delle particolari circostanze di ciascuna causa, sia la necessità di
una pronuncia pregiudiziale per essere in grado di pronunciare la propria sentenza sia la rilevanza delle
questioni che sottopone alla Corte. Di conseguenza, se le questioni pregiudiziali sollevate vertono
sull'interpretazione del diritto comunitario, la Corte, in via di principio, è tenuta a statuire (v., in particolare,
sentenze 15 dicembre 1995, causa C-415/93, Bosman e a., Racc. pag. I-4921, punto 59, e 13 marzo 2001,
causa C-379/98, PreussenElektra, Racc. pag. I-2099, punto 38).
25 Tuttavia la Corte ha anche affermato che, in ipotesi eccezionali, le spetta esaminare le condizioni in cui è
adita dal giudice nazionale al fine di verificare la propria competenza (v., in questo senso, sentenza 16
dicembre 1981, causa 244/80, Foglia, Racc. pag. 3045, punto 21). La Corte può rifiutare di pronunciarsi su
una questione pregiudiziale sollevata da un giudice nazionale solo qualora risulti manifestamente che
l'interpretazione del diritto comunitario richiesta non ha alcuna relazione con l'effettività o con l'oggetto della
causa principale, oppure qualora il problema sia di natura ipotetica o la Corte non disponga degli elementi di
fatto o di diritto necessari per fornire una soluzione utile alle questioni che le vengono sottoposte (v., in
particolare, sentenze citate Bosman, punto 61, e PreussenElektra, punto 39).
26 Ciò non si verifica nella causa principale.
27 Infatti, è giocoforza constatare come dal fascicolo della causa principale risulti che essa è tuttora pendente
dinanzi al giudice nazionale e che il governo italiano non ha fornito la prova dell'esistenza di un accordo tra
le parti sul problema delle spese atto a porre termine alla lite.
28 Per quanto riguarda le informazioni fornite nell'ordinanza di rinvio, dalle osservazioni presentate dai
governi degli Stati membri e dalla Commissione, conformemente all'art. 20 dello Statuto CE della Corte di
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giustizia, risulta che esse hanno consentito loro di prendere utilmente posizione sulle questioni proposte alla
Corte.
29 Peraltro, le informazioni contenute nell'ordinanza di rinvio sono state completate dalle osservazioni scritte
presentate dinanzi alla Corte. L'insieme di tali elementi, riportati nella relazione d'udienza, è stato reso noto
ai governi degli Stati membri e alle altre parti interessate ai fini dell'udienza nel corso della quale essi hanno
potuto, all'occorrenza, integrare le loro osservazioni (v. del pari, in tal senso, sentenze 21 settembre 1999,
causa C-67/96, Albany, Racc. pag. I-5751, punto 43, e cause riunite da C-115/97 a C-117/97, Brentjens',
Racc. pag. I-6025, punto 42).
30 Infine, le informazioni trasmesse dal giudice nazionale, completate, per quanto necessario, dagli elementi
citati, forniscono alla Corte una conoscenza dell'ambito normativo e di fatto della controversia principale
sufficiente a consentirle l'interpretazione delle pertinenti norme del Trattato.
31 Da quanto precede discende che le questioni proposte dal Pretore di Pinerolo sono ricevibili.
Sulle questioni
32 Con le sue questioni, che occorre esaminare congiuntamente, il giudice a quo chiede sostanzialmente se
gli artt. 5 del Trattato CE (divenuto art. 10 CE) e 85 del Trattato ostino all'adozione da parte di uno Stato
membro di una misura legislativa o regolamentare che approvi, sulla base di un progetto stabilito da un
ordine professionale forense, una tariffa che fissa dei minimi e dei massimi per gli onorari dei membri
dell'ordine, qualora tale misura statale sia adottata nell'ambito di un procedimento come quello previsto dalla
normativa italiana.
33 In via preliminare, la Corte rileva che, estendendosi a tutto il territorio di uno Stato membro, la detta
misura statale può pregiudicare il commercio tra gli Stati membri ai sensi dell'art. 85, n. 1, del Trattato (v., in
tal senso, precitata sentenza Commissione/Italia, punto 48).
34 Anche se è vero che, di per sé, l'art. 85 del Trattato riguarda esclusivamente la condotta delle imprese e
non le disposizioni legislative o regolamentari emanate dagli Stati membri, ciò non toglie che tale articolo, in
combinato disposto con l'art. 5 del Trattato, obbliga gli Stati membri a non adottare o mantenere in vigore
provvedimenti, anche di natura legislativa o regolamentare, idonei a eliminare l'effetto utile delle regole di
concorrenza applicabili alle imprese [sentenze 21 settembre 1988, causa 267/86, Van Eycke, Racc. pag.
4769, punto 16, 17 novembre 1993, causa C-185/91, Reiff, Racc. pag. I-5801, punto 14, 9 giugno 1994,
causa C-153/93, Delta Schiffahrts- und Speditionsgesellschaft, Racc. pag. I-2517, punto 14, 5 ottobre 1995,
causa C-96/94, Centro Servizi Spediporto, Racc. pag. I-2883, punto 20, e Commissione/Italia, precitata,
punto 53; v. anche, per quanto riguarda l'art. 86 del Trattato CE (divenuto art. 82 CE), sentenza 16 novembre
1977, causa 13/77, GB-Inno-BM, Racc. pag. 2115, punto 31].
35 La Corte ha dichiarato che si è in presenza di una violazione degli artt. 5 e 85 del Trattato quando uno
Stato membro imponga o agevoli la conclusione di accordi in contrasto con l'art. 85, o rafforzi gli effetti di
siffatti accordi, ovvero tolga alla propria normativa il suo carattere pubblico delegando ad operatori privati la
responsabilità di adottare decisioni d'intervento in materia economica (v. precitate sentenze Van Eycke,
punto 16, Reiff, punto 14, Delta Schiffahrts- und Speditionsgesellschaft, punto 14, Centro Servizi
Spediporto, punto 21, e Commissione/Italia, punto 54).
36 Al riguardo, il fatto che uno Stato membro prescriva ad un'organizzazione di categoria l'elaborazione di
un progetto di tariffa per le prestazioni non priva automaticamente la tariffa infine redatta del suo carattere di
normativa statale.
37 Lo stesso vale quando i membri dell'organizzazione di categoria possono essere qualificati come esperti,
indipendenti dagli operatori economici interessati, e sono tenuti dalla legge a fissare le tariffe prendendo in
considerazione non soltanto gli interessi delle imprese o delle associazioni di imprese del settore che li ha
designati, ma anche l'interesse generale e gli interessi delle imprese degli altri settori o degli utenti dei servizi
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di cui trattasi (v., in tal senso, precitate sentenze Reiff, punti 17-19 e 24; Delta Schiffahrts- und
Speditionsgesellschaft, punti 16-18 e 23, 17 ottobre 1995, cause riunite da C-140/94 a C-142/94, DIP e a.,
Racc. pag. I-3257, punti 18 e 19, e Commissione/Italia, precitata, punto 44).
38 Dalla descrizione dell'ambito normativo nazionale nella causa principale risulta che lo Stato italiano
obbliga il CNF, composto esclusivamente di avvocati eletti da appartenenti alla categoria, a presentare ogni
biennio un progetto di tariffa degli onorari di avvocato contenente limiti minimi e massimi. Anche se, ai
sensi dell'art. 58 del regio decreto legge, gli onorari e le indennità devono essere fissati con riferimento al
valore delle controversie, al grado dell'autorità chiamata a conoscerle e, per il settore penale, alla durata dei
procedimenti, il regio decreto legge non indica, in realtà, criteri di interesse pubblico di cui il CNF dovrebbe
tener conto.
39 Pertanto, la normativa nazionale di cui trattasi nella causa principale non contiene modalità procedurali,
né prescrizioni di merito idonee a garantire, con una probabilità ragionevole, che il CNF si comporti, in sede
di elaborazione del progetto di tariffa, come un'articolazione del pubblico potere che agisce per obiettivi di
interesse pubblico.
40 Tuttavia, non risulta che lo Stato italiano abbia rinunciato ad esercitare il suo potere di decisione in ultima
istanza o a controllare l'applicazione della tariffa, come tendono a confermare le circostanze menzionate al
punto 10 della presente sentenza.
41 Da un lato, il CNF è incaricato soltanto di approntare un progetto di tariffa privo, in quanto tale, di forza
vincolante. In mancanza di approvazione da parte del Ministro, il progetto di tariffa non entra in vigore, e
resta in vigore la tariffa precedentemente approvata. Per questo motivo, il Ministro ha il potere di far
emendare il progetto dal CNF. Inoltre, il Ministro è assistito da due organi pubblici, il Consiglio di Stato ed il
CIP, dai quali deve ottenere il parere prima di qualsiasi approvazione della tariffa.
42 Dall'altro, l'art. 60 del regio decreto legge dispone che la liquidazione degli onorari è effettuata dagli
organi giudiziari in base ai criteri stabiliti dall'art. 57 del regio decreto legge, tenuto conto della gravità e del
numero di questioni trattate. Inoltre, in talune circostanze eccezionali, il giudice può, con una decisione
debitamente motivata, derogare ai limiti minimi e massimi fissati in applicazione dell'art. 58 del regio
decreto legge.
43 Pertanto, non si può affermare che lo Stato italiano abbia delegato ad operatori privati la responsabilità di
prendere decisioni di intervento nel settore economico, il che porterebbe a privare del suo carattere statale la
normativa di cui trattasi nella causa principale. Per i motivi esposti ai punti 41 e 42 della presente sentenza,
non gli si può neanche contestare di imporre o di favorire la conclusione di intese in contrasto con l'art. 85
del Trattato o di rafforzarne gli effetti.
44 Occorre quindi risolvere le questioni pregiudiziali nel senso che gli artt. 5 e 85 del Trattato non ostano
all'adozione da parte di uno Stato membro di una misura legislativa o regolamentare che approvi, sulla base
di un progetto stabilito da un ordine professionale forense, una tariffa che fissa dei minimi e dei massimi per
gli onorari dei membri dell'ordine, qualora tale misura statale sia adottata nell'ambito di un procedimento
come quello previsto dalla normativa italiana.
Sulle spese
45 Le spese sostenute dai governi italiano, tedesco, francese e finlandese, nonché dalla Commissione, che
hanno presentato osservazioni alla Corte, non possono dar luogo a rifusione. Nei confronti delle parti nella
causa principale il presente procedimento costituisce un incidente sollevato dinanzi al giudice nazionale, cui
spetta quindi statuire sulle spese.
Per questi motivi,
LA CORTE,
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pronunciandosi sulle questioni sottopostele dal Pretore di Pinerolo, con ordinanza 13 gennaio 1999, dichiara:
Gli artt. 5 e 85 del Trattato CE (divenuti artt. 10 CE e 81 CE) non ostano all'adozione da parte di uno Stato
membro di una misura legislativa o regolamentare che approvi, sulla base di un progetto stabilito da un
ordine professionale forense, una tariffa che fissa dei minimi e dei massimi per gli onorari dei membri
dell'ordine, qualora tale misura statale sia adottata nell'ambito di un procedimento come quello previsto dal
regio decreto legge 27 novembre 1933, n. 1578, come modificato.
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Corte di giustizia, sentenza 19 febbraio 2002, causa C-309/99 (Wouters)
Omissis
1 Con sentenza 10 agosto 1999, pervenuta in cancelleria il 13 agosto successivo, il Raad van State ha
sottoposto a questa Corte, in applicazione dell'art. 234 CE, nove questioni pregiudiziali relative
all'interpretazione degli artt. 3, lett. g), del Trattato CE [divenuto, in seguito a modifica, art. 3, n. 1, lett. g),
CE], 5 del Trattato CE (divenuto art. 10 CE), 52 e 59 del Trattato CE (divenuti, in seguito a modifica, artt. 43
CE e 49 CE), nonché 85, 86 e 90 del Trattato CE (divenuti artt. 81 CE, 82 CE e 86 CE).
2 Tali questioni sono state sollevate in occasione di ricorsi proposti in particolare da alcuni avvocati
contro il rifiuto, da parte dell'Arrondissementsrechtbank di Amsterdam, di annullare talune decisioni del
Nederlandse Orde van Advocaten (ordine olandese degli avvocati) con cui si negava l'annullamento delle
decisioni di comitati di vigilanza degli ordini forensi dei circondari di Amsterdam e di Rotterdam che
vietavano loro di esercitare la loro attività di avvocati in rapporto di collaborazione integrata con revisori dei
conti.
Sfondo normativo nazionale
3 L'art. 134 della Costituzione del Regno dei Paesi Bassi verte sull'istituzione e sul regime giuridico
degli enti pubblici. Esso dispone che:
"1. Enti pubblici a carattere professionale o altri enti pubblici possono essere costituiti e sciolti dalla legge o
in forza di essa.
2. La legge stabilisce i compiti e l'organizzazione di tali enti pubblici, la loro composizione ed i poteri dei
loro organi direttivi, nonché la pubblicità delle sedute di questi. Ai loro organi direttivi può essere conferito
un potere regolamentare dalla legge o in forza di essa.
3. La legge organizza il controllo di tali organi direttivi. Le loro decisioni potranno essere annullate solo per
violazione di legge o per contrasto con l'interesse generale".
L'Advocatenwet
4 In applicazione di tale disposizione è stata adottata la legge 23 giugno 1952 che istituisce l'ordine
olandese degli avvocati e fissa il regolamento interno e le norme disciplinari applicabili agli avvocati e ai
procuratori (in prosieguo: l'"Advocatenwet").
5 Ai sensi dell'art. 17, nn. 1 e 2, di tale legge:
"1. L'insieme degli avvocati iscritti all'albo nei Paesi Bassi costituisce l'ordine olandese degli avvocati, ente
di diritto pubblico ai sensi dell'art. 134 della Costituzione, avente sede all'Aia.
2. L'insieme degli avvocati iscritti all'albo presso uno stesso tribunale costituisce l'ordine degli avvocati del
circondario interessato".
6 Gli artt. 18, n. 1, e 22, n. 1, dell'Advocatenwet dispongono che l'ordine olandese degli avvocati e
gli ordini circondariali sono diretti rispettivamente dall'Algemene Raad van de Nederlandse Orde van
Advocaten (Consiglio generale dell'ordine olandese degli avvocati; in prosieguo: il "Consiglio generale") e
dai raden van toezicht van de Orden in de arrondissementen (comitati di vigilanza degli ordini circondariali;
in prosieguo: i "comitati di vigilanza").
7 Gli artt. 19 e 20 dell'Advocatenwet disciplinano l'elezione dei membri del Consiglio generale.
Questi ultimi sono eletti dal College van Afgevaardigden (in prosieguo: il "Collegio dei delegati"), i cui
membri sono a loro volta eletti nell'ambito di riunioni degli ordini circondariali.
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8 Ai sensi dell'art. 26 dell'Advocatenwet:
"Il Consiglio generale e i comitati di vigilanza vegliano al corretto esercizio della professione e sono
autorizzati a prendere ogni provvedimento atto a contribuirvi. Essi tutelano i diritti e gli interessi degli
avvocati in quanto tali, vegliano all'osservanza degli obblighi di questi ultimi ed espletano i compiti loro
assegnati mediante regolamenti".
9 L'art. 28 dell'Advocatenwet stabilisce:
"1. Il Collegio dei delegati può emanare regolamenti nell'interesse del corretto esercizio della professione, tra
cui regolamenti in materia di assistenza agli avvocati in età avanzata e totalmente o parzialmente inabili al
lavoro, nonché ai superstiti di avvocati deceduti. Il Collegio emana inoltre i regolamenti necessari in materia
di amministrazione e di organizzazione dell'ordine olandese degli avvocati.
2. Le proposte di regolamento sono sottoposte al Collegio dei delegati dal Consiglio generale o da almeno
cinque delegati. Il Consiglio generale può invitare i comitati di vigilanza a fornire il loro parere su un
progetto di regolamento prima di sottoporlo al Collegio dei delegati.
3. I regolamenti sono comunicati sin dalla loro emanazione al Ministero della Giustizia e vengono pubblicati
sulla gazzetta ufficiale".
10 L'art. 29 dell'Advocatenwet precisa:
"1. I regolamenti vincolano i membri dell'ordine nazionale e gli avvocati visitatori ... omissis ....
2. Essi non possono contenere alcuna disposizione relativa a punti disciplinati dalla legge o in virtù di essa,
né riguardare materie che, a causa della diversità delle situazioni in ciascun circondario, non si prestino a
disposizioni generali.
3. Le disposizioni dei regolamenti che trattano di una materia disciplinata dalla legge o in virtù di essa
cessano di diritto di produrre effetti".
11 Dagli artt. 16 b e 16 c dell'Advocatenwet risulta che per "avvocati visitatori" debbono intendersi
le persone non iscritte all'albo come avvocati nei Paesi Bassi ma che sono autorizzate a svolgere la loro
attività professionale in un altro Stato membro dell'Unione europea con il titolo di avvocato o con un titolo
equivalente.
12 L'art. 30 dell'Advocatenwet dispone:
"1. Le decisioni del Collegio dei delegati, del Consiglio generale o degli altri organi dell'ordine olandese
degli avvocati possono essere sospese o annullate con regio decreto nei limiti in cui sono in contrasto con la
legge o con l'interesse generale.
2. La sospensione o l'annullamento avviene entro un termine di sei mesi dalla comunicazione prevista all'art.
28, n. 3, o, qualora si tratti di una decisione del Consiglio generale o di un altro organo dell'ordine olandese
degli avvocati, entro i sei mesi dalla sua comunicazione al Ministro della Giustizia, con decreto motivato che
fissa, se del caso, la durata della sospensione.
3. La sospensione interrompe immediatamente l'efficacia delle disposizioni sospese. La durata della
sospensione non può eccedere un anno, anche dopo una proroga.
4. Se l'annullamento non è pronunciato con regio decreto entro il termine fissato per la sospensione, la
decisione sospesa si considera valida.
5. L'annullamento comporta l'annullamento di tutti gli effetti annullabili delle disposizioni annullate, salvo
contraria decisione emanata con regio decreto".
La Samenwerkingsverordening 1993
13 In forza dell'art. 28 dell'Advocatenwet, il Collegio dei delegati ha adottato la
Samenwerkingsverordening 1993 (regolamento del 1993 sulla collaborazione).
14 L'art. 1 della Samenwerkingsverordening 1993 definisce la nozione di "rapporto di
collaborazione" come "ogni forma di collaborazione in cui i partecipanti esercitano la professione
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nell'interesse comune e a rischio comune o ripartiscono tra loro, a tal fine, la direzione o la responsabilità
finale".
15 L'art. 2 della Samenwerkingsverordening 1993 dispone:
"1. L'avvocato non è autorizzato a contrarre o a mantenere in essere obblighi che possano compromettere la
sua libertà e la sua indipendenza nell'esercizio della professione, compresi la difesa dell'interesse di parte ed
il rapporto di fiducia tra l'avvocato e il suo cliente che ne è il corollario.
2. Il disposto del n. 1 è anche applicabile all'avvocato che non lavora in rapporto di collaborazione con
colleghi o con terzi".
16 Ai sensi dell'art. 3 della Samenwerkingsverordening 1993:
"L'avvocato è autorizzato a contrarre o a mantenere in essere un rapporto di collaborazione alla sola
condizione che la professione di ciascuno dei partecipanti abbia per oggetto principale l'esercizio della
pratica del diritto".
17 L'art. 4 della Samenwerkingsverordening 1993 dispone:
"L'avvocato ha il diritto di instaurare o di mantenere in essere un rapporto di collaborazione solo con:
a) altri avvocati iscritti all'albo nei Paesi Bassi;
b) altri avvocati non iscritti all'albo nei Paesi Bassi, nel rispetto delle disposizioni dell'art. 5;
c) appartenenti ad un'altra categoria professionale all'uopo autorizzata dal Consiglio generale in base all'art.
6".
18 Ai sensi dell'art. 6 della Samenwerkingsverordening 1993:
"1. L'autorizzazione di cui all'art. 4, lett. c), può essere concessa a condizione che:
a) gli appartenenti a tale altra categoria professionale svolgano una professione liberale; e
b) l'esercizio di tale professione sia subordinato al possesso di un diploma di istruzione universitaria o
equiparato; e
c) gli appartenenti a tale altra categoria professionale siano soggetti a norme disciplinari analoghe a quelle
imposte agli avvocati; e
d) il fatto di instaurare un rapporto di collaborazione con appartenenti a tale altra categoria professionale non
sia in contrasto con gli artt. 2 e 3.
2. L'autorizzazione può essere concessa anche ad una parte di una categoria professionale. In tal caso, le
condizioni elencate al n. 1, lett. a)-d), sono applicabili mutatis mutandis, fatto salvo il potere del Consiglio
generale di fissare condizioni ulteriori.
3. Il Consiglio generale consulta il Collegio dei delegati prima di prendere una decisione come quella
considerata ai precedenti paragrafi del presente articolo".
19 L'art. 7, n. 1, della Samenwerkingsverordening 1993 stabilisce:
"L'avvocato, nei suoi contatti con l'esterno, evita di presentare in maniera inesatta, ingannevole o incompleta
qualsiasi forma di collaborazione a cui partecipi, ivi compreso un rapporto di collaborazione".
20 Ai sensi dell'art. 8 della Samenwerkingsverordening 1993:
"1. Qualsiasi rapporto di collaborazione deve obbligatoriamente comportare un nome collettivo per tutti i
contatti con l'esterno.
2. Il nome collettivo non può essere tale da indurre in errore. ... omissis ...
3. L'avvocato che partecipa ad un rapporto di collaborazione è tenuto a fornire, a richiesta, un elenco
indicante il nome dei partecipanti al rapporto di collaborazione di cui trattasi, la loro professione e il loro
luogo di stabilimento.
4. Qualsiasi documento scritto emesso nell'ambito di un rapporto di collaborazione deve menzionare il nome,
la qualità e il luogo di stabilimento del firmatario di tale documento".
21 Infine, ai sensi dell'art. 9, n. 2, della Samenwerkingsverordening 1993:
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"L'avvocato non partecipa alla costituzione o alla modifica di un rapporto di collaborazione prima che il
comitato di vigilanza abbia determinato se le modalità di costituzione o di modificazione del rapporto di
collaborazione, compreso il modo con cui esso si presenta all'esterno, siano conformi alle disposizioni del
presente regolamento o in base ad esso adottate".
22 Dalla motivazione della Samenwerkingsverordening 1993 risulta che il rapporto di collaborazione
con i notai, con i consulenti fiscali e con i mandatari in materia di brevetti è già stato autorizzato in passato e
che l'autorizzazione di tali tre categorie professionali resta valida. Per contro, i revisori dei conti sono citati
come esempio di categoria professionale con la quale gli avvocati non sono autorizzati a collaborare.
Le direttive relative ai rapporti di collaborazione tra gli avvocati ed altri professionisti (autorizzati)
23 Oltre alla Samenwerkingsverordening 1993, l'ordine olandese degli avvocati ha emanato direttive
relative ai rapporti di collaborazione tra gli avvocati e altri professionisti (autorizzati). Tali direttive sono del
seguente tenore:
"1. Osservanza delle regole etiche e deontologiche
Regola n. 1
L'avvocato non può, a seguito della sua partecipazione ad un rapporto di collaborazione con chi eserciti
un'altra professione liberale, limitare od ostacolare l'osservanza delle regole etiche e deontologiche ad esso
applicabili.
2. Fascicoli distinti e amministrazione separata delle pratiche e degli archivi
Regola n. 2
L'avvocato che partecipa ad un rapporto di collaborazione con chi eserciti un'altra professione liberale è
tenuto, per ogni pratica in cui interviene con tale altro professionista, ad aprire un fascicolo distinto e ad aver
cura, relativamente al rapporto di collaborazione in quanto tale:
- di separare l'amministrazione della pratica dall'amministrazione finanziaria;
- di prevedere un'archiviazione separata rispetto a quella degli altri esercenti una professione liberale.
3. Conflitti di interessi
Regola n. 3
L'avvocato che partecipa ad un rapporto di collaborazione con chi eserciti un'altra professione liberale non
può garantire la difesa degli interessi di una parte qualora tali interessi siano in contrasto con quelli di una
parte che sia stata o che sia assistita da tale altro professionista o qualora rischi di derivarne un siffatto
conflitto di interessi.
4. Segreto professionale e registrazione dei documenti
Regola n. 4
L'avvocato è tenuto, per ogni pratica in cui interviene con chi eserciti un'altra professione liberale, a
registrare minuziosamente tutte le lettere e tutti i documenti da lui portati a conoscenza del detto
professionista".
Controversie nella causa principale
24 Il sig. Wouters, avvocato del foro di Amsterdam, nel 1991 diveniva socio della società Arthur
Andersen & Co. Belastingadviseurs (consulenti fiscali). Alla fine dell'anno 1994, il sig. Wouters informava il
comitato di vigilanza dell'ordine degli avvocati del circondario di Rotterdam della sua intenzione di chiedere
l'iscrizione all'albo degli avvocati di tale città e di esercitare ivi la professione con la denominazione "Arthur
Andersen & Co., advocaten en belastingadviseurs".
25 Con decisione del 27 luglio 1995, tale comitato considerava che i soci della società Arthur
Andersen & Co. Belastingadviseurs avevano in essere un rapporto di collaborazione, ai sensi della
Samenwerkingsverordening 1993, con i soci della società Arthur Andersen & Co. Accountants, vale a dire
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con appartenenti alla categoria professionale dei revisori dei conti, di modo che il sig. Wouters contravveniva
all'art. 4 della Samenwerkingsverordening 1993. Inoltre, il comitato considerava che il sig. Wouters avrebbe
trasgredito l'art. 8 della Samenwerkingsverordening 1993 se avesse instaurato un rapporto di collaborazione
sotto una denominazione collettiva in cui figurasse il nome della persona fisica "Arthur Andersen".
26 Con decisione del 29 novembre 1995 il Consiglio generale respingeva i ricorsi amministrativi
proposti contro tale decisione dal sig. Wouters, dalla Arthur Andersen & Co. Belastingadviseurs e dalla
Arthur Andersen & Co. Accountants.
27 All'inizio del 1995 il sig. Savelbergh, avvocato del foro di Amsterdam, comunicava al comitato di
vigilanza dell'ordine degli avvocati del circondario di Amsterdam la sua intenzione di instaurare un rapporto
di collaborazione con la società Price Waterhouse Belastingadviseurs BV, consociata dell'impresa
internazionale Price Waterhouse, che raggruppa non soltanto consulenti fiscali, ma anche revisori dei conti.
28 Con decisione del 5 luglio 1995 tale comitato dichiarava che la collaborazione progettata era in
contrasto con l'art. 4 della Samenwerkingsverordening 1993.
29 Con decisione del 21 novembre 1995 il Consiglio generale respingeva il ricorso amministrativo
proposto dal sig. Savelbergh e dalla società Price Waterhouse Belastingadviseurs BV contro tale decisione.
30 Il sig. Wouters, la Arthur Andersen & Co. Belastingadviseurs e la Arthur Andersen & Co.
Accountants, da una parte, e il sig. Savelbergh e la Price Waterhouse Belastingadviseurs BV, dall'altra,
proponevano quindi un ricorso dinanzi all'Arrondissementsrechtbank di Amsterdam. Essi facevano valere, in
particolare, che le decisioni del Consiglio generale del 21 e del 29 novembre 1995 erano incompatibili con le
disposizioni del Trattato in materia di concorrenza, di diritto di stabilimento e di libera prestazione dei
servizi.
31 Con sentenza 7 febbraio 1997 il Rechtbank dichiarava irricevibili i ricorsi proposti dalla Arthur
Andersen & Co. Belastingadviseurs e dalla Arthur Andersen & Co. Accountants e respingeva quelli proposti
dai sigg. Wouters, Savelbergh e dalla società Price Waterhouse Belastingadviseurs BV.
32 Il Rechtbank considerava che le disposizioni del Trattato in materia di concorrenza non erano
applicabili alle controversie nella causa principale. Tale giudice rilevava che l'ordine olandese degli avvocati
è un ente di diritto pubblico istituito dalla legge allo scopo di promuovere un interesse generale. A tal fine,
esso utilizzerebbe, tra l'altro, il potere regolamentare conferitogli dall'art. 28 dell'Advocatenwet. Esso sarebbe
tenuto a garantire, nell'interesse generale, l'indipendenza e la parzialità dell'avvocato che fornisce assistenza
legale. Pertanto, l'ordine olandese degli avvocati non sarebbe un'associazione d'imprese ai sensi dell'art. 85
del Trattato. Esso non potrebbe neppure essere considerato come un'impresa o come un gruppo di imprese
che detenga una posizione dominante collettiva ai sensi dell'art. 86 del Trattato.
33 Inoltre, secondo il Rechtbank, l'art. 28 dell'Advocatenwet non trasferisce assolutamente
competenze ad operatori privati in maniera tale da pregiudicare l'effetto utile degli artt. 85 e 86 del Trattato.
Di conseguenza, tale disposizione non sarebbe incompatibile con il combinato disposto dell'art. 5, secondo
comma, e degli artt. 3, lett. g), 85 e 86 del Trattato.
34 Il Rechtbank respingeva altresì l'argomento dei ricorrenti secondo il quale la
Samenwerkingsverordening 1993 sarebbe incompatibile con il diritto di stabilimento e con la libera
prestazione dei servizi sanciti agli artt. 52 e 59 del Trattato. L'aspetto transfrontaliero mancherebbe nelle
controversie oggetto della causa principale, di modo che le dette norme del Trattato sarebbero inapplicabili.
In ogni caso, il divieto di collaborazione tra avvocati e revisori dei conti sarebbe giustificato da motivi
imperativi di interesse generale e non sarebbe sproporzionatamente restrittivo. In mancanza di specifiche
disposizioni comunitarie in materia, il Regno dei Paesi Bassi potrebbe infatti legittimamente applicare
all'esercizio della libera professione di avvocato sul suo territorio norme dirette a garantire l'indipendenza e
la parzialità dell'avvocato che fornisce assistenza legale.
35 I cinque ricorrenti interponevano appello avverso tale decisione dinanzi al Raad van State.
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36 Il Raad van de Balies van de Europese Gemeenschap (Consiglio degli ordini forensi della
Comunità europea), associazione di diritto belga, veniva ammesso ad intervenire dinanzi al Raad van State a
sostegno delle conclusioni del Consiglio generale.
37 Con sentenza pronunciata il 10 agosto 1999, il Raad van State ha confermato l'irricevibilità dei
ricorsi proposti dalla Arthur Andersen & Co. Belastingadviseurs e dalla Arthur Andersen & Co.
Accountants. Per quanto riguarda gli altri ricorsi, esso ha considerato che la soluzione delle controversie
nella causa principale dipendeva dall'interpretazione di diverse disposizioni di diritto comunitario.
38 Il Raad van State si chiede, da una parte, se, emanando la Samenwerkingsverordening 1993 in
forza dei poteri conferitigli dall'art. 28 dell'Advocatenwet, il Collegio dei delegati non abbia violato gli artt.
85 e 86 del Trattato e, d'altra parte, se, autorizzando attraverso l'art. 28 dell'Advocatenwet il detto Collegio
ad emanare regolamenti, il legislatore nazionale non abbia violato gli artt. 5, 85 e 86 del Trattato. Inoltre,
esso si chiede se la Samenwerkingsverordening 1993 sia compatibile con la libertà di stabilimento, sancita
all'art. 52 del Trattato, e con la libera prestazione dei servizi, sancita all'art. 59 del Trattato.
39 Pertanto, il Raad van State ha deciso di sospendere il giudizio e di sottoporre alla Corte di
giustizia le seguenti questioni pregiudiziali:
"1) a) Se l'espressione "associazione di imprese" figurante nell'art. 85, n. 1, del Trattato CE (divenuto art. 81,
n. 1, CE) vada interpretata nel senso che deve qualificarsi tale soltanto un'associazione che agisca - e in
quanto agisca - nell'interesse di imprenditori, sicché per l'applicazione di detta disposizione occorra
distinguere tra le attività esercitate dall'associazione nell'interesse pubblico e le altre attività, oppure se il
semplice fatto che un'associazione può agire anche nell'interesse di imprenditori basti per qualificarla
associazione di imprese, ai sensi della detta disposizione, con riguardo all'intera sua attività. Se ai fini
dell'applicazione del diritto comunitario della concorrenza sia rilevante il fatto che le norme di carattere
vincolante generale emanate dall'ente di cui si tratta siano adottate in forza di un potere conferito dalla legge
e in veste di legislatore speciale.
b) Nel caso in cui la questione 1a) venga risolta nel senso che un'associazione di imprese è configurabile
soltanto e nella misura in cui siffatta associazione agisce nell'interesse di imprenditori, se il diritto
comunitario determini anche quando trattasi di tutela di un interesse pubblico e quando no.
c) Nel caso in cui la questione 1b) venga risolta nel senso che il diritto comunitario viene in rilievo al
riguardo, se, del pari secondo il diritto comunitario, si possa poi considerare come tutela dell'interesse
pubblico l'adozione, in forza di un potere conferito dalla legge, da parte di un ente come l'Ordine nazionale
[olandese degli avvocati], di norme di carattere vincolante generale, dirette a garantire l'indipendenza e la
"parzialità" dell'avvocato che presta assistenza legale, relativamente all'instaurazione di rapporti di
collaborazione da parte di avvocati con professionisti di altre categorie.
2) Nel caso in cui, in base alla soluzione delle questioni proposte sub 1), si debba concludere nel senso che
anche un regolamento come [la Samenwerkingsverordening 1993] va considerato decisione di
un'associazione di imprese ai sensi dell'art. 85, n. 1, del Trattato CE (divenuto art. 81, n. 1, CE), se si debba
poi ritenere che siffatta decisione, in quanto sancisce norme di carattere vincolante generale in relazione
all'instaurazione di un rapporto di collaborazione come quello di cui trattasi nella fattispecie al fine di
garantire l'indipendenza e la "parzialità" dell'avvocato che presta assistenza legale, abbia per oggetto o per
effetto di restringere il gioco della concorrenza all'interno del mercato comune in misura tale da pregiudicare
il commercio tra Stati membri. Quali siano i pertinenti criteri di diritto comunitario per la soluzione di tale
questione.
3) Se il termine "impresa" figurante nell'art. 86 del Trattato CE (divenuto art. 82 CE) debba essere
interpretato nel senso che, se un ente come l'Ordine nazionale [olandese degli avvocati] va considerato
associazione di imprese, tale ente dev'essere considerato anche come impresa o gruppo di imprese ai sensi di
detta norma pur non svolgendo direttamente alcuna attività economica.
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4) Nel caso in cui la precedente questione vada risolta in senso affermativo e si debba ritenere che un ente
come l'Ordine nazionale [olandese degli avvocati] detenga una posizione dominante, se un ente siffatto
sfrutti abusivamente tale posizione obbligando gli avvocati ad esso aderenti a comportarsi sul mercato delle
prestazioni di servizi legali, nei confronti di altri, in modo tale da ostacolare la concorrenza.
5) Nel caso in cui ai fini dell'applicazione delle regole comunitarie di concorrenza un ente come l'Ordine
nazionale [olandese degli avvocati] vada considerato nel suo complesso associazione di imprese, se l'art. 90,
n. 2, del Trattato CE (divenuto art. 86, n. 2, CE), debba essere interpretato nel senso che rientra nella sua
sfera di applicazione anche un ente come l'Ordine nazionale [olandesi e degli avvocati] che, relativamente
alla collaborazione degli avvocati con professionisti di altre categorie, emana norme di carattere vincolante
generale per garantire l'indipendenza e la "parzialità" dell'avvocato che presta assistenza legale.
6) Nel caso in cui un ente come l'Ordine nazionale [olandese degli avvocati] vada considerato associazione
di imprese oppure impresa o gruppo di imprese, se gli artt. 3, sub g), del Trattato CE [divenuto, in seguito a
modifica, art. 3, n. 1, sub g), CE], 5, secondo comma, del Trattato CE (divenuto art. 10, secondo comma,
CE), 85 e 86 del Trattato CE (divenuti artt. 81 CE e 82 CE) ostino a che uno Stato membro attribuisca a tale
ente (o ad un organo di esso) il potere di emanare norme che possono riguardare, tra l'altro, la collaborazione
degli avvocati con professionisti di altre categorie, mentre la vigilanza della pubblica autorità sull'adozione di
tali norme è limitata al potere di annullare tale normativa, senza che la pubblica autorità possa sostituire una
propria normativa a quella annullata.
7) Se vuoi le norme del Trattato riguardanti il diritto di stabilimento, vuoi quelle relative alla libera
circolazione dei servizi si applichino ad un divieto di collaborazione tra avvocati e revisori dei conti come
quello di cui trattasi, oppure se il Trattato CE vada interpretato nel senso che un siffatto divieto, a seconda ad esempio - del modo in cui gli interessati intendono concretare la loro collaborazione, dev'essere conforme
alle norme riguardanti il diritto di stabilimento o a quelle relative alla libera circolazione dei servizi.
8) Se un divieto di rapporto di collaborazione integrato tra avvocati e revisori dei conti come quello di cui
trattasi costituisca una restrizione del diritto di stabilimento o della libera circolazione dei servizi o di
entrambi.
9) Nel caso in cui dalla soluzione della precedente questione risulti che si configura una delle restrizioni ivi
menzionate o che si configurano entrambe, se la restrizione di cui trattasi sia giustificata per il motivo che
essa riguarda semplicemente una "modalità di vendita" nel senso in cui alla sentenza [24 novembre 1993,
cause riunite C-267/91 e C-268/91] Keck e Mithouard [(Racc. pag. I-6097)] e che quindi non si configura in
proposito una discriminazione, oppure per il motivo che soddisfa i criteri specificati dalla Corte di giustizia
in altre sentenze, segnatamente nella sentenza [30 novembre 1995, causa C-55/94] Gebhard [(Racc. pag. I4165)]".
Sulla domanda di riapertura della trattazione orale
40 Con atto depositato in cancelleria il 3 dicembre 2001, i ricorrenti nella causa principale hanno
chiesto alla Corte di ordinare la riapertura della trattazione orale, in applicazione dell'art. 61 del regolamento
di procedura.
41 A sostegno di tale domanda, i ricorrenti nella causa principale fanno valere che, ai paragrafi 170201 delle sue conclusioni, presentate il 10 luglio 2001, l'avvocato generale si è pronunciato su una questione
che non è stata espressamente sollevata dal giudice a quo.
42 A questo proposito, si deve ricordare che la Corte può, d'ufficio o su proposta dell'avvocato
generale, ovvero su domanda delle parti, riaprire la fase orale del procedimento, ai sensi dell'art. 61 del
regolamento di procedura, qualora ritenga di non avere sufficienti chiarimenti o che la causa debba essere
decisa sulla base di un argomento che non sia stato oggetto di discussione tra le parti (v. ordinanza 4 febbraio
2000, causa C-17/98, Emesa Sugar, Racc. pag. I-665, punto 18).
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43 Nella fattispecie, tuttavia, la Corte, sentito l'avvocato generale, ritiene che tutti gli elementi ad
essa necessari per risolvere le questioni poste nella presente causa siano a sua disposizione e che tali elementi
abbiano formato oggetto della trattazione svoltasi dinanzi ad essa.
Sulla prima questione, sub a)
44 Con la sua prima questione, sub a), il giudice a quo chiede, in sostanza, se un regolamento
relativo alla collaborazione tra avvocati e altre professioni liberali quale la Samenwerkingsverordening 1993,
emanato da un ente come l'ordine olandese degli avvocati, debba essere considerato come una decisione
presa da un'associazione di imprese, ai sensi dell'art. 85, n. 1, del Trattato. Esso si chiede in particolare se il
fatto che l'ordine olandese degli avvocati sia stato investito dalla legge del potere di emanare normative
aventi carattere vincolante generale tanto per gli avvocati iscritti all'albo nei Paesi Bassi che per quelli
autorizzati ad esercitare in altri Stati membri che vengono a prestare servizi nei Paesi Bassi abbia incidenza
sull'applicazione del diritto comunitario della concorrenza. Esso si chiede altresì se il solo fatto che l'ordine
possa agire nell'interesse dei suoi iscritti basti a qualificarlo come associazione di imprese per il complesso
delle sue attività o se, per l'applicazione dell'art. 85, n. 1, del Trattato, occorra riservare un trattamento
speciale alle attività da esso svolte nell'interesse generale.
45 Al fine di determinare se un regolamento quale la Samenwerkingsverordening 1993 debba essere
considerato come una decisione di un'associazione di imprese ai sensi dell'art. 85, n. 1, del Trattato, occorre
esaminare, in primo luogo, se gli avvocati siano imprese ai sensi del diritto comunitario della concorrenza.
46 Secondo una giurisprudenza costante, nell'ambito del diritto della concorrenza, la nozione di
impresa abbraccia qualsiasi entità che eserciti un'attività economica, a prescindere dallo status giuridico della
detta entità e dalle sue modalità di finanziamento (v., in particolare, sentenze 23 aprile 1991, causa 41/90,
Höfner e Elser, Racc. pag. I-1979, punto 21; 16 novembre 1995, causa C-244/94, Fédération française des
sociétés d'assurance e a., Racc. pag. I-4013, punto 14, e 11 dicembre 1997, causa C-55/96, Job Centre, detta
"Job Centre II", Racc. pag. I-7119, punto 21).
47 A questo proposito risulta da una giurisprudenza anch'essa costante che costituisce un'attività
economica qualsiasi attività consistente nell'offrire beni o servizi su un mercato determinato (v., in
particolare, sentenze 16 giugno 1987, causa 118/85, Commissione/Italia, Racc. pag. 2599, punto 7, e 18
giugno 1998, causa C-35/96, Commissione/Italia, Racc. pag. I-3851, punto 36).
48 Ora, gli avvocati offrono, dietro corrispettivo, servizi di assistenza legale consistenti nella
predisposizione di pareri, di contratti o di altri atti nonché nella rappresentanza e nella difesa in giudizio.
Inoltre, essi assumono i rischi finanziari relativi all'esercizio di tali attività poiché, in caso di squilibrio tra le
spese e le entrate, l'avvocato deve sopportare direttamente l'onere dei disavanzi.
49 Di conseguenza, gli avvocati iscritti all'albo nei Paesi Bassi svolgono un'attività economica e,
pertanto, costituiscono imprese ai sensi degli artt. 85, 86 e 90 del Trattato, senza che la natura complessa e
tecnica dei servizi da loro forniti e la circostanza che l'esercizio della loro professione è regolamentato siano
tali da modificare questa conclusione (v., in questo senso, a proposito dei medici, sentenza 12 settembre
2000, cause riunite da C-180/98 a C-184/98, Pavlov e a., Racc. pag. I-6451, punto 77).
50 In secondo luogo, occorre esaminare in quale misura un'organizzazione professionale quale
l'ordine olandese degli avvocati debba essere considerata come un'associazione di imprese ai sensi dell'art.
85, n. 1, del Trattato, quando emana un regolamento quale la Samenwerkingsverordening 1993 (v., in questo
senso, a proposito di un'organizzazione professionale di spedizionieri doganali, citata sentenza 18 giugno
1998, Commissione/Italia, punto 39).
51 Il convenuto nella causa principale fa valere che, nei limiti in cui il legislatore olandese ha
istituito l'ordine olandese degli avvocati quale ente di diritto pubblico e gli ha conferito competenze
regolamentari al fine di adempiere ad una missione di interesse pubblico, quest'ultimo non può essere
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qualificato come un'associazione di imprese ai sensi dell'art. 85 del Trattato, in particolare nell'ambito
dell'esercizio del suo potere regolamentare.
52 L'interveniente nella causa principale e i governi tedesco, austriaco e portoghese aggiungono che
un ente quale l'ordine olandese degli avvocati esercita la pubblica autorità e non può pertanto rientrare
nell'ambito di applicazione dell'art. 85, n. 1, del Trattato.
53 L'interveniente nella causa principale precisa che un ente può essere equiparato alla pubblica
autorità quando l'attività da esso svolta costituisce una missione di interesse generale che rientra nelle
funzioni essenziali dello Stato. Ora, lo Stato olandese avrebbe incaricato l'ordine olandese degli avvocati di
garantire ai singoli un accesso adeguato al diritto e alla giustizia, il che costituirebbe appunto una funzione
essenziale dello Stato.
54 Il governo tedesco, dal canto suo, ricorda che spetta agli organi legislativi competenti di uno Stato
membro decidere, nel quadro della sovranità nazionale, il modo in cui organizzare l'esercizio delle loro
prerogative. La delega ad un organismo democraticamente legittimato, quale un ordine professionale, del
potere di emanare normative di carattere vincolante generale rientrerebbe nei limiti di questo principio di
autonomia istituzionale.
55 Tale principio sarebbe compromesso, secondo il governo tedesco, se gli enti a cui sono stati
affidati siffatti compiti normativi fossero qualificati come associazioni di imprese ai sensi dell'art. 85 del
Trattato. Supporre che la normativa nazionale sia valida solo qualora sia esentata dalla Commissione in
applicazione dell'art. 85, n. 3, del Trattato sarebbe di per sé una contraddizione. Tutta la normativa
dell'ordine sarebbe così rimessa in discussione.
56 A questo proposito occorre determinare se, quando emana un regolamento quale la
Samenwerkingsverordening 1993, un ordine professionale debba essere considerato come un'associazione di
imprese o, al contrario, come una pubblica autorità.
57 Secondo la giurisprudenza della Corte, un'attività che, per la sua natura, per le norme alle quali è
soggetta e per il suo oggetto, esuli dalla sfera degli scambi economici (v., in questo senso, sentenza 17
febbraio 1993, cause riunite C-159/91 e C-160/91, Poucet e Pistre, Racc. pag. I-637, punti 18 e 19,
riguardante la gestione del servizio pubblico della previdenza sociale) o si ricolleghi all'esercizio di
prerogative dei pubblici poteri (v., in tal senso, sentenze 19 gennaio 1994, causa C-364/92, SAT
Fluggesellschaft, Racc. pag. I-43, punto 30, concernente il controllo e la polizia dello spazio aereo, e 18
marzo 1997, causa C-343/95, Diego Calì & Figli, Racc. pag. I-1547, punti 22 e 23, concernente la
sorveglianza antinquinamento dell'ambiente marittimo) sfugge all'applicazione delle regole di concorrenza
del Trattato.
58 Occorre innanzi tutto rilevare che, quando emana un regolamento come la
Samenwerkingsverordening 1993, un'organizzazione professionale quale l'ordine olandese degli avvocati
non esercita né una missione sociale fondata sul principio di solidarietà, contrariamente a taluni enti di
previdenza sociale (v. citata sentenza Poucet e Pistre, punto 18), né prerogative tipiche dei pubblici poteri (v.
citata sentenza SAT Fluggesellschaft, punto 30). Essa appare come l'organo di regolamentazione di una
professione il cui esercizio costituisce per il resto un'attività economica.
59 Al riguardo, il fatto che il Consiglio generale sia altresì incaricato dall'art. 26 dell'Advocatenwet
di tutelare i diritti e gli interessi degli avvocati in quanto tali non è atto ad escludere a priori tale
organizzazione professionale dall'ambito di applicazione dell'art. 85 del Trattato anche quando essa svolge la
sua funzione di regolamentazione dell'esercizio della professione di avvocato (v., in questo senso, a proposito
dei medici, citata sentenza Pavlov e a., punto 86).
60 Altri indizi contribuiscono poi alla conclusione che un'organizzazione professionale che dispone
di poteri regolamentari quale l'ordine olandese degli avvocati non può sfuggire all'applicazione dell'art. 85
del Trattato.
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61 Infatti, da una parte, risulta dall'Advocatenwet che gli organi direttivi dell'ordine olandese degli
avvocati sono esclusivamente composti da avvocati, i quali sono eletti soltanto da appartenenti alla
professione. Le autorità nazionali non possono intervenire nella designazione dei membri dei comitati di
vigilanza, del Collegio dei delegati e del Consiglio generale (v., a proposito di un'organizzazione
professionale di spedizionieri doganali, citata sentenza 18 giugno 1998, Commissione/Italia, punto 42; a
proposito di un'organizzazione professionale di medici, citata sentenza Pavlov e a., punto 88).
62 D'altra parte, quando emana atti quali la Samenwerkingsverordening 1993, l'ordine olandese degli
avvocati non è vincolato neppure al rispetto di un certo numero di criteri di interesse pubblico. L'art. 28
dell'Advocatenwet, che lo autorizza ad emanare regolamenti, si limita ad esigere che ciò avvenga
nell'interesse del "corretto esercizio della professione" (v., a proposito di un'organizzazione professionale di
spedizionieri doganali, citata sentenza 18 giugno 1998, Commissione/Italia, punto 43).
63 Infine, tenuto conto della sua influenza sul comportamento dei membri dell'ordine olandese degli
avvocati sul mercato dei servizi legali, a seguito del divieto di talune forme di collaborazione
multidisciplinare che essa comporta, la Samenwerkingsverordening 1993 non esula dalla sfera degli scambi
economici.
64 Alla luce delle considerazioni che precedono, risulta chiaramente che un'organizzazione
professionale quale l'ordine olandese degli avvocati dev'essere considerata come un'associazione di imprese
ai sensi dell'art. 85, n. 1, del Trattato quando essa emana un regolamento quale la
Samenwerkingsverordening 1993. Un siffatto regolamento costituisce infatti l'espressione della volontà di
rappresentanti degli appartenenti ad una professione volta ad ottenere da questi ultimi che essi adottino un
determinato comportamento nell'ambito della loro attività economica.
65 Poco importa del resto che l'ordine olandese degli avvocati sia soggetto ad una disciplina di diritto
pubblico.
66 Infatti, secondo la sua stessa formulazione, l'art. 85 del Trattato si applica ad accordi tra imprese e
a decisioni di associazioni di imprese. L'ambito giuridico entro il quale ha luogo la conclusione di detti
accordi e sono adottate dette decisioni nonché la definizione giuridica di tale ambito data dai vari
ordinamenti giuridici nazionali sono irrilevanti ai fini dell'applicazione delle regole comunitarie di
concorrenza e in particolare dell'art. 85 del Trattato (sentenze 30 gennaio 1985, causa 123/83, Clair, Racc.
pag. 391, punto 17, e 18 giugno 1998, Commissione/Italia, citata, punto 40).
67 Tale interpretazione dell'art. 85, n. 1, del Trattato non sfocia nella violazione del principio
dell'autonomia istituzionale fatto valere dal governo tedesco (v. punti 54 e 55 della presente sentenza).
Occorre operare una distinzione al riguardo.
68 Nell'attribuire poteri normativi ad un'associazione professionale, uno Stato membro può aver cura
di definire i criteri di interesse generale e i principi essenziali ai quali la normativa dell'ordine deve
conformarsi nonché di conservare il proprio potere di decisione in ultima istanza. In questo caso, le norme
emanate dall'associazione professionale conservano un carattere pubblico e sfuggono alle norme del Trattato
applicabili alle imprese.
69 Altrimenti, le norme emanate dall'associazione professionale sono imputabili ad essa sola. Vero è
che nel caso in cui l'art. 85, n. 1, del Trattato dovesse applicarsi spetterebbe a quest'ultima notificarle alla
Commissione. Tale obbligo non è però tale da paralizzare oltre misura l'attività regolamentare delle
associazioni professionali, come sostiene il governo tedesco, dato che la Commissione dispone in particolare
della possibilità di adottare un regolamento di esenzione per categoria, in applicazione dell'art. 85, n. 3, del
Trattato.
70 Il fatto che ciascuno dei sistemi descritti ai punti 68 e 69 della presente sentenza abbia
conseguenze diverse alla luce del diritto comunitario nulla toglie alla libertà, da parte degli Stati membri, di
scegliere l'uno o l'altro.
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71 Alla luce delle considerazioni che precedono, la prima questione, sub a), dev'essere risolta nel
senso che un regolamento relativo alla collaborazione tra gli avvocati e altre professioni liberali quale la
Samenwerkingsverordening 1993, adottato da un ente quale l'ordine olandese degli avvocati, dev'essere
considerato come una decisione presa da un'associazione di imprese, ai sensi dell'art. 85, n. 1, del Trattato.
Sulla prima questione, sub b) e c)
72 Alla luce della soluzione fornita alla prima questione, sub a), non occorre esaminare la prima
questione, sub b) e c).
Sulla seconda questione
73 Con la sua seconda questione, il giudice a quo cerca di stabilire sostanzialmente se un
regolamento quale la Samenwerkingsverordening 1993 che, al fine di garantire l'indipendenza e la parzialità
dell'avvocato che presta assistenza legale assieme ad altre professioni liberali, sancisce norme di carattere
vincolante generale che disciplinano la conclusione di rapporti di collaborazione integrata, abbia per oggetto
o per effetto di restringere la concorrenza all'interno del mercato comune e possa pregiudicare il commercio
tra Stati membri.
74 Attraverso una descrizione delle versioni successive della normativa sulla collaborazione, i
ricorrenti nella causa principale si sono sforzati di dimostrare che la Samenwerkingsverordening 1993 aveva
per oggetto quello di restringere la concorrenza.
75 Originariamente, la Samenwerkingsverordening 1972 subordinava l'autorizzazione della
partecipazione di avvocati ad associazioni multidisciplinari a tre condizioni. Innanzi tutto, gli associati
dovevano essere appartenenti ad altre professioni liberali in possesso di una formazione universitaria o
equiparata. Essi dovevano poi appartenere ad un ordine o ad un'associazione che sottoponesse i propri iscritti
a norme disciplinari analoghe a quelle applicabili agli avvocati. Infine, la proporzione di avvocati
appartenenti alla detta associazione professionale e l'importanza dei loro contributi a quest'ultima dovevano
essere almeno equivalenti, per quanto riguarda sia i rapporti reciproci tra i partecipanti che i rapporti con i
terzi, a quelle degli associati appartenenti ad altre professioni.
76 Nel 1973 il Consiglio generale ha autorizzato i membri dell'associazione olandese dei consulenti
in materia di brevetti, da una parte, e quelli dell'associazione olandese dei consulenti fiscali, dall'altra, ai fini
della costituzione di associazioni professionali multidisciplinari con avvocati. Successivamente, esso ha
autorizzato anche i notai. Secondo i ricorrenti nella causa principale se, all'epoca, i membri dell'istituto
olandese dei revisori dei conti non sono stati formalmente autorizzati dal Consiglio generale, nessuna
obiezione di principio vi ostava.
77 Nel 1991, posto di fronte per la prima volta ad una domanda di autorizzazione di un rapporto di
collaborazione con un revisore dei conti, l'ordine olandese degli avvocati, al termine di un iter accelerato,
avrebbe modificato la Samenwerkingsverordening 1972 al solo scopo di disporre di una base giuridica che
consentisse di vietare le associazioni professionali tra avvocati e revisori dei conti. Da quel momento in poi
gli avvocati sarebbero stati autorizzati a far parte di un'associazione professionale multidisciplinare solo
qualora, in tal modo, "la libertà e l'indipendenza nell'esercizio della professione, compresi la difesa
dell'interesse di parte ed il rapporto di fiducia tra l'avvocato e il suo cliente che ne è il corollario, non possano
essere compromesse".
78 Il rifiuto di autorizzare le associazioni tra avvocati e revisori dei conti sarebbe stato fondato sulla
constatazione che gli studi di revisione dei conti erano evoluti divenendo nel frattempo organizzazioni
gigantesche, di modo che la collaborazione di uno studio legale con uno studio del genere avrebbe
assomigliato, secondo le espressioni dell'Algemene Deken (decano generale) dell'ordine in funzione
all'epoca, "più al matrimonio di un topo e di un elefante che ad un'unione tra soci di dimensioni equivalenti".
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79 L'ordine olandese degli avvocati ha poi emanato la Samenwerkingsverordening 1993.
Quest'ultima ha ribadito la modifica introdotta nel 1991 ed ha aggiunto un ulteriore requisito ai sensi del
quale gli avvocati sono ormai autorizzati a far parte di un'associazione professionale "alla sola condizione
che la professione di ciascuno dei partecipanti abbia per oggetto principale l'esercizio della pratica del
diritto" (art. 3 della Samenwerkingsverordening 1993) il che, secondo i ricorrenti nella causa principale,
mette in luce lo scopo anticoncorrenziale della normativa nazionale controversa nella causa principale.
80 In subordine, i ricorrenti nella causa principale espongono che, anche indipendentemente dal suo
scopo, la Samenwerkingsverordening 1993 produce effetti restrittivi sulla concorrenza.
81 I rapporti di collaborazione integrata tra avvocati e revisori dei conti permetterebbero, infatti, di
meglio rispondere alle esigenze dei clienti che operano in un contesto economico e giuridico sempre più
complesso e internazionale.
82 Godendo di una reputazione di perizia in parecchie materie, gli avvocati sarebbero nella migliore
condizione per offrire ai loro clienti un ventaglio diversificato di servizi legali e presenterebbero un interesse
particolare per altri protagonisti del mercato dei servizi legali in quanto soci in seno ad un'associazione
professionale multidisciplinare.
83 Reciprocamente, il revisore dei conti sarebbe un socio interessante per l'avvocato nell'ambito di
un'associazione professionale. Esso possiederebbe infatti una perizia in settori come la legislazione in
materia di bilanci, la fiscalità, l'organizzazione e la ristrutturazione di imprese, la consulenza in materia di
gestione. Numerosi sarebbero i clienti interessati da un servizio integrato, fornito da un solo prestatore e
comprendente tanto gli aspetti legali quanto quelli finanziari, fiscali e contabili di una pratica.
84 Ora, il divieto controverso nella causa principale osterebbe a qualsiasi accordo contrattuale tra
avvocati e revisori dei conti che disponesse, sotto qualsiasi forma, la ripartizione del potere di decisione,
l'impegno di cedere in taluni casi una parte dell'utile o l'utilizzazione di una denominazione comune, il che
renderebbe ardua qualsiasi forma di collaborazione efficace.
85 Viceversa, il governo lussemburghese ha sostenuto, durante la trattazione orale, che un divieto dei
rapporti di collaborazione integrata come quello sancito dalla Samenwerkingsverordening 1993 aveva effetti
positivi sulla concorrenza. Esso ha precisato che, vietando agli avvocati di associarsi con revisori dei conti, la
normativa nazionale controversa nella causa principale permetteva di evitare la concentrazione dei servizi
legali prestati dagli avvocati tra le mani di alcune grandi società internazionali e, di conseguenza, di
mantenere un numero notevole di operatori economici sul mercato.
86 Al riguardo, risulta chiaramente che la normativa nazionale controversa nella causa principale
arreca pregiudizio alla concorrenza e può incidere sugli scambi intracomunitari.
87 Per quanto riguarda il pregiudizio alla concorrenza, occorre rilevare, innanzi tutto, che le
professionalità degli avvocati e dei revisori dei conti possono essere complementari. Dato che le prestazioni
giuridiche, specie nel diritto commerciale, richiedono sempre più spesso l'intervento di un contabile, un
rapporto di collaborazione integrata tra gli avvocati e i revisori dei conti permetterebbe di offrire una gamma
di servizi più ampia, o addirittura di proporre innovazioni. Il cliente avrebbe così la possibilità di rivolgersi
ad una struttura unica per un'ampia parte dei servizi necessari all'organizzazione, alla gestione e al
funzionamento della sua impresa (vantaggio cosiddetto dello "one-stop-shop").
88 Inoltre, un rapporto di collaborazione integrata tra gli avvocati e i revisori dei conti sarebbe tale
da soddisfare le esigenze suscitate dall'integrazione crescente dei mercati nazionali e dalla necessità di un
adeguamento permanente alle normative nazionali e internazionali che ne deriva.
89 Infine, non è neppure da escludere che le economie di scala che deriverebbero da tali rapporti di
collaborazione integrata abbiano riflessi positivi sul costo delle prestazioni.
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90 Un divieto dei rapporti di collaborazione integrata tra avvocati e revisori dei conti come quello
sancito dalla Samenwerkingsverordening 1993 è quindi tale da limitare la produzione e lo sviluppo tecnico,
ai sensi dell'art. 85, n. 1, lett. b), del Trattato.
91 Certo, il mercato dei revisori dei conti è caratterizzato da una concentrazione accentuata, al punto
che le imprese che lo controllano sono comunemente designate con l'espressione "big five" e che il progetto
di concentrazione tra due di esse, le società Price Waterhouse e Coopers & Lybrand, ha dato luogo alla
decisione della Commissione 20 maggio 1998, 1999/152/CE, che dichiara una concentrazione compatibile
con il mercato comune e con il funzionamento dell'accordo SEE (Caso IV/M.1016 - Price
Waterhouse/Coopers & Lybrand) (GU 1999, L 50, pag. 27), adottata in applicazione del regolamento (CEE)
del Consiglio 21 dicembre 1989, n. 4064, relativo al controllo delle operazioni di concentrazione tra imprese
(GU L 395, pag. 1), quale modificato dal regolamento (CE) del Consiglio 30 giugno 1997, n. 1310 (GU L
180, pag. 1).
92 Per contro, il divieto dei conflitti di interessi al quale sono vincolati gli avvocati in tutti gli Stati
membri può costituire un limite strutturale ad una concentrazione accentuata degli studi legali e ridurre, di
conseguenza, le loro possibilità di beneficiare di economie di scala o di collaborare strutturalmente con chi
esercita professioni fortemente concentrate.
93 Di conseguenza, autorizzare senza riserve né limiti rapporti di collaborazione integrata tra la
professione di avvocato, il cui carattere largamente decentralizzato è intimamente connesso a talune delle sue
caratteristiche fondamentali, con un settore così concentrato come quello dei revisori dei conti potrebbe
essere tale da ridurre globalmente il grado di concorrenza in atto sul mercato dei servizi legali, a seguito della
diminuzione sostanziale del numero delle imprese presenti su quest'ultimo.
94 Tuttavia, in quanto la salvaguardia di un grado sufficiente di concorrenza sul mercato dei servizi
legali possa essere garantita da provvedimenti meno estremi di una normativa nazionale quale la
Samenwerkingsverordening 1993, che vieta assolutamente qualsiasi forma di collaborazione integrata
indipendentemente dalle dimensioni rispettive degli studi di avvocati e di revisori dei conti interessati, una
siffatta normativa restringe la concorrenza.
95 Quanto all'incidenza sugli scambi intracomunitari, è sufficiente ricordare che un'intesa che si
estenda a tutto il territorio di uno Stato membro ha, per natura, l'effetto di consolidare la compartimentazione
dei mercati a livello nazionale, ostacolando così l'integrazione economica voluta dal Trattato (sentenze 17
ottobre 1972, causa 8/72, Vereeniging van Cementhandelaren/Commissione, Racc. pag. 977, punto 29; 11
luglio 1985, causa 42/84, Remia e a./Commissione, Racc. pag. 2545, punto 22, e 18 giugno 1998,
Commissione/Italia, già citata, punto 48).
96 Tale incidenza è tanto più evidente nella controversia oggetto della causa principale in quanto la
Samenwerkingsverordening 1993 si applica anche agli avvocati visitatori iscritti all'albo di un altro Stato
membro, in quanto il diritto economico e commerciale disciplina sempre più spesso operazioni
transnazionali e, infine, in quanto le società di revisori dei conti che ricercano soci tra gli avvocati sono
generalmente gruppi internazionali presenti in più Stati membri.
97 Occorre tuttavia rilevare che non ogni accordo tra imprese o ogni decisione di un'associazione di
imprese che restringa la libertà d'azione delle parti o di una di esse ricade necessariamente sotto il divieto
sancito all'art. 85, n. 1, del Trattato. Infatti, ai fini dell'applicazione di tale disposizione ad un caso di specie,
occorre innanzi tutto tener conto del contesto globale in cui la decisione dell'associazione di imprese di cui
trattasi è stata adottata o spiega i suoi effetti, e più in particolare dei suoi obiettivi, connessi nella fattispecie
alla necessità di concepire norme in tema di organizzazione, di qualificazione, di deontologia, di controllo e
di responsabilità, che forniscano la necessaria garanzia di integrità e di esperienza ai consumatori finali dei
servizi legali e alla buona amministrazione della giustizia (v., in questo senso, sentenza 12 dicembre 1996,
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causa C-3/95, Reisebüro Broede, Racc. pag. I-6511, punto 38). Occorre poi verificare che gli effetti restrittivi
della concorrenza che ne derivano ineriscano al perseguimento di tali obiettivi.
98 A questo proposito, occorre prendere in considerazione il contesto normativo applicabile nei
Paesi Bassi, rispettivamente, da una parte, agli avvocati e all'ordine olandese degli avvocati, composto da
tutti gli avvocati iscritti all'albo in tale Stato membro e, dall'altra, ai revisori dei conti.
99 Per quanto riguarda gli avvocati, occorre ricordare in via preliminare che, secondo una
giurisprudenza costante, in mancanza di norme comunitarie specifiche in materia, ciascuno Stato membro
rimane, in linea di principio, libero di disciplinare l'esercizio della professione d'avvocato nel proprio
territorio (v. sentenze 12 luglio 1984, causa 107/83, Klopp, Racc. pag. 2971, punto 17, e Reisebüro Broede,
già citata, punto 37). Le norme applicabili a tale professione possono pertanto differire notevolmente da uno
Stato membro all'altro.
100 Secondo le concezioni vigenti nei Paesi Bassi, paese in cui l'ordine nazionale degli avvocati è
incaricato dall'art. 28 dell'Advocatenwet di emanare la normativa che deve garantire il corretto esercizio
della professione di avvocato, le regole essenziali adottate a tal fine sono in particolare il dovere di difendere
il proprio cliente in piena indipendenza e nell'interesse esclusivo di quest'ultimo, quello, già menzionato, di
evitare qualunque rischio di conflitto di interessi nonché il dovere di rispettare un rigoroso segreto
professionale.
101 Tali obblighi deontologici hanno implicazioni non trascurabili sulla struttura del mercato dei
servizi legali, e più in particolare sulla possibilità di esercitare congiuntamente la professione di avvocato e
altre professioni liberali svolte su tale mercato.
102 Così, in forza di essi, l'avvocato si trova in una situazione di indipendenza nei confronti dei
pubblici poteri, degli altri operatori e dei terzi, di cui non deve mai subire l'influenza. Egli deve offrire, a
questo proposito, la garanzia che tutte le iniziative da lui prese in una pratica siano prese alla luce del solo
interesse del cliente.
103 La professione dei revisori dei conti non è invece soggetta, in generale e più in particolare nei
Paesi Bassi, ad obblighi deontologici analoghi.
104 A questo proposito, come l'avvocato generale ha giustamente rilevato ai paragrafi 185 e 186
delle sue conclusioni, può esistere una certa incompatibilità tra l'attività di "consulenza", svolta
dall'avvocato, e l'attività di "controllo", svolta dal revisore dei conti. Dalle osservazioni depositate dal
convenuto nella causa principale risulta che, nei Paesi Bassi, il revisore dei conti svolge una funzione di
certificazione dei conti. Al riguardo, egli procede ad un esame e ad un controllo obiettivi della contabilità dei
clienti, in maniera tale da poter comunicare ai terzi interessati la sua opinione personale quanto
all'affidabilità di tali dati contabili. Ne consegue che, nello Stato membro interessato, egli non è soggetto ad
un segreto professionale analogo a quello dell'avvocato, contrariamente a quanto prevede, ad esempio, la
legge tedesca.
105 Si deve pertanto constatare che la Samenwerkingsverordening 1993 è diretta a garantire, nello
Stato membro interessato, il rispetto della deontologia della professione di avvocato che vi è applicabile e
che, tenuto conto delle concezioni di tale professione ivi vigenti, l'ordine olandese degli avvocati ha potuto
ritenere che l'avvocato potrebbe non essere più in grado di consigliare e di difendere il proprio cliente in
maniera indipendente e nel rispetto di un rigoroso segreto professionale se appartenesse ad una struttura
avente anche la funzione di render conto dei risultati finanziari delle operazioni per le quali egli è intervenuto
e di certificarli.
106 Del resto, il cumulo delle attività di controllo legale dei conti e di consulenza, in particolare
legale, solleva pure questioni nel seno stesso della professione dei revisori dei conti, come è attestato dal
libro verde della Commissione 96/C 321/01, dal titolo: "Il ruolo, la posizione e la responsabilità del revisore
legale dei conti nell'Unione europea" (GU 1996, C 321, pag. 1; v., in particolare, i punti da 4.12 a 4.14).
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107 Un regolamento come la Samenwerkingsverordening 1993 ha quindi potuto essere
ragionevolmente considerato necessario per assicurare il buon esercizio della professione di avvocato, così
come essa è organizzata nello Stato membro interessato.
108 D'altro canto, il fatto che norme diverse siano, eventualmente, applicabili in un altro Stato
membro non significa che le norme in vigore nel primo Stato siano incompatibili con il diritto comunitario
(v., in questo senso, sentenza 1 febbraio 2001, causa C-108/96, Mac Quen e a., Racc. pag. I-837, punto 33).
Anche se, in taluni Stati membri, i rapporti di collaborazione integrata tra gli avvocati e i revisori dei conti
sono ammessi, l'ordine olandese degli avvocati ha il diritto di ritenere che gli obiettivi perseguiti dalla
Samenwerkingsverordening 1993, tenuto conto in particolare della disciplina giuridica a cui sono soggetti
rispettivamente gli avvocati e i revisori dei conti nei Paesi Bassi, non possano essere raggiunti con mezzi
meno restrittivi (v., in questo senso, a proposito di una legge che riserva l'attività di recupero crediti in via
giudiziale agli avvocati, citata sentenza Reisebüro Broede, punto 41).
109 Alla luce di questi elementi, non risulta che gli effetti restrittivi della concorrenza come quelli
imposti agli avvocati operanti nei Paesi Bassi da un regolamento quale la Samenwerkingsverordening 1993
eccedano quanto è necessario per assicurare il corretto esercizio della professione di avvocato (v., in questo
senso, sentenza 15 dicembre 1994, causa C-250/92, DLG, Racc. pag. I-5641, punto 35).
110 Tenuto conto di tutte le considerazioni che precedono, si deve risolvere la seconda questione nel
senso che una normativa nazionale quale la Samenwerkingsverordening 1993, adottata da un ente quale
l'ordine olandese degli avvocati, non viola l'art. 85, n. 1, del Trattato, dato che tale ente ha potuto
ragionevolmente ritenere che la detta normativa, malgrado gli effetti restrittivi della concorrenza ad essa
inerenti, risultasse necessaria al buon esercizio della professione di avvocato così come organizzata nello
Stato membro interessato.
Sulla terza questione
111 Con la sua terza questione, il giudice a quo chiede, in sostanza, se un ente quale l'ordine
olandese degli avvocati debba essere considerato come un'impresa o un gruppo di imprese ai sensi dell'art.
86 del Trattato.
112 Occorre rilevare, da una parte, che, non esercitando un'attività economica, l'ordine olandese
degli avvocati non è un'impresa ai sensi dell'art. 86 del Trattato.
113 D'altra parte, esso non può essere qualificato come gruppo di imprese ai sensi della detta
disposizione in quanto gli avvocati iscritti all'albo nei Paesi Bassi non sono sufficientemente collegati tra loro
per adottare sul mercato una stessa linea d'azione che porti a sopprimere i rapporti concorrenziali tra loro (v.,
in tal senso, sentenza 5 ottobre 1995, causa C-96/94, Centro Servizi Spediporto, Racc. pag. I-2883, punti 33
e 34).
114 La professione di avvocato è infatti poco concentrata, molto eterogenea e caratterizzata da una
grande concorrenza interna. In mancanza di vincoli strutturali sufficienti tra loro, gli avvocati non possono
essere considerati detentori di una posizione dominante collettiva ai sensi dell'art. 86 del Trattato (v., in tal
senso, sentenze 31 marzo 1998, cause riunite C-68/94 e C-30/95, Francia e a./Commissione, Racc. pag. I1375, punto 227, e 16 marzo 2000, Compagnie maritime belge transports e a./Commissione, cause riunite C395/96 P e C-396/96 P, Racc. pag. I-1365, punti 36 e 42). Del resto, come risulta dagli atti, gli avvocati
realizzano solo il 60% della cifra d'affari del settore dei servizi legali nei Paesi Bassi, quota di mercato che,
tenuto conto del numero elevato di studi legali, non può costituire di per se stessa un indizio decisivo
dell'esistenza di una posizione dominante collettiva (v., in questo senso, citate sentenze Francia e
a./Commissione, punto 226, e Compagnie maritime belge transports e a./Commissione, punto 42).
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115 Alla luce delle considerazioni che precedono, occorre risolvere la terza questione nel senso che
un ente quale l'ordine olandese degli avvocati non costituisce né un'impresa né un gruppo di imprese ai sensi
dell'art. 86 del Trattato.
Sulla quarta questione
116 Tenuto conto della soluzione fornita alla terza questione, non occorre trattare la quarta
questione.
Sulla quinta questione
117 Tenuto conto della soluzione fornita alla seconda questione, non occorre esaminare la quinta
questione.
Sulla sesta questione
118 Tenuto conto delle soluzioni fornite alla seconda e alla terza questione, non occorre risolvere la
sesta questione.
Sulle questioni settima, ottava e nona
119 Con la sua settima questione, il giudice a quo chiede, in sostanza, se la compatibilità con il
diritto comunitario di un divieto di collaborazione integrata tra avvocati e revisori dei conti come quello
sancito dalla Samenwerkingsverordening 1993 debba essere valutata alla luce, nel contempo, delle
disposizioni del Trattato dedicate al diritto di stabilimento e di quelle relative alla libera prestazione dei
servizi. Con le sue questioni ottava e nona, il giudice a quo chiede sostanzialmente se un siffatto divieto
costituisca una restrizione al diritto di stabilimento e/o alla libera prestazione dei servizi e, in caso
affermativo, se la detta restrizione sia giustificata.
120 In via preliminare, occorre ricordare che il rispetto degli artt. 52 e 59 del Trattato si impone
anche alle normative di natura non pubblica dirette a disciplinare collettivamente il lavoro autonomo e le
prestazioni di servizi. Infatti, l'abolizione fra gli Stati membri degli ostacoli alla libera circolazione delle
persone e alla libera prestazione dei servizi sarebbe compromessa se l'abolizione delle limitazioni stabilite da
norme statali potesse essere neutralizzata da ostacoli derivanti dall'esercizio dell'autonomia giuridica di
associazioni ed enti di natura non pubblicistica (v. sentenze 12 dicembre 1974, causa 36/74, Walrave e Koch,
Racc. pag. 1405, punti 17, 18, 23 e 24; 14 luglio 1976, causa 13/76, Donà, Racc. pag. 1333, punti 17 e 18; 15
dicembre 1995, causa C-415/93, Bosman, Racc. pag. I-4921, punti 83 e 84, e 6 giugno 2000, causa C281/98, Angonese, Racc. pag. I-4139, punto 32).
121 Di conseguenza, la Corte può essere condotta a valutare l'applicabilità delle disposizioni del
Trattato in materia di diritto di stabilimento e di libera prestazione dei servizi ad una normativa quale la
Samenwerkingsverordening 1993.
122 Supponendo che le disposizioni relative al diritto di stabilimento e/o quelle relative alla libera
prestazione dei servizi siano applicabili ad un divieto di qualsiasi rapporto di collaborazione integrata tra gli
avvocati e i revisori dei conti quale la Samenwerkingsverordening 1993 e che quest'ultima costituisca una
restrizione all'una e/o all'altra di tali libertà, in ogni caso, tale restrizione apparirebbe giustificata dalle
ragioni esposte ai punti 97-109 della presente sentenza.
123 Occorre pertanto risolvere le questioni settima, ottava e nona nel senso che gli artt. 52 e 59 del
Trattato non ostano ad una normativa nazionale quale la Samenwerkingsverordening 1993, che vieta
qualsiasi rapporto di collaborazione integrata tra gli avvocati e i revisori dei conti, dato che tale normativa ha
potuto essere ragionevolmente considerata necessaria al buon esercizio della professione di avvocato così
come organizzata nel paese interessato.
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Sulle spese
124 Le spese sostenute dai governi olandese, danese, tedesco, francese, lussemburghese, austriaco,
portoghese, svedese e del Principato di Liechtenstein, nonché dalla Commissione, che hanno presentato
osservazioni alla Corte, non possono dar luogo a rifusione. Nei confronti delle parti nella causa principale il
presente procedimento costituisce un incidente sollevato dinanzi al giudice nazionale, cui spetta quindi
statuire sulle spese.
Per questi motivi,
LA CORTE,
pronunciandosi sulle questioni sottopostele dal Raad van State con sentenza 10 agosto 1999, dichiara:
1) Un regolamento relativo alla collaborazione tra gli avvocati e altre professioni liberali quale la
Samenwerkingsverordening 1993 (regolamento del 1993 sulla collaborazione), adottato da un ente quale il
Nederlandse Orde van Advocaten (ordine olandese degli avvocati), dev'essere considerato come una
decisione presa da un'associazione di imprese, ai sensi dell'art. 85, n. 1, del Trattato CE (divenuto art. 81, n.
1, CE).
2) Una normativa nazionale quale la Samenwerkingsverordening 1993, adottata da un ente quale il
Nederlandse Orde van Advocaten, non viola l'art. 85, n. 1, del Trattato, dato che tale ente ha potuto
ragionevolmente ritenere che la detta normativa, malgrado gli effetti restrittivi della concorrenza ad essa
inerenti, risultasse necessaria al buon esercizio della professione di avvocato così come organizzata nello
Stato membro interessato.
3) Un ente quale il Nederlandse Orde van Advocaten non costituisce né un'impresa né un gruppo di imprese
ai sensi dell'art. 86 del Trattato CE (divenuto art. 82 CE).
4) Gli artt. 52 e 59 del Trattato CE (divenuti, in seguito a modifica, artt. 43 CE e 49 CE) non ostano ad una
normativa nazionale quale la Samenwerkingsverordening 1993, che vieta qualsiasi rapporto di
collaborazione integrata tra gli avvocati e i revisori dei conti, dato che tale normativa ha potuto essere
ragionevolmente considerata necessaria al buon esercizio della professione di avvocato così come
organizzata nel paese interessato.
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La disciplina deontologica
Il Codice deontologico forense
(Testo approvato dal Consiglio Nazionale Forense nella seduta del 17 aprile 1997 ed aggiornato con le
modifiche introdotte il 16 ottobre 1999 e il 26 ottobre 2002)
Preambolo
L'avvocato esercita la propria attività in piena libertà, autonomia ed indipendenza, per tutelare i diritti e gli
interessi della persona, assicurando la conoscenza delle leggi e contribuendo in tal modo all'attuazione
dell'ordinamento per i fini della giustizia.
Nell'esercizio della sua funzione, l'avvocato vigila sulla conformità delle leggi ai principi della Costituzione,
nel rispetto della Convenzione per la salvaguardia dei diritti umani e dell'Ordinamento comunitario;
garantisce il diritto alla libertà e sicurezza e l'inviolabilità della difesa; assicura la regolarità del giudizio e del
contraddittorio.
Le norme deontologiche sono essenziali per la realizzazione e la tutela di questi valori.
TITOLO I - PRINCIPI GENERALI
ARTICOLO 1
Ambito di applicazione
Le norme deontologiche si applicano a tutti gli avvocati e praticanti nella loro attività, nei loro reciproci
rapporti e nei confronti dei terzi.
ARTICOLO 2
Potestà disciplinare
Spetta agli organi disciplinari la potestà di infliggere le sanzioni adeguate e proporzionate alla violazione
delle norme deontologiche.
Le sanzioni devono essere adeguate alla gravità dei fatti e devono tener conto della reiterazione dei
comportamenti nonché delle specifiche circostanze, soggettive e oggettive, che hanno concorso a
determinare l'infrazione.
ARTICOLO 3
Volontarietà dell'azione
La responsabilità disciplinare discende dalla inosservanza dei doveri e dalla volontarietà della condotta,
anche se omissiva.
Oggetto di valutazione è il comportamento complessivo dell'incolpato.
Quando siamo mossi vari addebiti nell'ambito di uno stesso procedimento la sanzione deve essere unica.
ARTICOLO 4
Attività all’estero e attività in Italia dello straniero
Nell’esercizio di attività professionali all’estero, che siano consentite dalle disposizioni in vigore, l’avvocato
italiano è tenuto al rispetto delle norme deontologiche del paese in cui viene svolta l’attività.
Del pari l’avvocato straniero, nell’esercizio dell’attività professionale in Italia, quando questa sia consentita,
è tenuto al rispetto delle norme deontologiche italiane.
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ARTICOLO 5
Doveri di probità, dignità e decoro
L'avvocato deve ispirare la propria condotta all'osservanza dei doveri di probità, dignità e decoro.
I - Deve essere sottoposto a procedimento disciplinare l'avvocato cui sia imputabile un comportamento non
colposo che abbia violato la legge penale, salva ogni autonoma valutazione sul fatto commesso.
II - L'avvocato è soggetto a procedimento disciplinare per fatti anche non riguardanti l'attività forense
quando si riflettano sulla sua reputazione professionale o compromettano l'immagine della classe forense.
III - L'avvocato che sia indagato o imputato in un procedimento penale non può assumere o mantenere la
difesa di altra parte nello stesso procedimento.
ARTICOLO 6
Doveri di lealtà e correttezza
L'avvocato deve svolgere la propria attività professionale con lealtà e correttezza.
I - L'avvocato non deve proporre azioni o assumere iniziative in giudizio con mala fede o colpa grave.
ARTICOLO 7
Dovere di fedeltà
E' dovere dell'avvocato svolgere con fedeltà la propria attività professionale.
I - Costituisce infrazione disciplinare il comportamento dell'avvocato che compia consapevolmente atti
contrari all'interesse del proprio assistito.
ARTICOLO 8
Dovere di diligenza
L'avvocato deve adempiere i propri doveri professionali con diligenza.
ARTICOLO 9
Dovere di segretezza e riservatezza
E' dovere, oltreché diritto, primario e fondamentale dell'avvocato mantenere il segreto sull'attività prestata e
su tutte le informazioni che siano a lui fornite dalla parte assistita o di cui sia venuto a conoscenza in
dipendenza del mandato.
I- L'avvocato è tenuto al dovere di segretezza e riservatezza anche nei confronti degli ex clienti, sia per
l'attività giudiziale che per l'attività stragiudiziale.
II - La segretezza deve essere rispettata anche nei confronti di colui che si rivolga all'avvocato per chiedere
assistenza senza che il mandato sia accettato.
III - L'avvocato è tenuto a richiedere il rispetto del segreto professionale anche ai propri collaboratori e
dipendenti e a tutte le persone che cooperano nello svolgimento dell'attività professionale.
IV – (soppresso).
IV (ex V) - Costituiscono eccezione alla regola generale i casi in cui la divulgazione di alcune informazioni
relative alla parte assistita sia necessaria:
a) per lo svolgimento delle attività di difesa;
b) al fine di impedire la commissione da parte dello stesso assistito di un reato di particolare gravità;
c) al fine di allegare circostanze di fatto in una controversia tra avvocato e assistito;
d) in un procedimento concernente le modalità della difesa degli interessi dell'assistito.
In ogni caso la divulgazione dovrà essere limitata a quanto strettamente necessario per il fine tutelato.
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ARTICOLO 10
Dovere di indipendenza
Nell'esercizio dell'attività professionale l'avvocato ha il dovere di conservare la propria indipendenza e
difendere la propria libertà da pressioni o condizionamenti esterni.
I - L'avvocato non deve tener conto di interessi riguardanti la propria sfera personale.
II - L'avvocato non deve porre in essere attività commerciale o di mediazione.
III - Costituisce infrazione disciplinare il comportamento dell'avvocato che stabilisca con soggetti che
esercitano il recupero crediti per conto terzi patti attinenti a detta attività.
ARTICOLO 11
Dovere di difesa
L'avvocato deve prestare la propria attività difensiva anche quando ne sia richiesto dagli organi giudiziari in
base alle leggi vigenti.
I - L'avvocato che venga nominato difensore d'ufficio deve, quando ciò sia possibile, comunicare all'assistito
che ha facoltà di scegliersi un difensore di fiducia, e deve informarlo, ove intenda richiedere un compenso,
che anche il difensore d'ufficio deve essere retribuito a norma di legge.
II - Costituisce infrazione disciplinare il rifiuto ingiustificato di prestare attività di gratuito patrocinio o la
richiesta all'assistito di un compenso per la prestazione di tale attività.
ARTICOLO 12
Dovere di competenza
L'avvocato non deve accettare incarichi che sappia di non poter svolgere con adeguata competenza.
I - L'avvocato deve comunicare all'assistito le circostanti impeditive alla prestazione dell'attività richiesta,
valutando, per il caso di controversie di particolare impegno e complessità, l'opportunità della integrazione
della difesa con altro collega.
II - L'accettazione di un determinato incarico professionale fa presumere la competenza a svolgere
quell'incarico.
ARTICOLO 13
Dovere di aggiornamento professionale
E' dovere dell'avvocato curare costantemente la propria preparazione professionale, conservando ed
accrescendo le conoscenze con particolare riferimento ai settori nei quali è svolta l'attività.
I - L’avvocato realizza la propria formazione permanente con lo studio individuale e la partecipazione a
iniziative culturali in campo giuridico e forense.
ARTICOLO 14
Dovere di verità
Le dichiarazioni in giudizio relative alla esistenza o inesistenza di fatti obiettivi, che siano presupposto
specifico per un provvedimento del magistrato, e di cui l'avvocato abbia diretta conoscenza, devono essere
vere.
I - L'avvocato non può introdurre intenzionalmente nel processo prove false. In particolare, il difensore non
può assumere a verbale né introdurre dichiarazioni di persone informate sui fatti che sappia essere false.
II - L'avvocato è tenuto a menzionare i provvedimenti già ottenuti, o il rigetto dei provvedimenti richiesti,
nella presentazione di istanze o richieste sul presupposto della medesima situazione di fatto.
ARTICOLO 15
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Dovere di adempimento previdenziale e fiscale
L'avvocato deve provvedere agli adempimenti previdenziali e fiscali a suo carico, secondo le norme vigenti.
I - In particolare l'avvocato è tenuto a corrispondere regolarmente e tempestivamente i contributi dovuti agli
organi forensi e all'ente previdenziale.
ARTICOLO 16
Dovere di evitare incompatibilità.
E' dovere dell'avvocato evitare situazioni di incompatibilità ostative alla permanenza nell'albo, e comunque
nel dubbio, richiedere il parere del proprio Consiglio dell'ordine.
I - Costituisce infrazione disciplinare l'aver richiesto l'iscrizione all'albo in pendenza di cause di
incompatibilità, non dichiarate, ancorché queste siano venute meno.
ARTICOLO 17
Informazioni sull’esercizio professionale.
E’ consentito all’avvocato dare informazioni sulla propria attività professionale, secondo correttezza e verità,
nel rispetto della dignità e del decoro della professione e degli obblighi di segretezza e di riservatezza.
L'informazione è data con l'osservanza delle disposizioni che seguono.
I - Quanto ai mezzi di informazione:
A) Devono ritenersi consentiti:
- i mezzi ordinari (carta da lettere, biglietti da visita, targhe);
- le brochures informative (opuscoli, circolari) inviate anche a mezzo posta a soggetti determinati (è da
escludere la possibilità di proporre questionari o di consentire risposte prepagate);
- gli annuari professionali, le rubriche, le riviste giuridiche, i repertori e i bollettini con informazioni
giuridiche (ad es. con l’aggiornamento delle leggi e della giurisprudenza);
- i rapporti con la stampa (secondo quanto stabilito dall’art. 18 del codice deontologico forense);
- i siti web e le reti telematiche (Internet), purché propri dell’avvocato o di studi legali associati o di società
di avvocati, nei limiti della informazione, e previa segnalazione al Consiglio dell’ordine. Con riferimento ai
siti già esistenti l’avvocato è tenuto a procedere alla segnalazione al Consiglio dell’ordine di appartenenza
entro 120 giorni.
B) Devono ritenersi vietati:
- i mezzi televisivi e radiofonici (televisione e radio);
- i giornali (quotidiani e periodici) e gli annunci pubblicitari in genere;
- i mezzi di divulgazione anomali e contrari al decoro (distribuzione di opuscoli o carta da lettere o volantini
a collettività o a soggetti indeterminati, nelle cassette delle poste o attraverso depositi in luoghi pubblici o
distribuzione in locali, o sotto i parabrezza delle auto, o negli ospedali, nelle carceri e simili, attraverso
cartelloni pubblicitari, testimonial, e così via);
- le sponsorizzazioni;
- le telefonate di presentazione e le visite a domicilio non specificatamente richieste;
- l’utilizzazione di Internet per offerta di servizi e consulenze gratuite, in proprio o su siti di terzi.
C) Devono ritenersi consentiti se preventivamente approvati dal Consiglio dell’ordine (in relazione alla
modalità e finalità previste):
- i seminari e i convegni organizzati direttamente dagli studi professionali.
II - Quanto ai contenuti della informazione:
A) Sono consentiti e possono essere indicati i seguenti dati:
- i dati personali necessari (nomi, indirizzi, anche web, numeri di telefono e fax e indirizzi di posta
elettronica, dati di nascita e di formazione del professionista, fotografie, lingue conosciute, articoli e libri
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pubblicati, attività didattica, onorificenze, e quant’altro relativo alla persona, limitatamente a ciò che attiene
all’attività professionale esercitata);
- le informazioni dello studio (composizione, nome dei fondatori anche defunti, attività prevalenti svolte,
numero degli addetti, sedi secondarie, orari di apertura);
- l’indicazione di un logo;
- l'indicazione della certificazione di qualità (l'avvocato che intenda fare menzione di una certificazione di
qualità deve depositare presso il Consiglio dell'ordine il giustificativo della certificazione in corso di validità
e l'indicazione completa del certificatore e del campo di applicazione della certificazione ufficialmente
riconosciuta dallo Stato).
B) E' consentita inoltre l’utilizzazione della rete Internet e del sito web per l'offerta di consulenza, nel
rispetto dei seguenti obblighi:
- indicazione dei dati anagrafici, P. Iva e Consiglio dell’ordine di appartenenza;
- impegno espressamente dichiarato al rispetto del codice deontologico, con la riproduzione del testo, ovvero
con la precisazione dei modi o mezzi per consentirne il reperimento o la consultazione;
- indicazione della persona responsabile;
- specificazione degli estremi della eventuale polizza assicurativa, con copertura riferita anche alle
prestazioni on-line e indicazione dei massimali;
- indicazione delle vigenti tariffe professionali per la determinazione dei corrispettivi.
C) Devono ritenersi vietati:
- i dati che riguardano terze persone;
- i nomi dei clienti (il divieto deve ritenersi sussistente anche con il consenso dei clienti);
- le specializzazioni (salvo le specifiche ipotesi previste dalla legge);
- i prezzi delle singole prestazioni (è vietato pubblicare l’annuncio che la prima consultazione è gratuita);
- le percentuali delle cause vinte o l’esaltazione dei meriti;
- il fatturato individuale o dello studio:
- le promesse di recupero;
- l’offerta comunque di servizi (in relazione a quanto disposto dall’art. 19 del codice deontologico).
III - E' consentita l'indicazione del nome di un avvocato defunto, che abbia fatto parte dello studio, purché il
professionista a suo tempo lo abbia espressamente previsto o abbia disposto per testamento in tal senso,
ovvero vi sia il consenso unanime dei suoi eredi.
ARTICOLO 18
Rapporti con la stampa
Nei rapporti con la stampa e con gli altri mezzi di diffusione l'avvocato deve ispirarsi a criteri di equilibrio e
misura nel rilasciare dichiarazioni e interviste, sia per il rispetto dei doveri di discrezione e di riservatezza
verso la parte assistita, sia per evitare atteggiamenti concorrenziali verso i colleghi.
I - Il difensore, con il consenso del proprio assistito e nell'interesse dello stesso, può fornire notizie agli
organi di informazione e di stampa, che non siano coperte dal segreto di indagine.
II - Costituisce violazione della regola deontologica, in ogni caso, perseguire fini pubblicitari anche mediante
contributi indiretti ad articoli di stampa; enfatizzare le proprie prestazioni o i propri successi; spendere il
nome dei clienti; offrire servizi professionali; intrattenere rapporti con gli organi di informazione e di stampa
al solo fine di pubblicità personale.
ARTICOLO 19
Divieto di accaparramento di clientela
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E' vietata l'offerta di prestazioni professionali a terzi e in genere ogni attività diretta all'acquisizione di
rapporti di clientela, a mezzo di agenzie o procacciatori o altri mezzi illeciti.
I - L'avvocato non deve corrispondere ad un collega, o ad un altro soggetto, un onorario, una provvigione o
qualsiasi altro compenso quale corrispettivo per la presentazione di un cliente.
II - Costituisce infrazione disciplinare l'offerta di omaggi o di prestazioni a terzi ovvero la corresponsione o
la promessa di vantaggi per ottenere difese o incarichi.
ARTICOLO 20
Divieto di uso di espressioni sconvenienti ed offensive
Indipendentemente dalle disposizioni civili e penali, l'avvocato deve evitare di usare espressioni sconvenienti
ed offensive negli scritti in giudizio e nell'attività professionale in genere, sia nei confronti dei colleghi che
nei confronti dei giudici, delle controparti e dei terzi.
I - La ritorsione o la provocazione o la reciprocità delle offese non escludono l'infrazione della regola
deontologica.
ARTICOLO 21
Divieto di attività professionale senza titolo o di uso di titoli inesistenti
L'iscrizione all'albo è requisito necessario ed essenziale per l'esercizio dell'attività giudiziale e stragiudiziale
di assistenza e consulenza in materia legale e per l'utilizzo del relativo titolo.
I - Sono sanzionabili disciplinarmente l'uso di un titolo professionale in mancanza dello stesso ovvero lo
svolgimento di attività in mancanza di titolo o in periodo di sospensione dell'infrazione risponde anche il
collega che abbia reso possibile direttamente o indirettamente l'attività irregolare.
TITOLO II - RAPPORTI CON I COLLEGHI
ARTICOLO 22
Rapporto di colleganza in genere
L'avvocato deve mantenere sempre nei confronti dei colleghi un comportamento ispirato a correttezza e
lealtà.
I - L'avvocato è tenuto a rispondere con sollecitudine alle richieste di informativa del collega.
II - L'avvocato, salvo particolari ragioni, non può rifiutare il mandato ad agire nei confronti di un collega,
quando ritenga fondata la richiesta della parte o infondata la pretesa del collega; tuttavia è obbligo
dell'avvocato informare appena possibile il Consiglio dell'ordine delle iniziative giudiziarie penali e civili da
promuovere nei confronti del collega per consentire un tentativo di conciliazione, salvo che sussistano
esigenze di urgenza o di riservatezza; in tal caso la comunicazione può essere anche successiva.
III - L'avvocato non può registrare una conversazione telefonica con il collega. La registrazione, nel corso di
una riunione, è consentita soltanto con il consenso di tutti i presenti.
ARTICOLO 23
Rapporto di colleganza e dovere di difesa nei processo
In particolare, nell'attività giudiziale, l'avvocato deve ispirare la propria condotta all'osservanza del dovere di
difesa, salvaguardando in quanto possibile il rapporto di colleganza.
I - L'avvocato è tenuto a rispettare la puntualità alle udienze e in ogni altra occasione di incontro con i
colleghi.
II - L'avvocato deve opporsi alle richieste processuali avversarie di rinvio delle udienze, di deposito
documenti o quant'altro, quando siano irrituali o ingiustificate e comportino pregiudizio per la parte assistita.
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III - L'avvocato deve adoperarsi per far corrispondere dal proprio assistito le spese e gli onorari liquidati in
sentenza a favore del collega avversario.
IV - Il difensore che riceva incarico di fiducia dall'imputato è tenuto a comunicare tempestivamente con
mezzi idonei al collega, già nominato d'ufficio, il mandato ricevuto.
V - Nell'esercizio del proprio mandato l'avvocato può collaborare con i difensori degli altri imputati, anche
scambiando informazioni, atti e documenti, nell'interesse della parte assistita e nel rispetto della legge.
VI - Nei casi di difesa congiunta, è dovere del difensore consultare il proprio co-difensore in ordine ad ogni
scelta processuale ed informarlo del contenuto dei colloqui con il comune assistito, al fine della effettiva
condivisione della strategia processuale.
ARTICOLO 24
Rapporti con il Consiglio dell'Ordine
L'avvocato ha il dovere di collaborare con il Consiglio dell'ordine di appartenenza, o con altro che ne faccia
richiesta, per l'attuazione delle finalità istituzionali, osservando scrupolosamente il dovere di verità. A tal fine
ogni iscritto è tenuto a riferire al Consiglio fatti a sua conoscenza relativi alla vita forense o alla
amministrazione della giustizia, che richiedano iniziative o interventi collegiali.
I - Nell'ambito di un procedimento disciplinare, la mancata risposta dell'iscritto agli addebiti comunicatigli e
la mancata presentazione di osservazioni e difese non costituisce autonomo illecito disciplinare, pur potendo
tali comportamenti essere valutati dall'organo giudicante nella formazione del proprio libero convincimento.
II - Tuttavia, qualora il Consiglio dell'ordine richieda all'iscritto chiarimenti, notizie o adempimenti in
relazione ad un esposto presentato da una parte o da un collega tendente ad ottenere notizie o adempimenti
nell'interesse dello stesso reclamante, la mancata sollecita risposta dell'iscritto costituisce illecito
disciplinare.
III - L'avvocato chiamato a far parte del Consiglio dell'ordine deve adempiere l'incarico con diligenza,
imparzialità e nell'interesse della collettività professionale.
ARTICOLO 25
Rapporti con i collaboratori dello studio
L'avvocato deve consentire ai propri collaboratori di migliorare la preparazione professionale,
compensandone la collaborazione in proporzione all'apporto ricevuto.
ARTICOLO 26
Rapporti con i praticanti
L'avvocato è tenuto verso i praticanti ad assicurare la effettività ed a favorire la proficuità della pratica
forense al fine di consentire un'adeguata formazione.
I- L'avvocato deve fornire al praticante un adeguato ambiente di lavoro, riconoscendo allo stesso, dopo un
periodo iniziale, un compenso proporzionato all'apporto professionale ricevuto.
II - L'avvocato deve attestare la veridicità delle annotazioni contenute nel libretto di pratica solo in seguito ad
un adeguato controllo e senza indulgere a motivi di favore o di amicizia.
III - E' responsabile disciplinarmente l'avvocato che dia incarico ai praticanti di svolgere attività difensiva
non consentita.
ARTICOLO 27
Obbligo di corrispondere con il collega
L'avvocato non può mettersi in contatto diretto con la controparte che sia assistita da altro legale.
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I - Soltanto in casi particolari, per richiedere determinati comportamenti o intimare messe in mora od evitare
prescrizioni o decadenze, la corrispondenza può essere indirizzata direttamente alla controparte, sempre
peraltro inviandone copia per conoscenza al legale avversario.
II - Costituisce illecito disciplinare il comportamento dell'avvocato che accetti di ricevere la controparte,
sapendo che essa è assistita da un collega, senza informare quest'ultimo e ottenerne il consenso.
ARTICOLO 28
Divieto di produrre la corrispondenza scambiata con il collega
Non possono essere prodotte o riferite in giudizio le lettere qualificate riservate e comunque la
corrispondenza contenente proposte transattive scambiate con i colleghi.
I - E' producibile la corrispondenza intercorsa tra colleghi quando sia stato perfezionato un accordo, di cui la
stessa corrispondenza costituisca attuazione.
II - E' producibile la corrispondenza dell'avvocato che assicuri l'adempimento delle prestazioni richieste.
III - L'avvocato non deve consegnare all'assistito la corrispondenza riservata tra colleghi, ma può, qualora
venga meno il mandato professionale, consegnarla al professionista che gli succede, il quale è tenuto ad
osservare i medesimi criteri di riservatezza.
IV - L'interruzione delle trattative stragiudiziali, nella prospettiva di dare inizio ad azioni giudiziarie, deve
essere comunicata al collega avversario.
ARTICOLO 29
Notizie riguardanti il collega
L'esibizione in giudizio di documenti relativi alla posizione personale del collega avversario, e così
l'utilizzazione di notizie relative alla sua persona, è tassativamente vietata, salvo che abbia essenziale
attinenza con i fatti di causa.
I - L'avvocato deve astenersi dall'esprimere apprezzamenti negativi sull'attività professionale di un collega e
in particolare sulla sua condotta e su suoi presunti errori o incapacità.
ARTICOLO 30
Obbligo di soddisfare le prestazioni affidate ad altro collega
Salvo diversa pattuizione, l'avvocato che scelga e incarichi direttamente altro collega di esercitare le funzioni
di rappresentanza o assistenza deve provvedere a retribuirlo, ove non adempia la parte assistita.
ARTICOLO 31
Obbligo di dare istruzioni al collega e obbligo di informativa
L'avvocato è tenuto a dare tempestive istruzioni al collega corrispondente. Quest'ultimo, del pari, è tenuto a
dare tempestivamente al collega informazioni dettagliate sull'attività svolta e da svolgere.
I - L'elezione di domicilio presso altro collega deve essere preventivamente comunicata e consentita.
II - E' fatto divieto all'avvocato corrispondente di definire direttamente una controversia, in via transattiva,
senza informare il collega che gli ha affidato l'incarico.
III - L'avvocato corrispondente, in difetto di istruzioni, deve adoperarsi nel modo più opportuno per la tutela
degli interessi della parte, informando non appena possibile il collega che gli ha affidato l'incarico.
ARTICOLO 32
Divieto di impugnazione della transazione raggiunta con il collega
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Ufficio studi
L'avvocato che abbia raggiunto con il patrono avversario un accordo transattivo accettato dalle parti deve
astenersi dal proporre impugnativa giudiziale della transazione intervenuta, salvo che l'impugnazione sia
giustificata da fatti particolari non conosciuti o sopravvenuti.
ARTICOLO 33
Sostituzione del collega nell'attività di difesa
Nel caso di sostituzione di un collega nel corso di un giudizio, per revoca dell'incarico o rinuncia, il nuovo
legale dovrà rendere nota la propria nomina al collega sostituito, adoperandosi, senza pregiudizio per
l'attività difensiva, perché siano soddisfatte le legittime richieste per le prestazioni svolte.
I - L'avvocato sostituito deve adoperarsi affinché la successione nel mandato avvenga senza danni per
l'assistito, fornendo al nuovo difensore tutti gli elementi per facilitargli la prosecuzione della difesa.
ARTICOLO 34
Responsabilità dei collaboratori, sostituti e associati
Salvo che il fatto integri un'autonoma responsabilità, i collaboratori, sostituti e ausiliari non sono
disciplinarmente responsabili per il compimento di atti per incarichi specifici ricevuti.
I - Nel caso di associazione professionale, è disciplinarmente responsabile soltanto l'avvocato o gli avvocati a
cui si riferiscano i fatti specifici commessi.
TITOLO III - RAPPORTI CON LA PARTE ASSISTITA
ARTICOLO 35
Rapporto di fiducia
Il rapporto con la parte assistita è fondato sulla fiducia.
I - L'incarico deve essere conferito dalla parte assistita o da altro avvocato che la difenda.
Qualora sia conferito da un terzo, che intenda tutelare l'interesse della parte assistita ovvero anche un proprio
interesse, l'incarico può essere accettato soltanto con il consenso della parte assistita.
II - L'avvocato deve astenersi, dopo il conferimento del mandato, dallo stabilire con l'assistito rapporti di
natura economica, patrimoniale o commerciale che in qualunque modo possano influire sul rapporto
professionale.
ARTICOLO 36
Autonomia del rapporto
L'avvocato ha l'obbligo di difendere gli interessi della parte assistita nel miglior modo possibile nei limiti del
mandato e nell'osservanza della legge e dei principi deontologici.
I - L'avvocato non deve consapevolmente consigliare azioni inutilmente gravose, né suggerire
comportamenti, atti o negozi illeciti, fraudolenti o colpiti da nullità.
II - L'avvocato, prima di accettare l'incarico, deve accertare l'identità del cliente e dell'eventuale suo
rappresentante.
III - In ogni caso, nel rispetto dei doveri professionali anche per quanto attiene al segreto, l'avvocato deve
rifiutare di ricevere o gestire fondi che non siano riferibili a un cliente esattamente individuato.
IV - L'avvocato deve rifiutare di prestare la propria attività quando dagli elementi conosciuti possa
fondatamente desumere che essa sia finalizzata alla realizzazione di una operazione illecita.
ARTICOLO 37
Conflitto di interessi
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Ufficio studi
L'avvocato ha l'obbligo di astenersi dal prestare attività professionale quando questa determini un conflitto
con gli interessi di un proprio assistito o interferisca con lo svolgimento di altro incarico anche non
professionale.
I - Sussiste conflitto di interessi anche nel caso in cui l'espletamento di un nuovo mandato determini la
violazione del segreto sulle informazioni fornite da altro assistito, ovvero quando la conoscenza degli affari
di una parte possa avvantaggiare ingiustamente un nuovo assistito, ovvero quando lo svolgimento di un
precedente mandato limiti l'indipendenza dell'avvocato nello svolgimento di un nuovo incarico.
II - L'avvocato che abbia assistito congiuntamente i coniugi in controversie familiari deve astenersi dal
prestare la propria assistenza in controversie successive tra i medesimi in favore di uno di essi.
III - L'obbligo di astensione opera altresì se le parti aventi interessi confliggenti si rivolgano ad avvocati
partecipi di una stessa società di avvocati o associazione professionale.
ARTICOLO 38
Inadempimento al mandato
Costituisce violazione dei doveri professionali, il mancato, ritardato o negligente compimento di atti inerenti
al mandato quando derivi da non scusabile e rilevante trascuratezza degli interessi della parte assistita.
I - Il difensore d'ufficio deve assolvere l'incarico con diligenza e sollecitudine; ove sia impedito di
partecipare a singole attività processuali deve darne tempestiva e motivata comunicazione all'autorità
procedente ovvero incaricare della difesa un collega, il quale, ove accetti, è responsabile dell'adempimento
dell'incarico.
ARTICOLO 39
Astensione dalle udienze
L'avvocato ha diritto di partecipare alla astensione dalle udienze proclamata dagli organi forensi in
conformità con le disposizioni del codice di autoregolamentazione e delle norme in vigore.
I - L'avvocato che eserciti il proprio diritto di non aderire alla astensione deve informare preventivamente gli
altri difensori costituiti.
II - Non è consentito aderire o dissociarsi dalla proclamata astensione a seconda delle proprie contingenti
convenienze. L'avvocato che aderisca all'astensione non può dissociarsene con riferimento a singole giornate
o a proprie specifiche attività, così come l'avvocato che se ne dissoci non può aderirvi parzialmente, in certi
giorni o per particolari proprie attività professionali.
ARTICOLO 40
Obbligo di informazione
L'avvocato è tenuto ad informare chiaramente il proprio assistito all'atto dell'incarico delle caratteristiche e
della importanza della controversia o delle attività da espletare, precisando le iniziative e le ipotesi di
soluzione possibili. L'avvocato è tenuto altresì ad informare il proprio assistito sullo svolgimento del
mandato affidatogli, quando lo reputi opportuno e ogni qualvolta l'assistito ne faccia richiesta.
I - Se richiesto, è obbligo dell'avvocato informare la parte assistita sulle previsioni di massima inerenti alla
durata e ai costi presumibili del processo.
II - E' obbligo dell'avvocato comunicare alla parte assistita la necessità del compimento di determinati atti al
fine di evitare prescrizioni, decadenze o altri effetti pregiudizievoli.
III - Il difensore ha l'obbligo di riferire al proprio assistito il contenuto di quanto appreso nell'esercizio del
mandato.
ARTICOLO 41
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Gestione di denaro altrui
L'avvocato deve comportarsi con puntualità e diligenza nella gestione del denaro ricevuto dal proprio
assistito o da terzi per determinati affari ovvero ricevuto per conto della parte assistita, ed ha l'obbligo di
renderne sollecitamente conto.
I - Costituisce infrazione disciplinare trattenere oltre il tempo strettamente necessario le somme ricevute per
conto della parte assistita.
II - In caso di deposito fiduciario l'avvocato è obbligato a richiedere istruzioni scritte e ad attenervisi.
ARTICOLO 42
Restituzione di documenti
L'avvocato è in ogni caso obbligato a restituire senza ritardo alla parte assistita la documentazione dalla
stessa ricevuta per l'espletamento del mandato quando questa ne faccia richiesta.
I - L'avvocato può trattenere copia della documentazione, senza il consenso della parte assistita, solo quando
ciò sia necessario ai fini della liquidazione del compenso e non oltre l'avvenuto pagamento.
ARTICOLO 43
Richiesta di pagamento
Di norma l'avvocato richiede alla parte assistita l'anticipazione delle spese e il versamento di adeguati acconti
sull'onorario nel corso del rapporto e il giusto compenso al compimento dell'incarico.
I - L'avvocato non deve richiedere compensi manifestamente sproporzionati all'attività svolta e comunque
eccessivi.
II - L'avvocato non può richiedere un compenso maggiore di quello già indicato, in caso di mancato
spontaneo pagamento, salvo che ne abbia fatto formale riserva.
III - L'avvocato non può condizionare al riconoscimento dei propri diritti o all'adempimento di particolari
prestazioni il versamento alla parte assistita delle somme riscosse per conto di questa.
IV - E' consentito all'avvocato concordare onorari forfettari in caso di prestazioni continuative di consulenza
ed assistenza, purché siano proporzionali al prevedibile impegno e non violino i minimi inderogabili di
legge.
ARTICOLO 44
Compensazione
L'avvocato ha diritto di trattenere le somme che gli siano pervenute dalla parte assistita o da terzi a rimborso
delle spese sostenute, dandone avviso al cliente; può anche trattenere le somme ricevute, a titolo di
pagamento dei propri onorari, quando vi sia il consenso della parte assistita ovvero quando si tratti di somme
liquidate in sentenza a carico della controparte a titolo di diritti e onorari ed egli non le abbia ancora ricevute
dalla parte assistita, ovvero quando abbia già formulato una richiesta di pagamento espressamente accettata
dalla parte assistita.
I - Al di fuori dei casi indicati ovvero in caso di contestazione l'avvocato è tenuto a mettere immediatamente
a disposizione della parte assistita le somme riscosse per conto di questa.
ARTICOLO 45
Divieto di patto di quota lite
E' vietata la pattuizione diretta ad ottenere, a titolo di corrispettivo della prestazione professionale, una
percentuale del bene controverso ovvero una percentuale rapportata al valore della lite.
I - E' consentita la pattuizione scritta di un supplemento di compenso, in aggiunta a quello previsto, in caso di
esito favorevole della lite, purché sia contenuto in limiti ragionevoli e sia giustificato dal risultato conseguito.
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ARTICOLO 46
Azioni contro la parte assistita per il pagamento del compenso
L'avvocato può agire giudizialmente nei confronti della parte assistita per il pagamento delle proprie
prestazioni professionali, previa rinuncia al mandato.
ARTICOLO 47
Rinuncia al mandato
L'avvocato ha diritto di rinunciare al mandato.
I - In caso di rinuncia al mandato l'avvocato deve dare alla parte assistita un preavviso adeguato alle
circostanze, e deve informarla di quanto è necessario fare per non pregiudicare la difesa.
II - Qualora la parte assistita non provveda in tempi ragionevoli alla nomina di un altro difensore, nel rispetto
degli obblighi di legge l'avvocato non è responsabile per la mancata successiva assistenza, pur essendo
tenuto ad informare la parte delle comunicazioni che dovessero pervenirgli.
III - In caso di irreperibilità, l'avvocato deve comunicare la rinuncia al mandato con lettera raccomandata alla
parte assistita all'indirizzo anagrafico e all'ultimo domicilio conosciuto. Con l'adempimento di tale formalità,
fermi restando gli obblighi di legge, l'avvocato è esonerato da ogni altra attività, indipendentemente dal fatto
che l'assistito abbia effettivamente ricevuto tale comunicazione.
TITOLO IV - RAPPORTI CON LA CONTROPARTE, I MAGISTRATI E I TERZI
ARTICOLO 48
Minaccia di azioni alla controparte
L'intimazione fatta dall'avvocato alla controparte tendente ad ottenere particolari adempimenti sotto
comminatoria di azioni, istanze fallimentari, denunce o altre sanzioni, è consentita, quanto tenda a rendere
avvertita la controparte delle possibili iniziative giudiziarie in corso o da intraprendere; è deontologicamente
scorretta, invece, tale intimazione quando siano minacciate azioni od iniziative sproporzionate o vessatorie.
I - Quando si ritenga di invitare la controparte ad un colloquio nel proprio studio, prima di iniziare un
giudizio, è opportuno precisare che la controparte può essere accompagnata da un legale di fiducia.
II - E' consentito l'addebito a controparte di competenze e spese per l'attività prestata in sede stragiudiziale,
purché a favore del proprio assistito.
ARTICOLO 49
Pluralità di azioni nei confronti della controparte
L'avvocato non deve aggravare con onerose o plurime iniziative giudiziali la situazione debitoria della
controparte quando ciò non corrisponda ad effettive ragioni di tutela della parte assistita.
ARTICOLO 50
Richiesta di compenso professionale alla controparte
E' vietato richiedere alla controparte il pagamento del proprio compenso professionale, salvo che ciò sia
oggetto di specifica pattuizione, con l'accordo del proprio assistito, e in ogni altro caso previsto dalla legge.
I - In particolare è consentito all'avvocato chiedere alla controparte il pagamento del proprio compenso
professionale nel caso di avvenuta transazione giudiziale e di inadempimento del proprio cliente.
ARTICOLO 51
Assunzione di incarichi contro ex-clienti
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Ufficio studi
L'assunzione di un incarico professionale contro un ex-cliente è ammessa quando sia trascorso un
ragionevole periodo di tempo e l'oggetto del nuovo incarico sia estraneo a quello espletato in precedenza e
non vi sia comunque possibilità di utilizzazione di notizie precedentemente acquisite.
I - La ragionevolezza del termine deve essere valutata anche in relazione all'intensità del rapporto clientelare.
ARTICOLO 52
Rapporti con i testimoni
L'avvocato deve evitare di intrattenersi con i testimoni sulle circostanze oggetto del procedimento con
forzature o suggestioni dirette a conseguire deposizioni compiacenti.
I - Resta ferma la facoltà di investigazione difensiva nei modi e termini previsti dal codice di procedura
penale, e nel rispetto delle disposizioni che seguono.
1. Il difensore di fiducia e il difensore d'ufficio sono tenuti ugualmente al rispetto delle disposizioni previste
nello svolgimento delle investigazioni difensive.
2. In particolare il difensore ha il dovere di valutare la necessità o l'opportunità di svolgere investigazioni
difensive in relazione alle esigenze e agli obiettivi della difesa in favore del proprio assistito.
3. La scelta sull'oggetto, sui modi e sulle forme delle investigazioni nonché sulla utilizzazione dei risultati
compete al difensore.
4. Quando si avvale di sostituti, collaboratori di studio, investigatori privati autorizzati e consulenti tecnici, il
difensore può fornire agli stessi tutte le informazioni e i documenti necessari per l'espletamento dell'incarico,
anche nella ipotesi di intervenuta segretazione degli atti, raccomandando il vincolo del segreto e l'obbligo di
comunicare i risultati esclusivamente al difensore.
5. Il difensore ha il dovere di mantenere il segreto professionale sugli atti delle investigazioni difensive e sul
loro contenuto, finché non ne faccia uso nel procedimento, salva la rivelazione per giusta causa nell'interesse
del proprio assistito.
6. Il difensore ha altresì l'obbligo di conservare scrupolosamente e riservatamente la documentazione delle
investigazioni difensive per tutto il tempo ritenuto necessario o utile per l'esercizio della difesa.
7. E' fatto divieto al difensore e ai vari soggetti interessati di corrispondere compensi o indennità sotto
qualsiasi forma alle persone interpellate ai fini delle investigazioni difensive, salva la facoltà di provvedere al
rimborso delle spese documentate.
8. Il difensore deve informare le persone interpellate ai fini delle investigazioni della propria qualità, senza
obbligo di rivelare il nome dell'assistito.
9. Il difensore deve inoltre informare le persone interpellate che, se si avvarranno della facoltà di non
rispondere, potranno essere chiamate ad una audizione davanti al pubblico ministero ovvero a rendere un
esame testimoniale davanti al giudice, ove saranno tenute a rispondere anche alle domande del difensore.
10. Il difensore deve altresì informare le persone sottoposte a indagine o imputate nello stesso procedimento
o in altro procedimento connesso o collegato che, se si avvarranno della facoltà di non rispondere, potranno
essere chiamate a rendere esame davanti al giudice in incidente probatorio.
11. Il difensore, quando intende compiere un accesso in un luogo privato, deve richiedere il consenso di chi
ne abbia la disponibilità, informandolo della propria qualità e della natura dell'atto da compiere, nonché della
possibilità che, ove non sia prestato il consenso, l'atto sia autorizzato dal giudice.
12. Per conferire, chiedere dichiarazioni scritte o assumere informazioni dalla persona offesa dal reato il
difensore procede con invito scritto, previo avviso al legale della stessa persona offesa, ove ne sia conosciuta
l'esistenza. Se non risulta assistita, nell'invito è indicata l'opportunità che comunque un legale sia consultato e
intervenga all'atto. Nel caso di persona minore, l'invito è comunicato anche a chi esercita la potestà dei
genitori, con facoltà di intervenire all'atto.
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13. Il difensore, anche quando non redige un verbale, deve documentare lo stato dei luoghi e delle cose,
procurando che nulla sia mutato, alterato o disperso.
14. Il difensore ha il dovere di rispettare tutte le disposizioni fissate dalla legge e deve comunque porre in
essere le cautele idonee ad assicurare la genuinità delle dichiarazioni.
15. Il difensore deve documentare in forma integrale le informazioni assunte. Quando è disposta la
riproduzione anche fonografica le informazioni possono essere documentate in forma riassuntiva.
16. Il difensore non è tenuto a rilasciare copia del verbale alla persona che ha reso informazioni né al suo
difensore.
ARTICOLO 53
Rapporti con i magistrati
I rapporti con i magistrati devono essere improntati alla dignità e al rispetto quali si convengono alle
reciproche funzioni.
I - Salvo casi particolari, l'avvocato non può discutere del giudizio civile in corso con il giudice incaricato del
processo senza la presenza del legale avversario.
II - L'avvocato chiamato a svolgere funzioni di magistrato onorario deve rispettare tutti gli obblighi inerenti a
tali funzioni e le norme sulla incompatibilità.
III - L'avvocato non deve approfittare di eventuali rapporti di amicizia, di familiarità o di confidenza con i
magistrati per ottenere favori e preferenze. In ogni caso deve evitare di sottolineare la natura di tali rapporti
nell'esercizio del suo ministero, nei confronti o alla presenza di terze persone.
ARTICOLO 54
Rapporti con arbitri e consulenti tecnici
L'avvocato deve ispirare il proprio rapporto con arbitri e consulenti tecnici a correttezza e lealtà, nel rispetto
delle reciproche funzioni.
ARTICOLO 55
Arbitrato
L'avvocato che abbia assunto la funzione di arbitro deve rispettare i doveri di indipendenza e imparzialità.
I - Per assicurare il rispetto dei doveri di indipendenza e imparzialità, l'avvocato non può assumere la
funzione di arbitro rituale o irrituale, né come arbitro nominato dalle parti né come presidente, quando abbia
in corso rapporti professionali con una delle parti in causa o abbia avuto rapporti che possono pregiudicarne
l'autonomia. In particolare dell'esistenza di rapporti professionali con una delle parti l'arbitro nominato
presidente deve rendere edotte le parti stesse, rinunciando all'incarico ove ne venga richiesto.
II - In ogni caso, l'avvocato deve comunicare alle parti ogni circostanza di fatto ed ogni rapporto particolare
di collaborazione con i difensori, che possano incidere sulla sua autonomia, al fine di ottenere il consenso
delle parti stesse all'espletamento dell'incarico.
ARTICOLO 56
Rapporto con i terzi
L'avvocato ha il dovere di rivolgersi con correttezza e con rispetto nei confronti del personale ausiliario di
giustizia, del proprio personale dipendente e di tutte le persone in genere con cui venga in contatto
nell'esercizio della professione.
I - Anche al di fuori dell'esercizio della professione l'avvocato ha il dovere di comportarsi, nei rapporti
interpersonali, in modo tale da non compromettere la fiducia che i terzi debbono avere nella sua capacità di
adempiere i doveri professionali e nella dignità della professione.
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ARTICOLO 57
Elezioni forensi
L'avvocato che partecipi, quale candidato o quale sostenitore di candidati, ad elezioni ad organi
rappresentativi dell'Avvocatura deve comportarsi con correttezza, evitando forme di pubblicità ed iniziative
non consone alla dignità delle funzioni.
ARTICOLO 58
La testimonianza dell'avvocato
Per quanto possibile, l'avvocato deve astenersi dal deporre come testimone su circostanze apprese
nell'esercizio della propria attività professionale e inerenti al mandato ricevuto.
I - L'avvocato non deve mai impegnare di fronte al giudice la propria parola sulla verità dei fatti esposti in
giudizio.
II - Qualora l'avvocato intenda presentarsi come testimone dovrà rinunciare al mandato e non potrà
riassumerlo.
ARTICOLO 59
Obbligo di provvedere all'adempimento delle obbligazioni assunte nei confronti dei terzi
L'avvocato è tenuto a provvedere regolarmente all'adempimento delle obbligazioni assunte nei confronti dei
terzi.
I - L'inadempimento ad obbligazioni estranee all'esercizio della professione assume carattere di illecito
disciplinare, quando, per modalità o gravità, sia tale da compromettere la fiducia dei terzi nella capacità
dell'avvocato di rispettare i propri doveri professionali.
TITOLO V - DISPOSIZIONE FINALE
ARTICOLO 60
Norma di chiusura
Le disposizioni specifiche di questo codice costituiscono esemplificazioni dei comportamenti più ricorrenti e
non limitano l'ambito di applicazione dei principi generali espressi.
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Codice di deontologia degli avvocati europei
(Approvato dal C.C.B.E. il 28 ottobre 1988, con le modifiche introdotte il 28 novembre 1998 e il 5
dicembre 2002)
1. PREAMBOLO.
1.1. La missione dell'avvocato.
In una società fondata sul rispetto della giustizia, l'avvocato interpreta un ruolo eminente.
La sua missione non si limita alla esecuzione fedele di un mandato nell'ambito della legge. In uno Stato di
diritto l'avvocato è indispensabile alla giustizia e a coloro di cui deve difendere i diritti e le libertà; egli è
tanto il consulente quanto il difensore del proprio cliente.
La sua missione gli impone una serie di doveri e obblighi, a volte in apparenza contraddittori, verso:
- il cliente;
- i tribunali e le altre autorità davanti alle quali l'avvocato assiste o rappresenta il cliente;
- la professione in generale e ciascun collega in particolare;
- la società, per la quale una professione liberale e indipendente, legata dal rispetto delle regole che essa
stessa si è data, è un mezzo essenziale per la salvaguardia dei diritti dell'uomo nei confronti dello Stato e
degli altri poteri.
1.2. La natura delle regole deontologiche.
1.2.1. Le regole deontologiche sono destinate a garantire, attraverso la loro libera accettazione, la corretta
esecuzione da parte dell'avvocato della sua missione riconosciuta come indispensabile al buon
funzionamento di ogni società umana. L'inosservanza di queste regole da parte dell’avvocato determinerà in
ultima istanza una sanzione disciplinare.
1.2.2. Ciascun ordine forense ha le proprie regole specifiche dovute alle proprie tradizioni. Esse sono adattate
all'organizzazione e al campo di attività della professione nello Stato-membro considerato, così come alle
procedure giudiziarie e amministrative e alla legislazione nazionale.
Non è possibile né augurabile sradicarle dal proprio contesto né tentare di generalizzare regole che non
possono esserlo.
Le regole particolari di ciascun ordine forense si riferiscono tuttavia agli stessi valori e rivelano spesso una
base comune.
1.3. Gli obiettivi del codice.
1.3.1. La costruzione progressiva dell'Unione europea e dello Spazio economico europeo e l'intensificazione
dell'attività oltre frontiera dell'avvocato all'interno di questo Spazio economico europeo hanno reso
necessario, nell'interesse pubblico, la definizione di regole uniformi applicabili a ogni avvocato dello Spazio
economico europeo per la sua attività oltre frontiera, qualunque sia l'ordine forense cui appartiene. La
definizione di queste regole ha particolarmente come scopo di attenuare le difficoltà derivanti
dall'applicazione di una «doppia deontologia», come previsto dall'art. 4 della direttiva 77/249 del 22 marzo
1977.
1.3.2. Le organizzazioni rappresentative della professione forense riunite nel CCBE si augurano che le regole
codificate che seguono:
- siano riconosciute fin d'ora come espressione della convinzione comune di tutti gli ordini forensi
dell'Unione europea e dello Spazio economico europeo;
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- siano rese applicabili nel più breve termine, in conformità con le procedure nazionali e/o comunitarie,
all'attività svolta oltre frontiera dall'avvocato nell'ambito dell'Unione europea e dello Spazio economico
europeo;
- siano considerate in sede di revisione delle norme deontologiche interne, in vista della loro progressiva
armonizzazione.
Inoltre le organizzazioni rappresentative della professione forense si augurano che, nel limite del possibile, le
regole deontologiche interne siano interpretate e applicate in modo conforme a quelle del presente codice.
Quando le regole del presente codice saranno state rese applicabili all'attività svolta oltre frontiera, l'avvocato
resterà soggetto alle regole del proprio ordine professionale nella misura in cui queste ultime non siano in
contrasto con quelle del presente codice.
1.4. Campo di applicazione soggettivo.
Le regole di seguito formulate si applicano agli avvocati dell'Unione europea e dello Spazio economico
europeo così come definiti dalla Direttiva 77/249 del 22 marzo 1977.
1.5. Campo di applicazione oggettivo.
Senza pregiudizio per la ricerca di una armonizzazione progressiva delle regole deontologiche applicabili
all'interno di ciascuno Stato, le regole di seguito formulate si applicano alle attività svolte oltre frontiera
dall'avvocato nell'ambito dell'Unione europea e dello Spazio economico europeo. Per attività oltre frontiera
si intende:
a) ogni rapporto professionale con un avvocato di un altro Stato-membro;
b) le attività dell'avvocato in altro Stato-membro, anche se l'avvocato non sia presente in tale Stato.
1.6. Definizioni.
Nelle regole del presente codice le espressioni qui di seguito formulate hanno questo significato:
«Stato-membro di provenienza» significa lo Stato-membro dell'ordine forense cui appartiene l'avvocato;
«Stato-membro di ricevimento» significa ogni altro Stato-membro nel quale l'avvocato compie una attività
oltre frontiera;
«Autorità competente» significa l'organizzazione o le organizzazioni professionali o le autorità dello Statomembro interessato, competenti a stabilire le regole professionali e/o deontologiche e a esercitare il controllo
disciplinare sugli avvocati.
2. PRINCIPI GENERALI.
2.1. L’indipendenza.
2.1.1. La molteplicità dei doveri che incombono sull'avvocato gli impone una indipendenza assoluta, immune
da qualsiasi pressione e in particolare da quella derivante da propri interessi o da influenze esterne. Questa
indipendenza è tanto necessaria per la fiducia nella giustizia quanto lo è l'imparzialità del giudice. L'avvocato
dunque deve evitare ogni attacco alla propria indipendenza e controllare di non trascurare l'etica
professionale per compiacere il proprio cliente, il giudice o i terzi.
2.1.2. Questa indipendenza è necessaria sia nell'attività extragiudiziale che in quella giudiziale, poiché la
consulenza fornita dall'avvocato al proprio cliente non ha alcun valore reale se è data per compiacenza o per
un interesse personale o sotto l'effetto di una pressione esterna.
2.2. Fiducia e integrità morale.
I rapporti di fiducia non possono esistere se vi è dubbio sulla onestà, la probità, la rettitudine o la sincerità
dell'avvocato. Per l'avvocato queste virtù tradizionali costituiscono obblighi professionali.
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2.3. Segreto professionale.
2.3.1. È nella natura stessa della missione dell'avvocato che egli sia depositario dei segreti del suo cliente e
destinatario di comunicazioni confidenziali. Senza la garanzia della riservatezza non vi può essere fiducia. Il
segreto professionale è dunque riconosciuto come un diritto e un dovere fondamentale e primordiale
dell'avvocato. L'obbligo del segreto per l'avvocato serve l'interesse dell'amministrazione della giustizia così
come l'interesse del cliente. È per questo che esso riceve una speciale protezione dallo Stato.
2.3.2. L'avvocato deve rispettare il segreto su tutte le informazioni riservate di cui abbia conoscenza
nell'ambito della sua attività professionale.
2.3.3. Questa obbligazione non ha limiti temporali.
2.3.4. L'avvocato deve far rispettare il segreto professionale ai propri collaboratori e dipendenti e a tutte le
persone che cooperano con lui nello svolgimento dell'attività professionale.
2.4. Rispetto della deontologia degli altri ordini forensi.
In applicazione delle leggi dell'Unione europea e dello Spazio economico europeo l'avvocato di uno Statomembro può essere obbligato a rispettare la deontologia dell'ordine di uno Stato-membro di ricevimento.
L'avvocato ha il dovere di informarsi sulle regole deontologiche alle quali egli è sottoposto nell'esercizio di
una specifica attività.
Le organizzazioni che fanno parte del C.C.B.E. sono tenute a depositare i loro codici deontologici presso il
segretariato del C.C.B.E., affinché ciascun avvocato possa ottenerne copia.
2.5. Incompatibilità.
2.5.1. Al fine di permettere all'avvocato di esercitare le sue funzioni con l’indipendenza necessaria e
conformemente al suo dovere di partecipare all'amministrazione della giustizia, l'esercizio di alcune attività o
funzioni è incompatibile con la professione di avvocato.
2.5.2. L'avvocato che assicura la rappresentanza o la difesa di un cliente davanti alle autorità giudiziarie o
pubbliche di uno Stato-membro di ricevimento deve osservare le regole di incompatibilità applicabili agli
avvocati di questo Stato-membro.
2.5.3. L'avvocato che si è stabilito in un altro Stato-membro di ricevimento e che intende occuparsi
direttamente di una attività commerciale o di altra attività diversa dalla professione forense è tenuto a
rispettare le regole sulle incompatibilità così come esse sono applicate agli avvocati di questo Stato-membro.
2.6. Pubblicità personale.
2.6.1. L'avvocato ha l'obbligo di non fare e di non farsi fare pubblicità personale nel paese ove questa è
vietata.
Peraltro, l'avvocato ha l'obbligo di non fare e di non farsi fare pubblicità personale se non nella misura in cui
le regole dell'ordine forense cui appartiene glielo permettano.
2.6.2. La pubblicità personale, in particolare quella attraverso i mezzi di comunicazione di massa è ritenuta
aver luogo là dove essa è autorizzata, qualora l'avvocato interessato dimostri che essa è stata fatta per essere
portata a conoscenza di clienti esistenti o potenziali che si trovino in un luogo ove tale pubblicità è permessa
e che la sua diffusione altrove è accidentale.
2.7. L'interesse del cliente.
Nel rispetto delle disposizioni di legge e deontologiche, l'avvocato ha l'obbligo di difendere sempre nel
miglior modo possibile gli interessi. del cliente, anche nel conflitto con i propri interessi, quelli di un collega
o quelli della professione in generale.
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2.8. Limitazione della responsabilità dell'avvocato nei confronti del cliente.
Nella misura in cui il diritto dello Stato-membro di provenienza e il diritto dello Stato-membro di
ricevimento l'autorizzino, l'avvocato può limitare le sue responsabilità verso il cliente conformemente alle
regole del codice di deontologia alle quali deve sottostare.
3. RAPPORTI CON I CLIENTI.
3.1. Affidamento ed estinzione del mandato con il cliente.
3.1.1. L'avvocato non agisce se non su mandato del cliente, a meno che non sia incaricato da altro avvocato
che rappresenti il cliente o da un organo competente. L'avvocato deve compiere ogni sforzo ragionevole per
assicurarsi dell'identità, della competenza e dei poteri della persona o dell'ente che gli ha conferito il
mandato, quando circostanze specifiche rivelino che questa identità è incerta.
3.1.2. L'avvocato consiglia e difende il cliente tempestivamente, coscienziosamente e con diligenza. Egli
assume personalmente la responsabilità del mandato che gli è stato affidato. Egli informa il cliente
dell'andamento dell'incarico affidatogli.
3.1.3. L'avvocato non accetta un incarico se egli sa o dovrebbe sapere che egli non ha la competenza
necessaria per occuparsene, a meno di collaborare con un altro avvocato che abbia tale competenza.
L'avvocato non può accettare un incarico se si trova nell'incapacità di potersene occupare tempestivamente,
tenuto conto degli altri suoi impegni.
3.1.4. L'avvocato che esercita il suo diritto di non occuparsi ulteriormente di un incarico deve assicurarsi che
il cliente possa trovare l'assistenza di un collega in tempo utile ad evitare che il cliente possa subire un
pregiudizio.
3.2. Conflitto di interessi.
3.2.1. L'avvocato non deve essere né il consulente, né il rappresentante o il difensore di più di un cliente in
uno stesso affare, se vi è un conflitto tra gli interessi di questi clienti o vi sia il rischio serio di un conflitto.
3.2.2. L'avvocato deve astenersi dall'occuparsi degli affari di tutti i clienti interessati quando sorge un
conflitto di interessi, quando il segreto professionale rischia di essere violato o quando la sua indipendenza
rischia di essere lesa.
3.2.3. L'avvocato non può accettare l'incarico di un nuovo cliente se il segreto sulle informazioni fornite da
un vecchio cliente rischia di essere violato o quando la conoscenza da parte dell'avvocato degli affari del
vecchio cliente potrebbe avvantaggiare ingiustamente il nuovo.
3.2.4. Qualora gli avvocati esercitino la professione in forma associata, le disposizioni di cui ai paragrafi da
3.2.1. a 3.2.3. sono applicabili all'associazione in quanto tale e ai singoli associati.
3.3. Patto di quota lite.
3.3.1. L'avvocato non può indicare i propri onorari sulla base di una quota della lite.
3.3.2. II patto di quota lite è una convenzione intercorsa tra l'avvocato e il cliente, prima della conclusione
definitiva di un affare riguardante il cliente stesso, in base alla quale il cliente si obbliga a versare
all'avvocato una parte del risultato ottenuto, sia essa una somma di denaro o qualsiasi altro bene o valore.
3.3.3. Non costituisce un patto di quota lite la convenzione che preveda la determinazione dell'onorario in
proporzione al valore della causa di cui l'avvocato è incaricato se ciò è conforme a una tariffa ufficiale o è
ammesso dall'autorità competente da cui dipende l'avvocato.
3.4. Determinazione degli onorari.
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3.4.1. L'avvocato deve informare il proprio cliente di tutto ciò che richiede a titolo di onorario e l'ammontare
di esso deve essere equo e giustificato.
3.4.2. Salvo diverso accordo legittimamente intercorso tra l'avvocato e il cliente, il modo di calcolo degli
onorari deve essere conforme alle regole dell'ordine dal quale dipende l'avvocato. Se egli è membro di più di
un ordine forense, le regole applicabili saranno quelle dell'ordine con il quale i rapporti tra l'avvocato e il
cliente presentano il collegamento più stretto.
3.5. Acconti su onorari e spese.
Quando l'avvocato richiede il versamento di un acconto sulle spese e/o sugli onorari, questo non deve andare
al di là di una ragionevole stima degli onorari e degli esborsi probabili richiesti dalla natura dell'affare. In
caso di mancato pagamento dell'acconto richiesto, l'avvocato può rinunciare ad occuparsi dell'affare o
ritirarsene, nel rispetto delle disposizioni di cui all'art. 3.1.4.
3.6. Divisione di onorari con persone che non sono avvocati.
3.6.1. Fatta salva la disposizione che segue, è vietato all'avvocato di dividere i suoi onorari con una persona
che non sia avvocato, salvo che una associazione tra l'avvocato e l'altra persona sia autorizzata da una legge
dello Stato-membro a cui l'avvocato appartiene.
3.6.2. La disposizione di cui all'art. 3.6.1. non si applica alle somme o corrispettivi versati dall'avvocato agli
eredi di un collega deceduto o a un collega che si sia ritirato dalla professione, per la presentazione avvenuta
quale successore alla clientela di questo collega.
3.7. Risoluzione della lite al costo migliore e beneficio del gratuito patrocinio.
3.7.1. L'avvocato è tenuto sempre a sforzarsi per raggiungere la soluzione della lite al costo migliore per il
cliente e deve consigliare il cliente in ogni momento sulla opportunità di trovare un accordo e/o una diversa
soluzione per la definizione della lite.
3.7.2. Quando il cliente può beneficiare del gratuito patrocinio l'avvocato è tenuto a informarlo.
3.8. Fondi dei clienti.
3.8.1. Quando, in un qualsiasi momento, l'avvocato detiene fondi per conto dei clienti o di terzi (di seguito
chiamati «Fondi-clienti») egli è tenuto a osservare le seguenti regole:
3.8.1.1. I Fondi-clienti saranno sempre tenuti in un conto aperto presso una banca o presso un istituto
analogo riconosciuto dalle autorità pubbliche. Tutti i Fondi-clienti ricevuti da un avvocato devono essere
versati in tale conto, salvo il caso di una autorizzazione espressa o implicita del cliente per una diversa
destinazione.
3.8.1.2. Ogni conto aperto a nome dell’avvocato e contenente i Fondi-clienti deve precisare nella sua
denominazione che i fondi ivi depositati sono detenuti per conto del cliente o dei clienti dell’avvocato.
3.8.1.3. I conti dell'avvocato sui quali vengono versati i Fondi-clienti devono essere costantemente mantenuti
almeno nella consistenza pari all'ammontare dei Fondi-clienti detenuti dall'avvocato.
3.8.1.4. I Fondi-clienti devono essere versati ai clienti immediatamente o alle condizioni autorizzate dal
cliente stesso.
3.8.1.5. Salvo disposizioni di legge contrarie od ordine della autorità giudiziaria e accordo espresso o
implicito con il cliente per il quale viene effettuato il pagamento, sono vietati i pagamenti effettuati. tramite i
Fondi-clienti per conto di un cliente a favore di terzi, compresi:
a) i pagamenti fatti a un cliente o per un cliente con i fondi appartenenti ad un altro cliente;
b) il prelevamento degli onorari dell'avvocato.
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3.8.1.6. L'avvocato deve tenere un estratto conto completo e preciso di tutte le operazioni compiute
attraverso i Fondi-clienti, distinguendo tali Fondi-clienti dalle altre somme detenute, e ha il dovere di esibire
l'estratto conto al cliente che ne faccia richiesta.
3.8.1.7. Le autorità competenti degli Stati-membri sono autorizzate a verificare ed esaminare, rispettando il
segreto professionale, i documenti relativi ai Fondi-clienti per assicurarsi che le regole fissate siano rispettate
e per sanzionare l'inosservanza di tali regole.
3.8.2. Salvo quanto qui di seguito precisato e senza pregiudizio delle regole di cui all'art. 3.8.1.,1'avvocato
che detenga Fondi-clienti, a seguito di attività professionale svolta in un altro Stato-membro, deve osservare
le regole sul deposito e la contabilità dei Fondi-clienti applicate dall'ordine forense dello Stato-membro di
provenienza da cui dipende.
3.8.3. L'avvocato che esercita la sua attività in uno Stato-membro di ricevimento può, d'accordo con le
autorità competenti dello Stato-membro di provenienza e dello Stato-membro di ricevimento, attenersi
esclusivamente alle regole dello Stato-membro di ricevimento, senza essere tenuto a osservare le regole dello
Stato-membro di provenienza. In questo caso, l'avvocato è tenuto a prendere le misure necessarie per
informare i clienti che egli osserva le regole applicabili nello Stato-membro di ricevimento.
3.9. Assicurazione per la responsabilità professionale.
3.9.1. L'avvocato deve essere costantemente assicurato per la propria responsabilità professionale entro un
limite ragionevole, tenuto conto della natura e della estensione dei rischi che ciascun avvocato assume
nell'attività professionale.
3.9.2. L'avvocato che esercita la sua attività professionale in un altro Stato-membro di ricevimento è
sottoposto alle seguenti disposizioni:
3.9.2.1. L'avvocato è tenuto a rispettare le disposizioni riguardanti l'obbligo di assicurarsi per la
responsabilità professionale applicabili nello Stato-membro di provenienza.
3.9.2.2. Quando l'avvocato, che è tenuto a sottoscrivere tale assicurazione nello Stato-membro di
provenienza, esercita un'attività professionale in uno Stato-membro di ricevimento, deve cercare di ottenere
l'estensione di questa assicurazione all'attività professionale svolta in tale altro Stato.
3.9.2.3. Quando le regole dello Stato-membro di provenienza non obbligano l’avvocato a sottoscrivere tale
assicurazione o quando l'estensione della assicurazione di cui sopra non sia possibile, l'avvocato deve
ugualmente assicurarsi per l'attività professionale svolta in uno Stato-membro di ricevimento a favore dei
clienti di tale Stato, in misura almeno pari a quella stabilita per gli avvocati di tale Stato-membro di
ricevimento, salva l’ipotesi in cui sia impossibile ottenere tale assicurazione.
3.9.2.4. Nel caso in cui l'avvocato non riesca a ottenere un'assicurazione conforme alle regole di cui sopra,
egli deve prendere le misure necessarie per informare i clienti che possano essere interessati.
3.9.2.5. L'avvocato che esercita la sua attività in uno Stato-membro di ricevimento può, con l'accordo delle
autorità competenti dello Stato-membro di provenienza e di quello di ricevimento, uniformarsi
esclusivamente alle regole applicabili all'assicurazione per la responsabilità professionale nello Statomembro di ricevimento. In questo caso, l'avvocato è tenuto a prendere le misure necessarie per informare i
clienti che la sua assicurazione è conforme alle regole applicabili in tale Stato-membro di ricevimento.
4. RAPPORTI CON I MAGISTRATI.
4.1. Deontologia applicabile all'attività giudiziaria.
L'avvocato che compare davanti a un giudice di uno Stato-membro o prende parte a una procedura davanti a
tale giudice, deve osservare le regole deontologiche applicabili davanti a questa giurisdizione.
4.2. Il principio del contraddittorio.
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L'avvocato deve in ogni circostanza osservare il principio del contraddittorio. Non può prendere contatto con
un giudice incaricato di una causa senza prima avvertire l'avvocato della parte avversa. Non può presentare a
un giudice memorie, atti o altri documenti, se questi non siano stati comunicati in tempo utile all'avvocato
della parte avversa. Nella misura in cui le regole di diritto non lo proibiscano, l'avvocato non può divulgare o
sottoporre ai magistrati una proposta di definizione della lite fatta dalla parte avversaria o dal suo avvocato,
senza l'autorizzazione espressa dell'avvocato della parte avversa.
4.3. Rispetto del giudice.
Nel dar prova di rispetto e lealtà nei confronti dell'ufficio del giudice, l'avvocato deve difendere il cliente con
coscienza e senza tenere conto dei propri interessi o delle possibili conseguenze su se
stesso o su terzi.
4.4. Informazioni false o suscettibili di indurre in errore.
In nessun momento l'avvocato deve dare scientemente al giudice un'informazione falsa o tale da indurlo in
errore.
4.5. Applicazione agli arbitri e alle persone con funzioni simili.
Le regole applicabili alle relazioni tra avvocato e giudice si applicano ugualmente ai rapporti con un arbitro,
un perito e con ogni altra persona incaricata anche occasionalmente di assistere il giudice o l'arbitro.
5. RAPPORTI TRA AVVOCATI.
5.1. Colleganza.
5.1.1. La colleganza esige rapporti di fiducia tra gli avvocati, nell'interesse dei clienti e per evitare azioni
giudiziarie inutili, ovvero ogni altro comportamento suscettibile di nuocere alla reputazione della
professione. Tale colleganza non deve mai porre gli interessi della professione in contrasto con gli interessi
del cliente.
5.1.2. L'avvocato deve riconoscere come collega ogni avvocato di ogni altro Stato-membro e deve tenere nei
suoi confronti un comportamento solidale e leale.
5.2. Cooperazione tra avvocati di differenti Stati-membri.
5.2.1. È dovere di ogni avvocato cui si rivolge un collega di un altro Stato-membro di non accettare un
incarico per il quale egli non sia competente. In tal caso egli deve aiutare il proprio collega a entrare in
contatto con un avvocato che sia in condizioni di svolgere l'incarico richiesto.
5.2.2. Quando avvocati di due Stati-membri differenti prestano attività congiunta, gli stessi hanno il dovere
di tenere conto delle differenze eventualmente esistenti tra i loro sistemi legali, i loro ordini professionali, le
loro competenze e i loro obblighi professionali.
5.3. Corrispondenza tra avvocati.
5.3.1. L'avvocato che invia a un collega di un altro Stato-membro una comunicazione che desidera abbia
carattere «riservato» o «senza pregiudizio» dovrà chiaramente manifestare tale volontà al momento dell'invio
della comunicazione stessa.
5.3.2. Nel caso in cui il destinatario della comunicazione non sia in grado di assicurarne il carattere
«riservato» o «senza pregiudizio» dovrà restituirla al mittente senza rivelarne il contenuto.
5.4. Onorari di presentazione.
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5.4.1. L'avvocato non può domandare a un altro avvocato o a un terzo qualsiasi né accettare un onorario, una
provvigione o qualsiasi altro compenso, per avere indirizzato o raccomandato un avvocato a un cliente.
5.4.2. L'avvocato non può versare ad alcuno un onorario, una provvigione o un qualsiasi altro compenso,
quale contropartita per la presentazione di un cliente.
5.5. Comunicazione con la parte avversa.
L'avvocato non può mettersi direttamente in contatto,. nel trattare una determinata questione, con una
persona che sappia essere rappresentata o assistita da altro avvocato, a meno che questo collega gli abbia
dato il suo consenso, e con l’obbligo di tenerlo informato.
5.6. Sostituzione d'avvocato (1).
(1) Questo articolo è stato soppresso nell’assemblea del 5 dicembre 2002.
5.7. Responsabilità pecuniaria.
Nelle relazioni professionali tra avvocati appartenenti a ordini forensi di differenti Stati-membri, l'avvocato
che, non limitandosi a raccomandare un collega o a presentarlo a un cliente, affida un incarico a un
corrispondente o lo consulta, è personalmente tenuto, anche in caso di inadempimento da parte del cliente, al
pagamento degli onorari, delle spese e delle anticipazioni dovuti al collega straniero. Tuttavia gli avvocati
interessati possono, all'inizio dei loro rapporti, prendere accordi particolari a questo riguardo. Inoltre,
l'avvocato può, in qualsiasi momento, limitare il suo impegno personale all'ammontare degli onorari, delle
spese e delle anticipazioni maturati prima della comunicazione al collega straniero della sua decisione di
declinare ogni responsabilità per il futuro.
5.8. Formazione dei giovani avvocati.
Al fine di rafforzare la cooperazione e la fiducia tra gli avvocati dei differenti Stati-membri, nell'interesse dei
clienti, è necessario incoraggiare l'acquisizione di una migliore conoscenza delle leggi e delle regole
procedurali applicabili nei differenti Stati-membri. A questo scopo, l'avvocato prenderà in considerazione la
necessità di formare i giovani colleghi di altri Stati-membri, nel quadro dell'obbligazione professionale di
assicurare la formazione dei giovani.
5.9. Contestazioni tra avvocati di differenti Stati-membri.
5.9.1. Quando un avvocato ritiene che un collega di un altro Stato-membro abbia violato una regola
deontologica, deve attirare l'attenzione del collega su questo punto.
5.9.2. Quando una qualsiasi contestazione personale di natura professionale insorga tra avvocati di differenti
Stati-membri, essi devono anzitutto cercare di comporre la lite amichevolmente.
5.9.3. Prima di intraprendere una procedura contro un collega di un altro Stato-membro, in relazione alle
contestazioni di cui ai precedenti paragrafi 5.9.1. e 5.9.2., l'avvocato deve informare gli ordini professionali
da cui entrambi gli avvocati dipendono, al fine di permettere agli ordini interessati di interporre i loro uffici
per una composizione amichevole.
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Professioni e concorrenza: la deliberazione Antitrust
Autorità garante della concorrenza e del mercato, Indagine conoscitiva IC15 relativa
al settore degli ordini e collegi professionali. Provvedimento n. 5400 del 3 ottobre 1997
Omissis
I. Premessa
1. I servizi professionali rivestono in ambito sociale ed economico un indiscusso rilievo, che va ben
oltre il pur ragguardevole contributo del settore al prodotto interno lordo1, e che ha tradizionalmente
motivato il particolare riconoscimento attribuito alle attività professionali nell’ordinamento.
Esse sono state infatti oggetto di una normativa che, nel salvaguardarle, le ha largamente sottratte
alle regole della concorrenza e del mercato, per assoggettarle a forme di regolamentazione (e
autoregolamentazione), ritenute più idonee a promuovere lo sviluppo del settore, a beneficio dei
professionisti e dell’intera collettività.
2. Questa particolare tutela del settore dei servizi professionali è in parte riconducibile al
riconoscimento della natura specialistica delle conoscenze necessarie per lo svolgimento di tali attività, ma,
in misura ancor maggiore, deriva dalla circostanza che esse non di rado si ricollegano ad esigenze di
interesse primario sia del singolo che della collettività, quali ad esempio la salute e il funzionamento della
giustizia. Alcune attività professionali, poi, rappresentano veicolo di diffusione di innovazione e di nuove
tecnologie, e per questa via contribuiscono al miglioramento della competitività del paese.
3. L’indagine, nel far suoi questi presupposti, si è posta l’obiettivo di verificare fino a che punto la
vigente regolamentazione del settore, in parte risalente alla prima metà del secolo, risulti oggi effettivamente
funzionale allo sviluppo delle attività professionali, in considerazione anche dell’evoluzione del contesto
economico e normativo, in parte, peraltro, riconducibile a fenomeni di carattere sovranazionale.
4. Negli ultimi decenni, nei paesi industrializzati, il settore dei servizi professionali ha generalmente
registrato significativi tassi di espansione e un crescente grado di internazionalizzazione.
Tali osservazioni si riferiscono, in particolare, ai servizi professionali rivolti alle imprese, i quali
hanno sperimentato un aumento considerevole sia della propria incidenza sul prodotto interno, che
sull’occupazione complessiva dell’economia2. L’Italia non fa eccezione alla tendenza espansiva del settore.
Nel contesto di una significativa crescita del settore terziario, spicca in particolare l’espansione registrata dai
servizi privati alle imprese, che comprendono anche le attività terziarie cosiddette avanzate, tra le quali
senz’altro si collocano i servizi professionali3.
1
Tale contributo è stato stimato per il 1994 al 3,3% sulla base di dati di fonti: Istat, Inps-Archivio delle Professioni e
Anagrafe Tributaria.
2
Cfr. Ocse, Regulatory Reform Project, Draft Chapter on Professional Business Services, gennaio 1997.
3
Cfr. R. Monducci e S. Pisani, La terziarizzazione dell’economia italiana: una visione d’insieme, Economia e Lavoro,
1994.
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Al riguardo, occorre sottolineare il cambiamento dei modi di fruizione dei servizi, con particolare
riguardo al ruolo assunto dall’informazione nell’ambito dei processi industriali.
Non v’è dubbio infatti che per le imprese industriali costituisca un fattore di crescente importanza e
delicatezza l’accesso in tempi rapidi, in forma integrata e a costi contenuti ad informazioni relative alle
caratteristiche dei mercati nei quali operano, necessarie per ottimizzare l’acquisizione degli input,
l’organizzazione dei processi produttivi, il posizionamento e la commercializzazione dei prodotti. E’
evidente che in mercati via via più complessi e integrati a livello sovranazionale, la conoscenza del contesto
ambientale costituisce per le imprese un cruciale fattore di concorrenza, la cui portata è ulteriormente
amplificata dalla diffusione delle nuove tecnologie dell’informazione.
Ciò in parte contribuisce a spiegare l’espansione della domanda di servizi professionali proveniente
dalle imprese, ma soprattutto delinea alcuni cambiamenti in essa intervenuti. Infatti, un numero crescente di
imprese indirizza alle categorie professionali una domanda di servizi che si caratterizza, non soltanto per il
grado di specializzazione delle conoscenze necessarie a soddisfarla, ma anche per la tempestività e
l’interdisciplinarietà di approccio frequentemente richieste.
Simmetricamente, l’offerta di servizi professionali, nell’adeguarsi a questo mutato contesto, si
articola secondo differenti tipologie in rapporto ai diversi segmenti di domanda. Così, nell’ambito della vasta
shiera di professionisti che esercitano in forma individuale l’attività, esistono coloro che si rivolgono ad una
clientela già consolidata o che mettono a frutto conoscenze altamente specialistiche, le quali consentono loro
di collocarsi in particolari nicchie di mercato, così come altri soggetti che sono invece maggiormente esposti
alla variabilità della domanda. Infine esistono professionisti che si orientano verso l’adozione di modalità di
erogazione dei servizi più tipicamente “industriali”, sia sotto il profilo dell’organizzazione dell’attività e del
livello dimensionale della stessa, che degli strumenti utilizzati per competere.
Una compressione artificiale della varietà degli assetti organizzativi e dimensionali nell’erogazione
dei servizi professionali significherebbe pertanto ostacolare la ricerca delle modalità più idonee a soddisfare
le esigenze della domanda nonché della collocazione di mercato che meglio valorizza i vantaggi
concorrenziali dei professionisti, ricerca questa tipicamente connaturata alle attività di natura
imprenditoriale4.
5. Occorre poi considerare il crescente grado di internazionalizzazione del settore negli ultimi anni,
che, in particolare nel campo giuridico, contabile e dell’ingegneria, si esprime attraverso un considerevole
aumento nei paesi industrializzati sia delle esportazioni che delle importazioni di servizi, benchè il saldo
commerciale assuma in alcuni casi, quali l’Italia, segno negativo5. La posizione di importatore netto di
servizi professionali del nostro paese non può essere facilmente spiegata da una sua minore dotazione di
risorse professionali, e viene, invece, più plausibilmente, ricondotta alla maggiore restrittività che in Italia
caratterizza la regolamentazione del settore rispetto ad altri Paesi.6
4
Cfr. capitolo primo della presente indagine per una trattazione della problematica relativa all’assimilabilità dell’attività
libero-professionale ad attività di impresa sotto il profilo giuridico, laddove si chiarisce che l’assimilazione tra i due
concetti risulta perfettamente coerente con la nozione di impresa adottata in ambito comunitario e non si pone altresì in
contrasto con i principi del nostro ordinamento.
5
Cfr. OCSE, Atelier sur les services professionnels. La dimension economique des services professionnels, ottobre
1995. Oltre all’Italia, la sola Germania, tra i paesi che rilevano in modo sistematico dati di commercio estero sui servizi
professionali, presentava nel 1991 un valore delle importazioni di tali servizi superiore a quello delle esportazioni.
6
Cfr. OCSE op. cit. Più in generale tale analisi evidenzia che nei paesi caratterizzati da una maggiore restrittività del
regime regolamentare del settore dei servizi professionali, quest’ultimo presenta uno sviluppo frenato, mentre, al
contrario, assetti regolamentari meno rigidi conferiscono al paese che li adotta un vantaggio comparato a livello
internazionale nell’esportazione di servizi professionali.
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6. Al riguardo, l’analisi comparata svolta nel corso dell’indagine ha messo in luce che la
regolamentazione adottata nel nostro Paese, nel suo complesso, è particolarmente restrittiva rispetto a quella
dei principali paesi europei considerati, perlomeno relativamente alla previsione di tariffe obbligatorie
minime e al divieto di pubblicità.
Sotto il primo profilo, infatti, si rileva che in Italia la regolamentazione e/o l’auto-regolamentazione
della generalità delle professioni stabiliscono tariffe minime inderogabili per gli iscritti agli albi. Ciò non
risulta invece in altri paesi, come ad esempio in Francia per gli avvocati e nel Regno Unito per i solicitors,
dove il compenso viene stabilito liberamente dalle parti7. In altri casi, poi, le tariffe sono soltanto indicative
come in Francia o in Germania per gli ingegneri. Al riguardo, infine, non può non segnalarsi che,
recentemente, in Spagna è stata emanata una legge recante alcune importanti modifiche della
regolamentazione dell’attività dei professionisti limitativa della concorrenza: in particolare, con riferimento
alle tariffe - si legge nelle premesse - si elimina il potere dei collegi professionali di fissare onorari minimi,
pur potendo stabilire parametri di onorari orientativi8.
Relativamente al secondo profilo, poi, si rileva che nella maggior parte degli Stati membri non
esistono vincoli stringenti all’utilizzo dello strumento pubblicitario da parte dei singoli professionisti anche
per professioni socialmente sensibili, quale quella medica.
Interessante, infine, è notare che nei principali paesi europei esistono da tempo sistemi che
prevedono forme organizzative di tipo societario per quanto concerne l’esercizio dell’attività professionale,
quali, ad esempio, le professional partnership inglesi ovvero le cd società di partenariato in Germania e le
sociétés d’exercice libéral in Francia, che rappresentano le discipline attualmente più evolute al riguardo.
In considerazione dell’evoluzione dei mercati verso la globalizzazione, le maggiori restrizioni tuttora
esistenti nel nostro paese rischiano quindi di tradursi in un concreto svantaggio per i nostri professionisti
rispetto ai colleghi stranieri.
7. In questo contesto, viene naturale osservare come, nel campo dei servizi giuridici, ad esempio, si
riscontri una crescente espansione anche nel nostro paese di studi e società estere (principalmente
anglosassoni) la cui espansione in altri Paesi non è estranea alla solidità acquisita in mercati di origine
caratterizzati da un quadro regolamentativo che favorisce lo sviluppo delle attività, consentendo ai
professionisti flessibilità organizzative e di mercato nel nostro Paese sconosciute.
Questo fenomeno non va sopravvalutato ma del pari non può essere ignorato. Esso è il segnale che i
mercati domestici dei servizi professionali sempre meno possono prescindere dalla concorrenza come
strumento per strumento per rispondere a quella estera e, a lungo andare, gli strumenti di protezione possono
tramutarsi in ostacoli all’attività dei professionisti.
Sotto questo profilo, la pervasiva regolamentazione che caratterizza l’accesso al mercato e l’esercizio
dell’attività da parte dei professionisti protetti presenta aspetti per certi versi paradossali. Troppo spesso essa
viene favorita ed auspicata proprio da coloro che più dovrebbero temerne gli effetti. Se il confronto con altre
figure professionali è destinato ad aumentare - e tutto lascia intendere che questo scenario sia il più probabile
7
In particolare, in Francia, nel 1984, la Commission de la Concurrence et des prix ha considerato le tariffe adottate da
alcuni organismi professionali in violazione della libertà di concorrenza, vietandone l’applicazione.
8
Cfr. specialmente l’art. 5 della legge 14 aprile 1997 n. 7, “de medidas liberalizadoras en materia de suelo y de
Colegios profesionales”, secondo cui “El ejercicio de las profesiones colegiadas se realizarà en règimen de libre
competencia y estarà suyecto, en cuanto a la oferta de servicios y fijaciòn de su remuneraciòn, a la ley sobre Defensa
de la Competencia y a la ley sobre Competencia Desleal. Los dernos aspectos del ejercicio profesional continuaràn
rigièndose por la legislaciòn general y especifica sobre la ordenaciòn sustantivo propia de cada profesiòn aplicable”.
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- essi per primi dovrebbero desiderare l’eliminazione dei vincoli e delle restrizioni che li penalizzano e li
svantaggiano.
Al riguardo, l’indagine ha messo in luce che benché presso alcune fasce di professionisti questo
convincimento abbia cominciato a farsi strada, esso rimane ancora insufficientemente diffuso in rapporto alla
rapidità dei cambiamenti destinati a prodursi.
8. Una possibile e plausibile spiegazione del ritardo con cui molti dei professionisti e degli ordini
appaiono cogliere l’esigenza di una modifica del contesto regolamentativo può rinvenirsi nella complessa e
articolata storia degli ordini alla quale si può qui soltanto accennare.
Tali organismi sono nati infatti come espressione di gruppi professionali e si sono costituiti come
enti esponenziali di tali gruppi e dei loro interessi e a tutela delle relative attività professionali. Sin dal
medioevo, esistevano arti o corporazioni di medici, speziali (farmacisti), avvocati, giudici e notai, munite di
propri poteri per lo svolgimento di diverse funzioni a difesa del gruppo, che comprendevano anche la
regolazione e il controllo dei principali aspetti delle relative attività: entrata, uscita, politiche di prodotto,
prezzi, qualità minima. Non v’è dubbio poi che fosse connaturata al funzionamento di tali corporazioni la
limitazione della concorrenza e che a tal fine venisse in primo luogo impiegato il diritto di concedere licenze:
“In Italia, durante il Tre e il Quattrocento, le corporazioni e i collegi professionali nella concessione delle
licenze applicarono limitazioni e controlli sempre più efficaci (...) I fautori delle restrizioni e dei controlli ne
sostenevano la necessità con lo scopo dichiarato di mantenere un alto livello di competenza e di etica
professionale; ma essi erano anche animati dal sentimento egoistico di evitare la concorrenza. In effetti
entrambe le motivazioni entravano in gioco e si rafforzavano a vicenda, per quanto se si guarda alle clausole
preferenziali che favorivano l’ammissione di parenti (...) si è indotti a credere che il motivo egoistico abbia
ben presto acquisito un peso considerevole”9.
9. Gli ordini, quindi, sono nati storicamente come ordinamenti giuridici privati in risposta ad
esigenze di mercato e a difesa degli interessi del gruppo di appartenenza e solo successivamente sono stati
inglobati nell’ordinamento generale e sussunti nella disciplina pubblicistica, attraverso la trasformazione dei
gruppi sociali in enti pubblici indipendenti e autonomi sotto la sorveglianza dello Stato10.
Gli ordini presentano, quindi, un misto di statalismo e di autonomia frutto della loro evoluzione
storica che si esprime nel perseguimento di interessi del proprio gruppo di appartenenza con poteri
autoritativi discendenti dalla loro entificazione pubblica, la quale ha lo scopo di conservare o attribuire tali
poteri per la tutela di interessi pubblici.
Lo Stato ha attribuito rilevanza agli interessi dei gruppi professionali ritenendo che fossero
funzionali anche al perseguimento di finalità di natura generale. In altri termini, il legislatore ha ritenuto che
riservare agli ordini professionali la tutela del gruppo di appartenenza, la dignità della funzione
individualmente esercitata dai singoli, il prestigio di cui essa e i suoi operatori devono essere circondati nel
contesto sociale, avesse una ricaduta positiva sull’affidamento dei terzi e sul corretto e adeguato svolgimento
professionale di attività che incidono su importanti beni e valori collettivi, alcuni dei quali sono garantiti
costituzionalmente (si pensi al diritto alla difesa in giudizio e al diritto alla salute).
In estrema sintesi, dunque, l’evoluzione storica del settore lascia trasparire come l’origine di tale
regolamentazione pubblicistica sia da rinvenire nel riconoscimento da parte dello Stato di una specificità
delle professioni intellettuali, come occupazioni orientate al servizio, e di una loro idoneità ad incidere su
interessi centrali per l’equilibrio della società.
9
Cfr C.M. Cipolla, Le professioni nel lungo andare, in ID, Le tre rivoluzioni e altri saggi di storia economica e sociale,
Bologna 1989.
10
Cfr Piscione, Professioni (disciplina delle), in Enc. Dir., Milano 1987.
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10. In tal modo, tuttavia, alcune restrizioni concorrenziali ritenute dal corpo professionale funzionali
alla propria tutela sono state legittimate. Tali restrizioni sono state direttamente previste dallo stesso
legislatore, attraverso ad esempio l’introduzione di tariffe obbligatorie e di barriere numeriche, e
indirettamente favorite nel loro accrescersi, attraverso la delega agli ordini ad emanare norme deontologiche.
Infatti l’indeterminatezza normativa dei compiti spettanti agli ordini e la genericità delle formulazioni con
cui il legislatore ha dettato i principi i cui contenuti gli ordini stessi hanno poi definito concretamente, hanno
contribuito ad accrescere lo spazio di tutela degli interessi privati nell’ambito della regolamentazione.
11. Ciò che preme mettere in rilievo è che nel corso di questo processo di entificazione dei gruppi
professionali e di incardinamento nel sistema pubblicistico, agli interessi privati di cui erano portatori gli
originari gruppi professionali è stata attribuita rilevanza pubblica da parte dello Stato, di modo che è
divenuto sempre più difficile distinguere gli uni dagli altri.
A tale commistione hanno certamente contribuito, in primo luogo la particolare connotazione
attribuita agli ordini, di enti dotati di autogoverno e di autoamministrazione, sia pure sottoposti alla vigilanza
dello Stato: vigilanza, tuttavia, proprio per la natura dell’ente, alquanto contenuta e senza alcuna particolare
ingerenza dello Stato nelle funzioni proprie dell’ente; in secondo luogo, la connotazione di ente ad
appartenenza necessaria o obbligatoria, nel senso che l’esercizio della professione è subordinato
all’inserimento del professionista nel gruppo e alla sottoposizione alle sue regole, circostanza che ha fatto
coincidere la categoria con il corpo, ovvero l’ordine, ed ha attribuito a tali enti il controllo della stessa; da
ultimo, la natura delle funzioni attribuite a tali organismi, comportanti una serie di poteri particolarmente
penetranti e di indubbia rilevanza esterna, i quali potevano essere utilizzati per la tutela di interessi di natura
privata.
Gli elementi cui si è ora accennato hanno consentito che in alcuni casi la difesa da parte degli ordini
di interessi meramente di categoria fosse legittimata e vestita di rilevanza pubblica e hanno reso sempre più
evanescenti i confini tra i due tipi di interessi.
E’ indubbio che nel controllo dell’esercizio della professione si sia pertanto venuto a determinare
uno sbilanciamento tra lo Stato e gli ordini, e che ciò abbia potuto favorire la difesa di posizioni di rendita
acquisite dai professionisti già presenti sul mercato.
In sostanza alcune prerogative statuali sono state via via assunte dagli ordini11, che si sono trovati
nella condizione di controllare se stessi nonchè di dettare e applicare le regole del gioco cui partecipano i
propri iscritti.
II. Regolamentazione delle professioni e mercato
12. Le considerazioni svolte nella precedente sezione, possono essere così sintetizzate: a) la
competizione internazionale, stimolata dai processi di internazionalizzazione dei mercati e di diffusione di
nuove tecnologie dell’informazione, è destinata a produrre effetti sostanziali nei mercati dei servizi
professionali, conferendo agli stessi un ruolo di impresa particolarmente propulsivo per il sistema
economico; b) gli ordini sono, tuttavia, ancora scarsamente convinti che sia necessario, proprio per tutelare
gli iscritti, eliminare i vincoli che caratterizzano l’offerta dei servizi dei professionisti protetti; c) ciò può
trovare spiegazione nella storia degli ordini che sono nati per soddisfare esigenze private di tutela del gruppo
professionale e, in particolare, per rispondere ad un problema di concorrenza; d) l’evoluzione in senso
11
Si pensi ad esempio al ruolo ormai decisivo nella definizione delle tariffe assunto dagli ordini, essendo perlopiù la
funzione dello Stato confinata ad un controllo di legittimità.
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pubblicistico della disciplina delle professioni ha sostanzialmente legittimato forme di limitazione della
concorrenza, stabilendone la funzionalità rispetto al perseguimento di esigenze di interesse generale; e)
questa presunta coincidenza tra interessi pubblici e privati è stata nel corso del tempo sottoposta a un limitato
scrutinio.
E’ evidente, pertanto, come un ripensamento complessivo e profondo dell’istituzione “ordine” risulti
oggi improcastinabile, soprattutto in considerazione delle mutate condizioni dei mercati e della crescente
importanza attribuita ai principi della libertà di iniziativa economica e della concorrenza, nella
consapevolezza che il mancato rispetto delle regole concorrenziali, di norma, limita l’efficiente svolgimento
delle attività economiche.
13. I punti fermi cui è pervenuta l’indagine conoscitiva in relazione al funzionamento dei mercati che
vedono la presenza dei professionisti sono così riassumibili:
- la regolamentazione dei servizi professionali, al pari di qualunque altra, è appropriata se soddisfa
esigenze di carattere generale e la sua introduzione sana imperfezioni di mercato (asimmetrie informative ed
esternalità) di significativo rilievo, altrimenti suscettibili di produrre risultati iniqui ed inefficienti;
- anche in presenza di riconosciute imperfezioni, la regolamentazione è desiderabile solo se i costi ad
essa connessi sono compensati da maggiori benefici in termini di benessere del consumatore;
- in particolare, la regolamentazione non deve spingersi al di là di quanto è strettamente necessario al
miglioramento dell’efficienza di mercato, o meglio, deve essere dimostrato che non esistono strumenti
alternativi per raggiungere gli individuati obiettivi di interesse generale.
In sintesi, l’indagine ha sottoposto la disciplina delle libere professioni ad una valutazione ispirata ai
criteri di necessità e proporzionalità, commisurando la stessa alle caratteristiche dei mercati nei quali viene
applicata. Ha poco senso infatti considerare il ruolo e le funzioni svolte dagli ordini nella amministrazione e,
in parte, nella definizione di tale disciplina al di fuori del mercato, poichè tali organismi nascono e vengono
successivamente riconosciuti dall’ordinamento precisamente per dare risposta alle sfide che il mercato pone.
14. L’analisi condotta secondo queste linee ha messo in luce che nel settore delle professioni
protette: a) accanto a situazioni in cui senz’altro ricorrono importanti fallimenti del mercato, ve ne sono altre
nelle quali è difficile individuare quali siano le imperfezioni cui si è inteso in passato porre rimedio, o se le
stesse assumano ancor oggi significativo rilievo; b) anche in presenza di riconosciute imperfezioni, l’assetto
regolamentativo risulta spesso non ottimale, in quanto caratterizzato da una superflua pluralità di limitazioni
alla attività economica, suscettibili di ridurre l’efficienza complessiva del mercato, a danno dei consumatori.
15. Con riguardo al primo aspetto, cioè alle imperfezioni dei mercati dei servizi professionali,
l’indagine ne ha esaminato la natura e le implicazioni, considerando che una accentuata asimmetria
informativa a sfavore del cliente può esporlo a prestazioni di qualità inadeguata, le quali, data la delicatezza e
il rilievo degli interessi su cui incidono alcune attività professionali, sono suscettibili di produrre effetti
particolarmente dannosi.
Tuttavia, l’indagine ha altresì messo in luce che tale eventualità assume una rilevanza solo per alcune
aree professionali e nel loro ambito non è generalizzata a tutti i segmenti di mercato.
Le asimmetrie informative, alle quali tanto peso viene tradizionalmente dato per giustificare misure
di (auto)regolamentazione limitative della concorrenza riguardano, infatti, prevalentemente, la domanda
espressa dai consumatori individuali.
In numerosi ambiti professionali una parte consistente della domanda è però generata da imprese,
come è dimostrato: dalla maggiore frequenza con cui si rivolgono al notaio società ed imprenditori rispetto ai
singoli cittadini (tab. 3 cap. terzo); dal maggior peso assunto dalla consulenza giudiziale e stragiudiziale, di
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tipo continuativo prestata dagli avvocati a favore di enti privati e pubblici rispetto alla consulenza saltuaria
resa ai singoli cittadini (tab. 8- cap. terzo); dalla circostanza che il controllo delle scritture contabili delle
imprese e la consulenza in materia commerciale del lavoro costituisce la fonte più importante dei
professionisti operante nell’area economico-contabile.
Ora, questi soggetti esprimono per la maggior parte una domanda di tipo continuativo che li mette in
condizione di acquisire progressivamente informazioni sulle caratteristiche dell’offerta, e inoltre, non
infrequentemente risultano dotati di competenze tecniche al proprio interno grazie alle quali possono valutare
sia la capacità dei professionisti che le caratteristiche delle prestazioni dagli stessi erogate. Per questi motivi
non sembra emergere un assoluto ed ineliminabile problema di asimmetrie informative. A questi casi giova
poi aggiungere quelli, e riguardanti le professioni tecniche, in cui la domanda è espressa secondo procedure
ad evidenza pubblica. In tali circostanze, indipendentemente dalla conoscenza del soggetto acquirente circa
le caratteristiche dei servizi, sono le stesse modalità di selezione dei professionisti che favoriscono il
confronto tra gli stessi e quindi l’acquisizione di sufficienti informazioni al riguardo. Anche in questi casi i
problemi di asimmetria informativa sembrano ridursi apprezzabilmente.
16. Se, pertanto, una maggiore attenzione alle differenti caratteristiche di diversi segmenti di
domanda induce a concludere che in numerose situazioni, misure restrittive della concorrenza non siano
necessarie a garantire la qualità delle prestazioni e possano anzi risultare suscettibili di ridurre l’efficienza
del mercato, a una conclusione non dissimile si perviene quando ci si soffermi sulle caratteristiche
dell’offerta nel settore professionale.
In primo luogo è possibile osservare che l’evoluzione dei mercati rende in alcuni casi difficile
identificare, sotto il profilo delle modalità di erogazione del servizio e del rapporto con il cliente, nonchè
della complessità delle prestazioni, le caratteristiche distintive dell’attività dei professionisti protetti rispetto
ad altre figure di professionisti intellettuali. E, conseguentemente, appare difficile sostenere che i mercati nei
quali operano i primi siano sempre afflitti da asimmetrie informative così gravi da richiedere forme di
regolamentazione altrove assenti.
Limitando poi il confronto all’ambito delle professioni protette, emergono evidenti incongruenze
laddove si consideri che per alcune attività la regolamentazione appare particolarmente stringente e pervasiva
senza che si riescano a ravvisare delle motivazioni sostanziali che ne giustifichino la differenza rispetto ad
altre. Si pensi, ad esempio, alle professioni di notaio e farmacista, che oltre a godere di esclusive, sono
caratterizzate da modalità di accesso più limitative, ovvero il concorso a numero chiuso, nonché da tariffe
fisse e limiti territoriali. In tali professioni non sembrano essere ravvisabili interessi di natura più rilevante
rispetto a quelli su cui incidono le professioni forensi o quelle mediche.
17. Con riguardo alla proporzionalità dell’attuale assetto regolamentativo rispetto alla necessità di
colmare eventuali imperfezioni che ostacolano il corretto funzionamento dei mercati, dall’analisi svolta nel
corso dell’indagine conoscitiva è emerso che gli strumenti di regolamentazione delle professioni protette
sono molteplici e suddivisibili sostanzialmente in due categorie, quelli attinenti ai requisiti necessari per lo
svolgimento delle professioni (tirocinio, esame di abilitazione, concorso) e quelli relativi alle modalità di
svolgimento della professione (standard di qualità, tariffe, divieto di pubblicità, limiti territoriali,
incompatibilità).
Tuttavia, molti di questi strumenti mirano a raggiungere i medesimi obiettivi. Di conseguenza o si
ammette che ognuno di essi non è gestito in modo da soddisfare pienamente l’esigenza per la quale è stato
introdotto, o altrimenti si deve concludere che non tutti gli strumenti predisposti sono necessari ed esistono
delle duplicazioni, dalle quali discende inevitabilmente un aggravio e un superfluo appesantimento della
regolamentazione a cui sono sottoposti i professionisti.
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Infine, l’analisi concreta ha messo in luce come non si possa prescindere oltre che dalla natura delle
prestazioni anche dalla loro differenziazione e diversa complessità. In questo senso una regolamentazione
applicata in modo indifferenziato alla professione tout court, appare eccessivamente stringente con riguardo
ad alcune prestazioni standardizzate, con riferimento alle quali l’esigenza di tutelare i consumatori da
irrimediabili danni causati da prestazioni professionali di qualità inadeguata risulta senz’altro trascurabile.
Per alcune prestazioni, il tipo di regolamentazione che controlla l’accesso e l’esercizio alla
professione appare del tutto sproporzionato. Ci si riferisce in particolare alla certificazione di alcuni atti
notarili che hanno un modesto rilievo economico ed una scarsa complessità di redazione, oppure alla vendita
dei medicinali da banco da parte dei farmacisti.
18. E’ possibile pertanto che sotto la veste dell’interesse pubblico si persegua la tutela di interessi
privati meramente contingenti e di breve respiro che si traducono in uno svantaggio per la collettività, non
solo perché determinano restrizioni concorrenziali di notevole portata, ma perché, anche in una prospettiva di
confronto internazionale, frenano lo sviluppo del settore. Conseguentemente, risulta necessario ridefinire gli
spazi e il ruolo degli ordini.
Al riguardo, rimandando ai punti successivi per una riconsiderazione delle
funzioni di tali organismi in rapporto ai singoli aspetti della vigente disciplina delle libere professioni, si
ritiene opportuno anticipare sin d’ora il principio di carattere generale a cui tale riformulazione si ispira.
In sintesi, si ritiene che la selezione all’entrata di coloro che aspirano ad esercitare l’attività è
giustificata, qualora ricorrano importanti forme di asimmetria informativa, per cui il cliente si trova
nell’impossibilità di apprezzare l’effettivo grado di competenza del professionista.
Ciò, tuttavia, conduce a ritenere che l’introduzione di ulteriori forme di regolamentazione sia
sostanzialmente superflua o comunque potrebbe essere sussunta da una effettiva attività di monitoraggio
della qualità delle prestazioni da parte degli ordini.
Al riguardo, l’esemplificazione più evidente è offerta dal caso dei professionisti che operano in
regime di riserva. Vi possono essere buoni motivi per affidare ad un gruppo particolare di operatori il
monopolio dell’offerta in un determinato mercato, anche se ciò può essere vero molto meno frequentemente
di quanto generalmente si ritenga e di quanto - come si è visto - la stessa legge preveda. Non vi è però nessun
buon motivo per limitare la concorrenza fra coloro che possiedono i requisiti richiesti dalla riserva. Tale
riserva ha lo scopo di garantire l’utilizzatore che solo chi possiede determinati requisiti è abilitato ad offrire
le proprie prestazioni. Il suo fine ultimo, infatti, è precisamente quello di garantire che esiste uno standard
minimo di prestazione al di sotto del quale non è possibile scendere e che vi sono buoni motivi per impedire
che ciò accada. Non è difficile immaginare, ad esempio, che nel campo medico le finalità di tutela della
salute possano richiedere una stringente ed accurata selezione di coloro che sono ammessi a prestare queste
funzioni e l’inibizione dall’attività per coloro che sono sprovvisti di determinati requisiti. Tutto ciò è
pacifico: la riserva ha precisamente lo scopo di tutelare chi domanda quel servizio. Realizzate tali esigenze,
non si vede tuttavia perchè limitare la concorrenza fra soggetti che possiedono i requisiti che la riserva
richiede, ovvero prevedere ulteriori restrizioni all’esercizio dell’attività.
III. Gli strumenti di regolamentazione
19. La ridefinizione del ruolo degli ordini investe in modo preminente la struttura attuale della
regolamentazione alla quale sono sottoposte le professioni intellettuali. Da un lato in quanto, come si è già
sottolineato gli ordini partecipano in misura non trascurabile alle diverse fasi, di accesso e di esercizio delle
attività in cui si articola tale regolamentazione, dall’altro in quanto quest’ultima rappresenta lo strumento
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attraverso il quale si determinano o si favoriscono distorsioni concorrenziali nei mercati dei servizi
professionali.
Meritano di essere menzionati due aspetti opinabile il primo, pregiudizievole il secondo. Innanzitutto la
nascita e l’evoluzione della disciplina delle professioni protette riflette l’importanza attribuita dal legislatore
agli interessi pubblici connessi allo svolgimento di alcune attività professionali e un orientamento secondo il
quale il perseguimento di tali interessi è di norma incompatibile con l’operare dei meccanismi di mercato. In
secondo luogo, la regolamentazione è stata il frutto spesso di una serie di compromessi tra Stato e ordini
professionali per raggiungere i quali si è a volte tralasciato di considerare come principio prioritario
l’efficienza del sistema.
In considerazione di questi elementi e con particolare riferimento ai principi di necessità e
proporzionalità prima evidenziati, nelle sezioni seguenti si intendono analizzare ed esemplificare le principali
restrizioni concorrenziali determinate dagli strumenti di regolamentazione delle professioni protette.
I requisiti all’accesso
L’esame di Stato.
20. Il requisito fondamentale previsto per l’accesso a tutte le professioni intellettuali è rappresentato
dal superamento dell’esame di Stato, previsto dall’art. 33 comma 5 della Costituzione.
L’esame dovrebbe essere diretto ad accertare, nell’interesse della collettività e dei committenti, che il
professionista abbia i requisiti di preparazione attitudinale e capacità tecnica occorrenti per il retto esercizio
della professione e dovrebbe rappresentare la garanzia dell’esistenza dei requisiti minimi per l’esercizio delle
attività.
Data la natura degli interessi protetti, il controllo circa il possesso da parte dell’aspirante
professionista dei necessari requisiti dovrebbe essere effettuato al di fuori di eventuali pressioni corporative
da un organo amministrativo imparziale (la Commissione esaminatrice).12
Il principio di imparzialità al quale deve essere informata la composizione della Commissione
esaminatrice, impone che nella formazione della stessa il carattere esclusivamente tecnico del giudizio debba
risultare salvaguardato da ogni rischio di deviazione verso interessi di parte o comunque diversi da quelli
propri dell’esame.13In tal senso non può certo essere riservato agli ordini un ruolo dominante nella fase di
accertamento del possesso dei requisiti del candidato. Ciò infatti equivale a sacrificare la terzietà di chi
contribuisce a stabilire il numero di coloro che sono ammessi ad entrare nel mercato.14
E’ per tutti pacifico che l’esame di stato, affinché risulti funzionale alle finalità per le quali è stato
previsto, debba essere condotto secondo criteri uniformi sul territorio nazionale e debba essere volto ad
12
C.f.r. Corte di cassazione sentenza del 26/6/1990 n. 6431.
Sull’importanza del principio di imparzialità vedi sentenza della Corte Costituzionale del 26 settembre 1990 n. 453.
Inoltre, è di notevole interesse la sentenza della Corte Costituzionale 37271989, con la quale sono state dichiarate
costituzionalmente illegittime alcune norme della legge n.6/1989 che con riguardo all’esame di abilitazione previsto per
l’accesso alla professione di guida alpina, sottraevano poteri alle Regioni per attribuirli prevalentemente al Collegio
professionale. Da ciò si evince chiaramente che la materia non è delegabile ad organi che sono portatori anche di altri
interessi.
14
Di tendenza opposta rispetto a quanto qui auspicato appare invece il disegno di legge n. 4115 “Disposizioni in
materia di accesso alla professione di avvocato”, presentato alla Camera dei deputati il 4 settembre 1997. Nel disegno
di legge infatti si prevede che la Commissione sia composta da cinque membri titolari e cinque supplenti, dei quali,
rispettivamente, ben tre avvocati, un magistrato e un professore universitario e sia presieduta da un avvocato scelto tra i
tre titolari.
13
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accertare l’effettiva competenza dei candidati secondo un riconoscimento paritario di capacità occorrenti per
l’esercizio della medesima professione.
Tuttavia, al raggiungimento di tale obiettivo potrebbe ostare sia la designazione da parte degli ordini
del novero dei membri nell’ambito del quale viene effettuata la scelta dei componenti, sia la presenza della
maggioranza degli stessi nelle commissioni. In tal modo i professionisti già operanti sul mercato hanno la
possibilità di influenzare gli esiti del processo di selezione, restringendo il numero di coloro che intendono
accedere alla professione al di là di quanto sarebbe giustificato su una mera base qualitativa.
Obbligatorietà del tirocinio.
21. Prodromico all’esame di Stato è il tirocinio, il cui interesse ai fini dell’analisi qui svolta, è
rappresentato dal fatto che nella maggior parte delle professioni esso costituisce un passaggio obbligato per
accedere all’esame di abilitazione.
La finalità del tirocinio è riconducibile alla necessità di garantire l’acquisizione di conoscenze (pratiche)
relative alla professione che si intende esercitare, la cui verifica è poi demandata all’esame di Stato.
Deve essere sottolineato il fatto che a fronte di questa funzione senz’altro positiva, il tirocinio
rappresenta comunque un costo per chi è obbligato a sostenerlo, in quanto posticipa il periodo di entrata nel
modo del lavoro. E’ difficile sostenere che ciò non abbia alcuna ripercussione sui prezzi dei servizi. Tale
circostanza dovrebbe incentivare una utilizzazione di questo strumento che possa essere effettivamente
proficua e che comporti il minor costo possibile per chi è obbligato a svolgerlo e per chi dovrà acquistare i
servizi resi dal futuro professionista.
Al riguardo, deve essere sottolineato il fatto che la legge prevede l’obbligatorietà del tirocinio senza
tuttavia predisporre i mezzi per mettere tutti i soggetti in condizione di potervi accedere facilmente. Nella
maggior parte dei casi non esistono infatti scuole di formazione sostitutive del tirocinio pratico, e, pertanto,
la formazione pratica è rimessa esclusivamente alla disponibilità dei professionisti. Spesso, inoltre, il
tirocinio non riesce a fornire una formazione qualitativamente elevata poiché i professionisti hanno un
incentivo a delegare ai tirocinanti essenzialmente prestazioni semplici e standardizzate. Di conseguenza, a
fronte del costo imposto ai neoprofessionisti in termini di allungamento del periodo di formazione, non
sempre si riscontra un corrispondente beneficio ed in definitiva lo strumento rischia di perdere gran parte
della sua efficacia.
Pertanto, al fine di utilizzare questo strumento nel modo più proficuo per gli aspiranti professionisti e
di renderlo accessibile a tutti, sarebbe quanto meno auspicabile una maggiore diffusione di scuole di
specializzazione quanto meno integrative o anche alternative al tirocinio per assicurare a tutti i futuri
professionisti l’acquisizione dello standard formativo necessario per svolgere l’attività. Inoltre, gli ordini
potrebbero fornire un contributo essenziale all’organizzazione e alla gestione delle scuole di
specializzazione, mettendo a disposizione di tali strutture e, quindi della formazione dei futuri professionisti,
il bagaglio di conoscenze ed esperienze professionali dei propri membri.
22. Peraltro, ad una riforma più incisiva si potrebbe pervenire estendendo a tutte le professioni un
sistema che è già largamente sperimentato per alcune di esse. Giova osservare infatti che il tirocinio non è
obbligatorio per talune professioni, ovvero gli architetti e gli ingegneri (le professioni più “tecniche”), dove
lo stesso sembrerebbe dover rivestire maggiore importanza. Si può quindi ragionevolmente presumere che la
formazione universitaria, in tali casi, è organizzata già in modo idoneo a fornire ai futuri professionisti la
necessaria e sufficiente preparazione pratica. Pertanto, una alternativa alle attuali modalità di svolgimento del
tirocinio potrebbe essere rappresentata da una riorganizzazione della formazione universitaria che fornisca le
conoscenze pratiche richieste dall’esercizio della professione.
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La realizzazione di questa ipotesi che comporterebbe la rimozione dell’attuale vincolo del tirocinio
obbligatorio garantirebbe a tutti la preparazione necessaria per svolgere la professione e condurrebbe altresì
ad una maggiore omogeneità dei percorsi di formazione professionali.
23. In ogni caso la rivisitazione delle modalità di svolgimento del tirocinio non può essere avulsa da
una riconsiderazione del ruolo svolto dall’esame di Stato. Infatti, la previsione di un periodo di tirocinio per
poter svolgere la professione non può e non deve essere ritenuta un mezzo idoneo a sopperire alle carenze di
selezione dell’esame di Stato, dal momento che l’effettuazione di un periodo di praticantato non può in alcun
modo rappresentare una garanzia di acquisizione del minimum di conoscenze necessarie per svolgere la
professione.
Se si conviene sul fatto che l’esame di Stato deve rappresentare lo strumento idoneo a certificare la
conoscenza tecnico-pratica del futuro professionista, i problemi connessi all’efficacia del tirocinio, come è
oggi, vengono meno.
Sembra quindi preferibile, dopo aver predisposto gli strumenti necessari affinchè i candidati siano nelle
condizioni di acquisire la necessaria preparazione teorico-pratica, affidare unicamente all’esame di Stato
l’accertamento del possesso di tutte le conoscenze indispensabili per esercitare la professione.
Il concorso.
24. Il concorso è, come l’esame di Stato, uno strumento diretto a selezionare i soggetti in base alle
capacità attitudinali e tecniche, che si applica solo nei casi in cui il numero di professionisti ad esercitare è
prestabilito. Tale predefinizione del numero degli operatori viene generalmente giustificata con la necessità
di garantire una razionale distribuzione di servizi professionali essenziali nel territorio nazionale. Tuttavia,
dall’analisi degli effetti prodotti dall’applicazione di questo strumento è emerso che da un lato esso non
rappresenta un mezzo in grado di soddisfare in pieno le esigenze della domanda e, dall’altro che, a fronte
delle distorsioni concorrenziali che è suscettibile di determinare, le finalità pubbliche che lo giustificano
potrebbero essere conseguite con mezzi meno restrittivi della concorrenza.
Attualmente il concorso è previsto per accedere a due professioni, quella di notaio e quella di
farmacista.
In particolare, nel corso dell’indagine è emerso che, per quanto concerne i notai, il numero di coloro che
riescono a superare il concorso è inferiore al numero dei posti messi a disposizione. Se si assume che questi
ultimi identificano il numero necessario di professionisti esercenti la professione in rapporto alla domanda, il
concorso, laddove restringe ulteriormente gli accessi, risulta comprimere artificiosamente l’offerta.
Con riferimento ai farmacisti, è emerso, invece, che le lentezze nell’organizzazione dei concorsi
derivanti dalle modifiche relative alle modalità di espletamento degli stessi, hanno fatto sì che dal 1991,
nonostante vi fossero un numero consistente di titolarità di farmacie disponibili, siano stati svolti pochissimi
concorsi. Anche in questo caso, quindi, il concorso ha determinato una artificiosa restrizione dell’offerta.
Si consideri inoltre che per garantire un numero minimo di sedi nel territorio nazionale, che è per
l’appunto la finalità che intendono garantire i concorsi, non appare necessario stabilire un numero di posti
massimo. Al di là quindi dell’adeguatezza del metodo utilizzato per definire il numero dei professionisti
ammessi ad operare, è difficile ritenere che l’esigenza di garantire una omogenea e sufficiente erogazione dei
servizi sul territorio nazionale possa essere effettivamente soddisfatta attraverso l’imposizione di un limite
massimo di sedi. Non vi è dubbio che tale obiettivo potrebbe eventualmente essere meglio perseguito
attraverso la determinazione di un numero minimo.
25. Non si può inoltre non fare cenno alle distorsioni concorrenziali determinate dalla limitazione del
numerus clausus. Il concorso infatti costituisce lo strumento selettivo più rigido previsto per accedere ad una
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professione e mentre gli altri strumenti, tirocinio, esame di abilitazione sono in linea di principio delle
barriere “aperte”, ovvero superabili da chiunque risulti idoneo in presenza di determinati requisiti e, quindi,
da un numero imprecisabile di soggetti, esso invece rappresenta una barriera “chiusa”, in quanto il numero di
coloro che possono esercitare l’attività è predeterminato e corrisponde al numero dei posti messi a concorso.
Ciò evidentemente limita lo spontaneo adattamento dell’offerta alle caratteristiche della domanda,
restringendo la concorrenza e il libero gioco del mercato.
La limitazione alla concorrenza raggiunge il suo massimo grado anche per il fatto che alla
predeterminazione del numero delle sedi è in entrambe le professioni associata la limitazione territoriale
all’esercizio dell’attività. Pertanto, coloro che già operano non subiscono la concorrenza dei nuovi entranti
ed ogni professionista ha già il proprio bacino di utenza su cui può contare e che non può essere eroso dagli
altri. .
Obbligatorietà dell’iscrizione all’Albo.
26. Rispetto all’esame di Stato, che costituisce uno strumento di accertamento dell’esistenza dei
requisiti per esercitare una professione, l’iscrizione all’Albo ha l’ulteriore finalità di sottoporre al controllo
dell’ordine l’attività svolta dal professionista. Tuttavia, l’obbligatorietà dell’iscrizione attribuisce all’atto
stesso anche la funzione di “autorizzazione” all’esercizio dell’attività15.
27. Poichè l’accertamento delle capacità dei professionisti avviene con l’esame di Stato, l’iscrizione
dovrebbe essere obbligatoria solo laddove, oltre al controllo relativo all’accesso, sia reputato necessario
anche un controllo sull’esercizio dell’attività. E’ comprensibile che chi intende esercitare prestazioni
esclusive sia obbligatoriamente assoggettato ad un controllo nello svolgimento delle stesse. Meno
comprensibile è l’imposizione di un siffatto obbligo quando le medesime prestazioni possono essere svolte
liberamente anche da soggetti non iscritti all’Albo e non sottoposti ad alcun controllo, né nella fase di
accesso al mercato, né successivamente nello svolgimento dell’attività. In realtà, tali professionisti
dovrebbero essere liberi di svolgere la propria professione senza dover appartenere necessariamente
all’ordine, dal momento che esistono numerosi altri soggetti i quali svolgono sul mercato attività del
medesimo contenuto senza essere assoggettati ad alcun controllo.
28. Il problema che quindi si pone è che in questo caso la funzione dell’ordine non è riconducibile
alla tutela dell’attività, i cui contenuti sono liberi, ma alla tutela del titolo. A tale tutela si riconnette la
funzione di certificazione, ovvero di accreditamento di fronte al potenziale fruitore del servizio, il quale sa
che coloro che possono fregiarsi di quel titolo possiedono determinati requisiti e appartengono ad un ordine
che ne controlla l’esercizio dell’attività. Tuttavia per svolgere tale funzione non sembra affatto necessario
prevedere come obbligatoria l’appartenenza all’ordine.
L’accertamento dei requisiti che consentono di fregiarsi di un titolo non è infatti compito dell’ordine,
ma dell’esame di Stato, e pertanto, il certificato che attesta il superamento dello stesso rappresenta una
sufficiente garanzia del possesso di detti requisiti.
L’adesione successiva ad un sistema di certificazione dell’attività svolta dovrebbe essere del tutto
libera quando libero è il contenuto di quell’attività e non dovrebbe, o meglio potrebbe, rappresentare una
condizione di legittimazione all’esercizio della stessa per chi ha superato l’esame di Stato. Se infatti è
verosimile che alcuni tra quelli che hanno conseguito il titolo preferiscano avvalersi dell’appartenenza
all’ordine per avere una maggiore qualificazione agli occhi del consumatore, non si può escludere che altri
15
L’iscrizione all’Albo rappresenta un atto dovuto. Al riguardo l’ordine non esercita un potere discrezionale, giacché ha
solo il compito di verificare se l’aspirante sia in possesso dei requisiti prescritti dalla legge e, in caso affermativo ha
l’obbligo di procedere all’iscrizione.
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non intendano sottoporre a successivi controlli la propria attività, dal momento che essa viene esercitata
anche da soggetti non vincolati ad un controllo.
In questi casi l’iscrizione all’ordine dovrebbe essere volontaria e non obbligatoria.
Pertanto, imporre ad un soggetto, che ha conseguito un titolo professionale, anche l’obbligatoria
appartenenza all’ordine per poter esercitare un’attività libera, rappresenta una ingiustificata restrizione
concorrenziale, quando non si sia in presenza di esclusive la cui attribuzione comporta la necessità di un
controllo oltre che sull’accesso anche sull’attività.
Restrizioni all’esercizio dell’attività
Le tariffe
29. Tra le restrizioni all’esercizio, la fissazione di tariffe inderogabili minime o fisse, appare
senz’altro meno facilmente riconducibile al perseguimento dell’interesse generale a garantire elevati livelli
qualitativi delle prestazioni, e, invece, più direttamente finalizzata alla protezione delle categorie interessate.
D’altra parte che si tratti di un interesse di natura privata si desume da un lato dallo svantaggio che
deriva per la collettività dalla fissazione di tariffe uniformi per i professionisti che offrono le medesime
prestazioni, dall’altro dal fatto che nella definizione delle stesse assumono un ruolo preponderante proprio le
categorie interessate. Al riguardo infatti deve essere considerato che per le professioni per le quali la legge
prevede che le tariffe siano deliberate dall’ordine (notai, avvocati), le stesse risultano sottratte a qualsiasi
controllo di merito dell’amministrazione vigilante. Anche per le altre professioni, tuttavia, tale controllo non
risulta in concreto particolarmente penetrante.
Circa il rilievo che l’applicazione delle tariffe assume, poi, nei diversi contesti di mercato, si osserva
che, benché svariate categorie abbiano affermato che si tratta di valori meramente indicativi ne hanno al
contempo generalmente sostenuto l’importanza, soprattutto in funzione di protezione dei professionisti più
giovani. Questa chiave di lettura, tuttavia, non è sicuramente l’unica possibile.
La fissazione di un livello di prezzi uniforme finisce infatti per impedire che proprio i nuovi
professionisti per costituirsi una clientela fissa, scardinino, attraverso quel potente strumento di mutamento
delle preferenze dei consumatori che è il prezzo, la distribuzione di reddito fra i membri dell’ordine.
L’opposizione nei confronti della libertà di decidere a quale prezzo vendere il servizio che si presta
e, quindi, del cambiamento che essa è in grado di generare - ed un importante cambiamento per un iscritto
all’ordine è senz’altro potenzialmente costituito dall’attività dei giovani colleghi - la manifesteranno i
professionisti più deboli, quelli che razionalmente percepiscono l’immediato rischio di declino e scomparsa
che la competizione con i nuovi arrivati è in grado di determinare.
30. Con riferimento alla presunta tutela della qualità della prestazione che giustificherebbe, secondo
alcuni, la fissazione dei minimi tariffari, può apparire superfluo ripetere, quanto più volte sostenuto, che tale
affermazione è priva di solido fondamento logico ed economico, dal momento che la fissazione di un
determinato prezzo non è sufficiente a garantire l’erogazione di un prodotto con un determinato livello
minimo di qualità.
A ciò si aggiunga che la qualità delle prestazioni dovrebbe essere sufficientemente tutelata ex-ante
dalle selezioni all’accesso ed ex-post dagli standard qualitativi previsti sia dalla legge che dai codici
deontologici con riferimento alle caratteristiche dei prodotti e ai comportamenti dei professionisti.
Deve poi essere considerato che ogni restrizione della concorrenza ha un costo che deve essere
sufficientemente compensato dai benefici per i quali si giustifica l’introduzione della restrizione e nel caso
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della fissazione delle tariffe, per i motivi sopra esplicitati, tali benefici non si riscontrano, soprattutto quando
ad essere definiti sono livelli minimi di prezzi.
L’obbligazione di risultato
31. La struttura delle tariffe, determinate in cifra fissa ed indipendentemente dall’esito dell’attività
svolta dal professionista, rappresenta la caratteristica di un sistema nel quale l’obbligazione assunta dal
professionista viene di regola qualificata quale obbligazione di mezzi e non di risultato. Peraltro,
la
possibilità di assumere una obbligazione di risultato, non è del tutto estranea alle attività professionali, come
dimostra il fatto che gli ultimi orientamenti giurisprudenziali hanno spesso qualificato alcune obbligazioni
inerenti le professioni mediche e tecniche quali obbligazione di risultato.16
In una prospettiva di più ampio respiro, nell’ambito dell’attività del professionista, l’assunzione del tipo di
obbligazione, di mezzi o di risultato, potrebbe essere valutata come l’utilizzazione di due impegni diversi, a
cui, in ragione della diversa responsabilità assunta, poter applicare prezzi diversi.
D’altra parte è un risultato non controverso della teoria economica che un modo efficiente di
risolvere i problemi generati da asimmetrie informative derivanti dall’incapacità di valutare lo sforzo di chi
eroga la prestazione consiste nel disegnare dei contratti nei quali il corrispettivo a fronte della prestazione
dipende dal verificarsi di eventi futuri che saranno osservabili tanto dal cliente che dal professionista. Questo
enunciato non si discosta molto da quanto il senso comune suggerisce. Il modo più convincente ed efficace
per comunicare al pubblico la qualità delle proprie prestazioni è quello di garantire che un determinato
risultato sarà raggiunto e che in caso contrario o non si pagherà o si verrà in qualche misura indennizzati da
chi quella promessa non è stato in grado di mantenere. E’ certamente vero che questo strumento non
corregge tutte le asimmetrie esistenti, in particolare quelle che traggono origine dalla circostanza che chi
acquista è incapace di osservare ex-ante le caratteristiche di chi quel servizio offre. Questi problemi, tuttavia
trovano più efficace soluzione attraverso forme di regolamentazione degli accessi.
Pertanto, apparirebbe auspicabile che i professionisti, nelle proprie strategie competitive,
considerassero l’assunzione della obbligazione di risultato, non soltanto come un aggravante delle proprie
responsabilità, da evitare se possibile, ma come la possibilità di utilizzare uno strumento alternativo nelle
proprie strategie competitive.
Il divieto di pubblicità
32. Anche le attuali forme di divieto della pubblicità appaiono difficilmente riconducibili alla tutela
di un interesse di natura generale. Non può essere infatti sufficiente al riguardo asserire che la pubblicità
contribuirebbe a svilire e mercificare le professioni e che potrebbe avvantaggiare i professionisti dotati di
maggiori risorse finanziarie piuttosto che i migliori. Né può essere realisticamente invocata la considerazione
che rimuovendo gli attuali divieti si produrrebbe una artificiosa stimolazione della domanda particolarmente
dannosa in settori delicati quali quello sanitario.
Alcune di queste affermazioni trovano le proprie origini in una visione passatista sia delle
professioni intellettuali, sia dello strumento pubblicitario.
La convinzione che la pubblicità rappresenti uno strumento utilizzato unicamente nella vendita di prodotti
commerciali è oggi largamente superata dall’impiego di tale mezzo per conseguire obiettivi diversi, ed in
particolare per comunicare ad un pubblico che sia il più vasto possibile informazioni che altrimenti
rimarrebbero patrimonio di pochi.
16
C.f.r Sentenza della Corte di cassazione del 27 febbraio 1996 n. 1530; sentenza della Corte di cassazione del 19 luglio
1993 n. 8033 sentenza della Corte di cassazione del 21 luglio 1989 n. 3476 sentenza della Corte di cassazione del 28
gennaio 1995 n. 1040; Sentenza della Corte di cassazione del 25 novembre 1994 n. 10014.
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La pubblicità informativa, che già esiste ma in misura troppo limitata nelle modalità e nei contenuti
(quella negli elenchi telefonici e nelle pagine gialle), costituirebbe un elemento di notevole importanza
proprio per colmare parte di quelle asimmetrie informative che non consentono al consumatore di scegliere
con maggiore cognizione di causa il servizio di cui necessita o di giudicarne la qualità resa.
Se si immagina tale strumento coniugato alla possibilità di praticare prezzi liberi e di condizionare il
prezzo al risultato, si comprendono le prospettive concorrenziali che si possono aprire per i professionisti e i
vantaggi che deriverebbero per i consumatori soprattutto in termini di risparmio di costi nel reperire le
informazioni necessarie. Più in particolare, il consumatore avrebbe accesso facilmente, e non come avviene
ora per vie informali o conoscenze, alle informazioni riguardanti le caratteristiche dei professionisti che
operano sul mercato e le attività dove hanno maggiormente concentrato i propri sforzi professionali, nonché i
prezzi dagli stessi praticati per prestazioni simili ed eventualmente le garanzie di successo che sono in grado
di fornire.
Sostenere che l’introduzione della pubblicità andrebbe a scapito della qualità, in quanto
avvantaggerebbe i professionisti più dotati di risorse finanziarie indipendentemente dalla loro effettiva abilità
professionale, appare opinabile. Deve infatti essere considerato che la pubblicità informativa è basata su
elementi di fatto, prezzi, caratteristiche, risultati, e che eventuali elementi non rispondenti alla realtà
potrebbero sempre essere sanzionati come forme di pubblicità ingannevole. Inoltre, appare irrealistico
immaginare che la pubblicità possa da sola garantire la permanenza e l’espansione sul mercato a
professionisti che offrono servizi di qualità scadente. Infine, immaginare che l’utilizzo della pubblicità da
parte di operatori maggiormente dotati di risorse finanziarie possa determinare l’espulsione dal mercato degli
altri professionisti implica una visione semplificata dell’assetto di mercato, secondo la quale lo stesso
potrebbe ospitare sostanzialmente una sola tipologia di operatori. Al contrario, nel settore dei servizi
professionali, più ancora che negli altri, risulta verosimile immaginare una configurazione articolata
dell’offerta, in cui i diversi ambiti di specializzazione consentono la compresenza nel mercato di soggetti con
diverse caratteristiche dimensionali e organizzative.
Sostenere poi che la pubblicità produrrebbe una artificiosa stimolazione della domanda dannosa in
settori quali quello sanitario è del tutto infondato, dal momento che si tratterebbe di una pubblicità a scopo
informativo, ed è contraddetto dalle esperienze di altri Paesi europei.
Per converso, appare evidente la logica restrittiva sottostante il divieto di pubblicità quando si
consideri che la pubblicità di carattere generale, quella che torna a beneficio dell’intera categoria è
generalmente ammessa poiché fa aumentare la domanda aggregata per l’intera professione. Al contrario, la
pubblicità del singolo o di un ristretto gruppo di professionisti è suscettibile di produrre effetti di
redistribuzione della domanda di servizi all’interno della professione, mettendo in discussione l’equilibrio
all’interno della categoria professionale.
Al riguardo si consideri che la possibilità di comunicare al pubblico i vantaggi delle proprie offerte e
i propri successi, verosimilmente consentirà soprattutto ai giovani, più capaci e meritevoli, soprattutto se
associati, che ancora non godono di una vasta fama di affermarsi in tempi più rapidi. Ciò è dimostrato dal
fatto che sono proprio tali soggetti ad opporsi alle limitazioni che restringono la possibilità di erodere quote
di mercato a coloro che invece già godono di posizioni consolidate. I nuovi professionisti sono quelli che
hanno meno da perdere dall’infrangere le regole consolidate. Essi, fintantoché non raggiungeranno un
reddito adeguato - e all’inizio dell’attività ciò è ben difficile che accada - , saranno inevitabilmente tentati di
acquisire clientela a spesa degli altri.
Non stupisce pertanto che gli ordini per mantenere i propri equilibri scoraggino qualunque strumento
che determini una redistribuzione della domanda e, quindi, dei redditi fra i professionisti.
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L’esercizio in forma societaria
33. Tra gli altri vincoli all’esercizio dell’attività, per lungo tempo vi è stato anche quello all’esercizio
in comune della stessa, che era rappresentato dal divieto posto dalla legge 23 novembre del 1939 n. 1815.
Esso, tra l’altro rendeva più difficile per i professionisti del nostro Paese fronteggiare la concorrenza
internazionale indotta dalla progressiva eliminazione delle restrizioni alla libertà di stabilimento e di
prestazione dei servizi dei cittadini di uno stato membro nel territorio di un altro Stato membro, in attuazione
degli art. 52 e 59 del trattato di Roma.
Tale vincolo, tuttavia, è stato recentemente rimosso dall’articolo 24 della legge n. 266 del 7 agosto
1997 che ha abrogato l’articolo 2 della legge 23 novembre del 1939 n. 1815, ed ha delegato al Ministro di
grazia e giustizia, di concerto con il Ministro dell’industria, del commercio e dell’artigianato, e per quanto di
competenza, con il Ministro della sanità, la fissazione, con proprio decreto, entro cento venti giorni, dei
requisiti per l’esercizio delle attività di cui all’articolo 1 della legge 23 novembre del 1939 n. 1815.
34. L’intervenuta abrogazione, e, in prospettiva, l’emanazione del regolamento attuativo,
costituiscono la leva di cambiamento della forma di esercizio delle attività professionali, in quanto, se
opportunamente interpretate, potranno consentire ai professionisti di scegliere tra le forme societarie
attualmente disponibili quella che ritengono più congeniale all’erogazione dei propri servizi.
Al riguardo, è utile considerare che non appaiono esservi ragioni per precludere ad alcune categorie
l’esercizio della professione nella forma delle società di capitali, più idonee alla creazione di strutture di
maggiori dimensioni, sulla base della considerazione che tali formule societarie mal si adatterebbero ai
caratteri delle professioni intellettuali. Se è indubbio che le professioni intellettuali protette hanno delle
specificità che devono essere salvaguardate, esse impongono semmai, di prevedere, attraverso l’emanazione
di una disciplina organica della materia, alcune regole ad hoc che concilino la peculiarità delle professioni
con le nuove esigenze che si affacciano sul mercato, in modo da consentire ai nostri professionisti di poter
rispondere adeguatamente alle sfide che saranno chiamati ad affrontare nel contesto europeo.
In altri termini, sarebbe auspicabile che lo stimolo al cambiamento, rappresentato dalla abrogazione
del divieto di esercizio in forma societaria delle attività professionali operato dall’articolo 24 della legge n.
266 del 7 agosto 1997, e dalla emanazione del regolamento attuativo, venisse consolidato da una riforma
sistematica della materia volta a raccordare le recenti innovazioni con la disciplina codicistica delle società.
Le professioni non regolamentate
35. In Italia le forme di riconoscimento delle professioni intellettuali sono sostanzialmente
riconducibili alla disciplina prevista per le professioni protette. Ciò dipende in una certa misura dal fatto che
nel nostro Paese non sono stati ancora elaborati sistemi alternativi di regolamentazione delle attività, sulla
scorta di quanto invece avviene in altri Paesi Europei e delle indicazioni emergenti dalle Direttive
comunitarie in materia. Infatti, le Direttive del Consiglio 89/48 e 92/51 hanno operato un esplicito
riconoscimento delle attività professionali esercitate dai membri di un associazione o di un organizzazione
che rilasci ai propri membri un titolo di formazione, esiga da parte loro il rispetto di regole di condotta
professionale da essa prescritte e, conferisca ai medesimi il diritto di un titolo professionale, assimilandole
alle attività c.d. regolamentate.
La carenza della predisposizione di sistemi siffatti che possano rappresentare una alternativa alle
attuali forme di riconoscimento delle professioni protette fa sì che queste ultime rappresentino l’obiettivo al
cui raggiungimento ambiscono gran parte delle nuove professioni.
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36. Giova osservare invece che l’esigenza di organizzare dei sistemi di certificazione che
rappresentino un marchio di qualità per il consumatore non deve essere necessariamente soddisfatta
attraverso l’istituzione di Albi o ordini professionali. Da un lato infatti gli Albi e gli ordini non costituiscono
lo strumento necessario e indispensabile per conseguire tale obiettivo, e dall’altro non si ravvisano ragioni di
rilevanza pubblica che possano giustificare l’introduzione di sistemi selettivi e limitativi sulla scorta di
quanto avviene per le professioni protette.
E’ comprensibile che, per tali professioni, si voglia creare un sistema di certificazione di qualità
idoneo a soddisfare il consumatore più esigente che intende assicurarsi un servizio qualitativamente
superiore.
In nessun caso si giustifica, tuttavia, l’adozione di una regolamentazione che limiti sia la libertà di iniziativa
economica privata dei soggetti che attualmente operano in piena autonomia, sia la libertà di scelta del
consumatore, il quale, può preferire servizi di qualità meno elevata ma di prezzo più conveniente.
37. Si può allora ipotizzare per tali professioni un sistema di certificazione di qualità, analogo a
quello esistente in altri Paesi Europei, basato sul riconoscimento di associazioni delle professioni non
regolamentate. Secondo tale modello i professionisti sono organizzati in associazioni la cui finalità è di
fornire una verifica costante della competenza del professionista e di regolamentare le norme di
comportamento. L’adozione di un sistema siffatto concilierebbe le esigenze di coloro che aspirano ad
appartenere ad una categoria pubblicamente riconosciuta, senza precludere l’esercizio della medesima
attività da parte di coloro che non hanno le medesime aspirazioni e garantirebbe al consumatore la possibilità
di scegliere tra servizi di qualità diverse e, verosimilmente anche di prezzi diversi.
IV. Conclusioni
38. L’analisi compiuta mostra che il modo in cui l’istituzione ordine professionale si incardina
nell’istituzione mercato dipende strettamente dalle modalità e dalle caratteristiche che questo assume.
Da qui la necessità di analizzare l’ordine in rapporto al mercato e non già di procedere in direzione
opposta, dando per scontato che una particolare organizzazione, possa prescindere in tutto o in parte dal
contesto in cui è incardinata. Logica conseguenza di questo modo di procedere è l’analisi che si è compiuta
in questa indagine, ovvero il tentativo di interrogarsi sull’attualità di alcune caratteristiche degli ordini in
relazione al mercato e alla sua prevedibile evoluzione. E’ compito del legislatore ora riscrivere i contorni
dell’operatività degli ordini, trovando con questi ultimi le forme più idonee a superare l’intreccio poco
virtuoso fra pubblico e privato che ancora oggi si riscontra. Per quanto sia infatti innegabile che l’esercizio
delle attività dei professionisti ha un contenuto pubblico rilevante, ciò non giustifica quanto frequentemente
si sostiene, e cioè che le prestazioni professionali sarebbero largamente indipendenti dalle dinamiche dei
mercati nei quali esse vengono svolte.
39. Nello scenario che si prospetta è possibile ipotizzare che i segmenti più ricchi della domanda
verranno gradualmente conquistati da imprese estere, ma localizzate in Italia, con cui i professionisti
nazionali potrebbero incontrare notevoli difficoltà a competere. Pertanto, l’entrata sul mercato di nuovi
operatori stranieri comporterà inevitabilmente un ridimensionamento della porzione di mercato oggi
disponibile per i professionisti nazionali ed una concentrazione di questi ultimi su fasce diverse o comunque
più limitate.
Questo percorso non è ineluttabile, ma dipende in larga misura dalla capacità degli ordini di cogliere
appieno le occasioni innovative e di riforma che si presentano e di comprendere che per primi devono
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liberarsi di quegli impedimenti regolamentari che ostacolano la loro capacità di competere in un mercato
aperto.
40. Nel ridisegnare gli ambiti in cui operano le funzioni attribuite agli ordini, occorre:
a) rivisitare l’attribuzione delle attuali riserve alla luce dell’evoluzione dei mercati e dei loro attuali
assetti, nel convincimento che alcune di esse non appaiono più appropriate e funzionali alle esigenze della
domanda e rischiano di apparire oggi come privilegi a favore delle categorie interessate. Utili riflessioni al
riguardo emergono dalla comparazione svolta nel corso dell’indagine dei diversi, e più circoscritti, ambiti di
riserva esistenti in altri Paesi Europei.
b) eliminare quelle funzioni che non rivestono alcuna importanza ai fini del corretto svolgimento
della professione, quali la potestà tariffaria, in quanto dirette esclusivamente al conseguimento di finalità
anticoncorrenziali e non necessarie, né proporzionate rispetto al conseguimento degli obiettivi di natura
pubblica.
c) valorizzare quelle funzioni svolte dagli ordini che rispondono alle esigenze di affidamento dei
terzi e di correttezza nello svolgimento delle attività. La funzione attribuita agli ordini di emanare un corpo
di norme deontologiche, dovrebbe essere limitata agli aspetti propriamente etici o alla eliminazione dei
comportamenti suscettibili di determinare una sfiducia dei terzi nella categoria e non piuttosto finalizzata
all’imposizione di restrizioni concorrenziali tra i professionisti.
d) rendere l’attività degli ordini sempre più funzionale al miglioramento della qualità delle
prestazioni, potenziando la funzione, oggi esercitata in modo piuttosto limitato, di monitoraggio della
rispondenza nel tempo delle capacità professionali alle esigenze della domanda. Non vi è dubbio che un
ordine professionale che assuma su di sé le funzioni di certificare la qualità delle prestazioni dei propri
aderenti, che si attrezzi per fornire loro quell’aggiornamento di tecniche e contenuti che consentono di
migliorare il livello qualitativo delle prestazioni, diventi un punto di riferimento imprescindibile per coloro
che esercitano una attività professionale. Pertanto, il controllo più utile che l’ordine può effettuare
sull’esercizio dell’attività e a garanzia della qualità delle prestazione erogate dagli iscritti, è quello relativo
all’aggiornamento e alla formazione costante e continua dell’attività, nonché alla verifica della permanenza
di requisiti professionali al passo con gli sviluppi della disciplina.
41. La revisione delle norme che disciplinano l’esercizio dell’attività professionale porterà a dei
risultati positivi se farà suo il principio che il conseguimento delle finalità pubbliche non è affatto
incompatibile con la sottoposizione delle attività dei professionisti alle regole del mercato e della
concorrenza, ed anzi quest’ultima può solo contribuire a rendere più efficiente il sistema. Peraltro, anche
laddove la regolamentazione è necessaria essa va in ogni caso collegata in modo diretto e chiaro con l’unico
principio che la giustifica, ovvero il raggiungimento di un maggiore benessere per la collettività.
Omissis
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LA SVOLTA DEL 2006
Il decreto Bersani e le modifiche al Codice civile e al codice deontologico
Art. 2 decreto-legge 4 luglio 2006, n. 223, conv. in L. 4 agosto 2006, n. 248
Disposizioni urgenti per la tutela della concorrenza nel settore dei servizi professionali.
1. In conformità al principio comunitario di libera concorrenza ed a quello di libertà di circolazione delle
persone e dei servizi, nonchè al fine di assicurare agli utenti un'effettiva facoltà di scelta nell'esercizio dei
propri diritti e di comparazione delle prestazioni offerte sul mercato, dalla data di entrata in vigore del
presente decreto sono abrogate le disposizioni legislative e regolamentari che prevedono con riferimento alle
attività libero professionali e intellettuali:
a) l'obbligatorietà di tariffe fisse o minime ovvero il divieto di pattuire compensi parametrati al
raggiungimento degli obiettivi perseguiti;
b) il divieto, anche parziale, di svolgere pubblicità informativa circa i titoli e le specializzazioni
professionali, le caratteristiche del servizio offerto, nonchè il prezzo e i costi complessivi delle prestazioni
secondo criteri di trasparenza e veridicità del messaggio il cui rispetto è verificato dall'ordine;
c) il divieto di fornire all'utenza servizi professionali di tipo interdisciplinare da parte di società di persone o
associazioni tra professionisti, fermo restando che l'oggetto sociale relativo all'attività libero-professionale
deve essere esclusivo, che il medesimo professionista non può partecipare a più di una società e che la
specifica prestazione deve essere resa da uno o più soci professionisti previamente indicati, sotto la propria
personale responsabilità.
2. Sono fatte salve le disposizioni riguardanti l'esercizio delle professioni reso nell'ambito del Servizio
sanitario nazionale o in rapporto convenzionale con lo stesso, nonchè le eventuali tariffe massime prefissate
in via generale a tutela degli utenti. Il giudice provvede alla liquidazione delle spese di giudizio e dei
compensi professionali, in caso di liquidazione giudiziale e di gratuito patrocinio, sulla base della tariffa
professionale.
2-bis. All'articolo 2233 del codice civile, il terzo comma è sostituito dal seguente:
«Sono nulli, se non redatti in forma scritta, i patti conclusi tra gli avvocati ed i praticanti abilitati con i loro
clienti che stabiliscono i compensi professionali».
3. Le disposizioni deontologiche e pattizie e i codici di autodisciplina che contengono le prescrizioni di cui al
comma 1 sono adeguate, anche con l'adozione di misure a garanzia della qualità delle prestazioni
professionali, entro il 1° gennaio 2007. In caso di mancato adeguamento, a decorrere dalla medesima data le
norme in contrasto con quanto previsto dal comma 1 sono in ogni caso nulle.
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Modifiche al Codice civile
Art. 2233 (Compenso)
Il compenso, se non è convenuto dalle parti e non può essere determinato secondo le tariffe o gli
usi, è determinato dal giudice, sentito il parere dell'associazione professionale a cui il professionista
appartiene.
In ogni caso la misura del compenso deve essere adeguata all'importanza dell'opera e al decoro della
professione.
Sono nulli, se non redatti in forma scritta, i patti conclusi tra gli avvocati ed i praticanti
abilitati con i loro clienti che stabiliscono i compensi professionali.
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Circolare CNF 22-C-2006 del 4 settembre 2006. Osservazioni sulla interpretazione e
applicazione del d.l. 4 luglio 2006, n. 223 (in G.U. n. 153 del 4 luglio 2006), coordinato
con la l. di conversione 4 agosto 2006, n. 248 (in G.U. n. 186 dell’11 agosto 2006 –
Suppl. Ord. N. 183) recante: «Disposizioni urgenti per il rilancio economico e sociale,
per il contenimento e la razionalizzazione della spesa pubblica, nonché interventi in
materia di entrate e di contrasto all’evasione fiscale».
1.
Premessa.
La nuova disciplina – al di là delle sue connotazioni di politica istituzionale e di politica del diritto, oltre che
di carattere strutturale che investono direttamente la nostra professione - involge aspetti civilistici e aspetti
deontologici riguardanti tra l'altro la determinazione del compenso professionale, il patto di quota lite, la
pubblicità informativa, le associazioni e le società professionali.
La nuova disciplina dovrebbe avere natura transitoria, tenendo conto di tre fattori:
(i) le prossime pronunce della Corte di Giustizia riguardante la legittimità delle tariffe obbligatorie quale
compenso per l'attività stragiudiziale forense e la legittimità del divieto della libera negoziazione del
compenso professionale forense;
(ii) l'eventuale pronuncia della Corte costituzionale, ove essa fosse investita della questione di
costituzionalità dell'art. 1 della 1. di conversione e dell'art. 2 del decreto legge in epigrafe;
(iii) l'esito del processo di riforma della disciplina forense, che si avvierà con la ripresa autunnale dinanzi alle
Camere, con gli esponenti governativi, anche sulla base degli esiti del Congresso di Roma.
Poiché è lecito ritenere che i tempi delle vicende sub (i) ,(ii) ,(iii) saranno tendenzialmente lunghi, occorre
riflettere sulle questioni interpretative e applicative della disciplina entrata in vigore nel testo convertito.
2.
Norme legislative e norme deontologiche
La premessa dell'analisi muove da un presupposto fondamentale: la coesistenza di norme di legge e di norme
deontologiche; le norme di legge possono abrogare norme deontologiche (come quelle forensi) aventi natura
di norme primarie, ma di origine consuetudinaria; in ogni caso, anche se si potesse sostenere la loro
equiparazione totale, si dovrebbe applicare il principio della posteriorità della nuova disciplina rispetto alla
normativa deontologica (che data, nella sua ultima versione, dal 27 gennaio 2006). Le due categorie di norme
non sono però tra loro sovrapponibili, in quanto la legge ordinaria, come quella in esame, ha effetti erga
omnes, mentre le norme deontologiche riguardano soltanto i soggetti esercenti l'attività professionale forense.
In più, le norme deontologiche, per loro natura, possono essere più restrittive delle norme ordinarie, in
quanto riflettono valori etici il cui ambito di applicazione può essere più ampio di quello della norma
ordinaria.
Tale distinzione - come si dirà tra poco - vale anche per gli effetti civilistici degli accordi conclusi con il
cliente e per gli effetti deontologici di tali accordi, che potrebbero essere divergenti.
3.
Adeguamento dei codici deontologici alla nuova disciplina
Il rapporto tra i due ordini di norme è riflesso dall' art. 2 del d.l., come convertito, il quale dispone, al c.3, che
«Le disposizioni deontologiche e pattizie e i codici di autodisciplina che contengono le prescrizioni di cui al
comma 1 sono adeguate, anche con l'adozione di misure a garanzia della qualità delle prestazioni
professionali, entro il 1 gennaio 2007. In caso di mancato adeguamento, a decorrere dalla medesima data le
norme in contrasto con quanto previsto dal comma 1 sono in ogni caso nulle».
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Poiché nel comma si fa riferimento alle norme (deontologiche) in contrasto con quanto previsto al c. 1 – di
cui si dirà – e si prevede che tali norme siano in ogni caso nulle a partire dal 1 gennaio 2007, fino a tale data
le regole contenute nel nostro codice si debbono ritenere vigenti e idonee a produrre effetto (ovviamente di
natura deontologica). Gli studiosi di diritto costituzionale non hanno dubbi sul fatto che la nullità di
pattuizioni concluse a seguito di norme dichiarate abrogate non immediatamente ma susseguentemente ad
una determinata data, sia rispondente ai canoni di corretta redazione legislativa.
Pertanto, sia che la nullità sia riferita:
- alle regole deontologiche considerate di natura patrizia (e non quali norme consuetudinarie);
- alla loro vera e propria abrogazione, se si trattasse di norme consuetudinarie;
- alle pattuizioni concluse tra i privati fondate sulle norme qualificate come nulle (a decorrere da una certa
data),
gli effetti dell’art.2 del decreto come convertito non si produrranno sul codice deontologico se non a
decorrere dal l gennaio 2007.
In virtù del principio tempus regit actum gli accordi tra il professionista e il cliente sono validi e producono
effetti ai fini civilistici, ma dal punto di vista deontologico sono assoggettati al codice forense vigente fino al
1 gennaio 2007, e dopo tale data alla versione del codice che (ove la legge in esame sia ancora vigente)
risulterà dal suo adeguamento ad essa.
Va da sé che, ove il codice deontologico forense fosse modificato anteriormente a tale data, quanto sopra
deve essere inteso come anticipato alla data di entrata in vigore del codice deontologico forense emendato.
Più oltre si esamineranno le fattispecie più ricorrenti che riguardano concretamente la distinzione tra effetti
civilistici ed effetti deontologici della normativa in esame.
4.
Disciplina delle tariffe professionali
Considerati i presupposti di cui sopra, ne deriva che gli accordi relativi ai compensi professionali dal punto
di vista civilistico possono essere svincolati dalle tariffe fisse o minime (art.2 c.l lett.a)), mentre rimangono in
vigore le tariffe massime.
Il fatto che le tariffe minime non siano più “obbligatorie” non esclude che - sempre civilisticamente parlando
- le parti contraenti possano concludere un accordo con riferimento alle tariffe come previste dal D.M.
Tuttavia, nel caso in cui l'avvocato concluda patti che prevedano un compenso inferiore al minimo tariffario,
pur essendo il patto legittimo civilisticamente, esso può risultare in contrasto con gli art. 5 e 43 c. II del
codice deontologico in quanto il compenso irrisorio, non adeguato, al di sotto della soglia ritenuta minima,
lede la dignità dell'avvocato e si discosta dall'art. 36 Cost.
Poiché la nuova disciplina si occupa soltanto delle tariffe fisse o minime, restano in vigore le disposizioni
che riguardano le tariffe massime (con le ipotesi in cui esse possono essere derogate in aumento). Anche in
questo caso le deroghe debbono essere effettuate mediante patto scritto e non possono implicare un
compenso sproporzionato.
In ogni caso il D.M. è ancora in vigore per le tariffe ai fini della liquidazione delle spese di giudizio e dei
compensi professionali sia in caso di liquidazione giudiziale sia in caso di gratuito patrocinio, ai sensi
dell'art.2 c.2 del decreto così come convertito. L'avvocato dunque può chiedere che la controparte
soccombente sia tenuta a pagare secondo tariffa ( ma non secondo gli accordi effettuati con il cliente, di cui
si dirà tra poco).
Ai sensi dell'art. 2 c. l lett.a) del decreto convertito è possibile parametrare il compenso al «raggiungimento
degli obiettivi perseguiti». La formula un po' ellittica dovrebbe significare che all’avvocato si può
riconoscere da parte del cliente un premio, proporzionato ai risultati conseguiti. L'art. 45 c. I consente un
aumento del compenso, giustificato dal risultato conseguito e in limiti ragionevoli. Pertanto la formula
legislativa può considerarsi omologa a quella del codice deontologico.
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Entro il 1 gennaio 2007 dovrà essere modificato il disposto dell'art.43 c. V del codice deontologico, essendo
già ora legittimo civilisticamente concordare onorari forfettari per le prestazioni continuative in caso diverso
dalla consulenza e dall'assistenza stragiudiziale.
In ogni caso, lo si ripete, anche dopo il 1 gennaio 2007, sarà possibile sindacare il comportamento
deontologico, ai sensi degli artt. 5 e 43 c.II del codice , se il compenso sia sproporzionato all'impegno.
5.
Patto sui compensi e patto di quota lite
La nuova disciplina aggiunge però un comma all'art.2 cit. che riguarda ancora i compensi. Il testo ora
dispone che il terzo comma dell'art. 2233 cod.civ. sia sostituito dal seguente: «Sono nulli, se non redatti in
forma scritta, i patti conclusi tra gli avvocati ed i praticanti abilitati con i loro clienti che stabiliscono i
compensi professionali».
Dal punto di vista civilistico, il patto è valido se rispetta l'onere della forma scritta; esso può avere effetti solo
tra le parti; non può essere opposto ai terzi, neppure in giudizio, non quindi nei confronti della controparte
del cliente, né può essere richiesto al giudice, in caso di liquidazione del compenso e delle spese, che si
attenga al patto. Diverso è il discorso tra avvocato e cliente: l'avvocato può chiedere al giudice di liquidare il
proprio compenso secondo quanto stabilito nel patto (che, civilisticamente parlando, è valido) ma come
sopra si è detto il suo comportamento può essere segnalato all' Ordine di riferimento perché ne controlli la
correttezza deontologica con riguardo alla proporzionalità. del compenso rispetto all'attività prestata.
La disposizione in esame è stata intesa anche come tale da legittimare il patto di quota lite, dal momento che
essa ha sostituito il testo dell'art. 2233 previgente del cod.civ .. L'abrogazione non è effettuata nel senso di
sopprimere direttamente ed espressamente il divieto del patto di quota lite; la disposizione si riferisce infatti
in generale ai patti sui compensi. Tuttavia, la sostituzione implica che viene meno il divieto esplicito e
preciso concernente i patti «relativi a beni che formano oggetto della controversia».
Pertanto, ove dovesse maturare una interpretazione permissiva, occorre segnalare che la nuova disciplina non
ha abrogato un'altra disposizione del codice civile, l'art. 1261 che fa divieto (tra gli altri soggetti, anche ) ad
avvocati e patrocinatori di «rendersi cessionari di diritti sui quali à sorta contestazione davanti all'autorità
giudiziaria ( ... ) nella cui giurisdizione esercitano le loro funzioni, sotto pena di nullità e dei danni».
I patti con cui si cedono diritti dal cliente all'avvocato suo difensore sono dunque nulli e rimangono tali
anche a seguito della entrata in vigore della nuova disciplina. Per verificare - civilisticamente - la validità di
un patto concluso tra avvocato e cliente il cui oggetto sia il compenso professionale sotto forma di patto di
quota lite, occorre distinguere caso da caso.
Si possono infatti distinguere:
(i) il patto di quota lite nella configurazione frutto di una lettura estensiva dell' art. 2233, 3° comma, c.c. e
cioè come patto col quale si stabilisce un compenso correlato al risultato pratico dell'attività svolta e
comunque in ragione di una percentuale sul valore dei beni o degli interessi litigiosi; un patto di tal natura
deve ritenersi ora civilisticamente legittimo giusta la previsione del comma 1, letto a) dell'art. 2 della legge di
conversione;
(ii) il patto di quota lite nella configurazione definibile come classica cioè quella anche semanticamente
coerente con il divieto ex art. 2233, 3° comma, c.c., nel testo previgente: questo tipo di patto deve ritenersi
tuttora civilisticamente vietato e nullo ex art. 1418 c.c. nella misura in cui il suo assetto concreto replica la
previsione dell'art. 1261 c.c. e cioè quante volte esso realizzi, in via diretta o indiretta, la cessione del credito
o del bene litigioso ;
Sul piano deontologico, tuttavia:
- per effetto di quanto si è detto sub (i) la norma dell'art. 45 del codice deontologico forense va adeguata - ex
art. 2, comma 3, legge cito -limitatamente a quella sua parte in cui si vieta la pattuizione di un compenso in
percentuale rapportata al valore della lite;
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- per effetto di quanto detto sub (ii) la norma dell'art. 45 del codice deontologico forense non va adeguata
non essendo in questo caso la configurazione del patto di quota lite ricompresa nel novero di quelle rese
lecite dal comma 1 dell'art. 2 legge cit.; essa andrà semmai specificata nel senso che l'illiceità deontologica
del patto sussiste a misura che esso realizzi, direttamente o indirettamente, la cessione di un credito o un
bene litigioso.
6.
Esecutività e parere di congruità
Se l patto tra avvocato e cliente è effettuato in forma scritta, si applica comunque l'art. 633 c. 1 cod.proc.civ.,
secondo il quale «Su domanda di chi è creditore di una somma liquida di danaro o di una determinata
quantità di cose fungibili, o di chi ha diritto alla consegna di una cosa mobile determinata, il giudice
competente pronuncia ingiunzione di pagamento o di consegna: 1) se del diritto fatto valere si da prova
scritta».
Il disposto del n. 2 («se il credito riguarda onorari per prestazioni giudiziali o stragiudiziali o rimborso di
spese fatte da avvocati, procuratori, cancellieri, ufficiali giudiziari o da chiunque altro ha prestato la sua
opera in occasione di un processo»), in risposta a quanti hanno sollevato dubbi sulla sua avvenuta
abrogazione, rimane invariato: infatti non vi è alcun riferimento e tanto meno abrogazione esplicita nel testo
normativo in commento.
Il parere di congruità può essere sempre fatto dall' Ordine, tenendo conto quale parametro delle tariffe in
vigore ai fini della liquidazione giudiziale.
La valutazione di congruità rimane dunque necessaria a fini esecutivi e posto che non vi sia accordo scritto.
D'altra parte, il disposto dell'art. 633 cod.proc.civ. prevede una particolare procedura esecutiva per le
prestazioni effettuate in occasione di un processo e per gli avvocati in quanto tali per l'esercizio professionale
prestato. Non è vietato l'uso delle tariffe quale parametro di riferimento. E quindi l'Ordine richiesto del
parere di congruità può fare riferimento alle tariffe. Se la tariffa è al di sotto del minimo, l'Ordine distinguerà
tra la congruità agli effetti civilisitici, valutando il compenso alla luce dell'attività prestata, ma valuterà anche
il comportamento deontologico dell'avvocato, come sopra si è precisato.
7.
Pubblicità informativa
La cornice entro la quale le altre disposizioni del decreto convertito che riguardano la disciplina della
professione forense si debbono leggere dal punto di vista deontologico è sempre data dall'art 5 del codice
(probità, dignità e decoro), dall'art. 6 (lealtà e correttezza) dall'art.9 (segretezza e riservatezza), dall'art.17
(informazioni sull'attività del professionista), dall'art. 17 bis (mezzi di informazione consentiti), dall'art. 18
(rapporti con la stampa) dall'art. 19 (accaparramento di clientela) e dall'art.20 (uso di espressioni
sconvenienti od offensive).
Ora, letto alla luce di queste disposizioni, il disposto dell' art.2 c. l lett. b) del d.l. come convertito non
introduce novità di particolare momento.
Ed infatti, esso rimuove un divieto (anche parziale) i cui contenuti per molti aspetti già sono stati soppressi
nel codice deontologico vigente. Come si legge nel testo dell'art.2 c. l lett. b) «sono abrogate le disposizioni
legislative e regolamentari che prevedono ( ... ) il divieto, anche parziale, di svolgere pubblicità informativa
circa i titoli e le specializzazioni professionali, le caratteristiche del servizio offerto, nonché il prezzo e i costi
complessivi delle prestazioni secondo criteri di trasparenza e veridicità del messaggio il cui rispetto è
verificato dall'ordine».
Innanzitutto preme sottolineare che le regole deontologiche in contrasto con il d.l. rimangono in vigore
almeno fino al 1 gennaio 2007, termine entro il quale dovranno essere adattate alle nuove previsioni
legislative, in quanto la rimozione immediata del divieto riguarda regole legislative e regolamentari, ma non
le norme deontologiche, qualunque natura esse abbiano.
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In secondo luogo, delle disposizioni deontologiche sopra richiamate (artt. 5, 6, 9, 17-20) nessuna appare in
contrasto con il disposto indicato. Già gli artt. 17 e 17 bis consentono l’informazione (che nel d.l. prende il
nome di pubblicità informativa). Ora è appena il caso di precisare che nel gergo del marketing la pubblicità
informativa riguarda due aspetti che possono investire l'esercizio dell' attività forense: la pubblicità
istituzionale, inerente al soggetto che la promuove, e la pubblicità che ha lo scopo di informare il pubblico
delle caratteristiche del servizio prestato. E comunque usando si l'espressione “pubblicità” ci si riferisce alla
disciplina prevista dalla l. n. 287 del 1990, e succo integrazioni, che sanziona il messaggio ingannevole.
Quanto alla pubblicità istituzionale, già ora è consentito esibire i titoli che sono appropriati all' esercizio
professionale, sempreché non siano decettivi. Si possono esibire i diplomi di specializzazione (in quanto le
“specializzazioni” di cui parla il d.l. debbono essere riferite a qualificazioni professionali ottenute mediante
regolare procedura, là dove le singole professioni lo prevedano), mentre non si può utilizzare l'espressione
“specializzazione” per indicare i settori e le materie di attività prevalente; occorre indicare allora non il
termine “specializzazione”, ma altro termine non decettivo. Vi è quindi perfetta coincidenza tra questo
aspetto del d.l. e il codice deontologico.
Quanto- alle “caratteristiche del servizio offerto” è difficile pensare a messaggi informativi che non facciano
riferimento alla diligenza professionale.
È lo stesso legislatore che sollecita gli Ordini a vigilare perché il messaggio indichi con trasparenza e
veridicità « il prezzo e i costi complessivi delle prestazioni».
A questo proposito assumono rilievo deontologico le regole già richiamate a proposito della appropriata
retribuzione dell'avvocato. Saranno perciò perseguibili deontologicamente gli avvocati che espliciteranno,
per l'attività stragiudiziale, una misura del corrispettivo non adeguata alla dignità professionale e all'entità del
lavoro svolto, e, quanto alla attività giudiziale, se la valutazione è fatta à forfait per una o più cause, oltre al
controllo sulla adeguatezza, si potrà effettuare il controllo sulla veridicità e trasparenza, qualora il cliente non
sia informato sui gradi della causa, sulle complicazioni processuali, sulle fase istruttoria, e così via.
Il d.l. in esame non fa cenno né alla pubblicità comparativa ( che pure si era affacciata in precedenti progetti
di riforma delle professioni) né ai mezzi pubblicitari. Pertanto, restano confermate le disposizioni del codice
deontologico che vietano la pubblicità comparativa e quelle che prevedono restrizioni in materia di mezzi
utilizzati. Non è ammesso l'uso di mezzi disdicevoli, che contrastino con gli artt. 5, 17,17 bis, 18, 19, come
gli organi di stampa, la radio e la televisione, l'affissione di cartelli negli esercizi commerciali, nei luoghi
pubblici, etc ..
Particolare attenzione dovrà essere prestata dagli Ordini all'utilizzazione di Internet,dove già ora, come in
una selvaggia prateria, circolano messaggi di ogni tipo, altamente reprensibili, quali l'associazione di nomi di
professionisti al server, oppure l'uso di informazioni sulla legislazione e sulla giurisprudenza per farsi
pubblicità, etc .. Si tratta - per dirlo con le stesse parole del testo in esame - di pubblicità non informativa,
non trasparente e quindi non ammissibile.
Non è neppure ammessa la pubblicità che si ottiene mediante insegne che non rispondano ai criteri di
correttezza e dignità. Anche i luoghi ove si svolge la professione (nulla dicendo al riguardo il decreto)
possono essere sindacati deontologicamente: l'avvocato non può esercitare in un supermercato, in un
esercizio commerciale aperto al pubblico sulla pubblica via, etc ..
Resta in ogni caso in vigore il divieto di accaparramento della clientela.
8.
Forme associative dell'attività professionale
Anche il disposto dell'art.2 c. 1 lett.c) può essere letto in bonam partem.
Il legislatore ha rimosso «il divieto di fornire all'utenza servizi professionali di tipo interdisciplinare da parte
di società di persone o associazioni tra professionisti, fermo restando che l'oggetto sociale relativo all'attività
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libero-professionale deve essere esclusivo, che il medesimo professionista non può partecipare a più di una
società e che la specifica prestazione deve essere resa da uno o più soci professionisti previamente indicati,
sotto la propria personale responsabilità».
Il limite di esclusività stabilito dalla norma non può essere inteso nel senso che la società o l'associazione
possa esercitare solo nell'ambito di un singolo settore di attività professionale, ma piuttosto nel senso che la
società o l'associazione non possa esercitare un'attività diversa da quella, più generica, della prestazione di
servizi professionali. L'attività può ricomprendere l'intero ambito delle diverse discipline di elezione dei
professionisti che partecipano alla società.
Tale norma, peraltro, non ha reale portata innovativa riguardo alle associazioni tra professionisti, poiché già
l'art. 1 della legge 23.11.1939, n. 1815, contempla la possibilità di associazioni professionali tra esercenti
professioni diverse, con la sola precisazione che i soggetti partecipi della associazione devono usare nella
denominazione del loro ufficio e nei rapporti coi terzi, esclusivamente la dizione di “studio tecnico, legale,
commerciale, contabile, amministrativo o tributario”, seguita dal nome e cognome, coi titoli professionali,
dei singoli associati.
La novità introdotta dalla norma consisterebbe, quindi, nel solo fatto di consentire l'esercizio di attività
professionali multidisciplinari nella forma della società di persone.
Va, tuttavia, rilevato che il divieto di costituzione di società professionali multidisciplinari è già stato
rimosso con l'art. 24 della legge 7 agosto 1997, n. 266 (c.d. legge Bersani), che, al primo comma, ha abrogato
l'art. 2 della legge 23.11.1939, n. 1815 e, al secondo comma, ha tuttavia previsto che «Ai sensi dell’articolo
17, comma 3 della legge 23 agosto 1988, n. 400, il Ministro di grazia e giustizia, di concerto con il Ministro
dell'industria, del commercio e dell'artigianato e, per quanto di competenza, con il Ministro della sanità,
.fissa con proprio, decreto, entro centoventi giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, i
requisiti per l'esercizio delle attività di cui all’articolo 1 della legge 23 novembre 1939, n. 1815».
L’art. 2 del testo in esame non innova in alcun modo rispetto all'art. 24 della precedente legge e non supera
l'esigenza dell'emanazione di un regolamento di attuazione, che individui i requisiti e il contenuto della
disciplina delle c.d. società professionali multidisciplinari, posto che l'art. 24, comma 2, della precedente
legge Bersani è tuttora vigente. Anzi, la nuova normativa ha un'apparente portata abrogativa che è più
restrittiva della norma contenuta nell'art. 24, comma 2, in quanto ammette società professionali
multidisciplinari costituite soltanto nella forma delle società di persone.
Restano, tuttavia, attuali i problemi connessi alla mancata emanazione del regolamento governativo, sui quali
si è, già in passato, espressa la giurisprudenza di merito, che, per un verso ha escluso che, in mancanza del
regolamento di attuazione, possano essere costituite società professionali multidisciplinari nella forma della
società di capitali, in presenza di un rinvio ad un istituto non introdotto da specifica fonte normativa e,
quindi, indeterminato quanto a contenuto e non valutabile come conforme al sistema (Tribunale di Milano,
decreto 27.05.1998 in Giur. It., 1999, 1012) e, per altro verso, ha ritenuto legittima la costituzione di tali
società nella forma delle società di persone e, particolarmente, nella forma della società semplice (Tribunale
di Milano, decreto 5 giugno 1999, in Società, 1999, pag. 984).
Di conseguenza, anche gli avvocati possono partecipare a società professionali multidisciplinari nella forma
della società di persone, disciplinate dal codice civile, non essendo di ostacolo il divieto, da ritenersi tuttora
vigente, di esercitare attività commerciali, stabilito dall'art. 3 dell'ordinamento professionale, perché tali
società eserciterebbero una “impresa civile”, che secondo parte della giurisprudenza e della dottrina,
rappresenterebbe un tertium genus rispetto a quella dell'impresa commerciale e di quella agricola.
Deve, comunque, escludersi che a tali società possano partecipare anche soggetti non esercenti attività
professionale per il disposto dell'art. 2232 c.c., che impone al prestatore d'opera di eseguire personalmente
l'incarico (in tal senso, T.A.R. Lazio, sez. III, 19.05.2000, n. 4107). Il principio della personalità della
prestazione, posto a presidio del rapporto fiduciario tra cliente e professionista, esclude che, in difetto di
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158
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un'espressa e diversa previsione normativa l'incarico professionale possa essere conferito direttamente alla
società professionale, ma non esclude l'imputazione del compenso alla stessa.
Resta da chiedersi se il decreto Bersani recentemente convertito in legge incida sulla disciplina delle STP, di
cui al d.lgs.vo 2.02.2001, n. 96, approvato in attuazione della direttiva 98/5/CE. Ed invero, l'art. 16, comma
1, del richiamato decreto legislativo dispone che «l'attività professionale di rappresentanza, assistenza e
difesa in giudizio può essere esercitata in forma comune esclusivamente secondo il tipo della società tra
professionisti, denominata nel seguito società tra avvocati».
Pare, quindi, che la norma indicata si ponga come legge speciale, rispetto alla disciplina generale, escludendo
che l'attività di rappresentanza e difesa giudiziale, che è oggetto di tutela costituzionale, possa essere
esercitata in forma societaria diversa da quella delle STP.
Se così fosse, l'art. 2 del decreto convertito, avendo portata generale, non potrebbe derogare la disciplina
speciale e avrebbe il solo effetto di consentire l'esercizio, in forma di società, multidisciplinare della sola
attività di consulenza.
Quanto alle “associazioni”, sono ammesse anche associazioni temporanee, ma esse debbono essere esclusive,
perché il testo in esame mantiene il divieto di partecipare a più associazioni o a più società di professionisti.
In ogni caso, vi è ribadita la personale responsabilità del professionista per l'attività prestata.
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Modifiche apportate al codice deontologico forense in applicazione del D.L. 4 Luglio
2006, n. 223, convertito con modificazioni dalla legge 4 Agosto 2006 n. 248
Ispirandosi alle indicazioni della Commissione europea e alle segnalazioni della AGCM, l’art. 1 del D.L. 4
luglio 2006, n. 223, convertito con modificazioni della legge 4 agosto 2006, n. 248 (c.d. decreto Bersani) 1,
sancisce che “le norme adottate recano misure necessarie ed urgenti per garantire il rispetto degli articoli 43,
49, 81, 82 e 86 del Trattato istitutivo della Comunità europea ed assicurare l'osservanza delle
raccomandazioni e dei pareri della Commissione europea, dell'Autorità garante della concorrenza e del
mercato e delle Autorità di regolazione e vigilanza di settore, in relazione all'improcrastinabile esigenza di
rafforzare la libertà di scelta del cittadino consumatore e la promozione di assetti di mercato maggiormente
concorrenziali, anche al fine di favorire il rilancio dell'economia e dell'occupazione, attraverso la
liberalizzazione di attività imprenditoriali e la creazione di nuovi posti di lavoro”.
L’art. 2 della stessa legge, indicando l’obiettivo di “assicurare agli utenti un’effettiva facoltà di scelta
nell’esercizio dei propri diritti e di comparazione delle prestazioni offerte sul mercato” ha disposto
l’abrogazione delle disposizioni legislative regolamentari che prevedono:
a)
l'obbligatorietà di tariffe fisse o minime ovvero il divieto di pattuire compensi parametrati al
raggiungimento degli obiettivi perseguiti;
b)
il divieto, anche parziale, di svolgere pubblicità informativa circa i titoli e le specializzazioni
professionali, le caratteristiche del servizio offerto, nonché il prezzo e i costi complessivi delle prestazioni
secondo criteri di trasparenza e veridicità del messaggio il cui rispetto e' verificato dall'ordine.
c)
il divieto di fornire all'utenza servizi professionali di tipo interdisciplinare da parte di società di
persone o associazioni tra professionisti, fermo restando che l'oggetto sociale relativo all'attività liberoprofessionale deve essere esclusivo, che il medesimo professionista non può partecipare a più di una società
e che la specifica prestazione deve essere resa da uno o più soci professionisti previamente indicati, sotto la
propria personale responsabilità.
Il comma 2-bis del medesimo art. 2 ha sostituito il comma terzo dell’art 2233 del codice civile con la
seguente disposizione: “Sono nulli, se non redatti in forma scritta, i patti conclusi tra gli avvocati e i
praticanti abilitati con i loro clienti che stabiliscono i compensi professionali” .
Infine, l’art. 2, al comma 3, ha previsto che “le disposizioni deontologiche e pattizie e i codici di
autodiscilplina che contengono le prescrizioni di cui al comma 1”, fossero adeguate, “anche con l’adozione
di misure a garanzie della qualità delle prestazioni professionali, entro il 1° gennaio 2007. In caso di mancato
adeguamento, a decorrere dalla medesima data le norme in contrasto con quanto previsto dal comma 1 sono
in ogni caso nulle”.
Il Consiglio nazionale forense ha prontamente adempiuto all’obbligo di adeguare il codice deontologico alle
disposizioni del Decreto legge n. 223 del 4 luglio 2006 (cd. DL Bersani) adottando nella seduta del 14
dicembre 2006 la necessaria delibera di modificazione del Codice deontologico 2.
La presente nota è stata realizzata da Francecsa Mesiti, con la supervisione di Giuseppe Colavitti.
1
In G.U. n.153 del 04/07/2006.
2
Modifiche al codice deontologico in attuazione della legge 4 agosto 2006 n. 248 approvate dal C.N.F. nella seduta del
14 dicembre 2006 con le indicazioni emerse nel corso dell’incontro con i Presidenti dei Consigli dell’Ordine degli
Avvocati del 16 dicembre 2006 e con le modifiche suggerite dall’assemblea al Teatro Capranica lo stesso 16 dicembre
2006” (v. testo a fronte in calce).
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“In particolare l’adeguamento ha riguardato tre settori incisi dalle disposizioni contenute nella legge n. 248
del 2006, che concernono l’abrogazione:
a)
del divieto di violare i minimi tariffari e quello di pattuire i compensi parametrati al raggiungimento
di obiettivi perseguiti;
b)
del divieto di svolgere pubblicità informativa su titoli e specializzazioni professionali, sulle
caratteristiche del servizio offerto, nonché sui costi complessivi delle prestazioni.
c)
del divieto di stipulare con il cliente patti di quota-lite” 3.
Con riferimento all’abrogazione del divieto di violare i minimi tariffari di cui al punto a), la disposizione
contenuta all’art. 43, canone V del codice deontologico che, consentiva all’avvocato di concordare onorari
forfettari per le prestazioni continuative solo in caso di consulenza e assistenza stragiudiziale, purché fossero
proporzionali al prevedibile impegno, è stata abrogata perché “limitava la facoltà di pattuire un compenso
forfettario al solo caso dell’attività stragiudiziale e perché il suo contenuto, avrebbe potuto ritenersi in
contrasto con la facoltà, espressamente vietata dal legislatore, di convenire compensi parametrati al
raggiungimento del risultato perseguito” .
Con riferimento all’abrogazione del divieto di convenire compensi parametrati al raggiungimento del
risultato perseguito e l’abrogazione della disposizione contenuta nell’art. 2233, comma 3, del codice civile,
veniva abrogato poi il canone II dell’art. 10 del vigente codice, per il quale costituiva infrazione disciplinare
la stipulazione di patti attinenti al recupero crediti con soggetti che esercitano tale attività per conto di terzi.
Veniva così modificato l’art. 35, “posto a tutela del rapporto di fiducia tra cliente e professionista, che al
canone II imponeva all’avvocato di astenersi, dopo il conferimento del mandato, dallo stabilire con l’assistito
rapporti di natura economica, patrimoniale o commerciale che potessero in qualunque modo influire sul
rapporto professionale.
Nella sua attuale formulazione il canone appena citato, pur mantenendo a carico del professionista, il divieto
di stabilire rapporti con il cliente che ne possano limitare l’indipendenza, fa salva la disposizione prevista
dall’art. 45.
Quest’ultima norma è stata radicalmente modificata: è stata, infatti, integralmente abrogata la disposizione
precedente, che vietava espressamente il patto di quota lite, ma consentiva la pattuizione scritta di un
supplemento di compenso (il c. palmario), in caso di esito favorevole della lite, purché contenuto in limiti
ragionevoli rispetto al risultato conseguito, ed è stata sostituita con una nuova formulazione sotto la rubrica
“Accordi sulla definizione del compenso” che oggi consente all’avvocato di determinare il compenso
parametrandolo ai risultati perseguiti e sempre che i compensi siano proporzionati all’attività svolta.
Infine con riferimento all’abrogazione di cui al punto b) le modifiche hanno riguardato gli artt. 17 e 17bis del
codice deontologico ammettendo la pubblicità informativa sulle caratteristiche del servizio offerto e sui costi
delle prestazioni sempre rispettando i criteri di trasparenza e veridicità e affidandone il controllo all’Ordine
professionale. Pertanto l’art. 17 è stato modificato prevedendo che il contenuto e la forma dell’informazione
debbano essere coerenti con la finalità della tutela dell’affidamento della collettività rispondendo a criteri di
trasparenza e veridicità. Inoltre i canoni II e III del medesimo articolo sono stati inseriti nell’art. 19
concernente il divieto di accaparramento della clientela.
Infine, l’art. 17 bis è stato modificato nella rubrica titolata “Modalità dell’informazione” e non più “Mezzi di
informazione consentiti” poiché sono state eliminate le limitazioni concernenti i mezzi di informazione
3
Vedi Consiglio nazionale forense, “Relazione sulle modifiche apportate al codice deontologico forense in applicazione
del D.L. 4 luglio 2006, n. 223, convertito con modificazioni dalla legge 4 Agosto 2006, n. 248”, in
www.consiglionazionaleforense.it.
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utilizzabili fermo restando il rispetto del decoro e, nell’abolizione della analitica elencazione tassativa dei
mezzi di informazione consentiti ad eccezione di tutte quelle informazioni utili a fornire notizie tali da
agevolare la scelta del professionista .
Con delibera del 12 giugno 2008, il Consiglio ha ritenuto di apportare ulteriori modifiche al Codice
deontologico forense, a seguito dei rilievi formulati dalla Autorità per la Concorrenza e il Mercato nel corso
della audizione del 18 aprile 2008 nell’ambito dell’indagine conoscitiva sugli Ordini professionali avviata
nel gennaio 2007. Tra le altre, interveniva nuovamente sugli artt. 17bis e 45 e precisamente:
accoglieva l’invito a integrare l’art. 17bis. c.d.f., comma 2, modificandone il testo, sostituendo alla
formulazione“previa comunicazione” quella “previa comunicazione tempestiva”;
integrava il testo dell’art. 45 c.d.f. con la locuzione “fermo il principio disposto dall’art. 2233 del codice
civile” (in grassetto nel testo a fronte).
MODIFICHE AL CODICE
DEONTOLOGICO
in attuazione della legge 4 AGOSTO 2006 N. 248
APPROVATE DAL C.N.F. NELLA SEDUTA
DEL
14 DICEMBRE 2006
e con le modifiche APPROVATE DAL C.N.F.
NELLA SEDUTA DEL 12 GIUGNO 2008
ARTICOLO 10
Dovere di indipendenza
CODICE DEONTOLOGICO
TESTO VIGENTE
con le modifiche approvate dal C.N.F. nella
seduta del 27 gennaio 2006
Nell'esercizio dell'attività professionale l'avvocato
ha il dovere di conservare la propria
indipendenza e difendere la propria libertà da
pressioni o condizionamenti esterni.
I. L'avvocato non deve tener conto di interessi
riguardanti la propria sfera personale.
Nell'esercizio dell'attività professionale l'avvocato
ha il dovere di conservare la propria
indipendenza e difendere la propria libertà da
pressioni o condizionamenti esterni.
I. L'avvocato non deve tener conto di interessi
riguardanti la propria sfera personale.
II.
Costituisce
infrazione
disciplinare
il
comportamento dell'avvocato che stipuli con
soggetti che esercitano il recupero crediti per
conto terzi patti attinenti a detta attività.
ARTICOLO 17
Informazioni sull'attività professionale
ARTICOLO 17
Informazioni sull'attività professionale
L'avvocato può dare informazioni sulla propria
attività professionale.
L'avvocato può dare informazioni sulla propria
attività professionale.
ARTICOLO 10
Dovere di indipendenza
Il contenuto e la forma dell'informazione devono Il contenuto e la forma dell'informazione devono
essere coerenti con la finalità della tutela essere coerenti con la finalità della tutela
dell'affidamento della collettività e rispondere a dell'affidamento della collettività.
criteri di trasparenza e veridicità, il rispetto dei
quali è verificato dal competente Consiglio
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Ufficio studi
dell'ordine.
Quanto al contenuto, l'informazione deve essere
conforme a verità e correttezza e non può avere ad
oggetto notizie riservate o coperte dal segreto
professionale. L'avvocato non può rivelare al
pubblico il nome dei propri clienti, ancorché
questi vi consentano.
Quanto alla forma e alle modalità, l'informazione
deve rispettare la dignità e il decoro della
professione.
In ogni caso, l'informazione non deve assumere i
connotati
della
pubblicità
ingannevole,
elogiativa, comparativa.
I - Sono consentite, a fini non lucrativi,
l'organizzazione e la sponsorizzazione di
seminari di studio, di corsi di formazione
professionale e di convegni in discipline attinenti
alla professione forense da parte di avvocati o di
società o di associazioni di avvocati.
II - E' consentita l'indicazione del nome di un
avvocato defunto, che abbia fatto parte dello studio,
purché il professionista a suo tempo lo abbia
espressamente previsto o abbia disposto per
testamento in tal senso, ovvero vi sia il consenso
unanime dei suoi eredi.
ARTICOLO 17 bis
Modalità dell' informazione
L'avvocato che intende dare informazione sulla
propria attività professionale deve indicare:
Quanto al contenuto, l'informazione deve essere
conforme a verità e correttezza e non può avere ad
oggetto notizie riservate o coperte dal segreto
professionale. L'avvocato non può rivelare al
pubblico il nome dei propri clienti, ancorché
questi vi consentano.
Quanto alla forma e alle modalità, l'informazione
deve rispettare la dignità e il decoro della
professione.
In ogni caso, l'informazione non deve assumere i
connotati della pubblicità ingannevole, elogiativa,
comparativa.
I - Sono consentite, a fini non lucrativi,
l'organizzazione e la sponsorizzazione di seminari di
studio, di corsi di formazione professionale e di
convegni in discipline attinenti alla professione
forense da parte di avvocati o di società o di
associazioni di avvocati, previa approvazione del
Consiglio dell'ordine del luogo di svolgimento
dell'evento.
II - E' vietato offrire, sia direttamente che per
interposta persona, le proprie prestazioni
professionali al domicilio degli utenti, nei luoghi di
lavoro, di riposo, di svago e, in generale, in luoghi
pubblici o aperti al pubblico.
III - E' altresì vietato all'avvocato offrire, senza
esserne richiesto, una prestazione personalizzata e,
cioè, rivolta a una persona determinata per un
specifico affare.
IV - E' consentita l'indicazione del nome di un
avvocato defunto, che abbia fatto parte dello studio,
purché il professionista a suo tempo lo abbia
espressamente previsto o abbia disposto per
testamento in tal senso, ovvero vi sia il consenso
unanime dei suoi eredi.
ARTICOLO 17 bis
Mezzi di informazione consentiti
L'avvocato può dare informazioni sulla propria
attività professionale utilizzando esclusivamente i
seguenti mezzi:
1) la carta da lettera, i biglietti da visita e le
brochures informative, previa, per queste ultime,
approvazione del Consiglio dell'ordine dove lo
studio ha la sede principale. In essi devono essere
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Ufficio studi
•) la denominazione dello studio, con la indicazione
dei nominativi dei professionisti che lo compongono
qualora l'esercizio della professione sia svolto in
forma associata o societaria;
•) il Consiglio dell'ordine presso il quale è iscritto
ciascuno dei componenti lo studio;
•) la sede principale di esercizio, le eventuali sedi
secondarie ed i recapiti, con l'indicazione di
indirizzo, numeri telefonici, fax, e-mail e del sito
web, se attivato;
•) il titolo professionale che consente all'avvocato
straniero l'esercizio in Italia, o che consenta
all'avvocato italiano l'esercizio all'estero, della
professione di avvocato in conformità delle
direttive comunitarie;
Può indicare:
•) i titoli accademici;
•) i diplomi di specializzazione conseguiti presso gli
istituti universitari;
•) l'abilitazione a esercitare avanti alle giurisdizioni
superiori;
•) i settori di esercizio dell’attività professionale e,
nell’ambito di questi, eventuali materie di attività
prevalente;
•) le lingue conosciute;
•) il logo dello studio;
•) gli estremi della polizza assicurativa per la
responsabilità professionale;
•) l'eventuale certificazione di qualità dello studio;
l'avvocato che intenda fare menzione di una
certificazione di qualità deve depositare presso il
Consiglio dell'ordine il giustificativo della
certificazione in corso di validità e l'indicazione
completa del certificatore e del campo di
applicazione della certificazione ufficialmente
riconosciuta dallo Stato.
indicati:
•) la denominazione dello studio, con la indicazione
dei nominativi dei professionisti che lo compongono
qualora l'esercizio della professione sia svolto in
forma associata o societaria;
•) il Consiglio dell'ordine presso il quale è iscritto
ciascuno dei componenti lo studio;
•) la sede principale di esercizio, le eventuali sedi
secondarie ed i recapiti, con l'indicazione di
indirizzo, numeri telefonici, fax, e-mail e del sito
web, se attivato.
Possono essere indicati soltanto:
•) i titoli accademici;
•) i diplomi di specializzazione conseguiti presso gli
istituti universitari;
•) l'abilitazione a esercitare avanti alle giurisdizioni
superiori;
•) il titolo professionale che consente all'avvocato
straniero l'esercizio in Italia, o che consenta
all'avvocato italiano l'esercizio all'estero, della
professione di avvocato in conformità delle
direttive comunitarie;
•) i settori di esercizio dell'attività professionale
(civile, penale, amministrativo, tributario) e,
nell'ambito di questi, eventuali materie di attività
prevalente, con il limite di non più di tre materie;
•) le lingue conosciute;
•) il logo dello studio;
•) gli estremi della polizza assicurativa per la
responsabilità professionale;
•) l'eventuale certificazione di qualità dello studio
(l'avvocato che intenda fare menzione di una
certificazione di qualità deve depositare presso il
Consiglio dell'ordine il giustificativo della
certificazione in corso di validità e l'indicazione
completa del certificatore e del campo di
applicazione della certificazione ufficialmente
riconosciuta dallo Stato).
2) le targhe, di dimensioni ragionevoli, poste
all'ingresso dell'immobile ove è ubicato lo studio
dell'avvocato e presso la porta di accesso allo
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della forma e del contenuto in cui è espresso.
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sito e in esso deve indicare i dati previsti dal primo
comma.
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ARTICOLO 19
Divieto di accaparramento di clientela
studio, con la sola indicazione della presenza dello
studio legale, dei professionisti che lo compongono
e della sua collocazione all'interno dello stabile;
3) gli annuari professionali, le rubriche telefoniche,
le riviste e le pubblicazioni in materie giuridiche;
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Possono essere indicati i dati consentiti per i mezzi
previsti al precedente paragrafo 1).
ARTICOLO 19
Divieto di accaparramento di clientela
E' vietata ogni condotta diretta all'acquisizione di
rapporti di clientela a mezzo di agenzie o
procacciatori o con modi non conformi alla
correttezza e decoro.
E' vietata l'offerta di prestazioni professionali a
terzi e in genere ogni attività diretta all'acquisizione
di rapporti di clientela, a mezzo di agenzie o
procacciatori o altri mezzi illeciti.
I. L'avvocato non deve corrispondere ad un collega,
o ad un altro soggetto, un onorario, una provvigione
o qualsiasi altro compenso quale corrispettivo per
la presentazione di un cliente.
II. Costituisce infrazione disciplinare l'offerta di
omaggi o prestazioni a terzi ovvero la
corresponsione o la promessa di vantaggi per
ottenere difese o incarichi.
III - E' vietato offrire, sia direttamente che per
interposta persona, le
proprie prestazioni
professionali al domicilio degli utenti, nei luoghi di
lavoro, di riposo, di svago e, in generale, in
luoghi pubblici o aperti al pubblico.
IV - E' altresì vietato all'avvocato offrire, senza
esserne richiesto, una prestazione personalizzata e,
cioè, rivolta a una persona determinata per un
specifico affare.
ARTICOLO 35
I. L'avvocato non deve corrispondere ad un collega,
o ad un altro soggetto, un onorario, una provvigione
o qualsiasi altro compenso quale corrispettivo per
la presentazione di un cliente.
II. Costituisce infrazione disciplinare l'offerta di
omaggi o prestazioni a terzi ovvero la
corresponsione o la promessa di vantaggi per
ottenere difese o incarichi.
ARTICOLO 35
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PRESSO IL MINISTERO DELLA GIUSTIZIA
Ufficio studi
Rapporto di fiducia
Rapporto di fiducia
Il rapporto con la parte assistita è fondato sulla
fiducia.
I. L'incarico deve essere conferito dalla parte
assistita o da altro avvocato che la difenda. Qualora
sia conferito da un terzo, che intenda tutelare
l'interesse della parte assistita ovvero anche un
proprio interesse, l'incarico può essere accettato
soltanto con il consenso della parte assistita.
II. L’avvocato deve astenersi, dopo il
conferimento del mandato, dallo stabilire con
l’assistito rapporti di natura economica,
patrimoniale o commerciale che in qualunque
modo possano influire sul rapporto professionale,
salvo quanto previsto nell’art. 45.
ARTICOLO 43
Richiesta di pagamento
Il rapporto con la parte assistita è fondato sulla
fiducia.
I. L'incarico deve essere conferito dalla parte
assistita o da altro avvocato che la difenda. Qualora
sia conferito da un terzo, che intenda tutelare
l'interesse della parte assistita ovvero anche un
proprio interesse, l'incarico può essere accettato
soltanto con il consenso della parte assistita.
II. L’avvocato deve astenersi, dopo il
conferimento del mandato, dallo stabilire con
l’assistito rapporti di natura economica,
patrimoniale o commerciale che in qualunque
modo possano influire sul rapporto professionale.
Durante lo svolgimento del rapporto professionale
l'avvocato può chiedere la corresponsione di
anticipi ragguagliati alle spese sostenute ed a
quelle prevedibili e di acconti sulle prestazioni
professionali, commisurati alla quantità e
complessità delle prestazioni richieste per lo
svolgimento dell'incarico.
I - L'avvocato deve tenere la contabilità delle
spese sostenute e degli acconti ricevuti ed è tenuto a
consegnare, a richiesta del cliente, la nota
dettagliata delle somme anticipate e delle spese
sostenute per le prestazioni eseguite e degli
onorari per le prestazioni svolte.
II - L'avvocato non deve richiedere compensi
manifestamente sproporzionati all'attività svolta. III
- L'avvocato non può richiedere un compenso
maggiore di quello già indicato, in caso di mancato
spontaneo pagamento, salvo che ne abbia fatto
espressa riserva.
IV - L'avvocato non può condizionare al
riconoscimento dei propri diritti o all'adempimento
di prestazioni professionali il versamento alla parte
assistita delle somme riscosse per conto di questa.
Durante lo svolgimento del rapporto professionale
l'avvocato può chiedere la corresponsione di
anticipi ragguagliati alle spese sostenute ed a
quelle prevedibili e di acconti sulle prestazioni
professionali, commisurati alla quantità e
complessità delle prestazioni richieste per lo
svolgimento dell'incarico.
I - L'avvocato deve tenere la contabilità delle
spese sostenute e degli acconti ricevuti ed è tenuto a
consegnare, a richiesta del cliente, la nota
dettagliata delle somme anticipate e delle spese
sostenute per le prestazioni eseguite e degli
onorari per le prestazioni svolte.
II - L'avvocato non deve richiedere compensi
manifestamente sproporzionati all'attività svolta. III
- L'avvocato non può richiedere un compenso
maggiore di quello già indicato, in caso di mancato
spontaneo pagamento, salvo che ne abbia fatto
espressa riserva.
IV - L'avvocato non può condizionare al
riconoscimento dei propri diritti o all'adempimento
di prestazioni professionali il versamento alla parte
assistita delle somme riscosse per conto di questa.
V - E' consentito all'avvocato concordare onorari
forfettari per le prestazioni continuative solo in caso
di consulenza e assistenza stragiudiziale, purché
siano proporzionali al prevedibile impegno.
(eliminato)
ARTICOLO 43
Richiesta di pagamento
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Ufficio studi
ARTICOLO 45
Accordi sulla definizione del compenso
ARTICOLO 45
Divieto di patto di quota lite
E' consentito all'avvocato pattuire con il cliente
compensi parametrati al raggiungimento degli
obiettivi perseguiti, fermo il divieto dell'articolo
1261 c.c. e sempre che i compensi siano
proporzionati all'attività svolta, fermo il principio
disposto dall’art. 2233 del Codice civile.
E' vietata la pattuizione diretta ad ottenere , a
titolo
di
corrispettivo
della
prestazione
professionale, una percentuale del bene controverso
ovvero una percentuale rapportata al valore della
lite.
I. E' consentita la pattuizione scritta di un
supplemento di compenso, in aggiunta a quello
previsto, in caso di esito favorevole della lite,
purché sia contenuto in limiti ragionevoli e sia
giustificato dal risultato conseguito.
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Professioni e concorrenza: la deliberazione Antitrust
Autorità garante della concorrenza e del mercato, Indagine conoscitiva IC34 relativa
al settore degli ordini professionali. Provvedimento n. 19435 del 15 gennaio 2009
Omissis
CONCLUSIONI
Il ruolo degli ordini e la concorrenza nei servizi professionali
320. In passato alcuni ordini professionali, tra cui l’Ordine degli architetti, l’Ordine degli avvocati e l’Ordine
notarile, si erano mostrati disponibili ad introdurre nei rispettivi codici deontologici principi e regole proconcorrenziali1.
Dall’indagine svolta è emerso, invece, che l’apertura al cambiamento rilevata nel 2005, principalmente dagli
ordini sopra menzionati, è stata sostituita da un prevalente atteggiamento di chiusura nei confronti delle
esigenze di modernizzazione imposte a livello legislativo e richieste, da oltre dieci anni, dall’orientamento
antitrust nazionale e comunitario.
Cambiamento richiesto da ultimo dalla citata Direttiva Servizi che dovrà essere recepita entro la fine del
2009 e che prevede l’obbligo di conformare i codici di condotta ai principi comunitari; la medesima Direttiva
inoltre invita gli Stati membri ad “incoraggiare gli operatori del settore ad elaborare, nel rispetto del diritto
comunitario, codici di condotta a livello comunitario”.
321. Come noto, gli effetti del mancato adeguamento ai principi concorrenziali in materia di servizi
professionali da parte degli ordini e collegi professionali coinvolti nell’indagine hanno una duplice rilevanza
giuridica.
Sotto il profilo civilistico, il mancato adeguamento (che sarebbe dovuto avvenire entro il 1° gennaio 2007)
delle disposizioni deontologiche ai principi sanciti nell’art. 2, comma 1, della legge Bersani determina, ai
sensi dell’art. 2, comma 3, della medesima legge, la nullità di quelle disposizioni deontologiche che risultano
in contrasto con le previsioni del citato art. 2, comma 1, della legge Bersani.
Mentre le disposizioni regolamentari e legislative (tra cui ad esempio la legge n. 175/92 che regolamentava
l’attività pubblicitaria dei medici) non conformi ai principi sanciti nel citato art. 2, risultano abrogate ai sensi
dell’art. 2, comma 1, della legge Bersani, per incompatibilità con le disposizioni previste nella disposizione
da ultimo citata.
Sotto il profilo antitrust, le previsioni contenute nei codici deontologici (evidenziate nel capitolo secondo) valutate nell’ambito dell’indagine conoscitiva sotto il profilo antitrust con riguardo ai parametri della
necessarietà e della proporzionalità, anche in contraddittorio con i rappresentati degli ordini e collegi
coinvolti - producono l’effetto di restringere ingiustificatamente la concorrenza tra professionisti. Al fine di
rendere palese l’applicabilità dei principi antitrust in materia di servizi professionali, sono stati enucleati i
1
Cfr. segnalazione AS298 “Disposizioni concernenti le libere professioni” dell’aprile 2005.
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parametri e criteri ai quali dovrebbero essere conformate le norme inserite nei codici di
autoregolamentazione (cfr. capitolo terzo).
322. L’indagine svolta ha rivelato, in particolare, che la maggioranza degli organismi professionali analizzati
appaiono particolarmente restii ad abbandonare la nozione di decoro, alla quale continuano ad ancorare la
determinazione del compenso e i limiti dell’attività pubblicitaria dei servizi professionali.
Come si è illustrato nei capitoli precedenti, il rispetto del parametro del decoro professionale nella
determinazione dei compensi e nella diffusione dell’attività pubblicitaria dei servizi professionali produce
l’effetto di sancire l’obbligatorietà dei minimi tariffari che garantirebbero una prestazione decorosa 2 e di
limitare la scelta del contenuto delle pubblicità e i mezzi di diffusione, con il risultato di vietare tutti i mezzi
e i contenuti che l’ordine ritiene non decorosi.
323. Posti gli effetti limitativi della concorrenza derivanti dall’utilizzo della nozione di decoro e visto che
tale nozione è utilizzata in molti dei codici analizzati sia come parametro per la determinazione dei compensi
(così medici e odontoiatri, psicologi, geologi, ingegneri) sia come limite dell’attività pubblicitaria dei
professionisti (così avvocati, notai, medici e odontoiatri, architetti, geologi), l’Autorità ritiene necessario
evidenziare, in primo luogo, come tale nozione dovrebbe essere inserita nei codici di autoregolamentazione
esclusivamente come elemento che incentivi la concorrenza tra professionisti e rafforzi i doveri di
correttezza professionale. In tale ottica, la nozione di decoro utilizzata in ambito deontologico dovrebbe
mirare a salvaguardare l’etica professionale, ossia a garantire il corretto espletamento della professione, non
potendo invece informare i codici deontologici nelle parti relative all’iniziativa economica dei professionisti
ovvero ai rapporti economici con gli utenti.
Secondo tale prospettiva, l’Autorità auspica, pertanto, che la nozione di decoro sia utilizzata nei codici di
condotta come principio generale dell’agire del professionista, potendo essere volta, a titolo esemplificativo,
a garantire lo svolgimento diligente ed esaustivo delle prestazioni professionali richieste, la coscienziosa
preparazione tecnica, la disponibilità all’aggiornamento continuo anche dei collaboratori e dipendenti,
l’efficiente organizzazione dell’équipe professionale e la correttezza professionale nei confronti dei colleghi
e degli utenti.
Là dove, invece, la nozione di decoro regola i comportamenti economici dei professionisti, quali la
determinazione del compenso e la diffusione della pubblicità professionale, il rischio è che i principi di etica
professionale vengano utilizzati non già per la tutela di interessi generali, ma per la difesa di posizioni
acquisite, ossia per cristallizzare le posizioni di potere economico di ciascun professionista con conseguente
disincentivo a prestare servizi di qualità migliore e a prezzi più bassi.
Nei casi in cui la nozione di decoro sia utilizzata per limitare la concorrenza tra professionisti, l’Autorità
evidenzia, dunque, un uso distorto di tale nozione e la sua contrarietà al diritto della concorrenza oltre che al
dettato della legge Bersani, come illustrato nei capitoli precedenti.
Nello stesso senso , l’Autorità osserva come il rinvio formale all’art. 2233, comma 2, cod. civ. (“la misura
del compenso deve essere adeguata all’importanza dell’opera e al decoro della professione”), effettuato in
diversi codici deontologici relativamente alla determinazione del compenso, dovrebbe essere accompagnato,
come già detto, dal rinvio alla innovazione introdotta dall’art. 2 della legge Bersani che ha abolito
l’obbligatorietà delle tariffe fisse e minime.
2
Si precisa peraltro che possono essere ammesse deroghe all’applicazione dei principi antitrust solo con riguardo a determinate discipline
deontologiche in concreto individuate nella misura in cui ne risulti accertata l’effettiva funzionalità alla tutela di interessi generali sulla scorta del test
di proporzionalità. A tal riguardo, si ricorda quanto già affermato circa la portata della sentenza Arduino (Corte di giustizia CE, 19 febbraio 2002, C35/99), con cui la Corte di giustizia si è pronunciata, in sede pregiudiziale, sull’imputabilità allo Stato italiano del tariffario forense. Come noto, in
tale sentenza il giudice comunitario si è limitato ad affermare l’assenza di delega da parte dello Stato italiano ad operatori privati di svolgimento di
pubbliche funzioni e non si è espresso sulla funzionalità delle tariffe al perseguimento di interessi generali.
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In merito alla valenza del citato art. 2233, comma 2, cod. civ., l’Autorità sottolinea che la disposizione in
questione si limita a disciplinare rapporti di tipo privatistico tra le parti di un contratto e non attribuisce alcun
potere agli ordini in termini di verifica della corrispondenza del compenso richiesto al decoro della
professione e all’importanza dell’opera.
324. L’indagine svolta ha fatto emergere come l’entrata in vigore dell’art. 30 del decreto legislativo n.
249/2006 successivamente alla entrata in vigore dell’art. 2 della legge di conversione n. 248/2006 potrebbe
indurre erroneamente a ritenere che non sia applicabile ai notai il citato art. 2, e quindi la liberalizzazione in
tema di servizi professionali introdotta con la riforma Bersani. Si ricorda che il succitato art. 30 ha
riformulato, senza apportarvi significative modifiche, l’art. 147 della legge notarile n. 89/1913, che vieta la
riduzione degli onorari e dei compensi per le prestazioni notarili.
Sul punto si ricorda che, come rilevato nel capitolo quarto, l’Autorità, al fine di fugare ogni dubbio circa
l’applicabilità ai notai della riforma Bersani di cui si discute, auspica un intervento del legislatore volto a
rimuovere il citato art. 30.
L’Autorità auspica, inoltre, che il legislatore - alla stregua di interventi già realizzati negli ultimi anni, tra cui,
ad esempio, la liberalizzazione del passaggio di proprietà degli autoveicoli, motoveicoli e imbarcazioni intervenga anche per rimuovere le riserve di attività tutte le volte in cui l’affidamento in esclusiva di una
determinata attività non sia giustificato dal perseguimento di un interesse generale la cui tutela non potrebbe
essere altrimenti garantita.
Nell’ottica di favorire la più ampia liberalizzazione dei servizi professionali anche con riguardo all’accesso
delle professioni, è auspicabile che il legislatore preveda, in relazione alle specifiche esigenze di tutela che si
manifestano in concreto, l’istituzione di corsi universitari che consentano di conseguire direttamente
l’abilitazione all’esercizio della professione. Nella medesima prospettiva il periodo di tirocinio dovrebbe
essere proporzionato alle esigenze di apprendimento pratico delle diverse professioni e dovrebbe poter essere
svolto, ove ciò si ritenga in concreto possibile, nell’ambito degli stessi corsi di studio.
Infine, sarebbe opportuno che gli organi di governo degli ordini non siano più espressione esclusiva degli
appartenenti ma siano composti anche da soggetti estranei all’ordine.
325. L’Autorità ricorda, peraltro, come la versione originaria dell’art. 2, comma 1, lettera a), contenuta nel
decreto legge Bersani, precedente alla conversione in legge, prevedeva l’abrogazione non già
dell’obbligatorietà delle tariffe minime o fisse, ma direttamente delle stesse tariffe. La disposizione originaria
determinava, quindi, la rimozione delle tariffe minime e fisse, mentre la norma attualmente vigente,
sancendo l’abrogazione della sola obbligatorietà, implica il permanere della vigenza delle tariffe le quali, pur
prive di obbligatorietà, possono essere considerate come riferimento, raccomandazione o orientamento di
prezzi per i professionisti, potendo quindi, secondo il diritto antitrust, costituire intese restrittive della
concorrenza.
326. Parimenti, con riferimento alla disciplina della pubblicità di cui all’art. 2, comma 1, lettera b), della
legge Bersani, si è detto come la disciplina originariamente prevista nel decreto legge Bersani
(precedentemente alla conversione in legge) non attribuiva agli ordini alcun potere di verifica circa la
trasparenza e veridicità della pubblicità dei professionisti, in linea con i principi concorrenziali.
L’Autorità auspica un intervento del legislatore volto ad emendare la legge Bersani nella parte relativa alla
determinazione del compenso professionale, prevedendo l’abolizione delle tariffe minime o fisse, e nella
parte concernente l’attività pubblicitaria, abrogando il potere degli ordini in merito di verifica della
trasparenza e veridicità della pubblicità.
I dossier dell’Ufficio studi del Consiglio nazionale forense – n. 4/2012
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327. Con riguardo alla disciplina deontologica relativa alla costituzione di società multidisciplinari,
l’Autorità fa presente come il disposto di cui all’art. 2, comma 1, lettera c), della legge Bersani allo stato, pur
in assenza di una disciplina organica della materia, consenta ai professionisti di scegliere tra le forme
societarie attualmente disponibili quella che ritengono più congeniale all’erogazione dei propri servizi e che
non vi sono ragioni per precludere l’esercizio della professione nella forma delle società di capitali.
L’Autorità auspica pertanto che l’autoregolamentazione deontologica rispetti il principio secondo cui, in
seguito alla abrogazione del divieto contenuto nella legge 23 novembre 1939 n. 1815, i professionisti sono
liberi di fornire all’utenza servizi professionali di tipo interdisciplinare attraverso società di persone e/o di
capitali o associazioni tra gli stessi.
329. Con riguardo alla materia della formazione dei professionisti, si è sottolineato come perplessità di
natura antitrust sorgano qualora ordini o collegi, nell’imporre per via deontologica l’obbligo di formazione,
riservino a sé stessi la gestione degli eventi formativi ovvero nei casi in cui attribuiscano alle rispettive
fondazioni vantaggi concorrenziali rispetto ad altri organizzatori di eventi, adottando, in sede di
accreditamento, ad esempio, trattamenti differenziati per gli eventi offerti da terzi ovvero decidendo
arbitrariamente l’attribuzione o meno dei crediti a tali eventi.
Per evitare il verificarsi di tali distorsioni della concorrenza nel mercato della fornitura di servizi formativi
professionali, l’Autorità ritiene necessario che gli ordini e i collegi assicurino che i sistemi formativi
contemplino offerte di eventi provenienti da più soggetti, prevedendo, altresì, che la regolamentazione della
formazione stabilisca criteri predefiniti, oggettivi e non discriminatori sulla cui base accreditare gli eventi
formativi.
In linea più generale, l’Autorità ritiene che la promozione della formazione da parte degli ordini
professionali non sia in sé sufficiente a garantire la qualità delle prestazioni, dovendo essa essere assicurata
innanzitutto dalla predisposizione di standard minimi di qualità, tra cui, ad esempio, l’adozione di best
practice.
Sulla base dell’analisi svolta nell’ambito dell’indagine conoscitiva riguardante gli ordini e i collegi
rappresentativi delle professioni di architetto, avvocato, commercialista ed esperto contabile, consulente del
lavoro, farmacista, geologo, geometra, giornalista e pubblicista, ingegnere, medico e odontoiatra, notaio,
perito industriale, nonché psicologo, l’Autorità intende non soltanto ricordare, come illustrato nei capitoli
secondo e terzo, la vigenza di discipline di fonte deontologica ingiustificatamente restrittive della
concorrenza e contrastanti con il dettato della legge Bersani, ma formulare anche alcune considerazioni in
merito al ruolo degli ordini e della regolamentazione deontologica e sul futuro sviluppo del sistema
ordinisitico che i principi concorrenziali oggi impongono3.
L’Autorità auspica, in linea con l’orientamento comunitario in materia di servizi professionali, che gli ordini,
in coerenza con la loro missione di enti preposti a garantire la qualità dei servizi professionali, abbandonino
l’attitudine a regolare le attività di tipo economico dei propri iscritti.
3
Sul punto si ricorda che la tutela della concorrenza vincola l’operato degli Stati membri dell’Unione europea, i quali, in particolare a far data
dall’entrata in vigore del Trattato di Maastricht, sono tenuti ad orientare le proprie politiche economiche al rispetto della libera concorrenza (cfr. in
particolare l’art. 4, comma 1, del Trattato dell’Unione europea secondo cui “Ai fini enunciati all’articolo 2, l’azione degli Stati membri e della
Comunità comprende, alle condizioni e secondo il ritmo previsti dal presente trattato, l’adozione di una politica economica che è fondata sullo stretto
coordinamento delle politiche degli Stati membri, sul mercato interno e sulla definizione di obiettivi comuni, condotta conformemente al principio di
un’economia di mercato aperta e in libera concorrenza” e l’art. 98 secondo cui “Gli Stati membri attuano la loro politica economica allo scopo di
contribuire alla realizzazione degli obiettivi della Comunità definiti all’articolo 2 e nel contesto degli indirizzi di massima di cui all’articolo 99,
paragrafo 2. Gli Stati membri e la Comunità agiscono nel rispetto dei principi di un’economia di mercato aperta e in libera concorrenza, favorendo
un’efficace allocazione delle risorse, conformemente ai principi di cui all’articolo 4”.
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L’indagine ha confermato, infatti, la tendenza a far rientrare nella potestà deontologica aspetti spiccatamente
regolatori dell’esercizio delle professioni, che non possono essere confusi con le questioni di ordine etico
rilevanti per la fiducia dei terzi nei professionisti e negli organismi di controllo deontologico degli stessi.
Si ritiene opportuno ribadire, dunque, che gli organismi di controllo deontologico dovrebbero piuttosto
indirizzare la propria attività regolatoria principale verso la promozione della qualità delle prestazioni
professionali, mediante, ad esempio, la formazione continua e l’adozione di best practice, a vantaggio non
solo degli utenti ma degli stessi professionisti.
330. Infine, l’Autorità intende richiamare l’attenzione sull’assoggettabilità al diritto della concorrenza dei
professionisti e delle delibere degli organismi rappresentativi dei medesimi in quanto delibere di associazioni
di imprese, posto che l’indagine ha mostrato come il fondamento ideologico della vigenza delle limitazioni
relative alla determinazione del compenso e dell’attività pubblicitaria dei professionisti, nonché delle
restrizioni concernenti la costituzione delle società multidisciplinari appare ancora oggi risiedere nel mancato
riconoscimento della natura imprenditoriale dell’attività svolta dai professionisti.
Al fine di chiarire la rilevanza giuridica del diritto antitrust anche per i servizi professionali, non è superfluo
ricordare che il diritto comunitario non conosce deroghe al principio secondo cui l’attività professionale,
nella misura in cui ha una valenza economica, è attività di impresa, quale che sia la professione intellettuale
coinvolta, a prescindere, cioè, dalla natura complessa ovvero tecnica dei servizi forniti e il rango dei valori a
cui, in alcuni casi, si collega4. Tale posizione, consolidata a livello comunitario e nazionale, è stata peraltro
avallata dalla stessa Corte costituzione nella citata sentenza n. 443/2007, la quale richiama e fa proprio
l’orientamento fondamentale della Commissione europea in tema applicazione della disciplina della
concorrenza ai servizi professionali.
331. In conclusione, l’Autorità auspica, in primo luogo, che gli ordini e i collegi interessati rimuovano o
modifichino le disposizioni deontologiche analizzate nell’ambito della presente indagine, considerate
ingiustificatamente restrittive della concorrenza tra professionisti, in modo che le stesse siano rese conformi
ai principi e criteri già indicati (cfr. capitolo terzo), al fine di introdurre principi concorrenziali nei codici di
autoregolamentazione analizzati nella presente indagine.
In secondo luogo, l’Autorità, ai sensi dell’art. 21 della legge n. 287/90, auspica che siano intrapresi interventi
di natura legislativa volti a rafforzare la concorrenza nei servizi professionali a) mediante il ripristino delle
disposizioni originariamente contenute nel decreto legge Bersani n. 223/2006, precedentemente alla
conversione in legge dello stesso, che prevedevano l’abolizione diretta delle tariffe minime o fisse e che non
attribuivano agli organismi di controllo deontologico alcun potere di verifica sui messaggi pubblicitari diffusi
dai professionisti e b) mediante la rimozione delle disposizioni di cui all’art. 30 del Decreto Legislativo n.
249/2006, che ha riformulato, senza apportarvi sostanziali modifiche, l’art. 147 della legge n. 89/1913 in
materia di servizi notarili.
4
Cfr. le sentenze su medici (Pavlov, 12 settembre 2000, C-180-184/98, punto 77), sugli spedizionieri doganali (Commissione c. Italia, 18 giugno
1998, C-35/96, punto 36), sugli avvocati (Wouters, 19 febbraio 2002, C-309/99, punti 44-49, e Arduino, 19 febbraio 2002, C-35/99); per la
giurisprudenza nazionale si segnala che tale principio non è stato mai messo in dubbio a partire dal TAR del 12 gennaio 2000, relativa al caso I220
“Consigli nazionali dei ragionieri e periti commerciali e dei dottori commercialisti”.
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Corte costituzionale, sentenza 21 dicembre 2007, n. 443
Omiss
Considerato in diritto
1. - La Regione Veneto e la Regione Siciliana hanno promosso questioni di legittimità costituzionale di
numerose disposizioni del decreto-legge 4 luglio 2006, n. 223 (Disposizioni urgenti per il rilancio economico
e sociale, per il contenimento e la razionalizzazione della spesa pubblica, nonché interventi in materia di
entrate e di contrasto all'evasione fiscale), e, tra queste, dell'art. 2, nel testo originario ed in quello risultante
dalle modifiche apportate, in sede di conversione, dalla legge 4 agosto 2006, n. 248, per violazione dell'art.
117, terzo comma, della Costituzione.
2. - Riservata a separate pronunce la decisione sull'impugnazione delle altre disposizioni contenute nel
decreto-legge n. 223 del 2006, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 248 del 2006, vengono in esame
in questa sede le questioni relative all'art. 2.
I giudizi possono essere riuniti e decisi con un'unica sentenza per la coincidenza dell'oggetto delle singole
questioni e del parametro evocato.
3. - Preliminarmente, deve essere dichiarata l'inammissibilità delle questioni relative all'art. 2 del decretolegge n. 223 del 2006, per violazione degli artt. 3, 114, 117, primo comma, e 120 Cost., sollevate dalla
Regione Siciliana nella memoria integrativa depositata in prossimità dell'udienza pubblica. Tali censure,
infatti, sono state formulate per la prima volta nella memoria sopra citata, risultando pertanto inammissibili
perché tardivamente proposte (da ultimo, sentenza n. 246 del 2006).
4. - Non può essere accolta l'eccezione di inammissibilità, sollevata dall'Avvocatura dello Stato, delle
questioni, promosse dalla Regione Veneto con il ric. n. 96 del 2006, riguardanti le norme del decreto-legge
successivamente modificate dalla legge di conversione. Secondo la difesa erariale, la conversione del decreto
in legge avrebbe determinato l'«inammissibilità sopravvenuta» delle suddette questioni o la «cessazione della
materia del contendere». A prescindere dalla genericità dell'eccezione, che non indica le norme modificate e
l'entità delle relative modifiche, questa Corte ritiene debbano considerarsi assorbite le censure al testo
originario di un decreto-legge quando le stesse vengano rivolte alle corrispondenti disposizioni della legge di
conversione, nell'ipotesi che vi sia identità testuale tra di esse (sentenza n. 417 del 2005).
Nella fattispecie, le disposizioni contenute nella legge di conversione apportano al testo originario alcune
varianti stilistiche ed aggiungono allo stesso nuove determinazioni normative, che lo integrano e lo
specificano, senza alterarne la sostanza prescrittiva. Ne segue che le questioni sollevate nei confronti delle
norme originarie del decreto-legge si attagliano anche alle norme corrispondenti della legge di conversione.
5. - La Regione Siciliana censura le norme impugnate per violazione dell'art. 117, terzo comma, Cost., senza
fornire alcuna motivazione sull'applicabilità di tale disposizione costituzionale ad una Regione a statuto
speciale come la Sicilia. Tuttavia, in considerazione dell'assenza nello statuto siciliano della materia
«professioni», si deve ritenere implicita l'operatività dell'art. 10 della legge costituzionale 18 ottobre 2001, n.
3 (Modifiche al titolo V della parte seconda della Costituzione), che rende utilizzabile nel presente giudizio il
parametro costituzionale evocato dalla ricorrente.
Si deve inoltre disattendere l'eccezione della difesa erariale circa l'inammissibilità del ricorso della Regione
Siciliana, fondata sulla presunta inapplicabilità della normativa impugnata ad una Regione a statuto speciale,
per effetto della clausola di salvaguardia contenuta nel comma 1-bis dell'art. 1 del decreto-legge n. 223 del
2006, introdotto dalla legge di conversione n. 248 del 2006. Tale clausola, per la sua genericità e per il suo
riferirsi ad una serie eterogenea di disposizioni comprese nello stesso atto legislativo, non è idonea ad
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escludere il sindacato di legittimità costituzionale sulle norme oggetto di impugnazione, ritenute dalla
Regione ricorrente pienamente applicabili nel proprio territorio (ex plurimis, tra le più recenti, sentenze n.
179, n. 165 e n. 162 del 2007).
6. - La questione di legittimità costituzionale della lettera a) del comma 1 dell'art. 2 del decreto-legge n. 223
del 2006, nel testo originario ed in quello modificato dalla legge di conversione n. 248 del 2006, non è
fondata.
6.1. - La norma sopra richiamata, nell'abrogare le disposizioni che prevedono «l'obbligatorietà di tariffe fisse
o minime ovvero il divieto di pattuire compensi parametrati al raggiungimento degli obiettivi perseguiti»,
tende a stimolare una maggiore concorrenzialità nell'ambito delle attività libero-professionali e intellettuali,
offrendo all'utente una più ampia possibilità di scelta tra le diverse offerte, maggiormente differenziate tra
loro, con la nuova normativa, sia per i costi che per le modalità di determinazione dei compensi.
Essa, pertanto, attiene alla materia «tutela della concorrenza», riservata alla competenza legislativa esclusiva
dello Stato dall'art. 117, secondo comma, lettera e), Cost.
6.2. - Pur se il presente giudizio concerne in modo esclusivo la presunta lesione di competenze
costituzionalmente garantite delle Regioni, giova notare che la conclusione di cui al paragrafo precedente
trova conferma in sede comunitaria.
Con particolare riferimento alle restrizioni alla concorrenza nel settore delle professioni, si deve, infatti,
segnalare la Relazione sulla concorrenza nei servizi professionali presentata dalla Commissione il 9 febbraio
2004 [Com(2004)83]. Il 5 settembre 2005, la Commissione ha presentato il seguito della suddetta Relazione
[Com(2005)405], in cui si giunge alla conclusione, tra l'altro, che gli Stati membri dovrebbero avviare un
processo di revisione delle restrizioni esistenti, con riferimento sia alle tariffe fisse, sia alle limitazioni di
pubblicità.
In esito a tale relazione, il Parlamento europeo, il 12 ottobre 2006, ha approvato una risoluzione con la quale,
tra l'altro, si invita la Commissione ad approfondire l'analisi delle differenze esistenti - in riferimento
all'apertura del mercato - tra le diverse categorie professionali di ciascuno Stato membro, e, sul presupposto
che l'obbligatorietà di tariffe fisse o minime e il divieto di pattuire compensi legati al risultato raggiunto
potrebbero costituire un ostacolo alla qualità dei servizi e alla concorrenza, si invitano gli Stati membri ad
adottare misure meno restrittive e più adeguate rispetto ai principi di non discriminazione, necessità e
proporzionalità.
Con specifico riguardo alle professioni legali ed all'interesse generale al funzionamento dei sistemi giuridici,
il Parlamento europeo ha adottato, il 23 marzo 2006, una risoluzione, nella quale si riconosce che «le tabelle
degli onorari o altre tariffe obbligatorie» non violano gli artt. 10 e 81 del Trattato, purché la loro adozione sia
giustificata dal perseguimento di un legittimo interesse pubblico.
Il medesimo orientamento emerge dalla giurisprudenza della Corte di giustizia delle Comunità europee.
Quest'ultima, nella sentenza 5 dicembre 2006 (cause riunite Cipolla C-94/2004, Capodarte e Macrino, C202/2004), ha statuito che «il divieto di derogare convenzionalmente ai minimi tariffari, come previsto dalla
legislazione italiana, può rendere più difficile l'accesso degli avvocati stabiliti in uno Stato membro diverso
dalla Repubblica italiana al mercato italiano dei servizi legali, ed è in grado quindi di ostacolare l'esercizio
delle loro attività di prestazione di servizi in quest'ultimo Stato membro. Tale divieto si rivela pertanto una
restrizione ai sensi dell'art. 49 CE».
6.3. - Una volta chiarita l'appartenenza delle norme censurate alla materia «tutela della concorrenza», diventa
superfluo soffermarsi sul quesito se le stesse abbiano carattere di principio o configurino una disciplina di
dettaglio. Questa Corte ha già precisato che le competenze esclusive statali, che si presentino come
trasversali, «incidono naturalmente, nei limiti della loro specificità e dei contenuti normativi che di esse
possano definirsi propri, sulla totalità degli ambiti materiali entro i quali si applicano» (sentenza n. 80 del
2006). Anche una disposizione particolare e specifica, purché orientata alla tutela della concorrenza, si pone
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come legittima esplicazione della potestà legislativa esclusiva dello Stato in subiecta materia. Se si
ritenessero legittime le norme a tutela della concorrenza - o riguardanti altra materia di potestà legislativa
esclusiva - a condizione che le stesse abbiano un carattere generale o di principio, si finirebbe con il
confondere il secondo e il terzo comma dell'art. 117 Cost., ispirati viceversa ad un diverso criterio
sistematico di riparto delle competenze. Ciè è ancor più evidente in materie, come la «tutela della
concorrenza» o la «tutela dell'ambiente», contrassegnate più che da una omogeneità degli oggetti delle
diverse discipline, dalla forza unificante della loro funzionalizzazione finalistica, con i limiti oggettivi di
proporzionalità ed adeguatezza, più volte indicati da questa Corte (da ultimo, sentenze n. 430 e n. 401 del
2007).
Una illegittima invasione della sfera di competenza legislativa costituzionalmente garantita alle Regioni,
frutto di eventuale dilatazione oltre misura dell'interpretazione delle materie trasversali, può essere evitata
non - come prospettato dalle ricorrenti - tramite la distinzione tra norme di principio e norme di dettaglio, ma
con la rigorosa verifica della effettiva funzionalità delle norme statali alla tutela della concorrenza.
Quest'ultima infatti, per sua natura, non può tollerare differenziazioni territoriali, che finirebbero per limitare,
o addirittura neutralizzare, gli effetti delle norme di garanzia.
Come si è visto prima, le due norme di cui alla lettera a) del comma 1 dell'art. 2 del decreto-legge n. 223 del
2006 possono essere entrambe ricondotte alla materia in questione e quindi sono esenti dalle censure
avanzate dalle ricorrenti.
7. - La questione relativa alla lettera b) del comma 1 dell'art. 2 del decreto-legge n. 223 del 2006, nel testo
originario ed in quello sostituito dalla legge di conversione n. 248 del 2006, non è fondata.
7.1. - Anche la possibilità di svolgere pubblicità informativa circa i titoli e le specializzazioni professionali,
le caratteristiche del servizio offerto, nonché i costi complessivi delle prestazioni, garantisce e promuove la
concorrenza, purché, a tutela degli utenti - come precisato dalla norma impugnata - il messaggio
pubblicitario sia caratterizzato da trasparenza e veridicità, controllate dall'ordine professionale.
Posto quanto sopra, valgono le medesime considerazioni svolte nel paragrafo 6.3, che sorreggono la
dichiarazione di infondatezza della questione concernente la norma di cui alla lettera a) dello stesso comma
1, sotto il profilo del riparto delle competenze legislative tra Stato e Regioni.
8. - La questione di legittimità costituzionale dell'art. 2, comma 1, lettera c), del decreto-legge n. 223 del
2006, nel testo originario ed in quello sostituito dalla legge di conversione n. 248 del 2006, non è fondata.
8.1. - La possibilità di creare società di persone o associazioni tra professionisti, volte a fornire all'utenza
servizi professionali di tipo interdisciplinare, aumenta e diversifica l'offerta sul mercato e consente una
maggiore possibilità di scelta a chi ha necessità di avvalersi congiuntamente di determinate prestazioni
professionali, anche se eterogenee, indirizzate a realizzare interessi convergenti o connessi. Pertanto, le
norme in esame sono riconducibili alla materia «tutela della concorrenza», con le conseguenze di ordine
giuridico che sono state in precedenza illustrate. Anche tale norma è quindi esente da censure di legittimità
costituzionale sotto il profilo del riparto di competenze legislative tra Stato e Regioni.
9. - La questione di legittimità costituzionale del comma 2-bis dell'art. 2 del decreto-legge n. 223 del 2006,
inserito dalla legge di conversione n. 248 del 2006, non è fondata.
9.1. - La norma ora citata modifica il terzo comma dell'art. 2233 del codice civile, prescrivendo, a pena di
nullità, che siano redatti in forma scritta i patti, conclusi tra gli avvocati ed i praticanti abilitati con i loro
clienti, che stabiliscono i compensi professionali.
Si tratta, con tutta evidenza, di una norma che attiene al contratto di prestazione d'opera professionale degli
avvocati, rientrante come tale nella materia «ordinamento civile», di competenza esclusiva dello Stato, ai
sensi dell'art. 117, secondo comma, lettera l), Cost.
10. - La questione di legittimità costituzionale del comma 3 dell'art. 2 del decreto-legge n. 223 del 2006,
rimasto invariato a seguito della conversione in legge, non è fondata.
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Il suddetto comma 3 prevede l'adeguamento delle disposizioni deontologiche e dei codici di autodisciplina a
quanto stabilito dal comma 1 dello stesso art. 2 e, in caso di mancato adeguamento, la nullità delle norme in
contrasto con lo stesso comma 1. La norma di cui al comma 3 si presenta, dunque, come strettamente
consequenziale a quelle di cui al comma 1, per le quali si è ritenuto che le relative questioni non siano
fondate, in quanto incidenti su un ambito materiale di competenza esclusiva dello Stato (la «tutela della
concorrenza»). Deve, pertanto, ritenersi che valgano le medesime considerazioni svolte a sostegno della
dichiarazione di infondatezza delle altre questioni concernenti l'art. 2 del decreto-legge n. 223 del 2006 sotto
il profilo del riparto delle competenze legislative tra Stato e Regioni.
per questi motivi
LA CORTE COSTITUZIONALE
riservata a separate pronunce la decisione sulle impugnazioni delle altre disposizioni contenute nel decretolegge 4 luglio 2006, n. 223 (Disposizioni urgenti per il rilancio economico e sociale, per il contenimento e la
razionalizzazione della spesa pubblica, nonché interventi in materia di entrate e di contrasto all'evasione
fiscale), convertito, con modificazioni, dall'art. 1, comma 1, della legge 4 agosto 2006, n. 248, promosse
dalla Regione Veneto e dalla Regione Siciliana con i ricorsi indicati in epigrafe;
riuniti i giudizi,
dichiara inammissibili le questioni di legittimità costituzionale dell'art. 2 del decreto-legge n. 223 del 2006,
nel testo risultante dalle modifiche apportate, in sede di conversione, dalla legge n. 248 del 2006, promosse
dalla Regione Siciliana, in riferimento agli artt. 3, 114, 117, primo comma, e 120 della Costituzione, con il
ricorso indicato in epigrafe;
dichiara non fondate le questioni di legittimità costituzionale dell'art. 2 del decreto-legge n. 223 del 2006, nel
testo originario ed in quello risultante dalle modifiche apportate, in sede di conversione, dalla legge n. 248
del 2006, promosse dalla Regione Veneto e dalla Regione Siciliana, in riferimento all'art. 117, terzo comma,
della Costituzione, con i ricorsi indicati in epigrafe.
Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 12 dicembre 2007
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CNF, sentenza 21 dicembre 2009, n. 183
Omissis
1. Vanno esaminati anzitutto i preliminari motivi del ricorso dell’avv. C., a partire dall’eccepita
incompetenza a procedere anche nei suoi confronti da parte del Consiglio bresciano.
La censura non è fondata. Non vi è dubbio che la complessa condotta contestata sia, infatti, unitaria
e che i professionisti abbiano posto in essere congiuntamente i fatti loro addebitati senza alcuna
distinzione e differenziazione tra loro.
Al proposito va confermata la giurisprudenza più recente di questo Consiglio (13 luglio 2001, n.
159) che ha constatato la legittima applicazione al procedimento disciplinare forense del principio
del cumulo soggettivo passivo in presenza di connessione oggettiva. Tale connessione, che nel caso
è del tutto evidente nelle stesse difese degli incolpati, radica per entrambi la competenza del
Consiglio bresciano a causa della sua speciale, assorbente ed inderogabile spettanza a conoscere
delle violazioni disciplinari nei confronti dell’avv. P., in quanto componente del Consiglio
dell’ordine forense di Milano. Quanto mai opportuna è stata la decisione assunta al riguardo,
funzionale anche ad evitare potenziale contrasto di giudicati, come bene ha osservato il P.M. in
udienza.
L’inesistenza di alcun conflitto positivo di competenza effettivamente insorto – poiché il Consiglio
milanese non risulta aver mai inteso procedere- rende poi improprio il riferimento al conflitto
disciplinato dall’art. 49 della legge professionale forense (cfr. CNF 23 aprile 2004, n. 96).
Nel primo grado del procedimento sono stati ampiamente rispettati i diritti di difesa degli incolpati:
nella fase delle indagini preliminari, infatti, secondo la costante giurisprudenza di questo Consiglio
che pure dev’essere confermata, l’audizione dell’interessato non è prevista da alcuna disposizione
normativa, non è obbligatoria e la sua omissione non provoca la nullità del procedimento (tra le
tante: CNF 4 maggio 2009, n. 27; 22 marzo 2005, n. 60).
Come pure nessuna attività istruttoria obbligatoria è imposta al Consiglio procedente, nemmeno
essendo indispensabile l’esistenza stessa di una fase istruttoria o di qualche necessaria attività di
questo tipo (CNF 14 luglio 2003, n. 216; 19 gennaio 2005, n. 18). Senza contare che nel caso i fatti
e le condotte considerate sono risultate pienamente accertate, senza alcuna vera contestazione, ed
ampiamente esaminate nelle difese come nella decisione.
Nessun rilievo può assumere l’evidente errore, puramente materiale e tempestivamente corretto,
nella citazione numerica della norma del codice deontologico forense ritenuta violata (l’art. 18,
anziché il 19, mentre il titolo della violazione era chiaramente individuato nell’accaparramento di
clientela): risulta chiaro, infatti, come esso non abbia impedito o minimamente limitato l’esercizio
del diritto di difesa degli incolpati. Di per sé, comunque, l’eventuale erronea indicazione della
norma che si assume violata non costituisce motivo di nullità della citazione (CNF, 8 gennaio 2000,
n. 116).
Entrambi i ricorsi lamentano la mancata correlazione tra l’ipotesi formulata nell’incolpazione
(evidenziandone, in particolare, l’accento posto sull’inusuale collocazione, su strada, dello Studio) e
quella configurata nella decisione.
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Appare per ora sufficiente confermare come “in perfetta coerenza con i principi enunciati dalla
giurisprudenza della Suprema corte e del CNF, va esclusa la violazione della regola della
corrispondenza tra la contestazione e la pronunzia disciplinare allorché il fatto posto a base della
sentenza non abbia il carattere della eterogeneità rispetto a quello contestato, sicché la nullità del
procedimento disciplinare per difetto di specificità della contestazione sussiste nel solo caso in cui
vi sia incertezza sui fatti contestati, con la conseguente impossibilità per l'incolpato di svolgere le
proprie difese, a nulla rilevando la precisazione delle fonti di prova da utilizzare, né la
individuazione delle precise norme deontologiche che si assumono violate” (C.N.F., 4 maggio
2009, n. 26).
Nel caso appare oltremodo evidente la completezza e l’appropriatezza delle difese impostate e
svolte dagli incolpati che hanno chiaramente percepito il senso della contestazione, compiutamente
spiegando le proprie ragioni.
In particolare la localizzazione dello Studio ha rappresentato, nell’economia dell’incolpazione, una
semplice articolazione del fatto, risultando chiaramente individuata la contestazione nella finalità di
acquisizione di rapporti clientelari con modalità non conformi a correttezza e decoro ben specificate
–quali ulteriori elementi di fatto- nella presenza della “suggestiva insegna A.” e nella scritta “prima
consulenza gratuita”, circostanze sulle quali ampiamente si trattengono difese e decisione.
2. Questa considerazione consente pianamente di pervenire al merito della vicenda, per confermare
la correttezza della decisione impugnata e l’adeguatezza della sua articolata motivazione.
Non è censurato l’esercizio della professione in ambiente e luogo diverso dalla tradizione (una volta
accertato, come nel caso, il dovuto presidio della riservatezza) o con modalità comunicative
inusuali: questi, semmai, costituiscono il supporto, più evidente del consueto, sul quale è fondato il
giudizio di non proprietà delle comunicazioni offerte al pubblico. Disciplinarmente rilevanti sono
stati giustamente considerati non i mezzi utilizzati ma i contenuti con essi proposti, siccome
equivoci, suggestivi, eccedenti il carattere informativo consentito e pertanto configurati come
impropria attività di captazione della clientela operata con metodi illeciti in ragione di tale loro
suggestione, equivocità ed eccesso, nel collegamento logico tra gli articoli 19 e 17 - 17 bis del
codice deontologico forense.
Così come assestato a seguito dell’entrata in vigore della normativa nota come “Bersani”, il codice
deontologico forense consente invero non una pubblicità indiscriminata (ed in particolare non
comparativa ed elogiativa) ma la diffusione di specifiche informazioni sull’attività, anche sui prezzi,
i contenuti e le altre condizioni di offerta di servizi professionali allo scopo di orientare
razionalmente le scelte di colui che ricerchi assistenza, nella libertà di fissazione di compenso e
della modalità del suo calcolo, com’è consentito dalla normativa statale citata.
In piena conformità con la normativa comunitaria e la costante sua interpretazione da parte della
Corte di Giustizia, la peculiarità e specificità delle professioni –e della forense in special modo,
attesa la sua funzione sociale- impongono tuttavia le limitazioni connesse alla dignità ed al decoro
della professione, la cui verifica è dall’ordinamento affidata al potere-dovere dell’ordine
professionale.
Il concetto di decoro, espressivamente risalente nel tempo, va continuamente adattato ed
interpretato, nella sua sostanza, in modo adeguato allo sviluppo della legislazione e della sensibilità
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sociale ed oggi è funzionale non alla difesa di una categoria professionale caratterizzata dalla pur
elevata funzione sociale svolta, ma alla salvaguardia della sua complessiva reputazione
nell’interesse dell’intera collettività, ai fini dell’accrescimento della qualità delle prestazioni e della
sicurezza del rapporto fiduciario professionale, non solo sotto il profilo tecnico ma etico e
comportamentale, sulla base di regole che trovano la loro origine nella stessa legge, così come
specificate nelle norme deontologiche la cui natura e la cui fonte sono chiarite da una
giurisprudenza nota e finalmente assestata.
Nel concreto, il concetto stesso di accaparramento della clientela esprime, già nella rarità e
ruvidezza del termine, un disvalore anche attuale, ma va pure adeguato all’evoluzione della
sensibilità della comunità professionale e della società.
Non è dubbio, infatti, che l’attività di acquisizione della clientela sia –di per sé- lecita. Lo è da
sempre e tanto più oggi, da che l’ordinamento comunitario e l’interpretazione di svariate sue norme
hanno posto in evidenza (per quanto non assorbente, non preminente e tanto meno caratterizzante)
l’aspetto organizzativo, economico e concorrenziale dell’attività professionale.
Il disvalore deontologico continua a risiedere tutto, in effetti, negli strumenti usati per l’acquisizione
della clientela che non devono essere, per l’appunto, alcuno di quelli tipizzati in via esemplificativa
nei canoni complementari dell’art. 19, non concretizzarsi nell’intermediazione di terzi (agenzie o
procacciatori), né essere, più genericamente, “mezzi illeciti” o meglio (nella versione vigente,
approvata il 14 dicembre 2006) che possano esplicarsi in “modi non conformi alla correttezza e
decoro”.
L’articolo 19 del codice, dunque, vieta che per l’acquisizione di rapporti di clientela il
professionista ricorra a mezzi illeciti e cioè assunti in violazione delle norme, sia di quelle
dell’ordinamento generale sia di quelle disciplinari settoriali che delineano il corretto
comportamento del professionista.
La decisione impugnata, adeguatamente supportata dalle risultanze documentali (anche
fotografiche) ed alle stesse puntualmente rapportata, ha ritenuto eccedenti i messaggi veicolati
attraverso la sigla A. – A. e l’offerta di “prima consulenza gratuita”.
Le ampie e pregevoli difese degli incolpati inutilmente si dilungano nell’analisi logica della
motivazione, sostanzialmente equivocando sul rigore intellettuale col quale il Consiglio bresciano
ha affrontato il delicato e nuovo tema proposto alla sua attenzione. Né vale sminuire, al livello del
ridicolo, la traduzione in immagine della prima sigla ovvero –quanto alla seconda- diffondersi
nell’analisi, perdendo di vista che la molteplicità delle ipotesi ricostruttive è di per sé il segno
dell’inammissibile equivocità del linguaggio comunicativo prescelto.
Non appare seriamente dubitabile che A. (pure puntato, come nelle immagi ini in atti) sottilmente e
suggestivamente possa essere colto (ed in tal senso sia stato prescelto tra le tante possibilità) come
un invito alla fermata, colga inevitabilmente l’attenzione e la conduca al complesso, elegante ed
accattivante, della comunicazione. L’incisività del messaggio e la sua valenza si propongono di
colpire (e comunque tale idoneità possiedono) la psiche del passante, potenziale assistito, così
offrendo all’agente un vantaggio competitivo rispetto alla generalità degli esercenti la medesima
attività. Il messaggio si risolve, pertanto, non nell’informazione ma nella diretta suggestione; induce
a ritenere –in modo emozionale ed irriflessivo- che valga la pena di visitare quello che dal
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complesso della comunicazione appare proporsi come lo Studio legale aperto ed accessibile a tutti,
senza ostacoli, rigidezze e formalità tipiche dello stereotipo legale.
Quanto alla “prima consulenza gratuita”, la decisione non ha certo negato la raggiunta libertà
dell’avvocato di stabilire il livello dei compensi (come consentito dalla legge e deontologicamente
lecito nei limiti della proporzione con l’attività prestata). Di tale messaggio è censurato l’aspetto
omissivo che si traduce nell’equivocità ampiamente illustrata dalla decisione stessa: l’informazione
offerta non chiarisce (né potrebbe, proprio perché tenuta alla misura di “slogan”) se si tratta della
proposta gratuita di una consulenza organica e completa ovvero di un primo inquadramento
generico del problema.
In ogni caso la comunicazione è impropria e decettiva: perché un semplice colloquio di
orientamento è non oneroso per prassi (e non è previsto dalla tariffa, infatti), mentre i bisogni degli
assistiti hanno di norma un’assoluta concretezza e richiedono immediati e spesso complessi esami
di posizioni giuridiche che costituiscono l’essenza dell’attività stragiudiziale e pre-giudiziale
dell’avvocato.
Lo stesso ricorso agli “slogan” ha evitato nella specie che la comunicazione fosse articolata secondo
i corretti canoni della pubblicità realmente informativa.
Ben altre avrebbero potuto essere le segnalazioni particolarmente adatte ad orientare una scelta
razionale e consapevole del potenziale cliente: “specializzazioni” ed esperienze, tipologia ed entità
dei costi, tempi di trattazione della pratica affidata, regimi e modalità delle informazioni e simili.
Nel messaggio, invece, ne è rimasto solo un bagliore, al contenuto suggestivo ed omissivo sul piano
informativo, risultandone evidente lo scopo di attrarre e stabili re un contatto, così acquisendo un
vantaggio competitivo sugli altri professionisti.
Come attesta la completa documentazione fotografica acquisita, la macroscopìa delle scritte rispetto
a quelle meramente identificative e descrittive si pone in modo e termini differenziali rispetto
all’universo dei professionisti e si risolve, dunque, in un suggerimento di maggior favore non basato
sulla concretezza, oggettivamente percepibile e verificabile, dell’attività prestata o sul percorso
formativo e professionale di colui che si propone.
La scorrettezza del vantaggio competitivo procuratosi dagli avvocati P. e C. sta quindi nel fatto che
i messaggi utilizzati non rendono pubbliche le effettive caratteristiche dei servizi offerti o della
personalità professionale dell’offerente, ma suggeriscono e tendono a persuadere il possibile cliente
attraverso un breve, asciutto motto privo di contenuto informativo, pieno viceversa di capacità
evocativa emozionale e come tale utilizzato.
Si è trattato, dunque, come compiutamente illustrato dalla decisione impugnata (al paragrafo 18), di
una modalità di acquisizione di rapporti clientelari illecita sotto il profilo disciplinare in quanto
basata su messaggi pubblicitari eccedenti l’ambito informativo completo, concreto e razionale,
come invece previsto dalla norma deontologica.
Del tutto improprio è il riferimento difensivo ad esperienze, prospettate come analoghe, quale
l’iniziativa “P.A.” varata dal Consiglio dell’ordine forense di Milano. Le attività che l’Istituzione
propone a garanzia della collettività dei cittadini alla quale essa deve rivolgersi secondo il suo
dovere di rappresentare e sostenere la funzione sociale e la responsabilità dell’Avvocatura,
favorendone l’immagine complessiva ed il ruolo nella società, non possono essere confuse, infatti,
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con attività individuali che, in definitiva e direttamente, avvantaggiano soltanto coloro che
agiscono.
Sia pure considerando la rilevanza sociale degli effetti finali che, indirettamente ed in via mediata,
l’iniziativa intrapresa dagli avvocati C. e P. poteva conseguire, per un approccio innovativo di
apertura e superamento di diffidenze tradizionali, la sanzione irrogata appare congrua rispetto
all’insidiosità della condotta, potenzialmente contagiosa (indipendentemente dall’inutile ricerca di
una sua dannosità nel concreto, del tutto estranea alla fattispecie disciplinare contestata), posta in
essere da professionisti maturi per esperienza, età e funzioni
P.Q.M.
Il Consiglio Nazionale Forense, riunitosi in Camera di Consiglio;
Visti gli artt. 40 n. 2 e 54 del R.D.L. 27 novembre 1933 n.1578 e gli att.59 e seguenti del R.D.22
gennaio 1934 n.37;
respinge i ricorsi
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Cassazione civile, sezioni unite, sentenza 18 novembre 2010, n. 23287
Omissis
MOTIVI DELLA DECISIONE
1. Preliminarmente vanno riuniti i ricorsi.
Va, quindi, esaminato il ricorso proposto dall'avv. C. C.M..
Questi con il primo motivo di ricorso lamenta la violazione dell'art. 38 L. prof., e, quindi, l'incompetenza
territoriale del Consiglio dell'Ordine degli avvocati di Brescia (eccezione tempestivamente proposta),
assumendo che erroneamente la decisione impugnata abbia ritenuto sussistente tale competenza per effetto
della connessione del procedimento a carico del C. con quello a carico della P., non operando tale figura nel
procedimento disciplinare.
A tal fine il ricorrente si riporta ad una decisione del 1996 del CNF, in contrasto con quella del 2001
richiamata nel provvedimento impugnato.
2. Il motivo è fondato.
Osserva preliminarmente questa Corte che nella giurisprudenza del Consiglio Nazionale Forense vi è
contrasto sull'applicabilità della connessione da cumulo soggettivo (nell'ipotesi che si proceda contro due o
più iscritti all'ordine) ai fini della determinazione della competenza territoriale.
Secondo un orientamento più risalente, fatto proprio dal ricorrente, la competenza territoriale disciplinare è
determinata dal luogo dell'iscrizione dell'incolpato ovvero dal luogo in cui si sono verificati i fatti oggetto di
incolpazione. Non sono invece applicabili ai procedimenti disciplinari nè il principio della connessione
oggettiva proprio del processo penale (perchè non richiamato dalla normativa disciplinare), nè le regole sulla
competenza per ragioni di connessione previste nel processo civile, in quanto ogni procedimento disciplinare
deve ritenersi autonomo rispetto a quello contro altri incolpati (Cons. Naz. Forense 06-11- 1996, n. 151).
Secondo altro orientamento, fatto proprio dalla decisione impugnata, la competenza territoriale disciplinare è
determinata dal luogo dell'iscrizione dell'incolpato, ovvero dal luogo in cui si sono verificati i fatti oggetto di
incolpazione, secondo il principio della prevenzione, e la competenza è attribuita al C.d.O. che per primo
abbia dato inizio al procedimento. Tale competenza può essere derogata, in caso di connessione di illeciti
disciplinari consumati da più iscritti, sulla base dei principi in tema di cumulo soggettivo fissati dal codice di
procedura civile (Cons. Naz. Forense 13-07-2001, n. 159).
3.1. Osserva preliminarmente questa Corte (riportandosi ad un principio già espresso, per quanto risalente, di
queste S.U. sent.
13/04/1981, n. 2176) che, data anche la natura amministrativa della fase procedimentale davanti al Consiglio
dell'Ordine Locale, nei procedimenti disciplinari a carico di avvocati e procuratori, si devono seguire, quanto
alla procedura, le norme particolari che sono dettate dalla legge professionale per ogni singolo istituto
ovvero, qualora manchino disposizioni specifiche si deve far ricorso alle norme del codice di procedura
civile. Trovano applicazione le norme del codice di procedura penale invece, quando la legge professionale
ne faccia espresso rinvio ovvero quando siano da applicare istituti, quali l'amnistia e l'indulto, che trovano la
loro regolamentazione solo in detto codice.
3.2. Il R.D.L. n. 1578 del 1933, art. 38 statuisce, per quanto qui interessa, che: "Salvo quanto è stabilito negli
artt. 130, 131 e 132 c.p.p. e salve le disposizioni relative alla polizia delle udienze, gli avvocati ed i
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procuratori che si rendano colpevoli di abusi o mancanze nell'esercizio della loro professione o comunque di
fatti non conformi alla dignità e al decoro professionale sono sottoposti a procedimento disciplinare.
La competenza a procedere disciplinarmente appartiene tanto al Consiglio dell'ordine che ha la custodia
dell'albo in cui il professionista è iscritto, quanto al Consiglio nella giurisdizione del quale è avvenuto il fatto
per cui si procede: ed è determinata, volta per volta, dalla prevenzione. Il Consiglio dell'ordine che ha la
custodia dell'albo nel quale il professionista è iscritto è tenuto a dare esecuzione alla deliberazione dell'altro
Consiglio".
Il D.Lgt.C.P.S. n. 597 del 1947, art. 1 statuisce che "La competenza a procedere disciplinarmente in
confronto dell'avvocato o del procuratore che è componente del Consiglio dell'ordine, appartiene al
Consiglio costituito nella sede della Corte d'appello. Se egli appartiene a quest'ultimo, è giudicato dal
Consiglio costituito nella sede della Corte d'appello più vicina".
3.3. Ne consegue che la materia della competenza territoriale è delineata completamente da disposizioni
specifiche interne al procedimento disciplinare nei confronti degli avvocati. Pertanto non è possibile
procedere all'applicazione a questo procedimento di norme relative al processo civile, in tema di modifica
della competenza per ragioni di connessione, ed a maggior ragione di norme del procedimento penale, in
assenza di un qualunque rinvio operato dalle norme specifiche che trattano della competenza nel
procedimento disciplinare contro un avvocato.
3.4. In ogni caso, a parte il suddetto principio dell'inapplicabilità nel procedimento disciplinare delle deroghe
alla competenza territoriale per ragioni di connessione, va rilevato che nella fattispecie l'unica ipotesi di
connessione, che potrebbe essere operante tra quelle previste dagli artt. 31 e segg. c.p.c. è quella di cui all'art.
33 attinente al cumulo soggettivo. Sennonchè anche per la struttura interna alla stessa norma di cui all'art. 33
c.p.c. sulla competenza in caso di cumulo soggettivo, non si sarebbe mai potuta affermare la competenza del
Consiglio dell'ordine di Brescia anche in relazione al procedimento instaurato contro l'avv. C.C.M., essendo
tale competenza affermata nei confronti dell'avv. P., in quanto consigliere dell'Ordine degli avvocati di
Milano, e quindi a norma del D.Lgt.C.P.S. n. 597 del 1947, art. 1.
Infatti la modificazione della competenza per territorio, nel caso di cumulo soggettivo di cause connesse per
l'oggetto o per il titolo, incide, per espressa previsione normativa (art. 33 cod. proc. civ.), non suscettiva di
interpretazione estensiva, soltanto sul foro generale delle persone fisiche o delle persone giuridiche
(rispettivamente, art. 18 c.p.c. e art. 19 cod. proc. civ.), nel senso che consente l'attrazione soltanto a favore
di uno dei suindicati fori generali e non anche a favore di altri fori, come i fori facoltativi operanti nei
riguardi di una delle parti convenute (Cass. 11/01/2001, n. 313; Cass. 01/03/2007, n. 4862), ovvero, a
maggior ragione, a favore di fori speciali operanti nei riguardi di una delle parti convenute, per ragioni
soggettive (Cass. 13/07/2004, n. 12974; Cass. 17/06/2004, n. 11387).
3.5. Nella fattispecie la competenza territoriale disciplinare del Consiglio di Brescia era individuata nei
confronti di uno degli incolpati (avv. P.), quale foro speciale dello stesso, perchè consigliere presso l'ordine
di Milano, con la conseguenza che, già a norma dell'art. 33 c.p.c. non si sarebbe potuta avere alcuna vis
actractiva di questo foro speciale nei confronti di quelli propri dell'avv. C. (dei quali peraltro solo quello
relativo all'albo di iscrizione potrebbe ritenersi come foro generale, sia pure con interpretazione estensiva,
tendenzialmente da evitare in sede di determinazione di competenza).
3.6. Ovviamente, per le ragioni già esposte, neppure possono applicarsi i principi di cui all'art. 12 c.p.p., lett.
a) e art. 16 c.p.p. in tema di competenza per connessione in materia penale "allorchè il reato per cui si
procede è stato commesso da più persone in concorso....".
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A parte il rilievo che, come già detto, la norma procedurale penale è invocabile in siffatto procedimento
disciplinare solo quando espressamente prevista e che nella fattispecie non lo è, va in ogni caso osservato che
in siffatta ipotesi di connessione l'art. 16 c.p.p., coordinato con l'art. 8 c.p.p., statuisce che la competenza
territoriale si appartiene al giudice del luogo ove si è verificato l'evento.
Sennonchè tanto coincide anche con uno dei due fori alternativi previsti dal R.D.L. n. 1578 del 1933, art. 38,
per cui competente al procedimento disciplinare è, oltre al Consiglio dell'ordine di iscrizione del
professionista, quello nella cui giurisdizione è avvenuto il fatto.
Al di fuori di tale ipotesi di determinazione della competenza per unicità del fatto, non sono ravvisabili altre
competenze e territoriali da connessione, fondate sulla vis actractiva di un foro speciale di un incolpato.
Peraltro, l'eventuale accertamento in modo difforme del fatto storico non da luogo ad un contrasto pratico di
giudicati, ma soltanto ad un contrasto logico.(cfr. Cass civ. n. 13514/2007).
3.7. L'accoglimento del primo motivo di ricorso, comporta l'assorbimento degli altri motivi di censura mossi
dall'avv. C..
4. Con l'unico motivo di ricorso l'avv. P.F. lamenta la nullità della decisione per violazione e falsa
applicazione del D.L. n. 223 del 2006, art. 2, conv. con L. n. 248 del 2006 (cd. legge Bersani). Nullità della
decisione per violazione e falsa applicazione del D.D.L. n. 1578 del 1933, art. 38, comma , con riferimento al
codice deontologico forense conseguente controllo di ragionevolezza in sede di legittimità della concreta
individuazione delle condotte costituenti illecito disciplinare. Omessa, insufficiente e contraddittoria
motivazione circa un fatto controverso decisivo per il giudizio (concreta antigiuridicità della condotta
ascritta).
Assume la ricorrente che con la L n. 248 del 2006, art. 2 sono state abrogate le disposizioni legislative e
regolamentari che disponevano divieti, anche parziali, di pubblicità informativa relativa ad attività liberoprofessionale; che l'art. 17, modificato a seguito di questa norme, del codice deontologico forense prevede
che l'avvocato può dare informazioni sulla propria attività professionale, che l'art. 17 bis cod. deontologico
statuisce le modalità dell'informazione; che l'art. 19 vieta l'acquisizione di clientela con modi non conformi a
correttezza ed al decoro.
Lamenta la ricorrente che la censura sia stata irrogata su tre circostanze: a) l'utilizzo dell'acronimo ALT; b)
l'utilizzo dello slogan "Assistenza Legale per tutti"; c) l'utilizzo dello slogan "prima consulenza gratuita".
Ritiene la ricorrente che nel valutare tali comportamenti la decisione impugnata è caduta in evidente errore
interpretativo e sistematico, in quanto l'acronimo non compariva mai da solo, essendo accompagnato dalla
scritta "Assistenza legale per tutti", per cui non rappresentava uno slogan suggestivo contrario alla dignità ed
al decoro professionale. Secondo la ricorrente nè il nome dello studio (A.L.T.) nè l'indicazione "prima
consulenza gratuita" possono essere considerati mezzi illeciti per un'attività accaparratoria di clientela.
5.1. Il motivo è infondato.
L'esame di tale motivo rende necessaria l'esposizione di alcuni principi regolatori della responsabilità
disciplinare degli esercenti la professione forense e del controllo delle Sezioni Unite sulla motivazione delle
decisioni rese dal Consiglio Nazionale Forense in tale materia.
Vi è da premettere che, come affermato dalla costante giurisprudenza della Sezioni Unite (ex multis
16/11/2004, n. 21633) il R.D.L. 27 novembre 1933, n. 1578, art. 38, il quale prevede che siano sottoposti a
procedimento disciplinare gli avvocati "che si rendano colpevoli di abusi o di mancanze nell'esercizio della
loro professione o comunque di fatti non conformi alla dignità e al decoro professionale", non contiene una
specifica tipizzazione di ipotesi d'illecito.
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La ragione di tale scelta di formulazione normativa, al pari di quanto avviene per altre categorie, viene
generalmente ravvisata nel fine di evitare che violazioni dei doveri anche gravi possano sfuggire alla
sanzione disciplinare. Pertanto, per un'esatta ricostruzione del controllo di legittimità sull'interpretazione ed
applicazione di tale norma, occorre prendere le mosse dalla premessa che la stessa descrive fattispecie
d'illecito disciplinare, non mediante un catalogo di ipotesi tipiche, ma mediante clausole generali o concetti
giuridici indeterminati.
Ciò comporta anzitutto che tale norma non si presta ad una definitiva ed esaustiva individuazione di ipotesi
tipiche sul piano astratto, sia pure da parte dell'organo deputato alla sussunzione del fatto nella norma
generale. Il che, sotto il profilo attuativo, significa che il perimetro di tale norma generale, preposta alla
tutela del decoro e della dignità professionale, non è esaurito dalle fattispecie tipiche lesive che possano
rivenirsi nel codice deontologico professionale.
5.2. L'applicazione di norme di tale specie può dar luogo a valutazioni che - pur rimanendo distinte dal
campo della discrezionalità, intesa come ponderazione comparativa d'interessi - finiscono con l'attribuire
all'organo decidente un margine di apprezzamento non controllabile in cassazione.
Il sindacato del giudice di legittimità sull'applicazione di un concetto giuridico indeterminato deve essere,
quindi, rispettoso dei limiti che il legislatore gli ha posto, utilizzando una simile tecnica di formulazione
normativa, che attribuisce al giudice del merito uno spazio di libera valutazione ed apprezzamento. Il
controllo della Corte di Cassazione sulla corretta interpretazione ed applicazione del citato art. 38 non può
prescindere dal fatto che detta norma contiene, per la definizione delle condotte sanzionabili, concetti
giuridici indeterminati.
5.3. Non fornendo la norma, per sua intrinseca natura, elementi tassativi per la definizione delle condotte
disciplinarmente illecite, il sindacato di legittimità deve tener conto del fatto che la categoria normativa
impiegata finisce con l'attribuire agli organi disciplinari forensi un compito di individuazione delle condotte
sanzionabili, nel quale non può ammettersi una sostituzione da parte dal giudice di legittimità, consistente
nella riformulazione o ridefinizione di tali condotte.
Il dibattito sul controllo di legittimità dell'applicazione di concetti giuridici indeterminati effettuata dal
giudice di merito non è certo recente, nè esclusivo della tradizione giuridica italiana, ma risale ad oltre un
secolo e mezzo fa.
Limitando l'esame all'esperienza applicativa della Corte, è certo che, almeno nella sua teorica enunciazione,
quando il giudice del merito è chiamato ad applicare concetti giuridici indeterminati, il compito del controllo
di legittimità può essere soltanto quello di verificare la ragionevolezza della sussunzione del fatto.
La Corte non può, pertanto, sostituirsi al giudice di merito nell'attività di riempimento dei concetti
indeterminati contenuti nel citato art. 38.
Tale è la linea che si ricava dalla costante giurisprudenza della Corte e, in particolare, dalle pronunce delle
Sezioni Unite in tema di sindacato di legittimità sulle decisioni del Consiglio Nazionale Forense.
Pertanto, anche nell'individuazione di condotte costituenti illecito disciplinare degli esercenti la professione
forense, essendo le stesse definite dalla legge mediante una clausola generale, il controllo di legittimità
sull'applicazione di tale norma non consente alla Corte di Cassazione di sostituirsi agli organi forensi
nell'enunciazione di ipotesi d'illecito, se non nei limiti di una valutazione di ragionevolezza (Cass. S.U.
27.1.2004, n. 1414).
5.4. Ciò che va posto in risalto è che in questa attività di individuazione dell'ipotesi concreta di illecito
disciplinare, quale modo di porsi della norma generale per il caso concreto, l'organo professionale (prima
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ancora di effettuare una valutazione dei fatti storici) concretizza la norma al caso specifico, individuando un
precetto per esso.
Il precetto della norma generale di cui al D.D.L. n. 1578 del 1933, art. 38, è: "non commettere fatti non
conformi al decoro ed alla dignità professionale".
Da tale precetto generale, il Consiglio dell'ordine è giunto alla tipizzazione di un precetto per il caso
specifico, sia pure - come ogni precetto - ancora in astratto: "non effettuare alcuna forma di pubblicità con
slogans evocativi e suggestivi, privi di contenuto informativo professionale, e quindi lesivi del decoro ed alla
dignità professionale".
Ne consegue che in questa fase la ragionevolezza cui deve attenersi l'organo professionale disciplinare non è
quella relativa alla motivazione sulla ricostruzione dei fatti (che è un momento successivo ed attiene
all'accertamento degli avvenimenti fattuali), ma quella relativa alla "concretizzazione" della norma generale
nella fattispecie in esame, come ipotesi di illecito disciplinare ascritto all'incolpato.
Per l'effetto l'attività di sindacato della Corte di legittimità sulla ragionevolezza in questo tipo di attività
dell'organo disciplinare, quale risulta dal provvedimento impugnato, non attiene ad un giudizio di congruità
logica della motivazione adottata, a norma dell'art. 360 c.p.c., n. 5. Non si versa in ipotesi di dubbio sulla
ragionevolezza della motivazione sulla ricostruzione fattuale.
Qui la ragionevolezza attiene all'individuazione del precetto formulato per l'ipotesi specifica considerata,
come concretizzazione del più ampio precetto della norma generale (nella fattispecie l'art. 38, L.F.).
Il sindacato sulla ragionevolezza è quindi non relativo alla motivazione del fatto storico, ma alla sussunzione
dell'ipotesi specifica (sia pure in questa fase ancora in astratto) nella norma generale, quale sua
concretizzazione.
Il sindacato da parte della Corte di legittimità sulla ragionevolezza di tale concretizzazione della norma
generale è quindi un sindacato su vizio di violazione di norma di diritto ex art. 360 c.p.c., n. 3, ben lontano
da quello di cui all'art. 360 c.p.c., n. 5.
6.1. Il secondo aspetto concerne i limiti del sindacato sulla motivazione propri dello speciale giudizio di
legittimità previsto in materia disciplinare per gli esercenti la professione forense.
Si deve premettere che le decisioni del Consiglio Nazionale Forense sono impugnabili soltanto per i motivi
previsti dal R.D.L. 27 novembre 1933, n. 1578, art. 56, comma 3, e R.D. 22 gennaio 1934, n. 37, art. 68,
comma 1, (incompetenza, eccesso di potere e violazione di legge).
Fino all'entrata in vigore del D.Lgs. n. 40 del 2006, art. 2, secondo quanto previsto dall'art. 27, stesso D.L.,
doveva, quindi, escludersi un sindacato della Corte di Cassazione secondo il canone di cui all'art. 360 c.p.c.,
comma 1, n. 5, e cioè esteso alla sufficienza della motivazione, limitandosi il controllo di legittimità ai casi
in cui il vizio si traduca in violazione di legge (art. 111 Cost.) 6.2. Per effetto della sostituzione dell'art. 360
c.p.c., disposta dal D.Lgs. n. 40 del 2006, art. 2, a norma dell'art. 360 c.p.c., u.c., la decisione del CNF,
essendo impugnabile per violazione di legge, lo può essere anche per vizio di motivazione a norma dell'art.
360 c.p.c., n. 5.
Va solo ribadito, in generale e secondo il costante orientamento, che il vizio di omessa od insufficiente
motivazione, denunciabile con ricorso per Cassazione ai sensi dell'art. 360 c.p.c., n. 5, sussiste solo quando
nel ragionamento del giudice di merito, quale risulta dalla sentenza, sia riscontrabile una obiettiva deficienza
del criterio logico che lo ha condotto alla formazione del proprio convincimento, mentre il vizio di
contraddittoria motivazione presuppone che le ragioni poste a fondamento della decisione risultino
sostanzialmente contrastanti in guisa da elidersi a vicenda e da non consentire l'individuazione della "ratio
decidendi", e cioè l'identificazione del procedimento logico - giuridico posto a base della decisione adottata.
Questi vizi non possono consistere nella difformità dell'apprezzamento dei fatti e delle prove dato dal giudice
del merito rispetto a quello preteso dalla parte.
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7. Nella fattispecie non sussistono le lamentate violazioni di legge.
E' vero infatti, che il D.L. n. 223 del 2006, art. 2, conv. con L. n. 248 del 2006, ha abrogato le disposizioni
legislative che prevedevano, per le attività libero-professionali, divieti anche parziali di svolgere pubblicità
informativa.
Sennonchè diversa questione dal diritto a poter fare pubblicità informativa della propria attività professionale
è quella che le modalità ed il contenuto di tale pubblicità non possono ledere la dignità e al decoro
professionale, in quanto i fatti lesivi di tali valori integrano l'illecito disciplinare di cui al R.D.L. n. 1578 del
1933, art. 38, comma 1 Lo stesso art. 17 del regolamento deontologico forense dispone che sussiste la libertà
di informazione da parte dell'avvocato sulla propria attività professionale, ma che tale informazione, quanto
alla forma ed alle modalità deve "rispettare la dignità ed il decoro della professione" e non deve assumere i
connotati della "pubblicità ingannevole, elogiativa, comparativa". L'art. 17 bis del cod. deontologico
stabilisce le modalità specifiche dell'informazione e l'art. 19 fa divieto di acquisizione della clientela con
"modi non conformi alla correttezza e al decoro". Ne consegue che sotto il profilo delle lamentate violazioni
di legge, esse non sussistono poichè non è illegittimo per l'organo professionale procedente individuare una
forma di illecito disciplinare (non certamente nella pubblicità in sè perfettamente legittima nel suo aspetto
informativo ma) nelle modalità e nel contenuto della pubblicità stessa, in quanto lesivi del decoro e della
dignità della professione, e non nell'attività di acquisizione di clientela in sè, ma negli strumenti usati,
allorchè essi siano non conformi alla correttezza ed al decoro professionale.
Non vi è, quindi, nel caso in esame irragionevolezza nel precetto deontologico individuato dall'organo
professionale, quale fattispecie sanzionabile in sede disciplinare.
8. Quanto al preteso vizio motivazionale, lo stesso non sussiste negli stretti limiti in cui esso può essere fatto
valere in questa sede di sindacato di legittimità, come sopra detto.
La sentenza impugnata ha infatti ritenuto che ALT (sia pure puntato)fosse un messaggio non di
informazione, ma di suggestione, poichè induce a ritenere, in modo emotivo ed irriflessivo, che valga la pena
di visitare quello che appare uno studio legale aperto ed accessibile senza le formalità tipiche dello stereotipo
legale; che la locuzione "prima consulenza gratuita" era un'informazione equivoca perchè non chiariva se era
effettivamente una consulenza organica e completa o un inquadramento generico del problema, come
colloquio di orientamento, per prassi gratuito; che lo stesso ricorso agli "slogans" era poco idoneo
all'informazione, risultando evidente lo scopo di attrarre e stabilire un contatto, così acquisendo un vantaggio
competitivo sugli altri professionisti, con macroscopia di tali scritte rispetto a quelle descrittive. La decisione
impugnata riteneva quindi che la scorrettezza del messaggio competitivo stava nel fatto che i messaggi non
rendevano pubbliche le effettive caratteristiche dei servizi offerti e della personalità professionale
dell'offerente, ma miravano a persuadere il possibile cliente con un motto privo di contenuto informativo, e
pieno di capacità emozionale evocativa, eccedente l'ambito informativo completo, concreto e razionale.
Trattasi di una valutazione degli elementi fattuali, la quale non è nè apparente, nè insufficiente nè
contraddittoria, e pertanto non è censurabile da questa Corte che non può sostituire il proprio apprezzamento
nella rilevanza dei fatti rispetto alle incolpazioni, appartenendo ciò all'esclusiva competenza degli organi
disciplinari forensi (Cass. S.U. 18 ottobre 1994, n. 848210 febbraio 1998, n. 1342; 6 aprile 2001, n. 150).
9. Pertanto va accolto il primo motivo di ricorso proposto dall'avv. C.C., assorbiti i restanti. Va cassata
l'impugnata sentenza e dichiarata la competenza territoriale del Consiglio dell'Ordine di Milano.
Va, invece, rigettato il ricorso dell'avv. P.F..
Vanno compensate tra le parti le spese di questo giudizio di cassazione, per l'esistenza di giusti motivi. Essi
sono costituiti, quanto al ricorso del C., per il contrasto esistente tra le decisioni del CNF, in tema di deroga
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della competenza per connessione, e, quanto al ricorso della P., per la mancanza di precedenti arresti
giurisprudenziali in tema di pubblicità da parte di studi legali che potessero costituire un precedente
orientativo, in presenza della novità normativa sia a livello legislativo che di codice deontologico.
P.Q.M.
Riunisce i ricorsi. Accoglie il primo motivo di ricorso proposto dall'avv. C.C., assorbiti i restanti. Cassa
l'impugnata sentenza e dichiara la competenza territoriale del Consiglio dell'Ordine di Milano.
Rigetta il ricorso dell'avv. P.F.. Compensa tra le parti le spese di questo giudizio di cassazione
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La riforma forense (AC 3900)
Testo a fronte dei successivi testi della riforma professionale forense (aggiornato al 2 febbraio 2011)
TESTO
APPROVATO
NELLA
SEDUTA
AMMINISTRATIVA DEL 27 FEBBRAIO 2009
CORRETTO FORMALMENTE
TESTO DEL DDL AS-601 E COLLEGATI NEL
TESTO PRESENTATO ALL’AULA DEL SENATO
TESTO
APPROVATO
DAL
SENATO
IL
23/11/2010 E PRESENTATO ALLA CAMERA
CON N. AC-3900
TITOLO I
DISPOSIZIONI GENERALI
TITOLO I
DISPOSIZIONI GENERALI
TITOLO I
DISPOSIZIONI GENERALI
Art. 1.
(Disciplina dell’ordinamento forense)
1. La presente legge, nel rispetto dei principi
costituzionali e della normativa comunitaria,
disciplina in modo autonomo la professione
di avvocato e le norme in essa contenute
hanno carattere di specialità.
2. In considerazione della specificità e
rilevanza
della
funzione
difensiva,
l’ordinamento forense:
Art. 1.
(Disciplina dell’ordinamento forense)
1. La presente legge, nel rispetto dei princìpi
costituzionali e della normativa comunitaria,
disciplina la professione di avvocato.
Art. 1.
(Disciplina dell'ordinamento forense).
1. La presente legge, nel rispetto dei princìpi
costituzionali e della normativa comunitaria,
disciplina la professione di
avvocato.
2.
L’ordinamento
forense,
stante
la
specificità della funzione difensiva e in
considerazione della primaria rilevanza
giuridica e sociale dei diritti alla cui tutela
2.
L'ordinamento
forense,
stante
la
specificità della funzione difensiva e in
considerazione della primaria rilevanza
giuridica e sociale dei diritti alla cui tutela
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a) regolamenta l’organizzazione e l’esercizio
della professione di avvocato onde garantire
la tutela degli interessi generali sui quali essa
incide;
b) valorizza la rilevanza sociale ed economica
della professione forense, favorendo la
partecipazione
dell’avvocatura
all’organizzazione
politica,
sociale
ed
economica del Paese, al fine di garantire in
ogni sede la massima tutela dei diritti, delle
libertà e della dignità della persona e dare
attuazione agli articoli 3 e 24 della
Costituzione;
c) garantisce l’indipendenza e l’autonomia
degli avvocati, indispensabili condizioni
dell’effettività della difesa e della tutela dei
diritti;
d) tutela l’affidamento della collettività e
della clientela, favorendo correttezza dei
comportamenti e qualità della prestazione
professionale.
essa è preposta:
a) regolamenta l’organizzazione e l’esercizio
della professione di avvocato onde garantire
la tutela degli interessi individuali e collettivi
sui quali essa incide;
b) valorizza la rilevanza sociale ed economica
della professione forense, al fine di garantire
in ogni sede, in attuazione degli articoli 3 e
24 della Costituzione, la tutela dei diritti,
delle libertà e della dignità della persona;
c) garantisce l’indipendenza e l’autonomia
degli avvocati, indispensabili condizioni
dell’effettività della difesa e della tutela dei
diritti;
d) tutela l’affidamento della collettività e
della clientela, imponendo l’obbligo della
correttezza dei comportamenti e favorendo
la qualità e l’efficacia della prestazione
professionale.
essa è preposta:
a) regolamenta l'organizzazione e l'esercizio
della professione di avvocato e, nell'interesse
pubblico, assicura la idoneità professionale
degli iscritti onde garantire la tutela degli
interessi individuali e collettivi sui quali essa
incide;
b) valorizza la rilevanza sociale ed economica
della professione forense, al fine di garantire
in ogni sede, in attuazione degli articoli 3 e
24 della Costituzione, la tutela dei diritti,
delle libertà e della dignità della persona;
c) garantisce l'indipendenza e l'autonomia
degli avvocati, indispensabili condizioni
dell'effettività della difesa e della tutela dei
diritti;
d) tutela l'affidamento della collettività e
della clientela, prescrivendo l'obbligo della
correttezza dei comportamenti e la cura della
qualità
ed
efficacia
della
prestazione
professionale;
e) favorisce l'ingresso alla professione di
avvocato e l'accesso alla stessa, in
particolare alle giovani generazioni.
I dossier dell’Ufficio studi del Consiglio nazionale forense – n. 4/2012
190
CONSIGLIO NAZIONALE FORENSE
PRESSO IL MINISTERO DELLA GIUSTIZIA
Ufficio studi
3. All’attuazione della presente legge si
provvede mediante regolamenti adottati dal
Consiglio nazionale forense (CNF). La potestà
regolamentare del CNF prevista dalla
presente legge, eccettuata quella relativa al
suo funzionamento interno, è esercitata
previa richiesta di parere dei consigli
dell’ordine territoriali e sentite le associazioni
forensi maggiormente rappresentative, come
tali individuate dal Congresso nazionale
forense di cui all’articolo 37, nonché la Cassa
nazionale di previdenza e assistenza forense
per le sole materie di suo interesse e, in
quanto costituito, l’organismo previsto dallo
statuto del Congresso nazionale forense.
4. Al fine della consultazione di cui al comma
precedente il CNF trasmette ai soggetti ivi
3. All’attuazione della presente legge si
provvede mediante regolamenti adottati con
decreto del Ministro della giustizia, ai sensi
dell’articolo 17, comma 3, della legge 23
agosto 1988, n. 400, entro un anno dalla
data della sua entrata in vigore, previo
parere del Consiglio nazionale forense (CNF)
e, per le sole materie di interesse di questa,
della Cassa nazionale di previdenza e
assistenza forense. Il CNF esprime i suddetti
pareri entro novanta giorni dalla richiesta,
sentiti i consigli dell’ordine territoriali e le
associazioni forensi che siano costituite da
almeno cinque anni e che siano state
individuate
come
maggiormente
rappresentative dal CNF. Gli schemi dei
regolamenti sono trasmessi alle Camere,
ciascuno corredato di relazione tecnica, che
evidenzi gli effetti delle disposizioni recate, e
dei pareri di cui al primo periodo, ove gli
stessi risultino essere stati tempestivamente
comunicati, perché su di essi sia espresso,
nel termine di sessanta giorni dalla richiesta,
il parere delle Commissioni parlamentari
competenti.
4. Decorsi i termini per l’espressione dei
pareri
da
parte
delle
Commissioni
3. All'attuazione della presente legge si
provvede mediante regolamenti adottati con
decreto del Ministro della giustizia, ai sensi
dell'articolo 17, comma 3, della legge 23
agosto 1988, n. 400, entro un anno dalla
data della sua entrata in vigore, previo
parere del Consiglio nazionale forense (CNF)
e, per le sole materie di interesse di questa,
della Cassa nazionale di previdenza e
assistenza forense. Il CNF esprime i suddetti
pareri entro novanta giorni dalla richiesta,
sentiti i consigli dell'ordine territoriali e le
associazioni forensi che siano costituite da
almeno cinque anni e che siano state
individuate
come
maggiormente
rappresentative dal CNF. Gli schemi dei
regolamenti sono trasmessi alle Camere,
ciascuno corredato di relazione tecnica, che
evidenzi gli effetti delle disposizioni recate, e
dei pareri di cui al primo periodo, ove gli
stessi risultino essere stati tempestivamente
comunicati, perché su di essi sia espresso,
nel termine di sessanta giorni dalla richiesta,
il parere delle Commissioni parlamentari
competenti.
4. Decorsi i termini per l'espressione dei
pareri
da
parte
delle
Commissioni
I dossier dell’Ufficio studi del Consiglio nazionale forense – n. 4/2012
191
CONSIGLIO NAZIONALE FORENSE
PRESSO IL MINISTERO DELLA GIUSTIZIA
Ufficio studi
indicati lo schema di regolamento, fissando
un termine per l’invio dei pareri non inferiore
a trenta giorni.
5. Scaduto il termine di cui al comma
precedente il CNF raccoglie il parere di una
commissione composta da un delegato per
ogni
regione
designato
dagli
ordini
circondariali della stessa e da un delegato di
ciascuno degli altri soggetti di cui al comma
quinto.
6. Tale commissione viene costituita entro
sessanta giorni dall’elezione del CNF e dura
in carica quanto il CNF.
Art. 2.
(Disciplina della professione di avvocato)
1. L’avvocato è un libero professionista che
parlamentari, i regolamenti possono essere
comunque adottati. Il Ministro della giustizia,
qualora non intenda conformarsi ai pareri
parlamentari, ritrasmette i testi alle Camere
con le sue osservazioni e con eventuali
modificazioni e rende comunicazioni davanti
a ciascuna Camera. Decorsi trenta giorni
dalla data della nuova trasmissione, i decreti
possono comunque essere adottati in via
definitiva.
5. Almeno uno dei regolamenti di cui al
comma 3 è adottato entro un anno dalla data
di entrata in vigore della presente legge e
reca le disposizioni riguardanti il tirocinio,
l’esame di Stato e l’accesso alla professione
forense.
6. Entro due anni dalla data della loro
entrata in vigore possono essere adottate
disposizioni integrative e correttive dei
regolamenti di cui al comma 3. Si applica la
medesima procedura prevista dai commi 3, 4
e 5.
parlamentari, i regolamenti possono essere
comunque adottati. Il Ministro della giustizia,
qualora non intenda conformarsi ai pareri
parlamentari, ritrasmette i testi alle Camere
con le sue osservazioni e con eventuali
modificazioni e rende comunicazioni davanti
a ciascuna Camera. Decorsi trenta giorni
dalla data della nuova trasmissione, i decreti
possono comunque essere adottati in via
definitiva.
Art. 2.
(Disciplina della professione di avvocato)
1. L’avvocato è un libero professionista che,
Art. 2.
(Disciplina della professione di avvocato).
1. L'avvocato è un libero professionista che,
5. Entro due anni dalla data di entrata
vigore dell'ultimo dei regolamenti di cui
comma 3 possono essere adottate, con
medesima procedura di cui ai commi 3 e
le necessarie disposizioni integrative
correttive.
I dossier dell’Ufficio studi del Consiglio nazionale forense – n. 4/2012
192
in
al
la
4,
e
CONSIGLIO NAZIONALE FORENSE
PRESSO IL MINISTERO DELLA GIUSTIZIA
Ufficio studi
opera con attività abituale e prevalente in
piena libertà, autonomia, e indipendenza,
per la tutela dei diritti e degli interessi della
persona, in attuazione dei princìpi di cui agli
articoli 4 e 35 della Costituzione, e
dell’articolo 15 della Carta dei diritti
fondamentali dell’Unione europea.
2. L’avvocato, quale soggetto necessario e
insostituibile per l’attuazione concreta della
giustizia nella società e nell’esercizio della
giurisdizione, ha la funzione indispensabile di
garantire al cittadino l’effettività della tutela
dei diritti in ogni sede.
3. L’iscrizione ad un albo circondariale è
condizione per l’esercizio della professione di
avvocato. L’avvocato può esercitare l’attività
di difesa avanti tutti gli organi giurisdizionali
della Repubblica; per esercitarla avanti le
giurisdizioni superiori deve essere iscritto
all’albo speciale regolato dall’articolo 20.
in libertà, autonomia e indipendenza, svolge
in via abituale e prevalente le attività di cui
ai commi 5 e 6.
in libertà, autonomia e indipendenza, svolge
le attività di cui ai commi 5 e 6.
2. L’avvocato, quale soggetto necessario e
insostituibile per l’attuazione concreta della
giustizia nella società e nell’esercizio della
giurisdizione, ha la funzione indispensabile di
garantire al cittadino l’effettività della tutela
dei
diritti
in
ogni
sede.
3. L’iscrizione ad un albo circondariale è
condizione per l’esercizio della professione di
avvocato.
Possono
essere
iscritti
esclusivamente coloro che hanno superato
l’esame di Stato di cui all’articolo 46.
L’avvocato può esercitare l’attività di difesa
avanti tutti gli organi giurisdizionali della
Repubblica.
Per
esercitarla
avanti
le
giurisdizioni superiori deve essere iscritto
all’albo speciale regolato dall’articolo 21.
Restano iscritti agli albi circondariali coloro
che, senza aver sostenuto l’esame di Stato,
risultino iscritti alla data di entrata in vigore
della presente legge.
2. L'avvocato, quale soggetto necessario e
insostituibile per l'attuazione concreta della
giustizia nella società e nell'esercizio della
giurisdizione, ha la funzione indispensabile di
garantire al cittadino l'effettività della tutela
dei
diritti
in
ogni
sede.
3. L'iscrizione ad un albo circondariale è
condizione per l'esercizio della professione di
avvocato. Possono essere iscritti coloro che,
in possesso del diploma di laurea in
giurisprudenza conseguito a seguito di corso
universitario di durata non inferiore a quattro
anni, hanno superato l'esame di Stato di cui
all'articolo 45, ovvero l'esame di abilitazione
all'esercizio della professione di avvocato
prima della data di entrata in vigore della
presente legge. Possono essere altresì
iscritti: a) coloro che hanno svolto le funzioni
di magistrato ordinario, di magistrato
militare, di magistrato amministrativo o
contabile, o di avvocato dello Stato, e che
I dossier dell’Ufficio studi del Consiglio nazionale forense – n. 4/2012
193
CONSIGLIO NAZIONALE FORENSE
PRESSO IL MINISTERO DELLA GIUSTIZIA
Ufficio studi
abbiano cessato le dette funzioni senza
essere incorsi nel provvedimento disciplinare
della censura o in provvedimenti disciplinari
più gravi. L'iscritto, nei successivi due anni,
non può esercitare la professione nei
circondari nei quali ha svolto le proprie
funzioni negli ultimi quattro anni antecedenti
alla cessazione; b) i professori universitari di
ruolo, dopo cinque anni di insegnamento di
materie giuridiche. L'avvocato può esercitare
l'attività di difesa davanti a tutti gli organi
giurisdizionali
della
Repubblica.
Per
esercitarla davanti alle giurisdizioni superiori
deve essere iscritto all'albo speciale regolato
dall'articolo 21. Restano iscritti agli albi
circondariali
coloro
che,
senza
aver
sostenuto l'esame di Stato, risultino iscritti
alla data di entrata in vigore della presente
legge.
4. L'avvocato, nell'esercizio della sua attività,
è soggetto solo alla legge.
4. Nell’esercizio delle loro funzioni ed attività,
l’ordine forense e l’avvocato sono soggetti
soltanto alla legge.
5. Sono attività esclusive dell’avvocato, in
quanto necessarie e insostituibili per la tutela
4. Nell’esercizio delle loro funzioni ed attività,
l’ordine forense e l’avvocato sono soggetti
soltanto alla legge.
5. Sono attività esclusive dell’avvocato, fatti
salvi i casi espressamente previsti dalla
5. Sono attività esclusive dell'avvocato, fatti
salvi i casi espressamente previsti dalla
legge, l'assistenza, la rappresentanza e la
difesa nei giudizi davanti a tutti gli organi
giurisdizionali e nelle procedure arbitrali
rituali.
I dossier dell’Ufficio studi del Consiglio nazionale forense – n. 4/2012
194
CONSIGLIO NAZIONALE FORENSE
PRESSO IL MINISTERO DELLA GIUSTIZIA
Ufficio studi
del diritto alla difesa costituzionalmente
garantito: la rappresentanza, l’assistenza e
la difesa nei giudizi avanti a tutti gli organi
giurisdizionali, nelle procedure arbitrali, nei
procedimenti
di
fronte
alle
autorità
amministrative indipendenti e ad ogni altra
amministrazione pubblica, e nei procedimenti
di mediazione e di conciliazione, salvo
quanto previsto dalle leggi speciali per
l’assistenza e la rappresentanza per la
pubblica amministrazione.
6. Sono riservate in via generale agli
avvocati e, nei limiti loro consentiti da
particolari disposizioni di legge, agli iscritti in
altri albi professionali, l’assistenza, la
rappresentanza e la difesa in procedimenti di
natura
amministrativa,
tributaria
e
disciplinare.
legge, l’assistenza, la rappresentanza e la
difesa nei giudizi avanti a tutti gli organi
giurisdizionali e nelle procedure arbitrali
rituali.
6. Fuori dei casi previsti dalla legge, l’attività
professionale di consulenza legale e di
assistenza stragiudiziale è riservata agli
avvocati. È, in ogni caso, consentita
l’instaurazione
di
rapporti
di
lavoro
subordinato o di prestazione di opera
continuativa e coordinata aventi ad oggetto
la prestazione di consulenza legale e di
assistenza
stragiudiziale
ad
esclusivo
vantaggio del datore di lavoro o del soggetto
in favore del quale l’opera viene prestata.
7. È riservata, altresì, agli avvocati in quanto
soggetti necessari ed insostituibili per
assicurare ai cittadini una tutela dei diritti
competente e qualificata, l’attività, svolta
professionalmente, di consulenza legale e di
assistenza stragiudiziale in ogni campo del
6. Fuori dai casi in cui ricorrono competenze
espressamente individuate relative a specifici
settori del diritto e che sono previste dalla
legge per gli esercenti altre professioni
regolamentate, l'attività di consulenza legale
e di assistenza legale stragiudiziale è
riservata
agli
avvocati.
È
comunque
consentita l'instaurazione di rapporti di
lavoro subordinato ovvero la stipulazione di
contratti di prestazione di opera continuativa
e coordinata, aventi ad oggetto la consulenza
e
l'assistenza
legale
stragiudiziale,
nell'esclusivo interesse del datore di lavoro o
del soggetto in favore del quale l'opera viene
prestata. Se il destinatario delle predette
attività è costituito in forma di società, tali
attività possono essere altresì svolte in
favore dell'eventuale società controllante,
controllata o collegata, ai sensi dell'articolo
2359 del codice civile. Se il destinatario è
un'associazione o un ente esponenziale nelle
I dossier dell’Ufficio studi del Consiglio nazionale forense – n. 4/2012
195
CONSIGLIO NAZIONALE FORENSE
PRESSO IL MINISTERO DELLA GIUSTIZIA
Ufficio studi
diritto, fatte salve le particolari competenze
riconosciute dalla legge ad altri esercenti
attività
professionali,
espressamente
individuati con riguardo a specifici settori del
diritto.
8. L’uso del titolo di avvocato spetta
esclusivamente a coloro che siano o siano
stati iscritti ad un albo circondariale.
9. L’uso del titolo è vietato a chi sia stato
radiato.
10. La violazione delle disposizioni di cui al
presente articolo, quando non costituiscano
più grave reato, è punita, nel caso di
usurpazione del titolo di avvocato, ai sensi
diverse articolazioni, purché portatore di un
interesse di particolare rilievo sociale e
riferibile ad un gruppo non occasionale, tali
attività
possono
essere
svolte
esclusivamente nell'ambito delle rispettive
competenze istituzionali e limitatamente
all'interesse dei propri associati ed iscritti. È
altresì consentita, nelle medesime forme e
con gli stessi limiti, la prestazione di
consulenza da parte di professori universitari
di ruolo e di ricercatori confermati in materie
giuridiche.
7. L'uso del titolo di avvocato spetta
esclusivamente a coloro che siano o siano
stati iscritti ad un albo circondariale, nonché
agli
avvocati
dello
Stato.
8. L'uso del titolo è vietato a chi sia stato
radiato.
7. L’uso del titolo di avvocato spetta
esclusivamente a coloro che siano o siano
stati iscritti ad un albo circondariale, nonché
agli avvocati dello Stato.
8. L’uso del titolo è vietato a chi sia stato
radiato.
I dossier dell’Ufficio studi del Consiglio nazionale forense – n. 4/2012
196
CONSIGLIO NAZIONALE FORENSE
PRESSO IL MINISTERO DELLA GIUSTIZIA
Ufficio studi
dell’articolo 498 del codice penale e, nel caso
di esercizio abusivo delle funzioni, ai sensi
dell’articolo 348 dello stesso codice.
Art. 3.
(Doveri e deontologia)
1. L’avvocato è tenuto a rispettare le leggi e
il codice deontologico, a tutela dell’interesse
pubblico
al
corretto
esercizio
della
professione.
L’esercizio
dell’attività
dell’avvocato
deve
essere
fondato
sull’autonomia e sulla indipendenza di
giudizio intellettuale e tecnica. È dovere
dell’avvocato adempiere agli obblighi della
difesa d’ufficio e del patrocinio in favore dei
non abbienti.
2. La professione forense deve essere
esercitata con indipendenza, lealtà, probità,
dignità, decoro e diligenza tenendo conto del
rilievo sociale della difesa e rispettando i
principi della corretta e leale concorrenza.
3. Le norme deontologiche, la cui violazione
comporta responsabilità disciplinare, sono
emanate dal CNF, sentiti gli Ordini forensi
circondariali, con la finalità di tutelare
l’interesse pubblico al corretto esercizio della
professione, che deve essere esercitata per
Art. 3.
(Doveri e deontologia)
1. L’avvocato è tenuto a rispettare le norme
deontologiche di comportamento emanate a
tutela dell’interesse pubblico e del corretto
esercizio
della
professione.
L’esercizio
dell’attività di avvocato deve essere fondato
sull’autonomia
e
sulla
indipendenza
dell’azione professionale e del giudizio
intellettuale.
L’avvocato
adempie
agli
obblighi della difesa d’ufficio e del patrocinio
in favore dei non abbienti.
2. La professione forense deve essere
esercitata con indipendenza, lealtà, probità,
dignità, decoro, diligenza e competenza,
tenendo conto del rilievo sociale della difesa
e rispettando i princìpi della corretta e leale
concorrenza.
3. Le norme deontologiche la cui violazione
comporta responsabilità disciplinare sono
emanate dal CNF, strettamente osservato il
principio della tipizzazione delle condotte,
con la finalità di tutelare anche l’interesse
pubblico
al
corretto
esercizio
della
Art. 3.
(Doveri e deontologia).
1. L'esercizio dell'attività di avvocato deve
essere fondato sull'autonomia e sulla
indipendenza dell'azione professionale e del
giudizio intellettuale. L'avvocato ha obbligo,
se chiamato, di prestare la difesa d'ufficio e
di assicurare il patrocinio in favore dei non
abbienti.
2. La professione forense deve essere
esercitata con indipendenza, lealtà, probità,
dignità, decoro, diligenza e competenza,
tenendo conto del rilievo sociale della difesa
e rispettando i princìpi della corretta e leale
concorrenza.
3.
L'avvocato
esercita
la
professione
uniformandosi ai princìpi contenuti nel codice
deontologico emanato dal CNF ai sensi degli
articoli 33, comma 1, lettera d), e 64,
comma 6. Il codice deontologico stabilisce le
norme di comportamento che l'avvocato è
I dossier dell’Ufficio studi del Consiglio nazionale forense – n. 4/2012
197
CONSIGLIO NAZIONALE FORENSE
PRESSO IL MINISTERO DELLA GIUSTIZIA
Ufficio studi
la prevalente tutela dell’interesse del cliente.
Le norme di cui al presente comma sono
aggiornate periodicamente e realizzano i
princìpi etici della professione e quelli
enunciati dalle leggi, nel rispetto del diritto
comunitario, da attuare tenendo conto delle
consuetudini e delle tradizioni italiane.
professione. Il CNF emana le norme
deontologiche entro sei mesi dalla data di
entrata in vigore della presente legge, sentiti
gli ordini forensi circondariali. Il CNF ha
facoltà
di
aggiornare
le
norme.
4. Il codice deontologico e i suoi
aggiornamenti
sono
pubblicati
e
resi
accessibili a chiunque secondo norme
stabilite con decreto del Ministro della
giustizia, adottato ai sensi dell’articolo 17,
comma 3, della legge 23 agosto 1988,
n. 400.
4. Le norme deontologiche di cui al comma 3
e i loro aggiornamenti sono pubblicati e resi
accessibili a chiunque secondo disposizioni
stabilite con decreto del Ministro della
giustizia, adottato ai sensi dell’articolo 17,
comma 3, della legge 23 agosto 1988,
n. 400. Le norme deontologiche entrano in
vigore decorsi sessanta giorni dalla data di
pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale.
tenuto ad osservare in via generale e,
specificamente, nei suoi rapporti con il
cliente, con la controparte, con altri avvocati
e
con
altri
professionisti.
Il
codice
deontologico espressamente individua fra le
norme in esso contenute quelle che,
rispondendo alla tutela di un pubblico
interesse
al
corretto
esercizio
della
professione, hanno rilevanza disciplinare. Tali
norme devono essere caratterizzate dalla
stretta osservanza del principio della
tipizzazione
della
condotta
e
devono
contenere
l'espressa
indicazione
della
sanzione applicabile.
4. Il codice deontologico di cui al comma 3 e
i suoi aggiornamenti sono pubblicati e resi
accessibili a chiunque secondo disposizioni
stabilite con decreto del Ministro della
giustizia, adottato ai sensi dell'articolo 17,
comma 3, della legge 23 agosto 1988, n.
400. Il codice deontologico entra in vigore
decorsi sessanta giorni dalla data di
pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale.
Art. 4.
(Associazioni e società tra avvocati e
multidisciplinari)
La professione forense può essere
Art. 4.
(Associazioni e società tra avvocati
e multidisciplinari)
La professione forense può essere
Art. 4.
(Associazioni e società tra avvocati e
multidisciplinari).
La professione forense può essere
1.
1.
1.
I dossier dell’Ufficio studi del Consiglio nazionale forense – n. 4/2012
198
CONSIGLIO NAZIONALE FORENSE
PRESSO IL MINISTERO DELLA GIUSTIZIA
Ufficio studi
esercitata, oltre che a titolo individuale,
anche in forma associativa o societaria,
purché con responsabilità solidale e illimitata
dei soci, tutti necessariamente iscritti
all’albo.
Lo
svolgimento
di
attività
professionale è personale anche nell’ipotesi
in cui l’incarico sia conferito all’avvocato
componente di un’associazione o società
professionale.
L’appartenenza
a
un’associazione o a una società non
pregiudica l’autonomia o l’indipendenza
intellettuale o di giudizio degli associati e dei
soci. Alle società si applicano le norme del
decreto legislativo 2 febbraio 2001, n. 96;
alle associazioni professionali si applicano
l’articolo 1 della legge 23 novembre 1939,
n. 1815, e le norme della società semplice, in
quanto compatibili.
2. È vietata la costituzione di società di
capitali che abbiano nel proprio oggetto
l’esecuzione
delle
prestazioni
indicate
nell’articolo 2.
esercitata
individualmente
o
con
la
partecipazione ad associazioni o società tra
avvocati. L’incarico professionale è tuttavia
sempre
conferito
all’avvocato
in
via
personale.
La
partecipazione
ad
un’associazione o ad una società tra avvocati
non può pregiudicare l’autonomia, la libertà e
l’indipendenza intellettuale o di giudizio
dell’avvocato nello svolgimento dell’incarico
che gli è conferito. È nullo ogni patto
contrario.
2. Alle società si applicano le norme del
decreto legislativo 2 febbraio 2001, n. 96.
Alle associazioni professionali si applicano
l’articolo 1 della legge 23 novembre 1939,
n. 1815, e le disposizioni relative alla società
semplice, in quanto compatibili. Gli associati
e i soci hanno responsabilità solidale e
illimitata
nei
confronti
dei
terzi.
3. Le associazioni e le società di cui al
comma
1
possono
essere
anche
multidisciplinari, comprendendo, oltre agli
iscritti all’albo forense, altri professionisti
3. Allo scopo di assicurare al cliente
prestazioni
anche
a
carattere
multidisciplinare, possono partecipare alle
associazioni o alle società di cui al comma 1,
esercitata
individualmente
o
con
la
partecipazione ad associazioni o società tra
avvocati. L'incarico professionale è tuttavia
sempre
conferito
all'avvocato
in
via
personale.
La
partecipazione
ad
un'associazione o ad una società tra avvocati
non può pregiudicare l'autonomia, la libertà e
l'indipendenza intellettuale o di giudizio
dell'avvocato nello svolgimento dell'incarico
che gli è conferito. È nullo ogni patto
contrario.
2. Alle società si applicano le norme del
decreto legislativo 2 febbraio 2001, n. 96.
Alle associazioni professionali si applicano
l'articolo 1 della legge 23 novembre 1939, n.
1815, e le disposizioni relative alla società
semplice, in quanto compatibili. Hanno
responsabilità solidale e illimitata nei
confronti dei terzi gli associati e i soci, salvo
il caso in cui questi non partecipino
all'amministrazione della società per effetto
di pattuizione a norma dell'articolo 23,
comma 2, del decreto legislativo 2 febbraio
2001, n. 96.
3. Allo scopo di assicurare al cliente
prestazioni
anche
a
carattere
multidisciplinare, possono partecipare alle
associazioni o alle società di cui al comma 1,
I dossier dell’Ufficio studi del Consiglio nazionale forense – n. 4/2012
199
CONSIGLIO NAZIONALE FORENSE
PRESSO IL MINISTERO DELLA GIUSTIZIA
Ufficio studi
iscritti in albi appartenenti a categorie
individuate dal CNF con regolamento.
4. Le società o associazioni multidisciplinari
possono comprendere nel loro oggetto
l’esercizio di attività proprie della professione
di avvocato solo se, e fin quando, vi sia tra i
soci od associati almeno un avvocato iscritto
all’albo. Solo gli iscritti nell’albo degli
avvocati e i praticanti avvocati nel periodo di
abilitazione al patrocinio, nei limiti della loro
competenza, possono eseguire le prestazioni
esclusive o riservate, indicate nell’art. 2. Le
associazioni e le società hanno ad oggetto
esclusivamente lo svolgimento di attività
professionale, non hanno natura di imprese
commerciali e non sono assoggettate alle
procedure fallimentari e concorsuali.
5. L’associato e il socio possono far parte di
una sola associazione o società.
6. Le associazioni e le società sono iscritte in
oltre agli iscritti all’albo forense, anche altri
liberi
professionisti
appartenenti
alle
categorie individuate con regolamento del
Ministro della giustizia ai sensi dell’articolo 1,
commi 3 e seguenti. La professione forense
può essere altresì esercitata da un avvocato
associato o che partecipa ad associazioni o
società costituite fra altri liberi professionisti,
purché le stesse abbiano caratteristiche
identiche a quelle di cui al comma 2.
4. Possono essere soci delle associazioni o
società tra avvocati solo coloro che sono
iscritti al relativo albo. Le associazioni e le
società tra avvocati sono iscritte in un elenco
speciale aggiunto all’albo forense nel cui
circondario
hanno
sede.
La
sede
dell’associazione o della società è fissata nel
circondario ove si trova il centro principale
degli affari. Gli associati e i soci hanno
domicilio professionale nella sede della
associazione o della società. L’attività
professionale svolta dagli associati o dai soci
dà luogo agli obblighi e ai diritti previsti dalle
disposizioni
in
materia
previdenziale.
5. L’avvocato può essere associato ad una
sola
associazione
o
società.
6. Le associazioni o le società tra
oltre agli iscritti all'albo forense, anche altri
liberi
professionisti
appartenenti
alle
categorie individuate con regolamento del
Ministro della giustizia ai sensi dell'articolo 1,
commi 3 e seguenti. La professione forense
può essere altresì esercitata da un avvocato
che partecipa ad associazioni o società
costituite fra altri liberi professionisti, purché
le stesse abbiano caratteristiche identiche a
quelle di cui al comma 2.
4. Possono essere soci delle associazioni o
società tra avvocati solo coloro che sono
iscritti al relativo albo. Le associazioni e le
società tra avvocati sono iscritte in un elenco
tenuto presso il consiglio dell'ordine nel cui
circondario hanno sede, ai sensi dell'articolo
14, comma 1, lettera l). La sede
dell'associazione o della società è fissata nel
circondario ove si trova il centro principale
degli affari. Gli associati e i soci hanno
domicilio professionale nella sede della
associazione o della società. L'attività
professionale svolta dagli associati o dai soci
dà luogo agli obblighi e ai diritti previsti dalle
disposizioni
in
materia
previdenziale.
5. L'avvocato può essere associato ad una
sola
associazione
o
società.
6. Le associazioni o le società tra
I dossier dell’Ufficio studi del Consiglio nazionale forense – n. 4/2012
200
CONSIGLIO NAZIONALE FORENSE
PRESSO IL MINISTERO DELLA GIUSTIZIA
Ufficio studi
un elenco speciale aggiunto all’albo forense
nel cui circondario hanno sede. La sede
dell’associazione o della società è fissata nel
circondario ove si trova il centro principale
degli affari. I soci e gli associati hanno
domicilio professionale nella sede della
associazione o della società.
7. Alle società multidisciplinari si applicano,
in quanto compatibili, le norme che regolano
le società tra avvocati indicate nel comma 1.
professionisti possono indicare l’esercizio di
attività proprie della professione forense fra
quelle previste dal proprio oggetto sociale,
oltre che in qualsiasi comunicazione a terzi,
solo se tra gli associati o i soci vi è almeno
un
avvocato
iscritto
all’albo.
professionisti possono indicare l'esercizio di
attività proprie della professione forense fra
quelle previste nel proprio oggetto sociale,
oltre che in qualsiasi comunicazione a terzi,
solo se tra gli associati o i soci vi è almeno
un
avvocato
iscritto
all'albo.
7. La costituzione di società di capitali che
indicano l’esercizio di attività proprie della
professione forense fra quelle previste dal
proprio oggetto sociale, oltre che in qualsiasi
comunicazione
a
terzi,
è
vietata.
7. La costituzione di società di capitali che
indicano l'esercizio di attività proprie della
professione forense fra quelle previste nel
proprio oggetto sociale, oltre che in qualsiasi
comunicazione a terzi, è vietata. Sono nulli i
relativi
atti
costitutivi
e
quelli
successivamente intervenuti di modifica dei
patti sociali, contenenti la detta indicazione.
Sono altresì nulli i contratti stipulati con terzi
a seguito delle comunicazioni di cui al primo
periodo
del
presente
comma.
8. L’attività professionale svolta dagli
associati o dai soci dà luogo agli obblighi e ai
diritti previsti dalle norme previdenziali.
9. I redditi delle associazioni e delle società
sono determinati secondo i criteri di cassa,
come per i professionisti che esercitano la
professione in modo individuale.
8. La violazione di quanto previsto ai commi
5 e 6 costituisce illecito disciplinare.
8. La violazione di quanto previsto ai commi
5 e 6 costituisce illecito disciplinare.
9. I redditi delle associazioni e delle società
tra avvocati sono determinati secondo i
criteri di cassa, come per i professionisti che
esercitano
la
professione
in
modo
individuale.
10. Gli avvocati, le associazioni e le società
9. I redditi delle associazioni e delle società
tra avvocati sono determinati secondo i
criteri di cassa, come per i professionisti che
esercitano
la
professione
in
modo
individuale.
10. Gli avvocati, le associazioni e le società
10. Gli avvocati, le associazioni e le società
I dossier dell’Ufficio studi del Consiglio nazionale forense – n. 4/2012
201
CONSIGLIO NAZIONALE FORENSE
PRESSO IL MINISTERO DELLA GIUSTIZIA
Ufficio studi
di cui al presente articolo possono stipulare
fra loro contratti di associazione in
partecipazione ai sensi dell’articolo 2549 e
seguenti del codice civile, nel rispetto delle
disposizioni del regolamento emanato dal
CNF al fine di adeguare le suindicate norme
del codice civile alle previsioni della presente
legge ed alle specificità della professione
forense.
11. Il socio o l’associato deve essere escluso
se cancellato dall’albo con provvedimento
definitivo o sospeso con provvedimento
disciplinare definitivo non inferiore ad un
anno e può essere escluso secondo quanto
previsto dall’art. 2286 c.c.
di cui al presente articolo possono stipulare
fra loro contratti di associazione in
partecipazione ai sensi degli articoli 2549 e
seguenti
del
codice
civile.
di cui al presente articolo possono stipulare
fra loro contratti di associazione in
partecipazione ai sensi degli articoli 2549 e
seguenti
del
codice
civile.
11. Il socio o l’associato è escluso se
cancellato o sospeso dall’albo per un periodo
non inferiore ad un anno con provvedimento
disciplinare definitivo. Può essere escluso per
effetto di quanto previsto dall’articolo 2286
del codice civile.
12. Le associazioni e le società che hanno ad
oggetto esclusivamente lo svolgimento di
attività professionale non hanno natura di
imprese
commerciali
e
non
sono
assoggettate alle procedure fallimentari e
concorsuali.
11. Il socio o l'associato è escluso se
cancellato o sospeso dall'albo per un periodo
non inferiore ad un anno con provvedimento
disciplinare definitivo. Può essere escluso per
effetto di quanto previsto dall'articolo 2286
del codice civile.
12. Le associazioni e le società che hanno ad
oggetto esclusivamente lo svolgimento di
attività professionale non sono assoggettate
alle procedure fallimentari e concorsuali.
Art. 5.
(Segreto professionale)
1. L’avvocato è tenuto nei confronti della
parte assistita alla rigorosa osservanza del
segreto
professionale
nell’attività
di
rappresentanza e assistenza in giudizio,
Art. 5.
(Segreto professionale)
1. L’avvocato è tenuto, nell’interesse della
parte assistita, alla rigorosa osservanza del
segreto professionale sui fatti e sulle
circostanze
apprese
nell’attività
di
Art. 5.
(Segreto professionale).
1. L'avvocato è tenuto, nell'interesse della
parte assistita, alla rigorosa osservanza del
segreto professionale sui fatti e sulle
circostanze
apprese
nell'attività
di
I dossier dell’Ufficio studi del Consiglio nazionale forense – n. 4/2012
202
CONSIGLIO NAZIONALE FORENSE
PRESSO IL MINISTERO DELLA GIUSTIZIA
Ufficio studi
nonché nello svolgimento dell’attività di
consulenza
legale
e
di
assistenza
stragiudiziale.
2. L’avvocato è altresì tenuto all’osservanza
del massimo riserbo in ordine agli affari in
cui è stato chiamato a svolgere la sua opera.
3. L’avvocato è tenuto ad adoperarsi per far
osservare gli obblighi di cui al presente
articolo anche ai suoi collaboratori e
dipendenti.
4. L’avvocato, i suoi collaboratori e
dipendenti non possono essere obbligati a
deporre nei giudizi di qualunque specie su ciò
di cui siano venuti a conoscenza nell’esercizio
della
professione
o
dell’attività
di
collaborazione o in virtù del rapporto di
dipendenza, salvo quanto disposto nel codice
di procedura penale.
rappresentanza e assistenza in giudizio,
nonché nello svolgimento dell’attività di
consulenza
legale
e
di
assistenza
stragiudiziale.
2. L’avvocato è tenuto altresì all’osservanza
del
massimo
riserbo
verso
i
terzi.
rappresentanza e assistenza in giudizio,
nonché nello svolgimento dell'attività di
consulenza
legale
e
di
assistenza
stragiudiziale.
2. L'avvocato è tenuto altresì all'osservanza
del massimo riserbo verso i terzi.
3. Le disposizioni di cui ai commi 1 e 2 si
applicano
anche
nei
confronti
dei
collaboratori e dei dipendenti dell’avvocato,
oltre che di coloro che svolgono il tirocinio
presso lo stesso, in relazione ai fatti e alle
circostanze da loro apprese nella loro qualità
o per effetto dell’attività svolta. L’avvocato è
tenuto a far osservare gli obblighi di
segretezza e di riserbo.
3. Le disposizioni di cui ai commi 1 e 2 si
applicano anche nei confronti dei dipendenti
e
dei
collaboratori
anche
occasionali
dell'avvocato, oltre che di coloro che
svolgono il tirocinio presso lo stesso, in
relazione ai fatti e alle circostanze da loro
apprese nella loro qualità o per effetto
dell'attività svolta. L'avvocato è tenuto ad
adoperarsi affinché anche da tali soggetti
siano osservati gli obblighi di segretezza e di
riserbo sopra previsti.
4. L'avvocato, i suoi collaboratori e i
dipendenti non possono essere obbligati a
deporre nei procedimenti e nei giudizi di
qualunque specie su ciò di cui siano venuti a
conoscenza nell'esercizio della professione o
dell'attività di collaborazione o in virtù del
rapporto di dipendenza, salvi i casi previsti
dalla legge.
5. La violazione degli obblighi di cui ai commi
1 e 2 costituisce illecito disciplinare. La
4. L’avvocato, i suoi collaboratori e i
dipendenti non possono essere obbligati a
deporre nei giudizi di qualunque specie su ciò
di cui siano venuti a conoscenza nell’esercizio
della
professione
o
dell’attività
di
collaborazione o in virtù del rapporto di
dipendenza, salvi i casi previsti dalla legge.
5. La violazione degli obblighi di cui ai commi
1 e 2 costituisce illecito disciplinare.
I dossier dell’Ufficio studi del Consiglio nazionale forense – n. 4/2012
203
CONSIGLIO NAZIONALE FORENSE
PRESSO IL MINISTERO DELLA GIUSTIZIA
Ufficio studi
violazione degli obblighi di cui al comma 3
costituisce giusta causa per l'immediato
scioglimento del rapporto di collaborazione o
di dipendenza.
Art. 6.
(Prescrizioni per il domicilio)
1. L’avvocato deve iscriversi nell’albo del
circondario del Tribunale ove ha domicilio
professionale. Il domicilio professionale è il
luogo ove l’avvocato svolge la professione in
modo
prevalente.
Ogni
variazione
è
tempestivamente comunicata per iscritto
all’ordine. In mancanza, ogni comunicazione
del Consiglio dell’Ordine di appartenenza si
intende
validamente
effettuata
presso
l’ultimo domicilio.
Art. 6.
(Prescrizioni per il domicilio)
1. L’avvocato deve iscriversi nell’albo del
circondario del tribunale ove ha domicilio
professionale, di regola coincidente con il
luogo in cui svolge la professione in modo
prevalente, come da attestazione scritta da
inserire nel fascicolo personale e da cui deve
anche risultare se sussistano rapporti di
parentela, coniugio, affinità e convivenza con
magistrati, evincibili dal decreto legislativo
23 febbraio 2006, n. 109.
Art. 6.
(Prescrizioni per il domicilio).
1. L'avvocato deve iscriversi nell'albo del
circondario del tribunale ove ha domicilio
professionale, di regola coincidente con il
luogo in cui svolge la professione in modo
prevalente, come da attestazione scritta da
inserire nel fascicolo personale e da cui deve
anche risultare se sussistano rapporti di
parentela, coniugio, affinità e convivenza con
magistrati, rilevanti in relazione a quanto
previsto dall'articolo 18 dell'ordinamento
giudiziario, di cui al regio decreto 30 gennaio
1941, n. 12, e successive modificazioni. Ogni
variazione deve essere tempestivamente
comunicata
dall'iscritto
all'ordine.
In
mancanza, ogni comunicazione del consiglio
dell'ordine di appartenenza si intende
validamente
effettuata
presso
l'ultimo
domicilio
comunicato.
2. Gli ordini professionali presso cui i singoli
avvocati sono iscritti pubblicano in apposito
elenco,
consultabile
dalle
pubbliche
I dossier dell’Ufficio studi del Consiglio nazionale forense – n. 4/2012
204
CONSIGLIO NAZIONALE FORENSE
PRESSO IL MINISTERO DELLA GIUSTIZIA
Ufficio studi
2. L’avvocato che stabilisca uffici al di fuori
del circondario del Tribunale ove ha domicilio
professionale
ne
dà
immediata
comunicazione scritta sia all’ordine di
iscrizione, sia all’ordine del luogo ove si trova
l’ufficio.
3. Presso ogni ordine è tenuto un elenco
degli avvocati iscritti in altri albi che abbiano
ufficio nel circondario ove ha sede l’ordine.
4. La violazione degli obblighi prescritti ai
commi 1 e 2 costituisce illecito disciplinare.
2. L’avvocato che stabilisca uffici al di fuori
del circondario del tribunale ove ha domicilio
professionale
ne
dà
immediata
comunicazione scritta sia all’ordine di
iscrizione, sia all’ordine del luogo ove si trova
l’ufficio.
3. Presso ogni ordine è tenuto un elenco
degli avvocati iscritti in altri albi che abbiano
ufficio nel circondario ove ha sede l’ordine.
4. Gli avvocati italiani, che esercitano la
professione all’estero e che ivi hanno la loro
residenza, mantengono l’iscrizione nell’albo
del circondario del tribunale ove avevano
l’ultimo
domicilio
in
Italia.
5. La violazione degli obblighi di cui ai commi
1 e 2 costituisce illecito disciplinare.
amministrazioni, gli indirizzi
di
posta
elettronica comunicati dagli iscritti ai sensi
dell'articolo 16, comma 7, del decreto-legge
29 novembre 2008, n. 185, convertito, con
modificazioni, dalla legge 28 gennaio 2009,
n. 2, anche al fine di consentire notifiche di
atti e comunicazioni per via telematica da
parte
degli
uffici
giudiziari.
3. L'avvocato che stabilisca uffici al di fuori
del circondario del tribunale ove ha domicilio
professionale
ne
dà
immediata
comunicazione scritta sia all'ordine di
iscrizione, sia all'ordine del luogo ove si trova
l'ufficio.
4. Presso ogni ordine è tenuto un elenco
degli avvocati iscritti in altri albi che abbiano
ufficio nel circondario ove ha sede l'ordine.
5. Gli avvocati italiani, che esercitano la
professione all'estero e che ivi hanno la loro
residenza, mantengono l'iscrizione nell'albo
del circondario del tribunale ove avevano
l'ultimo
domicilio
in
Italia.
6. La violazione degli obblighi di cui ai commi
1 e 3 costituisce illecito disciplinare.
Art. 7.
(Impegno solenne)
poter esercitare la professione,
Art. 7.
(Impegno solenne)
poter esercitare la professione,
Art. 7.
(Impegno solenne).
poter esercitare la professione,
1.
Per
1.
Per
1.
Per
I dossier dell’Ufficio studi del Consiglio nazionale forense – n. 4/2012
205
CONSIGLIO NAZIONALE FORENSE
PRESSO IL MINISTERO DELLA GIUSTIZIA
Ufficio studi
l’avvocato assume dinanzi al consiglio
dell’ordine in pubblica seduta l’impegno di
osservare i relativi doveri, secondo la
formula: «Consapevole della dignità della
professione forense e della sua funzione
sociale, mi impegno solennemente ad
osservare con lealtà, onore e diligenza i
doveri della professione di avvocato per i fini
della giustizia».
l’avvocato assume dinanzi al consiglio
dell’ordine in pubblica seduta l’impegno di
osservare i relativi doveri, secondo la
formula: «Consapevole della dignità della
professione forense e della sua funzione
sociale, mi impegno solennemente ad
osservare con lealtà, onore e diligenza i
doveri della professione di avvocato per i fini
della giustizia ed a tutela dell’assistito nelle
forme e secondo i princìpi del nostro
ordinamento».
l'avvocato assume dinanzi al consiglio
dell'ordine in pubblica seduta l'impegno di
osservare i relativi doveri, secondo la
formula: «Consapevole della dignità della
professione forense e della sua funzione
sociale, mi impegno solennemente ad
osservare con lealtà, onore e diligenza i
doveri della professione di avvocato per i fini
della giustizia ed a tutela dell'assistito nelle
forme e secondo i princìpi del nostro
ordinamento».
Art. 8.
(Specializzazioni)
1. È riconosciuta la possibilità per gli
avvocati di ottenere e indicare il titolo di
specialista, secondo modalità che sono
stabilite con regolamento adottato dal CNF ai
sensi dell’articolo 1, comma 5, e acquisiti i
pareri
delle
associazioni
specialistiche
costituite ai sensi del comma 8.
Art. 8.
(Specializzazioni)
1. È riconosciuta la possibilità per gli
avvocati di ottenere e indicare il titolo di
specialista secondo modalità che sono
stabilite con regolamento adottato dal CNF ai
sensi dell’articolo 1 e acquisiti i pareri delle
associazioni specialistiche costituite ai sensi
del comma 9 del presente articolo.
2. Il regolamento di cui al comma 1, prevede
in maniera da garantire libertà e pluralismo
dell’offerta formativa e della relativa scelta
individuale:
a)
l’elenco
delle
specializzazioni
riconosciute, tenuto anche conto delle
2. Il regolamento di cui al comma 1 prevede,
in maniera da garantire libertà e pluralismo
dell’offerta formativa e della relativa scelta
individuale:
a) l’elenco delle specializzazioni riconosciute,
tenuto anche conto delle specificità formative
Art. 8.
(Specializzazioni).
1. È riconosciuta la possibilità per gli
avvocati di ottenere e indicare il titolo di
specialista secondo modalità che sono
stabilite con regolamento adottato dal
Ministro della giustizia previo parere del CNF,
ai sensi dell'articolo 1, e acquisiti i pareri
delle associazioni specialistiche costituite ai
sensi del comma 9 del presente articolo.
2. Il regolamento di cui al comma 1 prevede,
in maniera da garantire libertà e pluralismo
dell'offerta formativa e della relativa scelta
individuale:
a) l'elenco delle specializzazioni riconosciute,
tenuto anche conto delle specificità formative
I dossier dell’Ufficio studi del Consiglio nazionale forense – n. 4/2012
206
CONSIGLIO NAZIONALE FORENSE
PRESSO IL MINISTERO DELLA GIUSTIZIA
Ufficio studi
specificità formative imposte dai differenti riti
processuali, da aggiornarsi almeno ogni tre
anni;
b) i percorsi formativi e professionali, di
durata almeno biennale, necessari per il
conseguimento dei titoli di specializzazione,
ai quali possono accedere soltanto gli
avvocati che alla data della presentazione
della domanda di iscrizione abbiano maturato
una anzianità di iscrizione all’albo avvocati,
ininterrottamente e senza sospensioni, per
almeno due anni;
imposte dai differenti riti processuali, da
aggiornare almeno ogni tre anni;
imposte dai differenti riti processuali, da
aggiornare almeno ogni tre anni;
b) percorsi formativi e professionali, di
durata almeno biennale, necessari per il
conseguimento dei titoli di specializzazione ai
quali possono accedere soltanto gli avvocati
che alla data della presentazione della
domanda di iscrizione abbiano maturato una
anzianità di iscrizione all’albo degli avvocati,
ininterrottamente e senza sospensioni, di
almeno quattro anni;
c) le prescrizioni destinate agli ordini
territoriali, alle associazioni forensi, ad altri
enti ed istituzioni pubbliche o private per
l’organizzazione, anche di intesa tra loro, di
scuole e corsi di alta formazione per il
conseguimento del titolo di specialista;
c) le prescrizioni destinate agli ordini
territoriali, alle associazioni forensi, ad altri
enti ed istituzioni pubbliche o private per
l’organizzazione, anche di intesa tra loro, di
scuole e corsi di alta formazione per il
conseguimento del titolo di specialista;
d) le sanzioni per l’uso indebito dei titoli di
specializzazione;
e) il regime transitorio.
d) le sanzioni per l’uso indebito dei titoli di
specializzazione;
e) i requisiti richiesti ai fini del conferimento
da parte dei consigli dell’ordine del titolo di
specialista agli avvocati iscritti all’albo da
b) percorsi formativi e professionali, di
durata almeno biennale per un totale di
almeno centocinquanta ore complessive,
necessari per il conseguimento dei titoli di
specializzazione, ai quali possono accedere
soltanto gli avvocati che alla data della
presentazione della domanda di iscrizione
abbiano maturato una anzianità di iscrizione
all'albo degli avvocati, ininterrottamente e
senza sospensioni, di almeno un anno;
c) le prescrizioni destinate agli ordini
territoriali, alle associazioni forensi e ad altri
enti ed istituzioni pubbliche o private,
prioritariamente alle facoltà di giurisprudenza
nell'ambito delle proprie risorse finanziarie e
senza nuovi o maggiori oneri per la finanza
pubblica, per l'organizzazione, anche di
intesa tra loro, di scuole e corsi di alta
formazione per il conseguimento del titolo di
specialista;
d) le sanzioni per l'uso indebito dei titoli di
specializzazione;
e) i requisiti richiesti ai fini del conferimento
da parte dei consigli dell'ordine del titolo di
specialista agli avvocati iscritti all'albo da
I dossier dell’Ufficio studi del Consiglio nazionale forense – n. 4/2012
207
CONSIGLIO NAZIONALE FORENSE
PRESSO IL MINISTERO DELLA GIUSTIZIA
Ufficio studi
3. Le scuole e i corsi di alta formazione per il
conseguimento del titolo di specialista non
possono avere durata inferiore a due anni
per un totale di almeno 400 ore di
formazione
complessive.
All’esito
della
frequenza l’avvocato sostiene un esame di
specializzazione, presso il CNF, il cui esito
positivo
è
condizione
necessaria
per
l’acquisizione del titolo. La commissione
d’esame sarà designata dal Consiglio
nazionale forense e composta da suoi
membri, da avvocati indicati dagli ordini
distrettuali, da docenti universitari, da
magistrati, da componenti indicati delle
associazioni forensi di cui al regolamento di
cui al comma 1.
4. Il titolo di specialista è attribuito
esclusivamente dal CNF.
almeno dieci anni.
3. Le scuole e i corsi di alta formazione per il
conseguimento del titolo di specialista non
possono avere durata inferiore a due anni
per un totale di almeno 200 ore di
formazione
complessive.
All’esito
della
frequenza l’avvocato sostiene un esame di
specializzazione presso il CNF, il cui esito
positivo
è
condizione
necessaria
per
l’acquisizione del titolo. La commissione
d’esame è designata dal CNF e composta da
suoi membri, da avvocati indicati dagli ordini
forensi del distretto, da docenti universitari,
da magistrati, da componenti indicati delle
associazioni forensi di cui al comma 9.
almeno dieci anni.
3. Al termine del percorso formativo per il
conseguimento del titolo di specialista
l'avvocato
sostiene
un
esame
di
specializzazione presso il CNF, il cui esito
positivo
è
condizione
necessaria
per
l'acquisizione del titolo. La commissione
d'esame è designata dal CNF e composta da
suoi membri, da avvocati indicati dallo stesso
CNF e dagli ordini forensi del distretto, da
docenti universitari, da magistrati a riposo,
da componenti indicati dalle associazioni
forensi
di
cui
al
comma
9.
4. Il titolo di
esclusivamente
4. Il titolo di specialista è attribuito
esclusivamente dal CNF e può essere
revocato nel caso previsto dal comma 5.
5. L'avvocato specialista è tenuto a curare il
proprio
specifico
aggiornamento
professionale con riferimento alla disciplina
giuridica per cui ha conseguito il titolo. Il CNF
stabilisce, senza nuovi o maggiori oneri a
carico della finanza pubblica, con proprio
regolamento le modalità con cui ha luogo
detto aggiornamento, i cui corsi annuali
specialista
dal
è
attribuito
CNF.
5. Gli avvocati che abbiano conseguito il
titolo di specialista sono tenuti, ai fini del
mantenimento del titolo, a curare il proprio
aggiornamento professionale secondo le
modalità stabilite con regolamento del CNF.
I dossier dell’Ufficio studi del Consiglio nazionale forense – n. 4/2012
208
CONSIGLIO NAZIONALE FORENSE
PRESSO IL MINISTERO DELLA GIUSTIZIA
Ufficio studi
5. I soggetti di cui al comma 3, lettera c),
organizzano con cadenza annuale corsi di
formazione
continua
nelle
materie
specialistiche conformemente al regolamento
di cui al comma 1.
6. I soggetti di cui al comma 2, lettera c),
organizzano con cadenza annuale corsi di
formazione
continua
nelle
materie
specialistiche conformemente al regolamento
di cui al comma 1.
6. Il conseguimento del titolo di specialista
non
comporta
riserva
di
attività
professionale.
7. Gli avvocati docenti universitari in materie
giuridiche e coloro che abbiano conseguito
titoli
specialistici
universitari
possono
indicare il relativo titolo accademico con le
opportune
specificazioni.
8. Tra avvocati iscritti agli albi possono
essere costituite associazioni specialistiche
nel rispetto dei seguenti requisiti:
a) l’associazione deve avere adeguata
diffusione e rappresentanza territoriale,
secondo quanto stabilito con regolamento da
adottare ai sensi dell’art. 1, comma 5, per il
riconoscimento e il mantenimento della
qualifica di associazione maggiormente
7. Il conseguimento del titolo di specialista
non
comporta
riserva
di
attività
professionale.
8. Gli avvocati docenti universitari in materie
giuridiche e coloro che abbiano conseguito
titoli
specialistici
universitari
possono
indicare il relativo titolo accademico con le
opportune specificazioni.
9. Il CNF tiene l’elenco delle associazioni
aventi personalità giuridica costituite fra
avvocati
specialisti,
che
delibera
di
riconoscere
sulla
base
della
loro
rappresentatività, diffusione territoriale e
dell’eventuale accreditamento internazionale.
Le associazioni non possono rilasciare
attestati di specializzazione o di specifica
competenza
professionale.
devono essere di almeno cinquanta ore.
L'aggiornamento professionale in relazione
alla disciplina giuridica specialistica è
condizione per il mantenimento del titolo.
6. I soggetti di cui al comma 2, lettera c),
organizzano
con
cadenza
annuale,
nell'ambito delle proprie risorse finanziarie e
senza nuovi o maggiori oneri per la finanza
pubblica, corsi di formazione continua nelle
materie specialistiche conformemente al
regolamento
di
cui
al
comma
1.
7. Il conseguimento del titolo di specialista
non
comporta
riserva
di
attività
professionale.
8. Gli avvocati docenti universitari in materie
giuridiche e coloro che abbiano conseguito
titoli
specialistici
universitari
possono
indicare il relativo titolo accademico con le
opportune
specificazioni.
9. Tra avvocati iscritti agli albi possono
essere costituite associazioni specialistiche
nel rispetto dei seguenti requisiti:
a) l'associazione deve avere adeguata
diffusione e rappresentanza territoriale,
secondo quanto stabilito con regolamento da
adottare ai sensi dell'articolo 1, per il
riconoscimento e il mantenimento della
qualifica di associazione maggiormente
I dossier dell’Ufficio studi del Consiglio nazionale forense – n. 4/2012
209
CONSIGLIO NAZIONALE FORENSE
PRESSO IL MINISTERO DELLA GIUSTIZIA
Ufficio studi
rappresentativa a livello nazionale per il
relativo settore specialistico;
b) lo statuto dell’associazione prevede
espressamente come scopo la promozione
del profilo professionale, la formazione e
l’aggiornamento specialistico dei suoi iscritti;
c) lo statuto esclude espressamente il rilascio
da parte dell’associazione di attestati di
competenza professionale;
d) lo statuto prevede una disciplina degli
organi associativi su base democratica ed
esclude espressamente ogni attività a fini di
lucro;
e) l’associazione si dota di strutture,
organizzative e tecnico-scientifiche, idonee
ad assicurare la determinazione dei livelli di
qualificazione professionale e il relativo
aggiornamento professionale;
f) le associazioni professionali sono incluse in
un elenco tenuto dal CNF.
9. Il CNF, anche per il tramite degli ordini
circondariali, esercita la vigilanza sui requisiti
e le condizioni per il riconoscimento delle
associazioni di cui al presente articolo, ed il
controllo sul rispetto delle prescrizioni di cui
al comma 2, lett. c).
10. Gli avvocati che alla data di entrata in
vigore della presente legge risultano iscritti
rappresentativa a livello nazionale per il
relativo settore specialistico;
b) lo statuto dell'associazione prevede
espressamente come scopo la promozione
del profilo professionale, la formazione e
l'aggiornamento specialistico dei suoi iscritti;
c) lo statuto include espressamente il rilascio
da parte dell'associazione di attestati di
competenza professionale;
d) lo statuto prevede una disciplina degli
organi associativi su base democratica ed
esclude espressamente ogni attività a fini di
lucro;
e) l'associazione si dota di strutture,
organizzative e tecnico-scientifiche, idonee
ad assicurare adeguati livelli di qualificazione
professionale e il relativo aggiornamento
professionale;
f) le associazioni professionali sono incluse in
un elenco tenuto dal CNF.
10. Il CNF, anche per il tramite degli ordini
circondariali, esercita la vigilanza sui requisiti
e le condizioni per il riconoscimento delle
associazioni di cui al presente articolo ed il
controllo sul rispetto delle prescrizioni di cui
al
comma
2,
lettera
c).
11. Gli avvocati che alla data di entrata in
vigore della presente legge risultano iscritti
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PRESSO IL MINISTERO DELLA GIUSTIZIA
Ufficio studi
all’albo da almeno dieci anni sono dispensati
dalla frequenza dei corsi di cui al comma 6 e
sono autorizzati a qualificarsi con il titolo di
specialista in una o più discipline giuridiche
previo superamento dell’esame di cui al
comma 3. Gli avvocati che alla data di
entrata in vigore della presente legge
risultano iscritti all’albo da almeno venti anni
sono autorizzati a qualificarsi con il titolo di
specialista in non più di due discipline
giuridiche da essi indicate e per le quali
attestino
di
aver
acquisito
specifica
conoscenza teorica e significativa esperienza.
all'albo da almeno dieci anni sono dispensati
dalla frequenza dei corsi di cui al comma 6 e
sono autorizzati a qualificarsi con il titolo di
specialista in una o più discipline giuridiche
previo superamento dell'esame di cui al
comma 3.
Art. 9.
(Pubblicità e informazioni sull’esercizio della
professione)
1. È consentito all’avvocato dare informazioni
sul modo di esercizio della professione,
purché in maniera veritiera, non elogiativa,
non ingannevole e non comparativa.
Art. 9.
(Informazioni sull’esercizio
della professione)
1. È consentito all’avvocato dare informazioni
sul modo di esercizio della professione,
purché in maniera veritiera, non elogiativa,
non ingannevole e non comparativa.
2. Il contenuto e la forma dell’informazione
devono essere coerenti con la finalità della
tutela dell’affidamento della collettività, nel
rispetto del prestigio della professione e degli
obblighi di segretezza e di riservatezza dei
principi del codice deontologico.
2. Il contenuto e la forma dell’informazione
devono essere coerenti con la finalità della
tutela dell’affidamento della collettività, nel
rispetto del prestigio della professione e degli
obblighi di segretezza e di riservatezza
nonché nel rispetto dei princìpi del codice
Art. 9.
(Informazioni sull'esercizio della
professione).
1. È consentito all'avvocato dare informazioni
sul modo di esercizio della professione,
purché in maniera veritiera, non elogiativa,
non ingannevole e non comparativa.
2. Il contenuto e la forma dell'informazione
devono essere coerenti con la finalità della
tutela dell'affidamento della collettività, nel
rispetto del prestigio della professione e degli
obblighi di segretezza e di riservatezza
nonché nel rispetto dei princìpi del codice
deontologico.
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PRESSO IL MINISTERO DELLA GIUSTIZIA
Ufficio studi
Art. 10.
(Formazione continua)
1. L’avvocato ha l’obbligo di curare il
continuo e costante aggiornamento della
propria competenza professionale al fine di
assicurare la qualità delle prestazioni
professionali e di contribuire al miglior
esercizio della professione nell’interesse degli
utenti.
deontologico.
3. Il CNF determina i criteri concernenti le
modalità e gli strumenti dell’informazione e
della
comunicazione.
4. L’inosservanza dei commi 1 e 2 comporta
illecito disciplinare.
3. Il CNF determina i criteri concernenti le
modalità
dell'informazione
e
della
comunicazione.
4. L'inosservanza dei commi 1 e 2 comporta
illecito disciplinare.
Art. 10.
(Formazione continua)
1. L’avvocato ha l’obbligo di curare il
continuo e costante aggiornamento della
propria competenza professionale al fine di
assicurare la qualità delle prestazioni
professionali e di contribuire al migliore
esercizio della professione nell’interesse dei
clienti.
Art. 10.
(Formazione continua).
1. L'avvocato ha l'obbligo di curare il
continuo e costante aggiornamento della
propria competenza professionale al fine di
assicurare la qualità delle prestazioni
professionali e di contribuire al migliore
esercizio della professione nell'interesse dei
clienti e dell'amministrazione della giustizia.
2. Sono esentati dall’obbligo di cui al comma
1: gli avvocati iscritti nell’albo speciale per il
patrocinio dinanzi alle giurisdizioni superiori;
gli avvocati che hanno ottenuto il titolo di
specialista, ai sensi dell’articolo 8; gli
avvocati sospesi dall’esercizio professionale,
ai sensi dell’articolo 19, comma 1, per il
periodo del loro mandato; gli avvocati dopo
venti anni di iscrizione all’albo; i membri del
Parlamento
nazionale
ed
europeo;
i
consiglieri regionali; i presidenti di provincia
2. Sono esentati dall'obbligo di cui al comma
1: gli avvocati che hanno ottenuto il titolo di
specialista, ai sensi dell'articolo 8, fermo
quanto previsto nel regolamento del CNF di
cui al comma 5 del medesimo articolo; gli
avvocati sospesi dall'esercizio professionale,
ai sensi dell'articolo 19, comma 1, per il
periodo del loro mandato; gli avvocati dopo
venticinque anni di iscrizione all'albo o dopo
il compimento del sessantesimo anno di età;
i membri del Parlamento nazionale ed
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212
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Ufficio studi
e gli assessori provinciali; i sindaci e gli
assessori
di
comuni
con
popolazione
superiore a 100.000 abitanti; i docenti e i
ricercatori confermati delle università in
materie giuridiche.
2. Con apposito regolamento approvato dal
CNF sono disciplinate, in maniera da
garantire la libertà e il pluralismo dell’offerta
formativa e della relativa scelta individuale,
le modalità e le condizioni per l’assolvimento
dell’obbligo di formazione continua da parte
degli
iscritti
e
per
la
gestione
e
l’organizzazione dell’attività di formazione da
parte
degli
ordini
territoriali,
delle
associazioni forensi e di terzi.
3. L’attività di formazione svolta dagli ordini
territoriali,
anche
in
cooperazione
o
convenzione
con
altri
soggetti,
non
costituisce attività commerciale e non può
avere
fini
di
lucro.
4. Le regioni, nell’ambito delle potestà ad
esse
attribuite
dall’articolo
117
della
Costituzione, disciplinano l’attribuzione di
fondi per l’organizzazione di scuole, corsi ed
eventi di formazione professionale per
avvocati.
3. Il CNF stabilisce le modalità e le condizioni
per
l’assolvimento
dell’obbligo
di
aggiornamento da parte degli iscritti e per la
gestione e l’organizzazione dell’attività di
aggiornamento a cura degli ordini territoriali,
delle associazioni forensi e di terzi.
europeo; i consiglieri regionali; i presidenti di
provincia e gli assessori provinciali; i sindaci
e gli assessori di comuni con popolazione
superiore a 100.000 abitanti; i docenti e i
ricercatori confermati delle università in
materie
giuridiche.
3. Il CNF stabilisce le modalità e le condizioni
per
l'assolvimento
dell'obbligo
di
aggiornamento da parte degli iscritti e per la
gestione e l'organizzazione dell'attività di
aggiornamento a cura degli ordini territoriali,
delle associazioni forensi e di terzi.
4. L’attività di formazione svolta dagli ordini
territoriali,
anche
in
cooperazione
o
convenzione
con
altri
soggetti,
non
costituisce attività commerciale e non può
avere
fini
di
lucro.
5. Le regioni, nell’ambito delle potestà ad
esse
attribuite
dall’articolo
l17
della
Costituzione,
possono
disciplinare
l’attribuzione di fondi per l’organizzazione di
scuole, corsi ed eventi di formazione
professionale per avvocati.
4. L'attività di formazione svolta dagli ordini
territoriali,
anche
in
cooperazione
o
convenzione
con
altri
soggetti,
non
costituisce attività commerciale e non può
avere
fini
di
lucro.
5. Le regioni, nell'ambito delle potestà ad
esse
attribuite
dall'articolo
117
della
Costituzione,
possono
disciplinare
l'attribuzione di fondi per l'organizzazione di
scuole, corsi ed eventi di formazione
professionale per avvocati.
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PRESSO IL MINISTERO DELLA GIUSTIZIA
Ufficio studi
Art. 11.
(Assicurazione per la responsabilità civile)
1. L’avvocato, l’associazione o la società fra
professionisti stipulano polizza assicurativa a
copertura della responsabilità civile derivante
dall’esercizio della professione, compresa
quella per la custodia di documenti, somme
di denaro, titoli e valori, di volta in volta
ricevuti in deposito dai clienti. L’avvocato, se
richiesto, rende noti al cliente gli estremi
della propria polizza assicurativa.
2. Degli estremi della polizza assicurativa e
di ogni sua successiva variazione è data
comunicazione, se richiesta, al consiglio
dell’ordine.
3. La mancata osservanza delle disposizioni
previsti nel presente articolo costituisce
illecito disciplinare.
4. Le condizioni generali delle polizze
possono essere negoziate, per i propri
iscritti, da ordini territoriali, associazioni ed
enti previdenziali forensi.
5. Il presente articolo entra in vigore
contestualmente e secondo i contenuti delle
Art. 11.
(Assicurazione per la responsabilità civile)
1. L’avvocato, l’associazione o la società fra
professionisti devono stipulare, anche per il
tramite di convenzioni sottoscritte dal CNF,
da ordini territoriali, associazioni ed enti
previdenziali forensi, polizza assicurativa a
copertura della responsabilità civile derivante
dall’esercizio della professione, compresa
quella per la custodia di documenti, somme
di denaro, titoli e valori ricevuti in deposito
dai clienti. L’avvocato, se richiesto, rende
noti al cliente gli estremi della propria polizza
assicurativa.
2. Degli estremi della polizza assicurativa e
di ogni sua successiva variazione è data
comunicazione
al
consiglio
dell’ordine.
Art. 11.
(Assicurazione per la responsabilità civile).
1. L'avvocato, l'associazione o la società fra
professionisti devono stipulare, anche per il
tramite di convenzioni sottoscritte dal CNF,
da ordini territoriali, associazioni ed enti
previdenziali forensi, polizza assicurativa a
copertura della responsabilità civile derivante
dall'esercizio della professione, compresa
quella per la custodia di documenti, somme
di denaro, titoli e valori ricevuti in deposito
dai clienti. L'avvocato, se richiesto, rende
noti al cliente gli estremi della propria polizza
assicurativa.
2. Degli estremi della polizza assicurativa e
di ogni sua successiva variazione è data
comunicazione
al
consiglio
dell'ordine.
3. La mancata osservanza delle disposizioni
previste nel presente articolo costituisce
illecito
disciplinare.
4. Le condizioni della polizza sono stabilite
dal Ministro della giustizia, sentito il CNF.
3. La mancata osservanza delle disposizioni
previste nel presente articolo costituisce
illecito
disciplinare.
4. Le condizioni essenziali e i massimali
minimi della polizza sono stabiliti e aggiornati
ogni cinque anni dal Ministro della giustizia,
sentito il CNF.
5. Il presente articolo entra in vigore
contestualmente e secondo i contenuti delle
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214
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PRESSO IL MINISTERO DELLA GIUSTIZIA
Ufficio studi
direttive comunitarie in corso di emanazione.
6. Sino al verificarsi della previsione di cui al
comma 5 l’avvocato rende noto, se richiesto,
se ha stipulato polizza assicurativa a
copertura della responsabilità civile derivante
dall’esercizio della professione indicandone
gli estremi.
direttive comunitarie in corso di emanazione.
6. Fino al verificarsi della previsione di cui al
comma 5 l’avvocato rende noto, se richiesto,
se ha stipulato polizza assicurativa a
copertura della responsabilità civile derivante
dall’esercizio della professione, indicandone
gli estremi.
Art. 12.
(Tariffe professionali)
Art. 12.
(Tariffe professionali)
1. Il compenso professionale è determinato
tra cliente e avvocato in base alla natura, al
valore e alla complessità della controversia e
al raggiungimento degli obiettivi perseguiti,
nel
rispetto
del
principio
di
libera
determinazione di cui all’articolo 2233 del
codice civile, fermi peraltro i limiti di cui al
comma 5. I compensi sono determinati in
modo da consentire all’avvocato, oltre al
rimborso delle spese generali e particolari,
un guadagno adeguato alla sua funzione
sociale e al decoro della professione.
2. L’avvocato è tenuto a rendere nota la
complessità
dell’incarico
fornendo
le
informazioni utili circa gli oneri ipotizzabili al
1. Il compenso professionale è determinato
tra cliente e avvocato in base alla natura, al
valore e alla complessità della controversia e
al raggiungimento degli obiettivi perseguiti,
nel
rispetto
del
principio
di
libera
determinazione di cui all’articolo 2233 del
codice civile, fermi peraltro i limiti di cui al
comma 5.
Art. 12.
(Conferimenti dell'incarico e tariffe
professionali).
1. L'incarico professionale non può essere
conferito con l'apposizione di condizioni.
2. Il compenso professionale è determinato
tra cliente e avvocato con accordo pattuito
in funzione della natura, della complessità e
del valore della controversia determinato a
norma del codice di procedura civile, nel
rispetto del principio di libera determinazione
di cui all'articolo 2233 del codice civile. La
violazione della disposizione di cui al comma
6
comporta
la
nullità
dell'accordo.
2. L’avvocato è tenuto a rendere nota la
complessità
dell’incarico,
fornendo
le
informazioni utili circa gli oneri ipotizzabili al
3. L'avvocato è tenuto a rendere nota la
complessità
dell'incarico,
fornendo
le
informazioni utili circa gli oneri ipotizzabili al
I dossier dell’Ufficio studi del Consiglio nazionale forense – n. 4/2012
215
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PRESSO IL MINISTERO DELLA GIUSTIZIA
Ufficio studi
momento del conferimento. In caso di
mancata determinazione consensuale del
compenso si applicano le tariffe professionali
approvate ogni due anni con decreto del
Ministro della giustizia su proposta del CNF,
sentiti il Comitato interministeriale per la
programmazione economica (CIPE) e il
Consiglio di Stato.
momento del conferimento. In caso di
mancata determinazione consensuale del
compenso, si applicano le tariffe professionali
approvate ogni due anni con decreto del
Ministro della giustizia su proposta del CNF,
sentiti il Comitato interministeriale per la
programmazione economica (CIPE) e il
Consiglio di Stato.
3. Per ogni incarico professionale, l’avvocato
ha diritto ad un giusto compenso e al
rimborso delle spese documentate, ai sensi
dell’articolo 2233 del codice civile. L’avvocato
può prestare la sua attività gratuitamente
per giustificati motivi. Sono fatte salve le
norme per le difese d’ufficio e per il
patrocinio dei non abbienti.
4. Le tariffe indicano gli onorari minimi e
massimi nonché i diritti e le indennità e sono
articolate in relazione al tipo di prestazione e
al valore della pratica.
3. Per ogni incarico professionale, l’avvocato
ha diritto ad un giusto compenso e al
rimborso delle spese documentate, ai sensi
dell’articolo 2233 del codice civile. L’avvocato
può prestare la sua attività gratuitamente
per giustificati motivi. Sono fatte salve le
norme per le difese d’ufficio e per il
patrocinio dei non abbienti.
4. Le tariffe indicano gli onorari minimi e
massimi nonché i diritti e le indennità e sono
articolate in relazione al tipo di prestazione e
al valore della pratica.
5. Gli onorari minimi e massimi sono sempre
vincolanti, a pena di nullità, tranne che nelle
5. Gli onorari minimi sono inderogabili e
vincolanti. A tale norma deve attenersi ogni
momento del conferimento. In caso di
mancata determinazione consensuale del
compenso o di nullità dell'accordo di cui ai
commi 2 e 7, si applicano le tariffe
professionali approvate ogni due anni con
decreto del Ministro della giustizia su
proposta del CNF, sentiti il Comitato
interministeriale per la programmazione
economica (CIPE) e il Consiglio di Stato.
4. Per ogni incarico professionale, l'avvocato
ha diritto ad un giusto compenso e al
rimborso delle spese documentate, ai sensi
dell'articolo 2233 del codice civile. L'avvocato
può prestare la sua attività gratuitamente
per giustificati motivi. Sono fatte salve le
norme per le difese d'ufficio e per il
patrocinio
dei
non
abbienti.
5. Le tariffe professionali, approvate secondo
quanto previsto dal comma 3, devono essere
semplici e di facile comprensione per il
cliente. Esse devono indicare solo gli onorari
minimi e massimi e le spese da rimborsare
per l'attività effettivamente svolta. La misura
degli onorari e dei rimborsi deve essere
articolata in relazione al tipo di prestazione e
al
valore
della
pratica.
6. Tranne che nelle particolari ipotesi
disciplinate dalle tariffe, gli onorari minimi
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216
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PRESSO IL MINISTERO DELLA GIUSTIZIA
Ufficio studi
particolari ipotesi disciplinate dalle tariffe
magistratura giudicante allorché procede alla
liquidazione di spese, onorari e competenze.
6. È consentito che venga concordato tra
avvocato e cliente un compenso ulteriore
rispetto a quello tariffario per il caso di
conciliazione della lite o di esito positivo della
controversia, fermi i limiti previsti dal codice
deontologico. Sono nulli gli accordi che
prevedano la cessione all’avvocato, in tutto o
in parte, del bene oggetto della controversia
o che attribuiscano all’avvocato una quota
del risultato della controversia. Deve essere
redatto per iscritto, a pena di nullità, ogni
accordo:
a) quando l’ammontare del compenso è
predeterminato tra le parti;
b) in deroga ai minimi ed ai massimi di
tariffa, quando consentiti dal comma 5;
c) con la previsione di un premio in caso di
6. È consentito che venga concordato tra
avvocato e cliente un compenso ulteriore
rispetto a quello tariffario per il caso di
conciliazione della lite o di esito positivo della
controversia, fermi i limiti previsti dal codice
deontologico. Sono nulli gli accordi che
prevedono la cessione all’avvocato, in tutto o
in parte, del bene oggetto della controversia
o che attribuiscano all’avvocato una quota
del risultato della controversia. Deve essere
redatto per iscritto, a pena di nullità,
l’accordo che:
a)
predetermini
l’ammontare
del
compenso;
b)
deroghi
ai
massimi
di
tariffa;
c) preveda un premio in caso di esito
positivo della controversia o per il caso di
previsti dagli scaglioni tariffari di riferimento
commisurati
al
valore
di
ciascuna
controversia sono inderogabili e vincolanti
indipendentemente dalla natura occasionale
o continuativa della prestazione. Se le parti
convengono una clausola di contenuto
contrario, questa è nulla e sono dovuti gli
onorari minimi. A tale norma deve attenersi
ogni
magistratura
giudicante
allorché
procede alla liquidazione di spese, onorari e
competenze.
7. È consentito che venga concordato tra
avvocato e cliente un compenso ulteriore
rispetto a quello tariffario per il caso di
conciliazione della lite o di esito positivo della
controversia, fermi i limiti previsti dal codice
deontologico. Sono nulli gli accordi che
prevedano la cessione all'avvocato, in tutto o
in parte, del bene oggetto della controversia
o che attribuiscano all'avvocato una quota
del risultato della controversia. Deve essere
redatto per iscritto, a pena di nullità, ogni
accordo:
a) quando l'ammontare del compenso è
predeterminato tra le parti;
b) che preveda un premio in caso di esito
positivo della controversia o in caso di
conciliazione della lite.
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217
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PRESSO IL MINISTERO DELLA GIUSTIZIA
Ufficio studi
esito positivo della controversia o per il caso
di conciliazione, come previsto nel comma 6.
7. Quando una controversia oggetto di
procedimento giudiziale o arbitrale viene
definita mediante accordi presi in qualsiasi
forma, le parti, salvo diversi accordi, sono
solidalmente tenute al pagamento dei
compensi e dei rimborsi delle spese a tutti gli
avvocati costituiti che hanno prestato la loro
attività professionale negli ultimi tre anni.
conciliazione.
8. In mancanza di accordo tra avvocato e
cliente, ciascuno di essi può rivolgersi al
Consiglio del’Ordine affinché esperisca il
tentativo di conciliazione e, se esso non è
raggiunto, per determinare i compensi,
secondo le voci ed i criteri della tariffa, ai
sensi dell’art. 27, comma 1, lettera l).
9. Sono abrogate le disposizioni di cui all’art.
2 del decreto legge 4 luglio 2006, n. 223 così
come modificate dalla legge
4
agosto
2006, n. 248.
8. In mancanza di accordo tra avvocato e
cliente, ciascuno di essi può rivolgersi al
consiglio dell’ordine affinché esperisca il
tentativo di conciliazione e, se esso non è
raggiunto, per determinare i compensi,
secondo le voci ed i criteri della tariffa, ai
sensi dell’articolo 28, comma 1, lettera l).
Art. 13.
(Sostituzioni e collaborazioni)
Art. 13.
(Sostituzioni e collaborazioni)
7. Quando una controversia oggetto di
procedimento giudiziale o arbitrale viene
definita mediante accordi presi in qualsiasi
forma, le parti sono solidalmente tenute al
pagamento dei compensi e dei rimborsi delle
spese a tutti gli avvocati costituiti che hanno
prestato la loro attività professionale negli
ultimi tre anni e che risultino ancora
creditori.
8. Quando una controversia oggetto di
procedimento giudiziale o arbitrale viene
definita mediante accordi presi in qualsiasi
forma, le parti sono solidalmente tenute al
pagamento dei compensi e dei rimborsi delle
spese a tutti gli avvocati costituiti che hanno
prestato la loro attività professionale negli
ultimi tre anni e che risultino ancora
creditori, salvo espressa rinuncia al beneficio
della
solidarietà.
9. In mancanza di accordo tra avvocato e
cliente, ciascuno di essi può rivolgersi al
consiglio dell'ordine affinché esperisca il
tentativo di conciliazione e, se esso non è
raggiunto, per determinare i compensi,
secondo le voci ed i criteri della tariffa, ai
sensi dell'articolo 28, comma 1, lettera l).
10. Le eccezioni di nullità di cui ai commi 2 e
7 non possono essere sollevate decorsi
cinque anni dalla conclusione dell'incarico o
del rapporto professionale in caso di pluralità
di incarichi.
Art. 13.
(Mandato professionale. Sostituzioni e
collaborazioni).
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PRESSO IL MINISTERO DELLA GIUSTIZIA
Ufficio studi
1. Salvo quanto stabilito per le difese
d’ufficio ed il patrocinio dei meno abbienti,
l’avvocato ha piena libertà di accettare o
meno ogni incarico; il mandato professionale
si perfeziona con l’accettazione. L’avvocato
ha inoltre sempre la facoltà di recedere dal
mandato, con le cautele necessarie per
evitare pregiudizi al cliente.
1. Salvo quanto stabilito per le difese
d’ufficio ed il patrocinio dei meno abbienti,
l’avvocato ha piena libertà di accettare o
meno ogni incarico. Il mandato professionale
si perfeziona con l’accettazione. L’avvocato
ha inoltre sempre la facoltà di recedere dal
mandato, con le cautele necessarie per
evitare pregiudizi al cliente.
2. L’incarico per lo svolgimento di attività
professionale è personale anche nell’ipotesi
in cui sia conferito all’avvocato componente
di un’associazione o società professionale;
con l’accettazione dell’incarico l’avvocato ne
assume la responsabilità personale illimitata,
solidalmente con l’associazione o la società.
Gli avvocati possono farsi sostituire in
giudizio da altro avvocato con delega scritta.
3. L’avvocato che si fa sostituire o
coadiuvare da altri avvocati o praticanti
rimane personalmente responsabile verso i
clienti.
2. L’incarico per lo svolgimento di attività
professionale è personale anche nell’ipotesi
in cui sia conferito all’avvocato componente
di un’associazione o società professionale.
Con l’accettazione dell’incarico l’avvocato ne
assume la responsabilità personale illimitata,
solidalmente con l’associazione o la società.
Gli avvocati possono farsi sostituire da altro
avvocato, con incarico anche verbale, o da
un praticante abilitato, con delega scritta.
3. L’avvocato che si fa sostituire o
coadiuvare da altri avvocati o praticanti
rimane personalmente responsabile verso i
clienti.
4. La collaborazione tra avvocati, anche se
continuativa, non dà mai luogo a rapporto di
lavoro subordinato.
4.
L’avvocato
che
si
avvale
della
collaborazione continuativa di altri avvocati
deve corrispondere loro adeguato compenso
per l’attività svolta, commisurato all’effettivo
apporto
dato
nella
esecuzione
delle
1. Salvo quanto stabilito per le difese
d'ufficio ed il patrocinio dei meno abbienti,
l'avvocato ha piena libertà di accettare
o
meno
ogni
incarico.
Il
mandato
professionale
si
perfeziona
con
l'accettazione. L'avvocato ha inoltre sempre
la facoltà di recedere dal mandato, con le
cautele necessarie per evitare pregiudizi al
cliente.
2. L'incarico per lo svolgimento di attività
professionale è personale anche nell'ipotesi
in cui sia conferito all'avvocato componente
di un'associazione o società professionale.
Con l'accettazione dell'incarico l'avvocato ne
assume la responsabilità personale illimitata,
solidalmente con l'associazione o la società.
Gli avvocati possono farsi sostituire da altro
avvocato, con incarico anche verbale, o da
un praticante abilitato, con delega scritta.
3. L'avvocato che si fa sostituire o
coadiuvare da altri avvocati o praticanti
rimane personalmente responsabile verso i
clienti.
4. La collaborazione tra avvocati, anche se
continuativa, non dà mai luogo a rapporto di
lavoro
subordinato.
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219
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Ufficio studi
prestazioni. Tale collaborazione, anche se
continuativa e con retribuzione periodica,
non dà mai luogo a rapporto di lavoro
subordinato.
5. L’avvocato può nominare stabilmente uno
o più sostituti presso ogni ufficio giudiziario,
depositando la nomina presso l’ordine di
appartenenza.
5. L’avvocato può nominare stabilmente uno
o più sostituti presso ogni ufficio giudiziario,
depositando la nomina presso l’ordine di
appartenenza.
5. L'avvocato può nominare stabilmente uno
o più sostituti presso ogni ufficio giudiziario,
depositando la nomina presso l'ordine di
appartenenza.
TITOLO II
ALBI, ELENCHI E REGISTRI
TITOLO II
ALBI, ELENCHI E REGISTRI
TITOLO II
ALBI, ELENCHI E REGISTRI
Art. 14.
(Albi, elenchi e registri)
1. Presso ciascun consiglio dell’ordine sono
istituiti e tenuti aggiornati:
a) l’albo ordinario degli esercenti la libera
professione; per coloro che esercitano la
professione in forma collettiva sono indicate
le associazioni o le società di appartenenza;
b) gli elenchi speciali degli avvocati
dipendenti da enti pubblici;
c) gli elenchi degli avvocati specialisti;
d) l’elenco speciale dei docenti e ricercatori
universitari a tempo pieno;
e)
l’elenco
degli
avvocati
sospesi
dall’esercizio professionale per qualsiasi
Art. 14.
(Albi, elenchi e registri)
1. Presso ciascun consiglio dell’ordine sono
istituiti e tenuti aggiornati:
a) l’albo ordinario degli esercenti la libera
professione. Per coloro che esercitano la
professione in forma collettiva sono indicate
le associazioni o le società di appartenenza;
b) gli elenchi speciali degli avvocati
dipendenti
da
enti
pubblici;
c) gli elenchi degli avvocati specialisti;
d) l’elenco speciale dei docenti e ricercatori
universitari
a
tempo
pieno;
e)
l’elenco
degli
avvocati
sospesi
dall’esercizio professionale per qualsiasi
Art. 14.
(Albi, elenchi e registri).
1. Presso ciascun consiglio dell'ordine sono
istituiti e tenuti aggiornati:
a) l'albo ordinario degli esercenti la libera
professione. Per coloro che esercitano la
professione in forma collettiva sono indicate
le associazioni o le società di appartenenza;
b) gli elenchi speciali degli avvocati
dipendenti da enti pubblici;
c) gli elenchi degli avvocati specialisti;
d) l'elenco speciale dei docenti e ricercatori
universitari a tempo pieno;
e)
l'elenco
degli
avvocati
sospesi
dall'esercizio professionale per qualsiasi
I dossier dell’Ufficio studi del Consiglio nazionale forense – n. 4/2012
220
CONSIGLIO NAZIONALE FORENSE
PRESSO IL MINISTERO DELLA GIUSTIZIA
Ufficio studi
causa, cha va indicata, ed inoltre degli
avvocati
cancellati
per
mancanza
dell’esercizio continuativo della professione;
causa, che deve essere indicata, ed inoltre
degli avvocati cancellati per mancanza
dell’esercizio continuativo della professione;
f) il registro dei praticanti;
g) l’elenco dei praticanti abilitati al patrocinio
sostitutivo, allegato al registro;
h) il registro degli avvocati stabiliti, che
abbiano il domicilio professionale nel
circondario;
f)
il
registro
dei
praticanti;
g) l’elenco dei praticanti abilitati al patrocinio
sostitutivo, allegato al registro di cui alla
lettera f);
h) il registro degli avvocati stabiliti, che
abbiano il domicilio professionale nel
circondario;
i) l’elenco delle associazioni e delle società
comprendenti avvocati tra i soci, con
l’indicazione di tutti i partecipanti, anche se
non avvocati;
l) l’elenco degli avvocati domiciliati nel
circon-dario
ai
sensi
del
comma
2
dell’articolo 6;
m) ogni altro albo, registro, o elenco previsto
dalla legge o da regolamento.
i) l’elenco delle associazioni e delle società
comprendenti avvocati tra i soci, con
l’indicazione di tutti i partecipanti, anche se
non
avvocati;
l) l’elenco degli avvocati domiciliati nel
circondario ai sensi del comma 2 dell’articolo
6;
m) ogni altro albo, registro o elenco previsto
dalla legge o da regolamento.
2. La tenuta e l’aggiornamento dell’albo,
2. La tenuta e l’aggiornamento dell’albo,
causa, che deve essere indicata, ed inoltre
degli avvocati cancellati per mancanza
dell'esercizio effettivo, continuativo, abituale
e prevalente della professione;
f) l'elenco degli avvocati che hanno subìto
provvedimento
disciplinare
non
più
impugnabile, comportante la radiazione;
g) il registro dei praticanti;
h) l'elenco dei praticanti abilitati al patrocinio
sostitutivo, allegato al registro di cui alla
lettera g);
i) la sezione speciale dell'albo degli avvocati
stabiliti, di cui all'articolo 6 del decreto
legislativo 2 febbraio 2001, n. 96, che
abbiano
la
residenza
o
il
domicilio
professionale nel circondario;
l) l'elenco delle associazioni e delle società
comprendenti avvocati tra i soci, con
l'indicazione di tutti i partecipanti, anche se
non avvocati;
m) l'elenco degli avvocati domiciliati nel
circondario ai sensi del comma 3 dell'articolo
6;
n) ogni altro albo, registro o elenco previsto
dalla legge o da regolamento.
2. La tenuta e l'aggiornamento dell'albo,
degli elenchi e dei registri, le modalità di
I dossier dell’Ufficio studi del Consiglio nazionale forense – n. 4/2012
221
CONSIGLIO NAZIONALE FORENSE
PRESSO IL MINISTERO DELLA GIUSTIZIA
Ufficio studi
degli elenchi e dei registri, le modalità di
iscrizione e di trasferimento, i casi di
cancellazione e le relative impugnazioni dei
provvedimenti resi in materia dai consigli
dell’ordine
sono
disciplinati
con
un
regolamento emanato dal CNF.
degli elenchi e dei registri, le modalità di
iscrizione e di trasferimento, i casi di
cancellazione e le relative impugnazioni dei
provvedimenti resi in materia dai consigli
dell’ordine
sono
disciplinati
con
un
regolamento emanato dal CNF.
3. L’albo, gli elenchi ed i registri sono a
disposizione del pubblico e sono pubblicati
nel sito internet dell’ordine. Almeno ogni due
anni, essi sono pubblicati a stampa ed una
copia è inviata al Ministro della giustizia, ai
presidenti di tutte le Corti d’appello, ai
presidenti dei Tribunali del distretto, al CNF,
agli altri consigli degli ordini forensi del
distretto, alla Cassa nazionale di assistenza e
previdenza forense.
3. L’albo, gli elenchi ed i registri sono a
disposizione del pubblico e sono pubblicati
nel sito internet dell’ordine. Almeno ogni due
anni, essi sono pubblicati a stampa ed una
copia è inviata al Ministro della giustizia, ai
presidenti di tutte le corti d’appello, ai
presidenti dei tribunali del distretto, al CNF,
agli altri consigli degli ordini forensi del
distretto, alla Cassa nazionale di assistenza e
previdenza forense.
4. Entro il mese di marzo di ogni anno il
consiglio dell’ordine trasmette per via
telematica al CNF gli albi e gli elenchi di cui è
custode, aggiornati al 31 dicembre dell’anno
precedente.
5. Entro il mese di giugno di ogni anno il CNF
redige, sulla base dei dati ricevuti dai consigli
dell’ordine, l’elenco nazionale degli avvocati,
4. Entro il mese di marzo di ogni anno il
consiglio dell’ordine trasmette per via
telematica al CNF gli albi e gli elenchi di cui è
custode, aggiornati al 31 dicembre dell’anno
precedente.
5. Entro il mese di giugno di ogni anno il CNF
redige, sulla base dei dati ricevuti dai consigli
dell’ordine, l’elenco nazionale degli avvocati,
iscrizione e di trasferimento, i casi di
cancellazione e le relative impugnazioni dei
provvedimenti adottati in materia dai consigli
dell'ordine
sono
disciplinati
con
un
regolamento emanato dal Ministro della
giustizia, sentito il CNF.
3. L'albo, gli elenchi ed i registri sono a
disposizione del pubblico e sono pubblicati
nel sito internet dell'ordine. Almeno ogni due
anni, essi sono pubblicati a stampa ed una
copia è inviata al Ministro della giustizia, ai
presidenti di tutte le corti di appello, ai
presidenti dei tribunali del distretto, ai
procuratori della Repubblica presso i tribunali
e ai procuratori generali della Repubblica
presso le corti di appello,
al CNF, agli altri consigli degli ordini forensi
del distretto, alla Cassa nazionale di
assistenza
e
previdenza
forense.
4. Entro il mese di marzo di ogni anno il
consiglio dell'ordine trasmette per via
telematica al CNF gli albi e gli elenchi di cui è
custode, aggiornati al 31 dicembre dell'anno
precedente.
5. Entro il mese di giugno di ogni anno il CNF
redige, sulla base dei dati ricevuti dai consigli
dell'ordine, l'elenco nazionale degli avvocati,
aggiornato
al
31
dicembre
dell'anno
I dossier dell’Ufficio studi del Consiglio nazionale forense – n. 4/2012
222
CONSIGLIO NAZIONALE FORENSE
PRESSO IL MINISTERO DELLA GIUSTIZIA
Ufficio studi
aggiornato
al
31
dicembre
dell’anno
precedente.
6. Le modalità di trasmissione degli albi e
degli elenchi, nonché le modalità di
redazione
e
pubblicazione
dell’elenco
nazionale degli avvocati sono determinati
con regolamento adottato dal CNF.
aggiornato
al
31
dicembre
dell’anno
precedente.
6. Le modalità di trasmissione degli albi e
degli elenchi, nonché le modalità di
redazione
e
pubblicazione
dell’elenco
nazionale degli avvocati sono determinati
con regolamento adottato dal CNF.
Art. 15.
(Modifiche all’articolo 29 delle norme di
attuazione, di coordinamento e transitorie
del codice di procedura penale, in materia di
elenchi e tabelle dei difensori d’ufficio)
1. Il comma 1 dell’articolo 29 delle norme di
attuazione, di coordinamento e transitorie
del codice di procedura penale, di cui al
decreto legislativo 28 luglio 1989, n. 271, di
seguito denominate «decreto legislativo
n. 271 del 1989» è sostituito dal seguente:
«1.
Il
Consiglio
dell’ordine
forense
predispone e aggiorna annualmente l’elenco
alfabetico degli iscritti idonei disponibili ad
assumere le difese d’ufficio di cui all’articolo
97 del codice in modo tale che il numero
degli iscritti garantisca le esigenze degli uffici
giudiziari».
2. Il comma 1-bis dell’articolo 29 del decreto
legislativo n. 271 del 1989 è sostituito dal
precedente.
6. Le modalità di trasmissione degli albi e
degli elenchi, nonché le modalità di
redazione
e
pubblicazione
dell'elenco
nazionale degli avvocati sono determinate
dal CNF.
Art. 15.
(Modifiche all'articolo 29 delle norme di
attuazione, di coordinamento e transitorie
del codice di procedura penale, in materia di
elenchi e tabelle dei difensori d'ufficio).
1. Il comma 1 dell'articolo 29 delle norme di
attuazione, di coordinamento e transitorie
del codice di procedura penale, di cui al
decreto legislativo 28 luglio 1989, n. 271, di
seguito denominate «decreto legislativo n.
271 del 1989», è sostituito dal seguente:
«1.
Il
Consiglio
dell'ordine
forense
predispone e aggiorna annualmente l'elenco
alfabetico
degli
iscritti
disponibili
ad
assumere le difese d'ufficio di cui all'articolo
97 del codice in modo tale che il numero
degli iscritti garantisca le esigenze degli uffici
giudiziari».
2. Il comma 1-bis dell'articolo 29 del decreto
legislativo n. 271 del 1989 è sostituito dal
seguente:
I dossier dell’Ufficio studi del Consiglio nazionale forense – n. 4/2012
223
CONSIGLIO NAZIONALE FORENSE
PRESSO IL MINISTERO DELLA GIUSTIZIA
Ufficio studi
seguente:
«1-bis. Per l’iscrizione nell’elenco dei
difensori di ufficio di cui al comma 1 è
necessario essere iscritti nell’elenco degli
avvocati specialisti in diritto penale e non
aver riportato sanzioni disciplinari superiori
all’avvertimento nei cinque anni precedenti la
richiesta di iscrizione. L’irrogazione di una
sanzione disciplinare comporta l’esclusione
dall’elenco
dei
difensori
di
ufficio».
3. Le disposizioni di cui al comma 2 si
applicano a decorrere dal quarto anno
successivo all’entrata in vigore della presente
legge.
«1-bis. Per l'iscrizione nell'elenco dei
difensori di ufficio di cui al comma 1 è
necessario essere iscritti nell'elenco degli
avvocati specialisti in diritto penale e non
aver riportato sanzioni disciplinari superiori
all'avvertimento nei cinque anni precedenti
la richiesta di iscrizione. L'irrogazione di una
sanzione disciplinare comporta l'esclusione
dall'elenco dei difensori di ufficio».
3. Le disposizioni di cui al comma 2 si
applicano a decorrere dal quarto anno
successivo all'entrata in vigore della presente
legge.
Art. 15.
(Iscrizione e cancellazione)
1. Costituiscono requisiti per l’iscrizione
all’albo:
Art. 16.
(Iscrizione e cancellazione)
1. Costituiscono requisiti per l’iscrizione
all’albo:
a) avere superato l’esame di abilitazione non
oltre i cinque anni antecedenti la data di
a) avere superato l’esame di abilitazione;
b) avere il domicilio professionale nel
Art. 16.
(Iscrizione e cancellazione).
1. Costituiscono requisiti per l'iscrizione
all'albo:
a) essere cittadino italiano o di Stato
appartenente all'Unione europea, salvo
quanto previsto dal comma 2 per gli stranieri
cittadini di uno Stato non appartenente
all'Unione europea;
b) avere superato l'esame di abilitazione;
c) avere il domicilio professionale nel
I dossier dell’Ufficio studi del Consiglio nazionale forense – n. 4/2012
224
CONSIGLIO NAZIONALE FORENSE
PRESSO IL MINISTERO DELLA GIUSTIZIA
Ufficio studi
presentazione della domanda di iscrizione;
b) avere il domicilio professionale nel
circondario del tribunale ove ha sede il
consiglio dell’ordine;
c) godere del pieno esercizio dei diritti civili e
non essere stato dichiarato fallito, salvo aver
ottenuto la esdebitazione;
d) non trovarsi in una delle condizioni di
incompatibilità di cui all’articolo 16;
e) non essere sottoposto ad esecuzione di
pene detentive, di misure cautelari o
interdittive;
f) essere di condotta irreprensibile; il relativo
accertamento è compiuto dal consiglio
dell’ordine,
osservate
le
norme
dei
procedimenti
disciplinari,
in
quanto
applicabili.
circondario del tribunale ove ha sede il
consiglio dell’ordine;
c) godere del pieno esercizio dei diritti civili;
d) non trovarsi in una delle condizioni di
incompatibilità
di
cui
all’articolo
17;
e) non essere sottoposto ad esecuzione di
pene detentive, di misure cautelari o
interdittive;
f) essere di condotta irreprensibile secondo i
canoni previsti dal codice deontologico
forense.
circondario del tribunale ove ha sede il
consiglio dell'ordine;
d) godere del pieno esercizio dei diritti civili;
e) non trovarsi in una delle condizioni di
incompatibilità di cui all'articolo 17;
f) non essere sottoposto ad esecuzione di
pene detentive, di misure cautelari o
interdittive;
g) essere di condotta irreprensibile secondo i
canoni previsti dal codice deontologico
forense.
2. L'iscrizione all'albo per gli stranieri privi
della cittadinanza italiana o della cittadinanza
di altro Stato appartenente all'Unione
europea è consentita esclusivamente nelle
seguenti ipotesi:
a) allo straniero che ha conseguito il diploma
di
laurea
in
giurisprudenza
presso
un'università italiana e ha superato l'esame
di Stato, o che ha conseguito il
titolo di avvocato in uno Stato membro
dell'Unione europea ai sensi della direttiva
98/5/CE del Parlamento europeo e del
Consiglio, del 16 febbraio 1998, previa
documentazione al consiglio dell'ordine degli
specifici visti di ingresso e permessi di
soggiorno
di
cui
all'articolo
47
del
regolamento di cui al decreto del Presidente
I dossier dell’Ufficio studi del Consiglio nazionale forense – n. 4/2012
225
CONSIGLIO NAZIONALE FORENSE
PRESSO IL MINISTERO DELLA GIUSTIZIA
Ufficio studi
2. Il relativo accertamento è compiuto dal
consiglio dell’ordine, osservate le norme dei
procedimenti
disciplinari,
in
quanto
applicabili.
2. Per l’iscrizione nel registro dei praticanti
occorre il possesso dei requisiti di cui alle
lettere b), c), d), e) e f).
3. È consentita l’iscrizione ad un solo albo
3. Per l’iscrizione nel registro dei praticanti
occorre il possesso dei requisiti di cui alle
lettere b), c), d), e) ed f) del comma 1.
4. È consentita l’iscrizione ad un solo albo
della Repubblica 31 agosto 1999, n. 394;
b) allo straniero regolarmente soggiornante
in possesso di un titolo abilitante conseguito
in uno Stato non appartenente all'Unione
europea, nei limiti delle quote definite a
norma dell'articolo 3, comma 4, del testo
unico di cui al decreto legislativo 25 luglio
1998, n. 286, previa documentazione del
riconoscimento del titolo abilitativo rilasciato
dal Ministero della giustizia e del certificato
del CNF di attestazione di superamento della
prova attitudinale.
3. L'accertamento dei requisiti è compiuto
dal consiglio dell'ordine, osservate le norme
dei procedimenti disciplinari, in quanto
applicabili.
4. L'iscrizione nella sezione speciale dell'albo
ai sensi dell'articolo 6 del decreto legislativo
2 febbraio 2001, n. 96, può essere
subordinata dal consiglio dell'ordine alla
presentazione di apposita documentazione
comprovante l'esercizio della professione nel
Paese di origine per un congruo periodo di
tempo.
5. Per l'iscrizione nel registro dei praticanti
occorre il possesso dei requisiti di cui alle
lettere a), c), d), e), f) e g) del comma 1.
6. È consentita l'iscrizione ad un solo albo
I dossier dell’Ufficio studi del Consiglio nazionale forense – n. 4/2012
226
CONSIGLIO NAZIONALE FORENSE
PRESSO IL MINISTERO DELLA GIUSTIZIA
Ufficio studi
circondariale.
circondariale.
4. La domanda di iscrizione è rivolta al
consiglio dell’ordine del circondario nel quale
il richiedente intende stabilire il proprio
domicilio professionale e deve essere
corredata dai documenti comprovanti il
possesso di tutti i requisiti richiesti.
5. Il consiglio, accertata la sussistenza dei
requisiti
e
delle
condizioni
prescritti,
provvede alla iscrizione entro il termine di tre
mesi dalla presentazione della domanda. Il
rigetto della domanda può essere deliberato
solo dopo aver sentito il richiedente nei modi
e termini di cui al comma 9. La deliberazione
è motivata ed è notificata in copia integrale
entro quindici giorni all’interessato e al
procuratore della Repubblica, al quale sono
trasmessi altresì i documenti giustificativi.
Nei dieci giorni successivi il procuratore della
Repubblica riferisce con parere motivato al
procuratore generale presso la Corte
d’appello.
Quest’ultimo
e
l’interessato
possono presentare entro venti giorni dalla
notificazione, ricorso al CNF. Il ricorso del
pubblico ministero ha effetto sospensivo.
Qualora il consiglio non abbia provveduto
sulla domanda nel termine di tre mesi
5. La domanda di iscrizione è rivolta al
consiglio dell’ordine del circondario nel quale
il richiedente intende stabilire il proprio
domicilio professionale e deve essere
corredata dai documenti comprovanti il
possesso di tutti i requisiti richiesti.
6. Il consiglio, accertata la sussistenza dei
requisiti
e
delle
condizioni
prescritti,
provvede alla iscrizione entro il termine di tre
mesi dalla presentazione della domanda. Il
rigetto della domanda può essere deliberato
solo dopo aver sentito il richiedente nei modi
e nei termini di cui al comma 11. La
deliberazione deve essere motivata ed è
notificata in copia integrale entro quindici
giorni all’interessato. Costui può presentare
entro venti giorni dalla notificazione ricorso
al CNF. Qualora il consiglio non abbia
provveduto sulla domanda nel termine di tre
mesi di cui al primo periodo, l’interessato
può entro dieci giorni dalla scadenza di tale
termine presentare ricorso al CNF, che
decide
sul
merito
dell’iscrizione.
Il
provvedimento del CNF è immediatamente
esecutivo.
circondariale
salva
la
possibilità
di
trasferimento.
7. La domanda di iscrizione è rivolta al
consiglio dell'ordine del circondario nel quale
il richiedente intende stabilire il proprio
domicilio professionale e deve essere
corredata dai documenti comprovanti il
possesso di tutti i requisiti richiesti.
8. Il consiglio, accertata la sussistenza dei
requisiti
e
delle
condizioni
prescritti,
provvede alla iscrizione entro il termine di
tre mesi dalla presentazione della domanda.
Il rigetto della domanda può essere
deliberato solo dopo aver sentito il
richiedente nei modi e nei termini di cui al
comma 13. La deliberazione deve essere
motivata ed è notificata in copia integrale
entro quindici giorni all'interessato. Costui
può presentare entro venti giorni dalla
notificazione ricorso al CNF. Qualora il
consiglio
non
abbia
provveduto
sulla
domanda nel termine di tre mesi di cui al
primo periodo, l'interessato può entro dieci
giorni dalla scadenza di tale termine
presentare ricorso al CNF, che decide sul
merito dell'iscrizione. Il provvedimento del
CNF
è
immediatamente
esecutivo.
I dossier dell’Ufficio studi del Consiglio nazionale forense – n. 4/2012
227
CONSIGLIO NAZIONALE FORENSE
PRESSO IL MINISTERO DELLA GIUSTIZIA
Ufficio studi
stabilito nel presente comma l’interessato
può entro dieci giorni dalla scadenza di tale
termine presentare ricorso al CNF, il quale
decide sul merito dell’iscrizione. La sentenza
del CNF è immediatamente esecutiva.
6. Gli iscritti in albi, elenchi e registri devono
comunicare al consiglio dell’ordine ogni
variazione dei dati di iscrizione con la
massima sollecitudine.
7. La cancellazione dagli albi, elenchi e
registri è pronunciata dal consiglio dell’ordine
a richiesta dell’iscritto, quando questi rinunci
all’iscrizione, ovvero d’ufficio o su richiesta
del pubblico ministero:
a) quando viene meno uno dei requisiti
indicati nel presente articolo;
b) quando l’iscritto non abbia prestato
l’impegno solenne di cui all’articolo 7 senza
giustificato motivo entro 60 giorni dalla
notificazione del provvedimento di iscrizione;
c) quando viene accertata la mancanza del
requisito dell’esercizio continuativo della
professione ai sensi dell’articolo 19;
d) per gli avvocati dipendenti di enti pubblici,
di cui all’articolo 22, quando sia cessata
l’appartenenza all’ufficio legale dell’Ente,
salva la possibilità di iscrizione all’albo
ordinario, sulla base di apposita richiesta.
7. Gli iscritti in albi, elenchi e registri devono
comunicare al consiglio dell’ordine ogni
variazione dei dati di iscrizione con la
massima sollecitudine.
8. La cancellazione dagli albi, elenchi e
registri è pronunciata dal consiglio dell’ordine
a richiesta dell’iscritto, quando questi rinunci
all’iscrizione, ovvero d’ufficio o su richiesta
del procuratore generale:
a) quando viene meno uno dei requisiti
indicati nel presente articolo;
b) quando l’iscritto non abbia prestato
l’impegno solenne di cui all’articolo 7 senza
giustificato motivo entro sessanta giorni dalla
notificazione del provvedimento di iscrizione;
c) quando viene accertata la mancanza del
requisito dell’esercizio continuativo della
professione
ai
sensi
dell’articolo
20;
d) per gli avvocati dipendenti di enti pubblici,
di cui all’articolo 22, quando sia cessata
l’appartenenza all’ufficio legale dell’ente,
salva la possibilità di iscrizione all’albo
ordinario, sulla base di apposita richiesta.
9. Gli iscritti ad albi, elenchi e registri devono
comunicare al consiglio dell'ordine ogni
variazione dei dati di iscrizione con la
massima
sollecitudine.
10. La cancellazione dagli albi, elenchi e
registri è pronunciata dal consiglio dell'ordine
a richiesta dell'iscritto, quando questi rinunci
all'iscrizione, ovvero d'ufficio o su richiesta
del procuratore generale:
a) quando viene meno uno dei requisiti
indicati nel presente articolo;
b) quando l'iscritto non abbia prestato
l'impegno solenne di cui all'articolo 7 senza
giustificato motivo entro sessanta giorni dalla
notificazione del provvedimento di iscrizione;
c) quando viene accertata la mancanza del
requisito dell'esercizio effettivo, continuativo,
abituale e prevalente della professione ai
sensi dell'articolo 20;
d) per gli avvocati dipendenti di enti pubblici,
di cui all'articolo 22, quando sia cessata
l'appartenenza all'ufficio legale dell'ente,
salva la possibilità di iscrizione all'albo
I dossier dell’Ufficio studi del Consiglio nazionale forense – n. 4/2012
228
CONSIGLIO NAZIONALE FORENSE
PRESSO IL MINISTERO DELLA GIUSTIZIA
Ufficio studi
8. La cancellazione dal registro dei praticanti
e dall’elenco allegato dei praticanti abilitati al
patrocinio sostitutivo è deliberata, osservata
la procedura prevista nei commi 10, 11 e 12,
nei casi seguenti:
a) se il tirocinio è stato interrotto senza
giustificato motivo per oltre sei mesi; è in
ogni caso giustificata l’interruzione per
maternità;
b) al compimento del cinquantesimo anno di
età; gli effetti del provvedimento sono
sospesi se il praticante stia sostenendo o stia
per sostenere l’esame di abilitazione, già
indetto, e fino alla conclusione di questo;
c) dopo il rilascio del certificato di compiuta
pratica, che non può essere richiesto
trascorsi sei anni dall’inizio, per la prima
volta, della pratica; l’iscrizione può tuttavia
permanere per tutto il tempo per cui è stata
chiesta o poteva essere chiesta l’abilitazione
al patrocinio sostitutivo, fermo restando il
limite di età stabilito nella lettera b);
d) nei casi previsti per la cancellazione
dall’albo di avvocato, in quanto compatibili.
9. Gli effetti della cancellazione si hanno:
a) con effetto costitutivo dalla data della
delibera per i casi di cui alle lettere a), c) e
9. La cancellazione dal registro dei praticanti
e dall’elenco allegato dei praticanti abilitati al
patrocinio sostitutivo è deliberata, osservata
la procedura prevista nei commi 11, 12 e 13,
nei casi seguenti:
a) se il tirocinio è stato interrotto senza
giustificato motivo per oltre un anno.
L’interruzione è in ogni caso giustificata
quando
ricorrono
le
condizioni
per
l’applicazione delle disposizioni in materia di
maternità e di adozione;
ordinario, sulla base di apposita richiesta.
11. La cancellazione dal registro dei
praticanti e dall'elenco allegato dei praticanti
abilitati al patrocinio sostitutivo è deliberata,
osservata la procedura prevista nei commi
13, 14 e 15, nei casi seguenti:
a) se il tirocinio è stato interrotto senza
giustificato motivo per oltre un anno.
L'interruzione è in ogni caso giustificata per
accertati motivi di salute e quando ricorrono
le
condizioni
per
l'applicazione
delle
disposizioni in materia di maternità e di
paternità oltre che di adozione;
b) dopo il rilascio del certificato di compiuta
pratica, che non può essere richiesto
trascorsi sei anni dall’inizio, per la prima
volta, della pratica. L’iscrizione può tuttavia
permanere per tutto il tempo per cui è stata
chiesta o poteva essere chiesta l’abilitazione
al patrocinio sostitutivo;
b) dopo il rilascio del certificato di compiuta
pratica, che non può essere richiesto
trascorsi sei anni dall'inizio, per la prima
volta, della pratica. L'iscrizione può tuttavia
permanere per tutto il tempo per cui è stata
chiesta o poteva essere chiesta l'abilitazione
al patrocinio sostitutivo;
c) nei casi previsti per la cancellazione
dall’albo di avvocato, in quanto compatibili.
10. Gli effetti della cancellazione di cui al
comma 9 si hanno:
a) con effetto costitutivo dalla data della
c) nei casi previsti per la cancellazione
dall'albo ordinario, in quanto compatibili.
12. Gli effetti della cancellazione dal registro
si hanno:
a) dalla data della delibera, per i casi di cui al
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229
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Ufficio studi
d) del comma 8;
b) con effetto di accertamento, dall’avverarsi
di cui alla lettera b) del medesimo comma;
c) alla scadenza del termine per l’abilitazione
al patrocinio sostitutivo.
10. Nei casi in cui sia rilevata la mancanza di
uno dei requisiti necessari per l’iscrizione, il
Consiglio,
prima
di
deliberare
la
cancellazione, con lettera raccomandata con
avviso di ricevimento invita l’iscritto a
presentare eventuali osservazioni entro un
termine non inferiore a dieci giorni. L’iscritto
può
chiedere
di
essere
ascoltato
personalmente.
delibera per i casi di cui al comma 9;
b) alla scadenza del termine per l’abilitazione
al patrocinio sostitutivo.
comma 11;
b) automaticamente, alla
termine per l'abilitazione
sostitutivo.
11. Nei casi in cui sia rilevata la mancanza di
uno dei requisiti necessari per l’iscrizione, il
consiglio,
prima
di
deliberare
la
cancellazione, con lettera raccomandata con
avviso di ricevimento invita l’iscritto a
presentare eventuali osservazioni entro un
termine non inferiore a dieci giorni. L’iscritto
può
chiedere
di
essere
ascoltato
personalmente.
11. Le deliberazioni del consiglio dell’ordine
in materia di cancellazione sono notificate,
entro quindici giorni, all’interessato e al
pubblico ministero presso la Corte d’appello
e il tribunale.
12. L’interessato e il pubblico ministero
possono presentare ricorso al CNF nel
termine di quindici giorni dalla notificazione.
Il ricorso proposto dall’interessato ha effetto
sospensivo.
13. L’avvocato cancellato dall’albo a termini
del presente articolo ha il diritto di esservi
nuovamente iscritto qualora dimostri, se ne è
12. Le deliberazioni del consiglio dell’ordine
in materia di cancellazione sono notificate,
entro quindici giorni, all’interessato.
13. Nei casi in cui sia rilevata la mancanza di
uno dei requisiti necessari per l'iscrizione, il
consiglio,
prima
di
deliberare
la
cancellazione, con lettera raccomandata con
avviso di ricevimento invita l'iscritto a
presentare eventuali osservazioni entro un
termine non inferiore a trenta giorni dal
ricevimento di tale raccomandata. L’iscritto
può
chiedere
di
essere
ascoltato
personalmente.
14. Le deliberazioni del consiglio dell'ordine
in materia di cancellazione sono notificate,
entro
quindici
giorni,
all'interessato.
13. L’interessato può presentare ricorso al
CNF nel termine di quindici giorni dalla
notificazione.
Il
ricorso
proposto
dall’interessato
ha
effetto
sospensivo.
15. L'interessato può presentare ricorso al
CNF nel termine di trenta giorni dalla
notificazione.
Il
ricorso
proposto
dall'interessato ha effetto sospensivo.
14. L’avvocato cancellato dall’albo ai sensi
del presente articolo ha il diritto di esservi
nuovamente iscritto qualora dimostri la
16. L'avvocato cancellato dall'albo ai sensi
del presente articolo ha il diritto di esservi
nuovamente iscritto qualora dimostri la
I dossier dell’Ufficio studi del Consiglio nazionale forense – n. 4/2012
230
scadenza del
al patrocinio
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Ufficio studi
il caso, la cessazione dei fatti che hanno
determinato la cancellazione e l’effettiva
sussistenza dei titoli in base ai quali fu
originariamente iscritto e sia in possesso dei
requisiti di cui alle lettere da a) a f) del
comma 1. Per le reiscrizioni sono applicabili
le disposizioni dei commi da 1 a 5.
14. Non si può pronunciare la cancellazione
quando sia in corso un procedimento
disciplinare,
fermo
quanto
previsto
dall’articolo 60.
15. L’avvocato riammesso nell’albo ai termini
del comma 13 è anche reiscritto nell’albo
speciale di cui all’articolo 20 se ne sia stato
cancellato in seguito alla cancellazione
dall’albo del tribunale al quale era assegnato.
16. Qualora il consiglio abbia rigettato la
domanda oppure abbia disposto per qualsiasi
motivo la cancellazione, l’interessato può
proporre ricorso al CNF ai sensi dell’articolo
57. Il ricorso contro la cancellazione ha
effetto sospensivo e il CNF può provvedere in
via sostitutiva.
17. Divenuta esecutiva la pronuncia, il
consiglio
dell’ordine
comunica
immediatamente al CNF e a tutti i consigli
degli ordini territoriali la cancellazione.
cessazione dei fatti che hanno determinato la
cancellazione e l’effettiva sussistenza dei
titoli in base ai quali fu originariamente
iscritto e sia in possesso dei requisiti di cui
alle lettere da a) a e) del comma 1. Per le
reiscrizioni sono applicabili le disposizioni dei
commi da 1 a 6.
15. Non si può pronunciare la cancellazione
quando sia in corso un procedimento
disciplinare,
salvo
quanto
previsto
dall’articolo 60.
16. L’avvocato riammesso nell’albo ai termini
del comma 14 è anche reiscritto nell’albo
speciale di cui all’articolo 21 se ne sia stato
cancellato in seguito alla cancellazione
dall’albo del tribunale al quale era assegnato.
17. Qualora il consiglio abbia rigettato la
domanda oppure abbia disposto per qualsiasi
motivo la cancellazione, l’interessato può
proporre ricorso al CNF ai sensi dell’articolo
57. Il ricorso contro la cancellazione ha
effetto sospensivo e il CNF può provvedere in
via sostitutiva.
18. Divenuta esecutiva la pronuncia, il
consiglio
dell’ordine
comunica
immediatamente al CNF e a tutti i consigli
degli ordini territoriali la cancellazione.
cessazione dei fatti che hanno
determinato la cancellazione e l'effettiva
sussistenza dei titoli in base ai quali fu
originariamente iscritto e sia in possesso dei
requisiti di cui alle lettere da b) a f) del
comma 1. Per le reiscrizioni sono applicabili
le disposizioni dei commi da 1 a 8.
17. Non si può pronunciare la cancellazione
quando sia in corso un procedimento
disciplinare,
salvo
quanto
previsto
dall'articolo 59.
18. L'avvocato riammesso nell'albo ai termini
del comma 16 è anche reiscritto nell'albo
speciale di cui all'articolo 21 se ne sia stato
cancellato in seguito alla cancellazione
dall'albo ordinario.
19. Qualora il consiglio abbia rigettato la
domanda oppure abbia disposto per qualsiasi
motivo la cancellazione, l'interessato può
proporre ricorso al CNF ai sensi dell'articolo
56. Il ricorso contro la cancellazione ha
effetto sospensivo e il CNF può provvedere in
via sostitutiva.
20. Divenuta esecutiva la pronuncia, il
consiglio
dell'ordine
comunica
immediatamente al CNF e a tutti i consigli
degli ordini territoriali la cancellazione.
I dossier dell’Ufficio studi del Consiglio nazionale forense – n. 4/2012
231
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PRESSO IL MINISTERO DELLA GIUSTIZIA
Ufficio studi
Art. 16.
(Incompatibilità)
1.
La
professione
di
avvocato
è
incompatibile:
a) con qualsiasi altra attività di lavoro
autonomo
svolta
continuativamente
o
professionalmente,
escluse
quelle
di
carattere scientifico, letterario, artistico e
culturale; è consentita l’iscrizione, nell’elenco
dei pubblicisti e nel registro dei revisori
contabili;
b) con l’esercizio di qualsiasi attività di
impresa svolta in nome proprio o in nome o
per conto altrui; è fatta salva la possibilità di
assumere incarichi di gestione e vigilanza
nelle procedure concorsuali o in altre
procedure relative a crisi di impresa;
c) con la qualità di socio illimitatamente
responsabile, o di amministratore di società
di persone, in qualunque forma costituite,
nonché con la qualità di amministratore
unico o consigliere delegato di società di
capitali, nonché con la qualità di presidente
di consiglio di amministrazione con poteri di
gestione; l’incompatibilità non sussiste se
l’oggetto della attività della società è limitato
Art. 17.
(Incompatibilità)
1.
La
professione
di
avvocato
è
incompatibile:
a) con qualsiasi altra attività di lavoro
autonomo
svolta
continuativamente
o
professionalmente,
escluse
quelle
di
carattere scientifico, letterario, artistico e
culturale. È consentita l’iscrizione nell’albo
dei dottori commercialisti e degli esperti
contabili, nell’elenco dei pubblicisti e nel
registro dei revisori contabili;
b) con l’esercizio effettivo di qualsiasi attività
di impresa commerciale svolta in nome
proprio o in nome o per conto altrui. È fatta
salva la possibilità di assumere incarichi di
gestione
e
vigilanza
nelle
procedure
concorsuali o in altre procedure relative a
crisi di impresa;
c) con la qualità di socio illimitatamente
responsabile, o di amministratore di società
di persone, aventi quale finalità l’esercizio di
attività
di
impresa
commerciale,
in
qualunque forma costituite, nonché con la
qualità di amministratore unico o consigliere
delegato di società di capitali, anche in forma
cooperativa, nonché con la qualità di
presidente di consiglio di amministrazione
Art. 17.
(Incompatibilità).
1.
La
professione
di
avvocato
è
incompatibile:
a) con qualsiasi altra attività di lavoro
autonomo
svolta
continuativamente
o
professionalmente,
escluse
quelle
di
carattere scientifico, letterario, artistico e
culturale. È consentita l'iscrizione nell'albo
dei dottori commercialisti e degli esperti
contabili, nell'elenco dei pubblicisti e nel
registro dei revisori contabili;
b) con l'esercizio di qualsiasi attività di
impresa commerciale svolta in nome proprio
o in nome o per conto altrui. È fatta salva la
possibilità di assumere incarichi di gestione e
vigilanza nelle procedure concorsuali o in
altre procedure relative a crisi di impresa;
c) con la qualità di socio illimitatamente
responsabile o di amministratore di società di
persone, aventi quale finalità l'esercizio di
attività
di
impresa
commerciale,
in
qualunque forma costituite, nonché con la
qualità di amministratore unico o consigliere
delegato di società di capitali, anche in forma
cooperativa, nonché con la qualità di
presidente di consiglio di amministrazione
I dossier dell’Ufficio studi del Consiglio nazionale forense – n. 4/2012
232
CONSIGLIO NAZIONALE FORENSE
PRESSO IL MINISTERO DELLA GIUSTIZIA
Ufficio studi
esclusivamente all’amministrazione di beni,
personali o familiari, senza lo svolgimento di
attività di impresa;
d) con la qualità di imprenditore agricolo
professionale;
e) con la qualità di ministro di culto;
f) con qualsiasi attività di lavoro subordinato,
pubblico o privato, anche se con orario di
lavoro limitato.
2. Qualora l’esercizio di una attività
incompatibile, ancorché non rilevato dal
Consiglio dell’Ordine, abbia avuto carattere
di prevalenza rispetto all’esercizio della
professione di avvocato, la Cassa Nazionale
di Previdenza forense può dichiarare, senza
limiti temporali, l’inefficacia dell’iscrizione ai
fini previdenziali, secondo quanto previsto
nell’art. 2 della legge 22 luglio 1975 n. 319.
La prevalenza è definita dal Comitato dei
Delegati della Cassa nazionale di Previdenza
forense con la delibera che determina i
requisiti per l’esercizio continuativo della
professione. La prevalenza sussiste sempre
per il compimento di attività di lavoro
subordinato. La Cassa da notizia della
con effettivi poteri individuali di gestione.
L’incompatibilità non sussiste se l’oggetto
della attività della società è limitato
esclusivamente all’amministrazione di beni,
personali o familiari;
d)
con
la
qualità
di
ministro
di
culto;
e) con qualsiasi attività di lavoro subordinato
pubblico o privato anche se con orario di
lavoro limitato.
-
con
poteri
individuali
di
gestione.
L'incompatibilità non sussiste se l'oggetto
della attività della società è limitato
esclusivamente all'amministrazione di beni,
personali o familiari, nonché per gli enti e
consorzi pubblici e per le società a capitale
interamente pubblico;
d) con qualsiasi attività di lavoro subordinato
anche se con orario di lavoro limitato.
I dossier dell’Ufficio studi del Consiglio nazionale forense – n. 4/2012
233
CONSIGLIO NAZIONALE FORENSE
PRESSO IL MINISTERO DELLA GIUSTIZIA
Ufficio studi
delibera di inefficacia al Consiglio dell’Ordine
di iscrizione dell’avvocato.
Art. 17.
(Eccezioni alle norme sull’incompatibilità)
1. In deroga a quanto stabilito nell’articolo
16, l’esercizio della professione di avvocato è
compatibile con l’insegnamento o la ricerca
in materie giuridiche nell’università e nelle
scuole secondarie pubbliche o private
parificate.
2. I docenti e i ricercatori universitari a
tempo pieno possono esercitare l’attività
professionale
nei
limiti
consentiti
dall’ordinamento universitario. Per questo
limitato esercizio professionale essi devono
essere iscritti nell’elenco speciale, annesso
all’albo ordinario.
3. È fatta salva l’iscrizione nell’elenco
speciale per gli avvocati che esercitano
attività legale per conto degli enti pubblici
con le limitate facoltà disciplinate dall’articolo
21.
Art. 18.
(Eccezioni alle norme sull’incompatibilità)
1. In deroga a quanto stabilito nell’articolo
17, l’esercizio della professione di avvocato è
compatibile con l’insegnamento o la ricerca
in materie giuridiche nell’università e nelle
scuole secondarie pubbliche o private
parificate.
2. I docenti e i ricercatori universitari a
tempo pieno possono esercitare l’attività
professionale
nei
limiti
consentiti
dall’ordinamento universitario. Per questo
limitato esercizio professionale essi devono
essere iscritti nell’elenco speciale, annesso
all’albo ordinario.
3. È fatta salva l’iscrizione nell’elenco
speciale per gli avvocati che esercitano
attività legale per conto degli enti pubblici
con
le
limitate
facoltà
disciplinate
dall’articolo 22.
Art. 18.
(Eccezioni alle norme sulla incompatibilità).
1. In deroga a quanto stabilito nell'articolo
17, l'esercizio della professione di avvocato è
compatibile con l'insegnamento o la ricerca
in materie giuridiche nell'università e nelle
scuole secondarie pubbliche o private
parificate.
2. I docenti e i ricercatori universitari a
tempo pieno possono esercitare l'attività
professionale
nei
limiti
consentiti
dall'ordinamento universitario. Per questo
limitato esercizio professionale essi devono
essere iscritti nell'elenco speciale, annesso
all'albo ordinario.
3. È fatta salva l'iscrizione nell'elenco
speciale per gli avvocati che esercitano
attività legale per conto degli enti pubblici
con le limitate facoltà disciplinate dall'articolo
22.
Art. 18.
(Sospensione dall’esercizio professionale)
1. È sospeso dall’esercizio professionale
durante il periodo della carica l’avvocato
Art. 19.
(Sospensione dall’esercizio professionale)
1. Sono sospesi dall’esercizio professionale
durante il periodo della carica: l’avvocato
Art. 19.
(Sospensione dall'esercizio professionale).
1. Sono sospesi dall'esercizio professionale
durante il periodo della carica: l'avvocato
I dossier dell’Ufficio studi del Consiglio nazionale forense – n. 4/2012
234
CONSIGLIO NAZIONALE FORENSE
PRESSO IL MINISTERO DELLA GIUSTIZIA
Ufficio studi
nominato
presidente
della
Repubblica,
presidente della Camera dei deputati,
presidente del Senato, presidente del
Consiglio dei ministri, Ministro, Viceministro
o Sottosegretario di Stato, presidente di
giunta regionale e assessore regionale,
membro della Corte costituzionale, membro
del Consiglio superiore della magistratura,
commissario
straordinario
governativo,
componente di una autorità indipendente,
presidente
di
provincia
o
assessore
provinciale
di
provincia
con
più
di
trecentomila residenti, sindaco o assessore
comunale di comune con più di centomila
residenti.
2. L’avvocato iscritto all’albo può chiedere la
sospensione dall’esercizio professionale.
3. Della sospensione è fatta annotazione
dell’albo.
eletto
presidente
della
Repubblica,
presidente del Senato della Repubblica,
presidente della Camera dei deputati;
l’avvocato nominato Presidente del Consiglio
dei
ministri,
Ministro,
Viceministro
o
Sottosegretario di Stato, presidente di giunta
regionale e presidente delle province
autonome di Trento e di Bolzano; l’avvocato
membro della Corte costituzionale o del
Consiglio superiore della magistratura;
l’avvocato eletto presidente di provincia con
più di un milione di abitanti e sindaco di
comune con più di 500.000 abitanti.
eletto
Presidente
della
Repubblica,
Presidente del Senato della Repubblica,
Presidente della Camera dei deputati;
l'avvocato nominato Presidente del Consiglio
dei
ministri,
Ministro,
Viceministro
o
Sottosegretario di Stato; l'avvocato eletto
presidente di giunta regionale e presidente
delle province autonome di Trento e di
Bolzano; l'avvocato membro della Corte
costituzionale o del Consiglio superiore della
magistratura; l'avvocato eletto presidente di
provincia con più di un milione di abitanti e
sindaco di comune con più di 500.000
abitanti.
2. L’avvocato iscritto all’albo può chiedere la
sospensione dall’esercizio professionale per
giustificati
motivi,
pubblici
o
privati.
3. Della sospensione, prevista dai commi 1 e
2, è fatta annotazione nell’albo.
2. L'avvocato iscritto all'albo può chiedere la
sospensione dall'esercizio professionale per
giustificati
motivi,
pubblici
o
privati.
3. Della sospensione, prevista dai commi 1 e
2, è fatta annotazione nell'albo.
Art. 19.
(Esercizio effettivo e continuativo e revisione
degli albi, degli elenchi e dei registri)
Art. 20.
(Esercizio effettivo e continuativo e revisione
degli albi, degli elenchi e dei registri)
1. La permanenza dell’iscrizione all’albo è
subordinata all’esercizio della professione in
1. La permanenza dell’iscrizione all’albo è
subordinata all’esercizio della professione in
Art. 20.
(Esercizio professionale effettivo,
continuativo, abituale e prevalente e
revisione degli albi, degli elenchi e dei
registri).
1. La permanenza dell'iscrizione all'albo è
subordinata all'esercizio della professione in
I dossier dell’Ufficio studi del Consiglio nazionale forense – n. 4/2012
235
CONSIGLIO NAZIONALE FORENSE
PRESSO IL MINISTERO DELLA GIUSTIZIA
Ufficio studi
modo effettivo e continuativo, salve le
eccezioni previste per regolamento anche in
riferimento ai primi anni di esercizio
professionale. Le modalità di accertamento
dell’esercizio effettivo e continuativo e le
modalità per la reiscrizione sono disciplinate
con regolamento del CNF che preveda anche
eventuali criteri presuntivi, sentita la Cassa
nazionale di assistenza e previdenza forense.
Può costituire criterio presuntivo il livello
minimo di reddito in vigore per la Cassa di
previdenza e assistenza per l’accertamento
dell’esercizio effettivo e continuativo della
professione.
2. Il consiglio dell’ordine, almeno ogni due
anni, compie le verifiche necessarie anche
mediante richiesta di informazione agli uffici
finanziari e all’ente previdenziale.
3. Con la stessa periodicità, il consiglio
dell’ordine esegue la revisione degli albi,
degli elenchi e dei registri, per verificare se
permangano i requisiti per la iscrizione, e
provvede di conseguenza. Della revisione e
dei suoi risultati è data notizia al CNF.
4. La mancanza della continuità ed effettività
dell’esercizio professionale comporta la
cancellazione dall’albo, con l’applicazione dei
criteri dell’articolo 15, comma 8.
modo effettivo e continuativo, salve le
eccezioni previste per regolamento anche in
riferimento ai primi anni di esercizio
professionale. Le modalità di accertamento
dell’esercizio effettivo e continuativo e le
modalità per la reiscrizione sono disciplinate
con regolamento emanato dal Ministro della
giustizia su proposta del CNF.
modo effettivo, continuativo, abituale e
prevalente, salve le eccezioni previste anche
in riferimento ai primi anni di esercizio
professionale. Le modalità di accertamento
dell'esercizio effettivo, continuativo, abituale
e prevalente della professione, le eccezioni
consentite e le modalità per la reiscrizione
sono disciplinate con regolamento adottato ai
sensi dell'articolo 1 e con le modalità nello
stesso stabilite.
2. Il consiglio dell’ordine, almeno ogni due
anni, compie le verifiche necessarie anche
mediante richiesta di informazione all’ente
previdenziale.
3. Con la stessa periodicità, il consiglio
dell’ordine esegue la revisione degli albi,
degli elenchi e dei registri, per verificare se
permangano i requisiti per la iscrizione, e
provvede di conseguenza. Della revisione e
dei suoi risultati è data notizia al CNF.
4. La mancanza della continuità ed effettività
dell’esercizio professionale può comportare,
se non sussistono giustificati motivi, la
cancellazione dall’albo. La procedura deve
2. Il consiglio dell'ordine, con regolarità ogni
tre anni, compie le verifiche necessarie
anche mediante richiesta di informazione
all'ente
previdenziale.
3. Con la stessa periodicità, il consiglio
dell'ordine esegue la revisione degli albi,
degli elenchi e dei registri, per verificare se
permangano i requisiti per la iscrizione, e
provvede di conseguenza. Della revisione e
dei suoi risultati è data notizia al CNF.
4.
La
mancanza
della
effettività,
continuatività,
abitualità
e
prevalenza
dell'esercizio professionale comporta, se non
sussistono giustificati motivi, la cancellazione
I dossier dell’Ufficio studi del Consiglio nazionale forense – n. 4/2012
236
CONSIGLIO NAZIONALE FORENSE
PRESSO IL MINISTERO DELLA GIUSTIZIA
Ufficio studi
5. Qualora il consiglio dell’ordine non
provveda
alla
revisione
periodica
dell’esercizio effettivo e continuativo o
compia la revisione con numerose e gravi
omissioni, il CNF nomina uno o più
commissari, scelti tra gli avvocati con più di
venti anni di anzianità anche iscritti presso
altri
ordini,
affinché
provvedano
in
sostituzione. Ai commissari spetta il rimborso
delle spese di viaggio e di soggiorno e una
indennità giornaliera determinata dal CNF.
Spese e indennità sono a carico del consiglio
dell’ordine inadempiente.
6. L’effettività e la continuità non sono
richieste durante il periodo della carica, per
gli avvocati sospesi di diritto dall’esercizio
professionale, ai sensi dell’art. 18 e per gli
avvocati che svolgono funzioni di membro
del Parlamento nazionale o del Parlamento
europeo, consigliere regionale, membro di
giunta regionale, presidente di provincia con
numero di abitanti inferiore ad un milione,
prevedere il contraddittorio con l’interessato,
che dovrà essere invitato a presentare
osservazioni scritte e, se necessario o
richiesto, anche l’audizione del medesimo in
applicazione dei criteri di cui all’articolo 16,
comma 11.
5. Qualora il consiglio dell’ordine non
provveda alla verifica periodica dell’esercizio
effettivo e continuativo o compia la revisione
con numerose e gravi omissioni, il CNF
nomina uno o più commissari, scelti tra gli
avvocati con più di venti anni di anzianità
anche iscritti presso altri ordini, affinché
provvedano in sostituzione. Ai commissari
spetta il rimborso delle spese di viaggio e di
soggiorno e una indennità giornaliera
determinata dal CNF. Spese e indennità sono
a
carico
del
consiglio
dell’ordine
inadempiente.
6. La prova dell’effettività e della continuità
non è richiesta durante il periodo della
carica, per gli avvocati sospesi di diritto
dall’esercizio
professionale,
ai
sensi
dell’articolo 19, e per gli avvocati che
svolgono funzioni di membro del Parlamento
nazionale o del
Parlamento europeo,
consigliere regionale, membro di giunta
regionale, presidente di provincia, membro di
dall'albo. La procedura deve prevedere il
contraddittorio con l'interessato, che dovrà
essere invitato a presentare osservazioni
scritte e, se necessario o richiesto, anche
l'audizione del medesimo in applicazione dei
criteri di cui all'articolo 16, comma 13.
5. Qualora il consiglio dell'ordine non
provveda alla verifica periodica dell'esercizio
effettivo, continuativo, abituale e prevalente
o compia la revisione con numerose e gravi
omissioni, il CNF nomina uno o più
commissari, scelti tra gli avvocati con più di
venti anni di anzianità anche iscritti presso
altri
ordini,
affinché
provvedano
in
sostituzione. Ai commissari spetta il rimborso
delle spese di viaggio e di soggiorno e una
indennità giornaliera determinata dal CNF.
Spese e indennità sono a carico del consiglio
dell'ordine
inadempiente.
6. La prova dell'effettività, continuità,
abitualità e prevalenza non è richiesta
durante il periodo della carica, per gli
avvocati sospesi di diritto dall'esercizio
professionale ai sensi dell'articolo 19, e per
gli avvocati che svolgono funzioni di membro
del Parlamento nazionale o del Parlamento
europeo, di consigliere regionale, di membro
di giunta regionale, di presidente di
I dossier dell’Ufficio studi del Consiglio nazionale forense – n. 4/2012
237
CONSIGLIO NAZIONALE FORENSE
PRESSO IL MINISTERO DELLA GIUSTIZIA
Ufficio studi
sindaco di comune con più di diecimila
abitanti e meno di cinquecentomila, membro
di giunta comunale di un comune con più di
trentamila abitanti e che ricopre un incarico
politico giudicato equivalente dal C.N.F.
giunta provinciale, sindaco di comune con
più di 10.000 abitanti, membro di giunta
comunale di un comune con più di 30.000
abitanti o per gli avvocati che ricoprono un
incarico politico giudicato equivalente dal
CNF.
provincia, di membro di giunta provinciale, di
sindaco di comune con più di 30.000
abitanti, di membro di giunta comunale di
comune con più di 50.000 abitanti, nonché
per gli avvocati che ricoprono un incarico
pubblico o di rilievo sociale che il CNF giudica
equivalente.
7. La prova dell'effettività, continuità,
abitualità e prevalenza non è, in ogni caso,
richiesta:
a) alle donne avvocato in maternità e nei
primi due anni di vita del bambino o, in caso
di adozione, nei successivi due anni dal
momento dell'adozione stessa. L'esenzione si
applica, altresì, agli avvocati vedovi o
separati affidatari della prole in modo
esclusivo;
b) agli avvocati che dimostrino di essere
affetti o di essere stati affetti da malattia che
ne ha ridotto grandemente la possibilità di
lavoro in modo tale da non
rientrare nel limite minimo di reddito
imponibile.
Art. 20.
(Albo speciale per il patrocinio avanti alle
giurisdizioni superiori)
1. L’iscrizione nell’albo speciale per il
Art. 21.
(Albo speciale per il patrocinio avanti alle
giurisdizioni superiori)
1. L’iscrizione nell’albo speciale per il
Art. 21.
(Albo speciale per il patrocinio davanti alle
giurisdizioni superiori).
1. L'iscrizione nell'albo speciale per il
I dossier dell’Ufficio studi del Consiglio nazionale forense – n. 4/2012
238
CONSIGLIO NAZIONALE FORENSE
PRESSO IL MINISTERO DELLA GIUSTIZIA
Ufficio studi
patrocinio dinanzi alle giurisdizioni superiori
può essere richiesta al CNF da chi sia iscritto
in un albo ordinario circondariale da almeno
cinque anni e abbia superato l’esame
disciplinato dalla legge 28 maggio 1936,
n. 1003, e dal regio decreto 9 luglio 1936,
n. 1482, al quale sono ammessi gli avvocati
iscritti all’albo. A modificazione di quanto
prescritto nell’articolo 4 della citata legge n.
1003 del 1936, sono dichiarati idonei i
candidati che, in ciascuna prova, abbiano
ottenuto una votazione non inferiore a sei e
una media, tra tutte le prove, non inferiore a
sette. Alternativamente, l’iscrizione può
essere richiesta anche da chi, avendo
maturato una anzianità di iscrizione all’albo
di anni dodici, e successivamente abbia
lodevolmente e proficuamente frequentato la
Scuola superiore dell’Avvocatura, istituita e
disciplinata con regolamento del CNF. Il
regolamento può prevedere specifici criteri e
modalità di selezione per l’accesso e per la
verifica finale di idoneità. La verifica finale di
idoneità sarà eseguita da una commissione
d’esame designata dal CNF e composta da
suoi membri, avvocati, professori universitari
e magistrati addetti alla Corte di cassazione,
con un esame incentrato prevalentemente
patrocinio dinanzi alle giurisdizioni superiori
può essere richiesta al CNF da chi sia iscritto
in un albo ordinario circondariale da almeno
cinque anni e abbia superato l’esame
disciplinato dalla legge 28 maggio 1936,
n. 1003, e dal regio decreto 9 luglio 1936,
n. 1482, al quale sono ammessi gli avvocati
iscritti all’albo.
patrocinio davanti alle giurisdizioni superiori
può essere richiesta al CNF da chi sia iscritto
in un albo ordinario circondariale da almeno
cinque anni e abbia superato l'esame
disciplinato dalla legge 28 maggio 1936, n.
1003, e dal regio decreto 9 luglio 1936, n.
1482, al quale sono ammessi gli avvocati
iscritti all'albo.
2. L’iscrizione può essere altresì richiesta
anche da chi, avendo maturato una anzianità
di
iscrizione
all’albo
di
anni
otto,
successivamente abbia lodevolmente e
proficuamente
frequentato
la
Scuola
superiore
dell’avvocatura,
istituita
e
disciplinata con regolamento del CNF. Il
regolamento può prevedere specifici criteri e
modalità di selezione per l’accesso e per la
verifica finale di idoneità. La verifica finale di
idoneità sarà eseguita da una commissione
d’esame designata dal CNF e composta da
suoi membri, avvocati, professori universitari
e magistrati addetti alla Corte di cassazione,
con un esame incentrato prevalentemente
2. L'iscrizione può essere richiesta anche da
chi, avendo maturato una anzianità di
iscrizione
all'albo
di
otto
anni,
successivamente abbia lodevolmente e
proficuamente
frequentato
la
Scuola
superiore
dell'avvocatura,
istituita
e
disciplinata con regolamento dal CNF. Il
regolamento può prevedere specifici criteri e
modalità di selezione per l'accesso e per la
verifica finale di idoneità. La verifica finale di
idoneità è eseguita da una commissione
d'esame designata dal CNF e composta da
suoi membri, avvocati, professori universitari
e magistrati addetti alla Corte di cassazione,
con un esame incentrato prevalentemente
I dossier dell’Ufficio studi del Consiglio nazionale forense – n. 4/2012
239
CONSIGLIO NAZIONALE FORENSE
PRESSO IL MINISTERO DELLA GIUSTIZIA
Ufficio studi
sui settori professionali esercitati dal
candidato. Coloro che alla data di entrata in
vigore della presente legge sono iscritti
nell’albo
dei
patrocinanti
dinanzi
alle
giurisdizioni superiori conservano l’iscrizione;
allo
stesso
modo
possono
chiedere
l’iscrizione entro il limite massimo di tre anni
coloro che alla data di entrata in vigore della
presente legge abbiano maturato i requisiti
per detta iscrizione secondo la previgente
normativa.
sui settori professionali esercitati dal
candidato.
3. Coloro che alla data di entrata in vigore
della presente legge sono iscritti nell’albo dei
patrocinanti
dinanzi
alle
giurisdizioni
superiori conservano l’iscrizione. Allo stesso
modo possono chiedere l’iscrizione coloro che
alla data di entrata in vigore della presente
legge abbiano maturato i requisiti per detta
iscrizione secondo la previgente normativa.
4. All’articolo 4 della legge 28 maggio 1936,
n. 1003, il quinto comma è sostituito dal
seguente:
«Sono dichiarati idonei i candidati che
conseguano una media di sette decimi nelle
prove scritte e in quella orale avendo
riportato non meno di sei decimi in ciascuna
di esse».
sui settori professionali esercitati dal
candidato.
3. Coloro che alla data di entrata in vigore
della presente legge sono iscritti nell'albo dei
patrocinanti
davanti
alle
giurisdizioni
superiori conservano l'iscrizione. Allo stesso
modo possono chiedere l'iscrizione coloro che
alla data di entrata in vigore della presente
legge abbiano maturato i requisiti per detta
iscrizione secondo la previgente normativa.
4. All'articolo 4 della legge 28 maggio 1936,
n. 1003, il quinto comma è sostituito dal
seguente:
«Sono dichiarati idonei i candidati che
conseguano una media di sette decimi nelle
prove scritte e in quella orale avendo
riportato non meno di sei decimi in ciascuna
di esse».
Art. 21.
(Avvocati degli enti pubblici)
1. Fatti salvi i diritti quesiti alla data di
entrata in vigore della presente legge, gli
avvocati degli uffici legali specificamente
istituiti presso gli enti pubblici, anche se
trasformati in persone giuridiche di diritto
privato, sino a quando siano partecipati
prevalentemente da enti pubblici ai quali
Art. 22.
(Avvocati degli enti pubblici)
1. Fatti salvi i diritti acquisiti alla data di
entrata in vigore della presente legge, gli
avvocati degli uffici legali specificamente
istituiti presso gli enti pubblici, anche se
trasformati in persone giuridiche di diritto
privato, sino a quando siano partecipati
prevalentemente da enti pubblici, ai quali
Art. 22.
(Avvocati degli enti pubblici).
1. Fatti salvi i diritti acquisiti alla data di
entrata in vigore della presente legge, gli
avvocati degli uffici legali specificamente
istituiti presso gli enti pubblici, anche se
trasformati in persone giuridiche di diritto
privato, sino a quando siano partecipati
prevalentemente da enti pubblici, ai quali
I dossier dell’Ufficio studi del Consiglio nazionale forense – n. 4/2012
240
CONSIGLIO NAZIONALE FORENSE
PRESSO IL MINISTERO DELLA GIUSTIZIA
Ufficio studi
venga assicurata la piena indipendenza ed
autonomia nella trattazione esclusiva e
stabile degli affari legali dell'Ente, ed un
trattamento
economico
adeguato
alla
funzione professionale svolta sono iscritti in
un
elenco
speciale
annesso
all’albo.
L’iscrizione nell’elenco è obbligatoria per
compiere le prestazioni indicate nell’articolo
2. Nel contratto di lavoro è garantita
l’autonomia e l’indipendenza di giudizio
intellettuale e tecnica dell’avvocato.
2. Per l’iscrizione nell’elenco gli interessati
presentano la deliberazione dell’ente dalla
quale risulti la stabile costituzione di un
ufficio legale con specifica attribuzione della
trattazione degli affari legali dell’ente stesso
e
l’appartenenza
a
tale
ufficio
del
professionista incaricato in forma esclusiva di
tali funzioni.
3.
Gli
avvocati
iscritti
nell’elenco
sono
venga assicurata la piena indipendenza ed
autonomia nella trattazione esclusiva e
stabile degli affari legali dell’ente ed un
trattamento
economico
adeguato
alla
funzione professionale svolta, sono iscritti in
un
elenco
speciale
annesso
all’albo.
L’iscrizione nell’elenco è obbligatoria per
compiere le prestazioni indicate nell’articolo
2. Nel contratto di lavoro è garantita
l’autonomia e l’indipendenza di giudizio
intellettuale e tecnica dell’avvocato, nonché
un trattamento economico adeguato alla
funzione esercitata da determinare in sede di
contrattazione separata del pubblico impiego
per la disciplina specifica degli avvocati.
2. Per l’iscrizione nell’elenco gli interessati
presentano la deliberazione dell’ente dalla
quale risulti la stabile costituzione di un
ufficio legale con specifica attribuzione della
trattazione degli affari legali dell’ente stesso
e
l’appartenenza
a
tale
ufficio
del
professionista incaricato in forma esclusiva di
tali funzioni; la responsabilità dell’ufficio è
affidata ad un avvocato iscritto nell’elenco
speciale che esercita i suoi poteri in
conformità con i princìpi della legge
professionale.
3. Gli avvocati iscritti nell’elenco sono
venga assicurata la piena indipendenza ed
autonomia nella trattazione esclusiva e
stabile degli affari legali dell'ente ed un
trattamento
economico
adeguato
alla
funzione professionale svolta, sono iscritti in
un
elenco
speciale
annesso
all'albo.
L'iscrizione nell'elenco è obbligatoria per
compiere le prestazioni indicate nell'articolo
2. Nel contratto di lavoro è garantita
l'autonomia e l'indipendenza di giudizio
intellettuale
e
tecnica
dell'avvocato.
2. Per l'iscrizione nell'elenco gli interessati
presentano la deliberazione dell'ente dalla
quale risulti la stabile costituzione di un
ufficio legale con specifica attribuzione della
trattazione degli affari legali dell'ente stesso
e
l'appartenenza
a
tale
ufficio
del
professionista incaricato in forma esclusiva di
tali funzioni; la responsabilità dell'ufficio è
affidata ad un avvocato iscritto nell'elenco
speciale che esercita i suoi poteri in
conformità con i princìpi della legge
professionale.
3. Gli avvocati iscritti nell'elenco sono
I dossier dell’Ufficio studi del Consiglio nazionale forense – n. 4/2012
241
CONSIGLIO NAZIONALE FORENSE
PRESSO IL MINISTERO DELLA GIUSTIZIA
Ufficio studi
sottoposti al potere disciplinare del consiglio
dell’ordine.
sottoposti al potere disciplinare del consiglio
dell’ordine.
sottoposti al potere disciplinare del consiglio
dell'ordine.
TITOLO III
ORGANI E FUNZIONI
DEGLI ORDINI FORENSI
Capo I
L’ORDINE FORENSE E GLI ORDINI
TERRITORIALI
TITOLO III
ORGANI E FUNZIONI DEGLI ORDINI
FORENSI
Capo I
L’ORDINE FORENSE E GLI ORDINI
TERRITORIALI
TITOLO III
ORGANI E FUNZIONI DEGLI ORDINI
FORENSI
Capo I
L'ORDINE FORENSE
Art. 22.
(L’Ordine forense)
1. Gli iscritti negli albi degli avvocati
costituiscono l’Ordine forense.
2. L’Ordine forense si articola negli ordini
circondariali e nel Consiglio nazionale
forense.
3. Il CNF e gli ordini circondariali sono enti
pubblici
non
economici
a
carattere
associativo istituiti per garantire il rispetto
dei princìpi previsti dalla presente legge e
delle regole deontologiche. Essi hanno
prevalente finalità di tutela della utenza e
degli interessi pubblici connessi all’esercizio
della professione e al corretto svolgimento
della funzione giurisdizionale. Essi sono
dotati
di
autonomia
patrimoniale
e
Art. 23.
(L’Ordine forense)
1. Gli iscritti negli albi degli avvocati
costituiscono l’Ordine forense.
2. L’Ordine forense si articola negli ordini
circondariali e nel CNF.
3. Il CNF e gli ordini circondariali sono enti
pubblici
non
economici
a
carattere
associativo istituiti per garantire il rispetto
dei princìpi previsti dalla presente legge e
delle regole deontologiche. Essi hanno
prevalente finalità di tutela della utenza e
degli interessi pubblici connessi all’esercizio
della professione e al corretto svolgimento
della funzione giurisdizionale. Essi sono
dotati
di
autonomia
patrimoniale
e
Art. 23.
(L'ordine forense).
1. Gli iscritti negli albi degli
costituiscono l'ordine forense.
2. L'ordine forense si articola negli ordini
circondariali e nel CNF.
3. Il CNF e gli ordini circondariali sono enti
pubblici
non
economici
a
carattere
associativo istituiti per garantire il rispetto
dei princìpi previsti dalla presente legge e
delle regole deontologiche, nonché con
finalità di tutela della utenza e degli interessi
pubblici
connessi
all'esercizio
della
professione e al corretto svolgimento della
funzione giurisdizionale. Essi sono dotati di
autonomia patrimoniale e finanziaria, sono
I dossier dell’Ufficio studi del Consiglio nazionale forense – n. 4/2012
242
avvocati
CONSIGLIO NAZIONALE FORENSE
PRESSO IL MINISTERO DELLA GIUSTIZIA
Ufficio studi
finanziaria,
determinano
la
propria
organizzazione con appositi regolamenti, nel
rispetto delle disposizioni di legge, e sono
soggetti esclusivamente alla vigilanza del
Ministro della giustizia.
finanziaria,
determinano
la
propria
organizzazione con appositi regolamenti, nel
rispetto delle disposizioni di legge, e sono
soggetti esclusivamente alla vigilanza del
Ministro della giustizia.
4. Ad essi non si applicano le disposizioni
della legge 21 marzo 1958, n. 259, l’articolo
1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo
2001, n. 165, e successive modificazioni e la
legge 14 gennaio 1994, n. 20, né il
regolamento di cui al decreto del Presidente
della Repubblica 27 febbraio 2003, n. 97, ed
ogni norma concernente l’amministrazione e
la contabilità degli enti pubblici. In relazione
all’attività svolta essi redigono scritture
contabili cronologiche e sistematiche atte ad
esprimere con compiutezza ed analiticità le
operazioni poste in essere in ogni periodo di
gestione e rappresentare adeguatamente in
apposito
documento
annuale
la
loro
situazione
patrimoniale,
finanziaria
ed
economica, in conformità a regolamento
emanato dal CNF.
4. Al CNF e agli ordini circondariali non si
applicano le disposizioni della legge 21
marzo 1958, n. 259, l’articolo 1, comma 2,
del decreto legislativo 30 marzo 2001,
n. 165, e la legge 14 gennaio 1994, n. 20,
né il regolamento di cui al decreto del
Presidente della Repubblica 27 febbraio
2003, n. 97, ed ogni norma concernente
l’amministrazione e la contabilità degli enti
pubblici. In relazione all’attività svolta essi
redigono scritture contabili cronologiche e
sistematiche
atte
ad
esprimere
con
compiutezza ed analiticità le operazioni poste
in essere in ogni periodo di gestione e
rappresentare adeguatamente in apposito
documento annuale la loro situazione
patrimoniale, finanziaria ed economica, in
conformità a regolamento emanato dal CNF.
finanziati esclusivamente con i contributi
degli
iscritti,
determinano
la
propria
organizzazione con appositi regolamenti, nel
rispetto delle disposizioni di legge, e sono
soggetti esclusivamente alla vigilanza del
Ministro della giustizia.
-
Capo II
ORDINE CIRCONDARIALE
I dossier dell’Ufficio studi del Consiglio nazionale forense – n. 4/2012
243
CONSIGLIO NAZIONALE FORENSE
PRESSO IL MINISTERO DELLA GIUSTIZIA
Ufficio studi
Art. 23.
(L’Ordine circondariale forense)
1. Presso ciascun tribunale è costituito
l’ordine degli avvocati, al quale sono iscritti
tutti gli avvocati aventi il principale domicilio
professionale
nel
circondario.
L’ordine
territoriale ha la rappresentanza istituzionale
dell’Avvocatura a livello locale e promuove i
rapporti con le istituzioni e le pubbliche
amministrazioni.
2. Gli iscritti aventi titolo eleggono i
componenti del consiglio dell’ordine, con le
modalità stabilite dall’articolo 29 e dal
regolamento approvato dal CNF.
Art. 24.
(L’ordine circondariale forense)
1. Presso ciascun tribunale è costituito
l’ordine degli avvocati, al quale sono iscritti
tutti gli avvocati aventi il principale domicilio
professionale
nel
circondario.
L’ordine
territoriale ha la rappresentanza istituzionale
dell’avvocatura a livello locale e promuove i
rapporti con le istituzioni e le pubbliche
amministrazioni.
2. L’ordine circondariale di Roma Capitale ha
sede presso la Corte di cassazione.
3. Gli iscritti aventi titolo eleggono i
componenti del consiglio dell’ordine, con le
modalità stabilite dall’articolo 27 e dal
regolamento
approvato
dal
CNF.
3. Presso ogni consiglio dell’ordine è
costituito il Collegio dei revisori dei conti
4. Presso ogni consiglio dell’ordine è
costituito il collegio dei revisori dei conti,
Art. 24.
(L'ordine circondariale forense).
1. Presso ciascun tribunale è costituito
l'ordine degli avvocati, al quale sono iscritti
tutti gli avvocati aventi il principale domicilio
professionale
nel
circondario.
L'ordine
circondariale
ha
in
via
esclusiva
la
rappresentanza istituzionale dell'avvocatura
a livello locale e promuove i rapporti con le
istituzioni e le pubbliche amministrazioni.
2. L'ordine circondariale di Roma capitale ha
sede presso la Corte di cassazione.
3. Al fine di assicurare il funzionamento in
relazione alle effettive esigenze gestionali ed
organizzative del consiglio dell'ordine degli
avvocati di Roma, capitale della Repubblica,
sono ad esso destinati i medesimi locali e
spazi utilizzati dallo stesso consiglio alla data
di entrata in vigore della presente legge
nell'edificio
della
suprema
Corte
di
cassazione.
4. Gli iscritti aventi titolo eleggono i
componenti del consiglio dell'ordine, con le
modalità stabilite dall'articolo 27 e in
base a regolamento adottato ai sensi
dell'articolo 1.
5. Presso ogni consiglio dell'ordine è
costituito il collegio dei revisori dei conti,
I dossier dell’Ufficio studi del Consiglio nazionale forense – n. 4/2012
244
CONSIGLIO NAZIONALE FORENSE
PRESSO IL MINISTERO DELLA GIUSTIZIA
Ufficio studi
nominato dal presidente del Tribunale.
Art. 24.
(Organi dell’ordine circondariale)
1. Sono organi dell’ordine circondariale:
a) l’assemblea degli iscritti;
b)
il
Consiglio;
c)
il
presidente;
d)
il
segretario;
e)
il
tesoriere;
f) il collegio dei revisori.
2.
Il
presidente
rappresenta
l’ordine
circondariale.
Art. 25.
(L’assemblea)
1. L’assemblea è costituita dagli avvocati
iscritti all’albo ed agli elenchi speciali. Essa
nominato dal presidente del tribunale.
nominato dal presidente del tribunale.
6. Presso ogni consiglio dell'ordine è
costituito il comitato pari opportunità degli
avvocati, eletto con le modalità stabilite con
regolamento
approvato
dal
consiglio
dell'ordine.
Art. 25.
(Organi dell’ordine circondariale e degli ordini
del distretto)
1. Sono organi dell’ordine circondariale:
a) l’assemblea degli iscritti;
b) il consiglio;
c) il presidente;
d) il segretario;
e) il tesoriere;
f) il collegio dei revisori.
2.
Il
presidente
rappresenta
l’ordine
circondariale.
3. Sono organi degli ordini forensi del
distretto:
a) il Consiglio istruttore di disciplina;
b) il Collegio giudicante.
Art. 25.
(Organi dell'ordine circondariale e degli ordini
del distretto).
1. Sono organi dell'ordine circondariale:
a) l'assemblea degli iscritti;
b) il consiglio;
c) il presidente;
d) il segretario;
e) il tesoriere;
f) il collegio dei revisori.
2.
Il
presidente
rappresenta
l'ordine
circondariale.
3. Sono organi degli ordini circondariali del
distretto:
a) il Consiglio istruttore di disciplina;
b) il Collegio giudicante.
Art. 26.
(L’assemblea)
1. L’assemblea è costituita dagli avvocati
iscritti all’albo ed agli elenchi speciali. Essa
Art. 26.
(L'assemblea).
1. L'assemblea è costituita dagli avvocati
iscritti all'albo ed agli elenchi speciali. Essa
I dossier dell’Ufficio studi del Consiglio nazionale forense – n. 4/2012
245
CONSIGLIO NAZIONALE FORENSE
PRESSO IL MINISTERO DELLA GIUSTIZIA
Ufficio studi
elegge i componenti del consiglio; approva il
bilancio consuntivo e quello preventivo;
esprime il parere sugli argomenti sottoposti
ad essa dal consiglio; esercita ogni altra
funzione
attribuita
dall’ordinamento
professionale.
2. L’assemblea, previa delibera del consiglio,
è convocata dal presidente o, in caso di suo
impedimento, dal vicepresidente, o dal
consigliere più anziano per iscrizione.
3.
Le
regole
per
il
funzionamento
dell’assemblea e per la sua convocazione,
nonché per l’assunzione delle relative
delibere,
sono
stabilite
da
apposito
regolamento approvato dal CNF ai sensi
dell’articolo 1, comma 5.
4. L’assemblea ordinaria è convocata almeno
una volta l’anno per l’approvazione dei
bilanci, consuntivo e preventivo; quella per
la elezione del consiglio si svolge, per il
rinnovo normale, entro il mese di gennaio
successivo alla scadenza.
5. Il consiglio delibera altresì la convocazione
dell’assemblea ogni qualvolta lo ritenga
necessario o qualora ne faccia richiesta
almeno un terzo dei suoi componenti o
almeno un decimo degli iscritti nell’albo.
elegge i componenti del consiglio; approva il
bilancio consuntivo e quello preventivo;
esprime il parere sugli argomenti sottoposti
ad essa dal consiglio; esercita ogni altra
funzione
attribuita
dall’ordinamento
professionale.
2. L’assemblea, previa delibera del consiglio,
è convocata dal presidente o, in caso di suo
impedimento, dal vicepresidente, o dal
consigliere più anziano per iscrizione.
3.
Le
regole
per
il
funzionamento
dell’assemblea e per la sua convocazione,
nonché per l’assunzione delle relative
delibere,
sono
stabilite
da
apposito
regolamento approvato dal CNF ai sensi
dell’articolo.
4. L’assemblea ordinaria è convocata almeno
una volta l’anno per l’approvazione dei
bilanci consuntivo e preventivo. L’assemblea
per la elezione del consiglio si svolge, per il
rinnovo normale, entro il mese di gennaio
successivo
alla
scadenza.
5. Il consiglio delibera altresì la convocazione
dell’assemblea ogniqualvolta lo ritenga
necessario o qualora ne faccia richiesta
almeno un terzo dei suoi componenti o
almeno un decimo degli iscritti nell’albo.
elegge i componenti del consiglio; approva il
bilancio consuntivo e quello preventivo;
esprime il parere sugli argomenti sottoposti
ad essa dal consiglio; esercita ogni altra
funzione
attribuita
dall'ordinamento
professionale.
2. L'assemblea, previa delibera del consiglio,
è convocata dal presidente o, in caso
di suo impedimento, dal vicepresidente o dal
consigliere più anziano per iscrizione.
3.
Le
regole
per
il
funzionamento
dell'assemblea e per la sua convocazione,
nonché per l'assunzione delle relative
delibere,
sono
stabilite
da
apposito
regolamento adottato ai sensi dell'articolo 1
e con le modalità nello stesso stabilite.
4. L'assemblea ordinaria è convocata almeno
una volta l'anno per l'approvazione dei
bilanci consuntivo e preventivo. L'assemblea
per la elezione del consiglio si svolge, per il
rinnovo normale, entro il mese di gennaio
successivo
alla
scadenza.
5. Il consiglio delibera altresì la convocazione
dell'assemblea ogniqualvolta lo ritenga
necessario o qualora ne faccia richiesta
almeno un terzo dei suoi componenti o
almeno un decimo degli iscritti nell'albo.
I dossier dell’Ufficio studi del Consiglio nazionale forense – n. 4/2012
246
CONSIGLIO NAZIONALE FORENSE
PRESSO IL MINISTERO DELLA GIUSTIZIA
Ufficio studi
Art. 26.
(Il consiglio dell’ordine)
1. Il consiglio ha sede presso il tribunale ed è
composto mediante elezione:
a) da cinque membri, qualora l’ordine conti
fino a cento iscritti;
b) da sette membri, qualora l’ordine conti
fino a duecento iscritti;
c) da nove membri, qualora l’ordine conti
fino a cinquecento iscritti;
d) da undici membri, qualora l’ordine conti
fino a mille iscritti;
e) da quindici membri qualora l’ordine conti
fino a duemila iscritti;
f) da ventuno membri, qualora l’ordine conti
fino a cinquemila iscritti;
g) da venticinque membri, qualora l’ordine
conti oltre cinquemila iscritti.
2. I componenti del consiglio sono eletti dagli
iscritti con voto segreto con le modalità
previste dal regolamento emanato dal CNF.
Hanno diritto al voto tutti coloro che
risultano iscritti negli albi e negli elenchi dei
dipendenti degli Enti pubblici e dei docenti
universitari a tempo pieno e nell’elenco degli
avvocati stabiliti, il giorno antecedente
Art. 27.
(Il consiglio dell’ordine)
1. Il consiglio, fatta salva la previsione di cui
all’articolo 24, comma 2, ha sede presso il
tribunale ed è composto:
a) da cinque membri, qualora l’ordine conti
fino a cento iscritti;
b) da sette membri, qualora l’ordine conti
fino
a
duecento
iscritti;
c) da nove membri, qualora l’ordine conti
fino
a
cinquecento
iscritti;
d) da undici membri, qualora l’ordine conti
fino
a
mille
iscritti;
e) da quindici membri, qualora l’ordine
conti
fino
a
duemila
iscritti;
f) da ventuno membri, qualora l’ordine
conti
fino
a
cinquemila
iscritti;
g) da venticinque membri, qualora l’ordine
conti oltre cinquemila iscritti.
2. I componenti del consiglio sono eletti dagli
iscritti con voto segreto con le modalità
previste dal regolamento emanato dal CNF.
Hanno diritto al voto tutti coloro che
risultano iscritti negli albi e negli elenchi dei
dipendenti degli enti pubblici e dei docenti
universitari a tempo pieno e nell’elenco degli
Art. 27.
(Il consiglio dell'ordine).
1. Il consiglio, fatta salva la previsione di cui
all'articolo 24, comma 2, ha sede presso il
tribunale ed è composto:
a) da cinque membri, qualora l'ordine conti
fino a cento iscritti;
b) da sette membri, qualora l'ordine conti
fino a duecento iscritti;
c) da nove membri, qualora l'ordine conti
fino a cinquecento iscritti;
d) da undici membri, qualora l'ordine conti
fino a mille iscritti;
e) da quindici membri, qualora l'ordine conti
fino a duemila iscritti;
f) da ventuno membri, qualora l'ordine conti
fino a cinquemila iscritti;
g) da venticinque membri, qualora l'ordine
conti oltre cinquemila iscritti.
2. I componenti del consiglio sono eletti dagli
iscritti con voto segreto in base a
regolamento adottato ai sensi dell'articolo 1
e con le modalità nello stesso stabilite.
Hanno diritto al voto tutti coloro che
risultano iscritti negli albi e negli elenchi dei
dipendenti degli enti pubblici e dei docenti e
I dossier dell’Ufficio studi del Consiglio nazionale forense – n. 4/2012
247
CONSIGLIO NAZIONALE FORENSE
PRESSO IL MINISTERO DELLA GIUSTIZIA
Ufficio studi
l’inizio delle operazioni elettorali. Sono
esclusi dal diritto di voto gli avvocati per
qualunque ragione sospesi dall’esercizio della
professione.
avvocati stabiliti, il giorno antecedente
l’inizio delle operazioni elettorali. Sono
esclusi dal diritto di voto gli avvocati per
qualunque ragione sospesi dall’esercizio della
professione.
3. Ciascun elettore può esprimere un numero
di voti non superiore ai due terzi dei
consiglieri da eleggere, arrotondati per
difetto.
4. Sono eleggibili gli iscritti che hanno diritto
di voto, che non abbiano riportato, nei
cinque anni precedenti, una sanzione
disciplinare
esecutiva
più
grave
dell’avvertimento.
5. Risultano eletti coloro che hanno riportato
il maggior numero di voti; in caso di parità di
voti risulta eletto il più anziano per
iscrizione; e, tra coloro che abbiano uguale
anzianità di iscrizione, il maggiore di età. I
consiglieri
non
possono
essere
eletti
consecutivamente più di tre volte. Non sono
considerate le elezioni fatte nel corso di un
mandato del consiglio se l’incarico è durato
meno di un anno.
6. In caso di morte, dimissioni, decadenza,
impedimento permanente per qualsiasi
causa, di uno o più consiglieri, subentra il
3. Ciascun elettore può esprimere un numero
di voti non superiore ai due terzi dei
consiglieri da eleggere, arrotondati per
difetto.
4. Sono eleggibili gli iscritti che hanno diritto
di voto, che non abbiano riportato, nei
cinque anni precedenti, una sanzione
disciplinare
esecutiva
più
grave
dell’avvertimento.
5. Risultano eletti coloro che hanno riportato
il maggior numero di voti. In caso di parità di
voti risulta eletto il più anziano per iscrizione
e, tra coloro che abbiano uguale anzianità di
iscrizione, il maggiore di età. I consiglieri non
possono essere eletti consecutivamente più
di tre volte, salvo che uno dei tre mandati
abbia avuto durata inferiore ad un anno.
ricercatori universitari a tempo pieno e nella
sezione speciale degli avvocati stabiliti, il
giorno antecedente l'inizio delle operazioni
elettorali. Sono esclusi dal diritto di voto gli
avvocati per qualunque ragione sospesi
dall'esercizio della professione.
3. Ciascun elettore può esprimere un numero
di voti non superiore ai due terzi dei
consiglieri da eleggere, arrotondati per
difetto.
4. Sono eleggibili gli iscritti che hanno diritto
di voto, che non abbiano riportato, nei
cinque anni precedenti, una sanzione
disciplinare
esecutiva
più
grave
dell'avvertimento.
5. Risultano eletti coloro che hanno riportato
il maggior numero di voti. In caso di parità di
voti risulta eletto il più anziano per iscrizione
e, tra coloro che abbiano uguale anzianità di
iscrizione, il maggiore di età. I consiglieri non
possono essere eletti consecutivamente più
di tre volte, salvo che uno dei tre mandati
abbia avuto durata inferiore ad un anno.
6. In caso di morte, dimissioni, decadenza,
impedimento permanente per qualsiasi causa
di uno o più consiglieri, subentra il primo dei
6. In caso di morte, dimissioni, decadenza,
impedimento permanente per qualsiasi causa
di uno o più consiglieri, subentra il primo dei
I dossier dell’Ufficio studi del Consiglio nazionale forense – n. 4/2012
248
CONSIGLIO NAZIONALE FORENSE
PRESSO IL MINISTERO DELLA GIUSTIZIA
Ufficio studi
primo dei non eletti; in caso di parità di voti,
subentra il più anziano per iscrizione; e, tra
coloro che abbiano uguale anzianità di
iscrizione, il maggiore di età. Il consiglio,
preso
atto,
provvede
all’integrazione
improrogabilmente
nei
trenta
giorni
successivi al verificarsi dell’evento.
7. Il consiglio dura in carica un triennio e
scade il 31 dicembre del terzo anno. Il
consiglio uscente resta in carica per il
disbrigo
degli
affari
correnti
fino
all’insediamento del consiglio neoeletto.
8. L’intero consiglio decade se cessa dalla
carica oltre la metà dei suoi componenti.
9. Il consiglio elegge il presidente, il
segretario e il tesoriere. Nei consigli con
almeno quindici componenti, il consiglio può
eleggere un vicepresidente. A ciascuna carica
è eletto il consigliere che ha ricevuto il
maggior numero di voti. In caso di parità di
voti è eletto presidente o vicepresidente,
segretario o tesoriere il più anziano per
iscrizione all’albo, o in caso di pari anzianità
di iscrizione, il più anziano per età.
10. La carica di consigliere è incompatibile
con quella di consigliere nazionale, di
componente del consiglio di amministrazione
e del comitato dei delegati della Cassa
non eletti. In caso di parità di voti, subentra
il più anziano per iscrizione e, tra coloro che
abbiano uguale anzianità di iscrizione, il
maggiore di età. Il consiglio, preso atto,
provvede all’integrazione improrogabilmente
nei trenta giorni successivi al verificarsi
dell’evento.
7. Il consiglio dura in carica un quadriennio e
scade il 31 dicembre del quarto anno. Il
consiglio uscente resta in carica per il
disbrigo
degli
affari
correnti
fino
all’insediamento del consiglio neoeletto.
8. L’intero consiglio decade se cessa dalla
carica oltre la metà dei suoi componenti.
9. Il consiglio elegge il presidente, il
segretario e il tesoriere. Nei consigli con
almeno quindici componenti, il consiglio può
eleggere un vicepresidente. A ciascuna carica
è eletto il consigliere che ha ricevuto il
maggior numero di voti. In caso di parità di
voti è eletto presidente o vicepresidente,
segretario o tesoriere il più anziano per
iscrizione all’albo o, in caso di pari anzianità
di iscrizione, il più anziano per età.
10. La carica di consigliere è incompatibile
con quella di consigliere nazionale, di
componente del consiglio di amministrazione
e del comitato dei delegati della Cassa
non eletti. In caso di parità di voti, subentra
il più anziano per iscrizione e, tra coloro che
abbiano uguale anzianità di iscrizione, il
maggiore di età. Il consiglio, preso atto,
provvede all'integrazione improrogabilmente
nei trenta giorni successivi al verificarsi
dell'evento.
7. Il consiglio dura in carica un quadriennio e
scade il 31 dicembre del quarto anno. Il
consiglio uscente resta in carica per il
disbrigo
degli
affari
correnti
fino
all'insediamento del consiglio neoeletto.
8. L'intero consiglio decade se cessa dalla
carica oltre la metà dei suoi componenti.
9. Il consiglio elegge il presidente, il
segretario e il tesoriere. Nei consigli con
almeno quindici componenti, il consiglio può
eleggere un vicepresidente. A ciascuna carica
è eletto il consigliere che ha ricevuto il
maggior numero di voti. In caso di parità di
voti è eletto presidente o vicepresidente,
segretario o tesoriere il più anziano per
iscrizione all'albo o, in caso di pari anzianità
di iscrizione, il più anziano per età.
10. La carica di consigliere è incompatibile
con quella di consigliere nazionale, di
componente del consiglio di amministrazione
e del comitato dei delegati della Cassa
I dossier dell’Ufficio studi del Consiglio nazionale forense – n. 4/2012
249
CONSIGLIO NAZIONALE FORENSE
PRESSO IL MINISTERO DELLA GIUSTIZIA
Ufficio studi
nazionale di previdenza e assistenza forense.
L’eletto che viene a trovarsi in condizione di
incompatibilità deve optare per uno degli
incarichi
entro
trenta
giorni
dalla
proclamazione; nel caso in cui non vi
provveda
decade
automaticamente
dall’incarico assunto in precedenza.
11. Per la validità delle riunioni del consiglio
è
necessaria
la
partecipazione
della
maggioranza dei membri. Per la validità delle
deliberazioni è richiesta la maggioranza
assoluta
di
voti
dei
presenti.
12. Contro i risultati delle elezioni per il
rinnovo del consiglio dell’ordine ciascun
avvocato iscritto nell’albo può proporre
reclamo al CNF entro dieci giorni dalla
proclamazione, tuttavia la presentazione del
reclamo non sospende l’insediamento del
nuovo consiglio.
nazionale di previdenza e assistenza forense.
L’eletto che viene a trovarsi in condizione di
incompatibilità deve optare per uno degli
incarichi
entro
trenta
giorni
dalla
proclamazione. Nel caso in cui non vi
provveda,
decade
automaticamente
dall’incarico assunto in precedenza. Ai
componenti del consiglio, per il tempo in cui
durano in carica, non possono essere
conferiti incarichi giudiziari da parte dei
magistrati
del
circondario.
11. Per la validità delle riunioni del consiglio
è
necessaria
la
partecipazione
della
maggioranza dei membri. Per la validità delle
deliberazioni è richiesta la maggioranza
assoluta
di
voti
dei
presenti.
12. Contro i risultati delle elezioni per il
rinnovo del consiglio dell’ordine ciascun
avvocato iscritto nell’albo può proporre
reclamo al CNF entro dieci giorni dalla
proclamazione. Tuttavia la presentazione del
reclamo non sospende l’insediamento del
nuovo consiglio.
nazionale di previdenza e assistenza forense.
L'eletto che viene a trovarsi in condizione di
incompatibilità deve optare per uno degli
incarichi
entro
trenta
giorni
dalla
proclamazione. Nel caso in cui non vi
provveda,
decade
automaticamente
dall'incarico assunto in precedenza. Ai
componenti del consiglio, per il tempo in cui
durano in carica, non possono essere
conferiti incarichi giudiziari da parte dei
magistrati
del
circondario.
11. Per la validità delle riunioni del consiglio
è
necessaria
la
partecipazione
della
maggioranza dei membri. Per la validità delle
deliberazioni è richiesta la maggioranza
assoluta
di
voti
dei
presenti.
12. Contro i risultati delle elezioni per il
rinnovo del consiglio dell'ordine ciascun
avvocato iscritto nell'albo può proporre
reclamo al CNF entro dieci giorni dalla
proclamazione. La presentazione del reclamo
non sospende l'insediamento del nuovo
consiglio.
Art. 27.
(Compiti e prerogative del consiglio)
1. Il Consiglio:
a) provvede alla tenuta degli albi, degli
Art. 28.
(Compiti e prerogative del consiglio)
1. Il consiglio:
a) provvede alla tenuta degli albi, degli
Art. 28.
(Compiti e prerogative del consiglio).
1. Il consiglio:
a) provvede alla tenuta degli albi, degli
I dossier dell’Ufficio studi del Consiglio nazionale forense – n. 4/2012
250
CONSIGLIO NAZIONALE FORENSE
PRESSO IL MINISTERO DELLA GIUSTIZIA
Ufficio studi
elenchi e dei registri;
b)
approva
i
regolamenti
interni; i
regolamenti in materie non disciplinate dal
CNF e quelli previsti come integrazione ad
essi;
c) sovraintende al corretto ed efficace
esercizio del tirocinio forense. A tal fine, e
secondo modalità previste da regolamento
del CNF, istituisce ed organizza le scuole
forensi, promuove e favorisce le iniziative
atte a rendere proficuo il tirocinio, cura la
tenuta del registro dei praticanti, annotando
l’abilitazione al patrocinio sostitutivo, rilascia
il certificato di compiuta pratica;
d) organizza e promuove l’organizzazione di
eventi formativi ai fini dell’adempimento
dell’obbligo di formazione continua in capo
agli iscritti;
e) organizza e promuove l’organizzazione di
corsi
e
scuole
di
specializzazione;
f) vigila sulla condotta degli iscritti e deve
denunciare al consiglio distrettuale di
disciplina
ogni
violazione
di
norme
deontologiche
di
cui
sia
venuto
a
conoscenza; elegge i componenti della
commissione distrettuale di disciplina in
conformità a quanto stabilito dall’articolo 50;
g) esegue il controllo della continuità ed
elenchi e dei registri;
b) approva i regolamenti interni, i
regolamenti in materie non disciplinate dal
CNF e quelli previsti come integrazione ad
essi;
c) sovraintende al corretto ed efficace
esercizio del tirocinio forense. A tal fine,
secondo modalità previste da regolamento
del CNF, istituisce ed organizza le scuole
forensi, promuove e favorisce le iniziative
atte a rendere proficuo il tirocinio, cura la
tenuta del registro dei praticanti, annotando
l’abilitazione al patrocinio sostitutivo, rilascia
il
certificato
di
compiuta
pratica;
d) organizza e promuove l’organizzazione di
eventi formativi ai fini dell’adempimento
dell’obbligo di formazione continua in capo
agli iscritti;
e) organizza e promuove l’organizzazione di
corsi
e
scuole
di
specializzazione;
f) vigila sulla condotta degli iscritti e deve
denunciare al consiglio distrettuale di
disciplina
ogni
violazione
di
norme
deontologiche
di
cui
sia
venuto
a
conoscenza; elegge i componenti del
Consiglio istruttore di disciplina in conformità
a
quanto
stabilito
dall’articolo
50;
g) esegue il controllo della continuità ed
elenchi e dei registri;
b)
approva
i
regolamenti
interni,
i
regolamenti in materie non disciplinate dal
CNF e quelli previsti come integrazione ad
essi;
c) sovraintende al corretto ed efficace
esercizio del tirocinio forense. A tal fine,
secondo modalità previste da regolamento
del CNF, istituisce ed organizza scuole
forensi, promuove e favorisce le iniziative
atte a rendere proficuo il tirocinio, cura la
tenuta del registro dei praticanti, annotando
l'abilitazione al patrocinio sostitutivo, rilascia
il certificato di compiuta pratica;
d) organizza e promuove l'organizzazione di
eventi formativi ai fini dell'adempimento
dell'obbligo di formazione continua in capo
agli iscritti;
e) organizza e promuove l'organizzazione di
corsi e scuole di specializzazione;
f) vigila sulla condotta degli iscritti e deve
denunciare al Consiglio istruttore di disciplina
ogni violazione di norme deontologiche di cui
sia
venuto
a
conoscenza;
elegge
i
componenti del Consiglio istruttore di
disciplina in conformità a quanto stabilito
dall'articolo 49;
g) esegue il controllo della continuità,
I dossier dell’Ufficio studi del Consiglio nazionale forense – n. 4/2012
251
CONSIGLIO NAZIONALE FORENSE
PRESSO IL MINISTERO DELLA GIUSTIZIA
Ufficio studi
effettività dell’esercizio professionale;
effettività dell’esercizio professionale;
h) tutela l’indipendenza e il decoro
professionale e promuove iniziative atte ad
elevare la cultura e la professionalità degli
iscritti e a renderli più consapevoli dei loro
doveri;
i) svolge i compiti indicati nell’articolo 10 per
controllare la formazione continua degli
avvocati;
l) dà pareri sulla liquidazione dei compensi
spettanti agli iscritti;
m) nel caso di morte o di perdurante
impedimento di un iscritto, a richiesta e a
spese di chi vi ha interesse, adotta i
provvedimenti opportuni per la consegna
degli atti e dei documenti;
n) può costituire camere arbitrali, di
conciliazione ed organismi di risoluzione
alternativa
delle
controversie,
secondo
quanto stabilito da apposito regolamento
adottato dal CNF;
o) interviene, su richiesta anche di una sola
delle parti, nelle contestazioni insorte tra gli
iscritti o tra costoro ed i clienti in dipendenza
dell’esercizio professionale, adoperandosi per
comporle; degli accordi sui compensi va
redatto verbale che, depositato presso la
h) tutela l’indipendenza e il decoro
professionale e promuove iniziative atte ad
elevare la cultura e la professionalità degli
iscritti e a renderli più consapevoli dei loro
doveri;
i) svolge i compiti indicati nell’articolo 10 per
controllare la formazione continua degli
avvocati;
l) dà pareri sulla liquidazione dei compensi
spettanti
agli
iscritti;
m) nel caso di morte o di perdurante
impedimento di un iscritto, a richiesta e a
spese di chi vi ha interesse, adotta i
provvedimenti opportuni per la consegna
degli
atti
e
dei
documenti;
n) può costituire camere arbitrali, di
conciliazione ed organismi di risoluzione
alternativa
delle
controversie,
secondo
quanto stabilito da apposito regolamento
adottato dal CNF;
o) interviene, su richiesta anche di una sola
delle parti, nelle contestazioni insorte tra gli
iscritti o tra costoro ed i clienti in dipendenza
dell’esercizio professionale, adoperandosi per
comporle; degli accordi sui compensi è
redatto verbale che, depositato presso la
effettività,
abitualità
e
prevalenza
dell'esercizio professionale;
h) tutela l'indipendenza e il decoro
professionale e promuove iniziative atte ad
elevare la cultura e la professionalità degli
iscritti e a renderli più consapevoli dei loro
doveri;
i) svolge i compiti indicati nell'articolo 10 per
controllare la formazione continua degli
avvocati;
l) dà pareri sulla liquidazione dei compensi
spettanti agli iscritti;
m) nel caso di morte o di perdurante
impedimento di un iscritto, a richiesta e a
spese di chi vi ha interesse, adotta i
provvedimenti opportuni per la consegna
degli atti e dei documenti;
n) può costituire camere arbitrali, di
conciliazione ed organismi di risoluzione
alternativa delle controversie, in conformità a
regolamento adottato ai sensi dell'articolo 1
e con le modalità nello stesso stabilite;
o) interviene, su richiesta anche di una sola
delle parti, nelle contestazioni insorte tra gli
iscritti o tra costoro ed i clienti in dipendenza
dell'esercizio professionale, adoperandosi per
comporle; degli accordi sui compensi è
redatto verbale che, depositato presso la
I dossier dell’Ufficio studi del Consiglio nazionale forense – n. 4/2012
252
CONSIGLIO NAZIONALE FORENSE
PRESSO IL MINISTERO DELLA GIUSTIZIA
Ufficio studi
cancelleria del Tribunale che ne rilascia
copia, ha valore di titolo esecutivo con
l’apposizione della prescritta formula;
cancelleria del tribunale che ne rilascia copia,
ha valore di titolo esecutivo con l’apposizione
della prescritta formula;
p) può costituire o aderire ad Unioni regionali
o interregionali tra ordini, nel rispetto
dell’autonomia
e
delle
competenze
istituzionali dei singoli consigli. Le Unioni
possono avere, se previsto nello statuto,
funzioni di interlocuzione con le regioni, con
gli enti locali e con le università, provvedono
alla consultazione fra i consigli che ne fanno
parte, possono assumere deliberazioni nelle
materie di comune interesse e promuovere o
partecipare
ad
attività
di
formazione
professionale. Ciascuna Unione approva il
proprio statuto e lo comunica al CNF;
q) può costituire o aderire ad associazioni,
anche sovranazionali, e fondazioni purché
abbiano come oggetto attività connesse alla
professione o alla tutela dei diritti;
r) favorisce l’attuazione, nella professione
forense, dell’articolo 51 della Costituzione;
s) svolge tutte le altre funzioni ad esso
attribuite dalla legge e dai regolamenti.
p) può costituire o aderire ad unioni regionali
o interregionali tra ordini, nel rispetto
dell’autonomia
e
delle
competenze
istituzionali dei singoli consigli. Le unioni
possono avere, se previsto nello statuto,
funzioni di interlocuzione con le regioni, con
gli enti locali e con le università, provvedono
alla consultazione fra i consigli che ne fanno
parte, possono assumere deliberazioni nelle
materie di comune interesse e promuovere o
partecipare
ad
attività
di
formazione
professionale. Ciascuna unione approva il
proprio statuto e lo comunica al CNF;
q) può costituire o aderire ad associazioni,
anche sovranazionali, e fondazioni purché
abbiano come oggetto attività connesse alla
professione o alla tutela dei diritti;
r) favorisce l’attuazione, nella professione
forense, dell’articolo 51 della Costituzione;
s) svolge tutte le altre funzioni ad esso
attribuite dalla legge e dai regolamenti;
t) vigila sulla corretta applicazione, nel
circondario, delle norme dell’ordinamento
giudiziario
segnalando
violazioni
ed
cancelleria del
tribunale che ne rilascia copia, ha valore di
titolo esecutivo con l'apposizione della
prescritta formula;
p) può costituire o aderire ad unioni regionali
o interregionali tra ordini, nel rispetto
dell'autonomia
e
delle
competenze
istituzionali dei singoli consigli. Le unioni
possono avere, se previsto nello statuto,
funzioni di interlocuzione con le regioni, con
gli enti locali e con le università, provvedono
alla consultazione fra i consigli che ne fanno
parte, possono assumere deliberazioni nelle
materie di comune interesse e promuovere o
partecipare
ad
attività
di
formazione
professionale. Ciascuna unione approva il
proprio statuto e lo comunica al CNF;
q) può costituire o aderire ad associazioni,
anche sovranazionali, e fondazioni purché
abbiano come oggetto attività connesse alla
professione o alla tutela dei diritti;
r) garantisce l'attuazione, nella professione
forense, dell'articolo 51 della Costituzione;
s) svolge tutte le altre funzioni ad esso
attribuite dalla legge e dai regolamenti;
t) vigila sulla corretta applicazione, nel
circondario, delle norme dell'ordinamento
giudiziario
segnalando
violazioni
ed
I dossier dell’Ufficio studi del Consiglio nazionale forense – n. 4/2012
253
CONSIGLIO NAZIONALE FORENSE
PRESSO IL MINISTERO DELLA GIUSTIZIA
Ufficio studi
2. La gestione finanziaria e l’amministrazione
dei beni dell’ordine spettano al consiglio, che
provvede
annualmente
a
sottoporre
all’assemblea ordinaria il conto consuntivo e
il bilancio preventivo, redatti secondo regole
di contabilità conformi alle prescrizioni del
regolamento approvato dal CNF, ai sensi
dell’articolo 1, comma 5, che devono
garantire l’economicità della gestione.
3. Per provvedere alle spese di gestione e a
tutte le attività indicate in questo articolo e
ad ogni altra attività ritenuta necessaria per
il conseguimento dei fini istituzionali, per la
tutela del ruolo dell’Avvocatura nonché per
l’organizzazione di servizi per l’utenza e per il
miglior esercizio delle attività professionali il
consiglio è autorizzato:
a) a fissare e riscuotere un contributo
annuale o contributi straordinari da tutti gli
iscritti di ciascun albo, elenco o registro;
b) a fissare contributi per l’iscrizione negli
albi, negli elenchi, nei registri, per il rilascio
di certificati, copie e tessere e per i pareri sui
compensi.
incompatibilità agli organi competenti.
2. La gestione finanziaria e l’amministrazione
dei beni dell’ordine spettano al consiglio, che
provvede
annualmente
a
sottoporre
all’assemblea ordinaria il conto consuntivo e
il bilancio preventivo, redatti secondo regole
di contabilità conformi alle prescrizioni del
regolamento approvato, ai sensi dell’articolo
1,
dal
CNF
che
devono
garantire
l’economicità della gestione.
3. Per provvedere alle spese di gestione e a
tutte le attività indicate nel presente articolo
e ad ogni altra attività ritenuta necessaria
per il conseguimento dei fini istituzionali, per
la tutela del ruolo dell’avvocatura nonché per
l’organizzazione di servizi per l’utenza e per il
miglior esercizio delle attività professionali il
consiglio è autorizzato:
a) a fissare e riscuotere un contributo
annuale o contributi straordinari da tutti gli
iscritti di ciascun albo, elenco o registro;
b) a fissare contributi per l’iscrizione negli
albi, negli elenchi, nei registri, per il rilascio
di certificati, copie e tessere e per i pareri sui
compensi.
incompatibilità agli organi competenti.
2. La gestione finanziaria e l'amministrazione
dei beni dell'ordine spettano al consiglio, che
provvede
annualmente
a
sottoporre
all'assemblea ordinaria il conto consuntivo e
il bilancio preventivo.
3. Per provvedere alle spese di gestione e a
tutte le attività indicate nel presente articolo
e ad ogni altra attività ritenuta necessaria
per il conseguimento dei fini istituzionali, per
la tutela del ruolo dell'avvocatura nonché per
l'organizzazione di servizi per l'utenza e per il
miglior esercizio delle attività professionali il
consiglio è autorizzato:
a) a fissare e riscuotere un contributo
annuale o contributi straordinari da tutti gli
iscritti a ciascun albo, elenco o registro;
b) a fissare contributi per l'iscrizione negli
albi, negli elenchi, nei registri, per il rilascio
di certificati, copie e tessere e per i pareri sui
compensi.
4. L'entità dei contributi di cui al comma 3 è
fissata in misura tale da garantire il pareggio
di bilancio del consiglio.
I dossier dell’Ufficio studi del Consiglio nazionale forense – n. 4/2012
254
CONSIGLIO NAZIONALE FORENSE
PRESSO IL MINISTERO DELLA GIUSTIZIA
Ufficio studi
4. Il consiglio provvede alla riscossione dei
contributi di cui alla lettera a) del comma 3 e
di quelli dovuti al CNF, anche ai sensi del
testo unico delle leggi sui servizi della
riscossione delle imposte dirette, di cui al
decreto del presidente della Repubblica del
15 maggio 1963, n. 858, mediante iscrizione
a ruolo dei contributi dovuti per l’anno di
competenza.
5. Coloro che non versano nei termini
stabiliti il contributo annuale fissato, sono
sospesi, previa contestazione dell’addebito e
loro personale convocazione, dal consiglio
dell’ordine, con provvedimento non avente
natura disciplinare. La sospensione è
revocata allorquando si sia provveduto al
pagamento.
Art. 28.
(Sportello per il cittadino)
1. Ciascun consiglio dell’ordine degli avvocati
istituisce lo sportello per il cittadino volto a
fornire informazioni e orientamento ai
cittadini per la fruizione delle prestazioni
professionali di avvocato e per l’accesso alla
giustizia.
2. L’accesso allo sportello per il cittadino è
gratuito.
4. Il consiglio provvede alla riscossione dei
contributi di cui alla lettera a) del comma 3 e
di quelli dovuti al CNF, anche ai sensi del
testo unico delle leggi sui servizi della
riscossione delle imposte dirette, di cui al
decreto del Presidente della Repubblica 15
maggio 1963, n. 858, mediante iscrizione a
ruolo dei contributi dovuti per l’anno di
competenza.
5. Coloro che non versano nei termini
stabiliti il contributo annuale sono sospesi,
previa contestazione dell’addebito e loro
personale
convocazione,
dal
consiglio
dell’ordine, con provvedimento non avente
natura disciplinare. La sospensione è
revocata allorquando si sia provveduto al
pagamento.
5. Il consiglio provvede alla riscossione dei
contributi di cui alla lettera a) del comma 3 e
di quelli dovuti al CNF, anche ai sensi del
testo unico delle leggi sui servizi della
riscossione delle imposte dirette, di cui al
decreto del Presidente della Repubblica 15
maggio 1963, n. 858, mediante iscrizione a
ruolo dei contributi dovuti per l'anno di
competenza.
6. Coloro che non versano nei termini
stabiliti il contributo annuale sono sospesi,
previa contestazione dell'addebito e loro
personale
convocazione,
dal
consiglio
dell'ordine, con provvedimento non avente
natura disciplinare. La sospensione è
revocata allorquando si sia provveduto al
pagamento.
[soppresso]
I dossier dell’Ufficio studi del Consiglio nazionale forense – n. 4/2012
255
CONSIGLIO NAZIONALE FORENSE
PRESSO IL MINISTERO DELLA GIUSTIZIA
Ufficio studi
3. Il consiglio dell’ordine degli avvocati
determina con proprio regolamento le
modalità per l’accesso allo sportello per il
cittadino.
4. Per regolare l’accesso allo sportello per il
cittadino il consiglio dell’ordine degli avvocati
può stipulare opportuni protocolli con Enti
pubblici territoriali e con le Camere di
commercio.
5. Lo sportello per il cittadino fornisce altresì
alle persone che si trovino in condizioni di
disagio economico, che siano residenti nel
circondario del Tribunale ove ha sede l’ordine
degli avvocati, informazioni di indirizzo da
valere in fase precontenziosa. L’accesso allo
sportello per il cittadino per le persone in
condizioni di disagio economico è gratuito ed
è riservato alle persone che, in relazione alle
fattispecie per le quali chiedono di accedere
allo sportello, si trovino nelle condizioni di
reddito idonee a fruire del beneficio del
patrocinio a spese dello Stato ai sensi della
legislazione vigente.
6. Il consiglio dell’ordine degli avvocati
determina con proprio regolamento le
modalità per l’accesso allo sportello per il
cittadino e per l’accertamento del requisito di
reddito per l’accesso medesimo.
I dossier dell’Ufficio studi del Consiglio nazionale forense – n. 4/2012
256
CONSIGLIO NAZIONALE FORENSE
PRESSO IL MINISTERO DELLA GIUSTIZIA
Ufficio studi
Art. 29.
(Il collegio dei revisori)
1. Il collegio dei revisori è composto da tre
membri effettivi ed un supplente nominati
dal presidente del Tribunale e scelti tra gli
avvocati iscritti al registro dei revisori
contabili.
2.
Per
gli
ordini
con
meno
di
tremilacinquecento iscritti la funzione è
svolta
da
un
revisore
unico.
3. I revisori durano in carica tre anni e
possono essere confermati per non più di
due
volte
consecutive.
4. Il collegio verifica la regolarità della
gestione patrimoniale riferendo annualmente
in sede di approvazione del bilancio.
Art. 29.
(Il collegio dei revisori)
1. Il collegio dei revisori è composto da tre
membri effettivi ed un supplente nominati
dal presidente del tribunale e scelti tra gli
avvocati iscritti al registro dei revisori
contabili.
2.
Per
gli
ordini
con
meno
di
tremilacinquecento iscritti la funzione è
svolta
da
un
revisore
unico.
3. I revisori durano in carica quattro anni e
possono essere confermati per non più di
due
volte
consecutive.
4. Il collegio verifica la regolarità della
gestione patrimoniale riferendo annualmente
in sede di approvazione del bilancio.
5. Le competenze dovute ai revisori saranno
liquidate tenendo conto degli onorari previsti
dalle tariffe professionali ridotte al 50 per
cento.
5. Le competenze dovute ai revisori sono
liquidate tenendo conto degli onorari previsti
dalle tariffe professionali ridotte al 50 per
cento.
Art. 29.
(Il collegio dei revisori).
1. Il collegio dei revisori è composto da tre
membri effettivi ed un supplente nominati
dal presidente del tribunale e scelti tra gli
avvocati iscritti al registro dei revisori
contabili.
2.
Per
gli
ordini
con
meno
di
tremilacinquecento iscritti la funzione è
svolta
da
un
revisore
unico.
3. I revisori durano in carica quattro anni e
possono essere confermati per non più di
due
volte
consecutive.
4. Il collegio, che è presieduto dal più
anziano per iscrizione, verifica la regolarità
della gestione patrimoniale riferendo
annualmente in sede di approvazione del
bilancio.
5. Le competenze dovute ai revisori sono
liquidate tenendo conto degli onorari previsti
dalle tariffe professionali ridotte al 50 per
cento.
Art. 30.
(Funzionamento dei Consigli
dell’ordine per commissioni)
1. I consigli dell’ordine composti da nove o
Art. 30.
(Funzionamento dei consigli
dell’ordine per commissioni)
1. I consigli dell’ordine composti da nove o
Art. 30.
(Funzionamento dei consigli dell'ordine per
commissioni).
1. I consigli dell'ordine composti da nove o
I dossier dell’Ufficio studi del Consiglio nazionale forense – n. 4/2012
257
CONSIGLIO NAZIONALE FORENSE
PRESSO IL MINISTERO DELLA GIUSTIZIA
Ufficio studi
più membri, possono svolgere la propria
attività mediante commissioni di lavoro
composte da almeno tre membri, che devono
essere tutti presenti ad ogni riunione per la
validità delle deliberazioni.
2. Il funzionamento delle commissioni è
disciplinato con regolamento interno di cui
all’articolo 27, comma 1, lettera b). Il
regolamento può prevedere che i componenti
delle commissioni possano essere scelti,
eccettuate le materie deontologiche o che
trattino dati riservati, anche tra gli avvocati
iscritti all’albo, anche se non consiglieri
dell’ordine.
più membri possono svolgere la propria
attività mediante commissioni di lavoro
composte da almeno tre membri, che devono
essere tutti presenti ad ogni riunione per la
validità delle deliberazioni.
2. Il funzionamento delle commissioni è
disciplinato con regolamento interno ai sensi
dell’articolo 28, comma 1, lettera b). Il
regolamento può prevedere che i componenti
delle commissioni possano essere scelti,
eccettuate le materie deontologiche o che
trattino dati riservati, anche tra gli avvocati
iscritti all’albo, anche se non consiglieri
dell’ordine.
più membri possono svolgere la propria
attività mediante commissioni di lavoro
composte da almeno tre membri, che devono
essere tutti presenti ad ogni riunione per la
validità
delle
deliberazioni.
2. Il funzionamento delle commissioni è
disciplinato con regolamento interno ai sensi
dell'articolo 28, comma 1, lettera b). Il
regolamento può prevedere che i componenti
delle commissioni possano essere scelti,
eccettuate le materie deontologiche o che
trattino dati riservati, anche tra gli avvocati
iscritti all'albo, anche se non consiglieri
dell'ordine.
Art. 31.
(Scioglimento del consiglio)
1. Il consiglio è sciolto:
a) se non è in grado di funzionare
regolarmente;
b) se non adempie agli obblighi prescritti
dalla legge;
c) se ricorrono altri gravi motivi di rilevante
interesse pubblico.
2. Lo scioglimento del consiglio e la nomina
del commissario di cui al comma 3 sono
disposti con decreto del Ministro della
giustizia, su proposta del CNF, previa diffida.
Art. 31.
(Scioglimento del consiglio)
1. Il consiglio è sciolto:
a) se non è in grado di funzionare
regolarmente;
b) se non adempie agli obblighi prescritti
dalla
legge;
c) se ricorrono altri gravi motivi di rilevante
interesse pubblico.
2. Lo scioglimento del consiglio e la nomina
del commissario di cui al comma 3 sono
disposti con decreto del Ministro della
giustizia, su proposta del CNF, previa diffida.
Art. 31.
(Scioglimento del consiglio).
1. Il consiglio è sciolto:
a) se non è in grado di funzionare
regolarmente;
b) se non adempie agli obblighi prescritti
dalla legge;
c) se ricorrono altri gravi motivi di rilevante
interesse pubblico.
2. Lo scioglimento del consiglio e la nomina
del commissario di cui al comma 3 sono
disposti con decreto del Ministro della
giustizia, su proposta del CNF, previa diffida.
I dossier dell’Ufficio studi del Consiglio nazionale forense – n. 4/2012
258
CONSIGLIO NAZIONALE FORENSE
PRESSO IL MINISTERO DELLA GIUSTIZIA
Ufficio studi
3. In caso di scioglimento, le funzioni del
consiglio sono esercitate da un commissario
straordinario, nominato dal CNF e scelto tra
gli avvocati con oltre venti anni di anzianità,
il quale, improrogabilmente entro centoventi
giorni dalla data di scioglimento, convoca
l’assemblea per le elezioni in sostituzione.
3. In caso di scioglimento, le funzioni del
consiglio sono esercitate da un commissario
straordinario, nominato dal CNF e scelto tra
gli avvocati con oltre venti anni di anzianità,
il quale, improrogabilmente entro centoventi
giorni dalla data di scioglimento, convoca
l’assemblea per le elezioni in sostituzione.
4. Il commissario, per essere coadiuvato
nell’esercizio
delle
sue
funzioni,
può
nominare un comitato di non più di sei
componenti, scelti tra gli iscritti all’albo, di
cui uno con funzioni di segretario.
4. Il commissario, per essere coadiuvato
nell’esercizio
delle
sue
funzioni,
può
nominare un comitato di non più di sei
componenti, scelti tra gli iscritti all’albo, di
cui uno con funzioni di segretario.
3. In caso di scioglimento, le funzioni del
consiglio sono esercitate da un commissario
straordinario, nominato dal CNF e scelto tra
gli avvocati con oltre venti anni
di anzianità, il quale, improrogabilmente
entro centoventi giorni dalla data di
scioglimento, convoca l'assemblea per le
elezioni in sostituzione.
4. Il commissario, per essere coadiuvato
nell'esercizio
delle
sue
funzioni,
può
nominare un comitato di non più di sei
componenti, scelti tra gli iscritti all'albo, di
cui uno con funzioni di segretario.
Capo II
CONSIGLIO NAZIONALE FORENSE
Capo II
CONSIGLIO NAZIONALE FORENSE
Capo III
CONSIGLIO NAZIONALE FORENSE
Art. 32.
(Durata e composizione)
1. Il CNF, previsto e disciplinato dagli articolo
52 e seguenti del regio decreto-legge 27
novembre 1933, n. 1578, e 59 e seguenti del
regio decreto 22 gennaio 1934, n. 37, ha
sede presso il Ministero della giustizia e dura
in carica quattro anni; i suoi componenti non
possono essere eletti consecutivamente più
di tre volte. Il consiglio uscente resta in
Art. 32.
(Durata e composizione)
1. Il CNF, previsto e disciplinato dagli articoli
52 e seguenti del regio decreto-legge 27
novembre 1933, n. 1578, convertito, con
modificazioni, dalla legge 22 gennaio 1934,
n. 36, e dagli articoli 59 e seguenti del regio
decreto 22 gennaio 1934, n. 37, ha sede
presso il Ministero della giustizia e dura in
carica quattro anni. I suoi componenti non
Art. 32.
(Durata e composizione).
1. Il CNF, previsto e disciplinato dagli articoli
52 e seguenti del regio decreto-legge 27
novembre 1933, n. 1578, convertito, con
modificazioni, dalla legge 22 gennaio 1934,
n. 36, e dagli articoli 59 e seguenti del regio
decreto 22 gennaio 1934, n. 37, ha sede
presso il Ministero della giustizia e dura in
carica quattro anni. I suoi componenti non
I dossier dell’Ufficio studi del Consiglio nazionale forense – n. 4/2012
259
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Ufficio studi
carica per il disbrigo degli affari correnti fino
all’insediamento del consiglio neoeletto.
2. Il CNF è composto da avvocati aventi i
requisiti di cui all’articolo 36, , in numero di
un componente per ciascun distretto di Corte
d’appello. Il voto è espresso per un solo
candidato; risulta eletto chi abbia riportato il
maggior numero di voti. Le elezioni per la
nomina dei componenti del CNF devono
svolgersi nei quindici giorni prima della
scadenza del consiglio in carica. La
proclamazione dei risultati delle elezioni è
fatta dal consiglio in carica, il quale cessa
dalle sue funzioni alla prima riunione del
nuovo consiglio convocata dal presidente in
carica.
possono essere eletti consecutivamente più
di due volte. Il Consiglio uscente resta in
carica per il disbrigo degli affari correnti fino
all’insediamento del Consiglio neoeletto.
2. Il CNF è composto da avvocati aventi i
requisiti di cui all’articolo 36. Ciascun
distretto di corte d’appello elegge un
componente se il numero degli avvocati
iscritti all’albo è inferiore a diecimila e due
componenti se il numero degli iscritti è
superiore. Il voto è espresso per un solo
candidato; risulta eletto chi abbia riportato il
maggior numero di voti. Le elezioni per la
nomina dei componenti del CNF devono
svolgersi nei quindici giorni prima della
scadenza del Consiglio in carica. La
proclamazione dei risultati delle elezioni è
fatta dal Consiglio in carica, il quale cessa
dalle sue funzioni alla prima riunione del
nuovo Consiglio convocata dal presidente in
carica.
possono essere eletti consecutivamente più
di due volte. Il Consiglio uscente resta in
carica per il disbrigo degli affari correnti fino
all'insediamento del Consiglio neoeletto.
2. Il CNF è composto da avvocati aventi i
requisiti di cui all'articolo 36. Ciascun
distretto di corte d'appello in cui il numero
complessivo degli iscritti agli albi è inferiore
a diecimila elegge un componente. Risulta
eletto chi abbia riportato il maggior numero
di voti. Non può appartenere per più di due
mandati consecutivi allo stesso ordine
circondariale il componente eletto in tali
distretti. Ciascun distretto di corte di appello
in cui il numero complessivo degli iscritti agli
albi è pari o superiore a diecimila elegge due
componenti; in tali distretti risulta primo
eletto chi abbia riportato il maggior numero
di voti, secondo eletto chi abbia riportato il
maggior numero di voti tra gli iscritti ad un
ordine circondariale diverso da quello al
quale appartiene il primo eletto. In tutti i
distretti, il voto è comunque espresso per un
solo candidato. In ogni caso, a parità di voti,
è eletto il candidato più anziano di iscrizione.
Le elezioni per la nomina dei componenti del
CNF devono svolgersi nei quindici giorni
prima della scadenza del Consiglio in carica.
I dossier dell’Ufficio studi del Consiglio nazionale forense – n. 4/2012
260
CONSIGLIO NAZIONALE FORENSE
PRESSO IL MINISTERO DELLA GIUSTIZIA
Ufficio studi
3. A ciascun consiglio spetta un voto per ogni
cento iscritti o frazione di cento fino a
duecento iscritti, ed un voto ogni duecento
iscritti fino a seicento iscritti ed un voto ogni
trecento iscritti da seicento iscritti ed oltre.
In caso di parità di voti è preferito il
candidato più anziano per iscrizione nell’albo,
e tra coloro che abbiano eguale anzianità di
iscrizione,
il
maggiore
di
età.
4. Il CNF elegge il presidente, due
vicepresidenti, il segretario ed il tesoriere,
che, formano il consiglio di presidenza;
nomina
inoltre
i
componenti
delle
commissioni, e degli altri organi previsti dal
regolamento.
5. Si applicano le disposizioni di cui al
decreto legislativo 23 novembre 1944,
n. 382, per quanto non espressamente
previsto.
3. A ciascun consiglio spetta: un voto per
ogni cento iscritti o frazione di cento fino a
duecento iscritti; un voto per ogni successivi
trecento iscritti, da cinquecento fino ad
ottocento iscritti; un voto per ogni successivi
seicento iscritti, da ottocento fino a duemila
iscritti; un voto per ogni successivi mille
iscritti, da duemila a diecimila iscritti; un
voto per ogni successivi tremila iscritti, al di
sopra
dei
diecimila
iscritti.
4. Il CNF elegge il presidente, due
vicepresidenti, il segretario ed il tesoriere,
che formano il consiglio di presidenza.
Nomina
inoltre
i
componenti
delle
commissioni e degli altri organi previsti dal
regolamento.
5. Si applicano le disposizioni di cui al
decreto
legislativo
luogotenenziale
23
novembre 1944, n. 382, per quanto non
espressamente previsto.
Art. 33.
(Compiti e prerogative)
Art. 33.
(Compiti e prerogative)
1. Il CNF:
1. Il CNF:
La proclamazione dei risultati è fatta dal
Consiglio in carica, il quale cessa dalle sue
funzioni alla prima riunione del nuovo
Consiglio convocato dal presidente in carica.
3. A ciascun consiglio spetta un voto per ogni
cento iscritti o frazione di cento, fino a
duecento iscritti; un voto per ogni successivi
trecento iscritti, da duecentouno fino ad
ottocento iscritti; un voto per ogni successivi
seicento iscritti, da ottocentouno fino a
duemila iscritti; un voto per ogni successivi
mille iscritti, da duemilauno a diecimila
iscritti; un voto per ogni successivi tremila
iscritti,
al
di
sopra
dei
diecimila.
4. Il CNF elegge il presidente, due
vicepresidenti, il segretario ed il tesoriere,
che formano il consiglio di presidenza.
Nomina
inoltre
i
componenti
delle
commissioni e degli altri organi previsti dal
regolamento.
5. Si applicano le disposizioni di cui al
decreto
legislativo
luogotenenziale
23
novembre 1944, n. 382, per quanto non
espressamente previsto.
Art. 33.
(Compiti e prerogative).
1. Il CNF:
I dossier dell’Ufficio studi del Consiglio nazionale forense – n. 4/2012
261
CONSIGLIO NAZIONALE FORENSE
PRESSO IL MINISTERO DELLA GIUSTIZIA
Ufficio studi
a)
ha la
rappresentanza istituzionale
dell’avvocatura
a
livello
nazionale
e
promuove i rapporti con le istituzioni e le
pubbliche amministrazioni competenti;
a) ha la rappresentanza istituzionale
dell’avvocatura
a
livello
nazionale
e
promuove i rapporti con le istituzioni e le
pubbliche amministrazioni competenti;
b) adotta i regolamenti per l’attuazione
dell’ordinamento professionale, ai sensi
dell’articolo 1, comma 5, e i regolamenti
interni per il suo funzionamento;
c)
esercita la funzione giurisdizionale
secondo le previsioni di cui agli articoli da 59
a 65 del RD 22 gennaio 1934 n. 37;
b) adotta i regolamenti interni per il
funzionamento
dell’ordinamento
professionale;
d) emana e aggiorna periodicamente, il
codice
deontologico,
curandone
la
pubblicazione e la diffusione in modo da
favorirne la più ampia conoscenza, sentiti i
consigli degli ordini, anche mediante una
propria commissione consultiva presieduta
dal suo presidente o da altro consigliere da
lui delegato, e formata da componenti del
CNF, e da consiglieri designati dagli ordini in
base al regolamento interno del CNF;
c) esercita la funzione giurisdizionale
secondo le previsioni di cui agli articoli da 59
a 65 del regio decreto 22 gennaio 1934,
n. 37;
d) emana e aggiorna periodicamente il
codice
deontologico,
curandone
la
pubblicazione e la diffusione in modo da
favorirne la più ampia conoscenza, sentiti i
consigli degli ordini, anche mediante una
propria commissione consultiva presieduta
dal suo presidente o da altro consigliere da
lui delegato, e formata da componenti del
CNF e da consiglieri designati dagli ordini in
base al regolamento interno del CNF;
e) cura la tenuta e l’aggiornamento dell’albo
speciale per il patrocinio avanti alle
giurisdizioni superiori e redige l’elenco
nazionale degli avvocati ai sensi dell’articolo
e) cura la tenuta e l’aggiornamento dell’albo
speciale per il patrocinio avanti alle
giurisdizioni superiori e redige l’elenco
nazionale degli avvocati ai sensi dell’articolo
a) ha in via esclusiva la rappresentanza
istituzionale
dell'avvocatura
a
livello
nazionale e promuove i rapporti con le
istituzioni e le pubbliche amministrazioni
competenti;
b) adotta i regolamenti interni per il proprio
funzionamento e, ove occorra, per quello
degli ordini circondariali;
c) esercita la funzione giurisdizionale
secondo le previsioni di cui agli articoli da 59
a 65 del regio decreto 22 gennaio 1934, n.
37;
d) emana e aggiorna periodicamente il
codice
deontologico,
curandone
la
pubblicazione e la diffusione in modo da
favorirne la più ampia conoscenza, sentiti i
consigli
dell'ordine
circondariali,
anche
mediante
una
propria
commissione
consultiva presieduta dal suo presidente o da
altro consigliere da lui delegato e formata da
componenti del CNF e da consiglieri designati
dagli ordini in base al regolamento interno
del CNF;
e) cura la tenuta e l'aggiornamento dell'albo
speciale per il patrocinio davanti alle
giurisdizioni superiori e redige l'elenco
nazionale degli avvocati ai sensi dell'articolo
I dossier dell’Ufficio studi del Consiglio nazionale forense – n. 4/2012
262
CONSIGLIO NAZIONALE FORENSE
PRESSO IL MINISTERO DELLA GIUSTIZIA
Ufficio studi
15;
f) promuove attività di coordinamento e di
indirizzo dei consigli territoriali, al fine di
rendere omogenee le condizioni di esercizio
della professione e dell’accesso alla stessa;
14, comma 5;
f) promuove attività di coordinamento e di
indirizzo dei consigli territoriali al fine di
rendere omogenee le condizioni di esercizio
della professione e di accesso alla stessa;
g) propone ogni due anni al Ministro della
giustizia le tariffe professionali;
h) collabora con i consigli dell’ordine
circondariali alla conservazione e alla tutela
dell’indipendenza e del decoro professionale;
i) provvede agli adempimenti previsti dagli
articoli 41 e 42 per i rapporti con le
università e dagli articoli 44 e 45 per quanto
attiene ai corsi integrativi di formazione
professionale;
l) esprime pareri in merito alla previdenza
forense;
m) approva i conti consuntivi e i bilanci
preventivi delle proprie gestioni;
n) adotta il regolamento in materia di
specializzazioni ai sensi dell’articolo 8,
comma 5;
o) propone al Ministro di giustizia di
sciogliere i consigli dell’ordine circondariali
quando sussistano le condizioni previste
nell’articolo 31;
p)
cura,
mediante
pubblicazioni,
g) propone ogni due anni al Ministro della
giustizia
le
tariffe
professionali;
h) collabora con i consigli dell’ordine
circondariali alla conservazione e alla tutela
dell’indipendenza e del decoro professionale;
i) provvede agli adempimenti previsti
dall’articolo 38 per i rapporti con le università
e dall’articolo 41 per quanto attiene ai corsi
di formazione di indirizzo professionale;
l) esprime pareri in merito alla previdenza
forense;
m) approva i conti consuntivi e i bilanci
preventivi
delle
proprie
gestioni;
n) adotta il regolamento in materia di
specializzazioni ai sensi dell’articolo 8,
comma 1;
o) propone al Ministro della giustizia di
sciogliere i consigli dell’ordine circondariali
quando sussistano le condizioni previste
nell’articolo
31;
p)
cura,
mediante
pubblicazioni,
14, comma 5;
f) promuove attività di coordinamento e di
indirizzo dei consigli dell'ordine circondariali
al fine di rendere omogenee le condizioni di
esercizio della professione e di accesso alla
stessa;
g) propone ogni due anni al Ministro della
giustizia le tariffe professionali;
h) collabora con i consigli dell'ordine
circondariali alla conservazione e alla tutela
dell'indipendenza e del decoro professionale;
i) provvede agli adempimenti previsti
dall'articolo 38 per i rapporti con le università
e dall'articolo 41 per quanto attiene ai corsi
di formazione di indirizzo professionale;
l) esprime pareri in merito alla previdenza
forense;
m) approva i conti consuntivi e i bilanci
preventivi delle proprie gestioni;
n) propone al Ministro della giustizia di
sciogliere i consigli dell'ordine circondariali
quando sussistano le condizioni previste
nell'articolo 31;
o)
cura,
mediante
pubblicazioni,
I dossier dell’Ufficio studi del Consiglio nazionale forense – n. 4/2012
263
CONSIGLIO NAZIONALE FORENSE
PRESSO IL MINISTERO DELLA GIUSTIZIA
Ufficio studi
l’informazione sulla propria attività e sugli
argomenti d’interesse dell’avvocatura;
q) esprime, su richiesta del Ministro della
giustizia, pareri su proposte e disegni di
legge che, anche indirettamente, interessino
la professione forense e l’amministrazione
della giustizia;
r) istituisce e disciplina, con apposito
regolamento,
l’osservatorio
permanente
sull’esercizio della giurisdizione, che raccoglie
dati ed elabora studi e proposte diretti a
favorire una più efficiente amministrazione
delle funzioni giurisdizionali;
s) designa rappresentanti di categoria presso
commissioni
ed
organi
nazionali
o
internazionali;
t) esprime pareri richiesti dalle pubbliche
amministrazioni;
u) svolge ogni altra funzione ad esso
attribuita dalla legge e dai regolamenti.
2. Nei limiti necessari per coprire le spese
della sua gestione, il CNF è autorizzato:
l’informazione sulla propria attività e sugli
argomenti
d’interesse
dell’avvocatura;
q) esprime, su richiesta del Ministro della
giustizia, pareri su proposte e disegni di
legge che, anche indirettamente, interessino
la professione forense e l’amministrazione
della giustizia;
r) istituisce e disciplina, con apposito
regolamento,
l’osservatorio
permanente
sull’esercizio della giurisdizione, che raccoglie
dati ed elabora studi e proposte diretti a
favorire una più efficiente amministrazione
delle
funzioni
giurisdizionali;
s) designa rappresentanti di categoria presso
commissioni
ed
organi
nazionali
o
internazionali;
t) esprime pareri richiesti dalle pubbliche
amministrazioni;
u) svolge ogni altra funzione ad esso
attribuita dalla legge e dai regolamenti.
2. Nei limiti necessari per coprire le spese
della sua gestione, il CNF è autorizzato:
a) a determinare la misura del contributo
annuale dovuto dagli avvocati iscritti negli
albi ed elenchi;
b) a stabilire diritti per il rilascio di certificati
a) a determinare la misura del contributo
annuale dovuto dagli avvocati iscritti negli
albi ed elenchi;
b) a stabilire diritti per il rilascio di certificati
l'informazione sulla propria attività e sugli
argomenti d'interesse dell'avvocatura;
p) esprime, su richiesta del Ministro della
giustizia, pareri su proposte e disegni di
legge che, anche indirettamente, interessino
la professione forense e l'amministrazione
della giustizia;
q) istituisce e disciplina, con apposito
regolamento,
l'osservatorio
permanente
sull'esercizio della giurisdizione, che raccoglie
dati ed elabora studi e proposte diretti a
favorire una più efficiente amministrazione
delle funzioni giurisdizionali;
r) designa rappresentanti di categoria presso
commissioni
ed
organi
nazionali
o
internazionali;
s) svolge ogni altra funzione ad esso
attribuita dalla legge e dai regolamenti.
2. Nei limiti necessari per coprire le spese
della sua gestione, e al fine di garantire
quantomeno il pareggio di bilancio, il CNF è
autorizzato:
a) a determinare la misura del contributo
annuale dovuto dagli avvocati iscritti negli
albi ed elenchi;
b) a stabilire diritti per il rilascio di certificati
I dossier dell’Ufficio studi del Consiglio nazionale forense – n. 4/2012
264
CONSIGLIO NAZIONALE FORENSE
PRESSO IL MINISTERO DELLA GIUSTIZIA
Ufficio studi
e copie;
c) a stabilire la misura della tassa di
iscrizione e del contributo annuale dovuto
dall’iscritto nell’albo dei patrocinanti innanzi
le giurisdizioni superiori.
3. La riscossione del contributo annuale è
compiuta dagli ordini circondariali, secondo
quanto previsto da apposito regolamento
adottato dal CNF ai sensi dell’articolo 1,
comma 5.
e copie;
c) a stabilire la misura della tassa di
iscrizione e del contributo annuale dovuto
dall’iscritto nell’albo dei patrocinanti innanzi
le giurisdizioni superiori.
3. La riscossione del contributo annuale è
compiuta dagli ordini circondariali, secondo
quanto previsto da apposito regolamento
adottato dal CNF.
e copie;
c) a stabilire la misura della tassa di
iscrizione e del contributo annuale dovuto
dall'iscritto nell'albo dei patrocinanti davanti
alle giurisdizioni superiori.
3. La riscossione del contributo annuale è
compiuta dagli ordini circondariali, secondo
quanto previsto da apposito regolamento
adottato dal CNF.
Art. 34.
(Competenza giurisdizionale)
1. Il CNF pronuncia sui ricorsi avverso i
provvedimenti disciplinari nonché in materia
di albi, elenchi e registri e rilascio di
certificato di compiuta pratica; pronuncia sui
ricorsi relativi alle elezioni dei consigli
dell’ordine; risolve i conflitti di competenza
tra ordini circondariali; esercita il potere
disciplinare
nei
confronti
dei
propri
componenti. La funzione giurisdizionale si
svolge secondo le previsioni di cui agli articoli
da 59 a 65 del RD 22 gennaio 1934 nr. 37
Art. 34.
(Competenza giurisdizionale)
1. Il CNF pronuncia sui reclami avverso i
provvedimenti disciplinari nonché in materia
di albi, elenchi e registri e rilascio di
certificato di compiuta pratica; pronuncia sui
ricorsi relativi alle elezioni dei consigli
dell’ordine; risolve i conflitti di competenza
tra ordini circondariali; esercita le funzioni
disciplinari
nei
confronti
dei
propri
componenti, quando il consiglio distrettuale
di disciplina competente abbia deliberato
l’apertura del procedimento disciplinare. La
funzione giurisdizionale si svolge secondo le
previsioni di cui agli articoli da 59 a 65 del
regio decreto 22 gennaio 1934 n. 37.
2. Le udienze del CNF sono pubbliche. Ad
Art. 34.
(Competenza giurisdizionale).
1. Il CNF pronuncia sui reclami avverso i
provvedimenti disciplinari nonché in materia
di albi, elenchi e registri e rilascio di
certificato di compiuta pratica; pronuncia sui
ricorsi relativi alle elezioni dei consigli
dell'ordine; risolve i conflitti di competenza
tra ordini circondariali; esercita le funzioni
disciplinari
nei
confronti
dei
propri
componenti, quando il Consiglio istruttore di
disciplina competente abbia deliberato
l'apertura del procedimento disciplinare. La
funzione giurisdizionale si svolge secondo le
previsioni di cui agli articoli da 59 a 65 del
regio decreto 22 gennaio 1934, n. 37.
2. Le udienze del CNF sono pubbliche. Ad
2. Le udienze del CNF sono pubbliche; ad
I dossier dell’Ufficio studi del Consiglio nazionale forense – n. 4/2012
265
CONSIGLIO NAZIONALE FORENSE
PRESSO IL MINISTERO DELLA GIUSTIZIA
Ufficio studi
esse partecipa, con funzioni di pubblico
ministero, un magistrato, con grado non
inferiore a
consigliere di
Cassazione,
delegato dal procuratore generale presso la
Corte di cassazione.
3. Le decisioni del CNF sono notificate, entro
trenta giorni, all’interessato e al pubblico
ministero presso la Corte d’appello e il
tribunale della circoscrizione alla quale
l’interessato appartiene. Nello stesso termine
sono comunicate al consiglio dell’ordine della
circoscrizione stessa.
esse partecipa, con funzioni di pubblico
ministero, un magistrato, con grado non
inferiore a consigliere di cassazione, delegato
dal procuratore generale presso la Corte di
cassazione.
3. Le decisioni del CNF sono notificate, entro
trenta giorni, all’interessato e al pubblico
ministero presso la corte d’appello e il
tribunale della circoscrizione alla quale
l’interessato appartiene. Nello stesso termine
sono comunicate al consiglio dell’ordine della
circoscrizione stessa.
4. Nei casi di cui al comma 1 la notificazione
è fatta agli interessati e al pubblico ministero
presso la Corte di cassazione.
5. Gli interessati e il pubblico ministero
possono proporre ricorso avverso le decisioni
del CNF alle sezioni unite della Corte di
cassazione,
entro
trenta
giorni
dalla
notificazioni, per incompetenza, eccesso di
potere e violazione di legge.
6. Il ricorso non ha effetto sospensivo.
Tuttavia l’esecuzione può essere sospesa
dalle sezioni unite della Corte di cassazione
4. Nei casi di cui al comma 1 la notificazione
è fatta agli interessati e al pubblico ministero
presso
la
Corte
di
cassazione.
5. Gli interessati e il pubblico ministero
possono proporre ricorso avverso le decisioni
del CNF alle sezioni unite della Corte di
cassazione,
entro
trenta
giorni
dalla
notificazione, per incompetenza, eccesso di
potere
e
violazione
di
legge.
6. Il ricorso non ha effetto sospensivo.
Tuttavia l’esecuzione può essere sospesa
dalle sezioni unite della Corte di cassazione
esse partecipa, con funzioni di pubblico
ministero, un magistrato, con grado non
inferiore a consigliere di cassazione, delegato
dal procuratore generale presso la Corte di
cassazione.
3. Per la partecipazione alle procedure in
materia disciplinare del CNF, ai magistrati
non sono riconosciuti compensi, indennità o
gettoni
di
presenza.
4. Le decisioni del CNF sono notificate, entro
trenta giorni, all'interessato e al pubblico
ministero presso la corte d'appello e il
tribunale della circoscrizione alla quale
l'interessato appartiene. Nello stesso termine
sono comunicate al consiglio dell'ordine della
circoscrizione stessa.
5. Nei casi di cui al comma 1 la notificazione
è fatta agli interessati e al pubblico ministero
presso
la
Corte
di
cassazione.
6. Gli interessati e il pubblico ministero
possono proporre ricorso avverso le decisioni
del CNF alle sezioni unite della Corte di
cassazione,
entro
trenta
giorni
dalla
notificazione, per incompetenza, eccesso di
potere
e
violazione
di
legge.
7. Il ricorso non ha effetto sospensivo.
Tuttavia l'esecuzione può essere sospesa
dalle sezioni unite della Corte di cassazione
I dossier dell’Ufficio studi del Consiglio nazionale forense – n. 4/2012
266
CONSIGLIO NAZIONALE FORENSE
PRESSO IL MINISTERO DELLA GIUSTIZIA
Ufficio studi
in camera di consiglio su istanza del
ricorrente.
7. Nel caso di annullamento con rinvio, il
rinvio è fatto al CNF, il quale deve
conformarsi alla decisione della Corte circa il
punto di diritto sul quale essa ha
pronunciato.
in camera di consiglio su istanza del
ricorrente.
7. Nel caso di annullamento con rinvio, il
rinvio è fatto al CNF, il quale deve
conformarsi alla decisione della Corte di
cassazione circa il punto di diritto sul quale
essa ha pronunciato.
in camera di consiglio su istanza del
ricorrente.
8. Nel caso di annullamento con rinvio, il
rinvio è fatto al CNF, il quale deve
conformarsi alla decisione della Corte di
cassazione circa il punto di diritto sul quale
essa ha pronunciato.
Art. 35.
(Funzionamento)
1. Il CNF pronuncia sui ricorsi indicati
nell’articolo 34 secondo le previsioni di cui
agli articoli da 59 a 65 del R.D. 22 gennaio
1934, n. 37, applicando, se necessario, le
norme ed i principi del codice di procedura
civile.
2.
Nei
procedimenti
giurisdizionali
si
applicano le norme del codice di procedura
civile sulla astensione e ricusazione dei
giudici. I provvedimenti del CNF su
impugnazione di delibere dei Consigli
distrettuali di disciplina e dei Consigli
circondariali hanno natura di sentenza.
3. Il controllo contabile e della gestione è
svolto da un collegio di tre revisori dei conti
nominato dal Primo presidente della Corte di
cassazione, che li sceglie tra gli iscritti al
registro dei revisori, nominando anche due
Art. 35.
(Funzionamento)
1. Il CNF pronuncia sui ricorsi indicati
nell’articolo 34 secondo le previsioni di cui
agli articoli da 59 a 65 del regio decreto 22
gennaio
1934,
n. 37,
applicando,
se
necessario, le norme ed i princìpi del codice
di procedura civile.
2.
Nei
procedimenti
giurisdizionali
si
applicano le norme del codice di procedura
civile sulla astensione e ricusazione dei
giudici. I provvedimenti del CNF su
impugnazione di delibere dei consigli
istruttori di disciplina e dei consigli
circondariali hanno natura di sentenza.
3. Il controllo contabile e della gestione è
svolto da un collegio di tre revisori dei conti
nominato dal Primo presidente della Corte di
cassazione, che li sceglie tra gli iscritti al
registro dei revisori, nominando anche due
Art. 35.
(Funzionamento).
1. Il CNF pronuncia sui ricorsi indicati
nell'articolo 34 secondo le previsioni di cui
agli articoli da 59 a 65 del regio decreto 22
gennaio 1934, n. 37, applicando, se
necessario, le norme ed i princìpi del codice
di procedura civile.
2.
Nei
procedimenti
giurisdizionali
si
applicano le norme del codice di procedura
civile sulla astensione e ricusazione dei
giudici. I provvedimenti del CNF su
impugnazione di delibere dei Consigli
istruttori di disciplina e dei consigli
circondariali hanno natura di sentenza.
3. Il controllo contabile e della gestione è
svolto da un collegio di tre revisori dei conti
nominato dal primo presidente della Corte di
cassazione, che li sceglie tra gli iscritti al
registro dei revisori, nominando anche due
I dossier dell’Ufficio studi del Consiglio nazionale forense – n. 4/2012
267
CONSIGLIO NAZIONALE FORENSE
PRESSO IL MINISTERO DELLA GIUSTIZIA
Ufficio studi
revisori supplenti.
revisori supplenti.
4. Per il compenso dei revisori si applica il
criterio di cui all’articolo 29, comma 5.
5. Il CNF può svolgere la propria attività non
giurisdizionale istituendo commissioni di
lavoro,
anche
eventualmente
con
la
partecipazione
di
membri
esterni
al
Consiglio.
4. Per il compenso dei revisori si applica il
criterio di cui all’articolo 29, comma 5.
5. Il CNF può svolgere la propria attività non
giurisdizionale istituendo commissioni di
lavoro,
anche
eventualmente
con
la
partecipazione
di
membri
esterni
al
Consiglio.
revisori supplenti. Il collegio è presieduto dal
componente più anziano per iscrizione.
4. Per il compenso dei revisori si applica il
criterio di cui all'articolo 29, comma 5.
5. Il CNF può svolgere la propria attività non
giurisdizionale istituendo commissioni di
lavoro,
anche
eventualmente
con
la
partecipazione
di
membri
esterni
al
Consiglio.
Art. 36.
(Eleggibilità e incompatibilità)
1. Sono eleggibili al CNF gli iscritti all’albo
speciale
per
il
patrocinio
avanti
le
giurisdizioni superiori. Risultano eletti coloro
che hanno riportato il maggior numero di
voti; in caso di parità di voti risulta eletto il
più anziano per iscrizione e, tra coloro che
abbiano uguale anzianità di iscrizione, il
maggiore di età.
2. Non possono essere eletti coloro che
abbiano
riportato,
nei
cinque
anni
precedenti, condanna anche non definitiva ad
una
sanzione
disciplinare
più
grave
dell’avvertimento.
3. La carica di consigliere nazionale è
incompatibile con quella di consigliere
dell’ordine e di componente del consiglio di
Art. 36.
(Eleggibilità e incompatibilità)
1. Sono eleggibili al CNF gli iscritti all’albo
speciale
per
il
patrocinio
avanti
le
giurisdizioni superiori. Risultano eletti coloro
che hanno riportato il maggior numero di
voti. In caso di parità di voti risulta eletto il
più anziano per iscrizione e, tra coloro che
abbiano uguale anzianità di iscrizione, il
maggiore di età.
2. Non possono essere eletti coloro che
abbiano
riportato,
nei
cinque
anni
precedenti, condanna esecutiva anche non
definitiva ad una sanzione disciplinare più
grave
dell’avvertimento.
3. La carica di consigliere nazionale è
incompatibile con quella di consigliere
dell’ordine e di componente del consiglio di
Art. 36.
(Eleggibilità e incompatibilità).
1. Sono eleggibili al CNF gli iscritti all'albo
speciale per il patrocinio davanti alle
giurisdizioni superiori. Risultano eletti coloro
che hanno riportato il maggior numero di
voti. In caso di parità di voti risulta eletto il
più anziano per iscrizione e, tra coloro che
abbiano uguale anzianità di iscrizione, il
maggiore
di
età.
2. Non possono essere eletti coloro che
abbiano
riportato,
nei
cinque
anni
precedenti, condanna esecutiva anche non
definitiva ad una sanzione disciplinare più
grave
dell'avvertimento.
3. La carica di consigliere nazionale è
incompatibile con quella di consigliere
dell'ordine e di componente del consiglio di
I dossier dell’Ufficio studi del Consiglio nazionale forense – n. 4/2012
268
CONSIGLIO NAZIONALE FORENSE
PRESSO IL MINISTERO DELLA GIUSTIZIA
Ufficio studi
amministrazione e del comitato dei delegati
della Cassa nazionale di previdenza e
assistenza forense.
4. L’eletto che viene a trovarsi in condizione
di incompatibilità deve optare per uno degli
incarichi
entro
trenta
giorni
dalla
proclamazione; nel caso in cui non vi
provveda
decade
automaticamente
dall’incarico assunto in precedenza.
amministrazione e del comitato dei delegati
della Cassa nazionale di previdenza e
assistenza
forense.
4. L’eletto che viene a trovarsi in condizione
di incompatibilità deve optare per uno degli
incarichi
entro
trenta
giorni
dalla
proclamazione. Nel caso in cui non vi
provveda,
decade
automaticamente
dall’incarico assunto in precedenza.
amministrazione e del comitato dei delegati
della Cassa nazionale di previdenza e
assistenza
forense.
4. L'eletto che viene a trovarsi in condizione
di incompatibilità deve optare per
uno degli incarichi entro trenta giorni dalla
proclamazione. Nel caso in cui non vi
provveda,
decade
automaticamente
dall'incarico assunto in precedenza.
Capo III
CONGRESSO NAZIONALE FORENSE
Capo III
CONGRESSO NAZIONALE FORENSE
Capo IV
CONGRESSO NAZIONALE FORENSE
Art. 37.
(Congresso nazionale forense)
1. Il CNF convoca il congresso nazionale
forense.
2. Il congresso nazionale forense è il
momento di confluenza di tutte le sue
componenti dell’Avvocatura italiana nel
rispetto della loro autonomia; tratta e
formula proposte sui temi della giustizia e
della tutela dei diritti fondamentali dei
cittadini, nonché le questioni che riguardano
Art. 37.
(Congresso nazionale forense)
1. Il CNF convoca il congresso nazionale
forense, almeno ogni tre anni.
2. Il congresso nazionale forense è il
momento
di
confluenza
di
tutte
le
componenti dell’avvocatura italiana nel
rispetto della loro autonomia. Tratta e
formula proposte sui temi della giustizia e
della tutela dei diritti fondamentali dei
cittadini, nonché le questioni che riguardano
Art. 37.
(Congresso nazionale forense).
1. Il CNF convoca il congresso nazionale
forense
almeno
ogni
tre
anni.
2. Il congresso nazionale forense è la
massima assise dell'avvocatura italiana nel
rispetto dell'identità e dell'autonomia di
ciascuna delle sue componenti associative.
Tratta e formula proposte sui temi della
giustizia e della tutela dei diritti fondamentali
dei cittadini, nonché le questioni che
I dossier dell’Ufficio studi del Consiglio nazionale forense – n. 4/2012
269
CONSIGLIO NAZIONALE FORENSE
PRESSO IL MINISTERO DELLA GIUSTIZIA
Ufficio studi
la professione forense.
3. Il congresso nazionale forense delibera
autonomamente
le
proprie
norme
regolamentari e statutarie, e, in quanto
previsto dallo statuto, elegge l’organismo
chiamato a dare attuazione ai suoi deliberati.
la
professione
forense.
3. Il congresso nazionale forense delibera
autonomamente
le
proprie
norme
regolamentari e statutarie, ed elegge
l’organismo chiamato a dare attuazione ai
suoi deliberati.
riguardano
la
professione
forense.
3. Il congresso nazionale forense delibera
autonomamente
le
proprie
norme
regolamentari e statutarie, ed elegge
l'organismo chiamato a dare attuazione ai
suoi deliberati.
TITOLO IV
ACCESSO ALLA PROFESSIONE
Capo I
RAPPORTI CON L’UNIVERSITÀ
TITOLO IV
ACCESSO ALLA PROFESSIONE FORENSE
Capo I
TIROCINIO PROFESSIONALE
TITOLO IV
ACCESSO ALLA PROFESSIONE FORENSE
Capo I
TIROCINIO PROFESSIONALE
Art. 38.
(Corsi di laurea specialistici)
1. Ferma restando l’autonomia didattica degli
atenei e la libertà di insegnamento dei
docenti, le facoltà di giurisprudenza delle
Università pubbliche e private assicurano il
carattere professionalizzante dei propri
insegnamenti,
promuovendo
altresì
l’orientamento pratico e casistico degli studi.
Art. 39.
(Integrazione dei consigli delle facoltà di
giurisprudenza)
1. Ai fini di cui all’articolo 38, i consigli delle
facoltà di giurisprudenza sono integrati dal
[soppresso]
[soppresso]
I dossier dell’Ufficio studi del Consiglio nazionale forense – n. 4/2012
270
CONSIGLIO NAZIONALE FORENSE
PRESSO IL MINISTERO DELLA GIUSTIZIA
Ufficio studi
presidente del consiglio dell’ordine degli
avvocati
nel
cui
territorio
ha
sede
l’università, o da un avvocato da questi
delegato,
che
partecipa
alle
sedute
convocate per discutere profili applicativi del
principio di cui all’articolo 38.
2. Previo parere favorevole del CNF e della
Conferenza dei presidi delle facoltà di
giurisprudenza, i presidenti dei consigli
dell’ordine degli avvocati nel cui territorio
non esistono facoltà di giurisprudenza
possono partecipare alle sedute del consiglio
della
facoltà
di
giurisprudenza
della
università viciniore.
Art. 40.
(Accordi tra università e ordini forensi)
1. Le università e i consigli dell’ordine degli
avvocati possono stipulare convenzioniquadro per la disciplina dei rapporti reciproci,
anche di carattere finanziario.
2. Il CNF e la Conferenza dei presidi delle
facoltà di giurisprudenza promuovono, anche
mediante
la
stipulazione
di
apposita
convenzione e l’istituzione di un osservatorio
permanente
congiunto,
la
piena
collaborazione tra le facoltà di giurisprudenza
e gli ordini forensi, per il perseguimento dei
Art. 38.
(Accordi tra università e ordini forensi)
1. Le università e i consigli dell’ordine degli
avvocati possono stipulare convenzioniquadro per la disciplina dei rapporti reciproci,
anche di carattere finanziario.
2. Il CNF e la Conferenza dei presidi delle
facoltà di giurisprudenza promuovono, anche
mediante
la
stipulazione
di
apposita
convenzione e l’istituzione di un osservatorio
permanente
congiunto,
la
piena
collaborazione tra le facoltà di giurisprudenza
e gli ordini forensi, per il perseguimento dei
Art. 38.
(Accordi tra università e ordini forensi).
1. I consigli dell'ordine degli avvocati
possono stipulare convenzioni, senza nuovi o
maggiori oneri per la finanza pubblica, con le
università per la disciplina dei rapporti
reciproci.
2. Il CNF e la Conferenza dei presidi delle
facoltà di giurisprudenza promuovono, anche
mediante
la
stipulazione
di
apposita
convenzione, senza nuovi o maggiori oneri
per
la
finanza
pubblica,
la
piena
collaborazione tra le facoltà di giurisprudenza
I dossier dell’Ufficio studi del Consiglio nazionale forense – n. 4/2012
271
CONSIGLIO NAZIONALE FORENSE
PRESSO IL MINISTERO DELLA GIUSTIZIA
Ufficio studi
fini di cui al presente capo.
fini di cui al presente capo.
e gli ordini forensi, per il perseguimento dei
fini di cui al presente capo.
Art. 39.
(Contenuti e modalità di svolgimento
del tirocinio)
1.
Il
tirocinio
professionale
consiste
nell’addestramento, a contenuto teorico e
pratico, del praticante avvocato finalizzato a
fargli conseguire le capacità necessarie per
l’esercizio della professione di avvocato e per
la gestione di uno studio legale nonché a
fargli apprendere e rispettare i princìpi etici e
le regole deontologiche.
2. Presso il consiglio dell’ordine è tenuto il
registro dei praticanti avvocati, l’iscrizione al
quale è condizione per lo svolgimento del
tirocinio professionale. Ai fini dell’iscrizione
nel registro dei praticanti è necessario il
superamento di una prova di ingresso, da
svolgere con modalità informatiche presso
ciascun consiglio dell’ordine, tendente ad
accertare la preparazione di base del
candidato
sui
princìpi
generali
dell’ordinamento e sugli istituti giuridici
Art. 39.
(Contenuti e modalità di svolgimento del
tirocinio).
1.
Il
tirocinio
professionale
consiste
nell'addestramento, a contenuto teorico e
pratico, del praticante avvocato finalizzato a
fargli conseguire le capacità necessarie per
l'esercizio della professione di avvocato e per
la gestione di uno studio legale nonché a
fargli apprendere e rispettare i princìpi etici e
le regole deontologiche.
2. Presso il consiglio dell'ordine è tenuto il
registro dei praticanti avvocati, l'iscrizione al
quale è condizione per lo svolgimento del
tirocinio professionale. Ai fini dell'iscrizione
nel registro dei praticanti è necessario aver
conseguito la laurea in giurisprudenza.
Capo II
IL TIROCINIO PROFESSIONALE
Art. 41
(Contenuti e modalità di svolgimento)
1.
Il
tirocinio
professionale
consiste
nell’addestramento, a contenuto teorico e
pratico, del praticante avvocato finalizzato a
fargli conseguire le capacità necessarie per
l’esercizio della professione di avvocato e per
la gestione di uno studio legale nonché a
fargli apprendere e rispettare i princìpi etici e
le regole deontologiche.
2. Presso il consiglio dell’ordine è tenuto il
registro dei praticanti avvocati, l’iscrizione al
quale è condizione per lo svolgimento del
tirocinio professionale. Ai fini dell’iscrizione
nel registro dei praticanti è necessario il
superamento di un test di ingresso, da
svolgersi
periodicamente
con
modalità
informatiche presso la sede dei consigli degli
ordini distrettuali, tendente ad accertare la
preparazione di base del candidato sui
princìpi generali degli ordinamenti e degli
I dossier dell’Ufficio studi del Consiglio nazionale forense – n. 4/2012
272
CONSIGLIO NAZIONALE FORENSE
PRESSO IL MINISTERO DELLA GIUSTIZIA
Ufficio studi
istituti
giuridici
fondamentali.
3. Il test di ingresso è disciplinato da
regolamento emanato dal CNF, con il quale
sono determinati le caratteristiche dei
quesiti, i metodi per l’assegnazione degli
stessi
ai
candidati,
l’attribuzione
dei
punteggi, le caratteristiche dei sistemi
informativi e tutto quanto attiene alla
esecuzione e alla correzione della prova
stessa. L’aspirante praticante avvocato è
ammesso a sostenere il test di ingresso nella
sede di Corte di appello nel cui distretto ha la
residenza. Ai fini dell’espletamento della
prova informatica e della correzione della
stessa viene istituita, per la durata massima
di due anni, presso l’ordine distrettuale
apposita commissione, formata da avvocati,
magistrati
e
docenti
universitari.
4. Per l’iscrizione nel registro dei praticanti
avvocati e la cancellazione dallo stesso si
applicano,
in
quanto
compatibili,
le
disposizioni previste dall’articolo 15.
5.
Lo
svolgimento
del
tirocinio
è
incompatibile con qualunque rapporto di
impiego
pubblico
o
privato,
con
il
compimento di altri tirocini professionali e
fondamentali. La prova di ingresso si svolge
almeno
ogni
quattro
mesi.
3. La prova di ingresso è disciplinata da
regolamento emanato dal CNF, con il quale
sono determinati le caratteristiche dei
quesiti, i metodi per l’assegnazione degli
stessi
ai
candidati,
l’attribuzione
dei
punteggi, le caratteristiche dei sistemi
informativi e tutto quanto attiene alla
esecuzione e alla correzione della prova
stessa. L’aspirante praticante avvocato è
ammesso a sostenere la prova di ingresso
presso il consiglio dell’ordine del tribunale nel
cui circondario ha la residenza. Ai fini
dell’espletamento della prova informatica e
della correzione della stessa viene istituita,
per la durata massima di due anni, presso
ciascuna sede di circondario, apposita
commissione,
formata
da
avvocati,
magistrati
e
docenti
universitari.
4. Per l’iscrizione nel registro dei praticanti
avvocati e la cancellazione dallo stesso si
applicano,
in
quanto
compatibili,
le
disposizioni
previste
dall’articolo
16.
5.
Lo
svolgimento
del
tirocinio
è
incompatibile con qualunque rapporto di
impiego pubblico, con il compimento di altri
tirocini professionali e con l’esercizio di
-
3. Per l'iscrizione nel registro dei praticanti
avvocati e la cancellazione dallo stesso si
applicano,
in
quanto
compatibili,
le
disposizioni
previste
dall'articolo
16.
4.
Lo
svolgimento
del
tirocinio
è
incompatibile con qualunque rapporto di
impiego pubblico. Al praticante avvocato si
applicano le eccezioni previste per l'avvocato
I dossier dell’Ufficio studi del Consiglio nazionale forense – n. 4/2012
273
CONSIGLIO NAZIONALE FORENSE
PRESSO IL MINISTERO DELLA GIUSTIZIA
Ufficio studi
con l’esercizio di attività di impresa; al
praticante avvocato si applica, inoltre il
regime delle incompatibilità e delle relative
eccezioni previsto per l’avvocato dagli articoli
16 e 17.
6. Il tirocinio è svolto in forma continuativa
per ventiquattro mesi; la sua interruzione
per oltre sei mesi, senza giustificato motivo,
comporta la cancellazione dal registro dei
praticanti, salva la facoltà di chiedere
nuovamente l’iscrizione nel registro, che può
essere deliberata previa nuova verifica da
parte
del
consiglio
dell’ordine
della
sussistenza dei requisiti stabiliti dalla
presente legge.
7. Il tirocinio può essere svolto:
a) presso un avvocato, con anzianità di
iscrizione all’albo non inferiore a cinque anni;
b) presso l’Avvocatura dello Stato o ufficio
legale di ente pubblico;
attività di impresa. Al praticante avvocato si
applica inoltre il regime delle incompatibilità
e delle relative eccezioni previsto per
l’avvocato
dagli
articoli
17
e
18.
c) per non più di sei mesi, in altro paese
dell’Unione europea presso professionisti
legali, con titolo equivalente a quello di
avvocato,
abilitati
all’esercizio
della
professione;
8. L’avvocato è tenuto ad assicurare che il
c) per non più di sei mesi, in altro Paese
dell’Unione europea presso professionisti
legali, con titolo equivalente a quello di
avvocato,
abilitati
all’esercizio
della
professione.
8. L’avvocato è tenuto ad assicurare che il
6. Il tirocinio è svolto in forma continuativa
per ventiquattro mesi. La sua interruzione
per oltre sei mesi, senza giustificato motivo,
comporta la cancellazione dal registro dei
praticanti, salva la facoltà di chiedere
nuovamente l’iscrizione nel registro, che può
essere deliberata previa nuova verifica da
parte
del
consiglio
dell’ordine
della
sussistenza dei requisiti stabiliti dalla
presente legge.
7. Il tirocinio può essere svolto:
a) presso un avvocato, con anzianità di
iscrizione all’albo non inferiore a cinque anni;
b) presso l’Avvocatura dello Stato o ufficio
legale di ente pubblico o presso un ufficio
giudiziario per non più di dodici mesi;
dall'articolo 18. Il tirocinio può essere svolto
contestualmente ad attività di lavoro
subordinato privato, purché con modalità ed
orari idonei a consentirne l'effettivo e
puntuale svolgimento.
5. Il tirocinio è svolto in forma continuativa
per ventiquattro mesi. La sua interruzione
per oltre sei mesi, senza giustificato motivo,
comporta la cancellazione dal registro dei
praticanti, salva la facoltà di chiedere
nuovamente l'iscrizione nel registro, che può
essere deliberata previa nuova verifica da
parte
del
consiglio
dell'ordine
della
sussistenza dei requisiti stabiliti dalla
presente legge.
6. Il tirocinio può essere svolto:
a) presso un avvocato, con anzianità di
iscrizione all'albo non inferiore a cinque anni;
b) presso l'Avvocatura dello Stato o presso
l'ufficio legale di un ente pubblico o presso
un ufficio giudiziario per non più di dodici
mesi;
c) per non più di sei mesi, in altro Paese
dell'Unione europea presso professionisti
legali, con titolo equivalente a quello di
avvocato,
abilitati
all'esercizio
della
professione.
7. L'avvocato è tenuto ad assicurare che il
I dossier dell’Ufficio studi del Consiglio nazionale forense – n. 4/2012
274
CONSIGLIO NAZIONALE FORENSE
PRESSO IL MINISTERO DELLA GIUSTIZIA
Ufficio studi
tirocinio si svolga in modo proficuo e
dignitoso per la finalità di cui al comma 1;
pertanto, non può assumere la funzione per
più di due praticanti contemporaneamente,
salva
l’autorizzazione
rilasciata
dal
competente consiglio dell’ordine previa
valutazione dell’attività professionale del
richiedente e dell’organizzazione del suo
studio.
9. Il tirocinio professionale non determina
l’instaurazione
di
rapporto
di
lavoro
subordinato anche occasionale; in ogni caso,
al praticante avvocato, decorso il primo
anno, è dovuto un adeguato compenso
commisurato all’apporto dato per l’attività
effettivamente
svolta
ovvero
quello
convenzionalmente pattuito.
tirocinio si svolga in modo proficuo e
dignitoso per la finalità di cui al comma 1.
Pertanto, non può assumere la funzione per
più di tre praticanti contemporaneamente,
salva
l’autorizzazione
rilasciata
dal
competente consiglio dell’ordine previa
valutazione dell’attività professionale del
richiedente e dell’organizzazione del suo
studio.
9. Il tirocinio professionale non determina
l’instaurazione
di
rapporto
di
lavoro
subordinato
anche
occasionale.
10. Nel periodo di svolgimento del tirocinio il
praticante avvocato, decorso un anno
dall’iscrizione nel registro dei praticanti, può
10. Nel periodo di svolgimento del tirocinio il
praticante avvocato, decorso un anno
dall’iscrizione nel registro dei praticanti, può
tirocinio si svolga in modo proficuo e
dignitoso per la finalità di cui al comma 1 e
non può assumere la funzione per più di tre
praticanti
contemporaneamente,
salva
l'autorizzazione rilasciata dal competente
consiglio
dell'ordine
previa
valutazione
dell'attività professionale del richiedente e
dell'organizzazione
del
suo
studio.
8. Il tirocinio professionale non determina
l'instaurazione
di
rapporto
di
lavoro
subordinato anche occasionale. Al praticante
avvocato è sempre dovuto il rimborso delle
spese sostenute per conto dello studio
presso il quale svolge il tirocinio. Ad
eccezione che negli enti pubblici e presso
l'Avvocatura dello Stato, decorso il primo
anno, l'avvocato riconosce al praticante
avvocato un rimborso congruo per l'attività
svolta per conto dello studio, commisurato
all'effettivo
apporto
professionale
dato
nell'esercizio delle prestazioni e tenuto altresì
conto dell'utilizzo da parte del praticante
avvocato dei servizi e delle strutture dello
studio.
9. Nel periodo di svolgimento del tirocinio il
praticante avvocato, decorso un anno
dall'iscrizione nel registro dei praticanti, può
I dossier dell’Ufficio studi del Consiglio nazionale forense – n. 4/2012
275
CONSIGLIO NAZIONALE FORENSE
PRESSO IL MINISTERO DELLA GIUSTIZIA
Ufficio studi
esercitare attività professionale solo in
sostituzione dell’avvocato presso il quale
svolge la pratica e comunque sotto il
controllo e la responsabilità dello stesso, in
ambito civile di fronte al Tribunale e ai
giudici di pace, e in ambito penale, nei
procedimenti che in base alle norme vigenti
anteriormente alla legge 16 luglio 1997,
n. 254, rientravano nella competenza del
Pretore.
11. Il CNF disciplina con regolamento:
a) le modalità di svolgimento del tirocinio e
le relative procedure di controllo da parte del
competente consiglio dell’ordine;
b) le ipotesi che giustificano l’interruzione del
tirocinio, tenuto conto di situazioni riferibili
all’età, alla salute, alla maternità e paternità
del praticante avvocato, e le relative
procedure
di
accertamento;
c) le condizioni e le modalità di svolgimento
del tirocinio in altro paese dell’Unione
esercitare attività professionale solo in
sostituzione dell’avvocato presso il quale
svolge la pratica e comunque sotto il
controllo e la responsabilità dello stesso, in
ambito civile di fronte al tribunale e al
giudice di pace, e in ambito penale, nei
procedimenti che in base alle norme vigenti
anteriormente alla data di entrata in vigore
del decreto legislativo 19 febbraio 1998,
n. 51, rientravano nella competenza del
pretore. L’abilitazione decorre dalla delibera
di iscrizione nell’apposito registro. Essa può
durare al massimo cinque anni, alla
condizione che permangano tutti i requisiti
per l’iscrizione nel registro, e cessa
automaticamente alla scadenza del quinto
anno
dall’iscrizione.
11. Il CNF disciplina con regolamento:
a) le modalità di svolgimento del tirocinio e
le relative procedure di controllo da parte del
competente consiglio dell’ordine;
b) le ipotesi che giustificano l’interruzione
del tirocinio, tenuto conto di situazioni
riferibili all’età, alla salute, alla maternità e
paternità del praticante avvocato, e le
relative
procedure
di
accertamento;
c) le condizioni e le modalità di svolgimento
del tirocinio in altro Paese dell’Unione
esercitare attività professionale solo in
sostituzione dell'avvocato presso il quale
svolge la pratica e comunque sotto il
controllo e la responsabilità dello stesso, in
ambito civile di fronte al tribunale e al
giudice di pace, e in ambito penale nei
procedimenti che, in base alle norme vigenti
anteriormente alla data di entrata in vigore
del decreto legislativo 19 febbraio 1998, n.
51, rientravano nella competenza del
pretore. L'abilitazione decorre dalla delibera
di iscrizione nell'apposito registro. Essa può
durare al massimo cinque anni, salvo il caso
di sospensione dall'esercizio professionale
non determinata da giudizio disciplinare, alla
condizione che permangano tutti i requisiti
per
l'iscrizione
nel
registro.
10. Il Ministro della giustizia con proprio
decreto adotta, sentito il CNF, il regolamento
che disciplina:
a) le modalità di svolgimento del tirocinio e
le relative procedure di controllo da parte del
competente consiglio dell'ordine;
b) le ipotesi che giustificano l'interruzione del
tirocinio, tenuto conto di situazioni riferibili
all'età, alla salute, alla maternità e paternità
del praticante avvocato, e le relative
procedure di accertamento;
I dossier dell’Ufficio studi del Consiglio nazionale forense – n. 4/2012
276
CONSIGLIO NAZIONALE FORENSE
PRESSO IL MINISTERO DELLA GIUSTIZIA
Ufficio studi
europea.
europea.
12. Il praticante può, per giustificato motivo,
trasferire la propria iscrizione presso l’ordine
del luogo ove intenda proseguire il tirocinio.
Il
consiglio
dell’ordine
autorizza
il
trasferimento, valutati i motivi che lo
giustificano, e gli rilascia un certificato
attestante il periodo di tirocinio che risulti
regolarmente compiuto.
12. Il praticante può, per giustificato motivo,
trasferire la propria iscrizione presso l’ordine
del luogo ove intenda proseguire il tirocinio.
Il
consiglio
dell’ordine
autorizza
il
trasferimento, valutati i motivi che lo
giustificano, e rilascia al praticante un
certificato attestante il periodo di tirocinio
che risulta regolarmente compiuto.
c) i requisiti di validità dello svolgimento del
tirocinio, in altro Paese dell'Unione europea.
11. Il praticante può, per giustificato motivo,
trasferire la propria iscrizione presso l'ordine
del luogo ove intenda proseguire il tirocinio.
Il
consiglio
dell'ordine
autorizza
il
trasferimento, valutati i motivi che lo
giustificano, e rilascia al praticante un
certificato attestante il periodo di tirocinio
che risulta regolarmente compiuto.
Art. 40.
(Norme disciplinari per i praticanti)
1. I praticanti osservano gli stessi doveri e
norme deontologiche degli avvocati e sono
soggetti al potere disciplinare del consiglio
dell’ordine.
Art. 40.
(Norme disciplinari per i praticanti).
1. I praticanti osservano gli stessi doveri e
norme deontologiche degli avvocati e sono
soggetti al potere disciplinare del consiglio
dell'ordine.
Art. 41.
(Corsi di formazione per l’accesso
alla professione di avvocato)
1. Il tirocinio, oltre che nella pratica svolta
presso uno studio professionale, consiste
altresì nella frequenza obbligatoria e con
profitto, per un periodo non inferiore a
ventiquattro mesi, di corsi di formazione di
indirizzo professionale tenuti da ordini e
associazioni forensi, nonché dagli altri
Art. 41.
(Corsi di formazione per l'accesso alla
professione di avvocato).
1. Il tirocinio, oltre che nella pratica svolta
presso uno studio professionale, consiste
altresì nella frequenza obbligatoria e con
profitto, per un periodo non inferiore a
ventiquattro mesi, di corsi di formazione di
indirizzo professionale tenuti da ordini e
associazioni forensi, nonché dagli altri
Art. 42.
(Corsi di formazione per l’accesso alla
professione di avvocato)
1. Il tirocinio, oltre che nella pratica svolta
presso uno studio professionale, consiste
altresì nella frequenza obbligatoria e con
profitto, per un periodo non inferiore a
ventiquattro mesi di corsi di formazione a
contenuto
professionalizzante
tenuti
esclusivamente da ordini e associazioni
I dossier dell’Ufficio studi del Consiglio nazionale forense – n. 4/2012
277
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forensi.
2. Il CNF disciplina con regolamento di cui
all’art. 27, lett. c):
a) le modalità e le condizioni per l’istituzione
dei corsi di formazione di cui al comma 1 da
parte degli ordini e delle associazioni forensi
giudicate idonee, in maniera da garantire la
libertà ed il pluralismo dell’offerta formativa
e della relativa scelta individuale;
b) i contenuti formativi dei corsi di
formazione in modo da ricomprendervi, in
quanto
essenziali,
l’insegnamento
del
linguaggio giuridico, la redazione degli atti
giudiziari, la tecnica impugnatoria dei
provvedimenti giurisdizionali e degli atti
amministrativi, la tecnica di redazione del
parere stragiudiziale e la tecnica di ricerca.
c) la durata minima dei corsi di formazione,
prevedendo un carico didattico non inferiore
a duecentocinquanta ore per l’intero biennio;
d) le modalità e le condizioni per la
frequenza dei corsi di formazione da parte
del praticante avvocato nonché quelle per le
verifiche intermedie e finale del profitto, che
sono affidate ad una commissione composta
da avvocati, magistrati e docenti universitari,
in modo da garantire omogeneità di giudizio
su tutto il territorio nazionale.
soggetti previsti dalla legge.
2. Il CNF disciplina con regolamento ai sensi
dell’articolo 28, comma 1, lettera c):
a) le modalità e le condizioni per l’istituzione
dei corsi di formazione di cui al comma 1 da
parte degli ordini e delle associazioni forensi
giudicate idonee, in maniera da garantire la
libertà ed il pluralismo dell’offerta formativa
e della relativa scelta individuale;
b) i contenuti formativi dei corsi di
formazione in modo da ricomprendervi, in
quanto
essenziali,
l’insegnamento
del
linguaggio giuridico, la redazione degli atti
giudiziari, la tecnica impugnatoria dei
provvedimenti giurisdizionali e degli atti
amministrativi, la tecnica di redazione del
parere stragiudiziale e la tecnica di ricerca;
c) la durata minima dei corsi di formazione,
prevedendo un carico didattico non inferiore
a centosessanta ore per l’intero biennio;
d) le modalità e le condizioni per la
frequenza dei corsi di formazione da parte
del praticante avvocato nonché quelle per le
verifiche intermedie e finale del profitto, che
sono affidate ad una commissione composta
da avvocati, magistrati e docenti universitari,
in modo da garantire omogeneità di giudizio
su tutto il territorio nazionale.
soggetti
previsti
dalla
legge.
2. Il CNF disciplina con regolamento ai sensi
dell'articolo 28, comma 1, lettera c):
a) le modalità e le condizioni per l'istituzione
dei corsi di formazione di cui al comma 1 da
parte degli ordini e delle associazioni forensi
giudicate idonee, in maniera da garantire la
libertà ed il pluralismo dell'offerta formativa
e della relativa scelta individuale;
b) i contenuti formativi dei corsi di
formazione in modo da ricomprendervi, in
quanto
essenziali,
l'insegnamento
del
linguaggio giuridico, la redazione degli atti
giudiziari, la tecnica impugnatoria dei
provvedimenti giurisdizionali e degli atti
amministrativi, la tecnica di redazione del
parere stragiudiziale e la tecnica di ricerca;
c) la durata minima dei corsi di formazione,
prevedendo un carico didattico non inferiore
a centosessanta ore per l'intero biennio;
d) le modalità e le condizioni per la
frequenza dei corsi di formazione da parte
del praticante avvocato nonché quelle per le
verifiche intermedie e finale del profitto, che
sono affidate ad una commissione composta
da avvocati, magistrati e docenti universitari,
in modo da garantire omogeneità di giudizio
su tutto il territorio nazionale. Ai componenti
I dossier dell’Ufficio studi del Consiglio nazionale forense – n. 4/2012
278
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3. I costi per la istituzione e lo svolgimento
dei corsi di formazione possono essere, in
parte, a carico dei praticanti che le
frequentano, ferma restando la possibilità
per gli ordini e le associazioni forensi di
accedere a finanziamenti resi disponibili dallo
Stato, dalle regioni, da altri enti pubblici e da
privati. I consigli dell’ordine possono istituire
borse di studio o altre forme di agevolazione.
Art. 43.
(Certificato di compiuto tirocinio)
1. Il consiglio dell’ordine presso il quale è
compiuto il biennio di tirocinio rilascia il
relativo
certificato
che
consente
di
partecipare alla prova di preselezione
informatica per l’ammissione all’esame di
Stato per le tre sessioni immediatamente
della commissione non sono riconosciuti
compensi, indennità o gettoni di presenza.
Art. 42.
(Frequenza di uffici giudiziari)
1. L’attività di praticantato presso gli uffici
giudiziari
è
disciplinata
da
apposito
regolamento da emanare, entro un anno
dalla data di entrata in vigore della presente
legge, dal Ministro della giustizia, sentiti il
Consiglio superiore della magistratura e il
CNF.
Art. 42.
(Frequenza di uffici giudiziari).
1. L'attività di praticantato presso gli uffici
giudiziari
è
disciplinata
da
apposito
regolamento da emanare, entro un anno
dalla data di entrata in vigore della presente
legge, dal Ministro della giustizia, sentiti il
Consiglio superiore della magistratura e il
CNF.
Art. 43.
(Certificato di compiuto tirocinio)
1. Il consiglio dell’ordine presso il quale è
compiuto il biennio di tirocinio rilascia il
relativo
certificato
che
consente
di
partecipare alla prova di preselezione
informatica per l’ammissione all’esame di
Stato per le tre sessioni immediatamente
Art. 43.
(Certificato di compiuto tirocinio).
1. Il consiglio dell'ordine presso il quale è
compiuto il biennio di tirocinio rilascia il
relativo certificato.
I dossier dell’Ufficio studi del Consiglio nazionale forense – n. 4/2012
279
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Ufficio studi
successive, salvo il diritto di ripetere il
biennio di tirocinio al fine del conseguimento
di un nuovo certificato di compiuta pratica. Si
considera come sostenuta la sessione nella
quale
il
candidato
abbia
consegnato
l’elaborato di tutte le prove.
2. In caso di domanda di trasferimento del
praticante avvocato presso il registro tenuto
da altro consiglio dell’ordine, quello di
provenienza certifica la durata del tirocinio
svolto fino alla data di presentazione della
domanda e, ove il prescritto periodo di
tirocinio
risulti
completato,
rilascia
il
certificato di compiuto tirocinio.
3. Il praticante avvocato è ammesso a
sostenere l’esame di Stato nella sede di
Corte di appello nel cui distretto ha svolto il
maggior periodo di tirocinio; nell’ipotesi in
cui il tirocinio sia stato svolto per uguali
periodi sotto la vigilanza di più consigli
dell’ordine aventi sede in distretti diversi, la
sede di esame è determinata in base al luogo
di svolgimento del primo periodo di tirocinio.
successive, salvo il diritto di ripetere il
biennio di tirocinio al fine del conseguimento
di un nuovo certificato di compiuta pratica. Si
considera come sostenuta la sessione nella
quale
il
candidato
abbia
consegnato
l’elaborato della prova scritta.
2. In caso di domanda di trasferimento del
praticante avvocato presso il registro tenuto
da altro consiglio dell’ordine, quello di
provenienza certifica la durata del tirocinio
svolto fino alla data di presentazione della
domanda e, ove il prescritto periodo di
tirocinio
risulti
completato,
rilascia
il
certificato
di
compiuto
tirocinio.
3. Il praticante avvocato è ammesso a
sostenere l’esame di Stato nella sede di corte
di appello nel cui distretto ha svolto il
maggior periodo di tirocinio. Nell’ipotesi in
cui il tirocinio sia stato svolto per uguali
periodi sotto la vigilanza di più consigli
dell’ordine aventi sede in distretti diversi, la
sede di esame è determinata in base al luogo
di svolgimento del primo periodo di tirocinio.
Capo III
ESAME DI STATO PER L’ABILITAZIONE
ALL’ESERCIZIO DELLA PROFESSIONE DI
Capo II
ESAME DI STATO PER L’ABILITAZIONE
ALL’ESERCIZIO DELLA PROFESSIONE DI
2. In caso di domanda di trasferimento del
praticante avvocato presso il registro tenuto
da altro consiglio dell'ordine, quello di
provenienza certifica la durata del tirocinio
svolto fino alla data di presentazione della
domanda e, ove il prescritto periodo di
tirocinio
risulti
completato,
rilascia
il
certificato
di
compiuto
tirocinio.
3. Il praticante avvocato è ammesso a
sostenere l'esame di Stato nella sede di corte
di appello nel cui distretto ha svolto il
maggior periodo di tirocinio. Nell'ipotesi in
cui il tirocinio sia stato svolto per uguali
periodi sotto la vigilanza di più consigli
dell'ordine aventi sede in distretti diversi, la
sede di esame è determinata in base al luogo
di svolgimento del primo periodo di tirocinio.
Capo II
ESAME DI STATO PER L'ABILITAZIONE
I dossier dell’Ufficio studi del Consiglio nazionale forense – n. 4/2012
280
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PRESSO IL MINISTERO DELLA GIUSTIZIA
Ufficio studi
AVVOCATO
AVVOCATO
Art. 44.
(Disposizioni generali)
1. L’esame di Stato per l’abilitazione
all’esercizio della professione di avvocato può
essere sostenuto soltanto dal praticante
avvocato che abbia effettuato il tirocinio
professionale, che non abbia compiuto
cinquanta anni alla data di scadenza del
termine previsto per la presentazione della
domanda di partecipazione e che abbia
superato la prova di preselezione informatica
di cui all’articolo 45.
2. La prova di preselezione informatica e
l’esame di Stato si svolgono con periodicità
annuale nelle date fissate e nelle sedi di
Corte d’appello determinate con apposito
decreto del Ministro della giustizia, sentito il
CNF. Nel decreto è stabilito il termine per la
presentazione delle domande di ammissione.
Art. 44.
(Disposizioni generali)
1. L’esame di Stato per l’abilitazione
all’esercizio della professione di avvocato può
essere sostenuto soltanto dal praticante
avvocato che abbia effettuato il tirocinio
professionale, e che abbia superato la prova
di preselezione informatica di cui all’articolo
45.
2. La prova di preselezione informatica e
l’esame di Stato si svolgono con periodicità
annuale nelle date fissate e nelle sedi di
corte d’appello determinate con apposito
decreto del Ministro della giustizia, sentito il
CNF. Nel decreto è stabilito il termine per la
presentazione delle domande di ammissione.
Art. 45.
(Prova di preselezione informatica)
1. La prova di preselezione informatica è
disciplinata da regolamento emanato dal
Ministro della giustizia, acquisito il parere del
CNF, con il quale sono determinati le
Art. 45.
(Prova di preselezione informatica)
1. La prova di preselezione informatica è
disciplinata da regolamento emanato dal
Ministro della giustizia, acquisito il parere del
CNF, con il quale sono determinati le
ALL'ESERCIZIO DELLA PROFESSIONE DI
AVVOCATO
Art. 44.
(Disposizioni generali).
1. L'esame di Stato per l'abilitazione
all'esercizio della professione di avvocato
può essere sostenuto soltanto dal praticante
avvocato che abbia effettuato il tirocinio
professionale.
2. L'esame di Stato si svolge con periodicità
annuale nelle date fissate e nelle sedi di
corte d'appello determinate con apposito
decreto del Ministro della giustizia, sentito il
CNF. Nel decreto è stabilito il termine per la
presentazione delle domande di ammissione.
[soppresso]
I dossier dell’Ufficio studi del Consiglio nazionale forense – n. 4/2012
281
CONSIGLIO NAZIONALE FORENSE
PRESSO IL MINISTERO DELLA GIUSTIZIA
Ufficio studi
caratteristiche ed il contenuto dell’archivio
dei quesiti, i metodi per l’assegnazione degli
stessi
ai
candidati,
l’attribuzione
dei
punteggi, le caratteristiche dei sistemi
informativi e dei relativi elaborati e
quant’altro attiene all’esecuzione della prova
stessa ed alla conservazione, gestione ed
aggiornamento dell’archivio dei quesiti. Il
parere del CNF è reso entro il termine di
trenta giorni dalla richiesta, decorso il quale
il Ministro della giustizia adotta, comunque, il
regolamento.
2. Nell’emanazione del regolamento di cui al
comma 1, il Ministro della giustizia si attiene
ai seguenti criteri:
a) predisposizione dell’archivio dei quesiti
previa classificazione degli stessi in base a
diversi livelli di difficoltà, al fine di consentire
la effettuazione contemporanea di test
diversi ai candidati; nelle materie codificate i
quesiti
devono
concernere
argomenti
riferentisi a tutti i libri dei codici;
b) suddivisione dei quesiti in gruppi distinti
per materia e per grado di difficoltà, affinché
ogni quesito sia classificato in modo tale da
consentirne il raggruppamento per materia e
di distinguere le domande per grado di
difficoltà, per assicurare la assegnazione a
caratteristiche ed il contenuto dell’archivio
dei quesiti, i metodi per l’assegnazione degli
stessi
ai
candidati,
l’attribuzione
dei
punteggi, le caratteristiche dei sistemi
informativi e dei relativi elaborati e
quant’altro attiene all’esecuzione della prova
stessa ed alla conservazione, gestione ed
aggiornamento dell’archivio dei quesiti. Il
parere del CNF è reso entro il termine di
trenta giorni dalla richiesta, decorso il quale
il Ministro della giustizia adotta, comunque, il
regolamento.
2. Nell’emanazione del regolamento di cui al
comma 1, il Ministro della giustizia si attiene
ai seguenti criteri:
a) predisposizione dell’archivio dei quesiti
previa classificazione degli stessi in base a
diversi livelli di difficoltà, al fine di consentire
ai candidati la effettuazione contemporanea
di test diversi; nelle materie codificate i
quesiti
devono
concernere
argomenti
riferentisi a tutti i libri dei codici;
b) suddivisione dei quesiti in gruppi distinti
per materia e per grado di difficoltà, affinché
ogni quesito sia classificato in modo tale da
consentirne il raggruppamento per materia e
da distinguere le domande per grado di
difficoltà, per assicurare la assegnazione a
I dossier dell’Ufficio studi del Consiglio nazionale forense – n. 4/2012
282
CONSIGLIO NAZIONALE FORENSE
PRESSO IL MINISTERO DELLA GIUSTIZIA
Ufficio studi
ciascun candidato di un numero di domande
di pari difficoltà;
c) aggiornamento costante dell’archivio;
d) assegnazione dei quesiti in modo che essi
risultino
diversi
per
ogni
candidato
nell’ambito di ciascuno gruppo per il quale la
prova
si
svolga
congiuntamente;
e) raggruppamento dei quesiti da sottoporre
a ciascun candidato, in modo da assicurare la
parità di trattamento tra i candidati, sia per il
numero dei quesiti, sia per le materie sulle
quali essi vertono sia per il grado di difficoltà
per ciascuna materia;
f) previsione del numero delle domande da
assegnare, della loro ripartizione per materia
e del tempo massimo entro il quale le
risposte devono essere date;
g) previsione che, nell’attribuzione dei
punteggi, le risposte siano valutate in modo
differente a seconda della difficoltà del
quesito;
h)
determinazione
dei
meccanismi
automatizzati e relativa gestione per
l’espletamento della prova di preselezione.
3. La prova di preselezione informatica si
intende superata con il conseguimento di un
punteggio pari all’80 per cento di quello
massimo conseguibile in caso di risposta
ciascun candidato di un numero di domande
di
pari
difficoltà;
c) aggiornamento costante dell’archivio;
d) assegnazione dei quesiti in modo che essi
risultino
diversi
per
ogni
candidato
nell’ambito di ciascuno gruppo per il quale la
prova
si
svolga
congiuntamente;
e) raggruppamento dei quesiti da sottoporre
a ciascun candidato, in modo da assicurare la
parità di trattamento tra i candidati, sia per il
numero dei quesiti, sia per le materie sulle
quali essi vertono, sia per il grado di
difficoltà
per
ciascuna
materia;
f) previsione del numero delle domande da
assegnare, della loro ripartizione per materia
e del tempo massimo entro il quale le
risposte
devono
essere
date;
g) previsione che, nell’attribuzione dei
punteggi, le risposte siano valutate in modo
differente a seconda della difficoltà del
quesito;
h)
determinazione
dei
meccanismi
automatizzati e relativa gestione per
l’espletamento della prova di preselezione.
3. La prova di preselezione informatica si
intende superata con il conseguimento di un
punteggio pari all’80 per cento di quello
massimo conseguibile in caso di risposta
I dossier dell’Ufficio studi del Consiglio nazionale forense – n. 4/2012
283
CONSIGLIO NAZIONALE FORENSE
PRESSO IL MINISTERO DELLA GIUSTIZIA
Ufficio studi
esatta a tutti i quesiti, secondo la «tabella di
punteggio» allegata al regolamento di cui al
comma 1.
esatta a tutti i quesiti, secondo la «tabella di
punteggio» allegata al regolamento di cui al
comma 1.
Art. 46.
(Esame di Stato)
1. L’esame di Stato si articola:
a) in una prova scritta avente ad oggetto la
redazione di un atto che postuli la
conoscenza di diritto sostanziale e di diritto
processuale in materia di diritto e procedura
civile o di diritto e procedura penale o di
diritto e giustizia amministrativa;
Art. 46.
(Esame di Stato)
1. L’esame di Stato si articola:
a) in una prova scritta avente ad oggetto la
redazione di un atto che postuli la
conoscenza di diritto sostanziale e di diritto
processuale in materia di diritto e procedura
civile o di diritto e procedura penale o di
diritto e giustizia amministrativa;
b) in una prova orale in forma di discussione
con la commissione esaminatrice, durante la
quale il candidato illustra la prova scritta, e
dimostra la conoscenza delle seguenti
materie: ordinamento e deontologia forensi,
b) in una prova orale in forma di
discussione
con
la
commissione
esaminatrice, durante la quale il candidato
illustra la prova scritta e dimostra la
conoscenza
delle
seguenti
materie:
Art. 45.
(Esame di Stato).
1. L'esame di Stato si articola in tre prove
scritte
ed
in
una
prova
orale.
2. Le prove scritte sono svolte sui temi
formulati dal Ministro della giustizia ed hanno
per oggetto:
a) la redazione di un parere motivato, da
scegliere tra due questioni in materia
regolata dal codice civile;
b) la redazione di un parere motivato, da
scegliere tra due questioni in materia
regolata dal codice penale;
c) la redazione di un atto giudiziario che
postuli conoscenze di diritto sostanziale e di
diritto processuale, su un quesito proposto,
in materia scelta dal candidato tra il diritto
privato, il diritto penale ed il diritto
amministrativo.
3. Nella prova orale il candidato illustra la
prova scritta e dimostra la conoscenza delle
seguenti materie: ordinamento e deontologia
forensi, diritto civile, diritto penale, diritto
I dossier dell’Ufficio studi del Consiglio nazionale forense – n. 4/2012
284
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Ufficio studi
diritto
civile,
diritto
penale,
diritto
processuale civile, diritto processuale penale;
oltre
ad
altre
due
materie,
scelte
preventivamente dal candidato, tra le
seguenti:
diritto
costituzionale,
diritto
amministrativo, diritto del lavoro, diritto
commerciale,
diritto
comunitario
ed
internazionale privato, diritto tributario,
ordinamento giudiziario.
2. Per la valutazione della prova scritta, ogni
componente della commissione d’esame
dispone di dieci punti di merito.
ordinamento e deontologia forensi, diritto
civile, diritto penale, diritto processuale
civile, diritto processuale penale; nonché di
altre due materie, scelte preventivamente
dal candidato, tra le seguenti: diritto
costituzionale, diritto amministrativo, diritto
del lavoro, diritto commerciale, diritto
comunitario ed internazionale privato, diritto
tributario,
ordinamento
giudiziario
e
ordinamento penitenziario.
2. La materia oggetto della prova scritta
deve essere indicata dal candidato al
momento
della
presentazione
della
domanda.
3. Per la valutazione della prova scritta, ogni
componente della commissione d’esame
dispone
di
dieci
punti
di
merito.
3. La Commissione annota le osservazioni
positive
o
negative
nei
vari
punti
dell’elaborato,
le
quali
costituiscono
motivazione del voto che viene espresso con
un numero pari alla somma dei voti espressi
dai singoli componenti. Il Ministro della
4. La commissione annota le osservazioni
positive
o
negative
nei
vari
punti
dell’elaborato,
le
quali
costituiscono
motivazione del voto che viene espresso con
un numero pari alla somma dei voti espressi
dai singoli componenti. Il Ministro della
processuale civile, diritto processuale penale;
nonché di altre due materie, scelte
preventivamente dal candidato, tra le
seguenti:
diritto
costituzionale,
diritto
amministrativo, diritto del lavoro, diritto
commerciale,
diritto
comunitario
ed
internazionale privato, diritto tributario,
diritto ecclesiastico, ordinamento giudiziario
e penitenziario.
4. Per la valutazione di ciascuna prova
scritta, ogni componente della commissione
d'esame dispone di dieci punti di merito; alla
prova orale sono ammessi i candidati che
abbiano conseguito, nelle tre prove scritte,
un punteggio complessivo di almeno 90 punti
e un punteggio non inferiore a 30 punti in
ciascuna
prova.
5. La commissione annota le osservazioni
positive o negative nei vari punti di ciascun
elaborato, le quali costituiscono motivazione
del voto che viene espresso con un numero
pari alla somma dei voti espressi dai singoli
I dossier dell’Ufficio studi del Consiglio nazionale forense – n. 4/2012
285
CONSIGLIO NAZIONALE FORENSE
PRESSO IL MINISTERO DELLA GIUSTIZIA
Ufficio studi
giustizia determina, mediante sorteggio, gli
abbinamenti per la correzione delle prove
scritte tra i candidati e le sedi di Corte di
appello ove ha luogo la correzione degli
elaborati scritti. La prova orale ha luogo nella
medesima sede della prova scritta.
4. Alla prova orale sono ammessi i candidati
che abbiano conseguito un punteggio non
inferiore a trenta punti nella prova scritta.
5. Il Ministro della giustizia, sentito il CNF
disciplina con regolamento le modalità e le
procedure di svolgimento dell’esame di Stato
e quelle di valutazione delle prove scritte ed
orali da effettuarsi sulla base dei seguenti
criteri:
a) chiarezza, logicità e rigore metodologico
dell’esposizione;
b) dimostrazione della concreta capacità di
soluzione di specifici problemi giuridici;
c) dimostrazione della conoscenza dei
fondamenti teorici degli istituti giuridici
trattati;
d) dimostrazione della capacità di cogliere
eventuali
profili
di
interdisciplinarietà;
e) dimostrazione della conoscenza delle
tecniche di persuasione e argomentazione.
6. La prova scritta si svolge col solo ausilio
dei testi di legge senza commenti e citazioni
giustizia determina, mediante sorteggio, gli
abbinamenti per la correzione delle prove
scritte tra i candidati e le sedi di corte di
appello ove ha luogo la correzione degli
elaborati scritti. La prova orale ha luogo nella
medesima
sede
della
prova
scritta.
5. Alla prova orale sono ammessi i candidati
che abbiano conseguito un punteggio non
inferiore a trenta punti nella prova scritta.
6. Il Ministro della giustizia, sentito il CNF,
disciplina con regolamento le modalità e le
procedure di svolgimento dell’esame di Stato
e quelle di valutazione delle prove scritte ed
orali da effettuare sulla base dei seguenti
criteri:
a) chiarezza, logicità e rigore metodologico
dell’esposizione;
b) dimostrazione della concreta capacità di
soluzione di specifici problemi giuridici;
c) dimostrazione della conoscenza dei
fondamenti teorici degli istituti giuridici
trattati;
d) dimostrazione della capacità di cogliere
eventuali
profili
di
interdisciplinarietà;
e) dimostrazione della conoscenza delle
tecniche di persuasione e argomentazione.
7. La prova scritta si svolge con il solo ausilio
dei testi di legge senza commenti e citazioni
componenti. Il Ministro della giustizia
determina,
mediante
sorteggio,
gli
abbinamenti per la correzione delle prove
scritte tra i candidati e le sedi di corte di
appello ove ha luogo la correzione degli
elaborati scritti. La prova orale ha luogo nella
medesima
sede
della
prova
scritta.
6. Il Ministro della giustizia, sentito il CNF,
disciplina con regolamento le modalità e le
procedure di svolgimento dell'esame di Stato
e quelle di valutazione delle prove scritte ed
orali da effettuare sulla base dei seguenti
criteri:
a) chiarezza, logicità e rigore metodologico
dell'esposizione;
b) dimostrazione della concreta capacità di
soluzione di specifici problemi giuridici;
c) dimostrazione della conoscenza dei
fondamenti teorici degli istituti giuridici
trattati;
d) dimostrazione della capacità di cogliere
eventuali profili di interdisciplinarietà;
e) dimostrazione della conoscenza delle
tecniche di persuasione e argomentazione.
7. Le prove scritte si svolgono con il solo
I dossier dell’Ufficio studi del Consiglio nazionale forense – n. 4/2012
286
CONSIGLIO NAZIONALE FORENSE
PRESSO IL MINISTERO DELLA GIUSTIZIA
Ufficio studi
giurisprudenziali. Essa deve iniziare in tutte
le sedi alla stessa ora, fissata dal Ministro di
giustizia con il provvedimento con il quale
vengono indetti gli esami. A tal fine, i testi di
legge portati dai candidati per la prova
devono essere controllati e vistati nei giorni
anteriori all’inizio della prova stessa e
collocati sul banco su cui il candidato
sostiene la prova. L’appello dei candidati
deve svolgersi per tempo in modo che la
prova scritta inizi all’ora fissata dal Ministro
della giustizia.
giurisprudenziali. Essa deve iniziare in tutte
le sedi alla stessa ora, fissata dal Ministro
della giustizia con il provvedimento con il
quale vengono indetti gli esami. A tal fine, i
testi di legge portati dai candidati per la
prova devono essere controllati e vistati nei
giorni anteriori all’inizio della prova stessa e
collocati sul banco su cui il candidato
sostiene la prova. L’appello dei candidati
deve svolgersi per tempo in modo che la
prova scritta inizi all’ora fissata dal Ministro
della giustizia.
7. I candidati non possono portare con sé
testi o scritti, anche informatici, né ogni
sorta di strumenti di telecomunicazione,
pena la immediata esclusione dall’esame,
con provvedimento di un commissario
presente.
8. Qualora siano fatti pervenire nell’aula, ove
si svolgono le prove dell’esame, scritti od
appunti di qualunque genere, con qualsiasi
mezzo, il candidato che li riceve e non ne fa
immediata denuncia al commissario è
escluso immediatamente dall’esame, ai sensi
del comma 7.
9. Chiunque faccia pervenire in qualsiasi
modo ad uno o più candidati, prima o
8. I candidati non possono portare con sé
testi o scritti, anche informatici, né ogni
sorta di strumenti di telecomunicazione,
pena la immediata esclusione dall’esame,
con provvedimento del presidente della
commissione, sentiti almeno due commissari.
9. Qualora siano fatti pervenire nell’aula, ove
si svolgono le prove dell’esame, scritti od
appunti di qualunque genere, con qualsiasi
mezzo, il candidato che li riceve e non ne fa
immediata denuncia alla commissione è
escluso immediatamente dall’esame, ai sensi
del comma 7.
10. Chiunque faccia pervenire in qualsiasi
modo ad uno o più candidati, prima o
ausilio dei testi di legge senza commenti e
citazioni giurisprudenziali. Esse devono
iniziare in tutte le sedi alla stessa ora, fissata
dal
Ministro
della
giustizia
con
il
provvedimento con il quale vengono indetti
gli esami. A tal fine, i testi di legge portati
dai candidati per la prova devono essere
controllati e vistati nei giorni anteriori
all'inizio della prova stessa e collocati sul
banco su cui il candidato sostiene
la prova. L'appello dei candidati deve
svolgersi per tempo in modo che le prove
scritte inizino all'ora fissata dal Ministro della
giustizia.
8. I candidati non possono portare con sé
testi o scritti, anche informatici, né ogni
sorta di strumenti di telecomunicazione,
pena la immediata esclusione dall'esame,
con provvedimento del presidente della
commissione, sentiti almeno due commissari.
9. Qualora siano fatti pervenire nell'aula, ove
si svolgono le prove dell'esame, scritti od
appunti di qualunque genere, con qualsiasi
mezzo, il candidato che li riceve e non ne fa
immediata denuncia alla commissione è
escluso immediatamente dall'esame, ai sensi
del comma 8.
10. Chiunque faccia pervenire in qualsiasi
I dossier dell’Ufficio studi del Consiglio nazionale forense – n. 4/2012
287
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PRESSO IL MINISTERO DELLA GIUSTIZIA
Ufficio studi
durante la prova d’esame, testi relativi al
tema proposto è punito con la pena prevista
dall’articolo 326 del codice penale. Per i fatti
indicati in questo comma ed in quello
precedente, i candidati sono denunciati alla
commissione distrettuale di disciplina del
distretto competente per il luogo di iscrizione
all’albo, per i provvedimenti di sua
competenza.
10. Per la prova orale, la commissione
dispone di dieci punti di merito per ciascuna
delle materie di esame.
11. Sono giudicati idonei i candidati che
ricevono un punteggio non inferiore a trenta
punti per ciascuna materia.
durante la prova d’esame, testi relativi al
tema proposto è punito, salvo che il fatto
costituisca più grave reato, con la pena della
reclusione fino a tre anni. Per i fatti indicati
nel presente comma e nel comma 9, i
candidati sono denunciati al Consiglio
istruttore
di
disciplina
del
distretto
competente per il luogo di iscrizione al
registro dei praticanti, per i provvedimenti di
sua competenza.
11. Per la prova orale, ogni componente
della commissione dispone di dieci punti di
merito per ciascuna delle materie di esame.
12. Sono giudicati idonei i candidati che
ricevono un punteggio non inferiore a trenta
punti per ciascuna materia.
Art. 47.
(Commissioni esaminatrici)
1. La commissione esaminatrice è unica sia
per la prova di preselezione informatica che
per l’esame di Stato, è nominata dal Ministro
della giustizia ed è composta da cinque
membri effettivi e cinque supplenti, dei quali
tre effettivi e tre supplenti sono avvocati
Art. 47.
(Commissioni di esame)
1. La commissione di esame è unica sia per
la prova di preselezione informatica che per
l’esame di Stato. Essa è nominata, con
decreto, dal Ministro della giustizia ed è
composta da cinque membri effettivi e
cinque supplenti, dei quali: tre effettivi e tre
modo ad uno o più candidati, prima o
durante la prova d'esame, testi relativi al
tema proposto è punito, salvo che il fatto
costituisca più grave reato, con la pena della
reclusione fino a tre anni. Per i fatti indicati
nel presente comma e nel comma 9, i
candidati sono denunciati al Consiglio
istruttore
di
disciplina
del
distretto
competente per il luogo di iscrizione al
registro dei praticanti, per i provvedimenti di
sua competenza.
11. Per la prova orale, ogni componente
della commissione dispone di dieci punti di
merito per ciascuna delle materie di esame.
12. Sono giudicati idonei i candidati che
ottengono un punteggio non inferiore a
trenta
punti
per
ciascuna
materia.
13. I costi per l'espletamento delle procedure
di esame devono essere posti a carico dei
soggetti partecipanti.
Art. 46.
(Commissioni di esame).
1. La commissione di esame è nominata, con
decreto, dal Ministro della giustizia ed è
composta da cinque membri effettivi e
cinque supplenti, dei quali: tre effettivi e tre
supplenti sono avvocati designati dal CNF tra
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288
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PRESSO IL MINISTERO DELLA GIUSTIZIA
Ufficio studi
designati dal CNF tra gli iscritti all’albo
speciale per il patrocinio avanti alle
giurisdizioni superiori, uno dei quali la
presiede; un effettivo e un supplente
magistrato con qualifica non inferiore a
quella di magistrato di corte d’appello, un
effettivo
e
un
supplente
professore
universitario o ricercatore confermato in
materie giuridiche.
2. Con il medesimo decreto, presso ogni
sede di Corte d’appello, è nominata una
sottocommissione
avente
composizione
identica alla commissione di cui al comma 1.
3. Presso ogni Corte d’appello, ove il numero
dei candidati lo richieda, possono essere
formate con lo stesso criterio ulteriori
sottocommissioni per gruppi sino a trecento
candidati.
4. Esercitano le funzioni di segretario alle
dirette dipendenze del presidente, uno o più
funzionari distaccati dal Ministero della
giustizia.
5. Non possono essere designati avvocati che
siano membri dei consigli dell’ordine o
componenti del consiglio di amministrazione
o del comitato dei delegati della Cassa
nazionale di previdenza ed assistenza
forense e del CNF.
supplenti sono avvocati designati dal CNF tra
gli iscritti all’albo speciale per il patrocinio
avanti alle giurisdizioni superiori, uno dei
quali la presiede; un effettivo e un supplente
sono magistrati con qualifica non inferiore a
quella di magistrato di corte d’appello; un
effettivo e un supplente sono professori
universitari o ricercatori confermati in
materie giuridiche.
2. Con il medesimo decreto, presso ogni
sede di corte d’appello, è nominata una
sottocommissione
avente
composizione
identica alla commissione di cui al comma 1.
3. Presso ogni corte d’appello, ove il numero
dei candidati lo richieda, possono essere
formate con lo stesso criterio ulteriori
sottocommissioni per gruppi sino a trecento
candidati.
4. Esercitano le funzioni di segretario uno o
più funzionari distaccati dal Ministero della
giustizia.
5. Non possono essere designati nelle
commissioni di esame avvocati che siano
membri dei consigli dell’ordine o componenti
del consiglio di amministrazione o del
comitato dei delegati della Cassa nazionale di
previdenza ed assistenza forense e del CNF.
gli iscritti all'albo speciale per il patrocinio
davanti alle giurisdizioni superiori, uno dei
quali la presiede; un effettivo e un supplente
sono magistrati in pensione; un effettivo e
un supplente sono professori universitari o
ricercatori confermati in materie giuridiche.
2. Con il medesimo decreto, presso ogni
sede di corte d'appello, è nominata una
sottocommissione
avente
composizione
identica alla commissione di cui al comma 1.
3. Presso ogni corte d'appello, ove il numero
dei candidati lo richieda, possono essere
formate con lo stesso criterio ulteriori
sottocommissioni per gruppi sino a trecento
candidati.
4. Esercitano le funzioni di segretario uno o
più funzionari distaccati dal Ministero della
giustizia.
5. Non possono essere designati nelle
commissioni di esame avvocati che siano
membri dei consigli dell'ordine o componenti
del consiglio di amministrazione o del
comitato dei delegati della Cassa nazionale di
I dossier dell’Ufficio studi del Consiglio nazionale forense – n. 4/2012
289
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PRESSO IL MINISTERO DELLA GIUSTIZIA
Ufficio studi
6.
Gli
avvocati
componenti
della
commissione non possono essere eletti quali
componenti del consiglio dell’ordine, del
consiglio di amministrazione o del comitato
dei delegati della Cassa nazionale di
previdenza ed assistenza forense e del CNF
nelle elezioni immediatamente successive
alla data di cessazione dell’incarico ricoperto.
7. L’avvio delle procedure per l’esame di
abilitazione deve essere tempestivamente
pubblicizzato secondo modalità contenute nel
regolamento di attuazione emanato dal
Ministro di giustizia entro un anno dalla data
di entrata in vigore della presente legge.
8. Il CNF può nominare, scegliendoli tra gli
avvocati iscritti nell’albo speciale per il
patrocinio avanti le magistrature superiori,
ispettori per il controllo del regolare
svolgimento delle prove d’esame scritte ed
orali e l’uniformità di giudizio tra le varie
commissioni d’esame. Gli ispettori possono
partecipare in ogni momento agli esami e ai
lavori delle commissioni di uno o più distretti
indicati nell’atto di nomina ed esaminare tutti
gli atti, con facoltà di intervenire e far
inserire le proprie dichiarazioni nei verbali
delle prove. Gli ispettori redigono ed inviano
6.
Gli
avvocati
componenti
della
commissione non possono essere eletti quali
componenti del consiglio dell’ordine, del
consiglio di amministrazione o del comitato
dei delegati della Cassa nazionale di
previdenza ed assistenza forense e del CNF
nelle elezioni immediatamente successive
alla data di cessazione dell’incarico ricoperto.
7. L’avvio delle procedure per l’esame di
abilitazione deve essere tempestivamente
pubblicizzato secondo modalità contenute nel
regolamento di attuazione emanato dal
Ministro della giustizia entro un anno dalla
data di entrata in vigore della presente
legge.
8. Il CNF può nominare, scegliendoli tra gli
avvocati iscritti nell’albo speciale per il
patrocinio avanti le magistrature superiori,
ispettori per il controllo del regolare
svolgimento delle prove d’esame scritte ed
orali e l’uniformità di giudizio tra le varie
commissioni d’esame. Gli ispettori possono
partecipare in ogni momento agli esami e ai
lavori delle commissioni di uno o più distretti
indicati nell’atto di nomina ed esaminare tutti
gli atti, con facoltà di intervenire e far
inserire le proprie dichiarazioni nei verbali
delle prove. Gli ispettori redigono ed inviano
previdenza ed assistenza forense e del CNF.
6.
Gli
avvocati
componenti
della
commissione non possono essere eletti quali
componenti del consiglio dell'ordine, del
consiglio di amministrazione o del comitato
dei delegati della Cassa nazionale di
previdenza ed assistenza forense e del CNF
nelle elezioni immediatamente successive
alla data di cessazione dell'incarico ricoperto.
7. L'avvio delle procedure per l'esame di
abilitazione deve essere tempestivamente
pubblicizzato secondo modalità contenute nel
regolamento di attuazione emanato dal
Ministro della giustizia entro un anno dalla
data di entrata in vigore della presente
legge.
8. Il CNF può nominare ispettori per il
controllo del regolare svolgimento delle
prove d'esame scritte ed orali e l'uniformità
di giudizio tra le varie commissioni d'esame.
Gli ispettori possono partecipare in ogni
momento agli esami e ai lavori delle
commissioni di uno o più distretti indicati
nell'atto di nomina ed esaminare tutti gli atti,
con facoltà di intervenire e far inserire le
proprie dichiarazioni nei verbali delle prove.
Gli ispettori redigono ed inviano al CNF la
relazione di quanto riscontrato, formulando
I dossier dell’Ufficio studi del Consiglio nazionale forense – n. 4/2012
290
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Ufficio studi
al CNF la relazione di quanto riscontrato,
formulando osservazioni e proposte. Il
Ministro di giustizia può annullare gli esami
in cui siano state compiute irregolarità. La
nullità può essere dichiarata per la prova di
singoli candidati o per tutte le prove di una
Commissione o per tutte le prove dell’intero
distretto.
9. Dopo la conclusione dell’esame di
abilitazione
con
risultato
positivo,
la
commissione rilascia il certificato per
l’iscrizione nell’albo degli
avvocati.
Il
certificato
conserva
efficacia
ai
fini
dell’iscrizione negli albi.
al CNF la relazione di quanto riscontrato,
formulando osservazioni e proposte. Il
Ministro della giustizia può annullare gli
esami
in
cui
siano
state
compiute
irregolarità. La nullità può essere dichiarata
per la prova di singoli candidati o per tutte le
prove di una commissione o per tutte le
prove
dell’intero
distretto.
9. Dopo la conclusione dell’esame di
abilitazione
con
risultato
positivo,
la
commissione rilascia il certificato per
l’iscrizione nell’albo degli
avvocati.
Il
certificato
conserva
efficacia
ai
fini
dell’iscrizione negli albi.
Art. 48.
(Disciplina transitoria per la pratica
professionale)
1. Fino al quinto anno successivo alla data di
entrata in vigore della presente legge,
l’abilitazione all’esercizio della professione di
avvocato può essere conseguita anche
superando l’esame di cui all’articolo 49, al
termine di un periodo di tirocinio pratico di
due anni, condotto secondo le modalità
sopraindicate, senza avere frequentato i
corsi di formazione di cui all’articolo 42. Il
termine di cui al presente comma può essere
Art. 48.
(Disciplina transitoria per la pratica
professionale)
1. Fino al quinto anno successivo alla data di
entrata in vigore della presente legge,
l’accesso all’esame di abilitazione all’esercizio
della professione di avvocato è condizionato
allo svolgimento di un periodo di tirocinio
pratico di due anni, condotto secondo le
modalità indicate nel capo I, senza avere
frequentato i corsi di formazione di cui
all’articolo 41, dopo il superamento della
prova di ingresso secondo quanto previsto
osservazioni e proposte. Il Ministro della
giustizia può annullare gli esami in cui siano
state compiute irregolarità. La nullità può
essere dichiarata per la prova di singoli
candidati o per tutte le prove di una
commissione o per tutte le prove dell'intero
distretto.
9. Dopo la conclusione dell'esame di
abilitazione
con
risultato
positivo,
la
commissione rilascia il certificato per
l'iscrizione nell'albo degli
avvocati.
Il
certificato
conserva
efficacia
ai
fini
dell'iscrizione negli albi.
Art. 47.
(Disciplina transitoria per la pratica
professionale).
1. Fino al quinto anno successivo alla data di
entrata in vigore della presente legge,
l'accesso all'esame di abilitazione all'esercizio
della professione di avvocato è condizionato
allo svolgimento di un periodo di tirocinio
pratico di due anni, condotto secondo le
modalità indicate nel capo I, senza avere
frequentato i corsi di formazione di cui
all'articolo 41.
I dossier dell’Ufficio studi del Consiglio nazionale forense – n. 4/2012
291
CONSIGLIO NAZIONALE FORENSE
PRESSO IL MINISTERO DELLA GIUSTIZIA
Ufficio studi
prorogato una volta sola, per altri due anni.
2. Alla proroga si provvede con decreto del
Ministro della giustizia, previo parere del
CNF.
3. Ai fini dell’iscrizione nel registro dei
praticanti, dopo la data di entrata in vigore
della presente legge, è necessario il
superamento di un test di ingresso secondo
quanto previsto dall’articolo 41.
4. All’articolo 1 del regolamento di cui al
decreto del Ministro della giustizia 11
dicembre 2001, n. 475, le parole: «di
avvocato e» sono soppresse.
dall’articolo 39.
2. Il termine di cui al comma 1 può essere
prorogato con decreto del Ministro della
giustizia,
previo
parere
del
CNF.
Art. 49.
(Disciplina transitoria per l’esame)
1. L’esame di abilitazione all’esercizio della
professione di avvocato previsto all’articolo
48, comma 1, ferma la prova di preselezione
informatica prevista dall’articolo 45, si
articola:
a) in tre prove scritte aventi ad oggetto:
1) la redazione di un atto giudiziario di primo
grado, che postuli conoscenze di diritto
sostanziale e di diritto processuale, su un
quesito proposto, in materia scelta dal
candidato tra il diritto civile, il diritto penale
Art. 49.
(Disciplina transitoria per l’esame)
1. Per i primi due anni dalla data di entrata
in vigore della presente legge l’esame di
abilitazione all’esercizio della professione di
avvocato si effettua, sia per quanto riguarda
le prove scritte sia per quanto riguarda le
prove orali, secondo le norme previgenti.
3. All’articolo 1, comma 1, del regolamento
di cui al decreto del Ministro della giustizia
11 dicembre 2001, n. 475, le parole «alle
professioni di avvocato e» sono sostituite
dalle seguenti: «alla professione di».
2. Per i successivi tre anni le modalità delle
prove, sia scritte sia orali, sono disciplinate
dalle norme previgenti. L’ammissione alle
prove orali è subordinata al raggiungimento
2. Il termine di cui al comma 1 può essere
prorogato con decreto del Ministro della
giustizia,
previo
parere
del
CNF.
3. All'articolo 1, comma 1, del regolamento
di cui al decreto del Ministro della giustizia
11 dicembre 2001, n. 475, le parole: «alle
professioni di avvocato e» sono sostituite
dalle seguenti: «alla professione di».
Art. 48.
(Disciplina transitoria per l'esame).
1. Per i primi due anni dalla data di entrata
in vigore della presente legge l'esame di
abilitazione all'esercizio della professione di
avvocato si effettua, sia per quanto riguarda
le prove scritte e le prove orali, sia per
quanto riguarda le modalità di esame,
secondo
le
norme
previgenti.
2. Per i successivi tre anni le modalità delle
prove, sia scritte sia orali, sono disciplinate
dalle norme previgenti. L'ammissione alle
I dossier dell’Ufficio studi del Consiglio nazionale forense – n. 4/2012
292
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Ufficio studi
e il diritto amministrativo;
2) la redazione di un atto giudiziario di
impugnazione, che postuli conoscenze di
diritto sostanziale e di diritto processuale su
un quesito proposto, in materia scelta dal
candidato tra il diritto civile, il diritto penale
e il diritto amministrativo;
3) la redazione di un parere motivato da
scegliersi tra tre questioni in materia
regolata dal codice civile, dal codice penale o
dal diritto amministrativo;
b) in una prova orale durante la quale il
candidato deve illustrare la prova scritta e
dimostrare una sufficiente conoscenza delle
seguenti materie: ordinamento e deontologia
forensi, diritto civile, diritto penale, diritto
processuale civile, diritto processuale penale;
oltre
ad
altre
due
materie
scelte
preventivamente dal candidato tra le
seguenti:
diritto
costituzionale,
diritto
amministrativo, diritto del lavoro, diritto
commerciale,
diritto
comunitario
ed
internazionale privato, diritto tributario,
ordinamento giudiziario.
2. Si applicano le disposizioni di cui all’art.
46, commi da due a undici.
del punteggio non inferiore a trenta punti per
ciascuna prova scritta. Per le prove orali
l’idoneità è subordinata al raggiungimento
del punteggio non inferiore a trenta punti per
ciascuna materia.
prove orali è subordinata al raggiungimento
del punteggio non inferiore a trenta punti per
ciascuna prova scritta. Per le prove orali
l'idoneità è subordinata al raggiungimento
del punteggio non inferiore a trenta punti per
ciascuna materia.
I dossier dell’Ufficio studi del Consiglio nazionale forense – n. 4/2012
293
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Ufficio studi
TITOLO V
IL PROCEDIMENTO DISCIPLINARE
Capo I
REGOLE GENERALI
TITOLO V
IL PROCEDIMENTO DISCIPLINARE
Art. 50.
(Organi del procedimento disciplinare)
1. L’azione disciplinare è esercitata dal
Consiglio Istruttore di Disciplina e dai
Consigli dell’Ordine costituiti in Collegio
Giudicante.
2. Il Consiglio Istruttore di Disciplina è
organo degli ordini circondariali del distretto,
istituito a livello distrettuale presso il
Consiglio dell’Ordine nel cui circondario ha
sede la Corte d’Appello.
Art. 50.
(Organi del procedimento disciplinare)
1. L’azione disciplinare è esercitata, in ogni
distretto, dal Consiglio istruttore di disciplina
e dal Collegio giudicante.
3. Ciascun Consiglio dell’Ordine circondariale
elegge, fra gli iscritti al proprio albo, i
componenti del Consiglio Istruttore di
Disciplina nel numero e con le modalità
previste con regolamento del CNF. Il
mandato è triennale e non può essere
rinnovato per più di una volta.
4. Le operazioni di voto avvengono a
scrutinio segreto e risultano eletti coloro che
hanno riportato il maggior numero di voti; in
caso di parità di voti risulta eletto il più
2. Il Consiglio istruttore di disciplina e il
Collegio giudicante sono organi degli ordini
circondariali del distretto. Il Consiglio
istruttore di disciplina è istituito a livello
distrettuale presso il consiglio dell’ordine nel
cui circondario ha sede la corte d’appello.
3. Ciascun consiglio dell’ordine circondariale
elegge, fra gli iscritti al proprio albo, i
componenti del Consiglio istruttore di
disciplina nel numero e con le modalità
previste con regolamento del CNF. Il
mandato è quadriennale e non può essere
rinnovato
per
più
di
una
volta.
4. Le operazioni di voto avvengono a
scrutinio segreto e risultano eletti coloro che
hanno riportato il maggior numero di voti. In
caso di parità di voti risulta eletto il più
TITOLO V
IL PROCEDIMENTO DISCIPLINARE
Art. 49.
(Organi del procedimento disciplinare).
1. L'azione disciplinare è esercitata, in ogni
distretto, dal Consiglio istruttore di disciplina
e dal Collegio giudicante.
2. Il Consiglio istruttore di disciplina e il
Collegio giudicante sono organi degli ordini
circondariali del distretto. Il Consiglio
istruttore di disciplina è istituito a livello
distrettuale presso il consiglio dell'ordine nel
cui circondario ha sede la corte d'appello.
3. Ciascun consiglio dell'ordine circondariale
elegge, fra gli iscritti al proprio albo, i
componenti del Consiglio istruttore di
disciplina nel numero e con le modalità
previste con regolamento del CNF. Il
mandato è quadriennale e non può essere
rinnovato
per
più
di
una
volta.
4. Le operazioni di voto avvengono a
scrutinio segreto e risultano eletti coloro che
hanno riportato il maggior numero di voti. In
I dossier dell’Ufficio studi del Consiglio nazionale forense – n. 4/2012
294
CONSIGLIO NAZIONALE FORENSE
PRESSO IL MINISTERO DELLA GIUSTIZIA
Ufficio studi
anziano per iscrizione all’albo.
5. La carica di componente del Consiglio
Istruttore di Disciplina è incompatibile con
quella di consigliere nazionale forense,
consigliere dell’ordine, componente di uno
degli organi della Cassa nazionale di
previdenza ed assistenza forense; si applica,
inoltre, ogni altra causa di incompatibilità
prevista dalla presente legge per la carica di
consigliere dell’ordine.
Il componente del Consiglio Istruttore di
Disciplina cessato dalla carica è ineleggibile
alle cariche di cui sopra per il periodo di anni
tre
immediatamente
successivo
alla
cessazione. Nei tre anni si computa l’anno
solare in corso all’atto della cessazione dalla
carica di consigliere istruttore.
6. Le riunione di insediamento del Consiglio
Istruttore di Disciplina viene convocata per la
prima volta dal Presidente del Consiglio
dell’Ordine nel cui circondario ha sede la
Corte d’appello entro trenta giorni dalla
ricezione dell’ultima comunicazione da parte
dei Consigli dell’Ordine circondariali dell’esito
delle
elezioni.
Nella
stessa
riunione,
presieduta dal componente di maggiore
anzianità di iscrizione, il Consiglio Istruttore
anziano
per
iscrizione
all’albo.
5. La carica di componente del Consiglio
istruttore di disciplina è incompatibile con
quella di consigliere nazionale forense, di
consigliere dell’ordine, di componente di uno
degli organi della Cassa nazionale di
previdenza ed assistenza forense e di
componente del Collegio giudicante. Si
applica, inoltre, ogni altra causa di
incompatibilità prevista dalla presente legge
per la carica di consigliere dell’ordine. Il
componente del Consiglio istruttore di
disciplina cessato dalla carica è ineleggibile
alle cariche di cui al primo periodo per i tre
anni
immediatamente
successivi
alla
cessazione. Nei tre anni si computa l’anno
solare in corso all’atto della cessazione dalla
carica
di
consigliere
istruttore.
6. La riunione di insediamento del Consiglio
istruttore di disciplina viene convocata per la
prima volta dal pesidente del consiglio
dell’ordine nel cui circondario ha sede la
corte d ’appello entro trenta giorni dalla
ricezione dell’ultima comunicazione da parte
dei consigli dell’ordine circondariali all’esito
delle
elezioni.
Nella
stessa
riunione,
presieduta dal componente di maggiore
anzianità di iscrizione, il Consiglio istruttore
caso di parità di voti risulta eletto il più
anziano
per
iscrizione
all'albo.
5. La carica di componente del Consiglio
istruttore di disciplina è incompatibile con
quella di consigliere nazionale forense, di
consigliere dell'ordine, di componente di uno
degli organi della Cassa nazionale di
previdenza ed assistenza forense e di
componente del Collegio giudicante. Si
applica, inoltre, ogni altra causa di
incompatibilità prevista dalla presente legge
per la carica di consigliere dell'ordine. Il
componente del Consiglio istruttore di
disciplina cessato dalla carica è ineleggibile
alle cariche di cui al primo periodo per i tre
anni
immediatamente
successivi
alla
cessazione. Nei tre anni si computa l'anno
solare in corso all'atto della cessazione dalla
carica
di
consigliere
istruttore.
6. La riunione di insediamento del Consiglio
istruttore di disciplina viene convocata per la
prima volta dal presidente del consiglio
dell'ordine nel cui circondario ha sede la
corte d'appello entro trenta giorni dalla
ricezione dell'ultima comunicazione da parte
dei consigli dell'ordine circondariali all'esito
delle
elezioni.
Nella
stessa
riunione,
presieduta dal componente di maggiore
I dossier dell’Ufficio studi del Consiglio nazionale forense – n. 4/2012
295
CONSIGLIO NAZIONALE FORENSE
PRESSO IL MINISTERO DELLA GIUSTIZIA
Ufficio studi
di Disciplina elegge tra i propri componenti il
Presidente.
7. I collegi del Consiglio Istruttore di
Disciplina siedono presso la sede del
Consiglio
dell’Ordine
distrettuale,
sono
composti da tre membri effettivi e da un
supplente, vengono costituiti mediante criteri
predeterminati, disciplinati con regolamento
del CNF e sono presieduti dal componente
più anziano per iscrizione all’albo.
8. I Consigli dell’Ordine costituiti in Collegio
Giudicante
sono
composti
per
ogni
procedimento da sette membri effettivi e da
tre supplenti: il Presidente del Consiglio
dell’Ordine competente ai sensi dell’art. 51,
c. 2 o altro consigliere da lui delegato per
l’ipotesi di sua impossibilità o incompatibilità
a partecipare, due membri effettivi designati
dal Consiglio dell’Ordine competente e
quattro membri effettivi indicati tra i
componenti degli altri Consigli dell’Ordine del
distretto. Il Consiglio dell’Ordine competente
indica un componente supplente, gli altri
Consigli dell’Ordine del distretto designano
due consiglieri supplenti. I Collegi vengono
costituiti mediante criteri predeterminati,
disciplinati con regolamento del CNF e non
potranno mutare la loro composizione dopo
di disciplina elegge tra i propri componenti il
presidente.
7. Il Consiglio istruttore di disciplina siede
presso la sede del consiglio dell’ordine
distrettuale, è composto da tre membri
effettivi e da un supplente, viene costituito
mediante criteri predeterminati, disciplinati
con regolamento del CNF ed è presieduto dal
componente più anziano per iscrizione
all’albo.
8. Il Collegio giudicante è composto per ogni
procedimento da sette membri effettivi e da
tre supplenti: il presidente del consiglio
dell’ordine competente ai sensi dell’articolo
51, comma 1, o altro consigliere da lui
delegato per l’ipotesi di sua impossibilità o
incompatibilità a partecipare, due membri
effettivi designati dal consiglio dell’ordine
competente e quattro membri effettivi
indicati tra i componenti degli altri consigli
dell’ordine
del
distretto.
Il
consiglio
dell’ordine competente indica un componente
supplente, gli altri consigli dell’ordine del
distretto designano due consiglieri supplenti.
Il Collegio viene costituito mediante criteri
predeterminati, disciplinati con regolamento
del CNF e non può mutare la sua
composizione dopo l’inizio del dibattimento.
anzianità di iscrizione, il Consiglio istruttore
di disciplina elegge tra i propri componenti il
presidente.
7. Il Consiglio istruttore di disciplina siede
presso la sede del consiglio dell'ordine
distrettuale, è composto da tre membri
effettivi e da un supplente, viene costituito
mediante criteri predeterminati, disciplinati
con regolamento del CNF, ed è presieduto
dal componente più anziano per iscrizione
all'albo.
8. Il Collegio giudicante è composto per ogni
procedimento da sette membri effettivi e da
tre supplenti: il presidente del consiglio
dell'ordine competente ai sensi dell'articolo
50, comma 1, o altro consigliere da lui
delegato per l'ipotesi di sua impossibilità o
incompatibilità a partecipare, due membri
effettivi designati dal consiglio dell'ordine
competente e quattro membri effettivi
indicati tra i componenti degli altri consigli
dell'ordine
del
distretto.
Il
consiglio
dell'ordine competente indica un componente
supplente, gli altri consigli dell'ordine del
distretto designano due consiglieri supplenti.
Il Collegio viene costituito mediante criteri
predeterminati, disciplinati con regolamento
del CNF, e non può mutare la sua
I dossier dell’Ufficio studi del Consiglio nazionale forense – n. 4/2012
296
CONSIGLIO NAZIONALE FORENSE
PRESSO IL MINISTERO DELLA GIUSTIZIA
Ufficio studi
l’inizio del dibattimento. Il regolamento
disciplinerà anche la formazione dei collegi
giudicanti per i casi in cui, per motivi di
incompatibilità o altro, ne sia impossibile la
costituzione secondo i criteri sopra indicati.
9. Il Consiglio dell’Ordine costituito in
Collegio
Giudicante
è
presieduto
dal
Presidente
del
Consiglio
dell’Ordine
circondariale competente o dal suo delegato
ai sensi dell’art. 50, n.8.
10. Fermo quanto previsto dall’articolo 51,
comma 3 per i componenti del Consiglio
dell’Ordine costituito in Collegio Giudicante,
nell’ipotesi in cui il procedimento riguardi un
Consigliere di un ordine circondariale, al
Collegio Giudicante non possono partecipare
altri consiglieri dello stesso ordine ed il
dibattimento dovrà tenersi presso la sede del
Consiglio dell’Ordine distrettuale; se il
procedimento riguarda un componente del
Consiglio dell’Ordine distrettuale l’istruttoria
e il giudizio si terranno presso la sede
distrettuale determinata dall’Art. 11 del
Codice di Procedura Penale.
11. I componenti dei Consigli dell’Ordine
Il regolamento disciplina anche la formazione
del Collegio giudicante per i casi in cui, per
motivi di incompatibilità o altro, ne sia
impossibile la costituzione secondo i criteri
sopra indicati.
9. Il Collegio giudicante è presieduto dal
presidente
del
consiglio
dell’ordine
circondariale competente o dal suo delegato
ai sensi del comma 8.
10. Fermo quanto previsto dall’articolo 51,
comma 2, per i componenti del Consiglio
istruttore di disciplina, nell’ipotesi in cui il
procedimento riguardi un consigliere di un
ordine circondariale, quale persona indagata,
incolpata, offesa o danneggiata, al Collegio
giudicante non possono partecipare altri
consiglieri
dello
stesso
ordine
e
il
dibattimento deve tenersi presso la sede del
consiglio dell’ordine distrettuale. Se il
procedimento riguardi un componente del
consiglio
dell’ordine
distrettuale,
quale
persona indagata, incolpata, offesa o
danneggiata, l’istruttoria e il giudizio si
tengono
presso
la
sede
distrettuale
determinata ai sensi dell’articolo 11 del
codice
di
procedura
penale.
11. I componenti del Collegio giudicante
composizione dopo l'inizio del dibattimento.
Il regolamento disciplina anche la formazione
del Collegio giudicante per i casi in cui, per
motivi di incompatibilità o altro, ne sia
impossibile la costituzione secondo i criteri
sopra indicati.
9. Il Collegio giudicante è presieduto dal
presidente
del
consiglio
dell'ordine
circondariale competente o dal suo delegato
ai sensi del comma 8.
10. Fermo quanto previsto dall'articolo 50,
comma 2, per i componenti del Consiglio
istruttore di disciplina, nell'ipotesi in cui il
procedimento riguardi un consigliere di un
ordine circondariale, quale persona indagata,
incolpata, offesa o danneggiata, al Collegio
giudicante non possono partecipare altri
consiglieri
dello
stesso
ordine
e
il
dibattimento deve tenersi presso la sede del
consiglio dell'ordine distrettuale. Se il
procedimento riguardi un componente del
consiglio
dell'ordine
distrettuale,
quale
persona indagata, incolpata, offesa o
danneggiata, l'istruttoria e il giudizio si
tengono
presso
la
sede
distrettuale
determinata ai sensi dell'articolo 11 del
codice
di
procedura
penale.
I dossier dell’Ufficio studi del Consiglio nazionale forense – n. 4/2012
297
CONSIGLIO NAZIONALE FORENSE
PRESSO IL MINISTERO DELLA GIUSTIZIA
Ufficio studi
costituiti in Collegio Giudicante possono
essere ricusati per gli stessi motivi, in quanto
applicabili, previsti dal codice di procedura
civile e devono astenersi quando vi sia un
motivo di ricusazione da essi conosciuto,
anche se non contestato.
12. Per la validità delle riunioni dei collegi
dei Consigli Istruttori di Disciplina e dei
Consigli dell’Ordine costituiti in Collegio
Giudicante è necessaria la presenza di tutti i
componenti.
13. I costi del Consiglio Istruttore di
Disciplina e del Collegio Giudicante sono
sostenuti dai consigli dell’ordine circondariali
del distretto in proporzione al numero degli
iscritti all’albo ordinario.
14. Il Consiglio Nazionale Forense disciplina
con
regolamento
il
funzionamento,
l’organizzazione e i relativi criteri di
ripartizione delle spese tra gli Ordini del
Distretto dei Consigli Istruttori di disciplina e
del Consiglio dell’Ordine costituito in Collegio
Giudicante. Il regolamento potrà determinare
altresì i criteri di formazione delle tabelle
periodiche per la composizione dei Consigli
Istruttori di disciplina e dei Consigli
dell’Ordine costituiti in Collegi Giudicanti che
dovranno essere trasmesse al Consiglio
possono essere ricusati per gli stessi motivi,
in quanto applicabili, previsti dal codice di
procedura penale e devono astenersi quando
vi sia un motivo di ricusazione da essi
conosciuto, anche se non contestato.
12. Per la validità delle riunioni del Consiglio
istruttore di disciplina e del Collegio
giudicante è necessaria la presenza di tutti i
componenti.
13. I costi del Consiglio istruttore di
disciplina e del Collegio giudicante sono
sostenuti dai consigli dell’ordine circondariali
del distretto in proporzione al numero degli
iscritti all’albo ordinario.
14. Il CNF disciplina con regolamento il
funzionamento, l’organizzazione e i relativi
criteri di ripartizione delle spese tra gli ordini
del distretto del Consiglio istruttore di
disciplina
e
del
Collegio
giudicante.
15. Rimangono regolati dalla previgente
disciplina i procedimenti disciplinari per i
quali alla data di entrata in vigore della
presente legge sia già stato notificato il capo
di incolpazione. In caso contrario gli atti sono
trasmessi al Consiglio istruttore di disciplina
competente.
11. I componenti del Collegio giudicante
possono essere ricusati per gli stessi motivi,
in quanto applicabili, previsti dal codice di
procedura civile e devono astenersi quando
vi sia un motivo di ricusazione da essi
conosciuto, anche se non contestato.
12. Per la validità delle riunioni del Consiglio
istruttore di disciplina e del Collegio
giudicante è necessaria la presenza di tutti i
componenti.
13. I costi del Consiglio istruttore di
disciplina e del Collegio giudicante sono
sostenuti dai consigli dell'ordine circondariali
del distretto in proporzione al numero degli
iscritti all'albo ordinario.
14. Il CNF disciplina con regolamento il
funzionamento, l'organizzazione e i relativi
criteri di ripartizione delle spese tra gli ordini
del distretto del Consiglio istruttore di
disciplina
e
del
Collegio
giudicante.
15. Rimangono regolati dalla previgente
disciplina i procedimenti disciplinari per i
quali alla data di entrata in vigore della
presente legge sia già stato notificato il capo
di incolpazione. In caso contrario gli atti sono
trasmessi al Consiglio istruttore di disciplina
I dossier dell’Ufficio studi del Consiglio nazionale forense – n. 4/2012
298
CONSIGLIO NAZIONALE FORENSE
PRESSO IL MINISTERO DELLA GIUSTIZIA
Ufficio studi
Nazionale Forense per l’approvazione.
15. Rimangono regolati dalla precedente
disciplina i procedimenti disciplinari per i
quali alla data di entrata in vigore della
presente legge sia già stato notificato il capo
di incolpazione, altrimenti gli atti sono
trasmessi al Consiglio Istruttore di Disciplina
degli ordini.
Art. 51.
(Competenza)
1. La competenza territoriale del Consiglio
Istruttore di Disciplina e del Consiglio
dell’Ordine costituito in Collegio Giudicante è
determinata dal luogo in cui si trova l’ordine
presso il cui albo, elenchi speciali o registro è
iscritto l’avvocato o il praticante avvocato,
ovvero dal luogo ove l’iscritto ad altro albo,
elenco o registro abbia commesso il fatto.
2. Nell’ipotesi in cui l’indagato o l’incolpato
sia uno dei componenti del Consiglio
Istruttore di Disciplina ed in ogni altro caso
di
incompatibilità,
la
competenza
a
provvedere
è
determinata
ai
sensi
dell’articolo 11 del codice di procedura
penale.
competente.
Art. 51.
(Competenza)
1. La competenza territoriale del Consiglio
istruttore di disciplina e del Collegio
giudicante è determinata dal luogo in cui si
trova l’ordine presso il cui albo, elenchi
speciali o registro è iscritto l’avvocato o il
praticante avvocato, ovvero dal luogo ove
l’iscritto ad altro albo, elenco o registro abbia
commesso il fatto. La competenza è
determinata,
volta
per
volta,
dalla
prevenzione.
2. Nell’ipotesi in cui l’indagato, l’incolpato, la
persona offesa o danneggiata sia uno dei
componenti del Consiglio istruttore di
disciplina ed in ogni altro caso di
incompatibilità, la competenza a provvedere
è determinata ai sensi dell’articolo 11 del
codice di procedura penale.
Art. 50.
(Competenza).
1. La competenza territoriale del Consiglio
istruttore di disciplina e del Collegio
giudicante è determinata dal luogo in cui si
trova l'ordine presso il cui albo, elenchi
speciali o registro è iscritto l'avvocato o il
praticante avvocato, ovvero dal luogo ove
l'iscritto ad altro albo, elenco o registro abbia
commesso il fatto. La competenza è
determinata,
volta
per
volta,
dalla
prevenzione.
2. Nell'ipotesi in cui l'indagato, l'incolpato, la
persona offesa o danneggiata sia uno dei
componenti del Consiglio istruttore di
disciplina o del Collegio giudicante, nonché in
ogni altro caso di incompatibilità, la
competenza a provvedere è determinata ai
I dossier dell’Ufficio studi del Consiglio nazionale forense – n. 4/2012
299
CONSIGLIO NAZIONALE FORENSE
PRESSO IL MINISTERO DELLA GIUSTIZIA
Ufficio studi
sensi dell'articolo 11 del codice di procedura
penale.
Art. 52.
(Azione disciplinare)
1. L’azione disciplinare è obbligatoria ed è
esercitata
dal
Consiglio
Istruttore
di
Disciplina
d’ufficio
o
a
seguito
di
comunicazione di fatti suscettibili di rilievo
disciplinare da parte del Consiglio dell’Ordine
o da parte di altri. Nel caso in cui la
segnalazione non provenga dal Consiglio
dell’Ordine,
il
Consiglio
Istruttore
di
Disciplina ne da immediata notizia al
Consiglio
dell’Ordine
competente
trasmettendogli gli atti per conoscenza.
2. Al fine di cui al punto 1:
a) il Consiglio dell’Ordine circondariale che
abbia ricevuto notizia di fatti suscettibili di
rilievo disciplinare ovvero l’abbia acquisita
d’ufficio, la trasmette entro 15 giorni al
Consiglio Istruttore di Disciplina;
b) l’autorità giudiziaria è tenuta a dare
immediata notizia al Consiglio dell’Ordine
circondariale
competente
quando
nei
confronti di un iscritto all’albo, agli elenchi
speciali o al registro è esercitata l’azione
penale, è disposta l’applicazione di misure
cautelari o di sicurezza, sono effettuati
Art. 52.
(Azione disciplinare)
1. L’azione disciplinare è obbligatoria ed è
esercitata dal Consiglio istruttore di disciplina
ogni volta che venga a conoscenza di fatti
suscettibili di rilievo disciplinare. Nel caso in
cui la relativa segnalazione non provenga dal
consiglio dell’ordine, il Consiglio istruttore di
disciplina ne dà immediata notizia al
consiglio
dell’ordine
competente
trasmettendogli gli atti per conoscenza.
2. Al fine di cui al comma 1:
a) il consiglio dell’ordine circondariale che
abbia ricevuto notizia di fatti suscettibili di
rilievo disciplinare ovvero l’abbia acquisita
d’ufficio, la trasmette entro quindici giorni al
Consiglio istruttore di disciplina;
b) l’autorità giudiziaria è tenuta a dare
immediata notizia al consiglio dell’ordine
circondariale
competente
quando
nei
confronti di un iscritto all’albo, agli elenchi
speciali o al registro è esercitata l’azione
penale, ovvero è disposta l’applicazione di
misure cautelari o di sicurezza, ovvero sono
Art. 51.
(Azione disciplinare).
1. L'azione disciplinare è obbligatoria ed è
esercitata dal Consiglio istruttore di disciplina
ogni volta che venga a conoscenza di fatti
suscettibili di rilievo disciplinare. Nel caso in
cui la relativa segnalazione non provenga dal
consiglio dell'ordine, il Consiglio istruttore di
disciplina ne dà immediata notizia al
consiglio
dell'ordine
competente
trasmettendogli gli atti per conoscenza.
2. Al fine di cui al comma 1:
a) il consiglio dell'ordine circondariale che
abbia ricevuto notizia di fatti suscettibili di
rilievo disciplinare, ovvero l'abbia acquisita
d'ufficio, la trasmette entro quindici giorni al
Consiglio istruttore di disciplina;
b) l'autorità giudiziaria è tenuta a dare
immediata notizia al consiglio dell'ordine
circondariale
competente
quando
nei
confronti di un iscritto all'albo, agli elenchi
speciali o al registro è esercitata l'azione
penale, ovvero è disposta l'applicazione
I dossier dell’Ufficio studi del Consiglio nazionale forense – n. 4/2012
300
CONSIGLIO NAZIONALE FORENSE
PRESSO IL MINISTERO DELLA GIUSTIZIA
Ufficio studi
perquisizioni o sequestri ovvero sono emesse
sentenze che definiscono il grado di giudizio
nonché degli sviluppi processuali successivi.
Il
Consiglio
dell’Ordine
circondariale
trasmette al Consiglio Istruttore di Disciplina
la notizia nel termine di cui alla precedente
lettera a).
3. Se l’esponente è un avvocato e l’esposto
riguardi violazioni del rapporto fra colleghi, o
dei rapporti con il Consiglio dell’Ordine, o dei
rapporti con i praticanti, come disciplinati dal
codice deontologico forense, fatta salva
l’immediata trasmissione degli atti secondo il
disposto di cui al precedente punto 2, lettera
a), il Consiglio dell’Ordine circondariale che
abbia ricevuto la segnalazione tenta la
conciliazione tra i colleghi e ne comunica
l’esito al Consiglio Istruttore di Disciplina.
effettuati perquisizioni o sequestri ovvero
sono emesse sentenze che definiscono il
grado di giudizio nonché in merito agli
sviluppi processuali successivi. Il consiglio
dell’ordine
circondariale
trasmette
al
Consiglio istruttore di disciplina la notizia nel
termine di cui alla lettera a).
3. Se l’esponente è un avvocato e l’esposto
riguardi violazioni del rapporto fra colleghi, o
dei rapporti con il consiglio dell’ordine, o dei
rapporti con i praticanti, come disciplinati dal
codice deontologico forense, fatta salva
l’immediata trasmissione degli atti secondo il
disposto di cui al comma 2, lettera a), il
consiglio dell’ordine circondariale che abbia
ricevuto
la
segnalazione
tenta
la
conciliazione tra i colleghi e ne comunica
l’esito al Consiglio istruttore di disciplina.
4. L’illecito disciplinare non è configurabile
quando il fatto è di scarsa rilevanza.
Art. 53.
(Prescrizione dell’azione disciplinare)
1. L’azione disciplinare si prescrive nel
termine di cinque anni dal fatto.
2. Nel caso di condanna penale per reato non
colposo, il termine di prescrizione per la
riapertura del procedimento disciplinare ai
Art. 53.
(Prescrizione dell’azione disciplinare)
1. L’azione disciplinare si prescrive nel
termine di cinque anni dal fatto.
2. Nel caso di condanna penale per reato non
colposo, il termine di prescrizione per la
riapertura del procedimento disciplinare ai
di misure cautelari o di sicurezza, ovvero
sono effettuati perquisizioni o sequestri
ovvero
sono
emesse
sentenze
che
definiscono il grado di giudizio nonché in
merito agli sviluppi processuali successivi. Il
consiglio dell'ordine circondariale trasmette
al Consiglio istruttore di disciplina la notizia
nel termine di cui alla lettera a).
3. Se l'esponente è un avvocato e l'esposto
riguardi violazioni del rapporto fra colleghi, o
dei rapporti con il consiglio dell'ordine, o dei
rapporti con i praticanti, come disciplinati dal
codice deontologico forense, fatta salva
l'immediata trasmissione degli atti secondo il
disposto di cui al comma 2, lettera a), il
consiglio dell'ordine circondariale che abbia
ricevuto
la
segnalazione
tenta
la
conciliazione tra i colleghi e ne comunica
l'esito al Consiglio istruttore di disciplina.
4. L'illecito disciplinare non è configurabile
quando il fatto è di scarsa rilevanza.
Art. 52.
(Prescrizione dell'azione disciplinare).
1. L'azione disciplinare si prescrive nel
termine di cinque anni dal fatto.
2. Nel caso di condanna penale per reato non
colposo, il termine di prescrizione per la
I dossier dell’Ufficio studi del Consiglio nazionale forense – n. 4/2012
301
CONSIGLIO NAZIONALE FORENSE
PRESSO IL MINISTERO DELLA GIUSTIZIA
Ufficio studi
sensi dell’articolo 59 è di due anni dal
passaggio in giudicato della sentenza penale
di condanna.
3. Il termine della prescrizione è interrotto:
a) dalla comunicazione di apertura del
procedimento disciplinare;
b) dalla comunicazione all’iscritto del capo di
incolpazione;
c)
dalla
delibera
di
convocazione
dell’incolpato;
d) dalla notifica della decisione del Consiglio
dell’Ordine costituito in Collegio Giudicante
emessa all’esito del dibattimento;
e) dalla notifica all’iscritto della sentenza
pronunciata dal ai sensi dell’articolo 57;
4. Dalla data di comunicazione o notifica
dell’atto interruttivo della prescrizione di cui
al comma 3 decorre un nuovo termine della
durata di cinque anni; in caso di pluralità di
atti interruttivi la prescrizione decorre
dall’ultimo di essi, ma in nessun caso il
termine di prescrizione di cui al comma 1
può essere prolungato di oltre la metà.
Art. 54.
(Istruttoria disciplinare)
sensi dell’articolo 59 è di due anni dal
passaggio in giudicato della sentenza penale
di
condanna.
3. Il termine della prescrizione è interrotto:
a) dalla comunicazione di apertura del
procedimento disciplinare;
b) dalla comunicazione all’iscritto del capo
di
incolpazione;
c) dalla notificazione della delibera di
convocazione
dell’incolpato;
d) dalla notificazione della decisione del
consiglio dell’ordine costituito in Collegio
giudicante emessa all’esito del dibattimento;
e) dalla notificazione all’iscritto della
sentenza
pronunciata
ai
sensi
dell’articolo 57;
4.
Dalla
data
di
comunicazione
o
notificazione
dell’atto
interruttivo
della
prescrizione di cui al comma 3 decorre un
nuovo termine della durata di cinque anni. In
caso di pluralità di atti interruttivi, la
prescrizione decorre dall’ultimo di essi, ma in
nessun caso il termine di prescrizione di cui
al comma 1 può essere prolungato di oltre la
metà.
riapertura del procedimento disciplinare ai
sensi dell'articolo 58 è di due anni dal
passaggio in giudicato della sentenza penale
di
condanna.
3. Il termine della prescrizione è interrotto:
a) dalla comunicazione di apertura del
procedimento disciplinare;
b) dalla comunicazione all'iscritto del capo di
incolpazione;
c) dalla notificazione della delibera di
convocazione dell'incolpato;
d) dalla notificazione della decisione del
consiglio dell'ordine costituito in Collegio
giudicante emessa all'esito del dibattimento;
e)
dalla
notificazione
all'iscritto
della
sentenza pronunciata ai sensi dell'articolo
56.
4.
Dalla
data
di
comunicazione
o
notificazione
dell'atto
interruttivo
della
prescrizione di cui al comma 3 decorre un
nuovo termine della durata di cinque anni. In
caso di pluralità di atti interruttivi, la
prescrizione decorre dall'ultimo di essi, ma in
nessun caso il termine di prescrizione di cui
al comma 1 può essere prolungato di oltre la
metà.
Art. 54.
(Istruttoria disciplinare)
I dossier dell’Ufficio studi del Consiglio nazionale forense – n. 4/2012
302
Art. 53.
CONSIGLIO NAZIONALE FORENSE
PRESSO IL MINISTERO DELLA GIUSTIZIA
Ufficio studi
1. Ricevuti gli atti, il Presidente del Consiglio
Istruttore di Disciplina provvede senza
ritardo ad iscrivere in apposito registro la
notizia in relazione alla quale può aprirsi un
procedimento disciplinare, indicando il nome
dell’iscritto a cui la stessa si riferisce e
assegna
il
procedimento
al
collegio
competente per la trattazione dell’istruttoria.
Del collegio non può far parte un iscritto allo
stesso Albo dell’indagato.
2. Il Presidente del collegio istruttorio
designa per la trattazione se stesso o altro
componente del collegio stesso. L’istruttore
designato diventa responsabile della fase
istruttoria a lui affidata e comunica senza
ritardo all’iscritto l’avvio di detta fase, a
mezzo di raccomandata con avviso di
ricevimento, fornendogli ogni elemento utile
ed invitandolo a formulare per iscritto le
proprie osservazioni entro venti giorni dal
ricevimento
della
comunicazione.
L’interessato può chiedere di essere ascoltato
personalmente dall’istruttore ed ha la facoltà
di farsi assistere da un difensore. Il collegio
istruttorio provvede ad ogni accertamento di
natura istruttoria nel termine di sei mesi
dall’iscrizione della notizia di illecito disciplinare
nel registro di cui al comma 1. Nel termine
1. Ricevuti gli atti, il presidente del Consiglio
istruttore di disciplina provvede senza ritardo
ad iscrivere in apposito registro la notizia in
relazione
alla
quale
può
aprirsi
un
procedimento disciplinare, indicando il nome
dell’iscritto a cui la stessa si riferisce, e
assegna
il
procedimento
al
collegio
competente per la trattazione dell’istruttoria.
Del collegio non può far parte un iscritto allo
stesso albo dell’indagato.
2. Il presidente del collegio istruttorio
designa per la trattazione se stesso o altro
componente del collegio stesso. L’istruttore
designato diventa responsabile della fase
istruttoria a lui affidata e comunica senza
ritardo all’iscritto l’avvio di detta fase, a
mezzo di raccomandata con avviso di
ricevimento, fornendogli ogni elemento utile
ed invitandolo a formulare per iscritto le
proprie osservazioni entro venti giorni dal
ricevimento
della
comunicazione.
L’interessato può chiedere di essere ascoltato
personalmente dall’istruttore ed ha la facoltà
di farsi assistere da un difensore. Il collegio
istruttorio provvede ad ogni accertamento di
natura istruttoria nel termine di sei mesi
dall’iscrizione
della
notizia
di
illecito
disciplinare nel registro di cui al comma 1.
(Istruttoria disciplinare).
1. Ricevuti gli atti, il presidente del Consiglio
istruttore di disciplina provvede senza ritardo
ad iscrivere in apposito registro la notizia in
relazione
alla
quale
può
aprirsi
un
procedimento disciplinare, indicando il nome
dell'iscritto a cui la stessa si riferisce, e
assegna
il
procedimento
al
collegio
competente per la trattazione dell'istruttoria.
Del collegio non può far parte un iscritto allo
stesso
albo
dell'indagato.
2. Il presidente del collegio istruttorio
designa per la trattazione se stesso o altro
componente del collegio stesso. L'istruttore
designato diventa responsabile della fase
istruttoria a lui affidata e comunica senza
ritardo all'iscritto l'avvio di detta fase, a
mezzo di raccomandata con avviso di
ricevimento, fornendogli ogni elemento utile
ed invitandolo a formulare per iscritto le
proprie osservazioni entro venti giorni dal
ricevimento
della
comunicazione.
L'interessato può chiedere di essere ascoltato
personalmente dall'istruttore ed ha la facoltà
di farsi assistere da un difensore. Il collegio
istruttorio provvede ad ogni accertamento di
natura istruttoria nel termine di sei mesi
dall'iscrizione
della
notizia
di
illecito
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303
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Ufficio studi
non sono calcolati i periodi di sospensione
per qualunque causa e per i rinvii ottenuti
dall’interessato. Si tiene conto in ogni caso
della sospensione feriale dei termini.
3. Conclusi gli atti di sua competenza, ed nel
solo caso di manifesta infondatezza della
notizia di illecito disciplinare, l’istruttore
propone al collegio di appartenenza richiesta
motivata di archiviazione o, in caso
contrario, di apertura del procedimento
disciplinare; in questa seconda ipotesi, egli
formula la proposta del capo di incolpazione
e deposita il fascicolo in segreteria. Il collegio
istruttorio delibera, con la partecipazione
dell’istruttore, l’archiviazione o l’apertura del
procedimento. In questo secondo caso,
approva il capo di incolpazione.
4. Il provvedimento di archiviazione è
comunicato
all’iscritto,
al
Consiglio
dell’Ordine presso il quale l’avvocato è
iscritto,
al
pubblico
ministero
ed
all’esponente.
5. Il provvedimento di apertura del
procedimento disciplinare e quello di rinvio a
giudizio sono impugnabili al Consiglio
Nazionale Forense solo insieme alla decisione
che contenga l’applicazione di una sanzione.
Nel termine non sono calcolati i periodi di
sospensione per qualunque causa e per i
rinvii ottenuti dall’interessato. Si tiene conto
in ogni caso della sospensione feriale dei
termini.
3. Conclusi gli atti di sua competenza, nel
solo caso di manifesta infondatezza della
notizia di illecito disciplinare, l’istruttore
propone al collegio di appartenenza richiesta
motivata di archiviazione o, in caso
contrario, di apertura del procedimento
disciplinare. In questa seconda ipotesi, egli
formula la proposta del capo di incolpazione
e deposita il fascicolo in segreteria. Il collegio
istruttorio delibera, con la partecipazione
dell’istruttore, l’archiviazione o l’apertura del
procedimento.
4. Il provvedimento di archiviazione è
comunicato all’iscritto, al consiglio dell’ordine
presso il quale l’avvocato è iscritto, al
pubblico
ministero
ed
all’esponente.
5. Il provvedimento di apertura del
procedimento disciplinare e quello di rinvio a
giudizio sono impugnabili al CNF solo insieme
alla decisione che contenga l’applicazione di
una sanzione.
disciplinare nel registro di cui al comma 1.
Nel termine non sono calcolati i periodi di
sospensione per qualunque causa e per i
rinvii ottenuti dall'interessato.
Si tiene conto in ogni caso della sospensione
feriale dei termini.
3. Conclusi gli atti di sua competenza, nel
solo caso di manifesta infondatezza della
notizia di illecito disciplinare, l'istruttore
propone al collegio di appartenenza richiesta
motivata di archiviazione o, in caso
contrario, di apertura del procedimento
disciplinare. In questa seconda ipotesi, egli
formula la proposta del capo di incolpazione
e deposita il fascicolo in segreteria. Il collegio
istruttorio delibera, con la partecipazione
dell'istruttore, l'archiviazione o l'apertura del
procedimento.
4. Il provvedimento di archiviazione è
comunicato all'iscritto, al consiglio dell'ordine
presso il quale l'avvocato è iscritto, al
pubblico
ministero
ed
all'esponente.
5. Il provvedimento di apertura del
procedimento disciplinare e quello di rinvio a
giudizio sono impugnabili al CNF solo insieme
alla decisione che contenga l'applicazione di
una sanzione.
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PRESSO IL MINISTERO DELLA GIUSTIZIA
Ufficio studi
Art. 55.
(Dibattimento disciplinare)
1. Qualora il Consiglio Istruttore di Disciplina
disponga
l’apertura
del
procedimento
disciplinare
ne
dà
comunicazione
all’incolpato, al pubblico ministero e al
Consiglio dell’Ordine competente.
2. La comunicazione contiene il capo
d’incolpazione con l’enunciazione:
1) delle generalità dell’incolpato e del
numero
cronologico
attribuito
al
procedimento;
2) dell’addebito, con l’indicazione delle
norme violate; se gli addebiti sono più di uno
gli stessi sono contraddistinti da lettere o
numeri;
3) della data della delibera di approvazione
del capo d’incolpazione;
4) l’avviso che l’incolpato, nel termine di
venti giorni dal ricevimento della stessa, ha
diritto di accedere ai documenti contenuti nel
fascicolo,
prendendone
visione
ed
estraendone copia integrale; ha facoltà di
depositare memorie e documenti.
3. Decorso il termine concesso per il
compimento degli atti difensivi, il Consiglio
Istruttore di Disciplina trasmette gli atti al
Art. 55.
(Dibattimento disciplinare)
1. Qualora il Consiglio istruttore di disciplina
disponga
l’apertura
del
procedimento
disciplinare,
ne
dà
comunicazione
all’incolpato, al pubblico ministero e al
consiglio dell’ordine competente.
2. La comunicazione contiene:
a) il capo d’incolpazione con l’enunciazione:
1) delle generalità dell’incolpato e del
numero
cronologico
attribuito
al
procedimento;
2) dell’addebito, con l’indicazione delle
norme violate; se gli addebiti sono più di
uno, gli stessi sono contraddistinti da lettere
o
numeri;
3) della data della delibera di approvazione
del capo d’incolpazione;
b) l’avviso che l’incolpato, nel termine di
venti giorni dal ricevimento della stessa, ha
diritto di accedere ai documenti contenuti nel
fascicolo,
prendendone
visione
ed
estraendone copia integrale, e ha facoltà di
depositare
memorie
e
documenti.
3 Decorso il termine concesso per il
compimento degli atti difensivi, il Consiglio
istruttore di disciplina trasmette gli atti al
Art. 54.
(Dibattimento disciplinare).
1. Qualora il Consiglio istruttore di disciplina
disponga
l'apertura
del
procedimento
disciplinare,
ne
dà
comunicazione
all'incolpato, al pubblico ministero e al
consiglio
dell'ordine
competente.
2. La comunicazione contiene:
a) il capo d'incolpazione con l'enunciazione:
1) delle generalità dell'incolpato e del
numero
cronologico
attribuito
al
procedimento;
2) dell'addebito, con l'indicazione delle
norme violate; se gli addebiti sono più di
uno, gli stessi sono contraddistinti da lettere
o numeri;
3) della data della delibera di approvazione
del capo d'incolpazione;
b) l'avviso che l'incolpato, nel termine di
venti giorni dal ricevimento della stessa, ha
diritto di accedere ai documenti contenuti nel
fascicolo,
prendendone
visione
ed
estraendone copia integrale, e ha facoltà di
depositare memorie e documenti.
3. Decorso il termine concesso per il
compimento degli atti difensivi, il Consiglio
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competente Consiglio dell’Ordine costituito in
Collegio Giudicante.
4. Il Presidente del Consiglio dell’Ordine
costituito in Collegio Giudicante nomina il
consigliere relatore, ne dà comunicazione
all’incolpato e al pubblico ministero a mezzo
di raccomandata con avviso di ricevimento.
Il Consiglio dell’Ordine costituito in Collegio
Giudicante può disporre il proscioglimento
nelle forme di cui all’articolo 56, comma 1,
lettera
a), oppure il rinvio a giudizio
dell’incolpato.
5. Il Consiglio dell’Ordine costituito in
Collegio
Giudicante
notifica
a
mezzo
dell’ufficiale giudiziario o a mezzo di
raccomandata con avviso di ricevimento il
proscioglimento al Consiglio Istruttore di
Disciplina, al pubblico ministero, all’incolpato
e all’esponente.
In caso di rinvio a giudizio, la citazione a
giudizio è notificata negli stessi modi
all’incolpato, nonché al pubblico ministero, il
quale ha facoltà di presenziare alla udienza
dibattimentale, nel termine di trenta giorni
dal ricevimento della comunicazione di cui al
comma precedente e almeno venti giorni
liberi prima della data di comparizione.
La citazione contiene:
competente consiglio dell’ordine costituito in
Collegio giudicante.
4. Il presidente del consiglio dell’ordine
costituito in Collegio giudicante nomina il
consigliere relatore, ne dà comunicazione
all’incolpato e al pubblico ministero a mezzo
di raccomandata con avviso di ricevimento.
5. Il consiglio dell’ordine costituito in Collegio
giudicante può disporre il proscioglimento
nelle forme di cui all’articolo 56, comma 1,
lettera a), oppure il rinvio a giudizio
dell’incolpato.
6. Il consiglio dell’ordine costituito in Collegio
giudicante notifica a mezzo dell’ufficiale
giudiziario o a mezzo di raccomandata con
avviso di ricevimento il proscioglimento al
Consiglio istruttore di disciplina, al pubblico
ministero,
all’incolpato
e
all’autore
dell’esposto. In caso di rinvio a giudizio, la
citazione a giudizio è notificata negli stessi
modi all’incolpato, nonché al pubblico
ministero, il quale ha facoltà di presenziare
alla udienza dibattimentale, nel termine di
trenta
giorni
dal
ricevimento
della
comunicazione di cui al comma precedente e
almeno venti giorni liberi prima della data di
comparizione. La citazione contiene:
a) le generalità dell’incolpato;
istruttore di disciplina trasmette gli atti al
competente consiglio dell'ordine costituito in
Collegio
giudicante.
4. Il presidente del consiglio dell'ordine
costituito in Collegio giudicante nomina il
consigliere relatore e ne dà comunicazione
all'incolpato e al pubblico ministero a mezzo
di raccomandata con avviso di ricevimento.
5. Il consiglio dell'ordine costituito in Collegio
giudicante può disporre il proscioglimento
nelle forme di cui all'articolo 55, comma 1,
lettera a), oppure il rinvio a giudizio
dell'incolpato.
6. Il consiglio dell'ordine costituito in Collegio
giudicante notifica a mezzo dell'ufficiale
giudiziario o a mezzo di raccomandata con
avviso di ricevimento il proscioglimento al
Consiglio istruttore di disciplina, al pubblico
ministero,
all'incolpato
e
all'autore
dell'esposto. In caso di rinvio a giudizio, la
citazione a giudizio è notificata negli stessi
modi all'incolpato, nonché al pubblico
ministero, il quale ha facoltà di presenziare
alla udienza dibattimentale, nel termine di
trenta
giorni
dal
ricevimento
della
comunicazione di cui al comma precedente e
almeno venti giorni liberi prima della data di
comparizione. La citazione contiene:
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306
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PRESSO IL MINISTERO DELLA GIUSTIZIA
Ufficio studi
1) le generalità dell’incolpato;
2) l’enunciazione in forma chiara e precisa
degli addebiti, con le indicazioni delle norme
violate; se gli addebiti sono più di uno essi
sono contraddistinti da lettere o numeri;
3) l’indicazione del luogo, del giorno e
dell’ora della comparizione avanti al collegio
giudicante
per
il
dibattimento,
con
l’avvertimento che l’incolpato potrà essere
assistito da un difensore, e che, in caso di
mancata comparizione, non dovuta a
legittimo
impedimento
o
assoluta
impossibilità a comparire, si procederà in sua
assenza;
4) l’avviso che l’incolpato ed il pubblico
ministero
hanno
diritto
di
produrre
documenti e di indicare testimoni, con
l’enunciazione sommaria delle circostanze
sulle quali essi dovranno essere sentiti, nel
termine di giorni sette prima della data
fissata per il dibattimento;
5) l’elenco dei testimoni che il collegio
intende ascoltare;
6) la data e la sottoscrizione del Presidente.
6. Nel corso del dibattimento, che si apre
con l’esposizione dei fatti da parte del
relatore, l’incolpato ed il pubblico ministero
hanno diritto di
produrre documenti,
b) l’enunciazione in forma chiara e precisa
degli addebiti, con l’indicazione delle norme
violate; se gli addebiti sono più di uno, essi
sono contraddistinti da lettere o numeri;
c) l’indicazione del luogo, del giorno e
dell’ora della comparizione avanti al collegio
giudicante
per
il
dibattimento,
con
l’avvertimento che l’incolpato potrà essere
assistito da un difensore, e che, in caso di
mancata comparizione, non dovuta a
legittimo
impedimento
o
assoluta
impossibilità a comparire, si procederà in sua
assenza;
d) l’avviso che l’incolpato ed il pubblico
ministero
hanno
diritto
di
produrre
documenti e di indicare testimoni, con
l’enunciazione sommaria delle circostanze
sulle quali essi dovranno essere sentiti, nel
termine di sette giorni prima della data
fissata
per
il
dibattimento;
e) l’elenco dei testimoni che il collegio
intende
ascoltare;
f) la data e la sottoscrizione del presidente.
7. Nel corso del dibattimento, che si apre con
l’esposizione dei fatti da parte del relatore,
l’incolpato ed il pubblico ministero hanno
diritto di produrre documenti, interrogare o
a) le generalità dell'incolpato;
b) l'enunciazione in forma chiara e precisa
degli addebiti, con l'indicazione delle norme
violate; se gli addebiti sono più di uno, essi
sono contraddistinti da lettere o numeri;
c) l'indicazione del luogo, del giorno e
dell'ora della comparizione avanti al Collegio
giudicante
per
il
dibattimento,
con
l'avvertimento che l'incolpato potrà essere
assistito da un difensore e che, in caso di
mancata comparizione, non dovuta a
legittimo
impedimento
o
assoluta
impossibilità a comparire, si procederà in sua
assenza;
d) l'avviso che l'incolpato ed il pubblico
ministero
hanno
diritto
di
produrre
documenti e di indicare testimoni, con
l'enunciazione sommaria delle circostanze
sulle quali essi dovranno essere sentiti, nel
termine di sette giorni prima della data
fissata per il dibattimento;
e) l'elenco dei testimoni che il Collegio
intende ascoltare;
f) la data e la sottoscrizione del presidente.
7. Nel corso del dibattimento, che si apre con
l'esposizione dei fatti da parte del relatore,
l'incolpato ed il pubblico ministero hanno
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307
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Ufficio studi
interrogare o far interrogare testimoni, di
rendere dichiarazioni. L’incolpato, ove lo
chieda o vi acconsenta, è sottoposto
all’esame del collegio. L’incolpato ha la
parola per ultimo.
7. Il Consiglio dell’Ordine costituito in
Collegio Giudicante acquisisce i documenti
prodotti
dall’incolpato
e
dal
pubblico
ministero; provvede all’esame dei testimoni
e, subito dopo, all’esame dell’incolpato che
ne abbia fatto richiesta o vi abbia
acconsentito; procede d’ufficio, o su istanza
di parte, all’ammissione e all’acquisizione di
ogni eventuale ulteriore prova necessaria od
utile per l’accertamento dei fatti.
8. Le dichiarazioni e i documenti provenienti
dall’incolpato e dal pubblico ministero, gli atti
formati ed i documenti acquisiti nel corso
della fase istruttoria e del dibattimento sono
utilizzabili per la decisione, così gli esposti e
le segnalazioni inerenti la notizia di illecito
disciplinare ed i verbali di dichiarazioni
testimoniali redatti nel corso dell’istruttoria.
9. Terminato il dibattimento, il Presidente ne
dichiara la chiusura, e dà la parola al
pubblico ministero, all’incolpato e al suo
difensore, per le loro conclusioni e per la
discussione, che si svolge nell’ordine che
far
interrogare
testimoni,
di
rendere
dichiarazioni. L’incolpato, ove lo chieda o vi
acconsenta, è sottoposto all’esame del
collegio. L’incolpato ha la parola per ultimo.
8. Il consiglio dell’ordine costituito in Collegio
giudicante acquisisce i documenti prodotti
dall’incolpato e dal pubblico ministero;
provvede all’esame dei testimoni e, subito
dopo, all’esame dell’incolpato che ne abbia
fatto richiesta o vi abbia acconsentito;
procede d’ufficio, o su istanza di parte,
all’ammissione e all’acquisizione di ogni
eventuale ulteriore prova necessaria od utile
per
l’accertamento
dei
fatti.
9. Sono utilizzabili per la decisione le
dichiarazioni e i documenti provenienti
dall’incolpato e dal pubblico ministero, gli atti
formati ed i documenti acquisiti nel corso
della fase istruttoria e del dibattimento, gli
esposti e le segnalazioni inerenti alla notizia
di illecito disciplinare ed i verbali di
dichiarazioni testimoniali redatti nel corso
dell’istruttoria.
10. Terminato il dibattimento, il presidente
ne dichiara la chiusura e dà la parola al
pubblico ministero, all’incolpato e al suo
difensore, per le loro conclusioni e per la
discussione, che si svolge nell’ordine che
diritto di produrre documenti, di interrogare
o far interrogare testimoni, di rendere
dichiarazioni. L'incolpato, ove lo chieda o vi
acconsenta, è sottoposto all'esame del
Collegio. L'incolpato ha la parola per ultimo.
8. Il consiglio dell'ordine costituito in Collegio
giudicante acquisisce i documenti prodotti
dall'incolpato e dal pubblico ministero;
provvede all'esame dei testimoni e, subito
dopo, all'esame dell'incolpato che ne abbia
fatto richiesta o vi abbia acconsentito;
procede d'ufficio, o su istanza di parte,
all'ammissione e all'acquisizione di ogni
eventuale ulteriore prova necessaria od utile
per
l'accertamento
dei
fatti.
9. Sono utilizzabili per la decisione le
dichiarazioni e i documenti provenienti
dall'incolpato e dal pubblico ministero, gli atti
formati ed i documenti acquisiti nel corso
della fase istruttoria e del dibattimento, gli
esposti e le segnalazioni inerenti alla notizia
di illecito disciplinare ed i verbali di
dichiarazioni testimoniali redatti nel corso
dell'istruttoria.
10. Terminato il dibattimento, il presidente
ne dichiara la chiusura e dà la parola al
pubblico ministero, all'incolpato e al suo
difensore, per le loro conclusioni e per la
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308
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Ufficio studi
precede; l’incolpato e il suo difensore hanno
in ogni caso la parola per ultimi.
10. Conclusa la discussione, il collegio
delibera il provvedimento a maggioranza.
11. Viene data immediata lettura alle parti
del dispositivo con l’indicazione del termine
per l’impugnazione.
precede. L’incolpato e il suo difensore hanno
in ogni caso la parola per ultimi.
11. Conclusa la discussione, il collegio
delibera il provvedimento a maggioranza.
12. Viene data immediata lettura alle parti
del dispositivo con l’indicazione del termine
per l’impugnazione.
12. La motivazione del provvedimento è
predisposta dal relatore o da altro consigliere
se il Presidente lo ritenga opportuno. Il
provvedimento è sottoscritto dal Presidente
del collegio e dal relatore e depositato nella
segreteria del Consiglio dell’Ordine entro il
termine di sessanta giorni dalla lettura del
dispositivo.
Copia
integrale
del
provvedimento è notificato all’incolpato, al
pubblico ministero, al Procuratore generale
della Repubblica presso la Corte d’appello del
distretto, al Consiglio Istruttore di Disciplina,
nonché all’autore dell’esposto nel solo caso
di proscioglimento. Nel caso di decisioni
complesse, il termine per il deposito della
motivazione può essere aumentato fino al
doppio, con provvedimento del Presidente
del Consiglio dell’Ordine costituito in Collegio
Giudicante allegato al dispositivo della
decisione.
13. La motivazione del provvedimento è
predisposta dal relatore o da altro consigliere
se il presidente lo ritenga opportuno. Il
provvedimento è sottoscritto dal presidente
del collegio e dal relatore e depositato nella
segreteria del consiglio dell’ordine entro il
termine di sessanta giorni dalla lettura del
dispositivo.
Copia
integrale
del
provvedimento è notificata all’incolpato, al
pubblico ministero, al procuratore generale
della Repubblica presso la corte d’appello del
distretto, al Consiglio istruttore di disciplina,
nonché all’autore dell’esposto nel solo caso
di proscioglimento. Nel caso di decisioni
complesse, il termine per il deposito della
motivazione può essere aumentato fino al
doppio, con provvedimento del presidente
del consiglio dell’ordine costituito in Collegio
giudicante allegato al dispositivo della
decisione.
discussione, che si svolge nell'ordine che
precede. L'incolpato e il suo difensore hanno
in ogni caso la parola per ultimi.
11. Conclusa la discussione, il Collegio
delibera il provvedimento a maggioranza.
12. Viene data immediata lettura alle parti
del dispositivo con l'indicazione del termine
per l'impugnazione, che decorre dal deposito
della motivazione.
13. La motivazione del provvedimento è
predisposta dal relatore o da altro consigliere
se il presidente lo ritenga opportuno. Il
provvedimento è sottoscritto dal presidente
del Collegio e dal relatore e depositato nella
segreteria del consiglio dell'ordine entro il
termine di sessanta giorni dalla lettura del
dispositivo.
Copia
integrale
del
provvedimento è notificata all'incolpato, al
pubblico ministero, al procuratore generale
della Repubblica presso la corte d'appello del
distretto, al Consiglio istruttore di disciplina,
nonché all'autore dell'esposto nel solo caso
di proscioglimento. Nel caso di decisioni
complesse, il termine per il deposito della
motivazione può essere aumentato fino al
doppio, con provvedimento del presidente
del consiglio dell'ordine costituito in Collegio
giudicante allegato al dispositivo della
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309
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Ufficio studi
13. per quanto non specificatamente
disciplinato, si applicano le norme del codice
di procedura civile, se compatibili.
14. Il procedimento avanti il Consiglio
dell’Ordine costituito in Collegio Giudicante si
conclude entro il termine di diciotto mesi
dalla sua apertura; nel termine non sono
calcolati i periodi di sospensione e quelli per i
rinvii ottenuti dall’incolpato o gli eventuali
rinvii dovuti all’impossibilità di costituire il
collegio giudicante. Si tiene conto in ogni
caso della sospensione feriale dei termini.
14. Per quanto non specificatamente
disciplinato, si applicano le norme del codice
di
procedura
penale,
se
compatibili.
15. Il procedimento avanti il consiglio
dell’ordine costituito in Collegio giudicante si
conclude entro il termine di diciotto mesi
dalla sua apertura. Nel termine non sono
calcolati i periodi di sospensione e quelli per i
rinvii ottenuti dall’incolpato o gli eventuali
rinvii dovuti all’impossibilità di costituire il
collegio giudicante. Si tiene conto in ogni
caso della sospensione feriale dei termini.
Art. 56.
(Decisione disciplinare e sanzioni)
1. Con la decisione che definisce il
dibattimento disciplinare possono essere
deliberati:
a) il proscioglimento, con la formula «non
esservi luogo a provvedimento disciplinare»;
il Consiglio dell’Ordine costituito in Collegio
Giudicante può pronunciarsi con la medesima
formula in ogni stato del procedimento;
b) l’irrogazione di una delle seguenti sanzioni
disciplinari:
avvertimento,
censura,
sospensione dall’esercizio della professione
da un mese a tre anni, radiazione.
2. L’avvertimento può essere deliberato
Art. 56.
(Decisione disciplinare e sanzioni)
1. Con la decisione che definisce il
dibattimento disciplinare possono essere
deliberati:
a) il proscioglimento, con la formula: «non
esservi luogo a provvedimento disciplinare».
Il consiglio dell’ordine costituito in Collegio
giudicante può pronunciarsi con la medesima
formula in ogni stato del procedimento;
b) l’irrogazione di una delle seguenti
sanzioni disciplinari: avvertimento, censura,
sospensione dall’esercizio della professione
da un mese a tre anni, radiazione.
2. L’avvertimento consiste nell’informare
decisione.
14. Per quanto non specificatamente
disciplinato, si applicano le norme del codice
di
procedura
civile,
se
compatibili.
15. Il procedimento avanti il consiglio
dell'ordine costituito in Collegio giudicante si
conclude entro il termine di diciotto mesi
dalla sua apertura. Nel termine non sono
calcolati i periodi di sospensione e quelli per i
rinvii ottenuti dall'incolpato o gli eventuali
rinvii dovuti all'impossibilità di costituire il
Collegio giudicante. Si tiene conto in ogni
caso della sospensione feriale dei termini.
Art. 55.
(Decisione disciplinare e sanzioni).
1. Con la decisione che definisce il
dibattimento disciplinare possono essere
deliberati:
a) il proscioglimento, con la formula: «non
esservi luogo a provvedimento disciplinare».
Il consiglio dell'ordine costituito in Collegio
giudicante può pronunciarsi con la medesima
formula in ogni stato del procedimento;
b) l'irrogazione di una delle seguenti sanzioni
disciplinari:
avvertimento,
censura,
sospensione dall'esercizio della professione
da un mese a tre anni, radiazione.
I dossier dell’Ufficio studi del Consiglio nazionale forense – n. 4/2012
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Ufficio studi
quando il fatto contestato non è grave e vi è
motivo di ritenere che l’incolpato non
commetta altre infrazioni. L’avvertimento
consiste nell’informare l’incolpato che la sua
condotta non è stata conforme al codice
deontologico e alle norme di legge, con invito
ad astenersi dal compiere altre infrazioni.
3. La censura consiste nel biasimo formale e
si
applica
quando
per
la
gravità
dell’infrazione, il grado di responsabilità, i
precedenti
dell’incolpato
e
il
suo
comportamento successivo al fatto non sia
irrogata altra sanzione più grave.
4. La sospensione importa l’esclusione
temporanea dall’esercizio della professione o
dal tirocinio e si applica per infrazioni
consistenti in comportamenti e gradi di
responsabilità gravi o quando non sussistono
le condizioni per irrogare la sola sanzione
della censura.
5. La radiazione consiste nell’esclusione
definitiva dall’albo, elenco speciale o registro
e impedisce l’iscrizione a qualsiasi albo,
elenco speciale o registro tenuti da altro
Consiglio dell’Ordine, salvo quanto stabilito
nell’articolo 62, comma 7. La radiazione è
inflitta
per
violazioni
che
rendono
incompatibile la permanenza dell’incolpato
l’incolpato che la sua condotta non è stata
conforme al codice deontologico e alle norme
di legge, con invito ad astenersi dal compiere
altre infrazioni.
3. La censura consiste nel biasimo formale.
4. La sospensione importa l’esclusione
temporanea dall’esercizio della professione o
dal
tirocinio.
5. La radiazione consiste nell’esclusione
definitiva dall’albo, elenco speciale o registro
e impedisce l’iscrizione a qualsiasi albo,
elenco speciale o registro tenuti da altro
consiglio dell’ordine, salvo quanto stabilito
nell’articolo 62, comma 7. La radiazione è
inflitta
per
violazioni
che
rendono
incompatibile la permanenza dell’incolpato
2. L'avvertimento consiste nell'informare
l'incolpato che la sua condotta non è stata
conforme al codice deontologico e alle norme
di legge, con invito ad astenersi dal compiere
altre
infrazioni.
3. La censura consiste nel biasimo formale.
4. La sospensione importa l'esclusione
temporanea dall'esercizio della professione o
dal tirocinio.
5. La radiazione consiste nell'esclusione
definitiva dall'albo, elenco speciale o registro
e impedisce l'iscrizione a qualsiasi albo,
elenco speciale o registro tenuti da altro
consiglio dell'ordine, salvo quanto stabilito
nell'articolo 61, comma 7. La radiazione è
inflitta
per
violazioni
che
rendono
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nell’albo, elenco speciale o registro.
6. Nella determinazione della sanzione si
tiene conto dell’eventuale reiterazione di
comportamenti illeciti.
nell’albo,
elenco
speciale
o
registro.
6. Nella determinazione della sanzione si
tiene conto della gravità dell’infrazione, del
grado di responsabilità, dei precedenti
dell’incolpato,
del
suo
comportamento
successivo
al
fatto
e
dell’eventuale
reiterazione di comportamenti illeciti.
Art. 57.
(Impugnazioni)
1. Avverso la decisione disciplinare è
ammesso ricorso al Consiglio Nazionale
Forense da parte dell’incolpato, da parte del
procuratore
della
Repubblica
e
del
procuratore generale presso la Corte
d’Appello, rispettivamente del circondario e
del distretto ove ha sede il Consiglio
dell’Ordine che ha emesso la decisione; e da
parte del Consiglio Istruttore di Disciplina nel
solo caso di proscioglimento.
2. L’autore dell’esposto ha facoltà di
presentare al Procuratore della Repubblica, al
Procuratore
generale,
competenti
per
territorio e al Presidente del Consiglio
Istruttore di Disciplina richiesta motivata di
impugnazione
della
decisione
di
proscioglimento.
3. Il ricorso si propone con atto scritto,
Art. 57.
(Impugnazioni)
1. Avverso la decisione disciplinare è
ammesso
ricorso
al
CNF
da
parte
dell’incolpato, da parte del procuratore
generale presso la corte d’appello del
distretto ove ha sede il consiglio dell’ordine
che ha emesso la decisione, e da parte del
Consiglio istruttore di disciplina nel solo caso
di proscioglimento.
2. L’autore dell’esposto ha facoltà di
presentare
al
procuratore
generale
competente per territorio e al presidente del
Consiglio istruttore di disciplina richiesta
motivata di impugnazione della decisione di
proscioglimento.
incompatibile la permanenza dell'incolpato
nell'albo,
elenco
speciale
o
registro.
6. Nella determinazione della sanzione si
tiene conto della gravità dell'infrazione, del
grado di responsabilità, dei precedenti
dell'incolpato,
del
suo
comportamento
successivo
al
fatto
e
dell'eventuale
reiterazione di comportamenti illeciti.
Art. 56.
(Impugnazioni).
1. Avverso la decisione disciplinare è
ammesso
ricorso
al
CNF
da
parte
dell'incolpato, da parte del procuratore
generale presso la corte d'appello del
distretto ove ha sede il consiglio dell'ordine
che ha emesso la decisione, e da parte del
Consiglio istruttore di disciplina nel solo caso
di proscioglimento.
2. L'autore dell'esposto ha facoltà di
presentare
al
procuratore
generale
competente per territorio e al presidente del
Consiglio istruttore di disciplina richiesta
motivata di impugnazione della decisione di
proscioglimento.
3. Il ricorso si propone con atto scritto,
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depositato presso la segreteria del Consiglio
dell’Ordine
cui
appartiene
il
collegio
giudicante che ha emanato la decisione
impugnata nel termine di venti giorni dalla
notifica eseguita ai sensi dell’articolo 55,
comma 1, lettera m). Si applica, per quanto
non specificato nel presente articolo,
l’articolo 50 del regio decreto-legge 27
novembre 1933, n. 1578, e successive
modificazioni.
4. Nel ricorso, a pena di inammissibilità,
sono indicati il provvedimento impugnato e
la data del medesimo, ed enunciati i capi o i
punti del provvedimento ai quali si riferisce
l’impugnazione, i motivi dell’impugnazione
con l’indicazione specifica delle ragioni di
diritto e degli elementi di fatto che li
sorreggono, le conclusioni e le richieste.
5. Il ricorso è notificato al pubblico ministero
ed al Procuratore Generale della Corte
d’Appello
che
possono
proporre
impugnazione incidentale entro venti giorni
dalla
notifica.
Ne
è
altresì
data
comunicazione al Consiglio dell’Ordine di
appartenenza dell’incolpato, se diverso dal
Consiglio dell’Ordine che ha deciso.
6. La proposizione del ricorso sospende
l’esecuzione del provvedimento, salvo il
depositato presso la segreteria del consiglio
dell’ordine presso il quale opera il Collegio
giudicante che ha emanato la decisione
impugnata, nel termine di venti giorni dalla
notifica eseguita ai sensi dell’articolo 55,
comma 13. Si applica, in quanto compatibile,
l’articolo 50 del regio decreto-legge 27
novembre 1933, n. 1578, convertito, con
modificazioni, dalla legge 22 gennaio 1934,
n. 36,
e
successive
modificazioni.
4. Nel ricorso, a pena di inammissibilità,
sono indicati il provvedimento impugnato e
la data del medesimo, ed enunciati i capi o i
punti del provvedimento ai quali si riferisce
l’impugnazione, i motivi dell’impugnazione
con l’indicazione specifica delle ragioni di
diritto e degli elementi di fatto che li
sorreggono, le conclusioni e le richieste.
5. La proposizione del ricorso sospende
l’esecuzione del provvedimento, salvo il
3. Il ricorso si propone con atto scritto,
depositato presso la segreteria del consiglio
dell'ordine presso il quale opera il Collegio
giudicante che ha emanato la decisione
impugnata, nel termine di venti giorni dalla
notifica eseguita ai sensi dell'articolo 54,
comma 13. Si applica, in quanto compatibile,
l'articolo 50 del regio decreto-legge 27
novembre 1933, n. 1578, convertito, con
modificazioni, dalla legge 22 gennaio 1934,
n.
36,
e
successive
modificazioni.
4. Nel ricorso, a pena di inammissibilità,
sono indicati il provvedimento impugnato e
la data del medesimo, ed enunciati i capi o i
punti del provvedimento ai quali si riferisce
l'impugnazione, i motivi dell'impugnazione
con l'indicazione specifica delle ragioni di
diritto e degli elementi di fatto che li
sorreggono, le conclusioni e le richieste.
5. La proposizione del
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ricorso sospende
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Ufficio studi
provvedimento di sospensione cautelare di
cui all’articolo 61.
7. Il giudizio si svolge secondo le norme
previste per il procedimento davanti al
Consiglio Nazionale Forense di cui al regio
decreto 22 gennaio 1934, n. 37; le funzioni
requirenti sono svolte dal procuratore
generale presso la Corte di cassazione o da
un suo sostituto.
8. In ogni caso di impugnazione da parte
dell’incolpato, il Consiglio Nazionale Forense
può irrogare una sanzione disciplinare più
grave di quella comminata dal Consiglio
dell’Ordine costituito in Collegio Giudicante.
9. Per quanto non specificato nel presente
articolo, per il procedimento davanti al
Consiglio Nazionale Forense si applicano gli
articoli da 59 a 65 del regio decreto 22
gennaio 1934, n. 37.
10. Avverso la sentenza del Consiglio
Nazionale Forense
può essere proposto
ricorso alle Sezioni Unite civili della Corte di
cassazione,
dall’incolpato,
dal
pubblico
ministero e dal procuratore generale della
corte d’appello al cui distretto appartiene
l’incolpato. Il ricorso non ha effetto
sospensivo. Si applicano, per quanto non
stabilito dal presente articolo, l’articolo 56
provvedimento di sospensione cautelare di
cui
all’articolo
61.
6. Il giudizio si svolge secondo le norme
previste per il procedimento davanti al CNF
di cui al regio decreto 22 gennaio 1934,
n. 37. Le funzioni requirenti sono svolte dal
Procuratore generale presso la Corte di
cassazione
o
da
un
suo
sostituto.
7. Per quanto non specificato nel presente
articolo, per il procedimento davanti al CNF
si applicano gli articoli da 59 a 65 del regio
decreto
22
gennaio
1934,
n. 37.
8. Avverso la sentenza del CNF può essere
proposto ricorso alle sezioni unite civili della
Corte di cassazione, dall’incolpato e dal
procuratore generale della corte d’appello al
cui distretto appartiene l’incolpato. Il ricorso
non ha effetto sospensivo. Si applicano, per
quanto non stabilito dal presente articolo,
l’articolo 56 del regio decreto-legge 27
novembre 1933, n. 1578, convertito, con
l'esecuzione del provvedimento, salvo il
provvedimento di sospensione cautelare di
cui
all'articolo
60.
6. Il giudizio si svolge secondo le norme
previste per il procedimento davanti al CNF
di cui al regio decreto 22 gennaio 1934, n.
37. Le funzioni requirenti sono svolte dal
procuratore generale presso la Corte di
cassazione
o
da
un
suo
sostituto.
7. Per quanto non specificato nel presente
articolo, per il procedimento davanti al CNF
si applicano gli articoli da 59 a 65 del regio
decreto
22
gennaio
1934,
n.
37.
8. Avverso la sentenza del CNF può essere
proposto ricorso alle sezioni unite civili della
Corte di cassazione, dall'incolpato e dal
procuratore
generale
presso
la
corte
d'appello
al
cui
distretto
appartiene
l'incolpato. Il ricorso non ha effetto
sospensivo. Si applicano, per quanto non
stabilito dal presente articolo, l'articolo 56
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del regio decreto-legge 27 novembre 1933,
n. 1578, convertito, con modificazioni, dalla
legge 22 gennaio 1934, n. 36, e successive
modificazioni, e gli articoli 66, 67 e 68 del
regio decreto 22 gennaio 1934, n. 37.
11. È fatta salva la possibilità del giudizio di
revocazione disciplinato ai sensi delle
disposizioni del codice di procedura civile.
modificazioni, dalla legge 22 gennaio 1934,
n. 36, e successive modificazioni, e gli
articoli 66, 67 e 68 del regio decreto 22
gennaio 1934, n. 37.
9. È fatta salva la possibilità del giudizio di
revocazione disciplinato ai sensi delle
disposizioni del codice di procedura civile.
Art. 58.
(Rapporto fra procedimento disciplinare e
processo penale)
1. Il procedimento disciplinare si svolge ed è
definito con procedura e con valutazioni
autonome rispetto all’eventuale processo
penale avente per oggetto i medesimi fatti.
2. Il Consiglio Istruttore di Disciplina e il
Consiglio dell’Ordine in sede Giudicante
hanno il potere di acquisire atti e documenti
appartenenti al processo penale presso
l’Autorità Giudiziaria.
3. Se dai fatti oggetto del procedimento
disciplinare emergono estremi di un reato
procedibile d’ufficio, l’organo procedente ne
informa l’autorità giudiziaria.
4. La durata della pena accesso