005.2014 Adesione a proposta VODAFONE per telefonia mobile
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005.2014 Adesione a proposta VODAFONE per telefonia mobile
ORIGINALE Visto di regolarità contabile attestante la copertura finanziaria del presente provvedimento e di registrazione dell’impegno di spesa (Art.151 comma 4 del D.Lgs n°267/2000(T.U.E.L.). UNIONE DEI COMUNI DEL COROS Unione di Comuni costituita ai sensi dell’art.32 del D.Lgs n°267/2000 e dell’art.3 e 4 della L.R.n°12/2008 tra i Comuni di Cargeghe, Codrongianos, Florinas, Ittiri, Muros, Olmedo, Ossi, Putifigari, Tissi, Uri, Usini - Sede legale: Via Marconi n°14 CAP. 07045 Visto per avvenuta effettuazione dei controlli e riscontri amministrativi, contabili e fiscali sugli atti di liquidazione (Art.184 comma 4 del D.Lgs n°267/2000 (T.U.E.L.). Ossi, lì 6 marzo 2014 IL SEGRETARIO DELL’UNIONE f.to (Dr.ssa Ivana GALA) Ossi(SS); C.F. 92108320901 – P.I. 02308440904; Tel. 0793406090 Fax 0793406295 E mail: [email protected] DETERMINAZIONE DEL SEGRETARIO DELL’UNIONE N° 05 del Reg. ________________________________________________________________________________________ Data 06.03.2014 La presente determinazione, in quanto meramente esecutiva di precedenti atti e/o contenente liquidazione di spese preventivamente e regolarmente impegnate, non è soggetta a pubblicazione all'albo pretorio ed avrà esecuzione dopo il suo inserimento nell’apposita Registro tenuto presso la Segreteria dell’Unione. La presente determinazione, ai fini della pubblicità degli atti e della trasparenza dell'azione amministrativa, viene pubblicata all'Albo delle pubblicazioni dell’intestata Unione di Comuni, per quindici giorni dalla data odierna. La presente determinazione, in quanto contenente dati protetti ai sensi della normativa a tutela della riservatezza dei dati personali (D.Lgs 30.6.2003 n°196 T.U. Privacy), non è soggetta a pubblicazione all'albo pretorio in versione integrale come indicato in parte dispositiva del presente provvedimento. Ossi, lì 6 marzo 2014 IL SEGRETARIO DELL’UNIONE f.to (Dr.ssa Ivana GALA) ORIGINALE della Determinazione COPIA CONFORME della Determinazione, per uso amministrativo Ossi, lì 6 marzo 2014 IL SEGRETARIO DELL’UNIONE f.to (Dr.ssa Ivana GALA) COPIA OGGETTO: MIGRAZIONE SISTEMA DI COMUNICAZIONE DELL’UNIONE DEI COMUNI- LINEE TELEFONICHE MOBILI – DA TIM CONVENZIONE MOBILE 5 A VODAFONE. IMPEGNO DI SPESA. L’anno Duemilaquattordici addì sei (06) del mese di Marzo in Ossi (SS), IL SEGRETARIO DELL’UNIONE ACCERTATO che si rende necessario continuare a garantire il servizio di telefonia mobile, a favore del personale dell’Unione dei Comuni del Coros, a supporto di tutte le attività, allo scopo di assicurare una maggiore efficienza ed una proficua interazione per l’attività delegatagli, già attivato con precedenti determinazioni con la Consip S.p.A., società concessionaria del Ministero dell'Economia e delle Finanze per i servizi informativi pubblici, che ha attualmente attivato in data 31.03.2011, con scadenza al 30.03.2013 una convenzione per la fornitura dei servizi di telefonia mobile di cui all'oggetto, della quale risulta aggiudicataria la ditta TELECOM ITALIA S.p.A. (contratto n° 888010760338); PRESO ATTO che attualmente i servizi di comunicazione dell’Unione per la telefonia mobile e strutturato come segue: • 7 schede TIM voce + dati (in abbonamento in Convenzione Mobile 5); • 1 chiavetta TIM per utilizzo dati su PC (a noleggio con assistenza tecnica); • 9 Cellulari Ricaricabili (a noleggio con assistenza tecnica), assegnati ai dipendenti (comprensivi di n° 2 riserve); DATO ATTO che la spesa complessiva per il servizio di telefonia mobile (voce + dati) sostenuta nell’ultimo anno è pari a circa 2.989,17 € ed è costituita per quasi il 50% dall’applicazione della tassa di concessione governativa (TCG) di euro 12,91/mese/utenza (€ 25,82 bimestre/utenza), per un totale, quindi, di € 1.084,44 annuali; RITENUTO conveniente, a seguito delle puntuali verifiche effettuate sul traffico di ciascuna singola utenza, passare ad una soluzione tariffaria che preveda l'utilizzo di schede in abbonamento che non comportino il pagamento della TCG; CONSIDERATO che l’art. 192 del D. Lgs. n. 267/2000 rubricato “Determinazione a contrarre” stabilisce che la stipulazione dei contratti deve essere proceduta da apposita determinazione del Responsabile del procedimento di spesa indicante: il fine che con il contratto si intende perseguire; l’oggetto del contratto, la sua forma e le clausole ritenute essenziali; le modalità di scelta del contraente ammesse dalle disposizioni vigenti in materia di contratti delle pubbliche amministrazioni e le ragioni che ne sono alla base; CONSIDERATO che l’art. 11, comma 2, del D. Lgs. n. 163/2006 stabilisce che prima dell’avvio delle procedure di affidamento dei contratti pubblici, le amministrazioni aggiudicatrici decretano e determinano di contrarre, in conformità ai propri ordinamenti, individuando gli elementi essenziali del contratto ed i criteri di selezione degli operatori economici e delle offerte; TANTO premesso e considerato; VISTO lo Statuto dell’Unione dei Comuni del Coros; VISTO il bilancio di previsione dell'esercizio finanziario in corso; RICHIAMATO l’art. 1, comma 449 della legge n. 296/2006 il quale prevede che gli Enti Locali, possono ricorrere alle convenzioni Consip s.p.a., ovvero ne utilizzano i parametri di prezzo-qualità come limiti massimi per la stipulazione dei contratti; RICHIAMATO l’art. 1, comma 1 del D.L. n. 95/2012, convertito in Legge n. 135/2012, nel quale viene previsto che i contratti stipulati in violazione degli obblighi di approvvigionarsi attraverso gli strumenti di acquisto messi a disposizione da Consip s.p.a. sono nulli, costituiscono illecito disciplinare, sono causa di responsabilità amministrativa; VERIFICATO che sul Sistema Consip sono presenti convenzioni per i servizi di Centralino, Telefonia Fissa, Telefonia Mobile e Servizi Internet e che pertanto ricorre l’obbligo di ricorrere al portale Consip come strumento primario di approvvigionamento per le Pubbliche Amministrazioni di Servizi, Lavori e Forniture; ESAMINATE le offerte economiche e le condizioni di vendita relative a “Servizi di Telefonia Mobile in abbonamento” presenti sul Mercato libero, ovvero “Partita IVA mini Relax Basic no tassa governativa per sempre con passaggio completamente gratuito” di “Vodafone”, risultata conveniente, offerta a pacchetto “all inclusive”, che prevede il seguente piano tariffario, al prezzo di € 14,90/mese/utenza, con contratto della durata di 24 mesi: a) per n° 6 schede voce + dati 1. 300 minuti di chiamate, chiamate illimitate a tre numeri Vodafone e 50 chiamate internazionali; 2. 300 SMS e 50 SMS internazionali; 3. internet illimitato; 4. 20 minuti alle numerazioni speciali e 20 mms comprese ricevute di ritorno; b) per una scheda dati compresa di chiavetta 1. internet illimitato con gb 4 alla massima velocità e successivi a 64kb; c) € 10,00/mese/terminale per la fornitura di terminali mobili a canone mensile con scadenza a 24 mesi al termine dei quali saranno di proprietà dell’ente con cambio assicurato; CONSIDERATO che è espressa la volontà di questa Amministrazione di razionalizzare la spesa relativa alla telefonia mobile e che l’adesione alla suddetta proposta di indubbio vantaggio economico per l’Ente che andrebbe a sostenere i soli costi di abbonamento (14,90 €/mese/utenza) per un importo annuo stimato di € 1.792,80 (per n° 6 schede voce+dati ed una scheda dati con chiavetta ed iva inclusa e n° 5 eventuali terminali mobili) a fronte della spesa effettivamente sostenuta per i primi 4 bimestri dell’anno 2013 di € 2.989,17, con un risparmio complessivo annuale di € 1.196,37 (che aumenterebbe nel caso di non acquisto dei terminali, ad € 1.696,37) e senza ulteriori ed eventuali sorprese; RITENUTO pertanto che ricorrono le condizioni di cui all’art. 1, comma 7 del D.L. n° 95/2012, convertito nella legge 7.08.2012, n° 135, in ordine alla possibilità di procedere ad affidamenti (nel presente caso per telefonia mobile) al di fuori delle Convenzioni o degli accordi quadro messi a disposizione da Consip o da altre centrali di committenza; PRESO ATTO che: - la Stessa Vodafone Omnitel NV si impegna a pagare il valore delle penali eventualmente addebitate dall’operatore di provenienza; - durante la durata del contratto verranno monitorate le disponibilità di nuove convenzioni Consip e di altre centrali di committenza, ai fini e per gli effetti previsti dall’art. 1, comma 7 ultimo capoverso, del D.L. n° 95/2012, convertito nella legge 07.08.2012, n° 135; - che la Ditta Vodafone risulta in possesso dei requisiti di idoneità morale, capacità tecnicoprofessionale ed economico-finanziaria prescritta per lo svolgimento del servizio in oggetto; VISTO il provvedimento del Presidente dell’Unione dei Comuni on il quale, in applicazione dell’art.23 dello Statuto, il sottoscritto è stato nominato Segretario dell’Unione di Comuni in intestazione; VISTO il D.Lgs 18 Agosto 2000 n°267 (Testo unico delle leggi sull’ordinamento enti locali); DETERMINA LA PREMESSA NARRATIVA è parte integrante e sostanziale del presente provvedimento; DI ADERIRE alla proposta di abbonamento di Vodafone Omnitel N.V. con sede in Ivrea (P. IVA 08539010010) denominata “Partita IVA mini Relax Basic no tassa governativa per sempre con passaggio completamente gratuito” verso il corrispettivo presunto di € 1.792,80 (annuali) IVA Inclusa a partire dall'anno 2014 per la gestione del servizio di telefonia mobile, alle condizioni previste nella proposta commerciale, allegata alla presente determinazione per farne parte integrante e sostanziale per la durata di 24 mesi; DI IMPEGNARE la relativa spesa sull’intervento 1.01.02.03.1039 del bilancio in corso di predisposizione; DI DICHIARARE che la spesa non è frazionabile per cui ricorrono i presupposti previsti dall’ art. 163, commi 1 e 2 del D.lgs 267/2000; DARE ATTO che: la fornitura in oggetto rientra nelle previsioni di cui alla Legge 13 Agosto 2010 n. 136 “Piano straordinario contro le mafie, nonché delega al Governo in materia di normativa antimafia”, art. 3 “Tracciabilità dei flussi finanziari”, modificata dalla Legge 17 Dicembre 2010 n. 217 “Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 12 novembre 2010, n. 187 Misure urgenti in materia di sicurezza - Capo III, Disposizioni sulla tracciabilità dei flussi finanziari”; la fornitura in oggetto, in base alla normativa richiamata al punto precedente, è identificata dal CIG Convenzione n. Z2F0E62159; il presente provvedimento, qualora comportante l’assunzione di impegno di spesa, diventerà esecutivo con l’apposizione del visto di regolarità contabile di cui all’art.151, comma 4°del D.Lgs. 267/2000; DARE ATTO: • che il sottoscritto Responsabile del Settore intestato, con la firma riportata in calce, esprime parere favorevole di regolarità tecnica sul presente provvedimento e ne attesta la regolarità e la correttezza amministrativa in via preventiva ai sensi dell’art.147-bis del D.Lgs n.267/2000 e smi; • che in relazione al presente provvedimento, per le fattispecie rientranti nella previsione dell’art.18 della Legge n.174/2012, il sottoscritto responsabile del Settore intestato attesta di aver adempiuto all’obbligo di pubblicazione sul sito internet del Comune dei dati e notizie richiesti, obbligo che costituisce condizione legale di efficacia del titolo legittimante la concessione dei vantaggi, benefici e corrispettivi economici oggetto del presente atto. Ossi, lì 6 marzo 2014 IL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO f.to (Geom. MELONI Francesco) IL SEGRETARIO DELL’UNIONE f.to (Dr.ssa Ivana GALA)