MOGC-DISC-01_Codice Disciplinare STS E1R1

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MOGC-DISC-01_Codice Disciplinare STS E1R1
CODICE DISCIPLINARE
STATO DI REVISIONE
REVISIONE
NUMERO
DATA
27/04/2010
0
1
21/09/2011
Emesso da
CdA
04/11/2011
Approvato
da CdA
04/11/2011
Approvato da
Assemblea
22/10/2010
DESCRIZIONE
AGGIORNAMENTI
Prima edizione
Revisione § 1 e 2: precisazioni
N/A
per maggiore chiarezza del testo
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3
4
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Titolo
Codice Disciplinare
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PREMESSA...............................................................................................................................................................3
2
SANZIONI NEI CONFRONTI DI IMPIEGATI, OPERAI, AUSILIARI DEL TRAFFICO E DIRIGENTI..3
2.1
SANZIONI .............................................................................................................................................................3
2.1.1
Sanzioni nei confronti di Dipendenti...........................................................................................................3
2.1.2
Sanzioni nei confronti di Altri .....................................................................................................................4
2.2
SOSPENSIONE DAL SERVIZIO CON MANTENIMENTO DEL TRATTAMENTO ECONOMICO...........................................4
3
SANZIONI NEI CONFRONTI DEGLI AMMINISTRATORI E DEI SINDACI E DEI SOCI........................5
4
SANZIONI PER FORNITORI, COLLABORATORI ESTERNI E CONSULENTI .........................................5
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Premessa
La violazione dei doveri derivanti dalla legge, da regolamenti, dalla contrattazione e dalle disposizioni aziendali (tra cui sono inclusi il Codice Etico, le procedure aziendali ed il Modello di organizzazione, gestione e
controllo ex D.Lgs. 231/01), possono essere punite, proporzionalmente alla loro gravità, attraverso i seguenti
strumenti disciplinari:
• rimprovero verbale;
• rimprovero scritto;
• multa non superiore a 4 ore di retribuzione base;
• sospensione dal lavoro e dalla retribuzione globale per un periodo fino a 5 giorni;
• sospensione dal lavoro e dalla retribuzione globale per un periodo da 6 fino a 10 giorni;
• licenziamento con preavviso;
• licenziamento senza preavviso;
Il tipo e l’entità di ciascuna delle sanzioni sono determinati anche in funzione dei seguenti parametri:
• intenzionalità del comportamento;
• rilevanza della violazione di norme o disposizioni;
• grado di disservizio o di pericolo provocato dalla negligenza, imprudenza o imperizia dimostrate, tenuto conto anche della prevedibilità dell’evento;
• commissione contemporanea di più violazioni;
• sussistenza di eventuali circostanze aggravanti o attenuanti;
• responsabilità derivanti dalla posizione di lavoro occupata dal Dipendente o dal Collaboratore;
• violazione commessa con il concorso di più lavoratori in accordo tra loro;
• comportamento complessivo del lavoratore, con particolare riguardo ai precedenti disciplinari del biennio anteriore ed al rispetto degli obblighi in materia di prevenzione degli infortuni e sicurezza sul
lavoro.
Le sanzioni possono essere differenziate secondo i seguenti criteri:
• status di Impiegato – Operaio – Ausiliare del Traffico
• status di Dirigente o figura Apicale (ad es.: Responsabili di Servizio)
• Amministratore o Sindaco o Socio
• Fornitore, Collaboratore esterno, Consulente
2 Sanzioni nei confronti di Impiegati, operai, ausiliari del traffico e Dirigenti
Nei primi due casi, Impiegato, operaio, ausiliare del traffico e Dirigente/ Responsabile di servizio, la sanzione
potrà essere differenziata date le differenti responsabilità e attività svolte.
Il Dirigente/Responsabile di Servizio/figura Apicale è chiamato a rispondere non solo del suo comportamento
ma anche, in vigilando, di quello dei suoi sottoposti.
2.1
Sanzioni
2.1.1 Sanzioni nei confronti di Dipendenti
Nei confronti dei Dipendenti le sanzioni vengono applicate secondo i seguenti criteri:
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rimprovero verbale: lieve irregolarità nella violazione di una o più regole procedurali o comportamentali previste (dal CCNL, dai regolamenti interni, dal codice etico, da disposizioni di servizio, dal modello organizzativo di gestione e controllo ex D.Lgs. 231/01 e da altre norme);
• rimprovero scritto: in caso di recidiva rispetto al punto precedente; in caso di inosservanza non grave; omessa segnalazione all’Organismo di Vigilanza di lievi irregolarità; tolleranza di lievi irregolarità
da parte dei propri sottoposti; mancata osservanza delle azioni correttive previste dall’Organismo di
Vigilanza;
• multa non superiore a 4 ore di retribuzione base: recidiva rispetto al punto precedente; violazioni di
cui ai punti precedenti che rivestano maggiore gravità per le conseguenze specifiche verificatesi;
• sospensione dal lavoro e dalla retribuzione globale per un periodo secondo quanto stabilito dal
CCNL applicabile: mancata osservazione ripetuta o di gravità maggiore dei punti precedenti che non
sia sfociata in un reato; omessa segnalazione all’Organismo di Vigilanza di irregolarità non lievi di
cui si è venuti a conoscenza; tolleranza di irregolarità non lievi commesse dai propri sottoposti; omessa o tardiva attuazione di misure correttive immediate, anche se provvisorie, richieste
dall’Organismo di Vigilanza;
• sospensione dal lavoro e dalla retribuzione globale per un periodo da 6 fino a 10 giorni ove compatibile con il CCNL applicabile, altrimenti sospensione secondo il punto precedente: mancata osservazione ripetuta, o di gravità maggiore dei punti precedenti, che non sia sfociata in un reato; tolleranza
di irregolarità non lievi commesse dai propri sottoposti;
• licenziamento con preavviso: violazione delle direttive dell’azienda in tema di prevenzione dei reati
previsti dal D.Lgs. 231/01 tale da configurarsi, per la natura della mancanza o per la sua recidività,
una grave inadempienza degli obblighi relativi.
• licenziamento senza preavviso: violazione delle norme aziendali emanate ai sensi del D.Lgs. 231/01
che per la gravità o per la recidività o per la dolosità o per i riflessi penali/pecuniari o per altri motivi
(natura, modalità, …) siano tali da far venire meno la fiducia sulla quale è basato il rapporto di lavoro, in forma tale da non consentire la prosecuzione nemmeno provvisoria del rapporto stesso; esecuzione di atti non dovuti o contrari al proprio ruolo o mancata esecuzione di atti dovuti ai sensi del
Modello Organizzativo di Gestione e Controllo ex D.Lgs. 231/01, che abbia causato, dopo il relativo
iter giudiziario, la condanna della società a pene pecuniarie e/o interdittive per aver compiuto i reati
presupposto previsti dal D.Lgs. 231/01.
In caso di conflitto deve essere ritenuto prevalente quanto stabilito dal Codice Civile e dal CCNL applicabile.
2.1.2 Sanzioni nei confronti di Altri
Le sanzioni nei confronti di Amministratori, Sindaci, Soci e Fornitori vengono irrogate in forme differenti da
quelle del personale dipendente. Tali forme sono descritte nei paragrafi successivi.
2.2
Sospensione dal servizio con mantenimento del trattamento economico
Nel caso in cui dei lavoratori siano sottoposti ad indagini preliminari o ad azione penale per uno o più reati
che, ai sensi del D.Lgs. 231/01, possano comportare l’applicazione di una pena detentiva e/o pecuniaria,
l’azienda può disporre, in ogni fase del procedimento penale in atto, l’allontanamento dal servizio per motivi
cautelari del soggetto interessato.
Tale decisione deve essere resa nota per iscritto al lavoratore interessato e può essere mantenuta
dall’azienda per il tempo che ritiene necessario. La sospensione dal servizio con mantenimento del trattamento economico non può proseguire oltre il momento in cui sia divenuta irrevocabile la decisione del giudice penale.
Il lavoratore allontanato dal servizio conserverà per il periodo relativo il diritto all’intero trattamento economico e, sempre per lo stesso periodo, è da considerarsi in servizio attivo per ogni altro effetto previsto dal Contratto Nazionale di Lavoro della categoria di appartenenza.
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3 Sanzioni nei Confronti degli Amministratori e dei Sindaci e dei Soci
In caso di grave violazione di una o più prescrizioni del Modello o del Codice etico commesse dai Sindaci,
tale da configurare una grave inadempienza, come anche nel caso di violazioni tali da ledere irreparabilmente il rapporto di fiducia instaurato con la Società, l’Amministratore Delegato (o il Consiglio di Amministrazione) adotterà i provvedimenti che riterrà in concreto più opportuni, dandone tempestiva comunicazione
all’Organismo di Vigilanza.
Nel caso in cui le suddette violazioni siano commesse dall’Amministratore Delegato (o dal Consiglio di Amministrazione o da uno dei suoi componenti o da un Socio), sarà l’assemblea dei Soci ad adottare tutti i
provvedimenti che riterrà opportuno, dandone tempestiva comunicazione all’Organismo di Vigilanza.
4 Sanzioni per Fornitori, Collaboratori Esterni e Consulenti
Il mancato rispetto dei contenuti del Codice Etico potrà comportare la risoluzione del contratto con i terzi, sulla base di un’esplicita clausola da prevedersi in ogni contratto.
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