PRESCRIZIONI RELATIVE AL LATTE CRUDO Il latte crudo
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PRESCRIZIONI RELATIVE AL LATTE CRUDO Il latte crudo
PRESCRIZIONI RELATIVE AL LATTE CRUDO Il latte crudo vaccino, caprino e ovino, per potersi ritenere idoneo alla vendita diretta in azienda, non deve aver subito in alcun modo operazioni di sottrazione o addizione di uno qualsiasi dei suoi componenti naturali. Il latte crudo di vacca posto in vendita come tale e destinato al consumatore finale deve soddisfare i seguenti requisiti: 1. tenore di germi a 30°C inferiore o guale a 50.000/ml (media geometrica calcolata su un peroido di due mesi con almeno due prelievi al mese); 2. valore di cellule somatiche inferiore o uguale a 300.000/ml (media geometrica calcolata su un periodo di tre mesi con almeno un prelievo al mese); 3. assenza di patogeni e tossine per: a. lysteria monocitogenes; b. salmonella(assenza in 25g.): (n=5, c=0); 4. staphylococcus aureus/ml: ** (m=100, M=500, n=5, c=2); 5. i residui di sostanze inibenti, non devono essere superiori ai limiti fissati negli allegati I e II del Regolamento CEE nr. 2377/90; 6. punto crioscopico deve essere inferiore o uguale a -0,520°C; 7. rispetto di quanto previsto su “requisiti per la produzione” (art. 3, punto 1, del D.P.R. 14 gennaio 1997, n. 54). ** n = numero di unità di campionamento che costituiscono il campione; m = il limite entro il quale il risultato è soddisfacente; M = limite al di sopra del quale il risultato è insoddisfacente; c = numero di unità campionarie nelle quali è ammesso il numero di germi entro il limite di M, se M è superato anche in una sola unità di campionamento, il risultato è incaccettabile. Il latte crudo ovino e caprino posto in vendita come tale e destinato al consumatore finale deve possedere i seguenti requisiti: 1. tenore di germi a 30°C inferiore o uguale a 500.000/ml (media geometrica calcolata su un periodo di due mesi con almeno due prelievi al mese; 2. conforme a quanto previsto ai punti 3. 4. 5. e 7. del latte crudo di vacca. Per tali accertamenti dovranno essere predisposte delle procedure nel protocollo di autocontrollo aziendale, soprattutto per quanto concerne frequenza e modalità di campionamento del latte crudo. Le non conformità relative ai parametri sopra citati, dovranno essere segnalate al Servizio Veterinario competente, da parte del produttore, entro 24 ore. • In caso di non conformità per i parametri igienico sanitari (carica batterica e cellule somatiche) del latte, il Servizio Veterinario competene, con comunicazione ufficiale concederà all’azienda agricola di produzione, un periodo di osservazione di 30 giorni, entro il quale dovranno essere rimosse le cause che hanno determinato lo sforamento; trascorso tale periodo, in caso di mancato rientro, si procederà a sospendere l’autorizzazione alla vendita di latte crudo al consumatore finale, fino al ripristino della conformità, procedendo al ricalcolo della media geometrica partendo da zero. I controlli sul latte crudo, nel periodo di osservazione, saranno effettuati da personale del Servzio Veterinario competente mediante campioni ufficiali. • Il latte crudo prodotto durante tale periodo di osservazione, potrà comunque essere utilizzato per la produzione di latte alimentare trattato termicamente o di prodotti a base di latte se la produzione di latte in azienda è autorizzata ai sensi del D.M. 9 maggio 1991, n. 185 (solo per il latte bovino) e/o registrata ai sensi del D.P.R. 14 gennaio 1997, n.54.