Regolamento edilizio

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Regolamento edilizio
COMUNE DI GEMONIO
Regolamento edilizio Comunale
VARIANTE GIUGNO 2008
GIUGNO 2008
Modificato con Delibera C.C. N. 15 del 25 giugno 2008
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INDICE
CAPITOLO 1: NATURA, OGGETTO E CONTENUTO DEL REGOLAMENTO EDILIZIO
Art. 1.1: Oggetto
Art. 1.2: Deroghe
Art. 1.3: Struttura comunale di riferimento
CAPITOLO 2 : INTERVENTI EDILIZI: TIPOLOGIE e DEFINIZIONI
Art. 2.1: Tipologie
Art. 2.2: Manutenzione ordinaria
Art. 2.3: Manutenzione straordinaria
Art. 2.4: Restauro e risanamento conservativo
Art. 2.5: Ristrutturazione edilizia
Art. 2.6: Nuove costruzioni
Art. 2.7: Ristrutturazione urbanistica
Art. 2.8: Cambio d’uso senza opere
Art. 2.9: Demolizioni
Art. 2.10: Interventi urgenti
Art. 2.11: Interventi non ultimati
CAPITOLO 3: PARERI PREVENTIVI
Art. 3.1: Struttura comunale di riferimento
Art. 3.2: Parere preventivo in materia edilizia
Art. 3.3: Procedura
CAPITOLO 4: PROGETTI EDILIZI : PROCEDURE
Art. 4.1: Struttura comunale di riferimento
Art. 4.2: Normative di riferimento
Art. 4.3: Presentazione dei progetti edilizi
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Art. 4.4: Accettazione progetti edilizi
Art. 4.5: Procedure
Art. 4.6: Inizio e fine lavori
Art. 4.7: Voltura dei titoli edilizi
Art. 4.8: Ritrovamenti archeologici
Art. 4.9: Utilizzazione degli indici fondiari
CAPITOLO 5 : PROVVEDIMENTI DI NATURA PAESISTICO – AMBIENTALE
Art. 5.1: Struttura comunale di riferimento
Art. 5.2: Casi
Art. 5.3: Soggetti titolati a presentare le istanze
Art. 5.4: Procedura per il rilascio della autorizzazione paesistica
Art. 5.5: Sanzioni in materia di violazione paesaggistico ambientale
Art. 5.6: Valutazione d’Impatto Paesistico dei progetti
CAPITOLO 6 : STRUMENTI URBANISTICI ATTUATIVI DEL P.R.G.
Art. 6.1: Struttura comunale di riferimento
Art. 6.2: Applicazione
Art. 6.3: Proposta preliminare
Art. 6.4: Documentazione
Art. 6.5: Procedure
CAPITOLO 7 : AGIBILITA’ DEGLI EDIFICI
Art. 7.1: Struttura comunale di riferimento
Art. 7.2: Casi
Art. 7.3: Procedura
Art. 7.4: Sanzioni per ritardata o omessa richiesta di agibilità
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CAPITOLO 8 : ALTRI PROCEDIMENTI E CERTIFICAZIONI IN
MATERIA EDILIZIA E URBANISTICA
Art. 8.1: Certificato di destinazione urbanistica
Art. 8.2: Convenzioni per la riduzione del contributo di costruzione
Art. 8.3: Altre convenzioni
Art. 8.4: Provvedimento Edilizio in deroga
Art. 8.5: Deliberazione per l'approvazione di opere pubbliche
Art. 8.6: Certificazione energetica degli edifici
CAPITOLO 9 : COMMISSIONE PER IL PAESAGGIO
Art. 9.1: Commissione per il paesaggio
CAPITOLO 10 :
REALIZZAZIONE DEGLI INTERVENTI –
Disciplina delle opere e norme generali per i cantieri; sicurezza e manutenzione
Art. 10.1: Requisiti dei terreni delle costruzioni
Art. 10.2: Richiesta e consegna dei punti fissi
Art. 10.3: Inizio dei lavori
Art. 10.4: Ultimazione dei lavori
Art. 10.5: Conservazione dei titoli legittimanti l'attività costruttiva – cartello di cantiere
Art. 10.6: Mancanza del Direttore dei Lavori
Art. 10.7: Ispezione alle costruzioni
Art. 10.8: Sospensione dei lavori
Art. 10.9: Provvedimenti di sospensione dei lavori e provvedimenti sanzionatori
Art. 10.10: Interruzione di lavori
Art. 10.11: Disciplina del cantiere
Art. 10.12: Occupazione del suolo pubblico e recinzioni provvisorie
Art. 10.13: Sicurezza nei cantieri
Art. 10.14: Segnalazioni di cantieri
Art. 10.15: Macchinari mobili
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Art. 10.16: Demolizioni
Art. 10.17: Operazioni di scavo
Art. 10.18: Disposizioni concernenti la prevenzione dei rischi di caduta dall’alto
Art. 10.19: Salvaguardia degli spazi pubblici o d'uso pubblico
Art. 10.20: Divieto di ingombrare spazi esterni alla recinzione
Art. 10.21: Orari dell'attività lavorativa di cantiere
Art. 10.22: Conferimento dei materiali di risulta
Art. 10.23: Norme per limitare l'inquinamento acustico
Art. 10.24: Rinvenimenti
Art. 10.25: Sicurezza stradale e negli spazi pubblici
Art. 10.26: Manutenzione e revisione periodica delle costruzioni
Art. 10.27: Immobili dimessi
CAPITOLO 11 : NORME DI CARATTERE GENERALE
Art. 11.1: Distanze minime tra edifici
Art. 11.2: Distanze minime dai confini
Art. 11.3: Costruzioni in aderenza al confine
Art. 11.4: Distanze minime dalle strade
Art. 11.5: Edifici crollati o resi inagibili da eventi calamitosi
CAPITOLO 12: DISPOSIZIONI SULL’ATTIVITA’ EDILIZIA:
Spazi pubblici o ad uso pubblico
Art. 12.1: Decoro degli spazi pubblici o ad uso pubblico -frontespizi
Art. 12.2: Occupazione degli spazi pubblici
Art. 12.3: Servitù pubbliche.
Art. 12.4: Spazi porticati
Art. 12.5: Passaggi pedonali e marciapiedi
Art. 12.6: Illuminazione degli spazi pubblici
Art. 12.7: Strade, spazi pubblici e sistemi di moderazione
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Art. 12.8: Parcheggi pubblici.
Art. 12.9: Griglie e caditoie stradali intercapedini e griglie di aerazione
Art. 12.10: Verde pubblico
CAPITOLO 13: DISPOSIZIONI SULL’ATTIVITA’ EDILIZIA:
Spazi privati
Art. 13.1: Accessi e passi carrabili
Art. 13.2: Strade private
Art. 13.3: Uscite dalle autorimesse, rampe per il transito dei veicoli.
Art. 13.4: Spazi inedificati
Art. 13.5: Sistemazioni esterne ai fabbricati - cortili
Art. 13.6: Illuminazione esterna degli spazi privati
Art. 13.7: Locali per deposito di rifiuti solidi urbani
Art. 13.8: Numeri civici
Art. 13.9: Indicazioni complementari
Art. 13.10 Cassette per corrispondenza
Art. 13.11: Contatori di gas, energia elettrica ed acqua e vani di raccolta rifiuti- Armadietti contatori
Art. 13.12: Verde privato
Art. 13.13: Realizzazione di cabine.
CAPITOLO 14: DISPOSIZIONI SULL’ATTIVITA’ EDILIZIA:
Impianti tecnologici e sottoservizi
Art. 14.1: Disciplina d’uso del sottosuolo
Art. 14.2: Reti di servizi pubblici
Art. 14.3: Volumi tecnici ed impiantistici
Art. 14.4: Intercapedini di aerazione
Art. 14.5: Modalità di scarico delle acque provenienti da insediamenti civili.
Art. 14.6: Modalità di scarico delle acque provenienti da insediamenti produttivi.
Art. 14.7: Impianto di smaltimento delle acque piovane.
Art. 14. 8: Impianti di smaltimento delle acque luride.
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Art. 14.9: Dimensionamento e caratteristiche delle fosse settiche e degli impianti di depurazione delle
acque luride.
Art. 14.10: Concimaie.
Art. 14.11: Impianti igienici.
Art. 14.12: Impianti di aerazione.
Art. 14.13: Focolai, forni e camini, condotti di calore e canne fumarie.
Art. 14.14: Linee aeree
Art. 14.15: Esecuzione di impianti a rete nel sottosuolo
CAPITOLO 15 : INSERIMENTO AMBIENTALE DELLE COSTRUZIONI
Art. 15.1: Decoro delle costruzioni
Art. 15.2: Tutela degli elementi ambientali, storici, artistici
Art. 15.3: Allineamenti
Art. 15.4: Prospetti su spazi pubblici
Art. 15.5: Spazi conseguenti ad arretramenti
Art. 15.6: Sporgenze e aggetti
Art. 15.7: Corretto inserimento ambientale di portici e gallerie
Art. 15.8 : Salubrità dei terreni edificabili
Art. 15.9 : Disciplina del Colore
CAPITOLO 16 :
PRESCRIZIONI PARTICOLARI NELLE AREE SOGGETTE
A VINCOLO PAESAGGISTICO
Art. 16.1: Prescrizioni per gli edifici localizzati in aree sottoposte a tutela
Art. 16.2: Facciate
Art. 16.3: Impianti tecnologici in facciata
Art. 16.4: Verde in ambito paesaggistico
CAPITOLO 17 : REQUISITI DELLE COSTRUZIONE IN RELAZIONE AGLI SPAZI FRUIBILI
Art. 17.1: Requisiti delle costruzioni e degli alloggi, superficie drenante
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CAPITOLO 18 : RECINZIONI
Art. 18.1: Caratteristiche
Art. 18.2: Passi carrabili e pedonali
Art. 18.3: Recinzioni in aree agricole
CAPITOLO 19 : PARCHEGGI PRIVATI
Art. 19.1: Definizione
Art. 19.2: Parcheggi obbligatori
CAPITOLO 20 : TENDE SOLARI, ANTENNE, INSEGNE
Art. 20.1: Tende solari
Art. 20.2: Antenne radiotelevisive satellitari e per radioamatori
Art. 20.3: Installazione di impianti radiobase per telefonia mobile, per telecomunicazioni e per
radiotelevisive
Art. 20.4: Insegne d’esercizio
Art. 20.5: Impianti pubblicitari
CAPITOLO 21 : BARRIERE ARCHITETTONICHE
Art. 21.1: Ambito di applicazione
CAPITOLO 22: NORME IGIENICO – SANITARIE DI PARTICOLARE INTERESSE
EDILIZIO
Art. 22.1: Salubrità del terreno.
Art. 22.2: Requisiti relativi all’impermeabilità e all’isolamento dall’umidità.
Art. 22.3: Requisiti di carattere termico.
Art. 22.4: Requisiti di carattere acustico.
Art. 22.5: Requisiti illumino-tecnici.
Art. 22.6: Requisiti relativi all’aerazione e al dimensionamento dei locali.
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Art. 22.7: Comfort Igronometrico
Art. 22.8: Costruzioni Accessorie ed Interventi Edilizi Minori
Art. 22.9: Piscine
CAPITOLO 23 : ACCESSO AGLI ATTI E FORME DI PUBBLICITA’
Art. 23.1: Documenti amministrativi
Art. 23.2: Accesso agli atti
Art. 23.3: Procedura
Art. 23.4: Pubblicità degli atti amministrativi a carattere generale
Art. 23.5: Pubblicità dei provvedimenti /procedimenti edilizi
CAPITOLO 24: VIGILANZA SULL’ATTIVITÁ URBANISTICO-EDILIZIA
Art. 24.1: Esecuzione d’ufficio.
Art. 24.2: Garanzie.
Art. 24.3: Richiesta in sanatoria.
Art. 24.4: Sospensione dall’uso e dichiarazione di inagibilità.
CAPITOLO 25 : NORME TRANSITORIE E FINALI
Art. 25.1: Norme transitorie.
Art. 25.2: Tutela dei dati personali.
Art. 25.3: Norme abrogate.
Art. 25.4: Pubblicità del regolamento.
Art. 25.5: Casi non previsti dal presente regolamento.
Art. 25.6: Rinvio dinamico.
Art. 25.7: Norme transitorie
Art. 25.8: Costruzioni temporanee
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Art. 25.9: Manufatti oggetto di condono edilizio
Art. 25.10: Interventi ammissibili su aree preordinate all’esproprio
Art. 25.11: Sanzioni.
Art. 25.12: Entrata in vigore.
ALLEGATO 1: Disciplina del verde pubblico e privato
Art. 1. Ambito di applicazione
Art. 2. Valutazione e valorizzazione
Art. 3. Tutela del verde esistente
Art. 4. Pratica edilizia e protezione degli alberi e del sistema verde
Art. 5. Protezione degli alberi al di fuori degli interventi edilizi –autorizzazione
Art. 6. Deroghe ai divieti di abbattimento
Art. 7. Esenzione dall’autorizzazione
Art. 8. Divieti
Art. 9. Quinte di protezione aree delle attività, di servizio, commerciali e depositi
Art. 10. Sanzioni
ALLEGATO 2 : Regolamento per l'installazione di condizionatori
e di apparecchiature tecnologiche
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CAPITOLO 1 : NATURA, OGGETTO E CONTENUTO DEL REGOLAMENTO EDILIZIO
Art. 1.1: Oggetto
Il presente Regolamento è redatto ai sensi dell‟art. 33 della L. 1150/42, dell‟art. 28 della L.R. 12/05, sulla
scorta del Regolamento edilizio tipo regionale ed è espressione della potestà regolamentare prevista dall‟art.
7 del D.Lgs.267/2000 . I contenuti delle norme allegate non sono da ritenersi in difformità a quelle stabilite
dal Regolamento Comunale d‟Igiene ( R.C.I. ) e dalle altre norme regionali e statali vigenti
Art. 1.2: Deroghe
Le deroghe al presente Regolamento sono ammesse esclusivamente, ai sensi dell‟art. 41 quater della L.
1150/42 solo per edifici ed impianti pubblici e d‟interesse pubblico e ai sensi dell‟art. 40 della L.R. 12/05.
Il permesso di costruire in deroga agli strumenti di pianificazione è rilasciato esclusivamente per edifici ed
impianti pubblici o di interesse pubblico, previa deliberazione del Consiglio Comunale e senza necessità di
preventivo nulla-osta regionale.
La deroga, nel rispetto delle norme igieniche, sanitarie e di sicurezza, può riguardare esclusivamente i limiti
di densità edilizia, di altezza e di distanza tra i fabbricati stabiliti dal piano delle regole e dai piani attuativi.
La deroga può essere assentita ai fini dell‟abbattimento delle barriere architettoniche e localizzative, nei casi
ed entro i limiti indicati dall‟art. 19 della legge regionale 20 febbraio 1989, n. 6 (Norme sull‟eliminazione
delle barriere architettoniche e prescrizioni tecniche di attuazione), inoltre anche per i soli aspetti igienicosanitari ai sensi dall‟art. 3 del R. C.I. vigente .
Dell‟avvio del procedimento viene data comunicazione agli interessati ai sensi dell‟articolo 7 della legge
241/1990.
E‟ fatta salva la facoltà di deroga da parte del Sindaco quando esercita i poteri conferitigli dagli artt. 50 e sgg.
del D. Lgs. 267/2000 in materia di ordinanze contingibili ed urgenti.
Le deroghe, eccezioni e soluzioni alternative previste dal presente Regolamento ovvero da disposizioni di
Legge prevalenti, non sono soggette alle disposizioni di cui ai commi precedenti e per l‟esercizio delle
medesime non è richiesto alcun preventivo, atto od adempimento.
Art. 1.3: Struttura comunale di riferimento
Per tutto quanto afferisce la materia edilizia, la struttura comunale di riferimento è il Servizio Edilizia
Privata, Sportello Unico per l‟Edilizia (SUE); per quanto afferente la materia urbanistica la struttura
comunale di riferimento è il Servizio Urbanistica. .
Lo Sportello Unico per l‟Edilizia svolge tutti i compiti e le funzioni ad esso attribuite dalla L.R. 12/05 cui si
rinvia.
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CAPITOLO 2 : INTERVENTI EDILIZI: TIPOLOGIE e DEFINIZIONI
Art. 2.1: Tipologie
Le definizioni generali delle tipologie degli interventi edilizi sono contenute nell‟art. 27 comma 1 della L.R.
12/05 a cui si rinvia.
Negli articoli successivi vengono dettagliati gli interventi riconducibili alle singole tipologie; tale elenco è
esemplificativo e non esaustivo e ha lo scopo di uniformare la qualificazione tecnico-giuridica degli
interventi sul territorio comunale; eventuali ulteriori opere dovranno essere ricondotte alle singole tipologie
secondo il criterio dell‟analogia e della similitudine.
La qualificazione tecnico giuridica dell‟intervento considera l‟intervento nel suo complesso anche con altri
eventuali interventi edilizi interessanti l‟immobile e a questo funzionalmente collegati.
Indipendentemente dalla tipologia d‟intervento indicata nella richiesta di Permesso di Costruire o nella
D.I.A. è prevalente l‟eventuale diversa tipologia d‟intervento così come individuata dal Responsabile del
procedimento in sede d‟istruttoria.
Non è in nessun caso consentito da parte della stessa proprietà l‟artificioso frazionamento degli interventi
finalizzati ad eludere il versamento del contributo di costruzione ovvero teso ad operare nell‟ambito della
tipologia d‟intervento “più leggera”. A tal fine verranno valutati “a sistema” gli interventi edilizi e gli
eventuali cambi d‟uso senza opere dell‟ultimo quinquennio; limitatamente alla modifica delle destinazioni
d‟uso la verifica viene estesa ai 10 anni precedenti ai sensi dell‟art. 52 comma 3 della L.R. 12/05.
Negli interventi sul patrimonio edilizio esistente lo stato di fatto degli immobili su cui si effettuano interventi
edilizi deve essere legittimato da un provvedimento amministrativo precedente. Nel caso di vecchi edifici
non vi fossero precedenti pratiche edilizie agli atti d‟ufficio si farà riferimento alle schede catastali
all‟impianto.
Art. 2.2: Manutenzione ordinaria
Ai sensi dell‟art. 27.1 lettera a) della L.R. 12/05 per manutenzione ordinaria si intendono gli interventi edilizi
che riguardano opere di riparazione, rinnovamento e sostituzione delle finiture degli edifici e quelli necessari
ad integrare o mantenere in efficienza gli impianti tecnologici esistenti, anche con l‟impiego di materiali
diversi, purchè i predetti materiali risultino compatibili con le norme e i regolamenti comunali vigenti.
Sono riconducibili alla manutenzione ordinaria le seguenti opere, purchè compatibili con le norme e i
regolamenti comunali vigenti:
Opere interne: a. rinnovamento e sostituzione delle finiture interne degli edifici;
b. rinforzo di parti degli elementi strutturali;
c. rifacimenti delle pavimentazioni interne e rinforzo delle solette;
d. rifacimento degli intonaci interni;
e. sostituzione dei serramenti esterni anche con materiali e colori diversi e con la posa di
doppi vetri;
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f . apertura e chiusura di vani porta nella stessa unità immobiliare;
g. pareti mobili che comunque non pregiudichino i rapporti aeroilluminanti;
h. opere necessarie per mantenere in efficienza ed adeguare gli impianti tecnologici esistenti;
i.
riparazione, sostituzione ed adeguamento degli impianti igienico – sanitari;
Opere esterne:
aa. opere di rinnovamento e sostituzione delle finiture esterne delle costruzioni anche con
materiali e colori diversi;
bb. Strutture di copertura : sostituzione parziale della orditura secondaria
del tetto con
mantenimento dei caratteri originari della struttura .
cc. ripristino e tinteggiatura delle facciate anche con materiali aventi caratteristiche e colori
diversi;
dd. riparazione e sostituzione infissi e serramenti esterni, portoni, cancelli, vetrine, anche con
materiali e colori diversi;
ff. posa di zanzariere stabili;
gg. sostituzione di serrande anche con materiale, colore e disegno diversi;
Immobili produttivi:
opere finalizzate ad assicurare la funzionalità dell‟impianto produttivo ed il
suo adeguamento tecnologico che non comportano aumento della Slp quali:
aaa. costruzioni per proteggere apparecchiature ed impianti senza permanenza di persone;
bbb. sistemi di canalizzazione dei fluidi all‟interno dell‟area produttiva;
ccc. serbatoi per lo stoccaggio e la movimentazione dei prodotti;
ddd. opere a carattere precario e facilmente amovibili;
eee. passerelle di sostegno in metallo o c.a. per l‟attraversamento di strade interne con
tubazioni;
fff. trincee a cielo aperto e vasche di trattamento e decantazione;
ggg. strutture all‟aperto per la modifica ed il miglioramento degli impianti esistenti;
hhh attrezzature per carico e rifornimento autobotti e cisterne;
Similmente ai sensi dell‟art. 33.2 della L.R.12/05 possono essere eseguiti senza titolo abilitativi anche i
seguenti interventi :
- interventi volti all‟eliminazione di barriere architettoniche che non comportino la realizzazione di rampe o
di ascensori esterni, ovvero di manufatti che alterino la sagoma dell‟edificio;
- opere temporanee per attività di ricerca nel sottosuolo che abbiano carattere geognostico o siano eseguite
in aree esterne al centro edificato;
- strutture temporanee di cantiere.
Modalità di realizzazione: le opere di manutenzione ordinaria sono soggette ad
preventiva comunicazione al Comune
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Art. 2.3: Manutenzione straordinaria
Ai sensi dell‟art. 27.1 lettera b) della L.R. 12/05 si intendono per interventi di manutenzione straordinaria le
opere e le modifiche riguardanti il consolidamento, il rinnovamento e la sostituzione di parti anche strutturali
degli edifici, la realizzazione ed integrazione dei servizi igienico-sanitari e tecnologici, nonché le
modificazioni dell‟assetto distributivo di singole unità immobiliari..
Sono riconducibile alla manutenzione straordinaria le seguenti opere:
a) opere di consolidamento, rinnovamento e sostituzione di parti limitate delle strutture anche portanti degli
edifici quali muri di sostegno, solette ed in linea generale, strutture verticali ed orizzontali;
b) rifacimento di parti limitate di muri perimetrali portanti e di tamponamenti perimetrali con le stesse
caratteristiche e posizione;
c) rifacimento integrale delle coperture senza modifica della sagoma e delle pendenze relative
d) interventi sulle facciate che comportino la modifica della posizione e della geometria delle aperture
ovvero dei materiali e colori della tinteggiatura;
e) modifiche della distribuzione interna di singole unità immobiliari oppure di più unità immobiliari che ne
comportino la fusione oppure il frazionamento;
e bis ) gli interventi che comportino la trasformazione di singola unità immobiliare in due o più unità
immobiliari, o l‟aggregazione di due o più unità immobiliari in una unità immobiliare purchè non alterino
l‟impianto distributivo complessivo dell‟edificio e non interessino parti comuni .
f) opere finalizzate alla realizzazione o all‟integrazione dei servizi igienici e degli impianti tecnologici
compresi i relativi volumi tecnici;
g) negli immobili a destinazione produttiva gli interventi di natura statica, tecnologica e funzionale necessari
per mantenere ed adeguare gli impianti produttivi che non comportino aumento della Slp.
Modalità di realizzazione: Permesso di costruire o, in via facoltativa , DIA (con esclusione degli interventi
ricadenti nelle aree agricole).
Art. 2.4: Restauro e risanamento conservativo
Ai sensi dell‟art.27.1 lettera c) della L.R. 12/05 si intendono per interventi di restauro e di risanamento
conservativo, gli interventi rivolti a conservare e recuperare l‟organismo edilizio e ad assicurarne la
funzionalità mediante un insieme sistematico di opere che, nel rispetto degli elementi tipologici, formali e
strutturali dell‟organismo stesso, ne consentono destinazioni d‟uso con essi compatibili. Tali interventi
comprendono il consolidamento, il ripristino e il rinnovo degli elementi costitutivi dell‟edificio,
l‟inserimento degli elementi accessori e degli impianti richiesti dalle esigenze dell‟uso, l‟eliminazione degli
elementi estranei all‟organismo edilizio.
Sono riconducibile al “restauro” le seguenti opere:
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a) le opere finalizzate alla valorizzazione e conservazione dell‟immobile mediante eliminazione delle
superfetazioni, il consolidamento degli elementi costitutivi e l‟inserimento degli accessori compatibili con
l‟impianto originario e con la destinazione d‟uso;
b) opere finalizzate alla conservazione ed al recupero di luoghi significativi meritevoli di tutela per la
memoria storica anche di natura industriale;
Resta ferma la definizione di restauro prevista dall‟art. 29.4 del D.Lgs. 42/2004;
Modalità di realizzazione: Permesso di costruire o, in via facoltativa, DIA (con esclusione degli interventi
ricadenti nelle aree agricole).
Sono riconducibili al “risanamento conservativo” le seguenti opere:
a) interventi di natura igienico-funzionale compatibili con la destinazione d‟uso impressa all‟immobile, nel
rispetto dei caratteri tipologici originari;
b) modifica e sostituzione delle strutture anche di copertura ammalorate utilizzando anche soluzioni tecniche
innovative e compatibili con l‟organismo edilizio originario;
c) inserimento di volumi tecnici nel rispetto dei caratteri originari;
d) adeguamenti dei prospetti e della distribuzione interna compatibili con i caratteri tipologici originari;
e) sistemazione delle aree esterne scoperte compatibilmente con l‟impianto originario;
Modalità di realizzazione: Permesso di costruire o, in via facoltativa, DIA (con esclusione degli interventi
ricadenti nelle aree agricole).
Art. 2.5: Ristrutturazione edilizia
Ai sensi dell‟art. 27.1 lettera d) della L.R. 12/05 si intendono per interventi di ristrutturazione edilizia, gli
interventi rivolti a trasformare gli organismi edilizi mediante un insieme sistematico di opere che possono
portare ad un organismo edilizio in tutto o in parte diverso dal precedente. Tali interventi comprendono il
ripristino o la sostituzione di alcuni elementi costitutivi dell‟edificio, l‟eliminazione, la modifica e
l‟inserimento di nuovi elementi ed impianti.
Nell‟ambito degli interventi di ristrutturazione sono compresi anche quelli consistenti nella demolizione e
ricostruzione parziale o totale nel rispetto della volumetria preesistente fatte salve solo le innovazioni
necessarie per l‟adeguamento della normativa antisismica.
Modalità di realizzazione: Permesso di costruire o, in via facoltativa, DIA (con esclusione degli interventi
ricadenti nelle aree agricole).
Art. 2.6: Nuove costruzioni
Ai sensi dell‟art. 27.1 lettera e) della L.R. 12/05 si intendono interventi di nuova costruzione, quelli di
trasformazione edilizia e urbanistica del territorio non rientranti nelle categorie precedenti e precisamente:
1. la costruzione di manufatti edilizi fuori terra o interrati, ovvero l‟ampliamento di quelli esistenti
all‟esterno della sagoma esistente, fermo restando, per gli interventi pertinenziali, quanto previsto al
numero 6;
2. gli interventi di urbanizzazione primaria e secondaria realizzati da soggetti diversi dal comune;
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3. la realizzazione di infrastrutture e di impianti, anche per pubblici esercizi, che comportino la
trasformazione in via permanente di suolo inedificato;
4. l‟installazione di torri e tralicci per impianti radioricetrasmittenti e di ripetitori per i servizi di
telecomunicazione nel rispetto di quanto previsto dal vigente regolamento comunale
5. installazione di manufatti leggeri, anche prefabbricati,
che non siano diretti a soddisfare esigenze
meramente temporanee;
6. gli interventi pertinenziali che gli atti di pianificazione territoriale e i regolamenti edilizi, anche in
relazione al pregio ambientale paesaggistico delle aree, qualifichino come interventi di nuova costruzione;
7. la realizzazione di depositi di merci o di materiali, la realizzazione di impianti per attività produttive
all‟aperto ove comportino la trasformazione permanente del suolo inedificato.
Modalità di realizzazione: Permesso di costruire o, in via facoltativa, DIA (con esclusione degli interventi
ricadenti nelle aree agricole), piani attuativi o strumenti di programmazione negoziata.
Art. 2.7: Ristrutturazione urbanistica
Ai sensi dell‟art. 27.1 lettera f) della L.R. 12/05 si intendono per interventi di ristrutturazione urbanistica,
quelli rivolti a sostituire l‟esistente tessuto urbanistico-edilizio con altro diverso, mediante un insieme
sistematico di interventi edilizi, anche con la modificazione del disegno dei lotti, degli isolati e delle reti
stradali.
Modalità di realizzazione: Piani attuativi o strumenti di programmazione negoziata.
Art. 2.8: Cambio d’uso senza opere
E‟ regolamentato dalla Parte II, Capo VI della L.R. 12/05 (art. 51 e sgg)., nonché dal punto di vista igienico
sanitario ,dal vigente R.C.I.
Sono fatti salvi gli obbligatori aggiornamenti al fine del pagamento dei tributi locali.
Il mutamento di destinazione d‟uso non può considerarsi eseguito senza opere quando siano state eseguite,
nei cinque anni precedenti, opere edilizie e/o impiantistiche che possano considerarsi comunque preordinate
e necessariamente funzionali al mutamento stesso.
Anche in caso di mutamenti di destinazione d‟uso senza opere dovrà sempre essere verificata la conformità
al PRG ed al presente Regolamento, nonché alla normativa in materia igienico-sanitaria, di sicurezza degli
impianti di superamento delle barriere architettoniche e comunque di tutte le disposizioni che possano
specificatamente interessare l‟attività che si andrà ad insediare (Vigili del Fuoco, Soprintendenza, …) con
esclusione delle opere di manutenzione ordinaria.
I mutamenti di destinazione d‟uso senza opere sono comunque soggetti alla disciplina di cui alla Parte II,
Capo IV della L.R. 12/05 in materia di contributo di costruzione eventualmente dovuto. In tali casi, prima
della variazione di destinazione d‟uso o contestualmente dev‟essere inviata apposita documentazione al
Servizio Edilizia Privata, Sportello Unico per l‟Edilizia, specificando tutti gli elementi utili per la
determinazione dell‟eventuale importo dovuto.
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Dovranno essere inoltre attivate le procedure per il rilascio dell‟agibilità ove siano stati realizzati interventi
tali da influire sull‟aspetto igienico sanitario.
Art. 2.9: Demolizioni
Sono opere di rimozione totale o parziale degli edifici che abbiano carattere autonomo o siano realizzate per
determinare uno spazio di risulta per una nuova costruzione.
Nel caso di demolizioni parziali dovranno essere precisate le modalità di finitura della residua parte della
costruzione. Le demolizioni da eseguire nell‟ambito degli interventi di manutenzione straordinaria, restauro o
ristrutturazione sono soggette alle procedure prescritte per tali interventi.
Gli Interventi previsti dovranno essere comunque realizzati in conformità a quanto previsto dalle normative
di cui al Titolo III° - cap. 3° del R.C.I.
Modalità di realizzazione: Permesso di costruire o, in via facoltativa, DIA (con esclusione degli interventi
ricadenti nelle aree agricole).
Art. 2.10: Interventi urgenti
Gli interventi necessari per evitare situazioni di pericolo a persone e cose possono essere eseguiti senza
preventivo provvedimento abilitativi, dandone immediata comunicazione al servizio Edilizia Privata,
Sportello Unico per l‟Edilizia e presentando la relativa pratica edilizia entro 15 giorni.
Gli interventi urgenti vengono realizzati sotto la diretta responsabilità del titolare, possessore o detentore
dell‟immobile.
Gli interventi urgenti concernono unicamente la realizzazione di opere finalizzate alla rimozione del pericolo
ed alla messa in sicurezza dell‟immobile differendo la presentazione dei progetti.
Art. 2.11: Interventi non ultimati
Ove l‟opera oggetto di intervento non risulti ultimata entro il termine fissato dall‟atto abilitativo, l‟intervento
per l‟ultimazione sarà classificato nello stesso modo di quello originario. Qualora però si tratti di una nuova
costruzione, ultimata al rustico, il successivo intervento si considererà di ristrutturazione , conseguentemente
andrà quantificato il contributo concessorio relative alle opere in completamento da realizzare .
In caso di entrata in vigore di nuove norme urbanistiche, si considera comunque come acquisito il volume
edificato almeno al rustico, conformemente al precedente atto abilitativo anche se scaduto
CAPITOLO 3 : PARERI PREVENTIVI
Art. 3.1: Struttura comunale di riferimento
Per tutto quanto afferisce la materia edilizia, la struttura comunale di riferimento è il Servizio Edilizia
Privata, Sportello Unico per l‟Edilizia (SUE).
Per i pareri preventivi in materia urbanistica si rinvia al capitolo 6 del presente Regolamento.
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Art. 3.2: Parere preventivo in materia edilizia
Il parere preventivo consente di acquisire su un progetto preliminare di natura edilizia le valutazioni
preliminari che potranno anche fornire indicazioni utili alla stesura del progetto definitivo.
Il parere preventivo vincola il successivo parere da rendersi sul progetto definitivo.
La richiesta di parere preventivo non è mai obbligatoria.
E‟ tuttavia consigliata nel caso di:
- immobili soggetti a vincolo culturale e /o ambientale;
- casi di particolare complessità di inserimento ambientale.
Per i piani attuativi o altri strumenti urbanistici anche complessi si invia al capitolo 6.3.
Art. 3.3: Procedura
Per ottenere il parere preventivo occorre inoltrare apposita richiesta al Servizio Edilizia privata, Sportello
Unico per l‟Edilizia.
La richiesta dovrà essere corredata da tutti gli elementi ritenuti utili a chiarire la natura del progetto e la
contestualizzazione dello stesso; a tal fine lo Sportello Unico per l‟Edilizia potrà richiedere eventuale
documentazione integrativa.
Il parere preventivo è rilasciato, di norma, entro 60 giorni dalla richiesta o dall‟eventuale integrazione
documentale.
Qualora l‟eventuale richiesta di integrazioni documentali non avesse riscontro, da parte del titolare e/o
progettista, nel termine di 60 giorni senza motivata giustificazione la pratica verrà archiviata d‟ufficio senza
necessità di altra formalità.
Il parere preventivo è vincolante rispetto al parere definitivo che verrà espresso sulla pratica edilizia solo
relativamente agli aspetti chiaramente apprezzabili nell‟ambito della documentazione fornita a corredo del
parere preventivo stesso.
CAPITOLO 4: PROGETTI EDILIZI : PROCEDURE
Art. 4.1: Struttura comunale di riferimento
Per tutto quanto afferisce la materia edilizia la struttura comunale di riferimento è il Servizio Edilizia
Privata, Sportello Unico per l‟Edilizia (SUE).
Art. 4.2: Normative di riferimento
Le procedure riguardanti i titoli abilitativi necessari per l‟esecuzione di opere edilizie, le modalità di
controllo e le relative sanzioni sono contenute nella normativa statale e regionale a cui si rinvia.
In particolare, e a titolo indicativo e non esaustivo, si rinvia ai seguenti disposti normativi DPR 380/2001; L.
122/89; DM 10/05/77; L.R. 12/05.
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Art. 4.3: Presentazione dei progetti edilizi
Le domande riguardanti la realizzazione degli interventi edilizi (permesso di costruire – anche in sanatoria o Denuncia d‟Inizio Attività, quest‟ultima non presentabile per interventi in aree agricole) devono essere
presentati utilizzando l‟apposita modulistica in uso presso il Comune.
I progetti devono essere corredati dalla seguente documentazione:
a)
estratto di mappa, di PRG, aerofotogrammetrico con evidenziata l‟area d‟intervento;
b)
eventuale estratto di piano attuativo con evidenziato il lotto d‟intervento;
c)
planimetria quotata in scala adeguata con indicazione di:
dimensioni del lotto;
orientamento;
strade quotate e denominate;
posizione e dimensione degli altri fabbricati interni ed esterni al lotto (con indicazione anche
dell‟altezza);
quote del terreno;
distanze del fabbricato in progetto dalle strade, dai confini e dagli altri fabbricati;
alberature esistenti e relative essenze arboree;
aree a parcheggio pubblico e privato esterne;
sagoma degli spazi interrati;
superfici permeabili e drenanti;
finitura delle superfici scoperte;
urbanizzazioni esistenti (reti canalizzate);
recinzione esistente e in progetto con passi carrai ed accessi pedonali;
d)
rilievo quotato degli edifici esistenti nel lotto oggetto d‟intervento con precisazione delle destinazioni
d‟uso;
e)
dimostrazione grafica dei calcoli planivolumetrici di dimostrazione della verifica degli indici del PRG
e del presente Regolamento con preciso riscontro delle quote indicate nei tipi di progetto;
f)
piante quotate dei vari piani (scala 1/100 o superiore) con indicazione delle dimensioni e delle
destinazioni dei singoli locali e la verifica dei rapporti aeroilluminanti ed indicazione delle linee di
sezione;
g)
sezioni quotate (scala 1/100) trasversali e longitudinali di ogni corpo di fabbrica con precisate altezze
d‟interpiano, delle solette, sporti degli aggetti, colmo, e tutte le altre quote ritenuti utili , nonché di
eventuali vespai areati e loro altezze;
h)
prospetti (scala 1/100 o superiore) completi di riferimento agli edifici circostanti ed alle quote del
terreno e alle alberature esistenti e di progetto. In caso di edificio in progetto in aderenza ad altri
fabbricati i prospetti dovranno comprendere anche le facciate aderenti con precisazione dei materiali
di finitura e dei colori;
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i)
in caso di modifiche di fabbricati esistenti, tavola/e di confronto con rappresentazione delle piante,
prospetti e sezioni relative alla situazione esistente ed approvata, in progetto e sovrapposizione con
evidenziati gli interventi mediante idonea colorazione (giallo per le demolizioni e rosso per le
costruzioni);
planimetria rete fognaria con indicazione della rete di fognatura interna e dei punti d‟immissione nella
j)
rete pubblica; eventualmente copia dell‟autorizzazione all‟allacciamento alla fognatura già rilasciata;
µ)
PLANIMETRIA RETE IDRICA DEL COSTRUENDO IMMOBILE CON INDICAZIONE
DEI TRACCIATI DI COLLEGAMENTO ALLA RETE IDRICA COMUNALE
E CON
SPECIFICAZIONE SIA DEL DIMENSIONAMENTO DELLE NUOVE TUBAZIONI SIA
DELLE PORTATE IDRICHE DA GARANTIRE PER I NUOVI STABILI
k)
planimetria delle eventuali opere di urbanizzazione in progetto;
l)
assonometria o veduta prospettica per progetti che richiedano una veduta d‟insieme del fabbricato;
m)
prospetti e sezione della recinzione;
n)
piante dell‟intervento in progetto con dimostrazione delle verifiche richieste in materia di
abbattimento delle barriere architettoniche e dichiarazione e relazione del professionista di conformità
alle normative stesse;
elaborati utili alla valutazione dell‟impatto paesistico del progetto
o)
I progetti dovranno inoltre essere corredati dalla seguente ulteriore documentazione:
aa)
relazione descrittiva dell‟intervento;
bb)
copia del titolo di proprietà ovvero autocertificazione secondo le norme vigenti; è titolato alla
presentazione di progetti edilizi:
- il proprietario, nel caso di comproprietà, pro quota indivisa, la domanda deve essere firmata da tutti i
comproprietari;
- l‟amministratore del condominio per quanto riguarda i beni comuni;
- il singolo condomino, previo consenso dell‟assemblea condominiale, quando l‟intervento avviene su
parti comuni;
-
la parte promissoria acquirente in caso di preliminare di compravendita regolarmente trascritto;
- il rappresentante volontario del proprietario, laddove nominato, con l‟indicazione della procura;
- il rappresentante legale del proprietario;
- il titolare del diritto di superficie;
- l‟usufruttuario, nei limiti di cui all‟art. 986 c.c.;
- l‟enfiteuta;
- il titolare del diritto di servitù, sia volontaria che coatta, limitatamente alle opere necessarie per
l‟esercizio della servitù;
- l‟enfiteutario di fondo rustico, limitatamente alle opere consentite in base al titolo vantato, secondo
quanto prevede la legge 203/82;
- il concessionario di terre incolte per il miglioramento dei fabbricati rurali e delle case di abitazione;
- il beneficiario del decreto di occupazione d‟urgenza;
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- il conduttore o l‟affittuario, nel caso in cui in base al contratto abbia la facoltà, espressamente
configuratagli dal proprietario, di eseguire interventi edilizi;
- colui che abbia ottenuto dall‟Autorità Giudiziaria provvedimento, di qualunque natura, che lo legittimi
all‟esecuzione di interventi edilizi su fondi altrui;
- colui che abbia ottenuto il godimento di beni immobili appartenenti al demanio.
cc)
asseverazione del progettista di conformità al PRG vigente ed eventualmente adottato, al presente
Regolamento Edilizio, nonché al rispetto di tutte le normative igienico – sanitarie;
dd)
indicazione delle pratiche edilizie precedenti nel caso di interventi su fabbricati esistenti o su lotti su
cui preesistano fabbricati;
ee)
documentazione fotografica significativa con planimetria di riferimento dei punti di presa;
ff)
eventuale autorizzazione paesistica per interventi in zone vincolate;
gg)
eventuale autorizzazione della Soprintendenza per interventi in zone vincolate;
hh)
scheda per la valutazione dell‟impatto paesistico del progetto ed eventuale relazione paesistica;
ii)
eventuale approvazione del progetto da parte dei VV. FF. nei casi prescritti;
jj)
documentazione richiesta per il contenimento del consumo energetico ad uso termico (eventualmente
prima dell‟inizio dei lavori)
kk)
denuncia opere in cemento armato e a struttura metallica (eventualmente prima dell‟inizio dei lavori)
ll)
progetto degli impianti nei casi previsti dalla legge (eventualmente prima del ritiro del permesso di
costruire/efficacia della DIA);
mm) documentazione relativa all‟impatto acustico nei casi previsti dalle normative vigenti;
nn)
prospetto per la determinazione del contributo di costruzione debitamente compilato e computo
metrico estimativo (nel caso di DIA anche attestazione dell‟avvenuto versamento entro 30 giorni
dalla presentazione)
oo)
modello ISTAT quando dovuto;
pp)
copia delle eventuali convenzioni con le proprietà confinanti adeguatamente registrate .
La eventuale trascrizione dell‟atto potrà essere richiesta a discrezione dall‟ufficio comunale
competente
qq)
indicazione dell‟eventuale gratuità dell‟intervento a norma dell‟art. 17 del DPR 380/2001 o di altre
normative specifiche ovvero forme di pagamento agevolate del contributo di costruzione (art.17 DPR
380/2001, art 35 L. 865/71);
rr)
eventuale autonoma richiesta di deroga ai sensi dell‟art. 40 della L.R.12/05 oggetto di preventiva
autorizzazione comunale;
ss)
eventuale assenso dell‟assemblea condominiale per interventi sulle parti comuni;
tt)
autodichiarazione impegnativa del progettista e del richiedente di conformità alle normative vigenti in
materia igienico-sanitaria a norma dell‟art. 38.1 della L.R.12/05 e ai sensi degli artt. 3.1.4 e, se il
caso, 3.1.5 del R.C.I ,
nonché autodichiarazione , mediante la compilazione della scheda, degli
eventuali vincoli igienico-sanitari datata, timbrata e firmata (allegata);
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uu)
assunzione d‟impegno del richiedente per la progettazione ed esecuzione delle opere di
urbanizzazione eventualmente carenti nel caso in cui il Comune non programmi di eseguirle in tempo
utile per l‟ultimazione dei lavori ai sensi dell‟art. 36.2 del L.R. 12/05;
vv)
eventuale relazione geologica;
ww) nel caso di progetti riferiti a piani attuativi approvati copia dello schema planimetrico con
evidenziazione del lotto d‟intervento;
xx)
nel caso di opere di urbanizzazione eseguite da privati a scomputo oneri:
schema di convenzione
computo metrico estimativo
cronoprogramma dei lavori
yy)
attestazione versamento diritti di segreteria;
zz)
atto di asservimento volumetrico e di pertinenzialità delle aree a parcheggio (quando dovuto)
zz 1) valutazione d‟Impatto Paesistico dei progetti che incidono sull‟esteriore aspetto dei luoghi (Parte IV
delle NTA del PTPR e alla DGR 7/11045 del 08.11.2002)
L‟elenco dei documenti a corredo delle pratiche edilizie potrà essere integrato o modificato per
particolari progetti oppure a seguito dell‟emanazione di nuove norme sopravvenute, quindi senza
necessità di riadottare il presente Regolamento.
La documentazione non essenziale al fine dell‟esame del progetto potrà essere prodotta prima del
rilascio del permesso di costruire.
ZZ 2)
Ai sensi del punto 9.3 dell‟Allegato alla D.g.r. n° VIII/5773 del 31 Ottobre 2007 e delle altre norme
vigenti in materia , prima dell‟inizio lavori e comunque non oltre 30 giorni dalla data del rilascio del
titolo abilitativi, Il proprietario o chi ne ha titolo deve presentare al comune la lettera d‟affidamento
d‟incarico ad un Soggetto certificatore per la redazione dell‟attestato di certificazione energetica.
Art. 4.4: Accettazione progetti edilizi
Al fine di semplificare i procedimenti amministrativi i Tecnici del Servizio Edilizia Privata svolgono
l‟attività di accettazione dei progetti edilizi; provvedono pertanto a verificare la procedibilità dei progetti
edilizi nonché la completezza della documentazione amministrativa e tecnica.
Vengono accettate e quindi protocollate solo le pratiche edilizie che risultano procedibili nonché complete
della documentazione.
Art. 4.5: Procedure
Le procedure riguardanti il permesso di costruire o Dia sono contenute nel DPR 380/2001 e nella Parte II,
Titolo I della L.R. 12/05 a cui si rinvia.
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Nel caso in cui la documentazione integrativa non venga presentata entro 60 giorni dal ricevimento della
richiesta da parte del titolare della pratica e/o progettista, senza motivata giustificazione, la pratica è
archiviata d‟ufficio senza esito, senza obbligo di preavviso alcuno.
Per l‟acquisizione dei pareri dovuti, lo Sportello Unico per l‟Edilizia può fare ricorso alla Conferenza di
Servizi ai sensi della L. 241/90 e all‟art. 32.6 della L.R.12/05.
Si specifica inoltre che per ottenere il rilascio del certificato di agibilità finale per edifici residenziali nuovi e
ristrutturati, deve essere presentata la relativa Certificazione Energetica all‟Ufficio Edilizia Privata, , ai sensi
della DGR della Regione Lombardia n. VIII \ 5773 del 31.10.2007 e S.M.I. , nei modi e nei casi previsti
dalla normativa vigente in materia . Successivamente dovrà essere approntata la prevista Targa Energetica
dell‟edificio in conformità a quanto previsto dalle citate normative .
Art. 4.6: Inizio e fine lavori
Si rinvia al capitolo 10 del presente Regolamento Edilizio.
Art. 4.7: Voltura dei titoli edilizi
I titoli edilizi (permesso di costruire o DIA) sono volturabili ai successori ed aventi causa.
I subentranti devono presentare comunicazione allo Sportello Unico per l‟Edilizia redatta su modelli in uso al
Comune corredata dalla copia del titolo di trasferimento.
Lo Sportello Unico dell‟Edilizia (SUE), verificata la documentazione, rilascia un provvedimento di voltura.
Art. 4.8: Ritrovamenti archeologici
Il titolare del permesso di costruire o della denuncia di inizio attività, qualora venissero effettuati
ritrovamenti fortuiti di beni mobili o immobili di presumibile interesse archeologico, storico od artistico in
seguito all‟esecuzione dei lavori, deve informarne, entro 24 ore, il sindaco che, a sua volta, richiederà
l‟intervento degli enti competenti.
I lavori, per la parte interessata dai ritrovamenti, devono essere sospesi per lasciare intatte le cose ritrovate,
fermo restando l‟obbligo di osservare le prescrizioni di cui all‟art. 9 del D.Lgs 22.1.04 n. 42, recante:
“Codice dei beni culturali e del paesaggio ai sensi dell‟art. 10 della L. 6.07.02 n. 137.”
Art. 4.9: Utilizzazione degli indici fondiari asservimento dell’area di pertinenza
In tutti i casi in cui si proceda ad interventi edilizi che incidono sui parametri di edificabilità (nuova
costruzione, ampliamento o demolizione e successiva ricostruzione), le aree fondiarie di pertinenza
devono essere assoggettate a specifico vincolo di asservimento agli indici di utilizzazione edilizia,
applicabili al momento della concretizzazione dell'efficacia del relativo procedimento.
Il vincolo di asservimento permane con il permanere degli edifici, anche se oggetto di un
23
frazionamento ovvero di una alienazione, anche parziale, dell'area.
L'area asservita ai fini del calcolo della edificabilità consentita non può essere considerata libera ai fini
di un successivo atto abilitativo all'esercizio dell'attività edilizia.
Il vincolo di asservimento viene costituito mediante atto unilaterale registrato e trascritto con atto
notarile o nelle forme equipollenti di legge,
concernente lo sfruttamento edilizio dell'area oggetto
dell'intervento, da sottoscrivere prima del rilascio dell'atto abilitativo esplicito o contestualmente alla
presentazione di denuncia d'inizio dell'attività . e da trascriversi sui Registri Immobiliari a cura e spese del
proprietario o degli eventuali aventi titolo antecedentemente al rilascio del certificato di agibilità della nuova
unità immobiliare .
L'atto deve indicare gli estremi catastali dell'area base di calcolo della edificabilità, la sua estensione
espressa in metri quadrati, la superficie lorda di pavimento utilizzata, il relativo indice di P.R.G. riferito
all'intera area fondiaria di pertinenza. L'Amministrazione Comunale raccoglie copia di detti atti in
appositi registri consumabili dal pubblico.
Ove successive varianti di PRG contemplino per l‟area in oggetto condizioni più favorevoli, l‟impegnativa
potrà essere variata a richiesta dell‟interessato ed a sue spese, in modo da adeguare la situazione alla nuova
più favorevole previsione regolamentare.
CAPITOLO 5 : PROVVEDIMENTI DI NATURA PAESISTICO – AMBIENTALE
Art. 5.1: Struttura comunale di riferimento
Per tutto quanto afferisce la materia paesistico ambientale riferita agli aspetti edilizi la struttura comunale di
riferimento è il Servizio Edilizia Privata, Sportello Unico per l‟Edilizia (SUE), riferita agli aspetti urbanistici
è il Servizio Urbanistica
Art. 5.2: Casi
Rientrano nei provvedimenti di natura paesistico ambientale di competenza comunale i seguenti atti
amministrativi:
1. Autorizzazione paesistica (ambiti vincolati ai sensi del D. Lgs. 42/04 e LR 12/05);
2. Accertamento di compatibilità paesaggistica (ambiti vincolati ai sensi del D. Lgs. 42/04, L.308/04 e
L.R.12/05);
3. Valutazione d‟impatto paesistico dei progetti (parte IV NTA del PTPR e DGR 7/11045 del 08.11.2002) I
provvedimenti di cui ai punti 1 e 3 sono preliminari al rilascio/efficacia dei provvedimenti edilizi.
Art. 5.3: Soggetti titolati a presentare le istanze
Sono titolati a presentare le istanze di cui all‟art. 5.1 i soggetti indicati al punto 4.3 lettera bb) del presente
Regolamento
Art. 5.4: Procedura per il rilascio della autorizzazione paesistica
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In attesa dell‟adeguamento dei Piani comunali ai Piani regionali vale un regime transitorio. L‟autorizzazione
paesaggistica viene rilasciata dal Comune previa acquisizione del parere della Commissione del Paesaggio.
Dopo il rilascio l‟autorizzazione verrà inviata alla Soprintendenza per il controllo di legittimità, che se
negativo, deve essere assunto entro 60 giorni, previa istituzione del contradditorio ai sensi dell‟articolo 10bis della legge n. 241 del 1990. L‟ordinamento consente la modifica dei luoghi solo quando le
determinazioni siano divenute inoppugnabili, e quindi quando la Soprintendenza con atto espresso ritenga di
non annullare l‟autorizzazione paesistica, ovvero lasci decorrere il termine di sessanta giorni senza
l‟annullamento. L‟autorità che ha emesso l‟autorizzazione deve in tale caso prendere atto del
perfezionamento della fattispecie costitutiva dei suoi effetti e comunicare la circostanza al richiedente,
affinché possa cominciare i lavori (consiglio di Stato A.P. 14 dicembre 2001, n. 9). A regime vale quanto
previsto dall‟articolo n. 146 del D.lgs 42/04.
A corredo dell‟istanza di autorizzazione paesaggistica di cui agli art. 159, comma 1 e 146 comma 2 del
Codice deve essere redatta una relazione paesaggistica redatta sulla base del DPCM 12.12.05.
La relazione paesaggistica deve contenere la documentazione tecnica, gli elaborati di analisi dello stato
attuale, gli elaborati di progetto e gli elementi per la valutazione della compatibilità paesaggistica così come
definiti dal DPCM . Inoltre per le opere di cui l‟impatto è minore occorre compilare una scheda per la
presentazione della richiesta di autorizzazione paesaggistica.
Si intendono ricompresi in questa categoria tutti gli interventi minori, accessori, di arredo, in grado di non
alterare complessivamente lo stato dei luoghi quali:
-
antenne, parabole
-
cartellonistica (stradale pubblicitaria) insegne pubblicitarie
-
manufatti di arredo urbano (ad esclusione degli interventi ricadenti nelle aree di cui alla lettera g
della comma 4 dell‟art. 10 del D.lgs 42 del 2004)
-
strutture temporanee di grandi dimensioni di durata non inferiore ad una settimana
-
strutture stagionali collegate all‟attività turistica e del tempo libero
-
strutture di copertura non superiori a 10 q. ( ad esclusione egli interventi ricadenti nelle aree di cui
alla lettera g comma 4 dell‟art. 10 del D.lgs 42 del 2004)
-
pannelli solari e fotovoltaici fino ad una potenza di 20Mwe
-
impianti di condizionamento
Art. 5.5: Sanzioni in materia di violazione paesaggistico ambientale
Le sanzioni in materia di violazione paesaggistico ambientale sono regolate dalla parte IV del D.Lgs. 42/04
così come modificata dalla L. 308/04 a cui si rinvia.
Art. 5.6: Valutazione d’Impatto Paesistico dei progetti
In tutto il territorio comunale i progetti che incidono sull‟esteriore aspetto dei luoghi e degli edifici sono
soggetti a esame sotto il profilo del loro inserimento nel contesto ambientale .
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Sono escluse dall‟esame dell‟impatto paesistico le lavorazioni dei terreni che rientrano nelle normali pratiche
colturali agricole, mentre sono soggetti al suddetto esame gli interventi di trasformazione dell‟assetto della
vegetazione sui parchi e giardini tutelati ai sensi del D.lgs 42/04, ovvero definiti si interesse storico e/o
ambientale dai Piani Territoriali di Coordinamento Provinciali dei Parchi o dal PRG.
Nelle aree paesisticamente vincolate, l‟autorizzazione ricompresa nell‟articolo 146 del D.lgs 42/04
sostituisce l‟esame paesistico .
Pertanto ogni progetto edilizio e ogni piano attuativo verrà corredato da una Scheda per la valutazione
paesistica redatta su modello messo a disposizione dal Comune e sottoscritto dal progettista (per i dettagli
sulle modalità di redazione si rinvia alla parte IV delle NTA del PTPR e alla DGR 7/11045 del 08.11.2002).
Ferma restando la facoltà di verifica da parte dell‟amministrazione comunale, il progettista sulla base dei
succitati criteri, determina l‟entità dell‟impatto paesistico; l‟impatto potrà risultare inferiore o superiore ad
una soglia di rilevanza e ad una soglia di tolleranza che verranno determinate in base alle Linee guida del 8
novembre 2002. emanate dalla Giunta Regionale per le modalità di valutazione dell‟esame paesistico dei
progetti .
I progetti, il cui impatto non superi la soglia di rilevanza, si intendono automaticamente accettabili sotto il
profilo paesistico e, quindi, possono essere presentati all‟amministrazione competente per i necessari atti di
assenso o per la denuncia di inizio attività.
I progetti, il cui impatto superi la soglia di rilevanza, sono soggetti a giudizio di impatto paesistico e pertanto
le istanze di permesso per costruire o dichiarazione di inizio attività devono essere corredate dalla relazione
paesistica (articolo 6 delle linee guida del 2002); la presentazione di tale relazione costituisce condizione
necessaria per il rilascio dei successivi atti di assenso o per l‟inizio dei lavori in caso di dichiarazione di
inizio attività.
Il progettista, qualora constati, in base all‟esame paesistico, che il progetto predisposto superi la soglia di
rilevanza, può chiedere all‟amministrazione competente un parere preventivo, anche finalizzato alla
individuazione di opportuni criteri per il migliore inserimento paesistico-ambientale dell‟intervento.
Nell‟ipotesi di superamento della soglia di tolleranza il progetto/piano deve essere corredato oltre che dalla
documentazione dettagliata illustrante il progetto/piano anche dai seguenti elaborati specifici che consentano
di meglio contestualizzare il progetto:
a) relazione paesistica tecnico descrittiva;
b) relazione storico cartografica ed iconografica, nel caso di edifici interagenti con il tessuto storico
Il Giudizio d‟Impatto Paesistico è espresso dal Responsabile del Settore Urbanistica Territorio sentito il
parere della Commissione per il Paesaggio di cui all‟art. 81 della L.R.12/05.
Nell‟esprimere il giudizio di impatto paesistico possono essere formulate richieste di modifica del progetto o
subordinare l‟approvazione dello stesso alla previsione di specifiche opere di mitigazione atte a migliorare
l‟inserimento nel contesto.
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Non sono approvabili, salvo quanto disposto nel comma successivo, i progetti che superino la soglia critica
di tolleranza e il cui impatto paesistico sia stato giudicato negativo, a meno che non siano ricondotti, tramite
modifiche progettuali o previsione di specifiche opere di mitigazione paesitico-ambientale, ad un impatto
paesistico inferiore alla soglia di rilevanza.
Nel caso di progetti che superino la soglia di tolleranza e nel caso di progetti di particolare rilevanza
pubblica, l‟amministrazione competente può indire una conferenza pubblica tra i soggetti territorialmente
interessati, al fine di valutare l‟ammissibilità dell‟intervento o di individuare possibili alternative o forme di
mitigazione
CAPITOLO 6 : STRUMENTI URBANISTICI ATTUATIVI DEL P.R.G.
Art. 6.1: Struttura comunale di riferimento
Per tutto quanto afferisce la materia urbanistica la struttura comunale di riferimento è il Servizio Urbanistica.
Art. 6.2: Applicazione
Le norme del presente capitolo si applicano ai piani attuativi del PRG tradizionali (piani di lottizzazione, di
recupero, particolareggiati, per insediamenti produttivi, di zona) e, per quanto compatibili, agli altri strumenti
urbanistici negoziali complessi previsti dalla normativa nazionale e regionale.
Art. 6.3: Proposta preliminare
Per i piani attuativi d‟iniziativa privata dev‟essere preventivamente prodotto un progetto preliminare con gli
elaborati ritenuti utili e sufficienti per esplicitare l‟inquadramento territoriale, lo schema planivolumetrico (o
più schemi alternativi) e le opere pubbliche in progetto a carico dell‟operatore e a scomputo.
Sul progetto preliminare si esprime la Giunta Comunale entro 30 giorni dalla presentazione, con un parere
reso dalla Giunta Comunale; tale termine può essere interrotto dal Responsabile del Procedimento per
richiedere integrazioni documentali da produrre entro 30 giorni dal ricevimento della richiesta.
Nel caso la documentazione integrativa non venga presentata entro 30 giorni dal ricevimento della richiesta
da parte del titolare e/o progettista, senza motivata giustificazione, la proposta è archiviata d‟ufficio senza
esito senza obbligo di preavviso alcuno.
Successivamente il soggetto attuatore può presentare la proposta definitiva che deve recepire eventuali
prescrizioni assunte dalla Giunta Comunale
Art. 6.4: Documentazione
La richiesta di approvazione di piano attuativo d‟iniziativa privata, eventualmente in variante al PRG ai sensi
della L.R. 12/05, dev‟essere corredata dalla documentazione prevista dalla normativa vigente. Ai sensi
dell‟art. 12 comma 4 della L.R. 12/05 per la presentazione dei piani attuativi è sufficiente il concorso dei
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proprietari degli immobili interessati rappresentanti la maggioranza assoluta del valore di detti immobili in
base all‟imponibile catastale risultante al momento della presentazione del piano.
Si elencano, a titolo indicativo e non esaustivo, gli elaborati da allegare:
1. Estratto di mappa, di PRG vigente ed eventualmente adottato, fotogrammetrico, sufficientemente estesi
per poter inquadrare il lotto nel contesto, con evidenziazione del comparto soggetto a pianificazione
attuativa;
2. Visure catastali dei mappali ricompresi nel piano attuativo;
3. Copia dei titoli di proprietà ovvero dichiarazione sostitutiva;
4. Rilievo fotografico dell‟area con planimetria specificante i punti di presa;
5. Rilievo planialtimetrico quotato con sviluppo del calcolo delle superfici ed indicazione dell‟attuale
sistemazione a verde;
6. Planimetria e sezioni quotate di progetto indicante almeno:
orientamento;
viabilità esistente e di progetto quotata;
collocazione e ingombro dei fabbricati esistenti e di progetto (poligoni di scorrimento) con le relative
altezze;
dimensionamento dei singoli lotti e carico urbanistico di ogni lotto;
alberi da abbattere;
quote altimetriche;
recinzioni esistenti/di progetto con posizionamento accessi carrai e pedonali;
7. Planimetria e sezioni di progetto delle opere di urbanizzazione quotate con indicazione dei materiali e
delle caratteristiche;
8. Planimetria di progetto sistemazione aree verdi
9. Computo metrico estimativo delle opere di urbanizzazione primaria e secondaria;
10. Planimetria con evidenziate e quotate le aree a standard, le aree interne al perimetro del piano attuativo
da cedere, le aree eventualmente esterne al perimetro del piano attuativo da cedere, la verifica del calcolo
del peso insediativo;
11. Planimetria con indicata la suddivisione dei lotti e la volumetria massima attribuibile a ciascun lotto
12. Elaborati di verifica/dimostrazione dei calcoli planovolumetrici e di verifica delle prescrizioni igienicosanitarie;
13. Viste assonometriche e/o simulazioni fotografiche;
14. Relazione indicante almeno:
nome e dati di tutti i proprietari o comunque di soggetti titolati alla presentazione del piano;
nome e dati del progettista;
inquadramento e descrizione dell‟area;
criteri di progetto;
vincoli;
qualificazione dell‟eventuale variante urbanistica;
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descrizione urbanizzazioni esistenti e di progetto;
descrizione dell‟intervento proposto che ne evidenzi la conformità rispetto al PRG;
descrizione opere a carico dei soggetti attuatori;
specificazione dei conteggi degli standard e delle eventuali monetizzazioni;
altri impegni a carico dei soggetti attuatori (collaudi, manutenzioni , …);
indicazione di un unico referente, per la proprietà, cui trasmettere tutta la corrispondenza;
dichiarazione di conformità alle prescrizioni igienico-sanitarie ai sensi degli artt. 3.1.4 e, se il caso,
3.1.5 del R.C.I. , nonché la compilazione della schede degli eventuali vincoli igienico-sanitari
datata, timbrata e firmata (allegata)
15. Scheda di valutazione paesistica e relazione paesistica;
16. Schema di convenzione secondo la traccia tipo predisposta dall‟Amministrazione Comunale e approvata
con deliberazione di Giunta Comunale;
17. Elaborati edilizi di progetto nel caso di piano attuativo avente valore di permesso di costruire;
18. Relazione geologica, se dovuta;
19. Studio viabilistico di dettaglio per i Piani attuativi d‟Interesse Sovracomunale;
20. Verifica preventiva di conformità rispetto al Piano Territoriale di Coordinamento Provinciale;
21. Norme Tecniche di Attuazione del Piano Attuativo;
22. Scheda urbanistica regionale (se dovuta).
23. Valutazione d‟Impatto Paesistico dei piani che incidono sull‟esteriore aspetto dei luoghi (Parte IV delle
NTA del PTPR e alla DGR 7/11045 del 08.11.2002)
L‟elenco dei documenti a corredo dei piani esecutivi potrà essere integrato o modificato per particolari piani
oppure a seguito dell‟emanazione di nuove norme sopravvenute.
Art. 6.5 Procedure
Per le procedure di istruttoria ed approvazione dei Piani attuativi tradizionali,anche in variante al PRG, si
rinvia alla LR 12/05.
Nel corso della fase istruttoria preliminare all‟adozione verranno acquisiti, oltre al parere della Commissione
del Paesaggio
anche i pareri di Enti esterni interessati eventualmente anche mediante indizione di
conferenza di servizi ai sensi della L 241/90 (es. ASL, Soprintendenza, FNM, Provincia , …)
I piani attuativi potranno trovare attuazione anche mediante accordi di programma previsti dalla L. 241/90.
CAPITOLO 7 : AGIBILITA’ DEGLI EDIFICI
Art. 7.1: Struttura comunale di riferimento
Per tutto quanto afferisce la materia edilizia la struttura comunale di riferimento è il Servizio Edilizia Privata,
Sportello Unico per l‟Edilizia (SUE).
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Art. 7.2: Casi
Nessun nuovo fabbricato potrà essere utilizzato se privo del certificato di agibilità. Lo stesso certificato
dev‟essere richiesto ogni volta che un fabbricato esistente viene interessato da opere edilizie e/o cambi d‟uso
che possano avere un riflesso sulle condizioni igienico-sanitarie.
Potrà essere richiesta l‟agibilità parziale di porzioni di fabbricati strutturalmente e funzionalmente autonomi.
Art. 7.3: Procedura
La richiesta del certificato di agibilità deve essere presentata dal titolare del provvedimento abilitante
l‟esecuzione delle opere edilizie (o suoi successori ed aventi causa), entro 30 giorni dall‟ultimazione dei
lavori utilizzando la modulistica in uso presso il Comune che riporta anche l‟elenco della documentazione
dovuta.
Qualora l‟eventuale richiesta di integrazioni documentali non avesse riscontro, da parte del titolare e/o
progettista, nel termine di 60 giorni, senza motivata giustificazione, la pratica verrà archiviata d‟ufficio senza
necessità di altra formalità.
La procedura per il rilascio del certificato di agibilità (ovvero per il configurarsi del silenzio-assenso) è
dettagliata al titolo III del DPR 380/2001 a cui si rinvia.
Art. 7.4: Sanzioni per ritardata o omessa richiesta di agibilità
In caso di ritardata o omessa presentazione della richiesta di Agibilità saranno applicate le sanzioni di cui
all‟art. 24.3 del DPR 380/2001.
CAPITOLO 8 : ALTRI PROCEDIMENTI E CERTIFICAZIONI IN MATERIA EDILIZIA E
URBANISTICA
Art. 8.1: Certificato di destinazione urbanistica
La domanda dev‟essere inoltrata allo Sportello Unico per l‟Edilizia - Servizio Urbanistica, utilizzando la
modulistica in uso presso il Comune , in bollo (se del caso) specificando le generalità del richiedente, gli
identificativi catastali dei terreni per cui si richiede la certificazione, allegando uno stralcio della planimetria
catastale aggiornata con evidenziati i mappali stessi.
I certificati vengono rilasciati, a norma dell‟art. 30 del DPR 380/2001 entro 30 giorni dalla richiesta previo
pagamento dei diritti di segreteria; decorso tale termine possono essere sostituiti da un‟autocertificazione del
richiedente.
Art. 8.2: Convenzioni per la riduzione del contributo di costruzione
Trova applicazione, in materia di edilizia residenziale pubblica, l‟art. 35 della L. 865/71; nonché gli artt. 17 e
18 del DPR 380/2001 a cui si rinvia.
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Art. 8.3: Altre convenzioni
La disciplina delle convenzioni può essere utilizzata in ogni caso quando risulti giustificata da finalità di
pubblico interesse.
Art. 8.4 Provvedimento Edilizio in deroga
1. Possono essere rilasciati previa deliberazione del C.C. provvedimenti edilizi in deroga agli strumenti di
pianificazione, ove si tratti di:
a - opere riguardanti edifici, impianti, attrezzature pubbliche o di interesse pubblico;
b - opere pubbliche;
c - opere di urbanizzazione, anche realizzati da privati;
d.- opere di abbattimento delle barriere architettoniche ;
La deroga nel rispetto delle norme igieniche sanitarie e di sicurezza può riguardare esclusivamente i limiti
di densità edilizia, di altezza e di distanza tra i fabbricati stabiliti dal piano delle regole e dai piani
attuativi.
2. Nei casi previsti dal precedente comma, previa deliberazione del Consiglio Comunale da inoltrarsi, se del
caso, alla competente Sovrintendenza ai Monumenti per il rilascio dei relativi nulla osta, il Dirigente
incaricato adotta specifico provvedimento in deroga.
3. Non è ammessa deroga alle vigenti disposizioni che disciplinano l'attività edilizia ove l'interessato si
avvalga dell'istituto della Denuncia di Inizio Attività edilizia (D.I.A.).
Art. 8.5. Deliberazione per l'approvazione di opere pubbliche
1. Le deliberazioni del Consiglio Comunale o della Giunta Comunale con le quali vengano approvati
progetti di opere pubbliche producono gli effetti del provvedimento edilizio.
2. Gli Accordi di Programma adottati con decreto del Presidente della Giunta Regionale producono gli
effetti dell'intesa di cui all'art. 81 D.P.R. 24 luglio 1977 n. 616, sostituendo i relativi provvedimenti
edilizi.
Art. 8.6 : Certificazione energetica degli edifici
Per ottenere il rilascio del certificato di agibilità per edifici residenziali nuovi e ristrutturati, deve essere
presentata la relativa Certificazione Energetica all‟Ufficio Edilizia Privata, , ai sensi della DGR della
Regione Lombardia n. VIII \ 5773 del 31.10.2007 e S.M.I. , nei modi e nei casi previsti dalla normativa
vigente in materia . Successivamente dovrà essere approntata la prevista Targa Energetica dell‟edificio in
conformità a quanto previsto dalle citate normative .
CAPITOLO 9 : COMMISSIONE PER ILPAESAGGIO
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Art. 9.1: Commissione per il paesaggio
Ai sensi dell‟art. 81 della L.R. 12/05 il Comune ha provveduto ad istituire la commissione per il paesaggio
e le relative modalità di funzionamento; da tale data la commissione per il paesaggio composta da soggetti
aventi
particolare
e
qualificata
esperienza
nella
tutela
paesaggistico-ambientale,
è
subentrata
nell‟espressione dei pareri in ordine alle richieste di Autorizzazione paesaggistica, l‟irrogazione delle
sanzioni di cui rispettivamente agli articoli 146,159 e 167 del D.lgs 42/04, all‟accertamento di compatibilità
paesaggistica ai sensi dell‟articolo 181 del D.lgs 42/04 e successive modifiche ed integrazioni della
L.15/12/04 n. 308, all‟espressione del Giudizio d‟Impatto Paesistico previsto dalla parte IV delle N.T.A. del
Piano Territoriale Paesistico Regionale nonchè all‟emanazione di pareri.
CAPITOLO 10 :
REALIZZAZIONE DEGLI INTERVENTI –
Disciplina delle opere e norme generali per i cantieri; sicurezza e manutenzione
Art. 10.1: Requisiti dei terreni delle costruzioni
La realizzazione dei fabbricati dovrà conformarsi ai requisiti generali di resistenza meccanica, stabilità,
sicurezza in caso di incendio, tutela dell‟igiene, della salute e dell‟ambiente, sicurezza nell‟impiego,
protezione contro il rumore, risparmio energetico e comfort igrotermico. Per il soddisfacimento di tali
requisiti i materiali impiegati nella costruzione dovranno uniformarsi alle scelte progettuali relative.
E‟ vietato l‟utilizzo a fini edificatori dei terreni che possono essere stati inquinati, in superficie e nel
sottosuolo, dagli usi precedenti. Negli usi sono compresi i depositi di materiali organici e inorganici
potenzialmente pericolosi.
L‟utilizzo a fini edificatori sarà possibile solo successivamente al completo risanamento del suolo e del
sottosuolo corrispondente.
Per l‟utilizzo a fini edificatori dei terreni di cui al comma precedente è richiesto il certificato di avvenuto
risanamento rilasciato dalle autorità competenti in materia igienico - sanitaria, previa acquisizione della
documentazione e dei pareri tecnici ritenuti necessari.
L‟impiego di terra proveniente da siti differenti da quelli su cui si costruisce dovrà essere esente, in modo
comprovabile, da inquinanti o altri materiali nocivi. L‟applicazione del presente comma si estende
all‟esecuzione di riempimenti e alla formazione di rilevati, ivi compresi quelli pertinenti alla realizzazione
delle opere a verde.
Ai fini della riduzione degli effetti dell‟emissione del Radon, in tutti gli edifici di nuova costruzione e quelli
soggetti a ristrutturazione dovrà essere garantita una ventilazione costante su ogni lato del fabbricato; in
particolare i locali interrati e seminterrati dovranno impedire l‟eventuale passaggio del gas agli ambienti
soprastanti dello stesso edificio, in modo che la concentrazione del suddetto gas risulti inferiore ai limiti
imposti dalla legislazione vigente.
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Art. 10.2: Richiesta e consegna dei punti fissi
1. Prima della costruzione di un edificio è fatto obbligo al titolare del permesso di costruire o della DIA
richiedere, con apposita domanda, la consegna o la verifica dei punti fissi di allineamento e di quota ai
quali dovrà scrupolosamente attenersi.
2. La definizione dei suddetti punti viene effettuata dalla struttura competente entro 15 giorni dalla
presentazione della domanda a spese del richiedente che è tenuto anche a fornire il personale ed i mezzi
necessari.
3. Della suddetta determinazione si redige verbale in doppio esemplare firmato dalle parti.
4. Se entro i 15 giorni di cui al precedente comma 2 la struttura competente non determina i punti fissi di
allineamento e di quota, il concessionario può procedere alla individuazione degli stessi, redigendo
verbale e comunicandolo alla struttura competente, previa installazione di opportune “garbe” che
riscontrino i punti salienti planovolumetrici delle quali deve essere prodotta documentazione grafica e
fotografica.
5. Prima di iniziare scavi per nuove costruzioni all‟interno di piani esecutivi con previsione planivolumetrica
il concessionario è tenuto a contrassegnare mediante segnalazione e picchettature la dislocazione sul
terreno delle costruzioni stesse come da progetto.
6. Gli adempimenti di cui sopra non sono necessari ove i punti fissi di linea e di livello siano riscontrabili dal
progetto con riferimento a quote assolute o a manufatti esistenti e specificamente individuati.
Art. 10.3: Inizio dei lavori
1. A seguito del rilascio di permesso di costruire l‟inizio dei lavori deve avvenire entro 1 anno dalla data di
rilascio del titolo abilitativo e tale termine viene indicato nell‟atto. Tale termine può essere prorogato, con
provvedimento motivato, per fatti sopravvenuti estranei alla volontà del titolare del permesso.
2. A seguito di presentazione di Denuncia di Inizio dell‟Attività l‟inizio dei lavori può avvenire a partire dal
trentunesimo giorno successivo alla presentazione della stessa, fatti salvi eventuali dinieghi. Nel caso di
richiesta di integrazioni l‟inizio dei lavori può avvenire a partire dal trentunesimo giorno successivo alla
presentazione delle stesse.
3. L'inizio dei lavori deve essere, a cura dell'interessato, comunicato per scritto al competente Servizio
comunale indicando, contemporaneamente, il nome del direttore dei lavori, del costruttore, del
responsabile di cantiere e, se previsto, del responsabile della sicurezza. Nel caso di un titolo abilitativo
oneroso allegando copia della ricevuta di versamento del contributo di costruzione. Eventuali
cambiamenti devono essere tempestivamente segnalati.
Dovranno altresì essere tempestivamente comunicate al Servizio Edilizia Privata anche eventuali ulteriori
variazioni del Direttore Lavori e dell‟Impresa esecutrice che dovranno anche sottoscrivere gli elaborati e gli
atti d‟ufficio.
I dati relativi dell‟impresa devono comprendere anche quanto previsto dall‟‟art. 3.8 del D.lgs 494/96 e s.m.
come modificato dal cosiddetto decreto Biagi ( D.lgs. 276/2003)
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Contestualmente alla denuncia di inizio lavori, se non già agli atti d‟ufficio dovrà essere prodotta a corredo
della pratica edilizia:
- documentazione L.10/91 e DPR 380/01 ( contenimento consumo energetico ad uso termico)
da aggiungere nuova normativa
- denuncia opere in cemento armato e struttura metallica
La mancata comunicazione è sanzionata a norma di legge.
I lavori possono essere iniziati anche prima del rilascio del titolo abilitativo, quando si tratti di opere richieste
da urgenti e comprovate ragioni di sicurezza: in questi casi, deve, però, esserne fatta immediata denuncia.
Decorso inutilmente il termine per l‟inizio dei lavori, l‟Amministrazione provvede alla dichiarazione di
decadenza.
Art. 10.4: Ultimazione dei lavori
I lavori di costruzione si considerano ultimati quando siano idonei a richiedere il certificato di agibilità ai
sensi dell„art. 24 e seguenti del D.P.R. 380/2001. L‟eventuale diniego dell‟anzidetto certificato fa venire
meno tale presunzione.
Il termine per l'ultimazione dei lavori, entro il quale l'opera deve essere agibile, non può essere superiore a
tre anni dalla data di inizio lavori.
Dell‟avvenuta ultimazione lavori deve essere data immediata comunicazione al Servizio Edilizia Privata,
Sportello Unico per l‟Edilizia a norma dell‟art. 35.4 della L.R. 12/05, utilizzando i modelli in uso presso il
Comune, accompagnata, se del caso, dalla richiesta di agibilità.
Per interventi soggetti a DIA il certificato finale di collaudo assorbe anche la comunicazione di fine lavori e
deve avere allegata la ricevuta di presentazione dell‟avvenuta variazione catastale (se dovuta) ai sensi
dell‟art. 42.14 della L.R. 12/05.
Dopo l‟avvenuta comunicazione di fine lavori qualsiasi ulteriore opera deve essere preceduta da idoneo atto
abilitativo (permesso di costruire o DIA). Il prosieguo di opere oltre il termine fissato dal titolo edilizio
equivale ad esecuzione di opere in assenza di titolo e come tale sanzionato.
Inoltre dovrà richiedere:
-
Attribuzione del numero civico, al Servizio Edilizia Privata, Sportello Unico per l‟Edilizia
-
l‟autorizzazione all‟allacciamento alla fognatura al Servizio competente
Un periodo più lungo per l'ultimazione dei lavori può essere concesso, con provvedimento motivato,
esclusivamente per fatti sopravvenuti estranei alla volontà del titolare del permesso, ovvero in considerazione
della mole dell'opera da realizzare o delle sue particolari caratteristiche tecnico costruttive, ovvero quando si
tratti di opere pubbliche il cui finanziamento sia previsto in più esercizi finanziari.
Nel caso di opere di urbanizzazione relative alla lottizzazione di aree, l‟ultimazione va riferita alle
disposizioni contenute nella convenzione di cui all‟art. 28, quarto comma della legge 17 agosto1942, n. 1150.
La mancata comunicazione di fine lavori nei termini fissati è sanzionata a norma del presente Regolamento.
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Art. 10.5: Conservazione dei titoli legittimanti l'attività costruttiva – cartello di cantiere
1. Dal giorno di inizio dei lavori fino a quello di ultimazione, i Permessi di Costruire, le Denunce d'inizio di
attività, le Comunicazioni d'inizio lavori unitamente agli esemplari dei disegni vistati dal competente
Servizio, o copie delle stesse rese conformi da asseverazione dei Direttore dei lavori, nonché i documenti
riguardanti il Piano della Sicurezza ex DPR 494/96 e il giornale dei lavori dovranno sempre trovarsi nel
cantiere per essere esibiti ai funzionari, agenti od incaricati comunali).
2. Analoga disposizione si applica agli atti di cui al III e IV comma dell'art. 4 della Legge n. 1086 dei
5.11.1971, qualora siano previste opere in conglomerato cementizio armato normale o precompresso o a
struttura metallica.
3. L'esecutore dei lavori deve affiggere nel cantiere in posizione visibile a tutti una tabella, di dimensioni
minime 70 x 100 cm e leggibile dalla pubblica via, nella quale siano indicati: l'oggetto dei lavori, il
committente, l'impresa esecutrice, il progettista, il direttore dei lavori, il numero e la data del permesso di
costruire o il numero e la data di presentazione della Denuncia d'inizio di attività e della Comunicazione
d'inizio lavori, termine di efficacia dei provvedimento abilitativo.
Art. 10.6: Mancanza del Direttore dei Lavori
Qualora il Direttore dei Lavori venga meno per rinuncia o altra causa, il titolare del provvedimento
abilitativo dovrà provvedere all'immediata sospensione dei lavori e darne immediata comunicazione al
Comune. I lavori potranno essere ripresi solo dopo il deposito presso gli Uffici comunali della nomina di un
nuovo Direttore dei Lavori, corredata dall'accettazione del professionista.
Art. 10.7: Ispezione alle costruzioni
L'Amministrazione può far procedere d'ufficio e in ogni momento alla visita ai lavori edili per costatarne il
regolare andamento e la conformità al progetto approvato, in particolare in occasione della presentazione
della “Relazione a struttura ultimata” a seguito dell'ultimazione delle strutture in c.a. Il proprietario e
l'assuntore dei lavori devono esibire, a richiesta, i tipi del progetto stesso, fornire tutti i chiarimenti dei caso e
dare assistenza per rilievi e misure.
Art. 10.8: Sospensione dei lavori
I lavori vengono sospesi con ordinanza nel caso di :
a) Esecuzione di lavori in assenza o difformità dai progetti edilizi;
b) Esecuzione di lavori in condizioni di pericolo;
c) Prosecuzione di lavori nel caso di dimissioni del Direttore dei Lavori senza designazione di sostituto;
d) Esecuzione di lavori che provochino disturbo alla quiete pubblica oppure danno ambientale;
e) Esecuzione di lavori che provochino intralcio ad attività di pubblico servizio.
Oltre a quanto previsto in materia di abusi edilizi le sospensioni dei lavori nei casi di cui sopra possono
essere anche parziali o riferite a determinate fasce orarie.
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Art. 10.9: Provvedimenti di sospensione dei lavori e provvedimenti sanzionatori
La sospensione dei lavori, i provvedimenti sanzionatori e quelli inibitori di attività abusive (anche in materia
delegata dalla Regione) nonché la declaratoria dell'avvenuta decadenza dei titoli rilasciati, sono adottati dal
Dirigente competente, sulla scorta delle risultanze di specifico verbale di accertamento con proposta di
provvedimento.
Art. 10.10: Interruzione di lavori
1. Nel caso in cui il proprietario di un edificio in costruzione sia costretto ad interromperne l'esecuzione,
dovrà far eseguire le opere necessarie a garantire la solidità delle parti costruite, al fine di prevenire
qualsiasi danno a persone ed a cose ed osservare tutte le cautele atte a salvaguardare la pubblica
incolumità.
2. In caso di inosservanza, l'Amministrazione emetterà diffida per l'adozione, entro un idoneo termine, delle
misure necessarie e, in caso di inadempienza, provvederà d'ufficio, a spese degli interessati.
Art. 10.11: Disciplina del cantiere
1. Premesso che i cantieri sono soggetti alla normativa di cui al D.L. 14 agosto 1996, n. 494, successive
modifiche e integrazioni, nonché a quanto previsto dall‟art. 3 del R.C.I. vigente , ai medesimi si
applicano le seguenti disposizioni:
a) i cantieri e le costruzioni provvisoriamente in essi allestite sono assimilati agli edifici industriali per
quanto riguarda la dotazione minima di servizi igienici prescritti per legge o dal Regolamento Locale
di Igiene Tipo; nel caso dovesse essere prevista la realizzazione di alloggi temporanei per gli addetti
ai lavori, compreso il personale di custodia, tali alloggi devono possedere i requisiti prescritti dal
Regolamento Locale di Igiene;
b) i relativi impianti di acqua potabile e di fognatura, devono, per quanto possibile, essere allacciati alle
reti comunali; in caso contrario il primo deve essere alimentato con acqua riconosciuta potabile dal
competente servizio A.S.L. ed il secondo sostituito con impianti riconosciuti idonei dalle prescrizioni
vigenti;
c) nel cantiere deve obbligatoriamente essere affissa in vista al pubblico, una tabella di dimensioni
adeguate, contenente gli estremi del Permesso di Costruire , D.I.A, o autorizzazione edilizia, del
titolare di essa, del progettista, del nome dell'impresa assuntrice dei lavori e del direttore dei lavori;
d) nel cantiere deve essere tenuta a disposizione dei funzionari comunali copia autentica del progetto in
corso di realizzazione;
e) è vietato usare acqua dai canali pubblici e impedire o divergere il corso degli stessi senza preventiva
e formale concessione;
f) è fatto obbligo all‟assuntore dei lavori di essere reperibile in cantiere o di assicurarvi la presenza di
persona idonea che lo sostituisca.
2. Con provvedimento motivato, in caso di violazione delle disposizioni contenute nel presente articolo,
può essere ordinata la sospensione dei lavori.
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3. Nel corso di lavori di sopraelevazione e comunque di interventi su edifici occupati dovranno essere
messe in atto tutte le misure idonee a tutelare gli occupanti dell'edificio.
4. Nell‟impianto e nella conduzione del cantiere edile devono essere rispettate tutte le precauzioni per
garantire la sicurezza e la incolumità dei lavoratori, per prevenire ogni forma di pericolo per la pubblica
incolumità, per evitare danni all'ambiente e per attenuare le molestie a terzi.
5. Durante lo svolgimento dell'attività edilizia devono essere osservate le norme in materia di sicurezza e di
prevenzione degli infortuni sul lavoro. Nel deposito e nell'accatastamento di materiali di lavorazione al
suolo o sui piani di lavoro, devono essere messi in atto tutti gli accorgimenti utili a impedire l'insorgere
di pericolo per i lavoratori e per la pubblica incolumità.
6. Devono essere messi in atto tutti gli opportuni accorgimenti utili a limitare l'inquinamento acustico e a
evitare l'inquinamento atmosferico e delle acque, nel rispetto delle norme vigenti in materia. Tutte le
operazioni d‟impianto e le fasi di lavorazione del cantiere devono essere condotte in modo da non
risultare inquinanti e nocive per gli addetti, i fruitori e l‟ambiente successivamente alla fine dei lavori e
dopo la chiusura del cantiere.
7. E‟ fatto esplicito divieto di abbandonare o interrare nel sito del cantiere ogni tipo di residuo di
lavorazione, rifiuto e qualsiasi altro oggetto non pertinente alle lavorazioni in atto.
Art. 10.12: Occupazione del suolo pubblico e recinzioni provvisorie
1. Tutti le occupazioni di suolo pubblico dovranno dimostrare il totale rispetto, oltre che delle norme
urbanistiche, delle disposizioni del presente Regolamento, del Codice della Strada, il Regolamento
d‟Igiene comunale e del Regolamento Comunale per l‟applicazione del canone per l‟occupazione di
spazi ed aree pubbliche.
2. Il titolare di titolo abilitativo, prima di dar corso ad interventi su aree e/o manufatti posti in fregio a spazi
pubblici o aperti al pubblico, deve isolare, mediante opportune recinzioni con materiali idonei rigidi,
provvisoriamente l‟area impegnata dai lavori, comunque adottare gli opportuni accorgimenti tecnici al
fine di assicurare in ogni situazione la pubblica incolumità e la tutela dei pubblici servizi; a tal fine si
dovrà ottenere esplicito nulla-osta dagli enti esercenti le condutture ed i cavi aerei e sotterranei
interessati.
3. In ogni caso devono essere adottati tutti gli accorgimenti atti a salvaguardare l‟incolumità pubblica, ad
assicurare il pubblico transito e ad evitare la formazione di ristagni d‟acqua.
4. Le porte ricavate nelle recinzioni provvisorie non devono aprirsi verso l‟esterno e devono rimanere
chiuse quando i lavori non sono in corso. Tutti i materiali e gli arnesi di costruzione e di demolizione
devono essere disposti nell'interno del recinto di cantiere.
5. Gli angoli sporgenti dalle recinzioni o di altre strutture di cantiere devono essere segnalate sia durante il
giorno che durante la notte secondo le prescrizioni contenute nel Codice della strada e nei relativi
regolamenti attuativi.
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6. Quando sia necessario prolungare l‟occupazione di suolo pubblico oltre il termine stabilito, l‟avente
titolo ha l‟obbligo di presentare, almeno 15 giorni prima della scadenza, domanda di rinnovo della
speciale concessione, indicando la presumibile durata dell‟ulteriore occupazione.
7. L‟Amministrazione Comunale ha la facoltà di servirsi delle recinzioni provvisorie prospettanti su spazi
pubblici per le pubbliche affissioni, senza che sia dovuto per tale uso alcun corrispettivo. Tale uso non
può superare il 15% del prospetto di ciascuno dei manufatti di protezione
8. Tutte le strutture provvisionali del cantiere (ponti di servizio, impalcature, rampe, scale, parapetti o
simili), devono avere requisiti di resistenza e stabilità ed essere dotate di protezioni per garantire
l‟incolumità delle persone e l‟integrità delle cose: esse devono altresì conformarsi alle vigenti
disposizioni di legge sulla prevenzione degli infortuni sul lavoro e essere realizzati con materiali di prima
scelta, non arrugginita, esteticamente consoni all‟ambiente urbano .
9. Le fronti dei ponteggi verso strade, chiuse con stuoie o similari, devono essere provviste di opportune
difese di trattenuta, nonché di idonei strumenti per lo scarico dei materiali.
10. La recinzione di cantiere e le protezioni in stuoia o altro similare in vista dai luoghi pubblici, dovranno
essere mantenute con aspetto decoroso, e dovranno essere sostituite o ripristinate qualora ledano il
decoro dell'ambiente anche a seguito di danneggiamento o manomissione.
Art. 10.13: Sicurezza nei cantieri
1. I cantieri dovranno essere installati secondo le regole di sicurezza e custodia nonché essere dotati di tutti
gli impianti antinfortunistici idonei, previsti dalle normative nazionali ed europee vigenti in materia di
prevenzione, di segnalazione, protezione, allarme, antincendio, pericolosità, per la salvaguardia degli
operatori addetti alla sicurezza pubblica.
2. In ogni opera edile ed anche nelle opere minori quali rifacimenti, tinteggiature, ecc. devono essere
adottate tutte le necessarie precauzioni allo scopo di garantire la sicurezza e la incolumità della
popolazione, nonché la tutela dell'ambiente e l‟imbrattamento dei luoghi pubblici.
3. Qualora ne ravvisasse la necessità per ragioni di sicurezza e/o di igiene pubbliche, il Sindaco potrà
emettere diffida per l'adozione, entro un congruo termine, delle cautele ritenute necessarie ed, in caso di
inadempienza, disporre loro esecuzione d'ufficio a spese degli interessati.
Art. 10.14: Segnalazioni di cantieri
1. Gli assiti o gli altri ripari debbono essere provvisti, ad ogni angolo di lanterne rosse collocate in modo e
di tali dimensioni da essere facilmente visibili. Le lanterne debbono essere mantenute accese durante
l'intero orario della pubblica illuminazione stradale.
2. I cantieri stradali o quelli ad essi assimilabili dovranno inoltre adottare i sistemi prescritti dal Codice
della Strada integrati dai sistemi di protezione, segnalamento e presegnalamento depositati presso l‟UTC.
Art. 10.15: Macchinari mobili
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1. Le scale aeree, i ponti mobili, gli apparecchi di sollevamento e ogni altro macchinario non possono essere
posti in uso se non siano muniti di regolare certificato di collaudo.
2. Qualora l'uso delle apparecchiature richieda anche in forma provvisoria e temporalmente limitata
l'occupazione di area pubblica o di sovrastare aree destinate al transito di persone e di mezzi non di
cantiere dovrà essere richiesto alla Polizia Municipale, trasmettendo un apposito progetto di cantiere che
illustri i presidi da attuare e garantendo un'adeguata sorveglianza, nonché la gestione dei transiti delle
persone e dei mezzi da parte di personale dell'impresa.
Art. 10.16: Demolizioni
1. Sono opere di demolizione gli interventi volti a rimuovere, in tutto o in parte, manufatti preesistenti,
qualunque sia l‟utilizzazione successiva dell‟area risultante.
2. Le demolizioni da eseguire nell‟ambito di interventi di manutenzione straordinaria, di restauro o, di
ristrutturazione edilizia – ad esclusione della demolizione totale e ricostruzione - sono soggette alle
procedure prescritte per tali interventi.
3. Le demolizioni che abbiano carattere autonomo o siano volte a creare spazio a nuova costruzione, a
demolizione e ricostruzione o a ristrutturazione urbanistica, sono soggette al rilascio del rispettivo titolo
abilitativo.
4. L‟intervento di demolizione è subordinato:
a) alla libertà di persone e/o cose del fabbricato da demolire. b) all‟impegno di procedere alla
disinfestazione del fabbricato stesso immediatamente prima di dare corso alla demolizione;
c) all‟impegno di procedere alla chiusura di tronchi di fognatura e di altre reti tecnologiche che
rimangono inutilizzati;
d) all‟impegno di sistemare e recingere adeguatamente il terreno secondo le disposizioni del presente
Regolamento;
e) all‟impegno di proteggere e conservare l‟eventuale patrimonio arboreo fatte salve le prescrizioni
contenute della sezione Verde.
5. In caso di inosservanza anche parziale degli impegni di cui sopra e di quant‟altro si ritenga opportuno,
può essere compiuto l‟intervento sostitutivo in danno dell‟inadempiente e a spese dello stesso.
6. La richiesta di demolizione dovrà specificare, sotto responsabilità dell‟esecutore dei lavori, le modalità
di smaltimento delle macerie, nonché quelle in ordine all‟abbattimento delle polveri, al livello di
rumorosità, alla sicurezza del personale e alle eventuali opere di bonifica.
7. Il permesso di demolizione per immobili comunque soggetti a tutela di cui al D.gls 42/04 è subordinata
all‟eventuale e preventivo nulla-osta delle competenti autorità.
8. Nel caso di demolizione parziale, dovranno essere salvaguardate la stabilità, l‟uso e l‟aspetto estetico
della residua parte della costruzione.
9. Nelle opere di demolizione è vietato gettare, tanto dai ponti di servizio quanto dalla sommità delle opere
che demoliscono i materiali rimossi. Tali materiali devono essere calati con le dovute precauzioni entro
recipienti od incanalati entro appositi condotti.
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10. Le demolizioni debbono essere eseguite in modo da evitare scuotimento del terreno e conseguente danno
ai fabbricati vicini, nonché eccessivo sollevamento dì polvere, attivando le misure previste dal vigente
Regolamento d‟Igiene.
Art. 10.17: Operazioni di scavo
1. Nelle operazioni di scavo deve essere assicurata la stabilità dei fronti e delle recinzioni in modo che
resistano alla spinta dei terreno e che non venga compromessa la sicurezza dei manufatti e degli edifici
posti nelle vicinanze.
2. Tale sicurezza va inoltre verificata con operazioni di monitoraggio periodiche le quali devono interessare
non solo lo scavo ma anche la zona circostante e gli immobili che possono essere interessati in relazione
alle caratteristiche dello scavo stesso.
3. Qualora venissero riscontrate anomalie, quali infiltrazioni d'acqua lesioni degli edifici o variazioni nei
valori delle misure di monitoraggio il Direttore dei Lavori dovrà darne comunicazione al Comune e
provvedere alla sospensione dei lavori che potranno essere ripresi solo dopo l'effettuazione degli
interventi necessari a garantire la sicurezza dei luoghi e dei manufatti esistenti.
Art. 10.18: Disposizioni concernenti la prevenzione dei rischi di caduta dall’alto
In conformità alla Deliberazione del Direttore Generale n. 294 del 03.04.06 “Aggiornamento del titolo III
del Regolamento Locale di Igiene” tutti i nuovi fabbricati e tutte le coperture soggette a rifacimento
completo devono essere dotate di:
1. Dispositivi di ancoraggio. Si intendono per dispostivi di ancoraggio quegli elementi, o serie di elementi,
che fissati solidamente alla struttura della copertura forniscono dei sicuri punti di ancoraggio ai
dispositivi individuali di protezione contro le cadute
dall‟alto. Tali dispositivi
devono avere le
caratteristiche sottoindicate:
-
siano dislocati in modo da consentire di procedere in sicurezza su qualsiasi parte della copertura, a
partire dal punto di accesso alla stessa, fino al punto più lontano;
-
siano chiaramente indicati per forma e/o colore o con altro mezzo analogo;
-
il punto di accesso alla copertura sia conformato in modo da consentire l‟ancoraggio al manufatto
fisso senza rischio di caduta;
-
nella zona di accesso alla copertura
sia posta idonea cartellonistica esplicativa da cui risulti
l‟obbligo dell‟uso di imbracature di sicurezza e di funi di trattenuta, l‟identificazione e la posizione
dei dispositivi fissi cui ancorarsi e le modalità di ancoraggio.
Questi dispositivi devono essere realizzati in modo da mantenere nel tempo le necessarie caratteristiche
di resistenza e solidità e devono possedere i requisiti previsti dalla norma UNI EN 795 del Maggio 1998
“ Protezione contro le cadute dall‟alto- Dispositivi di ancoraggio- Requisiti e prove” e norme EN in essa
contenute e successivi aggiornamenti. L‟azione di mantenimento nel tempo di tali requisiti è a carico del
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proprietario dell‟edificio e sarà esercitata sulla base di adeguati programmi di manutenzione eseguiti da
personale specializzato seguendo le istruzioni del fabbricante dei dispositivi.
2. Accesso alla copertura: per l‟accesso alla copertura devono esservi una o più aperture
opportunamente dimensionate
Art. 10.19: Salvaguardia degli spazi pubblici o d 'uso pubblico
1. L'utilizzo, per l'attività di cantiere o per la posa di ponteggi, del suolo pubblico o la manomissione dello
stesso deve essere preceduto da apposita autorizzazione ai sensi del Regolamento Comunale
sull‟occupazione del suolo pubblico, nella quale vengano indicate le prescrizioni cui attenersi per non
danneggiare il suolo, da restituire, alla scadenza della concessione, nelle medesime condizioni in cui lo si
è ricevuto. Solo dopo l'ottenimento della predetta autorizzazione, l'area pubblica o d'uso pubblico potrà
venire inclusa nella recinzione di cantiere.
2. Anche nel caso in cui la realizzazione dei lavori possa interessare canali o servizi pubblici, il costruttore
dovrà richiedere le prescrizioni cui attenersi al competente Servizio dell‟Amministrazione.
3. L'Amministrazione Comunale si riserva la facoltà di provvedere d'ufficio, a spese dell'impresa che
detiene il cantiere, all'esecuzione delle prescrizioni contenute nella concessione del suolo o connesse alla
stabilità degli scavi quando l'impresa stessa non vi provveda incamerando la cauzione allo scopo
depositata
4. Qualora dall'attività di cantiere derivino effetti molesti, vibrazioni o altro, per gli spazi pubblici o d'uso
pubblico, l‟Amministrazione Comunale potrà prescrivere specifiche misure per evitarli, attenuarli o
attenuarne le conseguenze su indicazione della struttura tecnica dell'A.S.L.
5. Nell'esecuzione dei lavori dovrà essere evitato ogni imbrattamento dei suolo pubblico, in particolare
durante le operazioni di trasporto dei materiali di risulta ai recapiti autorizzati.
6. Per le opere di cui sopra la restituzione della cauzione potrà avvenire non prima di 60 giorni dalla
certificata data di ultimazione dell‟opera. Nel caso di interventi di risistemazione dell‟opera stessa per
irregolarità, cedimenti o ammaloramenti, detto periodo riparte da zero.
Art. 10.20: Divieto di ingombrare spazi esterni alla recinzione
1. L'attività di cantiere è vietata al di fuori dell'area individuata, perimetrata e recintata allo scopo. E'
vietato ingombrare le vie e gli spazi pubblici o d'uso pubblico adiacenti al cantiere.
2. Solo in caso di necessità indicata e comprovata dagli interessati in un'esplicita richiesta,
l'Amministrazione potrà autorizzare il deposito di materiali su spazi pubblici o d'uso pubblico al di fuori
della recinzione di cantiere con le cautele stabilite per i singoli casi dal competente Servizio comunale e
sotto l'osservanza dei regolamenti comunali.
Art. 10.21: Orari dell'attività lavorativa di cantiere
La regolamentazione degli orari in cui è consentita l'attività di cantiere è disciplinata dalle specifiche
normative vigenti in materia
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Art. 10.22: Conferimento dei materiali di risulta
1. Per ogni scavo, demolizione o altro intervento che comporti l‟allontanamento di materiale di risulta,
l‟esecutore dell‟opera deve, prima dell‟inizio dei lavori, comunicare all‟Amministrazione i dati relativi
alla natura del materiale ed il luogo di recapito dello stesso.
2. La raccolta, il trasporto, lo smaltimento o l‟eventuale riutilizzo del materiale risultante dalla attività
edilizia sono soggetti alle vigenti disposizioni di legge in materia di gestione dei rifiuti e di carattere
igienico-sanitario.
3. In ambito di zona A o dove non sono disponibili spazi di cantiere adeguati, è obbligatorio l‟impiego di
contenitori metallici trasportabili anche sovrapponibili, chiusi da teli antipolvere, e adeguatamente
collocati e presidiati contro la dispersione dei materiali nell‟ambiente e l‟imbrattamento dei luoghi, per
materiali da condurre in discarica.
4. In ogni caso, prima del conferimento in discarica, dovranno, ove possibile, essere effettuate tutte le
operazioni volte alla separazione dei materiali di risulta in funzione di un eventuale riciclaggio.
5. Fermo restando quanto previsto ai precedenti commi, per gli interventi su strutture con presenza di
materiali amiantiferi si applicano le procedure previste dal Decreto Legislativo 277/91, dalla Legge
257/92 e loro successive modifiche e integrazioni e dalla indicazioni tecniche ed amministrative emanate
dalla Regione.
Art. 10.23: Norme per limitare l' inquinamento acustico
1. L'attività di cantiere edile, ancorché di carattere temporaneo, è considerata sorgente fissa di rumore ed è
soggetta alle disposizioni di cui al d.p.c.m. 1.3.1991.
2. Qualora l'attività di cui sopra presupponga il superamento dei limiti massimi di esposizione, nell'ambiente
esterno e negli ambienti abitativi, previsti dal d.p.c.m., il Dirigente, previo parere dell'A.R.P.A. (se
dovuto), può concedere deroghe ai sensi dell'art. 1, comma 4, dei d.p.c.m. 1.3.1991 nel rispetto delle
seguenti condizioni:
a. siano previsti ed attuati tutti gli accorgimenti possibili finalizzati a limitare le emissioni sonore;
b. le fasi e/o le operazioni che determinano livelli di rumorosità superiori a quelli stabiliti dal d.p.c.m. e
dalle disposizioni attuative della legge 447/95 vengano disciplinate da apposita ordinanza sindacale.
3. A motivata e documentata richiesta degli interessati, in relazione alla specificità delle situazioni e/o a
particolari fasi di lavorazione, il Dirigente, su conforme parere dell'A.R.P.A. (se dovuto), può concedere
ulteriori deroghe a quanto previsto al precedente comma.
Art. 10.24: Rinvenimenti
1. I ritrovamenti di presumibile interesse archeologico, storico ed artistico devono essere immediatamente
posti a disposizione degli enti competenti, dandone immediata comunicazione alla competente struttura
tecnica comunale che a sua volta richiede l‟intervento degli stessi entro i 15 giorni successivi.
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2. I lavori per la parte interessata dai ritrovamenti devono essere sospesi per lasciare intatte le cose ritrovate,
fermo restando l‟obbligo di osservare le prescrizioni delle leggi speciali vigenti in materia.
3. All'atto dei ritrovamento devono essere adottate tutte le misure idonee alla salvaguardia dei reperti.
4. Nell'ipotesi di danno o pericolo di danno ad un bene culturale, ambientale od archeologico, i proprietari
devono presentare immediata denuncia alla competente Sovrintendenza ed al Comune e prendere idonei
provvedimenti, atti a scongiurare l'immediato pericolo, senza compromettere il bene.
Art. 10.25: Sicurezza stradale e negli spazi pubblici
1. In tutti gli interventi di nuova realizzazione o manutenzione straordinaria di strutture stradali, pedonali,
ciclabile e in tutti gli altri spazi pubblici transitabili dai mezzi e dalle persone devono essere previste e
adottate le più opportune misure di facilitazione e protezione per la mobilità dell‟utenza debole nonché i
più opportuni sistemi di moderazione e gestione del traffico veicolare.
2. Gli uffici comunali devono in base ad un apposito calendario monitorare gli spazi e le strutture pubbliche
interessate dalla mobilità e prevedere tutti gli interventi utili alla loro messa in sicurezza in adeguamento
alle norme.
Art. 10.26: Manutenzione e revisione periodica delle costruzioni
1. I proprietari devono impegnarsi a mantenere i fabbricati, internamente ed esternamente, in condizioni di
salubrità, di decoro, di sicurezza ed igiene.
2. L‟Amministrazione Comunale può far eseguire in ogni momento ispezioni dal personale tecnico, sanitario
o da altro parimenti qualificato per accertare le condizioni delle costruzioni.
3. Gli interventi di manutenzione possono essere altresì ascrivibili ad adeguamenti funzionali di parti o
dell‟intero involucro edilizio ai fini energetici o di maggiore durabilità.
4. In caso di inadempienza, con provvedimento motivato si procederà agli interventi necessari al fine di
rimuovere le condizioni pregiudizievoli degli immobili in danno al proprietario stesso.
Art. 10.27: Immobili dismessi
1. Gli immobili dismessi devono essere resi inaccessibili mediante la disattivazione dei servizi tecnologici
erogati e la creazione di opere provvisionali, le quali, senza arrecare pregiudizio alla stabilità delle
strutture, devono rendere impraticabili gli spazi esistenti.
2. Gli immobili dismessi devono essere mantenuti in condizioni di massima sicurezza.
CAPITOLO 11 : NORME DI CARATTERE GENERALE
Art. 11.1: Distanze minime tra edifici
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La distanza fra edifici è misurata in forma ortogonale tra pareti che siano rilevanti a tal fine secondo quanto
stabilito dall‟art. 9 del DM 1444/68 e dalle vigenti Norme Tecniche di Attuazione del Piano Regolatore
Comunale Nei piani attuativi, e nei lotti inedificati la distanza tra fabbricati deve essere di norma misurata in
forma radiale
La distanza minima indicata precedentemente trova applicazione anche nel caso di ampliamenti di fabbricati
esistenti mentre non è da considerarsi in caso di presenza di fabbricati accessori e\o pertinenziali per i quali
vialgono le distanze previste dal codice civile .
Art. 11.2: Distanze minime dai confini
Scopo della presente norma è garantire un assetto edilizio che ripartisce equamente tra i proprietari
confinanti le distanze tra edifici previste all‟articolo precedente.
La distanza dai confini si misura in conformità con le vigenti Norme Tecniche di Attuazione del Piano
Regolatore Comunale
Nel rispetto della finalità dichiarata dalla presente norma , come già previsto nelle NTA dallo Strumento
Urbanistico vigente può essere inoltre ammessa, nel caso di convenzione registrata e trascritta tra i
confinanti, la costruzione di un edificio a distanza dal confine inferiore a m. 5 a condizione che l‟altro
proprietario si impegni ad arretrare il proprio edificio a distanza tale da assicurare il rispetto della distanza
minima prescritta tra edifici (10 metri).
Le prescrizioni in materia di distanza minima dai confini non si applicano alle porzioni completamente
interrate degli edifici o che siano fuori terra al massimo per 50 cm oltre al soprastante strato di coltura,
fatte salve le eventuali servitù di veduta. Inoltre non vi è obbligo di distacco dai limiti di zona.
Per i pergolati , che sono da considerare come elementi di arredo e quindi non proprie “costruzioni” non
vanno verificate le distanze dai confini.
Art. 11.3: Costruzioni in aderenza al confine
Previa convenzione registrata e trascritta tra i confinanti è possibile costruire in aderenza ai confini di
proprietà.
L‟accordo tra i confinanti si presuppone sempre sussistente, anche in assenza di un atto formale fra le parti,
nel caso di costruzioni da realizzarsi a ridosso di edifici già esistenti sul confine di proprietà (con appoggio
sul muro reso comune ai sensi dell‟art. 874 Codice Civile e con edificazione in aderenza al medesimo ai
sensi dell‟art. 877 Codice Civile).
In quanto assimilabili a muri di cinta di cui all‟art. 886 Codice Civile, non è necessaria la convenzione nel
caso di costruzioni da realizzarsi sul confine di manufatti di altezza massima inferiore a m. 2,60 , adibiti a
funzioni accessorie (autorimessa, deposito attrezzi, ….) e che non comportino la presenza permanente di
persone.
Art. 11.4: Distanze minime dalle strade
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La distanza degli edifici (e delle recinzioni) dalle strade dovrà essere conforme a quanto previsto dal
Nuovo codice della strada D. Lgs. 30.04.1992 n. 285 ( compreso le fasce di rispetto stradale previste dalla
citata normativa ) e anche dalle vigenti Norme Tecniche di Attuazione del Piano Regolatore Comunale
Art. 11.5: Edifici crollati o resi inagibili da eventi calamitosi
Gli interventi finalizzati alla ricostruzione di edifici crollati o resi inagibili a seguito di eventi calamitosi o su
edifici dichiarati pericolanti e\o inagibili a seguito do Ordinanza Comunale sono sempre ammissibili su tutto
il territorio comunale con intervento edilizio diretto nel caso di fedele ricostruzione entro due anni
dall‟evento ed il permesso di costruire (o DIA) è rilasciato a titolo gratuito.
CAPITOLO 12: DISPOSIZIONI SULL’ATTIVITA’ EDILIZIA:
Spazi pubblici o ad uso pubblico
Art. 12.1. Decoro degli spazi pubblici o ad uso pubblico - frontespizi
1. Le strade, le piazze, il suolo pubblico o assoggettato ad uso pubblico devono essere trattati in superficie in
modo da facilitare le condizioni di pedonalizzazione, accessibilità ai disabili e al ciclo utilizzando
materiali e modalità costruttive nel rispetto del contesto urbano che consentano facili operazioni di
ispezionabilità e ripristinabilità, nel caso siano presenti sottoservizi impiantistici.
2. Nei centri storici e nelle zone di tutela, i materiali, gli elementi e le forme dell‟arredo urbano e
particolarmente della pavimentazione devono essere scelti nel rispetto delle caratteristiche dei luoghi.
3. Le superfici di calpestio, comunque antisdrucciolevole, devono essere sagomate in modo da favorire il
deflusso e il convogliamento delle acque meteoriche al fine di evitare possibili ristagni.
4. E‟ vietata la formazione di nuovi frontespizi ciechi visibili da spazi pubblici o assoggettabili all‟uso
pubblico; in caso di preesistenza degli stessi sul confine di proprietà può essere imposta la sistemazione in
modo conveniente e la rimozione di oggetti, depositi, materiali, insegne e quant‟altro possa deturpare
l‟ambiente o costituire pregiudizio per la pubblica incolumità.
5. In presenza di sottoservizi impiantistici e nel caso di possibili interventi è necessario recintare l‟area
interessata con segnaletica di sicurezza adeguata, visibile anche di notte, garantendo un passaggio
alternativo.
Art. 12.2: Occupazione degli spazi pubblici
Chiunque intenda occupare porzioni di suolo pubblico per attività temporanee o depositi deve chiedere
specifica concessione, indicando l‟uso, la superficie che intende occupare e le opere che intende eseguire;
l‟occupazione delle sedi stradali è regolata dalle leggi vigenti.
Ferme restando le disposizioni di carattere tributario, il rilascio della concessione può essere subordinato alla
corresponsione di un canone per l‟uso ed al versamento di un deposito cauzionale per la rimessa in pristino
del suolo
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Quando sia necessario prolungare l‟occupazione oltre il termine stabilito, il titolare della concessione ha
l‟obbligo di presentare, prima della scadenza, domanda di rinnovo.
La concessione contiene le prescrizioni da seguire per l‟occupazione e indica il termine finale della
medesima.
Scaduto il termine di cui al precedente comma, senza che ne sia stato disposto il rinnovo, il titolare della
concessione ha l‟obbligo di sgomberare il suolo occupato ripristinando le condizioni preesistenti
Art. 12.3: Servitù pubbliche.
1. L‟ amministrazione comunale ha la facoltà di applicare e mantenere sui fronti degli edifici di qualunque
natura essi siano a sua cura e spese, previo avviso agli interessati, apparecchi indicatori, tabelle e altri
oggetti di pubblica utilità quali:
a) tabelle indicanti il nome di vie o di altri spazi pubblici;
b) cartelli indicatori relativi al transito alla viabilità e alla sicurezza pubblica;
c) numeri civici;
d) mensole, ganci, tubi per gli impianti di illuminazione pubblica, sostegni per fili conduttori elettrici,
avvisatori elettrici e loro accessori;
e)
quant‟altro di pubblica utilità.
2. I proprietari dell‟immobile sul cui fronte sono stati collocati gli oggetti di cui al comma 1 non possono
rimuoverli né sottrarli alla pubblica vista. Qualora vengono distrutti o danneggiati per fatti imputabili ai
proprietari stessi, questi sono tenuti a ripristinarli immediatamente a propria cura e spese.
3. Nel caso in cui l‟apposizione di una insegna comporti il ricoprimento di una targa, questa deve essere
spostata a cura e spese del richiedente nel rispetto delle prescrizioni impartite dall‟amministrazione
comunale.
4. Il proprietario è inoltre tenuto a riprodurre il numero civico in modo ben visibile e, secondo le precise
disposizioni impartite dall‟autorità comunale,
5. Nel caso di riattamento o modificazione di edifici ai quali siano appoggiati apparecchi indicatori, tabelle o
altri elementi, l‟esecutore dei lavori dovrà dare avviso della loro esistenza al competente ufficio comunale
che disporrà i provvedimenti opportuni.
6. Il proprietario è tenuto a curare la loro perfetta conservazione o ad effettuare il ripristino, qualora, durante
l‟esecuzione dei lavori, ne fosse necessaria la rimozione.
Art. 12.4: Spazi porticati
1. Le pavimentazioni dei portici, passaggi pubblici, asserviti ad uso pubblico o semplicemente aperti al
pubblico, anche di proprietà privata, devono essere eseguite con materiale resistente, antisdrucciolevole ed
antigelivo e nel caso di proprietà privata, essere mantenute a cura e spese dei proprietari.
2. La realizzazione di spazi porticati ad uso pubblico deve attenersi alle tipologie di finitura e di materiali,
compatibili con quelli già in uso negli spazi pubblici urbani.
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3. Le aree porticate aperte al pubblico passaggio non possono essere mai interrotte o chiuse da cancellate o
recinzioni.
4. I porticati aperti al pubblico passaggio devono essere illuminati da fonti luminose artificiali.
5. Se trattasi di porticati aperti a pubblico transito, pur se realizzati su area privata, si devono prevedere delle
intercapedini, tali da convogliare le acque piovane in fognatura, al fine di escludere la formazione di
umidità nelle murature degli edifici
Art. 12.5: Passaggi pedonali e marciapiedi
1. Le strade di nuova formazione e, laddove possibile, quelle esistenti dovranno essere munite di marciapiedi
e/o passaggi pedonali pubblici o da assoggettare a servitù di passaggio pubblico, realizzati in conformità
con i disposti della L. 9 gennaio 1989, n. 13 e successive modificazioni ed integrazioni e della L.r. 20
febbraio 1989, n. 6, inerenti l‟eliminazione delle barriere architettoniche.
2. I passaggi pedonali devono sempre essere adeguatamente illuminati.
3. La pavimentazione deve essere realizzata con l‟impiego di materiale antisdrucciolevole, compatto ed
omogeneo.
4. Non sono ammesse fessure in griglie ed altri manufatti con larghezza o diametro superiore a cm. 2,00;
vanno preferite griglie alveolari; i grigliati ad elementi paralleli devono comunque essere posti con gli
elementi ortogonali al senso di marcia.
5. Nelle zone a prevalente destinazione residenziale devono essere individuati passaggi preferenziali
pedonali e ciclabili per l‟accesso a spazi o edifici pubblici con attraversamenti della viabilità stradale
realizzati alle quote del marciapiede e raccordati con rampe al piano stradale.
6. Gli spazi riservati a percorsi pedonali prospettanti su aree a quota inferiore di almeno 30 cm dal piano di
calpestio stesso devono essere dotati di adeguato parapetto.
Art. 12.6: Illuminazione degli spazi pubblici
1
L‟illuminazione esterna delle parti comuni degli edifici di nuova costruzione, degli spazi pubblici, dei
parchi e giardini, fatte salve diverse e comprovate esigenze, dovrà essere garantita da impianti,
apparecchi e sorgenti illuminanti il cui flusso luminoso sarà rigorosamente orientato verso il basso, nel
rispetto dei parametri di sicurezza d‟uso, delle condizioni locali dell‟intervento, della necessità di
garantire le condizioni del benessere visivo. Per i valori di illuminamento da prevedere in funzione delle
diverse attività è necessario fare riferimento alla normativa vigente richiedendo apposita autorizzazione
in conformità a quanto previsto dalle normative vigenti.
In particolare gli spazi pubblici coperti di sosta e transito devono essere illuminati da fonti luminose
artificiali nei tempi e nei modi idonei a determinare condizioni di sicurezza e continuità
nell‟illuminazione pubblica.
2
La progettazione dei nuovi impianti di pubblica illuminazione e il rinnovo di quelli esistenti deve
prevedere, oltre all'illuminazione stradale, l'illuminazione dei percorsi pedonali, coperti e non,, degli
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incroci, degli attraversamenti, dei viali ed organizzare in funzione scenografica l'illuminazione degli
edifici monumentali, dei prospetti e paramenti a forte carattere di tutte le forme architettoniche e degli
elementi decorativi.
3
Sulla base della legislazione vigente, tutti i nuovi impianti di illuminazione esterna devono essere
realizzati in conformità ai criteri di antinquinamento luminoso e a ridotto consumo energetico,
richiedendo apposita autorizzazione in conformità alle disposizioni vigenti.
4
L‟illuminazione pubblica in prossimità delle siepi, degli esemplari arborei d‟alto fusto, dei giardini, dei
parchi, dei boschi e delle aree verdi a macchia dovrà essere progettata in modo tale che l‟impiego di
impianti, apparecchi e sorgenti luminose non determini condizioni di illuminazione o produzione di
calore che possano danneggiare la vegetazione o peggiorarne lo stato.
5
I supporti per l'illuminazione a stelo ed a mensola devono essere di tipo e forma normalizzata. I supporti
per illuminazione a stelo, di norma, non debbono essere collocati all‟interno del marciapiede al fine di
non ridurne la percorribilità.
6
I tradizionali bracci e mensole della vecchia illuminazione devono essere mantenuti, provvedendo alle
eventuali sostituzioni, quando ammalorati.
7
I corpi illuminanti che aggettano su percorsi carrabili, sia su stelo a braccio che a mensola a muro,
devono essere posizionati ad un'altezza minima dal suolo di m. 5,10.
8
Gli impianti di illuminazione sospesi da tesatura di cavi possono essere mantenuti e impiegati per
l‟illuminazione in centro strada di viali alberati e nella zona A.
9
Nella zona A è vietato l'uso di pali metallici di tipo stradale negli ambienti caratterizzati dalla presenza di
emergenze architettoniche e/o ambientali.
10 La differenziazione tipologica è ammessa solo in corrispondenza di modificazioni dei percorsi
11 L‟Amministrazione comunale ha la facoltà di localizzare, sulle facciate degli edifici prospicienti gli spazi
pubblici, gli elementi di Pubblica illuminazioni ritenuti necessari.
Art. 12.7: Strade, spazi pubblici e sistemi di moderazione
1. I progetti di nuova realizzazione o gli interventi di manutenzione straordinaria di strade o luoghi pubblici
soggetti alla veicolarità debbono rispondere alla normativa vigente di sicurezza.
2. Nuova realizzazione o gli interventi di manutenzione straordinaria di strade o luoghi pubblici soggetti
alla veicolarità debbono introdurre soluzioni specifiche, anche sperimentali, per la risoluzione delle
problematiche inerenti la moderazione del traffico e per la protezione dei percorsi pedonali e ciclabili.
3. Nella realizzazione di nuove strade o negli interventi di manutenzione straordinaria delle stesse anche se
per limitati tratti si deve prestare la massima cura allo smaltimento rapido delle acque meteoriche
mediante l‟uso di pozzetti a bocca lupaia per evitare caditoie in carreggiata pericolose al ciclo utente.
4. Vanno evitate caditoie al centro di sedi stradali se non raccordate mediante canaletta continua in idoneo
materiale.
Art. 12.8: Parcheggi pubblici.
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1. I nuovi parcheggi pubblici, dovranno essere realizzati in conformità alla vigente legislazione
sull‟abbattimento delle barriere architettoniche;
Art. 12.9: Griglie e caditoie stradali intercapedini e griglie di aerazione
1. Tutte le griglie, grigliati e in generale tutti i manufatti di chiusura devono essere carrabili.
2. In corrispondenza dei profili esterni dei fabbricati prospicienti marciapiedi, strade e spazi pubblici e nel
sottosuolo pubblico, i proprietari frontisti possono, previo atto autorizzativi dal rilasciare a cura del
Settore LLPP, realizzare intercapedini di servizio o di isolamento ispezionabili dotate di cunetta e scarico
per il deflusso delle acque meteoriche e di quelle utilizzate per la pulizia.
3. La costruzione e i successivi interventi di manutenzione ordinaria e straordinaria sono a totale carico dei
proprietari.
Art. 12.10: Verde pubblico
In tutti gli interventi inerenti il verde pubblico dovranno essere osservate le disposizioni contenute
nell‟ALLEGATO 1.
CAPITOLO 13: DISPOSIZIONI SULL’ATTIVITA’ EDILIZIA: Spazi privati
Art. 13.1: Accessi e passi carrabili
1. L‟accesso dei veicoli alle aree di pertinenza delle costruzioni è consentito tramite passi carrabili,
autorizzati dalla Polizia Municipale, previo assenso dell‟Ente proprietario delle strade o degli spazi da cui
si accede, nel rispetto delle disposizioni dettate dal Codice della Strada e dal suo Regolamento di
esecuzione e di attuazione.
2. L‟accesso ad uno spazio privato tramite più passi carrabili può essere concesso quando sia giustificato da
esigenze di viabilità interna ed esterna.
3. La larghezza del passo carrabile, nelle nuove realizzazioni residenziali, e nel caso di costruzione di nuovi
passi carrabili, non deve essere inferiore a m.. 3,00
4. Nelle nuove costruzioni, e nelle ristrutturazioni urbanistiche ed edilizie, fatti salvi i casi indicati dall‟art.
46.4 del Nuovo Codice della Strada, la distanza minima tra i cancelli di accesso agli spazi di pertinenza e
la carreggiata o tra quest‟ultima e la rampa di collegamento a spazi interrati o comunque situati a livello
diverso da quello di accesso, deve essere realizzata in piano e di lunghezza non inferiore a m. 3,00 e
comunque dovrà essere garantita una superficie esterna di manovra pari almeno a. 18,00 mq
5. Negli accessi carrai arretrati dal ciglio stradale, ai sensi del presente comma le recinzioni dovranno
prevedere smussi dalla conformazione tale da garantire idonea visibilità nella manovra di uscita e di
entrata.
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6. L‟uscita dei passi carrabili verso il suolo pubblico deve essere sempre realizzata adottando tutti gli
accorgimenti funzionali ad una buona visibilità, fatta salva la distanza minima di m. 12,00 dagli angoli
delle strade, ovvero nel rispetto delle disposizioni contenute nel Nuovo Codice della Strada.
7. Le rampe devono essere realizzate in materiale antisdrucciolevole e dotati di accorgimenti per il deflusso
delle acque.
8. Le rampe di norma non devono superare la pendenza del 20%; nel caso di maggior pendenza un primo
tratto di circa 4,5 m. non deve superare la pendenza del 12%.. In ogni caso devono essere fatte salve le
disposizioni sul superamento delle BB.AA. di cui alle normative specifiche in materia .
Art. 13.2: Strade private
1. La costruzione di strade private è consentita nell‟ambito dei Piani Attuativi, ovvero nelle zone non
urbanizzate, previa apposita convenzione
2. Gli enti o i soggetti proprietari delle strade debbono provvedere:
a. alla pavimentazione;
b. alla manutenzione e pulizia;
c. alla manutenzione in caso di neve e gelo con sgombero e sabbiatura sede stradale
d. all‟apposizione e manutenzione della segnaletica prescritta a norma di Codice della strada;
e.. all‟efficienza del sedime e del manto stradale;
f. alla realizzazione e manutenzione delle opere di raccolta e scarico delle acque meteoriche, fino alla loro
immissione nei collettori comunali;
g. all‟illuminazione
3. Le strade private a servizio di residenze con più unità abitative devono avere larghezza minima di m. 5,00
e se cieche, devono terminare in uno spazio di manovra, tale da consentire l‟agevole inversione di marcia
degli autoveicoli.
4. Le strade private a servizio di residenze con una sola unità abitativa devono avere larghezza minima di m.
3, 5. Le strade private a servizio di insediamenti produttivi e commerciali devono avere larghezza minima
di m. 4,00 nel caso di un unico senso di marcia, e di m. 7,00 nel caso di doppio senso di marcia e se
cieche, devono terminare in uno spazio di manovra tale da consentire l‟agevole inversione di marcia degli
autoveicoli e dei veicoli da trasporto.
5. Le prescrizioni di cui ai precedenti commi 3, 4, 5 si applicano alle nuove costruzioni; nel caso di interventi
di ristrutturazione e ristrutturazione urbanistica, possono essere richiesti adeguamenti, anche parziali, alle
norme regolamentari, compatibili con la reale fattibilità.
6. Le strade private poste all‟interno del centro abitato, debbono essere dotate di idoneo impianto di
illuminazione.
Art. 13.3: Uscite dalle autorimesse, rampe per il transito dei veicoli.
1. Le uscite dalle autorimesse pubbliche o private verso spazi pubblici devono essere opportunamente
segnalate.
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2. Le uscite dai locali interrati o seminterrati devono essere realizzate mediante piani inclinati terminanti in
zone di sosta orizzontali. Tra il punto di inizio della livelletta inclinata e il ciglio della strada deve esservi
una distanza di almeno mt. 4,50.
3. Le rampe per il transito dei veicoli all‟interno o all‟esterno degli edifici non devono avere pendenza
superiore al 20 per cento se rettilinee; negli altri casi la pendenza non può essere superiore al 15 per cento.
Esse devono essere realizzate in materiale antisdrucciolevole, con scanalature per il deflusso delle acque e
fornite di corrimano, almeno da un lato, ad un‟altezza pari a 0,90 metri.
4. Lo spazio di manovra per l‟eventuale inversione di marcia dei veicoli dovra‟ essere assicurato all‟interno
della proprieta‟ stessa , onde evitare l‟immissione su area pubblica in retromarcia
Art. 13.4: Spazi inedificati
1. Le aree inedificate non possono essere lasciate in stato di abbandono ma devono essere soggette a
manutenzione periodica assicurando gli aspetti di decoro urbano da parte di enti o dei soggetti proprietari.
2. Le aree inedificate, gli edifici o parti di essi, i manufatti o strutture analoghe in disuso, che determinano o
che possono determinare grave situazione igienico-sanitaria, devono essere adeguatamente recintati e
sottoposti ad interventi periodici di pulizia, cura del verde, e se necessario, di disinfestazione o di
derattizzazione, sia nel caso di una loro sistemazione sia in caso di demolizione.
3. In caso di inottemperanza alle disposizioni dei precedenti commi, può essere ordinata, previa diffida,
l‟esecuzione degli opportuni interventi in danno del contravventore.
4. La recinzione di tali aree deve essere realizzata con impiego di tipologie che ne consentano la visibilità.
Art. 13.5: Sistemazioni esterne ai fabbricati - cortili
1. Le sistemazioni esterne ai fabbricati, compresa l‟illuminazione artificiale, e le recinzioni costituiscono
parte integrante del progetto edilizio e come tali sono vincolanti ai fini della ultimazione delle opere.
2. Nella progettazione degli spazi residuali e non edificati del lotto edificabile devono essere tenute in debita
considerazione le NTA vigenti le esigenze di massimo utilizzo della superficie a verde e di rapido scolo
delle acque.
3. E‟ vietato il deposito, sia pure provvisorio, di materiale od altro, negli spazi antistanti e circostanti agli
edifici.
5. Nelle zone contigue agli spazi pubblici le sistemazioni esterne devono armonizzarsi con la destinazione e
l‟uso delle aree pubbliche e con le essenze arboree e le tipologie di piantumazione esistenti o previste.
6. Negli interventi di nuova costruzione residenziale o di trasformazione del patrimonio edilizio esistente ad
uso residenziale, oppure negli interventi per l‟apertura o la manutenzione straordinaria, risanamento
conservativo, ristrutturazione edilizia di nuovi esercizi di vicinato o pubblici esercizi è fatto divieto di
destinare parte del cortile ad uso deposito di materiale o di deposito di rifiuti solidi urbani. Questi devono
essere previsti all‟interno dell‟edificio
Art. 13.6: Illuminazione esterna degli spazi privati
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1. L‟illuminazione artificiale esterna delle parti comuni degli edifici di nuova costruzione, dei giardini e
parchi privati, fatte salve diverse e comprovate esigenze, dovrà essere garantita da impianti, apparecchi e
sorgenti illuminanti il cui flusso luminoso dovrà essere rigorosamente orientato verso il basso, nel rispetto
dei parametri di sicurezza d‟uso, delle condizioni locali dell‟intervento, della necessità di ottenere
condizioni di benessere visivo in conformità ai criteri di antinquinamento luminoso e a ridotto consumo
energetico. Per i valori di illuminamento da prevedere in funzione delle diverse attività è necessario fare
riferimento alla normativa vigente.
Art. 13.7: Locali per deposito di rifiuti solidi urbani
1. I locali per il deposito di rifiuti solidi urbani dovranno essere realizzati nel rispetto del vigente
Regolamento locale d‟igiene.
Art. 13.8: Numeri civici
1. I numeri civici ed eventuali loro subalterni assegnati dal Comune devono essere apposti, a spese dei
proprietari dei fabbricati, in corrispondenza degli accessi da aree pubbliche e private.
2. Il numero civico deve essere collocato a fianco della porta di ingresso, a destra di chi la guarda dallo
spazio pubblico, a un'altezza variabile da due metri a tre metri e deve essere mantenuto nella medesima
posizione perfettamente visibile e leggibile a cura del possessore dell‟immobile.
3. Le eventuali variazioni della numerazione civica sono notificate al proprietario dell‟immobile interessato e
sono attuate a spese dello stesso.
4. E‟ fatto obbligo per il proprietario di ripristinare il numero civico qualora esso sia stato danneggiato o
divenuto poco leggibile.
Art. 13.9: Indicazioni complementari
Gli Amministratori dei condomini sono tenuti ad apporre nei pressi dell'entrata dell'edificio da loro
amministrato idonea targhetta fissata in modo stabile, contenente i propri dati e recapito, affinché possano
essere contattati nei casi di emergenza.
Art. 13.10: Cassette per corrispondenza
1. Tutti i complessi d'abitazione, individuale e collettiva, gli edifici industriali e artigianali, gli uffici, anche
se provvisti di portineria, devono essere dotati, nell'ingresso o in prossimità di questo, di cassette per il
recapito della corrispondenza, adatte ad accogliere la normale corrispondenza, giornali e riviste
possibilmente poste all‟esterno.
Art. 13.11: Contatori di gas, energia elettrica ed acqua e vani di raccolta rifiuti- Armadietti contatori
1. Nelle nuove costruzioni, i contatori per l‟erogazione di gas ad uso domestico o industriale, per l‟energia
elettrica e l‟approvvigionamento idrico ed i vani per la raccolta rifiuti devono essere dislocati in locali o
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nicchie accessibile dall‟esterno del fabbricato, nel rispetto delle disposizioni vigenti per i singoli impianti :
le caratteristiche del vano raccolta rifiuti sono esplicitate nell‟ art. 3.4.58 del R.C.I..
2. Detti locali o nicchie devono essere indicati nei progetti allegati alle domande di permesso di costruire o
nelle denunce di inizio attività edilizia.
3. Negli edifici da conservare, in particolare ricadenti nei centri storici, i predetti vani raccolta devono essere
realizzati possibilmente negli androni di ingresso.
4. L'installazione di armadietti per contatori esterni all'edificio sia in posizione autonoma, sia sulle pareti dei
fabbricati, sia nelle recinzioni sono autorizzati con il titolo abilitativo inerente all‟intervento edilizio di cui
fanno parte.
5. In particolare gli armadietti che necessitano di essere collocati verso strade e marciapiedi lungo la
recinzione con aperture verso l'esterno dovranno comunque essere posizionati ad incasso.
6. Gli armadietti dovranno rispondere alle norme vigenti dettate dagli enti superiori e avranno finitura
decorosa.
7. Nell‟occasione di interventi di manutenzione straordinaria dovranno essere uniformati alle prescrizioni di
cui ai precedenti commi tutti i manufatti esistenti all'atto dell'approvazione del presente Regolamento.
Art.13.12: Verde privato
1. In tutti gli interventi inerenti il verde privato dovranno essere osservate le disposizioni contenute
nell‟ALLEGATO 1
Art. 13.13: Realizzazione di cabine.
1. Di norma le cabine elettriche e telegrafiche devono essere realizzate all‟interno dei nuovi fabbricati.
2. In ogni caso tali opere devono essere preventivamente autorizzate dal comune.
3. Le cabine elettriche e telegrafiche realizzate all‟esterno degli edifici e fuori terra debbono rispettare le
distanze sia dai confini che dai fabbricati, come qualsiasi altra costruzione. Possono essere realizzate sul
filo del confine privato previo consenso della proprietà confinante; devono comunque essere arretrate dal
filo strada, salvo nulla osta delle amministrazioni competenti, con minimo di mt. 3,00.
CAPITOLO 14: DISPOSIZIONI SULL’ATTIVITA’ EDILIZIA:
Impianti tecnologici e sottoservizi
Art. 14.1: Disciplina d’uso del sottosuolo
1. L‟uso degli spazi di sottosuolo per finalità pubbliche ha come obiettivo la valorizzazione degli spazi di
superficie rispetto ai quali gli spazi nel sottosuolo risultano complementari. L‟uso è vincolato al rispetto
della Direttiva della Presidenza del Consiglio dei Ministri 3 marzo 1999, avente ad oggetto: “Razionale
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sistemazione nel sottosuolo degli impianti tecnologici” pubblicata sulla Gazzetta Ufficiale n. 58 dell‟11
marzo 1999.
2. Per uso degli spazi di sottosuolo per finalità pubbliche deve intendersi l‟utilizzo del sottosuolo per i
sottoservizi impiantistici, i locali tecnici, la realizzazione di sottopassaggi pedonali o veicolari, la
realizzazione di spazi pubblici con finalità commerciali, la realizzazione di autoparcheggi interrati, la
realizzazione di reti di viabilità, la realizzazione di reti di trasporto pubblico.
3. Gli spazi del sottosuolo dovranno essere:
a. ventilati anche a mezzo di prese d‟aria e/o intercapedini adeguatamente protette;
b. illuminati artificialmente e/o naturalmente;
c. identificati nel soprassuolo con idonea segnaletica;
d. conformi alla normativa per il superamento delle barriere architettoniche e a quella relativa a misure di
sicurezza dei sistemi antincendio.
4. Ogni nuovo intervento deve essere compatibile con i futuri sviluppi della occupazione del suolo e non
deve costituire elemento di possibile limitazione futura.
5. L‟Amministrazione Comunale ha la facoltà di prescrivere i criteri tecnici da osservare per la esecuzione di
manufatti e di definire le linee programmatiche per l‟utilizzo coordinato degli spazi di sottosuolo a cui
devono uniformarsi i privati ed i soggetti ed Enti pubblici interessati.
6. Il ripristino delle manomissioni di suolo pubblico deve sempre essere effettuato a regola d‟arte.
7. Ai fini della economicità degli interventi di ripristino del suolo pubblico a seguito delle manomissioni
necessarie per la realizzazione e il potenziamento delle reti tecnologiche, devono essere previsti nel
sottosuolo cunicoli integrati multifunzionali di adeguate dimensioni aventi lo scopo di contenere tutte le
reti di sottoservizi programmate. Tali manufatti devono essere di facile accesso e ispezionabilità.
Art. 14.2: Reti di servizi pubblici
1. I punti di accesso alle camerette di ispezione e i chiusini in genere, devono essere correttamente inseriti nel
disegno della superficie pavimentata.
2. Tutti i chiusini ricadenti comunque in aree o strade o soggette alla veicolarità ordinaria devono essere
dotati di uno speciale plinto prefabbricato per la migliore distribuzione dei carichi sulla massicciata
sottostante onde preservare il manufatto di pozzetto ed evitare cedimenti strutturali.
3. Le linee aeree e le palificazioni di supporto non devono costituire limitazione alle condizioni di
accessibilità e fruibilità degli spazi pubblici.
Art. 14.3: Volumi tecnici ed impiantistici
1. I volumi tecnici impiantistici, (serbatoi, cisterne, cabine elettriche, stazioni di pompaggio, stazioni di
decompressione del gas, ecc.) da costruirsi fuori o entro terra, devono risultare compatibili con le
caratteristiche del contesto in cui si collocano e rispettosi della normativa vigente.
2. La realizzazione di manufatti tecnici ed impiantistici è subordinata a provvedimento autorizzativo.
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3. Tutti le occupazioni di suolo pubblico dovranno dimostrare il totale rispetto, oltre che delle norme
urbanistiche, delle disposizioni del presente Regolamento Edilizio, del Codice della Strada e del
Regolamento per l‟applicazione del canone per l‟occupazione di spazi ed aree pubbliche.
4. Le cabine di trasformazione per l‟alimentazione della rete di distribuzione all‟utenza non possono trovare
collocazione all‟interno delle zone di rispetto stradale, fatte salve diverse disposizioni contenute nel
P.R.G.
5. Le stazioni di pompaggio e di decompressione del gas devono essere realizzate di norma in sottosuolo
salvo situazioni particolari prevedendo comunque le necessarie aperture per consentirne la facile
ispezione.
Art. 14.4: Intercapedini di aerazione
1. Nella realizzazione di intercapedini poste fra i muri perimetrali delle costruzioni e i muri di sostegno del
terreno circostante aventi funzione di servizio, necessarie all‟illuminazione indiretta, all‟aerazione e
protezione dall‟umidità dei locali interrati, nonché a favorire l‟accesso a condutture e canalizzazioni in
esse inserite, le griglie di ventilazione devono essere correttamente inserite nelle finiture della
pavimentazione degli spazi pubblici su cui si aprono.
2. Le intercapedini devono essere protette da griglie di copertura praticabili e antisdrucciolevoli.
Art. 14.5: Modalità di scarico delle acque provenienti da insediamenti civili.
1. Le modalità di scarico delle acque provenienti da insediamenti civili dovranno essere realizzate in
conformità al Regolamento Regionale n. 3 del 24.03.2006 “ Disciplina e Regime Autorizzativo degli
scarichi di acque reflue domestiche e di reti fognarie “ .
2.
Per insediamento civile s‟intende uno o più edifici o installazioni adibiti ad abitazione o allo
svolgimento di attività (alberghiera, turistica, sportiva, ricreativa, scolastica, sanitaria, a prestazione di
servizi, nonchè ad attività produttive ed attività relative ad imprese agricole), secondo quanto specificato
dall‟articolo 2135 del codice civile e dal D.Lgs. 11.05.1999, n. 152, e successive modifiche.
3. Gli scarichi in pubbliche fognature di insediamenti civili di qualsiasi dimensione sono sempre ammessi,
purché si osservino i regolamenti di gestione della pubblica fognatura.
4. Le acque meteoriche (acque bianche) devono essere di norma disperse nel sottosuolo mediante pozzi
perdenti, tranne le acque di prima pioggia, nei casi previsti dall‟ art. 3.4.66 del R.C.I. e con le modalità di
separazione previste dall‟ art. 20 della L.R. 62/1985, che dovranno essere inviate in fognatura comunale,
dotati di tubazione di scarico di troppo pieno connessa alle pubbliche fognature con allacciamento
separato distinto da quello convogliante le acque nere; in caso di comprovata difficolta‟ di dispersione
delle acque metereologiche nel sottosuolo, le stesse devono essere convogliate alle pubbliche fognature
con allacciamento separato e distinto da quello delle acque nere.
5 - E‟ fatto obbligo , nelle nuove costruzioni e nelle ristrutturazioni ove possibile , l‟approntamento di
sistemi di recupero dell‟acqua meteorica delle coperture , quali cisterne serbatoi o simili
con
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dimensionamenti da definirsi in sede progettuale con capacità minima di mc 5,00 atti a garantire la
possibilità di innaffiamento per orti e giardini anche in periodi di scarsità di risorse idriche del civico
acquedotto . Per complessi immobiliari costituiti da almeno 3 unità immobiliari la capacità minima delle
citate cisterne deve essere di mc. 10,00 .
6. Tutti gli scarichi delle acque nere devono essere convogliati all‟innesto della fognatura per le acque nere
ove presente .
7. Per impianto di fognatura s‟intende il complesso di canalizzazioni, generalmente sotterranee, atte ad
accogliere ed allontanare i rispettivi reflui.
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Le canalizzazioni fognarie e le opere d‟arte connesse devono essere impermeabili alle penetrazioni di
acque dall‟esterno ed alla fuoriuscita di liquami dal loro interno, nonchè essere di materiale resistente
alle azioni di tipo fisico, chimico e biologico eventualmente provocate dalle acque correnti in esse.
9. L‟allacciamento deve essere autorizzato dal responsabile dell‟ufficio competente.
10. Salvo le disposizioni più restrittive, in mancanza di fognature, gli scarichi delle acque nere provenienti
da insediamenti civili saranno preventivamente autorizzati dagli Enti Competenti
11. In tutti i manufatti destinati alla depurazione i liquami trattati devono essere esclusivamente quelli
provenienti dall‟interno delle abitazioni, con esclusione di immissioni di acque meteoriche.
12. Nelle zone senza fognatura, le acque meteoriche devono essere convogliate, in pozzi perdenti allontanate
dall‟edificio e incanalate in colatoi o corsi d‟acqua, cosi da evitare l‟impaludamento o danni, anche alle
proprietà circostanti.
13. Fosse settiche e pozzi neri devono essere periodicamente svuotati con le modalità descritte nei
regolamenti e leggi vigenti.
Art. 14.6: Modalità di scarico delle acque provenienti da insediamenti produttivi.
1. Per insediamenti produttivi s‟intendono uno o più edifici o installazioni nei quali si svolgono
prevalentemente, con caratteri di stabilità e permanenza, attività di produzione di beni secondo quanto
stabilito dal D.Lgs. 11.05.1999, n. 152, e successive modifiche.
2. Fanno eccezione gli impianti e manufatti ove si svolgono attività di lavorazione, trasformazione ed
alienazione di prodotti derivanti esclusivamente dalla conduzione delle aziende stesse nel normale
esercizio dell'agricoltura.
3. Gli scarichi degli insediamenti produttivi sono soggetti alle disposizioni contenute nel D.Lgs.
11.05.1999, n. 152, nonchè alle norme vigenti nel tempo.
4. L‟autorità competente al controllo è autorizzata ad effettuare tutte le ispezioni che ritenga necessarie per
l‟accertamento delle condizioni che danno luogo alla formazione degli scarichi.
Art. 14.7: Impianto di smaltimento delle acque piovane.
1. I canali di gronda, le condutture verticali di scarico (o “calate”) e le condutture interrate per la raccolta e
lo smaltimento delle acque piovane devono essere di materiale resistente ed impermeabile, avere
giunture a perfetta tenuta ed essere di numero ed ampiezza sufficiente per ricevere e condurre le acque
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piovane . Le medesime devono preferibilmente recapito nel terreno ( sistema a disperdimento ) in caso
di ipossibilità potranno essere convogliate nella pubblica fognatura bianca o, in mancanza di questa, fino
alla destinazione approvata dall‟ufficio tecnico comunale.
Art. 14.8: Impianti di smaltimento delle acque luride.
1. Le condutture verticali di scarico e le condutture interrate delle acque luride devono essere di materiale
resistente ed impermeabile con giunture a perfetta tenuta e devono essere di numero ed ampiezza
sufficiente per ricevere e convogliare le acque suddette fino alla pubblica fognatura.
2. Nel caso di interventi di recupero del patrimonio edilizio esistente si potrà derogare da queste
disposizioni solo quando non possono essere tecnicamente risolte; la soluzione ai problemi dell‟igienicità
del collegamento tra tubi di scarico delle acque provenienti dai cessi con quelli delle altre acque reflue,
deve essere allora garantita, ponendo in opera soluzioni alternative dotate di adeguati impianti di sifone,
pozzetti anti-odore, ecc.
3. Le “calate” delle acque di rifiuto devono di norma, venire poste in opera entro cassette di isolamento
nella muratura, essere prolungate in alto sopra la copertura dell‟edificio ed avere l‟estremità superiore
provvista di mitra o cappello di ventilazione e di reticella contro gli insetti.
4. La condutture interrate delle acque luride devono essere provviste di pozzetti d‟ispezione, nei punti in
cui si verifica un cambiamento di direzione o di livello o la confluenza di più condutture.
Art. 14.9:
Dimensionamento e caratteristiche delle fosse settiche e degli impianti di depurazione
delle acque luride.
1. Le fosse settiche e gli impianti di depurazione devono essere dimensionati in proporzione al numero
degli abitanti equivalenti serviti.
2. Corrisponde ad un abitante equivalente:
a) un abitante in edifici di civile abitazione;
b) un posto letto in edifici alberghieri, case di riposo e simili;
c) tre posti mensa in ristoranti e trattorie;
d) un posto letto in attrezzature ospedaliere;
e) cinque dipendenti in edifici destinati ad uffici, esercizi commerciali, industrie o laboratori che non
producano acque reflue di lavorazione;
f) cinque posti alunno in edifici scolastici.
3. Ogni fossa settica deve possedere i seguenti requisiti:
a) essere a tre o più camere, per la chiarificazione di acque nere e di altre acque reflue;
b) avere una capacità utile complessiva minima di mc. 0,50 per abitante equivalente;
c) presentare una altezza del liquido mai inferiore a mt. 1,50;
d) avere i dispositivi per l‟afflusso e l‟efflusso dei liquami, cosi come quelli per la comunicazione da
una camera all‟altra, realizzati a “T”, ad “H” o ad “U” rovesciato in gres o altro materiale molto
resistente di diametro non inferiore a cm. 10, opportunamente prolungati così dà pescare per almeno
57
cm. 40 al di sotto del livello del liquido;
e) avere le pareti ed il fondo dello spessore di almeno cm. 20 costruiti in mattoni pieni e malta
cementizia, oppure in calcestruzzo armato, ed intonacati a cemento ed avere la copertura costituita da
solette in cemento armato e doppi chiusini in cemento armato; sono utilizzabili manufatti
prefabbricati in cemento armato compresso, previa installazione di pietra e rinfianchi in calcestruzzo
dello spessore minimo di cm. 15.
4. Le fosse settiche, prima di venire utilizzate, devono essere completamente riempite d‟acqua; nel corso
del sopralluogo per il rilascio dell‟autorizzazione d‟abitabilità o agibilità verrà verificato il rispetto della
presente prescrizione.
Art. 14.10: Concimaie.
1. Non sono ammesse concimaie all‟interno dei centri abitati del comune.
2. Le concimaie devono essere costruire in conformità alle prescrizioni degli articoli 233 e seguenti del T.U.
27 luglio 1934, n. 1265 e da quanto di volta in volta è disposto dall‟autorità competente.
3. Le concimaie devono distare, dai pozzi, acquedotti o serbatoi come da qualunque abitazione almeno
mt. 50, ai sensi di quanto disposto dall‟ art 3.10.4 del R.C.I.. Sono fatti salvi i divieti di cui all‟art. 94 del
D. Lgs. n. 152/2006
4. Le concimaie e gli annessi pozzetti per i liquami debbono essere costruiti con il fondo e le pareti resistenti
ed impermeabili ed inoltre debbono essere dotate di cunette di scolo fino ai pozzetti di raccolta.
Art. 14.11: Impianti igienici.
1. Ogni nuovo alloggio destinato ad uso di abitazione deve essere fornito di servizi igienici (wc, lavabo, bidet
(ai sensi di quanto disposto dall‟ art. 3.4.70 del R.C.I.), vasca o doccia).
2. Tutti i locali destinati ad attività di vario genere con permanenza di persone (negozi, uffici, studi
professionali, bar, altri esercizi pubblici) devono essere provvisti di almeno un gabinetto ed un lavabo a
suo servizio esclusivo allocati in due distinti vani: il vano latrina e il vano antibagno (con lavabo)
(ai sensi dell‟art. 3.11.6 del R.C.I.).
3. Ogni immobile destinato ad attività produttiva deve avere un sufficiente numero di servizi igienici (wc,
lavabi, docce) a seconda del numero di dipendenti e dell‟attività svolta ed almeno uno per sesso.
Art. 14.12: Impianti di aerazione.
1. Nei casi d‟adozione d‟impianti di aerazione artificiale, oppure di aria condizionata, il responsabile del
servizio può, caso per caso, stabilire prescrizioni particolari: tutto questo tenendo conto sia delle varie
categorie dei locali e sia del fatto che s‟intervenga su un edificio esistente.
2. In ogni caso, alla domanda di permesso di costruire o alla D.I.A. dev‟essere allegato uno schema
dell‟impianto e, ove del caso, il progetto esecutivo del medesimo.
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3. Il rilascio del certificato di agibilità è subordinato alla verifica dell‟impianto da parte dei competenti
organi tecnici comunali.
Art. 14.13: Focolai, forni e camini, condotti di calore e canne fumarie.
1 La normativa alla quale far riferimento è precisamente indicata all‟art‟ 3.4.46. punto o) del R.C.I.
così come modificato dalla C.R. n. 8 / SAN / 17.03.1995.
2. È
vietato fare uscire il fumo al di sotto dei tetti o a livello del parapetto delle terrazze.
3. Le teste delle canne o fumaioli debbono essere costruite in maniera decorosa con pietra o con altro
materiale adatto.
4. Per gli impianti elettrici di cucina o di riscaldamento è sufficiente che sia provveduto in modo idoneo
all‟aspirazione dei vapori.
5. I camini industriali e i locali nei quali siano collocati forni per il pane, pasticceria e simili, sono soggetti
alle norme dettate dalla legislazione vigente.
6. Possono essere equiparati ai suddetti, a giudizio dell‟autorità comunale, i camini di forni o di apparecchi
di riscaldamento che, per intensità di funzionamento e modo di esercizio, siano suscettibili di produrre
analoghi effetti di disturbo.
Art. 14.14: Linee aeree
1. La realizzazione di linee aeree sarà concessa previa presentazione di un progetto dove risultino i modi e le
forme dell'inserimento ambientale e solo dopo aver accertato l‟impossibilita di una loro messa in opera in
condotti interrati.
2. Si escludono gli attraversamenti con linee, sia aeree che interrate, di zone con bosco o parco e di zone con
rilevanti caratteristiche naturali e storico-ambientali.
Gli elettrodotti, siano essi interrati o aerei, dovranno essere realizzati nel rispetto di quanto prescritto dal
D.P.C.M. 08.07.2003 riguardante gli elettrodotti.
Art. 14.15: Esecuzione di impianti a rete nel sottosuolo
Le Aziende erogatrici di servizi attraverso impianti a rete posti nel sottosuolo (acqua, gas, energia elettrica,
telefono, fognature, ecc.) devono richiedere preventiva autorizzazione all‟Amministrazione Comunale in
conformità ai regolamenti vigenti .
CAPITOLO 15 : INSERIMENTO AMBIENTALE DELLE COSTRUZIONI
Art. 15.1: Decoro delle costruzioni
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1. Le nuove costruzioni costituiscono una parte importante nella definizione e nel rinnovo dei caratteri
urbani e ad esse viene affidato il ruolo insostituibile di promuovere il miglioramento delle condizioni
insediative.
2. Le nuove costruzioni devono essere adeguate alle condizioni climatiche e devono rispettare gli aspetti
storico ambientali e culturali dei contesti in cui si inseriscono.
3. Le pareti perimetrali degli edifici nuovi od oggetto di recupero devono essere eseguite con materiali e
finiture di ottime qualità, atti a resistere agli agenti atmosferici.
4. E‟ necessario che gli elementi costitutivi delle facciate, delle coperture in tutte le loro componenti (falde,
abbaini, lucernari, ecc.), degli infissi, degli aggetti, delle gronde, dei balconi, dei marcapiano, delle
cornici, dei parapetti, in quanto elementi di rilevante interesse figurativo, determinino un rapporto
equilibrato con il contesto e con le caratteristiche dei luoghi circostanti.
5. Con provvedimento motivato, può essere imposta ai proprietari degli edifici l‟esecuzione di rivestimenti
e finiture su edifici e manufatti, nonché la rimozione di scritte, insegne, decorazioni, coloriture e
sovrastrutture in genere.
6. Il progetto edilizio va corredato del progetto di sistemazione delle aree esterne comprendenti le superfici
pavimentate, le superfici filtranti, gli impianti tecnologici sotterranei ed esterni, l'arredo e
l‟illuminazione.
7. Il progetto deve altresì fornire, nel dettaglio grafico, precise indicazioni sui colori e i materiali da
impiegarsi.
8. Qualora, a seguito di demolizione o di interruzione di lavori, parti di edifici visibili da luoghi aperti al
pubblico arrechino pregiudizio al contesto circostante, può essere imposta ai proprietari la loro
sistemazione.
9. In caso di non adempimento può essere imposta, con motivato provvedimento al proprietario
dell'immobile o all‟amministratore del condominio, l‟esecuzione delle opere necessarie a rispettare le
prescrizioni di cui al presente articolo.
10. Il provvedimento deve indicare le modalità di esecuzione, i termini per l'inizio e per l‟ultimazione dei
lavori, e la riserva di esecuzione in danno in caso di inadempienza.
11. Le nuove costruzioni e gli interventi sugli edifici esistenti, siano questi pubblici o privati, costituiscono
una parte importante nella definizione e nel rinnovo dei caratteri urbani e ad essi viene affidato il ruolo
insostituibile di promuovere il miglioramento delle condizioni insediative. A tale fine è fatto obbligo di
adeguare ogni intervento edilizio che riguardi ogni costruzione alle prescrizioni contenute nei successivi
commi e articoli, previo il rispetto delle modalità di intervento specificate nelle NTA vigenti .
Tetti, cornicioni e gronde.
a. Nei congiungimenti degli edifici di cortina i cornicioni contigui dovranno avere, dove possibile,
piano di gronda allo stesso livello o con differenza di quota non superiore agli 80 cm. In prossimità
dei congiungimenti dei tetti, dovrà essere evitata la creazione di intercapedini e simili, e, per quanto
possibile, la positura di grosse converse e canaloni.
60
b. Nei fabbricati di cortina i tetti contigui dovranno avere continuità di falde con pendenze idonee allo
smaltimento delle acque.
Parapetti
a. L‟altezza minima dei parapetti di ogni tipo e funzione dovrà essere di cm 100 per i primi due piani e
cm 110 per i piani successivi, realizzati in conformità alle norme vigenti in materia
b. Ove siano sistemate a terrazzo parti di tetto o nelle situazioni in cui la soletta di pavimento
costituisca copertura di costruzione sottostante o di portico e in tutti i casi ove sussista pericolo di
caduta, è obbligatoria l‟installazione di un parapetto di altezza non inferiore a m. 1,10.
Dovrà in ogni caso essere rispettato quanto prescritto dall‟ art. 3.2.8. del R.C.I..
Elementi figurativi in facciata
a. Non si possono eseguire sulle facciate delle case e su altri muri esposti alla pubblica vista, dipinti
figurativi, ornamentali, di qualunque genere, né procedere al restauro di quelli già esistenti, senza aver
ottenuta l'approvazione dei relativi progetti e bozzetti da parte dell'Autorità Municipale, la quale potrà
anche esigere la esecuzione di un campione sul fabbricato.
Art. 15.2: Tutela degli elementi ambientali, storici, artistici
Gli edifici del centro storico e delle zone sottoposte a vincolo nonché gli edifici di pregio storico
artistico, dovranno essere oggetto di interventi volti a documentare o a conservare i materiali, gli
elementi e le tecniche con cui sono stati costruiti nel rispetto di quanto previsto nelle NTA.
Art. 15.3: Allineamenti
Ferma restando la disciplina delle distanze minime tra edifici, o dalle strade, stabilite dalle N.T.A. del
P.R.G., o in mancanza dal Codice Civile, nonché dal Codice della Strada, può essere imposta, in sede di
provvedimento amministrativo, una distanza maggiore al fine di realizzare allineamenti con edifici
preesistenti.
Articolo 15.4: Prospetti su spazi pubblici.
Le Norme Tecniche di Attuazione del P.R.G. disciplinano i rapporti tra altezze dei fabbricati e spazi pubblici
antistanti in relazione alla proiezione dei frontespizi.
Art. 15.5: Spazi conseguenti ad arretramenti
1. L‟arretramento stradale è regolato, oltre che dalle prescrizioni di legge e dal presente Regolamento:
a. dalla disciplina di PRG e dai relativi strumenti esecutivi;
b. dalle eventuali convenzioni e servitù pubbliche e private.
c. dal Nuovo Codice della strada e relativo regolamento di esecuzione e attuazione
2. Ai fini della distanza dal filo stradale non si considerano eventuali rientranze realizzate per la sosta e per il
parcheggio di veicoli.
61
3 Ogni spazio libero conseguente ad un arretramento deve essere sistemato accuratamente a verde, oppure
dotato di idonea pavimentazione o in ogni caso deve risultare integrato con la pavimentazione pubblica
esterna
Art. 15.6: Sporgenze e aggetti
1. Al fine di non intralciare la mobilità pedonale e veicolare, le fronti degli edifici prospettanti su pubblici
passaggi o comunque su percorso di uso comune (anche se di proprietà privata) non devono presentare
aggetti maggiori di cm. 10 al di sotto della quota di m. 3,50, misurata a partire dal piano di calpestio del
pubblico passaggio anche in mancanza di marciapiede.
2. La predetta disciplina si applica anche per le parti mobili degli infissi e per qualsiasi aggetto (anche se
provvisorio o stagionale) di qualunque materiale esso sia costituito.
3. Balconi a sbalzo e pensiline debbono essere posti ad un‟altezza minima di m. 3,50 dall‟eventuale
marciapiede rialzato; nel caso non esista marciapiede o lo stesso non sia rialzato, l‟altezza minima è di m.
4,00 dalla quota stradale o dal percorso pedonale.
4. Balconi e pensiline non debbono mai sporgersi sul suolo pubblico oltre m. 1,50 e non debbono comunque
mai superare la larghezza, ridotta di 30 cm, dell‟eventuale marciapiede.
Per non arrecare intralcio alla mobilità pedonale e veicolare i prospetti degli edifici su percorsi di uso
pubblico (anche se di proprietà privata) possono avere aggetti superiori a 10 cm normati nel seguente modo:
-
in caso di assenza di marciapiede devono essere posti ad un‟altezza superiore a mt. 4,00
-
in caso di presenza di marciapiede di larghezza pari o inferiore a mt. 1,50 devono essere posti ad
un‟altezza superiore a mt. 3,50 arretrati di 50 cm. Dal filo del marciapiede ed avere una larghezza
massima pari a mt. 1,00
-
in caso di presenza di marciapiede con una larghezza superiore a mt. 1,50 devono essere posti ad
un‟altezza superiore a mt. 2,80 arretrati di mt. 1,50 dal filo del marciapiede ed avere una larghezza
massima di mt. 1,20.
Eventuali elementi aggettanti chiusi sono soggetti alla verifica della distanza dai confini, della strade e dagli
altri fabbricati
Art. 15.7: Corretto inserimento ambientale di portici e gallerie
1. Nelle nuove costruzioni si raccomanda l‟inserimento e la formazione di spazi coperti destinati al pubblico
transito (gallerie, portici etc.). I nuovi edifici posti lungo percorsi pubblici coperti esistenti devono
permettere la continuità di detti percorsi.
2. La realizzazione di spazi porticati ad uso pubblico deve attenersi alle tipologie di finitura e di
materiali,compatibili con quelli già in uso negli spazi pubblici urbani.
3. La costruzione dei portici destinati al pubblico passaggio e fronteggianti vie o spazi pubblici o di uso
pubblico e inseriti in edifici di nuova costruzione o oggetto di ristrutturazione, deve essere relazionata alle
caratteristiche della strada e/o alla fisionomia dell‟ambiente circostante. Per le aree porticate aperte al
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pubblico passaggio, in sede di rilascio degli atti amministrativi di assenso possono essere prescritti gli
impieghi di specifici materiali per le pavimentazioni, le zoccolature, i rivestimenti, le tinteggiature.
Art. 15.8: Salubrità dei terreni edificabili
1. Se il terreno sul quale si intendono realizzare opere edilizie è umido o soggetto all'invasione di acque
superficiali o sotterranee, si deve procedere preventivamente alla realizzazione di adeguati drenaggi
superficiali e profondi, fino alla completa bonifica del terreno stesso.
2. E‟ comunque fatto obbligo di adottare, per tutte le costruzioni, su qualsiasi terreno, le misure atte a
impedire che l'umidità ascendente raggiunga le fondazioni e le strutture sovrastanti.
3. Qualsiasi edificio deve essere adeguatamente isolato dalla umidità del suolo e da quella derivante da
agenti atmosferici.
4
I locali abitabili posti al piano terreno, indipendentemente dalla quota del pavimento rispetto al terreno
circostante (a sistemazione avvenuta), debbono avere - salvo casi particolari in edifici con destinazione
d'uso non residenziale - il piano di calpestio isolato mediante solaio.
5. Il solaio deve essere distaccato dal terreno stesso a mezzo di intercapedine aerata
6. I pavimenti debbono essere isolati mediante materiale impermeabile in strati continui.
7. Qualora i locali abitabili risultino anche parzialmente al di sotto della quota del terreno circostante (a
sistemazione avvenuta) deve essere prevista un‟intercapedine aerata che circondi detti locali per tutta la
parte interrata.
8. L‟intercapedine deve avere una cunetta più bassa del piano di calpestio dei locali abitabili e larghezza
pari ad un terzo della sua altezza.
9. Le griglie di aerazione delle intercapedini o pozzi luce eventualmente aperte sul marciapiede debbono
presentare resistenza alle ruote di un automezzo e debbono avere caratteristiche tali da non costituire
pericolo per i pedoni.
10. I locali di cui al punto c) dell‟ art. 3.4.3 del R.C.I. (con esclusione di bagni, posti di cottura e lavanderie
che necessitano di vespaio aerato) posti a livello del terreno o seminterrati è ammessa la costruzione su
vespaio di ciottoli.
11. Il solaio dei locali, abitabili o non, deve essere sempre posto ad un livello superiore a quello della falda
freatica e a quello di massima piena delle fognature risultante dalla relazione geologica e dalla scheda del
terreno.
12. Tutte le murature debbono essere isolate mediante stratificazioni impermeabili continue poste al di sotto
del piano di calpestio più basso.
13. A protezione delle precipitazioni atmosferiche, terrazze, giardini pensili e coperture piane (su tutto
l'edificio o su parte di esso) vanno impermeabilizzati con materiali in strati continui e devono essere
realizzati in modo da evitare qualsiasi ristagno di acqua (pendenza minima dal 2 al 3%), curando in
particolar modo tutti i punti soggetti a possibili infiltrazioni.
ART 15.9: DISCIPLINA DEL COLORE
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1. Le tinteggiature, gli intonaci e i diversi materiali di rivestimento devono presentare un insieme estetico ed
armonico lungo tutta l‟estensione della facciata dell‟edificio.
2. Le facciate e le porzioni di edifici visibili dal suolo pubblico, formanti un solo corpo di fabbrica, devono
essere intonacate integralmente.
3. Le operazioni di tinteggiatura degli edifici non devono arrecare pregiudizio alle decorazioni, ai bassi e alti
rilievi, ai fregi ecc. esistenti sulle facciate.
4. Il colore delle facciate deve preferibilmente riprendere quello originale; laddove non sia possibile
individuare la cromia originale, deve essere impiegato un colore ad azione neutralizzante che si rapporti
armonicamente con le tinte delle facciate degli edifici adiacenti e circostanti privilegiando le tinte definite
nella tabella dei colori della gamma delle terre .
5. Nei casi contemplati dalla legge,qualora i rivestimenti o le tinte delle facciate degli edifici presentino un
aspetto indecoroso, con provvedimento motivato può esserne ordinato il rifacimento totale o parziale,
fissando un congruo termine per l‟esecuzione.
6. Nei casi contemplati dalla legge, qualora gli edifici prospettanti i luoghi pubblici o comunque in vista da
essi supportino scritte, graffiti, insegne e ogni altra sovrastruttura impropria, fuori norma e indecorosa, con
provvedimento motivato può esserne ordinata la rimozione con ripristino degli elementi edilizi
compromessi, fissando un congruo termine per l‟esecuzione.
7. Le parti in pietra (portali, balconi, scale, ecc.) presenti negli edifici e che rappresentano elementi
documentali di significato storico o/e architettonico vanno conservate allo stato originario e i necessari
interventi manutentivi non devono prevedere nessun tipo di tinteggiatura.
CAPITOLO 16 :
PRESCRIZIONI PARTICOLARI NELLE AREE SOGGETTE A VINCOLO
PAESAGGISTICO
Art. 16.1: Prescrizioni per gli edifici localizzati in aree sottoposte a tutela
I proprietari degli edifici, pubblici o privati, localizzati nel territorio comunale sottoposto a tutela paesisticoambientale, in caso di qualsiasi tipo di intervento che coinvolge gli elementi dell‟edificio, deve rispettare
prioritariamente le prescrizioni specifiche presenti nelle NTA e successivamente le indicazioni presenti in
questo capitolo ed in subordine quelle presenti nel capitolo precedente.
Art. 16.2: Facciate
Oltre a quanto previsto nelle NTA vigenti la facciata deve essere ricomposta architettonicamente secondo
lo schema naturale dell'edificio o delle tipologie circostanti. Qualora non fosse possibile, é necessario
cercare nuove motivate simmetrie.
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Art. 16.3: Impianti tecnologici in facciata
1. Oltre a quanto prescritto dalle NTA vigenti le tubazioni dell'acquedotto e del gas, le linee elettriche,
telefoniche e simili e le apparecchiature complementari devono essere non in vista e comunque soggette
ad un‟accurata collocazione che non alteri gli elementi di facciata.
2. Nelle strutture murarie verticali deve essere favorita la sistemazione decorosa e coordinata di tutti gli
impianti esterni in facciata; questi devono essere nascosti alla vista utilizzando nicchie aerate e condotti a
doppio tubo incamiciato dotati delle opportune prese d'aria e sfiati.
3. Nell‟adeguamento di edifici o strutture esistenti é vietata la manomissione di zoccolature e rivestimenti
esistenti o l‟alterazione di lesene, marcapiani o elementi architettonici di facciata nonché di portali o
decorazioni.
4. Ove è possibile , non è consentito il posizionamento degli sportelli di ispezione ai contatori sulla facciata
degli edifici prospicienti gli spazi pubblici. Gli sportelli vanno collocati all'interno delle corti o negli
androni purché aerati.
5. E‟ consentito il posizionamento degli sportelli di ispezione ai contatori in continuità alle recinzioni con
apertura verso l‟esterno senza sporto e con nicchie tutte all‟interno dell‟area di pertinenza.
6. Gli sfiati ai servizi interrati fuoriuscenti da pavimentazioni o facciate, gli armadietti telefonici o elettrici di
illuminazione pubblica, uniformati nel tipo e disegno, nonché ridotti nelle dimensioni, vanno collocati
opportunamente in posizioni defilate.
7. E‟ consentito apporre tesate per l‟illuminazione pubblica ed anche toponomastica o direttamente sulle
facciate prospicienti spazi pubblici.
8. Le unità refrigeranti non possono essere apposte in facciata se prospettanti su spazi pubblici.
Art. 16.4: Verde in ambito paesaggistico
In tutti gli interventi inerenti il verde in ambito paesaggistico dovranno essere osservate le disposizioni
contenute nell‟ALLEGATO 1
CAPITOLO 17 : REQUISITI DELLE COSTRUZIONE IN RELAZIONE AGLI SPAZI FRUIBILI
Art. 17.1: Requisiti delle costruzioni e degli alloggi, superficie drenante
1. I requisiti delle costruzioni in rapporto agli spazi fruibili sono definiti dalle Norme del Regolamento
Locale di Igiene che viene assunto come parte integrativa del presente Regolamento e al quale si rimanda,
fatti salvo gli articoli contenuti nel presente Regolamento che disciplinano le materie igienico-sanitarie;
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2. Tutti i progetti edilizi dovranno quindi dimostrare il totale rispetto, oltre che delle norme urbanistiche,
delle disposizioni del presente Regolamento e di quelle del Regolamento Locale di Igiene.
3. E‟ ammesso l‟utilizzo di pavimentazioni drenanti ( tipo green-block ); in tale caso, ai fini del computo
della superficie drenante, la superficie così trattata viene conteggiata al 50% purchè non adibite a posto
macchina o a qualsiasi tipo di deposito, ai sensi dell‟ art. 3.2.3 del R.C.I.
44. E‟ ammesso l‟utilizzo di sistemi di raccolta delle acque di superfici poste al di sopra di volumi semi
interrati e il loro convogliamento mediante sub-irrigazioni o in pozzi perdenti in tale caso le superfici
stesse partecipano al computo della superficie drenante esclusivamente nel caso che presentino, al di sopra
di esse, uno strato di terreno di almeno cm. 60 ;
CAPITOLO 18 : RECINZIONI
Art. 18.1: Caratteristiche
1. Sempre nel rispetto delle NTA vigenti , i tratti di recinzione posti in fregio a spazi pubblici o soggetti a
pubblico transito devono avere una altezza massima non superiore a mt. 2,00 e dovranno essere
opportunamente valutati gli allineamenti con le recinzioni adiacenti.
Eventuali diverse soluzioni progettuali rispetto a quelle indicate potranno essere consentite in relazione
allo specifico contesto ambientale.
2. Le recinzioni dovranno altresì tenere conto di eventuali prescrizioni dettate da esigenza di sicurezza del
traffico e di adeguamento delle sedi viarie e dei marciapiedi.
3. I muri di recinzione, le recinzioni ad inferriate o a rete e i cancelli esposti in tutto o in parte alla pubblica
vista, debbono presentare un aspetto decoroso e armonizzarsi con le caratteristiche dell‟edificio di cui
costituisce pertinenza.
4. Le nuove recinzioni e le sostituzioni di recinzioni tra le proprietà, nel rispetto delle NTA possono essere
esclusivamente realizzate:
a. muretto o cordolo sovrastato da reti, cancellate o siepi;
b. con reti e siepi;
c. con pali infissi al suolo e rete di protezione.
d. sono escluse recinzioni in elementi prefabbricati elementi di cemento sia pieni che traforati, lamiera,
materiali plastici
5. Per quanto possibile, esse devono allinearsi e uniformarsi nelle fogge, colori e dimensioni con quelle
limitrofe, al fine di mantenere l‟unità compositiva o distare dal limite esterno del marciapiede per uno
spazio utile a contenere gli impianti di sottoservizi o eventuali alberature.
6. I cancelli pedonali e carrabili inseriti nelle recinzioni devono aprirsi all‟interno della proprietà.
7. I cancelli posti a chiusura dei passi carrabili si conformano alle larghezze per essi stabilite.
8. Eventuali citofoni e apparecchiature di apertura elettrica o telecomandata dei cancelli devono essere
opportunamente protette ed opportunamente inserite nel contesto della struttura senza sporti.
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9. I cancelli a movimento motorizzato protetto da fotocellula devono essere dotati di dispositivi di
segnalazione atti a garantire la sicurezza degli utenti.
10. I cancelli di ingresso su strade e spazi pubblici fuori ed entro i centri abitati, ove consentiti, devono essere
arretrati dal ciglio stradale così come riportato nell‟Art. 13.1
11. In caso di terreno in pendenza la recinzione deve avere un profilo a gradoni, che, rispettando l‟altezza
massima prescritta, si raccordi con i manufatti esistenti.
12. Le recinzioni verso gli spazi privati, non devono superare l‟altezza complessiva di ml. 2,00, con ml. 0,50
massimo per il muretto e ml.1,50 per la barriera.
13. Le recinzioni dovranno essere posate secondo gli allineamenti previsti dal PRG e alla distanza dai fili
stradali di cui alle norme di attuazione; in relazione ai tracciati stradali esistenti valgono quelli previsti
dal PRG o da progetto approvato di sistemazione stradale. In difetto si osservano le seguenti distanze : a)
dalle strade comunali: m. 3,50 dall‟asse stradale; dalle strade consorziali, vicinali e private mt. 2,50
dall‟asse stradale salvo quanto previsto dall‟art. 13.2 . In corrispondenza di incroci e biforcazioni e salvo
diversa previsione di PRG o di progetto approvato di sistemazione stradale, ai fini di migliorare la
visibilità, dovrà essere eseguito uno smusso di almeno m. 5,00x5,00 misurato sui fili di arretramento
prescritti per i tratti di recinzione convergenti nell‟incrocio. I muri di sostegno non potranno superare
l‟altezza di m. 2,00 se in fregio a strada e di m. 1,50 all‟interno delle proprietà. Maggiori altezze
potranno essere consentite solo con adeguato studio di inserimento ambientale e con l‟adozione di
paramenti a vista in pietra locale.
Art. 18.2: Passi carrabili e pedonali
E‟ consentita la copertura dei passi carrabili e pedonali purchè non aggettanti verso spazi pubblici
Art. 18.3: Recinzioni in aree agricole
Salvo quanto previsto dalla Legge Regionale 12 \ 2005 nell‟ambito delle zone E non sono ammesse
recinzioni , tranne quando sono a servizio di lotti con superficie minima di mq 2.000 , in questo caso
potranno essere di tipo rustico tradizionale , in legno aperte a disegno semplice oppure a pali e rete metallica
a maglie larghe (15 x 15) ma non dovranno essere provviste di zoccolo in muratura al piede mentre i pali
potranno essere fissati mediante plintini in calcestruzzo a fior di terra . Sono comunque ammesse quando
risultino pertinenziali a edifici residenziali preesistenti . L‟ altezza massima consentita sarà di m. 2,00 .
CAPITOLO 19 : PARCHEGGI PRIVATI
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Art. 19.1: Definizione
Rientrano nell‟ambito dei parcheggi privati tutti gli spazi destinati alla sosta degli automezzi
indipendentemente dalla loro tipologia costruttiva.
Nelle nuove costruzioni e negli interventi di ristrutturazione urbanistica deve essere destinata a parcheggio
una superficie non inferiore a quanto previsto dall‟art. 41 sexies della L. 1150/42 e s. m. e i. ( 1 mq/10mc
volume) fatte salve eventuali specifiche normative che richiedano quantità superiori.
Gli spazi a parcheggio privato, pertinenziali e non, sono opere di urbanizzazione primaria ai sensi dell‟art.
17.3 del D. Lgs. 380/2001 e il provvedimento che li abilita, permesso di costruire e/o DIA, gode del regime
della gratuità senza limiti dimensionali ai sensi dell‟art. 69 della LR 12/2005.
Art. 19.2: Parcheggi obbligatori
Nelle nuove costruzioni e negli interventi di ristrutturazione urbanistica dev‟essere garantita la quantità
minima di spazi a parcheggio prevista dall‟art. 41-sexies della L. 1150/42 il posto auto deve avere una
superficie minima di mq 25,00 di cui mq 12,50 per il posto macchina ( 5,00 x 2,50 ) e mq 12,50 per l‟area
di manovra relativa dimensione minima di mt. 2,50 x 5,00 ; il box singolo deve avere una dimensione
interna minima di mt. 2,50 x 5,00.
Parcheggi aperti al pubblico dovranno essere realizzati , per i nuovi insediamenti, nella misura di mq. 50 ogni
100 mq. di superficie lorda di pavimento destinata ad albergo, ristorante, esercizio pubblico, attività
commerciali e di mq. 40 ogni 100 mq. di superficie utile destinata ad insediamenti produttivi, artigianali o
comunque interessanti l‟afflusso di pubblico non residente.
CAPITOLO 20 : TENDE SOLARI, ANTENNE, INSEGNE
Art. 20.1: Tende solari
Sono soggette alla presente regolamentazione le tende solari poste all‟esterno dei fabbricati e prospettanti su
spazi pubblici o soggetti a pubblico transito.
La tipologia delle tende solari dovrà essere omogenea su ogni fabbricato per tipologia, materiali e colore.
Le tende solari poste a protezione degli ambienti a piano terra e aggettanti su spazi pubblici non potranno
avere, a completa apertura, altezza dal suolo inferiore a m. 4,00 ; la stessa altezza minima è prevista per i
meccanismi di apertura/chiusura
In presenza di marciapiede la larghezza non potrà superare quella del marciapiede dedotti cm. 20; tale ultima
misura potrà essere aumentata per ragioni connesse alla viabilità;
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In assenza di marciapiede la sporgenza delle tende sul suolo pubblico dovrà essere valutata caso per caso e,
per ragioni connesse alla viabilità, potrà essere negata la posa.
Le strutture ed i profili devono avere colori compatibili con il fabbricato.
Nelle zone “A” del PRG non sono ammesse tende in materiale lucido o plastificato.
Nel caso di tende che riproducano anche il marchio dell‟esercizio commerciale, devono uniformarsi a
quest‟ultimo e saranno assoggettate anche alle disposizioni relative alle insegne.
Modalità di realizzazione: la posa di tende solari è soggetta a preventiva autorizzazione amministrativa da
rilasciarsi da parte del Servizio Edilizia Privata, Sportello Unico per l‟Edilizia, entro 30 giorni dalla
richiesta; tale termine può essere interrotto una sola volta per richieste di integrazioni documentali.
Art. 20.2: Antenne radiotelevisive satellitari e per radioamatori
1. Tutti gli edifici di nuova costruzione e quelli oggetto di ristrutturazione complessiva devono avere antenne
tradizionali e paraboliche collettive collocate sulle coperture possibilmente in un lato non visibile da spazi
pubblici.
2. In tutte le zone urbanistiche è vietata l‟installazione di antenne paraboliche su balconi, terrazzi, cortili
visibili dagli spazi pubblici.
3. L‟installazione di antenne radio televisive, paraboliche o di tipo tradizionale di uso domestico, deve
rispettare i seguenti criteri:
a. tutti i condomini già in possesso di un impianto centralizzato o che intendono installarne uno devono
avvalersi di antenne paraboliche o tradizionali collettive;
b. l‟installazione degli apparati di ricezione, singoli o collettivi, ha luogo nel rispetto del decoro,
dell‟estetica e dell‟ambiente;
c. devono avere un colore in armonia con il manto di copertura dell‟edificio;
d. sono fatte salve le norme vigenti sulla compatibilità elettromagnetica, nonché quelle sulla tutela di beni
artistici;
e. le antenne paraboliche di grandi dimensioni non devono porsi in contrasto con l‟armonia ambientale,
paesaggistica e panoramica.
4. nelle nuove costruzioni con più di una unità immobiliare o nelle quali comunque possono essere installati
più apparecchi radio televisivi con necessità di antenna, è obbligatoria la posa in opera di un‟unica
antenna centralizzata.
5. Sono vietate le discese delle antenne mediante cavi volante; tali cavi devono essere disposti nelle pareti
interne delle costruzioni oppure, ove tale disposizione risulti impossibile, in appositi incassi,
opportunamente rivestiti, in modo da consentire un‟idonea soluzione architettonica.
Art. 20.3. Installazione di impianti radiobase per telefonia mobile, per telecomunicazioni e per
radiotelevisive
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L‟installazione di impianti per le telecomunicazioni e radiotelevisione nonchè gli interventi di modifica e di
risanamento di quelli esistenti vengono disciplinati oltre che dalle disposizioni generali in materia, dalle
norme contenute nelle NTA e dalle norme e dalle prescrizioni contenute nel regolamento di attuazione
“Zonizzazione territorio comunale ai sensi della L.R. n.. 11/2001 redatto dalla Amministrazione Comunale
di Gemonio ed approvato in data 27.10.05 con Del. C.C. 30/05.
Art. 20.4: Insegne d’esercizio
Sono comprese nella categoria delle insegne d‟esercizi le targhe (e porta targhe collettivi) e le bacheche .
Il dimensionamento dell‟insegna dovrà essere preventivamente
concordata
e autorizzata dagli Enti
competenti per un miglior inserimento ambientale dei manufatti
Tutte le insegne posizionate sul medesimo edificio devono essere tra loro uniformi.
Le insegne non devono arrecare disturbo alla percezione della segnaletica stradale o di pubblica utilità.
Sono vietate le insegne con colori acidi e le insegne luminose , consentendo unicamente l‟illuminazione
indiretta delle medesime ; è vietato altresì l‟utilizzo di tonalità in uso per la segnaletica stradale se la
posizione delle stesse è tale da poter generare confusione per la circolazione, salvo che per piccole
campiture.
Le insegne fronte strada non possono sporgere dal filo fabbricato, sino ad un‟altezza di m. 4,00, di oltre cm.
10;
E‟ preferibile, ove possibile, la collocazione delle insegne all‟interno dei vani di apertura delle vetrine e delle
aperture di facciata. L‟eventuale collocazione delle insegne sulle recinzioni deve armonizzarsi con la
recinzione stessa.
Le vetrofanie sono consentite purchè non coprano oltre un terzo della superficie della vetrina.
Modalità di realizzazione: la posa di insegne d‟esercizio è soggetta a preventiva autorizzazione
amministrativa da rilasciarsi da parte del Servizio Edilizia Privata, Sportello Unico per l‟Edilizia, entro 30
giorni dalla richiesta; tale termine può essere interrotto una sola volta per richieste di integrazioni
documentali.
Le domande di autorizzazione devono essere presentate corredate dalla seguente documentazione:
a) Copia dell‟atto di proprietà dell‟immobile ovvero dichiarazione sostitutiva;
b) Eventuale autorizzazione del proprietario al richiedente;
c) Documentazione fotografica con indicazione del posizionamento delle insegne;
d) Eventuale preventiva autorizzazione paesaggistica o della Soprintendenza, se dovuta;
e) Elaborati tecnici firmati dal richiedente rappresentanti il progetto in scala adeguata con indicazione delle
dimensioni, delle caratteristiche e dei colori e materiali;
f) Dichiarazione ai sensi della L.R. 17/2000 per le insegne luminose;
g) Bozzetto dell‟insegna con indicazione dell‟iscrizione e del logo e delle altre eventuali immagini contenute
nell‟insegna.
h) Estratto mappa e fotogrammetrico con evidenziato il lotto di riferimento
70
Art. 20.5: Impianti pubblicitari
Si tratta dei cartelli o manufatti di altra natura supportati da idonea struttura, anche luminosi, per la
diffusione di messaggi pubblicitari.
La collocazione deve rispettare le norme del Codice della Strada.
Per impianti pubblicitari collocati su aree di proprietà pubblica l‟autorizzazione viene rilasciata dal Settore
Lavori Pubblici; per impianti pubblicitari collocati su aree di proprietà privata l‟autorizzazione viene
rilasciata dal Servizio Edilizia Privata, Sportello unico per l‟Edilizia.
CAPITOLO 21: BARRIERE ARCHITETTONICHE
Art. 21.1: Ambito di applicazione
1. Edifici privati residenziali e non, edifici di edilizia pubblica sovvenzionata ed agevolata, e annessi
spazi di pertinenza:
I progetti relativi alla costruzione di nuovi edifici o alla ristrutturazione di interi edifici, residenziali e no,
compresi quelli di edilizia residenziale convenzionata, e gli edifici di edilizia residenziale pubblica
sovvenzionata ed agevolata, compresi anche gli edifici privati aperti al pubblico, devono essere redatti in
osservanza alle prescrizioni tecniche contenute nelle norme statali e regionali in materia di abolizione
delle barriere architettoniche (D.M. 236/89 – L.R.6/89).
Dovrà essere garantito in ogni caso , il superamento delle Barriere Architettoniche secondo quanto
stabilito dalla normativa vigente con particolare riguardo ai parcheggi e ai percorsi pedonali , alle
pendenze longitudinali / trasversali , nonché alle caratteristiche della pavimentazione . La verifica di
conformità alle vigente normativa di cui sopra viene demandata comunque agli organismi istituzionali
competenti individuati dai commi 4 – 7 dell‟art. 24 della Legge 05.02.1992. n. 104 .
CAPITOLO 22: NORME IGIENICO – SANITARIE DI PARTICOLARE INTERESSE
EDILIZIO
Art. 22.1: Salubrità del terreno.
1. Le costruzioni su terreni già adibiti a deposito di immondizie, di letami, di residui putrescibili o altri
materiali inquinanti, sono permesse solo quando tali terreni e quelli circostanti siano stati risanati
conformemente a quanto prescritto dagli Enti preposti .
2. Non é permessa l‟edificazione su un suolo il cui livello sia eguale o più basso di quello dei corsi d‟acqua
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e bacini vicini, per cui risulti difficile il deflusso delle acque meteoriche o di quelle di rifiuto, se tale
livello non sia sufficientemente rialzato.
3. Le abitazioni presso i rilievi e terrapieni sostenuti da muri devono essere completate con strutture idonee
per l‟allontanamento delle acque meteoriche o di infiltrazioni.
Art. 22.2: Requisiti relativi all’impermeabilità e all’isolamento dall’umidità.
1. Qualsiasi edificio deve essere adeguatamente isolato dall‟umidità del suolo e da quella derivante da
agenti atmosferici ed i muri perimetrali portanti devono risultare intrinsecamente asciutti.
2. Tutti gli altri elementi costitutivi degli edifici devono poter cedere le eventuali acque di condensazione e
permanere asciutti.
Art. 22.3: Requisiti di carattere termico.
1. La progettazione e la realizzazione di nuovi fabbricati, nonchè la ristrutturazione o la modifica di quelli
esistenti, ai fini del contenimento dei consumi energetici e della sicurezza delle persone, debbono
adeguarsi alle disposizioni di cui alla parte II - capo VI - del D.P.R. 06.06.2001, n. 380, alle leggi e
regolamenti vigenti in materia di impianti elettrici.
nonchè in particolare al D.Lgs
n. 192 del
19.08.2006. ( normativa di riferimento riguardo al rendimento energetico nell‟edilizia )
2. Negli edifici , prima dell‟inizio dei lavori per l‟installazione di un nuovo impianto termico o per la
modifica di un impianto esistente, qualora previsto dalle normative vigenti in materia , il committente
deve depositare presso gli uffici competenti del comune, che rilascia attestazione del deposito, il progetto
dell‟impianto corredato da una relazione tecnica, compreso, ove previsto, quello dell‟impianto
centralizzato di produzione di acqua calda. Se si tratta di impianti nuovi, la relazione deve in ogni caso
essere corredata dal calcolo di previsione del consumo energetico;
Art. 22.4: Requisiti di carattere acustico.
1. Per l‟isolamento acustico dei locali di nuova costruzione è prescritto l‟impiego di materiali che
garantiscano, per loro natura, caratteristiche tecnologiche e posa in opera, un‟adeguata protezione dai
rumori, qualunque ne sia l‟origine (da calpestio, da traffico, da impianti od apparecchi comunque installati
nel fabbricato) e la provenienza (dall‟esterno, dalla strada, da alloggi contigui e da locali o spazi destinati
a servizi comuni).
2. L‟isolamento acustico, normalizzato, deve avere indici di valutazione idonei a soddisfare le esigenze della
destinazione d‟uso residenziale.
3. Gli impianti ed i macchinari in genere, dotati di organi in movimento debbono avere:
a) se disposti nei sotterranei, fondazioni indipendenti dalla struttura dell‟edificio;
b) se collocati nei piani superiori, supporti, sostegni od ancoraggi non solidali con la struttura (solai,
pilastri, pareti) ma ad essa collegati con interposti dispositivi antivibranti.
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4. Il livello sonoro del rumore immesso nei locali di un alloggio, allorchè il rumore è generato da uno degli
impianti, dispositivi od apparecchi installati in altri locali dell‟alloggio od in locali di altri alloggi contigui
dello stesso o di altri edifici, non deve mai superare, misurato in opera, a porte e finestre chiuse, i 30/DB
se il funzionamento di detti apparecchi è continuo od i 35/DB se il funzionamento è discontinuo.
5. Tali valori massimi, non possono essere mai superati anche per gli edifici esistenti allorchè chiunque
decida di installare impianti, dispositivi od apparecchi rumorosi o sonori di ogni genere, provvedendo ad
applicare sui pavimenti, pareti e soffitti, pannelli antiacustici atti ad insonorizzare le stanze che li
accolgono.
6. Dovranno altresì essere rispettate le norme del vigente Piano Acustico Comunale nonché gli artt. dal
3.4.49 al 3.4.55 del R.C.I..
Art. 22.5: Requisiti illumino-tecnici.
1. Gli edifici devono essere progettati in modo che l‟illuminazione dei loro locali sia adeguata agli impegni
visivi richiesti.
2. L‟illuminazione diurna dei locali deve essere naturale, diretta.
3. Possono tuttavia fruire di illuminazione diurna naturale indiretta, oppure artificiale:
a) i locali destinati ad uffici, la cui estensione non consente l‟adeguata illuminazione naturale dei piani di
utilizzazione;
b) i locali aperti al pubblico, destinati ad attività commerciali, culturali e ricreative, nonchè i pubblici
esercizi;
c) i locali destinati ad attività che richiedono particolari condizioni di illuminazione;
d) i locali destinati a servizi igienici, gli spogliatoi, gli antibagno;
e) i locali non destinati alla permanenza di persone;
f) gli spazi destinati al disimpegno ed ai collegamenti orizzontali e verticali.
Nel caso di realizzazione di Loggiati e porticati viene richiesto , per gli eventuali vani retrostanti abitabili o
agibili il ricalcolo del rapporto aeroilluminante ( r.a.i.) ai sensi di quanto stabilito dall‟art. 3.4.12. del
R.C.I. . Da un punto di vista igienico-sanitario , la chiusura dei loggiati e porticati viene assimilata alla
realizzazione di una veranda con impossibilità per i vani retrostanti quindi , di usufruire del r.a.i. dal lato in
cui è posizionato il loggiato stesso con conseguente necessità di ricalcalo del r.a.i. dei vani in questione .
Art. 22.6: Requisiti relativi all’aerazione e al dimensionamento dei locali.
1. Gli edifici devono essere progettati e realizzati in modo che ogni locale possa fruire in tutte le stagioni di
aerazione adeguata alla sua destinazione.
2. L‟aerazione dei locali può essere naturale, (obbligatoriamente per i locali di cui i punti a) e b) dell‟ art.
3.4.23. del R.C.I. così come modificato dalla C.R. n. 8/SAN/17.03.1995, come ulteriormente modificata
dai gruppi di lavoro a suo tempo costituiti ed adottate dalla ex Azienda Sanitaria U.S.S.L. n. 1 – Varese
con provvedimento de Direttore Generale n. 68 del 18.01.1996), oppure artificiale con sistemi
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permanenti adeguati alla destinazione dei locali medesimi.
3. Possono fruire di aerazione artificiale i locali già individuati all‟articolo 23.5, comma 3, che devono
essere dotati di aria condizionata conforme agli artt. 3.4.47 e 3.4.48 del R.C.I., in assenza di aerazione
naturale, gli uffici, i locali aperti al pubblico destinati ad attività commerciali, culturali e ricreative, i
pubblici esercizi, gli spogliatoi destinati al personale (non gli spogliatoi di case di civile abitazione).
4. La ventilazione artificiale (esclusivamente per i locali di cui all‟art. 3.4.23 del R.C.I., così come
modificata dalla C.R. n. 8/SAN/17.03.1995, ad esclusione degli spazi cottura ai sensi delle modifiche
apportate da gruppi di lavoro a suo tempo costituiti ed adottata dalla ex azienda sanitaria U.S.S.L. n. 1 –
Varese con provvedimento del Direttore Generale n. 68 del 18.01.1996) può essere assicurata mediante
un condotto di aerazione indipendente per ogni locale servito, sfociante sulla copertura e dotato di
elettroaspiratore con accensione automatica collegata all‟interruttore dell‟illuminazione, oppure negli
edifici con più di tre piani, può essere ottenuta mediante un unico condotto collettivo ramificato. Tale
condotto deve essere dotato di elettroaspiratore centralizzato, ad aspirazione continua, posto sulla
copertura.
5. Sono locali di abitazione quelli in cui si svolge la vita, la permanenza o l‟attività delle persone e possono
essere così raggruppati:
a) soggiorni, pranzo, cucine e camere da letto posti in edifici di abitazione sia individuale che collettiva,
uffici, studi, aule scolastiche, sale di lettura, gabinetti medici;
b) negozi di vendita, sale di esposizione, sale di riunione, sale da gioco, palestre, pubblici esercizi,
laboratori scientifici-tecnici, laboratori artigiani, servizi igienici di edifici di cura e ospedalieri;
c) officine meccaniche, laboratori industriali di montaggio o relativi ad attività di lavoro, cucine
collettive;
d) autorimesse non destinate al solo posteggio delle macchine ma dove vengono effettuate riparazioni,
lavaggi, controllo, vendite;
e) magazzini, depositi o archivi dove la permanenza delle persone è prolungata oltre le operazioni di
carico, scarico e pulizia.
6. Sono locali accessori quelli in cui la permanenza delle persone è limitata a ben definite operazioni e
possono essere così raggruppati:
a) servizi igienici e bagni negli edifici di abitazione individuale o collettiva nei complessi scolastici e di
lavoro;
b) scale che collegano più di due piani; corridoi e disimpegni comunicanti; magazzini e depositi in
genere; autorimesse di solo posteggio; salette di macchinari che necessitano di avviamento o di
scarsa sorveglianza; lavanderia, stenditoi e legnaie;
c) disimpegni; ripostigli o magazzini inferiori a 5 mq.; vani di scala colleganti solo due piani; salette
macchine con funzionamento automatico, salve le particolari norme degli enti preposti alla
sorveglianza di impianto e gestione.
7. Tutti i locali di cui al comma 5 devono ricevere aria o luce diretta da spazi liberi esterni. Le finestre
devono distribuire regolarmente la luce nell‟ambiente e non devono avere superfici inferiori a 1/8 di
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quella del piano di calpestio dei locali medesimi. Possono tuttavia fruire di illuminazione diurna naturale
indiretta, oppure artificiale:
a)
i locali destinati ad uffici, la cui estensione non consente l‟adeguata illuminazione naturale dei piani
di utilizzazione;
b) i locali aperti al pubblico, destinati ad attività commerciali, culturali e ricreative, nonchè i pubblici
esercizi;
c)
i locali destinati ad attività che richiedono particolari condizioni di illuminazione.
8. Salve le maggiori dimensioni imposte dalle leggi e regolamenti statali
e le deroghe al R.C.I.
consentite dall‟art. 3.0.0 dei R.C.I. stesso, le dimensioni minime dei locali devono essere:
- lineari planimetriche mt. 2,10;
- superficiali mq. 9;
- cubiche mc. 21.
9. L‟ altezza minima per gli spazi di abitazione dovrà essere pari a mt 2,70
10. L‟altezza minima interna utile dei locali adibiti ad abitazione può essere riconducibile a mt. 2,40 per i
corridoi, i disimpegni in genere, i bagni, i gabinetti ed i ripostigli.
11. Cantine ed autorimesse la cui altezza utile sia superiore a mt. 2,40 sono considerati, per l‟osservanza
degli indici volumetrici posti dal piano regolatore, locali di abitazione.
12. Il dimensionamento minimo dei singoli vani deve far riferimento alle disposizioni di cui al D.M.
05.07.1975.
13. I locali di cui al comma 6.a) non possono avere accesso diretto da locali di cui al comma 5 se non
attraverso disimpegno, tranne il secondo o altro servizio igienico oltre il primo ove è consentito l‟
accesso diretto da camere da letto, ai sensi dell‟ art. 3.4.71 del R.C.I..
14. Può essere autorizzata un‟altezza diversa da quella indicata ai commi precedenti nelle opere di recupero
del patrimonio edilizio esistente, nel caso che si mantengano altezze già esistenti, , quando non si
proceda ad un incremento del numero dei piani. Le deroghe all‟altezza dei locali sono quelle concedibili
ai sensi dell‟art. 3.0.0 del R.C.I. o da altre normative regionali vigenti.
15. Gli spazi soppalcati e le aree sottostanti dovranno essere realizzate in conformità a quanto previsto
dall‟art. 3.6.1. del Regolamento Locale d‟igiene tipo della Regione Lombardia , al quale si rimanda .
16. La superficie utile degli alloggi deve corrispondere ai requisiti fissati dal decreto del ministero della
sanità 5 luglio 1975 pubblicato nella Gazzetta Ufficiale del 18 luglio 1975, n. 190, nonché a quanto
disposto dagli art. 3.4.4. e 3.4.5. del R.C.I..
Art. 22.7: Comfort igrotermico
Oltre alle prescrizioni contenute nel Regolamento d‟Igiene vigente, devono essere rispettate le seguenti
condizioni:
le pareti perimetrali degli edifici devono essere impermeabili alle acque meteoriche e intrinsecamente
asciutte;
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gli elementi costitutivi degli edifici devono poter cedere le acque di edificazione e le eventuali acque di
condensazione, e permanere asciutti;
Art. 22.8: Costruzioni accessorie e interventi edilizi minori
1. Le costruzioni accessorie ammesse e cioè box auto, ripostigli, magazzini, depositi, tettoie dovranno
rispondere alle seguenti prescrizioni:
a) siano costruite con struttura muraria o metallica di comprovata solidità e duratura, e decorosamente
finite alla stregua della costruzione principale; in ogni caso sono vietati manufatti prefabbricati o
comunque realizzati con la posa di lamiere e/o pannelli leggeri di qualunque genere o natura.
b) Le richieste di permessi di costruire per tali accessori devono soddisfare le seguenti prescrizioni:
- distanze:
Dai confini di proprietà m. 5,00;m. 0,00 in caso di costruzione a confine
Dal fabbricato principale: m. 3,00; m. 0,00 in caso di costruzione in aderenza
Dai cigli stradali: quelle previste per i fabbricati principali indicati nelle NTA vigenti
Sono invece da considerarsi interventi edilizi minori pertinenze o elementi di arredo , piccoli manufatti
amovibili al servizio delle unità immobiliari quali piccole serre di ferro e vetro, casette ricovero attrezzi da
giardino in struttura leggera, gazebo, pergolati;
i manufatti pertinenziali sono collocabili solo nell‟ambito
dell‟area cortilizia e/o nel giardino dell‟unità immobiliare devono essere prive di accesso dalla via pubblica.
L‟installazione delle serre in ferro e vetro, casette ricovero attrezzi da giardino in struttura leggera, è
consentita una tantum (in deroga a distanze ed indici planovolumetrici di Piano Regolatore) per unità
immobiliare, possibilmente nei retri degli immobili e nel rispetto delle norme del Codice Civile, del Codice
della Strada, di vincoli specifici e delle normative sovraordinate alle disposizioni comunali.
Possono essere collocate a distanza di mt. 1,5 dal confine.
Le strutture devono avere un volume massimo pari a mc. 20 e di altezza media interna inferiore a ml. 2.20
L‟installazione di gazebo e/o pergolati è consentita, limitatamente ad uno per unità immobiliare, nel rispetto
del Codice Civile, del Codice della Strada, di vincoli specifici e delle normative sovraordinate alle
disposizioni comunali.
Tali manufatti devono avere struttura leggera, avere altezza massima esterna di ml. 3.00, misurata all‟esterno
dei pilastri di sostegno, elementi orizzontali a sostegno del copertura sporgenti di ml. 0.50. La superficie
coperta è ammessa per un massimo di mq. 25 . L‟areazione dei ripostigli, magazzini e depositi nonché di
locali a questi assimilabili, dovrà essere perlomeno pari a quella stabilita dall‟art. 3.4.23 punto 6) del R.C.I.,
così come modificato dal C.R. n. 8/SAN/17.03.1995.
Art. 22.9: Piscine
Le piscine private possono essere costruite ad una distanza non inferiore a mt. 5 dai confini . Chi intende
costruire piscine private ha l‟obbligo di realizzare tutti gli impianti e i manufatti necessari al riciclo
dell‟acqua ed alla sua depurazione prima dell‟immissione nella rete fognaria.
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CAPITOLO 23 : ACCESSO AGLI ATTI E FORME DI PUBBLICITA’
Art. 23.1: Documenti amministrativi
Si intende per atto amministrativo qualsiasi atto scritto, rappresentazione grafica, fotocinematografica,
elettromagnetica o di altra natura formati dall‟amministrazione comunale o comunque utilizzati per la
propria attività amministrativa.
Ogni atto amministrativo o comunicazione relativa ai procedimenti riporta la struttura comunale di
riferimento, il Responsabile del Procedimento e l‟eventuale istruttore.
Art. 23.2: Accesso agli atti
In attuazione delle normative vigenti chiunque, con adeguata motivazione, ha diritto ad accedere a qualsiasi
documento amministrativo che riguarda gli interventi edilizi ad opera di privati sul territorio comunale.
Non è invece necessario indicare la motivazione nel caso l‟atto amministrativo abbia natura generale (norme,
regolamenti, deliberazioni, determinazioni, circolari).
Limitatamente agli esposti di privati che abbiano determinato l‟avvio di procedure sanzionatorie in materia
edilizia l‟accesso all‟esposto è differito alla conclusione del procedimento sanzionatorio.
La visura degli atti ed il rilascio di copia è subordinato al pagamento dei diritti.
Art. 23.3: Procedura
Per esercitare il diritto di accesso è necessario inoltrare la richiesta scritta, utilizzando la modulistica in uso
presso il comune di Gemonio.
Le modalità di evasione della richiesta sono contenute nel Regolamento Comunale per l‟accesso agli atti a
cui si rinvia.
Art. 23.4: Pubblicità degli atti amministrativi a carattere generale
Qualsiasi atto o provvedimento amministrativo di natura generale in materia edilizia è altresì pubblicizzato
nelle forme di Legge ove queste siano prescritte; in difetto ne verrà data pubblicità mediante pubblicazione
all‟albo pretorio e con eventuali ulteriori forme ritenute efficaci.
Art. 23.5: Pubblicità dei provvedimenti /procedimenti edilizi
Dei Permessi di costruire rilasciati viene data pubblicità attraverso la pubblicazione prevista dall‟art 38.7
L.R. 12/05 all‟albo pretorio.
Delle D.I.A complete ed efficaci viene conservato un registro presso lo Sportello Unico per l‟Edilizia
consultabile al pubblico.
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Le autorizzazioni paesistiche vengono pubblicate all‟Albo pretorio per 15 giorni.
Le normative relative ai provvedimenti urbanistici (adozione/approvazione) prevedono procedure specifiche
di pubblicazione a cui si rinvia.
CAPITOLO 24: VIGILANZA SULL’ATTIVITÁ URBANISTICO-EDILIZIA
Art. 24.1: Esecuzione d’ufficio.
1. Il responsabile del servizio ordina l'esecuzione d'ufficio a spese del contravventore:
a) dei lavori di demolizione delle opere eseguite in assenza di permesso di costruire o denuncia di inizio
attività, ovvero in loro totale o parziale difformità salvo i casi di acquisizione gratuita, ovvero di
applicazione di sanzioni pecuniarie;
b) dei lavori, ivi comprese eventuali demolizioni, ordinati con il diniego del certificato di agibilità;
c) dei provvedimenti diretti ad impedire l'uso dell'opera alla quale è stato negato il certificato di
agibilità;
d) del ripristino degli immobili e dei manufatti oggetto di servitù pubblica;
e) della rimozione di insegne, cartelli, iscrizioni, aggetti, tende, posti senza autorizzazione o senza
l'osservanza delle prescrizioni del presente regolamento;
f) della coloritura dei prospetti degli edifici visibili da vie o spazi pubblici in contrasto con l'ambiente;
g) della demolizione di edifici dichiarati antigienici;
h) dei lavori di consolidamento o demolizione dell'edificio o parte di esso, che minacci rovina.
2. Prima di procedere all'esecuzione d'ufficio, il comune diffida il contravventore a provvedervi direttamente,
assegnandogli un congruo termine.
3. Trascorso il termine assegnato senza che i lavori siano stati eseguiti, il comune procede alla esecuzione
d'ufficio dei lavori, con l'osservanza delle norme di legge in materia.
Art. 24.2: Garanzie.
1. Nei casi in cui, ai sensi del presente regolamento, è prescritta la prestazione di garanzie, queste possono
essere date mediante fidejussione bancaria o assicurativa o deposito cauzionale, secondo le modalità
previste dalle leggi vigenti.
2. Il comune determina l'ammontare della somma per la quale la garanzia è prestata.
3. Il deposito cauzionale può essere prestato a mezzo libretto bancario fruttifero intestato al titolare del
permesso di costruire e vincolato a favore dell'amministrazione comunale.
4. In caso di esecuzione d'ufficio delle opere, I'amministrazione comunale può disporre del deposito
cauzionale o della fidejussione, osservate le disposizioni di legge e di regolamento.
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Art. 24.3: Richiesta in sanatoria.
1. Alla richiesta di sanatoria di cui all‟articolo 36 del T.U. 6 giugno 2001, n. 380, debbono essere allegati,
oltre alla documentazione ed agli elaborati di progetto:
- relazione descrittiva dell‟intervento con riferimento alla sua conformità agli strumenti urbanistici
generali e di attuazione approvati ed al non contrasto con quelli adottati, sia al momento della
realizzazione dell‟opera, sia al momento della presentazione della richiesta;
- elaborati grafici nei quali siano evidenziate le opere preesistenti regolarmente eseguite, e con grafia
diversa le opere eseguite in parziale difformità;
- atto sostitutivo di notorietà nel quale sia esplicitamente dichiarata la data di avvenuta esecuzione delle
opere in parziale difformità, per le quali si richiede la sanatoria.
Art. 24.4: Sospensione dall’uso e dichiarazione di inagibilità.
Il presente articolo. è ben disciplinato dall‟art. 3.1.13. del R.C.I.
CAPITOLO 25 : NORME TRANSITORIE E FINALI
Art. 25.1: Norme transitorie.
Le norme del presente R.E. non si applicano ai progetti edilizi presentati prima della sua entrata in vigore,che
rimangono sottoposti alla disciplina previgente.
Art. 25.2: Tutela dei dati personali.
Il comune garantisce, nelle forme ritenute più idonee, che il trattamento dei dati personali in suo possesso, si
svolga nel rispetto dei diritti, delle libertà fondamentali, nonchè della dignità delle persone fisiche, ai sensi
della legge 31 dicembre 1996, n. 675, e successive modifiche.
Art. 25.3: Norme abrogate.
Con l'entrata in vigore del presente regolamento sono abrogate tutte le norme regolamentari con esso
contrastanti.
Art. 25.4: Pubblicità del regolamento.
Copia del presente regolamento, a norma dell‟art. 22 della legge 7 agosto 1990, n. 241, è tenuta
a disposizione del pubblico perchè ne possa prendere visione in qualsiasi momento.
Art. 25.5: Casi non previsti dal presente regolamento.
Per quanto non previsto nel presente regolamento trovano applicazione:
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a) le leggi ed i regolamenti nazionali e regionali;
b) lo statuto comunale;
c) gli altri regolamenti comunali in quanto applicabili;
d) gli usi e consuetudini locali.
Art. 25.6: Rinvio dinamico.
Le disposizioni del presente regolamento si intendono modificate per effetto di sopravvenute norme
vincolanti statali e regionali.
In tali casi, in attesa della formale modificazione del presente regolamento, si applica la normativa
sopraordinata.
Art. 25.7: Norme transitorie
La Commissione del Paesaggio insediata alla data di entrata in vigore del presente Regolamento seguita ad
esplicare le proprie funzioni con la composizione in essere sino alla scadenza ovvero alla nomina di una
nuova Commissione
Art. 25.8: Costruzioni temporanee
Sono costruzioni temporanee quelle destinate ad uso determinato nel tempo e che non comportano alcuna
effettiva trasformazione urbanistica ed edilizia del territorio.
Dette costruzioni sono soggette a nulla osta da parte del Responsabile del Settore Urbanistica Territorio.
Art. 25.9: Manufatti oggetto di condono edilizio
Sugli immobili oggetto di condono edilizio sono sempre ammessi gli interventi necessari a conseguire
l‟adeguamento statico di cui all‟art. 35 L. 47/85 anche mediante demolizione e fedele ricostruzione.
Gli immobili o porzione di immobili oggetto di condono edilizio non potranno essere interessati da opere
edilizie prima della definizione della pratica di condono.
Art. 25.10: Interventi ammissibili su aree preordinate all’esproprio
La realizzazione degli interventi nelle zone del PRG destinate a standard urbanistici e nelle altre aree
preordinate all‟esproprio è riservata, in via prioritaria, al Comune ed agli enti istituzionalmente competenti.
E‟ ammessa da parte dei privati la realizzazione anticipata delle previsioni di PRG previa valutazione del
pubblico interesse alla realizzazione dell‟opera ed approvazione da parte della Giunta Comunale
dell‟intervento e della bozza di convenzione.
Sono altresì ammissibili gli interventi realizzati, nelle more di realizzazione degli standard, utilizzando la
procedura prevista dall‟ex art. 27 L. 448 del 28/12/2001 e recepita con deliberazione GC n. 138 del 01/10/03.
Art. 25.11: Sanzioni.
Quando le infrazioni al presente Regolamento non siano già sanzionate da normative nazionali o regionali
trova applicazione una sanzione amministrativa pecuniaria pari a € 250,00.
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Oltre all‟applicazione della sanzione pecuniaria il Responsabile dell‟ufficio intima, con atto motivato, che lo
stato dei luoghi sia reso conforme alle disposizioni contenute nel presente Regolamento entro il termine
contenuto nello stesso provvedimento.
L‟inottemperanza a tale ordine entro il termine stabilito (o quello eventualmente prorogato su richiesta
dell‟interessato qualora sussistano comprovati motivi) comporterà, a seguito di nuovo accertamento,
l‟applicazione di una nuova sanzione pecuniaria pari a € 500,00.
Art. 25.12: Entrata in vigore.
Il presente regolamento entra in vigore il primo giorno del mese successivo a quello di esecutività della
deliberazione di approvazione.
ALLEGATO 1
Disciplina del verde pubblico e privato
Art. 1. Ambito di applicazione
1. Il presente allegato del Regolamento riguarda la disciplina del verde nel territorio comunale.
2. Non sono soggetti alla disciplina del presente Allegato gli alberi e i gruppi di alberi per i quali sono
stabilite particolari forme di tutela in base a norme, previste da leggi, più restrittive di quelle contenute nel
presente allegato e le aree soggetto a vincolo idrogeologico , che sono espressamente tutelate dalle norme
vigenti
3. Nelle aree sottoposte a vincolo ambientale, paesistico, agricolo e in prossimità di esse è fatto obbligo
procedere a valutazioni analitiche e paesaggistiche di carattere oggettivo.
4. Tutte le pratiche edilizie devono contenere opportuni dati di rilievo dell‟intorno verde e valutazioni in
merito agli interventi che devono essere particolarmente approfonditi nei casi che comportino
modificazioni o alterazioni sostanziali e di rilievo.
5. Per tutti i nuovi impianti, in prossimità delle sedi viarie valgono le norme del Codice della Strada (DL
285/92) articoli 16, 17, 18 e suo Regolamento di Esecuzione e Attuazione ( DPR 495/92) articoli 26, 27,
28 e s.m.i.
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Art. 2. Valutazione e valorizzazione
1. Nella disciplina del verde sono ricomprese la formazione, la conservazione, la valorizzazione e la
diffusione della vegetazione in genere, in quanto fattori di qualificazione ambientale.
2. La realizzazione degli spazi verdi urbani comporta la preventiva valutazione delle caratteristiche e delle
funzioni attribuite a ciascuna area, la scelta delle essenze da impiegarsi, la situazione pedologica,
orografica e climatica in cui si opera.
Art. 3. Tutela del verde esistente
Al di fuori delle aree boschive e delle aree soggette a vincolo idrogeologico sono espressamente tutelate dalle
norme vigenti tutte le alberature sia isolate che in filari o in gruppi di medio o alto fusto. . Si devono
intendere per alto fusto le piante aventi un diametro di almeno 30 cm all‟altezza di m. 1 dal suolo.
1. Gli interventi sugli alberi tutelati ai sensi del presente articolo sono sottoposti ad autorizzazione di cui al
successivo art. 5.
2. Si raccomanda particolarmente nelle nuove costruzioni di attuare tutti i provvedimenti e gli accorgimenti
utili alla conservazione, alla valorizzazione e all‟arricchimento della vegetazione esistente, se di pregio.
3. I giardini e i parchi esistenti debbono essere oggetto di interventi di manutenzione volti a preservarne le
caratteristiche ambientali complessive, con particolare rispetto per la vegetazione autoctona, e per gli
esemplari e gli insiemi significativi da un punto di vista storico e artistico.
Art. 4. Pratica edilizia e protezione degli alberi e del sistema verde
1. Gli interventi sul patrimonio arboreo, interessati da opere di nuova costruzione e di ristrutturazione edilizia
devono essere autorizzati dalla A.C con parere preventivo espresso dall‟Ufficio competente, contenente le
indicazioni di cui ai successivi commi 4, 5, 6, 7, 9.
2. I progetti dovranno essere redatti in modo da rispettare le alberature protette esistenti di cui all‟Art. 3. ,
avendo cura di non ledere gli apparati radicali.
Con provvedimento motivato , per motivi igienici e di decoro, può essere imposta la manutenzione, la
conservazione e la ricomposizione del verde, dei fossati , delle siepi e di altri spazi anche con la messa a
dimora di essenze compatibili con l‟intorno urbano
3. In caso di richiesta di abbattimento e del relativo parere favorevole, al fine di reintegrare la consistenza del
patrimonio arboreo esistente l‟Amministrazione Comunale, eseguito l‟intervento Edilizio, chiederà al
proprietario di mettere a dimora, all‟interno dell‟area interessata dalla pratica edilizia, un numero di alberi,
di specie e dimensioni concordate con l‟Ufficio competente .
4. L‟Amministrazione Comunale, qualora non vi sia spazio sufficiente all‟interno della proprietà del
richiedente, ha la facoltà di domandare al proprietario o la messa a dimora di nuovi alberi anche al di fuori
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del luogo oggetto dell‟intervento edilizio purché nell'ambito del territorio comunale o la fornitura e posa
di arredi (intesi come arredi vegetali) da installare nei giardini pubblici o la monetizzazione da inserire in
un apposito capitolo per l‟acquisizione di aree da destinare al miglioramento del patrimonio a verde
comunale o alla realizzazione di opere a verde.
Art. 5. Protezione degli alberi al di fuori degli interventi edilizi –autorizzazione
1. Gli interventi di abbattimento degli alberi di cui al precedente Art. 3. sono subordinati ad autorizzazione
esplicita da rilasciare a cura dell‟Ufficio competente, entro 30 dalla presentazione dell‟istanza.
2. L‟autorizzazione favorevole all'abbattimento ha validità di anni 1 (uno) a partire dalla data di rilascio del
parere stesso.
3. La documentazione sopraddetta deve essere tenuta a disposizione per eventuali controlli sul luogo di
effettuazione degli interventi. Alle disposizioni, eventualmente contenute nei pareri (ad es. messa a dimora
di nuovi alberi in sostituzione di quelli da abbattere), si dovrà provvedere entro l'anno di validità dello
stesso.
4. Sono esonerati dalla suddetta procedura gli interventi effettuati direttamente da o per conto
dell‟Amministrazione Comunale;
5. I funzionari dell‟Ufficio competente sono deputati a verificare, in qualsiasi momento, il rispetto e
l‟adempimento delle disposizioni contenute nei pareri favorevoli all‟abbattimento.
6. L‟autorizzazione all‟abbattimento può essere negata dall‟Amministrazione Comunale e, nel caso di
abbattimento effettuato, può essere richiesta la sostituzione con un altro di pari valore ornamentale salvo
diversa valutazione di danno ambientale.
Art. 6. Deroghe ai divieti di abbattimento
1. L‟Amministrazione Comunale può esprimere parere/autorizzazione favorevole all'abbattimento di alberi
soggetti a tutela di cui all‟Art. 3. ,con facoltà di richiedere sostituzione qualora:
a. l‟albero sia ammalato e la sua conservazione, anche previa considerazione dell‟interesse pubblico, non
sia possibile;
b. l‟interessato accompagni la richiesta di esenzione ad un progetto di ristrutturazione e riqualificazione
ambientale, alla cui approvazione resta subordinata;
c. le piante, per cause naturali o per interventi inadeguati effettuati nel passato, risultino aver
compromesso irrimediabilmente il loro normale sviluppo vegetativo;
d. le piante siano radicate ad una distanza da fabbricati inferiore a 5 (cinque) volte il diametro del fusto
misurato a m. 1.30 da terra e vi siano evidenti danni provocati dall'albero.
2. La richiesta di deroga dovrà essere presentata per iscritto allegando una relazione redatta da un esperto
agronomo; il relativo parere verrà rilasciato una volta accertata dall‟Ufficio competente, l‟esistenza dei
necessari presupposti.
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Art. 7. Esenzione dall’autorizzazione
1. Si prescinde dalle previste richieste di autorizzazione quando:
a. il proprietario sia obbligato a rimuovere o a modificare la struttura degli alberi a seguito di sentenza
giudiziaria;
b. dall‟albero possano derivare immediati pericoli a persone o cose.
2. Relativamente alla lettera b) è fatto obbligo di inviare una comunicazione all‟Ufficio competente,
indicando le ragioni d‟urgenza che hanno determinato l‟intervento, allegando opportuna documentazione
fotografica.
Art. 8. Divieti
1. Nell‟ambito di applicazione del presente articolato e con esclusivo riferimento agli alberi tutelati di cui all‟
Art. 3. è vietato:
a. abbattere, rimuovere, spostare danneggiare gli alberi in assenza di autorizzazione/parere;
b. alterare sostanzialmente la naturale forma della chioma con potature fatto salvo l‟Art. 14. ;
c. effettuare operazioni che comportino l‟impermeabilizzazione del terreno (intorno all'albero dovrà essere
mantenuta un'area drenante minima di raggio pari ad almeno 1.5 volte il diametro del fusto dell'albero
stesso misurato a mt. 1.30 da terra);
Art. 9 . Quinte di protezione aree delle attività, di servizio,commerciali e depositi
1. La nuova realizzazione e tutti gli altri interventi di manutenzione straordinaria, manutenzione
straordinaria, restauro – risanamento conservativo, ristrutturazione edilizia di depositi, di aree ecologiche,
di aree industriali, artigianali e commerciali deve essere subordinata alla formazione e dall'impianto di
vegetazione in grado di mitigarne l‟impatto e, se necessario, mascherarne l'esistenza; la consistenza di tale
impianto vegetale deve essere proporzionata all'insediamento e al suo grado di salubrità e d'inquinamento
valutato con un progetto del verde.
2. Laddove comunque non sia possibile collocare piante d‟alto fusto è fatto obbligo di impiantare siepi di
essenza a foglia perenne di altezza utile a mascherare dall‟esterno la vista dei cortili di pertinenze e degli
eventuali depositi a cielo aperto.
E‟ inoltre prescritta la messa dimora nelle aree a parcheggio relative, di alberi ad alto fusto/medio fusto in
ragione di 4 posti /auto oltre a 1 ogni 100 mq. di area a verde.
Art. 10. Sanzioni
1. In caso di inosservanza del presente articolato, verranno applicate dall‟Amministrazione Comunale, a
carico del proprietario e della ditta esecutrice del lavoro, tramite l‟Ufficio competente, in ragione di
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ciascun albero, le sanzioni seguenti: (o secondo il tariffario sanzionatorio depositato presso l‟Ufficio
competente)
a. danni irreparabili all'albero (apparato radicale e/o aereo), abbattimento di alberature protette esistenti
di cui all‟Art. 3. . le previste autorizzazioni: euro 500,00
b. mancato rispetto degli adempimenti previsti dalle disposizioni del presente Regolamento contenute
nelle autorizzazioni, fatto salvo l‟obbligo di provvedere comunque all‟esecuzione di tutte le
prescrizioni previste dallo stesso articolo: euro 100,00
2. E‟ data facoltà al contravventore di risarcire il danno arrecato al patrimonio arboreo con l‟acquisto di un
numero di alberi di dimensioni e specie indicate dall‟Ufficio competente o di arredi da installare ai
giardini pubblici, pari al valore del danno stesso.
3. Le piante acquistate dovranno essere messe a dimora, ove possibile, all‟interno della proprietà del
contravventore o, eventualmente, in altro luogo pubblico individuato dall‟Amministrazione Comunale.
ALLEGATO 2
Regolamento per l'installazione di condizionatori e
di apparecchiature tecnologiche
1. Le norme contenute nel presente regolamento si applicano sugli immobili (terreni e fabbricati) esistenti
su tutto il territorio comunale.
2. L'installazione di condizionatori o di qualsiasi apparecchiatura tecnologica ad esclusione di
apparecchiature di sicurezza (telecamere, sirene d'allarme, ecc.) deve ispirarsi ai principi della
salvaguardia del decoro e dell'aspetto estetico della città e del rispetto dell'impatto visivo ed ambientale.
3. Sono vietate le installazioni di condizionatori o di qualsiasi apparecchiatura tecnologica all'esterno
di balconi, terrazzi non di copertura, comignoli, giardini e cortili quando i condizionatori o altre
apparecchiature tecnologiche siano visibili dal piano della strada delle pubbliche vie.
I condizionatori o altre apparecchiature tecnologiche devono essere collocati p ossibilmente sul
versante opposto alla pubblica via
Quando non sia possibile soddisfare questo requisito dovranno valutarsi con gli Uffici competenti
(Edilizia privata) le soluzioni più adeguate, sentito preventivamente il parere della Commissione del
Paesaggio
Lo stesso
parere
preventivo
dovrà
essere
acquisito
precedentemente all'installazione nel
caso di edifici ubicati nella zona "A" del centro storico, come perimetrato negli strumenti urbanistici
vigenti ed in salvaguardia ed in tutti i casi di valori ambientali elevati.
4. Le nuove installazioni dovranno essere comunicate all'Ufficio Tecnico - Edilizia Privata il quale
entro 30 giorni dalla data di ricevimento della comunicazione potrà:
-
sospendere l'esecuzione dei lavori per chiarimenti, integrazione della documentazione, ecc.
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-
imporre delle prescrizioni tecniche per la regolare installazione
-
vietare l'installazione se in contrasto con le presenti norme
In caso di irregolarità o non conformità dei lavori eseguiti l'Ufficio Tecnico Urbanistica - Edilizia
Privata ordinerà l'adeguamento dell'apparato alle presenti norme o al progetto depositato entro 30
giorni dalla data di rilevazione dell'infrazione, che si intende ordinata nel momento stesso in cui
l'irregolarità è rilevata.
In caso di accertata violazione alle presenti norme sarà comminata la sanzione amministrativa di 100
Euro per ogni unità immobiliare servita dalla suddetta installazione. La sanzione pecuniaria è
reiterabile, in caso di recidiva la sanzione amministrativa viene raddoppiata.
5. Il presente regolamento entra in vigore dopo la sua pubblicazione all'Albo Pretorio del Comune per 15
giorni consecutivi, successivi all'avvenuta adozione della deliberazione di approvazione dello stesso.
6. Le norme previste dal presente regolamento si devono intendere integrative di quelle esistenti in
materia di strumenti urbanistici vigenti e del Regolamento di Polizia Urbana .
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