Tabella Proc Urbanistica-1 Annull. PdC

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Tabella Proc Urbanistica-1 Annull. PdC
“TIPOLOGIA DI PROCEDIMENTO” ex art. 35, comma 1, D. Lgs. 33/2013 – Annullamento del permesso di costruire ex art. 39 del DPR 380/2001
a) breve descrizione del
procedimento con indicazione
riferimenti normativi;
Procedimento di annullamento del permesso di costruire da parte della Regione ex art. 39 del D.P.R. 380/2001
delegato alla Provincia dall’art. 39 della L.R. 19 luglio 2006 n. 22
Il presente procedimento inerisce alle competenze della Provincia in materia di annullamento su istanza da parte di un
soggetto avente un interesse diretto, concreto e attuale – corrispondente ad una posizione giuridicamente tutelata – di un
titolo edilizio (Permesso di costruire o D.I.A.) non conforme a prescrizioni degli strumenti urbanistici o dei regolamenti
edilizi o comunque in contrasto con la normativa urbanistico edilizia vigente al momento della loro concessione.
b)l'unità organizzativa
responsabile dell'istruttoria;
U.O. Urbanistica Servizio Edilizia Pubblica e Territorio
c) il nome del responsabile del
procedimento, recapiti telefonici
e casella di posta elettronica
istituzionale;
Dott. Ing. Cataldo Lastella – Dirigente Servizio Edilizia Pubblica e Territorio
Via Castromediano, 130 70126 BARI – Tel 080-5412841 – 829 Fax 080-5412872
Pec.: [email protected]
ove diverso, l'ufficio competente
all'adozione del provvedimento
finale, con l'indicazione del nome
del responsabile dell'ufficio,
unitamente ai rispettivi recapiti;
per i procedimenti ad istanza
di parte
d) gli atti e i documenti da
allegare all'istanza e la
modulistica necessaria, compresi
i fac-simile per le
autocertificazioni e gli uffici ai
quali rivolgersi per informazioni,
gli orari e le modalità di accesso
con indicazione degli indirizzi,
dei recapiti telefonici e delle
caselle di posta elettronica
istituzionale, a cui presentare le
L’attività istruttoria è avviata a seguito di presentazione di una richiesta, redatta in forma scritta, indirizzata al
Presidente della Provincia, sottoscritta dall’istante, contenente:
a) i dati anagrafici dell’istante con l’indicazione del domicilio per il recapito delle comunicazioni;
b) l’espressa indicazione della richiesta di annullamento della/e deliberazione/i e/o del/i provvedimento/i comunale/i ai
sensi dell’art. 39 della Legge Reg.le 19 luglio 2006 n. 22;
c) l’indicazione precisa della/e deliberazione/i e/o del/i provvedimento/i comunale/i ritenuto/i illegittimo/i con
l’indicazione dell’Organo che lo/li ha emesso/i, tipologia, data e numero;
d) l’indicazione del/i contrasto/i degli Atti contestati, emanati dal Comune, con gli strumenti urbanistici, regolamenti
edilizi, o con la normativa urbanistico-edilizia vigente al momento della loro adozione;
e) la dichiarazione, a firma dell’istante, con la quale si attesti che la richiesta è relativa a deliberazioni o provvedimenti
comunali adottati da non oltre dieci anni;
f) la dichiarazione, a firma dell’istante, attestante l’assenza di propri ricorsi giurisdizionali per l’annullamento del/i
medesimo/i atto/i oggetto della richiesta inoltrata alla Provincia;
g) la dichiarazione, a firma dell’istante, attestante la sussistenza di un interesse diretto, concreto ed attuale –
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istanze;
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e) le modalità con le quali gli
interessati possono ottenere le
informazioni relative ai
procedimenti in corso che li
riguardino;
corrispondente ad una posizione giuridicamente tutelata – all’annullamento del Permesso di Costruire.
Alla richiesta potrà essere allegato ogni documento che l’istante riterrà utile al fine dell’istruttoria del procedimento.
Sono previste le seguenti cause di improcedibilità:
sia manchevole della documentazione di cui alle lettere a), b), c), d), e), f) e g) di cui sopra;
sia relativa a deliberazione o provvedimento comunale già revocato o annullato in autotutela, anche per motivi di
violazione diversi da quelli indicati nella richiesta, dal competente Organo Comunale;
sia relativa a deliberazione o provvedimento comunale per il quale, anche per i motivi di violazione indicati nella
richiesta, sia in corso un procedimento di revoca o annullamento in autotutela da parte del competente Organo
Comunale;
sia relativa a deliberazione o provvedimento comunale che, anche per i motivi di violazione indicati nella richiesta,
siano stati sanati o modificati da una successiva deliberazione o da un successivo provvedimento, che abbia ricondotto
l’atto comunale nella piena legittimità;
sia relativa a deliberazione o provvedimento comunale per il quale, anche per i motivi di violazione indicati nella
richiesta, sia già stata emessa sentenza del Giudice Amministrativo;
sia già stato presentato dallo stesso soggetto e/o da terzi, un ricorso al Giudice Amministra-tivo per l’annullamento del
medesimo atto oggetto della richiesta inoltrata alla Provincia;
sia relativa a deliberazione o provvedimento comunale per il quale, anche per i motivi di violazione indicati nella
richiesta, sia pendente un procedimento avanti l’Autorità Giudiziaria.
Sezione Urbanistica Servizio Edilizia Pubblica e Territorio
Via Castromediano, 130 70126 BARI – Tel 080-5412844 Fax 080-5412872
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orario al pubblico protocollo: dal lunedì al venerdì ore 9.00 – ore 12.00
orario al pubblico uffici: martedì e giovedì ore 10.00 – 12.30
Il Procedimento si attua nelle seguenti fasi:
a) avvio del procedimento volto all’accertamento delle violazioni di cui all’articolo 39 del D.P.R.380/2001;
b) relazione di accertamento;
c) contestazione delle violazioni ai soggetti interessati;
d) emanazione dell’atto conclusivo.
Nelle fasi a), c) e d) vengono quindi informati dello stato del procedimento sia gli interessati che i controinteressati.
Il provvedimento di annullamento o di archiviazione è notificato al Comune ed agli interessati, nonché comunicato alla
Regione Puglia ai sensi dell’art. 39, comma 2, della L.R. n. 22/2006. La notifica e la comunicazione del provvedimento
definitivo è di competenza del RP e costituisce conclusione del procedimento ai sensi della L. 241/90.
I provvedimenti di sospensione dei lavori e di annullamento vengono altresì resi noti al pubblico mediante l'affissione
nell'albo pretorio del Comune dei dati relativi agli immobili e alle opere realizzate.
In ogni fase del procedimento gli interessati e i controinteressati possono intervenire nel procedimento ai sensi dell’art. 9
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f) il termine fissato in sede di
disciplina normativa del
procedimento per la conclusione
con l'adozione di un
provvedimento espresso e ogni
altro termine procedimentale
rilevante;
della Legge. 241/90.
Gli interessati ed i controinteressati possono ottenere le informazioni con l’accesso agli atti ai sensi dell’art. 10 della
Legge 241/90, come precisato nel Capo V “Accesso ai documenti amministrativi” della medesima legge e nel DPR 12
aprile 2006, n. 184 “Regolamento recante disciplina in materia di accesso ai documenti amministrativi”
Il RP, verificata la completezza della richiesta e della documentazione allegata, nonché l’assenza di tutte le cause di
esclusione e/o di improcedibilità, entro 30 (trenta) giorni dalla data di arrivo al protocollo del Servizio dell’istanza,
ovvero dal ricevimento dell’eventuale documentazione integrativa richiesta a completamento della stessa, effettua la
comunicazione di avvio del procedimento al Comune interessato, al titolare del permesso di costruire, al proprietario (se
diverso dal titolare del permesso) ed al progettista, mediante la trasmissione in copia della richiesta di annullamento.
Con la trasmissione di cui sopra al Comune interessato viene richiesto di esprimersi, entro un termine non superiore a 60
(sessanta) giorni, sulla fondatezza dei motivi della richiesta, nonché a trasmettere ogni utile informazione e/o
documentazione, mentre il titolare del permesso di costruire, il proprietario (se diverso dal titolare del permesso) e il
progettista hanno facoltà, entro il termine medesimo, di trasmettere eventuali memorie scritte e documenti che l’ufficio
competente della provincia valuterà ove siano pertinenti all’oggetto del procedimento.
Nei 90 (novanta) giorni successivi al ricevimento delle eventuali comunicazioni e/o documentazione di cui sopra, il RP,
effettua l’esame della richiesta/esposto e dell’intera documentazione pervenuta, avvalendosi del “Comitato tecnicoamministrativo”.
L’esame si conclude con la formulazione di una relazione, nella quale viene evidenziata la fondatezza o meno delle
violazioni segnalate nell’esposto; tale relazione equivale ad atto di “accertamento” nel caso di riscontrata violazione e,
nel caso di accertamento negativo delle presunte violazioni, è propedeutica all’emanazione del provvedimento
dirigenziale di archiviazione del procedimento.
In pendenza delle procedure di annullamento, il RP, sentito il “Comitato tecnico-amministrativo”, può ordinare la
sospensione dei lavori con provvedimento da notificare a mezzo di ufficiale giudiziario, nelle forme e con le modalità
previste dal codice di procedura civile, al titolare del permesso, al proprietario della costruzione, se diverso, e al
progettista e da comunicare al Comune; l’ordine di sospensione cessa di avere efficacia se, entro sei mesi dalla sua
notificazione, non sia stato emesso l’Atto di annullamento ai sensi dell’art. 39 comma 2 del DPR 380/01.
Qualora dall’esito della “relazione di accertamento” risulti che i contestati provvedimenti comunali non sono conformi a
prescrizioni degli strumenti urbanistici o dei regolamenti edilizi, o sono comunque in contrasto con la normativa
urbanistico-edilizia vigente al momento della loro adozione, il RP contesta la violazioni al titolare del permesso, al
proprietario della costruzione, se diverso, al progettista e al comune, assegnando un termine non superiore a 30 giorni per
presentare eventuali controdeduzioni; contestuale avviso viene inviato all’esponente.
Sulle eventuali controdeduzioni presentate si esprime il “Comitato tecnico-amministrativo”, nei successivi 30 (trenta)
giorni, attraverso la formulazione di un parere definitivo.
Il RP, sulla scorta del parere definitivo espresso dal Comitato tecnico-amministrativo, ravvisando la fattispecie di cui al
comma 1 dell’articolo 21-octies della Legge n. 241/1990 e s.m.i., invita, nei successivi trenta giorni, il comune
interessato ad attivare la procedura di cui al comma 1 dell’articolo 21-nonies della Legge n. 241/1990 e s.m.i., fissando
un termine non superiore a 90 (novanta) giorni.
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Qualora l’Organo comunale competente provveda, nei termini temporali previsti dal comma precedente, ad annullare in
autotutela il provvedimento contestato, il RP procede all’emanazione del provvedimento dirigenziale di archiviazione del
procedimento.
Trascorso infruttuosamente il termine di cui appena sopra, il RP provvede ad annullare la deliberazione o il
provvedimento comunale contestato entro il termine di diciotto mesi dalla data di acquisizione della “relazione di
accertamento”.
g) i procedimenti per i quali il
provvedimento
dell'amministrazione può essere
sostituito da una dichiarazione
dell'interessato, ovvero il
procedimento può concludersi
con il silenzio assenso
dell'amministrazione;
h)gli strumenti di tutela,
amministrativa e giurisdizionale,
riconosciuti dalla legge in favore
dell'interessato, nel corso del
procedimento e nei confronti del
provvedimento finale ovvero nei
casi di adozione del
provvedimento oltre il termine
predeterminato per la sua
conclusione e i modi per attivarli;
i) il link di accesso al servizio on
line, ove sia già disponibile in
rete, o i tempi previsti per la sua
attivazione;
l) le modalità per l'effettuazione
dei pagamenti eventualmente
necessari, con le informazioni di
cui all'articolo 36 (codici IBAN,
imputazione del versamento in
Tesoreria…);
m) il nome del soggetto a cui è
NO
Con la comunicazione di avvio del procedimento al Comune interessato viene richiesto di esprimersi, entro un termine
non superiore a 60 (sessanta) giorni, sulla fondatezza dei motivi della richiesta, nonché a trasmettere ogni utile
informazione e/o documentazione, mentre il titolare del permesso di costruire, il proprietario (se diverso dal titolare del
permesso) e il progettista hanno facoltà, entro il termine medesimo, di trasmettere eventuali memorie scritte e documenti
che l’ufficio competente della provincia valuterà ove siano pertinenti all’oggetto del procedimento.
Qualora dall’esito della “relazione di accertamento” risulti che i contestati provvedimenti comunali non sono conformi a
prescrizioni degli strumenti urbanistici o dei regolamenti edilizi, o sono comunque in contrasto con la normativa
urbanistico-edilizia vigente al momento della loro adozione, il RP contesta la violazioni al titolare del permesso, al
proprietario della costruzione, se diverso, al progettista e al comune, assegnando un termine non superiore a 30 giorni per
presentare eventuali controdeduzioni; contestuale avviso viene inviato all’esponente.
Inoltre possono essere aditi gli strumenti ordinari previsti dalla legge.
Non ancora disponibile né si conoscono i tempi di attivazione previsti.
NO
Ai sensi dell’art. 2 comma 9-bis della Legge. 241/90 “L'organo di governo individua, nell'ambito delle figure apicali
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attribuito, in caso di inerzia, il
potere sostitutivo, nonché le
modalità per attivare tale potere,
con indicazione dei recapiti
telefonici e delle caselle di posta
elettronica istituzionale;
n) i risultati delle indagini di
customer satisfaction condotte
sulla qualità dei servizi erogati
attraverso diversi
canali,facendone rilevare il
relativo andamento.
dell'amministrazione, il soggetto cui attribuire il potere sostitutivo in caso di inerzia. Nell'ipotesi di omessa
individuazione il potere sostitutivo si considera attribuito al dirigente generale o, in mancanza, al dirigente preposto
all'ufficio o in mancanza al funzionario di più elevato livello presente nell'amministrazione.
Per ciascun procedimento, sul sito internet istituzionale dell'ammini-strazione e' pubblicata, in formato tabellare e con
collegamento ben visibile nella homepage, l'indicazione del soggetto a cui e' attribuito il potere sostitutivo e a cui
l'interessato può rivolgersi ai sensi e per gli effetti del comma 9-ter. Tale soggetto,in caso di ritardo, comunica senza
indugio il nominativo del responsabile, ai fini della valutazione dell'avvio del procedimento disciplinare, secondo le
disposizioni del proprio ordinamento e dei contratti collettivi nazionali di lavoro, e, in caso di mancata ottemperanza
alle disposizioni del presente comma, assume la sua medesima responsabilità oltre a quella propria.”
Al momento non sono disponibili indagini di customer satisfaction
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