Estendere la procedura della multa disciplinare

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Estendere la procedura della multa disciplinare
Le autorità federali della Confederazione Svizzera
Estendere la procedura della multa disciplinare
Berna, 15.03.2013 - Oltre alle infrazioni di poco conto alla legge sulla circolazione
stradale, il Consiglio federale propone di sanzionare con multe disciplinari anche
infrazioni simili ad altre leggi. Venerdì, ha posto in consultazione la pertinente revisione
della legge sulle multe disciplinari (LMD).
La proposta di modifica della legge trae origine dalla mozione "Potenziare il sistema delle multe
disciplinari per sgravare le autorità penali e i cittadini" (10.3747). Secondo l'attuale LMD le
contravvenzioni al codice stradale possono essere punite mediante la procedura della multa
disciplinare con una multa fino a 300 franchi. S'intende ora ampliare il campo d'applicazione di
tale procedura per garantire una sanzione semplice, rapida e uniforme anche in caso di
contravvenzioni ad altre leggi.
La revisione di legge prevede di sottoporre alla procedura della multa disciplinare anche le
contravvenzioni alla legge sull'alcool, alla legge sul trasporto di viaggiatori, alla legge sulla
navigazione interna, alla legge sulle derrate alimentari, alla legge federale concernente la
protezione contro il fumo passivo, alla legge forestale, alla legge sulla caccia, alla legge sulla
pesca e alla legge sulla metrologia. Previa consultazione dei Cantoni, il Consiglio federale
disciplinerà le singole fattispecie e le rispettive multe in un'ordinanza. Le numerose
contravvenzioni giustificano la delega al Consiglio federale; l'attuale elenco dei reati della
circolazione stradale supera infatti le 20 pagine. Il Consiglio federale può inoltre reagire
tempestivamente a cambiamenti adeguando l'elenco dei reati e l'ammontare delle multe.
Multa massima di 300 franchi
La revisione prevede, per vari motivi, di mantenere la multa massima di 300 franchi. Sanzioni
applicate secondo un tariffario fisso non rispettano il principio secondo cui la pena va comminata
tenendo conto dei precedenti e della situazione personale del contravventore. Una deroga a tale
principio, al fine di sgravare le autorità di perseguimento penale, si giustifica soltanto se la pena
non è troppo alta. L'aumento della multa massima potrebbe inoltre comportare un rifiuto più
frequente della procedura della multa disciplinare, precludendo quindi la semplificazione
auspicata.
Disciplinamento separato per il consumo della canapa
Il Consiglio federale rinuncia a integrare nella LMD la procedura della multa disciplinare per il
consumo della canapa, introdotta nella nuova legge sugli stupefacenti. Tale procedura richiede
regolamentazioni speciali, ad esempio riguardo alla confisca di stupefacenti e alla rinuncia ad
infliggere multe disciplinari per le infrazioni di lieve entità. Non sarebbe adeguato introdurre nella
LMD disposizioni che rivestono importanza soltanto per le contravvenzioni alla legge sugli
stupefacenti. Considerando la specificità del reato e lo stretto legame tra disposizioni penali e
quelle sull'impunità, la procedura della multa disciplinare per consumo di canapa deve
continuare a essere disciplinata nella LStup.
Indirizzo cui rivolgere domande:
Sonja Koch, Ufficio federale di giustizia UFG, +41 31 323 92 42
Pubblicato da
Il Consiglio federale
Internet: http://www.admin.ch/br/index.html?lang=it(1)
Dipartimento federale di giustizia e polizia
Internet: http://www.ejpd.admin.ch(2)
Ufficio federale di giustizia
Internet: http://www.bj.admin.ch(3)
Altri rimandi:
I documenti relativi al presente comunicato stampa sono reperibili sul sito del DFGP(4)
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http://www.bj.admin.ch
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Le autorità federali della Confederazione Svizzera
[email protected] | Basi legali
http://www.news.admin.ch/message/index.html?lang=it
12.000
Rapporto esplicativo
concernente l’avamprogetto di revisione totale della legge
sulle multe disciplinari
(Attuazione della mozione Frick 10.3747. Potenziare il sistema delle
multe disciplinari per sgravare le autorità penali e i cittadini)
1
Punti essenziali del progetto
1.1
Situazione iniziale
La legge del 24 giugno 19701 sulle multe disciplinari (LMD) è in vigore a livello
federale dal 1°gennaio 1973. Ha dato buoni risultati per quanto concerne il sanzionamento delle contravvenzioni di lieve entità previste dalla legge federale del
19 dicembre 19582 sulla circolazione stradale (LCStr). Fino all’entrata in vigore, il
1°gennaio 2011, del Codice di procedura penale del 5 ottobre 20073 (CPP), tutti gli
altri reati sono stati sanzionati secondo le disposizioni procedurali cantonali. Con il
CPP la Confederazione ha disciplinato in modo definitivo il diritto di procedura
penale a livello federale4, in virtù delle competenze sancite dall’articolo 123 capoverso 1 della Costituzione federale della Confederazione Svizzera del
18 aprile 19995 (Cost.).
Da allora i Cantoni non possono più emanare prescrizioni procedurali penali proprie
per il perseguimento e il giudizio di reati contro le leggi federali. Il CPP non pregiudica invece le competenze dei Cantoni in merito al disciplinamento delle procedure di perseguimento e di giudizio di reati contro disposizioni penali cantonali e
comunali (p. es. il disturbo della quiete notturna, la raccolta delle deiezioni canine, il
mancato rispetto degli orari di apertura nel settore alberghiero e della ristorazione).
Il diritto federale permette ai Cantoni di disciplinare autonomamente gli ambiti
menzionati che non riguardano il diritto penale (p. es. la gestione dei rifiuti). Alcuni
Cantoni hanno mantenuto una propria procedura della multa disciplinare per le
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LMD del 24 giugno 1970, RS 741.03
RS 741.01
RS 312.0
Messaggio del 21 dicembre 2005 concernente l’unificazione del diritto processuale penale
del 21 dicembre 2005, FF 2006 989, 1000, 1106.
RS 101
1
contravvenzioni alle loro disposizioni cantonali6. Questo dimostra che esiste
l’esigenza di perseguire le infrazioni di poco conto in una procedura semplificata.
Il CPP stesso non prevede una procedura della multa disciplinare, tuttavia,
all’articolo 1 capoverso 2 sono fatte salve le norme procedurali disciplinate in altre
leggi federali (p. es. la LMD e la legge federale del 22 marzo 19747 sul diritto penale
amministrativo [DPA]). Questa disposizione offre esplicitamente la possibilità di
introdurre una procedura generale della multa disciplinare a livello federale.
1.2
Mozione Frick
Con la mozione 10.3747 il Consigliere di Stato Frick e 33 cofirmatari chiedono di
potenziare il sistema delle multe disciplinari per sgravare le autorità penali e i cittadini. La proposta del Consiglio federale di accogliere la mozione è stata seguita dal
Consiglio degli Stati il 16 dicembre 20108 e dal Consiglio nazionale, quale seconda
Camera, il 13 aprile 20119. La mozione chiede di esaminare quali infrazioni semplici
all’ordinamento giuridico possono essere sottoposte al sistema delle multe disciplinari oltre a quelle già previste dal diritto attuale. Il Consiglio federale è stato incaricato di elaborare un progetto di legge e il corrispondente rapporto.
1.3
La normativa proposta
La LMD attuale è applicata esclusivamente a un solo ambito giuridico, ossia alle
violazioni delle disposizioni sulla circolazione stradale. La nuova normativa intende
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2
THOMAS HANSJAKOB, Ordnungsbussen - im SVG, bei Cannabiskonsum oder überhaupt?
In: Liber amicorum per Andreas Donatsch, Schulthess Juristische Medien AG, Zurigo/Basilea/Ginevra 2012, p. 323 segg.; San Gallo: art. 9 seg. della Strafprozessverordnung del 23 novembre 2010 sGS 962.11; Grigioni: Verordnung über die Erhebung von
Ordnungsbussen bei Jagdrechtsübertretungen del 10 agosto 2004 BR 740.030, Verordnung über die Erhebung von Ordnungsbussen bei Fischereirechtsübertretungen
dell’8 dicembre 2003 BR 760.160, art. 30 segg. della kantonalen Natur- und Heimatschutzverordnung del 18 aprile 2011 BR 496.100, art. 5 segg. della Verordnung zum Gesundheitsgesetz del 16 dicembre 2008 BR 500.010, art. 18a segg. delle Ausführungsbestimmungen zum Gastwirtschaftsgesetz del 22 dicembre 1998 BR 945.110; Appenzello
Interno: Verordnung über die Ordnungsbussen del 15 giugno 2009 n. 311.010 della Gesetzessammlung; Argovia: § 38 des Einführungsgesetzes zur Schweizerischen Strafprozessordnung del 16 marzo 2010 SAR 251.200; Turgovia: § 51 des Gesetzes über die Zivil- und Strafrechtspflege del 17 giugno 2009 RB 271.1; Sciaffusa: Verordnung über den
unmittelbaren Busseneinzug dell’11 luglio 1989 SHR 311.101; Berna: Verordnung über
die Ordnungsbussen del 18 settembre 2002 BSG 324.111; Basilea Città: Verordnung über
die direkte Erhebung von Bussen für Übertretungen des baselstädtischen Rechts del
6 dicembre 2005 SG 257.115; Zugo: è in elaborazione l’emanazione di una Übertretungsstrafgesetzes (ÜStG), disponibile solo in tedesco:
http://www.zug.ch/behoerden/kantonsrat/kantonsratsvorlagen_geschaefte/2123/?searchter
m=üstg; Neuchâtel: art. 6, cpv. 2, della loi d’introduction du code de procédure pénale suisse del 27 gennaio 2010, RSN 322.0, decisione del 30 dicembre 2011 concernente les
infractions pouvant être sanctionnées selon un tarif , RSN 322.00; Obwaldo: Verordnung
über die direkte Bussenausfällung durch die Kantonspolizei und weitere Kontrollorgane
del 25 ottobre 2007 GDB 310.41; Lucerna: Verordnung über die Ordnungsbussen del
22 dicembre 1972 SRL n. 314.
RS 313.0
BU 2010 S 1346
BU 2011 N 701
ampliare considerevolmente il campo di applicazione della menzionata legge, estendendo la procedura della multa disciplinare a numerose altre leggi che prevedono
contravvenzioni di lieve entità come nella LCStr. A tal fine occorre sottoporre
l’attuale LMD a una revisione totale10.
La LMD vigente costituisce la base per la nuova normativa. Infatti, la nuova legge
riprende numerose disposizioni della vigente LMD. Anche l’attuale struttura è
ritenuta adatta per la nuova procedura della multa disciplinare ampliata, che continuerà ad essere regolamentata in un atto normativo separato e indipendente dal CPP.
Si rinuncia ad integrare la nuova normativa nel CPP anche per non renderlo ancora
più voluminoso, poiché è già composto di 457 articoli.
L’avamprogetto prevede i reati contro il diritto federale perseguiti e giudicati in base
al diritto vigente secondo una procedura disciplinata dal CPP oppure dalla LMD.
Materialmente l’avamprogetto completa le prescrizioni procedurali del Codice di
diritto processuale penale per le contravvenzioni di lieve entità. I reati che attualmente non sono perseguiti e giudicati secondo il vigente CPP non sono oggetto della
revisione. Si tratta segnatamente dei reati il cui giudizio compete alle autorità amministrative federali e viene pronunciato secondo la DPA. L’articolo 65 DPA prevede
già una procedura abbreviata per i reati di poca entità. Per questo motivo non è
ritenuto necessario estendere la procedura della multa disciplinare a questi casi. La
motivazione della mozione si riferisce inoltre soltanto a procedure che finora erano
disciplinate dal CPP e perseguite dalle autorità cantonali di polizia.11
Riguardo alla classificazione e alla procedura l’avamprogetto si basa sull’attuale
LMD. Menziona soltanto le leggi e non le singole fattispecie per le quali va introdotta la procedura della multa disciplinare. Considerate le numerose contravvenzioni, la
selezione dei reati è delegata al Consiglio federale. L’attuale elenco dei reati della
circolazione stradale comprende circa 20 pagine. Questo modo di procedere permette di reagire tempestivamente a cambiamenti, poiché sia l’elenco dei reati sia
l’importo delle multe possono essere adeguati in un’ordinanza del Consiglio federale, senza che il Parlamento debba occuparsi di ogni modifica. La procedura della
multa disciplinare è resa obbligatoria al fine di garantire un’applicazione uniforme
del diritto. Se i presupposti legali sono adempiti, l’applicazione di tali disposizioni
procedurali non è lasciata alla discrezione dei Cantoni.
Il 28 settembre 2012 le Camere federali hanno deciso di rivedere12 la legge del
3 ottobre 195113 sugli stupefacenti (LStup). L’introduzione di una procedura della
multa disciplinare per il consumo di stupefacenti con effetti del tipo della canapa
intende semplificare il perseguimento di infrazioni lievi alla menzionata legge.
Occorre chiedersi se integrare nella nuova LMD la procedura della multa disciplinare prevista dalla legislazione sugli stupefacenti. Il vantaggio sarebbe quello di disciplinare in un unico atto normativo tutte le procedure della multa disciplinare. Ciò
nonostante si rinuncia a integrare le nuove disposizioni della LStup nel presente
avamprogetto, perché la procedura della multa disciplinare applicata al consumo di
10
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In seguito alla revisione totale, la nuova legge avrà un’altra collocazione nella raccolta
sistematica (RS), poiché non verrà applicata soltanto al codice stradale ma includerà anche altri ambiti.
Cfr. BU 2010 S 1345 seg.; BU 2011 N 700 segg.
FF 2012 7197
RS 812.121
3
canapa esige regolamentazioni speciali, ad esempio riguardo alla confisca di stupefacenti e alla rinuncia ad infliggere una multa disciplinare per le infrazioni lievi. Non
sarebbe adeguato introdurre nella LMD generale disposizioni che rivestono importanza soltanto per le contravvenzioni alla LStup. Considerando la specificità del
reato e lo stretto legame tra disposizioni penali e quelle sull’impunità, la procedura
della multa disciplinare per consumo di canapa deve continuare a essere disciplinata
nella LStup.
2
Commento alle singole disposizioni della legge sulle
multe disciplinari
Articolo 1
Principi
Le modifiche rispetto alla vigente LMD derivano dall’estensione dell’elenco di leggi
e dal nuovo diritto di procedura penale. Sono state inoltre apportate modifiche
redazionali e inerenti alla classificazione, che non hanno alcun effetto sul contenuto
essenziale.
Le lettere a–j menzionano le singole leggi per cui viene applicata la procedura della
multa disciplinare. L’avamprogetto mantiene l’applicazione della procedura menzionata alla legge sulla circolazione stradale e la estende ad altre leggi. Per determinare gli ambiti che richiedono l’applicazione della procedura della multa disciplinare, si è esaminato quali fattispecie penali previste nel diritto federale siano idonee a
essere giudicate secondo detta procedura.
L’avamprogetto propone in linea di massima di sottoporre alla procedura della multa
disciplinare anche le contravvenzioni di lieve entità alla legge sull’alcool del
21 giugno 193214, alla legge federale del 20 marzo 200915 sul trasporto di viaggiatori (legge sul trasporto di viaggiatori, LTV), alla legge federale del 3 ottobre 197516
sulla navigazione interna (LNI), alla legge federale del 9 ottobre 199217 sulle derrate
alimentari, alla legge federale del 3 ottobre 200818 concernente la protezione contro
il fumo passivo, alla legge forestale del 4 ottobre 199119 (LFO), alla legge sulla
caccia del 20 giugno 198620 (LCP), alla legge federale del 21 giugno 199121 sulla
pesca (LFSP) e alla legge federale del 17 giugno 201122 sulla metrologia (LMetr).
Queste leggi disciplinano anche fattispecie che non sono adatte alla procedura della
multa disciplinare, perché sono rette dal diritto penale amministrativo oppure perché
prevedono regolarmente multe più alte. Nel caso della legge federale del
3 ottobre 200823 concernente la protezione contro il fumo passivo, si proporrebbe
come fattispecie adatta al giudizio con la procedura della multa disciplinare ad
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21
22
23
4
RS 680
RS 745.1
RS 747.201
RS 817.0
RS 818.31
RS 921.0
RS 922.0
RS 923.0
RS 941.20
RS 818.31
esempio soltanto l’articolo 5 capoverso 1 lettera a per l’importo massimo della multa
di 300 franchi.
La legge federale del 16 dicembre 200524 sugli stranieri (LStr) nonché la legge del
26 giugno 199825 sull’asilo (LAsi) non figurano nell’elenco delle leggi a cui viene
applicata la procedura della multa disciplinare. Alcuni Cantoni prevedono sì la
procedura della multa disciplinare per contravvenzioni lievi alle leggi menzionate26,
ma nei casi in cui viene fermato uno straniero occorre di regola effettuare ulteriori
accertamenti. Spesso non è subito chiaro se il soggiorno in Svizzera richieda
un’autorizzazione (p. es. esonero dal permesso in caso di soggiorno in qualità di
turista), da quanto tempo la persona in questione soggiorna in Svizzera oppure se è
pendente una procedura di permesso o di proroga nei suoi confronti. In questi casi è
necessario eseguire ulteriori chiarimenti per determinare l’effettiva commissione
della contravvenzione e stabilire la pena adeguata.
Capoverso 2
La procedura abbreviata secondo l’articolo 65 capoverso 1 DPA adempie ampiamente i requisiti di una procedura semplificata, per cui la procedura della multa
disciplinare è prevista soltanto per le leggi federali che non sottostanno (esclusivamente) al diritto penale amministrativo, ma che prevedono anche un perseguimento
penale a livello cantonale. Per questo motivo, la legge sull’energia del
26 giugno 199827 (LEne) oppure la legge sugli impianti elettrici del
24 giugno 190228 (LIE) non sono menzionate all’articolo 1.
Capoverso 3
L’obiettivo della procedura della multa disciplinare è quello di sgravare le autorità di
perseguimento penale da inutili oneri, semplificando la sanzione di infrazioni lievi.
Sono oggetto della procedura della multa disciplinare le contravvenzioni al diritto
federale, la cui punibilità risulta indubbia e non richiede ulteriori accertamenti.
L’importo massimo di una multa disciplinare è come finora fissato a 300 franchi. Si
rinuncia ad elevarlo a 400 oppure a 500 franchi. Una minoranza del Consiglio nazionale contraria alla mozione Frick ritiene che la procedura permetta di creare in
modo semplice una base per generare entrate statali supplementari. Mantenendo lo
stesso importo massimo, s’intende contrastare tale argomento. In seguito al rincaro
(calcoli basati sul rincaro dal 1970 al 1993), nel 1996 l’importo massimo della multa
disciplinare è stato aumentato a 300 franchi.29. Se si tiene conto del rincaro cumulato
negli ultimi vent’anni, l’importo massimo di 300 franchi corrisponde a un importo
24
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29
RS 142.20
RS 142.31
Cantone di Uri: elenco delle multe disciplinari n. 1.10 nel Reglement über die Erhebung
von Ordnungsbussen del 9 giugno 2009 (Ordnungsbussenreglement, OBR), Urner
Rechtsbuch 3.9223; Cantone di San Gallo: art. 9 e allegato n. 13 della Strafprozessverordndung del 23 novembre 2010 sGS 962.11.
RS 730.0
RS 734.0
FF 1993 III 581, 585.
5
odierno di 343 franchi30. Questa lieve differenza non giustifica quindi l’aumento
dell’importo massimo a 400 oppure a 500 franchi. Nelle nuove disposizioni generali
del Codice penale svizzero l’importo massimo imponibile per le contravvenzioni è
stato inoltre diminuito da 40 000 franchi a 10 000 franchi (art. 106 cpv. 1 CP), per
cui, nonostante il rincaro, non è necessario aumentare la multa disciplinare.
Anche nei casi in cui l’importo della multa pregiudica l’applicazione della procedura
della multa disciplinare, la procedura del decreto d’accusa estesa prevista nel CPP
permette di sanzionare le contravvenzioni in una procedura semplice e rapida. È
possibile decidere anche in un secondo momento se è opportuno aumentare la pena
per la multa disciplinare.
Nell’ordinanza esecutiva relativa al presente atto normativo il Consiglio federale
stabilirà l’ammontare delle multe per i singoli reati sotto forma di un importo fisso,
semplificando così la procedura. Queste multe a importo fisso sono inflitte a prescindere dalle capacità finanziarie. Anche se si volesse tenere conto delle diverse
capacità finanziarie degli imputati, resterebbe poco margine per la graduazione,
poiché il torto è minimo e la colpa, giudicata in base al modo e all’intensità, presenta
poche differenze. Di norma le persone interessate non considerano le multe disciplinari inique e approvano la semplificazione della procedura. Il vantaggio del trattamento semplificato, celere e meno costoso compensa la limitazione dei diritti procedurali.
Capoverso 4
La procedura della multa disciplinare è una procedura penale semplificata, che
permette di riscuotere la multa disciplinare nel luogo in cui è stata commessa
l’infrazione. Deve essere garantita la possibilità di intraprendere subito tutti i passi
necessari alla procedura. A tal fine non è tenuto conto né dei precedenti né della
situazione personale dell’imputato. Non è necessario svolgere interrogatori sulla
persona o ricorrere a testimoni. Questa regola vale solo se nessuno è stato leso o
posto in pericolo (cfr. art. 2 cpv. 2 lett. a). Una persona terza interessata dall’atto
dispone di propri diritti procedurali. Né le autorità di perseguimento penale né
l’imputato possono escludere terzi dalla procedura applicando la procedura della
multa disciplinare.
Articolo 2
Presupposti
Capoverso 1
L’applicazione della procedura della multa disciplinare presuppone che l’infrazione
possa essere accertata in loco dal personale dell’organo di polizia. L’accertamento
può essere eseguito anche con un impianto di sorveglianza automatico (p. es. mediante una telecamera di sorveglianza in luoghi pubblici), ad esempio in occasione di
un controllo di velocità. Si tratta di reati frequenti di lieve entità che possono essere
trattati senza formalità.
30
6
Indice nazionale dei prezzi al consumo, stato del 31 dicembre 1993 su 100.4 punti, stato
del 31 dicembre 2012 su 115.0 punti (base maggio 1993 = 100 punti),
http://www.bfs.admin.ch/bfs/portal/de/index/themen/05/02/blank/data.html, disponibile
soltanto in tedesco e in francese.
S’intende applicare la procedura della multa disciplinare soltanto in caso di pene di
poco conto. La procedura limita considerevolmente31 i diritti procedurali dell’autore
del reato sanciti nella Costituzione federale e nella Convenzione del
4 novembre 195032 per la salvaguardia dei diritti dell’uomo e delle libertà fondamentali (CEDU). Se l’imputato accetta la multa disciplinare, rinuncia a numerose
garanzie costituzionali come, ad esempio, al diritto d’esser sentito (art. 29
cpv. 2 Cost.), alla garanzia della via giudiziaria (art. 29a Cost.), al diritto d’esser
giudicato da un tribunale indipendente e imparziale (art. 30 cpv. 1 Cost.), al diritto
della pronuncia della sentenza pubblica (art. 30 cpv. 3 Cost.) e al diritto di far esaminare la sentenza da un tribunale superiore (art. 32 cpv. 3 Cost.), nonché alle regole
per la commisurazione della pena previste dalla procedura penale ordinaria che
tengono conto della colpevolezza e della situazione finanziaria.
Rispetto alla LMD vigente, il capoverso 1 è stato modificato in quanto i principi per
l’applicazione della procedura sono stati formulati in modo positivo. Il contenuto
resta invariato.
Capoverso 2
Lettera a
La procedura della multa disciplinare è esclusa se in seguito all’infrazione
l’imputato ha posto in pericolo o leso qualcuno, oppure ha causato danni materiali.
In questi casi occorre di regola effettuare ulteriori accertamenti. Se sono stati causati
danni a persone, le disposizioni penali rilevanti (applicate p. es. alle lesioni semplici
o alle lesioni gravi) possono essere determinate soltanto quando è stata stabilita
l’entità del danno. Le persone che hanno subito un danno in seguito al reato dispongono inoltre di propri diritti procedurali. Possono esprimersi in merito ai fatti oppure
far valere pretese civili che vanno oltre il campo di applicazione della procedura
della multa disciplinare. Se sono coinvolti terzi non è possibile eseguire una procedura senza formalità.
Lettera b
Il principio dell’economia procedurale permette di giudicare più infrazioni in
un’unica procedura. Se i reati commessi dall’imputato non sono tutti menzionati
nell’elenco delle multe disciplinari della rispettiva ordinanza secondo l’articolo 12
AP-LMD, è applicata la procedura ordinaria, anche se uno dei reati potrebbe essere
giudicato con la procedura della multa disciplinare.
Lettera c
Se l’imputato si oppone alla procedura della multa disciplinare per una o più infrazioni, viene applicata la procedura ordinaria. Non deve motivare la sua decisione. La
lettera c riprende la formulazione attuale dell’articolo 3a capoverso 2 primo periodo
LMD. Questa disposizione tiene conto del diritto al rispetto delle garanzie procedurali secondo l’articolo 29 segg. Cost. e l’articolo 6 numero 1 CEDU.
31
32
JEANNERET, les amendes d'ordre dans le désordre, in: RPS 127 2009 p. 321 segg., p. 334.
RS 0.101
7
Capoverso 3
Le sanzioni applicabili ai minori sono disciplinate nella legge federale del
20 giugno 200333 (DPMin). I minori sono passibili di una multa massima di 2000
franchi soltanto dopo il compimento dei quindici anni (art. 24 cpv. 1 DPMin).
L’applicazione della procedura della multa disciplinare è quindi esclusa per i minori
che non hanno raggiunto la menzionata età; in questi casi è applicata la procedura
penale minorile.
Articolo 3
Concorso
Capoverso 1
Nella procedura della multa disciplinare la pena è stabilita in base alla tariffa prevista nell’ordinanza del Consiglio federale. Ogni reato è punito con una determinata
multa. Se l’imputato ha violato più prescrizioni per cui è prevista una multa disciplinare è applicato il principio della cumulazione. Le pene sono cumulate ed è inflitta
una multa complessiva. Il Consiglio federale ha la competenza di prevedere eccezioni, come dimostra la vigente ordinanza del 4 marzo 199634 concernente le multe
disciplinari (OMD). Ha, infatti, escluso l’addizione delle multe, se oltre al parcheggio o alla fermata del veicolo a motore in zona di divieto di fermata è commessa
un’altra infrazione del traffico stazionario (art. 2 lett. a OMD), se una persona è
responsabile nella fattispecie sia come detentore del veicolo, sia come conducente
del veicolo (art. 2 lett. b OMD) oppure se non sono stati rispettati due o più norme
generali della circolazione, segnali o demarcazioni che hanno il medesimo scopo di
protezione (art. 2 lett. c OMD).
Capoverso 2
Per legge la procedura della multa disciplinare non è applicata se l’importo della
multa ammonta al doppio dell’importo massimo, ovvero a 600 franchi. La procedura
è quindi applicata solo in caso di pene lievi. Secondo la Corte europea dei diritti
dell’uomo (Corte EDU) l’applicazione dell’articolo 6 CEDU dipende (anche) dalla
comminatoria penale astratta. Ha confermato l’applicazione dell’articolo 6 CEDU35,
considerando la conversione di una multa di 500 franchi a una pensa detentiva. A
prescindere dall’importo della multa inflitta con la procedura della multa disciplinare, l’articolo 6 CEDU non è violato, perché l’autore del reato può opporsi alla menzionata procedura (cfr. art. 10 AP-LMD e n. 6.2 più sotto)
Articolo 4
Organi di polizia competenti
Capoverso 1
Secondo l’articolo 14 CPP i Cantoni determinano le proprie autorità penali. Per
analogia l’articolo 4 capoverso 1 dell’avamprogetto prevede che i Cantoni designino
gli organi competenti per la riscossione delle multe disciplinari. I Cantoni possono
33
34
35
8
RS 311.1
RS 741.031
Sentenza Weber contro la Svizzera del 22 maggio 1990, n. 11034/84, n. 34 seg.
delegare questa competenza totalmente o in parte ai Comuni, dove la polizia comunale persegue l’infrazione.
Secondo l’articolo 178 capoverso 3 Cost. è possibile delegare compiti della polizia a
privati, a condizione che la delega del compito sia formalmente prevista in una
legge, risponda al pubblico interesse e sia proporzionata. A differenza dell’ambito
delle attività economiche, lo Stato non può privatizzare del tutto la garanzia della
sicurezza sociale, ovvero lasciare il compito a privati. Sebbene la Costituzione non
preveda pertinenti restrizioni, la dottrina è del parere che vi sia un nucleo centrale di
compiti amministrativi non delegabili. In tale contesto rientra anche il perseguimento penale in senso stretto.36 Se il personale di sicurezza privato viene impiegato in
via subordinata, ovvero se nell’esercizio delle attività è sottoposto a un rigoroso
controllo da parte del personale statale e non dispone di alcun margine di manovra,
non si è in presenza di un trasferimento di compiti statali a privati. In questi casi il
personale di sicurezza si limita a fornire un sostegno ai servizi statali.37
Alla stregua del diritto vigente, l’avamprogetto non esclude la delega a privati.
Compete ai Cantoni determinare una delega nel rispetto delle pertinenti regole
vigenti oppure creare basi legali cantonali affinché quest’ultima sia possibile.
Capoverso 2
I membri degli organi di polizia possono riscuotere le multe soltanto se eseguono la
loro funzione ufficiale. I privati non devono avere alcun dubbio sulla funzione dei
membri di polizia. Gli agenti di polizia devono quindi essere in grado di esibire un
documento se fermano una persona che ha commesso un’infrazione per cui è comminata una multa disciplinare.
È invece stato proposto di rinunciare all’obbligo di uniforme. La disposizione
all’articolo 4 capoverso 2 OMD è obsoleta. A seconda delle disposizioni cantonali
applicate, gli agenti di polizia possono accertare infrazioni gravi anche se indossano
abiti civili. Ad esempio capita spesso di vedere pattuglie di polizia in civile sulle
autostrade. È quindi giustificato rinunciare all’obbligo di uniforme per le infrazioni
lievi che possono essere sanzionate secondo la procedura della multa disciplinare.
Anche nella modifica della LStup, decisa dalle Camere federali, che riguarda la
riscossione di multe per il consumo della canapa si è rinunciato all’obbligo di uniforme.38
Articolo 5
Procedura generale
L’articolo 5 disciplina la procedura per le nuove leggi aggiunte. La procedura per il
codice stradale è invece retta dall’articolo 6. L’avamprogetto mantiene la vigente
36
37
38
Cfr. Rapporto del Consiglio federale del 2 marzo 2012 in adempimento del postulato
Malama 10.3045 del 3 marzo 2010 Sicurezza interna: chiarire competenze, FF 2012 3973,
4055 segg. e 4097 segg. con riferimento al Rapporto del Consiglio federale del
2 dicembre 2005 sulle società militari private, FF 2006 614; a G. Biaggini, St. Galler
Kommentar all’art. 178 Cost, 2a ed. Zurigo/Basilea/Ginevra 2008, Rz. 28; nonché a W.
Kälin/A. Lienhard/J. Wyttenbach, Auslagerung von sicherheitspolizeilichen Aufgaben, in:
ZSR 126/2007 I, p. 74
Cfr. Rapporto del Consiglio federale del 2 marzo 2012 in adempimento del postulato
Malama 10.3045 del 3 marzo 2010 Sicurezza interna: chiarire competenze, FF 2012
3973; 4056.
FF 2012 7197
9
procedura della multa disciplinare nell’ambito del codice stradale adeguandola alla
formulazione decisa dalle Camere federali per la procedura della multa disciplinare
applicata alla legislazione in materia di circolazione stradale 39. Il nuovo capoverso 4
prevede la procedura penale ordinaria se l’autore del reato non è stato identificato
oppure è sconosciuto. Poiché nella procedura della multa disciplinare l’infrazione
deve essere accertata in loco, l’imputato dovrebbe di norma essere noto.
Articolo 6
Procedura in caso di reati in materia di circolazione stradale
L’articolo 6 riprende la procedura della multa disciplinare in caso di reati in materia
di circolazione stradale nonché il principio, nella versione decisa di recente dal
Parlamento40, secondo il quale la responsabilità civile è assunta dal detentore.
L’articolo 6 disciplina l’assunzione della responsabilità civile da parte del detentore
del veicolo, se il conducente non è identificato. Si potrebbe argomentare che la
responsabilità civile del detentore rientra per lo meno in parte nel diritto materiale
ovvero nella legge sulla circolazione stradale, poiché nel caso del principio applicato, secondo il quale un detentore a determinate condizioni assume la responsabilità
civile dei reati commessi con il suo veicolo, si tratta di una disposizione di diritto
materiale. La procedura applicata alla responsabilità civile del detentore fa invece
parte del diritto processuale e quindi della procedura della multa disciplinare. Considerata la novità del disciplinamento, l’avamprogetto rinuncia a riordinare e frammentare le prescrizioni inerenti alla responsabilità civile del detentore. Contrariamente alle disposizioni speciali nel diritto penale degli stupefacenti sulla confisca e
sulla rinuncia alla multa disciplinare, nel caso del menzionato disciplinamento della
procedura applicata a conducenti identificati e non identificati si tratta di principi
che rivestono importanza pratica per tutte le leggi soggette alla procedura della
multa disciplinare; per questo motivo i principi menzionati non vanno disciplinati in
una legge speciale.
L’avamprogetto rinuncia a riformulare in un disciplinamento generale la responsabilità civile del detentore nel diritto sulla circolazione stradale. Fatta salva la navigazione, non esistono ambiti in cui una persona terza è paragonabile al detentore del
veicolo che, in virtù di una caratteristica speciale, è corresponsabile di un atto. Non è
ritenuto necessario estendere tale principio alla navigazione, poiché la polizia della
navigazione di norma ferma direttamente la persona che ha commesso l’infrazione.
Capoverso 4
Nell’ambito della circolazione stradale non è sempre noto chi ha commesso
un’infrazione. Segnatamente nel caso di veicoli posteggiati una contravvenzione può
essere accertata in assenza dell’imputato, che quindi non può essere identificato in
loco. Anche nel caso degli impianti di sorveglianza automatici è necessario procedere a un’analisi e l’autore del reato rimane spesso ignoto. In questi casi la multa
disciplinare è in una prima fase recapitata alla persona che figura nella licenza di
39
40
10
Legge federale sulla circolazione stradale (LCStr), modifica del 15 giugno 2012, FF 2012
5259
Legge federale sulla circolazione stradale (LCStr), modifica del 15 giugno 2012, FF 2012
5259
circolazione quale detentore o quale persona responsabile del veicolo. È determinante la caratteristica formale di detentore.
Capoverso 7
Il detentore ha la possibilità di indicare entro il termine di 30 giorni nome e indirizzo
del colpevole e di confutare la presunzione di colpevolezza secondo il capoverso 4.
Da questo momento, la procedura è rivolta nei confronti di questa persona.
Se il detentore del veicolo indica un terzo quale responsabile dell’infrazione,
l’assunzione della responsabilità da parte del detentore o del terzo rimane irrisolta.
Se la procedura avviata nei confronti del terzo non conferma il sospetto, il detentore
è definitivamente giudicato secondo la legge, ma questa volta in una procedura
ordinaria, poiché la procedura della multa disciplinare è già stata applicata nei suoi
confronti.
Capoverso 8
Se non è possibile identificare il conducente del veicolo, il pagamento della multa
spetta al detentore. Alle condizioni attualmente vigenti può discolparsi, se è in grado
di spiegare in modo credibile che il veicolo è stato oggetto di furto, furto d’uso o
appropriazione indebita, senza che potesse evitarlo malgrado la dovuta diligenza. In
questi casi il detentore non ha potuto influire sull’utilizzo del veicolo e quindi
sull’infrazione commessa.
Articolo 7
Spese
Nella procedura della multa disciplinare non sono riscosse spese. Grazie alla celerità
della procedura e alla rinuncia a ulteriori accertamenti, di norma l’onere che ne
consegue è minimo. L’imputato che accetta la procedura della multa disciplinare
beneficia di tale vantaggio.
Articolo 8
Effetto giuridico
Se l’imputato accetta la multa disciplinare e la paga entro il termine previsto, la
procedura è conclusa. L’effetto giuridico è garantito solo se la procedura della multa
disciplinare è effettivamente applicabile o è correttamente applicata. Se a posteriori
risulta che la procedura della multa disciplinare è stata applicata senza rispettare i
presupposti di cui agli articoli 1, 2 e 3 AP-LMD, la multa non è considerata valida,
poiché si tratta di una violazione di norme che determinano la validità. La disposizione vigente dell’articolo 11 capoverso 2 LMD, secondo la quale l’imputato oppure
una persona interessata dall’infrazione può denunciare dinnanzi al giudice che non
sono state rispettate le prescrizioni per infliggere una multa disciplinare e di conseguenza il giudice annulla la multa disciplinare, è obsoleta.
Articolo 9
Imputati non domiciliati in Svizzera
L’imputato domiciliato all’estero che non paga immediatamente la multa deve
prestare una garanzia adeguata per la medesima, a condizione che gli organi di
polizia l’abbiano fermato in loco. Se l’imputato lascia la Svizzera prima che l’atto
11
sia stato accertato, ad esempio mediante un impianto di sorveglianza automatico,
non è più possibile chiedere la garanzia.
Se l’imputato non vuole prestare la garanzia menzionata, le autorità possono avviare
la procedura ordinaria e arrestarlo provvisoriamente per al massimo 24 ore
(art. 217 cpv. 3 lett. b CPP). In caso di condanna nella procedura ordinaria,
l’imputato è tenuto a rifondere le spese.
Articolo 10
Opposizione alla procedura della multa disciplinare
Capoversi 1 e 2
L’imputato decide volontariamente se intende accettare la multa disciplinare. Se non
paga la multa oppure si oppone alla procedura viene applicata la procedura penale
ordinaria in virtù del CPP e della PPMin.
Articolo 11
Multa disciplinare nella procedura penale ordinaria
La multa disciplinare non deve essere obbligatoriamente pronunciata nella procedura
della multa disciplinare, ma può essere inflitta anche nella procedura penale ordinaria. Se vanno giudicate anche altre infrazioni per cui è comminata una multa, il
giudice dovrebbe indicare l’ammontare della multa disciplinare e della multa usuale
comminata per una contravvenzione, affinché sia possibile risalire alla commisurazione della pena (art. 50 CP).
Il vigente articolo 11 capoverso 2 LMD, secondo cui la procedura della multa disciplinare non passa in giudicato se non sono adempiuti i presupposti per infliggere la
multa disciplinare, è stato eliminato. Come già menzionato, i presupposti per la
procedura della multa disciplinare secondo i nuovi articoli 1–3 sono norme che
determinano la validità. Se una multa è inflitta senza rispettare le menzionate prescrizioni non è considerata valida.
Articolo 12
Esecuzione
La competenza per determinare i reati che sottostanno alla procedura della multa
disciplinare e le tariffe è delegata al Consiglio federale. L’ordinanza risulta idonea
per apportare rapide modifiche e reagire a situazioni concrete. Il Consiglio federale
emana anche le altre disposizioni esecutive concernenti la legge. La formulazione
«elenca…» dell’avamprogetto permette al Consiglio federale di allestire uno o più
elenchi delle multe disciplinari. Il Consiglio federale determina o approva i moduli
necessari per infliggere la multa disciplinare (art. 1, 3 e 12 AP-LMD).
3
Diritto transitorio
Non è necessario prevedere disposizioni transitorie. Se un imputato si oppone
all’applicazione della procedura della multa disciplinare, può continuare a chiedere
che sia applicata la procedura ordinaria prevista dal diritto vigente.
12
4
Ripercussioni
4.1
Per la Confederazione
Il presente avamprogetto non ha ripercussioni per la Confederazione.
4.2
Per i Cantoni e per i Comuni
L’avamprogetto sgrava le autorità di perseguimento penale e le autorità giudiziarie,
semplificando la procedura per ulteriori leggi. I Cantoni riscuotono le multe poiché
designano le autorità competenti per il perseguimento penale (art. 4
dell’avamprogetto). Le entrate delle multe confluiscono nelle casse cantonali e non
hanno ripercussioni sul bilancio della Confederazione. Il numero delle procedure
della multa disciplinare aumenterà, perché sarà applicata a un numero maggiore di
leggi. Ne conseguono entrate supplementari nell’ambito della multa disciplinare, ma
anche minori entrate nelle procedure penali ordinarie eseguite secondo il Codice di
procedura penale. Si prevede che le entrate supplementari e quelle minori si equivarranno, poiché non sono create nuove fattispecie penali.
Sono invece previsti risparmi, non ancora quantificabili, delle spese delle autorità
cantonali di perseguimento penale, poiché la più frequente applicazione
dell’ordinanza della multe disciplinare sgrava le autorità menzionate.
4.3
Per l’economia
Non si prevede che l’avamprogetto avrà ripercussioni per l’economia.
5
Programma di legislatura
L’avamprogetto non è annunciato nel messaggio del 25 gennaio 201241 sul programma di legislatura 2011–2015.
6
Aspetti giuridici
6.1
Costituzionalità
L’avamprogetto si fonda sull’articolo 123 capoverso 1 della Costituzione federale,
secondo il quale la legislazioni del diritto penale e del diritto di procedura penale
compete alla Confederazione. Il presente avamprogetto è pertanto conforme alla
Costituzione.
41
FF 2012 305
13
6.2
Compatibilità con gli impegni internazionali della
Svizzera
L’avamprogetto è compatibile con gli obblighi internazionali della Svizzera, segnatamente con l’articolo 6 CEDU. Il contravventore passibile di una multa disciplinare,
non deve rinunciare ai diritti procedurali garantiti dalla convenzione. Può chiedere
l’applicazione della procedura ordinaria che rispetta i diritti della convenzione.
14
Legge sulle multe disciplinari
Avamprogetto
(LMD)
del …
L’Assemblea federale della Confederazione Svizzera,
visto l’articolo 23 capoverso 1 della Costituzione federale1;
visto il messaggio del Consiglio federale del ...,
decreta:
Art. 1
Principi
1
Le contravvenzioni alle seguenti leggi federali e alle ordinanze emanate in virtù
delle stesse sono punite con una multa disciplinare secondo la procedura semplificata prevista nella presente legge (procedura della multa disciplinare), se sono menzionate nell’elenco di cui all’articolo 12:
a.
legge sull’alcool del 21 giugno 19322;
b.
legge federale del 19 dicembre 19583 sulla circolazione stradale (LCStr);
c.
legge sul trasporto di viaggiatori del 20 marzo 20094;
d.
legge federale del 3 ottobre 19755 sulla navigazione interna;
e.
legge sulle derrate alimentari del 9 ottobre 19926;
f.
legge federale del 3 ottobre 20087 concernente la protezione contro il fumo
passivo;
g.
legge forestale del 4 ottobre 19918;
h.
legge sulla caccia del 20 giugno 19869;
i.
legge federale del 21 giugno 199110 sulla pesca;
j.
legge federale del 17 giugno 201111 sulla metrologia.
RS ..........
1
RS 101
2
RS 680
3
RS 741.01
4
RS 745.1
5
RS 747.201
6
RS 817.0
7
RS 818.31
8
RS 921.0
9
RS 922.0
10
RS 923.0
2012–......
1
Legge sulle multe disciplinari
RU 2012
2
La procedura della multa disciplinare non è applicata alle contravvenzioni previste
dalla legge federale del 22 marzo 197412 sul diritto penale amministrativo.
3
La multa disciplinare ammonta al massimo a 300 franchi.
Non è tenuto conto né dei precedenti né della situazione personale dell’imputato.
4
Art. 2
Presupposti
1
La procedura della multa disciplinare è applicata se l’infrazione è stata accertata
direttamente dall’organo di polizia competente oppure da un impianto di sorveglianza automatico secondo la legge federale del 17 giugno 201113 sulla metrologia.
2
Non è applicata se:
a.
l’imputato ha posto in pericolo o leso persone o causato danni materiali;
b.
all’imputato è contestata anche un’altra infrazione non menzionata
nell’elenco di cui all’articolo 12;
c.
l’imputato si oppone alla procedura della multa disciplinare per l’infrazione
imputatagli o per una parte di quest’ultima.
3 Non
è applicata se la contravvenzione è commessa da un minore che non ha ancora
compiuto i 15 anni.
Art. 3
Concorso
1
Se l’imputato, con uno o più atti contemporanei, commette più contravvenzioni
soggette a multe disciplinari, gli importi sono cumulati ed è inflitta una multa complessiva. Il Consiglio federale disciplina le eccezioni.
2 Se la multa complessiva ammonta a più di 600 franchi, la procedura penale ordinaria si applica a tutte le contravvenzioni.
Art. 4
Organi di polizia competenti
1
I Cantoni designano gli organi di polizia competenti per la riscossione delle multe
disciplinari.
2
Il personale degli organi di polizia può riscuotere le multe in loco soltanto se
l’accertamento dell’infrazione avviene mentre svolge la sua funzione ufficiale. Deve
essere in grado di provare all’imputato di appartenere all’organo di polizia.
Art. 5
Procedura generale
1
Se l’imputato è identificato al momento dell’infrazione, può pagare la multa immediatamente o entro 30 giorni.
2
Se paga immediatamente la multa, gli viene rilasciata una quietanza che non menziona il suo nome.
11
12
13
2
RS 941.20
RS 313.0
RS 941.20
Legge sulle multe disciplinari
RU 2012
3 Se non paga immediatamente la multa, deve fornire i suoi dati personali. Se non
paga la multa entro il termine prescritto, è avviata la procedura penale ordinaria.
4
Se l’imputato non è identificato al momento dell’infrazione, sono applicate le
prescrizioni concernenti la procedura penale ordinaria.
Art. 6
Procedura in caso di reati in materia di circolazione stradale
1
Se il conducente del veicolo è identificato al momento di un’infrazione commessa
contro la LCStr14, può pagare la multa immediatamente o entro 30 giorni.
2
Se paga immediatamente la multa, gli viene rilasciata una quietanza che non menziona il suo nome.
3 Se non paga la multa immediatamente, deve fornire i suoi dati personali. Se non
paga la multa entro il termine prescritto, è avviata una procedura penale ordinaria.
4
Se il conducente non è identificato al momento dell’infrazione commessa contro
LCStr15, la multa è inflitta al detentore del veicolo riportato sulla licenza di circolazione.
5 La multa è comunicata per scritto al detentore. Quest’ultimo può pagarla entro
30 giorni.
6 Se il detentore non paga la multa entro il termine prescritto, è avviata una procedura penale ordinaria.
7
Se il detentore fornisce nome e indirizzo del conducente che guidava il veicolo al
momento dell’infrazione, nei confronti di quest’ultimo viene avviata la procedura di
cui ai capoversi 5 e 6.
8
Se non è possibile identificare il conducente senza sforzi sproporzionati, la multa è
pagata dal detentore, salvo che questi sia in grado di spiegare in modo credibile,
nell’ambito della procedura penale ordinaria, che il suo veicolo è stato utilizzato
contro la sua volontà senza che potesse evitarlo malgrado la dovuta diligenza.
Art. 7
Spese
Nella procedura della multa disciplinare non sono riscosse spese.
Art. 8
Effetto giuridico
Con il pagamento, la multa passa in giudicato.
Art. 9
Imputati non domiciliati in Svizzera
Se l’imputato non domiciliato in Svizzera non paga immediatamente la multa, deve
depositarne l’importo oppure prestare una garanzia adeguata.
3
Legge sulle multe disciplinari
Art. 10
RU 2012
Opposizione alla procedura della multa disciplinare
1
Gli organi di polizia competenti hanno l’obbligo di comunicare all’imputato che
egli può opporsi alla procedura della multa disciplinare.
2
Se l’imputato si oppone alla procedura, è applicata la procedura penale ordinaria.
Art. 11
Multa disciplinare nella procedura penale ordinaria
La multa disciplinare può essere pronunciata anche nella procedura penale ordinaria.
Art. 12
Esecuzione
Il Consiglio federale, dopo aver consultato i Cantoni, elenca le contravvenzioni per
cui possono essere inflitte multe disciplinari e ne stabilisce l’importo. Disciplina i
particolari e stabilisce o approva i moduli.
Art. 13
Abrogazione del diritto previgente
La legge del 24 giugno 197016 sulle multe disciplinari è abrogata.
Art. 14
Referendum ed entrata in vigore
1
La presente legge sottostà a referendum facoltativo.
2
Il Consiglio federale ne determina l’entrata in vigore.
In nome del Consiglio federale svizzero:
Il presidente della Confederazione, Ueli Maurer
La Cancelliera della Confederazione, Corina Casanova
16
4
[RU 1972 734, 1996 1075, 1998 1794, 2006 3545]
Dipartimento federale di giustizia e polizia DFGP
Berna, il 15 marzo 2013
Destinatari:
Partiti
Associazioni mantello dei Comuni, delle città, delle regioni di montagna
Associazioni mantello dell’economia
Cerchie interessate
Avamprogetto concernente la revisione totale della legge sulle multe disciplinari (attuazione della mozione Frick 10.3747. Potenziare il sistema delle multe
disciplinari per sgravare le autorità penali e i cittadini): avvio della procedura di
consultazione
Gentili Signore e Signori
Il 15 marzo 2013 il Consiglio federale ha incaricato il DFGP di svolgere una procedura di consultazione interpellando i Cantoni, i partiti, le associazioni mantello dei Comuni, delle città e delle regioni di montagna, le associazioni mantello dell’economia e
le cerchie interessate in merito alla revisione totale della legge summenzionata.
La legge federale del 24 giugno 1970 (LMD) disciplina le sanzioni previste per le contravvenzioni lievi alla legge federale del 19 dicembre 1958 sulla circolazione stradale
(LCStr). La normativa proposta intende ampliare considerevolmente il campo di applicazione della LMD estendendo la procedura della multa disciplinare a numerose
altre leggi che prevedono contravvenzioni di lieve entità come la LCStr. A questo
proposito la vigente LMD è sottoposta a una revisione totale.
Riguardo alla classificazione e alla procedura, l’avamprogetto si fonda sulla vigente
LMD, riprendendone numerose disposizioni. La nuova normativa menziona soltanto
le leggi e non le singole fattispecie per le quali va introdotta la procedura della multa
disciplinare. La selezione dei reati è delegata al Consiglio federale come in passato.
L’avamprogetto propone di sottoporre alla procedura della multa disciplinare anche le
contravvenzioni di lieve entità alla legge sull’alcool del 21 giugno 1932, alla legge sul
trasporto di viaggiatori del 20 marzo 2009 (LTV), alla legge federale del
3 ottobre 1975 sulla navigazione interna (LNI), alla legge sulle derrate alimentari del
9 ottobre 1992 (LDerr), alla legge federale del 3 ottobre 2008 concernente la protezione contro il fumo passivo, alla legge forestale del 4 ottobre 1991 (LFO), alla legge
sulla caccia del 20 giugno 1986 (LCP), alla legge federale del 21 giugno 1991 sulla
pesca (LFSP) e alla legge federale del 17 giugno 2011 sulla metrologia (LMetr).
La procedura di riscossione della multa disciplinare per le nuove leggi inserite s’ispira
al disciplinamento della LMD vigente. Riguardo ai reati in materia di circolazione
stradale, l’avamprogetto riprende la procedura decisa di recente dal Parlamento
nell’ambito del progetto «Via sicura»1.
In allegato Vi sottoponiamo per parere l’avamprogetto concernente la revisione totale
sulla legge delle multe disciplinari corredato del relativo rapporto esplicativo. Ulteriori
copie della documentazione sulla procedura di consultazione sono disponibili
all’indirizzo http://www.admin.ch/ch/d/gg/pc/pendent.html.
Vi preghiamo cortesemente di inviare il Vostro parere in triplice copia entro il 28 giugno 2013 all’Ufficio federale di giustizia (Bundesrain 20, 3003 Berna).
Per ulteriori informazioni vogliate rivolgervi alla collaboratrice responsabile:
Sonja Koch (031 323 92 42; [email protected]).
Ringraziandovi per la preziosa collaborazione, porgiamo cordiali saluti.
Simonetta Sommaruga
Consigliera federale
Allegati:
- Avamprogetto e rapporto esplicativo (d, f, i)
- Lista dei partecipanti alla consultazione (d, f, i)
1
Legge federale sulla circolazione stradale (LCStr) modifica del 15 giugno 2012, FF 2012 5259
2/2
Eidgenössisches Justiz- und Polizeidepartement EJPD
Liste der Vernehmlassungsadressaten
Liste des destinataires
Elenco dei destinatari
______________________________________________
Vernehmlassungsverfahren
zum Vorentwurf zur Totalrevision des Ordnungsbussengesetzes
(Umsetzung der Motion Frick 10.3747. Erweiterung des
Ordnungsbussensystems zur Entlastung der Strafbehörden und der
Bürgerinnen und Bürger)
1.
2.
3.
4.
5.
6.
Kantone / Cantons / Cantoni ................................................................ 2
In der Bundesversammlung vertretene politische Parteien / partis
politiques repésentés à l'Assemblée fédérale / partiti rappresentati nell'
Assemblea federale.............................................................................. 4
Gesamtschweizerische Dachverbände der Gemeinden, Städte und
Berggebiete / associations faîtières des communes, des villes et des
régions de montagne qui œuvrent au niveau national / associazioni
mantello nazionali dei Comuni delle città e delle regioni di montagna .. 5
Gesamtschweizerische Dachverbände der Wirtschaft / associations
faîtières de l'économie qui œuvrent au niveau national/ associazioni
mantello nazionali dell'economia .......................................................... 6
Gerichte / Tribunaux / Tribunali / Bundesanwaltschaft / Ministère
public / Ministero pubblico .................................................................... 7
Übrige Organisationen und Institutionen / Autres organisations et
institutions / Altre organizzazioni ed istituzioni ...................................... 7
1. Kantone / Cantons / Cantoni
Kaspar Escher-Haus
8090 Zürich
Postgasse 68
3000 Bern 8
Bahnhofstrasse 15
6002 Luzern
Postfach
6460 Altdorf
Postfach
6431 Schwyz
Rathaus
6060 Sarnen
Rathaus
6370 Stans
Rathaus
8750 Glarus
Postfach 156
6301 Zug
Staatskanzlei des Kantons Zürich
Staatskanzlei des Kantons Bern
Staatskanzlei des Kantons Luzern
Standeskanzlei des Kantons Uri
Staatskanzlei des Kantons Schwyz
Staatskanzlei des Kantons Obwalden
Staatskanzlei des Kantons Nidwalden
Regierungskanzlei des Kantons Glarus
Staatskanzlei des Kantons Zug
Chancellerie d'Etat du Canton de Fribourg
Rue des Chanoines 17
1701 Fribourg
Staatskanzlei des Kantons Solothurn
Rathaus
4509 Solothurn
2/9
Staatskanzlei des Kantons Basel-Stadt
Rathaus, Postfach
4001 Basel
Landeskanzlei des Kantons Basel-Landschaft
Rathausstrasse 2
4410 Liestal
Staatskanzlei des Kantons Schaffhausen
Kantonskanzlei des Kantons Appenzell Ausserrhoden
Ratskanzlei des Kantons Appenzell Innerrhoden
Beckenstube 7
8200 Schaffhausen
Regierungsgebäude
Postfach
9102 Herisau
Marktgasse 2
9050 Appenzell
Regierungsgebäude
9001 St. Gallen
Reichsgasse 35
7001 Chur
Regierungsgebäude
5001 Aarau
Regierungsgebäude
8510 Frauenfeld
Residenza Governativa
6501 Bellinzona
Château cantonal
1014 Lausanne
Palais du Gouvernement
1950 Sion
Château
2001 Neuchâtel
Rue de l’Hôtel-de-Ville 2
1211 Genève 3
Rue du 24-Septembre 2
2800 Delémont
Staatskanzlei des Kantons St. Gallen
Standeskanzlei des Kantons Graubünden
Staatskanzlei des Kantons Aargau
Staatskanzlei des Kantons Thurgau
Cancelleria dello Stato del Cantone Ticino
Chancellerie d’Etat du Canton de Vaud
Chancellerie d’Etat du Canton du Valais
Chancellerie d’Etat du Canton de Neuchâtel
Chancellerie d’Etat du Canton de Genève
Chancellerie d’Etat du Canton du Jura
Konferenz der Kantonsregierungen (KdK)
Conférence des gouvernements cantonaux (CdC)
Conferenza dei Governi cantonali (CdC)
3/9
Sekretariat
Haus der Kantone
Speichergasse 6
Postfach 444
3000 Bern 7
2. In der Bundesversammlung vertretene politische Parteien / partis politiques repésentés à
l'Assemblée fédérale / partiti rappresentati nell' Assemblea federale
Bürgerlich-Demokratische Partei BDP
Parti bourgeois-démocratique PBD
Partito borghese democratico PBD
BDP Schweiz
Postfach 119
3000 Bern 6
Christlichdemokratische Volkspartei CVP
Parti démocrate-chrétien PDC
Partito popolare democratico PPD
Postfach 5835
3001 Bern
c/o Stefan Keiser
Enetriederstrasse 28
6060 Sarnen
Christlich-soziale Partei Obwalden csp-ow
Geschäftsstelle CSPO
Postfach
3980 Visp
Christlichsoziale Volkspartei Oberwallis
Nägeligasse 9
Postfach 3294
3000 Bern 7
Evangelische Volkspartei der Schweiz EVP
Parti évangélique suisse PEV
Partito evangelico svizzero PEV
Sekretariat Fraktion und Politik
Neuengasse 20
Postfach 6136
3001 Bern
FDP. Die Liberalen
PLR. Les Libéraux-Radicaux
PLR.I Liberali Radicali
Grüne Partei der Schweiz GPS
Parti écologiste suisse PES
Partito ecologista svizzero PES
Waisenhausplatz 21
3011 Bern
Grünes Bündnis GB (Mitglied GPS)
Alliance Verte AVeS
Alleanza Verde AVeS
4/9
Grünliberale Partei glp
Parti vert’libéral pvl
Postfach 367
3000 Bern 7
Lega dei Ticinesi (Lega)
Norman Gobbi
casella postale 64
6776 Piotta
Mouvement Citoyens Romand (MCR)
c/o Mouvement Citoyens
Genevois (MCG)
CP 340
1211 Genève 17
Schweizerische Volkspartei SVP
Union Démocratique du Centre UDC
Unione Democratica di Centro UDC
Postfach 8252
3001 Bern
Sozialdemokratische Partei der Schweiz SPS
Parti socialiste suisse PSS
Partito socialista svizzero PSS
Postfach 7876
3001 Bern
3. Gesamtschweizerische Dachverbände der Gemeinden, Städte und Berggebiete /
associations faîtières des communes, des villes et des régions de montagne qui œuvrent
au niveau national / associazioni mantello nazionali dei Comuni delle città e delle regioni
di montagna
Schweizerischer Gemeindeverband
Postfach
3322 Urtenen-Schönbühl
Schweizerischer Städteverband
Monbijoustrasse 8
Postfach 8175
3001 Bern
Schweizerische Arbeitsgemeinschaft für die Berggebiete
Postfach 7836
3001 Bern
5/9
4. Gesamtschweizerische Dachverbände der Wirtschaft / associations faîtières de
l'économie qui œuvrent au niveau national/ associazioni mantello nazionali dell'economia
economiesuisse
Verband der Schweizer Unternehmen
Fédération des entreprises suisses
Federazione delle imprese svizzere
Swiss business federation
Postfach
8032 Zürich
Schweizerischer Gewerbeverband (SGV)
Union suisse des arts et métiers (USAM)
Unione svizzera delle arti e mestieri (USAM)
Postfach
3001 Bern
Schweizerischer Arbeitgeberverband
Union patronale suisse
Unione svizzera degli imprenditori
Postfach
8032 Zürich
Schweiz. Bauernverband (SBV)
Union suisse des paysans (USP)
Unione svizzera dei contadini (USC)
Haus der Schweizer Bauern
Laurstrasse 10
5200 Brugg
Schweizerische Bankiervereinigung (SBV)
Association suisse des banquiers (ASB)
Associazione svizzera dei banchieri (ASB)
Swiss Bankers Association
Postfach 4182
4002 Basel
Schweiz. Gewerkschaftsbund (SGB)
Union syndicale suisse (USS)
Unione sindacale svizzera (USS)
Postfach
3000 Bern 23
Kaufmännischer Verband Schweiz (KV Schweiz)
Société suisse des employés de commerce (SEC Suisse)
Società svizzera degli impiegati di commercio (SIC Svizzera)
Postfach 1853
8027 Zürich
Travail.Suisse
Postfach 5775
3001 Bern
6/9
5.
Gerichte / Tribunaux / Tribunali /
Bundesanwaltschaft / Ministère public / Ministero pubblico
Schweizerisches Bundesgericht
Tribunal fédéral
Tribunale federale
Militärkassationsgericht
Tribunal militaire de cassation
Tribunale militare di cassazione
Bundesstrafgericht - BStGer
Tribunal pénal fédéral - TPF
Tribunale penale federale - TPF
Bundesanwaltschaft
Ministère public de la Confédération
Ministero pubblico della Confederazione
6.
Av. du Tribunal fédéral 29
1000 Lausanne 14
Kanzlei
Maulbeerstrasse 9
3003 Bern
Postfach 2720
6501 Bellinzona
Taubenstrasse 16
3003 Bern
Übrige Organisationen und Institutionen / Autres organisations et institutions / Altre
organizzazioni ed istituzioni
Arbeitsgemeinschaft der Chefs der Verkehrspolizisten der
Schweiz und des Fürstentums Liechtenstein (ACVS)
Communauté de travail des chefs des polices de la circulation de
Suisse et de la Principauté de Liechtenstein (CCCS)
Comunità di lavoro dei Capi di Polizia della circolazione delle Svizzera
e del Principato del Liechtenstein (CCCS)
ASTAG Schweizerischer Nutzfahrzeugverband
Association suisse des transports routierts
Associazione svizzera dei trasportatori stradali
Demokratische Juristinnen und Juristen der Schweiz (DJS)
Juriste Démocrates de Suisse (JDS)
Giuristi e Giuriste Democratici Svizzeri (GDS)
Konferenz der kantonalen Justiz- und Polizeidirektoren (KKJPD)
Conférence des directrices et directeurs des départements cantonaux
de justice et police (CCDJP)
Conferenza delle direttrici e dei direttori dei dipartimenti cantonali di
giustizia e polizia (CDDGP)
Konferenz der kantonalen Polizeikommandanten der Schweiz
(KKPKS)
Conférence des commandants des polices cantonales de suisse
(CCPCS)
Conferenza dei comandanti delle polizie cantonali della svizzera
(CCPCS)
c/o Kantonspolizei Zürich
Major Ueli Zoelly
Chef Verkehrspolizei
Postfach
8021 Zürich
Weissenbühlweg 3
3007 Bern
Postfach 5850
3001 Bern
Haus der Kantone
Speichergasse 6
Postfach 690
3000 Bern 7
Haus der Kantone
Speichergasse 6
Postfach 444
3000 Bern 7
Dr. iur. Esther Omlin
Staatsanwaltschaf
Foribach
6060 Sarnen
Konferenz der Schweizer Staatsanwälte
Conférence suisse des procureurs
7/9
Konferenz der Strafverfolgungsbehörden der Schweiz (KSBS)
Conférence des autorités de poursuite pénale de Suisse (CAPS)
Conferenza della autorità inquirenti svizzere (CAIS)
Schweizerische Arbeitsgruppe für Kriminologie (SAK)
Groupe suisse de travail de criminologie (GSC)
Gruppo svizzero di lavoro di cirminologia (GSC)
Schweizerische Gesellschaft der Polizeioffiziere
Société suisse des officiers de polices (SSOP)
Sociatà svizzera degli ufficiali di polizia (SSUP)
Schweizerische Kriminalistische Gesellschaft (SKG)
Société Suisse de droit pénal (SSDP)
Società svizzera di diritto penale (SSDP)
Schweizerische Vereinigung der Richterinnen und Richter (SVR)
Association suisse des Magistrats de l'ordre judiciaire (ASM)
Associazione svizzera dei magistrati (ASM)
Schweizerische Vereinigung für europäisches und internationales
Strafrecht (SVEIS)
Association suisse de droit pénal européen et international (ASDPEI)
Associazione svizzera di diritto penale europeo e internazionale
(ASDPEI)
Schweizerische Vereinigung für Jugendstrafrechtspflege (SVJ)
Société suisse de droit pénal des mineurs (SSDPM)
Società svizzera di diritto penale minorile (SSDPM)
Schweizerische Vereinigung Städtischer Polizeichefs (SVSP)
Société des Chefs des Polices des Villes de Suisse (SCPVS)
Società dei capi di polizia delle città svizzere (SCPCS)
Schweizerischer Anwaltsverband (SAV)
Fédération suisse des avocats (FSA)
Federazione svizzera degli avvocati (FSA)
Schweizerisches Polizei-Institut
Institut suisse de police
Istituto svizzero di polizia
Section Suisse de la Commission Internationale de Juristes
Universität Basel
8/9
Dr. Andreas Brunner
Leitender Oberstaatsanwalt
Florhofgasse 2
Postfach
8090 Zürich
Dr. Benjamin Brägger
Brugerastrasse 34
3186 Düdingen
Präsident Thomas Sollberger
Kantonspolizei Bern
Postfach 7571
3001 Bern
Herrn Christoph Winkler,
Sekretär
c/o Staatsanwaltschaft II
des Kantons Zürich
Postfach
8027 Zürich
c/o Jürg Steiger
Bundesverwaltungsgericht
Postfach
9023 St. Gallen
c/o Prof. Dr. Schwarzenegger,
Universität Zürich
Rämistrasse 74/17
8001 Zürich
c/o Marcel Riesen-Kupper
Leitender Oberjugendanwalt des
Kantons Zürich
Tösstalstrasse 163
8400 Winterthur
Gérald Hagenlocher
Police municipale
Rue Saint-Martin 33
1005 Lausanne
Marktgasse 4
Postfach 8321
3001 Bern
Avenue du Vignoble 3
Case postale 146
2009 Neuchâtel
c/o Europa-Institut
Hirschengraben 56
Postfach 718
8025 Zürich
Juristische Fakultät der
Universität Basel
Peter Merian-Weg 8
Postfach
4002 Basel
Universität Bern
Juristische Fakultät
Schanzeneckstrasse 1
Postfach 8573
3001 Bern
Universität Luzern
Hirschengraben 31
6003 Luzern
Universität St. Gallen
Dufourstrasse 50
9000 St. Gallen
Rechtswissenschaftliche
Fakultät
Rämistrasse 74/2
8001 Zürich
Juristische Fakultät
Miséricorde
1700 Freiburg
Faculté de droit
40, Boulevard du Pont-d Avre
1211 Genève 4
Universität Zürich
Université de Fribourg
Université de Genève
Université de Lausanne
Faculté de droit
1015 Lausanne
Université de Neuchâtel
Faculté de droit
Avenue du 1er mars 26
2000 Neuchâtel
Verband Schweizerischer Polizei-Beamter (VSPB)
Fédération suisse fonctionnaires de polices (FSFP)
Federazione svizzera dei funzionari di polizia (FSFP)
Villenstrasse 2
6005 Luzern
9/9