Incentivo all`esodo_possibili scenari
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Incentivo all`esodo_possibili scenari
Incentivo all’esodo Cos’è l’incentivo all’esodo: Si tratta di una offerta economica che il datore di lavoro propone al lavoratore per la risoluzione anticipata del rapporto di lavoro. Modalità di tassazione: Fino al 31.12.1997 Le somme erogate a titolo di incentivo all’esodo venivano tassate con la stessa aliquota IRPEF applicata al trattamento di fine rapporto (TFR). Dal 1.1.1998 al 3.7.2006 Con il decreto legislativo 314 del 2 settembre 1997 art. 5 co. 1, viene introdotta una tassazione di favore sulle somme erogate a titolo di incentivo all’esodo. In particolare con decorrenza 1.1.1998 viene riformulato l’art. 19 co. 4 bis del TUIR come segue: “Per le somme corrisposte in occasione della cessazione del rapporto al fine di incentivare l'esodo dei lavoratori che abbiano superato l'età di 50 anni se donne e di 55 anni se uomini, di cui all'articolo 17, comma 1, lettera a), l'imposta si applica con l'aliquota pari alla metà di quella applicata per la tassazione del trattamento di fine rapporto e delle altre indennità e somme indicate alla richiamata lettera a) del comma 1 dell'articolo 17.” Si tratta quindi di una tassazione ridotta alla metà rivolta a soggetti che al momento della cessazione del rapporto di lavoro abbiano compiuto: ? 50 anni se donne ? 55 anni se uomini Tale disposizione è stata poi abrogata dall’art. 36, comma 23 del D.L. 4 luglio 2006 n. 223 convertito dalla L. 4 agosto 2006 n. 248 in vigore dal 4 luglio 2006. La Corte di Giustizia Europea è intervenuta con una sentenza del 21 luglio 2005 poiché il sistema di tassazione vigente dal 1998 al 3.7.2006 operava una discriminazione tra i sessi. La Corte di Giustizia Europea è ritornata sul caso con un’altra ordinanza del 16 gennaio 2008, precisando che: "Qualora sia stata accertata una discriminazione incompatibile con il diritto comunitario, finché non siano adottate misure volte a ripristinare la parità di trattamento, il giudice nazionale è tenuto a disapplicare qualsiasi disposizione discriminatoria, senza doverne chiedere o attendere la previa rimozione da parte del legislatore, e deve applicare ai componenti della categoria sfavorita lo stesso regime che viene riservato alle persone dell'altra categoria". In sintesi: Hanno diritto al rimborso i lavoratori di sesso maschile, che si trovano nelle seguenti condizioni: ? al momento dell’esodo avevano l’età anagrafica compresa tra 50 e 54 anni (fino al giorno precedente al compimento del 55° anno); ? hanno ricevuto le somme a titolo di incentivo all’esodo nel periodo di vigenza della norma agevolativa, cioè fino al 3 luglio 2006. POSSIBILITA’ Secondo l’Agenzia delle Entrate era possibile presentare istanza di rimborso entro 48 mesi dalla data in cui il sostituto d’imposta aveva operato la ritenuta d’acconto dell’Irpef (ex art, 38, v. 4, DPR n. 602/1973), quindi dalla percezione delle somme. Tesi contraria I 48 mesi non decorrono dalla percezione, poiché all’epoca il sostituto non ha commesso nessun errore, ha solo applicato la normativa all’epoca vigente. I 48 mesi decorrono dalla sentenza della Corte di Giustizia Europea del 16 gennaio 2008 E quindi possibile che il lavoratore si sia comportato in due diversi modi: NON HA FATTO NIENTE Entro il 16 gennaio 2012 bisogna presentare ISTANZA DI RIMBORSO all’Agenzia delle Entrate L’ISTANZA DI RIMBORSO DEVE ESSERE PRESENTATA ENTRO IL 16 gennaio 2012, all’Ufficio Territoriale dell’Agenzia delle Entrate competente per territorio ove si è residenti, inoltre deve contenere alcuni elementi essenziali. All’istanza devono essere ALLEGATI: a) MODELLO CUD di riferimento nel quale risultano gli importi che sono stati erogati e le relative trattenute effettuate b) BUSTA/E PAGA nella quale si trovano effettivamente le erogazioni e le trattenute c) Documento di identità in corso di validità d) L’istanza deve essere datata e firmata dal richiedente. L’istanza deve contenere L’IMPORTO ESATTO del rimborso richiesto che si calcola applicando una aliquota pari ALLA META’ di quella applicata per la tassazione per la tassazione del TFR e delle altre indennità (tassazione separata), che dovrebbe coincidere con la metà dell’importo trattenuto. Se il lavoratore invece: HA PRESENTATO ISTANZA DI RIMBORSO Se l’Agenzia ha risposto Con un DINIEGO Se sono passati 60 gg: bisogna presentare Nuova Istanza di Annullamento del Diniego in Autotutela, con due possibili motivazioni: Sentenza Corte di Giustizia Europea; oppure la tassazione applicata dal sostituto all’epoca era provvisoria. Se l’Agenzia non ha risposto Se non sono passati 60 gg: bisogna presentare RICORSO E’ possibile presentare RICORSO entro 10 anni dalla data di presentazione dell’istanza. In genere l’Agenzia delle Entrate non risponde all’istanza di rimborso, quindi, attesi 60 gg, si può procedere alla presentazione del ricorso in Commissione Tributaria, quindi si avvia una fase di contenzioso, il che significa, ci preme sottolinearlo, poca certezza sui tempi e sugli esiti. Sicuramente giocano a favore diversi elementi: l’ordinanza della Corte di Giustizia Europea, le sentenze della Commissione Tributaria di Ancona, quella della Commissione Tributaria di Roma emesse entrambe nel 2009. Il CAAF CGIL LAZIO e BASILICATA è disponibile ad offrire il servizio di elaborazione e/o presentazione dell’Istanza di Rimborso, oltre alla elaborazione, presentazione e discussione del Ricorso in Commissione Tributaria di Roma. E’ possibile contattare la sede legale del CAAF al numero 0644702853 per prendere un appuntamento con la dott.ssa Antonella Costantini. Il Presidente Sandro Grugnetti