Incentivo all`esodo_possibili scenari

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Incentivo all`esodo_possibili scenari
Incentivo all’esodo
Cos’è l’incentivo all’esodo:
Si tratta di una offerta economica che il datore di lavoro propone al lavoratore per la risoluzione
anticipata del rapporto di lavoro.
Modalità di tassazione:
Fino al 31.12.1997
Le somme erogate a titolo di incentivo all’esodo venivano tassate con la stessa aliquota IRPEF
applicata al trattamento di fine rapporto (TFR).
Dal 1.1.1998 al 3.7.2006
Con il decreto legislativo 314 del 2 settembre 1997 art. 5 co. 1, viene introdotta una tassazione di
favore sulle somme erogate a titolo di incentivo all’esodo.
In particolare con decorrenza 1.1.1998 viene riformulato l’art. 19 co. 4 bis del TUIR come segue:
“Per le somme corrisposte in occasione della cessazione del rapporto al fine di incentivare l'esodo
dei lavoratori che abbiano superato l'età di 50 anni se donne e di 55 anni se uomini, di cui
all'articolo 17, comma 1, lettera a), l'imposta si applica con l'aliquota pari alla metà di quella
applicata per la tassazione del trattamento di fine rapporto e delle altre indennità e somme
indicate alla richiamata lettera a) del comma 1 dell'articolo 17.”
Si tratta quindi di una tassazione ridotta alla metà rivolta a soggetti che al momento della
cessazione del rapporto di lavoro abbiano compiuto:
? 50 anni se donne
? 55 anni se uomini
Tale disposizione è stata poi abrogata dall’art. 36, comma 23 del D.L. 4 luglio 2006 n. 223
convertito dalla L. 4 agosto 2006 n. 248 in vigore dal 4 luglio 2006.
La Corte di Giustizia Europea è intervenuta con una sentenza del 21 luglio 2005 poiché il sistema di
tassazione vigente dal 1998 al 3.7.2006 operava una discriminazione tra i sessi.
La Corte di Giustizia Europea è ritornata sul caso con un’altra ordinanza del 16 gennaio 2008,
precisando che:
"Qualora sia stata accertata una discriminazione incompatibile con il diritto comunitario, finché
non siano adottate misure volte a ripristinare la parità di trattamento, il giudice nazionale è tenuto
a disapplicare qualsiasi disposizione discriminatoria, senza doverne chiedere o attendere la previa
rimozione da parte del legislatore, e deve applicare ai componenti della categoria sfavorita lo
stesso regime che viene riservato alle persone dell'altra categoria".
In sintesi:
Hanno diritto al rimborso i lavoratori di sesso maschile, che si trovano nelle seguenti condizioni:
? al momento dell’esodo avevano l’età anagrafica compresa tra 50 e 54 anni (fino al giorno
precedente al compimento del 55° anno);
? hanno ricevuto le somme a titolo di incentivo all’esodo nel periodo di vigenza della norma
agevolativa, cioè fino al 3 luglio 2006.
POSSIBILITA’
Secondo l’Agenzia delle Entrate era possibile presentare istanza di rimborso entro 48 mesi dalla
data in cui il sostituto d’imposta aveva operato la ritenuta d’acconto dell’Irpef (ex art, 38, v. 4,
DPR n. 602/1973), quindi dalla percezione delle somme.
Tesi contraria
I 48 mesi non decorrono dalla percezione, poiché all’epoca il sostituto non ha commesso nessun
errore, ha solo applicato la normativa all’epoca vigente. I 48 mesi decorrono dalla sentenza della
Corte di Giustizia Europea del 16 gennaio 2008
E quindi possibile che il lavoratore si sia comportato in due diversi modi:
NON HA FATTO NIENTE
Entro il 16 gennaio 2012 bisogna presentare ISTANZA DI RIMBORSO all’Agenzia delle Entrate
L’ISTANZA DI RIMBORSO
DEVE ESSERE PRESENTATA ENTRO IL 16 gennaio 2012, all’Ufficio Territoriale dell’Agenzia delle
Entrate competente per territorio ove si è residenti, inoltre deve contenere alcuni elementi
essenziali. All’istanza devono essere ALLEGATI:
a) MODELLO CUD di riferimento nel quale risultano gli importi che sono stati erogati e le
relative trattenute effettuate
b) BUSTA/E PAGA nella quale si trovano effettivamente le erogazioni e le trattenute
c) Documento di identità in corso di validità
d) L’istanza deve essere datata e firmata dal richiedente.
L’istanza deve contenere L’IMPORTO ESATTO del rimborso richiesto che si calcola
applicando una aliquota pari ALLA META’ di quella applicata per la tassazione per la tassazione del
TFR e delle altre indennità (tassazione separata), che dovrebbe coincidere con la metà
dell’importo trattenuto.
Se il lavoratore invece:
HA PRESENTATO ISTANZA DI
RIMBORSO
Se l’Agenzia ha risposto
Con un DINIEGO
Se sono passati 60 gg:
bisogna presentare Nuova
Istanza di Annullamento del
Diniego in Autotutela, con
due possibili motivazioni:
Sentenza Corte di Giustizia
Europea;
oppure
la tassazione applicata dal
sostituto all’epoca era
provvisoria.
Se l’Agenzia non ha risposto
Se non sono passati
60 gg:
bisogna presentare
RICORSO
E’ possibile
presentare RICORSO
entro 10 anni dalla
data di presentazione
dell’istanza.
In genere l’Agenzia delle Entrate non risponde all’istanza di rimborso, quindi, attesi 60 gg, si
può procedere alla presentazione del ricorso in Commissione Tributaria, quindi si avvia una fase di
contenzioso, il che significa, ci preme sottolinearlo, poca certezza sui tempi e sugli esiti.
Sicuramente giocano a favore diversi elementi: l’ordinanza della Corte di Giustizia Europea, le
sentenze della Commissione Tributaria di Ancona, quella della Commissione Tributaria di Roma
emesse entrambe nel 2009.
Il CAAF CGIL LAZIO e BASILICATA è disponibile ad offrire il servizio di elaborazione e/o
presentazione dell’Istanza di Rimborso, oltre alla elaborazione, presentazione e discussione del
Ricorso in Commissione Tributaria di Roma.
E’ possibile contattare la sede legale del CAAF al numero 0644702853 per
prendere un appuntamento con la dott.ssa Antonella Costantini.
Il Presidente
Sandro Grugnetti