ALLEGATO C - Norme tecniche
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ALLEGATO C - Norme tecniche
ALLEGATO C - Norme tecniche Per il rilascio delle concessioni/autorizzazioni lungo le strade regionali (provinciali), si adotteranno le norme previste dal D.L.vo 285 del 30.4.92 ( Codice della Strada)e dal D.P.R. 495 del 16.12.92 ( Regolamento di Attuazione), le norme a carattere nazionale emanate in attuazione alle specifiche materie , nonché quelle ritenute opportune dai competenti Uffici della Provincia. Opere soggette a concessione, autorizzazione e Nulla-Osta Premesso che per concessione deve intendersi il provvedimento con il quale al privato vengono attribuiti facoltà relative a diritti dell’Amministrazione, mentre per autorizzazione deve intendersi il provvedimento con il quale, a discrezione dell’Amministrazione, viene consentito al privato l’esercizio di un suo diritto, si riportano di seguito le opere soggette a tali atti. Necessitano di preventiva concessione tutte le opere ed occupazioni, tanto provvisorie che permanenti, che comportano modifiche e occupazione di spazi ed aree pubbliche, di suolo stradale e sue pertinenze, come: apertura o modifica di accessi, o diramazioni; apertura accessi ad impianti carburanti; tombatura fosse laterali; occupazione longitudinale e trasversale del suolo stradale e sue pertinenze, sotterranea ed aerea; installazione di impianti pubblicitari su aree demaniali o patrimoniali della provincia. Sono inoltre soggette a concessione le occupazioni temporanee di suolo pubblico con cantieri stradali per posa e/o allacciamenti a reti di servizi pubblici. Necessitano di preventiva autorizzazione opere come: realizzazione di recinzioni e muri di cinta; piantumazioni di qualsiasi tipo; installazione mezzi pubblicitari in aree private; scavi e depositi di qualsiasi tipo o interventi vari, anche a carattere temporaneo, realizzati all’interno della fascia di rispetto stradale, occupazioni con palchi , banchi di vendita ed altro. Necessitano di Nulla-Osta tecnico: - ampliamenti, costruzioni o ricostruzioni, nella fascia di rispetto stradale, fuori dei centri abitati , compatibili con quanto previsto dalle norme vigenti (art.26, comma 2, D.P.R. n.495 e succ.); - realizzazione di marciapiedi e opere similari con occupazione di suolo provinciale e pertinenze delle strade; pensiline per attesa mezzi di linea; - installazioni di postazioni autovelox; - intersezioni strade comunali o vicinali di uso pubblico e lottizzazioni; - tutte le autorizzazioni e concessioni di opere effettuate all’interno dei centri abitati di cui all’art.4 del vigente codice della strada, formalmente delimitati. Sono, ancora, soggette a comunicazione all’Amministrazione Provinciale tutte le costruzioni, demolizioni, ampliamenti di fabbricati, in fregio a strade ricadenti all’interni di P.R.G. . Si considerano permanenti le seguenti opere: 1. chioschi, edicole, casotti e simili; 2. pensiline, vetrine portanti pubblicità; 3. accessi e diramazioni; 4. occupazioni del suolo, sottosuolo, soprassuolo, con condutture, anche aeree, di cavi ed impianti , quali acqua, gas, energia elettrica e simili; 5. occupazioni con pali in legno, ferro o cemento e tralicci; 6. occupazione di suolo o sottosuolo di area pubblica per la costruzione di impianti per la distribuzione dei carburanti; 7. occupazione suolo e sottosuolo di area pubblica con serbatoi per combustibili liquidi da riscaldamento e manufatti vari. Si considerano occupazioni temporanee quelle la cui effettiva durata risulta inferiore ad un anno; le occupazioni temporanee, se ricorrenti con identiche caratteristiche, possono essere rilasciate per più annualità , facendo salva la facoltà dell’Amministrazione concedente di modificarle o revocarle per motivi di pubblico interesse o per sopravvenute esigenze. Si riassumono nelle seguenti: 1. ponteggi e recinzioni per cantieri edili e per lavori stradali e sotterranei e per deposito materiali; 2. banchi, veicoli, mostre, capannoni, stands pubblicitari; 3. tende solari per il periodo di esposizione, esposizione merci su area pubblica; 4. parchi divertimento per spettacoli viaggianti; 5. arredi, compreso recinti con piante ornamentali all’esterno di pubblici esercizi ed attività artigianali; 6. pali portainsegne, rastrelliere per biciclette, striscioni pubblicitari, locandine e simili 7. parti di tende poste a copertura dei banchi di vendite nei mercati , eccedenti le aree già occupate; 8. materiali destinati a rimanere nello stesso luogo oltre il tempo necessario al carico e scarico. Condizioni e durata Chiunque intenda occupare, nei modi consentiti dalla Legge, aree e spazi pubblici o privati soggette a servitù di pubblico passaggio, deve presentare domanda, in carta legale, al competente Ufficio Concessioni e Cosap. Nel disciplinare di concessione o nel provvedimento di autorizzazione, sono fissate le condizioni e le norme alle quali si intende subordinato il provvedimento , nonché la durata dello stesso oltre l’ammontare del canone. Le condizioni fissate si intendono accettate integralmente; eventuali opposizioni, dovranno pervenire in forma scritta, nei 30 giorni successivi al ricevimento del provvedimento. La validità temporale delle concessioni e autorizzazioni varia a seconda della natura delle stesse. La validità delle concessioni per occupazioni permanenti non può superare gli anni 29 anni ai sensi di quanto stabilito all’art. 27, co. 5 del codice della strada. La validità delle autorizzazioni per impianti pubblicitari è stabilita in 3 anni, dalla data del rilascio ai sensi dell’art. 53, co. 6, del DPR 495/92 e succ.m.i. La validità delle occupazione del suolo per impianti di servizi pubblici viene fissata in relazione alla durata dei servizi stessi, in relazione alle leggi vigenti o agli atti di convenzione stipulati con i concessionari ; non potrà in ogni caso superare i 29 anni. Le concessioni ed autorizzazioni si intendono accordate, limitatamente alle specifiche competenze e non esime i singoli concessionari dal rispetto di ogni altra normativa inerenti lo specifico intervento facendo salvi diritti di terzi. Rimane l’obbligo del concessionario riparare tutti i danni derivanti dalle opere permesse , con facoltà della Amministrazione concedente di apportare modifiche , imporre nuove condizioni o revocare quanto concesso ed autorizzato. La manutenzione delle opere realizzate sul corpo stradale e sue pertinenze rimane, sempre, a carico del concessionario: Le opere oggetto della concessione o autorizzazione, devono essere eseguite nel rispetto delle norme e dei tempi, sia per quanto riguarda la data di inizio dei lavori che la data di ultimazione degli stessi, fissati nel disciplinare di concessione e nel rispetto delle istruzioni e direttive impartite dalla Amministrazione Provinciale. L’inottemperanza alle prescrizioni impartite nel provvedimento di concessione o autorizzazione , può comportare la revoca dello stesso, sempre fatto salvo il risarcimento dei danni causati alle strade e loro pertinenze. Accessi e diramazioni La materia è disciplinata dall’art. 22 del codice della strada. E’ consentito aprire un solo accesso ad ogni proprietà ( nel lasciare i provvedimento per l’ accesso si adotterà il criterio di assegnare un singolo accesso veicolare ad ogni proprietà); l’apertura di un accesso o diramazione rimane subordinata al rispetto delle condizioni stabilite oltre dall’art. 22, comma 9, del C.d.S. anche di quelle stabilite all’art. 45 del regolamento di attuazione, nonché di quanto previsto da D.M. 5.11.2001 e Decreto 19/04/2006 In ogni caso sono vietate aperture di accessi in corrispondenza di corsie di decelerazione e accelerazione e rampe di svincoli a livelli sfalsati. Il rilascio dell’autorizzazione per accessi ad insediamenti di qualsiasi natura è subordinata alla realizzazione di aree destinate a parcheggi . I concessionari sono obbligati a realizzare e mantenere le opere necessarie per l’accesso, senza alterare le caratteristiche delle opere di presidio idraulico a servizio della strada, né le caratteristiche plano-altimetriche del tronco stradale Gli accessi e diramazioni dovranno essere mantenuti in modo da evitare l’apporto di materie o acque sulla sede stradale. L’apertura di nuovi accesi non viene consentita se il lotto interessato può essere servito da altra viabilità , anche interna. Documentazione a corredo della domanda: - corografia della zona interessata, con indicazione dell’accesso; - estratto di mappa catastale; - stralcio urbanistico; - pianta particolareggiata ( scala 1/50 – 1/100) allo stato attuale, di progetto e sovrapposto dell’accesso con riportata la larghezza dello stesso misurato sul fronte strada ed in corrispondenza del cancello ed indicazione del confine della proprietà; l’accesso dovrà essere arretrato rispetto al bordo bitumato della carreggiata stradale raccordato alle stessa mediante raccordi a quarto di arco di cerchio al fine di agevolare le manovre per l’uso dell’accesso senza creare pericolo e intralcio per la circolazione; - planimetria d’insieme estesa per un raggio di almeno 100 metri da ambo i lati dell’accesso; - verifica dei triangoli di visibilità con metodi analitici e grafici riportando sulla planimetria in scala idonea il valore della distanza di arresto ( spazio di frenata + spazio di reazione) di cui al D.M. 5.11.2001 e D.M. 19.04.01006 relativi alle norme funzionali e geometriche per la costruzione delle strade; sezione trasversale in asse all’accesso con indicazione delle opere di raccolta e smaltimento delle acque meteoriche provenienti dall’accesso e particolari delle opere di raccordo tra il piano dell’accesso ed il piano viabile; - relazione tecnico-descrittiva delle opere e loro uso; - titolo di proprietà dell’area su cui insiste l’accesso e dichiarazione di eventuali servitù a favore di terzi; - documentazione fotografica; - eventuale concessione edilizia in copia in caso di ristrutturazione di edifici esistenti o di nuova realizzazione;; - copia dell’autorizzazione precedente, in caso di modifiche; - in caso si tratti di regolarizzazione di accesso esistente a distanza difforme da quanto previsto all’art. 45, co.3 del DPR 495/92, l’utente dovrà produrre autocertificazione nella quale venga dichiarata la data di apertura dell’accesso, unitamente ad una dichiarazione rilasciata dal competente ufficio Comunale o in alternativa atto di asseveramento di un tecnico abilitato all’esercizio della professione, da cui risulti accertata la data di esistenza dell’accesso. Recinzioni La materia è disciplinata dall’art. 16 e 18 del codice della strada e art. 26 del DPR 495/92 Le norme di cui al capoverso precedente trovano applicazione sui tratti di viabilità extraurbana al di fuori dei centri abitati formalmente individuati. Documentazione a corredo della domanda: - corografia della zona interessata, con indicazione eventuale dell’accesso se presente; - estratto di mappa catastale; - stralcio urbanistico se area fuori centro abitato ma posta all’interno di zona destinata a trasformazione dallo strumento urbanistico adottato; - pianta particolareggiata ( scala 1/50 – 1/100) allo stato attuale, di progetto e sovrapposto con riportata la particella su cui insite l’opera, il confine della proprietà, la progressiva chilometrica di inizio intervento e l’estesa dello stesso sul fronte strada; - sezione trasversale in corrispondenza dell’intervento ( scala 1:50 – 1:100) con indicata la strada, l’altezza dell’opera ( muro o recinzione) e la distanza della stessa dal confine stradale; dovrà essere predisposta una sezione per ciascuna variazione dei luoghi; elaborato grafico quotato dei particolari; - - calcoli statici per muri di sostegno o attestazione di deposito al Genio Civile; sezione trasversale con indicazione delle opere di raccolta e smaltimento delle acque meteoriche e particolari delle eventuali opere di raccordo con piano viabile; - Titolo di proprietà del richiedente; - Documentazione fotografica; - Relazione tecnica Pensiline attesa bus Tali opere disciplinate dall’art. 20 del codice della strada, si intendono assimilate alle recinzioni o interventi similari quali piantumazioni,tende parasole ecc. La documentazione a corredo della domanda è quelle indicata per le recinzioni. In aggiunta è necessario indicare le dimensioni della pensilina in pianta, la distanza dalla carreggiata, e le opere di corredo ( es. golfo di fermata, dimensioni piattaforma ecc.) Tende parasole Assimilate alla casistica precedente rimane stabilita la stessa documentazione avendo cura di indicare negli elaborati la ampiezza ( profondità) del manufatto e l’altezza libera dal piano viabile. Condutture longitudinali e trasversali sotterranee ed aeree Tali opere disciplinate dagli artt. 26 e 28 del codice della strada che stabilisce criteri e necessità, oltre agli obblighi derivanti per i concessionari dei sottoservizi. Le condutture aeree sono soggette alle norme previste all’art.66 e 67 del D.P.R. 495 , precisando che la profondità minima misurata dal piano di rotolamento di cui al comma 3, non può essere inferiore a m. 1,00 , mentre l’altezza minima richiesta dal conduttore sulla strada è uguale al franco prescritto dalla normativa per i ponti stradali compreso il maggior franco di sicurezza e fatte salve le diverse prescrizioni delle normative tecniche vigenti per ciascun tipo di impianto. L’ ente proprietario della strada si riserva la facoltà di chiedere lo spostamento delle condutture secondo quanto previsto all’art.28, comma 2, del D.P.R. 285, se ne ricorrono le condizioni. Documentazione a corredo della domanda: - corografia dei luoghi e planimetria catastale 1:2000; - planimetria d’insieme, scala adeguata ( 1:200 o 1:500), con riportato l’intero tracciato della linea, sia sotterranea che aerea, con evidenziata la progressiva chilometrica di inizio - e fine di ciascun intervento, e nel caso di linee aeree la collocazione dei sostegni, gli attraversamenti e le relative progressive km.che di ciascun sostengo; - sezioni trasversali n corrispondenza di ciascun attraversamento da cui si possa rilevare la - distanza degli scavi dalla carreggiata e/o l’altezza dei conduttori dalla quota del piano viabile oltre alla posizione dei sostegni rispetto alla sede stradale; le sezioni dovranno essere in numero sufficiente a rappresentare tutte le variazioni delle caratteristiche dei luoghi interessati dalla posa, dai pozzetti o dai sostegni. Inoltre deve essere indicato il numero dei servizi da posare e le eventuali opere di presidio necessarie oltre alle opere d’arte presenti. Eventuali pozzetti di ispezione, manovra o comunque di servizio dovranno essere collocati fuori della sede stradale, carreggiata e banchina, salvo documentata impossibilità. Le condutture in attraversamento devono essere collocate in appositi cunicoli, da realizzare di norma con lo spingitubo o microtunning, , e dimensionati in modo tale da consentire, in caso di guasti, ispezioni o sostituzioni senza manomettere la sede stradale. Muri di sostegno Tali opere disciplinate dall’art. 30 del codice della strada che stabilisce doveri ed obblighi dei proprietari di fabbricati e muri fronteggianti le strade. La riparazione o costruzione delle opere di sostegno lungo le strade, qualora esse servano unicamente a difendere e sostenere i fondi adiacenti , sono a carico dei proprietari dei fondi stessi anche nel caso le opere siano realizzate, in sede di costruzione di nuove strade, dall’ente cui appartiene la strada. Le distanze da rispettare dal confine stradale per le realizzazione di nuovi muri, in funzione dell’altezza del manufatto rimangono quelle stabilite all’art. 26 del DPR 495/92. Documentazione a corredo della domanda: - Planimetria catastale 1:2000; - planimetria d’insieme, 1:200 o 1:500, con evidenziata la strada, la particella interessata dall’opera richiesta, la progressiva Km.ca di inizio della stessa e l’estesa, in ml, dell’opera da realizzare sul fronte strada; Il confine della proprietà ( identificato come stabilito all’art. 3 co.1 punto 10) e la distanza dell’opera da realizzare dal confine di proprietà stradale. - Sezione stradale, 1:50 o 1:100, con riportata la strada ed il manufatto; per ogni variazione dei luoghi dovrà essere predisposta la sezione corrispondente. Dovranno inoltre essere evidenziate le opere di raccolta e smaltimento delle acque meteoriche con particolari di raccordo al piano viabile; Elaborato grafico di eventuali opere particolari in scala adeguata; - Calcoli statici o attestazione, se necessaria, dell’avvenuto deposito al Genio Civile; - Titolo di proprietà; - Documentazione fotografica; - Relazione tecnica. - Indicazione delle presenza di eventuale accesso dalla strada provinciale e/o regionale alla proprietà Piantumazioni alberature e siepi Tali interventi rimangono soggetti alle stesse norme e limitazioni stabilite per le recinzioni. Ampliamenti in fascia di rispetto stradale - Escavazioni Tali interventi sono regolamentati dall’art. 26 del DPR 495/92; in particolare si richiamano i commi 2 e 3 del predetto articolo per quanto attiene gli ampliamenti mentre per le escavazioni si prende a riferimento il comma 1. Per quanto attiene alle escavazioni si evidenzia che la distanza minima da rispettare, dal confine stradale, per qualsiasi tipo di scavo lateralmente alla strada non può essere inferiore alla profondità dello scavo e comunque mai inferiore a m.3.00. In relazione ad eventuali interventi per ampliamenti , nuove costruzioni o ricostruzioni, fuori dai centri abitati, nelle more della classificazione delle strade prevista all’art. 2 co. 8, del D.Lgs 285/92, ai sensi dell’art. 234 co.5 del medesimo decreto, si applicano le disposizioni di cui al DM 1404/68. Le predette disposizioni si intendono efficaci qualora l’intervento ricada fuori dai centri abitati e fuori dagli insediamenti previsti dagli strumenti urbanistici generali; qualora invece l’edificazione ricada fuori del perimetro del centro abitato ma all’interno di insediamenti previsti dagli strumenti urbanistici, nel caso che detti strumenti siano suscettibili di attuazione diretta, si applicheranno le norme da questi dettate evidenziando che le minori distanze da questi previste sono connesse alla previsione di espansione del centro abitato e non solo alla presenza di un piano regolatore. In relazione alla classifica delle strade si rammenta che l’Art. 26 co.2 del DPR 495/92 è di fatto sovrapponibile all’art. 3 del DM 1404/68 e ne mantiene un impianto simile, sostituendo alle categorie A,B,C e D, le tipologie A,B,C, ed F secondo le definizioni di cui all’art. 2 co.2 del codice, salvo l’introduzione di ulteriore norma per le strade “vicinali” di tipo F. Per gli edifici preesistenti situati all’interno di fasce di rispetto a protezione del nastro stradale sono consentiti unicamente interventi non ricompresi nelle nuove costruzioni, nelle ricostruzioni conseguenti demolizioni integrali e negli ampliamenti fronteggianti le strade; conseguentemente per essi sono ammessi unicamente interventi di manutenzione ordinaria e straordinaria , nonché eventuali ampliamenti NON fronteggianti la strada. Condoni per manufatti realizzati in fascia di rispetto stradale Gli interventi oggetto di condono di cui alla L.47/85 rimangono assoggettati alle direttive emanate dal Ministero LL.PP. con Circolare 17 giugno 1995 n. 2241/UL ( G.U. 18/08/95 suppl. ord. N. 192) con particolare riferimento al capitolo 7 “opere costruite su aree sottoposte a vincolo” Documentazione a corredo della domanda: - Planimetria catastale 1:2000 con indicazione della proprietà su cui insiste l’intervento; Planimetria d’insieme, 1:200 o 1:500, con evidenziata la strada, la particella interessata dall’opera richiesta, la progressiva Km.ca di inizio della stessa e l’estesa, in ml, dell’opera da realizzare sul fronte strada; - Sezione stradale, 1:50 o 1:100, con riportata la strada ed il manufatto da realizzare e la distanza delo stesso dal confine stradale; per gli scavi indicare la profondità degli stessi. - Elaborato grafico di eventuali opere particolari in scala adeguata; - Titolo di proprietà; - Documentazione fotografica; - Relazione tecnica. - In caso di ampliamenti occorre presentare stralcio strumento urbanistico e norme tecniche di attuazione. Occupazione permanente suolo Rientrano in tale categoria opere tipo camerette, pozzetti cabine Telecom ed Enel, installazione antenne telefonia-installazione edicole o chioschi, ecc.) che trovano collocazione in proprietà demaniale e sono interventi regolamentati dall’art.20 co.2 del D.Lgs 285/92 dall’art. 26, commi 7 e 8 del regolamento nonché di quelli di cui all’art. 16 co. 2 del codice. Documentazione a corredo della domanda -- Planimetria catastale con indicazione dell’area della quale si chiede l’occupazione; - Planimetria d’insieme, 1:200/1:500, con evidenziata la strada interessata , l’area da occupare e la relativa superficie e l’esatta progressiva km.ca della localizzazione; - Sezione trasversale che rappresenti l’ubicazione del manufatto rispetto alla strada indicando la posizione dello stesso rispetto al confine stradale; - Relazione tecnico descrittiva; Titolo del richiedente; - Documentazione fotografica; Occupazione temporanea Rientrano in tale categoria opere legate ad attività edilizia quali ponteggi, pedane, aree cantiere, banchi per la vendita ambulante, ecc.) Le norme cui fare riferimento sono quelle stabilite agli articoli 20, 21 del D.lgs 285/92 nonché quelle disciplinate dagli articoli 29, 30 e 31 del regolamento di attuazione. Documentazione a corredo della domanda - Planimetria catastale 1:2000 o 1:5000, con indicata l’ubicazione del area di cui si chiede l’occupazione ed il confine della proprietà privata; - Planimetria d’insieme, con evidenziata la superficie, espressa in mq, di suolo pubblico di cui si chiede l’uso, l’ esatta progr.va Km.ca dell’area interessata dall’intervento richiesto; - Sezione trasversale della strada in corrispondenza dell’area richiesta con riportato il manufatto che si intende collocare, la sua posizione rispetto al piano viabile nonché la ampiezza della carreggiate non impegnata dall’occupazione; - Periodo per il quale si chiede l’occupazione espresso in giorni; - Documentazione fotografica. - Nel caso la richiesta sia inerente ponteggi allegare PIMUS ( piano di montaggio, uso e smontaggio ponteggio – D.Lgs. 235/2003) Impianti per la distribuzione dei carburanti liquidi e gassosi Le norma cui fare riferimento è l’art. 24 del codice della strada e gli artt. 60 e 61 del regolamento di attuazione. Nelle more della redazione, da parte del Ministero competente, delle norme funzionali e geometriche e degli standard dimensionali e qualitativi delle pertinenze di servizio , come previsto dall’art. 60, co. 4, del predetto regolamento di attuazione, per il rilascio delle concessioni per tali servizi, con il presente regolamento si adottano in linea generale, in accordo con la legislazione regionale, le norme ed i criteri previsti dall’Ente Anas per le strade statali, individuando le seguenti classificazioni: a- Stazioni di servizio in fregio a strade a quattro corsie; b- Stazioni di servizio in fregio a strade a due corsie; I criteri localizzativi delle aree di servizio rimangono quelli stabilite nelle circolari emanate da Anas per la rete stradale statale; sono abolite invece le distanze minime tra impianti, ancorché collocati sulla stessa direttrice di marcia a seguito delle modiche introdotte con l’aggiunta del co. 5 bis all’art. 24 con la Legge 120/2010 conseguente la L.133/2008. La predetta modifica prevede che per la sola rete autostradale, per esigenze connesse alla sicurezza della circolazione stradale, l’ente proprietario o concessionario, stabilisca in fase di progettazione la presenza, e quindi il numero, delle pertinenze di servizio. A mero titolo esemplificativo si riassumono le principali limitazioni: E’ vietata la realizzazione di accessi per impianti carburanti: - in corrispondenza di incroci, diramazioni o accessi di particolare importanza, a distanza minore a m. 95 per le stare ad unica carreggiata e due corsie( ridotta a m.12 nei centri abitati) misurati dall’estremità dell’accesso più vicino, mentre tale distanza è stabilita in m. 150, per le strade carreggiate separate ed a quattro corsie e per gli itinerari internazionali; - lungo tratti di strada con raggio di curvatura inferiore a m. 300; - in corrispondenza di tratti di strada con pendenza superiore al 5%; - a distanza inferiore a m. .95 dalle tangenti di raccordi verticali (dossi) e dalle tangenti di curve di raggio uguale o minore a m.100 per le due corsie e inferiore a m. 150 dalle tangenti di raccordi verticali (dossi) e dalle tangenti di curve di raggio uguale o minore a m.100. La distanza di sicurezza dall’imbocco e dall’uscita delle gallerie e l’inizio o la fine delle corsie di decelerazione o accelerazione rimane stabilita, per la viabilità ordinaria in m.150, e per le quattro o più corsie e itinerari internazionali in m. 300; la distanza da eventuali svincoli per le strade a quattro o più corsie identificate quali “extraurbane secondarie - tipo C” da applicare sarà di m. 150.00 La localizzazione delle aree di servizio deve risultare compatibile con le distanze di sicurezza prescritte da normative specifiche per le linee elettriche ed impianti ferroviari. Le aree di servizio dovranno essere fruibili per entrambe le direzioni di marcia e potranno essere fronteggianti o sfalsate. Nel caso in cui siano fronteggianti si dovrà prevedere nello spartitraffico centrale della strada, in aggiunta alla barriera di sicurezza una idonea recinzione invalicabile per una lunghezza complessiva pari al fronte dell’area di servizio e delle corsie di decelerazione ed accelerazione. L’impianto per la distribuzione dei carburanti per autotrazione dovrà essere realizzato prevedendo una effettiva separazione dei fluissi delle autovetture e di autocarri oltre t. 3,5. Le aree di servizio dovranno prevedere un autonomo sistema fognario indipendente dai presidi idraulici a servizio della strada. Le aree destinate ala sosta dei motocicli ed autovetture devono essere separate da quelle destinate alla soste dei veicoli industriali; i percorsi carrabili non devono prevedere inversioni di marcia da parte dei veicoli industriali ne intersezioni tra correnti veicolari. Le aree di servizio devono essere dotate, sulla strade a quattro più corsie, di idonea segnaletica di preavviso posta sulla strada principale indicante i servizi presenti nell’area come previsto dall’art. 136 del DPR 495/92. Gli accessi su strada per impianti distribuzione carburanti devono tassativamente essere in numero di due, intervallati da aiuola spartitraffico di lunghezza fissa ed invariabile; le dimensioni sono individuate in relazione alla tipologia dell’impianto. Sull’aiuola spartitraffico delimitata da un cordolo rialzato di altezza non superiore a m.0,20 non possono essere impiantati segnali di qualsiasi tipo, tranne l’insegna su palo indicante il logo della società , o il totem con riportati i servizi offerti ed i prezzi praticati se trattasi di impianti unidirezionali. E’ consentita la messa a dimora di essenze vegetali a condizione che l’altezza delle stesse sia mantenuta costantemente ad un’altezza di mt. 0,70. La distanza minima da rispettare per la ubicazione dei serbatoi interrati, come pure della proiezione a terra della pensilina, è di m. 3,00 dal margine esterno della banchina stradale mentre è di m.5,00 per le rimanenti strutture dell’impianto. I fabbricati all’interno delle aree di servizio dovranno essere ubicati alla massima distanza dalla sede stradale, compatibilmente con la superficie di terreno disponibile, e comunque ad una distanza minima di m.10,00 da calcolarsi dal ciglio esterno della banchina stradale in destra ( Circolare Ministero Trasporti 1056/2006). La pavimentazione dei piazzali a servizio degli impianti deve essere, per qualità , tipo e portanza, non inferiore a quella della sede stradale adiacente; lo stesso vale per gli accessi che devono essere attestati, senza soluzione di continuità, con la carreggiata stradale. La pavimentazione della area adibita al rifornimento sarà realizzata con materiali adeguati alle norme vigenti in materia. Dovrà essere garantita la continuità ed integrità di tutte le opere di raccolta, canalizzazione e smaltimento delle acque stradali, senza che venga alterata la sezione idraulica delle stesse. E’ vietato che un impianto di distribuzione carburanti abbia, contemporaneamente, accessi su due o più strade pubbliche. I piazzali degli impianti devono essere recintati, con cordolo continuo, per tutto il perimetro; non è consentito che gli accessi al piazzale siano utilizzati a servizio di altre attività. Stazioni di servizio su strade a quattro corsie Ferme restando le indicazioni precedenti relativamente alle caratteristiche del servizi offerti, al fine di evitare il taglio di corsia da parte degli automezzi in transito sulla carreggiata opposta a quella dove è ubicato l’impianto, per le strade prive di spartitraffico centrale, e per garantire comunque più elevati standard di sicurezza per quelle dotate di barriera invalicabile centrale, il fronte su strada per tali impianti deve essere dotato oltre che di corsie di decelerazione ed accelerazione, rispettivamente di lunghezza minima pari a mt.75 e 90, di aiuola centrale spartitraffico di lunghezza minima di m. 100,70, comprese le cuspidi di raccordo, in modo tale da realizzare percorsi unidirezionali, secondo lo schema predisposto da Anas – Circolare 79/73 - ed adottato dalla Provincia. Il raccordo tra il piazzale dell’impianto e le corsie di cui sopra dovrà essere realizzato con curva circolare bicentrica avente raggi di mt.50 e mt.10 rispettivamente. Il punto di tangenza tra tale raccordo e le corsie, indicato nello schema, è il punto da cui devono essere misurate le distanze minime dai punti singolari precedentemente richiamati Nell’ambito di tali stazioni devono essere previste aree separate per la soste delle vetture e dei mezzi commerciali. Stazioni di servizio su strade a due corsie Gli impianti devono essere realizzati su un piazzale avente fronte su strada della lunghezza fissa ed invariabile di mt.60 ed adeguata profondità in relazione ai servizi presenti nell’area, tale da garantire le esigenze di sicurezza inerenti le manovre e le soste dei veicoli. Gli accessi saranno di lunghezza pari a m. 15 ciascuno, intervallati da aiuola spartitraffico di m.30. Il ciglio verso strada dell’ aiuola, di larghezza minima di m. 0,80 e massima m. 1,50, deve essere ubicato, di norma, a non oltre m. 2,00 dal ciglio bitumato della strada ed in allineamento con gli arginelli stradali o con il ciglio esterno della banchina stradale. Le stazioni di rifornimento con prodotti liquidi o gassosi devono intendersi equiparate per caratteristiche, dimensioni e vincoli a quelle che erogano prodotti liquidi. Documentazione a corredo della domanda - corografia generale con indicazione dell’area; - planimetria catastale con evidenziata la proprietà del richiedente e certificato catastale; - titolo di proprietà o disponibilità dell’area; - planimetria, scala adeguata, dello stato dei luoghi, estesa per almeno mt. 500 sulle quattro corsie, e mt. 200 sulla viabilità ordinaria, con evidenziata l’ubicazione dell’impianto e gli accessi delle proprietà contigue e fronteggianti; - pianta particolareggiata e quotata, stato attuale e modificato, dell’impianto e degli accessi, scala 1.200, con riportato oltre ai fabbricati esistenti o previsti, lavaggio, ponte sollevatore, numero ubicazione capacità dei serbatoi, numero e tipo di erogatori, proiezione pensiline; - sezioni trasversali, stato attuale e modificato, dell’area interessata, compresa la sede stradale e sue pertinenze, scala 1:200, in corrispondenza dell’asse dell’impianto e degli accessi; profilo longitudinale del tratto di strada interessato dall’intervento per un’estesa di ml 500 da ambo i lati degli accessi per le quattro corsie; - schema di smaltimento delle acque, di qualsiasi natura, provenienti dall’area dell’impianto, con indicate tipo e diametro delle tubazioni e collocazione rispetto alla quota del piano viabile oltre al recettore finale; - documentazione fotografica; - particolari delle opere che si intendono eseguire per la costruzione degli accessi, dello spartitraffico e delle corsie; - progetto della segnaletica orizzontale e verticale prevista all’interno dell’area; - copia conforme della concessione edilizia; - copia conforme della autorizzazione petrolifera - relazione tecnico-descrittiva dell’intervento. Impianti pubblicitari I mezzi pubblicitari sono disciplinati dall’art. 23 del D.Lgs 285/92 e dagli articoli 47/58 del D.P.R. 16 dicembre 495/92. Sono altresì regolamentati dagli articoli 134 e 136 del predetto DPR 495 che trattando di segnaletica stradale, possono eccezionalmente contenere forme di messaggi pubblicitari, quali simboli e parole propri delle aziende allo scopo di renderne più agevole la percezione. Tali segnali sono altresì disciplinati, unitamente alle preinsegne e le insegne di esercizio poste sulla sommità dei fabbricati, dalla Delibera di Consiglio Provinciale 63/2010 recante la “disciplina attuativa degli articoli 134 e 136 “ Le norme sopra richiamate trovano applicazione al di fuori dei tratti di strade regionali e provinciali extraurabani, cioè al di fuori dei tratti correnti all’interno dei centri abitati formalmente individuati. Nell’ambito dei centri abitati le Amministrazioni Comunali con propri atti possono derogare, anche su viabilità regionale e provinciale, dai limiti di cui all’art. 51 del DPR 495/92. Definizione mezzi pubblicitari La definizione dei mezzi pubblicitari è stabilita all’art. 47 del DPR 495/92. In relazione a quanto stabilito al comma 7 relativo ad “ impianti pubblicitari di servizio”, avendo tali impianti quale scopo primario quello di svolgere un servizio di pubblica utilità nell’ambito dell’arredo stradale ed urbano, si precisa che la superficie dell’impianto destinata a contenere messaggi pubblicitari non potrà essere superiore ad 1/3 della superficie complessiva dell’impianto. Dimensioni e caratteristiche dei cartelli e mezzi pubblicitari non luminosi Per i cartelli e gli altri mezzi pubblicitari, posti su viabilità extraurbana, le dimensioni ammesse sono quelle riportate all’art. 48 del DPR 495/92 . All’interno dei centri abitati, formalmente delimitati, la collocazione è soggetta alle norme dei regolamenti comunali. Le caratteristiche degli impianti sono stabilite all’art. 49 del citato DPR. Nelle aree di servizio e nelle aree di parcheggio possono essere collocati mezzi pubblicitari di superficie massima pari all’8% delle aree occupate dalla stazione di servizio o di parcheggio, per strade tipo C o F, e pari al 3% per strade tipo A e B, a condizione che tali impianti non siano collocati lungo il fronte strada, corsie di decelerazione ed accelerazione ed accessi. Caratteristiche dei cartelli e mezzi pubblicitari luminosi I cartelli, i mezzi pubblicitari e le sorgenti luminose collocate lungo od in prossimità di strade, fuori dai centri abitati, non possono avere luce intermittente né di intensità superiore a 150 lumen al mq enon devono in alcun caso provocare abbagliamento. Le sorgenti luminose in genere, ad accezione delle insegne di esercizio, non possono avere forma di disco o di triangolo e deve essere adottata particolare attenzione nell’uso dei colori, limitando in particolare il rosso ed il verde. In corrispondenza di intersezioni regolamentate da impianto semaforico è vietato, ad una distanza inferiore a 300,00 ml, l’uso del rosso, verde e giallo intermittente nelle sorgenti luminose, nei cartelli, nelle insegne di esercizio ed in tutti i mezzi pubblicitari, ubicati a meno di mt.15,00 dal limite esterno della carreggiata. La croce rossa o verde illuminata è consentita esclusivamente per indicare farmacie, posti di soccorso e ambulatori medici Preinsegne Tale tipo di mezzo pubblicitario, le cui caratteristiche sono individuata al comma 2 dell’art. 47 del DPR 495/92, se installate devono essere posizionate nel raggio di km 5 dalla sede dell’attività cui si riferiscono. Le dimensioni e forma sono specificate al comma 3 dell’art. 48 del citato DPR. È fatto obbligo di collocare, su unico sostegno, fino ad un massimo di 6 preinsegne, per ogni senso di marcia, che devono avere stesse dimensioni e caratteristiche cromatiche e siano oggetto di una unica autorizzazione. Il colore delle preinsegne non potrà avere le caratteristiche colorimetriche previste per i segnali stradali di cui all’art. 78 del DPR 495/92 ne rispettare i requisiti di cui all’art. 79, co.8. Richiamando il disciplinare attuativo art. 134 e 136 approvato con Delibera di C.P. 63/2010 le preinsegne collocate sulla rete viaria regionale e provinciale di competenza della provincia di Firenze dovranno rispettare i requisiti stabiliti nello stesso ed in particolare dovranno essere adottati gli schemi e le caratteristiche colorimetriche e grafiche approvate con A.D. 763/2009. Insegne di esercizio Fermo restando quanto previsto dall’ 47, co. 1 ed art. 48 co.1, in attuazione al disciplinare attuativo art. 134 e 136 approvato con Delibera di C.P. 63/2010, è ammessa la collocazione di insegne di esercizio sulla sommità degli edifici nei limiti dimensionali e nel rispetto delle caratteristiche approvate con A.D. 761/2009 e .confermate con il citato disciplinare attuativo. Segnali turistici e di territorio Art 134 del DPR 495/92 - Servizi utili Art. 136 del DPR 495/92 I segnali turistici, di territorio e quelli che forniscono indicazioni di servizi utili devono, in linea di principio, rispettare i requisiti stabiliti dal DPR 495/92. Tuttavia allo scopo di recepire i cambiamenti e le innovazioni del settore, fare chiarezza su atti normativi, agevolare le operazioni di riordino atte a garantire la sicurezza della circolazione, nel rispetto della tutela del patrimonio e demanio stradale e del territorio, si è predisposto, approvato ed adottato il disciplinare attuativo art. 134 e 136- approvato con Delibera di C.P. 63/2010 – che individua caratteristiche e composizione dei segali afferenti sia l’art. 134 che l’art. 136 Tali impianti costituiti da segnali possono essere inseriti su impianti esistenti di preavviso di intersezione o nei segnali di preselezione. I soggetti diversi dall’Ente proprietario della strada che intendono installare i suddetti segnali, dovranno acquisire la preventiva concessione/autorizzazione da parte di quest’ultimo ed i manufatti collocati dovranno essere conformi alle prescrizioni tecniche di cui ai precedenti capoversi. E’ consentito, fuori dai centri abitati, in caso di particolare ubicazione isolata di attività industriali, commerciali o artigianali, l’impiego di segnali di indicazione di “attività singola” con lo scopo fondamentale di rendere un servizio utile, e quindi facilitare gli utenti, per il reperimento della sede stessa; ciò sarà consentito unicamente nel caso non esista alcuna altra forma di indicazione della località sede dell’attività e solo quando l’azienda è destinazione ed origine di un consistente traffico veicolare che non opportunamente segnalata provocherebbe gravosi intralci alla circolazione. Tale segnale di indicazione isolato non deve interferire con la visibilità della segnaletica stradale e devono quindi essere rispettate le distanze di cui al C.d.S.; il segnale potrà essere istallato unicamente sulle strade che conducono direttamente al luogo segnalato a non oltre 10 km dallo stesso. Altre disposizioni e rinvio a norme di legge I nulla osta vengono rilasciati in sede di prima installazione ed a tempo indeterminato salvo che non intervengano modifiche allo stato dei luoghi. Non è consentito il mantenimento di posizioni virtuali , cioè la mancata installazione degli impianti, come pure il mancato utilizzo degli stessi ( cioè installazione di sostegni privi di pannello e di messaggio pubblicitario) salvo il periodo strettamente necessario a compiere le operazioni di sostituzione dell’impianto o di cambio immagine; tale periodo non può comunque eccedere mai i giorni 30. Vincoli culturali ed ambientali Ai sensi degli Art. 49 e 153 del D.Lgs. n. 42/04 è vietato installare mezzi pubblicitari lungo le strade ubicate all’interno di aree vincolate a tutela delle bellezze paesaggistiche e culturali, salvo il parere favorevole rilasciato dall’autorità preposta alla tutela del vincolo stesso. Targhe identificative Su ogni impianto pubblicitario autorizzato dovrà essere fissata in modo permanente, a cura e spese del concessionario, una targhetta metallica, posizionata in modo facilmente visibile, indicante quanto di seguito specificato: Amministrazione rilasciante; Titolare concessione; Numero e data della concessione; Strada, progr.va km.ca e lato (dx/sx); Data di scadenza. Le targhe di cui sopra dovranno essere sostituite ogni volte che intervengono rinnovi o comunque ogni variazione di uno dei dati su essa riportati. Documentazione a corredo della domanda - Stralcio planimetrico aggiornato della zona interessata con ubicazione, lato, ed esatta progr.va km.ca del luogo nel quale si chiede di installare l’impianto; - Planimetria d’insieme con riportata la strada, per un raggio di almeno 300 mt., in entrambe le direzioni di marcia, la posizione e le distanze dei segnali stradali e di eventuali altri mezzi pubblicitari esistenti limitatamente alle preinsegne ed i cartelli pubblicitari; - Sezione trasversale in corrispondenza della/e posizione/i richiesta/e , estesa per almeno 25 mt. da ambo i lati della strada, con indicato la posizione del cartello richiesto, sua distanza dal bordo bitumato, indicazione del confine di proprietà stradale e dimensioni al suolo del cartello stesso; - Nulla-osta rilasciato dal Comuni territorialmente competente o autocertificazione, dal quale risulti che l’area interessata dalla richiesta non rimane sottoposta a vincoli di tutela ai sensi degli art. 49 e 153 del D.Lgs. n. 32/04 e successivi salvo parere favorevole rilasciato dell’Ente preposto alla tutela del vincolo; - Atto di consenso del proprietario del fondo sul quale si intende collocare il mezzo pubblicitario se posizionato in proprietà privata; - Autocertificazione dalla quale risulti il rispetto delle distanze previste dal Codice della Strada in relazione alla tipologia di impianto richiesto; - Relazione tecnico descrittiva, redatta ai sensi del D.P.R. 445/2000, di stabilità del manufatto; - Titolo del richiedente; - Bozzetto indicante dimensioni del cartello, colori, figure o eventuale logo della attività; - Documentazione fotografica, almeno una foto per ogni senso di marcia; - Per gli impianti luminosi dichiarazione di conformità ai sensi della L. n. 46/90; - Eventuale copia dell’autorizzazione, se già esistente, per rinnovo della concessione o variazione di messaggio. Le domande devono essere presentate per ogni singolo impianto. ALLEGATO D – DISTANZE MINIME PER IL COLLOCAMENTO DI MEZZI PUBBLICITARI – L’installazione di cartelli ed altri mezzi pubblicitari è autorizzata nel rispetto delle distanze previste dall’Art. 51 del regolamento di attuazione del C.d.S. fatte salve le deroghe previste per i tratti di strade regionali e provinciali correnti all’interno dei centri abitati- Le distanze si applicano per singole direttrici di marcia avendo a riguardo unicamente il lato destro della carreggiata secondo il senso di percorrenza. Sono esclude dal calcolo delle distanze la segnaletica di cui all’art. 134 ed art. 136. Le distanze di cui al precedente capoverso non si applicano per le insegne di esercizio, sempre che vengano rispettate le condizioni dell’Art. 23 del C.d.S. Tali distanze non si applicano altresì ai mezzi pubblicitari collocati parallelamente all’asse stradale o se posti in aderenza, per tutta la loro superficie, a fabbricati o recinzioni o manufatti posti a non meno di mt. 3,00 dal limite della carreggiata. In deroga a quanto sopra i mezzi pubblicitari possono essere collocati a meno di mt. 3,00 dal limite carreggiata, qualora esistano, a distanza inferiore a tale limite, costruzioni fisse, filari di alberi, muri, ecc. Fuori dei centri abitati può essere autorizzata, per ogni senso di marcia, una sola insegna di esercizio per stazioni rifornimento di superficie massima di mq. 4,00. E’ consentito inoltre, sempre per ogni senso di marcia, l’installazione di un solo cartello con i numeri utili ( comune, vigili del fuoco, polizia municipale, pronto soccorso, ecc.) relativi al centro abitato; tale tabella deve essere collocata entro km, 1,00 dal centro abitato cui si riferisce e nel territorio del Comune competente. Le piante toponomastiche del territorio potranno essere installate solo in presenza di adeguate piazzole di sosta. . Per tutte le tipologie di intervento dovrà essere inoltrata alla Provincia domanda corredata di elaborati grafici prodotti in 3 copie, formato A 4, esattamente quotati in ogni parte del progetto; tali elaborati progettuali saranno sottoscritti dal proprietario e da un tecnico abilitato alla professione che ne attesti la conformità ai luoghi.